blog dirittopratico

3.640.886
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza del 04-02-2025

... (del quale in parte si è dato conto in precedenza) va escluso che la prova del rendimento del capitale accantonato possa consistere ne lla certificazione ### della redditività, sul mercato, dell'intero p atrimonio ne tto dell'impresa, poiché tale evidenza esprime una mera operazione matematica e non è il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato. Pertanto, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, si rileva che dalla certificazione ### non è possibile trarre elementi probatori idonei a dimostrare che il capitale accantonato tramite i versamenti del contribuente ha costituito una “posizione individuale” ed è stato investito sul mercato di riferimento (finanziario, mobiliare, o altro mercato). 3.6. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2063/2018 R.G. proposto da: ### in persona del ### pro tempore, con sede ### C/D, domiciliata in ### alla Via dei ### n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. ### - controricorrente - avverso la senten za della ### tributaria regional e della ### n. 1508/04/2016, depositata in data 5 dicembre 2016. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal ### Rilevato che: 1. ### ex dirigente ### s.p.a. (d'ora in avanti solo ###, iscritto al F ondo pensione denom inato “### ” (previdenza integrativa aziendale), in quiesce nza dal 1997, presentò all'### finanziaria istanza di rimbo rso ### della ### - Ex dirigente ### s.p.a. - Fondo integrativo ### differenza tra quanto versato all'erario dal sostituto d'imposta ### (nella misura del 3 4,61%) e quan to dovuto per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 12,50%, prevista per i redditi di capitale dall'art. 42 , comma 4, t.u.i.r., e dall'art. 6 l. 482/1 985. 
Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugn ò il diniego chiedendo la condanna dell'erar io al rimborso della sudde tta differenza. ### tributaria provinciale di ### respinse il ricorso.  2. Interpost o gravame dal contribuente, la ### tributaria regionale della ### confermava la decisione di primo grado ritenendo corretta l'applicazione, da parte dell'### dell'aliquota prevista per la tassazione separata di cui agli artt. 16 e 17 t.u.i.r. atteso che, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, l'originario contratto riconduci bile all'assicurazione sulla vita era stato sostituito con ‘una forma di previdenza comp lementare' retroattiva a far data dal primo gennaio 1986, ‘per cui è da ritenere che la formula assicurativa non abbia mai avuto in realtà alcuna applicazione'; inol tre, le e rogazioni per la costituzione del fondo erano in gran parte a carico dell'### 3. Il contribuente proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato a due motivi, ovvero: a) la violazione degli artt. 42, 16, 17, t.u.i.r., 6 l. 482/1985, 1, comma 5, d.l. n. 669/1996 conv. con mod.  dalla legge n. 30/1997, dovendo applicarsi l'aliquota del 12,50%; b) il vizio di motivazione della sentenza. 
Con l'ordinanza n. 9179/2012 questa Corte, accolto il ricorso del contribuen te, cassò con rinvio la pronuncia di appello richiamando i principi statuiti dalle ### (in un ‘caso analogo a quello in esame') nella sentenza n. 13642/2011, per la quale la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, va applicata solo sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del cd.  rendimento, dovendosi con tale espression e intendere «”il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del ### del capitale accantonato». 3 4. Riassunto il giudizio dal cont ribuente , la ### tributaria regionale della ### in diversa composizione, accoglieva parzialmente il ricorso originario del contribuen te ‘dich iarando il diritto di quest'ultimo al rimborso degli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sulla differenza tra quanto versato all'erario e quanto dovuto a seguito dell'applicazione dell'aliquota del 12,50%, alle sole somme liquida te per il “rendimento netto”, accertate in € 141.480,83, oltre interessi'.  5. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione l'### affidan dosi a due motivi. Il contribu ente resiste con controricorso eccependo, preliminarmente, l'inammis sibilità dei motivi perché finalizzati ad una ‘revisione degli accertamenti di fatto operati dalla ### (pag. 37 del controricorso). 
È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il ###.  ###, nella persona del dr. ### in data 21-23 dicembre 2024 ha depositato memoria con cui ha chiesto accogliersi il ricorso. 
Il contribuente ha depositato memoria con la quale ha ribadito le p roprie difese e chiesto, in s ubordine, la rimession e della questione alle ### Considerato che: 1. Con il prim o motivo l'### delle entrate lamenta la «violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di cassazione con rinvio e comunque di quanto ivi statuito».  2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 42 (ora 45), della L. n. 482 del 1985, art. 6 e dell'art. 2697, c.c.». 
L'### assume che, a seguito del rinvio disposto da questa Corte, la CTR era stata chiamata ad accertare la provenienza del rendimento netto e se questo fosse frutto di un investimento sul 4 mercato del capitale accantonato. Lamenta, tuttavia, che tale indagine sia mancata in q uanto la CTR ha ritenuto corret ta la quantificazione proposta dal contribuente sulla scorta del principio di non contestazione e ha posto l'onere probatorio a carico dell'### invece che sul contribuente stesso il qual e, invece, non poteva liberarsene con una semplice perizi a di parte. Aggiunge che quest'ultima aveva determinato il pret eso rendim ento sulla base della riserva matematica operata dall'### ovvero sottraendo dai contributi versati l'indennità finale liquidata dal ### e che nella certificazione, proveniente dall'### e non dal ### non emergeva né il quantum dell'investimento né la tipologia e, dunque, nemmeno l'eventuale rendimento netto come individuato dalle ### Precisa che la CTR non avrebbe dovuto operare alcun distinguo in relazione alla quali ficazione del ren dimento come proveniente da ### o dal sistema ### 3. I mo tivi , subit o superando l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, atteso che non sono finalizzati ad un nuovo accertamento di fatto della vicenda, vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati.  3.1. Per chiarire i termini della questione di diritto in esame occorre innanzitut to ricordare la fondamentale pronuncia delle ### di questa Corte (Cass. Sez. U. 22/06/2011, n. 13645; conforme la coeva n. 13642 ), secondo cu i «in tema d i fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un ### di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al segu ente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del 5 rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art.  6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.».  3.2. Con specific o riferimento al ### ( e all'analogo strumento finanziario ### cui sono stati trasferiti i fondi di ### a partire dal 1998), questa Corte, anche di recente (ex multis, 06/03/2019, n. 6514, da ultimo consolidata, tra le altre, da 13/05/2021, n. 12860; Cass. 19/07/2021, n. 20617 ; 21/10/2021, n. 29479; Cass. 19/07/2022, n. 22670 ; 14/07/2023, n. 20332), ha pun tualizzato come la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6, de lla legge n. 482 d el 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, p ossa applicarsi solo agli importi derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un ### che non abbia mai investito sul mercato finanziario (Cass. 29/12 /2011, n. 29583; Cass. 12/01/2012, n. 28 0; 04/04/2012, n. 5376; Cass. 25/05/201 2, n. 8320; 27/03/2013, nn. 7724-7728; Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496; Cass. 02/10/2013, n. 22492; Cass. 09/10/2013, n. 22950; 12/02/2014, n. 3132; Cass. 19/03/2014, n. 6380; 09/04/2014, n. 8310; Cass. 04/02/2015, n. 1977; 22/05/2015, n. 10604; Cass. 13/01/2017, n. 720; 15/06/2018, n. 15853; Cass. 19/06/2018, n. 16116). 
Costituiscono, quindi, il “re ndimento netto”, come ha ulteriormente precisato questa Corte, le « somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire 6 la copertu ra richiesta dalle prest azioni previde nziali concordate» (Cass. 28/02/2020, n. 5487; Cass. 18/10/2017, n. 24525).  3.3. Nella prospet tiva che qui rileva, pertan to, si deve escludere che possa considerarsi quale “rendimento” ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato d ell'intero pat rimonio ### poiché tale fattore costit uisce il risultato di u na mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato ( 07/03/2018, n. 5436; Cass. 21/02/2018, n. 4941). Si è anche rimarcato (come ampiamente argomentato in motivazione da n. 16116 /2018 cit. ) quale sia l'àmbito dell'indagine fattua le pertinente il principio di diritto affermato dalle ### unite (sent.  13642/2011), che impone la necessità di una «ricostruzione dell'impiego delle somme sul mercato finanziario» , con apposita verifica se vi sia stato «l'impiego da parte del ### sul mercato del capitale accantonato», e quale sia stato «il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,50%». Inoltre, spetta al contribuent e, che impugna il rigetto di un'istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, provare il fondamento della sua prete sa; l'interessato , pertanto, è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell 'indenni tà ricevut a ascrivibile a rendimen ti frutto d'investime nto sui mercati di riferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio al «co nteggio proveniente dall'### prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna speci ficazione sui criteri utilizzati per la quantificazione de lla voce rendime nto, così da chiarire se si tratta e ffettivamente di incremento della quota individuale del ### attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato» (Cass. 21/12/2016, n. 720; 15/03/2017, n. 13278; Cass. 16/03/2017, n. 13281).  3.4. Così schemat izzato il tema della causa, venendo ora all'esame congiunto dei motivi di ricorso, è evidente che la sentenza 7 impugnata non ha fatto cor retta applicazione dei principi ora enunciati, né delle prescrizioni dell'ordinanza di rinvio: l'errore commesso dalla ### sta nell'avere dato per non cont estato, in aderenza alla tesi dell'at tore sostanzia le, che esistesse un rendimento del capitale accantonato nel ### senza verificare, da un lato, l'an dell'investimento, ossia l'effettivo impiego sul mercato (finanziario o dei valori mobiliari) del capitale accantonato (nel ###, dall'altro, ove appurata una simile destinazione del capitale, il quantum del rendimento, visto che soltanto tale importo era assoggettabile alla tassazione ridotta del 12,50%.  3.5. Con particolare riferimento al profilo probatorio, secondo il costante orientamento sezionale (del quale in parte si è dato conto in precedenza) va escluso che la prova del rendimento del capitale accantonato possa consistere ne lla certificazione ### della redditività, sul mercato, dell'intero p atrimonio ne tto dell'impresa, poiché tale evidenza esprime una mera operazione matematica e non è il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato. Pertanto, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, si rileva che dalla certificazione ### non è possibile trarre elementi probatori idonei a dimostrare che il capitale accantonato tramite i versamenti del contribuente ha costituito una “posizione individuale” ed è stato investito sul mercato di riferimento (finanziario, mobiliare, o altro mercato).  3.6. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che né la certificazione ### né la consulenza di parte assolvono all'onere probatorio, gravante sul contribuente che agisca per vedere riconosciuto il suo diritto al rim borso, p oiché non recano alcuna specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”, sì da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del ### attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. nn .  13278/2021 e 13281/2017 cit.; Cass. 03/04/2019, n. 9246; 28/04/2021, n. 11171; Cass. 04/05/2011 nn. 11611 e 11612; Cass. 8 28/03/2022, n. 9959). Il prospetto ### certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale. Quello ind icato nell a certificazione ### g iova ricordarlo, è il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività conseguita sul mercato dell'intero patrimonio dell'####, la relazione attuariale, prodotta nel giudizio di merito e più volte menzionata nel ricorso (in disparte la considerazione che essa non è un mezzo di prova, ma mera allegazione difensiva), nulla dice circa l'incremento della quota individ uale del ### at tribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato. 
In relazione a questo aspetto della lite è decisiva la sottolineatura di Cass. 21/ 10/2021, n. 29479, che ricorda come, con estrema chiarezza «nella nota del 28 aprile 2014 dell'### si afferma che la ### “non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere - quale ### interno con accantonamento a bilancio ### - un'attività di investimento sui mercati finanzia ri. Pertanto , nessun rendime nto derivante dall'investimento, da parte del ### sui mercati finanziari è ipotizzabile”. La configurabilità di un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del ### del capitale accantonato risulta incompatibile co n il tenore dell'accord o ### del 16 aprile 1986, in quanto l'importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l'ultima retribuzione e la pensione. Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel ### e quanto erogato in concreto ai dirigenti». Simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - proprio sul bilancio consuntivo di ### relativo all'esercizio finanziario 1997 (Cass. n. 16116/2018 cit.; Cass. 23/11/2020, n. 26543).  3.7. I suddetti principi sono stati ribaditi da questa Corte in fattispecie perfettamente specu lare a quella per cui è l'odierno giudizio (16/06/2023, n. 17417) e sono ormai og getto di u na giurisprudenza consolidata, cui il Collegio intende dare continuità, 9 non ravvisandosi, pertanto, i presupposti per il rinvio alle ### della Corte sollecitato dal contribuente con la memoria.  4. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza va cassata; non essendo neces sari ulteriori accertament i di fatto, poich é la vicenda fiscale è stata sviscerata anche sul piano dell'apprezzamento del materiale probatorio, e in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art 384, secondo comm a, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso introduttivo.  5. La particolarit à della fat tispecie che ha reso necessario l'intervento delle ### di questa Corte e di s uccessive pronunce chiarificatrici, induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità.  6. Le spese relative a questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte acc oglie il ricorso, cassa la sentenza im pugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente. 
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità. 
Condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell'### delle entrate, in persona del ### pro tempore, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.   

Giudice/firmatari: Napolitano Lucio, Tartaglione Giuliano

M
1

Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 685/2023 del 23-06-2023

... di ingiustificato arricchimento tenendo conto del vantaggio patrimoniale dell'accipiens anche sotto il profilo della spesa risparmiata per l'affitto di locali al costo e nella stessa posizione di quelli oggetto di lite. Sempre e comunque con gli interessi compensativi, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato godimento del bene, e decorrenti dal 31.12.15: nel caso si accolga la domanda di arricchimento, gli interessi sono dovuti dalla data del fatto in quanto il debito di arricchimento è un debito di valore e come tale produttivo di interessi fin dalla sua origine. Sempre e comunque ### il Tribunale condannare il convenuto al pagamento di spese ed onorari di lite e con condanna al pagamento delle eventuali spese di CTU”. Si costituiva in giudizio ### il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE nella persona del giudice unico dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29.11.2022 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione; attrice E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.  convenuto ### occupazione illegittima - inadempimento contrattuale ### come da rispettivi scritti difensivi ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il #### conveniva in giudizio il fratello ### deducendo che: - con atto del 21.3.2015 a rogito notaio #### aveva donato ai figli, ### e ### pro indiviso ed in parti uguali, diritti di nuda proprietà (riservato l'usufrutto in capo alla stessa donante vita natural durante) in ragione di 1/3 su porzioni di fabbricato site in #### del ### civici 28 e 30, oltre a diritti di piena proprietà in ragione di 1/3 su terreno agricolo in località ### - con lo stesso atto i germani erano addivenuti alla divisione dei cespiti oggetto di donazione, con attribuzione a ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 30 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 10) e ad ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 28 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 9) oltre alla piena proprietà del terreno agricolo (in catasto al foglio 1, mappale 878); - sempre con l'atto in questione i due fratelli avevano convenuto, a perfezionamento delle suddette stipulazioni, le seguenti operazioni, fissandone il termine di compimento al 31.12.2015: a) la separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento esistenti, in modo da rendere autonoma ciascuna porzione di fabbricato; b) il rilascio, da parte di ### della materiale detenzione dei locali attribuiti alla sorella e la realizzazione, a cura e spese del medesimo, di un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; c) la realizzazione, sempre a cura e spese di ### di un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche con trasformazione della finestra esistente in vano porta; - era inoltre previsto, anche con riferimento ad una planimetria allegata all'atto, che: d) la separazione dei vani al piano seminterrato sarebbe stata realizzata a spese comuni con la costruzione di un muro divisorio dello spessore di 20 centimetri in monoblocchi di laterizio e malta cementizia; e) il muro divisorio al primo piano - “tratto 1/2” - sarebbe stato realizzato a spese comuni, entro tre mesi dal consolidamento dell'usufrutto, con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm in; f) la chiusura dei vani porta sia al piano terra che al primo piano sarebbe stata realizzata a spese comuni entro il ### con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm; - contrariamente agli accordi, ### aveva realizzato il muro indicato con la lettera “Z” nell'allegata planimetria direttamente sulla scala esterna esistente, appartenente all'attrice; - inoltre, sempre contravvenendo ai patti, il medesimo aveva interrato un tubo nel terreno attribuito in proprietà all'attrice; - nonostante la disponibilità (anche economica per le spese comuni) manifestata dall'istante, il convenuto non aveva adempiuto alle obbligazioni citate, aveva disatteso gli accordi ed aveva continuato a possedere, occupandolo, l'immobile dell'attrice, impedendo a quest'ultima di far uso dei propri diritti; - a nulla erano valse le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 13.11.2017, così inutile si era rivelato il tentativo di mediazione del 28.6.2018, conclusosi negativamente. 
Per tali motivi, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, ### il Tribunale, accertati i fatti, accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare il convenuto a rispettare le obbligazioni assunte, ordinandogli, come riportato nella premessa di quest'atto ai punti A) B) C): - di separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - di rilasciare la materiale detenzione dei locali attribuiti all'istante; - di realizzare a propria cura e spese un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche trasformando l'attuale finestra in vano porta. 
In relazione alle richieste di cui ai punti D) E) F) di cui alla premessa ### il Tribunale condannare il convenuto al pagamento della metà delle spese necessarie ad eseguire i lavori menzionati in premessa al punto 4), spese da accertarsi tramite CTU e/o documentate da fatture. Vorrà, inoltre il Tribunale: condannare il convenuto a realizzare, a propria cura e spese un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; condannarlo a demolire il muro indicato con la lettera “Z” dell'allegata planimetria ed a ricostruirlo secondo quanto risulta dall'accordo; condannarlo a rimuovere il tubo interrato di cui è nota nella premessa di quest'atto al n. 6. 
In ogni caso, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni, come conseguenza delle condotte illegittime evidenziate, e per una somma da accertarsi in corso di causa o in via equitativa, in entrambe le ipotesi da contenere nella somma di € 25000.00.  ### autonomamente, e comunque, il Tribunale condannare il convenuto, oltre alle richieste citate di rilascio, a pagare, a titolo di occupazione abusiva e/o ingiustificato arricchimento, per aver posseduto la quota di proprietà dell'istante impedendo alla stessa di poterne disporre autonomamente a far data dal 31.12.15. Condanni di conseguenza il Tribunale il convenuto stesso al pagamento in favore dell'istante di una somma e/o indennizzo, da accertarsi in corso di causa o in via equitativa (anche, a titolo di compenso corrispondente al prezzo corrente sul mercato come corrispettivo del godimento della cosa, e/o a titolo di illegittima occupazione e/o per illecito protrarsi dell'occupazione), corrispondente al tempo dell'occupazione della porzione di fabbricato dell'istante a far data dal 31.12.15 fino al rilascio. 
Con condanna, in ulteriore subordine, del convenuto al risarcimento dei danni anche a solo titolo di ingiustificato arricchimento tenendo conto del vantaggio patrimoniale dell'accipiens anche sotto il profilo della spesa risparmiata per l'affitto di locali al costo e nella stessa posizione di quelli oggetto di lite. Sempre e comunque con gli interessi compensativi, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato godimento del bene, e decorrenti dal 31.12.15: nel caso si accolga la domanda di arricchimento, gli interessi sono dovuti dalla data del fatto in quanto il debito di arricchimento è un debito di valore e come tale produttivo di interessi fin dalla sua origine. 
Sempre e comunque ### il Tribunale condannare il convenuto al pagamento di spese ed onorari di lite e con condanna al pagamento delle eventuali spese di CTU”. 
Si costituiva in giudizio ### il quale, nel chiedere il rigetto delle domande, previo accertamento dell'inadempimento dell'attrice alle proprie obbligazioni, osservava, in sintesi, che: - #### e ### avevano concordato le modalità di divisione dell'immobile di famiglia sito in #### del ### costruito nel 1913 ed ampliato nel 1968/1969; - ### si era riservata l'usufrutto su una parte di esso; - il convenuto, avendo più urgente necessità della sorella di sfruttare l'immobile per esigenze abitative, aveva investito interamente le proprie risorse nei lavori di ristrutturazione del fabbricato, sostenendo costi per circa € 70.000,00; - oltre ai lavori edili, eseguiti partendo dal locale seminterrato, il convenuto si era preoccupato di separare le relative utenze ed infatti: a) l'impianto idraulico era funzionante e completo in ogni sua parte; b) l'impianto elettrico era stato interamente predisposto mancando minimi dettagli all'ultimazione; c) l'impianto di riscaldamento era stato ultimato necessitando soltanto dell'installazione degli elementi radianti e della relativa macchina da combustione, già acquistata dal convenuto; - il ### non disponendo di ulteriori risorse per l'ultimazione dei lavori, si era rivolto ad istituti di credito per la concessione di un mutuo, che gli era stato però negato in assenza del necessario consenso della madre, usufruttuaria dell'immobile; - per tale motivo ed anche per problemi di salute, egli si era trovato dunque nell'impossibilità di completare le opere (le quali era state altresì rallentate dalla presenza della ### all'interno dello stabile) così come di reperire altro alloggio; - l'attrice si era peraltro resa inadempiente agli accordi, non effettuando alcuna separazione delle utenze, tanto che il contatore dell'impianto elettrico servente la sua porzione, ancora intestato ad ### si trovava posizionato in quella del convenuto; - inoltre il convenuto aveva provveduto interamente a proprie spese alla realizzazione di un muro divisorio, come da piantina sottoscritta dalle parti, senza ricevere alcun contributo dalla sorella; - il Fratarcageli, ancora, aveva provveduto alla realizzazione del vano porta di collegamento della corte esclusiva esterna alla sua porzione di fabbricato sita al piano seminterrato, alla separazione dei vani al piano seminterrato, alla realizzazione del muro divisorio al primo piano, mentre la chiusura del vano al piano terra non era stata effettuata considerata la situazione del contatore dell'attrice insistente nella porzione assegnata al convenuto; - il convenuto, infine, aveva provveduto alla realizzazione del muro di recinzione ed alla realizzazione di una rete fognaria autonoma nella sua proprietà esclusiva, senza pregiudizio per l'attrice; - in sostanza, perciò, l'attrice si era disinteressata completamente dei suoi obblighi, così come stabiliti nell'atto del 21.3.2015, pretendendo l'esecuzione dei lavori da parte del fratello per poi beneficiare del risultato raggiunto, sicché l'eventuale omissione imputabile a quest'ultimo doveva farsi dipendere esclusivamente dalla condotta omissiva della sorella. 
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con nomina di CTU nella persona dell'#### Espletata la consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta. 
Orbene, la causa può essere decisa sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ben illustra la situazione dei luoghi anche con documentazione fotografica, planimetrie catastali e elaborati grafici consistenti in rilievi architettonici dei tre piani (seminterrato, terra e primo) di cui si compongono le porzioni immobiliari delle parti (sub 9 e sub 10 della particella 217, foglio 5 NCEU), in cui sono ben evidenziati i confini catastali, lo stato di fatto esistente, le opere di divisione realizzate e quelle viceversa incompiute.  ### ha innanzitutto confermato che le due porzioni di fabbricato non risultano ancora autonome e indipendenti. Quindi ha evidenziato quanto segue. 
Entrambe le unità immobiliari risultano dotate di corti esclusive su tre lati, separate tra loro, a valle dell'edificio, da un muro in c.a. realizzato tra il fabbricato ed il confine S/O tra le particelle 216 e 217. Detto muro, però, non risulta realizzato sulla linea di confine catastale che separa le due unità immobiliari di cui si discorre (riportata anche nella planimetria allegata all'atto del 21.3.2015), ma, diversamente, sulla corte esclusiva dell'unità immobiliare sub 9 attribuita all'attrice. In aderenza al muro (sul lato prospiciente l'u.i.u. sub 10 attribuita al convenuto) si trova un manufatto in legno, che ricade anch'esso, parzialmente, sulla corte esclusiva dell'u.i.u. sub 9 dell'attrice. 
Precisa inoltre il CTU che “anche l'andamento planimetrico seguito da detto muro (in quanto obliquo rispetto al fabbricato, ### All_03 Plan_02 e ###02 Documentazione fotografica, ### 04/06/07) risulta difforme rispetto a quello del confine catastale rappresentato nell'atto di ### (ossia perpendicolare al fabbricato con rientranza in corrispondenza della scala esterna [facente parte della porzione attribuita all'attrice]). Nello specifico, occorre rilevare che, a seguito delle suddette modifiche del tracciato planimetrico, il muro di confine (muro “Z”) è stato realizzato addirittura sulla vecchia scala esterna esistente, rendendo necessaria la demolizione di n. 2 gradini della stessa (### All_02 #### 06/07/10/16/17)”. 
E' dunque evidente che - pur non rientrando l'edificazione di un muro di separazione delle corti nelle previsioni contrattuali - il convenuto abbia proceduto alla realizzazione di un'opera non consentita, poiché ricadente nella porzione attribuita alla sorella ed oltre il confine con la stessa. 
Proseguendo con l'esame dei luoghi, entrambe le unità immobiliari per cui è causa (u.i.u. sub 9 e sub 10 della particella 217) risultano dotate, al piano seminterrato, di un accesso indipendente dalle rispettive corti esclusive. 
Tuttavia, in entrambi i casi, il piano seminterrato non risulta direttamente collegato con i sovrastanti piano terra e piano primo. La porzione di fabbricato attribuita all'attrice dispone, oltre che di una scala esterna, di un accesso ai piani terra e primo attraverso il portone d'ingresso principale dell'edificio (in conformità alla planimetria catastale). 
Diversamente, la porzione attribuita al convenuto non risulta dotata di un portone di ingresso indipendente per accedere ai locali situati al piano terra dell'abitazione; di fatto, l'accesso ai suddetti locali avviene utilizzando dapprima il portone principale del fabbricato (ubicato nella porzione di fabbricato dell'attrice) e successivamente una porta interna, indicata con il n. 3 nell'allegato grafico “A” dell'atto di divisione del 21.3.2015. 
Si tratta di uno dei “vani porta” che avrebbero dovuto essere chiusi, a spese comuni, entro il ###, in base a quanto previsto nel suddetto atto, che invece è stato lasciato aperto. 
Il piano terra dell'u.i.u. sub 10, prospicente la strada comunale, presenta comunque un'apertura (attualmente dotata di serranda avvolgibile in ferro) direttamente comunicante con l'antistante corte esclusiva. 
Il piano primo dell'u.i.u. sub 10 risulta invece raggiungibile esclusivamente dalla scala interna ricadente nella porzione di fabbricato sub 9 dell'attrice. 
Da ciò si ricava che il convenuto ha disatteso l'impegno a realizzare, a proprie cure e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite. 
In merito alla separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, da attuarsi in modo che ciascuna porzione di fabbricato fosse servita dalla rispettiva utenza, in via esclusiva ed autonoma dall'altra (secondo quanto previsto nella scrittura del 21.3.2015) dai sopralluoghi e dalle verifiche condotte dal CTU è emersa la seguente situazione. 
Le unità immobiliari in oggetto risultano entrambe ancora allacciate all'unico contatore della fornitura idrica rilevato in loco, intestato a ### ed ubicato al confine tra la strada pubblica e la corte esclusiva dell'immobile sub 9 attribuito all'attrice. 
Vi sono due contatori dell'energia elettrica ubicati all'interno di un locale al piano terra dell'unità immobiliare attribuita a ### l'uno intestato a quest'ultimo e servente l'intero piano seminterrato e primo piano dell'edificio, l'altro apparentemente intestato ad ### e servente l'intero piano terra dello stesso. 
Infine allo stato l'unico impianto di riscaldamento esistente è quello a pompa di calore realizzato dal convenuto per l'esigenza della propria porzione di fabbricato; detto impianto “risulta, tuttavia, solo parzialmente autonomo rispetto all'altra unità immobiliare attribuita all'attrice (sub 9), in quanto i germani non hanno ancora provveduto a separare e rendere autonomi sia l'impianto idrico, sia l'impianto elettrico che alimenta l'impianto a pompa di calore”. 
Dunque, in definitiva, può concludersi che non vi è stata la completa separazione degli impianti. 
Per quanto riguarda il rilascio dei locali della porzione immobiliare attribuita all'attrice, cui il convenuto avrebbe dovuto provvedere entro il ###, in base a quanto verificato dal CTU esso ha avuto effettivamente luogo per i soli locali ubicati al piano seminterrato: il ### infatti, non ha ancora del tutto provveduto al rilascio dei locali ai piani terra e primo della porzione di fabbricato attribuita alla sorella, stante la necessità (dello stesso) di utilizzare, ancora oggi, sia il portone di ingresso che la scala interna appartenenti all'u.i.u sub 9 dell'attrice per accedere ai locali al piano terra ed al piano primo della propria porzione di fabbricato. 
Relativamente agli altri aspetti considerati nell'atto del 21.3.2015: - il vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla porzione di piano seminterrato attribuita al convenuto è stato realizzato; - la separazione dei vani al piano seminterrato, mediante costruzione di un muro divisorio, è stata realizzata; - la prevista realizzazione, a spese comuni, entro mesi tre dal consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà, di un muro divisorio (tratto 1-2) al piano primo non è ancora stata eseguita, ma in questo caso v'è da rilevare che, almeno dagli atti, non risulta essersi ancora verificato il suddetto consolidamento, sicché l'obbligo in parola non può considerarsi esigibile; - la prevista chiusura, a cura e spese comuni, entro il ###, dei vani porta, sia al piano terra che al piano primo, è stata eseguita relativamente alla porta al piano primo indicata come n. 4 nell'allegato “A” della divisione del 21.3.2015, mentre non è stata eseguita relativamente alla porta n. 3 al piano terra e della porta n. 5 al piano primo. 
Infine, il CTU ha potuto accertare l'effettiva esistenza di una tubazione corrugata, in ### interrata nella corte esclusiva dell'attrice, la quale emerge dal terreno (e risulta dunque visibile) in corrispondenza del muro di confine S/O tra le particelle 217 e 216 e riversa le acque reflue sul sottostante terreno di cui alla part. 216. 
La questione della demolizione di una parte di un balcone di proprietà dell'attrice e della costruzione di un muro per sorreggere l'estremità del balcone danneggiato va considerata estranea al thema decidendum in quanto introdotta dall'attrice solo con le richieste di prova formulate nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.  (come noto, non deputata a nuove domande né a nuove allegazioni di fatto). 
Occorre a questo punto considerare che l'attrice risulta avere più volte sollecitato il convenuto a dar corso ai patti contenuti nel rogito del 21.3.2015 e dunque alla realizzazione degli interventi (a spese comuni ovvero a spese esclusive del secondo) ivi specificati, allo scopo di rendere autonome le due porzioni immobiliari ed al fine di poter godere in via esclusiva della porzione assegnatale (cfr. le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 3.11.2017), mostrando disponibilità a definire i tempi e i modi per la realizzazione degli impianti e dei lavori edili. 
Non risulta che a tali inviti il convenuto abbia concretamente dato riscontro, non potendo assumere valenza giustificativa (rispetto alle opere non intraprese ovvero non portate a compimento) le motivazioni dal medesimo addotte, che vertono su questioni economiche le quali restano giuridicamente irrilevanti. 
Inoltre non appare irragionevole quanto osservato dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ossia che, qualora la stessa avesse proceduto in autonomia alle opere murarie da realizzare in comune per la separazione degli ambienti senza attendere la realizzazione del vano scala sulla proprietà del fratello, quest'ultimo non avrebbe potuto accedere alla sua porzione di immobile sita al piano primo. 
In definitiva, perciò, va individuato un inadempimento contrattuale del convenuto e non già dell'attrice rispetto agli accordi raggiunti in sede di divisione. 
Per altro verso, è un dato di fatto che il ### non ha rilasciato la porzione di fabbricato attribuita alla sorella, che continua (anche in ragione della mancata attuazione delle opere di separazione e del vano scala) ad utilizzare. 
Il convenuto, ancora, non ha tempestivamente e specificamente negato di essere l'autore dell'interramento del tubo nella corte esclusiva dell'attrice, né ha allegato e dimostrato che quest'ultima fosse consenziente a tale posizionamento. 
Per tutte le ragioni suesposte, in definitiva, il convenuto va condannato: - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice. 
Vanno viceversa disattese le richieste risarcitorie per mancata prova dei danni subiti dall'istante.  ### non ha dimostrato quali conseguenze pregiudizievoli si sarebbero in concreto verificate nella sua sfera patrimoniale per via delle condotte illegittime o inadempienti del convenuto, venendo meno al proprio onere probatorio al riguardo. 
Anche l'aspetto dell'occupazione senza titolo della sua proprietà esclusiva non può di per sé portare ad un ristoro risarcitorio ovvero indennitario, in mancanza della debita allegazione degli elementi necessari a quantificare il pregiudizio subito od atti, comunque, a costituire un parametro utile allo scopo (in primis l'ipotetico canone locatizio dell'immobile, nemmeno indicato negli scritti della parte se non - tardivamente - in comparsa conclusionale e senza comunque alcun elemento di riscontro). 
In tali condizioni non può farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., dal momento che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime” peraltro “la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” ( 20889/2016). 
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014. 
Le spese di ### in base allo stesso criterio, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice; 2) rigetta le domande di risarcimento danni e di ingiustificato arricchimento avanzate dall'attrice; 3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 271,95 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge; 4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico del convenuto. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott. ##### nella persona del giudice unico dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29.11.2022 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione; attrice E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.  convenuto ### occupazione illegittima - inadempimento contrattuale ### come da rispettivi scritti difensivi ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il #### conveniva in giudizio il fratello ### deducendo che: - con atto del 21.3.2015 a rogito notaio #### aveva donato ai figli, ### e ### pro indiviso ed in parti uguali, diritti di nuda proprietà (riservato l'usufrutto in capo alla stessa donante vita natural durante) in ragione di 1/3 su porzioni di fabbricato site in #### del ### civici 28 e 30, oltre a diritti di piena proprietà in ragione di 1/3 su terreno agricolo in località ### - con lo stesso atto i germani erano addivenuti alla divisione dei cespiti oggetto di donazione, con attribuzione a ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 30 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 10) e ad ### della proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio per 1/3, del fabbricato sito a ### del ### n. 28 (in catasto al foglio 5, mappale 217, sub 9) oltre alla piena proprietà del terreno agricolo (in catasto al foglio 1, mappale 878); - sempre con l'atto in questione i due fratelli avevano convenuto, a perfezionamento delle suddette stipulazioni, le seguenti operazioni, fissandone il termine di compimento al 31.12.2015: a) la separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento esistenti, in modo da rendere autonoma ciascuna porzione di fabbricato; b) il rilascio, da parte di ### della materiale detenzione dei locali attribuiti alla sorella e la realizzazione, a cura e spese del medesimo, di un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; c) la realizzazione, sempre a cura e spese di ### di un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche con trasformazione della finestra esistente in vano porta; - era inoltre previsto, anche con riferimento ad una planimetria allegata all'atto, che: d) la separazione dei vani al piano seminterrato sarebbe stata realizzata a spese comuni con la costruzione di un muro divisorio dello spessore di 20 centimetri in monoblocchi di laterizio e malta cementizia; e) il muro divisorio al primo piano - “tratto 1/2” - sarebbe stato realizzato a spese comuni, entro tre mesi dal consolidamento dell'usufrutto, con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm in; f) la chiusura dei vani porta sia al piano terra che al primo piano sarebbe stata realizzata a spese comuni entro il ### con mattoni forati dello spessore di 8-10 cm; - contrariamente agli accordi, ### aveva realizzato il muro indicato con la lettera “Z” nell'allegata planimetria direttamente sulla scala esterna esistente, appartenente all'attrice; - inoltre, sempre contravvenendo ai patti, il medesimo aveva interrato un tubo nel terreno attribuito in proprietà all'attrice; - nonostante la disponibilità (anche economica per le spese comuni) manifestata dall'istante, il convenuto non aveva adempiuto alle obbligazioni citate, aveva disatteso gli accordi ed aveva continuato a possedere, occupandolo, l'immobile dell'attrice, impedendo a quest'ultima di far uso dei propri diritti; - a nulla erano valse le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 13.11.2017, così inutile si era rivelato il tentativo di mediazione del 28.6.2018, conclusosi negativamente. 
Per tali motivi, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, ### il ### accertati i fatti, accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare il convenuto a rispettare le obbligazioni assunte, ordinandogli, come riportato nella premessa di quest'atto ai punti A) B) C): - di separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - di rilasciare la materiale detenzione dei locali attribuiti all'istante; - di realizzare a propria cura e spese un vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla sua porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, anche trasformando l'attuale finestra in vano porta. 
In relazione alle richieste di cui ai punti D) E) F) di cui alla premessa ### il ### condannare il convenuto al pagamento della metà delle spese necessarie ad eseguire i lavori menzionati in premessa al punto 4), spese da accertarsi tramite CTU e/o documentate da fatture. Vorrà, inoltre il ### condannare il convenuto a realizzare, a propria cura e spese un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; condannarlo a demolire il muro indicato con la lettera “Z” dell'allegata planimetria ed a ricostruirlo secondo quanto risulta dall'accordo; condannarlo a rimuovere il tubo interrato di cui è nota nella premessa di quest'atto al n. 6. 
In ogni caso, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni, come conseguenza delle condotte illegittime evidenziate, e per una somma da accertarsi in corso di causa o in via equitativa, in entrambe le ipotesi da contenere nella somma di € 25000.00.  ### autonomamente, e comunque, il ### condannare il convenuto, oltre alle richieste citate di rilascio, a pagare, a titolo di occupazione abusiva e/o ingiustificato arricchimento, per aver posseduto la quota di proprietà dell'istante impedendo alla stessa di poterne disporre autonomamente a far data dal 31.12.15. Condanni di conseguenza il ### il convenuto stesso al pagamento in favore dell'istante di una somma e/o indennizzo, da accertarsi in corso di causa o in via equitativa (anche, a titolo di compenso corrispondente al prezzo corrente sul mercato come corrispettivo del godimento della cosa, e/o a titolo di illegittima occupazione e/o per illecito protrarsi dell'occupazione), corrispondente al tempo dell'occupazione della porzione di fabbricato dell'istante a far data dal 31.12.15 fino al rilascio. 
Con condanna, in ulteriore subordine, del convenuto al risarcimento dei danni anche a solo titolo di ingiustificato arricchimento tenendo conto del vantaggio patrimoniale dell'accipiens anche sotto il profilo della spesa risparmiata per l'affitto di locali al costo e nella stessa posizione di quelli oggetto di lite. Sempre e comunque con gli interessi compensativi, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato godimento del bene, e decorrenti dal 31.12.15: nel caso si accolga la domanda di arricchimento, gli interessi sono dovuti dalla data del fatto in quanto il debito di arricchimento è un debito di valore e come tale produttivo di interessi fin dalla sua origine. 
Sempre e comunque ### il ### condannare il convenuto al pagamento di spese ed onorari di lite e con condanna al pagamento delle eventuali spese di CTU”. 
Si costituiva in giudizio ### il quale, nel chiedere il rigetto delle domande, previo accertamento dell'inadempimento dell'attrice alle proprie obbligazioni, osservava, in sintesi, che: - #### e ### avevano concordato le modalità di divisione dell'immobile di famiglia sito in #### del ### costruito nel 1913 ed ampliato nel 1968/1969; - ### si era riservata l'usufrutto su una parte di esso; - il convenuto, avendo più urgente necessità della sorella di sfruttare l'immobile per esigenze abitative, aveva investito interamente le proprie risorse nei lavori di ristrutturazione del fabbricato, sostenendo costi per circa € 70.000,00; - oltre ai lavori edili, eseguiti partendo dal locale seminterrato, il convenuto si era preoccupato di separare le relative utenze ed infatti: a) l'impianto idraulico era funzionante e completo in ogni sua parte; b) l'impianto elettrico era stato interamente predisposto mancando minimi dettagli all'ultimazione; c) l'impianto di riscaldamento era stato ultimato necessitando soltanto dell'installazione degli elementi radianti e della relativa macchina da combustione, già acquistata dal convenuto; - il ### non disponendo di ulteriori risorse per l'ultimazione dei lavori, si era rivolto ad istituti di credito per la concessione di un mutuo, che gli era stato però negato in assenza del necessario consenso della madre, usufruttuaria dell'immobile; - per tale motivo ed anche per problemi di salute, egli si era trovato dunque nell'impossibilità di completare le opere (le quali era state altresì rallentate dalla presenza della ### all'interno dello stabile) così come di reperire altro alloggio; - l'attrice si era peraltro resa inadempiente agli accordi, non effettuando alcuna separazione delle utenze, tanto che il contatore dell'impianto elettrico servente la sua porzione, ancora intestato ad ### si trovava posizionato in quella del convenuto; - inoltre il convenuto aveva provveduto interamente a proprie spese alla realizzazione di un muro divisorio, come da piantina sottoscritta dalle parti, senza ricevere alcun contributo dalla sorella; - il Fratarcageli, ancora, aveva provveduto alla realizzazione del vano porta di collegamento della corte esclusiva esterna alla sua porzione di fabbricato sita al piano seminterrato, alla separazione dei vani al piano seminterrato, alla realizzazione del muro divisorio al primo piano, mentre la chiusura del vano al piano terra non era stata effettuata considerata la situazione del contatore dell'attrice insistente nella porzione assegnata al convenuto; - il convenuto, infine, aveva provveduto alla realizzazione del muro di recinzione ed alla realizzazione di una rete fognaria autonoma nella sua proprietà esclusiva, senza pregiudizio per l'attrice; - in sostanza, perciò, l'attrice si era disinteressata completamente dei suoi obblighi, così come stabiliti nell'atto del 21.3.2015, pretendendo l'esecuzione dei lavori da parte del fratello per poi beneficiare del risultato raggiunto, sicché l'eventuale omissione imputabile a quest'ultimo doveva farsi dipendere esclusivamente dalla condotta omissiva della sorella. 
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con nomina di CTU nella persona dell'#### Espletata la consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta. 
Orbene, la causa può essere decisa sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ben illustra la situazione dei luoghi anche con documentazione fotografica, planimetrie catastali e elaborati grafici consistenti in rilievi architettonici dei tre piani (seminterrato, terra e primo) di cui si compongono le porzioni immobiliari delle parti (sub 9 e sub 10 della particella 217, foglio 5 ###, in cui sono ben evidenziati i confini catastali, lo stato di fatto esistente, le opere di divisione realizzate e quelle viceversa incompiute.  ### ha innanzitutto confermato che le due porzioni di fabbricato non risultano ancora autonome e indipendenti. Quindi ha evidenziato quanto segue. 
Entrambe le unità immobiliari risultano dotate di corti esclusive su tre lati, separate tra loro, a valle dell'edificio, da un muro in c.a. realizzato tra il fabbricato ed il confine S/O tra le particelle 216 e 217. Detto muro, però, non risulta realizzato sulla linea di confine catastale che separa le due unità immobiliari di cui si discorre (riportata anche nella planimetria allegata all'atto del 21.3.2015), ma, diversamente, sulla corte esclusiva dell'unità immobiliare sub 9 attribuita all'attrice. In aderenza al muro (sul lato prospiciente l'u.i.u. sub 10 attribuita al convenuto) si trova un manufatto in legno, che ricade anch'esso, parzialmente, sulla corte esclusiva dell'u.i.u. sub 9 dell'attrice. 
Precisa inoltre il CTU che “anche l'andamento planimetrico seguito da detto muro (in quanto obliquo rispetto al fabbricato, ### All_03 Plan_02 e ###02 ### fotografica, ### 04/06/07) risulta difforme rispetto a quello del confine catastale rappresentato nell'atto di ### (ossia perpendicolare al fabbricato con rientranza in corrispondenza della scala esterna [facente parte della porzione attribuita all'attrice]). Nello specifico, occorre rilevare che, a seguito delle suddette modifiche del tracciato planimetrico, il muro di confine (muro “Z”) è stato realizzato addirittura sulla vecchia scala esterna esistente, rendendo necessaria la demolizione di n. 2 gradini della stessa (### All_02 #### 06/07/10/16/17)”. 
E' dunque evidente che - pur non rientrando l'edificazione di un muro di separazione delle corti nelle previsioni contrattuali - il convenuto abbia proceduto alla realizzazione di un'opera non consentita, poiché ricadente nella porzione attribuita alla sorella ed oltre il confine con la stessa. 
Proseguendo con l'esame dei luoghi, entrambe le unità immobiliari per cui è causa (u.i.u. sub 9 e sub 10 della particella 217) risultano dotate, al piano seminterrato, di un accesso indipendente dalle rispettive corti esclusive. 
Tuttavia, in entrambi i casi, il piano seminterrato non risulta direttamente collegato con i sovrastanti piano terra e piano primo. La porzione di fabbricato attribuita all'attrice dispone, oltre che di una scala esterna, di un accesso ai piani terra e primo attraverso il portone d'ingresso principale dell'edificio (in conformità alla planimetria catastale). 
Diversamente, la porzione attribuita al convenuto non risulta dotata di un portone di ingresso indipendente per accedere ai locali situati al piano terra dell'abitazione; di fatto, l'accesso ai suddetti locali avviene utilizzando dapprima il portone principale del fabbricato (ubicato nella porzione di fabbricato dell'attrice) e successivamente una porta interna, indicata con il n. 3 nell'allegato grafico “A” dell'atto di divisione del 21.3.2015. 
Si tratta di uno dei “vani porta” che avrebbero dovuto essere chiusi, a spese comuni, entro il ###, in base a quanto previsto nel suddetto atto, che invece è stato lasciato aperto. 
Il piano terra dell'u.i.u. sub 10, prospicente la strada comunale, presenta comunque un'apertura (attualmente dotata di serranda avvolgibile in ferro) direttamente comunicante con l'antistante corte esclusiva. 
Il piano primo dell'u.i.u. sub 10 risulta invece raggiungibile esclusivamente dalla scala interna ricadente nella porzione di fabbricato sub 9 dell'attrice. 
Da ciò si ricava che il convenuto ha disatteso l'impegno a realizzare, a proprie cure e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite. 
In merito alla separazione degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, da attuarsi in modo che ciascuna porzione di fabbricato fosse servita dalla rispettiva utenza, in via esclusiva ed autonoma dall'altra (secondo quanto previsto nella scrittura del 21.3.2015) dai sopralluoghi e dalle verifiche condotte dal CTU è emersa la seguente situazione. 
Le unità immobiliari in oggetto risultano entrambe ancora allacciate all'unico contatore della fornitura idrica rilevato in loco, intestato a ### ed ubicato al confine tra la strada pubblica e la corte esclusiva dell'immobile sub 9 attribuito all'attrice. 
Vi sono due contatori dell'energia elettrica ubicati all'interno di un locale al piano terra dell'unità immobiliare attribuita a ### l'uno intestato a quest'ultimo e servente l'intero piano seminterrato e primo piano dell'edificio, l'altro apparentemente intestato ad ### e servente l'intero piano terra dello stesso. 
Infine allo stato l'unico impianto di riscaldamento esistente è quello a pompa di calore realizzato dal convenuto per l'esigenza della propria porzione di fabbricato; detto impianto “risulta, tuttavia, solo parzialmente autonomo rispetto all'altra unità immobiliare attribuita all'attrice (sub 9), in quanto i germani non hanno ancora provveduto a separare e rendere autonomi sia l'impianto idrico, sia l'impianto elettrico che alimenta l'impianto a pompa di calore”. 
Dunque, in definitiva, può concludersi che non vi è stata la completa separazione degli impianti. 
Per quanto riguarda il rilascio dei locali della porzione immobiliare attribuita all'attrice, cui il convenuto avrebbe dovuto provvedere entro il ###, in base a quanto verificato dal CTU esso ha avuto effettivamente luogo per i soli locali ubicati al piano seminterrato: il ### infatti, non ha ancora del tutto provveduto al rilascio dei locali ai piani terra e primo della porzione di fabbricato attribuita alla sorella, stante la necessità (dello stesso) di utilizzare, ancora oggi, sia il portone di ingresso che la scala interna appartenenti all'u.i.u sub 9 dell'attrice per accedere ai locali al piano terra ed al piano primo della propria porzione di fabbricato. 
Relativamente agli altri aspetti considerati nell'atto del 21.3.2015: - il vano porta per l'accesso dalla corte esclusiva alla porzione di piano seminterrato attribuita al convenuto è stato realizzato; - la separazione dei vani al piano seminterrato, mediante costruzione di un muro divisorio, è stata realizzata; - la prevista realizzazione, a spese comuni, entro mesi tre dal consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà, di un muro divisorio (tratto 1-2) al piano primo non è ancora stata eseguita, ma in questo caso v'è da rilevare che, almeno dagli atti, non risulta essersi ancora verificato il suddetto consolidamento, sicché l'obbligo in parola non può considerarsi esigibile; - la prevista chiusura, a cura e spese comuni, entro il ###, dei vani porta, sia al piano terra che al piano primo, è stata eseguita relativamente alla porta al piano primo indicata come n. 4 nell'allegato “A” della divisione del 21.3.2015, mentre non è stata eseguita relativamente alla porta n. 3 al piano terra e della porta n. 5 al piano primo. 
Infine, il CTU ha potuto accertare l'effettiva esistenza di una tubazione corrugata, in ### interrata nella corte esclusiva dell'attrice, la quale emerge dal terreno (e risulta dunque visibile) in corrispondenza del muro di confine S/O tra le particelle 217 e 216 e riversa le acque reflue sul sottostante terreno di cui alla part. 216. 
La questione della demolizione di una parte di un balcone di proprietà dell'attrice e della costruzione di un muro per sorreggere l'estremità del balcone danneggiato va considerata estranea al thema decidendum in quanto introdotta dall'attrice solo con le richieste di prova formulate nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.  (come noto, non deputata a nuove domande né a nuove allegazioni di fatto). 
Occorre a questo punto considerare che l'attrice risulta avere più volte sollecitato il convenuto a dar corso ai patti contenuti nel rogito del 21.3.2015 e dunque alla realizzazione degli interventi (a spese comuni ovvero a spese esclusive del secondo) ivi specificati, allo scopo di rendere autonome le due porzioni immobiliari ed al fine di poter godere in via esclusiva della porzione assegnatale (cfr. le lettere del 26.2.2016, 13.9.2017 e 3.11.2017), mostrando disponibilità a definire i tempi e i modi per la realizzazione degli impianti e dei lavori edili. 
Non risulta che a tali inviti il convenuto abbia concretamente dato riscontro, non potendo assumere valenza giustificativa (rispetto alle opere non intraprese ovvero non portate a compimento) le motivazioni dal medesimo addotte, che vertono su questioni economiche le quali restano giuridicamente irrilevanti. 
Inoltre non appare irragionevole quanto osservato dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ossia che, qualora la stessa avesse proceduto in autonomia alle opere murarie da realizzare in comune per la separazione degli ambienti senza attendere la realizzazione del vano scala sulla proprietà del fratello, quest'ultimo non avrebbe potuto accedere alla sua porzione di immobile sita al piano primo. 
In definitiva, perciò, va individuato un inadempimento contrattuale del convenuto e non già dell'attrice rispetto agli accordi raggiunti in sede di divisione. 
Per altro verso, è un dato di fatto che il ### non ha rilasciato la porzione di fabbricato attribuita alla sorella, che continua (anche in ragione della mancata attuazione delle opere di separazione e del vano scala) ad utilizzare. 
Il convenuto, ancora, non ha tempestivamente e specificamente negato di essere l'autore dell'interramento del tubo nella corte esclusiva dell'attrice, né ha allegato e dimostrato che quest'ultima fosse consenziente a tale posizionamento. 
Per tutte le ragioni suesposte, in definitiva, il convenuto va condannato: - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice. 
Vanno viceversa disattese le richieste risarcitorie per mancata prova dei danni subiti dall'istante.  ### non ha dimostrato quali conseguenze pregiudizievoli si sarebbero in concreto verificate nella sua sfera patrimoniale per via delle condotte illegittime o inadempienti del convenuto, venendo meno al proprio onere probatorio al riguardo. 
Anche l'aspetto dell'occupazione senza titolo della sua proprietà esclusiva non può di per sé portare ad un ristoro risarcitorio ovvero indennitario, in mancanza della debita allegazione degli elementi necessari a quantificare il pregiudizio subito od atti, comunque, a costituire un parametro utile allo scopo (in primis l'ipotetico canone locatizio dell'immobile, nemmeno indicato negli scritti della parte se non - tardivamente - in comparsa conclusionale e senza comunque alcun elemento di riscontro). 
In tali condizioni non può farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., dal momento che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime” peraltro “la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” ( 20889/2016). 
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014. 
Le spese di ### in base allo stesso criterio, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### - a rilasciare in favore dell'attrice la porzione immobiliare a quest'ultima attribuita con l'atto di divisione del 21.3.2015 (foglio 5, mappale 217, sub 9, ### del Comune di ### - a realizzare, a propria cura e spese, un vano scala (interno e/o esterno purché situato nella sua esclusiva proprietà) per rendere comunicanti le singole porzioni di piano a lui attribuite; - a separare gli attuali impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, in modo che ciascuna porzione di fabbricato rimanga servita dalla rispettiva utenza, in modo esclusivo ed autonomo dall'altra; - a sostenere, per la metà, le spese occorrenti alla chiusura dei vani porta ancora aperti al piano terra e al piano primo (porte n. 3 e n. 5 dell'allegato “A” all'atto di divisione del 21.3.2015); - a demolire il muro divisorio di confine (non previsto dall'atto notarile) costruito sulla corte esclusiva di proprietà dell'attrice; - a rimuovere il tubo interrato nella corte esclusiva di proprietà dell'attrice; 2) rigetta le domande di risarcimento danni e di ingiustificato arricchimento avanzate dall'attrice; 3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 271,95 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge; 4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico del convenuto. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 1720/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Masetti Paolo

M
1

Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 553/2024 del 13-05-2024

... modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000, ed applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, del modello semplificato decisorio prescelto ex art. 281 sexies c.p.c. caratterizzato dall'oralità della discussione, e dunque della ridotta attività difensiva prestata in tali due ultime fasi. P.Q.M. ### di ### in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata: 1) dichiara la validità e l'efficacia del precetto opposto limitatamente all'intimazione di pagamento (leggi tutto)...

testo integrale

###### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 80/2024 promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in #### N. 5, BOLOGNA; ### contro ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori; ###: opposizione a precetto.  ### procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.  ### proponeva opposizione avverso il precetto, notificatogli in data ###, con il quale la ex compagna ### gli aveva intimato, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto di questo ### cronologico n. 5532/2023 del 14.7.2023, di rilasciare la casa familiare sita a ### loc. Codemondo, ### da ### n. 13, assegnata dal predetto decreto alla ### quale collocataria dei figli minori ex art. 337 sexies c.c., nonché il pagamento della somma di € 13.252,73, di cui: - € 7.800,00 quale assegno di mantenimento dei due figli minori ### e ### non pagato per tredici mensilità, da novembre 2022 a dicembre 2023 (€ 600 x 13); - € 3.507,00 a titolo di spese legali liquidate in favore della ### nel predetto decreto, € 526,05 quali spese generali 15% su € 3.507,00, cpa 4% pari ad € 161,32, iva 22% pari ad € 922,76; - oltre alle spese legali relative all'atto di precetto pari ad € 335,60.  ### non contestava di non avere versato le somme precettate, ma a fondamento dell'opposizione deduceva: - di aver concorso al mantenimento ordinario della prole attraverso il pagamento della mensa scolastica per un importo complessivo pari ad € 2.027,57, che dunque opponeva in compensazione; - di aver acquistato vestiti per i due figli minori per complessivi € 309,20, importo quest'ultimo anch'esso opposto in compensazione; - di aver versato, per l'anno scolastico 2022/2023, spese di trasporto scolastico per i due minori pari ad € 782,80, che eccepiva in compensazione nella misura del 50% (€ 391,40).  ###, inoltre, deduceva, quale fatto estintivo del proprio debito verso la ### una fattispecie di delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ., mediante la quale il ### avrebbe delegato tale ### suo debitore, ad effettuare direttamente in favore della ### un bonifico bancario pari ad € 2.131,30, eseguito in data ###; somma, quest'ultima, corrispondente ad un debito che il ### avrebbe avuto nei confronti del ### in forza di una prestazione di assistenza legale eseguita dal ### stesso quando svolgeva la professione di avvocato. 
Concludeva pertanto sostenendo che fosse intervenuta estinzione del credito ex adverso precettato quanto alle somme: - di € 2.027,57 per spese di mensa scolastica; - di € 309,20 per vestiti cambio di stagione; - di € 391,40 a titolo di rimborso del 50% delle spese di trasporto scolastico; - di € 2.131,30 per bonifico eseguito (giusta delegazione di pagamento) da ### in favore di ### in data ###; quindi per un ammontare complessivo di € 4.859,47, che come tale avrebbe dovuto decurtarsi dal credito ex adverso quantificato nell'atto di precetto. 
Quanto all'intimazione di rilascio della casa familiare, l'opponente eccepiva che il precetto fosse privo di una sufficiente descrizione sommaria dell'immobile. Sosteneva altresì che, successivamente all'emissione del titolo esecutivo, la ### avesse di fatto rinunciato al godimento della casa familiare assegnatale con il decreto del 14/07/2023, non essendosi trasferita nell'immobile in questione, mostrando disinteresse verso lo stesso. 
Per tali motivi il ### previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rassegnava nel merito le seguenti conclusioni, chiedendo testualmente di: “- accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'erroneità e/o l'irregolarità (o come meglio) del precetto notificato al sig. ### con PEC (del 30/12/2023, h. 18:48:16), con ogni conseguenza di legge; - inoltre, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione (totale o parziale) dei diritti di cui al titolo esecutivo - stanti: a) i pagamenti già effettuati (direttamente o indirettamente) dall'opponente, come provati documentalmente e comunque nella misura risultante all'esito dell'istruttoria; b) la conseguente maturazione di più controcrediti dell'opponente - come provati documentalmente e comunque nella misura risultante all'esito dell'istruttoria - che il sig. ### eccepisce in compensazione (legale o, subordinatamente, giudiziale) rispetto alle varie voci oggetto di precetto, c) la corresponsione di somme per delegazione di pagamento, come provato documentalmente e comunque nella misura risultante all'esito dell'istruttoria; d) la rinuncia della sig.ra ### alla percezione dell'assegno di mantenimento nella modalità prevista nel titolo esecutivo, per fatti concludenti oltre che per effetto di accordo come provato documentalmente e comunque come risultante all'esito dell'istruttoria; e) la rinuncia della sig.ra ### all'esercizio del diritto di godimento della casa assegnatale, avvenuta in un momento antecedente alla data di notifica del precetto e ribadita anche dopo lo stesso; quindi, - per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuti/non rimborsabili dall'opponente le spese legali e i compensi professionali di un precetto oltremodo viziato per le plurime ragioni illustrate; - in ogni caso, accertare e dichiarare che l'opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata con riferimento a quanto nel complesso precettato, per tutte le ragioni dedotte in narrativa”. 
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta ### riducendo la propria pretesa creditoria di € 1.813,17, riconoscendo che il ### per la mensa scolastica dei minori, avesse effettivamente pagato tale importo (e non la maggior somma affermata dall'opponente di € 2.027,57). 
Per il resto, contestava l'opposizione in fatto e in diritto, deducendo che, a parte la mensa, il ### nulla avesse versato per il mantenimento della prole. 
Quanto al vestiario, l'opposta evidenziava che le spese per vestiti rientrassero nella ordinaria gestione dei bambini nei periodi di tempo di permanenza dei minori con il padre, il quale avrebbe dovuto, in tali periodi, provvedere direttamente al loro mantenimento ordinario e alle loro necessità. 
Quanto alle spese di trasporto scolastico, la convenuta rappresentava che il servizio fosse stato utilizzato esclusivamente dal ### per una propria scelta personale e di non essere stata coinvolta nella decisione, facendo presente che, ove fosse stata coinvolta, non avrebbe prestato il consenso trattandosi di un servizio per la stessa non necessario. 
Quanto alla delegazione di pagamento ex adverso eccepita, la ### deduceva che non vi fosse stata alcuna delegazione di pagamento da parte del ### spiegando che, quando ella svolgeva l'attività di avvocato, aveva assunto la difesa della sig.ra ### in un procedimento penale nel quale si era costituita parte civile, tanto che nella causale del bonifico del 03/01/2024 prodotto da controparte, si faceva chiaro riferimento ad una notula relativa a compensi che la cliente ### avrebbe dovuto pagare alla ### quando quest'ultima svolgeva l'attività forense. 
Evidenziava quindi che il bonifico di € 2.131,30, eseguito in data ###, lungi dal rappresentare una delegazione di pagamento del ### a ### in favore della ### fosse in realtà il compenso dovuto alla ### quando la stessa svolgeva la professione di avvocato. 
Quanto al rilascio della casa familiare, deduceva che nel precetto la descrizione del bene oggetto di rilascio fosse sufficientemente determinata, permettendone una corretta identificazione. Richiamava a tal proposito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la descrizione sommaria del bene fosse da ritenersi soddisfatta nel momento in cui nel precetto venisse riportata l'esatta ubicazione dell'immobile, potendosi in ogni caso ritenersi integrata tale descrizione con quella fatta nel titolo esecutivo, e non essendo necessaria una descrizione pari a quella richiesta per l'atto di pignoramento immobiliare.  ### evidenziava inoltre di non aver mai rinunciato all'assegnazione della casa familiare, e che il rifiuto di frequentarla fosse determinato dalla presenza dell'attuale ex compagno che si rifiutava di rilasciare l'immobile. 
Infine la convenuta, affermando che l'opponente fosse debitore dell'ulteriore somma di € 551,67 a titolo di quota parte di spese straordinarie non rimborsata, formulava domanda riconvenzionale di condanna del ### al pagamento delle spese straordinarie per un importo pari ad € 551,67. 
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. - nella prima delle quali l'opponente eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta e ne contestava nel merito la fondatezza - alla prima udienza del 09/05/2024 il giudice ordinava la discussione orale della causa ritenuta matura per la decisione, ed ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. riservava il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza del 09/05/2024.  2. 
Fatte queste premesse, dagli atti e dai documenti di causa, risulta che questo ### con decreto cronol. 5532/2023 depositato il ###, aveva: - disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ### e ### ad entrambi i genitori (### e ###, “con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre a ### Emilia”; - assegnato “a ### la casa familiare, sita a ### loc. Codemondo, ### da ### n. 13”; - regolamentato i tempi di visita nei quali il padre ### avrebbe potuto vedere e tenere con sé i figli minori ### e ### - posto “a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### a titolo di contributo al mantenimento dei figli ### e ### con decorrenza dal mese di novembre 2022, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da ### in uso presso il ### di ### Emilia”; - compensato per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condannato ### a rifondere a ### i restanti 2/3, liquidati in € 3.507,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge. 
Il precetto, notificato da ### a ### in forza del titolo esecutivo costituito dal succitato decreto del 14.7.2023, oltre all'intimazione di rilascio della casa familiare, ha ad oggetto le seguenti somme: - € 7.800,00 quale assegno di mantenimento dei due figli minori ### e ### non pagato per tredici mensilità, da novembre 2022 a dicembre 2023 (€ 600 x 13); - € 3.507,00 a titolo di spese legali liquidate in favore della ### nel predetto decreto, € 526,05 quali spese generali 15% su € 3.507,00, cpa 4% pari ad € 161,32, iva 22% pari ad € 922,76; - le spese legali relative all'atto di precetto, pari ad € 335,60. 
Si è visto che il decreto 14.07.2023 aveva statuito l'obbligo, in capo a ### di versare a ### la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento ordinario dei due figli con decorrenza da novembre 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Il fatto che il ### non abbia corrisposto alla ### detto assegno mensile di mantenimento per tredici mensilità, da novembre 2022 a dicembre 2023 (€ 600 x 13), non è contestato.  ### ha dedotto di aver concorso al mantenimento ordinario della prole attraverso il pagamento della mensa scolastica per un importo complessivo pari ad € 2.027,57 (la mensa scolastica, secondo il protocollo locale per la famiglia in uso presso il ### di ### richiamato nel decreto 14.07.2023, non rientra infatti tra le spese straordinarie, bensì nel mantenimento ordinario).  ### ha riconosciuto di dover ridurre la propria pretesa creditoria mediante detrazione dal precetto dei pagamenti eseguiti dal ### per mensa scolastica, quantificandoli tuttavia erroneamente in complessivi € 1.813,17, anziché in € 2.027,57. 
Invero, come risulta dal documento n. 3 dell'opponente, il totale dei pagamenti eseguiti dal ### per mensa scolastica ammonta ad € 2.027,57, che dovrà pertanto essere decurtato dalla somma riportata nel precetto pari ad € 13.252,73. 
Ne consegue il diritto di ### di procedere esecutivamente limitatamente all'importo di € 11.225,16 (13.252,73 - 2.027,57 = 11.225,16). 
Per il resto, ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata. 
Quanto alle spese sostenute dall'opponente per l'acquisto di vestiti per i figli (€ 309,20), tali spese sono ricomprese nel mantenimento ordinario diretto a carico del padre durante i tempi da quest'ultimo trascorsi con i figli. Infatti, come correttamente osservato dalla difesa della convenuta, il genitore non collocatario (nella specie il padre) non è esentato dal provvedere al mantenimento diretto dei figli minori quando essi sono con lui, per il sol fatto che è previsto un assegno di mantenimento; anzi egli è obbligato ad accudire ed a provvedere ai figli direttamente, per il vitto così come per il vestiario, nei periodi di permanenza dei figli presso lo stesso.  ### non ha inoltre diritto al rimborso della quota del 50% delle spese di trasporto scolastico sostenute per l'anno scolastico 2022/2023 (50% di € 782,80 = € 391,40), posto che, quando il pagamento è stato effettuato, la famiglia viveva ancora unita sotto lo stesso tetto, come riconosciuto dallo stesso opponente (cfr. pag. 8 e 9 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), e come dimostrato dalla fattura di trasporto scolastico prodotta dall'opponente al documento n. 7, risalente infatti al mese di luglio 2022 con scadenza agosto 2022, mentre la convivenza, come affermato dall'attore, è cessata successivamente, nel mese di novembre 2022. 
Nel periodo di convivenza, entrambi i genitori concorrono alle esigenze della famiglia e dei figli in una misura che verosimilmente corrisponde alle possibilità di ciascuno, e, con riguardo alle spese di trasporto scolastico in questione, come si è detto sostenute in epoca precedente alla separazione, non sussiste il diritto alla restituzione degli esborsi sostenuti da un genitore nei confronti dell'altro, trattandosi di esborsi effettuati in costanza di convivenza per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare. 
Venendo infine all'eccepita fattispecie di delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ., l'opponente ha dedotto di aver delegato tale ### suo debitore, ad effettuare direttamente in favore della ### un bonifico bancario pari ad € 2.131,30, eseguito in data ### (documento attoreo n. 5); somma, quest'ultima, corrispondente ad un debito che il ### avrebbe avuto nei confronti del ### in forza di una prestazione di assistenza legale eseguita dal ### stesso quando svolgeva la professione di avvocato. 
Se si esamina il bonifico del 03/01/2024 (documento attoreo n. 5), e segnatamente la sua causale, rileva questo Giudice che non vi sia alcuna prova dell'ordine, impartito dal ### a ### di adempiere il debito che il ### stesso aveva verso la ### per il mantenimento della prole. 
La fattispecie estintiva del debito così come dedotta dall'opponente non risulta quindi provata. 
In ogni caso, è dirimente osservare che il debitore ha il dovere di adempiere la prestazione secondo le modalità esatte sancite nella fonte dell'obbligazione, costituita in specie dal menzionato decreto di questo ### del 14/07/2023, e pertanto secondo quanto la stessa dispone, nel caso concreto attraverso la consegna, da parte dell'obbligato al soggetto beneficiario, della somma di euro 600,00 mensili rivalutabili annualmente su base ### Qualunque altra modalità della prestazione non costituisce adempimento esatto, ed espone l'obbligato all'azione esecutiva per il soddisfacimento coattivo del creditore. 
E' poi infondata l'opposizione anche nella parte in cui il ### si oppone all'intimazione di rilascio della casa familiare, assegnata ex art. 337 sexies c.c. a ### quale genitore collocatario dei figli minori. 
Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 cod. proc. civ., deve essere contenuta nel precetto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del precetto, l'immobile stesso: nella specie dunque l'immobile in questione risulta sufficientemente identificato, dal momento che il precetto contiene il chiaro riferimento alla “casa familiare sita in #### via ### da ### n. 13”. 
Inoltre, la asserita rinuncia al godimento della casa familiare, che a detta del ### sarebbe stata di fatto manifestata dalla ### non rappresenta un fatto estintivo dell'assegnazione dell'immobile normativamente previsto, atteso che l'unica fattispecie estintiva di tale diritto è quella prevista dall'art.  337 sexies cod. civ., costituita dalla revoca dell'assegnazione della casa familiare. 
Pertanto, fintanto che il ### non avrà ottenuto dal giudice della famiglia una modifica del titolo esecutivo rappresentato dal decreto del ### di ### del 14.07.2023, ed in particolare la revoca dell'assegnazione alla ### della casa familiare (questione attualmente pendente innanzi alla Corte d'appello di Bologna, avendo il ### proposto reclamo avverso il citato decreto 14.7.2023 chiedendo tra l'altro l'assegnazione in proprio favore della casa familiare), rimane munito di efficacia esecutiva il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di ### e di conseguenza ferma l'intimazione di rilascio dell'immobile rivolta all'odierno opponente. 
Le spese legali liquidate nell'atto di precetto sono corrette, in quanto, pur decurtando dal mantenimento il pagamento per mensa scolastica riconosciuto all'opponente, le spese legali liquidate per l'atto di precetto rimangono in linea con i parametri previsti dal DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022.  3. 
Venendo infine alla disamina della domanda riconvenzionale della convenuta opposta, quest'ultima, affermando di aver sostenuto spese straordinarie per attività scolastiche, sportive e ricreative dei figli per un ammontare complessivo di € 1.103,33, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al rimborso della quota parte a suo carico del 50%, pari ad € 551,67. 
La domanda riconvenzionale è innanzitutto ammissibile. 
Infatti, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., “il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 12436/2021). 
In definitiva, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (art. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.), cosicché, partendo da tale premessa, si è ammesso che il convenuto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, possa formulare domande riconvenzionali (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020; Cass. 3, Sentenza n. 7225 del 29/03/2006), essendo peraltro tale condivisibile conclusione in linea con il principio di ragionevole durata del processo e con il divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria di cui all'art. 111 Cost. 
Ciò posto, nel merito, quanto alle spese straordinarie, il capo 5) del dispositivo del decreto del 14.07.2023, poneva a carico del ### il “50% delle spese straordinarie individuate come da ### in uso presso il ### di ### Emilia”. 
Le spese straordinarie chieste per la metà a rimborso dalla ### sono state documentate dalla convenuta al documento n. 5. 
Quanto alle spese per il corso annuale di tennis del figlio minore ### (€ 360,00), l'opponente ha eccepito che la spesa non fosse stata concordata tra i genitori. 
Tuttavia, è agevole osservare che il ### di ### richiamato nel titolo esecutivo, prevede tra le “spese extra scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo” quelle relative ad un corso sportivo.  ### ha pertanto diritto al rimborso della metà di tali spese (€ 360: 2 = € 180,00). 
Per le medesime ragioni, l'opposta ha il diritto di ottenere il rimborso della metà della spesa di € 185,00 sostenuta per il corso trimestrale di pattinaggio artistico a rotelle della figlia ### Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la spesa risulta sufficientemente documentata, avendo l'opposta prodotto la quietanza di pagamento della somma di € 185,00 rilasciata alla ### e firmata dal presidente dell'associazione sportiva.  ### ha pertanto diritto di ottenere dal ### il rimborso della metà di tale spesa (€ 185: 2 = € 92,50). 
Con riferimento, poi, alle spese del ###s pari ad € 59,60, ed allo scontrino ### 3.0 pari ad € 90,28, non vi è nessuna prova che si tratti di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, né che il pagamento sia stato eseguito dall'opposta. 
Né sono rimborsabili le spese documentate nella prima e seconda facciata del documento n. 5 della convenuta (€ 10,20 + € 8,88), trattandosi di spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, che in base al ### in uso presso il ### di ### sono ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario. 
Infine, quanto alle diverse attestazioni di pagamento pagoPA prodotte dall'opposta, non vi è prova della tipologia di spesa sostenuta, e dunque che si tratti di spese straordinarie. 
In definitiva, traendo le conclusioni dalle superiori considerazioni, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opposta, l'opponente va condannato al pagamento della somma di € 272,50 (€ 180 + € 92,50), pari alla metà delle spese sostenute dalla convenuta per il corso annuale di tennis del figlio minore ### e per il corso di pattinaggio artistico a rotelle della figlia ### 4.  ### del giudizio è caratterizzato da una prevalente soccombenza dell'opponente, che giustifica il pagamento a suo carico della quota di 3/4 delle spese di lite, previa compensazione della residua quota di 1/4. 
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 55/2014 modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000, ed applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, del modello semplificato decisorio prescelto ex art. 281 sexies c.p.c. caratterizzato dall'oralità della discussione, e dunque della ridotta attività difensiva prestata in tali due ultime fasi.  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata: 1) dichiara la validità e l'efficacia del precetto opposto limitatamente all'intimazione di pagamento dell'importo di € 11.225,16, nonché all'intimazione di rilascio della casa familiare sita in #### via ### da ### n. 13, e quindi il diritto di ### di procedere esecutivamente nei limiti sopra indicati; 2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta opposta, condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 272,50, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo; 3) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/4, e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della residua quota di 3/4, che liquida in € 2.540,25 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.  ### 11 maggio 2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 80/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Dazzi Damiano

M
2

Tribunale di Brescia, Sentenza n. 3039/2022 del 16-12-2022

... ogni debita declaratoria e tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali delle parti, disporsi in favore della ###ra ### un assegno di mantenimento pari ad € 200,00= (euro duecento/00) ovverosia nella diversa maggior somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, somma da versarsi a mezzo bonifico bancario il giorno 10### di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ###. 5. Dimostrato l'inadempimento degli obblighi di mantenimento delle minori da parte del signor ### disporsi che il pagamento dell'assegno di mantenimento determinato dalla S.V. Ill.ma di cui ai precedenti pt.i 2) e 4) venga pagato alla ricorrente DIRETTAMENTE dal datore di lavoro del #### l'azienda ### (C.F./P.IVA ###), con sede legale a ####, ###. ### n. 59, PEC: ###. 6. Liquidazione (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 13467/2021 ### -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA - ### terza - ### in ### di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ### relatore dott. ### dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per ### iscritto al n. 13467/2021 R.G.  instaurato da ### luogo di nascita ### D'### data di nascita 30/12/1982 con l'avv. #### e ### luogo di nascita ### D'### data di nascita 03/03/1964, contumace con l'intervento del ### oggetto del processo: ### giudiziale ### ricorrente: come da conclusioni riportate nel foglio PC del 17.11.2022 “1. Avuto riguardo al benessere materiale e spirituale dei minori, previa ogni debita declaratoria, disporsi l'affidamento c.d. super-esclusivo delle figlie ### e ### alla madre, autorizzando la ricorrente ad esercitare i poteri ed i doveri derivanti dalla modalità di cui all'art. 337quater c.c. - c.d. affidamento c.d. super-esclusivo con residenza abituale e collocamento prevalente - sicché alla ###ra YAO possa attribuirsi l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, il tutto in linea con le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di quest'ultimi, decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore.  2. In ragione della differenza attuale di reddito tra i genitori, disporsi a carico del convenuto #### l'obbligo di versare alla sig.ra Yao a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori la somma di € 800,00= mensili [€ 400,00 per figlia] o la diversa maggior somma che l'###mo ### dovesse ritenere di giustizia, somma da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, sino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti (somma da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ###. Il tutto con effetti retroattivi alla data della presente domanda.  3. In ragione della differenza attuale di reddito tra i genitori, disporsi totalmente a carico del convenuto ### le ulteriori spese eccedenti l'ordinario mantenimento che dovessero rendersi necessarie per le figlie [c.d. spese straordinarie come da ### ratificato tra l'Ordine degli Avvocati di ### e l'intestato Tribunale].  4. Previa ogni debita declaratoria e tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali delle parti, disporsi in favore della ###ra ### un assegno di mantenimento pari ad € 200,00= (euro duecento/00) ovverosia nella diversa maggior somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, somma da versarsi a mezzo bonifico bancario il giorno 10### di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ###.  5. Dimostrato l'inadempimento degli obblighi di mantenimento delle minori da parte del signor ### disporsi che il pagamento dell'assegno di mantenimento determinato dalla S.V. Ill.ma di cui ai precedenti pt.i 2) e 4) venga pagato alla ricorrente DIRETTAMENTE dal datore di lavoro del #### l'azienda ### (C.F./P.IVA ###), con sede legale a ####, ###. ### n. 59, PEC: ###.  6. Liquidazione al 100% del c.d. ### in capo alla signora ### che potrà pertanto inoltrare all'Ente competente idonea richiesta in tal senso, in deroga alla regola generale della distribuzione al 50% dell'### cad. ai genitori, anche in caso di separazione. 
Con vittoria di spese e compensi in favore dell'erario stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data ###, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ####. 
Dalla loro unione nascevano due figlie: ### nata a ### (### d'### il ### e ### nata a ### il ###.
La ricorrente depositava in data ### ricorso per ottenere la separazione personale dal marito e all'udienza presidenziale del 10.05.2022 nessuno si presentava nell'interesse del resistente e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia e il giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti in favore della prole come segue: affido esclusivo delle figlie ex art. 337 quater c.c. con eventuale attivazione delle frequentazioni paterne mediante servizio sociale e il versamento a carico del padre di euro 250 ciascuno.
Allo stato veniva invece rigettata la domanda di pagamento diretto, stante l'assenza di un provvedimento in sede presidenziale di cui si sarebbe dovuta assumere la violazione, oltre al rigetto del mantenimento della ricorrente in quanto dotata di reddito proprio.
La causa proseguiva innanzi al giudice istruttore e all'udienza cartolare 23.11.22 la causa veniva trattenuta per la decisione. ### superesclusivo delle minori alla madre è scontato in quanto da luglio 2021 il padre è letteralmente sparito non facendosi più vedere dalle figlie e non si interessava più di loro sia sotto il profilo delle loro esigenze economiche sia sotto il profilo delle esigenze affettive.
Questa assenza giustifica il più ampio potere della madre in ordine all'esercizio della propria responsabilità genitoriale vista l'impossibilità di contattare la controparte per condividere le scelte di maggior interesse delle figlie. Qualora il padre decidesse di riavvicinarsi alle figlie, potrà farlo previa attivazione dei servizi sociali competenti territorialmente che individueranno modalità e tempi di frequentazione.
Ne consegue l'automatico versamento ex lege del 100% dell'assegno unico in capo alla madre.
Quanto alle statuizioni economiche, si ritiene di disporre in continuità rispetto all'ordinanza presidenziale già adottata. Nulla deve essere disposto a carico del marito per il mantenimento della ricorrente in quanto non sussiste sperequazione reddituale tra i coniugi: la moglie è economicamente autosufficiente visto che ad oggi lavora full time come ASA presso una casa di riposo a Bedizzole con retribuzione di circa 1200 euro al mese, mentre il resistente, come da dichiarazione del datore di lavoro ### è operaio con uno stipendio lordo medio mensile di 1.897, non distante per il netto da quello della moglie.
Quanto all'obbligo di mantenimento dei figli, stante l'affido superesclusivo alla madre per il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli nonché le esigue capacità reddituali del resistente, si ritiene congruo il versamento di euro 250 a figlio (minimo previsto rispetto agli importi di codesto
Tribunale), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, visto il mancato adempimento delle statuizioni previste nell'ordinanza presidenziale e la reiterata domanda ex art. 156 c.c., si accoglie a questo punto la richiesta di pagamento direttamente dal datore di lavoro.
Spese irripetibili stante la contumacia del convenuto. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, 1.pronuncia la separazione personale tra ### e ### , autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto, 2.affida in via esclusiva le figlie minori alla madre con collocazione presso la stessa, attribuendole l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater c.c. (cd. affido superesclusivo), escludendo pertanto la necessità di concordare col padre le scelte di maggior interesse riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione, la scelta della residenza abituale relative a ### e ### ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore delle figlie minori; 3. il padre, qualora dovesse riprendere i contatti con i figli, potrà vederli solo previa attivazione dei ### sociali territorialmente competenti i quali individueranno le modalità ed i tempi delle frequentazioni; 4.contributo al mantenimento delle figlie di euro 250,00 ciascuna, totale euro 500,00 dalla data di presentazione del ricorso entro il 10 del mese con bonifico, rivalutabili secondo indici ### oltre al 50 % delle spese straordinarie determinate coma da protocollo Tribunale di ### 5.Rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente 6.ordina all'### dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza; 7. Ordina alla società ### (C.F./P.IVA ###), con sede legale a ####, ###. ### n. 59, PEC: ###. di pagare direttamente a ### in via anticipata, entro il 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale ### quale mantenimento a favore dei figli, detraendola dagli emolumenti comunque corrisposti a ### quale dipendente della suddetta società.
Spese irripetibili
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del giorno 24 novembre 2022. ### estensore dott. ### (firma digitale presente sull'originale, documento informatico)
RG n. 13467/2021

causa n. 13467/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Consolandi Enrico

M
1

Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 642/2024 del 09-04-2024

... lite del presente procedimento, tenuto conto dei recentissimi orientamenti giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto e del non univoco quadro giurisprudenziale, si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione. P.Q.M. ### di Castrovillari, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1067/21 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede: 1. Rigetta l'opposizione promossa da ### e ### 2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite. Così deciso in ### il 9 aprile 2024. Il Giudice dott. ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1067 del R.G. 2021 (avente ad oggetto opposizione a precetto), promossa da: ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### - opponenti - contro ### 2018-2 s.r.l. (c.f. ###) e per essa, nella qualità di mandataria, do### S.p.A. (c.f. ### - p. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### - opposta - Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.1.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.  ### l'atto introduttivo del presente giudizio ### e ### (rispettivamente, nella qualità di obbligato principale e datore di ipoteca il primo, e quale terzo datore di ipoteca e fideiussore il secondo) hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 29-30.3.2021 con cui parte opposta aveva loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 144.047,72 in forza del contratto di mutuo per ### del 22.3.2010 (rep.  n. 21296, racc. n. 9736), con il quale ### dello ### soc. coop ebbe ad accordare al ### l'importo di € 160.000,00, da restituire in 240 rate mensili posticipate come da allegato piano di ammortamento. 
Hanno sollevato, al riguardo, i motivi di opposizione che così venivano compendiati: 1) la carenza di legittimazione attiva di controparte; 2) la carenza di titolo esecutivo: contestuale costituzione di pegno di cui all'art. 1 del contratto; 3) la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa; 4) la violazione della legge 108/1996; 5) l'indeterminatezza delle condizioni economiche e la divergenza tra il taeg/isc indicato in contratto e quello effettivo; 6) la non debenza dell'iva indicata in precetto; 7) l'improcedibilità dell'azione esecutiva in ragione delle disposizioni emanate per far fronte all'emergenza covid, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'Onorevole Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza, - preliminarmente sospendere, inaudita altera parte ovvero fissando apposita udienza, per tutto quanto esposto in narrativa, l'efficacia esecutiva del titolo posto a base dei precetti opposti; nonché nel rito e merito: - ### e dichiarare in via preliminare la fondatezza della sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva dal momento che parte intimante, per le ragioni sopra esposte, non ha fornito la prova che il credito di cui si controverte sia stato compreso tra quelli oggetto delle operazioni di cessione richiamate; - accertare e dichiarare che il contratto di mutuo azionato è un contratto di mutuo “condizionato”, privo dei requisiti di cui all'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c., e pertanto inidoneo, sotto qualsiasi profilo, a costituire titolo esecutivo, con la consequenziale invalidità/inefficacia/nullità dei precetti notificati; - accertare e dichiarare la nullità, totale e/o parziale, del mutuo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., per la non meritevolezza/mancanza e/o illiceità della causa, ed indeterminatezza dell'oggetto in virtù di tutto quanto sopra argomentato; - accertare, altresì, la pattuizione nonché l'applicazione di saggi d'interesse in violazione alla ### 108/96 e dell'art. 644 c.p. e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inesigibilità degli interessi riscossi e/o pretesi; - accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche convenute siccome indeterminate e quindi accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito così come vantato dalla odierna opposta; ovvero comunque accertare l'inadempimento contrattuale della banca agli obblighi di informativa e trasparenza bancaria nell'indicazione di un tasso di interesse inferiore rispetto al tasso effettivo applicato e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione parziale del contratto di prestito, con il diritto del cliente al risarcimento del danno, quantificabile nell'importo parti a tutti i costi omessi dal calcolo del ### in sede di stipula del contratto. - Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse il debito in tutto o in parte ancora sussistente, accertare e dichiarare l'effettiva quantificazione dello stesso, in applicazione dell'art. 1815, comma e c.c. ovvero dell'art. 117 Tub, procedendosi così all'accertamento secondo legittimità dei complessivi rapporti di dare e avere intercorsi. Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario”. 
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il ### si è costituita in giudizio ### 2018-2 s.r.l. e per essa, quale mandataria, do### S.p.A. (d'ora innanzi, anche solo “doValue”), la quale ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e domande, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite. 
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'udienza del 12.1.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Come noto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. 
A tal riguardo, la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civile, ordinanza n. 17944 del 22.06.2023). 
Proprio perché non soggetta a specifici vincoli di forma, la prova della cessione ben può essere evinta anche dalla dichiarazione della parte cedente, deponendo in tal senso l'insegnamento della Cassazione secondo cui “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in ### offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;… la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cassazione civile sez. III, n. 10200 del 16.04.2021). 
Quanto all'efficacia probatoria da attribuire al meccanismo pubblicitario della ### “occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. ###): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla ### cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. ### del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile n. 4277/2023; Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409). 
Peraltro, “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/02/2019, n. 4713). La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.  1.1 Ciò premesso e muovendo dall'esame del merito della doglianza con cui parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta sull'assunto della mancata prova che il credito azionato rientrerebbe tra quelli oggetto di cessione in blocco, va registrato che con contratto di mutuo per ### del 22.3.2010 (rep. n. 21296, racc. n. 9736) ### dello ### soc. coop ebbe ad accordare a ### l'importo di € 160.000,00, da restituire in 240 rate mensili posticipate come da allegato piano di ammortamento; rispetto a tale negozio ### assunse le vesti di datrice di ipoteca (al pari del mutuatario) e fideiussore. Pacifica, poi, è la circostanza che a seguito dell'incorporazione della originaria banca mutuante nel ### S.c.p.a. il credito nascente dal mutuo per cui è causa sia transitato nella titolarità di quest'ultima banca. 
Come sopra ricordato, nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### - contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" - costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario, non richiedendo tale dimostrazione un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile. 
Detto altrimenti, se da un lato non è richiesta la prova circa la specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, cionondimeno - a fronte dell'altrui contestazione - è comunque necessario che la titolarità del credito in capo al cessionario emerga, mutuando l'espressione utilizzata dalla Suprema Corte, “senza incertezze”. 
Nel caso di specie, dall'avviso di cessione pubblicato per estratto ex art. 58 comma 2 TUB nella G.U.  parte seconda n. 144 del 13.12.2018 si evince che ### S.c.p.a. ebbe a cedere a ### 2018-2 s.r.l. “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, “i creditori”)”. 
A sostegno della titolarità del credito in questione parte opposta - in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. - ha versato in atti il file denominato “ElencoPosizioniCedute”, all'uopo specificando che il credito di cui è stata minacciata l'esecuzione con l'atto di precetto in esame è quello identificato con il NDG 2002848. 
Ebbene - considerato che la società opposta ha, altresì, prodotto l'ulteriore file denominato “fascicolo posizione NDG 2002848 con costituzioni in mora” da cui si evince nitidamente che al predetto NDG risulta associata proprio la posizione debitoria maturata dagli odierni opponenti in relazione al contratto di mutuo sopra richiamato - si può ragionevolmente concludere che l'eccezione di mancata prova della titolarità del credito non sia meritevole di accoglimento, dovendosi di contro ritenere che parte opposta abbia assolto all'onere della prova sulla medesima incombente, tanto più che risulta nella disponibilità della stessa l'originale del contratto de quo.  2. Quanto al motivo di opposizione con cui è stata dedotta la carenza di un valido titolo esecutivo (sull'assunto che il contratto de quo integrerebbe un mutuo condizionato in quanto la costituzione contestuale del pegno sulla somma erogata, in favore della medesima banca mutuataria, sarebbe giuridicamente incompatibile con l'effettiva traditio della somma data in prestito), ritiene questo Tribunale che detto profilo non coglie nel segno, avendo al riguardo la Suprema Corte efficacemente chiarito - in senso contrario a quanto sostenuto da parte opponente - che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se la somma sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dal contestuale atto di quietanza a saldo” (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 22/07/2019, n. 19654). 
Nel caso di specie, al secondo capoverso dell'art. 1 del mutuo in esame si legge: “### del mutuo...viene contestualmente erogato dalla ### alla parte mutuataria, la quale con la sottoscrizione del presente atto ne dà quietanza”, sicché la creazione di un pegno sulle somme (o la costituzione di un deposito cauzionale) costituisce atto di disposizione del finanziato che, in tutta evidenza, postula che la somma sia entrata nella propria sfera giuridica di utilizzo. 
Appare, poi, opportuno precisare come per i contratti di mutuo - per i quali la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma la natura c.d. "reale", nel senso cioè di ritenere che il contratto si perfezioni solo con la consegna della cosa mutuata o con il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa (ex multis, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14) - si sia costantemente affermato che, affinché il contratto valga come titolo esecutivo, occorre che sia sempre documentata l'avvenuta consegna del danaro, in difetto della quale non sorge l'obbligo restitutorio a carico del mutuatario, con la conseguenza di escludere la natura di titolo esecutivo per il contratto condizionato di mutuo o di finanziamento (atteso che tale contratto - sancendo solo l'obbligo di addivenire alla stipula del successivo atto di erogazione - non documenta di per sé la consegna della somma di denaro). 
Il contratto reca, inoltre, l'indicazione degli elementi per la determinazione degli interessi dovuti anche a titolo di mora, motivo per cui è da ritenere che i canoni della certezza e liquidità di cui all'art.  474 c.p.c. siano stati ampiamente rispettati, con conseguente infondatezza della censura con cui parte opponente ha lamentato l'inesistenza di un valido titolo esecutivo.  3. Quanto alla eccepita nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa (fondata sull'assunto che “parte mutuante, con il prestito erogato, ha infatti inteso estinguere anche altri precedenti rapporti di dare/avere intercorsi con l'odierno opponente (cfr art. 5 del contratto), in cui si dà espressamente atto che “… un mutuo [non meglio identificato] di € 40.000,00 che sarà estinto con il ricavato del presente finanziamento”), ritiene questo Tribunale che la circostanza secondo cui le somme rinvenienti dal contratto di mutuo del 22.3.2010 (ammontanti ad € 160.000,00) sarebbero state solo parzialmente destinate a ripianare una pregressa esposizione debitoria di importo di gran lunga inferiore e maturata dal mutuatario in relazione ad un precedente mutuo di € 40.000,00 - in linea con quanto previsto al citato art. 5 del regolamento contrattuale de quo, a tenore del quale tale più risalente mutuo “sarà estinto con il ricavato del presente finanziamento” - non vale certamente ad inficiare di nullità per illiceità o difetto di causa il negozio giuridico sotteso alla minacciata esecuzione, che è un contratto di mutuo ipotecario. Ed infatti, non si può certamente ritenere che tale pagamento si traduca nell'inesistenza della traditio rei oppure in un'operazione di natura meramente contabile; generica ed indimostrata è risultata, poi, l'allegazione degli opponenti secondo cui la provvista del mutuo per cui è causa sarebbe servita anche per la estinzione di non meglio precisati “due ulteriori rapporti intrattenuti dall'opponente con la medesima mutuante”.  4. Quanto, poi, al profilo con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 117 TUB sull'assunto che l'ISC dichiarato in contratto sarebbe inferiore al ### verificato, con conseguente richiesta di sostituzione dell'interesse contrattuale con gli interessi dei BOT e riformulazione del piano di ammortamento, ritiene questo Tribunale che tale censura non colga nel segno per le ragioni di seguito illustrate. 
Ed infatti, l'ISC (indicatore sintetico di costo) non rientra nella nozione di prezzo che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. - deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, giacché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo - di contro - unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento. 
Conseguentemente, anche a voler - per ipotesi - accedere alla prospettazione attorea secondo cui la ### avrebbe reso una erronea indicazione dell'### detta circostanza non sarebbe idonea a determinare una maggiore onerosità del finanziamento o un'incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo, la cui errata previsione non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, ### Né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni. 
Nel caso in cui il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e ### lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB (disposizione, quest'ultima, che non trova applicazione nell'odierna controversia ai sensi dell'art.  122, comma 1 lett. a] e f] TUB). 
Detto, dunque, che non è sanzionata con la nullità la difformità tra ISC e ### nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo (nei limiti dell'ambito di applicazione circoscritto dall'art.  122 cit.), la violazione del predetto obbligo pubblicitario potrebbe eventualmente configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della ### sotto il versante risarcitorio; nel caso in esame, tuttavia, parte attrice ha evidentemente omesso di dedurre, ancor prima di provare, in cosa si sarebbe sostanziato il danno patito in virtù della dedotta presunta difformità, motivo per cui alcun risarcimento può essere riconosciuto in proprio favore.  5. In ordine al profilo con cui è stata lamentata l'usurarietà degli interessi corrispettivi, la doglianza risulta del tutto generica e carente già in punto di stretta allegazione, non avendo parte eccipiente nemmeno dedotto - com'era di sua spettanza in base alle regole sul riparto dell'onere probatorio - il tasso asseritamente usurario che in concreto sarebbe stato applicato ai propri danni. 
Gli interessi corrispettivi convenuti al momento della conclusione del contratto (pari al 4%) risultano inferiori al tasso soglia di riferimento per i mutui a tasso variabile ratione temporis vigente (4,38%).  6. Quanto, infine, all'asserita applicazione di interessi usurari moratori le deduzioni attoree non paiono condivisibili per le ragioni di seguito illustrate. 
Al riguardo, deve osservarsi che - secondo il recente e condivisibile orientamento di legittimità - “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni. 
In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale (quello corrispettivo), ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente (quello moratorio), si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perchè si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi ### verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470” (Cass. civ. Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. civ. Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17447). 
Inoltre, “in materia di rapporti bancari, può discutersi di “cumulo” degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti. 
La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi. 
Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di y punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari a (y+x)%. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del x%, sia quelli moratori nella misura del y%. A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a (y+x)%, ma soltanto a titolo di interessi moratori. 
Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti a tasso variabile. 
Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di “cumulo”. In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi. La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito. 
La seconda dimensione nella quale si pone un problema di “cumulo” di interessi corrispettivi e moratori è, in una certa misura, collegata alla prima. 
Nei rapporti bancari, soprattutto nei mutui con rata di ammortamento, si suole distinguere - secondo il gergo bancario - la fase dell'incaglio”, in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, ma la situazione non si è deteriorata a tal punto da dover formulare un giudizio prognostico negativo circa le sue capacità di ripianare la propria esposizione debitoria, dal “passaggio a sofferenza”, che si verifica nel momento in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal contratto, determina la “chiusura” del rapporto, con il conseguente obbligo per il cliente di restituire tutte le somme mutuate e non ancora corrisposte, con decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.). 
Nella fase dell'incaglio” è frequente - anzi doveroso, alla stregua di un criterio di comportamento delle parti secondo correttezza e buona fede - che intervengano solleciti di pagamento non accompagnati dall'esercizio del diritto di recesso. Questi, pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. e, quindi, comportano il decorso degli interessi moratori. Infatti, gli effetti previsti dall'art. 1224 c.c. si producono dal giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire la prova di aver sofferto alcun danno. 
Orbene, considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari illustrata nel paragrafo precedente, ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori. 
Ora, se il rapporto fosse definitivamente “chiuso” (id est, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale) non vi sarebbe nessuna incertezza nel qualificare l'intero interesse percepito come avente natura moratoria. 
Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora “aperto”, vi è la sensazione che il cliente continui a corrispondere l'interesse corrispettivo quale remunerazione per il godimento del denaro ed inoltre l'interesse moratorio per il ritardato adempimento. In questa prospettiva, l'interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi con l'interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità, funzione giuridica e autonomia causale. 
A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio “cumulo” si deve però controbattere che l'art.  1224 c.c. prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti “prima della mora”, ossia a titolo corrispettivo. 
Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun “cumulo” effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora” ma che, per effetto di quest'ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 In conclusione, quello del “cumulo” degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286). 
In buona sostanza, quindi, una apparente somma degli interessi di mora con quelli corrispettivi va effettuata soltanto nel caso in cui i primi siano determinati in contratto mediante una maggiorazione percentuale sul tasso dei secondi. In tale ipotesi, tuttavia, la somma ha la mera finalità di calcolare concretamente il tasso di mora, la cui applicazione rimane comunque alternativa agli interessi corrispettivi. 
Inoltre, l'usurarietà del tasso di mora determina la nullità esclusivamente degli interessi moratori, non estendendosi agli interessi corrispettivi e non rendendo, quindi, gratuito il mutuo. 
Per quel che riguarda, più specificamente, gli interessi moratori, si rileva che la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “questa Corte non ha mai dubitato dell'applicabilità del “tasso soglia” anche alla pattuizione degli interessi moratori (### 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017, Rv.  643977; Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010, Rv. 612455; Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Rv. 561894; Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Rv. 535967) e che in senso analogo, peraltro, si è pronunciata anche la Corte costituzionale (Corte Cost., Sentenza n. 29 del 2002). 
Più di recente, prendendo atto della circostanza che molti giudici di merito continuano ad opinare diversamente, la Cassazione ha sottoposto ad ampia e approfondita verifica le ragioni del proprio convincimento, pervenendo al risultato finale di confermarne la perdurante validità (### 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, Rv. 651333). 
Oltretutto, il principale argomento speso dall'opinione opposta, secondo cui alla configurazione dell'usura c.d. “oggettiva” o “presunta” in relazione agli interessi di mora sarebbe d'ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (“tasso effettivo globale medio” praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto), non risulta decisivo. In termini analoghi, infatti, si poneva la questione della “commissione di massimo scoperto” (###, anch'essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della ### d'### Nondimeno, recentemente le ### unite (### U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294) hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 
Il medesimo ragionamento può essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacchè la ### d'### pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286). 
In altri termini, se è certamente vero che anche gli interessi moratori non possono, singolarmente considerati, superare il tasso soglia usurario (venendo colpiti in caso contrario dalla sanzione della nullità), è altresì vero che, al fine di effettuare un raffronto tra tasso di mora e tasso soglia connotato da attendibilità logica e matematica, è necessario rispettare il principio di simmetria condivisibilmente sancito dalle ### con riferimento al rapporto tra c.m.s. e usura e di recente anche in relazione al tema che ci occupa. 
Per tale ragione, i due parametri da raffrontare (Teg contrattuale includente il tasso di mora e tasso soglia usurario di mora), non costituenti grandezze monolitiche, ma frutto della sommatoria di una serie di componenti, devono essere omogenei, vale a dire determinati sulla base dei medesimi elementi. 
Venendo, quindi, all'esame del tasso di mora - pattiziamente convenuto nella misura dell'interesse corrispettivo + 2% e, dunque, pari al 6,00% al momento della stipula del contratto -, anch'esso risulta inferiore al tasso soglia moratorio pari al 7,53% (ottenuto sommando al tasso soglia per i corrispettivi del 4,38% il tasso medio di mora del 2,1% aumentato della metà, pari al 3,15%), sarebbe. Di conseguenza, anche gli interessi moratori, singolarmente considerati, non superano la soglia usuraria ratione temporis vigente.  7. Con riferimento al contratto di mutuo in oggetto, caratterizzato da un piano di ammortamento c.d.  “alla francese”, giova segnalare che la specificità di detto sistema consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi (la quale si presenta all'inizio assai alta perché calcolata sul totale del debito, salvo poi progressivamente decrescere perché calcolata su un debito residuo via via inferiore) e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale (che, di converso, si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata), peraltro in linea con la regola prevista dall'art. 1194 c.c.. 
Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, “il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (####. 
Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015). 
Detto altrimenti, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi; in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale; ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti).  7.1 Anche, poi, a voler ritenere che la doglianza attorea concernente l'asserita applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi possa essere riferita ad una pratica anatocistica che potrebbe venire a determinarsi per effetto dell'applicazione degli interessi moratori sulle rate rimaste inevase (e, dunque, anche sugli interessi corrispettivi in esse inclusi), giova precisare come, in base al chiaro disposto di cui all'art. 3 della ### 9.2.2000, “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. “2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. 
Ebbene, avendo le parti espressamente pattuito (vedasi l'art. 3 del contratto di mutuo de quo) che, in caso d'inadempimento nel pagamento da parte del mutuatario, su ogni importo a qualsiasi titolo dovuto decorreranno interessi di mora, deve ragionevolmente concludersi che la contestazione di indebito anatocismo, anche sotto tale ambito di scrutinio, non possa trovare accoglimento giacché è il sopra trascritto dettato normativo a rendere legittimo il prodursi di interessi di mora sull'intero importo delle rate non pagate (in tal senso, ex multis, ### sez. XVII, 30/07/2018, 15884, secondo cui “la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera ### del 09.02.2000”; ### sez. IX, 19/05/2016, n.10250, “l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate di mutuo scadute è conforme all'art. 3 della Del. ### del 9 febbraio 2000, legittimata dall'art. 120 T.U.B., e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima”). 
Solo per completezza d'analisi, si segnala che appare comunque discutibile parlare effettivamente di interesse composto (alias anatocistico), in quanto, in caso di inadempimento del mutuatario, dovrà tenersi conto del dettato dell'art. 1224 c.c. che, nel disciplinare l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, si interpreta nel senso che - al momento della scadenza - capitale ed interessi perdono la loro identità per diventare un'unica obbligazione, sulla quale poi vanno applicati gli interessi moratori, senza che possa parlarsi di alcuna forma di capitalizzazione.  8. Inconferente rispetto all'odierno tema d'indagine risulta, ancora, il richiamo operato da parte opponente alla disciplina di cui all'art. 13, commi 14 del D.L. 183-20, che ha disposto la proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa fino al 30.6.2021.  9. Quanto, poi, all'asserita non debenza delle somme a titolo di iva sui compensi di precetto, ritiene questo ### che trattasi di profilo da far valere in sede di esecuzione, costituendo ius receptum il principio secondo cui “tra le spese processuali, cui la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore, certamente rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di ### costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. ###à che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dal soccombente dovuta per rimborso di diritti ed onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione "se dovuta"” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/03/2007, 6974).  10. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente procedimento, tenuto conto dei recentissimi orientamenti giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto e del non univoco quadro giurisprudenziale, si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.  P.Q.M.  ### di Castrovillari, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1067/21 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede: 1. Rigetta l'opposizione promossa da ### e ### 2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite. 
Così deciso in ### il 9 aprile 2024.   

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1067/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Prato Matteo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22288 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.399 secondi in data 29 novembre 2025 (IUG:32-00D840) - 1368 utenti online