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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1067 del R.G. 2021 (avente ad oggetto opposizione a precetto), promossa da: ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### - opponenti - contro ### 2018-2 s.r.l. (c.f. ###) e per essa, nella qualità di mandataria, do### S.p.A. (c.f. ### - p. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### - opposta - Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.1.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. ### l'atto introduttivo del presente giudizio ### e ### (rispettivamente, nella qualità di obbligato principale e datore di ipoteca il primo, e quale terzo datore di ipoteca e fideiussore il secondo) hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 29-30.3.2021 con cui parte opposta aveva loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 144.047,72 in forza del contratto di mutuo per ### del 22.3.2010 (rep. n. 21296, racc. n. 9736), con il quale ### dello ### soc. coop ebbe ad accordare al ### l'importo di € 160.000,00, da restituire in 240 rate mensili posticipate come da allegato piano di ammortamento.
Hanno sollevato, al riguardo, i motivi di opposizione che così venivano compendiati: 1) la carenza di legittimazione attiva di controparte; 2) la carenza di titolo esecutivo: contestuale costituzione di pegno di cui all'art. 1 del contratto; 3) la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa; 4) la violazione della legge 108/1996; 5) l'indeterminatezza delle condizioni economiche e la divergenza tra il taeg/isc indicato in contratto e quello effettivo; 6) la non debenza dell'iva indicata in precetto; 7) l'improcedibilità dell'azione esecutiva in ragione delle disposizioni emanate per far fronte all'emergenza covid, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'Onorevole Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza, - preliminarmente sospendere, inaudita altera parte ovvero fissando apposita udienza, per tutto quanto esposto in narrativa, l'efficacia esecutiva del titolo posto a base dei precetti opposti; nonché nel rito e merito: - ### e dichiarare in via preliminare la fondatezza della sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva dal momento che parte intimante, per le ragioni sopra esposte, non ha fornito la prova che il credito di cui si controverte sia stato compreso tra quelli oggetto delle operazioni di cessione richiamate; - accertare e dichiarare che il contratto di mutuo azionato è un contratto di mutuo “condizionato”, privo dei requisiti di cui all'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c., e pertanto inidoneo, sotto qualsiasi profilo, a costituire titolo esecutivo, con la consequenziale invalidità/inefficacia/nullità dei precetti notificati; - accertare e dichiarare la nullità, totale e/o parziale, del mutuo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., per la non meritevolezza/mancanza e/o illiceità della causa, ed indeterminatezza dell'oggetto in virtù di tutto quanto sopra argomentato; - accertare, altresì, la pattuizione nonché l'applicazione di saggi d'interesse in violazione alla ### 108/96 e dell'art. 644 c.p. e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inesigibilità degli interessi riscossi e/o pretesi; - accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche convenute siccome indeterminate e quindi accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito così come vantato dalla odierna opposta; ovvero comunque accertare l'inadempimento contrattuale della banca agli obblighi di informativa e trasparenza bancaria nell'indicazione di un tasso di interesse inferiore rispetto al tasso effettivo applicato e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione parziale del contratto di prestito, con il diritto del cliente al risarcimento del danno, quantificabile nell'importo parti a tutti i costi omessi dal calcolo del ### in sede di stipula del contratto. - Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse il debito in tutto o in parte ancora sussistente, accertare e dichiarare l'effettiva quantificazione dello stesso, in applicazione dell'art. 1815, comma e c.c. ovvero dell'art. 117 Tub, procedendosi così all'accertamento secondo legittimità dei complessivi rapporti di dare e avere intercorsi. Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il ### si è costituita in giudizio ### 2018-2 s.r.l. e per essa, quale mandataria, do### S.p.A. (d'ora innanzi, anche solo “doValue”), la quale ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e domande, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'udienza del 12.1.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Come noto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civile, ordinanza n. 17944 del 22.06.2023).
Proprio perché non soggetta a specifici vincoli di forma, la prova della cessione ben può essere evinta anche dalla dichiarazione della parte cedente, deponendo in tal senso l'insegnamento della Cassazione secondo cui “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in ### offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;… la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cassazione civile sez. III, n. 10200 del 16.04.2021).
Quanto all'efficacia probatoria da attribuire al meccanismo pubblicitario della ### “occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. ###): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla ### cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. ### del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile n. 4277/2023; Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409).
Peraltro, “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/02/2019, n. 4713). La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. 1.1 Ciò premesso e muovendo dall'esame del merito della doglianza con cui parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta sull'assunto della mancata prova che il credito azionato rientrerebbe tra quelli oggetto di cessione in blocco, va registrato che con contratto di mutuo per ### del 22.3.2010 (rep. n. 21296, racc. n. 9736) ### dello ### soc. coop ebbe ad accordare a ### l'importo di € 160.000,00, da restituire in 240 rate mensili posticipate come da allegato piano di ammortamento; rispetto a tale negozio ### assunse le vesti di datrice di ipoteca (al pari del mutuatario) e fideiussore. Pacifica, poi, è la circostanza che a seguito dell'incorporazione della originaria banca mutuante nel ### S.c.p.a. il credito nascente dal mutuo per cui è causa sia transitato nella titolarità di quest'ultima banca.
Come sopra ricordato, nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### - contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" - costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario, non richiedendo tale dimostrazione un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile.
Detto altrimenti, se da un lato non è richiesta la prova circa la specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, cionondimeno - a fronte dell'altrui contestazione - è comunque necessario che la titolarità del credito in capo al cessionario emerga, mutuando l'espressione utilizzata dalla Suprema Corte, “senza incertezze”.
Nel caso di specie, dall'avviso di cessione pubblicato per estratto ex art. 58 comma 2 TUB nella G.U. parte seconda n. 144 del 13.12.2018 si evince che ### S.c.p.a. ebbe a cedere a ### 2018-2 s.r.l. “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, “i creditori”)”.
A sostegno della titolarità del credito in questione parte opposta - in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. - ha versato in atti il file denominato “ElencoPosizioniCedute”, all'uopo specificando che il credito di cui è stata minacciata l'esecuzione con l'atto di precetto in esame è quello identificato con il NDG 2002848.
Ebbene - considerato che la società opposta ha, altresì, prodotto l'ulteriore file denominato “fascicolo posizione NDG 2002848 con costituzioni in mora” da cui si evince nitidamente che al predetto NDG risulta associata proprio la posizione debitoria maturata dagli odierni opponenti in relazione al contratto di mutuo sopra richiamato - si può ragionevolmente concludere che l'eccezione di mancata prova della titolarità del credito non sia meritevole di accoglimento, dovendosi di contro ritenere che parte opposta abbia assolto all'onere della prova sulla medesima incombente, tanto più che risulta nella disponibilità della stessa l'originale del contratto de quo. 2. Quanto al motivo di opposizione con cui è stata dedotta la carenza di un valido titolo esecutivo (sull'assunto che il contratto de quo integrerebbe un mutuo condizionato in quanto la costituzione contestuale del pegno sulla somma erogata, in favore della medesima banca mutuataria, sarebbe giuridicamente incompatibile con l'effettiva traditio della somma data in prestito), ritiene questo Tribunale che detto profilo non coglie nel segno, avendo al riguardo la Suprema Corte efficacemente chiarito - in senso contrario a quanto sostenuto da parte opponente - che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se la somma sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dal contestuale atto di quietanza a saldo” (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 22/07/2019, n. 19654).
Nel caso di specie, al secondo capoverso dell'art. 1 del mutuo in esame si legge: “### del mutuo...viene contestualmente erogato dalla ### alla parte mutuataria, la quale con la sottoscrizione del presente atto ne dà quietanza”, sicché la creazione di un pegno sulle somme (o la costituzione di un deposito cauzionale) costituisce atto di disposizione del finanziato che, in tutta evidenza, postula che la somma sia entrata nella propria sfera giuridica di utilizzo.
Appare, poi, opportuno precisare come per i contratti di mutuo - per i quali la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma la natura c.d. "reale", nel senso cioè di ritenere che il contratto si perfezioni solo con la consegna della cosa mutuata o con il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa (ex multis, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14) - si sia costantemente affermato che, affinché il contratto valga come titolo esecutivo, occorre che sia sempre documentata l'avvenuta consegna del danaro, in difetto della quale non sorge l'obbligo restitutorio a carico del mutuatario, con la conseguenza di escludere la natura di titolo esecutivo per il contratto condizionato di mutuo o di finanziamento (atteso che tale contratto - sancendo solo l'obbligo di addivenire alla stipula del successivo atto di erogazione - non documenta di per sé la consegna della somma di denaro).
Il contratto reca, inoltre, l'indicazione degli elementi per la determinazione degli interessi dovuti anche a titolo di mora, motivo per cui è da ritenere che i canoni della certezza e liquidità di cui all'art. 474 c.p.c. siano stati ampiamente rispettati, con conseguente infondatezza della censura con cui parte opponente ha lamentato l'inesistenza di un valido titolo esecutivo. 3. Quanto alla eccepita nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa (fondata sull'assunto che “parte mutuante, con il prestito erogato, ha infatti inteso estinguere anche altri precedenti rapporti di dare/avere intercorsi con l'odierno opponente (cfr art. 5 del contratto), in cui si dà espressamente atto che “… un mutuo [non meglio identificato] di € 40.000,00 che sarà estinto con il ricavato del presente finanziamento”), ritiene questo Tribunale che la circostanza secondo cui le somme rinvenienti dal contratto di mutuo del 22.3.2010 (ammontanti ad € 160.000,00) sarebbero state solo parzialmente destinate a ripianare una pregressa esposizione debitoria di importo di gran lunga inferiore e maturata dal mutuatario in relazione ad un precedente mutuo di € 40.000,00 - in linea con quanto previsto al citato art. 5 del regolamento contrattuale de quo, a tenore del quale tale più risalente mutuo “sarà estinto con il ricavato del presente finanziamento” - non vale certamente ad inficiare di nullità per illiceità o difetto di causa il negozio giuridico sotteso alla minacciata esecuzione, che è un contratto di mutuo ipotecario. Ed infatti, non si può certamente ritenere che tale pagamento si traduca nell'inesistenza della traditio rei oppure in un'operazione di natura meramente contabile; generica ed indimostrata è risultata, poi, l'allegazione degli opponenti secondo cui la provvista del mutuo per cui è causa sarebbe servita anche per la estinzione di non meglio precisati “due ulteriori rapporti intrattenuti dall'opponente con la medesima mutuante”. 4. Quanto, poi, al profilo con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 117 TUB sull'assunto che l'ISC dichiarato in contratto sarebbe inferiore al ### verificato, con conseguente richiesta di sostituzione dell'interesse contrattuale con gli interessi dei BOT e riformulazione del piano di ammortamento, ritiene questo Tribunale che tale censura non colga nel segno per le ragioni di seguito illustrate.
Ed infatti, l'ISC (indicatore sintetico di costo) non rientra nella nozione di prezzo che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. - deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, giacché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo - di contro - unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Conseguentemente, anche a voler - per ipotesi - accedere alla prospettazione attorea secondo cui la ### avrebbe reso una erronea indicazione dell'### detta circostanza non sarebbe idonea a determinare una maggiore onerosità del finanziamento o un'incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo, la cui errata previsione non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, ### Né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Nel caso in cui il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e ### lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB (disposizione, quest'ultima, che non trova applicazione nell'odierna controversia ai sensi dell'art. 122, comma 1 lett. a] e f] TUB).
Detto, dunque, che non è sanzionata con la nullità la difformità tra ISC e ### nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo (nei limiti dell'ambito di applicazione circoscritto dall'art. 122 cit.), la violazione del predetto obbligo pubblicitario potrebbe eventualmente configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della ### sotto il versante risarcitorio; nel caso in esame, tuttavia, parte attrice ha evidentemente omesso di dedurre, ancor prima di provare, in cosa si sarebbe sostanziato il danno patito in virtù della dedotta presunta difformità, motivo per cui alcun risarcimento può essere riconosciuto in proprio favore. 5. In ordine al profilo con cui è stata lamentata l'usurarietà degli interessi corrispettivi, la doglianza risulta del tutto generica e carente già in punto di stretta allegazione, non avendo parte eccipiente nemmeno dedotto - com'era di sua spettanza in base alle regole sul riparto dell'onere probatorio - il tasso asseritamente usurario che in concreto sarebbe stato applicato ai propri danni.
Gli interessi corrispettivi convenuti al momento della conclusione del contratto (pari al 4%) risultano inferiori al tasso soglia di riferimento per i mutui a tasso variabile ratione temporis vigente (4,38%). 6. Quanto, infine, all'asserita applicazione di interessi usurari moratori le deduzioni attoree non paiono condivisibili per le ragioni di seguito illustrate.
Al riguardo, deve osservarsi che - secondo il recente e condivisibile orientamento di legittimità - “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni.
In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale (quello corrispettivo), ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente (quello moratorio), si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perchè si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi ### verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470” (Cass. civ. Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. civ. Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17447).
Inoltre, “in materia di rapporti bancari, può discutersi di “cumulo” degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti.
La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi.
Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di y punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari a (y+x)%. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del x%, sia quelli moratori nella misura del y%. A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a (y+x)%, ma soltanto a titolo di interessi moratori.
Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti a tasso variabile.
Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di “cumulo”. In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi. La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito.
La seconda dimensione nella quale si pone un problema di “cumulo” di interessi corrispettivi e moratori è, in una certa misura, collegata alla prima.
Nei rapporti bancari, soprattutto nei mutui con rata di ammortamento, si suole distinguere - secondo il gergo bancario - la fase dell'incaglio”, in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, ma la situazione non si è deteriorata a tal punto da dover formulare un giudizio prognostico negativo circa le sue capacità di ripianare la propria esposizione debitoria, dal “passaggio a sofferenza”, che si verifica nel momento in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal contratto, determina la “chiusura” del rapporto, con il conseguente obbligo per il cliente di restituire tutte le somme mutuate e non ancora corrisposte, con decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.).
Nella fase dell'incaglio” è frequente - anzi doveroso, alla stregua di un criterio di comportamento delle parti secondo correttezza e buona fede - che intervengano solleciti di pagamento non accompagnati dall'esercizio del diritto di recesso. Questi, pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. e, quindi, comportano il decorso degli interessi moratori. Infatti, gli effetti previsti dall'art. 1224 c.c. si producono dal giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire la prova di aver sofferto alcun danno.
Orbene, considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari illustrata nel paragrafo precedente, ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori.
Ora, se il rapporto fosse definitivamente “chiuso” (id est, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale) non vi sarebbe nessuna incertezza nel qualificare l'intero interesse percepito come avente natura moratoria.
Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora “aperto”, vi è la sensazione che il cliente continui a corrispondere l'interesse corrispettivo quale remunerazione per il godimento del denaro ed inoltre l'interesse moratorio per il ritardato adempimento. In questa prospettiva, l'interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi con l'interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità, funzione giuridica e autonomia causale.
A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio “cumulo” si deve però controbattere che l'art. 1224 c.c. prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti “prima della mora”, ossia a titolo corrispettivo.
Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun “cumulo” effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora” ma che, per effetto di quest'ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 In conclusione, quello del “cumulo” degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286).
In buona sostanza, quindi, una apparente somma degli interessi di mora con quelli corrispettivi va effettuata soltanto nel caso in cui i primi siano determinati in contratto mediante una maggiorazione percentuale sul tasso dei secondi. In tale ipotesi, tuttavia, la somma ha la mera finalità di calcolare concretamente il tasso di mora, la cui applicazione rimane comunque alternativa agli interessi corrispettivi.
Inoltre, l'usurarietà del tasso di mora determina la nullità esclusivamente degli interessi moratori, non estendendosi agli interessi corrispettivi e non rendendo, quindi, gratuito il mutuo.
Per quel che riguarda, più specificamente, gli interessi moratori, si rileva che la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “questa Corte non ha mai dubitato dell'applicabilità del “tasso soglia” anche alla pattuizione degli interessi moratori (### 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017, Rv. 643977; Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010, Rv. 612455; Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Rv. 561894; Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Rv. 535967) e che in senso analogo, peraltro, si è pronunciata anche la Corte costituzionale (Corte Cost., Sentenza n. 29 del 2002).
Più di recente, prendendo atto della circostanza che molti giudici di merito continuano ad opinare diversamente, la Cassazione ha sottoposto ad ampia e approfondita verifica le ragioni del proprio convincimento, pervenendo al risultato finale di confermarne la perdurante validità (### 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, Rv. 651333).
Oltretutto, il principale argomento speso dall'opinione opposta, secondo cui alla configurazione dell'usura c.d. “oggettiva” o “presunta” in relazione agli interessi di mora sarebbe d'ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (“tasso effettivo globale medio” praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto), non risulta decisivo. In termini analoghi, infatti, si poneva la questione della “commissione di massimo scoperto” (###, anch'essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della ### d'### Nondimeno, recentemente le ### unite (### U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294) hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il medesimo ragionamento può essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacchè la ### d'### pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286).
In altri termini, se è certamente vero che anche gli interessi moratori non possono, singolarmente considerati, superare il tasso soglia usurario (venendo colpiti in caso contrario dalla sanzione della nullità), è altresì vero che, al fine di effettuare un raffronto tra tasso di mora e tasso soglia connotato da attendibilità logica e matematica, è necessario rispettare il principio di simmetria condivisibilmente sancito dalle ### con riferimento al rapporto tra c.m.s. e usura e di recente anche in relazione al tema che ci occupa.
Per tale ragione, i due parametri da raffrontare (Teg contrattuale includente il tasso di mora e tasso soglia usurario di mora), non costituenti grandezze monolitiche, ma frutto della sommatoria di una serie di componenti, devono essere omogenei, vale a dire determinati sulla base dei medesimi elementi.
Venendo, quindi, all'esame del tasso di mora - pattiziamente convenuto nella misura dell'interesse corrispettivo + 2% e, dunque, pari al 6,00% al momento della stipula del contratto -, anch'esso risulta inferiore al tasso soglia moratorio pari al 7,53% (ottenuto sommando al tasso soglia per i corrispettivi del 4,38% il tasso medio di mora del 2,1% aumentato della metà, pari al 3,15%), sarebbe. Di conseguenza, anche gli interessi moratori, singolarmente considerati, non superano la soglia usuraria ratione temporis vigente. 7. Con riferimento al contratto di mutuo in oggetto, caratterizzato da un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, giova segnalare che la specificità di detto sistema consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi (la quale si presenta all'inizio assai alta perché calcolata sul totale del debito, salvo poi progressivamente decrescere perché calcolata su un debito residuo via via inferiore) e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale (che, di converso, si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata), peraltro in linea con la regola prevista dall'art. 1194 c.c..
Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, “il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (####.
Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015).
Detto altrimenti, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi; in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale; ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti). 7.1 Anche, poi, a voler ritenere che la doglianza attorea concernente l'asserita applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi possa essere riferita ad una pratica anatocistica che potrebbe venire a determinarsi per effetto dell'applicazione degli interessi moratori sulle rate rimaste inevase (e, dunque, anche sugli interessi corrispettivi in esse inclusi), giova precisare come, in base al chiaro disposto di cui all'art. 3 della ### 9.2.2000, “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. “2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Ebbene, avendo le parti espressamente pattuito (vedasi l'art. 3 del contratto di mutuo de quo) che, in caso d'inadempimento nel pagamento da parte del mutuatario, su ogni importo a qualsiasi titolo dovuto decorreranno interessi di mora, deve ragionevolmente concludersi che la contestazione di indebito anatocismo, anche sotto tale ambito di scrutinio, non possa trovare accoglimento giacché è il sopra trascritto dettato normativo a rendere legittimo il prodursi di interessi di mora sull'intero importo delle rate non pagate (in tal senso, ex multis, ### sez. XVII, 30/07/2018, 15884, secondo cui “la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera ### del 09.02.2000”; ### sez. IX, 19/05/2016, n.10250, “l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate di mutuo scadute è conforme all'art. 3 della Del. ### del 9 febbraio 2000, legittimata dall'art. 120 T.U.B., e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima”).
Solo per completezza d'analisi, si segnala che appare comunque discutibile parlare effettivamente di interesse composto (alias anatocistico), in quanto, in caso di inadempimento del mutuatario, dovrà tenersi conto del dettato dell'art. 1224 c.c. che, nel disciplinare l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, si interpreta nel senso che - al momento della scadenza - capitale ed interessi perdono la loro identità per diventare un'unica obbligazione, sulla quale poi vanno applicati gli interessi moratori, senza che possa parlarsi di alcuna forma di capitalizzazione. 8. Inconferente rispetto all'odierno tema d'indagine risulta, ancora, il richiamo operato da parte opponente alla disciplina di cui all'art. 13, commi 14 del D.L. 183-20, che ha disposto la proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa fino al 30.6.2021. 9. Quanto, poi, all'asserita non debenza delle somme a titolo di iva sui compensi di precetto, ritiene questo ### che trattasi di profilo da far valere in sede di esecuzione, costituendo ius receptum il principio secondo cui “tra le spese processuali, cui la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore, certamente rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di ### costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. ###à che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dal soccombente dovuta per rimborso di diritti ed onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione "se dovuta"” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/03/2007, 6974). 10. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente procedimento, tenuto conto dei recentissimi orientamenti giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto e del non univoco quadro giurisprudenziale, si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione. P.Q.M. ### di Castrovillari, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1067/21 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede: 1. Rigetta l'opposizione promossa da ### e ### 2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in ### il 9 aprile 2024. Il Giudice
dott. ###
causa n. 1067/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Prato Matteo