blog dirittopratico

3.715.838
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
3

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 91/2026 del 29-01-2026

... alle spese comuni, contribuiranno ad alimentare il conto corrente cointestato presso #### 44 Q ####0, con versamenti, ogni 45 giorni, di € 600,00 a carico di ### e € 400,00 a carico di ### Cessata la convivenza i coniugi valuteranno l'opportunità di provvedere all'estinzione. 11) ##### destinato ai tre figli #### e ### rimarrà in essere e i coniugi continueranno a versare mensilmente la quota di € 60,00 ciascuno. 12) ### di proprietà comune, costituito dal terreno agricolo in Comune di ### 4 Particella 829, acquistato dai coniugi in regime di comunione legale verrà messo in vendita per un importo non inferiore al prezzo di acquisto pari ad € 90.000,00 salvo diverso e futuro accordo. Il ricavato verrà diviso tra i coniugi al 50%. Nelle more tutte le spese per imposte, tasse e oneri dovranno essere sostenute dagli stessi in proporzione alle rispettive quote di proprietà e quindi per il 50% ciascuno. 13) I ricorrenti sono entrambi economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a reciproche pretese a titolo di mantenimento. - ordina all'### dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza; - dichiara (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 di 4 TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, ### prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori: Dott. ### relatore Dott. ###ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9639 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da - ### C.F. ###, nato a ### il ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale, e - ### C.F. ###, nata a #### il ###, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del - ###, in persona del ### della Repubblica, intervenuto per legge MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data ###, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ### proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione. ### è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.  2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta. 
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.  3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, - omologa la separazione consensuale tra ### e ### dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto.  2) La casa coniugale in Comune di ### alla ### 15, censita al ### al Foglio 5 Particella 1955 Subalterno 20, categoria A/2, classe 2, rendita € 484,18, è assegnata al coniuge ### I coniugi dichiarano che alla data del deposito del ricorso è già intervenuto accordo sulla divisione degli arredi e beni mobili e se ne omette pertanto ogni menzione per concorde volontà dei ricorrenti.  3) Con riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti i genitori provvederanno al loro mantenimento in forma diretta per le spese di vitto e alloggio. 
Quanto alle spese di istruzione (tasse universitarie, libri di testo, iscrizione a corsi e/o master); le spese mediche; le spese ludiche; le spese di telefonia e computer; le spese per l'abbigliamento, queste verranno ripartite in ragione del 60% a carico di ### e per 40% a carico di ### Dette spese andranno previamente concordate, salvo urgenza, e reciprocamente documentate.  4) I genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali per i figli ancora a carico in misura del 50% ciascuno. 
Ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali discendenti dal matrimonio i ricorrenti pattuiscono inoltre quanto segue: 5) ### si obbliga a cedere a ### che promette di accettare, la quota di proprietà di ½ dell'immobile in #### 15, censita al ### al ### 5 Particella 1955 Subalterno 20, categoria A/2, classe 2, rendita € 484,18, compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze. 6) Le parti stabiliscono fin d'ora che il corrispettivo per la quota promessa in cessione è pari ad € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00), e che lo stesso verrà corrisposto da ### con le modalità di seguito indicate: - quanto a € 55.000 è stato corrisposto al momento del deposito del ricorso per separazione, con due assegni circolari: 1) n. 6871008018-04 tratto su ### intestato a ### per l'importo di € 50.000,00; 2) 6571003050-01 tratto su ### intestato a ### per l'importo di € 5.000,00; - quanto a € 50.000 le parti danno atto che la somma è stata corrisposta il ###, con bonifico bancario sul c/c bancario intestato a ########. 
La presente dichiarazione unitamente alle risultanze bancarie dei rispettivi istituti bancari di versamento e avvenuto accreditamento della predetta somma fanno piena prova dell'avvenuto pagamento.  - Il saldo di € 40.000 verrà corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di cessione della quota da formalizzarsi con separato atto pubblico mediante assegno circolare intestato a ### o bonifico bancario.  7) La stipula dell'atto definitivo di cessione della quota dell'immobile descritto al punto 5) dovrà avvenire, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, nanti notaio scelto dal cessionario ### Le spese e gli onorari relativi alla stipula saranno ad esclusivo carico della parte cessionaria.  8) Contestualmente e comunque entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile in #### 15, censito al ### al ### 5 Particella 1955 a favore di ### e al pagamento integrale del corrispettivo con le modalità sopra descritte, ### si obbliga a rilasciare l'abitazione coniugale consegnando le chiavi dell'appartamento e asportando i propri effetti personali unitamente ai beni mobili e agli arredi individuati dai coniugi con separato accordo di cui si omette il contenuto per concorde volontà delle parti.  9) Le autovetture rimarranno in proprietà comune fino alla dismissione e/o rottamazione e/o vendita, e verranno assegnate in uso come di seguito: - Toyota ### targata ###  assegnata ad ### il quale assumerà su di sé e in via esclusiva tutte le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo del veicolo che si elencano in via meramente esemplificativa: spese di bollo; assicurazione; manutenzione e revisione.  - ### targata ###  assegnata a ### la quale assumerà su di sé e in via esclusiva tutte le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo del veicolo che si elencano in via meramente esemplificativa: spese di bollo; assicurazione; manutenzione e revisione. - ### targata ### rimarrà in uso ai figli ### e ### Le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo (manutenzione, revisione, bollo, assicurazione), verranno ripartite tra i coniugi per il 60% a carico di ### e per 40% a carico di ### 10) Fino alla riconsegna delle chiavi della casa coniugale da parte della signora ### i coniugi, per far fronte alle spese comuni, contribuiranno ad alimentare il conto corrente cointestato presso #### 44 Q ####0, con versamenti, ogni 45 giorni, di € 600,00 a carico di ### e € 400,00 a carico di ### Cessata la convivenza i coniugi valuteranno l'opportunità di provvedere all'estinzione.  11) ##### destinato ai tre figli #### e ### rimarrà in essere e i coniugi continueranno a versare mensilmente la quota di € 60,00 ciascuno.  12) ### di proprietà comune, costituito dal terreno agricolo in Comune di ### 4 Particella 829, acquistato dai coniugi in regime di comunione legale verrà messo in vendita per un importo non inferiore al prezzo di acquisto pari ad € 90.000,00 salvo diverso e futuro accordo. 
Il ricavato verrà diviso tra i coniugi al 50%. 
Nelle more tutte le spese per imposte, tasse e oneri dovranno essere sostenute dagli stessi in proporzione alle rispettive quote di proprietà e quindi per il 50% ciascuno.  13) I ricorrenti sono entrambi economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a reciproche pretese a titolo di mantenimento.  - ordina all'### dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza; - dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### prima civile del Tribunale, il ###.  ### estensore (dott. ###

causa n. 9639/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Amato

M
1

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 81/2026 del 22-01-2026

... lavori, che risultano svolte nell'interesse e per conto della mandante sig.ra ### nell'arco di quasi due anni. Il detto capo della sentenza impugnata appare violare l'art. 115 c.p.c. e gli artt. 1709 e 2225 cod. civ. nella parte in cui, negando che vi sia la prova delle svolte attività, omette di stabilire il compenso maturato. I due motivi, connessi debbono valutarsi congiuntamente, l'uno completando l'altro. ### ammette di aver conferito al ### soltanto l'incarico di svolgere le attività tecniche propriamente rientranti nelle competenze di un geometra, ma non di reperire le imprese alle quali affidare le varie forniture e lavorazioni (muratori, idraulici, elettricisti, falegnami, ecc..) ed acquistare i materiali necessari da mettere in opera. Tuttavia la ### ha riconosciuto dovuta al ### la somma di €.89.384,38 per spese relative alle attività svolte da soggetti che hanno realizzato le forniture con materiali reperiti dal ### Visto che la ### non ha mai dedotto di aver conferito tali incarichi, questi non potevano che essere stati conferiti dal ### La forma del mandato è libera e la prova del mutuo consenso può ricavarsi da presunzioni. Dunque se diversi soggetti hanno ricevuto (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.G. 1044 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa #### con l'Avv. ### N. 56 62012 ##### con l'Avv. ### 78 ### .
APPELLATO - ### Sentenza del Tribunale di Macerata n. 457/2023 del 30/05/2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il geom. ### premesso di aver ricevuto da ### mandato per approntare e presentare le pratiche tecnico-amministrative necessarie per dare corso ai lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali (casa colonica e accessorio) dalla medesima acquistati nel 2006 in ### e ### località ### di ### di reperire le ditte alle quali affidare l'esecuzione dei lavori, reperire i fornitori delle materie prime, seguire e dirigere i lavori, svolgere pratiche per l'allacciamento dei servizi, pagando i relativi diritti ed utenze, pagare appaltatori e fornitori, redigere apposita contabilità, ha convenuto in giudizio la medesima onde ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta ed il rimborso delle anticipazioni effettuate, il tutto pari ad un importo complessivo di €. 233.438,93; detratto l'acconto già ricevuto di €. 120.000,00, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma residua di €. 113.438,93, oltre ad accessori. ### si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avanzata dall'attore e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di €. 148.485,83 o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad accessori, previa dichiarazione della legittimità del diritto di recesso dalla stessa esercitato con lettera in data ###.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le rispettive domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 115.082,24, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo. 
Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 58.961,16 oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al 03.02.2011, e via via rivalutata anno per anno a far data dal 3.2.2011 secondo gli indici
Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu.
Ha impugnato la sentenza la ### si è costituito resistendo e proponendo appello incidentale il #### motivo appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha riconosciuto provato il contratto di mandato asseritamente conferito dalla ### al #### motivo appello incidentale: ### del capo della decisione che non riconosce alcun compenso al geom. ### per le attività, diverse da quella di direttore dei lavori, che risultano svolte nell'interesse e per conto della mandante sig.ra ### nell'arco di quasi due anni. Il detto capo della sentenza impugnata appare violare l'art. 115 c.p.c. e gli artt. 1709 e 2225 cod. civ. nella parte in cui, negando che vi sia la prova delle svolte attività, omette di stabilire il compenso maturato.
I due motivi, connessi debbono valutarsi congiuntamente, l'uno completando l'altro. ### ammette di aver conferito al ### soltanto l'incarico di svolgere le attività tecniche propriamente rientranti nelle competenze di un geometra, ma non di reperire le imprese alle quali affidare le varie forniture e lavorazioni (muratori, idraulici, elettricisti, falegnami, ecc..) ed acquistare i materiali necessari da mettere in opera.
Tuttavia la ### ha riconosciuto dovuta al ### la somma di €.89.384,38 per spese relative alle attività svolte da soggetti che hanno realizzato le forniture con materiali reperiti dal ### Visto che la ### non ha mai dedotto di aver conferito tali incarichi, questi non potevano che essere stati conferiti dal ###
La forma del mandato è libera e la prova del mutuo consenso può ricavarsi da presunzioni.
Dunque se diversi soggetti hanno ricevuto dal ### incarichi per attività in favore della ### è evidente che tra quest'ultima ed il ### fu stipulato a monte un contratto di mandato.
Dunque si deve concordare col primo giudice circa la prova del contratto di mandato.
Il mandato è contratto che si presume oneroso (art. 1709 c.c.): ergo occorre interrogarsi circa la misura del compenso spettante al mandatario.
Il primo giudice ha ritenuto non poterlo liquidare in quanto “l'attore non ha documentato e provato quali siano gli effettivi e concreti atti compiuti quale mandatario diversi e distinti da quelli connessi ai compiti di direttore dei lavori così come difetta qualsivoglia prova del fondamento e del criterio di calcolo utilizzato per addivenire alla somma richiesta di €. 9.300,00, oltre ad accessori.” ### ha gravato tale statuizione, elencando nel motivo le attività che egli avrebbe svolto, ma quanto alla consistenza economica del compenso si limita a dedurre “appare più che equa la somma di € 9.300,00 + accessori indicata dal geom. Rieti”. ### accenno ad un criterio economico è quello della provvigione del 3% che spetterebbe mediamente per le intermediazioni immobiliari, attività svolta dal ### nel reperire gli immobili: ma che non può essergli compensata, siccome riservata agli iscritti all'apposito albo.
Neppure in appello quindi sono stati forniti argomenti per ritenere la proposta cifra di euro 9.300 di compenso, sarebbe congrua.
Anche questa statuizione del primo giudice va quindi confermata. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha ritenuto provato il diritto del ### al rimborso da parte della ### della somma di € 123.447,86 a titolo di anticipazioni per spese. ### lamenta che il primo giudice non ha considerato l'omessa presentazione di rendiconto dal parte del ### che condiziona il diritto del mandatario non solo al compenso, ma anche al rimborso delle spese.
Tuttavia il rendiconto è stato proposto dal ### alla ### prima con mail del 30.5.2008, e poi con raccomandata a.r. del 20.6.2008.
In secondo luogo la ### rileva come siano insufficienti gli indizi posti dal primo giudice a fondamento della presunzione di pagamento da parte del ### dei lavori per la somma poi concessa, soprattutto laddove si confrontino col fatto che a nessuna di queste spese corrisponde una fattura (né intestata a ### nè a ### e che non è stata fornita la prova che le somme occorrenti a pagare le opere in questione siano state effettivamente corrisposte dal ###
Ora, questa Corte non può non rilevare la equivocità insita nel fatto che opere siano state fatte e beni forniti, senza che nessuno ne richieda il pagamento ed emetta fattura.
Ciò non toglie che non possa revocarsi in dubbio (e a ben vedere neppure la ### lo mette in discussione) che le opere siano state fatte e pagate, visto che nessuno ha chiesto il saldo. ### non le ha di certo pagate, quindi non rimane altra possibilità che individuare il ### come pagatore: ciò che può ritenersi confermato dal fatto che il ### aveva l'incarico di curare i lavori (ecc.) e che la mandante - committente, risiedeva in ### (dov'era anche complicato inviare delle fatture, da parte degli artigiani intervenuti).
Rimane da stabilire il quantum, al quale fine il primo giudice ha disposto una perizia, che ricostruisse la spesa congrua per i lavori eseguiti, come dimostrati in atti, sia dai progetti presentati dal ### che dalle testimonianze degli artigiani intervenuti, che hanno confermato i computi metrici dei lavori fatti. ### l'appellante, siccome il Ctu ha riferito di non aver potuto constatare materialmente le opere in quanto “i due corpi di fabbrica sono stati interamente ristrutturati di recente (v. documentazione fotografica in allegato n .3) e, quindi, gli interventi progettati e diretti dal #### non sono attualmente visibili sul posto” l'elaborato non sarebbe tesaurizzabile per il giudizio.
Il fatto è che il Tribunale, con gli articolati quesiti posti, ha disposto che il consulente ricostruisse i costi, dagli atti del processo: ovvero progetti e testimonianze, e questo il Ctu ha fatto, pervenendo, mediante sviluppo di calcoli aritmetici (quantità per prezzo) alle somme poi dal primo giudice liquidate e che debbono qui confermarsi. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha accolto la domanda del ### per il pagamento da parte della ### della somma di € 22.250,00 a titolo di compensi per l'espletata attività professionale ### motivo appello incidentale: ### della decisione nella parte in cui, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., non condanna l'obbligata ### al pagamento del contributo ### ed
I.v.a. sul compenso profes-sionale di € 22.250,00.
Anche questi motivi vanno trattati congiuntamente. ### denuncia che il ### incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato contenuto nell'art. 112 C.p.c., ha del tutto trascurato di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento contrattuale dalla stessa proposta. ### la ### il ### nell'espletamento della sua attività professionale, si è reso responsabile di diverse inadempienze: 1) aver diretto opere abusive e difformi dalle volontà della proprietaria, determinando l'apertura di un procedimento penale, il sequestro dell'immobile con fermo dei lavori per oltre un anno, la necessità di procedere alla sanatoria edilizia ed ambientale dello stesso, la necessità di procedere all'elaborazione di progetti da depositare anche presso l'ex ###, la condanna penale della convenuta, 2) aver mal diretto i lavori tanto che le opere eseguite sotto la direzione del ### sono risultate affette da errori ed imperfezioni” tanto da costituire il presupposto per la sua condanna al risarcimento dei relativi danni per la somma di €. 54.867,00 (come stabilito in parte non gravata della sentenza impugnata). 3) illegale apposizione da parte sua di firme apocrife della convenuta su documenti depositati presso il
Comune di ### quali la DIA protocollata al 3195 in data 28 marzo 2007, la richiesta di rilascio di permesso di costruire depositata il ###, la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche depositata il ### l'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria depositata il ###.
Dunque ravvisa un errore, l'appellante, in capo al primo giudice che dopo aver ritenuto dimostrata “la sciatteria con cui il ### ha svolto la sua attività e gestito i lavori del compendio immobiliare della convenuta e giustifica il diritto di recesso comunicato dalla convenuta in data ###” non ne fa derivare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il rigetto della domanda avversaria avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali.
Il fatto è che il primo giudice ha condannato il ### a risarcire tutti quei danni, mentre per evitare il pagamento del compenso, avrebbe dovuto (e non lo è stata) essere proposta domanda di risoluzione;
Cass. 27042/2024 “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.”
Vi è da dire, a chiusura dell'argomento, che la risoluzione era preclusa tuttavia alla ### che, prima del giudizio era receduta dal contratto col ### non potendosi risolvere un contratto cessato.
Quanto alla doglianza del ### per cui la somma di € 22.250,00 riconosciutagli come compenso, andava maggiorata di cassa ed iva, è infondata, perché la perizia considera tale somma comprensiva di cassa ed iva. ### motivo appello incidentale: ### ed ingiusta risulta la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2233 cod. civ. omette di riconoscere il compenso dovuto al geom. ### per la progettazione della piscina ed il deposito della relativa D.I.A. 
Sul punto, è sufficiente osservare come il ### rispondendo a corrispondente osservazione del consulente di parte del ### ha chiarito di non aver reperito in atti alcuna documentazione relativa alla progettazione della piscina ed alla presentazione della dia, mentre il documento n. 23 indicato dall'appellante incidentale come la dia con indicazione della piscina, in realtà è costituito da una contabile di bonifico alla #### motivo appello incidentale: ### ed iniquo il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale:
A) Dispone la restituzione dei diritti pagati al Comune dalla ### per il rilascio della
Concessione in sanatoria;
B) In violazione degli artt. 1665, 1667, 2226, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ritiene provati vizi delle opere elencati in modo del tutto generico ed approssimativo, non documentati né descritti, escludendo anche la decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ. e liquidando per danni la somma di € 54.867,00, oltre accessori, facendo propria una ### del ### Agr. Agostini, fatta “a corpo”, criticata anche dal CTU che conclude di non avere elementi oggettivi per valutare.
Neppure questo motivo può condividersi.
Quanto al rimborso degli oneri pagati per sanare gli abusi commessi dal ### (che si è autoqualificato factotum dei lavori) è evidente che costituisce un danno patito dalla ### conseguente alla negligenza del ### nel commettere l'abuso.
Quanto ai vizi, in disparte la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., siccome proposta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito) e non alla prima udienza, trattandosi di eccezione conseguente alla domanda riconvenzionale della ### vi è da rilevare come l'opera non sia stata completata e tantomeno accettata dalla committente, di talchè il termine non decorre (ex multis
Cass. 22649 del 5 agosto 2025).
Quanto alla prova dei vizi, il primo giudice, a parer di questa Corte, la ha correttamente desunta dalla istruttoria dibattimentale. ### ha prodotto una relazione asseverata, che descrive puntualmente i vizi, redatta da ### la relazione, di per sé, non ha alcuna dignità di prova, esaurendosi il proprio effetto in deduzioni difensive.
Costituisce invece piena prova la deposizione che l' ### ha reso a conferma della esistenza dei dati obiettivi rappresentati della relazione.
A sostegno della genuinità della deposizione dell'### soccorre quella che ha reso ### che ha confermato l'esecuzione di alcune delle lavorazioni conseguenti ai vizi (regolarmente fatturate).
Infine, lo stesso #### con il suo documento n. 5 ha confermato l'esistenza di taluni vizi (stato delle finestre della casa piccola per vernice inesistente e colorazione non soddisfacente, finestra del bagno non apribile, ruggine nelle cerniere, legno interno e esterno porta finestre porta finestre non corrispondenti e inaccettabili, porte casa principale montate male, con viti nere sui battenti, non protette o verniciate, necessità di sostituzione di due finestre nella casa piccola, verniciatura camini casa piccola, maniglie finestra cucina casa principale da sostituire). ###.t.u., ha poi constatato in loco la corrispondenza delle opere ai vizi denunciati e quantificato sulla scorta del prezziario corrente, i costi dell'emenda.
Quinto motivo di appello incidentale: errata totale compensazione delle spese di causa.
Si duole il ### che la ### sarebbe risultata in primo grado, maggiormente soccombente rispetto a lui e quindi l'integrale compensazione delle spese sarebbe ingiustamemnte penalizzante.
In verità le domande di entrambe le parti sono state solo in parte accolte, palesando un esito della lite sostanzialmente equivalente, ciò che ha legittimato la compensazione integrale in primo grado.
Entrambi gli appelli vanno pertanto rigettati, per modo che la reciproca soccombenza legittima la compensazione anche delle spese di questo grado.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi appello principale ed incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ### nei confronti di ### e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede: rigetta appello principale ed incidentale; compensa le spese di giudizio.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 ###
Avv. #### 

causa n. 1044/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Caparrini Carlo

M
6

Tribunale di Gorizia, Sentenza n. 290/2022 del 15-10-2022

... dell'importo di € 21.001,10, prelevato dall'attore dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre, a mezzo giroconto, pochi giorni prima della sua morte. Dalla documentazione bancaria in atti, emerge, infatti, che il predetto conto corrente venisse alimentato unicamente dalla pensione percepita dalla defunta (v. doc. da 4 a 9 fascicolo di parte convenuta), non avendo Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 11 - adeguatamente provato i versamenti asseritamente avvenuti sul predetto conto corrente, peraltro, genericamente allegati (v. doc. 42 fascicolo di parte attrice), essendosi limitato a depositare la ricevuta contabile di un versamento di € 400,00, successivo alla morte della madre, e la ricevuta del versamento di € 50,00 risalente all'1.3.2012 (v. doc. 43 e 44). Da ultimo, si rileva che l'attore ha allegato in maniera del tutto generica di aver provveduto, con i propri risparmi, a far fronte alle necessità della madre dal 2012, circostanza che risulta, in ogni caso, contraddetta dagli estratti conto bancari, da cui risultano regolari prelievi di somme di denaro in contanti sino al 30.1.2015. ### è, dunque, tenuto alla restituzione, in favore di ### della metà (leggi tutto)...

testo integrale

N. 1386/2017 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Gorizia Sezione Unica CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al n. 1386/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/04/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto in data ### TRA ### (c.f. ###), elett.te dom.to in Udine, alla via ### n. 11, presso lo studio dell'avv. #### dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti - #### (c.f.: ###), elett.te dom.ta a Gorizia, alla via ### n. 11, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti; - ###' ### (c.f. ###) e #### (c.f. ###) ### Oggetto:
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 2 - Conclusioni: nelle note scritte il difensore dell'attore ha chiesto: “In via principale a) ### lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti sui beni dedotti in giudizio e disporne la divisione e, per l'effetto: b) assegnare ex art. 720 Cod.Civ. all'attore ### la proprietà esclusiva della casa di ### via ### n. 41 (P.T. 2462 di ### c.t. 1°, p.c.n. 2070) e del negozio di ### viale ### n. 25 (P.T. 1284 di ### c.t. 1°, p.c.n. 36/23 e c.t. 2°, p.c.n. 36/22) con addebito dell'eccedenza a favore della sorella ### nella misura di € 109.800,00 per il primo bene e di € 85.200,00 per il secondo bene o della diversa somma che riterrà giusta, stante l'indivisibilità dei beni, la mancanza di conflitto sull'assegnazione dei beni e la meritevolezza delle ragioni addotte dall'attore; c) assegnare congiuntamente ex art. 720 Cod.Civ. ai maggiori quotisti ### e ### la proprietà esclusiva dell'immobile di #### (P.T. 39 di ### c.t. 2°, p.c. 196/12) e degli immobili di ### (P.T. 552 di ### c.t. 1°, p.c. 190/97) e di via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97) con addebito dell'eccedenza a favore di ### e di ### in misura di € 38.850,00 cadauno in relazione al primo bene e di € 64.600,00 cadauno in relazione agli altri due beni, stante l'indivisibilità dei beni; in via subordinata, in mancanza di richiesta di assegnazione ex art. 720 Cod. 
Civ., procedere alla divisione dei medesimi beni ordinandone la vendita all'incanto a norma dell'art. 720 u.c. Cod.Civ. e la ripartizione del ricavato secondo le quote spettanti ai singoli condividenti; In via subordinata d) ### l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 24.01.16 e l'inadempimento di ### all'obbligo di darvi esecuzione con atto notarile, accertare e dichiarare il trasferimento a favore di
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 3 - ### della quota di ½ della p.i. del negozio di ### viale ### n. 25 (P.T. 1284 di ### c.t. 1°, p.c.n. 36/23 e c.t. 2°, p.c. 36/22) appartenuta a ### e, nel contempo, il trasferimento a favore di ### della quota di 1/8 della p.i. delle case di #### (P.T. 39 di ### c.t. 2°, p.c.n. 196/12), ### (P.T.  552 di ### c.t. 1°, p.c.n. 190/97) e via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c. 190/97) appartenute a ### con obbligo per lo stesso ### di corrispondere a ### il conguaglio convenuto di € 20.000,00; In ogni caso, f) dichiarare inammissibile e/o infondata ogni domanda ed eccezione svolta dalla convenuta ### per i motivi esposti in atti; g) Condannare la convenuta ### a rifondere all'attore le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. e C.T.P. e quelle dei due procedimenti di mediazione svolti avanti alla C.C.I.A.A. della V.G. 
Nelle note scritte il difensore della convenuta costituita ha così concluso: “In via preliminare, dichiararsi la nullità dell'elaborato peritale del ctu ### per essere stato redatto in data ### e quindi in un periodo temporale in cui le operazioni peritali erano sospese per ordine del Giudice di data 17/09/2020; per la violazione del diritto di difesa avendo egli omesso di allegare alla stessa i documenti allegati alle osservazioni del CTP di parte convenuta arch. 
Mantoani ed a quelle redatte dall'avv. ### e per violazione del diritto del contraddittorio, avendo egli determinato la stima della casa di abitazione di via ### sulla base di un documento di data 31/02/2017 introdotto da parte attrice, per la prima volta, nel giudizio, con le osservazioni alla ctu e quindi successivamente allo spirare dei termini preclusivi di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., il tutto così come eccepito e meglio motivato in comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 04/03/2021 e per l'effetto disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e la sostituzione del Ctu nominato;
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 4 - nel merito, ci si riporta integralmente alle conclusioni formulate dai precedenti difensori della convenuta ### nelle comparse di costituzione di data 14/03/2018 e di data 16/11/2020 e nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 12/01/2021 di data 22/12/2020, nonché a quelle formulate con comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 04/03/2021”. 
Il difensore ha, inoltre, reiterato le istanze istruttorie, come indicato nelle note scritte del 13.4.2022, cui si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha adito il Tribunale di Gorizia esponendo: - che, in data ###, è deceduta ab intestato a ### la propria madre ### nata a ### del ### il ###, lasciando, quali eredi, egli attore e la sorella ### per la quota di ½ ciascuno; - che nel patrimonio relitto dalla madre sono ricompresi i seguenti beni immobili: a) immobile sito in ### alla via ### n. 41, individuati all'### di ### C.C. di ### alla P.T. 2462, c.t. 1°, p.c.n. 2070, oltre alle congiunte parti comuni; b) Ente indipendente, sito in ### al viale ### n. 27, composto da due locali al p.t. marcati con i nn. 1 e 2 nel piano sub G.T. 282/57, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 1284, c.t. 1°, p.c.n. 36/23, con le congiunte parti comuni, ed Ente urbano, corte, individuato al c.t. 2° della medesima P.T., p.c.n. 36/22 (v. ricorso per certificato di eredità e certificato di eredità di cui al doc. 3 fascicolo parte attrice); - di essere, inoltre, proprietario della quota di 1/8, unitamente a ### anch'ella per la quota di 1/8, e a ### titolare della quota di ¾ della nuda proprietà, dei seguenti beni immobili: 1)
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 5 - l'immobile sito a ### alla via ### n. 3, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 39, c.t. 2°, p.c.n. 196/12; 2) l'immobile sito in ### alla ### n. 7, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97; 3) l'immobile sito in ### alla via ### n. 3, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97, tutti gravati dal diritto di usufrutto in favore di ### per la quota di ¾, risultante dalla visura catastale in atti; - che, in virtù dell'accordo divisionale parziale del 24.1.2016, raggiunto con la sorella ### egli attore sarebbe divenuto proprietario esclusivo dell'immobile sito in ### al viale ### n. 27, mentre alla sorella ### sarebbe stata trasferita la quota di 1/8, di sua proprietà, dei beni immobili siti in ### alla ### alla ### e alla via ### con la previsione, in favore di quest'ultima, di un conguaglio di € 20.000,00 (v. doc. 7 fascicolo parte attrice); - che, nonostante l'accordo risultante da tale scrittura privata, non si è mai addivenuti al rogito dinanzi al notaio incaricato, a causa del comportamento di ### che avrebbe continuato a proporre ipotesi divisionali sempre diverse.  ### ha, dunque, chiesto, in via principale, 1) accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 24.1.2016, dichiarare trasferita, in proprio favore, la quota di ½ della p.i. del negozio di ### viale ### n. 27, di proprietà della convenuta, con le congiunte parti comuni e, nel contempo, accertare l'avvenuto trasferimento, in favore di ### della quota di 1/8 del diritto di proprietà sugli immobili di ### siti alla ### alla ### e alla via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97), con le congiunte parti comuni,
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 6 - con obbligo di versare in favore della convenuta il conguaglio di € 20.000,00; 2) in via subordinata, accertare l'inadempimento di ### all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, in esecuzione dell'accordo del 24.01.2016, e per l'effetto disporre, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento, in proprio favore della quota di ½ della p.i.  del negozio di ### sito al viale ### n. 27, di proprietà della convenuta, con le congiunte parti comuni e, il trasferimento a favore di quest'ultima della quota di sua proprietà, pari ad 1/8, degli immobili, siti in ### alla ### alla ### e alla via ### con le congiunte parti comuni, subordinatamente al versamento in favore della convenuta di € 20.000,00. 
In via subordinata, l'attore ha chiesto lo scioglimento della comunione, con attribuzione dei beni siti in ### al viale ### n. 27 e alla via ### n. 41, in suo favore ex art. 720 c.c., nonché, lo scioglimento della comunione sui beni immobili, siti in ### alla ### alla ### e alla via ### in comproprietà con i convenuti, con la conseguente divisione delle quote a ciascuno spettanti e, in mancanza di richieste di attribuzione, disporne la vendita. 
Si è costituita nel presente giudizio ### la quale, senza opporsi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, in relazione ai beni relitti da ### ha esposto: - che, in data ###, è deceduto a ### il proprio padre ### nato a ### il ###, lasciando quali eredi ella convenuta e il fratello ### per la quota di ½ ciascuno; - che nel patrimonio ereditario relitto dal padre era ricompresa la quota di 1/4 degli immobili siti in ### alla riva ### n. 7, ### n. 3 e via ### n. 3; - che la scrittura privata del 24.1.2016 non può essere qualificata come un contratto preliminare, né può ritenersi che costituisca un contratto valido, in quanto privo delle menzioni urbanistiche, previste a pena di
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 7 - nullità dagli artt. 40 L. 47/1985 e 46 D.P.R. 380/2001, potendo al più essere qualificato quale preliminare improprio, “rappresentando solo una prima fase di un accordo complessivo sulla divisione di tutti i beni”; - che, in ogni caso, il predetto accordo sarebbe annullabile ex art. 428 c.c., essendo incapace di intendere e volere al momento della sua sottoscrizione; - che il fratello ### avrebbe prelevato, dal conto corrente intestato alla madre, alcuni giorni prima della sua morte, l'importo di € 21.001,10; - che ### avrebbe, inoltre, goduto, in via esclusiva, dei due beni immobili, siti a ### in via ### n. 27 ed in via ### n. 41 (ricompresi nel patrimonio ereditario materno), senza corrispondere alcun indennizzo. 
La convenuta ha, dunque, chiesto, nel merito, il rigetto della domanda ex art.  2932 c.c. di parte attrice, in via subordinata dichiarare la nullità dell'accordo del 24.1.2016, in via ulteriormente subordinata annullare il predetto accordo ex art. 428 c.c., in ulteriore subordine ed in caso di accoglimento delle domande proposte dalla controparte, dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente divisione dei beni mobili ed immobili, nonché, in via riconvenzionale condannare l'attore alla restituzione del 50% delle somme prelevate dal conto corrente della madre e a corrispondere un'indennità per il godimento esclusivo dei beni immobili in comunione. 
Sono, invece, rimasti contumaci ### e ### come dichiarato in data ###. 
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti, l'assunzione dell'interrogatorio formale di ### e di ### e l'espletamento di una C.T.U. tecnico - estimativa, con il conferimento dell'incarico al geom. ###
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 8 - 1. Questioni preliminari. 
Vanno, in primo luogo, rigettate le istanze istruttorie reiterate nelle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale dalla difesa di ### con conferma dell'ordinanza del 22.11.2021, alla cui motivazione si rinvia. 
In secondo luogo, si rileva l'inammissibilità della modifica delle domande intervenuta al momento della precisazione delle conclusioni, in cui l'attore ha inteso invertire la domanda principale con quella formulata in via subordinata. 
In terzo luogo, la domanda attorea deve essere dichiarata procedibile, essendo stata esperita la mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i convenuti (v.  verbale negativo del 21.6.2017 e del 18.4.2018). 
Non può essere, infine, accolta l'eccezione di nullità alla ### sollevata dalla difesa di ### per aver, l'ausiliario, omesso di depositare, unitamente alla relazione peritale, i documenti allegati alle osservazioni dei C.T.P., atteso che, da un lato, tale nullità non è stata espressamente eccepita nel corso dell'udienza del 9.3.2021, essendosi il difensore limitato a chiedere la convocazione del perito per chiarimenti e, dall'altro, alcuna effettiva lesione del diritto di difesa è stata allegata dal difensore, tenuto conto dei successivi chiarimenti depositati in data ###.  2. Nel merito. 
Si ritiene, preliminarmente, che la scrittura privata del 24.1.2016 vada qualificata quale accordo preparatorio alla divisione, privo dell'effetto distributivo, in cui emerge la volontà dei due fratelli di procedere alla divisione, con l'assegnazione all'attore dei locali siti a ### al viale ### n. 27, al fine di consentire a quest'ultimo di continuare a svolgere la sua attività commerciale. 
Non si tratta, dunque, di un accordo di divisione consensuale perfetto, difettandone i requisiti minimi di oggetto, stante l'indicazione sommaria degli immobili, i quali non risultano esattamente individuati né dal punto di vista tavolare né catastale (cfr. Cass., 9/10/2018, n. 24858).
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 9 - Alla luce di tali considerazioni, va, dunque, rigettata la domanda attorea di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle quote dei beni immobili in comunione, in virtù della scrittura privata del 24.1.2016. 
La carente indicazione dei beni, contenuta nell'accordo paradivisorio, non consente tantomeno di poter accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attore in via subordinata, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esatta individuazione del bene, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, deve necessariamente risultare dal preliminare poiché, dovendo la pronuncia giudiziale corrispondere esattamente al contenuto del preliminare stesso, l'individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire in base a dati non attingibili da altra documentazione” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11874 del 07/08/2002; più di recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 952 del 16/01/2013). 
Ogni ulteriore questione afferente al predetto accordo deve ritenersi assorbita nella motivazione di cui sopra. 
Passando all'esame della domanda di scioglimento della comunione, posto che il presente giudizio divisorio ha ad oggetto una pluralità di beni immobili, in comunione tra soggetti diversi e provenienti da titoli diversi, cui si aggiunge la parziale diseguaglianza delle quote, si rende necessario procedere a due distinte divisioni: una avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni mobili e immobili, caduti nella successione di ### e pervenuti in eredità a ### e ### per la quota di ½ ciascuno; la seconda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione tra #### e ### avente ad oggetto gli ulteriori due beni immobili siti in ### alla ### e alla ###via ### a) Sullo scioglimento della comunione ereditaria, in morte di ### Ciò posto, in base alle risultanze della C.T.U. tecnico estimativa, cui il Tribunale intende aderire, il patrimonio relitto da ### risulta così
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 10 - composto: 1) l'immobile, sito in ### alla via ### n. 21 (tavolarmente individuato alla ### n. 2462, ### 1°, p.c.e. 2070, di ### del valore stimato di € 219.600,00; 2) l'immobile sito in ### alla via ### n. 27 (tavolarmente individuato alla ### 1284, ### 1°, ### condominiale con 113/1000 i.p. del C.C. di ###, del valore stimato di € 170.400,00 entrambi divenuti di proprietà di ### e ### per la quota di ½ ciascuno; 3) il saldo del conto corrente n. ###4, intestato alla defunta presso la filiale di ### della ### con un saldo, alla data del 30.6.2015, pari ad € 915,52. 
Vanno, inoltre, respinte le osservazioni sulla stima dei beni, svolte, sul punto, dalle parti, alla luce dei chiarimenti resi dal perito, a seguito delle osservazioni delle parti e nella relazione integrativa depositata il ###, cui integralmente si rinvia. 
Per quanto riguarda le domande di “assegnazione” proposte dalla convenuta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., non è stata fornita la prova che nel patrimonio ereditario relitto da ### fossero ricompresi beni mobili, ad eccezione delle somme di denaro. Analoghe considerazioni valgono per la domanda di assegnazione della penna stilografica con pennino in oro, asseritamente ricompresa nel patrimonio ereditario relitto da ### rimasta sfornito di prova. 
Da ultimo, del tutto generica è rimasta la domanda di assegnazione di alcune fotografie, non meglio individuate. 
Va, invece, accolta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo di € 21.001,10, prelevato dall'attore dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre, a mezzo giroconto, pochi giorni prima della sua morte. 
Dalla documentazione bancaria in atti, emerge, infatti, che il predetto conto corrente venisse alimentato unicamente dalla pensione percepita dalla defunta (v. doc. da 4 a 9 fascicolo di parte convenuta), non avendo
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 11 - adeguatamente provato i versamenti asseritamente avvenuti sul predetto conto corrente, peraltro, genericamente allegati (v. doc. 42 fascicolo di parte attrice), essendosi limitato a depositare la ricevuta contabile di un versamento di € 400,00, successivo alla morte della madre, e la ricevuta del versamento di € 50,00 risalente all'1.3.2012 (v. doc. 43 e 44). 
Da ultimo, si rileva che l'attore ha allegato in maniera del tutto generica di aver provveduto, con i propri risparmi, a far fronte alle necessità della madre dal 2012, circostanza che risulta, in ogni caso, contraddetta dagli estratti conto bancari, da cui risultano regolari prelievi di somme di denaro in contanti sino al 30.1.2015.  ### è, dunque, tenuto alla restituzione, in favore di ### della metà dell'importo di € 21.001,10, prelevato, mediante giroconto, dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre. 
Rispetto a tale somma, l'attore ha eccepito di aver provveduto al pagamento del compenso richiesto dal ### dott. ### per l'assistenza prestata nella successione di ### pari ad € 2.500,00, delle spese funerarie della madre pari ad € 2.965,00, del compenso per la predisposizione dell'a.p.e. relativa ai beni comuni, pari a complessivi € 416,24, nonché di aver sostenuto spese per € 3.392,71 per manutenzioni straordinarie del negozio di viale ### ed € 5.701,23 per manutenzioni straordinarie della casa di via ### (v. allegato al verbale depositato il ### e memoria ex art.  183 c. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice). 
Orbene, vanno, innanzitutto, ricompresi tra i debiti ereditari le spese funerarie e il compenso corrisposto al notaio per gli adempimenti relativi alla successione di ### pari rispettivamente a € 2.965,00 ed € 2.500,00, in mancanza di prova, da parte di ### del rimborso della quota di sua spettanza, cui vanno aggiunte le spese per il rilascio dell'### in relazione agli immobili siti in ### al viale ### e alla via ### pari a complessivi € 416,24 (v. doc. 32 e 37 fascicolo parte attrice).
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 12 - Non può, invece, essere riconosciuto il rimborso delle ulteriori spese di straordinaria manutenzione degli immobili in comunione, in quanto allegate in maniera del tutto generica. 
Dall'esame della documentazione depositata (v. doc. 46 e 47 fascicolo parte attrice), emerge, peraltro, da un lato, l'esiguità dell'importo risultante da numerose fatture in atti, dovendosi, dunque, escludere il carattere straordinario dell'intervento, e, dall'altro, che molte di esse risalgono ad un periodo in cui la madre era ancora in vita e l'attore non ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento, con denaro proprio. 
Devono, invece, ritenersi tardive le ulteriori difese svolte da ### nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., avverso l'eccezione di compensazione sollevata dall'attore nell'allegato al verbale dell'udienza del 16.5.2018, oltre ad essere il documento n. 12 non leggibile. 
Da ultimo, va rigettata la domanda proposta da ### nei confronti di ### volta ad ottenere la condanna al pagamento di un indennizzo per il godimento esclusivo degli immobili. 
Sul punto, basti rilevare che il semplice godimento esclusivo ad opera di un erede non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo e la convenuta non ha in alcun modo allegato le modalità mediante le quali avrebbe potuto godere o trarre frutti dagli immobili, né ha fornito elementi dai quali sia possibile trarre la presunzione che gli immobili sarebbero stati locati o concretamente goduti dalla stessa. 
Deve, invece, ritenersi rinunciata l'analoga domanda proposta da ### nell'atto di citazione, nei confronti di ### in quanto non riproposta nei successivi scritti difensivi, essendosi limitato, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. a eccepire la compensazione dell'eventuale indennità di occupazione eventualmente riconosciuta in favore della sorella con l'indennità di occupazione allo stesso spettante, per essere stato escluso dal
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 13 - godimento degli immobili di ### e di ### - via ### Alla luce delle considerazioni che precedono, a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria instauratasi in morte di ### il valore dei beni mobili ed immobili ereditari spettante a ### è pari ad 187.897,83, tenuto conto che quest'ultimo risulta creditore nei confronti di ### dell'importo di € 7.559,93 (operata la compensazione tra l'importo di € 10.500,55 ed € 2.940,52, quale quota dei debiti ereditari che ### è tenuta a rimborsare all'attore) mentre, il valore dei beni mobili ed immobili ereditari spettante a ### è pari ad € 203.017,69.  b) Sulla divisione dei restanti beni immobili. 
Le parti costituite hanno, inoltre, chiesto lo scioglimento della comunione sui seguenti beni immobili: 1) l'immobile sito a ### alla riva ### n. 3 (individuato alla P.T. 39, c.t. 2, pcn 196/12 del C.C. di ###, di proprietà di ### e ### per la quota di 1/8 ciascuno, nonché di ### per la quota di ¾ della nuda proprietà; 2) l'immobile sito a ### alla ### n. 7 - via ### n. 3 (individuato alla P.T. 552, c.t.  1, pcn 190/97 del C.C. di ###, di proprietà di ### e ### per la quota di 1/8 ciascuno, nonché di ### per la quota di ¾ della nuda proprietà. Su entrambi i beni immobili, dalle visure catastali in atti, risulta il diritto di usufrutto, in favore di ### per la quota di ¾. 
Ne discende il difetto di legittimazione passiva di ### nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, le parti costituite - diversamente da quanto allegato - hanno, dunque, fornito la prova di essere comproprietarie, per 1/8 ciascuno, unitamente a ### solo di due ulteriori beni immobili, stante l'identità, dal punto di vista tavolare, degli
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 14 - immobili asseritamente siti alla ### n. 7 e alla via ### n. 3 e come anche emerge dall'elaborato peritale (v. pag. 6 della relazione). 
Ciò posto, nel merito, si rileva che, sebbene la titolarità dei predetti beni immobili risulti dalle visure tavolari in atti, assai scarne sono le allegazioni in ordine alla loro provenienza, atteso che, dal ricorso per il rilascio del certificato di eredità e dal successivo certificato, emerge solo che ### e ### ne sono divenuti proprietari, per la quota di 1/8 ciascuno, in quanto eredi del padre ### Nulla, invece, è stato allegato in ordine al titolo di provenienza dei beni a ### Per quanto riguarda il valore dei predetti beni immobili, il ### con valutazione che il Tribunale condivide, in quanto immune di vizi logici - ha quantificato in € 287.490,00 il valore dell'immobile sito alla ### ed in € 400.710,00 il valore dell'immobile sito alla ### n. 7 - via ### n. 3, tenuto conto dell'incidenza della quota di ¾ del diritto di usufrutto di cui ### è titolare, stimata rispettivamente in € 23.310,00 ed € 32.490,00. 
Sulla base della motivazione di cui sopra, la causa va rimessa in istruttoria per la formazione di un duplice progetto divisionale, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza non definitiva. 
Nulla va disposto allo stato sulle spese stante la natura non definitiva della presente sentenza.  P.Q.M.   Il Tribunale di Gorizia, ### civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### 2. rigetta la domanda di parte attrice di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle quote dei beni immobili in comunione, sulla base della scrittura privata del 24.1.2016, nonché la domanda attorea volta ad ottenere la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.;
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 15 - 3. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra ### e ### in relazione ai seguenti beni mobili e immobili: 1) l'immobile, sito in ### alla via ### n. 21 (tavolarmente individuato alla ### 2462, ### 1°, p.c.e. 2070, C.C. di ###; 2) l'immobile sito in ### alla via ### n. 27 (tavolarmente individuato alla ### 1284, ### 1°, ### condominiale con 113/1000 i.p. del C.C. di ###; 3) il saldo del conto corrente n. ###4, intestato alla defunta presso la filiale di ### della ### con un saldo, alla data del 30.6.2015, pari ad € 915,52; 4. accertato che i debiti ereditari caduti nella successione di ### sono pari ad € 5.881,24 e che ### ha diritto alla restituzione dell'importo di € 10.500,55, dichiara che, operata la compensazione tra i crediti, ### è debitore nei confronti di ### dell'importo di € 7.559,93; 5. dichiara lo scioglimento della comunione tra #### e ### in relazione ai seguenti beni immobili: 1) l'immobile sito a ### alla riva ### n. 3 (individuato alla P.T. 39, c.t. 2, pcn 196/12 del C.C. di ###; 2) l'immobile sito a ### alla ### n. 7 - via ### n. 3 (individuato alla P.T. 552, c.t. 1, pcn 190/97 del C.C. di ###; 6. rigetta la domanda di ### diretta ad ottenere la corresponsione di un'indennità per il godimento dei beni comuni da parte dell'attore; 7. rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la redazione del progetto divisionale, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza e per la sua discussione; 8. spese al definitivo. 
Così deciso in ### il ###.
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 16 - (dott.ssa ###
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ###

causa n. 1386/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Di Lauro Laura

M

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 189/2026 del 12-01-2026

... 10.9.2015, derivante, per € 102.087,13 per esposizione da conto corrente affidato n. 51306 ed € 7.030,24 per finanziamento anticipi n. 51306 della società ### srl, della quale ### era fideiussore; (-) CRF di € 263.556,95, come portata da decreto ingiuntivo del 30.11.2015 per un prestito d'oro n. n. 8783/10347 in favore di ### srl, della quale ### era fideiussore. Avevano inoltre dedotto che ricorrevano le condizioni per la revocatoria, anche in considerazione del fatto che ### si era spogliato del suo patrimonio, stipulando contestualmente, a ministero del medesimo notaio, vendita di appezzamenti di terreno in ### e avendo già stipulato, a rogito ### di ### la vendita di altro suo immobile di ### 1.2 Si erano separatamente costituiti sia il ### sia l'### per resistere alle domande. 1.2.a ### aveva sostenuto che, all'epoca delle vendita non era prevedibile che le difficoltà economiche della società si sarebbero tradotte in una rottura con le banche e con l'escussione della sua garanzia ### aggiunto che la compravendita si era resa necessaria per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento, in quanto all'epoca percepiva soltanto una pensione mensile di poco più di mille euro. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei #### relatore ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1037/2021 promossa da: ### S.P.A. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. #### nei confronti di ### E ### S.C. (CF ###) con il patrocinio dell'Avv. ###### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. #### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. #### PRINCIPALI e #### 2021 S.R.L. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., quale successore a titolo particolare di ### E ### con il patrocinio dell'Avv.  #### ex art. 111 c.p.c. ### S.R.L. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., quale successore a titolo particolare di ### spa, con il patrocinio dell'Avv. ##### ex art. 111 c.p.c.  avverso la sentenza n. 424/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il ###.  ### data 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante ### e parte intervenuta ### Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione reietta, #### s.p.a. dal presente giudizio ### In totale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 424/2021 in data 30 aprile 2021, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito ### l'interesse della società ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a.: - dichiarare che dell'atto di compravendita per rogito notaio dr. ### del 29 gennaio 2015 (### 20458, Raccolta 13723), stipulato da ### quale venditore e da ### quale acquirente, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere del credito di ###sa ### s.p.a. e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. in favore della società ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o in subordine in favore di quest'ultima; - Ordinare al ### dei ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza.  - Condannare l'avv. ### quale difensore distrattario di ### a restituire alla società intervenuta ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o, in subordine, a quest'ultima, la somma di € 7.127,80 corrisposta a fronte dell'atto di precetto intimato in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di ### - ### a restituire alla società intervenuta ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o, in subordine, a quest'ultima, la somma di € 5.683,00, corrisposta all'avv. ### delegata all'incasso di tale somma, sulla base della sentenza di ### - Con vittoria di spese e competenze di primo grado e del presente grado di giudizio, comprese quelle generali ex art. 15 tariffa forense, oltre cap ed iva come per legge, anche relativamente alle spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la ### dei ### Per la parte appellante incidentale ### “###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in espressa riforma della sentenza impugnata n. 424/2021 pubblicata dal Tribunale di ### in data ###(### n. 550/2021), ritenuto l'interesse della ### di ### e ### s.c., quale creditrice pregiudicata, dichiarare che dell'atto di compravendita per rogito notaio dr. ### del 29.1.2015 (Rep. N. 20458, Raccolta n.13721), stipulato dai convenuti ### e ### ed allegato in atti del primo grado, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere dei crediti della ### esponente, e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c.. 
Con ordine al ### dei registri ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza; ### l'avv. ### quale difensore distrattario di ### a restituire alla banca esponente la somma di € 6930,82 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; ### a restituire alla banca esponente la somma di € 5683,00 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; Con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art.15 tariffa forense, diritti ed onorari, oltre cap ed iva come per legge, anche relativamente alle spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la ### dei ### Immobiliari”. 
Per la parte intervenuta ### 2021: “### la ###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in espressa riforma della sentenza impugnata 424/2021 pubblicata dal Tribunale di ### in data ### (rep. n. 550/2021), ritenuto l'interesse della ### 2021 S.r.l., e per essa la mandataria do### S.p.A., quale creditrice pregiudicata, dichiarare che l'atto di compravendita per rogito notaio dr.  ### del 29.01.2015 rep. n. 20458 racc. n. 13721), stipulato dai convenuti ### e ### ed allegato in atti del primo grado, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere dei crediti della ### esponente e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. Con ordine al ### dei ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza; ### l'avv. ### quali difensore distrattario di ### a restituire alla ### esponente la somma di € 6.930,82 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva; condannare ### a restituire alla banca esponente, la somma di euro 5.683,00 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art. 15 tariffa forense, diritti e onorari, oltre cap ed iva come per legge, anche per le spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la conservatoria dei registri immobiliari”. 
Per la parte appellata ### conclude per il rigetto dell'appello proposto da ### nonché per la declaratoria di tardività e per il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### di ### e ### (ora ### 2021 ### e per essa la mandataria do### S.p.A.). 
Con vittoria delle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. ### Per la parte appellata ### si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto ed insiste per il rigetto dell'appello proposto da ### S.p.A. nonché per la declaratoria di tardività e per il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### di ### e ### (ora ### 2021 ### e per essa la mandataria do### S.p.A.) se del caso previa assunzione delle prove richieste e non ammesse dal Tribunale di primo grado, che qui debbono essere intese come integralmente riproposte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE * 1. Il Tribunale di ### con sentenza n. 424/2021 pubblicata il ###, ha così deciso: - rigetta la domanda in quanto infondata; - condanna le attrici, in solido, al pagamento, nei confronti dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in € 9.500,00 per ciascuno di essi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione, quanto al convenuto ### a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  1.1 ### di ### e ### s.c. (di qui innanzi anche solo ### di ### e la ### C.R. ### spa (di qui innanzi anche solo ###, con unico atto di citazione, avevano convenuto in giudizio ### e ### svolgendo, ciascuna a tutela di un suo credito, azione revocatoria ordinaria riguardo al contratto di compravendita stipulato il ### per rogito del ### (### N. 20458, Raccolta n.13723), col quale ### aveva venduto a ### un appartamento per civile abitazione in ### 41, con garage da ### 37. 
Avevano dedotto d'essere creditrici del ### (-) ### di ### di € 108.575,07, come portato da decreto ingiuntivo del 10.9.2015, derivante, per € 102.087,13 per esposizione da conto corrente affidato n. 51306 ed € 7.030,24 per finanziamento anticipi n. 51306 della società ### srl, della quale ### era fideiussore; (-) CRF di € 263.556,95, come portata da decreto ingiuntivo del 30.11.2015 per un prestito d'oro n. n. 8783/10347 in favore di ### srl, della quale ### era fideiussore. 
Avevano inoltre dedotto che ricorrevano le condizioni per la revocatoria, anche in considerazione del fatto che ### si era spogliato del suo patrimonio, stipulando contestualmente, a ministero del medesimo notaio, vendita di appezzamenti di terreno in ### e avendo già stipulato, a rogito ### di ### la vendita di altro suo immobile di ### 1.2 Si erano separatamente costituiti sia il ### sia l'### per resistere alle domande.  1.2.a ### aveva sostenuto che, all'epoca delle vendita non era prevedibile che le difficoltà economiche della società si sarebbero tradotte in una rottura con le banche e con l'escussione della sua garanzia ### aggiunto che la compravendita si era resa necessaria per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento, in quanto all'epoca percepiva soltanto una pensione mensile di poco più di mille euro.  1.2.b ### aveva dedotto la propria buona fede, rappresentando di aver acquistato l'immobile per le proprie esigenze di vita (e infatti ivi aveva fissato la propria residenza; successivamente vi aveva assunto la residenza la compagna del fratello).  ### precisato, in particolare, di aver eseguito nell'immobile lavori edilizi di manutenzione nonché di ammodernamento dell'impianto idraulico; e rimarcava la congruità del prezzo pattuito per la compravendita, per pagare il quale aveva ottenuto un mutuo.  1.3 Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria solo documentale, aveva respinto le domande, perché, pur essendo dimostrati i crediti, e l'eventus damni (per la variazione patrimoniale del ### che, con lo scambio di un bene immobile con denaro, aveva reso più difficile il recupero dei crediti delle banche); nonché, infine, la scientia damni in capo al debitore ### mancava però la prova dell'analogo elemento soggettivo del terzo acquirente ### perché essa si sarebbe dovuta fondare su nient'altro se non sull'incontestato rapporto di affinità tra ### e ### che aveva sposato ### figlia del debitore. 
Un rapporto di parentela o affinità, d'altra parte, costituiva elemento di per sé solo inidoneo a dimostrare la scientia damni, anche perché nessun altro elemento era stato fornito; e, inoltre, ### aveva davvero abitato nell'immobile, ove poi aveva posto la residenzxa ### compagna del fratello di ### 2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ### S.P.A. (di seguito anche appellante), nella quale era stata fusa per incorporazione ### ha, come rappresentata da ### spa, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la ### E ### S.C., ### e ### (di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente unico motivo di appello: “Violazione dell'art. 2901 c.c., in relazione al primo comma n. 2 dell'art. 342 c.p.c.” La banca si duole che il Tribunale abbia escluso la scientia damni in capo al terzo acquirente, svalutando ingiustificatamente il rapporto di affinità tra #### e ####, laddove la giurisprudenza di legittimità ha talora considerato ciò sufficiente per la prova, addirittura, della participatio fraudis. 
Il primo giudice, inoltre, aveva trascurato di considerare il contesto nel quale la vendita impugnata era stata stipulata; in particolare, non aveva considerato che in sequenza, quello stesso giorno, ### si era spogliato di altro compendio immobiliare, vendendolo a ### madre di #### residenza nell'immediatezza spostata nel bene comprato dall'### trovava giustificazione nella opportunità di ottenere le agevolazioni prima casa (come si ricava dal contratto, punto b dell'art. 11 di pag. 5 del rogito). 
Per di più, lo stesso Tribunale di ### una settimana dopo la sentenza qui impugnata, ne aveva emessa un'altra (n. 446/2021 del 7.5.2021) che aveva invece revocato, su domanda delle medesime banche, il coevo contratto con ### In quella sede, il Tribunale aveva osservato sull'elemento soggettivo della terza acquirente ### «… Quanto alla scientia damni da parte del terzo acquirente, essa consiste, come è noto, nella generica conoscenza o anche solo conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie (non di uno specifico creditore, ma del ceto creditorio in genere) che assume l'atto dispositivo; conoscenza/conoscibilità che può essere desunta anche da elementi presuntivi. 
Nel caso in esame, tale presunzione non potrebbe essere ricavata esclusivamente dal rapporto, certamente esistente, tra il debitore ed il terzo acquirente, in quanto il ### è consuocero di ### e del marito intervenuto all'atto, ### genitori del coniuge della figlia del ### (rapporto che non è neppure di affinità: adfines inter se non sunt adfines), anche alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. 13447/2013 e 1286/2019) in relazione alla rilevan-za dei rapporti di parentela ai fini che qui interessano e che devono valere, a fortio-ri, ove tale rapporto non sussista. 
Sussiste, tuttavia, un elemento ulteriore, allegato dalla parte attrice prima dello spirare delle preclusioni assertive, ossia in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; tale circostanza consiste in ciò: nel medesimo giorno e dinanzi al medesimo notaio, ### figlio di ### acquistava altro immobile da parte del ### Il relativo atto di compravendita è stato versato in atti (doc. 11 fascicolo di parte attrice) e i convenuti non hanno contestato la circostanza se-condo la quale l'### è figlio della ### di talché essa può ritenersi provata. 
Parimenti non ### non contestato è che gli immobili in questione fossero gli ultimi due nella disponibilità del ### (allegavano le ### nella prima memoria ex art.  183 c.p.c., che il ### avesse inteso "liberarsi" di tutti i suoi beni; nulla i convenuti hanno dedotto sul punto). 
Dalla lettura dell'atto di compravendita tra il ### e ### e di quello del quale si discute nella presente sede, emerge che essi furono stipulati a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro (la sottoscrizione del primo è delle 11.15; quella del secondo avvenne alle 11.45); tale circostanza, unita al rapporto di parentela in linea retta di primo grado tra la ### e l'### (madre e figlio) induce a ritenere del tutto inverosimile che la prima non fosse a conoscenza dell'atto dispositivo del ### nei confronti del figlio.  ### quanto statuito, dalla Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni ovvero del suo unico bene, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (cfr. Cass. n. 18034/2013; Cass. n. 7507/2007 e 10430/2005).
Nel caso in esame, in conclusione, la prova della scientia damni deve essere desunta dalle seguenti circostanze: - ### e ### sono consuoceri; - lo stesso giorno dell'atto revocando, il ### vendeva altro immobile al figlio di ### (circostanza della quale è assolutamente inverosimile che quest'ultima non fosse a conoscenza, anche alla luce della vicinanza temporale tra i due atti); - si trattava degli ultimi due beni immobili di proprietà del ### …». 
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'### richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; nonché con condanna di ### (e, per esso, del suo procuratore antistatario Avv. ### e di ### alla restituzione degli importi percepiti a seguito della sentenza di primo grado.  3. Radicatosi il contraddittorio, la ### E #### S.C., con comparsa depositata il ###, si è costituita e, chiesto l'accoglimento dell'appello principale, ha, a sua volta, proposto appello incidentale, per riproporre anche la sua domanda revocatoria, svolgendo un motivo del tutto sovrapponibile a quello dell'appellante principale.  4. ### si è costituito, chiedendo il rigetto dell'avverso appello. 
A tal fine, ha sostenuto la correttezza della motivazione del Tribunale, il quale, al contrario di quanto riportato in modo fuorviante dalle controparti, aveva notato che, nel contesto emerso, l'affinità era restata l'unico, isolato, elemento a favore della tesi delle banche, e, dunque, prova ampiamente insufficiente dell'elemento soggettivo del terzo acquirente. 
La sentenza n. 446/2021 sulla vendita ### a sua volta, non era in alcun modo contraddittoria rispetto a quella qui gravata, dal momento che in quel caso erano emersi elementi ulteriori; fermo restando che anche in quel caso il Tribunale aveva espresso il principio che il mero rapporto di affinità non sarebbe stato sufficiente per dimostrare la scientia damni della terza acquirente ### In particolare, l'elemento ulteriore era che la ### avendo stipulato il contratto dopo che era già stato stipulato quello oggetto di questa causa, era necessariamente consapevole, in quanto madre di ### che ### si stava spogliando dell'unico bene residuo.  5. ### si è costituito e ha chiesto il rigetto delle impugnazioni delle banche. 
Egli ha ribadito di avere acquistato senza in alcun modo sapere, né; comunque, voler nuocere a un ceto creditorio che gli era del tutto sconosciuto; e che sull'immobile de quo sin dal 2016 aveva svolto lavori di manutenzione, sopportandone ogni costo. 
Ha poi sostenuto la motivazione del primo giudice e, in particolare, ha affermato che il mero rapporto di afrfinità non era sufficiente a dimostrare la participatio fraudis. 
Sulla sentenza n. 446/2021 ha esposto argomenti analoghi a quelli spesi dal ### 6. Il ### è intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., ### 2021 S.r.l. (di qui innanzi anche solo ###, come rappresentata da do### spa, in quanto cessionaria del credito di ### di ### Ha dunque fatto proprio l'appello incidentale, del quale ha chiesto l'accoglimento.  7. Il ### è intervenuta ex art. 111 c.p.c. ### S.R.L. (di qui innanzi anche solo ###, come rappresentata da ### spa, quale cessionaria del credito di ### spa. 
Ha dunque fatto proprio l'appello principale, del quale ha chiesto l'accoglimento.  8. La Corte aveva trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 12.4.2023, ma l'aveva rimessa sul ruolo, con provvedimento del presidente della sezione del 23/24.5.2023, perché la presidente del collegio, prima che la decisione fosse deliberata, era stata destinata a comporre la ### esaminatrice di un ### in ### Indi, la causa è stata nuovamente assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in data ###, a seguito di udienza a trattazione scritta. ***  9. Entrambi gli appelli delle banche, non contestati essendo i fatti che legittimano gli interventi ex art. 111 c.p.c. delle società ### e ### sono fondati e devono essere accolti.  ### punto controverso in appello è quello relativo alla prova della scientia damni in capo al terzo acquirente ### tutti gli altri elementi della revocatoria, quali i crediti, l'eventus damni e l'elemento soggettivo del debitore ### infatti, sono stati affermati dal Tribunale, con ampia e condivisibile motivazione, che né ### né ### hanno qui contestato e che il collegio, sulla scorta dei documenti prodotti, condivide anche a una autonoma rivalutazione; senza che vi sia necessità, appunto per l'assenza di controversia, di approfondire la trattazione.  9.1 ### soggettivo rilevante è quello della scientia damni, poiché è pacifico e documentato che i crediti delle banche, a prescindere dalla data di loro riconoscimento giudiziale, erano sorti per rapporti pregressi di ### quale fideiussore di ### srl, ben prima del contratto impugnato, stipulato il ###. 
Pertanto, osservato incidentalmente che non ha ragion d'essere il peraltro ingiustificato riferimento di ### alla participatio fraudis, non si può che ribadire che la scientia damni consiste nella mera consapevolezza che l'atto dispositivo arreca al ceto creditorio - e non necessariamente al creditore poi attore ex art. 2901 c.c. - uno svantaggio, anche solo potenziale (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ. 5.7.2013 n. 16825).  9.2 Colgono nel segno gli appelli nel rilevare che l'affinità tra ### e ### non è l'unico elemento di fatto che depone per la conoscenza, da parte dell'### della potenziale dannosità del contratto per il ceto creditorio.
Infatti, a tal fine, devono anche essere considerati anche il contesto, in quanto connotato dalla contestuale vendita alla ### madre dell'### e consuocera di ### nonché l'intrinseco contenuto del contratto.  9.2.a ### il venditore (e non il compratore), ### aveva piena consapevolezza che il suocero stesse operando quella modificazione qualitativa del suo patrimonio, che lo stesso Tribunale ha correttamente ritenuto sostanziare l'eventus damni.  ### stava, cioè, scambiando un cespite immobile con un somma di denaro, la cui intrinseca volatilità ne fa un elemento patrimoniale di gran lunga meno idoneo a offrire garanzia ai creditori rispetto a un immobile.  ### dunque, comprendeva dallo stesso negozio giuridico che stava ponendo in essere che ### stava riducendo la garanzia offerta ai suoi creditori.  9.2.b ### inoltre, conosceva bene la contestuale vendita che sua madre ### stava facendo con ### Sul punto, la contraddittorietà fra la sentenza impugnata e quella n. 446/2021 non potrebbe essere, a dispetto di quanto argomentano gli appellati, più macroscopica. 
I contratti sono stati stipulati presso la stesso notaio in sequenza, come si ricava dall'esame dei rogiti, depositati (docc. 11 e 12 banche 1^ grado). 
Il #### nel suo studio di ### 7, ha rogato: (-) la compravendita tra ### e ### registrata al suo repertorio al n. 20458 (raccolta n. 13721), chiusa, come attestato in calce all'atto, alle ore 11,15; (-) la compravendita tra ### e ### registrata al suo repertorio al n. 20460 (raccolta 13723), chiusa, come attestato in calce all'atto, alle ore 11,45. 
Nello stesso luogo, a ministero del medesimo notaio, i due contratti sono stati conclusi a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro. 
Sostenere che mentre la ### in quanto acquirente del secondo contratto, conoscesse l'esistenza del primo, perché stipulato dal proprio figlio ### e che, al contempo, ### in quanto acquirente del primo contratto, non conoscesse l'esistenza del secondo, nonostante che l'acquirente fosse sua madre è intrinsecamente illogico e contraddittorio.
Il contesto spazio temporale, in particolare, è troppo concentrato per non coinvolgere tutti i soggetti interessati, in quanto fra sé intimi congiunti, nelle medesime identiche conoscenze. 
Così come, dunque, la ### madre di ### sapeva che suo figlio aveva appena comprato da ### così ### figlio di casini, sapeva che sua madre avrebbe immediatamente dopo il suo atto, comprato anch'ella da ### 9.2.c Altro elemento da considerare è che nel gennaio 2015 per ### era imminente l'escussione delle garanzie personali rilasciate alla sua società ### srl: in quello stesso anno 2015 le banche revocarono ogni affidamento, chiusero ogni rapporto e ottennero ingiunzioni contro ### Che questa situazione di crisi potesse essere sconosciuta al genero di ### è francamente ipotesi recessiva rispetto a quella inversa, dal momento che si trattava, evidentemente, di difficoltà in alcun modo transeunti o facenti parte del fisiologico andamento degli affari, ma strutturali e gravi, come si desume dalla pluralità di istituiti di credito che agirono contro di lui.  9.2.d Qualsiasi dubbio che si volesse mantenere, sarebbe dissolto dalla valutazione complessiva del rapporto di strettissima parentela o affinità fra #### e Cassini, dalla concentrazione spazio-temporale dei due contratti e dalla collocazione di questi atti, oggettivamente denotanti la dismissione del patrimonio immobiliare, posti in essere da ### quando erano prossime le azioni dei suoi creditori.  ### né ### in questo contesto, possono aver equivocato sul carattere complessivamente spoliatorio del patrimonio immobiliare di ### che, per ciò solo, dava evidenza alla riduzione della garanzia generica offerta ai creditori. 
Non importa che ### non conoscesse, nello specifico, i debiti del suocero vero le banche odierne appellanti, essendo sufficiente, come già premesso, la consapevolezza del danno intrinseca al cambio patrimoniale fra beni immobili e denaro; danno che, a sua volta, può essere anche solo potenziale, ossia collegato, per l'appunto, alla maggior difficoltà al quale è esposto il creditore nel momento in cui anziché un bene immobile deve rivalersi su somme di denaro.  9.2.e Gli argomenti spesi, più che altro dalla difesa ### sulla effettività della vendita, ossia sul reperimento della provvista mediante mutuo e sul reale interesse che egli aveva per l'immobile, oggetto di lavori da parte sua sin dal 2016, sono qui del tutto recessivi, perché essi, per l'appunto, potrebbero valere a escludere la participatio fraudis, non anche la scientia damni. 
Si può, cioè, anche concedere all'### di non avere consapevolmente aiutato il suocero a ostacolare i suoi creditori dismettendo il patrimonio immobiliare, ma non per questo ### sarebbe meno consapevole della oggettiva diminuzione patrimoniale che conseguiva dalle compravendite del 29.1.2015. 
Ne segue l'irrilevanza delle istanze istruttorie, peraltro solo genericamente reiterate, in ogni caso vertenti sui lavori e sul mutuo.  9.3 Deve impartirsi non tanto l'ordine di trascrizione della sentenza, ma l'ordine di annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c.- 10. All'accoglimento delle domande revocatorie consegue la condanna di ### e ### delle spese dei due gradi di merito in favore delle banche appellanti. 
A tal fine, per il primo grado, nel quale CRF e ### di ### hanno agito unitariamente, si deve liquidare una sola somma; mentre per l'appello, la liquidazione va distinta; fermo restando che le società intervenute in secondo grado ex art. 111 c.p.c. si considerano, a questi specifici fini, come un solo soggetto assieme alle rispettive danti causa. 
Si applica, per il resto, il D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi, ove non diversamente stabilito. 
Il valore di causa è pari ai crediti in difesa dei quali le azioni revocatorie sono state proposte: per il primo grado le domande si sommano fra sé, mentre per il secondo grado a ciascun rapporto si applica il relativo valore. 
Pertanto: 1^ grado (nei limiti della nota spese 8.4.2021): € 2.430,00 fase 1, € 1.550,00 fase 2, € 5.400,00 fase 3 ed € 4.050,00 fase 4, in tutto € 13.430,00, oltre accessori di legge e spese vive per € 518,00.  2^ grado (### e ### come da nota spese 20.5.2025), valore oltre 260mila euro): € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 7.298,00 fase 4, in tutto € 14.239,00, oltre accessori e spese vive per € 1.848,00. 2^ grado (### e ### senza nota spese), valore di causa oltre 52mila euro: € 2.977,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori e spese vive per € 1.241,00. 
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.  11. Le domande restitutorie avanzate da entrambe le appellanti - in ciò uniche legittimate, non essendovi evidenza che il relativo credito sia stato ceduto, né che esso faccia parte di quelli che di per sé seguono il credito ceduto - vanno accolte come di seguito.  11.1 ### deve restituire sia a ### sia a ### di ### le somme che quelle banche hanno documentato d'avergli corrisposto in forza della sentenza di primo grado e, dunque, (-) a ### € 5.683,00, con gli interessi legali dal pagamento (27.5.2021) al saldo; (-) a ### di ### € 5.683,00, con gli interessi legali dal pagamento (14.5.2021) al saldo.  11.2 Le analoghe domande di ### e di ### di ### dirette nei confronti dell'Avv. ### il quale, in quanto anticipatario, è il soggetto che ha riscosso in proprio le somme, devono del pari essere accolte. 
Senza dubbio l'Avv. ### in quanto accipiens, è la giusta parte passiva delle domande di ripetizione dell'indebito e senza dubbio le domande potevano essere dirette contro di lui già in questa sede d'appello (cfr Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 24.2.2022 n. 6225 rv 664078-01), senza che fosse necessaria la sua evocazione personale in giudizio (Cass. sez. 6^-3 ord. 25.10.2017 24247 rv 646824-01).  ###. ### dovrà dunque restituire a ### la somma di € 6.035,30, con interessi legali dal 26.5.2021 al saldo; e a ### di ### la somma di € 5.838,32, con gli interessi legali dal 12.5.2021 al saldo.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: 1. accoglie l'appello principale e quello incidentale proposti avverso la sentenza 424/2021 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ### e, in sua totale riforma: 1.1 dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di ### S.R.L., quale cessionaria del credito di ### S.P.A., nonché nei confronti di ### 2021 S.R.L., quale cessionaria del credito di ### E #### S.C., il contratto di compravendita stipulato il ### per atto pubblico rogato dal ### (### 20458, Raccolta 13723), con il quale #### ha trasferito a ### la piena proprietà dell'immobile sito in #### n.41, così descritto e catastalmente censito: - “appartamento di civile abitazione al piano terzo, con ingresso di fronte a destra per chi, salendo le scale, raggiunge il corrispettivo pianerottolo, composto da: ingressodisimpegno, altro disimpegno, cucina, soggiorno, tre camere, bagno, rispostiglio e due terrazze; integrato da: locale cantina al piano seminterrato; locale garage al piano seminterrato, avente accesso da via Po. Racchiuso, il tutto, tra i seguenti confini: ### parti comuni, ### Rappresentato, il tutto, al ### del Comune di ### in ### A, foglio 126, particella 1031, subalterni: - 29, via ### n. 41, piani ###-3, zona censuaria 2, categ. A/3, classe 5, vani 6,5, rendita euro 537,12, così come risulta dalla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, presentata alla ### delle ### - ### di ### in data 18 novembre 2014 ed ivi protocollata al n. ###; - 37, via Po, piano ###, zona censuaria 2, categ. C/6, classe 4, mq. 10, rendita euro 28,92”.  1.2 ordina al ### dei ###, con suo esonero da responsabilità, di annotare, ai sensi dell'art. 2655 c.c., la presente sentenza a margine dell'atto revocato; 1.3 condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### S.P.A. e a ### E ### S.C. le spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 13.948,00, di cui € 518,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 2. condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### S.P.A. e a ### S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 16.087,00, di cui € 1.848,00 per esborsi ed € 14.239,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 3. condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### E ### S.C. e ### 2021 S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.232,00, di cui € 1.241,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 4. condanna ### a pagare a ### S.P.A., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.683,00, oltre agli interessi legali dal 27.5.23021 al saldo; 5. condanna ### a pagare a ### E #### S.C., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.683,00, oltre agli interessi legali dal 14.5.23021 al saldo; 6. condanna l'Avv. ### a pagare a ### S.P.A., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 6.035,30, oltre agli interessi legali dal 26.5.2021 al saldo; 7. condanna l'Avv. ### a pagare a ### E #### S.C., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.838,32, oltre agli interessi legali dal 12.5.2021 al saldo.  ### camera di consiglio del 24 novembre 2026.  ### est.  ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1037/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia

M
2

Tribunale di Roma, Sentenza n. 20935/2018 del 31-10-2018

... pagamento dilazionato del credito relativamente al conto anticipi fatture n. 61639110.72 mediante un piano di rientro prevedente il pagamento della somma di euro 120.000,00 in n. 4 rate mensili di euro 30.000,00 ciascuna con scadenza 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio e 30 giugno 2011. A ciò aggiungasi che con lettera dell'11 luglio 2011 (doc. all. n. 5 all'atto di citazione) la ### dei ### di ### comunicava alla V.S. ### s.r.l., nonché ai fideiussori ### e ### che l'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto bancario per scoperto di conto corrente, anticipi import e anticipi fatture ammontava, alla data del 6 luglio 2011, a complessivi euro 450.574,00, oltre interessi e che la banca non avrebbe più provveduto al rinnovo dei fidi. Tale missiva veniva riscontrata dalla V.S. ### il successivo 4 agosto con lettera raccomandata contenente richiesta di un piano di rientro con un finanziamento a medio lungo termine a cinque anni (doc. all. n. 7 all'atto di citazione). Dunque alla data del rogito notarile di donazione (doc. all. n. 3 all'atto di citazione) il ### ben conosceva le difficoltà della società di cui era amministratore unico e fideiussore, avendo riconosciuto un rilevante (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24623 del ### degli ### dell'anno 2015 e vertente TRA ### S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura speciale in atti; attrice E ### nato a #### il 17 marzo 1976, con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura speciale in atti; convenuto nonché ### nata ad #### il 7 marzo 1975, con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura speciale in atti; convenuta ### All'udienza del 13 giugno 2018 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### dei ### di ### s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i coniugi ### ed ### per ivi sentire accertare e dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dalla ### il 18 maggio 2011 con atto del ### di ### repertorio n. ###, raccolta 14227, nonché dell'atto di donazione del ### in favore della ### del 18 maggio 2011, repertorio ###, raccolta 14226, avente ad oggetto i seguenti beni immobili siti in ### n. 82, località ### Comune di ####: appartamento censito nel catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 27, part. 345, sub. 2, ### n. ###; locale ad uso autorimessa censito nel catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 27, part. 345, sub. 3, ### n. ###. 
Deduceva l'attrice, a sostegno della domanda, di essere creditrice nei confronti della V.F. ### s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di ### con sentenza del 21 marzo 2013, ### n. 213/2013, della somma di euro 518.681,40, oltre accessori; che la somma è portata dal decreto ingiuntivo n. 11641 del 2014 con cui il Tribunale di ### ha ingiunto a ### e ### in qualità di fideiussori della predetta società, debitrice principale, il pagamento della predetta somma, ingiunzione non opposta nei termini di legge e, pertanto, divenuta definitivamente esecutiva, giusta decreto dell'11 dicembre 2014; che permane tuttora l'inadempimento; che presso la ### dei ### di ### 2 risulta che in data 18 maggio 2011 ### per atto ### di ### ha donato alla coniuge ### gli immobili facenti parte del fabbricato bifamiliare siti in ### località #### n. 82 e, segnatamente, appartamento posto ai piani terreno e primo collegati tramite scala interna, composto di sette vani e mezzo catastali con annessa corte di pertinenza esclusiva su tre lati e locale ad uso autorimessa al piano seminterrato di 84 metri quadrati; che contestualmente al ridetto atto di donazione ### per atto ### del 18 maggio 2011, ha costituito i ridetti beni immobili in un fondo patrimoniale; che, infine, donando i sopra descritti beni immobili il ### aveva gravemente e consapevolmente nuociuto alle ragioni di credito dell'attrice depauperando sensibilmente la capienza del proprio patrimonio personale che, ai sensi dell'art. 2940 c.c., funge da generale garanzia, non disponendo il ### di altri beni facilmente aggredibili. 
Si costituivano in giudizio con distinte comparse ### e ### che contestavano la fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto. 
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 13 giugno 2018 il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, di essere accolta. 
Invero, ai sensi dell'art. 2901 c.c., presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono: la sussistenza di un diritto di credito; la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio, così detto eventus damni, arrecato mediante l'atto posto in essere al creditore (così detta scientia damni), in presenza di un atto a titolo gratuito quali sono la donazione e la costituzione del fondo patrimoniale (Cass. n. 2530/2015).  ### n. 966/2007, “Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria; ne consegue che, avendo l' "actio pauliana" la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l' "eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (nel caso l'unico) di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito (nel caso, l'obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. 
Più recentemente, con sentenza n. 13343 del 2015 la Suprema Corte ha affermato che “In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo”. 
Orbene, nel caso specifico è documentalmente provato che, sebbene il decreto ingiuntivo esecutivo n. 11641/2015 sia stato emesso e notificato al ### in epoca successiva alla donazione dal medesimo effettuata a favore della coniuge dei beni sopra menzionati e alla contestuale costituzione del fondo patrimoniale, tuttavia alla data di sottoscrizione del relativo rogito notarile di donazione, ovvero alla data del 18 maggio 2011, il ### fideiussore della V.S. ### s.r.l. dal 28 luglio 2010 (doc. all. n. 2 all'atto di citazione), nonché amministratore unico della ridetta società, aveva riconosciuto con lettera del 22 marzo 2011 indirizzata all'odierna attrice (doc. all. n. 6 all'atto di citazione), il debito della società nei confronti della banca per complessivi euro 464.965,51 chiedendo contestualmente alla creditrice di tollerare il pagamento dilazionato del credito relativamente al conto anticipi fatture n. 61639110.72 mediante un piano di rientro prevedente il pagamento della somma di euro 120.000,00 in n. 4 rate mensili di euro 30.000,00 ciascuna con scadenza 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio e 30 giugno 2011. 
A ciò aggiungasi che con lettera dell'11 luglio 2011 (doc. all. n. 5 all'atto di citazione) la ### dei ### di ### comunicava alla V.S. ### s.r.l., nonché ai fideiussori ### e ### che l'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto bancario per scoperto di conto corrente, anticipi import e anticipi fatture ammontava, alla data del 6 luglio 2011, a complessivi euro 450.574,00, oltre interessi e che la banca non avrebbe più provveduto al rinnovo dei fidi. Tale missiva veniva riscontrata dalla V.S. ### il successivo 4 agosto con lettera raccomandata contenente richiesta di un piano di rientro con un finanziamento a medio lungo termine a cinque anni (doc. all. n. 7 all'atto di citazione). 
Dunque alla data del rogito notarile di donazione (doc. all. n. 3 all'atto di citazione) il ### ben conosceva le difficoltà della società di cui era amministratore unico e fideiussore, avendo riconosciuto un rilevante debito e proposto un piano di rientro, peraltro parziale, evidentemente inattuabile e di fatto non realizzato, nella piena consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'odierna attrice con l'atto donativo in esame. 
Piena consapevolezza del pregiudizio che, ad avviso del Tribunale, deve ritenersi anche in capo alla ### coniuge del ### avuto riguardo al rapporto di coniugio, appunto, tra le parti che induce ragionevolmente e fondatamente ad affermare che la ### fosse perfettamente a conoscenza del dissesto della società del marito, alla sequenza temporale sopra descritta e ancor più alla contestuale sottoscrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (doc. all.  n. 4 all'atto di citazione) che vede la ### parte attiva e il ### presente, dichiarare di accettare la costituzione in fondo patrimoniale degli immobili sopra menzionati (v. art. 2 dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale). 
Tali circostanze inducono il Tribunale ad affermare, contrariamente a quanto dedotto ed argomentato dai convenuti sul punto, che l'atto di donazione ed il contestuale atto costitutivo del fondo patrimoniale di cui è causa costituiscono un unicum sul piano giuridico e sono successivi al sorgere del debito della V.F. ### s.r.l. e dei suoi fideiussori e, correlativamente, del diritto di credito dell'attrice.  ### parte la giurisprudenza ha accolto una nozione ampia e lata di credito, comprensiva anche della ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria la quale non persegue scopi restitutori ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (v. in tal senso ### 1893/2012; ### 24757/2008). 
Nello specifico la sequenza cronologica degli atti di cui è causa induce il Tribunale a ritenere ragionevolmente e fondatamente sussistente la così detta scientia damni, ovvero la consapevolezza in capo ai convenuti che con gli atti di donazione e di costituzione del fondo patrimoniale diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale generica, non avendo, peraltro dato prova alcuna di avere ampie residualità patrimoniali tali da assicurare la soddisfazione del credito senza renderla più incerta o difficoltosa. 
Tale ultima circostanza consente vieppiù di ritenere sussistente il requisito dell' eventus damni ad integrare il quale è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, come sopra evidenziato. 
Per tutti i motivi sopra esposti si impone l'integrale accoglimento della domanda attorea. 
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti in solido.  P. Q. M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24623/2015 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara inefficaci, ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c., nei confronti di ### dei ### di ### s.p.a., l' atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere da ### il 18 maggio 2011 con atto del ### di ### repertorio n. ###, raccolta 14227, nonché l'atto di donazione di ### in favore di ### del 18 maggio 2011, per atto ### repertorio ###, raccolta 14226, avente ad oggetto i seguenti beni immobili siti in ### n. 82, località ### Comune di ####: appartamento censito nel catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 27, part. 345, sub. 2, ### n. ###; locale ad uso autorimessa censito nel catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 27, part. 345, sub. 3, ### n. ###; ordina al competente ### dei ### di ### di annotare la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo; condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in complessivi euro 13.948,00, di cui euro 518,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese forfettarie (15%), come per legge.   ### 30 ottobre 2018.   ### 

causa n. 24623/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Ciani Stefania

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23311 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.125 secondi in data 30 gennaio 2026 (IUG:ZO-DD3222) - 1178 utenti online