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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei #### relatore ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1037/2021 promossa da: ### S.P.A. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. #### nei confronti di ### E ### S.C. (CF ###) con il patrocinio dell'Avv. ###### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. #### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. #### PRINCIPALI e #### 2021 S.R.L. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., quale successore a titolo particolare di ### E ### con il patrocinio dell'Avv. #### ex art. 111 c.p.c. ### S.R.L. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., quale successore a titolo particolare di ### spa, con il patrocinio dell'Avv. ##### ex art. 111 c.p.c. avverso la sentenza n. 424/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il ###. ### data 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante ### e parte intervenuta ### Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione reietta, #### s.p.a. dal presente giudizio ### In totale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 424/2021 in data 30 aprile 2021, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito ### l'interesse della società ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a.: - dichiarare che dell'atto di compravendita per rogito notaio dr. ### del 29 gennaio 2015 (### 20458, Raccolta 13723), stipulato da ### quale venditore e da ### quale acquirente, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere del credito di ###sa ### s.p.a. e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. in favore della società ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o in subordine in favore di quest'ultima; - Ordinare al ### dei ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza. - Condannare l'avv. ### quale difensore distrattario di ### a restituire alla società intervenuta ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o, in subordine, a quest'ultima, la somma di € 7.127,80 corrisposta a fronte dell'atto di precetto intimato in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di ### - ### a restituire alla società intervenuta ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o, in subordine, a quest'ultima, la somma di € 5.683,00, corrisposta all'avv. ### delegata all'incasso di tale somma, sulla base della sentenza di ### - Con vittoria di spese e competenze di primo grado e del presente grado di giudizio, comprese quelle generali ex art. 15 tariffa forense, oltre cap ed iva come per legge, anche relativamente alle spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la ### dei ### Per la parte appellante incidentale ### “###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in espressa riforma della sentenza impugnata n. 424/2021 pubblicata dal Tribunale di ### in data ###(### n. 550/2021), ritenuto l'interesse della ### di ### e ### s.c., quale creditrice pregiudicata, dichiarare che dell'atto di compravendita per rogito notaio dr. ### del 29.1.2015 (Rep. N. 20458, Raccolta n.13721), stipulato dai convenuti ### e ### ed allegato in atti del primo grado, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere dei crediti della ### esponente, e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c..
Con ordine al ### dei registri ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza; ### l'avv. ### quale difensore distrattario di ### a restituire alla banca esponente la somma di € 6930,82 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; ### a restituire alla banca esponente la somma di € 5683,00 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; Con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art.15 tariffa forense, diritti ed onorari, oltre cap ed iva come per legge, anche relativamente alle spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la ### dei ### Immobiliari”.
Per la parte intervenuta ### 2021: “### la ###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in espressa riforma della sentenza impugnata 424/2021 pubblicata dal Tribunale di ### in data ### (rep. n. 550/2021), ritenuto l'interesse della ### 2021 S.r.l., e per essa la mandataria do### S.p.A., quale creditrice pregiudicata, dichiarare che l'atto di compravendita per rogito notaio dr. ### del 29.01.2015 rep. n. 20458 racc. n. 13721), stipulato dai convenuti ### e ### ed allegato in atti del primo grado, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere dei crediti della ### esponente e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. Con ordine al ### dei ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza; ### l'avv. ### quali difensore distrattario di ### a restituire alla ### esponente la somma di € 6.930,82 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva; condannare ### a restituire alla banca esponente, la somma di euro 5.683,00 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art. 15 tariffa forense, diritti e onorari, oltre cap ed iva come per legge, anche per le spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la conservatoria dei registri immobiliari”.
Per la parte appellata ### conclude per il rigetto dell'appello proposto da ### nonché per la declaratoria di tardività e per il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### di ### e ### (ora ### 2021 ### e per essa la mandataria do### S.p.A.).
Con vittoria delle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. ### Per la parte appellata ### si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto ed insiste per il rigetto dell'appello proposto da ### S.p.A. nonché per la declaratoria di tardività e per il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### di ### e ### (ora ### 2021 ### e per essa la mandataria do### S.p.A.) se del caso previa assunzione delle prove richieste e non ammesse dal Tribunale di primo grado, che qui debbono essere intese come integralmente riproposte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE * 1. Il Tribunale di ### con sentenza n. 424/2021 pubblicata il ###, ha così deciso: - rigetta la domanda in quanto infondata; - condanna le attrici, in solido, al pagamento, nei confronti dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in € 9.500,00 per ciascuno di essi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione, quanto al convenuto ### a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 1.1 ### di ### e ### s.c. (di qui innanzi anche solo ### di ### e la ### C.R. ### spa (di qui innanzi anche solo ###, con unico atto di citazione, avevano convenuto in giudizio ### e ### svolgendo, ciascuna a tutela di un suo credito, azione revocatoria ordinaria riguardo al contratto di compravendita stipulato il ### per rogito del ### (### N. 20458, Raccolta n.13723), col quale ### aveva venduto a ### un appartamento per civile abitazione in ### 41, con garage da ### 37.
Avevano dedotto d'essere creditrici del ### (-) ### di ### di € 108.575,07, come portato da decreto ingiuntivo del 10.9.2015, derivante, per € 102.087,13 per esposizione da conto corrente affidato n. 51306 ed € 7.030,24 per finanziamento anticipi n. 51306 della società ### srl, della quale ### era fideiussore; (-) CRF di € 263.556,95, come portata da decreto ingiuntivo del 30.11.2015 per un prestito d'oro n. n. 8783/10347 in favore di ### srl, della quale ### era fideiussore.
Avevano inoltre dedotto che ricorrevano le condizioni per la revocatoria, anche in considerazione del fatto che ### si era spogliato del suo patrimonio, stipulando contestualmente, a ministero del medesimo notaio, vendita di appezzamenti di terreno in ### e avendo già stipulato, a rogito ### di ### la vendita di altro suo immobile di ### 1.2 Si erano separatamente costituiti sia il ### sia l'### per resistere alle domande. 1.2.a ### aveva sostenuto che, all'epoca delle vendita non era prevedibile che le difficoltà economiche della società si sarebbero tradotte in una rottura con le banche e con l'escussione della sua garanzia ### aggiunto che la compravendita si era resa necessaria per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento, in quanto all'epoca percepiva soltanto una pensione mensile di poco più di mille euro. 1.2.b ### aveva dedotto la propria buona fede, rappresentando di aver acquistato l'immobile per le proprie esigenze di vita (e infatti ivi aveva fissato la propria residenza; successivamente vi aveva assunto la residenza la compagna del fratello). ### precisato, in particolare, di aver eseguito nell'immobile lavori edilizi di manutenzione nonché di ammodernamento dell'impianto idraulico; e rimarcava la congruità del prezzo pattuito per la compravendita, per pagare il quale aveva ottenuto un mutuo. 1.3 Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria solo documentale, aveva respinto le domande, perché, pur essendo dimostrati i crediti, e l'eventus damni (per la variazione patrimoniale del ### che, con lo scambio di un bene immobile con denaro, aveva reso più difficile il recupero dei crediti delle banche); nonché, infine, la scientia damni in capo al debitore ### mancava però la prova dell'analogo elemento soggettivo del terzo acquirente ### perché essa si sarebbe dovuta fondare su nient'altro se non sull'incontestato rapporto di affinità tra ### e ### che aveva sposato ### figlia del debitore.
Un rapporto di parentela o affinità, d'altra parte, costituiva elemento di per sé solo inidoneo a dimostrare la scientia damni, anche perché nessun altro elemento era stato fornito; e, inoltre, ### aveva davvero abitato nell'immobile, ove poi aveva posto la residenzxa ### compagna del fratello di ### 2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ### S.P.A. (di seguito anche appellante), nella quale era stata fusa per incorporazione ### ha, come rappresentata da ### spa, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la ### E ### S.C., ### e ### (di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente unico motivo di appello: “Violazione dell'art. 2901 c.c., in relazione al primo comma n. 2 dell'art. 342 c.p.c.” La banca si duole che il Tribunale abbia escluso la scientia damni in capo al terzo acquirente, svalutando ingiustificatamente il rapporto di affinità tra #### e ####, laddove la giurisprudenza di legittimità ha talora considerato ciò sufficiente per la prova, addirittura, della participatio fraudis.
Il primo giudice, inoltre, aveva trascurato di considerare il contesto nel quale la vendita impugnata era stata stipulata; in particolare, non aveva considerato che in sequenza, quello stesso giorno, ### si era spogliato di altro compendio immobiliare, vendendolo a ### madre di #### residenza nell'immediatezza spostata nel bene comprato dall'### trovava giustificazione nella opportunità di ottenere le agevolazioni prima casa (come si ricava dal contratto, punto b dell'art. 11 di pag. 5 del rogito).
Per di più, lo stesso Tribunale di ### una settimana dopo la sentenza qui impugnata, ne aveva emessa un'altra (n. 446/2021 del 7.5.2021) che aveva invece revocato, su domanda delle medesime banche, il coevo contratto con ### In quella sede, il Tribunale aveva osservato sull'elemento soggettivo della terza acquirente ### «… Quanto alla scientia damni da parte del terzo acquirente, essa consiste, come è noto, nella generica conoscenza o anche solo conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie (non di uno specifico creditore, ma del ceto creditorio in genere) che assume l'atto dispositivo; conoscenza/conoscibilità che può essere desunta anche da elementi presuntivi.
Nel caso in esame, tale presunzione non potrebbe essere ricavata esclusivamente dal rapporto, certamente esistente, tra il debitore ed il terzo acquirente, in quanto il ### è consuocero di ### e del marito intervenuto all'atto, ### genitori del coniuge della figlia del ### (rapporto che non è neppure di affinità: adfines inter se non sunt adfines), anche alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. 13447/2013 e 1286/2019) in relazione alla rilevan-za dei rapporti di parentela ai fini che qui interessano e che devono valere, a fortio-ri, ove tale rapporto non sussista.
Sussiste, tuttavia, un elemento ulteriore, allegato dalla parte attrice prima dello spirare delle preclusioni assertive, ossia in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; tale circostanza consiste in ciò: nel medesimo giorno e dinanzi al medesimo notaio, ### figlio di ### acquistava altro immobile da parte del ### Il relativo atto di compravendita è stato versato in atti (doc. 11 fascicolo di parte attrice) e i convenuti non hanno contestato la circostanza se-condo la quale l'### è figlio della ### di talché essa può ritenersi provata.
Parimenti non ### non contestato è che gli immobili in questione fossero gli ultimi due nella disponibilità del ### (allegavano le ### nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che il ### avesse inteso "liberarsi" di tutti i suoi beni; nulla i convenuti hanno dedotto sul punto).
Dalla lettura dell'atto di compravendita tra il ### e ### e di quello del quale si discute nella presente sede, emerge che essi furono stipulati a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro (la sottoscrizione del primo è delle 11.15; quella del secondo avvenne alle 11.45); tale circostanza, unita al rapporto di parentela in linea retta di primo grado tra la ### e l'### (madre e figlio) induce a ritenere del tutto inverosimile che la prima non fosse a conoscenza dell'atto dispositivo del ### nei confronti del figlio. ### quanto statuito, dalla Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni ovvero del suo unico bene, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (cfr. Cass. n. 18034/2013; Cass. n. 7507/2007 e 10430/2005).
Nel caso in esame, in conclusione, la prova della scientia damni deve essere desunta dalle seguenti circostanze: - ### e ### sono consuoceri; - lo stesso giorno dell'atto revocando, il ### vendeva altro immobile al figlio di ### (circostanza della quale è assolutamente inverosimile che quest'ultima non fosse a conoscenza, anche alla luce della vicinanza temporale tra i due atti); - si trattava degli ultimi due beni immobili di proprietà del ### …».
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'### richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; nonché con condanna di ### (e, per esso, del suo procuratore antistatario Avv. ### e di ### alla restituzione degli importi percepiti a seguito della sentenza di primo grado. 3. Radicatosi il contraddittorio, la ### E #### S.C., con comparsa depositata il ###, si è costituita e, chiesto l'accoglimento dell'appello principale, ha, a sua volta, proposto appello incidentale, per riproporre anche la sua domanda revocatoria, svolgendo un motivo del tutto sovrapponibile a quello dell'appellante principale. 4. ### si è costituito, chiedendo il rigetto dell'avverso appello.
A tal fine, ha sostenuto la correttezza della motivazione del Tribunale, il quale, al contrario di quanto riportato in modo fuorviante dalle controparti, aveva notato che, nel contesto emerso, l'affinità era restata l'unico, isolato, elemento a favore della tesi delle banche, e, dunque, prova ampiamente insufficiente dell'elemento soggettivo del terzo acquirente.
La sentenza n. 446/2021 sulla vendita ### a sua volta, non era in alcun modo contraddittoria rispetto a quella qui gravata, dal momento che in quel caso erano emersi elementi ulteriori; fermo restando che anche in quel caso il Tribunale aveva espresso il principio che il mero rapporto di affinità non sarebbe stato sufficiente per dimostrare la scientia damni della terza acquirente ### In particolare, l'elemento ulteriore era che la ### avendo stipulato il contratto dopo che era già stato stipulato quello oggetto di questa causa, era necessariamente consapevole, in quanto madre di ### che ### si stava spogliando dell'unico bene residuo. 5. ### si è costituito e ha chiesto il rigetto delle impugnazioni delle banche.
Egli ha ribadito di avere acquistato senza in alcun modo sapere, né; comunque, voler nuocere a un ceto creditorio che gli era del tutto sconosciuto; e che sull'immobile de quo sin dal 2016 aveva svolto lavori di manutenzione, sopportandone ogni costo.
Ha poi sostenuto la motivazione del primo giudice e, in particolare, ha affermato che il mero rapporto di afrfinità non era sufficiente a dimostrare la participatio fraudis.
Sulla sentenza n. 446/2021 ha esposto argomenti analoghi a quelli spesi dal ### 6. Il ### è intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., ### 2021 S.r.l. (di qui innanzi anche solo ###, come rappresentata da do### spa, in quanto cessionaria del credito di ### di ### Ha dunque fatto proprio l'appello incidentale, del quale ha chiesto l'accoglimento. 7. Il ### è intervenuta ex art. 111 c.p.c. ### S.R.L. (di qui innanzi anche solo ###, come rappresentata da ### spa, quale cessionaria del credito di ### spa.
Ha dunque fatto proprio l'appello principale, del quale ha chiesto l'accoglimento. 8. La Corte aveva trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 12.4.2023, ma l'aveva rimessa sul ruolo, con provvedimento del presidente della sezione del 23/24.5.2023, perché la presidente del collegio, prima che la decisione fosse deliberata, era stata destinata a comporre la ### esaminatrice di un ### in ### Indi, la causa è stata nuovamente assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in data ###, a seguito di udienza a trattazione scritta. *** 9. Entrambi gli appelli delle banche, non contestati essendo i fatti che legittimano gli interventi ex art. 111 c.p.c. delle società ### e ### sono fondati e devono essere accolti. ### punto controverso in appello è quello relativo alla prova della scientia damni in capo al terzo acquirente ### tutti gli altri elementi della revocatoria, quali i crediti, l'eventus damni e l'elemento soggettivo del debitore ### infatti, sono stati affermati dal Tribunale, con ampia e condivisibile motivazione, che né ### né ### hanno qui contestato e che il collegio, sulla scorta dei documenti prodotti, condivide anche a una autonoma rivalutazione; senza che vi sia necessità, appunto per l'assenza di controversia, di approfondire la trattazione. 9.1 ### soggettivo rilevante è quello della scientia damni, poiché è pacifico e documentato che i crediti delle banche, a prescindere dalla data di loro riconoscimento giudiziale, erano sorti per rapporti pregressi di ### quale fideiussore di ### srl, ben prima del contratto impugnato, stipulato il ###.
Pertanto, osservato incidentalmente che non ha ragion d'essere il peraltro ingiustificato riferimento di ### alla participatio fraudis, non si può che ribadire che la scientia damni consiste nella mera consapevolezza che l'atto dispositivo arreca al ceto creditorio - e non necessariamente al creditore poi attore ex art. 2901 c.c. - uno svantaggio, anche solo potenziale (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ. 5.7.2013 n. 16825). 9.2 Colgono nel segno gli appelli nel rilevare che l'affinità tra ### e ### non è l'unico elemento di fatto che depone per la conoscenza, da parte dell'### della potenziale dannosità del contratto per il ceto creditorio.
Infatti, a tal fine, devono anche essere considerati anche il contesto, in quanto connotato dalla contestuale vendita alla ### madre dell'### e consuocera di ### nonché l'intrinseco contenuto del contratto. 9.2.a ### il venditore (e non il compratore), ### aveva piena consapevolezza che il suocero stesse operando quella modificazione qualitativa del suo patrimonio, che lo stesso Tribunale ha correttamente ritenuto sostanziare l'eventus damni. ### stava, cioè, scambiando un cespite immobile con un somma di denaro, la cui intrinseca volatilità ne fa un elemento patrimoniale di gran lunga meno idoneo a offrire garanzia ai creditori rispetto a un immobile. ### dunque, comprendeva dallo stesso negozio giuridico che stava ponendo in essere che ### stava riducendo la garanzia offerta ai suoi creditori. 9.2.b ### inoltre, conosceva bene la contestuale vendita che sua madre ### stava facendo con ### Sul punto, la contraddittorietà fra la sentenza impugnata e quella n. 446/2021 non potrebbe essere, a dispetto di quanto argomentano gli appellati, più macroscopica.
I contratti sono stati stipulati presso la stesso notaio in sequenza, come si ricava dall'esame dei rogiti, depositati (docc. 11 e 12 banche 1^ grado).
Il #### nel suo studio di ### 7, ha rogato: (-) la compravendita tra ### e ### registrata al suo repertorio al n. 20458 (raccolta n. 13721), chiusa, come attestato in calce all'atto, alle ore 11,15; (-) la compravendita tra ### e ### registrata al suo repertorio al n. 20460 (raccolta 13723), chiusa, come attestato in calce all'atto, alle ore 11,45.
Nello stesso luogo, a ministero del medesimo notaio, i due contratti sono stati conclusi a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro.
Sostenere che mentre la ### in quanto acquirente del secondo contratto, conoscesse l'esistenza del primo, perché stipulato dal proprio figlio ### e che, al contempo, ### in quanto acquirente del primo contratto, non conoscesse l'esistenza del secondo, nonostante che l'acquirente fosse sua madre è intrinsecamente illogico e contraddittorio.
Il contesto spazio temporale, in particolare, è troppo concentrato per non coinvolgere tutti i soggetti interessati, in quanto fra sé intimi congiunti, nelle medesime identiche conoscenze.
Così come, dunque, la ### madre di ### sapeva che suo figlio aveva appena comprato da ### così ### figlio di casini, sapeva che sua madre avrebbe immediatamente dopo il suo atto, comprato anch'ella da ### 9.2.c Altro elemento da considerare è che nel gennaio 2015 per ### era imminente l'escussione delle garanzie personali rilasciate alla sua società ### srl: in quello stesso anno 2015 le banche revocarono ogni affidamento, chiusero ogni rapporto e ottennero ingiunzioni contro ### Che questa situazione di crisi potesse essere sconosciuta al genero di ### è francamente ipotesi recessiva rispetto a quella inversa, dal momento che si trattava, evidentemente, di difficoltà in alcun modo transeunti o facenti parte del fisiologico andamento degli affari, ma strutturali e gravi, come si desume dalla pluralità di istituiti di credito che agirono contro di lui. 9.2.d Qualsiasi dubbio che si volesse mantenere, sarebbe dissolto dalla valutazione complessiva del rapporto di strettissima parentela o affinità fra #### e Cassini, dalla concentrazione spazio-temporale dei due contratti e dalla collocazione di questi atti, oggettivamente denotanti la dismissione del patrimonio immobiliare, posti in essere da ### quando erano prossime le azioni dei suoi creditori. ### né ### in questo contesto, possono aver equivocato sul carattere complessivamente spoliatorio del patrimonio immobiliare di ### che, per ciò solo, dava evidenza alla riduzione della garanzia generica offerta ai creditori.
Non importa che ### non conoscesse, nello specifico, i debiti del suocero vero le banche odierne appellanti, essendo sufficiente, come già premesso, la consapevolezza del danno intrinseca al cambio patrimoniale fra beni immobili e denaro; danno che, a sua volta, può essere anche solo potenziale, ossia collegato, per l'appunto, alla maggior difficoltà al quale è esposto il creditore nel momento in cui anziché un bene immobile deve rivalersi su somme di denaro. 9.2.e Gli argomenti spesi, più che altro dalla difesa ### sulla effettività della vendita, ossia sul reperimento della provvista mediante mutuo e sul reale interesse che egli aveva per l'immobile, oggetto di lavori da parte sua sin dal 2016, sono qui del tutto recessivi, perché essi, per l'appunto, potrebbero valere a escludere la participatio fraudis, non anche la scientia damni.
Si può, cioè, anche concedere all'### di non avere consapevolmente aiutato il suocero a ostacolare i suoi creditori dismettendo il patrimonio immobiliare, ma non per questo ### sarebbe meno consapevole della oggettiva diminuzione patrimoniale che conseguiva dalle compravendite del 29.1.2015.
Ne segue l'irrilevanza delle istanze istruttorie, peraltro solo genericamente reiterate, in ogni caso vertenti sui lavori e sul mutuo. 9.3 Deve impartirsi non tanto l'ordine di trascrizione della sentenza, ma l'ordine di annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c.- 10. All'accoglimento delle domande revocatorie consegue la condanna di ### e ### delle spese dei due gradi di merito in favore delle banche appellanti.
A tal fine, per il primo grado, nel quale CRF e ### di ### hanno agito unitariamente, si deve liquidare una sola somma; mentre per l'appello, la liquidazione va distinta; fermo restando che le società intervenute in secondo grado ex art. 111 c.p.c. si considerano, a questi specifici fini, come un solo soggetto assieme alle rispettive danti causa.
Si applica, per il resto, il D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi, ove non diversamente stabilito.
Il valore di causa è pari ai crediti in difesa dei quali le azioni revocatorie sono state proposte: per il primo grado le domande si sommano fra sé, mentre per il secondo grado a ciascun rapporto si applica il relativo valore.
Pertanto: 1^ grado (nei limiti della nota spese 8.4.2021): € 2.430,00 fase 1, € 1.550,00 fase 2, € 5.400,00 fase 3 ed € 4.050,00 fase 4, in tutto € 13.430,00, oltre accessori di legge e spese vive per € 518,00. 2^ grado (### e ### come da nota spese 20.5.2025), valore oltre 260mila euro): € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 7.298,00 fase 4, in tutto € 14.239,00, oltre accessori e spese vive per € 1.848,00. 2^ grado (### e ### senza nota spese), valore di causa oltre 52mila euro: € 2.977,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori e spese vive per € 1.241,00.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato. 11. Le domande restitutorie avanzate da entrambe le appellanti - in ciò uniche legittimate, non essendovi evidenza che il relativo credito sia stato ceduto, né che esso faccia parte di quelli che di per sé seguono il credito ceduto - vanno accolte come di seguito. 11.1 ### deve restituire sia a ### sia a ### di ### le somme che quelle banche hanno documentato d'avergli corrisposto in forza della sentenza di primo grado e, dunque, (-) a ### € 5.683,00, con gli interessi legali dal pagamento (27.5.2021) al saldo; (-) a ### di ### € 5.683,00, con gli interessi legali dal pagamento (14.5.2021) al saldo. 11.2 Le analoghe domande di ### e di ### di ### dirette nei confronti dell'Avv. ### il quale, in quanto anticipatario, è il soggetto che ha riscosso in proprio le somme, devono del pari essere accolte.
Senza dubbio l'Avv. ### in quanto accipiens, è la giusta parte passiva delle domande di ripetizione dell'indebito e senza dubbio le domande potevano essere dirette contro di lui già in questa sede d'appello (cfr Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 24.2.2022 n. 6225 rv 664078-01), senza che fosse necessaria la sua evocazione personale in giudizio (Cass. sez. 6^-3 ord. 25.10.2017 24247 rv 646824-01). ###. ### dovrà dunque restituire a ### la somma di € 6.035,30, con interessi legali dal 26.5.2021 al saldo; e a ### di ### la somma di € 5.838,32, con gli interessi legali dal 12.5.2021 al saldo. P.Q.M. La Corte d'Appello di ### sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: 1. accoglie l'appello principale e quello incidentale proposti avverso la sentenza 424/2021 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ### e, in sua totale riforma: 1.1 dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di ### S.R.L., quale cessionaria del credito di ### S.P.A., nonché nei confronti di ### 2021 S.R.L., quale cessionaria del credito di ### E #### S.C., il contratto di compravendita stipulato il ### per atto pubblico rogato dal ### (### 20458, Raccolta 13723), con il quale #### ha trasferito a ### la piena proprietà dell'immobile sito in #### n.41, così descritto e catastalmente censito: - “appartamento di civile abitazione al piano terzo, con ingresso di fronte a destra per chi, salendo le scale, raggiunge il corrispettivo pianerottolo, composto da: ingressodisimpegno, altro disimpegno, cucina, soggiorno, tre camere, bagno, rispostiglio e due terrazze; integrato da: locale cantina al piano seminterrato; locale garage al piano seminterrato, avente accesso da via Po. Racchiuso, il tutto, tra i seguenti confini: ### parti comuni, ### Rappresentato, il tutto, al ### del Comune di ### in ### A, foglio 126, particella 1031, subalterni: - 29, via ### n. 41, piani ###-3, zona censuaria 2, categ. A/3, classe 5, vani 6,5, rendita euro 537,12, così come risulta dalla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, presentata alla ### delle ### - ### di ### in data 18 novembre 2014 ed ivi protocollata al n. ###; - 37, via Po, piano ###, zona censuaria 2, categ. C/6, classe 4, mq. 10, rendita euro 28,92”. 1.2 ordina al ### dei ###, con suo esonero da responsabilità, di annotare, ai sensi dell'art. 2655 c.c., la presente sentenza a margine dell'atto revocato; 1.3 condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### S.P.A. e a ### E ### S.C. le spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 13.948,00, di cui € 518,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 2. condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### S.P.A. e a ### S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 16.087,00, di cui € 1.848,00 per esborsi ed € 14.239,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 3. condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### E ### S.C. e ### 2021 S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.232,00, di cui € 1.241,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 4. condanna ### a pagare a ### S.P.A., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.683,00, oltre agli interessi legali dal 27.5.23021 al saldo; 5. condanna ### a pagare a ### E #### S.C., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.683,00, oltre agli interessi legali dal 14.5.23021 al saldo; 6. condanna l'Avv. ### a pagare a ### S.P.A., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 6.035,30, oltre agli interessi legali dal 26.5.2021 al saldo; 7. condanna l'Avv. ### a pagare a ### E #### S.C., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.838,32, oltre agli interessi legali dal 12.5.2021 al saldo. ### camera di consiglio del 24 novembre 2026. ### est. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
causa n. 1037/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia