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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9331/2025 del 09-04-2025

... la ### 2000 srl al momento della sottoscrizione dei contratti versasse in condizioni di crisi economica>>, ma che <<invero tale circostanza non appare neppure dedotta dagli appellanti>>. Ha ritenuto altresì infondata l'<<affermazione degli appellanti secondo cui il trasferimento del bene sarebbe rimesso alla discrezionalità del creditore, né vi sarebbe proporzionalità tra il valore del bene costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>> argomentando dal rilievo che <<al contrario, i contratti di leasing di cui si discute presentano le caratteristiche tipiche di un vero e proprio contratto di leasin g e non di un patto commissorio si mulato, dal momento che sia i tassi praticati che la durata che infine anche il prezzo finale di riscatto dei beni non appaiono anomali rispetto alle consuete condizioni di mercato ( dell'epoca ) di un qualsiasi contratto di leasing>>. Ha al riguardo ulteriormente sottolineato che <<la mancata consegna dei beni>> è in effe tti <<est remament e rilevante sotto l'aspetto dell'inadempimento del contratto>>, ma nella specie l'odierna ricorrente <<non ha mai ritualmente …introdotto una domanda di risoluzione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 650/2022 R.G. proposto da: ##### 2000 ### in persona del legale rappresentante, #### tutti rappresentati e difesi dal l'avvocato ### ed e lettivamente domiciliati in ### 2/A, presso lo studio dell'avvocato ### Pec: -ricorrente contro #### S.P.A., in p ersona del legale rappresentante, rappre sentata e difesa dell'avvocato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ### V. CICERONE n. 28 pec: -controricorrente avverso la ### della CORTE ### di ### n. 852/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consigl io del 20/06/2024 dalla #### sentenza del 22/7/2021 la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato il gravame interposto dalla società ### 2000 ### srl in relazione alla pronunzia ### Ancona 13/8/2015, di accoglimento della domanda -in origine monitoriamente azionatadi pagamento di canoni scaduti da lla società ### s.p.a. ( nella quale è stata incorporata la società ### s.p.a. ) nei confronti della medesi ma -nonché dei fideiussori sigg. ### M oscini, ##### e ### proposta, all'esito della risoluzione anticipata per inadempimento della medesima quale utilizzatrice del contratto di sale and lease b ack stipulato con la società ### s.p.a. avente ad oggetto impianti radiologici e apparecchiatura per risonanza magnetica.   Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società ### 2000 ### srl nonché il ### lo ### il ### e il ### propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria.   Resiste con controricorso la società ### s.p.a.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 1229, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché violazione degli artt. 132, 156 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co.  4, c.p.c.   Lamentano che, all'esito <<del passaggio in giudicato della … sentenza 762/2012, e, segnatamente, il definitivo accertamento della risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing tra Ubi e il ### e l'obbligo di quest'ultima del rilascio dei beni locati in favore d i ### >>, la corte di m erito <<n e ha erroneamente limitato le conseguenze applicative, assumendone il carattere 3 incidentale>>, non potendo invero <<essere revocato in dubbio che il giudicato formatosi debba compo rtare il riconoscimento dell'i llegittimità della pretesa posta dalla società concedente a fondamento del decreto ingiuntivo opposto da cui è scaturito il presente giudizio>>. 
Si dolgono non essersi al riguardo considerato che non si rinvengono <<nel suddetto giudicato … statuizioni contenenti il riconoscimento del “diritto di ### s.p.a. ad ottenere da ### 2000 ### s.r.l. (e dai suoi garanti) il pag amento dei canoni dei contratti di locazione finan ziaria”>>, laddove, <<essendo il rapporto contrattuale intercorso tra ### e la società concedente strettamente connesso con l'altro negozio giuridico che la stessa intratteneva con ### in quanto relativo ai medesimi beni oggetto della locazione>>, è <<evidente che una volta accertato c on efficacia di giudicato che il primo contratto ( recte: i tre contratti ) era stato risolto di diritto, non poteva, a fortiori, sopravvivere il secondo rapporto , atteso il condizionamento e il vincolo di dipendenza tra essi creato, che non poteva no n estrinsecarsi ne ll'estensione degli effetti patologici dell'uno sull'atro, riassumibile nella nota formula simul stabunt simul cadent>>. 
Lamentano non essersi dai giud ici di merito pre so <<atto di queste evidenze e della considerazione per cui -attesa l'emersione de gli elementi sintomatici atti ad evidenziare il vincolo di dipendenza esistente tra i suddetti atti, in cui la vendita dei beni era stata posta in essere in chiara funzione di garanzia, allo scopo di aggirare il divieto del patto commissorio …-, ### non poteva ( e non può ) esser chiamata a rispondere per canoni relativi a beni di cui non ha mai avuto il possesso>>. 
Con il 2° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1229, 1344, 1375, 11458, 1463, 1988 c.c. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Si dolgono non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<la rilevanza determinante che assume la mancata disponibilità ab initio dei beni oggetto di leasing in relazione al collegamento con la complessa fattispecie negoziale in esame, quale elemento essenziale ai fini della validità ed efficacia 4 dei contratti de quibus>>, atteso che in base al principio enunziato da Cass., Sez. Un., n. 19785 del 2015 <<il pagamento da parte dell'utilizzatore ( … nel caso di specie la ### ) risulterebbe privo di causa alla luce dell'art. 1463 c.c., a termini del quale “all'inadempimento del fornitore deve assegnarsi, rispetto al contratto di leasing, il ruo lo di una cau sa di sopravvenuta impo ssibilità d'adempiere ex art. 1463 c.c.”, e non sare bbe giu stificabile neppure << in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede ( art. 1375 c.c. )>>. 
Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che <<i contratti posti in essere fra ### ed ### sono affetti da nullità non soltanto perché è mancata la consegna dei beni, ma anche in ragione del fatto che i particolari rapporti tra le parti hanno comportato un vantaggio certo a favore di ### (il corrispettivo della vendita ed il pagamento dei canoni di locazione) ed un'alea rilev ante a carico di ### ( la mancata consegna dei ben i, il mancato godimento e l'esercizio di opzione da parte d i ### e ). E che <<l'insanabile squilibrio tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende l'intero contratto radicalmente nullo in quanto contrario alle previsioni degli artt. 1322 e 1343 c.c. e lo spostamento patrimoniale che ne è seguito è privo di causa non potendo ammettersi che il pagamento delle somme, a titolo di (asse riti) canoni di leasing, possa trovare una qualch e giust ificazione liberale…>>, con la conseguenza che <<non poteva ribaltarsi su ### l'alea della effettiva risoluzione dei contratti di locazione finanziaria con ### per escludere in toto la responsabilità di ###>. 
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito altresì consi derato che ### si è <<ben guardata dal risolvere i contratti de quibus, ma ha atteso addirittura cinque anni per richiede re ed ottenere il decre to ingiunti vo opposto>>, e che <<il petitum … dedotto riguardava i soli canoni scaduti e insoluti, laddove in nessuna parte degli atti del giudizio si poteva desumere che la concedente si sarebbe avvalsa della facoltà di risolvere anticipatamente un contratto, il cui oggetto era costitu ito da i be ni ch e essa non aveva mai consegnato all'utilizzatore ###>. 5 Con il 3° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1526, 2744 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co.  3, c.p.c. 
Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie <<le operazioni effettuate miravano a realizzare una funzione di garanzia e non di leasing>>, e che <<lo scopo di garanzia è assurto a causa del contratto>>, in quanto <<### ha profittato del contraente ### … è stato costretto a compiere un'operazione che … ha finito per rafforzare soltanto la posizione del creditore di ### il quale non solo non ha mai messo a disposizion e dell'utilizzatore i beni … ma si è trovato …. ad avere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il p agamento d i quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### ( senza contare i fideiussori di quest'ultimo ) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>. 
Lamentano che <<una conseguenza del genere appare … paradossale, oltre che illegittima ed ingiusta, concretando, tra l'altro, un evidente profilo di eccesso di tutela rispetto al credito vantato, oltre che la lamentata violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 cod. civ.>>, che <<trova principale fondamento nell'esigenza di t utelare il debitore da eccessive pressioni del creditore, come avviene ogni volta in cui il trasferimento del bene sia rimesso alla discreziona lità di questi, in particolare per quanto con cerne l'entità del corrispettivo, senza assicurare la necessaria proporzionalità tra il valore del bene così costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>>. 
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito considerat o che la <<giurisprudenza di legittimità è … ferma nel ritenere nullo qualsiasi negozio, quale che ne sia la forma che ven ga impiegata pe r conseguire il risultato dell'illecita coercizione del debitore da parte del creditore, come accade ogni volta in cui sia ravvisabile un nesso funzionale diretto tra l'obbligazione garantita e il negozio stesso>>, avendo la S.C. altresì <<avuto modo di chiarire che laddove il contratto di leasing assuma funzione di garanzia esso violi la ratio del divieto di patt o commissorio , al pari di qualunque altra fattispecie di 6 collegamento negoziale, in quanto il debitore, allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione, trasferisce a garanzia del creditore stesso un proprio bene, riserv andosi la possibilità di riac quistarne il diritto dominicale all'esito dell'adempimento dell'obbligazione, senza peraltro prevedere, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenz a del bene rispetto all'ammontare del credito ( c.d. “patto marciano” )>>. 
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente respinto la sollevata <<eccezione di nullit à dei cont ratti de quibu s per mancanz a di causa>>, ponendosi <<in insanabile discontinuit à con la ridetta giuris prudenza di legittimità, la quale ha ribadito che la causa del negozio di leasing non è solo finanziaria e non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale ma realizza una figura di collegamento negozia le tra contratto di leasing e contra tto di fornitura>>, a fronte della evidenziata <<natura di ingiustificato pagamento delle somme ingiunte, sia in ragione dell'esito del procedimento promosso dal ### s.r.l., finalizzato ad accertare la validità dei c ontratti di locazione finanziaria ( n.b.: aventi ad oggetto gli stessi beni ), precedentemente stipulati tra quest'ultima e ### sia del fatto che, in tal caso, l'### avrebbe dovuto restituire a ### le somme corrisposte in esecuzione dei contratti in questione>>. 
Lamentano non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<l'impossibilità -non certo per colpa di ### ma per l'ingiustificata inerzia della società concedentedi ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività ( atteso che operava nello stesso settore di attività del ### ) e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> laddove <<parado ssalment e il ### continuava ad usare tali macchinari senza oneri, speculando illegittimamente sulla situazione a spese di ###>. 
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. 
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass. n. 5583 del 2011 ) il contratto di sale and lease back 7 - in forza del quale u n'impresa vende un bene strumental e ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene a l termine de l contratto per un prez zo normalmente molto inferiore al suo valore - configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è in linea di massima astrattamente valido, ferma la necessi tà di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta viceversa in essere in funzione di garanzia, in aggiramento del divieto del patto commissorio. 
Si è al riguardo precisato che il contratto ha scopo di leasing, e non di garanzia, allorquan do, nel quadro di un determinato dis egno economico d i potenziamento dei fattori produttivi, è volto a procurare all'imprenditore liquidità immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, al me desimo conservandone l'uso con facoltà di riacquistarne, al termine del rapporto, la proprietà (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646). 
Con particolare riferimento al contratto di leasing finanziario si è da questa Corte -anche a ### evidenziato che esso si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriam ente detto, concluso tra concede nte ed utilizzatore, e quello d i fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse ch e l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, dei quali co nnota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si r ipercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto ( v. Cass., 27/7/2006, n. 17145). 
In forza di tale collegamen to, ferm a restando l'individu alità propria di ciascun tipo nego ziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretes a all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno 8 conseguentemente sofferto; in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale ( v. 
Cass., Sez. Un., 5/10/2015, n. 19785 ). 
Come il c.d. leasing finanziario ( in ordine al quale v. Cass., 27/7/2006, 17145 ), anche il contratto di sale&lease back si configura invero, secondo uno schema negoziale socialmente tipico ( in quanto frequentemente applicato, sia in ### che all'estero, nella pratica degli affari ), caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione ( e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai tipi negozia li codificat i ), e concretam ente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un bene di natura strumentale da parte di u n'impresa ( o di un lavoratore auton omo ) ad una socie tà di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmen te in leasing all'alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo (v. Cass., 9/3/2011, n. 5583). 
Si è al riguardo sottolineata l'indefettibilità del conseguimento in ogni caso da parte dell'utilizzatore, al fine di vedere soddisfatto il suo interesse sotteso alla stipulazione contrattuale, dell a disponibilità della cosa (v. Cass., S ez. Un., 5/10/2015, n. 19785). 
Il sale&lease back costituisce dunque operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegat i funziona lmente volti al perseguime nto di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza ( sì che le vi cende dell'uno si riper cuotono sull'altro, condiziona ndone la validità e l'efficacia ) nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o misto ( v. 
Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n. 9 23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941; Cass., 16/5/2003, n. 7640; Cass., 11/6/2001, n. 7852; Cass., 4/9/1996, n. 8070; Cass., 27/4/1995, n. 4645; Cass., 20/11/1992, n. 12401; Cass., 5/7/1991, n. 7415; Cass., 15/12/1984, 6586; Cass., 17/11/1983, n. 6864; Cass., 2/7/1981, n. 4291. V. anche Cass., 8/7/2004, n. 12567; Cass., 2/4/2001, n. 4812; Cass., 11/3/1987, n. 2524. Per il collegamento volontario v., in particolare, Cass., 25/7/1984, n. 4350), la cui valutazione assume decisivo rilievo ai fini della valutazione in termini di relativa validità o nullità (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646).  ### invece di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il sale&lease back quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (v. Cass., 21/1/2005, 1273). 
Il divieto del patto commissorio, essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, deve peraltro ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398 ), a meno che in base a dati sintomatici ed obiettivi quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligaz ioni nascenti da l rapporto ( costituenti invero accertamento di fatto: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n. 6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969 ), non risulti che nel quadro d el rapporto diretto ad assicurar e una liqu idità all'impresa alienante, l'alienazione risulti strumentalmente piegata al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenta d i acquisire 10 l'eccedenza del valore, ab usando della debolezza del deb itore (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296). 
Il negozio di sale&lease back viola invece la ratio del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, ove allo scopo di garantire al cre ditore l'ad empimento dell 'obbligaz ione il debitore trasferisca un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale al l'esito dell'adempimento dell'obblig azione, senza invero prevedere alcuna facoltà di recuperare -in caso di inadempimentol'eventuale eccedenza di valore del bene risp etto all'ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la ratio del contratto di compravendita (v. C ass., 21 /1/2005, 1273).  ### contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: a) l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanzia ria e l'impresa venditrice utilizzatrice ; b) la sussistenza di difficoltà economiche di quest'ultima; c) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente ( v. Cass., 22/2/2021, 4664; Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 14/3/2006, n. 5438 ). 
In tema di contratto di sale and lease back si è peraltro precisato non essere invero necessaria, ai fini dell'integrazione della violazione del suddetto divieto, la necessaria congiunta compresenza dei suindicati tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale, assumendo al riguardo rilievo fondamentale la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa di garanzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori, anche altri e diversi da quelli suindicati ( v. Cass., 6/11/2024, n. 28553 ; Cass., n. 25913/2024; Cass. , 25/7/20 24, n. 20 780; Cass., n. 11 2469/2024; Cass., n. ###/2023; Cass., n. ###/2023; Cass., 8/6/2023, 16367). 
Il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione -quale ne sia il contenutoche venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito ( v. Cass., 25/1/2024, n. 2469 ). 
Ne consegue che da parte de l giudice di merito è indispe nsabile: a) individuare la causa della complessa ope razione contrattual e sulla b ase dell'accertamento svolto dal giudice di merito, al fine di verif icare se il versamento del denaro da parte d el compratore costituisca p agamento del prezzo ovvero esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda ch e il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme rice vute; b ) considerare il fondamento del divieto del patto commissorio, come individuato dalle ### unite con le pronunce n.1611 del 1989 e n.1907 del 1989, e cioè la duplice esigenza di protezione del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio e di tutela del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge; c) tener presente che il divieto del patto commissorio è esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza dell a mancata estinzione del debito e che può pertanto configurarsi anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione; d) controllare che l'accertamento del giudice del merito non si sia limitato ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma abbia consi derato la cau sa in concreto, e, in caso di operaz ione 12 complessa, abbia v alutato gli att i medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto" allo scopo, come già si è detto, di st abilire se il procedimento negoziale attraverso il quale venga compiuto il trasferimento di un bene dal debitore al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia ( v., da ultimo, Cass., 25/1/2024, n. 2469; Cass., 14/12/2023, n. ### ). 
Sotto diverso profilo, si è da questa Corte d'altro canto precisato che la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una rifle ssa, poic hé, qu ale affermazione og gettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione defi nita in quella lite ; pertanto, in ipo tesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche su gli altri che, se ppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione ( v., da ultimo, Cass., 21/2/2023, n. 5377 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. 
Va anzitutto osservato che anteriormente al presente giudizio ne è stato dalla precedente utilizzatrice dei beni società ### srl introdotto un altro nei confronti della concedente società ### s.p.a. e della società ### 2000 ### srl, conclu sosi con l'accertamento dell a risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing stipulati dalla medesima stipulati e la cond anna al ri lascio dei beni concessi in locazione fi nanziaria in favore dell'odierna ricorrente società ### 2000 ### srl. 
Di tale giudizio la corte di merito ha preso atto nell'impugnata sentenza, ritenendolo non esplicare effetti nel presente in ragione della natura incidentale dell'accertamento ivi espletato relativamente ai contratti di leasing, altresì 13 osservando che solo nel presente giudizio l'odierna rico rrente ha dedotto la nullità dei contratti, laddove <<quel che è stato … accertato dalla sentenza 1756/2010 con efficacia di giudicato e che in qualche modo può influenzare … il presente giudizio è il fatto che i beni già oggetto del contratto di leasing con il ### (e di seguito del contratto di lease back con la ### 2000)>> sono <<rimasti nella disponibilità di quest'ultimo, al punto che lo stesso ### è stato condannato dal ### ale di ### alla restituzione dei medesimi in favore della T raiano 2000 , quale unico sogge tto legittimato a detenerli ( in forza del contratto di leasing successivamente stipulato )>>. 
Ha per altro verso escluso la ricorrenza nella specie degli indici rivelatori della violazione del divieto del patto commissorio, sottolineando in particolare che <<non solo non sussiste prova del fatto che la ### 2000 srl al momento della sottoscrizione dei contratti versasse in condizioni di crisi economica>>, ma che <<invero tale circostanza non appare neppure dedotta dagli appellanti>>. 
Ha ritenuto altresì infondata l'<<affermazione degli appellanti secondo cui il trasferimento del bene sarebbe rimesso alla discrezionalità del creditore, né vi sarebbe proporzionalità tra il valore del bene costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>> argomentando dal rilievo che <<al contrario, i contratti di leasing di cui si discute presentano le caratteristiche tipiche di un vero e proprio contratto di leasin g e non di un patto commissorio si mulato, dal momento che sia i tassi praticati che la durata che infine anche il prezzo finale di riscatto dei beni non appaiono anomali rispetto alle consuete condizioni di mercato ( dell'epoca ) di un qualsiasi contratto di leasing>>. 
Ha al riguardo ulteriormente sottolineato che <<la mancata consegna dei beni>> è in effe tti <<est remament e rilevante sotto l'aspetto dell'inadempimento del contratto>>, ma nella specie l'odierna ricorrente <<non ha mai ritualmente …introdotto una domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale (anziché di nullità) ma, soprattutto, ha rilasciato alla ### una specifica dichiarazione ( cfr. doc. 13 fasc. parte appellata in primo grado ) nella quale, ben consapevole ch e al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore deg li stessi, e ben 14 consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni, si è accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo oltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli stessi>>. 
Ha al riguardo evidenziato che <<tale dichiarazione non soltanto esclude la respo nsabilità della società di leasing per la m ancata consegna dei macchinari>>, ma lascia altresì <<presumere che, comunque, ### 200 si sia det erminata in tal senso -oggettivamente inusuale nella pr atica commercialeanche per un proprio interesse economico>>, atteso che <<aveva acquistato una considerevole q uota sociale ( 30%) del ### srl; che quest'ultimo era in difficoltà economiche; che tali difficoltà economiche si erano aggravate proprio a seguito della disdetta di ### del contratto di leasing relativo ai macch inari di cui si tr atta (che consentivano l'operatività del ###; che ### all'atto dell'acquisto delle quote di ### ante si era accollata (liberando ne la venditrice) le gara nzie da quest'ultima prestate in favore di ### circa l'adempimen to dell e obbligazioni del ### che, ancora, la ### aveva minacciato di escutere immediatamente le garanzie prestate da ### 2000>>. 
Ha posto in rilievo, ancora, che proprio <<al fine di evitare … il proprio coinvolgimento economico ( tramite l'e scussione delle garanzie ) e, contemporaneamente, di tutelare il proprio investimento del ### consentendone la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###, si decise ad acquistare i due macchinari ( a seguito dell'intervenuta risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing già in corso con il ### ) e, contemporaneamente, a retrocederli alla ### perché la stessa glieli concedesse in leasing>>. 
La corte di merito è quindi pervenuta a concludere che <<in realtà, … con la complessa operazione in questione la ### 2000 interveniva, di fatto, a pagare il leasing lasciato impagato dalla ### accettando, in sostanza, che i macchinari (almeno per un periodo) restassero presso il ### dove 15 venivano di fatto utilizzati>>, in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>; sottolineando ulteriormente come la circostanza che <<tali previsioni non si siano poi effettivamente realizzate non consente di ritenere … né che il contratto di sale e lease back concluso sia privo di causa giuridica, né del pari he la Ubi leasing possa ritenersi inadempiente rispetto allo stesso>>; e, per altro verso, che la <<dic hiarazione del 05.05.2005 da parte di ###> nemmeno <<integra una ipotesi di esonero del debitore ( la società di leasing ) dalla propria responsabilità per dolo o colpa grave o in contrasto con norme di ordine pubblico ( nulla ex art. 1229 c.c. ), perché al contrario la circostanza che i macchinari fossero nel possesso di terzi … non solo si era già verificata ed era ben nota alla ### 2000 che la aveva esp ressamente accettata ma … corrispondeva ( almeno inizialmente ) ad un proprio preciso interesse>>. 
Orbene, movendo dall'accertamento di fatto operata dai giudici di merito e dalla sussunzione dalla corte di merito configurata nell'impugnata sentenza (con mot ivazione invero non del tu tto logica né ben comp rensibile); e considerato che non risulta essere stata fatta dalla medesima invero applicazione del principio d ell'efficacia ( an che solo ) riflessa nella specie esplica ta dal giudicato indicato come formatosi sulla evocata sentenza n. 1756/2010, va osservato come emerga con tutta evidenza l'erroneità della considerazione da parte di tale giudice della causa concreta dei collegati contratti di leasing in argomento. 
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 18/1/2023, n. 1417; Cass., 29/3/2019, n. 8766. Cfr. anche Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass., 8/2/2012, n. 1875. E già Cass., 24/7/2007, n. 16315 ), la causa concreta del contratto assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativame nte alla sorte del contratto, quale criterio di rela tivo adeguamento. 
La causa concreta, determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione degli interessi delle parti che la stipulazione 16 è funz ionalmente volta a tutelare, assume rilievo n on solo quale e lement o genetico del contratto ma anche quale elemento che dello stesso caratterizza la vicenda e la sorte, in ragione della relativa effettiva realizzazione e realizzabilità ( anche ) alla stregua di eventi so pravvenuti -non imputab ili alle parti negativamente ripercuotentisi sullo svolgimento del rapporto ( es., l'impossibilità o l'aggrav io della prestazione, l'in adempimento, ecc.) , det erminanti, in virtù della caducazione dell 'elemento funzionale dell'obbligaz ione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell' art. 1174 cod. civ.), l'estin zione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni ( v. Cass., 24/7/2007, n. 16315). 
A tale stregua, la causa concre ta non solo costituisce eleme nto pe r la valida formazione del contratto ma assurge ( anche) a crite rio di controllo e valutazione delle sopravvenienze, in ragione in particolare ( anche ) di eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di n ormalit à avuto rigu ardo alle speci fiche circostanze del casotali eventi de pongano pe r l'impossibilità della relativa realizzazione. 
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, diversamente dalla totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un im pedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore, ma, pur essendo in astratto la prestazione ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda attinente esclusivamente alla sfera del creditore (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315, ove si sottolinea come da autorevole dottrina venga segnala to l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procu rata la me rce da alt ro fornitore non impe disce al venditore di effettuare la consegna prevista). 17 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in termini consentanei con quanto autorevolmente sostenuto in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estint ive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzab ilità della prestazione estingue pertanto il rapporto obbligatorio per il venir meno -come dettodell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che di tale rapporto è fonte per irrealizzabil ità della relativa causa concreta. Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione n on impu tabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne conno ta la causa concreta in termini tali da vanificarla o renderla irrealizzabile, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, in cui si sostanziano propriamente i motivi (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315; e, conformemente, Cass., 29/3/2019, n. 8766 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha sottolineato come, pur essendo <<ben consapevole che al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore degli stessi, e ben consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni>>, l'odierna ricorrente si sia ciononostante <<accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo o ltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli ste ssi>>, in ragione di un suo diretto interesse [ p er aver acquistato <<una considerevole quota sociale ( 30%) del ### srl>> ] che l'ha indotta a consentire a quest'ultima <<la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###>>, Ha al riguardo dato peraltro atto che l'accettazione della circostanza <<che i m acchinari … restassero presso il Cen tro ### dove venivan o di fatto utilizzati>> fosse in realtà circoscritto ad un periodo limitato di tempo (<<almeno per un periodo>>), in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>. 18 Con motivaz ione non completamente svilupp ata ed intrinsecam ente illogica, la corte di merito h a ciononostante limitato l a considerazione della rilevanza di siffatta circostanza al mero momento <<genetico>> dello stipulato contratto di sale & lease back>>, del tutto apoditticamente escludendo che <<il fatto che poi nella realtà tal e scambio economico n on abbia effettiv amente funzionato>> afferisca <<alla causa (neppure in senso concreto>>), in quanto viceversa attinente <<eventualmente all'adempimento del contratto>>. 
In altri termini, nell'aff ermare che l'odierna ricorrente in sede di stipulazione del contratto di sale and lease back in argomento abbia consentito che la società ### agnostico Br amante srl -precedente utilizzatrice dei macchinari elettromedicali oggetto del medesimocontinuasse ad utilizzarli, la corte di merito ha dato invero atto che trat tavasi di situazione invero solo temporanea, e non già definitiva. 
Ha fatto in realtà espresso riferimento all'accettazione da parte dell'odierna ricorrente di una detenzione dei macchinari de quibus da parte della precedente utilizzatrice solo <<per un periodo>>, e a una consegna dei mede simi meramente <<tardiva>>, contando di rient rare in tempi (<<termini>>) <<ragionevoli>> nel <<possesso dei macchinari>> (ovvero di <<definire in altro modo i propri rapporti economici con il ###>). 
Orbene, la corte di merito ha invero del tutto omesso di considerare la circostanza che la consegna in argomento non ha viceversa mai più avuto luogo, sicché invece di una consegna <<tardiva>> è venuta nella specie a configurarsi l'ipotesi della consegna definitivamente <<mancata>>. 
Né tale giudice ha in alcun modo preso in considerazione la circostanza se, a fro nte di tale <<mancata>> consegna de i macchinari in argomen to, l'<<impossibilità>> di <<ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività (atteso che operava nello stesso settore di attività del ### e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> venga pe r l'odierna ricorr ente n ella specie a riverberare -come dalla medesima pure prospettatoin termini di sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione. 19 A fortiori in considerazione dell'ulteriormente lamentata circostanza che la pretesa al pagamento dei canoni di leasing è stata azionata dopo anni, e che nel detto periodo di te mpo la concedente si è tro vata <<ad a vere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il pagamento di quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### (senza contare i fideiussori di quest'ultimo) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>. 
A tale stregua, risulta d alla corte di merito inve ro disatteso anche il principio in base al quale il giudice deve rilevare anche d'ufficio il fatto estintivo sopravvenuto alla stregua delle risultanze processuali acquisite, non vertendosi nel campo delle eccezione in senso stretto ( v. Cass. 23/2/2006, n. 4008 ). 
Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti de i motivi consegue l'accoglimento p.q.r. del ricorso e la cas sazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione.  ### 20 giugno 2024  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Moscarini Anna

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7380/2025 del 19-03-2025

... nsulente tecnico d'uff icio aveva rilevato che il contratto di conto corrente (aperto il ###) era accompagnato da un documento di sintesi (n. 0, sottoscrit to dal correnti sta) il quale, tuttavia, in concreto era stato re golato da un succes sivo documento di sintesi (n. 2 del 24.11.2009, quattro mesi dopo l'apertura del c/c) allegato dalla banca ma non sottosc ritto dal correntista, il quale documento di sintesi «regolava le condizioni contrattuali di un'ulteriore contra tto di apert ura di credito per la somma di 500.000 € collegato al rapporto di conto corrente di cui hai chiesto il saldo», di cui non era stato prodotto il contratto ma che spiegava il fatto che il saldo fosse negativo già al 13/12/2011 per 536.366,33 €; c) che la domanda di insinuazione andava quindi rigettata stante «la mancata allegazione e produzione del contratto di affidamento collegato al rapporto di conto corrente e delle relative pattuizioni convenute tra le parti - che evidentemente ha ripercussione dirette sul saldo del predetto conto corrente»; d) che la ricognizione di debito - che pure non era stata invocata in sede di opposizione di debito - era irrileva nte essendo il contratto affetto da usura (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12768/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 11, presso lo studio dell'avvocato #### rappresentato e di feso dall'avvocato #### -ricorrente contro ### elettivament e domiciliato in ###, 6, presso l o studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -controricorrente avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n. 6423/2019 depositata il ###.  2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal #### 1.- Il ricorso riguarda il decreto con cui il Tribunale di Catania ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento della società E.S.I.T. s.r,l. in liquidazione (dichiarato con sentenza n.182/2018) proposta da ### C s.p.a. relativamente alla ri chiesta di insinuazione al passivo in via privilegiata ipotecaria del credito di euro 900.827,21 € (di cui 600.326,84 per residuo capitale e 294.500,37 per intere ssi al tasso di mora convenzionale) pari al saldo debi tore del c/c aperto dal la società in data ### 9 oggetto di decreto ingiuntivo esecutivo emesso in data ###.  2. Nel decreto di esecutorietà dello stato passivo il Giudice delegato non ammetteva il credito al passivo del fall imento ritenendo «lo stesso meritevole di approfondimento istruttorio» avendone il ### ore proposto l' esclusione integrale in quanto «trattandosi di usura ab origine, il saldo del conto corrente (per il quale la parte ha prodotto tutti gli estra tti conto dall'apertura al passaggio a sofferen za) non co nsente di provare il c redito in quanto in detto saldo sono compresi gli interessi maturati fino alla formale apertura dell 'affidamento avvenuto con lettera-contratto del 17 Marzo 2015».  3.- ### ibunale di Catania - all'esito di una CTU volta ad accertare l'usurarietà del tasso (ab origin e e/o sopra vvenuta) nonché il rispetto di tutte le condizioni co ntrattuali co nvenute dall'origine e sopravvenute nel corso dei rapporti anche in ragione degli affidamenti concessi - ha ritenuto: a) che il decre to ingiunt ivo era inopponibile alla curatela in quanto non definit ivamente esecu tivo in data anteriore al fallimento, con conseguente venir meno dell'iscrizi one ipotecaria effettuata in ragione di detta esecutività; 3 di 8 b) che il co nsulente tecnico d'uff icio aveva rilevato che il contratto di conto corrente (aperto il ###) era accompagnato da un documento di sintesi (n. 0, sottoscrit to dal correnti sta) il quale, tuttavia, in concreto era stato re golato da un succes sivo documento di sintesi (n. 2 del 24.11.2009, quattro mesi dopo l'apertura del c/c) allegato dalla banca ma non sottosc ritto dal correntista, il quale documento di sintesi «regolava le condizioni contrattuali di un'ulteriore contra tto di apert ura di credito per la somma di 500.000 € collegato al rapporto di conto corrente di cui hai chiesto il saldo», di cui non era stato prodotto il contratto ma che spiegava il fatto che il saldo fosse negativo già al 13/12/2011 per 536.366,33 €; c) che la domanda di insinuazione andava quindi rigettata stante «la mancata allegazione e produzione del contratto di affidamento collegato al rapporto di conto corrente e delle relative pattuizioni convenute tra le parti - che evidentemente ha ripercussione dirette sul saldo del predetto conto corrente»; d) che la ricognizione di debito - che pure non era stata invocata in sede di opposizione di debito - era irrileva nte essendo il contratto affetto da usura originaria, poiché il CTU aveva accertato che il tasso sogli a previsto per il terzo trimestre del 2009 in relazione alle aperture di credito in conto corrente superiori a 5.000 € era pari al 12,480% e che quindi «entrambi i tassi - nominale e capitalizzato - previsti in contratto erano usurari»; invero, benchè il consulente tecnico d'ufficio avesse ritenuto non accerta bile l'usurarietà origin aria dei tassi convenuti, sia perché nel caso concreto non era possibile determinare il TEG («in quanto il conto corrente è stato regolato da condizioni differenti rispetto a quelle pattuite sottoscritte»), sia perché il tasso soglia per lo scoperto di conto corrente non era oggetto di autonoma rilevazione sino al 2009 - si dove va fare riferimento il tasso sogli a previsto per l'apertura di cr edito in c onto corrente superiore ad euro 5000, 4 di 8 anche perchè «la mancata possibilità di evincere il tasso effettivo globale è dipeso da un inadempimento imputabile alla banca, che ha applicato condizioni differenti rispetto a quelle pattuite, tacendo l'esistenza di una rilevante apertura di credito con immed iate ripercussioni sul conto corrente, di cui è chiesto semplicemente il saldo negativo» 4. Avve rso detto decreto ha proposto ricorso ### s.p. a affidandolo a tre motivi di cassazione. Ha resistit o, con controricorso il ### E.S.I.T. s.rl. in liquidazione, il quale ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il prim o motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., degli artt.  2697 c.c. 117 TUB e 1418 c.c. per avere erroneamente ritenuto il Tribunale non raggiunta la prova del credito insinuato al passivo e derivante dal saldo debitore del conto corrente oggetto del giudizio in ragione della nullità del contratto di apertura di credito relativo al fido che «di fatto» avrebbe assistito il conto medesimo.  2.- Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione del l'art. 644 c.p. e dell'art. 2, commi 2 e 4 della legge n. 108 del 1996, per aver il Tribunale erroneamente accertato, in violazione del principio di omogeneità, il superamento del tasso soglia usura, in assenza, nel decreto ministeriale applicabile ratione temporis, di una categoria omogena di operazioni creditizie cui fosse riconducibile il contratto di conto corrente non affidato, oggetto del giudizio; e, in ogni caso, per av er applicato un tasso soglia, non solo non omogeneo, ma anche m eno omogeneo rispetto ad alt ro tasso s oglia - quello previsto per le aperture di credito fino a 5.000,00 euro - censito nel decreto ministeriale.  3.- Il terzo motivo formulato, in subordine rispetto al secondo, denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e/o 5 di 8 falsa app licazione dell'art. 1815, co mma 2, c.c., per aver il Tribunale, ritenuto il superamento del tasso soglia (in ogni caso erroneamente accertato) ragione ulteriore a fondamento del rigetto della domanda e non, invece, pr esuppost o per procedere al ricalcolo del saldo debitore del conto al netto degli interessi asseritamente usurari.  4.- Il primo motivo è fondato. 
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di prova in merito alla stipula, nelle forme di cui all'art. 117 TUB, del contratto di apertura di credito collegato al ra pporto di conto corrente e- quindidelle relative pattu izioni convenute tra le parti , costituisse la ragione del rigetto della domanda; reputa, invero, che tale ratio decidendi violi il principio di cui all'articolo 2697 c.c. nella misura in cui attribuisce alla banca che intende far valere il credito che deriva dal saldo negativo del conto corrente, l'onere di provare, n on tanto la formazione del saldo st esso sulla base della documentazione relativa all o svolgimento del rapporto (tramite l'integrale ricostruzione del dare e del l'avere e, quindi, dell'intera evoluzione del ra pporto contrattuale tramite il deposito degli estratti conto integrali, pacificamente prodotti ed avendo controparte l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste), bensì il contratto di apertura di credit o e le condizi oni di gestione ivi indicate; ovvero compia un'inesatta individuazione e selezione dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere, laddove la man canza di prova della valida pattuizione delle specifiche condizioni applicate (in ter mini di tassi, corrispetti vi e moratori, commissioni e spese) avrebbe dovuto co ndurre ad escludere le relative poste, depurando il saldo del le stesse, e rettificandolo come richiesto , in effetti, in via subordinata tant o dalla banca quanto dal fallimento subentrato alla società correntista fallita. 6 di 8 4.1- La censura è fondata, poiché nel la specie il giudice di merito era chiamato ad accertare un credi to avente titolo in un rapporto di conto corr ente pacificamente provato per iscritto, e corredato da un documento di sintesi (numero «0» sottoscritto dal correntista come dice lo stesso Tr ibunale) che qu and'anche non avesse «regolato in concreto il rapporto », com e si afferma nel decreto gravato, er a, comunque, la fonte del regolamento convenuto validamente dalle parti cui fare riferimento ove ulteriori e successive pattuizioni (aperture di credito e relative condizioni) fossero state ritenute invalide e, pe rciò, inidonee a fondare la regolamentazione del rapporto ed a condurre al saldo nei termini pretesi. 
Del resto lo conferma il fatto che il Tribunale avesse disposto una CTU per provvedere alla verifi ca dell'usurarietà del tasso corrispettivo (ab o rigine e/o sopravvenut a) nonché il rispetto di tutte le co ndizioni contra ttuali convenute - dall'origine e sopravvenute - nel corso del rapporto, anche in ragione degl i affidamenti concessi, onde procedere alla valutazione dell'eventuale incidenza della nullità del l'affidamento «di fatto» sul saldo del rapporto di conto corrent e, nonché del superamento del tasso soglia usura, invero, poi, di fatto rilevata proprio alla luce delle condizioni convenute in contratto quanto al tasso nominale per lo scoperto (17%) e al tasso annuo per effetto della capitalizzazione (18,11%), rispetto al tasso so glia del 12,480 % previsto per il terzo trimestre del 2009 in relazione ad apertura di credito in conto corrente superiore a 5.000 €); salvo poi concl udere che «la mancata allegazione e produzione del cont ratto di affidamento collegato al rapporto di conto corrente e delle relative pattuizioni convenute tra le parti» aveva «ripercussioni dirette sul saldo del predetto co nto corrente» e che cio - erroneamente - costituiva «ragione del rigetto della domanda», laddove l'assenza di prova di detti specifici fatti costitutivi, avrebbe dovuto condurre ex art. 2697 7 di 8 c.c., non certo al rigetto della domanda tout court, bensì al ricalcolo del saldo sulla base degli estratti conto prodotti dall'apertura alla chiusura del rapporto , che ne consentivan o contabilmente la ricostruzione dell'andamento (e cio' senza contare l'illogi cità del ragionamento decisorio che, pur partendo dalla nullità del fido di fatto di c ui all'allegato documento di sintesi non sottoscr itto dal correntista del 24.11.2009, lo utilizza come riferimento per statuire il superamento del tasso soglia di periodo, individuato - appunto - in ragione dei tassi soglia previsti in detto periodo per le aperture di credito in conto corrente superiori ad euro 5 mila, essendo «il conto corrente appoggiato ad una apertura di credito di 500 mila euro»).  4.2- In conclusione il difetto di un valido titolo di appostazioni debitorie perciò illegittime - fosse questo genetico o sopravvenuto - avrebbe dovuto determinare la rettifica delle risultanze del conto, un ricalcolo, cioè, del saldo, non comportare il rigetto della domanda di ammissione al passivo. Pertanto il motivo di censura va accolt o, poiché il Tribunale ha erroneamente individuato l'oggetto dell'oner e probatorio, che riguardava l'obbligazione e la determinazione del suo ammontare, la quale risultava da un valido titolo (il contratto e il documento di sintesi che lo accompagnava) laddove successive inva lide modifcazione del suo regolamento avrebbero potuto essere rilevate solo agli effetti della verifica del suo eff ettivo ammontare, e quindi per escludere quegli addebiti fondati su un titolo non valido o non provato (fermo restando che - quanto alla dedotta violazione di cui all'art. 117 TUB - in tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipul ata per iscritto a pena di nullità, a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabili to dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (v. 
Cass. n. 926/2022), e come sembrerebbe essere nel caso di specie 8 di 8 dalla stessa moti vazione del decre to (laddove si affe rma che il documento di sintesi del 24.11.2009 allegato dalla banca ma non sottoscritto dal correntista, regolava le condizioni cont rattuali «di un'ulteriore» contratto di apertura di credito per la somma di 500.000).  5.- Ne con segue - quanto agli alt ri due motivi di censura che attengono all'erronea modalit à di accertamento del superamento del tasso sogl ia (sec ondo motivo) e alle co nseguenze di detto accertamento (terzo motivo)- restano assorbiti, avendo lo stesso ricorrente sottolineato che il Tribunale - pur avendo ritenuto non provato il credito della bancasi è, comunque pronunciato, anche sulla questione dell'usura ricorrendo ad una doppia motivazione che ha imposto l'impugnazione di entrambi i capi del provvedimento, dunque anche quello con cui ha concluso che l'accertamento dell'usura originaria gi ustificava - non il ricalcolo (richiesto dalla stessa procedura in subordine) - ma addirittur a il rigetto della domanda di ammissione.  6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio all a Corte d'App ello di ### in diversa composizione che p rovvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di ### in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. 
Cosí deciso in ### nella camera di consiglio della I ### Civile 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Dal Moro Alessandra

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4985/2024 del 26-02-2024

... 1978, per non avere la Corte territoriale ritenuto in contrasto con tale norma la pattuizione con cui ### ha condizionato la conclu sione del contra tto di sublocazione al preventivo versamento, da pa rte della subconduttrice, della somma di € 25.000,00, da imputarsi a parziale pagamento di un debito pregresso, ass unto da un soggetto terzo nei confronti della stessa ### Ad av viso della ricorrente, infatti, la s omma suddetta integrerebbe una vera e propria “indennità di ingresso”, imposta ad essa ### in violazione della norma di legge suddetta, che sancisce la nullità di ogni pattuizione che non solo attribuisca al locatore un canone maggiore rispetto a quello legale, ma ogni “altro vantaggio” che risulti privo di giustificazione 4 nel sinallagm a contrattuale. Tale sarebbe, app unto, il caso di specie, giacché la richiesta di pagamento di una somma a titolo espromissorio - oltre a soddisfare solo un interesse della parte sublocatrice - risulta essere stata avanzata nella fase delle trattative preco ntrattuali, nonché direttamente connessa al contratto di locazione, tanto da essere non solo presente, esplicitamente, nella proposta contrattuale, ma persino per essere stato (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 15387-2020 proposto da: ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via le dell'### ità 11, presso lo studio dell'### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### S.R.L., in perso na del ### e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via ### 24 , presso lo studio dell'### rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - ####, in occasione della stipulazione del contratto, di un obbligo di pagamento di debito altrui da parte del conduttore - Idoneità ad integrare “altro vantaggio” precluso dall'art. 79 l.  392 del 1978 - ###.G.N. 15387/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/09/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 57/2020 della Corte d'appello di Genova, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14/09/2023 dal ##### 1. La società ### S.a.s. di ### ricorre, s ulla base di quattro motivi, per la cassazion e della sentenza n. 57/20, del 23 gennaio 2020, della Corte d'appello di Genova, che - respingendone il gravame avverso la sentenza 2742/18, del 25 ottobre 2018, del ### ale di ### - ha dichiarato risolto, per inadempime nto dell'odie rna ricorrente, il contratto con il quale la società ### S.r.l. le aveva sublocato il locale commerciale, sito nell'atrio della stazione ferroviaria di ### adibito alla rivendita di giornali, condannandola al pagamento dell'importo di € 42.750,00, a titolo di canoni scadu ti e non corrisposti fino ad aprile 2017, oltre interessi.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla predetta società ### affinché fosse convali dato lo sfatto per morosità intimatole in ragione della morosi tà nel pagamento di € 28.350,40, pari a tre mensilità del canone di sublocazione. 
Costituitasi in giudizio, l'intimata non negava di aver avuto difficoltà nel pagamento del canone, assumendo, però, di aver sanato la morosità. E ssa, inoltre, lam entava la nullità del contratto per violazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, 392, per essere stata subordinata la sua concl usione all a condizione del preventivo ver samento, da parte del la subconduttrice, dell'importo di € 25.000,00, ad estinzione di un 3 pregresso debito assunto verso ### dal marito della rappre sentante legale della società ### e ### la predetta ####, inoltre, chiedeva accertarsi l'inadempimento della subl ocatrice, per non averle assicurato - come da specifico impegno contrattuale - un locale da adibire ad uso magazzino, chiedendo, su tali basi, la riduzione del canone di locazione. 
Convalidato lo sfratto e disposta la trasformazione del rito, l'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ. consisteva, come premesso, nel la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della subconduttrice, deci sione confermata dal giudice di appello.  3. Avverso la s entenza della Corte genovese ha propos to ricorso per cassazione la società ### sulla base - come detto - di quattro motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, per non avere la Corte territoriale ritenuto in contrasto con tale norma la pattuizione con cui ### ha condizionato la conclu sione del contra tto di sublocazione al preventivo versamento, da pa rte della subconduttrice, della somma di € 25.000,00, da imputarsi a parziale pagamento di un debito pregresso, ass unto da un soggetto terzo nei confronti della stessa ### Ad av viso della ricorrente, infatti, la s omma suddetta integrerebbe una vera e propria “indennità di ingresso”, imposta ad essa ### in violazione della norma di legge suddetta, che sancisce la nullità di ogni pattuizione che non solo attribuisca al locatore un canone maggiore rispetto a quello legale, ma ogni “altro vantaggio” che risulti privo di giustificazione 4 nel sinallagm a contrattuale. Tale sarebbe, app unto, il caso di specie, giacché la richiesta di pagamento di una somma a titolo espromissorio - oltre a soddisfare solo un interesse della parte sublocatrice - risulta essere stata avanzata nella fase delle trattative preco ntrattuali, nonché direttamente connessa al contratto di locazione, tanto da essere non solo presente, esplicitamente, nella proposta contrattuale, ma persino per essere stato previsto che “la proponente potrà ripetere quanto corrisposto a ### le in forza della presente scrittura privata in caso di man cata stipul a del contratto di sublocazione”. 
Avrebbe, dunque, errato la sentenza impugnata nell'escludere la nu llità, sul presupposto che quello in esame costitui va un “importo corrisposto per un diverso titolo, del quale le parti hanno dato co ncordemente atto nella proposta irrevocabile del 14 dicembre 2015, sottoscritta da entrambe”.  3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2722 cod. civ., per avere la Corte genovese escluso l'ammissibilità delle istanze istruttorie (ovvero, la produzione documentale della prima bozza del contratto e la prova per testi volta a dimostrare come la co rresponsione dell'importo di € 25.000,00 fosse prevista a titolo di “indennità di ingresso”), poiché erroneamente ritenute finalizzate a comprovare pattuizioni anteriori al cont enuto del contratto di sublocazione, mentre , in re altà, tali istanze erano destinate a dimostrare la simul azione e la conseguente nullit à delle pattuizioni per violazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978.  3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1460, 5 1464 e 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che ### fosse inadempiente al contratto di sublocazione, per non aver fornito ad essa ricorrente un magazzin o, come da suo preciso obbligo co ntrattuale, così respingendo la consequenziale domanda di riduzione del canone. 
Si censura la sentenza impugnata perché la Corte territoriale ha escluso il lamentato inadempimento della sublocatrice, dando rilievo - come già il primo giud ice - alla prova documentale prodotta da ### Essa, in particolare, consisteva in una com unicazione del 20 settembre 2016, con la quale la locatrice dell'immobile (ovvero, la società ### S.p.a.) dichiarava “abbiamo messo a disposizione un magazzino al piano interrato di ### di circa 20 mq”, rammentando pure come la ### a ### - rappresentante legale della società odierna ricorrente - occupasse, comunque, “due magazzini nel fabbricato ### di Brignole”. 
Si duole la ricorrente che il giudice di appello abbia dato rilievo a tal e circostanza, quantun que essa - con il proprio atto di gravame - avesse dedotto, in primo luogo, che la comunicazione “de qua” risultava di circa un anno successiva alla conclusione del contratto di sublocazione (risalen te al dicembre 2015), così attestando che la sublocatrice, fino al settembre 2016, non aveva procurato alla società ### il locale magazzino. In secondo luogo, con il proposto appello, l'odierna ricorrente aveva dedotto che ### oltre ad essere rappresentante legale della suddetta società, risultava titolare di attività di rivendi ta tabacchi, svolta in forma di impresa individuale, presso un locale della s tazione ### ole, locatogli direttamente dalla società ### ed in forza del quale ella avrebbe avuto diritto ad un deposito di venti metri quadrati. 
Di conseguenza, la messa a disposizione del magazzino - non consistente, peraltro, in un solo locale dalle dimensioni pattuite, 6 bensì in due locali pi ù piccoli - doveva ritenersi avvenu ta in esecuzione di tale diverso rapporto contrattuale. 
Si duole, quindi, la ricorrente della “assurdità” della motivazione della Corte genovese, fondata sull'assunto che non sarebbe stata offerta prova, dalla società E dicola ### che alla ### “quale titolare dell'impresa individuale, sarebbe stata fornita da ### S.p.a., la disponibilità non di un unico grande magazzino, ma di due magazzini più piccoli”. 
Difatti, evidenzia la ricorrente, “ai fini di una corretta decisione, non era rilevante il numero dei magazzini in uso alla ###ra ### quale titolare dell'impresa individuale (che, come più sopra precisato, in tale veste aveva rapporti contrattuali con un soggetto terzo ed ai quali ### S.r.l. era del tutto estranea), ma se eff ettivamente ### S.r.l.  avesse procurato all a ### S.a.s., come contrattualmente pattuito, il contratto di cui si discute”. Sarebbe stata, pertanto, la subl ocatrice, “in presenza del l'eccezione di inadempimento sollevata dalla subconduttrice, ad avere l'onere di dimostrare di avere invec e correttamente eseguito la propria prestazione contrattuale e non viceversa”.  3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che i versamenti comp lessivamente ese guiti dalla ricorrente av evano estinto la moro sità lamentata da Ne twork ### Si addebita, inoltre, alla Corte genovese di aver erroneamente ritenuto che essa ricorrente avesse imputato, nei propri con teggi, la somma mensile indicata prudenzialmente a titolo di riduzione del canone di sublocazione (in ragione della nullità ex art. 79 della legge n. 392 del 1978) all'asserita morosità. 7 Deduce la rico rrente di essersi, invece, rigoros amente attenuta nei propri conteggi - che qualifica come “comprovati da incontestabili risultanze documentali” - “ai pagamenti effettivamente eseguiti”, idonei ad estinguere la morosità, senza aver “imputato in compensazione ulteriori somme, tanto meno quella quantificata a titolo di riduzione del ca none di sublocazione”, in ragione della pur dedotta nullità del contratto.  4. Ha resistito all'avversaria impugnazione con controricorso, ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile - anche in relazione all'eccepita carenza di procura speciale - o, comunque, rigettata.  5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  6. ### presso questa Corte, in persona di un suo ### ha presentato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 7. In via preliminare, occor re vagliare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in ragione della supposta carenza di procura speciale ex art. 365 cod. proc.  7.1. ### va disattesa.  7.1.1. La procura allegata al ricorso risulta predisposta nei seguenti termini, ovvero co me nomina dell'### - da parte della legale rappresentante della 8 società ricorr ente - quale “proprio procurator e speciale, autorizzandolo ad effettua re richi esta di visibilità e access o relativamente al procedimento nanti la Corte di Appello di ### n. R.G. 1221/18, definito con sentenza n. 57/2020, pubblicata il ###, conferendogli ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”. 
Il documento, dunque, non contiene un espresso richiamo al potere di impugnare per cassazione la suddetta sentenza della Corte ligure, sicché occorre chiedersi se il conferimento di “ogni potere di legge” possa valere - nella logica di quell'interpretazione “in funzione conservativa”, valorizzata dall'arresto delle ### intervenuto, di recente, sulle caratteristiche proprie della procura speciale a ricorrere per cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2022, n. ###, Rv. 666374 -01) - come attribuzione anche di tale potere. 
Il quesito, secondo questo Collegio, merita senz'altro risposta positiva, dato che la combinazione fra la nomina dell'### - operata dalla le gale rappresentan te della società ricorrente - quale “proprio procuratore speciale” e il conferimento allo stesso (sebbene dopo la specificazione dell'autorizzazione “ad effettuare richiesta di visib ilità e access i relativamente al procedimento” definito dalla Corte territoriale) di “ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”, consente, anche nella sua correlazi one con l'elezione di domicilio in ### di intendere la procura come inclusiva del potere di impugnare la sentenza e di impugnarla, evidentemente, per cassazione. 
Già in passato, del resto, questa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione al quale risulti essere apposta una procura con cui il ricorrente conferisca, al difensore, “ogni facoltà di legge” (Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2007, n. 8060, Rv.  598696-01; Cass. Sez. Lav., sent. 20 dicembre 1986, n. 7815, 9 Rv. 449757-01), o persino “redatta in termini generici” ( Sez. Un., sent. 17 dicembre 1998, n. 12615, Rv. 521863-01). 
Opzione ermeneutica, questa, vieppiù da confermare alla luce del già menzionato, e più recente, arresto del ###, incline a ritenere l'ammissibilità del ricorso, tutte le volte in cui, pur ricorrendo un dubbio sulla specialità della procura, esaminatane la portata, “da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferib ilità al giudizio di cassazione” (così, appunto, Cass. Sez. Un., sent. n. ### del 2022, cit.).  8. Ciò premesso, il ricorso va rigettato.  8.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.  8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che, a dispetto del tentativo della ricorrente di richiamarsi alla giurisprudenza di legitti mità in tema di “buona entrata”, la fattispecie sottopos ta al vaglio di questa Corte presenta caratteristiche del tutto diverse. 
Costituisce, infatti, “buona entrata” l'esborso preteso dal locatore - eventualmente anche nei confronti di un terzo (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 gennaio 2023, n. 368 Rv. 666685- 01), oltre che dello stesso conduttore - per stipulare il contratto di locazione, allorché esso non abbia alcuna causa giustificativa. 
Esso, dunque, trova la sua unica ragion d'essere nel la realizzazione, da parte di chi decida di locare il bene, di una “utilitas”, di un vantaggio, co rrelato al solo fatto del la concessione, ad altri, del godimento della “res locata”, ricadendo, per tale ragione, nell'àmbito di applicazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, integrando quel vantaggio “altro”, ulteriore 10 rispetto a quelli consentiti dalla disciplina da detta legge, che è vietato da tale norma. 
Perché la nullità contemplata da tale norma possa operare occorre, dunque, che sia prevista - in favore del locatore - una “utilitas” che, pur trovando occasione nella stipula del contratto, non abb ia giustificazione alcuna, alterando, nel contemp o, il sinallagma contrattuale proprio della locazione. 
Nel caso che si esamina, la somma di danaro - lungi dal porsi come una “rendita” che viene lucrata dal locatore, per il sol fatto di immettere il conduttore nel godimento del bene - risulta essere stata pattuita per estinguere debiti facenti capo al marito della legale rappresentante della società locataria, sicché tale pattuizione, pur avendo con dizionato la stipul a del contratto, trova una giustific azione causale estranea al sin allagma della locazione e riconducibile, come ritiene la stessa ricorrente, alla fattispecie di cui all'art. 1272 cod. civ., dando così luogo ad un fenomeno di co llegamento tra co ntratti (per la qualificazione dell'espromissione come contratto si vedano Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 19 73, n. 609, Rv. ###-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1983, n. 6935, Rv. 431605-01). In tale prospettiva, pertanto, non sembra inutile rammentar e che, nel caso dell'espromissione, “la cau sa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rappor ti eventualmente esistenti fra il te rzo e l'obbligato, anche se non si richiede l 'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, ess endo invece necessar io che il terzo , presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato” (cos ì, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2021, n. 21102, Rv. 661909-01). 
Orbene, solo se tale giustificazione causale - nel caso che occupa - non vi fosse stata, perché puramente simulata, la 11 fattispecie sarebbe ricaduta nella nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, dissimulando l'esistenza di una “buona entrata”.  8.1.2. Quanto sopra osservato, del resto, trova conforto nella pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 9 ottobre 1996, 8815, Rv. 500002-01) che ebbe, per prima, ad affrontare - a seguito dell'abrogazione della legge 23 maggio 1950, n. 253, il cui art. 28 sanciva, espressamente, esser e “ nullo l'obbligo imposto al conduttore […] di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazio ni a titolo di buon ingress o […], qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comu nque questa sia dissimulata” - il tema del la persistente nullità, o meno, della “buona entrata”, dopo l'avvento della legge n. 392 del 1978. 
Difatti, se il menzionato a rresto di questa Corte ebbe a ritenere nulla, ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, una clausola c on la quale, in occasione della - rinnovata - conclusione di un contratto di locazione, era stata imposta, con efficacia condizionante la stipulazione dello stesso, il versamento di somme che si assumeva avvenuto in restitu zione di mutui erogati dal locatore alla parte conduttrice, a tale esito perveniva sul rilievo che dovesse ritenersi “non consentita l'imposizione […] del versa mento di somme a fondo perduto a vant aggio del locatore, in di fetto di ogni apprezzabile interesse, ed anzi in situazione caratterizzata da violazione dei principi di lealtà, correttezza e solidarietà (artt. 1175 e 1337 cod. civ.) da parte del contraente più forte” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.  8815 del 1996, cit.). Interesse apprezzabile, si badi bene, che non si escludeva affatto, in astratto, potesse ricorrere, identificandolo - sempre con riferim ento alla fattispecie allora sottoposta all'esame di questa Corte - in “un accordo che, a fronte della rinuncia a pretendere il rilascio da parte del locatore, prevedesse 12 il pagamento di una somma di denaro da parte del conduttore, o di terzi intere ssati”, salvo , però, concludersi che “ nessuna indicazione il giudice del merito” avesse fornito “circa gli elementi comprovanti che, in concreto, la volontà dei contraenti” si fosse “atteggiata e manifestata in tal senso, in modo da legare con vincolo di reciprocità rinuncia e pagamento” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.). Si cché resta confermato, in definitiva, che la nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, e il diritto del conduttore (o del terzo) “a ripetere le somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 cod.  civ.”, presuppone - in presenza di acc ordi che prevedan o attribuzioni ulteriori in favore del locatore, oltre al pagamento del canone di locazione - che “sia accertato, avuto riguardo ad ogni utile elemento”, il ricorrere di un “collegamento funzionale tra il menzionato accordo ed il contratto di locazione”, ovvero che “il pagamento risulti inerente al regolamento economico del rapporto di locazione” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.), senza trovare, du nque, un'altra giustificazione suscettibile di integrare idonea “causa adquirendi”.  8.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.  8.2.1. Infatti, poiché parte ricorrente non ha dimostrato di avere dedotto, nel giudizi o di merito, la natu ra simulata della causa giustificativa dell'avvenuto pagamento (avendo, anzi , nell'esposizione del fatto contenta nel presente atto di impugnazione, ricostruito le proprie difese senza che di tale prospettazione vi sia alcuna traccia), l'ipotesi di violazione dell'art.  1417 cod. civ. - che pure è condivisa dal ### presso questa Corte - deve ritenersi, invece, inammissibile. E ciò in quanto, come osserva correttamente la c ontroricorrente, la prospettazione della simulazione - e, dunque, la finalizzazione a 13 provarla del capitolo di prova testimoniale articolato (e del documento prodotto in giudizio) - risulta del tutto nuova.  8.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.  8.3.1. Cond uce a tale esito il ril ievo che la ricorrente non coglie - né, qu indi, adeguatamente cont rasta - la “ratio decidendi” del la sentenza impugnata (donde la sua inammissibilità: Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411). 
La pronuncia della Corte genovese (cfr. pag. 9) afferma che “non vi è prova” che, all'odierna ricorrente, fosse “stata fornita da ### S.p.a. la disponibilità non di un unico magazzino grande, ma di due magazzini più piccoli”. Ne consegue, pertanto, che il tema sul quale verte la censura (ovvero, l'individuazione del soggetto tenuto a provar e, sec ondo i corretti criteri di riparto dell'onere della prova, la inidoneità, o meno, di tali più piccoli locali a fungere da magazzino) è rimasto estraneo al “decisum” del giudice d'appello. 
Né, d'al tra parte, nella presente sede potrebbe essere sindacata - trattandosi di accertamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito - la valutazion e in ordine alla sussistenza, o meno, di tale prova.  8.4. Inammissibile, infine, è pure il quarto motivo di ricorso.  8.4.1. Esso, per vero, tende a soll ecitare una rinnovata valutazione del materiale istruttorio, preclusa a questo giudice di legittimità. 
La ricorr ente assume, infatti, che i pagament i da essa effettuati - a suo dire, idonei a sanare la morosità - sarebbero 14 “comprovati da incontestabili risultanze documentali”, su tali basi denunciando violazione dell'art. 1193 cod.  Il motivo è, però, inammissibile, non prospettando un vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e im plica necessariamente un pro blema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo del le risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazion e della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. “postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia co nsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denu ncia del vizio di sussunzione ogni cr itica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giu dice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414- 01). Ne consegue, quindi, che il “d iscrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa del l'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della car ente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla co ntestata va lutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent.  26 febbraio 2021, n. 5442). Evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 15 9. Le spese del presente giud izio di legitti mità vanno integralmente compensate tra le parti, sussistend o “giusti motivi”, di seguito meglio illustrati.  9.1. Invero, essendo stato il primo grado di giudizio instaurato con citazione notificata in data 8 novembre 2016, alle spese di lite si applica la disciplina di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, co n modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 , n. 162, co me, però, risultante all'esito dell'intervento “additivo”, operato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77. 
Orbene, l'assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte - tali non potendo considerarsi, per le ragioni già illustrate, gli arresti in materia di “buona entrata” - integra taluna di quelle “altre” gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle indicate “nominatim” dal vigente testo dell'art. 92 cod. proc. civ. (vale a dire, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti del giudizio), che sono idonee a giustificar e la co mpensazione, present ando “la stessa, o mag giore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste” dalla norma suddetta (cfr.  Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv.  656993-01).  10. A carico del la ricorrente, stante il rigetto del ricorso , sussiste l' obbligo di versare un ult eriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un acc ertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 16 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 6571 98-01), ai s ensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.   PQM La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppos ti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deci so in ### all'esito dell'adunanza camerale della 

causa n. 1221/18 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Guizzi Stefano Giaime

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29325/2025 del 05-11-2025

... violazione degli art. 132, comma 2, n. 4» e lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello atteso che «se il bene oggetto dell'accertamento è unico nel suo genere e nelle sue caratteristiche, tali da non consentire alcun confronto con immobili similari ...» ne conseguirebbe che «il metodo di stima adottato non ...###... essersi basat o su di una “analisi di mercato” riferita al territorio ed al Comune ove la ex colonia è posta». 2.3. Le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese. 2.4. In primo luogo, si oss erva che si sco rge dal complessivo contenuto della decisione grava ta di ricorso per cassa zione la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata all'esistenza di elementi documentali che avevano pienamente giustificato la ripresa a tassazione del maggior valore accertato rispetto alla compravendita, come dianzi illustrato. 5 2.5. Tanto è sufficiente p er esclud ere che la senten za impug nata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione d ella motivazione, motivazione apparente, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quan to affermato da Cass. S.U. n.8053/2014 e n.8054/2014. 2.6. In p (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso nr. 13302-2023 R.G. proposto da: SOCIETÀ ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente contro ### in persona del ### pro temp ore, rappresentata e d ifesa ope legi s dall'### -controricorrente avverso la sentenza n. 1437/2022 della CORTE DI GIU STIZIA ### T ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera d i consiglio non partecipata del 30/10/2025 dal ###.ssa ### DELL'#### di ### di ### propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza , in accoglimento del ricorso p roposto avverso avviso di rettifica e di liquidazione a mezzo del qua le era stato r ichiesto il p agamento di maggiore imposta di registro ed accessori in relazione alla compravendita di un compendio immobiliare.  ### delle entrate resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 per esame omesso od incoerente od illogico circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e lamenta che i ### di appello abbiano omesso di esaminare o comunque abbiano «compiuto un esame incoerente od illogico di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l'indagine ... compiuta dall'### e secondo quest'ultimo avente ad oggetto la “pluralità d i fonti” - ivi compresa l'analisi del mercato immobiliare - richiamata sia nell'Avviso di ### e ### impugnato nel merito, sia nella sentenza di secondo grado, 3 e dalla quale l'### stesso avrebbe “desunto” i dati ed i conseguenti risultati cui è poi giunto per l'emissione dell'Avviso e la richiesta di una maggiore imposta».  1.2. La doglianza va disattesa.  1.3. È d irimente evidenziare che la censur a (da riqualificare esclusivamente ai sensi dell'art. 360 , primo comm a, n. 5, c.p.c.) è inammissibile risolvendosi in una contestazione della valutazione degli elementi probatori effettuati dal Giudice di merito che, investendo un accertamento riservato a quest'ultimo, non possono essere sindacati in questa sede ###n. 344 76/2019), se non per vizio motivazionale che, tuttavia, non risulta essere stato ritualmente prospettato, mancando l'indicazione puntuale del fatto storico (ovvero di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storiconaturalistico - cfr. Cass. n. 21152/2014) asseritamente non esaminato.   1.4. Non possono invero ritenersi «fatti» nel senso indicato, quelli dedotti dalla ricorrente, ovvero che «l'### per il proprio accertamento ... avrebbe ricavato i dati, e cioè le voci di costo, da fonti accessibili, quali i manuali operativi delle stime immobiliari; ovvero da “analisi di mercato”, genericamente richiamate ma non indicate nel detto Avviso ...; ovvero ancora, da “perizie effettua te negli anni”... » e ch e l'accertament o tuttavia non avrebbe potuto essere effettuato sulla base di questi dati perché «le p eculiari caratteristiche e la si ngolarità del bene immobile oggetto dell'accertamento (una ex colonia estiva) ...###... tali da non consentire il confronto con altri beni immobili e la riconducibilità dei dati asseritamente acquisiti dalle ... indagini al bene de quo ... »; trattasi di questioni ed argomentazioni difensive di cui, peraltro, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha anche tenuto conto avendo espressamente affermato che l'atto di accer tamento era stato e messo «previa valutazione del bene con metodo di stima indiretto, mediante il cosiddetto approccio di costo o costo di riproduzione deprezzato e le singole voci di costo erano state desunte sulla base di pratiche estimali come il manuale operativo delle stime immobiliari o da analisi di mercato e dati messi a 4 disposizione da enti pubblici come, a d esempio, gli oneri di urbanizzazione desumibili dalle tabelle del Comune», escludendo quindi per la singolarità dell'immobile la praticabilità della metodologia di stima sintetico-comparativa, risulta ndo invece necessaria la stima puntua le della medesim a unità, attraverso il ricor so a procedimenti estima tivi indiretti, quali il costo di riproduzione deprezzato del bene, ovvero la capitalizzazione dei redditi immobiliari ordinari dallo stesso prodotti.  2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione degli art.  132, comma 2, n. 4, cpc; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111, comma 6, ###; in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.» e lamenta che la Corte d i giustizia tributaria di secondo grado abbia «emesso una sentenza con ... argomentazioni inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del suo convincimento, ... non consente###...  alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudicante».  2.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; violazione degli art. 132, comma 2, n. 4» e lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello atteso che «se il bene oggetto dell'accertamento è unico nel suo genere e nelle sue caratteristiche, tali da non consentire alcun confronto con immobili similari ...» ne conseguirebbe che «il metodo di stima adottato non ...###... essersi basat o su di una “analisi di mercato” riferita al territorio ed al Comune ove la ex colonia è posta».  2.3. Le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese.  2.4. In primo luogo, si oss erva che si sco rge dal complessivo contenuto della decisione grava ta di ricorso per cassa zione la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata all'esistenza di elementi documentali che avevano pienamente giustificato la ripresa a tassazione del maggior valore accertato rispetto alla compravendita, come dianzi illustrato. 5 2.5. Tanto è sufficiente p er esclud ere che la senten za impug nata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione d ella motivazione, motivazione apparente, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quan to affermato da Cass. S.U.  n.8053/2014 e n.8054/2014.  2.6. In p articolare, poi, il vizio di motivazione contra ddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argom entaz ioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: cfr. Cass. nn. ###/2021, 9761/2021, 17196/2020).  2.7. Nella specie, tutt avia, non si p uò ritenere che la sentenza impugnata sia inconcludente o incoerente sul piano della logica giuridica, giacché essa contien e una compiuta ed articolata illustra zione delle ragioni sottese all'accoglimento del gravame, per cui, la motivazione del decisum raggiunge ed oltrepassa la soglia del minimo costituzionale.  3.1. Con il quarto motiv o la ricorrent e denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 116 c.p.c.  e 2697 c.c. e 7 e 36 D.Lgs 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.» e lamenta che «l'accertamento operato dal Giudice del secondo grado si ...###... risolto in una ingiustificata e ... apodittica valorizzazione della perizia di stima dell'### perizia cui si è attribuito ... un valore probatorio privilegiato, e senz'alcuna considerazione dei dati istruttori che, offerti al giudizio dal Contribuente, ne esplicitavano l'incongruità e l'inattendibilità».  3.2. La censura va parimenti disattesa.  3.3. Come già affermato da questa Corte, in tema di imposta di registro, poiché dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall'### tecnico eraria le, prodotta dall'amministra zione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere a ttribuito il valore di atto pubblico soltanto per q uel che 6 concerne la p rovenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto; n ondimeno, nel processo trib utar io, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituir e fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (cfr. Cass. n. 14418/2014; conf.  nn. 6038/2022, 2193/2015).  3.4. Nel caso di specie la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha fatto corretta applicazione del suindicato criterio di giudizio, posto che, dopo aver richiamato la stima dell'### e affermato che la stessa si era basata sul «metodo di stima indiretto, mediante il cosiddetto approccio di costo o costo di riproduzione deprezzato, ...desu###...  le singole voci di costo sulla base di pratiche estimali come il manuale operativo delle stime immobiliari o da analisi di mercato e dati messi a disposizione da enti pubblici come, a d esempio, gli oneri di urbanizzazione desumibili dalle tabelle del Comune», ha dimostrato di aver ponderatamente valutato l'esito della d etta stima giudicandolo attendibile, a f ronte della g enericità ed in conf erenza degli element i probatori offerti dalla parte contribuente («il contribuente ha affidato la propria difesa ad argomenti aspecifici formulando censure generiche all'atto di accer tamento con argomenti avulsi dalle risposte fornite dall'###.  4.1. Con il quinto motiv o la ricorrent e denu ncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti» e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia omesso «l'esame di un elemento probatorio idoneo a fornire una diversa rappresentazione dei fatti, ovvero ... la valut azione della perizia di parte del Contribuente ...###... la valut azione dei rilievi di natur a tecnica proposti d al Contribuente stesso, che avrebbero permesso di determinare una diversa decisione della causa». 7 4.2. Le censure sono inammissibili o infondate.  4.3. La censura circa il lamentato errore di calcolo non è, invero, conforme al vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, che ha escluso qualsiasi rilievo alla motivazione insufficiente e contraddittoria, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del «mini mo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, ### individuabile nelle sole ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di «mancanza della motiva zione quale requisito essenziale del p rovvedimento giurisdizionale», di «motivazione appar ente», di « manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e d i «motiva zione perplessa od incomprensibile»; al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto di discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass. nn. 22598/2018, 23940/2017, 17619/2017, 13928/2015).  4.4. Nel caso di specie, deve essere senz'altro esclusa la carenza totale di motivazione, nonché l'omesso esame del fatto decisivo costituito dal preteso errato calcolo della superficie, avendo la Corte territoriale preso in esame il fatto in questione, affermando che «la questione della differenza di superficie ... viene indicata come frutto di errore calcolo senza che sia stata presa posizione alcuna sulla motivazione opp osta dall'amministrazione per la quale la divergenza era da imputare ad una diversa valutazione del fabbricato principale».  4.5. La doglianz a, in quanto inammissibile, non p uò, pertanto, trovare accoglimento.  4.6. Le ult eriori doglianz e, circa i rilievi tecnici a ttestant i asseriti errori nella valutazione dell'### relative dunque a questioni, implicanti un accertamento di fatto, che non risultano trattate in alcun modo nella sentenza impugnata, sono inammissibili trattandosi di questioni nuove, 8 non precedentemente prospettate nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposte perciò al vaglio del giudice di appello, la cui introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio ( cfr. Cass. nn. 907/2018; Cass. n. 17041/2013; Cass. 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4787/2012).  4.6. La ricorrent e non ha, invero, in alcun modo indicato dove e quando esse siano state prospettate nel corso dei p regressi gr adi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. nn. 18018/2024, 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013).  4.7. La ricorrente si è limitata dunque a fare riferimento al contenuto della perizia di parte prodott a nei precedenti gradi, senza alcuna indicazione dei relativi atti difensivi nei quali sarebbero state ritualmente formulate le relative contestazioni alle pretese avversarie.  4.6. Sotto q uesto profilo è opportuno tuttavia evidenziare che il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa produzione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrim enti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la va lutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 1997 del 2023; Cass. n. 22342 del 2007; Cass. n. 8304 del 1990; n. 1385 del 1995). 9 5. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pag amento, in favore dell'### controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.880,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da p arte della ricorrente dell'ulteriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, ### aria, in data ###.   ### (###  

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Dell'Orfano Antonella

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20576/2025 del 22-07-2025

... controricorso, e dovendosi semmai disporre l'in tegrazione del contra ddittorio nei confronti degli eredi di ### Purtuttavia, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizi one dello stesso, tra i qu ali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché no n giustificate dal la struttura dialettica del processo e, in parti colare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzi e di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti , disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la conces sione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da #### E e #### rappre sentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrenti contro ### rappresentato e di feso dall' avv. ### presso i l cui studio in ### via ### n. 19, è elettivamente domiciliato; -controricorrente ######### O, ######## e ### -intimati
Oggetto: Distanze 2 di 15 per la cassazione della sentenza n. 818/2019 resa dalla Corte di appello di ### il ###, pubb licata il ### e non notificata; udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie depositate da entrambe le parti; Fatti di causa 1. Con ricorso del 10 dicembre 1986 al ### di #### e ### denunciarono che, a seguito di una nuova opera intrapresa da ### e da ### consistente nello sbancamento di un terreno li mitrofo al fabbricato di loro proprietà, er ano stati causati danni all a struttu ra di questo immobile, e chiesero che dette lavorazioni venissero sospese e che venissero poste in essere opere che garantissero la stabilità. 
Venne disposta c.t.u., all'e sito della quale il ### ordinò la sospensione dei lavori limitatamente al muro di contenimento, al terrapieno retrostante e alle opere ad esso connesse, e ordinò alle parti, ciascuno per il proprio impegno, di provvedere alle attività di consolidamento. 
Con sentenza del 19 ottobre 1988, lo stesso ### dichiarò la propria incompetenza per valore a decidere il merito della causa, rimettendo le parti avanti al Tribunale di #### e ### riassunser o il giudizio nei confronti di ### e ### e, assum endo che i danni lamentati erano conseguenti allo sbancamento effettuato dai convenuti per la realizzazione di un fabbricato sul loro terreno, e che nella realizzazione di questo erano state violate le disposizioni relative alle distanze legali imposte dal piano di fabbricazione del 3 di 15 Comune di Mi silmeri, chi esero l'abbattimento delle fabbriche fino alla distanza prevista dallo strumento urbanisti co, nonch é il risarcimento dei danni subiti. 
I co nvenuti, costituitisi in giudizio, cont estarono l'assunto degli attori, as sumendo che gli asseriti d anni er ano conseguenza della carenza struttura le del fabbricato di questi ultimi e del maggior peso di cui essi lo avevano gravato, per aver costruito abusivamente un quarto pi ano non previsto nel progetto, e chiesero il rigetto del le domande. 
Nel corso del giudizio, gli attori chi esero e ottenner o di essere autorizzati a chiamare in gi udizio ### e ### na, ### e #### e #### cenzo e #### e ### o ### a, acquirenti degli app artamenti realizzati dai convenuti, i quali si costi tuirono, eccependo la loro mancanza di legittimazione passiva in re lazione al chiesto risarcimento del danno e concludendo per il rigetto delle domande attrici. 
Con sentenza n. 4714/2002 del 21 ottobre 2002, il Tribunale ordinò ai co nvenuti ### e ### di realizzare a propria cura e spese le opere indicate dal c.t.u. Ing. Benzi alle pagg. 21-22 della relazione, entro sei mesi dal la notifica della sentenza, e, in mancanza, diede facoltà agli attori di provvedervi a propria cura e a spese dei convenuti; condannò questi ultimi al risarcimento del danno e rigettò tutte le rimanenti domande formulate nei confronti dei convenuti e dei chiamati in giudizio, ivi compresa quella di demolizione delle parti di manufatto asser itamente realizzate in violazione delle distanze legali dal confine e tra gli edifici. 
Il giudizio di gravame, instaurato da ### e ### si concluse, nel la resistenza dei convenuti, che propos ero anche ap pello incidentale, con la sentenza n. 545/2009, con la 4 di 15 quale la Corte d'Appello di ### confermò la sentenza di primo grado, ril evando, quanto alla domanda di demolizione, che il ### di ### del Comune di ### prevedeva una distanza minima tra fabbricati con pareti finestrate di mt. 10 e una distanza dal confine di mt. 5, che la demolizione non poteva essere disposta, non essendo il fabbricato dei convenuti frontistante, ma posto in posizione obliqua rispetto a quello degli attori, con distanza dal confine variabile da mt. 5 a mt. 3, che il D.M. n. 1444 del 1968 non era immediata mente operativo nei rapporti tra privati e che la cond anna er a inopponibile ai terzi acquirenti, stante la mancata trascrizione della domanda giudiziale prima del loro atto di acquisto. 
Il gi udizio di legittimità, in staurato da ### etro e ### si concluse con la sentenza n. 10499 del 21/5/2015, con la quale questa Corte cassò la sentenza impugnata in relazione ai primi due motivi e rinviò alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, enunciando i seguenti principi di diritto: 1) le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le co struzioni, e di esse dal confi ne, sono volte non so lo ad evitare la fo rmazione di interc apedini nocive tra edi fici frontistanti, ma anche a tutelare l' assetto urban istico di un a data zona e la densi tà edifi catoria in relazione all'am biente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino; 2) il D.M. n. 1444 del 1968, in quanto emanato su delega dell'art.  41-quinquies inserito nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, ha eff icacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di distanza tra i fabbricati, cui i ### sono tenu ti a conformar si nella redazione o revisione dei loro strumenti urbanistici, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle 5 di 15 quali si sostitui scono per in serzione automatica, con conseguente loro diretta operatività nei rapporti tra privati; 3) la sentenza pronunziata sul la domanda di actio n egatoria servitutis, diretta a denunziare la violazione delle distanze legali ad oper a del proprietario del fondo vicino e a ottener e l'arretramento della sua costruzione, ha effetto anche nei confronti dell'acquirente a ti tolo particolare della costruzione, che sia stato parimenti convenuto nel giudizio instaurato contro il suo dante causa, così assumendo la qu alità di parte del processo, senza che la mancata trascr izione della do manda giudiziale a norma dell'art. 2653, n.1 o n. 5, cod. civ. conferisca al med esimo acquirente il diritto di mantenere la distanza inferiore a quella legale.  ### etro e ### riassunser o il giudizi o nei confronti di #### e ### quali eredi di ### deceduto nelle more, e di tutti i terzi chiamati quali aventi causa a titolo particolare dei convenuti. 
Con la sentenza n. 818/2019, pu bblicata il ### 9, la Corte d'Appello di ### cond annò ### o e ### quali eredi di ##### etro, #### chio ###### Fav aró ##### io e ### in solido tra loro, al ripristino dello stato dei lu oghi n el rispetto delle distanze legali e, per l'effetto, a demolire le porzioni del fabbricato oggetto di causa esistenti a una distanza inferiore di mt. 5 dal confine col fondo di ### e ### e di mt. 10 dalla parete del fabbricato di proprietà di questi ultimi; dichiarò che #### To marchio Gi useppe, ###### 6 di 15 ### e ### o Giu seppa avevano diritto ad essere garantiti da ### e ### quali eredi di ### e da ### in solido tra loro, degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla presente pronuncia e confermò per il resto l'impugnata sentenza.  2. Avve rso la suddetta sentenza ### o, ### onte ### e ### propongono ricors o per cassazione affidato a due motivi. ### resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, mentre ### etro, #### To marchio #### ura #### ncenzo, ##### Far inella ### e ### son o rimasti intimati. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie. 
Motivi della decisione 1. Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal co ntroricorrent e, per non essere stato lo stesso notificato agl i eredi di ### decedut o il ###, prima della pubblicazione della sentenza impugnata, ma della cui morte - e dell'identità del relativo erede - i ricorrenti erano stati resi edotti in forma ufficiale attraverso la notificazione di atti giudiziari relativi a questo giudizio, ossia in seguito al ricorso per ese cuzione degli obblighi di far e derivanti dalla sentenza di primo grado, emessa dal Tr ibunale di Pal ermo n. 4/9 de l 21/10/2002, proposto da ### e ### quale erede di ### e notificato agli odierni ricorrenti, i quali si erano costituiti nel processo esecutivo con comparsa del 27/9/2017 anche nei confronti della medesima ### nella sua qualità di erede, co n conseguente in esistenza della notifica e ffettuata al procuratore costituito di ### non essendo applicabile il principio della c.d. ultrattività del mandato. 7 di 15 Tale eccezione non dà luogo all'inammissibilità del ricorso, essendo stato lo stesso c orrettamente notificato ad uno dei litisconsorti, ossia ### che si è difes o con controricorso, e dovendosi semmai disporre l'in tegrazione del contra ddittorio nei confronti degli eredi di ### Purtuttavia, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizi one dello stesso, tra i qu ali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché no n giustificate dal la struttura dialettica del processo e, in parti colare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzi e di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti , disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la conces sione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giud izio di cassazio ne senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. 6-3, 17/6/201 9, n. 16141; Cass., Sez. 2, 21/5/2018, n. 12515). 
Quanto all a seconda ecce zione di inammissibilit à del ricorso, sollevata dal controricorrente, in ra gione della man cata applicazione dei criteri della sinteticità e specificità nella redazione dello stesso, si osserva che il ma ncato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pur esprimendo un principio generale del diritto pro cessuale, espone 8 di 15 il ricorrente al risc hio di una declarator ia di inammi ssibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso, non essendo tale violazione normativame nte sanzionata, ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse all a sentenza gravata, rid ondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod.  proc. civ., ass istite - queste sì - da un a sanzione testuale di inammissibilità (in tal senso, Cass., Sez. 5, 21/03/2019, n. 8009). 
Il ricorso per cassazione deve, infatti, ess ere mo dulato, in conformità alle indicazioni della sentenza ### del 28 ottobre 2021 (causa Su cci ed altri c/###, secondo cri teri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'atti vità del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certe zza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso del la parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. 3, 14/3/2022, n. 8117). 
Quest'ultimo principio trova, tuttavia, concreta appli cazione nell'esame delle singole censure, non potendo la sua violazione per una sola di esse atting ere automaticamente l' intero ricorso, ancorché lungo e articolato, specie quando, come in questo caso, il ricorso dà conto dell'andamento dei diversi gradi del giudizio e delle questioni negli stessi affrontate. 
Stesso discorso vale anche con riguardo all a terza eccezione d i inammissibilità, fondata sulla natura meritale delle questioni proposte, dovendo la stessa essere verifi cata co n riguardo a ciascuna censura. 9 di 15 2.1 Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli ar tt. 872, 873 cod. civ., del D.M. 2 aprile 1968, n. 9, e dei ### comunali in vigore, in relazione all'art. 360, primo com ma, n. 3, cod. proc . civ., per violazione, falsa ed errata interpretazion e delle indicate norme legislative; l'erronea interpre tazione delle conseguenze derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte di Cassazione 10499/2015 alla luce delle violazioni urbanistiche effettuate dagli appellanti in riassunzione e con riferi mento alla normativa di cui all'art. 31, comm a 3, d. P.R. 6 giugno 2001, n. 3 80, nonché dell'attuale inesistenza della titolarità del titolo giustificativo da parte di ### e ### I ricorrenti hanno in particolare rilevato che i du e edifici limitrofi formavano una “chiostrina” non accessibile da terzi e che in tale fattispecie non era rilevabile alcuna violazione di distanza a car ico dei convenuti in riassunzione, né dei loro aventi causa. 
Peraltro, er a venuta meno la titolarità dell'a zione in capo agli originari attori e la stessa possibilità di dare esecuzione al giudicato per quanto riguarda la riduzione in pristino e le relative demolizioni, in quanto la loro unità immobiliare, eseguita in difformità dal titolo edilizio, era stata investit a dall'ordin anza di demolizione n. 4 del 21/8/2018 emessa dal Comune di Mi silmeri (non sos pesa, né riformata dall'adito T.A.R. Sicilia), la quale, rimasta in esegui ta come da accer tamento del 2/4/2019, prot. 11716, era stata seguita dall'ordinanza n. 3 del 2/4/2019, con la quale il medesimo Comune aveva in giunto ai predetti il pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.000,00, sicché il bene, a norma dell'art.  31 d.P.R. n. 380 del 2001, era divenuto ope legis di proprietà del Comune allo sca dere del t ermine fissato per la sua demolizione. 
Infine, ad avviso dei ricorrenti, l'accertamento della Corte d'Appello 10 di 15 era risultato lacunoso, erroneo e contraddittorio su punti fondamentali della controversia.  2.2 Il primo motivo è infondato. 
Quanto alla questione della chiostrina, il motivo non si confronta con la ratio decidendi fondata sulla violazi one della distanza tra pareti finestrate, la quale è stata accertata con efficacia di giudicato interno, senza che però sia stata formulata alcuna specifica censura sulla violazione del giudicato. 
Va, peraltro, ricordato che, in tema di distanze tra costruzioni, l'art.  9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968, essendo stato emanato sulla base dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 (cd.  legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 del la legge n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti ind erogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostitui scono per inserzione automatica (Cass., Sez. 2, 15/1/2021, n. 624), così come si estendono anche ai comuni dotati di regolamento edilizio, se esso è privo di norme disciplinanti i distacchi tra costruzi oni, fermo restando, per i regolamenti approvati dopo l'entrata in vigore della legge n. 765, l'obbligo di rispettare la norma sul distacc o minimo di dieci metri tra pareti finestrate, stabilito dal d.m. n.1444 del 1968, potend o detti regolam enti solo preveder e un distacco maggiore (Cass., Sez. 2, 07/06/2006, n. 13 338; Cass., Sez. 2, 10/09/2013, n. 2 0713). Ne consegue che sarebbe illegittima una previsione regolamentare che imponga il rispetto di una distanza minima di dieci metri tra pareti soltanto per i tratti dotati di fin estre, con esoner o di quelli ciechi (C ass., Sez. 2, 02/03/2018, n. 5017).  2.3 Con riguardo alla seconda questione proposta, va, innanzitutto, rilevato che i ricorrenti han no depositato, unitamente al ricorso, 11 di 15 l'ordinanza di demolizione n. 4 del 21/8/201 8 del Comune di ### l'ordinanza di rigetto della chiesta sospensiva sul ricorso 2012/2018 depositata dal T.A.R. Sicilia-Sez. ### pubblicata il ###; l'ord inanza di rigetto del Consiglio di ### zia ### della ### della chiesta riforma della superiore ordinanza cautelare del T.A.R. n. ###/2018, pubblicata il ###; la memoria di costituzione del Comune di ### nel giudizio 2012/2018 davanti al T.A.R., Sez. 2, di ### i motivi aggiunti al ricorso T.A.R. Rg. 2012/2018, depositati nell'interesse di ### tonino e consorti in d ata 30/5/2019, attestanti la mancata ottemperanza all'or dine di demolizione n. 4 del 21/8/2018, in virtù di accertamento de 2/4/2019, prot. 11716, documenti che non risultano prodotti nel giudizio di rinvio. 
In relazione a ciò, assume, dunque, rilievo l'ammissibilità (o meno) delle nuove produzioni documentali attinenti alla permanenza della proprietà, in capo ai controricorrenti, dell'immobile interessato dalla violazione delle distanze a opera della costruz ione realizzata nel fondo confinante dai ricorrenti. 
Al riguardo, si osserva che, come già affermato da questa Corte, nel giudi zio di legittimità, secondo quanto di sposto dall'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo (Cass., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2 8999; Cass., Sez. 1, 31/03/2011, 7516), ove concernano la fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, cod. proc.  (Cass., Sez. L, 12/07/2018, n. 18464), mentre è ammesso quando i documenti riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernan o nullità inficianti direttam ente la decisione impugnata (Cass., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2899 9; Cass., 12 di 15 Sez. 1, 31/03/2011; 7516), ov vero attengano, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibi lità del ricorso, alla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli di retti a evidenziare la cessazione del la materia del contendere per fatti so pravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso, pu rché riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti (Cass., Sez. 2, 29/2/2016, n. 3934; conf.  25/5/1987, n. 4693; Cass., Sez. 1, 10/03/1980, n. 1579), nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod.  proc. civ., rim anendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difen siva di cui all'art. 378 cod. proc. civ. (Cass ., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2 8999; Cass., Sez. 1, 31/03/2011, 7516). 
Nella specie, il sopravven uto difetto di interesse, alla cui valutazione tende la censura, non è riconosciuto e ammesso dai contendenti, come richiesto dai principi sopra ricordati, avendo essi contestato l'inammissibilità della questione dedotta, peraltro ancora soggetta, a loro dire, al vaglio del giudice amministrativo. 
Ne co nsegue l'inammissibili tà del motivo, potendo la questione essere sollevata in sede ###il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione, falsa ed errata interpretazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 9, n onché dei ### comunali richi amati, con conseguente mancato accertamento istruttorio, per avere i giudici di merito ritenu to di non dover procedere ad alcun accertamento ulteriore, richiamando la preclusione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., e ritenendo irrilevante la dedotta inaccessibilità dell'in tercapedi ne esistente tra i fabbricati da parte di terzi e l'inferiorità del le distanze calcolate rispetto a quelle mini me previste dal 13 di 15 Regolamento edilizio del Comune di ### e dal D.M. n. 1444 del 1968, senza considerare che le risultanze dell'accertamento del c.t.u. ### dove vano essere integrate o considerate nella loro interezza, oltreché rivalutate, dopo trent'anni, alla luce di eventuali modifiche agli strumenti urbanistici. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, i giudici non avevano considerato che i due edifici formavano una chiostrina non accessibile da terzi, secondo le dimensioni descritte nel ### di ### del Comune, che non imponeva il rispetto di distanze e che avrebbe imposto un supplement o di perizia.  2.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 
Il giudizio di rinvio costituisce, infatti, un processo chiuso tendente ad un a nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, nel quale oggetto e limiti sono delimitati dalla sentenza di ann ullamento (ad es. da ultimo Cass. Sez. 5, 09/06/2020, n. 10953). 
In particolare, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o fal sa appli cazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a pu nti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod.  proc. civ., al principio di diritt o enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificar e l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statui zione da rendere in sostituzi one di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iu dicandi, oltre ad estrin secarsi nell'applicazione del principio di diritto, p uò comportare la 14 di 15 valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto del le preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. Sez. L., 6/4/2004, n. 6707; Cass. Sez. 1, 7/8/2014, n. 17790; conf. Cass. n. 13719 del 2006; Cass. Sez. L., 24/10/2019, n. 27337; Cass. Sez. 2, 14/1/2010, 448). 
Nella specie, rileva la prima situazione, avendo ques ta Corte espresso alcuni principi di diritto, ai quali i giudici del rinvio erano tenuti a uniformarsi alla stregua della situazione di fatto già rimasta accertata. 
La censura investe, peraltro, un tema non devoluto al giudice di rinvio ed è di tipo esplorativo, oltre che priva di specificità.  3. In conclusi one, dichiarata l'infondatezza del prim o motivo e l'inammissibilità del secondo, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, li quidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti. 
Considerato il tenore del la pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione del l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso. ### i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfet tarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la 15 di 15 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

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