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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3857/2021 del 15-02-2021

... esame risultanze probatorie ulteriori acquisite, nel contraddittorio tra le parti, nel corso del procedimento (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747). Nel caso in esame, come si è poc'anzi rammentato, la Corte d'appello, avvalendosi della menzionata documentazione, dopo aver sottolineato gli intrecci ed i collegamenti familiari intercorsi tra il ### ed i menzionati ambienti di criminalità organizzata, ha recepito gli assunti svolti nei suoi riguardi dal reclamante Ministero secondo cui egli aveva nel complesso operato in continuità con le amministrazioni precedenti, già destinatarie di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, essendo emerso che avevano avuto luogo fino alla fine del 2016 affidamenti di appalti in numero di 14 su 22 a favore di soggetti gravitanti nel gruppo ### erano state liquidate fatture sebbene prive di regolarità contabile ed effettuati pagamenti privi di autorizzazione; non si era provveduto a neutralizzare l'ingegner ### descritto come «testa di ponte delle cosche per l'acquisizione degli appalti», che anzi era stato spostato dal settore «Ambiente» a quello delicatissimo e nevralgico dei «### pubblici». Ciò detto, è di tutta evidenza (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso 25404/2019 proposto da: Cutri' ### domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - e sul ricorso successivo: Peda' ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE ### di ###, del 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal cons. #### 1. — ### e ### ricorrono con distinti atti rispettivamente per due mezzi e per un mezzo, nei confronti del Ministero dell'interno, contro il decreto del 15 luglio 2019 con cui la Corte d'appello di ###, provvedendo in riforma del decreto reso tra le parti dal Tribunale di Palmi, ha dichiarato l'incandidabilità del ### e del ### alle prime elezioni, destinate a svolgersi in ### regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive al d.p.r. di nomina della ### straordinaria per la gestione del comune di ### del 15 maggio 2017, regolando le spese di lite del doppio grado in applicazione del principio della soccombenza.  2. — Autorizzata l'acquisizione della relazione della ### d'indagine del 19 aprile 2017 presso il Comune di ### la Corte territoriale, recependo gli argomenti svolti dal Ministero nell'atto di reclamo, ha tra l'altro osservato che da detta relazione emergeva: -) che ### suocero del ### era considerato storico imprenditore di riferimento della cosca ### nel settore degli appalti di lavori pubblici edilizio-urbanistici, mentre ### fratello del predetto, era ritenuto partecipe di rango della stessa cosca; egualmente ### figlio di ### e cognato del ### era divenuto egli pure punto di riferimento della cosca, curando in particolare l'attività volta al sistematico condizionamento delle gare d'appalto; ### figlio di ### e cugino del già menzionato ### poi, era abile coadiutore degli zii e del cugino nella gestione ulteriore del gruppo con inframmettenza dei pubblici appalti; -) che le liste riunite dell'allora candidato sindaco ### avevano ottenuto alle elezioni del 14 giugno 2015 il 57,16 dei suffragi e ben 11 dei candidati nelle dette liste risultavano portatori di biografie personali e familiari caratterizzate da collegamenti con la cosca #### risultavano frequentazioni e rapporti solidi e certi tra il sindaco, il vicesindaco, un assessore, cinque consiglieri di maggioranza ed elementi a vario rango appartenenti o fiancheggiatori della cosca, tra i quali in particolare il primo degli eletti tra i consiglieri di maggioranza, che aveva avuto un ruolo particolarmente attivo nell'appoggio elettorale alle liste che sostenevano lo stesso ### -) che in seguito all'elezione del giugno 2015, la compagine di maggioranza e di governo si era caratterizzata per un armonico intreccio con i soggetti già in precedenza impegnati come amministratori con il sindaco ### in numero di otto, e quelli aventi rapporti familiari con precedenti amministratori, in numero di quattro, oltre ai cosiddetti «volti nuovi», in numero di quattro, sicché ben 12 tra consiglieri amministratori, su un totale di 21 dell'amministrazione neoeletta potevano considerarsi a pesante rischio di condizionamento; -) che non era contestabile che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, un periodo di oltre 16 mesi, quale quello intercorso dall'insediamento degli eletti, fosse oggettivamente ampio e più che sufficiente a consentire plurime e ben progettate iniziative di indirizzo politico, ove volute, di contrasto all'illegalità mafiosa, sia sul piano della comunicazione di immagine, sia soprattutto della revisione e la rivisitazione delle prassi e dei regolamenti interni di funzionamento della pubblica amministrazione di riferimento, oltre che per la vigilanza e controllo sul suo quotidiano svolgimento, iniziative delle quali non risultava anche soltanto un fumus d'evidenza, come in un certo senso poteva desumersi anche dalla difesa del ### -) non era esatta l'affermazione secondo cui, in via generale ed astratta, l'organo politico non potesse incidere sull'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, sia mediante il loro rigoroso controllo di regolarità sostanziale e formale ed esattezza degli adempimenti in corso dell'espletamento, sia attraverso le opportune o necessarie iniziative tutorie per l'interesse pubblico, dalla sospensione al recesso e all'unilaterale contestazione, anche in sede giudiziale; -) a fronte degli argomenti sollevati dall'amministrazione reclamante, nulla in senso contrario le avversarie difese avevano offerto; -) che il collegamento indiretto contemplato dal comma 110 dell'articolo 143 del testo unico enti locali poteva essere integrato anche da un ruolo meramente passivo, quale la stessa decisione di candidarsi, necessariamente subordinata, dato l'ambiente, al gradimento e al fattivo appoggio dell'organizzazione criminale.  3. — ### resiste con distinti controricorsi.  4. — Sono state depositate dai ricorrenti distinte memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso il medesimo decreto.  2. — Il ricorso ### contiene due motivi.  2.1. — Il primo mezzo è rubricato: «### e/o falsa applicazione degli articoli 111 Costituzione nonché 116, 135 e 737 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 
Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe assolto il proprio obbligo motivazionale in maniera soltanto apparente, lasciandolo dunque sostanzialmente inadempiuto, tanto più che emergerebbe il mancato esame di fatti decisivi, ed altresì una valutazione soltanto parziale del materiale processuale disponibile. 
In particolare sarebbe apparente la motivazione riferita ai rapporti di affinità del ### con esponenti del gruppo ### giacché essa si risolverebbe nell'affermazione di una presunzione, secondo cui l'affinità implica necessariamente condivisione di interessi; allo stesso modo sarebbe apodittica l'affermazione concernente il pagamento di fatture relative agli appalti in precedenza aggiudicati; sarebbe tautologica la motivazione relativa alla collocazione dell'ingegner ### Per altro verso esso ### avrebbe allegato e dimostrato l'attuazione di attività amministrative volte ad infrangere la situazione precedente.  2.2. — Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 143, 110 comma, del decreto legislativo numero 267 del 2000. 
Si sostiene, in breve, che la Corte d'appello avrebbe formato il proprio convincimento di sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'il° comma della citata disposizione utilizzando «il modulo disciplinare di cui al comma 1 del medesimo articolo e, quindi, ravvisando la sussistenza di quegli elementi fattuali che danno luogo allo scioglimento del consiglio comunale per il potenziale, o attuale, condizionamento mafioso, ma che non sono bastevoli al fine di formulare un giudizio individualizzate di responsabilità dello scioglimento in capo a singoli amministratori».  3. — ### articolato mezzo del ricorso ### denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 143, 110 comma del decreto legislativo numero 267 del 2000, in relazione all'articolo 107, comma 1, dello stesso decreto legislativo e dall'articolo 2697 Si sostiene che l'unico addebito rivolto nei riguardi del ### consisterebbe nel non essersi attivato, nel periodo in cui rivestiva la carica di assessore ai lavori pubblici, per ripristinare la legalità violata dall'aggiudicazione di appalti, avvenuta nel periodo precedente all'espletamento dell'incarico, in favore di imprese collegate alla criminalità organizzata. Si replica che il protrarsi degli effetti prodottisi per effetto della situazione pregressa, antecedente alla tornata elettorale nella quale egli era stato eletto, a cagione dei rapporti tra l'amministrazione e le «consorterie criminali», non varrebbe a palesare la sussistenza di una individuale responsabilità in capo ad uno specifico amministratore: per l'applicazione dell'il.° comma dell'articolo 143 del testo unico enti locali, difatti, occorrerebbe la configurabilità di una personale individuata responsabilità nella realizzazione delle condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal primo comma della stessa disposizione. La disposizione, cioè, richiederebbe «la paternità di atti e/o fatti specificamente connessi all'infiltrazione da parte delle consorterie criminali; atti e/o fatti che non possono essere ravvisate nella generica mancanza di iniziativa al fine di impedire l'infiltrazione medesima, posto che, altrimenti, e si apparirebbero espressivi di una sorta di responsabilità oggettiva degli amministratori, comuni a tutti coloro che sono stati in carica nel momento del riscontro della situazione di illegittimità». 
Inoltre, la Corte territoriale aveva errato a trarre argomento, per i fini dell'addebito della sanzione di incandidabilità, dal rilievo che esso ### non aveva offerto prove di segno contrario, giacché l'applicazione della norma in discorso «non sfugge al criterio generale di regolazione dell'onus probandi, fissato dall'articolo 2697 c.c., giusta il quale, in assenza di dimostrazione della condotta che abbia dato causa allo scioglimento, la proposta di incandidabilità va rigettata». 
Ed ancora, le omissioni addebitati dalla Corte territoriale travalicavano ampiamente i doveri dell'assessore comunale, avuto riguardo alla previsione dell'articolo 107 del testo unico enti locali, il quale stabilisce che spettano agli organi di governo i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri.  4. — ### ha formulato in entrambi i controricorsi eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione deducendo l'inidoneità al giudicato del provvedimento impugnato, preso nel quadro di applicazione degli articoli 737 e seguenti c.p.c., richiamati dall'articolo 143, 110 comma, del testo unico enti locali, trattandosi di provvedimento sempre revocabili ai sensi dell'articolo 742 c.p.c..  ### è evidentemente infondata, dal momento che il decreto reso dalla Corte d'appello, in sede di reclamo avverso quello del Tribunale, si colloca all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed incide indubbiamente su un diritto, quello di elettorato passivo, con efficacia di giudicato, tant'è che questa Corte si è già numerose volte pronunciata su ricorsi concernenti appunto l'irrogazione della sanzione di incandidabilità (da ult. Cass. 3 luglio 2020, n. 16562).  5. Il ricorso ### va respinto.  5.1. — Il primo mezzo del ricorso ### è in parte infondato ed in parte inammissibile.  ### concerne l'assunto del ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe assistita da una motivazione meramente apparente. 
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel procedimento camerale di cui all'articolo 143, 110 comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Tribunale, chiamato a valutare, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, la sussistenza della responsabilità degli amministratori in ordine alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, può senz'altro formare il proprio convincimento sulla base degli elementi già contenuti nella proposta di scioglimento del ### dell'interno e nella relazione del prefetto, pur potendo prendere in esame risultanze probatorie ulteriori acquisite, nel contraddittorio tra le parti, nel corso del procedimento (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747). 
Nel caso in esame, come si è poc'anzi rammentato, la Corte d'appello, avvalendosi della menzionata documentazione, dopo aver sottolineato gli intrecci ed i collegamenti familiari intercorsi tra il ### ed i menzionati ambienti di criminalità organizzata, ha recepito gli assunti svolti nei suoi riguardi dal reclamante Ministero secondo cui egli aveva nel complesso operato in continuità con le amministrazioni precedenti, già destinatarie di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, essendo emerso che avevano avuto luogo fino alla fine del 2016 affidamenti di appalti in numero di 14 su 22 a favore di soggetti gravitanti nel gruppo ### erano state liquidate fatture sebbene prive di regolarità contabile ed effettuati pagamenti privi di autorizzazione; non si era provveduto a neutralizzare l'ingegner ### descritto come «testa di ponte delle cosche per l'acquisizione degli appalti», che anzi era stato spostato dal settore «Ambiente» a quello delicatissimo e nevralgico dei «### pubblici». 
Ciò detto, è di tutta evidenza che la Corte territoriale non abbia semplicemente desunto la responsabilità del ### ai sensi dell'articolo 143 del testo unico enti locali, dalle sue relazioni di affinità, così operando un'indebita inferenza presuntiva, ma abbia invece inquadrato entro l'ambito dei legami che lo ha astringevano ad ambienti legati alle cosche concreti comportamenti posti in essere nell'arco temporale in cui aveva esercitato il ruolo di sindaco. 
Ed al riguardo occorre anzi aggiungere che la decisione della Corte di ### è in linea con il principio, che qui si enuncia, secondo cui, in ambienti caratterizzati da alto tasso di infiltrazione della cosa pubblica da parte della criminalità organizzata, il giudizio di responsabilità, cui consegue la misura dell'incandidabilità degli amministratori, per le condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali, ai sensi del comma 110 dell'articolo 143, in relazione al comma 10 dello stesso articolo, del decreto legislativo numero 267 del 2000, ben può fondarsi sull'elemento gravemente indiziario, in mancanza di chiare prove di segno contrario, del vincolo derivante da relazioni di parentela, come di affinità, dell'amministratore con una famiglia che esercita attività economico-imprenditoriale con metodo malavitoso, in tal modo collocandosi in posizione di conflitto di interessi con altre imprese potenzialmente concorrenti sul mercato. 
Nel nostro caso vi è stato lo scioglimento del consiglio; sono state individuate specifiche condotte addebitabili al ricorrente, tali da aver contribuito a determinare lo scioglimento; il ricorrente, autore di dette condotte, ha legami di affinità con esponenti gravitanti nell'area della criminalità organizzata; e tanto basta all'applicazione della misura dell'incandidabilità. 
Quanto infine alla assunto secondo cui la Corte d'appello avrebbe tralasciato di considerare fatti controversi e decisivi, il motivo è palesemente inammissibile, giacché, lungi dall'attingere a circostanze di per sé decisive, non considerate dal giudice di merito, pone in discussione il governo del materiale probatorio effettuato dalla Corte territoriale, governo che si sottrae al sindacato di legittimità, tanto più che, nel caso di specie, le circostanze addotte a difesa sono state nel decreto impugnato considerate, come emblematicamente è avvenuto per la vicenda ### che il ### ha invocato a propria difesa (avrebbe rimosso la funzionaria dall'incarico al quale era precedentemente addetta), e che invece la Corte territoriale ha inteso quale elemento a carico (il trasferimento era stato effettuato ad incarico ancor più sensibile e tale da facilitare interventi favorevoli alle cosche).  5.2. — Il secondo motivo del ricorso ### è infondato. 
In esso si sostiene in buona sostanza che la Corte territoriale avrebbe fatto scaturire la sanzione di incandidabilità, a mo' di automatismo, dal provvedimento ministeriale di scioglimento del consiglio. 
Il che, se così fosse, certamente vizierebbe il provvedimento, avendo questa Corte giàa avuto già modo di ripetere che, adottato il provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale, la dichiarazione d'incandidabilità degli amministratori non ne costituisce conseguenza automatica, ma ha carattere autonomo, essendo fondata su presupposti diversi, e segnatamente sull'accertamento della colpa degli amministratori per la cattiva gestione della cosa pubblica (Cass. 22 aprile 2020, n. 8030). E cioè, il provvedimento di scioglimento richiede, ai sensi del primo comma dell'articolo 143 citato, che emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare le conseguenze normativamente previste. Il successivo 110 comma della medesima disposizione prevede la sanzione dell'incandidabilità degli «amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento». Occorre cioè che i concreti, univoci e rilevanti elementi siano addebitabili all'amministratore fatto segno alla sanzione di incandidabilità. 
Ma, nel caso in esame, si è già visto che la Corte d'appello, lungi dal traslare automaticamente in capo al ### il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, ha debitamente vagliato la sua posizione, ritenendo che egli si fosse reso responsabile di condotte tali da favorire la permanenza di infiltrazioni di criminalità organizzata pur antecedenti alla sua elezione.  6. — Il ricorso ### è anch'esso in parte infondato ed in parte inammissibile. 
Non c'è dubbio, e lo si è già visto, che per l'irrogazione della sanzione di incandidabilità occorre la configurabilità di una personale individuata responsabilità nella realizzazione delle condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal primo comma del citato articolo 143. Perchè scatti l'incandidabilità alle elezioni, rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747). 
Orbene, non v'è dubbio che, come questa Corte ha già chiarito, la responsabilità degli amministratori possa discendere da condotte non soltanto commissive, ma anche omissive, ove dette condotte abbiano dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o ne siano state una concausa (Cass. 31 gennaio 2019, n. 3024). 
In continuità con detto orientamento occorre ora affermare il principio secondo cui il dar corso a cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, può realizzarsi anche unicamente omettendo di assumere, sia pure soltanto per colpa, quelle determinazioni utili a rimediare alla situazione di cattiva gestione, quantunque ereditata da precedenti conciliature. Detto principio si giustifica per l'ovvia considerazione che le infiltrazioni mafiose contro le quali la norma si indirizza, ove tuttora in atto, hanno da essere debellate indipendentemente dal momento in cui si siano generate, e cioè, sia se esse siano state secondate dal consiglio in essere, sia se siano insorte nel corso di una conciliatura precedente e non siano state estirpate nell'ambito di quella successiva. 
Ergo, lo scioglimento ben può essere disposto a causa di infiltrazioni precedentemente insorte, ove l'attuale consiglio, in presenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, non abbia provveduto a reciderle: e, dunque, non v'è dubbio che «amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento» non siano soltanto coloro i quali hanno favorito con condotte commissive i fenomeni di infiltrazione mafiosa che la norma intende contrastare, ma possono essere anche coloro i quali, a causa di condotte omissive, beninteso sempre in presenza dei detti collegamenti ovvero forme di condizionamento, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente. 
Nel caso in esame, dunque, non ricorre il vizio di violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto che il ### nel quadro della complessiva situazione di osmosi constatata tra amministrazione e criminalità organizzata, dovesse essere ritenuto responsabile dello scioglimento del consiglio, e perciò passibile di incandidabilità, per essere egli rimasto, come recita il provvedimento impugnato, nel riassumere il punto di vista del ministero, in una situazione, in buona sostanza, di «colpevole inerzia assoluta». Quanto alla violazione dell'articolo 2697 c.c., il motivo sarebbe fondato, se davvero la Corte territoriale avesse addossato al ### l'onere della prova dell'insussistenza di responsabilità dello scioglimento del consiglio: ma, al di là del non felice inciso, secondo cui «nulla le avversarie difese hanno offerto in contrario avviso o rilievo», il decreto impugnato ha semplicemente inteso dire che, offerti dal Ministero, sulla base della relazione, elementi sufficienti a ritenere la responsabilità del ### gli elementi offerti da quest'ultimo non valessero a neutralizzare quelli di segno contrario. Il che vai quanto dire che la Corte d'appello ha addebitato al ### di non aver soddisfatto l'onere probatorio previsto dal secondo comma dell'articolo 2697 c.c., ossia l'onere probatorio che sul medesimo effettivamente gravava, a fronte, ovviamente, della prova, da parte dell'attore, del fatto costitutivo, nei termini di cui si è già detto. 
Fin qui il ricorso ### è infondato. 
Esso è viceversa inammissibile laddove invoca l'articolo 107 del testo unico enti locali, giacché omette di misurarsi con la ratio decidendi di cui si è precedentemente dato conto, secondo la quale «è inesatta l'affermazione secondo cui, in via generale ed astratta, l'organo politico non potesse incidere sull'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, sia mediante il loro rigoroso controllo di regolarità sostanziale e formale ed esattezza degli adempimenti in corso dell'espletamento, sia attraverso le opportune o necessarie iniziative tutorie per l'interesse pubblico, dalla sospensione al recesso e all'unilaterale contestazione, anche in sede giudiziale». 
E cioè, il ricorrente si è limitato a riproporre la tesi già precedentemente svolta, senza spiegare per quale ragione sarebbe errata, in diritto, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, pur nel riparto di competenze stabilito dal citato articolo 107, l'amministratore, avvalendosi dei suoi poteri, avrebbe potuto intervenire per porre fine alla situazione di infiltrazione che aveva condotto allo scioglimento del consiglio.  7. — Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.  ### riuniti i ricorsi, li rigetta, condannando i ricorrenti al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi C 6.200,00, oltre alle spese prenotate a debito. 
Così deciso in ### il 2 dicembre 2020. 

Giudice/firmatari: Genovese Francesco Antonio, Di Marzio Mauro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35713/2022 del 05-12-2022

... cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, va evidenziato che la rinuncia al mandato operata dal difensore della società resistente non ha alcun riflesso sul presente giudizio, se solo si conside ra che, p er effetto del principio della cosiddetta 3 perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito de l giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgim ento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata (### 6 - 1, Ordinanza 26429 del 08/11/2017; conf. Sez. L, Ordinanza n. 28365 del 29/09/2022). 2. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 dPR n. 633/1972 e 2697 e 2728 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, una volta che l'### sulla base di elementi e indizi gravi, precisi e concordanti, determina un maggior reddito, grava sul contribuente l'onere di provare che il reddito accertato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27852/2020 R.G. proposto da: ### delle ### ( C.F.: ###), in persona del Di rettore ### pro tempore, rappres entata e difesa dall'Avvocat ura ### dello Stato (C.F.: ###) e presso la stessa domiciliata in ### alla Via dei ### n. 12; - ricorrente - contro ### s.r.l., con sede ###### alla ###. Guicciardini n. 9 (C.F. e P.IVA: ###), in perso na del legale rappresentante ed amministratore unico Dott. ###, nato a #### il ### e residente ###(C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: Avviso a ccertamento - Maggior reddito derivante da cessione di immobili - Presunzioni gravi, precise e concordanti ###) del foro di ### e con domicilio eletto presso lo studio del Dott. ### (C.F.: ###), in ### alla ### n. 104, come da procura speciale ex art. 83 c.p.c. in calce al controricorso; - controricorrente - -avverso la senten za n. 53/4/2020 emessa dalla ### il ### e non notificata; udita la relazione della causa svo lta nella camera d i consiglio no n partecipata del 18/10/2022 dal ### relatore Dott. ### Ritenuto in fatto 1. ### iaria s.r.l. proponeva ricorso davanti a lla ### di ### avverso l'avviso di accertamento con il quale le venivano contest ati, sulla base di un acc ertamento analiticoinduttivo, un maggior reddito ed un maggior volume d'affari in relazione alla cessione di sette immobili.  2. ### rigettava il ricorso.  3. Sull'appello della contribuente, la ### dela ### accoglieva il g ravame e, per l'effetto, annullav a l'avviso di accertamento, evidenziando che gli elementi indicati dall'### non presentavano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza e non consentivano di ritenere che il prezzo indicato nei rogiti notarili non corrispondesse a quello effettivamente concordato e versato.  4. Avverso la sentenza della CTR h a propo sto ricorso per cassazione l'### delle ### sulla base di un unico motivo. ### s.r.l.  resisteva con controricorso.  5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 
Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, va evidenziato che la rinuncia al mandato operata dal difensore della società resistente non ha alcun riflesso sul presente giudizio, se solo si conside ra che, p er effetto del principio della cosiddetta 3 perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito de l giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgim ento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata (### 6 - 1, Ordinanza 26429 del 08/11/2017; conf. Sez. L, Ordinanza n. 28365 del 29/09/2022).  2. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 dPR n. 633/1972 e 2697 e 2728 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, una volta che l'### sulla base di elementi e indizi gravi, precisi e concordanti, determina un maggior reddito, grava sul contribuente l'onere di provare che il reddito accertato non sia stato prodotto o sia stato prodotto in misura inferiore a quella accertata.  2.1. Il motivo è infondato. 
Rappresenta un principio consolidato quello p er cui, in materia di IVA , l'### finanziaria, in presenza d i contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente in attendib ile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di eserciz io della specifi ca attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'one re di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (### 6 - 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015). 
Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che gli elementi indicati dall'### a fondamento dell'avviso di accert amento non presentassero le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza e, per l'effetto, non determinassero l'inversione dell'onere probatorio a carico della contribuente. In particolare, i giudici di seconde cure hanno evidenziato 4 quanto segue: 1) non era stata contestata alla società alcuna irregolarità contabile, non erano stati rinvenuti bonifici bancari o copie di assegni non regolarmente registrati, non vi era contezza di contratti preliminari riportanti prezzi superiori a quelli poi indicati nei successivi rogiti notarili; 2) l'anno (2008) in cui le operazioni di vendita erano state poste in essere era stato caratterizzato da una profonda crisi economica; 3) la società non aveva, a segu ito delle det te operazioni, dis tribuito dividendi ai soci né pagato compensi agli amm inistratori, ma, di contro, erano stati i soci a conferi re consistenti finanziamenti infruttiferi di interessi; 4) non poteva conf erirsi valenza probatoria alla circo stanza che appartamenti similari fossero stati venduti a prezzi maggiori, atteso che non era dato sapere se presentassero le stesse rifiniture, fossero diversamente esposti o di diverso pregio, maggiormente appetibili per il piano di ubicazione e/o per la consistenza. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la CTR è pervenuta alla conclusione che l'accertamento fosse fondato in via esclusiva sulla convinzione, non suppo rtata da alcun valido elemento p robatorio, della scarsa redditività delle operazioni di compravendita poste in essere dalla società. 
La ricorrente ha invocato la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973 che, per quanto detto e per quanto si dirà, non è configurabile, nonché degli artt. 26 97 (laddove nessuna vi olazione del principio d i ripartizione dell'onere probatorio è ipotizzabile, una volta escluso che l'avviso fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti) e 2728 (secondo cui le presunzioni lega li - nel caso di specie, no n esiste nti - dispensano da qualunque prova coloro a favo re dei quali essere sono stabilite) Del resto, è vero che, in tema di accertamento delle imposte dirette, la 5 prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l'accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può essere desunta da una condotta commerciale anomala, ma è altrettanto vero che quest'ultima è stata ravvisata (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 15038 del 02/07/2014) solo allorquando tale anomalia gestionale non sia stata giusti ficata da fenomeni di contingenza economica [come, ad esempio, un calo della domanda; punto 2) che precede]. In q uest'ott ica, va al tresì letto l'orientamento secondo cui, in tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla vendita di immobili, compiuto con metodo analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, può fondarsi sulla sproporzione tra ricavi e costi, con o peratività in perdita dell'imprend itore, in quanto costituent e, in assenza di spiegazioni del contribuente, elemento indiziario grave e preciso della sottofatturazione dei corrispettivi e di un comportamento contrastante con i criteri di economicità e con gli scopi propri dell'attività imprenditoriale (### 5, Sentenza n. 4410 d el 20/02/2020). ### parte, un comportamento posto in essere dal cont ribuente, per rivelarsi antieconomico, deve essere assolutamente contrar io ai canoni dell'economia, incombendo solo in siffatta evenienza sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni (### 5, Sentenza n. 6918 del 20/03/2013; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021). 
Senza tralasciare che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare, l'onere di fornire la prova che l'operazione è parzialment e (qua nto al prezzo di vendita) simulata spetta all'### trazione finanziaria, la quale adduca l'esistenza di maggiori ricavi, pur potendo essere adempiuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del d. P.R. 29 sette mbre 1973, n. 600, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, p recise e concordanti, riman endo a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza 6 tra il valore di mercato ed il prezzo incassato (### 5, Sentenza n. 245 del 09/01/2014).  3. Il rico rso va, pertan to, rigettato. Le spese del present e giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'### dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. 
Così deciso a ### nell'adunanza camerale del 18 ottobre 2022.   

Giudice/firmatari: Luciotti Lucio, Penta Andrea

M
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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1583/2025 del 22-10-2025

... dinamica del sinistro, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la responsabilità della presenza di animali selvatici sulla carreggiata era dovuta alla ### il giudice, pretermettendo la richiesta di integrazione del contraddittorio, ammetteva esclusivamente la chiamata in causa della ### che si costituiva in giudizio la ### che chiedeva la propria estromissione; espletati l'interrogatorio formale di esso attore e CTU medica, il Giudice tratteneva in decisione la causa e in data ### veniva emessa l'impugnata sentenza, pubblicata in data ###, con la quale veniva rigettava la domanda attorea. ### fondava il gravame sui seguenti motivi: “1) ### art. 102 cpc” per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorzio necessario del giudizio; “2) ### di motivazione per violazione dell'art 115 cpc”, avendo il giudice di prime cure ritenuto, in maniera viziata, che non fosse provata la circostanza che egli fosse il terzo trasportato, laddove dalla documentazione depositata e dai verbali di causa risultava chiaramente (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2939/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO ####.G. N.° 2939/2022 Giudice dott.ssa ### di ### del giorno 22 ottobre 2025 ###. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. 
L' Avv. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. L' avv ### dà atto della presenza della parte, ### Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO - ### - Il Tribunale Ordinario di Avellino - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 22 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2939/2022 del ### avente ad oggetto “lesione personale “ e vertente TRA ### (c.f. ###), nato ad ### il 23 luglio 1985, e residente in #### alla ### 58, ed elettivamente domiciliato in #### 41, presso lo studio dell'Avv. ### C.F.  ###, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti; - Appellante - ###.G. n. 2939/2022 ### S.p.A., ( C.F. e P.I. ###), sede ###### n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. ### munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 (Notaio dott.  ### di ### rep./fascicolo n.95251/n.11288), rappresentata e difesa, in forza di procura in margine alla ### di costituzione, dall'avv. ### (####) ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### 59 - appellato - E ### C.F. ###, in p.l.r.p.t.; - Appellata contumace ### E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).  ### di citazione, ritualmente notificato, ### proponeva appello avverso la Sentenza n. 15/2022 emessa dal Giudice di ### di ### dei ### pubblicata il ### a conclusione del procedimento iscritto al ruolo generale nr. 56/2018. 
La parte appellante, quanto al giudizio di primo grado, premetteva: che in data ###, egli si trovava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo ### targato ### assicurato ### di proprietà di ### e condotto dal di lui figlio, ### allorquando l'autovettura usciva di strada a causa della presenza improvvisa di cinghiali sulla careggiata, finendo in una scarpata e capovolgendosi più volte, riportando notevoli danni fisici che richiedevano il ricovero presso il pronto soccorso dell'### di ### che, con atto di citazione notificato esclusivamente alla ### egli chiedeva la condanna di quest'ultima al pagamento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso; si costituiva in giudizio la ### contestando solo la dinamica del sinistro, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la responsabilità della presenza di animali selvatici sulla carreggiata era dovuta alla ### il giudice, pretermettendo la richiesta di integrazione del contraddittorio, ammetteva esclusivamente la chiamata in causa della ### che si costituiva in giudizio la ### che chiedeva la propria estromissione; espletati l'interrogatorio formale di esso attore e CTU medica, il Giudice tratteneva in decisione la causa e in data ### veniva emessa l'impugnata sentenza, pubblicata in data ###, con la quale veniva rigettava la domanda attorea.  ### fondava il gravame sui seguenti motivi: “1) ### art. 102 cpc” per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorzio necessario del giudizio; “2) ### di motivazione per violazione dell'art 115 cpc”, avendo il giudice di prime cure ritenuto, in maniera viziata, che non fosse provata la circostanza che egli fosse il terzo trasportato, laddove dalla documentazione depositata e dai verbali di causa risultava chiaramente incontestata la circostanza che egli si trovasse a bordo del R.G. n. 2939/2022 veicolo come passeggero e non avendo la stessa convenuta ### mai contestato la sua presenza a bordo del veicolo, ma solo la dinamica del sinistro e il quantum debeatur, risultando palese il difetto di motivazione del giudice per omessa valutazione delle prove ai sensi dell'art 115 cpc, avendo il Giudice di ### grado anche disatteso completamente le risultanze della ### “3) ### dell'art. 113 c.p.c.” in quanto una volta accertati l'esistenza del sinistro e la qualità di trasportato, la responsabilità del convenuto doveva ritenersi certamente acclarata, indipendentemente dalle modalità del sinistro e, quindi, dalla presenza o meno di cinghiali, dall'intervento dei ### o dei mezzi di soccorso, elementi irrilevanti ai fini del decidere. 
La parte appellante concludeva: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza di I grado, dichiararne la nullità e rimettere il giudizio, per violazione del contraddittorio, al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ordinando la integrazione del contradditorio nei confronti del sig. ### proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e accogliere, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in primo grado e contrariis rejectis così provvedere: dichiarare la fondatezza della domanda proposta dell'istante e per l'effetto, condannare la ### in solido con il proprietario del veicolo al risarcimento delle lesioni personali da esso attore patite e riportate in seguito al sinistro per cui si controverte per i seguenti importi: a favore dell'istante ### € 17.799,78 per le lesioni personali patite e riportate e così determinate: € 14.808,40 per il 09% di danno biologico da I.P. ; € 1.406,40 per 30gg di I.T.T. al 100%; € 703,20 per gg 30 di ITP al 50% ; € 351,60per gg 30 di ITP al 25%; € 530,18 per spese mediche sostenute. In subordine nella misura e per quelle somme che riterrà di determinare equamente in sua giustizia l'On. Giudice di ### adito anche alla luce di eventuale CTI medica quale fin da ora si richiede l'ammissione. 
Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate dal fatto al soddisfo e danno morale” Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
In data ### si costituiva, a mezzo di ### di costituzione e risposta, ### spa, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza dell'appello proposto e dei motivi di gravame; inoltre, ai fini devolutivi del giudizio di appello, riproponendo espressamente tutte le eccezioni concernenti la contestazione dell'an e del quantum e in particolare la domanda di manleva nei confronti della ### chiamata in causa nel giudizio di primo grado, quale esclusiva responsabile dell'evento, e in subordine, tenuta a manlevarla da quanto in eventum condannata a pagare nei confronti dell'attore - appellante. 
Parte appellata concludeva chiedendo: “perché l'On.le Tribunale adito ### 1) rigettare l'appello poiché totalmente infondato; 2)in subordine, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche con rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure, si chiede espressamente l'accoglimento di tutto quanto eccepito e domandato sin dal primo grado e dunque: a) rigettare la domanda siccome infondata e inammissibile; b)in subordine, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'evento in capo alla terza chiamata in causa ### e condannarla alla refusione dei danni in favore dell'attore c)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente compagnia, condannare la ### esclusiva responsabile dell'evento a rifondere la ### di quanto la stessa sarà tenuta a pagare all'attore per i fatti di causa; 4) ### delle spese e competenze difensive del doppio grado”. 
Il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. 
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. 
Anzitutto, va dichiarata la contumacia della ### parte che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente giudizio di appello. 
R.G. n. 2939/2022 Può, dunque, passarsi alla disamina del gravame. 
Come sopra esposto, l'appellante ha contestato, in primo luogo, la violazione dell'art.  102 cpc, per non avere il Giudice di primo grado dato seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale egli ha dedotto di viaggiare quale terzo trasportato. 
Il rilievo è fondato. 
E' noto che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. Cassazione n. 7755/2020). Tale indirizzo è stato ribadito sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141, che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cassazione n. 27078/2022 “### dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno», da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art.  141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto.  ### del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'amministratore. ### si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020, 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141.”). 
Dunque, dai principi sopra riportati consegue che, nel caso di specie, avendo il ### convenuto in giudizio dinanzi al ###ni, agendo quale terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, sussisteva litisconsorzio necessario con il proprietario del R.G. n. 2939/2022 veicolo assicurato, tanto ex art. 141, quanto ex art. 144 Cod. Ass., che riguarda il caso di sinistro in cui sia stato coinvolto un unico veicolo. A nulla rileva, di contro, che fosse stata autorizzata la chiamata in causa della ### trattandosi di chiamata ex artt. 106 e 269 cpc, richiesta dalla parte convenuta. 
Ne consegue che il giudizio di primo grado si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, imponendosi l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure, ex art. 353 e 354 c.p.c. 
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della comune richiesta di integrazione del contradditorio svolta dalle parti in primo e in secondo grado.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Dichiara la contumacia della parte appellata ### 2. In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della Sentenza impugnata n. 15/2022, emessa dal Giudice di ### di S. ### dei ### depositata in data ###, per difetto di contraddittorio; 3. rimette la causa al giudice di primo grado assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione; 4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### all'udienza che si è tenuta in data 22 ottobre 2025.  

Il Giudice
dott. ### È verbale. Il Giudice dott. ###


causa n. 2939/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Greco Rosita, Rossi Federica

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 8255/2024 del 11-07-2024

... refusione delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, posto che la ricorrente non ha censurato l'abuso di reiterazione dei contratti a termine da lei sottoscritti, bensì il mancato riconoscimento del diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente, per gli anni di lavoro a tempo determinato, ricostruendo il quadro normativo di riferimento e chiedendo al Tribunale di disapplicare la normativa interna che, negandole il diritto azionato, determina una discriminazione con i docenti di ruolo alla luce della normativa sovraordinata di matrice eurounitaria. Ne (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI ROMA #### dott. ### in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 17909/2024 R.G. 
TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### per procura allegata al ricorso, - ricorrente - ###'#### in persona del ### pro-tempore, in persona del ### pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c., - resistente - OGGETTO: Carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.  CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza. 
FATTO 1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 9 maggio 2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito e, premesso di essere stata assunta alle sue dipendenze con successivi contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/2028, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tutti stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999, ha lamentato di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. 
Ritenendo l'illegittimità, sotto varie sfaccettature, della discriminazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 subita, parte ricorrente ha domandato il riconoscimento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici in questione, con condanna del Ministero convenuto a erogare in suo favore le somme previste dalla norma invocata, per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000, oltre accessori di legge e con la refusione delle spese di lite. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso. 
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. 
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, posto che la ricorrente non ha censurato l'abuso di reiterazione dei contratti a termine da lei sottoscritti, bensì il mancato riconoscimento del diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente, per gli anni di lavoro a tempo determinato, ricostruendo il quadro normativo di riferimento e chiedendo al Tribunale di disapplicare la normativa interna che, negandole il diritto azionato, determina una discriminazione con i docenti di ruolo alla luce della normativa sovraordinata di matrice eurounitaria. 
Ne consegue, peraltro, in base al tenore dell'atto introduttivo e degli argomenti di diritto in esso sviluppati, che sia infondata anche l'eccezione di difetto della causa petendi.  3. Nel merito, l'odierna parte ricorrente ha lamentato la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua perdurante assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. 
Giova osservare come la carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'istruzione. 
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”. 
Il comma 124 ha aggiunto: “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del d.P.C.M. 23/9/2015, recante le “### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e con trasferibile”; “4.  ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull‘assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. 
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da ###19, è intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 22/2020, il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.  4. Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come la portata letterale delle norme sopra richiamate sia circoscritta ai soli docenti di ruolo, sicché parte ricorrente, assunta con plurimi contratti a tempo determinato, ha lamentato di avere subito una illegittima discriminazione, per avere svolto attività lavorativa del tutto analoga. 
La querelle interpretativa è stata di recente composta della Corte di Cassazione, che nella pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha affermato il principio che: “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.  4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”. 
Si tratta di una conclusione pienamente condivisa dal decidente, poiché poggia su un ragionamento coerente e lineare, che muove da una matrice eurounitaria e, alla stregua di una compiuta ricostruzione della normativa interna, perviene alla disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea. 
Giova premettere, sul piano ricostruttivo generale, che l'aggiornamento professionale del corpo docente rappresenta un diritto/dovere per tutti gli insegnanti, come stabilito, in via generale, dall'art. 282, comma 1, del d. lgs.  297/1994 e dagli art. 63 e 64 del C.N.N.L. di comparto. 
Il diritto/dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata, come ribadito in modo chiaro anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, nella quale è stata sottolineata l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. 
Tuttavia, l'attribuzione dello strumento formativo rappresentato dalla carta in oggetto non costituisce l'unica modalità volta a consentire l'aggiornamento professionale dei docenti e non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti. 
Di conseguenza, non viene in gioco la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, né l'art. 14 della ### dei diritti fondamentali dell'### secondo cui “ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua”. 
Piuttosto, occorre verificare quale sia la struttura dell'istituto e se, conseguentemente, possa essere giustificata la scelta normativa - che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo - di limitarne la fruizione ai soli insegnanti di ruolo.  5. Sotto questa angolazione, invero, la clausola 4 del citato accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). 
Sul punto, la Corte di ###, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18 maggio 2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Invero, la Corte ha precisato che: “45 ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).  47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”. 
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata anche dalla ### non può dubitarsi della riconducibilità della ### elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, conseguentemente, “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).  6. Occorre, tuttavia, valutare se sussistono ragioni oggettive che consentano di ritenere legittima una differenziazione tra le modalità di formazione assicurate ai dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024
Infatti, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015. 
Orbene, già la taratura di quell'importo di 500 euro previsto per la carta in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.  ### parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 103/2023 - per quanto non applicabile ratione temporis -, con cui il beneficio è stato esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale. 
Il nesso tra la carta docente e la didattica è inoltre evidenziato dall'incipit della norma istitutiva, in quanto la carta è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti”, col fine di “valorizzarne le competenze professionali”, il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. 
La connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattica ed educativa cui il singolo docente è tenuto (art.  128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.P.R. n. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del collegio dei docenti, a individuare “annualmente” (art. 7, commi 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29 novembre 2007) e in riferimento alle classi affidate. 
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, in definitiva, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. 
Come sopra precisato, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
Sicché, la carta docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. 
E l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga regolazione.  7. Al riguardo, va considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. 
Il comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 
In entrambe le fattispecie la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente ed esplicitamente enunciata. 
Si tratta, infatti, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, abbracciandosi la nozione di annualità della supplenza, intesa in senso di annualità didattica. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, tra cui rientrano quelle che in questa sede ha fatto valere parte ricorrente, si ravvisa pertanto la necessità di rimuovere la discriminazione subita, derivante esclusivamente, a comparabile identità delle modalità di impiego, dall'essere assunta a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. 
Giova, sul punto, precisare che il precetto contenuto nell'art. 15 del decretolegge n. 69/2023 attribuisce, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il diritto alla carta docente soltanto agli insegnanti che hanno stipulato un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999, ossia sui soli posti vacanti e disponibili, e non contempla anche le supplenze, parimenti di matrice annuale quanto a didattica - come sopra osservato -, stipulate ai sensi del comma 2 dell'articolo sino al termine dell'anno scolastico, sicché permane, nonostante il mutamento del quadro normativo, l'esigenza di eliminare la discriminazione subita da coloro che abbiano stipulato detti contratti, come l'odierna ricorrente nel caso di specie. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 8. Concludendo sul punto, in ragione dell'immediata operatività del principio di non discriminazione quanto alle condizioni di impiego dei lavoratori, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999). 
Per l'effetto, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità sopra richiamato, ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Si tratta, infatti, di una obbligazione di pagamento a scopo vincolato, esercitabile in concreto sino a quando, per essere ancora intraneo al mondo scolastico, il docente mantenga il diritto e, al contempo, l'obbligo di aggiornamento. 
Poiché nel caso di specie dagli atti di causa emerge detta ultima evenienza - cfr. contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024, prodotto in allegato al ricorso -, avendo la parte ricorrente domandato l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per tutti gli anni scolastici di lavoro a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo e comprovati dalla produzione documentale offerta in produzione - supplenze ex art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999 -, la domanda deve essere accolta, con condanna del Ministero dell'istruzione e del merito a provvedere in tal senso, in misura pari ai docenti di ruolo. 
Conclusivamente, pertanto, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui per ciascun anno di insegnamento svolto a tempo determinato, sopra indicato, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 per ciascun anno sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (così Cass. n. 29961/2023, cit.).  9. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. 
Quanto alla misura delle spese, ritiene il decidente di applicare i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dalla natura ormai routinaria della controversia, sulla quale si è univocamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità.  P.Q.M.  Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a provvedere in tal senso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Condanna, altresì, il Ministero dell'istruzione e del merito alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. 
Roma, 10 luglio 2024 

Il giudice
### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024


causa n. 17909/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Russo Cesare

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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 52/2026 del 21-01-2026

... Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) DICHIARA inammissibile il ricorso; 2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite. ### 20 gennaio 2026. ### del Tribunale Dott. ### RG n. 425/2018 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 425 del ### per gli ### dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con termini di cui agli artt. 189 e 352 c.p.c., promossa da ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; -### CONTRO ### S.P.A. (P.I.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliat ###presso lo ### dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -### E ### residente in (88025) ### a ####. di ### n. 21 -### OGGETTO: Appello - sinistro stradale.  CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio la ###ni s.p.a., in persona del suol legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni fisici subiti in ### loc. ###, c.c. “###”, per responsabilità esclusiva del veicolo BMW 5 tg. ### di proprietà e condotto da ### A fondamento della domanda l'attore deduceva: che, in data ###, alle ore 13:50 circa, mentre percorreva, a piedi, l'area parcheggi del centro commerciale, veniva investito dall'autoveicolo BMW 5 che non si avvedeva della presenza del pedone; che a causa della collisione con il veicolo del convenuto, il ### subiva danni fisici per cui la compagnia assicurativa, il ###, liquidava il minor danno pari ad € 7.500,00 che veniva trattenuto in acconto; chiedeva, pertanto, l'accoglimento della domanda con condanna in solido dei convenuti al maggior danno ed alle spese di lite. 
Si costituiva il ###, con apposita comparsa di risposta, la ###ni, in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava, preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza degli elementi costituivi della domanda; l'incompetenza per valore del Giudice di ### la prescrizione della pretesa in quanto non era pervenuto alcun atto interruttivo successivo alla nota del 3.5.2011; nel merito, l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con compensazione delle spese di lite. 
Il giudice di prime cure - espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e la CTU medica - con sentenza n. 947/2017 del 17.08.2017, depositata il ###, rigettava la domanda perché prescritta, compensava le sese di lite e poneva a carico dell'attore le spese della ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva gravame avverso la detta sentenza n. 947/2017 emessa dal Giudice di ### di ### adducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. per essere incorso, il giudice di prime, in un errore di interpretazione dell'art. 2952 c.c. e dei fatti e documenti allegati; chiedeva - pertanto - la riforma della sentenza e la condanna della parte convenuta. 
Si costituiva la ###ni S.p.a. la quale, nel contestare il contenuto dell'atto di appello, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 327 c.p.c. e, dunque, l'intempestività dell'appello nonché la violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedeva e il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite. 
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa - senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe - veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 e 352 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ### ritualmente convenuto in giudizio e non costituitosi nella lite.  2. Sempre preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va rilevata l'intempestività dell'impugnazione. 
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata n. 947/2017 è stata pubblicata il ###, non è stata notificata e che l'appello è stato consegnato all'### del Tribunale di ### l'1.3.2018 e notificato in pari data, a mezzo servizio postale, con racc.te n.ri ###/2 e ###/4 (cfr. doc. 1 fascicoli di parte appellante). 
Ne deriva che non è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. - di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 L. n. 69 del 2009, atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1 al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art.  16 comma 1 D.L. n. 132 del 2014 D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. con modif. in L. n. 162 del 2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 21674). 
Poiché, dunque, la sentenza è stata pubblicata il 24 agosto 2017, il termine per la proposizione dell'appello è spirato mercoledì 28 febbraio 2018. 
Il giudizio è inammissibile stante la tardività del gravame notificato oltre il compimento del termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuto con il deposito nella cancelleria del giudice a quo. 
La sentenza gravata, invero, è stata redatta in formato cartaceo e ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione previsto dall'articolo 327 occorre avere riguardo soltanto all'attestazione dell'avvenuto deposito apposta dal funzionario in calce provvedimento. 
Sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) DICHIARA inammissibile il ricorso; 2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.  ### 20 gennaio 2026.  ### del Tribunale Dott. ### RG n. 425/2018

causa n. 425/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Garofalo

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