... ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Da tale assunto discende che il creditore opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia tatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò, affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto.
Fatte queste premesse, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso dietro presentazione dei contratti di finanziamento, dei piani di ammortamento e dagli estratti conto redatti ai sensi dell'art. 50 TUB.
Con la comparsa di costituzione, inoltre, la banca creditrice/opposta ha integrato la produzione documentale ed allegato anche il contratto di apertura di credito utilizzabile con carta revolving.
A fronte della prova fatto costitutivo del credito l'opponente/debitore, oltre a non aver provato (come, invece, avrebbe dovuto) l'intervento di un fatto estintivo del proprio debito, non ha neanche contestato specificatamente (leggi tutto)...
causa n. 2685/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antimo Femiano