testo integrale
ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21844/'19) proposto da: ### (C.F .: ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in ### v. Trasone, n. 8-12; - ricorrente - contro ### (C. F.: ###), in p ersona del ### - legale rap presentante pro-tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata su foglio separato al controricorso, dagli Avv.ti ###### e ### e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliat ###### v. Polibio , n. 15; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 414/2019 (pubblicata il 16 gennaio 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal ### relatore #### 1. Con sentenza n. 36/2017, il Giudice di pace di ### rigettava il ricorso proposto dall'Avv . ### avverso i verbali ###/2016/1/1/1 e n. ###/2016/1/1/1, con i quali la ### municipale di ### gli aveva contestato la violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s. 1992, per aver circolato nei giorni 8 e 11 novembre 2016 nella R.G. 21844/19 C.C. 7/7/2022 ### 2 di 7 corsia riserva ta ai mezzi pubblici benché ag li accessi foss ero esposti i segnali indicanti il divieto, confermando i verbali impugnati. 2. Decidendo sull'app ello p roposto dall' Avv. ### e nella costituzione dell'appellato Comune, il Tribunale di ### con sentenza 414/2019 (pubblicata il 16 gennaio 2 019), rigettava il grava me, confermando la sentenza di primo grado.
A f ondamento dell'adottata pronuncia, il cita to ### le dava atto, preliminarmente, che l'ordinanza sindacale n. 441 del 24 aprile 2015 e la determinazione dirigenziale n. 5 1/2015 (modificata dalla successiv a determinazione n. 1/2016), dettanti i criteri di accesso alle corsie riservate al Comune di ### non potevano prevalere sugli artt. 188 c.d.s. e 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del c.d .s. (d.P.R. n . 495/1992), i quali “facoltizzano la persona invalida e titolare di un pass regolarmente rilasciato al Comune a circolare nelle zone a tr affico limitato''.
Difatti, il Comune di ### avev a provveduto a d individ uare, con ordinanza sindacale, le categorie a lle quali consentire l'accesso e la circolazione nelle corsie riservate ai veicoli di pubblico trasporto e nelle z.t.l. e che tale potere fosse riconosciuto al ### dallo stesso art. 7, comma 1, lett. b), c.d.s., il quale sancisce che nei centri abitati i ### possono - per l'appunto, con ordinanza sindacale - limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prev enzione degli inquinamenti e di t utela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Rilevava, al riguardo, il giudice di appello che tale potere riconosciuto ai ### ed esercitato mediant e ordinanze sindacali non si poneva in contrasto con la legge, ma trovava fondamento in essa. In particolare, il Comune di ### , con l'ord inanza sopraindicata, aveva subord inato l'esercizio del diritt o di transit o e circolazione dei veicoli con a bordo persone inv alide con capacità di d eambula zione sensibilmente ridotta a vari obblighi, tra cui quello di comunicare la tar ga del veicolo prima dell'utilizzo. Tale condizione aveva lo scopo di permettere al Comune di inserire la targ a all'interno della banca dati p redisposta dall'### consentendo in questo modo ai sistemi di rilevamento automatico il riconoscimento dei veicoli autorizzati al transito 3 di 7 nelle suddette aree, mentre nel caso in cui il pass fosse stato rilasciato da un diverso Comune, la comunicazione doveva essere effett uata al componente ufficio comunale al primo accesso.
Nel caso d i specie, inv ece, il sig. Lu ca ### (figlio d ell'appellante), titolare del pass per disabili rilasciato dal Comune di ### circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici, utilizzando l'auto del padre, senza aver preventivamente provveduto alle suddette comunicazioni mediante la procedura prevista dal Comune stesso, né si sarebbero potute considerare sufficienti le comunicazioni del sig. ### del giorno 9 novembre 2016 all'ufficio ### in cui afferm ava di non disporre temporaneamente del veicolo associato a tale permesso e che stava utilizzando l'autovettura intestata a l proprio padre, avendo tale comunicazione valenza unicamente per i giorni 9 e 10 novembre 2016 e che a vrebbe dovuto trasmettere tali comunicazioni preventivam ente al relativo accesso. Per tanto, risultava evidente - ad avviso d el ### milanese - che il sig. Ro mano conoscev a effettivamente la d isciplina vigente nel Comune di ### in materia di circolazione dei disabili.
Né - ha aggiunto, infine, il giudice di appello - avrebbe potuto, nel caso di specie, trovare applicazione la giurisprudenza d i legittimità richiamata dalla parte app ellante, siccome ponente rif erimento al diverso tema dell'utilizzabilità del contrassegno rilasciato da un Comune per l'accesso alla ZTL di un diverso Com une, non essendo ta le circostanza in discussione, vertendo il giud izio di secondo grad o sulla valutazione di legittimità di una determinazione dirigenziale, regolante l'accesso del disabile richiedendo un ‘apposita comunicazione, necess aria ai fini di controllo. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a due motivi, l'Avv. ### mano, r esistito con controricorso da parte del Comune di ### CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 del c.d.s. 1992, sul presupposto che il giudice di secondo grado aveva erroneamente affermato che la comunicazione pretesa dal Comune di ### dovesse essere effett uata ex ante , ritenend o irrilevante - e, 4 di 7 comunque, non ammessa - la comun icazione effettuata nelle 48 ore successive. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'ar t. 188 c.d.s. 1992 e dell'a rt. 381 del relativo r egolament o di esecuzione e di attuazione, con riferimento all'art. 7, comma 1 e 9, dello stesso c.d.s., sostenendo che il ### di ### aveva erroneamente ritenuto che il potere del ### aco di consentir e l'accesso e la circolazione nelle corsie riservate deriva dal citato art. 7, comma 1, lett. b), c.d.s. . 3. Rileva, preliminarmente, il collegio che i due motivi possono essere esaminati congiuntament e perché all'evidenza connessi, concernendo - sulla scorta degli acquisiti accerta menti fatt uali compiuti - la stessa questione giuridica.
Essi sono fondati per le ragioni che seguono.
Occorre, infatti, osservare che, nel caso di specie, l'impugnata sentenza è incorsa nella denunciata violazione dell'art. 381, comma 2, reg. es. c.d.s., in correlazione con l'art. 7 c.d.s., dal momento che la prima norma (da correlare alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, regolanti, in modo specifico, la “circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone d isabili”) conferisce a ll'invalido un diritto p ersonale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo onere di esporre il contrassegno che denota, per l'appunto, la destinazione del mezzo di servizio della persona disabile (circostanza, questa, che non risulta oggetto di contestazione).
Invero, diversament e da quanto opinato dal Tr ibunale di M ilano, il richiamo all'art. 7, comma 1, lett. b), del c.d.s. attiene all'esercizio di un potere regolam entare del Comune di ordine generale che perm ette di riservare determinate strade alla circolazione di veicoli ad ibiti a serv izi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urba na, ma non consente di derogare alle norme imperative, come quella propriamente contemplata nel comma 2 dell'ar t. 381 reg. es. c.d .s., r agion per cui l'affermato principio - consistente nel subord inare la legittimità della circolazione del disabile, avente a tal proposito diritto ai sensi della citata norma, all'aver provveduto alla preventiva registrazione-comunicazione della targ a al competente ufficio del Comune di ### - è err ato dal 5 di 7 punto di vista giuridico (divent ando ultronea la v alutazione della legittimità o meno d el titolar e del pass di aver provveduto a tale comunicazione solo nelle 48 ore success ive al tra nsito nelle aree riservate, quando non vi abbia assolto preventivamente).
Come già posto in risalto da questa Corte (cfr. Cass. n. 719/2008), deve, infatti, considerarsi che, in tem a di sanzioni am ministrative, alla luce delle menzionate disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. 503 del 1 996 e n ell'art. 381, comma sec ondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne poss a servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. Pertanto, l'esercizio di tale d iritto non p uò essere condizionato dal prevent ivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a f avore dell' ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all'ar t. 7 c.d.s. , con il quale è stabilito che, nei centri abitati, i ### possono, con ordinanze sindacali, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze (il p recedente di questa Corte - sentenza n. 11278/2001 - richiamato dalla difesa del Com une controricorrente rig uardava il caso specifico - che si discosta , in modo evidente, da quello ogg etto del presente giudizio, assoggettato ad una disciplina speciale - della riconosciuta legittima adozione di un'ordinanza sindacale ai fine di limitare la sosta di “autocaravan” in una determinata località).
Tale disposizione - che si riferisce all'esercizio di un potere regolamentare generale dell'autorit à sindacale - non implica affatto che, nella sussistenza di tutte le condizioni di legge di cui alle richiamate norme, possano essere imposte condizioni eccedenti rispetto a quelle dalle stesse previste. Né dal complesso normativo racchiuso nel menzionato art. 381 6 di 7 del regol. c.d.s. si ev ince una disposizione che legittimi la der oga alle stesse disposizioni normative in senso m aggiormente oneroso per le persone invalide.
Anzi, dopo aver sancito - al suo primo comma - l'obbligo in capo agli enti proprietari della strada di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le struttur e pe r consentire ed agevolare la mobilit à dei soggetti invalidi, nei commi successivi risultano disciplinate le modalità di rilascio del pass invalidi, avente natura e funzione di un'autorizzazione in deroga, la quale deve essere resa nota attraverso l'esposizione - nella par te anteriore del veicolo - del contrass egno invalidi, senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanze degli enti locali implicanti la comunicaz ione preventiva della tar ga dei veicolo utilizzato per il trasporto della persona inv alida, la cui mancata osservanza non può, perciò, determinare la configurazione della violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s. .
A questo principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio.
Come è stato evidenz iato nella rece nte ordinanza di questa Corte 8226/2022, non può, infatti, frapporsi alcun osta colo alla lib ertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, essendo, anzi, onere d i tale ente di proced ere all'appronta mento di m eccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circola zione (come , ad es., tramite la verif ica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i ### attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per gli invalidi.
Si è, in proposito, chiarito che l'autorizzazione in questione è diretta a ridurre il più possibile impedimenti d eambulatori e non può trov are ostacoli generati dalle difficoltà org anizzative dell'ent e territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui il controllo automatico sia stato effettuato in modo tale da non essere in gra do di rilev are la presenza del tagliando da esibire sul cruscotto, ove il predetto ente non intenda esporsi al rischio di eleva re verbali di accerta mento sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà 7 di 7 predisporre apposite modalità di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l'utente strada le af fetto da disabilità legalmente riconosciuta, senza, però, imporre a quest'ultimo oneri od obblighi ulteriori che non trovano supporto in specifiche prescrizioni normative. 4. In definitiv a, alla stregua delle argomentazioni comp lessivamente svolte, deve essere accolta la prima censura dedotta, con assorbimento degli altri due motivi, da cui consegu e la cassazione dell'impugnata sentenza, con il derivante rinvio della causa al ### in composizione monocratica di ### in persona di altro magistrato, il quale, oltre a regolare le spese del presente giudizio, si uniformerà anche al principio di diritto come precedentemente enunciato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due. ### la senten za impug nata e ri nvia, anche per le spese d el presente giudizio, al ### in composizione monocratica di ### in persona di altro magistrato.
Così d eciso nella camera d i consiglio della 2^ ### civile in d ata 7