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Corte di Cassazione, Sentenza n. 24531/2022 del 09-08-2022

... nell'art. 381, comma 2, reg. es. c.d.s., il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto d i una persona con capacità di deambula zione sensibilmente ridotte anch e all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne p ossa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limita ta a l territorio del ### che a bbia rila sciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il ter ritorio nazionale. P ertanto, l'esercizio di tale d iritto non p uò essere condizionato dal p reventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a f avore dell' ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all'ar t. 7 c.d .s., con il quale è sta bilito che, n ei centri abitati, i ### possono, con ordinanze sindacali, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertare e motivate esigenze. Tale disposizione - che si riferisce all'esercizio di un (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11826/'19) proposto da: ### (C.F.: #####), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti ### ia ### e ### marco ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in ### v. Monzambano, n. 5; - ricorrente - contro ### (C.F.: ###), in persona del ### - legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata su foglio separato al controricorso, dagli Avv.ti ##### e ### e presso lo studio di q uest'ultimo elettivamente do miciliato, in ### , v . 
Polibio, n. 15; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di M ilano n. 13 22/2019 (pubblicata l'8 febbraio 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal ### relatore #### 1. ### quale titolare di un contrassegno temporaneo di parcheggio per disabili, rilasciato dal Comune di ### per il periodo dal 1° febbr aio 2016 al 1° febbraio 2021, con due separati ricorsi al Giudice di pace di ### impugnava 104 verbali di contestazione relativi alla violazione dell' art. 7, comm a 14, c.d.s. 19 92, elevati d alla ### locale di ### nel periodo 5 febbraio 2016 - 11 marzo 2016, notificati tra l'8 marzo 2016 e il 20 aprile 2016.  ###.G. 11826/19 C.C. 7/7/2022 2 di 6 Con sentenza n. 11656/2017, il Giudice di pace di ### - previa riunione dei ricorsi - li a ccoglieva, ritenendo che, a prescinder e dalla comunicazione della targa del veicolo utilizzato, la ricorrente, in quanto titolare del suddetto contrassegno, era legittimata al transito nelle corsie riservate.  2. Decidendo sull'ap pello proposto dal Com une di ### e nella costituzione dell'appellata , il Tribunale di ### con sentenza 1322/2019 (pubblicata l'8 febbraio 2019), accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le originarie opposizioni, confermando la legittimità e l'efficacia dei verbali di contestazione elevati dalla ### del Comune di ### A f ondamento dell'adottata pronuncia, il citato giudice di appello affermava che quello di primo grado aveva erroneamente ritenuto che la ricorrente fosse legittimata a percorrere nel territorio di ### le corsie riservate ai mezzi pub blici in forza dell'art. 381 , comma 2, reg. c. d.s.  (d.P.R. n. 495/1992) e degli art. 11 e 12 d.P.R. 503/96, non considerando il p otere del ### conferitogli da ll'art. 7 c.d.s., ed il disposto dell'ordinanza sindacale num. 441/20 15, oltre che della determinazione dirigenziale n. 1 del 2016, che, invece , richiedeva no la prev entiva registrazione della targa nel portale del Comune. 
Riteneva, quindi, non conform e a diritto la sentenza di primo g rado laddove il Giudice di pace aveva annullato tutti i verbali pur in mancanza della prova - cui era onerata la ### - di essere a bordo del veicolo durante i vari accessi, ravvisando l'erroneità della sentenza dello stesso giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto annullabili d'ufficio tutti i verbali che, invece, erano stati emessi e notificati in data successiva alla registrazione della targa nel portale del Comune di ### (avvenuta il 21 marzo 2016), ma che si riferiv ano ad infrazioni commesse antecedentemente.  3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, la soccombente appellata, resistito con controricorso da parte del Comune di ### CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - in relazione all'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 di 6 381, comma 2, reg. c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) e degli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, anche in relazione al principio di gerarchia delle fonti e della riserva di legge di cui all'art. 1 della legge n. 689/1981, avendo il giudice di appello erroneamente statuito che il tenore letterale del citato art. 381, secondo comma, reg. c.d.s. subordina la validità del contrassegno invalidi alla disciplina degli enti territoriali che p ossono avvalersi, al riguardo, d el potere di a dottare ordinanze sindacali di regolamentazione.  2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. - la violazione o falsa applicaz ione dell'art. 8, comma 2, della legg e n. 689/19 81, av endo il Tribunale di ### illegittimamente ritenuto che, nel caso in questione, non era applicabile la disciplina della continuazione di cui alla censurata norma, siccome estranea alle violazioni in tema di circolazione stradale.  3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981, per aver il giudice di secondo grado escluso l'esim ente dell'ignoranza incolpevole con rif erimento alle ordinanze sindacali del ### e di ### la cui inosservanza non può considerarsi prevista e sanzionata dall'art. 7, comma 14, c.d.s., potendo, in generale, l'utente essere assoggettato a sanzioni amministrative solo in forza di legge (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 689/1981).  4. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 
Va osservato che, nel caso di specie, l'impugnata sentenza è incorsa nella denunciata violazione dell'art. 381, comma 2, reg. esec. c.d.s., nonché degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, dal momento che dette norme conferiscono all'invalido un diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo onere di esporre il contrassegno che denota, per l'app unto, la destinazione del mezzo di servizio della persona d isabile (circostanza, questa, che non risulta oggetto di contestazione). 
Invero, diversament e da quanto opinato dal Tr ibunale di M ilano, il richiamo all'art. 7, comma 1, lett. b), del c.d.s. attiene all'esercizio di un potere regolamentare del ### di ordine genera le che permette di 4 di 6 riservare determinate strade alla circolazione di veicoli adib iti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urba na, ma non consente di derogare alle norme imperative, come quella propriamente contemplata nel comma 2 dell'ar t. 381 reg. es. c.d .s., r agion per cui l'affermato principio - consistente nel subord inare la legittimità della circolazione del disabile avente a tal proposito diritto ai sensi della norma citata all'aver prov veduto alla preventiva registraz ione-comunicazione della targ a al competente ufficio del Co mune di M ilano - è err ato dal punto di vista giuridico. 
Come già posto in risalto da questa Corte (cfr. Cass. n. 719/2008), deve, infatti, considerarsi che, in tema di sanzioni amministra tive, alla luce delle menzionate disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R.  503 del 1996 e nell'art. 381, comma 2, reg. es. c.d.s., il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto d i una persona con capacità di deambula zione sensibilmente ridotte anch e all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne p ossa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limita ta a l territorio del ### che a bbia rila sciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il ter ritorio nazionale. P ertanto, l'esercizio di tale d iritto non p uò essere condizionato dal p reventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a f avore dell' ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all'ar t. 7 c.d .s., con il quale è sta bilito che, n ei centri abitati, i ### possono, con ordinanze sindacali, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertare e motivate esigenze. 
Tale disposizione - che si riferisce all'esercizio di un potere regolamentare generale dell'autorit à sindacale - non implica affatto che, nella sussistenza di tutte le condizioni di legge prescritte dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, possano essere imposte condizioni eccedenti rispetto a quelle conte mplate d a queste norme. Né dal complesso normativo racchiuso nel menzionato ar t. 38 1 del reg. c.d.s. si evince una 5 di 6 disposizione che legittimi la deroga alle stesse disposizioni normative in senso maggiormente oneroso per le persone invalide. 
Anzi, dopo aver sancito - al suo primo comma - l'obbligo in capo agli enti proprietari della strada di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le struttur e pe r consentire ed agevolare la mobilit à dei soggetti invalidi, nei commi successivi risultano disciplinate le modalità di rilascio del pass invalidi, avente natura e funzione di un'autorizzazione in deroga, la quale deve essere resa nota attraverso l'e sposizione - nella par te anteriore del veicolo - del contrass egno invalidi, senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanze degli enti locali implicanti la comunicaz ione preventiva della tar ga dei veicolo utilizzato per il trasporto della persona inv alida, la cui mancata osservanza non può, perciò, determinare la configurazione della violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s. . 
A questo principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. 
Come è stato evidenz iato nella rece nte ordinanza di questa Corte 8226/2022, non può, infatti, frapporsi alcun osta colo alla libertà d i locomozione del soggetto disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ent e di procedere a ll'appront amento di mecca nismi automatizzati tali da essere idonei a lle necessarie v erifiche della legittimità di tale circola zione (come , ad es., tramite la verif ica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i ### attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per gli invalidi. 
Si è, in proposito, chiarito che l'autorizzazione in questione è diretta a ridurre il più possibile impedimenti d eambulatori e non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà org anizzative dell'ent e territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui il controllo automatico sia stato effettuato in modo tale da non essere in grado di rilev are la presenza del tagliando da esibire sul cruscotto, ove il predetto ente non intenda esporsi al rischio di eleva re verbali di accerta mento sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizz ata , dovrà predisporre apposite modalità di accertamento, nella logica della leale 6 di 6 collaborazione con l'utente strada le af fetto da disabilità legalmente riconosciuta, senza, però, imporre a quest'ultimo oneri od obblighi ulteriori che non trovano supporto in specifiche prescrizioni normative.  5. In definitiv a, alla stregua delle argomentazioni complessivament e svolte, deve essere accolta la prima censura dedotta, con assorbimento degli altri due motivi, da cui consegu e la cassazione dell'impugnata sentenza, con il derivante rinvio della causa al Tribunale in composizione monocratica di M ilano, in persona di altro mag istrato, il quale, oltre a regolare le spese del presente giudizio, si uniformerà anche al principio di diritto come precedentemente enunciato.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due. ### la senten za impug nata e ri nvia, anche per le spese d el presente giudizio, al Tribunale di ### in composizione monocratica, in persona di altro magistrato. 
Così d eciso nella camera d i consiglio della 2^ ### civile in d ata 7  

Giudice/firmatari: Manna Felice, Carrato Aldo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 24-02-2022

... avere circolato in zona ZTL senza esposizione del contrassegno invalidi, compensando le spese del giudizio di primo grado; la sentenza impugnata ha annullato il verbale di contravvenzione sul presupposto che mancasse la prova della mancata esposizione del relativo contrassegno e che l'omessa comunicazione del transito da parte del possessore del contrassegno, prevista dagli artt. 36 e 38 codice della strada non integrava di per sé la violazione contestata, giustificando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado con il rilievo che la suddetta omessa comunicazione costituiva inadempimento del dovere di collaborazione con l'amministrazione; l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92 e 93 cod. proc. civ., 24 Cost. e 112, 115 e 116 cod. proc. civ., censura la statuizione di compensazione delle spese, assumendo che essa è illogica e contraddittoria rispetto alla decisione di merito di accoglimento dell'opposizione e che il giudicante non ha considerato che, in sede di comparsa conclusionale, la parte aveva prodotto l'invio all'amministrazione del modulo contenente la richiesta di accesso alla zona a traffico limitato e che (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### Consigliere - Dott. ### - ### - Ud. 14/01/2022 - ###. ### - ### - R.G.N. 10127/2021 Dott. ### - ### - ### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10127-2021 proposto da: ###, elettivamente domiciliato in #### 4, presso lo studio dell'avvocato #### che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ####; - intimata - avverso la sentenza n. 15891/2 020 del TRIBUNALE di ### depo sitata i l 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camer a di consiglio non parteci pata del 14/01/2022 dal #### Presidente: #### pubblicazione: 24/02/###orte di Cassazione - copia non ufficiale
Rilevato che: il ### ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.  proc. civ.: << letto il ricorso proposto da ### per la cassazione della sentenza del 12. 11. 2020 del Tribunale di ### che, accogliendo il suo appello, aveva annullato il verbale che gli contestava la violazione dell'art. 7 codice della strada, per avere circolato in zona ZTL senza esposizione del contrassegno invalidi, compensando le spese del giudizio di primo grado; la sentenza impugnata ha annullato il verbale di contravvenzione sul presupposto che mancasse la prova della mancata esposizione del relativo contrassegno e che l'omessa comunicazione del transito da parte del possessore del contrassegno, prevista dagli artt. 36 e 38 codice della strada non integrava di per sé la violazione contestata, giustificando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado con il rilievo che la suddetta omessa comunicazione costituiva inadempimento del dovere di collaborazione con l'amministrazione; l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92 e 93 cod. proc. civ., 24 Cost. e 112, 115 e 116 cod. proc. civ., censura la statuizione di compensazione delle spese, assumendo che essa è illogica e contraddittoria rispetto alla decisione di merito di accoglimento dell'opposizione e che il giudicante non ha considerato che, in sede di comparsa conclusionale, la parte aveva prodotto l'invio all'amministrazione del modulo contenente la richiesta di accesso alla zona a traffico limitato e che essa non era stata contestata dal comune; il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che l'adozione della misura di compensazione delle spese giudiziali costituisce esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice di merito, censurabile nel giudizio di cassazione sotto il solo profilo della illogicità o palese contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 17816 del 2019; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. 15317 del 2013) e che, nel caso di specie, la motivazione adottata non è affatto illogica o contraddittoria, apparendo giustificata dalla considerazione Corte di Cassazione - copia non ufficiale che la parte non aveva comunicato al comune il proprio accesso nella zona a traffico limitato, sulla base dell'evidente premessa che se tale comunicazione, prevista dalla legge, fosse stata posta in essere, l'amministrazione non avrebbe elevato la contestazione o l'avrebbe comunque ritirata; la contest azione in ordine all'omesso esame de l document o contenente la descritta comunicazione non ha pregio, risultando dallo stesso ricorso che esso è stato prodotto con la comparsa conclusionale, sicché correttamente esso non è stato considerato trattandosi di produzione tardiva e non ammissibile >>. 
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del ### il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statui to sulle spese, non avendo la p arte intimata svolto attiv ità difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater d.p.r.  115 del2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame nto, d a parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###2 ### il 14 gennaio 2022.   #### registro generale 10127/2021 ### sezionale 360/2022
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 10127/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Valia Carmela

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24015/2022 del 03-08-2022

... di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne poss a servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. Pertanto, l'esercizio di tale d iritto non p uò essere condizionato dal prevent ivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a f avore dell' ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all'ar t. 7 c.d.s. , con il quale è stabilito che, nei centri abitati, i ### possono, con ordinanze sindacali, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze (il p recedente di questa Corte - sentenza n. 11278/2001 - richiamato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21844/'19) proposto da: ### (C.F .: ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in ### v. Trasone, n. 8-12; - ricorrente - contro ### (C. F.: ###), in p ersona del ### - legale rap presentante pro-tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata su foglio separato al controricorso, dagli Avv.ti ###### e ### e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliat ###### v. Polibio , n. 15; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 414/2019 (pubblicata il 16 gennaio 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal ### relatore #### 1. Con sentenza n. 36/2017, il Giudice di pace di ### rigettava il ricorso proposto dall'Avv . ### avverso i verbali ###/2016/1/1/1 e n. ###/2016/1/1/1, con i quali la ### municipale di ### gli aveva contestato la violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s. 1992, per aver circolato nei giorni 8 e 11 novembre 2016 nella R.G. 21844/19 C.C. 7/7/2022 ### 2 di 7 corsia riserva ta ai mezzi pubblici benché ag li accessi foss ero esposti i segnali indicanti il divieto, confermando i verbali impugnati.  2. Decidendo sull'app ello p roposto dall' Avv. ### e nella costituzione dell'appellato Comune, il Tribunale di ### con sentenza 414/2019 (pubblicata il 16 gennaio 2 019), rigettava il grava me, confermando la sentenza di primo grado. 
A f ondamento dell'adottata pronuncia, il cita to ### le dava atto, preliminarmente, che l'ordinanza sindacale n. 441 del 24 aprile 2015 e la determinazione dirigenziale n. 5 1/2015 (modificata dalla successiv a determinazione n. 1/2016), dettanti i criteri di accesso alle corsie riservate al Comune di ### non potevano prevalere sugli artt. 188 c.d.s. e 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del c.d .s. (d.P.R. n .  495/1992), i quali “facoltizzano la persona invalida e titolare di un pass regolarmente rilasciato al Comune a circolare nelle zone a tr affico limitato''. 
Difatti, il Comune di ### avev a provveduto a d individ uare, con ordinanza sindacale, le categorie a lle quali consentire l'accesso e la circolazione nelle corsie riservate ai veicoli di pubblico trasporto e nelle z.t.l. e che tale potere fosse riconosciuto al ### dallo stesso art. 7, comma 1, lett. b), c.d.s., il quale sancisce che nei centri abitati i ### possono - per l'appunto, con ordinanza sindacale - limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prev enzione degli inquinamenti e di t utela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. 
Rilevava, al riguardo, il giudice di appello che tale potere riconosciuto ai ### ed esercitato mediant e ordinanze sindacali non si poneva in contrasto con la legge, ma trovava fondamento in essa. In particolare, il Comune di ### , con l'ord inanza sopraindicata, aveva subord inato l'esercizio del diritt o di transit o e circolazione dei veicoli con a bordo persone inv alide con capacità di d eambula zione sensibilmente ridotta a vari obblighi, tra cui quello di comunicare la tar ga del veicolo prima dell'utilizzo. Tale condizione aveva lo scopo di permettere al Comune di inserire la targ a all'interno della banca dati p redisposta dall'### consentendo in questo modo ai sistemi di rilevamento automatico il riconoscimento dei veicoli autorizzati al transito 3 di 7 nelle suddette aree, mentre nel caso in cui il pass fosse stato rilasciato da un diverso Comune, la comunicazione doveva essere effett uata al componente ufficio comunale al primo accesso. 
Nel caso d i specie, inv ece, il sig. Lu ca ### (figlio d ell'appellante), titolare del pass per disabili rilasciato dal Comune di ### circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici, utilizzando l'auto del padre, senza aver preventivamente provveduto alle suddette comunicazioni mediante la procedura prevista dal Comune stesso, né si sarebbero potute considerare sufficienti le comunicazioni del sig. ### del giorno 9 novembre 2016 all'ufficio ### in cui afferm ava di non disporre temporaneamente del veicolo associato a tale permesso e che stava utilizzando l'autovettura intestata a l proprio padre, avendo tale comunicazione valenza unicamente per i giorni 9 e 10 novembre 2016 e che a vrebbe dovuto trasmettere tali comunicazioni preventivam ente al relativo accesso. Per tanto, risultava evidente - ad avviso d el ### milanese - che il sig. Ro mano conoscev a effettivamente la d isciplina vigente nel Comune di ### in materia di circolazione dei disabili. 
Né - ha aggiunto, infine, il giudice di appello - avrebbe potuto, nel caso di specie, trovare applicazione la giurisprudenza d i legittimità richiamata dalla parte app ellante, siccome ponente rif erimento al diverso tema dell'utilizzabilità del contrassegno rilasciato da un Comune per l'accesso alla ZTL di un diverso Com une, non essendo ta le circostanza in discussione, vertendo il giud izio di secondo grad o sulla valutazione di legittimità di una determinazione dirigenziale, regolante l'accesso del disabile richiedendo un ‘apposita comunicazione, necess aria ai fini di controllo.  3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a due motivi, l'Avv. ### mano, r esistito con controricorso da parte del Comune di ### CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt.  36 e 38 del c.d.s. 1992, sul presupposto che il giudice di secondo grado aveva erroneamente affermato che la comunicazione pretesa dal Comune di ### dovesse essere effett uata ex ante , ritenend o irrilevante - e, 4 di 7 comunque, non ammessa - la comun icazione effettuata nelle 48 ore successive.  2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'ar t. 188 c.d.s. 1992 e dell'a rt. 381 del relativo r egolament o di esecuzione e di attuazione, con riferimento all'art. 7, comma 1 e 9, dello stesso c.d.s., sostenendo che il ### di ### aveva erroneamente ritenuto che il potere del ### aco di consentir e l'accesso e la circolazione nelle corsie riservate deriva dal citato art. 7, comma 1, lett. b), c.d.s. .  3. Rileva, preliminarmente, il collegio che i due motivi possono essere esaminati congiuntament e perché all'evidenza connessi, concernendo - sulla scorta degli acquisiti accerta menti fatt uali compiuti - la stessa questione giuridica. 
Essi sono fondati per le ragioni che seguono. 
Occorre, infatti, osservare che, nel caso di specie, l'impugnata sentenza è incorsa nella denunciata violazione dell'art. 381, comma 2, reg. es. c.d.s., in correlazione con l'art. 7 c.d.s., dal momento che la prima norma (da correlare alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, regolanti, in modo specifico, la “circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone d isabili”) conferisce a ll'invalido un diritto p ersonale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo onere di esporre il contrassegno che denota, per l'appunto, la destinazione del mezzo di servizio della persona disabile (circostanza, questa, che non risulta oggetto di contestazione). 
Invero, diversament e da quanto opinato dal Tr ibunale di M ilano, il richiamo all'art. 7, comma 1, lett. b), del c.d.s. attiene all'esercizio di un potere regolam entare del Comune di ordine generale che perm ette di riservare determinate strade alla circolazione di veicoli ad ibiti a serv izi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urba na, ma non consente di derogare alle norme imperative, come quella propriamente contemplata nel comma 2 dell'ar t. 381 reg. es. c.d .s., r agion per cui l'affermato principio - consistente nel subord inare la legittimità della circolazione del disabile, avente a tal proposito diritto ai sensi della citata norma, all'aver provveduto alla preventiva registrazione-comunicazione della targ a al competente ufficio del Comune di ### - è err ato dal 5 di 7 punto di vista giuridico (divent ando ultronea la v alutazione della legittimità o meno d el titolar e del pass di aver provveduto a tale comunicazione solo nelle 48 ore success ive al tra nsito nelle aree riservate, quando non vi abbia assolto preventivamente). 
Come già posto in risalto da questa Corte (cfr. Cass. n. 719/2008), deve, infatti, considerarsi che, in tem a di sanzioni am ministrative, alla luce delle menzionate disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R.  503 del 1 996 e n ell'art. 381, comma sec ondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne poss a servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. Pertanto, l'esercizio di tale d iritto non p uò essere condizionato dal prevent ivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a f avore dell' ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all'ar t. 7 c.d.s. , con il quale è stabilito che, nei centri abitati, i ### possono, con ordinanze sindacali, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze (il p recedente di questa Corte - sentenza n. 11278/2001 - richiamato dalla difesa del Com une controricorrente rig uardava il caso specifico - che si discosta , in modo evidente, da quello ogg etto del presente giudizio, assoggettato ad una disciplina speciale - della riconosciuta legittima adozione di un'ordinanza sindacale ai fine di limitare la sosta di “autocaravan” in una determinata località). 
Tale disposizione - che si riferisce all'esercizio di un potere regolamentare generale dell'autorit à sindacale - non implica affatto che, nella sussistenza di tutte le condizioni di legge di cui alle richiamate norme, possano essere imposte condizioni eccedenti rispetto a quelle dalle stesse previste. Né dal complesso normativo racchiuso nel menzionato art. 381 6 di 7 del regol. c.d.s. si ev ince una disposizione che legittimi la der oga alle stesse disposizioni normative in senso m aggiormente oneroso per le persone invalide. 
Anzi, dopo aver sancito - al suo primo comma - l'obbligo in capo agli enti proprietari della strada di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le struttur e pe r consentire ed agevolare la mobilit à dei soggetti invalidi, nei commi successivi risultano disciplinate le modalità di rilascio del pass invalidi, avente natura e funzione di un'autorizzazione in deroga, la quale deve essere resa nota attraverso l'esposizione - nella par te anteriore del veicolo - del contrass egno invalidi, senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanze degli enti locali implicanti la comunicaz ione preventiva della tar ga dei veicolo utilizzato per il trasporto della persona inv alida, la cui mancata osservanza non può, perciò, determinare la configurazione della violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s. . 
A questo principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. 
Come è stato evidenz iato nella rece nte ordinanza di questa Corte 8226/2022, non può, infatti, frapporsi alcun osta colo alla lib ertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, essendo, anzi, onere d i tale ente di proced ere all'appronta mento di m eccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circola zione (come , ad es., tramite la verif ica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i ### attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per gli invalidi. 
Si è, in proposito, chiarito che l'autorizzazione in questione è diretta a ridurre il più possibile impedimenti d eambulatori e non può trov are ostacoli generati dalle difficoltà org anizzative dell'ent e territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui il controllo automatico sia stato effettuato in modo tale da non essere in gra do di rilev are la presenza del tagliando da esibire sul cruscotto, ove il predetto ente non intenda esporsi al rischio di eleva re verbali di accerta mento sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà 7 di 7 predisporre apposite modalità di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l'utente strada le af fetto da disabilità legalmente riconosciuta, senza, però, imporre a quest'ultimo oneri od obblighi ulteriori che non trovano supporto in specifiche prescrizioni normative.  4. In definitiv a, alla stregua delle argomentazioni comp lessivamente svolte, deve essere accolta la prima censura dedotta, con assorbimento degli altri due motivi, da cui consegu e la cassazione dell'impugnata sentenza, con il derivante rinvio della causa al ### in composizione monocratica di ### in persona di altro magistrato, il quale, oltre a regolare le spese del presente giudizio, si uniformerà anche al principio di diritto come precedentemente enunciato.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due. ### la senten za impug nata e ri nvia, anche per le spese d el presente giudizio, al ### in composizione monocratica di ### in persona di altro magistrato. 
Così d eciso nella camera d i consiglio della 2^ ### civile in d ata 7  

Giudice/firmatari: Manna Felice, Carrato Aldo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19690/2024 del 17-07-2024

... di discussione (circolazione in ZTL senza tagliando invalidi), e non già perché si debba escludere l'erronea percezione del giudice di merito, come sostenuto in ricorso (p. 20, ultimo capoverso). Tanto preci sato, si è dunque in presenza di un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice anche del «fatto processuale» e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti, allorquando - come nel caso che ci occupa - la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati (ex multis: Sez. 1, Ordinanza n. 7933 del ###ass. Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019, Rv. 654799 - 01). Dall'esame degli atti risulta, in effetti, prodotto già in primo grado il contrassegno invalidi, munito di dichiar azione del suo beneficiario riguardo la sua presenza nell'auto della figlia; i l Tribunale, invece, ha r itenuto infondato il motivo di appello dedotto dalla ### affermando che «… la parte ricorrente non ha provato in alcun modo la dichiarata circostanza che la per sona disabile fosse t rasportata nel giorno ora il l uogo dell'accertamento a bordo del veicolo». 8 di 8 La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata, spettando al giudice del rinvio il completo (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 157/2022 R.G. proposto da: ### el ettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro UTG - #### - intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ### n. 9200/2021 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal ####: 1. L aura ### p roponeva opposizione avverso l'ordinanzaingiunzione del 30.05.2018 con la quale la ### di ### le irrogava la sanzione di €. 190,47 ex art. 7, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Str ada, ‘###), in quanto in data 2 di 8 29.09.2017 l'autovettura di proprietà del la ricorre nte circolava in ### nella corsia riservata ai mezzi pubblici senza autorizzazione. 
La ric orrente riteneva illegittimo il p rovvedimento emesso in difetto di presentazione del ricorso gerarchico al ### di ### ex art. 203 CdS, avverso il verbale di accertamento presupposto.  2. Il Giudice di ### di ### c on sentenza n. 4614 del 13.03.2019, dichi arava inammissibile l'opposizi one proposta per violazione del principio del ne bis in idem: era accaduto che la ### aveva già impug nato il verbale presupposto dinanzi al medesimo Giudice di ### (nella persona di diverso giudice), che aveva rigetta to il ricorso con sentenza del 27.03.20 18. In precedenza, la ### aveva, infatti, inviato una raccomandata al Comune di ### quale ist anza in autotutela, chied endo l'annullamento del verbale e giustificando il trans ito nella corsia riservata in virtù dell'espos izione dell'apposito tag liando per il trasporto del padre invalido (ex art. 188 CdS); tale istanza, tuttavia, qualificata dal Comune di ### come ricorso ex art. 203 CdS, era stata inviata al ### il quale, ri gettata l'istanza, emetteva l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impug nazione dinanzi ad un diverso Giudice di ### 3. Per la riforma della sentenza del Giudice di ### n. 4614/2019 ### proponeva gravame innanzi al Tribunale di ### il quale rigettava l'appello così argomentando: - è fondato il motivo di opposizione relativo all'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta per ragioni di ne bis in idem: in assenza di produzione negli atti di causa della sentenza di rigetto munita di attestazione di passaggio in giudi cato - cui il ### ice di Pac e fa riferimento in motivazione - non pot eva essere integrata la violazione del principio sopra richiamato; - è infondato, tuttavia, il motivo d'appello relativo illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, basato sulla c ircostanza della 3 di 8 mancata presentazione di un ricorso amministrativo al ### da parte della ### dall'esame dell'istanza in autotutela depositata dalla ricorrente si evince, infatti, che essa del tutto legittimamente è stata consider ata equivalente al ricorso in opposizione in via amministrativa presentato al ### disciplinato dal ### della ### - è, altresì, infondato il motivo di opposizione con il quale si denuncia la mancanza di potere di firma del ### firmatario dell'ordinanza-ingiunzione, posto che spetta all 'opponente l'onere provare il fatto negativo dell'insussistenza della delega di firma in capo al funzionario; - quanto all'illegittimità del verbale presupposto, la ricorrente non ha pr ovat o in alcun modo la dichiarat a circo stanza che la persona disabile foss e trasportata nel giorno, ora e luogo dell'accertamento, a bordo del veicolo.  3. La predetta sentenza veniva impugnata da ### per la cassazione e il ricorso affidato a tre motivi. 
Restava intimato l'### del ### - ### di ####: 1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 203, 204 e 204-bis del codice della strada, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente censura la pronuncia impugnata nella p arte in cui ha equiparato una mera istanza di annullamento in autotutel a ex art. 21-novies legge 7 agosto 1990, n. 241 (contenente richiesta bonaria di riesame e di annullamento d'ufficio del ve rbale illegittimo) ad un ricorso gerarchico al ### ex art. 203 CdS: come emer ge anche dall'orientamento della Corte di legittimità, ment re l'opposizione dinanzi al ### avverso il verbale di contestazione di un'infrazione del codice della strada introduce un pr ocedimento avente natura contenziosa, l'istanza in autotutela non è uno strumento di 4 di 8 protezione del cittadino e non ha natura giustizial e, non obbliga l'### neppure a provvedere. In definitiva, l'ordinanzaingiunzione è illegittima in quanto i l ### non disponeva del potere di emetterla senza che sia stato preventivamente presentato un r icorso gerarchico ex art. 203 CDS avve rso il verbal e sanzionatorio.  1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si traduce in un'stanza di revis ione delle valutazioni e del co nvincimento del giudic e di merito, tesa all'ottenime nto di una nuova pr onuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (ex multis: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, 21127 dell'08.08.2019). 
Il Tribunale ha compiutamente motivato il suo convincimento: a prescindere, infatti, dalla formulazio ne letterale, il riferim ento nell'istanza di cui si discute all'annullamento del verbale illegittimo e l'aver paventato un'azione giudiziale, rendono equiparabile l'istanza al ricorso al ### previsto dagli artt. 203, 204 CdS. 
Il giudice di seconde cure, in altri termini, individua nell'istanza di cui si discute una contestazione nel merito del provvedimento e del rapporto, diversamente dalla fattispecie discussa nella pronuncia di questa Corte menzionata nel ricorso (Cass. n. 24033 del 2020), ove l'atto i n questione (erroneament e qualifi cato come ricorso) consisteva in una comunicazione relat iva all'a ppl icazione della «sanzione accessoria pecuniaria prevista dall'art. 126-bis, comma 2 e alla sottrazione dei punti», in cui il ricorrente aveva sì posto in essere una serie di dichiarazioni, ma unicamente volte ad evitare l'applicazione della sanzione accessoria, così che l'atto non poteva essere qualificato «ricorso al prefetto» ai sensi dell'art. 203 CdS.  2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 204 del codice della strada, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc.  civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento alla 5 di 8 mancanza di pote re del vi ce prefetto ad emettere l'ordinanzaingiunzione e mancanza di sottos crizio ne, nella parte in cui rappresenta una realtà processuale viziata nel ricorso introduttivo dell'opposizione: parte ricorrente aveva, i nfatti, fatto present e di aver esercitato l'accesso agli atti, in particolare al fascicolo digitale della ### ma con esito negativo; inoltre, aveva chiesto in via istruttoria al giudice di prime cure l'ordine di esibizione della delega del ### richiesta reiterata nel ricorso in appello. Tanto basta a censurare anche l'affermazione per cui gli atti amministrativi godano di una presunzione di legittimità anche nel caso in cui - come quello di specie - nell'ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti in posses so della P.A., la loro mancata produzio ne da parte dell'autorità opposta non può n on costituire un decisivo elemento d i g iudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione.  2.1. Il motivo è infondato. Invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'ordinanza-ingiunzione con la quale si impone il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice-prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera pr efettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie att ribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa ne lle attribuzioni proprie del delegato (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 3904 del 19/02/2014, Rv. 629766 - 01). Invero, il d.lgs. n. 139 del 2000, art. 1, dispone che: «1. La carriera prefettizia è unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali at tribuite ai funzionari che ne fanno parte . Al fine di garantir e un adeg uato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del ### sul 6 di 8 territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera, il suo ordinamento è regolato dal prese nte decreto e, in quanto compat ibili, dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 3 febbrai o 19 93, n. 29, e successive modificazioni. Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i liv elli di responsabilità e gl i ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella, che costituisce parte integrante del suddetto decreto. Detta tabella può esser e modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e d.lgs.  303, con regolamento da adottare ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 11, comma 4, e della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis». 
Per quanto rileva nel caso di specie, l'allegato A, di cui all'art. 1, comma 2, nell'indiv iduar e le funzioni e i compiti esercitati dal personale della carriera pre fettizia, include tra questi: «(...) e) esercizio dei compiti connessi alla responsabil ità del prefetto a garanzia della leg alità amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei conflitti soci ali e alla sal vaguardia dei servizi essenziali; esercizio delle attr ibuzioni in materia di sanzi oni amministrative». 
Legittimamente, dunque, l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione in questo giudizio è stata firmata dal dirigente delegato, anziché dal ### dovendosi altresì escludere che le modificazioni apportate dalla legge n. 120 del 2010, ribadendo la previsione che l'ordinanza è adottata dal ### e che questi ha la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione, possa avere innovato nell'ambito dell'ordinamento della carriera prefettizia e reso non operanti le disposizioni che individuano i compiti del personale della carriera prefettizia.  3. Co n il te rzo motiv o si deduce omesso esame su un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, 7 di 8 nonché omesso esame di documenti probatori decisivi circa il fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. In merito all'esibizione del tagliando invalidi - che può es sere utili zzato su qualsiasi veicolo - contenente la dichiarazione del genitore invalido di trovarsi a bordo del veicolo guidato dalla figlia ### la ricorrente censura la sentenza per vizio motivazionale (motivazione del tutto apparente) in quanto il giudi ce d'appello non avrebbe preso in alcun modo in esame i documenti prodotti in giudizio già in primo grado e allegati all'istanza in autot utela, limitandosi ad asser ire che parte ricorrente non avrebbe provato nulla.  3.1. I l motivo è fondato. Occorre precisare che non si è in presenza di errore revocatorio, in quanto esso cade su un punto controverso oggetto di discussione (circolazione in ZTL senza tagliando invalidi), e non già perché si debba escludere l'erronea percezione del giudice di merito, come sostenuto in ricorso (p. 20, ultimo capoverso). 
Tanto preci sato, si è dunque in presenza di un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice anche del «fatto processuale» e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti, allorquando - come nel caso che ci occupa - la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati (ex multis: Sez. 1, Ordinanza n. 7933 del ###ass. Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019, Rv. 654799 - 01). Dall'esame degli atti risulta, in effetti, prodotto già in primo grado il contrassegno invalidi, munito di dichiar azione del suo beneficiario riguardo la sua presenza nell'auto della figlia; i l Tribunale, invece, ha r itenuto infondato il motivo di appello dedotto dalla ### affermando che «… la parte ricorrente non ha provato in alcun modo la dichiarata circostanza che la per sona disabile fosse t rasportata nel giorno ora il l uogo dell'accertamento a bordo del veicolo». 8 di 8 La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata, spettando al giudice del rinvio il completo esame delle ris ultanze probatorie disponibili.  4. In definitiva, il Collegio cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al medesimo Tribunale in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso; rigetta il secondo; in accoglimento del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di ### in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Amato Cristina

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6892/2025 del 14-03-2025

... seguito di appo sita documentata is tanza, lo sp eciale contrassegno di cui al DP.R. 495/1992 che deve esser e apposto sulla parte anteriore del veicolo. ###. 381, comma secondo, del regolamento di att uazione del codice della strada inizialmente non prevedeva che il contrassegno fosse espo sto sul veicolo in originale. La n orma è stat a prima modificata dall'art. 217 del D.P.R. 610/1996, statuendo che il contrassegno è strettament e person ale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale, e poi dall'art. 1, comma primo, lett era a) D.P.R. 151/2012, ed attualmente dispone che l'autorizzazione è resa nota m ediante 4 di 8 l'apposito contrassegno invalidi conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/3 76/CE del Con siglio dell'### europea del 4 giug no 199 8 di cui alla figura v. 4 e che, in caso di utilizzazione, detto contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramen te visibile per i controlli. Il contrassegno è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa ser vire, esponendolo su qualsiasi veicolo adibit o al suo servizio e la sua valid (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19928/2020 R.G. proposto da: ### elettiv amente domicilia ta in ### FILARETE 30, p resso lo studio dell'a vvocato ### (###), rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###), con procura in atti.   -RICORRENTE contro ###, in persona del ### p.t., elettivamente domiciliato in ### 53, presso lo studio dell'avvocato ### (####), rappresentato e difeso dall'avvocato ### A ### (###), con p rocura in atti.   -CONTRORICORRENTE avverso la ### del TRIBUNALE BARI n. 3723/2019, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024 dal ### 2 di 8 Udito il Pubblic o ### ero, in persona del ### to ### ch e ha concluso, chiedend o l'accoglimento del ricorso. 
Udito l'avv. ### per il Comune di #### 1. Con sentenza n. 3723/2019 il Tribunale di ### ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta l'opposizione di ### n ### avverso due san zioni amministrative, irrogate all'opponente per aver parcheggiato in zona regolamentata senza titolo autorizzativo e avere lasciato il veicolo in sosta nello spazio riservato alla sosta per veicoli delle persone invalide senza esporre il relativo contrassegno.  ### il giudice d'appello la sosta in z ona rego lamentata presuppone il relativo titolo autorizzatorio, sicché non sarebbe sufficiente il contrassegno invalidi, che vale ad esonerare i titolari dai divieti di sosta stabiliti dalle autorità competenti e dai limiti di tempo nelle aree di p archeggio a tempo determin ato, non potendosi invocare l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, poiché dalla gratuità de lla sosta deriva un vantaggio meramente economico. 
Riguardo al parcheggio riservato agli invalidi la sentenza ha, altresì, affermato che, per poterne fruire, è necessario esibire il relativ o contrassegno in originale e ha o sservato ch e il fatt o che l'appellante avesse esibito la fotocop ia in attesa di rinnovo confermava che egli non era in possesso di autorizzazione al momento del fatto. 
Per la cassazione della sentenza ### ha proposto ricorso in due motivi; il Comune di ### resiste con controricorso. 
La causa è stata avviata alla trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione civile e con successiva ordin anza inte rlocut oria ###/2021 è stata rimessa in pubblica udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 8 1. Il p rimo motivo di ricorso d enunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 381 del D.P.R. 495 del 1992, sostenendo che il Tribunale, nel respingere il gravame sul rilievo che, ai fini della sosta riservata agli invalidi, non è sufficiente la mera esposizione di una fotocopia del contrassegno, non abbia consid erato che l'originale era stato riconsegnato su richiesta delle autorità competenti per perfezionare la pratica di rinnovo e che il contrassegno di cui era munita la ricorrente era ancora efficace al momento della contestazione. 
Il motivo è infondato.  ###. 188 d.lgs. 285/1992 prev ede che per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaleti ca necessaria, per consentire e d agevolare la mobilità di esse, seco ndo qu anto stabilito nel reg olamento. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal ### del Comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.  ###. 12 del D.P.R. 503/1966 prevede attualmente che alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di appo sita documentata is tanza, lo sp eciale contrassegno di cui al DP.R. 495/1992 che deve esser e apposto sulla parte anteriore del veicolo.  ###. 381, comma secondo, del regolamento di att uazione del codice della strada inizialmente non prevedeva che il contrassegno fosse espo sto sul veicolo in originale. La n orma è stat a prima modificata dall'art. 217 del D.P.R. 610/1996, statuendo che il contrassegno è strettament e person ale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale, e poi dall'art. 1, comma primo, lett era a) D.P.R. 151/2012, ed attualmente dispone che l'autorizzazione è resa nota m ediante 4 di 8 l'apposito contrassegno invalidi conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/3 76/CE del Con siglio dell'### europea del 4 giug no 199 8 di cui alla figura v. 4 e che, in caso di utilizzazione, detto contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramen te visibile per i controlli. 
Il contrassegno è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa ser vire, esponendolo su qualsiasi veicolo adibit o al suo servizio e la sua valid ità non è limit ata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale (Cass. 719/ 2008; 21320/2017; Cass. 8226/2022). 
Il test uale riferimento ai veicoli al serviz io delle persone disabili, contenuto nell'art. 188 del codice della st rada, deve essere interpretato nel senso, appunto, che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportino la persona disabile e siano, quindi, al servizio di quest'ultima (cfr. Corte cost. 328/2000). 
La sost a e l'acces so in zon e soggette ad aut orizzazione sono, perciò, subordinate non solo al possesso ma anche all'esposizione del pass in o riginale, non essendo consentito, per procedere ai controlli e per assicurare l'uso perso nale d ell'autorizzazione, l'utilizzo di fotocopie.  ### non vi è necessità che il contrasse gno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo utilizzato ( 719/2008); a tu tela della riservatezza e per im pedire la divulgazione di dati sensibili, non può contenere nella parte anteriore i dati identifica tivi del titolare , che sono attualmente apposti sulla parte po steriore, non essendo visib ili dall'esterno o controllabili in caso di sosta in assenza dei passegge ri, essendo associabile al titolare solo in base al numero identificativo. 
Solo con l'adozione del DM. 5.7.2021 - Istituzione della piattaforma unica nazionale info rmatica dei contrassegni un ici - è stato reso 5 di 8 possibile associare la sing ola autorizzazione ad uno o più veicoli identificati mediante la targa, per il controll o in tempo reale di eventuali irregolarità. 
Nel caso del contrassegno cartaceo di cui si discute, solo l'utilizzo dell'originale consentiva, quin di, di evit are o contenere possibil i abusi; l'eventuale duplicazione o l'uso di fotocopie è di ostacolo per l'effettuazione dei controlli (specie in caso di sosta in assenza del titolare), anche quando sia pendente la pratica di rinnovo, né vale a scusare la condotta del titolare in caso di riconsegna dell'originale richiesta dall'amministrazione. 
Occorre premettere che il contrassegno è rilasciato, in presenza dei relativi presupposti, per soddisfare esigenze fondamentali del disabile che non possono incontrare ostacoli non previ sti dalla legge o scaturiti da esigenze di organizzazione della p ubblica amministrazione che quest'ulti ma è tenuta a superare ( 24015/2022; Cass. 8226/ 2022). È necessario garantire la possibilità del titolare di avvaler si dell'autorizzazione per tutta la durata della sua efficacia; inoltre, una volta scad uto il contrassegno, è preclusa la circolazione o la sosta o nelle aree riservate, per cui, se l'interessato ha necessità di avvalersi del contrassegno oltre il periodo d i efficac ia e senza sol uzioni di continuità, dovrà necessariamente avviare per tempo le procedure di rinnovo. 
La riconsegn a dell'originale non è tuttavia prescritta, né appare indispensabile sin dal momento della presentazione della domanda di rinno vo, ma solo al mom ento del rilascio della nuova autorizzazione, in modo da soddisfare il requisito dell'uso personale e di un unico contrassegno da parte dell'avente diritto.  ###. 381, comma terzo , del D.P.R. 495/1 992 richiede per il rinnovo la sola presentazione del certificato del medico curante che confermi il persist ere dell e condizioni sanitarie che hann o dato luogo al rilascio e, peraltro, le procedure di rinnovo predisposte dai 6 di 8 singoli enti locali spesso contemplano, al momento della richiesta, la consegna di una fotocopia dell'originale, o, in alternativa, su domanda dell'interessato, il rilascio di un titolo provvisorio o di un duplicato, proprio per evitare soluzioni di continuit à nell'esercizio del diritto di sosta e di accesso alle ### Nel caso in esame non era, quindi, sufficiente l'esibizione di una fotocopia, né che il contrasseg no fosse stato riconsegnato p er il rinnovo, essendo onere del tito lare richiedere un tito lo autorizzatorio temporaneo, un duplicato o altro equipollent e, da utilizzare in originale, o provare, secondo i principi generali, di non averne avuto disponibilità per cause non superabili.  2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 381 del D.P.R. 495 del 1992, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto che il contrassegno invalidi non renda legittimo, oltre all'accesso dell'aut ovettura nelle zone a traffico, anche il parcheggio negli spazi a pagamento nel caso in cui non vi siano posti riservati alla sosta dei disabili. 
Il motivo è infondato.  ###. 188 CDS, nel testo applicabile alla data della contestazione, non prevedeva alcuna esenzione dal pagamen to del pedaggio in zone a sosta riservata per i titolari di permesso disabili. Solo con l'adozione del comma tre bis dell'art. 181 del codice della strada (introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), numero 01), del D.L.  10 settembre 2021, n. 121), è stato previsto che ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi d ell'art. 381, comma 2, del re golamen to, è consentito sostare gratuitame nte nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati, ma la disposizione ha effetto dall'1.1.2022, ossia in epoca successiva alla contest azione dell'infrazione (cfr. l'art. 1, comma 1 ter, del dl. 121/2021). 7 di 8 La previsione in vigore al momento dell'infrazione non esentava il disabile, detentore dello speciale contrassegno di cui all'art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996 , n. 503, dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell'aut ovettura a suo servizio negli spazi di sosta i n zona delimitat a dalle c.d. "strisce blu" neppure ove fossero indisponibili i posti riservati dall'art. 11, comma 5, del decreto, non potendo invocarsi l'esigenza di favorire la mobilità delle p ersone disabili, poiché, come già stabilito da questa Corte, dalla gratuità della sosta deriva u n vantaggio m eramente economico e non un vantaggio in termini di mo bilità, che è invece favorit a dalla concreta dispon ibilità delle aree di sosta (Cass. 21271/2009; Cass. 7293/10, Cass. 21271/2009, Cass. 1272/2008, 19146/06).  ###. 11, comma primo, DPR 503/1996 dispone che ai titolari di autorizzazione è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, ove non costituisca grave intralcio al traffico, anche ove sia vietata o limitata la sosta", ma tale facoltà, in base al dato letterale dell a norma, non è generalizzata ma riguarda le ipotesi in cui il divieto sia stato stabili to con un ap posito provvedimento dell'autorità competente e non sia riconducibile direttamente alla legge (o a regolamen ti integrativi, av enti carattere di generalità) , ipotesi nelle quali la valutaz ione di n on ammissibilità della sosta (in relazione alle esigenze collettive della sicurezza e della regola rità dell a circolazione) non esige un concreto apprezzam ento da parte della P.A., ma è stata già compiuta "a monte" dal legislatore. Solo nei diversi casi in cui il divieto sia stato stabilito con provvedimento ad h oc dell'autorità competente, a quest'ultima è conferita un a po testà, altrettanto discrezionale, di autorizzare la fermata, la sosta (o la circolazione) in dero ga al divieto, imposto ai rimanent i utenti della strada, facoltà che tuttavia incontra il limite costituito dall'insussistenza di "grave intralcio al traffico" (Cass. 168/2011). 8 di 8 Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali. 
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c .p.a. e rimborso forfettario de lle spese generali in misura del 15%. 
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella came ra di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Fortunato Giuseppe

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