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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott.ssa ### rel. est., Dott.ssa ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. 1707/2023 r.g. promossa da: MARCHIONNI arch. ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti - appellante - contro FALLIMENTO della D.M.C. s.r.l. (c.f. ###, p. iva ###) dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011 pubblicata il ###, in giudizio in persona del ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti - appellata - avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data ### trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 9.7.2025, pubblicata in data ###, sulle seguenti ### Per parte appellante: “In via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma della sentenza n. 580/2023, del 23 Giugno 2023, pubblicata il 28 Giugno 2023 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, ### Civile nell'ambito del procedimento iscritto al N. RG 2318/2013, notificata per il decorso del termine breve al difensore di primo grado della parte appellante Avv. ### in data 29 Giugno 2023, attore del giudizio di primo grado, in accoglimento delle conclusioni relative al rigetto della domanda attrice che qui si riportano “voglia l'###mo Giudice adito rigettare la domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto” e conseguentemente rigettare la domanda attrice per i motivi meglio esposti nel presente atto. - In sub ordine e nel merito, in accoglimento del secondo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma parziale della sentenza appellata, ridurre la misura del danno quantificato ed oggetto di condanna alla misura massima contenuta nei limiti indicati nella richiamata ### Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forf. per spese generali e cap. relativi a questo giudizio di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, nonché con eventuale condanna anche per le spese di lite del primo grado.” Per parte appellata: “### all'###ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto e negli scritti depositati nel giudizio di primo grado, qui tutti richiamati e riproposti, respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza di merito e istruttoria : - respingere totalmente, siccome inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto, l'appello proposto da ### avverso alla Sentenza numero 580 / 2023 emessa il ### dal Tribunale di Grosseto - Giudice monocratico Dott. ### - pubblicata il ### e notificata il ###, che ha deciso inter partes la causa civile numero 2318 / 2013 R.G., confermando integralmente la impugnata Sentenza ; - pronunciare ogni conseguente statuizione di legge e di ragione ; in ogni caso con condanna dell' appellante ### alla integrale refusione delle spese processuali a favore della ### del fallimento D.M.C. S.r.l. per i due gradi di giudizio.” ### atto di citazione ritualmente notificato, la ### del ### D.M.C. s.r.l. (di seguito DMC o ### aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, ### e la ### dell'### e del ### al fine di ottenere - previa declaratoria di responsabilità aquiliana del ### per aver causato ingenti ed irreparabili danni alla DMC (originariamente in bonis, poi fallita nel 2011) avendo aperto, in data ### ed in assenza di poteri, un conto corrente a nome della stessa presso la filiale di ### della ### dell'### e del ### ed operato a carico di quel conto, sempre in assenza di poteri, sottraendo nell'intero anno 2009 liquidità per un ammontare complessivo di euro 1.136.456,33, nonché di responsabilità contrattuale della ### dell'### e del ### per aver omesso di effettuare i controlli di sua specifica competenza, autorizzando l'apertura del conto corrente 045-91740-7 a nome di una società di capitali, la DMC, nonostante l'evidente difetto di potere della persona (### che si era presentata per stipulare il contratto, permettendogli di operare sul conto bancario n. 045-91740-7 in assenza dei necessari poteri ed in una condizione di conflitto di interessi con la società - la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita e precisamente, il danno patrimoniale emergente, commisurato all'importo complessivo delle disposizioni illegittime compiute dal ### sul conto corrente della DMC e pari a euro 1.136.456,33 in via capitale, salvo il maggior danno risultante all'esito dell'istruttoria; l'ulteriore danno economico connesso alla indisponibilità delle somme complessivamente sottratte dal conto corrente oggetto di causa, ritenuto causalmente legato al declino economico della DMC ed asseritamente comprovato dalle perdite di esercizio registrate nel bilancio del 2010 e dalla dimensione del passivo accertato nel fallimento ed il danno non patrimoniale sofferto dalla DMC ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., come conseguenza degli atti di pagamento connotati da disvalore anche penale.
A fondamento della domanda, la ### aveva dedotto che il ### aveva operato senza poteri su di un conto abusivamente aperto a nome della ### nonché progressivamente sottratto alla società ingenti somme, facendole confluire nel proprio patrimonio personale (mediante accredito diretto nel proprio conto personale n. 054-91650 aperto presso la stessa filiale della ### ovvero nel patrimonio di altre società commerciali da lui partecipate o amministrate o controllate da persone appartenenti alla sua famiglia attraverso pagamenti o prelevamenti di somme contanti per cassa, giroconti o bonifici, emissione di assegni bancari o circolari, cagionando una grave spoliazione patrimoniale in danno alla società sino alla pronuncia di fallimento della medesima, avvenuta nell'anno 2011 con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011.
Con riguardo alla posizione di ### dell'### e del ### parte attrice aveva, inoltre, dedotto la sua responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., artt. 1175 e 1375 c.c., 1710 e segg. c.c., 1834 c.c., 1856 c.c., sulla scorta del preteso inadempimento delle obbligazioni connesse e/o derivanti dal rapporto di conto corrente n. 054/91740-7, l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato professionale e dei contratti bancari oltre alla inosservanza del più ampio e generale obbligo di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede. ###, benché ritualmente citato in giudizio, era rimasto contumace per tutta la fase introduttiva del processo e gran parte della fase istruttoria, costituendosi in giudizio tardivamente e chiedendo il rigetto della domanda svolta nei propri confronti.
Si era costituita in giudizio la convenuta ### dell'### e del ### che aveva chiesto il rigetto della domanda, svolgendo plurime contestazioni nel merito e chiamando in causa - per la garanzia assicurativa - la propria compagnia di assicurazioni ### S.p.A., che si era ritualmente costituita. ### convenuta aveva poi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa anche delle società commerciali che materialmente avevano ricevuto bonifici e/o pagamenti disposti dal ### a carico del conto corrente oggetto di causa (precisamente le società ### s.r.l., GLF società agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l., tutte con capitale sociale detenuto da familiari del ###, per essere manlevata in caso di condanna, che erano tutte rimaste contumaci e nelle more del giudizio dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto.
Successivamente, il Tribunale di Grosseto, preso atto della procedura concorsuale aperta per la ### originariamente convenuta e nelle more posta in risoluzione, con sentenza n. 906/2016 dell'8.11.2016, aveva dichiarato improseguibile la domanda nei confronti della ### della ### dell'### e del ### autorizzando la prosecuzione della causa nei confronti dell'ente neocostituito ### A seguito della formale riassunzione ex art. 303 c.p.c. da parte della ### del ### la causa è proseguita nei confronti di tutti i soggetti legittimati, inclusa la ### spa, subentrata senza soluzione di continuità alla ex ### in tutti i diritti, le attività e le passività cedute ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.Lgs 16.11.2015 n. 180.
Si era costituita ritualmente la ### S.p.A., con comparsa depositata il ###, riproponendo le stesse difese già svolte dalla ### originaria convenuta, mentre il convenuto ### aveva mantenuto la condizione di contumacia.
Nel prosieguo del giudizio, a fronte delle peculiari vicende che avevano interessato la ### dell'### e del ### era stato raggiunto tra le parti un accordo limitato alle posizioni processuali in essere tra la ### del ### e la ### nelle more subentrata alla ### intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c. con comparsa depositata il ###. ### il predetto accordo parziale, il ### aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.c. e alla domanda giudiziale nei confronti della costituita ### a fronte del pagamento di una somma pari a € 160.000,00. ### aveva dichiarato a sua volta di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti delle parti chiamate in causa (### spa e fallimenti delle società ### s.r.l., ###à agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l.).
All'udienza del 14.1.2020, il Giudice istruttore, dato atto dello scambio delle formali dichiarazioni ex art. 306 c.p.c. aveva dichiarato “l'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda proposta dalla ### del ### nei confronti della ### S.p.A. (oggi ### S.p.A.), nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima ### nei confronti di ### S.p.A., costituita, nonché delle società rimaste contumaci ### s.r.l., ###à agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l.”, mentre era rimasta invariata la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto ### unico soggetto rimasto in causa in qualità di convenuto a seguito della predetta estinzione parziale, per tutti i fatti e le pretese azionate e fatte valere con la originaria citazione.
La causa, istruita con le prove documentali e testimoniali ammesse ed una c.t.u. contabile-bancaria finalizzata ad accertare, in sintesi, la debenza delle somme pagate e l'incidenza delle operazioni poste in essere dal ### sulla società in bonis, era stata definita dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 580/2023, pubblicata in data ###, con la quale il predetto tribunale, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato il ### 1) al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di euro 1.163.456,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi calcolati sugli importi delle singole operazioni per cui è causa, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento ed interessi legali dalla sentenza al saldo; 2) al pagamento, in favore della parte attrice, all'ulteriore somma di ### 150.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; 3) alla rifusione delle spese del giudizio e 4) al pagamento delle spese di c.t.u.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che: “Va preliminarmente dato atto dell'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda originariamente proposta da ### fallimento DMC nei confronti di ### (oggi UBI ###, nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima ### nei confronti di ### costituita, nonché delle società rimaste contumaci D.M.C. ###### G.E.M.A.L.D. ### e G.L.F. società agricola a r. l.; conseguentemente, la presente Sentenza viene pronunciata nei confronti delle sole parti rimaste in causa, ovvero la parte attrice ed il convenuto ### rimasto estraneo all'accordo del 3.01.2020 che ha riguardato unicamente la parte attrice e le altre parti convenute e chiamate in causa.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ciò sulla scorta dell'ampio compendio probatorio dalla stessa offerto, segnatamente alla luce delle prove documentali e orali raccolte in corso di causa nonché alla luce degli esiti dell'interrogatorio formale disertato dal convenuto ### senza legittima giustificazione e nonostante la regolare notifica degli atti ex art. 292 c.p.c., corroborate dalla totale assenza di puntuale contestazione dei fatti dedotti dalla curatela da parte del convenuto, costituitosi in giudizio sia pure tardivamente.
In particolare, l'esame globale delle prove orali e documentali (esaminate anche in sede di perizia specialistica ad opera di un CTU nominato in corso di giudizio), tenuto conto della prova legale conseguita ex art. 232 cpc per effetto della diserzione dell'interrogatorio formale ad opera del ### e della sua mancata specifica contestazione dei fatti in relazione all'onere previsto dall'articolo 115 c.p.c., fondano e qualificano - definitivamente - la grave responsabilità del convenuto ### per tutti i fatti allegati e denunciati dalla curatela attrice, giustificando a carico dello stesso ### l'obbligo di integrale risarcimento dei danni a favore della società danneggiata, e dunque a favore del costituito fallimento.
Andando con ordine, trova innanzitutto prova il dedotto difetto di potere rappresentativo e gestorio del convenuto ### per l'apertura - in data ### - del conto corrente 045-91740-7 a nome della D.M.C. S.r.l. presso la B.P.E.L.-Filiale di ### (cfr. doc. 5 in produzione ###.
Risulta in particolare che ### sebbene all'epoca risultasse ancora formalmente “socio” della ### non aveva più alcuna carica sociale e non aveva alcuna delega, incarico o mandato dell'organo amministrativo o assembleare per agire e compiere atti giuridici di alcun genere in nome e per conto della società, mancando qualsivoglia "copertura", anche solo formale, per giustificare il proprio operato presso la ### Come attestato dalla visura storica camerale della ### srl (cfr. doc. 8 in produzione ###, nel periodo compreso tra il ### e fino al 13.05.2010 il Consiglio di ### era composto dall'Avv. ### (###, ### (moglie di ####, ### Avv. ### e ### consiglieri, come peraltro confermato anche nella CTU resa a fronte della richiesta di chiarimenti depositata dal CTU dr. ### (cfr. relazione depositata in data ###).
Risulta altresì dimostrato che dal 10.10.2008 il ### è definitivamente uscito dalla compagine sociale della ### srl, cedendo alla moglie ### l'intera partecipazione sociale con atto di cessione di quote sociali stipulato dal ### regolarmente registrato e pubblicizzato (### 10.10.2008 -### - repertorio ###/raccolta 14923 - cfr. doc. 9 in produzione ###.
Ne deriva che l'apertura e la successiva gestione del conto corrente n. 054/91740-7 presso la ### è stata effettuata dal ### in assenza di qualunque potere amministrativo e gestorio, posto che lo stesso era in realtà estraneo almeno dal 10.10.2008 anche al capitale sociale della ### Tale circostanza appare evidente anche alla luce dell'esame dell'atto costitutivo e dello ### della DMC nel suo testo vigente alla data dei fatti (cfr. rispettivamente doc. 10 e 11 in produzione ###, segnatamente alla luce di quanto previsto all'art. 13 dello ### sociale della ### srl, secondo il quale "la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al ### del Consiglio di ### o all'### unico" e con precisazione che il Consiglio di ### - con i limiti di cui all' art. 2381 c.c. "può delegare i propri poteri" solo "ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratore delegato cui spetterà la firma e la rappresentanza legale, anche congiuntamente con il ### del Consiglio di ### da esercitarsi con le modalità indicate e stabilite dall' organo amministrativo" (cfr. doc. 11 in produzione ###.
Nel caso di specie, posto che lo ### esclude espressamente qualunque ipotesi di trasferimento del potere rappresentativo della società a soggetti estranei al Consiglio di ### prevedendo in via residuale che "l'organo amministrativo" possa rilasciare "procure speciali per singoli affari”, l'apertura del rapporto di conto corrente, così come la sua successiva movimentazione, non solo non costituisce singolo affare propriamente riconducibile alla previsione di statuto, ma nemmeno risulta rilasciata alcuna procura speciale ad hoc dall'organo amministrativo, né altri mandati che possano giustificare l'operato del ### presso la ### circostanze queste che in ogni caso dovrebbero risultare (stante l'obbligo legale di annotazione) dal ### dei ### delle delibere del Consiglio di ### tenuto e compilato a norma degli artt. 2214, 2215 e 2478 Neppure risulta possibile ricondurre l'operato del ### alla previsione di cui all' art. 15 dello stesso ### sociale, che contempla la possibilità per "l'organo amministrativo" di " delegare ai singoli soci alcune funzioni o settori della società stessa, in modo da ottenere il coinvolgimento dei soci nelle attività sociali.", posto che non vi è prova in atti di alcuna delega di funzioni disposta a favore del "socio" ### peraltro già estraneo dal 10.10.2008 rispetto alla DMC (non essendo più socio neppure per una quota marginale).
Conseguentemente, per quanto emerge dagli atti di causa, il ### non avrebbe mai potuto assumere né esercitare deleghe ai sensi del citato art. 15, in difetto del requisito soggettivo espressamente richiesto dalla norma statutaria quale condizione di validità della eventuale delega.
La legittimazione del ### non può nemmeno ricavarsi dal documento intitolato "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci della ### srl recante la data del 09.08.2008, posto che il suddetto Verbale presenta evidenti vizi e sostanziali anomalie che facilmente rivelano - ora come all'epoca - la assoluta invalidità e addirittura l'inesistenza giuridica della delibera che vi è indicata.
Ed infatti, esaminando il documento in questione (cfr. doc. 4 in produzione ### emerge chiaramente come il presunto verbale assembleare non solo non ha data certa ai fini di quanto stabilito dall'art. 2704 c.c. ma nemmeno reca la firma - necessaria - del ### della società, ### che nel documento assume apparentemente la funzione di segretario, né presenta la necessaria numerazione progressiva delle pagine né altro segno idoneo a comprovare la regolare (e necessaria) bollatura e vidimazione in ossequio a quanto previsto all'art. 2215 Giova infatti osservare come, alla luce della novella legislativa di cui all'art. 8 della Legge 383/2001 che ha interessato la richiamata disposizione, siano rimasti invariati, all'epoca dei fatti, gli obblighi già previsti di bollatura, vidimazione periodica e numerazione progressiva delle pagine per i libri sociali, come il libro delle delibere del Consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze assembleari.
Alla luce di tali gravi difetti strutturali che interessano lo scritto in questione, non risultano soddisfatti in alcun modo i connotati richiesti dagli artt. 2214 e 2347 c.c. per il tipo di società considerato.
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti ed alla luce delle sommarie informazioni rese dagli amministratori della società fallita al ### del fallimento ### srl nell'ambito degli adempimenti previsti dall' articolo 33 L.F., risulta che l'assemblea descritta nell'allegato in commento parrebbe non essersi nemmeno realmente tenuta, posta l'assenza di prova di qualsivoglia formale convocazione dei soci per il giorno 09.08.2008 per discutere e deliberare l'apertura di un conto corrente aziendale presso la ### di ### e per decidere in ordine al conferimento di una delega ad hoc a favore di ### Trova allora conferma la circostanza, dedotta dalla curatela, secondo cui i soggetti indicati come presenti alla suddetta assemblea nulla sapevano della delibera che il ### ha presentato in ### per conseguire l'apertura del conto oggetto di causa, né risulta che alcuno di essi abbia mai effettivamente partecipato all'apparente assemblea dei soci per la quale era indicata la data del 9.08.2008.
A riscontro di quanto sopra sono state prodotte le dichiarazioni raccolte e verbalizzate dal ### del fallimento DMC - dr. ### - il ### e 19.03.2012, sottoscritte dall'avv. #### e ### rispettivamente quale ### del Consiglio di amministrazione e ### amministratori della ### srl all'epoca dei fatti (cfr. dichiarazioni raccolte dal curatore nel 2012 - docc. 13 - 13/A - 13/B e 13/C in produzione ###.
In particolare, l'Avv. ### ha dichiarato di non conoscere il "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci del 9.08.2008 mostratogli dal curatore in quella circostanza (cfr. audizione del presso il #### manifestando seri dubbi anche sulla firma che appare, in calce al documento, in corrispondenza del proprio nome dattiloscritto. Lo stesso Avv. ### risulta aver consegnato al ### i propri specimen di firma, dimostrando come in effetti la firma evidenziata nel Verbale del 09.08.2008 non presenti alcuna corrispondenza con la propria. Lo stesso ha inoltre riferito in quella sede che la propria moglie - ### (anche lei ex amministratore) "non è mai stata in consiglio" e che la sig.ra ### “faceva del lavoro pratico ma non era certo una dirigente" (cfr. dichiarazione dell'avv. ### raccolta dal #### il ### - doc n. 13/A in produzione ###. Sul punto, la teste ### - componente del Consiglio di amministrazione della DMC all'epoca dei fatti (sentita all' udienza del 15.02.2023) - ha confermato il contenuto della dichiarazione resa al curatore fallimentare in data ### (cfr. doc 13 e 13/B in produzione ###.
Le analoghe dichiarazioni della teste ### e ### raccolte dal ### fallimentare nel documento prodotto con la citazione al n. 13/B e n. 13/C, confermano la falsità del documento presentato in banca e utilizzato dal ### per ottenere - indebitamente - l'apertura del conto a nome della ### La teste ### (ex consigliere) ha infatti dichiarato al Dr. ### la propria estraneità ai ### di amministrazione della ### srl, facendo notare di essere venuta a conoscenza del presunto verbale assembleare del 09.08.2008 per la prima volta solo nel 2012 in occasione della audizione coordinata presso studio del curatore del fallimento (cfr. doc. 13/B in produzione ###.
Analoghe considerazioni sono state svolte anche da ### sentita in corso di causa in qualità di teste, la quale ha espressamente dichiarato di non avere "mai partecipato ad alcuna assemblea dei soci ed in particolare a quella indicata nel verbale del 9 agosto 2008” ( doc. 13/C in produzione ###, coerentemente con quanto dichiarato da tutti gli ex amministratori della DMC sentiti come testi in corso di causa, i quali hanno confermato di non avere mai partecipato alla apparente assemblea della DMC datata 09.08.2008, rimarcando - anzi - di avere avuto notizia della esistenza di quel documento e di quella apparente assemblea per la prima volta solo anni dopo, nel 2012, in occasione dell' incontro avuto con il #### ovvero solo dopo il fallimento della ### In particolare, all'udienza del 10.05.2022 la teste ### (componente del ### di ### della DMC all'epoca dei fatti), sentita sui capitoli da 20 a 24 della memoria istruttoria depositata dalla curatela, ha dichiarato di avere visto per la prima volta il documento denominato "Verbale di ### ordinaria" datato 09.08.2008 (cfr. doc. 4 in produzione ### presso il Dr. ### del fallimento DMC il giorno 22.09.2012 (in occasione della audizione svolta presso lo studio dello stesso curatore) e ha sottolineando di non avere partecipato alla apparente assemblea dei soci indicata nel documento, precisando che il contenuto del verbale riporta un dato non veritiero, cioè “è presente l'intero capitale sociale” e dichiarando testualmente: “io ero socia ma non ero presente a quella riunione (..) Non so dire se quella riunione vi sia stata. In ogni caso la circostanza verbalizzata secondo cui “è presente l'intero capitale sociale” non può essere corretto perché io ero socia e non ero presente (…) “### mi ha informata. Non sapevo nemmeno dell'apertura di questo conto. Non mi risulta che nessuno dei soci fosse a conoscenza dell'apertura di questo conto” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Alla medesima udienza del 10.05.2022, l'Avv. #### del ### di amministrazione della DMC nel periodo per cui è causa, ha dichiarato: “### la dichiarazione mostratami (doc 13/A atto di citazione). Preciso che tale dichiarazione fu resa da me al ### del fallimento ### srl (dr. ### in data ###. Preciso che all'epoca ebbi perplessità sulla firma apposta in calce ad alcuni documenti. In particolare, non riconosco la mia firma sui documenti a me mostrati ed in particolare la copia del Verbale apparentemente datata 9 agosto 2008 (doc 4 atto di citazione) ed il verbale di assemblea ordinario del 10.11.2009. Preciso che non avrei mai potuto firmarlo anche per i contenuti, secondo me, illegittimi” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Il medesimo teste ha poi dichiarato che “il verbale di cui mi si chiede (verbale di assemblea dei soci della ### srl del 09.08.2008) sicuramente riporta dati non veritieri in quanto non erano presenti tutti i soci rappresentanti il capitale sociale nella sua interezza e nemmeno gli amministratori, dato che io rivestivo tale carica e non ero presente. (…) “### anche che non avevamo contezza (noi soci) di tutte le operazioni eseguite dal ### per conto della ### ma anche di altre società” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Coerente con la dichiarazione sopra riportata è la deposizione della teste ### la quale ha indicato che la firma apposta sul documento denominato “Verbale di assemblea 09.08.2008” non è la firma del marito ### confermando dunque la natura non veritiera di quel documento (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). Anche la teste ### ha fermamente negato di avere partecipato alla apparente assemblea del 9.08.2008, dichiarando testualmente: “premetto che non ho partecipato a questa assemblea. Confermo però che questo documento (cioè, il verbale della apparente assemblea della DMC datato 9.08.2008) mi fu esibito dal curatore del fallimento ### srl il giorno in cui resi la dichiarazione sopra citata. Confermo di avere appreso per la prima volta nella stessa occasione l'esistenza di tale documento ed il suo contenuto”. “Come ho già detto non ero presente e non ero nemmeno a conoscenza dell'esistenza dell'assemblea (..) ### mi informò di niente” (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022).
Emerge dunque dall'esame delle suindicate testimonianze come il presunto "verbale di assemblea" datato 9.08.2008 sia stato formato all'insaputa dei soci e dell'organo amministrativo della società, e sia stato presentato in ### dal ### nella piena consapevolezza della sua falsità. Stessi rilievi coinvolgono il documento prodotto dalla ### (cfr. doc 2 allegato alla originaria comparsa di costituzione della banca) e denominato “Verbale di assemblea ordinaria” con indicazione della apparente data “10.11.2009”.
Anche in questo caso si tratta di un documento non conforme al modello legale, non dotato di data certa ex art. 2704 c.c. quindi inopponibile al sopravvenuto fallimento della DMC ed apparentemente inveritiero, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli amministratori dell'epoca, ovvero l'avv. ##### e ### Quanto all'attribuibilità, in tesi della ### certa e inequivoca, a ### di tutti gli atti di pagamento e degli addebiti eseguiti a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla ### srl nel periodo per cui è causa, si osserva quanto segue.
Trova innanzitutto conferma in atti la circostanza secondo cui il ### dopo avere aperto il conto 045-91740-7 a nome della DMC presso la filiale di ### della ### operò a carico di quel conto per tutto l'anno 2009, effettuando pagamenti sistematicamente in danno alla società intestataria nella totale assenza di poteri.
Ed infatti, relativamente al periodo corrispondente alla vigenza dello specimen di firma depositato dal ### presso la ### all' apertura del conto (cfr. doc 6 in produzione ###, i dipendenti della ### sentiti come testi in corso di causa, hanno innanzitutto chiarito le procedure vigenti all'epoca per tutti i cassieri e gli operatori bancari per la corretta identificazione delle persone abilitate ad operato sui conti aperti in filiale.
In particolare, la teste ### (titolare della filiale di ### della ### dal 01.09.2009), ha riconosciuto i documenti bancari prodotti dalla curatela, dichiarando che i documenti visionati sono “tutti di provenienza della ### Etruria”, segnatamente le copie del contratto di apertura del conto corrente, la scheda che raccoglie lo specimen di firma “### Marchionni”, l'estratto conto del rapporto 045-91740-7 (cfr. docc. 4-5-6-7 in produzione ### e le contabili di tutte le movimentazioni selezionate per la causa (cfr. doc 20 in produzione ### - Verbale di udienza del 3.03.2021).
La teste ### (impiegata della ### con mansione di “cassiera” all'epoca dei fatti) richiesta di riferire se presso la banca, all'epoca dei fatti (e cioè dal 12.08.2009 al 22.11.2009: rispettivamente, data di apertura e chiusura conto corrente 054-91740-7 oggetto di causa), i cassieri provvedevano sempre a identificare il presentatore dei titoli o comunque la persona che si presentava allo sportello per effettuare operazioni sul conto c/c 054/91740-7 intestato a ### srl, ed in particolare, se i cassieri controllavano che la persona richiedente le singole operazioni allo sportello fosse esattamente quella abilitata in relazione allo specimen di firma in corso di validità (cfr. doc. 6 ### ha dichiarato testualmente: “confermo che allo sportello si provvedeva sempre a verificare che la firma del cliente che richiedeva operazioni corrispondesse allo specimen di firma presente nei nostri uffici. ### nel documento n. 6 il tipo di documento riportante lo specimen di firma che avevamo all'epoca” (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La medesima teste ### ha altresì riconosciuto l'estratto conto del rapporto 054-91740, ovvero l'estratto conto riportante i movimenti bancari di un conto acceso presso ### Etruria” e, dopo avere esaminato in udienza tutte le contabili delle operazioni eseguite da ### e oggetto di causa (ovvero n. 66 contabili prodotte sub doc. 20 dalla ###, ha precisato: “riconosco la mia firma nella contabile n. 2, 20, 26 e 45 raccolta nell' allegato n. 20 mostratomi, che riconosco. Trattasi di operazioni che venivano effettuate dai cassieri della ### quindi alcune di queste anche da me. Non escludo che ve ne siano anche altre firmate da me” (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La teste ### (cassiera della ### convenuta), sentita sulle stesse evidenze fattuali di cui sopra, ha dichiarato testualmente “ricordo che in ogni caso avveniva sempre l'identificazione del richiedente: ciò avveniva normalmente controllando che tale persona fosse quella che aveva depositato lo specimen di firma nel documento”; la medesima teste, esaminando in udienza l'estratto conto e le contabili (cfr. doc. 7 e 20 in produzione ###, ha poi dichiarato: “dall'esame dei documenti che mi vengono mostrati posso dire che trattasi di contabili rilasciate da ### Non posso però sapere i dettagli, trattandosi di documenti contabili di diversi anni fa. ### la mia firma su alcune di queste contabili (..). ### in particolare le contabili nn. 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38, 41.” “Aggiungo che ricordo il ### come persona che si è recata diverse volte in filiale ma non posso ricordare i dettagli delle operazioni che richiedeva” (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022).
Alla luce delle risultanze sopra esaminate, è dunque logico ritenere che tutte le operazioni selezionate dalla ### furono effettivamente compiute a richiesta del convenuto ### presso la filiale di ### della ### posto che nel periodo indicato (cioè, dall'apertura del conto e fino a tutto il novembre 2009) la ### aveva associato al conto della DMC lo specimen di firma di ### Ne deriva che i cassieri (rispettando semplicemente i consueti controlli di prassi) non possono che avere eseguito le disposizioni personalmente ed esclusivamente da ### visto che solo lui era abilitato - nel dossier della banca - a sottoscrivere le contabili di pagamento, avendo depositato in filiale il proprio specimen di firma in corso di validità nel periodo al quale si riferiscono le operazioni selezionate dalla curatela.
Che si tratti di operazioni poste in essere da ### è poi ulteriormente confermato dal fatto stesso che le due cassiere impiegate presso la ### sono riuscite a riconoscere in diverse contabili la propria firma di “visto”, come risulta anche delle operazioni esposte nelle contabili raccolte nell'allegato 20 alla citazione, sub nn. 2, 20, 26 e 45 (sulle quali ha riferito la teste ### e 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38, 41 (sulle quali ha riferito la teste ###.
Peraltro, il fatto che le due cassiere abbiano riconosciuto molte delle operazioni eseguite, costituisce di per sé un riscontro per tutte le altre movimentazioni del periodo, posta l'oggettiva impossibilità di ricordare nel dettaglio tutte le operazioni poste in essere e riportate nei predetti documenti. La firma di ### è stata altresì riconosciuta dagli ex amministratori della #### Avv. #### e ### In particolare, la teste ### ha confermato che il conto corrente oggetto di causa fu aperto all'insaputa degli amministratori della ### presso la ### di ### da ### il quale firmò i moduli contrattuali mostrati alla teste e dalla stessa riconosciuti quanto alla firma ivi presente (cfr. contratto e specimen di firma - doc. 5/6 in produzione DMC - Verbale del 10.05.2022).
Sempre in merito a tale profilo fattuale, l'avvocato ### ha riferito che i soci e gli amministratori della DMC non avevano cognizione delle operazioni eseguite dal ### a nome della DMC e anche di altre società, precisando che, pur non avendo mai avuto notizia di quel conto e di quelle operazioni, poteva riconoscere bene “la firma di ### nelle suddette contabili” (cfr. verbale del 10.5.22, pagina 6).
In merito a tali fatti, va poi osservato che ### rimasto contumace fino al 2022, ha disertato senza giustificato motivo l'interrogatorio formale disposto a suo carico dal precedente ### il tutto con le conseguenze previste dall' articolo 232 c.p.c. che prevede possano considerarsi come “ammessi” dall'interrogando tutti i fatti assunti nei capitoli di interpello.
Deve dunque in questa sede necessariamente valorizzarsi la condotta processuale del ### tardivamente costituitosi con comparsa depositata il ### senza prendere posizione sui fatti di causa nel merito, limitandosi a dichiarare di essere coinvolto in molti altri procedimenti sia civili che penali, così da indurlo ad una “sostanziale fuga dello stesso dai diversi procedimenti…” ( pagina 1, comparsa di costituzione ###.
La mancata specifica contestazione dei fatti, in violazione dell'onere sancito all'articolo 115 c.p.c., associata alla diserzione dall' interpello con gli esiti regolati dall'articolo 232 c.p.c. va dunque valorizzata, unitamente a tutti gli altri elementi di prova sopra esaminati, nel senso di ritenere comprovati tutti gli addebiti mossi dalla ### attrice.
Va dunque conclusivamente ritenuta raggiunta la prova che ### non solo aprì abusivamente il conto 045-91740-7 presso la ### ma operò poi a carico di quel conto - deliberatamente in danno alla DMC intestataria.
Quanto al dettaglio dei pagamenti e degli addebiti disposti da ### a carico del conto corrente 045-91740-6 intestato alla ### srl, si osserva quanto segue.
Trattasi delle disposizioni di pagamento e agli addebiti in conto corrente dal medesimo eseguiti (periodo dal 12.08.2008 al 30.11.2009) elencati nella citazione e documentati per un totale di € 1.136.456,33.
Gli atti di pagamento selezionati comprendono: ### giroconti e bonifici dal c/c della ### srl 045- 91740-7 al c/c n. 054/91650 intestato a ### presso la stessa ### di ### della #### assegni circolari e bancari tratti da ### a carico del conto della ### srl (n. 045-91740-7) all'ordine proprio, incassati per contanti dallo stesso traente presso la filiale di ### della ### o versati sul proprio conto personale identificato con il numero 054/91650 presso la stessa filiale.
Trattasi di addebiti eseguiti, secondo i casi, con giroconti o bonifici, emissione di assegni circolari o assegni bancari, sempre su richiesta di ### e con addebito della provvista a carico del conto della DMC n. 045-91740-7; tutte le somme così prelevate risultano poi accreditate e versate, caso per caso, nei conti correnti intestati alle diverse società di capitali controllate o partecipate da ### o dai suoi stretti familiari, ovvero le società ### srl ; GLF società agricola srl ; ### srl, ### srl, ### al ### srl, ### srl., società tutte fallite e tutte riconducibili - come comprovato all'esito dell'istruttoria, alla famiglia del convenuto ### Sul punto, l'istruttoria ha fatto emergere come trattasi di operazioni e disposizioni di pagamento non tracciate nella contabilità della società fallita ed in definitiva poste in essere con finalità distrattive, pertanto illegittime e prive di causa. Risulta infatti che il ### - operando senza poteri sul conto della ### srl - ha sottratto, per quanto emerge dagli atti in maniera consapevole, ingenti risorse finanziarie alla società poi fallita, facendole confluire nel patrimonio personale o nel patrimonio di altre società commerciali partecipate o amministrate dallo stesso ### o da persone della sua famiglia, il tutto per la somma complessiva di € 1.136.456,33 in linea capitale.
In particolare, vi è un ammontare complessivo di almeno € 173.227,50 che va ricondotto ad appropriazioni indebite imputabili al ### per prelevamenti operati a titolo personale, a proprio esclusivo vantaggio e beneficio, in assenza di qualsivoglia titolo e/o giustificazione supportata da ragioni di credito verso la ### srl, mentre per il residuo importo di € 963.228,83 si tratta di disposizioni che, impiegando senza titolo la liquidità riveniente dal conto della ### srl (c/c 054/91740-7), hanno incrementato ed arricchito il patrimonio di società diverse, partecipate o controllate dal ### in assenza di rapporti commerciali in alcun modo tracciati o contabilizzati.
Circa la riconducibilità delle società che hanno beneficiato degli accrediti illegittimi di cui si tratta a persone vicine al ### a vario titolo, la curatela ha prodotto i certificati anagrafici (cfr. docc. 32 e 33 della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc) che riscontrano i rapporti di parentela che legano ### agli esponenti delle società beneficiarie degli accrediti, nonché le visure storiche camerali delle società beneficiarie dei bonifici/giroconti (cfr. docc. 21 - 26 in produzione ### che individuano i soci e gli amministratori del periodo.
In particolare, la ### ha adeguatamente provato tramite le suddette visure che: ### socio unico e titolare dell'intero capitale sociale delle società ### srl e ### srl era all'epoca (e successivamente fino al sopravvenuto fallimento della società) il fratello di ### e precisamente ##### era ### del ### di ### della ### srl dal 29.01.2003 con incarico a tempo indeterminato; #### nel periodo al quale risalgono i fatti di causa la moglie di ### (### era socia di maggioranza (con intestazione del 52% del capitale sociale) sia nella ### srl che nella ### srl.; ### nella ### srl la stessa ### rivestiva la carica di ### del consiglio di amministrazione dal 7.10.2008 fino a 29.01.2011 subentrando al marito ### già ### del consiglio di amministrazione dal 28.03.2008 al 7.10.2008; ### nel periodo di riferimento (2008 - 2009) il capitale sociale della GLF società agricola a responsabilità limitata era ripartito tra i due soci ### (madre di ### e ### (moglie di ### rispettivamente per un valore nominale di € 5.000,00 ed €45.000,00.
In seguito, il capitale sociale è stato diviso tra due soci, ### e ### ovvero i figli di ### La società risultava inoltre da anni amministrata da ### (moglie di ### e madre dei due soci sopra elencati); #### dal 07.07.2008 ha assunto la carica di consigliere a tempo indeterminato nel ### di amministrazione della società ### srl, dove era anche socio, con la moglie (rispettivamente per quote nominali di €19.370,00 e € 23.244,00). ### attrice ha altresì documentato e provato che le società DMC immobiliare srl, #### srl, ### al ### e ### sono state tutte dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto in corso di causa, così fornendo ulteriori elementi di prova circa il reale intento distrattivo realizzato dal convenuto nell'ambito delle suddette operazioni. Risulta dunque che la ### srl sia stata sistematicamente espropriata del saldo attivo maturato nel proprio conto bancario, di fatto manipolato dal convenuto ### Alla luce di tutto quanto esposto, emerge con chiarezza la responsabilità ex art. 2043 imputabile al convenuto ### e il conseguente obbligo di risarcimento del danno a favore della ### srl (ora a favore dell'omonimo fallimento), segnatamente per avere egli proceduto all'apertura del conto corrente oggetto di causa nella più totale assenza di poteri ed alla successiva movimentazione di quel conto con operazioni di pagamento e addebiti, tutte illegittime e dissociate dalle attività di impresa esercitate dalla ### atti che hanno via via svuotato il conto facendo confluire la provvista della società nel patrimonio personale dello stesso ### o nel patrimonio di società da lui partecipate o gestite da suoi stretti familiari, il tutto con consapevolezza e volontà.
Provato il fatto generatore della responsabilità ex art. 2043 c.c. resta da configurare e quantificare il danno causato alla parte attrice.
Gli addebiti effettuati a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla società presso la ex ### hanno determinato la sottrazione illegittima di liquidità che la DMC avrebbe dovuto destinare alle attività di impresa e al pagamento delle obbligazioni correnti.
La perdita patrimoniale per “sottrazione” illegittima di risorse proprie della società titolare del conto 054-91740-7, ovvero il cd. danno patrimoniale emergente, è stato documentato per un totale di € 1.136.456,33 in linea capitale, di cui € 173.227,50 per disposizioni a favore dello stesso ### ed € 963.228,83 trasferite dal conto della ### srl ai conti bancari intestati alle società nelle quali il ### aveva propri interessi personali. Il danno patrimoniale emergente, propriamente risarcibile alla ### srl ed ora al ceto dei creditori rappresentati dal costituito fallimento, può essere dunque esattamente espresso e calcolato in moneta pari all'ammontare complessivo del valore nominale delle operazioni illegittime compiute dal convenuto. Pari, cioè, alle somme complessivamente addebitate e/o distratte dal conto della ### srl attraverso le operazioni elencate, dunque in € 1.136.456,33 in linea capitale.
Tale conclusione non muta alla luce delle risultanze della CTU contabile-bancaria espletata in corso di causa a firma del dott. ### (cfr. perizia depositata in data 13.### e confermata con la ### di chiarimenti del 10.04.2017), in particolare laddove viene evidenziato che la possibile proiezione risarcitoria, valutabile dal Giudice, dovrebbe essere contenuta nei limiti di € 695.000,00 dovendosi procedere alla ricostruzione e “neutralizzazione” delle operazioni dare/avere annotate in ordine cronologico sul conto corrente oggetto di causa.
In particolare, il CTU ha ritenuto che “in merito alla … quantificazione del danno in circa euro 695.000,00, (…), in base alla documentazione in atto ed a quella reperita, di poter indicare tale importo come eventuale conseguenza dell'andamento del conto corrente oggetto dell'indagine nel caso in cui si possano considerare illegittime tutte le operazioni documentate ed eseguite su richiesta e su disposizione del sig. ### sul conto corrente n. 91740” (cfr. perizia depositata in data ###, pag. 9 terzo capoverso).
La neutralizzazione proposta dal CTU non pare in questa sede valorizzabile al fine del calcolo del complessivo risarcimento dovuto, posto che il danno che in questa sede rileva a fini risarcitori non può che corrispondere all'ammontare complessivo delle “appropriazioni” (versamenti sul conto ### ovvero delle “sottrazioni / distrazioni” (versamenti su altri conti) eseguite dal convenuto quale soggetto estraneo - all'epoca dei fatti - alla società e poste a carico del conto corrente 91740 in danno diretto della DMC titolare di quel conto, posto che lo stesso CTU ha riconosciuto l'assenza di qualunque giustificazione delle singole operazioni di addebito.
Ed invero, trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il danno complessivamente residuato alla società attrice non può che essere determinato sommando analiticamente gli atti di prelievo e i pagamenti eseguiti da ### in assenza di giustificazione causale, dovendosi ritenere ininfluente a fini risarcitori l'operazione, effettuata dal ### di confronto tra gli accrediti e gli addebiti e l'assegnazione alle contrapposte partite del carattere di “neutralità” categoriale, operazione che ha condotto alla quantificazione del danno nella somma di € 693,078,83, al netto degli accrediti, importo poi arrotondato ad € 695.000,00.
Invero, come può evincersi nel dettaglio degli addebiti ed accrediti allegati alla perizia, segnatamente alla scheda n. 10) allegata alla ### datata 13.01.2016 (prospetto denominato “### disposizioni su C/C 91740”) il CTU ha quantificato € 1.192.798,83 le operazioni di addebito del conto ### andando poi ad evidenziare come se il ### non avesse effettuato gli addebiti (pur riconosciuti come ingiustificati) selezionati dalla curatela, la DMC avrebbe potuto beneficiare di un saldo attivo (invece pretermesso) di circa € 695.000,00 (cfr. perizia depositata in data ###, pag. 5 e ribadita anche nella relazione integrativa depositata in data ###).
Invero, deve in questa sede osservarsi come la domanda risarcitoria promossa dalla ### impone l'accertamento dell'ammontare complessivo delle spoliazioni di denaro che il ### (estraneo alla DMC e senza alcun potere) ha nel tempo realizzato in danno della società, svuotando il conto abusivamente aperto a nome della stessa, posto che gli accrediti a favore del conto intestato alla DMC sono, fino a prova contraria, tutti legittimi, non essendo mai stati contestati da alcuna delle parti e tantomeno dal ### Ne deriva, quale logica conseguenza, che i versamenti confluiti sul conto corrente 054/91740-7 riguardano, in assenza di prova di segno contrario, legittime risorse di competenza della ### Le somme distratte dal ### a carico di quel conto sono invece tutte illegittime e prive di causa, con la conseguenza che l'entità delle appropriazioni e delle distrazioni non può subire riduzioni in virtù del saldo risultante dalle movimentazioni dare/avere indifferentemente considerate, trattandosi di poste giuridiche non omogenee e dissociate dal petitum e dalla causa petendi che caratterizza il presente giudizio.
Peraltro, nessuna delle parti in causa ha dedotto né tantomeno provato che gli accrediti avessero natura risarcitoria a copertura delle operazioni distrattive, tanto più in ragione del fatto che le relative operazioni provengono da soggetti diversi.
Non può dunque in questa sede procedersi ad una sovrapposizione di poste economiche appartenenti a categorie disomogenee ed in definitiva non comparabili, posto che l'esistenza di versamenti (fino a prova contraria legittimi) accanto ad operazioni di prelevamento certamente illegittime non potrebbe in ogni caso essere idonea a modificare la dimensione della sottrazione indebita di provvista dal conto.
Deve dunque constatarsi l'irrilevanza degli accrediti di somme rivenienti dal conto personale di ### (c/c 91650) posto che neppure il ### costituendosi in causa, ha ritenuto di doverli in alcun modo valorizzare ai fini della riduzione del quantum risarcitorio domandato in questa sede.
A tale rilievo vanno poi aggiunte le implicazioni della prova legale dei fatti addebitata ex art. 232 c.p.c. in uno alla mancata specifica contestazione (rilevabile ex 115 c.p.c.) all'atto della costituzione, sia pure tardiva del ### La presenza di tali accrediti non modifica dunque la misura del danno patrimoniale emergente propriamente risarcibile, che resta pari alla misura complessiva dei prelevamenti illegittimi documentati dalla ### ammontante ad un totale di € 1.163.456,33.
Ne deriva che risulta accertato nella misura di euro 1.163.456,33 il danno patrimoniale emergente sofferto dalla ### per effetto diretto delle condotte distrattive poste in essere dal ### Quanto alle ulteriori voci del danno risarcibile a favore del fallimento ### si osserva quanto segue.
Parte attrice deduce il danno economico conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa in termini di “incremento del debito” e “perdita di utili”, danno associato e indotto dalla indisponibilità ### delle somme sottratte dal ### Ciò anche in considerazione della crisi economica della DMC sfociata nel fallimento dichiarato nel 2011, ritenuta causalmente riconducibile alle operazioni poste in essere dal convenuto, sul presupposto che la capacità finanziaria e operativa della DMC sarebbe velocemente regredita fino all'insolvenza conclamata ed irreversibile che ne ha determinato nel 2011 il fallimento.
La curatela ha evidenziato, in relazione a tale specifica componente di danno, una perdita di esercizio di € 257.972,00, risultante dal bilancio di esercizio della DMC al 31.12.2010 (cfr. doc. 19 in produzione ### laddove nell' anno precedente risultavano “utili” pari a + € 23.023,00; sottolineando come nel medesimo esercizio risultassero debiti totali per € 1.803.819,00 laddove nell' anno 2009 i debiti erano € 1.663.787,00 con un incremento di circa € 140.032,00.
Trattasi di dati che confermano che la DMC nell' anno 2009 ha subito una contrazione repentina, progressiva ed esponenziale della propria capacità operativa sul mercato, la cui ragione ben può individuarsi come causalmente connessa con la continua sottrazione, accertata in questa sede, della liquidità presente nel conto bancario ad opera del ### sottrazione che ha ragionevolmente compromesso gli equilibri finanziari della #### complessivamente imputabile ai fatti di causa, tuttavia, se pure risulta provato nella sua ontologica esistenza, non può essere ragionevolmente stimato in un ammontare certo, dovendosi procedere alla sua liquidazione necessariamente in via equitativa, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, ha definitivamente chiarito come il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa (come nel caso di specie), ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio e la contemporanea impossibilità (o estrema difficoltà) di quantificare un danno certamente esistente.
Valorizzando dunque gli esiti dello “sbilancio” in negativo degli utili tra il periodo oggetto di causa e l'esercizio successivo e considerato che vi è certamente stato un danno economico ulteriore rispetto alla mera somma algebrica della liquidità indebitamente sottratta alla DMC ad opera del ### individuabile nella proiezione lesiva causata all'impresa dalla costante sottrazione di liquidità (essendosi la DMC trovata ragionevolmente nella condizione di non essere più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte con i fornitori e le banche, non avendo accesso alla liquidità illegittimamente sottratta dal proprio conto bancario dal ### e considerati i dati ricavabili dal bilancio 2010 che evidenzia una perdita di esercizio ed un maggiore indebitamento complessivo della società, può in questa sede stimarsi tale componente di danno in via equitativa nella somma di euro 150.000,00.
Il danno complessivamente residuato alla ### attrice da porsi a carico del convenuto ### è dunque dato dalla somma dell'ammontare complessivo dei prelievi effettuati senza giustificazione causale, pari ad euro 1.163.456,33 e la componente di danno a titolo di “incremento del debito” e “perdita di utili” stimata in via equitativa nella somma di euro 150.000,00 già liquidata all'attualità, conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa.
Non può invece riconoscersi il danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. richiesto dalla ### in aggiunta alle componenti di danno già liquidate, sia per la natura del soggetto richiedente, sia in ragione dell'assenza di prova, gravante sul danneggiato in ossequio al regime giuridico che attiene alla responsabilità aquiliana, circa la effettiva sussistenza di tale ulteriore componente di danno. Ne deriva che la parte convenuta andrà condannata a risarcire la ### attrice per la somma complessiva di euro 1.163.456,33 nonché per la ulteriore somma di euro 150.000,00 liquidata in via equitativa all'attualità.
Quanto alla somma di ### 1.163.456,33, trattandosi di credito risarcitorio dato dalla somma di operazioni economiche già determinate nel loro ammontare al momento della loro realizzazione, questa dovrà essere maggiorata delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, calcolati sugli importi delle singole operazioni, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento; il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo.
La somma di euro 150.000,00, stante la sua liquidazione in via equitativa all'attualità, andrà invece riconosciuta senza rivalutazione monetaria ed interessi, se non quelli dovuti al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo. Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto ###” Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto appello avverso detta ordinanza, impugnandola con due motivi di gravame (con i quali si è lamentato dell'erronea valutazione delle prove del giudizio di primo grado e dei fatti, posti alla base dell'accertamento dell'esistenza del danno ex art. 2043 c.c., nonché della quantificazione dello stesso). Si è costituita in giudizio la ### che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia per il giudicato già maturato sui fatti e sul danno, che per la preclusione fissata ex artt. 232 e 115 c.p.c., nonché ex art. 342 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello. La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025 mediante ordinanza emessa dal ### istruttore ex art. 127 ter cpc in data ### e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellato, ex artt. 232 e 115 c.p.c., in ragione del giudicato formatosi in relazione agli accertamenti cristallizzati nel giudizio di primo grado, nonché ex art. 342 c.p.c.
Ed invero, con riferimento alla prima eccezione, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo lfacoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova e che la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c..
Tanto ricordato, si osserva che, in generale, anche se il comportamento omissivo della parte convenuta (che non si costituisce in giudizio; non contesta i fatti che gli vengono attribuiti e non rende l'interrogatorio formale deferitogli), determina delle conseguenze in ordine alla decisione che il giudice andrà ad adottare - in quanto il medesimo, potendo ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e non contestati quelli dedotti dall'attore, potrà, per un verso, desumere dagli stessi elementi indiziari a favore della tesi processuale avversa e, per altro verso, ritenere superflua la prova dedotta in ordine ai fatti principali od utilizzare liberamente quelli secondari quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. - tuttavia, lo stesso incide solo sulla valutazione delle prove e non comporta la formazione del giudicato interno né preclude, in sede di giudizio d'impugnazione, il riesame dell'accertamento risultante dalla sentenza impugnata nel caso (come quello di specie) di proposizione di specifiche censure.
Con riferimento alla seconda eccezione, si ricorda, invece, che per la formulazione del gravame non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, l'appellante ha manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che l'appellata ha ampiamente replicato ad esse.
Ciò detto, con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che egli fosse responsabile, ex art. 2043 c.c., del danno ingiusto causato alla DMC dall'avvenuta indebita appropriazione delle somme giacenti nel conto corrente intestato alla predetta società, da lui acceso e di quella di condannarlo al pagamento delle somme indicate nel dispositivo quale danno patrimoniale emergente e quale ulteriore voce di danno, quantificando il danno con la sommatoria degli importi in uscita.
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto che il ### non aveva fornito la prova della titolarità delle somme in questione da parte della società, né della provenienza di tutte le somme in entrata nel conto corrente da ricavi di quest'ultima e della sussistenza del danno ingiusto in relazione alle movimentazioni in uscita e che, in relazione al secondo motivo, il giudice avrebbe dovuto considerare anche gli importi in entrata sul conto (così come, peraltro, fatto dal c.t.u.).
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, in relazione al primo motivo - premesso che la circostanza relativa all'avvenuta apertura, da parte del ### in via autonoma, di un conto corrente intestato alla DMC presso la ### dell'### e del ### all'insaputa della stessa e della successiva gestione e movimentazione del conto da parte del medesimo senza che la DMC ne sapesse nulla, risulta non contestata - si osserva che il predetto conto corrente era conosciuto dai clienti e dai terzi debitori della società, tanto che sullo stesso erano stati accreditati, a titolo di corrispettivo di servizi fatturati dalla ### bonifici provenienti dalle imprese, società ed ### pubblici che all'epoca intrattenevano rapporti commerciali con la titolare del conto (vd all. 7 all'atto di citazione in primo grado) e che la circostanza dell'appartenenza alla DMC della provvista esistente sul conto corrente ad essa intestato rappresentava il presupposto delle domande contenute nei capitoli dell'interrogatorio formale deferito al ### che il medesimo non aveva reso (vd cap. 5 «Vero che avete effettuato presso la filiale di ### della ### le disposizioni elencate nella tabella esposta nella citazione introduttiva del giudizio (pagine 10,11, e 12 da considerarsi trascritte), nelle date, con le modalità e per gli importi ivi precisati, e confermate che tali disposizioni sono state da voi eseguite intenzionalmente in danno alla D.M.C. S.r.l.» - cap. 8) «Vero che avete causato danno alla D.M.C.
S.r.l. appropriandovi indebitamente anche delle somme che avete prelevato dal conto bancario 054/91740-7, effettuando presso la filiale di ### della ### le operazioni che riconoscete rappresentate in ordine cronologico negli estratti conto che vi si mostrano (ed ivi annotate con la descrizione “prelevamento”) (doc. 7 della citazione), nelle date e per gli importi indicati, per un totale di € 70.105,61 (…) » - cap. 9) «Vero che avete dolosamente sottratto dal conto corrente n. 054/91740-7 intestato alla D.M.C. S.r.l. presso la ### di ### della ### le somme che - a più riprese - avete fatto trasferire nei conti bancari di società nelle quali avevate interessi personali» della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata dal ###; tale circostanza, peraltro, non era stata smentita da alcuna prova contraria, né poteva essere posta in dubbio dalla difesa del ### con mere illazioni. Inoltre, in ordine al secondo motivo, si rileva che i movimenti in uscita erano tutti illegittimi e fonte di responsabilità risarcitoria, mentre quelli in entrata, in assenza di qualsiasi prova al riguardo, non potevano essere considerati come avvenuti per compensare i primi, in quanto potevano essere stati determinati anche da situazioni totalmente estranee alla ### per cui - come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado - non potevano essere presi in considerazione ai fini della quantificazione del danno emergente (né tantomeno calcolati per diminuire l'ammontare delle somme di cui il ### si era indebitamente appropriato).
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), ad esclusione della fase istruttoria, che non è stata espletata.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002. P. Q. M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello e condanna ### alla rifusione delle spese sostenute dal ### della D.M.C. s.r.l. nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 24.064,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge; Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000. Così decisa in ### il #### rel. (dr.ssa #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
causa n. 1707/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Santese Carla