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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1857/2025 del 23-10-2025

... cassa, giroconti o bonifici, emissione di assegni bancari o circolari, cagionando una grave spoliazione patrimoniale in danno alla società sino alla pronuncia di fallimento della medesima, avvenuta nell'anno 2011 con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011. Con riguardo alla posizione di ### dell'### e del ### parte attrice aveva, inoltre, dedotto la sua responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., artt. 1175 e 1375 c.c., 1710 e segg. c.c., 1834 c.c., 1856 c.c., sulla scorta del preteso inadempimento delle obbligazioni connesse e/o derivanti dal rapporto di conto corrente n. 054/91740-7, l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato professionale e dei contratti bancari oltre alla inosservanza del più ampio e generale obbligo di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede. ###, benché ritualmente citato in giudizio, era rimasto contumace per tutta la fase introduttiva del processo e gran parte della fase istruttoria, costituendosi in giudizio tardivamente e chiedendo il rigetto della domanda svolta nei propri confronti. Si era costituita in giudizio la convenuta ### dell'### e del ### che aveva chiesto il rigetto della domanda, svolgendo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott.ssa ### rel. est., Dott.ssa ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. 1707/2023 r.g. promossa da: MARCHIONNI arch. ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti - appellante - contro FALLIMENTO della D.M.C. s.r.l. (c.f. ###, p. iva ###) dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011 pubblicata il ###, in giudizio in persona del ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti - appellata - avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data ### trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, con ordinanza collegiale ex art.  127 ter c.p.c. del 9.7.2025, pubblicata in data ###, sulle seguenti ### Per parte appellante: “In via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma della sentenza n. 580/2023, del 23 Giugno 2023, pubblicata il 28 Giugno 2023 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, ### Civile nell'ambito del procedimento iscritto al N. RG 2318/2013, notificata per il decorso del termine breve al difensore di primo grado della parte appellante Avv. ### in data 29 Giugno 2023, attore del giudizio di primo grado, in accoglimento delle conclusioni relative al rigetto della domanda attrice che qui si riportano “voglia l'###mo Giudice adito rigettare la domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto” e conseguentemente rigettare la domanda attrice per i motivi meglio esposti nel presente atto. - In sub ordine e nel merito, in accoglimento del secondo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma parziale della sentenza appellata, ridurre la misura del danno quantificato ed oggetto di condanna alla misura massima contenuta nei limiti indicati nella richiamata ### Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forf. per spese generali e cap.  relativi a questo giudizio di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, nonché con eventuale condanna anche per le spese di lite del primo grado.” Per parte appellata: “### all'###ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto e negli scritti depositati nel giudizio di primo grado, qui tutti richiamati e riproposti, respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza di merito e istruttoria : - respingere totalmente, siccome inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto, l'appello proposto da ### avverso alla Sentenza numero 580 / 2023 emessa il ### dal Tribunale di Grosseto - Giudice monocratico Dott. ### - pubblicata il ### e notificata il ###, che ha deciso inter partes la causa civile numero 2318 / 2013 R.G., confermando integralmente la impugnata Sentenza ; - pronunciare ogni conseguente statuizione di legge e di ragione ; in ogni caso con condanna dell' appellante ### alla integrale refusione delle spese processuali a favore della ### del fallimento D.M.C. S.r.l. per i due gradi di giudizio.” ### atto di citazione ritualmente notificato, la ### del ### D.M.C. s.r.l. (di seguito DMC o ### aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, ### e la ### dell'### e del ### al fine di ottenere - previa declaratoria di responsabilità aquiliana del ### per aver causato ingenti ed irreparabili danni alla DMC (originariamente in bonis, poi fallita nel 2011) avendo aperto, in data ### ed in assenza di poteri, un conto corrente a nome della stessa presso la filiale di ### della ### dell'### e del ### ed operato a carico di quel conto, sempre in assenza di poteri, sottraendo nell'intero anno 2009 liquidità per un ammontare complessivo di euro 1.136.456,33, nonché di responsabilità contrattuale della ### dell'### e del ### per aver omesso di effettuare i controlli di sua specifica competenza, autorizzando l'apertura del conto corrente 045-91740-7 a nome di una società di capitali, la DMC, nonostante l'evidente difetto di potere della persona (### che si era presentata per stipulare il contratto, permettendogli di operare sul conto bancario n. 045-91740-7 in assenza dei necessari poteri ed in una condizione di conflitto di interessi con la società - la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita e precisamente, il danno patrimoniale emergente, commisurato all'importo complessivo delle disposizioni illegittime compiute dal ### sul conto corrente della DMC e pari a euro 1.136.456,33 in via capitale, salvo il maggior danno risultante all'esito dell'istruttoria; l'ulteriore danno economico connesso alla indisponibilità delle somme complessivamente sottratte dal conto corrente oggetto di causa, ritenuto causalmente legato al declino economico della DMC ed asseritamente comprovato dalle perdite di esercizio registrate nel bilancio del 2010 e dalla dimensione del passivo accertato nel fallimento ed il danno non patrimoniale sofferto dalla DMC ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., come conseguenza degli atti di pagamento connotati da disvalore anche penale. 
A fondamento della domanda, la ### aveva dedotto che il ### aveva operato senza poteri su di un conto abusivamente aperto a nome della ### nonché progressivamente sottratto alla società ingenti somme, facendole confluire nel proprio patrimonio personale (mediante accredito diretto nel proprio conto personale n. 054-91650 aperto presso la stessa filiale della ### ovvero nel patrimonio di altre società commerciali da lui partecipate o amministrate o controllate da persone appartenenti alla sua famiglia attraverso pagamenti o prelevamenti di somme contanti per cassa, giroconti o bonifici, emissione di assegni bancari o circolari, cagionando una grave spoliazione patrimoniale in danno alla società sino alla pronuncia di fallimento della medesima, avvenuta nell'anno 2011 con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011. 
Con riguardo alla posizione di ### dell'### e del ### parte attrice aveva, inoltre, dedotto la sua responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., artt. 1175 e 1375 c.c., 1710 e segg.  c.c., 1834 c.c., 1856 c.c., sulla scorta del preteso inadempimento delle obbligazioni connesse e/o derivanti dal rapporto di conto corrente n. 054/91740-7, l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato professionale e dei contratti bancari oltre alla inosservanza del più ampio e generale obbligo di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede.  ###, benché ritualmente citato in giudizio, era rimasto contumace per tutta la fase introduttiva del processo e gran parte della fase istruttoria, costituendosi in giudizio tardivamente e chiedendo il rigetto della domanda svolta nei propri confronti. 
Si era costituita in giudizio la convenuta ### dell'### e del ### che aveva chiesto il rigetto della domanda, svolgendo plurime contestazioni nel merito e chiamando in causa - per la garanzia assicurativa - la propria compagnia di assicurazioni ### S.p.A., che si era ritualmente costituita.  ### convenuta aveva poi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa anche delle società commerciali che materialmente avevano ricevuto bonifici e/o pagamenti disposti dal ### a carico del conto corrente oggetto di causa (precisamente le società ### s.r.l., GLF società agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l., tutte con capitale sociale detenuto da familiari del ###, per essere manlevata in caso di condanna, che erano tutte rimaste contumaci e nelle more del giudizio dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto. 
Successivamente, il Tribunale di Grosseto, preso atto della procedura concorsuale aperta per la ### originariamente convenuta e nelle more posta in risoluzione, con sentenza n. 906/2016 dell'8.11.2016, aveva dichiarato improseguibile la domanda nei confronti della ### della ### dell'### e del ### autorizzando la prosecuzione della causa nei confronti dell'ente neocostituito ### A seguito della formale riassunzione ex art. 303 c.p.c. da parte della ### del ### la causa è proseguita nei confronti di tutti i soggetti legittimati, inclusa la ### spa, subentrata senza soluzione di continuità alla ex ### in tutti i diritti, le attività e le passività cedute ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.Lgs 16.11.2015 n. 180. 
Si era costituita ritualmente la ### S.p.A., con comparsa depositata il ###, riproponendo le stesse difese già svolte dalla ### originaria convenuta, mentre il convenuto ### aveva mantenuto la condizione di contumacia. 
Nel prosieguo del giudizio, a fronte delle peculiari vicende che avevano interessato la ### dell'### e del ### era stato raggiunto tra le parti un accordo limitato alle posizioni processuali in essere tra la ### del ### e la ### nelle more subentrata alla ### intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c. con comparsa depositata il ###.  ### il predetto accordo parziale, il ### aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.c. e alla domanda giudiziale nei confronti della costituita ### a fronte del pagamento di una somma pari a € 160.000,00.  ### aveva dichiarato a sua volta di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti delle parti chiamate in causa (### spa e fallimenti delle società ### s.r.l., ###à agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l.). 
All'udienza del 14.1.2020, il Giudice istruttore, dato atto dello scambio delle formali dichiarazioni ex art. 306 c.p.c. aveva dichiarato “l'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda proposta dalla ### del ### nei confronti della ### S.p.A. (oggi ### S.p.A.), nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima ### nei confronti di ### S.p.A., costituita, nonché delle società rimaste contumaci ### s.r.l., ###à agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l.”, mentre era rimasta invariata la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto ### unico soggetto rimasto in causa in qualità di convenuto a seguito della predetta estinzione parziale, per tutti i fatti e le pretese azionate e fatte valere con la originaria citazione. 
La causa, istruita con le prove documentali e testimoniali ammesse ed una c.t.u. contabile-bancaria finalizzata ad accertare, in sintesi, la debenza delle somme pagate e l'incidenza delle operazioni poste in essere dal ### sulla società in bonis, era stata definita dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 580/2023, pubblicata in data ###, con la quale il predetto tribunale, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato il ### 1) al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di euro 1.163.456,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi calcolati sugli importi delle singole operazioni per cui è causa, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento ed interessi legali dalla sentenza al saldo; 2) al pagamento, in favore della parte attrice, all'ulteriore somma di ### 150.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; 3) alla rifusione delle spese del giudizio e 4) al pagamento delle spese di c.t.u. 
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che: “Va preliminarmente dato atto dell'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda originariamente proposta da ### fallimento DMC nei confronti di ### (oggi UBI ###, nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima ### nei confronti di ### costituita, nonché delle società rimaste contumaci D.M.C. ###### G.E.M.A.L.D. ### e G.L.F.  società agricola a r. l.; conseguentemente, la presente Sentenza viene pronunciata nei confronti delle sole parti rimaste in causa, ovvero la parte attrice ed il convenuto ### rimasto estraneo all'accordo del 3.01.2020 che ha riguardato unicamente la parte attrice e le altre parti convenute e chiamate in causa. 
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Ciò sulla scorta dell'ampio compendio probatorio dalla stessa offerto, segnatamente alla luce delle prove documentali e orali raccolte in corso di causa nonché alla luce degli esiti dell'interrogatorio formale disertato dal convenuto ### senza legittima giustificazione e nonostante la regolare notifica degli atti ex art. 292 c.p.c., corroborate dalla totale assenza di puntuale contestazione dei fatti dedotti dalla curatela da parte del convenuto, costituitosi in giudizio sia pure tardivamente.
In particolare, l'esame globale delle prove orali e documentali (esaminate anche in sede di perizia specialistica ad opera di un CTU nominato in corso di giudizio), tenuto conto della prova legale conseguita ex art. 232 cpc per effetto della diserzione dell'interrogatorio formale ad opera del ### e della sua mancata specifica contestazione dei fatti in relazione all'onere previsto dall'articolo 115 c.p.c., fondano e qualificano - definitivamente - la grave responsabilità del convenuto ### per tutti i fatti allegati e denunciati dalla curatela attrice, giustificando a carico dello stesso ### l'obbligo di integrale risarcimento dei danni a favore della società danneggiata, e dunque a favore del costituito fallimento. 
Andando con ordine, trova innanzitutto prova il dedotto difetto di potere rappresentativo e gestorio del convenuto ### per l'apertura - in data ### - del conto corrente 045-91740-7 a nome della D.M.C. S.r.l. presso la B.P.E.L.-Filiale di ### (cfr. doc. 5 in produzione ###. 
Risulta in particolare che ### sebbene all'epoca risultasse ancora formalmente “socio” della ### non aveva più alcuna carica sociale e non aveva alcuna delega, incarico o mandato dell'organo amministrativo o assembleare per agire e compiere atti giuridici di alcun genere in nome e per conto della società, mancando qualsivoglia "copertura", anche solo formale, per giustificare il proprio operato presso la ### Come attestato dalla visura storica camerale della ### srl (cfr. doc. 8 in produzione ###, nel periodo compreso tra il ### e fino al 13.05.2010 il Consiglio di ### era composto dall'Avv. ### (###, ### (moglie di ####, ### Avv. ### e ### consiglieri, come peraltro confermato anche nella CTU resa a fronte della richiesta di chiarimenti depositata dal CTU dr. ### (cfr. relazione depositata in data ###). 
Risulta altresì dimostrato che dal 10.10.2008 il ### è definitivamente uscito dalla compagine sociale della ### srl, cedendo alla moglie ### l'intera partecipazione sociale con atto di cessione di quote sociali stipulato dal ### regolarmente registrato e pubblicizzato (### 10.10.2008 -### - repertorio ###/raccolta 14923 - cfr. doc. 9 in produzione ###. 
Ne deriva che l'apertura e la successiva gestione del conto corrente n. 054/91740-7 presso la ### è stata effettuata dal ### in assenza di qualunque potere amministrativo e gestorio, posto che lo stesso era in realtà estraneo almeno dal 10.10.2008 anche al capitale sociale della ### Tale circostanza appare evidente anche alla luce dell'esame dell'atto costitutivo e dello ### della DMC nel suo testo vigente alla data dei fatti (cfr. rispettivamente doc. 10 e 11 in produzione ###, segnatamente alla luce di quanto previsto all'art. 13 dello ### sociale della ### srl, secondo il quale "la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al ### del Consiglio di ### o all'### unico" e con precisazione che il Consiglio di ### - con i limiti di cui all' art. 2381 c.c. "può delegare i propri poteri" solo "ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratore delegato cui spetterà la firma e la rappresentanza legale, anche congiuntamente con il ### del Consiglio di ### da esercitarsi con le modalità indicate e stabilite dall' organo amministrativo" (cfr. doc. 11 in produzione ###. 
Nel caso di specie, posto che lo ### esclude espressamente qualunque ipotesi di trasferimento del potere rappresentativo della società a soggetti estranei al Consiglio di ### prevedendo in via residuale che "l'organo amministrativo" possa rilasciare "procure speciali per singoli affari”, l'apertura del rapporto di conto corrente, così come la sua successiva movimentazione, non solo non costituisce singolo affare propriamente riconducibile alla previsione di statuto, ma nemmeno risulta rilasciata alcuna procura speciale ad hoc dall'organo amministrativo, né altri mandati che possano giustificare l'operato del ### presso la ### circostanze queste che in ogni caso dovrebbero risultare (stante l'obbligo legale di annotazione) dal ### dei ### delle delibere del Consiglio di ### tenuto e compilato a norma degli artt. 2214, 2215 e 2478 Neppure risulta possibile ricondurre l'operato del ### alla previsione di cui all' art. 15 dello stesso ### sociale, che contempla la possibilità per "l'organo amministrativo" di " delegare ai singoli soci alcune funzioni o settori della società stessa, in modo da ottenere il coinvolgimento dei soci nelle attività sociali.", posto che non vi è prova in atti di alcuna delega di funzioni disposta a favore del "socio" ### peraltro già estraneo dal 10.10.2008 rispetto alla DMC (non essendo più socio neppure per una quota marginale). 
Conseguentemente, per quanto emerge dagli atti di causa, il ### non avrebbe mai potuto assumere né esercitare deleghe ai sensi del citato art. 15, in difetto del requisito soggettivo espressamente richiesto dalla norma statutaria quale condizione di validità della eventuale delega. 
La legittimazione del ### non può nemmeno ricavarsi dal documento intitolato "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci della ### srl recante la data del 09.08.2008, posto che il suddetto Verbale presenta evidenti vizi e sostanziali anomalie che facilmente rivelano - ora come all'epoca - la assoluta invalidità e addirittura l'inesistenza giuridica della delibera che vi è indicata. 
Ed infatti, esaminando il documento in questione (cfr. doc. 4 in produzione ### emerge chiaramente come il presunto verbale assembleare non solo non ha data certa ai fini di quanto stabilito dall'art. 2704 c.c. ma nemmeno reca la firma - necessaria - del ### della società, ### che nel documento assume apparentemente la funzione di segretario, né presenta la necessaria numerazione progressiva delle pagine né altro segno idoneo a comprovare la regolare (e necessaria) bollatura e vidimazione in ossequio a quanto previsto all'art. 2215 Giova infatti osservare come, alla luce della novella legislativa di cui all'art. 8 della Legge 383/2001 che ha interessato la richiamata disposizione, siano rimasti invariati, all'epoca dei fatti, gli obblighi già previsti di bollatura, vidimazione periodica e numerazione progressiva delle pagine per i libri sociali, come il libro delle delibere del Consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze assembleari. 
Alla luce di tali gravi difetti strutturali che interessano lo scritto in questione, non risultano soddisfatti in alcun modo i connotati richiesti dagli artt. 2214 e 2347 c.c. per il tipo di società considerato. 
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti ed alla luce delle sommarie informazioni rese dagli amministratori della società fallita al ### del fallimento ### srl nell'ambito degli adempimenti previsti dall' articolo 33 L.F., risulta che l'assemblea descritta nell'allegato in commento parrebbe non essersi nemmeno realmente tenuta, posta l'assenza di prova di qualsivoglia formale convocazione dei soci per il giorno 09.08.2008 per discutere e deliberare l'apertura di un conto corrente aziendale presso la ### di ### e per decidere in ordine al conferimento di una delega ad hoc a favore di ### Trova allora conferma la circostanza, dedotta dalla curatela, secondo cui i soggetti indicati come presenti alla suddetta assemblea nulla sapevano della delibera che il ### ha presentato in ### per conseguire l'apertura del conto oggetto di causa, né risulta che alcuno di essi abbia mai effettivamente partecipato all'apparente assemblea dei soci per la quale era indicata la data del 9.08.2008. 
A riscontro di quanto sopra sono state prodotte le dichiarazioni raccolte e verbalizzate dal ### del fallimento DMC - dr. ### - il ### e 19.03.2012, sottoscritte dall'avv.  #### e ### rispettivamente quale ### del Consiglio di amministrazione e ### amministratori della ### srl all'epoca dei fatti (cfr. dichiarazioni raccolte dal curatore nel 2012 - docc. 13 - 13/A - 13/B e 13/C in produzione ###. 
In particolare, l'Avv. ### ha dichiarato di non conoscere il "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci del 9.08.2008 mostratogli dal curatore in quella circostanza (cfr. audizione del presso il #### manifestando seri dubbi anche sulla firma che appare, in calce al documento, in corrispondenza del proprio nome dattiloscritto. Lo stesso Avv. ### risulta aver consegnato al ### i propri specimen di firma, dimostrando come in effetti la firma evidenziata nel Verbale del 09.08.2008 non presenti alcuna corrispondenza con la propria. Lo stesso ha inoltre riferito in quella sede che la propria moglie - ### (anche lei ex amministratore) "non è mai stata in consiglio" e che la sig.ra ### “faceva del lavoro pratico ma non era certo una dirigente" (cfr. dichiarazione dell'avv. ### raccolta dal #### il ### - doc n. 13/A in produzione ###. Sul punto, la teste ### - componente del Consiglio di amministrazione della DMC all'epoca dei fatti (sentita all' udienza del 15.02.2023) - ha confermato il contenuto della dichiarazione resa al curatore fallimentare in data ### (cfr. doc 13 e 13/B in produzione ###. 
Le analoghe dichiarazioni della teste ### e ### raccolte dal ### fallimentare nel documento prodotto con la citazione al n. 13/B e n. 13/C, confermano la falsità del documento presentato in banca e utilizzato dal ### per ottenere - indebitamente - l'apertura del conto a nome della ### La teste ### (ex consigliere) ha infatti dichiarato al Dr. ### la propria estraneità ai ### di amministrazione della ### srl, facendo notare di essere venuta a conoscenza del presunto verbale assembleare del 09.08.2008 per la prima volta solo nel 2012 in occasione della audizione coordinata presso studio del curatore del fallimento (cfr. doc. 13/B in produzione ###. 
Analoghe considerazioni sono state svolte anche da ### sentita in corso di causa in qualità di teste, la quale ha espressamente dichiarato di non avere "mai partecipato ad alcuna assemblea dei soci ed in particolare a quella indicata nel verbale del 9 agosto 2008” ( doc. 13/C in produzione ###, coerentemente con quanto dichiarato da tutti gli ex amministratori della DMC sentiti come testi in corso di causa, i quali hanno confermato di non avere mai partecipato alla apparente assemblea della DMC datata 09.08.2008, rimarcando - anzi - di avere avuto notizia della esistenza di quel documento e di quella apparente assemblea per la prima volta solo anni dopo, nel 2012, in occasione dell' incontro avuto con il #### ovvero solo dopo il fallimento della ### In particolare, all'udienza del 10.05.2022 la teste ### (componente del ### di ### della DMC all'epoca dei fatti), sentita sui capitoli da 20 a 24 della memoria istruttoria depositata dalla curatela, ha dichiarato di avere visto per la prima volta il documento denominato "Verbale di ### ordinaria" datato 09.08.2008 (cfr. doc. 4 in produzione ### presso il Dr. ### del fallimento DMC il giorno 22.09.2012 (in occasione della audizione svolta presso lo studio dello stesso curatore) e ha sottolineando di non avere partecipato alla apparente assemblea dei soci indicata nel documento, precisando che il contenuto del verbale riporta un dato non veritiero, cioè “è presente l'intero capitale sociale” e dichiarando testualmente: “io ero socia ma non ero presente a quella riunione (..) Non so dire se quella riunione vi sia stata. In ogni caso la circostanza verbalizzata secondo cui “è presente l'intero capitale sociale” non può essere corretto perché io ero socia e non ero presente (…) “### mi ha informata. Non sapevo nemmeno dell'apertura di questo conto. Non mi risulta che nessuno dei soci fosse a conoscenza dell'apertura di questo conto” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Alla medesima udienza del 10.05.2022, l'Avv. #### del ### di amministrazione della DMC nel periodo per cui è causa, ha dichiarato: “### la dichiarazione mostratami (doc 13/A atto di citazione). Preciso che tale dichiarazione fu resa da me al ### del fallimento ### srl (dr. ### in data ###. Preciso che all'epoca ebbi perplessità sulla firma apposta in calce ad alcuni documenti. In particolare, non riconosco la mia firma sui documenti a me mostrati ed in particolare la copia del Verbale apparentemente datata 9 agosto 2008 (doc 4 atto di citazione) ed il verbale di assemblea ordinario del 10.11.2009. Preciso che non avrei mai potuto firmarlo anche per i contenuti, secondo me, illegittimi” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Il medesimo teste ha poi dichiarato che “il verbale di cui mi si chiede (verbale di assemblea dei soci della ### srl del 09.08.2008) sicuramente riporta dati non veritieri in quanto non erano presenti tutti i soci rappresentanti il capitale sociale nella sua interezza e nemmeno gli amministratori, dato che io rivestivo tale carica e non ero presente. (…) “### anche che non avevamo contezza (noi soci) di tutte le operazioni eseguite dal ### per conto della ### ma anche di altre società” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Coerente con la dichiarazione sopra riportata è la deposizione della teste ### la quale ha indicato che la firma apposta sul documento denominato “Verbale di assemblea 09.08.2008” non è la firma del marito ### confermando dunque la natura non veritiera di quel documento (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). Anche la teste ### ha fermamente negato di avere partecipato alla apparente assemblea del 9.08.2008, dichiarando testualmente: “premetto che non ho partecipato a questa assemblea. Confermo però che questo documento (cioè, il verbale della apparente assemblea della DMC datato 9.08.2008) mi fu esibito dal curatore del fallimento ### srl il giorno in cui resi la dichiarazione sopra citata. Confermo di avere appreso per la prima volta nella stessa occasione l'esistenza di tale documento ed il suo contenuto”. “Come ho già detto non ero presente e non ero nemmeno a conoscenza dell'esistenza dell'assemblea (..) ### mi informò di niente” (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). 
Emerge dunque dall'esame delle suindicate testimonianze come il presunto "verbale di assemblea" datato 9.08.2008 sia stato formato all'insaputa dei soci e dell'organo amministrativo della società, e sia stato presentato in ### dal ### nella piena consapevolezza della sua falsità. Stessi rilievi coinvolgono il documento prodotto dalla ### (cfr. doc 2 allegato alla originaria comparsa di costituzione della banca) e denominato “Verbale di assemblea ordinaria” con indicazione della apparente data “10.11.2009”. 
Anche in questo caso si tratta di un documento non conforme al modello legale, non dotato di data certa ex art. 2704 c.c. quindi inopponibile al sopravvenuto fallimento della DMC ed apparentemente inveritiero, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli amministratori dell'epoca, ovvero l'avv. ##### e ### Quanto all'attribuibilità, in tesi della ### certa e inequivoca, a ### di tutti gli atti di pagamento e degli addebiti eseguiti a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla ### srl nel periodo per cui è causa, si osserva quanto segue. 
Trova innanzitutto conferma in atti la circostanza secondo cui il ### dopo avere aperto il conto 045-91740-7 a nome della DMC presso la filiale di ### della ### operò a carico di quel conto per tutto l'anno 2009, effettuando pagamenti sistematicamente in danno alla società intestataria nella totale assenza di poteri. 
Ed infatti, relativamente al periodo corrispondente alla vigenza dello specimen di firma depositato dal ### presso la ### all' apertura del conto (cfr. doc 6 in produzione ###, i dipendenti della ### sentiti come testi in corso di causa, hanno innanzitutto chiarito le procedure vigenti all'epoca per tutti i cassieri e gli operatori bancari per la corretta identificazione delle persone abilitate ad operato sui conti aperti in filiale. 
In particolare, la teste ### (titolare della filiale di ### della ### dal 01.09.2009), ha riconosciuto i documenti bancari prodotti dalla curatela, dichiarando che i documenti visionati sono “tutti di provenienza della ### Etruria”, segnatamente le copie del contratto di apertura del conto corrente, la scheda che raccoglie lo specimen di firma “### Marchionni”, l'estratto conto del rapporto 045-91740-7 (cfr. docc. 4-5-6-7 in produzione ### e le contabili di tutte le movimentazioni selezionate per la causa (cfr. doc 20 in produzione ### - Verbale di udienza del 3.03.2021). 
La teste ### (impiegata della ### con mansione di “cassiera” all'epoca dei fatti) richiesta di riferire se presso la banca, all'epoca dei fatti (e cioè dal 12.08.2009 al 22.11.2009: rispettivamente, data di apertura e chiusura conto corrente 054-91740-7 oggetto di causa), i cassieri provvedevano sempre a identificare il presentatore dei titoli o comunque la persona che si presentava allo sportello per effettuare operazioni sul conto c/c 054/91740-7 intestato a ### srl, ed in particolare, se i cassieri controllavano che la persona richiedente le singole operazioni allo sportello fosse esattamente quella abilitata in relazione allo specimen di firma in corso di validità (cfr. doc. 6 ### ha dichiarato testualmente: “confermo che allo sportello si provvedeva sempre a verificare che la firma del cliente che richiedeva operazioni corrispondesse allo specimen di firma presente nei nostri uffici. ### nel documento n. 6 il tipo di documento riportante lo specimen di firma che avevamo all'epoca” (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La medesima teste ### ha altresì riconosciuto l'estratto conto del rapporto 054-91740, ovvero l'estratto conto riportante i movimenti bancari di un conto acceso presso ### Etruria” e, dopo avere esaminato in udienza tutte le contabili delle operazioni eseguite da ### e oggetto di causa (ovvero n. 66 contabili prodotte sub doc. 20 dalla ###, ha precisato: “riconosco la mia firma nella contabile n. 2, 20, 26 e 45 raccolta nell' allegato n. 20 mostratomi, che riconosco. Trattasi di operazioni che venivano effettuate dai cassieri della ### quindi alcune di queste anche da me. Non escludo che ve ne siano anche altre firmate da me” (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La teste ### (cassiera della ### convenuta), sentita sulle stesse evidenze fattuali di cui sopra, ha dichiarato testualmente “ricordo che in ogni caso avveniva sempre l'identificazione del richiedente: ciò avveniva normalmente controllando che tale persona fosse quella che aveva depositato lo specimen di firma nel documento”; la medesima teste, esaminando in udienza l'estratto conto e le contabili (cfr. doc. 7 e 20 in produzione ###, ha poi dichiarato: “dall'esame dei documenti che mi vengono mostrati posso dire che trattasi di contabili rilasciate da ### Non posso però sapere i dettagli, trattandosi di documenti contabili di diversi anni fa. ### la mia firma su alcune di queste contabili (..). ### in particolare le contabili nn. 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38, 41.” “Aggiungo che ricordo il ### come persona che si è recata diverse volte in filiale ma non posso ricordare i dettagli delle operazioni che richiedeva” (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). 
Alla luce delle risultanze sopra esaminate, è dunque logico ritenere che tutte le operazioni selezionate dalla ### furono effettivamente compiute a richiesta del convenuto ### presso la filiale di ### della ### posto che nel periodo indicato (cioè, dall'apertura del conto e fino a tutto il novembre 2009) la ### aveva associato al conto della DMC lo specimen di firma di ### Ne deriva che i cassieri (rispettando semplicemente i consueti controlli di prassi) non possono che avere eseguito le disposizioni personalmente ed esclusivamente da ### visto che solo lui era abilitato - nel dossier della banca - a sottoscrivere le contabili di pagamento, avendo depositato in filiale il proprio specimen di firma in corso di validità nel periodo al quale si riferiscono le operazioni selezionate dalla curatela. 
Che si tratti di operazioni poste in essere da ### è poi ulteriormente confermato dal fatto stesso che le due cassiere impiegate presso la ### sono riuscite a riconoscere in diverse contabili la propria firma di “visto”, come risulta anche delle operazioni esposte nelle contabili raccolte nell'allegato 20 alla citazione, sub nn. 2, 20, 26 e 45 (sulle quali ha riferito la teste ### e 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38, 41 (sulle quali ha riferito la teste ###.
Peraltro, il fatto che le due cassiere abbiano riconosciuto molte delle operazioni eseguite, costituisce di per sé un riscontro per tutte le altre movimentazioni del periodo, posta l'oggettiva impossibilità di ricordare nel dettaglio tutte le operazioni poste in essere e riportate nei predetti documenti. La firma di ### è stata altresì riconosciuta dagli ex amministratori della #### Avv. #### e ### In particolare, la teste ### ha confermato che il conto corrente oggetto di causa fu aperto all'insaputa degli amministratori della ### presso la ### di ### da ### il quale firmò i moduli contrattuali mostrati alla teste e dalla stessa riconosciuti quanto alla firma ivi presente (cfr. contratto e specimen di firma - doc. 5/6 in produzione DMC - Verbale del 10.05.2022). 
Sempre in merito a tale profilo fattuale, l'avvocato ### ha riferito che i soci e gli amministratori della DMC non avevano cognizione delle operazioni eseguite dal ### a nome della DMC e anche di altre società, precisando che, pur non avendo mai avuto notizia di quel conto e di quelle operazioni, poteva riconoscere bene “la firma di ### nelle suddette contabili” (cfr. verbale del 10.5.22, pagina 6). 
In merito a tali fatti, va poi osservato che ### rimasto contumace fino al 2022, ha disertato senza giustificato motivo l'interrogatorio formale disposto a suo carico dal precedente ### il tutto con le conseguenze previste dall' articolo 232 c.p.c. che prevede possano considerarsi come “ammessi” dall'interrogando tutti i fatti assunti nei capitoli di interpello. 
Deve dunque in questa sede necessariamente valorizzarsi la condotta processuale del ### tardivamente costituitosi con comparsa depositata il ### senza prendere posizione sui fatti di causa nel merito, limitandosi a dichiarare di essere coinvolto in molti altri procedimenti sia civili che penali, così da indurlo ad una “sostanziale fuga dello stesso dai diversi procedimenti…” ( pagina 1, comparsa di costituzione ###. 
La mancata specifica contestazione dei fatti, in violazione dell'onere sancito all'articolo 115 c.p.c., associata alla diserzione dall' interpello con gli esiti regolati dall'articolo 232 c.p.c. va dunque valorizzata, unitamente a tutti gli altri elementi di prova sopra esaminati, nel senso di ritenere comprovati tutti gli addebiti mossi dalla ### attrice. 
Va dunque conclusivamente ritenuta raggiunta la prova che ### non solo aprì abusivamente il conto 045-91740-7 presso la ### ma operò poi a carico di quel conto - deliberatamente in danno alla DMC intestataria. 
Quanto al dettaglio dei pagamenti e degli addebiti disposti da ### a carico del conto corrente 045-91740-6 intestato alla ### srl, si osserva quanto segue.
Trattasi delle disposizioni di pagamento e agli addebiti in conto corrente dal medesimo eseguiti (periodo dal 12.08.2008 al 30.11.2009) elencati nella citazione e documentati per un totale di € 1.136.456,33. 
Gli atti di pagamento selezionati comprendono: ### giroconti e bonifici dal c/c della ### srl 045- 91740-7 al c/c n. 054/91650 intestato a ### presso la stessa ### di ### della #### assegni circolari e bancari tratti da ### a carico del conto della ### srl (n. 045-91740-7) all'ordine proprio, incassati per contanti dallo stesso traente presso la filiale di ### della ### o versati sul proprio conto personale identificato con il numero 054/91650 presso la stessa filiale. 
Trattasi di addebiti eseguiti, secondo i casi, con giroconti o bonifici, emissione di assegni circolari o assegni bancari, sempre su richiesta di ### e con addebito della provvista a carico del conto della DMC n. 045-91740-7; tutte le somme così prelevate risultano poi accreditate e versate, caso per caso, nei conti correnti intestati alle diverse società di capitali controllate o partecipate da ### o dai suoi stretti familiari, ovvero le società ### srl ; GLF società agricola srl ; ### srl, ### srl, ### al ### srl, ### srl., società tutte fallite e tutte riconducibili - come comprovato all'esito dell'istruttoria, alla famiglia del convenuto ### Sul punto, l'istruttoria ha fatto emergere come trattasi di operazioni e disposizioni di pagamento non tracciate nella contabilità della società fallita ed in definitiva poste in essere con finalità distrattive, pertanto illegittime e prive di causa. Risulta infatti che il ### - operando senza poteri sul conto della ### srl - ha sottratto, per quanto emerge dagli atti in maniera consapevole, ingenti risorse finanziarie alla società poi fallita, facendole confluire nel patrimonio personale o nel patrimonio di altre società commerciali partecipate o amministrate dallo stesso ### o da persone della sua famiglia, il tutto per la somma complessiva di € 1.136.456,33 in linea capitale. 
In particolare, vi è un ammontare complessivo di almeno € 173.227,50 che va ricondotto ad appropriazioni indebite imputabili al ### per prelevamenti operati a titolo personale, a proprio esclusivo vantaggio e beneficio, in assenza di qualsivoglia titolo e/o giustificazione supportata da ragioni di credito verso la ### srl, mentre per il residuo importo di € 963.228,83 si tratta di disposizioni che, impiegando senza titolo la liquidità riveniente dal conto della ### srl (c/c 054/91740-7), hanno incrementato ed arricchito il patrimonio di società diverse, partecipate o controllate dal ### in assenza di rapporti commerciali in alcun modo tracciati o contabilizzati. 
Circa la riconducibilità delle società che hanno beneficiato degli accrediti illegittimi di cui si tratta a persone vicine al ### a vario titolo, la curatela ha prodotto i certificati anagrafici (cfr. docc. 32 e 33 della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc) che riscontrano i rapporti di parentela che legano ### agli esponenti delle società beneficiarie degli accrediti, nonché le visure storiche camerali delle società beneficiarie dei bonifici/giroconti (cfr. docc. 21 - 26 in produzione ### che individuano i soci e gli amministratori del periodo. 
In particolare, la ### ha adeguatamente provato tramite le suddette visure che: ### socio unico e titolare dell'intero capitale sociale delle società ### srl e ### srl era all'epoca (e successivamente fino al sopravvenuto fallimento della società) il fratello di ### e precisamente ##### era ### del ### di ### della ### srl dal 29.01.2003 con incarico a tempo indeterminato; #### nel periodo al quale risalgono i fatti di causa la moglie di ### (### era socia di maggioranza (con intestazione del 52% del capitale sociale) sia nella ### srl che nella ### srl.; ### nella ### srl la stessa ### rivestiva la carica di ### del consiglio di amministrazione dal 7.10.2008 fino a 29.01.2011 subentrando al marito ### già ### del consiglio di amministrazione dal 28.03.2008 al 7.10.2008; ### nel periodo di riferimento (2008 - 2009) il capitale sociale della GLF società agricola a responsabilità limitata era ripartito tra i due soci ### (madre di ### e ### (moglie di ### rispettivamente per un valore nominale di € 5.000,00 ed €45.000,00. 
In seguito, il capitale sociale è stato diviso tra due soci, ### e ### ovvero i figli di ### La società risultava inoltre da anni amministrata da ### (moglie di ### e madre dei due soci sopra elencati); #### dal 07.07.2008 ha assunto la carica di consigliere a tempo indeterminato nel ### di amministrazione della società ### srl, dove era anche socio, con la moglie (rispettivamente per quote nominali di €19.370,00 e € 23.244,00). ### attrice ha altresì documentato e provato che le società DMC immobiliare srl, #### srl, ### al ### e ### sono state tutte dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto in corso di causa, così fornendo ulteriori elementi di prova circa il reale intento distrattivo realizzato dal convenuto nell'ambito delle suddette operazioni. Risulta dunque che la ### srl sia stata sistematicamente espropriata del saldo attivo maturato nel proprio conto bancario, di fatto manipolato dal convenuto ### Alla luce di tutto quanto esposto, emerge con chiarezza la responsabilità ex art. 2043 imputabile al convenuto ### e il conseguente obbligo di risarcimento del danno a favore della ### srl (ora a favore dell'omonimo fallimento), segnatamente per avere egli proceduto all'apertura del conto corrente oggetto di causa nella più totale assenza di poteri ed alla successiva movimentazione di quel conto con operazioni di pagamento e addebiti, tutte illegittime e dissociate dalle attività di impresa esercitate dalla ### atti che hanno via via svuotato il conto facendo confluire la provvista della società nel patrimonio personale dello stesso ### o nel patrimonio di società da lui partecipate o gestite da suoi stretti familiari, il tutto con consapevolezza e volontà. 
Provato il fatto generatore della responsabilità ex art. 2043 c.c. resta da configurare e quantificare il danno causato alla parte attrice. 
Gli addebiti effettuati a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla società presso la ex ### hanno determinato la sottrazione illegittima di liquidità che la DMC avrebbe dovuto destinare alle attività di impresa e al pagamento delle obbligazioni correnti. 
La perdita patrimoniale per “sottrazione” illegittima di risorse proprie della società titolare del conto 054-91740-7, ovvero il cd. danno patrimoniale emergente, è stato documentato per un totale di € 1.136.456,33 in linea capitale, di cui € 173.227,50 per disposizioni a favore dello stesso ### ed € 963.228,83 trasferite dal conto della ### srl ai conti bancari intestati alle società nelle quali il ### aveva propri interessi personali. Il danno patrimoniale emergente, propriamente risarcibile alla ### srl ed ora al ceto dei creditori rappresentati dal costituito fallimento, può essere dunque esattamente espresso e calcolato in moneta pari all'ammontare complessivo del valore nominale delle operazioni illegittime compiute dal convenuto. Pari, cioè, alle somme complessivamente addebitate e/o distratte dal conto della ### srl attraverso le operazioni elencate, dunque in € 1.136.456,33 in linea capitale. 
Tale conclusione non muta alla luce delle risultanze della CTU contabile-bancaria espletata in corso di causa a firma del dott. ### (cfr. perizia depositata in data 13.### e confermata con la ### di chiarimenti del 10.04.2017), in particolare laddove viene evidenziato che la possibile proiezione risarcitoria, valutabile dal Giudice, dovrebbe essere contenuta nei limiti di € 695.000,00 dovendosi procedere alla ricostruzione e “neutralizzazione” delle operazioni dare/avere annotate in ordine cronologico sul conto corrente oggetto di causa. 
In particolare, il CTU ha ritenuto che “in merito alla … quantificazione del danno in circa euro 695.000,00, (…), in base alla documentazione in atto ed a quella reperita, di poter indicare tale importo come eventuale conseguenza dell'andamento del conto corrente oggetto dell'indagine nel caso in cui si possano considerare illegittime tutte le operazioni documentate ed eseguite su richiesta e su disposizione del sig. ### sul conto corrente n. 91740” (cfr. perizia depositata in data ###, pag. 9 terzo capoverso). 
La neutralizzazione proposta dal CTU non pare in questa sede valorizzabile al fine del calcolo del complessivo risarcimento dovuto, posto che il danno che in questa sede rileva a fini risarcitori non può che corrispondere all'ammontare complessivo delle “appropriazioni” (versamenti sul conto ### ovvero delle “sottrazioni / distrazioni” (versamenti su altri conti) eseguite dal convenuto quale soggetto estraneo - all'epoca dei fatti - alla società e poste a carico del conto corrente 91740 in danno diretto della DMC titolare di quel conto, posto che lo stesso CTU ha riconosciuto l'assenza di qualunque giustificazione delle singole operazioni di addebito. 
Ed invero, trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il danno complessivamente residuato alla società attrice non può che essere determinato sommando analiticamente gli atti di prelievo e i pagamenti eseguiti da ### in assenza di giustificazione causale, dovendosi ritenere ininfluente a fini risarcitori l'operazione, effettuata dal ### di confronto tra gli accrediti e gli addebiti e l'assegnazione alle contrapposte partite del carattere di “neutralità” categoriale, operazione che ha condotto alla quantificazione del danno nella somma di € 693,078,83, al netto degli accrediti, importo poi arrotondato ad € 695.000,00. 
Invero, come può evincersi nel dettaglio degli addebiti ed accrediti allegati alla perizia, segnatamente alla scheda n. 10) allegata alla ### datata 13.01.2016 (prospetto denominato “### disposizioni su C/C 91740”) il CTU ha quantificato € 1.192.798,83 le operazioni di addebito del conto ### andando poi ad evidenziare come se il ### non avesse effettuato gli addebiti (pur riconosciuti come ingiustificati) selezionati dalla curatela, la DMC avrebbe potuto beneficiare di un saldo attivo (invece pretermesso) di circa € 695.000,00 (cfr. perizia depositata in data ###, pag. 5 e ribadita anche nella relazione integrativa depositata in data ###). 
Invero, deve in questa sede osservarsi come la domanda risarcitoria promossa dalla ### impone l'accertamento dell'ammontare complessivo delle spoliazioni di denaro che il ### (estraneo alla DMC e senza alcun potere) ha nel tempo realizzato in danno della società, svuotando il conto abusivamente aperto a nome della stessa, posto che gli accrediti a favore del conto intestato alla DMC sono, fino a prova contraria, tutti legittimi, non essendo mai stati contestati da alcuna delle parti e tantomeno dal ### Ne deriva, quale logica conseguenza, che i versamenti confluiti sul conto corrente 054/91740-7 riguardano, in assenza di prova di segno contrario, legittime risorse di competenza della ### Le somme distratte dal ### a carico di quel conto sono invece tutte illegittime e prive di causa, con la conseguenza che l'entità delle appropriazioni e delle distrazioni non può subire riduzioni in virtù del saldo risultante dalle movimentazioni dare/avere indifferentemente considerate, trattandosi di poste giuridiche non omogenee e dissociate dal petitum e dalla causa petendi che caratterizza il presente giudizio.
Peraltro, nessuna delle parti in causa ha dedotto né tantomeno provato che gli accrediti avessero natura risarcitoria a copertura delle operazioni distrattive, tanto più in ragione del fatto che le relative operazioni provengono da soggetti diversi. 
Non può dunque in questa sede procedersi ad una sovrapposizione di poste economiche appartenenti a categorie disomogenee ed in definitiva non comparabili, posto che l'esistenza di versamenti (fino a prova contraria legittimi) accanto ad operazioni di prelevamento certamente illegittime non potrebbe in ogni caso essere idonea a modificare la dimensione della sottrazione indebita di provvista dal conto. 
Deve dunque constatarsi l'irrilevanza degli accrediti di somme rivenienti dal conto personale di ### (c/c 91650) posto che neppure il ### costituendosi in causa, ha ritenuto di doverli in alcun modo valorizzare ai fini della riduzione del quantum risarcitorio domandato in questa sede. 
A tale rilievo vanno poi aggiunte le implicazioni della prova legale dei fatti addebitata ex art. 232 c.p.c. in uno alla mancata specifica contestazione (rilevabile ex 115 c.p.c.) all'atto della costituzione, sia pure tardiva del ### La presenza di tali accrediti non modifica dunque la misura del danno patrimoniale emergente propriamente risarcibile, che resta pari alla misura complessiva dei prelevamenti illegittimi documentati dalla ### ammontante ad un totale di € 1.163.456,33. 
Ne deriva che risulta accertato nella misura di euro 1.163.456,33 il danno patrimoniale emergente sofferto dalla ### per effetto diretto delle condotte distrattive poste in essere dal ### Quanto alle ulteriori voci del danno risarcibile a favore del fallimento ### si osserva quanto segue. 
Parte attrice deduce il danno economico conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa in termini di “incremento del debito” e “perdita di utili”, danno associato e indotto dalla indisponibilità ### delle somme sottratte dal ### Ciò anche in considerazione della crisi economica della DMC sfociata nel fallimento dichiarato nel 2011, ritenuta causalmente riconducibile alle operazioni poste in essere dal convenuto, sul presupposto che la capacità finanziaria e operativa della DMC sarebbe velocemente regredita fino all'insolvenza conclamata ed irreversibile che ne ha determinato nel 2011 il fallimento. 
La curatela ha evidenziato, in relazione a tale specifica componente di danno, una perdita di esercizio di € 257.972,00, risultante dal bilancio di esercizio della DMC al 31.12.2010 (cfr. doc. 19 in produzione ### laddove nell' anno precedente risultavano “utili” pari a + € 23.023,00; sottolineando come nel medesimo esercizio risultassero debiti totali per € 1.803.819,00 laddove nell' anno 2009 i debiti erano € 1.663.787,00 con un incremento di circa € 140.032,00.
Trattasi di dati che confermano che la DMC nell' anno 2009 ha subito una contrazione repentina, progressiva ed esponenziale della propria capacità operativa sul mercato, la cui ragione ben può individuarsi come causalmente connessa con la continua sottrazione, accertata in questa sede, della liquidità presente nel conto bancario ad opera del ### sottrazione che ha ragionevolmente compromesso gli equilibri finanziari della #### complessivamente imputabile ai fatti di causa, tuttavia, se pure risulta provato nella sua ontologica esistenza, non può essere ragionevolmente stimato in un ammontare certo, dovendosi procedere alla sua liquidazione necessariamente in via equitativa, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, ha definitivamente chiarito come il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa (come nel caso di specie), ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio e la contemporanea impossibilità (o estrema difficoltà) di quantificare un danno certamente esistente. 
Valorizzando dunque gli esiti dello “sbilancio” in negativo degli utili tra il periodo oggetto di causa e l'esercizio successivo e considerato che vi è certamente stato un danno economico ulteriore rispetto alla mera somma algebrica della liquidità indebitamente sottratta alla DMC ad opera del ### individuabile nella proiezione lesiva causata all'impresa dalla costante sottrazione di liquidità (essendosi la DMC trovata ragionevolmente nella condizione di non essere più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte con i fornitori e le banche, non avendo accesso alla liquidità illegittimamente sottratta dal proprio conto bancario dal ### e considerati i dati ricavabili dal bilancio 2010 che evidenzia una perdita di esercizio ed un maggiore indebitamento complessivo della società, può in questa sede stimarsi tale componente di danno in via equitativa nella somma di euro 150.000,00. 
Il danno complessivamente residuato alla ### attrice da porsi a carico del convenuto ### è dunque dato dalla somma dell'ammontare complessivo dei prelievi effettuati senza giustificazione causale, pari ad euro 1.163.456,33 e la componente di danno a titolo di “incremento del debito” e “perdita di utili” stimata in via equitativa nella somma di euro 150.000,00 già liquidata all'attualità, conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa. 
Non può invece riconoscersi il danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. richiesto dalla ### in aggiunta alle componenti di danno già liquidate, sia per la natura del soggetto richiedente, sia in ragione dell'assenza di prova, gravante sul danneggiato in ossequio al regime giuridico che attiene alla responsabilità aquiliana, circa la effettiva sussistenza di tale ulteriore componente di danno. Ne deriva che la parte convenuta andrà condannata a risarcire la ### attrice per la somma complessiva di euro 1.163.456,33 nonché per la ulteriore somma di euro 150.000,00 liquidata in via equitativa all'attualità.
Quanto alla somma di ### 1.163.456,33, trattandosi di credito risarcitorio dato dalla somma di operazioni economiche già determinate nel loro ammontare al momento della loro realizzazione, questa dovrà essere maggiorata delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, calcolati sugli importi delle singole operazioni, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento; il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo. 
La somma di euro 150.000,00, stante la sua liquidazione in via equitativa all'attualità, andrà invece riconosciuta senza rivalutazione monetaria ed interessi, se non quelli dovuti al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo. Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto ###” Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto appello avverso detta ordinanza, impugnandola con due motivi di gravame (con i quali si è lamentato dell'erronea valutazione delle prove del giudizio di primo grado e dei fatti, posti alla base dell'accertamento dell'esistenza del danno ex art. 2043 c.c., nonché della quantificazione dello stesso).   Si è costituita in giudizio la ### che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia per il giudicato già maturato sui fatti e sul danno, che per la preclusione fissata ex artt. 232 e 115 c.p.c., nonché ex art. 342 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.   La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025 mediante ordinanza emessa dal ### istruttore ex art. 127 ter cpc in data ### e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.  MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellato, ex artt. 232 e 115 c.p.c., in ragione del giudicato formatosi in relazione agli accertamenti cristallizzati nel giudizio di primo grado, nonché ex art. 342 c.p.c. 
Ed invero, con riferimento alla prima eccezione, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo lfacoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova e che la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c..
Tanto ricordato, si osserva che, in generale, anche se il comportamento omissivo della parte convenuta (che non si costituisce in giudizio; non contesta i fatti che gli vengono attribuiti e non rende l'interrogatorio formale deferitogli), determina delle conseguenze in ordine alla decisione che il giudice andrà ad adottare - in quanto il medesimo, potendo ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e non contestati quelli dedotti dall'attore, potrà, per un verso, desumere dagli stessi elementi indiziari a favore della tesi processuale avversa e, per altro verso, ritenere superflua la prova dedotta in ordine ai fatti principali od utilizzare liberamente quelli secondari quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. - tuttavia, lo stesso incide solo sulla valutazione delle prove e non comporta la formazione del giudicato interno né preclude, in sede di giudizio d'impugnazione, il riesame dell'accertamento risultante dalla sentenza impugnata nel caso (come quello di specie) di proposizione di specifiche censure. 
Con riferimento alla seconda eccezione, si ricorda, invece, che per la formulazione del gravame non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame. 
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, l'appellante ha manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che l'appellata ha ampiamente replicato ad esse. 
Ciò detto, con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che egli fosse responsabile, ex art. 2043 c.c., del danno ingiusto causato alla DMC dall'avvenuta indebita appropriazione delle somme giacenti nel conto corrente intestato alla predetta società, da lui acceso e di quella di condannarlo al pagamento delle somme indicate nel dispositivo quale danno patrimoniale emergente e quale ulteriore voce di danno, quantificando il danno con la sommatoria degli importi in uscita. 
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto che il ### non aveva fornito la prova della titolarità delle somme in questione da parte della società, né della provenienza di tutte le somme in entrata nel conto corrente da ricavi di quest'ultima e della sussistenza del danno ingiusto in relazione alle movimentazioni in uscita e che, in relazione al secondo motivo, il giudice avrebbe dovuto considerare anche gli importi in entrata sul conto (così come, peraltro, fatto dal c.t.u.). 
I motivi sono entrambi infondati. 
Ed invero, in relazione al primo motivo - premesso che la circostanza relativa all'avvenuta apertura, da parte del ### in via autonoma, di un conto corrente intestato alla DMC presso la ### dell'### e del ### all'insaputa della stessa e della successiva gestione e movimentazione del conto da parte del medesimo senza che la DMC ne sapesse nulla, risulta non contestata - si osserva che il predetto conto corrente era conosciuto dai clienti e dai terzi debitori della società, tanto che sullo stesso erano stati accreditati, a titolo di corrispettivo di servizi fatturati dalla ### bonifici provenienti dalle imprese, società ed ### pubblici che all'epoca intrattenevano rapporti commerciali con la titolare del conto (vd all. 7 all'atto di citazione in primo grado) e che la circostanza dell'appartenenza alla DMC della provvista esistente sul conto corrente ad essa intestato rappresentava il presupposto delle domande contenute nei capitoli dell'interrogatorio formale deferito al ### che il medesimo non aveva reso (vd cap. 5 «Vero che avete effettuato presso la filiale di ### della ### le disposizioni elencate nella tabella esposta nella citazione introduttiva del giudizio (pagine 10,11, e 12 da considerarsi trascritte), nelle date, con le modalità e per gli importi ivi precisati, e confermate che tali disposizioni sono state da voi eseguite intenzionalmente in danno alla D.M.C. S.r.l.» - cap. 8) «Vero che avete causato danno alla D.M.C. 
S.r.l. appropriandovi indebitamente anche delle somme che avete prelevato dal conto bancario 054/91740-7, effettuando presso la filiale di ### della ### le operazioni che riconoscete rappresentate in ordine cronologico negli estratti conto che vi si mostrano (ed ivi annotate con la descrizione “prelevamento”) (doc. 7 della citazione), nelle date e per gli importi indicati, per un totale di € 70.105,61 (…) » - cap. 9) «Vero che avete dolosamente sottratto dal conto corrente n. 054/91740-7 intestato alla D.M.C. S.r.l. presso la ### di ### della ### le somme che - a più riprese - avete fatto trasferire nei conti bancari di società nelle quali avevate interessi personali» della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata dal ###; tale circostanza, peraltro, non era stata smentita da alcuna prova contraria, né poteva essere posta in dubbio dalla difesa del ### con mere illazioni.  Inoltre, in ordine al secondo motivo, si rileva che i movimenti in uscita erano tutti illegittimi e fonte di responsabilità risarcitoria, mentre quelli in entrata, in assenza di qualsiasi prova al riguardo, non potevano essere considerati come avvenuti per compensare i primi, in quanto potevano essere stati determinati anche da situazioni totalmente estranee alla ### per cui - come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado - non potevano essere presi in considerazione ai fini della quantificazione del danno emergente (né tantomeno calcolati per diminuire l'ammontare delle somme di cui il ### si era indebitamente appropriato). 
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), ad esclusione della fase istruttoria, che non è stata espletata. 
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.  13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.  P. Q. M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello e condanna ### alla rifusione delle spese sostenute dal ### della D.M.C. s.r.l. nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 24.064,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge; Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.   Così decisa in ### il #### rel.   (dr.ssa #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1707/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Santese Carla

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 802/2026 del 14-01-2026

... clienti, dipendenti e fornitori, operatività sui conti bancari, spendita del no me, presenza assidua in azienda) . Osserva come la mot ivazione dell a sentenza impugnata n on dia contezza dell'esame di tali elementi, al punto da r isultare apparente e denuncia malgoverno delle prove. 2. Con il second o motiv o (illustrato alle pagg. 109 e s. ricorso) si deduce, in relaz ione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisi vo, costituito d al decreto inter partes ex art. 99 l. fall. del 4 ottobre 2012 passato in giudicato, dai contratti di collaborazione tra il ricorrente e la società dichiarata fallita, nonch é omessa motivazione. Osserva parte ricorrente che il decreto di esecutività dello stato passivo avrebbe accertato con efficacia di giud icato il ruolo del ricorren te qua le consulente a contratto, riconoscendogli un compenso privilegiato ex art. 2751-bis cod. civ., documento la cui valutazione sarebbe stata omessa dal giudice di appello, con conseguente travisamento delle prove in punto rilascio della procura speciale ad negotia del 2006. 3. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per asse nza dei req uisiti di chiarezza, (leggi tutto)...

testo integrale

110/2023 - spese processuali Ud.11/12/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8787/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente dom iciliato in ### 975, presso lo studio dell'avvocato ### I ### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### elettivamente domiciliat ###/17, presso lo st udio dell'avvocato A ### (###) che lo rappresenta e difende -controricorrente nonchè contro #### I ##### n. 8787/2024 R.G.  2 di 8 -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### 1118/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal ### D'#### 1. ### mento ### S.r.l. ha convenut o davanti al Tribunale di Gen ova ### in qualità di amministratore di fatto della società - già amministratore di diritto sino al 28 marzo 2006, poi titolare di procure ad negotia del 17 marzo 2006 e del 25 marzo 2009 e collaborator e esterno de lla società - unitamente agli amministratori di diritto in carica e cessati (#######, oltre che ai mem bri del collegio sindacale (nei cui confron ti la domanda veniva successivamen te rinunciata), per sentirli dichiarare responsabili dei danni causati alla società dichiara ta fallita in epoca successiva al 31 ottobre 2008, data della perdita del capitale sociale e condannarli al risarcimento dei danni.  2. Il Tribunale di ### ha accolto la domanda nei confronti dei convenut i, condannandoli in solid o al risarcimento dei dan ni nella misura di € 3.513.520,00.  3. La Corte d i ### o di Ge nova, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello principale del ### e gli appelli incidentali di ### e ### Per quanto qui ancora rileva, la sentenza ha confermato i l giudizio del Tribunale, che aveva desunto la qualifica di amministratore di fatto del ### dalla sua partecipazione, in epoca su ccessiva al 20 06, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, all'assemblea straordinaria convocata per la fusione con la società ### e ### Il giudice di ap pello h a desunto la qualità di n. 8787/2024 R.G.  3 di 8 amministratore di fatto dell'appellante principale dalle deposizioni dei testi e dalla corrispondenza per e-mail della società dichiarata fallita, ritenendo ch e l'attività svolta dall'appellante p rincipale esorbitasse dai contenuti delle deleghe a lui attribuite, in quanto attività gestionale non occas ionale, svolta con caratteri di sistematicità e completezza [«egli ha esercitat o in for za della delega poteri che per entità economica ed in assenza di preci se prescrizioni preventive e di procedure di verifiche in costanza di mandato (non dedott e, nè provate) hann o fatto assumere al delegato la gestione dell'impresa e il p otere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ovvero di attività di esclusiva spettanza degli amministratori)»].  4. Propone ricorso per cassazione il ### affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la curatela del fal limento , la qu ale deposita breve memoria. Gli altri intimati non si sono costit uiti nel giu dizio di legittimità.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (illustrato alle p agg. 69 e s. del ricorso) si ded uce, in relazione all'art. 360, primo comma, n . 3, cod. proc. civ., violazione de ll'art. 2639 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il ricorrente rivestisse la qualità di amministratore di fatto, denuncia ndosi, inol tre, motivazione apparente sul punto. Osserva parte ricorrente come la qualità di amministratore di fatto presuppone la prova della sussistenza di condotte ripetute nel tempo, di carattere non occasionale, tali da far ritenere l'esistenza di una ingerenza e di un potere di controllo, espressione di un vincolo gerarchico . Osserva che tale qualif ica sarebbe stata desunta da tre e-mail inviate dal ricorrente, nonché da una lettera di intenti della società e da altri elementi di prova non decisivi, poco attendibili e carenti dell a pregnanza indiziaria n. 8787/2024 R.G.  4 di 8 che dovrebb e assistere una ingerenza neg li affari dell'impresa (rapporti con banche, clienti, dipendenti e fornitori, operatività sui conti bancari, spendita del no me, presenza assidua in azienda) . 
Osserva come la mot ivazione dell a sentenza impugnata n on dia contezza dell'esame di tali elementi, al punto da r isultare apparente e denuncia malgoverno delle prove.  2. Con il second o motiv o (illustrato alle pagg. 109 e s.  ricorso) si deduce, in relaz ione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisi vo, costituito d al decreto inter partes ex art. 99 l. fall. del 4 ottobre 2012 passato in giudicato, dai contratti di collaborazione tra il ricorrente e la società dichiarata fallita, nonch é omessa motivazione. Osserva parte ricorrente che il decreto di esecutività dello stato passivo avrebbe accertato con efficacia di giud icato il ruolo del ricorren te qua le consulente a contratto, riconoscendogli un compenso privilegiato ex art. 2751-bis cod. civ., documento la cui valutazione sarebbe stata omessa dal giudice di appello, con conseguente travisamento delle prove in punto rilascio della procura speciale ad negotia del 2006.  3. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per asse nza dei req uisiti di chiarezza, essendo i motivi incentrati su specifi ci profili di doglianza che vanno part itamente esaminati.  4. Il primo m otivo è infondato in punto appare nza dell a motivazione, essendo la motivazione ben al di sopra del «minimo costituzionale» denunciabile in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata fond ato la sussistenza degli elementi qualificanti il rapporto di amministratore di fatto su condotte che hanno travalicato il contenuto delle procure ad negotia conferite al ricorrente dalla società, motivaz ione compiuta e idone a a far comprendere l'iter motivazionale seguito ai fini della decisione. n. 8787/2024 R.G.  5 di 8 5. Il primo motivo è, invece, inammissibile in punto violazione di legge, in quanto la sentenza im pugnata ha accertato, ai fini dell'accertamento dello status di amminis tratore di fatto, il compimento di atti da parte di una persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, ha compiuto atti di ingerenza gestoria non occasion ali, in quanto assistiti da sistematicità e completezza (Cass., n. 23213/2025; Cass., n. 7864/2024; Cass., n. 1546/2022; Cass., n. 4045/2016).  6. Il primo m otivo è ulteriormente inammissib ile - conformemente alle osservazioni del controricorrente - nella parte in cui deduce malgoverno delle prove, in quanto censura che mira a ripercorrere il giudizio (scelta e valutazione) degli elementi di prova operato dal giudic e del merito a sostegno dell'inge renza non occasionale del ricorrente nell'esercizio dell'attività di impresa della società dichiarata fallita, incensurabile in sede d i legittimità ove corredato, come nella specie, da idonea motivazione.  5. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto contrario al disposto dell'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. (cd. doppia conforme), non essendo stato illustrato che le ragioni di fatto poste a b ase, rispettiv amente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello fossero tra loro diverse (Cass., 26774/2016), così come inammissibile è la censura di travisamento delle prove, risolvendo si il motivo in una doglianza relativa all'erronea cernita e valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di appello, non sussumibile nel suddetto vizio (Cass., Sez. U., n. ###/2019).  6. Va, peraltro, evidenziato come il fatto dedotto è estraneo ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda del fallimento attore, in quanto fatto concernente l'accertamento di un credito per svolgimento di attività di lavoro aut onomo derivante dalla sottoscrizione di due cont ratti di coll aborazione professionale, n. 8787/2024 R.G.  6 di 8 laddove nel caso di specie la sentenza impugnata, confermando la decisione del primo giudice, ha accertato lo svolgimento di attività ulteriori e debordanti rispetto a quelle contrattualmente dovut e (partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale) e, in ogni caso, poste in essere in vio lazione delle deleghe a lui at tribuite, con caratteri di sist ematicit à e completezza, ai fini dell'ac certament o del credito risarcitorio del ### nei confronti del ricorrente.  7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con l a statuizione conseguente del raddoppio del contributo unificato, sussistendone i presupposti.  8. Le spese, a pro pria vol ta, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano secondo misura finale come meglio in dispositivo. Quanto al re lativo criterio determinativo - valorizzandosi la censura articolata dal contro ricorrente (su cui il ricorrente torna in memoria), o ve lamenta la violazione d el ### di intesa sul processo civile in cassazione del 1° marzo 2023 - si rileva che al caso di specie deve farsi applicazione del D.M. n. 110/2023, trattandosi di giudizio di impugnazione successivo al 1° settembre 2023 (art. 12 d.m. cit.).  9. ###.M. n. 110/2023 è attuativo dell'art. 46, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. relativo ai limiti d imensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell'art. 121 cod. proc. civ. (come modificato dal d. lgs. n. 149/2022), secondo cui «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico» . La modifica normativa tiene conto, da un lato - come indicato nella ### illustrativa al citato d. lgs. n. 149/2022 - delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili «tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici», dall'altro dell'elaborazione giurisprudenziale del principio di sint eticità e chiarezza degli atti del giu dice e delle parti (ex n. 8787/2024 R.G.  7 di 8 multis Cass., n. 8425/2020), «funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del p rocesso (…) e il prin cipio di leal e collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice».  10. ###.M. n. 110/2023 dispone all'art. 3, comma 1 che l'atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato d i cui all'articolo 6 (caratteri di 12 pu nti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell'atto a esse successive a termini dell'art. 4 D.M. cit. La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.). Il format degli atti del giud izio di legittimit à tiene, inoltre, conto anche dei criteri stabiliti da decreto del ### della Cassazione ex art. 8, comma 3, D.M. cit. , criteri indicati ante litteram dal ### citato dal controricorrente, emanato all'atto dell'entrata in vigore della norma primaria.  11. La viola zione dei limiti dimensiona li di cui al D.M.  110/2023 si traduce, pertanto, in viola zione dei p rincipi di chiarezza e sinteticità esposit iva degli atti processuali, principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea gene rale, comporta l'inammi ssibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti d i causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza g ravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.  366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U. , ###/2021). Tuttavia, diversamente da come opinato dal controricorrente (pagg. 4-5 controricorso), la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110 ci t., per quanto int egrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, sesto comma, n. 8787/2024 R.G.  8 di 8 cit. (Cass., n. 27552/2025; Cass., n. 324 05/2024; Cass., ###/2024; Cass., n. 7600/2023). ###.M. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese in questo caso, per cui deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.  147/2022.  12. Nella specie, il format del ricorso per cassaz ione non rispetta il precetto dell'art. 46 disp. att. cod. proc. civ. e viola il D.M. n. 110/2023, essendo strutturato - tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 3, comma 2 e 4 D.M. cit. - su circa 120 pagine e 200.000 caratteri, né rispetta il limite di trenta pag ine di esposizione introduttiva, senz a indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 D.M. cit., per giunta a fronte di un ricorso inammissibile. Per tali motivi, si reputa o pportuno liquidare le spese ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, attesa l'inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 40.000,00 per compensi, o ltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; ai sensi del l'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comm a 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, del lo stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

Giudice/firmatari: Ferro Massimo, D'Aquino Filippo

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 18/2026 del 16-01-2026

... opponente ha contestato non l'esistenza in sé dei contratti di cessione richiamati, ma l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro delle suddette cessioni invocate a sostegno dell'azione spiegata. Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, occorre allora innanzitutto verificare se le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato nella ### del 05.10.2021 e in quello del 28.06.2022 consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente al quesito. Nell'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB sulla ### della #### n. 118 del 05.10.2021, emerge che ### S.p.A. ha acquistato da ### S.p.A. “un portafoglio di crediti pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) (i "Contratti di ###) che, alla del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Arezzo SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1771/2023 promossa da: ### in proprio e quale socia accomandataria e legale rappresentante di #### S.A.S rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ####. Petrarca, n. 26, ### contro ### S.P.A., e per essa la procuratrice ### S.P.A. (già ### S.p.A.), rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### del ### n. 3, ### parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### in proprio e in qualità di socia accomandataria e legale rappresentante pro tempore di ### S.a.s. (P.IVA ###), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 527/2023 emesso in data ### dal Tribunale di ### su ricorso di ### S.p.A. per la somma di € 21.109,55, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. ### (doc. 3 monitorio), intestato alla società ### di ### S.a.s., acceso in data ### con ### di ### di ### S.p.A., e garantito dalla fideiussione omnibus prestata dalla ###ra ### in data ### sino all'importo massimo di € 20.000,00 (doc. 4 monitorio). 
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha preliminarmente dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza della domanda, non essendo comprensibile se la somma ingiunta nei limiti della garanzia prestata dalla ###ra ### in favore della ### S.a.s., le sia stata chiesta come fideiussore o nella sua qualità di socio accomandatario ovvero legale rappresentante pro tempore della ### S.a.s., essendole state notificate personalmente due copie del d.i. in data ###. 
Parte opponente ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A. e per essa della mandataria ### S.p.A., dal momento che dai documenti nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio risultano quali mandatari soggetti diversi (### S.p.A.), nonché il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta poiché l'allegato contratto di cessione tra ### S.p.A. e ### S.p.A. risulta quasi totalmente oscurato (doc. 6 monitorio) e quindi nulla prova in merito all'inclusione del credito per cui è causa nella cessione; inoltre non vi è prova della precedente cessione intervenuta da ### di ### di ### S.p.A. a ### S.p.A., non essendo sufficiente il deposito dell'avviso in #### n. 118 del 05.10.2021 (doc. 5 monitorio) poiché questo non contiene elementi riconducibili alla posizione di ### S.a.s. o della #### opponente ha poi allegato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, essendo stato lo stesso emesso sulla base del solo estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 9 monitorio). Ha eccepito la prescrizione del credito rilevando che il contratto e la fideiussione si sono estinti nel 2011. ### opponente ha dedotto, altresì, la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dalla stessa (doc. 4 monitorio) per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lettera a, l. n. 287/1990), in quanto atto conforme allo schema ABI del 2003 ritenuto dalla ### d'### in contrasto con la normativa antitrust (provv. 55/2005 - doc. 3 opponente), e l'intervenuta decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione: quanto a ### nella persona del l.r.p.t. nonché socio accomandatario ### nonché quale fideiussore: 1) In via preliminare di rito: Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che il decreto è nullo per indeterminatezza e per violazione del dell'art. 112 cpc e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  2) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  3) In via preliminare e nel merito ### e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa che il credito è prescritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  4) In subordine ### e dichiarare che le somme non sono comunque dovute per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta. 
Quanto alla ### in qualità di fideiussore 5) in via preliminare accertata e dichiarata la nullità parziale della fideiussione e nello specifico la nullità delle clausole di cui agli artt. 2,6,8, per tutte le ragioni di cui in narrativa pertanto alcuna somma è dovuta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  6) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  7) Nel merito i) ### e dichiarare che l'asserito credito è prescritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  ii) Accertato e dichiarato per tutte le motivazioni di cui in narrativa che parte opposta è decaduta da ogni azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla opponente e per l'ulteriore effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto r.g.  527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori di legge”. 
In sede di verifiche preliminari effettuate ex art. 171 bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta, che pur ritualmente citata non si era costituita in giudizio, ed è stata differita la prima udienza al 25.03.2024. 
In data ### è costituita in giudizio ### S.p.A., per il tramite della procuratrice ### S.p.A., giustificando la tardiva costituzione con il fatto che avendo la medesima debitrice, odierna opponente, introdotto due differenti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in danno della medesima società creditrice, non era stato possibile individuare correttamente la data di citazione del presente giudizio, ed ha rilevato l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione. In specie, parte opposta ha evidenziato che controparte non ha specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. che la società ### di ### S.a.s. aveva in corso con ### di ### di ### S.p.A. il rapporto di finanziamento da cui deriva il complessivo credito oggetto di ingiunzione di pagamento, né l'ammontare del debito né la sua formazione, ed ha confermato il suo inadempimento nei limiti dell'importo ingiunto. ### convenuta ha contestato le avverse deduzioni in merito all'inidoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i., che, infatti, risulta provato dalla copia del contratto con relativo documento di sintesi (doc. 3 monitorio), nei quali sono indicate tutte le condizioni economiche e i tassi applicati e dalla certificazione ex art. 50 TUB (doc. 9 monitorio). Ha contestato la fondatezza della prospettazione dell'opponente relativa alla nullità della garanzia prestata per contrasto con la normativa antitrust, evidenziando che l'unica forma di tutela esperibile a fronte di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ex art. 2 L. n. 287/1990 è quella risarcitoria, e che non possa configurarsi nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto ABI del 2003 sul mero presupposto che le stesse contengano clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui alla L. n. 287/1990, nullità che, in ogni caso, non potrebbe che essere parziale. Quanto all'eccepita carenza di titolarità del credito in capo alla stessa, parte opposta ha affermato di averne fornito prova adeguata già in sede monitoria e ha dato atto di provvedere altresì al deposito di ulteriore documentazione comprovante l'infondatezza dell'assunto di parte attrice (docc. 1-6 opposta), specificando di aver correttamente adempiuto ad ogni prescrizione di legge. Ha dedotto infine che il credito non risulta prescritto, come comprovato dagli atti interruttivi della prescrizione inviati dalla debitrice (doc. 4 opposta). 
Sulla base di tali allegazioni, parte convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “conclude affinché il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza - voglia così provvedere e giudicare - In via preliminare principale -dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 527/2023 del Tribunale di ### provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.; − all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010; In via principale e nel merito − accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2023 del Tribunale di ### disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge; − per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti; − quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento in favore della ### di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento; − condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. 
In via subordinata - - condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. 
In via istruttoria, - la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione; - ### si oppone ad ogni avversa istanza istruttoria tendente solo ad appesantire l'attività processuale senza utilità ai fini del decidere; - ### chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio; - In ogni caso, ### S.p.A. e, per essa, ### S.p.A., qualora il Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione e rappresentanza.  - Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e di produrre documenti anche in via istruttoria nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., che si chiede di concedere.  - Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.” Con ordinanza del 06.05.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, ha assegnato alle parti termine al fine di presentare la domanda di mediazione. 
Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, è stata trattenuta in decisione in data ### ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.  ### attrice ha concluso insistendo nelle conclusioni precisate nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.: “quanto a ### nella persona del l.r.p.t. nonché socio accomandatario ### nonché quale fideiussore: 1) in via preliminare: -accertare e dichiarare la tardiva costituzione in giudizio con ogni ulteriore e consequenziale statuizione in punto di preclusioni e decadenze ivi compreso le domande riconvenzionali come dedotto in narrativa.  -dichiarare la inammissibilità e comunque rigettare la domanda di remissione in termini svolta sia in via principale che istruttoria perché priva dei presupposti di fatto e di diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.  -accertare e dichiarare che parte opposta non ha esperito procedimento di mediazione e per l'effetto dichiarare la improcedibilità della domanda con revoca del decreto ingiuntivo opposto 2) In via preliminare di rito: ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che il decreto è nullo per indeterminatezza e per violazione del dell'art. 112 cpc e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  3) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  4) In via preliminare e nel merito ### e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa che il credito è prescritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  5) In subordine ### e dichiarare che le somme non sono comunque dovute per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta. 
Quanto alla ### in qualità di fideiussore 6) in via preliminare accertata e dichiarata la nullità parziale della fideiussione e nello specifico la nullità delle clausole di cui agli artt. 2,6,8, per tutte le ragioni di cui in narrativa pertanto alcuna somma è dovuta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  7) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  7) Nel merito i) ### e dichiarare che l'asserito credito è prescritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  ii) Accertato e dichiarato per tutte le motivazioni di cui in narrativa che parte opposta è decaduta da ogni azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla opponente e per l'ulteriore effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto r.g.  527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori di legge.” ### opposta ha concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti.  ### proposta da ### è fondata e, come tale, deve essere accolta per i motivi che seguono. 
In via preliminare va esaminata l'eccezione relativa alla mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito da parte di ### S.p.A.  ### opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva nonché della titolarità del credito in capo a ### S.p.A., e per essa della mandataria ### S.p.A., per non esservi prova dell'inclusione del credito per cui è causa tra i crediti ceduti in blocco nelle richiamate cessioni.
A tal proposito, ha argomentato che non sarebbe sufficiente il riferimento alla pubblicazione in ### della cessione in blocco, in difetto di prova della riconducibilità del credito in questione alle categorie dei crediti ceduti indicate nell'avviso. 
Nella prospettazione di parte opposta, invece, dovrebbe ritenersi provata la sussistenza della titolarità del credito, essendo essa divenuta titolare del credito in forza dell'atto di cessione del 10.06.2022 (doc.  6 monitorio) concluso ai sensi della L. 130/1999 con ### S.p.A., il cui avviso di cessione è stato pubblicato nella ### del 28.06.2022, ### n. 74 (doc. 1 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. opposta); quest'ultima a sua volta era divenuta titolare del credito a seguito della cessione pro soluto del 25.06.2021 stipulata con ### S.p.A., già ### di ### di ### S.p.A., della quale è stato pubblicato l'avviso nella G.U., ### n. 118 del 05.10.2021 (doc. 5 monitorio). 
Come chiarito dalla Corte di ### in termini che si condividono, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in ### può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco (in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata), possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (tra le ultime, Cass. n. 17944/2023). 
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. ###/2017; Cass. n. 4277/2023). 
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato non l'esistenza in sé dei contratti di cessione richiamati, ma l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro delle suddette cessioni invocate a sostegno dell'azione spiegata. 
Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, occorre allora innanzitutto verificare se le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato nella ### del 05.10.2021 e in quello del 28.06.2022 consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. 
Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente al quesito. 
Nell'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB sulla ### della #### n. 118 del 05.10.2021, emerge che ### S.p.A. ha acquistato da ### S.p.A. “un portafoglio di crediti pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) (i "Contratti di ###) che, alla del 31 dicembre 2020 (la "### di ###) ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettano congiuntamente i seguenti criteri (i "###): ### derivano da ### di ### di titolarità di ### S.p.A. (anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno gruppo ###; ### i cui debitori risultavano alla ### di ###off classificati e segnalati come "sofferenze" o "inadempienze probabili" nella ### dei ### di ### d'### da parte di ### S.p.A.; ### al cui codice rapporto il ### abbia attribuito il codice identificativo "KA", ### come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la ### di ### a mezzo ### A.R. o PEC e, in ogni caso, ### come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet https://www.mbcreditsolutions.it/; ### i cui relativi ### sono ### denominati in ### alla ### di ###off, ovvero ### laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'### sono stati convertiti in ### alla relativa data di classificazione a "sofferenza"; ### i finanziamenti da cui derivano i ### non sono identificabili con i seguenti codici: [….]” (doc. 5 monitorio). 
Ancora, nell'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB sulla ### della #### n. 74 del 28.06.2022, si legge che ### S.p.A. ha acquistato da ### S.p.A. “con effetto economico a partire dalla data del 31 maggio 2022 (la "### di ###off"), i crediti pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) che, alla ### di ###off ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettavano congiuntamente i seguenti criteri (i "###): ### sono stati acquistati da parte di ### S.p.A. da ### S.p.A. ai sensi di un contratto di cessione dei crediti sottoscritto in data 25 giugno 2021 il cui avviso di cessione è stato pubblicato nella ### della ### n. 118 del 05 ottobre 2021; ### i cui debitori risultavano alla ### di ###off classificati e segnalati come "sofferenze" nella ### dei ### di ### d'### da parte di ### S.p.A.; ### risultano da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) depositata presso il #### avente sede in ### e ### i cui relativi ### sono ### denominati in ### alla ### di ###off, ovvero ### laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'### sono stati convertiti in ### alla relativa data di classificazione a "sofferenza". Ancorché' rispondenti ai criteri sopra indicati si intendono espressamente esclusi dalla cessione: - i crediti rispetto ai quali siano state instaurati, prima della ### di ###off ###, giudizi passivi avviati da debitori ceduti, loro garanti e/o rispettivi aventi causa (ivi incluse, a titolo esemplificativo, azioni risarcitorie, revocatorie o restitutorie), in via autonoma rispetto alle azioni recuperatorie eventualmente incardinate da ### S.p.A. o da ### S.p.A. (o dai loro danti causa) in relazione ai medesimi crediti” (doc. 1 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. opposta). 
Nel caso di specie, non risulta provato che la società debitrice, alla ### di ###off, risultasse iscritta con inadempienza probabile o in sofferenza nella centrale ### di ### d'### su segnalazione di ### S.p.A. 
Né, del resto, la convenuta ha provato che il credito azionato in via monitoria rientri tra quelli ai quali il venditore ha attribuito al codice rapporto il codice identificativo "KA", né che non derivi dai finanziamenti identificabili con i codici riportati nella G.U., ### n. 118 del 05.10.2021. 
Ebbene, deve rilevarsi che sulla base dei due avvisi pubblicati in GU non vi è prova che il credito vantato nei confronti dell'odierna opponente sia stato compreso nelle due cessioni di crediti in blocco. 
Escluso, pertanto, che le indicazioni contenute negli avvisi di cessione dei crediti in blocco consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti, va rilevato che anche volendo ritenere che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio relativamente alla cessione intercorsa tra la stessa opposta quale cessionaria e ### s.p.a. quale cedente mediante la produzione degli altri documenti (docc. 6 e 7 monitorio e doc. 3 comparsa costituzione) - profilo il cui esame è assorbito - certamente non ha fornito prova della inclusione del credito per cui è causa nel contratto di cessione stipulato tra ### e ### s.p.a., aspetto specificamente contestato da parte opponente sin dall'atto di citazione. 
In relazione a tale prima cessione, oltre all'avviso pubblicato in ### come già rilevato insufficiente a provare nel caso di specie l'inclusione del credito nella cessione, parte opposta ha prodotto solo la lettera del 17.3.2022 con la quale ### ha comunicato alla odierna opponente, la cessione del credito in suo favore da parte di ### (doc. 2 memoria n. 1 ex art.  171 ter c.p.c.). 
A tal riguardo occorre rilevare che ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (cfr. ex multis Cass. 17944/23). 
In mancanza di ulteriori elementi, la mera disponibilità da parte dell'opposta del contratto sul quale è fondato il credito e della certificazione ex art. 50 TUB non costituiscono indici presuntivi sufficienti per poter ritenere provata la cessione del credito oggetto di causa da parte di ### in favore di ###
Mancando la prova della titolarità del credito da parte di ### al momento in cui il credito sarebbe stato ceduto in favore di ### a nulla rileva che il credito in parola sia stato eventualmente indicato nell'elenco dei crediti ceduti in quanto la mera enunciazione della titolarità del credito da parte della società cedente nell'ambito del contratto di cessione e l'indicazione di tale credito tra i crediti ceduti non prova evidentemente la titolarità e la disponibilità dello stesso. 
In definitiva, non è provato che, al momento della cessione di crediti in blocco intercorsa tra ### e ### la prima fosse effettivamente titolare del credito per cui è causa e potesse dunque validamente disporne. 
Non vi è prova, dunque, della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta. 
La fondatezza di tale motivo di opposizione fa sì che risulti assorbito ogni ulteriore profilo. 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va accolta l'opposizione proposta da ### e, per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 527/2023 deve essere revocato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.201,00 - 26.000,00, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: - in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 emesso dal Tribunale di ### in data ###; - condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.  ### 16/01/2026

causa n. 1771/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marina Rossi

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11695/2025 del 12-12-2025

... produzione del proprio estratto ### da 8 a 13 conto bancario, nonché mediante riconoscimento degli assegni bancari imputati alle fatture oggetto di causa. Tali versamenti, effettuati mediante bonifico bancario o assegno, riportano causali generiche “fatture insolute” e non consentono di individuare con certezza le specifiche obbligazioni cui si riferiscono. La società opposta ha provveduto, pertanto, a imputare detti pagamenti alle fatture più risalenti, sino all'anno 2018. Tuttavia, la medesima non ha assolto all'onere di provare l'esistenza delle obbligazioni anteriori, limitandosi a produrre una revisione contabile priva dei documenti giustificativi (contratti, ordini o documenti fiscali) idonei a comprovare la sussistenza del credito originario. Pertanto, i pagamenti effettuati dal ### non possono essere imputati alle fatture nn. 1576/18, 1577/18, 1578/18, 1579/18, 1580/18, 1581/18, 1582/18, 1583/18, 58/19, 59/19, 60/19, 61/19, 62/19, 63/19, 64/19, 65/19, 153/19, 154/19, 306/19, 307/19, 308/19, 309/19, 310/19, 311/19, 444/19, 445/19, 446/19, 447/19, 448/19, 449/19, 450/19, 451/19, 580/19, 725/19, 935/19, 936/19, 937/19, 938/19, 939/19, 940/19, 941/19, 942/19, 1087/19, 1096/19, (leggi tutto)...

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### da 1 a 13 N. 15848/2022 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 15848/2022, promossa da: ### N. 62, Napoli, (C.F. 8007480631) - in persona dell'amministratore p.t., dott. ### - con sede ###, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via ### n. 16, presso lo studio degli avv.ti ### c.f.  ###; ### c.f. ###; ### c.f. ###, dai quali è rappresentato e difeso. 
OPPONENTE ### da 2 a 13 ### S.R.L. (C.F. ###) - in persona del suo legale rappresentante pro tempore ### - con sede ###/E, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa.  ### le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18-9-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I.  tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Con atto di citazione notificato in data ### il #### N. 62, NAPOLI, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3096/2022, emesso dal Tribunale di Napoli e notificato il ###, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 98.265,76, oltre interessi e spese, in favore della ### S.R.L, in forza di fatture emesse da quest'ultima per prestazioni di pulizia rese in favore del ### (si precisa che nel ricorso monitorio l'istante faceva riferimento a servizi di portierato ed accessori connessi dei locali condominiali e delle aree esterne annesse). 
Deducendo il mancato pagamento di fatture per un totale di euro 98.265,76, la ### srl chiedeva ed otteneva il provvedimento monitorio de quo, avverso il quale spiegava opposizione l'ente condominiale.  ### da 3 a 13 Quest'ultimo assumeva, innanzitutto, che il contratto intercorso tra le parti avesse avuto ad oggetto esclusivamente la cura del verde e le connesse opere di giardinaggio, senza comprendere ulteriori servizi di portierato, contrariamente a quanto assunto nel ricorso monitorio. 
Inoltre, lo stesso eccepiva che nel corso del rapporto, più volte, la appaltatrice si era resa inadempiente all'obbligazione contrattualmente assunta, costringendo il condominio ad affidare l'esecuzione delle medesime prestazioni, oggetto del contratto per cui è causa, ad altra ditta, ### il ### di ### alla quale il condominio aveva corrisposto l'importo complessivo di oltre 6.000,00 euro, che andavano, pertanto, compensati, a dire dell'ingiunto, con il credito vantato dalla controparte. 
Infine, l'intimato eccepiva la parziale infondatezza delle pretese creditorie fatte valere dalla ricorrente, deducendo che l'ente di gestione aveva provveduto, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, a onorare parzialmente le fatture insolute mediante assegni e bonifici bancari, il tutto per un totale di euro 48.500,00. 
Si costituiva, in data ###, la società ### S.r.l., esponendo di avere concluso con il condominio, in data ###, un contratto avente ad oggetto attività di pulizia dei locali condominiali e delle relative pertinenze.  ### precisava che l'indicazione, contenuta nel ricorso, dell'attività di portierato doveva considerarsi frutto di un mero errore materiale, trattandosi di un'inesattezza di fatto comprovata dalla piena corrispondenza tra l'oggetto contrattuale e la descrizione dei servizi riportati nelle fatture emesse.  ### da 4 a 13 ### la narrazione della opposta, il contratto in questione, in mancanza di disdetta, si rinnovava tacitamente di anno in anno, sino a quando, nel mese di luglio 2022, a causa del persistere delle gravi morosità del ### la ### S.r.l. si vedeva costretta a risolvere il rapporto contrattuale, avendo maturato, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo de quo, nel periodo compreso tra marzo e luglio 2022, un ulteriore credito, pari ad euro 22.699,20.  ### S.r.l. riferiva, altresì, di avere inviato all'odierno ingiunto una lettera di diffida e messa in mora, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nonché di averlo convocato in sede di mediazione obbligatoria, procedura che si concludeva con esito negativo. In tutte queste occasioni - secondo quanto allegato dalla opposta - il condominio non sollevava contestazione alcuna in ordine alle prestazioni fatturate, limitandosi a formulare richieste di dilazione dei termini per l'adempimento. 
Parte opposta evidenziava, dunque, l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte del condominio in ordine all'adeguatezza e regolarità del servizio prestato.  ###.I. con ordinanza del 1-12-2022, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.  e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Tanto premesso, si osserva quanto segue.   ### opponente eccepisce, in primo luogo, che oggetto del contratto stipulato tra le parti sarebbe stato esclusivamente la cura del verde ### da 5 a 13 condominiale e non già servizi di portierato ed accessori connessi, come sostenuto dalla ricorrente.  ### contesta, dunque, le fatture de quibus nella parte in cui sono indicati servizi di portierato, non richiesti, né concordati contrattualmente. 
La deduzione di parte opponente non è fondata. 
Il Giudice è tenuto a valutare il contenuto effettivo della pretesa azionata, non limitandosi alla mera formulazione letterale della domanda, ma interpretandola in virtù delle circostanze esposte e della documentazione prodotta, al fine di accertare ciò che in sostanza viene richiesto, indipendentemente dal tenore formale dell'esposizione. 
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame del contratto prodotto in atti dalla opposta - contratto non disconosciuto dall'opponente, che ne ha anche richiesto l'esibizione -, emerge che l'oggetto dell'accordo comprendeva una pluralità di attività di pulizia e manutenzione delle parti comuni condominiali, puntualmente elencate nella scheda esecutiva allegata al medesimo accordo. 
La disamina delle fatture prodotte in sede monitoria evidenzia, altresì, la corretta corrispondenza tra le prestazioni fatturate e quelle previste contrattualmente, risultando le descrizioni ivi riportate conformi alle attività oggetto del rapporto negoziale. 
Pertanto, deve ritenersi che l'indicazione, nel ricorso, di servizi di portierato costituisca un mero errore materiale, come, peraltro, riconosciuto dalla stessa opposta nella comparsa di costituzione e risposta, non idoneo ### da 6 a 13 ad incidere sulla sostanza della pretesa creditoria, la quale trova, invece, fondamento nelle prestazioni effettivamente eseguite e documentate.  ### parte, non può essere sottaciuta la circostanza che il ### abbia sollevato contestazioni in ordine alla descrizione delle fatture soltanto in epoca notevolmente successiva, e precisamente in occasione della proposizione del presente giudizio, dopo un lasso di tempo durante il quale si sono svolte plurime attività volte alla definizione bonaria della controversia.   ###'opposta eccepisce che i pagamenti allegati dal condominio non vadano imputati a riduzione della pretesa creditoria oggetto del presente procedimento. Le disposizioni di bonifico e gli assegni emessi in favore della società ### s.r.l. si riferirebbero, infatti, a fatture diverse da quelle poste a base del ricorso monitorio e scadute da più tempo.  ### la tesi della opposta, in mancanza di una specifica imputazione da parte del debitore - il quale, nelle causali dei bonifici, si è limitato a indicare genericamente “fatture insolute” - l'imputazione dei pagamenti va effettuata secondo i criteri dettati dall'art. 1193 Pertanto, in assenza di dichiarazione circa il debito che si intende soddisfare, i pagamenti vanno imputati ai debiti già scaduti e, tra questi, a quelli più antichi. 
A tal fine, l'opposta ha prodotto una revisione contabile, redatta dal dott.### dottore commercialista, allegata alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., dalla quale si evidenzia la ### da 7 a 13 corrispondenza tra i pagamenti effettuati dal ### e le fatture emesse, diverse da quelle poste a base del ricorso monitorio, precisando che quelle contraddistinte dai numeri da 745/20 a 1204/20 sono state adempiute a mezzo dei due assegni bancari indicati nella relazione, emessi nel periodo successivo al provvedimento monitorio. 
Sulla base di tale ricostruzione, la ricorrente ha rideterminato la propria pretesa creditoria in euro 88.265,76, a fronte dell'importo originariamente richiesto di euro 98.265,76. 
Tuttavia, l'eccezione sollevata non appare condivisibile. 
Invero, l'art. 1193 c.c. prevede che, in mancanza di dichiarazione del debitore, l'imputazione dei pagamenti debba essere effettuata secondo un ordine prestabilito dal dettato codicistico, in forza del quale si estinguono prioritariamente i debiti già scaduti e, tra più debiti scaduti, quello meno garantito, ovvero, tra più debiti ugualmente garantiti, quello più oneroso per il debitore e, tra più debiti ugualmente onerosi, quello più antico. 
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, in via consolidata, ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento è onerato della prova del titolo del proprio diritto, non anche del mancato pagamento; l'onere della prova torna a gravare sul creditore solo ove, a fronte dell'esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia specificamente riferibile a un determinato credito, egli controdeduca che tale pagamento debba imputarsi ad altra obbligazione” (Cass. civ. n. 13477/2025; Cass. civ.  18255/2024; Cass. civ. n. 27247/2023; Cass. civ. n. 450/2020). 
Nel caso di specie, risulta che il ### abbia effettuato una serie di pagamenti in favore della ### s.r.l., regolarmente documentati in atti e confermati dalla stessa società mediante produzione del proprio estratto ### da 8 a 13 conto bancario, nonché mediante riconoscimento degli assegni bancari imputati alle fatture oggetto di causa. Tali versamenti, effettuati mediante bonifico bancario o assegno, riportano causali generiche “fatture insolute” e non consentono di individuare con certezza le specifiche obbligazioni cui si riferiscono. 
La società opposta ha provveduto, pertanto, a imputare detti pagamenti alle fatture più risalenti, sino all'anno 2018. 
Tuttavia, la medesima non ha assolto all'onere di provare l'esistenza delle obbligazioni anteriori, limitandosi a produrre una revisione contabile priva dei documenti giustificativi (contratti, ordini o documenti fiscali) idonei a comprovare la sussistenza del credito originario. 
Pertanto, i pagamenti effettuati dal ### non possono essere imputati alle fatture nn. 1576/18, 1577/18, 1578/18, 1579/18, 1580/18, 1581/18, 1582/18, 1583/18, 58/19, 59/19, 60/19, 61/19, 62/19, 63/19, 64/19, 65/19, 153/19, 154/19, 306/19, 307/19, 308/19, 309/19, 310/19, 311/19, 444/19, 445/19, 446/19, 447/19, 448/19, 449/19, 450/19, 451/19, 580/19, 725/19, 935/19, 936/19, 937/19, 938/19, 939/19, 940/19, 941/19, 942/19, 1087/19, 1096/19, 1097/19, 1098/19, 1099/19, 1100/19, 1101/19, 1102/19, 1103/19, 1274/19, 1275/19, 1276/19, 1277/19, 1278/19, 1279/19, 1280/19, 1281/19, 435/20, 603/20, 604/20, 605/20, 606/20, 607/20, 608/20, 609/20, 610/20, 742/20, 743/20, 744/20, 721/19, 722/19, 723/19, 724/19 e 725/19, non essendo stati suffragati da una idonea prova della loro effettiva esistenza e riferibilità ad obbligazioni del ### Possono, invece, considerarsi provate e rilevanti ai fini del presente giudizio unicamente le obbligazioni consacrate nelle fatture allegate in sede monitoria, atteso che la validità delle stesse non è inficiata dalle ### da 9 a 13 contestazioni del condominio del tutto generiche e non idonee a incidere sull'accertamento del rapporto obbligatorio sottostante, che non risulta oggetto di specifico disconoscimento. 
Di talché, alla luce dell'art. 4 del contratto stipulato tra le parti, l'obbligazione di pagamento sorge unicamente a seguito dell'emissione e ricezione della fattura e i pagamenti allegati dal condominio possono essere imputati soltanto alle fatture emesse a decorrere dal 30-4-2020, data di emissione della fattura n. 745/20, la più risalente tra quelle prodotte. 
Di conseguenza, in assenza di prova dell'esistenza di ulteriori obbligazioni anteriori e della riferibilità alle stesse dei pagamenti in questione, deve ritenersi che l'imputazione degli stessi debba essere effettuata alle fatture oggetto del ricorso monitorio, a decorrere dalla più antica, ossia dalla 745/20 del 30-4-2020. 
Dalla disamina della documentazione prodotta e dell'estratto conto bancario della ### s.r.l. risulta che, successivamente a tale data, sono stati eseguiti in favore della opposta pagamenti per un totale di euro 43.500,00. 
Ed infatti, il primo bonifico elencato dall'opponente a pag.3 dell'atto di opposizione risulta eseguito in data ### (v.allegato 7 di parte opponente) e, quindi, in epoca antecedente alla data di emissione della fattura n.745/20 del 30-4-2020. Inoltre, dall'estratto conto depositato dall'opposta in data ### si ricava che tale bonifico del 17-4- 2020 recava quale causale indicata dal condominio “ ### A #### 62 ### 2019”, ragion per cui, non essendo state azionate con il ricorso monitorio de quo ### da 10 a 13 fatture dell'anno 2019, ma solo fatture a partire dall'anno 2020 in poi, il detto pagamento di euro 5000,00 non può essere imputato alle fatture oggetto del presente procedimento. 
Considerato che l'importo complessivo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo ammonta a euro 98.265,76, il credito residuo della società opposta deve essere rideterminato, per differenza tra quanto accertato e quanto corrisposto dal 30-4-2020, in euro 54.765,76. Il tutto oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.  ### opponente deduce che, a seguito dell'inadempimento contrattuale della convenuta ###, si sarebbe resa necessaria la sostituzione della stessa con altra impresa, identificata nella ditta ### il ### di ### al fine di supplire alle carenze esecutive riscontrate nella prestazione resa dalla ### s.r.l.  ### sostiene, pertanto, di avere diritto al rimborso delle somme corrisposte a tale ditta, da imputarsi in rivalsa alla parte opposta, per l'importo complessivo di euro 6.000,00, somma che si afferma comprovata mediante la produzione delle relative fatture e delle matrici di assegni versate in atti.  ### sollevata da parte opponente non può essere accolta. 
Invero, la mera produzione delle matrici degli assegni (all. 5 e 6 di parte opponente) non è idonea a fornire prova dell'effettivo pagamento delle somme in questione. 
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la matrice di un assegno costituisce una mera annotazione proveniente dal traente e, in ### da 11 a 13 assenza del titolo e della prova dell'incasso, non assume alcuna rilevanza ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento” (Cass. 15709/2021). 
Pertanto, nel caso di specie, la produzione in giudizio delle suddette matrici, recanti l'intestazione “### BPM” e l'indicazione del beneficiario ### il ### non può essere considerata elemento probatorio sufficiente a dimostrare l'effettiva corresponsione delle somme dedotte. 
Ne consegue che la richiesta del ### opponente di imputare alla convenuta l'importo di euro 6.000,00, a titolo di rimborso per le spese asseritamente sostenute in ragione delle inadempienze contrattuali della ### s.r.l. deve essere disattesa per difetto di prova del relativo esborso.   ### spese della fase monitoria vanno sopportate in via definitiva dall'ingiunto soccombente. 
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi, stante la natura documentale della causa, con attribuzione al procuratore antistatario, ####, va respinta la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cpc, avanzata dall'opposta. Innanzitutto, si rileva che l'affermazione di responsabilità per lite temeraria postula il carattere totale (e non ### da 12 a 13 parziale) della soccombenza; ciò che non ricorre nel caso di specie, essendo stata in parte accolta l'opposizione. 
Inoltre, sulla base degli atti non si ravvisa né mala fede, né colpa grave nel comportamento del ### né appare pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dallo stesso con l'atto di opposizione.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo 3096/2022 del Tribunale di Napoli; 2) Condanna il ### N. 62, Napoli, al pagamento, in favore della opposta, della somma di euro 54.765,76, oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo; 3) Respinge la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 cpc, avanzata dall'opposta; 4) Condanna il ### N. 62, Napoli, al rimborso in favore della ### S.R.L. delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 1.750,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge; 5) Condanna parte opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, ### Napoli 12-12-2025 ### da 13 a 13 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 15848/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stravino Luigia, Fusco Anna

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34110/2025 del 25-12-2025

... ### dell'### s.p.a.) per mancata produzione dei due contratti di conto corrente, non essendo suffic iente prova la c.t.u. espletata sulla base d egli estratti conto. Al giudizio era stato riunita l'opposizione al decreto ingiuntivo - emesso per la somma di euro 63.148,80 per scoperto di conto corrente, in favore della banca della ### - proposta dalla ### s.n.c. quale fideiussore, parimenti rigettata venendo in rilievo un contratto autonomo di garanzia, mentre non era stata dimostrata la clausola usuraria. Con sentenza del 18.11.2020 la Corte territoriale rigettava l'appello della debitrice principale ### s.r.l., osservando che: la banca appellata non aveva proposto domanda riconvenzionale, per cui era infondato l'assunto secondo il quale essa aveva l‘onere di produrre i contratti di conto corrente, che erano oggetto del solo giudizio di ripetizione d'indebito; era infondata la critica al c.t.u., avendo lo stesso elaborato la relazione partendo dal saldo zero, come disposto; era infondata l'eccezione di nullità del contratto monofirma, sia perché questione non dedotta in primo grado, sia in quanto la sua produzione in giudizio della banca implicava la volontà di prestarvi adesione; era (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 14252/2021 proposto da: ### s.r.l., in perso na del legale rappres. p .t.; ##### rappresentati e dife si dall'avv. ### per procura speciale in atti -ricorrenti contro ### s.p.a., in perso na del legale rappres. p.t.   -intimata avverso la sentenza n. 1204/2020 pronunciata dalla Corte d'### o di ### pubblicata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.11.2025 dal Cons. rel., dott. #### sentenza del 15.11.2017 il Tribunale di ### rigettava la domanda di ripetizione d'indebito proposta dalla ### s.r.l. nei confronti della ### della ### (poi fusasi per incorporazione nella banca ### dell'### s.p.a.) per mancata produzione dei due contratti di conto corrente, non essendo suffic iente prova la c.t.u. espletata sulla base d egli estratti conto. 
Al giudizio era stato riunita l'opposizione al decreto ingiuntivo - emesso per la somma di euro 63.148,80 per scoperto di conto corrente, in favore della banca della ### - proposta dalla ### s.n.c. quale fideiussore, parimenti rigettata venendo in rilievo un contratto autonomo di garanzia, mentre non era stata dimostrata la clausola usuraria. 
Con sentenza del 18.11.2020 la Corte territoriale rigettava l'appello della debitrice principale ### s.r.l., osservando che: la banca appellata non aveva proposto domanda riconvenzionale, per cui era infondato l'assunto secondo il quale essa aveva l‘onere di produrre i contratti di conto corrente, che erano oggetto del solo giudizio di ripetizione d'indebito; era infondata la critica al c.t.u., avendo lo stesso elaborato la relazione partendo dal saldo zero, come disposto; era infondata l'eccezione di nullità del contratto monofirma, sia perché questione non dedotta in primo grado, sia in quanto la sua produzione in giudizio della banca implicava la volontà di prestarvi adesione; era infondato il motivo relativo alla questione rilevabile d'ufficio in tema di interessi usurari, per la mancata produzione dei decreti ministeriali volti ad accertare il superamen to o m eno nel tempo del tasso-soglia; parimenti infondato era il motivo sull'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, avendo il c.t.u. applicato la stessa nei soli periodi in cui era inferiore a q uella pattuita; infi ne, era inammissibile la doglianza in ordine alle 3 operazioni di giroconto, proposta solo in appello, pur considerando che il c.t.u. aveva rilevat o che esse e rano irrilevan ti, non avendo inciso su lla ricostruzione del saldo debitorio della società, risultato maggiore di quello richiesto dalla banca con il ricorso monitorio.  ### s.r.l, ### e ### propongono ricorso in cassazione, avverso la sentenza d'appello, affidato a tre motivi. Non si è costituita la parte intimata, cui il ricorso è stato regolarmente notificato con p.e.c. presso lo studio #### primo motivo denunzia violazione dell'art. 2697 cc, e degli artt. 115 e 116, cpc, per aver la Corte d 'appello affermato che fosse onere d ell'attore in ripetizione d'indebito dimostrare l'inesistenza dei contratti di conto corrente, omettendo di accertare la nullità del rapporto n. 23132 in mancanza della forma scritta ad substantiam, giacché l'onere era gravante sulla banca per il principio di vicinanza della prova, avendo questa contestato che il contratto fosse stato concluso in forma verbale o per fatti concludenti. 
I rico rrenti lame ntano altresì che: la Corte d'appello non aveva valutato distintamente l'onere della prova relativo alle due domande o ggetto del giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo (quella della banca convenuta opposta, che verteva sull'esistenza del credit o, e quella promossa dagli opponenti-garanti diretto a verificare la sussistenza di interessi ultralegali ed anatocistici, spese e c.m.s.); la Corte d'appello non aveva tenuto conto che la banca opposta aveva allegato solo il contratto conto-anticipi del 7.12.2001 e i relativi estratti conto, rilevando però il difetto della sequenza integrale degli stessi estratti conto, riten endo erroneamente corretto l'ope rato del c.t.u. il quale, in mancanza degli estratti conto dal 7.12.2001 al 30.6.02, aveva azzerato il sal do di conto al 3 0.6.02 ; pertanto la stessa Corte territoriale aveva erroneamente gravato i garanti della prova sull'inesistenza 4 del loro de bito, ment re la banca avrebbe dovuto d imostrare il credito azionato con ricorso monito rio a ttraverso la pro duzione completa dei documenti bancari. 
Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 113 cpc, per omesso esame officioso dei D.M. relativi ai tassi-soglia per l'accertamento dell'usura, avendo il giudice di secondo grado affermato che era onere degli opponenti produrre tali D.M., escludendo che il giu dice potesse acquisirli, pur essendo qualificabili come atti amministrativi, venendo in rili evo un quest ione di nullità contrattuale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa sollevabile anche con riguardo al contratto autonomo di garanzia. 
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1283, 1346, 1341, cc, 117 tub, c. 1 e 4, 120, c.2, Tub, come modificato dall'art. 25 d.lgs. n. 342/99, 2 e 6 delibera CICR del 9.2.2020, per aver la Corte d'appello ritenuto infondato il motivo di gravame relativo agli int eressi anatocistici, avendo il c.t.u.  verificato l'applicata reciprocità secondo le prescrizioni del ### e che la scheda contrattuale era munita della doppia sotto scrizione d ella società correntista. 
Al riguardo, i ricorrenti lamentano altresì che la Corte di merito non aveva preso in considerazione l'insussistenza dell'art. 6 della suddetta delibera, in quanto la clausola vessatoria sottoscritta non riportava alcun riferimento alla periodicità trimestrale della capitalizzazione. 
Il primo motivo, che implica una questione complessa, è fondato. 
I ricorrenti lamentano in sostanza che la Corte d'appello abbia affermato che fosse onere dell'attore in ripetizione d'indebito dimostrare l'inesistenza dei contratti di conto corrente, omettendo di accertare la nullità del rapporto 23132 in mancanza della forma scritta ad substantiam, il cui onere probatorio gravava sulla banca per il principio di vicinanza della prova, considerando 5 che essa aveva contestato la conclusione del contratto in forma verbale o per fatti concludenti. 
Occorre anzitutto osservare che la re gola generale sulla ripa rtizione dell'onere della prova di cui all'art. 269 7 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass., n. 9706/2024; n. 22862/2010). 
Questo comporta, di re gola, ovvero app licando i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, che il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle abbia l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (Cass., n. ### /2019), dato ch e le pattuizioni di che trattasi n on sono affette da una nullità intrinseca, ma in quant o la loro previsio ne non rispecchia il parametro normativo che ne assicura altrimenti la liceità. 
E' vero, però, come si è già osservato da questa Corte, che tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversament e modulato con riferimento a due p articolari ip otesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti; è possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negoz io e, quindi, anche dell 'assenza di clau sole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto; ma è possibi le, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e 6 in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass., n. 6480/2021). 
Nella specie, va osservato che dagli atti si desume che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta (in ordine alle clausole sull'anatocismo, interessi ultralegali e c.m.s.) è stata contrastata dalla banca in e ntrambi i giu dizi (poi riuniti) d'accertament o negativo e d'opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della banca. 
Conseguentemente, assunta la negazione della stipula in forma scritta del contratto di conto corrente da parte della ricorrente, e la contrapposta difesa della banca che ne ha eccepito, invece, tale stipula, ove i fatti possano essere noti solo a quest 'ultima e non anche al correntis ta, incom be sulla prima l'onere della prova negativa. 
Ora, seguendo il ragionamento fatto proprio dalla citata ordinanza, n. 6480 - cui il collegio intende aderire per quanto suesposto - può ritenersi che l'onere di dimostrare la valida pattuizione gravi sulla banca, quale eccezione al principio generale sulla distribuzione dell'onere della prova, fondata sul principio della vicinanza della prova. 
Giova evidenziare che la sentenza impugnata ha escluso tale onere della banca solo perché non ha proposto do manda riconvenzionale; m a tale argomento è irrilevante rispetto alla questione generale sopra esposta che riguarda i principi generali ex art. 2797 cc. 
Va altresì osservato che, come detto, il giudizio d'accertamento negativo è stato riunito a qu ello d'opposizione al p redetto decreto ingiun tivo; ora, nell'ambito di quest'ultima causa, compete indubbiamente alla banca, quale creditrice opposta, l'onere di provare il diritto fatto valere. 
Il secondo motivo è parimenti fondato. 7 ### un primo orientamento, l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubb lica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere (Cass., n. 26525/2024; n. ###/2022). 
In senso difforme è stato invece affermato che, in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla ### con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi g lobali medi, indispensabil i alla concreta individu azione dei tassi soglia di riferime nto, in virtù d el rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovati vo, e quindi n ormativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c. p.c. (Cass., n. ### /2022; 21427/2024). 
Le stesse ### unite, nella sentenza n. 19597/2020, hanno chiaramente affermato (pagg. 20 e ss.) che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sono d a ritenere fonte privilegiata («parametro privilegia to di comparazione») per la determinazione quantitativa del limite, in relazione ai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica, sulla base di «valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità. 8 Ora, il collegio ritiene di dare continui tà al secondo citato orien tamento , tenuto conto della persuasività delle argomentazioni espresse per sostenere il carattere generale ed astratto dei suddetti decreti. 
Ne consegue che la contraria statuizione della Corte d'appello è da ritenersi errata. 
Il terz o motivo, che censura l'accertam ento circa la reciprocità della capitalizzazione e l'appro vazione per iscritto, è anzitu tto inammissi bile perché diretto al riesame del merito. Si tratta, per vero, di censura che ricade nell'ambito dell'attività di apprezzamento del compendio istruttorio, che di esclusiva pertinenza del giudice di merito e che nei termini contestati - non immuni peraltro anche da un rilievo in punto di autosufficienza, in quanto, così come declinata, la censura è poco chiara - non è sindacabile da questa Corte, attesi i noti limiti che contraddistinguono il giudizio di legittimità. 
Per quan to esposto, in accoglimento d ei primi due motivi, la sent enza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di ### anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara inammissibile il terzo; cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso nella camera di consiglio della I ### civile il 12 novembre 2025.   ###. ### 

Giudice/firmatari: Marulli Marco, Caiazzo Rosario

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