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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 525/2024 del 21-02-2024

... il ###, ### e ### premesso di aver contratto matrimonio in #### in data ###, che dalla loro unione erano nati i figli ### nato a #### il ### e ### nata a #### il ###, che in data ### era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Il Pubblico Ministero concludeva con note del 20.12.2023. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che all'udienza del 22/12/2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: ### - ### - ### - ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5162 r.g.a.c. dell'anno 2023 tra ### (avv.to ### E ### (avv.to ###; con l'intervento del P.M. in sede -### OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato congiuntamente il ###, ### e ### premesso di aver contratto matrimonio in #### in data ###, che dalla loro unione erano nati i figli ### nato a #### il ### e ### nata a #### il ###, che in data ### era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. 
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 20.12.2023. 
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE La domanda è fondata e merita accoglimento. 
Va rilevato che all'udienza del 22/12/2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. 
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il ###. 
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al ### del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione. 
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.  n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. 
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte depositate per l'udienza del 22/12/2023, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. 
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il ### da ### e ### così provvede: 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il ### in #### da ### nata a #### il ###, e ### nato a #### il ###, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di ####, dell'anno 2015, parte 1, numero 9; ### PRIMA SEZIONE CIVILE 2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle note scritte depositate in data ###, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte; 3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### dello Stato civile del Comune di #### per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge; 4. COMPENSA tra le parti le spese processuali. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22/12/2023.   ### rel.  ### n. 5162/2023

causa n. 5162/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Casavola Martino, Carbonara Anna

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 5347/2024 del 23-05-2024

... pertanto, aveva diritto a risolvere il contratto di acquisto della macchina e a ottenere il risarcimento dei danni patiti, rappresentati dai costi finanziari collegati al contratto di leasing, ai costi di mano d'opera aggiuntivi, al rimborso dei costi di installazione del macchinario e dalle spese relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo. Si costituiva ritualmente in giudizio la ### s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e, in via preliminare eccependo la decadenza e la prescrizione ex art. 1495 c.c.; nel merito negava l'inidoneità qualitativa della macchina e faceva presente come parte attrice avesse continuato a utilizzare il macchinario, portando alla scadenza il contratto di leasing. Senza che fosse dato corsi ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 358/2024 tra ### S.R.L.  attore e ### S.P.A.  convenuto ### 23 maggio 2024 ad ore 9,22 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### S.R.L. l'avv. ### , oggi sostituito dall'avv. ### S.P.A. l'avv. ### e l'avv. ### (###) ### N. 5 20122 MILANO; E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. #####. ### I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.  ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 358/2024 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 25 NOCERA INFERIORE, presso il difensore parte attrice contro ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### (###); elettivamente domiciliato in ### 5 MILANO, presso il difensore avv. ### parte convenuta ### Per parte attrice: In via preliminare: dichiarare ammissibile e procedibile la domanda giudiziale avanzata da parte attrice, non sussistendo alcuna ipotesi di decadenza e/o prescrizione del diritto. 
Nel merito: 1. accertare la responsabilità di parte convenuta e, di conseguenza, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita della “selezionatrice ottica #### “E” ### modello e serie n. ###-
BXBX-ACCA 700138055, per inadempimento della parte convenuta; 2. accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto della ### S.r.l. alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del macchinario di cui sopra pari ad euro 149.000,00 e, dunque, condannare la parte venditrice BÜ### S.p.a., al pagamento della medesima somma in favore dell'attrice; 3. condannare, inoltre, la BÜ### S.p.a al risarcimento del danno in favore dell'attrice per la somma di euro 6.190,00, relativa al costo degli oneri per in finanziamento finalizzato all'acquisto del macchinario, di euro 71.751,00 per i costi sostenuti per l'installazione del macchinario presso lo stabilimento dell'attrice e di euro 88.830,00 per il costo ad oggi relativo all'utilizzo della manodopera atta a sopperire alla non automatizzazione della lavorazione del macchinario; 4. condannare, in ogni caso, la convenuta a restituire all'attrice i costi di spese e competenze pagati al C.T.U., ing. ### nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pari ad euro 6.323,91, oltre al pagamento delle spese e competenze del giudizio cautelare. 
In via istruttoria. 
Previa riforma e modifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 17 maggio 2024, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2024, ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: a. “vero è che dalla messa in funzione del macchinario #### “E” ### la ### S.r.l.  ha impiegato, fino ad oggi, i propri dipendenti per sopperire alle prestazioni della selezionatrice stessa”; b. “vero è che la ### S.r.l. ha adoperato, nel periodo di tempo sopra detto, numero 4 ### lavoratori per la selezione del prodotto buono da quello difettato e viceversa”. 
Si indicano a testi sulle circostanze sopra capitolate i sig.ri ### nato a #### il 29 marzo 1983, ivi residente ###e ### nata a ### il 10 febbraio 1965, residente ### Sulle eccezioni e domande della convenuta.   Rigettare tutte le domande formulate, in via principale e riconvenzionale, da parte di ### S.p.A.  nei confronti della ### S.r.l. con la comparsa di costituzione e risposta del 05 marzo 2024, in quanto infondata in fatto ed in diritto; Rigettare le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta. 
In ogni caso: 5. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre maggiorazione nella misura del 15%, Cpa al 4% ed ### se dovuta, il tutto in sentenza come per legge.   Per parte convenuta: - In via preliminare: dichiarare ### decaduta dal diritto di domandare ed ottenere la risoluzione del contratto di vendita del 10 settembre 2019, concluso con ### ex art. 1497 c.c. e, comunque, dichiarare prescritto tale diritto, per tutte le ragioni dedotte in atti, salvo altre.  - Nel merito, in via principale: rigettare le domande proposte da ### nessuna esclusa, per tutte le ragioni dedotte in atti, salvo altre.  - Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di vendita concluso dalle ### in data 10 settembre 2019, condannare ### a restituire il solo importo di € 49.000,00 o quello diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, alla luce dell'accertato “massiccio e continuativo” utilizzo - e della conseguente svalutazione - della selezionatrice ottica #### “E” ### da parte di ### In via riconvenzionale, condannare ### a restituire a ### la selezionatrice ottica #### “E” ### oggetto del contratto così risolto.  - Sempre in via subordinata: condannare ### al risarcimento del danno patrimoniale ritenuto di giustizia, deducendo, in ogni caso, l'importo di cui ### ha beneficiato a titolo di “super-ammortamento” o di altra, differente agevolazione fiscale, che verrà accertato in corso di causa, per tutte le ragioni esposte in atti, salvo altre.  - Nelle spese: con vittoria di spese e compensi professionali.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la ### s.r.l. conveniva in giudizio la ### s.p.a., al fine di ottenere che fosse dichiarata la risoluzione di un contratto di compravendita e che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni.  ### in particolare esponeva: - che in data 24 settembre 2019 stipulava con la ### S.p.a. un contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto una macchina selezionatrice ottica #### “E” ### fornita dalla ### s.p.a., giusto contratto di compravendita distinto datato 10 settembre 2019; - che la scelta del macchinario avveniva all'esito di una fase precontrattuale, ove l'attrice forniva apposito campione dei prodotti da selezionare, per verificare la funzionalità della macchina e constatare se la stessa fosse in grado di garantire le prestazioni e il rendimento richiesto; - che, eseguite tali prove sui prodotti consegnati, la ### garantiva l'efficienza della selezione superiore al 96% del prodotto; - che il macchinario veniva consegnato presso la sede ###data 19 dicembre 2019 veniva collaudato; - che, tuttavia, già in tale sede il legale rappresentante della ### evidenziava al tecnico incaricato dalla ### il mancato rendimento, in termini di percentuali garantite in fase precontrattuale, della selezione del prodotto, come appostato sull'ultima pagina del verbale di collaudo; - che, infatti, nonostante le garanzie promesse, la macchina selezionatrice non riusciva a garantire gli standard, in termini di resa, per i quali era stata scelta, risultando, pertanto, inidonea all'uso; - che in particolare il macchinario non risultava in grado di selezionare il prodotto, in quanto nei prodotti scartati vi si trovava un'elevata percentuale di alimento buono, così come nei prodotti positivamente selezionati si rinveniva un notevole numero di scarto; - che l'attrice denunciava a mezzo PEC del 26/02/2020 i vizi ed i difetti del macchinario; - che, nonostante le criticità rilevate, l'attrice, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, in termini di affidabilità e di segnalazione negative in ### continuava a onorare il proprio contratto di leasing con la concedente ### - che l'attrice otteneva rituale autorizzazione dalla società concedente a poter agire giudizialmente per la risoluzione del contratto di vendita in danno della ### - che l'attrice promuoveva una procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.  al fine di verificare le prestazioni della macchina e i danni subiti; - che il C.T.U. così concludeva: La macchina ### “###” ### della ### oggetto di ATP non risponde alle specifiche tecniche minime di efficienza di selezione dei corpi estranei, a meno che questi non si avvicinino notevolmente per dimensione e peso alla frutta secca in lavorazione. Né risponde alle specifiche tecniche minime di efficienza di selezione della frutta secca “difettata”. Il macchinario, quindi, non risulta conforme alle specifiche previste sia dalla comunicazione ### del 6 settembre 2019 (all. n. 12) sia dal contratto di vendita del 10 settembre 2019 (all. n. 11). La macchina non presenta vizi o difetti costruttivi, ma risulta semplicemente inadeguata alla selezione dei prodotti, in particolare lupini e mandorle, commercializzati dalla ### Conseguentemente, non solo non è possibile attuare soluzioni tecniche per ovviare ai problemi riscontrati, in quanto la selezionatrice andrebbe riprogettata completamente, ma non è possibile nemmeno determinare una resa minima poiché la ### non lavora frutta secca da sacchi che presentino, in ingresso, quantitativi significativi di “corpi estranei”, …, si ritiene che la selezionatrice in esame: 1) vale il 60% del suo prezzo d'acquisto; 2) realizza solo una prima fase di “sgrossatura” del materiale; quindi la ### deve sopportate un extra costo di 42 € di manodopera per ogni ora di utilizzo al fine di completare il lavoro; 3) non garantisce in ogni caso il volume atteso di 1.000 kg/ora ma solo quello di 200 kg/ora”; - che l'attrice, pertanto, aveva diritto a risolvere il contratto di acquisto della macchina e a ottenere il risarcimento dei danni patiti, rappresentati dai costi finanziari collegati al contratto di leasing, ai costi di mano d'opera aggiuntivi, al rimborso dei costi di installazione del macchinario e dalle spese relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo. 
Si costituiva ritualmente in giudizio la ### s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e, in via preliminare eccependo la decadenza e la prescrizione ex art. 1495 c.c.; nel merito negava l'inidoneità qualitativa della macchina e faceva presente come parte attrice avesse continuato a utilizzare il macchinario, portando alla scadenza il contratto di leasing. 
Senza che fosse dato corsi ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. 
Parte attrice, infatti, ha contestato come il macchinario acquistato non riuscisse a mantenere le performance promesse, ossia quella di selezionare il prodotto con una efficienza pari al 96% e con scarti contenuti, contestando come nei prodotti scartati vi fosse un'elevata percentuale di alimento buono, mentre nei prodotti positivamente selezionati si rinveniva un notevole numero di scarto; sulla base di tale premessa, pertanto, l'attrice ha denunciato come il macchinario compravenduto fosse affetto da vizi e difetti e, in corso di causa, ha prospettato una assoluta inidoneità dello stesso alla funzione per il quale era stato acquistato, riconducendo la pretesa nell'ambito della fattispecie del cd.  aliud pro alio. 
Sennonchè, come obiettato da parte convenuta, va rilevato come il macchinario sia esente da vizi o difetti di fabbricazione, come peraltro, riconosciuto e attestato dall'ausiliario del Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo; in particolare il consulente tecnico ha rilevato come la macchina non presenti vizi o difetti costruttivi, ma risulti semplicemente inadeguata alla selezione dei prodotti, in particolare lupini e mandorle, commercializzati dalla ### non riuscendo a rispettare le percentuali di efficienza promesse. 
Se così è (parte convenuta, infatti, contesta tale dato, sostenendo come la percentuale di efficienza fosse circoscritta alla sola selezione di corpi estranei e non anche a difetti del prodotto), ne consegue che la garanzia esperibile dall'attrice non possa essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1490 c.c., né tanto meno nell'alveo del cd. aliud pro alio, ma ricada piuttosto nell'ipotesi di mancanza di qualità promesse di cui all'art. 1497 Tale disposizione, in particolare, consente l'azione di risoluzione del contratto, ma richiama la decadenza e la prescrizione regolata dall'art. 1495 c.c. per la garanzia per i vizi della cosa venduta. 
Parte convenuta, quindi, ha eccepito sia la decadenza dalla garanzia, per avere a suo dire l'attrice denunciato l'inefficienza del macchinario una volta scaduto il termine di otto giorni dalla consegna, sia la prescrizione dell'azione, per non avere l'acquirente esercitato l'azione giudiziaria o comunque posto in essere atti interruttivi entro un anno dalla consegna. 
Se si può ritenere elusa la decadenza, avendo l'attrice segnalato la mancanza di qualità già in sede ###dichiarazione apposta in calce al relativo verbale, deve viceversa rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato come il macchinario sia stato collaudato il ### e l'attrice abbia interrotto per la prima volta il decorso della prescrizione con la contestazione trasmessa via PEC per tramite di legale solo il ###. 
Nonostante la sollevata eccezione, sul punto parte attrice non è stata in grado di provare precedenti atti interruttivi della prescrizione, idonei a scongiurare la fattispecie estintiva del diritto, non avendo a tal fine prodotto documentazione atta a tal fine, né avendo articolato prove orali finalizzate a dimostrare altrimenti l'interruzione del decorso prescrizionale. 
Essendo, pertanto, trascorso oltre un anno dalla scoperta del difetto di qualità, scoperta contestuale al collaudo, come attestato sullo stesso verbale redatto nella circostanza, deve concludersi come l'azione di garanzia proposta dall'attrice e finalizzata alla risoluzione del contratto di compravendita e alla collegata pretesa risarcitoria non possa trovare accoglimento per effetto della maturata sua prescrizione (i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., infatti, riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi, Cass. civ. n. ###/2021). 
Tale esito assorbe ogni ulteriore valutazione in punto di accertamento dell'inadempimento e della sua gravita. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa: - rigetta le domande proposte da ### s.r.l. nei confronti di ### s.p.a.; - condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali. 
Così deciso in ### il 23 maggio 2024 Il giudice ### 

causa n. 358/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrari Francesco Matteo, Algozzini Giuseppa

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4671/2024 del 20-06-2024

... ex officio di clausola di un contratto collettivo postcorporativo privo di efficacia erga omnes, ancorché esso sia acquisito agli atti del processo, non costituendo tale contratto fonte di diritto oggettivo cui possa essere esteso il principio iura novit curia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4631 del 08/07/1983). La genericità della pretesa rende, pertanto, la stessa in parte qua infondata. La tredicesima mensilità era invece dovuta anche per il mese di dicembre 2020, avendo i ricorrenti lavorato per giorni 16 (dal 16 al 31), alla stregua dell'art. 20 del ### il quale dispone che, nel caso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 15658/2022 cui sono riuniti i procedimenti nrg 15659/22 e 15661/22 TRA #### e ### difesi dall'avv. ### RICORRENTI E ### S.R.L., difesa dagli avv.ti ### e ### PASSALACQUA C.M. ### S.R.L., difesa dall'avv. #### 1 CENTRO, difesa dall'avv. ### CONVENUTI
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi depositati in data ###, e successivamente riuniti, i ricorrenti esponevano di essere stati dipendenti della società ### S.r.l., affidataria del servizio in appalto per le pulizie per la ### 1 Centro, rispettivamente dal 22/12/20 il ### e dal 16/12/20 gli altri due ricorrenti; che avevano prestato la loro attività lavorativa fino alle dimissioni rassegnate, per i ricorrenti #### e ### in data ###; per ### in data ###. Lamentano che la società aveva mutato la distribuzione settimanale delle turnazioni di lavoro su cinque giorni in luogo dei sei giorni lavorativi previsti dal contratto di assunzione, con una decurtazione della retribuzione ed un sensibile aggravio delle condizioni di lavoro; che la società corrispondeva tardivamente le retribuzioni dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, oltre a non provvedere al pagamento dei buoni pasto, della 13ma mensilità 2020 e della retribuzione del febbraio 2021, che veniva corrisposta solo in parte e solo in seguito alle richieste del sindacato dalla C.M ### srl; assumevano di non aver Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 goduto di ferie e permessi retribuiti. 
Lamentano ancora che alla cessazione dei rapporti la società convenuta tratteneva l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. 
Sostengono per contro che le inadempienze della datrice di lavoro erano tali da giustificare le dimissioni per giusta causa. 
Tanto premesso, chiedevano, previo accertamento della sussistenza del contratto di appalto ex art 1655 c.c. per il dedotto periodo tra le convenute società ed l'### 1 Centro, dichiarare la responsabilità solidale delle convenute - ex art. 29 D.lg. 276/2003 e art. 48, co.5, D.lvo 50/16, e/o ricorrendo i presupposti ex art. 1676 c.c. - per il pagamento delle dedotte competenze retributive maturate dai ricorrenti, e di condannare, per l'effetto, i convenuti al pagamento delle seguenti somme: - ### paga giornaliera € 188,00; tredicesima ratei € 108,88; quattordicesima ratei € 108,88; ferie non godute ore € 108,88; permessi non goduti € 25,22; preavviso gg € 753,76; trattenuta preavviso € 351,75.  - ### paga giornaliera € 113,82; tredicesima ratei € 103,85; quattordicesima ratei € 103,85; ferie non godute ore € 103,85; permessi non goduti € 24,06; preavviso gg € 719,01; trattenuta preavviso € 335,51.  - ### paga giornaliera € 154,73; tredicesima ratei € 93.48; quattordicesima ratei € 93,48; ferie non godute ore € 93,47; permessi non goduti € 21,62; preavviso gg € 647,11; trattenuta preavviso € 301,98. 
Si costituiva la ### che eccepiva l'insussistenza della giusta causa di recesso, e pertanto la legittimità delle trattenute per indennità di preavviso con la conseguente infondatezza delle domande aventi ad oggetto il pagamento di tale indennità a carico della società in favore dei lavoratori. Rileva al riguardo di aver «tempestivamente provveduto alla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 liquidazione delle ultime voci non appena la stessa è stata messa nelle condizioni di eseguire gli appositi calcoli. Ed infatti, non risulta imputabile alla stessa la circostanza secondo cui, nonostante i reiterati inviti e solleciti, nessuno, neppure le ###, le avessero trasmesso le precedenti buste paga dei dipendenti, la cui acquisizione risultava indispensabile per il calcolo degli elementi accessori della retribuzione». 
In ogni caso contesta che sussistesse una causa tale da integrare gli estremi di cui all'art. 2119 A tale riguardo, ritenendo di aver trattenuto somme inferiori a quelle effettivamente dovute dai ricorrenti a titolo di indennità di mancato preavviso, eccepisce in compensazione i controcrediti per gli importi indicati in ciascuna comparsa. 
Quanto alla voce paga giornaliera sostiene che i ricorrenti hanno ricevuto quanto dovuto. 
I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità sarebbero stati correttamente corrisposti, «essendosi maturati esclusivamente con riferimento al mese di gennaio e febbraio 2021», avendo i ricorrenti iniziato a lavorare nella seconda metà del mese di dicembre 2020 «e dunque non avendo maturato, secondo le previsioni del ### di riferimento, alcun rateo supplementare in detto mese». 
Rileva poi di aver correttamente liquidato ferie e permessi non goduti. 
Quanto ai buoni pasto, dopo aver precisato le circostanze che avrebbero portato aduna ritardata liquidazione, precisa, con riferimento a #### che «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 14 buoni pasto in data ### e n. 23 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». Con riferimento al ricorrente ### precisa che «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 12 buoni pasto in data ### e n. 24 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». Con riferimento, infine, a #### rileva «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 12 buoni pasto in data ### e n. 18 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». 
Conclude pertanto per il rigetto dei ricorsi. 
Si costituiva la C.M. ### srl che contestava con diverse argomentazioni la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto della domanda. 
Si costituiva la ### 1 CENTRO che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo i ricorrenti stati dipendenti della ### nel merito, contestava la fondatezza del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 ricorso sia in fatto che in diritto, concludendo per il rigetto della domanda. 
I ricorsi sono parzialmente fondati. 
Non è oggetto di contestazione la circostanza che i ricorrenti abbiano lavorato dal 16/12/20 (la ### conferma tale data anche per il ricorrente ### nonostante il dato formale dell'assunzione avvenuta a distanza di qualche giorno) alla data delle dimissioni dagli stessi rassegnati alle dipendenze della ### S.r.l., quale affidataria del servizio di pulizie ed igiene ambientale assegnato a seguito di gara di appalto indetta dall'### 1 Centro di cui era aggiudicataria la ### composta dalla C.M. ### S.r.l., quale mandataria, nonché dalla ### S.r.l. in qualità di mandante. 
Ai sensi dell'art. 48 comma 5 del d.lgs 50/2016 sussiste, pertanto, la responsabilità in solido della ### S.R.L. per i crediti vantati da parte attrice nei confronti della ### S.r.l. 
Irrilevanti e non opponibili al ricorrente, in quanto soggetto terzo, sono le questioni insorte tra le due società nell'ambito del rapporto di mandato. 
Deve, invece, escludersi la legittimazione passiva della ### 1 ai sensi dell'art. 29 comma 2 del dlg 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche in quanto ai sensi dell'art. 1 comma 2 nonché ai sensi dell'art. 9, comma 1 D.L. n. 76 del 2013, conv. con mod. in L. n. 99 del 2013 è espressamente escluso il regime di solidarietà nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
In assenza di qualsivoglia allegazione e prova in ordine ad una eventuale esposizione debitoria dell'amministrazione committente nei confronti dell'appaltatore non ricorrono i presupposti per una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cc. 
Tanto premesso, i ricorsi hanno ad oggetto crediti maturati in corso e alla cessazione del rapporto di lavoro, coinvolgendo anche i coobbligati solidali, a vario titolo convenuti in giudizio. Si tratta dei seguenti emolumenti: differenze paga, differenze indennità sostitutiva ferie e permessi, ratei 13ma e 14ma mensilità 2020, indennità di mancato preavviso, buoni pasto, trattenuta preavviso. 
Costituiscono circostanze pacifiche per tutti i ricorrenti - l'assunzione, a seguito della gara di appalto indetta dall'### 1 Centro, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizie ed igiene ambientale alle dipendenze della ### alle dipendenze della società ### S.r.l. (società affidataria del suddetto servizio da parte della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 aggiudicataria RTI composta dalla C.M. ### S.r.l., quale mandataria, nonché dalla ### S.r.l., quale mandante), dal 16.12.2020 (ivi compreso ### stante la non contestazione di parte convenuta) - la causale dell'assunzione in applicazione dell'art. 4 del ### per il settore di ### di ### che prevede il passaggio diretto ed immediato dei lavoratori già occupati, sul cantiere, oggetto di gara di appalto, alle medesime condizioni economico-contrattuali; la cessazione del rapporto tra il giorno 2 e il giorno 5 del mese di marzo 2021, avvenuta per tutti a seguito di dimissioni. 
Quanto alle somme pretese, in particolare per quanto concerne la voce “paga giornaliera” non è dato sapere a che titolo i ricorrenti rivendichino tale differenza. Solo nelle note autorizzate, inammissibilmente, i ricorrenti fanno riferimento a voci retributive non riscontrate nelle buste paga di dicembre 2020 e gennaio 2021 rispetto a quella di marzo. Trattasi con tutta evidenza di introduzione di ragioni nuove e non dedotte che non possono trovare ingresso nel processo, trattandosi, peraltro, di istituti contrattuali e non legali. 
In proposito, la Cassazione (### L, Sentenza n. 10914 del 17/08/2000) ha condivisibilmente chiarito che i contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, né in tal senso depone l'art. 425 c.p.c.  che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d'ufficio i testi dei contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all'ambito dell'acquisizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio "iura novit curia", valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive, conoscibili solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014). 
Il giudice non può pertanto procedere all'applicazione ex officio di clausola di un contratto collettivo postcorporativo privo di efficacia erga omnes, ancorché esso sia acquisito agli atti del processo, non costituendo tale contratto fonte di diritto oggettivo cui possa essere esteso il principio iura novit curia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4631 del 08/07/1983). 
La genericità della pretesa rende, pertanto, la stessa in parte qua infondata. 
La tredicesima mensilità era invece dovuta anche per il mese di dicembre 2020, avendo i ricorrenti lavorato per giorni 16 (dal 16 al 31), alla stregua dell'art. 20 del ### il quale dispone che, nel caso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. 
Identiche considerazioni valgono per la quattordicesima mensilità, da corrispondersi entro il 15 luglio, ponendo l'art 21 ### una regola analoga a quella della tredicesima, per l'indennità per le ferie non godute, anche in tale caso calcolate sulla base delle sole mensilità di gennaio e febbraio 2021 e non anche dicembre 2020 (art 42 del ####, nonché per i permessi non goduti, in quanto determinati senza il computo della mensilità di dicembre 2020. 
Quanto ai ticket sostitutivi della mensa, i ricorrenti hanno dedotto genericamente che il datore di lavoro «non corrispondeva il pagamento dei buoni pasto legati alla presenza, contrariamente agli accordi precedentemente assunti». 
Orbene, l'allegazione dell'asserito inadempimento contrattuale risulta del tutto generica, non essendo comprensibili le ragioni sottese al capo di domanda. Né l'oggettiva carenza assertiva e asseverativa potrebbe essere sanata o colmata con il mero rinvio al conteggio allegato, che costituisce solo un'elaborazione contabile, che tuttavia non intinge in alcuna specifica circostanza di fatto e di diritto, che consenta di verificare la correttezza tanto dell'an che del quantum debeatur della pretesa azionata. 
Per ciò solo quindi il capo di domanda deve essere rigettato. 
Quanto al preavviso, i ricorrenti hanno risolto il rapporto con dimissioni, ritenute per giusta causa, atteso il ritardo o l'omissione nei pagamenti da parte della datrice, e la variazione nelle turnazioni, inizialmente fissate in sei gorni settimanali e successivamente portate a 5. 
Quanto al primo punto, solo nelle note autorizzate i ricorrenti fanno riferimento all'art 18 ### in base al quale ove l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione, al lavoratore è attirbuita facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso. 
In proposito, non possono che ribadirsi le considerazioni già svolte in precedenza quanto alla natura delle fonti contrattuali e della correlativa preclusione per le parti circa la facoltà di introdurre nuovi temi di indagine nel corso del processo. 
Nella specie, la norma contrattuale sopra richiamata non risulta invocata dai ricorrenti per giustificare la richiesta di pagamento dell'indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 sostitutiva del preavviso né, del resto, risultano specificamente indicate le date di pagamento delle retribuzioni, essendosi i ricorrenti limitati a indicare l'esistenza del ritardo senza alcuna quantificazione dei giorni. 
Le dedotte circostanze non costituiscono giusta causa di recesso (né in base alla norma contrattuale né) in base al disposto di cui all'art 2119 cc. Quest'ultima, infatti, ricorre quando è configurabile una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto; tale causa si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, e non solo valutate soggettivamente gravi dal lavoratore, e che siano tali da rendere incompatibile la permanenza del lavoratore nel posto occupato. Ed a tal fine non può certo concretare una giusta causa di risoluzione un inadempimento accidentale e di breve durata, quale quello descritto. 
Quanto al cambio di turnazione, a prescindere dalla contestazione espressa da parte della società datrice di lavoro, i ricorrenti fanno generico riferimento ad una non meglio precisata maggiore gravosità della turnazione di lavoro (che peraltro potrebbe rilevarsi persino più favorevole alle esigenze del lavoratore), oltre che ad una ingiusta decurtazione della retribuzione, quale conseguenza, si deve supporre di una riduzione dell'orario lavorativo cui non si fa neppure chiaro ed esplicito riferimento. 
Ne consegue che, nel caso di specie, la ### s.r.l. ha fatto correttamente applicazione del II comma dell'art. 2118 c.c., secondo cui «In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso». Conseguentemente, alla convenuta ### spettava di trattenere l'importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. 
Non è, per contro, fondata l'eccezione di compensazione svolta al riguardo dalla ### s.r.l., sul presupposto, sostanzialmente, di aver erroneamente calcolato l'indennità di preavviso in 7 giorni a partire dal momento del recesso anziché dalla metà del mese.  ###. 57 del ### pacificamente applicabile, testualmente prevede, per il preavviso, 7 giorni di calendario per gli operai qualora sia il lavoratore a dare il preavviso, con la precisazione che i termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese. 
Poiché, sostiene la società, i ricorrenti si sono dimessi il 4 e il 5 marzo e dunque tra l'inizio e il 15 di marzo, il recesso andava calcolato in 7 giorni a partire dal 15, e dunque sino al 22. 
Tale interpretazione non può essere condivisa. In ipotesi di dimissioni del lavoratore, osserva C. App. ### sent. n. 790/2024 pubbl. il ###, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
«laddove il ### preveda da un lato la determinazione della durata del preavviso, dall'altro la decorrenza dello stesso dal primo e dal sedicesimo giorno del mese, occorre tener conto che le due previsioni mirano a preservare interessi differenti; consegue che la trattenuta a titolo di mancato preavviso, espressamente prevista per la mancata osservanza del periodo di preavviso e posta a presidio della conoscenza anticipata della risoluzione del rapporto, non può essere estesa anche a tutela della decorrenza del medesimo periodo dai termini suddetti ed è pertanto illegittima. 
In altri termini, la decorrenza dall'inizio o dalla metà del mese serve a fissare, ai vari fini per i quali può essere rilevante, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, mentre non vi è ragione di estendere tale durata all'indennità di preavviso che, a prescindere da ogni disquisizione sulla sua natura, ha pur sempre una funzione compensativa del disagio subito dalla controparte per il recesso improvviso, senza il rispetto di un lasso temporale pattiziamente considerato sufficiente a coprire quel disagio, nel caso di specie fissato in 7 giorni.  ###, questa era evidentemente stata l'interpretazione della parte datoriale, che nell'ultima busta paga, prima del sorgere del contenzioso, aveva correttamente parametrato l'indennità in discorso proprio a 7 giorni, passando invece alla diversa interpretazione solo dopo essere stata convenuta in giudizio... 
Come ci insegna la S.C. (cfr. Cass, Sez. lav., 5.11.2018 n. 28164), in tema di interpretazione del contratto l'art. 1362 c.c. dispone che si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole e, per determinare la suddetta intenzione, si deve valutare il comportamento complessivo delle parti stesse anche posteriore alla conclusione dell'accordo».  ### e la ### vanno pertanto condannate in solido al pagamento dei seguenti importi: - ### tredicesima ratei € 108,88; quattordicesima ratei € 108,88; ferie non godute ore € 108,88; permessi non goduti € 25,22; Totale € 351,86 - ### tredicesima ratei € 103,85; quattordicesima ratei € 103,85; ferie non godute ore € 103,85; permessi non goduti € 24,06; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
Totale € 335,61 - ### tredicesima ratei € 93.48; quattordicesima ratei € 93,48; ferie non godute ore € 93,47; permessi non goduti € 21,62; Totale € 302,05 Su tali importi saranno dovuti la rivalutazione secondo indice ### e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo. 
Tenuto conto della obiettiva complessità delle questioni trattate, del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, della soccombenza reciproca, nell'accezione datane dalla Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) condanna la ### s.r.l. e la ### s.r.l. in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti, ai sensi di cui in motivazione, dei seguenti importi: - ### € 351,86 - ### € 335,61 - ### € 302,05, oltre rivalutazione secondo indice ### e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo; b) rigetta per il resto i ricorsi; c) compensa le spese di lite.  ### 20/06/2024 Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024

causa n. 15658/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Sergio

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 392/2024 del 15-05-2024

... l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto; l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE - ### E ### Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del ### e in persona del ### all'udienza del 15/05/2024, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. ### ANTONINA nell'interesse di ### ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 408/2024 R.G., promossa DA ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### n. 3. 
RICORRENTE CONTRO MINISTERO DEL### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ###, CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma di € 500,00 annui i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato; ha contestato la legittimità di tale esclusione e ha chiesto all'adito Tribunale: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 “In via principale Per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 Per l'effetto, condannare il Ministero convenuto alla concessione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L.  107/2015, e all'accreditamento dell'importo di ### 500,00 per ogni anno lavorato a tempo determinato - in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2021/22, 2022/2023 condannare il Ministero convenuto al alla corresponsione dell'equivalente monetario del beneficio in parola, nella misura sopra quantificata, a titolo risarcitorio. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che dichiara di non aver percepito compensi.”.  2. Il Ministero dell'### e del merito e le articolazioni territoriali, benché regolarmente evocati, non si sono costituiti.  3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.  4. Va in via preliminare dichiarata la contumacia del Ministero dell'### e del merito.  5. Le domande attoree sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.  6. Il thema decidendum sottoposto dal docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 - nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro allegato alla ### 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, punto 39). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024
La Corte di Giustizia dell'### ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, punto 48). 
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  7. Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che il ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (cfr. contratti allegati al ricorso). 
Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'### ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (…) La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss). 
Inoltre, la situazione del ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. 
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi - anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M.) - è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della ### elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico. 
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent.  1842/2022). 
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della ### dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art.  28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27 novembre 2007. Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che “### è un diritto-dovere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto; l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. 
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. 
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'### escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022). 
Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.  8. Tale diritto spetta per gli anni scolastici indicati in ricorso. 
Dala lettura della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha prestato attività lavorativa sino al 30.06 negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.  9. In conclusione, atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che il ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, l'amministrazione convenuta va condannata a mettere a disposizione dello stesso detta ### dal valore nominale di € 1.000,00. Ciò al fine di sostenerne la formazione e di valorizzarne le competenze professionali. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 10. Conclusivamente va disposto come in dispositivo.  11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.  P.Q.M.  il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) accerta e dichiara il diritto di ### all'assegnazione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; b) per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a mettere a disposizione del ricorrente ### detta ### dall'importo nominale complessivo di euro di € 1.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; c) condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA oltre esborsi come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore dell'avv. ### Così deciso in ### il ##### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024

causa n. 408/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giardina Francesco

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Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 502/2023 del 03-07-2023

... La causale era da rintracciarsi nel contratto di appalto n. 1165 stipulato il ###, per l'importo di euro 499.090,35, per la costruzione di una palestra annessa all'ex-convitto ### di ### Nel corso dei lavori erano stato approvate due perizie di variante tecnica di cui la seconda, più rilevante, aveva previsto una maggior spesa di euro 118.711,59 per la necessità effettuare maggiori lavori di scavo e fondazione di micropali inizialmente sottostimati. In ogni caso i lavori erano stati ultimati in data ###, entro il termine contrattuale del 14.7.2001. In data ### era stato redatto lo stato finale dei lavori da cui emergeva un residuo credito di euro 3.087,96, oltre alla conferma di 2 riserve iscritte nei registri di contabilità. A distanza di anni l'### non aveva eseguito il collaudo delle (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il G. M. del Tribunale di Campobasso dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2566/2019 R.G.A.C. tra la Costruzioni Falcione Geom. ### S.r.l.  in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dagli avv. T. David e G. David ### C O N T R O Ministero delle ### e ### - ### per le ### Campania, ### e ### in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di #### Oggetto: appalto - inadempimento. Conclusioni: come in atti.  RAGIONI DI FATTO E ### La domanda è fondata e va accolta Con citazione del 13.11.2019, la Costruzioni Falcione Geom. ### S.r.l. adiva il Tribunale locale per vedersi riconoscere dal convenuto l'importo di: 1. euro 3.087,96, a titolo di saldo lavori, oltre gli interessi moratori sino al soddisfo; 2. euro 8756, 55, a titolo di liquidazione per la riserva n.1 iscritta nei registri di contabilità, oltre gli interessi moratori sino al soddisfo; 3. euro 5052,02, a titolo di liquidazione per la riserva n.3 iscritta nei registri di contabilità, oltre gli interessi moratori sino al soddisfo. 
La causale era da rintracciarsi nel contratto di appalto n. 1165 stipulato il ###, per l'importo di euro 499.090,35, per la costruzione di una palestra annessa all'ex-convitto ### di ### Nel corso dei lavori erano stato approvate due perizie di variante tecnica di cui la seconda, più rilevante, aveva previsto una maggior spesa di euro 118.711,59 per la necessità effettuare maggiori lavori di scavo e fondazione di micropali inizialmente sottostimati. 
In ogni caso i lavori erano stati ultimati in data ###, entro il termine contrattuale del 14.7.2001. 
In data ### era stato redatto lo stato finale dei lavori da cui emergeva un residuo credito di euro 3.087,96, oltre alla conferma di 2 riserve iscritte nei registri di contabilità. 
A distanza di anni l'### non aveva eseguito il collaudo delle opere né aveva estinto il debito benchè ripetutamente sollecitata e messa in mora. Di qui la necessità dell'azione giudiziaria. 
Con comparsa depositata il ###, si costituiva il convenuto Ministero, non contestando l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, ma eccependo - del tutto genericamente - la prescrizione del diritto sia con riferimento al capitale e che agli interessi nonché la tardività e inammissibilità delle riserve apposte in contabilità. 
Con memoria ex art. 183, co.1 n.1 c.p.c. del 23.2.2021, l'attore contestava le avverse deduzioni sul merito delle riserve apposte in contabilità, faceva presente che a distanza di 20 anni dall'ultimazione dei lavori l'### era rimasta inadempiente all'obbligo del collaudo, e richiamava le 3 missive inviate al fine di dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione (nota prot. 0583/TE/nc del 19 aprile 2004; nota prot. 183/RI/mv del 14.02.2012; nota del 26.04.2013,Prot. N. 478/AU). 
La convenuta nelle note del 6.3.2020 si limitava a richiamare recettiziamente le controdeduzioni del D.L. così come in quelle dell'11.11.2020 e del 19.1.2021. 
Non depositava la memoria ex art. 183 co.1 n.1, pure richiesta e indispensabile per spiegare e precisare la natura e le circostanze fattuali da cui ricavare la maturazione dell'invocata prescrizione, e in quella ex art. 183 co.1 n.3 c.p.c. si limitava a contestate la necessità della C.T.U. invocata da controparte. 
Ne deriva l'inammissibilità della detta eccezione essendo onere della parte eccipiente allegare - e nei termini fissati dal ### di rito - gli elementi fattuali da cui ricavare la natura e la fondatezza della medesima. Infatti : “La generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile.” Cass. Sez. 2, Sent.  3798 del 16/04/1999 (Rv. 525459 - 01), ###: Garofalo Est.: Pontorieri, ### contro #### “### in ordine alla ritualità della proposizione dell'eccezione di prescrizione costituisce, come l'interpretazione del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, oggetto di una indagine di fatto del giudice del merito, non soggetto a sindacato di legittimità tranne che per vizi di motivazione; in tale operazione ermeneutica il giudice deve tener conto, ai sensi degli artt. 1362 e segg. cod. civ., della volontà della parte in relazione al diritto fatto valere per il quale viene eccepita la prescrizione, tenendo conto dei seguenti criteri: nell'ipotesi di eccezione sollevata in termini generici, deve ritenersi eccepita non già la prescrizione presuntiva bensì la prescrizione estintiva ed in particolare quella decennale; ove l'eccezione riguardi una specifica prescrizione il giudice non può applicarne d'ufficio una diversa; per la ritualità dell'eccezione non è necessaria ne' l'adozione di formule rituali, ne' l'indicazione della disposizione di legge invocata, occorrendo peraltro che la parte manifesti chiaramente l'intenzione di avvalersi della prescrizione dando le indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile la relativa eccezione.” Cass. Sez. L, Sent. n. 2412 del 02/03/1995 (Rv. 490864 - 01), ###: ###: Trezza, ### contro ### ed altri. 
La C.T.U. veniva disposta dal Giudice procedente e l'esito, totalmente favorevole alla tesi attorea, non veniva in alcun modo contestato nei termini dalla convenuta e dal suo C.T.P., sicchè se ne condivide l'esito ragionato. 
In particolare la riserva n.1 veniva ritenuta fondata in quanto il C.T.U. sottolineava che la contabilità del SAL n.3 era avvenuta in conto definitivo e nessun defalco era stato operato dal D.L. al momento della rilevazione del diverso scavo in roccia (cfr. pag. 10 della C.T.U.). 
La riserva n.3 veniva ritenuta fondata in quanto il C.T.U. sottolineava come trattandosi di 4° e ultimo SAL non occorreva raggiungere l'importo minimo della rata fissata dal CS ad euro 250.000 (cfr. pag. 12 della C.T.U.). Si rileva che in tal senso era stato anche il parere n.101 dell'ANAC reso il ###, prodotto dall'attore in data ### (cfr. pag. 4). 
La causa vedeva precisare le conclusioni all'udienza del 26.9.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Dato il mancato deposito della decisione nei termini, veniva riassunta dallo scrivente all'udienza del 5.7.2023. 
Le quantificazioni degli interessi operate matematicamente dal C.T.U. sino alla data del giuramento sono state contestate del tutto genericamente dal convenuto in comparsa conclusionale quindi possono essere poste a base della decisione salvo l'aggiornamento all'attualità. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Monocratico del Tribunale di ### definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione, così decide: - accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 32.451,71 di cui: 1. € 6.999,54 a titolo di saldo lavori (somma comprensiva degli interessi legali e moratori quantificati in euro 3.894,54); 2. € 19.761,68, a liquidazione della riserva n.1 (somma comprensiva degli interessi legali e moratori quantificati in euro 11.005,15); 3. € 5.690,49, a liquidazione della riserva n.3 (somma costituita dagli interessi legali e moratori sulla ritardata emissione del certificato di pagamento e della rata finale).  - condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese legali che liquida in euro 7616, oltre contributo unificato, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per legge; - pone a carico del convenuto le spese di C.T.U.  ### data del deposito 

Il Giudice
Monocratico dott. ###


causa n. 2566/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Dedda Enrico

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