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Tribunale di Padova, Sentenza n. 673/2025 del 29-04-2025

... ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 di are 00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario 24.73; ### conto che ### ha gravato i beni acquistati in data 22 giugno 2020, con atto di rep. ### notaio dott. ### di ### con ipoteca volontaria iscritta a favore della ### dei ### di ### condannarla a pagare a favore di parte attrice quella parte di credito che non otterrà soddisfazione dalla vendita degli stessi. In ogni caso, nell'ipotesi in cui non fosse possibile accogliere la domanda di cui sopra, sia pur con riferimento ad un singolo bene o più beni, per essere stato/i questi trasferiti a terzi, demoliti o quant'altro, condannare i convenuti, o alcuni di essi, a risarcire il danno per l'importo non inferiore al valore del bene o dei beni il tutto maggiorato degli interessi di mora e rivalutazione monetaria. In via istruttoria ### revoca dell'ordinanza 3 febbraio 2024 nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie della deducente, accogliere le seguenti. Per la vendita ### si chiede che il Tribunale voglia disporre l'esibizione ex art. 210 cpc: a) alla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA ### Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 5178/2022 promossa da: ### per il tramite della mandataria speciale #### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv.ti ### e ##### (C.F. ###) difesa dagli avv.ti ### ZANOTTO e #### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), difese dall'avv. #### (C.F. ###) difeso dall'avv. #### (C.F. ###), difesa dall'avv. #### (C.F. ###), difeso dall'avv. #### (C.F. ###), difesa dall'avv.  ### Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 #### via pregiudiziale ### conto della recente pronuncia della Cassazione 13 novembre 2024 n. 29269, si rinuncia alla domanda nei confronti della liquidazione ### in liquidazione per improcedibilità, con riserva di presentare domanda d'insinuazione al passivo. 
Nel merito 1. Accertato che il ### è creditrice nei confronti di #### e ### quali fideiussori della ### attualmente in liquidazione giudiziale, dell'importo complessivo di € 227.425,91, condannarli in via solidale fra loro al pagamento a favore del #### e per essa ### dell'indicato importo, oltre agli interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo. 
Previo ogni accertamento necessario dichiarare inefficaci ex art 2901 cc i seguenti atti di compravendita: 1) datato 22 giugno 2020 in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto a ### il seguente immobile di loro proprietà: Comune di #### n. 31 ### 8 particelle 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), P ###-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) - PT - cortile bene comune non censibile al sub 2 ; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro 31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale totale mq 14 rendita catastale 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86; Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2) datato 24 luglio 2020 , in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio Dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258 RG.RP., hanno venduto a ### i seguenti immobili: Comune di ### 8 - particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 di are 00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario 24.73; ### conto che ### ha gravato i beni acquistati in data 22 giugno 2020, con atto di rep.  ### notaio dott. ### di ### con ipoteca volontaria iscritta a favore della ### dei ### di ### condannarla a pagare a favore di parte attrice quella parte di credito che non otterrà soddisfazione dalla vendita degli stessi. 
In ogni caso, nell'ipotesi in cui non fosse possibile accogliere la domanda di cui sopra, sia pur con riferimento ad un singolo bene o più beni, per essere stato/i questi trasferiti a terzi, demoliti o quant'altro, condannare i convenuti, o alcuni di essi, a risarcire il danno per l'importo non inferiore al valore del bene o dei beni il tutto maggiorato degli interessi di mora e rivalutazione monetaria. 
In via istruttoria ### revoca dell'ordinanza 3 febbraio 2024 nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie della deducente, accogliere le seguenti. 
Per la vendita ### si chiede che il Tribunale voglia disporre l'esibizione ex art. 210 cpc: a) alla ### dei ### di ### di copia fronte e retro degli assegni bancari negoziati da ### n. ###-05 di € 68.000,00 e n. ###-07 di € 213.500,00, presumibilmente del maggio/giugno 2020, tenuto conto della data del rogito; b) alla ### dei ### di ### ed alla ### dell'estratto di conto corrente intestato a questa nel quale sono stati addebitati gli assegni di cui sopra, dal maggio/giugno 2020, tenuto conto della data del rogito, al deposito in #### per accertare il valore dell'immobile, così da quantificare il danno subito dall'attrice in conseguenza dell'ipoteca iscritta a favore della ### dei ### di ### Per tutte le vendite si chiede che il Tribunale voglia ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc; Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 c) ad #### e ### degli estratti conto nei quali sono stati accreditati gli assegni di cui sopra, il bonifico 2 luglio 2020 (vendita ### ed i pagamenti di ### con riserva di specificarne i dati appena possibile, dal momento delle relative operazioni a quello del deposito in ### d) alla ### il duplicato degli avvisi di ricevimento n. ###9 - n. ###3 - n. ###4 - n. ###6, relativi alle raccomandate 19 gennaio 2022, inviate ai debitori, il quali negano di averle ricevute; e) disporre l'interrogatorio dei convenuti ### anche quale legale rappresentante della ##### sul seguente capitolo di prova: f) vero che ha ricevuto la lettera ### datata 19 gennaio 2022, che si esibisce (doc.8). 
In merito alla istanza istruttorie avversarie ci si oppone per le ragioni esposte nella terza memoria ex art.  183 cpc datata 19.6.23. 
Con vittoria di spese e competenze di causa.  #### E ### 1. Nel merito, rigettare la domanda di condanna dei sig.ri #### e ### al pagamento della somma di ### 227.425,91 in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte; 2. Nel merito, accertata la presenza di interessi e spese addebitate con cadenza trimestrale e quindi la presenza di anatocismo bancario, così come analiticamente indicato nella allegata perizia di parte; accertata l'usura soggettiva e oggettiva per superamento del tasso medio indicato dai DM pubblicati trimestralmente dal Ministero del ### accertate le violazioni ex art. 116 TUB indicate nella perizia di parte, dichiarare che nulla è dovuto da parte dei fideiussori della società ### s.r.l. in liquidazione a titolo di interessi, con conseguente rideterminazione del saldo debitorio e, previa decurtazione delle somme già corrisposte, condannare la società attrice al risarcimento di tutti i danni patiti a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, condannandola in ogni caso alla restituzione della somma di euro 94.429,14 oltre rivalutazione di legge, così come quantificata nella allegata perizia di ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 parte, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, da compensare con l'eventuale controcredito avversario; 3. Nel merito, accertata la nullità del contratto di fideiussione asseritamente concluso in data ###, dichiararsi la carenza di legittimità attiva di parte attrice con riferimento alla domanda di condanna proposta nei confronti dei sig.ri #### e ### 4. Nel merito, in via subordinata, accertare la nullità parziale del contratto di fideiussione versato in atti, con particolare riferimento alle clausole assunte in conformità allo schema ABI e in violazione della normativa antitrust di cui al capitolo 2 del presente atto, e conseguentemente, dichiarare l'estinzione della fideiussione, e comunque che nulla devono i signori #### e ### per tutte le ragioni sopra esposte; 5. Nel merito, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di accertamento dell'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della società ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., degli atti di compravendita a rogito #### in quanto non contestata da parte attrice la congruità del prezzo pattuito e corrisposto negli atti di compravendita dei tre lotti; 6. Ordinarsi al ### dei pubblici registri immobiliari (### delle ### - ### la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta nei confronti dei convenuti con esonero da ogni responsabilità a carico dello stesso; 7. Con rifusione delle spese di lite, oltre a spese generali, oneri e accessori di legge.  ### Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta, per le causali tutte esposte in premessa e previa ogni più opportuna declaratoria di legge: 1. respingere siccome infondate in fatto e diritto e/o inammissibili, e/o improcedibili e comunque non provate, le domande tutte così come formulate da ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., nei confronti della signora ### con atto di citazione notificato in data 11- 8-2022; ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2. respingere la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice con riferimento alla alienazione a terzi del bene immobile, ovvero alla sua demolizione, in quanto danno meramente eventuale ed estraneo all'oggetto del giudizio; 3. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte attrice, accertare il diritto della signora ### nei confronti dei signori #### e ### ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro intercorso, e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora ### 4. respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice nel proprio atto di citazione, per le ragioni sopra indicate. 
Con vittoria di compensi e spese di causa rimborso spese forf., C.P.A. ed IVA come per legge.  ### Nel merito: rigettare la domanda formulata in atto di citazione di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile poiché priva dei requisiti normativi previsti nonché infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto nel presente atto. 
Nel merito in via subordinata: accertato che il ### non aveva alcuna conoscenza dello stato di insolvenza di ### e ### e ### e non aveva alcuna consapevolezza che ### e ### e ### potessero arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, rigettare la domanda formulata da parte attrice di inefficacia ex art. 2901 dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. 
Nel merito in via ulteriormente subordinata: ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 rigettare la domanda formulata in atto di citazione di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 
Sempre in via subordinata: rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 
In via istruttoria: l'esponente patrocinio rinnova la richiesta di assunzione delle prove testimoniali quali formulate in atti. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario (15%).  ### 1. Rigettare integralmente la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte in narrativa.; 2. Rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., per quanto attiene alla alienazione a terzi del bene immobile, ovvero alla sua demolizione. 
Con vittoria di spese ed onorari di causa. 
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il prezzo di 60.000,00 euro convenuto dalle parti per la compravendita dell'unità immobiliare sita a #### via ### n. 29 corrispondeva al valore di mercato del bene nella primavera del 2020; 2) Vero che il prezzo di 40.000,00 euro convenuto dalle parti per la compravendita dell'unità immobiliare sita a #### via ### n. 31/B, corrisponde al valore di mercato del bene nella primavera del 2020; Si indica quale testimone l'architetto ### tecnico che ha redatto la perizia di stima degli immobili allegata al contratto di compravendita, sui capitoli di prova n. 1 e 2).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### per il tramite della mandataria speciale ### (di seguito per brevità ###, premesso di essere creditrice di ### ora in liquidazione, della somma di € 231.039,74, quale saldo del conto corrente n. 541 dell'allora ### Coop., a cui è subentrata, per effetto di fusione, a far data dall'1.1.2017, di essere garantita per tale esposizione dalla fideiussione sottoscritta da ### legale rappresentante e socia unica della #### e ### di essere stata pregiudicata da tre compravendite effettuate dai fideiussori rispettivamente il ### a ### il ### a ### e il ### a ### con le quali i fideiussori si sono spogliati di tutti i loro beni immobili, ha convenuto in giudizio la debitrice principale e i fideiussori nonché i terzi acquirenti sopra citati, chiedendo 1) la condanna di debitrice e fideiussori in solido al pagamento di € 231.039,74 oltre interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo, nonché 2) la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei tre atti di compravendita; 3) in via subordinata, in ipotesi di impossibilità di accoglimento della revocatoria per intervenuto trasferimento a terzi o distruzione dei beni, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in misura non inferiore al valore dei beni.  1.1 Si sono tempestivamente costituiti ### in liquidazione e i tre fideiussori, #### e ### eccependo 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione; 2) l'infondatezza della domanda di condanna, per indeterminatezza del credito lamentando l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, con un ricalcolo del dovuto pari alla minor somma di € 138.732,02; 3) la decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori, stante la nullità della clausola di deroga contenuta nella fideiussione (di cui è stata anche disconosciuta la sottoscrizione salvo poi non insistere in detto disconoscimento all'udienza del 30.3.2023); 4) l'estinzione della garanzia ex art. 1956 c.c. per la concessione, senza autorizzazione, di ulteriori finanziamenti al debitore principale; 5) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alla revocatoria, visti i precedenti rilievi sul credito e comunque 6) l'infondatezza della domanda, per difetto del danno e dell'elemento soggettivo, sia in capo ai debitori, sia in capo ai terzi.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 1.2 Si è costituita ### opponendosi alla revocatoria, invocando il difetto di prova del pregiudizio, considerato che la vendita è avvenuta a valori di mercato, e dell'elemento soggettivo; contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene e chiedendo in subordine, in caso di accoglimento della domanda revocatoria, la condanna dei venditori a essere tenuta indenne delle conseguenze pregiudizievoli, anche in ordine alle spese legali.  1.3 Si è costituita ### chiedendo il rigetto delle domande in ragione del difetto di prova del pregiudizio, vista la vendita a valori di mercato, e dell'elemento soggettivo e contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene.  1.4 Si è costituito ### chiedendo il rigetto delle domande in ragione del difetto di prova del pregiudizio, vista la vendita a valori di mercato e sulla base di un preliminare del 2017, e dell'elemento soggettivo e contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene.  1.5 In prima memoria parte attrice, a fronte del rilievo della convenuta ### di aver gravato i beni acquistati di ipoteca volontaria, ha chiesto la condanna al pagamento della parte di credito che non troverà soddisfazione nella vendita.  1.6 La causa, disposto un rinvio per l'esperimento della mediazione e assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. è stata interrotta una prima volta il ### per la liquidazione giudiziale di ### e successivamente il ### per quella di ### nelle more è stata istruita con ctu contabile e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate. 
Si rileva che il difensore di ### ha rinunciato al mandato senza essere sostituito da nuovo difensore.  2. Le domande attoree sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.  2.1 Preliminarmente si rileva che il giudizio non è stato riassunto nei confronti di ### in liquidazione giudiziale, per cui nei confronti di detto convenuto il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione delle spese, visto che la procedura non si è costituita e il credito di cui è stato richiesto il pagamento nel presente giudizio è, come si vedrà oltre, fondato ed è stato altresì ammesso al passivo della procedura nella misura che era stata qui originariamente richiesta (doc. 23 att.).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2.2 Quanto alla domanda revocatoria proposta nei confronti di ### in liquidazione giudiziale, la stessa è stata espressamente rinunciata all'atto della precisazione delle conclusioni. 
La rinuncia in questione non può tuttavia considerarsi valida, in difetto di mandato speciale ad hoc: come costantemente affermato dalla Suprema Corte (tra le ultime ord. 13636 del 2024), infatti, la rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem “può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018), ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore - uno degli attori, nel caso di specie - nei confronti della parte convenuta. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem”. (Cass. 19/02/2019, n. 4837)”. 
Nel caso in esame parte attrice non ha semplicemente rinunciato ad alcuni capi di domanda, ma ha rinunciato all'intera pretesa azionata nei confronti di ### La domanda va invece dichiarata improcedibile, alla luce di quanto statuito da Cass. ord. 29369 del 2024, secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva”. 
Quanto alle spese, si ritiene di disporne la compensazione, in quanto l'improcedibilità deriva da circostanza sopravvenuta, mentre la domanda revocatoria, come si esaminerà oltre, era fondata.  2.3 Venendo alle domande di condanna dei fideiussori e alle revocatorie delle compravendite ### e ### va in primo luogo accolta la domanda di condanna dei fideiussori. 
Preliminarmente appare priva di fondamento l'affermazione dei convenuti secondo cui l'attrice avrebbe solo allegato l'esistenza del contratto di fideiussione, di cui pertanto difetterebbe la prova.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 ### ha, infatti, prodotto il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto il ### da #### e ### (doc. 6), nonchè le conferme del 20.3.2017, 9.10.2017, 21.1.2019 e 5.11.2019 (docc. 19-22). 
Il titolo della pretesa è quindi in atti. 
Peraltro, la difesa dei fideiussori è anche contraddittoria, laddove quello stesso documento che non sarebbe stato prodotto viene poco dopo disconosciuto (il doc. 6) quanto alle sottoscrizioni (così alle pagine 10 e 11 della comparsa di costituzione), disconoscimento poi espressamente revocato all'udienza del 30.3.2023. 
Quanto alla validità della fideiussione, si deve premettere che i fideiussori ### e ### appaiono essere consumatori, non risultando né soci né titolari di cariche nella ### al contrario di ### amministratrice e socia unica della ### Ciò precisato, l'eccezione di nullità parziale delle clausole perché riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI nel 2003 è infondata. 
I convenuti si sono limitati a produrre il provvedimento della ### d'### del 2.5.2005 e a evidenziare l'identità delle clausole 2, 6 e 9 della fideiussione omnibus dagli stessi sottoscritta con le clausole 2, 6 e 8 dello schema ### Trattasi però di deduzione insufficiente, nulla avendo gli attori dedotto circa “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della ### d'### evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (così Cass. 1851 del 2025). 
In ogni caso, va rilevato come l'invocata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. non sussista. 
La raccomandata del 19.1.2022 (doc. 8 att.), con cui la banca, visto l'irregolare andamento del rapporto, comunicava il recesso dal rapporto di conto corrente e dai conti anticipi appoggiati con invito al pagamento del saldo di € 215.937,46, è stata inviata alla debitrice principale e anche ai fideiussori (doc.  23), le cui tre copie sono state tutte ricevute da #### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Trattandosi di fideiussione a semplice richiesta scritta (così all'art. 7), è sufficiente, ai fini dell'art. 1957 c.c., un mero atto stragiudiziale (così Cass. 22346 del 2017 e la recente ord. 660 del 2025). 
La clausola contrattuale di deroga all'onere formale di attivazione giudiziale da parte del creditore garantito non risulta neppure abusiva ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, non ricorrendo un significativo squilibrio tra le posizioni dei contraenti, né una riduzione della facoltà del consumatore di proporre le eccezioni difensive contemplate dalla norma in esame. 
Infondata anche l'eccezione di intervenuta liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.. 
Ai sensi dell'art. 2967 c.c. è infatti onere del garante che invoca la propria liberazione dimostrare che il creditore garantito abbia fatto credito al debitore principale pur conoscendo l'aggravamento delle sue condizioni patrimoniali: al contrario, la questione è stata dedotta in causa solo genericamente fino agli scritti conclusivi e soprattutto senza un adeguato supporto probatorio. 
Ancora, considerato che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (così Cass. 16882 del 2024 e Cass. n. 20713 del 2023), nel caso in esame ### era amministratrice della società e tutti e tre i garanti hanno comunque sottoscritto conferme della fideiussione in data ###, 9.10.2017, 21.1.2019 e 5.11.2019 (docc. 19-22), nelle quali gli stessi “dichiarano di ben conoscere la situazione patrimoniale e gestionale del garantito…anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1956 c.c.”. 
Gli odierni convenuti sono pertanto tenuti al pagamento del debito garantito.  2.4 Venendo al quantum, la scrivente fa proprie le conclusioni, logiche e congruamente motivate, del consulente dott. ### non contestate dai ctp e fatte proprie anche da parte attrice nelle conclusioni, dove appunto la domanda è stata limitata al minor importo riconteggiato dal ctu. 
Va, infatti, ritenuta illegittima la liquidazione trimestrale delle competenze a debito e credito successiva all'1.1.2014, atteso che l'art. 120 TUB è stato nuovamente modificato dalla l. n. 147/2013, che a far data dall'1.1.2014 ha stabilito l'illegittimità della partica anatocistica. 
Si veda al riguardo Cass. sent. 21344 del 2024 “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (###, come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 da parte del ### della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. 
Le doglianze sull'usurarietà dei tassi, invece, sono inammissibili, per la loro assoluta genericità, neppure allegando i fideiussori i criteri in base ai quali sarebbero arrivati a tale conclusione (nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli interessi è tenuto a dedurre, tra gli altri, il tipo contrattuale, la clausola negoziale e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento si veda fra le più recenti Cass. ord. 26525 del 2024) Sulla base degli estratti conto e dei prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze dall'apertura del rapporto (25.9.2014) al passaggio a sofferenza (15.2.2022) il ctu dott. ### nella relazione depositata il ###, ha riliquidato il saldo del conto corrente n. 541 acceso in data ### presso l'allora ### Coop. (doc. 1) con il metodo analitico applicando la rettifica degli addebiti per gli interessi passivi relativi al conto corrente e ricalcolando gli interessi passivi ai tassi medi trimestralmente applicati dalla banca, in regime di capitalizzazione semplice per gli interessi maturati dall'apertura del rapporto sino al 31.12.2016 e in regime di capitalizzazione annuale per gli interessi maturati dall'1.1.2017 al 15.2.2022, rideterminando il saldo del conto corrente alla data del 15.2.2022 in € 227.425,91 a debito del correntista (il saldo originario, prima del trasferimento a sofferenza, era di € 231.039,74 a debito del correntista). 
I fideiussori #### e ### vanno pertanto condannati, in solido fra loro, al pagamento a favore di ### dell'importo di € 227.425,91 oltre interessi moratori dal 16.2.2022 al saldo.  3. Sono altresì da accogliere le domande di revocatorie delle compravendite del 22.6.2020 a ### (doc. 10) e del 24.7.2020 a ### (doc.12). 
I requisiti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito, un atto di disposizione, il pregiudizio alle ragioni del creditore, la scientia fraudis e, in caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo contraente.  3.1. Quanto all'esistenza del credito, ci si richiama a quanto sopra accertato circa il credito vantato dalla banca per lo scoperto del conto corrente.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 3.2 Sussistono altresì gli atti di disposizione, costituiti dalle compravendite immobiliari sopra citate. 
Trattasi di atti a titolo oneroso e successivi all'insorgenza del credito, considerata la data in cui è stata prestata la fideiussione (23.9.2016). 
Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. fra le tante sent. n. 3676 del 2011) “### revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito”.  3.3 Sussiste altresì il pregiudizio delle ragioni creditorie. 
La Suprema Corte è costante nell'affermare che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. ord. n. 16221 del 18.6.2019). 
La circostanza invocata da tutti i convenuti circa la corrispondenza delle vendite ai valori di mercato è del tutto irrilevante. 
La congruità del prezzo non esclude il pregiudizio: una somma di denaro si presta -come sottolineato da un orientamento giurisprudenziale consolidatoa essere occultata molto più agevolmente rispetto a un bene immobile e a sfuggire così alla azione esecutiva dei creditori (Cass. 1896 del 2012).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Si aggiunga che nel caso in esame i beni ceduti costituivano gli unici beni immobili dei garanti e non risulta che i proventi delle vendite siano tuttora a disposizione della banca. 
Non risultano altri beni utilmente aggredibili, né i convenuti hanno dato prova della loro invocata solidità e solvibilità. 
Con gli atti di trasferimento impugnati è quindi venuta meno ogni garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.. 
Né l'atto può ritenersi esente da revocatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.. 
Costituisce principio consolidato quello per cui, a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria a condizione, però, che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito (Cass. ord. ### del 2023). 
Detto altrimenti, anche se il corrispettivo di un bene sia destinato alla estinzione totale o parziale del debito, ciò non esclude il pregiudizio per il creditore qualora tale alienazione non fosse necessaria per estinguere il debito (Cass. 2552 del 2023). 
Nel caso in esame il debito di ### era di soli € 38.500,00, per cui la destinazione al pagamento di debiti precedenti è stata parziale, visto il corrispettivo complessivo di € 320.000,00; quanto invece alla destinazione del restante prezzo al pagamento dell'ipoteca di ### in realtà risulta che il pagamento sia stato eseguito in precedenza dai venditori con altre loro risorse personali (così espressamente a pagina 7 della seconda memoria 183, VI comma, c.p.c.).  3.4 Da ultimo, sussiste altresì l'elemento soggettivo. 
Trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (cfr. fra le ultime Cass. ord. 28423 del 2021), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass. 10623 del 2010).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
La qualifica di amministratrice e socia unica di ### gli espressi riconoscimenti contenuti nelle conferme delle fideiussioni circa la conoscenza della situazione patrimoniale della ### nonché il legame parentale, essendo fratelli ### e ### e figli entrambi di ### e la vicinanza temporale degli atti impugnati (22.6, 10.7 e 24.7.2020) fanno ritenere provata, in via presuntiva, la consapevolezza del pregiudizio che i fideiussori stavano arrecando con detti atti alle ragioni della banca. 
Anche i terzi ne erano a conoscenza.  ### risulta essere convivente di ### (doc. 17. 
La difesa della convenuta ### secondo cui la sua presenza nello stato di famiglia di ### al 6 settembre 2021 si giustificherebbe in ragione del fatto che “aveva collocato la propria residenza presso l'immobile di proprietà del vicino di casa solo per alcuni mesi al fine di ricevere le raccomandate” appare del tutto implausibile e comunque sfornita di prova. 
Peraltro, detta tesi non è stata in alcun modo sostenuta o confortata dal convenuto ### il quale, invece, a fronte della produzione del certificato anagrafico nulla ha replicato. 
Il preliminare invocato da ### per giustificare la compravendita è privo di data certa e non è quindi opponibile alla banca, al pari delle quietanze dei pagamenti mensili di € 500,00 che sarebbero stati corrisposti per il pagamento del prezzo. 
Quanto a ### la consapevolezza del pregiudizio ai creditori si ricava dalla destinazione di parte del prezzo al pagamento di creditore, ### che aveva iscritto ipoteca giudiziale giusta decreto ingiuntivo del 26.5.2020 (unico assegno circolare di € 38.500,00) e dal pagamento del restante prezzo con assegni bancari: la destinazione di parte del prezzo a creditore che aveva da poco iscritto (appena 5 giorni prima) ipoteca giudiziale sui beni della garante non poteva non rendere consapevole ### di una situazione patrimoniale quantomeno difficile della venditrice (tanto più considerata l'entità non elevata dalla somma del decreto ingiuntivo). 
Quanto a ### ai soli fini della valutazione della fondatezza della domanda per giustificare la compensazione delle spese, basti osservare che legale rappresentante della società e socio unico era ### Le revocatorie sono quindi fondate.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 4. La domanda risarcitoria svolta da parte attrice in via subordinata nei confronti dei convenuti ### e ### non può essere accolta, visto che i beni non risultano essere stati alienati o deteriorati dopo gli atti dispositivi revocati. 
Né può disporsi la condanna di ### al pagamento della parte di credito che non otterrà soddisfazione in sede ###ragione dell'ipoteca volontaria costituita sugli immobili all'atto dell'acquisto. 
Premesso che “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma; 4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo” (Cass. ord. 4721 del 2019), nel caso di specie l'iscrizione di ipoteca volontaria è stata contestuale all'atto dispositivo e non vi sono elementi per ritenerla elusiva, non risultando né dedotta, né tantomeno provata una compartecipazione dell'acquirente, che risulta essere soggetto terzo, a una frode in danno del creditore.  5. Quanto, infine, alla domanda di manleva di ### nei confronti dei fideiussori, la stessa è fondata e va accolta, in conformità a quanto riconosciuto da Cass. sent. 28428 del 2018, secondo cui “il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica” (conforme Cass. ord. 1583 del 2022).  6. Venendo alle spese, ferma la compensazione nei confronti delle società fallite, i convenuti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in base alla nota dimessa da parte attrice.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
I convenuti vanno inoltre condannati alle spese nei confronti di ### visto l'accoglimento della domanda di manleva, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, visto il mancato deposito degli scritti difensivi conclusivi. 
Lo scaglione è individuato in base al valore del credito a tutela del quale è promossa l'azione, ex art. 5 DM. 55/2014. 
Le spese di ctu, considerato che la rideterminazione si è resa necessaria in ragione dell'illegittima applicazione dell'anatocismo, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara estinto il procedimento nei confronti di ### srl in liquidazione giudiziale; - dichiara improcedibile la domanda nei confronti di ### srl in liquidazione giudiziale; - accertato il credito di ### nei confronti di #### e ### quali fideiussori della ### in liquidazione giudiziale, dell'importo complessivo di € 227.425,91, condanna in via solidale fra loro #### e ### al pagamento a favore del ### e per essa ### di € 227.425,91, oltre agli interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo; - dichiara inefficaci nei confronti di ### ex art 2901 cc i seguenti atti di compravendita: 1) datato 22 giugno 2020 in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto a ### il seguente immobile di loro proprietà: Comune di #### n. 31 ### 8 particelle 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), P ###-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) - PT - cortile bene comune non censibile al sub 2 ; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro 31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale totale mq 14 rendita catastale ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86; 2) datato 24 luglio 2020 , in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio Dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258 RG.RP., hanno venduto a ### i seguenti immobili: Comune di ### 8 - particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 di are 00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario 24.73; - accerta il diritto di ### nei confronti di #### e ### ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro intercorso, e, per l'effetto, condanna gli stessi al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora ### Compensa le spese di lite tra parte attrice e ### in liquidazione giudiziale nonché ### in liquidazione giudiziale; #### e ### in solido a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.482,77 per spese, € 26.290,00 per onorari, oltre ### se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.  #### e ### in solido a rimborsare a ### le spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per onorari, oltre ### se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali. 
Pone le spese di ctu così come già liquidate definitivamente a carico di parte attrice.  ### 29 aprile 2025 La Giudice dott.ssa ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00

causa n. 5178/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Zambotto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31585/2024 del 09-12-2024

... credito di € 3.100.685,29, quale saldo debitore del contratto di finanziamento agrario stipulato in data ###, con esclusione del privilegio legale ex art. 44 TUB e della so mma di € 492.509,04, in qu anto relativa agli interessi legali, non pattuiti con contratto av ente data certa anteriore al fallimento; b) ha ammesso in via chirografaria il credito di € 394.867,47, quale saldo debi tore del conto corrente n. 5780/5999.79, escl usi sia il maggior credito di € 228.989,04 richiesto per interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese ed alt re commissioni, in quanto non pattuiti con contratto avente data certa anteriore al fallimento, sia il maggior credito di € 403.147,62 per interessi e competenze su anticipi addebitati sul predetto conto corrente, in quanto parim enti non pattuiti co n contratto avente data certa anteriore al fallimento; c) ha escluso il maggior credito di € 234.635,02 per rateo interessi trimestrali da contratti di interest ra te swap, addebitati sul c/c ordinario 5780/5900.79, in qu anto il rapporto su cui si fo nda l'addebito non risulta provato; d) ha escluso l'intero credito di € 340.042,26, richiesto quale saldo debitore (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8628/2018 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ###670, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ###.#### elettivamente domiciliato in ### F. DENZA 27, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -controricorrente 2 di 11 avverso il ### del TRIBUNALE di ### n. 1983/2015 depositato il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal #### decr eto depositato il ### 8 il Tribun ale di ### ha rigettato l'opposizione ex art. 98 legge fall . proposta da ### dei ### di ### s.p.a. avverso il decreto con cui il G.D.  del ###.lli ### s.p.a.: a) ha ammesso in via chirografaria il credito di € 3.100.685,29, quale saldo debitore del contratto di finanziamento agrario stipulato in data ###, con esclusione del privilegio legale ex art. 44 TUB e della so mma di € 492.509,04, in qu anto relativa agli interessi legali, non pattuiti con contratto av ente data certa anteriore al fallimento; b) ha ammesso in via chirografaria il credito di € 394.867,47, quale saldo debi tore del conto corrente n. 5780/5999.79, escl usi sia il maggior credito di € 228.989,04 richiesto per interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese ed alt re commissioni, in quanto non pattuiti con contratto avente data certa anteriore al fallimento, sia il maggior credito di € 403.147,62 per interessi e competenze su anticipi addebitati sul predetto conto corrente, in quanto parim enti non pattuiti co n contratto avente data certa anteriore al fallimento; c) ha escluso il maggior credito di € 234.635,02 per rateo interessi trimestrali da contratti di interest ra te swap, addebitati sul c/c ordinario 5780/5900.79, in qu anto il rapporto su cui si fo nda l'addebito non risulta provato; d) ha escluso l'intero credito di € 340.042,26, richiesto quale saldo debitore del contratto di interest rate swap n. 91940 780 in quanto 3 di 11 la domand a non risulta prov ata e, i n ogni caso, non essendo i l contratto opponibile al fallimento in quanto privo di data certa. 
Il giudice di primo grado ha escluso il privilegio legale ex art. 44 TUB relativo al credito sub a), per avere il ricorrente chiesto l'ammissione in via privilegiata del proprio credito ex art. 44 TUB, senza meg lio specificare a quale privilegi o intendess e riferirsi e senza indicare i beni su cui intendeva esercitare la prelazione. 
Quanto all'esclusione dei crediti relativi ad interessi legali di cui al contratto di finanziamento agrario del 25.2.201 1 e all'esclusione relativa ad interessi ul tralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese ed altre commissioni, oltre agli interessi e competenze su anticipi di cui al c/c ordinario 5780/5900.79, i l Tribunale di ### nel condividere le valutazioni del G.D. in ordine alla mancanza di data certa dei documenti, ha evidenziato che all'accertamento dell'anteriorità di tali rapporti rispetto alla dichiarazione di fallimento - ritenuta dallo stesso G.D. - non poteva automatica mente conseguire l'opponibilità delle singole pattuizioni contenute in documenti contrattuali privi di data certa. 
Venendo, infatti, in rilievo un contratto so ttoposto a determinati requisiti di forma, ed agendo il curatore in qu alità di terzo si a rispetto ai credito ri del fallito, sia rispetto al fallito stesso, la carenza di data certa del documento si riverberava sulla sua utilizzabilità nei confronti del curato re, dovendo la relativa prova essere fornita per iscritto. 
Né la produzione d egli estratti co nto consentiva di ind ividuare la data certa a decorrere dalla quale sarebbero dovute le competenze richieste dalla banca. 
Infine, con rifer imento all'esclusione delle somme relative al contratto di interest rate swap, il giudice di primo grado ha svolto le med esime considerazioni di cui sopra sulla data certa, osservando, comunque, che in questo caso l'ammontare del credito risultava ulteriormente in certo, essendo attestato esclusivamente 4 di 11 dalla certificazione ex art. 50 TUB, inidonea a fornire la prova del credito. 
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la ### dei ### di ### s.p.a., affidandolo a cinque motivi.   La curatela del ### mentare F.lli ### s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. 
Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2702 e 2704 cod.  Rileva la ricorrente che, consentendo la formula estensiva dell'art.  2704 cod. civ. di individ uare fatti est erni al documento dai quali acquisire certezza i n ordine all'ant eriorità di data del documento medesimo, una volta accertatane la preesistenza, il contenuto del contratto diviene opponibile alla curatela. 
Il Tribunale ha errato nel ritenere irrilevanti le circostanze esterne al documento rispetto al contenuto negoziale dello stesso.  2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 44 TUB e 93 L.F. 
Espone la ricorrente che l'art. 44 TUB estende il privilegio a tutti i beni costituenti l'azienda (prodotti finiti e in corso di lavorazione, bestiame, merci, scorte, materie prime etc.) nonché a quelli futuri, compresi i crediti derivanti dalla li quidazione dei beni aziendali. 
Essendo tali beni indicati dalla norma genericamente per tipologia, non ne è possibile una concreta individuazione, non conoscendo il creditore la consistenza dell'azienda. 
Inoltre, la ricorrente rileva, quanto al titolo del richiesto privilegio (se quello previsto dal comma 1° o dal comma 2° dell'art. 44 TUB) che il privilegio convenzionale previsto dal comma 1° dell'art. 44 TUB richiede la formalizzazione di un accordo che non è stato in 5 di 11 alcun modo dedotto dal le parti . Non p oteva quindi sorgere confusione in ordine alla circostanza che il privilegio richiesto con la domanda di insinuazione al passivo fosse quello legale di cui all'art.  44 comma 2° ### 3. Con il terzo motivo è stata dedotta l'omessa valutazione di circostanze decisive, ex 360 comma 1° n. 5 c.p.c. in relazione alla certezza della data. 
Espone la ricor rente che nel ricorso ex art. 98 L.F. er ano stati indicati i fatti dai quali far discendere la certezza della data dei vari contratti (tali fatti, con riferim ento ai singoli c ontratti, sono stati espressamente menzionati con dovizia di particolari nel la parte narrativa del ricorso per cassazione alle pagine da 4 a 14 nelle quali è stato trascritto integralmente il ricorso ex art. 98 L.F.). 
Su tali circostanze, il Tribunale aveva omesso di pronunciare o lo aveva fatto con una motivazione carente o apparente. 
La ricorrente evidenzi a, inoltre, con riferim ento al contratto di interest rate swap, che la certezza della data (anterior e al fallimento) emerge dal rilievo che e ra stato stipulato della ADN ### spa prima che si fondesse p er incorporazione nella fall ita nell'anno 2009, con conseguente estinzione della società incorporata.  ### del soggetto è equiparata alla morte e costitu isce, a norma dell'art. 2704 c.c., fatto idoneo a conferire la data certa. 
Infine, con rifer imento alla ritenut a (dal giudice di primo grado) incertezza del credito, la ricorrente evidenzia che nel contratto di interest rate swap vi era un pi ano di ammortamento che av eva stabilito in relazio ne alle varie scadenze contrattuali l'ammontare del credito residuo. La certificazione ex art. 50 TUB era riferita alle risultanze del con tratto ed aveva un a funzione meramente integrativa.  4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e dell'art. 99 L.F. 6 di 11 Espone la ricorrente che il giudice di primo grado non ha indicato le ragioni di rigetto dell'opposizione, rendendo la decisione priva degli elementi essenziali atti sostenere il dispositivo. 
In parti colare, evidenzia che le care nze enunciate nei primi tre motivi si traducono nel difetto di motivazione.  5. Con il qu into motivo è stata dedotta l'omessa valut azione di prove in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.  6. Il primo, il terzo, il quar to ed il quinto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili. 
Va preli minarmente osservato che è orientamento co nsolidato di questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 5698/2012; Cass. 170002/2002013; Cass. n. 26277/2013; Cass. n. 6140/2015; vedi, recentemente, Cass. n. ###/2023; vedi anche Cass. 26837/2020 e 8245/2018, in tema di documenti riprodotti integralmente) quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si di a meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale è articolata; è, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo aver la costretta a leggere tut to (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. 
Dall'esame dei predetti motivi emerge in modo evidenze la totale omessa esposizione dei fatti di causa, relativamente ai contratti di cui è stata invocata dalla ricorrente la data certa. 
Nella parte del ricorso intitolata “FATTO”, la banca ricorrente, dalla pagina 4 alla pagina 15, si è limitata a trascrivere integralmente il contenuto ricorso ex art. 98 L.F., senza enucleare quali fossero le questioni sottoposte all'esame del giudice di merito, e poi, sempre 7 di 11 alla pagina 15, ha riportato il dispositivo di rigetto, provvedendo quindi a svolgere direttamente i motivi. 
Va, peraltro, osservato che, sempre con riferimento al primo, terzo, quarto e quinto motivo , la ricorre nte neppure in tale sede ha provveduto ad una idonea esposizione dei fatti.   Infatti, nel primo motivo, la ricorrente ha riportato la motivazione integrale della sec onda parte del decreto impugnato, svo lgendo alcune censure sulla data certa delle scritture, ma senza neppure individuare quali parti della motivazione fossero oggetto del le proprie doglianze. 
Inoltre, il motivo svolge censure che si riferiscono, in via generale, a tu tti i contratti esa minati dal Tribunale di ### non preoccupandosi di precisare nel dettaglio, con riferimento a ciascun contratto, quali sarebbero, ad avviso della ricorrente, i fatti esterni ritenuti idonei dal ### unale a p rovare la preesi stenza del documento, ma non idonei a consentire l'applicazione delle clausole contenute nello stesso documento. 
Nel terzo moti vo, la ricorrent e ha denunciato la “omessa valutazione della rilevanza delle circostanze dedotte in relazi one alla certezza della data”, a norma dell 'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., allegando di aver indicato nel ricorso ex art. 98 L.F. i fatti dai quali far discendere la certezza della data dei vari contratti su cui il ### avrebbe omesso di pronunciarsi, o lo avrebbe fatto con motivazione carente o apparente, riten endo così, erroneamente, sufficiente ed idoneo il richiamo integrale al contenuto del proprio ricorso ex art. 98 L.F. 
Il ricorrente, nel motivo, non ha indicato in modo specifico quali fossero questi fatti, se non un cenno all a questione relati va all a fusione per incorporazion e, che, peraltro, non consente di individuare neppure quale fosse il contratto interessato. 8 di 11 Anche il quarto motivo è palesemente inammissibile per genericità, non essendo sufficiente il richiamo generico alle “carenze” indicate nei primi tre motivi per ritenerlo compiutamente illustrato. 
Anche il quinto motivo, con cui viene dedotta “l'omessa valutazione di prove in violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c.” è palesemente inammissibile per genericità (si denuncia l'omess a valutazione di prove ritualmente acquisite al processo, senza neppure avere cura di specificarle, e si contesta l'omessa valorizzazione di documenti imprecisati da cui emergerebbe la certezza della data).  7. Il secondo motivo è inammissibile, anche se non per la violazione del requisito di cui all 'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., evincendosi, infatti, dall'illustrazione del lo stesso motivo l'enunciazione dei fatti relat ivi al finanziamento agrari o di cui è causa.  ### ha escluso il privilegio del contratto di finanziamento agrario in oggetto perché: 1) la ricorrente aveva richiesto l'ammissione in privilegio ex art. 44 TUB senza precisare a quale privilegio intendesse riferirsi (ovvero quello legale previsto dal secondo comma o quello convenzionale previsto dal primo comma).  2) in ogni caso, non sono stati indicati i beni su cui in tendeva esercitare la prelazione. 
La ricorrente lam enta che il giud ice di primo grado non ha considerato che la peculiarità della fattispecie di cui all'art. 44 T.U.B. - che estende il privilegio a tutti i beni costituenti l'azienda nonché a quelli futuri compresi i crediti derivanti dalla liquidazione dei beni aziendali - non rende possibile la concreta individuazione dei beni su cu esercitare la prelazione, non essendo il creditore in grado di conoscere la consi stenza dell'azienda e l' esistenza, al momento del dichiar ato fallimento, dei cespiti oggetto della garanzia. Non sussiste, quindi , il requisito della indi vidualità dei beni che co stituisce il presupposto dell'art. 93 L.F., norma che 9 di 11 richiede, ove la prelazione abbia carattere speciale, la descrizione del bene sul quale essa si esercita. 
Tale censura è infondata. 
Il privilegio legale ex art 44 comma 2° ### avendo ad oggetto non tutti i beni mobi li del debitore - come il privi legio generale disciplinato dall'art. 2746 c.c. - ma solo determinati beni (ovvero quelli analiticamente in dicati dalla predetta norma del ### che fanno parte dell'azienda dell'impresa che richiede il finanziamento agrario, è, senz'altro, un privilegio di natura speciale. 
A tale conclusione questa Corte era già addivenuta con la pronuncia n. 14631/2015, nella quale è stata affer mata espressamente l'opponibilità di tale privilegio speciale ai terzi ai sensi dell'art.  2747, comma 2, Ne consegue che il privilegio ex art. 44 comma 2° T.U.B., in quanto privilegio speciale, è soggetto all'applicazione dell'art. 93 comma 3° L.F., che richiede la descrizione del bene sul q uale si esercita la prelazione. 
Né la peculiarità di tale privilegio legale, ovvero la sua estensione a tutti i beni costit uenti l' azienda (prodotti finiti e in corso di lavorazione, bestiame, merci, scorte, materie prime etc.) nonché a quelli futuri compresi i crediti derivanti dalla liquidazione dei beni aziendali, rappresenta un elemento ostativo alla rigorosa applicazione dell'art. 93 L.F. nei termini sopra illustrati. 
In propos ito, il creditore, a differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, ha, in re altà, la conc reta possibilità di venire a conoscenza, prima di presentare l'istanza di in sinuazione al passivo, del la consistenza dell' azienda al momento della dichiarazione di fallimento, e, dunque, dei ces piti dell'azienda esistenti su cu esercitare la garanzia ex art. 44 comma 2° T.U.B. 
Infatti, posto che, una volta dichiarato il fallimento, il curatore deve procedere alla redazione dell'inventario, a norma dell'art. 87 L.F., “nel più breve termine possibile”, e a tale attività possono, peraltro, 10 di 11 intervenire anche i creditori, gli stessi cr editori e, in generale, i terzi han no comunque il diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti del fascicolo della procedura per i quali sussiste un loro specifico ed attuale intere sse (previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il curatore). 
Ne co nsegue che i creditori che intend ano far valere il privilegio legale di cui è causa, prima del la proposizione della domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 93 L.F., possono chiedere di prendere visio ne degli atti e documenti del fas cicolo della procedura da cui risultano i beni inventariati. 
Pertanto, accertata l'infondatezza delle censure con cui la ricorrente ha agg redito la seconda “ratio decidendi ”, deve applicarsi il principio più volte enunciato da questa Corte secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico , la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle " rationes decidendi" re nde inammissibili (tale valutazione si impone, nel caso di specie, per la prima “ratio decidendi”), per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre rag ioni esplicitament e fatte oggetto di doglianza, in quanto qu este ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018). 
Le spese seguono la soccombenza e si li quida no come in dispositivo.   P.Q.M.  ### inammissibile il ricorso e condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella m isura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da 11 di 11 parte del la ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Abete Luigi, Fidanzia Andrea

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 846/2025 del 11-11-2025

... accoglimento delle domande di declaratoria di nullità del contratto di mutuo del 5.08.2011, accertare e dichiarare la conversione del suddetto mutuo fondiario/agrario in ordinario contratto di finanziamento ipotecario sussistendone i presupposti, con condanna di ##### e ### in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda ### gradata e sempre ### e.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accertamento di nullità del suddetto contratto di mutuo e di rigetto della domanda di accertamento di conversione del medesimo contratto in finanziamento ipotecario, condannare ##### e ### in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda; f.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente, condannare ex art. 2033 c.c. ##### e ### in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1371/2022, promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), e #### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore; ATTORI contro ### 2018 S.R.L. (C.F. ###) con la mandataria ### S.P.A., in persona del procuratore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'### che lo rappresenta e difense giusta procura allegata alla comparsa di costituzione; e ### (C.F. ###), in persona del procuratore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; e ### D'### - SOCIETÀ ### (C.F. ###), in persona del procuratore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; nonché ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### giusta procura allegata al ricorso per intervento depositato il ### nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012 R.G.EI., allegata alla comparsa di costituzione e risposta; e ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTI e ### S.P.A., ### 2019 S.R.L.: #### S.R.L. ###; ### S.R.L. ###; #####. AGR. ###; ###### Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012 R.G.EI. (+ 131/2015 R.G.EI.) Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 3.6.2025. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto da ##### e #### quali esecutati nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012 R.G.EI. (+ 131/2015 R.G.EI.), all'esito dell'ordinanza emessa in data ###, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di sospensione ivi formulata. Parte attrice deduceva quale unico motivo di opposizione la nullità del contratto di mutuo agrario del 5.8.2011 per difetto originario di causa (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), giacché le somme mutuate, in deroga a quanto stabilito dall'art. 43 TUB, erano state destinate al pagamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario con condanna alle restituzione delle somme versate a titolo di rata e delle somme acquisite in sede ###condanna ex art. 96 c.p.c. del creditore opposto. 
Si costituivano ### 2018 S.R.L., ###### D'### - SOCIETÀ #### S.R.L. e ### S.R.L.  chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. 
In particolare, ### 2018 s.r.l., cessionaria di ### dei ### di ### S.p.A. parte mutuante del contratto de quo, formulava le seguenti conclusioni “### all'###mo Tribunale di ### ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: ### preliminare: a.- accertare e dichiarare l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, respingere la richiesta di sospensione delle procedure esecutive immobiliari riunite nn° 268/2012 REI e 131/2015 REI, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto; Nel merito in via principale: b.- accertare e dichiarare la validità e l'efficacia di titolo esecutivo del contratto di mutuo del 5.08.2011, e per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. proposta da ##### e ### per i motivi di cui alla narrativa del presente atto; c.- accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità ex art. 96 comma 2 cpc e dell' art. 2043 c.c. in capo alla ### 2018 S.r.l. e, quindi, l'infondatezza della domanda di risarcimento danni ex adverso avanzata, della domanda di ripetizione dell'indebito e di assegnazione delle somme che verranno ricavate dalla vendita, per quanto in precedenza argomentato, e per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione ex art.  615 comma II c.p.c. proposta da ##### e ### per i motivi di cui alla narrativa del presente atto; In via subordinata ed in via riconvenzionale: d.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di declaratoria di nullità del contratto di mutuo del 5.08.2011, accertare e dichiarare la conversione del suddetto mutuo fondiario/agrario in ordinario contratto di finanziamento ipotecario sussistendone i presupposti, con condanna di ##### e ### in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda ### gradata e sempre ### e.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accertamento di nullità del suddetto contratto di mutuo e di rigetto della domanda di accertamento di conversione del medesimo contratto in finanziamento ipotecario, condannare ##### e ### in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda; f.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente, condannare ex art. 2033 c.c. ##### e ### in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda”. Il tutto con vittoria di spese. 
All'udienza del 25.10.2022 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, VI co. c.p.c. 
All'udienza del 20.6.2023 le parti si riportavano alle richieste formulate e con ordinanza del 23.6.2023 veniva concesso termine alle parti per esperire il procedimento di mediazione. 
All'udienza del 13.2.2024 parte attrice dava atto di aver depositato verbale negativo di mediazione e insisteva nelle richieste istruttorie formulate. Con ordinanza emessa in pari data veniva disposta l'acquisizione dei fascicoli nn. 268/2012 e 131/2015 R.G.EI. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 3.6.2025, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  ******  ### è infondata e non merita accoglimento. 
Con l'opposizione in oggetto, gli attori lamentano la nullità del contratto di mutuo agrario azionato dal creditore opposto ### 2018 ### per difetto originario della causa legale, essendo stato il mutuo concluso per il pagamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario. 
Giova evidenziare che per mutuo di scopo deve intendersi quel contratto preordinato alla realizzazione di una finalità necessaria; destinazione che entra a far parte della struttura stessa del negozio, connotandone il profilo causale. 
In particolare, l'elemento caratterizzante di tali fattispecie è che una somma di danaro venga concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale. 
Con riferimento alla nullità del mutuo azionato, parte attrice ha dedotto che l'importo finanziato è stato impiegato dalla mutuataria non per le prescritte finalità agrarie, ma per estinguere pregresse posizioni debitorie. Ciò determinerebbe la mancanza di causa delle operazioni di finanziamento concluse unicamente per ottenere un nuovo credito al di fuori dei presupposti causali tipici del contratto di mutuo agrario. 
Al fine di una corretta indagine occorre ricorrere ad un'interpretazione sistematica delle norme applicate raccordandole con quelle pattizie espresse dalle parti nei due contratti. 
Ebbene l'art. 43 TUB, richiamato nei contratti, qualifica al n.1. l'oggetto del credito agrario “Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali”. Nel successivo n. 3 vengono specificate che per attività connesse e collaterali si intendono “attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR”. 
Ciò detto, deve , inoltre, rilevarsi che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili a garanzia ipotecaria (Cass., III civile, 20 aprile 2007, n. 9511; conforme conforme, Cass., n. 4792/2012). 
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità” (Cass., 28663/2013). Sotto tale profilo con recente arresto le ### della Suprema Corte hanno affermato che “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod.  proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (cfr. Cass. SU n. 5841/2025). 
Alla stregua dei principi fin qui esposti, si rileva che, nella fattispecie in esame, benché il contratto di mutuo in oggetto sia stato qualificato come “agrario” e richiami l'art. 43 TUB, le parti, all'art. 1, hanno concordemente ed espressamente individuato quale finalità del finanziamento, il consolidamento di alcune pregresse passività della società mutuataria, ivi espressamente menzionate, e non quella tipica prevista in materia di credito agrario dal richiamato art. 43 TUB. 
Conseguentemente, la circostanza che tali somme siano state realmente impiegate per la finalità concretamente indicata dalle parti nella clausola di destinazione, come indicato anche da parte opponente, esclude qualsiasi deviazione rispetto a quanto espressamente pattuito dalle parti. 
Invero, dalla documentazione in atti, risulta che con contratto di mutuo concluso con atto a rogito del ### del 5.8.2011 la ### dei ### di ### S.p.A. ha concesso a titolo di prestito agli odierni opponenti, l'importo di 3.213.000,00 euro, da restituirsi in rate semestrali, per la durata di anni trenta (cfr. all. 1 atto di citazione) “per la realizzazione del prospettato programma di investimenti concernente ripianamento passività dell'azienda agraria nonché l'affrancazione dai vincoli di riservato dominio a favore di ISMEA” e non vi è alcun ulteriore e specifico riferimento all' individuazione concreta del programma di investimenti. 
Inoltre, dall'art. 3 si evince che la somma mutuata è stata consegnata alla parte mutuataria che ne ha rilasciato “ampia e liberatoria quietanza”. 
A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, i mutuatari hanno poi concesso alla banca il diritto di iscrivere ipoteca sui beni immobili descritti nel contratto (art. 6). 
Vi è dunque, già nella pattuizione iniziale tra le parti e nell'intenzione dei contraenti una generica destinazione del finanziamento ai motivi individuati dalla mutuataria ed una disponibilità della banca ad effettuare tale finanziamento coincidente al ripianamento di passività pregresse. 
Nel caso di specie, pertanto, in cui l'erogazione di denaro si è concretamente realizzata, come emerge dalla lettura dell'art. 3 del contratto di mutuo de quo, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito da parte del mutuatario, deve, dunque, ribadirsi che il negozio in esame risulta un idoneo titolo esecutivo trattandosi di un mutuo fondiario che non configura, alla luce della disciplina di cui agli artt. 38 seg. d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, un'ipotesi di mutuo di scopo. 
Resta, dunque, assorbite ogni ulteriore domanda. 
In conclusione, l'opposizione va rigettata. 
Le spese seguono la soccombenza del presente giudizio di merito e vanno poste a carico di parte attrice in solido come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo con riferimento alla posizione di ### 2018 ### al valore del credito contestato considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità delle singole fasi del giudizio e per gli ulteriori creditori, parti necessarie, il valore indeterminabile in ragione dell'unico motivo di opposizione e dell'effettiva attività difensiva svolta; P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1. rigetta l'opposizione; 2. condanna ###### e ### in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di ### 2018 S.R.L. che liquida in € 24.668,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché in favore di ###### D'### - SOCIETÀ #### S.R.L. e ### S.R.L.., che liquida in € 7.600,00 ciascuno oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### lì 4/11/2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 1371/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Nicolo' Cristina

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Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 412/2025 del 03-12-2025

... relativa all'apertura di credito in conto corrente agrario n° 400/2411, all'apertura di credito in conto corrente agrario n° 400/2412 ed all'apertura di credito in conto corrente agrario n° 400/2413; ###: 3) Dichiararsi la falsità della fideiussione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo RG 2918/2016 promosso dal ### di ### contro ### + 8 contraddistinta come documento n. 10 datato ### 30.12.1993 e sottoscritta da ### ed altri, "### generali uniformi relative alle fidejussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato"; 4) Revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016, emesso dal ### di ### in data 18 luglio 2016, e notificato in data 6 Agosto 2016; 5) Dichiarare quindi che niente è dovuto dallo ### al ### di ### per tale titolo, o comunque in virtù del contratto di fidejussione; 6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari; ###: 7) Revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016, emesso dal ### di ### in data 18 luglio 2016, e notificato in data 6 agosto 2016 in quanto si è prescritto il diritto di credito azionato dal ### di ### per sorte capitale ed interessi per il decorso di 10 anni ex art. 2946 c.c. dalla data della revoca della fideiussione alla data della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di ### di Sassari La Corte, composta dai ### Dott. ##### rel.  ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 97/2022 R.G. promossa da: ### S.P.A. (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv.ta ##### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi dall'avv.to #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.to #### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), quali eredi di ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv.to #### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi dall'avv.to #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.to ### e dall'avv. ##### S.R.L. (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.to ### e dall'avv.to ### APPELLATI #### (C.F.  ###), ###: garanzia personale ###udienza del 15/11/2024 sono state precisate le seguenti ### Nell'interesse di parte appellante: “### l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, previa dichiarazione di ammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., accogliere la presente domanda e per l'effetto così provvedere: A) Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e riformare, per quanto sopra esposto, la sentenza impugnata; B) Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del primo grado e del presente giudizio.”; Nell'interesse di ### e ### “### l'###ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: In via preliminare: - dichiarare inammissibili i motivi di cui ai punti I, II, IV e V dell'espositiva e per l'effetto: - Rigettare tutti motivi dell'appello in quanto infondati, - ### in toto la sentenza del ### di Sassari n°786/2021 pubblicata in data ###, - Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi del giudizio Nel merito - ### l'appello proposto dal ### di ### S.p.A. per i motivi di cui in espositiva e, per l'effetto; - ### la sentenza del ### di Sassari n°786/2021 pubblicata in data ###, - Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi del giudizio”. 
Nell'interesse di #### (quali eredi di ####, #### “voglia l'adita Corte d'Appello di ### - ### di ### dichiarare preliminarmente inammissibili i motivi d'appello e, nel merito, valutati gli stessi infondati voglia rigettare detto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. 
In ogni caso vittoria di spese diritti ed onorari ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.” Nell'interesse di ### (C.F. ###) e di ### (C.F. ###): “### declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; -Adversis rejectis; -la conferma della sentenza del ### di ### n. 786/2021 impugnata; - con vittoria di spese; In subordine: -dichiararsi la falsità delle fidejussioni omnibus n. 7834 datata 13 novembre 1992 e della fideiussione n. 8937 datata 30 dicembre 1993 allegate al ricorso per decreto ingiuntivo RG 2918/2016 promosso dal ### di ### contro #### e ### + 8 contraddistinti come documenti n. 10 e n. 11 e sottoscritte da Avv. ### ed altri, "### generali uniformi relative alle fidejussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato"; -con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. 
In via ancora subordinata, nei confronti dei chiamati: - nella denegata e non creduta ipotesi che gli appellati vengano condannati a pagare alcuna somma, assolversi gli stessi dalle avverse domande, e condannarsi la ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'Avv. ### e ### dal pagamento di tutto quanto richiesto dal ### di ### in forza dell'atto di cessione di azienda a rogito ### del 11 Aprile 2006 con rep. 7357, racc. 4569, sia per quanto attiene al capitale, gli interessi e le spese o in difetto la risoluzione del contratto con la restituzione del bene; - il tutto sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari.” Nell'interesse di ### “In via preliminare: a) dichiarare l'inammissibilità dei motivi 1, 2, 4 e 5 di appello. 
Nel merito: b) rigettare tutti i motivi di appello, in quanto infondati in fatto e in diritto. 
In tutti i casi: c) con vittoria di onorari e competenze professionali e rimborso delle spese forfetarie.” Nell'interesse di ### di ### srl: “1)-### ogni contraria istanza ed eccezione; 2)-Rigettarsi l'appello proposto dall'appellante ### S.p.A. e per esso qual mandataria ### S.C. P.A., confermandosi la sentenza n. 786/2021 emessa dal ### di ### pubblicata il 14 luglio 2021, assolvendo l'appellata da ogni avversa pretesa; 3)-In via meramente subordinata e nel merito: 1)-Ut supra n. 1); 2)-Rigettarsi per tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado e con la presente comparsa, la domanda formulata nei confronti di ### di ### s.r.l.  da parte degli opponenti tutti - ##### nella loro qualità di eredi in morte di ############ e ##### - avverso il d.i. 854/2016 emesso dal ### di ### il 18 luglio 2016, dichiarandosi inoltre che nessun credito, per alcun titolo e/o ragione, vanta il ### di ### nei confronti della stessa appellata ### di ### s.r.l., assolvendo quest'ultima da ogni avversa pretesa; 4)-Con vittoria di spese, competenze legali, rimborso forfetario spese generali ed ulteriori accessori, come per legge.” Nell'interesse di ### “### ogni contraria istanza od eccezione; ### 2) Dichiararsi che la fideiussione per la quale agisce in giudizio il ### di ### nei confronti dello ### è relativa all'apertura di credito in conto corrente agrario n° 400/2411, all'apertura di credito in conto corrente agrario n° 400/2412 ed all'apertura di credito in conto corrente agrario n° 400/2413; ###: 3) Dichiararsi la falsità della fideiussione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo RG 2918/2016 promosso dal ### di ### contro ### + 8 contraddistinta come documento n. 10 datato ### 30.12.1993 e sottoscritta da ### ed altri, "### generali uniformi relative alle fidejussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato"; 4) Revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016, emesso dal ### di ### in data 18 luglio 2016, e notificato in data 6 Agosto 2016; 5) Dichiarare quindi che niente è dovuto dallo ### al ### di ### per tale titolo, o comunque in virtù del contratto di fidejussione; 6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari; ###: 7) Revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016, emesso dal ### di ### in data 18 luglio 2016, e notificato in data 6 agosto 2016 in quanto si è prescritto il diritto di credito azionato dal ### di ### per sorte capitale ed interessi per il decorso di 10 anni ex art. 2946 c.c. dalla data della revoca della fideiussione alla data della prima messa in mora; 8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari; ###: 9) Revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016, emesso dal ### di ### in data 18 luglio 2016, e notificato in data 6 agosto 2016 in quanto il debito si è cristallizzato alla data della revoca della fideiussione e si è prescritto il diritto di credito azionato dal ### di ### ai sensi dell'art. 2948, n. 4) c.c. per quanto attiene agli interessi in data successiva al 31 dicembre 1998; 10) Con vittoria di spese, diritti ed onorari; ###' ### 11) Nella denegata e non creduta ipotesi che l'opponente venga condannato a pagare alcuna somma, assolversi lo stesso dalle avverse domande, e condannarsi la ### di ### in persona del legale rappresentante, a tenere indenne lo ### dal pagamento di tutto quanto richiesto dal ### di ### in forza dell'atto di cessione di azienda a rogito ### del 11 aprile 2006 con rep. 7357, racc. 4569, sia per quanto attiene al capitale, gli interessi e le spese; 12) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo 854 del 2016 il ### di ### spa ingiungeva il pagamento di euro 535751,62 oltre interessi a ###### (gli ultimi due quali eredi di ###, ##### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### e di ### (quest'ultimo nei limiti di euro 305.256,38) nella loro qualità di fideiussori della ### di ### srl, avendo sottoscritto tutti eccetto ### la fideiussione n. 7834 del 13.11.1992 (doc. 11, fascicolo monitorio) e tutti, incluso ### la fideiussione la n. 8937 del 30.12.1993 (doc. 10, fascicolo monitorio). 
I garanti proponevano opposizione con distinti atti di citazione che davano luogo ad altrettanti giudizi successivamente riuniti, e con cui impugnavano con querela di falso, per abusivo riempimento, le fideiussioni ed eccepivano l'inidoneità della documentazione contabile versata in atti a comprovare il credito e la prescrizione del credito azionato. 
A seguito di chiamata in causa si costitutiva la ### di ### srl.  ### di ### con la pronuncia n. 786/2021, dopo aver ritenuto inammissibile la querela di falso proposta per abusivo riempimento di foglio in bianco e dopo aver qualificato la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia, e non in termini di fideiussione, riteneva prescritto il diritto azionato nei confronti degli opponenti per il compimento del termine di oltre dieci anni dalla stipula dei relativi contratti di garanzia. 
Avverso tale decisione ha proposto appello il ### di ### per i seguenti motivi: i) il tribunale avrebbe pronunciato ultra petita, non avendo gli opponenti ######## e ### proposto alcuna eccezione di prescrizione del diritto azionato nei confronti dei garanti ma soltanto dell'obbligazione principale; ii) omessa pronuncia, giacché, con riferimento alle posizioni dei garanti ##### e ### i quali eccepivano la prescrizione dell'obbligazione di garanzia e anche con riguardo agli altri garanti, ove non dovesse ritenersi fondato il motivo che precede, il tribunale non avrebbe statuito alcunché in ordine ai rilievi con cui la banca deduceva la rinuncia alla prescrizione e l'esistenza di atti interruttivi per riconoscimento del debito e per l'invio di lettere di messa in mora non prodotte a cagione dell'ingiusta negazione dei termini 183 co. 6 cpc; iii) erronea individuazione del dies a quo della prescrizione dell'obbligazione di garanzia, che non poteva essere individuato nella data di conclusione dei contratti con cui erano state prestate le garanzie personali dovendo invece il giudicante iniziare a computare la prescrizione dalla scadenza delle aperture di credito garantite; iv) violazione del diritto di difesa per non essere stati ### concessi i termini 183 co. 6 cpc, in tal modo precludendo la produzione delle diffide e messe in mora con cui la banca aveva interrotto la prescrizione; v) erroneità della pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite sotto molteplici profili. 
Gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto. 
La sentenza è stata tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe. 
Motivi della decisione 1. Il motivo d'appello sub i) Con la doglianza in disamina parte appellante ha eccepito che in relazione alla posizione degli opponenti ######## e ### la sentenza sarebbe incorsa nella violazione del principio dispositivo essendosi costoro limitati a eccepire la prescrizione del credito derivante dal rapporto obbligatorio principale e non già del credito derivante dal rapporto di garanzia. 
Più precisamente, secondo l'appellante, i predetti opponenti, nella convinzione che i contratti dai medesimi sottoscritti fossero delle fideiussioni, avrebbero sempre eccepito soltanto la prescrizione dell'obbligazione principale intercorrente tra il ### di ### e la società cooperativa - debitrice principale-. 
Il rilievo non è condivisibile. 
Invero, in tutti gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo proposti nell'interesse dei su menzionati soggetti, è dato leggere, tra le conclusioni, la richiesta di revocare il decreto ingiuntivo a seguito dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato ex art. 2946 c.c. e, in particolare: - nell'atto di opposizione proposto da ### la parte chiedeva, tra l'altro, di “revocare il D.I. n. 854/2016 in quanto, ex art.  1955 e art. 1956 c.c. il B.D.S. è decaduto dalla possibilità di azionare il credito nei confronti dei fideiussori o in difetto è intervenuta la prescrizione del credito azionato, ex art. 2946 c.c.”; - analogamente, nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ### e ### le parti chiedevano, tra l'altro, di ” revocare il D.I. n. 854/2016 in quanto, ex art. 1955 e art. 1956 c.c. il B.D.S. è decaduto dalla possibilità di azionare il credito nei confronti dei fideiussori o in difetto è intervenuta la prescrizione del credito azionato, ex art. 2946 c.c.”; - così nell'opposizione a DI promossa nell'interesse di ##### e ### le parti chiedevano, tra l'altro, di “revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016 per intervenuta prescrizione del capitale e degli interessi …” e nella parte espositiva dell'atto il paragrafo C era rubricato appunto “prescrizione del credito azionato”. 
Ebbene, il chiaro riferimento nelle conclusioni e nel corpo degli atti suddetti al “credito azionato” consente di ritenere che l'eccezione di prescrizione si riferisse anche al diritto derivante dal contratto di garanzia azionato dalla banca col ricorso monitorio, a fondamento del quale l'istituto di credito poneva proprio il contratto di garanzia sottoscritto dagli ingiunti. 
Né vale obiettare in contrario che nella parte espositiva dei menzionati atti di opposizione le parti avrebbero fatto esclusivo riferimento alla prescrizione dell'obbligazione garantita, posto che, diversamente, dalla lettura integrale di essi si evince l'allegazione dell'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione anche dell'obbligazione di garanzia, e cioè l'inerzia del creditore nel richiedere il pagamento delle somme derivanti dai mutui e dalle aperture di credito garantiti, tanto è vero che: - nell'opposizione proposta nell'interesse di ### veniva espressamente dedotta l'assenza di atti interruttivi (vd. pag. 11, paragrafo 9: “ritiene questa difesa, in mancanza di atti interruttivi del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. …”; e ancora pag. 11, paragrafo 10: “inoltre si eccepisce l'intervenuta prescrizione degli interessi portati dal capitale essendo decorsi anni cinque, ex art. 2948 n. 4 c.c., senza che il ### abbia fatto richiesta di pagamento degli stessi né al debitore principale né, tantomeno, ai fideiussori”); - nell'opposizione proposta nell'interesse di ### e ### veniva espressamente dedotta l'assenza di atti interruttivi (vd.  pagg 13-14, paragrafo IV: “ne consegue che, in assenza di atti interruttivi da parte del ### di ### … Non solo, ma è altresì, prescritto il diritto dell'istituto bancario opposto in ordine agli interessi richiesti sulle suddette aperture di conto, atteso che essi si prescrivono nel termine di cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. ed il ### di ### non ha mai fatto richiesta di tali somme né alla ### debitore principale, né ai fideiussori”); - nell'opposizione proposta nell'interesse di ##### e ### veniva espressamente dedotta l'assenza di atti interruttivi (vd. pag. 9, paragrafo C: “ritiene questa difesa, in mancanza di atti interruttivi del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. …”; e ancora pag. 9, paragrafo D: “inoltre si eccepisce l'intervenuta prescrizione degli interessi portati dal capitale essendo decorsi anni cinque, ex art. 2948 n. 4 c.c., senza che il ### abbia fatto richiesta di pagamento degli stessi né al debitore principale né, tantomeno, ai fideiussori).  2. I motivi d'appello sub ii) e iv) Le doglianze in disamina, per la loro stretta connessione, possono essere esaminate congiuntamente. 
Con la censura sub ii) l'appellante si è doluto dell'omessa pronuncia, giacché, con riferimento alle posizioni dei garanti #### del 1927 e ### del 1945 (i quali solamente a dire dell'appellate avrebbero eccepito la prescrizione dell'obbligazione di garanzia) e anche con riguardo agli altri garanti in caso di rigetto del motivo d'impugnazione di cui al punto che precede, il tribunale non avrebbe statuito alcunché in ordine ai rilievi con cui la banca deduceva la rinuncia alla prescrizione e l'esistenza di atti interruttivi per riconoscimento del debito e per l'invio di lettere di messa in mora non prodotte a cagione dell'ingiusta negazione dei termini 183 co. 6 cpc.   Più precisamente, la rinuncia alla prescrizione o il riconoscimento del debito da intendersi quale atto interruttivo della stessa sarebbero da rinvenirsi, a dire della difesa del ### di ### negli allegati al contratto di cessione del 11.04.2006, con cui la debitrice principale ### di ### e ### aveva ceduto alla ### di ### la proprietà dell'azienda e negli allegati al successivo atto di constatazione del 31.07.2008, con cui si dava atto del mancato avveramento della condizione cui era subordinata la cessione d'azienda.   In particolare, sempre a detta dell'appellante, nel verbale del consiglio di amministrazione della cantina ### in data ### tutti i garanti, eccetto ### e ### all'unanimità, avrebbero conferito mandato al ### della cooperativa per il proseguimento delle trattative sulla cessione dell'azienda al fine di “definire la situazione patrimoniale della società nonché l'esposizione verso il ### di Sardegna”. Lo stesso mandato sarebbe stato confermato anche nel successivo verbale del consiglio di amministrazione del 24.02.2006 cui avrebbero presenziato tutti i garanti. Non solo, nel verbale del consiglio di amministrazione del 15.07.2008 tutti i garanti, eccetto i due omonimi ### all'unanimità, avrebbero deliberato di dar corso alla stipula dell'atto unilaterale di “constatazione di avveramento di condizione risolutiva del citato contratto di cessione” in quanto la ### di ### cessionaria dell'azienda, non avrebbe provveduto alla “liberazione della “Cooperativa” e dei suoi soci garanti dal debito e dalle fideiussioni nei confronti del “### di ### SPA””. 
Con la censura sub iv) l'appellante ha lamentato la violazione del diritto di difesa per non essere stati, a suo dire ingiustamente, concessi i termini 183 co. 6 cpc, in tal modo precludendo la produzione delle diffide e messe in mora con cui la banca aveva interrotto la prescrizione.  2.a) Non si ravvisa il vizio di omessa pronuncia. Invero, pur nella sinteticità espositiva che la connota, è dato leggere quanto segue nella sentenza oggetto di gravame: “(…) neppure, poi, è applicabile il regime di cui all'art. 1310 c.c. e, in particolare, gli eventuali atti interruttivi della prescrizione inoltrati dalla debitrice non hanno alcuna valenza nei confronti degli autonomi garanti, per i quali le uniche richieste di pagamento sono quelle del 04/11/2010, intervenute ben oltre il termine decennale decorrente dalla conclusione dei contratti ( n. 8874 del 2012 e ###/2019). La mancata partecipazione degli opponenti alla cessione in favore della terza chiamata in causa, poi, esclude ogni rilevanza ai fini interruttivi del riferimento alle fideiussioni prestate in favore della cooperativa”. La disamina di quanto precede consente di addivenire alla conclusione che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il tribunale a ben vedere, prendeva in considerazione, sia pur non menzionandoli specificamente (eccetto che per la cessione dell'azienda), gli atti con i quali la banca avrebbe interrotto la prescrizione, per escluderne qualsivoglia rilevanza nei confronti dei garanti.   Peraltro, la corte non può che condividere detta impostazione, essendo a tal fine sufficiente evidenziare come i verbali indicati dall'appellante a sostegno della propria tesi difensiva erano stati adottati dal consiglio di amministrazione e/o dall'assemblea dei soci della società debitrice principale, con la conseguenza che, in considerazione della natura autonoma della garanzia assunta dagli appellati (la qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia è divenuta cosa giudicata siccome non fatta oggetto di impugnazione) come del resto illustrato dal primo giudice, le dichiarazioni ivi contenute, anche ove si volesse accedere alla tesi della natura di atti interruttivi della prescrizione, sarebbero imputabili esclusivamente alla debitrice principale e pertanto inidonee a estendere qualsivoglia effetto nei confronti dei garanti. Non solo: questa corte condivide quanto statuito nella sentenza impugnata allorché il tribunale evidenziava come siffatti atti fossero intervenuti ben oltre il compimento del termine decennale di prescrizione (a integrazione della motivazione della sentenza impugnata, è sufficiente osservare che i menzionati verbali risalgono al 2006 e al 2008, mentre i contratti di garanzia erano stati stipulati rispettivamente, nel 1992 il contratto numero 7834, e nel 1993 il contratto numero 8937). 
Neppure si ravvisa alcun vizio di omessa pronuncia in ordine all'esistenza di una rinuncia alla prescrizione che dovrebbe ravvisarsi, a dire dell'appellante nelle dichiarazioni su citate contenute nei menzionati verbali del consiglio d'amministrazione e dell'assemblea della società. Difatti, il tribunale emetteva una decisione che, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, implicava necessariamente il rigetto dei rilievi dell'odierna appellante relativi alla rinuncia alla prescrizione. 
Inoltre, non ci si può esimere dal rimarcare come, analogamente a quanto evidenziato per gli asseriti atti interruttivi della prescrizione, le dichiarazioni contenute nei cennati verbali del consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea dei soci della società debitrice principale, anche ove si accedesse alla tesi dell'istituto di credito che vorrebbe ivi ravvisare una rinuncia alla prescrizione, sarebbero imputabili esclusivamente alla debitrice principale e pertanto inidonee a estendere qualsivoglia effetto nei confronti dei garanti autonomi.  ###, poi, nella sentenza appellata, dell'eccezione di prescrizione per l'assenza di atti interruttivi antecedenti alle uniche messe in mora prodotte in giudizio, ossia quelle del 2010, induce a ritenere infondata la doglianza relativa all'omessa pronuncia in ordine all'asserita ingiusta negazione dei termini 183 co.  6 cpc, trattandosi di statuizione che implica necessariamente il rigetto di siffatta richiesta.  2.b) Neppure merita accoglimento il motivo d'impugnazione sub iv). 
La difesa dell'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione con cui il primo giudice rigettava la richiesta di concessione di termini 183 co. 6 cpc, con ordinanza assunta all'udienza del 29/10/2020 in quanto, secondo l'istituto di credito, tale decisione si fonderebbe non già sulla esaustività dell'impianto probatorio bensì sull'assenza della clausola di salvezza dei diritti di prima udienza nei verbali delle due udienze precedenti, tenutesi nelle date del 25/6/2019 e del 29/10/2019, nelle quali veniva compiuta attività volta alla risoluzione dei subprocedimenti di querela di falso.  ### la parte appellante, proprio la circostanza che nelle udienze precedenti fossero state compiute attività volte alla risoluzione del sub-procedimento di querela di falso avrebbe legittimato la parte a richiedere i termini 183 co. 6 cpc soltanto all'udienza del 20.10.2020 (tenutasi in modalità cartolare) e a sostegno di quanto esposto la difesa della banca ha evidenziato che: nell'udienza del 25.06.2019 essa chiedeva di essere rimessa in termini per il deposito delle note sulla querela di falso (concesse all'udienza del 23.01.2018) non avendole potute depositare in ragione del decesso del procuratore costituito, mentre all'udienza del 29.10.2019, tenuta dal G.O.T. in ragione del trasferimento del giudice togato assegnatario della causa, veniva disposto il rinvio ad altra udienza per i medesimi adempimenti, cioè a dire dell'appellante la definizione dei subprocedimenti di querela di falso (che poi venivano dichiarate inammissibili all'udienza del 21.07.2020). La mancata concessione dei termini 183 co. 6 cpc avrebbe precluso all'istituto di credito la produzione delle messe in mora, che erano state ricevute dagli appellati nel 1995 e nel 2004, che la difesa della banca aveva interesse a depositare a riprova dell'esistenza di atti interruttivi ulteriori e antecedenti alle messe in mora del 2010 allegate al monitorio. 
La doglianza non è condivisibile. 
All'udienza del 23.1.2018, nella quale i difensori davano atto di aver esperito inutilmente la mediazione e il ### di ### chiedeva termine per controdedurre sull'avversa querela di falso, il giudice rinviava all'udienza del 16 maggio 2016 (da intendersi, all'evidenza, 16 maggio 2018) con termine per note sulla querela di falso sino a cinque giorni prima e facendo salvi i diritti di prima udienza. 
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dalla difesa della banca, l'udienza del 16.5.2018 doveva intendersi non già quale sede deputata alla sola valutazione dell'ammissibilità della querela di falso ma altresì quale prosecuzione della prima udienza e, pertanto, in quell'udienza le parti avrebbero dovuto reiterare la richiesta di termini 183 co. 6 cpc. e ciò a maggior ragione ove si consideri che il giudizio di falso non era stato oggetto di separazione (con sospensione dell'opposizione a decreto ingiuntivo) ma l'opposizione e la querela di falso erano state trattate congiuntamente previa creazione di un subprocedimento relativo alla querela. 
È, inoltre, pacifico che l'udienza del 16.5.2018 fosse stata rinviata d'ufficio al 9.1.2019 e che, riassunto il giudizio ad opera degli opponenti all'esito del decesso del precedente procuratore della banca il ###, era stata fissata per la prosecuzione della causa l'udienza del 25.6.2019. Ebbene, posto che dopo la riassunzione il processo continua e non inizia ex novo, va da sé che quell'udienza era deputata, in difetto di provvedimento di diverso tenore (che, si ribadisce, non veniva assunto, non essendo stata disposta la separazione della querela di falso né la sospensione dell'opposizione a decreto ingiuntivo) ai medesimi incombenti dell'udienza del 16.5.2018 (poi rinviata d'ufficio al 9.1.2019) ossia agli adempimenti dell'udienza di prima comparizione e trattazione, con la conseguenza che, in quella sede il difensore della banca avrebbe dovuto richiedere i termini 183 co. 6 cpc.   A ciò non avendo provveduto, risulta del tutto corretta la negazione dei ridetti termini che erano stati oggetto di richiesta solamente nelle note di trattazione scritta depositate il ### in sostituzione della verbalizzazione dell'udienza del 21.7.2020. Nessun ulteriore documento (rispetto a quelli già regolarmente versati in causa) poteva, dunque, essere prodotto.  3. Il motivo d'appello sub iii) Con tale censura la parte appellante si è doluta dell'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione dell'obbligazione di garanzia, che a suo dire non poteva essere individuato nella data di conclusione dei contratti con cui erano state prestate le garanzie personali dovendo invece il giudicante iniziare a computare la prescrizione dalla scadenza delle aperture di credito garantite. 
Il motivo non merita condivisione, solo ove si consideri che, anche ove si accedesse alla tesi dell'appellante e si iniziasse a computare la prescrizione dall'agosto 1994 o dal dicembre 1994, a ogni modo, la prescrizione maturerebbe nel 2004 in assenza di atti interruttivi diversi e anteriori rispetto alle messe in mora del 2010 (le uniche regolarmente prodotte).  4. Il motivo d'appello sub v) Con tale critica la parte ha lamentato erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite, sotto molteplici profili: a) il tribunale avrebbe disposto la condanna della banca alla rifusione delle spese di lite liquidate in ragione di euro 7.600,00 per compensi oltre rimborso forfettario e accessori in favore di ciascuna delle parti costituite trascurando il fatto che alcuni degli opponenti fossero costituiti col medesimo legale e che, pertanto, a mente dell'art. 4, comma 2 D.M.  55/2014 fosse loro, invece, dovuto un compenso unico che eventualmente poteva essere maggiorato, previa adeguata motivazione, nella misura del 30% per ogni soggetto oltre il primo; b) nella quantificazione delle spese di lite non sarebbe stato dato rilievo, ai fini di una compensazione quantomeno parziale, al fatto che le querele di falso proposte da tutti i garanti venivano dichiarate inammissibili; c) in relazione al solo ### il giudicante non avrebbe considerato il diverso e inferiore valore della domanda di ingiunzione; d) il rimborso delle spese di lite in favore della ### di ### sarebbe illegittimo poiché con sentenza del tribunale di ### in altro giudizio (passata in giudicato) era stato stabilito che “alcun accollo, neppure interno, può configurarsi rispetto all'obbligazione di garanzia (quella dedotta nel nostro giudizio) e che, per l'effetto, nessuna modifica soggettiva dell'obbligazione detta si è verificata”.  *  Il rilievo di cui al superiore punto a) è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.   È, intanto, opportuno chiarire che gli opponenti - odierni appellati ### e ### erano costituiti col medesimo difensore; analogamente ### e ### (quali eredi di ### erano costituiti insieme a ### e ### con il medesimo difensore; e così anche ### nato nel 1927 e ### nato nel 1945 erano costituiti col medesimo difensore. 
Ebbene, nonostante ciò, il tribunale procedeva alla liquidazione di un compenso pari a euro 7.600,00 oltre rimborso forfettario e accessori in favore di ciascuna delle parti costituite senza operare alcuna distinzione a seconda che si trattasse o meno di parti plurisoggettive (“condanna ### di ### s.p.a. al pagamento in favore di ### di ### e ### di ### di ### e ### quali eredi di #### e ### dell'avvocato ### e ### e della ### di ### s.r.l. delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.600,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge, per ciascuna delle anzidette parti costituite”) e, in tal modo, dunque, consentendo il riconoscimento del compenso, in quella stessa misura, in favore di ciascuno dei soggetti pur costituiti con il medesimo legale. 
Occorre, altresì, rimarcare che nessun appello incidentale è stato proposto avverso il riconoscimento dei compensi nella misura su indicata.   Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, l'aumento contemplato dalla disposizione dell'art. 4 co. 2 DM 55/2014 applicabile ratione temporis è previsto come “regola”, e, dunque, come evenienza ordinaria, o meglio “normale: “… Si è ritenuto, infatti, che, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione suddetta, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti di più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato, preveda una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, tuttavia, solo ove sia stato motivato, non è denunciabile in sede di legittimità” (Cass. 19718/2025).   Tutto ciò premesso e considerato che non si ravvisano ragioni per non riconoscere l'aumento che di regola è previsto nel caso di assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (essendo, altresì, detto aumento giustificato dal maggior lavoro, che deriva al difensore il quale assista più soggetti oltre il primo per la necessità di rapportarsi a ognuno di essi, quale, solo a titolo esemplificativo, il doverli identificare e far sottoscrivere la procura a ognuno), ne consegue che: -in favore di ### e ### dovrà essere riconosciuto un compenso unico pari a euro 7.600,00 con la maggiorazione del 30% (2.280,00) e quindi complessivi euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori; - in favore di ### e ### (quali eredi di ###, ### e ### dovrà essere riconosciuto un compenso pari a euro 7.600,00 oltre l'incremento di euro 6.840,00 (2.280,00x3) e quindi complessivi euro 14.440,00 oltre rimborso forfettario e accessori; -in favore dei due omonimi ### dovrà essere riconosciuto un compenso unico pari a euro 7.600,00 con la maggiorazione del 30% (2.280) e quindi complessivi euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori.   Del resto, l'adempimento spontaneo della sentenza, stante la natura provvisoriamente esecutiva della condanna alle spese, non costituisce acquiescenza tacita alla stessa, tale da escludere o limitare il diritto di impugnazione, ma rappresenta un adempimento di un ordine di giustizia finalizzato ad evitare che il predetto provvedimento venga posto in esecuzione con il conseguente maturarsi di ulteriori spese giudiziali (in questo senso depone la stessa nota a firma avv. ### del 22.7.2021, all. 2, produzioni degli appellati ### e ### con cui la professionista invitava i colleghi ad astenersi da qualsiasi azione volta al recupero delle spese legali).   I restanti rilievi sono infondati.   In relazione alla posizione di ### è sufficiente osservare che l'importo riconosciuto dal tribunale in suo favore è di gran lunga più basso di quanto al medesimo spetterebbe (e che risulterebbe pari a euro 12.678,00) anche ove si applicassero i valori minimi dei compensi relativi alle quattro fasi delle cause davanti al tribunale di valore entro 520.000,00 (infatti il decreto ingiuntivo era stato emesso nei suoi confronti per euro 305.256,38 e a tale importo occorre fare riferimento per determinare il valore della causa). 
Parimenti, è infondata la censura relativa all'omessa compensazione parziale delle spese processuali in ragione della declaratoria di inammissibilità delle querele di falso: infatti, la facoltà di compensare le spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a dare ragione del mancato uso di tale facoltà (mancato uso che, peraltro, nel caso di specie, risulta del tutto legittimo attesa la prevalente soccombenza dell'istituto di credito). 
Analogamente, è infondata la doglianza relativa alla condanna della banca alla rifusione delle spese legali in favore della parte chiamata ### di ### cessionaria dell'azienda della debitrice principale. Invero, non è opponibile agli odierni appellati la sentenza del tribunale di ### resa in altro giudizio (a cui costoro erano rimasti estranei) con cui era stato stabilito che “alcun accollo, neppure interno, può configurarsi rispetto all'obbligazione di garanzia (quella dedotta nel nostro giudizio) e che, per l'effetto, nessuna modifica soggettiva dell'obbligazione detta si è verificata”. Proprio l'inopponibilità di tale pronuncia impedisce di ritenere manifestamente infondata o arbitraria la chiamata in giudizio della ### di ### con la conseguenza che risulta pienamente corretta la decisione di porre a carico dell'opposta odierna appellante, in base al principio di causalità, le spese di lite.  5. Parziale riforma della sentenza e regolamentazione delle spese processuali Preliminarmente la corte dà atto che, non essendo stato proposto appello incidentale avverso la declaratoria di inammissibilità delle querele di falso, sul punto nessuna ulteriore statuizione potrebbe essere resa nel presente grado di giudizio. 
Ciò posto, l'appello avverso la sentenza del ### di ### n. 786/2021 è parzialmente fondato e dev'essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della pronuncia appellata, che nel resto conferma, dev'essere rideterminata la misura delle spese di lite riconosciute in favore delle parti plurisoggettive nella misura seguente: in favore di ### e ### euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori; in favore di ### e ### (quali eredi di ###, di ### e di ### euro 14.440,00 per compensi oltre rimborso forfettario e accessori; in favore di ### nato nel 1927 e di ### nato nel 1945 euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori. 
Essendo stato l'appello accolto solo in parte, la banca dev'essere condannata alla rifusione, in favore degli appellati, dei 2/3 delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano per l'intero come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni) di cui al DM 147/22 per le cause davanti alla corte d'appello entro 520.000,00 quanto a ### ed entro 1.000.000,00 quanto ai restanti appellati, compensate nel resto, riconoscendo, altresì, con riferimento alla posizione di ### e di ### nonché di ### e ### (quali eredi di ###, di ### e di ### e infine di ### nato nel 1927 e di ### nato nel 1945, l'aumento per l'assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (incremento giustificato dal maggior lavoro, che deriva al difensore il quale assista più soggetti oltre il primo per la necessità di rapportarsi a ognuno di essi, quale, solo a titolo esemplificativo, il doverli identificare e far sottoscrivere la procura a ognuno) e la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: - accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dal ### di ### avverso la sentenza del ### di ### n. 786/2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta pronuncia, che nel resto conferma, ridetermina nella seguente misura le spese legali del primo grado di giudizio in favore delle parti plurisoggettive: - in favore di ### e di ### euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori; - in favore di ### e ### (quali eredi di ###, di ### e di ### euro 14.440,00 per compensi oltre rimborso forfettario e accessori; -in favore di ### nato nel 1927 e di ### nato nel 1945 euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori; - condanna la parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati, dei 2/3 delle spese del presente grado che si liquidano per l'intero nella seguente misura: in favore di ### euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa; in favore di ### e di ### euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa; in favore di ### euro 10.060,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa; in favore di ### e ### (quali eredi di ### e di ### e di ### euro 17.393,74 per compensi oltre spese generali iva e cpa; in favore di ### nato nel 1927 e di ### nato nel 1945 euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa; in favore di ### di ### srl euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa; compensate nel resto. 
Così deciso in ### il ##### est.  #### 

causa n. 97/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Monica Moi, Cinzia Caleffi

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 525/2025 del 12-06-2025

... disporre la conversione oppure la riqualificazione del contratto di mutuo di credito agrario per ### 800.000,00 stipulato il ### Rep. 80.045 racc. 22.457 a firma del ### in mutuo ipotecario ordinario, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi di giudizio”. ### Con atto di citazione, ritualmente notificato ### & C. SOCIETÀ ### conveniva la ### ca ### dei ### di ### S.p.A. e la #### S.p.A. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, - dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo stipulato fra le parti indicato in narrativa presupposto della procedura esecutiva 178/2018 svoltasi avanti al Tribunale di #### - in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso; - condannare la controparte a restituire le somme versate ex art. 2033 per le rate pagate, perché prive di titolo, nella misura che verrà accertata e dimostrata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2941/2021 promossa da ### & C. SOCIETA' #### attrice contro ### S.P.A. AMCO - ###- ### S.P.A. - convenuti ### 12 giugno 2025, innanzi al dott. ### sono comparsi: ### & C. SOCIETA' #### , l'avv. ### oggi sostituito dall'avv.  ### S.P.A. , nessuno compare ### - ### S.P.A. - , l'avv. #### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ###.I., sentiti i procuratori delle parti, dà atto che ogni trattativa per la definizione bonaria della presente controversia è risultata fallimentare.  ###.I. a questo punto invita le parti a concludere e discutere ###. ### per parte attrice conclude come da note conclusive del 21 maggio 2025 e del 27 maggio 2025.  ###. ### conclude come da comparsa di costituzione e risposta e conclude come da note già depositate in data 26 maggio 2025. 
Le parti discutono oralmente la causa dopodiché Il Giudice decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatisi i procuratori.   IL GIUDICE dott. ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 segue verbale dell'udienza del 12 giugno 2025 N. R.G. 2941/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2941/2021 promossa da: ### & C. SOCIETÀ #### (c.f. ###), in persona della socia accomandataria e legale rappresentante p.t. sig.ra ### di ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### il quale nell'istanza ex art. 302 c.p.c. per la prosecuzione del processo interrotto ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni all'indirizzo PEC ### attrice contro ### - ### S.p.A., con sede ###, C.F. ###, capitale sociale € 655.153.674,00 i.v., iscritta all'### degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 6 - (“AMCO”), e per essa, quale mandataria, do### S.p.A., società di diritto italiano, con sede ####### dell'### n. 7, capitale sociale ### 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle ### di ### e codice fiscale ###, p. 
IVA ###, in persona del procuratore speciale dott. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### presso il cui studio sito in #### D'### n. 20 è elettivamente domiciliata ### nonché nei confronti di ### S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, codice fiscale #### contumace ### mutuo ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza Per parte attrice ### & C. ### in Accomandita ### (come da foglio di PC depositato in data 18 maggio 2023) “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, in via istruttoria: nell'ammissione delle istanze istruttorie come articolate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. e non ammesse; nel merito: - dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo stipulato fra le parti indicato in narrativa presupposto della procedura esecutiva 178/2018 svoltasi avanti al Tribunale di #### - in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso; - condannare la controparte a restituire le somme versate ex art. 2033 per le rate pagate, perché prive di titolo, nella misura che verrà accertata e dimostrata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volontaria contenuto nel contratto collegato al finanziamento ed avente ad oggetto i beni indicati in detto contratto notarile; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate, conseguentemente dichiarare che i fideiussori nulla devono alla banca per tali titoli, essendo inesistenti le relative obbligazioni; - dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia ed illegittimità di tutti gli atti esecutivi compiuti in relazione alla procedura esecutiva, con ogni conseguenziale pronuncia; - dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente e/o di quello intervenuto di vedersi assegnare le somme ricavate dalla procedura esecutiva illegittima; disporre, conseguentemente, nel caso in cui non sia ancora avvenuta in favore del creditore procedente o dell'intervenuto, l'assegnazione di dette somme in favore del debitore illegittimamente esecutato; disporre, invece, nel caso in cui sia avvenuta l'assegnazione di dette somme, la restituzione di esse all'opponente, condannando chi le avrà materialmente percepite al relativo pagamento, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo; ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 - condannare la parte procedente a risarcire i danni subiti dall'esecutato ex art. 2043 e 96 c.p.c., nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia. 
Vinte le spese, oneri accessori inclusi”. 
Sulle domande avversarie formulate in via subordinata riconvenzionale: Rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta da parte attrice. 
Rigettare la domanda di riqualificazione automatica del contratto nullo in ordinario mutuo ipotecario, perché infondata in fatto ed in diritto. 
Dichiarare l'inammissibilità della domanda di conversione del contratto, per difetto di legittimazione attiva, in ogni caso rigettare la domanda avanzata in via subordinata, di conversione del contratto, ex art. 1424 c.c., perché prescritta e comunque infondata; in ogni caso rigettare la domanda di pagamento della conseguente somma, perché prescritta; in ogni caso, rigettare la stessa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto. 
Vinte le spese, oneri accessori inclusi”. 
Per parte convenuta ### - ### S.P.A. (come da foglio di PC depositato in data 31 maggio 2023): “La scrivente ### ut supra rappresentata e difesa si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, e ancora una volta contesta integralmente quanto ex adverso dedotto e prodotto. 
In particolare, si precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. 
Si chiede altresì concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica” Ergo: “Piaccia all'###mo Tribunale adito per tutto quanto in premessa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle richieste attoree per non aver parte attrice proposto opposizione alla ### n. 178/2018 Tribunale di ### In via subordinata, nel merito, respingere le domande tutte proposte dall'attrice ### stelba di ### & C. ### in ### in quanto infondate in fatto ed in diritto; ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00
In ulteriore subordine, e solo e soltanto nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, disporre la conversione oppure la riqualificazione del contratto di mutuo di credito agrario per ### 800.000,00 stipulato il ### Rep. 80.045 racc.  22.457 a firma del ### in mutuo ipotecario ordinario, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. 
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi di giudizio”.  ### Con atto di citazione, ritualmente notificato ### & C. SOCIETÀ ### conveniva la ### ca ### dei ### di ### S.p.A. e la #### S.p.A.  chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, - dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo stipulato fra le parti indicato in narrativa presupposto della procedura esecutiva 178/2018 svoltasi avanti al Tribunale di #### - in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso; - condannare la controparte a restituire le somme versate ex art. 2033 per le rate pagate, perché prive di titolo, nella misura che verrà accertata e dimostrata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volontaria contenuto nel contratto collegato al finanziamento ed avente ad oggetto i beni indicati in detto contratto notarile; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate, conseguentemente dichiarare che i fideiussori nulla devono alla banca per tali titoli, essendo inesistenti le relative obbligazioni; - dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia ed illegittimità di tutti gli atti esecutivi compiuti in relazione alla procedura esecutiva, con ogni conseguenziale pronuncia; - dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente e/o di quello intervenuto di vedersi assegnare le somme ricavate dalla procedura esecutiva illegittima; disporre, ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 conseguentemente, nel caso in cui non sia ancora avvenuta in favore del creditore procedente o dell'intervenuto, l'assegnazione di dette somme in favore del debitore illegittimamente esecutato; disporre, invece, nel caso in cui sia avvenuta l'assegnazione di dette somme, la restituzione di esse all'opponente, condannando chi le avrà materialmente percepite al relativo pagamento, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo; - condannare la parte procedente a risarcire i danni subiti dall'esecutato ex art. 2043 e 96 c.p.c., nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia. 
Vinte le spese, oneri accessori inclusi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. 
A fondamento della domanda la società agricola in accomandita semplice ha allegato in punto di fatto: - di aver stipulato con la ### dei ### di ### un contratto di mutuo agrario in data 10 aprile 2009 dell'importo di € 800.000,00 e che #### e BIANCHI sarebbero intervenuti in tale sede quali garanti; - che sarebbe stata accesa ipoteca volontaria sui beni della società attrice; - che ai sensi dell'art. 1 e della lett. a) delle premesse del contratto, il finanziamento sarebbe stato formalmente destinato ad “acquisto e ristrutturazione di casa colonica con annesso agricolo e terreno”; - di aver ricevuto la notifica di atto di precetto in data 23 febbraio 2018 per l'importo di € 896.917,34 nonché successivo atto di pignoramento immobiliare in data 17 maggio 2018; - che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 178/2018 Tribunale di ### i beni dell'attrice sarebbero stati stimati dal CTU (####- ni) in € 844.640,00 e successivamente aggiudicati per € 630.000,00; - che in tale procedura sarebbe intervenuta, quale cessionaria del credito, ### chiedendo l'assegnazione del ricavato dalla vendita. 
In diritto, l'attrice ha eccepito: i) la nullità del mutuo agrario per difetto originario di causa ; ed invero, considerato che il finanziamento di credito agrario integrerebbe ex art.  43 D. Lgs. 385/1993 mutuo di scopo avente quale oggetto esclusivo la concessione di finanza “destinata” inderogabilmente ad attività agricole e zootecniche nonché ad attività ad esse collaterali, la provvista concessa non poteva essere utilizzata per una finalità diversa (quale quella di estinguere debiti in precedenza contratti dal mutuatario verso l'istituto mutuante); ii) la nullità del contratto di mutuo ex artt. 1418 c.c. e 38 e ss. D. 
Lgs.385/1993 per superamento del limite di finanziabilità (valore cauzionale effettivo dell'immobile intesto come netto realizzo in asta giudiziaria - disciplina del mutuo fon### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 diario estensibile a quello agrario ex art. 44 T.U.B.) atteso che gli immobili concessi in garanzia, secondo la stima effettuata dall'esperto estimatore in sede di esecuzione immobiliare, avevano un valore di € 844.640,00 e sono stati aggiudicati ad € 630.000,00 (netto realizzato in asta); iii) la conseguente inidoneità dei contratti ad acquisire la natura di “titoli esecutivi” e conseguente illegittimità radicale della procedura esecutiva instaurata; iv) la nullità dell'atto di concessione di ipoteca volontaria trattandosi di garanzia accessoria al contratto di mutuo e che, pertanto, ne subirebbe la medesima sorte; v) la nullità delle fideiussioni prestate; vi) la necessità di restituzione delle somme versate, ex art. 2033 c.c., sia quelle per le rate pagate, sia quelle realizzate a seguito della vendita forzata del bene; vii) il risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c..; viii) il diritto della parte esecutata a fare propria la somma ricavata dalla vendita (tramite assegnazione e/o restituzione delle somme derivate o che deriveranno dallo svolgimento della procedura esecutiva) oltre al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale ex art. 96 comma 2 c.p.c. 
Con comparsa del 5 maggio 2022 ### - ### S.p.A. (di seguito, per brevità, anche solo “AMCO”) si è costituita nel presente procedimento chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito per tutto quanto in premessa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle richieste attoree per non aver parte attrice proposto opposizione alla ### n. 178/2018 Tribunale di ### In via subordinata, nel merito, respingere le domande tutte proposte dall'attrice ### stelba di ### & C. ### in ### in quanto infondate in fatto ed in diritto; In ulteriore subordine, e solo e soltanto nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, disporre la conversione oppure la riqualificazione del contratto di mutuo di credito agrario per ### 800.000,00 stipulato il ### Rep. 80.045 racc.  22.457 a firma del ### in mutuo ipotecario ordinario, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. 
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi di giudizio”. 
A tal fine parte convenuta ha allegato ed eccepito: - di essersi resa beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, in forza di atto di scissione stipulato in data 25 novembre ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,### con ### dei ### di ### S.p.A. ### di un compendio di attività e passività identificate in tale atto così subentrando di pieno diritto a ### nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati tra cui il credito vantato da ### nei confronti della società attrice; - l'inammissibilità della domanda attore relativa alla asserita nullità del titolo esecutivo (mutuo agrario per cui è causa) e della affermata nullità “a cascata” dell'ipoteca iscritta in favore dell'### di credito e di tutti i successivi atti della procedura esecutiva R.G. ES. 178/2018 “sino addirittura addivenire alla richiesta di restituzione delle somme già assegnate ed al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell'esecuzione”; - tale domanda sarebbe inammissibile perché tardiva (“la società debitrice esecutata avrebbe ben potuto e dovuto - eventualmente - avanzare le proprie (a nostro parere infondate) doglianze in tema di nullità del titolo esecutivo attraverso gli strumenti che il nostro ordinamento offre, ovvero l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione n. 178/2018 Tribunale di Livorno. Preme anzitutto evidenziare che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 22 Settembre 2021; ed invece in sede esecutiva il progetto di distribuzione delle somme ricavate è stato depositato in data 14 Gennaio 2022 (v.  doc. n. 5) ed è stato approvato in data 7 Febbraio 2022 (v. doc. n. 6). Pertanto, l'odierna attrice (peraltro costituita nella predetta esecuzione) avrebbe potuto proporre - eventualmente - relativa opposizione”); - ed infatti, la ### si sarebbe costituita nel corso dell'esecuzione in data 24 maggio 2021 senza aver mai proposto un giudizio di opposizione all'esecuzione; - che le pronunce ex adverso richiamate, diversamente da quanto preteso dalla attrice, pur nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ed all'assegnazione del ricavato della vendita, lo affermano nell'interesse di chi abbia lamentato e fatto valere la nullità del titolo esecutivo nell'unica sede ove essa può essere eccepita, vale a dire l'opposizione all'esecuzione (parlandosi nelle citate di pronunce di “esecutato vittorioso nel giudizio di opposizione” e non di esecutato rimasto inerte e passivo fino alla vendita dei propri beni); - l'infondatezza, nel merito, delle domande avversarie sia in ordine all'eccepita configurazione del mutuo di scopo sia in ordine alla pretesa nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. (atteso che il mutuo per cui è causa risalirebbe al 10.4.2009, ergo a ben 10 anni di distanza rispetto al momento in cui è stata svolta la CTU nella successiva vendita forzata con conseguente non comparabilità della valutazione redatta nel 2019 con quella redatta nel 2007 - perizia di stima eseguita dal ### Leonardi del 13.2.2007 che aveva ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 stimato il valore degli immobili ipotecati in € 1.627.960,00 con conseguente mancato superamento della somma concessa a titolo di mutuo dell'80% del valore degli immobili concessi in ipoteca); - che nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione prospettata ex adverso, “sussisterebbero comunque gli estremi per la conversione oppure per la riqualificazione che si richiede del mutuo agrario stipulato il ### Rep.  80.045 racc. 22.457 a firma del #### in Portoferraio” in un “normale” mutuo ipotecario il quale, pur non beneficiando della speciale disciplina prevista dal T.U.B. in materia di mutui fondiari, avrebbe comunque legittimato l'esecuzione immobiliare promossa avendo il creditore notificato il titolo unitamente all'atto di precetto (decidendo, dunque, di non ricorrere alla norma che avrebbe esentato il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ex art. 41, comma 1 D. Lgs. 385/1993; - la carenza di legittimazione attiva di ### in ordine alla dichiarazione di nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate atteso che “avrebbero dovuto eventualmente essere i fideiussori stessi, i ###ri ### e ### ad avanzare autonoma domanda di nullità delle proprie obbligazioni”; - l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  attesa l'infondatezza delle domande attoree ed inammissibilità del tentativo avversario di supplire alla propria inerzia in sede di esecuzione forzata. 
Con provvedimento del 14 marzo 2022, il primo Giudice assegnatario del fascicolo (Dott. ###, preso atto della comunicazione relativa al decesso del difensore di parte attrice (Avv. ###, visto l'art. 301 c.p.c. dichiarava l'interruzione del giudizio. 
In data 8 aprile 2022, sempre il predetto ### letto il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato dal nuovo difensore dell'attrice (Avv. ###, fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 26 maggio 2022 (rinviata d'ufficio al 9 giugno 2022). 
All'udienza cartolare del 9 giugno 2022 il Giudice, su richiesta delle parti, assegnava loro i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava l'udienza del 10 novembre 2022 per la discussione delle richieste istruttorie. 
All'udienza del 10 novembre 2022, il ### ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'8 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.  ###.I. dott.ssa ### (divenuta assegnataria del fascicolo de quo) con provvedimento datato 11 gennaio 2023 delegava al G.O.P. dott.ssa ### la trattazione ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 dell'udienza dell'8 giugno 2023. All'udienza de qua il G.O.P. Dott.ssa ### rimetteva la causa al Giudice titolare Dott.ssa ### La causa veniva, quindi, riassegnata dapprima in data 12 giugno 2023 allo scrivente ### dopodichè in data 23 gennaio 2024 al G.I. dott. ### e da quest'ultimo (con provvedimento del 7 febbraio 2024) rinviata al 5 giugno 2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 
Con provvedimento emesso in data 28 maggio 2025, lo scrivente ### “vista l'assegnazione del fascicolo in epigrafe allo scrivente ### in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 15 maggio 2025; considerato che la causa in epigrafe, in virtù del provvedimento emesso dal precedente ### assegnatario (provvedimento dott. ### del 7 febbraio 2024), risulta fissata al 5 giugno 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato il carico istruttorio e decisorio dell'udienza del 5 giugno 2025 (anche a seguito della recente variazione tabellare prot. 1612.### avente efficacia dal 15 maggio 2025 che ha, inter alia, comportato la ridistribuzione di parte del ruolo del dott. ### tra i magistrati della ### tra cui lo scrivente ###; ritenuta la necessità, per esigenze organizzative del ruolo, di disporre un brevissimo rinvio della causa in epigrafe ad altra udienza anche al fine di esperire un tentativo di conciliazione” rinviava la causa al 12 giugno 2025 per esperire il tentativo di conciliazione e, in subordine, in caso di esito negativo dello stesso, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. 
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'odierna udienza del 12 giugno 2025, fallito il tentativo di conciliazione, previa discussione orale, è stata emessa la seguente decisione con motivazione contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.In via preliminare, appurata la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di ### S.p.A. e preso atto che nelle more del presente procedimento i vari ### assegnatari del fascicolo non avevano provveduto alla relativa declaratoria di contumacia, dichiara la contumacia della predetta convenuta.  1.1 Sempre in via preliminare, quanto alle istanze istruttorie di parte attrice, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinunciate. 
Ed invero, in sede di foglio di PC, la difesa della società attrice ha così concluso: “in via istruttoria: nell'ammissione delle istanze istruttorie come articolate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. e non ammesse”; formula quest'ultima eccessivamente ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 generica per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, ### n. 1578 del 22.7.2022). 
Trova dunque applicazione, a sfavore di ### il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord. 3.8.2017 n. 19352 rv 645492 - 01; Cass. sez. 3^ civ. 4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022). 
Ad ogni modo, le istanze istruttorie formulate dalla attrice sarebbero comunque da non accogliere perché superflue alla luce della natura documentale della presente controversia e tenuto conto dell'inammissibilità delle domande attoree.  2. Ciò premesso, le domande della società attrice sono in parte inammissibili ed in parte infondate nel merito sulla scorta della seguente decisione. 
Le eccezioni difensive della convenuta ### nella parte in cui censurano l'inammissibilità delle domande attoree volte a far valere la nullità del mutuo agrario per cui è causa posto a fondamento dell'azione esecutiva immobiliare in danno della società agricola debitrice esecutata (e delle conseguenti domande “a cascata” volte a far dichiarare la nullità dell'ipoteca concessa e l'inesistenza del diritto ad agire in executivis del creditore procedente con annesse rivendicate declaratorie di nullità della procedura esecutiva e dei relativi atti - ivi inclusa la vendita dei beni staggiti - e della annessa richiesta di assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata) sono fondate e meritano accoglimento. 
Ed invero, le domande della società attrice integrano, in tutta evidenza, una opposizione all'esecuzione che ### non ha introdotto tempestivamente all'interno della procedura esecutiva n. 178/2018 svoltasi avanti al Tribunale di ### Sezione ### e che ha visto quali beni staggiti i beni immobili rispetto ai quali la società attrice aveva concesso ipoteca in relazione al mutuo agrario per cui è causa (segnatamente, mutuo agrario stipulato dalla medesima ### di ### & C. ### in ### e la allora creditrice ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ### dei ### di ### in data ### per ### 800.000,00 - cfr. doc. 1 allegato ad atto di citazione, mutuo agrario del 10.04.2009 Rep. 80.045 racc. 22.457 a firma del #### in ###. 
Le argomentazioni spese da ### in sede di prima memoria istruttoria ex art.  183 comma 6 c.p.c. e reiterate in sede di scritto difensivo conclusionale secondo cui l'accertamento di nullità/illegittimità degli atti della procedura esecutiva de qua sarebbe una azione di accertamento autonoma non possono condividersi. 
Un'azione di accertamento del genere (tesa, cioè, alla declaratoria di illegittimità degli atti della procedura) non può che considerarsi di per sé inammissibile perché proposta al di fuori del procedimento esecutivo, posta l'irretrattabilità degli effetti dell'esecuzione forzata (per tutte, Cass. 12127/2020) e la necessità di ricorrere se del caso, incidentalmente, alle opposizioni esecutive, che hanno come comune denominatore la considerazione che il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” (così, Cass. n. 7708/2014, in motivazione; nello stesso senso, Cass. n. 23182/2014; inoltre: Cass. n. 11172/2015, Cass. ord. n. 12242/2016, Cass. n. 5175/2018, Cass. ord. n. 11191/2019, Cass. n. 17661/2020, Cass., Sez. Un., 28387/20, punto 60 delle ragioni della decisione; cfr., da ultimo, in motivazione, ### zione civile sez. III, 16/05/2023, n.13362).  ### di citazione introduttivo del presente giudizio è stato pacificamente notificato ad ### in data 22 Settembre 2021 allorquando in sede esecutiva il progetto di distribuzione delle somme ricavate risultava esser già stato depositato in data 14 Gennaio 2022 (cfr. all. n. 5 di cui alla produzione documentale di parte convenuta) ed approvato in data 7 Febbraio 2022 (all. n. 6 di cui alla produzione documentale di parte convenuta). 
Pertanto, l'odierna attrice (peraltro costituita nella predetta procedura esecutiva con comparsa del 24 maggio 2021) avrebbe potuto proporre la relativa e tempestiva opposizione. 
Per contro, la società attrice è rimasta ingiustificatamente inerte e non ha coltivato alcuna opposizione all'esecuzione - rimedio quest'ultimo alla stessa apprestato per eccepire la nullità della procedura esecutiva perché instaurata in suo danno in ipotizzata assenza di titolo esecutivo valido (nulla executio sine titulo). 
Non può ### dunque, giovarsi del presente giudizio dalla stessa definito quale ordinario giudizio autonomo di cognizione avente ad oggetto la pretesa nullità/inefficacia del contratto di mutuo stipulato inter partes perché altrimenti, a voler in ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ipotesi (e solo in ipotesi) ritener fondate le doglianze dalla stessa articolate avverso il predetto contratto si sovvertirebbe del tutto ingiustificatamente ed arbitrariamente l'assetto normativo processuale previsto per le opposizioni esecutive e sui relativi termini di decadenza (norme quest'ultime di evidente interesse pubblico). 
In conclusione, la richiesta di declaratoria di nullità del titolo esecutivo e di illegittimità degli atti della procedura esecutiva - da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. (svolta peraltro in assenza della necessaria ed imprescindibile fase “cautelare” dinanzi al Giudice dell'esecuzione) - e la richiesta di conseguente restituzione delle somme corrisposte in sede esecutiva o di risarcimento danni, avanzate in questa sede ###### è da ritenersi inammissibili poiché coltivate davanti ad un Giudice che non può avere competenza in ordine alla validità di un titolo esecutivo già ritenuto idoneo dal Giudice dell'### in sede di esecuzione forzata (tanto da legittimare addirittura la vendita dei beni) e la cui validità non è stata contestata in quella sede mediante rituale opposizione dall'esecutato. 
Ciò, al netto della infondatezza anche nel merito delle doglianze della società attrice in punto di nullità del mutuo agrario per difetto di causa perché, di fatto, simulante un mutuo “solutorio” (id est, mutuo stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutatario verso il mutuante) e, pertanto, asseritamente inidoneo a costituire titolo esecutivo. 
Ed invero, in adesione al recente e condivisibile orientamento delle ### prema Corte è da ritenersi valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio" (### U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025, Rv. 674008 - 01).  ### nella richiamata pronuncia hanno avuto modo di prendere posizione anche sul fatto che la finalizzazione del mutuo fondiario (la cui normativa, per stessa ammissione dell'attrice, è applicabile al mutuo agrario per cui è causa) al ripianamento di debiti pregressi non può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa: “### per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.) è pacifica l'opinione ─ e va qui ribadito ─ che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappre### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 sentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'e- ventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. 1517 del 2021)”.  ### la doglianza di ### sulla pretesa nullità del mutuo concessole per mancata osservanza del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38, comma 2, d.lgs.  385 del 19931, ferma l'insuperabile declaratoria di inammissibilità della domanda, si pa1 Al riguardo giova ricordare che l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 («### delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo aver stabilito, al comma 1, che «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili», prevede, al comma 2, che «la ### d'### in conformità delle deliberazioni del ### [### interministeriale per il credito ed il risparmio], determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti». 
Sulla base di questa norma, il ### (### interministeriale per il credito e per il risparmio), con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla ### d'### con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «### in materia di particolari operazioni di credito» e pubblicato sulla G.U. ### n. 155 del 05/07/1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente. La questione della rilevanza del superamento della suddetta soglia di finanziabilità è stata variamente risolta, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza di legittimità.  ### più risalente, secondo il quale tale superamento sarebbe restato irrilevante ai fini della validità del contratto, non rientrando nell'ambito delle nullità testuali previste della previsione di cui all'art.  117, comma 8, del d.lgs. n.385 del 1993 (Cass. 28/11/2013, n. 26672; Cass. 04/11/2015, n. 22446), era stato superato dalla giurisprudenza successiva, che aveva riconosciuto, alla prescrizione del limite di finanziabilità, il rango di norma imperativa, di per sé idonea a conformare il contratto di mutuo fondiario. 
Sulla base di tale condivisa premessa, peraltro, le successive pronunce di questa Corte avevano dato luogo a due divergenti indirizzi.  ### il primo, più rigoroso, il travalicamento della soglia avrebbe determinato la nullità radicale del contratto, superabile esclusivamente con il rimedio della conversione, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ..  ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 lesa infondata sol che si richiami la nota pronuncia delle ### n. ### del 16/11/2022 ove è stato stabilito, al contrario di quanto affermato dall'attrice, che il suddetto limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario, poiché l'art. 38, comma 2, t.u.b. - non essendo una disposizione determinativa del contenuto, né posta presidio della validità del negozio, bensì un elemento meQuesto rigoroso orientamento traeva argomento dal rilievo che il limite di finanziabilità, ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, costituiva un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, diretto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività di impresa ( 13/07/2017, n. 17352; Cass. 31/07/2017, n. 19016; Cass. 28/05/2018, n. 13286; Cass. 24/09/2018, 22466). 
Per il secondo indirizzo, invece, pur dovendosi condividere la valutazione circa la finalizzazione della disciplina sulla soglia di finanziabilità del mutuo fondiario alla tutela di interessi pubblici, tuttavia la violazione del limite non avrebbe comportato la nullità, bensì, previa riqualificazione giudiziale del contratto di mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario, la disapplicazione del corpus normativo specificamente collegato al rispetto della soglia, e cioè della disciplina di privilegio contenuta negli artt. 38 e ss. del d.lgs.  n. 385/1993, in primo luogo della norma (art. 41) che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo (Cass. 28/06/2019, n. 17439; Cass., Ord. int., 08/03/2022, n. 7509). Questo diverso orientamento, tenendo conto delle osservazioni provenienti dalla dottrina e delle questioni sollevate dalla giurisprudenza di merito, aveva posto in luce i limiti della teoria della nullità, sia sotto il profilo genetico che sotto il profilo funzionale. Sotto il primo profilo, si era evidenziato che la predetta teoria, nel prefigurare la nullità radicale del contratto con la sola salvezza della conversione, muoveva dal presupposto evidente che si trattasse di un tipo negoziale diverso o comunque di un contratto differente rispetto al mutuo ipotecario ordinario; presupposto che, peraltro, si sarebbe posto in contrasto con il rilievo che il mutuo fondiario costituiva, invece, un sottotipo o, comunque, una species rispetto al genus mutuo ipotecario, per l'evidente preponderanza di elementi in comune - precipuamente quelli della causa e dell'oggetto - e la presenza, nel primo, soltanto di elementi accidentali caratterizzanti. Sotto il secondo profilo, si era posto in luce il carattere eccessivo della misura applicata rispetto alla finalità della norma violata, la cui ratio avrebbe dovuto individuarsi nell'esigenza di assicurare la stabilità del mercato attraverso la stabilità del singolo operatore del credito; stabilità che sarebbe stata minata dalle implicazioni della comminatoria di integrale nullità del mutuo (e con esso, dell'accessoria garanzia ipotecaria), in ragione della retrocessione della pretesa creditoria a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., nonostante l'avvenuta erogazione del capitale. Per l'orientamento in esame, dunque, diversamente che per quello più rigoroso, il limite di finanziabilità non avrebbe costituito un limite assolutamente inderogabile dall'autonomia privata nel porre in essere operazioni di finanziamento, ma avrebbe costituito, più modestamente, elemento conformativo di quella particolare species del genus mutuo, rappresentata dal mutuo fondiario, talché il suo superamento non avrebbe comportato la nullità dell'operazione negoziale (ovviabile solo con il difficile rimedio della conversione), ma semplicemente la qualificabilità della fattispecie in termini di mutuo ordinario e, per conseguenza, l'applicazione della disciplina ordinaria in luogo di quella speciale. 
La questione delle conseguenze del superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è stata rimessa alle ### di questa Corte come questione di massima di particolare importanza. ### con sentenza 16/11/2022, n. ###, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'### di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le ### hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione.  ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'### di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale" - non rappresenta una norma di natura imperativa, la cui violazione sia suscettibile di determinare la nullità del contratto (sanzione che, anzi, condurrebbe al pregiudizio dell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere, in una sorta di eterogenesi dei fini; cfr. Cass., Sez. U - , Sentenza n. ### del 16/11/2022, Rv. 666194 - 01; in senso conforme, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023, Rv. 667138 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7949 del 20/03/2023, Rv. 667081 - 01; in tal senso, da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 19 del 02/01/2025, Rv. 673590 - 01). 
A tale principio di diritto, affermato nell'esercizio della funzione nomofilattica della Suprema Corte, lo scrivente ### ritiene necessario prestare osservanza ed assicurare continuità, non apparendo neppure opportuno porre il problema della sua rimeditazione a così breve intervallo temporale dalla surrichiamata pronuncia. 
Quanto poi alla domanda attorea con cui è stata genericamente eccepita l'inefficacia delle fideiussioni prestate, si impone la reiezione atteso che, come tempestivamente e correttamente argomentato da ### difetta in capo alla società attrice la legittimazione attiva in parte qua.  ### infondata nel merito è infine la domanda risarcitoria formulata da parte attrice e volta ad ottenere il ristoro dei “danni subiti dall'esecutato ex art. 2043 e 96 c.p.c., nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia”. 
Premesso che, diversamente da quanto assunto dalla società attrice, non si può affermare che la procedura esecutiva intrapresa in suo danno sia illegittima sussistendo sin dall'inizio della stessa un titolo esecutivo (la cui validità non è mai stata posta in discussione dal debitore esecutato nei rituali e tempestivi rimedi processuali - opposizioni esecutive - posti a sua disposizione) e considerato, pertanto, la carenza nel caso di specie sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. invocata da ### si deve dare atto che finanche la giurisprudenza citata dalla attrice a fondamento della esperibilità della presente domanda risarcitoria non depone in favore della società agricola attrice. 
Ed invero, nella pronuncia delle ### n. 21110 del 28/11/2012 (Rv. 624256 - 01) viene ribadita la necessità che l'esecutato debba far confluire dapprima le proprie ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 doglianze nella procedura esecutiva e solamente dopo, ad esito vittorioso del giudizio di opposizione esecutiva, potrà sia ottenere il ricavato della vendita che eventualmente agire per il risarcimento dei danni nei confronti del creditore che colposamente abbia agito in executivis non avendone titolo (cfr. punto 6.2., pag. 11 della citata pronuncia “6.2 La tutela che l'ordinamento assicura alla posizione del terzo aggiudicatario o assegnatario (nei termini di cui s'è detto), pur quando la vendita coatta abbia avuto luogo nell'ambito di una procedura esecutiva che risulti poi essere stata promossa in difetto di titolo idoneo, non comporta che resti priva di difese e del tutto sacrificata la contrapposta posizione del debitore esecutato. A parte la possibilità di evitare la vendita chiedendo tempestivamente al giudice di sospendere l'esecuzione, è ovvio che, quando la sospensione non sia stata possibile o comunque non sia stata concessa, all'esecutato vittorioso nel giudizio di opposizione non soltanto competerà il ricavato della vendita ma si offrirà anche la possibilità di agire per il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del creditore che colposamente - ossia senza la normale prudenza richiamata dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c.- abbia agito in executivis non avendone titolo”.) ### l'ulteriore pronuncia richiamata dall'attrice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656 - 01), ad una attenta disamina, non giustifica la proponibilità in assoluto in via autonoma della domanda risarcitoria da pignoramento illegittimo ex art.  96 c.p.c.2. 
Ed invero, premesso che la pronuncia de qua ha confermato il tradizionale orientamento secondo cui la competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da c.d. "responsabilità aggravata", ex art. 96, comma 2, c.p.c., spetta funzionalmente al giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza (da ul2 Sul punto, la Suprema Corte ha dato risposte non sempre univoche.  ### un primo orientamento, più risalente e largamente maggioritario, la competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da c.d. "responsabilità aggravata", ex art. 96, comma 2, c.p.c., spetta funzionalmente al giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza (da ultimo, ma ex permultis, ### 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 - 01; ### 3, Sentenza n. 16272 del 31/07/2015, Rv. 636592 - 01). 
Per un secondo, più recente e minoritario orientamento, invece, la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. potrebbe essere proposta in via autonom; non solo quando sia giuridicamente o materialmente impossibile proporla nel giudizio presupposto, ma anche quando la proposizione in via autonoma corrisponda ad un interesse "meritevole di tutela" del danneggiato (questo principio è stato affermato da due decisioni: ### 3, Ordinanza n. 25862 del 31/10/2017, Rv. 646030 - 01, e ### 1, Sentenza 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 - 01). 
La Suprema Corte nella decisione richiamata dalla ditta attrice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656 - 01) ha ritenuto meritevole di conferma l'orientamento tradizionale non condividendo l''opinione secondo cui la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. possa proporsi in via autonoma tutte le volte che il danneggiato vi abbia un interesse "meritevole di tutela".  ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 timo, ma ex permultis, ### 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16272 del 31/07/2015, Rv. 636592 - 01), ergo, nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato ovvero ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro, la ### ha ammesso la deroga alla regola de qua solo in due casi: l'impossibilità di fatto e l'impossibilità di diritto di proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 comma 2 c.p.c. (ipotesi entrambi non ricorrenti nel caso di specie). 
Ricorrerà l'impossibilità di fatto quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, né poteva ragionevolmente prevedere di patirne (così già Cass., Sez. 3, Sentenza n. 499 del 14/03/1962, Rv. 250786 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 18/04/1972, Rv.  ### - 01). 
Ricorrerà invece l'impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c. p.c.. Tale ultima eventualità può avverarsi, ad esempio, proprio nel caso di esecuzioni incautamente intraprese. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, né pronunciare sentenze di condanna. Non a caso, l'art. 96, comma secondo, c.p.c., attribuisce il potere di liquidare il danno da incauta esecuzione "al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata": e questi non potrà che essere - di norma - il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. “Tuttavia non sempre la persona danneggiata da una esecuzione incautamente intrapresa potrà proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'illegittimità di questa: non potrà farlo, ad esempio, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, rilevata l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, chiuda il processo esecutivo motu proprio. Solo in questo e nei casi consimili, pertanto, resta al danneggiato la possibilità di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (Sez. 06/05/2010, Rv. 612644 - 01; ### 20/11/2009, Rv. 610752 - 01; Sez. 24/05/2003, Rv. 563527 - 01)”. 
Sul punto, si sono, da ultimo, pronunciate finanche le ### della ### con la sentenza n. 25478/2021, stabilendo che: “### con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di forma### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 zione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo”. 
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, si deve dare atto che l'attrice non avendo proposto opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. e pacificamente non ricorrendo nel caso di specie le uniche due ipotesi di deroga alla proponibilità della domanda risarcitoria ex art. 96 comma 2 c.p.c. dinanzi al “giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza” (vale a dire l'ipotesi di impossibilità di fatto e l'ipotesi di impossibilità di diritto di proposizione della relativa domanda), non può in questa sede ###via autonoma tale domanda risarcitoria; domanda, pertanto, che merita integrale reiezione. 
Ogni altra domanda avanzata da parte attrice e comunque connessa all'eccepita nullità del “titolo esecutivo”, alla illegittimità della procedura esecutiva instaurata ed alle rivendicazioni in ordine alla generica restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme versate a titolo di rate pagate di mutuo, alla inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volontaria ed alla richiesta assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni staggiti merita reiezione.  3. Le spese di lite del presente processo seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione3 e decisio3 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). 
Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).  ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 nale , tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (valore indeterminabile complessità media) e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta le domande formulate dalla società attrice #### & C. SOCIETÀ ### perché inammissibili ed infondate per le ragioni di cui in parte motiva; - ### & C. SOCIETÀ #### a rifondere a parte convenuta ### - ### S.p.A. le spese del presente procedimento che si liquidano in € 10.860,00 oltre rimborso forfettario (15%), ed accessori come per legge. 
Sentenza resa ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza. 
Così deciso in data 12 giugno 2025 dal Tribunale di ### Il Giudice dott. ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00

causa n. 2941/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Cecconi, Luigi Pagano

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