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Tribunale di Roma, Sentenza n. 13562/2025 del 03-10-2025

... certo termine. Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario. Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343). ### di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma - c.d. traditio - che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti parentali, amicali o amorosi -, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione. Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69620 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, e vertente TRA ### C.F. ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### per procura in atti ed elettivamente domiciliat ####### C.F. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'### per procura in atti ed elettivamente domiciliata in ### presso il di loro studio ### OGGETTO: Mutuo tra privati ### I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta del 24.12. 2024.  *** 
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data ###.  ### atto di citazione ritualmente notificato ### ha chiamato dinnanzi all'intestato ### per sentire accertare e dichiarare l'esistenza dell'accordo di mutuo senza interessi conclusosi oralmente tra le parti e per vederla condannare alla restituzione della quota parte della somma mutuata pari ad euro 8.250,00; con vittoria delle spese lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario e applicazione degli artt. 96 e 642 c.p.c. ### assumeva: 1) di aver ottenuto, in data ###, dalla sorella ### un prestito di euro 20.000,00, destinato ad essere “girato” al di lui figlio ### e alla nuora convenuta; 2) di aver effettivamente bonificato, in data 14 gennaio 2019, la somma sul conto corrente cointestato alla coppia, a titolo di “prestito infruttifero”; 3) che i due coniugi si impegnavano a restituire i 20.000,00 euro versando mensilmente la somma di euro 250,00, da marzo 2019 fino alla scadenza del debito; 4) che la somma serviva ai coniugi per far fronte alle difficoltà legate al ménage familiare ed in particolare per evitare alla sig.ra ### di richiedere la cessione del quinto del suo stipendio, nonché per saldare il debito derivante da due carte di credito; 5) che con n. 14 giroconti mensili, di importo pari ad euro 250,00 cadauno, decorrenti dal 10/03/19 al 14/04/2020, i coniugi restituivano euro 3.500,00, residuando un debito di euro 16.500,00; 6) che, pertanto, la convenuta risultava ancora debitrice al 50% nei confronti del #### per complessivi euro 8.250,00. 
La mancata restituzione di detta somma, dopo la formale richiesta tramite legale del 4 novembre 2020, e una conseguente corrispondenza con l'avvocato della odierna convenuta, nonché l'invito alla negoziazione assistita rimasto privo di riscontro, aveva costretto l'attore ad agire in giudizio. 
Nel costituirsi in giudizio la ### in primo luogo, evidenziava la recente separazione personale con il sig. ### nel merito: 1) non negava la datio, ma contestava la natura di prestito della stessa, qualificandola come atto di liberalità; 2) rilevava, nel caso, che il beneficiario del mutuo dovesse essere considerato esclusivamente l'ex marito, in quanto era lo stesso a gestire effettivamente il conto, anche con numerosi prelievi, con cui sperperava denaro destinato ad esigenze familiari; 3) chiedeva il rigetto della domanda e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.. 
La causa, istruita anche per via documentale, dopo l'interrogatorio formale della convenuta e la deposizione del teste ammesso, sulle conclusioni delle parti e previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche, veniva da questo giudice trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. 
Preliminarmente va chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. 
Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).  ### di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma - c.d. traditio - che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti parentali, amicali o amorosi -, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione. 
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conforme Cass. 22 aprile 2010, n. 9541). 
Nella specie risulta pacifica la prova della c.d. “traditio”, considerato che la convenuta ha espressamente riconosciuto, in sede di interpello, di avere ricevuto la somma elargita sul conto corrente cointestato con l'ex coniuge. 
Riguardo al titolo della dazione, va osservato, in primo luogo, che il bonifico in atti (cfr. doc.  2 atto di citazione), reca al suo interno la dicitura “prestito infruttifero”. 
Sul punto va rilevato che tale indicazione ha natura meramente indiziaria, e non dimostrativa della sussistenza del contratto di mutuo, che può, tuttavia, trovare conferma dall'insieme degli elementi costitutivi della fattispecie invocata. 
Ulteriore prova in atti da considerarsi indiziaria, sono i giroconti mensili, tutti di uguale importo, effettuati dalla convenuta e dal sig. ### in favore dell'attore dal marzo 2019 e improvvisamente interrotti (cfr. doc. 3 atto di citazione). 
Quanto all'impegno assunto alla restituzione da parte della beneficiata, elemento imprescindibile perché una dazione di denaro possa rientrare nell'istituto del c.d. mutuo tra privati, lo stesso può dirsi pienamente provato con l'audizione della teste escussa, laddove la stessa ha riferito: “Si, ho sentito che il mio ex marito ### voleva dare 20.000, a mio figlio e a mia nuora per evitare che facessero un altro prestito” (….)“Non so se poi i soldi glieli ha dati ma ho sentito che loro si erano impegnati a restituirglieli, l'ho sentito che loro erano dentro casa che parlavano” (….) “io so che l'impegno l'aveva preso ### e non mio figlio” (cfr. verbale di udienza del 17.09.2024).   A ciò si aggiunga che l'attore ha provato per via documentale che la somma messa a disposizione dei coniugi è pervenuta dalla di lui sorella, ### e di averla a quest'ultima via via restituita (cfr. doc 1 cit. e 11 memoria istruttoria n. 2 attoreo), circostanza che esclude la natura di regalia della somma bonificata a suo tempo sul conto cointestato, e quindi garantito da presunzione di comproprietà delle somme e con libertà di utilizzo , in entrata e in uscita, delle stesse, da parte di ambo i coniugi. 
Alla prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta (mutuo orale) segue l'accoglimento della domanda promossa in via principale nei confronti della convenuta.   Restano assorbite nella pronuncia di accoglimento, le domande formulate in via gradata dall'attore. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, come in dispositivo.  PQM ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - Accoglie la domanda e per l'effetto condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di euro 8.250,00; - condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese processuali liquidate in € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, rimborso delle spese di contributo unificato e di notifica, da distrarsi in favore del legale dell'attore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il giorno 3 ottobre 2025 ###

causa n. 69620/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giardina Paola

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25914/2025 del 22-09-2025

... art. 2901 c. c., anche acc ertando l'esistenza de l credito vantato dalla ### dell'### 3. Avverso detta sentenza ### o ### proponeva appello; si costituivano, resi stendo al gravame, la ### di ### di ### s.p.a., ### s.p.a., quale mandataria di ### spv s.r.l. ed il ### della ### s.r.l. in liquidazione; si costituiva anche ### s.p.a., quale cessionaria del credito di ### s.p.a., in forza di contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (D.Lgs. 1.9.1993, n. 385) e, per essa, in qualità di procuratrice, interveniva ex art. 111 c.p.c. ### s.p.a., facendo proprie le conclusioni già rassegnate da ### nel senso del rigetto dell'appello. Interveniva anche ### s .p.a., quale cessionaria de i crediti di ### 2 018 s.r.l ., man dante d i ### s.p.a., in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco. #### ed ### ri restavano intimati. Successivamente, ### s.p.a. depositava atto di accettazione della rinuncia ag li atti del giudizio d a parte dell'appellante, rinuncia che la corte d'appello, tut tavia, non rinveniva nelle produzioni, per cui non risultava perfezionata la fattispecie di estinzione ex art. 306 cod. proc. 4. Con sente nza n. 167 6 del 20 novembre 20 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3092/2024 R.G. proposto da: ### elettivamen te domiciliato in ### via T. 
Salvini, n. 2a, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all'indirizzo Pec in atti.   -ricorrente contro ##### in p ersona del legale rapp resentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, p resso lo studio dell'avvo cato ### che lo rappresenta e difende, domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.   -controricorrente nonchè contro 2 di 7 ##### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocat o ### che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all'indirizzo Pec in atti.   -controricorrente nonchè contro ###### I #########.   -intimati avverso la ### dell a CORTE ### di ANCONA 1676/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere dr.ssa #### 1. ### di ### di ### s.p.a. conveniva innanzi al Tribunale di ##### ed ### per sentir dichiarar e la nullit à per simulaz ione e/o l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. de ll'atto pubb lico con cui ### aveva ceduto ai figli #### e ### la prop rietà, gravata dal diritto di uso e di abitazione, di un appartamento e di un locale ad uso autorimessa si ti in ### del ### Si costituivano in giudizio ##### e A lessio ### chieden do il ri getto delle domande avversarie per insussiste nza dei presuppo sti sia dell'azione di simulazione sia dell'azione revocatoria. 3 di 7 Interveniva altresì volontariamente in giudizio la ### dell'### magna società cooperativa, chiedend o l'accertamento del proprio credito d ei confronti di Car melo ### con conseguente condanna dello stesso al pagamento di 521.831,16 € oltre interessi e proponendo, nei confronti di tutti i convenuti, azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. del medesimo atto dispositivo impugnato dalla ### Intervenivano altresì la ### s.p.a., la ### di ### s.c.p.a. ed il ### della ### s.r.l., tutte chiedendo la declaratoria di nullità ovvero, in subordine, di inefficacia nei loro confronti ex art. 2901 cod. civ. d el summe nzionato atto di trasferimento. 
All'udienza di precisazione delle conclusioni intervenivano in giudizio anche la ### s.p.a. e la ### s.p.a., quest'ultima quale mandataria della ### spv s.r.l., in qualità di cessionarie dei crediti vantati nei confronti di ### rispettivamente dalla ### di ### e dalla ### dell'### 2. Con sente nza n. 275 /2020 il Tribunale d i ### o: ammetteva gli interventi spiegati da ### dell'### società cooperativa, d a ### s. p.a., da ### di ### e dal ### nto della ## smo s.r.l . in liquidazione, in virtù delle rispettive ragioni di credito vantate nei confronti del convenuto ### estrometteva invece la ### dell'### e la ### di ### in conseguen za dell'intervenuta cessi one dei loro crediti, rispettivamente in favore di ### spv s.r.l., m andante dell'intervenuta ### s.p.a., e di ### s.r.l., mandante di ### s.p .a., ch e interveniva in giudizio; nel me rito, rigettav a la domanda principale di simulazione assoluta dell'att o pubblico impugnato, mentre accoglieva la do manda subordinata di revocatoria 4 di 7 ordinaria ex art. 2901 c. c., anche acc ertando l'esistenza de l credito vantato dalla ### dell'### 3. Avverso detta sentenza ### o ### proponeva appello; si costituivano, resi stendo al gravame, la ### di ### di ### s.p.a., ### s.p.a., quale mandataria di ### spv s.r.l. ed il ### della ### s.r.l. in liquidazione; si costituiva anche ### s.p.a., quale cessionaria del credito di ### s.p.a., in forza di contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (D.Lgs.  1.9.1993, n. 385) e, per essa, in qualità di procuratrice, interveniva ex art. 111 c.p.c. ### s.p.a., facendo proprie le conclusioni già rassegnate da ### nel senso del rigetto dell'appello. 
Interveniva anche ### s .p.a., quale cessionaria de i crediti di ### 2 018 s.r.l ., man dante d i ### s.p.a., in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco.  #### ed ### ri restavano intimati. 
Successivamente, ### s.p.a. depositava atto di accettazione della rinuncia ag li atti del giudizio d a parte dell'appellante, rinuncia che la corte d'appello, tut tavia, non rinveniva nelle produzioni, per cui non risultava perfezionata la fattispecie di estinzione ex art. 306 cod. proc.  4. Con sente nza n. 167 6 del 20 novembre 20 23 la Corte d'Appello di Ancona rigettava il gravame.  5. Avverso tale sentenza ### lo ### propone ora ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. 
Resistono con controricorso ### s.p.a., e per essa, quale mandataria, ### s. p.a., e ### s.r.l., e per essa, quale mandataria, ### s.p.a. 
Restano intimate le altre parti indicate in epigrafe. 5 di 7 6. E' st ata formulata p roposta di definizione acceler ata; il difensore del ricorrente ha richiesto la d ecisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è stato avviato all'adunanza camerale. 
Il ricorrente ha depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Va preg iudizialmente osservato che il ricorso è improcedibile.  7.1. Dall'esame del contenuto del fascicolo telematico risulta: a) che lo st esso ricorrente dichiara nel ricorso esser gli stata l'impugnata sentenza notificata, il che vale a far decorrere il c.d.  “termine breve” per l'impugnazione; b) che, tuttavia, il ricorrente non ha depositato la relata di notifica dell'impugnata sentenza, né, in caso di notifica telematica, i messaggi di spedizione e di ricezione; c) che nessuno dei controricorrenti l'ha depositata (v. 
Cass., Sez. Un., n. 21349/2022). 
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il man cato deposito della relat a di notifica dell'impugnata sentenza che il ricorren te asserisce esser gli stat a notificata determina l'improcedibilità del ricorso, che va rilevata d'ufficio, a prescindere dall'assenza di contestazioni de lla controparte (v. 
Cass., n. 15 189/2024; Cass., n. 28781/2024; Cass., 22/07/2019, n. 19695, Rv. 654987-01), essendo la previ sione dell'onere di siffatto deposit o funzi onale al riscontro della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione nel termine breve (v. Cass., n. 25237/2011).  7.2. Neppure il ricorso supera la c.d. prova d i resistenza [evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risult i essersi perfez ionata, dal lat o del ricorrent e, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (e non da altra di versa e successiv a data, come assu me infondatamente il ricorrente in memoria illustrativa), giacché in questo caso il collegamen to tra la dat a di pub blicazione della 6 di 7 sentenza (indicata ne l ricorso) e quella della not ificazione de l ricorso (emerge nte dalla relata di notificazione dello s tesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. , 10/07/2 013, n. 17066, Rv. 628539- 01; Cass., 22/09/2015, n. 18645; Cass., 30/04/2019 , n. 1138 6)], atteso che nella specie la sentenza risulta essere stata pubblicata il 20 novembre 2023, men tre il ricorso è stato notif icato, secondo quanto risulta dal fascicolo telematico in data 22 febbraio 2024; e quand'anche fosse stato notificato i n data 22 gennaio 20 24, come sostiene il ricorrente nella memoria, i sessanta giorni dalla pubblicazione scadevano il 19 gennaio 2024 (venerdì).  8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuno delle controricorrenti, seguono la soccombenza.  9. Il ricorre nte va condannato altresì al pagament o delle sommeliquidate come in dispositivoex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rela tivi presupposti di legge (Cass., Un., 27/09/2023, n. 27433).  P.Q.M.  La Corte dichiara impro cedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente ### s.p.a., e per essa -quale mandataria### s.p.a.: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200, 00, di cui euro 10.000, 00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge; dell a somma di euro 10.000,00 ex art. 9 6, 3° co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente ### s.r.l., e per essa -quale mandataria### rvicing s.p.a.: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7 di 7 10.200,00, di cui euro 10.000, 00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.; Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della ### delle ### ai sensi dell'art. 96, 4° co., c.p.c. 
Ai sensi d ell'art. 1 3 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussi stenza dei presup posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al compet ente uffici o di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell o stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte Suprema di ### il 4 aprile 2025 ### 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Tassone Stefania

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11467/2021 del 30-04-2021

... dell'art. 35 co. 11 della legge n. 865/1971 che prevede la cessione delle aree in proprietà a favore dei soci delle cooperative edilizie che abbiano i requisiti previsti dalla legge. Né è possibile dedurre che non fosse stata verificata la posizione contabile del de cuius, atteso che la società, nel costituirsi in giudizio aveva riconosciuto l'esistenza di un credito in favore dell'attore e che solo nel corso del processo ha avanzato delle rivendicazioni economiche sulla base di una successiva delibera della ### Una volta riconosciuta la qualità di socio assegnatario a ### i ricorrenti, in quanto eredi sono succeduti nella posizione già acquisita dal loro dante causa, occorrendo verificare solo in capo a questi la presenza dei requisiti e delle condizioni per l'acquisto del bene. ### onere gravante sui ricorrenti è quello di provare la qualità di eredi, prova che è stata offerta con la produzione del certificato di morte e con la dichiarazione sostituiva di atto notorio, avendo la coltivazione del giudizio assicurato il compimento di un valido atto di accettazione dell'eredità, ed avendo la stessa cooperativa trattato i ricorrenti quali eredi del socio defunto. Il motivo è infondato. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 11117-2016 proposto da: #### elettivamente domiciliati in #### 51, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro SOCIETÀ ### 80 a RL; - intimata - avverso la sentenza n. 5926/2015 della CORTE ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal ###. ### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### la cooperativa edilizia ### a r.I., deducendo di essere socio della cooperativa e di avere pagato l'intero costo per un immobile realizzato dalla stessa società, in ### alla via ### 19 scala D, e che la convenuta si era rifiutata di trasferirgli la piena proprietà del bene, essendo peraltro anche risultato creditore della somma di C 11.362,00, della quale chiedeva la restituzione. 
La convenuta si costituiva e si opponeva alla domanda, assumendo che il credito vantato dall'attore era legato a spese ed oneri non compresi nel piano finanziario relativo all'immobile, aggiungendo poi con le memorie di cui all'art.  183 c.p.c., che, a seguito di una ### della ### del 28 marzo 2011, stante la nuova determinazione del costo delle superfici degli alloggi, l'attore era tenuto al pagamento della ulteriore somma di C 37.734,00. 
Deceduto l'attore, e riassunta la causa da ### e ### nella qualità di eredi, che insistevano per l'accoglimento della domanda originaria, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 518 del 9 gennaio 2008 rigettava la domanda. 
La Corte d'Appello di ### con la sentenza n. 5926 del 27 ottobre 2015, nella resistenza della ### 80 S.r.l., che aveva incorporato l'originaria parte convenuta, rigettava l'appello proposto da ### e ### La Corte ricordava che la domanda del de cuius era volta ad ottenere il trasferimento coattivo della proprietà di un immobile realizzato dalla cooperativa, in regime di edilizia sovvenzionata. 
Trovava quindi applicazione la disciplina di cui al RD 1165/1938, atteso che gli alloggi erano stati realizzati dalla società fruendo di un finanziamento pubblico agevolato. 
Rilevava che l'art. 59 del RD n. 1165/1938 relativo alle cooperative a proprietà individuale prevede un meccanismo procedimentale per l'acquisto che, dopo l'acquisizione della qualità di socio, prevede prima la prenotazione del singolo immobile, poi l'assegnazione, e, dopo la stipulazione del mutuo individuale, il riscatto con l'effettivo acquisto della piena proprietà. 
E' solo quindi con tale ultimo atto che si realizza il trasferimento della proprietà dell'alloggio in favore del socio. 
Mentre con la prenotazione il socio compie la scelta dell'appartamento che gli verrà poi assegnato, successivamente deve intervenire l'assegnazione che è caratterizzata da due sottofasi consistenti nella consegna e nell'occupazione dell'immobile. 
La prova della consegna va poi fornita mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 98 della normativa in esame, dovendo fare seguito entro trenta giorni l'effettiva occupazione. 
La distinzione tra prenotazione ed assegnazione assume rilevanza in vista della vicenda successoria che possa colpire il socio, in quanto se la stessa avviene dopo la prenotazione, subentrano solo il coniuge superstite, non separato, ed i figli che fossero a carico del defunto, mentre se il decesso interviene dopo la consegna, operano le normali regole successorie, potendo gli eredi subentrare nella posizione del loro dante causa. 
Inoltre, solo in caso di avvenuta consegna, gli eredi possono subentrare nel diritto del socio pur non essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'acquisto, essendo a tal fine sufficiente che fossero posseduti dal de cuius. 
Avuto riguardo a tali principi, nella specie, secondo la sentenza d'appello, non incideva la previsione di cui all'art. 9 delle condizioni generali di contratto, la cui funzione era quella di estendere a tutti gli eredi (e quindi non solo al coniuge ed ai figli a carico), il diritto di subentrare nei diritti del socio prenotatario (impedendo quindi il passaggio del diritto ad altri soci della cooperativa), nonché di permettere agli eredi del socio già assegnatario di optare per il rimborso di quanto versato dal dante causa. 
Nella fattispecie, emergeva che il verbale - atto di consegna chiavi del 23 novembre 1998 non legittimava la tesi degli appellanti secondo cui vi sarebbe stata l'assegnazione del bene in favore del loro genitore, in quanto nello stesso si dava atto che il bene era ancora privo degli allacci ai pubblici servizi e che la consegna avveniva in via provvisoria, ai soli fini di "pulitura, guardiania, eventuale deposito mobili ed altro", non potendosi quindi ritenere che l'atto fosse quello conclusivo del procedimento di assegnazione, come compiutamente descritto nell'art. 4 delle condizioni generali di contratto. 
A nulla rilevava il fatto che poi la detenzione del bene si fosse protratta ininterrottamente anche dopo la morte del socio, in quanto era mancata la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed emergeva che non era stata definita la posizione contabile del socio. 
Ne scaturiva che ### al momento della morte era solo prenotatario e che quindi gli appellanti, previa dimostrazione della loro qualità di eredi, avrebbero potuto far subentrare uno di essi nella posizione del defunto. 
Nella specie, mancava la prova della qualità di eredi (non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione sostituiva di atto notorio), ed emergendo che ### non poteva subentrare nel diritto di prenotazione, essendo già assegnataria di altro alloggio realizzato nell'ambito dello stesso programma di edilizia sovvenzionata, e che ### non aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari per l'assegnazione. 
Ciò impediva quindi di poter emettere la sentenza costitutiva richiesta. 
Il rigetto di tale domanda produceva effetti anche sulla domanda di restituzione del prezzo asseritamente versato in eccesso, trattandosi di domanda che presupponeva l'accoglimento di quella ex art. 2932 Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso ### e ### sulla base di un motivo. 
La società intimata non ha svolto difese in questa fase.  2. Preliminarmente rileva il Collegio che non sia necessario adottare alcuna statuizione sulla richiesta di rimessione in termini avanzata dai ricorrenti per la rinnovazione della notifica del ricorso. 
Questi, infatti, in data ### hanno tentato una prima notifica del ricorso presso il difensore in appello della società convenuta, e precisamente presso lo studio dell'avv. ### in ### alla ### 15. 
Tale notifica non ha avuto esito positivo, in quanto dalla relata emergeva che il difensore si era trasferito altrove. 
Sebbene dall'interrogazione dell'elenco tenuto dal CNF emergeva che lo studio del detto difensore era ancora ubicato presso l'indirizzo ove era stata tentata la prima notifica, la difesa dei ricorrenti, a seguito di ulteriori indagini, veniva a conoscenza che l'avv. ### si era trasferito in ### alla via della ### 100, avendo quindi provveduto alla rinotifica del ricorso perfezionatasi in data ###. 
Nell'istanza datata 13 maggio 2016 il difensore dei ricorrenti ha chiesto di essere rimesso in termini, avuto riguardo al fatto che la notifica presso il nuovo studio sarebbe avvenuta oltre il termine perentorio semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. 
Rileva il Collegio che, in primo luogo, avuto riguardo alla data introduttiva del giudizio (18/9/2000), il termine di cui all'art. 327 c.p.c. risulta essere ancora pari ad un anno, e ciò alla luce del fatto che la novella della norma di cui alla legge n. 69/2009 è applicabile ai soli giudizi iniziati in primo grado in data successiva al 4 luglio 2009. 
Ne consegue che la seconda notifica andata a buon fine risulta avvenuta nel rispetto del detto termine lungo, e comunque anche nel rispetto del termine breve, ove si ritenga che il primo tentativo di notifica abbia fatto scattare anche per il notificante il termine di cui all'art. 325 c.p.c. 
Va altresì evidenziato che, anche in caso di mancato perfezionamento della notifica, sebbene per fatto incolpevole del notificante, non è necessario che sia il giudice a dover concedere nuovo termine per la rinnovazione, ma, secondo quanto affermato dalle ### (Cass. S.U.  14594/2016) è il notificante che, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 
La condotta della difesa dei ricorrenti risulta essersi conformata a tale regola, avendo autonomamente, e nel rispetto del termine sopra individuato, provveduto alla riattivazione del procedimento notificatorio, che ha poi avuto esito positivo.  3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 31, 98, 115, 116 del RD 1165/1938, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 35 co. 11 della legge n. 865/1971. 
Assume parte ricorrente che erroneamente la Corte d'Appello avrebbe escluso che vi sia stata un'effettiva consegna dell'appartamento al socio defunto, in quanto occorre guardare alla situazione sostanziale, senza fermarsi al solo profilo formale. 
Infatti, superando il tenore letterale del verbale prodotto in atti, deve ritenersi che gli immobili fossero stati ormai completati e che quindi l'appartamento era finito ed abitabile, come peraltro risulta anche dalla condotta processuale di non contestazione della convenuta. 
Del pari la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui ha escluso che ### non avesse i requisiti soggettivi per l'assegnazione, trattandosi di circostanza mai messa in dubbio, sicché non poteva addivenirsi al rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., come confermato anche dal tenore dell'art. 35 co. 11 della legge n. 865/1971 che prevede la cessione delle aree in proprietà a favore dei soci delle cooperative edilizie che abbiano i requisiti previsti dalla legge. 
Né è possibile dedurre che non fosse stata verificata la posizione contabile del de cuius, atteso che la società, nel costituirsi in giudizio aveva riconosciuto l'esistenza di un credito in favore dell'attore e che solo nel corso del processo ha avanzato delle rivendicazioni economiche sulla base di una successiva delibera della ### Una volta riconosciuta la qualità di socio assegnatario a ### i ricorrenti, in quanto eredi sono succeduti nella posizione già acquisita dal loro dante causa, occorrendo verificare solo in capo a questi la presenza dei requisiti e delle condizioni per l'acquisto del bene.  ### onere gravante sui ricorrenti è quello di provare la qualità di eredi, prova che è stata offerta con la produzione del certificato di morte e con la dichiarazione sostituiva di atto notorio, avendo la coltivazione del giudizio assicurato il compimento di un valido atto di accettazione dell'eredità, ed avendo la stessa cooperativa trattato i ricorrenti quali eredi del socio defunto. 
Il motivo è infondato. 
Va ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art.  115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016). 
In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione). 
Posti tali principi, rileva la Corte che la censura dei ricorrenti, quanto alla rilevanza del verbale del 23 novembre 1998, quale atto idoneo a comprovare la qualità di socio assegnatario in capo all'originario attore, si risolve in una contestazione all'accertamento di fatto operato dal giudice di merito, introducendo quindi una critica non consentita in sede di legittimità. 
La sentenza gravata, partendo dal tenore letterale delle espressioni contenute in tale atto, nel quale si faceva riferimento ad una consegna limitata allo svolgimento di ben specifiche attività (pulizia, guardiania, deposito mobili) sulla premessa che il bene non era ancora abitabile, in quanto privo degli allacci ai pubblici servizi, ha ritenuto che allo stesso non potesse assegnarsi la valenza di atto costituivo della qualità di socio assegnatario in capo ad ### in conformità di quanto prescritto dall'art. 98 del RD n. 1165/1938, e soprattutto alla luce delle prescrizioni ulteriormente imposte sul piano contrattuale dall'art. 4 delle ### ci contratto.  ## disparte il difetto di specificità del motivo di ricorso che, facendo richiamo ad una valutazione in chiave sostanziale del verbale in esame, omette però di riportare il contenuto dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto (che detta le regole procedimentali affinché possa dirsi perfezionato l'iter che consente di attribuire al socio la qualità di assegnatario) nonché di indicare con specificità ove tale documento sia reperibile all'interno delle produzioni di parte, la doglianza si risolve della contestazione della valutazione in fatto operata dal giudice di appello che ha escluso, sulla scorta dell'interpretazione del verbale de quo, che lo stesso potesse fungere da valido atto di consegna in base alla normativa applicabile alla fattispecie. 
Lo stesso motivo riconosce sul piano formale come la conclusione del giudice di merito non sia implausibile, ma ne sostiene l'erroneità ritenendo necessario dover valorizzare dati di carattere sostanziale, omettendo però di considerare che è proprio la norma di cui al citato art. 98 a presupporre per la valida acquisizione della qualità di assegnatario il rispetto di una serie di regole di carattere formale, che appaiono quindi imprescindibili. 
Né risulta specificamente censurata l'ulteriore considerazione del giudice di appello secondo cui il verbale di consegna, in base al citato articolo 4 delle C.G.C. era l'atto finale di un procedimento che però ancor prima presupponeva la verifica del possesso dei requisiti soggettivi in capo all'assegnatario, ma anche qui con la redazione di un atto formale, costituito dalla graduatoria secondo l'ordine di iscrizione dei soci, con il previo invito a scegliere l'appartamento corrispondente al taglio prenotato e con l'adozione di un atto di assegnazione formale, subordinata all'esito positivo della verifica della posizione contabile del socio prenotatario, ed alla presentazione da parte dell'interessato della documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi. 
Il motivo, ignorando completamente le regole procedimentali fissate dalla autonomia negoziale, avente funzione integrativa delle previsioni normative (a loro volta ispirate a criteri di carattere formale), fa leva unicamente sulla presenza dei requisiti sostanziali che già sarebbero sussistenti alla data della consegna del 23 novembre 1998 (non senza però evidenziare delle contraddizioni nel suo sviluppo, nella parte in cui, ritenendo che vi fosse una sostanziale non contestazione da parte della convenuta, riferisce altresì del fatto che la stessa società aveva ribadito che sino al 2000 era stato necessario continuare ad operare, per il completamento delle parti esterne del fabbricato). 
Deve quindi escludersi che ricorra una violazione delle norme di legge richiamate in rubrica, dovendosi ribadire quindi che la critica sia essenzialmente volta a contestare l'esercizio del potere di accertamento dei fatti, riservato in esclusiva al giudice di merito, che, con valutazione congrua ed immune da vizi logici, ha escluso che fosse possibile attribuire al defunto la qualità di socio assegnatario, in assenza di un valido provvedimento di consegna, emesso all'esito dell'iter procedimentale prescritto. 
In tale prospettiva risultano del pari prive di fondamento le censure con le quali si sostiene che la posizione del ### fosse regolare dal punto di vista contabile, in quanto anche in tal caso sulla valutazione sostanziale è destinata a prevalere l'esigenza di assicurare il rispetto delle modalità procedimentali e formali imposte sia dalla legge che dalle condizioni generali di contratto. 
Una volta quindi ritenuta incensurabile l'affermazione del giudice di merito, circa l'impossibilità di poter qualificare il ### quale socio assegnatario, risulta evidente che non potesse trovare accoglimento la domanda avanzata ex art.  2932 c.c., e che anche la domanda coltivata dagli odierni ricorrenti, sul presupposto che il loro dante causa rivestisse la qualifica di assegnatario, e non già di semplice prenotatario, con la conseguente applicazione dell'art. 116 del RD n. 1165/1938, non possa avere esito positivo. 
In tal senso rileva la specificazione contenuta in ricorso a pag. 20, ove si ribadisce che i ricorrenti intendevano far valere, quali successori universali, la qualità di socio assegnatario già vantata da ### assumendo altresì di essere in tal caso, come appunto previsto dal citato art. 116, nelle condizioni di avvalersi del diritto ormai acquisito dal de cuius, anche senza dover dimostrare il possesso iure proprio dei requisiti soggettivi per l'assegnazione, come appunto si ricava dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1985/1973, secondo cui la successione mortis causa nella posizione del socio assegnatario, prevista dall'art 116 del tu 28 aprile 1938 1165 e successive modificazioni, non impedendo, giusta il testuale disposto dell'ad 98, ult,comma, dello stesso tu, che l'erede dell'assegnatario possa ottenere, a sua volta, iure proprio, l'assegnazione di un altro alloggio costruito con i contributi dello stato, non viene considerata agli effetti delle preclusioni stabilite dall'ad 4 della legge n. 113 del 1952, per coloro che abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con il concorso dello stato, e costituisce, quindi, una successione dell'erede in una posizione già acquisita al patrimonio del socio assegnatario sulla base di requisiti e condizioni riferibili esclusivamente a quest'ultimo, con riguardo ai momenti della prenotazione e dell'assegnazione, e che si trasmette, quindi, all'erede indipendentemente da ogni altra condizione e quindi indipendentemente dal fatto che l'erede si trovi in possesso dei particolari requisiti richiesti dalla legislazione sull'edilizia popolare ed economica, per fruire delle speciali provvidenze previste in subjecta materia). 
Sempre a favore di tale conclusione depone quanto riportato a pag. 23 del ricorso, laddove, nel riferire dell'affermazione del giudice di appello, secondo cui ### non potesse subentrare nel diritto di prenotazione, si ribadisce come la stessa non rilevava una volta ritenuto che il de cuius era in realtà già assegnatario del bene. 
Non risulta invece specificamente censurata la diversa conclusione del giudice di appello, che, avuto riguardo alla possibilità per gli appellanti di avvalersi della diversa previsione di cui all'art. 115 del RD n. 1165/1938, ha ritenuto che i soggetti ivi indicati per subentrare al socio solo prenotatario debbano avere a loro volta i requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione del bene, rilevando che tali condizioni sicuramente erano carenti in capo a ### (già assegnataria di altro alloggio realizzato nello stesso programma di edilizia sovvenzionata) e che non erano state dimostrate da ### Tale considerazione rende, quindi, anche priva di rilevanza la critica mossa quanto alla dimostrazione della qualità di eredi da parte degli appellanti, posto che la parte della sentenza pronunciatasi sul punto risulta formulata in relazione alla possibilità di fare applicazione della previsione di cui all'art.  115 (che, come detto, i ricorrenti non hanno inteso coltivare in questa sede ###ogni caso ricordare che anche alla luce di quanto affermato da Cass. S.U. n. 12065/2014, è incensurabile l'affermazione del giudice di appello secondo cui nei rapporti tra privati la prova della qualità di erede non può essere affidata alla sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr. altresì Cass. n. 22192/2020, a mente della quale in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art.  565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tendenzialmente tramite gli atti dello stato civile, potendosi dare la prova con qualsiasi altro mezzo, ove tali atti manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio).  3. Il ricorso deve quindi esser rigettato, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.  4. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  ### il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ 

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Criscuolo Mauro

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6467/2021 del 09-03-2021

... violazione dei criteri di interpretazione letterale del contratto, avrebbe erroneamente ritenuto che l'indicazione di un numero identificativo del contratto garantito diverso da quello della cessione delle partecipazioni sociali, fosse dovuto ad un mero refuso materiale. In realtà, la polizza era stata rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal preliminare di permuta e poiché tale contratto era stato novato o superato dal successivo contratto del 19.5.2006, la garanzia non poteva essere escussa. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1152, 1414, comma primo e secondo, 2697 c.c., 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo nn. 3 e 4 c.p.c., contestando alla sentenza di aver erroneamente dichiarato la simulazione parziale del contratto di cessione delle partecipazioni sociali, sebbene la quietanza attestasse che detta cessione era avvenuta dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. In ogni caso, la simulazione della quietanza, accertata dal giudice di merito, non dimostrava affatto che proprio il preliminare di permuta fosse il contratto realmente voluto dalle parti, occorrendo una controdichiarazione scritta con cui le parti avessero manifestato (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sui ricorsi iscritti ai numeri 10936/2017 e 17152/2017, proposti da ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### F. Galantini e dall'avv. ### con domicilio eletto in #### n. 17### 7.  - RICORRENTE - contro #### E #### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. ### M. 
Larizza, con domicilio eletto in ### alla ### n. 80.  -CONTRORICORRENTI###- e ### E ### rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. ####, elettivamente domiciliat ### -CONTRORICORRENTI e ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATAavverso la sentenza non definitiva n. 1180/2015, depositata in data ###, e avverso la sentenza definitiva n. 1398/2016, depositata in data ###, entrambe rese dalla Corte d'appello di L'### Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18.11.2020 dal ### Udito il ###, in persona del ### generale ### che ha concluso, chiedendo l'accoglimento dei ricorsi dell'### s.p.a. e il rigetto di quelli proposti dalla ### s.r.I., da ### e da ### Uditi gli avv.ti #### e ##### e ### hanno adito il tribunale di Chieti, esponendo di aver stipulato, in data ###, un contratto preliminare di permuta con l'### edile ### s.r.I., obbligandosi a trasferire alla suddetta società le quote della ### s.r.I., titolare di un suolo edificabile sito nel Comune di ### al ### con la promessa di ottenere il trasferimento in proprietà del 30% degli immobili da edificare in loco, entro il termine di due anni dall'accoglimento di una richiesta di varante urbanistica (avvenuto in data ###). 
Hanno inoltre esposto che, in data ###, le parti avevano concluso la vendita dell'intera partecipazione della ### s.r.I., dando atto, e rilasciando contestuale quietanza, dell'integrale versamento di un corrispettivo di C 600.000,00; che, in pari data, era stata consegnata anche la polizza assicurativa con cui l'### s.p.a. aveva garantito l'adempimento del preliminare, polizza che, in data ###, era stata integrata con un'appendice di dichiarazione, precisando l'importo garantito (C. 1.500.000,00) e le quote dell'indennizzo eventualmente spettanti a ciascuno dei coniugi ### ntin i.  2 Dopo il completamento delle costruzioni, gli attori avevano sollecitato la conclusione del contratto definitivo, ottenendo un riscontro negativo da parte della società costruttrice, che, con missiva del 6.11.2009, aveva eccepito di aver integralmente onorato il contratto del 19.5.2006 e che l'originaria permuta doveva ritenersi novata dalla vendita delle quote, senza che residuassero ulteriori obblighi a carico delle parti. 
Era emerso poi che, con atto del 2.10.2009, l'### aveva ceduto a ### tutti gli immobili controversi e che, con successivo verbale di conciliazione del 19.4.2009, i medesimi beni erano stati trasferiti a ### Gli attori hanno chiesto di risolvere il contratto preliminare di permuta, con condanna della ### s.r.l. al risarcimento del danno, e di ordinare all'### il versamento di € 1.500.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo. 
Si sono costituiti l'### s.r.I., ### e ### insistendo per il rigetto delle richieste di controparte. 
Anche l'### s.p.a. ha resistito alla domanda, chiedendo, in via subordinata, di essere surrogata nei diritti spettanti ai danneggiati in caso di soccombenza. 
All'esito il tribunale ha respinto tutte le domande, regolando le spese. 
Proposto appello principale dai coniugi ### la Corte di ###, con sentenza non definitiva n. 1180/2015, ha integralmente riformato la prima decisione.  ### il giudice distrettuale, il preliminare di permuta non era stato novato o superato dalla successiva cessione delle quote sociali del 19.5.2006, che, invece, aveva rappresentato una mera attuazione del primo contratto, dato che solo con l'acquisizione delle quote della ### s.r.I., l'### avrebbe potuto disporre materialmente dei suoli per realizzare le costruzioni e visto che, proprio a garanzia dell'adempimento, la ### s.r.l. aveva ottenuto il rilascio della polizza assicurativa da parte dell'### s.p.a. ed aveva versato i premi per i tre anni successivi.  3 La prova documentale della simulazione della quietanza e della vendita delle quote sociali poteva trarsi, secondo la sentenza, dalle missive del 19.5.2008 e del 13.12.2007 nonché dalla stessa polizza assicurativa, vere e proprie controdichiarazioni scritte aventi valore confessano. 
La Corte territoriale ha concluso che, con la vendita del 19.9.2006, i coniugi ### avevano adempiuto ogni obbligo assunto con il preliminare, mentre la ### s.r.I., non avendo trasferito la quota del 30% delle nuove costruzioni, era incorsa in una grave inadempimento, giustificandosi la risoluzione del contratto. 
Quanto alla garanzia assicurativa, la sentenza: a) ha escluso la nullità della polizza per impossibilità della prestazione, osservando che il fatto che le costruzioni, una volta realizzate, sarebbero divenute di proprietà della ### s.r.I., non impediva alla ### s.r.l. di adempiere la promessa di permuta; b) ha respinto l'eccezione di inefficacia della garanzia a causa del mancato avveramento della condizione di cui all'art. 6 delle condizioni contrattuali, rilevando che detta condizione, subordinando il pagamento dell'indennizzo al decorso del termine di trenta gg. dal compimento del primo atto di esecuzione nei confronti dei debitori, influiva esclusivamente sull'eventuale esecuzione della sentenza; c) ha ritenuto che la polizza, garantendo l'adempimento di un'obbligazione infungibile, avesse natura atipica ed autonoma, avendo la funzione di soddisfare l'interesse economico dei contraenti e di garantire il risarcimento del danno (differenziandosi - in tal modo - dalle garanzie accessorie aventi ad oggetto prestazioni fungibili, caratterizzate dall'identità della prestazione), anche in considerazione del fatto che il pagamento dell'indennizzo era dovuto a semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione. 
In conclusione, la Corte di merito ha dichiarato la simulazione parziale del contratto del 19.5.2006, ha disposto la risoluzione del preliminare di permuta per inadempimento della società promittente, ha respinto 4 le eccezioni di nullità della polizza cauzionale ed ha rimesso la causa in istruttoria per la pronuncia sulle restanti domande. 
Con successiva sentenza definitiva n. 1398/2016, ha poi liquidato in favore dei ### l'importo di € 1.870.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, ha condannato l'### s.p.a. a versare ai danneggiati l'indennizzo assicurativo, pari ad € 1.500.000,00, oltre agli interessi e al maggior danno, e ha ordinato alla ### s.r.I., a ### e ### e a ### di rivalere la società assicurativa di tutte le somme versate agli attori. 
La cassazione della sentenza non definitiva di appello è chiesta dall'### s.p.a. con ricorso in sette motivi. #### e l'### s.r.l. hanno depositato controricorso, con ricorso incidentale in quattro motivi. 
Il procedimento è stato iscritto con il n.r.g. 10936/2016. 
Avverso la sentenza non definitiva e a quella definitiva, l'### s.p.a ha proposto ulteriore ricorso in 8 motivi. #### e l'### s.r.l. hanno proposto ricorso autonomo in quattro motivi. 
Il giudizio è stato iscritto con il n.r.g. 17152/2017.  ### e ### hanno depositato controricorso in entrambi i procedimenti. 
In prossimità dell'udienza pubblica i coniugi ### e l'### s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve disporsi la riunione dei due giudizi: le sentenze impugnate, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico processo, trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall'articolo 335 c.p.c. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima decisione (Cass. 9192/2017; Cass. 17603/2019).  2. Il ricorso principale proposto dall'### s.p.a. e quello incidentale, proposto da #### e dalla ### s.r.l. avverso la sentenza non definitiva 1180/2015 5 (ed oggetto del giudizio avente il n.r.g. 10936/2016), sono inammissibili. 
Con detta pronuncia, la Corte d'appello ha definito parzialmente la res litigiosa, dichiarando la simulazione parziale del contratto di vendita della partecipazione sociale della ### s.r.l. e la risoluzione del preliminare di permuta per inadempimento, disponendo la rimessione della causa in istruttoria per la quantificazione del danno e per la pronuncia sulle domande proposte dalla società assicurativa. 
Contrariamente a quanto sostengono i resistenti, la decisione era direttamente ricorribile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma terzo, c.p.c., anche da parte dell'### s.p.a.  relativamente alla decisione sul rapporto principale, dato l'interesse a contestare il debito principale per l'incidenza della pronuncia sull'accessorio obbligo di garanzia. 
Risulta tuttavia dal verbale di udienza del 24.11.2015 che entrambe le parti ricorrenti (principale ed incidentale) avevano formulato riserva di impugnazione all'udienza del 24.11.2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 361, comma secondo, c.p.c., i predetti ricorsi avverso la sentenza non definitiva dovevano esser proposti unitamente all'impugnazione della sentenza definitiva. 
La tesi - ribadita anche in memoria - secondo cui la riserva non era stata formalizzata dai difensori dell'### s.p.a., non riceve alcun avallo testuale: detta riserva appare formulata a verbale da tutti i difensori presenti in udienza, inclusi quelli delle parti che hanno proposto impugnazione immediata. 
Consegue l'inammissibilità dei suddetti ricorsi, impregiudicata - tuttavia - la successiva impugnazione di entrambe le pronunce ( 18498/2015; Cass. 5658/2012; Cass. 1916/1997).  3. Passando all'esame dei ricorsi oggetto del giudizio iscritto al n.r.g. 17152/2017, va premesso che l'impugnazione proposta dall'### s.r.I., da ### e da ### è stata notificata poche ore prima di quella proposta dall'### s.p.a.  e assume, quindi, carattere incidentale.  6 4. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello abbia immotivatamente negato che il preliminare di permuta avesse ad oggetto una prestazione impossibile, dovendosi invece considerare che le costruzioni, una volta realizzate, sarebbero divenute di proprietà della ### s.r.l. per accessione e che la ### s.r.l. non aveva alcuna legittimazione sostanziale a disporne, con conseguente invalidità radicale del contratto del 3.3.2006. 
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 c.c., 111 Cost. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n 3 e 4 c.p.c.. 
La Corte d'appello, in palese violazione dei criteri di interpretazione letterale del contratto, avrebbe erroneamente ritenuto che l'indicazione di un numero identificativo del contratto garantito diverso da quello della cessione delle partecipazioni sociali, fosse dovuto ad un mero refuso materiale. In realtà, la polizza era stata rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal preliminare di permuta e poiché tale contratto era stato novato o superato dal successivo contratto del 19.5.2006, la garanzia non poteva essere escussa. 
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1152, 1414, comma primo e secondo, 2697 c.c., 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo nn. 3 e 4 c.p.c., contestando alla sentenza di aver erroneamente dichiarato la simulazione parziale del contratto di cessione delle partecipazioni sociali, sebbene la quietanza attestasse che detta cessione era avvenuta dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. 
In ogni caso, la simulazione della quietanza, accertata dal giudice di merito, non dimostrava affatto che proprio il preliminare di permuta fosse il contratto realmente voluto dalle parti, occorrendo una controdichiarazione scritta con cui le parti avessero manifestato la volontà di tener fermo il contratto stipulato il ###, dichiarazione 7 che non poteva rintracciarsi né nelle missive del 13.12.2007 e del 19.5.2008, né nella polizza fideiussoria, mancando la prova scritta che il prezzo non era stato versato. 
Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 1415 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che l'eventuale simulazione della cessione delle quote non era opponibile alla società assicuratrice, terza estranea al contratto simulato, conseguendone che la polizza, in quanto diretta a garantire l'adempimento della promessa di permuta del marzo 2006, aveva ormai perduto efficacia dato che il preliminare era stato novato, non avendo alcun rilievo che, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, la ### s.r.l. avesse continuato a versare i premi assicurativi anche successivamente. 
Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 111 Cost., 1362, 1363, 1372 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto che l'art. 6 della polizza, il quale subordinava il pagamento del premio alla previa escussione dei debitori garantiti, avesse rilievo solo a fini esecutivi, mentre il tenore letterale della clausola ed il senso desumibile dall'intero contenuto del contratto mostravano, senza tema di smentita, che le parti avevano inteso apporre una condizione di adempimento che, non essendosi verificata, ostava alla condanna dell'assicuratrice al pagamento dell'indennizzo. 
Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1936, 1945 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 3, per aver la Corte di merito infondatamente ritenuto che la polizza costituisse un contratto autonomo di garanzia, nonostante i plurimi elementi che deponevano in senso contrario.  ### i ricorrenti, l'esplicita rinuncia a qualsiasi eccezione, inclusa quella di cui all'art. 1952 c.c., contenuta nell'art. 8 della polizza, era destinata ad avere effetto ai soli fini dell'eventuale regresso della società assicuratrice verso il debitore garantito. La clausola con cui il pagamento dell'indennizzo era stato differito al decorso di un termine di 30 gg. dal compimento del primo atto di esecuzione nei confronti 8 dei debitori, costituiva, invece, una vera e propria condizione di adempimento, incompatibile con il carattere autonomo della polizza, il cui carattere accessorio discendeva, inoltre, dalla mancanza di un'esplicita rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., dalla previsione del diritto di surrogazione in favore dell'assicuratore, dalla clausola di pagamento a prima richiesta (assimilabile, negli effetti, ad una mera clausola so/ve et repete). 
La Corte di merito avrebbe disatteso anche i criteri di interpretazione oggettiva e conservativa del contratto, poiché, alla luce disposizioni regolamentari adottate dall'### sin dal 1991, le imprese di assicurazioni non possono assumere garanzie autonome, non essendo, altrimenti, in condizione di ponderare il rischio assicurativo e di neutralizzarlo mediante il procedimento tecnico assicurativo, venendo inoltre vanificato il principio indennitario, con attribuzione all'assicurato di un beneficio economico superiore alla perdita provocata dalla verificazione del rischio assicurato. 
Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. lamentando che la Corte d'appello abbia — in assenza di domanda - liquidato in favore dei ### il maggior danno da ritardo ai sensi dell'art. 1224 c.c., mentre questi ultimi avevano richiesto esclusivamente la rivalutazione del credito.  ### motivo denuncia la violazione degli artt. 96 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., per aver la sentenza condannato la ### al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, pur in assenza della prova che i ### avessero effettivamente subito un qualche pregiudizio a causa della resistenza in giudizio della società assicurativa.  4.1 n primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 75 e 652 c.p.p. ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., per aver la Corte di merito erroneamente respinto l'eccezione di estinzione del processo a seguito del trasferimento della 9 domanda risarcitoria nel giudizio penale svoltisi a carico di ### e conclusosi con assoluzione per il reato di truffa.  ### i ricorrenti era irrilevante che il processo penale avessero partecipato anche parti diverse da quelle del giudizio civile, essendo la causa scindibile, e inoltre i ### pur avendo chiesto in sede penale il risarcimento del danno non patrimoniale, non potevano comunque frazionare la domanda e agire in sede civile per il danno patrimoniale, configurandosi altrimenti un abuso del processo. In ogni caso, il giudicato penale di assoluzione per insussistenza del fatto contestato faceva stato nella causa civile sia in ordine all'assenza di responsabilità di ### sia in merito all'avvenuto pagamento del prezzo delle partecipazioni sociali di cui all'atto del 19.5.2006. 
Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 99,112,113, 183, 345 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che la sentenza abbia dichiarato la simulazione della cessione di partecipazioni del 19.5.2066 e della quietanza di pagamento del prezzo, benché la domanda non fosse stata formulata nelle conclusioni contenute nella citazione introduttiva e fosse stata proposta solo nel corso del giudizio di primo grado. ### maturazione delle preclusioni processuali ostava a che l'azione fosse proposta in appello, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c.. 
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma primo, n, 3 e 4 c.p.c., contestando alla Corte distrettuale di aver dichiarato la simulazione della quietanza e dell'atto del 19.5.2006, sulla base di talune missive e del contenuto della polizza assicurativa, documenti che non avevano valenza di controdichiarazione scritta, poiché la ### s.r.l. non aveva mai riconosciuto di non aver versato il prezzo, né dichiarato che la cessione era simulata. Il pagamento del prezzo era attestato dalla quietanza e pertanto la cessione delle quote sociali doveva considerarsi avvenuta a titolo oneroso.  10 Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 e ss., 1418, 1552, 1414, comma secondo, 1470, 1655,1351 c.c., 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che con l'atto di cessione delle quote sociali del 19.5.2006, le parti avevano ormai superato e novato il preliminare, il che non consentiva di ritenere che lo scambio programmato dalle parti fosse stato attuato per passi successivi, come invece sostenuto in sentenza.  ### i ricorrenti, al momento della cessione delle partecipazioni sociali, la realizzazione dei fabbricati era ancora in fase di progettazione di massima, per cui i coniugi ### aveva preferito ottenere un importo in denaro quale controprestazione del trasferimento delle quote della ### s.r.I.. In ogni caso, la ### s.r.I., una volta ultimati i lavori, non sarebbe divenuta proprietaria delle costruzioni e non avrebbe potuto disporne, occorrendo la conclusione di un nuovo accordo di cui fosse partecipe anche ### s.r.l. affinché le costruzioni potessero essere trasferite ai ### La Corte distrettuale, ritenendo che il contenuto della polizza ed il successivo pagamento del premio comprovassero la simulazione della quietanza e della cessione delle quote sociali del 19.5.2006, non avrebbe considerato che la polizza cauzionale era destinata a perdere effetto solo alla sua scadenza naturale, e quindi fino al 15.8.2008, per cui il richiamo alla cessione delle quote, menzionato nella successiva appendice di dichiarazione, era necessaria proprio allo scopo di evitare che il garante restasse obbligato nonostante la sopravvenuta caducazione del preliminare. Per giunta, nessuno dei documenti acquisiti conteneva una controdichiarazione scritta attestante la simulazione della quietanza: in particolare, la missiva del 13.12.2017 proveniva dalla ### s.r.I., estranea all'accordo simulatorio, e dava semplicemente atto della pendenza di trattative tra le parti che non erano mai sfociate in un nuovo contratto di trasferimento delle costruzioni. 
Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1936, 1939 e 1942 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la 11 sentenza definitiva n. 1398/2016 attribuito ai ### un risarcimento superiore alla stessa cauzione, mentre, in base alle clausole del contratto di garanzia, l'importo dell'indennizzo era integralmente satisfattivo delle ragioni dei danneggiati.  5. Evidenti ragioni di ordine logico impongono di anteporre l'esame del ricorso incidentale, che verte sulla sussistenza dell'inadempimento e sulla spettanza del risarcimento e quindi su un profilo avente rilievo preliminare rispetto alle questioni pertinenti al rapporto di garanzia. 
Il ricorso deve ritenersi — anzitutto - ammissibile, poiché enuncia in maniera chiara le questioni sollevate in sede ###il richiamo alle risultanze processuali e ai contenuti delle sentenze impugnate, sì da non pregiudicare l'intellegibilità delle censure e delle pregresse vicende processuali. 
Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.  ### della sentenza di assoluzione n. 1161/2014 del tribunale di Chieti, sez. di Ortona, comprova che i ### avevano richiesto in sede penale il risarcimento del danno non patrimoniale ricollegabile all'ipotesi accusatoria formulata a carico di ### al quale era stato addebitato di aver indotto in errore le controparti e di essersi procurato un ingiusto profitto mediante artifici e raggiri (consistenti nell'aver omesso di indicare l'esistenza di due atti di coobbligazione recanti le firme di ### e ### allegati alla polizza assicurativa, nell'aver trasferito la sede sociale della ### s.r.I., nell'aver ceduto a sé stesso, quale amministratore unico della ### s.r.I., le quote di detta società, nel non aver adempiuto alla richiesta di attivazione della polizza fideiussoria: cfr. sentenza penale, pag. 2). 
In sede civile i ### senza neppure richiedere anche il ristoro del pregiudizio non patrimoniale da reato (art. 652 c.p.p.), avevano insistito per la risoluzione del preliminare di permuta ed il risarcimento del danno patrimoniale provocato dal mancato trasferimento delle costruzioni, per un importo che, come indicato in citazione, doveva corrispondere al valore delle costruzioni oggetto della futura permuta.  12 Stante l'oggettiva diversità di petitum e causae petendi delle due azioni (e, in particolare, dei fatti oggetto del capo di imputazione a carico del ### diretti a sostenere l'azione risarcitoria proposta in sede penale, rispetto alle condotte dedotte a motivo di inadempimento contrattuale nel presente giudizio), la costituzione di parte civile nel procedimento per truffa non poteva produrre l'estinzione del giudizio risarcitorio relativamente alla diversa azione di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno contrattuale (cfr., sia pure con riferimento all'abrogato art. 24, comma primo, c.p.p., la cui formulazione è però analoga a quella del primo comma del vigente art. 75 c.p.p.: Cass. 2431/1972; 4182/1974; Cass. 1215/1986), non venendo — conseguentemente - in rilievo il divieto di frazionamento della domanda, dato il carattere non unitario della pretesa sostanziale dedotta in causa. 
Per quanto detto, la sentenza di assoluzione del ### per insussistenza del fatto di reato non poteva neppure spiegare forza di giudicato agli effetti voluti dall'art. 652 c.p.c., discutendosi in sede ###del danno non patrimoniale da reato, ma di un diritto (alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento) eventualmente dipendente dall'accertamento dei fatti materiali portati all'esame del giudice penale, secondo il paradigma dell'art. 654 c.p.p.. 
E tuttavia, anche sotto tale profilo, nessuna statuizione si rinviene nel giudicato penale riguardo al carattere simulato della quietanza, al mancato pagamento del prezzo delle cessioni delle quote sociali o all'inadempimento imputato alla ### s.r.l. rispetto agli obblighi nascenti dal preliminare del 3.3.2006. 
La pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto è stata assunta sulla base del riconosciuto carattere non fraudolento della condotta e della mancata consumazione di artifici e raggiri, definendo aspetti certamente irrilevanti per l'accoglimento delle domande oggetto del giudizio civile.  6. Il secondo motivo è parimenti infondato.  13 La sentenza impugnata si è fatta carico di precisare che la domanda di simulazione era stata già formulata nella citazione introduttiva, ove a pag. 6, era stato chiaramente dedotto il carattere simulato della quietanza dì pagamento del prezzo delle partecipazioni sociali (e, pertanto, la simulazione relativa del rogito del 19.5.2006), evidenziando che il preliminare del 3 marzo 2006 costituiva l'unico contratto effettivamente voluto dalle parti. 
Neppure i ricorrenti pongono in dubbio che il carattere simulato della cessione delle quote sociali fosse stato dedotto nel corpo della citazione (cfr. ricorso, pag. 25), ma tale allegazione era sufficiente per ritenere proposta l'azione di simulazione: il contenuto della domanda deve essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva(Cass. 7448/2001; Cass. 18783/2009; Cass. 20294/2014). 
Il relativo apprezzamento integra, peraltro, una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, siccome correttamente motivata. 
La simulazione, invocata già in primo grado nel rispetto delle preclusioni processuali, era - quindi - tema esaminabile in appello in quanto riproposto con i motivi di impugnazione (cfr. ricorso, pag. 26).  7. Il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale ed il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, che vertono su questioni comuni e che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. 
All'esito di un'analitica disamina del materiale probatorio acquisito al processo, la Corte distrettuale, scrutinando la domanda di simulazione della vendita delle partecipazioni sociali del 19.5.2006, ha evidenziato che, già nel preliminare di permuta, il trasferimento delle quote sociali era stato previsto come primo momento attuativo del programma negoziale, dovendosi assicurare alla ### s.r.l. la possibilità di disporre materialmente degli immobili non per il tramite di un atto di 14 trasferimento dei suoli edificabili, ma mediante l'acquisizione del controllo della ### s.r.I.. 
In questo contesto, pur dinanzi alla formale (ed apparente) conclusione di un atto di cessione onerosa delle quote sociali, la sentenza ha ritenuto che le controdichiarazioni attestanti il carattere simulato della quietanza (e, quindi, la simulazione parziale della cessione delle quote) potessero rinvenirsi nelle missive inoltrate nel 2007 e nel 2008 dal ### con cui questi aveva confermato l'impegno a trasferire le costruzioni, fissando nuovi termini di consegna, a conferma del fatto che il preliminare non poteva considerarsi novato o superato dal contratto del 19.5.2006. 
La Corte ha anche evidenziato come analoga controdichiarazione scritta fosse contenuta nella polizza assicurativa rilasciata a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la promessa di permuta. 
Tale documentazione attestava - espressamente - che la polizza era stata destinata ad operare "a garanzia della realizzazione e puntuale cessione delle unità immobiliari e delle pertinenze previste dalla promessa sottoscritta in data ###"e del conseguente contratto del 19.5.2006": quindi il preliminare, nonostante il rilascio della quietanza di pagamento del prezzo delle quote sociali, aveva conservato piena efficacia. 
La conclusione che ne ha tratto la sentenza appare - al riguardo - incensurabile: i suddetti documenti (ed in particolare, la polizza assicurativa, sottoscritta da tutte le parti) presentavano tutti i requisiti di forma e di sostanza per valere come controdichiarazione scritta, comprovando - in particolare - che il contratto di cessione del maggio 2006 era stato stipulato per dare attuazione al preliminare permuta, il che logicamente escludeva che la ### s.r.l. avesse versato l'importo di € 600.000,00 attestato dalla quietanza. 
Sempre secondo l'insindacabile accertamento del giudice di merito, si era in presenza di una confessione stragiudiziale tra le parti, munita di un'efficacia probatoria vincolante: la controdichiarazione proveniva 15 dalla parte avente un interesse contrario a far emergere la simulazione e conteneva uno specifico riferimento alle prestazioni - lo scambio tra le partecipazioni e gli immobili finiti - oggetto del contratto realmente voluto dalle parti. 
Il fatto che la ### s.r.l. non sarebbe divenuta titolare delle future costruzioni era tutt'altro che decisivo, configurandosi, come si dirà, un preliminare di permuta ad effetti obbligatori, comportante l'obbligo di procurare la titolarità di una quota delle future costruzioni, sicché detta società, avendo ormai acquisito il controllo della ### s.r.I., era senz'altro in condizione di onorare gli impegni assunti. 
Le contrarie argomentazioni, riguardo alle ragioni che avrebbero indotto le parti a superare o novare il preliminare, a prevedere il pagamento di un prezzo quale corrispettivo delle quote sociali e a continuare a versare i premi assicurativi, propongono, in definitiva, una diversa lettura delle acquisizioni processuali che non può avere ingresso nel presente giudizio, involgendo questioni di fatto motivatamente e logicamente definite - in senso contrario - dal giudice distrettuale.  7.1. Riguardo all'inopponibilità della simulazione del contratto di cessione delle quote sociali nei confronti della società assicurativa, ai sensi dell'art. 1415 c.c., va posto in rilievo che, pur essendo la norma applicabile non ai soli aventi causa in senso stretto, ma a tutti i titolari di situazioni dipendenti o incise negativamente dal contratto simulato (Cass. 6651/2005; Cass. 4023/2007), tuttavia la simulazione parziale della cessione onerosa delle partecipazioni sociali non poteva pregiudicare la ricorrente, né poteva avere una qualche incidenza sugli obblighi assunti dall' ### s.p.a. nei confronti dei contraenti. 
La polizza era stata rilasciata non a garanzia del pagamento del corrispettivo della cessione, ma per la corretta ed integrale attuazione del preliminare di permuta (e quindi in vista dello scambio tra le quote sociali e la proprietà degli immobili da costruire).  16 Il fatto che il negozio di cessione del 19.5.2006 fosse o meno simulato relativamente al prezzo era del tutto ininfluente ai fini dell'operatività della garanzia, destinata a conservare efficacia - per espressa volontà delle parti - fino alla completa attuazione della permuta. 
Per le medesime ragioni era preclusa la possibilità di invocare gli effetti contemplati dal primo comma dell'art. 1415 c.c..  8. Il quinto motivo è infondato alla luce della considerazione che la concessione della garanzia di esatto adempimento del contratto preliminare di permuta era del tutto compatibile con una limitazione dell'impegno economico gravante sull'### s.p.a. fino alla concorrenza di un importo massimo garantito, a prescindere dall'entità del danno subito dai ### e senza alcun pregiudizio per la possibilità di questi ultimi di pretendere il risarcimento ulteriore (ultra massimale), nei confronti dei contraenti inadempienti. 
Ed invero l'art. 1 della polizza richiamata in contratto regolava la "delimitazione della garanzia", prevedendo che la "società" (ossia l'### s.p.a.) si costituisse fideiussore fino alla concorrenza dell'importo indicato in contratto, senza in alcun modo incidere sulla misura del risarcimento effettivamente spettante ai ### e senza tradursi una limitazione convenzionale e preventiva del danno risarcibile, secondo lo schema tipico della clausola penale.  9. Il primo motivo del ricorso principale non merita di essere accolto. 
Con la stipula del preliminare di permuta, la ### s.r.l. aveva inteso ottenere non la titolarità formale dei suoli edificabili, ma il controllo della società che ne era proprietaria. Lo scambio delle partecipazioni sociali era in rapporto di corrispettività con l'impegno a trasferire una quota delle future costruzioni destinate a entrare nel patrimonio di una terza società - la ### s.r.l. - configurandosi, pertanto, una permuta ad effetti obbligatori (Cass. 25603/2011; Cass. 8487/1987). 
Tale contratto, al pari della vendita, non ha necessariamente effetti reali, ma può avere un'efficacia meramente obbligatoria se l'effetto traslativo non è immediato e conseguente al semplice consenso delle 17 parti, ma è differito o dipende da ulteriori eventi, come l'acquisto della cosa da parte di un permutante o la venuta ad esistenza della cosa medesima (Cass. 4000/1991). 
Nel respingere l'eccezione di nullità del contratto per impossibilità della prestazione, la sentenza ha — pertanto - correttamente precisato che la ### s.r.l. era certamente in condizione di ottenere la collaborazione della ### s.r.l. per adempiere al preliminare (acquisendo i beni dalla titolare per trasferirli ai ### o ottenendo che la ### li cedesse direttamente agli aventi titolo), dati gli effetti (meramente obbligatori) che conseguivano dalla scrittura del 3.3.2006.  10. Il secondo motivo è infondato. 
La polizza assicurativa era diretta a garantire l'adempimento delle obbligazioni del preliminare di permuta, la cui attuazione prevedeva anzitutto il trasferimento delle quote ### in capo alla ### s.r.I., in modo da dar corso alla realizzazione delle costruzioni. 
Il contratto di garanzia richiamava sia il preliminare del 3.3.2006, che la cessione delle quote sociali del 19.5.2006, indicandone le parti, gli estremi e la data di perfezionamento. 
Il fatto che il contratto di cessione fosse individuato anche con un numero identificativo errato è circostanza che la Corte distrettuale ha ridimensionato a mero refuso materiale, ritenendo pacifico che la polizza richiamasse proprio il negozio del 19.5.2006, come in effetti era agevolmente desumibile dall'indicazione della data di perfezionamento e del nominativo dei contraenti (cfr., sentenza, pag.  13), in base allo stesso tenore della polizza. 
Non sussiste alcuna violazione dei criteri di interpretazione del contratto, essendosi in presenza di dati letterali contrastanti, cui la Corte ha dato soluzione con apprezzamento, logicamente motivato, che attiene al merito.  11. Il quinto motivo del ricorso principale è infondato.  ###. 6 della polizza assicurativa disponeva che il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo, nei limiti dell'importo garantito 18 e fermo quanto disposto dall'art. 7, dovesse avvenire decorsi 30 giorni dalla data del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dalla società garantita contro il contraente; nel caso di opposizione, i 30 giorni sarebbero decorsi dal passaggio in giudicato della sentenza che avesse dichiarato totalmente o parzialmente infondata l'opposizione.  ### la Corte distrettuale, tale clausola non condizionava la facoltà dei creditori garantiti di ottenere un accertamento giudiziale dell'obbligo di versamento dell'indennizzo, venendo ad incidere sulla sola fase esecutiva, nel senso di impedire che l'eventuale condanna dell'assicurazione potesse essere eseguita prima che fosse avviato il recupero coattivo del credito presso i debitori garantiti, ponendo in essere almeno un primo atto di esecuzione. 
Tale argomentazione, ancorché sintetica, non appare assunta in violazione dell'obbligo di motivazione, apparendo enunciate in modo chiaro le ragioni per le quali, a parere del giudice distrettuale, le condizioni contrattuali non ostavano all'esercizio dell'azione di cognizione e alla formazione del titolo di condanna. 
Non appare neppure violato il criterio di interpretazione letterale del contratto, posto che il riferimento al compimento di atti di esecuzione verso il debitore garantito, quale dies a quo di decorrenza dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo, rendeva plausibile l'opzione ermeneutica prescelta dalla Corte distrettuale. 
La clausola impediva che il patrimonio della società garante potesse essere aggredito con priorità, secondo un modulo che rievoca, anche sul piano letterale, la disciplina del beneficio di escussione ( 18653/2004; Cass. 3651/1992). 
In ogni caso, l'interpretazione contrattuale data dal giudice di merito non deve essere l'unica possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sottraendosi al sindacato di legittimità se comunque adottata in applicazione dei criteri ermeneutici legali (Cass. 24539/2009; Cass. 16254/2012; 6124/2015; Cass. 27136/2017).  12. Anche il sesto motivo deve essere respinto.  19 ### la Corte distrettuale, la polizza conteneva tutti gli elementi di sostanza che, in base all'insegnamento delle sezioni unite, sottraevano il contratto al regime di accessorietà\solidarietà tipica della fideiussione. 
Il carattere autonomo discendeva dal fatto che la polizza garantiva l'adempimento di una prestazione infungibile e, perciò, non suscettibile di adempimento diretto, in via solidale, da parte della garante, avendo la funzione di soddisfare l'interesse economico dei creditori ad ottenere una riparazione in caso di inadempimento. 
Trattavasi, come evidenziato dal giudice di merito, di una garanzia atipica di tipo indennitario e non di una garanzia di tipo satisfattorio (quest'ultima caratterizzata dalla fungibilità del debito principale e dall'identità delle prestazioni del garante, tali da comportare l'accessorietà\solidarietà tra debito principale e garanzia). 
La fungibilità dell'oggetto dell'indennizzo (costituito da una somma di denaro) non faceva venir meno l'autonomia della garanzia: in tali ipotesi la polizza viene piuttosto a porsi in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione e, quindi, per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale, ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita (Cass. s.u. 3947/2010; 8399/2020). 
Il particolare regime di inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto garantito era giustificata - per contro - da una pluralità di elementi, anche letterali, del tutto convergenti e, in particolare, dalla natura infungibile della prestazione principale, dalla previsione di un breve termine per il pagamento dell'indennizzo (art. 6 della polizza) previo un semplice avviso al debitore principale, senza necessità del suo consenso, dall'obbligo di tenere indenne il garante a semplice richiesta scritta e senza possibilità per il debitore garantito di opporre eccezioni (cfr., in tal senso, Cass. 5526/2012). 
La funzione indennitaria (e non satisfattiva) della garanzia rendeva - comunque - impraticabile l'automatica estensione della disciplina dell'accessorietà tipica della fideiussione e, inoltre, proprio la deroga 20 al regime dell'art. 1952, comma secondo c.c., per effetto del disposto dell'art. 6 della polizza (che precludeva al debitore la possibilità di segnalare al garante -o di invocare successivamente - eventuali eccezioni da opporre ai creditori), unitamente alla inopponibilità di eccezioni nei rapporti con la garante, costituivano indici lecitamente valorizzabili per ritenere che la garanzia avesse quel carattere di autonomia che dipende - essenzialmente - dalla particolare regolazione del rapporto di rivalsa, dopo l'avvenuto pagamento ( s.u. 3947/2010). Tali fattispecie si caratterizzano proprio per il fatto che il garante adempiente, pur non potendo agire nei confronti dell'accipiens, può esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c., nei confronti del debitore garantito, senza che questi possa eccepire alcunché in merito all'avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/01; 7502/04; n. 14853/07).  12.1. Quanto alla violazione dei criteri di interpretazione conservativa ex art. 1367 c.c , è escluso che il divieto per le imprese assicurative di compiere attività estranee al ramo assicurativo in senso proprio determini automaticamente la nullità dei contratti di garanzia autonoma eventualmente stipulati. 
Le restrizioni all'autonomia negoziale delle imprese assicurative sono volte a "non dilatare eccessivamente l'area del rischio imprenditoriale cui tali imprese sono esposte", non agendo come limiti alla stessa capacità di agire della impresa, volendosi impedire lo stravolgimento dell'esercizio della impresa assicurativa, tale che l'attività extrassicurativa, per dimensioni, obiettivi e carattere di "sistematicità" delle operazioni offerte sul mercato ad una clientela indifferenziata, venga a "rivestire le sembianze di un'attività di tipo finanziario, che comporterebbe l'assunzione di un rischio d'impresa ulteriore e diverso da quello assicurativo". 
Non è preluso, invece, il compimento di singoli atti negoziali non riconducibili all'esercizio del ramo assicurativo, purché ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico 21 dell'assicuratore (Cass. s.u. ###/2011; Cass. 9475/2014; 20107/2015; Cass. 28319/2017), evenienza quest'ultima, neppure dedotta in giudizio da parte della società garante.  13. Il settimo motivo è fondato. 
La censura, che denuncia un vizio di ultra-petizione, è ammissibile sebbene formulata con riferimento all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. 
Il motivo enuncia chiaramente un vizio processuale rientrante nel novero di quelli denunciabili in cassazione ed è quindi irrilevante l'errata indicazione della norma violata, non essendo pregiudicata l'individuazione dell'effettivo contenuto della doglianza ( 23381/2017; Cass. 1370/2013). 
La Corte distrettuale, dopo aver dato atto che i ### avevano chiesto il pagamento dell'indennizzo maggiorato dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi e dopo aver precisato che l'obbligo della garante aveva ad oggetto un debito di valuta non suscettibile di rivalutazione, ha riconosciuto il risarcimento del 0;14armaggior danno ex art. 1224 c.c., in evidente violazione dell'art. 112 c.p.c.. 
Tuttavia, il creditore di un'obbligazione di valuta, che intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. 22273/2010; Cass. s.u. 5743/2015; Cass. 15565/2018).  14. ### motivo è infondato. 
La sentenza ha ritenuto che i convenuti dovessero rispondere del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 96 c.p.c., per il pregiudizio di carattere non patrimoniale provocato dalla condotta extraprocessuale della società assicuratrice, che aveva illegittimamente rifiutato il pagamento dell'indennizzo.  22 La censura non contesta la configurabilità, in concreto, di un'ipotesi ricadente nell'ambito applicativo dell'art. 96 c.p.c., ma si limita a sostenere che il risarcimento non poteva essere accordato in assenza della prova del pregiudizio concretamente sofferto dalle controparti. 
Va in contrario posto in rilievo che la sentenza ha fatto applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., norma che contempla una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c.. 
La sua applicazione richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", senza esigere né la domanda di parte, né la prova del danno effettivamente subito dalle parti vittoriose in causa (Cass. s.u. ###/2019; Cass. 23319/2019; s.u. 22405/2018). 
Sono - in conclusione - dichiarati inammissibili il ricorso principale e quello incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 1180/2015, proposti nel giudizio iscritto al nr.10936/2016, con regolazione delle spese secondo soccombenza. 
E' accolto il settimo motivo del ricorso principale avverso la sentenza definitiva n. 1398/2016, sono respinte le altre censure unitamente al ricorso incidentale, con condanna dei ricorrenti in via incidentale al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo. 
La sentenza definitiva n. 1398/2016 è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte d'appello di ###, in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità relativamente ai rapporti tra l'### s.p.a. e i controricorrenti. 
Si dà atto, ai ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti in via incidentale nel giudizio n. 10936/2016, nonché dei ricorrenti in via incidentale nel giudizio n. 17152/2017, di un ulteriore importo a titolo di contributo 23 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 115/2002.  P.Q.M.  dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, oggetto del giudizio iscritto al nr. 10936/2016; accoglie il settimo motivo del ricorso principale, respinge le altre censure nonché il ricorso incidentale, oggetto del giudizio iscritto al nr. 17152/2017, cassa la sentenza definitiva n. 1398/2016 in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di ###, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, limitatamente ai rapporti tra l'### s.p.a. e i controricorrenti; condanna la ricorrente principale ed i ricorrenti in via incidentale nel giudizio n. 10936/2016, al pagamento solidale delle spese processuali, che si liquidano in C 200,00 per esborsi ed C 8000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese di lite, in misura del 15%; condanna l'### s.r.I., ### e ### al pagamento solidale, in favore di ### e ### delle spese processuali del giudizio n. 17152/2017, che si liquidano in C 200,00 per esborsi ed C 10000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese di lite, in misura del 15%; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti in via incidentale nel giudizio n. 10936/2016, nonché dei ricorrenti in via incidentale nel giudizio 17152/2017, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, D.P.R.  115/2002.  24 ### deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile, in data ###. 
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE ### D'### ( it CORTE Di CASSAZIONE Cr DEPOsATO ### 

causa n. 10936/2016 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Fortunato Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18751/2023 del 03-07-2023

... del processo per la ipotizzata frammentazione del credito, essendo stata intrapresa dal mutuatario u n'unica azione giudiziale; b) correttamente il primo giudice ha ritenuto che la legge n. 108 del 1996 implichi il computo, ai fini del tasso soglia, anche delle spe se del contratto di assicu razione collegato all'operazione di credito, che, n el caso di specie, fa parte de gli oneri che costituiscono il carico economico per il cliente. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca, sulla base di un motivo. Resiste l'intimato con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il ricorso propone un unico motivo, che deduce violazione degli artt. 117 Cost., 7 Conv. Edu e 1 Protocollo addizionale, 17, 49 e 52 Carta diritti fondamentali UE, 6 ###, 1815 c.c., 644 c.p., 2 l.n. 108 del 1996, 2-bis d.l. n. 185 del 2009, conv. dalla l. 2 del 2009, 1 d .P.R. n. 180 del 105 0, d.m . 1° luglio 2009, per avere il Tribunale computato le spese di assicurazione nel ### in quanto si trattava di un 'assicurazione o bbligatoria per legge con 3 di 3 riguardo al finanziamento con cessione di quota della pensione, (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso iscritto al n. 15945/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### O ### 23 , presso lo stud io dell'avvocato ### M ### (####) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvoca to ### (###) -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dagli avvocati ### (###), ### (###) -controricorrente 2 di 3 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE NAPOLI n. 9803/2018 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal #### sentenza del 13 novembre 2018, il Tribunale di Napoli ha respinto l'impugnazione avverso la decisione del giudice di pace, che aveva cond annato la banca al pagamento della somma di € 1.891,38, oltre accessori, in restituzione degli interessi pagati con riguardo ad un contratto di finanziamento, contenente un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria, in virtù del computo delle spese di assicurazione sostenute dal mutuatario. 
Il Tribunale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) non sussiste abuso del processo per la ipotizzata frammentazione del credito, essendo stata intrapresa dal mutuatario u n'unica azione giudiziale; b) correttamente il primo giudice ha ritenuto che la legge n. 108 del 1996 implichi il computo, ai fini del tasso soglia, anche delle spe se del contratto di assicu razione collegato all'operazione di credito, che, n el caso di specie, fa parte de gli oneri che costituiscono il carico economico per il cliente. 
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca, sulla base di un motivo. Resiste l'intimato con controricorso. 
La ricorrente ha depositato la memoria di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il ricorso propone un unico motivo, che deduce violazione degli artt. 117 Cost., 7 Conv. Edu e 1 Protocollo addizionale, 17, 49 e 52 Carta diritti fondamentali UE, 6 ###, 1815 c.c., 644 c.p., 2 l.n. 108 del 1996, 2-bis d.l. n. 185 del 2009, conv. dalla l.  2 del 2009, 1 d .P.R. n. 180 del 105 0, d.m . 1° luglio 2009, per avere il Tribunale computato le spese di assicurazione nel ### in quanto si trattava di un 'assicurazione o bbligatoria per legge con 3 di 3 riguardo al finanziamento con cessione di quota della pensione, ai sensi del d.P.R. n. 180 del 1950, ed avendo le ### del 29 marzo 2006, n . 74, poste a base del d .m. 24 sette mbre 2009 rilevante nella vicenda (trimestre ottobre-dicembre 2009), escluso le spese di assicurazione derivanti da obblighi di legge dal novero di quelle incluse nel ### di riferimento; escludendo tale voce, il ### è pari al 1 2,09% ed inferior e al ta sso soglia del 13,77%. 
Inoltre, la ritenuta perdita del diritto a qualsiasi interesse, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c . per la banca contrasta con le ricordate disposizioni sovranazionali.  2. - Reputa il Collegio di rinviare la causa alla pubblica udienza, attese le questioni che il motivo propone.  P.Q.M.  La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza. 
Così deciso in ### nella cam era di consi glio del 5 maggio 

Giudice/firmatari: De Chiara Carlo, Nazzicone Loredana

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