blog dirittopratico

3.661.599
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 1189/2025 del 03-11-2025

... cuius è rappresentata dalla risultanza di un calcolo estimatorio da effettuarsi sulla massa di tutte le attività esistenti al tempo della morte, detraendo i debiti e aggiungendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, con la specificazione che le donazioni devono essere valutate al tempo dell'apertura della successione secondo i criteri degli artt.747 ss. c.c.. Gli oneri probatori suddetti non si atteggiano diversamente secondo che l'azione di riduzione sia proposta contro disposizioni testamentarie o contro donazioni, per le quali non pare ultroneo ricordare che ex art. 559 c.c. si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Ciò detto, la domanda dell'attore avente ad oggetto l'accertamento della lesione della quota di legittima e la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile non può trovare accoglimento. Osserva il Collegio come non sia possibile accertare con esattezza la lamentata lesione, non potendosi calcolare con certezza l'ammontare della quota di cui la defunta poteva disporre. Nella fattispecie in esame l'attore non ha, invero, offerto l'esatta prova di quanto ricevuto in vita (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. N. ### dott. A. D'### rel.  dott. C. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2042/2021 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce all'atto di citazione dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio del medesimo ATTORE contro ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 14 20122 MILANO presso lo studio del medesimo CONVENUTO ### - ### (GIÀ ### E ### contumaci ### Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio il fratello ### e, dopo aver dedotto di essere erede legittimo e legittimario, in quanto figlio di ### (nata a ### il ### e ivi deceduta il ###), la quale aveva disposto del proprio patrimonio con testamento pubblico (del 18.10.2011 n.188 rep. atti ultima volontà notaio ### passato al repertorio degli atti tra vivi con verbale redatto dallo stesso notaio in data ### 137771/### rep.), con cui aveva nominato eredi testamentari i due figli, ### cui aveva lasciato la sola quota di legittima, ed ### cui aveva lasciato il restante patrimonio; e dopo aver dato atto della consistenza del relictum (immobili in ### per un valore di circa € 680.000,00, in ### per un valore di circa €1.352.500,00, in ### per circa €250.000,00, in ### per circa €168.750,00, quote societarie della società ### per €225.000,00, saldo attivo del conto bancario UBI per €29.788,00, come descritto nella dichiarazione di successione presentata) per un valore complessivo di €2.706.000,00 e del donatum (ad ### 1/2 dell'immobile in ### -via ### 19- del valore di €164.500,00 con atto del 19.07.1984, quota societaria del 2% della ### s.r.l. del valore di €14.000,00 con atto del 10.11.2010, l'intera quota della ### E.G.  del valore di €2.269.000,00 con atto del 10.11.2010, immobile sito nel ### di ### del valore di €2.850.000,00 con atto del 28.09.2004, denaro per €107.000,00 con movimentazione su conto ### per un valore complessivo di €6.295.000,00, dell'assenza di debiti ereditari, e, dunque, un patrimonio relitto complessivo di €9.001.038,00 con propria quota di legittima di 1/3 pari ad € 3.000.346 e conseguente proprio diritto di integrazione della quota di legittima per €2.070.346,00, chiedeva, previa declaratoria della propria qualità di erede legittimo e legittimario della defunta madre ### nonché della consistenza del patrimonio ereditario per complessivi €9.001.038,00 e che la porzione di beni ricevuti era inferiore a quella prevista dalla legge, la riduzione delle disposizioni testamentarie e, in caso di insufficienza, delle donazioni, per lesione della propria quota di legittima, con facoltà per il convenuto di pagare l'equivalente in denaro. Chiedeva inoltre, per il caso di instaurazione della comunione ereditaria, lo scioglimento della stessa. 
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ### il quale eccepiva in primo luogo l'incompletezza e l'inesattezza della descrizione dell'asse ereditario contenuta nell'atto di citazione, stante l'omessa indicazione dei debiti ereditari (per badanti, spese funerarie, notarili, imposte, ecc.) di importo totale superiore ad €100.000,00, del donatum disposto dalla de cuius a favore dell'attore (quota societaria di 16,5% della ### s.r.l. risalente al 1977, dopo che la madre aveva convinto il convenuto a procedere nello stesso modo a favore dell'attore; negozio in ### la somma di £520.000,…) o di entrambi i figli (immobile adibito ad albergo sito in Comune di ### donato da entrambi i genitori a favore di entrambi i figli per un valore complessivo di €930.000,00), nonché di donazioni effettuate dal convenuto in favore dell'attore su indicazione materna; contestava altresì la stima effettuata dall'attore dei beni donatigli, in quanto sovrastimati; chiedeva quindi, previo ricalcolo dell'asse ereditario della defunta mediante collazione con riferimento anche alle donazioni effettuate dalla testatrice a favore del figlio ### o di entrambi i figli, la reiezione delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva la compensazione ed in via ulteriormente gradata, la riduzione delle disposizioni testamentarie della ### sino ad integrazione della quota spettante all'attore, con riconoscimento a favore del fratello delle corrispondenti quote di proprietà sugli immobili e società oggetto dell'asse ereditario e con esclusione del convenuto da qualunque obbligo di soddisfazione per equivalente. 
Trattata la causa davanti al primo G.I. e richiesta documentazione utile al fine di valutare l'integrità del contradittorio, era successivamente disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori iscritti ### delle ### e ### che non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e depositate le memorie (ove le parti contestavano le reciproche deduzioni ed istanze), su espressa richiesta delle parti anche a fini transattivi, la causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile e d'estimo con successive integrazioni e chiarimenti. Tentata, invano, la conciliazione della lite, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2025, ove era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Occorre rilevare che dalle vicende rappresentate dalle parti, dalle precisazioni fornite negli atti di causa nonché dal petitum sostanziale della vertenza, si desume che risulta incontestato che ### ed ### sono eredi di ### e che l'azione esperita in via principale dall'attore è volta ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o, in caso di insufficienza, delle donazioni effettuate dalla madre a favore del convenuto, per asserita lesione della propria quota di legittima. Ritiene, infatti, l'attore che i beni relitti e donatigli non sarebbero sufficienti ad apporzionarlo, stante il valore della massa ereditaria ricalcolata a seguito della riunione fittizia. 
Premesso ciò, in tema di azione di riduzione, attività preliminare è la determinazione della massa relitta, che ha funzione ricognitiva per individuare i beni del patrimonio ereditario così da determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre (c.d. determinazione della quota disponibile ex art.556 c.c.), che si realizza tramite la c.d. riunione fittizia dei beni donati dal defunto ai beni relitti, detratti i debiti. 
Pertanto, nel proporre la domanda di riduzione, il legittimario, senza la necessità di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima, denuncia che implica un preciso confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario, comparazione che deve avvenire in relazione ad una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda introduttiva, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità, lesione che comunque deve emergere con univocità, anche in base a presunzioni, purché gravi precise e concordanti. ###, dunque, quale legittimario che propone azione di riduzione, ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata dal testatore: ne deriva in capo al legittimario che agisce in riduzione l'onere di allegare e di comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva (v. ex multis Cass.20830/2016; Cass.1357/2017; Cass.18199/2020). 
Deve, invero, rammentarsi che la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, non solo la specificazione di tutti i beni che costituiscono il relictum, ma anche l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, al duplice fine di assicurare la riunione fittizia (ossia un'operazione matematica che consente di individuare la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, tenuto conto della qualità e del numero dei legittimari e dell'ammontare complessivo netto dell'asse ereditario) e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art.564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione: deve, difatti, evidenziarsi come anche l'imputazione ex se costituisca un preciso onere incombente ex art. 564 c.c. sul legittimario, prodromico ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione. 
La quota indisponibile deve, dunque, essere calcolata sul relictum, ossia sulla globalità di tutti i beni (immobili/denaro/crediti) rientranti nell'asse ereditario, da cui detrarre i debiti esistenti al momento dell'apertura della successione e a cui aggiungere il donatum, ossia l'insieme dei beni donati in vita sia come atti di donazione diretta che indiretta secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, da determinarsi in base alle regole relative alla collazione. 
La porzione disponibile per il de cuius è rappresentata dalla risultanza di un calcolo estimatorio da effettuarsi sulla massa di tutte le attività esistenti al tempo della morte, detraendo i debiti e aggiungendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, con la specificazione che le donazioni devono essere valutate al tempo dell'apertura della successione secondo i criteri degli artt.747 ss. c.c.. Gli oneri probatori suddetti non si atteggiano diversamente secondo che l'azione di riduzione sia proposta contro disposizioni testamentarie o contro donazioni, per le quali non pare ultroneo ricordare che ex art.  559 c.c. si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. 
Ciò detto, la domanda dell'attore avente ad oggetto l'accertamento della lesione della quota di legittima e la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile non può trovare accoglimento. Osserva il Collegio come non sia possibile accertare con esattezza la lamentata lesione, non potendosi calcolare con certezza l'ammontare della quota di cui la defunta poteva disporre. 
Nella fattispecie in esame l'attore non ha, invero, offerto l'esatta prova di quanto ricevuto in vita a titolo di donazione da parte della defunta madre, così impedendo non solo di procedere alla riunione fittizia, ma anche di assolvere all'onere di imputazione imposto dall'art.564, comma 2, c.c..  ### ha omesso, infatti, di indicare donazioni effettuate nei suoi confronti (nonché alcune nei confronti del convenuto) e non ha dato atto della presenza di debiti ereditari. Invero, ### nel proprio atto di citazione non ha menzionato la sussistenza di alcun debito ereditario e di donazioni in proprio favore (v.  pag. 4 dell'atto introduttivo “…non essendo allo stato conosciuto alcun passivo ereditario e non sussistendo donazioni fatte dalla de cuius in favore dell'attore…”), allegando esclusivamente donatum disposto dalla madre a favore del convenuto: l'allegazione effettuata dall'attore è, dunque, in parte non veritiera, oltre che gravemente lacunosa. ### è stata parzialmente corretta dalla costituzione del convenuto, che ha allegato la presenza di altre liberalità (non totalmente disconosciute dall'attore) a favore del solo attore o di entrambi i fratelli. Nella prima memoria ex art.183 c.p.c., poi, l'attore si è limitato a rinnovare e ribadire il disconoscimento delle fotocopie prodotte dalla controparte con docc. nn.6 e 7 come già espresso alla prima udienza, senza tuttavia prendere specifica posizione sulla presenza o meno di debiti ereditari e, circostanza ancor più grave, sulla donazione relativa al trasferimento della quota del 16,5% della società ### Non è neppure stato specificato se i valori indicati nell'atto introduttivo ai fini della stima dei beni siano tutti riferibili al momento dell'apertura della successione, che per giurisprudenza pacifica è il momento a cui si deve aver riguardo ai fini della verifica della lesione. A ciò si aggiunga che la presenza di debiti ereditari (quanto meno di quelli attinenti al funerale nonché alla dichiarazione ed alle tasse di successione) poteva e doveva essere indicata in citazione dall'attore, anch'egli erede della defunta seppure per la sola quota di legittima. La documentazione fornita da parte convenuta in ordine ai debiti ereditari, inoltre, non permette di determinarne l'esatta consistenza, dal momento che per alcune voci di spesa non vi è la relativa fattura quietanzata (fiorista, badante, ecc.). 
È di tutta evidenza, quindi, che il mancato assolvimento da parte dell'attore del proprio onere di allegare e provare tanto i debiti quanto l'ammontare delle donazioni fatte in vita dalla defunta non permette di verificare se effettivamente vi sia stata, o meno, una lesione della quota di legittima, essendo impedito al Collegio di operare la riunione fittizia. 
Essenzialmente, quindi, l'attore ha fondato la propria domanda di riduzione sull'elevato valore economico delle donazioni effettuate dalla de cuius, ma non ha fornito una rappresentazione complessiva del patrimonio ereditario che facesse emergere la sussistenza concreta (e non astratta) di una lesione della sua quota di legittima e la necessità di disporre una riduzione delle disposizioni testamentarie e donazioni per reintegrarla. 
Né è emerso che il silenzio serbato in atto di citazione sull'esistenza di ulteriori donazioni e/o debiti non sia stato dovuto al convincimento dell'attore dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva di cui si discute. 
Ancor prima, peraltro, l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante di procedere all'imputazione ex art. 564 comma 2 c.p.c. delle donazioni allo stesso fatte, avendo lo stesso affermato di non averne ricevute. Ed infatti, se è vero che all'attore è stata attribuita dalla madre la sola quota di legittima in virtù del testamento pubblico del 18.10.2011, astrattamente ciò non toglie che la sua quota di legittima ben avrebbe potuto essere soddisfatta, per intero o anche solo parzialmente, mediante le liberalità già ricevute e taciute al Collegio. Occorre infatti ribadire che il legislatore tutela la quota di riserva dal punto di vista quantitativo e non qualitativo, ammettendo che i diritti del legittimario siano soddisfatti anche tramite donazione in vita o legati. Proprio per questo motivo il codice civile prevede l'obbligo per il legittimario che agisca in riduzione di imputare alla sua quota di legittima quanto ricevuto a titolo di donazione o di legato, salvo nel caso in cui ne sia stato espressamente dispensato (sul punto nulla è stato dedotto). 
Conclusivamente, l'attore non ha fornito gli elementi di fatto necessari per consentire la verifica della dedotta lesione della propria quota di riserva. 
La suddetta carenza probatoria non può essere colmata dall'istruttoria svolta in corso di causa, che comunque non è riuscita ad addivenire a conclusioni certe ed inequivocabili. Deve, pertanto, concludersi che l'attore non ha affatto assolto agli oneri di allegazione e probatori che gli incombevano, neppure in via indiziaria (cfr. ex plurimis Cass. 10456/2025, Cass. 18199/2020, Cass. 348/2023): in difetto di allegazione (e prova) di quanto sopra evidenziato s'impone il rigetto della domanda di parte attrice. 
Del pari, non può trovare accoglimento la domanda di divisione della comunione ereditaria per avere l'ausiliario del Tribunale individuato consistenti difformità catastali nonché abusi edilizi non sanati (anche a seguito di esplicito invito a sanare), negli immobili ereditari nonché in quelli facenti parte del donatum, ostativi alla divisione giudiziale del bene.  ### l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, avallato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione a ### del 2019 n. 25021, la divisibilità degli immobili abusivi in comunione ereditaria è preclusa dal disposto dell'art.17, primo comma, L.47/1985 (oggi sostituito dall'analogo art.  46 d.p.r. 2001 n. 380, che ne ha recepito integralmente il contenuto) a mente del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria”; osterebbe altresì alla divisione degli immobili abusivi il disposto di cui all'art. 40 della stessa legge, che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria ovvero della relativa istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste. 
La sanzione della nullità per gli atti tra vivi risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi. La Corte di Cassazione, con detta pronuncia - superando l'impostazione giurisprudenziale che aveva fatto discendere dalla natura dichiarativa della divisione ereditaria l'inapplicabilità della sanzione della nullità alle divisioni ereditarie ed affermata la natura inter vivos del contratto di divisione ereditaria - ha affermato che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla sanzione della nullità, prevista dall'art.46, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (già art.17 della L. 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47. 
Le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte in tema di divisione negoziale hanno evidenti conseguenze sulla divisione giudiziale dell'eredità. Sul punto, e con riferimento a fattispecie simile a quella per cui è causa, detta pronuncia delle ### ha, quindi, ribadito come “l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio; né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt.46 del d.P.R. n.380 del 2001 e 40 della legge n.47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi” (v. Cass. S.U. 7.10.2019 n. 25021). 
Il Tribunale non può, pertanto, disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art.46 d.P.R. 6 giugno 2001, 380 e dall'art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985. Deve, in conclusione, trovare applicazione nel caso per cui è causa il seguente principio di diritto enunciato sul punto dalle ### «### sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» ( Cass. S.U. 25021/2019). 
Avendo il C.T.U. segnalato la presenza, in molti degli immobili de quibus, di difformità catastali rilevanti ex art. 29, co. 1 bis, L. n. 52/1985 nonché violazioni di prescrizioni edilizie e urbanistiche vigenti (indicando nella relazione di stima anche il valore delle spese di regolarizzazione e sanatoria), la domanda di divisione risulta, pertanto, inaccoglibile alla stregua del principio di diritto enunciato dalla sopra citata sentenza a sezioni unite della S.C., senza che nessuna delle parti, sebbene sollecitata, abbia neanche allegato di aver avviato la necessaria sanatoria. Le conclusioni, cui è pervenuta la relazione peritale, sono pienamente condivise dal Tribunale, avendo il consulente tecnico d'ufficio risposto ai quesiti che gli sono stati posti e alle osservazioni dei c.t.p. delle parti. Nel rispondere ai quesiti, il C.T.U., in particolare, ha riscontrato che svariati immobili facenti parti del relictum ed alcuni immobili facenti parte del donatum presentano situazioni di irregolarità edilizie, urbanistiche e catastali, individuando nel dettaglio tutte le difformità urbanistiche dei beni relitti, le possibilità di sanatoria e le spese di regolarizzazione, cui le parti, sebbene (si ribadisce) all'uopo sollecitate, non si sono attivate. 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in assenza di specifica tempestiva richiesta dei condividenti volta alla limitazione della divisione ai soli immobili non abusivi, nel caso di specie la domanda di scioglimento della comunione deve essere rigettata in forza del principio dell'universalità della divisione, non derogato dalla volontà espressa da almeno una delle parti, come indicato dall'arresto delle ### della S.C., sopra citato. 
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese o assorbite ovvero comunque inammissibili o tardive. 
Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come successivamente modificato in base al valore della controversia indicato dallo stesso attore. 
Le spese delle consulenze tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico solidale delle parti in quanto svolte nell'interesse della massa.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara che ### ed ### sono eredi di ### 1) rigetta le domande svolte; 2) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite del convenuto, che si liquidano in complessivi €49.336,00, oltre oneri di legge; 3) compensa integralmente tra le parti le spese di c.t.u..  ### 15.10.2025 ### est. ###.D'### dott. ### 

causa n. 2042/2021 R.G. - Giudice/firmatari: D'Elia Annarita, Nicola Cosentino

M
7

Tribunale di Ivrea, Sentenza n. 273/2025 del 19-02-2025

... 7.303,75 quale residuo della maggior somma portata dalla fattura n. 19012516/19 ed euro 574,55 per la fattura n. 21001191/21. ### di contro, ha allegato l'esistenza di fatto estintivo, sub specie di avvenuta restituzione di tutta la merce fornita con le suddette fatture in quanto espressamente autorizzato al reso dal responsabile di zona della fornitrice, ### A sostegno della prospettazione, ha prodotto corrispondenza e-mail ed i documenti di trasporto emessi per la riconsegna dei prodotti. È pacifico ed incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto avente ad oggetto alla fornitura di montature di occhiali, che la parte opponente avrebbe dovuto proporre in vendita presso il proprio negozio di ottica. Il profilo controverso ricade, invece, sulla qualificazione giuridica del negozio: l'opponente richiama, attraverso le sue difese, sostanzialmente lo schema normativo del contratto estimatorio, laddove prospetta la possibilità di procedere alla restituzione della merce, mentre di contro l'opposta sostiene di non aver mai concordato alcuna facoltà di reso, deducendo quindi di avere perfezionato una semplice vendita. Come è noto, il discrimine tra le due fattispecie negoziali risiede (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2240 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra ### (c.f. ###) in qualità di titolare della ditta individuate ### di ### (p. iva ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### opponente e ### S.p.A. (p. iva ###), rappresentata e difesa dagli avvocati ### e ### opposta ### opposizione a decreto ingiuntivo; contratto di compravendita ### per l'opponente: “1) in via preliminare dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge; 2) sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente per i motivi descritti in narrativa; 3) nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare inammissibile o nullo o comunque privo di efficacia e, per ‘'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; 4) - condannare la società opposta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; per l'opposta: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel merito: Rimessa al Tribunale ogni valutazione sulla nullità del decreto ingiuntivo opposto, rigettare le altre eccezioni e difese formulate nell'atto di opposizione; In via riconvenzionale: ### e dichiarato che la fornitura per cui è causa venne eseguita dall'opponente in favore di ### di ### e che, d'altra parte, la ditta opponente è cessionaria dell'azienda cui risultano intestate le fatture, condannare ### di ### a pagare, in favore di ### la somma di euro 7.878,30, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo. In subordine: ### e dichiarare che ### in qualità di socio accomandatario della ### sas di ### & C. è illimitatamente responsabile con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dalla società già cancellata dal registro delle imprese, e per l'effetto condannarlo a corrispondere, in favore di ### la somma di euro 7.878,30, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo. 
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 485 del 04.05.2022, il Tribunale di Ivrea ha ingiunto alla società in accomandita semplice ### s.a.s. di ### & C. il pagamento in favore della ### S.p.A.  dell'importo complessivo di euro 7.878,30, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per la fornitura di occhiali documentata da due fatture annotate nel registro iva vendite. 
Con atto di citazione notificato in data ###, il provvedimento monitorio è stato tempestivamente opposto da ### in qualità di titolare della ditta individuale “### di ### Daniele”. 
A sostegno della domanda, l'opponente ha preliminarmente eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso nei confronti della s.a.s. ### di ### & C, di cui era stato socio accomandatario, cancellata dal registro delle imprese in data ###, dunque prima che venisse proposta la domanda monitoria. Di conseguenza, il provvedimento, notificato in data ### presso la sede della ditta individuale, deve intendersi viziato da un difetto di legittimazione passiva che rendeva l'opponente estraneo alla pretesa di pagamento, essendo un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla società cessata. 
Nel merito, ### ha dedotto l'inesistenza del credito azionato in sede ###quanto gli articoli acquistati dalla s.a.s. estinta erano stati restituiti da lui stesso per effetto di un reso autorizzato dalla società venditrice. 
Si è costituita in giudizio società ### S.p.A. contestando le avverse deduzioni. 
In particolare, la società opposta ha dedotto di non aver mai autorizzato l'acquirente a disporre il reso della merce acquistata, spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'opponente al pagamento della medesima somma portata dal decreto ingiuntivo opposto. 
Con ordinanza del 18.02.2023, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 
La causa, istruita attraverso acquisizione documentale e prova per testi, è stata trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  **** 
In via preliminare deve essere dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo emesso in data ### nei confronti della società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese in data ###. 
In termini generali giova osservare come secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. ### n. 6070/2013) dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese" (cfr. in senso conforme Cass. S.U. sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010). 
La cancellazione dal registro delle imprese, in altre parole, comporta che, in caso di diritti non oggetto di liquidazione nell'ambito del bilancio conclusivo della vita sociale, si trasferiscono in capo ai soci, determinando un fenomeno successorio del tutto analogo alla successione mortis causa per le persone fisiche. 
Ciò posto, se da un lato il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo stato emesso nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente, dall'altro è possibile statuire nel merito in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società opposta nei confronti del socio accomandatario in proprio, legittimato passivamente in ragione del fenomeno successorio illustrato. 
A fortiori si osservi, inoltre, come la circostanza che l'odierno opponente sia subentrato nei rapporti obbligatori della società estinta emerga anche dall'esame della documentazione prodotta in giudizio e dalla stessa allegazione di ### In particolare, la consegna della merce oggetto di compravendita è stata effettuata da ### S.p.A. presso la sede della ditta individuale del ### coincidente con la sede della società cancellata; l'opponente stesso ha allegato di aver provveduto personalmente, dopo la cancellazione della s.a.s., alla restituzione della merce alla fornitrice tra gennaio e giugno 2020. 
Quanto alla natura del rito azionato ed alla conseguente compatibilità con la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta, giova osservare, come confermato dalle ### con la recente sentenza in tema di rapporto tra giudizio di opposizione e procedimento di mediazione (cfr. Cass. S.U.  sentenza 19596 del 18.09.2020), che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto, ma «ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione» (cfr. in termini Cass. S.U. sentenza 9 settembre 2010, n. 19246). 
Con riguardo all'onere della prova in tema di prestazioni contrattuali, la giurisprudenza ha affermato che in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007; 9351/2007). Nel contratto a prestazioni corrispettive, la parte che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte ( civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell' eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile ### 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011). 
Venendo al merito della domanda originariamente azionata in sede monitoria dalla ### S.p.A. e riproposta in via riconvenzionale nei confronti del successore, la medesima, alla stregua delle risultanze processuali, è fondata e deve essere accolta. 
È processualmente pacifico e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'acquirente che il medesimo abbia ricevuto dalla controparte la merce oggetto delle fatture azionate in via monitoria. 
In particolare, il credito ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 7.878,30, di cui euro 7.303,75 quale residuo della maggior somma portata dalla fattura n. 19012516/19 ed euro 574,55 per la fattura n. 21001191/21.  ### di contro, ha allegato l'esistenza di fatto estintivo, sub specie di avvenuta restituzione di tutta la merce fornita con le suddette fatture in quanto espressamente autorizzato al reso dal responsabile di zona della fornitrice, ### A sostegno della prospettazione, ha prodotto corrispondenza e-mail ed i documenti di trasporto emessi per la riconsegna dei prodotti. 
È pacifico ed incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto avente ad oggetto alla fornitura di montature di occhiali, che la parte opponente avrebbe dovuto proporre in vendita presso il proprio negozio di ottica. 
Il profilo controverso ricade, invece, sulla qualificazione giuridica del negozio: l'opponente richiama, attraverso le sue difese, sostanzialmente lo schema normativo del contratto estimatorio, laddove prospetta la possibilità di procedere alla restituzione della merce, mentre di contro l'opposta sostiene di non aver mai concordato alcuna facoltà di reso, deducendo quindi di avere perfezionato una semplice vendita. 
Come è noto, il discrimine tra le due fattispecie negoziali risiede nel fatto che nel contratto estimatorio (art. 1556 c.c.), a differenza della vendita, l'acquirente ha facoltà di restituire la merce in alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo. 
Quanto, poi, alla distribuzione degli oneri probatori, essendo pacifica l'esistenza di un rapporto negoziale, e la consegna della merce, ad opera della opposta, era onere della parte opponente, che allega, quale fatto estintivo del credito fatto valere in monitorio dalla parte opposta, di dare prova che il contratto intercorso tra le parti avesse natura di contratto estimatorio. 
Una tale prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta, essendo gli elementi addotti dalla parte opponente del tutto insufficienti a tale scopo. 
La prospettazione di ### infatti, secondo cui la fornitura in conto vendita fosse stata concordata con ### S.p.A., non ha trovato riscontro nella corrispondenza e-mail prodotta né negli esiti dell'escussione testimoniale. 
In particolare, non può ritenersi dimostrato l'accordo con l'agente di zona della parte opposta, ### tenuto conto che, pur prescindendo da ogni valutazione in ordine alla legittimazione del suddetto ad accordare il reso, la comunicazione via e-mail del 20.01.2020 (doc. 9 parte opponente) da un lato assume un contenuto assolutamente generico e, dall'altro, per quel che maggiormente rileva, non è riferibile al rapporto per cui è causa. 
Del pari, l'unico teste escusso al riguardo, ### agente di commercio, non è stato in grado di riferire nulla di specifico rispetto al rapporto oggetto di causa, aggiungendo, tuttavia, per quel che assume rilievo, che l'unico soggetto che avrebbe potuto autorizzare la restituzione della merce fosse il legale rappresentante (cfr. verbale udienza del 22.03.2024: “non posso riferire sulle circostanze in quanto non rientravano tra le mie competenze; non avevo alcun potere di autorizzare il ritiro di merce consegnata presso gli ottici; per quel che ricordo io l'unico che poteva dare l'approvazione era l'amministratore delegato che nel 2020 era ### i documenti che visiono non li ho mai visti e non erano documenti sui quali intervenivo; preciso che non mi occupavo del rapporto con gli ottici successivamente alla consegna dei prodotti; io mi occupavo di seguire gli agenti e di metterli in contatto con i potenziali acquirenti”). 
Di converso, i documenti di trasporto allegati in copia dell'opponente, oltre a non essere sottoscritti dalla società opposta, non assumono rilievo dirimente atteso che risulta in ogni caso carente la prova dell'accordo specifico per il riconoscimento all'acquirente della facoltà di reso. 
Giova osservare al riguardo come ai fini della sussistenza del suddetto elemento costitutivo del contratto estimatorio, la restituzione della cosa, in alternativa al pagamento del prezzo, deve rappresentare una facoltà dell'accipiens contemplata nelle previsioni contrattuali, a nulla rilevando a tal fine che, dopo la conclusione del contratto, sia stata eventualmente effettuata, in via di mero fatto, la restituzione della merce (cfr., per tutte, Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 4000 del 15.04.1991). 
Viceversa, dai documenti in atti, che la parte opponente non ha formalmente contestato, emerge chiaramente la natura del contratto, di vendita, come può desumersi sia dalla dicitura utilizzata nelle fatture, in relazione alle condizioni di pagamento (rimessa diretta) entro i termini (da 120 giorni) ivi specificati nelle singole fatture, senza alcun particolare riferimento a facoltà di reso. 
La predetta carenza probatoria non avrebbe potuto essere colmata con le ulteriori istanze istruttorie, con particolare riguardo alla prova per testi, atteso che i capitoli formulati nella seconda memoria istruttoria si appalesano generici, valutativi oltre che suggestivi, rimettendo alla valutazione dei testi da escutere, la interpretazione del contratto intercorso tra le parti. 
In conclusione, dunque, da un lato deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e, dall'altro, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società opposta ### deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 7.878,30 oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo. 
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2240/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 485/2022, emesso in data ### dal Tribunale di Ivrea nel procedimento n. 1328/2022 R.G.; in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da ### S.p.A., condanna ### al pagamento in favore della suddetta dell'importo di euro 7.878,30 oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo; compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Ivrea, 18 febbraio 2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 2240/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Salustri Augusto

M
8

Corte d'Appello di Trieste, Sentenza n. 454/2024 del 19-11-2024

... della redazione dell'inventario e della stipula del contratto estimatorio; che non avendo trovato l'accordo sul contratto estimatorio, le parti avevano deciso di procedere alla vendita del contenuto del magazzino (con pagamento dilazionato in 36 mesi, così come previsto dalla fattura 196/17 per complessivi originari € 88.972,00) nonché di stipulare il contratto di agenzia in data ### e il contratto di locazione in data ### inerente all'immobile ove doveva essere esercitata l'attività; che i pagamenti erano stati sospesi a fronte di un notevole calo di fatturato dovuto ad atti di concorrenza sleale e sviamento della clientela posti in essere da ### che aveva ingiustificatamente mantenuto la sede legali presso i locali di via ### n. 113 affittati a ### che a causa dello sviamento della clientela aveva subito danni quantificabili in € 60.000,00. Nel predetto procedimento si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree escludendo di aver posto in essere atti di concorrenza sleale evidenziando che il contratto di agenzia non era mai stato posto in esecuzione essendo stato concluso solo per garantire alla ### un passaggio “indolore” nel rapporto con i clienti e (leggi tutto)...

testo integrale

N. 36/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'#### La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei ### Magistrati: Dott. ### rel. 
Dott. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### grado iscritta al n. 36/2022 RG, promossa con atto di citazione in appello in riassunzione notificato il ### DA ### S.R.L. (P.I.:###), in persona del legale rappresentante sig. ### e ### (C.F.: ###), proc. dom. avv. ### per mandato allegato alla comparsa di citazione in riassunzione depositata telematicamente il ### - APPELLANTI - CONTRO ### 1 S.R.L. ### (GIÀ ### S.R.L.) ora ### (P.I.:###9), in persona del ### avv. ### proc. dom. avv. ### per mandato speciale allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata il ### - APPELLATA - OGGETTO: Fideiussione - ### fideiussoria### sleale. 
Causa iscritta a ruolo il ### e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del sulle seguenti ### Per gli appellanti: “Preliminarmente, sospendersi l'esecutorietà della sentenza impugnata. 
Nel merito ed in sua riforma, accertarsi e dichiararsi che ### s.r.l. non deve a ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, l'importo residuo di € 41.848,80 ed accessori a saldo della fattura di vendita di ### s.r.l.  n. 196/2017 del 30.06.2017, perché interamente compensato con il suo credito risarcitorio nei confronti di quest'ultima. 
Nel merito ancora, condannarsi ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, a risarcire a ### s.r.l. i danni causati in seguito a concorrenza sleale e sviamento della clientela per i fatti descritti in parte narrativa, danni quantificati nella somma di € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con l'importo di € 41.848,00 sopra esposto. 
Spese di lite in ogni caso rifuse. 
Nel merito, per ### s.r.l., revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, previa sua declaratoria di nullità per le causali di cui in narrativa. 
Nel merito ancora, per ### s.r.l., accertarsi e dichiararsi che ### s.r.l. non deve a ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, l'importo residuo di € 49.614,40 a saldo della fattura di vendita di ### s.r.l.  196/2017 del 30.06.2017 e di cui al decreto opposto, perché interamente compensato con il suo credito risarcitorio nei confronti di quest'ultima. 
Nel merito ancora, condannarsi ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, a risarcire a ### s.r.l. i danni causati in seguito a concorrenza sleale e sviamento della clientela per i fatti descritti in parte narrativa, danni quantificati nella somma di € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con l'importo di € 49.614,40 sopra esposto. 
Spese di lite in ogni caso rifuse. 
Nel merito, infine, per l'opponente sig. ### dichiararsi la nullità della fideiussione di data 30.06.2017 per le ragioni di cui in parte narrativa e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti; accertarsi, comunque, in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dal debitore principale che nulla deve il garante a ### s.r.l. con conseguente revoca del decreto opposto. 
Spese di lite rifuse. 
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e, in fallanza, prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che la ### s.r.l. esercita il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di viteria ed affini, come si evince dalla allegata visura C.C.I.A.A.  (doc. 12)? 2) Vero che il sig. ### era ed è anche legale rappresentante di ### s.r.l. unipersonale, come emerge dalla dimessa visura (doc. 8 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra)? 3) Vero che l'agente sig. ### in vigenza di contratto di agenzia dd. 30.05.2017 (doc. 6 che mi si rammostra) all'epoca operava con un'impresa individuale denominata G.P. Rappresentanze di ### di cui alla allegata visura C.C.I.A.A. (doc. 13) ed estinta fin dal 31.12.2017? 4) Vero che già dopo pochi mesi dall'inizio del rapporto la mandante poteva constatare che l'agente, di fatto, non operava, non avendo concluso alcuna vendita con alcuno dei numerosi clienti assegnatigli e di cui all'elenco unito al mandato? 5) Vero che il sig. ### è socio unico ed amministratore della ### s.r.l. che si occupa anche della vendita di viterie e bullonerie? 6) Vero che è anche amministratore e socio della ### s.r.l. (doc. 14) che svolge la medesima attività ed entrambe nella stessa zona ove opera ### s.r.l. e nella quale egli in veste di agente doveva per conto di quest'ultima promuovere la vendita degli stessi beni? 7) Vero che il sig. ### legale rappresentante di due società che svolgevano analoga attività di commercializzazione di viterie e bullonerie - ### s.r.l. e ### s.r.l., si impegnò verbalmente a comunicare ai clienti che in quella specifica attività era subentrata ### s.r.l. e che ad essa dovevano far capo per le future commesse di viterie e fissaggi già comprese nel magazzino ceduto? 8) Vero che la ### s.r.l., nelle more, avendo constatato notevoli difficoltà nella commercializzazione dei prodotti da essa venduti, viteria, bulloneria e fissaggi, nonché un calo sensibile del fatturato realizzato prima della sua costituzione da ### s.r.l., scoprì atti di concorrenza sleale e sviamento della clientela posti in essere da quest'ultima anche a mezzo del suo amministratore ### 9) Vero che la ### s.r.l. ha provveduto ad effettuare le analisi contabili di cui alla tabella qui di seguito riportata ed allegata (doc. 15), utilizzando documentazione in suo possesso? 10) Vero che con riferimento a tutti e solo i clienti assegnati all'### e di cui all'elenco allegato al contratto di agenzia, sono state riportate per il 2016 le vendite di viterie e fissaggi dedotte da documenti contabili di ### s.r.l., come da stampa riepilogativa dettagliata dei DDT emessi (doc. 16) e quindi per il 2017 e il 2018 le vendite ai medesimi clienti effettuate da ### come evincibili dai suoi bilanci e di cui ai riepiloghi che si dimettono (doc. 17 e 18) ed allo stesso modo per il 2019 (doc. 19)? 11) Vero che comparando anche i bilanci di ### s.r.l. (doc. 20 e 21), emerge che nel periodo di vigenza del contratto di agenzia, dal 30 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, rispetto al totale venduto nel 2016 di € 259.077,00 si è verificato un calo di fatturato per mancate vendite di € 107.948,75 per i sette mesi del 2017 e di € 109.560,00 nel 2018, così complessivamente di € 217.508,75? 12) Vero che che ### s.r.l. per il tramite del proprio amministratore delegato ### che era anche agente di ### s.r.l. in forza del mandato dd. 30.05.2017, abbia nel periodo venduto ulteriori partite di viti, bulloni e fissaggi in genere a numerosi clienti di cui all'elenco allegato a quell'atto, ed anche ad altri, compiendo così anche l'agente ulteriore e dannosa opera di concorrenza sleale e sviamento di clientela? 13) Vero che tali forniture di ### s.r.l. e/o di ### s.r.l. sono state promosse dal ### durante il periodo di validità del contratto di agenzia, nei confronti di numerosi clienti tra quelli della lista ad egli affidata e ad altri già di ### s.r.l.? 14) Vero che ### s.r.l. ha effettuato forniture a mezzo del ### tra i tanti clienti della lista, a ### s.r.l., con sede in ####, a ### s.r.l. con sede in ####, a ### s.r.l. di Trieste ed a ### s.r.l. di Buja ###? 15) Vero che tra il ### ed il #### s.r.l. e ### s.r.l. hanno venduto all'### da me rappresentata viterie, bullonerie e fissaggi anche in cantieri esterni ove essa operava? 16) Vero che tali vendite sono stante concordate anche nel prezzo con il legale rappresentante di ### s.r.l. e di ### s.r.l., il sig.  ### nato a ### il ###, residente ###, c.f. ###? 17) Vero che il sig. ### in occasione delle vendite mai ci ha informato di essere agente della ### s.r.l.? 18) Vero che l'ammontare del prezzo di tali vendite è quello risultante dalla sommatoria delle fatture che mi si rammostrano e la quantità di materiale venduto quella evincibile dagli allegati D.D.T.? Si indicano a testi i sigg.ri: - ###; - ### - ### - i legali rappresentati delle ### di cui all'elenco allegato al contratto di agenzia dd. 30.05.2017.  19) Vero che il sig. ### assunto da ### s.r.l., nel corso degli anni 2017 e 201/8, per incarico del sig. ### ha svolto anche mansioni di operaio edile presso cantieri di terzi? 20) Vero che detti cantieri appartenevano ad ### che abitualmente acquistavano fissaggi da ### s.r.l. e da ### s.r.l.? 21) Vero che nel summenzionato periodo ### s.r.l. e/o ### s.r.l. hanno effettuato forniture di fissaggi presso i menzionati cantieri? 22) Vero che tali forniture erano state proposte ai clienti dal sig.  ### Teste sugli ultimi quattro capitoli: - ### Si chiede inoltre disporsi ordine di esibizione delle fatture e dei D.D.T. per acquisti di viterie, bullonerie e fissaggi effettuate dal 30.05.2017 al 31.12.2019, dai clienti i cui nominativi sono elencati nell'allegato al contratto di agenzia dd. 30.05.2017, presso ### s.r.l., con sede in ### e ### s.r.l., già con sede in ### ordine di esibizione nei confronti dei clienti di cui alla lista e di queste ultime società. 
All'esito e comunque disporsi C.T.U. onde e previo esame dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali di ### s.r.l., ### s.r.l. e ### s.r.l., nonché della documentazione così acquisita, calcolare la diminuzione di fatturato di ### s.t.l. nel periodo 30.05.2017 - 31.12.2019 quanto alla vendita a clienti di cui alla lista, rispetto alle vendite agli stessi durante il 2016 effettuate da ### s.r.l. ed indicarsi la percentuale media di ricarico sulle vendite.”. 
Per l'appellata: “Voglia l'###ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa - In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata; - Nel merito: rigettare l'Appello presentato da ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### e dallo stesso sig.  ### conseguentemente confermare la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1039/2021 del Tribunale di ### d.d. 16.11.2021.  - Condannare, in ogni caso, la parte attrice al pagamento del compenso, spese e rimborso forfettario, nella misura del 15% oltre IVA e CPA del procedimento di primo e secondo grado ed alle successive occorrende. 
In via istruttoria: nella sola ed esclusiva denegata ipotesi in cui il Giudice di Appello ritenesse di dare ingresso alle istanze istruttorie di cui all'atto di appello ci si oppone medesime istanze in quanto inammissibili e irrilevanti e senza inversione dell'onere della prova, la parte convenuta chiede al Giudice ammettersi le seguenti istanze istruttorie già dedotte in primo grado e reiterate in sede di conclusioni. 
A. Ordinare alla ### S.r.l. la esibizione delle proprie scritture contabili, dal 30.05.2017 al mese di luglio 2020, afferenti il registro IVA vendite dei beni venduti da ### S.r.l. a ### con la fattura n. 196/2017 del 30.06.17, riguardanti la vendita dei beni indicati nella copia stampa giacenza annuale del 04.05.2017 che qui si richiamano integralmente (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta). 
B. Ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova ed i testi ivi indicati: 1.Vero che dal 2007 ### S.r.l. si occupa, in ### e all'estero, del commercio di prodotti facenti capo al settore siderurgico, idonei al fissaggio, e dell'esecuzione di lavori chiavi in mano nell'ambito di tale settore? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 2.Vero che fino dal 2007 ad oggi ### vendeva e vende prodotti di fissaggio, come viti bulloni, ma quali elementi accessori per il fissaggio degli altri propri prodotti? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig.ra ### corrente in ### via ### n. 11/2 3.Vero che nel 2014 ### S.r.l., decide di aprire una vera e propria divisione dedicata che viene denominata ### “fastner” con la stessa partita iva di ### S.r.l.? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n. 10 4.Vero che a partire dal 2014 ### inizia una collaborazione con il signor ### attuale legale rappresentante di #### per la vendita di materiale di fissaggio? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 5.Vero che nel 2014 il signor ### viene assunto da ### S.r.l.  come dipendente Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 6 Vero che nel 2014 ### service S.r.l. per attuare la linea fastner in data prende in affitto il capannone sito a ### in via ### n.113? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 7 Vero che dal 2014, per avviare l'attività fastner, il signor ### presenta il ### a tutti i ### di ### S.r.l. 
Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n. 10 8 Vero che a partire dal giugno 2014 la divisione ### fastner si struttura acquistando attrezzature, scaffalature, programma gestionale? Si indica come testimone #### corrente in ### via S. ### n.10 Sig.ra ### corrente in #### già c/o ### S.r.l.  ### presso ### con sede in ### del ### 9 Vero che ### service dal dicembre 2014 fino al 2017 metteva a disposizione della linea ### fastner un magazziniere a tempo pieno, una amministrativa, qualche ora giornaliera di un dipendente per consegne, aiuto commerciale o altro. 
Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 ### corrente in ### via ### n.10 10 Vero che al sig. ### a partire dal 2014 e fino al 2017, cioè alla chiusura della linea fastner, veniva data ampia libertà di acquisto e vendita prodotti di fissaggio sia con i fornitori che con i clienti Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n.10 11 Vero che lo stesso si ### dal 2014 (data di assunzione) al 2017 (data chiusura linea fastner) gestiva autonomamente gli acquisti, le vendite e l'attività del magazzino della linea ### fastener? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 12 Vero che dal 2014 il compito di ### service, tramite il proprio legale rappresentante ### era quello di promuovere presso la propria clientela storica la vendita della linea dei nuovi prodotti di fissaggio? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 13 Vero che nel corso degli anni 2014, 2015,2016 il signor ### cercò agenti che potessero ampliare le vendite dei prodotti della linea fastner nella zona del ### in un settore di mercato dove vi fossero anche piccoli acquirenti? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n. 10 14 Vero che la ricerca del personale di cui al punto precedente portò nel 2016 a dei risultati negativi? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 -Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 -Sig. ### da ### ex ferramenta ### di ### -### da ### ex ferramenta ### di ### -### da ### ex agente ### di ### 15.Vero che la linea ### fastener, dal 2014: anno della sua nascita al 2017 aveva creato notevoli costi di gestione e giacenze in magazzino Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 il sig. ### corrente in ### corrente in ### c/o #### via ### 31 16 Vero che dal 2014 sino al 2017 gli investimenti e l'attività svolta dal ### service, nella persona del legale rappresentante sig. ### e l'attività del signor ### portarono all'aumento del fatturato della linea ### fastener ma con margini di guadagno inesistenti per il mancato controllo di gestione dei costi? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 il sig. ### da ### corrente in ### c/o #### via ### n.31 17 Vero che verso la fine del 2016, a seguito di un esame contabile delle vendite della linea ### fastener da parte del sig. ### legale rappresentante di ### emerse che la linea ### fastner, aveva difficoltà di flusso di cassa e tale nuova linea si reggeva solo con le entrate che ### service generava in altri settori. 
Si indica come testimoni ###ra ### corrente in ### via ### n.3 il sig. ### da ### corrente in ### c/o #### via ### n.31 18 Vero che fino all'inizio del 2017 il signor ### in qualità di legale rappresentante di ### service, accertato quanto al punto precedente, parlò apertamente delle perdite della linea ### fastener con il sig.  ### spiegando, numeri alla mano, che nonostante l'aumento del fatturato non era possibile reggere una costante perdita di denaro per gli elevati costi di gestione. 
Si indica come testimoni ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n.10 19 Vero che all'inizio del 2017 ### S.r.l. nella persona del sig.  ### decise di chiudere il reparto viti per dedicarsi ad altro. 
Si indica come testimoni ###ra ### corrente in ### via ### n.3 20 Vero che nel febbraio 2017 il sig. ### propose al sig. ### nella sua qualità di legale rappresentante di ### service, di rilevare la linea fastener. 
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 21 Vero che nel febbraio 2017 il sig. ### proponeva di subentrare nel magazzino e negli uffici della linea ### fastener tramite una società che avrebbe costituito con la moglie. 
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n.10 Sig.ra ### D'### corrente in ### via ### n.11/2 22 Vero che nel febbraio 2017 il signor ### ed il signor ### nella sua qualità di legale rappresentante di ### scelsero il contratto di compravendita per il trasferimento dei beni nella disponibilità di ### fastener Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 23 Vero che nell'aprile 2017 il sig. ### e già ### nella persona del legale rappresentante ebbero a redigere un inventario analitico di tutte le viti bulloni e materiali vari di assemblaggio che costituivano il magazzino della linea ### “fastner”. 
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 24 Vero che l'operazione di redazione dell'inventario iniziata nel mese di aprile 2017 comportò più di un mese di lavoro da parte di due dipendenti di ### e dello stesso ### che nel frattempo si era dimesso e venne autorizzato da ### ad operare, essere presente nel magazzino e controllare il prosieguo dell'inventario come da allegato documento 2 della comparsa di risposta che Le viene rammostrata? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente ### via S. ### n. 10 25 Vero che l'inventario si concluse con un documento regolarmente sottoscritto dal sig. ### e da ### service in persona del legale rappresentante pro tempore come da allegato 2 della comparsa di risposta che Le viene rammostrata? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 26 Vero che a seguito dell'inventario conclusosi in data ### il prezzo della compravendita dei beni di ### fastner venne determinato in euro 88.972,90 al lordo dell'### Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 27 Vero che ### service S.r.l. ha emesso la relativa fattura n. 196/0/2017 del 30.06.17 =doc.1 della comparsa di costituzione e risposta che Le viene rammostrata? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 28 Vero che per aiutare ### service accettò la proposta di rateizzazione del prezzo di cui al punto precedente con scadenza mensile di euro 2.255,20, dal 31.07.2017 sino al 30.06.2020, detratto l'importo di cessione del credito TFR maturato dal sig. ### di euro 7.785,74 come da documenti che Le vengono rimostrati =doc.3, doc.4 della comparsa di risposta e con lettera di garanzia del sig. ### che Le viene rammostrata =doc.5 della comparsa di risposta. 
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 29 Vero che a seguito della vendita della linea fastener a ### S.r.l, ### service si spostò in via ### n. 99 a 100 metri di distanza in un capannone con uffici diversi, in un piccolo magazzino di 300 mq Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### D'### corrente in ### via ### n.11/2 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 30 Vero che fino a fine settembre 2017 sono state a disposizione del sig.  ### e della ### S.r.l. le linee telefoniche di ### service wifi Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 31 Vero che fino al mese di giugno 2017 sono stati lasciati ### S.r.l. a ### i dati di magazzino ed i nominativi dei clienti che ### aveva caricato nell'arco di tre anni usando il gestionale di proprietà di ### service, su autorizzazione della stessa alla società di software evitando costi e mesi di lavoro. 
Si indica come testimone #### presso la ### con sede in ### del ### 32 Vero che nel giugno 2017 la ### aveva ricevuto da ### l'autorizzazione a caricare i codici clienti di ### service S.r.l. sul proprio gestionale, con le opportune modifiche dell'inventario analitico eseguito in data ###, Si indica come testimone #### presso la ### con sede in ### del ### 33 Vero che nel giugno 2017 ### service lasciò, a proprie spese, a ### tutte le scaffalature con il relativo materiale e gli uffici di via ### n.113, in ### rimessi a nuovo Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 34 Vero che in cambio di quanto al punto precedente ### autorizzò e lasciò ### service mantenere la sede ###via ### 113 fino a dicembre 2018 Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 35 Vero che da maggio 2017 il sig. ### per aiutare il sig.  ### nel passaggio da ex dipendente a imprenditore e per garantire a ### la continuità nel passaggio dei clienti fastener da ### service alla parte attrice, concluse sempre con ### S.r.l. un contratto di agenzia della durata di un anno senza esclusiva di zona e senza patto di non concorrenza, con allegata la indicazione dei clienti storici di ### service. 
Si indica come testimone -###ra ### corrente in ### via ### n.3 -Sig.ra ### D'### corrente in ### via ### n.11/2 36 Vero che Il signor ### a partire dal maggio 2017 recandosi presso di Lei presentava anche la ### come ditta specializzata per il materiale di fissaggio come bulloni e viteria Si indicano come testimoni i ###ri - Ing. ### da ### presso ### di ### - #### presso ### di ### - #### presso ### Sig. ### corrente in ### c/o #### corrente in ### responsabile acquisti ### group 37 Vero che il signor ### in qualità di agente ### ha concluso con la ### contratti di vendita di bulloneria Si indica come testimone - #### da ### presso ### di ### -#### corrente in ### c/o ### -#### presso ### di ### - #### presso ### Sig. ### corrente in ### responsabile acquisti ### group 38.Vero che ### e ### decisero di non dare esecuzione al contratto di agenzia di data 30.05.2017 Si indica come testimone il sig. ### da ### corrente in ### c/o #### 39 Vero che ### non ha dato alcuna comunicazione all'### del contratto di agenzia di data 30.05.2017 né, per quanto di sua competenza, alla ### di ### così come non ha comunicato al sig. ### gli estratti conto e mai ha pagato le provvigioni sul materiale venduto Si indica come testimone il sig. ### da ### il ### corrente in ### c/o #### 40 Vero che il signor ### in qualità di legale rappresentante di ### service e da solo a partire dal 30.05.2017 sino al 31.12.2018 ha contattato i clienti di ### mettendoli al corrente della chiusura della linea ### fastner Si indica come testimone #### da ### presso ### di ### - #### presso ### di ### - #### presso ### Sig. ### corrente in ### c/o #### corrente in ### responsabile acquisti ### group 41 Vero che dal 30.05.2017 al 31.12.2018 a seguito della mutata situazione aziendale e della costituzione della ### il signor ### personalmente ed in qualità di legale rappresentante di ### S.r.l., presentava i prodotti della ### ai clienti di ### service Si indica come testimone: Ing. ### da ### presso ### di ### - #### presso ### di ### - #### presso ### -Sig. ### corrente in ### c/o #### corrente in ### responsabile acquisti ### group 42 Vero che dal 30.05.2017 al 31.12.2018 il signor ### presentando, personalmente ed in qualità di legale rappresentante di ### i prodotti della ### ai clienti di ### service assicurava la serietà di tali prodotti, della società ### S.r.l. e del signor ### e della solvibilità, serietà della ### S.r.l. nei confronti dei fornitori Si indicano come testimoni.”. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo di data 14/02/2020 la società ### s.r.l. (poi ### 1 s.r.l. in liquidazione) otteneva dal Tribunale di ### il decreto ingiuntivo n. 300/2020 con il quale veniva ingiunto alla società ### s.r.l. (d'ora in avanti ###, quale debitrice principale, e a ### quale fidejussore, il pagamento della somma di € 49.614,40 relativa al pagamento parziale della fattura n. 196/2017 del 30/06/2017, oltre agli interessi legali di mora e alle spese del procedimento monitorio. 
Nel frattempo, con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di #### chiedendo che venisse accertata la non debenza dell'importo residuo ammontante, secondo l'attrice, ad € 41.848,80 sempre relativo alla fattura 196/2017, perché interamente compensato con il credito risarcitorio vantato nei confronti della convenuto con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati in € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con il predetto importo. 
Assumeva l'attrice che il ### aveva lavorato alla dipendenze di ### sin dal 2017; che, successivamente, su richiesta del legale rappresentante della datrice di lavoro, si era dimesso dall'impiego ed aveva costituito la società ### occupandosi del settore viteria di ### che sostanzialmente aveva continuato ad operare gratuitamente per la datrice di lavoro in attesa della redazione dell'inventario e della stipula del contratto estimatorio; che non avendo trovato l'accordo sul contratto estimatorio, le parti avevano deciso di procedere alla vendita del contenuto del magazzino (con pagamento dilazionato in 36 mesi, così come previsto dalla fattura 196/17 per complessivi originari € 88.972,00) nonché di stipulare il contratto di agenzia in data ### e il contratto di locazione in data ### inerente all'immobile ove doveva essere esercitata l'attività; che i pagamenti erano stati sospesi a fronte di un notevole calo di fatturato dovuto ad atti di concorrenza sleale e sviamento della clientela posti in essere da ### che aveva ingiustificatamente mantenuto la sede legali presso i locali di via ### n. 113 affittati a ### che a causa dello sviamento della clientela aveva subito danni quantificabili in € 60.000,00. 
Nel predetto procedimento si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree escludendo di aver posto in essere atti di concorrenza sleale evidenziando che il contratto di agenzia non era mai stato posto in esecuzione essendo stato concluso solo per garantire alla ### un passaggio “indolore” nel rapporto con i clienti e soprattutto la vendita del magazzino di cui alla fattura 196/17 e che, in ogni caso, non prevedeva alcuna esclusiva o patto di non concorrenza. 
Nel frattempo, ### con atto notificato in data ###, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 300/2020 ottenuto da ### chiedendo: a) in via preliminare che il giudizio venisse sospeso ex art. 295 c.p.c. in ragione della continenza e litispendenza con quello preventivamente introdotto sub. n. 883/2020 R.G.; b) sempre in via preliminare e, in subordine, che, previa declaratoria di nullità del decreto opposto, venisse disposta la riunione delle due cause; c) nel merito che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato; d) sempre nel merito che venisse accertato che ### non doveva ### alcuna somma perché il credito vantato doveva ritenersi interamente compensato con il credito risarcitorio vantato dalla società opponente; e) sempre nel merito che ### venisse condannata al risarcimento determinato nella somma di € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con l'importo di € 49.614,40 sopra esposto; f) infine nel merito che venisse dichiarata la nullità della fidejussione prestata da ### in data ### con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. 
Esponevano gli opponenti che il decreto ingiuntivo andava dichiarato nullo in quanto emesso da Giudice incompetente dovendo le parti essere rimesse avanti al Giudice della causa preveniente. 
Nel merito le parti opponenti ribadivano che il residuo credito portato dalla fattura azionata non era esigibile perché doveva essere compensato con il danno patito da ### per concorrenza sleale da sviamento della clientela. 
Quanto alla fidejussione prestata dal ### la difesa degli opponenti rilevava che era nulla perché rilasciata a garanzia di una obbligazione futura in assenza della indicazione di un importo massimo garantito. 
Si costituiva ### chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dagli opponenti. 
Disposta la riunione delle due cause e concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, il G.I., rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di eventuali note illustrative finali fino al 29/10/2021. 
Nelle more decedeva ### legale rappresentante di ### di tal che, all'udienza di discussione fissata il ### si costituiva ### 1 srl in liquidazione. 
Con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1039/2021, il Tribunale di rigettava l'opposizione formulata da ### e da ### confermando il decreto ingiuntivo n. 300/2020 e rigettando tutte le domande formulate dalla stessa ### nei confronti di ### condannando gli opponenti attori alla rifusione delle spese di lite. 
Affermava il primo Giudice che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo era infondata, in quanto il relativo ricorso era stato depositato in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione per l'accertamento negativo del credito; che gli attori non avevano contestato le prestazioni oggetto della fattura n. 196/2017; che, in base alla ragione “più liquida”, la domanda di risarcimento formulata andava respinta perché l'attrice non aveva in alcun modo allegato, né tantomeno provato, i danni subiti, indicandoli apoditticamente nella somma di € 60.000,00 senza tuttavia specificare in che cosa consistesse la perdita lamentata, né il criterio di determinazione di tale importo; che, in mancanza di allegazione, le istanze istruttorie formulate apparivano inammissibili, poiché esplorative; che la garanzia rilasciata da ### - anche prescindendo dalla sua qualificazione giuridica - era stata prestata per un'obbligazione ben determinata e già sorta, di talché non poteva ritenersi che il contratto fosse nullo per indeterminatezza, né risultava applicabile l'art. 1938 Avverso la predetta sentenza proponevano appello ### ed il ### fondandolo su due articolati motivi e chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. 
Si costituiva ### 1 in liquidazione chiedendo il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione. 
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione con ordinanza 30/03/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/02/2023 che si svolgeva cartolarmente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e nella quale venivano concessi i termini 190 c.p.c. per memorie e repliche. 
Nelle more, con sentenza n. 27/2023 dd. 18/04/2023, il Tribunale di ### dichiarava aperta la liquidazione giudiziale dell'appellata. 
Assegnata ad altro relatore con provvedimento 07/02/2024, la causa veniva quindi interrotta a seguito di ordinanza pronunciata in data ###. 
Gli appellanti provvedevano, quindi, a riassumere il processo. 
Si costituiva ### 1 srl in liquidazione chiedendo il rigetto dell'appello. 
All'udienza del 18/09/2024 le parti precisavano le conclusioni e venivano concessi i termini dimidiati per gli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. 
Decorsi i predetti termini la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 13/11/2024. 
Lamentano gli appellanti che: 1) la motivazione della sentenza è contraddittoria, insufficiente ovvero omessa con riguardo alla mancata ammissione delle prove richieste, dal momento che la pretesa attorea era stata puntualmente ed esaurientemente descritta e motivata nella narrativa dell'atto di citazione, mentre il quantum, avrebbe dovuto essere dimostrato attraverso le istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. In questo contesto il richiamo del Giudice al principio della “ragione più liquida” era inconferente, in quanto non poteva trovare applicazione per respingere “domande riconvenzionali, addirittura proposte in diversa causa, seppur connessa che, necessariamente, dovevano essere disaminate tutte valutando i fatti allegati in funzione delle prove offerte, da assumersi se ritenute ammissibili, con obbligo motivazionale, e diversamente, nel caso del tutto non assolto”. In ogni caso il primo Giudice, nel rigettare immotivatamente i capitoli di prova, non aveva tenuto conto del fatto che di taluni fatti lamentati, gli allora attori avevano addirittura fornito prova documentale, nel mentre si erano offerti di provare tutti gli altri episodi di concorrenza sleale mediante una ben articolata prova testimoniale ed alcuni - inevitabili - ordini di esibizione di fatture ed altri documenti non in loro possesso e non diversamente acquisibili. Infine, era errata anche la decisione di non ammettere la CTU in quanto “esplorativa” perché la stessa avrebbe dovuto evidentemente svolgersi in seguito alla acquisizione delle prove; 2) si appalesa erronea la motivazione laddove il Tribunale di ### ha rigettato l'eccezione di nullità della fidejussione, senza considerare che la lettera di garanzia sottoscritta dal ### oltre a difettare dell'indicazione precisa dell'ammontare del credito garantito, della sua origine e delle modalità temporali in cui era sorto, era stata prestata per una obbligazione futura: il c.d. “contratto di fornitura” che in realtà non era mai stato stipulato. Inoltre, il primo Giudice non ha considerato un secondo profilo di nullità assoluta dell'atto di garanzia - rilevabile ex officio - ovvero la sua contrarietà al disposto di cui all'art. 33 del Codice del ### in quanto il ### rivestiva la qualifica di “consumatore” e non quella di professionista. 
Ciò premesso in fatto, l'appello è infondato e va rigettato. 
Con riguardo al primo motivo va rilevato che ### nel radicare la causa di accertamento per inesistenza del credito vantato da ### e portato dalla fattura 196/17 (non contestata), ha dedotto di vantare un controcredito pari ad € 60.000,00 per asseriti atti di concorrenza sleale per sviamento della clientela posti in essere dalla predetta società a mezzo del suo amministratore ### il quale, diversamente dagli accordi assunti tra le parti, avrebbe continuato a vendere “ulteriori partite di viti e bulloni” ai propri clienti ancorché in quella attività fosse subentrata la società ### Premesso ciò l'attrice, quanto al danno, si è limitata ad affermare “ …..si può dunque concludere che l'attrice in seguito ai comportamenti illeciti della convenuta ….protrattisi fino ad oggi, abbia subito un danno di almeno € 60.000,00, danno desumibile dalla analisi dei bilanci e dalla perizia econometrica producendi…” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), senza peraltro produrre alcunché. 
Nonostante l'articolata contestazione svolta dalla società convenuta in ordine a tale punto specifico (cfr. pag. 12 della comparsa di risposta), nulla l'attrice controdeduceva nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c., mentre nella memoria ex art. 6° comma, n. 2, c.p.c. si limitava a produrre prospetti privi di qualsivoglia valore probatorio (cfr. docc. 15-19, riepilogo fatturati viterie-fissaggi 2016-2019, riepilogo dettagliato clienti, riepilogo fatturazioni ### 2017, 2018 e 2019), nonché i due bilanci di esercizio ### 2017 e 2018, dalla cui lettura nulla si evince in ordine al lamentato danno. 
Né la difesa di parte attrice odierna appellante si è mai peritata di specificare da dove si ricava e come sia arrivata a quantificare la perdita lamentata. 
Di tal che correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo le richieste di esibizione e di CTU del tutto esplorative a fronte della mancanza di qualsiasi allegazione relativa all'asserito danno lamentato. 
Quanto al secondo motivo va rilevato, innanzitutto, con riguardo alla violazione dell'art. 1938 c.c., che parte appellante si è limitata a riproporre la tesi svolta in primo grado riproducendo solo in parte la lettera di garanzia dd. 30/06/2017. 
Ed invero nella predetta lettera si legge “ …la società ### S.r.l con sede ###### via ### 113 (di seguito “Garantita”) è legalmente rappresentata dal sottoscritto (sig. ###; la ### ha stipulato con ### S.r.l un contratto per la fornitura di merci con emissione di fattura di vendita regolarmente assoggettata ad ### con prezzi concordati fra la ### s.r.l. e la ### e consegna già avvenuta; ### s.r.l. ha chiesto il rilascio a proprio favore di una lettera di garanza in relazione all'adempimento degli obblighi di pagamento dilazionato assunti dalla ### a pagamento della fornitura sopra richiamata….” (cfr. doc. 13 attori). 
Tale documento non può non essere correlato alla ricordata fattura 196/2017 - emessa in pari data - che dimostra la sussistenza del contratto di fornitura (che certo non necessita di forma scritta) intercorso tra le parti e che indica specificatamente tutti le merci vendute ed il loro prezzo nonché le modalità di pagamento (cfr. doc. 3 attori). 
Dai predetti documenti emerge quindi inequivocabilmente come la garanzia non sia stata prestata per un'obbligazione futura ma attuale ovvero a “…consegna già avvenuta…” ed esistente al momento della relativa sottoscrizione. 
Pertanto, non merita censura la sentenza del Tribunale di ### laddove ha così affermato: “….- anche prescindendo dalla sua qualificazione giuridica - si osserva che la stessa è stata prestata per un'obbligazione ben determinata e già sorta, di talché non può ritenersi che il contratto sia nullo per indeterminatezza, né risulta applicabile l'art. 1938 c.c….”. 
In questa fase di giudizio parte appellante ha evidenziato un altro profilo di asserita nullità sostenendo che la garanzia prestata sarebbe nulla ai sensi dell'art. 33 lett. t) del Codice del ### Ora, fermo restando che l'eccezione non è inammissibile ex art. 245 c.p.c., essendo rilevabile anche d'ufficio, va ritenuto innanzitutto che la predetta disposizione non sia applicabile alla fattispecie in esame riguardando i contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista, mentre, nel caso in esame, si discute di un contratto stipulato tra due imprenditori, tant'è che il risarcimento del danno è stato chiesto per pretesi atti di concorrenza sleale. 
Per mera completezza, va ricordato che il S.C. ha chiarito che: “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (### 19 novembre 2015, in causa C-74/15, ### e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, ###, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio - cfr. Cass. Sez. U 27/02/2023 n. 5868; ma anche Cass. 742/2020 citata dalla stessa difesa dell'appellante). 
Nella specie, non può revocarsi in dubbio che il ### ha prestato la fidejussione per una finalità strettamente legata alla sua professione (vendita di articoli di viteria e fissaggio), atteso che ha garantito il pagamento della merce (contenuto del magazzino di ### acquistata per esercitare la sua attività. 
Per le svolte considerazioni l'appello va rigettato. 
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota spese depositata da parte appellata che appare del tutto congrua, anche con riguardo all'applicazione dei valori medi relativamente alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto non esauritasi in una sola udienza. 
Va dato atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunziando nella causa promossa da ### S.R.L. nei confronti di ### 1 S.R.L. ###, GIÀ ### S.R.L., così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 1039/21 pubblicata il ### del Tribunale di ### - condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata, in complessivi € 7.616,00, per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge; - dà atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13/11/2024 ### est.  ### 

causa n. 36/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Petrone Anna Maria, Caparelli Marina

M
5

Giudice di Pace di Lanciano, Sentenza n. 94/2024 del 30-05-2024

... dell'azione di garanzia prevista dalla legge per il contratto di compravendita, grava sul compratore l'onere di provare la sussistenza dei vizi, la tempestività della domanda e il nesso causale tra vizi e danno patito. Spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi, dal momento che si tratta di uno dei fatti costitutivi della pretesa, sia che esperisca il rimedio redibitorio (risoluzione del contratto) sia estimatorio (riduzione del prezzo). Tale soluzione pare simmetrica con la giurisprudenza elaborata in tema di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e locazione; inoltre, costituisce espressione del principio di vicinanza della prova (Cass. SS. UU. 11748/2019). La garanzia (ex art. 1490 c.c.) riguarda solo i “vizi preesistenti”, ossia i vizi che esistevano prima della conclusione del contratto; l'azione di garanzia consente al compratore di scegliere tra risoluzione del contratto (actio redhibitoria) e riduzione del prezzo (actio aestimatoria). Si osserva che nel caso di specie l'attore ha inteso chiedere in via principale la riduzione del prezzo della vettura acquistata stante il fatto che l'impianto gpl montato sulla vettura non era registrato all'archivio della (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 213 / 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Lanciano Sezione 01 Unica Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 213 / 2022 ### contenzioso dell'anno 2022 ###.M. ### S.R.L. (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) e dall'Avv. ### (###) #### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) ### in persona del legale rapp.te p.t. con sede ###### alla via ### n. 43 ### chiamato contumace ### responsabilità contrattuale risarcimento danni ### Le parti concludono come da verbale del 16.05.2024 riportandosi alle proprie rispettive richieste e difese.  ### atto di citazione notificato il ###, A.M. ### S.r.l. conveniva in giudizio, avanti a questo ufficio, l'Avv. ### per sentirla condannare al pagamento della somma di €1.240,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di riduzione del prezzo della compravendita dell'autovettura ### 500 tg ### ovvero a titolo di risarcimento del danno.
In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art.  2043 c.c. e/o ex art. 2049 c.c., e la condanna al risarcimento, di tutti i danni subiti e subendi, quantificati in € 1.240,00 ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. 
Esponeva che in data ### la A.M. ### aveva acquistato -in permutadalla sig.ra ### l'autovettura ### 500 L 1.4 trg. EX ### al prezzo di €9.000,00. Nel luglio 2021 la vettura era stata venduta ad altro cliente e prima della consegna, A.M. ### aveva proceduto con la dovuta revisione del veicolo, ricoverando il veicolo presso l'### “### Taddeo”. In quella sede veniva riscontrato che sul libretto di circolazione della 500 L della sig.ra ### risultava in data ### l'installazione di un impianto GPL con collaudo in data ###. 
Ma, in quanto sul portale della motorizzazione non risultava l'alimentazione alternativa a GPL era impossibile ottenere la revisione. ### pertanto, provvedeva allo smontaggio dell'impianto non omologato e all'installazione di nuovo impianto, con l'emissione di fattura in data ### dell'importo di €1.240,00 regolarmente pagata da A.M.### Adiva pertanto la presente autorità giudiziaria per ottenere quanto richiesto. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.04.2022, depositata il ###, si costituiva in giudizio ### la quale contestava integralmente la domanda attorea e, in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società ### s.r.l.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda perchè destituita di fondamento. In subordine domandava che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, la società ### s.r.l. fosse obbligata a tenere indenne essa convenuta.  ### la chiamata in causa del terzo, all'udienza del 29.09.2022, stante la mancata costituzione in giudizio di ### s.r.l. , ne veniva dichiarava la contumacia. 
La causa, istruita con produzioni documentali, prova per testi e interrogatorio formale veniva riservata a sentenza sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza del 16.05.2024.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, questo Giudice ritiene che la domanda avanzata dall'attore sia meritevole di accoglimento, nei limiti di cui alla parte motiva. 
È necessario preliminarmente inquadrare la fattispecie prospettata ### 1490 del ### civile relativamente ai vizi della cosa venduta prevede che il venditore: ‘(…) è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore' . La garanzia per vizi riguarda le imperfezioni o alterazioni del bene e il venditore deve tenere indenne il compratore, allorché esse siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o a diminuirne in modo apprezzabile il valore (escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili). 
Nel caso dell'azione di garanzia prevista dalla legge per il contratto di compravendita, grava sul compratore l'onere di provare la sussistenza dei vizi, la tempestività della domanda e il nesso causale tra vizi e danno patito. Spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi, dal momento che si tratta di uno dei fatti costitutivi della pretesa, sia che esperisca il rimedio redibitorio (risoluzione del contratto) sia estimatorio (riduzione del prezzo). Tale soluzione pare simmetrica con la giurisprudenza elaborata in tema di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e locazione; inoltre, costituisce espressione del principio di vicinanza della prova (Cass. SS. UU.  11748/2019). 
La garanzia (ex art. 1490 c.c.) riguarda solo i “vizi preesistenti”, ossia i vizi che esistevano prima della conclusione del contratto; l'azione di garanzia consente al compratore di scegliere tra risoluzione del contratto (actio redhibitoria) e riduzione del prezzo (actio aestimatoria). 
Si osserva che nel caso di specie l'attore ha inteso chiedere in via principale la riduzione del prezzo della vettura acquistata stante il fatto che l'impianto gpl montato sulla vettura non era registrato all'archivio della motorizzazione e dunque non era possibile effettuarne la revisione e dunque la messa in circolazione. Dunque alla luce di quanto sopra esposto è necessario verificare se nella fattispecie che ci occupa, sussistano i presupposti dell'azione. Invero circa la sussistenza del vizio, dall'istruttoria espletata, le circostanze di cui all'atto introduttivo sono risultate provate. E' emerso che l'installazione dell'impianto GPL sulla vettura ### 500 EX ###, risultava apparentemente regolare, come da libretto di circolazione, consegnato all'atto della vendita. 
Invero nel momento cui veniva effettuata nuova revisione nel luglio 2021, si presentava impossibilità di ottenere la revisione dell'auto in quanto l'impianto presente sulla vettura non risultava omologato né inserito negli archivi della motorizzazione. Pertanto è stato necessario procedere a sostituire detto impianto con uno nuovo. Tali circostanze sono risultate provate sia a mezzo testi sia attraverso le prove documentali (cfr. doc. 2 libretto di circolazione, doc. 5 estratto motorizzazione , doc. 6 fattura elettrauto). Il teste ### escusso all'udienza del 27.03.2023, titolare dell'### ha confermato di aver preso visione del libretto di circolazione nel luglio 2021: “In quella sede riscontravo che sul libretto di circolazione della 500 L della sig.ra ### risultava in data ### l'installazione di un impianto GPL in data ###.” (risposta cap. 2) La vettura è stata quindi sottoposta a consueta revisione ed il sig. ### ricorda che: “### i dati sul portale della motorizzazione in quanto dovevamo procedere all'obbligatoria revisione della ### 500 L trg. EX 494 ts. Sul portale della ### non risultava l'alimentazione alternativa a GPL e, pertanto, non ho potuto procedere con la revisione del mezzo” (risposta cap. 8) in quanto “era impossibile ottenere l'immatricolazione di un impianto irregolare in quanto mancavano i documenti originali dell'impianto, è stata quindi necessaria la sostituzione integrale dell'impianto installandone uno nuovo” (risposta cap. 9). “a seguito delle operazioni di cui sopra attualmente l'autovettura risulta censita negli archivi della motorizzazione come regolarmente dotata di impianto Gpl” (cft. Doc. 13). Come si evidenzia altresì nel “modello storico eventi” dell'autoveicolo la prima installazione - omologazione dello stesso impianto GPL è avvenuto nell'ottobre 2021 e pertanto, conseguente all'intervento effettuato dall'### Sicchè alla luce di quanto sopra, è risultato provato l'esistenza di un vizio che impediva alla vettura di essere revisionata e di conseguenza di circolare e dunque impediva al bene di essere usato per il suo scopo. Il venditore è tenuto su tale presupposto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, pur in assenza di colpa. Infatti dall'interrogatorio formale della venditrice ### si evince che la stessa era in possesso della documentazione come sopra evidenziata, avendo la vettura superato una revisione effettuata dal ### revisioni ### il quale escusso quale teste confermava di non aver effettuato alcuna verifica presso la motorizzazione, ma di aver riportato lo stato di fatto dell'autovettura sul libretto di circolazione. 
Eccepisce parte convenuta la mancata tempestività della denuncia del vizio. 
In tema di denuncia dei vizi l'articolo 1495 del ### civile prevede che: ‘il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 ### giorni dalla scoperta'. 
La giurisprudenza sul punto afferma che la denuncia non richiede speciali formalità né formule sacramentali, e può essere effettuata in difetto di espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che si riveli idoneo e quindi anche la telefonata; (Cass. 03/5142); anche la denuncia generica può essere idonea allo scopo, non dovendo consistere in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res, l'importante è che il venditore venga reso edotto che il compratore ha riscontrato dei vizi. Inoltre afferma che il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta”. 
Andando a verificare dunque la tempestività della denuncia del vizio, eccepita da parte convenuta, è risultato provato che il vizio non era percepibile all'atto della consegna ma lo è diventato solo nel momento in cui la A.M. deve far revisionare il veicolo al fine della vendita e si avvede della necessità di operare la sostituzione dell'impianto e ciò accade il ### quando ### pone in essere la sostituzione e chiede il conto alla cliente; inoltre come da documentazione allegata cfr.doc 10 e 10b, è risultato che il sig. ### titolare della A.M auto, comunicava seppure genericamente al venditore che la vettura potesse presentare difformità nell'impianto, sia con telefonate e mail, già dal 17.07.2021. In ultimo con pec in cui si rappresentava che per ottenere la revisione era stato integralmente sostituito l'impianto per un costo di €1.240,00. Risulta pertanto che l'attrice abbia avuto la certezza del vizio solo al momento della sostituzione dell'impianto, ma aveva anche genericamente avvertito che la vettura presentava qualche problema e dunque tempestivamente abbia provveduto a notiziarne il venditore. 
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che la domanda di riduzione del prezzo risulta fondata. Per quanto attiene il quantum, sebbene la legge non imponga particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per la riduzione del prezzo, in relazione ai vizi della cosa venduta, il ricorso ai criteri equitativi e al prudente apprezzamento del giudice - è consentito in questa materia, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1226 cc. 
Apportando una diminuzione corrispondente alla percentuale di disvalore della cosa derivante dall'esistenza dei vizi. Pertanto può essere ritenuta congrua la riduzione del prezzo, corrispondente all'importo dovuto per la sostituzione dell'impianto come da fattura n. 207/2021 emessa dall'officina ### (doc. 6). 
Vista la chiamata in causa da parte della convenuta ### della ### srl, (che sebbene regolarmente citata è rimasta contumace), al fine di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio e, nello specifico la chiamata in garanzia viene richiesta dalla convenuta sulla base del rapporto contrattuale intercorso con la I.M.C. alla quale imputa una responsabilità per fatto proprio, -in quanto è incontestato che la medesima aveva acquistato l'autovettura in data ### dalla società I.M.C. s.r.l. e, al momento dell'acquisto la stessa era già dotata di impianto ###,- (cfr. doc. n.3 e n. 4 fascicolo parte convenuta), deve ritenersi alla luce di quanto esposto, che la IMC dovrà tenere indenne la convenuta di quanto questa è tenuta a pagare all'attrice. Pertanto la ### srl è tenuta a manlevare la convenuta come in dispositivo. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 1-11- D.M. 55/14 compenso avvocati in ambito civile. Gli altri motivi restano assorbiti.  PQM Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da A.M. ### S.R.L., nei confronti di ### nonché ### srl ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna la convenuta a pagare all'attrice l'importo di €1.240,00 oltre rivalutazione e interessi legali, nonché a rimborsargli le spese del presente giudizio, liquidate ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 compenso avvocati in ambito civilein complessivi €1.265,00 oltre €98,00 per spese vive, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.  - condanna la ### srl in persona del legale rapp.te p.t. a tenere indenne e manlevare la convenuta ### per ogni somma che questa è stata condannata a pagare per effetto della presente sentenza, nei confronti della A.M.### srl sia per sorte che per spese di lite. Compensa per il resto. 
Così deciso in ### 16.05.2024 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ###


causa n. 213/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Calderoni Angela

M
9

Tribunale di Roma, Sentenza n. 5792/2024 del 03-04-2024

... rappresentata dall'estratto autentico del libro iva e dalla fattura nr. 10 del 25/10/2018 con indicazione del prezzo e della quantità dei gadget. A tal ultimo riguardo e per completezza dell'esame della fattispecie concreta, va osservato che pur volendo ritenere che il rapporto contrattuale intercorso fra le parti, possa essere ricondotto a quello del contratto estimatorio, la domanda risulta parimenti infondata. Al riguardo va osservato che benché in calce alla fattura in questione viene riportata la dicitura in conto vendita, non vi è alcun accordo scritto che regolamenti l'accordo che ha dato origine a tale fattura. Ciò premesso, è noto che nel contratto estimatorio una parte ### consegna una o più cose mobili all'altra ###, la quale a sua volta si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito (art. 1556, cod. civ.); quest'ultimo elemento non rientra fra gli essentialia negotii, quindi può anche mancare, senza che la fattispecie sia incompleta o non più riconducibile al negozio tipico previsto all'art. 1556 Nella ipotesi che non sia stato individuato alcun termine ( come nel caso di specie ), né questo sia stabilito dagli usi, l'accipiens può quindi avvalersi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile in primo grado, iscritta al n. 21808 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 decisa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e vertente TRA ### S.P.A (C.F. ###), ed elettivamente domiciliato invia ### 38 Roma, presso lo studio dell'avv.  ### , giusta procura depositata in atti; -Parte opponente - E ### S.R.L.S ( ### ), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata, alla via ### di ### 14 Roma, presso lo studio dell'avv. ### , che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.   -Parte opposta - Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.  CONCLUSIONI: Parte opponente: “### e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Roma, per i motivi di cui in narrativa; -### e dichiarare, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della esatta riclassificazione del rapporto in essere tra le stesse oltre che della documentazione e delle risultanze istruttorie; Il tutto con condanna della convenuta alle spese, competenze ed onorari di giudizio.” Parte opposta: “ -### il decreto ingiuntivo opposto, per le esposte ragioni di fatto e diritto, correggendone la ragione sociale del creditore in #### srls; -In via subordinata, condannare la società ### p.a. al pagamento della somma di ####,00 oltre interessi ex DM 522/2014 o della diversa maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa oltre accessori; -Con vittoria di spese e competenze.”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere <la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale <consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. 
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione. 
Con decreto n. 3504/2020 ( ###8242/2020), emesso in data ### e notificato in data ###, il Tribunale di Roma ingiungeva a #### S.P.A, il pagamento a favore di ### S.R.L.S della somma di euro 30.744,00, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo dovuto per la vendita di portachiavi in plastica. 
Avverso detto decreto con citazione notificata il 03 aprile 2020 proponeva opposizione ### S.P.A, sostenendo che tra le parti è intercorso un rapporto di contratto estimatorio per cui il dovuto ammontava a soli € 336,00 pari a 1.200 pezzi di portachiavi in plastica venduti a fronte dei 90.000 pezzi forniti al prezzo di 0,28 cad. e che la ### non aveva provveduto al ritiro della merce invenduta come da regolamento riportato nelle condizioni d'acquisto della casa editrice, malgrado le diffide inviatele a tal riguardo.  ### preliminarmente assumeva che stante il contratto estimatorio intercorso tra le parti, il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso in difetto dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità e deduceva al riguardo che: • l'accordo sarebbe stato raggiunto per il tramite della sig.ra ### delegata dalla #### in qualità di tradens; • la opponente accettava in conto vendita dei portachiavi in plastica, al costo di ### 0,28 al pezzo, da abbinare quale gadget ai propri prodotti, creando dei c.d.  paccotti ”### Moon” da vendersi nelle edicole nella stagione primaverile; • la opposta consegnava 90.000 portachiavi, accettati dall'opponente che veniva rassicurata sul fatto che non sarebbero sorti problemi né sulle date, né sui quantitativi di merce, evidenziando che ogni termine decorreva dall'inizio della commercializzazione dei paccotti; • la merce era consegnata il 25 ottobre 2018 unitamente alla fattura n. 10 della medesima società ### srls, contestata nell'imminenza dall'opponente che evidenziava come i pagamenti avrebbero dovuto essere in conto vendita; • i c.d. paccotti venivano immessi sul mercato a fine aprile 2019 e vi rimanevano sino a fine luglio 2019, per essere ritirati i primi giorni del mese di agosto; • a settembre 2019 venivano calcolati i resi, per cui risultavano venduti solo 1200 pezzi, esitandone che la somma da fatturare e da pagare alla società sarebbe stata pari a 336 ### da corrispondersi entro 120gg e quindi entro fine gennaio 2020; • quindi l'opponente sollecitava l'opposta a ritirare la merce attraverso la sig.ra ### e ad emettere la fattura per ### 336,00; • l'opponente provvedeva a stoccare la merce rimanente nei propri magazzini per l'importo di ### 2.034,00. 
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta ### si costituiva in giudizio la società opposta per contestare tanto la ricostruzione dei fatti operata dalla opponente, rappresentando che gli unici fatti che l'opposta riconosce come rispondenti alla realtà degli accadimenti, sono quelli, pure affermati dalla controparte, per cui la ### spa accettava 90.000 porta chiavi che la #### consegnava in data 25 Ottobre 2018, al prezzo di vendita di ### 0,28 al pezzo. 
Chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, negando che tra le parti sia giammai intercorso un contratto estimatorio, ma solo un normale contratto di compravendita dei portachiavi in plastica che furono ordinati dal ### a corredo del prodotto dell'opponente e per spingere la vendita dei propri blue moon, e che ciò si può anche desumere dal fatto di non aver mai concordato con la società opposta che quest'ultima potesse restituire la merce ove fosse rimasta invenduta, e ciò né in proprio, né per il tramite della sig.ra ### che mai ha rappresentato la società ### srls, né fu da questa delegata per assumere accordi diversi dalla vendita di merce, concordati direttamente dall'amministratore unico della ### srls. Assumeva inoltre come nessuna contestazione sia stata mai sollevata dall'opponente una volta emessa la fattura e che la ### provvedeva a rassicurare più volte la venditrice che avrebbe eseguito il pagamento. 
Ciò posto l'opposizione non è fondata e deve essere respinta. 
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso in difetto dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità sollevata dalla società editrice, appare palesemente priva di rilevanza in considerazione del fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare la legittimità della pronunziata ingiunzione di pagamento, relativamente alle condizioni stabilite dagli articoli 633 e ss c.p.c., per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Ne deriva l'irrilevanza, ai fini di detto riscontro di fondatezza, di eventuali vizi della fase monitoria, compresi quelli attinenti alla sufficienza e alla validità degli elementi probatori alla stregua dei quali la domanda d'ingiunzione è stata a suo tempo accolta ( sul punto v. Cass. civ., 4974/2000). 
Avuto poi riguardo alla valutazione dei fatti costitutivi della domanda, va rilevato che dalle emergenze istruttorie è emerso che il rapporto intercorso tra le parti deve ricondursi al contratto di compravendita e non, invece come sostenuto da parte opponente, al contratto estimatorio disciplinato dall'art. 1556 Al riguardo, va evidenziato come non risulta che parte opponente abbia dimostrato i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., né con le prove documentali né tantomeno con quelle orali. 
Risulta infatti che i documenti versati in atti dalla stessa opponente con i numeri 9,11,12 e 13 siano stati tutti tempestivamente contestati e disconosciuti da ### e pertanto non utilizzabili dalla opponente come prova documentale; in particolare i documenti 9 (l'ordine di acquisto ai fini dell'effettiva fatturazione attestante il preteso venduto e reso) e 11 risultano che siano stati emessi unilateralmente dalla stessa opponente e, tra l'altro, non vi è prova che la società opposta li abbia effettivamente ricevuti e accettati, mentre invece le mail documenti nn. 12 e 13 risultano irrilevanti in quanto trattasi di corrispondenza intercorsa con persona che non risulta provato rappresenti la ### Passando ora alle prove orali, non possono ritenersi sostanzialmente rilevanti le dichiarazioni rese dai dipendenti della casa editrice in quanto testi de relato actoris, risulta infatti che i testi abbiano riferito su fatti e circostanze di cui sono stati informati dalla stessa parte che ha proposto il giudizio di opposizione ed oltretutto smentiscono la tesi attorea. 
La teste ### all'udienza del 18 marzo 2022 ha dichiarato : “non ero presente, ma dapprima ho sentito parlare del progetto, successivamente mi è stata data la fattura e mi hanno detto che fosse in conto vendita”. Si chiede alla teste da chi avesse sentito discutere del progetto in questione. ADR: “ho sentito parlare del progetto dalla dott.ssa ### in particolare ho sentito attraverso le pareti dell'ufficio che è accanto alla mia postazione, che la dott.ssa ### ne discuteva con la dott.ssa ### In seguito, la dott.ssa mi ha esposto il progetto dicendomi che non era come immaginavo io vedendo la fattura di importo così alto, ma che fosse in conto vendita per questo progetto che volevano fare insieme con la dott.ssa ### di distribuzione di gadget, mediante i quali hanno composto questi “paccotti” con la ### che è una casa editrice”. ADR: “non abbiamo mai avuto conoscenza del personale della ### all'infuori della Dott.ssa Del vecchio, che era la nostra referente”. Ancora come siano state contattate queste società? ### “### via mail con il contatto della dott.ssa ###”. 
Se ne deduce, quindi, come la teste ### ascoltando la conversazione intercorsa tra la dott.ssa ### e la dott. ### dalle sottili pareti che separa la sua postazione di lavoro da quella del vicepresidente dott.ssa ### abbia “immaginato” (vedendo anche la fattura di importo così alto), che si trattasse di vendita e che solo successivamente la dott.ssa ### la tranquillizzava dicendole che si trattava invece di merce in conto vendita. Ancora, se ne deduce che nessun accordo in tal senso veniva fatto direttamente tra ### e ### ( e quindi del fatto di non aver mai concordato la restituzione della merce ove fosse rimasta invenduta), non essendosi le parti mai incontrate e come quest'ultima avesse ricevuto la fattura di € 30.000 più iva dal venditore, senza mai contestarla. Il resto della testimonianza verte su circostanze irrilevanti ai fini de decidere trattandosi di rapporti con terzi e quindi non incidenti sulla sfera giuridica della società opposta. 
Stesse considerazioni vanno fatte per le dichiarazioni rese dal teste ### all'udienza del 14 ottobre 2022, con le quali il teste ha confermato l'avvenuta ricezione della fornitura dei 90.000 portachiavi e di essere venuto a conoscenza delle circostanze inerenti il rapporto commerciale di cui trattasi direttamente dal presidente dott. ### e dalla di lui figlia ### Devono invece ritenersi puntuali e più rispondenti alla realtà dei fatti, le dichiarazioni rese dalla dott.ssa ### la quale all'udienza del 18 marzo 2022, ha reso testimonianza dimostrando di essere amica da lungo tempo di entrambe le parti e di essersi adoperata solo per favorire l'incontro delle volontà delle parti, dal momento che da una parte c'era la domanda e dall'altra l'offerta. 
Infatti ha dichiarato che “ La dott.ssa ### della ### spa cercava dei gadget da mettere nei paccotti ### Feci presente che la #### aveva dei portachiavi da vendere a buon prezzo. La dott.ssa ### li chiese subito per acquistarli. La società #### era disponibile ad una rateizzazione del prezzo di vendita a decorrere da Gennaio 2019, per agevolare la vendita. Preciso che io non avevo alcun rapporto di lavoro con nessuno delle due parti. ### spa fece una richiesta e fu fatta una consegna urgente da parte della #### A tutt'oggi non vi è stato alcun pagamento.”. A.D.R. “Conosco le condizioni di vendita perché li ho messi in contatto io”. A.D.R. “All'incontro tra le parti eravamo presenti io e la dott.ssa #### questo incontro le parti si sono parlate telefonicamente per l'ordine, perché la dott.ssa ### diceva che i gadget le piacevano e li voleva mettere in circolazione a dicembre.” A.D.R. “Quando è arrivata la merce, le spese di consegna sono state pagate subito. Io ero presente.” A.D.R. “Io non avevo alcun interesse economico nella vicenda. Ho fatto tutto a titolo di amicizia.” ###.D.R. “ Il collegamento da me operato tra le due società è avvenuto in maniera del tutto casuale, perché ero andata a trovare il #### ed in quella sede mi disse che cercava i gadget che io mostrai nella circostanza perché ne avevo uno con me.”. A.D.R. “Mi pare che i gadget fossero circa 90 mila. Chiesi alla sig.ra ### se era sicura del numero così elevato. Lei mi disse di sì.” Alla luce delle considerazioni di cui prima, va affermata la legittimità della domanda monitoria, poiché il decreto è stato emesso sulla scorta di adeguata documentazione scritta, rappresentata dall'estratto autentico del libro iva e dalla fattura nr. 10 del 25/10/2018 con indicazione del prezzo e della quantità dei gadget. 
A tal ultimo riguardo e per completezza dell'esame della fattispecie concreta, va osservato che pur volendo ritenere che il rapporto contrattuale intercorso fra le parti, possa essere ricondotto a quello del contratto estimatorio, la domanda risulta parimenti infondata. 
Al riguardo va osservato che benché in calce alla fattura in questione viene riportata la dicitura in conto vendita, non vi è alcun accordo scritto che regolamenti l'accordo che ha dato origine a tale fattura. 
Ciò premesso, è noto che nel contratto estimatorio una parte ### consegna una o più cose mobili all'altra ###, la quale a sua volta si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito (art. 1556, cod. civ.); quest'ultimo elemento non rientra fra gli essentialia negotii, quindi può anche mancare, senza che la fattispecie sia incompleta o non più riconducibile al negozio tipico previsto all'art. 1556 Nella ipotesi che non sia stato individuato alcun termine ( come nel caso di specie ), né questo sia stabilito dagli usi, l'accipiens può quindi avvalersi della procedura di carattere generale fissata dall'art. 1183 cod.civ. (se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice), o mettere in mora il tradens nelle forme e nei modi di cui agli artt. 1206 e ss.  c.c. ### dell‘accipiens, infine, non deve ritenersi alternativa, ai sensi degli artt. 1285 e ss. cod. civ., in quanto essa consiste primariamente nel pagamento del prezzo corrispondente al valore di stima dei beni; il decorso del termine per la restituzione fa solo venire meno nell‘accipiens il diritto di esercitare la facoltà di restituire la cosa, e in tal caso la sua obbligazione non può essere altrimenti adempiuta che con il pagamento del prezzo, così come nel caso di perimento dei beni prima della scadenza, avendo il legislatore addossato all‘accipiens tale rischio. In caso di impossibilità di restituzione dei beni nella loro integrità, infatti, la parte che li ha ricevuti in consegna non è liberata dall‘obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557, cod. civ.). 
Ciò posto, nel caso in esame non risulta provato che la società opponente si sia avvalsa delle procedure previste dagli artt. 1183-1206 e ss c.c., né l'opponente ha dimostrato l'esistenza di un accordo fra le parti in base al quale sarebbe spettato alla ### effettuare il richiamo della merce, in deroga alla disciplina legale che, invece, pone a carico dell'attrice l'onere di liberarsi della prestazione mediante restituzione della merce o pagamento del prezzo corrispondente; anzi parte opponente ha ammesso, sin dall'atto di citazione, di aver proceduto ad immagazzinare il materiale invenduto, pertanto è senz'altro tenuta al pagamento del prezzo corrispondente, nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M.  147/2022 , in base al valore della controversia e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Preso atto della correzione materiale del decreto ingiuntivo opposto laddove è riportata l'indicazione della ragione sociale da ### srls in quella corretta di ### srls, 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3504/2020 (N.RG 8232/2020 emesso dal Tribunale di Roma il ### e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento riservato del 22 aprile 2022; 2) condanna parte opponente a rimborsare alla convenuta-opposta le spese di giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### 16/02/2024 Il Giudice dr. ### 

causa n. 21808/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Giuliano

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22516 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.131 secondi in data 16 dicembre 2025 (IUG:5N-9BD3DD) - 964 utenti online