testo integrale
N. 36/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'#### La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei ### Magistrati: Dott. ### rel.
Dott. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### grado iscritta al n. 36/2022 RG, promossa con atto di citazione in appello in riassunzione notificato il ### DA ### S.R.L. (P.I.:###), in persona del legale rappresentante sig. ### e ### (C.F.: ###), proc. dom. avv. ### per mandato allegato alla comparsa di citazione in riassunzione depositata telematicamente il ### - APPELLANTI - CONTRO ### 1 S.R.L. ### (GIÀ ### S.R.L.) ora ### (P.I.:###9), in persona del ### avv. ### proc. dom. avv. ### per mandato speciale allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata il ### - APPELLATA - OGGETTO: Fideiussione - ### fideiussoria### sleale.
Causa iscritta a ruolo il ### e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del sulle seguenti ### Per gli appellanti: “Preliminarmente, sospendersi l'esecutorietà della sentenza impugnata.
Nel merito ed in sua riforma, accertarsi e dichiararsi che ### s.r.l. non deve a ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, l'importo residuo di € 41.848,80 ed accessori a saldo della fattura di vendita di ### s.r.l. n. 196/2017 del 30.06.2017, perché interamente compensato con il suo credito risarcitorio nei confronti di quest'ultima.
Nel merito ancora, condannarsi ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, a risarcire a ### s.r.l. i danni causati in seguito a concorrenza sleale e sviamento della clientela per i fatti descritti in parte narrativa, danni quantificati nella somma di € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con l'importo di € 41.848,00 sopra esposto.
Spese di lite in ogni caso rifuse.
Nel merito, per ### s.r.l., revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, previa sua declaratoria di nullità per le causali di cui in narrativa.
Nel merito ancora, per ### s.r.l., accertarsi e dichiararsi che ### s.r.l. non deve a ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, l'importo residuo di € 49.614,40 a saldo della fattura di vendita di ### s.r.l. 196/2017 del 30.06.2017 e di cui al decreto opposto, perché interamente compensato con il suo credito risarcitorio nei confronti di quest'ultima.
Nel merito ancora, condannarsi ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, a risarcire a ### s.r.l. i danni causati in seguito a concorrenza sleale e sviamento della clientela per i fatti descritti in parte narrativa, danni quantificati nella somma di € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con l'importo di € 49.614,40 sopra esposto.
Spese di lite in ogni caso rifuse.
Nel merito, infine, per l'opponente sig. ### dichiararsi la nullità della fideiussione di data 30.06.2017 per le ragioni di cui in parte narrativa e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti; accertarsi, comunque, in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dal debitore principale che nulla deve il garante a ### s.r.l. con conseguente revoca del decreto opposto.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e, in fallanza, prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che la ### s.r.l. esercita il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di viteria ed affini, come si evince dalla allegata visura C.C.I.A.A. (doc. 12)? 2) Vero che il sig. ### era ed è anche legale rappresentante di ### s.r.l. unipersonale, come emerge dalla dimessa visura (doc. 8 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra)? 3) Vero che l'agente sig. ### in vigenza di contratto di agenzia dd. 30.05.2017 (doc. 6 che mi si rammostra) all'epoca operava con un'impresa individuale denominata G.P. Rappresentanze di ### di cui alla allegata visura C.C.I.A.A. (doc. 13) ed estinta fin dal 31.12.2017? 4) Vero che già dopo pochi mesi dall'inizio del rapporto la mandante poteva constatare che l'agente, di fatto, non operava, non avendo concluso alcuna vendita con alcuno dei numerosi clienti assegnatigli e di cui all'elenco unito al mandato? 5) Vero che il sig. ### è socio unico ed amministratore della ### s.r.l. che si occupa anche della vendita di viterie e bullonerie? 6) Vero che è anche amministratore e socio della ### s.r.l. (doc. 14) che svolge la medesima attività ed entrambe nella stessa zona ove opera ### s.r.l. e nella quale egli in veste di agente doveva per conto di quest'ultima promuovere la vendita degli stessi beni? 7) Vero che il sig. ### legale rappresentante di due società che svolgevano analoga attività di commercializzazione di viterie e bullonerie - ### s.r.l. e ### s.r.l., si impegnò verbalmente a comunicare ai clienti che in quella specifica attività era subentrata ### s.r.l. e che ad essa dovevano far capo per le future commesse di viterie e fissaggi già comprese nel magazzino ceduto? 8) Vero che la ### s.r.l., nelle more, avendo constatato notevoli difficoltà nella commercializzazione dei prodotti da essa venduti, viteria, bulloneria e fissaggi, nonché un calo sensibile del fatturato realizzato prima della sua costituzione da ### s.r.l., scoprì atti di concorrenza sleale e sviamento della clientela posti in essere da quest'ultima anche a mezzo del suo amministratore ### 9) Vero che la ### s.r.l. ha provveduto ad effettuare le analisi contabili di cui alla tabella qui di seguito riportata ed allegata (doc. 15), utilizzando documentazione in suo possesso? 10) Vero che con riferimento a tutti e solo i clienti assegnati all'### e di cui all'elenco allegato al contratto di agenzia, sono state riportate per il 2016 le vendite di viterie e fissaggi dedotte da documenti contabili di ### s.r.l., come da stampa riepilogativa dettagliata dei DDT emessi (doc. 16) e quindi per il 2017 e il 2018 le vendite ai medesimi clienti effettuate da ### come evincibili dai suoi bilanci e di cui ai riepiloghi che si dimettono (doc. 17 e 18) ed allo stesso modo per il 2019 (doc. 19)? 11) Vero che comparando anche i bilanci di ### s.r.l. (doc. 20 e 21), emerge che nel periodo di vigenza del contratto di agenzia, dal 30 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, rispetto al totale venduto nel 2016 di € 259.077,00 si è verificato un calo di fatturato per mancate vendite di € 107.948,75 per i sette mesi del 2017 e di € 109.560,00 nel 2018, così complessivamente di € 217.508,75? 12) Vero che che ### s.r.l. per il tramite del proprio amministratore delegato ### che era anche agente di ### s.r.l. in forza del mandato dd. 30.05.2017, abbia nel periodo venduto ulteriori partite di viti, bulloni e fissaggi in genere a numerosi clienti di cui all'elenco allegato a quell'atto, ed anche ad altri, compiendo così anche l'agente ulteriore e dannosa opera di concorrenza sleale e sviamento di clientela? 13) Vero che tali forniture di ### s.r.l. e/o di ### s.r.l. sono state promosse dal ### durante il periodo di validità del contratto di agenzia, nei confronti di numerosi clienti tra quelli della lista ad egli affidata e ad altri già di ### s.r.l.? 14) Vero che ### s.r.l. ha effettuato forniture a mezzo del ### tra i tanti clienti della lista, a ### s.r.l., con sede in ####, a ### s.r.l. con sede in ####, a ### s.r.l. di Trieste ed a ### s.r.l. di Buja ###? 15) Vero che tra il ### ed il #### s.r.l. e ### s.r.l. hanno venduto all'### da me rappresentata viterie, bullonerie e fissaggi anche in cantieri esterni ove essa operava? 16) Vero che tali vendite sono stante concordate anche nel prezzo con il legale rappresentante di ### s.r.l. e di ### s.r.l., il sig. ### nato a ### il ###, residente ###, c.f. ###? 17) Vero che il sig. ### in occasione delle vendite mai ci ha informato di essere agente della ### s.r.l.? 18) Vero che l'ammontare del prezzo di tali vendite è quello risultante dalla sommatoria delle fatture che mi si rammostrano e la quantità di materiale venduto quella evincibile dagli allegati D.D.T.? Si indicano a testi i sigg.ri: - ###; - ### - ### - i legali rappresentati delle ### di cui all'elenco allegato al contratto di agenzia dd. 30.05.2017. 19) Vero che il sig. ### assunto da ### s.r.l., nel corso degli anni 2017 e 201/8, per incarico del sig. ### ha svolto anche mansioni di operaio edile presso cantieri di terzi? 20) Vero che detti cantieri appartenevano ad ### che abitualmente acquistavano fissaggi da ### s.r.l. e da ### s.r.l.? 21) Vero che nel summenzionato periodo ### s.r.l. e/o ### s.r.l. hanno effettuato forniture di fissaggi presso i menzionati cantieri? 22) Vero che tali forniture erano state proposte ai clienti dal sig. ### Teste sugli ultimi quattro capitoli: - ### Si chiede inoltre disporsi ordine di esibizione delle fatture e dei D.D.T. per acquisti di viterie, bullonerie e fissaggi effettuate dal 30.05.2017 al 31.12.2019, dai clienti i cui nominativi sono elencati nell'allegato al contratto di agenzia dd. 30.05.2017, presso ### s.r.l., con sede in ### e ### s.r.l., già con sede in ### ordine di esibizione nei confronti dei clienti di cui alla lista e di queste ultime società.
All'esito e comunque disporsi C.T.U. onde e previo esame dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali di ### s.r.l., ### s.r.l. e ### s.r.l., nonché della documentazione così acquisita, calcolare la diminuzione di fatturato di ### s.t.l. nel periodo 30.05.2017 - 31.12.2019 quanto alla vendita a clienti di cui alla lista, rispetto alle vendite agli stessi durante il 2016 effettuate da ### s.r.l. ed indicarsi la percentuale media di ricarico sulle vendite.”.
Per l'appellata: “Voglia l'###ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa - In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata; - Nel merito: rigettare l'Appello presentato da ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### e dallo stesso sig. ### conseguentemente confermare la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1039/2021 del Tribunale di ### d.d. 16.11.2021. - Condannare, in ogni caso, la parte attrice al pagamento del compenso, spese e rimborso forfettario, nella misura del 15% oltre IVA e CPA del procedimento di primo e secondo grado ed alle successive occorrende.
In via istruttoria: nella sola ed esclusiva denegata ipotesi in cui il Giudice di Appello ritenesse di dare ingresso alle istanze istruttorie di cui all'atto di appello ci si oppone medesime istanze in quanto inammissibili e irrilevanti e senza inversione dell'onere della prova, la parte convenuta chiede al Giudice ammettersi le seguenti istanze istruttorie già dedotte in primo grado e reiterate in sede di conclusioni.
A. Ordinare alla ### S.r.l. la esibizione delle proprie scritture contabili, dal 30.05.2017 al mese di luglio 2020, afferenti il registro IVA vendite dei beni venduti da ### S.r.l. a ### con la fattura n. 196/2017 del 30.06.17, riguardanti la vendita dei beni indicati nella copia stampa giacenza annuale del 04.05.2017 che qui si richiamano integralmente (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta).
B. Ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova ed i testi ivi indicati: 1.Vero che dal 2007 ### S.r.l. si occupa, in ### e all'estero, del commercio di prodotti facenti capo al settore siderurgico, idonei al fissaggio, e dell'esecuzione di lavori chiavi in mano nell'ambito di tale settore? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 2.Vero che fino dal 2007 ad oggi ### vendeva e vende prodotti di fissaggio, come viti bulloni, ma quali elementi accessori per il fissaggio degli altri propri prodotti? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig.ra ### corrente in ### via ### n. 11/2 3.Vero che nel 2014 ### S.r.l., decide di aprire una vera e propria divisione dedicata che viene denominata ### “fastner” con la stessa partita iva di ### S.r.l.? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n. 10 4.Vero che a partire dal 2014 ### inizia una collaborazione con il signor ### attuale legale rappresentante di #### per la vendita di materiale di fissaggio? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 5.Vero che nel 2014 il signor ### viene assunto da ### S.r.l. come dipendente Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 6 Vero che nel 2014 ### service S.r.l. per attuare la linea fastner in data prende in affitto il capannone sito a ### in via ### n.113? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 7 Vero che dal 2014, per avviare l'attività fastner, il signor ### presenta il ### a tutti i ### di ### S.r.l.
Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n. 10 8 Vero che a partire dal giugno 2014 la divisione ### fastner si struttura acquistando attrezzature, scaffalature, programma gestionale? Si indica come testimone #### corrente in ### via S. ### n.10 Sig.ra ### corrente in #### già c/o ### S.r.l. ### presso ### con sede in ### del ### 9 Vero che ### service dal dicembre 2014 fino al 2017 metteva a disposizione della linea ### fastner un magazziniere a tempo pieno, una amministrativa, qualche ora giornaliera di un dipendente per consegne, aiuto commerciale o altro.
Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 ### corrente in ### via ### n.10 10 Vero che al sig. ### a partire dal 2014 e fino al 2017, cioè alla chiusura della linea fastner, veniva data ampia libertà di acquisto e vendita prodotti di fissaggio sia con i fornitori che con i clienti Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n.10 11 Vero che lo stesso si ### dal 2014 (data di assunzione) al 2017 (data chiusura linea fastner) gestiva autonomamente gli acquisti, le vendite e l'attività del magazzino della linea ### fastener? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 12 Vero che dal 2014 il compito di ### service, tramite il proprio legale rappresentante ### era quello di promuovere presso la propria clientela storica la vendita della linea dei nuovi prodotti di fissaggio? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 13 Vero che nel corso degli anni 2014, 2015,2016 il signor ### cercò agenti che potessero ampliare le vendite dei prodotti della linea fastner nella zona del ### in un settore di mercato dove vi fossero anche piccoli acquirenti? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n. 10 14 Vero che la ricerca del personale di cui al punto precedente portò nel 2016 a dei risultati negativi? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 -Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 -Sig. ### da ### ex ferramenta ### di ### -### da ### ex ferramenta ### di ### -### da ### ex agente ### di ### 15.Vero che la linea ### fastener, dal 2014: anno della sua nascita al 2017 aveva creato notevoli costi di gestione e giacenze in magazzino Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 il sig. ### corrente in ### corrente in ### c/o #### via ### 31 16 Vero che dal 2014 sino al 2017 gli investimenti e l'attività svolta dal ### service, nella persona del legale rappresentante sig. ### e l'attività del signor ### portarono all'aumento del fatturato della linea ### fastener ma con margini di guadagno inesistenti per il mancato controllo di gestione dei costi? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 il sig. ### da ### corrente in ### c/o #### via ### n.31 17 Vero che verso la fine del 2016, a seguito di un esame contabile delle vendite della linea ### fastener da parte del sig. ### legale rappresentante di ### emerse che la linea ### fastner, aveva difficoltà di flusso di cassa e tale nuova linea si reggeva solo con le entrate che ### service generava in altri settori.
Si indica come testimoni ###ra ### corrente in ### via ### n.3 il sig. ### da ### corrente in ### c/o #### via ### n.31 18 Vero che fino all'inizio del 2017 il signor ### in qualità di legale rappresentante di ### service, accertato quanto al punto precedente, parlò apertamente delle perdite della linea ### fastener con il sig. ### spiegando, numeri alla mano, che nonostante l'aumento del fatturato non era possibile reggere una costante perdita di denaro per gli elevati costi di gestione.
Si indica come testimoni ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n.10 19 Vero che all'inizio del 2017 ### S.r.l. nella persona del sig. ### decise di chiudere il reparto viti per dedicarsi ad altro.
Si indica come testimoni ###ra ### corrente in ### via ### n.3 20 Vero che nel febbraio 2017 il sig. ### propose al sig. ### nella sua qualità di legale rappresentante di ### service, di rilevare la linea fastener.
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 21 Vero che nel febbraio 2017 il sig. ### proponeva di subentrare nel magazzino e negli uffici della linea ### fastener tramite una società che avrebbe costituito con la moglie.
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n.10 Sig.ra ### D'### corrente in ### via ### n.11/2 22 Vero che nel febbraio 2017 il signor ### ed il signor ### nella sua qualità di legale rappresentante di ### scelsero il contratto di compravendita per il trasferimento dei beni nella disponibilità di ### fastener Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 23 Vero che nell'aprile 2017 il sig. ### e già ### nella persona del legale rappresentante ebbero a redigere un inventario analitico di tutte le viti bulloni e materiali vari di assemblaggio che costituivano il magazzino della linea ### “fastner”.
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 24 Vero che l'operazione di redazione dell'inventario iniziata nel mese di aprile 2017 comportò più di un mese di lavoro da parte di due dipendenti di ### e dello stesso ### che nel frattempo si era dimesso e venne autorizzato da ### ad operare, essere presente nel magazzino e controllare il prosieguo dell'inventario come da allegato documento 2 della comparsa di risposta che Le viene rammostrata? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente ### via S. ### n. 10 25 Vero che l'inventario si concluse con un documento regolarmente sottoscritto dal sig. ### e da ### service in persona del legale rappresentante pro tempore come da allegato 2 della comparsa di risposta che Le viene rammostrata? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 26 Vero che a seguito dell'inventario conclusosi in data ### il prezzo della compravendita dei beni di ### fastner venne determinato in euro 88.972,90 al lordo dell'### Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 27 Vero che ### service S.r.l. ha emesso la relativa fattura n. 196/0/2017 del 30.06.17 =doc.1 della comparsa di costituzione e risposta che Le viene rammostrata? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 28 Vero che per aiutare ### service accettò la proposta di rateizzazione del prezzo di cui al punto precedente con scadenza mensile di euro 2.255,20, dal 31.07.2017 sino al 30.06.2020, detratto l'importo di cessione del credito TFR maturato dal sig. ### di euro 7.785,74 come da documenti che Le vengono rimostrati =doc.3, doc.4 della comparsa di risposta e con lettera di garanzia del sig. ### che Le viene rammostrata =doc.5 della comparsa di risposta.
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 29 Vero che a seguito della vendita della linea fastener a ### S.r.l, ### service si spostò in via ### n. 99 a 100 metri di distanza in un capannone con uffici diversi, in un piccolo magazzino di 300 mq Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### D'### corrente in ### via ### n.11/2 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 30 Vero che fino a fine settembre 2017 sono state a disposizione del sig. ### e della ### S.r.l. le linee telefoniche di ### service wifi Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 31 Vero che fino al mese di giugno 2017 sono stati lasciati ### S.r.l. a ### i dati di magazzino ed i nominativi dei clienti che ### aveva caricato nell'arco di tre anni usando il gestionale di proprietà di ### service, su autorizzazione della stessa alla società di software evitando costi e mesi di lavoro.
Si indica come testimone #### presso la ### con sede in ### del ### 32 Vero che nel giugno 2017 la ### aveva ricevuto da ### l'autorizzazione a caricare i codici clienti di ### service S.r.l. sul proprio gestionale, con le opportune modifiche dell'inventario analitico eseguito in data ###, Si indica come testimone #### presso la ### con sede in ### del ### 33 Vero che nel giugno 2017 ### service lasciò, a proprie spese, a ### tutte le scaffalature con il relativo materiale e gli uffici di via ### n.113, in ### rimessi a nuovo Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 34 Vero che in cambio di quanto al punto precedente ### autorizzò e lasciò ### service mantenere la sede ###via ### 113 fino a dicembre 2018 Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 35 Vero che da maggio 2017 il sig. ### per aiutare il sig. ### nel passaggio da ex dipendente a imprenditore e per garantire a ### la continuità nel passaggio dei clienti fastener da ### service alla parte attrice, concluse sempre con ### S.r.l. un contratto di agenzia della durata di un anno senza esclusiva di zona e senza patto di non concorrenza, con allegata la indicazione dei clienti storici di ### service.
Si indica come testimone -###ra ### corrente in ### via ### n.3 -Sig.ra ### D'### corrente in ### via ### n.11/2 36 Vero che Il signor ### a partire dal maggio 2017 recandosi presso di Lei presentava anche la ### come ditta specializzata per il materiale di fissaggio come bulloni e viteria Si indicano come testimoni i ###ri - Ing. ### da ### presso ### di ### - #### presso ### di ### - #### presso ### Sig. ### corrente in ### c/o #### corrente in ### responsabile acquisti ### group 37 Vero che il signor ### in qualità di agente ### ha concluso con la ### contratti di vendita di bulloneria Si indica come testimone - #### da ### presso ### di ### -#### corrente in ### c/o ### -#### presso ### di ### - #### presso ### Sig. ### corrente in ### responsabile acquisti ### group 38.Vero che ### e ### decisero di non dare esecuzione al contratto di agenzia di data 30.05.2017 Si indica come testimone il sig. ### da ### corrente in ### c/o #### 39 Vero che ### non ha dato alcuna comunicazione all'### del contratto di agenzia di data 30.05.2017 né, per quanto di sua competenza, alla ### di ### così come non ha comunicato al sig. ### gli estratti conto e mai ha pagato le provvigioni sul materiale venduto Si indica come testimone il sig. ### da ### il ### corrente in ### c/o #### 40 Vero che il signor ### in qualità di legale rappresentante di ### service e da solo a partire dal 30.05.2017 sino al 31.12.2018 ha contattato i clienti di ### mettendoli al corrente della chiusura della linea ### fastner Si indica come testimone #### da ### presso ### di ### - #### presso ### di ### - #### presso ### Sig. ### corrente in ### c/o #### corrente in ### responsabile acquisti ### group 41 Vero che dal 30.05.2017 al 31.12.2018 a seguito della mutata situazione aziendale e della costituzione della ### il signor ### personalmente ed in qualità di legale rappresentante di ### S.r.l., presentava i prodotti della ### ai clienti di ### service Si indica come testimone: Ing. ### da ### presso ### di ### - #### presso ### di ### - #### presso ### -Sig. ### corrente in ### c/o #### corrente in ### responsabile acquisti ### group 42 Vero che dal 30.05.2017 al 31.12.2018 il signor ### presentando, personalmente ed in qualità di legale rappresentante di ### i prodotti della ### ai clienti di ### service assicurava la serietà di tali prodotti, della società ### S.r.l. e del signor ### e della solvibilità, serietà della ### S.r.l. nei confronti dei fornitori Si indicano come testimoni.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo di data 14/02/2020 la società ### s.r.l. (poi ### 1 s.r.l. in liquidazione) otteneva dal Tribunale di ### il decreto ingiuntivo n. 300/2020 con il quale veniva ingiunto alla società ### s.r.l. (d'ora in avanti ###, quale debitrice principale, e a ### quale fidejussore, il pagamento della somma di € 49.614,40 relativa al pagamento parziale della fattura n. 196/2017 del 30/06/2017, oltre agli interessi legali di mora e alle spese del procedimento monitorio.
Nel frattempo, con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di #### chiedendo che venisse accertata la non debenza dell'importo residuo ammontante, secondo l'attrice, ad € 41.848,80 sempre relativo alla fattura 196/2017, perché interamente compensato con il credito risarcitorio vantato nei confronti della convenuto con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati in € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con il predetto importo.
Assumeva l'attrice che il ### aveva lavorato alla dipendenze di ### sin dal 2017; che, successivamente, su richiesta del legale rappresentante della datrice di lavoro, si era dimesso dall'impiego ed aveva costituito la società ### occupandosi del settore viteria di ### che sostanzialmente aveva continuato ad operare gratuitamente per la datrice di lavoro in attesa della redazione dell'inventario e della stipula del contratto estimatorio; che non avendo trovato l'accordo sul contratto estimatorio, le parti avevano deciso di procedere alla vendita del contenuto del magazzino (con pagamento dilazionato in 36 mesi, così come previsto dalla fattura 196/17 per complessivi originari € 88.972,00) nonché di stipulare il contratto di agenzia in data ### e il contratto di locazione in data ### inerente all'immobile ove doveva essere esercitata l'attività; che i pagamenti erano stati sospesi a fronte di un notevole calo di fatturato dovuto ad atti di concorrenza sleale e sviamento della clientela posti in essere da ### che aveva ingiustificatamente mantenuto la sede legali presso i locali di via ### n. 113 affittati a ### che a causa dello sviamento della clientela aveva subito danni quantificabili in € 60.000,00.
Nel predetto procedimento si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree escludendo di aver posto in essere atti di concorrenza sleale evidenziando che il contratto di agenzia non era mai stato posto in esecuzione essendo stato concluso solo per garantire alla ### un passaggio “indolore” nel rapporto con i clienti e soprattutto la vendita del magazzino di cui alla fattura 196/17 e che, in ogni caso, non prevedeva alcuna esclusiva o patto di non concorrenza.
Nel frattempo, ### con atto notificato in data ###, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 300/2020 ottenuto da ### chiedendo: a) in via preliminare che il giudizio venisse sospeso ex art. 295 c.p.c. in ragione della continenza e litispendenza con quello preventivamente introdotto sub. n. 883/2020 R.G.; b) sempre in via preliminare e, in subordine, che, previa declaratoria di nullità del decreto opposto, venisse disposta la riunione delle due cause; c) nel merito che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato; d) sempre nel merito che venisse accertato che ### non doveva ### alcuna somma perché il credito vantato doveva ritenersi interamente compensato con il credito risarcitorio vantato dalla società opponente; e) sempre nel merito che ### venisse condannata al risarcimento determinato nella somma di € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con l'importo di € 49.614,40 sopra esposto; f) infine nel merito che venisse dichiarata la nullità della fidejussione prestata da ### in data ### con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Esponevano gli opponenti che il decreto ingiuntivo andava dichiarato nullo in quanto emesso da Giudice incompetente dovendo le parti essere rimesse avanti al Giudice della causa preveniente.
Nel merito le parti opponenti ribadivano che il residuo credito portato dalla fattura azionata non era esigibile perché doveva essere compensato con il danno patito da ### per concorrenza sleale da sviamento della clientela.
Quanto alla fidejussione prestata dal ### la difesa degli opponenti rilevava che era nulla perché rilasciata a garanzia di una obbligazione futura in assenza della indicazione di un importo massimo garantito.
Si costituiva ### chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dagli opponenti.
Disposta la riunione delle due cause e concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, il G.I., rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di eventuali note illustrative finali fino al 29/10/2021.
Nelle more decedeva ### legale rappresentante di ### di tal che, all'udienza di discussione fissata il ### si costituiva ### 1 srl in liquidazione.
Con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1039/2021, il Tribunale di rigettava l'opposizione formulata da ### e da ### confermando il decreto ingiuntivo n. 300/2020 e rigettando tutte le domande formulate dalla stessa ### nei confronti di ### condannando gli opponenti attori alla rifusione delle spese di lite.
Affermava il primo Giudice che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo era infondata, in quanto il relativo ricorso era stato depositato in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione per l'accertamento negativo del credito; che gli attori non avevano contestato le prestazioni oggetto della fattura n. 196/2017; che, in base alla ragione “più liquida”, la domanda di risarcimento formulata andava respinta perché l'attrice non aveva in alcun modo allegato, né tantomeno provato, i danni subiti, indicandoli apoditticamente nella somma di € 60.000,00 senza tuttavia specificare in che cosa consistesse la perdita lamentata, né il criterio di determinazione di tale importo; che, in mancanza di allegazione, le istanze istruttorie formulate apparivano inammissibili, poiché esplorative; che la garanzia rilasciata da ### - anche prescindendo dalla sua qualificazione giuridica - era stata prestata per un'obbligazione ben determinata e già sorta, di talché non poteva ritenersi che il contratto fosse nullo per indeterminatezza, né risultava applicabile l'art. 1938 Avverso la predetta sentenza proponevano appello ### ed il ### fondandolo su due articolati motivi e chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Si costituiva ### 1 in liquidazione chiedendo il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione con ordinanza 30/03/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/02/2023 che si svolgeva cartolarmente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e nella quale venivano concessi i termini 190 c.p.c. per memorie e repliche.
Nelle more, con sentenza n. 27/2023 dd. 18/04/2023, il Tribunale di ### dichiarava aperta la liquidazione giudiziale dell'appellata.
Assegnata ad altro relatore con provvedimento 07/02/2024, la causa veniva quindi interrotta a seguito di ordinanza pronunciata in data ###.
Gli appellanti provvedevano, quindi, a riassumere il processo.
Si costituiva ### 1 srl in liquidazione chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 18/09/2024 le parti precisavano le conclusioni e venivano concessi i termini dimidiati per gli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Decorsi i predetti termini la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 13/11/2024.
Lamentano gli appellanti che: 1) la motivazione della sentenza è contraddittoria, insufficiente ovvero omessa con riguardo alla mancata ammissione delle prove richieste, dal momento che la pretesa attorea era stata puntualmente ed esaurientemente descritta e motivata nella narrativa dell'atto di citazione, mentre il quantum, avrebbe dovuto essere dimostrato attraverso le istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. In questo contesto il richiamo del Giudice al principio della “ragione più liquida” era inconferente, in quanto non poteva trovare applicazione per respingere “domande riconvenzionali, addirittura proposte in diversa causa, seppur connessa che, necessariamente, dovevano essere disaminate tutte valutando i fatti allegati in funzione delle prove offerte, da assumersi se ritenute ammissibili, con obbligo motivazionale, e diversamente, nel caso del tutto non assolto”. In ogni caso il primo Giudice, nel rigettare immotivatamente i capitoli di prova, non aveva tenuto conto del fatto che di taluni fatti lamentati, gli allora attori avevano addirittura fornito prova documentale, nel mentre si erano offerti di provare tutti gli altri episodi di concorrenza sleale mediante una ben articolata prova testimoniale ed alcuni - inevitabili - ordini di esibizione di fatture ed altri documenti non in loro possesso e non diversamente acquisibili. Infine, era errata anche la decisione di non ammettere la CTU in quanto “esplorativa” perché la stessa avrebbe dovuto evidentemente svolgersi in seguito alla acquisizione delle prove; 2) si appalesa erronea la motivazione laddove il Tribunale di ### ha rigettato l'eccezione di nullità della fidejussione, senza considerare che la lettera di garanzia sottoscritta dal ### oltre a difettare dell'indicazione precisa dell'ammontare del credito garantito, della sua origine e delle modalità temporali in cui era sorto, era stata prestata per una obbligazione futura: il c.d. “contratto di fornitura” che in realtà non era mai stato stipulato. Inoltre, il primo Giudice non ha considerato un secondo profilo di nullità assoluta dell'atto di garanzia - rilevabile ex officio - ovvero la sua contrarietà al disposto di cui all'art. 33 del Codice del ### in quanto il ### rivestiva la qualifica di “consumatore” e non quella di professionista.
Ciò premesso in fatto, l'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo al primo motivo va rilevato che ### nel radicare la causa di accertamento per inesistenza del credito vantato da ### e portato dalla fattura 196/17 (non contestata), ha dedotto di vantare un controcredito pari ad € 60.000,00 per asseriti atti di concorrenza sleale per sviamento della clientela posti in essere dalla predetta società a mezzo del suo amministratore ### il quale, diversamente dagli accordi assunti tra le parti, avrebbe continuato a vendere “ulteriori partite di viti e bulloni” ai propri clienti ancorché in quella attività fosse subentrata la società ### Premesso ciò l'attrice, quanto al danno, si è limitata ad affermare “ …..si può dunque concludere che l'attrice in seguito ai comportamenti illeciti della convenuta ….protrattisi fino ad oggi, abbia subito un danno di almeno € 60.000,00, danno desumibile dalla analisi dei bilanci e dalla perizia econometrica producendi…” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), senza peraltro produrre alcunché.
Nonostante l'articolata contestazione svolta dalla società convenuta in ordine a tale punto specifico (cfr. pag. 12 della comparsa di risposta), nulla l'attrice controdeduceva nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c., mentre nella memoria ex art. 6° comma, n. 2, c.p.c. si limitava a produrre prospetti privi di qualsivoglia valore probatorio (cfr. docc. 15-19, riepilogo fatturati viterie-fissaggi 2016-2019, riepilogo dettagliato clienti, riepilogo fatturazioni ### 2017, 2018 e 2019), nonché i due bilanci di esercizio ### 2017 e 2018, dalla cui lettura nulla si evince in ordine al lamentato danno.
Né la difesa di parte attrice odierna appellante si è mai peritata di specificare da dove si ricava e come sia arrivata a quantificare la perdita lamentata.
Di tal che correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo le richieste di esibizione e di CTU del tutto esplorative a fronte della mancanza di qualsiasi allegazione relativa all'asserito danno lamentato.
Quanto al secondo motivo va rilevato, innanzitutto, con riguardo alla violazione dell'art. 1938 c.c., che parte appellante si è limitata a riproporre la tesi svolta in primo grado riproducendo solo in parte la lettera di garanzia dd. 30/06/2017.
Ed invero nella predetta lettera si legge “ …la società ### S.r.l con sede ###### via ### 113 (di seguito “Garantita”) è legalmente rappresentata dal sottoscritto (sig. ###; la ### ha stipulato con ### S.r.l un contratto per la fornitura di merci con emissione di fattura di vendita regolarmente assoggettata ad ### con prezzi concordati fra la ### s.r.l. e la ### e consegna già avvenuta; ### s.r.l. ha chiesto il rilascio a proprio favore di una lettera di garanza in relazione all'adempimento degli obblighi di pagamento dilazionato assunti dalla ### a pagamento della fornitura sopra richiamata….” (cfr. doc. 13 attori).
Tale documento non può non essere correlato alla ricordata fattura 196/2017 - emessa in pari data - che dimostra la sussistenza del contratto di fornitura (che certo non necessita di forma scritta) intercorso tra le parti e che indica specificatamente tutti le merci vendute ed il loro prezzo nonché le modalità di pagamento (cfr. doc. 3 attori).
Dai predetti documenti emerge quindi inequivocabilmente come la garanzia non sia stata prestata per un'obbligazione futura ma attuale ovvero a “…consegna già avvenuta…” ed esistente al momento della relativa sottoscrizione.
Pertanto, non merita censura la sentenza del Tribunale di ### laddove ha così affermato: “….- anche prescindendo dalla sua qualificazione giuridica - si osserva che la stessa è stata prestata per un'obbligazione ben determinata e già sorta, di talché non può ritenersi che il contratto sia nullo per indeterminatezza, né risulta applicabile l'art. 1938 c.c….”.
In questa fase di giudizio parte appellante ha evidenziato un altro profilo di asserita nullità sostenendo che la garanzia prestata sarebbe nulla ai sensi dell'art. 33 lett. t) del Codice del ### Ora, fermo restando che l'eccezione non è inammissibile ex art. 245 c.p.c., essendo rilevabile anche d'ufficio, va ritenuto innanzitutto che la predetta disposizione non sia applicabile alla fattispecie in esame riguardando i contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista, mentre, nel caso in esame, si discute di un contratto stipulato tra due imprenditori, tant'è che il risarcimento del danno è stato chiesto per pretesi atti di concorrenza sleale.
Per mera completezza, va ricordato che il S.C. ha chiarito che: “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (### 19 novembre 2015, in causa C-74/15, ### e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, ###, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio - cfr. Cass. Sez. U 27/02/2023 n. 5868; ma anche Cass. 742/2020 citata dalla stessa difesa dell'appellante).
Nella specie, non può revocarsi in dubbio che il ### ha prestato la fidejussione per una finalità strettamente legata alla sua professione (vendita di articoli di viteria e fissaggio), atteso che ha garantito il pagamento della merce (contenuto del magazzino di ### acquistata per esercitare la sua attività.
Per le svolte considerazioni l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota spese depositata da parte appellata che appare del tutto congrua, anche con riguardo all'applicazione dei valori medi relativamente alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto non esauritasi in una sola udienza.
Va dato atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12. P.Q.M. La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunziando nella causa promossa da ### S.R.L. nei confronti di ### 1 S.R.L. ###, GIÀ ### S.R.L., così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 1039/21 pubblicata il ### del Tribunale di ### - condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata, in complessivi € 7.616,00, per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge; - dà atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13/11/2024 ### est. ###
causa n. 36/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Petrone Anna Maria, Caparelli Marina