REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ANCONA ### riunito in ### di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: Dott.ssa ### rel./est.
Dott.ssa #### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta in I grado al n. RG 5150/2020, trattenuta in decisione alla udienza del 29/09/2022, scaduti in data ### i termini di cui agli art. 190-281 quinqiues c.p.c., e promossa da: A.R. S.r.l. (C.F. e P. IVA ###, come da visura in atti), in persona del legale rappresentante pro tempore, ### S.r.l. (C.F. e P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti ### del foro di #### e ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to ### a ### in ### 40-44, giusta delega allegata all'atto di citazione notificato in data ### e depositato in data ###; -attrici
CONTRO ### S.A.S. ### & C. (c.f./ p.i. ###), in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. ### (c.f. ###) con sede ###, 61022 Vallefoglia ###, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti ### e ### - ### & Partners -, entrambi del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in ####, ### F.lli Rosselli n. 46, giusta procura alle liti digitalmente congiunta alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###; -convenuta
OGGETTO: “modello comunitario non registrato: contraffazione e azione ex art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c.; risarcimento del danno; accertamento della decadenza e della nullità del modello comunitario non registrato” CONCLUSIONI Alla udienza del 29/09/2022 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale di udienza (ed allegati fogli di p.c.) da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il giorno 09.11.20 (doc.1) le società A.R. S.r.l. e ### S.r.l., convenivano in giudizio avanti l'intestata ### e per l'udienza del 17.02.21 la società ### S.a.s. di ### & C., rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'ill.mo ### di Ancona, ### per l'impresa, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione, e previo altresì ogni altro necessario accertamento o provvedimento così giudicare: Nel merito e in via principale: 1. Accertare e dichiarare che le attività di produzione, distribuzione, l'offerta in vendita, la vendita, la reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali da parte della ### della linea di sedute e relativi complementi - qui individuata “###SPARVIERO” e a prescindere dalla sua denominazione commerciale di vendita - costituisce contraffazione del ### non registrato costituito dalla linea di prodotti denominata “SPACER”, ed di ogni loro eventuale componente ed accessorio; 2. Accertare e dichiarare la ### responsabile di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. n. 1 e n. 3 con riferimento a tutti i fatti esposti in narrativa, e pronunciare ex art. 2599 c.c. ogni opportuno provvedimento affinché siano eliminati gli effetti degli illeciti anticoncorrenziali denunciati; 3. Inibire alla ### anche ai sensi dell'art. 124 c.p.i. e 2599 c.c. qualsivoglia reiterazione degli illeciti contraffattori e di concorrenza sleale, ed in modo in particolare qualsiasi attività volta alla fabbricazione, commercializzazione, offerta in vendita e/o utilizzazione della linea di sedute e relativi complementi per cui è causa; 4. Ordinare ex art 124, 1° co. c.p.i. il ritiro definitivo dal commercio di tutti gli esemplari dei prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa che siano in proprietà o disponibilità della ### nonché il ritiro o la distruzione di tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo agli stessi; 5. Ordinare ex art 124, 4° co. c.p.i. la distruzione a spese e cura delle convenute di tutti i prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa che appartengono alla stessa ### 6. Condannare la ### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalle ### come conseguenza sia della contraffazione dei diritti di P.I. per cui è causa sia degli atti di concorrenza sleale, in una somma da liquidarsi globalmente in questo giudizio secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno o, in difetto, secondo equità, ai sensi dell'art. 125 c.p.i. e 2600 c.c., in particolare con la restituzione ex art. 125, co. 3, c.p.i. degli utili realizzati dalla ### con la produzione e/o commercializzazione dei prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa; 7. Fissare una penale per ogni violazione o inosservanza successiva alla emanazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti; 8. Ordinare la pubblicazione, a spese della ### e a cura delle ### del dispositivo dell'emananda sentenza in due quotidiani a tiratura nazionale e in una rivista di settore, con rivalsa delle spese stesse, dietro esibizione delle relative fatture, nel caso di omesso pagamento da parte della ### 9. Con piena rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.” ( conclusioni alle pagg. 23 e 24 dell'atto di citazione; come si dirà infra la difesa attorea con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. ha modificato solamente la domanda di cui al n. 1 confermando le altre; le conclusioni così come precisate nella citata memoria sono state ribadite alla udienza di p.c.).
La causa veniva iscritta al n. RG 5150/2020 con prima udienza fissata in citazione per il ### (differita d'ufficio ex art. 168 bis comma IV c.p.c. al 19/02/2021) Veniva designato quale G.I. il ### dott. ### In data ### la difesa attorea chiedeva al G.I. l'autorizzazione al deposito in ### del “doc. 26b - Video confronto ###” contenuto su supporto ottico (###. Il deposito veniva autorizzato con provvedimento del 23/11/2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio tempestivamente la società convenuta rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “### il ### di Ancona Sez. ### d'### contrariis rejectis, In via preliminare e/o pregiudiziale ### e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'azione promossa ai sensi dell'art.11 del Reg. CE n.6/2002 da A.R. S.r.l. (C.F. e P. IVA ###) ed a ### S.r.l. (C.F. e P. IVA ###) e/o, in ogni caso, l'intervenuta decadenza delle stesse attrici in ordine all'azione proposta in quanto decorso il termine triennale di tutela previsto dalla predetta norma.
Nel merito In via principale: respingere le domande attoree tutte, in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa nonché per quanto ivi eccepito, contestato, dedotto e provato.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'###mo ### non voglia accogliere le istanze di questa difesa come sopra formulate in via pregiudiziale e/o preliminare e/o comunque nel merito in via principale ed altresì ritenga di individuare una qualsivoglia obbligazione della convenuta, non altrettanto creduta, in via subordinata voglia comunque escludere qualsiasi relativo obbligo della stessa a far data dal 2019, o da quella anteriore che emergerà in corso di causa, per i motivi descritti in narrativa e/o in ogni caso contenerlo entro l'eventuale margine di profitto eventualmente conseguito.
In via riconvenzionale ### e dichiarare la nullità del modello comunitario e nazionale attoreo ### non registrato, relativi componenti compresi, ai sensi e per gli effetti dell'art.85 Reg. CE n.6/2002 per quanto dimostrato in atti del presente giudizio e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di ### all'attività di produzione, importazione, esportazione, distribuzione, offerta in vendita, reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali della propria linea “###Sparviero” e/o comunque di altra linea di sedute comunque denominata ed analoga alla stessa, con rigetto di tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto, ed ogni conseguente statuizione che il ### vorrà disporre a riguardo, tra cui disporre la pubblicazione dell'emananda relativa sentenza per due volte ed in caratteri doppi rispetto al normale su due quotidiani a diffusione nazionale che ci si riserva di precisare a cura della convenuta ed a spese dell'attrice, con condanna di quest'ultima alla refusione delle relative spese a semplice richiesta della convenuta su presentazione di fattura.
Condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia, equitativamente determinata per avere intrapreso in tutto o in parte, per i motivi indicati in narrativa, in via temeraria l'odierno giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 36 e 37 della comparsa di costituzione e riposta e confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
Ala prima udienza del 29/02/2021 (che si svolgeva da remoto) venivano concessi come richiesto i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. (entrambe le difese hanno depositato tutte e tre le memorie).
Come già sopra anticipato con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la difesa attorea precisava la domanda di cui al su citato n. 1 nel seguente modo: ““### e dichiarare che le attività di produzione, distribuzione, l'offerta in vendita, la vendita, la reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali da parte della ### della linea di sedute e relativi complementi - qui individuata “###SPARVIERO” e a prescindere dalla sua denominazione commerciale di vendita - poste in essere nel periodo di cui all'### 11 del Reg. ### 6/2002, costituisce contraffazione del ### non registrato costituito dalla linea di prodotti denominata “SPACER”, ed di ogni loro eventuale componente ed accessorio” (cfr. anche foglio di p.c. depositato in data ###).
Alla successiva udienza del 09/07/2021 il precedente G.I. così disponeva: “### le parti, ritenuto che le istanze istruttorie riguardino il quantum debeatur, e che la complessità della causa e l'invadenza dei mezzi istruttori richiesti consiglino la preliminare decisione in ordine all'an debeatur - concordi le parti sul punto - dispone fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, da individuarsi all'esito della convocazione personale delle parti - anche in questo senso su accordo rappresentato oggi dai loro procuratori - al fine di ricevere chiarimenti e soprattutto verificare la possibilità di rinvenire soluzione conciliativa. Fissa a tale ultimo fine l'udienza del 23.9.2021”. ### del 23/09/2021 veniva rinviata - su richiesta delle partialla udienza del 14/10/2021 (cfr. decreto del 21/09/2021).
Alla successiva udienza del 14/10/2021 le parti davano atto del fallimento delle trattative e quindi veniva fissata dal G.I. dott. ### nuova udienza sempre per la precisazione delle conclusioni per il ### (cfr. relativo verbale di udienza).
Con D.P. n. 181/2021 - a seguito del trasferimento del G.I. dott. ### veniva designato quale nuovo G.I. il ### dott.ssa ### che fissava dinanzi a sé l'udienza del 27/09/2022 ove - fatte precisare le conclusionivenivano assegnati - come richiestoi termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato prima di passare all'esame del merito della controversia è necessario individuare esattamente il thema disputandum.
A tal riguardo si avrà esclusivamente riguardo ai fatti e alle circostanze dedotte dalla difesa attorea nel rispetto dei termini processuali a ciò deputati (ovvero atto di citazione e successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
La difesa attorea a fondamento delle proprie domande nell'atto di citazione ha dedotto (in sintesi e per quanto d'interesse) che: - la società ### s.r.l. era licenziataria esclusiva di ### titolare del marchio ### - alla società A.R. s.r.l. era affidata la produzione di poltrone e divani marchiati “### - fra i vari prodotti concepiti dai designer di A.R. vi era la linea di sedute componibili denominata ### costituita da divano (a due o tre posti), poltrona, penisola e pouf di diverse ampiezze, dimensioni e configurazioni (quanto alla presenza e al numero di schienali e alla presenza e al numero braccioli) che si caratterizza sotto il profilo estetico principalmente per la presenza di: (1) un piano di seduta piuttosto massiccio che (2) poggia a terra grazie a dei piedini in metallo a forma di “V”, dalla presenza di (3) uno o due braccioli traslabili lateralmente (4) a forma di saponetta, e da uno (5) schienale singolo o scisso in due unità costituito da (6) un cuscino la cui forma ricorda quello del classico guanciale che (8) poggia in modo amovibile su una base (9) traslabile in profondità (cfr. anche foto di cui alla pag. 11 dell'atto di citazione; a tal riguardo la difesa indica anche i doc. nn. 13 e 14); - la linea ### aveva fatto il suo ingresso sul mercato nel 2016 quanto la società A.R. stipulava un accordo con la società francese S.A.S GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE con sede a ### (doc. 15) per la commercializzazione del prodotto in quel territorio (doc. 16) inserendolo nel suo catalogo a partire dall'edizione 2016 (doc. 17). - Il rapporto commerciale tra le due compagini in merito allo ### era ancora in essere con reciproca soddisfazione avendo ottenuto il modello un ottimo riscontro fin dal suo esordio (doc. 18); - Sempre a partire dall'anno 2016, per l'### A.R. instaurava un rapporto continuativo con ### divenuta oggi ### S.r.l. che iniziava la commercializzazione della linea ### sotto egida del marchio “### SALOTTI” (doc. 19 pagina facebook agosto 2016); - Il rapporto - anche in questo caso proficuo per entrambe le parti - era ancora in corso, e il danno cagionato da ### con la sua attività di contraffazione e concorrenza sleale confusoria aveva determinato l'azione congiunta delle odierne attrici; - in virtù della divulgazione al pubblico in ### e in ### il modello ### aveva avuto accesso alla protezione come modello comunitario non registrato ai sensi dell'### 11 del Regolamento ### N. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001; - ## linea ### di esclusiva concezione di A.R. aveva ottenuto apprezzamento anche dalla odierna convenuta, la quale, prima dell'emanazione della sentenza n. 673/2018 da parte della Corte di Appello di ### (che aveva accertato e dichiarato l'illegittimità dell'uso del marchio ### da parte della convenuta) e in particolare nel biennio 2016- 2017, si era rifornita presso l'attrice A.R. al fine di rivendere i prodotti così acquistati attraverso i propri punti vendita (doc. 20). - ### acquistava da A.R. anche altri prodotti, e che l'ultima fattura emessa dall'### afferente la linea di prodotti ### risaliva al 26.6.2017; - Da quella data ### aveva cessato gli acquisiti di prodotti “originali” da A.R., tuttavia aveva continuato a proporre e commercializzare attraverso la propria rete di vendita a marchio “### delle copie pedisseque dello ### inizialmente sotto il nome commerciale “SPIDER”, divenuto poi - “SPARVIERO” a partire dal maggio del 2018; - l'attività di contraffazione posta in essere dalla ### si collocava entro il periodo di tutela riconosciuto dal citato ### 11 del Regolamento ### N. 6/2002; - la produzione e commercializzazione di copie pedisseque della linea ### da parte della ### proseguiva a tutt'oggi, con l'unica variante riguardante il sopra accennato nome commerciale utilizzato divenuto ora ### - i prodotti della ### si presentavano come una fedelissima imitazione del modello ### e la copiatura aveva interessato perfino i dettagli più marginali come emergeva chiaramente dalla “### Sinottica” avente per oggetto - a titolo esemplificativo - il divano ### di A.R. a due posti, e la corrispondente “fotocopia” di ### (doc. 26) e due video di confronto attraverso una ricostruzione ### (doc. 26b). - A fronte del successo commerciale della linea ### (a cui aveva contribuito la stessa convenuta fino al 2018), l'intento di ### era quello di incrementare la sua marginalità mettendosi a produrre in autonomia (direttamente o attraverso terzi compiacenti) una linea che agli occhi del pubblico doveva apparire esattamente come prodotto originale; - La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estendeva a qualsiasi disegno o modello che non producesse nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa (### 10.1 del Regolamento CE N. 6/2002). - Della stessa ampiezza era la protezione garantita dal disegno o modello comunitario non registrato. - ### generale derivava dall'apprezzamento della forma nel suo complesso e non dalla comparazione dei singoli elementi (il cd. “effetto d'insieme”); - i prodotti denominati ### e ### proposti dalla ### costituivano - quindicontraffazione ex art. 2598 n. 1 c.c. del modello non registrato ### costituendone essi una perfetta imitazione sotto tutti i dettagli esteriori; - l'odierna convenuta inoltre proponeva il proprio modello contraffatto ad un prezzo inferiore rispetto all'originale con ciò cagionando un danno alla quota di mercato del modello originale; - sussistevano anche i presupposti di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. in quanto l'imitazione del modello ### era ed è premeditata e dolosa; - infatti, la ### era un cliente di A.R. presso la quale si riforniva per il modello ### dall'### A.R., tuttavia ad un certo punto aveva deciso di provvedere da sé, evidentemente nell'ottica di aumentare (in modo illecito) la sua marginalità; - pertanto la ### non aveva affrontato nessuno dei costi che A.R. aveva dovuto sostenere per ideare e sviluppare il suo modello ### - costi che sarebbero quantificati in corso di causa - traendone un indebito vantaggio diretto. - Non solo, ma approfittando del traino commerciale garantito dal marchio #### con cui veniva e viene proposto il prodotto originale, aveva potuto infilarsi in questa scia proponendo la sua fedele imitazione ### approfittando dall'accreditamento che lo ### aveva raggiunto sul mercato; - il danno subito dalle ### consisteva non solo nelle spese sostenute e da sostenere al fine di reagire alla contraffazione e all'illecito concorrenziale (le quali sarebbero state quantificate all'esito del giudizio), ma anche e soprattutto nel mancato guadagno conseguente all'esistenza sul mercato di un prodotto perfettamente identico al proprio (una vera e propria “fotocopia”), e nel pregiudizio derivante dall'impossibilità di proporsi sul mercato come unico produttore dell'affermata linea salotto denominata “SPACER”. - Pertanto ai sensi dell'art. 125 c.p.i., il menzionato lucro cessante poteva essere sicuramente quantificato in un importo non inferiore all'utile ricavato dalla ### per effetto della produzione e/o vendita del prodotto denominato inizialmente ### e poi ### tale norma era in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “per quantificare il danno patrimoniale da contraffazione di brevetto può correttamente presumersi che la contraffazione abbia provocato una riduzione delle vendite del titolare di brevetto in misura tendenzialmente pari al numero dei prodotti venduti dal contraffattore, ciò in ragione del nesso causale tra la condotta illecita del secondo e il danno subito dal primo.” (Trib. Bologna 24 maggio 2004; nello stesso senso, ### Firenze, 9 gennaio 2001 e #### 27 aprile 2000). - Al fine di quantificare l'entità del danno da risarcire alle ### diventava perciò fondamentale individuare e determinare: a) la quantità esatta di prodotti contraffatti prodotti e/o venduti dalla ### ed il relativo fatturato; b) l'utile lordo realizzato da quest'ultima in virtù dell'attività illecita. - Per far ciò dovrà essere pronunciato dall'intestato ### un ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i. di tutta la documentazione contabile e commerciale relativa agli illeciti contestati, nonché disposto il sequestro giudiziario ex art. 210 c.p.c. di tale documentazione in caso di mancata ottemperanza all'ordine di esibizione da parte della ### Sulla base della documentazione così acquisita si doveva poi procedere con apposita CTU finanziaria - contabile per la liquidazione del danno squisitamente “patrimoniale” a cui andava aggiunto il detrimento subito dall'immagine delle odierne ### come ulteriore e pregiudizievole conseguenza dei fatti qui lamentati (cfr. atto di citazione).
Con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la difesa attorea dopo aver precisato e ribadito che oggetto del giudizio non era la contraffazione del marchio “### SALOTTI”, ma la pedissequa imitazione, da parte della ### della linea di prodotti ### (modello comunitario non registrato) deduceva (sempre in sintesi e per quanto ivi d'interesse) che: - la società ### s.r.l. operava in qualità di licenziataria esclusiva e per fatti concludenti della propria controllante SOFÀ ### (che deteneva il 100% del capitale sociale della ### già ### titolare esclusiva del marchio ### - ### era l'unico soggetto a commercializzare i prodotti a marchio “### SALOTTI”(tra cui lo ###; - il modello oggetto di causa era prodotto da AR e veniva commercializzato in ### attraverso l'importante rete commerciale del ### sotto l'egida del predetto segno distintivo; - l'eccezione di decadenza triennale sollevata dalla convenuta era fondata ma ciò non significava che non si poteva agire in giudizio per far valere ai fini risarcitori pregresse contraffazioni, le quali rimanevano tali anche se i diritti di privativa a cui si riferiscono erano scaduti (veniva in particolare affermato testualmente che “Il modello de quo era stato divulgato nel 2016, come diffusamente illustrato nell'atto introduttivo, pertanto è ovvio e pacifico che il termine triennale contemplato dalla norma in esame sia ormai spirato”). - inoltre le attrici agivano in questa sede anche per l'attuale concorrenza sleale confusoria e per gli attuali atti contrari alla correttezza professionale perpetrati dalla ### proprio in virtù di quelle attività; - la specificazione contenuta nell'### 6 del Reg. ### 6/2002 (in modo significativo) era da considerarsi un mero errore di traduzione non essendo infatti inserito nel testo degli altri paesi e non essendo stato riprodotto nell'art. 33 c.p.i. (di attuazione della ### 98/71/CE del 13.10.1998 - il settore del mobile - ed in generale dell'arredamento di interni - doveva essere considerato un settore particolarmente affollato e che questo “affollamento” di modelli esistenti incideva inevitabilmente sul margine di libertà dei designer che vi operano; - Quindi era alla luce di questa griglia complessiva di criteri che andava valutato il requisito del carattere individuale del modello ### il quale, stando a quanto sosteneva la convenuta, risultava anticipato dai modelli ### e ### - contestava quindi tutte le deduzioni ed eccezioni sollevate dalla difesa della convenuta anche relativamente all'onere della prova ribadendo la sussistenza di una attività di contraffazione ex art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c. (cfr. la citata memoria e la modifica della domanda di cui al n. 1 così come sopra riportata).
Orbene ciò delineato il thema disputandum con riferimento alle domande attoree (sulla domanda riconvenzionale della convenuta si dirà infra) in primo luogo va rilevato che non vi è prova della legittimazione attiva delle società attrici.
A tal riguardo l'art. 14 del Regolamento n. 6/2002 (ivi applicabile) “### al disegno o modello comunitario” recita:” 1. Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa. 2. Se il disegno o il modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al disegno o modello comunitario spetta ad esse congiuntamente. 3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile”. ###. 14, n. 1, del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto (GU C 92 del 12.4.2008; cfr. poi art. 28 e ss del ### che disciplinano il trasferimento e la iscrizione dei relativi atti).
Infatti l'art. 19 “Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario” recita: “1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti. 2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. ### contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare. 3. Il paragrafo 2 si applica anche al disegno o modello comunitario registrato soggetto a differimento della pubblicazione sino a quando i dati pertinenti iscritti nel registro ed il fascicolo non sono stati divulgati al pubblico a norma dell'articolo 50, paragrafo 4”.
Infine l'art. 32 “Licenze” recita: “1. Un disegno o modello comunitario può essere concesso in licenza per l'intera ### o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. 2. Fatte salve eventuali azioni fondate sul diritto del contratto, il titolare può opporre i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene alla durata del contratto stesso, alla forma in cui può venir impiegato il disegno o modello, alla gamma dei prodotti per cui è concessa la licenza ed alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario. 3. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per contraffazione del disegno o modello comunitario soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare del disegno o modello per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta dal titolare di una licenza esclusiva. 4. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o modello comunitario. 5. Se il disegno o modello comunitario è registrato la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, su istanza di una delle parti, iscritte nel registro e pubblicate”.
Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne discende - quanto alla società A.R. s.r.l.- l'assenza di prova della veste di autrice del disegno comunitario non registrato ovvero della linea di sedute denominata ### (si è già detto che la ## s.r.l. ha agito in giudizio asserendo che la linea di sedute componibile denominata ### era stata concepita dai suoi designer).
A tal riguardo la difesa attorea produce esclusivamente il doc. n. 13; si tratta in particolare di 15 fogli contenenti i disegni della linea di sedute per cui è causa non sottoscritti da nessuno né datati (solamente sul primo foglio in basso vi è in piccolo la scritta ### 13.04.17. Non è possibile capirne la provenienza).
A partire dal secondo foglio in alto a sinistra vi è - dopo l'indicazione della immagine raffiguratala seguente dicitura: “design ### Arena”; a sinistra del foglio vi è un simbolo con scritto sotto ### Orbene la società A.R. pur avendo agito nella veste di autore del modello in esame non solo non ha dimostrato la suddetta circostanza (come era suo onere, vedasi fra le tante anche in motivazione Cass. 2022 n. 2223) ma non ha mai allegato (né tanto meno dimostrato) che rapporti aveva o aveva avuto con il disegn indicato nei fogli di cui al doc. n. 13 nella persona di ### e con ### Dalla restante documentazione (ed in particolare dalle fatture depositate sub doc. n. 18 recanti lo stesso simbolo presente nei fogli di cui al doc. n. 13 e la dicitura ### emerge solamente che la società A.r. s.r.l. (avente Part. IVA: ### - C.F.: ### R.E.A.: FC ### - ### Impr.: FC ### come risulta anche dalla visura camerale depositata sub doc. n. 1, diversamente dalla P. Iva indicata nell'incipit dell'atto di citazione in ### e nel modello ### del pagamento del contributo) ha venduto i divani oggetto del modello per cui è causa alla società francese (le fatture sono vanno dal 07/01/2016 al 28/01/2016) e alla odierna convenuta (cfr. fatture depositate sub doc. n. 20 su cui si tornerà infra e datate 2017 e 2017 l'ultima è del luglio 2017).
Ma ciò non è sufficiente a far ritenere che la società A.R. sia l'autore del modello in questione.
Inoltre va evidenziato che diversamente da quanto sostenuto in citazione non vi è prova della stipula fra la ## s.r.l. e la società francese S.a.S. Groupement Mobilier De France di un accordo avente ad oggetto la commercializzazione in ### del modello in esame e della permanenza dei relativi rapporti.
Infatti i doc. nn. 15 e 16 a tal fine richiamati (vedasi pag. 12 dell'atto di citazione) nulla dimostrano sul punto trattandosi il doc. n. 15 di pagine estratte dal sito della predetta società e da wikipedia che ne illustrano la storia tra l'altro in lingua francese e non sono state tradotte; il doc. n. 16 contiene disegni del divano ### tratti sempre dal sito della predetta società francese con la data del 16/09/2020; il doc. n. 17 invece è costituito da n. 2 fogli di cui il primo ha ad oggetto il frontespizio del catalogo 2016 sempre della citata società francese e il secondo foglio rappresenta una immagine di un divano con la scritta in alto a destra ### e recante le misure del divano e la precisazione che si trattava di fabbricazione italiana (mentre le fatture sub doc. n. 18 dimostrano esclusivamente che è intercorso fra le parti un contratto di vendita e/o di fornitura del modello ### limitato al mese di gennaio 2016).
Per cui non essendo stata raggiunta la prova del fatto che la società A.R. s.r.l. sia l'effettiva autrice del modello per cui è causa secondo quanto previsto dall'art. 14 del ### 6/2002 se ne deve dichiarare il difetto di legittimazione all'esercizio delle azioni di contraffazione del modello e delle ulteriori domande di cui all'art. 89 del citato regolamento.
Né risulta comunque - anche se non è stato mai dedottoche la A.R. s.r.l. sia avente causa del design ### o che ne sia o sia stato il datore di lavoro (cfr. vuoto assoluto di allegazione). La S.C. ha escluso che la legittimazione passiva possa essere riconosciuta a intermediari commerciali che agiscono in veste di meri distributori del prodotto.
La Corte ha precisato che l'azione di contraffazione può essere promossa solamente dal titolare del marchio o dal licenziatario da questi autorizzato ed in particolare ha affermato che il mero intermediario commerciale non ha alcuna legittimazione specifica.
La nozione di contratto di distribuzione è infatti essenzialmente di natura economica palesandosi in concreto attraverso una serie di istituti contrattuali (compravendita, somministrazione, contratto estimatorio, agenzia) anche combinati tra loro, senza però attribuire all'intermediario che colloca, vende o distribuisce i prodotti di un imprenditore alcun diritto sui segni distintivi.
Ugualmente dicasi con riferimento alla società ### s.r.l. la quale ha fatto derivare la propria legittimazione all'esercizio delle azioni in oggetto da un asserito accordo stipulato con la A.R. s.r.l. nel 2016 (cfr. quanto dedotto in citazione alla pag. 12).
Comunque non è stato dimostrato dalla difesa attorea neppure il rapporto asseritamente stipulato nel 2016 fra la società ## s.r.l. e la ### (poi diventata in data #### s.r.l.) ed avente ad oggetto il modello per cui è causa (ed in forza del quale le due società avrebbero deciso di agire congiuntamente nei confronti della odierna attrice; dalla visura camerale depositata sub doc. n. 2 emerge che la suddetta società è stata costituita in data ### ed iscritta nel registro delle imprese in data ### e il cui socio unico è la società ### s.r.l.; dalla visura predetta emerge che in data ### la società ### ha variato la denominazione sociale in ### s.r.l. di qui anche la fondatezza delle circostanze addotte dalla difesa di parte convenuta a fondamento del disconoscimento delle fatture prodotte dalla difesa attorea in allegato alla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. operato ex art. 2712 c.c.).
Invero dalle fatture prodotte (da 42 a ) a 42 e) a prescindere dal disconoscimento effettuato ex art. 2712 c.c. dalla difesa di parte convenuta) è possibile evincere esclusivamente che la A.R. s.r.l. ha venduto alla ### i divani che riproducono il modello per cui è causa (inoltre dalle commissioni pure prodotte dalla difesa attrice emerge che la stessa ha poi provveduto a rivenderli a terzi).
Né è stato dimostrato (e invero neppure allegato) che la ### s.r.l. sia stata licenziataria (dell'autore del disegno e/o del suo avente causa) del modello comunitario non registrato per cui è causa secondo la previsione sopra riportata dell'art. 32 del ### (il citato articolo è similare a quanto previsto dall'art. 122 bis c.p.i. introdotto dall'art. 15 del D.lgs. 15/2019. Per cui ogni diversa allegazione relativa alla asserita licenza d'uso in capo alla odierna attrice del diverso marchio nazionale e comunitario denominato “### Salotti” è assolutamente irrilevante ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva della società ### s.r.l. anche perché è riferito ad un periodo successivo a quello triennale di protezione del modello per cui è causa a cui non si fa riferimento alcuno; va comunque rilevata la tardività della “dichiarazione di licenza” datata 03/05/2021 prodotta dalla difesa attorea in allegato alla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c.).
Da quanto sopra discende -quindiil difetto di legittimazione attiva anche della ### s.r.l. all'esercizio delle azioni di contraffazione del modello e delle ulteriori domande previste dall'art. 89 del citato ### ( la difesa attorea richiama sul punto l'art. 124 c.p.i).
Inoltre come pacificamente ammesso anche dalla difesa delle società attrici (nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c) che la tutela del modello per cui è causa era già decaduta alla data di introduzione del presente giudizio per avvenuto decorso di tre anni dalla prima divulgazione ai sensi dell'art. 11 del ### (tanto da aver modificato la relativa domanda).
A norma dell'art. 1, comma 2°, lett a), reg. CE n. 6/2002, un disegno o modello comunitario è protetto anche come disegno o modello comunitario non registrato se è stato divulgato al pubblico, secondo le modalità contemplate dallo stesso regolamento. ### 11 “### della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati” recita: “1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella ### 2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella ### se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella ### Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza”.
Dunque, perché un modello comunitario non registrato possa essere considerato divulgato al "pubblico" occorre che sia stato esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale da essere conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato che siano operanti nella "###.
La durata della tutela (i tre anni non sono infatti rinnovabili) è funzionale alla tipologia di design e modelli a cui viene solitamente applicata, ossia quelli che hanno bisogno di essere testati sul mercato per poi, eventualmente, essere registrati presso gli enti preposti entro dodici mesi a partire dalla prima divulgazione, come l'### (per l'### o l'### (per l'###, oppure per quelli che vengono creati e commercializzati per periodi limitati di tempo.
Ad avviso della S.C. (vedasi in motivazione Cass. 2020 n. 11349) non vi è dubbio che il regolamento comunitario, con l'uso della locuzione "ambienti specializzati del settore interessato", abbia inteso riferirsi agli operatori professionali, ossia agli "addetti ai lavori"; categoria che, se da un lato non coincide certo con gli utilizzatori finali, dall'altro, non può essere circoscritta a coloro che fanno parte della catena distributiva aziendale.
La divulgazione al pubblico presuppone la diffusione all'esterno del disegno o modello non registrato, il quale deve rivolgersi potenzialmente ad un numero indeterminato di persone.
Ciò si verifica, senz'altro, con l'esposizione o l'immissione in commercio del prodotto che lo riproduce, ma può anche avvenire, a titolo di esempio, con la presentazione del modello nell'ambito di una fiera, di una mostra, di un'esposizione, con la pubblicazione del modello su un catalogo o su una rivista specializzata. La divulgazione al pubblico di un modello non registrato deve avere quindi necessariamente una proiezione "esterna", rispetto alla specifica realtà "aziendale" cui lo stesso è riconducibile, a nulla rilevando che i soggetti che fanno parte del gruppo d'imprese (o ne siano in una certa qualificata misura con essa collegate) possano avere una personalità giuridica distinta.
Orbene -nel caso di specieè incontestato che il modello della linea di divani denominata ### è stata pubblicata dalla società francese (non soggetta a vincoli di segretezza) nel catalogo del 2016 (doc. n. 17) e i divani che lo riproducono sono stati venduti da A.R. s.r.l. non solo alla predetta società francese ma anche ad altre società (come alla società G&B ### s.r.l. oggi denominata ### S.r.l. e alla odierna convenuta) già a partire dal dicembre del 2015 (vedi fattura del dicembre del 2015 prodotta sub doc. n. 52 e fatture depositate sub doc. n. 20 sempre da parte attrice) e da questi successivamente rivenduti (e pubblicizzati) sotto i rispettivi marchi (si aggiunga che dalla fattura n. 267 del 18/12/2015, e quindi antecedente alla fattura prodotta dalla società attrice fra l'altro solamente con la terza memoria, emerge che la G.&S aveva venduto il divano modello ### alla ### s.r.l. e il legale rappresentante della prima ha dichiarato - nella nota depositata sempre della convenutache il suddetto divano venne venduto dalla società quale ditta produttrice del predetto modello; cfrdoc. n. 30 fasc. conv. Che si tratti, senza alcun dubbio, del medesimo modello è ulteriormente confermato anche dagli estratti delle pagine ### della ### già G&B ### riportanti il modello esattamente identico a quello di cui all'odierno giudizio e prodotti dalla convenuta sub doc.31-32. Inoltre, risulta accertato anche che la società ### S.r.l commercializza sin dal 2015 lo stesso modello di seduta di cui all'odierno giudizio, che viene proposto al pubblico con il proprio marchio registrato “### Arreda”, cfr. doc.34 fasc. conv., come emerge diffusamente sul relativo profilo ### sub doc.35; vedasi anche il doc. n. 36, 40 e 41 sempre prodotto dalla convenuta. Giova ribadire che - come attestato dalle visure camerali prodotte in atti dalla convenuta - la ### S.r.l. (c.f./p.i.###) con sede in #### è soggetto giuridico distinto rispetto all'attrice ### S.r.l.).
Per cui la protezione del citato modello è senza dubbio venuta meno nel dicembre del 2018 per decorrenza del termine di cui al citato art. 11.
Di conseguenza le domande avente ad oggetto la contraffazione del predetto modello relativamente al periodo successivo alla scadenza del su citato termine così come tutte le altre richieste in ordine ad una attuale reiterazione di attività asseritamente contraffatorie o dirette ad ottenere l'odierna distruzione / ritiro dal commercio dei prodotti oggetto di causa vanno respinte proprio in considerazione della pacifica mancanza di ogni attuale e futura ipotesi di contraffazione ai sensi del ### Ce n.6/2002.
Infatti, una volta scaduto il termine di durata della tutela accordata al modello non registrato sulla base del ### le forme del prodotto oggetto del disegno o modello dello stesso sono liberamente riproducibili (appare ovvio precisare che la scadenza del termine triennale di tutela del modello comunitario non registrato fa venir meno il diritto di privativa per il periodo successivo alla scadenza medesima, ma lascia impregiudicata la questione se di quel diritto il titolare potesse validamente fruire nel tempo in cui il modello ha operato, come precisato dalla stessa difesa attorea nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
Dalle fatture prodotte sub doc. n. 20 emerge che la odierna convenuta ha provveduto ad acquistare dalla società A.R. s.r.l. i divani che riproducevano il modello ### (dal 2016 e) fino al maggio del 2017 (vedi fattura del 29/05/2017 n. 99) e a rivenderli su autorizzazione della stessa fino all'aprile del 2018 ovvero a seguito della sentenza della Corte di Appello di ### n. 673/2018 secondo quanto dedotto dalla stessa difesa attorea (alla pag. 18 dell'atto di citazione la difesa delle attrice testualmente dichiarava: “alla affermazione commerciale dello ### ha contribuito la stessa convenuta all'epoca in cui era cliente di A.R. dato che lo proponeva nei suoi punti vendita e lo aveva inserito nel proprio catalogo”; sul punto vedasi anche art. 20 comma 1 lett. a) del ### secondo cui: “I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possono venir esercitati in caso di: a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali”). Per cui anche sotto tale aspetto l'azione di contraffazione del modello si appalesa del tutto infondata posto che le condotte poste a fondamento della predetta successive al dicembre del 2018 (vedasi pag. 14) non costituiscono contraffazione del modello non soggetto più a tutela mentre rispetto a quelle denunciate con riferimento ad epoca anteriore (ma successiva all'aprile del 2018 ovvero al 25 Maggio, 06 luglio, Agosto e settembre del 2018, vedasi pag. 13- 14 dell'atto di citazione) (a prescindere dalla loro effettiva sussistenza per quanto si dirà infra) difetta l'allegazione (specifica e tempestiva) e la prova di qualsivoglia danno causalmente riconducibile a ciascuna delle società attrici sia in termini di lucro cessante che di danno emergente, ciò in violazione dell'art. 125 c.p.i. (richiamato dalla difesa attorea) che detta i criteri in materia, richiamando gli artt. 1223, 1226 e 1227, c.c., difettando nella fattispecie anche la mera prova indiziaria dei danni e l'insussistenza dei presupposti per applicare il criterio equitativo di risarcimento (si rammenta che secondo la S.C., -vedasi di recente la sentenza n. 24635 del 2021 e la sentenza n. 5666/21- anche il criterio dettato dal secondo comma del citato art. 125 non può prescindere dall'applicazione degli ordinari principi civilistici e presupponga, pur sempre, l'allegazione e la prova di fatti causativi di specifici e determinati danni patrimoniali. In particolare alla pag. 13 della citata sentenza della S.C. si legge testualmente: “In questa logica, s'afferma dunque, sia in dottrina che nella giurisprudenza di legittimità, che il danno risarcibile si avvicina, pur senza sovrapporvisi, al cosiddetto "danno concorrenziale", ossia appunto all'alterazione dei fattori di mercato che è conseguente all'illecito e che giustifica di per sé, anche nella materia della concorrenza sleale, l'irrogazione dell'inibitoria, pur in assenza di un danno economico attuale per il titolare del diritto violato; se ne distingue, però, perché ai fini del compimento dell'illecito concorrenziale basta l'astratta potenzialità dannosa (ed infatti è illecito anche il tentativo), mentre ai fini risarcitori è richiesta un'alterazione attuale di questi fattori. Per quanto esposto, in adesione al richiamato orientamento consolidato della Corte di legittimità, cui s'intende dare continuità, il collegio ritiene che tale norma non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenti una semplificazione probatoria che pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, dalla condotta di contraffazione del marchio. Né va trascurata la ratio dei criteri risarcitori in caso di illeciti concorrenziali i quali sono configurati come un aspetto del ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza in un mercato che ammette l'esistenza di esclusive. Al riguardo, se è vero che la norma di cui all'art. 125, comma 2, c.p.c., può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, mediante il criterio del "prezzo del giusto consenso", inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, è altresì vero che tale liquidazione non possa essere effettuata, come invoca la ricorrente, sulla base di un'astratta presunzione, ovvero attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio. Deve pertanto ritenersi, come affermato dalla Corte d'appello, che anche tale forma di liquidazione presupponga l'applicazione degli artt. 1/23 ss., c.c., e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori”. Di qui la decisione di non disporre la CTU sui quesiti formulati dalla difesa attorea nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. in quanto generica ed esplorativa e tendente a superare le omesse specifiche allegazione e prova della sussistenza di un danno collegato fra l'altro ad una contraffazione non dimostrata; di conseguenza anche l'istanza avanzata ex art. 210 c.p.c. è inammissibile e come tale va rigettata).
Da quanto sopra discende altresì il cd. esaurimento dei diritti relativi al modello in questione (come nella sostanza ed in concreto eccepito dalla difesa di parte convenuta). ###. 21 del ### predetto “### dei diritti” recita: “I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non si estendono agli atti compiuti in relazione a un prodotto nel quale è incorporato o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della protezione offerta dal disegno o modello comunitario quando il prodotto sia stato immesso sul mercato nella ### dal titolare del disegno o modello comunitario o con il suo consenso” (vedasi anche art. 5 c.p.i.). ### in commercio (sia nazionale che comunitario) dei divani che riproducevano il modello in questione (addirittura con l'autorizzazione alla rivendita con il marchio proprio di ciascuna delle società rivenditrici) avvenuta con evidenza in forza del consenso (che può essere anche implicito) dell'autore del disegno ha comportato l'esaurimento dei diritti conferiti dal modello con la conseguenza che il titolare non solo non può impedire l'ulteriore circolazione del divano cui inerisce il modello stesso ma con riferimento agli esemplari per cui il diritto si è esaurito non può nemmeno vietare le attività funzionali alla vendita (quali ad esempio quelle promozionali e/o pubblicitarie; cfr. anche in motivazione Cass. 2023 n. 7378 con riferimento all'art. 5 c.p.i.).
Ne discende anche sotto tale aspetto l'infondatezza della domanda avanzata ex art. 2598 (nonché delle domande di inibitoria, di ritiro e distruzione avanzate sub nn. 3, 4, 5, 7 e 8).
A tal riguardo (sempre ad abundantiam) va rilevato che la difesa attorea a fondamento sia dell'azione di cui all'art. 2598 n. 1 che di quella di cui al n. 3 ha posto l'asserita contraffazione (ovvero copiatura) del modello ### ovvero la violazione dei diritti derivanti dal predetto modello comunitario non registrato (cfr. quanto dedotto in particolare alle pagg. 17-20 dell'atto di citazione e nella successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c.).
Come è noto anche se le due azioni (quella di concorrenza sleale e quella relativa alle privative industriali) hanno natura diversa quando la concorrenza sleale viene denunciata come consistente soltanto nella contraffazione di un marchio e nella conseguente induzione in errore del consumatore, l'insussistenza della contraffazione implica anche l'esclusione della concorrenza sleale (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 11349).
Al riguardo infatti si è affermato che: - le due azioni, quella di concorrenza sleale e quella relativa alle privative industriali hanno natura diversa (si suole tradizionalmente distinguere la natura personale dell'azione di concorrenza sleale da quella reale a tutela del segno distintivo), ma soprattutto sono diverse per diversità dei presupposti e dell'oggetto. - È noto, infatti, che mentre la tutela ai sensi della legge marchi opera indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti, la tutela ex art. 2598 c.c., n. 1, presuppone viceversa la confondibilità con i prodotti del concorrente e quindi la possibilità di uno sviamento di clientela con il conseguente danno (ex pluribus Cass. 6193 del 7.3.2008, rv. 602619; n. 9617 del 1998 rv. 519177). - Nell'azione per concorrenza sleale l'elemento intenzionale dell'agente è presunto, a norma dell'art. 2600 c.c., comma 3, laddove nell'azione a tutela del marchio, accertata la contraffazione, non occorre neppure provare la colpa (vedi Cass. n. 7660 del 18/08/1997, rv. 506830; n. 8157 del 3.7.92 rv. 478021; n. 1080 del 22.2.1986, rv. 444581;) essendo la responsabilità del contraffattore indipendente da qualsiasi connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo. - La esclusione della contraffazione del marchio non esonerava comunque il ### dallo svolgere un'autonoma verifica per accertare la sussistenza del profilo di concorrenza sleale (in tal senso Cass. 9.9.2002 n. 13079, n. 8157 del 1992, n. 5462 del 1982), non essendo sufficiente ad escludere la sussistenza della concorrenza sleale l'esclusione della violazione del marchio; - inoltre l'attività illecita, consistente nell'approvazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (cfr. Cass. 19 giugno 2008, n. 16647 e Cass. n. 6382 del 2017); - tuttavia, quando la concorrenza sleale viene denunciata come consistente soltanto nella contraffazione di un marchio e nella conseguente induzione in errore del consumatore, l'insussistenza della contraffazione implica anche l'esclusione della concorrenza sleale.
Orbene -nel caso in esamesi è già detto che deve escludersi la contraffazione del modello (a ciò si aggiunga sempre per dovere di completezza la genericità della domanda risarcitoria. Si rammenta che spetta all'attore dimostrare anche il danno; infatti secondo la S.C. in materia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. il danno cagionato, non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione”; cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2015 n. 25921).
La difesa attorea sebbene nella memoria di cui al n. 1 del comma VI dell'art. 183 c.c. abbia ammesso la scadenza del termine triennale della tutela da un lato ha solamente precisato che l'azione andava riferita al periodo precedente alla scadenza del termine e dall'altro ha dedotto che l'art. 2598 n. 1 c.c. sanziona comunque anche l'attività concorrenziale indipendentemente dal fatto che il prodotto sia oggetto di privativa senza specificatamente prospettare in causa l'imitazione servile delle forme del proprio prodotto, siccome percepibili anche dal consumatore medio (cfr. memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
Tuttavia a tal riguardo non può non essere rilevato - vista l'ampia documentazione prodotta dalla convenutache il modello per cui è causa era stato divulgatoin epoca antecedente a quella in cui è stato divulgato dalla A.R. - da altre società attraverso i rispettivi e diversi marchi - tra cui “### Bobois” (linea scenario risalente addirittura all'anno 2013, come dimostrato dalle pubblicazioni / cataloghi dimessi in atti, vedasi doc. nn. 6-17 fasc. conv.), “Delta Salotti” (linea ### dell'anno 2015, anche in tal caso dimostrato dalle pubblicazioni /cataloghi dimessi in atti, vedasi doc. nn. 19-22 fasc. conv.), “G&B Sofas” oggi “Garavini” e “### Arreda” (quest'ultimo - addirittura - perfettamente identico a quello oggetto di causa) e “Sogno Sofà” (trattasi di anteriorità distruttive del modello comunitario non registrato).
Vi è agli atti la prova della comprovata preesistenza di altre linee di sedute divulgate in commercio a livello nazionale e comunitario da terzi soggetti del tutto identiche e/o con caratteristiche che escludono la presenza dei requisiti della novità e del carattere individuale della stessa linea attorea, cosi come indicati alla pag. 11 dell'atto di citazione (non integrato sul punto dalla memoria di cui all'art. 183 comma VI n.1 c.p.c.) che ivi si riportano “(1) un piano di seduta piuttosto massiccio che (2) poggia a terra grazie a dei piedini in metallo a forma di “V”, dalla presenza di (3) uno o due braccioli traslabili lateralmente (4) a forma di saponetta, e da uno (5) schienale singolo o scisso in due unità costituito da (6) un cuscino la cui forma ricorda quello del classico guanciale che (8) poggia in modo amovibile su una base (9) traslabile in profondità” (###, dunque, ha invocato la tutela comunitaria del proprio modello sulla base di elementi individualizzanti espressamente ed esclusivamente definiti nel proprio atto di citazione).
Gli artt. 4 e ssgg. del Reg. CE 6/2002 stabiliscono che un disegno o modello è protetto se e in quanto possieda due requisiti: la novità e il carattere individuale.
La giurisprudenza comunitaria ha precisato, tuttavia, che una combinazione di elementi già divulgati è comunque suscettibile di protezione come disegno o modello comunitario a condizione che, nel complesso, sia in possesso di questi due requisiti.
Le disposizioni ricordate impongono che il modello sia nuovo e che esso abbia carattere individuale, cioè susciti nell'«utilizzatore informato» una «impressione generale» diversa da quella che potrebbe evocargli un precedente modello, anche considerando il «margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato».
Le norme in tema di individuazione delle anteriorità rilevanti (così come i requisiti di tutela) vogliono d'altro canto selezionare per la protezione le sole forme dotate di un carattere individualizzante realmente nuovo sul medesimo mercato.
Questa finalità giustifica l'ampio spettro di «fatti» che rendono il modello divulgato, e suggerisce d'altro canto di interpretare i concetti di «divulgazione» e «ragionevole conoscibilità» richiesti dagli artt. 34 cpi e 7.1 del RDC in modo ampio dal punto di vista merceologico e territoriale, per assicurare l'effettiva novità delle forme che accedono alla tutela. Un prodotto si considera dotato di carattere individuale quando l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato differisca in modo significativo rispetto a quella suscitata nel medesimo utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato precedentemente al pubblico; per utilizzatore informato, si intende il soggetto che conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto merceologico di riferimento, ovvero che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, disponendo di un elevato grado di conoscenza a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza (cfr. anche in motivazione Cass. pen. del 2019 43374).
Circa la valutazione dell'«impressione generale» suscitata dal modello, specificamente dedotta, va invece rilevato come, dovendosi tener presente il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il modello, diviene necessario considerare la varietà di prodotti esistenti in quello specifico settore, definita dagli operatori come "affollamento". Il principio, che si è andato affermando nella giurisprudenza specializzata, è nel senso che il giudizio sull'esistenza del cd. carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, è relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato: se, cioè, nel settore in questione esistano pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo; viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti.
Anche in sede comunitaria (cfr. ### europea, 13 novembre 2012, n. 83/11, 84/11, ### Antrax it) si afferma come «Un affollamento dello stato dell'arte derivante dall'esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione del carattere individuale, in quanto può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli».
Orbene nel caso in esame il modello ### (rispetto ai precedenti) non presenta sufficienti caratteristiche di originalità, tali da essere percepibili dai destinatari del prodotto, in quanto determina un'impressione visiva, inidonea a differenziarlo nel campo dell'arredamento (anche a volerlo considerare particolarmente affollato come ritenuto dalla difesa attorea).
Esaminati in concreto il modello per cui è causa e quelli divulgati dalle suddette società in epoca precedente si ritiene che il modello ### non suscita nell'utilizzatore informato (nel senso appena sopra precisato) una diversa impressione generale d'insieme (ex art. 7 del ### non contenendo alcun elemento individualizzante e nuovo (come precisati dagli artt. 4 e ss del ### cfr. la comparazione effettuata nello specifico dalla difesa di parte convenuta nella seconda memoria depositata pag.5-13 ed assistita dalle produzioni fotografiche dimesse dalle quali emerge l'incontrovertibile assenza di novità in capo al modello di seduta oggetto del presente giudizio, proprio facendo riferimento ai medesimi specifici aspetti che, secondo la prospettazione attorea, avrebbero dovuto rappresentare gli elementi individualizzanti del modello AR, idonei a reclamare la tutela comunitaria. La seconda tavola sinottica - prodotta dalla difesa attorea sub doc.40 con la seconda memoria contiene nuovi e diversi elementi asseritamente individualizzanti rispetto a quelli dedotti nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum ovvero alla pag. 11 dell'atto di citazione e quindi inammissibili come correttamente eccepito dalla difesa della convenuta. Inoltre trattasi di indicazioni, cuscino non monoscocca, cucito estetico a trapunta a 9 rettangoli, imbottito in fiocco, design organico e sinuoso (?) del piede angolare che presenta raggiature e curve dolci - che, oltre ad essere del tutto generiche, risultano comunque del tutto irrilevanti ai fini della valutazione di cui sopra. Le diversità di dettaglio non hanno alcuna efficacia dirimente quanto alla tematica della individualità (art. 6 Reg. CE), la quale attiene a una significativa differenziazione dell'impressione generale indotta nell'utilizzatore informato).
Ciò in applicazione del condiviso principio, secondo cui (cfr. Cass. 15 gennaio 2018, n. 762), «ai fini della comparazione di un nuovo modello con le anteriorità, occorre valutare l'impressione d'insieme che la sua forma genera nell'osservatore, concentrando l'attenzione sull'aspetto complessivo del prodotto, anziché sulla somiglianza o sulla diversità di singoli elementi, e tralasciando i dettagli privi di attitudine caratterizzante»; principio ribadito ancor più di recente (Cass. 6 dicembre 2019, n. ### e da Cass. 2020 n. 23975).
Il condivisibile principio deriva, occorre notare, dall'attitudine percettiva, propria dell'occhio e del cervello umano, usi ad essere "impressionati" o "colpiti" - ben prima di un esame parcellizzato, che necessariamente segue e che non rileva ai fini della connotazione tipica di ciascun modello - dall'impatto esteriore di un oggetto nel suo insieme (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 23975).
Si rammenta che l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11 spettava alla attrice secondo quanto espressamente previsto dall'art. 85 del ### il quale al comma 2 recita: «Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità».
Orbene alla luce di quanto appena sopra precisato è possibile escludere la sussistenza anche dei presupposti dell'art. 2598 n. 1 c.c. che sanziona il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente (cfr. Cass. n. 8944/2020).
La capacità individualizzante di un prodotto - che assicura al suo titolare, pur in assenza di privative, una protezione di fatto perpetua -, è ben di più che la sua mera novità estrinseca, ma consiste nella sua acquisita, o almeno incipiente, capacità di individuare l'azienda da cui proviene; ne discende che il prodotto individualizzante che gode della tutela contro l'imitazione servile deve evidenziare non solo l'originalità, ma anche, per la notorietà acquisita e la pubblicità ricevuta, la sua provenienza da un determinato imprenditore in quanto, in assenza di tale presupposto, vige il principio generale della libertà di concorrenza.
Poiché l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l'onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe - in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. - su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto (Cass., n. 29522/2008).
Orbene nel caso di specie difettano entrambi i presupposti; manca l'originalità per le ragioni appena sopra evidenziate; difetta pure il riscontro della effettiva ravvisabilità della capacità individualizzante nel senso sopra indica (la ### s.r.l. non ha neppure dimostrato - diversamente da quanto sostenutoche il modello ### sia stato pubblicizzato e venduto sotto il marchio ### di cui fra l'altro è divenuta licenziataria solamente nel dicembre del 2019; vedi assoluta irrilevanza della documentazione depositata a riscontro tanto più quella riferita a periodi successivi alla scadenza triennale della tutela. In particolare va evidenziato che nessuna delle produzioni attoree riferite ad asserite attività promozionali, riguardano il modello “Spacer” e/o, in ogni caso, non sono ad esso riferibili: la difesa delle attrici si è limitata, infatti, a fornire produzioni del tutto inconferenti, come ad esempio le rappresentazioni fotografiche relative al programma televisivo “### e Donne”, nelle quali non appare neppure il marchio “### Salotti”, né viene raffigurato il modello di seduta oggetto del presente giudizio cfr. doc.34 attore - pag. 3 seconda memoria attore).).
A quanto sopra si aggiunga che la convenuta commercializza i divani (riproducenti il modello in questione) contraddistinguendoli con il proprio marchio ### La S. Corte ha affermato, in più occasioni che, in quanto inserito nel contesto dell'art. 2598 1, c.c., che tratta della concorrenza confusoria, il divieto dell'imitazione servile tutela soltanto l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione; e ha pure precisato che tale interesse é senz'altro soddisfatto dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore (Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062; nel medesimo senso: Cass. 3 agosto 1987, n. 6682; Cass. 9 novembre 1983, 6625). Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (e quella di merito appare orientata nel medesimo senso), la circostanza che il prodotto rechi un marchio idoneo ad attribuirne l'origine a un determinato produttore può — certamente — non essere sempre sufficiente ad escludere la concorrenza per imitazione servile: ma è certamente riservato al giudice del merito l'apprezzamento circa il fatto che tale marchio non adempia alla sua funzione qualificante e distintiva (Cass. 19 febbraio 1997, n. 1541).
Orbene nel caso in esame la imitazione servile (così come ogni altra ipotesi di agganciamento) deve escludersi in quanto - come si è sopra accertatoaltre società contrassegnano con propri marchi i divani riproducenti il modello in questione e, inoltre, quelli dell'odierna convenuta esibiscono un proprio marchio riferibile alla stessa (cfr. in particolare doc. nn. 24, 25 e 26 fasc. conv. ma anche doc. nn. 20-24 di parte attrice dai quali emerge che la linea ###Sparviero” è commercializzata da ### attraverso la presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato/commercializzato da un imprenditore ben individualizzato e diverso da A.R. / ### e, dunque, con modalità “idonee, in virtù della loro capacità distintiva a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa” con ciò eliminando qualsivoglia confusione e/o pericolo di confusione. (Né a tal fine ha alcun rilievo la asserita - ma insussistentesomiglianza dei segni distintivi “### Sofà” e “### a cui la difesa attorea ha fatto riferimento la difesa attorea nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.).
Quindi ed in conclusione tutte le domande attoree vanno rigettate perché infondate.
Va rigettata tuttavia anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta.
Come si è già detto quest'ultima ha chiesto che venga accertata e dichiarata “la nullità del modello comunitario e nazionale attoreo ### non registrato, relativi componenti compresi, ai sensi e per gli effetti dell'art.85 Reg. CE n.6/2002 per quanto dimostrato in atti del presente giudizio e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di ### all'attività di produzione, importazione, esportazione, distribuzione, offerta in vendita, reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali della propria linea “###Sparviero” e/o comunque di altra linea di sedute comunque denominata ed analoga alla stessa”.
La disciplina giudiziale relativa alla nullità del modello comunitario (anche non registrato) è contenuta negli artt. 24, 25 e 26, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87).
Legittimato passivo è senza dubbio l'autore del modello.
Orbene si è già detto sopra che nel caso di specie non vi è prova del fatto che la società A.R. sia tale.
Si è anche evidenziato che ciò debba altresì escludersi dalla documentazione depositata dalla quale emerge che la A.R. sia (o sia stato) un mero distributore sul mercato dei divani che riproducono il modello in questione ma non è stato dimostrato il titolo in forza del quale sia divenuta tale.
Ugualmente dicasi per la ### s.r.l. la quale dal canto suo ha omesso di fornire la prova del titolo in forza del quale procede anch'essa alla commercializzazione del divano oggetto del modello per cui è causa.
Non vi prova (né la circostanza è stata mai allegata neppure dalla difesa della convenuta) di chi sia effettivamente l'autore del modello in questione con la conseguenza che risulta di fatto anche impossibile procedere ad una eventuale integrazione del contraddittorio (si è già detto che dal doc. n. 13 emerge che il design sia un certo ###.
A quanto sopra si aggiunga comunque che difetta -nel caso di specieanche un interesse (concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c.) giuridicamente apprezzabile in capo alla odierna convenuta relativamente alla declaratoria di nullità del modello per cui è causa e ciò in conseguenza di quanto sopra accertato con riferimento sia alla scadenza del termine triennale di tutela del predetto modello sia all'esaurimento del diritto di cui all'art. 21 del ### Come emerge dalle conclusioni rassegnate dalla difesa della società convenuta l'interesse sottostante sia alla domanda con cui si è inteso far dichiarare la nullità del modello sia alle domande connesse sia unicamente proiettato nel futuro - un futuro nel quale il contestato modello e però ormai privo di efficacia (essendo trascorso il triennio di protezione) ed in rapporto al quale l'interesse della convenuta che ne ha chiesto la declaratoria di nullità è perciò necessariamente svanito (cfr. sul punto anche in motivazione Cass. 2004 n. 14194).
Infatti dalle domande avanzate dalla convenuta traspare chiaramente che è suo interesse a liberamente avvalersi nella proprie attività produttiva e commerciale degli insegnamenti rivendicati da quel modello ed, in particolare, a continuare senza intoppi nella produzione e nel commercio della linea di divani che costituiscono riproduzione del predetto.
Inoltre difetta l'interesse della odierna convenuta ad ottenere una declaratoria di nullità ex nunc del modello in questione anche con riferimento al periodo antecedente allo scadere del triennio di protezione posto che - come si è già detto fino al giugno 2017 e secondo la difesa attorea fino all'aprile del 2018 (data della sentenza della Corte di Appello di ###- la convenuta era stata autorizzata alla commercializzazione della linea di divani in questione e comunque a quella data si erano già esauriti i diritti relativi al modello per cui è causa ai sensi dell'art. 21 del ### citato (vedasi anche art. 5 c.p.i.); non si riesce quindi ad individuare alcuna utilità derivante alla convenuta dalla declaratoria retrospettiva di nullità del modello (infatti le domande avanzate ex art. 2598 c.c. sono tutte destituite di fondamento anche in considerazione di quanto appena sopra evidenziato).
Va infine rigettata anche la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta in assenza dei relativi presupposti.
Le spese seguono la soccombenza delle società attrici e si liquidano in favore della convenuta come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato dal Dm 147/2022(valori medi) avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile complessità media) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della attività istruttoria l'importo relativo alla fase della “trattazione-istruzione” viene liquidato nella misura del 50%; inoltre - diversamente da quanto richiesto da parte convenuta nella nota spese depositata in allegato alla memoria di replicasi ritiene di non operare l'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del citato Dm. in quanto l'attività espletata è stata sostanzialmente unica ed uniforme per tutte le parti assistite; sul poter discrezionale dell'aumento, vedasi fra le tante e da ultimo Cass. 2021 n. 13595). P.Q.M. ### di Ancona, ### delle ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 5150/2020, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide: RIGETTA Tutte le domande attoree avanzate nei confronti della convenuta per le causali di cui in motivazione; RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa di parte convenuta per le causali di cui in motivazione; per l'effetto, ### Le società attrici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido fra loro (ed in egual misura nei loro rapporti interni), al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite che si liquidano - per le causali di cui in motivazionein E. 8.991,00 a titolo di compenso professionale, E. 1063,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di compenso professionale, Iva e ### come per legge.
Così deciso nella ### di Consiglio del 26/04/2023 ###ssa ###
causa n. 5150/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Pompetti Gabriella