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Giudice di Pace di Marsala, Sentenza n. 128/2024 del 29-02-2024

... dalla non avvenuta formalizzazione del contratto di acquisto dell'autovettura e successiva trascrizione al PRA del medesimo, vettura che, allo stato, risulta ancora intestata all'odierno opposto), sono da condividere le ragioni degli opponenti in ordine in ordine al perfezionamento, per il caso di specie, di un vero e proprio contratto estimatorio tra il defunto ### (titolare del salone ### di Salemi cui l'opposto aveva consegnato la propria autovettura ### 208 ai fini della vendita a terzi) e quest'ultimo avente, appunto, ad oggetto la consegna del predetto veicolo ai fini della vendita (circostanza questa peraltro non contestata in atti dall'opposto e per ciò stesso da potersi ritenere adeguatamente provata nel presente giudizio); trattasi, pertanto, di un vero e proprio acquisto in conto (leggi tutto)...

N.RG 629 / 2020 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Marsala
Sezione ### SEZIONE UNICA
Il Giudice di ### di Marsala Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 629 / 2020 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020
 Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
 Controparte: D'### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
Ragioni di ### e di ### della Decisione -Le parti, all'udienza del 18.01.24, rassegnavano le conclusioni come i atti ------------------
Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 118 comma 1° disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 52 comma 5 della L. 69\09, con motivazione consistente “……nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi…..”. -Esaminati gli scritti difensivi delle parti regolarmente costituite in giudizio, la documentazione dalla stessa prodotta e le predette spiegate conclusioni, acquisito il fascicolo del monitorio (D.I.n. 232\20, n. 308\20
R.G.), riunito al presente giudizio quello portante il n. 702\20 giusta
Ordinanza resa all'udienza del 13.01.22, espletata l'attività istruttoria a mezzo l'esame della predetta documentazione e la prova orale con il teste ### (udienza del 12.12.23), rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.01.24 e trattenuta in decisione alla medesima udienza, ritiene l'odierno Decidente l'opposizione fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. -Con l'opposto D.I. dichiarato provvisoriamente esecutivo si ingiungeva agli odierni opponenti la consegna immediata all'opposto, formalmente proprietario, dell'autovettura ### 208 tg. ### dagli opponenti detenuta in ragione, a loro dire, dell'acquisto fattone a mezzo l'intermediazione di terzi, certo sig. ### poi deceduto nelle more della avvenuta contrattazione; a tale accordo era seguita l'avvenuta consegna agli stessi della predetta autovettura previo pagamento dell'intero prezzo di € 8700,00 ma non era seguito il perfezionamento del contratto (a mezzo la stipula dell'atto di vendita e della successiva trascrizione al ### stante il rifiuto da parte dell'opposto a fornire la documentazione all'uopo necessaria; seguiva il ricorso per D.I. ai fini della consegna del predetto veicolo e, successivamente, ottenuto il D.I. provvisoriamente esecutivo, l'insaturazione della presente controversia; l'opponente ### chiedeva, in via preliminare, volersi dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendosi del tutto estraneo alla vicenda che, a suo dire, avrebbe riguardato solamente l'opposto e la sorella sig.ra ### e, pertanto, la revoca nei suoi confronti del D.I. opposto; l'opponente ### chiedeva, in via preliminare, declaratoria di incompetenza per valore del giudice adito, in via principale la revoca del
D.I. opposto e, in via riconvenzionale, accertare la proprietà del predetto veicolo in capo alla stessa con condanna dell'opposto alla consegna di tutta la documentazione necessaria alle formalità relative al passaggio di proprietà e trascrizione; l'opposto contestava tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto ritenendosi proprietario della predetta autovettura e contestando che la medesima fosse stata in alcun modo acquistata dagli opponenti. -Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore tempestivamente sollevata in atti dall'opponente ### indipendentemente infatti dal valore della predetta autovettura oggetto del presente giudizio (indicato in atti in € 8700,00), la domanda riconvenzionale così come spiegata ha comunque ad oggetto esclusivamente l'accertamento o meno della proprietà del veicolo in capo alla stessa nulla emergendo in atti in ordine a contrasti tra le parti circa il valore del medesimo, circa l'effettivo non contestato ammontare della somma di acquisto né in ordine all'avvenuto pagamento del prezzo; peraltro, nelle more del presente giudizio, la c.d. “Riforma Cartabia” ha modificato l'art. 7 del c.p.c. incrementando il limiti della competenza di questo Giudice con la conseguenza che , dal 01.03.23, la competenza è passata da € 5000,00 ad € 10.000,00 per tutte le liti (come per il caso di specie) relative a beni mobili. -Sempre preliminarmente va accolta l'eccezione avanzata dall'opponente ### in ordine al difetto di legittimazione passiva dello stesso con riferimento al D.I. opposto e a quest'ultimo notificato con conseguente declaratoria di revoca nei suoi confronti della relativa ingiunzione di consegna; dagli stessi atti difensivi delle parti, infatti, oltre che dalla documentazione prodotta e dall'attività istruttoria espletata, è emerso chiaramente come la vicenda contrattuale di cui in oggetto ha riguardato esclusivamente l'odierno opposto e l'opponente ### la quale è l'unica ad aver avuto la disponibilità del veicolo e ad aver sborsato le somme per l'acquisto del medesimo ed essendosi l'odierno opponente ### esclusivamente limitato ad interessarsi, per conto della predetta ####, a compiere una serie di attività volte alla ricerca e successivo acquisto della autovettura. - Nel merito, (indipendentemente dalla non avvenuta formalizzazione del contratto di acquisto dell'autovettura e successiva trascrizione al PRA del medesimo, vettura che, allo stato, risulta ancora intestata all'odierno opposto), sono da condividere le ragioni degli opponenti in ordine in ordine al perfezionamento, per il caso di specie, di un vero e proprio contratto estimatorio tra il defunto ### (titolare del salone ### di
Salemi cui l'opposto aveva consegnato la propria autovettura ### 208 ai fini della vendita a terzi) e quest'ultimo avente, appunto, ad oggetto la consegna del predetto veicolo ai fini della vendita (circostanza questa peraltro non contestata in atti dall'opposto e per ciò stesso da potersi ritenere adeguatamente provata nel presente giudizio); trattasi, pertanto, di un vero e proprio acquisto in conto vendita in cui il contratto si realizza con l'accordo tra il rivenditore (nel caso di specie il deceduto ### e l'acquirente (nel caso di specie l'opponente ### e che si perfeziona con la consegna del bene all'acquirente e con il pagamento del prezzo da parte di quest'ultimo e ciò senza necessità alcuna che intervenga nella trattativa il tradens (odierno opposto proprietario) se non successivamente ai fini della formalizzazione del passaggio di proprietà e della conseguenziale trascrizione al ### è chiaramente emerso nel corso del giudizio dalla documentazione prodotta dalle parti e dalla espletata attività istruttoria (corroborata dal contenuto della dichiarazione testimoniale in merito resa dal teste ### sentito all'udienza del 12.12.23, sulla cui attendibilità e genuinità non vi è motivo di dubitare anche alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie) come, accertata per quanto anzidetto la avvenuta consegna della predetta autovettura ai fini della vendita a terzi da parte dell'opposto al ### titolare del salone ### di ### altrettanto pacifica è emersa nel corso del giudizio la prova circa le avvenute contrattazioni tra il ### e il ### (il quale interveniva nell'interesse della sorella ### che avrebbe dovuto acquistare l'auto), circa l'accordo raggiunto tra i due sia in termini di acquisto della autovettura che del prezzo di vendita concordato in € 8700,00, circa l'avvenuto pagamento, prima della consegna del mezzo, nei confronti del predetto ### successivamente deceduto, d parte della ### dell'intera predetta somma di acquisto a mezzo un acconto iniziale di € 200,00 e n. 2 bonifici di € 3500,00 ciascuno del 18.11.19 e 10.12.19 (V. doc. allegati al fascicolo di parte opponente), circa i contatti tra il ### e l'opposto in ordine alle modalità di consegna del veicolo alla opponente ### circa l'effettiva consegna a quest'ultima, da parte dell'opposto, della predetta autovettura (nel mese di gennaio 2020) e dopo che lo stesso avesse previamente provveduto al cambio targa e alla revisione (i primi giorni del mese di gennaio 2020), circa i solleciti della predetta opponente tramite il predetto ### affinchè l'opposto si attivasse per il disbrigo delle pratiche per il passaggio di proprietà del veicolo e trascrizione al PRA nonché, a causa della prematura intervenuta scomparsa del ### circa l'intervenuta interruzione dei rapporti tra le parti e il non compimento delle predette formalità relative, si sottolinea, ad una autovettura già consegnata dall'opposto alla opponente e da quest'ultima interamente pagata.
Ritiene, pertanto, l'odierno Decidente che, secondo le disposizioni di cui all'art. 1556 e ss. c.c., si siano verificate, per il caso di specie, tutte le condizioni normativamente previste ai fini della stipula (indipendentemente dalla forma scritta peraltro non necessaria) di un contratto estimatorio tra le parti (### e D'### stante la accertata avvenuta consegna del proprio veicolo da parte di quest'ultimo al ### ai fini della vendita, stante la accertata avvenuta vendita del mezzo all'odierna opponente ### che ne ha interamente pagato il prezzo al ### e stante la accertata avvenuta consegna del mezzo alla predetta opponente da parte dell'opposto (e dai cui, appunto, il D.I. opposto mirante ad ottenere da parte del D'### la riconsegna dell'autovettura già in possesso della ###; è vero che tra le obbligazioni dell'accipiens (nel caso di specie del ### vi era quella di pagare al tradens (nel caso di specie l'opposto D'### il prezzo del bene (circostanza presumibilmente non verificatasi a causa della prematura scomparsa del ### il quale, comunque, ha incassato l'intero prezzo della concordata vendita), ma è altrettanto vero che le questioni e\o problematiche inerenti i rapporti economici e\o commerciali tra i due, ovviamente aggravati dalla prematura scomparsa del ### e, pertanto, dall'impossibilità (ovvero dalla ritenuta non opportunità da parte dell'opposto) di chiamare in causa nell'odierno procedimento gli eredi di quest'ultimo ai fini della restituzione delle somme dal ### incassate per la vendita dell'autovettura, non possono in alcun modo gravare sulla odierna opponente ### la quale, personalmente ed anche a mezzo intermediari (###, ha comunque adempiuto a tutte le obbligazioni direttamente correlate al predetto contratto ricevendo peraltro regolarmente dall'opposto la consegna dell'autovettura dopo averne pagato interamente il prezzo e rimanendo vincolata all'opposto esclusivamente per le formalità cui quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere ai fini del passaggio di proprietà e successiva trascrizione al
PRA. -Pertanto, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'opponente ### e in accoglimento dell'opposizione proposta da ### va revocato nei loro confronti il D.I. opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente ### va dichiarata la proprietà del veicolo ### 208 telaio n. ### in capo a ### con conseguenziale condanna dell'opposto D'### alla consegna alla predetta opponente della suindicata autovettura (qualora nelle more, vista la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, la medesima dovesse essere tornata nella disponibilità e\o detenzione e\o possesso di quest'ultimo) e di tutta la documentazione inerente e necessaria alla effettuazione del passaggio di proprietà e successiva trascrizione al ### - La natura ed oggetto del procedimento e la complessità delle questioni giuridiche trattate giustificano la declaratoria di compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio ricorrendone giusti motivi ex art. 92 comma 2° c.p.c. -Tutto ciò considerato P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , ### , nei confronti di
D'### , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'opponente ### e, conseguentemente, revoca nei suoi confronti il D.I. opposto - Accoglie l'opposizione così come incoata dall'opponente ### e, conseguentemente, revoca nei suoi confronti il D.I. opposto. - In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente ### dichiara in capo e in favore di quest'ultima la proprietà del veicolo ### 208 telaio n. ### e, pertanto, condanna l'opposto D'### alla consegna alla predetta opponente della suindicata autovettura (qualora nelle more, vista la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, la medesima dovesse essere tornata nella disponibilità e\o detenzione e\o possesso di quest'ultimo) e di tutta la documentazione inerente e necessaria alla effettuazione del passaggio di proprietà e successiva trascrizione al ### -Compensa interamente tra le parti le spese e compensi del giudizio. - Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cosi deciso in ### lì 29-2-2024
Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott.


causa n. 629/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Pellecchia Alberico

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 354/2024 del 22-05-2024

... per cento (3,81%) indicato nello stesso contratto di mutuo 9. previa dichiarazione di nullità della relativa clausola prevista in contratto, rideterminare il ### al tasso dei BOT pari al due virgola sedici per cento (2,16%) 2,16%), tasso registrato alla data di emissione del 15/12/2004, con conseguente conformazione del piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal ### in ulteriore subordine 10. accertare e dichiarare la nullità del predetto contratto in quanto manca l'indicazione del ### (###; 11. accertare e dichiarare che tale mancanza determina l'applicazione dei tassi sostitutivi bot, ai sensi dell'art. 117, comma ### T.U.B.; 12. previa dichiarazione di nullità della relativa clausola prevista in contratto, rideterminare il contratto di mutuo al tasso dei BOT pari al due (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2459/2020 promossa da: ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e #### ATTORE contro ### S.P.A. (p.i. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  #### Conclusioni: come da note scritte autorizzate per l'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### rappresentava di aver stipulato con la convenuta ### S.p.A., in data ###, il contratto di mutuo fondiario 2850, avente ad oggetto la somma di € 215.000,00, a garanzia del quale era stato concesso in ipoteca l'immobile acquistato dalla moglie in pari data al prezzo di € 202.242,00. 
Lamentava la violazione del limite di finanziabilità statuito dall'art. 38 T.U.B., asserendo che, sulla base del valore reale dell'immobile ipotecato, la ### avrebbe dovuto concedere la somma massima di € 160.000,00. 
Pertanto, invocava la declaratoria di nullità del contratto di mutuo, in quanto contrario a norma imperativa, dunque della connessa ipoteca. 
Eccepiva, inoltre, la nullità parziale del mutuo, rilevando l'errata determinazione del T.A.E.G., nel cui computo non erano stati ricompresi tutti gli interessi, oneri e spese collegati al finanziamento, tra cui: “1. Premio unico assicurazione rischio incendio: euro 648,00; 2. Premio unico assicurazione multirischi: euro 15.000,12; 3. Spese perizia di stima immobile oggetto di ipoteca: euro 279,12”. 
In subordine, rilevava la mancata indicazione del T.A.E. e l'indeterminatezza della clausola afferente agli interessi. 
Così concludeva: “1. Ritenere e dichiarare la nullità del mutuo de quo, per la violazione dell'art. 38 TUB, alla luce della delibera del ### 22.04.1995, e conseguente violazione dell'art.1418, com. 1 A fronte di quanto espresso in parte motiva; 2. ritenere e dichiarare la nullità dell'ipoteca trascritta sull'immobile meglio descritto nel contratto di mutuo, a causa della nullità del contratto di mutuo fondiario, stante l'unicità dell'operazione negoziale; 3. ritenere e dichiarare che parte attrice, a causa della nullità del negozio, nulla deve a titolo di interessi, spese e commissioni; 4. conseguentemente, 5. epurare dal contratto di mutuo per cui è causa qualsivoglia interesse, spesa e commissioni; 6. alla luce delle superiori epurazioni, accertare se persista una differenza tra le somme versate alla ### e il capitale del mutuo che era effettivamente dovuto e, qualora l'importo totale delle somme versate sia maggiore della somma erogata dalla ### all'opponente, accertare quanto la mutuante è tenuta a restituire in ragione di quanto percepito indebitamente, alla luce del mutuo fondiario invalido, ovvero rimodulare il piano di ammortamento alla luce delle epurazioni effettuate. 
In subordine, 7. ritenere e dichiarare che il ### debba essere calcolato tenendo conto dei costi dell'assicurazione e di ogni altra spese ed onere collegato al finanziamento; 8. accertare e dichiarare, in virtù di quanto espresso in narrativa, che il reale ### che tenga conto di tutti i costi collegati al finanziamento, ovvero anche il costo delle polizze assicurative e della perizia, è pari al quattro virgola cinquantotto per cento (4,58%) 4,58%), anziché al tre virgola ottantuno per cento (3,81%) indicato nello stesso contratto di mutuo 9. previa dichiarazione di nullità della relativa clausola prevista in contratto, rideterminare il ### al tasso dei BOT pari al due virgola sedici per cento (2,16%) 2,16%), tasso registrato alla data di emissione del 15/12/2004, con conseguente conformazione del piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal ### in ulteriore subordine 10. accertare e dichiarare la nullità del predetto contratto in quanto manca l'indicazione del ### (###; 11. accertare e dichiarare che tale mancanza determina l'applicazione dei tassi sostitutivi bot, ai sensi dell'art. 117, comma ### T.U.B.; 12. previa dichiarazione di nullità della relativa clausola prevista in contratto, rideterminare il contratto di mutuo al tasso dei BOT pari al due virgola sedici per cento (2,16%) 2,16%), tasso registrato alla data di emissione del 15/12/2004, con conseguente conformazione del piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal ### in estremo subordine, 13. accertare e dichiarare l'indeterminatezza della clausola afferente il tasso di interesse del mutuo in esame, in quanto non prevede il regime di capitalizzazione degli interessi; 14. rideterminare il piano di ammortamento al tasso legale con applicazione della capitalizzazione semplice; A tal fine, 15. a seguito di tutti i superiori ricalcoli, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza; 16. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.  ***** 
Si costituiva in giudizio la ### S.p.A., contestando integralmente in fatto e in diritto le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande spiegate. 
Preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità delle domande per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché l'intervenuta prescrizione. 
Nel merito, affermava il rispetto del limite di finanziabilità adducendo che, alla stipula del mutuo, il valore dell'immobile era superiore ad € 268.750,00. 
Affermava, poi, che l'attore aveva fornito garanzie aggiuntive (polizza assicurativa “rischio incendio” e polizza assicurativa “Multirischi”), tali da giustificare l'asserito superamento della soglia dell'80%. 
Contestava, ad ogni modo, il fondamento della domanda volta ad ottenere la nullità dell'intero contratto, ritenendo semmai applicabile la nullità parziale della clausola avversata. 
In subordine, chiedeva la conversione del contratto di mutuo fondiario in ordinario con mantenimento del privilegio ipotecario. 
In ulteriore subordine ed in via riconvenzionale subordinata, chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione ed al pagamento del capitale residuo ancora dovuto, oltre interessi legali ex art. 1284 dalla data di proposizione della domanda sino al soddisfo o, ancora, “al pagamento dell'ulteriore somma di € 55.051,31, obbligo di pagamento questo avente titolo sia nell'obbligo di corresponsione degli interessi legali comunque maturati sul capitale mutuato a far data dal 12/02/2005 (€ 49.584,36), sia nell'obbligo di risarcimento del maggior danno patito dalla ### ai sensi dell'art. 1224 c.c. (€ 5.466,95), il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data di proposizione della presente domanda riconvenzionale sino all'effettivo soddisfo”. 
Sosteneva la correttezza del proprio operato, sia in fase precontrattuale che in fase esecutiva, rilevando la predeterminazione delle poste applicate, dettagliatamente indicate nel contratto, e contestando l'operatività di interessi superiori a quelli previsti ex lege o, comunque, contrattualmente previsti. Negava, inoltre, la dedotta discrasia tra il T.A.E.G. pattuito e quello applicato, sostenendo la corretta mancata inclusione delle spese assicurative non obbligatorie e di perizia e, comunque, ritenendo un siffatto difetto inidoneo a rendere nullo il contratto. 
La causa veniva istruita tramite approfondimento estimatorio e tecnico-contabile; indi, avviata a decisione.  ***** 
Ciò posto, preliminarmente si osserva che la trattazione del merito non è impedita dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto, peraltro genericamente spiegata. Sul punto, è sufficiente osservare che, come di recente argomentato dalla Cassazione (v. Cass. ord. n. 4232/2023), il frazionamento del debito in singole rate non intacca l'unitarietà del contratto stesso di mutuo, motivo per il quale la decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni rimane ancorata alla scadenza dell'ultima rata. 
Passando, ora, all'eccepito superamento del limite di finanziabilità e alla connessa domanda di riqualificazione del contratto, le ### nel loro più recente arresto in materia pertinentemente richiamato dalla convenuta (### sent.  ###/2022), hanno negato al limite di finanziabilità ex art. 38 co.2 T.U.B. carattere di elemento essenziale del contenuto del contratto, “non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto”, posto che, diversamente argomentando, si giungerebbe a “pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (cfr. sentenza citata). 
Null'altro, dunque, occorrendo ormai aggiungere, sul punto, confermandosi sotto tale profilo la validità del contratto de quo, possono essere richiamate le deduzioni del C.T.U. contabile, supportate dai necessari rilievi di specifica competenza e che ha, inoltre, esaustivamente risposto alle osservazioni pervenute ( sent. n. 282/2009). 
Ebbene, il nominato perito ha proceduto al vaglio della documentazione in atti ed ha effettuato i controlli richiesti sui dati di soglia e di validità parziale. Del resto, come è noto, spetta al giudice verificare ex officio (Cass. n. 14828/2012) la nullità delle clausole comportanti applicazione di interessi anatocistici, per contrasto a norme imperative, qualora vi sia contestazione - ancorché per ragioni diverse - sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi stessi (Cass. n. 19882/2005), ed analogamente in ordine alla pattuizione di tassi usurari (cfr. Cass. n. 350/13). 
Il consulente ha, inoltre, effettuato una doppia verifica e, nell'ipotesi di inclusione delle spese assicurative ai fini del computo del tasso; tuttavia, deve ritenersi corretta la versione con i tassi pattuiti e con inclusione, tra i costi del credito, di quelli assicurativi, trattandosi di spesa contestuale avente connotazione remunerativa e non facoltativa, bensì condizionante, giacché inserita tra le condizioni del mutuo. 
Infatti, nel contratto (doc. 2 allegato alla citazione), l'articolo n. 9 del capitolato, indicato come “parte integrante e sostanziale del contratto di mutuo” prevede l'obbligo del mutuatario di “assicurare e mantenere assicurati per congruo valore contro i danni dell'incendio i fabbricati gravati dall'ipoteca, presso una delle ### convenzionate con la Banca” e, a rafforzare il carattere di obbligatorietà della polizza, che “### il mutuatario non provveda a quanto sopra ed in particolare al puntuale pagamento dei premi di assicurazione od al rinnovo del contratto, la ### potrà provvedere direttamente con diritto di rivalsa delle spese; in tal caso la ### avrà anche la facoltà di stipulare con una delle ### convenzionate il contratto di assicurazione a proprio nome, sempre con diritto di rivalsa delle spese”. 
Ed allora, può farsi ossequio all'insegnamento di recente esplicitato dal S.C. ed a tenore del quale “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass. sent. n 8806/2017: il principio è stato confermato successivamente in Cass. sent. n. 3025/2022 e ###/22). 
Ad ogni modo, anche includendo tale voce il CTU ha calcolato “un ### pari al 4,552%., pervenendo comunque ad affermare che ### così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da ### d'### per il periodo 01/04/2005 - 30/06/2005 per le operazioni classificate come ### VARIABILE”. 
All'esito di dette verifiche operate sul contratto, il perito ha così potuto affermare che “gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il ###, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia)”. 
Né può ritenersi configurabile un vizio di indeterminabilità, avendo il C.T.U. agevolmente ricostruito già dagli atti a disposizione il contenuto delle clausole determinative delle poste passive: così, non ricorrono profili di indeterminatezza, per la presenza di chiari parametri che hanno infatti consentito la concreta individuazione del ### da parte del ### ed il motivato riconoscimento della conformità al regolamento negoziale, condiviso dalle parti con atto pubblico, della modalità di costruzione delle rate. 
Dette considerazioni valgono inoltre sia per quanto concerne la previsione del tasso mediante riferimento al cd. EURIBOR - trattandosi di riferimento ad un tasso ufficiale e pubblico, come tale determinato e verificabile, sia per la mancata enunciazione riassuntiva del cd. I.S.C. (indice sintetico di costo). 
Invero, deve ritenersi che l'eventuale inesattezza informativa rispetto a tale dato sintetico, a fronte di una formale indicazione per iscritto degli oneri di provenienza unilaterale dalla banca e non già noti al cliente (come l'assicurazione) sia idonea a refluire (in astratto, ed ammesso che se ne provi la concreta rilevanza del modesto scostamento) sul piano delle regole di condotta e non su quelle di validità. 
Ciò, pure tenendo conto della recente attenzione ai cd. oneri di forma informativa, che tuttavia non può che riflettersi sugli elementi essenziali come individuati dalla legge: è appena il caso di rammentare che la fondamentale norma di cui all'art. 1346 cc. non connette necessariamente la valida descrizione dell'oggetto del contratto alla sua determinatezza, ma anche soltanto alla sua effettiva determinabilità. 
Ed anche a tale riguardo, il C.T.U. ha concluso: “In definitiva, il contratto in oggetto risulta pienamente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate”. 
Pertanto, alla luce degli accertamenti effettuati, le domande di parte attrice vanno integralmente respinte.  ***** 
Le spese di lite possono essere compensate, attese le oscillazioni giurisprudenziali sul motivo di contestazione principale, considerata la data di introduzione del giudizio, così come quelle occorse per l'espletamento degli accertamenti peritali.  P.Q.M.  Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: - respinge le domande spiegate da ### - compensa le spese di lite; - ripartisce al 50% tra le parti le spese occorse per la predisposizione delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati contestuali decreti. 
Trapani, 20 maggio 2024 ### 

causa n. 2459/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Vasco Arianna

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 5792/2024 del 03-04-2024

... le parti è intercorso un rapporto di contratto estimatorio per cui il dovuto ammontava a soli € 336,00 pari a 1.200 pezzi di portachiavi in plastica venduti a fronte dei 90.000 pezzi forniti al prezzo di 0,28 cad. e che la ### non aveva provveduto al ritiro della merce invenduta come da regolamento riportato nelle condizioni d'acquisto della casa editrice, malgrado le diffide inviatele a tal riguardo. ### preliminarmente assumeva che stante il contratto estimatorio intercorso tra le parti, il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso in difetto dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità e deduceva al riguardo che: • l'accordo sarebbe stato raggiunto per il tramite della sig.ra ### delegata dalla #### in qualità di tradens; • la opponente accettava in conto vendita (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 21808 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 decisa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e vertente TRA ### S.P.A (C.F. ###), ed elettivamente domiciliato invia ### 38 Roma, presso lo studio dell'avv.  ### , giusta procura depositata in atti; -Parte opponente - E ### S.R.L.S ( ### ), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata, alla via ### di ### 14 Roma, presso lo studio dell'avv. ### , che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.   -Parte opposta - Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.  CONCLUSIONI: Parte opponente: “### e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Roma, per i motivi di cui in narrativa; -### e dichiarare, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della esatta riclassificazione del rapporto in essere tra le stesse oltre che della documentazione e delle risultanze istruttorie; Il tutto con condanna della convenuta alle spese, competenze ed onorari di giudizio.” Parte opposta: “ -### il decreto ingiuntivo opposto, per le esposte ragioni di fatto e diritto, correggendone la ragione sociale del creditore in #### srls; -In via subordinata, condannare la società ### p.a. al pagamento della somma di ####,00 oltre interessi ex DM 522/2014 o della diversa maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa oltre accessori; -Con vittoria di spese e competenze.”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere <la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale <consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. 
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione. 
Con decreto n. 3504/2020 ( ###8242/2020), emesso in data ### e notificato in data ###, il Tribunale di Roma ingiungeva a #### S.P.A, il pagamento a favore di ### S.R.L.S della somma di euro 30.744,00, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo dovuto per la vendita di portachiavi in plastica. 
Avverso detto decreto con citazione notificata il 03 aprile 2020 proponeva opposizione ### S.P.A, sostenendo che tra le parti è intercorso un rapporto di contratto estimatorio per cui il dovuto ammontava a soli € 336,00 pari a 1.200 pezzi di portachiavi in plastica venduti a fronte dei 90.000 pezzi forniti al prezzo di 0,28 cad. e che la ### non aveva provveduto al ritiro della merce invenduta come da regolamento riportato nelle condizioni d'acquisto della casa editrice, malgrado le diffide inviatele a tal riguardo.  ### preliminarmente assumeva che stante il contratto estimatorio intercorso tra le parti, il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso in difetto dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità e deduceva al riguardo che: • l'accordo sarebbe stato raggiunto per il tramite della sig.ra ### delegata dalla #### in qualità di tradens; • la opponente accettava in conto vendita dei portachiavi in plastica, al costo di ### 0,28 al pezzo, da abbinare quale gadget ai propri prodotti, creando dei c.d.  paccotti ”### Moon” da vendersi nelle edicole nella stagione primaverile; • la opposta consegnava 90.000 portachiavi, accettati dall'opponente che veniva rassicurata sul fatto che non sarebbero sorti problemi né sulle date, né sui quantitativi di merce, evidenziando che ogni termine decorreva dall'inizio della commercializzazione dei paccotti; • la merce era consegnata il 25 ottobre 2018 unitamente alla fattura n. 10 della medesima società ### srls, contestata nell'imminenza dall'opponente che evidenziava come i pagamenti avrebbero dovuto essere in conto vendita; • i c.d. paccotti venivano immessi sul mercato a fine aprile 2019 e vi rimanevano sino a fine luglio 2019, per essere ritirati i primi giorni del mese di agosto; • a settembre 2019 venivano calcolati i resi, per cui risultavano venduti solo 1200 pezzi, esitandone che la somma da fatturare e da pagare alla società sarebbe stata pari a 336 ### da corrispondersi entro 120gg e quindi entro fine gennaio 2020; • quindi l'opponente sollecitava l'opposta a ritirare la merce attraverso la sig.ra ### e ad emettere la fattura per ### 336,00; • l'opponente provvedeva a stoccare la merce rimanente nei propri magazzini per l'importo di ### 2.034,00. 
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta ### si costituiva in giudizio la società opposta per contestare tanto la ricostruzione dei fatti operata dalla opponente, rappresentando che gli unici fatti che l'opposta riconosce come rispondenti alla realtà degli accadimenti, sono quelli, pure affermati dalla controparte, per cui la ### spa accettava 90.000 porta chiavi che la #### consegnava in data 25 Ottobre 2018, al prezzo di vendita di ### 0,28 al pezzo. 
Chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, negando che tra le parti sia giammai intercorso un contratto estimatorio, ma solo un normale contratto di compravendita dei portachiavi in plastica che furono ordinati dal ### a corredo del prodotto dell'opponente e per spingere la vendita dei propri blue moon, e che ciò si può anche desumere dal fatto di non aver mai concordato con la società opposta che quest'ultima potesse restituire la merce ove fosse rimasta invenduta, e ciò né in proprio, né per il tramite della sig.ra ### che mai ha rappresentato la società ### srls, né fu da questa delegata per assumere accordi diversi dalla vendita di merce, concordati direttamente dall'amministratore unico della ### srls. Assumeva inoltre come nessuna contestazione sia stata mai sollevata dall'opponente una volta emessa la fattura e che la ### provvedeva a rassicurare più volte la venditrice che avrebbe eseguito il pagamento. 
Ciò posto l'opposizione non è fondata e deve essere respinta. 
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso in difetto dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità sollevata dalla società editrice, appare palesemente priva di rilevanza in considerazione del fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare la legittimità della pronunziata ingiunzione di pagamento, relativamente alle condizioni stabilite dagli articoli 633 e ss c.p.c., per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Ne deriva l'irrilevanza, ai fini di detto riscontro di fondatezza, di eventuali vizi della fase monitoria, compresi quelli attinenti alla sufficienza e alla validità degli elementi probatori alla stregua dei quali la domanda d'ingiunzione è stata a suo tempo accolta ( sul punto v. Cass. civ., 4974/2000). 
Avuto poi riguardo alla valutazione dei fatti costitutivi della domanda, va rilevato che dalle emergenze istruttorie è emerso che il rapporto intercorso tra le parti deve ricondursi al contratto di compravendita e non, invece come sostenuto da parte opponente, al contratto estimatorio disciplinato dall'art. 1556 Al riguardo, va evidenziato come non risulta che parte opponente abbia dimostrato i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., né con le prove documentali né tantomeno con quelle orali. 
Risulta infatti che i documenti versati in atti dalla stessa opponente con i numeri 9,11,12 e 13 siano stati tutti tempestivamente contestati e disconosciuti da ### e pertanto non utilizzabili dalla opponente come prova documentale; in particolare i documenti 9 (l'ordine di acquisto ai fini dell'effettiva fatturazione attestante il preteso venduto e reso) e 11 risultano che siano stati emessi unilateralmente dalla stessa opponente e, tra l'altro, non vi è prova che la società opposta li abbia effettivamente ricevuti e accettati, mentre invece le mail documenti nn. 12 e 13 risultano irrilevanti in quanto trattasi di corrispondenza intercorsa con persona che non risulta provato rappresenti la ### Passando ora alle prove orali, non possono ritenersi sostanzialmente rilevanti le dichiarazioni rese dai dipendenti della casa editrice in quanto testi de relato actoris, risulta infatti che i testi abbiano riferito su fatti e circostanze di cui sono stati informati dalla stessa parte che ha proposto il giudizio di opposizione ed oltretutto smentiscono la tesi attorea. 
La teste ### all'udienza del 18 marzo 2022 ha dichiarato : “non ero presente, ma dapprima ho sentito parlare del progetto, successivamente mi è stata data la fattura e mi hanno detto che fosse in conto vendita”. Si chiede alla teste da chi avesse sentito discutere del progetto in questione. ADR: “ho sentito parlare del progetto dalla dott.ssa ### in particolare ho sentito attraverso le pareti dell'ufficio che è accanto alla mia postazione, che la dott.ssa ### ne discuteva con la dott.ssa ### In seguito, la dott.ssa mi ha esposto il progetto dicendomi che non era come immaginavo io vedendo la fattura di importo così alto, ma che fosse in conto vendita per questo progetto che volevano fare insieme con la dott.ssa ### di distribuzione di gadget, mediante i quali hanno composto questi “paccotti” con la ### che è una casa editrice”. ADR: “non abbiamo mai avuto conoscenza del personale della ### all'infuori della Dott.ssa Del vecchio, che era la nostra referente”. Ancora come siano state contattate queste società? ### “### via mail con il contatto della dott.ssa Del Vecchio”. 
Se ne deduce, quindi, come la teste ### ascoltando la conversazione intercorsa tra la dott.ssa ### e la dott. ### dalle sottili pareti che separa la sua postazione di lavoro da quella del vicepresidente dott.ssa ### abbia “immaginato” (vedendo anche la fattura di importo così alto), che si trattasse di vendita e che solo successivamente la dott.ssa ### la tranquillizzava dicendole che si trattava invece di merce in conto vendita. Ancora, se ne deduce che nessun accordo in tal senso veniva fatto direttamente tra ### e ### ( e quindi del fatto di non aver mai concordato la restituzione della merce ove fosse rimasta invenduta), non essendosi le parti mai incontrate e come quest'ultima avesse ricevuto la fattura di € 30.000 più iva dal venditore, senza mai contestarla. Il resto della testimonianza verte su circostanze irrilevanti ai fini de decidere trattandosi di rapporti con terzi e quindi non incidenti sulla sfera giuridica della società opposta. 
Stesse considerazioni vanno fatte per le dichiarazioni rese dal teste ### all'udienza del 14 ottobre 2022, con le quali il teste ha confermato l'avvenuta ricezione della fornitura dei 90.000 portachiavi e di essere venuto a conoscenza delle circostanze inerenti il rapporto commerciale di cui trattasi direttamente dal presidente dott. ### e dalla di lui figlia ### Devono invece ritenersi puntuali e più rispondenti alla realtà dei fatti, le dichiarazioni rese dalla dott.ssa ### la quale all'udienza del 18 marzo 2022, ha reso testimonianza dimostrando di essere amica da lungo tempo di entrambe le parti e di essersi adoperata solo per favorire l'incontro delle volontà delle parti, dal momento che da una parte c'era la domanda e dall'altra l'offerta. 
Infatti ha dichiarato che “ La dott.ssa ### della ### spa cercava dei gadget da mettere nei paccotti ### Feci presente che la #### aveva dei portachiavi da vendere a buon prezzo. La dott.ssa ### li chiese subito per acquistarli. La società #### era disponibile ad una rateizzazione del prezzo di vendita a decorrere da Gennaio 2019, per agevolare la vendita. Preciso che io non avevo alcun rapporto di lavoro con nessuno delle due parti. ### spa fece una richiesta e fu fatta una consegna urgente da parte della #### A tutt'oggi non vi è stato alcun pagamento.”. A.D.R. “Conosco le condizioni di vendita perché li ho messi in contatto io”. A.D.R. “All'incontro tra le parti eravamo presenti io e la dott.ssa #### questo incontro le parti si sono parlate telefonicamente per l'ordine, perché la dott.ssa ### diceva che i gadget le piacevano e li voleva mettere in circolazione a dicembre.” A.D.R. “Quando è arrivata la merce, le spese di consegna sono state pagate subito. Io ero presente.” A.D.R. “Io non avevo alcun interesse economico nella vicenda. Ho fatto tutto a titolo di amicizia.” Ancora A.D.R. “ Il collegamento da me operato tra le due società è avvenuto in maniera del tutto casuale, perché ero andata a trovare il #### ed in quella sede mi disse che cercava i gadget che io mostrai nella circostanza perché ne avevo uno con me.”. A.D.R. “Mi pare che i gadget fossero circa 90 mila. Chiesi alla sig.ra ### se era sicura del numero così elevato. Lei mi disse di sì.” Alla luce delle considerazioni di cui prima, va affermata la legittimità della domanda monitoria, poiché il decreto è stato emesso sulla scorta di adeguata documentazione scritta, rappresentata dall'estratto autentico del libro iva e dalla fattura nr. 10 del 25/10/2018 con indicazione del prezzo e della quantità dei gadget. 
A tal ultimo riguardo e per completezza dell'esame della fattispecie concreta, va osservato che pur volendo ritenere che il rapporto contrattuale intercorso fra le parti, possa essere ricondotto a quello del contratto estimatorio, la domanda risulta parimenti infondata. 
Al riguardo va osservato che benché in calce alla fattura in questione viene riportata la dicitura in conto vendita, non vi è alcun accordo scritto che regolamenti l'accordo che ha dato origine a tale fattura. 
Ciò premesso, è noto che nel contratto estimatorio una parte ### consegna una o più cose mobili all'altra ###, la quale a sua volta si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito (art. 1556, cod. civ.); quest'ultimo elemento non rientra fra gli essentialia negotii, quindi può anche mancare, senza che la fattispecie sia incompleta o non più riconducibile al negozio tipico previsto all'art. 1556 Nella ipotesi che non sia stato individuato alcun termine ( come nel caso di specie ), né questo sia stabilito dagli usi, l'accipiens può quindi avvalersi della procedura di carattere generale fissata dall'art. 1183 cod.civ. (se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice), o mettere in mora il tradens nelle forme e nei modi di cui agli artt. 1206 e ss.  c.c. ### dell‘accipiens, infine, non deve ritenersi alternativa, ai sensi degli artt. 1285 e ss. cod. civ., in quanto essa consiste primariamente nel pagamento del prezzo corrispondente al valore di stima dei beni; il decorso del termine per la restituzione fa solo venire meno nell‘accipiens il diritto di esercitare la facoltà di restituire la cosa, e in tal caso la sua obbligazione non può essere altrimenti adempiuta che con il pagamento del prezzo, così come nel caso di perimento dei beni prima della scadenza, avendo il legislatore addossato all‘accipiens tale rischio. In caso di impossibilità di restituzione dei beni nella loro integrità, infatti, la parte che li ha ricevuti in consegna non è liberata dall‘obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557, cod. civ.). 
Ciò posto, nel caso in esame non risulta provato che la società opponente si sia avvalsa delle procedure previste dagli artt. 1183-1206 e ss c.c., né l'opponente ha dimostrato l'esistenza di un accordo fra le parti in base al quale sarebbe spettato alla ### effettuare il richiamo della merce, in deroga alla disciplina legale che, invece, pone a carico dell'attrice l'onere di liberarsi della prestazione mediante restituzione della merce o pagamento del prezzo corrispondente; anzi parte opponente ha ammesso, sin dall'atto di citazione, di aver proceduto ad immagazzinare il materiale invenduto, pertanto è senz'altro tenuta al pagamento del prezzo corrispondente, nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M.  147/2022 , in base al valore della controversia e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Preso atto della correzione materiale del decreto ingiuntivo opposto laddove è riportata l'indicazione della ragione sociale da ### srls in quella corretta di ### srls, 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3504/2020 (N.RG 8232/2020 emesso dal Tribunale di Roma il ### e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento riservato del 22 aprile 2022; 2) condanna parte opponente a rimborsare alla convenuta-opposta le spese di giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### 16/02/2024 Il Giudice dr. ### 

causa n. 21808/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Giuliano

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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 498/2023 del 08-05-2023

... azioni fondate sul diritto del contratto, il titolare può opporre i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene alla durata del contratto stesso, alla forma in cui può venir impiegato il disegno o modello, alla gamma dei prodotti per cui è concessa la licenza ed alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario. 3. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per contraffazione del disegno o modello comunitario soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare del disegno o modello per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta dal titolare di una (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ANCONA ### riunito in ### di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: Dott.ssa ### rel./est. 
Dott.ssa #### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta in I grado al n. RG 5150/2020, trattenuta in decisione alla udienza del 29/09/2022, scaduti in data ### i termini di cui agli art. 190-281 quinqiues c.p.c., e promossa da: A.R. S.r.l. (C.F. e P. IVA ###, come da visura in atti), in persona del legale rappresentante pro tempore, ### S.r.l. (C.F. e P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti ### del foro di #### e ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to ### a ### in ### 40-44, giusta delega allegata all'atto di citazione notificato in data ### e depositato in data ###; -attrici
CONTRO ### S.A.S. ### & C. (c.f./ p.i. ###), in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. ### (c.f. ###) con sede ###, 61022 Vallefoglia ###, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti ### e ### - ### & Partners -, entrambi del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.  ### in ####, ### F.lli Rosselli n. 46, giusta procura alle liti digitalmente congiunta alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###; -convenuta
OGGETTO: “modello comunitario non registrato: contraffazione e azione ex art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c.; risarcimento del danno; accertamento della decadenza e della nullità del modello comunitario non registrato” CONCLUSIONI Alla udienza del 29/09/2022 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale di udienza (ed allegati fogli di p.c.) da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il giorno 09.11.20 (doc.1) le società A.R. S.r.l. e ### S.r.l., convenivano in giudizio avanti l'intestata ### e per l'udienza del 17.02.21 la società ### S.a.s. di ### & C., rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'ill.mo ### di Ancona, ### per l'impresa, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione, e previo altresì ogni altro necessario accertamento o provvedimento così giudicare: Nel merito e in via principale: 1. Accertare e dichiarare che le attività di produzione, distribuzione, l'offerta in vendita, la vendita, la reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali da parte della ### della linea di sedute e relativi complementi - qui individuata “###SPARVIERO” e a prescindere dalla sua denominazione commerciale di vendita - costituisce contraffazione del ### non registrato costituito dalla linea di prodotti denominata “SPACER”, ed di ogni loro eventuale componente ed accessorio; 2. Accertare e dichiarare la ### responsabile di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. n. 1 e n. 3 con riferimento a tutti i fatti esposti in narrativa, e pronunciare ex art. 2599 c.c. ogni opportuno provvedimento affinché siano eliminati gli effetti degli illeciti anticoncorrenziali denunciati; 3. Inibire alla ### anche ai sensi dell'art. 124 c.p.i. e 2599 c.c. qualsivoglia reiterazione degli illeciti contraffattori e di concorrenza sleale, ed in modo in particolare qualsiasi attività volta alla fabbricazione, commercializzazione, offerta in vendita e/o utilizzazione della linea di sedute e relativi complementi per cui è causa; 4. Ordinare ex art 124, 1° co. c.p.i. il ritiro definitivo dal commercio di tutti gli esemplari dei prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa che siano in proprietà o disponibilità della ### nonché il ritiro o la distruzione di tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo agli stessi; 5. Ordinare ex art 124, 4° co. c.p.i. la distruzione a spese e cura delle convenute di tutti i prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa che appartengono alla stessa ### 6. Condannare la ### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalle ### come conseguenza sia della contraffazione dei diritti di P.I.  per cui è causa sia degli atti di concorrenza sleale, in una somma da liquidarsi globalmente in questo giudizio secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno o, in difetto, secondo equità, ai sensi dell'art. 125 c.p.i. e 2600 c.c., in particolare con la restituzione ex art. 125, co. 3, c.p.i. degli utili realizzati dalla ### con la produzione e/o commercializzazione dei prodotti appartenenti alla linea di sedute e relativi complementi per cui è causa; 7. Fissare una penale per ogni violazione o inosservanza successiva alla emanazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti; 8. Ordinare la pubblicazione, a spese della ### e a cura delle ### del dispositivo dell'emananda sentenza in due quotidiani a tiratura nazionale e in una rivista di settore, con rivalsa delle spese stesse, dietro esibizione delle relative fatture, nel caso di omesso pagamento da parte della ### 9. Con piena rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.” ( conclusioni alle pagg. 23 e 24 dell'atto di citazione; come si dirà infra la difesa attorea con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. ha modificato solamente la domanda di cui al n. 1 confermando le altre; le conclusioni così come precisate nella citata memoria sono state ribadite alla udienza di p.c.). 
La causa veniva iscritta al n. RG 5150/2020 con prima udienza fissata in citazione per il ### (differita d'ufficio ex art. 168 bis comma IV c.p.c. al 19/02/2021) Veniva designato quale G.I. il ### dott. ### In data ### la difesa attorea chiedeva al G.I. l'autorizzazione al deposito in ### del “doc. 26b - Video confronto ###” contenuto su supporto ottico (###. Il deposito veniva autorizzato con provvedimento del 23/11/2020. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio tempestivamente la società convenuta rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “### il ### di Ancona Sez. ### d'### contrariis rejectis, In via preliminare e/o pregiudiziale ### e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'azione promossa ai sensi dell'art.11 del Reg. CE n.6/2002 da A.R. S.r.l. (C.F. e P. IVA ###) ed a ### S.r.l. (C.F. e P. IVA ###) e/o, in ogni caso, l'intervenuta decadenza delle stesse attrici in ordine all'azione proposta in quanto decorso il termine triennale di tutela previsto dalla predetta norma. 
Nel merito In via principale: respingere le domande attoree tutte, in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa nonché per quanto ivi eccepito, contestato, dedotto e provato. 
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'###mo ### non voglia accogliere le istanze di questa difesa come sopra formulate in via pregiudiziale e/o preliminare e/o comunque nel merito in via principale ed altresì ritenga di individuare una qualsivoglia obbligazione della convenuta, non altrettanto creduta, in via subordinata voglia comunque escludere qualsiasi relativo obbligo della stessa a far data dal 2019, o da quella anteriore che emergerà in corso di causa, per i motivi descritti in narrativa e/o in ogni caso contenerlo entro l'eventuale margine di profitto eventualmente conseguito. 
In via riconvenzionale ### e dichiarare la nullità del modello comunitario e nazionale attoreo ### non registrato, relativi componenti compresi, ai sensi e per gli effetti dell'art.85 Reg. CE n.6/2002 per quanto dimostrato in atti del presente giudizio e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di ### all'attività di produzione, importazione, esportazione, distribuzione, offerta in vendita, reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali della propria linea “###Sparviero” e/o comunque di altra linea di sedute comunque denominata ed analoga alla stessa, con rigetto di tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto, ed ogni conseguente statuizione che il ### vorrà disporre a riguardo, tra cui disporre la pubblicazione dell'emananda relativa sentenza per due volte ed in caratteri doppi rispetto al normale su due quotidiani a diffusione nazionale che ci si riserva di precisare a cura della convenuta ed a spese dell'attrice, con condanna di quest'ultima alla refusione delle relative spese a semplice richiesta della convenuta su presentazione di fattura. 
Condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia, equitativamente determinata per avere intrapreso in tutto o in parte, per i motivi indicati in narrativa, in via temeraria l'odierno giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 36 e 37 della comparsa di costituzione e riposta e confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.). 
Ala prima udienza del 29/02/2021 (che si svolgeva da remoto) venivano concessi come richiesto i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. (entrambe le difese hanno depositato tutte e tre le memorie). 
Come già sopra anticipato con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la difesa attorea precisava la domanda di cui al su citato n. 1 nel seguente modo: ““### e dichiarare che le attività di produzione, distribuzione, l'offerta in vendita, la vendita, la reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali da parte della ### della linea di sedute e relativi complementi - qui individuata “###SPARVIERO” e a prescindere dalla sua denominazione commerciale di vendita - poste in essere nel periodo di cui all'### 11 del Reg. ### 6/2002, costituisce contraffazione del ### non registrato costituito dalla linea di prodotti denominata “SPACER”, ed di ogni loro eventuale componente ed accessorio” (cfr. anche foglio di p.c. depositato in data ###). 
Alla successiva udienza del 09/07/2021 il precedente G.I. così disponeva: “### le parti, ritenuto che le istanze istruttorie riguardino il quantum debeatur, e che la complessità della causa e l'invadenza dei mezzi istruttori richiesti consiglino la preliminare decisione in ordine all'an debeatur - concordi le parti sul punto - dispone fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, da individuarsi all'esito della convocazione personale delle parti - anche in questo senso su accordo rappresentato oggi dai loro procuratori - al fine di ricevere chiarimenti e soprattutto verificare la possibilità di rinvenire soluzione conciliativa. Fissa a tale ultimo fine l'udienza del 23.9.2021”.  ### del 23/09/2021 veniva rinviata - su richiesta delle partialla udienza del 14/10/2021 (cfr. decreto del 21/09/2021). 
Alla successiva udienza del 14/10/2021 le parti davano atto del fallimento delle trattative e quindi veniva fissata dal G.I. dott. ### nuova udienza sempre per la precisazione delle conclusioni per il ### (cfr. relativo verbale di udienza). 
Con D.P. n. 181/2021 - a seguito del trasferimento del G.I. dott. ### veniva designato quale nuovo G.I. il ### dott.ssa ### che fissava dinanzi a sé l'udienza del 27/09/2022 ove - fatte precisare le conclusionivenivano assegnati - come richiestoi termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica). 
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione. 
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato prima di passare all'esame del merito della controversia è necessario individuare esattamente il thema disputandum. 
A tal riguardo si avrà esclusivamente riguardo ai fatti e alle circostanze dedotte dalla difesa attorea nel rispetto dei termini processuali a ciò deputati (ovvero atto di citazione e successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.). 
La difesa attorea a fondamento delle proprie domande nell'atto di citazione ha dedotto (in sintesi e per quanto d'interesse) che: - la società ### s.r.l. era licenziataria esclusiva di ### titolare del marchio ### - alla società A.R. s.r.l. era affidata la produzione di poltrone e divani marchiati “### - fra i vari prodotti concepiti dai designer di A.R. vi era la linea di sedute componibili denominata ### costituita da divano (a due o tre posti), poltrona, penisola e pouf di diverse ampiezze, dimensioni e configurazioni (quanto alla presenza e al numero di schienali e alla presenza e al numero braccioli) che si caratterizza sotto il profilo estetico principalmente per la presenza di: (1) un piano di seduta piuttosto massiccio che (2) poggia a terra grazie a dei piedini in metallo a forma di “V”, dalla presenza di (3) uno o due braccioli traslabili lateralmente (4) a forma di saponetta, e da uno (5) schienale singolo o scisso in due unità costituito da (6) un cuscino la cui forma ricorda quello del classico guanciale che (8) poggia in modo amovibile su una base (9) traslabile in profondità (cfr. anche foto di cui alla pag. 11 dell'atto di citazione; a tal riguardo la difesa indica anche i doc. nn. 13 e 14); - la linea ### aveva fatto il suo ingresso sul mercato nel 2016 quanto la società A.R.  stipulava un accordo con la società francese S.A.S GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE con sede a ### (doc. 15) per la commercializzazione del prodotto in quel territorio (doc. 16) inserendolo nel suo catalogo a partire dall'edizione 2016 (doc.  17).  - Il rapporto commerciale tra le due compagini in merito allo ### era ancora in essere con reciproca soddisfazione avendo ottenuto il modello un ottimo riscontro fin dal suo esordio (doc. 18); - Sempre a partire dall'anno 2016, per l'### A.R. instaurava un rapporto continuativo con ### divenuta oggi ### S.r.l. che iniziava la commercializzazione della linea ### sotto egida del marchio “### SALOTTI” (doc. 19 pagina facebook agosto 2016); - Il rapporto - anche in questo caso proficuo per entrambe le parti - era ancora in corso, e il danno cagionato da ### con la sua attività di contraffazione e concorrenza sleale confusoria aveva determinato l'azione congiunta delle odierne attrici; - in virtù della divulgazione al pubblico in ### e in ### il modello ### aveva avuto accesso alla protezione come modello comunitario non registrato ai sensi dell'### 11 del Regolamento ### N. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001; - ## linea ### di esclusiva concezione di A.R. aveva ottenuto apprezzamento anche dalla odierna convenuta, la quale, prima dell'emanazione della sentenza n. 673/2018 da parte della Corte di Appello di ### (che aveva accertato e dichiarato l'illegittimità dell'uso del marchio ### da parte della convenuta) e in particolare nel biennio 2016- 2017, si era rifornita presso l'attrice A.R. al fine di rivendere i prodotti così acquistati attraverso i propri punti vendita (doc. 20).  - ### acquistava da A.R. anche altri prodotti, e che l'ultima fattura emessa dall'### afferente la linea di prodotti ### risaliva al 26.6.2017; - Da quella data ### aveva cessato gli acquisiti di prodotti “originali” da A.R., tuttavia aveva continuato a proporre e commercializzare attraverso la propria rete di vendita a marchio “### delle copie pedisseque dello ### inizialmente sotto il nome commerciale “SPIDER”, divenuto poi - “SPARVIERO” a partire dal maggio del 2018; - l'attività di contraffazione posta in essere dalla ### si collocava entro il periodo di tutela riconosciuto dal citato ### 11 del Regolamento ### N. 6/2002; - la produzione e commercializzazione di copie pedisseque della linea ### da parte della ### proseguiva a tutt'oggi, con l'unica variante riguardante il sopra accennato nome commerciale utilizzato divenuto ora ### - i prodotti della ### si presentavano come una fedelissima imitazione del modello ### e la copiatura aveva interessato perfino i dettagli più marginali come emergeva chiaramente dalla “### Sinottica” avente per oggetto - a titolo esemplificativo - il divano ### di A.R. a due posti, e la corrispondente “fotocopia” di ### (doc. 26) e due video di confronto attraverso una ricostruzione ### (doc. 26b).  - A fronte del successo commerciale della linea ### (a cui aveva contribuito la stessa convenuta fino al 2018), l'intento di ### era quello di incrementare la sua marginalità mettendosi a produrre in autonomia (direttamente o attraverso terzi compiacenti) una linea che agli occhi del pubblico doveva apparire esattamente come prodotto originale; - La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estendeva a qualsiasi disegno o modello che non producesse nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa (### 10.1 del Regolamento CE N. 6/2002).  - Della stessa ampiezza era la protezione garantita dal disegno o modello comunitario non registrato.  - ### generale derivava dall'apprezzamento della forma nel suo complesso e non dalla comparazione dei singoli elementi (il cd. “effetto d'insieme”); - i prodotti denominati ### e ### proposti dalla ### costituivano - quindicontraffazione ex art. 2598 n. 1 c.c. del modello non registrato ### costituendone essi una perfetta imitazione sotto tutti i dettagli esteriori; - l'odierna convenuta inoltre proponeva il proprio modello contraffatto ad un prezzo inferiore rispetto all'originale con ciò cagionando un danno alla quota di mercato del modello originale; - sussistevano anche i presupposti di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. in quanto l'imitazione del modello ### era ed è premeditata e dolosa; - infatti, la ### era un cliente di A.R. presso la quale si riforniva per il modello ### dall'### A.R., tuttavia ad un certo punto aveva deciso di provvedere da sé, evidentemente nell'ottica di aumentare (in modo illecito) la sua marginalità; - pertanto la ### non aveva affrontato nessuno dei costi che A.R. aveva dovuto sostenere per ideare e sviluppare il suo modello ### - costi che sarebbero quantificati in corso di causa - traendone un indebito vantaggio diretto.  - Non solo, ma approfittando del traino commerciale garantito dal marchio #### con cui veniva e viene proposto il prodotto originale, aveva potuto infilarsi in questa scia proponendo la sua fedele imitazione ### approfittando dall'accreditamento che lo ### aveva raggiunto sul mercato; - il danno subito dalle ### consisteva non solo nelle spese sostenute e da sostenere al fine di reagire alla contraffazione e all'illecito concorrenziale (le quali sarebbero state quantificate all'esito del giudizio), ma anche e soprattutto nel mancato guadagno conseguente all'esistenza sul mercato di un prodotto perfettamente identico al proprio (una vera e propria “fotocopia”), e nel pregiudizio derivante dall'impossibilità di proporsi sul mercato come unico produttore dell'affermata linea salotto denominata “SPACER”.  - Pertanto ai sensi dell'art. 125 c.p.i., il menzionato lucro cessante poteva essere sicuramente quantificato in un importo non inferiore all'utile ricavato dalla ### per effetto della produzione e/o vendita del prodotto denominato inizialmente ### e poi ### tale norma era in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “per quantificare il danno patrimoniale da contraffazione di brevetto può correttamente presumersi che la contraffazione abbia provocato una riduzione delle vendite del titolare di brevetto in misura tendenzialmente pari al numero dei prodotti venduti dal contraffattore, ciò in ragione del nesso causale tra la condotta illecita del secondo e il danno subito dal primo.” (Trib. Bologna 24 maggio 2004; nello stesso senso, ### Firenze, 9 gennaio 2001 e #### 27 aprile 2000).  - Al fine di quantificare l'entità del danno da risarcire alle ### diventava perciò fondamentale individuare e determinare: a) la quantità esatta di prodotti contraffatti prodotti e/o venduti dalla ### ed il relativo fatturato; b) l'utile lordo realizzato da quest'ultima in virtù dell'attività illecita.  - Per far ciò dovrà essere pronunciato dall'intestato ### un ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i. di tutta la documentazione contabile e commerciale relativa agli illeciti contestati, nonché disposto il sequestro giudiziario ex art. 210 c.p.c. di tale documentazione in caso di mancata ottemperanza all'ordine di esibizione da parte della ### Sulla base della documentazione così acquisita si doveva poi procedere con apposita CTU finanziaria - contabile per la liquidazione del danno squisitamente “patrimoniale” a cui andava aggiunto il detrimento subito dall'immagine delle odierne ### come ulteriore e pregiudizievole conseguenza dei fatti qui lamentati (cfr. atto di citazione). 
Con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la difesa attorea dopo aver precisato e ribadito che oggetto del giudizio non era la contraffazione del marchio “### SALOTTI”, ma la pedissequa imitazione, da parte della ### della linea di prodotti ### (modello comunitario non registrato) deduceva (sempre in sintesi e per quanto ivi d'interesse) che: - la società ### s.r.l. operava in qualità di licenziataria esclusiva e per fatti concludenti della propria controllante SOFÀ ### (che deteneva il 100% del capitale sociale della ### già ### titolare esclusiva del marchio ### - ### era l'unico soggetto a commercializzare i prodotti a marchio “### SALOTTI”(tra cui lo ###; - il modello oggetto di causa era prodotto da AR e veniva commercializzato in ### attraverso l'importante rete commerciale del ### sotto l'egida del predetto segno distintivo; - l'eccezione di decadenza triennale sollevata dalla convenuta era fondata ma ciò non significava che non si poteva agire in giudizio per far valere ai fini risarcitori pregresse contraffazioni, le quali rimanevano tali anche se i diritti di privativa a cui si riferiscono erano scaduti (veniva in particolare affermato testualmente che “Il modello de quo era stato divulgato nel 2016, come diffusamente illustrato nell'atto introduttivo, pertanto è ovvio e pacifico che il termine triennale contemplato dalla norma in esame sia ormai spirato”).  - inoltre le attrici agivano in questa sede anche per l'attuale concorrenza sleale confusoria e per gli attuali atti contrari alla correttezza professionale perpetrati dalla ### proprio in virtù di quelle attività; - la specificazione contenuta nell'### 6 del Reg. ### 6/2002 (in modo significativo) era da considerarsi un mero errore di traduzione non essendo infatti inserito nel testo degli altri paesi e non essendo stato riprodotto nell'art. 33 c.p.i. (di attuazione della ### 98/71/CE del 13.10.1998 - il settore del mobile - ed in generale dell'arredamento di interni - doveva essere considerato un settore particolarmente affollato e che questo “affollamento” di modelli esistenti incideva inevitabilmente sul margine di libertà dei designer che vi operano; - Quindi era alla luce di questa griglia complessiva di criteri che andava valutato il requisito del carattere individuale del modello ### il quale, stando a quanto sosteneva la convenuta, risultava anticipato dai modelli ### e ### - contestava quindi tutte le deduzioni ed eccezioni sollevate dalla difesa della convenuta anche relativamente all'onere della prova ribadendo la sussistenza di una attività di contraffazione ex art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c. (cfr. la citata memoria e la modifica della domanda di cui al n. 1 così come sopra riportata). 
Orbene ciò delineato il thema disputandum con riferimento alle domande attoree (sulla domanda riconvenzionale della convenuta si dirà infra) in primo luogo va rilevato che non vi è prova della legittimazione attiva delle società attrici. 
A tal riguardo l'art. 14 del Regolamento n. 6/2002 (ivi applicabile) “### al disegno o modello comunitario” recita:” 1. Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa. 2. Se il disegno o il modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al disegno o modello comunitario spetta ad esse congiuntamente. 3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile”.  ###. 14, n. 1, del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto (GU C 92 del 12.4.2008; cfr. poi art. 28 e ss del ### che disciplinano il trasferimento e la iscrizione dei relativi atti). 
Infatti l'art. 19 “Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario” recita: “1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti. 2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. ### contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare. 3. Il paragrafo 2 si applica anche al disegno o modello comunitario registrato soggetto a differimento della pubblicazione sino a quando i dati pertinenti iscritti nel registro ed il fascicolo non sono stati divulgati al pubblico a norma dell'articolo 50, paragrafo 4”. 
Infine l'art. 32 “Licenze” recita: “1. Un disegno o modello comunitario può essere concesso in licenza per l'intera ### o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.  2. Fatte salve eventuali azioni fondate sul diritto del contratto, il titolare può opporre i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene alla durata del contratto stesso, alla forma in cui può venir impiegato il disegno o modello, alla gamma dei prodotti per cui è concessa la licenza ed alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario. 3. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per contraffazione del disegno o modello comunitario soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare del disegno o modello per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta dal titolare di una licenza esclusiva.  4. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o modello comunitario. 5. Se il disegno o modello comunitario è registrato la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, su istanza di una delle parti, iscritte nel registro e pubblicate”. 
Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne discende - quanto alla società A.R.  s.r.l.- l'assenza di prova della veste di autrice del disegno comunitario non registrato ovvero della linea di sedute denominata ### (si è già detto che la ## s.r.l. ha agito in giudizio asserendo che la linea di sedute componibile denominata ### era stata concepita dai suoi designer). 
A tal riguardo la difesa attorea produce esclusivamente il doc. n. 13; si tratta in particolare di 15 fogli contenenti i disegni della linea di sedute per cui è causa non sottoscritti da nessuno né datati (solamente sul primo foglio in basso vi è in piccolo la scritta ### 13.04.17. Non è possibile capirne la provenienza). 
A partire dal secondo foglio in alto a sinistra vi è - dopo l'indicazione della immagine raffiguratala seguente dicitura: “design ### Arena”; a sinistra del foglio vi è un simbolo con scritto sotto ### Orbene la società A.R. pur avendo agito nella veste di autore del modello in esame non solo non ha dimostrato la suddetta circostanza (come era suo onere, vedasi fra le tante anche in motivazione Cass. 2022 n. 2223) ma non ha mai allegato (né tanto meno dimostrato) che rapporti aveva o aveva avuto con il disegn indicato nei fogli di cui al doc. n. 13 nella persona di ### e con ### Dalla restante documentazione (ed in particolare dalle fatture depositate sub doc. n. 18 recanti lo stesso simbolo presente nei fogli di cui al doc. n. 13 e la dicitura ### emerge solamente che la società A.r. s.r.l. (avente Part. IVA: ### - C.F.: ### R.E.A.: FC ### - ### Impr.: FC ### come risulta anche dalla visura camerale depositata sub doc. n. 1, diversamente dalla P. Iva indicata nell'incipit dell'atto di citazione in ### e nel modello ### del pagamento del contributo) ha venduto i divani oggetto del modello per cui è causa alla società francese (le fatture sono vanno dal 07/01/2016 al 28/01/2016) e alla odierna convenuta (cfr. fatture depositate sub doc. n. 20 su cui si tornerà infra e datate 2017 e 2017 l'ultima è del luglio 2017). 
Ma ciò non è sufficiente a far ritenere che la società A.R. sia l'autore del modello in questione. 
Inoltre va evidenziato che diversamente da quanto sostenuto in citazione non vi è prova della stipula fra la ## s.r.l. e la società francese S.a.S. Groupement Mobilier De France di un accordo avente ad oggetto la commercializzazione in ### del modello in esame e della permanenza dei relativi rapporti. 
Infatti i doc. nn. 15 e 16 a tal fine richiamati (vedasi pag. 12 dell'atto di citazione) nulla dimostrano sul punto trattandosi il doc. n. 15 di pagine estratte dal sito della predetta società e da wikipedia che ne illustrano la storia tra l'altro in lingua francese e non sono state tradotte; il doc. n. 16 contiene disegni del divano ### tratti sempre dal sito della predetta società francese con la data del 16/09/2020; il doc. n. 17 invece è costituito da n. 2 fogli di cui il primo ha ad oggetto il frontespizio del catalogo 2016 sempre della citata società francese e il secondo foglio rappresenta una immagine di un divano con la scritta in alto a destra ### e recante le misure del divano e la precisazione che si trattava di fabbricazione italiana (mentre le fatture sub doc. n. 18 dimostrano esclusivamente che è intercorso fra le parti un contratto di vendita e/o di fornitura del modello ### limitato al mese di gennaio 2016). 
Per cui non essendo stata raggiunta la prova del fatto che la società A.R. s.r.l. sia l'effettiva autrice del modello per cui è causa secondo quanto previsto dall'art. 14 del ### 6/2002 se ne deve dichiarare il difetto di legittimazione all'esercizio delle azioni di contraffazione del modello e delle ulteriori domande di cui all'art. 89 del citato regolamento. 
Né risulta comunque - anche se non è stato mai dedottoche la A.R. s.r.l. sia avente causa del design ### o che ne sia o sia stato il datore di lavoro (cfr. vuoto assoluto di allegazione).   La S.C. ha escluso che la legittimazione passiva possa essere riconosciuta a intermediari commerciali che agiscono in veste di meri distributori del prodotto. 
La Corte ha precisato che l'azione di contraffazione può essere promossa solamente dal titolare del marchio o dal licenziatario da questi autorizzato ed in particolare ha affermato che il mero intermediario commerciale non ha alcuna legittimazione specifica. 
La nozione di contratto di distribuzione è infatti essenzialmente di natura economica palesandosi in concreto attraverso una serie di istituti contrattuali (compravendita, somministrazione, contratto estimatorio, agenzia) anche combinati tra loro, senza però attribuire all'intermediario che colloca, vende o distribuisce i prodotti di un imprenditore alcun diritto sui segni distintivi. 
Ugualmente dicasi con riferimento alla società ### s.r.l. la quale ha fatto derivare la propria legittimazione all'esercizio delle azioni in oggetto da un asserito accordo stipulato con la A.R. s.r.l. nel 2016 (cfr. quanto dedotto in citazione alla pag. 12). 
Comunque non è stato dimostrato dalla difesa attorea neppure il rapporto asseritamente stipulato nel 2016 fra la società ## s.r.l. e la ### (poi diventata in data #### s.r.l.) ed avente ad oggetto il modello per cui è causa (ed in forza del quale le due società avrebbero deciso di agire congiuntamente nei confronti della odierna attrice; dalla visura camerale depositata sub doc. n. 2 emerge che la suddetta società è stata costituita in data ### ed iscritta nel registro delle imprese in data ### e il cui socio unico è la società ### s.r.l.; dalla visura predetta emerge che in data ### la società ### ha variato la denominazione sociale in ### s.r.l. di qui anche la fondatezza delle circostanze addotte dalla difesa di parte convenuta a fondamento del disconoscimento delle fatture prodotte dalla difesa attorea in allegato alla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. operato ex art. 2712 c.c.). 
Invero dalle fatture prodotte (da 42 a ) a 42 e) a prescindere dal disconoscimento effettuato ex art. 2712 c.c. dalla difesa di parte convenuta) è possibile evincere esclusivamente che la A.R.  s.r.l. ha venduto alla ### i divani che riproducono il modello per cui è causa (inoltre dalle commissioni pure prodotte dalla difesa attrice emerge che la stessa ha poi provveduto a rivenderli a terzi). 
Né è stato dimostrato (e invero neppure allegato) che la ### s.r.l. sia stata licenziataria (dell'autore del disegno e/o del suo avente causa) del modello comunitario non registrato per cui è causa secondo la previsione sopra riportata dell'art. 32 del ### (il citato articolo è similare a quanto previsto dall'art. 122 bis c.p.i. introdotto dall'art. 15 del D.lgs.  15/2019. Per cui ogni diversa allegazione relativa alla asserita licenza d'uso in capo alla odierna attrice del diverso marchio nazionale e comunitario denominato “### Salotti” è assolutamente irrilevante ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva della società ### s.r.l. anche perché è riferito ad un periodo successivo a quello triennale di protezione del modello per cui è causa a cui non si fa riferimento alcuno; va comunque rilevata la tardività della “dichiarazione di licenza” datata 03/05/2021 prodotta dalla difesa attorea in allegato alla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c.). 
Da quanto sopra discende -quindiil difetto di legittimazione attiva anche della ### s.r.l. all'esercizio delle azioni di contraffazione del modello e delle ulteriori domande previste dall'art. 89 del citato ### ( la difesa attorea richiama sul punto l'art. 124 c.p.i). 
Inoltre come pacificamente ammesso anche dalla difesa delle società attrici (nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c) che la tutela del modello per cui è causa era già decaduta alla data di introduzione del presente giudizio per avvenuto decorso di tre anni dalla prima divulgazione ai sensi dell'art. 11 del ### (tanto da aver modificato la relativa domanda). 
A norma dell'art. 1, comma 2°, lett a), reg. CE n. 6/2002, un disegno o modello comunitario è protetto anche come disegno o modello comunitario non registrato se è stato divulgato al pubblico, secondo le modalità contemplate dallo stesso regolamento.  ### 11 “### della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati” recita: “1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella ### 2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella ### se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella ### Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza”. 
Dunque, perché un modello comunitario non registrato possa essere considerato divulgato al "pubblico" occorre che sia stato esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale da essere conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato che siano operanti nella "###. 
La durata della tutela (i tre anni non sono infatti rinnovabili) è funzionale alla tipologia di design e modelli a cui viene solitamente applicata, ossia quelli che hanno bisogno di essere testati sul mercato per poi, eventualmente, essere registrati presso gli enti preposti entro dodici mesi a partire dalla prima divulgazione, come l'### (per l'### o l'### (per l'###, oppure per quelli che vengono creati e commercializzati per periodi limitati di tempo. 
Ad avviso della S.C. (vedasi in motivazione Cass. 2020 n. 11349) non vi è dubbio che il regolamento comunitario, con l'uso della locuzione "ambienti specializzati del settore interessato", abbia inteso riferirsi agli operatori professionali, ossia agli "addetti ai lavori"; categoria che, se da un lato non coincide certo con gli utilizzatori finali, dall'altro, non può essere circoscritta a coloro che fanno parte della catena distributiva aziendale. 
La divulgazione al pubblico presuppone la diffusione all'esterno del disegno o modello non registrato, il quale deve rivolgersi potenzialmente ad un numero indeterminato di persone. 
Ciò si verifica, senz'altro, con l'esposizione o l'immissione in commercio del prodotto che lo riproduce, ma può anche avvenire, a titolo di esempio, con la presentazione del modello nell'ambito di una fiera, di una mostra, di un'esposizione, con la pubblicazione del modello su un catalogo o su una rivista specializzata. La divulgazione al pubblico di un modello non registrato deve avere quindi necessariamente una proiezione "esterna", rispetto alla specifica realtà "aziendale" cui lo stesso è riconducibile, a nulla rilevando che i soggetti che fanno parte del gruppo d'imprese (o ne siano in una certa qualificata misura con essa collegate) possano avere una personalità giuridica distinta. 
Orbene -nel caso di specieè incontestato che il modello della linea di divani denominata ### è stata pubblicata dalla società francese (non soggetta a vincoli di segretezza) nel catalogo del 2016 (doc. n. 17) e i divani che lo riproducono sono stati venduti da A.R. s.r.l. non solo alla predetta società francese ma anche ad altre società (come alla società G&B ### s.r.l.  oggi denominata ### S.r.l. e alla odierna convenuta) già a partire dal dicembre del 2015 (vedi fattura del dicembre del 2015 prodotta sub doc. n. 52 e fatture depositate sub doc. n. 20 sempre da parte attrice) e da questi successivamente rivenduti (e pubblicizzati) sotto i rispettivi marchi (si aggiunga che dalla fattura n. 267 del 18/12/2015, e quindi antecedente alla fattura prodotta dalla società attrice fra l'altro solamente con la terza memoria, emerge che la G.&S aveva venduto il divano modello ### alla ### s.r.l. e il legale rappresentante della prima ha dichiarato - nella nota depositata sempre della convenutache il suddetto divano venne venduto dalla società quale ditta produttrice del predetto modello; cfrdoc. n. 30 fasc. conv. Che si tratti, senza alcun dubbio, del medesimo modello è ulteriormente confermato anche dagli estratti delle pagine ### della ### già G&B ### riportanti il modello esattamente identico a quello di cui all'odierno giudizio e prodotti dalla convenuta sub doc.31-32. Inoltre, risulta accertato anche che la società ### S.r.l commercializza sin dal 2015 lo stesso modello di seduta di cui all'odierno giudizio, che viene proposto al pubblico con il proprio marchio registrato “### Arreda”, cfr. doc.34 fasc. conv., come emerge diffusamente sul relativo profilo ### sub doc.35; vedasi anche il doc. n. 36, 40 e 41 sempre prodotto dalla convenuta. Giova ribadire che - come attestato dalle visure camerali prodotte in atti dalla convenuta - la ### S.r.l.  (c.f./p.i.###) con sede in #### è soggetto giuridico distinto rispetto all'attrice ### S.r.l.). 
Per cui la protezione del citato modello è senza dubbio venuta meno nel dicembre del 2018 per decorrenza del termine di cui al citato art. 11. 
Di conseguenza le domande avente ad oggetto la contraffazione del predetto modello relativamente al periodo successivo alla scadenza del su citato termine così come tutte le altre richieste in ordine ad una attuale reiterazione di attività asseritamente contraffatorie o dirette ad ottenere l'odierna distruzione / ritiro dal commercio dei prodotti oggetto di causa vanno respinte proprio in considerazione della pacifica mancanza di ogni attuale e futura ipotesi di contraffazione ai sensi del ### Ce n.6/2002. 
Infatti, una volta scaduto il termine di durata della tutela accordata al modello non registrato sulla base del ### le forme del prodotto oggetto del disegno o modello dello stesso sono liberamente riproducibili (appare ovvio precisare che la scadenza del termine triennale di tutela del modello comunitario non registrato fa venir meno il diritto di privativa per il periodo successivo alla scadenza medesima, ma lascia impregiudicata la questione se di quel diritto il titolare potesse validamente fruire nel tempo in cui il modello ha operato, come precisato dalla stessa difesa attorea nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.). 
Dalle fatture prodotte sub doc. n. 20 emerge che la odierna convenuta ha provveduto ad acquistare dalla società A.R. s.r.l. i divani che riproducevano il modello ### (dal 2016 e) fino al maggio del 2017 (vedi fattura del 29/05/2017 n. 99) e a rivenderli su autorizzazione della stessa fino all'aprile del 2018 ovvero a seguito della sentenza della Corte di Appello di ### n. 673/2018 secondo quanto dedotto dalla stessa difesa attorea (alla pag. 18 dell'atto di citazione la difesa delle attrice testualmente dichiarava: “alla affermazione commerciale dello ### ha contribuito la stessa convenuta all'epoca in cui era cliente di A.R. dato che lo proponeva nei suoi punti vendita e lo aveva inserito nel proprio catalogo”; sul punto vedasi anche art. 20 comma 1 lett. a) del ### secondo cui: “I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possono venir esercitati in caso di: a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali”). Per cui anche sotto tale aspetto l'azione di contraffazione del modello si appalesa del tutto infondata posto che le condotte poste a fondamento della predetta successive al dicembre del 2018 (vedasi pag. 14) non costituiscono contraffazione del modello non soggetto più a tutela mentre rispetto a quelle denunciate con riferimento ad epoca anteriore (ma successiva all'aprile del 2018 ovvero al 25 Maggio, 06 luglio, Agosto e settembre del 2018, vedasi pag. 13- 14 dell'atto di citazione) (a prescindere dalla loro effettiva sussistenza per quanto si dirà infra) difetta l'allegazione (specifica e tempestiva) e la prova di qualsivoglia danno causalmente riconducibile a ciascuna delle società attrici sia in termini di lucro cessante che di danno emergente, ciò in violazione dell'art. 125 c.p.i. (richiamato dalla difesa attorea) che detta i criteri in materia, richiamando gli artt. 1223, 1226 e 1227, c.c., difettando nella fattispecie anche la mera prova indiziaria dei danni e l'insussistenza dei presupposti per applicare il criterio equitativo di risarcimento (si rammenta che secondo la S.C., -vedasi di recente la sentenza n. 24635 del 2021 e la sentenza n. 5666/21- anche il criterio dettato dal secondo comma del citato art. 125 non può prescindere dall'applicazione degli ordinari principi civilistici e presupponga, pur sempre, l'allegazione e la prova di fatti causativi di specifici e determinati danni patrimoniali. In particolare alla pag. 13 della citata sentenza della S.C. si legge testualmente: “In questa logica, s'afferma dunque, sia in dottrina che nella giurisprudenza di legittimità, che il danno risarcibile si avvicina, pur senza sovrapporvisi, al cosiddetto "danno concorrenziale", ossia appunto all'alterazione dei fattori di mercato che è conseguente all'illecito e che giustifica di per sé, anche nella materia della concorrenza sleale, l'irrogazione dell'inibitoria, pur in assenza di un danno economico attuale per il titolare del diritto violato; se ne distingue, però, perché ai fini del compimento dell'illecito concorrenziale basta l'astratta potenzialità dannosa (ed infatti è illecito anche il tentativo), mentre ai fini risarcitori è richiesta un'alterazione attuale di questi fattori. Per quanto esposto, in adesione al richiamato orientamento consolidato della Corte di legittimità, cui s'intende dare continuità, il collegio ritiene che tale norma non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenti una semplificazione probatoria che pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, dalla condotta di contraffazione del marchio. Né va trascurata la ratio dei criteri risarcitori in caso di illeciti concorrenziali i quali sono configurati come un aspetto del ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza in un mercato che ammette l'esistenza di esclusive. Al riguardo, se è vero che la norma di cui all'art. 125, comma 2, c.p.c., può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, mediante il criterio del "prezzo del giusto consenso", inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, è altresì vero che tale liquidazione non possa essere effettuata, come invoca la ricorrente, sulla base di un'astratta presunzione, ovvero attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio. Deve pertanto ritenersi, come affermato dalla Corte d'appello, che anche tale forma di liquidazione presupponga l'applicazione degli artt. 1/23 ss., c.c., e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori”. Di qui la decisione di non disporre la CTU sui quesiti formulati dalla difesa attorea nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. in quanto generica ed esplorativa e tendente a superare le omesse specifiche allegazione e prova della sussistenza di un danno collegato fra l'altro ad una contraffazione non dimostrata; di conseguenza anche l'istanza avanzata ex art. 210 c.p.c. è inammissibile e come tale va rigettata). 
Da quanto sopra discende altresì il cd. esaurimento dei diritti relativi al modello in questione (come nella sostanza ed in concreto eccepito dalla difesa di parte convenuta).  ###. 21 del ### predetto “### dei diritti” recita: “I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non si estendono agli atti compiuti in relazione a un prodotto nel quale è incorporato o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della protezione offerta dal disegno o modello comunitario quando il prodotto sia stato immesso sul mercato nella ### dal titolare del disegno o modello comunitario o con il suo consenso” (vedasi anche art. 5 c.p.i.).  ### in commercio (sia nazionale che comunitario) dei divani che riproducevano il modello in questione (addirittura con l'autorizzazione alla rivendita con il marchio proprio di ciascuna delle società rivenditrici) avvenuta con evidenza in forza del consenso (che può essere anche implicito) dell'autore del disegno ha comportato l'esaurimento dei diritti conferiti dal modello con la conseguenza che il titolare non solo non può impedire l'ulteriore circolazione del divano cui inerisce il modello stesso ma con riferimento agli esemplari per cui il diritto si è esaurito non può nemmeno vietare le attività funzionali alla vendita (quali ad esempio quelle promozionali e/o pubblicitarie; cfr. anche in motivazione Cass. 2023 n. 7378 con riferimento all'art. 5 c.p.i.). 
Ne discende anche sotto tale aspetto l'infondatezza della domanda avanzata ex art. 2598 (nonché delle domande di inibitoria, di ritiro e distruzione avanzate sub nn. 3, 4, 5, 7 e 8). 
A tal riguardo (sempre ad abundantiam) va rilevato che la difesa attorea a fondamento sia dell'azione di cui all'art. 2598 n. 1 che di quella di cui al n. 3 ha posto l'asserita contraffazione (ovvero copiatura) del modello ### ovvero la violazione dei diritti derivanti dal predetto modello comunitario non registrato (cfr. quanto dedotto in particolare alle pagg. 17-20 dell'atto di citazione e nella successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c.). 
Come è noto anche se le due azioni (quella di concorrenza sleale e quella relativa alle privative industriali) hanno natura diversa quando la concorrenza sleale viene denunciata come consistente soltanto nella contraffazione di un marchio e nella conseguente induzione in errore del consumatore, l'insussistenza della contraffazione implica anche l'esclusione della concorrenza sleale (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 11349). 
Al riguardo infatti si è affermato che: - le due azioni, quella di concorrenza sleale e quella relativa alle privative industriali hanno natura diversa (si suole tradizionalmente distinguere la natura personale dell'azione di concorrenza sleale da quella reale a tutela del segno distintivo), ma soprattutto sono diverse per diversità dei presupposti e dell'oggetto.  - È noto, infatti, che mentre la tutela ai sensi della legge marchi opera indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti, la tutela ex art. 2598 c.c., n. 1, presuppone viceversa la confondibilità con i prodotti del concorrente e quindi la possibilità di uno sviamento di clientela con il conseguente danno (ex pluribus Cass. 6193 del 7.3.2008, rv. 602619; n. 9617 del 1998 rv. 519177).  - Nell'azione per concorrenza sleale l'elemento intenzionale dell'agente è presunto, a norma dell'art. 2600 c.c., comma 3, laddove nell'azione a tutela del marchio, accertata la contraffazione, non occorre neppure provare la colpa (vedi Cass. n. 7660 del 18/08/1997, rv. 506830; n. 8157 del 3.7.92 rv. 478021; n. 1080 del 22.2.1986, rv. 444581;) essendo la responsabilità del contraffattore indipendente da qualsiasi connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo.  - La esclusione della contraffazione del marchio non esonerava comunque il ### dallo svolgere un'autonoma verifica per accertare la sussistenza del profilo di concorrenza sleale (in tal senso Cass. 9.9.2002 n. 13079, n. 8157 del 1992, n. 5462 del 1982), non essendo sufficiente ad escludere la sussistenza della concorrenza sleale l'esclusione della violazione del marchio; - inoltre l'attività illecita, consistente nell'approvazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (cfr. Cass. 19 giugno 2008, n. 16647 e Cass. n. 6382 del 2017); - tuttavia, quando la concorrenza sleale viene denunciata come consistente soltanto nella contraffazione di un marchio e nella conseguente induzione in errore del consumatore, l'insussistenza della contraffazione implica anche l'esclusione della concorrenza sleale. 
Orbene -nel caso in esamesi è già detto che deve escludersi la contraffazione del modello (a ciò si aggiunga sempre per dovere di completezza la genericità della domanda risarcitoria. Si rammenta che spetta all'attore dimostrare anche il danno; infatti secondo la S.C. in materia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. il danno cagionato, non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione”; cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2015 n. 25921). 
La difesa attorea sebbene nella memoria di cui al n. 1 del comma VI dell'art. 183 c.c. abbia ammesso la scadenza del termine triennale della tutela da un lato ha solamente precisato che l'azione andava riferita al periodo precedente alla scadenza del termine e dall'altro ha dedotto che l'art. 2598 n. 1 c.c. sanziona comunque anche l'attività concorrenziale indipendentemente dal fatto che il prodotto sia oggetto di privativa senza specificatamente prospettare in causa l'imitazione servile delle forme del proprio prodotto, siccome percepibili anche dal consumatore medio (cfr. memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.). 
Tuttavia a tal riguardo non può non essere rilevato - vista l'ampia documentazione prodotta dalla convenutache il modello per cui è causa era stato divulgatoin epoca antecedente a quella in cui è stato divulgato dalla A.R. - da altre società attraverso i rispettivi e diversi marchi - tra cui “### Bobois” (linea scenario risalente addirittura all'anno 2013, come dimostrato dalle pubblicazioni / cataloghi dimessi in atti, vedasi doc. nn. 6-17 fasc. conv.), “Delta Salotti” (linea ### dell'anno 2015, anche in tal caso dimostrato dalle pubblicazioni /cataloghi dimessi in atti, vedasi doc. nn. 19-22 fasc. conv.), “G&B Sofas” oggi “Garavini” e “### Arreda” (quest'ultimo - addirittura - perfettamente identico a quello oggetto di causa) e “Sogno Sofà” (trattasi di anteriorità distruttive del modello comunitario non registrato). 
Vi è agli atti la prova della comprovata preesistenza di altre linee di sedute divulgate in commercio a livello nazionale e comunitario da terzi soggetti del tutto identiche e/o con caratteristiche che escludono la presenza dei requisiti della novità e del carattere individuale della stessa linea attorea, cosi come indicati alla pag. 11 dell'atto di citazione (non integrato sul punto dalla memoria di cui all'art. 183 comma VI n.1 c.p.c.) che ivi si riportano “(1) un piano di seduta piuttosto massiccio che (2) poggia a terra grazie a dei piedini in metallo a forma di “V”, dalla presenza di (3) uno o due braccioli traslabili lateralmente (4) a forma di saponetta, e da uno (5) schienale singolo o scisso in due unità costituito da (6) un cuscino la cui forma ricorda quello del classico guanciale che (8) poggia in modo amovibile su una base (9) traslabile in profondità” (###, dunque, ha invocato la tutela comunitaria del proprio modello sulla base di elementi individualizzanti espressamente ed esclusivamente definiti nel proprio atto di citazione). 
Gli artt. 4 e ssgg. del Reg. CE 6/2002 stabiliscono che un disegno o modello è protetto se e in quanto possieda due requisiti: la novità e il carattere individuale. 
La giurisprudenza comunitaria ha precisato, tuttavia, che una combinazione di elementi già divulgati è comunque suscettibile di protezione come disegno o modello comunitario a condizione che, nel complesso, sia in possesso di questi due requisiti. 
Le disposizioni ricordate impongono che il modello sia nuovo e che esso abbia carattere individuale, cioè susciti nell'«utilizzatore informato» una «impressione generale» diversa da quella che potrebbe evocargli un precedente modello, anche considerando il «margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato». 
Le norme in tema di individuazione delle anteriorità rilevanti (così come i requisiti di tutela) vogliono d'altro canto selezionare per la protezione le sole forme dotate di un carattere individualizzante realmente nuovo sul medesimo mercato. 
Questa finalità giustifica l'ampio spettro di «fatti» che rendono il modello divulgato, e suggerisce d'altro canto di interpretare i concetti di «divulgazione» e «ragionevole conoscibilità» richiesti dagli artt. 34 cpi e 7.1 del RDC in modo ampio dal punto di vista merceologico e territoriale, per assicurare l'effettiva novità delle forme che accedono alla tutela. Un prodotto si considera dotato di carattere individuale quando l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato differisca in modo significativo rispetto a quella suscitata nel medesimo utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato precedentemente al pubblico; per utilizzatore informato, si intende il soggetto che conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto merceologico di riferimento, ovvero che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, disponendo di un elevato grado di conoscenza a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza (cfr. anche in motivazione Cass. pen. del 2019 43374). 
Circa la valutazione dell'«impressione generale» suscitata dal modello, specificamente dedotta, va invece rilevato come, dovendosi tener presente il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il modello, diviene necessario considerare la varietà di prodotti esistenti in quello specifico settore, definita dagli operatori come "affollamento".   Il principio, che si è andato affermando nella giurisprudenza specializzata, è nel senso che il giudizio sull'esistenza del cd. carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, è relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato: se, cioè, nel settore in questione esistano pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo; viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti. 
Anche in sede comunitaria (cfr. ### europea, 13 novembre 2012, n. 83/11, 84/11, ### Antrax it) si afferma come «Un affollamento dello stato dell'arte derivante dall'esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione del carattere individuale, in quanto può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli». 
Orbene nel caso in esame il modello ### (rispetto ai precedenti) non presenta sufficienti caratteristiche di originalità, tali da essere percepibili dai destinatari del prodotto, in quanto determina un'impressione visiva, inidonea a differenziarlo nel campo dell'arredamento (anche a volerlo considerare particolarmente affollato come ritenuto dalla difesa attorea). 
Esaminati in concreto il modello per cui è causa e quelli divulgati dalle suddette società in epoca precedente si ritiene che il modello ### non suscita nell'utilizzatore informato (nel senso appena sopra precisato) una diversa impressione generale d'insieme (ex art. 7 del ### non contenendo alcun elemento individualizzante e nuovo (come precisati dagli artt. 4 e ss del ### cfr. la comparazione effettuata nello specifico dalla difesa di parte convenuta nella seconda memoria depositata pag.5-13 ed assistita dalle produzioni fotografiche dimesse dalle quali emerge l'incontrovertibile assenza di novità in capo al modello di seduta oggetto del presente giudizio, proprio facendo riferimento ai medesimi specifici aspetti che, secondo la prospettazione attorea, avrebbero dovuto rappresentare gli elementi individualizzanti del modello AR, idonei a reclamare la tutela comunitaria. La seconda tavola sinottica - prodotta dalla difesa attorea sub doc.40 con la seconda memoria contiene nuovi e diversi elementi asseritamente individualizzanti rispetto a quelli dedotti nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum ovvero alla pag. 11 dell'atto di citazione e quindi inammissibili come correttamente eccepito dalla difesa della convenuta. Inoltre trattasi di indicazioni, cuscino non monoscocca, cucito estetico a trapunta a 9 rettangoli, imbottito in fiocco, design organico e sinuoso (?) del piede angolare che presenta raggiature e curve dolci - che, oltre ad essere del tutto generiche, risultano comunque del tutto irrilevanti ai fini della valutazione di cui sopra. Le diversità di dettaglio non hanno alcuna efficacia dirimente quanto alla tematica della individualità (art. 6 Reg. CE), la quale attiene a una significativa differenziazione dell'impressione generale indotta nell'utilizzatore informato). 
Ciò in applicazione del condiviso principio, secondo cui (cfr. Cass. 15 gennaio 2018, n. 762), «ai fini della comparazione di un nuovo modello con le anteriorità, occorre valutare l'impressione d'insieme che la sua forma genera nell'osservatore, concentrando l'attenzione sull'aspetto complessivo del prodotto, anziché sulla somiglianza o sulla diversità di singoli elementi, e tralasciando i dettagli privi di attitudine caratterizzante»; principio ribadito ancor più di recente (Cass. 6 dicembre 2019, n. ### e da Cass. 2020 n. 23975). 
Il condivisibile principio deriva, occorre notare, dall'attitudine percettiva, propria dell'occhio e del cervello umano, usi ad essere "impressionati" o "colpiti" - ben prima di un esame parcellizzato, che necessariamente segue e che non rileva ai fini della connotazione tipica di ciascun modello - dall'impatto esteriore di un oggetto nel suo insieme (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 23975). 
Si rammenta che l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11 spettava alla attrice secondo quanto espressamente previsto dall'art. 85 del ### il quale al comma 2 recita: «Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità». 
Orbene alla luce di quanto appena sopra precisato è possibile escludere la sussistenza anche dei presupposti dell'art. 2598 n. 1 c.c. che sanziona il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente (cfr. Cass. n. 8944/2020). 
La capacità individualizzante di un prodotto - che assicura al suo titolare, pur in assenza di privative, una protezione di fatto perpetua -, è ben di più che la sua mera novità estrinseca, ma consiste nella sua acquisita, o almeno incipiente, capacità di individuare l'azienda da cui proviene; ne discende che il prodotto individualizzante che gode della tutela contro l'imitazione servile deve evidenziare non solo l'originalità, ma anche, per la notorietà acquisita e la pubblicità ricevuta, la sua provenienza da un determinato imprenditore in quanto, in assenza di tale presupposto, vige il principio generale della libertà di concorrenza. 
Poiché l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l'onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe - in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art.  2697 c.c. - su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto (Cass., n. 29522/2008). 
Orbene nel caso di specie difettano entrambi i presupposti; manca l'originalità per le ragioni appena sopra evidenziate; difetta pure il riscontro della effettiva ravvisabilità della capacità individualizzante nel senso sopra indica (la ### s.r.l. non ha neppure dimostrato - diversamente da quanto sostenutoche il modello ### sia stato pubblicizzato e venduto sotto il marchio ### di cui fra l'altro è divenuta licenziataria solamente nel dicembre del 2019; vedi assoluta irrilevanza della documentazione depositata a riscontro tanto più quella riferita a periodi successivi alla scadenza triennale della tutela. In particolare va evidenziato che nessuna delle produzioni attoree riferite ad asserite attività promozionali, riguardano il modello “Spacer” e/o, in ogni caso, non sono ad esso riferibili: la difesa delle attrici si è limitata, infatti, a fornire produzioni del tutto inconferenti, come ad esempio le rappresentazioni fotografiche relative al programma televisivo “### e Donne”, nelle quali non appare neppure il marchio “### Salotti”, né viene raffigurato il modello di seduta oggetto del presente giudizio cfr. doc.34 attore - pag. 3 seconda memoria attore).). 
A quanto sopra si aggiunga che la convenuta commercializza i divani (riproducenti il modello in questione) contraddistinguendoli con il proprio marchio ### La S. Corte ha affermato, in più occasioni che, in quanto inserito nel contesto dell'art. 2598 1, c.c., che tratta della concorrenza confusoria, il divieto dell'imitazione servile tutela soltanto l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione; e ha pure precisato che tale interesse é senz'altro soddisfatto dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore (Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062; nel medesimo senso: Cass. 3 agosto 1987, n. 6682; Cass. 9 novembre 1983, 6625). Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (e quella di merito appare orientata nel medesimo senso), la circostanza che il prodotto rechi un marchio idoneo ad attribuirne l'origine a un determinato produttore può — certamente — non essere sempre sufficiente ad escludere la concorrenza per imitazione servile: ma è certamente riservato al giudice del merito l'apprezzamento circa il fatto che tale marchio non adempia alla sua funzione qualificante e distintiva (Cass. 19 febbraio 1997, n. 1541). 
Orbene nel caso in esame la imitazione servile (così come ogni altra ipotesi di agganciamento) deve escludersi in quanto - come si è sopra accertatoaltre società contrassegnano con propri marchi i divani riproducenti il modello in questione e, inoltre, quelli dell'odierna convenuta esibiscono un proprio marchio riferibile alla stessa (cfr. in particolare doc. nn. 24, 25 e 26 fasc.  conv. ma anche doc. nn. 20-24 di parte attrice dai quali emerge che la linea ###Sparviero” è commercializzata da ### attraverso la presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato/commercializzato da un imprenditore ben individualizzato e diverso da A.R. / ### e, dunque, con modalità “idonee, in virtù della loro capacità distintiva a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa” con ciò eliminando qualsivoglia confusione e/o pericolo di confusione. (Né a tal fine ha alcun rilievo la asserita - ma insussistentesomiglianza dei segni distintivi “### Sofà” e “### a cui la difesa attorea ha fatto riferimento la difesa attorea nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.). 
Quindi ed in conclusione tutte le domande attoree vanno rigettate perché infondate. 
Va rigettata tuttavia anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta. 
Come si è già detto quest'ultima ha chiesto che venga accertata e dichiarata “la nullità del modello comunitario e nazionale attoreo ### non registrato, relativi componenti compresi, ai sensi e per gli effetti dell'art.85 Reg. CE n.6/2002 per quanto dimostrato in atti del presente giudizio e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di ### all'attività di produzione, importazione, esportazione, distribuzione, offerta in vendita, reclamizzazione ed ogni altro uso a fini commerciali della propria linea “###Sparviero” e/o comunque di altra linea di sedute comunque denominata ed analoga alla stessa”. 
La disciplina giudiziale relativa alla nullità del modello comunitario (anche non registrato) è contenuta negli artt. 24, 25 e 26, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87). 
Legittimato passivo è senza dubbio l'autore del modello. 
Orbene si è già detto sopra che nel caso di specie non vi è prova del fatto che la società A.R.  sia tale. 
Si è anche evidenziato che ciò debba altresì escludersi dalla documentazione depositata dalla quale emerge che la A.R. sia (o sia stato) un mero distributore sul mercato dei divani che riproducono il modello in questione ma non è stato dimostrato il titolo in forza del quale sia divenuta tale. 
Ugualmente dicasi per la ### s.r.l. la quale dal canto suo ha omesso di fornire la prova del titolo in forza del quale procede anch'essa alla commercializzazione del divano oggetto del modello per cui è causa. 
Non vi prova (né la circostanza è stata mai allegata neppure dalla difesa della convenuta) di chi sia effettivamente l'autore del modello in questione con la conseguenza che risulta di fatto anche impossibile procedere ad una eventuale integrazione del contraddittorio (si è già detto che dal doc. n. 13 emerge che il design sia un certo ###. 
A quanto sopra si aggiunga comunque che difetta -nel caso di specieanche un interesse (concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c.) giuridicamente apprezzabile in capo alla odierna convenuta relativamente alla declaratoria di nullità del modello per cui è causa e ciò in conseguenza di quanto sopra accertato con riferimento sia alla scadenza del termine triennale di tutela del predetto modello sia all'esaurimento del diritto di cui all'art. 21 del ### Come emerge dalle conclusioni rassegnate dalla difesa della società convenuta l'interesse sottostante sia alla domanda con cui si è inteso far dichiarare la nullità del modello sia alle domande connesse sia unicamente proiettato nel futuro - un futuro nel quale il contestato modello e però ormai privo di efficacia (essendo trascorso il triennio di protezione) ed in rapporto al quale l'interesse della convenuta che ne ha chiesto la declaratoria di nullità è perciò necessariamente svanito (cfr. sul punto anche in motivazione Cass. 2004 n. 14194). 
Infatti dalle domande avanzate dalla convenuta traspare chiaramente che è suo interesse a liberamente avvalersi nella proprie attività produttiva e commerciale degli insegnamenti rivendicati da quel modello ed, in particolare, a continuare senza intoppi nella produzione e nel commercio della linea di divani che costituiscono riproduzione del predetto. 
Inoltre difetta l'interesse della odierna convenuta ad ottenere una declaratoria di nullità ex nunc del modello in questione anche con riferimento al periodo antecedente allo scadere del triennio di protezione posto che - come si è già detto fino al giugno 2017 e secondo la difesa attorea fino all'aprile del 2018 (data della sentenza della Corte di Appello di ###- la convenuta era stata autorizzata alla commercializzazione della linea di divani in questione e comunque a quella data si erano già esauriti i diritti relativi al modello per cui è causa ai sensi dell'art. 21 del ### citato (vedasi anche art. 5 c.p.i.); non si riesce quindi ad individuare alcuna utilità derivante alla convenuta dalla declaratoria retrospettiva di nullità del modello (infatti le domande avanzate ex art. 2598 c.c. sono tutte destituite di fondamento anche in considerazione di quanto appena sopra evidenziato). 
Va infine rigettata anche la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta in assenza dei relativi presupposti. 
Le spese seguono la soccombenza delle società attrici e si liquidano in favore della convenuta come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato dal Dm 147/2022(valori medi) avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile complessità media) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della attività istruttoria l'importo relativo alla fase della “trattazione-istruzione” viene liquidato nella misura del 50%; inoltre - diversamente da quanto richiesto da parte convenuta nella nota spese depositata in allegato alla memoria di replicasi ritiene di non operare l'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del citato Dm. in quanto l'attività espletata è stata sostanzialmente unica ed uniforme per tutte le parti assistite; sul poter discrezionale dell'aumento, vedasi fra le tante e da ultimo Cass. 2021 n. 13595).  P.Q.M.  ### di Ancona, ### delle ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 5150/2020, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide: RIGETTA Tutte le domande attoree avanzate nei confronti della convenuta per le causali di cui in motivazione; RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa di parte convenuta per le causali di cui in motivazione; per l'effetto, ### Le società attrici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido fra loro (ed in egual misura nei loro rapporti interni), al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite che si liquidano - per le causali di cui in motivazionein E. 8.991,00 a titolo di compenso professionale, E. 1063,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di compenso professionale, Iva e ### come per legge. 
Così deciso nella ### di Consiglio del 26/04/2023 ###ssa ### 

causa n. 5150/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Pompetti Gabriella

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 3156/2021 del 09-12-2021

... ebbero a concludere in data ### un contratto estimatorio - conto venditacon cui parte attrice si impegnava a consegnare alcuni quadri ai convenuti sig.ri ### (titolare dell'impresa individuale “L'### - ### d'### di ### Sonia”) ed ### allo scopo di venderli a terzi e questi si impegnavano a pagare al ### una percentuale sul prezzo solo a seguito di loro effettiva vendita, il tutto entro una certa data [nove mesi dalla consegna i.e. 9.12.2012] salvo restituzione delle opere che sarebbero rimaste invendute. Ancora, le parti hanno versato in causa, tra gli altri documenti: - telefax datato 26.9.2017 inviato dall'avv. ### all'avv. ### nel quale, conformemente a quanto previsto nel richiamato contratto, gli stessi convenuti indicano nel numero di 28 i quadri ai medesimi consegnati in conto (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 864/2019 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliato in Via degli ### 20 50132 Firenze presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliato in ### 91 53100 SIENA presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 91 53100 SIENA presso il difensore avv. ### CONVENUTI MOTIVI DELLA DECISIONE Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.- Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta raccomandata R/R in data ### - 17.1.2019 il sig. ### ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Firenze i sig.ri ### ed ### per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di Firenze, disatteso e reietto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito: - accertare e dichiarare il diritto del #### a ottenere il pagamento, da parte dei ###ri ### e ### delle somme relative ai 23 quadri descritti nella narrativa che precede, consegnati a questi ultimi in data 9 febbraio 2012 e dai medesimi venduti a terzi e/o a ottenere la restituzione dei predetti quadri laddove non venduti dai convenuti a terzi, e conseguentemente - condannare i ###ri ### e ### a pagare in favore del #### le somme relative ai 23 quadri descritti nella narrativa che precede, consegnati ai convenuti in data 9 febbraio 2012 e dai medesimi venduti a terzi, somme da quantificarsi in complessivi ### 9.545,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e/o a restituire al #### i predetti quadri laddove rimasti invenduti. Con condanna alla refusione di compensi e spese di lite”. 
In buona sostanza parte attrice ha convenuto in giudizio i sig.ri ### (titolare dell'impresa individuale “L'### - ### d'### di ### Sonia”) ed ### adducendo di aver sottoscritto con i convenuti in data ### un contratto in forza del quale consegnava ai medesimi in conto vendita n. 28 quadri dietro impegno da parte di questi alla corresponsione di una percentuale sul prezzo di vendita ovvero - in caso di mancata vendita entro il termine di dieci mesi dalla data di sottoscrizione del contratto - alla loro restituzione. 
In particolare, parte attrice lamenta che alla data di scadenza del predetto termine - i.e.  9.12.2012 - i sig.ri ### e ### avevano corrisposto la percentuale pattuita relativamente a soli n. 5 dei 28 quadri consegnati senza restituire i restanti n. 23 rimasti invenduti. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.5.2019 depositata per via telematica si costituivano in giudizio i sig.ri ### ed ### rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Al Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza reietta e disattesa ed accertati i fatti tutti di cui in narrativa, preso atto dell'offerta banco iudicis di €795,00 effettuata dai convenuti, dichiarare che nulla è dovuto da questi ad ### in forza del contratto “in conto vendita”. 
Nella propria comparsa di costituzione i convenuti contestavano sia in fatto che in diritto la domanda attorea sostenendo preliminarmente di aver ricevuto in consegna ed in conto vendita dall'attore solo n. 24 dipinti (5 risulterebbero originariamente cancellati dallo stesso ### e di aver corrisposto al medesimo la complessiva somma di ### 4.090,00 di cui ### 1.300,00 per contanti ed i restanti ### 2.790,00 a mezzo dei seguenti assegni bancari: - n. 1010926288 tratto su ### per ### 660,00 in data ###; - n. 1012614331 tratto su ### per ### 880,00 in data ###; - n. 1014053991 tratto su ### per ### 900,00 in data ###; - n. 1014057299 tratto su ### per l'importo di ### 350,00 in data ###. 
Ancora i convenuti eccepivano di aver restituito all'attore n. 6 quadri rimasti invenuti del complessivo valore contrattualmente stabilito in ### 2.580,00 sicché considerato il valore reale delle n. 19 opere ascendente ad ### 7.465,00, le somme percepite dal ### ammontanti a complessivi ### 4.090,00 e le opere al medesimo restituite del controvalore di ### 2.580,00, la somma di cui l'attore potrebbe ancora considerarsi creditore e sulla quale i convenuti formulavano offerta banco iudicis sarebbe pari al minor importo di ### 795,00. 
Alla prima udienza differita ex art. 168-bis co. 5 c.p.c. al 17.5.2019 poi rinviata causa astensione delle udienze al 12.6.2019 le parti chiedevano concordemente termini per memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. quindi il Tribunale concedeva termini per memorie istruttorie rinviando la causa all'udienza del 24.10.2019 poi rinviata causa impedimento al 9.1.2020. In detta udienza era ammesso il giuramento decisorio deferito da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta avente a oggetto la circostanza della dazione di ### 1.300,00 in contanti poi assunto a seguito di vari rinvii causa pandemia da ###19 all'udienza del 1.7.2021. 
In detta udienza assunta la prova sulla richiamata circostanza e ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.7.2021. 
Con decreto di trattazione scritta del 5.7.2021, il Tribunale confermava l'udienza del 29.7.2021 disponendo “che la suddetta udienza si svolga secondo le modalità previste dall' art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e quindi in forma cartolare, con trattazione unicamente scritta, senza comparizione dei difensori e delle parti” ed ha assegnato alle “parti termine sino a sette giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte e termine sino a tre giorni prima dell'udienza per eventuali repliche, contenente le “sole istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti, secondo quanto indicato in parte motiva”, rilevando che per le “udienze già fissate per la precisazione delle conclusioni: i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni; il giudice con successivo provvedimento comunicherà alle parti il trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche” invitando altresì “i difensori, ove possibile, al deposito di un “preverbale” unico a firma congiunta o, in alternativa, due preverbali di identico contenuto, con le richieste e conclusioni di entrambe le parti”. 
Con note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Tribunale, all'udienza cartolare del 29.7.2021, ha trattenuto in decisione la causa con assegnazione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni venti per memorie di replica.  q q q Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è fondata e va accolta, con conseguente declaratoria come da dispositivo per i seguenti motivi. 
I In diritto il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di accertamento svolta è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione contrattuale che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi del diritto avversario (cfr. ex multis: Cass. civ., SSUU, 23.09.2013, 21678; Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ., sez. 3, 26.02.2013, n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003 18315; Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533). 
Tali regole probatorie generali vanno naturalmente coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dal novellato art. 115 cod. proc. civ. in forza del quale la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato, a favore della parte che l'ha allegato, onde il detto fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di specifica prova ( ex multis Cass. nn. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594; Cass. civ., sez. 3, 18.05.2011 10860; Cass. civ., sez. 3, 19.08.2009 n. 18399; Cass. civ., sez. 3, 3.07.2008 n. 18202; Cass. civ., sez. 3, 21.05.2008 n. 13079). 
In fatto, il Tribunale osserva essere pacifico, nonché emergente dalla scrittura privata versata in causa (cfr. Doc. 1 fascicolo attore), che le parti ebbero a concludere in data ### un contratto estimatorio - conto venditacon cui parte attrice si impegnava a consegnare alcuni quadri ai convenuti sig.ri ### (titolare dell'impresa individuale “L'### - ### d'### di ### Sonia”) ed ### allo scopo di venderli a terzi e questi si impegnavano a pagare al ### una percentuale sul prezzo solo a seguito di loro effettiva vendita, il tutto entro una certa data [nove mesi dalla consegna i.e. 9.12.2012] salvo restituzione delle opere che sarebbero rimaste invendute. 
Ancora, le parti hanno versato in causa, tra gli altri documenti: - telefax datato 26.9.2017 inviato dall'avv. ### all'avv. ### nel quale, conformemente a quanto previsto nel richiamato contratto, gli stessi convenuti indicano nel numero di 28 i quadri ai medesimi consegnati in conto vendita dal ### (cfr. Doc. 3 fascicolo attore); - n. 4 assegni bancari del complessivo importo di ### 2.790,00 di cui due datati 30.4.2014 e 25.8.2015 intestati all'attore e due datati 4.11.2015 e 28.2.2015 intestati alle figlie ### e ### (cfr. Doc. 2 fascicolo convenuti). 
Sempre in fatto non è contestato l'avvenuta restituzione al ### di n. 3 quadri nonché l'avvenuto pagamento della somma contrattualmente pattuita di ### 1.230,00 per cinque quadri venduti. 
Su istanza istruttoria di parte convenuta veniva poi ammesso il giuramento decisorio del ### sulla circostanza avente ad oggetto la dazione da parte dei convenuti della somma di ### 1.300,00 in contanti; l'assunzione del giuramento decisorio si è svolta all'udienza del 1.7.2021 in cui l'attore personalmente prestava il giuramento deferito dichiarando non vera la circostanza per non avere ricevuto alcuna somma in contanti dai convenuti a fronte dell'assegno di ### 1.900,00 rimasto insoluto. 
Premesso quanto sopra, passando, quindi, alla disamina della domanda di condanna avente ad oggetto il pagamento dei prezzi di vendita contrattualmente stabiliti per i n. 23 quadri descritti nel contratto estimatorio, consegnati ai convenuti in data ### e dai medesimi venduti a terzi e comunque non restituiti, devono, in effetti, ritenersi sussistenti i presupposti per l'insorgenza del diritto al pagamento della complessiva somma di ### 9.545,00 detratto il valore dei n. 3 quadri restituiti che in assenza di diversa precisazione da parte attrice il Tribunale ritiene potersi valorizzare in complessivi ### 1.300,00 ovvero al prezzo medio considerati tutti i quadri consegnati [ovvero ### 12.135 / 28 x 3], risultando provata la mancata restituzione di n. 20 quadri a fronte dei n. 28 consegnati in conto vendita essendo pacifico tra le parti che dell'interna fornitura n. 5 sono stati venduti e n. 3 risultano restituiti. 
Il Tribunale osserva, infatti, come alla stregua dei principi a cui informare la decisione e delle emergenze probatorie in precedenza descritte, prime tra tutte il contratto, a fronte della circostanza documentalmente provata della consegna in conto vendita di n. 28 quadri per il valore complessivo - prezzo di vendita - di ### 12.135,00 parte convenuta non abbia offerto alcun concreto supporto probatorio alla propria prospettazione essendo rimasto privo di prova l'asserita restituzione di n. 6 quadri anziché dei n. 3 non contestati dall'attore, l'avvenuto incasso da parte di questi per contanti della somma di ### 1.300,00 nonché delle ulteriori somme di ### 660,00 portata dall'assegno bancario n. 1010926288 ed ### 880,00 portata dall'assegno 1012614331 entrambi tratti su ### s.p.a. intestati alle figlie ### e ### in merito ai quali ultimi in quanto titoli astratti a ben vedere parte convenuta non ha manifestato concreto interesse a provarne la affermata causale avendo omesso di formulare qualsiasi istanza istruttoria sul punto. 
In conclusione, parte attrice ha compiutamente assolto il proprio onere probatorio dando piena prova delle proprie ragioni di credito, mentre le eccezioni di parte convenuta sono risultate manifestamente infondate e vanno rigettate per carenza di prova circa il preteso adempiuto ovvero il ricorrere di altri fatti estintivi del diritto avversario. 
II Le spese vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione. 
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381). 
Nel caso di specie, ### è risultato vittorioso sulla domanda svolta in misura sostanzialmente pari al petitum: in applicazione del principio di causalità, i convenuti ### ed ### vanno dunque condannati in solido tra loro a rifondere integralmente le spese del processo in favore di ### liquidate con riguardo al decisum. 
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 37/2018, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da ### 5.200,00 ad ### 26.000,00) in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, si reputa congruo liquidare nei valori medi i compensi per le quattro fasi di giudizio ovvero in complessivi ### 5.099,00 di cui €. 264,00 per spese vive di iscrizione a ruolo, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.  P. Q. M.  il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: accoglie - la domanda svolta da ### nei confronti di ### in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “L'### - ### d'### di ### Sonia”, nonché di ### e per l'effetto condanna in solido tra loro i convenuti al pagamento in favore di ### della somma di ### 8.245,00 oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 17.1.2019 sino al saldo; -letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna - in solido tra loro ### in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “L'### - ### d'### di ### Sonia” e ### a rimborsare in favore di ### le spese processuali del presente giudizio che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 37/2018 in complessivi ### 5.099,00 di cui €. 264,00 per spese non imponibili di iscrizione a ruolo, di cui ### 875,00 per la fase di studio della controversia, ### 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, ### 1.600,00 per la fase istruttoria ed ### 1.620,00 per la fase decisionale, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile. 
Così deciso in data ### dal Tribunale di Firenze.  

IL GIUDICE
dott. ###


causa n. 864/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Guglielmi Stefano

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