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Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 1173/2025 del 29-10-2025

... e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (cfr. 18777/2015). Orbene, nel caso in esame, risulta incontestato e comunque emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice (cfr. doc. 3a pag.1) sia che il conto corrente n.414/### (alias ######) cointestato tra il defunto ed il figlio ### è stato creato a seguito della morte di ### rispettivamente moglie e madre di questi ultimi; sia che metà degli importi ivi giacenti pari ad €55.124,86- rappresentanti la quota di titolarità di ### del conto n.5942/37 cointestato con la moglie ### al 07.06.2016, momento del decesso di quest'ultimaerano stati versati in data ###. ### metà del precedente conto corrente n.5942/37, di spettanza di ### e, dunque, caduta in successione, era confluita nel c/c n. 414/### in data ### (al termine delle operazioni inerenti detta successione) (cfr. pag. 10 del doc. 3a di parte attrice) e, poiché unici (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. N. ### dott. A. D'### rel dott. C. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1277/2022 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce all'atto di citazione dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio del medesimo ### contro ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 1 21052 ### presso lo studio del medesimo ### parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio il fratello ### domandando la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di €.133.296,67 prelevata dal conto corrente n.###### fittiziamente cointestato con il padre ### nonché l'accertamento della propria qualità di legittimaria e della lesione della propria quota di legittima, costituita da 1/3 della massa ereditaria, a seguito dell'apertura della successione paterna, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della propria quota ereditaria. Assumeva, in particolare, che: - in data ### era deceduto ab intestato il padre ### già vedovo, che aveva lasciato due figli, l'attrice e il convenuto, quali eredi legittimi; - la massa ereditaria lasciata era composta unicamente dal 50% del residuo credito - pari ad €1.547,92 alla data del decesso - giacente sul conto corrente n.###### fittiziamente cointestato con il figlio ### acceso presso ### di ### il ###: tale conto era stato alimentato inizialmente con il deposito da parte di ### dell'importo di €55.124,86 (corrispondente alla quota del 50% del conto corrente n.5942/37 cointestato con la defunta moglie ### e di poi unicamente dalla pensione del padre, oltre ai canoni di affitto percepiti dallo stesso; tale conto era stato in seguito depauperato dal convenuto, che aveva prelevato €133.296,67; - il padre aveva effettuato in vita una sola donazione immobiliare, di rilevante valore, a favore del convenuto (con atto notarile del 1^.02.2017 a firma del ### repertorio n.66856/###, trascritto all'### di ### - ### di ### di ### 2 al n.14345 di ### e al n.9175 di Registro particolare in data ###), avente ad oggetto le seguenti unità negoziali (in atti meglio descritte): Unità negoziale n. 1: *Immobile n. 1 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 5 - ### 7135 Sub. 504 - ### Abitazione di tipo economico consistenza 7,5 vani - via ### n. 83 ###,1, *### n. 2 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 5 - ### 7160 - ### 505 - ### Stalle, #### consistenza 44 metri quadri - via ### n. 83 ###,1, *### n. 3 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 5 - ### 7160 Sub. 504 - ### Stalle, scuderie rimesse autorimesse consistenza 15 metri quadri - via ### n. 83 ###, ### negoziale n. 2: *### n. 1 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 4 - ### 1811 Sub. 1 - ### Abitazione di tipo economico consistenza 5,5 vani - via 4 novembre 57 ###, ###, *### n. 2 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 4 - ### 1811 Sub. 2 - ### Stalle, #### consistenza 28 metri quadri - via 4 novembre n. 57 ###, ### negoziale n. 3: *### n. 1 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 9 - ### 1810 Sub. - T - Terreno - consistenza 2 are e 75 centiare, *### n. 2 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 9 - ### 2477 Sub. - T - Terreno - consistenza 80 centiare, *### n. 3 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 9 - ### 2478 Sub. - T - Terreno - consistenza 75 centiare, *### n. 4 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 9 - ### 2479 Sub. - T - Terreno - consistenza 1 are e 25 centiare; nello specifico, il padre aveva donato, con dispensa da collazione e imputazione, al convenuto la nuda proprietà, riservandosi il corrispondente diritto di usufrutto vitalizio, degli immobili indicati in dette unità negoziali n. 1 - 2 - 3, attribuendo alla donazione il valore di €102.400,00, mentre il proprio tecnico di fiducia aveva indicato quale valore di mercato dei beni oggetti di donazione l'importo di €407.300,00; - aveva rinunciato all'eredità materna, in quanto “convinta” dal fratello sulla base di accordi divisionali per evitare molteplici passaggi di proprietà e con la promessa di un conguaglio alla morte del padre. 
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, contestando in toto la ricostruzione dei fatti narrata dall'attrice, ritenendola infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. In particolare, dopo aver riferito del supporto economico offerto dal padre a favore di entrambi i figli e di liberalità di diversa natura effettuate nei confronti dell'attrice (e soprattutto “il sostegno economico ai lavori di costruzione nonché di ristrutturazione dell'immobile di spettanza della figlia sito in ### via ### n. 11”), riferiva della presenza di un testamento olografo - di cui ne asseriva la conoscenza da parte della sorella - pubblicato l'11.10.2021 al n.71094/### di rep. dr. ### del seguente tenore letterale “### lascio tutti i miei beni e soldi che ci sono banca a mio figlio ### mia figlia ### è già stata liquidata. ### 29-7-2018”, sostenendo la natura meramente compensativa della donazione svolta in proprio favore (sui quali beni aveva realizzato diverse migliorie) e contestando la valutazione effettuatane dalla sorella. Contestava altresì la versione riferita dall'attrice in merito alla vicenda successoria materna e alla cointestazione fittizia del conto relitto; deduceva l'esistenza di ulteriori donazioni dirette ed indirette effettuate in vita dal de cuius (usufrutto vitalizio su immobili siti in ### donato in data ### dai propri genitori ai due figli dell'attrice, ### e ### lavori di costruzione e ristrutturazione dell'abitazione della sorella, …) nonché la presenza di debiti ereditari, i cui costi erano stati da lui sostenuti. Alla luce di dette deduzioni chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art.2697 c.c., non avendo l'attrice offerto gli elementi necessari per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e l'affermata lesione della quota di legittima, oppure per aver accettato l'eredità senza beneficio di inventario e senza aver redatto l'inventario; in via principale, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; svolgeva solo in via subordinata domanda riconvenzionale volta ad accertare la natura di donazione indiretta a favore della sorella dell'immobile sito in ### -via ### n.11- avvenuta mediante pagamento del de cuius dei relativi lavori di costruzione, nonché la presenza delle migliorie ed esborsi effettuati dal medesimo sui beni donatigli, con conseguente ricostruzione della massa ereditaria e scioglimento della stessa ed eventuale riduzione delle donazioni indirette lesive. 
Tentata invano la conciliazione della lite e acquisita documentazione utile ai fini del giudizio, concessi i termini per deposito delle memorie ex art.183 c.p.c. (ove le parti contestavano ulteriormente le avverse deduzioni e produzioni, l'attrice avanzava altresì domanda di scioglimento della comunione ereditaria nonché di accertamento della propria qualità di erede pretermesso e il convenuto instava per la condanna della controparte per lite temeraria), istruita la causa mediante istruttoria orale e c.t.u. estimativa dei beni relitti e relativa integrazione, precisate le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione. 
Occorre rilevare che dalle vicende rappresentate dalle parti, dalle precisazioni fornite negli atti introduttivi e nelle memorie successive nonché dal petitum sostanziale della vertenza, si desume che l'azione esperita in via principale dall'attrice è volta ad ottenere il riconoscimento della propria qualità di erede legittimaria e la reintegrazione della quota di legittima a lei spettante. Infatti, l'attrice, che nell'atto di citazione ha esperito l'azione di riduzione solo con riguardo alla donazione diretta effettuata dal padre nei confronti del fratello ### a seguito della costituzione di quest'ultimo, che ha dato conto della presenza di un testamento olografo in forza del quale egli risulta unico erede, ha provveduto ad impugnare la disposizione testamentaria, chiedendo il riconoscimento della sua qualità di erede pretermessa e la riduzione anche delle disposizioni testamentarie. 
Deve, ancora, rilevarsi che nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., parte attrice ha avanzato altresì domanda per lo scioglimento della comunione ereditaria, da ritenersi domanda nuova (e, dunque, inammissibile) rispetto a quelle tempestivamente proposte con l'atto introduttivo, non potendo ritenersi la domanda di divisione implicitamente inclusa in quella di riduzione (cfr. ex plurimis Cass. 18468/2020, Cass. 22885/2010). 
In limine litis il Tribunale ritiene infondata l'eccezione sollevata da parte convenuta di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea in difetto di preventiva accettazione beneficiata. 
È noto che l'art. 564 c.c. subordina l'esperimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni da parte del legittimario alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, “salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi”. 
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha, tuttavia, chiarito che tale regola non si applica al legittimario totalmente pretermesso, atteso che lo stesso non può considerarsi erede, onde non può accettare un'eredità che non gli è stata devoluta: “Il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredità, in quanto l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario” (così Cass. 25441/2017). 
Nella vicenda in esame, in forza della scheda testamentaria olografa pubblicata in data ### ( doc. 4 del fascicolo del convenuto), l'attrice risulta totalmente pretermessa dalla successione paterna e, dunque, impossibilitata ad accettarne la relativa eredità. 
Peraltro, è noto che tale incombente non risulta necessario ove l'azione di riduzione sia svolta, come nella fattispecie esaminata, nei confronti di un coerede. 
Tale eccezione non merita, quindi, di trovare accoglimento e va reietta. 
Deve essere, altresì, respinta la richiesta di parte convenuta di integrazione del contraddittorio nei confronti di ### e ### figli dell'attrice nonché beneficiari di donazioni da parte del de cuius. Nel corso del processo il convenuto ha, invero, dato prova di due donazioni dirette, contenute in unico atto notarile, effettuate dal de cuius e dal di lui coniuge, ### a favore di ### e ### (v. doc. 15 di parte convenuta). 
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio ritiene di condividere, l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione (così Cass. ###/2021, v. anche 15706/2020, Cass. 2770/2011). 
Anche l'eccezione testè svolta risulta, quindi, infondata per la suddetta ratio decidendi e deve essere, pertanto, rigettata. 
Sempre in via preliminare va sgombrato il campo da dubbi in merito alla titolarità delle somme giacenti sul conto corrente cointestato tra il defunto e il figlio ####, invero, lamenta che il conto n. ###### sia stato alimentato unicamente dal padre, circostanza tempestivamente e documentalmente contestata dal convenuto. 
Sull'argomento trovano applicazione i seguenti principi giurisprudenziali: - “la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi” ( Cass. 27069/2022); - “la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai contitolari, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (cfr.  18777/2015). 
Orbene, nel caso in esame, risulta incontestato e comunque emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice (cfr. doc. 3a pag.1) sia che il conto corrente n.414/### (alias ######) cointestato tra il defunto ed il figlio ### è stato creato a seguito della morte di ### rispettivamente moglie e madre di questi ultimi; sia che metà degli importi ivi giacenti pari ad €55.124,86- rappresentanti la quota di titolarità di ### del conto n.5942/37 cointestato con la moglie ### al 07.06.2016, momento del decesso di quest'ultimaerano stati versati in data ###. ### metà del precedente conto corrente n.5942/37, di spettanza di ### e, dunque, caduta in successione, era confluita nel c/c n. 414/### in data ### (al termine delle operazioni inerenti detta successione) (cfr. pag. 10 del doc. 3a di parte attrice) e, poiché unici eredi della ### erano il coniuge ### e il figlio ### (stante la rinuncia all'eredità materna effettuata dall'attrice e dai di lei figli), risulta per tabulas come tale conto non sia stato alimentato esclusivamente con somme di ### In conclusione, non vi è prova della cointestazione fittizia del conto suddetto né che il convenuto abbia destinato ai propri scopi somme attinte dal suddetto conto corrente cointestato. 
Ciò posto, all'esito del processo risulta incontestato che l'attrice sia figlia, insieme al fratello convenuto, di ### (v. anche doc.2 nel fascicolo di parte attrice), il quale, con testamento pubblicato l'11.10.2021 al n.71094/###rep. dal notaio ### ha disposto dei propri beni dopo la morte in favore del figlio ### (“### lascio tutti i miei beni e soldi che ci sono banca a mio figlio ### mia figlia ### è già stata liquidata. ### 29-7-2018”: v. doc.4 nel fascicolo di parte convenuta), sicché, apertasi la successione paterna in data ###, in via di principio, in difetto di ogni deduzione in merito ad eventuale indegnità, va dichiarata la qualità di erede legittimaria dell'attrice così come richiesto. 
Venendo, quindi, alla domanda di riduzione svolta dall'attrice, occorre ricordare che essa è quell'azione che tutela il legittimario, che assume di non aver ricevuto nulla ovvero di aver ricevuto meno rispetto alla quota del patrimonio ereditario che la legge gli riserva, ai sensi degli artt.536ss. c.c., consentendogli di aggredire le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate in vita dal de cuius ritenute lesive (artt.553 ss. c.c.). 
Premesso ciò, in tema di azione di riduzione va chiarito che attività preliminare è la determinazione della massa ereditaria, che ha funzione ricognitiva finalizzata ad individuare i beni facenti parte del patrimonio ereditario al fine di determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre (c.d. determinazione della quota disponibile ex art. 556 c.c.), che si realizza tramite la c.d. riunione fittizia dei beni donati dal defunto ai beni relitti, detratti i debiti. Nel proporre la domanda di riduzione, il legittimario, senza la necessità di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima, denuncia che implica un preciso confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario, comparazione che deve avvenire in relazione ad una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda introduttiva, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità, lesione che comunque deve emergere con univocità, anche in base a presunzioni, purché gravi precise e concordanti.  ###, quale legittimario che propone azione di riduzione, ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata dal testatore: ne deriva in capo al legittimario che agisce in riduzione l'onere di allegare e di comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva (v. ex multis Cass.20830/2016; Cass.1357/17; Cass.18199/2020). 
Pertanto, “il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt.555 e 559c.c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori” (così Cass.10456/2025, v. anche Cass.14473/11, Cass.3661/75). Deve, invero, rammentarsi che la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione di tutti i beni che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, al duplice fine di assicurare la riunione fittizia (ossia un'operazione matematica che consente di individuare la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, tenuto conto della qualità e del numero dei legittimari e dell'ammontare complessivo netto dell'asse ereditario) e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione. 
Deve, difatti, evidenziarsi come anche l'imputazione ex se costituisca un preciso onere incombente ex art.564 c.c. sul legittimario, prodromico ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione. 
La quota indisponibile deve, dunque, essere calcolata sul relictum, ossia sulla globalità di tutti i beni (immobili/denaro/crediti) rientranti nell'asse ereditario, da cui detrarre i debiti esistenti al momento dell'apertura della successione e a cui aggiungere il donatum, ossia l'insieme dei beni donati in vita sia come atti di donazione diretta che indiretta secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, da determinarsi in base alle regole relative alla collazione. La porzione disponibile per il de cuius è rappresentata dalla risultanza di un calcolo estimatorio da effettuarsi sulla massa di tutte le attività esistenti al tempo del decesso, detraendo i debiti e aggiungendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, con la specificazione che le donazioni devono essere valutate al tempo dell'apertura della successione secondo i criteri di cui agli artt. 747 ss. c.c.. Gli oneri probatori suddetti non si atteggiano diversamente secondo che l'azione di riduzione sia proposta contro disposizioni testamentarie o contro donazioni, per le quali non pare ultroneo ricordare che ex art 559 c.c. si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. 
Ciò detto, la domanda dell'attrice avente ad oggetto l'accertamento della lesione della quota di legittima e la conseguente riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni che eccedono la quota disponibile non può trovare accoglimento, in quanto non risulta possibile accertare con esattezza la lamentata lesione, non potendosi calcolare con certezza l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre. 
Deve, in primis, rilevarsi che nell'atto di citazione non viene indicata la scheda testamentaria redatta dal de cuius, e, a seguito delle difese, eccezioni e domanda riconvenzionale spiegate dal convenuto, parte attrice nulla ha tempestivamente eccepito o contestato, limitandosi solo con la memoria n.1 di cui all'art.183 c.p.c. (dopo la celebrazione di diverse udienze per verificare l'integrità del contraddittorio, valutare ipotesi conciliative della lite nonché richiedere i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.) a domandare, oltre la divisione del compendio ereditario, l'accertamento della propria qualità di erede legittimaria pretermessa a seguito del ritrovamento della scheda testamentaria de qua, così modificando la prospettiva della propria domanda (non più successione ab intestato, ma successione testamentaria). 
Anche a non voler ritenere preclusa detta domanda, in quanto tardiva, deve comunque rilevarsi che all'esito del processo l'attrice non ha offerto l'esatta prova posta alla base della propria domanda, essendosi limitata a riferire che la massa ereditaria lasciata dal de cuius fosse unicamente composta dal 50% del residuo credito giacente sul conto corrente n. ###### acceso presso ### di ### cointestato con il figlio ### avendo disposto il padre in vita una donazione immobiliare di rilevante valore a favore solo del convenuto, mentre nulla ha riferito sulla presenza o meno di debiti ereditari, altro elemento fondamentale e necessario al fine di operare il calcolo di cui all'art 556 c.c., e sulla presenza di ulteriori donazioni, in proprio favore e dei propri figli, così impedendo non solo di procedere alla riunione fittizia, ma anche di assolvere all'onere di imputazione ex se imposto dall'art. 564, comma 2, c.c.. 
Se è pur vero che l'imputazione ex art. 564 c.c. è una mera operazione contabile imposta solo laddove il legittimario abbia ricevuto donazioni, nel caso in esame l'attrice nulla ha dedotto in proposito. 
Occorre, infatti, ribadire che il legislatore tutela la quota di riserva dal punto di vista quantitativo e non qualitativo, ammettendo che i diritti del legittimario siano soddisfatti anche tramite donazione in vita o legati (come nel caso di specie il testatore ha espressamente dichiarato nel proprio testamento: v. doc.4 del fascicolo del convenuto). 
Proprio per questo motivo il codice civile prevede l'obbligo per il legittimario che agisca in riduzione di imputare alla sua quota di legittima quanto ricevuto a titolo di donazione o di legato, salvo nel caso in cui ne sia stato espressamente dispensato (sul punto, invero, nulla è stato dedotto e provato). 
Non è neppure stato specificato se i valori indicati nell'atto introduttivo ai fini della stima dei beni siano anche riferibili al momento dell'apertura della successione, che per giurisprudenza pacifica è il momento a cui si deve aver riguardo ai fini della verifica della lesione.  ### è stata, invero, solo parzialmente corretta dalla costituzione del convenuto, che ha allegato la presenza di altre liberalità (non totalmente disconosciute dall'attrice). 
Quanto ai debiti, altro elemento fondamentale e necessario al fine di operare il calcolo di cui all'art. 556 c.c., nulla dice l'attrice in sede di atto di citazione. 
Essenzialmente, quindi, l'attrice ha fondato la propria domanda di riduzione sull'elevato valore economico delle donazioni effettuate dal de cuius in favore dell'altro figlio, ma non ha fornito una rappresentazione complessiva del patrimonio ereditario che facesse emergere la sussistenza concreta (e non astratta) di una lesione della sua quota di legittima e la necessità di disporre una riduzione delle donazioni per reintegrarla. 
Né è emerso che il silenzio serbato in atto di citazione sull'esistenza di altri beni relitti e/o di ulteriori donazioni non sia stato dovuto al convincimento dell'attrice dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva di cui si discute. 
In particolare, l'attrice ha, quanto meno, omesso di indicare, oltre alla presenza di debiti ereditari, le seguenti liberalità: - atto di donazione ### stipulato dal defunto in favore dei nipoti (figli dell'attrice) ### e ### con atto a rogito dott. ### rep n. 62364 racc n. 27864 del 16.01.2013 (v. doc. 15 del convenuto): in merito a ciò giova sottolineare come, trattandosi di donazione immobiliare diretta, per rilevarne la presenza sarebbe bastata l'effettuazione di una semplice visura presso i competenti ### - liberalità indirette effettuate nei confronti della stessa dal de cuius, consistenti nei plurimi interventi di ristrutturazione dell'immobile sito in ### di proprietà dell'attrice (come comprovati a seguito dell'istruttoria orale svolta: cfr. dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 20.12.2023). 
Tali donazioni indirette, come dedotte dal convenuto, non sono state tempestivamente contestate dall'attrice né confacentemente confutate e devono, quindi, ritenersi provate. 
Corollario di quanto sopra ricostruito è che risulta di tutta evidenza, quindi, che il mancato assolvimento da parte dell'attrice del proprio onere di allegare e provare tanto i debiti quanto l'ammontare delle donazioni fatte in vita dal defunto non permette di verificare se effettivamente vi sia stata, o meno, una lesione della quota di legittima, essendo impedito al Collegio di operare la riunione fittizia. 
Conclusivamente, l'attrice non ha fornito gli elementi di fatto necessari per consentire la verifica della dedotta lesione della propria quota di riserva. La suddetta carenza probatoria non può essere colmata dall'istruttoria svolta in corso di causa, che comunque non è riuscita ad addivenire a conclusioni certe ed inequivocabili. 
Deve, pertanto, concludersi che l'attrice non ha affatto assolto agli oneri di allegazione e probatori che le incombevano, neppure in via indiziaria (cfr. ex plurimis Cass. n. 10456/2025, Cass. 18199/2020, 348/2023): in difetto di allegazione (e prova) di quanto sopra evidenziato s'impone il rigetto della domanda di parte attrice. 
Occorre, da ultimo, passare all'esame della domanda con cui il convenuto nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. chiede la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.. 
A mente dell'art. 96, primo comma, c.p.c., se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la responsabilità aggravata prevista dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. è ancorata alla domanda della parte interessata, essendo esclusa la pronuncia d'ufficio. 
E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): non è, difatti, sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. Cass. 26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; ### Roma n.13553/2020). 
Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede a carico dell'attrice, dovendosi ritenere che abbia semplicemente avanzato domande a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente richiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass. 1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass.117/1993, Cass.21798/2015, o quanto meno l'allegazione di elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato: cfr. Cass. 21798/2015, Cass. S.U.  7583/2004, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass. 117/1993, Cass.1200/1998, Cass.3941/2002). Non ritenendo esser stati addotti e provati elementi idonei al riguardo nel corso dell'istruttoria, tale domanda deve essere disattesa. 
A giudizio del Collegio, non possono neppure ritenersi sussistenti i presupposti per la condanna della parte attrice ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. Come noto, quest'ultima disposizione contempla una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario, che presuppone comunque “il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile” (così Cass. 21570/2012, v. anche Cass. 27534/2014, 22120/2016), requisito comunque non ravvisabile nel caso in esame. 
Del pari, deve respingersi la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., avanzata in sede ###ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte attrice nei confronti del convenuto, in quanto non si ravvisano nel comportamento processuale del convenuto aspetti implicanti mala fede o colpa grave. 
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese, tardive o assorbite. 
Le spese di lite seguono la soccombenza principale e sono liquidate, ridotte di 1/3 in considerazione dell'andamento della causa stante il parziale accoglimento di alcune domande attoree e il rigetto di alcune istanze del convenuto, come indicato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come successivamente modificato in base al valore della controversia indicata dalla stessa attrice. 
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente e completamente a carico dell'attrice.  P. Q. M.  ### di ###, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara che ### è erede legittimaria del defunto padre ### nato a ### il ### e deceduto in data ###; 2) dichiara in parte inammissibili e in parte rigetta ogni ulteriore domanda avanzata; 3) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite del convenuto, che si liquidano in complessivi € 7.602,00, oltre oneri di legge; condanna parte attrice a sopportare tutte le spese di c.t.u. liquidate con decreto in corso di causa. 
Così deciso in ### l'8.10.2025 ### est. ###.D'### dott. ### 

causa n. 1277/2022 R.G. - Giudice/firmatari: D'Elia Annarita, Nicola Cosentino

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Corte d'Appello di Trento, Sentenza n. 31/2025 del 20-02-2025

... eventualmente attraverso la formalizzazione di un contratto estimatorio; ma anche tale ipotesi veniva scartata dalla ### Egli si era quindi limitato ad eseguire quella che era la volontà della cliente, dopo averle dato tutte le informazioni del caso. In punto quantum, osservava che parte attrice non aveva dato prova di aver corrisposto la sanzione irrogata dall'### delle ### aveva omesso di consegnare all'### delle ### tutta la documentazione richiesta e aveva scelto di non ricorrere avverso il verbale di accertamento; aveva lamentato un pregiudizio di importo pari alla sanzione piena, laddove, invece, la mancata proposizione del ricorso ed il pagamento entro il termine indicato nell'accertamento avrebbe comportato una riduzione della sanzione irrogata sino ad un terzo. Di ciò, doveva tenersi conto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 Chiedeva quindi il rigetto della domanda; in via subordinata, chiedeva che fosse riconosciuto il concorso di colpa dell'attrice, con conseguente riduzione del quantum debeatur. Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. Divinitas riduceva la domanda ad ### 8.960,25, poiché a seguito di adesione la sanzione era stata ridotta a tale importo. 2. - (leggi tutto)...

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N. 9/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'### seconda civile La Corte d'appello di Trento, ### seconda civile, composta dai ### dott.ssa ### - Presidente dott.ssa ### - ### dott. ### - ### rel. est.  ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2024 da ### S.r.l.s. (P.IVA ###), in persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### del foro di ### - appellante - contro ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### del foro di ### - appellato - Oggetto: responsabilità professionale In punto: riforma della sentenza 368/2023 del Tribunale di ### discussa nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 sulle seguenti ### per l'Appellante: “Voglia l'###ma Corte adita, respinta ogni eccezione contraria, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già formulate in primo grado che qui si riportano: Nel merito: - Accertata la responsabilità del dott. ### per i fatti di cui in narrativa, condannarlo al risarcimento in favore delle attrici dell'importo di ### 8.960,25, o della diversa - maggiore o minore - somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge ex art. 1284 co.1 e co.4 cc; - Per l'effetto, condannare il dott. ### a restituire e rimborsare quanto versato da ### srl in adempimento della sentenza di primo grado, importo pari a 11.149,09 € per spese di lite e danno ex art. 96 co.3 cpc e 352,00 € per tassa di registro, oltre interessi di legge; - Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento in tutti i suoi gradi di giudizio oltre ad ### e spese generali come per legge.” per l'Appellato: “Ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione anche istruttoria reietta, ### l'###ma Corte d'Appello di Trento, così giudicare: in via principale di merito - rigettare integralmente, per le ragioni di fatto e di diritto evidenziate nel presente atto, l'appello proposto dalla società ### - per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 368/2023 resa dal Tribunale di ### in data ### nel giudizio sub RG 483/2021; In ogni caso con integrale vittoria delle spese del giudizio d'appello.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2021 ### S.r.l.s., in persona del legale rappresentante ### conveniva in giudizio ### dottore commercialista, chiedendone la condanna al risarcimento del danno sofferto a seguito di un'operazione seguita e consigliata dal professionista, che aveva comportato l'irrogazione di una sanzione dell'importo di ### 27.009,00 per indebita detrazione dell'I.V.A. 
Esponeva che ### S.r.l., il cui capitale sociale era detenuto da ### per ### 1.000,00 e da ### per ### 10.000,00, si era trovata gravata da numerosi ed ingenti debiti, sicchè nel febbraio del 2015 ### decideva di rivolgersi ad un professionista, individuato nel convenuto, che suggerisse il modo di proseguire l'attività nei medesimi locali, senza che questo comportasse l'assunzione dei debiti sociali. 
Il convenuto proponeva di costituire una nuova società, e di valutare poi se stipulare un contratto di affitto d'azienda con ### S.r.l., o se limitarsi ad acquistarne il magazzino per poi proseguire l'attività.   Veniva quindi costituita ### S.r.l.s. con socia unica ### e, scartata l'ipotesi dell'affitto di azienda, il ### dava istruzioni per la fatturazione da parte di ### S.r.l. dei beni in favore della nuova società, precisando che le fatture dovevano essere con I.V.A. 
Nel dicembre del 2019 ### S.r.l.s. riceveva però un avviso di accertamento, con il quale l'### delle entrate riqualificava l'operazione come cessione di azienda, e, trattandosi di operazione non soggetta ad I.V.A., riteneva illegittima la detrazione della stessa da parte di ### richiedendone il versamento ed irrogando una sanzione di ### 27.009,00. 
Riteneva l'attrice che quanto avvenuto era interamente imputabile al convenuto, in quanto conseguenza dell'operazione posta in essere su consiglio dello stesso, che aveva fornito specifiche istuzioni senza avvisare in merito al rischio - anche solo eventuale ed ipotetico - di ricevere, a seguito della riqualificazione dell'operazione, un sanzione per illegittima detrazione dell'I.V.A.  ### si costituiva, sostenendo che l'intento espresso da ### era di costituire una nuova società, che avrebbe acquistato le rimanenze di ### S.r.l., senza però accollarsi la situazione debitoria di questa. 
Egli aveva illustrato il quadro normativo, rilevando che quanto prospettato costituiva di fatto una cessione d'azienda, e che vi sarebbe stato il rischio di una riqualificazione dell'operazione da parte dell'### delle entrate, con tutte le conseguenze fiscali e civili derivanti; e, quindi, di un diverso trattamento fiscale, in quanto la cessione sarebbe stata assoggettata ad imposta di registro, con il trascinamento dei debiti del cedente in capo alla nuova società.  ### della cessione d'azienda, esente da rischi di accertamento, veniva però da subito scartata dalla ### atteso che questo avrebbe implicato l'assunzione delle posizioni debitorie della ### S.r.l., cosa che lei voleva invece evitare.  ### prospettava quindi, in alternativa, l'ipotesi dell'affitto d'azienda, pienamente e formalmente compatibile con l'acquisto da parte dell'affittuario delle rimanenze di magazzino, anche eventualmente attraverso la formalizzazione di un contratto estimatorio; ma anche tale ipotesi veniva scartata dalla ### Egli si era quindi limitato ad eseguire quella che era la volontà della cliente, dopo averle dato tutte le informazioni del caso. 
In punto quantum, osservava che parte attrice non aveva dato prova di aver corrisposto la sanzione irrogata dall'### delle ### aveva omesso di consegnare all'### delle ### tutta la documentazione richiesta e aveva scelto di non ricorrere avverso il verbale di accertamento; aveva lamentato un pregiudizio di importo pari alla sanzione piena, laddove, invece, la mancata proposizione del ricorso ed il pagamento entro il termine indicato nell'accertamento avrebbe comportato una riduzione della sanzione irrogata sino ad un terzo. Di ciò, doveva tenersi conto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 Chiedeva quindi il rigetto della domanda; in via subordinata, chiedeva che fosse riconosciuto il concorso di colpa dell'attrice, con conseguente riduzione del quantum debeatur. 
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. Divinitas riduceva la domanda ad ### 8.960,25, poiché a seguito di adesione la sanzione era stata ridotta a tale importo.  2. - Con sentenza pubblicata in data 6 dicembre 2023 il Tribunale di ### rigettava la domanda, ponendo le spese legali a carico di parte attrice, che veniva condannata anche al pagamento, ex art. 96, terzo comma c.p.c., di una somma pari a quella liquidata per compensi al difensore. 
Riteneva il Tribunale che il ### avesse dato prova del suo comportamento diligente, poiché: - la corrispondeva dimostrava che egli aveva preso in cosiderazione anche l'affitto o la cessione d'azienda, così valutando la fattibilità di più operazioni, e che le aveva discusse con la ### - ### collaboratrice in quel periodo del ### non aveva partecipato agli incontri con le clienti ma aveva seguito l'operazione; ed aveva riferito che il convenuto le aveva prospettato le tre soluzioni possibili, esprimendo perplessità sulla cessione del magazzino in considerazione del rischio di riqualificazione da parte dell'### delle entrate; tuttavia, quella era stata la soluzione scelta dalla ### - ### commercialista e collega di studio del convenuto, aveva riferito di avere assistito ad una telefonata fra lo stesso e il nuovo commercialista della ### ed il primo aveva detto al secondo che la cessione dei beni era stata la strada scelta dalla ### dopo che lui le aveva prospettato rischi e benefici delle varie alternative; - ### madre della ### aveva raccontato che il ### aveva individuato la soluzione migliore nella cessione del magazzino perché esente da rischi, e tale da evitare una chiusura del punto vendita; aveva comunque confermato che erano state prospettate più opzioni possibili, e che la scelta finale era stata operata dalla figlia insieme al convenuto in una riunione cui lei non aveva presenziato; - era stata prodotta una lettera di ### (ritenuta prova atipica avente valore indiziario), ove si riferiva del primo incontro fra le ### e il ### in cui le tre ipotesi erano state esaminate, ed il ### aveva detto che la cessione di solo parte dei beni aziendali avrebbe potuto avere conseguenze sotto il profilo di un accertamento fiscale, considerati i rapporti familiari e la scelta di permanere nei locali in precedenza occupati da ### S.r.l. svolgendo la stessa attività. 
Il Tribunale rinveniva poi il fondamento per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. nella piena consapevolezza in capo alla ### dell'infondatezza delle sue pretese, e nel fatto che l'originaria domanda era stata ridotta soltanto a seguito dei corretti rilievi di parte convenuta.  3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello ### S.r.l.s.  3.1 - Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova del fatto che il ### avrebbe correttamente e compiutamente avvisato la ### di tutti i rischi dell'operazione. 
Mai si è negato che il ### abbia vagliato tutte le operazioni possibili, ma a tale premessa non seguirebbe la conclusione che la ### sia stata avvisata della possibilità di ricevere, con la soluzione scelta, una sanzione della portata di quella irrogata. 
Quanto riferito dalla teste ### nulla proverebbe, poiché il fatto che il ### abbia riferito a questa le proprie perplessità, peraltro in un momento imprecisato e comunque dopo che la decisione era stata presa, non dimostra che esse siano state anche palesate alla ### e la ### mai ha partecipato agli incontri con quest'ultima. 
Inoltre, la teste ha riferito che “l'ultima strada era l'unica percorribile a fronte delle premesse da cui partiva la cliente, in specie non accollarsi i debiti della società Farma”. Questo dimostrerebbe che non era stato trattato il tema della possibile riqualificazione di tale operazione come cessione d'azienda, che tale conseguenza avrebbe avuto, sicchè la scelta era stata operata senza aver potuto soppesare il rischio costituito dalla sanzione per l'illecita detrazione dell'I.V.A. 
Neppure poteva valere la testimonianza del ### dato che non poteva ammettersi che il ### potesse testimoniare in favore di se stesso. 
Dalla telefonata si evinceva comunque che la ### non sapeva giustificare la scelta fatta e non sapeva rispondere agli interrogativi del nuovo consulente. 
La testimonianza di ### era stata poi impropriamente svalutata, non potendosi inferire dal fatto che il ### aveva prospettato tutte le soluzioni possibili anche il fatto che avesse anche avvertito del rischio della sanzione per indebita detrazione dell'I.V.A. 
Più ancora, non poteva contare il fatto che ### non partecipò all'ultimo e decisivo incontro, quando ella era presente ai precedenti almeno quindici incontri. ### aveva poi riferito che la figlia ### “si affidava completamente a lui e faceva quello che lui le proponeva; era ### a predisporre tutta la documentazione (anche della ### per portare avanti l'operazione, incluse le operazioni di fatturazione”. 
La teste ha inoltre confermato che la decisione è stata presa da ### insieme al commercialista, e che “in più occasioni il dott. ### aveva individuato nella soluzione della mera cessione del magazzino la soluzione migliore, perché esente da rischi e perché avrebbe evitato alcuni inconveniente alla necessità di una breve chiusura del punto vendita”. 
Inoltre, con specifico riferimento alla sanzione di ### 27.000,00, la teste ha categoricamente negato che il ### abbia mai avvisato di una tale eventualità: “secondo ### non vi erano rischi, si trattava della soluzione migliore” e non ricorda “assolutamente che ### avesse parlato di riqualificazione”.  ### ha partecipato a tutti gli incontri tranne l'ultimo, e sarebbe inverosimile (oltre che sfornito di prova) che in occasione dell'ultimo il ### abbia esposto rischi e circostanze di cui prima non si era mai discusso. 
Venendo infine alla lettera di ### ella ha partecipato solo al primo incontro, di tipo conoscitivo, nell'ambito di un rapporto professionale durato circa tre mesi ed articolato in almeno quindici incontri. In ogni caso, le espressioni usate non sarebbero utili a dimostrare una compiuta informazione della cliente da parte del professionista.  3.2 - Con il secondo motivo l'appellante si duole della condanna ex art. 96 c.p.c., sia per non essere provato che il ### abbia effettivamente fornito le informazioni di cui si tratta, e risultando anzi il contrario, sia perché, quand'anche fosse stata fornita, l'informazione, rivolta ad una giovane ragazza senza esperienza, avrebbe dovuto essere recepita nel suo corretto significato; sicchè non poteva affermarsi l'esistenza, in capo all'appellante, della “piena consapevolezza … dell'infondatezza delle sue pretese”. 
La quantificazione del credito avvenuta in citazione in misura superiore a quello effettivo è stata fatta in buona fede, va ricondotta ad un mero difetto di coordinamento con il commercialista, ed è stata tempestivamente corretta nella prima memoria ex art. 186 c.p.c. 
Infine, la liquidazione risulta nel quantum immotivata e spropositata.  4. - Si è costituito ### chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e rinnovando l'eccezione di nullità della deposizione di ### ritenuta incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. 
Ripropone, in via subordinata, le eccezioni riguardanti il quantum della pretesa, essendovi prova del versamento della minore somma di ### 5.601,91, ed il concorso ex art. 1227 c.c. del presunto danneggiato, dato che l'accertamento è stato determinato non solo dall'acquisto del magazzino, ma anche dagli altri elementi indicati nell'avviso di accertamento (svolgimento dell'attività nei medesimi locali, assunzione di ###, scelte compiute in autonomia dalle ### dopo la cessione della merce.   5. - Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della testimonianza di ### E' vero che ella rivestiva la carica di legale rappresentante di ### S.r.l., parte contraente dell'operazione poi riqualificata dall'### delle entrate; ma è anche vero che l'incapacità ex art. 246 c.p.c. sussiste quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata; e non si vede quale interesse possa avere ### S.r.l. a che la domanda di ### sia accolta o rigettata.  6. - Nel merito, il primo motivo di appello è fondato.  6.1 - Come ricordato dal Tribunale, il commercialista è tenuto a rappresentare al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato richiesto o produttive del rischio di effetti dannosi, così da porlo nella condizione di scegliere autonomamente e consapevolmente come agire. Egli ha quindi il dovere di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile. 
Va allora detto che prospettare alla cliente un “rischio di riqualificazione” dell'operazione è cosa ben diversa dal rappresentare il rischio dell'irrogazione, come conseguenza di questa, di sanzione amministrativa di così rilevante ammontare. Le circostanze di cui il ### ha inteso offrire prova, definitivamente precisate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., si limitano all'aver riferito alla ### che l'operazione “avrebbe esposto al rischio di un accertamento fiscale” (cap. 7); e questa è cosa ben lontana da quell'ampia e completa informazione che il professionista era tenuto a fornire, poiché questa doveva necessariamente comprendere, ad esempio, quali sarebbero state le conseguenze di detto accertamento, e, in particolare, la natura e l'entità delle eventuali sanzioni irrogate. Quand'anche, quindi, le deduzioni in fatto del ### avessero trovato conferma nell'istruttoria, ben difficilmente sarebbe risultato provato il comportamento diligente del professionista.  6.2 - In ogni caso, così non è stato, non potendosi condividere le conclusioni che il Tribunale ha tratto dall'esame della documentazione e degli esiti della prova testimoniale. 
E' evidente che la corrispondenza nulla prova, se non il dato pacifico che vennero prospettate diverse soluzioni. Ha poi buon gioco l'appellante a far rilevare che la testimonianza di ### ha solo un labilissimo valore indiziario, dato che quanto il ### può avere riferito a lei può non coincidere con quanto egli riferì alla ### e che il ### racconta solo di come il ### replicò al nuovo commercialista della ### quattro anni dopo i fatti, pro domo sua e comunque in termini estremamente generici (egli ha detto che avrebbe a suo tempo “prospettato rischi e benefici delle varie alternative”, ma senza precisare quali). 
Impossibile poi dare peso, ai fini della prova del diligente adempimento del professionista, alla lettera di ### La sentenza impugnata in due passaggi ne valorizza l'attendibilità in quanto redatta “ben prima” dell'instaurazione del giudizio, ma non considera che essa è stata formata proprio in funzione di questo: essa è datata 20 febbraio 2020, ed ha quindi la stessa data della nota (all. 14), con cui il legale del ### ha dato riscontro alla diffida del legale della ### Precede quindi il giudizio, ma non la lite. 
Va anche detto che ### esercente la professione di avvocato, all'udienza del 28 settembre 2022 ha dichiarato di astenersi dal deporre. 
La situazione presenta evidenti singolarità, posto che la teste ha al tempo stesso dichiarato di aver presenziato al primo incontro “come amica”, e in assenza di un mandato professionale; quando l'art. 51 del Codice deontologico obbliga all'astensione se si tratta di deporre “su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”. 
Quand'anche non si volesse interpretare tale ingiustificabile astensione come una “presa di distanza” dalla lettera del 20 febbraio, tale da privarla di qualsivoglia valenza indiziaria, il contenuto della missiva appare decisamente generico, e di certo non tale da provare un comportamento diligente del professionista; questo perché preavvisare delle “criticità” che la scelta avrebbe potuto comportare, o della possibilità di “conseguenze sotto il profilo di un accertamento fiscale” non avrebbe comunque consentito alla ### di operare una scelta consapevole fra le varie soluzioni.   Ingiustificata appare anche la svalutazione della testimonianza di ### che, seppur madre di ### e coinvolta nell'operazione per le ragioni dette al punto 5, non può essere totalmente esclusa dagli elementi da valutare. ### è perfettamente credibile nel riferire che la figlia si affidava totalmente al ### trovando il fatto ampio riscontro nella corrispondenza prodotta e nelle specifiche indicazioni che questi dava per la costituzione della società e per la fatturazione del magazzino. 
La teste nega che nei circa quindici incontri cui ha presenziato si sia mai affrontato il tema della possibile irrogazione di sanzioni per l'indebita detrazione dell'I.V.A.; e risulta scarsamente plausibile che esso sia stato illustrato dal ### proprio nell'ultimo incontro, cui lei non presenziò. 
Unica ed inevitabile conclusione di quanto sopra è che il ### gravato del relativo onere, non ha provato di avere diligentemente adempiuto all'obbligo di completa informazione che si era assunto accettando l'incarico, e deve rispondere del danno arrecato alla società appellante.   7. - Nessun presupposto per l'applicazione dell'art. 1227 c.c. sussiste nel caso di specie. 
Non è vero, in particolare, che l'accertamento sia stato conseguenza anche delle scelte compiute in autonomia dalla ### dopo la cessione del magazzino, giacchè la parziale identità dei soci e lo svolgimento della medesima attività nei medesimi locali erano l'esatto risultato avuto di mira con la costituzione della nuova società e con l'acquisto del magazzino della vecchia, e non certo estemporanea iniziativa della #### omette poi di indicare quale ulteriore documentazione si sarebbe potuta offrire all'### delle entrate per evitare la sanzione, e l'adesione all'accertamento e la rinuncia al ricorso è stata sicuramente scelta ben ponderata e l'unica possibile.  8. - Non vi è contestazione sul fatto che l'appellante non ha provveduto al versamento integrale della somma di cui all'avviso di accertamento, poiché il pagamento delle rate si ferma ad ### 5.601,91. 
Si ricorda però che il credito risarcitorio di cui si discute deriva dall'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per cui ha natura certa ed inevitabile; e che, per la giurisprudenza, “la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (### 2, Sentenza n. 4718 del 10/03/2016 - Rv. 639071 - 01).  9. - All'accoglimento dell'appello, cosa che implica di per sé la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c., segue la condanna dell'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad ### 26.000,00.   P.Q.M.  Definitivamente decidendo sull'appello proposto da ### S.r.l.s.  avverso la sentenza n. 368/2023 del Tribunale di ### lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocata la condanna ex art.  96 c.p.c., condanna ### al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di ### 8.960,25, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo; condanna ### a restituire all'appellante quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado; condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in ### 5.077,00 per onorari ed ### 535,00 per esborsi; per il presente grado di appello in ### 5.809,00 per onorari ed ### 355,00 per esborsi; il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.   Trento, 11 febbraio 2025 ### est. ### dott. ### dott.ssa ### 

causa n. 9/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Guzzo Liliana, Benini Lorenzo

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Corte d'Appello di Trieste, Sentenza n. 454/2024 del 19-11-2024

... della redazione dell'inventario e della stipula del contratto estimatorio; che non avendo trovato l'accordo sul contratto estimatorio, le parti avevano deciso di procedere alla vendita del contenuto del magazzino (con pagamento dilazionato in 36 mesi, così come previsto dalla fattura 196/17 per complessivi originari € 88.972,00) nonché di stipulare il contratto di agenzia in data ### e il contratto di locazione in data ### inerente all'immobile ove doveva essere esercitata l'attività; che i pagamenti erano stati sospesi a fronte di un notevole calo di fatturato dovuto ad atti di concorrenza sleale e sviamento della clientela posti in essere da ### che aveva ingiustificatamente mantenuto la sede legali presso i locali di via ### n. 113 affittati a ### che a causa dello sviamento della clientela aveva subito danni quantificabili in € 60.000,00. Nel predetto procedimento si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree escludendo di aver posto in essere atti di concorrenza sleale evidenziando che il contratto di agenzia non era mai stato posto in esecuzione essendo stato concluso solo per garantire alla ### un passaggio “indolore” nel rapporto con i clienti e (leggi tutto)...

testo integrale

N. 36/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'#### La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei ### Magistrati: Dott. ### rel. 
Dott. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### grado iscritta al n. 36/2022 RG, promossa con atto di citazione in appello in riassunzione notificato il ### DA ### S.R.L. (P.I.:###), in persona del legale rappresentante sig. ### e ### (C.F.: ###), proc. dom. avv. ### per mandato allegato alla comparsa di citazione in riassunzione depositata telematicamente il ### - APPELLANTI - CONTRO ### 1 S.R.L. ### (GIÀ ### S.R.L.) ora ### (P.I.:###9), in persona del ### avv. ### proc. dom. avv. ### per mandato speciale allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata il ### - APPELLATA - OGGETTO: Fideiussione - ### fideiussoria### sleale. 
Causa iscritta a ruolo il ### e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del sulle seguenti ### Per gli appellanti: “Preliminarmente, sospendersi l'esecutorietà della sentenza impugnata. 
Nel merito ed in sua riforma, accertarsi e dichiararsi che ### s.r.l. non deve a ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, l'importo residuo di € 41.848,80 ed accessori a saldo della fattura di vendita di ### s.r.l.  n. 196/2017 del 30.06.2017, perché interamente compensato con il suo credito risarcitorio nei confronti di quest'ultima. 
Nel merito ancora, condannarsi ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, a risarcire a ### s.r.l. i danni causati in seguito a concorrenza sleale e sviamento della clientela per i fatti descritti in parte narrativa, danni quantificati nella somma di € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con l'importo di € 41.848,00 sopra esposto. 
Spese di lite in ogni caso rifuse. 
Nel merito, per ### s.r.l., revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, previa sua declaratoria di nullità per le causali di cui in narrativa. 
Nel merito ancora, per ### s.r.l., accertarsi e dichiararsi che ### s.r.l. non deve a ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, l'importo residuo di € 49.614,40 a saldo della fattura di vendita di ### s.r.l.  196/2017 del 30.06.2017 e di cui al decreto opposto, perché interamente compensato con il suo credito risarcitorio nei confronti di quest'ultima. 
Nel merito ancora, condannarsi ### 1 s.r.l. in liquidazione, già ### s.r.l., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, a risarcire a ### s.r.l. i danni causati in seguito a concorrenza sleale e sviamento della clientela per i fatti descritti in parte narrativa, danni quantificati nella somma di € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con l'importo di € 49.614,40 sopra esposto. 
Spese di lite in ogni caso rifuse. 
Nel merito, infine, per l'opponente sig. ### dichiararsi la nullità della fideiussione di data 30.06.2017 per le ragioni di cui in parte narrativa e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti; accertarsi, comunque, in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dal debitore principale che nulla deve il garante a ### s.r.l. con conseguente revoca del decreto opposto. 
Spese di lite rifuse. 
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e, in fallanza, prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che la ### s.r.l. esercita il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di viteria ed affini, come si evince dalla allegata visura C.C.I.A.A.  (doc. 12)? 2) Vero che il sig. ### era ed è anche legale rappresentante di ### s.r.l. unipersonale, come emerge dalla dimessa visura (doc. 8 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra)? 3) Vero che l'agente sig. ### in vigenza di contratto di agenzia dd. 30.05.2017 (doc. 6 che mi si rammostra) all'epoca operava con un'impresa individuale denominata G.P. Rappresentanze di ### di cui alla allegata visura C.C.I.A.A. (doc. 13) ed estinta fin dal 31.12.2017? 4) Vero che già dopo pochi mesi dall'inizio del rapporto la mandante poteva constatare che l'agente, di fatto, non operava, non avendo concluso alcuna vendita con alcuno dei numerosi clienti assegnatigli e di cui all'elenco unito al mandato? 5) Vero che il sig. ### è socio unico ed amministratore della ### s.r.l. che si occupa anche della vendita di viterie e bullonerie? 6) Vero che è anche amministratore e socio della ### s.r.l. (doc. 14) che svolge la medesima attività ed entrambe nella stessa zona ove opera ### s.r.l. e nella quale egli in veste di agente doveva per conto di quest'ultima promuovere la vendita degli stessi beni? 7) Vero che il sig. ### legale rappresentante di due società che svolgevano analoga attività di commercializzazione di viterie e bullonerie - ### s.r.l. e ### s.r.l., si impegnò verbalmente a comunicare ai clienti che in quella specifica attività era subentrata ### s.r.l. e che ad essa dovevano far capo per le future commesse di viterie e fissaggi già comprese nel magazzino ceduto? 8) Vero che la ### s.r.l., nelle more, avendo constatato notevoli difficoltà nella commercializzazione dei prodotti da essa venduti, viteria, bulloneria e fissaggi, nonché un calo sensibile del fatturato realizzato prima della sua costituzione da ### s.r.l., scoprì atti di concorrenza sleale e sviamento della clientela posti in essere da quest'ultima anche a mezzo del suo amministratore ### 9) Vero che la ### s.r.l. ha provveduto ad effettuare le analisi contabili di cui alla tabella qui di seguito riportata ed allegata (doc. 15), utilizzando documentazione in suo possesso? 10) Vero che con riferimento a tutti e solo i clienti assegnati all'### e di cui all'elenco allegato al contratto di agenzia, sono state riportate per il 2016 le vendite di viterie e fissaggi dedotte da documenti contabili di ### s.r.l., come da stampa riepilogativa dettagliata dei DDT emessi (doc. 16) e quindi per il 2017 e il 2018 le vendite ai medesimi clienti effettuate da ### come evincibili dai suoi bilanci e di cui ai riepiloghi che si dimettono (doc. 17 e 18) ed allo stesso modo per il 2019 (doc. 19)? 11) Vero che comparando anche i bilanci di ### s.r.l. (doc. 20 e 21), emerge che nel periodo di vigenza del contratto di agenzia, dal 30 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, rispetto al totale venduto nel 2016 di € 259.077,00 si è verificato un calo di fatturato per mancate vendite di € 107.948,75 per i sette mesi del 2017 e di € 109.560,00 nel 2018, così complessivamente di € 217.508,75? 12) Vero che che ### s.r.l. per il tramite del proprio amministratore delegato ### che era anche agente di ### s.r.l. in forza del mandato dd. 30.05.2017, abbia nel periodo venduto ulteriori partite di viti, bulloni e fissaggi in genere a numerosi clienti di cui all'elenco allegato a quell'atto, ed anche ad altri, compiendo così anche l'agente ulteriore e dannosa opera di concorrenza sleale e sviamento di clientela? 13) Vero che tali forniture di ### s.r.l. e/o di ### s.r.l. sono state promosse dal ### durante il periodo di validità del contratto di agenzia, nei confronti di numerosi clienti tra quelli della lista ad egli affidata e ad altri già di ### s.r.l.? 14) Vero che ### s.r.l. ha effettuato forniture a mezzo del ### tra i tanti clienti della lista, a ### s.r.l., con sede in ####, a ### s.r.l. con sede in ####, a ### s.r.l. di Trieste ed a ### s.r.l. di Buja ###? 15) Vero che tra il ### ed il #### s.r.l. e ### s.r.l. hanno venduto all'### da me rappresentata viterie, bullonerie e fissaggi anche in cantieri esterni ove essa operava? 16) Vero che tali vendite sono stante concordate anche nel prezzo con il legale rappresentante di ### s.r.l. e di ### s.r.l., il sig.  ### nato a ### il ###, residente ###, c.f. ###? 17) Vero che il sig. ### in occasione delle vendite mai ci ha informato di essere agente della ### s.r.l.? 18) Vero che l'ammontare del prezzo di tali vendite è quello risultante dalla sommatoria delle fatture che mi si rammostrano e la quantità di materiale venduto quella evincibile dagli allegati D.D.T.? Si indicano a testi i sigg.ri: - ###; - ### - ### - i legali rappresentati delle ### di cui all'elenco allegato al contratto di agenzia dd. 30.05.2017.  19) Vero che il sig. ### assunto da ### s.r.l., nel corso degli anni 2017 e 201/8, per incarico del sig. ### ha svolto anche mansioni di operaio edile presso cantieri di terzi? 20) Vero che detti cantieri appartenevano ad ### che abitualmente acquistavano fissaggi da ### s.r.l. e da ### s.r.l.? 21) Vero che nel summenzionato periodo ### s.r.l. e/o ### s.r.l. hanno effettuato forniture di fissaggi presso i menzionati cantieri? 22) Vero che tali forniture erano state proposte ai clienti dal sig.  ### Teste sugli ultimi quattro capitoli: - ### Si chiede inoltre disporsi ordine di esibizione delle fatture e dei D.D.T. per acquisti di viterie, bullonerie e fissaggi effettuate dal 30.05.2017 al 31.12.2019, dai clienti i cui nominativi sono elencati nell'allegato al contratto di agenzia dd. 30.05.2017, presso ### s.r.l., con sede in ### e ### s.r.l., già con sede in ### ordine di esibizione nei confronti dei clienti di cui alla lista e di queste ultime società. 
All'esito e comunque disporsi C.T.U. onde e previo esame dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali di ### s.r.l., ### s.r.l. e ### s.r.l., nonché della documentazione così acquisita, calcolare la diminuzione di fatturato di ### s.t.l. nel periodo 30.05.2017 - 31.12.2019 quanto alla vendita a clienti di cui alla lista, rispetto alle vendite agli stessi durante il 2016 effettuate da ### s.r.l. ed indicarsi la percentuale media di ricarico sulle vendite.”. 
Per l'appellata: “Voglia l'###ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa - In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata; - Nel merito: rigettare l'Appello presentato da ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### e dallo stesso sig.  ### conseguentemente confermare la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1039/2021 del Tribunale di ### d.d. 16.11.2021.  - Condannare, in ogni caso, la parte attrice al pagamento del compenso, spese e rimborso forfettario, nella misura del 15% oltre IVA e CPA del procedimento di primo e secondo grado ed alle successive occorrende. 
In via istruttoria: nella sola ed esclusiva denegata ipotesi in cui il Giudice di Appello ritenesse di dare ingresso alle istanze istruttorie di cui all'atto di appello ci si oppone medesime istanze in quanto inammissibili e irrilevanti e senza inversione dell'onere della prova, la parte convenuta chiede al Giudice ammettersi le seguenti istanze istruttorie già dedotte in primo grado e reiterate in sede di conclusioni. 
A. Ordinare alla ### S.r.l. la esibizione delle proprie scritture contabili, dal 30.05.2017 al mese di luglio 2020, afferenti il registro IVA vendite dei beni venduti da ### S.r.l. a ### con la fattura n. 196/2017 del 30.06.17, riguardanti la vendita dei beni indicati nella copia stampa giacenza annuale del 04.05.2017 che qui si richiamano integralmente (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta). 
B. Ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova ed i testi ivi indicati: 1.Vero che dal 2007 ### S.r.l. si occupa, in ### e all'estero, del commercio di prodotti facenti capo al settore siderurgico, idonei al fissaggio, e dell'esecuzione di lavori chiavi in mano nell'ambito di tale settore? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 2.Vero che fino dal 2007 ad oggi ### vendeva e vende prodotti di fissaggio, come viti bulloni, ma quali elementi accessori per il fissaggio degli altri propri prodotti? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig.ra ### corrente in ### via ### n. 11/2 3.Vero che nel 2014 ### S.r.l., decide di aprire una vera e propria divisione dedicata che viene denominata ### “fastner” con la stessa partita iva di ### S.r.l.? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n. 10 4.Vero che a partire dal 2014 ### inizia una collaborazione con il signor ### attuale legale rappresentante di #### per la vendita di materiale di fissaggio? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 5.Vero che nel 2014 il signor ### viene assunto da ### S.r.l.  come dipendente Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 6 Vero che nel 2014 ### service S.r.l. per attuare la linea fastner in data prende in affitto il capannone sito a ### in via ### n.113? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 7 Vero che dal 2014, per avviare l'attività fastner, il signor ### presenta il ### a tutti i ### di ### S.r.l. 
Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n. 10 8 Vero che a partire dal giugno 2014 la divisione ### fastner si struttura acquistando attrezzature, scaffalature, programma gestionale? Si indica come testimone #### corrente in ### via S. ### n.10 Sig.ra ### corrente in #### già c/o ### S.r.l.  ### presso ### con sede in ### del ### 9 Vero che ### service dal dicembre 2014 fino al 2017 metteva a disposizione della linea ### fastner un magazziniere a tempo pieno, una amministrativa, qualche ora giornaliera di un dipendente per consegne, aiuto commerciale o altro. 
Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 ### corrente in ### via ### n.10 10 Vero che al sig. ### a partire dal 2014 e fino al 2017, cioè alla chiusura della linea fastner, veniva data ampia libertà di acquisto e vendita prodotti di fissaggio sia con i fornitori che con i clienti Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n.10 11 Vero che lo stesso si ### dal 2014 (data di assunzione) al 2017 (data chiusura linea fastner) gestiva autonomamente gli acquisti, le vendite e l'attività del magazzino della linea ### fastener? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 12 Vero che dal 2014 il compito di ### service, tramite il proprio legale rappresentante ### era quello di promuovere presso la propria clientela storica la vendita della linea dei nuovi prodotti di fissaggio? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 13 Vero che nel corso degli anni 2014, 2015,2016 il signor ### cercò agenti che potessero ampliare le vendite dei prodotti della linea fastner nella zona del ### in un settore di mercato dove vi fossero anche piccoli acquirenti? Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n. 10 14 Vero che la ricerca del personale di cui al punto precedente portò nel 2016 a dei risultati negativi? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 -Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 -Sig. ### da ### ex ferramenta ### di ### -### da ### ex ferramenta ### di ### -### da ### ex agente ### di ### 15.Vero che la linea ### fastener, dal 2014: anno della sua nascita al 2017 aveva creato notevoli costi di gestione e giacenze in magazzino Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 il sig. ### corrente in ### corrente in ### c/o #### via ### 31 16 Vero che dal 2014 sino al 2017 gli investimenti e l'attività svolta dal ### service, nella persona del legale rappresentante sig. ### e l'attività del signor ### portarono all'aumento del fatturato della linea ### fastener ma con margini di guadagno inesistenti per il mancato controllo di gestione dei costi? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 il sig. ### da ### corrente in ### c/o #### via ### n.31 17 Vero che verso la fine del 2016, a seguito di un esame contabile delle vendite della linea ### fastener da parte del sig. ### legale rappresentante di ### emerse che la linea ### fastner, aveva difficoltà di flusso di cassa e tale nuova linea si reggeva solo con le entrate che ### service generava in altri settori. 
Si indica come testimoni ###ra ### corrente in ### via ### n.3 il sig. ### da ### corrente in ### c/o #### via ### n.31 18 Vero che fino all'inizio del 2017 il signor ### in qualità di legale rappresentante di ### service, accertato quanto al punto precedente, parlò apertamente delle perdite della linea ### fastener con il sig.  ### spiegando, numeri alla mano, che nonostante l'aumento del fatturato non era possibile reggere una costante perdita di denaro per gli elevati costi di gestione. 
Si indica come testimoni ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n.10 19 Vero che all'inizio del 2017 ### S.r.l. nella persona del sig.  ### decise di chiudere il reparto viti per dedicarsi ad altro. 
Si indica come testimoni ###ra ### corrente in ### via ### n.3 20 Vero che nel febbraio 2017 il sig. ### propose al sig. ### nella sua qualità di legale rappresentante di ### service, di rilevare la linea fastener. 
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 21 Vero che nel febbraio 2017 il sig. ### proponeva di subentrare nel magazzino e negli uffici della linea ### fastener tramite una società che avrebbe costituito con la moglie. 
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via ### n.10 Sig.ra ### D'### corrente in ### via ### n.11/2 22 Vero che nel febbraio 2017 il signor ### ed il signor ### nella sua qualità di legale rappresentante di ### scelsero il contratto di compravendita per il trasferimento dei beni nella disponibilità di ### fastener Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 23 Vero che nell'aprile 2017 il sig. ### e già ### nella persona del legale rappresentante ebbero a redigere un inventario analitico di tutte le viti bulloni e materiali vari di assemblaggio che costituivano il magazzino della linea ### “fastner”. 
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 24 Vero che l'operazione di redazione dell'inventario iniziata nel mese di aprile 2017 comportò più di un mese di lavoro da parte di due dipendenti di ### e dello stesso ### che nel frattempo si era dimesso e venne autorizzato da ### ad operare, essere presente nel magazzino e controllare il prosieguo dell'inventario come da allegato documento 2 della comparsa di risposta che Le viene rammostrata? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente ### via S. ### n. 10 25 Vero che l'inventario si concluse con un documento regolarmente sottoscritto dal sig. ### e da ### service in persona del legale rappresentante pro tempore come da allegato 2 della comparsa di risposta che Le viene rammostrata? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 26 Vero che a seguito dell'inventario conclusosi in data ### il prezzo della compravendita dei beni di ### fastner venne determinato in euro 88.972,90 al lordo dell'### Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 27 Vero che ### service S.r.l. ha emesso la relativa fattura n. 196/0/2017 del 30.06.17 =doc.1 della comparsa di costituzione e risposta che Le viene rammostrata? Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 28 Vero che per aiutare ### service accettò la proposta di rateizzazione del prezzo di cui al punto precedente con scadenza mensile di euro 2.255,20, dal 31.07.2017 sino al 30.06.2020, detratto l'importo di cessione del credito TFR maturato dal sig. ### di euro 7.785,74 come da documenti che Le vengono rimostrati =doc.3, doc.4 della comparsa di risposta e con lettera di garanzia del sig. ### che Le viene rammostrata =doc.5 della comparsa di risposta. 
Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 29 Vero che a seguito della vendita della linea fastener a ### S.r.l, ### service si spostò in via ### n. 99 a 100 metri di distanza in un capannone con uffici diversi, in un piccolo magazzino di 300 mq Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 Sig. ### D'### corrente in ### via ### n.11/2 Sig. ### corrente in ### via S. ### n.10 30 Vero che fino a fine settembre 2017 sono state a disposizione del sig.  ### e della ### S.r.l. le linee telefoniche di ### service wifi Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 31 Vero che fino al mese di giugno 2017 sono stati lasciati ### S.r.l. a ### i dati di magazzino ed i nominativi dei clienti che ### aveva caricato nell'arco di tre anni usando il gestionale di proprietà di ### service, su autorizzazione della stessa alla società di software evitando costi e mesi di lavoro. 
Si indica come testimone #### presso la ### con sede in ### del ### 32 Vero che nel giugno 2017 la ### aveva ricevuto da ### l'autorizzazione a caricare i codici clienti di ### service S.r.l. sul proprio gestionale, con le opportune modifiche dell'inventario analitico eseguito in data ###, Si indica come testimone #### presso la ### con sede in ### del ### 33 Vero che nel giugno 2017 ### service lasciò, a proprie spese, a ### tutte le scaffalature con il relativo materiale e gli uffici di via ### n.113, in ### rimessi a nuovo Si indica come testimone ###ra ### corrente in ### via ### n.3 34 Vero che in cambio di quanto al punto precedente ### autorizzò e lasciò ### service mantenere la sede ###via ### 113 fino a dicembre 2018 Si indica come testimone: Sig.ra ### corrente in ### via ### n.3 35 Vero che da maggio 2017 il sig. ### per aiutare il sig.  ### nel passaggio da ex dipendente a imprenditore e per garantire a ### la continuità nel passaggio dei clienti fastener da ### service alla parte attrice, concluse sempre con ### S.r.l. un contratto di agenzia della durata di un anno senza esclusiva di zona e senza patto di non concorrenza, con allegata la indicazione dei clienti storici di ### service. 
Si indica come testimone -###ra ### corrente in ### via ### n.3 -Sig.ra ### D'### corrente in ### via ### n.11/2 36 Vero che Il signor ### a partire dal maggio 2017 recandosi presso di Lei presentava anche la ### come ditta specializzata per il materiale di fissaggio come bulloni e viteria Si indicano come testimoni i ###ri - Ing. ### da ### presso ### di ### - #### presso ### di ### - #### presso ### Sig. ### corrente in ### c/o #### corrente in ### responsabile acquisti ### group 37 Vero che il signor ### in qualità di agente ### ha concluso con la ### contratti di vendita di bulloneria Si indica come testimone - #### da ### presso ### di ### -#### corrente in ### c/o ### -#### presso ### di ### - #### presso ### Sig. ### corrente in ### responsabile acquisti ### group 38.Vero che ### e ### decisero di non dare esecuzione al contratto di agenzia di data 30.05.2017 Si indica come testimone il sig. ### da ### corrente in ### c/o #### 39 Vero che ### non ha dato alcuna comunicazione all'### del contratto di agenzia di data 30.05.2017 né, per quanto di sua competenza, alla ### di ### così come non ha comunicato al sig. ### gli estratti conto e mai ha pagato le provvigioni sul materiale venduto Si indica come testimone il sig. ### da ### il ### corrente in ### c/o #### 40 Vero che il signor ### in qualità di legale rappresentante di ### service e da solo a partire dal 30.05.2017 sino al 31.12.2018 ha contattato i clienti di ### mettendoli al corrente della chiusura della linea ### fastner Si indica come testimone #### da ### presso ### di ### - #### presso ### di ### - #### presso ### Sig. ### corrente in ### c/o #### corrente in ### responsabile acquisti ### group 41 Vero che dal 30.05.2017 al 31.12.2018 a seguito della mutata situazione aziendale e della costituzione della ### il signor ### personalmente ed in qualità di legale rappresentante di ### S.r.l., presentava i prodotti della ### ai clienti di ### service Si indica come testimone: Ing. ### da ### presso ### di ### - #### presso ### di ### - #### presso ### -Sig. ### corrente in ### c/o #### corrente in ### responsabile acquisti ### group 42 Vero che dal 30.05.2017 al 31.12.2018 il signor ### presentando, personalmente ed in qualità di legale rappresentante di ### i prodotti della ### ai clienti di ### service assicurava la serietà di tali prodotti, della società ### S.r.l. e del signor ### e della solvibilità, serietà della ### S.r.l. nei confronti dei fornitori Si indicano come testimoni.”. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo di data 14/02/2020 la società ### s.r.l. (poi ### 1 s.r.l. in liquidazione) otteneva dal Tribunale di ### il decreto ingiuntivo n. 300/2020 con il quale veniva ingiunto alla società ### s.r.l. (d'ora in avanti ###, quale debitrice principale, e a ### quale fidejussore, il pagamento della somma di € 49.614,40 relativa al pagamento parziale della fattura n. 196/2017 del 30/06/2017, oltre agli interessi legali di mora e alle spese del procedimento monitorio. 
Nel frattempo, con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di #### chiedendo che venisse accertata la non debenza dell'importo residuo ammontante, secondo l'attrice, ad € 41.848,80 sempre relativo alla fattura 196/2017, perché interamente compensato con il credito risarcitorio vantato nei confronti della convenuto con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati in € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con il predetto importo. 
Assumeva l'attrice che il ### aveva lavorato alla dipendenze di ### sin dal 2017; che, successivamente, su richiesta del legale rappresentante della datrice di lavoro, si era dimesso dall'impiego ed aveva costituito la società ### occupandosi del settore viteria di ### che sostanzialmente aveva continuato ad operare gratuitamente per la datrice di lavoro in attesa della redazione dell'inventario e della stipula del contratto estimatorio; che non avendo trovato l'accordo sul contratto estimatorio, le parti avevano deciso di procedere alla vendita del contenuto del magazzino (con pagamento dilazionato in 36 mesi, così come previsto dalla fattura 196/17 per complessivi originari € 88.972,00) nonché di stipulare il contratto di agenzia in data ### e il contratto di locazione in data ### inerente all'immobile ove doveva essere esercitata l'attività; che i pagamenti erano stati sospesi a fronte di un notevole calo di fatturato dovuto ad atti di concorrenza sleale e sviamento della clientela posti in essere da ### che aveva ingiustificatamente mantenuto la sede legali presso i locali di via ### n. 113 affittati a ### che a causa dello sviamento della clientela aveva subito danni quantificabili in € 60.000,00. 
Nel predetto procedimento si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree escludendo di aver posto in essere atti di concorrenza sleale evidenziando che il contratto di agenzia non era mai stato posto in esecuzione essendo stato concluso solo per garantire alla ### un passaggio “indolore” nel rapporto con i clienti e soprattutto la vendita del magazzino di cui alla fattura 196/17 e che, in ogni caso, non prevedeva alcuna esclusiva o patto di non concorrenza. 
Nel frattempo, ### con atto notificato in data ###, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 300/2020 ottenuto da ### chiedendo: a) in via preliminare che il giudizio venisse sospeso ex art. 295 c.p.c. in ragione della continenza e litispendenza con quello preventivamente introdotto sub. n. 883/2020 R.G.; b) sempre in via preliminare e, in subordine, che, previa declaratoria di nullità del decreto opposto, venisse disposta la riunione delle due cause; c) nel merito che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato; d) sempre nel merito che venisse accertato che ### non doveva ### alcuna somma perché il credito vantato doveva ritenersi interamente compensato con il credito risarcitorio vantato dalla società opponente; e) sempre nel merito che ### venisse condannata al risarcimento determinato nella somma di € 60.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi anche parzialmente con l'importo di € 49.614,40 sopra esposto; f) infine nel merito che venisse dichiarata la nullità della fidejussione prestata da ### in data ### con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. 
Esponevano gli opponenti che il decreto ingiuntivo andava dichiarato nullo in quanto emesso da Giudice incompetente dovendo le parti essere rimesse avanti al Giudice della causa preveniente. 
Nel merito le parti opponenti ribadivano che il residuo credito portato dalla fattura azionata non era esigibile perché doveva essere compensato con il danno patito da ### per concorrenza sleale da sviamento della clientela. 
Quanto alla fidejussione prestata dal ### la difesa degli opponenti rilevava che era nulla perché rilasciata a garanzia di una obbligazione futura in assenza della indicazione di un importo massimo garantito. 
Si costituiva ### chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dagli opponenti. 
Disposta la riunione delle due cause e concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, il G.I., rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di eventuali note illustrative finali fino al 29/10/2021. 
Nelle more decedeva ### legale rappresentante di ### di tal che, all'udienza di discussione fissata il ### si costituiva ### 1 srl in liquidazione. 
Con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1039/2021, il Tribunale di rigettava l'opposizione formulata da ### e da ### confermando il decreto ingiuntivo n. 300/2020 e rigettando tutte le domande formulate dalla stessa ### nei confronti di ### condannando gli opponenti attori alla rifusione delle spese di lite. 
Affermava il primo Giudice che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo era infondata, in quanto il relativo ricorso era stato depositato in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione per l'accertamento negativo del credito; che gli attori non avevano contestato le prestazioni oggetto della fattura n. 196/2017; che, in base alla ragione “più liquida”, la domanda di risarcimento formulata andava respinta perché l'attrice non aveva in alcun modo allegato, né tantomeno provato, i danni subiti, indicandoli apoditticamente nella somma di € 60.000,00 senza tuttavia specificare in che cosa consistesse la perdita lamentata, né il criterio di determinazione di tale importo; che, in mancanza di allegazione, le istanze istruttorie formulate apparivano inammissibili, poiché esplorative; che la garanzia rilasciata da ### - anche prescindendo dalla sua qualificazione giuridica - era stata prestata per un'obbligazione ben determinata e già sorta, di talché non poteva ritenersi che il contratto fosse nullo per indeterminatezza, né risultava applicabile l'art. 1938 Avverso la predetta sentenza proponevano appello ### ed il ### fondandolo su due articolati motivi e chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. 
Si costituiva ### 1 in liquidazione chiedendo il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione. 
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione con ordinanza 30/03/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/02/2023 che si svolgeva cartolarmente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e nella quale venivano concessi i termini 190 c.p.c. per memorie e repliche. 
Nelle more, con sentenza n. 27/2023 dd. 18/04/2023, il Tribunale di ### dichiarava aperta la liquidazione giudiziale dell'appellata. 
Assegnata ad altro relatore con provvedimento 07/02/2024, la causa veniva quindi interrotta a seguito di ordinanza pronunciata in data ###. 
Gli appellanti provvedevano, quindi, a riassumere il processo. 
Si costituiva ### 1 srl in liquidazione chiedendo il rigetto dell'appello. 
All'udienza del 18/09/2024 le parti precisavano le conclusioni e venivano concessi i termini dimidiati per gli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. 
Decorsi i predetti termini la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 13/11/2024. 
Lamentano gli appellanti che: 1) la motivazione della sentenza è contraddittoria, insufficiente ovvero omessa con riguardo alla mancata ammissione delle prove richieste, dal momento che la pretesa attorea era stata puntualmente ed esaurientemente descritta e motivata nella narrativa dell'atto di citazione, mentre il quantum, avrebbe dovuto essere dimostrato attraverso le istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. In questo contesto il richiamo del Giudice al principio della “ragione più liquida” era inconferente, in quanto non poteva trovare applicazione per respingere “domande riconvenzionali, addirittura proposte in diversa causa, seppur connessa che, necessariamente, dovevano essere disaminate tutte valutando i fatti allegati in funzione delle prove offerte, da assumersi se ritenute ammissibili, con obbligo motivazionale, e diversamente, nel caso del tutto non assolto”. In ogni caso il primo Giudice, nel rigettare immotivatamente i capitoli di prova, non aveva tenuto conto del fatto che di taluni fatti lamentati, gli allora attori avevano addirittura fornito prova documentale, nel mentre si erano offerti di provare tutti gli altri episodi di concorrenza sleale mediante una ben articolata prova testimoniale ed alcuni - inevitabili - ordini di esibizione di fatture ed altri documenti non in loro possesso e non diversamente acquisibili. Infine, era errata anche la decisione di non ammettere la CTU in quanto “esplorativa” perché la stessa avrebbe dovuto evidentemente svolgersi in seguito alla acquisizione delle prove; 2) si appalesa erronea la motivazione laddove il Tribunale di ### ha rigettato l'eccezione di nullità della fidejussione, senza considerare che la lettera di garanzia sottoscritta dal ### oltre a difettare dell'indicazione precisa dell'ammontare del credito garantito, della sua origine e delle modalità temporali in cui era sorto, era stata prestata per una obbligazione futura: il c.d. “contratto di fornitura” che in realtà non era mai stato stipulato. Inoltre, il primo Giudice non ha considerato un secondo profilo di nullità assoluta dell'atto di garanzia - rilevabile ex officio - ovvero la sua contrarietà al disposto di cui all'art. 33 del Codice del ### in quanto il ### rivestiva la qualifica di “consumatore” e non quella di professionista. 
Ciò premesso in fatto, l'appello è infondato e va rigettato. 
Con riguardo al primo motivo va rilevato che ### nel radicare la causa di accertamento per inesistenza del credito vantato da ### e portato dalla fattura 196/17 (non contestata), ha dedotto di vantare un controcredito pari ad € 60.000,00 per asseriti atti di concorrenza sleale per sviamento della clientela posti in essere dalla predetta società a mezzo del suo amministratore ### il quale, diversamente dagli accordi assunti tra le parti, avrebbe continuato a vendere “ulteriori partite di viti e bulloni” ai propri clienti ancorché in quella attività fosse subentrata la società ### Premesso ciò l'attrice, quanto al danno, si è limitata ad affermare “ …..si può dunque concludere che l'attrice in seguito ai comportamenti illeciti della convenuta ….protrattisi fino ad oggi, abbia subito un danno di almeno € 60.000,00, danno desumibile dalla analisi dei bilanci e dalla perizia econometrica producendi…” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), senza peraltro produrre alcunché. 
Nonostante l'articolata contestazione svolta dalla società convenuta in ordine a tale punto specifico (cfr. pag. 12 della comparsa di risposta), nulla l'attrice controdeduceva nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c., mentre nella memoria ex art. 6° comma, n. 2, c.p.c. si limitava a produrre prospetti privi di qualsivoglia valore probatorio (cfr. docc. 15-19, riepilogo fatturati viterie-fissaggi 2016-2019, riepilogo dettagliato clienti, riepilogo fatturazioni ### 2017, 2018 e 2019), nonché i due bilanci di esercizio ### 2017 e 2018, dalla cui lettura nulla si evince in ordine al lamentato danno. 
Né la difesa di parte attrice odierna appellante si è mai peritata di specificare da dove si ricava e come sia arrivata a quantificare la perdita lamentata. 
Di tal che correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo le richieste di esibizione e di CTU del tutto esplorative a fronte della mancanza di qualsiasi allegazione relativa all'asserito danno lamentato. 
Quanto al secondo motivo va rilevato, innanzitutto, con riguardo alla violazione dell'art. 1938 c.c., che parte appellante si è limitata a riproporre la tesi svolta in primo grado riproducendo solo in parte la lettera di garanzia dd. 30/06/2017. 
Ed invero nella predetta lettera si legge “ …la società ### S.r.l con sede ###### via ### 113 (di seguito “Garantita”) è legalmente rappresentata dal sottoscritto (sig. ###; la ### ha stipulato con ### S.r.l un contratto per la fornitura di merci con emissione di fattura di vendita regolarmente assoggettata ad ### con prezzi concordati fra la ### s.r.l. e la ### e consegna già avvenuta; ### s.r.l. ha chiesto il rilascio a proprio favore di una lettera di garanza in relazione all'adempimento degli obblighi di pagamento dilazionato assunti dalla ### a pagamento della fornitura sopra richiamata….” (cfr. doc. 13 attori). 
Tale documento non può non essere correlato alla ricordata fattura 196/2017 - emessa in pari data - che dimostra la sussistenza del contratto di fornitura (che certo non necessita di forma scritta) intercorso tra le parti e che indica specificatamente tutti le merci vendute ed il loro prezzo nonché le modalità di pagamento (cfr. doc. 3 attori). 
Dai predetti documenti emerge quindi inequivocabilmente come la garanzia non sia stata prestata per un'obbligazione futura ma attuale ovvero a “…consegna già avvenuta…” ed esistente al momento della relativa sottoscrizione. 
Pertanto, non merita censura la sentenza del Tribunale di ### laddove ha così affermato: “….- anche prescindendo dalla sua qualificazione giuridica - si osserva che la stessa è stata prestata per un'obbligazione ben determinata e già sorta, di talché non può ritenersi che il contratto sia nullo per indeterminatezza, né risulta applicabile l'art. 1938 c.c….”. 
In questa fase di giudizio parte appellante ha evidenziato un altro profilo di asserita nullità sostenendo che la garanzia prestata sarebbe nulla ai sensi dell'art. 33 lett. t) del Codice del ### Ora, fermo restando che l'eccezione non è inammissibile ex art. 245 c.p.c., essendo rilevabile anche d'ufficio, va ritenuto innanzitutto che la predetta disposizione non sia applicabile alla fattispecie in esame riguardando i contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista, mentre, nel caso in esame, si discute di un contratto stipulato tra due imprenditori, tant'è che il risarcimento del danno è stato chiesto per pretesi atti di concorrenza sleale. 
Per mera completezza, va ricordato che il S.C. ha chiarito che: “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (### 19 novembre 2015, in causa C-74/15, ### e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, ###, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio - cfr. Cass. Sez. U 27/02/2023 n. 5868; ma anche Cass. 742/2020 citata dalla stessa difesa dell'appellante). 
Nella specie, non può revocarsi in dubbio che il ### ha prestato la fidejussione per una finalità strettamente legata alla sua professione (vendita di articoli di viteria e fissaggio), atteso che ha garantito il pagamento della merce (contenuto del magazzino di ### acquistata per esercitare la sua attività. 
Per le svolte considerazioni l'appello va rigettato. 
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota spese depositata da parte appellata che appare del tutto congrua, anche con riguardo all'applicazione dei valori medi relativamente alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto non esauritasi in una sola udienza. 
Va dato atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunziando nella causa promossa da ### S.R.L. nei confronti di ### 1 S.R.L. ###, GIÀ ### S.R.L., così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 1039/21 pubblicata il ### del Tribunale di ### - condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata, in complessivi € 7.616,00, per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge; - dà atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13/11/2024 ### est.  ### 

causa n. 36/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Petrone Anna Maria, Caparelli Marina

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 2631/2024 del 23-12-2024

... come di seguito. ###.1556 c.c. dispone: “Con il contratto estimatorio una parte ### consegna una o più cose mobili all'altra ### e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”. La comparazione tra il contenuto delle dichiarazioni delle parti e la disposizione codicistica di cui sopra consente di qualificare il negozio presupposto come contratto estimatorio; l'elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio è infatti la facoltà del consegnatario di restituire la merce in alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo, senza che a tale configurazione sia di ostacolo la mancata fissazione esplicita di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione (cfr. C. n.25606/2015). Per di più là dove l'adempimento di una obbligazione postuli il decorso di un termine, e le parti non abbiano provveduto a determinarlo, la prestazione può essere legittimamente richiesta dal creditore -senza il previo ricorso al giudice perché fissi il termineallorché sia trascorso un lasso di tempo che il giudice -con apprezzamento insindacabile, se riferito alla natura, alla finalità, all'oggetto del rapporto e a tutte le (leggi tutto)...

testo integrale

### in nome del ### il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore ### ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 6276 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il ### ex art. 281-quinquies c.p.c., vertente tra ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ### al ### G. Mazzini n.119, e ### contumace. 
Oggetto: contratto estimatorio. 
Svolgimento del giudizio. 
Con atto di citazione notificato il #### ha convenuto in giudizio ### per ottenerne (tra altro) la condanna al pagamento del prezzo di strumenti musicali non restituiti. 
Il citante ha riferito: che è professore d'orchestra; che ha consegnato alla controparte più strumenti musicali (viole, violini […]); che ### si è obbligato a pagare il prezzo delle cose, salva la facoltà di restituzione; che tra le parti è stato concluso un contratto estimatorio; che ha chiesto la restituzione dei beni; che le cose sono state solo parzialmente rese; che il valore degli strumenti illecitamente trattenuti dal citato è pari ad euro 16.500; che in più il convenuto deve versare il prezzo ### incassato per la vendita di una viola (euro 3.000).  ### non si è costituito. 
Il processo è stato istruito con l'interrogatorio formale del convenuto. 
All'udienza del 31.10.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione. 
Motivi della decisione. 
Va anzitutto premesso che per la rilevanza dell'interrogatorio formale, la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi -la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del meritoe risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio (cfr. C. Ord. n.5725/2019). 
Va di poi qualificato il contratto presupposto: vendita sottoposta a condizione, mandato a vendere, mandato o contratto estimatorio. 
La parte convenuta, interrogata ex art. 231 c.p.c., ha confermato le circostanze indicate nell'articolo lett. a della memoria depositata nell'interesse della controparte (“### che lei nel 2016 riceveva in consegna dal #### una serie di strumenti musicali ed archi di proprietà di quest'ultimo, elencati […] allo scopo di venderli a terzi, obbligandosi a pagarne il prezzo di vendita al #### stesso qualora non glieli avesse restituiti”) (cfr. processo verbale udienza [2.5.2024]). ### formulato per la prova, avvalorato dal convenuto, consente di determinare il contenuto delle dichiarazioni scambiate dalle parti e, di conseguenza, individuare il vincolo contrattuale esistente, come di seguito.  ###.1556 c.c. dispone: “Con il contratto estimatorio una parte ### consegna una o più cose mobili all'altra ### e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”. 
La comparazione tra il contenuto delle dichiarazioni delle parti e la disposizione codicistica di cui sopra consente di qualificare il negozio presupposto come contratto estimatorio; l'elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio è infatti la facoltà del consegnatario di restituire la merce in alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo, senza che a tale configurazione sia di ostacolo la mancata fissazione esplicita di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione (cfr. C. n.25606/2015). 
Per di più là dove l'adempimento di una obbligazione postuli il decorso di un termine, e le parti non abbiano provveduto a determinarlo, la prestazione può essere legittimamente richiesta dal creditore -senza il previo ricorso al giudice perché fissi il termineallorché sia trascorso un lasso di tempo che il giudice -con apprezzamento insindacabile, se riferito alla natura, alla finalità, all'oggetto del rapporto e a tutte le concrete circostanze rilevantiritenga congruo ( C. n.9/1974). Orbene il decorso di sei anni, tra accordo ed introduzione del giudizio, deve ritenersi un termine congruo, in favore del proprietario, per chiedere la restituzione delle cose o il pagamento del loro prezzo, salvo sostenere l'irrilevanza di una persistente e prolungata mancata disponibilità di beni. 
Ricostruita -come soprala fattispecie negoziale, il pagamento del prezzo costituisce l'obbligazione principale cui l'accipiens è tenuto ove abbia alienato a terzi le cose consegnate o abbia deciso di tenerle per sé. 
La mancata restituzione di alcuni strumenti musicali (con indicazione del valore) ed il prezzo di vendita della viola “### Vernè” sono allora fatti confermati dal convenuto (cfr. i.f. [articoli lett. f ed i]). 
Deriva che ### deve essere condannato al pagamento, in favore di ### della somma di euro 19.500 (prezzo incassato per la cosa alienata [euro 3.000] addizionato al valore degli strumenti non restituiti [16.500]). 
Le spese seguono la soccombenza (parametri medi con riduzione per la non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate - fasi svolte - valore della lite).  P.q.m.  definitivamente pronunciando: -condanna ### al pagamento, in favore di ### della somma di euro 19.500; -condanna ### alla rifusione, in favore di ### delle spese di lite che liquida in euro 264 per spese ed euro 3.554 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.). 
Velletri, lì 20.12.2024 Il Giudice 

causa n. 6276/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Roberto Camilletti

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Giudice di Pace di Lanciano, Sentenza n. 94/2024 del 30-05-2024

... dell'azione di garanzia prevista dalla legge per il contratto di compravendita, grava sul compratore l'onere di provare la sussistenza dei vizi, la tempestività della domanda e il nesso causale tra vizi e danno patito. Spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi, dal momento che si tratta di uno dei fatti costitutivi della pretesa, sia che esperisca il rimedio redibitorio (risoluzione del contratto) sia estimatorio (riduzione del prezzo). Tale soluzione pare simmetrica con la giurisprudenza elaborata in tema di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e locazione; inoltre, costituisce espressione del principio di vicinanza della prova (Cass. SS. UU. 11748/2019). La garanzia (ex art. 1490 c.c.) riguarda solo i “vizi preesistenti”, ossia i vizi che esistevano prima della conclusione del contratto; l'azione di garanzia consente al compratore di scegliere tra risoluzione del contratto (actio redhibitoria) e riduzione del prezzo (actio aestimatoria). Si osserva che nel caso di specie l'attore ha inteso chiedere in via principale la riduzione del prezzo della vettura acquistata stante il fatto che l'impianto gpl montato sulla vettura non era registrato all'archivio della (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 213 / 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Lanciano Sezione 01 Unica Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 213 / 2022 ### contenzioso dell'anno 2022 ###.M. ### S.R.L. (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) e dall'Avv. ### (###) #### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) ### in persona del legale rapp.te p.t. con sede ###### alla via ### n. 43 ### chiamato contumace ### responsabilità contrattuale risarcimento danni ### Le parti concludono come da verbale del 16.05.2024 riportandosi alle proprie rispettive richieste e difese.  ### atto di citazione notificato il ###, A.M. ### S.r.l. conveniva in giudizio, avanti a questo ufficio, l'Avv. ### per sentirla condannare al pagamento della somma di €1.240,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di riduzione del prezzo della compravendita dell'autovettura ### 500 tg ### ovvero a titolo di risarcimento del danno.
In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art.  2043 c.c. e/o ex art. 2049 c.c., e la condanna al risarcimento, di tutti i danni subiti e subendi, quantificati in € 1.240,00 ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. 
Esponeva che in data ### la A.M. ### aveva acquistato -in permutadalla sig.ra ### l'autovettura ### 500 L 1.4 trg. EX ### al prezzo di €9.000,00. Nel luglio 2021 la vettura era stata venduta ad altro cliente e prima della consegna, A.M. ### aveva proceduto con la dovuta revisione del veicolo, ricoverando il veicolo presso l'### “### Taddeo”. In quella sede veniva riscontrato che sul libretto di circolazione della 500 L della sig.ra ### risultava in data ### l'installazione di un impianto GPL con collaudo in data ###. 
Ma, in quanto sul portale della motorizzazione non risultava l'alimentazione alternativa a GPL era impossibile ottenere la revisione. ### pertanto, provvedeva allo smontaggio dell'impianto non omologato e all'installazione di nuovo impianto, con l'emissione di fattura in data ### dell'importo di €1.240,00 regolarmente pagata da A.M.### Adiva pertanto la presente autorità giudiziaria per ottenere quanto richiesto. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.04.2022, depositata il ###, si costituiva in giudizio ### la quale contestava integralmente la domanda attorea e, in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società ### s.r.l.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda perchè destituita di fondamento. In subordine domandava che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, la società ### s.r.l. fosse obbligata a tenere indenne essa convenuta.  ### la chiamata in causa del terzo, all'udienza del 29.09.2022, stante la mancata costituzione in giudizio di ### s.r.l. , ne veniva dichiarava la contumacia. 
La causa, istruita con produzioni documentali, prova per testi e interrogatorio formale veniva riservata a sentenza sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza del 16.05.2024.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, questo Giudice ritiene che la domanda avanzata dall'attore sia meritevole di accoglimento, nei limiti di cui alla parte motiva. 
È necessario preliminarmente inquadrare la fattispecie prospettata ### 1490 del ### civile relativamente ai vizi della cosa venduta prevede che il venditore: ‘(…) è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore' . La garanzia per vizi riguarda le imperfezioni o alterazioni del bene e il venditore deve tenere indenne il compratore, allorché esse siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o a diminuirne in modo apprezzabile il valore (escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili). 
Nel caso dell'azione di garanzia prevista dalla legge per il contratto di compravendita, grava sul compratore l'onere di provare la sussistenza dei vizi, la tempestività della domanda e il nesso causale tra vizi e danno patito. Spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi, dal momento che si tratta di uno dei fatti costitutivi della pretesa, sia che esperisca il rimedio redibitorio (risoluzione del contratto) sia estimatorio (riduzione del prezzo). Tale soluzione pare simmetrica con la giurisprudenza elaborata in tema di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e locazione; inoltre, costituisce espressione del principio di vicinanza della prova (Cass. SS. UU.  11748/2019). 
La garanzia (ex art. 1490 c.c.) riguarda solo i “vizi preesistenti”, ossia i vizi che esistevano prima della conclusione del contratto; l'azione di garanzia consente al compratore di scegliere tra risoluzione del contratto (actio redhibitoria) e riduzione del prezzo (actio aestimatoria). 
Si osserva che nel caso di specie l'attore ha inteso chiedere in via principale la riduzione del prezzo della vettura acquistata stante il fatto che l'impianto gpl montato sulla vettura non era registrato all'archivio della motorizzazione e dunque non era possibile effettuarne la revisione e dunque la messa in circolazione. Dunque alla luce di quanto sopra esposto è necessario verificare se nella fattispecie che ci occupa, sussistano i presupposti dell'azione. Invero circa la sussistenza del vizio, dall'istruttoria espletata, le circostanze di cui all'atto introduttivo sono risultate provate. E' emerso che l'installazione dell'impianto GPL sulla vettura ### 500 EX ###, risultava apparentemente regolare, come da libretto di circolazione, consegnato all'atto della vendita. 
Invero nel momento cui veniva effettuata nuova revisione nel luglio 2021, si presentava impossibilità di ottenere la revisione dell'auto in quanto l'impianto presente sulla vettura non risultava omologato né inserito negli archivi della motorizzazione. Pertanto è stato necessario procedere a sostituire detto impianto con uno nuovo. Tali circostanze sono risultate provate sia a mezzo testi sia attraverso le prove documentali (cfr. doc. 2 libretto di circolazione, doc. 5 estratto motorizzazione , doc. 6 fattura elettrauto). Il teste ### escusso all'udienza del 27.03.2023, titolare dell'### ha confermato di aver preso visione del libretto di circolazione nel luglio 2021: “In quella sede riscontravo che sul libretto di circolazione della 500 L della sig.ra ### risultava in data ### l'installazione di un impianto GPL in data ###.” (risposta cap. 2) La vettura è stata quindi sottoposta a consueta revisione ed il sig. ### ricorda che: “### i dati sul portale della motorizzazione in quanto dovevamo procedere all'obbligatoria revisione della ### 500 L trg. EX 494 ts. Sul portale della ### non risultava l'alimentazione alternativa a GPL e, pertanto, non ho potuto procedere con la revisione del mezzo” (risposta cap. 8) in quanto “era impossibile ottenere l'immatricolazione di un impianto irregolare in quanto mancavano i documenti originali dell'impianto, è stata quindi necessaria la sostituzione integrale dell'impianto installandone uno nuovo” (risposta cap. 9). “a seguito delle operazioni di cui sopra attualmente l'autovettura risulta censita negli archivi della motorizzazione come regolarmente dotata di impianto Gpl” (cft. Doc. 13). Come si evidenzia altresì nel “modello storico eventi” dell'autoveicolo la prima installazione - omologazione dello stesso impianto GPL è avvenuto nell'ottobre 2021 e pertanto, conseguente all'intervento effettuato dall'### Sicchè alla luce di quanto sopra, è risultato provato l'esistenza di un vizio che impediva alla vettura di essere revisionata e di conseguenza di circolare e dunque impediva al bene di essere usato per il suo scopo. Il venditore è tenuto su tale presupposto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, pur in assenza di colpa. Infatti dall'interrogatorio formale della venditrice ### si evince che la stessa era in possesso della documentazione come sopra evidenziata, avendo la vettura superato una revisione effettuata dal ### revisioni ### il quale escusso quale teste confermava di non aver effettuato alcuna verifica presso la motorizzazione, ma di aver riportato lo stato di fatto dell'autovettura sul libretto di circolazione. 
Eccepisce parte convenuta la mancata tempestività della denuncia del vizio. 
In tema di denuncia dei vizi l'articolo 1495 del ### civile prevede che: ‘il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 ### giorni dalla scoperta'. 
La giurisprudenza sul punto afferma che la denuncia non richiede speciali formalità né formule sacramentali, e può essere effettuata in difetto di espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che si riveli idoneo e quindi anche la telefonata; (Cass. 03/5142); anche la denuncia generica può essere idonea allo scopo, non dovendo consistere in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res, l'importante è che il venditore venga reso edotto che il compratore ha riscontrato dei vizi. Inoltre afferma che il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta”. 
Andando a verificare dunque la tempestività della denuncia del vizio, eccepita da parte convenuta, è risultato provato che il vizio non era percepibile all'atto della consegna ma lo è diventato solo nel momento in cui la A.M. deve far revisionare il veicolo al fine della vendita e si avvede della necessità di operare la sostituzione dell'impianto e ciò accade il ### quando ### pone in essere la sostituzione e chiede il conto alla cliente; inoltre come da documentazione allegata cfr.doc 10 e 10b, è risultato che il sig. ### titolare della A.M auto, comunicava seppure genericamente al venditore che la vettura potesse presentare difformità nell'impianto, sia con telefonate e mail, già dal 17.07.2021. In ultimo con pec in cui si rappresentava che per ottenere la revisione era stato integralmente sostituito l'impianto per un costo di €1.240,00. Risulta pertanto che l'attrice abbia avuto la certezza del vizio solo al momento della sostituzione dell'impianto, ma aveva anche genericamente avvertito che la vettura presentava qualche problema e dunque tempestivamente abbia provveduto a notiziarne il venditore. 
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che la domanda di riduzione del prezzo risulta fondata. Per quanto attiene il quantum, sebbene la legge non imponga particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per la riduzione del prezzo, in relazione ai vizi della cosa venduta, il ricorso ai criteri equitativi e al prudente apprezzamento del giudice - è consentito in questa materia, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1226 cc. 
Apportando una diminuzione corrispondente alla percentuale di disvalore della cosa derivante dall'esistenza dei vizi. Pertanto può essere ritenuta congrua la riduzione del prezzo, corrispondente all'importo dovuto per la sostituzione dell'impianto come da fattura n. 207/2021 emessa dall'officina ### (doc. 6). 
Vista la chiamata in causa da parte della convenuta ### della ### srl, (che sebbene regolarmente citata è rimasta contumace), al fine di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio e, nello specifico la chiamata in garanzia viene richiesta dalla convenuta sulla base del rapporto contrattuale intercorso con la I.M.C. alla quale imputa una responsabilità per fatto proprio, -in quanto è incontestato che la medesima aveva acquistato l'autovettura in data ### dalla società I.M.C. s.r.l. e, al momento dell'acquisto la stessa era già dotata di impianto ###,- (cfr. doc. n.3 e n. 4 fascicolo parte convenuta), deve ritenersi alla luce di quanto esposto, che la IMC dovrà tenere indenne la convenuta di quanto questa è tenuta a pagare all'attrice. Pertanto la ### srl è tenuta a manlevare la convenuta come in dispositivo. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 1-11- D.M. 55/14 compenso avvocati in ambito civile. Gli altri motivi restano assorbiti.  PQM Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da A.M. ### S.R.L., nei confronti di ### nonché ### srl ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna la convenuta a pagare all'attrice l'importo di €1.240,00 oltre rivalutazione e interessi legali, nonché a rimborsargli le spese del presente giudizio, liquidate ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 compenso avvocati in ambito civilein complessivi €1.265,00 oltre €98,00 per spese vive, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.  - condanna la ### srl in persona del legale rapp.te p.t. a tenere indenne e manlevare la convenuta ### per ogni somma che questa è stata condannata a pagare per effetto della presente sentenza, nei confronti della A.M.### srl sia per sorte che per spese di lite. Compensa per il resto. 
Così deciso in ### 16.05.2024 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ###


causa n. 213/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Calderoni Angela

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