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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2040/2025 del 27-11-2025

... s.a.s. di ### (d'ora in avanti “Darien”), con contratto del 2.11.2016, un impianto di distribuzione carburanti sito in ### loc. ### a ### e che le varie problematiche dovute all'obsolescenza delle strutture ivi installate e ad apparati non a norma l'avessero costretta a recedere dal contratto, con cessazione anche delle attività secondarie esercitate in loco (officina riparazioni auto e noleggio biciclette), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### la suddetta s.a.s., chiedendo, sulla scorta anche delle risultanze dell'a.t.p. promosso nell'anno 2018, di accertare l'inadempimento della locatrice e, per l'effetto, di condannarla a risarcirle tutti i danni subiti, individuati nei canoni e nella cauzione versati, nelle spese sostenute per impianti e attrezzature, nel mancato guadagno e/o nella perdita dell'indennità di avviamento, per la somma complessiva di € 183.970,00, oltre interessi. 2. Si costituiva in giudizio la ### deducendo anzitutto che il contratto di locazione riguardasse la sola porzione del fondo destinata ad officina e al suo bagno pertinenziale (come da piantina allegata e sottoscritta dalle parti, a migliore precisazione dell'oggetto delle intese negoziali), (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione Terza Civile LOCAZIONI La Corte di Appello di Firenze, in persona dei #### ha pronunciato all'udienza del 19/11/2025 mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 2485/2023 promossa da: PRIN. CAR. ### S.N.C. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa dall'Avv. #### nei confronti di ### S.A.S. ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa dall'Avv. #### avverso la sentenza n. 981/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il #### data 19/11/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inadempimento al contratto di locazione de quo per fatto e colpa esclusivi del locatore ### s.a.s. 
Per l'effetto condannare il locatore al risarcimento dei danni descritti in premessa con condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 183.970, salvo diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa (occorrendo anche con valutazione in via equitativa), con interessi di legge dal giorno del dovuto al saldo effettivo. 
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e della fase di mediazione e di ATP (da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario) e con condanna della ### al pagamento integrale delle spese di CTU”. 
Per la parte appellata: “chiede che la Corte d'Appello di Firenze, ###, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - previa, se ritenuta, ammissione dell'ordine di esibizione nei confronti della ###car ### s.n.c.: 1) dei registri di carico e scarico carburanti degli anni 2016-2017-2018; 2) delle scritture contabili degli anni 2016-2017-2018 - voglia rigettare l'appello avversario siccome infondato e non provato; con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A.  come per legge, del grado di appello” ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il #### s.n.c. (di seguito anche “### Car”), assumendo d'avere ricevuto in locazione commerciale dalla ### s.a.s. di ### (d'ora in avanti “Darien”), con contratto del 2.11.2016, un impianto di distribuzione carburanti sito in ### loc. ### a ### e che le varie problematiche dovute all'obsolescenza delle strutture ivi installate e ad apparati non a norma l'avessero costretta a recedere dal contratto, con cessazione anche delle attività secondarie esercitate in loco (officina riparazioni auto e noleggio biciclette), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### la suddetta s.a.s., chiedendo, sulla scorta anche delle risultanze dell'a.t.p. promosso nell'anno 2018, di accertare l'inadempimento della locatrice e, per l'effetto, di condannarla a risarcirle tutti i danni subiti, individuati nei canoni e nella cauzione versati, nelle spese sostenute per impianti e attrezzature, nel mancato guadagno e/o nella perdita dell'indennità di avviamento, per la somma complessiva di € 183.970,00, oltre interessi.  2. Si costituiva in giudizio la ### deducendo anzitutto che il contratto di locazione riguardasse la sola porzione del fondo destinata ad officina e al suo bagno pertinenziale (come da piantina allegata e sottoscritta dalle parti, a migliore precisazione dell'oggetto delle intese negoziali), giacché la restante parte, comprendente l'impianto di erogazione carburanti, era stata viceversa già concessa a ### in semplice comodato, in virtù di contratto registrato il ###. Da tale premessa faceva discendere la radicale infondatezza delle doglianze avversarie, data l'inapplicabilità al caso specifico della disciplina in materia di obblighi a carico del locatore, contestandole comunque anche nel merito; chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice a pagarle i canoni insoluti del contratto di locazione, pari ad € 5.250,00 oltre ### e a risarcirle i pregiudizi arrecati al fondo per inadempimento agli obblighi di custodia, conservazione e manutenzione, stimati nell'ulteriore somma di € 5.000,00 oltre ### 3. Il Tribunale, mutato il rito ex art. 426 c.p.c. e concessi alle parti i termini per il deposito di documenti e memorie integrative, istruiva la causa con acquisizione del fascicolo dell'a.t.p., assunzione di prove orali ed espletamento di ### Indi pronunciava sentenza, n. 981/2023 del 22/11/2023, così disponendo: “1) rigetta le domande della ricorrente; 2) rigetta le domande risarcitorie della resistente; 3) condanna la ricorrente a corrispondere alla resistente la somma di € 5.250,00+IVA, per i titoli e con gli interessi indicati in parte motiva; 4) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in € 6.400,00 per compensi, oltre ### CPA e spese generali (15%) sul compenso; 5) compensa integralmente le spese di CTU”. 
Essenzialmente il primo giudice, alla luce di una serie di elementi istruttori, recepiva la tesi di parte convenuta sulla vigenza, nei rapporti inter partes, di due contratti diversi e paralleli, l'uno, di comodato, riguardante l'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi (costituito da piazzale, locali ricovero gestore, servizio igienico e locali deposito prodotti e attrezzature), l'altro, di locazione, avente a oggetto la porzione del fabbricato insistente sul piazzale adibita a officina e a bagno pertinenziale, respingendo l'opposta tesi di parte attrice, svolta nel corso del processo, secondo cui il contratto di locazione aveva novato quello di comodato, vista l'intenzione delle parti di variarne la causa (da comodato a locazione) e l'oggetto (estendendolo a porzioni prima escluse). In base a ciò il Tribunale rilevava come non sussistessero margini di accoglimento della domanda attorea (“né per quanto concerne la domanda restitutoria dei canoni di locazione e del deposito cauzionale, afferenti al diverso contratto di locazione dell'officina e del rispettivo servizio igienico, né per quanto riguarda l'istanza risarcitoria delle spese affrontate per impianti e attrezzature necessari all'attività iniziata e del lucro cessante da esercizio interrotta in anticipo, giacché, appunto, neppure astrattamente conseguenziali ad assunti inadempimenti della locatrice”), posto che tutte le problematiche lamentate dalla ### non involgevano l'officina e il servizio igienico oggetto della locazione, bensì la restante parte dell'immobile oggetto del contratto di comodato, la cui disciplina codicistica non prevedeva, a carico del comodante, obblighi simili a quelli previsti dall'art. 1575 c.c. per il locatore (“Val quanto dire che il comodante consegna al comodatario la cosa nello stato in cui si trova, buono o cattivo che sia, e non è in alcun modo tenuto a far sì che la cosa consegnata sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla, giacché, al contrario, detto uso è contemplato dalla norma quale limite imposto al godimento del comodatario e non quale parametro cui rapportare l'idoneità della cosa”). Quanto alle pretese coltivate in via riconvenzionale dalla convenuta, reputava il Tribunale che fosse da accogliere quella relativa al pagamento dei canoni lasciati insoluti fino al rilascio del bene, in quanto basata sul titolo contrattuale e considerata l'assenza di prove dell'adempimento della prestazione, e da respingere, invece, quella relativa al ristoro di danni, per mancanza di opportuni riscontri. Considerato l'esito complessivo della lite, infine, poneva a carico dell'attrice le spese processuali, anche delle fasi di a.t.p. e di mediazione, secondo il criterio del “decisum”, mentre compensava integralmente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.  4. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello ### chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado.  ### l'appellante, il Tribunale, nell'aderire alla tesi di parte convenuta sulla questione dei contratti stipulati tra le parti, avrebbe travisato il contenuto dei contratti ed altresì dato ingresso, sul punto, ad una prova testimoniale inammissibile (ovvero quella col teste ### le cui dichiarazioni, comunque, sempre secondo l'appellante, non sarebbero credibili), di cui l'attrice aveva eccepito la nullità subito dopo l'assunzione, in quanto avente ad oggetto patti contrari al contenuto di un documento, in violazione dell'art. 2722 c.c.; infatti detta prova era diretta a dimostrare intese (relative alla limitazione della locazione al locale officina ed al relativo bagno, per essere il resto oggetto di comodato) in contrasto con quanto risultante dal testo del contratto di locazione prodotto dalla ### (riferito, negli identificativi catastali, all'intero piazzale della convenuta e a tutto ciò che vi era sopra edificato, ivi compreso l'impianto di distribuzione carburanti), non potendo valere a giustificare l'ammissione della prova il documento contrattuale prodotto dalla convenuta (disconosciuto in prima udienza dall'attrice quanto alla conformità all'originale) consistente nelle sole prime due pagine del contratto e da una planimetria in nessun modo richiamata nello stesso, “verosimilmente”, invece, allegata a quello di comodato. Nemmeno l'altro elemento documentale preso in considerazione dal Tribunale (lettera di recesso dal comodato inviata dalla ### avrebbe potuto giustificare le conclusioni raggiunte in sentenza. Infine, il Tribunale avrebbe comunque errato nel ritenere ancora vigente il contratto di comodato, sebbene in quest'ultimo si prevedesse l'automatica risoluzione del contratto nel caso del venir meno di autorizzazioni, permessi, licenze ed altri atti necessari per l'installazione e la gestione del punto di vendita; nella fattispecie, il comodato, se non novato dalla locazione conclusa il ###, si era comunque risolto in data ###, allorquando “era scaduto il termine della SCIA” presentata dalla ### e così “per l'effetto, essendo stato risolto per novazione (o per inadempimento ad una condizione fondamentale, con risoluzione automatica) il contratto di comodato, non poteva che rimanere il solo contratto di locazione”.  ### ha poi reiterato le allegazioni e gli argomenti difensivi svolti in primo grado in ordine alle varie criticità a proprio dire riscontrabili sull'immobile oggetto di “locazione”, in particolar modo riferite all'aspetto della sicurezza antincendio (decadenza della ### e mancata acquisizione del ### di ### obsolescenza del lettore della carte di pagamento; mancanza dell'estintore carrellato; irregolare funzionamento delle pompe di erogazione carburante; irregolarità dei pozzetti di chiusura dei serbatoi interrati; allocazione del pozzo di attingimento dell'acqua per l'impianto antincendio su fondo di proprietà di terzi, con conseguente interruzione dell'alimentazione; contaminazione della cisterna di raccolta dell'acqua con idrocarburi; demolizione di un muro di contenimento dell'impianto ###, reiterando, allo stesso modo, i calcoli e le considerazioni sui danni asseritamente subiti a causa della necessità di interrompere le attività condotte sul fondo. 
Infine, richiamati, ancora una volta, gli argomenti spesi in primo grado circa l'inadempimento del locatore che avrebbe reso legittimo e conforme a buona fede non pagare ulteriormente i canoni, ha indicato come ingiusta ed illegittima la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna della ### al pagamento dei canoni non versati alla ### essendo “viceversa lecita e fondata la richiesta di restituzione dei canoni pagati al locatore”.  5. Radicatosi il contraddittorio ### si è costituita nel giudizio di appello contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, ripetendo, a sua volta, tutte le difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado.  6. La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data ###, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale in presenza.  ***  7. Il gravame è ammissibile nei limiti dell'unica critica specificamente espressa e compiutamente argomentata rispetto al contenuto della sentenza impugnata, ovvero quella che si sviluppa da pag. 9 a pag. 13 dell'atto di appello, riferita al c.d. “###”, ossia alla parte della sentenza (intitolata “I contratti intercorsi inter partes”) nella quale il Tribunale, affidandosi ad una serie di prove, ha qualificato i rapporti tra le parti come oggetto di due separati contratti, di comodato e locazione, stipulati l'uno di seguito all'altro con differente oggetto, escludendo la novazione del primo con il secondo, in particolare ritenendo che l'impianto di distribuzione carburanti, sul quale si concentravano, in particolare, le lamentele della ### costituisse oggetto del contratto di comodato e non di quello di locazione invocato a sostegno della domanda. 
Per il resto, infatti, l'appello si risolve nella reiterazione di deduzioni di fatto e di diritto svolte in primo grado in ordine agli altri profili controversi (evidentemente assorbiti dalla soluzione data dal Tribunale alla preliminare questione dibattuta). 
Benché in tali limiti ammissibile, l'appello è tuttavia infondato.  7. Il giudizio del Tribunale sul contenuto dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e sulla loro vigenza risulta ben supportato dagli elementi, documentali e testimoniali, messi in evidenza nella decisione. 
Da questo punto di vista, e per rispondere alla prima obiezione sollevata dall'appellante, va osservato come la prova testimoniale sui capitoli n. 2 e 4 della memoria istruttoria di parte convenuta in primo grado (“2) << ### che con contratto di locazione commerciale del 02.11.2016 registrato il ### che le si mostra (doc. 2-2.1) la ### s.a.s. concedeva alla #### s.n.c. l'immobile in esso descritto limitatamente al locale officina ed al suo bagno pertinenziale come evidenziato nella porzione contornata in giallo nella planimetria allegata al contratto? >>; 4) << ### che la porzione dell'immobile destinata ad officina ed il suo bagno pertinenziale era oggetto della locazione e la restante parte dell'impianto di erogazione carburanti era oggetto del contratto di comodato? >>”) fosse senz'altro ammissibile.  7.1 In primis, infatti, va ricordato che “l'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e 2723 cod. civ., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo ad essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera "ex ante", per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce "ex post", per evitare che i suoi effetti si consolidino” (Cass. 21443/2013). 
Nel caso di specie l'inammissibilità dei capitoli di prova per contrasto con l'art. 2722 c.c. (a mente del quale “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”) non è stata tempestivamente eccepita dall'appellante prima dell'ammissione del mezzo istruttorio e, dunque, non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice. ### all'udienza del 5.5.2021, immediatamente precedente all'ordinanza ### di ammissione, come risulta dal relativo verbale, il difensore di ### oltre ad opporsi all'escussione dei testi ### e ### indicati dalla controparte su altre circostanze, si limitò ad eccepire l'inammissibilità del capitolo 1 della memoria avversaria per asserita contrarietà al divieto di cui all'art. 2721 c.c. (“1) << ### che con contratto di comodato gratuito registrato il ### che le si mostra (doc. 1) la ### s.a.s. concedeva alla #### s.n.c. l'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi costituito da piazzale, locali ricovero gestore, servizio igienico e locali deposito prodotti ed attrezzature per l'attività petrolifera, con esclusione del locale officina e del suo bagno pertinenziale? >>”), pur avendo peraltro la stessa attrice ammesso che il contratto di comodato non comprendeva il locale officina; non anche fu eccepita l'inammissibilità dei capitoli 2 e 4 per ragioni di contrasto con l'art. 2722 c.c.. Tale eccezione l'attrice sollevò, in modo specifico, solo con la successiva istanza di revoca dell'ordinanza di ammissione della prova, e dunque ormai tardivamente. Per tali ragioni deve ritenersi sostanzialmente inefficace l'eccezione di nullità della testimonianza resa dal teste ### sui suddetti capitoli, sollevata dalla difesa di ### al termine della deposizione, dal momento che la prova in questione, in mancanza di rituale e tempestiva eccezione della parte interessata, era stata validamente ammessa.  7.2 Ove anche, per ipotesi, si volesse prescindere da quanto sopra, dovrebbe comunque osservarsi che l'ammissione trovava giustificazione nell'esistenza di un principio di prova scritta (anzi più di uno), ai sensi dell'art. 2724 c.c. (secondo cui “la prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato”). 
Sebbene infatti sia vero che il contratto di locazione sottoscritto dalle parti, datato 2.11.2016, rechi nel testo il riferimento all'unità immobiliare sita in ### censita nel ### al foglio 139, part. 2673, sub 1 (estremi questi che individuano, in base alla planimetria catastale allegata agli atti di causa, l'intera area del piazzale su cui insistono i vari locali ed impianti della ### ed ivi si legga che “i locali di cui al presente contratto sono destinati ad uso esclusivo di distributore di carburante, noleggio senza conducente, commercio al dettaglio di autoveicoli con divieto di mutazione di destinazione”, non può trascurarsi di considerare che all'originale cartaceo del documento, depositato dalla convenuta presso la cancelleria del Tribunale di ### ed ivi custodito in cassaforte, come da autorizzazione del giudice del 15.4.2021, trasmesso a questa Corte e di cui si è dunque presa diretta visione, risulta acclusa una piantina sottoscritta dalle parti con contornata in giallo una singola porzione del complesso, costituita dal locale officina e dal relativo servizio igienico. La produzione in oggetto, ad opera della convenuta, è avvenuta appunto allo scopo di dimostrare che, a dispetto di quanto riportato nel testo del contratto, l'intenzione delle parti fosse quella di assoggettare a locazione solo il locale officina ed il bagno pertinenziale, continuando gli altri beni ad essere concessi in godimento alla ### sulla base del precedente contratto di comodato concluso tra le parti, registrato il ###, parimenti allegato dalla convenuta e di cui l'attrice non aveva fatto inizialmente menzione, avente ad oggetto - così si legge nelle premesse - il “### di ### carburanti…costituito da piazzale per il rifornimento, da locali per il ricovero del gestore, servizio igienico, locali per il deposito di prodotti e attrezzature per la lubrificazione, compreso diritto di accesso ai locali per l'attività petrolifera (individuati con tratteggio di colore rosso sulla planimetria allegata, che, sottoscritta dalle parti, forma parte integrante del presente accordo) nonché dagli impianti, attrezzature ed accessori meglio specificati al successivo ### 2”. 
In ordine a tale documento, ossia alla piantina sottoscritta dallo stesso legale rappresentante della ### (la cui firma non è stata, invero, disconosciuta), con evidenziati in giallo i contorni del locale officina e del relativo bagno, l'attrice non ha fornito una chiara ed esauriente spiegazione, per aiutare a comprendere quale potesse essere, in ipotesi, il diverso significato negoziale della sua formazione. La stessa dapprima ha disconosciuto, in prima udienza, ex art. 2719 c.c., la conformità all'originale della copia telematica del contratto di locazione prodotta dalla convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio, comprendente solo le prime due pagine del contratto e la piantina in discussione; a tale disconoscimento ha fatto però poi seguito la produzione, come detto, dell'originale cartaceo del documento, che risulta completo di tutte le pagine del contratto oltre che della piantina, spillata subito dopo l'ultima pagina e prima della ricevuta di avvenuta registrazione del contratto (nella quale tra l'altro si legge: “è presente un file allegato”, verosimilmente la piantina); in merito a tale originale cartaceo depositato nessun rilievo è stato sollevato dalla ### Nella memoria integrativa depositata in primo grado, l'attrice, nell'opporre la propria tesi secondo cui le parti, dopo la stipula del comodato, avrebbero voluto con il contratto di locazione variare “sia l'oggetto (perché la locazione comprende oltre alla distribuzione carburanti anche i locali officina e piazzale, con estensione dell'attività aziendale anche al noleggio e vendita di autoveicoli) sia la causa del contratto (da comodato a locazione)” (pag.  2), ha omesso di prendere posizione in modo specifico sul significato della piantina e sul contesto in cui la stessa veniva redatta, limitandosi ad accennare, in modo sibillino, al fatto che “verosimilmente” (pag. 3) “quanto prodotto ex adverso è l'allegato al contratto di comodato”, passaggio questo riprodotto anche nell'atto di appello (a pag. 11). Ora, di fronte ad un documento recante la firma del proprio legale rappresentante, la società attrice non avrebbe potuto limitarsi ad additare ciò che “verosimilmente” era accaduto, ma avrebbe dovuto fornire una precisa spiegazione del fatto. Inoltre, la tesi che la piantina fosse allegata non al contratto di locazione ma a quello di comodato è priva di senso: l'attrice afferma (anche in questo caso con argomentazione ripetuta nell'atto di appello) che “mentre nel comodato solo una parte dell'immobile veniva ceduto (e quindi era necessario identificarlo graficamente per distinguerlo dal resto) con la locazione l'intero immobile di proprietà della ### sas viene ceduto ed allora non vi è più necessità di distinguere una porzione rispetto ad un'altra, tanto che nel contratto vi è la semplice identificazione catastale”; ma dimentica che la parte identificata graficamente nella piantina non è quella cui si riferisce il contratto di comodato, il quale, come pacifico tra le parti, non comprendeva il locale officina. Non senza pretermettere l'altra notazione del Tribunale, secondo cui nel contratto di comodato, ai fini dell'individuazione dei locali per l'attività petrolifera, si faceva rimando ad una “planimetria allegata” con tratteggio di colore rosso e non giallo (pur assente negli atti di causa). 
Alla luce di quanto sopra, la piantina prodotta dalla ### ben rappresentava ### un principio di prova per iscritto atto a legittimare l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli indicati. Essendo peraltro la piantina, almeno all'apparenza, parte del contratto originale, la prova in argomento avrebbe anche potuto ritenersi di mera chiarificazione dell'oggetto del contratto.  8. Al suddetto elemento documentale, poi, se ne aggiungono altri, giustamente valorizzati dal Tribunale, che analogamente forniscono significativa parvenza alla ricostruzione di parte convenuta (andando a costituire, così, ulteriori principi di prova per iscritto ai fini di cui all'art. 2724 c.c.). 
Su tutti il contenuto della lettera datata 6.3.2018 inviata da ### nella quale è la stessa società attrice a riferirsi a due contratti parallelamente vigenti tra le parti, richiamando il recesso esercitato da quello di comodato in data ### e manifestando, con la missiva, la volontà di risolvere anche quello di locazione: “la nostra società in data 04 settembre 2017, come risulta dalla relativa pec, ha effettuato regolare recesso dal contratto di comodato d'uso gratuito dell'impianto di distribuzione carburanti di ### proprietà…con questa comunicazione lo scrivente è costretto a dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 02 novembre 2016, in quanto, contrariamente a quanto dichiarato al punto 1) del suddetto contratto, l'immobile locato non è idoneo all'attività di commercio e riparazione di automobili, commercio al dettaglio di accessori auto, biciclette, gas per uso domestico in bombole e noleggio bici senza conducente” (si noti al riguardo - e non può essere un caso - la mancanza di qualunque accenno all'attività di distribuzione carburanti, perché evidentemente oggetto dell'altro contratto già disdettato).  “Ed infatti il Comune di ### esprimeva in data 19 gennaio 2017, parere di fattibilità relativamente allo svolgimento dell'attività di vendita e riparazione autoveicoli nel locale locato solo al soggetto gestore dell'impianto di distribuzione carburanti. Pertanto avendo la nostra società cessato l'attività di distribuzione carburanti, per legge non siamo più autorizzati a svolgere attività di commercio auto e quant'altro ...”. 
In proposito non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui “tale elemento non significa, come ritiene il Tribunale, che l'appellante ritenesse in vigore il contratto di comodato; significa semplicemente che ha inviato una nota superflua in quanto tale contratto era già stato risolto consensualmente. Del resto, come ha notato anche il Giudice di prime cure, le parti non sono soggetti giurisperiti ed hanno redatto gli atti con un'opinabile tecnica redazionale; le stesse quindi possono aver scritto delle osservazioni non corrispondenti alla realtà giuridica”. La lettera, invero, è esplicita nel richiamare due contratti, funzionali all'esercizio di diverse attività (la distribuzione carburanti per il comodato; le altre attività collaterali per la locazione) e su un aspetto del genere è difficile ipotizzare che vi sia stato equivoco. 
Si giustifica, perciò, anche l'osservazione del Tribunale secondo cui “se davvero le parti, a novembre 2016, avessero inteso novare il rapporto sorto cinque mesi addietro - sostituendo il contratto di comodato con la locazione commerciale -, si priverebbe d'ogni senso il “recesso” dal comodato da parte di ### di settembre 2017”.  9. Vi è, ancora, l'ulteriore elemento dato dalla rettifica del contratto di comodato avvenuta il ### (ben oltre la stipula della locazione, che, secondo l'appellante, avrebbe novato il primo contratto) con l'apposizione sul testo dattiloscritto di alcune correzioni a penna da parte da ### legale rappresentante di ### in particolare rispetto all'elenco delle attrezzature petrolifere. La circostanza risulta dal documento n. 68 della stessa produzione attorea ed anche a tale riguardo coglie nel segno il rilievo del Tribunale, secondo cui “tale documento attesta inequivocabilmente la vigenza del comodato a quella data, e non si comprende il motivo di una correzione sul testo di tale documento” - evidentemente accettata dalla ### che altrimenti avrebbe preteso altre modalità di rettifica - “quando lo stesso, secondo la tesi di ### sarebbe stato sostituito dalla locazione alcuni mesi prima”. 
Circa il fatto che quello contenuto nel contratto di comodato fosse l'unico elenco delle attrezzature, si deve osservare che tale aspetto avvalora ancora di più l'ipotesi che solo il contratto in questione regolasse, anche nei suoi aspetti di dettaglio, la concessione in utilizzo dell'impianto di distribuzione (peraltro esso comprendeva una più ampia e complessa disciplina dei rapporti commerciali, facendo riferimento anche ad un collegato contratto di fornitura con una terza società petrolifera e ad un patto di esclusiva quanto all'approvvigionamento e alla rivendita dei prodotti petroliferi), laddove quello di locazione veniva redatto secondo uno schema ben più standardizzato e certamente meno confacente alla cessione in uso di un impianto del genere. Non senza pretermettere che lo stesso ammontare del canone di locazione (appena € 350,00 mensili) appare indicativo della sua riferibilità solo ad una limitata porzione del complesso immobiliare, laddove lo stesso risulterebbe, ictu oculi, oltremodo esiguo rispetto all'intero impianto di distribuzione e a tutti i locali collegati.  10. A questi elementi, di ordine documentale, va ad aggiungersi la testimonianza di ### consulente fiscale “di entrambe le parti”, secondo quanto dichiarato, e perciò soggetto equidistante dagli interessi in gioco, il quale ha riferito di avere personalmente redatto il contratto di locazione e che questo era da intendersi effettivamente limitato al locale officina ed al bagno pertinenziale (“si è vero avevo redatto personalmente il contratto. Il contratto per l'officina è stato fatto a parte e successivamente rispetto al contratto di comodato dell'impianto di carburante in quanto l'officina non era pronta perché su di essa dovevano essere fatti dei lavori. La particella che individuava l'immobile era unica quindi essendoci stati due contratti fatti in date successive quando è stato fatto il secondo visto che era un'unica particella ho individuato evidenziando in giallo la parte interessata dell'officina nella planimetria allegata al contratto. Le parti hanno sottoscritto oltre al contratto anche la planimetria per fargli rendere conto della situazione…le parti erano a conoscenza della circostanza”). 
A poco rileva rimarcare l'improprietà della scelta compiuta dal consulente di indicare nel testo del contratto gli estremi catastali dell'intera particella: è a questo punto più che mai evidente che siano state seguite tecniche redazionali assai poco ortodosse ma il tema centrale resta quello dell'individuazione dell'effettivo contenuto della volontà negoziale delle parti. 
Dall'insieme di tutti gli elementi sopra esaminati siffatto contenuto è ricostruibile nel senso indicato dall'appellata, tale per cui l'impianto di distribuzione restò oggetto solo di un contratto di comodato e non fece parte di una locazione, con tutto ciò che ne consegue in termini di disciplina del rapporto ed obblighi a carico del soggetto concedente (non estesi alla garanzia dell'idoneità dei beni all'uso previsto o indicato in contratto).  11. Non sarà poi superfluo ricordare le clausole presenti in entrambi i contratti indicative dall'accettazione, da parte dell'appellante, dello stato dei beni consegnati. Nel contratto di comodato ### dichiarava di ricevere i beni “in perfette condizioni di funzionamento” (art.  12). In quello di locazione dichiarava di avere “visitato i locali e di averli trovati in buon stato di manutenzione, idonei all'uso convenuto, così come lo sono gli impianti, salvo prova contraria da fornirsi entro 60 giorni dalla consegna” (art. 9).  12. Mette conto ancora evidenziare il carattere inconferente delle ulteriori notazioni dell'appellante. Il fatto che l'art. 9 del contratto di locazione parli di locali “idonei all'uso convenuto, così come lo sono gli impianti” non significa affatto che gli “impianti” menzionati fossero quelli di erogazione dei carburanti; né in relazione a ciò vale osservare che “il locale officina era vuoto in quanto gli “impianti” sono stati acquistati dalla prin. Car. (v. fatture doc. 50” (pag. 13 atto di appello), poiché ben potrebbe l'articolo in commento fare semplicemente riferimento agli impianti di tipo comune (elettrici ed idrici), laddove le fatture prodotte dall'attrice si riferiscono ad apparecchiature e beni più specifici, evidentemente funzionali alle attività da svolgere all'interno del locale. Infine, la tesi per cui il contratto di comodato, in virtù di quanto previsto all'art. 3.6, avrebbe perso automaticamente efficacia in data ###, con lo “scadere” della ### presentata dalla ### a seguito della modifica dell'impianto di distribuzione di carburanti (quest'ultimo aspetto è oggetto di separata discussione tra le parti) non consentirebbe comunque di ritenere efficace il contratto di locazione rispetto a porzioni non comprese nel suo oggetto (peraltro la questione della validità della ### è emersa solo in corso di procedimento di a.t.p. e non pare affatto avere pregiudicato la prosecuzione del rapporto di comodato tra le parti, quantomeno fino alla comunicazione di recesso richiamata nella missiva del 6.3.2018).  13. Per tutte le esposte ragioni e considerata l'assenza di ulteriori, autonomi, motivi di censura alle decisioni assunte, in via consequenziale, dal Tribunale nella sentenza impugnata (che peraltro si legano in maniera assolutamente logica e coerente con quanto statuito sulla questione preliminare della qualificazione dei contratti inter partes), l'appello deve essere respinto.  14. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante. 
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per le fasi 3 e 4, per le quali si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione e discussione). 
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000. 
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 2.552,00 fase 4, in tutto € 9.603,00, oltre accessori di legge. 
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello; 2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 9.603,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 19/11/2025 ### estensore ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 2485/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Masetti Paolo, Carlo Breggia

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 4986/2025 del 14-10-2025

... sosteneva che non potevano ricondursi al sostenuto inadempimento i costi del finanziamento, essendo lo stesso ### - ### genericamente destinato a “####” e non essendo comprovato l'effettivo esborso dei canoni di locazione. §§§§§ In corso di causa parte attrice depositava memorie ex art. 183 c.p.c. producendo copia della nota di trascrizione della domanda giudiziale, visura catastale degli immobili, e, a precisazione della domanda introduttiva ai sensi dell'articolo 183 comma 6 c.p.c., chiedeva il risarcimento del danno da mancato guadagno subito quale conseguenza della mancata stipula del contratto di ricovero di autovetture a noleggio proposto dalla ### s.r.l., quantificato nella somma di euro 109.500,00 oltre IVA (corrispondente all'importo di euro 2,50, oltre ### ad autovettura parcheggiata a decorrere dal mese di settembre 2022). ### E ### s.r.l., con memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., formalizzava richieste istruttorie (audizione di ### socio e legale rappresentante della società all'epoca della sottoscrizione del contratto preliminare - 08.11.2019 - e della successiva scrittura integrativa - 03.05.2021). §§§§§ Con ordinanza del 09.09.2023, rigettata la (leggi tutto)...

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N. 6771/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catania, ###, nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6771/2022 R.G. promossa da: ### s.r.l. (P. IVA: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### ATTRICE contro ### nato a ### l'11.08.1936 ed ivi residente ######, (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### CONVENUTO ### E ### s.r.l. (in breve ### srl) (P. IVA: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ####'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 28 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. ### - ### concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione ### s.r.l. conveniva in giudizio ### e la ### E ### s.r.l. formulando le seguenti domande: - accertare e dichiarare l'inadempimento della società TLS e di ### dell'obbligo di concludere il contratto definitivo come da contratto preliminare concluso l'8 novembre 2019; - emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente alle unità immobiliari site in ### via ### 1 e precisamente: o locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2 della consistenza catastale di 5 vani posto al piano terra e primo, rendita 271,14; o locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 3, zona censuaria 1, categoria D/8, rendita 3.078,00; - ordinare al ### dei ### di ### la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità; - condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti maturati e maturandi “per il pagamento effettuato da parte della società attrice dei canoni di locazione delle aree di ricovero vetture oggetto della propria attività, versati mensilmente per l'importo complessivo di euro 4.200 a decorrere dal mese di maggio 2022 sino all'avvenuto trasferimento dei beni immobili oggetto di compravendita, nonché gli interessi corrisposti sempre a cadenza mensile dal mese di maggio 2022 sino all'avvenuto trasferimento degli immobili oggetto di compravendita, sul finanziamento ottenuto per il pagamento del prezzo residuo in sede ###quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata da ###mo Giudice; il tutto oltre interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo”; ### - ### - in ogni caso condannare in solido i convenuti alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme dovute e ritenute di giustizia anche in relazione alla compensazione di cui al punto D). 
La difesa di parte attrice, al riguardo, rappresentava che: - con contratto preliminare di compravendita dell'8 novembre 2019, ### e ###À ### E ### s.r.l. (brevemente ###, proprietari in comunione “pro indiviso”, avevano promesso di vendere alla società ### s.r.l., le unità immobiliari sopra meglio descritte; - secondo pattuizione, l'atto notarile di trasferimento degli immobili era da rogarsi entro e non oltre trenta mesi dalla stipula del preliminare ed a condizione che i promissari venditori ottenessero, entro il termine medesimo, la concessione edilizia in sanatoria del compendio immobiliare oggetto del contratto; - a fronte dell'emergenza epidemiologica da ###19, con scrittura privata modificativa del 03 maggio 2021, il prezzo di vendita originariamente convenuto nella misura di euro 600.000,00, di cui 20.000,00, da corrispondersi a titolo di caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, era stato ridotto alla somma complessiva di euro 500.000,00; - ### anche per conto della società ### in data 12 giugno 2020 aveva avviato la pratica numero 11439 di sanatoria edilizia di cui alla legge 47/1985, per cui, trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia e asseverata la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti ed i presupposti richiesti dalla legge, doveva considerarsi formato il silenzio assenso ai sensi del comma 3 del citato articolo 28, così verificandosi le condizioni previste dal preliminare; - la società ### con nota del 4 aprile 2022, aveva convocato gli odierni convenuti a presentarsi in data 9 maggio 2022, presso lo studio del #### - ### - la società ### con nota di riscontro del 13 aprile 2022, aveva opposto rifiuto alla stipula del rogito senza addurre giustificate ragioni mentre nessuna comunicazione era pervenuta da parte di ### Ciò premesso, la difesa di parte attrice, dichiaratasi pronta a versare la residua quota di euro 480.000,00 come previsto nel contratto preliminare dell'8 novembre 2019, chiedeva il trasferimento degli immobili oggetto del preliminare e formalizzava le domande come sopra riportate. 
§§§§§ ### costituitosi in giudizio, evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto in seno all'atto di citazione, si era dichiarato “… pronto e disponibile alla stipula del contratto definitivo in esecuzione del contratto preliminare e della successiva scrittura di modifica intercorse tra le parti”. 
La difesa di ### pertanto, contestata la richiesta risarcitoria in quanto infondata, sosteneva la responsabilità esclusiva della ### s.r.l. per l'inadempimento contrattuale e per il conseguente asserito danno, chiedendo, nell'ipotesi di condanna in solido dei convenuti, riconoscersi, in suo favore, il diritto di rivalsa ovvero il diritto di regresso nei confronti della società predetta. 
§§§§§ ### E ### s.r.l., costituitasi in giudizio, evidenziava che la grave crisi economica dovuta alla pandemia aveva indotto le parti, in un primo momento, ad adottare la scrittura privata del 03.05.2021 contemplante la riduzione del prezzo di compravendita da 600.000,00 euro a 500.000,00 euro; inoltre, tale situazione aveva anche compromesso, successivamente, la possibilità per la ### srl di procedere ad una delocalizzazione della propria sede, imponendo a ### rimasto unico socio a fronte della cessione delle quote precedentemente possedute da ### di chiedere la risoluzione del contratto preliminare “non potendo far altro che proseguire l'attività d'impresa ### - ### presso i locali inizialmente promessi in vendita alla ### srl, al fine di assicurare la stessa sopravvivenza della società ed i livelli occupazionali”. 
La difesa della società, pertanto, proponendo domanda riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per sopravvenuta impossibilità della prestazione. 
In subordine, la ### E ### s.r.l. evidenziava che, anche a volersi ritenere inadempiuto il contratto, le conseguenze dell'inadempimento erano state prestabilite al punto 5.2 (“Nell'ipotesi in cui non si avverasse la condizione di cui al punto 2.2.  il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del contratto preliminare. Nelle altre ipotesi di inadempimento dei promittenti venditori, il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione del doppio della caparra. Nel caso di inadempimento del promissario acquirente, i promittenti venditori tratterranno la caparra versata. Nell'ipotesi di inadempimento per cause di forza maggiore attribuibili ad entrambe le parti, il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione della caparra”), ove era stata esclusa la possibilità di esperire l'azione di cui all'art. 2932 c.c., “ciò anche in ragione della sanatoria pendente che non ha consentito di svolgere alcuna previsione circa il suo esito, né l'indicazione degli estremi del titolo edilizio abilitativo”. 
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dalla ### s.r.l, la difesa della società convenuta evidenziava che, a fronte degli accordi contrattuali e della clausola predetta, spettava al promissario acquirente unicamente la restituzione del doppio della caparra. Inoltre, ###À ### E ### s.r.l. specificava di non aver frapposto alcun impedimento all'acquisto della quota di immobile di proprietà di #### e sosteneva di essersi offerta di concorrere sin da subito alle spese per il formale frazionamento della proprietà. 
La difesa della ### s.r.l., pertanto, negava l'addebitabilità del danno e sosteneva che non potevano ricondursi al sostenuto inadempimento i costi del finanziamento, essendo lo stesso ### - ### genericamente destinato a “####” e non essendo comprovato l'effettivo esborso dei canoni di locazione. 
§§§§§ In corso di causa parte attrice depositava memorie ex art. 183 c.p.c. producendo copia della nota di trascrizione della domanda giudiziale, visura catastale degli immobili, e, a precisazione della domanda introduttiva ai sensi dell'articolo 183 comma 6 c.p.c., chiedeva il risarcimento del danno da mancato guadagno subito quale conseguenza della mancata stipula del contratto di ricovero di autovetture a noleggio proposto dalla ### s.r.l., quantificato nella somma di euro 109.500,00 oltre IVA (corrispondente all'importo di euro 2,50, oltre ### ad autovettura parcheggiata a decorrere dal mese di settembre 2022).  ### E ### s.r.l., con memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., formalizzava richieste istruttorie (audizione di ### socio e legale rappresentante della società all'epoca della sottoscrizione del contratto preliminare - 08.11.2019 - e della successiva scrittura integrativa - 03.05.2021). 
§§§§§ Con ordinanza del 09.09.2023, rigettata la richiesta istruttoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza del 28.04.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito. 
§§§§§ ### la presente controversia non rientri tra quelle per le quali l'art. 5 comma 1 bis d.lgs.  28/2010 stabilisce la mediazione obbligatoria, parte attrice, prima dell'avvio del giudizio, aveva avviato procedimento di mediazione. ### E ### s.r.l. aderiva all'invito e, tuttavia, il procedimento si chiudeva con esito negativo (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta). ### - ### §§§§§ Con l'azione proposta, parte attrice intende conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento della proprietà delle unità immobiliari, sopra meglio descritte, quale esecuzione in forma specifica dell'obbligazione assunta dalle parti convenute con la sottoscrizione del contratto preliminare dell'8 novembre 2019.  ### della domanda principale, proposta da ### s.r.l ai sensi dell'art. 2932 c.c., presuppone, pertanto, il preventivo accertamento della persistente efficacia del contratto preliminare e, conseguentemente, l'esame in via preliminare della fondatezza della domanda riconvenzionale posta dalla ### E ### s.r.l.. 
La società convenuta chiedeva, invero, dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per sopravvenuta impossibilità della prestazione, sostenendo che “l'emergenza ### ed il suo indefinito prolungamento (avrebbero dovuto) inquadrarsi in una causa sopravvenuta di impossibilità soggettiva della prestazione del tutto incolpevole ed imprevedibile in capo alla ### srl.”. 
Procedendo, per ragioni di ordine, con l'esame della domanda riconvenzionale, deve affermarsi che la stessa è infondata. 
Non sussistono, infatti, i presupposti previsti dalla legge per la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. 
Anche aderendo all'orientamento interpretativo estensivo che riconosce idoneità estintiva, oltre che all'impossibilità oggettiva, anche alla soggettiva inesigibilità della prestazione, nel caso di specie non può ritenersi che la prestazione non potesse eseguirsi, né che detta impossibilità fosse sopravvenuta, integrale, non temporanea, oltre che determinata da fattori imprevedibili ed eccezionali. ### - ### prestazione oggetto del preliminare, infatti, consiste nel “prestare il consenso” alla stipula del contratto definitivo di compravendita che comporta il trasferimento della proprietà del bene oggetto del preliminare. 
Nel caso di specie, non è stata allegata alcuna causa idonea a determinare l'impossibilità di eseguire la prestazione dedotta in contratto, avendo parte convenuta sostenuto che: - il capitale sociale della ### s.r.l. era posseduto da ### e #### entrambi amministratori e legali rappresentanti della società, nonché firmatari dei suddetti contratti, principale e modificativo; - per accordo tra i due legali rappresentanti era previsto che l'attività di impresa sarebbe stata trasferita presso i locali all'epoca di proprietà di altra impresa di cui il solo ### era titolare; - in data ### il socio e amministratore della ### s.r.l. ### aveva deciso di cedere le proprie quote sociali e di separarsi imprenditorialmente dall'altro socio ### - quest'ultimo, rimasto solo nella gestione della ### s.r.l., nel pieno dell'incertezza delle condizioni di mercato dovuta all'emergenza ###19, aveva visto venir meno la possibilità di trasferire l'attività presso i locali dell'ex socio, pur avendo cercato, invano, soluzioni alternative, ritrovandosi nell'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto definitivo alla data concordata e ciò al fine di poter assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa già di per sé fortemente incisa. 
Le circostanze sopravvenute, sì come allegate, infatti, oltre a non incidere sulla oggettiva possibilità di prestare il consenso alla stipula, non influiscono in termini soggettivi sulla esigibilità di tale comportamento. 
In particolare, la variazione delle condizioni fattuali, sì come allegata, dipendente esclusivamente dalla decisione del socio e amministratore ### di cedere le quote sociali e non acconsentire alla delocalizzazione dell'attività della #### - ### E ### s.r.l., mediante la messa a disposizione di locali di sua proprietà, sì come precedentemente stabilito, ha inciso, non già sulla possibilità della prestazione, quanto sulla mera convenienza dell'adempimento. 
La rivalutazione di opportunità di un affare, tuttavia, non può certamente considerarsi idonea causa di scioglimento del vincolo contrattuale tra le parti (pacta sunt servanda), a tal fine necessitandosi l'espressa previsione del diritto di recesso ad nutum, ossia della facoltà di recedere pur in assenza di giusta causa. 
Il contratto concluso tra le parti, pur condizionato nell'interesse del promissario acquirente, non conteneva alcuna clausola atta a riconoscere detta facoltà nei riguardi dei promittenti venditori. 
Né può condividersi la difesa della società convenuta nella parte in cui allegava l'impossibilità di reperire locali ulteriori collegandola all'emergenza sanitaria, sostenendo genericamente “che un evento così nuovo e drammatico nelle sue conseguenze abbia finito per incidere in misura considerevole sulle prospettive economiche, di mercato e di impresa della ### srl andando a compromettere profondamente la possibilità stessa di tener fede ai propri impegni” ( comparsa di costituzione pag. 5). 
Non è stata fornita, infatti, alcuna indicazione in merito all'incidenza che l'emergenza sanitaria avrebbe avuto sulle “prospettive economiche, di mercato e di impresa della ### srl” tali da “compromettere profondamente la possibilità stessa di tener fede ai propri impegni.” Non è stata, pertanto, specificamente allegata, né tantomeno provata, la causa giuridicamente rilevante dell'impossibilità della prestazione. 
§§§§§ ### la infondatezza della eccezione di risoluzione svolta con domanda riconvenzionale dalla ### E ### s.r.l., il rifiuto di concludere il definitivo, peraltro ribadito nel corso del giudizio, costituisce inadempimento dell'obbligo di prestare il consenso assunto con il contratto preliminare concluso in data 8 novembre 2019. ### - ### particolare, il rifiuto era stato, in un primo momento, espresso in data del 26/11/2021 e giustificato dalla presenza di impegni non riprogrammabili dal legale rappresentante della ### s.r.l.; in un secondo momento, era stato ribadito in data ###, in uno alla manifestazione della volontà di avvalersi integralmente del termine concordato di 30 mesi dalla stipula del compromesso, nonostante l'intervenuto verificarsi della condizione dedotta in contratto, ed, infine, espressamente dichiarato, con la nota del 07/04/2022, con la manifestazione della volontà di sciogliersi dal contratto. 
La prestazione dedotta in contratto, pertanto, si ritiene inadempiuta, quantomeno a far data dal mese di maggio 2022, sì come correttamente ritenuto dalla difesa di parte attrice che ha domandato il risarcimento dei danni a partire da tale data. 
§§§§§ A fronte di tale inadempimento, parte attrice chiedeva emettersi sentenza costitutiva ex art.  2932 cod. civ., in luogo del contratto definitivo non concluso.  ### E ### s.r.l. contestava la domanda sostenendo che le parti, nel disciplinare, con il punto 5.2 del contratto preliminare, le conseguenze dell'inadempimento dell'una o dell'altra parte, avevano manifestato la inequivoca volontà di escludere la possibilità di agire ex art. 2932 del codice civile, “anche in ragione della sanatoria pendente che non ha consentito di svolgere alcuna previsione circa il suo esito, né l'indicazione degli estremi del titolo edilizio abilitativo”.  ### sollevata dalla difesa di parte convenuta è infondata.  ###. 2932 c.c., invero, nel disporre che “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”, riconosce la facoltà delle parti di escludere convenzionalmente l'esperibilità del rimedio legalmente previsto. ### - ### nel caso di specie, l'esame del titolo e, in particolare, della clausola 5.2 del preliminare, non consente di ritenere che le parti abbiano inteso escludere il rimedio in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c.. 
La clausola in oggetto, infatti, nel prevedere che “###ipotesi in cui non si avverasse la condizione di cui al punto 2.2. il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del contratto preliminare. ### altre ipotesi di inadempimento dei promittenti venditori, il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione del doppio della caparra. Nel caso di inadempimento del promissario acquirente, i promittenti venditori tratterranno la caparra versata. ###ipotesi di inadempimento per cause di forza maggiore attribuibili ad entrambe le parti, il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione della caparra”, si limita, invero, ad esplicitare il regime giuridico della caparra confirmatoria prevista dall'art.  1385 c.c., che dispone che: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra(2); se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”. 
Con la clausola summenzionata, infatti, le parti si sono limitate ad esplicitare le conseguenze del mancato avveramento della condizione con la previsione dell'obbligo di restituzione della caparra versata. ### - ### si ricava, invece, riguardo agli ulteriori rimedi che la legge riconosce ai contraenti a fronte dell'inadempimento contrattuale, permanendo, in mancanza di espressa esclusione convenzionale, la facoltà alternativa di domandare la risoluzione del contratto, ovvero l'esatto adempimento della prestazione, oltre, in entrambi i casi, il risarcimento del danno. 
La clausola, pertanto, si limita ad esplicitare come, agli ordinari rimedi legali, si aggiunga l'ulteriore tutela prevista dalla caparra confirmatoria, che consente alle parti, in luogo della domanda di risoluzione e risarcimento, di recedere dal contratto trattenendo la caparra ovvero domandando alla controparte la corresponsione del doppio di tale somma. 
Non può ritenersi, invero, desumibile dalla mera previsione della caparra confirmatoria, la volontà di escludere la facoltà alternativa espressamente prevista dall'art. 1385 comma 3. 
Giova riportare il dato testuale di cui all'art.2932 comma 1 c.c. secondo cui il diritto ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso può considerarsi insussistente solo ove esplicitamente escluso dal titolo: Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso Né può concludersi che la volontà di escludere il rimedio dell'esecuzione forzata di cui all'art.  2932 c.c. sia dipeso dal fatto che la “sanatoria pendente ### non ha consentito di svolgere alcuna previsione circa il suo esito, né l'indicazione degli estremi del titolo edilizio abilitativo”.  ### della condizione sospensiva che subordina l'efficacia del preliminare al rilascio della “concessione edilizia in sanatoria del compendio immobiliare sopracitato” prevista dall'articolo 2 del contratto concluso fra le parti (### preliminare all. 1 all'atto di citazione) non produce effetti ulteriori e diversi da quelli previsti dagli articoli 1353 e ss. c.c.. ### - ### particolare, verificatasi la condizione, il contratto acquista efficacia e diventa eseguibile anche in forma specifica. 
Inoltre, la mancata indicazione degli estremi del titolo edilizio, non sussistente al tempo di conclusione del preliminare, non risulta ostativo, ben potendosi apporre all'atto notarile con cui si stipula il contratto di compravendita ovvero in seno alla sentenza costitutiva, sostitutiva del definitivo. 
§§§§§ Per le stesse ragioni, non si ritiene condivisibile la difesa svolta dalla società convenuta a fronte della domanda risarcitoria proposta da parte attrice. 
In particolare, la ### E ### s.r.l. sosteneva che le parti con la clausola di cui al punto 2.5 del contratto preliminare avevano inteso escludere la possibilità di esperire il rimedio risarcitorio, riconoscendo alla parte lesa, esclusivamente, il diritto a ricevere la restituzione della caparra ovvero dazione del doppio della somma versata. 
Invero, la predetta clausola, come già evidenziato, si limita a riconoscere il rimedio connesso alla caparra confirmatoria, senza derogare, in modo esplicito o implicito, al comparto normativo di riferimento e alle tutele ordinariamente previste. 
In particolare, non si ricava dalla previsione negoziale la volontà di superare il dispositivo di cui all'art. 1385 c.c., che prevede al comma terzo che “Se (però) la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”. 
§§§§§ ### con l'esame della domanda risarcitoria proposta dalla ### s.r.l., occorre specificare che la stessa ha chiesto: - a titolo di danno emergente, la somma di euro “1) 159.300 euro (di cui 114.000 a titolo di canoni di locazione ### pari a 3.000 euro mensili dal mese di ### - ### maggio 2022 al mese di luglio 2025 e 45.300 euro a titolo di canoni di locazione ### pari a 1.250 euro mensili dal mese di maggio 2022 al mese di agosto 2023 e 1.300 euro mensili dal mese di settembre 2023 al mese di giugno 2025) oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, al saggio previsto dal comma 4 dell'articolo 1284 del codice civile, oltre gli ulteriori canoni di locazione maturati e maturandi sino al trasferimento dell'immobile oggetto di compravendita, così come comprovato dalle ricevute di pagamento in atti;” - a titolo di lucro cessante, la somma di euro “2) 133.590 euro (IVA compresa), derivante dall'impossibilità di poter concedere in locazione l'area oggetto di compravendita alla ### con sede in ### via dei ### 25, per il triennio 2022/2025 a titolo di lucro cessante”; - rinunciando, con la comparsa conclusionale, alla richiesta precedentemente formulata degli “interessi sempre a cadenza mensile sul finanziamento ottenuto per il pagamento del prezzo residuo alla stipula dell'atto pubblico di vendita ed il cui ammontare è determinato nel piano di ammortamento che si produce.” (cfr. atto di citazione e comparsa conclusionale). 
§§§§§ ### al danno emergente, è stata documentata la conclusione di n. 2 contratti di locazione, stipulati dalla ### s.r.l. al fine di ottenere la disponibilità di aree ricovero mezzi.   In particolare, la odierna parte attrice ha concluso: - in data ###, con ### un contratto di affitto ad uso commerciale avente ad oggetto un lotto di terreno di 30.000 mq situato tra via san ### e la ### per ### adibito a “deposito autovetture a cielo aperto e attività connesse” con previsione di un canone mensile di euro 3.000,00 (cfr. all. 6 dell'atto di citazione); ### - ### - in data ### con ### un contratto di locazione ad uso non abitativo avente ad oggetto uno dei due locali oggetto del preliminare di compravendita (locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub.  3, zona censuaria 1, categoria D/8, rendita 3.078,00), dietro canone mensile di euro 1.200,00 con aumento annuo di euro 50,00 annuale. 
A fronte della documentazione depositata in atti, risulta comprovato: - il pagamento dei canoni da maggio 2022 a novembre 2022, documentato mediante schermata fotostatica dell'estratto conto (cfr. all. 12 e 13 della memoria 183 comma 6 2 c.p.c. depositata da parte attrice); - il pagamento dei canoni di locazione da dicembre 2024 a giugno 2025 in favore di ### documentato mediante schermata fotostatica dell'estratto conto (cfr. documento dettaglio bonifici all. 1 della comparsa conclusionale di parte attrice).  - il pagamento dei canoni di locazione da novembre 2024 a giugno 2025 in favore di ### documentato mediante quietanza di pagamento (cfr. all. 2 della comparsa conclusionale di parte attrice) riconosciuta dallo stesso ### ( comparsa conclusionale del 20/07/2025); - il pagamento del canone di luglio 2025 nei confronti di ### comprovato mediante riproduzione fotostatica del dettaglio dei movimenti bancari (all. 1 alle memorie di replica di parte attrice).  ### all'allegato lucro cessante, parte attrice ha prodotto documentazione relativa alla richiesta formulata dalla ### in merito all'affitto di n. 40 posti auto al prezzo di euro 2,50 al giorno (cfr. all. 5 della memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da parte attrice) e al susseguente rifiuto, espresso dalla ### s.r.l. (cfr. all. 6 della memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da parte attrice) e motivato dalla mancata disponibilità dell'immobile oggetto del preliminare di vendita. ### - ### §§§§§ La documentazione versata in atti, non contestata dalle parti convenute, si ritiene idonea a comprovare la sussistenza di un danno emergente consistente nella somma corrispondente ai canoni di locazione dovuti per il reperimento di immobili sostitutivi, che al mese di ottobre 2025, risulta quantificato nella somma complessiva di euro 173.500,00, di cui - euro 123.000 a titolo di canoni di locazione versati a ### pari a 3.000 euro mensili dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2025; - euro 50.500 a titolo di canoni di locazione versati a ### pari a 1.250 euro mensili dal mese di maggio 2022 al mese di agosto 2023 e 1.300 euro mensili dal mese di settembre 2023 al mese di ottobre 2025). 
A tale somma devono aggiungersi gli interessi legali maturati dal momento della proposizione della domanda giudiziale sino al mese di settembre 2025, calcolati al saggio previsto dal comma 4 dell'articolo 1284 del codice civile, come da espressa richiesta formulata da parte attrice. 
Il danno emergente, invero, a differenza della richiesta di rimborso spese, presuppone la sussistenza di una esposizione debitoria del creditore e non necessariamente l'intervenuto pagamento, in quanto la società è, comunque, tenuta a versare le somme dovute sulla base del rapporto di locazione. 
La Suprema Corte ritiene, invero, che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod.  individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718) (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n.17670 del 26/06/2024). ### - ### §§§§§ Non sussistono, invece, i presupposti per riconoscere la ulteriore somma di euro 109.500 (pari al prezzo di ricovero di euro 2,50 per il n. 40 di autoveicoli per il triennio 2022/2025) a titolo di lucro cessante. 
Il risarcimento del danno, infatti, risponde al principio di integralità del risarcimento e al divieto di cd. “overcompensation”, nel senso che va risarcito tutto e solo il danno effettivamente patito, dovendo riportarsi il soggetto danneggiato nella cosiddetta “curva di indifferenza”, ossia nella posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito, contrattuale o extracontrattuale. 
Devono, pertanto, evitarsi duplicazioni risarcitorie. 
Ed invero, delle due l'una: o la ### s.r.l. lamenta come danno emergente la mancata disponibilità dell'immobile oggetto del preliminare e, pertanto, il costo sostenuto per reperire immobili sostitutivi ove esercitare l'attività commerciale, ovvero, in alternativa, contesta come lucro cessante che la mancata disponibilità dell'immobile abbia reso impossibile la conclusione di rapporti contrattuali con terzi.  ###, con la liquidazione del danno emergente, ossia con il riconoscimento delle somme necessarie per il reperimento degli immobili sostitutivi, devesi ritenere, in difetto di differente allegazione, che l'esborso sia stato sufficiente a riparare il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile. 
La difesa della ### s.r.l. avrebbe, eventualmente, dovuto allegare le ragioni dell'ulteriore danno, sostenendo, in ipotesi, che le caratteristiche dell'immobile locato in sostituzione di quello promesso non rendevano possibile la conclusione del contratto con la ### ad esempio per la diversa collocazione geografica o per sottodimensionamento rispetto all'immobile promesso in vendita. ### - ### il riconoscimento della somma necessaria per ottenere il bene sostitutivo e, al contempo, del vantaggio economico non ottenuto dall'uso commerciale del bene, in sé considerato ed in assenza di ulteriori allegazioni, costituisce duplicazione risarcitoria: ove accolta integralmente, sarebbe liquidato due volte il danno per la mancata disponibilità dell'immobile. 
In altri termini, il creditore, non avendo allegato altro se non che la mancata disponibilità dell'immobile promesso in vendita nei tempi pattuiti, può lamentare o il fatto di aver dovuto disporre di altro bene solo dietro pagamento della somma (danno emergente) ovvero che, non disponendo del bene promesso, non ha potuto ottenere un vantaggio dall'uso commerciale (lucro cessante).   Al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, nel rispetto del principio di integralità del risarcimento, deve, pertanto, riconoscersi il danno quantitativamente superiore che, nel caso in questione, come risulta da specifica allegazione e prova, consiste nel danno emergente, quantificato, al mese di ottobre 2025, nella somma complessiva di euro 173.500,00 oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale, al saggio previsto dal comma 4 dell'articolo 1284 c.c.. 
§§§§§ La condanna al risarcimento di tale danno non può disporsi, sulla base delle considerazioni svolte dalla difesa di ### esclusivamente nei confronti della #### E ### convenuta. 
Occorre, invero, specificare che il preliminare di compravendita concluso in data 8 novembre 2019 aveva ad oggetto la proprietà indivisa delle unità immobiliari sopra meglio descritte, non, invece, le singole quote di comproprietà spettanti, nella misura dei due terzi in capo a ### E ### s.r.l. e, nella misura di un terzo, in capo a #### - ### prestazione, pertanto, (e l'interesse della parte promissaria acquirente) era da ritenersi indivisibile e ad attuazione congiunta, richiedendosi, per la stipulazione del definitivo di compravendita, il consenso di entrambi i comproprietari quale unica parte contrattuale. 
In merito, l'art. 1316 c.c. dispone che “### è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti” e il successivo art. 1317 c.c. prevede che “Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.” La dottrina più autorevole desume dalla riserva di cui all'art. 1317 c.c. che, talvolta, la obbligazione indivisibile può essere adempiuta unitariamente da uno dei condebitori, con liberazione degli altri nei confronti del creditore, risultando, in tal caso, applicabile la disciplina delle obbligazioni solidali, in quanto compatibile. In altre ipotesi, invece, l'adempimento della obbligazione indivisibile richiede un'attuazione congiunta, si pensi, ad esempio, al contratto avente ad oggetto la riproduzione di una rappresentazione teatrale ovvero un concerto, rispetto al quale non possono trovare applicazione le norme sulla solidarietà. 
La soddisfazione dell'interesse creditorio, in tali ipotesi di obbligazioni indivisibili ad attuazione congiunta, dipende, più che dalla sommatoria di singole prestazioni, dalla realizzazione di singole attività, atte a realizzare l'unica prestazione dedotta in obbligazione. 
Per la pluralità dei debitori, pertanto, si configura una situazione di “condebito”, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento sarebbe riconducibile, non al singolo soggetto, ma all'insieme dei condebitori. 
Tale ricostruzione risulta conforme all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, secondo cui “in tema di promessa di vendita di un bene immobile indiviso, appartenente pro quota a più comproprietari, allorché nell'unico documento predisposto per il negozio non risulti la volontà dei comproprietari di scomposizione del contratto in più contratti preliminari relativi esclusivamente alle singole quote di cui ciascuno ### - ### di loro è rispettivamente titolare, le dichiarazioni dei promittenti venditori, che costituiscono un'unica parte complessati fondono in un'unica volontà negoziale, sicché sono parti necessarie del giudizio di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. tutti coloro che, concorrendo a formare la volontà negoziale della parte promittente, si sono obbligati a prestare il consenso necessario per il trasferimento del bene considerato come un unicum inscindibile e nei cui confronti deve spiegare effetto la sentenza costitutiva. In tal caso, l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione pattuita viene soddisfatto dal contributo necessariamente collettivo di ciascuno dei debitori, i quali si impegnano non soltanto a prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di comproprietà di cui sono rispettivamente titolari, ma si obbligano anche a promettere il fatto altrui, e cioè la prestazione del consenso da parte degli altri: in considerazione dell'interdipendenza delle prestazioni e del carattere unitario dell'adempimento legittimamente il creditore rifiuta la prestazione di uno o di alcuni soltanto dei debitori. Il condebitore non inadempiente non può invocare - per essere esonerato da responsabilità per danni - l'impossibilità della prestazione ascrivibile all'inadempimento colpevole degli altri. 
Infatti, la natura collettiva della obbligazione avente ad oggetto il trasferimento di un bene considerato nel contratto come un unicum inscindibile induce ad escludere, contrariamente a quanto ritenuto da Cass. 4965/2004, che la stessa essa abbia natura solidale: poiché ciascuno dei promittenti è in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri che hanno il potere di disporne, non trova applicazione l'art. 1292 cod. civ., a stregua del quale qualora più debitori sono obbligati per la medesima prestazione ciascuno di essi può adempiere per l'intero e l'adempimento da parte di uno libera gli altri. Ne consegue, altresì, l'inapplicabilità all'obbligazione in oggetto del principio dettato in materia di obbligazioni solidali dall'art. 1307 cod. civ., secondo cui qualora l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti, essendo gli altri obbligati tenuti soltanto a corrispondere il valore della prestazione dovuta: la responsabilità è posta a carico esclusivamente del debitore ### - ### colpevole che con la propria condotta ha reso impossibile l'adempimento della prestazione da parte degli obbligati che altrimenti avrebbero potuto eseguire liberandosi dell'obbligazione senza produrre il danno ulteriore. Nel caso di mancato adempimento da parte degli altri promittenti dell'obbligo di prestare il consenso necessario per trasferire l'immobile indiviso, la responsabilità del promittente disposto a cedere la propria quota trova fondamento nell'inadempimento - al medesimo ascrivibile - dell'obbligazione avente ad oggetto la promessa dell'adempimento degli altri.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6162 del 2006). 
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, nonostante la manifestazione della disponibilità di ### a prestare il consenso alla stipula del definitivo, sì come desumibile dalla lettera del 14/04/2022, (cfr. lettera allegata alla comparsa di costituzione e risposta), la mancata conclusione del contratto risulta addebitabile ad entrambi i comproprietari, quale fatto unitario di inadempimento. 
Come sopra meglio espresso, infatti, non trova applicazione la disciplina delle obbligazioni solidali e, nello specifico, l'art. 1307 c.c. che dispone che “se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuto. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti”. 
Conseguentemente, l'azione risarcitoria esperita da parte attrice deve ritenersi fondata nei confronti di entrambi i comproprietari, costituenti una unica parte contrattuale, ancorché plurisoggettiva. 
In altri termini, a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di prestare il consenso alla stipulazione del definitivo, qualificata dalla Suprema Corte quale obbligazione indivisibile ad attuazione congiunta, deriva l'obbligazione risarcitoria di natura divisibile e ad attuazione solidale. ### - ### indi, distinguere il piano relativo al rapporto esterno intercorrente tra promittenti venditori e promissario acquirente, dal rapporto interno sussistente tra i singoli comproprietari.  ### al rapporto esterno, la ### s.r.l., in applicazione delle norme sulla solidarietà passiva, ha la facoltà di domandare l'intero risarcimento nei confronti di uno solo dei comproprietari, promittenti venditori, condebitori solidali.  ### ai rapporti interni, invece, il danno deve addebitarsi esclusivamente a #### E ### s.r.l., a fronte di una ipotesi di solidarietà cosiddetta “diseguale”, avendo la società espressamente e ingiustificatamente rifiutato la stipula del definitivo, sì causando colposamente l'inadempimento della unitaria prestazione dedotta. 
Trova, pertanto, accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da ### con la quale chiedeva di essere tenuto indenne dalla eventuale condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali. 
Si riconosce, pertanto, il diritto di regresso di ### nei confronti della ### E ### s.r.l. rispetto alle somme eventualmente versate in favore della ### S.R.L. in esecuzione della presente sentenza. 
§§§§§ Né risulta condivisibile la difesa svolta dalla società convenuta, secondo cui il danno sarebbe stato evitato mediante la cessione, da parte di ### della quota di proprietà pari ad 1/3, che avrebbe escluso la necessità di pagare il canone di locazione. 
Il principio di correttezza e il dovere di buona fede di cui all'art. 1227 c.c., invero, nel porre a carico del creditore un dovere di collaborazione atto ad evitare l'aggravamento delle conseguenze dell'inadempimento, non è tale da imporre, in capo allo stesso, l'obbligo di acquistare un bene diverso, anche solo quantitativamente, da quello oggetto del preliminare.  ### specifico, l'interesse della società ### s.r.l. ad acquisire in proprietà un locale di dimensioni superiori rispetto alla porzione corrispondente alla quota di un terzo spettante a ### - ### poteva agevolmente ricavarsi, oltre che dall'oggetto del contratto preliminare, dalla stipulazione del secondo contratto di locazione, avente ad oggetto un lotto di terreno di 30.000 mq., per lo svolgimento dell'attività commerciale (che, evidentemente, la parte legittimamente intendeva svolgere in un unico contesto ‘topografico').  ###, secondo orientamento della Suprema Corte, “la vendita di un bene in comunione è di norma considerata dalle parti come un unicum inscindibile e non come somma delle vendite delle singole quote che fanno capo ai vari comproprietari, per cui questi ultimi costituiscono una unica parte complessa e le loro dichiarazioni di vendita si fondono in un'unica volontà negoziale, tranne che dall'unico documento predisposto per il negozio risulti chiaramente la volontà di scomposizione in più contratti, in base ai quali ogni comproprietario vende la propria quota all'acquirente senza alcun collegamento negoziale con le vendite degli altri ( in proposito Cass. Sez. unite, 8 luglio 1993 n. 7481)” (Cass. civ., sez. II, n. 11986 del 1998). 
§§§§§ ### la fondatezza dell'azione di risarcimento del danno nei limiti di cui si è detto, correttamente esperita tanto nei confronti della ### E ### s.r.l., quanto nei confronti di ### gli stessi vanno condannati in solido al risarcimento dei danni come sopra accertati. 
§§§§§ ### a fronte: - dell'offerta della società attrice, ### s.r.l., di procedere al pagamento della somma residua di euro €. 480.000,00, in adempimento della prestazione sulla stessa gravante; - delle risultanze probatorie versate in atti e, nello specifico, della prova del danno conseguente all'inadempimento contrattuale, per la complessiva somma di euro 173.500,00 oltre interessi, la domanda di compensazione giudiziale formulata dall'attore merita di essere accolta. ### - ### deriva che dal prezzo di vendita ancora dovuto dalla ### s.r.l. pari ad euro 480.000,00, deve essere decurtata la somma complessiva di euro 173.500,00 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., che l'attore ha dovuto sopportare a fronte dell'inadempimento della convenuta; Parte attrice, pertanto, è tenuta al pagamento in favore della società #### E ### e ### della somma residua, decurtata nei termini anzidetti, a titolo di saldo del prezzo di vendita dovuto. 
§§§§§ In conclusione, posto che alla luce delle superiori considerazioni deve considerarsi ingiustificato il mancato adempimento dell'obbligo, da parte della #### E ### s.r.l. e di ### di conclusione del definitivo, che avrebbe comportato il trasferimento della proprietà delle unità immobiliari e a fronte dell'offerta della società attrice, ### S.R.L., di procedere al pagamento della somma residua di euro €. 480.000,00, in adempimento della prestazione sulla stessa gravante, deve disporsi ex 2932 c.c. il trasferimento alla ### s.r.l. della piena proprietà • delle unità immobiliari site in ### via ### 1 e precisamente: • locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2 della consistenza catastale di 5 vani posto al piano terra e primo, rendita 271,14; • locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 3, zona censuaria 1, categoria D/8, rendita 3.078,00. 
Posto che parte acquirente deve procedere al pagamento del saldo, quantificato nei termini sopra indicati, l'effetto traslativo deve considerarsi subordinato all'effettivo pagamento, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui ‘in tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal momento del ### - ### loro passaggio in giudicato, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente, l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento' ( civ., sez. II, 9 maggio 2024 n.12680). 
§§§§§ In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, i convenuti vanno condannati, in solido, in favore di parte attrice, al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della domanda, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, secondo i parametri tabellari. 
In ragione della esclusiva addebitabilità dell'inadempimento, nei rapporti interni fra promittenti venditori, alla condotta tenuta dalla società ### E ### s.r.l., deve accogliersi la domanda riconvenzionale interna proposta da ### Si riconosce, pertanto, il diritto di ### di regresso nei confronti della società di quanto eventualmente corrisposto in adempimento dell'obbligo derivante dalla presente sentenza.  P.Q.M.  il ### di #### in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.6771/2022 R.G., così statuisce: o DICHIARA, in esecuzione del contratto preliminare dell'8 novembre 2019 il trasferimento a favore della ### S.R.L. del diritto di proprietà delle unità immobiliari site in ### via ### 1 e precisamente: ▪ locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2 della consistenza catastale di 5 vani posto al piano terra e primo, rendita 271,14; ### - ### ▪ locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 3, zona censuaria 1, categoria D/8, rendita 3.078,00; - DISPONE che il ### dei registri immobiliari proceda alla trascrizione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato - ### la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c. tra le parti, decurtando dalla somma di euro 480.000, dovuta da ### s.r.l. in favore di ### E ### s.r.l. e di ### la somma di euro 173.500,00 oltre interessi al saggio previsto ex art. 1284 comma 4 c.c.; - ### s.r.l. tenuta al pagamento, in virtù della compensazione giudiziale operata, dell'importo residuo derivante da tale differenza, a titolo di saldo del prezzo di vendita in favore, in solido, di ### E ### s.r.l. e di ### cui subordina l'efficacia traslativa della presente sentenza; - ### E ### s.r.l. e #### in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di ### S.R.L., che liquida in complessivi euro 23.671,00 (di cui euro 1.214,00 per spese vive ed euro 22.457,00 per compensi), oltre ### CPA e rimborso forfettario spese generali.  - DICHIARA il diritto di regresso di ### nei confronti della #### E ### s.r.l., per l'intero importo che verrà eventualmente corrisposto in favore della ### s.r.l. a titolo di risarcimento del danno.  - RIGETTA ogni altra domanda. 
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa ### funzionario U.P.P.  in servizio presso questo #### 14 ottobre 2024.  

IL GIUDICE
#### 15 D.M. 44/2011


causa n. 6771/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Cariolo

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza del 27-02-2025

... rispetto a lle caratteri stiche tecniche previste in contratto e, in ogni caso, rispetto all'idoneità all'uso; 5) il mancato riconoscimento dell'obbligo restitut orio e del danno quanto alle voci del ritardo, della diminuzione di produt tività, della les ione della reput azione commerciale, del ricorso a l noleggio di un impianto sostitutivo. Si costituiv a in giudizio la ### ing ### s S.p.A., la quale instava per il rigetto dell'impugnazione e per la conseguente conferma della sentenza impugnata. Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di Ancona, con la sentenza di c ui in epigrafe, rigetta va l'impugnazione e confermava integralmente la pronuncia appellata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per qu anto di interesse in questa sed e: a) che le difformità rilevate nella realizzaz ione di alcune macchine componenti dell'impianto, rispetto a quant o indicato in contra tto, non integravano un'ipotesi di consegna di aliud pro alio, in quanto non incidevano sulla natura e quindi s ull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo c he potesse ritenersi che l'impianto appartenesse ad un genere del tutto diverso da quello posto a (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4153/2020) proposto da: ### (C.F.: ###), in qualità di titolare della ditta Ole ificio M.G.M. di ### lter (P.IVA: ###), rappresenta to e difeso, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 17 febbraio 2025, dall'Avv. ### con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore; - ricorrente - contro ### S.p.A. (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. ###, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona 1029/2019, pubblicata il 19 giugno 2019; R.G.N. 4153/20 C.C. 18/02/2025 Vendita - Impianto oleario - ### pro alio - Violazione direttiva macchine 2 di 16 udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Co nsigliere relatore #### 1.- Con a tto di citazione notifica to il 19 dicembre 2007, l'### M.G.M. di ### & C. S.n.c. conveniva, davanti al Tribunale di Pesaro (### dista ccata di ###, la ### S.p.A. al fine di sentire pronunciare la risoluzione del contratto di vendita concluso tra le parti il 17 maggio 2000, avente ad oggetto un impianto c entrifugo modulare per l'estrazione di olio di ol iva modello BX 36-16, per il prezzo di vecchie lire 270.000.000, ovvero limitatamente ai macchinari inidonei all'uso, o - in subordine - al fine di disporre la riduzione del prezzo nella misura di euro 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, in ragione del riconoscimento dei vizi, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. 
Si costituiv a in giudizio la ### ing ### s S.p.A., la quale, in via pregiudiziale, eccepiva la prescrizione di ogni azione per decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 1490-1497 c.c. e, nel merito, chiedeva che le domande spiegate fossero rigettate, in quanto infondate in fatto e in diritto. 
Nel co rso del giudizio era assu nta la prova per interpello e testimoniale amm essa ed era espletata consule nza tecnica d'ufficio. 
Quindi, il Tribunale adito, co n sentenza n. 258/2012, depositata il 5 novembre 2012, rigettava le domande proposte da parte attrice, escludendo che fosse stata integrata alcuna ipotesi 3 di 16 di vendita di aliud pro alio e dichiarando la prescrizione dell'actio aestimatoria relativa all'attivata garanzia per i vizi.  2.- Con atto di citazione notificato il 21 febbraio 2013, l'### M.G.M. di ### & C. S.n.c. proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) la carenza di alcuna indagine volta a valutare l'idoneità del bene in ordine alla sua precisa destin azio ne economico-sociale, atteso che la dismissione del ciclo produt tivo (co n il correla to noleggio di un impianto sostitutivo), in ra gione della non riparabilità della lavatrice, del pre-frangitore, del frangitore e del decanter, privi delle carat teristiche richieste dalla legge, avrebbe inte grato un'ipotesi di aliud pro alio o avrebbe quantomeno giustificato la riduzione del prezzo; 2) la mancata considerazione dell'inidoneità all'uso dei ma cchinari, alla stregua della direttiva macchine 89/392/### come recepita dal d.P.R. n. 459/1996, che avrebbe imposto, senza margini di apprez zamento o discrezionalità, la realizzazione in acciaio inox del pre-frangitore, del frangitore, del decanter e dell'estrattore allo scopo di garantire la sterilità e la genuinità della materia prima ### e la salubrità del prodotto alimentare ###, co ndizioni non soddisfatte secondo l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio; 3) l'omessa valutazione delle prove in ordine alla mancata evasione dell'ordine di esi bizione della dichiarazione del co struttore e del fascicolo tecnico dell'impianto, il che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, di tale direttiva, avrebbe dovuto indurre il dubbio sulla presunzione di co nformità dell'impianto alle disposizio ni della direttiva; 4) il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d'uf ficio, che a veva accertato la difformità del pre-frangitore (la cui 4 di 16 struttura non era totalmente in acciaio inox), del frangitore (i cui martelli non erano antiusura ) e del decanter (che ris ultava verniciato) rispetto a lle caratteri stiche tecniche previste in contratto e, in ogni caso, rispetto all'idoneità all'uso; 5) il mancato riconoscimento dell'obbligo restitut orio e del danno quanto alle voci del ritardo, della diminuzione di produt tività, della les ione della reput azione commerciale, del ricorso a l noleggio di un impianto sostitutivo. 
Si costituiv a in giudizio la ### ing ### s S.p.A., la quale instava per il rigetto dell'impugnazione e per la conseguente conferma della sentenza impugnata. 
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di Ancona, con la sentenza di c ui in epigrafe, rigetta va l'impugnazione e confermava integralmente la pronuncia appellata. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per qu anto di interesse in questa sed e: a) che le difformità rilevate nella realizzaz ione di alcune macchine componenti dell'impianto, rispetto a quant o indicato in contra tto, non integravano un'ipotesi di consegna di aliud pro alio, in quanto non incidevano sulla natura e quindi s ull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo c he potesse ritenersi che l'impianto appartenesse ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compra tore di effet tuare l'acquisto o che tali difetti fossero talmente gravi da far degradare il bene ad una fattispecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto; b) che, infatti, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio non era emersa la non idoneità dei ma cchinari vendu ti rispetto 5 di 16 alla loro destinazione; c) che, inoltre, dall'interrogatorio formale deferito a l ### e da lla deposizione testimoniale resa da ### era emerso che l'impianto era stato utilizzato dopo il 2002 e che era in fu nzione sin da epo ca s uccessiva all'inizio della campagna olearia del 2000; d) che la violazione della direttiva macchine determinava un mero inadempimento contrattuale e non già l'integrazione di una vendita di aliud pro alio; e) che l'impia nto a veva lavorato per ben sette ca mpagne olearie mentre, a l momento della verifica dell'ausiliario del giudice, il pre-frangitore e il frangitore erano completa mente smontati e il decant er era scollega to, cos ì rendendo impossibile accertare la funzionalità dell'intero impianto; f) che la domanda subordinata di riduzione del prezzo era prescritta, come da eccezione sollevata dal venditore, per il decorso del termine annuale al momento della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.  3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ### quale titolare della ditta ### M.G.M. di ### Ha resi stito, con controri corso, l'intimata ### S.p.A.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, p rimo comma , n. 3, c.p.c., la violazione della “direttiva macchine” 89/392/### recepita in ### con d.P.R.  459/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che le difformità riscontrate rispetto a tale direttiva - secondo cui il pre-frangitore, 6 di 16 il decan ter e l'estrattore dovevano ess ere realizzati in acciaio inox, senz a alcun margine di apprezzamento o discrezionalità, per g arantire la sterilità e genuinità della materia prima (nella specie olive) e la salubrità del prodotto alimentare (nella specie olio di oliva) - costituissero meri inadempimenti, anziché un'ipotesi di vendi ta di bene contra legem per dif etto di conformità alle prescrizioni indicate, con la conseguente sua inutilizzabilità e incommerciabilità. 
Obietta l'istante che , nella fattispecie, il consulente tecnico d'ufficio aveva acc ertato il mancato rispetto della direttiva 392/89/### in ordine alla vernice utili zza ta in assenza di documentazione e alle abrasioni riscontrate sul frangitore e sul decanter, tali da giustificare un'in cidenza negativ a sul prodotto oleario, mentre per la lavatrice era stato verificato che il materiale utilizzato era comune acciaio non adatto al contatto con prodotti alimentari, con alcuni particolari in acciaio inox. 
Espone, altresì, il ricorrente che non era stato dato seguito all'ordine di esibizione del certificato relativo alla dichiarazione del costruttore e del fascicolo tecnico, sicché la man cata presentazione di detta documentazione avrebbe costituito motivo sufficiente per dub itare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva.  2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, prim o com ma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.  1453 c.c., per avere la Corte territoriale escluso l'integrazione di una fattispecie di vendita di aliud pro alio, benché essa potesse ricorrere anche allorché il bene fosse stato assolutamente privo 7 di 16 delle caratt eristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o avesse avuto difetti tali da renderlo inservibile. 
Osserva l'istante che i difetti riscontrati sussistevano sin dal momento dell'acquisto ed erano persistiti durante le cam pagne olearie successive all'acq uisto, a nche all'esito degli interventi eseguiti dell'alienante, in ragione degli ennesimi inceppamenti e blocchi dell'attività lavorativa dell'impianto, il che aveva costretto l'acquirente a smontare, in via d'urgenza, alcuni macchinari, con l'effetto che l'im pianto oleario avrebbe dovuto considerarsi assolutamente inutilizzabile.  3.- I due m otivi - che posso no essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da eviden ti ragioni di connessione logica e giuridica - sono fondati, nei termini che seguono.  3.1.- La direttiva 89/ 392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli ### membri relative alle macchine - c.d. “direttiva m acchine” - (codificata nella direttiva 98/37/CE del ### europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998), come recepita dal d.P.R. 24 luglio 1996, n . 459 (successi vamente abroga to dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17), vigente ratione temporis, stabiliva che le macchine olearie dovessero a vere il marchio CE e il certificato di conformità, se fornite come componenti singoli. Se le macchine fossero state fornite come insieme coordinato, e quindi avessero costituito un impian to oleario, esse avrebbero dovuto avere la dichiarazione del costruttore. 8 di 16 ###, come macchina, avrebbe dovuto essere certificato dal realizza tore: la ditta fornitrice delle macchine; la d itta assemblatrice/installatrice; il progettista; oppure il cliente stesso. 
Inoltre, il certificato re dell'impia nto oleario come m acchina avrebbe dovuto predisporre il fascicolo tecnico dell'impia nto, contenente: la descrizione delle proce dure di progetta zione dell'impianto; gli schemi elettrici e idraulici di montaggio; le dichiarazioni del costruttore delle singole macchine componenti, con le rispettive potenze sonore; l'analisi del rischio dell'impianto, in pa rticolare delle connessioni tra le singole ma cchine; la potenza sonora della macchina-impianto. 
I materiali di costruzione delle macchin e olearie avrebbero dovuto essere idon ei al cont atto con prodotti alim entari e resistenti all'aggressio ne chimica dell'olio e dell'acqua di vegetazione. 
In particol are, avrebbe dovuto porsi attenzione: - ai contenitori, gramole e serbatoi , che avrebbero dovuto essere almeno in acciaio inox ### 304, che - essendo amagnetico - si riconosce in quant o non a ttrae la calamita; - alle parti in materiale sintetico, tubi, gua rnizioni, sta tori, che avrebbero dovuto essere a limentari e ant iolio; - alle macchine c he per esigenze costruttive avrebbero dovuto essere fabbricate co n materiali diversi dall'acciaio inox, come ad esempio i separatori, che in cui alcuni particolari avrebbero potuto essere in bronzo a bassissimo tenore di piombo; - alle eventuali parti di macchine in alluminio, corroso dall'olio e dall'acqua vegetale. 
Con riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute per le macchine agroalimentari, l'allegato I disponeva: 9 di 16 “Se la macchin a è destinata alla preparazione o al trattamento dei prodotti alimentari (ad esempio: cottura, raffreddamento, riporto a temperatura, lavaggio, manipolazione, condizionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione) deve essere progettat a o costruita in modo da evita re rischi di infezione, di malattia e di contagio e vanno osservate le seguenti norme di igiene: A) I materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti a limentari devono essere conformi alle direttive in materia. 
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che dett i materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione. 
B) Tutte le superfici e gli elementi di raccordo devono essere lisci, senza rugosità né spazi in cui possono fermarsi materie organiche. 
C) I gruppi costituiti da più unità devono essere progettati in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli. Essi sono realizza ti preferibilmente mediante saldatura o incollatura continua. 
D) Tutte le superfici a cont atto con i prodotti alimentari devono poter essere facilmente pulite e disinfetta te eventualmente dopo aver tolto le parti facilmente smontabili. Gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa. 
E) I liquidi provenienti da prodotti alimentari e i prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire 10 di 16 verso l'esterno del la ma cchina senza incontrare os tacoli (eventualmente in una posizione “pulizia”). 
F) La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare ogni infiltrazione di liquidi, ogni accumulazione di materie organiche o penetrazio ne di esseri vivi, segnatamente insetti, nelle zone impossibili da pulire (ad esempio: per una macchina non montata su piedi o su rotelle, installazione di una guarnizione a tenuta stagna tra la macchina e lo zoccolo, uso di collegamenti stagni, ecc.). 
G) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari (ad esempio lubrificanti, ecc.) non possano entrare in conta tto con i prodotti alimentari. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito”.  3.2.- Alla luce di tale qua dro normativo, deve essere ponderato nuovamente l'assunto in forza del quale il fatto che il pre-frangitore, il frangitore, il decanter e la lavatrice non fossero stati realizzati in acciaio inox e che fossero state utilizzate delle vernici (con le abrasioni riscontrate sul frangitore e sul decanter), tali da giu stificare un'incidenz a negativa sul prodotto oleario , come accertato da l consulente tecnico d'ufficio, dovesse essere degradato a mero inadempimento. 
E così la dedotta impossibilità di accertare il funzionamento in corso nell'impiant o, per effetto dello smontaggio delle componenti emarginate, avrebb e comunque imposto la considerazione della struttura di dette componenti, con precipuo riguardo alla natura del materiale im piegato per la loro costruzione, come verificata dal consulente tecnico d'ufficio. 11 di 16 3.2.1.- Ed invero, in termini astratti, è da to riscon trare l'esistenza di una fatt ispecie di consegna di aliud pro alio, a lla stregua della richiamata inidoneità dell'impianto oleario fornito ad assolvere alla funzione per la quale era stato richiesto, allorché si affermi che tale inidoneità abbia inciso sulla stessa funzione economico-sociale del bene, determina ndone l'estraneità dal genere. 
Allorché le cara tteristiche riscontr ate dell'impianto fornito abbiano inciso sull'an della na tura della res, determ inando la funzionale e assoluta inidoneità del bene a d assolvere la destinazione economico-sociale promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta, tanto da escludere che le condizioni delle macchine potessero far degradare le irregolarità dedotte a meri vizi redibitori o a ma ncanza di qualità essenziali della cosa consegnata, si realizza la fattispecie dell'aliud pro alio datum. 
Cosicché, in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art.  1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al g enere pattuito, differiscono dalla co nsegna di aliud pro alio, ch e si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o pres enti difetti che le impedisca no di a ssolvere alla sua f unzione na turale o a quella ritenuta esse nziale dalle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13214 del 14/05/2024; ### 2, Sentenza n. 8649 del 02/04/2024; ### 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023; ### 2, Ordinanza n. ### del 13/12/2022; ### 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021; ### 2, Sentenza n. 7557 del 23/03/2017; ### 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016; ### 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016; ### 2, Sentenza n. 28419 12 di 16 del 19/12/2013; ### 2, Sentenza n. 10916 del 18/05/2011; ### 3, Sentenza n. 18859 del 10/07/2008; ### 2, Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; ### 1, Sentenza n. 11018 del 21/12/1994). 
A) Si ricade nel campo di operatività della garanzia edilizia in senso tecnico per viz i redibitori ( rilevante sul piano oggettivo) , con riferimento a lla cosa consegn ata, qualo ra questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. 
B) Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando - in ragione delle a lterazioni subite - la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere. 
C) Per co ntro, sussiste co nsegna di aliud pro alio, c he dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, apparte nendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. 
La vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., presuppone, infa tti, che la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile (in ragione dell'accertament o del fa tto che le caratt eristiche dell'im pianto oleario fornito non fossero, a monte, assolutamente adatte a consentire la molitura 13 di 16 delle olive e la produzione dell'olio, per l'appartenenza della cosa fornita ad altro genere o per l'assoluta incompatibilità dello stato di fa tto della cosa con la fu nzione potenzialmente perseguita), tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza di req uisiti sanabili, non costit uenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria cui il compratore intendeva destinare la cosa.  3.3.- Nella fattispecie, alla stregua delle risultanze valorizzate dalla consule nza tecnica d'ufficio, come richiamate dal ricorso, occorre pertanto verificare se il bene alienato - stante la mancata realizzazione delle macchine indicate (pre-frangitore, frangitore, decanter e lavatrice ) in acciaio inox e l'uso di vernici, con la presenza di abrasio ni - fosse comu nque sfruttabile (recte “idoneo”) per la su a destin azione, in plastica siner gia con le prescrizioni della “direttiva ma cchine” in ordine a lle caratteristiche delle macchine a groalimentari, e fosse dunque utilizzabile per la produzione di olio di oliva, in ragione del potenziale pregiudizio alla sterili tà e genuinità della materia prima e alla salubrità del prodotto alimentare, con il conseguente accertamento dell'eventuale com promissione della ratio giustificativa per la quale il negozio era stato stipulato. 
Ne discende che l'esis tenza di deficienze strutturali dell'impianto oleario, nelle sue sing ole componenti, tali da non consentire che esso assolvesse alla funz ione (natura le) per la quale era stato richiesto, deve essere co nsiderata ai fini dell'integrazione di un'ipotesi di consegna di aliud pro alio. 14 di 16 Sull'esistenza di tali deficienze stru tturali dell'impianto (quanto al materiale utilizza to per la realiz zazione delle sue componenti), tali da pregiudicarne l'appartenenza al genus o comunque da comprometterne irrimediabilmente la funzionalità, e non già semplicemente tali da implicare la degradazione delle irregolarità denunciate a vizi redibitori piuttosto che a mancanza di qu alità essenziali, le laconiche a rgomentazioni esposte nella sentenza impugnata - quanto all'apodittica affermazione circa la causazione di un mero inadempimento - non sono supportate dal riferimento alle (e coerenti con le) precise caratt eristiche delle componenti dell'impianto (ossia alla loro necessaria realizzazione in acciaio inox, a scopo di garanzia della sterilità della materia prima e della salubrità del prodotto), non essendosi la pronuncia confrontata sull'incidenza delle accertate dif formità sull'assoluzione dell'intrinseca funzione del macchinario fornito. 
Sicché la va lutaz ione del giudicante dovrà essere rinnovata attenendosi alle menzionate linee-guida.  4.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p. c., in relazione agli artt. 1176 , 1218, 2043 e 2236 c.c. , per avere la Corte distrettu ale attribu ito alla consulenza tecnica d'ufficio utilizzata per la decisione un significato esattame nte contrario al suo effettivo contenuto, avendo l'ausiliario del giudice chiarito che l'impianto formato dalle macchine, come consegnato da lla venditrice, non avrebbe rispettato le prescri zioni del contratto del 17 maggio 2000 con riferimento al pre-frangitore - la cui struttura non era totalmente in inox -, al frangitore - i cui martelli non erano antiusura e i cui 15 di 16 materiali non corrispondevano a quelli indicati - e al decanter - che risult ava verniciato -, tant o da influire sulla loro idonei tà all'uso, condiz ione che avrebbe inciso quantomeno sul prez zo corrisposto nella misura del 50-61%.  5.- Con il quarto motivo il ricorrente cont esta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte del gravame omesso di considerare il fatto decisivo rapprese ntato dall'o rdine giudiziale inevaso di esibizione della dichiarazione del co struttore e del fascicolo tecnico dell'im pianto, elementi documentali da cui sarebbe emersa la prova dell'inadeguatezza dei macchinari all'uso per il quale erano stati acquistati. 
Assume, inoltre, l'istante che la manca ta ottemperanza all'ordine di esibizione a vrebbe co stituito comportamento valutabile quale implicita ammissione dei fatti da provare, ossia della inidoneità dei macchinari, in sintonia con il dettato dell'art.  3, ult imo comma, della “direttiva macchine”, secondo cui la mancata presentazione della documentazione in seguito ad una domanda debitamente motivata d elle autorità nazio nali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva.  5.1.- I due m otivi che precedono so no assorbiti dall'accoglimento dei precedenti, pregiudiziali motivi.  6.- In definitiva, il primo e il secondo motivo del ricorso devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, mentre i restanti motivi sono assorbiti. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d 'appello di Ancona, in diversa composizione, 16 di 16 che deciderà uniformand osi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.  “In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azio ne cont rattuale di risoluzione ai sensi dell'art.  1453 c.c., qualo ra il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello patt uito, per natur a, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economi co-sociale della res promessa e, quin di, a fornire l'u tilità presagita (e ciò con specifico riferimento alla fornitura di un impianto oleario, allorché sia prescritto che le sue componenti siano in acciaio inox ai fini di non compromettere la sterilità e genuinità della materia prima e la salubrità del prodotto alimentare)”.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d' appello di A ncona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella cam era di co nsiglio della ### 

causa n. 4153/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bertuzzi Mario, Trapuzzano Cesare

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1252/2025 del 03-07-2025

... ragionevolmente prevedibili. Malgrado il suo palese inadempimento, ### & ### S.r.l. ha continuato a chiedere il pagamento di somme senza preoccuparsi di fornire chiarimenti o spiegazioni in riposta ai legittimi dubbi di ### S.p.a. e, anzi, ha cercato di addossare la colpa alla ### stessa. È evidente la grava violazione del dovere di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza. La sospensione dei pagamenti in autotutela operata da ### era pienamente legittima; 2. Erroneo titolo in base al quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto fra le parti (mutuo consenso anziché grave inadempimento di #### della corrispondenza intercorsa tra le parti appare forzata: la committente ### S.p.a. si è limitata a chiedere a ### di adeguarsi a SAL già pagati, ipotizzando soltanto in via alternativa e “residuale” la risoluzione del contratto. Il giudice ha errato nel ritenere che la volontà di ### S.p.a. fosse quella di sciogliersi dal contratto. Più precisamente, il giudice ha errato nell'individuare il momento in cui è avvenuta la risoluzione e, soprattutto, la parte alla quale deve essere addebitato l'inadempimento che ha condotto alla stessa. La risoluzione doveva essere (leggi tutto)...

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R.G. 694/2022 + R.G. 695/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, così composta: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili di ### grado riunite iscritte al n. R.G. 694/2022 e al n. R.G. 695/2022, entrambe promosse da: ### S.P.A., con il patrocinio del ### Avv. ### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### contro ### & ### S.R.L., con il patrocinio dell'Avv. ### sulle seguenti conclusioni: - per l'appellante ### S.p.a. (di seguito, per brevità, anche indicata come “SFIM”), come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.09.2024: «- chiede che la Corte, ove ritenuto possibile (stante la diversità di rito, pre e post riforma ###, adotti i provvedimenti necessari alla riunione tra le varie cause sopra ricordate; - richiama i suoi precedenti atti e note di udienza; - contesta ancora quanto sostenuto nelle comparse di costituzione e risposta avversarie; - chiede la concessione dei termini per memorie ex art. 190 c.p.c.; - chiede che la Corte di Appello di Firenze voglia per quanto attiene al processo R.G. 
App. 694/2022: 1) nel merito, riformare la sentenza n. 304 del 4 marzo 2022, pubblicata il 9 marzo 2022, ### n. 531/2022, del Tribunale di Pisa per i motivi e nei termini esposti in atti e, per l'effetto, accogliere le domande di ### in primo grado (Tribunale di ###.G.  3956/2017; cui sono stati riuniti ### 4212/2018; 4465/2018; 4569/2018; 4767/2018; 5278/2018). Così: a. dichiarare risolto il contratto di refit del 7 dicembre 2015 e le successive modifiche/integrazioni (non per mutuo consenso, ma) per grave inadempimento di ### s.r.l.; b. revocare, anche per quanto non già disposto dalla sentenza 304/2022, tutti i decreti ingiuntivi di ### opposti da ### fra cui il n. 1577/2018 (monitorio R.G.  4332/2018, opposizione R.G. 4212/2018), in quanto inammissibili, nulli e/o annullabili per i motivi elencati negli atti di opposizione e nell'atto di appello; c. dichiarare non dovute le somme richieste per i servizi resi “a consuntivo servizi” portate dalle fatture emesse da ### nei confronti di ### comprese quelle di cui alle fatture nn. 23 del 8 febbraio 2018, 112 del 29 giugno 2018, 122 del 31 luglio 2018, per tutte le motivazioni indicate nel precedente grado di giudizio e in appello; d. confermare il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 al pagamento della somma di €310.000 di ### in favore di ### e/o comunque condannare ### al risarcimento del danno (individuato nell'ammontare delle penali pari a € 310.000 o, in ipotesi, nella somma maggiore o minore di giustizia), per tutte le motivazioni in atti; e. per effetto della revoca già disposta dal Tribunale di Pisa del decreto ingiuntivo 1340/2017, dapprima ottenuto da ### e poi opposto da ### e anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, ordinare alla ### la restituzione della somma di € 452.376 ossia quanto versato dalla ### s.p.a. in adempimento del predetto decreto ingiuntivo; f. in ogni caso, anche per effetto di tutte le richieste fin qui formulate, condannare ### al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 612.993,39 (compresi gli € 452.376 di cui al punto precedente), differenza fra la somma complessivamente versata da ### (€ 2.164.743,39) e la somma dei lavori eseguiti da ### come accertati dal CTU (€ 1.551.750); 2) in via istruttoria, in denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello relativi alla condanna di pagamento di ### delle fatture n. 23/2018, n. 112/2018 e 122/2018 per non debenza di tali somme, ammettere, al fine di verificare la congruità delle somme richieste, i mezzi istruttori così come articolati da ### nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; 3) chiede inoltre che la Corte di Appello di Firenze voglia per quanto attiene al processo R.G. App. 695/2022 (riunito a R.G. App. 694/2022): nel merito, riformare la sentenza n. 305 del 4 marzo 2022, comunicata il 9 marzo 2022, ### n. 532/2022, del Tribunale di Pisa per i motivi e nei termini già esposti, e per l'effetto respingere la domanda di accertamento negativo di ### s.r.l. perché infondata in fatto e in diritto e accogliere la domanda riconvenzionale di ### con relativa condanna della ### s.r.l. al pagamento della somma richiesta con la fattura n. 21 del 6 luglio 2018, oppure alla somma maggiore o minore che sarà giudicata di giustizia a titolo di risarcimento del danno. 
Con vittoria di spese e compensi del presente processo e di quelli di primo grado poi riuniti»; - per parte appellata ### & ### S.r.l. (di seguito, per brevità, indicata anche come “### Stars”), come da comparsa di costituzione e risposta: «Piaccia all'###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: A) Con riferimento all'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 304/2022 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 304/2022, e per l'effetto disporre e/o autorizzare il ritiro da parte della ### & ### S.r.l., dell'assegno circolare n. (904) 6080979279-11, tratto su ### dei ### di ### in data 22 luglio 2022, depositato presso la cancelleria a titolo di deposito cauzionale a parziale saldo dell'importo alla stessa dovuto, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio; B) Con riferimento all'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 305/2022 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 305/2022 con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio; C) Voglia altresì l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze disporre che la somma oggetto di cauzione versata in atti da parte della ### S.p.a. sia messa immediatamente a disposizione della ### & ### S.r.l., quale acconto sulle somme alla stessa spettanti in forza della pronuncianda sentenza, per capitale e spese di lite». ### sentenza n. 304/2022 (pubblicata in data ###) emessa a definizione del giudizio n. 3956/2017 R.G. (cui erano stati riuniti i procedimenti n. R.G. 4212/2018, 4465/2018, 4569/2018, 4767/2018 e 5278/2018), il Tribunale di Pisa così provvedeva: «accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1340/2017. 
Condanna parte attrice a pagare a parte convenuta la somma di € 218.170,00 oltre i.v.a., e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo. 
Rigetta la domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale perché infondata. 
Condanna la parte attrice a pagare alla parte convenuta le somme di cui alle fatture nr.  23 del 08.02.2018 per € 391.971,36, 112 del 29.06.2018 per € 46.030,00 e nr. 122 del 31.07.2018 per € 8.369,20, oltre interessi dalle richieste di pagamento al saldo. 
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in € 30.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge». 
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue: - ### S.p.a., società armatrice con sede a ### aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017, ottenuto dalla società ### & ### S.r.l. per il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di modifica dello scafo e dell'arredamento interno sulla imbarcazione ### “St. Raphael”, nave da diporto della lunghezza di mt 32, modello BSD 105/02, costruita nel 2006 dalla ### S.r.l. di Viareggio, di proprietà della società attrice opponente; - più precisamente, ### S.p.a. e ### & ### S.r.l. avevano sottoscritto, in data ###, un contratto di “rimessaggio, refit e lavorazioni annesse” il quale prevedeva: a) l'esecuzione delle lavorazioni indicate in apposito allegato contrattuale (preventivo del 03.12.2015); b) il pagamento, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni convenute, della somma complessiva di € 1.250.000,00; c) il versamento, al momento della firma, di un acconto iniziale di € 70.000,00 e la corresponsione del residuo importo secondo gli stati di avanzamento dei lavori mensili al 30 di ciascun mese; d) la consegna dell'imbarcazione al 20.01.2017; - successivamente, in data ###/13.06.2016, essendo già contemplata nel contratto la facoltà di commesse integrative, era stata ampliata la “lista” dei lavori da eseguire, con incremento del prezzo ad € 1.600.000,00, ferma la data di consegna del 20.01.17 e la modalità di pagamento a S.A.L. mensili; - in data ### era stata stipulata tra le parti un appendice al contratto di refit, con la quale: a) si elevava il prezzo a € 1.856.000,00; b) si posticipava la data di consegna dell'imbarcazione al 15.01.2018; c) si concedeva, sul termine previsto per la consegna, un periodo di tolleranza di 15 giorni; d) si qualificava il termine massimo del 30.01.2018 come perentorio ed essenziale; e) si conveniva una penale di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salva la facoltà di risolvere il contratto; - il documento contrattuale era stato integrato da ordini aggiuntivi del 21.10.2016 e del 23.12.2016, riguardanti la fornitura e l'installazione dei motori e dei gruppi elettrogeni, nonché ulteriori forniture e lavorazioni, per un totale di commessa aggiuntiva di ulteriori € 912.000,00 (il che aveva portato l'ammontare totale del corrispettivo ad € 2.768.000,00); - nel corso dell'esecuzione del rapporto negoziale aveva avuto luogo un confronto fra le parti e i rispettivi legali, risultante, in particolare, dallo scambio di corrispondenza intercorso i giorni 19.04, 12.05, 19.05, 22.05, 24.05 e 14.07 del 2017, nell'ambito del quale la società committente (### S.p.a.), ritenendo che il cantiere fosse in uno stato meno avanzato di quanto avrebbe dovuto e di aver corrisposto somme maggiori rispetto a quanto effettivamente realizzato al momento dell'emissione del S.A.L. n. IX (ad esempio, alcune lavorazioni, come quelle concernenti la carpenteria e la poppa, date per complete, non erano tali), aveva preannunciato la sospensione dei pagamenti, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; - l'appaltatrice ### & ### S.r.l. aveva allora sospeso le lavorazioni; - ### S.p.a. aveva introdotto procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n. 3840/2017) al fine di far accertare quale fosse lo stato del cantiere, il valore dei lavori eseguiti e il tempo occorrente per portare a termine tutti i lavori pattuiti; - ### & ### S.r.l., dal canto suo, aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 per l'importo di € 452.376,00 in linea capitale (€ 213.256,00, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 104/2017 relativa al SAL 10; € 127.856,00, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 105/2017 relativa al SAL n. 11 ed € 111.264, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 138/2017 relativa all'acquisto dei nuovi motori); - ### S.p.a., proponendo per l'appunto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., aveva chiesto la revoca del provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto e la condanna della opposta al risarcimento del danno derivante dal grave inadempimento di costei; - ### & ### S.r.l. aveva chiesto il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale proposte da ### S.p.a., perché infondate, e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1340/2017, oltre che degli ulteriori crediti vantati; - il procedimento era stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e nonché mediante l'acquisizione della relazione tecnica del C.T.U. ### Ing. ### depositata nell'ambito del procedimento di A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. 
R.G. n. 3840/2017; - al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017 erano stati riuniti (vi confluivano): a) il procedimento n. R.G. 4212/2018, avente ad oggetto l'azione di accertamento negativo esperita da ### S.p.a. contro ### & ### S.r.l. in relazione ai crediti vantati da quest'ultima per servizi di progettazione, lavori effettuati sull'imbarcazione denominata “### Raphael” e costi di rimessaggio e tenuta della medesima all'interno dell'area del cantiere navale anche per i periodi successivi alla dedotta risoluzione unilaterale, da parte di ### S.p.a., del contratto di appalto per lavori di refitting (crediti relativi alle fatture n. 23 dell'08.02.2018 per € 391.971,36, 112 del 29.06.2018 per € 46.030,60, n. 122 del 27.07.2018 per € 8.369,20, somme comprensive dell'I.V.A.) nonché la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme portate dalle tre fatture proposta da ### b) il procedimento n. R.G. 4465/2018, avente ad oggetto l'azione di accertamento negativo esperita da ### S.p.a. contro ### & ### S.r.l. in relazione al credito vantato da quest'ultima per ulteriori servizi di rimessaggio, come da fattura n. 137 dell'11.10.2018 per complessivi € 16.738,40 (I.V.A. inclusa), e la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del suddetto importo proposta da ### c) il procedimento n. R.G. 4569/2018, avente ad oggetto l'opposizione proposta da ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 1577/2018 ottenuto da ### & ### S.r.l. in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018; d) il procedimento n. R.G. 4767/2018, avente invece ad oggetto opposizione proposta da ### & ### S.r.l. avverso decreto ingiuntivo (n. 1476/2018) ottenuto da ### S.p.a. per il pagamento di penali o comunque per il risarcimento del danno da ritardo nella consegna dell'imbarcazione (fattura n. 31/2018 per € 310.000,00 emessa da ### S.p.a. - periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018); e) il giudizio n. R.G. 5278/2018 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1632/2018 ottenuto da ### & ### S.r.l. per il pagamento dei servizi di rimessaggio della barca di cui alla fattura n. 137/2018; - pendeva, poi, dinanzi al Tribunale di Pisa, il procedimento n. R.G. 3256/2018, vertente sul medesimo rapporto negoziale, introdotto da ### & ### S.r.l.  nei confronti di ### s.p.a. e avente ad oggetto l'accertamento negativo del preteso credito da risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. 
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito: - è necessario valutare se le comunicazioni inviate dalla committente ### S.p.a.  costituiscano davvero, come dalla medesima sostenuto, manifestazione della volontà non di risolvere il contratto, bensì di sospenderne soltanto l'adempimento, in attesa della rinegoziazione delle tempistiche di esecuzione delle opere e delle modalità di pagamento. Deve altresì valutarsi, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata, se l'inadempimento imputato alla appaltatrice ### & ### S.r.l. fosse o meno grave e tale da giustificare la sospensione dei pagamenti; - il C.T.U., con ragionamento logico e privo di omissioni, quindi condivisibile, e, inoltre, non oggetto di specifiche contestazioni, ha ritenuto che il valore complessivo di forniture e lavorazioni eseguite al momento dell'emissione del SAL n. 9 fosse pari a € 1.551.750,00, e che il cantiere avrebbe avuto la possibilità di completare i lavori residui nel tempo concordato se avesse ripreso l'esecuzione nel periodo dalla ultima settimana di luglio 2017 alla prima settimana di ottobre 2017; - il valore stimato dal C.T.U. non si discosta in maniera rilevante dalle stime rispettivamente elaborate dai consulenti tecnici di parte e, comunque, costituisce valore sostanzialmente mediano rispetto alle stesse; - la conclusione dell'esperto relativa alla concreta possibilità, da parte dell'appaltatrice, di concludere le lavorazioni nel tempo concordato, seppure genericamente avversata, appare ragionevole, tenuto conto, tra l'altro, degli operati conteggi orari; - deve ritenersi che la committente ### S.p.a., con le comunicazioni inviate all'appaltatrice ### & ### S.r.l. a decorrere dal 19.04.2017, abbia inteso risolvere il contratto: se con le prime comunicazioni la committente richiedeva rassicurazioni circa le tempistiche di esecuzione delle lavorazioni, deve evidenziarsi come la comunicazione del 19.05.2017, inoltrata dal difensore, contenga una diffida ad adempiere ed espressamente indichi il termine di tre giorni per la conferma dell'effettivo acquisto del gruppo motore da parte dell'appaltatrice, unitamente alla conferma della esecuzione delle lavorazioni concordate, prima di richiedere la risoluzione del contratto (intento ulteriormente confermato nella successiva comunicazione); - nell'ultima comunicazione, risalente al 14.07.2017, la stessa ### S.p.a. afferma di aver deciso di interrompere il rapporto a fronte della pretesa di altre somme da parte di ### nonostante la mancata esecuzione di talune lavorazioni; - sebbene la comunicazione del 14.7.2017 si concluda con la prospettazione alla committente di due soluzioni alternative tra loro (immediata riconsegna della imbarcazione nello stato di fatto, con successiva verifica dei rapporti dare-avere tra le parti/prosecuzione dei lavori con rimodulazione della relativa tempistica e revisione dei pagamenti), deve ritenersi che la volontà di risolvere il contratto fosse già stata chiaramente manifestata; - il contratto si è risolto per mutuo consenso delle parti, avendo l'appaltatore interrotto le lavorazioni a seguito della interruzione dei pagamenti, ed essendo stata, da ultimo, la nave riconsegnata in data ###; - l'inadempimento dell'appaltatrice, alla luce di quanto accertato dal C.T.U., e, quindi, della differenza di valore fra le lavorazioni eseguite e quelle contabilizzate, rispetto al valore integrale della commessa, nonché alla luce della tempistica stimata per la conclusione dell'appalto, non appare, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1460 c.c., di gravità tale da giustificare la sospensione dei pagamenti; - pertanto, pur dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto, essendo pacifico l'avvenuto pagamento da parte di ### S.p.a., della somma di € 1.333.580,00 (al netto di I.V.A.), deve ritenersi ulteriormente dovuta la somma di € 218.170,00 oltre I.V.A., mentre non può ritenersi dovuta la penale contrattuale stabilita per il ritardo, dovendosi al contrario ritenere giustificata la sospensione delle lavorazioni a fronte della sospensione dei pagamenti, alla luce di quanto previsto dall'art. 3.4 del contratto di rimessaggio e refitting sottoscritto in data 7 dicembre 2015; - circa la debenza delle somme dovute a titolo di consuntivo servizi sino al 31.07.2018, e oggetto delle fatture n. 23 del 08.02.2018 per € 391.971,36, n. 112 del 29.06.2018 per € 46.030,00 e n. 122 del 31.07.2018 per € 8.369,20 emesse dalla ### s.r.l., si osserva quanto segue: dal documento n. 23 di parte opposta (comunicazione della ### S.r.l. del 17.09.2018), il quale non è stato contestato, e dalla ulteriore documentazione prodotta dalla ### & ### S.r.l., si evince come effettivamente vi fosse la volontà della appaltatrice di riconsegnare l'imbarcazione fin dal mese di gennaio 2018 (quando la ### S.p.a. aveva manifestato la volontà di programmare il ritiro dello scafo della nave, senza tuttavia far poi seguire attività tecnicamente valide per il ritiro della nave); - la consulenza tecnica di ufficio richiesta dalla parte opponente in ordine alla congruità dei prezzi applicati dalla opposta per i servizi di deposito, custodia e movimentazione della imbarcazione (costi di rimessaggio) non appare ammissibile, non essendovi specifiche contestazioni in ordine ai prezzi applicati; - dette somme, pertanto, appaiono effettivamente dovute; - atteso l'esito della controversia, le spese di lite devono essere compensate parzialmente nella misura di un terzo, con condanna della parte opponente a rifondere alla parte opposta i restanti due terzi. 
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di ### S.p.a. per i seguenti motivi: 1. Erronea valutazione dell'inadempimento grave di ### e delle misure in autotutela adottate da ### in corso di rapporto Il Tribunale di ### ha errato nel ritenere che il contratto si fosse risolto per mutuo consenso (evincendo tale volontà delle parti dallo scambio di corrispondenza) e che il periodo precedente la risoluzione fosse stato caratterizzato da una condotta di ### (la quale aveva sospeso il pagamento) non adeguatamente giustificata dall'inadempimento di ### In realtà, l'appaltatrice era gravemente in ritardo sia nei lavori, sia nella progettazione, sia nel disbrigo delle pratiche amministrative; a ciò si aggiunge l'inadempimento di obblighi/doveri di informazione. La conclusione cui è pervenuto il C.T.U. secondo la quale i lavori si sarebbero potuti concludere in tempo qualora fossero stati ripresi entro l'ultima settimana di luglio 2017 o, con doppi turni e lavoro nei giorni festivi, entro la prima settimana di ottobre 2017 non è condivisibile; in particolare, la possibilità di doppi turni lavorativi e di svolgere attività nei giorni festivi è una mera ipotesi di scuola avanzata dal perito. Ad ogni modo, non vi è prova che ### la quale aveva già accumulato del ritardo, avrebbe potuto svolgere/portare a termine i lavori rispettando quella tabella di marcia. Inoltre, proprio in merito al ritardo già accumulato da ### il C.T.U. è chiarissimo nel confermare la sostanza delle contestazioni stragiudiziali di ####.T.U. ha dato atto che i disegni della costruzione non erano tutti disponibili ed aggiornati e non erano stati tutti inviata al ### per le dovute attività. ###.T.U. ha poi affermato espressamente che le attività del cantiere a tale proposito erano in ritardo rispetto ai tempi ragionevolmente prevedibili.
Malgrado il suo palese inadempimento, ### & ### S.r.l. ha continuato a chiedere il pagamento di somme senza preoccuparsi di fornire chiarimenti o spiegazioni in riposta ai legittimi dubbi di ### S.p.a. e, anzi, ha cercato di addossare la colpa alla ### stessa. È evidente la grava violazione del dovere di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza. La sospensione dei pagamenti in autotutela operata da ### era pienamente legittima; 2. Erroneo titolo in base al quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto fra le parti (mutuo consenso anziché grave inadempimento di #### della corrispondenza intercorsa tra le parti appare forzata: la committente ### S.p.a. si è limitata a chiedere a ### di adeguarsi a SAL già pagati, ipotizzando soltanto in via alternativa e “residuale” la risoluzione del contratto. 
Il giudice ha errato nel ritenere che la volontà di ### S.p.a. fosse quella di sciogliersi dal contratto. Più precisamente, il giudice ha errato nell'individuare il momento in cui è avvenuta la risoluzione e, soprattutto, la parte alla quale deve essere addebitato l'inadempimento che ha condotto alla stessa. La risoluzione doveva essere dichiarata non per mutuo consenso, bensì per fatto e colpa esclusivi di ### 3. ### pronuncia di condanna nei confronti di ### a pagare a ### la somma di € 218.170: errata valutazione di fatto e pronuncia ultra petita ex art.  112 c.p.c. 
Quale che fosse il valore accertato dal C.T.U., per quella tranche di lavori ### S.p.a.  aveva già versato il corrispettivo, sulla base dei prezzi a suo tempo convenuti; dunque, la condanna di ### S.p.a. al pagamento di un'ulteriore somma è erronea e non giustificata in alcun modo. Il giudice di prime cure ha sottratto al valore così come accertato dal C.T.U. (pari ad € 1.551.750,00) la somma che si ritiene fosse già stata pagata da ### S.p.a. (€ 1.333.580,00, I.V.A. esclusa, con I.V.A. € 1.617.281,00). Il secondo dei due fattori presi a riferimento non è stato individuato correttamente. Come dimostrato da ### in corso di causa, infatti, l'ammontare totale dei pagamenti effettuati da essa non era pari ad € 1.617.281,00, bensì alla maggior somma di € 1.712.367,39, come emerge dall'estratto conto allegato dalla odierna appellante. Che a tanto ammontino i pagamenti effettuati da ### è stato tra l'altro confermato dalla stessa ### nella propria comparsa di risposta depositata nel procedimento R.G. 4212/2018. ### è palese e comporta serissime conseguenze per ### A prescindere da tale aspetto, è importante segnalare che nessuna domanda era stata proposta da ### in relazione ai lavori oggetto di indagine da parte del C.T.U.; il giudice di prime cure ha pertanto violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 4. ### pronuncia di condanna nei confronti di ### per le somme di cui alle fatture nn. 23/2018, 112/2018 e 122/2018 Anche con riferimento a tali fatture, la decisione del Tribunale di ### è gravemente errata e comunque carente di motivazione. 
La fattura n. 23/2018 si riferisce non solo a costi di rimessaggio, bensì anche (e in gran parte) a lavori effettuati sull'imbarcazione. Fra i costi addebitati/servizi fatturati spiccano la sosta dell'imbarcazione sul piazzale del cantiere navale di ### & ### e le altre spese di rimessaggio relative al periodo antecedente all'insorgere del contenzioso, le quali, nei contratti, erano indicate come gratuite. ### ha ammesso che il corrispettivo per i lavori e gli interventi eseguiti sull'imbarcazione e richiamati nella fattura n. 23 dell'08/02/2018 avrebbe dovuto essere scontato rispetto al preventivo iniziale nel caso in cui i lavori commissionati fossero stati ultimati. Quindi, si tratta di somme che non erano dovute e il cui pagamento è stato richiesto per fini “vendicativi”, del tutto illegittimamente e senza alcun giustificativo. 
Inoltre, gli importi sono stati unilateralmente determinati e risultano assolutamente incongrui (non vi è prova che il “listino prezzi 2017” sia stato effettivamente applicato da ### né che ### S.p.a. l'avesse conosciuto e accettato). 
Quanto al corrispettivo per i servizi di rimessaggio successivi alla risoluzione del contratto pretesi da ### (fatture n. 112/2018 e n. 122/2018), essi non sono dovuti e, comunque, non lo sarebbero nella misura indicata. Anzitutto, ne era stata pattuita la gratuità, come si evince dagli allegati tecnici ai contratti. A ciò si aggiunga che il mancato ritiro della barca è da ricondursi esclusivamente alla mancanza di cooperazione da parte di ### In ogni caso, il fatto che sia stato occupato suolo del cantiere della ### durante il contenzioso (quindi anche durante le operazioni peritali espletate nell'ambito del procedimento di A.T.P.) non legittima certo quest'ultima ad applicare unilateralmente dei costi come se si trattasse di un corrispettivo concordato. Non è vero, come si scrive in sentenza, che le tariffe non erano state contestate; al contrario, esse sono state contestate da ### sia in via stragiudiziale sia giudizialmente, in modo circostanziato e specifico (allegando la perizia dell'### Sole). Il giudice di prime cure ha errato nel non disporre la C.T.U. richiesta da ### 5. Il danno subito da
La Corte di Appello, nel riformare la sentenza impugnata accertando che gravemente inadempiente rispetto agli impegni assunto fu ### (al punto da giustificare l'eccezione di inadempimento sollevata da ### nonché la successiva richiesta di risoluzione del contratto di quest'ultima), dovrà altresì riformare la pronuncia oggetto di gravame nella parte in cui non ha ritenuto dovuta la penale (di € 10.000,00 giornalieri, come previsto dall'art. 3 dell'accordo del giugno 2016) chiesta da ### a titolo di risarcimento del danno; 6. ### pronuncia di restituzione consequenziale alla revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 Il Tribunale ha correttamente revocato il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di ### tuttavia, non ha condannato ### a restituire le somme pagate da ### in esecuzione del provvedimento monitorio, come invece era stato dalla medesima richiesto con specifica domanda. La sentenza è stata quindi emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c.  ### S.p.a. chiedeva di sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 2, c.p.c.. 
Si costituiva in giudizio ### & ### S.r.l. contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni: - ### S.p.a. ha fornito una rappresentazione dei fatti parziale al solo fine di indurre in errore il giudicante. La sentenza emessa dal Tribunale di ### in realtà, non presenta vizi logici e/o giuridici che possano giustificarne, anche solo parzialmente la riforma; - risulta documentalmente provato e non contestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avente ad oggetto il rimessaggio, refit e lavorazioni sul m/y “###” nei termini anche economici descritti in atti e richiamati in sentenza; - la stessa ### S.p.a., nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nel ricorso per A.T.P., riconosce espressamente come i lavori fossero stati verificati ed i SAL approvati e sottoscritti anche con riferimento ai valori economici degli stessi. Sulla base delle risultanze della CTU il Tribunale ha accertato l'esatto importo ancora dovuto da ### S.p.a., pari ad € 218.170,00; - il C.T.U. ha inoltre chiarito come la ### & ### S.r.l., se non fosse intervenuta la risoluzione unilaterale del contratto da parte della committente, sarebbe stata certamente in grado di ultimare i lavori nel rispetto delle tempistiche contrattualmente stabilite; - dal prospetto dei pagamenti depositato dalla odierna appellata, emerge chiaramente come al momento dell'ultimazione dei lavori di cui al SAL n. IX ed al netto dell'I.V.A., ### S.p.a. avesse corrisposto la complessiva somma di € 1.333.580,00 a fronte di lavori il cui valore economico, sempre al netto dell'I.V.A., è stato accertato dal C.T.U.  essere pari ad € 1.551.750,00. Nel prospetto di pagamento offerto in comunicazione da ### S.p.a. e riprodotto a pag. 28 dell'atto di appello figura anche l'importo di € 70.000,00 di cui alla fattura n. 201/2015 (ragione per cui la committente sostiene di aver pagato, al SAL n. IX ed al netto dell'I.V.A., complessivi € 1.403.579,83). Tale somma, tuttavia, era stata versata al momento della firma del contratto e concordemente individuata quale acconto sul corrispettivo finale e non quale corrispettivo per i singoli stati di avanzamento lavori; - non è in alcun modo contestata la corretta esecuzione dei lavori oggetto del contratto, non solo fino al ### ma anche in relazione ai successivi ### e XI; nessun vizio è stato mai denunciato. Non si comprende il motivo per il quale la società armatrice abbia deciso di interrompere i pagamenti e giungere alla risoluzione del contratto; - il capo della sentenza laddove si afferma che ### S.p.a. ha risolto immotivatamente il contratto di refitting appare corretto e ineccepibile; l'asserito, ma non provato, inadempimento contrattuale da parte di ### & ### S.r.l. non si sarebbe potuto in ogni caso giuridicamente qualificare quale “grave inadempimento”; - risulta documentalmente provato che ### S.p.a.: dopo aver deciso di interrompere i pagamenti e di porre fine al rapporto contrattuale, lasciò l'imbarcazione all'interno del cantiere navale dal mese di febbraio del 2017; nel mese di gennaio del 2018 prese contatti con la ### & ### S.r.l. manifestando la propria volontà di ritirare lo scafo dell'imbarcazione; successivamente non dette seguito a tale manifestazione d'intenti. Dal canto suo, invece, la ### si è immediatamente dichiarata disponibile alla riconsegna dell'imbarcazione, limitandosi a chiedere indicazioni circa le modalità del ritiro. È del tutto inverosimile l'affermazione di controparte secondo la quale la nave avrebbe potuto essere caricata su un camion per il trasporto e secondo cui la ### si sarebbe opposta alla consegna della stessa. 
Le dimensioni dello scafo, di oltre 30 metri, non avrebbero mai potuto consentirne il trasporto su gomma. Solo in data ###, la ### S.r.l., quale mandataria della ### S.p.a., comunicò alla ### & ### S.r.l. di avere ricevuto incarico dalla odierna appellante di occuparsi del ritiro dell'imbarcazione, chiedendo un incontro al fine di stabilire le complesse operazioni ed ulteriori lavorazioni necessarie per il trasporto della nave; lo scafo venne quindi ritirato senza alcuna opposizione da parte della ### & ### S.r.l., successivamente all'esecuzione dei lavori necessari per consentire la galleggiabilità dello stesso, per essere quindi infine trasportato via mare presso il cantiere nel golfo di ### in data ###; - non si comprende per quale motivo ### a seguito della risoluzione unilaterale del contratto, avrebbe dovuto “ospitare” e “mantenere”/custodire l'imbarcazione dell'appellante, curandone la gestione ordinaria, senza essere retribuita. ### di controparte secondo la quale tali servizi rientravano nell'ambito delle prestazioni “gratuite” comprese nel contratto è errata, fuorviante e illogica. ### S.p.a. si è limitata a lamentare l'eccessività dei costi e delle tariffe applicate, le quali, in realtà, non sono state arbitrariamente determinate e, anzi, sono conformi al listino prezzi adottato di consueto da ### con tutti i clienti; - la fattura n. 31/2018 emessa da ### S.p.a. (penale per ritardo nella consegna dell'imbarcazione riferita al periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018) non è mai stata inviata a ### & ### S.r.l., bensì direttamente azionata in via monitoria. Correttamente le penali non sono state ritenute applicabili per assenza di profili di responsabilità da inadempimento contrattuale ascrivibili a ### il ritardo è imputabile esclusivamente all'inerzia della stessa ### S.p.a.. Le lagnanze dell'odierna appellante appaiono altresì infondate alla luce delle previsioni contrattuali (v. art. 3.4 del contratto di rimessaggio e refitting sottoscritto in data ### e art.  3.3. dell'addendum al contratto sottoscritto in data ###, dal quale si evince che, in ogni caso, la somma massima che può essere pretesa a titolo di penale ammonta a complessivi € 300.000,00). 
Con decreto del 29.05.2022, la ### rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### avanzata da ### S.p.a.. A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 17.06.2022, la Corte, letti gli atti e all'esito della discussione nel contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa in pari data, sospendeva la provvisoria esecutività della pronuncia a condizione della prestazione, da parte di ### S.p.a., di cauzione nella forma di garanzia a prima richiesta di primario istituto assicurativo o bancario per un importo pari alla metà della somma di cui alla sentenza, comprese le spese legali, da depositarsi in ### entro 20 giorni. In data ###, a seguito della concessione di proroga del termine precedentemente assegnatole e ottenuta l'autorizzazione a prestare la cauzione secondo le modalità previste tipicamente dall'art.  86 disp. att. c.p.c. (cfr. decreto del 18.07.2022), parte appellante depositava l'originale di assegno circolare n. (904) 6080979279 emesso il ###, tratto sulla ### dei ### di ### S.p.a. e intestato a ### & ### S.r.l. per € 380.000,00. 
Con ordinanza del 18.10.2022, la Corte disponeva la riunione alla causa n. R.G.  694/2022 della causa n. R.G. 695/2022, pendente tra le medesime parti e avente ad oggetto appello proposto da ### S.p.a. avverso la sentenza n. 305/2022 emessa dal Tribunale di ### a definizione del giudizio n. R.G. 3256/2018, in data ### e pubblicata in data ###. Il procedimento di primo grado era stato introdotto da ### & ### S.r.l. al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito portato dalla fattura n. 21 del 2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione” (trattasi della penale contrattualmente pattuita per il ritardo). ### S.p.a., costituendosi, aveva chiesto il rigetto della suddetta domanda di accertamento negativo, contestandone la fondatezza, e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente per l'appunto alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00. Con motivazione in larga parte identica a quella addotta nella sentenza n. 304/2022, il Tribunale di ### aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta da ### & ### S.r.l. e, al contempo, aveva rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a., in quanto priva di fondamento, condannando altresì quest'ultima al rimborso delle spese di lite. ### S.p.a. aveva impugnato tale pronuncia evidenziando: come il giudice di prime cure abbia erroneamente valutato la portata dell'inadempimento di ### la quale era gravemente in ritardo sia nell'esecuzione dei lavori, sia nella progettazione, sia nel disbrigo della pratiche amministrative; come le risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento di A.T.P. non deponessero a favore di ### (non vi è prova che ### la quale aveva accumulato un consistente ritardo, sarebbe stata effettivamente in grado di portare a termine i lavori nei tempi astrattamente indicati dal perito); come, in particolare, il conclamato ritardo di ### fosse stato accertato dallo stesso C.T.U. (v.  considerazioni in merito all'invio dei disegni della costruzione all'ente deputato alla verifica, il ###; come ### abbia palesemente violato il dovere di eseguire il contratto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza; come sia stata pienamente legittima la sospensione dei pagamenti in autotutela; come siano stati pagati lavori inesistenti; come il giudice di prime cure abbia errato nel dichiarare la risoluzione del contratto per mutuo consenso anziché per fatto e colpa addebitabili esclusivamente a ### & ### S.r.l.; come il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non dovuto il risarcimento del danno richiesto da ### S.p.a.  nell'ammontare predeterminato dalla penale pattuita.  ### & ### S.r.l. si era costituita in giudizio sottolineando, da un lato, l'oggettiva correttezza, sia da un punto di vista logico che da un punto di vista giuridico, della sentenza di primo grado e, dall'altro, la pretestuosità e l'infondatezza dei motivi di gravame. Nessuna responsabilità contrattuale è ascrivibile a ### per asseriti ritardi nell'ultimazione dei lavori e nella ###consegna dell'imbarcazione; erano assenti i presupposti per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite.  ### era disponibile per il ritiro da parte dell'armatrice sin dal mese di gennaio del 2018; l'omesso ritiro dello scafo è imputabile solo all'inerzia di ### S.p.a.. Ad ogni modo, in base all'art. 3.3. dell'addendum al contratto di rimessaggio e refitting del 27.06.2016, la penale massima che poteva essere pretesa per il ritardo ammontava ad € 300.000,00 (€ 10.000,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni). 
Con ricorso depositato in data ###, ### & ### S.r.l., attesa la notifica, eseguita nei suoi confronti da ### S.p.a., del decreto ingiuntivo 1409/2022 emesso dal Tribunale di ### in data ### (dichiarato esecutivo in data ###), avente ad oggetto la restituzione dell'importo di € 452.376,00, oltre interessi, discendente dalla revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 disposta con la sentenza n. 304/2022, e la successiva notifica di atto di precetto con il quale le veniva intimato il pagamento di complessivi € 681.798,80 nonché la contemporanea sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., di disporre, anche inaudita altera parte, il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili, crediti e somme di denaro di proprietà o comunque appartenenti/spettanti a ### S.p.a. fino a concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00 o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dalla Corte. ### sottolineava, in particolare, come la domanda restitutoria fosse già stata antecedentemente svolta nel presente procedimento di appello avverso la sentenza n. 304/2022; ### S.p.a. aveva dunque temerariamente duplicato la propria richiesta con conseguente rischio per ### di dover corrispondere due volte lo stesso importo per il medesimo titolo. Con decreto n. cronol.  1193/2023 del 05.04.2023 la Corte rigettava l'stanza di procedere ai sensi dell'art. 671 c.p.c. inaudita altera parte ritenendo opportuna la discussione nel contraddittorio tra le parti. In seguito, ### & ### atteso l'integrale accoglimento, da parte del Tribunale di ### (con sentenza n. 724/2023), dell'opposizione da ella proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1409/2022 e la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto nel frattempo notificatole disposta inaudita altera parte sempre dal Tribunale di ### (R.G. n. 1275/2023), dichiarava di rinunciare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., agli atti del sub procedimento cautelare promosso in corso di causa (R.G. 694-2/2022), con richiesta alla Corte di dichiararne l'estinzione a spese compensate tra le parti. Vista l'accettazione della rinuncia da parte di ### S.p.a., la quale si associava alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali (cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'11.07.2023), la Corte, con ordinanza dell'11.07.2023, provvedeva in conformità. 
All'udienza del 17 settembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le cause riunite venivano trattenute in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di procedere ad una più approfondita disamina dei motivi di impugnazione articolati da ### S.p.a., alla luce dei molteplici procedimenti, instaurati da entrambe le parti in lite, che sono stati riuniti in primo grado (nella causa n. R.G. 3956/2017, di più risalente iscrizione a ruolo, sono confluite le cause n. R.G. 4212/2018, 4465/2018, 4569/2018, 4767/2018 e 5278/2018) e della riunione altresì disposta da questa Corte (alla presente causa, come già riportato, è stata riunito il giudizio n. R.G. 695/2022), si ritiene utile e non superfluo individuare il thema decidendum in questa sede, il quale può essere sintetizzato come di seguito: - opposizione proposta da ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017 ottenuto da ### & ### S.r.l. per il pagamento di € 452.376,00, ossia la somma degli importi di cui alle fatture n. 104/2017 (S.A.L. n. 10 del mese di marzo 2017), n. 105/2017 (S.A.L. n. 11 del mese di aprile 2017) e n. 138/2017 (acquisto di nuovi motori dell'imbarcazione); - ammontare del corrispettivo effettivamente spettante all'appaltatrice ### & ### S.r.l. per le lavorazioni concretamente eseguite fino alla interruzione del rapporto; - domanda riconvenzionale proposta da ### S.p.a. di risoluzione del contratto di appalto (“contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” e successive integrazioni/appendici) per grave inadempimento di ### & ### con conseguente domanda di risarcimento del danno, anziché per mutuo consenso; - debenza o meno delle somme di cui alle fatture n. 23/2018 (“### e ### M/Y ### non fatturati dal 20.11.2015 al 30.04.2017”), n. 112/2018, 122/2018 e n. 137/2018 (costi di rimessaggio della barca/tenuta dell'imbarcazione/custodia in cantiere per periodi successivi alla interruzione del rapporto contrattuale e, segnatamente, dal 15.01.2018 al 30.06.2018, dall'01.07.2018 al 31.07.2018 e dal 01.08.2018 al 30.09.2018), tutte emesse da ### & ### S.r.l., e, in caso di ritenuta debenza, congruità o meno delle stesse. In relazione a tutte le anzidette fatture, ### S.p.a. ha proposto domanda di accertamento negativo della debenza degli importi pretesi da controparte; in relazione alle fatture 23/2018 e 137/2018 ### ha ottenuto due distinti decreti ingiuntivi entrambi opposti da ### S.p.a.; in risposta alle domande di accertamento negativo di controparte e alle opposizioni a decreto ingiuntivo ### ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle somme di cui alle fatture. Quanto alle contrapposte domande incentrate sulla fattura n. 137/2018 si dirà tuttavia meglio infra; - opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 ottenuto da ### S.p.a. per penale per mancata/ritardata consegna dell'imbarcazione (periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018) come da fattura n. 31/2018 di € 310.000,00; - domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento negativo della debenza di somme a titolo di penale contrattuale per mancata/ritardata consegna dell'imbarcazione di cui alla fattura n. 21/2018 emessa da ### S.p.a.; - in generale, debenza o meno delle somme pretese da ### S.p.a. a titolo di penale contrattuale per ritardata/mancata consegna imbarcazione. 
Svolta questa premessa, i motivi di gravame di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2. dell'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio n. R.G. 694/2022 (cfr. pag. 20 e ss.) (i quali sono stati ritrasposti pressoché pedissequamente, sempre sub § 2.1. e 2.2., nell'atto di citazione in appello introduttivo della causa riunita n. R.G. 695/2022, cfr. pag. 16 e ss.) possono essere trattati congiuntamente.  ### S.p.a. il Tribunale di ### avrebbe errato nel ritenere il contratto già risolto da tempo per mutuo consenso - alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 19.04 e il ###, così come offerta in comunicazione - anziché per grave e colpevole inadempimento di ### & ### S.r.l.; il giudice di prime cure avrebbe altresì erroneamente valutato la condotta stragiudiziale di ### S.p.a., considerando ingiustificate quelle che in realtà erano misure/rimedi in autotutela legittimate per l'appunto dall'inadempimento di controparte. 
Le doglianze sono infondate. 
Nella comunicazione datata 22.05.2017, inviata dall'Avv. ### per conto di ### S.p.a., a ### a mezzo P.E.C., in data ###, oltre a ribadire le contestazioni già mosse con la precedente missiva del 19.05.2017 in relazione ad asseriti ritardi nell'esecuzione dei lavori e a presunti vizi e difformità delle opere e ad opporre un fermo rifiuto a fronte della richiesta di controparte di provvedere al pagamento del ### il legale informava di aver già ricevuto mandato dalla propria cliente di agire a tutela della medesima tanto in sede ###sede penale, richiamando peraltro il già indicato (sempre nella missiva del 19.05.2017) termine di tre giorni decorso il quale, come preannunciato, ### S.p.a. avrebbe provveduto ad adire l'autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni subiti. La prospettazione all'appaltatrice, da parte di ### S.p.a., di un'alternativa (tra la riconsegna del bene nello stato di fatto in cui si trovava con verifica, in un successivo momento, del dare-avere tra le parti, anche mediante l'ausilio di rispettivi tecnici, e la prosecuzione dei lavori, ma con revisione dei pagamenti/SAL e con garanzia circa la correttezza dell'esecuzione e la data di consegna) a chiusura della lettera a firma del #### inviata in data ###, non elimina di per sé la crescente conflittualità tra i soggetti, già chiaramente emersa e divenuta evidentemente insanabile, soprattutto dal punto di vista dell'odierna appellante, come palesato dall'inequivocabile tenore letterale dell'affermazione della committente “Non essendovi dichiarati disponibili, ma pretendendo altre somme, a fronte di esecuzioni mancanti, che vi impegnavate a fare, ho deciso l'interruzione del rapporto” e dalle plurime, contrapposte iniziative giudiziarie successivamente intraprese. Oltretutto, nel messaggio di posta elettronica ordinaria inviato, sempre in data ### (poche ore prima della risposta di ### S.p.a.), da ### di ### & ### S.r.l. al #### di ### S.p.a., l'appaltatrice così si esprimeva: “a seguito della riunione di lunedì 10 luglio u.s. devo purtroppo prendere atto che non esiste da parte sua la volontà di risolvere la situazione del ### Raphael”, “### e XI di Marzo e Aprile non sono stati ancora pagati, così come non è stato onorato il pagamento della tranche di acconto di Giugno dei motori Caterpillar…A questo punto ci troviamo costretti a sospendere le lavorazioni…”, “### dott. ### non riesco a comprendere perché a fronte della nostra più ampia disponibilità nel cercare di risolvere la situazione del ### in modo non conflittuale, nonostante lei abbia deciso di portare via la barca dal nostro cantiere e finirla da un'altra parte con altre ### non ci sia la stessa volontà di risolvere la situazione…”.  ###, fornita dal giudice di prime cure, della sopramenzionata corrispondenza appare, dunque, corretta e immune da vizi. 
Questa Corte giudica parimenti corretto il ragionamento operato dal primo giudice laddove egli, muovendo dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 3840/2017 R.G., è giunto alla conclusione secondo cui l'inadempimento dell'appaltatrice non era di gravità tale da giustificare la sospensione dei pagamenti da parte di ### S.p.a. e, più in generale, la scelta di quest'ultima di sciogliere il vincolo contrattuale. 
Ad opinione di ### S.p.a., ### & ### S.r.l. non sarebbe mai stata in grado di portare a termine i lavori e di riconsegnare l'imbarcazione con le modifiche completate entro il ### o, comunque, entro il termine, qualificato come perentorio ed essenziale, del 30.01.2018 (v. art. 3 dell' “### al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” del 27.06.2016); tale convinzione è risultata smentita dall'esito delle indagini peritali svolte dall'#####.T.U. incaricato è pervenuto, infatti, alla conclusione per cui il cantiere avrebbe avuto la possibilità di completare i lavori residui se avesse ripreso l'esecuzione delle opere nel periodo che va dall'inizio dell'ultima settimana di luglio del 2017 (prendendo in considerazione esclusivamente le settimane lavorative e stimando in 25 settimane lavorative - all'incirca la media tra le 20 settimane indicate dal C.T.P.  di ### & ### S.r.l. e le 32 settimane indicate dal C.T.P. di ### S.p.a. - il tempo necessario per il completamento dei lavori rimanenti individuati) alla prima settimana di ottobre del 2017 (adottando doppi turni di lavoro e lavorando nei giorni festivi, con conseguente riduzione del numero di settimane necessarie a 14, valutando un aumento prudenziale della produttività del 30%). Quanto alla possibilità di portare a termine le opere riprendendo le lavorazioni al più tardi la prima settimana di ottobre del 2017 a condizione di ricorrere al lavoro straordinario nei giorni festivi, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, non si tratta di una mera “ipotesi di scuola” avanzata in via del tutto autonoma dal C.T.U. (v. pag. 21 dell'atto di citazione in appello), bensì, come evidenziato dallo stesso perito a pag. 60 dell'elaborato in risposta alle osservazioni del C.T.P. di ### S.p.a., di una eventualità del tutto percorribile a prescindere dai maggiori costi che essa ovviamente avrebbe comportato. 
Inoltre, si tratta, a ben vedere, dell'ipotesi “limite”, opportunamente contemplata dall'esperto in aggiunta alla soluzione - senza alcun dubbio più agevolmente praticabile - del lavoro solo in orari e giorni ordinari, con ripresa delle lavorazioni dall'ultima settimana di luglio del 2017. 
Pur ammettendo che ### & ### S.r.l. avesse accumulato un certo ritardo (preme in ogni caso rimarcare, a confutazione di quanto affermato dal ### S.p.a., che il C.T.U., laddove, a pag. 37 della relazione, afferma che «anche le attività del cantiere a tale proposito erano in ritardo rispetto ai tempi ragionevolmente prevedibili per tali attività», si riferisce esclusivamente alla predisposizione e all'aggiornamento dei disegni esecutivi della costruzione e all'invio dei medesimi al ###, da tale circostanza non discende automaticamente e ineluttabilmente - come parrebbe sostenere l'odierna appellante - che l'appaltatrice non sarebbe mai riuscita, ove il rapporto fosse proseguito, a rispettare la tabella di marcia e, soprattutto, a rimettersi in pari esaurendo l'intervento di rebuilt dell'imbarcazione entro la scadenza pattuita. 
Giova ad ogni modo rammentare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di eccezione di inadempimento a mente del quale «il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione» (così Cass. civ., Sez. III, ord. 18 febbraio 2025, n. 4134).  ###.T.U. era stato altresì demandato il compito di determinare il valore dei lavori eseguiti da ### & ### S.r.l.. ### ha quantificato il valore complessivo di forniture e lavorazioni effettuate in € 1.551.750,00 (somma da intendersi al netto dell'I.V.A.), laddove i ### di ### S.p.a. e ### & ### S.r.l. avevano stimato, rispettivamente, un valore di € 1.472.275,00 e un valore di € 1.641.075,00. Dunque, come giustamente sottolineato dal giudice di prime cure, «il valore stimato dal c.t.u. non si discosta in maniera rilevante dalle stime rispettivamente elaborate dai c.t.p. […] e, comunque, costituisce valore sostanzialmente mediano rispetto alle rispettive stime» (pag. 5 e pag. 6 della sentenza). 
Come si evince dalla relazione depositata, il perito ha valutato la percentuale di stato di avanzamento per ciascuna voce, contenuta nel ### relativa alle forniture e alle lavorazioni «che sono state individuate come eseguite alla data di inizio della procedura di atp» (pag. 42 dell'elaborato); «le operazioni peritali - come ulteriormente puntualizzato dall'#### a pag. 56 e a pag. 57 della relazione, in riposta alle osservazioni del C.T.P. di ### S.p.a. - hanno potuto…appurare lo stato di avanzamento maturato alla fine dell'ottobre 2017 e si sono riferite alle voci del ### che saranno le stesse dei ### e XI…». Lo scarto tra il valore delle lavorazioni materialmente svolte così come accertato in sede di operazioni peritali e la cifra totale corrisposta da ### S.p.a. (sulla quale ci si soffermerà più approfonditamente infra) si rivela quindi contenuto. Se si considera: a) che l'ultima fattura saldata da ### S.p.a. (la n. 42/2017 del 10.03.2017) è quella che venne emessa da ### a fronte del SAL n. IX del 28.02.2017; b) che persino dal report dell'#### del 06.06.2017, prodotto dalla stessa ### S.p.a., emerge lo svolgimento di talune lavorazioni in epoca successiva al mese di febbraio del 2017 (nel suddetto report si dà atto che al 31.05/01.06.2017 erano «in fase di completamento le lavorazioni di carpenteria metallica, sia per quanto riguarda lo scafo che le sovrastrutture», che era «in fase di completamento l'assemblaggio del bulbo prodiero» e che era «in lavorazione la sede per montaggio portellone poppa»); c) che il C.T.U. ha esaminato lo stato di fatto in cui l'imbarcazione versava alla fine del mese di ottobre del 2017 (le operazioni peritali ebbero inizio, più precisamente, il ###), con la conseguenza che la somma di € 1.551.750,00 include giocoforza anche il valore di tali ulteriori lavorazioni, se ne deduce a fortiori l'esiguità della eventuale differenza tra il valore effettivo delle lavorazioni completate al mese di febbraio del 2017 e quanto contabilizzato/fatturato dalla società appellata sino a tale momento. In sintesi, il C.T.U. ha preso in considerazione solo le voci indicate nel SAL n. IX, mentre il valore da egli quantificato è comprensivo di lavorazioni successive al suddetto ### Quanto appena osservato, in rapporto anche al valore integrale della commessa, impedisce di ravvisare un inadempimento dell'appaltatrice grave e tale da compromettere oggettivamente l'equilibrio sinallagmatico del contratto; il ricorso da parte di ### S.p.a. al rimedio in autotutela delineato dall'art. 1460 c.c., così come la sua scelta di porre fine precocemente al rapporto, non era perciò giustificato. 
Sebbene il dispositivo della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### sia carente di una espressa statuizione di rigetto della domanda, proposta da ### S.p.a., volta ad ottenere una pronuncia, avente natura costitutiva, di risoluzione del contratto di refit del 7.12.2015 (e delle modifiche/integrazioni ad esso apportate) per grave inadempimento di ### & ### S.r.l., l'accoglimento della suddetta domanda di risoluzione risulta ictu oculi incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia e con le argomentazioni in essa addotte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319). Dunque, la decisione adottata dal giudice di prime cure comporta indubbiamente una statuizione implicita di rigetto che, per le ragioni sopra esposte, deve trovare conferma. 
La censura di cui al paragrafo 2.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 (pag. 26 e ss.), laddove ### S.p.a. lamenta una pronuncia ultrapetita, ossia in violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe condannato l'odierna appellante a pagare in favore di ### la somma di € 218.170,00 oltre I.V.A. in assenza di una espressa domanda in tal senso da parte dell'appaltatrice, si mostra priva di pregio. 
È in effetti vero che ### & ### S.r.l. ha chiesto per la prima volta esplicitamente, «in denegata ipotesi», di «condannare la ### S.p.a. al pagamento delle somme ritenute di giustizia in relazione ai fatti di causa» soltanto con la propria comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data ###, laddove, in precedenza, si era sempre limitata a chiedere il rigetto della domanda (rectius, dell'opposizione) proposta da ### S.p.a. e, per l'effetto, la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 emesso dal Tribunale di ### Cionondimeno, occorre sottolineare che per pacifica giurisprudenza di legittimità «l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla; a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto» (ex multis, Cass. civ., Sez. VI-L, ord. 28 maggio 2019, n. 14486). 
Inoltre, la differenza tra la somma di € 1.551.750,00, che il C.T.U. ha identificato quale valore delle lavorazioni che risultavano eseguite alla fine del mese di ottobre del 2017 (le riunioni/i sopralluoghi presso il cantiere ebbero luogo, per l'appunto, a partire dal 24.10.2017), e quanto corrisposto da ### S.p.a. a ### & ### S.r.l. fino al SAL n. IX copre senza ombra di dubbio il corrispettivo dovuto per le opere/lavorazioni di cui ai successivi SAL n. X e n. XI, sulla base dei quali sono state emesse le fatture n. 104/2017 e n. 105/2017 poste a fondamento del ricorso per ingiunzione (si richiama quanto osservato supra a pag. 22).
Il giudice di prime cure, quindi, non ha contravvenuto al divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. 
Tuttavia, per quel che concerne il secondo termine della operazione di sottrazione, ossia l'importo totale che ### S.p.a. avrebbe già corrisposto alla società appaltatrice fino al SAL n. IX, la sentenza del Tribunale di ### necessita di essere riformata. Il giudice di prime cure, in effetti, ha preso in considerazione l'allegato n. 7 al ricorso per ingiunzione di ### (documento denominato “### pagamenti Sal”). Trattasi di un file .pdf unilateralmente predisposto/formato dalla odierna appellata che riporta il totale pagato da ### S.p.a. (importo dei SAL da I a IX per complessivi € 1.333.580,00, e importo delle relative fatture, comprensivo di ### per complessivi € 1.617.281,00) e il totale ancora da pagare al 12.07.2017. ### S.p.a., dal canto suo, sostiene invece di aver pagato in favore di ### complessivi € 1.712.367,39 (€ 1.403.579,83 oltre I.V.A.), come da doc. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (tabella riepilogativa dei pagamenti denominata “### SRL” accompagnata, tra l'altro, dalle fatture emesse da ### e dalle conferme di esecuzione dei bonifici e dalle distinte dei bonifici con apposizione di timbro “PAGATO”). 
Al di là delle rispettive deduzioni, questa Corte reputa che si debba avere riguardo esclusivamente ai pagamenti documentalmente provati, vale a dire i seguenti: - € 85.400,00 mediante bonifico con data valuta 14.12.2015, a saldo della fattura di ### n. 201 del 09.12.2015 (imponibile: € 70.000,00; v. infra a pag.  25); - € 183.000,00 mediante bonifico con data valuta 18.03.2016, a saldo della fattura di ### n. 52 del 15.03.2016 (imponibile: € 150.000,00); - € 18.666,50 mediante bonifico (data disposizione 09.08.2016, data di esecuzione 11.08.2016), a saldo della fattura di ### n. 147 dell'11.08.2016 (imponibile: € 15.300,00); - € 162.910,00 mediante bonifico (data esecuzione 20.09.2016 - data valuta beneficiario 21.09.2016) ed € 100.000,00, sempre mediante bonifico (data esecuzione 20.09.2016 - data valuta beneficiario 21.09.2016), a saldo della fattura di ### n. 153 del 06.09.2016 (imponibile: € 215.500,00); - € 11.590,00 mediante bonifico (data esecuzione 10.10.2016 - data valuta beneficiario 11.10.2016) a saldo della fattura di ### n. 165 del 06.10.2016 (imponibile: € 9.500,00); - € 150.000,00 mediante bonifico (data esecuzione 28.11.2016 - data valuta beneficiario 29.11.2016) ed € 151.486,40, sempre mediante bonifico (data esecuzione 07.12.2016 - data valuta beneficiario 08.12.2016), in acconto e a saldo della fattura di ### n. 172 del 02.11.2016 (imponibile: € 247.120,00); - € 166.652,00 mediante bonifico (data esecuzione 04.01.2017 - data valuta beneficiario 05.01.2017) a saldo delle fatture di ### n. 192 del 15.12.2016 (imponibile: € 59.900,00) e n. 1 del 03.01.2017 (imponibile: € 76.700,00); - € 118.584,00 mediante bonifico (data esecuzione 19.01.2017 - data valuta beneficiario 20.01.2017) a saldo della fattura di ### n. 2 del 03.01.2017 (imponibile: € 97.200,00); - € 200.000,00 mediante bonifico (data esecuzione 03.02.2017 - data valuta beneficiario 06.02.2017) ed € 87.005,00, sempre mediante bonifico (data esecuzione 03.02.2017 - data valuta beneficiario 06.02.2017), a saldo della fattura di ### n. 17 del 03.02.2017 (imponibile: € 235.250,00); - € 233.154,00 a saldo della fattura di ### n. 42 del 10.03.2017 (imponibile: € 191.109,84). 
Dunque, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 già disposta dal giudice di prime cure, in parziale riforma, sul punto, della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di #### S.p.a. dovrà essere condannata a pagare a favore di ### & ### S.r.l. non la somma di € 218.170,00 (oltre I.V.A.), bensì la somma di € 184.170,16 (differenza tra € 1.551.750,00, somma, come si è già puntualizzato, da intendersi al netto dell'I.V.A., ed € 1.367.579,84, ossia il totale versato a titolo di imponibile da ### S.p.a.) oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo. 
Quanto alla somma di € 70.000,00 (con I.V.A. € 85.400,00), non può che essere disattesa la tesi di ### & ### (v. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###), secondo cui la medesima non dovrebbe essere computata, trattandosi di acconto sul corrispettivo finale e non di corrispettivo per i singoli stati di avanzamento dei lavori; viceversa, sono da condividere le osservazioni in proposito di ### S.p.a.: come asserito da quest'ultima, la somma de qua è stata versata dalla committente e incassata dall'appaltatrice e deve senz'altro essere computata nel confronto tra il valore dei lavori eseguiti e quanto complessivamente pagato.
Prima di passare all'esame del motivo di gravame sub § 2.4. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 (pag. 29 e ss.), conviene soffermarsi sulla censura di cui al paragrafo 2.5. del suddetto scritto difensivo (pag. 33 e ss.) - praticamente identica nella formulazione a quella sub § 2.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa riunita n. R.G. 695/2022 (pagg. 22-23) - per rilevarne l'infondatezza. Posto che, come già illustrato, non è emerso alcun grave inadempimento di ### & ### S.r.l. tale da giustificare l'exceptio inadimpleti contractus di ### S.p.a. (sostanziatasi nella sospensione dei pagamenti) e l'invocata pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di appalto, gli importi pretesi dalla odierna appellante (in forza dell'art. 3 dell' “### al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” del 27.06.2016) a titolo di penale ex art. 1382 c.c. per il ritardo nella consegna dell'imbarcazione “### Raphael” devono ritenersi, in linea con la decisione del giudice di prime cure, non dovuti (specialmente alla luce della circostanza per cui, in caso di fisiologica prosecuzione del rapporto, ### avrebbe avuto la possibilità di riconsegnare l'imbarcazione finita entro la scadenza fissata). Il giudice di prime cure, tra l'altro, tanto nella sentenza n. 304/2022 quanto nella sentenza n. 305/2022, ha opportunamente richiamato l'attenzione sulla pattuizione di cui all'art. 3.4. del contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015, ove le parti avevano stabilito che «il ritardato o omesso pagamento anche di un solo “stato di avanzamento lavori” comporterà la sospensione dei lavori ed il conseguente slittamento della data di consegna prevista». Inoltre, si ritiene che l'invocazione e l'applicazione di una penale implichi la validità e, soprattutto, l'efficacia del contratto al quale la stessa accede (e del quale completa il contenuto sul piano delle conseguenze dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento); nel caso de quo, invece, il contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse (incluse le sue appendici/integrazioni) era già stato risolto da mesi e, dunque, non era più produttivo di effetti. 
Ne consegue, pertanto: - che deve essere confermata la sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, laddove ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale perché infondata. Deve ritenersi che tale statuizione del giudice di prime cure postuli e includa l'accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### & ### S.r.l. (R.G. 4767/2018) e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo 1476/2018 del 28.09.2018 emesso dal Tribunale di ### (R.G. 3821/2018) in data ### in favore di ### S.p.a. (“penale per mancata consegna dell'imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit per il periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018”, come da fattura n. 31/2018 del 31.08.2018 di € 310.000,00); - che deve essere confermata la sentenza n. 305/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, laddove ha accolto la domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento dell'insussistenza e/o inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 21/2018 del 30.06.2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.06.2016” e, al contempo, ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a. volta ad ottenere la condanna di ### & ### S.r.l. al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00. 
Venendo ora allo scrutinio della doglianza di cui al § 2.4. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 R.G., ### S.p.a. coglie nel segno laddove afferma che la fattura n. 23 dell'08.02.2018 emessa da ### & ### S.r.l. (con descrizione “per imbarcazione “### Raphael” consuntivo servizi e lavori non fatturati dal 20/11/15 al 30/04/17”) si riferisce non solo a costi di rimessaggio/custodia/sosta, bensì anche a lavori effettuati sull'imbarcazione. Invero, nel documento allegato all'anzidetta fattura (e al quale la stessa rinvia), denominato “### e ### M/Y ### non fatturati dal 20-11-15 al 30-04-12” figurano voci quali: “### nuovo bulbo - comprende il taglio delle lamiere del bulbo attuale, la messa in luce della sua struttura resistente, la parzializzazione della vecchia struttura resistente per consentire l'aggancio della nuova struttura, il rivestimento finale delle nuove geometrie”, “Spostamento paratia di poppa locale motori” e “### e modifica tuga di prua, con realizzazione di nuovo manufatto, per alloggi cuscini prendisole”. 
Tali voci, così come quelle inerenti alla progettazione (es. “Progettazione nuovo blocco di poppa con poppa rovesciata e progettazione modifica parte poppiera del fly”), hanno senz'altro formato oggetto di indagine e valutazione da parte del C.T.U. Ing. ### nel contesto del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G.  3840/2017 e i relativi costi devono intendersi inclusi nell'importo di € 1.551.750,00 individuato dall'esperto nel proprio elaborato (come si evince dalla relazione tecnica, il costo di costruzione - evidentemente da parte di ### & ### S.r.l.  - della parte di imbarcazione di nuova realizzazione concerne non solo il nesting, il registro di classifica, la carpenteria e le opere accessorie, ma anche la progettazione). 
Tali costi devono dunque essere espunti poiché già calcolati supra.  ### S.p.a. sottolinea come tra i costi elencati nel consuntivo spicchino quelli relativi alla sosta dell'imbarcazione sul piazzale del cantiere di ### nonché altre spese di rimessaggio «per il periodo precedente all'insorgere del contenzioso», le quali «nei contratti erano indicate come gratuite» (pag. 30 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). Dal canto suo, ### & ### S.r.l. definisce come «errata e fuorviante» l'affermazione di controparte «secondo la quale il corrispettivo richiesto per tali servizi sarebbe rientrato nell'ambito delle prestazioni “gratuite” comprese nel contratto» (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### nella causa n. R.G. 694/2022). 
Conviene in primo luogo rimarcare che con il “### di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse” del 07.12.2015 le parti avevano convenuto che ### avrebbe provveduto «al ricovero dell'imbarcazione, al rimessaggio e alle lavorazioni, il tutto come espressamente indicato nell'allegato preventivo» (art. 2.1.); ebbene, nel “#### e ### - ### imbarcazioni” allegato al contratto l'ormeggio in darsena, lo stazionamento sul piazzale e lo stazionamento all'interno del capannone vengono chiaramente indicati come prestazioni/servizi gratuite/i. Dunque, posto che con la fattura n. 23 dell'08.02.2018 viene richiesto il corrispettivo per stazionamento/sosta/stoccaggio/occupazione di spazi avvenuti fino al 30.04.2017 (al massimo fino a tale data), ossia, in ogni caso, durante archi temporali nei quali il contratto era ancora valido ed efficace inter partes (l'interruzione del rapporto è infatti intervenuta nel mese di luglio del 2017) e attesa la gratuità degli anzidetti servizi come espressamente pattuita, a suo tempo, dalla committente e dall'appaltatrice, la pretesa creditoria della società odierna appellata si mostra infondata. 
Non si può trascurare quanto asserito dalla stessa ### & ### S.r.l.  a pag. 2 del ricorso per ingiunzione con il quale richiese in via monitoria (R.G.  4332/2018) il pagamento del corrispettivo per i lavori e gli interventi, previsti contrattualmente, da lei eseguiti dal 20.11.2015 al 30.04.2017, per complessivi € 391.971,36, come risultanti dalla fattura n. 23/2018 di cui si discute: «la ### & ### S.r.l., nel periodo nel quale il contratto di refitting era in essere non aveva fatturato i lavori e gli interventi eseguiti sull'imbarcazione e richiamati nella fattura n. 23 del 8/02/2018 in quanto ritenuti condizione necessaria per l'esecuzione del contratto medesimo, da scontare rispetto al preventivo iniziale, in caso gli interventi fossero stati ultimati, ma a fronte dell'unilaterale risoluzione contrattuale ed alla non ultimazione degli interventi concordati, la ricorrente ne richiede il pagamento». In sostanza, come osservato da ### S.p.a., la società odierna appellata pare asserire che la gratuità degli interventi e delle prestazioni di cui alla fattura n. 23/2018 fosse, per così dire, condizionata al buon esito del rapporto e alla ultimazione dei lavori concordati. 
In realtà, né nel testo dell'originario contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015, né nella successiva appendice del 27.06.2016, si rinviene una simile pattuizione, né ### & ### S.r.l. ha assolto aliunde l'onere probatorio su di lei gravante (cfr. comparsa conclusionale depositata da ### S.p.a. in data ###, a pag. 10: «### ha agito come se i corrispettivi convenuti fossero sottoposti a una condizione di buon esito del lavoro e da “scontare” solo nel caso in cui i lavori fossero finiti; tuttavia una pattuizione di questo tipo non c'è mai stata fra le parti. Quelle somme non erano dovute a priori; non c'era da nessuna parte una condizione per la quale i servizi mutavano da titolo gratuito a oneroso»). 
Pertanto, in riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### - da un lato, deve trovare accoglimento la domanda di ### S.p.a. volta a far dichiarare ed accertare l'inesistenza e l'inesigibilità della richiesta di pagamento avanzata da ### & ### S.r.l. nei confronti della odierna appellante con riferimento agli importi di cui alla fattura n. 23 dell'08.02.2018 (€ 391.971,36, di cui € 321.288,00 a titolo di imponibile ed € 70.683,36 per I.V.A.  al 22%); - dall'altro, deve essere accolta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### S.p.a. (R.G. 4569/2018) avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di ### 1577/2018 del 16.10.2018 (emesso il ###) ottenuto da ### & ### S.r.l. per l'appunto in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018, con conseguente revoca del suddetto provvedimento monitorio. 
A conclusioni divergenti si perviene, invece, in relazione alla spettanza o meno degli importi di cui alle fatture n. 112/2018 e n. 122/2018 (cfr. § 2.4.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). 
In primis, si evidenzia che i suddetti documenti fiscali/commerciali riguardano il corrispettivo per i servizi di rimessaggio (sosta dell'imbarcazione sul piazzale, stoccaggio in container, occupazione suolo per hangar 6x6 mt ecc.) resi da ### & ### S.r.l., rispettivamente, nel periodo che va dal 15.01.2018 al 30.06.2018 e nel mese di luglio del 2018 (01.07.2018-31.07.2018), dunque in epoca successiva alla definitiva interruzione del rapporto e al venir meno del vincolo negoziale (e all'insorgere del contenzioso tra le parti), con la conseguenza che la gratuità dei medesimi sulla base degli «allegati tecnici ai contratti» non può certamente essere invocata.  ### ribadisce che «la colpa del mancato ritiro della barca è stata dovuta alla mancanza di cooperazione da parte di ### (pag. 32 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). Posto che il C.T.U. Ing. ### dichiarò la fine degli accertamenti a bordo della nave e acconsentì affinché la medesima tornasse nella materiale disponibilità degli aventi diritto con messaggio P.E.C. del 06.08.2018 e che le fatture oggetto di contestazione si riferiscono, dunque, a periodi antecedenti il suddetto “via libera”, ogni considerazione in merito ad una presunta condotta non collaborativa da parte dell'appaltatrice risulta, relativamente alla pretesa creditoria di cui si discute in questo momento, inconferente; l'imbarcazione, almeno fino al 06.08.2018, era in ogni caso inamovibile. Del resto, è la stessa ### S.p.a. a sottolineare che «l'imbarcazione è stata lasciata, su accordo delle parti, presso il cantiere di ### per l'espletamento delle operazioni peritali in pendenza di ATP e non poteva essere ritirata prima del “nullaosta” del ### (comparsa conclusionale depositata da ### S.p.a. in data ###, pag. 10 e pag. 11). 
Sopra ogni altra cosa, non si può ignorare che il procedimento di A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. n. 3840/2017 R.G. era pur sempre stato promosso da ### S.p.a. e che gli esiti del medesimo si sono rivelati pressoché totalmente sfavorevoli/negativi per la parte istante. 
Dunque, ### S.p.a. non poteva (e non può tuttora) pretendere che ### & ### S.r.l. ospitasse e manutenesse l'imbarcazione di sua proprietà, curandone la custodia con gestione ordinaria, gratuitamente (per quel che concerne l'impatto dell'imbarcazione sui luoghi del cantiere, giova riportare quanto scritto dal C.T.U. Ing.  ### a pag. 40 e pag. 41 del proprio elaborato: «al momento del nostro primo intervento presso lo stabilimento della 7### di ### la nave si trovava a secco all'interno del capannone, posizionata nell'angolo ### - ### dello stesso. È stato effettuato rilievo dell'area di proiezione a terra dell'unità, rilevando una superficie impegnata (compresi corridoi a pareti) di circa mq 440, su una superficie coperta (utile per posizionamento navi) del capannone di circa mq 2.700. In occasione della seconda riunione per accertamenti, la nave si trovava a secco su piazzale esterno del cantiere, in prossimità del ### dei ### dove occupava (compresa impalcatura per accesso a bordo e corridoi laterali per ispezioni) una superficie di circa mq 550, su una superficie di banchina (della zona antistante il cantiere) e di piazzale del capannone di circa mq 4.800 + 3.900. Nel corso dei successivi accessi a bordo della nave, questa era interamente coperta con intelaiatura in tubi pvc e telo plastico termoretraibile»). 
In definitiva, i costi indubbiamente sostenuti da ### & ### S.r.l.  per il rimessaggio, per lo stazionamento presso il cantiere (all'interno di capannone o sul piazzale esterno), la custodia e la manutenzione ordinaria dell'imbarcazione e lo stoccaggio dei materiali nei periodi cui si riferiscono le fatture n. 112 e n. 122 del 2018 devono essere posti a carico di ### S.p.a. (così come le spese della C.T.U. espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo), seppur non a titolo di corrispettivo contrattuale. 
Circa il quantum debeatur, secondo ### S.p.a. i prezzi applicati da controparte sarebbero comunque non congrui. La non congruità dei costi così come fatturati - continua l'appellante - avrebbe potuto essere facilmente accertata mediante una C.T.U.  ad hoc, la quale, invece, non è stata disposta in primo grado «sull'erronea considerazione, riportata in sentenza, di una mancanza di contestazione specifica da parte di ### che invece aveva contestato i prezzi e allegato l'apposita perizia dell'### Sole» (pag. 33 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G.  694/2022). Si rileva che, con missive del 02.07.2018 e del 31.07.2018 (prodotte come doc. 12 e come doc. 14 in allegato all'atto di citazione introduttivo della causa n. R.G.  4212/2018), ### S.p.a., per il tramite del proprio legale (Avv. ###, nel contestare «integralmente» il contenuto delle fatture n. 112/2018 e n. 122/2018, si limitò ad eccepire che gli importi previsti nei due documenti contabili erano stati unilateralmente determinati da ### e che non esisteva alcuna pattuizione contrattuale che legittimasse e giustificasse le somme addebitate. ### appellante produsse altresì perizia stragiudiziale di proprio tecnico di fiducia (l'### navale e meccanico ### nella quale, in relazione alle voci di cui alle fatture nn. 5 e 23/2018, si evidenziava come il valore medio della percentuale di superamento dei prezzi di mercato fosse del +50%, con picchi del +186%/+290%. Al tempo stesso, si precisava che le punte di deviazione massima del prezzo conteggiato rispetto al prezzo di mercato riguardavano le lavorazioni, mentre i costi della logistica di cantiere e dei servizi erano «per lo più congrui o poco superiori a quelli di mercato». 
Ad ogni modo, già con l'atto di gravame, ### S.p.a. ha evidenziato che in un altro processo pendente in primo grado dinanzi al Tribunale di ### (R.G. 1463/2018), avente ad oggetto opposizione proposta dalla stessa ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 321/2018, richiesto ed ottenuto da ### in forza della fattura n. 5 del 10.01.2018, sempre relativa a costi per servizi di rimessaggio, occupazione di spazi/suolo, sosta ecc. (fino al 15.01.2018), è stata disposta consulenza tecnica di ufficio volta proprio ad accertare la congruità o meno dei prezzi di cui alla fattura rispetto a quelli usuali di mercato dell'epoca. 
Con l'ordinanza emessa in data ### con la quale aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### questa Corte aveva per l'appunto invitato le parti a documentare lo stato delle C.T.U. disposte in procedimenti paralleli. In ottemperanza a tale invito, con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.10.2022 (depositate in data ###), parte appellante ha provveduto ad offrire in comunicazione la relazione depositata, nell'ambito del giudizio di primo grado n. R.G. 1463/2018, dal C.T.U. incaricato #### Atteso che l'elencazione dei mezzi di prova contenuta nel ### di procedura civile non è da considerarsi un numerus clausus e, dunque, tassativa, sono senz'altro ammissibili le c.d. prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 dicembre 2019, n. ###, la quale richiama Cass. civ., Sez. III, sent. 14 maggio 2013, n. 11555: «il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito", trovando tale principio fondamento "nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto; nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre; nell'unità della giurisdizione" e "nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111 Cost.”»). Una perizia, come quella in esame, resa in altro procedimento civile intercorso fra le stesse parti rientra senz'altro in questa categoria e può essere posta a base della presente decisione, senza che sia configurabile la violazione del principio sancito dall'art. 101 c.p.c., «dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale» (così Cass. civ., Sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947). 
Dal momento che le voci indicate nelle fatture n. 112 e n. 122 del 2018 compaiono tutte anche nella fattura n. 5 del 2018, oggetto delle indagini peritali condotte dall'#### (la voce “sosta sul piazzale” di cui alle fatture n. 112 e n. 122 del 2018 deve ritenersi corrispondente alla voce “rimessaggio aperto” che figura nella fattura n. 5 del 2018), queste Corte, alla luce delle considerazioni svolte poc'anzi, ritiene di poter impiegare le valutazioni del suddetto esperto quale parametro di calcolo.  ### temporale totale in riferimento al quale ### pretende il pagamento del costo dei servizi è di 6 mesi e mezzo (da metà gennaio a tutto il mese di luglio del 2018). 
Per il rimessaggio all'aperto, il C.T.U. Ing. ### ha reputato corretto un prezzo di € 10,00 (oltre I.V.A.) al m² per mese. Quanto al numero di metri quadri da assumere come fattore della moltiplicazione, si ritiene di dover prendere in considerazione la media tra la superficie occupata sul piazzale esterno così come calcolata dall'#### (550 m²) e l'impronta a terra individuata dall'#### (442 m²), ossia 496 m². 
Si otterrebbe, dunque, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione di € 32.240,00 (oltre I.V.A.). ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, una cifra inferiore, pari ad € 31.200,00 oltre I.V.A. (€ 26.400,00 + I.V.A.  come da fattura n. 112/2018 ed € 4.800,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018), quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a.. 
Per quanto riguarda la sosta di n. 2 moto d'acqua, il C.T.U. Ing. ### ha considerato 10 m² di occupazione ad un prezzo mensile di 25,00 €/m² (entrambi i ### hanno concordato con il C.T.U. in merito a tale valutazione). Si otterrebbe, quindi, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione di € 1.625,00 (oltre I.V.A.), a fronte di una cifra superiore fatturata, nel complesso, da ### pari ad € 1.950,00 oltre I.V.A. (€ 1.650,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 300,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018). 
Per quel che concerne lo stoccaggio nel container da 20” n. 1 e nel container da 20” 2 (comprensivo di noleggio e occupazione di spazio sul piazzale), il C.T.U. Ing. ### ha preso in considerazione un costo di € 450,00 al mese (media tra i prezzi comunemente applicati, i quali oscillano, per l'appunto, tra € 400,00 ed € 500,00 al mese). Nel caso di specie, si otterrebbe, quindi, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 2.925,00 oltre I.V.A. per ciascun container, laddove, invece, ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, € 2.730,00 oltre I.V.A. per ciascun container (€ 2.310,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 420,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018). Gli importi contabilizzati in relazione alla suddetta voce devono perciò ritenersi legittimamente pretesi da ### e dovuti da ### S.p.a.. ### allo spazio occupato all'interno del capannone per lo stoccaggio dei materiali (25 m²) il C.T.U. Ing. ### ha individuato un prezzo di € 22,00/m² al mese («adatto ad aree complessive ridotte per questo utilizzo»). Nel caso di specie si otterrebbe, pertanto, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 3.575,00 oltre I.V.A. ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, una cifra inferiore, pari ad € 3.250,00 oltre I.V.A. (€ 2.750,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 500,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018), quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a.. 
In merito, infine, alla occupazione del suolo per hangar 6x6 mt (dunque, 36 m²), il C.T.U. Ing. ### ha stimato in costo pari ad € 792,00 oltre I.V.A. al mese (€ 22,00 /m² al mese). Nel caso di specie si otterrebbe, pertanto, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 5.148,00. ### & ### S.r.l., dal canto suo, ha fatturo, nel complesso, un importo assai inferiore, pari ad € 2.730,00 oltre I.V.A. (€ 2.310,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 420,00 + I.V.A.  come da fattura n. 122/2018). Quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a.. 
In conclusione, in parziale riforma, sul punto, della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### in relazione ai servizi di rimessaggio/stazionamento/custodia/sosta ecc. resi nel periodo che va dalla metà di gennaio alla fine del mese di luglio del 2018, ### S.p.a.  dovrà essere condannata al pagamento, a favore di ### & ### S.r.l., della complessiva somma di € 44.265,00 oltre I.V.A. (in luogo della somma di € 44.590,00 oltre I.V.A.) oltre interessi dalle richieste di pagamento sino al saldo), di cui: - € 31.200,00 oltre I.V.A. per la sosta dell'imbarcazione sul piazzale/rimessaggio all'aperto; - € 1.625,00 oltre I.V.A. per la sosta di n. 2 moto d'acqua; - € 2.730,00 oltre I.V.A. per noleggio e occupazione spazio su piazzale container da 20” - container n. 1; - € 2.730 oltre I.V.A. per noleggio e occupazione spazio su piazzale container da 20” - container n. 2; - € 3.250,00 oltre I.V.A. per spazio occupato all'intero del capannone (25 m²) per stoccaggio materiali; - € 2.730,00 oltre I.V.A. per occupazione suolo per hangar 6x6 mt.
In ordine alla fattura n. 137 dell'11.10.2018 (dell'importo di € 16.738,40 omnia), emessa da ### & ### S.r.l. per i costi dei medesimi servizi appena analizzati, ma resi tra il ### e il ###, preme osservare quanto segue: - come puntualizzato in apertura di motivazione, anche in relazione alla suddetta fattura, ### S.p.a. aveva proposto domanda di accertamento negativo della debenza degli importi pretesi da controparte. Nel giudizio così instaurato (causa n. R.G. 4465/2018), ### & ### S.r.l. si era costituita chiedendo di rigettare la domanda attorea e di dichiarare la legittimità della pretesa economica da lei avanzata, con condanna della parte attrice al pagamento delle somme di cui alla fattura; - sulla base della suddetta fattura, ### & ### S.r.l. aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di ### il decreto ingiuntivo n. 1632/2018 (procedimento monitorio n. 4416/2018 R.G.) del 24.10.2018 (emesso in data ###). Avverso tale decreto ingiuntivo ### S.p.a. aveva proposto opposizione chiedendone la revoca (causa n. R.G. 5278/2018). ### & ### S.r.l. si era costituita in tale giudizio di opposizione chiedendo il rigetto della domanda attorea e la integrale conferma del provvedimento monitorio; - il procedimento n. 4465/2018 R.G. era stato riunito alla causa n. R.G. 3956/2017 con provvedimento emesso in udienza il ###; - il procedimento n. R.G. 5278/2018 era stato riunito alla causa n. 4465/2018 R.G.  con provvedimento del 03.02.2022; - entrambi i giudizi, pertanto, sono sicuramente confluiti nella causa n. 3956/2017 R.G.. Lo stesso giudice di prime cure ha dato espressamente atto di ciò nella sentenza n. 304/2022 (cfr. pag. 2); - nella sentenza n. 304/2022 sono assenti (tanto nella parte narrativa/espositiva, quanto in motivazione e nel dispositivo) riferimenti espliciti alla fattura 137/2018 e alle contrapposte domande delle parti vertenti sulla medesima; - malgrado ciò, ad opinione di questa Corte sono comunque ravvisabili gli estremi di una decisione, ancorché espressa in forma indiretta, di rigetto c.d. implicito tanto della domanda di accertamento negativo quanto della opposizione a decreto ingiuntivo proposte da ### S.p.a., con consequenziale conferma del provvedimento monitorio. Il loro accoglimento appare infatti logicamente e giuridicamente incompatibile con le complessive statuizioni contenute nella sentenza e, segnatamente, con il riconoscimento in toto, a favore di ### & ### S.r.l., delle somme a titolo di consuntivo servizi oggetto delle fatture n. 23/2018, n. 112/2018 e n. 122/2018 (cfr., ex multis, Cass. civ., Trib., ord. 20 maggio 2025, n. 13370, Cass. civ., Sez. Trib., ord. 19 ottobre 2021, n. 28810 e Cass. civ., Sez. Trib., ord. 2 aprile 2020, n. 7662; - nell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022, ### S.p.a., salvo passare brevemente in rassegna, nella parte concernente l'antefatto, l'oggetto dei giudizi di primo grado n. R.G. 4465/2018 e n. R.G.  5278/2018 incardinati dinanzi al Tribunale di ### non spende alcuna parola sul credito vantato da ### & ### S.r.l. portato dalla fattura 137/2018 (nessun passaggio viene dedicato in maniera specifica alla fattura 137/2018 neppure nel ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato in data ###, così come non vi è accenno nella comparsa conclusionale depositata in data ### e nella successiva memoria di replica depositata in data ###); - soltanto nel rassegnare le proprie conclusioni, ### S.p.a. si è limitata a chiedere, tra l'altro, di «revocare, anche per quanto non già disposto dalla sentenza 304/2022, tutti i decreti ingiuntivi di ### opposti da ### (tra i quali, astrattamente, rientrerebbe anche il n. 1632/2018)…in quanto inammissibili, nulli e/o annullabili per tutti i motivi elencati nell'atto di opposizione e nel presente atto di appello» e di «dichiarare non dovute le somme richieste per tutti i servizi resi “a consuntivo servizi” portate dalle fatture emesse da ### nei confronti di ### (tra le quali, astrattamente, rientrerebbe anche al n. 137/2018), comprese quelle di cui alle fatture nn. 23 del 8 febbraio 2018, 112 del 29 giugno 2018, 122 del 31 luglio 2018, per tutte le motivazioni indicate nel presente atto e in quelli di cui al precedente grado di giudizio». Ciò non è tuttavia sufficiente; - il rigetto implicito, da parte del giudice di prime cure, della domanda di accertamento negativo della debenza/esigibilità dell'importo di cui alla fattura 137/2018 nonché della opposizione al decreto ingiuntivo n. 1632/2018, fondato sulla medesima fattura, avrebbe dovuto costituire, invece, oggetto di puntuale e autonomo motivo di impugnazione da parte di ### S.p.a.; - fermo restando che il dissenso di una parte rispetto alla decisione appellata può sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni e nella ripresa delle linee difensive già addotte dinanzi al Tribunale, ben potendo il richiamo delle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio assolvere l'onere di specificità dei motivi di gravame (pur con i dovuti adattamenti), è pur sempre indispensabile che sia chiaro il contenuto delle contestazioni nonché a quali parti della pronuncia si riferiscano, non potendo la parte limitarsi ad un generico e laconico rinvio (per relationem) agli atti del procedimento di primo grado; - in definitiva, per quel che concerne la posizione di ### S.p.a., sotto il profilo della richiesta di revocare ### il decreto ingiuntivo n. 1632/2018 e di dichiarare non dovute ### le somme di cui alla fattura n. 137/2018 emessa da ### & ### S.r.l. (richiesta che appare emergere dalle conclusioni formulate), l'appello si rivela inammissibile per inosservanza del dettame dell'art. 342 c.p.c.. Stante l'omessa ### impugnazione della sentenza di rigetto dell'opposizione, con conseguente passaggio in giudicato della medesima, in base all'art. 653, comma 1, c.p.c., il decreto ingiuntivo 1632/2018 acquista efficacia esecutiva (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21 maggio 2025, n. 13616, ove si puntualizza come in tale ipotesi il monitorio abbia efficacia in ordine ai presupposti fondanti della domanda e, dunque, in ordine all'intero rapporto). 
Con la censura di cui al § 2.6. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa R.G. 694/2022 (pag. 34), ### S.p.a. afferma che il Tribunale di ### per effetto della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 (la provvisoria esecutività del decreto opposto venne confermata, in primo grado, con ordinanza del 06.10.2017), avrebbe dovuto condannare ### alla restituzione delle somme pagate dalla odierna appellante in esecuzione del suddetto provvedimento monitorio. Il giudice di prime cure, invece, nulla ha disposto in proposito. La doglianza è fondata. 
Al di là degli assegni circolari n. 6000078750-03 di € 250.000,00 e n. 6000078751-04 di € 127.191,81, entrambi emessi il ###, di cui ### ha prodotto copia in allegato all'atto di citazione introduttivo della causa n. R.G. 4569/2018, è la stessa ### & ### S.r.l., a ben vedere, ad ammettere che controparte ha corrisposto quantomeno la sorte capitale (ammontante ad € 452.376,00) di cui decreto ingiuntivo poi revocato, come si evince dall'allegato A (denominato “### pagamenti ### S.p.a.”) alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### nel giudizio di appello n. R.G. 694/2022: Tra l'altro, questa Corte, con la già menzionata ordinanza del 17.06.2022 con la quale aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### aveva già avuto modo di osservare quanto segue: «parte appellante…lamenta che il Tribunale non abbia tenuto in conto le somme comunque versate da parte opponente attesa la p.e. del d.i. opposto e pari a circa € 450.000; sul punto la difesa della convenuta si è mostrata vaga e nulla ha specificatamente contestato, cosicché deve ritenersi che tale somma sia già stata percepita». 
Come da consolidata giurisprudenza di legittimità, «il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo» (così, ex alteris, Cass. civ., Sez. VI, 21 novembre 2019, n. ###; v. anche Cass. civ., Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19296). Va inoltre ribadito il principio a mente del quale «nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere ( 2946/2017; Cass. 23260/2009)» (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 novembre 2023, n. ###). 
Pertanto, in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 (confermata in questa sede ###riforma, sul punto, della sentenza 304/2022 del Tribunale di ### l'appellata ### & ### S.r.l. dovrà essere condannata a restituire a ### S.p.a. le somme da quest'ultima versate (mediante atti spontanei o coattivi) in esecuzione del sopramenzionato provvedimento monitorio.  ### & ### S.r.l. chiede che la somma di € 380.000,00 di cui all'assegno circolare n. (904) 6080979279-11 a lei intestato (attualmente ancora custodito in cassaforte, all'interno di busta chiusa, presso la ### della ### di questa Corte), tratto sulla ### dei ### di ### S.p.a. ed emesso da ### il ### a titolo di cauzione, sia messa immediatamente a sua disposizione quale acconto e, dunque, a parziale saldo degli importi alla stessa spettanti in forza della presente sentenza per capitale e spese di lite. ### e il deposito in ### del summenzionato titolo di credito all'ordine rappresentano la prestazione di cauzione da parte di ### S.p.a. alla quale questa Corte aveva subordinato il provvedimento di sospensione, ex artt. 283 e 351 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### (v. ordinanza del 17.06.2022). 
In assenza di precedenti di questa Corte, si ritiene opportuno ripercorrere, alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 17965 del 22 giugno 2023 della ### della Corte Suprema di Cassazione, che integralmente si condivide, quelle che sono le regulae iuris in materia di sorte della cauzione imposta a prestata a fronte della concessione della inibitoria, all'esito della sentenza di secondo grado. In particolare, quanto interessa nella fattispecie è la sorte della cauzione prestata dall'appellante a cui è stata concessa l'inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado allorché risulti soccombente totalmente o parzialmente in appello: • la cauzione in questione è legata da un vincolo di accessorietà e dipendenza alla misura (da intendersi in senso latamente) cautelare sospensiva emessa dal giudice di appello, con riguardo alla sentenza di primo grado, ai sensi degli artt.  283 e 351 c.p.c. (simul stabunt simula cadent); • l'efficacia dell'ordinanza che decide sulla istanza di inibitoria viene meno con la pronuncia della sentenza che definisce il secondo grado di giudizio, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali. In sostanza, l'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., che ha per l'appunto carattere lato sensu cautelare ed evidentemente provvisorio, è destinata ad essere assorbita dalla decisione definitiva sull'appello; • appare verosimile che tale assorbimento/caducazione interessi, per l'appunto, anche la cauzione prestata a fronte della sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c.  dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, come ricavabile anche dal seguente passaggio tratto sempre da Cass. n. 17965/2023 cit.: «neanche il fatto che la stessa corte d'appello, in sede di cognizione, possa avere stabilito che la cauzione dovesse essere mantenuta fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (provvedimento in verità quanto meno opinabile, che peraltro non può ritenersi in assoluto tale da escludere il diritto della società debitrice di ritirare eventualmente la suddetta cauzione…»; • la cauzione prestata ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di merito non consente al creditore di ottenere immediata soddisfazione con l'assegnazione delle relative somme (il giudice di legittimità osserva, in particolare, come la cauzione di cui si discute non possa essere ritenuta sostanzialmente equivalente alla conversione del pignoramento nell'ambito di una procedura esecutiva).  ### restando che questa Corte non riveste la funzione di giudice dell'esecuzione, ben potrà ### a garanzia ovvero a soddisfazione dei propri crediti, così come accertati in questa sede ###via cautelare ovvero in via esecutiva sulla base del titolo, di formazione giudiziale, costituito dalla sentenza definitiva di secondo grado. 
In conclusione, la richiesta di ### & ### S.r.l. di essere autorizzata ad apprendere materialmente l'assegno circolare emesso e depositato in ### da ### a titolo di cauzione, al fine chiaramente di portarlo all'incasso ed impiegare il denaro così ottenuto per soddisfare le proprie ragioni creditorie nascenti dalla presente sentenza, non può trovare accoglimento, anche in ossequio al principio della par condicio creditorum. Diversamente ragionando si consentirebbe alla parte creditrice di precostituirsi una causa di prelazione in violazione del principio di tassatività che regola le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c. (v. Corte cost., sent., 21 aprile 2022, n. 101). 
Attesa la parziale riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### questa Corte deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali (incluse quelle del giudizio di primo grado n. R.G. 3256/2018, da regolare nuovamente assieme a quelle del giudizio di primo grado n. R.G. 3956/2017 e delle altre cause ad esso riunite), con attribuzione e ripartizione del relativo onere in base all'esito complessivo della lite. Configurandosi una soccombenza reciproca (dal momento che entrambe le parti hanno svolto domande contrapposte, ossia ciascuna contro l'altra, e che solo alcune di queste sono state accolte) e valutate le proporzioni della medesima, si ritiene di dover compensare, tra le parti, nella misura di 1/3 le spese dei giudizi di primo grado (unitariamente considerati) e del presente giudizio di appello (rectius, appelli riuniti) e di dover condannare ### S.p.a. al rimborso, a favore di ### & ### S.r.l., dei restanti 2/3 (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00; applicazione, in relazione ai giudizi di primo grado, dei parametri di cui al D.M.  55/2014 nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.M.  147/2022; applicazione, in relazione ai giudizi di appello riuniti, dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022; adozione dei valori medi).
Le spese della C.T.U. espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 3840/2017, così come liquidate dal Tribunale di ### a favore dell'#### con decreto emesso e depositato in ### in data ###, ut supra già anticipato, devono essere poste definitivamente a carico di ### S.p.a..  P.Q.M.  la Corte di Appello di Firenze - ###, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa: 1) in parziale riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###: • condanna ### S.p.a. al pagamento, a favore di ### & ### S.r.l., della somma di € 184.170,16 oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo; • in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 del Tribunale di ### già disposta dal giudice di prime cure, condanna l'appellata ### & ### S.r.l. a restituire a ### S.p.a. le somme da quest'ultima versate in esecuzione del suddetto provvedimento monitorio, oltre interessi legali dall'avvenuto versamento al saldo, in eccesso rispetto a quanto di condanna; • accoglie la domanda di ### S.p.a. e, per l'effetto, dichiara ed accerta che gli importi di cui alla fattura n. 23 dell'08.02.2018 emessa da ### & ### S.r.l. non sono dovuti dalla odierna appellante per infondatezza della relativa pretesa economica; • accoglie altresì l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### S.p.a.  avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di ### n. 1577/2018 del 16.10.2018 (emesso il ###, R.G. 4332/2018) ottenuto da ### & ### S.r.l. in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018, con conseguente revoca del suddetto provvedimento monitorio; • in relazione ai servizi indicati nelle fatture n. 112 del 29.06.2018 e n. 122 del 27.07.2018 emesse da ### & ### S.r.l., condanna ### S.p.a. al pagamento, a favore della società odierna appellata, della minor somma di € 44.265,00 oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalle richieste di pagamento sino al saldo; • fermo il resto; 2) RESPINGE l'appello come in atti proposto da ### S.p.a. avverso la sentenza 305/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, che, per l'effetto, conferma laddove ha accolto la domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento dell'insussistenza e/o inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 21/2018 del 30.06.2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.06.2016” e, al contempo, ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a. volta ad ottenere la condanna di ### & ### S.r.l. al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00; 3) RESPINGE, per le causali di cui in motivazione, la domanda di ### & ### S.r.l. di essere autorizzata a ritirare, a parziale saldo degli importi alla stessa spettanti per capitale e spese in forza della presente sentenza, l'assegno circolare n. (904) 6080979279-11, tratto su ### dei ### di ### S.p.a. in data 22 luglio 2022, attualmente ancora depositato presso la ### della ###, emesso da ### S.p.a. quale prestazione di cauzione imposta da questa Corte con ordinanza del 17.06.2022; 4) COMPENSA per 1/3 tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di primo grado (R.G. 3956/2017 - e cause ad esso riunite - e R.G. 3256/2018) e al presente giudizio di appello (R.G. 694/2022 al quale è stata riunita la causa n. R.G.  695/2022); 5) ### S.p.a. al rimborso, a favore di ### & ### S.r.l., dei restanti 2/3, che liquida, in relazione ai giudizi di primo grado unitariamente considerati, in € 24.096,66 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, in relazione ai giudizi di appello riuniti, in € 22.667,33 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge; 6) PONE definitivamente a carico di ### S.p.a. le spese della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 3840/2017, così come liquidate dal Tribunale di ### con decreto emesso e depositato in ### in data ###. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio del 16 giugno 2025. ###ssa

causa n. 694/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Mariani Isabella

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 32946/2024 del 17-12-2024

... fronte della dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo o della perdita di proventi subita per il manca to o diminuito uso, è possibile indurre la loro derivazione causale dall'ill ecito o dall'inadempimento o dai vizi della cosa, alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. 3, O rdinanza n. 27389 del 19/09/2022; ### 6 -3, Ordinanza 5447 del 28/02/2020; ### 3, Sentenza n. 13718 del 31/05/2017; 14 di 17 Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14/10/2015; ### 3, Sentenza 12820 del 19/11/1999). Ora, nella fattispecie, non vi è alcun riferimento alla spesa sostenuta per l'uso di un mezzo sostitutivo ovvero alla perdita di introiti derivanti da l mancato o ridotto uso, né a fortiori vi è alcuna argomentazione a supporto del ragionamento presuntivo volto a confortare la liquidazione effettuata. 4.- Con il qua rto motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la “omessa” applicazione dell'art. 1494 c.c., per avere la Corte del grava me respint o la domanda di manleva ava nzata dal venditore nei confronti del proprio fornitore, nonostante il ritardo nella decisione di sostituire il pez zo non fosse affatt o impu tabile (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19967/2019) proposto da: ### (C.F.: ###), quale titolare della om onima ditta individuale, el ettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapprese nta e difende, unit amente all'Avv.  ###, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ing. ### - C.R.D. S.p.A . in liquidazione in concorda to preventivo (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### - ### per i vizi - Risarcimento danni - Riconoscimento dei vizi - ### della colpa del venditore R.G.N. 19967/19 U.P. 3/12/2024 2 di 17 Santinelli, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché ### S.r.l. (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, ra ppresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliata in ### via dei ### d'Oro n. 21, presso lo studio dell'Avv. ### - controricorrente - e ### (C.F.: ###), quale titolare dell'omonima ditta individuale; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova 438/2019, pubblicata il 22 marzo 2019, notificata a mezzo PEC il 19 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2024 dal ### relatore ### viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del ### generale dott. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, con asso rbimento del ricorso incidentale condizionato; conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica; 3 di 17 lette le memori e illustrative depositate nell'interesse delle parti costituite, ai sensi dell'art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all'ud ienza pu bblica, l'Avv. ### - per delega dell'Avv. ### - per la controricorrente ### Martoglio - C.R.D. S.p.A. e l'Avv.  ### per la controricorrente ### S.r.l.  ### 1.- Con a tto di citazione del 1° marz o 2010, ### conveniva, davan ti al Tribunale di Chiavari, ### chiedendo il risarcimento dei danni per i vizi dell'opera eseguita, relativa alla so stituzione del cambio delle ma rce del proprio a utocarro destinato al trasporto del bestiame, a i sensi della disciplina sull'appalto o - in subordine - della disciplina sulla vendita, per i costi so stenuti per il fe rmo del veicolo, per il mancato guadagno, per le spese relative alla perizia stragiudiziale eseguita e per il danno all'immagine subito, con la condanna del convenuto alla restituzione dell'acconto corrisposto di euro 4.022,50. 
Si costituiva in giudizio ### il quale contestava, in fa tto e in diritto, la fonda tezza del le domande avver sarie, eccependo la decadenza e la prescrizione dell'azione intrapresa. In via riconvenz ionale, chiedeva che l'attore fosse condannato al pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per la prestazione eseguita. Chiedeva altresì di essere a utorizzato a chiamar e in garanzia la ### Martoglio - C.R.D. S.p.A., che gli aveva fornito il cambio installato nell'autocarro dell'attore. 4 di 17 Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudiz io la ### Martoglio - C.R.D. S.p.A., la quale contestava il fondamento della pretesa a ttrice e della garanzia az iona ta e - a sua volta - chiamava in manleva la ### S.r.l., presso cui il cambio era stato acquistato. 
Si costituiva la ### S.r.l., la quale negava ogni responsabilità a suo carico. 
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa. 
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 400/2013, depositata il 10 giugno 2013, qualificato il contratto intervenuto tra le parti come vendita, accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dall'acquirente verso il venditore per i vizi rilevati sul cambio sostituito e, per l'effetto, condannava il venditore al pagamento, in favore dell'acquirente, della som ma di euro 19.704,38; a ccoglieva, altresì, la domanda riconvenziona le di adempimento in ordine al residuo prezzo dovuto e, per l'effetto, condannava l'acquirente al pagamento, in fa vore del venditore, della somma di euro 5.086,29; rigettava le domande di manleva spiegate verso i terzi chiamati.  2.- Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado ### no, il quale lamentava: 1) l'inde bita inversione dell'onere probatorio operata dal Tribunale e l'incongruenza della valutazione delle prove raccolte, stante che sarebbe stato onere dell'acquirente dimostrare la tem pestiva denuncia dei vizi, a fronte della so llevata ecce zione di decadenza, in mancanza di alcun riconoscimento esplici to o implicito desumibile dalle p rove acquisite e di alcu na dimostraz ione d el rivendicato danno da fermo forzato; 2) l'affermazione della responsabilità del venditore 5 di 17 in a ssenza di colpa; 3) l'erroneo rigetto della domanda di manleva, in ragione della tem pestiva inf ormazione, resa dal venditore al proprio fornitore, circa le lam entele dell'acquirente, cui seguiva la negazione del fornitore che il cambio fornito fosse difettoso. 
Si costituiva nel giudizio di impugnazione ### il quale instava per il rigetto del gravame. 
Si costituiva no separatamente in app ello anche la ### Martoglio - C.R.D. S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo e la ### S.r.l., le quali escludevano che alcun addebito potesse essere prospettato nei loro confronti. 
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che doveva essere conferm ato il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta , in ragione del loro riconoscimento da parte del venditore, com e desumibile, non soltanto dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal ### e dal comportam ento conclu dente tenuto da quest'ultimo - con i ripetuti rient ri del mezzo in of ficina, incomprensibili senza riconoscimento dei viz i -, m a in maniera tranciante, anche dalla dichiarazione in ordine all'esistenza dei vizi resa dal ### nella lettera datata 11 marzo 2010, inviata alla società fornitrice ### b) che la ricorrenza dei dif etti del cambio (il quale andava a folle quando l'autocarro era in marcia) era st ata provata dalle testimonianze rese da ### , 6 di 17 impiegata amministrativa dipendente di parte attrice, ### quale a utista del mezzo, e ### a ### quale titolare della ### F aticoni & ### deposizioni da cui emergeva che il difetto del cambio installato risaliva ad epoca ben precedente alla sostituzione e alla perizia stragiudiziale redatta; c) che era irrilevante il fatto che, nonostante il difetto, il mez zo avesse percorso anche 300 km al giorno, come risultava da l cronotachigrafo, poiché, come testimoniato dallo stesso autist a del mezzo, il vizio del cambio, pur non impedendo il suo utilizzo, lo rendeva perico loso e com plicato, soprattutto a velocità sostenute, costringendo l'autista a manovre rischiose e, in ogni caso, rallentando i tempi di percorrenza nei trasporti; d) che la ricostruzione delle soste forzose era avvenuta da par te del giudicante facendo puntuale riferimento, ancora una volta, a lle risultanze istruttorie, orali e documentali, indicate e riportate in maniera puntuale e precisa; e) che l'ele mento soggettivo della colpa era stato in modo condivisibile tratto dall'ammissione resa in sede di interrogato rio formale dal convenuto, secondo cui il ### avrebbe, fin dall'inizio, ossia dal maggio 2008, chiesto la sostituzione - rivelatasi nei fatti l'unica soluzione praticabile del problema - del cambio evidentemente difettoso, mentre il ### si sarebbe deciso a ciò solo dopo molti mesi, nel dicembre 2008, provocando nelle more continui rient ri in officina del mezzo, effetto che questi - con un comportamento più diligente e accorto - avrebbe potuto sco ngiurare fin dall'inizio , tanto più di fronte all'evidenza del difetto ammesso dallo stesso ### f) che l'imputabilità del ritardo nella decisione di so stituire il pezzo al solo appellante - che soltanto molti mesi dopo si era rivolto alla 7 di 17 fornitrice per la sostituzione del pezzo difettoso - escludeva necessariamente ogni responsabilità del terzo fornitore ### al quale il ### si era rivolto per la sostituzione per la prima volta soltanto nel dicembre 2008, come dimostrato dalla missiva dell'11 marzo 2011 (recte dell'11 marzo 2010), in cui il ### lamentava alla ### il difetto del cambio, senza tut tavia averne in precedenza chiesto mai la sostituzione.  3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ### quale titolare dell'omonima ditta individuale. 
Ha resistito, con controricorso, la ### - C.R.D. S.p.A.  in liquidazione in concordato preventivo, che - a sua volta - ha proposto rico rso incidentale co ndizionato, articolato in u n unico motivo. 
Ha resi stito, con controrico rso, altresì la ### razioni ### S.r.l. 
È rimasto intimato #### ha depositato (tempestivam ente in data 31 ottobre 2024, con accettazione in data 5 novembre 2024) memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. 
All'esito, le parti costituite hann o depositato memori e illustrative, ai sensi dell'art. 378, secondo comma, c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo m otivo il ricorrente denu ncia, ai sensi dell'art. 360, prim o comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.  1495, secondo comma, c.c., per avere la Corte di merito disatteso 8 di 17 l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi relativi al sistema di cambio delle marce, benché, secondo la pacifica ricostruzione emersa in giudiz io, essi fossero emersi sin dalla riconse gna dell'autocarro all'esito della riparazione e senza che, né in sede di deferimento dell'interroga torio formale, né nella lettera del l'11 marzo 2010 potessero ravvis arsi gli estremi del riconoscimento dei vizi. 
E ciò poiché, in sede di a ssunzione della prova per interpello, il ### si sarebbe limitato a dare atto che il ### reclamava che il cambio non funzionasse (e no n già che tale lamentela fosse stata accerta ta) ment re la lettera citata era indirizzata al difensore della ### ed era stata sottoscritta dal difensore del ### solo a seguito della perizia stragiudiziale redatta (che, peraltro, aveva avuto ad oggetto un cambio diverso da quello fornito). 
Osserva, ancora, l'ista nte che, al tempo dell'asserito e contestato riconoscimento dei vizi, comunque la decadenza si sarebbe già verificata, e tanto sin dal 5 giugno 2008, per decorso degli 8 giorni dalla consegna, sicché tale asserito riconoscimento non avrebbe comunque escluso l'estinzione dell'azione.  1.1.- Il motivo è infondato. 
Ed invero la sentenza impugnata ha tratto il convincimento circa la ricorrenza del riconoscimento dei vizi a cura del venditore da un triplice ordine di elementi: 1) le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal ### 2) il comportamento concludente tenuto dal ### con i ripetuti rientri del mezzo in officina - e con la revisione, ogni volta, del cambio installato -, condotta che sarebbe stata incomprensibile senza il 9 di 17 riconoscimento dei vizi; 3) la dichiarazione in ordine all'esistenza dei vizi resa nella lettera datata 11 marzo 2010, indirizzata alla fornitrice ### Ebbene nessuna contestazione è stata mossa dal ricorrente in ordine al riconoscimento dei vizi desunto dalla riparazione, ogni volta, del cambio installato, senza esito, anziché provvedendo alla radicale sostituzione del cambio delle marce. 
Ne discende che il comportamento del venditore, il quale, in seguito a denuncia, anche non formale, di vizi di funzionamento di macchine o apparecchiatu re mecca niche (nel caso di specie, il sistema di cambio delle marce), si presta con propri tecnici alla revisione o alla ripa razione dei difetti lame ntati, può essere interpretato, nella valutazione complessiva del comportamento dei contraenti, demandata al giu dice di merito, come un riconoscimento dei difetti della cosa venduta, con la conseguente assunzione dell'obbligo della garan zia per la completa eliminazione dei difetti riscontrati (Cas s. Sez . 2, Ordina nza 8775 del 03/04/2024; ### 2, Sentenza n. 7301 del 26/03/2010; Sez. 2, Sentenza n. 27125 del 19/12/2006; ### 3, Sentenza 6044 del 26/03/2004; ### 2, Sentenza n. 10288 del 16/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 15758 del 13/12/2001; ### 3, Sentenza 4219 del 24/04/1998; ### 2, Sentenza n. 1561 del 20/02/1997; Sez. 2, Sentenza n. 6641 del 12/06/1991; ### 2, Sentenza 587 del 30/01/1990; ### 2, Sentenza n. 5730 del 23/12/1977; Sez. 3, Sentenza n. 2944 del 29/07/1975; ### 3, Sentenza 1126 del 18/04 /1973; ### 3, Sentenza n. 68 del 15/01/1 969; Sez. 3, Sentenz a n. 767 del 08/03/1968; ### 3, Sentenza 2229 del 13/08/1966). 10 di 17 Le riparaz ioni tramite revisione del cambio installato ( non riuscite) implicano l'integrazione di una valida rinuncia ad eccepire la decadenza per incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritt o altrui, senz a possibilità alcuna di una diversa interpretazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5597 del 17/04/2001). 
E presuppo ngono appunto che tali condotte significat ive siano intervenute dopo la maturazione del termine decadenziale. 
Sicché qualo ra il venditore riconosca l'esistenza dei viz i della m erce, il riconoscimento impedisce la decade nza, cioè esonera il compratore dalla denuncia, anche se intervenga dopo la scadenza del termine relativo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 726 del 18/03/1970; ### 3, Sentenza n. 554 del 21/02/1966; Sez . 3, Sentenza n. 3344 del 13/12/1962).  2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, a i sensi dell'art. 360, prim o comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.  2697 c.c. relativamente alla prova del danno, per avere la Corte territoriale riconosciuto il risarcimento del danno da fermo tecnico, secondo liquidazione equitativa, in re ipsa, per il solo fatt o del mancato uso del veicolo, mentre - trattandosi comunque di un danno-conseguenza - esso non avrebb e potut o ritenersi sussistente in re ip sa, cio è in ragione della mera int egrazione dell'evento, ma avrebbe dovuto essere provato dal danneggiato al di là di ogni dubbio. 
Obietta l'istante c he non avrebbe operato, quindi, alcun automatismo e sarebbe stata necessaria la deduzione dei pregiudizi di tipo patrimoniale subiti, mentre, nella fattispecie, il convenuto non avrebbe assolto alcun onere probatorio, tanto più 11 di 17 che d alle deposizioni testimoniali rese e fa tte proprie dalla sentenza impugnata sarebbe emerso che il vizio del cambio non impediva l'utilizzo del mezzo, ma lo rendeva pericolos o e complicato.  3.- Con il terzo m otivo il ricorrente p rospetta, ai sensi dell'art. 360, primo com ma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 1494 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto integrata la colpa del venditore sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede di deferimento dell'interrogatorio formale del ### secondo cui, a fronte della richiesta a cura dell'acquirente - sin dal mag gio 2008 - della so stituzione del cambio delle marce installato e difettoso, l'alienante avrebbe aderito a tale richiesta solo nel dicembre 2008, provocando, nelle more, continui rientri in officina , effetto, qu esto, che - con un co mportamento più diligente e accorto - si sarebbe potuto scongiurare sin dall'origine, tanto più di fronte all'evidenza del difetto perpetrato. 
Espone l'istante che l'onere della prova della colpa sarebbe ricaduto sul compratore, mentre nella fattispecie quest'ultimo non avrebbe affatto provato minimamente la colpa del vendit ore, stante che il cambio era stato fornito da una ditta terza e il ### si era limitato a montarlo.  3.1.- Deve essere preliminarmente scrutinato il terz o motivo, che sul piano logico - attenendo all'an della responsabilità per dif etto di colpa - precede la disam ina della censura sul quantum. 
Il motivo è infondato. 12 di 17 E ciò perché il venditore è tenuto al risarcimento del danno per i vizi della cosa e la s ua co lpa si presume, ricadendo sullo stesso l'onere di provarne la mancanza. 
Pertanto, una volta che l'acquirente abbia assolto all'onere della prova dei vizi, delle conseguenz e dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre, la prova liberatoria della mancanza di colpa incombe al venditore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18947 del 31/07/2017; ### 2, Sentenza n. 18125 del 26/07/2013; ### 2, Sentenza n. 14665 del 03/06/2008). 
Orbene, il venditore è in colpa anche quando ignora i vizi per il suo co mportamento, cioè quando avrebbe dovuto conoscerli, se avesse usato la normale diligenza e perizia ( Sez. 3, Ordinanza n. 4300 del 16/02/2024; ### 2, Sentenza 4564 del 26/04/1991; ### 2, Sentenza n. 2891 del 11/05/1984; Sez. 2, Sentenza n. 1937 del 29/03/1982; ### 3, Sentenza 3239 del 30/11/1962). 
Nella fattispecie si è dato atto che, a fronte delle ripetute lamentele del ### sul difettoso funzionamento dell'installato cambio delle marce, il ### si era limitato ad effettuare plurime revisioni, senza risolvere il problema, soluzi one che avrebbe richiesto la ra dicale sostituzione di detto cambio, il che integra certamente l'elemento subiettivo della colpa dell'alienante.  3.2.- A questo punto si può esaminare il secondo motivo, che è fondato. 
La sentenza impug nata si è limitata ad affermare, sul punto, l'irrilevanza del fat to che, nonostante il difetto, il m ezzo avesse percorso anche 300 km al giorno, come risultav a dal cronotachigrafo, poiché, come testimoniato dallo stesso autista 13 di 17 dell'autocarro, il vizio del cambio, pur non impedendo il suo utilizzo, lo rendeva pericoloso e complicato, soprattutto a velocità sostenute, costringendo l'aut ista a manovre rischiose e, in ogni caso, rallentando i tempi di percorrenza nei trasporti. 
Per co nverso, la sentenza di primo grado, conferma ta in sede di gravame (nonostante la specifica critica rivolta sul punto dall'appellante), aveva liquidato il danno in via equitativa per la presunta sosta dell'autocarro, in quanto asserita mente inutilizzabile, per euro 1.900,00 (euro 50,00 per ogni giorno di fermo forzato) e per un pregiudizio da fermo tecnico, liquidato sempre in via equitativa , per rallent amenti e disservizi, nella misura di euro 16.500,00. 
Senonché il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato (o, come nel caso di specie, di cui sia inibito o ridotto l'uso in ragione dei vizi riscontra ti) non è in re ipsa, m a dev'essere provato. 
Esso non può rinvenirsi nella mera indisponibilità (o ridotta disponibilità) del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa soste nuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdit a subita per la rinuncia forz ata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. 
E, a fronte della dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo o della perdita di proventi subita per il manca to o diminuito uso, è possibile indurre la loro derivazione causale dall'ill ecito o dall'inadempimento o dai vizi della cosa, alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. 3, O rdinanza n. 27389 del 19/09/2022; ### 6 -3, Ordinanza 5447 del 28/02/2020; ### 3, Sentenza n. 13718 del 31/05/2017; 14 di 17 Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14/10/2015; ### 3, Sentenza 12820 del 19/11/1999). 
Ora, nella fattispecie, non vi è alcun riferimento alla spesa sostenuta per l'uso di un mezzo sostitutivo ovvero alla perdita di introiti derivanti da l mancato o ridotto uso, né a fortiori vi è alcuna argomentazione a supporto del ragionamento presuntivo volto a confortare la liquidazione effettuata.  4.- Con il qua rto motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la “omessa” applicazione dell'art. 1494 c.c., per avere la Corte del grava me respint o la domanda di manleva ava nzata dal venditore nei confronti del proprio fornitore, nonostante il ritardo nella decisione di sostituire il pez zo non fosse affatt o impu tabile all'alienant e, atteso che sarebbe stato pacifico e non contestato che il cambio fosse stato smontato dallo stesso acquirente, tramite la ### & ### di ### bra, e che fosse stato inviato direttamente alla fornitrice ### glio, la quale lo aveva ricevut o, lo aveva controllato e con lettera del 16 settembre 2008 lo aveva inviato alla ### la quale, nell'interesse e per incarico della Ma rtoglio, aveva provveduto all'in tegrale revisione, senza riscontrare alcun difetto, mentre solo il 22 dicembre 2008 sarebbe stato inviato un cambio in sostituzione, affermando che l'invio era stato effett uato per pura correntezza, cambio che la ditta alienante aveva inviato immediata mente all'officina incaricata dall'acquirente perché provvedesse al montaggio. 
Rileva l'istante che la responsabilità sarebbe ricaduta sulla terza chiamata fornitrice, senza che l'alienante potesse chiedere la sostituzione del cambio, non avendo evidenziato alcun difetto, e 15 di 17 senza che alcun difetto fosse sta to riscontrato dalla st essa fornitrice e dalla ### 4.1.- Il motivo è inammissibile. 
La doglianza, infatti, non aggredisce la ratio decidendi per la quale la domanda di manleva è stata respinta. 
Segnatamente, tale rigetto è stato suppor tato dall'argomentazione inerente all'interruzione del nesso causale tra il ca mbio difettoso fornito dal terz o all'alienante e i da nni lamentati dall'acquirente. 
E tanto perché la sentenza impugnata ha precisato c he l'imputabilità del ritardo nella decisione di so stituire il pezzo doveva essere ascritta al solo venditore (accertamento fattuale, questo, insindacabile in questa sede), che soltanto molti mesi dopo si era rivolto alla fornitrice per la sostitu zione del pez zo difettoso, come dimostrato dalla missiva dell'11 marzo 2010, in cui il ### lamentava alla ### il difetto del cambio, senza tuttavia averne in precedenza chiesto mai la sostituzione. 
Sicché l'addebito che ha giustificato la tutela risarcitoria si è incentrato sulla rilevanza attribuita all'ostinata condotta del venditore che, a fronte dell'iniziale installazione del cambio delle marce sull'autoca rro dell'acquirente, aveva successivamente sempre rifiutato, nonostante le lamen tele del compratore (le rimostranze dell'acquirente risalivano al maggio 2008), di provvedere alla sostituzione del cambio mediante richiesta rivolta al fornitore ( se non tardiva mente), ritenendo che qu esto non fosse difettoso e provvedendo alla sua mera revisione, senza esito. 16 di 17 In proposito, la Corte d'appello ha puntualizzato che, ove fin dall'inizio, all'esito delle lagna nze del compratore, l'a lienante avesse deliberato, non già meri intervent i non riso lutivi di riparazione, ma la radicale sostituzione del cambio, formuland o tempestivamente la relativa richiesta al fornitore di tale cambio, il danno lamentato non si sarebbe prodotto. 
Avverso tale ricostruzione nessuna specifica censura è stata mossa, se non in termini di diversa rico struzio ne del fatto, ponderazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 5, Ordinanza ### del 22/11/2023; S ez. 1, Ordinanza n. 598 7 del 04/03/2021; ### U, Sentenza n. ### del 27/12/2019; ### 6- 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; ### U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).  5.- All'esito, il ricorso incidentale condiz ionato spiegato dalla controri corrente #### - C.R.D. S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo - con il cui unico motivo si chiede che, ove veng a accolta la censura relativ a alla contestazione del rigetto della doman da di manleva, venga accolta, a sua volta, la domanda di manleva della ### verso la terz a chiamata Aut oriparazioni ### tempestiva mente informata, nel settembre 2008, della prima richiesta di intervento ricevuta da parte del ### - è assorbito.  6.- In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale deve esse re accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre i residui motivi sono respinti e il ricorso incidentale condizionato è assorbito. 
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d' appello di 17 di 17 Genova, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo cont o dei rili evi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giu dizio di cassazione.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del rico rso principale, rigetta i rimanenti motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condiziona to, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la ca usa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella ca mera di consiglio della ### 

causa n. 19967/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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