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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2040/2025 del 27-11-2025

... conformità all'originale della copia telematica del contratto di locazione prodotta dalla convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio, comprendente solo le prime due pagine del contratto e la piantina in discussione; a tale disconoscimento ha fatto però poi seguito la produzione, come detto, dell'originale cartaceo del documento, che risulta completo di tutte le pagine del contratto oltre che della piantina, spillata subito dopo l'ultima pagina e prima della ricevuta di avvenuta registrazione del contratto (nella quale tra l'altro si legge: “è presente un file allegato”, verosimilmente la piantina); in merito a tale originale cartaceo depositato nessun rilievo è stato sollevato dalla ### Nella memoria integrativa depositata in primo grado, l'attrice, nell'opporre la propria tesi secondo cui le parti, dopo la stipula del comodato, avrebbero voluto con il contratto di locazione variare “sia l'oggetto (perché la locazione comprende oltre alla distribuzione carburanti anche i locali officina e piazzale, con estensione dell'attività aziendale anche al noleggio e vendita di autoveicoli) sia la causa del contratto (da comodato a locazione)” (pag. 2), ha omesso di prendere (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione Terza Civile LOCAZIONI La Corte di Appello di Firenze, in persona dei #### ha pronunciato all'udienza del 19/11/2025 mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 2485/2023 promossa da: PRIN. CAR. ### S.N.C. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa dall'Avv. #### nei confronti di ### S.A.S. ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa dall'Avv. #### avverso la sentenza n. 981/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il #### data 19/11/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inadempimento al contratto di locazione de quo per fatto e colpa esclusivi del locatore ### s.a.s. 
Per l'effetto condannare il locatore al risarcimento dei danni descritti in premessa con condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 183.970, salvo diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa (occorrendo anche con valutazione in via equitativa), con interessi di legge dal giorno del dovuto al saldo effettivo. 
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e della fase di mediazione e di ATP (da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario) e con condanna della ### al pagamento integrale delle spese di CTU”. 
Per la parte appellata: “chiede che la Corte d'Appello di Firenze, ###, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - previa, se ritenuta, ammissione dell'ordine di esibizione nei confronti della ###car ### s.n.c.: 1) dei registri di carico e scarico carburanti degli anni 2016-2017-2018; 2) delle scritture contabili degli anni 2016-2017-2018 - voglia rigettare l'appello avversario siccome infondato e non provato; con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A.  come per legge, del grado di appello” ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il #### s.n.c. (di seguito anche “### Car”), assumendo d'avere ricevuto in locazione commerciale dalla ### s.a.s. di ### (d'ora in avanti “Darien”), con contratto del 2.11.2016, un impianto di distribuzione carburanti sito in ### loc. ### a ### e che le varie problematiche dovute all'obsolescenza delle strutture ivi installate e ad apparati non a norma l'avessero costretta a recedere dal contratto, con cessazione anche delle attività secondarie esercitate in loco (officina riparazioni auto e noleggio biciclette), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### la suddetta s.a.s., chiedendo, sulla scorta anche delle risultanze dell'a.t.p. promosso nell'anno 2018, di accertare l'inadempimento della locatrice e, per l'effetto, di condannarla a risarcirle tutti i danni subiti, individuati nei canoni e nella cauzione versati, nelle spese sostenute per impianti e attrezzature, nel mancato guadagno e/o nella perdita dell'indennità di avviamento, per la somma complessiva di € 183.970,00, oltre interessi.  2. Si costituiva in giudizio la ### deducendo anzitutto che il contratto di locazione riguardasse la sola porzione del fondo destinata ad officina e al suo bagno pertinenziale (come da piantina allegata e sottoscritta dalle parti, a migliore precisazione dell'oggetto delle intese negoziali), giacché la restante parte, comprendente l'impianto di erogazione carburanti, era stata viceversa già concessa a ### in semplice comodato, in virtù di contratto registrato il ###. Da tale premessa faceva discendere la radicale infondatezza delle doglianze avversarie, data l'inapplicabilità al caso specifico della disciplina in materia di obblighi a carico del locatore, contestandole comunque anche nel merito; chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice a pagarle i canoni insoluti del contratto di locazione, pari ad € 5.250,00 oltre ### e a risarcirle i pregiudizi arrecati al fondo per inadempimento agli obblighi di custodia, conservazione e manutenzione, stimati nell'ulteriore somma di € 5.000,00 oltre ### 3. Il Tribunale, mutato il rito ex art. 426 c.p.c. e concessi alle parti i termini per il deposito di documenti e memorie integrative, istruiva la causa con acquisizione del fascicolo dell'a.t.p., assunzione di prove orali ed espletamento di ### Indi pronunciava sentenza, n. 981/2023 del 22/11/2023, così disponendo: “1) rigetta le domande della ricorrente; 2) rigetta le domande risarcitorie della resistente; 3) condanna la ricorrente a corrispondere alla resistente la somma di € 5.250,00+IVA, per i titoli e con gli interessi indicati in parte motiva; 4) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in € 6.400,00 per compensi, oltre ### CPA e spese generali (15%) sul compenso; 5) compensa integralmente le spese di CTU”. 
Essenzialmente il primo giudice, alla luce di una serie di elementi istruttori, recepiva la tesi di parte convenuta sulla vigenza, nei rapporti inter partes, di due contratti diversi e paralleli, l'uno, di comodato, riguardante l'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi (costituito da piazzale, locali ricovero gestore, servizio igienico e locali deposito prodotti e attrezzature), l'altro, di locazione, avente a oggetto la porzione del fabbricato insistente sul piazzale adibita a officina e a bagno pertinenziale, respingendo l'opposta tesi di parte attrice, svolta nel corso del processo, secondo cui il contratto di locazione aveva novato quello di comodato, vista l'intenzione delle parti di variarne la causa (da comodato a locazione) e l'oggetto (estendendolo a porzioni prima escluse). In base a ciò il Tribunale rilevava come non sussistessero margini di accoglimento della domanda attorea (“né per quanto concerne la domanda restitutoria dei canoni di locazione e del deposito cauzionale, afferenti al diverso contratto di locazione dell'officina e del rispettivo servizio igienico, né per quanto riguarda l'istanza risarcitoria delle spese affrontate per impianti e attrezzature necessari all'attività iniziata e del lucro cessante da esercizio interrotta in anticipo, giacché, appunto, neppure astrattamente conseguenziali ad assunti inadempimenti della locatrice”), posto che tutte le problematiche lamentate dalla ### non involgevano l'officina e il servizio igienico oggetto della locazione, bensì la restante parte dell'immobile oggetto del contratto di comodato, la cui disciplina codicistica non prevedeva, a carico del comodante, obblighi simili a quelli previsti dall'art. 1575 c.c. per il locatore (“Val quanto dire che il comodante consegna al comodatario la cosa nello stato in cui si trova, buono o cattivo che sia, e non è in alcun modo tenuto a far sì che la cosa consegnata sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla, giacché, al contrario, detto uso è contemplato dalla norma quale limite imposto al godimento del comodatario e non quale parametro cui rapportare l'idoneità della cosa”). Quanto alle pretese coltivate in via riconvenzionale dalla convenuta, reputava il Tribunale che fosse da accogliere quella relativa al pagamento dei canoni lasciati insoluti fino al rilascio del bene, in quanto basata sul titolo contrattuale e considerata l'assenza di prove dell'adempimento della prestazione, e da respingere, invece, quella relativa al ristoro di danni, per mancanza di opportuni riscontri. Considerato l'esito complessivo della lite, infine, poneva a carico dell'attrice le spese processuali, anche delle fasi di a.t.p. e di mediazione, secondo il criterio del “decisum”, mentre compensava integralmente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.  4. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello ### chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado.  ### l'appellante, il Tribunale, nell'aderire alla tesi di parte convenuta sulla questione dei contratti stipulati tra le parti, avrebbe travisato il contenuto dei contratti ed altresì dato ingresso, sul punto, ad una prova testimoniale inammissibile (ovvero quella col teste ### le cui dichiarazioni, comunque, sempre secondo l'appellante, non sarebbero credibili), di cui l'attrice aveva eccepito la nullità subito dopo l'assunzione, in quanto avente ad oggetto patti contrari al contenuto di un documento, in violazione dell'art. 2722 c.c.; infatti detta prova era diretta a dimostrare intese (relative alla limitazione della locazione al locale officina ed al relativo bagno, per essere il resto oggetto di comodato) in contrasto con quanto risultante dal testo del contratto di locazione prodotto dalla ### (riferito, negli identificativi catastali, all'intero piazzale della convenuta e a tutto ciò che vi era sopra edificato, ivi compreso l'impianto di distribuzione carburanti), non potendo valere a giustificare l'ammissione della prova il documento contrattuale prodotto dalla convenuta (disconosciuto in prima udienza dall'attrice quanto alla conformità all'originale) consistente nelle sole prime due pagine del contratto e da una planimetria in nessun modo richiamata nello stesso, “verosimilmente”, invece, allegata a quello di comodato. Nemmeno l'altro elemento documentale preso in considerazione dal Tribunale (lettera di recesso dal comodato inviata dalla ### avrebbe potuto giustificare le conclusioni raggiunte in sentenza. Infine, il Tribunale avrebbe comunque errato nel ritenere ancora vigente il contratto di comodato, sebbene in quest'ultimo si prevedesse l'automatica risoluzione del contratto nel caso del venir meno di autorizzazioni, permessi, licenze ed altri atti necessari per l'installazione e la gestione del punto di vendita; nella fattispecie, il comodato, se non novato dalla locazione conclusa il ###, si era comunque risolto in data ###, allorquando “era scaduto il termine della SCIA” presentata dalla ### e così “per l'effetto, essendo stato risolto per novazione (o per inadempimento ad una condizione fondamentale, con risoluzione automatica) il contratto di comodato, non poteva che rimanere il solo contratto di locazione”.  ### ha poi reiterato le allegazioni e gli argomenti difensivi svolti in primo grado in ordine alle varie criticità a proprio dire riscontrabili sull'immobile oggetto di “locazione”, in particolar modo riferite all'aspetto della sicurezza antincendio (decadenza della ### e mancata acquisizione del ### di ### obsolescenza del lettore della carte di pagamento; mancanza dell'estintore carrellato; irregolare funzionamento delle pompe di erogazione carburante; irregolarità dei pozzetti di chiusura dei serbatoi interrati; allocazione del pozzo di attingimento dell'acqua per l'impianto antincendio su fondo di proprietà di terzi, con conseguente interruzione dell'alimentazione; contaminazione della cisterna di raccolta dell'acqua con idrocarburi; demolizione di un muro di contenimento dell'impianto ###, reiterando, allo stesso modo, i calcoli e le considerazioni sui danni asseritamente subiti a causa della necessità di interrompere le attività condotte sul fondo. 
Infine, richiamati, ancora una volta, gli argomenti spesi in primo grado circa l'inadempimento del locatore che avrebbe reso legittimo e conforme a buona fede non pagare ulteriormente i canoni, ha indicato come ingiusta ed illegittima la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna della ### al pagamento dei canoni non versati alla ### essendo “viceversa lecita e fondata la richiesta di restituzione dei canoni pagati al locatore”.  5. Radicatosi il contraddittorio ### si è costituita nel giudizio di appello contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, ripetendo, a sua volta, tutte le difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado.  6. La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data ###, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale in presenza.  ***  7. Il gravame è ammissibile nei limiti dell'unica critica specificamente espressa e compiutamente argomentata rispetto al contenuto della sentenza impugnata, ovvero quella che si sviluppa da pag. 9 a pag. 13 dell'atto di appello, riferita al c.d. “###”, ossia alla parte della sentenza (intitolata “I contratti intercorsi inter partes”) nella quale il Tribunale, affidandosi ad una serie di prove, ha qualificato i rapporti tra le parti come oggetto di due separati contratti, di comodato e locazione, stipulati l'uno di seguito all'altro con differente oggetto, escludendo la novazione del primo con il secondo, in particolare ritenendo che l'impianto di distribuzione carburanti, sul quale si concentravano, in particolare, le lamentele della ### costituisse oggetto del contratto di comodato e non di quello di locazione invocato a sostegno della domanda. 
Per il resto, infatti, l'appello si risolve nella reiterazione di deduzioni di fatto e di diritto svolte in primo grado in ordine agli altri profili controversi (evidentemente assorbiti dalla soluzione data dal Tribunale alla preliminare questione dibattuta). 
Benché in tali limiti ammissibile, l'appello è tuttavia infondato.  7. Il giudizio del Tribunale sul contenuto dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e sulla loro vigenza risulta ben supportato dagli elementi, documentali e testimoniali, messi in evidenza nella decisione. 
Da questo punto di vista, e per rispondere alla prima obiezione sollevata dall'appellante, va osservato come la prova testimoniale sui capitoli n. 2 e 4 della memoria istruttoria di parte convenuta in primo grado (“2) << ### che con contratto di locazione commerciale del 02.11.2016 registrato il ### che le si mostra (doc. 2-2.1) la ### s.a.s. concedeva alla #### s.n.c. l'immobile in esso descritto limitatamente al locale officina ed al suo bagno pertinenziale come evidenziato nella porzione contornata in giallo nella planimetria allegata al contratto? >>; 4) << ### che la porzione dell'immobile destinata ad officina ed il suo bagno pertinenziale era oggetto della locazione e la restante parte dell'impianto di erogazione carburanti era oggetto del contratto di comodato? >>”) fosse senz'altro ammissibile.  7.1 In primis, infatti, va ricordato che “l'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e 2723 cod. civ., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo ad essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera "ex ante", per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce "ex post", per evitare che i suoi effetti si consolidino” (Cass. 21443/2013). 
Nel caso di specie l'inammissibilità dei capitoli di prova per contrasto con l'art. 2722 c.c. (a mente del quale “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”) non è stata tempestivamente eccepita dall'appellante prima dell'ammissione del mezzo istruttorio e, dunque, non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice. ### all'udienza del 5.5.2021, immediatamente precedente all'ordinanza ### di ammissione, come risulta dal relativo verbale, il difensore di ### oltre ad opporsi all'escussione dei testi ### e ### indicati dalla controparte su altre circostanze, si limitò ad eccepire l'inammissibilità del capitolo 1 della memoria avversaria per asserita contrarietà al divieto di cui all'art. 2721 c.c. (“1) << ### che con contratto di comodato gratuito registrato il ### che le si mostra (doc. 1) la ### s.a.s. concedeva alla #### s.n.c. l'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi costituito da piazzale, locali ricovero gestore, servizio igienico e locali deposito prodotti ed attrezzature per l'attività petrolifera, con esclusione del locale officina e del suo bagno pertinenziale? >>”), pur avendo peraltro la stessa attrice ammesso che il contratto di comodato non comprendeva il locale officina; non anche fu eccepita l'inammissibilità dei capitoli 2 e 4 per ragioni di contrasto con l'art. 2722 c.c.. Tale eccezione l'attrice sollevò, in modo specifico, solo con la successiva istanza di revoca dell'ordinanza di ammissione della prova, e dunque ormai tardivamente. Per tali ragioni deve ritenersi sostanzialmente inefficace l'eccezione di nullità della testimonianza resa dal teste ### sui suddetti capitoli, sollevata dalla difesa di ### al termine della deposizione, dal momento che la prova in questione, in mancanza di rituale e tempestiva eccezione della parte interessata, era stata validamente ammessa.  7.2 Ove anche, per ipotesi, si volesse prescindere da quanto sopra, dovrebbe comunque osservarsi che l'ammissione trovava giustificazione nell'esistenza di un principio di prova scritta (anzi più di uno), ai sensi dell'art. 2724 c.c. (secondo cui “la prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato”). 
Sebbene infatti sia vero che il contratto di locazione sottoscritto dalle parti, datato 2.11.2016, rechi nel testo il riferimento all'unità immobiliare sita in ### censita nel ### al foglio 139, part. 2673, sub 1 (estremi questi che individuano, in base alla planimetria catastale allegata agli atti di causa, l'intera area del piazzale su cui insistono i vari locali ed impianti della ### ed ivi si legga che “i locali di cui al presente contratto sono destinati ad uso esclusivo di distributore di carburante, noleggio senza conducente, commercio al dettaglio di autoveicoli con divieto di mutazione di destinazione”, non può trascurarsi di considerare che all'originale cartaceo del documento, depositato dalla convenuta presso la cancelleria del Tribunale di ### ed ivi custodito in cassaforte, come da autorizzazione del giudice del 15.4.2021, trasmesso a questa Corte e di cui si è dunque presa diretta visione, risulta acclusa una piantina sottoscritta dalle parti con contornata in giallo una singola porzione del complesso, costituita dal locale officina e dal relativo servizio igienico. La produzione in oggetto, ad opera della convenuta, è avvenuta appunto allo scopo di dimostrare che, a dispetto di quanto riportato nel testo del contratto, l'intenzione delle parti fosse quella di assoggettare a locazione solo il locale officina ed il bagno pertinenziale, continuando gli altri beni ad essere concessi in godimento alla ### sulla base del precedente contratto di comodato concluso tra le parti, registrato il ###, parimenti allegato dalla convenuta e di cui l'attrice non aveva fatto inizialmente menzione, avente ad oggetto - così si legge nelle premesse - il “### di ### carburanti…costituito da piazzale per il rifornimento, da locali per il ricovero del gestore, servizio igienico, locali per il deposito di prodotti e attrezzature per la lubrificazione, compreso diritto di accesso ai locali per l'attività petrolifera (individuati con tratteggio di colore rosso sulla planimetria allegata, che, sottoscritta dalle parti, forma parte integrante del presente accordo) nonché dagli impianti, attrezzature ed accessori meglio specificati al successivo ### 2”. 
In ordine a tale documento, ossia alla piantina sottoscritta dallo stesso legale rappresentante della ### (la cui firma non è stata, invero, disconosciuta), con evidenziati in giallo i contorni del locale officina e del relativo bagno, l'attrice non ha fornito una chiara ed esauriente spiegazione, per aiutare a comprendere quale potesse essere, in ipotesi, il diverso significato negoziale della sua formazione. La stessa dapprima ha disconosciuto, in prima udienza, ex art. 2719 c.c., la conformità all'originale della copia telematica del contratto di locazione prodotta dalla convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio, comprendente solo le prime due pagine del contratto e la piantina in discussione; a tale disconoscimento ha fatto però poi seguito la produzione, come detto, dell'originale cartaceo del documento, che risulta completo di tutte le pagine del contratto oltre che della piantina, spillata subito dopo l'ultima pagina e prima della ricevuta di avvenuta registrazione del contratto (nella quale tra l'altro si legge: “è presente un file allegato”, verosimilmente la piantina); in merito a tale originale cartaceo depositato nessun rilievo è stato sollevato dalla ### Nella memoria integrativa depositata in primo grado, l'attrice, nell'opporre la propria tesi secondo cui le parti, dopo la stipula del comodato, avrebbero voluto con il contratto di locazione variare “sia l'oggetto (perché la locazione comprende oltre alla distribuzione carburanti anche i locali officina e piazzale, con estensione dell'attività aziendale anche al noleggio e vendita di autoveicoli) sia la causa del contratto (da comodato a locazione)” (pag.  2), ha omesso di prendere posizione in modo specifico sul significato della piantina e sul contesto in cui la stessa veniva redatta, limitandosi ad accennare, in modo sibillino, al fatto che “verosimilmente” (pag. 3) “quanto prodotto ex adverso è l'allegato al contratto di comodato”, passaggio questo riprodotto anche nell'atto di appello (a pag. 11). Ora, di fronte ad un documento recante la firma del proprio legale rappresentante, la società attrice non avrebbe potuto limitarsi ad additare ciò che “verosimilmente” era accaduto, ma avrebbe dovuto fornire una precisa spiegazione del fatto. Inoltre, la tesi che la piantina fosse allegata non al contratto di locazione ma a quello di comodato è priva di senso: l'attrice afferma (anche in questo caso con argomentazione ripetuta nell'atto di appello) che “mentre nel comodato solo una parte dell'immobile veniva ceduto (e quindi era necessario identificarlo graficamente per distinguerlo dal resto) con la locazione l'intero immobile di proprietà della ### sas viene ceduto ed allora non vi è più necessità di distinguere una porzione rispetto ad un'altra, tanto che nel contratto vi è la semplice identificazione catastale”; ma dimentica che la parte identificata graficamente nella piantina non è quella cui si riferisce il contratto di comodato, il quale, come pacifico tra le parti, non comprendeva il locale officina. Non senza pretermettere l'altra notazione del Tribunale, secondo cui nel contratto di comodato, ai fini dell'individuazione dei locali per l'attività petrolifera, si faceva rimando ad una “planimetria allegata” con tratteggio di colore rosso e non giallo (pur assente negli atti di causa). 
Alla luce di quanto sopra, la piantina prodotta dalla ### ben rappresentava ### un principio di prova per iscritto atto a legittimare l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli indicati. Essendo peraltro la piantina, almeno all'apparenza, parte del contratto originale, la prova in argomento avrebbe anche potuto ritenersi di mera chiarificazione dell'oggetto del contratto.  8. Al suddetto elemento documentale, poi, se ne aggiungono altri, giustamente valorizzati dal Tribunale, che analogamente forniscono significativa parvenza alla ricostruzione di parte convenuta (andando a costituire, così, ulteriori principi di prova per iscritto ai fini di cui all'art. 2724 c.c.). 
Su tutti il contenuto della lettera datata 6.3.2018 inviata da ### nella quale è la stessa società attrice a riferirsi a due contratti parallelamente vigenti tra le parti, richiamando il recesso esercitato da quello di comodato in data ### e manifestando, con la missiva, la volontà di risolvere anche quello di locazione: “la nostra società in data 04 settembre 2017, come risulta dalla relativa pec, ha effettuato regolare recesso dal contratto di comodato d'uso gratuito dell'impianto di distribuzione carburanti di ### proprietà…con questa comunicazione lo scrivente è costretto a dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 02 novembre 2016, in quanto, contrariamente a quanto dichiarato al punto 1) del suddetto contratto, l'immobile locato non è idoneo all'attività di commercio e riparazione di automobili, commercio al dettaglio di accessori auto, biciclette, gas per uso domestico in bombole e noleggio bici senza conducente” (si noti al riguardo - e non può essere un caso - la mancanza di qualunque accenno all'attività di distribuzione carburanti, perché evidentemente oggetto dell'altro contratto già disdettato).  “Ed infatti il Comune di ### esprimeva in data 19 gennaio 2017, parere di fattibilità relativamente allo svolgimento dell'attività di vendita e riparazione autoveicoli nel locale locato solo al soggetto gestore dell'impianto di distribuzione carburanti. Pertanto avendo la nostra società cessato l'attività di distribuzione carburanti, per legge non siamo più autorizzati a svolgere attività di commercio auto e quant'altro ...”. 
In proposito non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui “tale elemento non significa, come ritiene il Tribunale, che l'appellante ritenesse in vigore il contratto di comodato; significa semplicemente che ha inviato una nota superflua in quanto tale contratto era già stato risolto consensualmente. Del resto, come ha notato anche il Giudice di prime cure, le parti non sono soggetti giurisperiti ed hanno redatto gli atti con un'opinabile tecnica redazionale; le stesse quindi possono aver scritto delle osservazioni non corrispondenti alla realtà giuridica”. La lettera, invero, è esplicita nel richiamare due contratti, funzionali all'esercizio di diverse attività (la distribuzione carburanti per il comodato; le altre attività collaterali per la locazione) e su un aspetto del genere è difficile ipotizzare che vi sia stato equivoco. 
Si giustifica, perciò, anche l'osservazione del Tribunale secondo cui “se davvero le parti, a novembre 2016, avessero inteso novare il rapporto sorto cinque mesi addietro - sostituendo il contratto di comodato con la locazione commerciale -, si priverebbe d'ogni senso il “recesso” dal comodato da parte di ### di settembre 2017”.  9. Vi è, ancora, l'ulteriore elemento dato dalla rettifica del contratto di comodato avvenuta il ### (ben oltre la stipula della locazione, che, secondo l'appellante, avrebbe novato il primo contratto) con l'apposizione sul testo dattiloscritto di alcune correzioni a penna da parte da ### legale rappresentante di ### in particolare rispetto all'elenco delle attrezzature petrolifere. La circostanza risulta dal documento n. 68 della stessa produzione attorea ed anche a tale riguardo coglie nel segno il rilievo del Tribunale, secondo cui “tale documento attesta inequivocabilmente la vigenza del comodato a quella data, e non si comprende il motivo di una correzione sul testo di tale documento” - evidentemente accettata dalla ### che altrimenti avrebbe preteso altre modalità di rettifica - “quando lo stesso, secondo la tesi di ### sarebbe stato sostituito dalla locazione alcuni mesi prima”. 
Circa il fatto che quello contenuto nel contratto di comodato fosse l'unico elenco delle attrezzature, si deve osservare che tale aspetto avvalora ancora di più l'ipotesi che solo il contratto in questione regolasse, anche nei suoi aspetti di dettaglio, la concessione in utilizzo dell'impianto di distribuzione (peraltro esso comprendeva una più ampia e complessa disciplina dei rapporti commerciali, facendo riferimento anche ad un collegato contratto di fornitura con una terza società petrolifera e ad un patto di esclusiva quanto all'approvvigionamento e alla rivendita dei prodotti petroliferi), laddove quello di locazione veniva redatto secondo uno schema ben più standardizzato e certamente meno confacente alla cessione in uso di un impianto del genere. Non senza pretermettere che lo stesso ammontare del canone di locazione (appena € 350,00 mensili) appare indicativo della sua riferibilità solo ad una limitata porzione del complesso immobiliare, laddove lo stesso risulterebbe, ictu oculi, oltremodo esiguo rispetto all'intero impianto di distribuzione e a tutti i locali collegati.  10. A questi elementi, di ordine documentale, va ad aggiungersi la testimonianza di ### consulente fiscale “di entrambe le parti”, secondo quanto dichiarato, e perciò soggetto equidistante dagli interessi in gioco, il quale ha riferito di avere personalmente redatto il contratto di locazione e che questo era da intendersi effettivamente limitato al locale officina ed al bagno pertinenziale (“si è vero avevo redatto personalmente il contratto. Il contratto per l'officina è stato fatto a parte e successivamente rispetto al contratto di comodato dell'impianto di carburante in quanto l'officina non era pronta perché su di essa dovevano essere fatti dei lavori. La particella che individuava l'immobile era unica quindi essendoci stati due contratti fatti in date successive quando è stato fatto il secondo visto che era un'unica particella ho individuato evidenziando in giallo la parte interessata dell'officina nella planimetria allegata al contratto. Le parti hanno sottoscritto oltre al contratto anche la planimetria per fargli rendere conto della situazione…le parti erano a conoscenza della circostanza”). 
A poco rileva rimarcare l'improprietà della scelta compiuta dal consulente di indicare nel testo del contratto gli estremi catastali dell'intera particella: è a questo punto più che mai evidente che siano state seguite tecniche redazionali assai poco ortodosse ma il tema centrale resta quello dell'individuazione dell'effettivo contenuto della volontà negoziale delle parti. 
Dall'insieme di tutti gli elementi sopra esaminati siffatto contenuto è ricostruibile nel senso indicato dall'appellata, tale per cui l'impianto di distribuzione restò oggetto solo di un contratto di comodato e non fece parte di una locazione, con tutto ciò che ne consegue in termini di disciplina del rapporto ed obblighi a carico del soggetto concedente (non estesi alla garanzia dell'idoneità dei beni all'uso previsto o indicato in contratto).  11. Non sarà poi superfluo ricordare le clausole presenti in entrambi i contratti indicative dall'accettazione, da parte dell'appellante, dello stato dei beni consegnati. Nel contratto di comodato ### dichiarava di ricevere i beni “in perfette condizioni di funzionamento” (art.  12). In quello di locazione dichiarava di avere “visitato i locali e di averli trovati in buon stato di manutenzione, idonei all'uso convenuto, così come lo sono gli impianti, salvo prova contraria da fornirsi entro 60 giorni dalla consegna” (art. 9).  12. Mette conto ancora evidenziare il carattere inconferente delle ulteriori notazioni dell'appellante. Il fatto che l'art. 9 del contratto di locazione parli di locali “idonei all'uso convenuto, così come lo sono gli impianti” non significa affatto che gli “impianti” menzionati fossero quelli di erogazione dei carburanti; né in relazione a ciò vale osservare che “il locale officina era vuoto in quanto gli “impianti” sono stati acquistati dalla prin. Car. (v. fatture doc. 50” (pag. 13 atto di appello), poiché ben potrebbe l'articolo in commento fare semplicemente riferimento agli impianti di tipo comune (elettrici ed idrici), laddove le fatture prodotte dall'attrice si riferiscono ad apparecchiature e beni più specifici, evidentemente funzionali alle attività da svolgere all'interno del locale. Infine, la tesi per cui il contratto di comodato, in virtù di quanto previsto all'art. 3.6, avrebbe perso automaticamente efficacia in data ###, con lo “scadere” della ### presentata dalla ### a seguito della modifica dell'impianto di distribuzione di carburanti (quest'ultimo aspetto è oggetto di separata discussione tra le parti) non consentirebbe comunque di ritenere efficace il contratto di locazione rispetto a porzioni non comprese nel suo oggetto (peraltro la questione della validità della ### è emersa solo in corso di procedimento di a.t.p. e non pare affatto avere pregiudicato la prosecuzione del rapporto di comodato tra le parti, quantomeno fino alla comunicazione di recesso richiamata nella missiva del 6.3.2018).  13. Per tutte le esposte ragioni e considerata l'assenza di ulteriori, autonomi, motivi di censura alle decisioni assunte, in via consequenziale, dal Tribunale nella sentenza impugnata (che peraltro si legano in maniera assolutamente logica e coerente con quanto statuito sulla questione preliminare della qualificazione dei contratti inter partes), l'appello deve essere respinto.  14. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante. 
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per le fasi 3 e 4, per le quali si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione e discussione). 
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000. 
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 2.552,00 fase 4, in tutto € 9.603,00, oltre accessori di legge. 
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello; 2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 9.603,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 19/11/2025 ### estensore ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 2485/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Masetti Paolo, Carlo Breggia

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Giudice di Pace di Sassari, Sentenza n. 493/2025 del 11-11-2025

... convenuto ### e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dal ### nella misura di €. 3400,00 per i titoli di cui all'espositiva, ovvero la veriore accertando in corso di causa; 6) condannare altresì il ### al risarcimento del danno nella misura di €. 435,00 necessaria per la sostituzione dell'alternatore e della relativa manodopera, nonché a quello dell'importo di €. 720,00 relativo alle spese sostenute per assicurare il mezzo oggetto di compravendita; 7) condannare altresì ### al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di €. 700,00 o in quella veriore accertando in corso di causa; 8) il tutto nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito; 9) in subordine nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale: ogni avversa domanda ed eccezione respinta; ### che tra il ### ed il ### è intercorso un contratto di compravendita relativamente all'autovettura ### - tg. ### per il prezzo complessivo di €. 3400,00; 10) accertare che il ### ha corrisposto il prezzo della compravendita previo rilascio di n.2 assegni, entrambi intestati ed incassati dal ### uno dell'importo di €. 1400,00 ed il secondo dell'importo di €. 2000,00 (leggi tutto)...

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ###ssa ### ha pronunciato, la seguente ### causa civile iscritta al n. 133/2022 R.G.A.C. di questo ufficio e vertente TRA ### residente in ### ed ivi elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv.to ### che lo rappresenta e difende per delega.  #### residente in ### nella ### snc ed elettivamente domiciliat ###### presso lo studio dell'Avv.to ### che lo rappresenta e difende per delega.  ###: Restituzione somma.  ###' ATTORE : 1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta; 2) accertare che tra il ### ed il ### è intercorso un contratto di compravendita relativamente all'autovettura ### - tg. ### per il prezzo complessivo di €. 3400,00; 3) accertare che il ### ha corrisposto il prezzo della compravendita previo rilascio di n.2 assegni, entrambi intestatati ed incassati dal ### uno dell'importo di €. 1400,00 ed il secondo dell'importo di €. 2000,00 pari al saldo del prezzo concordato; 4) accertare che ### nonostante il pagamento dell'intero prezzo della compravendita, ha provveduto, prelevando il mezzo ### - tg. ### dal piazzale della ### senza alcuna autorizzazione, ad asportare lo stesso con l'ausilio di un carro attrezzi e successivamente a rottamare lo stesso; 5) conseguentemente dichiarare ai sensi dell'art. 2043 codice civile, la responsabilità del convenuto ### e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dal ### nella misura di €. 3400,00 per i titoli di cui all'espositiva, ovvero la veriore accertando in corso di causa; 6) condannare altresì il ### al risarcimento del danno nella misura di €. 435,00 necessaria per la sostituzione dell'alternatore e della relativa manodopera, nonché a quello dell'importo di €. 720,00 relativo alle spese sostenute per assicurare il mezzo oggetto di compravendita; 7) condannare altresì ### al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di €. 700,00 o in quella veriore accertando in corso di causa; 8) il tutto nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito; 9) in subordine nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale: ogni avversa domanda ed eccezione respinta; ### che tra il ### ed il ### è intercorso un contratto di compravendita relativamente all'autovettura ### - tg. ### per il prezzo complessivo di €. 3400,00; 10) accertare che il ### ha corrisposto il prezzo della compravendita previo rilascio di n.2 assegni, entrambi intestati ed incassati dal ### uno dell'importo di €. 1400,00 ed il secondo dell'importo di €. 2000,00 pari al saldo del prezzo concordato, 11) accertare che ### nonostante il pagamento dell'intero prezzo della compravendita, ha provveduto, prelevando il mezzo ### - tg. ### dal piazzale della ### senza alcuna autorizzazione, ad asportare lo stesso con l'ausilio di un carro attrezzi e successivamente a rottamare lo stesso; 12) conseguentemente dichiarare ai sensi dell'art. 2041 codice civile, la sussistenza in capo al convenuto ### un arricchimento senza giusta causa e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dal ### nella misura di €. 3400,00 per i titoli di cui all'espositiva, ovvero la veriore accertando in corso di causa; 13) condannare altresì il ### al risarcimento del danno nella misura di €. 435,00 necessaria per la sostituzione dell'alternatore e della relativa manodopera, nonché a quello dell'importo di €. 720,00 relativo alle spese sostenute per assicurare il mezzo oggetto di compravendita; 14) condannare altresì il ### al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di €.  700,00 o in quella veriore accertando in corso di causa; 15) con vittoria di spese, diritti ed onorari ###: 1) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità ex art. 2043 e 2041 del ### può essere addebitata al convenuto per tutti i motivi in espositiva e per l'effetto assolvere il convenuto da qualsiasi pretesa perché infondata in fatto e in diritto; 2) in via riconvenzionale: condannare il ### al risarcimento delle spese sostenute dal ### per il pagamento della sanzione amministrativa (€. 34,00) bollo auto (€. 227,50) e rottamazione (€. 13,50) per un totale di €. 275,00; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari ### atto di citazione depositato in cancelleria in data ### l'attore citava in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in occasione dell'acquisto di un furgone usato appartenente al convenuto. 
Narra l'attore che: 1) nel settembre 2019 venia contattato da due venditori della ### in ### i quali gli rappresentarono che avevano in concessionaria la disponibilità di un furgone tipo ### ed esattamente si trattava di un ### - tg. ### alimentazione ### - immatricolato 2006/2009 e specificarono che il predetto mezzo era stato lasciato in conto vendite dal signor ### che svolge attività di NCC (noleggio con conducente) il quale aveva acquistato un mezzo nuovo e voleva vendere quello vecchio; 2) nel settembre 2019, il ### dopo avere visionato il mezzo e verificato che lo stesso aveva necessità del ripristino della batteria e sostituzione dell'alternatore con una spesa di €. 43,00 decise di acquistarlo e concordò con lo stesso ### il prezzo per complessivi €. 3400,00 che il ### corrispose e consegnò presso l'ufficio ### in ### nella ### al ### in due distinti assegni, uno di €.1400,00 e uno di €. 2000,00; il ### consegnò le chiavi del mezzo al ### qualche giorno prima della consegna del mezzo; 3) il ### il mezzo venne assicurato dal ### sostenendo la spesa di €. 720,00; 4) a gennaio 2019 il predetto mezzo presentò una problematica al motore e dopo diverse peripezie il ### ne reperì uno del costo di €. 2000,00, per il quale il ### voleva che contribuisse anche il ### nella misura del 50%, ma il ### non dette nessuna risposta in merito; 4) nel marzo 2021 il ### decide di sostituire il motore al mezzo acquistato anche senza il contributo del ### ma recatosi nell'officina della ### apprese che il furgone non si trovava più nel piazzale e che lo stesso era stato prelevato con un carro attrezzi dal ### e portato altrove; 5) nel mese di marzo 2021 dopo avere eseguito una verifica preso gli uffici competenti il ### apprese che il mezzo in questione era stato rottamato il ###. 
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione risposta il convenuto il quale contesta in toto gli assunti avversari e precisa che tra lui ed il ### non è stato stipulato nessun contratto scritto, ma vi è stato solo un accordo verbale; precisa inoltre, che il ### aveva assicurato il predetto mezzo, senza avere effettuato il passaggio di proprietà e che considerato che il mezzo era rimasto inutilizzato e inutilizzabile e parcheggiato in ### presso la concessionaria ### il ### nel dicembre 2020 procedeva alla rottamazione del mezzo in questione, precisando che il veicolo era stato lasciato alla ### in conto vendita, con consegna delle chiavi. 
La causa istruita con produzioni documentali e testimoniali, veniva tenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe all'udienza del 15.07.2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE Dall'analisi della situazione, dall'esame della documentazione (in atti) si evince che : 1) tra le parti in causa è stata ritirata e presa in carico usato in conto vendita in data ### dalla ### di ### la ### s.r.l., il furgone marca ### modello ### - tg. ### di proprietà del signor ### odierno convenuto; 2) il ### odierno attore ha versato al ### numero tre assegni, rispettivamente dell'importo di €. 1400,00 in data ###, €.2000,00 in data ### e di €. 235,00 in data ###; 3) entrambi avevano raggiunto un accordo verbale sull'acquisto del mezzo usato, secondo quanto si evince dalle diverse testimonianze rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale; 4) il ### ha effettuato la denuncia di cessazione della circolazione del furgone - tg. ### in data ### in ### presso l'### avente ###. 175526l e rilasciata dal punto di servizio: ### Lasciare un veicolo in conto vendita ad una concessionaria significa che la concessionaria si impegna a venderlo per conto del proprietario, ricevendo una percentuale sul prezzo finale. ### il periodo di conto vendita, il proprietario continua a essere responsabile per il bollo auto e deve mantenere la polizza assicurativa fino alla vendita effettiva; dopo la vendita è necessario effettuare il passaggio di proprietà. Se il concessionario non trascrive il passaggio di proprietà dopo la vendita, il proprietario originale resta l'intestatario legale del mezzo, esponendosi a multe, bollo ed inoltre dovrà dimostrare la vendita con la dichiarazione autenticata. Per evitare contestazioni è fondamentale che i contratti siano redatti con chiarezza, specificando senza ambiguità la natura dell'accorso e la volontà delle parti. 
Nel caso di specie, tra le parti in causa non è stato stipulato nessun contratto e/o scrittura privata. ### ha versato le predette somme al ### ed ha utilizzato il mezzo per diverso tempo, senza averne titolo, poiché non effettuava il passaggio di proprietà, quindi, il ### rimaneva ancora il legittimo proprietario del mezzo dovendosi pagare le spese di bollo; di conseguenza nel mese di dicembre 2020 il ### ancora proprietario del mezzo in questione, lo rottamava. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fatte, codesto giudicante rigetta la domanda dell'attore ed assolve il ### da ogni avversa pretesa. 
Rigetta anche la domanda riconvenzionale proposta dal ### poiché le spese sostenute per il bollo, per la rottamazione e per il pagamento della sanzione amministrativa, sono tutte spese spettanti al proprietario del mezzo, che nel caso di specie, non essendo stato fatto il passaggio di proprietà del mezzo per cui è causa è il ### Le spese del presente giudizio, rilevata la particolarità della situazione esaminata, vengono integralmente compensate tra le parti in causa.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, così decide: 1) rigetta la domanda dell'attore, assolvendo il convenuto da ogni avversa pretesa; 2) rigetta la domanda riconvenzionale, formulata dal convenuto; 3) compensa integralmente tra le parti, le spese del presente giudizio. 
La presente sentenza è munita, per legge, della clausola di provvisoria esecutività.
Così deciso in ### il #### (Dr.ssa ###)

causa n. 133/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Marchesina Fenu

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 4986/2025 del 14-10-2025

... sensi dell'articolo 183 comma 6 c.p.c., chiedeva il risarcimento del danno da mancato guadagno subito quale conseguenza della mancata stipula del contratto di ricovero di autovetture a noleggio proposto dalla ### s.r.l., quantificato nella somma di euro 109.500,00 oltre IVA (corrispondente all'importo di euro 2,50, oltre ### ad autovettura parcheggiata a decorrere dal mese di settembre 2022). ### E ### s.r.l., con memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., formalizzava richieste istruttorie (audizione di ### socio e legale rappresentante della società all'epoca della sottoscrizione del contratto preliminare - 08.11.2019 - e della successiva scrittura integrativa - 03.05.2021). §§§§§ Con ordinanza del 09.09.2023, rigettata la richiesta istruttoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza del 28.04.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito. §§§§§ ### la presente controversia non rientri tra quelle per le quali l'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 stabilisce la mediazione obbligatoria, parte attrice, prima dell'avvio del giudizio, aveva (leggi tutto)...

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N. 6771/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catania, ###, nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6771/2022 R.G. promossa da: ### s.r.l. (P. IVA: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### ATTRICE contro ### nato a ### l'11.08.1936 ed ivi residente ######, (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### CONVENUTO ### E ### s.r.l. (in breve ### srl) (P. IVA: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ####'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 28 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. ### - ### concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione ### s.r.l. conveniva in giudizio ### e la ### E ### s.r.l. formulando le seguenti domande: - accertare e dichiarare l'inadempimento della società TLS e di ### dell'obbligo di concludere il contratto definitivo come da contratto preliminare concluso l'8 novembre 2019; - emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente alle unità immobiliari site in ### via ### 1 e precisamente: o locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2 della consistenza catastale di 5 vani posto al piano terra e primo, rendita 271,14; o locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 3, zona censuaria 1, categoria D/8, rendita 3.078,00; - ordinare al ### dei ### di ### la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità; - condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti maturati e maturandi “per il pagamento effettuato da parte della società attrice dei canoni di locazione delle aree di ricovero vetture oggetto della propria attività, versati mensilmente per l'importo complessivo di euro 4.200 a decorrere dal mese di maggio 2022 sino all'avvenuto trasferimento dei beni immobili oggetto di compravendita, nonché gli interessi corrisposti sempre a cadenza mensile dal mese di maggio 2022 sino all'avvenuto trasferimento degli immobili oggetto di compravendita, sul finanziamento ottenuto per il pagamento del prezzo residuo in sede ###quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata da ###mo Giudice; il tutto oltre interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo”; ### - ### - in ogni caso condannare in solido i convenuti alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme dovute e ritenute di giustizia anche in relazione alla compensazione di cui al punto D). 
La difesa di parte attrice, al riguardo, rappresentava che: - con contratto preliminare di compravendita dell'8 novembre 2019, ### e ###À ### E ### s.r.l. (brevemente ###, proprietari in comunione “pro indiviso”, avevano promesso di vendere alla società ### s.r.l., le unità immobiliari sopra meglio descritte; - secondo pattuizione, l'atto notarile di trasferimento degli immobili era da rogarsi entro e non oltre trenta mesi dalla stipula del preliminare ed a condizione che i promissari venditori ottenessero, entro il termine medesimo, la concessione edilizia in sanatoria del compendio immobiliare oggetto del contratto; - a fronte dell'emergenza epidemiologica da ###19, con scrittura privata modificativa del 03 maggio 2021, il prezzo di vendita originariamente convenuto nella misura di euro 600.000,00, di cui 20.000,00, da corrispondersi a titolo di caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, era stato ridotto alla somma complessiva di euro 500.000,00; - ### anche per conto della società ### in data 12 giugno 2020 aveva avviato la pratica numero 11439 di sanatoria edilizia di cui alla legge 47/1985, per cui, trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia e asseverata la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti ed i presupposti richiesti dalla legge, doveva considerarsi formato il silenzio assenso ai sensi del comma 3 del citato articolo 28, così verificandosi le condizioni previste dal preliminare; - la società ### con nota del 4 aprile 2022, aveva convocato gli odierni convenuti a presentarsi in data 9 maggio 2022, presso lo studio del #### - ### - la società ### con nota di riscontro del 13 aprile 2022, aveva opposto rifiuto alla stipula del rogito senza addurre giustificate ragioni mentre nessuna comunicazione era pervenuta da parte di ### Ciò premesso, la difesa di parte attrice, dichiaratasi pronta a versare la residua quota di euro 480.000,00 come previsto nel contratto preliminare dell'8 novembre 2019, chiedeva il trasferimento degli immobili oggetto del preliminare e formalizzava le domande come sopra riportate. 
§§§§§ ### costituitosi in giudizio, evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto in seno all'atto di citazione, si era dichiarato “… pronto e disponibile alla stipula del contratto definitivo in esecuzione del contratto preliminare e della successiva scrittura di modifica intercorse tra le parti”. 
La difesa di ### pertanto, contestata la richiesta risarcitoria in quanto infondata, sosteneva la responsabilità esclusiva della ### s.r.l. per l'inadempimento contrattuale e per il conseguente asserito danno, chiedendo, nell'ipotesi di condanna in solido dei convenuti, riconoscersi, in suo favore, il diritto di rivalsa ovvero il diritto di regresso nei confronti della società predetta. 
§§§§§ ### E ### s.r.l., costituitasi in giudizio, evidenziava che la grave crisi economica dovuta alla pandemia aveva indotto le parti, in un primo momento, ad adottare la scrittura privata del 03.05.2021 contemplante la riduzione del prezzo di compravendita da 600.000,00 euro a 500.000,00 euro; inoltre, tale situazione aveva anche compromesso, successivamente, la possibilità per la ### srl di procedere ad una delocalizzazione della propria sede, imponendo a ### rimasto unico socio a fronte della cessione delle quote precedentemente possedute da ### di chiedere la risoluzione del contratto preliminare “non potendo far altro che proseguire l'attività d'impresa ### - ### presso i locali inizialmente promessi in vendita alla ### srl, al fine di assicurare la stessa sopravvivenza della società ed i livelli occupazionali”. 
La difesa della società, pertanto, proponendo domanda riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per sopravvenuta impossibilità della prestazione. 
In subordine, la ### E ### s.r.l. evidenziava che, anche a volersi ritenere inadempiuto il contratto, le conseguenze dell'inadempimento erano state prestabilite al punto 5.2 (“Nell'ipotesi in cui non si avverasse la condizione di cui al punto 2.2.  il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del contratto preliminare. Nelle altre ipotesi di inadempimento dei promittenti venditori, il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione del doppio della caparra. Nel caso di inadempimento del promissario acquirente, i promittenti venditori tratterranno la caparra versata. Nell'ipotesi di inadempimento per cause di forza maggiore attribuibili ad entrambe le parti, il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione della caparra”), ove era stata esclusa la possibilità di esperire l'azione di cui all'art. 2932 c.c., “ciò anche in ragione della sanatoria pendente che non ha consentito di svolgere alcuna previsione circa il suo esito, né l'indicazione degli estremi del titolo edilizio abilitativo”. 
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dalla ### s.r.l, la difesa della società convenuta evidenziava che, a fronte degli accordi contrattuali e della clausola predetta, spettava al promissario acquirente unicamente la restituzione del doppio della caparra. Inoltre, ###À ### E ### s.r.l. specificava di non aver frapposto alcun impedimento all'acquisto della quota di immobile di proprietà di #### e sosteneva di essersi offerta di concorrere sin da subito alle spese per il formale frazionamento della proprietà. 
La difesa della ### s.r.l., pertanto, negava l'addebitabilità del danno e sosteneva che non potevano ricondursi al sostenuto inadempimento i costi del finanziamento, essendo lo stesso ### - ### genericamente destinato a “####” e non essendo comprovato l'effettivo esborso dei canoni di locazione. 
§§§§§ In corso di causa parte attrice depositava memorie ex art. 183 c.p.c. producendo copia della nota di trascrizione della domanda giudiziale, visura catastale degli immobili, e, a precisazione della domanda introduttiva ai sensi dell'articolo 183 comma 6 c.p.c., chiedeva il risarcimento del danno da mancato guadagno subito quale conseguenza della mancata stipula del contratto di ricovero di autovetture a noleggio proposto dalla ### s.r.l., quantificato nella somma di euro 109.500,00 oltre IVA (corrispondente all'importo di euro 2,50, oltre ### ad autovettura parcheggiata a decorrere dal mese di settembre 2022).  ### E ### s.r.l., con memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., formalizzava richieste istruttorie (audizione di ### socio e legale rappresentante della società all'epoca della sottoscrizione del contratto preliminare - 08.11.2019 - e della successiva scrittura integrativa - 03.05.2021). 
§§§§§ Con ordinanza del 09.09.2023, rigettata la richiesta istruttoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza del 28.04.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito. 
§§§§§ ### la presente controversia non rientri tra quelle per le quali l'art. 5 comma 1 bis d.lgs.  28/2010 stabilisce la mediazione obbligatoria, parte attrice, prima dell'avvio del giudizio, aveva avviato procedimento di mediazione. ### E ### s.r.l. aderiva all'invito e, tuttavia, il procedimento si chiudeva con esito negativo (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta). ### - ### §§§§§ Con l'azione proposta, parte attrice intende conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento della proprietà delle unità immobiliari, sopra meglio descritte, quale esecuzione in forma specifica dell'obbligazione assunta dalle parti convenute con la sottoscrizione del contratto preliminare dell'8 novembre 2019.  ### della domanda principale, proposta da ### s.r.l ai sensi dell'art. 2932 c.c., presuppone, pertanto, il preventivo accertamento della persistente efficacia del contratto preliminare e, conseguentemente, l'esame in via preliminare della fondatezza della domanda riconvenzionale posta dalla ### E ### s.r.l.. 
La società convenuta chiedeva, invero, dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per sopravvenuta impossibilità della prestazione, sostenendo che “l'emergenza ### ed il suo indefinito prolungamento (avrebbero dovuto) inquadrarsi in una causa sopravvenuta di impossibilità soggettiva della prestazione del tutto incolpevole ed imprevedibile in capo alla ### srl.”. 
Procedendo, per ragioni di ordine, con l'esame della domanda riconvenzionale, deve affermarsi che la stessa è infondata. 
Non sussistono, infatti, i presupposti previsti dalla legge per la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. 
Anche aderendo all'orientamento interpretativo estensivo che riconosce idoneità estintiva, oltre che all'impossibilità oggettiva, anche alla soggettiva inesigibilità della prestazione, nel caso di specie non può ritenersi che la prestazione non potesse eseguirsi, né che detta impossibilità fosse sopravvenuta, integrale, non temporanea, oltre che determinata da fattori imprevedibili ed eccezionali. ### - ### prestazione oggetto del preliminare, infatti, consiste nel “prestare il consenso” alla stipula del contratto definitivo di compravendita che comporta il trasferimento della proprietà del bene oggetto del preliminare. 
Nel caso di specie, non è stata allegata alcuna causa idonea a determinare l'impossibilità di eseguire la prestazione dedotta in contratto, avendo parte convenuta sostenuto che: - il capitale sociale della ### s.r.l. era posseduto da ### e #### entrambi amministratori e legali rappresentanti della società, nonché firmatari dei suddetti contratti, principale e modificativo; - per accordo tra i due legali rappresentanti era previsto che l'attività di impresa sarebbe stata trasferita presso i locali all'epoca di proprietà di altra impresa di cui il solo ### era titolare; - in data ### il socio e amministratore della ### s.r.l. ### aveva deciso di cedere le proprie quote sociali e di separarsi imprenditorialmente dall'altro socio ### - quest'ultimo, rimasto solo nella gestione della ### s.r.l., nel pieno dell'incertezza delle condizioni di mercato dovuta all'emergenza ###19, aveva visto venir meno la possibilità di trasferire l'attività presso i locali dell'ex socio, pur avendo cercato, invano, soluzioni alternative, ritrovandosi nell'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto definitivo alla data concordata e ciò al fine di poter assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa già di per sé fortemente incisa. 
Le circostanze sopravvenute, sì come allegate, infatti, oltre a non incidere sulla oggettiva possibilità di prestare il consenso alla stipula, non influiscono in termini soggettivi sulla esigibilità di tale comportamento. 
In particolare, la variazione delle condizioni fattuali, sì come allegata, dipendente esclusivamente dalla decisione del socio e amministratore ### di cedere le quote sociali e non acconsentire alla delocalizzazione dell'attività della #### - ### E ### s.r.l., mediante la messa a disposizione di locali di sua proprietà, sì come precedentemente stabilito, ha inciso, non già sulla possibilità della prestazione, quanto sulla mera convenienza dell'adempimento. 
La rivalutazione di opportunità di un affare, tuttavia, non può certamente considerarsi idonea causa di scioglimento del vincolo contrattuale tra le parti (pacta sunt servanda), a tal fine necessitandosi l'espressa previsione del diritto di recesso ad nutum, ossia della facoltà di recedere pur in assenza di giusta causa. 
Il contratto concluso tra le parti, pur condizionato nell'interesse del promissario acquirente, non conteneva alcuna clausola atta a riconoscere detta facoltà nei riguardi dei promittenti venditori. 
Né può condividersi la difesa della società convenuta nella parte in cui allegava l'impossibilità di reperire locali ulteriori collegandola all'emergenza sanitaria, sostenendo genericamente “che un evento così nuovo e drammatico nelle sue conseguenze abbia finito per incidere in misura considerevole sulle prospettive economiche, di mercato e di impresa della ### srl andando a compromettere profondamente la possibilità stessa di tener fede ai propri impegni” ( comparsa di costituzione pag. 5). 
Non è stata fornita, infatti, alcuna indicazione in merito all'incidenza che l'emergenza sanitaria avrebbe avuto sulle “prospettive economiche, di mercato e di impresa della ### srl” tali da “compromettere profondamente la possibilità stessa di tener fede ai propri impegni.” Non è stata, pertanto, specificamente allegata, né tantomeno provata, la causa giuridicamente rilevante dell'impossibilità della prestazione. 
§§§§§ ### la infondatezza della eccezione di risoluzione svolta con domanda riconvenzionale dalla ### E ### s.r.l., il rifiuto di concludere il definitivo, peraltro ribadito nel corso del giudizio, costituisce inadempimento dell'obbligo di prestare il consenso assunto con il contratto preliminare concluso in data 8 novembre 2019. ### - ### particolare, il rifiuto era stato, in un primo momento, espresso in data del 26/11/2021 e giustificato dalla presenza di impegni non riprogrammabili dal legale rappresentante della ### s.r.l.; in un secondo momento, era stato ribadito in data ###, in uno alla manifestazione della volontà di avvalersi integralmente del termine concordato di 30 mesi dalla stipula del compromesso, nonostante l'intervenuto verificarsi della condizione dedotta in contratto, ed, infine, espressamente dichiarato, con la nota del 07/04/2022, con la manifestazione della volontà di sciogliersi dal contratto. 
La prestazione dedotta in contratto, pertanto, si ritiene inadempiuta, quantomeno a far data dal mese di maggio 2022, sì come correttamente ritenuto dalla difesa di parte attrice che ha domandato il risarcimento dei danni a partire da tale data. 
§§§§§ A fronte di tale inadempimento, parte attrice chiedeva emettersi sentenza costitutiva ex art.  2932 cod. civ., in luogo del contratto definitivo non concluso.  ### E ### s.r.l. contestava la domanda sostenendo che le parti, nel disciplinare, con il punto 5.2 del contratto preliminare, le conseguenze dell'inadempimento dell'una o dell'altra parte, avevano manifestato la inequivoca volontà di escludere la possibilità di agire ex art. 2932 del codice civile, “anche in ragione della sanatoria pendente che non ha consentito di svolgere alcuna previsione circa il suo esito, né l'indicazione degli estremi del titolo edilizio abilitativo”.  ### sollevata dalla difesa di parte convenuta è infondata.  ###. 2932 c.c., invero, nel disporre che “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”, riconosce la facoltà delle parti di escludere convenzionalmente l'esperibilità del rimedio legalmente previsto. ### - ### nel caso di specie, l'esame del titolo e, in particolare, della clausola 5.2 del preliminare, non consente di ritenere che le parti abbiano inteso escludere il rimedio in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c.. 
La clausola in oggetto, infatti, nel prevedere che “###ipotesi in cui non si avverasse la condizione di cui al punto 2.2. il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del contratto preliminare. ### altre ipotesi di inadempimento dei promittenti venditori, il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione del doppio della caparra. Nel caso di inadempimento del promissario acquirente, i promittenti venditori tratterranno la caparra versata. ###ipotesi di inadempimento per cause di forza maggiore attribuibili ad entrambe le parti, il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione della caparra”, si limita, invero, ad esplicitare il regime giuridico della caparra confirmatoria prevista dall'art.  1385 c.c., che dispone che: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra(2); se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”. 
Con la clausola summenzionata, infatti, le parti si sono limitate ad esplicitare le conseguenze del mancato avveramento della condizione con la previsione dell'obbligo di restituzione della caparra versata. ### - ### si ricava, invece, riguardo agli ulteriori rimedi che la legge riconosce ai contraenti a fronte dell'inadempimento contrattuale, permanendo, in mancanza di espressa esclusione convenzionale, la facoltà alternativa di domandare la risoluzione del contratto, ovvero l'esatto adempimento della prestazione, oltre, in entrambi i casi, il risarcimento del danno. 
La clausola, pertanto, si limita ad esplicitare come, agli ordinari rimedi legali, si aggiunga l'ulteriore tutela prevista dalla caparra confirmatoria, che consente alle parti, in luogo della domanda di risoluzione e risarcimento, di recedere dal contratto trattenendo la caparra ovvero domandando alla controparte la corresponsione del doppio di tale somma. 
Non può ritenersi, invero, desumibile dalla mera previsione della caparra confirmatoria, la volontà di escludere la facoltà alternativa espressamente prevista dall'art. 1385 comma 3. 
Giova riportare il dato testuale di cui all'art.2932 comma 1 c.c. secondo cui il diritto ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso può considerarsi insussistente solo ove esplicitamente escluso dal titolo: Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso Né può concludersi che la volontà di escludere il rimedio dell'esecuzione forzata di cui all'art.  2932 c.c. sia dipeso dal fatto che la “sanatoria pendente ### non ha consentito di svolgere alcuna previsione circa il suo esito, né l'indicazione degli estremi del titolo edilizio abilitativo”.  ### della condizione sospensiva che subordina l'efficacia del preliminare al rilascio della “concessione edilizia in sanatoria del compendio immobiliare sopracitato” prevista dall'articolo 2 del contratto concluso fra le parti (### preliminare all. 1 all'atto di citazione) non produce effetti ulteriori e diversi da quelli previsti dagli articoli 1353 e ss. c.c.. ### - ### particolare, verificatasi la condizione, il contratto acquista efficacia e diventa eseguibile anche in forma specifica. 
Inoltre, la mancata indicazione degli estremi del titolo edilizio, non sussistente al tempo di conclusione del preliminare, non risulta ostativo, ben potendosi apporre all'atto notarile con cui si stipula il contratto di compravendita ovvero in seno alla sentenza costitutiva, sostitutiva del definitivo. 
§§§§§ Per le stesse ragioni, non si ritiene condivisibile la difesa svolta dalla società convenuta a fronte della domanda risarcitoria proposta da parte attrice. 
In particolare, la ### E ### s.r.l. sosteneva che le parti con la clausola di cui al punto 2.5 del contratto preliminare avevano inteso escludere la possibilità di esperire il rimedio risarcitorio, riconoscendo alla parte lesa, esclusivamente, il diritto a ricevere la restituzione della caparra ovvero dazione del doppio della somma versata. 
Invero, la predetta clausola, come già evidenziato, si limita a riconoscere il rimedio connesso alla caparra confirmatoria, senza derogare, in modo esplicito o implicito, al comparto normativo di riferimento e alle tutele ordinariamente previste. 
In particolare, non si ricava dalla previsione negoziale la volontà di superare il dispositivo di cui all'art. 1385 c.c., che prevede al comma terzo che “Se (però) la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”. 
§§§§§ ### con l'esame della domanda risarcitoria proposta dalla ### s.r.l., occorre specificare che la stessa ha chiesto: - a titolo di danno emergente, la somma di euro “1) 159.300 euro (di cui 114.000 a titolo di canoni di locazione ### pari a 3.000 euro mensili dal mese di ### - ### maggio 2022 al mese di luglio 2025 e 45.300 euro a titolo di canoni di locazione ### pari a 1.250 euro mensili dal mese di maggio 2022 al mese di agosto 2023 e 1.300 euro mensili dal mese di settembre 2023 al mese di giugno 2025) oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, al saggio previsto dal comma 4 dell'articolo 1284 del codice civile, oltre gli ulteriori canoni di locazione maturati e maturandi sino al trasferimento dell'immobile oggetto di compravendita, così come comprovato dalle ricevute di pagamento in atti;” - a titolo di lucro cessante, la somma di euro “2) 133.590 euro (IVA compresa), derivante dall'impossibilità di poter concedere in locazione l'area oggetto di compravendita alla ### con sede in ### via dei ### 25, per il triennio 2022/2025 a titolo di lucro cessante”; - rinunciando, con la comparsa conclusionale, alla richiesta precedentemente formulata degli “interessi sempre a cadenza mensile sul finanziamento ottenuto per il pagamento del prezzo residuo alla stipula dell'atto pubblico di vendita ed il cui ammontare è determinato nel piano di ammortamento che si produce.” (cfr. atto di citazione e comparsa conclusionale). 
§§§§§ ### al danno emergente, è stata documentata la conclusione di n. 2 contratti di locazione, stipulati dalla ### s.r.l. al fine di ottenere la disponibilità di aree ricovero mezzi.   In particolare, la odierna parte attrice ha concluso: - in data ###, con ### un contratto di affitto ad uso commerciale avente ad oggetto un lotto di terreno di 30.000 mq situato tra via san ### e la ### per ### adibito a “deposito autovetture a cielo aperto e attività connesse” con previsione di un canone mensile di euro 3.000,00 (cfr. all. 6 dell'atto di citazione); ### - ### - in data ### con ### un contratto di locazione ad uso non abitativo avente ad oggetto uno dei due locali oggetto del preliminare di compravendita (locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub.  3, zona censuaria 1, categoria D/8, rendita 3.078,00), dietro canone mensile di euro 1.200,00 con aumento annuo di euro 50,00 annuale. 
A fronte della documentazione depositata in atti, risulta comprovato: - il pagamento dei canoni da maggio 2022 a novembre 2022, documentato mediante schermata fotostatica dell'estratto conto (cfr. all. 12 e 13 della memoria 183 comma 6 2 c.p.c. depositata da parte attrice); - il pagamento dei canoni di locazione da dicembre 2024 a giugno 2025 in favore di ### documentato mediante schermata fotostatica dell'estratto conto (cfr. documento dettaglio bonifici all. 1 della comparsa conclusionale di parte attrice).  - il pagamento dei canoni di locazione da novembre 2024 a giugno 2025 in favore di ### documentato mediante quietanza di pagamento (cfr. all. 2 della comparsa conclusionale di parte attrice) riconosciuta dallo stesso ### ( comparsa conclusionale del 20/07/2025); - il pagamento del canone di luglio 2025 nei confronti di ### comprovato mediante riproduzione fotostatica del dettaglio dei movimenti bancari (all. 1 alle memorie di replica di parte attrice).  ### all'allegato lucro cessante, parte attrice ha prodotto documentazione relativa alla richiesta formulata dalla ### in merito all'affitto di n. 40 posti auto al prezzo di euro 2,50 al giorno (cfr. all. 5 della memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da parte attrice) e al susseguente rifiuto, espresso dalla ### s.r.l. (cfr. all. 6 della memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da parte attrice) e motivato dalla mancata disponibilità dell'immobile oggetto del preliminare di vendita. ### - ### §§§§§ La documentazione versata in atti, non contestata dalle parti convenute, si ritiene idonea a comprovare la sussistenza di un danno emergente consistente nella somma corrispondente ai canoni di locazione dovuti per il reperimento di immobili sostitutivi, che al mese di ottobre 2025, risulta quantificato nella somma complessiva di euro 173.500,00, di cui - euro 123.000 a titolo di canoni di locazione versati a ### pari a 3.000 euro mensili dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2025; - euro 50.500 a titolo di canoni di locazione versati a ### pari a 1.250 euro mensili dal mese di maggio 2022 al mese di agosto 2023 e 1.300 euro mensili dal mese di settembre 2023 al mese di ottobre 2025). 
A tale somma devono aggiungersi gli interessi legali maturati dal momento della proposizione della domanda giudiziale sino al mese di settembre 2025, calcolati al saggio previsto dal comma 4 dell'articolo 1284 del codice civile, come da espressa richiesta formulata da parte attrice. 
Il danno emergente, invero, a differenza della richiesta di rimborso spese, presuppone la sussistenza di una esposizione debitoria del creditore e non necessariamente l'intervenuto pagamento, in quanto la società è, comunque, tenuta a versare le somme dovute sulla base del rapporto di locazione. 
La Suprema Corte ritiene, invero, che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod.  individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718) (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n.17670 del 26/06/2024). ### - ### §§§§§ Non sussistono, invece, i presupposti per riconoscere la ulteriore somma di euro 109.500 (pari al prezzo di ricovero di euro 2,50 per il n. 40 di autoveicoli per il triennio 2022/2025) a titolo di lucro cessante. 
Il risarcimento del danno, infatti, risponde al principio di integralità del risarcimento e al divieto di cd. “overcompensation”, nel senso che va risarcito tutto e solo il danno effettivamente patito, dovendo riportarsi il soggetto danneggiato nella cosiddetta “curva di indifferenza”, ossia nella posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito, contrattuale o extracontrattuale. 
Devono, pertanto, evitarsi duplicazioni risarcitorie. 
Ed invero, delle due l'una: o la ### s.r.l. lamenta come danno emergente la mancata disponibilità dell'immobile oggetto del preliminare e, pertanto, il costo sostenuto per reperire immobili sostitutivi ove esercitare l'attività commerciale, ovvero, in alternativa, contesta come lucro cessante che la mancata disponibilità dell'immobile abbia reso impossibile la conclusione di rapporti contrattuali con terzi.  ###, con la liquidazione del danno emergente, ossia con il riconoscimento delle somme necessarie per il reperimento degli immobili sostitutivi, devesi ritenere, in difetto di differente allegazione, che l'esborso sia stato sufficiente a riparare il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile. 
La difesa della ### s.r.l. avrebbe, eventualmente, dovuto allegare le ragioni dell'ulteriore danno, sostenendo, in ipotesi, che le caratteristiche dell'immobile locato in sostituzione di quello promesso non rendevano possibile la conclusione del contratto con la ### ad esempio per la diversa collocazione geografica o per sottodimensionamento rispetto all'immobile promesso in vendita. ### - ### il riconoscimento della somma necessaria per ottenere il bene sostitutivo e, al contempo, del vantaggio economico non ottenuto dall'uso commerciale del bene, in sé considerato ed in assenza di ulteriori allegazioni, costituisce duplicazione risarcitoria: ove accolta integralmente, sarebbe liquidato due volte il danno per la mancata disponibilità dell'immobile. 
In altri termini, il creditore, non avendo allegato altro se non che la mancata disponibilità dell'immobile promesso in vendita nei tempi pattuiti, può lamentare o il fatto di aver dovuto disporre di altro bene solo dietro pagamento della somma (danno emergente) ovvero che, non disponendo del bene promesso, non ha potuto ottenere un vantaggio dall'uso commerciale (lucro cessante).   Al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, nel rispetto del principio di integralità del risarcimento, deve, pertanto, riconoscersi il danno quantitativamente superiore che, nel caso in questione, come risulta da specifica allegazione e prova, consiste nel danno emergente, quantificato, al mese di ottobre 2025, nella somma complessiva di euro 173.500,00 oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale, al saggio previsto dal comma 4 dell'articolo 1284 c.c.. 
§§§§§ La condanna al risarcimento di tale danno non può disporsi, sulla base delle considerazioni svolte dalla difesa di ### esclusivamente nei confronti della #### E ### convenuta. 
Occorre, invero, specificare che il preliminare di compravendita concluso in data 8 novembre 2019 aveva ad oggetto la proprietà indivisa delle unità immobiliari sopra meglio descritte, non, invece, le singole quote di comproprietà spettanti, nella misura dei due terzi in capo a ### E ### s.r.l. e, nella misura di un terzo, in capo a #### - ### prestazione, pertanto, (e l'interesse della parte promissaria acquirente) era da ritenersi indivisibile e ad attuazione congiunta, richiedendosi, per la stipulazione del definitivo di compravendita, il consenso di entrambi i comproprietari quale unica parte contrattuale. 
In merito, l'art. 1316 c.c. dispone che “### è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti” e il successivo art. 1317 c.c. prevede che “Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.” La dottrina più autorevole desume dalla riserva di cui all'art. 1317 c.c. che, talvolta, la obbligazione indivisibile può essere adempiuta unitariamente da uno dei condebitori, con liberazione degli altri nei confronti del creditore, risultando, in tal caso, applicabile la disciplina delle obbligazioni solidali, in quanto compatibile. In altre ipotesi, invece, l'adempimento della obbligazione indivisibile richiede un'attuazione congiunta, si pensi, ad esempio, al contratto avente ad oggetto la riproduzione di una rappresentazione teatrale ovvero un concerto, rispetto al quale non possono trovare applicazione le norme sulla solidarietà. 
La soddisfazione dell'interesse creditorio, in tali ipotesi di obbligazioni indivisibili ad attuazione congiunta, dipende, più che dalla sommatoria di singole prestazioni, dalla realizzazione di singole attività, atte a realizzare l'unica prestazione dedotta in obbligazione. 
Per la pluralità dei debitori, pertanto, si configura una situazione di “condebito”, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento sarebbe riconducibile, non al singolo soggetto, ma all'insieme dei condebitori. 
Tale ricostruzione risulta conforme all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, secondo cui “in tema di promessa di vendita di un bene immobile indiviso, appartenente pro quota a più comproprietari, allorché nell'unico documento predisposto per il negozio non risulti la volontà dei comproprietari di scomposizione del contratto in più contratti preliminari relativi esclusivamente alle singole quote di cui ciascuno ### - ### di loro è rispettivamente titolare, le dichiarazioni dei promittenti venditori, che costituiscono un'unica parte complessati fondono in un'unica volontà negoziale, sicché sono parti necessarie del giudizio di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. tutti coloro che, concorrendo a formare la volontà negoziale della parte promittente, si sono obbligati a prestare il consenso necessario per il trasferimento del bene considerato come un unicum inscindibile e nei cui confronti deve spiegare effetto la sentenza costitutiva. In tal caso, l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione pattuita viene soddisfatto dal contributo necessariamente collettivo di ciascuno dei debitori, i quali si impegnano non soltanto a prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di comproprietà di cui sono rispettivamente titolari, ma si obbligano anche a promettere il fatto altrui, e cioè la prestazione del consenso da parte degli altri: in considerazione dell'interdipendenza delle prestazioni e del carattere unitario dell'adempimento legittimamente il creditore rifiuta la prestazione di uno o di alcuni soltanto dei debitori. Il condebitore non inadempiente non può invocare - per essere esonerato da responsabilità per danni - l'impossibilità della prestazione ascrivibile all'inadempimento colpevole degli altri. 
Infatti, la natura collettiva della obbligazione avente ad oggetto il trasferimento di un bene considerato nel contratto come un unicum inscindibile induce ad escludere, contrariamente a quanto ritenuto da Cass. 4965/2004, che la stessa essa abbia natura solidale: poiché ciascuno dei promittenti è in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri che hanno il potere di disporne, non trova applicazione l'art. 1292 cod. civ., a stregua del quale qualora più debitori sono obbligati per la medesima prestazione ciascuno di essi può adempiere per l'intero e l'adempimento da parte di uno libera gli altri. Ne consegue, altresì, l'inapplicabilità all'obbligazione in oggetto del principio dettato in materia di obbligazioni solidali dall'art. 1307 cod. civ., secondo cui qualora l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti, essendo gli altri obbligati tenuti soltanto a corrispondere il valore della prestazione dovuta: la responsabilità è posta a carico esclusivamente del debitore ### - ### colpevole che con la propria condotta ha reso impossibile l'adempimento della prestazione da parte degli obbligati che altrimenti avrebbero potuto eseguire liberandosi dell'obbligazione senza produrre il danno ulteriore. Nel caso di mancato adempimento da parte degli altri promittenti dell'obbligo di prestare il consenso necessario per trasferire l'immobile indiviso, la responsabilità del promittente disposto a cedere la propria quota trova fondamento nell'inadempimento - al medesimo ascrivibile - dell'obbligazione avente ad oggetto la promessa dell'adempimento degli altri.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6162 del 2006). 
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, nonostante la manifestazione della disponibilità di ### a prestare il consenso alla stipula del definitivo, sì come desumibile dalla lettera del 14/04/2022, (cfr. lettera allegata alla comparsa di costituzione e risposta), la mancata conclusione del contratto risulta addebitabile ad entrambi i comproprietari, quale fatto unitario di inadempimento. 
Come sopra meglio espresso, infatti, non trova applicazione la disciplina delle obbligazioni solidali e, nello specifico, l'art. 1307 c.c. che dispone che “se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuto. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti”. 
Conseguentemente, l'azione risarcitoria esperita da parte attrice deve ritenersi fondata nei confronti di entrambi i comproprietari, costituenti una unica parte contrattuale, ancorché plurisoggettiva. 
In altri termini, a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di prestare il consenso alla stipulazione del definitivo, qualificata dalla Suprema Corte quale obbligazione indivisibile ad attuazione congiunta, deriva l'obbligazione risarcitoria di natura divisibile e ad attuazione solidale. ### - ### indi, distinguere il piano relativo al rapporto esterno intercorrente tra promittenti venditori e promissario acquirente, dal rapporto interno sussistente tra i singoli comproprietari.  ### al rapporto esterno, la ### s.r.l., in applicazione delle norme sulla solidarietà passiva, ha la facoltà di domandare l'intero risarcimento nei confronti di uno solo dei comproprietari, promittenti venditori, condebitori solidali.  ### ai rapporti interni, invece, il danno deve addebitarsi esclusivamente a #### E ### s.r.l., a fronte di una ipotesi di solidarietà cosiddetta “diseguale”, avendo la società espressamente e ingiustificatamente rifiutato la stipula del definitivo, sì causando colposamente l'inadempimento della unitaria prestazione dedotta. 
Trova, pertanto, accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da ### con la quale chiedeva di essere tenuto indenne dalla eventuale condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali. 
Si riconosce, pertanto, il diritto di regresso di ### nei confronti della ### E ### s.r.l. rispetto alle somme eventualmente versate in favore della ### S.R.L. in esecuzione della presente sentenza. 
§§§§§ Né risulta condivisibile la difesa svolta dalla società convenuta, secondo cui il danno sarebbe stato evitato mediante la cessione, da parte di ### della quota di proprietà pari ad 1/3, che avrebbe escluso la necessità di pagare il canone di locazione. 
Il principio di correttezza e il dovere di buona fede di cui all'art. 1227 c.c., invero, nel porre a carico del creditore un dovere di collaborazione atto ad evitare l'aggravamento delle conseguenze dell'inadempimento, non è tale da imporre, in capo allo stesso, l'obbligo di acquistare un bene diverso, anche solo quantitativamente, da quello oggetto del preliminare.  ### specifico, l'interesse della società ### s.r.l. ad acquisire in proprietà un locale di dimensioni superiori rispetto alla porzione corrispondente alla quota di un terzo spettante a ### - ### poteva agevolmente ricavarsi, oltre che dall'oggetto del contratto preliminare, dalla stipulazione del secondo contratto di locazione, avente ad oggetto un lotto di terreno di 30.000 mq., per lo svolgimento dell'attività commerciale (che, evidentemente, la parte legittimamente intendeva svolgere in un unico contesto ‘topografico').  ###, secondo orientamento della Suprema Corte, “la vendita di un bene in comunione è di norma considerata dalle parti come un unicum inscindibile e non come somma delle vendite delle singole quote che fanno capo ai vari comproprietari, per cui questi ultimi costituiscono una unica parte complessa e le loro dichiarazioni di vendita si fondono in un'unica volontà negoziale, tranne che dall'unico documento predisposto per il negozio risulti chiaramente la volontà di scomposizione in più contratti, in base ai quali ogni comproprietario vende la propria quota all'acquirente senza alcun collegamento negoziale con le vendite degli altri ( in proposito Cass. Sez. unite, 8 luglio 1993 n. 7481)” (Cass. civ., sez. II, n. 11986 del 1998). 
§§§§§ ### la fondatezza dell'azione di risarcimento del danno nei limiti di cui si è detto, correttamente esperita tanto nei confronti della ### E ### s.r.l., quanto nei confronti di ### gli stessi vanno condannati in solido al risarcimento dei danni come sopra accertati. 
§§§§§ ### a fronte: - dell'offerta della società attrice, ### s.r.l., di procedere al pagamento della somma residua di euro €. 480.000,00, in adempimento della prestazione sulla stessa gravante; - delle risultanze probatorie versate in atti e, nello specifico, della prova del danno conseguente all'inadempimento contrattuale, per la complessiva somma di euro 173.500,00 oltre interessi, la domanda di compensazione giudiziale formulata dall'attore merita di essere accolta. ### - ### deriva che dal prezzo di vendita ancora dovuto dalla ### s.r.l. pari ad euro 480.000,00, deve essere decurtata la somma complessiva di euro 173.500,00 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., che l'attore ha dovuto sopportare a fronte dell'inadempimento della convenuta; Parte attrice, pertanto, è tenuta al pagamento in favore della società #### E ### e ### della somma residua, decurtata nei termini anzidetti, a titolo di saldo del prezzo di vendita dovuto. 
§§§§§ In conclusione, posto che alla luce delle superiori considerazioni deve considerarsi ingiustificato il mancato adempimento dell'obbligo, da parte della #### E ### s.r.l. e di ### di conclusione del definitivo, che avrebbe comportato il trasferimento della proprietà delle unità immobiliari e a fronte dell'offerta della società attrice, ### S.R.L., di procedere al pagamento della somma residua di euro €. 480.000,00, in adempimento della prestazione sulla stessa gravante, deve disporsi ex 2932 c.c. il trasferimento alla ### s.r.l. della piena proprietà • delle unità immobiliari site in ### via ### 1 e precisamente: • locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2 della consistenza catastale di 5 vani posto al piano terra e primo, rendita 271,14; • locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 3, zona censuaria 1, categoria D/8, rendita 3.078,00. 
Posto che parte acquirente deve procedere al pagamento del saldo, quantificato nei termini sopra indicati, l'effetto traslativo deve considerarsi subordinato all'effettivo pagamento, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui ‘in tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal momento del ### - ### loro passaggio in giudicato, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente, l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento' ( civ., sez. II, 9 maggio 2024 n.12680). 
§§§§§ In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, i convenuti vanno condannati, in solido, in favore di parte attrice, al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della domanda, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, secondo i parametri tabellari. 
In ragione della esclusiva addebitabilità dell'inadempimento, nei rapporti interni fra promittenti venditori, alla condotta tenuta dalla società ### E ### s.r.l., deve accogliersi la domanda riconvenzionale interna proposta da ### Si riconosce, pertanto, il diritto di ### di regresso nei confronti della società di quanto eventualmente corrisposto in adempimento dell'obbligo derivante dalla presente sentenza.  P.Q.M.  il ### di #### in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.6771/2022 R.G., così statuisce: o DICHIARA, in esecuzione del contratto preliminare dell'8 novembre 2019 il trasferimento a favore della ### S.R.L. del diritto di proprietà delle unità immobiliari site in ### via ### 1 e precisamente: ▪ locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2 della consistenza catastale di 5 vani posto al piano terra e primo, rendita 271,14; ### - ### ▪ locale censito nel ### del Comune di ### al ### 39, particella 1774, sub. 3, zona censuaria 1, categoria D/8, rendita 3.078,00; - DISPONE che il ### dei registri immobiliari proceda alla trascrizione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato - ### la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c. tra le parti, decurtando dalla somma di euro 480.000, dovuta da ### s.r.l. in favore di ### E ### s.r.l. e di ### la somma di euro 173.500,00 oltre interessi al saggio previsto ex art. 1284 comma 4 c.c.; - ### s.r.l. tenuta al pagamento, in virtù della compensazione giudiziale operata, dell'importo residuo derivante da tale differenza, a titolo di saldo del prezzo di vendita in favore, in solido, di ### E ### s.r.l. e di ### cui subordina l'efficacia traslativa della presente sentenza; - ### E ### s.r.l. e #### in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di ### S.R.L., che liquida in complessivi euro 23.671,00 (di cui euro 1.214,00 per spese vive ed euro 22.457,00 per compensi), oltre ### CPA e rimborso forfettario spese generali.  - DICHIARA il diritto di regresso di ### nei confronti della #### E ### s.r.l., per l'intero importo che verrà eventualmente corrisposto in favore della ### s.r.l. a titolo di risarcimento del danno.  - RIGETTA ogni altra domanda. 
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa ### funzionario U.P.P.  in servizio presso questo #### 14 ottobre 2024.  

IL GIUDICE
#### 15 D.M. 44/2011


causa n. 6771/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Cariolo

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Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 813/2025 del 29-05-2025

... dell'art. 1, lettera a) delle condizioni generali di contratto. All'udienza del 20/1/21 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza del 15/12/21 veniva ammessa la prova per testi articolata dalla società attrice. La causa veniva istruita mediante produzione documentale nonché mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice e viene decisa come di seguito. ***** Ciò premesso, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e priva di supporto probatorio e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. ### s.r.l.s., che esercita attività di lavanderia e noleggio biancheria a ### in via ### 22, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, a suo dire, patiti a seguito dell'allagamento verificatosi in data ###, che ha interessato i locali della ### s.r.l. (posta al piano superiore dello stabile ove ha sede l'odierna attrice). A seguito del suddetto evento, ha dedotto di aver patito danni quantificati nella somma complessiva di € 106.386,78. Tali danni, per quanto attiene alla voce del danno emergente, sono stati così identificati: - danni ai macchinari industriali per € 21.782; - danni ai tessuti detenuti in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4824/2019, promossa da: ### S.R.L.S. (P.IVA ###) in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliat ###via ### n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti #### S.R.L. (P.IVA ###) in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliat ###via F. Crispi n. 177, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### giusta procura in atti ### E nei confronti di ### S.P.A. (C.F. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat ###via ### n. 75, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti ### Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni ### E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ### s.r.l.s. conveniva in giudizio ### s.r.l.  e ### s.p.a. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati alla sede operativa dell'attore, dichiarare la responsabilità della ### s.r.l., convenuta, per i danni subiti, a causa del sinistro di cui in premessa.  2) Condannare i convenuti ### s.r.l. e ### s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento di tutti in danni in favore dell'attrice, ### s.r.l., nella misura di € 106.386,78, come da documentazione prodotta, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.  3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” In particolare, l'odierna attrice, la quale esercita attività di lavanderia e noleggio biancheria, asseriva che, in data ###, la sede della ### s.r.l. (ubicata al piano superiore del palazzo sito in via ### n. 22, ove ha sede la lavanderia) si era allagata. I ristagni d'acqua che si erano formati avevano dunque causato gravi danni ai macchinari, alla struttura e ai tessuti collocati in magazzino. Di conseguenza, la ### s.r.l.s. apriva il sinistro con la compagnia ### s.p.a. (con la quale la ### s.r.l. aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile) e riceveva un'offerta di risarcimento per € 32.000,00, di gran lunga inferiore alla richiesta di € 106.386,78 avanzata dall'attrice sia per il danno emergente che per il lucro cessante. 
Con comparsa di risposta del 7/2/2020 si costituiva in giudizio la ### s.r.l., la quale non contestava il verificarsi dell'evento ma il quantum della richiesta risarcitoria. Quest'ultima chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e di essere autorizzata a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa ### per essere dalla stessa manlevata. 
Autorizzata la chiamata in causa della ### s.p.a., la prima udienza veniva rinviata alla data del 23/6/2020. 
Con comparsa di risposta del 7/4/2020 si costituiva in giudizio ### s.p.a., la quale contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto. 
Più specificamente ### s.p.a. eccepiva la nullità della domanda per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e contestava la pretesa avversaria, in quanto la stessa risultava provata unicamente da preventivi generici e non teneva conto della vetustà e dello stato d'uso dei macchinari danneggiati. 
Pertanto, chiedeva di rigettare la domanda e, per quanto attiene il danno da lucro cessante, accertare e dichiarare che ### copre tale danno nei limiti del 20%, ai sensi dell'art. 1, lettera a) delle condizioni generali di contratto. 
All'udienza del 20/1/21 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. 
Con ordinanza del 15/12/21 veniva ammessa la prova per testi articolata dalla società attrice. 
La causa veniva istruita mediante produzione documentale nonché mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice e viene decisa come di seguito.  ***** 
Ciò premesso, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e priva di supporto probatorio e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.  ### s.r.l.s., che esercita attività di lavanderia e noleggio biancheria a ### in via ### 22, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, a suo dire, patiti a seguito dell'allagamento verificatosi in data ###, che ha interessato i locali della ### s.r.l. (posta al piano superiore dello stabile ove ha sede l'odierna attrice). 
A seguito del suddetto evento, ha dedotto di aver patito danni quantificati nella somma complessiva di € 106.386,78. Tali danni, per quanto attiene alla voce del danno emergente, sono stati così identificati: - danni ai macchinari industriali per € 21.782; - danni ai tessuti detenuti in magazzino, che l'attrice noleggiava, resi inutilizzabili dai ristagni d'acqua per un totale di € 6.028,78; - danno da mancato guadagno per € 77.550,00; - spese trasferta operai addetti alle riparazioni per € 1.026,00.  ### ha versato in atti delle foto, una perizia di parte, un preventivo di riparazione macchinari e due fatture, ritenendo che i suddetti elementi potessero costituire prova del danno patito e del nesso di causalità esistente tra l'evento lesivo (id est allagamento della ### s.r.l.) e il danno. 
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare, nell'ipotesi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (cfr. tra le tante Civ. Sez. I, n. 21140/2007). 
Nel caso di specie, sebbene l'an della pretesa risarcitoria, quantomeno sub specie di allagamento dei locali, risulti incontestato tra le parti, occorre vagliare l'allegazione dei fatti narrati dall'attrice e la documentazione offerta a corredo. 
In particolare, per quanto attiene al danno emergente, ossia alla perdita patrimoniale subita, l'attrice ha prodotto in atti una perizia di parte e due fatture, una di smaltimento tessuti e l'altra di acquisto nuovi tessuti (cfr. doc. 3,4 e 5 fascicolo di parte attrice). 
Tuttavia, detti documenti non danno prova di una eventuale perdita patrimoniale subita da parte attrice. 
Nello specifico, le fatture versate in atti, contestate nell'ammontare dalla convenuta ### s.r.l e dalla compagnia ### s.p.a., non sono quietanzate, né vi è prova dell'avvenuto pagamento di esse. 
Sul punto, la Corte di Cassazione ha così statuito: “è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (Cassazione civile, con l'Ordinanza n. 3293/2018, in senso conforme si vedano Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832). 
Dall'applicazione del succitato principio di diritto al caso in esame, si evince che le fatture versate in atti, prive di accettazione e/ o quietanza di pagamento, non possono assurgere a idonea prova del danno, né, per quel che rileva nel caso a mani, dar prova della quantificazione del danno subito, anche in considerazione del fatto che non è stato in alcun modo dedotto e provato quale fosse lo stato dei tessuti antecedente all'evento di danno.
Parimenti priva di valore probatorio risulta la perizia di parte versata in atti. 
In materia il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, condiviso da questo Giudice, statuisce che: “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione” (Cass. n. 2980 dell'1/02/2023).  ###, poi, con la memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha fatto riferimento a un'ulteriore produzione documentale (fatture di acquisto) le quali, tuttavia, risultano versate in atti in data ###, ossia ben oltre la scadenza del termine perentorio previsto per il deposito delle suddette memorie. Invero, il dispositivo della norma indicata prevede che le parti, entro il termine di scadenza per il deposito della memoria di cui al n. 2, devono effettuare, a pena di preclusione, l'attività istruttoria che non abbiano già compiuto in precedenza. Dette preclusioni istruttorie riguardano sia le prove costituende che quelle precostituite: ne segue che i suddetti documenti non possono essere utilizzati ai fini del decidere, in quanto tardivamente depositati. 
Non solo, anche a voler esaminare il contenuto della suddetta produzione, nella descrizione lavori effettuati dalla ### è indicato un intervento di “manutenzione ordinaria” che non è, di certo, compatibile con l'evento dannoso indicato ###.  ### ha, poi, richiesto, il risarcimento del danno per mancato guadagno, quantificato nella somma di € 77.550,00, asserendo di essere stata costretta a bloccare l'attività lavorativa per 47 giorni. 
Anche il suddetto danno, contestato dalle convenute, è carente di prova. 
Dall'esame delle dichiarazioni dei testi escussi non si evince alcun elemento utile alla quantificazione del danno da mancato guadagno. 
Invero, il teste ### dipendente della ### s.r.l.s., sentito sull'art. c) della memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice ha confermato che la ### a seguito dell'allagamento che ha interessato i locali della convenuta, ha dovuto interrompere l'attività perché le macchine erano guaste e sono stati costretti ad appoggiarsi ad altre lavanderie (cfr. verbale di causa del 15/06/2022). 
Il teste ### sentito sul medesimo articolato, ha confermato il fermo dell'attività subito da parte attrice (cfr. verbale di causa del 15/06/2022). 
Tuttavia, dalle suddette dichiarazioni non è desumibile alcun elemento funzionale alla quantificazione del suddetto danno. 
Peraltro, in punto di prova del danno da lucro cessante, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che il danno patrimoniale da mancato guadagno necessita di una prova rigorosa dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, essendo escluse le ipotesi di mancato guadagno meramente ipotetiche, perché dipendenti da condizioni incerte: “ (…) infatti la liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno richiede un rigoroso giudizio di probabilità ( e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi, offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desume l'entità del danno subito” (Cass. Ordinanza n. 5616/2018; ###, Sez. ### n. 243/2023; ###, Sez. II, Como n. 1100/2022). 
Ebbene, dall'applicazione dei principi su indicati al caso in esame, appare evidente che la ### s.r.l.s.  non ha offerto elementi certi idonei alla prova del danno da mancato guadagno, né tanto meno può ritenersi sufficiente la perizia di parte versata in atti, per le ragioni già esposte, appalesandosi peraltro esplorativa anche una eventuale consulenza tecnica d'ufficio da disporsi sul punto. 
In conclusione, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata. 
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo (tariffa tra media e minima parametri forensi di cui al D.M. 147/22 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta).  P.Q.M Il Giudice del ### di ### dott.ssa ### A. ### in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4824/2019 r.g.: 1) rigetta la domanda di parte attrice; 2) condanna ### s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.100,00 per compensi oltre ### CPA e spese generali al 15% come per legge da versarsi in favore di ciascuna delle convenute, ### s.r.l. e della ### s.p.a.  ### 10.5.2025 

Il Giudice
Dott.ssa ### A.


causa n. 4824/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Emanuela Antonia Favara

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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 4435/2025 del 28-04-2025

... 13.04.2023 (fondata su preventivo del 01.03.2023) ed il contratto di noleggio risulta stipulato il ###. In primo luogo emerge la incongruenza temporale di detta documentazione; la fattura di riparazione attesta un tempo di lavorazione di 6,15 ore (ovvero meno di una giornata lavorativa), mentre il contratto di noleggio risulta stipulato ben nove giorni prima della emissione del documento fiscale. In secondo luogo non risulta un effettivo esborso da parte del noleggiante. Risulta infatti depositata una “fattura proforma” del contratto di noleggio, che, notoriamente è un documento preliminare, privo di valore fiscale e a contenuto libero, che viene emesso dall'impresa solitamente per posticipare l'emissione della fattura vera e propria al momento del pagamento. Richiamando le massime sopra indicate, la prova del danno da noleggio sostitutivo può essere validamente fornita mediante produzione della relativa fattura corrispondente all'effettivo depauperamento economico subito dal proprietario. Tale prova, nel caso di specie, non risulta raggiunta. Parimenti non risulta un effettivo esborso nemmeno per le competenze della DB ### S.r.l., essendo stato depositato in atti un mero avviso di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ROMA ### Il Giudice designato ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 14931 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 28 aprile 2025 e vertente TRA ### s.r.l. (C.F. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.  ###) #### S.p.a. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ##### (C.F. ###), residente ####: accertamento dell'obbligo di pagamento ai sensi degli artt. 145-148 c.d.a.  ### in atti.  ### ricorso ritualmente depositato e successivamente notificato in una con decreto di fissazione di udienza a ### S.p.A. e a ### la ### S.r.l. chiamava in giudizio i detti convenuti per ottenere il risarcimento del danno derivante dal sinistro occorso il ### in ### Via dei ### n. 22.
Precisava la parte istante di agire in virtù di atto di cessione del credito effettuata da ### quale proprietario del veicolo ### C-HR tg. ### Esponeva la parte cessionaria che, nella data e luogo indicati, la detta autovettura era urtata dal veicolo ### tg. ### durante il tempo necessario per le riparazioni (consistente nel fermo tecnico e nella sosta forzata per il reperimento dei ricambi), il veicolo de quo era sottratto alla disponibilità effettiva del proprietario che, quindi, era costretto a noleggiare presso la ### s.r.l. un veicolo sostitutivo per 3 gg., per una spesa di € 270,00-. 
Inoltre la ### inviava alla ### di assicurazione del danneggiato un'intimazione di adempimento delle proprie pretese risarcitorie costituendola in mora per il risarcimento del danno da fermo tecnico al costo di € 60,00- Di tali somme il ricorrente chiedeva integrale ristoro. 
Si costituiva in giudizio la ### S.p.A. la quale eccepiva la insussistenza causale tra la spesa di noleggio ed il tempo occorso per le riparazioni; eccepiva altresì l'aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1175 Chiedeva pertanto il rigetto delle domande. 
La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 28.04.2025. 
DIRITTO La domanda è infondata e deve essere rigettata. 
In linea generale, sussiste la attribuibilità del danno allorquando la perdita patrimoniale correlata venga effettivamente provata (Cassaz. 20615/15). 
Tale assunto è stato più volte confermato dalla Suprema Corte la quale (### 9348/2019) ha ribadito che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro stradale; infatti, l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario è un danno che deve essere obbligatoriamente allegato e dimostrato. 
Trattandosi di un “danno conseguenza” ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova relativa all'effettivo depauperamento patrimoniale subito quale conseguenza dal mancato utilizzo del mezzo. 
Per poter assolvere a detto onere probatorio, la prova del danno non può derivare semplicemente dalla dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo “ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”. (Cfr. Cass. n. 13718 del 31/05/2017, Tribunale di ### n. 18249 del 27/09/2018, Cass. n. 18773 del 26/09/2016, Cass. n. 124 del 08/01/2016). 
Tuttavia il principio per il quale il danno da "fermo tecnico” è dimostrato dalla spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, va specificato con la dimostrazione di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza diretta del danneggiamento del veicolo (Cassaz. ordinanza n. 27389 del 19 settembre 2022). 
In sostanza non è sufficiente dimostrare il mero esborso, ma è necessario porre tale spesa in stretto nesso causale con l'evento dannoso, secondo le normali regole del ragionamento presuntivo, ovvero ammettendo che il danneggiato abbia noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria. 
Delineati dunque i principi generali che devono essere applicati nella verifica di sussistenza del danno da fermo tecnico, dalla analisi della documentazione in atti emerge che il sinistro è avvenuto il ###, il preavviso di fattura per le riparazioni è del 13.04.2023 (fondata su preventivo del 01.03.2023) ed il contratto di noleggio risulta stipulato il ###. 
In primo luogo emerge la incongruenza temporale di detta documentazione; la fattura di riparazione attesta un tempo di lavorazione di 6,15 ore (ovvero meno di una giornata lavorativa), mentre il contratto di noleggio risulta stipulato ben nove giorni prima della emissione del documento fiscale. 
In secondo luogo non risulta un effettivo esborso da parte del noleggiante. 
Risulta infatti depositata una “fattura proforma” del contratto di noleggio, che, notoriamente è un documento preliminare, privo di valore fiscale e a contenuto libero, che viene emesso dall'impresa solitamente per posticipare l'emissione della fattura vera e propria al momento del pagamento. 
Richiamando le massime sopra indicate, la prova del danno da noleggio sostitutivo può essere validamente fornita mediante produzione della relativa fattura corrispondente all'effettivo depauperamento economico subito dal proprietario. 
Tale prova, nel caso di specie, non risulta raggiunta. 
Parimenti non risulta un effettivo esborso nemmeno per le competenze della DB ### S.r.l., essendo stato depositato in atti un mero avviso di fattura, non comprovante il pagamento delle somme. 
Per tali motivi la domanda deve essere rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza come da dispositivo a favore di ### S.p.A. 
Devono essere compensate nei confronti della parte contumace.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### ogni contraria istanza disattesa, pronunziando sulla domanda proposta da ### S.r.l. nei confronti di ### S.p.A. e ### così provvede: a) Rigetta la domanda.  b) Condanna parte ricorrente alle competenze di causa a favore di ### S.p.A. che liquida in € 286,00, oltre rimb. for., cpa ed iva come per legge.  c) Compensa le spese di causa nei confronti della parte contumace.   Così deciso in ### 28.04.2025 ####

causa n. 14931/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Dario Bonamano

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