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Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 839/2025 del 17-12-2025

... Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa: In via preliminare: -dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (### 9/12/1998 n. 431 articolo 5, comma1) registrato presso l'### delle ### di L'### il ### al n. 1451 Serie ### (cfr doc 2 intimazione di sfratto) nel merito: ordinare l'immediata riconsegna del bene e condannare la signora ### (### Fisc. ###) nata l'11.03.1963 a L'### ed ivi residente ###al rilascio dell'immobile locatole indicato in narrativa, sito in L'### alla ### n. 28, con ogni accessorio e pertinenza, libero e sgombro da persone e da cose; condannare ex art. 1591 c.c. la signora ### al pagamento dal 31.01.24, data di cessazione del contratto, dei canone di locazione dovuti, della somma di € 100,00 mensile per l'occupazione senza titolo del locale cantina, degli oneri accessori, dell'importo IMU sino alla restituzione dell'immobile; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte resistente quantificare in termini di giustizia il canone di locazione, adeguandolo all'affitto medio per le case attualmente sul mercato, e considerando anche l'occupazione del locale cantina non prevista nel (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di L'### UDIENZA 17/12/2025 ### art. 127 cpc N. R.G. 2350/2024 Il giudice ### lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate ### lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate ### lette le note di discussione depositate dalle parti; Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio. 
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17:30 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato. 
L'### lì 17/12/2025 Il giudice ### ' A Q U I L A Il Tribunale di L'### in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa ### ha emesso la seguente ### nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2350/2024 R.G. decisa ex art. 429 c.p.c.  vertente #### elettivamente domiciliato in ###. Mazzini, 65 Avezzano presso e nello studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso #### elettivamente domiciliata in #### 25 L'### presso e nello studio dell' avv. #### intimazione di sfratto per finita locazione #### come da atti e verbali di causa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della ### 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). 
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa. 
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere. 
Con ricorso di data 05/02/2024 ### ha intimato lo sfratto per finita locazione e citazione per la convalida alla signora ### Ha dedotto l'intimante: -di aver acquistato in data ###, con atto di compravendita a rogito #### n. 8669 Raccolta 6911, da ### l'appartamento, il locale cantina e il garage siti in L' ### via ### n. 28; - che nell'art. 4 del contratto di compravendita la venditrice aveva dato atto che il bene era locato in virtù del contratto di locazione di natura transitoria, regolarmente registrato, sottoscritto in data 1° febbraio 2023, con scadenza al 31 gennaio 2024; - di essere subentrato ex lege nel suddetto contratto; - che in data ### aveva sottoscritto con la venditrice ### e la conduttrice ### una scrittura privata in cui si era stabilito che a seguito della compravendita effettuata il ### il pagamento del canone mensile di affitto sarebbe stato accreditato sul conto corrente di esso intimante; -che con raccomandata in data ### consegnata il ###, aveva chiesto la restituzione dell'appartamento alla data della scadenza del contratto 31/01/2024: - che ### non aveva risposto alla lettera ma aveva comunicato in data ### tramite messaggio whatsApp l'intenzione di non lasciare l'appartamento. 
La conduttrice ### si è costituita in giudizio con comparsa di data 05/06/2024 per opporsi alla convalida; in particolare, ha contestato la validità del contratto che fissava la durata di un anno anziché la durata secondo la previsione legislativa ordinaria, deducendo che non ricorrevano le esigenze di transitorietà, genericamente indicate nel contratto quali “motivi lavorativi” ciò perché nel contratto di locazione sottoscritto, seppure presente la presunta esigenza di transitorietà della conduttrice, mancava, invece, l'allegazione dell' apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza. 
All'udienza del 16/09/2024, svoltasi in contraddittorio con le parti, con ordinanza di pari data, il Giudice, ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per ordinare il rilascio dell'immobile, ha rigettato l' istanza di rilascio provvisoria ex art. 665 c.p.c. e ha disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. con assegnazione all'istante del termine di trenta giorni e all' intimata del termine al dieci giorni prima della udienza fissata al 13/01/2025 per l'integrazione degli atti introduttivi. Inoltre, ha ordinato che fosse esperito il procedimento di mediazione obbligatorio ex D. Lgs. 4 marzo 2010, 28 presso un ### territorialmente competente.   Soltanto parte attrice ha depositato le memorie integrative ex art. 426 c.p.c. precisando le seguenti conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa: In via preliminare: -dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (### 9/12/1998 n. 431 articolo 5, comma1) registrato presso l'### delle ### di L'### il ### al n. 1451 Serie ### (cfr doc 2 intimazione di sfratto) nel merito: ordinare l'immediata riconsegna del bene e condannare la signora ### (### Fisc. ###) nata l'11.03.1963 a L'### ed ivi residente ###al rilascio dell'immobile locatole indicato in narrativa, sito in L'### alla ### n. 28, con ogni accessorio e pertinenza, libero e sgombro da persone e da cose; condannare ex art. 1591 c.c. la signora ### al pagamento dal 31.01.24, data di cessazione del contratto, dei canone di locazione dovuti, della somma di € 100,00 mensile per l'occupazione senza titolo del locale cantina, degli oneri accessori, dell'importo IMU sino alla restituzione dell'immobile; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte resistente quantificare in termini di giustizia il canone di locazione, adeguandolo all'affitto medio per le case attualmente sul mercato, e considerando anche l'occupazione del locale cantina non prevista nel contratto di locazione oggetto di causa, oltre oneri accessori; condannare la resistente alle spese, diritti e onorari di giudizio”. 
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa, istruita con produzioni documentali, all'udienza odierna è stata discussa mediante trattazione scritta ed è stata decisa ex art. 429 c.p.c.. 
Preliminarmente, va evidenziato che le conclusioni come precisate dall'attore nelle note difensive conclusionali di data 05/12/2025 limitatamente alle domande nuove sono inammissibili, essendo la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. preposta a fissare in modo definitivo le domande e le istanze che sono conseguenziali alla difesa avversaria. 
La convenuta nelle note difensive conclusionali si è riportata integralmente alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione in giudizio. 
Passando all'esame del merito, nel presente giudizio si controverte sulla natura del contratto di locazione di data 1° febbraio 2023 per il quale l'attore ha agito in giudizio per far accertare la finita locazione dichiarata di natura transitoria, a fronte della posizione assunta dalla conduttrice che ne assume, invece, la durata quadriennale. 
Il contratto formalmente è stato rubricato come “### di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (legge n. 431 del 1998 dell'articolo 5 comma 1)”. 
All'art. 1 “Durata” stabilisce: “Il contratto è stipulato per la durata di dodici mesi dal 01/02/2013 al 31/01/2024, allorché fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 cesserà senza bisogno di disdetta alcuna”. 
All'art. 2 “Esigenza del conduttore” stabilisce: “Il conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal ### del ### delle ### e dei trasporti in concerto con il ### delle ### e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 di cui il presente costituisce l'### B e dall'### depositato presso il Comune di L' ### il ### dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: motivi di lavoro”. 
Al riguardo, però, si rileva che il contratto difetta delle condizioni di legge per la sua qualificazione alla stregua di un valido contratto di locazione a uso transitorio, in quanto le parti hanno omesso di indicare specificamente l'esigenza transitoria della conduttrice indicata in modo generico “motivi di lavoro” così da giustificare detta natura e la corrispondente durata, ed hanno, altresì omesso di allegare la documentazione comprovante la sussistenza delle esigenze abitative transitorie. 
La transitorietà richiede, difatti, la sussistenza effettiva delle ragioni previste dalla legge attraverso il rinvio alla normativa secondaria, di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 4 della L. n. 431 del 1998, nonché il rispetto dei requisiti formali previsti. 
Il contratto, pertanto, deve essere riqualificato quale contratto di locazione di durata di quattro anni sino al 31/01/2017, rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni, salvo facoltà del locatore di diniego di rinnovo del contratto nei casi tassativi di cui all'art. 3 della L. n. 431 del 1998, tra i quali rientra l' ipotesi in cui locatore intenda destinare l' immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori dei figli o dei parenti entro il secondo grado da comunicare alla conduttrice nei termini e nelle modalità di legge. 
Di conseguenza la domanda di risoluzione del contratto de quo non può trovare accoglimento. 
Merita, invece accoglimento la domanda di condanna della conduttrice ### al pagamento dal 31.01.24, della somma di € 50,00 mensile per l'occupazione senza titolo del locale cantina e degli oneri accessori, con esclusione dell'IMU che è di spettanza del proprietario, sino alla restituzione dell'immobile. 
In punto di diritto, va evidenziato che nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. Pertanto, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, la domanda, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. di condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo del locale cantina di pertinenza dell'abitazione, per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale, è ammissibile. 
Difatti, si evince dal contenuto del contratto che oggetto della locazione è soltanto l'appartamento sito in L' ### via dei ### n. 28, piano 3, composto di n. 2 vani con cucina e servizi, ammobiliato (con esclusione del locale cantina e del garage oggetto di compravendita); inoltre il fatto storico, costituito dall'occupazione del locale cantina da parte della convenuta, documentato anche a mezzo produzioni fotografiche, non è stato contestato dalla medesima, il che comporta per il giudice ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'obbligo di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, sì da ritenerlo «sussistente» in quanto espunto dal thema probandum per volontà «dispositiva» delle parti. Il danno presuntivo nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo con valutazione equitativa, mediante il parametro del canone locativo di mercato può essere liquidato in € 50,00 mensili con decorrenza dal 31/01/2024 sino all'effettivo rilascio (Cass. SS.UU, n. ###/2022; Cass. civ. n. ###/2024). 
In relazione alla domanda subordinata di quantificare in termini di giustizia il canone di locazione, adeguandolo all'affitto medio per le case attualmente sul mercato, va detto che il canone annuo nella misura pattuita dalla clausola contrattuale (art. 4) è valido e vincolante anche per l'attuale proprietario subentrato ex lege nel contratto di locazione. La domanda, pertanto, non è fondata. 
Ogni altra questione resta nel merito assorbita. 
La circostanza che parte convenuta soltanto in sede giudiziaria ha contestato l'asserita natura transitoria del contratto di locazione e il comportamento processuale della convenuta che nella fase cautelare aveva dichiarato di voler rilasciare l'immobile, costituiscono gravi e giustificate ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto di locazione sottoscritto in data 1° febbraio 2023; - in accoglimento della domanda attorea accerta che il locale cantina è occupato in via esclusiva, in assenza di un valido titolo giustificativo, dalla convenuta ### a far data dal 31/01/2024 e per l'effetto condanna la medesima a corrispondere all'attore ### a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 50,00 mensili dal 31/01/2024 all'effettivo rilascio oltre rivalutazione ed interessi maturati dalle singole scadenze al saldo; -spese di lite interamente compensate. 
L' ### 17/12/2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2350/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria Mancini

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Tribunale di Macerata, Sentenza n. 11/2026 del 09-01-2026

... petita: “1) dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto in data ### denominato “### di vendita di bene immobile ad uso abitativo”, registrato l'8.2.2016 allo sportello di ### dell'### delle ### al n. 455 Mod. III, per grave inadempimento (ovvero subordinatamente non esatto adempimento) e per esclusivo fatto e colpa di ### ovvero subordinatamente poiché l'inadempimento (ovvero subordinatamente non esatto adempimento) della stessa è preponderante. 2) - in ogni caso - cioè per qualunque ragione si intenda venuto meno l'intercorso contratto preliminare e così anche qualora, subordinatamente, non fosse accolta la predetta domanda di risoluzione - condannare ### a) - a restituire immediatamente agli attori il possesso passivo e comunque l'immobile oggetto del preliminare, libero e vuoto di persone e/o cose. b) - anche a titolo di risarcimento danni (in via contrattuale, atteso l'inadempimento o subordinatamene non esatto adempimento colpevole della ### pure per la violazione del principio di buona fede, all'intercorso preliminare di compravendita ovvero subordinatamente in via extracontrattuale in forza della proprietà dell'immobile in capo agli attori e stante il fatto illecito (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. ### in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 1108 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto vendita di cose immobili, riservata in decisione alla udienza del 22 maggio 2025, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### come da investitura in atti.   #### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### come da incarico in atti. 
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2028, gli attori hanno in giudizio ### al fine di conseguire quanto esposto in un articolatissimo sciame di petita: “1) dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto in data ### denominato “### di vendita di bene immobile ad uso abitativo”, registrato l'8.2.2016 allo sportello di ### dell'### delle ### al n. 455 Mod. III, per grave inadempimento (ovvero subordinatamente non esatto adempimento) e per esclusivo fatto e colpa di ### ovvero subordinatamente poiché l'inadempimento (ovvero subordinatamente non esatto adempimento) della stessa è preponderante.  2) - in ogni caso - cioè per qualunque ragione si intenda venuto meno l'intercorso contratto preliminare e così anche qualora, subordinatamente, non fosse accolta la predetta domanda di risoluzione - condannare ### a) - a restituire immediatamente agli attori il possesso passivo e comunque l'immobile oggetto del preliminare, libero e vuoto di persone e/o cose.  b) - anche a titolo di risarcimento danni (in via contrattuale, atteso l'inadempimento o subordinatamene non esatto adempimento colpevole della ### pure per la violazione del principio di buona fede, all'intercorso preliminare di compravendita ovvero subordinatamente in via extracontrattuale in forza della proprietà dell'immobile in capo agli attori e stante il fatto illecito colpevole della ### ovvero subordinatamente a titolo di ripetizione di indebito ovvero ancora più subordinatemene a titolo di arricchimento senza causa, a pagare agli attori una somma corrispondente ai frutti ed utilità che dall'1.1.2016 e fino alla restituzione del possesso passivo e dell'immobile essi avrebbero potuto ricavare dal medesimo, così ad esempio utilizzandolo per abitarvi o locandolo (con quantificazione come se l'immobile non fosse stato reso praticamente inutilizzabile per le suddette demolizioni e rimozioni, imputabili e riconducibili esclusivamente alla ### ovvero subordinatamente tenendo conto di queste ultime) ovvero subordinatamente corrispondente ai frutti ed utilità invece ricavati dalla ### Frutti ed utilità almeno pari al valore locatizio dell'immobile, come meglio risulterà provato in corso di giudizio e che subordinatamente potranno essere ritenuti anche in via equitativa e che comunque si indicano, come d'altronde il valore locativo, in € 400,00 mensili, importo da aggiornare annualmente secondo i relativi indici ### Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo; 3) - sempre in ogni caso - e cioè che sia accolta o meno la domanda di risoluzione proposta dagli attori - condannare ### a titolo di responsabilità contrattuale, atteso il riferito suo inadempimento (ovvero subordinatamente non esatto adempimento) colpevole, pure per la violazione del principio di buona fede, all'intercorso preliminare di compravendita ovvero subordinatamente a titolo di responsabilità extracontrattuale, stante il fatto illecito colpevole della ### nei confronti degli istanti, proprietari dell'immobile, all'integrale risarcimento in favore degli attori di tutti i danni loro causati (inclusa la restituzione, a qualsivoglia titolo, delle somme che hanno dovuto anticipare per tasse invece contrattualmente a carico della ### e che si indicano in € 58.799,32 (di cui: € 49.182,62 per costi necessari per procedere alle riparazioni e ripristino dell'immobile come stimati e per relative spese tecniche e di progetto, € 1.500,00 per costi tecnici ed amministrativi per la regolarizzazione amministrativa; € 1.200,00 per i pagamenti dell'I.M.U. sull'immobile per due anni; € 500,00 per spese per viaggi a ### € 1.416,70 per spese per la mediazione immobiliare; € 5.000,00 per la perdita di occasioni di vendita dell'immobile e di ricavarne un prezzo vantaggioso), oltre all'IVA e contributo previdenziale come per legge, il tutto come meglio specificato in premessa, danni che subordinatamente potranno essere ritenuti anche in via equitativa, in ogni caso detratto, in acconto e compensazione, fino alla relativa concorrenza sul loro maggiore credito, l'importo di € 3.000,00 già versato a suo tempo dalla ### come caparra confirmatoria (che dunque non viene incamerata come tale ex art. 1385 secondo comma ###, civile, agendosi per il risarcimento del danno sulla base delle norme generali), con conseguente condanna della controparte al pagamento della differenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo”. 
Si costituiva la convenuta, eccependo la infondatezza in fatto e in diritto della domanda avversaria, della quale pertanto chiedeva il rigetto, con accoglimento della sincronicamente spiegata domanda riconvenzionale tesa al conseguimento del doppio della caparra versata, dovendosi, dal relativo punto di vita, imputare al contegno dei soli attori il fallimento del programma negoziale fissato nel contratto preliminare. 
Ammessa la prova dichiarativa, espletata la C.T.U., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
La domanda intentata dagli attori, di risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare per inadempimento imputabile alla promissaria acquirente ### è fondata, nei termini e per le ragioni che seguono. 
Per cominciare, e penetrando in medias res, la convenuta non ha neppure dedotto - e comunque non vi è obbiettivamente ragione di ritenere - che, anche a seguito della “istruttoria” svolta dallo studio notarile cui dopo le sollecitazioni degli attori si era rivolta, fosse emerso un ostacolo alla stipula del definitivo, correlato, in pura tesi, alla condizione giuridica dell'immobile, del quale era senza meno possibile il valido perfezionamento, avuto riguardo alla esistenza delle condizioni di commerciabilità del bene “edificato antecedentemente al 1942” come dichiarato al punto n. 4) del preliminare di vendita, ove si dà anche conto del permesso comunale relativo alla facciata (pratica n. 174 prot. 15412). 
Quanto alle asserite, non asseverate, “difformità riscontrate relativamente al terrazzo, alla fognatura ed alla finestra presente nella proprietà confinante”, è di agevole constatazione che la detta ### ha acconsentito alla stipula del definitivo, dopo aver liberamente riconosciuto e accettato l'evidente (soprattutto con riferimento alla finestra e alla conformazione del terrazzo) stato dell'immobile (espressamente descritto in negozio a “corpo e non a misura”) oggetto del preliminare e lo ha accettato “nello stato di fatto e di diritto in cui essa si trova”. Né essa ha ammissibilmente offerto la prova (la cui inammissibilità sul punto per violazione degli artt. 2722 e 2723 c.c. è stata prontamente sollevata sin dal verbale della udienza di comparizione, perché incompatibile con la descrizione dell'immobile quale accettata dalla stessa convenuta nel preliminare di vendita immobiliare), che i promittenti venditori avessero in proposito garantito alcunchè. Nemmeno si ha riscontro di ciò, che la convenuta abbia avuto cura di veicolare all'interno del contratto preliminare, sotto forma di condizione o dia altra clausola idonea ad assurgere a criterio interpretativo della causa concreta sottesa alla operazione negoziale, i “motivi che avevano fatto apprezzare alla ### l'abitazione”: motivi dei quali la scheda contrattuale - lo si ripeta - non offre alcuna evidenza. 
Dunque, non si ravvisa una seria ragione per giustificare la scelta della convenuta di sottrarsi all'impegno assunto con il preliminare, vuoi perché (non è stata raggiunta alcuna prova in ordine alla circostanza che) uno specifico impegno - la cui violazione all'uopo dedurre a motivo di risoluzione legale - fosse stato assunto dai promittenti venditori con riguardo al terrazzo, alla fognatura e alla finestra (che, piuttosto, essa aveva accettato nella condizione in cui le aveva viste e verificate), vuoi perché, comunque, simili “difformità” non sono in grado di elevarsi seriamente a motivo dell'altrui inadempimento grave, considerata la scarsa rilevanza ex art. 1455 c.c., come peraltro in maniera inequivoca si evince dalla circostanza che, di tali “difformità”, la ### ha del tutto taciuto nella missiva del 30 dicembre 2016, nella quale era piuttosto ad alludere solo a (a loro volta infondate) “discrepanze tra la descrizione fornitami e le risultanze catastali”. 
Quanto alla fognatura, il nominato c.t.u., ### Spada, nel relativo elaborato (v. oltre) ha rilevato che “il tracciato è lievemente difforme da quanto riportato nell'### concessa dall'### di ### …: il tracciato interno, invece di passare in corrispondenza del portone di ingresso … passa in corrispondenza dello stipite sinistro della finestra di soggiorno, lato ###”. Lo stesso perito ha concluso che “il tracciato lievemente difforme della fognatura, rispetto al parere preventivo espresso dall'### avrebbe potuto essere sistemato agevolmente e con celerità, prima della stipula dell'### di compravendita”.
La possibilità di “pieno godimento” del terrazzo mediante innalzamento della quota del colmo, possibilità il cui venir meno la ### ha senz'altro attribuito al polo attoreo, oltre a non essere stata garantita espressamente, non esclude certamente il godimento nella sua normale utilità ritraibile: non risulta che le fosse inibita la possibilità di un uso del bene conforme alle sue obbiettive caratteristiche (ossia l'affaccio e la ricezione di luce ed aria). La stessa ### è andata discorrendo di un “pieno” godimento intendendo probabilmente alludere alla fruibilità di un affaccio panoramico che non esisteva al momento in cui, lo si ripeta, la convenuta aveva accettato il bene nella condizione che le si presentava e che neppure le poteva essere validamente garantito dai venditori, se è vero che, come da essa stessa dedotto, “ne è stata fermamente esclusa la fattibilità” da parte dell'ufficio tecnico. 
Ancora, non è da sottovalutare la circostanza che la convenuta ha dato avvio ad opere - di cui v. infra - incisivamente e profondamente trasformative dell'immobile promessole in vendita (come appurato dal nominato c.t.u.), senza curarsi di previamente accertarsi della possibilità di fruire delle immaginate utilità del bene, con ciò dimostrando una scarsa considerazione dell'effettivo ostacolo che le dette “difformità” potessero rivestire nell'economia dell'affare. 
Si intende riferire che, nel valutare la possibilità di sciogliersi in via unilaterale dal contratto, oltre a doversi adeguatamente tenere in cale la circostanza che non è consentito liberarsi da un valido contratto per la esistenza di limiti noti (o che avrebbero potuto e dovuto esserli) al promissario acquirente e che nessuna clausola contrattuale escludeva o impegnata i promittenti a rimuovere, con più forte ragione deve aversi riguardo alla circostanza che il promissario acquirente ha dato esecuzione ad opere che avrebbe potuto compiere solo in qualità di (già) proprietaria del bene. 
Sotto questo profilo, sintomatica di una volontà della convenuta di ### liberarsi dal peso del vincolo è pur anche la deduzione (v. missiva del 30 dicembre 2016, poi riproposta in sede di costituzione), nella quale si addita agli odierni attori un fatto, il mancato rinvenimento della pratica edilizia, n. 174, in relazione alla quale i) non è immediatamente intuibile la rilevanza rispetto alla esecuzione dei lavori ammessi dal contratto e comunque in punto alla stipula del definitivo (il preliminare non poneva alcun rapporto tra la il completamento dei lavori e la stipula del definitivo, né in ordine al prezzo di vendita); ii) in ogni caso, come prontamente eccepito dagli attori, siffatto mancato rinvenimento (peraltro ovviabile) non costituisce un evento del quale essi possano essere chiamati a rispondere, investendo al postutto una modalità di conservazione dei documenti nel possesso della p.A. e di conserva ad essa solo ascrivibile. 
Non meno rilevante dipoi è la ragione di doglianza intonata alla mancanza o tardività della cancellazione della ipoteca. 
Nel precisare che il termine del 30 settembre 2016 indicato in contratto non appare in alcun modo in grado di rivelare la caratteristica di essenzialità, come peraltro si desume - a tacer d'altro - dalla circostanza che, ove mai apposto nell'interesse della ### questa, nella cennata missiva del 30 dicembre 2016, vi ha implicitamente ma inequivocamente assegnato un significato non perentorio, tale predicato neppure può essere assegnato al termine di cui alla missiva elettronica del 19 luglio 2017 a firma del procuratore della ### Per vero, in detta e-mail, si afferma quanto segue: “il notaio ha disponibilità per un appuntamento nei giorni 2, 3 e 4 agosto … resta inteso che ove non si creino le condizioni per la stipula entro tale data, il contratto preliminare dovrà intendersi risolto”. A tal riguardo, la convenuta stessa era a rappresentare la esistenza di una ipoteca da cancellare, iscritta in favore di ### Orbene, anzitutto, il complessivo tenore letterale della detta missiva esclude che possa seriamente trattarsi di un termine perentorio, come dimostra il rilievo obbiettivo che, nel penultimo suo capoverso, il qualificato mittente fa riferimento ad ulteriori problematiche che dovranno essere affrontate (la grata e l'accesso al terrazzo). Ciò che veniva logicamente implicando un naturale, indeterminato prolungamento del termine della stipula. 
Ancora e comunque, la stessa convenuta alludeva ad un termine che doveva ritenersi interrelato alla cancellazione della ipoteca. Se, dunque, il termine (peraltro non univocamente fissato per una specifica data, quanto - in modo pencolante - indicato alternativamente nei giorni 2, 3 e 4 agosto, nella piena consapevolezza della chiusura dello studio notarile dopo dette date) era espressamente correlato alla cancellazione della ipoteca, ne viene che anche e proprio in relazione a detto evento doveva ritenersi elasticamente correlato il momento utile alla stipula. 
In ogni caso, valga osservare la flagrante violazione da parte della ### dell'obbligo di buona fede oggettiva - quanto mai calzante nella fattispecie giudicata, avuto riguardo alla sua declinazione in chiave di dovere di considerare la sfera altrui nei limiti del proprio sacrificio -: se ormai era pacificamente perento il termine (non essenziale) del 30 settembre 2016 e se essa stessa aveva indicato un ulteriore termine, almeno fino al 4 agosto 2017 (si ricordi: “nei giorni 2, 3 e 4 agosto”) per il rogito, non vi era alcuna plausibile ragione per venire meno agli obblighi scaturenti dal preliminare e provocare il fallimento della operazione per la presenza di una iscrizione ipotecaria la cui cancellazione, una volta effettuato il pagamento del debito, non rientrava direttamente ed esclusivamente nella sfera di controllo degli attori e la cui cancellazione pretendere (peraltro senza una specifica ragione) in piena stagione agostana. 
Sul punto, serve immediatamente chiarire che, comunque, il riferimento al canone etico della buona fede non iponeva certo alla ### di attendere per un tempo indefinito il momento della cancellazione: come ad essa reso evidente e come ad essa partecipato dal procuratore degli attori, il credito sotteso alla iscrizione della ipoteca era già stato adempiuto da uno degli attori, per conto anche di tutti gli altri. Lo attesta inequivocabilmente la mai contestata comunicazione a mezzo e-mail del 24 luglio 2017, spiccata dalla agenzia riscossione, nella quale si dà atto che “in data odierna il contribuente ha provveduto al saldo in definizione agevolata … delle cartelle sottese a garanzia delle … ipoteche iscritte presso le conservatorie di ### e di ### Per i suddetti gravami è stato dato avvio alla procedura di cancellazione, i titoli sono stati predisposti ed è in corso l'invio alle conservatorie competenti”. 
Di talché, a fronte di questi elementi obbiettivi e documentali, tempestivamente posti nella sfera conoscitiva della convenuta (come dimostra l'esame della ridetta e-mail del 19 luglio 2017, nella quale il procuratore della ### rivolgendosi a quello degli attori, in questi seguenti termini si esprimeva: “mi hai riferito rappresentare un credito ### in realtà soddisfatto”), non vi era alcuna intuibile motivazione, in ogni caso giammai specificamente spesa né prima né durante il presente giudizio, in grado di rendere intelligibile la solerzia pretesa dalla ripetutamente menzionata ### nel far fallire il programmato piano negoziale, tanto più da parte di chi, la promissaria acquirente, sì come immessa nel possesso del bene, aveva iniziato a svolgervi opere e modificazioni. Ciò che, anche per un intuitivo bisogno di coerenza, avrebbe dovuto indurre in modo ancor maggiore contegni atti a evitare la largizione di termini brevi o brevissimi, soprattutto le quante volte la esigenza della loro previsione non fosse - come non era - adeguatamente giustificata sulla scorta di (mai dedotte) esigenze sopravvenute. 
Resta da riferire che la annotazione della cancellazione totale della ipoteca risale al 9 agosto 2017 (v. ispezione ipotecaria dell'8 maggio 2019).
Questi rilievi cospirano univocamente nel senso della pronuncia della risoluzione del rapporto derivante dal “preliminare di vendita di bene immobile ad uso abitativo” del 23 dicembre 2015 per inadempimento imputabile alla convenuta ### Di conserva, va rigettata la domanda riconvenzionale diretta al conseguimento del doppio della caparra ricevuta, sul presupposto della legittimità del recesso ex art. 1385 Dallo scioglimento del rapporto discende la immediata liberazione dell'immobile che, ove non ancora liberato, deve essere posto nella disponibilità degli attori. 
Resta da considerare la domanda di risarcimento della congerie dei danni lamentati dagli attori. 
Deve anzitutto essere posto in risalto che questi, pur in presenza di una clausola (la 3)) stabilente una caparra confirmatoria dell'importo di euro 33.000,00 e pur avendo percetto, a tal titolo, la minor somma di euro 3.000,00 (a tanto infatti corrisponde la sommatoria del valore nominale riportato recto verso dei sei assegni bancari emessi a loro favore dalla ### la quale non ha fornito la documentale dimostrazione di avere corrisposto un importo maggiore), hanno espressamente richiesto, con la domanda introduttiva del giudizio, un risarcimento del danno secondo le norme generali (art.  1385, comma 3, c.c.), di conserva dichiarando di trattenere la somma di euro 3.000,00 solo a titolo di acconto sul maggior ricevere. 
Al riguardo, deve osservarsi che, in tal modo, l'onere della prova in punto di danno grava sul contraente cd. fedele, che non può giovarsi della funzione liquidativa, anticipata e forfetaria, del danno normalmente associata alla caparra confirmatoria. 
Del resto, simile strategia difensiva (comportante il ripristino degli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori) appare consapevole del fatto che l'ammontare della caparra non può che corrispondere all'importo di euro 3.000,00, qualificandosi essa in una somma di denaro o altra cosa fungibile che una parte dà all'altra al momento della conclusione del contratto o, al postutto, successivamente al perfezionamento del negozio, ma pur sempre e necessariamente prima che il contratto abbia prodotto i suoi effetti cc.dd. finali e in particolare obbligatori. 
In sintesi, nel detto “preliminare” le parti avevano sì previsto la corresponsione della caparra dell'ammontare di euro 33.000,00, ma al momento della sua conclusione sono stati versati solo euro 3.000,00; successivamente, non è stato versato alcunché, né prima che il preliminare producesse i suoi effetti (peraltro tutti immediati), né successivamente.
Tanto venuto precisando e chiarendo, gli è che la parte più cospicua della richiesta risarcitoria verte innegabilmente sulla dedotta esigenza di ripristinare l'immobile dopo che la convenuta vi aveva apportato delle modifiche. 
Converrà, al riguardo, precisare che il regolamento contrattuale “concede[va] all'acquirente il possesso passivo dell'immobile per poter permettere di iniziare i lavori di ristrutturazione”, non senza precisare che “in caso di eventuali danni anche a terzi questi saranno a responsabilità del promittente acquirente”; infine, “nel caso di rinuncia ad addivenire al rogito notarile i lavori eseguiti rimarranno acquisiti all'immobile senza che sia dovuto alcun compenso o indennizzo”. 
Muovendo da questa ultima previsione, vi è che con essa (che, al pari delle altre, è andata esente da qualsivoglia censura di tipo formale o sostanziale da parte della ### i paciscenti hanno convenuto, con ogni evidenza nello svettante interesse dei promittenti venditori, che, in caso di mancata stipula del definitivo per “rinuncia” (ossia, non può che ritenersi, per una causa di scioglimento riferibile alla legittima scelta della promissaria acquirente), i manufatti e le trasformazioni costituenti l'esito dei lavori di ristrutturazione fossero da ritenersi gratuitamente (“senza che sia dovuto alcun compenso o indennizzo”) acquisiti alla proprietà immobiliare, già in forza del principio per cui il proprietario del suolo acquista per accessione, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., anche la proprietà della costruzione realizzata su di esso col contributo. 
In altri termini, a fronte di un recesso della promissaria acquirente dopo la realizzazione da parte sua di detti lavori, la stessa non avrebbe potuto pretenderne il pagamento del controvalore. 
Non importa stabilire se tale clausola introduca una penale (peraltro, anche nella assenza di contestazioni da parte della convenuta, da ritenersi compatibile con la caparra confirmatoria). 
Piuttosto, nel rimarcare che detta previsione negoziale è posta nello interesse esclusivo dei futuribili venditori, appare evidente che essa presuppone, oltre che una “rinuncia” (quindi -si ripeteil ricorso di una fattispecie di unilaterale - ma legittimo - scioglimento dal vincolo su iniziativa della promissaria acquirente), anche che detti lavori non corrispondano ad un illecito fonte di un danno per l'immobile e che comunque vi si possa trarre o conservare una utilità. 
Orbene, per le ragioni poco più in alto riferite, sicuramente non ricorre la prima condizione, ossia la legittima “rinuncia” della convenuta.
Del resto, in assenza di una irriscontrabile, esplicita volontà contrattuale (che dovrebbe in ogni caso misurarsi con la previsione legale di cui all'art. 1229 c.c.), non sarebbe in alcun modo sostenibile la tesi in forza della quale la convenuta possa andare indenne, in tutto o in parte, dalle conseguenze di un illecito, mediante una forma di ristoro per equivalente, in grado di tacitare la pretesa risarcitoria da inadempimento. Il che esclude anche che possa avere un significato nel senso preteso dalla convenuta la circostanza che gli attori avrebbero autorizzato i lavori: ammesso che sia stata fornita una adeguata dimostrazione dell'autorizzazione dei lavori di volta in volta realizzati (e per tempo sottoposti alla visione e approvazione degli attori o di uno di essi), ciò non potrebbe automaticamente equivalere ad un preventivo diniego della pretesa al risarcimento dovuto per il danno rappresentato dall'esito di quei lavori. 
In sintesi: l'”indennizzo” da in tesi corrispondere alla promissaria acquirente da parte dei promittenti alienanti era negozialmente escluso (a vantaggio di questi ultimi) per opere (autorizzate in contratto) eseguite a spese della promissaria acquirente e che questa avrebbe perduto a seguito di un ### atto di scioglimento dal preliminare; il risarcimento è invece dovuto in relazione a illeciti costituiti da opere - non autorizzate e comunque non generatrici di un vantaggio costituendo piuttosto fonte di obbiettivo nocumento - sì come eseguite dalla promissaria acquirente per essersi illegittimamente sciolta dal rapporto. 
Svolti questi rilievi, deve che le modifiche recate dalla ### all'immobile di proprietà degli attori sono giustappunto qualificabili in chiave di “interventi di demolizionerimozione”. 
Sul punto, può quindi richiamarsi quanto risulta dalla relazione peritale del 21 novembre 2024, a firma dell'### Spada, le cui conclusioni sono, senz'altro condivisibili stante la correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti e tenuto conto della conformità con tutte le ulteriori risultanze processuali (tra l'altro, acquisizioni testimoniali e documentazione prodotta). Al riguardo, peraltro, si rappresenta che la convenuta non ha rivolto alcuna osservazione critica alla versione preliminare dell'elaborato peritale. 
Ai folii 15-16 della perizia, il nominato consulente ha avuto cura di specificare analiticamente in cosa siano consistite tali demolizioni: smontaggio dei serramenti e sanitari con “perdita di tutti gli impianti presenti sui divisori: impianto elettrico …”; demolizione del camino al piano terra; realizzazione di traccia longitudinale con scavo e sezione di almeno 50 cm di profondità ed asportazione della linea fognaria esistente; scalcinatura di intonaco su pareti portanti che ha comportato anche la demolizione della sottostante “cartella di appiombatura retrostante” e perdita di tutti gli impianti presenti, e altre pesanti modifiche ancora dettagliatamente elencate nella relazione peritale. 
Serve aggiungere che non sussiste alcun elemento di giudizio per fondatamente assumere che dette opere di “demolizione-rimozione” abbiano incrementato il valore dell'immobile o anche che lo abbiano lasciato inalterato. 
Insomma, si tratta di opere che, oltre a non essere state accettate dagli attori (sul punto si rinvia a quanto poco più in alto motivato, sul significato della clausola autorizzatoria dei lavori), comunque sono obbiettivamente qualificabili come nocumento, che dunque esige un ristoro. 
Questo ultimo è stato quantificato dal nominato perito, con valutazione che appare scevra di vizi logici e alla quale è giunto all'esito di un subprocedimento al quale la convenuta ha scelto di non attivamente partecipare (come accennato, essa non ha svolto osservazioni critiche), in euro 56.000,00, stante la necessità di intervenire mercè “spese necessarie” analiticamente riportate ai folii 16-18 dell'elaborato. 
Il danno va pertanto quantificato dovendosi aver riguardo agli effettivi esborsi, sia pure rivalutati all'attualità trattandosi di debito di valore, che l'attore dovrà sostenere per l'eliminazione dei vizi; in definitiva, deve prendersi in considerazione, facendo anche ricorso ai criteri equitativi ex artt. 1226 e 2056 c.c., l'entità reale degli interventi a farsi, non trascurando la qualità del materiale e della manodopera occorrente ma nemmeno le variabili ragionevolmente riscontrabili sul mercato in riferimento ad entrambe le voci. 
Tenuto conto di tali criteri e del decorso del tempo (trattandosi di debito di valore - risarcimento del danno da inadempimento contrattuale -, l'importo quantificato deve essere rivalutato all'attualità), appare pertanto congruo stimare in euro 56.560,00 all'attualità il danno subito dagli attori. 
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle ### della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr. tra le altre, di recente, Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n.605, secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio). 
Appare equo adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, quello degli interessi legali. 
Quanto alla decorrenza di questi ultimi, trattandosi di obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, gli interessi stessi decorrono non dal fatto ma dalla costituzione in mora del debitore (12 aprile 2018, data di notificazione della citazione, in assenza di una non riscontrata interpellatio stragiudiziale). 
Inoltre, sulla somma come determinata all'attualità sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo. 
In definitiva, sussistono gli estremi per la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da esecuzione delle opere, dell'importo di euro 58.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, essendo consentito, nell'ambito di una valutazione equitativa, inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria senza necessità di precisare le singole componenti (Cass.Civ., 95/2910); e noto essendo che l'applicazione della norma di cui all'art. 1226 c.c. rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, indipendentemente dalla richiesta della parte (Cassazione civile, sez. III, sentenza 22 luglio 2016, n. 15115). 
Quanto ai costi di “regolarizzazione amministrativa” essi, come rilevato condivisibilmente dal perito d'ufficio, devono ritenersi contenuti nelle spese tecniche. 
La istanza diretta al conseguimento del pagamento dell'IMU può trovare accoglimento nei limiti che seguono. 
Il contratto prevede che “sono a carico della promissaria acquirente … le spese e le tasse riguardanti l'immobile a far data 01 Gennaio 2016”. Nel premettere che la convenuta ha conseguito il “possesso passivo” dell'immobile nel quale è stata immessa in vista della stipula del definitivo, e che non ha sollevato alcuna questione inerente alla validità di tale pattuizione in riferimento alla traslazione dell'onere tributario (dovendosi in ogni caso osservare che non si configura un vulnus al principio ex art. 53 Cost., essendo comunque e in prima battuta tenuto il contribuente proprietario, il quale agisce in rivalsa nei confronti della occupante l'immobile), la pretesa al pagamento, una volta venuto meno il vincolo contrattuale per effetto dell'inadempimento della controparte, si giustifica nella ottica del risarcimento da lesione dell'interesse positivo. 
Tuttavia, l'area del danno deve essere perimetrata e cronologicamente delimitata a due annualità, corrispondenti al protrarsi del possesso ancorato contrattualmente entro il termine previsto - e di fatto prorogato - per la stipula del definitivo (anni 2016 e 2017), anche in considerazione di quanto espressamente domandato in citazione e sulla scorta della documentazione prodotta inerente ai pagamenti effettivamente sostenuti. 
Comunque non è consentito (nella prospettiva della giustificazione causale che deve sorreggere gli spostamenti patrimoniali) addossare alla promissaria acquirente il peso economico giuridico del rimborso della IMU in relazione ad un immobile i cui lavori sono ormai conclusi, e con la loro esecuzione, la ragione che ne giustificava il “possesso passivo”. 
Ne viene che questa deve essere condannata al pagamento dell'ulteriore importo di euro 1.200,00, corrispondenti ai versamenti eseguiti dagli attori. 
Non sono dovute le spese per la mediazione, in assenza della prova dell'effettivo esborso (ove mai dovuto e sempre che non prescritto il termine spirante dalla data del 23 dicembre 2015); a tal fine, non appare sufficiente la stampigliatura “pagata” apposta in stampatello in calce alla copia di una fattura (peraltro indicante un diverso importo) emessa dalla mediatrice ### (cfr. doc. n. 15) allegato alla cit.). Trattandosi di versamenti di somme di denaro, sarebbe stato necessario fornire la traccia documentale del pagamento. 
In assenza della prova di un godimento diretto del bene impedito agli attori (i quali tra l'altro hanno dedotto di abitare altrove e di non avere interesse a risiedere nell'immobile per cui è causa) e soprattutto della esistenza di una credibile (mai offerta in prova) possibilità di impiego fecondo del bene sotto forma di locazione (al riguardo, il perito ha avuto cura di sottolineare il carattere asfittico del mercato locativo (“scarsa vivacità del mercato immobiliare”) o di ulteriori offerte di acquisto, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria volta a conseguire la riparazione del danno corrispondente ai frutti e alle utilità che gli attori avrebbero potuto ricavare dal bene, indipendentemente dalla modificazione che ne ha in concreto fatto la convenuta. La quale, per questa ragione, non vi ha tratto una utilità diretta o indiretta: non vi è prova che abbia utilizzato l'immobile per dimorarvi od ospitare qualcuno o per cederlo in godimento a terzi: ciò che del resto sarebbe stato in contrasto con la occupazione del bene limitatamente allo svolgimento dei lavori compiuti. 
Infine, non merita accoglimento la domanda di ristoro dei danni da richiamata cancellazione della ipoteca in favore del credito pubblico (e da rimborso dei costi di spostamento in auto da e per ### dovuti per recarsi presso uffici pubblici), trattandosi di debito che è direttamente correlato ad un fatto riguardante gli attori come soggetti passivi del tributo la cui evasione ha determinato la iscrizione della ipoteca poi cancellata. 
In definitiva, la convenuta deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo di euro 59.200,00, oltre interessi legali: su tale ultima somma, dalla presente pronuncia al saldo effettivo e sulla somma di euro 58.613,86, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T., dalla data della costituzione in mora (12 aprile 2018) fino alla presente pronuncia; il tutto previo diffalco dell'importo di euro 3.000,00 siccome versato a titolo di caparra agli odierni attori e da costoro trattenuto solo come acconto sul maggior ricevere. 
Le spese di lite sono a carico della convenuta e sono liquidate come in dispositivo. 
Infine, devono essere poste integralmente in capo alla convenuta le spese inerenti alla espletata C.T.U., a firma del perito d'ufficio ### Spada e liquidate in corso di causa.   P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona del dott. ### quale Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1108 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) pronuncia la risoluzione del contrattopreliminare di vendita di bene immobile ad uso abitativo” del 23 dicembre 2015, per inadempimento imputabile alla parte convenuta ### 2) condanna quest'ultima all'immediato rilascio dell'immobile indicato nel negozio di cui al capo che precede, libero da persone e sgombro da cose; 3) condanna la convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 59.200,00, oltre interessi legali: su tale ultima somma, dalla presente pronuncia al saldo effettivo, e sulla somma di euro 58.613,86, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T., dal 12 aprile 2018 fino alla presente pronuncia; il tutto previo diffalco dell'importo di euro 3.000,00; 4) condanna altresì ### al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 14.000,00, per compensi, euro 935,05 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A.  e C.P.A., nelle rispettive misure di legge; 5) pone definitivamente e per intero in capo alla convenuta le spese inerenti alla espletata C.T.U. a firma dell'### Spada, sì come liquidate in corso di causa. 
Così deciso in ### l'8 gennaio 2026.   IL GIUDICE

causa n. 1108/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Quirino Caturano

M
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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6154/2025 del 02-12-2025

... singole cadenze mensili del maturare del canone di locazione non percetto. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione.” A sostegno di tale domanda la parte istante, nella sua spesa qualità di proprietaria dell'unità immobiliare, di cui al fabbricato condominiale “###” ubicato nella ### di Napoli in ### n. 55, piano 7, interno 30, avendola acquistata mediante l'atto pubblico di compravendita del 15 dicembre 1985, a rogito del notaio dr. ### allegava che: a) a decorrere dalla fine dell'anno 2008 l'immobile in questione era stato attinto da infiltrazioni d'acqua, che ne avevano causato gravi problemi di umidità; b) la situazione d'inabitabilità, creatasi in conseguenza delle lamentate infiltrazioni, aveva indotto il conduttore di tale unità immobiliare a recedere anticipatamente dal relativo contratto di locazione; c) successivamente aveva promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo, innanzi al Tribunale di Napoli, iscritto a R.G. 15219/15, chiedendo al giudice adito l'accertamento delle cause determinanti le infiltrazioni de quibus; d) tale giudizio si era concluso con il deposito della relazione peritale redatta dal nominato c.t.u., secondo il quale le (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli, ###, composta dai signori magistrati: dr.ssa ### - Presidente dr. ### - ### avv. ### - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, di cui al repertorio 12015/2022, resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., pubblicata il 27 settembre 2022, comunicata il 29 settembre 2022, iscritta a R.G.N. 4603/2022/CC, TRA ### (C.F.: ###), nata il ### a Napoli, ove risiede in ### n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###; PEC: ###), del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore; ### “###” ### N. 5 - NAPOLI (C.F.: ###), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F.: ###; ####), del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello; #### residente ###### n. 126. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - ####'### 1.1. - Con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 27 gennaio 2020, iscritto a R.G. 2056/2020/CC del Tribunale di Napoli, notificato alle parti resistenti rispettivamente il 10 ed il 13 febbraio 2020, in uno al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso il 5 febbraio 2020, ### chiedeva al giudice adito l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… accertare il diritto al risarcimento del danno commisurato alla somma di €. 6.000,00 in ragione di anno dalla data del rilascio da parte del conduttore e fino alla rimozione delle cause delle infiltrazioni condannando essi convenuti ### dom.ta in Napoli alla via ### 126 Sc. A, e Condominio sito in Napoli alla via ### 55 in persona del suo amministratore Avv. ### con studio in Napoli alla via ### 25, pec ###, in solido tra loro ovvero in via concorrente secondo il criterio di cui all'art. 1126 cc, al risarcimento del corrispettivo danno da lucro cessante nella misura indicata da determinarsi, come detto fino al rilascio di certificazione da parte di tecnico autorizzato della regolare esecuzione delle opere di cui alla ordinanza del 12/7/2017 e del successivo trimestre necessario al ripristino dell'immobile danneggiato. Il tutto oltre interessi legali dalle singole cadenze mensili del maturare del canone di locazione non percetto. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione.” A sostegno di tale domanda la parte istante, nella sua spesa qualità di proprietaria dell'unità immobiliare, di cui al fabbricato condominiale “###” ubicato nella ### di Napoli in ### n. 55, piano 7, interno 30, avendola acquistata mediante l'atto pubblico di compravendita del 15 dicembre 1985, a rogito del notaio dr. ### allegava che: a) a decorrere dalla fine dell'anno 2008 l'immobile in questione era stato attinto da infiltrazioni d'acqua, che ne avevano causato gravi problemi di umidità; b) la situazione d'inabitabilità, creatasi in conseguenza delle lamentate infiltrazioni, aveva indotto il conduttore di tale unità immobiliare a recedere anticipatamente dal relativo contratto di locazione; c) successivamente aveva promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo, innanzi al Tribunale di Napoli, iscritto a R.G. 15219/15, chiedendo al giudice adito l'accertamento delle cause determinanti le infiltrazioni de quibus; d) tale giudizio si era concluso con il deposito della relazione peritale redatta dal nominato c.t.u., secondo il quale le lamentate infiltrazioni provenivano dal sovrastante terrazzo di copertura del fabbricato, in pessime condizioni manutentive, in uso esclusivo della condomina ### e) con il successivo ricorso, ex art. 702-bis c.p.c., iscritto a R.G.N. 1010/2017/CC del Tribunale di Napoli, aveva richiesto al giudice adito di ordinare ai convenuti, ### e ### “
Gemma” di cui al fabbricato ubicato a Napoli in ### n. 55, in solido tra loro, ovvero in via concorrente, secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c., di disporre la rimozione delle cause delle infiltrazioni, effettuando gli interventi al terrazzo a livello, in uso esclusivo della citata condomina, nonché ai cornicioni condominiali perimetrali esterni, secondo le modalità descritte nella relazione peritale del c.t.u., dr. ing. ### nominato nel presupposto, espletato procedimento di istruzione preventiva, chiedendo, altresì, la condanna delle parti convenute, in via solidale e/o concorrente, secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c., al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 16.566,54, a titolo di risarcimento del danno emergente, come accertato e quantificato dal c.t.u., nonché a titolo di lucro cessante, preteso nella misura di € 6.000,00, in ragione di ciascun anno, per la consequenziale inutilizzabilità dell'immobile per effetto del recesso anticipato esercitato dal conduttore a decorrere dal 31 marzo 2015, giorno dell'effettuato anticipato rilascio, fino alla rimozione delle cause delle infiltrazioni; f) il richiamato procedimento, iscritto a R.G. 1010/2017/CC del Tribunale di Napoli, si era concluso con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., depositata il 12 luglio 2017, mediante la quale, il giudice adito, accogliendo parzialmente la domanda, aveva disposto la condanna delle parti resistenti all'eliminazione delle cause infiltrative ed al risarcimento del danno emergente subito e riconosciuto nella misura richiesta di € 16.566,54, ponendone il pagamento, in ragione di 2/3, a carico del ### e del restante 1/3, a carico di ### avendo respinto la domanda di risarcimento danni da lucro cessante; g) nonostante l'ordinanza di cui al precedente capo sub f), le parti resistenti non avevano provveduto ad eliminare le cause delle infiltrazioni, impedendo il perfetto utilizzo dell'immobile di proprietà della parte istante, oltre che di ricavarne i frutti civili; h) tale unità immobiliare era stata condotta in locazione da ### in forza del contratto sottoscritto il 24 maggio 2011, registrato il 25 maggio 2011, col quale era stato pattuito il canone annuo di € 6.000,0, da versare mensilmente nella misura di € 500,00; i) vantava il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, causato dall'impossibilità d'utilizzo dell'unità immobiliare, non avendo le parti resistenti eseguito i lavori d'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, da quantificare nella misura di € 6.000,00 annue, a decorrere dalla data del rilascio da parte del conduttore, risalente al 31 marzo 2015, sino all'esecuzione delle opere disposte nell'ambito della predetta ordinanza.   1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 24 aprile 2020, si costituiva in giudizio il ### “###” di cui al fabbricato ubicato a Napoli in ### n. 55, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1)… rigettare la domanda proposta dalla parte ricorrente perché inammissibile, improponibile ed improcedibile in rito, anche perché contrastante in tutto o in parte con un precedente provvedimento di rigetto, passato in giudicato, costituito dall'ordinanza del 12/07/2017, emessa tra le stesse dal Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1010/2017; 2) In via meramente subordinata, nel merito, … rigettare la domanda proposta dalla parte ricorrente, in quanto non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto; 3) In via ancor più gradata e per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta da parte ricorrente, … decurtare dalla somma che le dovesse essere eventualmente riconosciuta, la percentuale conseguente al concorso della medesima nella produzione del danno, facendo applicazione in ogni caso del criterio, già adottato dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza emessa il ###, nel procedimento recante R.G. n. 1010/17, di 1/3 a carico della proprietaria del terrazzo a livello sovrastante l'appartamento della sig.ra ### e di 2/3 a carico del comparente condominio nella determinazione di un'eventuale responsabilità delle parti resistenti per eventuali danni che dovessero essere stati cagionati alla controparte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e spese generali di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e ###” 1.3. - Nella mancata costituzione della resistente ### non comparsa, sebbene ritualmente evocata in giudizio; mediante l'ordinanza, di cui al repertorio n. 12015/2022, resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. il 27 settembre 2022, comunicata il 29 settembre 2022, il Tribunale di Napoli così testualmente stabiliva: “1) dichiara la contumacia di ### 2) dichiara inammissibile la domanda formulata dalla parte ricorrente; 3) condanna ### al rimborso delle spese di lite in favore del ### “###” di Napoli via ### 55, che si liquidano in euro € 5.534,00 per compensi professionali del procuratore, oltre ### e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per fattone anticipo.” In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali, decideva come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto: a) non sussistente il giudicato esterno rappresentato dall'ordinanza del 12 luglio 2017, resa dal Tribunale di Napoli all'esito del procedimento già iscritto a R.G.N. 1010/2017/CC, avendo considerato il petitum e la causa petendi della presente domanda attrice non sovrapponibili a quelli oggetto del precedente giudizio, atteso che: “La ricorrente agisce, invero, in questa sede al fine di ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante derivante dalla mancata esecuzione di un obbligo di fare giudizialmente accertato rappresentato dalla rimozione delle cause del fenomeno infiltrativo derivanti dal terrazzo sovrastante l'unità abitativa di sua proprietà, in uso esclusivo alla resistente ### La causa petendi della domanda azionata non è, dunque, rappresentata dall'accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti per il risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a titolo di lucro cessante per effetto dell'inutilizzabilità dell'immobile a causa dell'anticipato rilascio dello stesso da parte del conduttore per la presenza del fenomeno infiltrativo che, invece, ha costituito l'oggetto del precedente giudizio conclusosi con la richiamata ordinanza, bensì il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del provvedimento de quo.”; b) inammissibile la presente domanda attrice, atteso che: “… la causa petendi della domanda si rinviene nella mancata esecuzione del provvedimento giudiziale reso all'esito del giudizio recante rg.1010/2017 con cui il Giudice, accertata la responsabilità delle resistenti in relazione ai danni lamentati, ordinava alle stesse la rimozione delle cause delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante l'unità abitativa dell'odierna ricorrente. Orbene, sul punto deve rilevarsi come la mancata esecuzione di un obbligo di fare, come nel caso di specie, legittima, nel nostro ordinamento, il ricorso al rimedio dell'esecuzione in forma specifica di cui agli artt. 2931 e ss. c.c. … Dunque, in caso di inadempimento di un obbligo di fare giudizialmente imposto, il rimedio esperibile dal soggetto che patisce gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta inerte altrui è rappresentato dall'esecuzione forzata del suddetto obbligo, secondo le modalità di cui agli artt. 612 e ss. cpc. Per tali motivi, il ricorso al procedimento sommario di cognizione effettuato in questa sede ai sensi dell'art.702 bis cpc appare del tutto inidoneo alla luce dell'oggetto della domanda spiegata. La domanda avanzata in questa sede dall'odierna ricorrente deve pertanto ritenersi inammissibile.” 2. - ### 2.1. - Avverso l'ordinanza de qua con l'atto di citazione notificato alle parti appellate rispettivamente il 20 ottobre 2022 ed il 14 novembre 2022, ### proponeva appello, sulla base di un solo, ma articolato motivo di gravame, chiedendo che la Corte, in riforma della decisione impugnata, volesse: “… riformare l'ordinanza impugnata emessa il ### mediante l'accoglimento della domanda di cui al ricorso che si era iscritto al n.r.g. 2056/2020… modificare la decisione ritenendo ammissibile la domanda per come promossa nel ricorso di cui innanzi ed accoglierla integralmente con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado con attribuzione.” 2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 11 gennaio 2023 si costituiva in giudizio il ### “###” di cui al fabbricato ubicato a Napoli in ### n. 55, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., contestando il motivo d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, riproponendo, in via subordinata e condizionatamente all'esito dell'eventuale accoglimento anche parziale dell'impugnazione, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni, anche di giudicato esterno, e le domande, impropriamente qualificate come appello incidentale, non accolte nella sentenza di primo grado, in quanto assorbite dalla declaratoria d'inammissibilità della domanda attrice, formulando l'istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore del difensore costituito, avv. ### 2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado; dichiarata mediante l'ordinanza pubblicata il giorno 8 febbraio 2023 la contumacia di ### non essendosi costituita in giudizio, nonostante fosse stata ritualmente citata a comparirvi; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 29 luglio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 30 settembre 2025; costituitasi in giudizio nell'interesse della parte appellante l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### già costituito ma deceduto in corso di causa; depositate da entrambe le parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni; con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 1° ottobre 2025 la causa era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali a cura di entrambe le parti costituite e della memoria di replica a cura della sola parte appellante.  3. - ###' ### 342 C.P.C. 
Pregiudizialmente, l'impugnazione va scrutinata sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa del ### appellato ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art.  54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “### si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. ### deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c. 
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato. 
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).   Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.   4. - ### 4.1. - Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione, la parte impugnante censurava la decisione appellata per l'errore di diritto e/o l'errata interpretazione della domanda della ricorrente, in cui, a suo dire, sarebbe incorso il primo giudice, il quale, a fronte dell'azione risarcitoria così come proposta, ex artt. 1218 e 1223 c.c., in danno dei resistenti, la dichiarava inammissibile, perché il provvedimento giudiziario, fonte della pretesa della parte istante e dell'inerente obbligazione risarcitoria disposta a carico dei resistenti, sarebbe dovuto essere suscettibile di esecuzione forzata degli obblighi di fare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2931 c.c. e 612 c.p.c., e non oggetto della presente domanda di cognizione, così come azionata, ex art. 702-bis c.p.c.   4.2. - Pur condividendo la Corte l'assunto difensivo di parte appellante, secondo il quale il Tribunale errava nel disporre la declaratoria d'inammissibilità della domanda attrice, avendo la ricorrente agito, al fine di conseguire il preteso risarcimento del danno da lucro cessante, consequenziale alla mancata esecuzione dell'obbligazione di fare, giudizialmente accertata mediante l'ordinanza resa il 12 luglio 2017 dal Tribunale di Napoli in conclusione del procedimento già iscritto a R.G.N. 1010/2017/CC, in forza della quale era stato disposto, tra l'altro, l'ordine di rimozione delle cause del fenomeno infiltrativo derivante dalla cattiva manutenzione del terrazzo di copertura del fabbricato condominiale, sovrastante l'unità immobiliare di sua proprietà, in uso esclusivo alla condomina ### senza che fosse necessario promuovere la procedura esecutiva, ex artt.  2931 c.c. e 612 c.p.c., finalizzata a fare eseguire, a spese degli obbligati, secondo i criteri di cui all'art.  1126 c.c., l'obbligazione di fare non adempiuta, così come consacrata nel richiamato titolo esecutivo, per la tutela di altro bene della vita rispetto a quello preteso, così come richiesto in questo giudizio, nel corso del quale la ricorrente invoca### la mancata esecuzione spontanea quale titolo per ottenere il risarcimento, il motivo d'impugnazione va, comunque, respinto, con la consequenziale conferma dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione va modificata sulla base di due ragioni, nei termini qui di seguito precisati, in considerazione della rilevata parziale inammissibilità e parziale infondatezza della domanda attrice, così come proposta.   In primis, la Corte è dell'avviso che tale domanda, limitatamente alla richiesta di condanna al risarcimento, preteso per il lucro cessante con decorrenza dal 31 marzo 2015, giorno in cui il conduttore aveva rilasciato l'unità immobiliare a seguito del recesso anticipato dal contratto di locazione intercorso inter partes, sino alla data della pronuncia resa nel procedimento già iscritto a R.G.N. 1010/2017/CC, risulti essere inammissibile, essendo coperta dal giudicato, rilevabile d'ufficio, rappresentato dalla richiamata ordinanza resa dal Tribunale di Napoli nella citata procedura, pubblicata il 12 luglio 2017, non impugnata sul punto, in parte qua quel giudice affermava testualmente che: “Non va riconosciuto il danno deduttivamente derivante dall'anticipato recesso del conduttore dell'immobile de quo. Invero, la locazione ha avuto inizio anni dopo la manifestazione del fenomeno infiltrativo con conseguente piena consapevolezza da parte del conduttore dei problemi di umidità dell'immobile. Non può, quindi, ricondursi al lamentato fenomeno l'anticipato rilascio dell'immobile da parte del conduttore.” In secundis, il Collegio ritiene che siano rimasti del tutto sforniti di prova i danni da inagibilità del bene immobile, pretesi per il periodo successivo a decorrere dal 13 luglio 2017, ovvero dalla data in cui erano stati accertati dal giudice del citato anteriore procedimento, sino all'effettiva esecuzione delle opere di ristrutturazione, disposte in forza della richiamata ordinanza pubblicata il 12 luglio 2017, ultimate il 20 febbraio 2021, come risulta dall'acquisito certificato di collaudo di pari data, a firma del direttore dei lavori, dr. ing. ### attestante la perfetta esecuzione, a regola d'arte, dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati sui cornicioni condominiali, oltre che sul terrazzo a livello di copertura condominiale, in uso esclusivo alla condomina ### sovrastante l'appartamento della ricorrente, ### in forza del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore della parte ricorrente per il rilevato difetto di allegazione e di prova circa la sua pretesa risarcitoria da lucro cessante, in merito all'asserito specifico pregiudizio economico che avrebbe subito per non avere incassato i canoni locativi nel periodo successivo con decorrenza dal 13 luglio 2017, sino al 20 febbraio 2021, giorno del certificato di collaudo delle opere di impermeabilizzazione del lastrico solare condominiale, non avendo la parte istante, nonostante le espresse contestazioni formulate sul punto dal ### resistente, allegato né provato: a) di avere ristrutturato neppure in parte l'unità immobiliare di sua proprietà, rendendola perfettamente abitabile, benché avesse incassato l'incontestata somma di € 8.725,14, già versatale - in epoca antecedente all'iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado - dal ### resistente, in esecuzione dell'ordinanza del 12 luglio 2017, pronunciata nel precedente procedimento già iscritto a R.G. 1010/2017/CC del Tribunale di Napoli, con la quale quest'ultimo, accogliendo parzialmente la domanda attrice, aveva disposto, tra l'altro, la condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno emergente subito dall'immobile in questione nella misura richiesta, secondo i criteri di cui all'art.  1126 c.c.; b) di non avere potuto locare l'appartamento a causa del persistente lamentato fenomeno d'infiltrazione dell'acqua proveniente dal superiore lastrico solare; c) di avere formalizzato alcuna offerta in locazione dell'unità immobiliare in questione sul mercato; d) che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado dello stesso.   Del resto, il difetto di prova circa le circostanze riportate nei superiori punti sub c) e d) impone la reiezione della domanda risarcitoria de qua per gli asseriti danni che sarebbero stati patiti a decorrere dal periodo successivo al 12 luglio 2017, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, dal quale non v'è motivo per cui la Corte se ne discosti, secondo il quale: “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/04/2024, n. 10477).   Invero, la carenza di allegazione e di prova circa l'effettuata riparazione delle parti ammalorate dell'immobile di proprietà della ricorrente, in conseguenza delle infiltrazioni de quibus, induce a ritenere che verosimilmente la parte istante non avesse provveduto a ristrutturare l'immobile de quo, non rendendolo perfettamente abitabile, per cui tale condotta, in forza del comma 1 dell'art. 1227 c.c., applicabile d'ufficio, configura il concorso colposo della parte danneggiata, del tutto assorbente, nella determinazione causale del lamentato danno da lucro cessante, essendo evidente che un appartamento con visibili segni d'umidità non è affatto locabile, dovendosi ritenere provata, ai sensi del comma 1 dell'art. 115 c.p.c., in considerazione del fatto non specificamente contestato sul punto, contenuto nella circostanza allegata dal ### resistente nella comparsa di risposta tempestivamente depositata il 24 aprile 2020, secondo la quale il fenomeno infiltrativo d'acqua era “non più attivo in conseguenza ai rappezzi comunque realizzati sul terrazzo di copertura”, eseguiti antecedentemente all'introduzione del giudizio di prime cure. 
Pertanto, la rilevata carenza di allegazioni e di prova del danno circa le conseguenze negative derivanti, di regola, dal mancato uso indiretto da parte di terzi di tale appartamento secondo il diritto della proprietaria, impone la reiezione della porzione della domanda risarcitoria de qua per gli asseriti danni che sarebbero stati patiti a decorrere dal periodo successivo al 12 luglio 2017, che non può essere ritenuta sussistente in re ipsa.   5. ### consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbite tutte le eccezioni e le domande, così come riproposte dal ### appellato, ex art. 346 c.p.c., subordinatamente all'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione avversa; pur dovendosi riformare la sentenza gravata per avere erroneamente disposto l'inammissibilità in toto della domanda risarcitoria attrice, quest'ultima - unitamente al motivo di censura finalizzato al suo accoglimento - va respinta per tutte le ragioni sopra evidenziate.  6. - ### 6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, conclusasi con la parziale inammissibilità dell'originaria pretesa attrice e la parziale reiezione del resto di tale domanda, respinta nel primo grado soltanto per ragioni di rito a seguito dell'erronea declaratoria d'inammissibilità disposta per ragioni diverse, le spese del presente grado del giudizio vengono poste ad esclusivo carico della parte appellante, in favore del ### appellato, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite, dandosi atto che non sono state espletate l'effettiva fase istruttoria, né la vera e propria trattazione (Cass. civ., Sez. III, Sent., 19/09/2025, n. 25664), e dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n. 147, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  6.2. - Nulla per le spese del presente grado nei confronti dell'appellata ### non costituitasi neppure nella presente fase del giudizio.   6.3. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.  P.Q.M.   La Corte di Appello di Napoli, ###, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, repertorio n. 12015/2022, resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., pubblicata il 27 settembre 2022, comunicata il 29 settembre 2022, così provvede: 1) rigetta l'appello e l'originaria domanda attrice proposta da ### col ricorso depositato il 27 gennaio 2020 nei confronti del ### “###” di cui al fabbricato ubicato a Napoli in ### n. 55, in persona dell'amministratore pro tempore, e di ### 2) condanna ### al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in favore del ### “###” di cui al fabbricato ubicato a Napoli in ### n. 55, in persona dell'amministratore pro tempore, nella complessiva somma di € 6.946,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'### come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; 3) nulla per le spese del presente grado del giudizio nei confronti di ### 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ### dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Così deciso, nella camera di consiglio della ### della Corte di Appello di Napoli, in data 26 novembre 2025.   

Il Giudice
ausiliario estensore ### avv. ### dr.ssa


causa n. 4603/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Vincenzo Rizzi, De Rosa Rosanna

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 27362/2021 del 08-10-2021

... trasferimento della proprietà del bene concesso in locazione finanziaria, rimasto in proprietà dell'utilizzatore-promittente venditore per vari anni dopo la stipulazione del contratto, era avvenuto solo in concomitanza con l'inadempimento di questi alla restituzione delle rate del finanziamento (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018, Rv. 650200). In definitiva, a prescindere dalla natura obbligatoria, o reale, del contratto, o dei contratti, che le parti pongono in essere, ovvero dal momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi (cfr. ad es. Cass. Sez. 2, Sentenza 11924 del 23/10/1999, Rv. 530742, relativa ad una ipotesi in cui le parti avevano concluso un preliminare di compravendita non prevedente il passaggio immediato del possesso del bene promesso in vendita, proprio alla luce della funzione di garanzia, che la promessa di vendita assicurava, della restituzione, entro un certo termine, di una somma in precedenza o coevamente mutuata dal promissario acquirente; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13598 del 12/10/2000, Rv. 540957, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4618 del 29/03/2001, Rv. 545299 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7934 del 12/06/2001, Rv. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 8957-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### e rappresentati e difesi dall'avv.  ### - controrícorrenti - nonché contro ### S.R.L. e ### - intimati - avverso la sentenza n. 1583/2015 della CORTE ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal ###. ### viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del ###. ### il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio #### e ### S.r.l. innanzi il Tribunale di Latina per sentir accertare la simulazione del contratto di compravendita immobiliare di cui al rogito del 13.10.1995, in virtù del quale l'attore, insieme al fratello comproprietario ### aveva ceduto alla ### S.r.i. la piena proprietà ( A ) di un edificio sito in ### composto di sei unità immobiliari, avente un valore di mercato di circa lire 1.200.000.000, per il minor corrispettivo di lire 670.000.000, regolato quanto a lire 47.902.721 in contanti e, quanto al resto, mediante accollo di un mutuo insistente sull'immobile oggetto del trasferimento.  ### allegava in particolare che detto contratto dissimulasse in effetti una cessione in garanzia a fronte dell'ingente debito accumulato da ### S.r.l., società riconducibile al ### nei confronti dei fratelli ### pari a lire 625.000.000, con l'impegno dei ### a restituire, alternativamente, la proprietà del bene, al pagamento integrale del debito suindicato, ovvero i titoli già consegnati dalla società ### S.r.l. a fronte del debito suindicato. Allegava inoltre che i ### rendendosi inadempienti alle pattuizioni intercorse, avevano presentato all'incasso i titoli in loro possesso, causando il fallimento di ### S.r.l. 
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e negando sia l'esistenza del debito di ### S.r.l. nei loro confronti, sia l'esistenza dell'accordo di retrocessione dell'immobile e la natura simulata del contratto dedotti da parte attrice. 
Con altro atto di citazione notificato il #### S.r.l. evocava in giudizio ### invocandone la condanna a rilasciare l'alloggio, sito all'interno del fabbricato oggetto della compravendita del 13.10.1995, che lo stesso ancora occupava senza averne titolo. Si costituiva in questo secondo giudizio ### resistendo alla domanda di rilascio ed eccependo la natura simulata del trasferimento dell'immobile. 
Le due cause venivano riunite ed interveniva nel giudizio ### aderendo alle domande ed eccezioni svolte dal fratello ### Con sentenza n.643/2008 il Tribunale di Latina accoglieva la domanda, dichiarando la natura simulata della compravendita del 13.10.1995. 
Interponevano appello #### ed ### S.r.l. e si costituivano in seconde cure ### e ### il primo resistendo al gravame, ed il secondo allegando invece di aver medio tempore transatto, con scrittura del 18.12.2006, la controversia con gli appellanti, consentendo —tra l'altro— alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo da egli eseguita sull'immobile oggetto di causa. 
Con la sentenza oggi impugnata, n.1583/2015, la Corte di Appello di ### accoglieva l'appello, rigettando le domande proposte da ### e ### compensando le spese tra il primo e le parti appellanti e condannando invece il secondo alla refusione delle spese del doppio grado. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione ### affidandosi a quattro motivi e proponendo, nella parte terminale del ricorso, ulteriori doglianze non titolate relative alla valutazione della transazione del 18.12.2006, alla ritenuta inammissibilità della richiesta di C.T.U. ed alla statuizione sulle spese operate dal giudice di seconda istanza. 
Resistono con controricorso ### e #### S.r.l. e ### intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
Il ricorso, già fissato per l'adunanza camerale del 17.3.2020, differita a causa dell'emergenza pandemica, è stato chiamato alla pubblica udienza del 17.9.2020, in esito alla quale è stato rinviato a nuovo ruolo per consentire la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ai controricorrenti personalmente, essendo deceduto, nelle more del giudizio di legittimità, l'avvocato dai medesimi officiato della loro difesa. A seguito della comunicazione, eseguita personalmente ai controricorrenti, questi ultimi hanno nominato il loro nuovo difensore, nella persona dell'avv.  ### dapprima con atto di costituzione con mandato in calce, depositato in cancelleria in data ###, e poi con procura speciale del 27.4.2021, depositata in cancelleria in data ###. 
La parte ricorrente, che aveva depositato memoria già in prossimità dell'udienza pubblica del 17.9.2020, ha depositato ulteriore memoria in prossimità dell'odierna udienza.  ###.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2744, 1343, 1344, 1417, 1418, 1419, 1421 e 2729 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe errato nell'escludere la violazione del divieto del patto commissorio, posto che la compravendita oggetto di causa era stata conclusa per metà del reale valore dei beni, senza versamento di alcun corrispettivo e con il solo scopo di garantire un preesistente debito. ### parte ricorrente, i testimoni escussi in prime cure avrebbero confermato l'assenza di corrispettivo -non essendo mai stata versata neppure la minima parte in contanti prevista nel rogitoe l'intento delle parti di utilizzare il contratto di compravendita per garantire il preesistente debito di ### S.r.l. verso i ### Le parti, dunque, non avrebbero avuto alcuna intenzione di realizzare l'effettivo trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto della compravendita. Inoltre -sempre secondo il ricorrenteil valore indicato nell'atto di compravendita sarebbe notevolmente inferiore a quello reale. A fronte di queste evidenze, la Corte di Appello avrebbe escluso l'esistenza della violazione del 2744 c.c. dedotta dal ### sul presupposto che, di solito, gli strumenti utilizzati per aggirare il divieto del cd. patto commissorio sono il contratto preliminare di compravendita e la vendita con riserva di proprietà o patto di retrocessione. Ad avviso del ricorrente, questo argomento non proverebbe nulla, perché ciò che la legge vieta è il risultato finale dell'operazione, perseguibile anche con ricorso a diversi strumenti contrattuali. 
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, perché la Corte capitolina avrebbe, di fatto, omesso di approfondire l'elemento dell'esistenza del nesso teleologico esistente tra l'operazione complessivamente realizzata dai paciscenti ed il risultato vietato dall'art. 2744 La Corte distrettuale, in particolare, avrebbe dovuto valorizzare il mancato versamento del prezzo anche per la parte in contanti, mentre avrebbe -al contrarioerroneamente svalutato questa circostanza, affermando che anche se essa fosse stata dimostrata, avrebbe potuto al massimo dimostrare l'esistenza di un profilo di inadempimento in capo alla parte acquirente, peraltro non idoneo, per la sua "ridotta portata", a giustificare la risoluzione del contratto. Ad avviso del ricorrente, invece, la somma che avrebbe dovuto essere versata in contanti dal simulato acquirente ammontava al 7,3% del prezzo simulato e al 3,8% di quello reale, e quindi il suo mancato pagamento non avrebbe potuto essere considerato un inadempimento di scarsa importanza. Inoltre, la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato la mancata previsione, nel rogito di compravendita, della volontà delle parti di realizzare una cessione a scopo di garanzia o con patto di retrocessione, senza tener conto che, ove mai avesse contenuto dette indicazioni, il rogito sarebbe stato nullo per diretto contrasto proprio con l'art.2744 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'ulteriore profilo di insanabile contrasto logico della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare il senso della citazione che ### aveva autonomamente promosso contro ### invocando -in un giudizio autonomo rispetto a quello oggetto del presente ricorsola condanna del convenuto al pagamento della metà del valore effettivo della compravendita di cui si discute, sul presupposto che la simulazione interessasse solo il prezzo indicato in atto, e non anche l'intento della parte venditrice di alienare effettivamente il cespite alla parte acquirente. Ad avviso del ricorrente, tra la tesi difensiva proposta in quel diverso giudizio -consistente nella deduzione della simulazione relativa del contratto di compravendita, limitatamente al solo profilo del corrispettivoe quella proposta nel giudizio oggetto del presente ricorso -simulazione assoluta del contratto di compravendita perché dissimulante un patto commissorionon vi sarebbe alcuna contraddittorietà, come invece erroneamente ravvisato dalla Corte distrettuale. 
Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'ulteriore vizio della motivazione, perché la Corte di merito avrebbe errato nel non considerare l'atteggiamento processuale delle parti, ed in particolare il mutamento della linea difensiva dei ### Questi ultimi, infatti, in prime cure avevano negato l'esistenza del loro credito verso ### contestando in tal modo la natura simulata del contratto, mentre poi con la transazione del 18.12.2006 raggiunta con ### avevano dato atto che la vendita era stata conclusa proprio per far fronte ai precedenti debiti di ### S.r.l. verso società facenti capo a loro, con accollo del mutuo insistente sul cespite compravenduto. In questo modo, i ### avrebbero - secondo il ricorrentericonosciuto sia l'effettivo prezzo della cessione, pari al doppio di quello indicato nell'atto pubblico di compravendita, sia il collegamento esistente tra quest'ultima ed i precedenti debiti di ### S.r.l. 
Le quattro censure, che per la loro connessione si prestano ad un esame congiunto, sono fondate. 
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l'operazione negoziale all'esame di questa Corte traeva origine dal debito accumulato da ### in proprio, e dalla società ### S.r.l., dal medesimo amministrata ed in seguito dichiarata fallita, verso ### e ### per un importo complessivo di lire 625.000.000. Il titolo, o i titoli, giustificativi di detto debito, portato da effetti cambiari ed assegni, non emergono dalla decisione impugnata né dal ricorso, e comunque sono estranei all'oggetto del giudizio. 
A fronte di tale debito, con atto del 13.10.1995 ### si risolse a trasferire alla società ### S.r.l., società riconducibile a ### e ### la proprietà di un edificio sito in ### via ### nn. 90/92, comprendente sei unità immobiliari e gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo. 
Ad avviso del ricorrente, il valore di mercato di detto bene immobile era pari, al momento del suo trasferimento, a lire 1.200.000.000 ed esso sarebbe stato invece ceduto per il minor importo di lire 670.000.000, dei quali lire 622.097.279 da corrispondere mediante accollo del mutuo bancario insistente sul bene e lire 47.902.721 da versare in contanti, ma in realtà mai pagate. La cessione, dunque, sarebbe stata conclusa, sempre secondo la prospettazione dell'odierno ricorrente, per un prezzo inferiore a quello effettivo del cespite, allo scopo di garantire il pagamento del debito precedentemente contratto da ### comproprietario del bene insieme al fratello ### e da ### S.r.l.  verso ### e ### debito pari, come già detto, a lire 625.000.000 e quindi sostanzialmente corrispondente alla parte del valore dell'immobile non indicato in atto di compravendita. 
A latere di questo accordo vi sarebbe poi stato il patto di retrocessione del bene, secondo il quale ### S.r.l. avrebbe dovuto nuovamente trasferire la proprietà dello stesso alla parte cedente, qualora il debito originario del ### e della ### S.r.l. fosse stato estinto, e fossero state altresì restituite alla società ### S.r.l. le rate di mutuo eventualmente dalla stessa versate nelle more.  ### ricorrente, pur non essendo originariamente debitore dei ### avrebbe partecipato al negozio, ricostruito nei suindicati termini, in quanto fratello di ### e comproprietario del bene oggetto della simulata compravendita di cui è causa. 
I ### però, sempre secondo la prospettazione dell'odierno ricorrente, si sarebbero resi inadempienti agli accordi assunti a latere della compravendita, in quanto avrebbero messo all'incasso i titoli loro rilasciati, prima della stipulazione del predetto detto negozio, dalla società ### S.r.l., causandone il fallimento. 
La Corte di Appello ha condotto la disamina della fattispecie partendo dall'assunto -in sé correttoche il patto commissorio, del quale è prevista la nullità, "... è normalmente dissimulato con l'apparente conclusione, tra creditore e debitore, di tipi contrattuali differenti, dall'interpretazione dei quali deve emergere, con sufficiente chiarezza, che l'accordo effettivo è diretto a garantire il creditore in ordine al futuro adempimento, da parte del debitore, della propria prestazione. 
Pur nella variegata possibilità che le parti ricorrano a diverse fattispecie negoziali, è tuttavia necessario che tale funzione risulti dalle concrete pattuizioni concordate dalle parti, dalle quali deve desumersi che gli effetti traslativi dell'atto dispositivo stipulati siano destinati a verificarsi solo qualora il debitore non adempia la propria prestazione pecuniaria, ovvero, alternativamente, che gli effetti, già attuatisi, vengano meno in caso di adempimento" (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). In base a tale premessa„ la Corte capitolina ha affermato che gli strumenti negoziali mediante i quali il patto commissorio viene solitamente dissimulato sono, da un lato, il contratto preliminare di compravendita, qualora la conclusione del negozio definitivo sia condizionata al persistente inadempimento del promittente venditore, alla data prevista per il rogito, e dall'altro lato la vendita con patto di riscatto o con obbligo di retrovendita, le quali, pur nella loro diversità strutturale -avendo la prima efficacia reale e la seconda invece effetti obbligatoriprevedono l'immediato trasferimento della proprietà del cespite assunto come garanzia, con diritto del debitore cedente di riacquistarla in caso di adempimento all'obbligazione nei confronti del creditore cessionario. In queste ipotesi, secondo la Corte di merito, la funzione del negozio non è di scambio, ma di garanzia. 
Non è invece ravvisabile alcuna violazione del divieto del patto commissorio, secondo la Corte romana, quando la compravendita venga conclusa per soddisfare un debito rimasto insoluto e non sia prevista, né esplicitamente, né implicitamente, la possibilità del debitore cedente di riacquistare la proprietà del cespite ceduto in caso di adempimento della sua precedente obbligazione. 
Tali affermazioni risultano in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che a partire dalle sentenze delle ### n. 1611 del 1989 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1611 del 03/04/1989, Rv. 462397) e n. 1907 del 1989 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1907 del 21/04/1989, Rv. ###), ha abbandonato il criterio formalistico precedentemente seguito, fondato sull'interpretazione letterale dell'art. 2744 c.c., preferendo ad esso il criterio ermeneutico, basato invece sull'indagine funzionale dell'impianto negoziale posto in essere, in concreto, dalle parti, e finalizzato ad una più efficace tutela, tanto del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio, che del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge. 
In tal modo, il divieto del patto commissorio e la conseguente sanzione di nullità radicale sono stati estesi a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine, riprovato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003, Rv. 563612). 
Pertanto in ogni ipotesi in cui quest'ultimo sia costretto ad accettare il trasferimento di un bene immobile a scopo di garanzia, nell'ipotesi di mancato adempimento di una obbligazione assunta per causa indipendente dalla predetta cessione, è ravvisabile un aggiramento del divieto di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 437 del 12/01/2009, Rv. 606093 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18655 del 16/09/2004, Rv. 577138). 
Va infatti ribadito che "In materia di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, non è possibile in astratto identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo invece riconoscere che qualsiasi negozio può integrare tale violazione nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4262 del 20/02/2013, Rv. 625261). In applicazione del riferito criterio teleologico, anche la procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante, contestualmente alla stipulazione del mutuo, è stata ritenuta idonea, in astratto, ad integrare la violazione del divieto del patto commissorio, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un nesso funzionale. 
Nello svolgimento di detto accertamento, evidentemente affidato al giudice di merito, quest'ultimo "... non deve limitarsi ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma deve considerarne la causa in concreto, e, in caso di operazione complessa, valutare gli atti medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto"(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5740 del 10/03/2011, Rv.  617176). 
Rientra in detta articolata casistica anche l'ipotesi in cui le parti pongano in essere più negozi, tra loro uniti da un vincolo di collegamento, "... configurabile anche quando siano stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi ed interdipendenti, al fine di un più completo ed equilibrato regolamento degli interessi" ( Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 30/10/1991, Rv. 474475), ove dalla loro disamina emerga un assetto di interessi complessivo tale da far ritenere che il procedimento negoziale attraverso il quale venga compiuto il trasferimento di un bene dal debitore al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia. Sul tema, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7740 del 20/07/1999, Rv. 528784, che ha sancito la nullità del contratto di vendita con patto di riscatto stipulato tra il mutuatario e un soggetto diverso dal mutuante, allo scopo di costituire una garanzia dell'adempimento del primo nei confronti del creditore, in quanto, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 cod. civ., costituisce comunque un mezzo per eludere tale norma imperativa; (nonché Sez. 3, Sentenza n. 13580 del 21/07/2004, Rv. 574758, con la quale la S.C. ha cassato la sentenza di merito, tra gli altri motivi, per non aver verificato, in una causa in cui si chiedeva dichiararsi la nullità di due contratti di vendita ed uno successivo di leasing per violazione del divieto di patto commissorio, la sussistenza o meno di un collegamento negoziale tra di essi secondo gli indici suindicati. Ed ancora, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18655 del 16/09/2004, Rv. 577138, che ha ravvisato il collegamento negoziale tra un contratto preliminare di compravendita ed un successivo contratto definitivo, aventi ad oggetto un bene di proprietà di un soggetto diverso dal debitore -nella specie, la mogliema comunque potenzialmente idonei ad atteggiarsi come forma di garanzia reale atipica per il pagamento della somma dovuta dal debitore, marito della promettente venditrice, il bene della quale veniva trasferito al creditore sotto condizione e in conseguenza del mancato adempimento, il tutto in violazione del disposto dell'art. 2744 c.c. Inoltre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 08/02/2007, Rv. 595520 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16953 del 20/06/2008, Rv. 604074, entrambe relative alla vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita, ove il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l'adempimento di un mutuo precedentemente o contestualmente assunto dal venditore, ed il trasferimento del bene serva dunque a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi, a seconda che il debitore adempia, o meno, all'obbligo di restituire le somme ricevute, e precisamente, nel primo caso, con retrocessione del bene, ovvero, nel secondo caso, con la sua definitiva acquisizione al patrimonio del creditore; in argomento, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza 8957 del 17/04/2014, Rv. 631126 e Cass. Sez. 1, Ordinanza 4514 del 26/02/2018, Rv. 647431. Collegamento negoziale in violazione del divieto di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c. è stato ravvisato anche quando sia previsto, in caso di mancata restituzione della somma mutuata, che il creditore possa, esercitando una sorta di diritto potestativo, pretendere il trasferimento, sia pure a titolo oneroso, del bene oggetto dell'anticresi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 437 del 12/01/2009, Rv. 606093). Nonché nell'ambito dello schema contrattuale del cd. "sale and lease back", che si considera lecito a condizione che esso preveda, al suo interno, un meccanismo atto ad assicurare il riequilibrio delle prestazioni assunte dalle parti - quale ad esempio il patto con cui sia stato convenuto che, al termine del rapporto ed effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo, il creditore debba, per acquisire la proprietà del detto bene, pagare l'importo eccedente l'entità del suo credito, evitando così che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanziao comunque quando sia verificata, caso per caso, l'assenza nel contratto di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1625 del 28/01/2015, Rv. 634838 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13305 del 28/05/2018, Rv. 649159). Ed ancora, nel caso di stipulazione di tre contratti, rispettivamente di compravendita, di retrovendita e di locazione, aventi per oggetto tre complessi immobiliari turistici, ritenuti idonei a costituire un'unica operazione commerciale diretta a far conseguire ad uno dei contraenti la proprietà dei cespiti ad un prezzo significativamente inferiore al loro valore effettivo ( Sez. 2, Sentenza n. 23553 del 27/10/2020, Rv. 659604). 
Nonché nel caso di collegamento tra un finanziamento ed un trasferimento della proprietà di un'area edificabile, ritenuta dal giudice di merito dissimulante un mutuo con patto commissorio, poiché il trasferimento della proprietà del bene concesso in locazione finanziaria, rimasto in proprietà dell'utilizzatore-promittente venditore per vari anni dopo la stipulazione del contratto, era avvenuto solo in concomitanza con l'inadempimento di questi alla restituzione delle rate del finanziamento (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018, Rv. 650200). 
In definitiva, a prescindere dalla natura obbligatoria, o reale, del contratto, o dei contratti, che le parti pongono in essere, ovvero dal momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi (cfr. ad es. Cass. Sez. 2, Sentenza 11924 del 23/10/1999, Rv. 530742, relativa ad una ipotesi in cui le parti avevano concluso un preliminare di compravendita non prevedente il passaggio immediato del possesso del bene promesso in vendita, proprio alla luce della funzione di garanzia, che la promessa di vendita assicurava, della restituzione, entro un certo termine, di una somma in precedenza o coevamente mutuata dal promissario acquirente; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13598 del 12/10/2000, Rv.  540957, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4618 del 29/03/2001, Rv.  545299 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7934 del 12/06/2001, Rv.  547425), nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dare identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, si configura una violazione del divieto di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c. qualora tra le diverse pattuizioni sia dato ravvisare un rapporto di interdipendenza tale che le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia vietato dalla legge. 
Alla luce di questi principi, il giudice di merito è tenuto ad indagare, anche al di là del mero contenuto letterale delle pattuizioni raggiunte tra le parti, al fine di verificare se, nel caso concreto, il contratto, o i contratti, posti in essere dai paciscenti, nascondano un intento elusivo della disposizione di cui all'art. 2744 Nel caso di specie, subito dopo aver riaffermato i principi, sin qui tratteggiati, sanciti da questa Corte in tema di patto commissorio, la Corte di Appello ha escluso la ricorrenza, in concreto, degli elementi idonei ad evidenziare l'esistenza di un patto illecito di garanzia, poiché il contratto di compravendita del 13.10.1995, concluso tra ### e ### da un lato, ed ### S.r.l., dall'altro lato, non conteneva alcuna "... clausola che consentisse ai venditori ### e ### di ritornare ad essere proprietari del bene, e tantomeno qualsiasi riferimento sia all'evento al quale tale ritras ferimento sarebbe stato condizionato -in tesi, il pagamento dei debiti di ### - sia ai tempi nei quali tale pagamento sarebbe dovuto avvenire, non essendo verosimile ipotizzare la mancanza di tale dato temporale qualora la vendita fosse stata effettuata a titolo di garanzia" (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). 
Tale affermazione si pone, tuttavia, in insanabile contrasto proprio con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esistenza del patto commissorio, o, più in generale, la configurazione di un intento elusivo del relativo divieto legale, va verificata non soltanto in riferimento al tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, bensì in considerazione della funzione economica che, in pratica, la fattispecie negoziale dalle stesse posta in essere mira a conseguire. E' infatti proprio il criterio sostanzialistico e funzionale che questa Corte ha adottato a partire dalle pronunce delle ### n. 1611 del 1989 (Rv. 462397) e n. 1907 del 1989 (Rv.  ###), in precedenza richiamate, ad imporre una disamina che non sia limitata alla mera verifica delle clausole contenute negli accordi sottoscritti tra le parti. Tanto più che, in presenza di un divieto legale del patto commissorio, è quantomeno improbabile che il contratto, mediante il quale il predetto accordo illecito venga, in ipotesi, realizzato, possa contenere clausole il cui tenore letterale valga, come richiesto dalla Corte romana nella sentenza qui impugnata, a disvelare esplicitamente l'intento elusivo perseguito dai contraenti. 
Sul punto, invero, va ribadito il principio secondo cui "### possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche ai fini della nullità dell'intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ai sensi degli artt. 1344 e 1345 c.c., è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra" (Cass. Sez. 3, Sentenza 13580 del 21/07/2004, Rv. 574758, cit.). 
Né osta la circostanza che, nel caso di specie, il debito originario riguardasse ### ed ### S.r.l., ex parte debitoris, e ### e ### ex parte creditoris, mentre il contratto di compravendita asseritannente simulato e dissimulante un patto commissorio era stato concluso tra ### e ### in veste di alienanti, e la ### S.r.l., in qualità di acquirente, posto che —come già enunciato— il risultato vietato dalla legge può essere conseguito, in concreto, anche mediante contratti conclusi tra parti diverse. Infatti "Il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c. si estende a qualunque negozio attraverso il quale le parti intendono realizzare il fine vietato dal legislatore ed opera, quindi, anche nell'ipotesi di patto commissorio occulto avente ad oggetto immobili di proprietà di terzi, i quali assumono la figura di venditori a garanzia del debito altrui" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5426 del 05/03/2010, Rv. 611784) e dunque anche quando si realizzi un accordo di vendita tra il debitore e un soggetto diverso dal creditore, ma comunque allo scopo di costituire una garanzia dell'adempimento del primo nei confronti del creditore ( Sez. 2, Sentenza n. 7740 del 20/07/1999, Rv. 528784, cit.). 
Va infatti tenuto conto che "Il collegamento negoziale, il quale costituisce espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio" (Cass. Sez. 1, Sentenza 13164 del 05/06/2007, Rv. 597183). 
Il compito di accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, ove esso sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Tuttavia il giudice di merito, nello svolgimento di tale decisiva funzione di indagine, non può limitarsi all'esame delle sole espressioni usate dai contraenti nel contratto che si assume concluso, o nei contratti che si assumono conclusi, in violazione del divieto legale, né pretendere che in detti negozi sia esplicitamente "confessato" dalle parti l'intento elusivo del divieto (in tema, cfr. ancora Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13580 del 21/07/2004, Rv. 574758, cit.). 
In applicazione di tali principi, questa Corte ha ritenuto che l'affermazione dell'esistenza, o meno, di un accordo finalizzato, in concreto, ad eludere il divieto posto dagli artt. 1963 e 2744 c.c. non può prescindere da una complessiva disamina della condotta delle parti, tanto in occasione della stipula del contratto, o dei contratti, mediante il quale si assume realizzato l'intento vietato, che successivamente alla stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19950 del 06/10/2004, Rv. 577547). Va infatti tenuto conto che "In tema di patto commissorio, l'automatismo del vietato trasferimento di proprietà del bene costituisce un connotato della figura tipica di cui alla previsione dell'art. 2744 c.c., mentre nelle ipotesi in cui non vi sia stata la concessione di pegno o ipoteca e l'illegittima finalità venga realizzata indirettamente in virtù di strumenti negoziali preordinati a tale particolare scopo, il requisito dell'anzidetto automatismo non può ritenersi esigibile, giacché la sanzione della nullità deriva da/l'applicazione dell'art. 1344 c.c., per snaturamento della causa tipica del negozio, piegata all'elusione della norma imperativa di cui al citato art. 2744 c. c. In siffatti casi la coartazione del debitore, preventivamente assoggettatosi alla discrezione del creditore, è "in re ipsa", non disponendo il medesimo di alcuna possibilità di evitare la perdita del bene costituito in sostanziale garanzia" ( Sez. 2, Sentenza n. 5426 del 05/03/2010, Rv. 611785, cit.) ovvero di recuperarne la proprietà, ove quest'ultima sia già stata trasferita al creditore in spregio al divieto in esame. 
Quel che rileva, in definitiva, non è la forma negoziale utilizzata, bensì „... l'assetto di interessi complessivo ..." realizzato dalle parti, che deve essere "... tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23553 del 27/10/2020, Rv. 659604, cit.). Tanto è vero che si è ritenuto non operante il divieto del patto commissorio "... quando nell'operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 ed è ispirata alla medesima "ratio" di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 844 del 17/01/2020, Rv. 656813; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10986 del 09/05/2013, Rv. 626342). 
Nel caso di specie, la Corte capitolina ha totalmente omesso siddetta indagine sostanzialistica, limitandosi ad una mera disamina formale degli accordi oggetto della domanda di simulazione, senza -tra l'altroconsiderare un elemento di sicura decisività, del quale pure si dà atto in sentenza, rappresentato dal fatto che i due fratelli ### avessero, prima di concludere la compravendita di cui è causa, datata 13.10.1995, conferito ai rispettivi figli, ### ed ### con atto quasi contemporaneo dell'8.9.1995, procura a vendere il cespite oggetto di causa al prezzo di lire 1.246.000.000 (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). 
Circostanza, questa, idonea quantomeno ad essere considerata dal giudice di merito, nell'ambito del procedimento logico di ricostruzione del reale intento delle parti, e dunque al fine di verificare se, in concreto, la fattispecie negoziale evidenziasse gli indici di sproporzione tra le rispettive obbligazioni delle parti che la giurisprudenza di questa Corte considera sintomatici ai fini della configurazione del patto illecito di garanzia. 
Allo stesso modo, la Corte di merito non ha tenuto conto, nell'ambito dell'indagine di cui anzidetto, del contenuto dell'accordo transattivo raggiunto, nel corso del giudizio di merito, tra ### e #### S.r.l. e ### in esito al quale quest'ultimo aveva consentito anche alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sull'immobile oggetto della controversia. 
Tale atto -che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, conteneva l'implicita ammissione, da parte dei ### del fatto che la compravendita del 13.10.1995 era stata conclusa per un prezzo inferiore a quello di mercato del cespite, e che la differenza era costituita proprio dal debito di ### e di ### S.r.l. verso i predetti ### o soggetti a loro riferibiliè stato infatti valutato dalla Corte distrettuale soltanto sotto il profilo della sua opponibilità anche all'odierno ricorrente (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) ed ai fini del governo delle spese, che sono state compensate dal giudice di secondo grado relativamente al rapporto processuale tra le parti di detta transazione (cfr. pag. 15). La Corte territoriale, invece, non ha in alcun modo tenuto conto del contenuto del predetto accordo, nell'ambito dell'apprezzamento complessivo della condotta delle parti che era chiamata a svolgere. 
Il giudice di merito dovrà, di conseguenza, riesaminare la fattispecie, attenendosi ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, come richiamati in motivazione, e dunque indagando se: - alla luce della condotta tenuta dalle parti prima e dopo la stipulazione del contratto di compravendita del 13.10.1995, nonché in occasione della stessa, e nel corso della causa di merito; - tenuto conto dei complessi rapporti in dare e in avere esistenti non soltanto tra i contraenti del predetto rogito del 13.10.1995 -### e ### da un lato, ed ### S.r.l., dall'altro lato-, ma anche tra gli stessi e gli altri soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda -### e ### altri soggetti ad essi riferibili ed ### S.r.l.-; - e considerando, infine, gli elementi di fatto emergenti dall'istruttoria e gli indici presuntivi ravvisabili in concreto; la vicenda negoziale si presti, o meno, ad essere considerata quale strumento per eludere il divieto di patto commissorio sancito dagli artt. 1963 e 2744 ###, nei sensi suindicati, dei quattro motivi proposti dal ricorrente implica l'assorbimento delle ulteriori questioni, peraltro neppure articolate in censure autonome, con le quali lo stesso contesta le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in relazione, rispettivamente: alla transazione intercorsa il ### tra ### ed i fratelli ### e ### alla C.T.U. sul valore dei beni compravenduti, che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile; al governo delle spese di lite operato dalla Corte capitolina. Trattandosi invero di aspetti comunque connessi al merito della fattispecie, il giudice del rinvio provvederà a rivalutarli alla luce dei principi esposti in motivazione. 
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di ### in differente composizione.  PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di ### in differente composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data 04 maggio 2021. 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 18620/2025 del 08-07-2025

... Quest'ultimo ente, prima dell'alienazione, aveva: ### con contratto del 31 ge nnaio 2002 , affidato la gestione dell'immobile alla ### S.p.A.; ### in precedenza, concesso in locazione l'immobile alla ### F irenze s.r.l., la quale, poi, aveva stipulato un aff itto di azienda con la società cooperativa ### che, a sua volta, aveva, con contratto di prestazione di servizi, concesso in uso una porzione dell'immobile alla ### perativa ### tina ### a r.l. (in appresso, per brevità: ###, esercente attività di deposito di merci. ### divampò in occasione di lavori di riparazione del tetto del capannone, la cui esecuzione era stata commissionata dalla ### S.p.A. all'impresa individuale ### o perai di questa, nell'adoperare la fiamma ossidrica onde impermeabilizzare il tetto, diedero fuoco ad un lucernaio in plexiglas, che, liquefacendosi e cadendo nel vano sottostante, provocò l'incendio della parte interna dell'immobile e dei materiali in esso stoccati. 2. Nell'anno 2004, A lessandro ### domandò giud izialmente la condanna della CFS al risarcimento dei danni per la perdita di merce, da lui affidata con contratto di deposito alla società convenuta, stivata nell'immobile di cui sopra ed andata (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sui ricorsi riu niti iscritti al n. 9556 e al n. 11058 del R.G.  dell'anno 2021 proposti da ### (GIÀ HDI - ####, in perso na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### - ricorrente principale - e da ### IETÀ ### in perso na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### - ricorrente successivo e controricorrente al ricorso principale contro ### S.P.A., in perso na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### EXTRACONTRATTUALE r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### - controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale nonché contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rapprese ntata e difesa dall'Avv. ### mmo, dall'Avv. ### e dall'Avv. ### - controricorrente ai due ricorsi e ricorrente incidentale nonché contro ### rappresent ato e difeso dall'Avv. ### - controricorrente ai due ricorsi - nonché contro SOCIETÀ ### S.R.L.  ### - intimati - avverso la sentenza n. 400/2021 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 16 febbraio 2021; udita la relaz ione svolta alla pubblica ud ienza tenuta il giorno 12 febbraio 2025 dal ### uditi i rappresent anti della #### e ### che hanno chiesto il rigetto di tutti i ricorsi; udito l'Avv. ### per delega dell'Avv. ### per la ricorrente principale ### udito l'Avv. ### per la controrico rrente e ricorrente incidentale ### S.p.A.; udito l'Avv. ### per la parte cont roricorrent e #### 1. Il giorn o 27 gennaio 200 3 un incen dio di vaste proporzioni interessò un capannone ubicato in ### via delle ### adibito a deposito e stoccaggio merci. 3 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. #### era di proprietà de lla ### s.r.l. (società d i cartolarizzazione di immobili pubb lici) per ac quisto fattone (nel novembre 2002) dall'I.N.P.D.A.P.. 
Quest'ultimo ente, prima dell'alienazione, aveva: ### con contratto del 31 ge nnaio 2002 , affidato la gestione dell'immobile alla ### S.p.A.; ### in precedenza, concesso in locazione l'immobile alla ### F irenze s.r.l., la quale, poi, aveva stipulato un aff itto di azienda con la società cooperativa ### che, a sua volta, aveva, con contratto di prestazione di servizi, concesso in uso una porzione dell'immobile alla ### perativa ### tina ### a r.l. (in appresso, per brevità: ###, esercente attività di deposito di merci.  ### divampò in occasione di lavori di riparazione del tetto del capannone, la cui esecuzione era stata commissionata dalla ### S.p.A. all'impresa individuale ### o perai di questa, nell'adoperare la fiamma ossidrica onde impermeabilizzare il tetto, diedero fuoco ad un lucernaio in plexiglas, che, liquefacendosi e cadendo nel vano sottostante, provocò l'incendio della parte interna dell'immobile e dei materiali in esso stoccati.  2. Nell'anno 2004, A lessandro ### domandò giud izialmente la condanna della CFS al risarcimento dei danni per la perdita di merce, da lui affidata con contratto di deposito alla società convenuta, stivata nell'immobile di cui sopra ed andata distrutta nell'incendio.  2.1. Nel costituirsi con contestazione della propria responsabilità, la ### assumendo che i beni distrutti erano allocati in uno spazio dalla stessa concesso in uso - in forza di contratto di prestazione di servizi - alla società cooperativa ### formulò istanza di chiamata in causa di quest'ultima.  2.2. Ritualmente evocata in lite, la società cooperativa ### chiese, a sua volta, la chiamata in causa della ### S.p.A. e dell'impresa individuale ### ascrivendo a detti soggetti la responsabilità, a vario titolo, per l'occorso. 4 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### 2.3. Esteso in detti termini il contraddittorio, manifestò resistenza alla domanda ### quale titolare dell'impresa individuale.  2.4. Oltre ad invocare il rigetto delle domande nei suoi confronti proposte, la ### S.p.A. instò per la chiamata in causa, a fini di manleva, della ### S.p.A. (in seguito divenuta, per mutamento di denominazione sociale, ### S.p.A.), nonché delle coassicuratrici A urora ### S.p.A. , ### S.p.A. e ### S.p.A. (societ à anch'esse tutte poi confluite, per effetto di vicende di fusione e di incorporazione, nella medesima ### S.p.A. ), per far valere la garanzia nascente dalla polizza a primo rischio per la responsabilità civile (per u n massimale di cinque milia rdi di lire) e dalla polizza incendio fabbricati stipulate con la prima di dette compagnie; chiese, inoltre, la chiamata in causa, sempre a scopo di manleva, della ### (lite pendente, divenuta HDI - ### ed infine ###, in virtù della polizza a secondo rischio (per un massimale di euro 12.911.422,48) di quanto già assicurato con la ### S.p.A..  2.5. Autorizzata ed espletata tale ulteriore chiamata , le soc ietà assicuratrici si costituirono, contestando, tra l'altro, la responsabilità della garantita nel sinistro e l'operatività di alcune polizze.  3. All'esito del giudizio di prime cure, l'adito Tribunale di Firenze, accertato l'inadempimento di CFS al contratto di deposito e ravvisata la respo nsabilità extracontrattuale di ### stioni S.p.A. e di ### in relazione all'incendio: ### condannò #### S.p.A. e ### in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 128.108,50, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno; ### condannò la società cooperativa ### a rimborsare la CFS le somme dovute alla parte attrice; 5 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. #### condannò ### S.p.A., in uno alle compagnie coassicuratrici e nelle rispettive quote contrattualmente previste, ad indennizzare la ### S. p.A. d i quanto quest'ultima era tenuta a pagare alla parte attrice; ### dichiarò inammissibili o rigettò le altre domande formulate e, in spec ie, la domanda di manleva de lla ### S.p.A. n ei confronti della ### 4. La decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti (in via principale) dalla HDI - ### e (in via incidentale) dalla ### S.p.A.; ha, invece, rigettato l'appello successivamente proposto (e poi riunito al primo) dalla società cooperativa ### e l'appello incidentale in relazione a questo formulato dalla ### S.p.A..  5. Avverso detta pronuncia ha propost o ricorso per cassazione (iscritto al n. 9556 del R.G. dell'anno 2021, notificato a far tempo dal 6 aprile 2021) la ### affidandosi a quattro motivi. 
Hanno resistito, con separati controricorsi, dispiegando altresì ricorsi incidentali articolati ciascuno in due motivi, la ### S.p.A. e la ### S.p.A.. 
Al ricorso principale ha resistito la ### società cooperativa. 
Al ricorso principale e al ricorso incidentale della ### S.p.A. ha resistito, con controricorso, ### 6. Avverso la medesima sentenza in epigrafe indicata, ha proposto altro ricorso per ca ssazione (iscritto al n. 1105 8 del R.G. de ll'anno 2021, notificato a far tempo dal 14 aprile 2021) la ### società cooperativa, sulla base di quattro motivi.   A detta impugnazione hanno resistito, con distinti controricorsi, la ### S.p.A. ed ### 7. ###.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. 6 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### 8. Hanno d epositato mem orie illustrative: la ### società cooperativa in entrambi i ricorsi; nel primo ricorso, altresì ### S.p.A.; nel secondo ricorso, altresì ### S.p.A.  ed ### 9. Alla odierna udienza pubblica, disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la causa è stata infine discussa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va rilevata la nullit à della procura alle liti conferita nel giudizio is critto al R.G. n. 955 6 dell'anno 2021 dalla ### S.p.A. all'avv. ### che ha dichiarato di costituirsi in sostituzione del precedente difensore, avv.  ### Essa risulta infatti allegata alla «comparsa di costituzione di nuovo difensore», ed autenticata dal medesimo difensore avv. ### che in tal modo evidentemente ha inteso avvalersi della facoltà accordatagli dall'art. 83, terzo comma, del codice di rito. 
Tuttavia, la possibilità di conferire la procura speciale su atti diversi dal ricorso o dal controricorso con sc rittura p rivata autent icata dal difensore è stata introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 e si applica solo ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore di tale legge (ossia il 4 luglio 2009). Nei procedimenti già pendenti a tale data, invece, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittu ra privata autenticata ex art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., come ripetutamente aff ermato da questa Corte (ex mul tis, cfr. Cass. 19/ 04/202 2, n. 12434 ; 09/08/2018, n. 20692; Cass. 09/02/2015, n. 2460). 
Nel caso di specie il giudizio è iniziato in primo grado nel 2004: di conseguenza, la procura conferita d alla Rom eo ### all'avv.  ### non poteva essere legittimamen te autenticata da quest'ultimo e, in difetto di valida autenticazione, va dichiarata nulla. 7 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### avendo la ### nominato altri difensori, giusta la previsione dell'art. 85 cod. proc. civ., resta senza effetto la rinuncia al mandato depositata nel giudizio R.G. 9556/2021 dall'avv. ### ad ogni buon conto, rimane impregiudicato l'effetto della procura notarile versata agli atti del ricorso iscritto al n. R.G. n. 11058 dell'anno 2021 in favore degli avvocati ### e ### 2. Il ricorso della ### è articolato in quattro motivi.  2.1. Il primo lamenta «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; con riguardo all'art. 360, primo comma, num.  3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cod.  proc. civ. […] e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.». 
Assume, in sintesi, che sussisteva interesse della ricorrente e della ### S.p.A. all'accertamento della clausola contrattuale regolante la garanzia per danni conseg uenti ad incendio a cose in consegna o custodia e recante fissazione di un sottolimite di massimale di euro 516.456,90 per sinistro ed anno assicurativo. 
Errata sarebbe, per conseguenza, la pron uncia impugnata nella parte in cui, per respingere gli appelli sul punto, ha escluso siffatto interesse, poiché la domanda del danneggiato era di valore inferiore al massimale a primo rischio.  2.2. Il secondo, riferito a violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., censura lo stesso capo di sentenza, deducendo che l'assicuratore a secondo rischio «ha sempre interesse a far affermare l'assenza di obbligazioni a carico dell'assicurato, a prescindere dall'ammontare di una singola esposizione per il semplice motivo che tutte le condanne per il medesimo sinistro si sommano sino ad arrivare all'esaurimento del massimale a primo rischio, portando così all'o perati vità della garanzia a secondo rischio».  2.3. Con il terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 2051 cod. civ., la ricorrente sostiene che, poiché il danno era stato 8 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### cagionato da dipendente della ditta ### doveva farsi applicazione delle norme sulla responsabilità dell'appaltatore, escludendo pertanto la responsabilità per custodia della ### S.p.A..  2.4. Con il quarto, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., si prospetta la sussistenza dell'esimente della responsabilità per custodia costituita dal caso fortuito, nella specie integrato dal fatto di un terzo, cioè dalla condotta «anomala e scriteriata» del dipendente della ditta ### avente efficacia causale del tutto autonoma, non prevedibile né evitabile dalla ### S.p.A..  3. Anche il ricorso ### della società cooperativa ### è affidato a quattro motivi.  3.1. Il primo denuncia «motivazione apparente; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 1226 cod. civ. e dell'art.  115 cod. proc. civ.; in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.». 
Si critica l'utilizzo del criterio equitativo nella quantificazione dei danni riconosciuti ad ### Sull'argomento, ad avviso di parte ricorrente, la Corte di merito «fornisce due motivazioni tra esse inconciliabili: perché, da un lato, valuta come incerta la quantificazione operata dal sig. ### per quanto concerne la qualità, la quantità ed il valore della merce depositata, con conseguente ricorso alla valutazione equitativa; dall'altro lato, valuta come corretta e certa la quantificazione del danno operata dal sig. ### perché la fa coincidere proprio con la valutazione equitativa, anche in ragione della non specifica contestazione».  3.2. Il secondo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2652 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto d ecisivo in relazio ne all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.». 9 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### società ricorrente lamenta, in specie, l'omessa considerazione della circostanza di esclusione della propria responsabilità costituita dal contratto di affitto di azienda stipulata dalla stessa con la concedente ### in forza di tale negozio ed in virtù dell'art. 2562 cod. civ., la affittuaria, pur avendone la detenzione, non poteva modificare la destinazione dei beni e de gli impiant i ricevuti, dovendo limitarsi a compiere ordinarie riparazioni ed interventi di conservazione.  3.3. Il terzo deduce «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1780 e dell'art. 1768 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num.  3, cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo ai fini della valutazione della sussistenza della prova liberatoria della responsabilità ex art. 1780 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.». 
Ad avviso dell'impugnante, la Corte locale «non ha congruamente motivato la non applicazione al caso di specie della liberatoria per ### ex art. 1780 cod. civ. e l'imputabilità ex art. 1768 cod. civ. a ### della causa della mancata restituzione al sig. ### delle cose perdute». Sostiene, al riguardo, che ai fini della prova liberatoria, «rilevano il principio di inevitabilità e l'adeguatezza della condotta del custode, per cui la perdit a della cosa n on può esser e imputat a al depositario quando (essa pe rdita) sia avvenuta a causa della introduzione, da parte di terzi, di fuoco all'interno del deposito, con modalità difficilmente prevenibili».  3.4. Il quarto rileva «nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 194 e 198 cod. proc. civ.; in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.». 
Si duole del fatto che la Corte d'appello abbia basato l'affermazione di responsabilità della ricorrente «esclusivamente su due circostanze che, tratte (dalla Corte) dalla c.t.u. disposta in primo grado, erano state acquisite (dal c.t.u.), a sua volta, da un'altra relazione tecnica, in seno 10 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### ad un diverso procedim ento di accertament o tecnico preventivo al quale né il c.t.u. né la società ### avevano mai preso parte: l'eccessiva quantità di merce presente nel capanno ne e l'eccessiva altezza degli scaffali».  4. Il ricorso in via incidentale della ### S.p.A. si compone di due motivi.  4.1. Il primo deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt.  115-116 cod. proc. civ. e degli 1655 e 2051 cod. civ. in relazione all'art.  360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.». 
Argomenta l'erroneità della corresponsabilità ascritta alla ### S.p.A. per l'evento sotto un duplice profilo: ### in primo luogo, con il contratto d'appalto dei lavori di manutenzione, le responsabilità per danni a terzi si erano trasferite in capo alla ditta ### la quale aveva agito in piena autonomia, senza alcuna ingerenza dell'appaltante alla quale non poteva nemmeno contestarsi una culpa in eligendo o in vigilando; ### in secondo luogo, la custodia di fatto del capannone era della società cooperativa ### tenuta a rispondere di perdite derivanti da difetto di manutenzione dell'impianto antiincendio e, in ogni caso, responsabile per aver depositato enormi quantità di merci altamente infiammabili, allocate sino ad altezza di sette metri.  4.2. Il secondo denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ., art. 1891 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. quanto all'invocata carenza di legittimazione attiva di ### S.p.A. ad azionare la polizza globale fabbricati sez. II n.404009517/05 contratta nell'interesse di ### ai fini di una propria manleva». 
Rileva che la polizza globale concerne, alla sezione prima, «i danni materiali e diretti subiti ai beni assicurati di ### per cui le azioni esercitab ili dalla ### S.p. A. «avrebbero dovuto 11 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### riguardare esclusivame nte quanto necessario per far ottenere all'assicurato (### l'indenni zzo ad esso ente spettante a termini di polizza»; eviden zia, tuttavia, che nella fattispecie non si verte in tema di danni diretti subiti da ### ma di danni subiti da terzi, sicché la ### S.p.A. era carente di legittimazione attiva ad evocare in lite gli assicuratori ai fini di una sua manleva.  5. Il ricorso in via incidentale di ### S.p.A., infine, pone due motivi.  5.1. Il primo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art.  1372, secondo comma, cod. civ. e all'ar t. 2051 cod. civ. ai fin i dell'accertamento della corresponsabilità della Ro meo ### sul la base del la sua asserita qualità di cust ode dell'immobile in cui si è verificato l'incendio». 
Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente fondato la responsabilità della ### S.p.A. sulla natura di custode del magazzino, desunta dall a stipulazione di contratto di appalto per la gestione del patrimonio immobiliare dell'### Affermata la non este nsibilità degli effetti d i tale contratto nei confronti dei terzi, l'impugnante evidenzia di non aver mai acquisito «il possesso e/o la detenzione materiale, né la disponibilità giuridica» del cespite e di non essere titolare «di alcun p otere di controll o e di intervento su di esso e sull'attività di depositaria che veniva svolta al suo interno da ### 5.2. Il secondo prospetta, con riguardo all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l'inosservan za di du e norme di diritt o: ### dell'art. 2049 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la responsabilità della ### S.p.A. rispetto all'operato della ditta ### «pur in assenza di un obbligo, a suo carico, di informare la predetta impresa» sui rischi connessi all'esecuzione dell'intervento; ### dell'art. 1655 cod. civ., in considerazione della assenza di ingerenze 12 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### della ### S.p.A. sulla ditta appaltatrice, operante in piena autonomia, oltremodo perché la normat iva di settore imponeva a quest'ultima di adoperare particolari cautele per la manutenzione del tetto da praticarsi mercé l'utilizzo di fiamme libere.  6. Carattere logicamente preliminare riveste lo scrutinio del primo motivo di impugnazione della ### S.p.A.. 
La doglianza è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. 
Non è dubbio, invero, che nel contesto di una trama argomentativa diffusa e articolata, la decisione gravata abbia riconosciuto alla ### S.p.A. la qualità (oltreché di consegnataria, anche) di custode del capannone industriale teatro dell'incendio: in forza del contratto di appalto stipulato con l'### - argomenta la Corte fiorentina - spettava a ### S.p.A. «il mantenimento della funzionalità degli immobili» e la «custodia degli immobili». 
Ciò post o, appare tuttavia dirimen te osservare come il giud ice territoriale non abbia ascritto alla ### G estioni S.p.A. una responsabilità in virtù della signoria sulla cosa, della relazione di fatto intercorrente con la res produttiva del danno, cioè a dire secondo il meccanismo presuntivo di re sponsabil ità che informa l'istituto disciplinato dall'art. 2051 cod. civ.. 
Inequivoco, sul punto, è il seguente passaggio, fulcro centrale della motivazione della sentenza impugnata: «la società responsabile della gestione e della manutenzione del fabbricato, ### S.p.A., pur conoscendo la struttura del fabbricato , i ma teriali di cui era composta la copertura e pur sape ndo che il capan none e ra colmo all'inverosimile di beni detenuti in dep osito dalla ### ma soprattutto, avendo già accertato, con i propri tecnici, che l'impianto antincendio del fabbricato non era funzionante e, comunque, era inadeguato a garantire un pronto intervento in caso di principio d'incendio - circostanza quest'ultima presumibilmente sconosciuta alla ### - commissionava alla ditta ### lli una lavor azione 13 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### intrinsecamente pericolosa, in considerazione dello stato d ei luoghi come d escritto, senza preavvisarla dell'ineffici enza de ll'impianto antincendio, senza predisporre alcun accorgimento e senza verificare che la stessa ditta si fosse attrezzata con la strumentazione necessaria a garantire l'esecuzione di un lavoro in totale sicurezza» (pag. 20). 
A dissipare eventuali dubbi, si puntualizza, poco più innanzi (pag.  21), che la ### o ### S. p.A. « non doveva comm issionare interventi di manutenzione, comportanti verosi milmente l'uso di fiamme libere, senza aver verificato il corretto funzi onament o dell'impianto antincendio e prima di aver concordato con ### l'adeguamento dello stesso, o, quantomeno, doveva commissionare i lavori di manutenzione, richiedendo e controllando che il lavoro fosse eseguito in condizioni di massima sicurezza senza l'utilizzo di fiamme, in assenza di un impianto antincendio funzionante». 
Per poi concludere con l'affer mazione della responsabilità d ella ### S.p.A. «per aver commissionato [alla ditta ### lavori [effettuare riparazioni sulla copertura] comportanti attività pericolose in un capannone privo dei necessari sistemi di sicurezza, con particolare riferimento al sistema antincendio».   Emerge allora, con cristallina chiarezz a, come la respo nsabilità della ### S.p.A. per i danni subiti da ### sia stata dalla Co rte territoriale ricondot ta nell'al veo della generale fattispecie di responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 cod. civ., cioè a dire sia stata intesa non già - si ripete - come mero e presuntivo precipitato della situazione di custod ia sull'immobile, bensì come conseguenza di una condotta, riscont rata in concreto, doppiamente inosservante del basilare precetto del neminem laedere. 
Più specificamente, i contegni serbati dalla ### S.p.A.  qualificati come colposi sono stati ravvisati: ### nell'aver commissionato l'esecuzione dell'intervento riparativo, assai verosimilmente implicante l'utilizzo di fiamme libere (come tale, quindi, idoneo a determinare lo 14 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### sprigionarsi di un incendio) nella c onsapevolezza dell'in efficienza dell'impianto antincendio (e senza prima ave r adeguato lo stesso), della struttura del fabbricato e dei materiali componenti la copertura; ### nell'aver commission ato l'esecuzione di siffatto intervento - integrante, per le descritte condizioni dello stato dei luoghi, lavorazione pericolosa - senza aver richiesto e prescrit to che le opere fossero eseguite senza l'impiego di strumenti a fiamma libera. 
A fondame nto del giudizio di condanna em esso a carico della ### S.p.A. vi è, dunque, la valutazione sull'esistenza di una colpa in concreto (aver disposto lo svolgimento di un'attività pericolosa che si aveva il potere o il dovere di inibire): e a tale apprezzamento non reca critica precisa, puntuale, specifica la (pur estesa) doglianza sviluppata dalla ricorrente, tutta incentrata sulla non operatività nella vicenda dell'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 2051 cod. civ.. 
Il motivo è, pertanto, inammissibile.  7. Individuata negli illustrati termini la ragione giustificativa della responsabilità extracontrattuale e della condanna al ristoro risarcitorio inflitta alla ### S.p.A., eccentriche e non pertinenti rispetto ad essa si profilano le questioni poste dai vari impugnanti a suffragio di alcuni motivi di gravame, concernenti - pur con differenti sfumature argomentative - la supposta trasgressione degli artt. 2049 e 1655 cod.  civ. nonché, più in senso ampio, le situazioni soggettive nascenti dal contratto di appalto intercorso tra la ### e la ditta ### ovvero diritti ed obblighi di committente ed appaltatore, dovere di vigilanza del primo, ingerenza di questi nel modus di esecuzione dell'opera e pienezza di autonomia operativa del secondo. 
Pertanto - e più specificamente - vanno dichiarati inammissibili per difetto di decisività: il secondo m otivo di ricorso incidentale della ### S.p.A. (sopra, sub § 5.2.); il terzo motivo del ricorso principale della ### (sopra, sub § 2.3.); il primo motivo del ricorso incidentale ### S.p.A. (sopra, sub § 4.1.). 15 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### 8. Del pari priva di rilevanza, onde escludere la responsabilità per come acc larata della ### S.p.A. , risulta l'indagine (sollecitata con il quarto motivo del ricorso della ### sopra sub § 2.4.) sulla qualificabilità alla stregua di caso fortuito per fatto del terzo (ovvero sulla ricorrenza, nella specie, d ella esiment e di responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ.) del comportamento (pretesamente «scriteriato») tenuto nell'occasione dalla ditta ### Siffatto motivo merita quindi la sanzione della inammissibilità. 
E ciò senza rilevare che: ### in via generale, la imprevedibilità e la non prevenibilità del fatto del terzo rispetto all'evento pregiudizievole (attributi che qualificano tale fatto come caso fortuito) costituiscono l'oggetto di un apprezz amento riservat o al giudice di merito, non sindacabile (se non per vizi motivazionali) in sede di legittimità ( Cass. 09/07/2023 n. 26142); ### nello specifico, la colpa ascritta alla ### S.p.A. è integrata dall'omissione di plurime cautele, tutte però finalizzate proprio a prevenire condotte incaute, quali quelle imputate all'operato dell'impresa ### 9. Anche il primo motivo del ricorso ### è inammissibile. 
Esso (riassunto sopra, sub § 2.1.) replica, in buona sostanza, il secondo motivo dell'appello dispiegato dalla compagnia assicuratrice ma dich iarato inammissibile nella qui impugnata sentenza per una duplice, concorrente ed autonoma, ragione: per difetto di interesse all'impugnazione (per essere la HDI totalmente vittoriosa sul punto in prime cure) ed altresì (rectius innanzitutto, ponendo le rationes nel corretto ordine logico) per «indeterminatezza dei motivi addotti ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.». 
Orbene, la doglianza in questa sede articolata dalla ### (con espo sizione del fatto processuale comun que framment aria ed inadeguata, in specie in ordine al tenore della clausola contrattuale invocata, con dubbia osservanza del requisito di cui all'art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.) investe unicamente il primo profilo, 16 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### disinteressandosi del tutto della seconda motivazione, ex se idonea e sufficiente a sorreggere la declaratoria di inammissibilità. 
Basti allora rammentare, per dare conto dell'enunciato esito del motivo in vaglio, che, qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissi bile, per dif etto d i interesse, la censura relativa alle altre , la qu ale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione n on impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annu llament o della sentenza (princ ipio di diritto affermato ai sensi dell'art. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex aliis, da Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 05/02/2024, n. 3224).  10. Il defini tivo accer tamento della responsabilità della Rom eo ### S.p.A. per l'occorso, conseguente alla reiezione delle doglianze al riguardo sollevate ed in precedenza esaminate, assorbe il vaglio del secondo motivo (sopra, sub § 2.2.) della ### 11. Eguale sorte di inammissibilità va riservata al secondo motivo del ricorso inci dentale di ### S.p.A., siccome formulato in maniera non conforme alle prescrizioni di contenuto-forma stabilite dall'art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, del codice di rito.  ### svolta dall'impugnante è strutturata intorno alle previsioni di una polizza globale fabbricato, in thesi tali da escludere la legittimazione alla domanda di manleva della ### S.p.A.. 
Il rispetto dell'art. 366 cod. proc. civ. imponeva al ricorrente di rappresentare nell'atto di adizione di questa Corte (unica sedes a tal fine considerabile, non rilevando invece la memoria illustrativa, avente, quale scopo tipico, la puntualizzazione degli argomenti già sviluppati) il regolamento di interessi operato con tale polizza (o, meglio, il tenore delle clausole contrattuali all'uopo rilevanti), riproducendone - sia pure 17 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### per stralci essenziali, ma in maniera comunque adeguata a consentirne una sufficiente cognizione - il contenuto. 
Sotto quest'aspetto, il ricorso de quo è gravemente manchevole: oltre alla mancata trascrizione dell'art. 40 delle condizioni generali di assicurazione, il richiamo a l docume nto assicurativo è compiut o in modo frammentario se non addirittura confuso, sovrapponendo, con difficile intellegibilità, riferimenti alle due sezioni di cui si postula essere composta la polizza intercorsa tra la ricorrente e la #### canto, quale ulteriore fattore di inammissibilità del motivo, circa la menzionata polizza assicurativa parte impugnante non assolve l'onere, a suo carico gravante, della c.d. localizzazione, cioè a dire non offre alcuna indicazione circa la loro collocazione nel fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. ###). 
Soltanto per completezza di esposizione, non può sottacersi come impropria e non perti nente rispetto al contenu to del motivo sia la evocazione delle disposizioni asseritamente inosservate. 
Per mon olitico indirizzo ermeneutico di q uesta Corte, abilita la proposizione dell'impugnazione di legittimità la violazione: -) dell 'art. 115 cod. proc. civ. qual ora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v.  26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); -) dell'art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all'opposto, abbia valutato secon do prudente apprezzamento una 18 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892). 
Fattispecie palesemente inconferenti rispetto alla doglianza de qua.  12. Devesi da ultimo scrutinare il ricorso della società cooperativa ### il quale va complessivamente rigettato.  12.1. Il primo motivo (brevemente sintetizzato sopra, sub § 3.1.) è infonda to, non ravvisandosi né la anomalia motivazio nale né la violazione delle norme di diritto oggetto di denuncia.  ### del criterio equitativo ai fini della liquidazione del danno, per legge subordinato alla condizione della sua acclarata sussistenza e della impossibilità di provarne la precisa entità (ovvero, come si legge nella sentenza gravata, «a fronte di un danno certo nella sua esistenza, ma incerto nel suo ammontare»), non esclude, ma anzi richiede (o comunque di certo consente) l'ancoraggio a ben individuati parametri, idonei a consentirne una quantificazione non arbitraria. 
Più precisam ente, nel procedere all'apprezzamento equitativo , il giudice, per rendere la liquidazione quanto più possibile corrispondente alla reale entità del pregiudizio, può tener conto di tutto il compendio istruttorio raccolto in giudizio, anche su iniziativa officiosa: e, in questo contesto, può senz'altro basarsi, sottoponendoli a vaglio di idoneità, su elementi di prova offerti dallo stesso danneggiato, sul quale, in ultima analisi, grava l'onere ex art. 2697 cod. civ. di orientare il giudice, con sufficiente approssimazione, alla stima dell'entità del danno. 
Tanto precisato, nella specie la Corte fiorentina ha fondato il suo convincimento - esprimendolo con una motivazione coerente, logica ed adeguata, di sicuro immune dai vizi rilevanti e deducibili in sede di legittimità - su documenti prodotti dal danneggiato (segnatamente, sull'«elenco dettagliato di tutta la merce depositata, comprensivo dei prezzi di ciascun prezzo»): di tale elenco ha apprezzato l'intrinseca attitudine dimostrativa (evidenziata dalla sua analiticità), corroborata 19 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### dalla mancanza di speci fica contestazione (in ambedue i gradi del giudizio) delle controparti (non contestazione sui prezzi indicati) e dalla deposizione confermativa resa da una testimone escussa. 
Argomentazione, dunque, sotto ogni profilo conforme a diritto, non validamente attinta dalla generica censura della ricorrente.  12.2. Il secondo motivo (sopra, sub § 3.2.) è invece inammissibile, dacché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza gravata. 
In quest'ultima, invero, la responsabilità della qui ricorrente è stata dichiaratamente affermata ex recepto, ovvero quale depositaria delle merci, tenuta i n tale veste - e con la dilig enza de l buon padre di famiglia, a mente dell'art. 1768 cod. civ. - all'adozione dei mezzi idonei a preservare l'integrità dei beni custoditi. 
Così, infatti, statuisce la Corte fiorentina: «la responsabilità della cooperativa risiede soprattutto nella circostanza di aver depositato nel magazzino troppa merce, concausa delle vastissime proporz ioni assunte dall'incendio, giacché l'eccessiva altezza degli scaffali (secondo il c.t.u. i 3/7 della merce erano in eccesso) inibiva il funzionamento dell'impianto antincendio cd. splinker, il quale era entrato in funzione soltanto manualmente e che comunque non avrebbe potuto assolvere adeguatamente la funzione per la q uale era stat o progettato (isolamento della zona incendiata a mezzo del cd. ombrello di acqua) per l'eccessiva altezza delle scaffalature su cui era posizionata la merce in deposito. Tali circostanze, addebitabili interamente al soggetto (o soggetti) che aveva in uso l'immobile, hanno rappresentato altrettanti fattori causali che hanno contribuito alla verificazione dell'incendio, di vasta portata e dimensioni». 
Nessuna responsabilità risulta ascritta alla ricorrente in forza del contratto di affitto di azienda da essa stipulato con la ### sicché non conferenti si appalesano le deduzioni in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni di legge e delle 20 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### clausole pattizie (p eraltro, in spregio al princ ipio di autosufficienza, nemmeno riportate in ricorso) regolanti detto affitto di azienda. 
A ciò, comunque, aggiungasi - ma soltanto per completezza - il rilievo della manifesta infondatezza dell'assunto sostenuto, in ragione della inopponib ilità al terzo danneggiato di ### convenz ioni negoziali disciplinanti un riparto di responsabilità tra i contraenti, in virtù del principio di relatività dei contratti (art. 1379 cod. civ.).  12.3. Il terzo motivo (sopra, sub § 3.3.) è infondato. 
Il titolo di responsabilità individuato dal giudice territoriale a carico della società cooperativa, nel precedente paragrafo illustrato, concerne l'inosservanza di un obbligo tipicamente relativo al depositario, ovvero, più specificamente, aver attrezzato il locale adibito a conservazione dei beni in maniera inadeguata a fronteggiare l'evenienza di un incendio: si tratta, dunque, di inadempimento del rapporto ex contractu corrente con il depositante la merce, poi danneggiato, ### Del tutto impropria e non invocabile risulta, pertanto, la fattispecie esoneratrice di responsabilità contemplata dall'art. 1780 cod. civ..  12.4. Il quarto motivo (sopra, sub §.3.4.) è inammissibile. 
La censura prospetta, in buona sostanza, la nullità dell'elaborato peritale officioso depositato nel primo grado del giudizio poiché basato, quanto all'accertamento di due circostanze (la quantità di merce stivata e l'altezza degli scaffali), su documento estraneo alla controversia (la relazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo), ad avviso del ricorrente acquisito contra legem. 
Si versa allora, secondo il canone discretivo elaborato in funzione nomofilattica da questa Corte (Cass., Sez. U, 01/02/2022, n. 3086) in una ### ipotesi di nullità relativa, governata dalla regola posta dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.: sicché detto vizio doveva costituire oggetto di una tempestiva eccezione della parte interessata, da sollevare con l a prima dif esa o istanza successiva al deposi to dell'elaborato, doveva essere ribadito all'atto della precisazione delle 21 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### conclusioni di tale giudizio e doveva, in fine, essere dedotto come motivo di appello; ed impregiudicat a la verifica di un concreto pregiudizio quale conseguenza della lamentata nullità. 
Del compimento delle attività processuali testé descritte la parte qui ricorrente non ha tuttavia riferito o dato conto, sicché le doglianze sulla correttezza dell'accertamento compiuto dal c.t.u. non sono sic et simpliciter rivolgibili a questa Corte: ed anzi, non riscontrandosi traccia nella sentenza gra vata (pur analiticamen te riportante i motiv i del gravame interposto dalla società cooperativa), la questione si profila come nuova, ovvero formulata per la prima volta in sede di legittimità, il che concreta ulteriore causa di inammissibilità del motivo (cfr.  31/01/2024, n. 2887; Cass. 17/11/2022, n. ###; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477). 
Ancora una volta soltanto per dovere di nomofilachia, si evidenzia l'infondatezza della tesi dell'im pugnante, per esser e pienamente legittima l'acquisizione, ad opera del consulente tecnico di ufficio, di atti di un altro giudizio, purché sottoposti al contraddittorio tra le parti, messe in condizione di esaminare i documenti e controdedurre ( 01/06/2022, n. 17916): circostanza, quest'ultima, pacifica nel caso.  13. In conclusione e per riepilogare: sono dichiarati inammissibili i ricorsi di #### ol### S.p. A. e ### o ### S.p.A., mentre è rigettato il ricorso della società cooperativa ### 14. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado nei rapporti tra le parti ricorrenti. 
In ossequio al principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., la ### la ### S.p.A. e la società cooperativa ### vanno condannate, in solido tra loro (stante l'evidente interesse comune), alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di ### vittoriosamente resistente nei confronti di ciascuna di esse. 22 r.g. n. 9956/2021+11058/2021 Cons. est. ### 15. Attesi gli esiti di tutti i ricorsi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio d i merito da parte di ciascun ricorrente - ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso di pertinenza, ove dovuto, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.  P. Q. M.  Dichiara inammissibile il ricorso di ### Dichiara inammissibile il ricorso di ### S.p.A.. 
Dichiara inammissibile il ricorso di ### S.p.A.. 
Rigetta il ricorso di società cooperativa ### Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti ricorrenti. 
Condanna le parti ricorrenti #### S.p.A.  e società cooperativa ### al pagamento, in solido tra loro, in favore di p arte controricorre nte, ### delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte di ciascuna parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso di per tinenza, a n orma dell'ar t. 13, comma 1-bis. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### 

causa n. 9556/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Rossi Raffaele

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