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Tribunale di Latina, Sentenza n. 2111/2025 del 11-12-2025

... venditore per i vizi della cosa venduta di cui al contratto del 24.04.2018 e tali da costituire aliud pro alio e comunque per vizi e mancanza di qualità; b. conseguentemente piaccia al Tribunale, accertare e dichiarare la corretta osservanza da parte attorea dei termini di decadenza e prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria ex art. 1495 c.c. con la condanna della società convenuta, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'acquirente nell'ammontare di € 100.000,00 con riferimento all'art.1223 c.c., salvo quella diversa somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di apposita disponente ### Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.”. ###, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver acquistato, nel mese di maggio 2019, dalla società convenuta, una partita di piantine di varietà di pomodorino - sbirulino e pixel - per un costo totale di euro 6.716,16, giusta fattura del 20/06/2019 n. 2097/C; - che, detto prodotto fornitole dalla venditrice a mezzo del rappresentante commerciale di zona, si era rivelato privo delle qualità necessarie non mantenendo le caratteristiche di produttività e di qualità commerciale, difetti (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di #### civile N. 3220/2020 R.G.  “Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.” Oggi 11 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa ### come da provvedimento del 29/05/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta. 
Il Giudice dà atto che per ### l'avv. ### ha concluso come da nota depositata in data ### per ### S.R.L. - SOCIETÀ ### l'avv. ### ha concluso come da nota depositata in data ### Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. 
Alle ore 10:05 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti. 
Il Giudice Dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di #### civile N. 3220/2020 R.G. 
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa iscritta al N. 3220/2020 R.G. promossa da: tra ### (c.f. ###), titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ####, ### n. 152, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione; attrice convenuta in via riconvenzionale contro ### S.R.L. - SOCIETÀ ### (p.i. ###), in persona del suo procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### sito in ####, ### n. 41, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti; convenuta attrice in via riconvenzionale ### responsabilità contrattuale; risarcimento danni; CONCLUSIONI come da verbale d'udienza CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ### titolare dell'omonima impresa agricola, corrente in ####, ha convenuto in giudizio - innanzi all'intestato Tribunale - la ### S.r.l., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a. Piaccia la Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società convenuta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1490, 1492, 1493 c.c. in ordine alla responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta di cui al contratto del 24.04.2018 e tali da costituire aliud pro alio e comunque per vizi e mancanza di qualità; b. conseguentemente piaccia al Tribunale, accertare e dichiarare la corretta osservanza da parte attorea dei termini di decadenza e prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria ex art. 1495 c.c. con la condanna della società convenuta, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'acquirente nell'ammontare di € 100.000,00 con riferimento all'art.1223 c.c., salvo quella diversa somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di apposita disponente ### Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.”.  ###, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver acquistato, nel mese di maggio 2019, dalla società convenuta, una partita di piantine di varietà di pomodorino - sbirulino e pixel - per un costo totale di euro 6.716,16, giusta fattura del 20/06/2019 n. 2097/C; - che, detto prodotto fornitole dalla venditrice a mezzo del rappresentante commerciale di zona, si era rivelato privo delle qualità necessarie non mantenendo le caratteristiche di produttività e di qualità commerciale, difetti poi riscontrati tra perizia di un proprio tecnico agronomo (all. 4, citazione) e prontamente denunciati, tramite pec del 24/09/2019, alla convenuta (all. 1 convenuta); - che, in risposta a predetta missiva, la convenuta, tramite pec del 25/09/2019, aveva attribuito la responsabilità dei vizi denunciati alla ### S.r.l. fornitrice delle sementi (all. 3, ricorso per a.t.p.); - che i predetti vizi sarebbero stati altresì comprovati dalla c.t.u. espletata in seno al giudizio per a.t.p. ex art. 696 c.p.c. dal medesimo promosso, con ricorso del 15/10/2019, iscritto al Rg. n. 5566/19 innanzi all'intestato Tribunale (all.  5, citazione). 
La società convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettata ogni avversa istanza, eccezione e difesa, per le motivazioni di cui in parte motiva: - in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo quale foro convenzionalmente designato dalle parti in seno alla richiamata proposta di commissione del 24.04.2019 (cfr. doc. 1) o, in subordine, in favore del Tribunale di Ragusa quale Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società convenuta; - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza di parte attrice dal diritto di garanzia del venditore per omessa tempestiva denuncia dei vizi e/o dei danni lamentati in questa sede, nonché la prescrizione dell'azione avversaria; per l'effetto, rigettare e/o dichiarare improcedibili o inammissibili o inaccoglibili le domande spiegate da parte attrice; - sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###/a (P.I.: ###), e di ### s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###(P.I.: ###), al fine di rendere integro il contraddittorio fra tutte le parti interessate al presente giudizio ovvero, ove all'esito del presente giudizio le pretese azionate da controparte dovessero risultare in tutto o in parte fondate, al fine di accertare e dichiarare il diritto di ### s.r.l. soc. agr. ad essere tenuta indenne e manlevata dalle terze chiamate in causa per ogni esborso che la stessa dovesse effettuare in riferimento e quale conseguenza del presente giudizio, ivi comprese spese e compensi difensivi, nella misura in cui dovesse accertarsi la imputabilità all'una o all'altra delle chiamate in causa dei vizi e/o dei danni lamentati da parte attrice; conseguentemente condannare ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###/a (P.I.: ###), e/o ### s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###(P.I.: ###), al pagamento diretto di ogni esborso (compresi interessi, rivalutazione monetaria, spese e compensi giudiziali) che dovesse risultare dovuto in favore di parte attrice all'esito del presente giudizio o, in via subordinata, alla refusione in favore di ### s.r.l. Soc. Agr., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di ogni esborso (compresi interessi, rivalutazione monetaria, spese e compensi giudiziali) che dovesse risultare eventualmente dovuto in favore di parte attrice all'esito del presente giudizio. Per l'effetto della chiesta chiamata in causa, si chiede concedersi, a norma dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, accertarsi e dichiararsi la decadenza di parte attrice dal diritto alla garanzia da parte del venditore per omessa tempestiva denuncia dei vizi e/o dei danni lamentati in questa sede, nonché la prescrizione dell'azione avversaria, e per l'effetto rigettare e/o dichiarare improcedibili o inammissibili o inaccoglibili le domande spiegate da parte attrice; in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nessun inadempimento e/o responsabilità è imputabile a parte convenuta, con conseguente integrale rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e pretesa (anche risarcitoria) in quanto infondata in fatto ed in diritto; accertarsi e dichiararsi che ogni avversa richiesta risarcitoria è infondata in fatto ed in diritto, oltre che priva di supporto probatorio, e disporne l'integrale rigetto; in subordine, ove l'avversa pretesa risarcitoria risultasse dovuta nell'an, si chiede che il danno da riconoscersi venga limitato -secondo quanto contrattualmente pattuito tra le partial 10% del prezzo ovvero all'importo di € 671,62; - in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che parte convenuta è creditrice di parte attrice dell'importo di € 16.029,30 per le motivazioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta dell'importo di € 16.029,30, con integrale rigetto di ogni avversa richiesta e pretesa; in subordine, per l'ipotesi in cui le avverse doglianze e richieste venissero ritenute fondate ed accolte in tutto o in parte, si chiede accertarsi e dichiararsi che parte convenuta è creditrice di parte attrice dell'importo di € 16.029,30 e si chiede, pertanto, di compensare, in tutto o in parte, tale importo con quello che risulterà eventualmente dovuto in favore di parte attrice; - con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio e con salvezza di ogni ulteriore diritto ed azione.”. 
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, denegata la chiamata in causa della società terza ### S.r.l., concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., acquisito il fascicolo relativo all'a.t.p., la causa, istruita dal precedente G.I. in via documentale e tramite c.t.u., veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima. 
In via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, sollevata da parte convenuta, in favore del Tribunale di Palermo e/o ### è da ritenersi infondata e va, pertanto, disattesa. 
Il patrocinio convenuto invoca il foro convenzionale esclusivo, di cui all'art. 6 della proposta di commissione del 24/04/2019, il quale dispone che “Le parti indicano quale ### unico competente quello del Tribunale di Palermo; ogni altro ### anche concorrente, è escluso” (vd. punto 6, proposta di commissione del 24/04/2019; all. doc. 1, comparsa). 
La clausola di deroga alla competenza territoriale in parola risulta inserita in un “modulo/formulario”, attraverso il quale il contratto inter partes, avente ad oggetto le piantine di pomodoro, risulta essere concluso. 
Tale clausola, come evincibile dall'assenza di sottoscrizione, non è stata oggetto di specifica approvazione per iscritto, come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. per le condizioni generali di contratto e per le clausole vessatorie, sicché la stessa, in presenza della contestazione di parte attrice, non può ritenersi efficace. 
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la clausola di foro convenzionale esclusivo è valida solo se specificamente approvata (“La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa”, così Cassazione civile sez. III, 17/07/2023, n.20713). 
Va altresì disattesa l'alternativa indicazione di competenza territoriale del Tribunale di ### quale Giudice competente per la causa di merito ai sensi dell'art. 19 c.p.c., difettando, come richiesto dalla Suprema Corte di Cassazione, l'indicazione di tutti i possibili fori alternativi concorrenti (Cass., VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548), trattandosi, nel caso di specie, di una causa relativa a diritti di obbligazione per cui non è previsto un foro in via esclusiva (art. 20 c.p.c.). 
Nel caso di specie, difettando tale contestazione, deve ritenersi territorialmente competente l'intestato
Tribunale adìto. 
Ciò posto, nel merito, la domanda attorea può trovare accoglimento nei limiti qui di seguito indicati. 
Nell'odierna fattispecie, l'odierna parte attrice ha dedotto che le piantine di pomodoro, varietà #### e ####, fornitele dalla convenuta, sarebbero state inidonee alla funzione produttiva pattuita, stante il ridotto sviluppo e la scarsa produttività delle stesse, instando per il risarcimento del danno. 
A tale proposito, secondo il seguito indirizzo di legittimità, “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di “aliud pro alio”, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 cod. civ.” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14/10/2021, n. 28069). 
Va poi evidenziato che, secondo i principi pacifici nella giurisprudenza di legittimità, in tema di compravendita il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art.  1497 c.c.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra. 
Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall'ipotesi della consegna aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico — sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass. n. 10285/2010; anche Cass. Civ., Sez. II, 05/04/2016, n.6596). 
Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, si ritiene che la fattispecie in esame sia sussumibile in seno alla fattispecie di cui all'art. 1490, co. 1, c.c. secondo cui «Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore». 
Ed invero, dalla prospettazione del fatto così come operata dall'odierna attrice, si è visto come la stessa abbia lamentato l'assenza, nelle piantine di pomodoro oggetto di causa, di quelle qualità che le rendono idonee all'uso cui sono destinate, piuttosto che la sussistenza di una vendita aliud pro alio che, come noto, comporta la consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito.
La legge, nei casi indicati dall'articolo 1490 c.c., accorda al compratore la facoltà di domandare, a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione, scelta che, quando è fatta con la domanda giudiziale, è irrevocabile. 
Nel caso di specie, l'attrice ha chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni dalla medesima asseritamente subìti, nella misura di euro 100.000,00, con riferimento all'art. 1223 c.c., salvo quella diversa somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, domanda che presuppone la previa risoluzione del contratto. 
Ciò posto, incontestato l'acquisto da parte dell'attrice, nel mese di maggio 2019, dalla società convenuta, di una partita di piantine di varietà di pomodorino - sbirulino e pixel - per un costo totale di euro 6.716,16, giusta fattura del 20/06/2019 n. 2097/C, così come da ritenersi tempestiva la denuncia dei vizi, operata tramite pec del 24/09/2019, scoperti nel rispetto degli 8 giorni di legge (art.  1495, co. 1, c.c.), grazie alla perizia dell'agrotecnico ### effettuante un sopralluogo il ### (si veda, sul punto Cassazione civile, ### VI-2, ordinanza n. 40814 del 20/12/2021: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata.”), la c.t.u. espletata nel presente giudizio e in seno all'a.t.p., acquisita agli atti, dal medesimo ausiliario dott. agr. Morana, le cui conclusioni sono ampiamente condivisibili da questo G.I., in quanto attestatasi su dati documentati e scevra di vizi di natura logico - giuridica, ha riscontrato nelle piantine di pomodoro, appartenenti alle varietà #### e ####, la sussistenza di criticità morfologiche, quali “sviluppo difforme; scarso accrescimento degli internodi basali "rosettatura"; bassa espansione volumetrica "nanismo ipotrofico"; scarsa evoluzione delle gemme verso nuove strutture vegetative "atrofia". I palchi fruttiferi mostravano rachide asimmetrico e poco sviluppato in lunghezza, sul quale si inserivano bacche con tipologie pomologiche diverse da quelle illustrate nelle schede tecniche.” (vd. pag. 9, c.t.u. in sede di a.t.p.).  ### poi, al fine di risalire alle origini delle cause, “### che in sede ###c.t.p. delle parti ha sollevato obiezioni legate a cause di natura agronomica né sono state evidenziate, eventuali non conformità riguardo le tecniche colturali adottate dai ricorrenti” (pag. 6, c.t.u. in sede di a.t.p.), ha escluso altresì che predette difformità fossero riconducibili ad un'eventuale errata somministrazione di fitoregolatori ed, in particolare del principio attivo ### ammesso solo su piante floreali ed ornamentali in vaso e, dunque, vietato ogni altro utilizzo su colture diverse, compreso ovviamente il pomodoro.
Nello specifico, predetto principio è stato rinvenuto in tracce nelle campionature (livello di quantificazione <L.O.Q. 0,010), né dal registro dei trattamenti di parte ricorrente, è stato rilevato l'acquisto di prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo ### (all.to n. 13, c.t.u). 
Alla luce dell'espletata c.t.u. sussistono, dunque, i vizi lamentati dalla parte attrice sulla merce fornitale dalla convenuta. 
A tale riguardo, non colgono nel segno le argomentazioni difensive della società fornitrice in merito ad un'eventuale responsabilità di società terza nella fornitura delle sementi, posto che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, nella vendita, la garanzia per i vizi è dovuta per il solo fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente dalla colpa del venditore (C. 14193/2004; C.  639/2000; C. 8533/1994). 
In ragione dell'acclarata sussistenza dei vizi, ne deriva la risoluzione del contratto inter partes e la condanna della convenuta al risarcimento del danno così come quantificato dal c.t.u., e su cui parte attrice ha concordato, individuato nella somma di euro 79.187,40, pari alla minore redditività complessiva subita dall'attrice, così suddivisa: euro 40.883,40 per la varietà #### e euro 38.304,00 per la varietà #### (vd. pag. 5, c.t.u. “La minore redditività della coltura di pomodoro realizzata da parte attrice ### si attesta in complessivi €79.187,40 (€40.883,40 per la varietà #### + €38.304,00 perla varietà ####)”). 
Predetta quantificazione risulta congrua e corretta, oltre che ossequiosa delle direttive impartite dal G.I., in quanto fondatasi su dati oggettivi e facilmente riscontrabili e, segnatamente, sui prezzi mediamente e generalmente praticati per prodotti omogenei certificati dalla ### di ### di ### per il periodo in esame, nonché sui parametri produttivi delle varietà coltivate. 
Passando ora alla disamina della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta finalizzata ad ottenere la condanna dell'attrice del pagamento dell'importo di € 16.029,30 di cui alle documentate forniture e le relative fatture di merce consegnata e non pagata (n. 2097/c del 20/06/2019 di € 6.716,16, DDT n. 2117/c del 12/06/2019, nonché fatture n. 2195/c del 28.06.2019 di € 3.787,31, 2269/c del 18.07.2019 di € 5.033,38, n. 2360/c del 24.07.2019 di € 401,63, n. 8353/01 del 05.08.2019 di € 46,82 e n. 9737/01 del 10.09.2019 di € 44,00; all.ti doc. 10-11, comparsa), la stessa può trovare accoglimento. 
Tale circostanza risulta, invero, non contestata e pacificamente ammessa dall'attrice (vd. pag. 6, comparsa conclusionale attrice del 28/11/2024: “rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso dedotta in ordine alla richiesta di pagamento della fornitura effettuata a favore della deducente; quest'ultima palesemente infondata atteso che il mancato pagamento come provato in corso di causa non è altro che la conseguenza dell'inadempimento del fornitore verso il quale rimasto accertato il vizio di qualità del prodotto fornito tale da renderlo inidoneo per la sua commerciabilità.”).
Parte convenuta ha, dunque, diritto di vedersi riconosciuto il pagamento della somma di euro 16.029,30, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, la quale, quanto a sorte capitale, sarà oggetto di compensazione come espressamente richiesto con la somma riconosciuta a titolo di risarcimento all'attrice come indicato in dispositivo. 
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. 
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata solo parzialmente accolta il giudice può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese (da ultimo Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n. 19933). 
In considerazione dell'evidente scarto quantitativo tra petitum e decisum, considerato l'accoglimento della domanda riconvenzionale, si ritengono sussistere i presupposti dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. per compensare nella misura della metà le spese della presente procedura. 
La restante metà viene liquidata secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. 
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno, invece, poste definitivamente e solidalmente, a carico delle parti in solido, nella misura di metà ciascuna, tenuto conto della necessità del suo espletamento ai fini della risoluzione della causa.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### nella persona del Giudice Dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: a) in parziale accoglimento della domanda attorea e in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes e, per l'effetto, condanna la convenuta a rifondere all'attrice, a titolo del risarcimento del danno ex art. 1490 c.c., la somma di euro 63.158,10 (= 79.187,40 € - 16.029,30€), già operata la compensazione di cui in parte motiva, maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo; b) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere all'attrice la restante metà che liquida in euro 7.051,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. ### c) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice e di parte convenuta, nella misura di metà ciascuna. ### allegato al verbale dell'udienza dell'11/12/2025 Il Giudice Dott.ssa ### resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.  ### 11/12/2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 3220/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Paolini

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2945/2025 del 23-07-2025

... esame rende evidente che il computo del termine di prescrizione va effettuato al momento della scadenza della fattura e non prima, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore avrebbe potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all'utente le relative fatture. Pertanto, alla luce del citato intervento legislativo, può ritenersi pacifica l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, il che è d'altra parte anche confermato dalla ### 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr che, all'art. 2 co. 3, afferma che “La prescrizione biennale di cui alla ### di bilancio 2018 (### n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”. Con maggiore impegno esplicativo, si rileva che dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è (leggi tutto)...

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###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in persona del G.M., Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ##### pendente ### (C.F. ###), sito in ####, alla ### n. 9, in persona dell'### pro tempore ### D'### elettivamente domiciliato in ####, alla ### snc #### presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.  ###), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione; #### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ####, alla ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###É ###R.T. S.P.A. (P. IVA.F. ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ####'udienza del 23/04/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.  att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art.  58, comma 2, L. cit. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### esponeva che: - in data ### la ### notificava all'istante l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 per l'irregolarità di versamenti dei canoni idrici relativi agli anni tra il 2015 e il 2018, nel quale si fa riferimento a fatture mai portate a conoscenza del ### per complessivi € 13.889,54, determinati sulla base di consumi presunti; - le fatture sono state emesse sulla scorta del “contratto n. 4941” mai stipulato tra le parti; - la pretesa azionata è prescritta, trovando applicazione la disciplina relativa alla decorrenza biennale del termine prescrizionale; - la richiesta è illegittima in considerazione dell'erronea determinazione dei consumi, posto che il contatore condominiale risulta vetusto e in cattivo stato di manutenzione; - il canone relativo alla depurazione delle acque non poteva essere richiesto, poiché l'utente non ha usufruito del relativo servizio. 
Ciò posto chiedeva all'adito Giudice di: - “in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 e/o accertare e dichiarare non dovute le somme di cui al ridetto avviso di accertamento, per tutti i motivi sopra esposti; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - in via subordinata, annullare le minor somme che dovessero risultare prescritte e/o non dovute per tutti i motivi sopra esposti; - Con vittoria di spese, competenze, con attribuzione al procuratore anticipatario, oltre ### CPA e rimborso forfetario come per legge”. 
Con comparsa del 29/12/2021 si costituiva la ### S.p.A., deducendo che: - non sussiste la legittimazione passiva della ### per i dedotti vizi di merito relative alla pretesa creditoria, da rivolgersi esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore e non del concessionario; - la domanda è inammissibile per omessa impugnazione degli atti sottesi all'avviso di accertamento; - l'eccezione di prescrizione è inammissibile per la sua genericità, oltre che infondata, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie. 
Ciò posto, concludeva chiedendo di: “In via preliminare - -### la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti Nel merito - -### comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa; - -### la domanda nei confronti del concessionario poiché infondata in fatto e in diritto e non provata; - -Condannare controparte al pagamento delle spese della presente procedura il tutto in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”. 
Con comparsa del 19/01/2022 si costituiva nel giudizio il ### di ### rappresentando che: - l'Ente ha notificato regolarmente al ### la messa in mora tramite raccomandata A/R #########, ricevuta il ###, e la costituzione in mora n. ###715, consegnata per compiuta giacenza il ###, sicché l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - le fatture sono sempre state regolarmente inviate al ### - è infondata l'eccezione relativa all'inesistenza dei consumi e ai vizi del contatore, posto che spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, dimostrando l'entità dei consumi effettuati, anche con riferimento al dato statistico dei consumi rilevati in precedenza; - priva di fondamento è anche l'eccezione riguardante l'illegittimità della quota richiesta per la depurazione, posto che il ### è allacciato all'impianto di ### in ### e ### in ### come da convenzione stipulata con la ### il ###, versata in atti. 
Concludeva, dunque, chiedendo di: - “in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato non sussistendone i presupposti di legge.  - rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”. 
Stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 07/05/2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza ulteriore attività istruttoria.  ***  1. La domanda - opportunamente qualificata quale azione di accertamento negativo del credito ex adverso azionato - è solo in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.  2. Sussiste, preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, posto che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei ### di governo del ### appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (così Cass., Sez. Un., ord. n. 4079 del ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 09/02/2023 nonché Cass., Sez. Un., ord. n. 2321 del 23/01/2024; Cass., Un., ord. n. 16459 del 30/07/2020; Cass. civ., Sez. Un., 29/03/2011, n. 7102). 
Per altro verso, la giurisdizione del giudice ordinario prevale anche su quella tributaria, atteso che il canone per l'erogazione di acqua potabile non ha natura tributaria per effetto dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dovendo sul punto precisarsi che il canone dell'acqua e quello per il servizio di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione dell'acqua potabile, integra un tributo comunale solo fino alla data del 3 ottobre 2000, mentre dopo tale data, essi hanno cessato di essere considerati dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 258/2000, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. n.152/1991, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 13 e ss.  della legge n. 36/1994. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo posteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., sent. n. 6418 del 25/03/2005).  3.1. Nel merito, ritenuta la pacifica ritualità della notifica della cartella di pagamento, va rigettata la domanda nella parte in cui si contesta la non correttezza della misurazione dei consumi. 
Nella fattispecie, infatti, l'utente - che, per inciso, ha solo genericamente contestato il rapporto contrattuale con l'ente territoriale, senza tuttavia dimostrare ad esempio di essersi avvalso di altro fornitore per l'approvvigionamento dell'acqua potabile - procede ad una contestazione dei consumi che appare, infatti, del tutto generica, senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Ora, la giurisprudenza richiede che la contestazione da parte del somministrato sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( civ., sez. VI, 21/03/2018, n. 7045). 
Invero, va detto che nella materia in esame il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; tuttavia, “l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”. 
In definitiva, quindi, ne deriva un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., III, 14/03/2024, n. 6959). 
Tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone, quindi, che l'utente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### contesti il funzionamento del contatore, onere nella fattispecie non assolto dall'opponente, il quale si è trincerato dietro argomentazioni vaghe ed inidonee a mettere in discussione le risultanze probatorie allegate da parte opposta. 
Tale motivo di opposizione va, pertanto, rigettato.  3.2. Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione. 
Parte opponente si duole dell'intervenuta prescrizione della pretesa dell'Ente per il decorso del termine di cui all'art. 1, co. 4, della ### n. 205/17, ovvero, in subordine, dell'art. 2948, n. 4, La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla ### n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. ### di ### 2018) all'art. 1, commi 4 e ss., la quale prevede che “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. 
La disciplina in esame rende evidente che il computo del termine di prescrizione va effettuato al momento della scadenza della fattura e non prima, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore avrebbe potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all'utente le relative fatture. 
Pertanto, alla luce del citato intervento legislativo, può ritenersi pacifica l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, il che è d'altra parte anche confermato dalla ### 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr che, all'art. 2 co. 3, afferma che “La prescrizione biennale di cui alla ### di bilancio 2018 (### n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”. 
Con maggiore impegno esplicativo, si rileva che dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### decorre da quando il fornitore/### in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il ### sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. 
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della ### n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici. 
Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto. 
Fatta questa doverosa premessa e tornando al caso in esame, si osserva che tutte le fatture oggetto dell'avviso impugnato sono state emesse precedentemente al 1° gennaio 2020, non sussistendo perciò alcun dubbio circa l'operatività del regime di prescrizione quinquennale. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Il relativo termine, poi, deve ritenersi sospeso per effetto della disciplina emergenziale, vertendosi, nella fattispecie, di un accertamento “esecutivo” ex art. 1, co. 792, L. n. 160/19. 
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art.12 D. Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art.  68. Co. 1 D.L. n. 18/2021 (### nonché dell'art. 4 del D.L.  41/2021 (### sono prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo 8/3/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione). 
All'uopo, l'articolo 68 del d.l. n. 18/2020 (cosiddetto decreto cura ### dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della ### 160/2019. 
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. 
Più nello specifico, durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di “covid19”, dunque, sono stati sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso effettuate dagli uffici degli enti impositori, nonché, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, i termini dei pagamenti, oltre ad esser stati prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione di detti pagamenti, i termini di prescrizione e decadenza previsti per la riscossione, e ciò anche per le entrate locali. Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 67 e 68 del cosiddetto decreto “### Italia”, i quali richiamano entrambi l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015. 
La disciplina in esame, tuttavia, si riferisce espressamente “alle entrate tributarie e non tributarie”, per le quali “sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (art. 68); l'art. 67 del medesimo decreto, poi, prevede che “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori […] 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; entrambi gli articoli, dunque, prevedono un espresso richiamo all'applicabilità dell'art. 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015. 
Ne consegue che, essendo i crediti azionati riferibili a fatture aventi scadenza compresa tra il ### e il ### deve certamente ritenersi sospeso il termine prescrizionale per effetto della richiamata normativa emergenziale. 
Ciò premesso l'unico valido atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del sollecito di pagamento impugnato, avvenuta, per stessa ammissione dell'attore, in data ###, essendo stati gli altri solleciti (del 17/02/2018, 16/12/2019 e 26/11/2020) recapitati presso indirizzi diversi dallo studio dell'### e, comunque, non riportando mai la firma di quest'ultimo o di soggetti (familiari, collaboratori) a lui riconducibili. 
Ebbene, tenuto conto dell'applicabilità del regime di prescrizione quinquennale e in considerazione della sospensione dei relativi termini tra l'8 agosto 2020 ed il 31 agosto 2021 (periodo nel quale sarebbe teoricamente venuta a scadere la fattura n. 81872), la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi tempestiva, poiché intervenuta prima dello scadere dei termini prescrizionali, pur in difetto di altri atti interruttivi.  3.3. Quanto, invece, alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, occorre muovere dalla constatazione che mentre fino al 3 ottobre 2000 il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 veniva considerato un tributo, a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (art. 24) si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss., onde, in rapporto “alla ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina”, “i ### non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue”. Invero, “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500), costituendo principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826).  ### parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi “la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### quale esso pretenda la riscossione” (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.). 
Nel caso di specie, se può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente relativamente all'esistenza dell'allacciamento del proprio sistema fognario al depuratore afferente alla ### (cfr. la convenzione con la ### - all. sub 7 della comparsa di costituzione) la convenuta, di contro, non ha mai nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componenti tariffarie perequative UI presenti nelle fatture, nonostante l'espressa contestazione, sul punto, di parte attrice ### quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio comunale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa applicata (con importi eventualmente differenziati per categorie di utenza) non può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato. 
In definitiva, in mancanza di predeterminati criteri per la determinazione della tariffa applicata, in applicazione dei principi che precedono il relativo importo deve ritenersi non dovuto e va, quindi, scomputato dalle singole fatture rimaste impagate.  4. In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal ### “### Palme” può essere, almeno in parte accolta, dovendo dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dal ### di ### a titolo di oneri di depurazione e di fognatura in relazione a tutte le fatture indicate nell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021, ossia, più precisamente, le voci “acque reflue”, “depurazione”, “spese di fognatura” e “cons., dep.  e fogn.”. 
Nel dettaglio, tali voci ammontano ad € 662,11 per la fattura n. 81872, € 1.448,13 per la fattura n. ###, € 1.361,59 per la fattura n. ### ed € 1.437,92 per la fattura n. ###, il tutto per complessivi € 4.909,75. 
Complessivamente, quindi, l'opposizione andrà accolta limitatamente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### all'importo di € 4.909,75 e andrà rigettata per il resto.  5. Atteso l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese di lite si dichiarano per la metà compensate e per il resto si pongono a carico delle parti convenute, in solido tra loro, e si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e s.m.i., tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate (esclusa quindi l'istruttoria), secondo i valori medi dello scaglione sino ad € 5.200,00.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### E ### pendente tra #### e ###R.T. S.P.A., ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda proposta dal #### avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 (notificato il ###), dichiarando non dovuto l'importo di € 4.909,75; 2. rigetta, per il resto, l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto da quest'ultima in forza dell'atto opposto in € 8.971,04; 3. compensa per metà le spese di lite tra le parti, che per il resto pone a carico dei convenuti, tra loro in solido, ed in favore del #### qui liquidate (già ridotte della metà) in € 132,00 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed ### come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 10912/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Aprea

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10176/2025 del 17-04-2025

... decision e di primo grado in ordine alla intervenuta prescrizione quinquennale del credito oggetto della fatt ura 500253061 («conguagli partite pregresse 2005/2011»), basata su una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati, per la quale il dies a quo decorre in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo e non dalla fatturazione o dall'entrata in vigore della delibera ATO del 26.6.2014. Quanto ai crediti riportati nelle fatture ###384 e ###, la mancata erogazione di acqua potabile in violazione della disciplina (primaria e second aria) e d i quanto previsto nell'art. B.2 del rego lamento del S.I.I. integrava un inadempim ento inesatt o, stabil endo, peraltro, l'art. 154 d .lgs. 152/2006 che la tariffa ha natura di corrispettivo e che deve essere determinata sulla base della “qualità della risorsa idrica e del servizio fornito”. Trovando applicazione in materia di somministrazione le norme relative al contratto cui corrispondono le singole prestazioni e, quindi, quelle in tema di garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1490 cod. civ.) e di riduzione del prezzo richiedibile dal compratore (art. 1492 cod. civ.), doveva essere confermata la decisione di primo (leggi tutto)...

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### sul ricorso iscritto al n. 27507/2022 R.G., proposto da ### s.p.a., in perso na del legale rappresentan te p.t. ### a, rappresentata e difesa dall'av v. Gius eppe ### d omiciliata come da indirizzo pec indicato, in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso, - ricorrente - contro ### - intimato - per la cassazione della sentenza n. 243/2022 del Tribunale di Nuoro pubblicata l'11.4.2022, udita la relazione svolta nella ### di consiglio del 10.1.2025 dal Consigliere dott. #### 1. Con sentenza n. 282/2020 del 18.8.2020 il Giudice di ### di ### in parziale accoglimento della domanda svolta da ### nei confronti di ### s.p.a., annullò la fattura 500253061 di euro 347,3, emessa il ### per conguagli partite pregresse 2005/2011, e ordinò alla convenuta di procedere ### - ### costi - ### - Fondamento - ### al ricalcolo delle fatture ###384 (periodo dall'1.12.2010 al 12.2.2011 di euro 904,32) ### (periodo dal 13.2.2011 al 31.10.2011 di euro 418,02) mediante la riduzione del 50% per i periodi in cui l'acqua erogata non era risultata potabile. La convenuta, inoltre, fu onerata delle spese di lite.  2. Il Tribunale di ### con sentenza n. 243/2022, pubblicata l'11.4.2022, investito dell'appello d a parte di ### s.p.a., confermò la senten za del Giudice di ### gravando l'appellante delle spese del grado i n favore dell'appellato.   Il Tribunale in relazione alla fattura 500253061, emessa il ### per conguagli partite pregresse 2005/2011, evidenziò che il potere dell'### a cui sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo del settore, nonché di individuazione dei costi per la determinazione della tariffa, non può includere tramite una valutazione ex post anche una integrazione tariffaria commisurata ai consumi già effettuati, potendo operare tale modifica solo per il futuro così da evitare il protrarsi dello squilibrio e non anche degli effetti negativi prodotti nel passato. Di qui la conferma della decision e di primo grado in ordine alla intervenuta prescrizione quinquennale del credito oggetto della fatt ura 500253061 («conguagli partite pregresse 2005/2011»), basata su una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati, per la quale il dies a quo decorre in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo e non dalla fatturazione o dall'entrata in vigore della delibera ATO del 26.6.2014.   Quanto ai crediti riportati nelle fatture ###384 e ###, la mancata erogazione di acqua potabile in violazione della disciplina (primaria e second aria) e d i quanto previsto nell'art. B.2 del rego lamento del S.I.I.  integrava un inadempim ento inesatt o, stabil endo, peraltro, l'art. 154 d .lgs.  152/2006 che la tariffa ha natura di corrispettivo e che deve essere determinata sulla base della “qualità della risorsa idrica e del servizio fornito”. Trovando applicazione in materia di somministrazione le norme relative al contratto cui corrispondono le singole prestazioni e, quindi, quelle in tema di garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1490 cod. civ.) e di riduzione del prezzo richiedibile dal compratore (art. 1492 cod. civ.), doveva essere confermata la decisione di primo grado di ridu zione del corrispett ivo in via equ itativa come già previs to nel provvedimento del C.I.P. n. 26/1975.  3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre ### s.p.a., sulla base di quattro motivi. ### è rimasto intimato. 
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relaz ione: agli artt. 142, co. 3, e 15 4 D. Lgs. 152/ 2006; all'art. 9 Dir.  2000/60/CE; all'art. 21, co. 13 e 19, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/ 2011; all'art. 10, co. 11 e ss., D.L. 70/2011, conve rtito con modificazioni dalla L. 106/2011; all'art. 3 D.P.C.M. 22.07.2012; art. 1339 cod.  civ. nonché alle ### 643/2013/R/IDR dell'### e n. 18/2014 dell'### della Sardegna ed al ### del S.I.I. (art. B.16). 
Lamenta la ricorrente che la senten za impugnata è inficiata da un'interpretazione gravemente errata delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel ### 1.1. In particolare, ### s.p.a. deduce che: i) la definizione delle c.d. “partite pregresse” ad opera delle competenti ### amministrative (#### è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell'ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, c.d. “Codice dell'Ambiente”); ii) a fronte dell'introduzione di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all'anno base - non considerati in precedenza ai fini tariffari - sono st ati legittimamente inseriti dalle competenti ### amministrative, analogamente a quanto avviene in tutti i settori regolati (gas, elettricità, etc.), come voci di conguaglio inserite in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio, di derivazione europea, del “full cost recovery” (art. 9 Dir. 2000/60/CE); iii) le determinaz ioni tariffarie entrano di diritto e per espressa dis posizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 del ### civile; iv) il contratt o d'uten za di un servizio pubb lico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle ### amministrative di settore, rispetto ai quali il ### del servizio no n ha alcuna a utonomia decisionale; in particolare, la “### 19” del c ontratto che regola il rapporto tra Abb anoa e gli utenti, stabilisce che “il contratto con ### s.p.a. ha per oggetto la fornitura della risorsa idrica e/o il serviz io di fognatura e/o di dep urazione. ###à di erogazione dei servizi richiest i da parte di Abb anoa s.p. a. è disciplinata dal ### per il ### che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…)” e l'anzidetto ### al par. 
B.16 “Fatturazione”, dispone chiaramente che “alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall'### d'Ambito”.  1.2. La ricorrente, inoltre, precisa che il previgente sistema tariffario per il servizio idrico integrato - costituito dal c.d. “###” ### di cui al D.M. 1° agosto 1996 - era fondato sul meccanismo del c.d. price cap, che limitava gli incrementi tariffari, indipende ntemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all'utenza. Il predetto impianto regolatorio prevedeva, in ogni caso, che l'### d'### determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la manca ta integrale copertura dei costi efficienti di gestione, intro ducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al ### Con riferiment o alla ### nell'ambit o della Re visione del ### d'### approvata con deliberazione del ### 223/2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), l'### d'### aveva provvisoriamente quantificato le partite di conguaglio fino al 2010 per un impo rto complessivo di 8 8,78 milioni di euro, con riserva d i aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche. 
Tuttavia, il recupero di tali partite è stato necessariamente posticipato - non considerando così tale componente ai fini d el ca lcolo della tariffa - in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap. In altri termini, l'anzidetto metodo del price cap di cui al MTN non precludeva evidentemente il recupero dei costi ### di gestione del servizio idrico, ma si fondava proprio sull'integrale computazione in tariffa degli stessi costi sostenuti dal gestore, pur mediante incrementi dilazionati nel corso del tempo. La riscontrata inadeguatezz a del modello a garantire una efficiente gestione del servizio idrico ha indotto successivamente il legislatore nazionale a modificare integralmente l'impianto regolatorio ed il riparto delle competenze istituzionali in materia, introducendo un nuovo sistema tariffario. 
In particolare, le modalità di determinazione delle tariffe applicabili oggi all'utenza sono definite da apposite disposizioni normative dalle quali emerge che: ### l'### per l'### il Gas e il ### - ### (oggi, “ARERA”) è chiamata a definire le comp one nti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché le regole ed i criteri per la determinazione delle tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012); ### nel rispetto delle previsioni regolatorie adottate dall'#### ciascun Ente di ### dell'### determina la tariffa di base appl icabile all'utenza di riferimento ( art. 154, comma 4, del ### dell'ambiente); ### il ### si limita ad applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette ### (art. 154, comma 5, del ### dell'Ambiente). 
In virtù delle funzioni di regolazione del settore (art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), l'### (oggi ### con deliberazione del 27 d icembre 2013 n .  643/2013/R/IDR (cfr. doc. 7) ha approvato il nuovo “### Idrico”, ove, tra l'altro, sono state definite le componenti dei costi ammissibili sulla base dei quali procedere alla definizione del nuovo sistema tariffario. 
Per quanto rileva in questa sede, l'art. 31 dell'### reca la disciplina relativa alla “quantif icazione e riconoscimen to delle partite pregresse”, stabilendo in particolare che “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'### delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli ### d'### o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità”. 
Sulla scorta dei principi che sovrintendono il settore in esame, l'### ha dunque espressamente riconosciuto, ai fini tariffari, i conguagli (da intendersi riferiti ai costi sostenuti dal ### e non certo ai consumi effettuati dagli utenti) relativi agli anni precedenti al 2012, qualora di tali partite non si sia tenuto, o potuto, tenere conto nelle precedenti determinazioni tariffarie. 
L'### ha affidato ai singoli ### d'### dislocati a livello regionale, la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali ### detenevano i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti. Con riferimento alla ### , in modo del tutto analogo a quanto avvenuto nelle altre ### l'### d'### ha proceduto a dare attuazione alla previsione sopra richiamata. 
Nel det taglio, il ### dell'Ente d'Amb ito dell a ### ha emanato la delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e il riconoscimento dei conguagli relativi alle “partite pregresse”, autorizzando l'odierna ricorrente ad effettuare la riscossione di detti conguagli, per l'importo complessivo di 106 milioni di euro.  1.3. In ossequio ai criteri e alle modalità sanciti dall'art. 31.2 della delibera ### n. 643/2013 e dalla delibera dell'Ente d'### n. 18/2014, ### s.p.a. ha tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, med iante l'invio di distinte fatt ure, in cui sono stati puntualmente specificati la natura dei maggiori costi richiesti ed i riferimenti regolatori mediante i quali è stata determinata tale componente tariff aria.  ### s.p.a., dunqu e, si è limitata a d are puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi adottati dalle ### di settore sulla base di una valutazione tecnico discrezionale.  1.4. Tanto premesso, la società ricorrente ne trae la conseguenza che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo pe r aver travis ato la nozione di conguagli o per p artite pregresse, m a anche per aver violato la normativa che conforma lo svolg imento de l servizio idrico inte grato e la giurisprudenza civile ed amministrativa formatasi in materia.  2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.  360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art.  2948, n. 4, cod. civ. La sentenza impugnata - che, in tema di prescrizione del diritto di credito vantato da ### a titolo di “partite pregresse” o “conguagli regolatori”, si è limitata a confermare la pronuncia del primo giudice, che ha accolto la relativa eccezione sollevata da ### - è errata, là dove, sulla scorta di un esame parziale e, per ciò stesso, riduttivo della normativa di settore, ha individuato il dies a quo, dal quale far decorrere il termine quinquennale, previsto dall'art.  2948, n°4, cod. civ., nella data di scadenza di ciascun periodo di commisurazione del consumo dell'utente (v. capo 8.1 dell'impugnata sentenza, pag. 9).   Invero, la voce tariffaria in contestazione, non si correla a consumi effettivi dell'utente, accertati ex post dal gestore ed imputabili al periodo 2005-2011, ma è il parametro temporale utilizzato dall'### al quale imputare la ricognizione dei maggiori costi sostenuti dal ### , non considerati nelle precedent i determinazioni tariffarie. Il dies a quo della prescrizione, pertanto, non decorre da “ogni scadenza del periodo di commisurazione del consumo stesso”, ma va individuato nel giorno in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile da parte di ### coincidente con la data in cui quest'ultima è stata autorizzata alla fatturazione dei conguagli regolatori nella misura effettivamente quantificata, ossia, il 26.06 .2014, data di ado zione della ### n°18 de l ### dell'### stante il precedente limite del price cap previsto dal “### Normalizzato”.  3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1490, 1492 e 1226 c.c., all'art. 13 del provvedimento C.I.P.  n°26/1975, all'art. 2, comma 12, lett. g), h), m), n), L. 481/1995, agli artt. 119 e 154, D.Lgs. n°152/2006, all'art. 2, comma 461, L. n°244/2007, all'art. 2, comma 1, e 3, comma 1, D.P.C.M. 20.07.2012, alle deliberazioni dell'### 135/2013/E/IDR del 20.03.2013, 199/2014/E/IDR del 30.04.2014, 655/2015/R/IDR del 28.09.2015 e 917/2017/R/IDR del 27.12.2017, per quanto concerne la tutela dei diritti degli utenti del ### in caso di acqua non potabile e del relativo criterio di indennizzo applicabile.   ### ale di ### senza tene re conto d ella specifica normativa d i settore vigente in tema di qualità dell'acqua destinata al consumo umano e di regolazione del servizio idrico integrato, ha erroneamente ritenuto che dovesse essere confermata la valutazione del primo giudice sul diritto dell'utente alla riduzione nella misura del 50% della tariffa a causa dell a non potab ilità dell'acqua, avvalendosi, in applicazione del proprio potere discrezionale e del criterio equitativ o stabilito dall'art. 1226 cod. civ., del parametro contenuto nell'art. 13 del provvedimento C.I.P. n°26/1975, benché non più in vigore.   Impropriamente, il Tribunale di ### ha applicato gli artt. 1490 e 1492 cod. civ., poiché non sussiste al cuna riduzione del valore del be ne “acqua” somministrato, rapportabile alla somma necessaria per il ripristino dell'inconveniente o all'eliminazione del vizio. Infatti, il contrat to di somministrazione d'acqua ha ad ogg etto un servizio integrato-complesso, regolato da un sistema tariffario, che, tra le varie voci di costo, non contempla una componente connessa alla qualità della risorsa, ossia alla distinzione tra acqua “potabile” e “non potabile”, che possa giustificare una riduzione di valore del corrispettivo. Tant'è vero che, diversamente dal contratto di compravendita, il corrispettivo dovuto dall'utente è determinato sulla base dei costi complessivi del servizio erogato e non sulla scorta di un valore attribuito all'acqua quale bene materiale oggetto del contratto di somministrazione. La mancan za di una disposizione, volta a disciplinare la riduzione del prezzo e la misura di esso in favore dell'utente, ogniqualvolta l'acqua sia stata dichiarata non potabile, perché non conforme ai parametri fissati dal D.Lgs. n°31/2001, lungi dal rappresentare un vuoto normativo è frutto di una precisa scelta del legislatore. 
Ad ogni m odo, anche a voler ammettere una riduzione del pre zzo, la decisione l'ha riconosciuto nella misura del 50%, avvalendosi, in via equitativa, del parametro previsto dall'art. 13 del provvedimento CIP n°26/1975. Sta di fatto che l'azione esperita dall'utente era quella di riduzione ex art. 1492 cod.  civ. e non anche quella di risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ. e, quindi, impropriamente era stato evocato il potere di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. afferente all'ambito del risarcimento del danno. 
Del pari impropriamente il Tribunale di ### ha fatto riferimento all'art.  art. 13 del provvedim ento CIP n°26 /1975, trattandosi di provv edimento emanato quando le tariffe erano deliberate da ogni singolo Comune, mentre la ### del ### oltre che operante per l'intero ambito regionale, è deliberata dall'### d'### in forza di parametri, tra i quali non è contemplato quello della qualità dell'acqua, fermo restando che nella voce «idrico» la parte riferibile alla «potabilizzazione» incide per il 22% e, quindi, non la sarebbe potuta decurtare integralmente.  4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio (non potabilità dell'acqua e diritto dell'utente alla riduzione del prezzo), che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt.111, comma 6, ### e 132, comma 2, n°4, cod. proc.  La ricorrente lamenta che, in relaz ione alla lamentata non potab ilità dell'acqua somministrata da ### noa s.p.a. nell'abitato di ### dove è ubicato l'immobile ogget to della fornitura, ossia ### ni n°22, ed alla conseguente pretesa riduzione del prezzo del servizio idrico nella misura del 50%, il Tribunale ha confermato “la valutazione del primo giudice sul diritto dell'utente alla riduzione nella misu ra del 50% della tariffa per la sola voce “idrico” nei periodi in cui l'acqua non era potabile…”, motivando detta decisione per relationem a quella del primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal Giudice di ### fatta eccezione per la riconosciuta erroneità del riferimento, da parte di quest'ultimo, all'art. 13 del provvedimento del C.I.P. n°26/1975. Per converso, sarebbe stato necessario un esame critico delle ordinanze sindacali emesse con riferimento ai periodi indicati nelle fatture azionate, in base alle quali il divieto di consumo non era mai stato né “assoluto” né particolarmente lesivo del diritto di fruizione del bene da parte dell'ute nza. Da q ui, la nullità della sentenza per motivaz ione apparente.  5. Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la ### civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla ### per valutare l'assegnazione de l ricorso alle Se zioni ### con riferimento alla problematica - quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori - posta dal primo motivo dell'odierno ricorso. 4. Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della pronunzia delle ### in argomento.  P.Q.M.  La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle ### Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Simone Roberto

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Giudice di Pace di Marsala, Sentenza n. 405/2025 del 07-10-2025

... partendo, dal presupposto che, in tema di contratti di somministrazione, la comunicazione dei consumi deveessere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente (il quale può far valereelementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore adesempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con lapotenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità deidati di misura registrati dal distributore), ne consegue che, in assenza di adeguatoriscontro probatorio, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare lacorrispondenza al dato reale dei consumi esposti così come indicati in fattura. La società opposta, infatti, a sostegno della propria pretesa creditoria, ha regolarmente prodotto in giudizio, oltre al contratto di somministrazione, anche le fatture commerciali (regolarmente annotate nei registri contabili) dalle quali emergono con chiarezza sia gli effettivi consumi di gas sia i rispettivi periodi di riferimento e scadenze, dimostrando così in giudizio il titolo e la scadenza delle obbligazioni non adempiute ed allegando, altresì, il fatto di inadempimento. Incombendo, pertanto, sul (leggi tutto)...

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N.RG 1320 / 2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA
SEZIONE UNICA
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile
R.G. n. 1320 / 2022 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -ATTRICEcontro ### S.P.A. SOCIETA' ### (CF ###) rappresentata e difesa dall'Avv. A. Arìa -CONVENUTAha pronunciato
SENTENZA -Le parti, all'udienza dell'11.09.25, rassegnavano le conclusioni come in atti che qui devono intendersi integralmente ripetute e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 118 comma 1° disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 52 comma 5 della L. 69 con motivazione consistente “……nella succinta esposizione dei fatti rilevantidella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi…..”.  -Esaminati gli scritti difensivi delle parti regolarmente costituite in giudizio, la documentazione dalle stesse prodotta e le predette spiegate conclusioni, acquisito il fascicolo del monitorio (D.I. n. 251 R.G. n. 476 espletata l'attività istruttoria a mezzo l'esame della predetta documentazione e la prova orale con il teste ### (udienza del 03.07.25), rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.09.25 e trattenuta in decisione alla medesima udienza, ritiene l'odierno Decidente la domanda infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento. - Preliminarmente va precisato che, con l'opposizione a D.I., il procedimento si trasforma in un vero e proprio giudizio di cognizione ordinario volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato con il ricorso monitorio con la sola differenza che le parti si presentano processualmente invertite soprattutto riguardo al principio dell'onere della prova; ne deriva che spetta al convenuto in opposizione (cioè l'opposto), attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento del diritto azionato in sede monitoria mentre spetta all'opponente (convenuto sostanziale) allegare e dimostrare tutti i fatti modificativi eR estintivi del credito; i noltre, sempre preliminarmente, relativamente alla validità ed efficacia giuridica della fattura commerciale quale documento idoneo a fornire la prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai fini della concessione del D.I. è da precisare che deve attribuirsi a tale documento efficacia di mero indizio che necessita, nel giudizio di cognizione successivo all'opposizione ad ingiunzione, di essere integrato da ulteriori elementi probatori con onere relativo incombente sul creditore. -Nel merito, con riferimento alla documentazione posta a fondamento del D.I. opposto (n. 2 fatture commerciali n.ri 1913810221 del 22.03.19 e n. 1937231763 del 12.11.19 per il complessivo importo di € 2933,32 emesse per la fornitura di gas - periodo 2014 2019 con scadenza 03.12.19 e 10.03.2020 - presso l'immobile dell'opponente sito in ### nella ### n. 12, fatture regolarmente annotate nell'estratto autentico notarile del libro giornale ed nell'estratto conto), ritiene l'odierno
Decidente raggiunta, nel corso del presente giudizio, in favore dell'opposta, la prova dell'esistenza del credito dalla stessa vantato nei confronti dell'opponente potendosi così attribuire alla predetta documentazione valenza di vera e propria prova raggiunta in ordine alle pretese e richieste di pagamento ivi indicate. -Preliminarmente, visionata la documentazione prodotta dalle parti, va disattesa l'eccezione di prescrizione biennale del diritto dell'opposta a richiedere il pagamento delle somme dovute così come avanzata dall'opponente in atto di citazione stante che non solo quest'ultima nulla tempestivamente deduce in atto di citazione bensì esclusivamente nel corso del giudizio ed all'interno di una non meglio precisata e non autorizzata memoria difensiva depositata all'udienza del 10.01.23, ma, indipendentemente da tale circostanza, vista la data di scadenza del pagamento di cui alle predette fatture, il termine prescrizionale è da ritenersi comunque interrotto dalla lettera di costituzione in mora (V. doc. n. 7 fascicolo dell'opposta) inviata da quest'ultima in data ### (e non contestata dall'opponente) con la quale si chiedeva il pagamento della somma portata dal D.I. oggi opposto, missiva a cui seguiva, in data ###, tempestiva notifica all'opponente del ricorso per D.I. oggi opposto; la società opposta, pertanto, ha ritualmente dimostrato in giudizio la avvenuta rituale interruzione del termine prescrizionale di legge e, pertanto, di avere regolare diritto a pretendere le somme portate dalle predette fatture. -Nel merito, sono da condividere le deduzioni giuridiche suggerite dalla società opposta a sostegno della propria pretesa creditoria.
Visionato, infatti, il motivo di opposizione (che sembrerebbe essere quello di contestare l'ammontare delle somme richieste perché non corrispondenti all'effettivo presunto minor consumo di gas da parte dell'opponente), partendo, dal presupposto che, in tema di contratti di somministrazione, la comunicazione dei consumi deveessere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente (il quale può far valereelementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore adesempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con lapotenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità deidati di misura registrati dal distributore), ne consegue che, in assenza di adeguatoriscontro probatorio, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare lacorrispondenza al dato reale dei consumi esposti così come indicati in fattura. 
La società opposta, infatti, a sostegno della propria pretesa creditoria, ha regolarmente prodotto in giudizio, oltre al contratto di somministrazione, anche le fatture commerciali (regolarmente annotate nei registri contabili) dalle quali emergono con chiarezza sia gli effettivi consumi di gas sia i rispettivi periodi di riferimento e scadenze, dimostrando così in giudizio il titolo e la scadenza delle obbligazioni non adempiute ed allegando, altresì, il fatto di inadempimento.
Incombendo, pertanto, sul debitore opponente allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte, va evidenziato come, nel caso di specie, quest'ultimo si è esclusivamente limitato in atti a labialmente contestare la presunta eccessività sproporzione del conteggio sulla scorta di consumi presuntivamente non goduti, a contestare altresì il presunto malfunzionamento del contatore e la presunta errata indicazione in fattura del numero di matricola del contatore precedente e di quello successivamente installato nonché, infine, l'inefficacia della fattura commerciale quale titolo idoneo o meno ad ottenere un provvedimento monitorio eR a fornire adeguata prova circa la titolarità del credito; limitandosi, altresì, a contestare genericamente la correttezza dei dati fatturati e senza provare quali sarebbero stati, invece, i reali consumi e non fornendo, altresì, documentazione probatoria alcuna idonea a comprovare gli eventuali eccepiti malfunzionamenti del contatore.
Peraltro, in merito, la società opposta ha ritualmente dimostrato in giudizio con la documentazione prodotta e non contestata dall'opponente (V. doc. n.ri 9 e 10 fascicolo di parte) di aver regolarmente comunicato all'opponente in data ### (a seguito di apposita richiesta di quest'ultimo del 13.06.19) di aver provveduto a chiarire che il numero del vecchio contatore (###) ero quello riportato dalla fattura 1937231763 e dal contratto di somministrazione del 20.12.12 e che, in sostituzione, era stato installato altro contatore (MIT###99) il cui numero corrisponde a quello riportato dalla fattura n. 1913810221; pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che le fatture emesse con i rispettivi consumi fanno riferimento a misuratoriF regolarmente installati presso l'abitazione dell'opponente. -Considerato, pertanto, che risulta debitamente provato in giudizio, in favore dell'opposta, il diritto ad ottenere la somma come portata dal D.I. opposto, ne consegue il rigetto della presente opposizione e la conferma dell'emesso D.I. - Vista la soccombenza, l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e compensi del giudizio, liquidati come in ### sulla base dei criteri previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018; quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. 55/2014, deve considerarsi che trattasi di un giudizio di cognizione ordinario, scaglione fino a € 5200,00; quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. n. 55/2014 - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro difficoltà e complessità - si ritiene congruo liquidare un compenso compreso fra i valori medi ed i valori minimi per tutte le fasi effettivamente svolte. - Tutto ciò premesso P.Q.M. Il Giudice, Dott. ### definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza e proponibilità della domanda, acquisito il fascicolo del monitorio, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa: - Rigetta la domanda così come proposta dall'opponente. -Conferma il D.I. opposto. -Dichiara il D.I. esecutivo -Condanna l'opponente al pagamento, nei confronti dell'opposta, delle spese di lite che liquida nella complessiva misura di € 800,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge. -
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 1320/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alberico Pellecchia

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 226/2025 del 04-02-2025

... fascicolo dell'opposta). Dunque, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica, Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato con l'atto introduttivo del presente giudizio, avente a oggetto la fornitura idrica in favore dell'opponente. In proposito, occorre dunque richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2190/2018 All'udienza del 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa ### svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; - ### l'avv. ### ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data ###; - ### S.p.a., l'avv. ### ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data ###; Il Giudice Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti. 
Il Giudice dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art.  281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2190/2018 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 19, giusta procura in atti; OPPONENTE ### S.P.A. (P.IVA ###), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.  ### sito in #### n. 13, giusta procura in atti; ###: Opposizione a decreto ingiuntivo.  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il d.i. n. 428/2018 del Tribunale di ### con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.982,98 oltre gli interessi e spese liquidate, in favore di ### S.p.a., in quanto creditrice per la fornitura idrica (giuste fatture indicate con emissione dall'anno 2008 all'anno 2016, di diverso importo e per diversi corrispondenti periodi). 
A sostegno della spiegata opposizione, deduceva l'intervenuta prescrizione del credito vantato da ### S.p.A. per carenza di atti interruttivi validi. Sosteneva, in particolare, l'intervenuta prescrizione per le fattura che ### aveva emesso nel 2007 e dal 2008 al 2013, in assenza di atti interruttivi utili ad interrompere la stessa. 
Pertanto, contestava, impugnava e disconosceva le fatture e la diffida inoltrati da parte opposta (allegati nel fascicolo monitorio della stessa - doc. sub. 6 e sub. 6 bis), in quanto mere fotocopie e, per tale motivo, inidonee ad interrompere il decorso del quinquennio. 
Contestava, altresì, la quantificazione della somma, e deduceva che un elevato consumo in una sola bolletta, e per un solo periodo, poteva essere tale se non per una confessata anomalia del sistema di lettura. Infine, contestava l'effettiva certezza dell'avvenuto pagamento per mancata indicazione della causale nel fatturato del giorno 18.01.2008, di cui ne invocava l'opposizione, sia per la prescrizione che per il pagamento iniziale. 
Contestava, altresì, tutte le copie di messa in mora e ne disconosceva qualsiasi conformità. 
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “### l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione dei crediti reclamati ed ingiunti. In via subordinata e riconvenzionale, per tutte le ragioni esposte dichiarare la prescrizione intervenuta per i crediti oggetto del decreto ingiuntivo essendo decorsi cinque anni senza atto interruttivo alcuno accertando, in subordine la non corrispondenza dell'importo reclamato nella fattura 18.1.2008, se non risultasse prescritto il relativo credito, da effettivi consumi di acqua. Con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.” Si costituiva in giudizio ### S.p.A., eccependo l'infondatezza dell'atto di opposizione per mancanza di specificità della contestazione. In particolare, deduceva che l'opponente: non dimostrava le ragioni della dedotta infondatezza della pretesa creditoria di ### non metteva in discussione la fornitura del servizio idrico; si limitava a lamentare una presunta impossibilità di addebitare in un'unica “bolletta” consumi elevati. Evidenziava, difatti, che la fattura non era oggetto di specifica contestazione nel corso del rapporto contrattuale e costituiva, pertanto, ex art. 2710 c.c., valido elemento di prova quanto al rapporto intercorso tra le parti per cui è causa nonché alle prestazioni eseguite. In merito all'eccepita prescrizione del credito, affermava che ai sensi dell'art. 36 del ### fatturava trimestralmente all'utente - opponente il corrispettivo del servizio reso e, successivamente, spediva le relative fatture contenenti l'annotazione di quelle impagate di cui ne aveva, più volte, sollecitato il pagamento; evidenziava altresì che l'opponente nell'aprile del 2011 aveva inviato ad ### S.p.a. una richiesta di rateizzo (documento protocollato da ### S.p.A. con prot. ### - 14846 del 22/4/11) e, pertanto, riconosceva il proprio debito ed interrompeva qualsivoglia prescrizione del diritto di credito. 
Riteneva sussistenti, dunque, tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 428/2018 emesso nei confronti dell'opponente, che richiedeva. 
Pertanto, ### S.p.A. così concludeva: “### l'###mo Tribunale adito così provvedere: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 428/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; 2) rigettare l'avversa opposizione, per le esposte argomentazioni e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 428/2018, reso dal Tribunale di ### ed, in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che la signora ### è tenuta al pagamento di € 5.982,98 oltre interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo indicato, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo; 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.” Con ordinanza del 04.06.2020 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopodiché, concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 4.2.2025. 
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (###, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584). 
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore o dal resistente in monitorio produce l'effetto che tali fatti debbano ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, 19896). 
Nel caso di specie, dunque, ### S.p.a. ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile, le fatture emesse a carico dell'opponente (nonché la diffida), come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).  ### ha, inoltre, allegato in questa sede la documentazione attestante i consumi idrici di ### (allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2) ed i verbali di intervento per la riduzione del flusso idrico e per la chiusura del servizio per morosità (allegati al fascicolo dell'opposta). 
Dunque, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica, Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato con l'atto introduttivo del presente giudizio, avente a oggetto la fornitura idrica in favore dell'opponente. 
In proposito, occorre dunque richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11736). 
Nel caso di specie, l'opponente nessuna contestazione ha svolto in ordine alla sussistenza del rapporto di fornitura tra le parti, il quale, peraltro, appare comprovato anche dai verbali di intervento tecnico del 21.01.2009, aprile 2011, 07.05.2012, 05.11.2014 prodotti nel fascicolo dell'opposta, oltre che dalla richiesta di rateizzazione inoltrata dall'opponente nell'anno 2011.
Una volta dimostrata da ### l'esistenza e l'efficacia del rapporto contrattuale, sarebbe stato onere dell'utente dimostrare le ragioni della infondatezza della pretesa del somministrante. 
Tuttavia, nell'atto di opposizione, in ordine alle tariffe applicate da ### S.p.a., l'opponente si è limitata a dedurre la presenza di un errore nella quantificazione delle bollette, genericamente alludendo al fatto che non fosse possibile un consumo così elevato in una sola bolletta e per un solo periodo di tempo, senza allegare, né dimostrare, di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o di aver denunciato malfunzionamenti del contatore. 
Dunque, “in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte dell'attore, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte di misuratore funzionante allo scopo” (cfr. Cass. civ. ### n. 638/2020; Tribunale di ### n. 1066 del 19.4.2018; Tribunale di ### n. 1206 del 4.5.2015), le eccezioni sollevate in proposito dall'opponente devono essere rigettate. 
La Suprema Corte ha chiarito, invero, che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2021, n. 836). 
Ne discende che l'opponente, non avendo provato di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o denunciato malfunzionamenti del contatore, non ha superato la presunzione di veridicità delle contabilizzazioni effettuate da ### con conseguente dimostrazione della corretta quantificazione del credito oggetto d'ingiunzione ridotto delle somme che risultano prescritte. 
Parimenti, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'intervenuta prescrizione del credito. 
Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art.  2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il ### esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L.  205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. Ciò posto, va osservato che nel caso di specie le fatture azionate sono riconducibili ad un arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2007 e l'anno 2016 (in particolare v. fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. 1/2013/###/0/C del 11.01.2013; fattura n. ###/2013 emessa in data ###; fattura n. 1/2013/###/0/C emessa in data ###; fattura ###/2014 emessa in data ###; fattura n. 1/2014/###/0/C emessa in data ###; fattura n. ###/2014 emessa in data ###; fattura n. ###/2014 emessa in data ###; fattura n. 1/2015/###/0/C emessa in data ###; fattura ###/2015 emessa in data ###; fattura n. ###/2015 emessa in data ###; fattura n. ###/2015 emessa in data ###; fattura n. 12.01.2016; fattura n. ###/2016 emessa in data ###; fattura n. ###/2016 emessa in data ###; fattura n. ###/2016 emessa in data ###). 
La società opposta ha documentato e, dunque, provato, di aver inoltrato alla controparte, a mezzo raccomandata A.R., un atto di diffida, datato 24.11.2016. ricevuto in data ###, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione per le fatture emesse prima del 1.12.2011. 
Altresì, atto interruttivo del decorso della prescrizione risulta essere la richiesta di rateizzazione che l'opponente inoltrava all'opposta nell'aprile del 2011, rispetto, tra l'altro, alla fattura 774086/2007; pertanto, tale richiesta vale come riconoscimento del credito e come atto di interruzione del decorso della prescrizione (v. sul punto la Cassazione civile , sez. I , 08/04/2024, n. 9242: “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l' articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”). 
In aggiunta, ### S.p.A., con la seconda memoria di replica, ha documentato e, pertanto, provato, ulteriori diffide, solleciti di pagamento e preavvisi di riduzione/sospensione del servizio idrico, relative agli anni 2013 e 2016, evidenziando l'impossibilità di completare la lista delle fatture non adempiute per insufficienza dello spazio nel documento (v. diffida del 30.5.2013 relativa alle fatture nn. ###/2013 - ###/2013 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2011 - ###/2011 - ###/2007 - ###/2008; diffida del 05.09.2013 relativa alle fatture nn. ###/2007 - ###/2008 - ###/2008 - ###/2011 - ###/2011 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2013; diffida del 28.07.2016 relativa alle fatture nn. 291915 - 284071 - 546355 - 284687 - 549080 - 815667 - 22295 - 293088 - 832988; diffida del 28.03.2019 relativa alle fatture nn. 659886/2017 - 963239/2017 - 48104/2018 - ###/2018 - 660034/2018 - 965015/2018). 
Dunque, ### S.p.A. ha dato prova della sussistenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione. 
A fronte di ciò, il disconoscimento di parte opponente delle fatture, delle diffide e delle ricevute è generico e inammissibile. Sul punto, va precisato che la ### si è limitata a disconoscere genericamente la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia dalla controparte (così, in atto di citazione: “i documenti 6 e 6 bis versati ex adverso sono mere fotocopie” .. “si contestano le copie versate, si impugnano e si disconoscono” .. “si contestano tutte le copie di messa in mora e si disconosce qualsiasi conformità delle dette”). Anche nei successivi scritti difensivi, la ### non ha mai disconosciuto la sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle avverse diffide (prodotte da ### con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), limitandosi a svolgere laconiche contestazioni sulla conformità degli atti prodotti in copia. Giova quindi rammentare che il disconoscimento di conformità con l'originale della copia fotografica non autenticata (previsto dall'art. 2719 c.c.) va rigorosamente distinto dal disconoscimento della sottoscrizione o del contenuto del documento (previsto dall'art. 214 c.p.c.), afferendo a piani nettamente diversi. In particolare, disconoscendo la conformità della copia all'originale si contesta una falsità afferente la copia del documento; per contro, disconoscendo la sottoscrizione o il contenuto di un documento si contesta la falsità dello stesso originale. Dunque, mentre in caso di disconoscimento dell'autenticità del documento, la mancata richiesta di verificazione preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; in particolare, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Civ., Sez. V, 18.1.2022, n. 1324). Inoltre, l'art. 2719 c.c. dispone che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Letteralmente, pertanto, l'onere che grava sulla parte è quello di un disconoscimento “espresso”, perciò non implicito né equivoco. In tal senso, per via giurisprudenziale è stato introdotto, ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., l'ulteriore requisito della specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta ed originale, in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione specifica, che evidenzi in maniera univoca gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale. Ed infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non soltanto il semplice disconoscimento della copia all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ( Civ., sez. II, 16/10/2020, n. 22577), ma, soprattutto, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Civ., sez. II, 07/02/2020, 2908). 
Nella fattispecie oggetto di causa, invece, il disconoscimento effettuato dall'opponente si appalesa del tutto generico e, pertanto, privo di efficacia. 
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del credito di € 5.982,98 oltre gli interessi e alle spese liquidate. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta l'opposizione proposta da ### e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 428/18, R.G.N. 2190/2018, emesso dal Tribunale Civile di ### il ###, che dichiara definitivamente esecutivo - ### al pagamento, in favore di ### S.p.a., delle spese di lite che liquida per l'intero in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.  ### 4 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 2190/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vendemiale Giuseppina

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