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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1127/2026 del 19-01-2026

... della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così d eciso in ### nella camera di consiglio della ### civile della Corte di cassazione, addì 7 novembre 2025. ### (### (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso n. 7395/25 proposto da: -) ### s.r.l., in persona del le gale rappr esentante pro te mpore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore , dif eso dall'avvocato ### - ricorrente - contro -) ### di ### in pe rsona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato ### - controricorrente - nonché -) ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore , dif eso dall'avvocato ### - controricorrente - nonché -) ### in pe rsona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore , dif eso dall'avvocato ### - controricorrente - nonché -) ### del #### di ### Oggetto: danni da incendio. 
N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di ### 20 gennaio 2025 51; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal ### relatore dott. #### 1. Nel 2008 un inc endio danneggiò un uli veto sito a ####, di proprietà della società ### s.a.s.. 
Nel 2 009 la società ### promosse un giudizio di acce rtamento tecnico preventivo al fine di accertare le cause dell'incendio e l'entità del danno. 
Nel r icorso per ATP allegò che l'incendio dell'uliveto ebbe origine in un “piazzale” posto al confine tra l'uliveto e la str ada SS-106; il materi ale incandescente si propagò da lì “ai tratti incolti della banchina della S.S. 106” e poi alla fitta vegetazione cresciuta nell'alveo d'un canale denominato “### Governatore”.  2. Il ricorso per ATP fu notificato all'### quale ente proprietario della strada SS-106, ed alla ### quale ente proprietario del ### 3. Al giudizio di ATP parteciparono, quali chiamati in causa, la ### di ### il ### rzio di ### e l'### zia del ### 2. La soci età ### s.r.l., dichiaratasi cessi onaria del credito della ### s.a.s., introdusse il giudizio di merito conve nendo dinan zi al Tribunale di ### l'### la ### la ### ed il ### e chiedendone la condanna in solido al risarcimen to del danno (atto di citazione, p. 7).  3. Con sentenza 19.10.2021 n. 1537 il Tribunale di ### rigettò la domanda. N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 La sentenza fu impugnata dalla soccombente.  4. Con sentenza 20.1.2025 n. 51 la Corte d'appello di ### rigettò il gravame. 
La Corte d'appello ritenne non esservi prova: -) né della causa dell'incendio; -) né del punto esatto di innesco; -) n é del fatto che la propagazione dell'incendio fu favorita dalle condizioni di carente manutenzione della strada ###.  5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla ### con ricorso fondato su due motivi. 
L'### la ### e la ### hanno resistito con controricorso.  ### e l'### hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso.  1.1. Col primo motivo è denunciata la violazione degli articoli 2051 e 2697 c.c.. 
La ri corrente sostiene che la Corte d'appello ha violato l'art. 2 051 perché, pur avendo accertato che l'incendio si sviluppò dal “ciglio erboso” della SS-106, rigettò la domanda per mancanza di prova di una omissione colposa da parte dell'ente proprietario della strada. 
Così giudicando sarebbe stato violato l'art. 2051 c.c., dal momento che la responsabilità ex custodia non esige affatto la prova della colpa del custode.  1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. 
Infatti la Corte d'appello a p. 8 della propria decisione, dop o avere dichiarato la domanda infondata per difetto di prova dell'an, agg iunse: “senza considerare che la ### s.r.l. non ha di mostrato nemmeno l'ammontare dei danni subiti, non essendo stato prodotto alcun documento fiscale o contabile, al riguardo”. N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 Questa parte della motivazione costituisce una autonoma ratio decidendi, non impugnata e di per sé idonea a sorreggere la decisione di rigetto della domanda. 
Pertanto il motivo c oncernente l'an de beatur, qu and'anche accolto, non potrebbe condurre alla cassazione della sentenz a impugnata, perché resterebbe in vita la statuizione di difetto di prova del quantum debeatur.  1.2. Reputa il Collegio non inutile aggiungere che il motivo sarebbe stato comunque infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere. 
La Corte d'appello infatti ha rigett ato la domanda ritenen do impossibile stabilire l'origine dell'incendio (p. 8). 
Ha infatti affermato: “non è stato provato (…) che l'incendio si sia sviluppato a causa della mancata manutenzione della banchina o, comunque, di altre pertinenze stradali, né è stato possibile accertare lo s tato dei l uoghi antecedente l'occorso”.  ### te dunque ha ritenuto non esser vi pro va del nesso causale tra la strada e il danno, il che c ostituisce un accertamento sul fatto, non sindacabile in questa sede.  2. Il secondo motivo. 
Col secondo motivo è censurata la regolazione delle spese. 
La ricorrente lamenta di essere stata condannata alla rifusione delle spese nei c onfronti di tutte le parti, nono stante l' esistenza d'una obiettiva incertezza su quale fosse il soggetto proprietario del “### Governatore”, ovvero un canale le cui sponde - secondo la prospettazione attorea - per difetto di manutenzione avevano contribuito al propagarsi dell'incendio.  2.1. Il motivo è inammissibile, e comunque infondato.  2.2. In primo luogo il motivo è inammissibile perché la società ### rimasta soccombente, ovviamente non avrebbe potuto prendere la rifusione delle spese dalle altre parti: dunque, a tutto concedere, avrebbe potut o aspirare unicamente al la compensazione di esse. Ma la scelta d i non N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 compensare le s pese di lite è riservata al giudi ce di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U., 15/07/2005, n. 14989, e molte altre successive).  2.3. In secondo luogo l'attrice chiese la conda nna in solido di tutti i convenuti, e correttamente la Corte d'appello ha applicato la regola della soccombenza. 
Né è sostenibi le la tesi della “incertezza” su ll'individuazione dell 'ente proprietario del ### ernatore (ammesso che possa discutersene in sede di legittimità), dal momento che la proprietà demaniale poteva essere accertata prima dell'inizio del giudizio, ricorrendo agli strumenti di cui alla l.  241/90.  3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.  P.q.m.  (-) rigetta il ricorso; (-) condanna ### s.r.l. alla rifusione in favore della ### delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di eu ro 3.200, d i cui 200 per spese vive, o ltre I .V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna ### s.r.l. alla rifusione in favore dell'### di ### delle spese del presente giudizio di legittimità, che si l iquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese v ive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.  10.3.2014 n. 55; (-) condanna ### s.r.l. alla rifusione in favore dell'### s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussi stenza dei presupposti p rocessuali per il versame nto, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così d eciso in ### nella camera di consiglio della ### civile della Corte di cassazione, addì 7 novembre 2025.   ### (###  

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Rossetti Marco

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1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27673/2022 del 21-09-2022

... della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. ### 20.4.2022 ### ( dott ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4892/2017 R.G. proposto da: ###, elettivamente domiciliato in #### 108 ###, presso lo studio dell'avvocato #### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro D'### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###) -controricorrente avverso ORDINANZA di CORTE D'### n. 3301/2013 depositata il ###.  2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal #### che: La Corte di appello di Napoli con ordinanza del 16.9.2016 accoglieva per quanto di ragione l'opposizione a ll'indennità di stima proposta ### D'### nei confronti del Comune di ### determinando il relativo emolumento in € 115.000,00 oltre gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio al versamento da effettuarsi presso il Ministero dell'### e ### Il primo Giudice rilevava che l'attrice si era lamentata che l'indennità di esproprio versata nella misura di € 30.960,00 non era rispondente alle qualità e caratteristiche intrinseche del fondo che incidevano sulla sua potenziale utilizzazione economica ed inoltre si era altresì lamentata del mancato computo dell'indennità aggiuntiva ad essa spettante quale coltivatrice diretta; che con ordinanza del 13.11.2015 la Corte aveva escluso il diritt o dell'attrice al pa gamento dell 'indennità aggiuntiva per mancanza di prova rimettendo con lo stesso atto la causa in istruttoria al fine di determinare a mezzo di c.t.u. il valore venale del fondo oggetto di esproprio. 
Osservava poi alla luce dell'indagine tecnica espletata dal consulente che l'indennità dovesse essere quantificata in € 115.000,00 ritenendo corretta la valutazione espressa nell'elaborato tecnico fondato su un dato comparativo intrinsecamente attendibile in quanto oggetto di un terreno avente la medesima destinazione urbanistica. 
Avverso tale decisione il Comune di ### propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso ### D'### RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c.  omessa ed insuf ficiente nonché c ontraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per avere 3 di 8 la Corte di appello ampliato il thema decidendum all'accertamento del valore venale del fondo anzicchè limitarsi a verificare la fondatezza della richiesta di un maggior indennizzo. 
Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 37 e 40 del DPR nr 327/2001, omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello demandato l'accertamento della destinazione giuridica del bene oggetto di espropriazione al C.T.U. il quale avrebbe fornito sul punto risposte ambigue ed insufficienti a stabilire la natura del fondo . 
Si lamenta poi che il giudice di merito non avrebbe preso posizione su giustificate perplessità dello stesso c.t.u. sull'applicabilità ne lle valut azioni de l cespite espropriato delle norme del D.P.R 327/2001. 
Con un terzo motivo si lamenta la violazione dell'art 115 e 116 c.p.c. omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per essersi la Corte di appello in sede di d etermi nazione dell'indennità di esproprio conformata alla valutazione effettuata dal C.T.U. sul metodo sinteticocomparativo assumendo come unico riferimento l'atto di compravendita del 21.1.2005. 
Il primo motivo è inammissibile in quanto espresso con modalità confliggenti con il fondamentale canone della specificità, venendo in esso creata una commistione di doglianze ontologicamente differenti attinenti alla nullità processuale e alla conformazione della motivazione della sentenza impugnata. 
Un a mpio indirizzo dell a giurisprudenza di questa Corte , in tema di motivi promiscui, non ritiene c onsentito proporre cumulativamente due mezz i di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittim ità il compito di isolare le singo le censure (ex plurimis, ### 3, 23/6/2017 n. 15651; Sez. 6, 4/12/2014 n. 25722; Sez. 2, 31/1/2013 n. 2299; Sez. 3, 29/5/2012 n. 8551; Sez. 1, 23/9/2011 n. 19443; Sez. 5, 29/2/2008 n. 4 di 8 5471). Appare infatti inammissibile la mescolanza e la sovra pposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, fa centi riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che queg li elementi di fatt o intende precisamente rimetter e in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richie de la prec isa identifica zione delle affe rmazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. I nfatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (### 1, n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790 - 01). 
Va inoltre osservato che la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato avrebbe dovuto essere prospettata come vizio di nullità processuale ex art 360 primo comma nr 4 c.p.c. e non già nei termini dedotti lamentandosi , da un lato che la Corte sarebbe andata ultra petita e ,dall'altro avrebbe fatto proprie le risultanze peritali laddove ha nno ritenuto il suolo di natura edifica toria sebbene soggetto a vincolo. 
In ogni caso va rilevato che nella specie non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall'art. 112 c.p.c., giacché esso implica il divieto 5 di 8 di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi cor rispondenza ne lla domanda, il che avviene quando il giudi ce, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("pe titum" e "causa petendi"), attribuendo o ne gando ad alcuno dei c ontendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda. 
Nella specie la ricorrente ha promosso una opposizione alla stima ritenendo che la determinazione dell'indennità di esproprio stabilita dalla ### non fosse congrua in quanto non aveva considerato le qualità intrinseche del fondo e calcolato l'indennità aggiuntiva. 
Correttamente pertanto una volta escluso la sussistenza delle condizioni che giustificavano l'indennità aggiuntiva per carenza probatoria la Corte territoriale ha disposto una c onsulenza per verificare se i motivi di doglianza po sti a base dell'opposizione fossero o meno fondati. 
Il secondo motivo è infondato. 
In proposito, questa Corte ha affe rmato che, n ell'ipotesi in cui venga propo sta domanda di determinazione della giusta indennità spettante ai proprietari in presenza della situazione della perdita in radice del diritto dominicale sul bene in conseguenza della sua formale e sostanziale ablazione, trova applicazione la normativa specifica dettata per la determin azione del valore venale de l bene nelle e spropriazioni per pubblica utilità, nonché per la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili e non edificabili, introdotta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ed oggi recepita del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37.   Come questa Corte ha affermato la determinazione dell'indennità, pertanto, deve avvenire sulla base dell'accertamento non già della contrapposiz ione di vincoli conformativi o espropriativi, ma della sussistenza o meno delle possibilità legali di edificazione al momento del decreto di espropriazione, tenuto conto del disposto normativo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 4, secondo cui "non sussistono le possibilit à lega li di edificazione quando l'area è sotto posta ad un 6 di 8 vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regol atore gene rale , il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata" (Cass., 24 febbraio 2016, n. 3620). 
Questa Corte ha da tempo prec isato (Cass. 2020 nr 213;3459/2017; 19128/2006; Cass. 9891/2007) che "l'inclusione di un'area in un piano per insediamenti industriali (p.i.p.) ne implica l'ac quisizione dell a prerogativa di edificabilità”. 
Nel caso in esame il giudice di merito si è attenuto a tali principi rilevando , sulla base delle risultanze della c.t.u. , che il fondo della signora D'### ricadeva in “ zona omogenea D, sottozona #### nti P roduttivi” secondo le previsioni urbanistiche da l P.R.G. adottato nel 1988 e che ne l successivo ### ( adottato nell 'anno 2000) non era previst o alcun vincolo specifico per il quale le possibilità di edificazione erano “ pesantemente limitate dal fatto che si tra ttava di un suolo ric adente in un area assoggetta ad un ### d i insediamenti produttivi di esclusiva iniziativa pubblica( pag 4 dell'ordinanza impugnata) ovvero che nel “ terreno doveva escludersi l'ini ziativa edifica toria privata ( cfr pag 5 dell'ordinanza). 
La Corte di appello, contrariam ente a quanto affermato dal ric orrente, si è pronunciata in merito alla destinazione urbanistica dell'area soggetta ad esproprio riconoscendo la possibilità di edificazione trattandosi di un terreno che ricade nel P.I.P. del Comune e come tale idoneo all'installazione di stabilimenti, capannoni ed impianti per attività artigianali. 
Il terzo motivo è infondato. 7 di 8 Non può essere ravvisata la dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.. 
Occorre ricordare sul punto c he secondo la giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'art. 115 c.p.c ., può essere dedotta come vizio di legitt imità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Analogamente, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., 4, denunciatile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può r avvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad a lcun piuttosto c he a altre, e ssendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116, che non a caso è rubricato "della valutazione delle prove" (Sez. 3, 28/02/2017, n. 5009; Sez. 2, 14/03/2018, n. 6231). 
La Corte di appello , diversamente da quanto affermato dal Comune, ha condiviso la stima del valore venale del bene ritenendola fondata su “ un dato comparativo intrinsecamente attendibile in quanto a vente ad oggetto un terreno avente la medesima destinazione urbanistica a quello per cui è causa, prossimo all'epoca dell'esproprio, oggetto di accertamento fiscale , elementi tutti che inducono la Corte, sebbene ci si trovi al cospetto di un unico atto comparativo, a rite nere lo stesso particolarmente significativa ai fini della stima de qua”. 
Il dato di comparazione selezionato nella consulenza tecnica fra l ' immobile posto in vendita e quello oggetto di stima erano fra loro del tutto analoghi e confrontabili per caratteristiche, dimensioni, modalità di apprezzamento sul mercato e temporalmente assimilabili e quindi in corretta applicazione del criterio sintetico comparativo . 8 di 8 ### impugnata ha giustificato l'individuazione dell'immobile assunto come parametro di riferimento ai fini della determinazione del valore dei fondi occupati, avendo dato atto dell'ubicazione dello stesso in una zona non molto distante da quest' ultimo e dell'identità della loro destinazione urbanistica, nonchè della similarità delle rispettive caratteristiche, che ne rendevano possibile l'utilizzazione come termine di paragone, nell'ambito della stima effettuata con metodo sintetico-comparativo. 
Il ragionamento svolto dalla Corte di merito a sostegno del valore attribuito al fondo occupato, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio non risulta affetto da lacune argomentative e ca renze logiche talmente gravi da tra dursi nel vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 
Il ricorso va rigettato. 
Le spese seguono la soccombenza e si li quidano in dispositivo sec ondo i c riteri normativi vigenti.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a l pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 5000,00 oltre 200,00 per spese ed al 15% per spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.  ### 20.4.2022 ### ( dott ### 

Giudice/firmatari: Campanile Pietro, Caprioli Maura

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3

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33771/2021 del 12-11-2021

... ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in ### il 31 maggio 2021. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9536/2017 R.G. proposto da ### in persona del ### p.t., elett.te domiciliata in ### alla via dei ### n. 12, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Terna - ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli #### e ### presso il cui studio è elettivamente domiciliata in ### alla via della ### n. 57; - controricorrente - avverso la sentenza n. 226/3/17 della ### del ### - ### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2021 dal dott. ### svoltasi mediante collegamento da remoto; ### Con avviso di liquidazione n. 11/###/###/###, l'### riqualificò, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (###, l'atto stipulato tra la ### S.p.A. (d'ora in poi anche "### o "la contribuente") e ### s.r.l.  (d'ora in poi, anche "###), nominalmente indicato come contratto di affitto, come contratto di concessione del diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale.  ### impugnò dinanzi alla CTP il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall'ufficio.  ### accolse il ricorso. 
Su appello dell'### la CTR del ### confermò la sentenza di primo grado. 
Avverso la sentenza di appello l'### delle ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.  ### con controricorso.  ### a ridosso dell'adunanza, ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c. 
DIRITTO 1.Con l'unico motivo, rubricato "### e falsa applicazione dell'art. 20 DPR n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.", l'### delle ### ha dedotto che il contratto di affitto stipulato inter partes sarebbe caratterizzato da anomalie della causa tipica del contratto di locazione/affitto. Tali anomalie sarebbero riscontrabili: nell'attribuzione dello ius aedificandi di impianti fotovoltaici in favore dell'affittuario sul fondo oggetto del contratto; nell'obbligo in capo all'affittuario di provvedere alla manutenzione straordinaria del fondo e degli impianti fotovoltaici; nell'acquisto della proprietà degli impianti fotovoltaici da parte del proprietario del fondo al termine del rapporto di affitto.  2 Queste "deviazioni" dallo schema tipico dell'affitto giustificherebbero la riqualificazione del contratto quale contratto costitutivo di un diritto reale di superficie in capo a ### considerato anche che al contratto di locazione/affitto è estranea la facoltà attribuita al conduttore di trasformare l'immobile oggetto del contratto.  ### l'### ricorrente, quand'anche si volesse sostenere che civilisticamente il contratto concluso dai paciscenti sia riconducibile alla locazione/affitto, dal punto di vista tributario, in base ad una interpretazione volta a reprimere gli intenti elusivi delle parti, autorizzata dall'art. 20 Tur, quello stesso contratto deve essere inteso quale costitutivo di un diritto reale di superficie in capo a ### considerate le clausole che lo allontanerebbero dallo schema causale tipico della locazione/affitto.  2. Il motivo è infondato.  2.1. Nel ricondurre il rapporto voluto dalle parti al contratto di affitto la CTR non ha violato alcuna norma di legge, muovendosi piuttosto nell'ambito dei confini dei suoi compiti istituzionali di accertamento della volontà negoziale delle parti. 
Tale accertamento non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della carenza di motivazione e dell'omesso esame di fatto decisivo e controverso, di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.; vizi che non si riscontrano nella sentenza qui impugnata. 
Né si rinviene, nella sentenza della CTR impugnata, alcuna violazione di legge sostanziale con riferimento al procedimento ermeneutico che ha portato i giudici di appello a qualificare come affitto il contratto da essi esaminato (Cass., sez. 6-3, 3590/2021).  2.2. Ne consegue il rigetto del ricorso.  3. La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.  3 P.Q.M.  Rigetta il ricorso. 
Compensa le spese del presente giudizio. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### il 31 maggio 2021. 

Giudice/firmatari: Chindemi Domenico, Napolitano Angelo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5516/2023 del 22-02-2023

... pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'### delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricor rente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in ### il 25 ottobre 2022. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14198/2015 R.G. proposto da: ### elettivament e domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### ia ### rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ. e dall'avv. ### in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente - contro ### in person a del ### protempore, elett ivamente domiciliat ###, presso l'### dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - controricorrente - ###'#### in persona del ### pro-tempore, - intimato - ### - IRPEF 2008. 
R.G. N. 14198/2015 Cons. est. ### 2 avverso la sentenza del la ### REGIONALE della ### n. 2328/17/2015, depositata il 6 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 dal consigliere dott. ### - Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. ###/2013 l'### delle entrate - ### provinciale di ### accertava, nei confronti d i ### rizio, per l'anno d'imposta 2008, una plusvalenza di € 11.536,09 derivante dalla cessione alla ### s.p.a., con atto per notar ### di ### del 4 giugno 2008, registrato il 18 giugno 2008, della propria quota di usufrutto relativo ad un terreno, ritenuto suscettibile di utilizzazione edificatoria, sito in ####; tale plusvalenza veniva assoggettata a tassazione separata ai fini ### 2. Avverso tale avviso di acc ertamento ### rizio proponeva ricorso dinanzi alla ### tributaria provinciale di ### contestando la natura edificatoria del terreno. ###.T.P. adìta, con sentenza n. 889/02/2014, depositata il 10 luglio 2014, lo rig ettava, compensando le spese.   3. Inter posto gravame dal contribuente, la ### issione tributaria regionale della ### co n sentenza 2328/17/2015, pronunciata il 20 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 6 mar zo 2015, rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite.   4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### sulla base di un unico motivo. R.G. N. 14198/2015 Cons. est. ### 3 Resiste con controricorso l'### delle entrate.   5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 25 ottobre 2022, ai sensi degli artt.  375, second o comma, e 380-bis.1 co d. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.   Il ricorrente ha depositato memoria.   - Considerato che: 6. Preliminarmente, va rilevato che, pur essendo stata disposta dalla sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1943/2017 del 25 gennaio 2017, la trattazione in pubblica udienza, in ogni caso la presente controversia può essere trattata con rito camerale, non sussistendo la necessit à della trattazione del processo in pubblica udienza, non avendo, l'ordinanza di remissione, fatto espresso riferime nto alla sussistenza dei presupposti - particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare - che, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. [nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 28, lett. a), del d.lgs.  10 ottobre 2022, n. 149], giustificano tale trattazione ( 27 settembre 2017, n. 22462). Non a caso, è stato di recente affermato che «se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1 c.p.c., è ammissibile in applicazione analogica del l'art. 380-bis c.p.c., comma 3, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto co involta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente ###98/2015 Cons. est. ### 4 della sezione (Cass. n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (Cass., SS.UU. n. 14437/18, ord.), ed allor quando non si verta di "d ecisioni aventi ril evanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche fun zione extra proce ssuale, il successivo percorso della giurisprudenza" (Cass. n. 19115/17)» (in tal senso Cass.. sez. U., 23 aprile 2020, n. 8093); il che è appunto quanto accade, come apparirà evidente, nel caso in esame.   7. Con l'unico motivo di ri corso ### deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ###, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame di un punto decisivo ai fini della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3) e 5), cod. proc.  Sostiene, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere sussistente la plusvalenza in questione, in quanto il terreno oggetto di cessione era gravato da vincoli idrogeologici, ambientali ed urbanistici, tali da escludere ogni possibilità di edificazione, e per avere ritenuto l'edificabilità del terreno, senza avere accertato senza av ere accertato l'effettiva e concreta possibilità di edificare sul predetto terreno.  8. Il motivo è infondato. 
Risulta pacifico che, dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di ### allegato all'atto R.G. N. 14198/2015 Cons. est. ### 5 di vendita, la particella catastale 4312 del foglio 25 ricadeva in ### ex ###, normato secondo zona B a concessi one diretta, con indice di fabbricabi lità fondiaria pari a 3,00 mc/mq.   Orbene, costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte , c he, in tema di plusvalenze da cessione immobiliari, l'edificabilità di un'area dev'essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della ### e dall'adozione di strumenti urbanistici attu ativi. ### del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, senza che ass umano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev'essere compiu ta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo (Cass., sez. U., 30 novembre 2006, 25505; v. anche Cass. 10 agosto 2016, n. 16936; Cass. 20 novembre 2014, n. 24691). 
Il prin cipio, che questo collegi o co ndivide dandone continuità, trova ragione nella consi derazione che la tassazione delle pl usvalenze derivanti dal la cessione di immobili non si fonda, nella disciplina del ### sulla natura speculativa ma sulla capacità contributiva, che viene colpita in quanto tale, come d'altronde gi à posto in evidenza dalla Corte Costituzionale con sentenza 9 luglio 2002, n. 328. 
Ciò che è determi nante, q uindi, è che al momento della cessione a titolo oneroso il terreno abbia una suscettibilità R.G. N. 14198/2015 Cons. est. ### 6 edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti , o comunque adottati (come avviene nel caso di specie). 
Irrilevante è anche la presenza d i eventuali vin coli di carattere idrogeologi co e paesaggistico sul terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, in quanto tali vincoli incidono sulle modalità di conseguimento del titolo edilizio, rendendo necessario, eventualme nte, l'acquisizione di autorizzazione preventive dagli enti competenti, ma non escludono del tutt o l'edificabilità, ove sia prevista dallo strumento urbanistico . Non risul ta, peraltro, che tali ar ee rientrino in fasce di rispetto stradale o ferroviario (equiparate ai terreni agricoli secondo Cass. 31 marzo 2021, n. 8897).   Ne co nsegue, per tanto, che la C.T.R. ha correttamente applicato l'art. 67, comma 1, lett. b), ###, ritenendo sussistente la pl usvalenza accertata dall' ufficio, in quan to derivante da atto di cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.   Con riferimento, invece, alla parte di motivo con il quale viene denu nciata l'omessa considerazione, da parte della C.T.R., di un fatto decisivo ai fini della controversia, ovvero l'accertamento dell'effettiva e con creta edificabilità del terreno in qu estione, anch'essa è info ndata, in quanto l'accertamento in questione è stato compiutamente effettuato sulla base del certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di cessione.   9. Consegue il rigetto del ricorso.   Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente nei confront i dell'### delle entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. R.G. N. 14198/2015 Cons. est. ### 7 Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell'### e delle ### rimasto intimato.   Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'### delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. 
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricor rente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 
Così deciso in ### il 25 ottobre 2022.   

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, Lenoci Valentino

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19411/2025 del 14-07-2025

... principali, di un ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato pari a quello previsto pe r l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale , accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo m otivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dich iara a ssorbito il rimanente motivo del ricorso incident ale, cassa la se ntenza impugnata in relazione al motivo a ccolto e rinvia la causa alla 36 di 36 Corte d'appello di L'### in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in ### nella cam era di consiglio della ### nda (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12944/2022) proposto da: ### (C.F.: ###), #### Antonietta (C.F.: ###), in proprio e qua le legale rappresentante della ###E.CO. - ### e ### S.r.l. (C.F.: ###) , quale incorporante per fusione della ### 4 S.n.c., della ### - ### S.r.l. e della ###U.I. S.r.l., e SICUR 2000 di #### in persona del suo titolare ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ### con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore; - ricorrenti - Appalto - Autorizzazione - Difetto - Inefficacia - Restituzione degli importi corrisposti R.G.N. 12944/22 U.P. 27/6/2025 2 di 36 contro Ente ecclesiastico “ ### di ### della PIETÀ” dei ### (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappr esentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con rico rso incidentale, dagli Avv.ti ### a ### e ### con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'### 1632/2021, pubblicata il 4 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2025 dal ### relatore ### viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del ### generale dott.ssa ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale; conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica; lette le memori e illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all'ud ienza pu bblica, l'Avv. ### per i ricorrenti principali nonch é gli Avv.ti ### e ### per il controricorrente e ricorrente incidentale.   3 di 36 ### 1.- Previa concessione dei provvedimenti cautelari di sequestro co nservativo e giudiziario, con a tto di citazione notificato il 2 agosto 2004, l'Ente ecclesiastico “### di ###ma della Pietà” dei ### nisti co nveniva, dav anti al Tribunale di Chieti (### distaccata di ###, #### la ### 4 di ### & C. S.n.c., la ### S.r.l., la ###U.I. S.r.l., la ###E.Co. - ### e ### S.r.l. e ### rnando, quale titolare della S icur 2000, al fine di sentire: A) confermare il sequestro conservativo autorizzato ante causam; B) dichiarare la nullità o inefficacia di tutti i rapporti co ntratt uali e degli incarichi intercorsi con i convenuti dal 1997 al 2000 e, in particolare, dei mandati del 13 gennaio 1997, del 7 aprile 1997 e del 19 dicembre 1997 nonché degli inca richi inerenti ai 13 immobili di proprietà dell'Ent e; C) dichiarare la nullità degli 8 cont ratti di appalto co nclusi c on la ### S.r.l.; D) condannare ### alla restituzione, in favore dell'Ente, della somma di euro 5.944.423,57 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi e risarcimento del m aggio r danno; E) in subordine, condannare ### al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento da nni per responsabilità contrattu ale o extracontrattuale nonché al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 25 0.000,00 per la truffa perpetrata ai danni dell'Ente; F) condannare gli altri convenuti, in solido con ### o in via esclusiva, a versare, in favore dell'Ente, le somme indebitamente ricevute, pari per la ### S.r.l. ad euro 1.578.615,80, per ### in qualità di 4 di 36 titolare della ### 2000, ad euro 191.058,07, per la ### 4 S.n.c.  ad euro 86.839,13, per ### ad euro 117.745,98, per la ###E.### S.r.l. ad euro 241.062,97 e per la ###U.I. S.r.l.  ad euro 4.389,88, oltre rivalutazione monetaria e interessi; G) in subordine, condannare i convenuti a titolo di risarcimento danni extracontrattuale per gli importi sopra indicati ovvero a titolo di arricchimento senza giusta causa. 
Si costituiva no in giudizio #### la ### 4 di ### onietta & C. S.n.c., la ### S.r.l., la ###U.I. S.r.l., la ###E.Co. - ### e ### S.r.l. e ### rnando, quale titolare della ### 2000, i quali contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie e conclu devano chiedendo: - la re voca del sequestro co nservativo e del sequestro giudiziario disposti ante causam; - la dich iarazione della tardività dei disconoscimenti effettuati nell'atto di citazio ne con riguardo a i ma ndati e ai contratti di appalto, proponendo, in sub ordine, ista nza di verificazione; - il rigetto nel merito delle domande avanzate; - in via riconvenzionale, l'accertamento del loro credito nei confronti dell'Ente per eur o 4.905.909,65, a titolo di prestaz ioni professionali rese, disinfestazione attuata e lavori edilizi eseguiti; - in subordine, l'accertamento e la dichiarazione di inadempimento dell'Ente agli obbligh i di cui ai co ntratti ema rginati, con la condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 3.314.917,20 o della diversa somma ritenut a di giustizia; - in ulteriore subordine, la dichiarazione di recesso dai contratti senza giusta causa da parte dell'Ente, con la condanna dello stesso alla congrua indennità dovuta; - in ult eriore subordine, in caso di 5 di 36 dichiarazione di nullità dei contra tti co nclusi dalle parti, la condanna dell'Ente al pagamento dell'indenn izzo di cui all'art.  2041 c.c. nonché l'accertamento della grave respo nsabilità dell'Ente per aver colposame nte determinato una situazione di apparenza in ordine ai poteri dei soggetti co n cui i convenuti avevano contratta to e con la conseguente validità dei cont ratti, con la cond anna dell'Ente medesimo al risarcimento dei danni quantificati in euro 8.801.500,36 o della diversa somma ritenuta di giustizia. 
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletat a consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica. 
Quindi, il Tribunale adito, co n sentenza n. 77/2016, depositata l'11 marzo 2016: 1) dichiarava l'inefficacia dei mandati rilasciati in favore di ### il 13 gennaio 1997, il 7 aprile 1997 e il 19 dice mbre 1997 nonché dei contratti di app alto conclusi relativamente agli immobili di ### in ### di ### di ### nna della ### di ### della ### di ### del ### di ### del ### di ### della ### della ### di ### del ### di S an ### di Iso la del ### della M adonna della ### di ### poiché conclusi oltre i limiti del potere di rappresentanza di ### 2) condannava i convenuti alla restituzione, in favore dell'Ente, delle somme indebitamente ricevute, di cui euro 2.074.774,92 a carico di ### euro 1.600.176,73 a ca rico della ###E.### S.r.l., euro 91.937,59 a carico di ### euro 59.004,17 a carico di ### oltre interessi le gali dalla doma nda al so ddisfo; 3) 6 di 36 dichiarava l'inammissibilità delle do mande riconvenzionali spiegate dai convenuti, perché propose tardivamente; 4) rigettava le richieste formula te dalla ###E.### S.r.l. e da ### nei confronti dell'Ente; 5) rigettava la domanda d i condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale.  2.- Con atto di citazione notificato l'11 aprile 2017, #### tta, la ###E.Co. - ### e ### S.r.l., quale incorporante per fusione della ### 4 S.n.c., della ### .Pe. - ### ra S.r.l. e della V al.U.I. S.r.l., e la ### 2000 di ### o, in persona del suo omonimo titolare, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) la mancanza di prova della co rrispondenza dello stralcio dello Sta tuto prodotto all'originale dello ### medesimo, all'esito dell'eccezione di non conformità delle pagine prodotte ris petto al testo i ntegrale dell'atto; 2) la viol azione delle norme di diritto ca nonico e del diritto civile ita liano, in ordine a lla qualificazione degli atti di straordinaria amministrazione e all'errore di interpretazione del documento denominato “Attestato”, emesso dalla ### il 21 novembre 1997; 3) l'erronea esclusio ne dell'applicabilità del principio di apparenza del diritto, in relazione all'elevato numero degli incarichi conferiti e all'assenza di qualsiasi contestazione a cura degli altri organi dell'En te; 4) l'erro neo riferimento all'inefficacia degli atti co nclusi d al rappresentante dell'Ente ecclesiastico senza autorizzazione, anziché alla mera annullabilità (con la conseguente prescrizione dell'azione); 5) la violazione del canone 1281, terzo comma, del codice di diritto canonico, secondo 7 di 36 cui la persona giuridica avrebbe dovuto com unque rispondere dell'atto nella m isura in cui ne avesse tratto beneficio, c on la conseguente spettanza delle somme relative alle attività svolte dai convenuti di cui l'Ente a veva beneficiato; 6) l'er ronea dichiarazione di inammissibilità delle domand e riconvenzionali spiegate dai convenuti. 
Proponeva appello anche l'Ente ecclesia stico “### di ###ma della Pietà” dei ### il quale contestava: A) l'erronea negazione della restituzione, nei confronti di ### non solo con riferimento alle somm e incassate direttamente, ma anche con riferimento a quelle utilizzate o mal gestite; B) la spettanza del risarcimento del danno nei confronti di ### anche per le somme incassate dai suoi parenti e collaboratori per attività illegittime e quindi nulle; C) la mancata considerazione degli assegni depositati dall'Ente, i cui importi erano stati riconosciuti dal ### nel conteggio da questi redatto. 
Resistevano alle impugnazioni le rispettive controparti. 
Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d'appello di L'### con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la contestazione della difformità dello stralcio dello ### prodotto dall'originale doveva essere com piuta in modo chiar o e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intend eva contestare, sia degli aspetti per i qu ali si assumeva che lo stesso dif ferisse d all'originale; b) che, nella 8 di 36 fattispecie, la predetta specificità del la cont estazione non ricorreva, essendo stato affermato dai co nvenuti, odierni appellanti, soltanto che il documento era stato prodotto in parte e, comunque, il contenuto del documento, quant o alle norme statutarie, era conforme all'attesta zione proveniente d all'### giuridici del 19 maggio 1987, depositata presso la ### di ### c) che, in base alla valutazione degli atti di amministrazione, da compiersi necessariamente ex a nte, emergeva la loro natura di atti di straordinaria amministrazione secondo il diritto canonico e le disposizioni statutarie dell'Ente - efficaci nell'ordina mento italiano per effetto del riconoscimento dell'Ente medesim o come persona giuridica di diritto privato -, alla stregua del notevole impegno economico e finanziario che essi avevano richiesto, idoneo, in quanto tale , a comporta re un potenziale pregiudizio per il pa trimonio dell'Ente, indipendentemente dall'esito che gli stessi atti avessero effettivamente avuto, considerata la loro idoneità a determinare il citato pregiudizio , il che avrebbe richiesto l'aut orizz azio ne al compimento dei richiamati at ti da parte della ### del ### generale o del ### provinciale; d) che, in ordine alla natura dell'attestato del 21 novembre 1997, doveva essere ribadita la genericità di t ale atto e, qu indi, la sua inidoneità a costituire l'autorizzaz ione richiesta dal diritto canonico e dalle disposizioni statutarie per il compimento degli atti in esame; e) che i limiti o ltre i quali gli atti dovevan o essere autorizza ti, secondo quanto stabilito dall'art. 18 della legge n. 222/1985, erano opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di conoscenza di quest'ult imi; f) che il rico noscimento dell'En te 9 di 36 ecclesiastico comportava, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 222/1985, l'applicazione a tale Ente della disciplina delle persone giuridiche private, cosicché la carenza del potere di rappresentanza della persona giuridica, da parte di colui ch e aveva agito in nome e per conto della medesima, non comportava l'annullamento ai sensi dell'art. 1425 c.c., m a l'inefficacia degli atti; g) che la deduzione secondo cui la persona giuridica avrebbe dovuto rispondere dell'atto nella misura in cui ne avesse tratto beneficio, ai sensi del canone 1281, terzo comma, del codice di diritto canonico, evocava la dom anda di arricchimento senza causa, proposta in via riconvenzionale dai convenuti tardivamente e, du nque, inammissibile; h) che, qua nto a lle censure proposte dall'Ente, la legittima zione a dom andare la restituzione di un indebito pagam ento eseguito dal mandatario spettava al mandante, sicché correttamente il Tribunale ave va ritenuto che fosse necessaria la proposizione di una specifica dom anda, da parte dell'Ente, in ordine alla restituzione, nei co nfronti dei beneficiari, dei pagamenti da essi indebitamente ricevuti; i) che all'inefficacia per carenza di a utorizzazione dei mandati e degli appalti seguiva, sotto il profilo patrimoniale, la restituzione delle somme corrisposte, maggiora te degli interessi, in quanto il pagamento era rimasto privo di ogni giustificazione econo micosociale; l) che il consulente tecnico d'ufficio aveva esaminato 805 assegni mentre so lo nella compa rsa conclusionale l'Ent e aveva dato atto del rinven imento di ulteriori 50 assegni compresi nel prospetto allegato dal ### m) che, in ordine a tale prospetto, si doveva però considerare, come pure il Tribunale aveva rilevato, che i rendiconti resi dal Bla sioli erano diversi tra loro e quin di 10 di 36 inattendibili, sicché non erano idonei a provare gli ulteriori crediti dell'Ente, né potevano essere considerati, sotto questo profilo, gli importi relativi agli assegni dei quali le copie non erano state prodotte, non potendo a ssumere valore probatorio, neppure sul piano presuntivo, gli elementi di fatto dedotti dall'Ente pe r la dimostrazione della gestione o dell'incasso, da parte del ### degli assegni emessi a favore di terzi.  3.- Avverso la sentenza d' appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, #### la ###E.Co. - ### e ### S.r.l. e la ### 2000 di ### Ha resistito, con controricorso, l'intimato Ente ecclesiastico “### di ###ma della Pietà” dei ### che - a sua volta - ha proposto ricorso incidentale, articola to in tre motivi.  #### la ### E.Co. - ### e ### S .r.l. e la ### 2000 di ### hanno depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.  ### ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. 
All'esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art. 378, secondo comma, c.p.c.   11 di 36 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- In primis, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla controri corrente in ordine all'inammissibilità del ricorso principale per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza.  1.1.- ### è infondata. 
Dalla lettu ra di tale ricorso è infatti po ssibile evincere le ragioni di ogni singola do glianza , a fronte dei passi della motivazione debitamente contestati della sentenza impugnata.  1.2.- Ancora, deve rilevarsi che la mem oria illustrativa depositata dai ricorrenti principali può essere esaminata solo con riferimento alle argomentazioni che sviluppano le censure già esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità e non già per i rilievi - come corroborati dai documenti allegati - che introducono profili nuovi. 
Infatti, la memoria ex art. 378 c.p. c. non può integrare i motivi del ricorso per cass azione, poiché a ssolve a ll'esclusiva funzione di chiarire ed illust rare i motivi di impugnaz ione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esa urisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8949 del 30/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 26332 del 20/12/2016; ### L, Sentenza 5000 del 08/08/1986).  2.- Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito utilizzato lo stralcio dello ### di cui era stata contestata la conformità all'originale, sebbene la 12 di 36 contestazione fosse stata specifica, avendo gli appellanti indicato con precisione di quale documento si int endeva contestare tale conformità e i motivi per cui era stata formulata la contestazione, ossia la mancata produzione del testo integrale dello ### Obiettano gli istanti che non sarebbe ricaduto sui convenuti appellanti l'onere di provare la suddetta mancanza di conformità, bensì sull'a ttrice appellata l'onere di depositare in giudizio l'originale del documento. 
Né sa rebbe stato dimostrato che gli atti in cui erano riportate le lim itazioni ai poteri di rappresentanza iscritti nel registro delle persone giuridiche, fra i quali l'attestazione dell'### giuridici della ### tutis ### in da ta 19 maggio 1987, i regola menti generali, i regola menti delle ### italiane, la circolare della ### generalizia, la recognitio della ### del 22 febbraio 1999, la promulgazione della delibera della ### del 27 marzo 1999, la comunicazione del Presidente della ### del 27 aprile 1999, la modifica della misura della somma minima e massima per l'alienazione dei beni fossero stati realmente allegati allo ### Sicché - ad avviso dei rico rrenti principali - sarebbe spettato all'Ente morale dimostrare quali documenti fossero stati prodotti alla ### di ### per legittimare la richiesta di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.  2.1.- Il motivo è infondato. 
Si evidenzia, in primi s, che il vizio di co nformità dedotto rispetto allo stralcio dello ### prodotto risente di un equivoco di fondo, reiterato anche nel corpo della doglianza esposta: ossia 13 di 36 se ta le difetto sia riferito a ll'incompletezza della produzio ne, in quanto era stato depositato u n mer o stralcio, ovvero se la contestazione inerisse alla difformità dello stralcio dall'originale. 
Al riguardo, la Corte d'appello ha, nell'ordine, precisato: - che la contestaz ione della difformità non era specifica, poiché i convenuti si erano limitati genericamente a so stenere che il documento (recte lo ### era stato prodotto solo in parte; - che, co munque, a fronte di detta contestazio ne, l'accertamento della co nformità poteva avvenire mediante a ltri mezzi di prova, comprese le presunzioni; - che il cont enuto del documento, quanto alle norme statu tarie, era conforme all'at testazione proveniente da ll'### giuridici del 19 maggio 1987, depositata presso la ### di ### Orbene, nessun chia rimento è stato prospett ato in ordine alla mancata deduzione della non genuinità dello stralcio prodotto dello ### to rispetto all'originale, avendo i convenu ti semplicemente sostenuto che tale stralcio era relativo solo ad alcune pagine dello ### Senonché la cont estaz ione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in m odo chiaro e circosta nziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'origi nale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021; S ez. 6-5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021; ### 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; ### 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; ### 6-5, O rdinanza n. 29993 del 13/12/2017; ### 3, S entenza n. 14 di ### del 21/06/2016; ### 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; ### 1, Sentenza 14416 del 07/06/ 2013; ### 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009; ### 5, Sentenza n. 11576 del 17/05/2006; ### 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004; ### 5, Sentenza n. 15856 del 13/08/2004; nel senso, invece, che la contestazione importi la non eq uivoca negazione della conformità a ll'originale, ma non imponga anche la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4912 del 27/02/2017). 
E ad ogni modo è stata compiuta una puntuale verifica della conformità del contenuto di tale stralcio, quanto alla limitazione dei poteri del ra pprese ntante dell'Ente morale, alle previsioni di cui all'attestazione proveniente dall'### giuridici del 19 maggio 1987, depositata presso la ### di ### Tale a tto - come gli altri documenti di compa razione prodotti - dovevano ritenersi fidefacienti, a nche co n riguardo all'avvenuto deposito presso la ### (elemento non specificamente contestato nel giudizio di merito), senza che vi fosse alcun onere integrativo ricadente sull'Ente che li ha depositati. 
Né era precluso che, preso atto della contestazione di cui all'art. 2719 c.c., il giudice accertasse la conformità della co pia all'originale anche mediante la comparazione con tali documenti, di provenienz a certa, che riporta vano le stesse limitazioni dei poteri ra ppresentativi contenute nello stralcio dello Sta tuto, appunto in quanto tale conformità può essere acclarata facendo ricorso a q ualsiasi mezzo di prova, eventualmente avvalendosi anche del ragionamento inferenziale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15 di ### del 18/01/2022; ### 5, Sentenza n. 14950 del 08/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011; ### 3, Sentenza 9439 del 21/04/2010; ### 1, Sentenza n. 2419 del 03/02/2006; Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004; ### 2, Sentenza 866 del 26/01/2000; ### 2, Sentenza n. 5346 del 13/06/1997). 
In ogni caso, lo ### rilevava quale atto gerarchico solo ai fini di stabilire i poteri del rappresentante dell'Ente ecclesiastico per gli atti che non avessero supera to la somma fissa ta dalla ### in ordine ai quali non era richiesta la licenza della ### medesima, mentre - nel caso di specie - i mandati e gli a ppalti, oggetto della declaratoria di inefficacia, superavano tale soglia e, dun que, avrebbero richiesto l'a utorizzazione degli organi superiori secondo il codice di diritto canonico.  3.- Con il secondo motivo i ricorrenti principali contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicaz ione del canone 638, terzo comma , e del canone 1295 del codice di diritto canonico, dei regolamenti generali e dei regolamenti delle ### italiane d ella ### della ### di ### per avere la Corte territoriale ritenuto che la natura di atti di straordinaria amministrazione, secondo il diritto canonico e le disposizioni statutarie dell'Ente, dei mandati e degli appalti fosse determinata dal notevole im pegno economico e finanziario che essi avevano richiesto, idoneo, in quanto tale, a comportare un potenziale pregiudizio per il patrimonio dell'Ente, indipendentemente dall'esito che detti a tti avessero effettivamente avuto, dovendo, invece, qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione solo quelli che avessero implicato una modificazione del patrimonio e non già quelli limitati alla sfera 16 di 36 di disponib ilità e regolamentazio ne delle sole rendite, ossia funzionali alla conservazione e al miglioramento dell'integrità del patrimonio. 
Osservano gli istanti che solo la modifica o l'alterazione della co nsistenza del patrim onio su cui incidono (ad esempio attraverso donazione o vendita) avrebbe consentito la qualificazione degli atti com e eccedenti l'ordinaria amministrazione, in quanto mirati a produrre un detrimento (recte un pregiudizio patrimoniale), e non gi à gli atti che avessero implicato un mero notevole impegno economico-finanziario, ossia la mera incidenza sulla consistenza patrimoniale, come gli atti di specie, finaliz zati all'esecuzione, mediante contributi pubblici, di lavori di ristruttur azio ne, recupero e valorizzazione di immobili appartenenti all'Ente religioso, i quali, lungi dal diminuire, avrebbero accresciuto il patrimonio di quest'ultimo.  3.1.- Il motivo è infondato. 
Si rileva, anzitutto, che il canone 638, § 3, del codice di diritto canonico st abilisce: “Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal ### iore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla ### per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla ### o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della ### stessa”. 
Il canone 12 95 dispone poi che “I requisiti a norma dei canoni 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per 17 di 36 l'alienazione, ma in qualunque a ltro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”. 
Le norme im pongono, quindi, il “controllo canonico” nel caso di atti di straordin aria amministrazio ne, che sono a ppunto quelli idonei a mettere a rischio l'integrità del patrimonio, ossia non solo gli atti dispositivi del patrimonio, ma anche qualunque negozio che intacchi o possa determinare detrimento alla situazione patrimoniale della persona giuridica, peggiorandone la condizione. 
Tanto esposto, gli enti ecclesiastici godono di aut onomia statutaria, la quale è co nseguenza delle garanzie costituzionalmente riconosciute all'ordinamento confessiona le e, pertanto, la violazio ne delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volont à dell'ente acquista rilievo anche per l'ordinamento statale ed è suscettibile di rendere invalidi i negozi di diritto privato dall'ente stesso stipulati. In particolare, per la validità delle alienazioni e degli atti degli enti ecclesiastici, da i quali la situa zione patrimoniale della persona giuridica potrebbe s ubire detrimento, il canone 1292 del codex juris canonici distingue a seconda del valore dei beni: se esso è posto tra la somma minima e quella massima, da stabilirsi dalla ### l'autorità competente per alienare i beni della diocesi è il ### che ha anche bisogno del consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, nonché degli interessati; ove, invece, il valore del bene ecceda la somma stabilita (o si tratti di ex-voto dona ti alla ### o di oggetti prez iosi di valore ar tistico o storico), per la valida alienazione si richiede la licenza della San ta ### infine, se il 18 di 36 valore è inferiore alla so glia minima, il ### diocesano è legittimato, senza necessità di consenso degli organismi suddetti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8144 del 23/05/2012). 
Delineato il quadro normativo di settore, in applicazione del canone 1281 del c odice di diritto ca nonico e dell'art. 18 della legge n. 222/1985 (relativo all'opponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri di ra ppresent anza risultanti dal codice di diritto canonico), gli amministratori di beni ecclesiastici, in mancanza del permesso scritto del superiore com petente, non possono validamente compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, impegnando l'ente con riguardo a negozi idonei a procurare allo stesso un detrim ento patrimoniale ( Cass. Sez. 2, Sentenza 2117 del 05/02/2015; così anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15026 del 31/05/2019; sulla rilevanza di tali limitazioni nell'ordinamento italiano Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3643 del 07/11/1969). 
Pertanto, l'attività negoziale dell'ente ecclesiastico, quando - come nel caso di specie - non abbia carattere traslativo di diritti dell'Ente, deve essere aut orizzata dal S uperiore se l'Ente possa subire un detrimento da intendersi “co me un pregiudizio che ecceda la semplice insorgenza di un 'obbligazione a carattere corrispettivo”. 
E quindi ricadono nel novero degli att i di straordinaria amministrazione (recte eccedenti l'ordinaria am ministrazione) quelli i cui effetti incidono direttamen te o ind irettamente sul patrimonio, alterandone la consistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza 1590 del 20/06/1966). 
Nella fa ttispecie, dette direttrici - rilevanti per la qualificazione dei mandati e degli appalti emarginati come atti di 19 di 36 straordinaria amministrazione - sono state osservate, poiché si è dato atto del notevole impegno economico-finanziario che il loro compimento aveva richiesto, idoneo, in quanto tale, a comportare un potenziale pregiudizio per il patrim onio dell'Ente, indipendentemente dall'esito che gli stessi att i avessero effettivamente avuto, considerata la loro idoneità a determinare il citato pregiudizio. 
Il che avrebbe richiesto l'autorizzazione al compimento dei richiamati atti da parte della ### del ### generale o del ### provinciale.  4.- Con il terzo motivo i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell'art . 360, primo co mma, n. 5, c.p.c., l'om esso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale mancato di accertare quali tra i n umerosissimi att i posti in essere tra le parti, seco ndo un giudizio ex a nte, avessero richiesto un notevole impegno economico-finanziario. 
Deducono gli istanti che i contratti e le delegh e non afferenti alle attività di manutenzione, ristrutturazione, recupero e valorizzazione delle 13 case appartenenti alla ### religiosa, ove singola rmente considerati, sicuramente non avrebbero comportato tale notevole impegno e quindi non avrebbero implicato un potenziale pregiudizio al patrimonio dell'Ente.  4.1.- Il motivo è inammissibile. 
Si tratta, infatti, di un'ipotesi di “doppia conforme “ ex art.  348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (norma ora ripres a dall'art. 360, qua rto comma, c.p.c.), a fronte di un giudizio d'appello instaurato dopo l'11 settembre 2012. 20 di 36 E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questioni di fa tto” (sulla rilevante incidenza e conomico-finanziaria dei mandati e degli appalti conclu si) so no sta te decise in base alle “stesse ragioni” e ripercorrendo il medesim o iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordin anza n. 7724 del 09/03/2022; ### 6 -3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; ### 6-2, Ordinanza n. ### del 11/ 11/2021; ### 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; ### 2, Sentenza 5528 del 10/03/2014).  ###, è onere del rico rrente indi care, allo sco po di escludere la declaratoria di ina mmissibil ità, le ragioni di fat to poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro etero genee (Cass. S ez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; ### 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; ### L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; ### 1, Sentenza n. 26774 del 22/ 12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.  5.- Con il quarto motivo i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, primo comma, e 1367 c.c., per avere la Corte del gra vame reputa to che l'attesta to del 21 novembre 1997, a ttesa la sua genericità, fosse inidoneo a costituire l'autorizzaz ione richiesta dal diritto canonico e dalle disposizioni statutarie per il compimento degli atti contestati. 
Adducono gli istanti che, in base al tenore letterale chiaro ed un ivoco di tale att estato, sarebbe stato rimesso al lega le 21 di 36 rappresentante il compimento di tutti gli att i occo rrenti per le operazioni di adeguamento, co struzione, potenziamento e restauro del patrimonio della ### di ### della ### impegnando anche l'Ente nei confronti dello Stato italiano, sicché tale attestato avrebbe autorizzato il legale rappresentante a compiere tutto quanto occorrente per effettuare le operazioni sopra descritte, senza alc una condizione, senz a alcun limite all'azione del legale rappresentante e senza che fosse necessaria alcuna preventiva autori zzazione da parte degli organismi superiori. 
Evidenziano altresì i ricorrenti principali che, qualora per il compimento di ognuna delle ope razio ni oggetto della richiesta formulata il 19 novembre 1997 il legale rapp resentante avesse dovuto premunirsi di volta in volta dell'autorizz azio ne del ### provinciale o del ### generale o della ### l'attestato sarebbe stato del tutto superfluo, privo di effetto e pertanto inutile.  5.1.- Il motivo è infondato. 
Ora, la Corte di merito ha escl uso che l'attest ato in questione integrasse una puntuale autorizzaz ione a porre in essere atti che oltrepassassero i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria di cui al canone 1281, proprio esaminando il tenore letterale dell'at to, che non recava al cun riferimento ad un o specifico negozio giuridico, ma solta nto la generica a utorizzazione a compiere atti di conservazione del patrimonio. 
Correttamente, pertanto, tale a utorizzazione poteva intendersi riferita solo ai negozi rie ntranti nei limiti 22 di 36 dell'amministrazione ordinaria, con i cara tteri innanzi delineati, ben diversi da qu elli concretam ente posti in essere dall'Ente, perché ecce denti gli importi indicati nello Sta tuto, come prontamente accertato. 
Né l'atto avrebbe potuto essere interpretato diversamente alla luce del criterio della buona fede, atteso il rigido sistema di controlli canonici previsto dai canoni 1281, 1291 e 1291, volto ad evitare il compimento di atti idonei ad intaccare il patrimonio della persona giuridica, peggiorandone la condizione. 
Quanto al criterio della condott a delle parti ed, in particolare, alla dedotta asse nza di contestazioni da parte dei ### dopo la conclusione dei contr atti oggetto del giudizio, occorre evidenziare che nell'interpretazione del contratto il primo strumento da utilizzare è il senso le tterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 all'art. 1371 c.c. ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025; ### 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023; ### 2, Ordinanza n. ### del 11/11/2021; ### 2, Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019). 
Senonché, nel caso in esam e, il tenore letterale delle espressioni adoperate rivelava di per sé con chiarezza l'intenzione dell'### che a veva emana to l'atto, secondo qu anto esposto dalla sentenza impugnata. 
Peraltro, la violazione denunciata esige necessariamente la deduzione attraverso specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito 23 di 36 si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti in una mera proposta di interpretazione alternativa rispetto all'interpretazione censurata, operazione, com e tale, inammissibile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/2025; ### L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024; ### 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; ### 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; ### 1, O rdinanza n. 27136 del 15/11/2017; ### 1, S entenza 15471 del 22/06/ 2017; ### L, Sentenza n. 13067 del 17/06/2005; ### 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003).  6.- Con il quinto motivo i ricorrenti principali censurano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione d ell'art. 18 della legge n. 222/1985 e del principio dell'apparenza del diritto, riconducibile al più generale principio dell'affidamento incolpevole, per avere la Corte d'appello stimato che le limitazioni dei poteri di rappresentanza potessero essere conosciute dai convenuti mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza, benché in nessuna norma dello ### to dell'Ente religioso o dei regolamenti generali o dei regolamenti provinciali della ### dei ### e in nessun canone del codice di diritt o canonico fosse specificato quali fossero i criteri per distinguere gli atti di ordina ria a mministrazione dagli atti di straordinaria amministrazione. 
Aggiungono gli istanti che, se a nche i ricorrenti avessero consultato lo ### dell'Ente religioso, essi non avrebbero trovato alcunché che avrebbe potuto renderli sicuri sul fatto che il legale rappresentante avesse o meno il potere di porre in essere i negozi giuridici int ercorsi tra le parti, con la conseguenza che i 24 di 36 limiti suddetti - che avrebbero richiesto per il loro superamento una specifica autori zzazione - non sar ebbero stati opponibili ai terzi. 
Tanto più che il terzo contraente avrebbe avuto soltanto la facoltà e non anche l'obbligo di controllare se colui il quale si fosse qualificato rappresentante fosse in realtà tale, sicché non sarebbe bastato un semplice comportamento omissivo del medesimo terzo per co stituirlo in colpa nel ca so di abuso della procura, occorrendo, per converso , ai fini dell 'affermazione della sua carenza di diligenza, il concorso di altri elementi. 
Per l'effett o, dal comporta mento della ### zione, improntato a colpevole negligenza, si sarebbe dovuto desumere che nella condotta dei finanziatori non era ravvisabile alcun profilo di co lpa, ai fini dell'opera tività del principio di apparenz a del diritto, alla stregua della tollerata r appresentanza per qu asi quattro anni.  6.1.- Il motivo è infondato. 
Ed invero l'art. 18 della legg e n. 222/1985, nel disporre che, ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o da l registro delle persone giuridiche, tutela l'affidamento dei terzi, ma non attribuisce loro un potere d' ingerenza sulle rela zioni inter-organiche dell'ordinamento canonico, idoneo a paralizzare l'azione dell'ente ecclesiastico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23593 del 17/10/2013). 25 di 36 Nel caso in esame, la Corte, dopo avere accertato che nello ### dell'Ente erano specificati, secondo la citata disposizione del codice di diritto canonico, i limiti oltre i quali gli atti dovevano essere autori zzati (pag. 24), ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 18 della legge 222/1985 («### sugli enti e beni ecclesiastici in ### e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi»), ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fosse ro a conoscenza, le limitazio ni dei poteri di rappresentanza o l'assenza di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o da l registro delle persone giuridiche. 
Sicché dette limitazioni dei poteri di ra ppresentanza, ove previste dal codice di diritto canonico ovvero ove siano oggetto di pubblicazione, costituiscono materia di eccezione in senso stretto riservata all'Ente stipulante e sono opponibili ai terz i, a prescindere d allo stato soggettivo di conosce nza o ignoran za di questi ultimi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26826 del 14/11/2017). 
In base a tale disposizio ne, dunque, ai fini della validità/efficacia degli atti degli enti ecclesiastici, con riguardo alle eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza e alla sussistenza dei necessari co ntrolli canonici, non può ritenersi applicabile il principio dell'affidamento (o dell'apparenza), in base al quale l'ente - oltre a dover eccepire l'invalidit à/inefficacia dell'atto - avrebbe dovuto dimostrare sia la sussistenza delle limitazioni al potere di rappresent anza o l'assenz a dei controll i 26 di 36 canonici necessari, sia la conoscenza del vizio da parte dell'altro contraente. 
Un regim e del genere, secondo diverse gradazioni, è in effetti previsto per l'attività negoziale di altri enti di diritto privato (ad esempio, come evidenziato dalla ### generale, per gli atti delle società di capitali, gli artt. 2384 e 2475-bis c.c. prevedono che le limitazioni ai poteri degli amministratori, che han no la generale rappresentanza della società, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, sa lvo che si provi che qu esti abbiano intenzionalmente agito a danno della società; ovvero, in termini meno rigorosi, per gli atti delle associa zioni e delle fondazioni, l'art. 19 c.c. dis pone che le sud dette limitazioni, se non pubblicate, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza). 
Per co nverso, in forza del citato art. 18 della le gge 222/1985, le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli enti ecclesiastici e l'assenza dei co ntrolli, laddove siano previsti dal codice di diritto canonico ovvero siano stati oggetto di pubblicazione, sono comunque opponibi li ai terzi, a prescindere dallo stato sogge ttivo di conosce nza/ignoranza di questi ultimi (che è invece rileva nte solo nel diverso caso di limitazioni non pubblicate o non previste dal codice di diritto canonico). 
Ne discende che non h a alcun rili evo la ricostruz ione dei comportamenti tolleranti dell'Ente, in qua nto la limitazione dei poteri ra ppresentativi risultante dallo ### - in co nformità al codice di diritto canonico - era opponibile ai terzi, a prescindere dallo stato subie ttivo di conoscenza/ ignoranza di tali terzi in 27 di 36 ordine a tale limita zione, alla colpevolez za o meno di tale ignoranza e al contegno assunto dall'Ente. 
Né in questa sede può essere rivalutato l'apprezzamento in fatto relativo al contenuto dello Sta tuto dell'Ente, qu anto alla prescrizione di tali limita zioni, in mancanza di alcuna contestazione circa la violazione dei canoni interpretativi prescritti dagli artt. 1362 e ss.  7.- Con il sesto motivo i ricorrenti principali si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398, 1425 e 1442 c.c., per avere la Corte di seco ndo grado sostenuto che i negozi conclu si dal rappresentante dell'Ente ecclesiastico senza autoriz zazione fossero inefficaci, anziché annullabili. 
Rilevano gli istan ti che la mancanza del le a utorizzaz ioni occorrenti per l'eserciz io dei poteri di ra ppresentanza degli amministratori avrebbe integrato un vizio riguardante la capacità dell'Ente di essere parte del negozio giuridico, sicché il vizio stesso avrebbe dato luogo ad un'ipotesi di annullabilità, la quale avrebbe potuto essere fatta valere dall'Ente nel termine quinquennale di prescrizione previsto, decorrente dalla conclusione del contratto. 
Si sarebbe, dunque, rinvenuta una situazione di incapacità legale a contrarre dell'En te ecclesiastico, privo di licentia, da intendersi come atto di controllo necessariamente preventivo o più precisam ente come autorizzazio ne per poter esercitare un potere del quale si era comunque titolari.  7.1.- Il motivo è infondato. 
Premesso che la doglianza si palesa inammissibile laddove prospetta la ratifica dei negozi inefficaci, perché conclusi dal falsus 28 di 36 procurator, in quanto si tratta di questione nuova, non affrontata dalla sentenz a censurata, la violazione dell'art. 1425 c.c. - che prevede l' annullabilità del negozio se una delle parti era legalmente incapace di cont rattare - non è stata , nella sp ecie, integrata. 
Nel caso concreto non è in discussione che il soggetto che ha concluso i contratti fosse capace di agire ed avesse la qualifica di le gale rappresentante dell'Ent e, ma soltanto che fossero necessarie le autorizzazioni prescritte dal diritto canonico al fine di attivare un potere preesistente, rim uovendo l'osta colo al suo esercizio ed integrando la le gittima zione del soggetto al fine di consentirgli di esercitare i poteri dispositivi concernenti determinati rapporti giuridici. 
Sono le stesse norme dedicate al tema a fare riferimento alla categoria dell'invalidità e inefficacia: l'art. 18 della legge 222/1985 prevede che, appunto “ai fini dell'invalidità o inefficacia di negoz i giuridici” posti in essere da enti ecclesia stici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. 
Evidentemente si intende evocar e la categoria dell'inefficacia in senso lato, qu ale dato co nsequenziale della nullità del negozio (nullità espressa mente invocata dall'En te ecclesiastico). Il contratto nullo non produ ce effetti per una carenza intrinseca alla fa ttispecie negoziale come prevista da lla legge: quod nullum est nu llum effectum produci t. S i rientra, pertanto, nel concetto di inefficacia in senso lato, quale inidoneità 29 di 36 ab origine dell'atto a produrre gli effetti giuridici suoi propri, ossia la m odificazione di una realtà giu ridica, discendendo essa da anomalie strutturali del contratto (nel caso di specie, per il difetto delle relative autorizzazioni necessarie). 
Non si tratt a, dunque, di inefficacia in senso s tretto o tecnico, che non deriva dall'invalidità del contratto, anzi presuppone la sua validità , bensì da profili attinenti al modo di essere del rapporto, ossia da fatti estrinseci che possono essere contestuali (presupposti di efficacia) o successivi alla formazione dell'atto: l'atto non è considerato idoneo sul piano dinamico , ovvero funzionale, a dare piena attuazione all'assetto di interessi previsto dall'autoregolamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023). 
Ora, è invalida (e du nque ineff icace) la scrittura privata sottoscritta dal parroco, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ordinario, ai sensi del canone 12 18 del codice di d iritto canonico, se la stessa oltrepass a i limiti dell'o rdinaria amministrazione. Conseguentemente tale invalidità è opponibile ai terzi che avrebbero dovuto conoscere le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici risultanti dagli atti di diritto ca nonico o dal registro delle persone giuridiche (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 05/02/2015).  8.- Con il settimo e l'ottavo motivo i ricorrenti prin cipali assumono, ai sensi dell'art . 360, primo com ma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del canone 1281, terzo comma, del co dice di diritto ca nonico e dell'art. 167, secondo comm a, c.p.c., per avere la Corte di seconde cure ritenuto che l'istanza - in ba se alla quale si chiedeva che l'Ente rispondesse degli atti 30 di 36 nella m isura in cui ne avesse tratto beneficio - implicasse un'inammissibile domanda di arricchimento senza causa, in quanto proposta tardivam ente, mentre, in realtà, si sarebbe trattato soltanto di un ulteriore tema di indagine atto a giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. 
E comun que la modifica della domanda sarebbe stata consentita, in ragione della sua connessi one con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio ai fini di non com promettere le potenzialità difensive della controparte o di non allungare i tempi processuali, sicché sarebbe stato possibile proporre la domanda di arricchimento ingiustificato nel corso del giudizio, in quanto essa non avrebbe implicato alcun mutamento della medesima vicenda contrattuale.  8.1.- I motivi sono infondati. 
Non è contestato che la domanda, qualificabile in termini di arricchimento senza causa, sia stata formulata dai convenuti nella comparsa di costituzione, depositata oltre i termini di legge. 
Per l'effetto, dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. (secon do il rito vigente ratione temporis) si evince che il convenuto, a pena di decadenza, rile vabile d'ufficio dal giudice (Cass. Sez. 2, S entenza n. 17121 del 13/08/2020; Se z. 1, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019), deve proporre la domanda riconvenzionale nella comparsa di costituzione, co stituend osi almeno 20 giorni prima dell'udienza di com parizione fissata nell'atto di citazione. 
Ne co nsegue che i convenuti erano irrimediabilmente decaduti dalla proposiz ione della doma nda riconvenzionale (con cui intendevano ottenere il riconoscimento di un indennizzo per le 31 di 36 opere svolte di c ui l'Ent e eccl esiastico avev a beneficiato, nonostante l'inefficacia dei sottesi mandati e app alti), appunto perché proposta tardivamente.  9.- Passando all'esame del rico rso incidentale, il primo motivo di tale ricorso investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1705 c.c., anche in relazione agli artt. 2033, 1710 e 1713 c.c., per avere la Corte territoriale limitato la condanna alla restituzione al solo importo degli assegni di cui ### risultava beneficiario diretto, be nché la ripetizione dell'indebito per difetto origina rio della causa solvendi fosse stata chiesta in ordine a tutte le somme versate. 
Espone il ricorrente incidentale che l'obbligazio ne restitutoria avrebbe avuto riguardo alle prestazioni indebite, con l'effetto che, all'esito dell'applicazione dei principi sul rapporto di mandato, il mandatario sarebbe stato tenuto a restituire non solo le somme direttamente incassate, ma anche quelle utilizzate per finalità direttamente o indirettamente proprie o mal gestite, in conseguenza della dichiarazione di nullità dei mandati.  9.1.- Il motivo è infondato. 
In merito la sentenza impugnata h a so stenuto che la legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario in favore di terzi spettava al mandante (peraltro a fronte di un mandato dichiarato inefficace), sicché co rrettamente il Tribunale aveva ritenuto che fos se necessaria la proposiz ione di una specifica domanda, d a pa rte dell'Ente, in ordine alla restituzione, nei confronti dei beneficiari, dei pagamenti da essi indebitamente ricevuti. 32 di 36 Dunque, le somme corrisposte dal mandatario ai terzi non potevano essere rivendicate dal mandante verso il mandatario. 
Sicché all'inefficacia per carenza di autorizz azio ne dei mandati e degli appalti è seguita, sotto il profilo patrimoniale, la restituzione delle so le somme corrisposte in favore del mandatario, maggiorate degli interessi, in qua nto il pagamento era rimasto privo di ogni giustificazione economico-sociale. 
Sotto questo profilo, occorre ribadire che, nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particol are di mandato, legittim ato attivamente a ripetere, nei confronti dell'accipiens, il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., c he consente a l mandan te, sostituendo si al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016). 
Ne deriva che correttam ente la pronuncia impugnata ha affermato che l'Ente mand ante avre bbe potuto sostituirsi al mandatario nel richiedere la ripetizione dai singoli beneficiari degli assegni versati ex art. 1705 c.c., mentre, in ordine a tali esborsi avvenuti in favore di terzi, la domanda proposta nei confronti del mandatario non avrebbe potuto essere accolta, in qua nto unici legittimati passivi ai sensi dell'art. 2033 c.c. sarebbero stati i detti terzi beneficiari (cui gli assegni erano diretti). 
I richiami agli artt. 1710 c.c., in tema di diligenza del mandatario, e 1713 c.c., che prescrive l'obbligo del rendiconto, sono inconferenti. 33 di 36 10.- Il secondo motivo del ricorso incidentale concerne, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 2735 e 2697 c.c., per avere la Corte distrettuale tenuto conto dei soli assegni considerati dal consulente tecnico d'ufficio e non già del complessivo numero di tali assegni, a lla luce della sopravvenuta produzione di cui alla prima memoria integrativa del thema probandum, di cui lo stesso ### aveva dato atto nell'allegato rendiconto del maggio 2003, per un co mplessivo importo di vecchie lire 590.305.49 0, gran pa rte dei quali risultavano anche dal rendiconto del ### del maggio 2016 per complessive vecchie lire 254.772.500. 
Precisa l'ista nte che i predetti rendiconti avrebbero avu to valore di confessione stragiudiziale, di cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto.  10.1.- Il motivo è fondato nei termini che seguono. 
Sul punto la sentenza impugna ta ha specificato c he il consulente tecnico d'ufficio aveva esaminato 805 assegni mentre solo nella comparsa conclu sionale l'Ente aveva dato atto del rinvenimento di ulteriori 50 assegni compresi nei prospetti allegati dal ### All'esito ne ha ricava to che, in ordine ai prospetti del ### si doveva consid erare, com e pure il ### le aveva rilevato, che i rendiconti resi (sebbene si riferissero a tali ulteriori assegni) erano diversi tra loro e quindi inattendibili, sicché non erano idonei a provare gli ulteriori crediti dell'Ente, né potevano essere considerati, sotto questo profilo, gli importi relativi agli assegni dei quali le copie non erano state prodotte, non potendo assumere valore probat orio, neppure sul piano presuntivo, gli 34 di 36 elementi di fatto d edotti dall'Ente per la dimostrazione della gestione o dell'incasso, da parte del ### degli assegni emessi a favore di terzi. 
Tale conclusione non tiene conto della valenza giuridica del riconoscimento della ricezione e dell'incasso di detti assegni, come riportati in tali prospetti. 
Sicché, a fronte del tenore dei richiamati prospetti (in cui il ### riconosceva di avere ricevuto dall'Ente, nella qualità di mandatario, ulteriori assegni rispetto a quelli indicati dal consulente tecnico d'ufficio), sarebbe stato onere nel ### dimostrare che la restituzione non era dovuta in ordine ad alcuni degli importi di cui agli assegni in essi citati. 
Pertanto, una volta dim ostrata l'esistenza del diritto alla ripetizione, alla stregua dell'inefficacia dei mandati, incombeva sul mandatario l'onere di provare i fatti inibitori del valo re di riconoscimento della ricezione di quei titoli, riconoscimento che esonerava l'Ente dall'onere di dimostrare il versamento anche delle somme riportate in siffatti assegni (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2810 del 05/02/2025). 
Il fatto che le risultanze dei due prospetti fossero diverse non avrebbe potuto determinare l'inutilizzabilità dei riconoscimenti in essi operati, e ciò con riferimento all'ammessa percezione delle somme di cui a ciascuno degli assegni ivi indicati.  11.- Il terzo motivo del ricorso incidentale riguarda, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronu ncia sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del primo motivo di grava me, in quanto 35 di 36 tardivamente spiegato, quanto alla conform ità dello stralcio prodotto all'originale dello ### 11.1.- Il motivo è assorbito, in quant o espressamente condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.  12.- In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto mentre il secon do motivo del ricorso incidentale deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso incidentale va disatteso e il terzo motivo del ricorso incidentale è assorbito. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di L'### in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo a nche alla pronu ncia sulle spese del giudizio di cassazione. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115 -, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato pari a quello previsto pe r l'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale , accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo m otivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dich iara a ssorbito il rimanente motivo del ricorso incident ale, cassa la se ntenza impugnata in relazione al motivo a ccolto e rinvia la causa alla 36 di 36 Corte d'appello di L'### in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di consiglio della ### nda 

causa n. 12944/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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