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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19769/2025 del 17-07-2025

... ricorso per cassazione l'### 7. Ha resistito con controdeduzioni il ### 7 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa appli cazione di norme ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c ., in relazione agli articoli 100, comma 7, del decreto-legge n. 104 del 2020, nonché 100 e 345 c.p.c.». In particolare , la ricorrente chiede d ichiararsi l'e stinzione del giudizio ai sensi degli articoli 100, comma 7, del decreto-legge 104 del 2020 e 100 c.p.c., in quanto erroneamente la Corte d'appello ha escluso la possibilità per l'### di beneficiare del condono di cui alla legge n. 104 del 2020. La Corte territoriale, da un lato, ha ritenuto tardiva la richiesta di parte appellante, rispetto al termine previsto del 15/12/2020 per presentare l'istanza e attivare la procedura, con pagamento entro il termine di decadenza del 30/9/2021. Dall'altro lato, la Corte d'appello ha escluso la possibil ità per l'### di beneficiare del condono, in quanto lo stesso sarebbe stato limitato ai crediti vantati dall'amministraz ione a seguito di rideterminazione del minore can one ricognito rio sino a quel momento corrisposto. Al (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 25435/2022 r.g. proposto da: #### in persona del legale r appresent ante pro tempore, rappresentata e difesa, giust a procura speciale in calce al ricorso d all'Avv. ### il quale dichiara di voler ricev ere le notifiche e le comunicazioni relative a l presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliat ###, presso il suo studio.  -ricorrente - ### delle ### utture e dei Tr asporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per ma ndato ex 2 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### lege, dall'### dello Stato, e presso di essa domiciliat ###### via dei ### n. 12 -controricorrente avverso la sentenza della Corte di app ello di ### n. 959/2022, depositata il ### udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2025 dal ### dott. ### D'### 1. L'### già titolare di concessione demaniale per l'esercizio di attività ricreativo - sportive, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di ### il Ministero delle infrastrutture (###, la ### di porto di ### il Ministero dell'economia e delle finanze (###, l'### delle dogane (### e l'### portuale di ### al fine di sentire dichiarare non dovuto il pagamento del conguaglio del canone di concessione sul demanio marittimo per il periodo dal 1989 al 2000. 
Esponeva che la ### di porto aveva determinato i canoni concessori in misura ridotta con la nota del 25/8/1988. 
Tuttavia con atto dell'11/5/2001 n. 12405 la ### di porto di ### no aveva rideterminato retroattivamente il canone concessorio, utilizzando criteri ordinari e non ricognitivi. 
Il conguaglio dovuto dall'### era perciò di euro 103.329,92 per il periodo dal 1/1/1989 al 27/7/2000.  ### di introito veniva impartito il ###.  2. A seguit o dell'intesa raggiunta in conferenza di servizi la ### di porto rilasciava il titolo concessorio in sanatoria per il periodo 1998/2000, previo pagamento della somma di euro 51.934,72. 3 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### però ingiunto, per il medesimo periodo, il pagamento di euro 155.637,00, a titolo sanzionatorio ex art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993. 
Reputando non dovuto il conguagli o l'### ricorrent e chiedeva che ciò fosse giudizialmente dichiarato.  3. Il Tribunale, con sentenza n. 1646 del 2019, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della ### di porto di ### del ### dell'### del demanio e dell'### portuale di ### La legittimazione passiva spettava al ### Il periodo in contestazione, in generale, era quello dal 1989 al 27/7/2000. 
Per il perio do dal 1/1/1989 sino al 31/ 12/1997, in sede di regolare rinnovo della concessione, si provvedeva al conguaglio dei canoni con provvedimento del 11/5/2000. 
Ciò, sotto due profili; il canone era dovuto non parzialmente, ma per intero. Infatti, non era dovuta la riduzione con riferimento alle imbarcazioni da diporto estranee all'attività sportiva dilettantistica. 
Non poteva applicarsi la riduzione ex art. 3, comma 1, lettera l), del decreto -legge n. 400 del 1993 (50%); n on era una società sportiva, cui spettava la riduzione, ma un'associazione dilettantistica sportiva.  ###. 10 della leg ge n. 499 del 1997 si applicava solo alle concessioni successive al 31/12/1997. 
Inoltre, quanto al secondo profilo, l'art. 10 della legge n. 499 del 1997, al secondo comma, prevedeva che i canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31/12/1997, erano definitivi. 
Il tribunale riconosceva la prescrizione del diritto della PA per il periodo dal 1/1/1989 al 31/12/1991. 4 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### era decorsa la prescrizione per il periodo dal 1/1/1992 al 31/12/1997 e per il periodo dal 1/1/1998 al 27/7/2000. 
Per il periodo dal 1/1/1998 al 27/7/2000 era stata computata l'indennità di occupazione abusiva con nota del 19/5/2003. 
Era stato rilasciato nel 2003 il titolo concessorio con efficacia retroattiva, con previsione di p agamento della somma di euro 51.878,10, che non era un atto di esecuzione di transazione. 
Vi era poi da pagare l'indennizzo ex art. 8 del decreto-legge 400 del 1993, trattandosi di occupazione senza titolo.  4. Proponeva appello il ### 4.1. Con il primo motivo di impugnazione deduceva la violazione dell'art. 10 della legge n. 449 del 1997 , dovendo considerarsi “definitivi” i canoni comunque versati dal concessionario sino a tutto il ###. Tale disposizione non poteva riguardare solo i canoni futuri, cioè successivi al 31/12/1997.  4.2. Con il secon do motivo di impug nazione si deduceva la violazione dell'art. 39 del cod. nav.; l'art. 37 del d.P.R. n. 328 del 1952, gli articoli 99 e 112 c.p.c.; vizio di ultrapetizione. 
Dovevano essere applicate le riduzioni di 1/10 della misura e del 50%, trattandosi di associazione senza fine di lucro; sussistevano entrambi i presupposti: la fin alità di interesse pubblico dell'associazione; la mancanza di utili. 
Doveva essere valuta ta l'attività in concre to esercitata, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita dall'ente.  4.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deducev a la violazione dell'art. 12 della legge n. 103 del 1979. Dell'art. 36 del cod. nav.; dell'art. 1399 c.c.; infrapetizione; articoli 99 e 112 c.p.c. 
Sussisteva l'incompetenza del ### generale del Ministero a superare l'accordo raggiunto con l'Avvocatura dello Stato, p er il 5 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### periodo in cui mancava il titolo concesso rio: gen naio 1998-luglio 2000. 
Il titolo concessorio del canone si era consolidato; non sussisteva l'occupazione abusiva ex art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993, essendo sopravvenuto il titolo concessorio n. 6 del 2003.  5. La Corte d'appello, con sentenza n. 959/2022, depositata il ###, rigettava l'appello del ### 5.1. In relazione al primo ed al secondo motivo di appello, rispettivamente dal 1/1/1989 al 31/12/19 91 e dal 1/1/ 1992 al 31/12/1997, la Corte territoriale rilevava che vi era stato il rinnovo delle concessioni. 
Tuttavia, doveva essere esclusa la ri duzione del canone di concessione, in relazione al particolare valore e all'interesse sociale. 
Infatti, a seguito della perizia giurata espletata dalla ### di porto di ### era emerso che parte degli specchi d'acqua era stata utilizzata per l'ormeggio delle imbarcazioni dei soci. 
Non era sufficiente, ai fini della riduzione, l'assenza del fine di lucro, ex art. 37 del d.P.R. n. 328 del 1952, ma occorreva anche il fine di beneficenza o il pubblico interesse (si citava Consiglio di Stato n. 2839 del 2014). 
Quanto poi alla riduzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 400 del 1993, la stessa si applicava solo alle società sportive dilettantistich e, ma non alle associazioni sportive dilettantistiche. 
In relaz ione alle somme già versat e, dov eva farsi riferimen to esclusivamente alle somme versate dopo il ###. 
In sostanza, la data del 31/12/1997 costituiva il termine iniziale di decor renza del nuovo regime di determinazione d ei canoni demaniali, introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993 e, al tempo stesso, il termine finale d i definitività ed 6 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### inoppugnabilità dei canoni già versati in forza d el regime antecedente alla novella; con i primi due commi dell'art. 10 della legge 449 del 1997, il legislatore aveva voluto impedire che i privati, per effetto del differimento di applicazione della legge 494 del 1993 al 1/1/1998, potessero chiedere la restituzione di somme versate in eccedenza.  5.2. In relazione al terzo motivo d'appello la Corte territoriale rilevava che la somma di euro 155.337,00 era stata ingiunta dalla PA ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993. 
È vero che vi era stato un accordo raggiunto in sede di conferenza dei servizi del 9/4/2001, in ordine all'occupazione abusiva dell'area in concessione per il periodo dal 1/1/1998 al 27/7/2000, tuttavia, il canone di euro 51.878,10 doveva essere considerato come canone determinato in via ordinaria e provvisoria, ferma restando la definizione dell'iter relativo alla richiesta di sanatoria e l'applicazione delle relative sanzioni. 
La somma di euro 51.878,10, pagata al fine del rilascio del titolo concessorio costituen te il titolo legittimante il godim ento d i aree demaniali per il periodo 1998-2000, non si riteneva coincidesse con l'indennizzo che il concessionario era tenuto a pagare nella misura stabilita, senza possibilità di riduzione discrezionale, per il medesimo periodo, a titolo di sanzione per l'abusiva occupazione, nonché per l'accertata difforme utilizzazione dei beni demaniali in concessione. 
Dalla somma di euro 155.637,00, per gli anni 1989-2000, a titolo di indennità per occupazione abusiva ai sensi dell'art. 8 del decretolegge n. 400 del 1993, doveva detrarsi l'importo già corrisposto di euro 51.936,7, per un totale da versare di euro 103.700,23.  6. Avve rso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'### 7. Ha resistito con controdeduzioni il ### 7 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa appli cazione di norme ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c ., in relazione agli articoli 100, comma 7, del decreto-legge n. 104 del 2020, nonché 100 e 345 c.p.c.». 
In particolare , la ricorrente chiede d ichiararsi l'e stinzione del giudizio ai sensi degli articoli 100, comma 7, del decreto-legge 104 del 2020 e 100 c.p.c., in quanto erroneamente la Corte d'appello ha escluso la possibilità per l'### di beneficiare del condono di cui alla legge n. 104 del 2020. 
La Corte territoriale, da un lato, ha ritenuto tardiva la richiesta di parte appellante, rispetto al termine previsto del 15/12/2020 per presentare l'istanza e attivare la procedura, con pagamento entro il termine di decadenza del 30/9/2021. 
Dall'altro lato, la Corte d'appello ha escluso la possibil ità per l'### di beneficiare del condono, in quanto lo stesso sarebbe stato limitato ai crediti vantati dall'amministraz ione a seguito di rideterminazione del minore can one ricognito rio sino a quel momento corrisposto. Al contrario, l'### aveva utilizzato i beni in concessione per finalità non rispo ndente all 'interesse pubblico, in particolare destinan do parte dell o spazio demaniale concesso per l'ormeggio di imbarcazioni private dei propri soci. 
Tale assunto - ad avvis o della ricorrente - non può essere condiviso, in quanto la funzione del condono del 2020 è quella di deflazionare i contenziosi in corso aventi ad oggetto le concessioni demaniali turistico-ricreative e quelle marittime. 
Tra l'altro, la ricorrente, nel corso del giudizio d'appello, in data ### ha presentato, tramite PEC prodotta agli atti del giudizio, istanza per la definizione transattiva delle somme dovute a titolo di conguaglio, dichiarando di voler pagare il 30% dell'intera somma di 8 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### euro 207.030,15, originariamente richiesta dalla ### di porto di ### È stata prodotta agli atti anche la prova del pagamento effettuato in favore del demanio tramite modello ### del 20/9/2021. 
I documenti sono stati depositati all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte d'appello di ### in data ###. 
Pertanto, è venuto meno il contenzioso.  2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 3, comma 1, lettera l), decreto-legge 400 d el 1993,39 cod. nav. e 37 d.P.R. n. 328 del 1952». 
Ad avviso d el ricorrente spet ta la riduzione de l canone di concessione, su ssistendo entrambi i requisiti di leg ge: il fine di interesse pubblico e il mancato conseguimento di utili. 
Lo sport di lettantistico, infatti, integrerebbe un'attività di interesse pubblico per la funzione sociale che assolve. 
Inoltre, l'attività sarebbe svolta in assenza di uno scopo di lucro. 
Per tale ragione, la ricorrente avrebbe dimostrato «l'impiego per scopi di i nteresse p ubblico anche delle imbarcaz ioni dei soci ormeggiate nelle aree demaniali».  3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 400 del 1993 e 12 preleggi». 
La riduzione del canone spetterebbe, non per la ragione sociale dell'ente, ma in ragione della natura dell'att ività in concreto esercitata dal concessionario. 
Per la ricorrente, dunque, anche se la norma prevede la riduzione del canone solo per le società sportive dil ettant istiche, la stessa 9 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### dovrebbe applicarsi anche alle associazioni sportive dilettantistiche, «in quanto entrambe esercitano l'attività sportiva in form a necessariamente dilettantistica, non hanno scopo di lucro e accedono ai medesimi benefici e agevolazioni fiscali». 
Ne sarebb e testimonianza la p iena corrispondenza tra le due forme anche nell'ambito della legge n. 280 del 2002, ossia «### del #### «società sportive» sarebbe st ata utilizzata dal legislatore in senso atecnico e dovrebbe essere interpretata in base alla ratio legis, nel senso che essa farebbe riferimento a tutti gli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica e che siano affiliati a federazioni nazionali, qualunque sia la forma (societaria e non) che essi rivestono.  4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 10 legge n. 449 del 1997 e 12 preleggi». 
La Corte d'appello ha escluso la definitività dei canoni comunque versati a tutto il ###/1997 per qualun que tip o di concessione, proponendo una interpretazione dell'art. 10, comma 2, legge n. 449 del 1997 che non sarebbe condivisibile. 
Per la Corte territoriale non era possib ile, infatti, un'interpretazione meramente letterale dell'art. 10, comma 2, della legge n. 449 del 1997, dovendo procedere ad una interpretazione in relazione all'intera disposizione, ed in particolare tenendo conto del primo comma dell'art. 10, a mente del quale i canoni per concessioni di beni del demanio marittimo «si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997». 
Per la Corte territoriale, dunque, la data del 31/12/1997 costituisce il termine in iziale di decor renza del nuovo regime di 10 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### determinazione dei canoni demaniali, introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993. 
Allo stesso modo, il termine del 31 dicembre 1997 costituisce - sempre a giudizio de lla Corte d'appello - il termin e finale di definitività ed inoppugnabilità de i canoni già v ersati in forza del regime antecedente alla novella di cui all'art. 3 del decreto-legge 400 del 1993. 
Pertanto, il legislatore ha voluto impedire che i privati, per effetto del differime nto di applicazione della legge n. 494 del 1993 al 1/1/1998, «potessero chiedere la restituzione di somme versate in eccedenza». 
In sostanza, la cristallizzazione dei canoni già versati in base alla precedente normativa, nel periodo anteriore al 31/12/1997, non può estendersi anche all'ipotesi della rideterminazione dei vecchi canoni, per la non spettanza di benefici agevolativi e riduttivi. 
A tale interpretazione, la ricorr ente contrappone una diversa esegesi, fondata sul dato letterale della norma, per cui la stessa avrebbe sancito «la definitività dei canoni comunque versati a tutto il ### per qualunque tipo di concessione». 
Ciò sarebb e dimostrato dalla locu zione relative canoni «comunque versati», tratta ndosi di disposizione generale relativa «allo speciale regime di definitività che, in mancanza di puntuali ed espresse limitazioni, non può che applicarsi sia nel caso in cui il concessionario abbia corrisposto importi superiore al dovuto (con conseguente diritto alla restituzione del maggiore importo versato), sia nell'ipotesi in cui canoni versati siano inferiori e sia stata chiesta la differenza titolo di conguaglio (come nella fattispecie de qua)». 
Non vi sarebbe allora spazio per limitare temporalmente il regime di definitività ai canoni successivi al 31/12/1997, postergatine gli effetti ai canoni futuri. 11 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### conguaglio è allora dovut o per il periodo dal 1992 al 1997, in applicazione dell'art. 10, comma 2, della legge n. 449 del 1997. 
Con riferiment o al periodo 1989-1991 è stata dichia rata la prescrizione.  5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 12 legge 103 del 1979,36 cod. nav. e 1399 c.c.». 
La Corte d'appello, con riferimento al terzo periodo temporale, dal 1/1/1998 al 27/7/2000, ha ritenuto legittimo il provvedimento di liquidazione di euro 155. 637,00 emesso dalla p.a., a titolo di occupazione abusiva dell'aria in concessione per tale periodo. 
Per la Corte territoriale, il rilascio del titolo concessorio con la corresponsione della somma di euro 51.87 8,10, con efficacia retroattiva al triennio di riferimento, non ha comportato alcun effetto in ordine alla natura sanzionatoria dell'art. 8 del decreto-legge 400 del 1993. 
Per la Corte d'appello, dunque, la concessione ret roattiva ha lasciato impregiudicate le qu estioni riguardanti la richiesta di sanatoria degli abusi del 1997, per la quale era ancora in corso l'iter istruttorio.  ###. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito in legge 494 del 1993 , in caso di utilizzazione senza titolo dei beni de l demanio marittimo, pre vede indennizzi dovuti in misura pari ai canoni di concessione, con una maggiorazione del 200 o del 100%, la cui applicazione è automatica e disposta per legge con finalità sanzionatorie, essendo esclusa quals iasi valutazione discrezionale del giudice fondata sulla maggiore o minore gravità della singola fattispecie. 12 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### la Corte territoriale, dunque, l'attività di interlocuzione delle parti in causa, culminata con la conferenza dei servizi del 9/4/2001, non poteva d isciplinare aspetti ulterior i e dive rsi rispetto alla determinazione delle modalità ed alla fissazione del canone per il rapporto concessorio relativo al triennio 1998-2000. 
Non vi era invece al cuna discreziona lità in ordine al dive rso profilo delle conseguenze dei riscontrati abusi del circolo in qualità di concessionario di aree demaniali.  ### generale del Ministero delle infrastrutture e trasporti con la nota del 10/4/2003 non poteva rimuovere il titolo concessorio. 
Per la ricorrente, invece, sarebbe erronea l'interpretazione della Corte d'appello. 
In primo lu ogo, il collegio non avrebbe valut ato la q uestione centrale, relativo all'incompetenza del direttore generale del Mit a rimuovere la rideterminazione del canone per il periodo 1998-2000, a valle del titolo rilasciat o nel 200 3, mediante richiesta dell'indennizzo ex art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993. 
La posizione del circolo sarebbe stata definita in contraddittorio tra tutte le parti interessate (### portuale, ### di porto, ### del demanio) nella conferenza di servizi del 9/4/2001, previo parere dell'avvocatura dello Stato, cui aveva fatto seguito il rilascio del relativo titolo concessorio. 
Tale assetto d i interessi, definitivament e cristalliz zato nella conferenza di servizi e nel successivo titolo concessorio, non poteva essere rimosso unilateralmente dal direttore ### del Ministero delle infrastrutture e trasporti, attraverso la mancata adesione al parere favorevole dell'Avvocatura.  ###. 12 della legge n. 103 del 1979 riserva alla competenza esclusiva del ### le divergenze con l'Avvocatura di Stato. 13 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### rimozione d ella det erminazione di rinnovare il titolo concessorio per il periodo 1998-2000 è stata effettuata da soggetto privo di poteri, il cui operato non è stato mai ratificato dal ### Tra l'altro la concessione demania le rientra nella competenza esclusiva del capo del compartimento marittimo ex art. 35, comma 2, del cod. nav. Ciò costituirebbe ulteriore profilo di incompetenza del direttore generale del ### Pertanto, il titolo concessorio per il periodo gennaio 1998-luglio 2000 e il relativo canone si sarebbero definitivamente consolidati, con consegu ente insussistenza dell 'obbligo di pagamento delle maggiori somme quantificate a titolo indennitario.  6. Con il sesto motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993». 
La Corte d'appello avrebbe erroneame nte attribuito alla previsione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993, natura sanzionatoria «anziché risarcitoria». 
Per la Corte d'appello, dunque, trattando si di natura sanzionatoria del provvedime nto, sarebbe susce ttibile di applicazione automatica, vincolando l'amministrazione all'applicazione di una maggiorazione de l canone in misura fissa , rigidamente predeterminata legislatore, privandola di ogni margine di discrezionalità. 
Al contrario , per la ricorrente, l'indennizzo per l'occupazione abusiva ha natura risarcitoria, con conseguente disponibilità per la PA. 
A conferma di ciò sarebbe intervenuta la legge n. 417 del 2013 che ha previsto espressamente la possibilità di definire bonariamente le controversie in materia di concessioni demaniali marittime relative ai canoni e agli indennizzi. 14 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### 7. Il primo motivo è infondato.  7.1. Pur essendo erronea l'affermazione della Corte d'appello in ordine alla pretesa tardività della domanda di condono presentata dall'### tuttav ia, la stessa ha correttamente ritenuto non applicabile il condono di cui all'art. 100, comma 7, del decreto -legge n. 104 del 2020 alla fattispe cie in esame, esulandone sotto il profilo oggettivo. 
In realt à, la domanda di condo no è st ata presentata in data ###, quindi prima del termine di scadenza del 15/12/2020. Il pagamento è stato effettuato tramite modello ### il ###, prima della scadenza del termine del 30/9/2021. 
La docu mentazione stata prodotta all'udienza di preci sazione delle conclusioni in data ###. Non si trat tava, d unque, di richiesta avanz ata dall'appellante circolo nelle memorie di replica depositate il ###.  8. La Corte d'appello ha evidenziato ch e nella specie si è in presenza di un'azione di accertamento negativo di un credito vantato dall'amministrazione; a seguito di rideterminazione del minor credito ricognitorio corrisposto in precedenza dall'### il maggiore canone ordinario è emerso in ragione di verifiche delle competenti autorità. 
In particolare, la fattispecie in esame si connota per la condotta dell'### che ha utilizzato i beni in concessione per finalità non rispondenti ad interesse pubblico previsto, avendo destinato lo spazio demaniale concesso «per l'ormeggio di imbarcazioni private dei propri soci». 
Oltre al profilo ricognitivo vi è poi un profilo sanzionatorio, in quanto l'indennizzo dovuto dal circolo riguarda anche la sanzione per l'occupazione abusiva di spazi demaniali, ai sensi de ll'art. 8 del decreto-legge n. 440 del 1994. 15 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### si vede, dunqu e, l'oggetto del giudizio risulta del tutto distinto rispetto a quello perimetrato dall'art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha riproposto la disciplina del condono di cui alla legge n. 147 del 2013, apportando minime modificazioni.  ### dei condoni citati era escl usivamente relativo al contenzioso derivante dall 'applicazione dei criteri di calcolo de i canoni delle concessioni demaniali.  9. Invero, la legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 732, stabilisce, testualmente: «nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 3, comma 1, lett. b), n. 2.1), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali m arittimi e de lle relative perti nenze, possono essere in tegralmente d efiniti, previa domanda all'ente gestore e all'### del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinat ario della rich iesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli intere ssi legali, second o un piano approvato d all'ente gestore». 
Il successivo comma prevede che «la domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lett. a) o di quelle di cui alla lett. b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La d efinizione si perfeziona con il versamento 16 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione...». 
Stando al tenore del dettato normativo, la definizione della lite rimane condizionata al fatto che: i) il procedimento giudiziario sia pendente e concerna il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi pe r l'utilizzo dei beni demaniali m arittimi e delle relative pertinenze; ii) il contenzioso abbia ad oggetto l'applicazione dei criteri pe r il calcolo de i canoni delle concessioni dem aniali marittime ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 3, comma 1, lett. b), n. 2.1), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, e su ccessive modificaz ioni; iii) sia previame nte depositata una domanda in tal senso; iv) venga effettuato il versamento in un'unica soluzione o rateizzato nelle somme dovute.  9.2. Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, converti to con modificazioni nella legge 13 otto bre 2020, n. 126 , all'art. 1 00 (concessioni del de manio marittim o, lacuale e fluviale ) stabilisce, poi, al comma 7 : «Al f ine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), n.2.1., del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente d ecreto, i pro cedimenti giud iziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'### del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30% delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino 17 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### a un massimo di 6 annualità, di un importo pari al 60% delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo». 
Ai sensi del comma 8 dell'art. 100, del decreto-legge n. 104 del 2020, poi, «la domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, 6 in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato». 
Il comma 9 dell'art . 100 stabilisce che «la liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate». 
Il comma 1 0 dell'a rt. 100 del decreto-legge n. 10 4 del 2020 dispone che «la presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziario amministrativi di cui al comma 7, compresi quell i di riscossione coattiv a nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o de ll'ultima r ata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro 60 giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio». 
Pertanto, al comma 7 dell'art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 si prevede espressame nte che si debba tenere cont o delle «somme eventualmente già versate a tale titolo».  10. È evidente, dunque, che la disciplina del condono di cui alla legge n. 104 del 2020, come del resto quella precedente di cui alla legge n. 147 del 2013, si incentra sul meccanismo di calcolo per la determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime. 
Sono del tutto fuori norma, invece, le questioni esaminate in questo giudizio, relative, per un lato, alla rideterminazione dei canoni 18 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### demaniali, in assenza dei requisiti che ne avevano consentito una applicazione ridotta (assenza dell'interesse pubblico) e per un altro lato, all'applicazione di sanzioni per l'assenza di titolo autorizzativo nel corso di alcuni anni, e segnatamente nel periodo dal 1/1/1998 al 27/7/2000.  11. Il secondo motivo è inammissibile.  11.1. Infatti, la Corte d'appello ha ritenuto insussistente il diritto alla riduzione del canone, come applicato all'associazione, pe r l'assenza del requisito dell'intere sse pubblico, con lo specifico riferimento alla circostanza che p arte dello spazio demaniale concesso era stato utilizzato «per l'ormeggio di imbarcazioni private dei propri soci».  12. La ricorrente, invece, nel motivo di ricorso per cassazione, non coglie la ratio decide ndi insita nella mot ivazione della Corte territoriale, limitandosi ad affermare la sussistenza dell'interesse pubblico - oltre che naturalm ente l'assenz a di lucro - anche nell'ipotesi in cui i beni demaniali siano stati utilizzati per l'ormeggio di imbarcaz ioni private dei soci (« nel caso di specie, per altro, il soggetto concessionario, che è u n'associazione a scopo non lucrativo, ha ampiamente argomentato e dimostrato l'impiego per scopi di i nteresse p ubblico anche delle imbarcaz ioni dei soci ormeggiati nelle aree demaniali: a tal fine è inconte stato che le imbarcazioni ormeggiate p ossono essere destinate anche a manifestazioni sportive, turistiche e/o ricreative»). 
Oltre a non cogliere la ratio decidendi, quindi, la ricorrente si spinge anche ad una valutazione nuova del merito della controversia, sovrapponendosi al giudizio di pieno merito della Corte territoriale, rendendo il motivo inammissibil e anche sotto questo ulteriore profilo. 19 RG n. 25435/2022 Cons. Est. ### D'### per giurisprudenza amministrativa la destinazione ad ormeggio delle imbarcazioni dei soci, a prescindere dalla sua gratuità o meno, non concreta, di per sé, quel fine di interesse pubblico al quale è ancorata la d isposizione di favore, e ne ppure rileva l'eventuale messa a disposizione della propria imbarcazione da parte del socio per manifestazioni sportive, turistiche o ricreative (### Stato, sez. VI, 3/6/2014, n. 2839).  13. Il terzo motivo è infondato.  13.1. Non v'è dubbio che la normativa di riferimento consenta la riduzione dell'im porto del canone per la concessione demaniale, esclusivamente nell'ipotesi di attività svolte d a società sportive dilettantistiche, non menzionando in alcun modo le associaz ioni sportive dilettantistiche.  13.2. Ed infatti, l'art. 03, del decreto-legge 5/10/1993, n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4/12/1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), stabilis ce, al comma 1, nella versione dal 5/12/1993 al 31/12/2006, che «i canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del ### della marina mercantile, emanato sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di ### e di ### nel rispetto dei seguenti criteri direttivi […]». 
Di qui, l'applicazione della nuova normativa a decorrere dal 1° gennaio 1994. 
All'art. 03, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 400 del 1993 si prev ede la «riduzione in misura pari al 50% d ei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società 20 RG n. 25435/2022 ### Est. ### D'### sportive dilettantistich e affiliate alla ###, ovvero alle ### sportive nazionali». 
Non v'è dubbio, dunque, che - come correttamente affermato dalla Corte d'appello - trattandosi peraltro di una dispo sizione agevolativa che richiede una interpretazione restrittiva, il beneficio spetta soltanto alle società sportive dilettanti stiche, ma n on alle associazioni sportive dilettantistiche. 
Del resto, sono evidenti le differenze tra i due modelli; vi è una maggiore dimensione dell'associazione, rispetto alle società sportive, come pure diverse sono le modalità di organizzazione di gestione: di tipo democratico nelle associazioni sportive dilettantistiche, di tipo capitalistico nelle società sp ortive dilettantistiche; i l rischio di impresa ed auton omia patrimonial e risultano limitati al capitale conferito nelle sole società sportive dilettantistiche.  14. Il quarto motivo è infondato.  14.1. Deve muoversi dal disposto di cui all'art. 10 della legge 27/12/1997, n. 449 (Misure p er la stabilizzazione della finanza pubblica), a mente del quale «i canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell 'art. 03, comma 1, app licabili alle sole utiliz zazioni pe r finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strut ture dedicate alla nautica da diporto, e dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997». 
Al secondo comma dell'art. 10 predetto si stabilisce, poi, che «i canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone de l mare te rritoriale, pe r qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi». 21 RG n. 25435/2022 ### Est. ### D'### 14.2. Questa Corte ha già chiarito che l'art. 10 della legge n. 447 del 1997 costituisce un'interpretazione autentica di quanto previsto dall'art. 03, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993. 
Ed infatti, l'art. 03, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993 non prevedeva una disposizione intertemporale, idonea a disciplinare un periodo transitorio. 
I nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi avrebbero, infatti, comportato un minore introito per lo Stato, essendo di importi minori rispetto a quelli precedenti. Ciò in quanto il nuovo regime di determinazione del canone di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, in ragione delle numerose ipotesi di canone ricognitorio (e dunque inferiori al canone ordinario), da esso introdotte, in mancanza di apposita regolamentazione del regime di efficacia intertemporale della disposizione, avrebbe dato la stura a richieste di revisione ( retroattiv a) al ribasso, con conseguente restituzione dell'eccedenza già versate da parte dei titolari delle concessioni antecedente al 31/12/1997 e tuttavia ancora in corso a tale data. 
Proprio per tale ragione si è previsto il differimento di tali criteri alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31/12/1997. 
Tuttavia, il legislatore, per ovviare alla po ssibilità che i concessionari potessero chiedere per il periodo dal 1/1/1994 fino al 31/12/1997, la restituzione di importi pagati in eccesso, sulla base della nuova normativa (nel periodo dal 1994 al 21/12/1997) , ha inserito il comma 2 all'art. 10 della legge n. 449 del 1997. 
Pertanto, la cristallizzazione dei canoni comunque versati relativi a concessioni di ben i del de manio marittimo, p er qualunqu e uso rilasciate, aventi validità fino al 31/12/1997, deve riguardare, conformemente al primo comma dell'art. 10 citato, esclusivamente le ipotesi in cui i concessionari hanno pagato misure superiori, in 22 RG n. 25435/2022 ### Est. ### D'### relazione alla vecchia normativa, rispetto a quelle previste dai nuovi criteri di det erminazione d ei canoni, con crit eri ap plicati in precedenza ma superati dalla novella di cui all'art. 3 del decretolegge n. 400 del 1993.  ###. 10, comma 2, de lla legge n. 449 del 1997 , non può consentire, invece, una cristallizzazione dei canoni pagati in misura inferiore da parte dei concessionari, ma esclusivamente per avere utilizzato i beni in concessione per scopi dive rsi da quelli dell'interesse pubblico oppure pe r avere utilizzato tal i beni senza titolo concessorio. 
Del resto per questa Corte l'art. 10, comma 1, della l. n. 449 del 1997, secondo cui i canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 400 del 1993 (conv. con mod. dalla l. n. 494 del 1993), si applicano solo alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, non è stato abrogato dalla legge n. 296 del 2006 che, pur procedendo ad una incisiva revisione della disciplina preesistente e modificando selettivamente specifici commi dell'art. 3 del d.l. n. 400 del 1993 e dell'art. 10 cit. , non è intervenuta sul comma 1 d i quest'ultimo che ospita la norma di interpretazione aut entica sul regime intertemporale. Tuttavia, la circostanza che l'art. 10, mediante un rinvio fisso, escluda l'applicabilità dei canoni determinati ai sensi dell'art. 3 a concessioni ave nti decor renza anteriore al 31 dicembre 1997, non esclud e che i nuovi canoni, determinati ai sensi dell'art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, trovino applicazione anche per le concessioni già rilasciate o rinnovate, purché ancora in corso al momento dell'entrata in vigore di tale ultima legge (Cass., sez. 1, 29/12/2020, n. 29771). 
Ed infatti, dopo l'emissione del decreto applicativo dell'art. 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, era insorto contrasto con la Corte dei 23 RG n. 25435/2022 ### Est. ### D'### conti, che aveva ritenuto che i canoni rideterminati dal decreto-legge citato dovessero essere applicati anche alle concessioni rilasciate in precedenza. 
È stata così introdotta la norma intertemporale di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 449 del 27/12/1997. 
Di conseguenza, il decreto ministeriale del 5/8/1998, n. 342 ha fissato i canoni concessori, deli mitandone l'operatività alle concessioni rilasciate con decorrenza successiva al 31/12/1997. 
In questo contesto è stata introdotta la disposizione del comma 251 della legge finanziaria per il 2007, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, dettando i nuovi criteri per la det erminazion e dei canoni di concessione del demanio marittimo.  15. Il quinto motivo è infondato.  15.1. Devono qui dist inguersi due diverse fattispecie, co me messo in evidenza dalla Corte territoriale. 
Ed infat ti, da una parte, deve farsi rifer imento al p eriodo temporale che va dall'1/1/1998 al 27/7/20 00, sotto il profilo dell'assenza del titolo concessorio, poi pervenuto, a seguito di un procedimento concertato, tra tutte le parti in causa, ivi inclusa la conferenza di servizi, in data ###, previo pagamento della somma di euro 51.878,10. 
Dall'altra, deve porsi atte nzione agli obblighi sanz ionatori, derivanti, per il medesimo periodo, in ragione dell'assenza del titolo concessorio, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993, per il qual e «a d ecorrere dal 1990, g li indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella ch e sarebbe de rivata dall 'applicazione del 24 RG n. 25435/2022 ### Est. ### D'### presente decreto, mag giorata rispettivamente del 20 0% e del 100%». 
Non è possibile, dunque, ipotizzare che l'accordo scaturito tra le parti, anche a seguito della conferenza di servizi, abbia di fatto eliso l'obbligo sanzionatorio, attraverso il pagamento della somma di euro 51.878,10. 
Del re sto, per questa Corte gli indenn izzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni e pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati dall'art. 8 del d.l. n. 400 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 494 del 1993) in misura pari ai canoni di concessione, con una maggiorazione del duecento o del cento per cento, la cui applicazione è automatica e disposta per legge con fi nalità sanzionatorie, sicch é è esclusa qualsi asi valutazione discrezionale del giudice fondata sulla maggiore o minore gravità della singola fattispecie (Cass., sez. 3, 5/7/2017, n. 16491).  16. Tra l'altro, non è neppure accoglibile la tesi della ricorrente per cui l'assetto di interessi cristallizzatosi a seguito della conferenza di servizi del 9/4/2001, sarebbe stato rimosso unilateralmente dal direttore ### del Ministero delle infrastrutture e trasporti, discostandosi dal parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, non avendo tale direttore alcuna competenza in materia, ai sensi dell'art.  12 della legge n. 103 del 1979. 
Ed infatti, tale ultima disposizione stabilisce che «[l]e divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal ### competente con determinazione non delegabile». 
Nella specie, però, non ci si trova dinanzi alla decisione di intraprendere un giudizio o di resistere nell'ambito dello stesso, ma 25 RG n. 25435/2022 ### Est. ### D'### si è in presenza esclusivamente di un procedimento amministrativo instaurato per il rilascio di un cano ne concessorio di n atura retroattiva, sicché sussisteva la competenza del direttore generale del ### 17. Il sesto motivo è infondato. 
Per la ricorrente avrebbe errato la Corte d'appello nel reputare la natura sanzionatoria dell'indennizzo di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 440 del 1994, avente invece natura risarcitoria, con conseguente disponibilità per la PA. 
Ciò trov erebbe conferma nella legge 41 7 del 2013 che ha previsto espressamente la possibilità di definire bonariamente le controversie in materia di concessioni demaniali marittime relative a canoni ed indennizzi. 
In realtà, il contenuto stesso dell'art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993, lascia intendere con chiare zza che trattasi di un provvedimento sanzionatorio, tanto che è prevista la maggiorazione del 200% e del 100%, rispettivamente nell'ipotesi di utilizzazione senza tito lo dei beni deman iali marittimi, ovvero per util izzazioni difformi da titolo concessorio. E d unque la censura non ha fondamento.  18. Le spese d el giudizio di legittimità van no poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso; condanna la ricorren te a rimbo rsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 26 RG n. 25435/2022 ### Est. ### D'### da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della I sezione 

causa n. 25435/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Marulli Marco, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3237/2025 del 09-02-2025

... diniego della restituzione in termini per l'esame e le controdeduzioni delle memorie e dei documenti avversari prodotti. Si afferma di non aver mai chiesto la rimessione del giudizio avanti alla CTP ben sì la pronuncia di nulli tà della sentenza e la decisione nel merito da parte dell a ### Sost anzialmente la Corte d'appello, verificata la nullità della decisione di prime cure, avrebbe dovuto concedere alla contribue nte l'eserciz io di quel dirit to (la rimessione in termin i per controdedurre sulla me moria e sui documenti ad essa allegati) negato nel giudizio di primo grado. 2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., del d.lgs. n. 261 del 1999, della l. n. 124 del 2017, dell'art. 2946 e dell'art. 2947 Si contesta la ritenuta regolarità della notifica della cartella poiché il procedim ento si era concluso con invio di una raccomand ata informativa da parte di un ser vizio post ale privato prima del 1 0 settembre 2017. 5 di 8 3.Si afferma infine l'avvenuta prescrizione della pretesa erariale, perché i crediti eraria li, nella specie , si prescriverebbero in cin que anni. 4.Il ricorso è infondato. In (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###via di ### 140, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###) -ricorrente contro ### - ### elettivamente domiciliata in #### 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende 2 di 8 -controricorrente nonchè contro #### -intimato avverso la senten za della ### tributaria regionale dell'### n. 435/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal #### 1.### impugnò la cartella esattoriale ###1055400000 (per #### ed altro) contestando la validità della relativa notifica per essere stata sottoscritta da soggetto non legittimato , la illegittimità dell'atto per il manca to comput o analitico degli interessi maturati nonché l'intervenuta prescrizione dei debiti tributari.  ### respinse il ricorso.  2.La contribuente interpose quindi appello sostenendo, tra le altre cose, che la sentenza fosse viziata per non aver il giudice di merito accolto l'istanza di rimessione in termini for mulata nel corso dell'udienza di discussione ( per imp ossibilità di esaminare e controdedurre sulla produzione documentale avversaria).  3.Il giudice d i secondo grado respinse tutte le dogli anze della contribuente di rito e di merito. 
Si affermò che nella specie non pote sse trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 59 d el d.P. R. n. 546 del 1992 poic hé le cause di nullità previste dalla predetta norma erano tassative e tra 3 di 8 quelle non vi era que lla invocata dalla contribu ente e , pertant o, la causa non avrebbe potuto essere rinviata al giudice di primo grado. 
Si specificò inoltre che l'art. 34, comma 3, del prefato decreto non prevedesse alcun diritto della parte ad ottenere un rinvio dell'udienza di discussione nel caso in cui la difesa fosse particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti dalla controparte “ per cui non si configura alcuna irregolarità nel provvedimento di diniego del rinvio della discussion e, mentre, d'altro canto, la contribuente , odierna appellante, nel proporre l'impugnazione ha avuto, ed in concreto ha potuto, svolgere ogni più opportuna difesa anche tramite produzione documentale”. 
Per quan to concerne le ulteriori dogl ianze, ed in partic olare il motivo concernente la nu llità della notificazione della carte lla esattoriale, la C.T.R. affermò che “nel corso dell'udienza di è chiarito che l'eccezione in concreto era rela tiva alla notifica dell'at to impugnato avvenuto a mezzo di m esso notificatore che, in temporanea assenza del destinatario dell'atto, ha proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. depositando l'atto nella casa comunale, affiggendo l'avviso nella casa d'abitazione e inviando la prescritta raccomandata informativa usando un servizio postale privato, prima della data del 10-9-2017. Deriva da quanto esposto che l'irregolarità del procedimento di notifica dell'atto impugn ato (una cartella di pagamento) è relativo al solo invio della raccomandata informativa…” Si concluse, richiamando alcune pronunce di questa Corte ( n. 5556 del 2019 e S.U. n . 19854 d el 2004), che nell a specie si vertesse in un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione con la conseguent e applicabilità dell'art. 156 c. p.c.: sicché l'atto aveva raggiunto il suo scopo. 
Venne respinta la dog lianza afferente alla conform ità dei documenti prodotti agli origin ali, atteso che erano state prodotte 4 di 8 dall'### copie conformi e che la contribuente non aveva proposto alcuna querela di falso in relazione alle relate prodotte. 
Si affe rmò inoltre che i cred iti non fossero prescritti po iché la prescrizione nella specie era quella decennale.  2. Avverso la prefata decisione ricorre St efania ### con du e motivi, resiste l'agenzia con controricorso.   MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si den uncia l a nullità della sentenza p er violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del d.P.R. 546 del 1992. 
Si contesta la decisione del giudice di appello perché non avrebbe, in sostanza, compreso la domanda della contribuente con la quale si chiedeva di accertare e dichia rare la nullità della sentenza posto il diniego della restituzione in termini per l'esame e le controdeduzioni delle memorie e dei documenti avversari prodotti.   Si afferma di non aver mai chiesto la rimessione del giudizio avanti alla CTP ben sì la pronuncia di nulli tà della sentenza e la decisione nel merito da parte dell a ### Sost anzialmente la Corte d'appello, verificata la nullità della decisione di prime cure, avrebbe dovuto concedere alla contribue nte l'eserciz io di quel dirit to (la rimessione in termin i per controdedurre sulla me moria e sui documenti ad essa allegati) negato nel giudizio di primo grado.  2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., del d.lgs. n. 261 del 1999, della l. n. 124 del 2017, dell'art. 2946 e dell'art. 2947 Si contesta la ritenuta regolarità della notifica della cartella poiché il procedim ento si era concluso con invio di una raccomand ata informativa da parte di un ser vizio post ale privato prima del 1 0 settembre 2017. 5 di 8 3.Si afferma infine l'avvenuta prescrizione della pretesa erariale, perché i crediti eraria li, nella specie , si prescriverebbero in cin que anni.  4.Il ricorso è infondato. 
In relaz ione alla prima doglia nza il giudice di prime cure ha esaminato la domanda e l'ha così interpretata: “ con il primo motivo di gravame l'appellante si è lamentata del fatto che i primi giudici non abbiano accolto l'istanza, fatta nel corso dell'udienza di discussione del primo grado, di concessione di un termine per esaminare e contro dedurre sul contenuto delle memorie difensive e sulle produzioni documentali effettuate dalle controparti in sede di costituzione, ed ha quindi chiesto la declaratoria di nullità della sentenza.” Il giud ice di appello ha così, sull a scorta dei principi generali, correttamente deciso la controversia.   Invero, come n ella sostanza corrett amente rilevato dalla ### gli eventuali vizi della sentenza di primo grado che danno luogo alla nullità della stessa, si convertono in motivi di impugnazione che, se non comportano la remissione al primo giudice, nella concreta fattispecie non prevista, sono rimediati dal giudice d'appello, che deve pertanto decidere il merito della controversia, con la conseguenza che non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado (Cass. sez. lav. n. 11710 del 2020).  5.Per quanto concerne il secondo motivo, circa la prescrizione del credito erariale, non può che disattendersi la censura trattandosi (per constante e consolidata giurisprudenza) di prescrizione decennale.  ll credito erariale per la riscossione di #### IVA e canone ### infatti, s i prescrive, come ripetutamente aff ermato, infatti nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estin zione quinque nnale ex art. 2948, comma 1, n. 4, 6 di 8 c.c., in quant o l'obbligaz ione tributaria, pur consistendo in u na prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risen te di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (da ultimo, Cass. n. ### del 2023).  6.Sotto altro profilo, circa la pretesa nullità d ella notifica si osserva quanto segue. 
La notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario , risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irrep eribilità presso la resid enza anag rafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con av viso di ricevimen to, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce p rova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione. 
Deve ribadirsi che in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore post ale privato in possesso dello specifico t itolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.  6.1. Il principio vale anche in relazione ad un singolo segmento del procedimento notificatorio. 7 di 8 Peraltro, le ### con la sentenza n. 299 del 10/01/2020, hanno chiarito che le notifiche eseguite dall'operatore postale privo di titolo abilitativo nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE del ### e del Consiglio del 20 febbraio 2008 ed il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 non sono inesistenti, bensì nulle, con la conseguenza che esse sono suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.).  6.2. Orbene, nel caso di specie risulta che la contribuente aveva ritirato la raccomandata informativa, speditagli dopo il deposito della cartella di pagamento nella casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c.  ed avendo egli impugnato la cartella dinanzi alla competente C.T.P., si era re alizzato q uindi lo scopo di conoscenza proprio della notificazione.  7.In conclusione il ricorso deve essere respinto. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs to per il rico rso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso e condanna la ricorren te al pagame nto de lle spese processuali che liquida in euro 5500,00 oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs to per il rico rso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il #### 8 di 8 ### 

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, Massafra Annachiara

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19764/2025 del 17-07-2025

... sollevate dalla società contribue nte nelle rispettive controdeduzioni, non aveva mai dedotto e provato sia l'impossibilità oggettiva di utilizzare i rispett ivi dipe ndenti interni, sia l'asserita necessità, supportata da idonea motivazione, di acquisire prestazioni esterne per effetto dell'asserita i ndisponibilità della preposta Avvocatura dello Stato. La sentenza impugnata, in violazione dell'onere probatorio e omettendo qualunque doverosa disamin a e pronuncia sulla comprovata rilevanza probatoria delle circostanze esposte, aveva apoditticamente ed erroneamente considerato ammissibile l'avvenuta costituzione, nel precedente grado di giudizio di secondo grado davanti alla Corte di Giustizia tributaria del ### dell'### mediante avvocato del libero foro esclusivamente ed incomprensibilmente limitandosi a richiamare apoditticamente taluni precedenti giurisprudenziali, peraltro senza fornirne gli estremi e riportare il cont enuto, così omette ndo qualunque doverosa e concreta indicazione ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del rispettivo convincimento; il tutto traducendosi, in pregiudizio anche del diritto di difesa della società contribuente ex art. 27, Cost., (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 25091/2023 proposto da: ### s.r.l ., in p ersona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (####), come da procura speciale in atti.  - ricorrente contro ### delle ### nella persona de l ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui u ffici è elettivame nte domiciliat ###### via dei ### n. 12 (PEC: ###).   - controricorrente avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### n. 3824/2023, pubblicata in data 28 giug no 2023, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal #### 1. Con sentenza n. 6729/39/2019, pubblicata il 14 maggio 2019, la CTP di ### aveva acc olto il ricorso pro posto dalla Com pagnia ### s.r.l. avverso l'intimazione di pagament o ###411035, per complessivi euro 2.120.815,63, relativa a 32 cartella esattoriali, ritendendo non provata la notifica delle cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata.  2. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza impugnata in questa sede, ha accolto l'appello principale dell'### delle ### nei limiti di cui in motivazione e ha rigettato l'appello incidentale della società contribuente.  3. I g iudici di secondo grado, do po avere rigettato le eccezioni preliminari di inammissibi lità del l'appello perché proposto tramite avvocato del libero foro e per la carenza di valida procura alle liti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento a n. 9 cartelle con riferimento alle quali era intervenuto annullamento ex lege ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 119 del 2018 e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento a due cartelle riferite a spese di giustizia.  4. La Corte di Giustizia trib utaria di secondo grado, nel merit o dell'appello principale, ha affermato che: era legittima la produzione di documenti nuovi ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; l'intimazione di pagamento impugnata era stata correttamente notificata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 de 1973, ed era munita di firma digitale apposta dal responsabile del procedimento dott. ### 3 Frigerio, come risultava do cume ntalmente dalla verifica della firma digitale apposta all'atto d i riscossione notificato ed allegato alla ricevuta di consegna della comunicazione ### il contenuto della firma era pure valido, essendo ammesse ed equivalenti sia le firme digitali di tipo ### che le firme digitali di tipo ### sia pure con differenti estensioni «.p7m» e «.pdf»; le notifiche delle cartelle sottostanti erano regolari e le contestazioni sulle medesime (sulla difformità delle copie prodotte rispetto all'originale e sulla non corrispondenza del contenuto delle spedizioni postali documentate con gli atti notificati) generiche; era legittimo l'utilizzo di operatori postali privati perché in possesso dello specifico titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quelle portata a compimento dalla legge n. 124 del 2017.  5. I giudici di secondo grado hanno, poi, ritenuto infondato l'appello incidentale proposto dalla società contribuente sulla base delle seguenti considerazioni: l'appello presentato tramite avvocato del libero foro era ammissibile, in quanto l'### poteva avvalersi di avvocati del libero foro senza alcuna formalità nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato, nelle ipotesi riguardanti questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici e quando l'Avvocatura erariale non era disponibile ad assumere il patrocinio; era valida la procura alle liti rilasciata in forza dell'art . 1, comma 8, del decret o legge n. 1 93 del 2016, convertito con modificazioni d alle legge n. 225 del 2016, della deliberazione adottata dal ### ato di ### dell'### delle ### del 17 dicembre 2018 e del ### di intesa del 22 giugno 2017 tra l'Avvocatura dell o Stato e il Com missario Straordinario per l'istituzione de ll'### d elle ### l'atto impugnato in primo grado conteneva tutti gli elementi di cui era lamentata l'omissione e, in ogni caso, l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 era norma priva di sanzione e trovava applicazione l'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, che prevedeva la non annullabilità del 4 provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il cui contenuto dispositivo non poteva essere diverso da quello in concreto adottato; la mancata allegazione dell'atto prodromico era irrilevante in quanto il destinatario dell'atto era a conoscenza degli atti cui l'ingiunzione si riferiva, essendo, quindi, sufficiente l'indicazione de i medesimi; l'avviso di pagamento era motivato e soddisfaceva le esigenze di fare conoscere i motivi della pretesa con l'indicazione degli atti sottostanti; il motivo sul difetto di formazione dei ruoli era assorbito o irrilevante nel caso in esame che trattava la legittimità dell'intimazione di pagamento riferita a cartelle esattoriali presupposte; il settimo motivo sulle spese processuali era superato dalla pronuncia di secondo grado di riforma della sentenza di primo grado.  6. La società ### s. r.l. ha prop osto ricorso per cassaz ione con atto affid ato a otto motivi e successiva memoria, cui resist e con controricorso l'### delle ##### 1. Il primo motivo deduce, rispetto al giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in subordine ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la n ullità d ella sentenza impugnata poiché corredata da mo tivazione apparente, peraltro in violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art.  132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, primo e secondo comma, disp . att. c.p.c., olt re che dell'art. 1, ottavo comma, del decreto legge n. 193 del 2016 e ss., nonché dell'art. 43, quarto comma, R.D. n. 1611 del 1933 e dell'art. 11, secondo comma ed art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché attraverso un 5 generico richiamo all'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 193 del 2016 ed alla ### datata 17 dicembre 2018 ed al ### d'### del 22 giugno 2017, aveva ritenuto ammissibile l'appello dell'### delle ### - ### mediante avvocato del libero foro, omettendo l'esame e la pronuncia sulle reiterate e tempestive contestazioni svolte dalla ricorr ente sull'esistenza d ei sottostanti presupposti di fatto e delle condizioni di legge. Nella fattispe cie, nonostante anche il comprovato ed elevat o valore economico degli asseriti crediti cont roversi oggetto dell'opposta intimazione di pagamento l'### nel precedente grado di giudizio n. 6854/2019 RG, davanti alla CGT di secondo grado del ### a fronte delle tempestive contestazioni sollevate dalla società contribue nte nelle rispettive controdeduzioni, non aveva mai dedotto e provato sia l'impossibilità oggettiva di utilizzare i rispett ivi dipe ndenti interni, sia l'asserita necessità, supportata da idonea motivazione, di acquisire prestazioni esterne per effetto dell'asserita i ndisponibilità della preposta Avvocatura dello Stato. La sentenza impugnata, in violazione dell'onere probatorio e omettendo qualunque doverosa disamin a e pronuncia sulla comprovata rilevanza probatoria delle circostanze esposte, aveva apoditticamente ed erroneamente considerato ammissibile l'avvenuta costituzione, nel precedente grado di giudizio di secondo grado davanti alla Corte di Giustizia tributaria del ### dell'### mediante avvocato del libero foro esclusivamente ed incomprensibilmente limitandosi a richiamare apoditticamente taluni precedenti giurisprudenziali, peraltro senza fornirne gli estremi e riportare il cont enuto, così omette ndo qualunque doverosa e concreta indicazione ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del rispettivo convincimento; il tutto traducendosi, in pregiudizio anche del diritto di difesa della società contribuente ex art. 27, Cost., nell'impossibilità oggettiva di individuare l'effettiva ratio decidend i. Nell'intercorsa fase processuale, peraltro, anche ai sensi deg li artt. 115 e 116, secondo comma, c.p.c., a 6 conferma ulteriore della fondatezza delle rich iamate eccezioni ed argomentazioni, era stata valorizz ata la condot ta processuale della stessa controparte, la quale, oltre a non aver ma i svolto alcuna contestazione sul punto, mai aveva assolto alcun contrapposto onere allegatorio e probatorio. La Corte di G iustizia tribut aria di secondo grado del ### in spregio anche dei fondamentali criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'ar t. 2697 c.c. e del p rincipio di disponibilità e di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c., aveva apoditticamente ritenuto la validità della procura alle liti conferita dall'### al l'avvocato del libero foro sul presupposto, peraltro mai dedott o e provato dalla stessa controparte, della fantomatica possibilità per le parti pubbliche di farsi assistere in giudizio da un difensore abilitato.  2. Il secondo motivo deduce, rispetto al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116 , secondo comma, c.p.c. e dell 'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 1, ottavo comma, del decreto legge n. 193 del 2016 e ss., nonché dell'art.43, quarto comma, R.D. n. 1611 del 1933 e dell'art. 11, secondo comma, ed art.  36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'omesso esame e l'omessa pronuncia sull'eccepita inammissib ilità, in via pregiudiziale, della costituzione in giudizio dell'### delle ### - ### mediante avvocato del libero foro. ### sentenza della Corte di G iustizia tri butaria di secondo grado del ### aveva altrettanto omesso qualunque dovero sa disamina e pron uncia, così come dedotto con il primo motivo, sulla comprovata impossibilità per l'### di avvalersi di avvocati del libero foro nei precedenti gradi di giudizio. 7 2.1 Il prim o e il secondo mot ivo, che devono ess ere trattati unitariamente perché riguardanti la medesima questione (costituzione dell'### delle ### median te avvocato del libero foro nel giudizio di primo e di secondo grado), sono infondati.  2.2 Va disattesa, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del controricorso per la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto le ### d i qu esta Corte hanno chiarito che l'adempimento dell'onere imposto dalla pre detta disposizione non dev'essere valutato in relazione al contenuto complessivo del ricorso, ma a quello dei singoli motivi d'impugnazione, verificando se l'esame dell'atto o del documento non i ndicato spe cificamente risulti indispensabile ai fini della comprensione delle doglianze proposte dal ricorrente e dei relativi presupposti fattuali (cfr. Cass., Sez. U., 5 luglio 2013, n. 16887) e, al riguardo, va ribadito l'orientamento consolidato di que sta Corte secondo cui il vi zio che det ermina la nullità dell a procura, ai sensi dell 'art. 18 2, comma 2 , c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della legge n . 69 del 2009, a differenza delle ipotesi di inesistenza della procura, è sempre sanabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. U., 21 dicembre 2022, ###; Cass., 9 ottobre 2023, n. 28251). Mette conto, inoltre, rilevare, che non sussiste alcuna violazione del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., in quan to l'### ia delle ### ha trascritto il contenuto del ### d'### sottoscritto il 24 settem bre 202 0, che si ap plica a decorrere d all'1 ottobre 2020, nelle parti di rilievo riportate nella nota n. 1, alla pagina 7 del controricorso.  2.3 Tanto premesso, soccorrono nel senso dell'infondatezza dei motivi le ### di questa Corte che hanno affermato che «Ai fini della rappresentanza e difesa in giud izio, l'### de lle #### impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si 8 avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla ### intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed i n quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa no n sia disponibile ad assume re il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previst e dalla ### tra l '### e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell '### a m ezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di al legazione e di prova al riguardo, nemme no nel giudizio di legitt imità» (Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n 3 0008 e, successivamente, Cass. , 20 n ovembre 2020, n. 26531; Cass., 10 giugno 2021, n. 16314; Cass., 24 gennaio 2021, n. ###).  2.4 Si è, infatti, osservato che, a termini della suddetta ### (### di intesa, come trascritto nel controricorso), il par. 3.4.2 della stessa, prevede che l'Ente sta in giudizio avvalendosi anche di avvocati del lib ero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle ### (Cass., 29 settembre 2020, n. 20646; Cass., 18 settembre 2020, n. 19448).  2.5 Il che, del resto, è conforme al fatto che l'art. 11, comma 2, del d.  lgs. n. 54 6 del 1992 riguarda la rappresentanza p rocessuale 9 dell'Agente della riscossione, ossia la capacità e alla legittimazione a stare in giudizio dell'organo che rappresenta l'ente, laddove la difesa tecnica è disciplinata dal successivo art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992. 
Se, pertanto, la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l'atto difensivo (Cass., 14 ottobre 2015, 20628), questa delega può essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione del fatto che l'attribuzione all'agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi dell'art. 12 del d.gs. n. 546 del 1992 (Cass., 15 ottobre 2018, n. 25625 e, più di recente, Cass., 15 febbraio 2021, 3864).  2.6 La senten za impugnata, affermand o che la costituzione dell'### delle ### -### a mezzo dell'avvocato del libero foro, doveva ritenersi valida e pienamente legittima, con conseguente ammissibilità della costituzione dell'Ente di riscossione, è conforme ai principi suesposti.  3. Il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la n ullità d ella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c. e dell 'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, primo e secondo comma, disp. att.  c.p.c., oltre che dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 22, secondo comma, del ### dell'### stante l'omesso esame e l'omessa pronuncia sull'eccepita inammissibilità, in via pregiudiziale, dell'appello proposto dall'### delle ### - ### per l'insanabile assenza, nella rispettiva procura alle liti depositata telematicamente, di alcuna asseverazione di conformità all'original e. Era stata eccepita l'inam missibilità della costituzione in giudizio dell'### delle ### - ### anche rispetto all'insanabile assen za, nella procura alle liti dimessa 10 telematicamente dall'Agente della ### di alcuna asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale e l'impugnata sentenza aveva omesso qualunque esame e pronuncia sul punto.  3.1 Il mot ivo è infondato, aven do questa Corte affermato che «### di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16- decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012, è richiesta per l e sole copie informatiche, deposi tate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni» (Cass., 7 ottobre 2024, n. 26200).  3.2 Nel caso in esame, come si rileva a pag. 9 del controricorso, la procura conferita è stata depositata, a corredo dell'atto d'appello, nel nativo formato digitale, non si tratta dunque di copia, e reca, in calce, la valida firma del delegante; si tratta, dunque, di documento avente natura non anal ogica, con conseguente irrilevanza dell'eccepita carenza dell'asseverazione di conformità.  4. Il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la n ullità d ella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c. e dell 'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, primo e secondo comma, disp. att.  c.p.c., oltre che dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. n. 546 del 1992, stante l'omesso esame e l'omessa pronuncia sull'eccepita inammissibilità, in via pregiudiziale, della costituzione, nei precedenti gradi di giudizio (primo e secondo grado), dell'### delle ### - ### per l'insanabile assenza, presso il rispettivo procuratore speciale (dott. ### recte: ###, di qualunque qualifica 11 e/o carica tale da legittimarne, per conto dell'### il valido rilascio di procura alle liti ad avvocati del libero foro. Nella fattispecie era stata contestata sia l'esistenz a della richiam ata procura notarile datata 95(05).05.2017 (trattandosi di fantomatico atto mai depositato dall'###, sia l'inclusione del la presente contro versia nell'asserita fattispecie oggetto di tale fan tomatico negozio di rappresentante e l'impugnata sentenza aveva omesso sia qualunque esame e pronuncia sul punto, sia qualunque motivazione, in punto di fatto e di diritto, posta a fondamento del rispettivo e differente convincimento verso quanto dedotto dalla soc ietà ricorrente. Le suespost e doglianze venivano svolte anche rispetto alle altrettanto censurate carenze motivazionali dell'impugnata sentenza, verso l'analogo omesso esame e disamina, anche rispetto al giudizio di primo grado.  4.1 Il quarto motivo è in ammissibile, poiché il vizio di o messa pronuncia, che può determinare la n ullità della sentenza, non è configurabile in ordine alle eccezioni pregiudiziali di rito, come è quella in esame, ma solo rispetto al mancato esame di questioni di merito (Cass., 6 ottobre 2020, n. 21376; Cass., 15 aprile 2019, n. 10422; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154).  4.2 Il motivo è pure infondato perché la Corte di Giustizia di secondo grado si è espressam ente p ronunciata (non vi è, dunque, alcuna omessa pronuncia) aff ermando che l'appello presentato tramite avvocato del libero foro era ammissibile, in quanto l'### poteva avvalersi di avvocati del libero foro senza alcuna formalità nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato, nelle ipotesi riguardanti questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici e quando l'Avvocatura erariale non era disponibile ad assumere il patrocinio; era valida la procura alle liti rilasciata in forza dell'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalle legge n. 225 del 2016, della deliberazione adottata dal ### ato di ### dell'### delle ### del 17 dicembre 2018 e del 12 ### di intesa del 22 giugno 2017 tra l'Avvocatura dello Stato e il ### per l'istituzione dell'### delle #### (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).  4.3 Il motivo è, in ultimo, pure infondato, in quanto, come si rileva alle pagine 11 e 12 d el controricorso, l'appellant e ha temp estivamente prodotto in giudizio copia della procura speciale conferita al dott. ### dal cui contenuto, trascritto, in particolare, a pag. 12, emerge, l'attribuzione al medesimo del potere di «conferire e revocare mandati ad avvocati… attribuendo loro tutti i necessari poteri per l'espletamento delle singole azioni e procedure», a cu i poi ha fatto seguit o il conferimento all'Avv. ### della procura alle liti per la proposizione dell'appello principale.  5. Il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., oltre che dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt.  214 e 215 c.p.c. e dell'art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver rite nuto processualm ente accertata l'esistenza e la notificazione degli atti impositivi presupposti all'opposta intimazione di pagamento stante la genericità della disconosciuta conformità agli originali delle copie fotostatic he della docum entazione prodotta dall'### e la comprovata notificazione degli atti prodromici nonché quella delle richiamate intimazioni di pagamento notificate a mezzo pec in data 10 marzo 2016 e 28 ottobre 2016. Era m anifestamente infondata la richiamata parte motiva d ella senten za sulla ritenuta genericità dell'eccepita diffor mità delle copie fotostatiche prodott e dall'### aven do la ricorrente, nel precedente grado di g iudizio, costantemente e tempestivamente contestato non solo la notificazione dei sottostant i atti impositivi, bens ì la formazione e la rilevanz a probatoria delle produzioni documentali dell'### (cfr. pag. 19 - 33 del ricorso per cassazione). Poiché l'Agente della ### anche nel precedente grado di giudizio rispetto alle tempestive ed analitiche 13 eccezioni e contestazioni formulate, mai aveva assolto alcun contrapposto onere allegatorio e probatorio sulla fanto matica notificazione, alla ### s.r.l., dei sottostanti atti im positivi ivi indicati, le contrapposte sta tuizio ni contenute nella sentenza impugnata si rivelavano totalmente infondate.  6. Il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la n ullità d ella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c. e dell 'art. 2967 c.c., nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, primo e secondo comma, disp. att.  c.p.c., oltre che degli artt. 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., per l'omesso esame e pronuncia sulla contestata conformità agli originali, oltre che sulla rispettiva formazione e provenienza, dell'ulteriore documentazione depositata dall'### in data 25 febbraio 2020 e 28 febbraio 202(0). La società ricorr ente aveva tempestivamente e specificamente eccepito la totale illeggibilità/inutilizzabilità, trattandosi, peraltro, di documentazione dimessa in un formato qualificato «###» ovvero non conforme rispetto a quelli usualmente richiesti. Conseguentemente era stata contestata integralmente l'autenticità e riferibilità alla stessa delle fantomatiche scritture e delle so ttoscrizioni eventualmente ivi appo ste, nonché l'esistenza, oltre che la spedizione e notificazione, de i relativi att i esattoriali. In via ulteriormente gradata, era stata contestata la circostanza che ciascun refert o di notific a contenesse le cartelle d i pagamento in questione. La senten za impugnata aveva omesso qualunque doveroso esame e pronuncia sul punto.  6.1 I motivi, che devono essere trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili per difetto di autosufficienza perché, in mancanza di trascrizione delle impugnate cartelle e degli atti interruttivi nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto degli atti rispetto a quanto asserito dalla 14 contribuente; ciò che comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore degli atti di cui si discute (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010).  6.2 Questo principio, al quale si intende d are continu ità, è stato ribadito più di recente da questa Corte, che ha affermato che ≪In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della ### tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto imp ugnato che ass ume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire al la Corte di cassazion e la verifica d ella d oglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso≫ (Cass., 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., 19 dicembre 2022, n. ###, in motivazione).  6.3 Rilevano, inoltre, due ulteriori profili di inammissibilità del motivo, sia perché censura un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sia perché non si confronta con il con tenuto del provvedimento impugnato, avendo i giudici di secondo grado affermato che l'intimazione di pagamento i mpugnata era stata correttamente notificata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 de 1973, ed era munita di firma digitale apposta dal responsabile del procedimento dott. ### come risultava documentalmente dalla verifica de lla firma digitale apposta all'atto di riscossione notificato allegato alla ricevuta di consegna della comunicazione ### che il conten uto della firma era pure valido, essendo ammesse ed equivalenti sia le firme digitali di tipo ### che le firme digitali di tipo ### sia pure con differenti estensioni «.p7m» e «.pdf»; che la notifica delle cartelle sottostanti era regolare e le contestazioni sulle medesime (sulla difformità delle copie prodotte rispetto all'originale e sulla non corrispo ndenza del conten uto delle spedizioni postali 15 documentate con gli atti notificati) generiche (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).  6.4 Ciò, peraltro, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, «ai sensi dell'art. 2718 cod. civ., le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per qu ella parte del l'orig inale che riproducono letteralmente», con la conseguenza che «gli atti depositati in corso di causa da p arte dell'Uff icio n on possono essere considerati come semplici scritture, bensì copie conformi all'originale sia dell'avviso di ricevimento della cartella di pag amento che dell'e stratto di ruo lo» (Cass., 5 novembre 2024, n. 28373). È stato pure precisato che il disconoscimento deve essere circostanziato e non generico e indicare i documenti specifici che si contestano e gli aspetti che a parere del ricorrente sono difformi dall'originale, allegando idonea prova (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794). Inoltre, il disconoscimento della conformità all'originale della copia disciplinato dall'art. 2719 cod. civ. richiede che tale disconoscimento sia effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essend o poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità att raverso le pro ve offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c., che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità (Cass., 18 marzo 2025, n. 7167; Cass., 7 ottobre 2024, n. 26200).  6.5 Ancora secondo il costante insegnamento di questa Corte «In tema di notif ica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte 16 del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità della iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso ne lla cartella da no tificare al contribuente» (Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 12 gennaio 2021, n. 237).  6.6 Costituisce, poi, ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione esp ressa (e quin di diversamente dall'avviso d i accertamento, che a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'uff icio o di altro impiegato della carriera diret tiva da lui delegato), opera la presunzione g enerale di riferibilit à dell'att o amministrativo all'organo da cui promana, sicché, atteso il principio di tassatività delle nullità, tal e sanzione non può trovare applicazione (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27871); inoltre, la Corte ha chiarito che «in tema di riscossion e delle i mposte, la mancanza dell a sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'### da cui promana, giacché l'aut ografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la su a intestazione» (Cass., 31 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 29 agosto 2 018, n. 2 1290); in conclusione, «il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'### da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione 17 a ruolo del tributo» (cfr. Cass., 3 ottobre 2016, n. 19761, nonché Corte Costituzionale n. 117 d el 21 aprile 2000, secondo cui costitu isce «diritto vivente» il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene» (cfr. Cass., 24 luglio 2018, n. 19587, in motivazione).  6.7 Inoltre, le ### di questa Corte hanno recentemen te affermato che, in tem a di notificazione a m ezzo ###, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elench i, non è n ulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la maggiore rigidità del sistema d elle notifiche digitali, imponend o la notifica esattamente agli in dirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC e che la costituzione del de stinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggett o dell'im pugnazione (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., 28 settembre 2018, n. 23620) e che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro ### appare testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici e lenchi» , con il conseguente corollario che «la norma speciale prevista per le notifiche 18 in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3 bis della legge 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di t rattamento normativo, non conf igura alcuna disparità di trattamento; le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserit o, diversamen te da quanto accade per il mittente» (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, citata, in motivazione).  6.8 Va, pure, evidenziato che «La notifica della cartella di pagamento a m ezzo PEC in formato ".pdf" è vali da, non e ssendo necessario adottare il formato ".p7m ", atteso che i l protocollo di trasmiss ione mediante PEC è di per sé idon eo ad ass icurare la riferibilit à della cartella all'organo da cui pro mana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualme nte all egare in contrario» (Cass., 3 dicembre 2024, n. ###).  7. Il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in subordine ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c.  e dell'art. 2967 c.c., nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.  e dell'art. 118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.  56-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'omesso esame e pronuncia sull'eccepita inesistenza giu ridica della notificazione degli atti esattoriali tramite operatore di poste private ### s.p.a. rispetto al quale era stata contestata integralmente l'esistenza ed il rilascio, nel periodo di riferimento, di alcuna sottostante licenza e/o abilitazione, nonché autorizzazione ed iscrizione presso il preposto albo speciale, suscettibile di conferirne la legittimazione nella spedizione e recapito 19 alla società contri buente di alcun atto esattoriale. L'### nel precedente grado di giudizio, o ltre ad omettere q ualunque contestazione, mai aveva assolto alcun contrapposto onere allegatorio e probatorio e la Corte di Giustizia tributaria del ### nell'impugnata sentenza, aveva omesso qualunque doveroso esame e pronuncia sulle richiamate eccezioni e contestazioni svolte, laconicamente ritenendo valida la contestata notificazione tramite operatore postale privato.  7.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la società ricorrente manca di trascrivere le notifiche cui la censura si riferisce ed è pure inammis sibile p erché non si confronta con i l contenuto del provvedimento impugnato che, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha riten uto infondata la doglianza relat iva all'utilizzo di operatori postali provati richiamando l'orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la not ifica compiuta - nel periodo inte rcorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso d ello specif ico titolo abilitat ivo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesi stenza del la notificazione in ca si assolutamente residuali» (Cass., 20 luglio 2020, n. 15360 e, più di recente, Cass., 22 luglio 2021, n. 21011).  7.2 In proposito, deve precisarsi che in tema di notificazione di atti amministrativi tributari, e non di notificazione di atto giudiziario, non trova applicazione il principio di diritto affermato dalle ### della Corte di Cassaz ione, con sentenz a 10 gennai o 2020, n . 2 99, secondo cui «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del ### e del Consiglio dei 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non 20 evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017» e che «In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici» (Cass., 25 marzo 2024, n. 7978).  8. ### motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in subordine ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza imp ugnata poiché corredata da motivazione apparente, altresì in violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2948 c.c., nonché degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che degli artt. 214 e 215 c.p.c., per aver disatteso l'eccepita decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria rispetto alla somma di euro 2.120.815,63 di cui all'opposta intimazione di pagam ento. La comprova ta inesistenza della notificazione dei richiamati atti esattoriali e dei corrispo ndenti atti interrutt ivi della decorrenza del termine prescrizionale consentiva di ritenere fondata l'eccepita prescrizione quinquennale del credito erariale. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi si ritenesse assolto il sottostante onere probatorio, da parte dell'Agente della ### sulla notificazione dei sottostant i atti esattoriali, la societ à contribuente nulla doveva essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni previsto per l'esercizio del diritto alla riscossione.  8.1 Il motivo è infondato tenuto conto che i giudici di secondo grado hanno affermato la corretta notificazione de lla intimazione di 21 pagamento e delle sottese cartelle di pagamento, oltre che degli atti interruttivi.  8.2 Inoltre, mette conto rileva re che «Il credi to erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art.2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomi a dei singoli p eriodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, ann o per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussisten za dei pre supposti impositivo" . 
Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti all a prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti ### e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale» (Cass., 19 febbraio 2025, 4385; Cass., 29 novembre 2023, n. ###).  9. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pag amento delle spese processuali, sostenute dalla ### contro ricorrente e liqu idate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della ### controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto 22 della sussisten za dei presupposti per il versamento, d a parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### in data 28 maggio 2025.   

Giudice/firmatari: La Rocca Giovanni, Caradonna Lunella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1216/2022 del 17-01-2022

... obblighi di fare, la ricorrente rappresentava a mezzo di controdeduzioni l'impossibilità di procedere al rilascio, rappresentando l'impossibilità di effettuare il trasferimento e comunque gli altissimi rischi connessi al trasferimento per i propri pazienti, tutti anziani e fragili, derivanti dall'emergenza sanitaria da ###19, nonché la necessità di ottenere, per molti pazienti che fruivano di amministratori di sostegno, il previo assenso al trasferimento da parte del giudice tutelare; - all'esito del procedimento ex articolo 612 CPC il giudice dell'esecuzione adottava un provvedimento con il quale dava facoltà all'aggiudicataria di far eseguire l'ordine di liberazione, fissandone le modalità: stante il parere negativo della ASL al trasferimento dei pazienti in altra struttura, il g.e. da un lato manteneva l'obbligo per la società ricorrente di sgomberare i locali, e al contempo disponeva che I• pazienti lungodegenti rimanessero nella struttura, inserendo la previsione che essi sarebbero stati assistiti, dal momento del rilascio, non più dalla attuale ricorrente, soc. ### ma dal personale della ### s.r.I., società legata alla aggiudicataria ### il cui direttore sanitario era il dott. ### (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 9219-2021 proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ##### 18, presso lo studio dell'avvocato ### LORUSSO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### S.R.L., ###, #### S.R.L., ###, ### S.R.L., #### - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente 2363/2020 del TRIBUNALE di ### Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal ### lette le conclusioni scritte del ### FRESA, il quale chiede che le ### della Corte di cassazione dichiarino la inammissibilità della istanza di regolamento di giurisdizione.  ### 1.- ### propone regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nell'ambito del procedimento di esecuzione per rilascio di immobile promosso da ### s.r.l. nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di ### 2. - Ha notificato il ricorso a ### alla ### alla ### del ### s.r.l. in persona del curatore, al Comune di ### a ### al dottor ### e all'### di ### Nessuno degli intimati ha svolto attività processuale in questa sede.  3. - La ricorrente afferma di essere titolare e gestore della ### sita in ### struttura per anziani adibita parte a casa di riposo e parte a residenza socio-sanitaria assistita, e di esercitare questa attività dal 2013 all'interno di un edificio locatole dalla ### del ### s.r.l. con contratto precario immobiliare oneroso del 2013; - l'immobile veniva posto in vendita dalla ### fallimentare, con ordinanza del 4 Aprile 2018 (nella quale si specificava che nello stesso era in corso un contratto di locazione e che l'immobile veniva ceduto nello stato di fatto e di diritto); risultava aggiudicataria la società ### poi trasformatasi in ### in data ###, alla quale l'immobile veniva trasferito tramite decreto di trasferimento e contestuale ordine di liberazione dell'immobile del 27 Marzo 2019.  4. - ### intraprendeva quindi nei confronti della ricorrente una procedura esecutiva per il rilascio dell'immobile, che rimaneva sospesa nell'ambito dei provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica sino al 31 dicembre 2020; nelle more della sospensione, sulla base della ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, la ### s.r.l. avviava illegittimamente una seconda procedura esecutiva per rilascio dell'immobile; - nel 2020 la ### proponeva ricorso ex artt. 612 e 614 c.p.c., perché il giudice dell'esecuzione del Tribunale di ### indicasse le modalità di esecuzione del rilascio dell'immobile, adibito a RSA ed occupato da pazienti anziani e fragili, alcuni dei quali ammalati di ### - nell'ambito del procedimento per esecuzione degli obblighi di fare, la ricorrente rappresentava a mezzo di controdeduzioni l'impossibilità di procedere al rilascio, rappresentando l'impossibilità di effettuare il trasferimento e comunque gli altissimi rischi connessi al trasferimento per i propri pazienti, tutti anziani e fragili, derivanti dall'emergenza sanitaria da ###19, nonché la necessità di ottenere, per molti pazienti che fruivano di amministratori di sostegno, il previo assenso al trasferimento da parte del giudice tutelare; - all'esito del procedimento ex articolo 612 CPC il giudice dell'esecuzione adottava un provvedimento con il quale dava facoltà all'aggiudicataria di far eseguire l'ordine di liberazione, fissandone le modalità: stante il parere negativo della ASL al trasferimento dei pazienti in altra struttura, il g.e. da un lato manteneva l'obbligo per la società ricorrente di sgomberare i locali, e al contempo disponeva che I• pazienti lungodegenti rimanessero nella struttura, inserendo la previsione che essi sarebbero stati assistiti, dal momento del rilascio, non più dalla attuale ricorrente, soc. ### ma dal personale della ### s.r.I., società legata alla aggiudicataria ### il cui direttore sanitario era il dott. ### 5. - Senza precisare se avverso quest'ultimo provvedimento siano state introdotte le opposizioni esecutive, la ricorrente propone regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che esso sia stato adottato in difetto di giurisdizione ovvero in carenza assoluta di potere dell'autorità giudiziaria ordinaria, rientrando l'ambito decisionale nella competenza della pubblica amministrazione. 
Sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia emesso provvedimenti incidenti nelle sfere di competenza riservate alle autorità sanitarie, in quanto avrebbe affidato i pazienti già assistiti dalla RSA gestita dalla società ricorrente al personale dipendente da altra struttura benchè questa fosse priva delle prescritte autorizzazioni amministrative, in tal modo di fatto sostituendosi all'amministrazione nel potere di verifica della sussistenza dei requisiti di legge e di autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie e socio-assistenziali. 
Segnala che la ### non possederebbe autorizzazione a svolgere l'attività di casa di riposo né tantomeno avrebbe l'autorizzazione all'esercizio di ###ré ricorda che, ai sensi del decreto n. 102 del 1992, l'attività socio-sanitario non è attività libera ma soggetta a un regime di autorizzazioni amministrative, e ricostruisce il quadro normativo, costituito dalla normativa primaria integrata con i regolamenti della ### n. 4 del 2007 e n. 4 del 2019, da cui discende che l'attività di cura e assistenza dei pazienti anziani possa essere svoltin forma di impresa ma solo da parte di soggetti previamente autorizzati dalle autorità amministrative competenti, con autorizzazioni rilasciate ad personam previa verifica da parte dell'autorità amministrativa del possesso dei requisiti di legge. 
Conclude affermando che il g.e., autorizzando il subentro di un terzo soggetto privo di autorizzazione nell'assistenza agli anziani ospiti nell'immobile in questione, si sia illegittimamente sostituito alla pubblica amministrazione nell'esercizio dei poteri di autorizzazione e di valutazione preordinati alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie.  6. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del ###, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.  ### chiede che le ### dichiarino l'inammissibilità dell'istanza di regolamento di giurisdizione, perché il regolamento è stato proposto in pendenza di un procedimento di esecuzione, nell'ambito del quale non è esperibile.  ### generale ricorda che la Corte di legittimità, dalla pronuncia n. 1139 del 2000 in poi, si è sempre espressa nel senso della inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione. Richiama il contenuto di quella decisione, in cui si afferma che, pur costituendo l'esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti (poiché il processo esecutivo si svolge dinanzi ad un giudice dotato del potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante, e poiché detto giudice è tenuto pure sempre a verificare d'ufficio l'esistenza o meno della propria giurisdizione), la lettura del combinato disposto degli artt. 41 e 367 del codice di rito postula il necessario abbandono dell'interpretazione estensiva della norma dettata in tema di regolamento di giurisdizione, e la collocazione del rimedio processuale "de quo" nell'alveo di quel solo processo (quello, appunto, di cognizione) nel quale pare legittimo il riferimento ad una "decisione di merito di primo grado" avente natura di sentenza, e ad organi quali "il giudice istruttore ed il collegio" (cui spetta, ex art. 367 nuovo testo, il potere di decidere sulla sospensione del procedimento), laddove, nel processo esecutivo, manca sia uno sviluppo "per gradi", sia la pronuncia di decisioni aventi natura di sentenza, sia un organo giurisdizionale designato "ex lege" come "giudice istruttore" (parlando la legge, viceversa, di "giudice dell'esecuzione").  RAGIONI DELLA DECISIONE 7. - ### s.r.l. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del procedimento esecutivo promosso dalla ### s.r.l. ex art. 612 e 614 c.p.c. per ottenere il rilascio dell'immobile del quale l'intimata è risultata aggiudicataria all'esito di asta pubblica indetta dalla ### del ### s.r.I..  ### la stessa esposizione dei fatti resa dalla ricorrente, il ricorso è stato proposto dopo che, con ordinanza del 2.12.2020, e poi con successiva ordinanza modificativa della precedente, resa in data ###, il Giudice dell'esecuzione ha stabilito le modalità per il rilascio dell'immobile, completando il procedimento esecutivo.  8. - Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto è inammissibile, conformemente alle conclusioni tratte dal ###, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del processo esecutivo. Tale affermazione, effettuata ab initio da Cass. S.U. n.1139 del 2000, è stata successivamente sempre confermata, da Cass. S.U. n. 19172 del 2005, da Cass. S.U. n. 4912 del 2006, da Cass. S.U. n. 26109 del 2007, da Cass. S.U. n. 13633 del 2008 e da ###.U. n. 10320 del 2016. In tempi più recenti ha trovato la sua indiretta conferma anche in Cass. S.U. n. 4880 del 2019, laddove le ### hanno giudicato ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del giudizio di ottemperanza, proprio sulla scorta delle differenze di fondo tra il giudizio di ottemperanza, ove al giudice amministrativo è attribuito uno spazio di cognizione, ed il procedimento esecutivo, ove questo spazio non esiste e non ha senso che si proceda all'individuazione del giudice avente giurisdizione a dirimere la controversia, perché non c'è neppure una controversia da dirimere né un procedimento di cognizione da decidere (da Cass. S.U. n. 4880 del 2019: "In relazione al secondo profilo d'inammissibilità, deve osservarsi che il giudizio di ottemperanza non costituisce un giudizio a natura esclusivamente esecutiva dal momento che il giudice dell'esecuzione gode di poteri cognitivi che implicano la potestà di interpretare, integrare e precisare, pur se entro determinati limiti, il dictum del giudice di cognizione (### St., sez. V, 14 aprile 2016, n.1497; S.U. 24673 del 2009)"). 
Ciò peraltro non priva le parti del potere di contestare la legittimità del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, o del suo operato ma ciò dovrà essere fatto con gli strumenti propri del procedimento di esecuzione, cioè con le opposizioni esecutive. 
Lo stesso articolo 41 cod.proc.civ. specifica che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto finche la causa non sia decisa nel merito in primo grado, presupposto che non è concepibile nell'esecuzione forzata sia perché non vi è controversia da decidere, sia perché non si tratta di un processo che si sviluppa in più gradi. Nel caso di specie, peraltro, il procedimento si è anche concluso, in quanto è stata emessa l'ordinanza che indica le modalità per l'esecuzione del rilascio. 
Si aggiunga che l'articolo 279 n. 1 cod.proc.civ. impone la forma della sentenza quando si pronuncia su questioni di giurisdizione, mentre il giudice dell'esecuzione non decide mai con sentenza. Infine, l'articolo 59 della legge n. 69 del 2009 fissa per la translatio iudícii il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato dalla pronuncia, indicazione che necessariamente si riferisce alla decisione del giudice della cognizione, posto che le decisioni del giudice dell'esecuzione non sono suscettibili di giudicato ma possono esclusivamente produrre un effetto "pro iudicato", rimanendo non attaccabili in caso di mancato esperimento di una tempestiva opposizione agli atti esecutivi. 
In parallelo, anche la contestazione della competenza del giudice dell'esecuzione e le relative decisioni non possono essere impugnate con regolamento di competenza ma avverso di esse deve essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi, all'interno della cui fase di cognizione è proponibile il regolamento di competenza (v. Cass. 8172 del 2018). 
Ne consegue che, nell'ambito di una esecuzione di obblighi di fare (nel caso di specie, relativa al rilascio di un immobile), ex art. 612 c.p.c., la contestazione relativa alla violazione dei limiti ai poteri del giudice dell'esecuzione di ordinare un facere all'esecutato, qualora vengano previste modalità involgenti aspetti autorizzatori riservati alla ### amministrazione, può essere formulata solo con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione agli atti esecutivi ma non con lo strumento del regolamento preventivo di esecuzione. 
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 
Nulla sulle spese, in difetto di attività difensive da parte degli intimati.  P.Q.M.  Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Virgilio Biagio, Rubino Lina

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19193/2025 del 12-07-2025

... all'avv. ### fano ### nonché del rispettivo atto di controdeduzioni sulla stessa basato, la società ricorrente aveva insistito affinché venisse dichiarata l'inammissibilità della costituzione anche nel precedete grado di giudizio dell'### conseguentemente disponendo l'estromissione e lo stralcio di tutti i rispettivi atti, unitamente alle relative produzioni documentali. 6. Il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la n ullità d ella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c. e dell 'art. 2697 c.c., nonché dell'art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art.118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'omesso esame e pronuncia sull'eccepita inammissibilità, in via pregiudiziale, della costituzione, nei precedenti gradi di giudizio dell'### delle ### - ### per l'insanabile assenza, presso i corrispondenti procuratori speciali (Dott. ### controversia 11 n. 15373/2019 RG - CTP di Ro ma; dott. ### ellini, controversia n. 3527/20121 RG - CGT di secondo grado del ###, di qualunque qualifica (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 24934/2023 proposto da: ### s.r.l ., in p ersona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (####), come da procura speciale in atti.  - ricorrente contro ### delle ### nella persona de l ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui u ffici è elettivame nte domiciliat ###### via dei ### n. 12 (PEC: ###).   - controricorrente avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### n. 5899/2023, pubblicata in data 20 ottobre 2023, notificata il 23 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal #### 1. La società ### s.r.l. proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. ###171054/000, per complessivi euro 755.899,42, che veniva rigettato dalla CTP di ### con sentenza n. 5240/2021, ritenendo che la notifica dell'intimazione appariva del tutto regolare, che non vi era stata violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e che non si era verificata alcuna prescrizione dei crediti in timati, attesa l a regolare notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.  2. I giudici di secondo grado hanno rigettato l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: -) sul primo motivo di appello: come indicato dalla stessa appellante, con la pregressa sentenza richiamata per sostenere la applicazione del principio del ne bis in idem, la ### con la sentenza n. 6729 del 2019, si era limitata ad affermare che «l'esazione dei tributi, relativamente alle cartelle esattoriali di competenza di questo giudice tributario, non risulta essere stata mai preannunciata, con conseguente nullità della successiva intim azione di pagamento … l'intimazione di p agamento deve essere preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali, in quanto la correttezza del procedimento di esazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una seque nza procedimentale di atti debitamente notificati». La circostanza che nel pregresso giudizio non fosse stata documentata la notifica delle presupposte cartelle d i pagamento non precludeva che l'agente della riscossione potesse 3 emettere un nuovo avviso di intimazione, relativamente alle cartelle la cui notifica poteva essere in effetti oggetto di prova; -sul secondo motivo di appello: la Corte di cassazione aveva risolto in senso favorevole all'agente della riscossione la indicata controversia (cfr. Cass., Sez. U., n. 15979 del 2022), ovvero era regolare la notifica da parte dell 'Ente mittente da un indirizzo PEC diverso da quello elencato nei pubblici registri att eso che la consegna della cartella tramite il suddetto strumento informatico rendeva inequivocabile chi fosse il mittente del documento; -) sul terzo motivo di appello: la tesi dell'appellante che contestava la costituzione della ### delle ### avvenuta mediante avvocato del libero foro appariva priva di fondamento, alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità; -) sul quarto motivo di appello: era am missibile la costituzione di controparte sia perché la procura alle liti depositata nel fascicolo del primo grado d i giudizio era originale informatico, sottoscrit to digitalmente sia dal Dott. Pullano che, per autentica, dal difensore Avv.  ### ed essendo il documento esemplare originale (e non una copia) e nessuna asseverazione di conformità era necessaria, sia perché l'eccezione sulla mancata asseverazione della conformità all'originale era generica; - sul quinto motivo di appello: sulla notifica degli atti presupposti a quello impugnato non vi era stata una conte stazione specifica e circostanziata ma un generico e onn icomprensivo, e quindi inammissibile, «disconoscimento» della conformità agli origi nali di tutte le copie di documenti prodotte dalla resistente, senza indicazione di alcuna circostanza che potesse far ritenere plausibile un difetto di corrispondenza fra originali e copie; inoltre, la società contribuente non poteva contestare la regolarità della notifica dell'atto precedente, se regolarmente notificato e non impugnato, in quanto si verificava una preclusione rispetto alla possibilità di contestare pretesi vizi di ulteriori 4 atti notificati anteriormente a quello precedente, con la conseguenza che era irrilevante l'esame di tutte le argomentazioni espresse dalla parte appe llante e dalla resistente con rigu ardo alla no tifica delle cartelle di pagamento, dovendosi peraltro condividere quanto fermato dalla CTP sulla circostanza che le attestazioni contenute nelle relate di notifica facevano fede fino a querela di falso ; doveva no essere, pertanto, prese in considerazione soltanto le eccezioni e contestazioni svolte rispetto alle intimazioni di pagamento n. ###805271 e n. ###675952, notificate mediante pec, rispettivamente, in data 10 marzo 2016 e 28 ottobre 2016 e, in ordine a tali eccezioni, doveva essere riba dita la necessità che la contestazione della conformità di copie all'originale non fosse generica e l'infondatezza dei rilievi sulla invalidità della notifica degli atti della riscossione a mezzo ### -) sul sesto e settimo motivo di appello: non era violato l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto l'intimazione di pagamento impugnata conteneva, sotto il profilo formal e, tut ti i requisiti e le indicazioni previste per tale tipologi a di atto, che era ovviamente basato e preceduto da altri atti con i quali l'### finanziaria aveva comunicato le ragioni di merito poste alla base del recupero fiscale o della irrogazione di sanzioni; la trasm issione via PEC certificava l'autenticità del testo e degli all egati e l'intimazione era un atto meramente ricognitivo di una si tuazione debitoria già accertata e notificata al contribuente ed esprimeva semplicemente, in particolare con riguardo alla interruzione del termine di prescrizione, la volontà dell'### di procedere alla esazione delle somme dovute; quanto al contenuto della intimazione, le modalità di calcolo degli interessi e la determinazione di somme aggiunti ve ed aggi, l'intimazione di pagamento era redatta in conformità ad un modello adottato in via generale e conteneva tutti gli elementi che consentivano al 5 contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come nella specie era, in effetti, avvenuto; -) sull'ottavo motivo di appello: erano inammissibili le censure con le quali si censurava l'omessa pronuncia sulle contestazioni avverso la formazione del ruolo; nell'impugnare un atto notificato la società contribuente poteva contestare la regolarità d ella not ifica di quello immediatamente precedente, ma se l'atto immediatamente precedente era stato regolarmente notificato e non impugnato, si verificava una preclusione rispetto alla possibilità di contestare pretesi vizi di ulteriori atti notificati anteriormente a quello precedente; -) sul nono motivo di appello: era infondata l'eccezione di prescrizione, stante la corretta notificazione della intimazione di pagamento e delle sottese cartelle e tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di intimazione di pagamento allegati al fascicolo di primo grado e atteso che, per calcolare il termine di p rescrizione, occorreva considerare l'ultimo atto notificato prima di quello impugnato, ovvero le intimazioni di pagamento notificate nel 2016 (ed anche il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato nel 2018); -) sul decimo motivo di appello: era infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi ed ogni altra eccezione relativa al contenuto della intimazione impugnata, in quanto l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione conteneva, sotto il profi lo formale, tutti i requisiti e le indicazioni previste per tale tipologia di atto, che era ovviamente basato e preceduto da altri atti con i quali l'### finanziaria aveva comunicato le ragioni di merito poste alla base del recupero fiscale o d ella irrogazione di sanzioni; -) sull' undicesimo motivo di appello: la cont estazione su lle spese processuali era generica e come tale inammissibile, in quanto la società appellante, in concreto, non aveva dedotto che l'importo liquidato dal giudice fosse incongruo rispetto agli importi ed ai criteri indicati dal 6 citato d.m. 55 del 2014; in relaz ione al valore della cont roversia (calcolato in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014); tenuto conto sia dell'aumento stabilito dall'art. 6 (per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00), sia dei parametri di cui all'art.  4 dello stesso d.m., l'importo stabilito per le spese dal giudice di primo grado rientrava nell'ambito degli importi che potevano essere liquidati dal giudice e non appariva necessaria una mot ivazione analitica in ordine alla determinazione d egli importi relativi alle singole fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione, decisionale).  3. La società ### s. r.l. ha prop osto ricorso per cassazione con atto affidato a sette motivi e successiva memoria, cui re siste con cont roricorso l'### delle ##### 1. In via preliminare va rilevato che, come rappresentato dall'### dell'### a pag. 5 del controricorso , la cartell a ###894668000 è stata interamente stralciata (art. 4, comma 4 del decreto legge n. 41 del 2021); la n. ###700574000 è stata parzialment e stralciata ai sensi della legge n. 197 del 2022 (l'importo residuo è di e uro 237,54 oltre oneri accessori) ; la ###101544000 è stata parzialmente stralciata ai sensi della legge n. 197/2022 (l'importo residuo è di 264,00 oltre oneri accessori); la n. ### è stata parzialmente stralciata ai sensi della legge n. 197 del 2022 (l'importo residuo è di euro 264,00 oltre oneri accessori); la n. ###714614 000 è stata parzialmente stralciata ai sensi della legge n. 197 del 2022 (l'importo residuo è di euro 290,40 oltre oneri accessori).  1.1 In relaz ione a tali cartelle, e nei limiti di quanto rilevato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. 7 2. Il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art.2697 c.c., oltre che del principio generale del divieto del ne bis in idem, nella parte in cui aveva ritenuto che l'allegata sentenza n. 6729/2019 del 14 maggio 2019, emessa dalla CTP di Rom a, avesse esclusivamente annullato l'analoga ed altrettanto opposta in timazione di pagamento, con esclusione di qual unque statuizione sull'omessa notificazione e d esistenza dei relativi crediti tributari riferiti alle sottostanti cart elle esattoriali. La sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### si era espressamente pronunciata anche sul definitivo omesso assolvimento, da parte d ell'### dell'onere probatorio sulla notifi cazione dei sottostanti atti esattoriali. Vi era stata un'illegittima duplicazione delle identiche pretese impositive svo lte attraverso la precedent e intimazione di pagamen to n. ###411035/00 contro il medesimo ### debitore (### s.r.l.), anzitempo annullata dalla stessa CTP di ### con sentenza n. 6 729/2019 del 14 maggio 2019, stante l'accertato omesso assolvimento del sottostante onere probatorio sia sulla notificazione dei sottostanti atti esattoriali, sia sulla proposizione di alcun impugnazione, con la conseguente fondatezza della dedotta inammissibilità e/o improcedibi lità delle medesime pretese erariali, successivam ente svolte dall'### at traverso l'intimazione di pagamento n. ###171054/00 impugnata in questa sede.  3. Il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, 4, c.p.c., in subordine ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché corredata da motivazione apparente, comunque manifestament e illogica e contradditto ria, peraltro in violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli art.  112, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., oltre che dell'art. 118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c., aven do contraddittoriamente 8 statuito, rispetto alla richiamata sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### che la mede sima, da un lato, non si sarebbe pronunciata sull'esistenza e regolarità della notificazione delle sottostanti cartelle esattoriali; dall'altro lato, che nel sottostante giudizio di merito l'### mai aveva dimostrato la notificazione dei suesposti atti esattoriali. Si tratta di mot ivazioni ch e sono state smentite dalle contrapposte statuizioni contenute nella richiamata sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### laddove, proprio con espresso riferimento all'accertamento dell'effettiva e corretta esistenza della not ificazione alla società contribuente dei sottostanti at ti esattoriali, era stato testualme nte statuito: «(…) ### nistrazione preposta alla riscossione (…) pur onerata della prova della notificazione delle cartelle di pagamento, che la ### agnia ### srl contesta essere mai stata effettuata, mai ha fornito la relati va dimostrazio ne (…)»; «(…) Ne consegue che l'esazione dei tributi (…) non risulta essere stata mai preannunciata, con conseguente nullità della successiva intimazione di pagamento (…)».  4. Il terzo motivo deduce rispetto al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in subordine ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché corredata da motivazione apparente, peraltro in violazione e falsa appl icazione dell'art. 111 Cost. e d egli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c. e dell 'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art.118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 1, ottavo comma, del decreto legge n. 193 del 2016 e ss., nonché dell'art. 43, quarto comma, R.D. n.1611 del 1933 e dell'art. 11, secondo comma, ed art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché, mediante un semplice copia e incolla del te sto della disposizione dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, aveva ritenuto legittima la costituzione, in data 17 settembre 2021, dell'### delle ### - ### mediante avvocato del 9 libero foro, omett endo l'esame e la pronuncia sulle reiterate e tempestive contestazioni svolte dalla ricorrente sull'esistenza della suesposta circostanza e de lle sottostanti previsioni e disp osizioni convenzionali e regolamentari. La società ricorrente aveva ribadito la fondatezza della dedotta ed insanabile ome ssa allegazione e dimostrazione, della controparte, si a di alcun rispettiv o atto organizzativo generale legittimant e l'intervenuto ricorso ad u n avvocato del libero foro, sia di alcuna relativa deliberazione indicante le sott ostanti ragioni e/o sistem a conflittuale implic ante il mancato ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nonché la fantomatica indisponibilità della stessa ad assumere il patroci nio. ### sentenza, in evidente spregio degli imprescindibili criteri di ripartizione dell'onere probatorio, nonché omettendo qualunque doverosa disamina e pron uncia sulla comprovata rilevanza probat oria delle sue sposte circostanze, aveva apoditticamente ed erroneamente considerato ammissibile l'avvenuta costituzione, nel precedente grado di giudizio di primo grado davanti alla CTP di ### dell'### mediante avvocato del libero foro esclusivam ente ed in comprensibilmente limitandosi a trascrivere integralmente la disposizione di cui all'art. 12 del d.lgs.  546 del 1992, oltre a richiamare ap oditticamente t alun i precedenti giurisprudenziali, peraltro senza fornirne g li estrem i e riportarne il contenuto, così omettendo qualunque doverosa e concreta indicazione ed esposiz ione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del rispettivo convincimento; il tutto traducendosi, in pregiudizio anche del diritto di difesa dell a società contribu ente ex art. 27, Cost., nell'impossibilità oggettiva di individuare l'effettiva ratio decidendi.  5. Il quarto motivo deduce rispetto al giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116 , secondo comma, c.p.c. e del l'art.2697 c.c., nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art.118, primo 10 e second o comma, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'omesso esame e l'omessa pronuncia sull'eccepita inammissibilità, in via pregiudiziale, della costituzione, in data 17 settembre 2021, dell'### delle ### - ### tramite avvocato del libero foro nel giudizio di secondo grado. La socie tà ricorrente aveva eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'### mediante avvocato del libero foro, deducendo l'omessa allegazione e dimostrazione, della controparte, si a di alcun rispettiv o atto organizzativo generale legittimant e l'intervenuto ricorso ad u n avvocato del libero foro, sia di alcuna relativa deliberazione indicante le sott ostanti ragioni e/o sistem a conflittuale implicante il mancato riscorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Conseguentemente, sempre in via pregiudiziale, previa anche d eclaratoria di nullità/inesistenza giuridica della rispettiva procura alle liti conferite all'avv.  ### fano ### nonché del rispettivo atto di controdeduzioni sulla stessa basato, la società ricorrente aveva insistito affinché venisse dichiarata l'inammissibilità della costituzione anche nel precedete grado di giudizio dell'### conseguentemente disponendo l'estromissione e lo stralcio di tutti i rispettivi atti, unitamente alle relative produzioni documentali.  6. Il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la n ullità d ella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c. e dell 'art. 2697 c.c., nonché dell'art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art.118, primo e secondo comma, disp. att.  c.p.c., oltre che dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'omesso esame e pronuncia sull'eccepita inammissibilità, in via pregiudiziale, della costituzione, nei precedenti gradi di giudizio dell'### delle ### - ### per l'insanabile assenza, presso i corrispondenti procuratori speciali (Dott. ### controversia 11 n. 15373/2019 RG - CTP di Ro ma; dott. ### ellini, controversia n. 3527/20121 RG - CGT di secondo grado del ###, di qualunque qualifica e/o carica tale da legitt imarne, per conto dell'### il valido rilascio di procura alle liti ad avvocati del libero foro.  7. Il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., oltre che dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt.  214 e 215 c.p.c. e dell'art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver ritenuto processualmente accertata l'esistenza e la notificazione degli atti impositivi presupposti all'opposta intimazione di pagamento stante la genericità della disconosciuta conformità agli originali delle copie fotostatic he della documentazione prodotta dall'### e la comprovata notificazione degli atti prodromici nonché quella delle richiamate intimazioni di pagamento notificate a mezzo pec in data 10 marzo 2016 e 28 ottobre 2016. Era manifestamente infondata sulla fantomatica efficacia preclusiva della notificazione della precedente intimazione di pagamento rispetto alla contestazione, nei precedenti gradi di giudizio, sull'esistenza e validità della notificazione delle medesime cartelle esattoriali poste a fondamento dell'ulteriore intimazione di pagament o qui o pposta. Nel precede nte grado di giudizio, la società ricorrente aveva contestato non solo la notificazione dei sottostant i atti impositivi, bens ì la formazione e la rilevanz a probatoria delle produzioni documentali dell'### In particolare, la società ricorrent e aveva ritualmente disconosciuto, indicandon e gli aspetti differenziali, la conformità agli originali delle copie fotostatiche sia degli estratti di ruolo, sia dei referti di notifica (tanto a mezzo posta, quanto mediante pec), delle cartelle di pagamento di cui all'intimazione di pag amento oggetto di causa, oltre che degli asseriti avvisi di intimazione di pagament o ivi richiamati, di cui alle controdeduzioni della controparte. Nel contempo, era stata disconosciuta l'autenticità e riferibilità alla società ### com s.r.l. delle scritture e de lle 12 sottoscrizioni ivi apposte. Né l'Agente della ### aveva proposto la relativa istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. (cfr. da pag. 30 a pag. 43 del rico rso per cassazione). In defi nitiva, per effetto delle eccezioni e contestazioni sollevate, a parte l'insan abile omesso assolvimento, da parte dell'### dell'onere della prova sull'asserita formazione e spedizion e, olt re che notificazione, degli avvisi di intimazione in premessa, la mede sima mai aveva assolto alcun corrispondente onere probatorio sulla fantomat ica esistenza ed intervenuta notificazione, nell'intervallo di tempo 10 marzo 2016 - 28 ottobre 2016, delle intimazioni di pagamento n. ###805271 e n. ###675952.  8. Il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. in subordine ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza imp ugnata poiché corredata da motivazione apparente, altresì in violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2948 c.c., nonché degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che degli artt. 214 e 215 c.p.c., per aver disatteso l'eccepita decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria rispetto alla somma di euro 755.899,42, di cui all'opposta intimazione di pagam ento. La comprova ta inesistenza della notificazione dei richiamati atti esattoriali e dei corrispond enti atti inte rruttivi della decorrenza del termine prescrizionale consentivano di ritenere fondata l'eccepita prescrizione quinquennale del credito erariale. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi si ritenesse assolto il sottostante onere probatorio, da parte dell'Agente della ### sulla notificazione dei sottostant i atti esattoriali, la società cont ribuente nulla doveva, essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni previsto per l'esercizio del diritto alla riscossione.  9. Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritaria perché involge il difetto di motivazione (motivazione contraddittoria), rispet to alla richiamata sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### è infondato. 13 9.1 Come questa Corte ha già precisato «a seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, sicché è denunciabile in cassaz ione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", n ella "motivazio ne apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiett ivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difett o di "sufficienza" dell a motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ.  conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090)» (Cass., 4 agosto 2023, n. 23893).  9.2 Inoltre, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondame nto della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124) e allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialme nte) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, esser e stata costruita in mod o tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.  111, comma 6, ### (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; 14 Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).  9.3 Questo vizio non è riscontrabile nel caso di specie, laddove i giudici di secondo grado, decidendo sulla dedotta efficacia preclusiva, rispetto all'emissione dell'atto impu gnato, della precedente senten za 6729/2019 del 14 maggio 2019 emessa dalla CTP di ### ha ritenuto che la CTP si era lim itata ad affermare ch e l'esazione dei t ributi relativamente alle cartelle esattoriali di compe tenza del g iudice tributario non risultava e ssere stata mai prean nunciata, con conseguente nullità della successiva intimazione di pagamento e che l'intimazione di pagamento doveva essere preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali, in quanto la correttezza del proce dimento di esazione della p retesa tributaria era assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti debitamente notificati, così concludendo che «la circostanza che nel pregresso giudizio non fosse stata documentata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento non preclude che l'agente della riscossione possa emettere un nuovo avviso di intimazione relativamente alle cartelle la cui notifica possa essere in effetti oggetto di prova» (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).  9.4 Si tratta di affermazioni che, contrariamente a quanto affermato dalla società contribue nte, non sono state affatto smentite dalle statuizioni contenute nella richiamata sentenza n. 6729/2019 del 14 maggio 2019 della CTP di ### laddove, per come riportato alle pagine 12 e 13 del ricorso per cassazione, er a st ato affermato che: «(…) ### preposta alla riscossione (…) pur onerata della prova della notificazione delle cartelle di pagamento, che la ### srl contesta essere mai stata effettuata, mai ha fornito la relativa dimostrazione (…)» ed ancora che «(…) Ne consegue che l'esazio ne dei tributi (…) non risulta essere stata mai preannunciata, con conseguente nullità della successiva intimazione di 15 pagamento (…)» e che, in ogni caso, non si caratterizzano per una irriducibile contraddittorietà interna, con la conseguente insussistenza del vizio di motivazione apparente, così come dedotto, sotto il profilo dell'incongruenza tra premesse e conclusioni (Cass., 5 luglio 2017, 16502). La motivazione, sul punto, dunque, è stata svolta e non è nemmeno contraddittoria, nè al di sotto del minimo costituzionale, non sussistendo un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, tale da no n consentire l' identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione stessa ( Cass., 17 agosto 2020, n. 17196).  9.5 Né sussiste la lamentata violazione del principio del ne bis in idem che presuppone la formazione di un giudicato sostanziale, che, nel caso di spe cie non sussiste; ed infatti, come rileva to dall'### delle ### la sentenza n. 6729/ 2019 del 14 maggio 2019 emessa dalla CTP di ### è stata annullata in secondo grado con la sentenza n. 3824/23 del 28 giugno 2023 ed è oggetto di ricorso per cassazione (R.G. n. 25091/2023); si t ratta di u na produzione che, contrariamente a quanto affermato dalla soc ietà rico rrente nella memoria depositata in atti, è del tutto ammissibile in quanto attiene all'esistenza di un giudicato esterno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, né vi è stato un indebito ampliamento del thema decidendum (come erroneamente assume la società ricorrente nella citata mem oria), poiché, nella prospettiv a della società ricorrente, l'intimazione di pagament o n. ###17105400 oggetto dell'odierno giudizio è stata emessa illegittimamente, in quanto duplicazione delle identiche pretese impositiv e svolte attraverso la precedente intimazione di pagamento n. ###411035/00, che era stata annullata dalla CTP di ### con sentenza n. 6729/2019 del 14 maggio 2019. Non merita, di conseguenza, nemmeno accoglimento l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito prescritto dall'art. 366, comm a 1, n. 6, c.p.c., in relazione alla 16 mancanza della specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali si fonda il controricorso . La mancata formazione di u n giudicato, dunque, non genera alcuna preclusione da «bis in idem», che comporta il divi eto di riproposizione della dom anda in un altro giudizio; ne consegue, inoltre, che non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile (Cass., 11 luglio 2024, n. 19039). Al riguardo, deve ribadirsi che, ai sensi dell'art. 2909 c.c. (secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato «a ogni effetto» tra le parti, i loro eredi o aventi causa), il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di e ccezione, le qual i, sebbene non dedot te specificament e, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia In tale ambito, tuttavia, mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscetti bili di formazione del giudica to soltanto nell'ambito d ello stesso processo (cosiddetto giudicat o formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio (Cass., 19 maggio 2021, n. 13605; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5486).  10. Il primo motivo è infondato.  10.1 ###. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha introdotto il principio del divieto della doppia imposizione in materia tributaria, prevedendo che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. In termini generali può dirsi che la duplicazione di imposta allorché si verifica il medesimo presupposto, sia nei confronti dello stesso soggetto, sia nei 17 confronti di soggetti div ersi, costitu isce sostanziale violazione dell a legge, la cui o sservanza il legisla tore richiede fin dalla fase dell'accertamento, con la previsio ne del citato art. 67 (Cass., 23 ottobre 2019, n. 27091; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27625; Cass., 18 dicembre 2015, n. 25498).  10.2 Questa Corte, in merito alla questione della sussistenza del potere dell'amministrazione finanziaria di rinnovare l'emissione di precedenti atti impositivi oggetto di annullamento da parte del giudice tributario di merito, ha avuto modo di precisare che, ove non si intenda, da parte della medesima amministrazione finanziaria, impugnare la pronuncia e prestare acquiescenza alla decisione del giudice di merito, può, previo annullamento del primo atto nell'esercizio dell'autotutela, provvedere all'emissione del nuovo atto impositivo, ma senza il riparo dell'impedimento della decadenza eventualmente già ver ificatasi. È invece da escludere che l'amministrazione finanziaria possa reiterare il medesimo accertamento, per sanarne vizi reali o ipotetici, senza annullare il precedente, giacché qu esto comporta la presenza contemporanea di più atti di impo sizione aventi come con tenuto il medesimo credito tributario, ciò che è intrinsecamente contraddittorio, gravemente lesivo delle ragioni di d ifesa del contri buente, ed espressamente vietato dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 19 marzo 2002, n. 3951). E' stato, poi, precisato che l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'ufficio, non opera con riguardo ad avviso nullo alla cui rinnovazione ex nun c l'### è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l'atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell'eventuale giudicato formatosi sull'atto nullo (Cass. civ., 20 novembre 2006, n. 24620). Si è, infine, precisato che l'emissione del nuovo atto impositivo, avente il medesimo 18 contenuto e riferito agli stessi anni di imposta, dovrà essere preceduta, ove necessario, dall'annullamento del precedente atto impositivo, ai fini della tutela delle ragioni di difesa del contribuente e del divieto della plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 1 ottobre 2018, n. 23675).  10.3 In sostanz a, se da un lato deve dirsi su ssistent e il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere alla rinnovazione dell'atto impositivo in caso di caducazione a seguito di annullamento del giudice del merito, purché non sia violato il giudicato e non siano decorsi i termini di prescrizione e di decadenza, l'adozione del successivo atto deve, comunque essere preceduto da un pro vvedimento, o ve necessario, che comporti il definitivo ann ullamento, da parte dell'amministrazione, dell'atto precedente, in modo da rendere chiaro, al contrib uente, che la pretesa impositiva trova fond amento unicamente nel successivo atto.  10.4 Ciò post o, nessuna violazione sussiste ne l caso in esame del divieto di doppia imposizione, in quanto la fase che viene in rilievo è la fase di riscossione, successiva alla fase impositiva e di ciò ha dato sostanzialmente conto la sentenza impugnata, con m otivazione congrua e scevr a da vizi logici, ladd ove ha affermato che «la circostanza che nel pregresso giudizio non fosse stata documentata la notifica delle presupp oste cartelle di pagamen to non preclude che l'agente della risc ossione possa emett ere un nuovo avviso di intimazione relativamente alle cartelle la cui notifica possa essere in effetti oggetto di prova» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Ed invero, mette conto rilevare, che nel caso in esame vengono in rilievo un atto di intimazione di pag amento e le sottostanti cartelle di pagamento, che hanno fatto seguito alle ### pretese tributarie ormai definite in fase di accertamento, e mentre la prima contiene l'esplicitazione di una delineata pretesa tributaria ed integra un sollecito di pagamento, sorretto dalla prospettazione in termini brevi 19 dell'attività esecutiva (Cass., 17 giugno 2024, n. 16743), la cartella di pagamento, che assolve alla d uplice funzione di notific azione del titolo esecutivo e di in timazione d i pagamento, è priva di efficacia esecutiva e, in qu anto tale, no n è atto che dà inizio al la procedura esecutiva, il cui incipit è, invece, segnato dal pignoramento (Cass., 4 marzo 2024, n. 5637).  11. Il terzo e quarto motivo, che devono essere trattati unitariamente perché riguardanti la medesima questione (costituzione dell'### delle ### mediante avvocato del libero foro nel giudizio di primo e di seco ndo grado) sono infondati, dovendosi, in via preliminare, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'intero controricorso per la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto le ### di que sta Corte hanno chia rito che l'adempimento dell'onere imposto dalla pre detta disposizione non dev'essere valutato in relazione al contenuto complessivo del ricorso, ma a quello dei singoli motivi d'impugnazione, verificando se l'esame dell'atto o del documento non i ndicato spe cificamente risulti indispensabile ai fini della comprensione delle doglianze proposte dal ricorrente e dei relativi presupposti fattuali (cfr. Cass., Sez. U., 5 luglio 2013, n. 16887) e, al riguardo, va ribadito l'orientamento consolidato di que sta Corte secondo cui il vizio che determina la nullità de lla procura, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p. c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 200 9, a differenza delle ipotesi di inesistenza della procura, è sempre sanabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. U., 21 dicembre 2022, ###; Cass., 9 ottobre 2 023, n. 28251). Mette conto, in ultimo, rilevare, che non sussi ste alcuna violazione del princip io di autosufficienza di cui all'art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., in quanto l'### delle ### ha trascritt o il cont enuto del ### d'### sottoscritto il 24 settembre 2020, che si applica a 20 decorrere dall'1 ottobre 2020, nelle parti di rilievo, ivi compreso il par.  3.7, alle pagine 12 e 13 del controricorso.  11.1 Soccorrono, poi, nel senso sia della am missibilità del t erzo e quarto motivo, sia nel senso della loro infondatezza, le ### di questa Corte che hanno affermato che «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'### delle ### impregiudicata la generale fac oltà di avvalersi anche di pro pri dipende nti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla ### intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 161 1 del 193 3, di appo sita motivata delib era da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla ### tra l'### e l'Avvocat ura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituz ione dell'### a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass. , Sez. U., 19 novembre 2019, n ### e , successivamente, Cass., 20 novembre 2020 , n. 26531; Cass., 10 giugno 2021, n. 16314; Cass., 24 gennaio 2021, n. ###). 21 11.2 Si è, infatti, osservato che, a termini della suddetta ### (### di intesa), il par. 3.4.2 della stessa, prevede che l'Ente sta in giud izio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle ### (Cass., 29 settembre 2020, n. 20646; Cass., 18 settembre 2020, n. 19448).  11.3 Il che, del resto, è conforme al fatto che l'art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992 riguarda la rappresentanz a processuale dell'Agente della riscossione, ossia la capacità e alla legittimazione a stare in giudizio dell'organo che rappresenta l'ente, laddove la difesa tecnica è disciplinata dal successivo art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992. 
Se, pertanto, la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l'atto difensivo (Cass., 14 ottobre 2015, 20628), questa delega può essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione del fatto che l'attribuzione all'agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi dell'art. 12 del d.gs. n. 546 del 1992 (Cass., 15 ottobre 2018, n. 25625 e, più di recente, Cass., 15 febbraio 2021, 3864).  11.4 La senten za impugnata, affermando che la c ostituzione dell'### delle ### - ### a mezzo dell'avvocato del libero foro, doveva ritenersi valida e pienamente legittima, con conseguente ammissibilità della costituzione dell'Ente di riscossione, è conforme ai principi suesposti.  12. Il quin to motivo è inammissibile, poiché il vizio di om essa pronuncia, che può determinare la n ullità della sentenza, non è configurabile in ordine alle eccezioni pregiudiziali di rito, come è quella in esame, ma solo rispetto al mancato esame di questioni di merito (Cass., 6 ottobre 2020, n. 21376; Cass., 15 aprile 2019, n. 10422; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154). 22 12.1 Il motivo è pure infondato perché la Corte di Giustizia di secondo grado si è e spressamen te pronunciata (non vi è, dunq ue, alcu na omessa pronuncia) affermando che ≪Con il qu arto motivo è st ata eccepita l'inammi ssibilità della costituzione in giudizio della controparte, stante, n ella procura alle liti d imessa telematicamen te dall'Agente della ### l'insanabile assenza di a lcuna asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale. Replica la A.E. Risc. che la procura alle liti depositata n el fascicolo del primo grado di giu dizio è origin ale informatico, sottoscritto digi talmente sia dal Dott. Pullano che, per autentica, dal difensore Avv. ### come agevolmente riscontrabile tramite la ve rificazione del relativo file. Essendo i l documento esemplare originale (e no n una copia), nessuna asseverazione di conformità è necessaria. La Corte rileva anche in questo caso l'infondatezza del motivo di appello, sia per quanto indicato dalla parte resisten te, sia perché la eccezione circa la mancata asseverazione della conformità all'originale non può essere generica, come di seguito esposto con riguardo al quinto motivo di appello≫ ( pag. 7 della sentenza impugnata).  12.2 Il motivo è, in ultimo, pure infondato, in quanto, come si rileva a pag. alle pagine 12 - 16 del controricorso, l'appellante ha tempestivamente prodotto in giudizio copia della procura spe ciale conferita al dott. ### dal cui contenuto, trascritto, in particolare, alle pagine 15 e 16, emerge, l'attribuzione al medesimo del potere di «conferire e revocare mandati ad avvocati… attribuendo loro tutti i necessari poteri p er l'espl etamento delle singole azion i e procedure», a cui poi ha fatto seguito il conferimento all'Avv. ### della procura alle liti per la costitu zione nel g iudizio di appello proposto dalla società contribuente.  13. Il sesto mo tivo è inammissibile per difett o di autosufficienza perché, in mancanza di trascrizione delle impugnate cartelle e degli 23 atti interruttivi nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrisponde nza del contenuto degli atti rispetto a quanto asse rito dalla contribuente; ciò che comp orta il radicale impedimen to di ogni attività nomofilattica, la q uale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore degli atti di cui si discute (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010).  13.1 Questo principio, a l quale si intende dare continuit à, è stato ribadito più di recente da questa Corte, che ha affermato che ≪In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della ### tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto imp ugnato che ass ume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire al la Corte di cassazion e la verifica d ella d oglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso≫ (Cass., 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., 19 dicembre 2022, n. ###, in motivazione).  13.2 Rilevano, inoltre, due ulte riori profili di inammissibilità della censura formulata, sia perché censura un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sia perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, avendo i giudici di secondo grado affermato, come già i giudici di primo grado, che «Nel caso di specie non vi è stata una contestazione specifica e circostanziata ma un generico e o nnicompren sivo, e quindi inammissibile, “disconoscimento” della conformità agli originali di tutte le copie di documenti prodotte dalla resiste nte, senza indicazione di alcuna circostanza che possa far riten ere plausibi le un difetto d i corrispondenza fra originali e copie» e che «###impugnare un atto notificato, quindi, il contribuent e può contestare la regolarità della notifica di quello i mmediatame nte precedente, ma se l'atto immediatamente precedente è stato regolarmente notificat o e non 24 impugnato, si verifica una preclusion e rispetto al la possibilità d i contestare pretesi vizi di ulteriori atti notificati anteriormente a quello precedente. In altre parole, se vi ene notificata un a intimazione di pagamento precedente a quella impugnata (come avvenuto nel caso di specie), non può essere cont estata, in sede di impugnazione della seconda intimazione di pagamento, la esistenza o validità della notifica delle pregresse cartelle esattoriali. Appare pertanto irrilevante l'esame di tutte le argomentazioni espresse dalla parte appellante e dalla resistente con riguardo alla notifica d ell e cartelle d i pagamento . 
Dovendosi peraltro condividere quan to affermato dalla CTP sulla circostanza che le attestazioni contenute nelle relate di notifica fanno fede fino a querela di falso». La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, poi, con specifico riferimento, alle intimazioni di pagamento ###805271 e n. ###675952, not ificate mediante pec, rispettivamente, in data 10 marzo 2016 e 28 ottobre 2016, ha ribadito che in ordine alla necessità che, in ordine alle eccezioni formulate dalla società appella nte, doveva essere ribadita la necessità che la contestazione della conformità di copie all'originale non fosse generica e l'infondatezza dei rilievi sulla invalidità della notifica degli atti della riscossione a mezzo PEC (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata).  13.3 Ciò, peraltro, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, «ai sensi dell'art. 2718 cod. civ., le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per qu ella parte del l'orig inale che riproducono letteralmente», con la conseguenza che «gli atti depositati in corso di causa da p arte dell'Uff icio n on possono essere considerati come semplici scritture, bensì copie conformi all'originale sia dell'avviso di ricevimento della cartella di pag amento che dell'e stratto di ruo lo» (Cass., 5 novembre 2024, n. 28373). È stato pure precisato che il disconoscimento deve essere circostanziato e non generico e indicare i 25 documenti specifici che si contestano e gli aspetti che a parere del ricorrente sono difformi dall'originale, allegando idonea prova (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794). Inoltre, il disconoscimento della conformità all'originale della copia disciplinato dall'art. 2719 cod. civ. richiede che tale disconoscimento sia effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essend o poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità att raverso le pro ve offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità (Cass., 18 marzo 2025, n. 7167; Cass., 7 ottobre 2024, n. 26200).  13.4 Ancora secondo il costante insegnamento di questa Corte «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità della iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso ne lla cartella da no tificare al contribuente» (Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 12 gennaio 2021, n. 237).  13.5 ### poi, ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione esp ressa (e quin di diversamente dall'avviso d i accertamento, che a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'uff icio o di altro impiegato della carriera diret tiva da lui 26 delegato), opera la presunzione g enerale di riferibilit à dell'att o amministrativo all'organo da cui promana, sicché, atteso il principio di tassatività delle nullità, tal e sanzione non può trovare applicazione (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27871); inoltre, la Corte ha chiarito che «in tema di riscossion e delle i mposte, la mancanza dell a sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'### da cui promana, giacché l'auto grafia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la su a intestazione» (Cass., 31 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 29 agosto 2 018, n. 2 1290); in conclusione, «il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'### da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo» (cfr. Cass., 3 ottobre 2016, n. 19761, nonché ### n. 117 d el 21 aprile 2000, secondo cui costitu isce «diritto vivente» il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene» (Cass., 24 luglio 2018, n. 19587).  13.6 Deve, pure, precisarsi che in tem a di notificazione di atti amministrativi tributari, e non di notificazione di atto giudiziario, non trova applicazione il principio di diritto affermato dalle ### della ### di Cassaz ione, con sentenz a 10 gennai o 2020, n . 2 99, secondo cui «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del ### 27 e del Consiglio dei 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017» e che «In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ.  modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazion e attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali» (Cass., 20 luglio 2020, n. 15360 e, più di recente, Cass., 22 lugl io 2021, n. 21011); inoltre, «In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individu ale relativa allo svolgimento del servi zio di recapito postale, in quanto solo il rilascio de l titolo abilitativo c omp orta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici» (Cass., 25 marzo 2024, n. 7978).  13.7 Inoltre, le ### di qu esta ### hanno re centemente affermato che, in tem a di notificazione a m ezzo ###, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elench i, non è n ulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la maggiore rigidità del sistema d elle 28 notifiche digitali, imponend o la notifica esattamente ag li indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC e che la costituzione del de stinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese sottrae rilevanz a all'ipotizzata i rregolarità, avendo la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertez za in ordine al la sua provenienza e all'oggett o dell'im pugnazione (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., 28 settembre 2018, n. 23620) e che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro ### appare testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante d a pubblici elenchi», con il conseguente corollario che «la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3 bis della legge 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di t rattamento normativo, no n configura alcun a disparità di trattamento; le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c . inserito, diversamente da quanto accade per il mittente» (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, citata, in motivazione).  14. Il settimo motivo, relativo all'eccepita prescrizione quinquennale del credito erariale, è inamm issibile perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, nella parte in cui, sul presupposto della corretta notificazione della intimazione di pagamento 29 e dell e sottese cartelle e della regolare notifica degli av visi di intimazione di pagamento allegati a l fascicolo di primo grado, ha rilevato che per calcolare il termine d i prescrizione occorre va considerare l'ultimo atto notificato prima di quello impugnato, nel caso di specie le intimazioni di pagamento, notificate nel 2016 e il preavviso di iscrizione notificato nel 20 18 (cfr. pag. 1 1 della sentenza impugnata).  14.1 Inoltre, mette conto rilevare che «Il credi to erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più bre vi", bensì a ll'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomi a dei singoli p eriodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da u na nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussisten za dei pre supposti impositivo" . 
Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti all a prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti ### e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale» (Cass., 19 febbraio 2025, 4385; Cass., 29 novembre 2023, n. ###).  15. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla ### contro ricorrente e liqu idate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.  P.Q.M.  ### dichiara la cessazione della materia de l contend ere con riferimento alla cartella n. ###894668000; alla cartella ###700574000, fatta eccezione per l'importo residuo di euro 237,54 oltre oneri accessori; alla cartella n. ###101544000, fatta eccezione per l'importo residuo di 264,00, oltre oneri accessori; alla cartella n. ###, fatta eccezione per l'importo residuo di euro 264,00 oltre oneri accessori; alla cartella ###714614 000, fatta eccezione per l'importo residuo di euro 290,40, oltre oneri accessori. 
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Age nzia controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussisten za dei presupposti per il versamento, d a parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### in data 28 maggio 2025.   

Giudice/firmatari: La Rocca Giovanni, Caradonna Lunella

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