blog dirittopratico

3.719.282
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Giudice di Pace di Alcamo, Sentenza n. 21/2026 del 21-01-2026

... carica presso la ### codice fiscale: ### - resistente contumace CONCLUSIONI all'udienza del 16.01.2026 il procuratore di parte ricorrente discute la causa concludendo come in atti, quindi il giudice dà lettura di quanto segue ### definitivamente pronunciando; visti gli artt. 6 e 7 d.lgs. 01.09.2011, n. 150 accoglie Il ricorso presentato da #### e per gli effetti ### il verbale n . V/###/2025 (prot. 10653/2025) del 18.09.2025, Condanna il Comune di ### del ### a rifondere al ricorrente le spese di lite pari a pari ad €. 220.00 di cui €.43.00 per esborsi oltre iva , cpa e spese generali con distrazione a favore dell'odierno procuratore dichiaratosi antistatario -Pag. II - MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, (leggi tutto)...

testo integrale

-### I - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO Il Giudice nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n° 2027/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data ### nella ### di questo ### del Giudice di ### DA ### (C.F. ###)) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce-allegato al presente atto, dall'Avv. ### -ricorrente - ### di ### del ### , in persona del ### pro-tempore, domiciliato per la carica presso la ### codice fiscale: ### - resistente contumace CONCLUSIONI all'udienza del 16.01.2026 il procuratore di parte ricorrente discute la causa concludendo come in atti, quindi il giudice dà lettura di quanto segue ### definitivamente pronunciando; visti gli artt. 6 e 7 d.lgs. 01.09.2011, n. 150 accoglie Il ricorso presentato da #### e per gli effetti ### il verbale n . V/###/2025 (prot. 10653/2025) del 18.09.2025, Condanna il Comune di ### del ### a rifondere al ricorrente le spese di lite pari a pari ad €. 220.00 di cui €.43.00 per esborsi oltre iva , cpa e spese generali con distrazione a favore dell'odierno procuratore dichiaratosi antistatario -Pag. II - MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo . Parte ricorrente, dopo aver riconosciuto la accertata violazione dell'art. 142 comma 9 del CDS poiché superava il limite massimo di velocità imposto dall'Ente proprietario della strada. accertato nel Comune di ### del ### in località SS 187 Km 34+800, adduceva quale motivo di ricorso la mancanza di omologazione dell'apparecchiatura ; ### dell'art. 142 c.d.s. ;### d.l. 123/24 del Ministero dei ### Passando, quindi, all'esame nel merito del ricorso, occorre in via preliminare esaminare la questione , del tutto assorbente e per la ragione più liquida non si esamineranno le altre, dell'assenza di omologazione dell'apparecchio autovelox usato dall'### resistente e prendere atto e fare applicazione delle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione sul punto. -Pag. III - Difatti, ritiene il Giudice di doversi conformare ai principi da ultimo espressi dall'ordinanza della Corte di Cassazione 10505/2024, pubblicata in data ###. Nella predetta pronuncia, difatti, la Suprema Corte ha chiarito che “### che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico del … non era omologato, la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente - sottoposto nel caso in discorso). Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) - il quale disciplina i “controlli ed 5 omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'### generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto -Pag. IV - di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: ### trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”. 
Operata tale ricostruzione sistematica, la Suprema Corte ha quindi precisato che: “E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. ###, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.  (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve esse -Pag. V - re comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”. 
Nello specifico, e con riferimento all'orientamento contrario seguito, la Corte ha precisato che “naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”. Si è quindi giunti a chiarire la distinta natura dei due procedimenti indicati, evidenziando che: “### stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. - per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omolo -Pag. VI - gati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”. 
Inoltre, di recente la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sulla questione indicata, e con ordinanza 26/7/2024 n. 20913, la seconda sezione della Cassazione Civile, ha confermato che: “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 d.lgs.  285/1992. Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r.  495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi. 
Ne consegue che gli apparecchi di rilevamento della velocità devono essere non solo approvati dal Ministero delle ### ma anche omologati dopo le opportune procedure tecniche. Si tratta di due distinte procedure: l'approvazione serve solo ad autorizzare il prototipo di autovelox secondo gli standard di legge previsti; l'omologazione serve ad accertare che tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa e ne consenta la riproduzione in serie. Orbene, a questo punto occorre rilevare che se la norma di legge in materia di violazione del limite di velocità (che prescrive l'omologazione dell'apparecchio di rilevamento) non ha trovato una norma d'esecuzione (peraltro sott' ordinata), con la conseguenza che nessuno degli apparecchi è omologato, ciò non può ricadere ovviamente sul cittadino, il quale non può -Pag. VII - subire una contestazione di infrazione se non v'è debita prova che l'abbia commessa. 
Nel caso di specie è pacifico che l'autovelox sia stato solo approvato ma non omologato, così come espressamente richiesto dalla legge, circostanza che porta a ritenere illegittimi i verbali oggi opposti ed, applicando le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie, mancando la prova dell'omologazione dello strumento di rilevamento e quindi la certezza della violazione del limite di velocità, è pertanto evidente che il verbale di contestazione va annullato. 
Poiché la presente sentenza definisce il giudizio va provveduto in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza in lite ex art. 91 c.p.c. e si liquidano con applicazione dei valori minimi previsti dalle ### dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita, attesa la controvertibilità della questione e l'impatto innovativo assunto dalla sentenza della Corte di Cassazione da ultimo menzionata. Sono quindi pari a complessivi €. 220.00 di cui €.43.00 per esborsi oltre iva , cpa e spese generali con distrazione a favore dell'odierno procuratore dichiaratosi antistatario “### come in epigrafe. 
Così deciso in ### 16.01.2026 ### (Dott. ###

causa n. 2027/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Giuseppe Pintacuda

M

Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 1135/2025 del 19-07-2025

... sostanziale di questa sentenza. Il convenuto è rimasto contumace. Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data ###, ### s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “Orion”) chiedeva all'intestato Tribunale di accertare l'intervenuta successione a titolo particolare dalla società ### s.r.l. e così riconoscersi che la sentenza del Tribunale di Vicenza 2/2012 pronunciata nei confronti di quest'ultima spiegava effetti ex art. 2909 c.c. anche nei propri confronti; chiedeva di disporre dunque la trascrizione della sentenza a proprio favore; chiedeva di accertare e dichiarare che ### (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “Cavedon”) continuava ad occupare illegittimamente gli immobili di proprietà di ### siti in ###, ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 ### n. 37 e che aveva maturato un debito a titolo di indennità di occupazione e rimborso spese c.t.u. e di registrazione, al 3/2/2023, di euro 75.357,52, oltre interessi dal dovuto al saldo; chiedeva di accertare e dichiarare che il debito maturato invece da ### successore di ### s.r.l., nei confronti di ### di euro 65.000,00 oltre ad (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA ### Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 952/2023 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ANNALISA e dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori CONVENUTO ### parti hanno concluso come alla udienza del giorno 30 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Il convenuto è rimasto contumace. 
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data ###, ### s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “Orion”) chiedeva all'intestato Tribunale di accertare l'intervenuta successione a titolo particolare dalla società ### s.r.l. e così riconoscersi che la sentenza del Tribunale di Vicenza 2/2012 pronunciata nei confronti di quest'ultima spiegava effetti ex art. 2909 c.c. anche nei propri confronti; chiedeva di disporre dunque la trascrizione della sentenza a proprio favore; chiedeva di accertare e dichiarare che ### (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “Cavedon”) continuava ad occupare illegittimamente gli immobili di proprietà di ### siti in ###, ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 ### n. 37 e che aveva maturato un debito a titolo di indennità di occupazione e rimborso spese c.t.u. e di registrazione, al 3/2/2023, di euro 75.357,52, oltre interessi dal dovuto al saldo; chiedeva di accertare e dichiarare che il debito maturato invece da ### successore di ### s.r.l., nei confronti di ### di euro 65.000,00 oltre ad interessi legali (in totale euro 71.289,00) e di cui alla sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vicenza, era stato compensato integralmente con il maggiore controcredito vantato da ### di euro 75.357,52 di cui sopra, con un sopravanzo a proprio favore di euro 4.068,52; chiedeva emettersi provvedimento sostitutivo della quietanza notarile di pagamento per l'importo di euro 71.289,00 ### e così ordinarsi la trascrizione della sentenza n. 2/2012 con la quale veniva assegnata la proprietà esclusiva dell'immobile per intero a ### s.r.l., poi sostituita da ### chiedeva di ordinare a ### di rilasciare immediatamente l'immobile poiché da lungo tempo occupato senza titolo. Spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
In fatto ed in diritto, ### esponeva: ### che con atto di cessione del notaio ### rep.  n. 29730 racc. 11999 del 29/9/2016 era divenuta proprietaria della quota della metà indivisa di un appartamento al primo piano con cantina al piano interrato sito in ###, viale ### n. 37 (catasto fabbricati, foglio 3, mappale n. 353 sub 7 e 353 sub 2) dal dante causa ### s.r.l. e di cui ### era altresì comproprietaria per la restante quota parte della metà indivisa; ### che ### s.r.l. aveva acquistato la sua quota all'asta pubblica e per mezzo di decreto di trasferimento dell'11/11/2004 del Tribunale di Vicenza emesso nel procedimento di esecuzione immobiliare RGE 138/1999; ### che in data #### s.r.l. aveva radicato davanti al Tribunale di Vicenza la causa iscritta al n. RG 2068/2005 nei confronti dell'allora comproprietario ### (che in data ### aveva ceduto la propria quota a ### al fine di ottenere lo scioglimento della comunione con assegnazione in natura della quota di ½ dell'immobile di cui ### era titolare, oltre che per ottenere il rilascio dell'immobile da parte di quest'ultima; ### che il Tribunale di Vicenza definiva la lite con sentenza n. 2/2012 emessa in data ### dichiarando lo scioglimento della comunione sull'immobile mediante attribuzione del bene a ### s.r.l. che avrebbe dovuto però corrispondere all'altra condividente ### la somma di euro 65.000,00 più interessi, con compensazione delle spese di lite, e spese di c.t.u. al 50% tra le parti; ### che la sentenza in questione passava in giudicato; ### che ### s.r.l. attivava separato giudizio iscritto al n. RG 4952/2007 del Tribunale di Vicenza al fine di chiedere la condanna di ### al pagamento di una indennità di occupazione, oltre al risarcimento del danno; ### che con sentenza n. 1137/2013 emessa in data ### il Tribunale di Vicenza dichiarava che ### occupava effettivamente l'immobile dal 15/11/2004, in particolare lo occupava dal 2/1/2012 (data di pubblicazione della sentenza n. 2/2012) senza alcun titolo, condannava ### a pagare a ### s.r.l. a titolo di indennità di occupazione ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 la somma di euro 18.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo e condannava altresì ### al pagamento di euro 400,00 al mese, dalla sentenza al rilascio del bene, sempre a titolo di indennità di occupazione, oltre il pagamento delle spese di lite di euro 2.100,00 per compensi ed euro 403,22 per spese, oltre Iva e Cpa ai difensori avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari, e pagamento integrale delle spese di c.t.u.; ### che, ciononostante, ### continuava ad occupare indebitamente l'immobile e che quando ### acquistava la quota di ### s.r.l. nel 2016, la cedente comunicava alla debitrice l'avvenuta cessione anche del credito maturato di euro 41.305,23 per l'indennità di occupazione, oltre al rimborso delle spese di c.t.u. e di registrazione oggetto della sentenza n. 1137/2013; inoltre ### si assumeva l'obbligo di provvedere al pagamento di euro 71.289,00 in favore di ### (conguaglio oggetto della condanna di cui alla sentenza n. 2/2012); ### che, ad ogni modo, ### andava comunque creditrice a saldo della somma di euro 4.068,52, oltre alle future somme che dovessero risultare dovute per i canoni di indennità da occupazione maturati nel frattempo fino all'effettivo rilascio; ### che ai sensi dell'art. 2909 c.c. doveva reputarsi pacifico che la sentenza n. 2/2012, divenuta irrevocabile, facesse stato anche nei confronti di ### in qualità di avente causa di ### ragione per la quale doveva riconoscersi il diritto di ### di procedere alla relativa trascrizione al fine di veder così formalizzato il proprio diritto di proprietà sull'immobile; ### che sia il debito sia il credito facente capo a ### s.r.l. venivano pacificamente ceduti ad ### che dunque agiva in giudizio al fine di veder accolte le proprie definitive pretese. 
Con comparsa di risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio ### chiedendo al Tribunale di accertare che ella andava creditrice nei confronti di ### di euro 72.220,17 (euro 65.000,00 oltre interessi fino al momento della costituzione in giudizio); chiedendo di dichiarare l'intervenuta compensazione tra detto credito e quello vantato da ### di cui agli atti di causa; chiedendo di accertare e dichiarare che ### in forza della procedura esecutiva RGE n. 1085/2020 aveva già versato euro 12.580,81, alla data del 30/4/2023, in forza del pignoramento presso terzi eseguito presso il datore di lavoro (del quinto dello proprio stipendio) e, per l'effetto, chiedendo di accertare l'avvenuta parziale compensazione (recte, estinzione) del credito che fosse risultato ancora in favore di ### (dopo la compensazione con il controcredito di euro 72.220,17) per la quota corrispondente ai pagamenti avvenuti in sede ###condanna di ### alla restituzione di quegli importi eccedenti che dovessero risultare a favore ### In fatto ed in diritto, ### non contestava gli importi dovuti a ### in forza delle succitate sentenze del Tribunale di Vicenza, portate in esecuzione, evidenziava tuttavia che a seguito del pignoramento presso terzi ella aveva pagato ad ### euro 12.580,81, alla data di aprile 2023. In particolare, oltre al pagamento riconosciutogli ex adverso di euro 5.339,61, doveva accertarsi che ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 ### aveva pagato ulteriori euro 7.241,20. Chiedeva di applicare dunque la compensazione tra rispettivi debiti e crediti delle parti, con eventuale condanna al pagamento in proprio favore di quanto risultasse comunque dovutole a titolo di restituzione. Contestava a ### l'imputazione di pagamenti per crediti vantati direttamente dai suoi legali nell'ambito dei passati contenziosi, precisando che si trattava di imputazione somme che solo ### avrebbe potuto fare rispetto a proprie posizioni di debito/credito, ma non i suoi procuratori, con la conseguenza che non poteva tenersi in considerazione ai fini del presente giudizio. Anzi, ### chiariva da ultimo che ai sensi dell'art. 1193 l'imputazione dei pagamenti spettava al debitore e non al creditore, dunque anche per questa ragione la questione andava disattesa.  * * * 
La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui in appresso. 
Anzitutto, va chiarito che la legittimazione attiva di ### in giudizio è pacifica e risulta altresì documentata dall'atto di cessione notarile prodotto in causa del notaio ### rep.  29730 racc. n. 11999 del 29/9/2016 con cui è dimostrato il suo intervenuto acquisto dell'immobile sito in ### alla via ### n. 37 dal dante causa ### s.r.l., di cui è dunque successore a titolo particolare a tutti gli effetti (cfr. doc. A ###. 
Non solo. 
A fronte dell'atto di cessione del credito ex art. 1264 c.c. del 22/9/2016, notificato dalla cedente ### s.r.l. alla debitrice #### è altresì legittimata a chiedere, come in effetti ha chiesto in sede esecutiva (RGE 1085/2020 Tribunale di Vicenza), azionando i titoli esecutivi costituiti dalle sentenze n. 2/2012 e n. 1137/2013 del Tribunale di Vicenza, il pagamento del credito complessivo maturato dalla cedente (e poi da sé) nei confronti di ### in ragione delle somme riconosciutele (per la maggior parte) a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in ###, via ### n. 37 (cfr. docc. 3 e 4a ###. 
Si tratta delle seguenti somme: ### euro 18.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza n. 1137/2013 (9/10/2013) al saldo, a titolo di indennità di occupazione; ### euro 400,00 al mese, annualmente rivalutabili all'indice ### dalla data della sentenza n. 1137/2013 (18/3/2013) al rilascio dell'immobile, a titolo di indennità di occupazione; ### euro 866,78 per c.t.u. Ceccato di cui alla sentenza n. 1137/2013; ### euro 909,83 per c.t.u. ### di cui alla sentenza n. 2/2012, quota parte stabilita del 50%; ### euro 3.758,12 per metà delle spese di registro della sentenza n. 1137/2013. 
In particolare, la somma di cui ### ha intimato il pagamento nei confronti di ### con atto di ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 precetto dell'11/3/2020, poi sfociato nel pignoramento presso terzi iscritto al n. RGE 1085/2020 del Tribunale di Vicenza, è stata complessivamente quantificata pari ad euro 59.244,19 (cfr. docc. 5 e 6 ###, che include le ragioni di credito appena esplicitate (i-v) oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto alla data del precetto (del 11/3/2020). 
Con riferimento alle somme di cui a sub ###, esse sono state ivi conteggiate evidentemente con riferimento alle mensilità scadute al tempo del precetto, come detto, fermo restando dunque che le mensilità successive non sono state oggetto di procedura esecutiva, ciò poiché ovviamente maturate solo dopo, essendo il credito di formazione successiva. 
Sicché nel presente giudizio ### chiede di poter compensare siffatto complessivo credito (in ricorso introduttivo quantificato pari ad euro 75.357,52 mentre in comparsa conclusionale è aumentato fino ad euro 91.675,10) con il controcredito vantato da ### in forza della sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vicenza, che ha riconosciuto a quest'ultima a titolo di conguaglio in sede divisionale la somma pari ad euro 65.000,00 (cfr. doc. 2 ###. 
Alla eccezione di compensazione somme aderisce espressamente anche ### A ben vedere, dunque, le parti intendono far valere in questo giudizio eccezione di compensazione propria poiché vantano reciproci crediti che traggono origine da rapporti giuridici distinti ed autonomi; da un lato il credito discende dalla domanda di risarcimento del danno decisa dalla sentenza 1137/2013 e dall'altro lato il controcredito discende dalla vicenda divisionale definita dalla sentenza 2/2012. 
Ciò posto, giova ribadire che il credito che ### vorrebbe portare a compensazione è stato oggetto della procedura esecutiva RGE 1085/2020 del Tribunale di Vicenza, già citata, che alla data dell'atto di precetto è stato quantificato, come detto, pari complessivamente ad euro 59.244,19 (all'11/3/2020). 
Nel corso del giudizio, però, ### chiarisce che il proprio credito è nel frattempo accresciuto fino ad arrivare alla somma di euro 91.675,10 (in comparsa conclusionale alla data del 25/3/2025), già inclusa la somma di euro 59.244,19 precettata (cfr. doc. 16 ###. 
Siffatta quantificazione finale del credito che ### vuole portare in compensazione non è a ben vedere contestata da ### che concentra invece i propri rilievi ad altri profili, di cui si dirà nel prosieguo. 
Ad ogni modo, va evidenziato che il credito che ### chiede di poter portare a compensazione a sua volta in questo giudizio è costituito dal conguaglio pari ad euro 65.000,00 che la sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vicenza le ha attribuito; la quantificazione di siffatto credito, inclusi i maturati interessi è pari ad euro 72.220,17, per prospettazione di quest'ultima (alla data del deposito della comparsa di costituzione del 19/3/2023). Al contrario, ### quantifica il controcredito di ### pari ad euro 71.289,00 alla data del deposito del ricorso (15/2/2023) e pari ad euro 76.170,03 alla data della ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 comparsa conclusionale (25/3/2025). 
Le parti altresì controvertono sulle somme che ### risulta effettivamente aver già pagato al suo creditore per mezzo del pignoramento del quinto del proprio stipendio, come documentato in atti (per il tramite della produzione di proprie buste paga, dei bonifici eseguiti dal datore di lavoro e dei conteggi effettuati da quest'ultimo in relazione ai pagamenti eseguiti in qualità di terzo debitor debitoris). 
In sede di comparsa conclusionale (al 25/3/2025), ### quantifica e dichiara che i pagamenti intervenuti da parte del datore di lavoro di #### s.r.l., ammontano ad euro 19.848,98; ### invece dichiara in memoria di replica (al 24/4/2025) di aver effettuato pagamenti per la maggior somma di euro 20.317,98, allegando a riprova tutte le buste paga contenenti le ritenute fino al mese di marzo 2025 in cui ha versato euro 354,08, i bonifici del datore di lavoro ed i suoi conteggi da data base (cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 ### oltre alle buste paga depositate in data ###). 
Altra questione controversa da dirimere riguarda se sia legittima o meno l'imputazione parziale di siffatti pagamenti ad altro debito maturato medio tempore da ### a titolo di spese legali nella fase esecutiva, per euro 8.797,79 (in fase esecutiva con l'assegnazione in data ### e in fase di opposizione in data ###: cfr. docc. 7 e 9 ###; ella ne contesta recisamente il meccanismo dell'imputazione a debiti successivi perché si tratterebbe di spese legali riconosciute in favore dei difensori della parte direttamente, in qualità di procuratori antistatari, i quali dunque avrebbero dovuto agire in proprio in separato giudizio al fine di ottenerne il recupero. Non solo. Evidenzia che l'imputazione è inefficace perché non proviene dal debitore. 
Tutto ciò premesso, va allora anzitutto evidenziato che effettivamente la quantificazione del controcredito di cui ### è titolare nei confronti di ### a titolo di conguaglio in denaro per lo scioglimento della comunione su bene immobile (sentenza n. 2/2012) ammonta complessivamente ad euro 76.574,28 alla data della presente sentenza (19/7/2025), considerati gli intessi legali maturati dal deposito della sentenza n. 2/2012 (2/1/2012). 
Inoltre, la esatta quantificazione dei pagamenti da quest'ultima effettuati per effetto del pignoramento presso terzi, altrettanto divergente tra le parti, risulta documentata per l'importo di euro 20.317,98, se considerata la data della memoria di replica di ### (24/4/2025), dovendo considerare inclusa anche la trattenuta relativa allo stipendio di marzo 2025 (cfr. doc. 12 ###. 
Per quanto riguarda invece la pretesa di ### di imputare i pagamenti che immediatamente precedono, almeno in parte, al credito da sé maturato in relazione alle spese di lite della sopravvenuta fase esecutiva (RGE 1085/2020 del Tribunale di Vicenza), va accolta la tesi di ### che chiede di non tenerne conto e di considerare dunque tutti i pagamenti a estinzione del debito maturato per le causali ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 costituite dalle sentenze n. 2/2012 e 1137/2013. In effetti, ai sensi dell'art. 1193 c.c. spetta al debitore e non al creditore imputare i pagamenti alla presenza contemporanea di più debiti verso lo stesso creditore, e non v'è dubbio che dunque la richiesta avanzata da ### in questa sede ###ricorrendone i presupposti, non può essere accolta. 
Alla luce di tutto quanto precede, va allora in sintesi precisato che: (1) ### ha pagato euro 20.317,98 per effetto del pignoramento presso terzi (al 24/4/2025); (2) ### vanta un credito di euro 76.574,28 nei confronti di ### (3) ### vanta un controcredito di euro 91.675,10 nei confronti di ### (al 25/3/2025). 
Ne discende conseguentemente che, operando la compensazione giudiziale chiesta da entrambe le parti, risulta all'esito un residuale diritto di credito restitutorio di ### pari ad euro 5.217,16 (91.675,10- 76.574,28= 15.100,82, ma i pagamenti sono superiori e pari ad euro 20.317,98). 
In effetti, deve darsi atto che il credito di euro 91.675,10 è parzialmente compensato con il controcredito di euro 76.574,28, tuttavia a fronte di un credito residuale a favore di ### di euro 15.100,82, ### risulta aver effettuato pagamenti per l'importo superiore di euro 20.317,98, maturando così diritto ad ottenerne in parte la restituzione, come effettivamente richiesto in giudizio ###. 
Per l'effetto, ### va allora condannata al pagamento di euro 5.217,16 in favore di ### fermo restando che le mensilità dei canoni d'occupazione maturate dal 25/3/2025 fino all'effettivo rilascio saranno oggetto di diritto di credito di ### che ella potrà evidentemente far valere in compensazione della somma dovuta non appena diventerà certo, liquido ed esigibile. 
Va comunque dichiarata l'intervenuta compensazione tra le parti dei crediti fino all'ammontare del controcredito vantato da ### (a titolo di conguaglio per la divisione operata in sentenza n. 2/2012) e, per l'effetto, l'estinzione di quest'ultimo; altresì va comunque dato atto che ### per mezzo dei pagamenti intervenuti in sede esecutiva, risulta aver versato l'importo complessivo di euro 20.317,98 alla data del 24/4/2025. 
Va poi certamente accolto il chiesto ordine di rilascio dell'immobile (sito in ###, via ### n. 37) che ### illegittimamente occupa dal 2/1/2012, come dalla stessa pacificamente riconosciuto anche in sede di scritti conclusivi. 
Altresì va infine accolta la domanda proposta da ### volta ad ottenere la trascrizione presso i registri di conservatoria della sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vicenza (art. 2651 c.c.), avendo ad oggetto l'acquisizione quota parte del diritto di proprietà su immobile a seguito di divisione, nei limiti consentiti dalla legge, dovendo a riguardo evidenziare che è incontestato tra le parti che si tratti pure di decisione divenuta irrevocabile.  ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00
Va invece escluso che in sentenza vada dichiarato espressamente che la sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vicenza pronunciata nei confronti di ### s.r.l. spieghi effetti anche nei confronti dell'avente causa ### essendo ciò espressamente previsto per legge (art. 2909 c.c.). 
Segue da ultimo la regolamentazione delle spese di lite. 
Le spese processuali vanno dichiarate compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza di esse; da un lato, ### è condannata al pagamento di una somma di denaro a titolo di restituzione, dovuta all'esito della chiesta compensazione e, dall'altro lato, ### è condannata a rilasciare entro trenta giorni l'immobile che continua pacificamente ad occupare dall'2/1/2012 senza titolo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 952/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. ACCERTA e ### che ### s.r.l. alla data del 25/3/2025 vanta un credito nei confronti di ### quantificato complessivamente pari ad euro 91.675,10, per i titoli e le ragioni di cui in parte motiva.  2. ACCERTA e ### che ### vanta un credito nei confronti di ### s.r.l.  quantificato pari ad euro 76.574,28, per i titoli e le ragioni di cui in parte motiva.  3. DICHIARA la compensazione dei crediti di cui ai punti 1 e 2 della presente sentenza che immediatamente precedono e, per l'effetto, 4. DICHIARA la estinzione del debito di ### s.r.l. nei confronti di ### di cui al punto 2 che precede, con ogni effetto di legge.  5. ACCERTA e ### che ### nell'ambito della procedura per pignoramento presso terzi iscritta al n. RGE 1085/2020 del Tribunale di Vicenza ha effettuato pagamenti per il credito di ### s.r.l. risultante dalla compensazione di cui al capo 3 della presente sentenza per un totale di euro 20.317,98 alla data del 24/4/2025, per le ragioni ed i titoli indicati in parte motiva e, per l'effetto, 6. ### s.r.l. al pagamento in favore di ### della somma pari ad euro 5.217,16 in via di restituzione, per le ragioni di cui in parte motiva.  7. ORDINA a ### di rilasciare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza l'immobile sito in ###, alla via ### n. 37, censito al catasto fabbricati, foglio 3, mappali nn. 353 sub 7 e sub 2, libero da cose e persone anche interposte.  8. ORDINA la trascrizione della sentenza n. 2/2012 del 30/12/2011-2/1/2012 del Tribunale di Vicenza presso i registri di ### territorialmente competenti, con ogni conseguente effetto di legge. 
Con esonero del signor ### da responsabilità.  9. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.  ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 10. ###. 
Vicenza, 19 luglio 2025 ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00

causa n. 952/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Grassi

M
3

Giudice di Pace di Ischia, Sentenza n. 36/2026 del 01-02-2026

... chiedendone il rigetto. ### di ### restava invece contumace. Acquisita quindi la documentazione necessaria, sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va correttamente inquadrata la fattispecie in esame nel senso che la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co.1^ cpc., contestando l'opponente il diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata relativamente alla cartella esattoriale impugnata ( S.U. 13.07.00.n.489; Cass. S.U. 27.03.01 n.133; Cass. S.U. 10.10.02 n.14472). È infatti principio pacifico che le cartelle esattoriali debbano essere equiparate al precetto trattandosi di atti prodromici all'esecuzione. Va peraltro rilevato che l'avvenuta notifica della cartella esattoriale, in questa sede impugnata, implica l'automatica sussistenza di un chiaro ed evidente interesse ad agire in capo all'attore come richiesto dall'art.3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con la l. 17 dicembre 2021, n.215, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nonché dell'interpretazione che di (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 680 / 2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA
SEZIONE UNICA
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di ### di ### dott. ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al N.R.G. 2917/2023, riservata all'udienza del 10.10.2025 #### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE### - ### (CF ###) - Avv. ### (CF ###) -RESISTENTI### atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio l'### e il ### chiedendo accertarsi e dichiararsi l'estinzione della pretesa creditoria dell'amministrazione procedente in relazione alla cartella esattoriale di pagamento n.071/2020/###/01 ruolo n.8207/2020 relativa a sanzioni amministrative per contravvenzioni al C.d.S. commesse in ### nell'anno 2016, per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito posto a base di tale atto.
Instauratosi si costituiva l'### impugnando la domanda e chiedendone il rigetto. ### di ### restava invece contumace.
Acquisita quindi la documentazione necessaria, sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va correttamente inquadrata la fattispecie in esame nel senso che la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co.1^ cpc., contestando l'opponente il diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata relativamente alla cartella esattoriale impugnata ( S.U. 13.07.00.n.489; Cass. S.U. 27.03.01 n.133; Cass. S.U. 10.10.02 n.14472).
È infatti principio pacifico che le cartelle esattoriali debbano essere equiparate al precetto trattandosi di atti prodromici all'esecuzione.
Va peraltro rilevato che l'avvenuta notifica della cartella esattoriale, in questa sede impugnata, implica l'automatica sussistenza di un chiaro ed evidente interesse ad agire in capo all'attore come richiesto dall'art.3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con la l. 17 dicembre 2021, n.215, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nonché dell'interpretazione che di tale normativa è stata data dalla ### della Suprema Corte (cfr. sent. n.26283/2022).
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta. ### ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo la sopravvenuta estinzione del diritto azionato e dunque l'inesistenza e/o inefficacia dei titoli esecutivi, costituiti da sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada.
Siffatta opposizione l'attore fonda sostanzialmente sull'estinzione per prescrizione del diritto azionato, stante l'inesistenza di validi atti interruttivi dello stesso.
Orbene, nella fattispecie in esame va immediatamente evidenziato che né l'Ente impositore, rimasto contumace, né la convenuta ### benché costituitasi in giudizio, pur gravati del relativo onere, hanno fornito alcuna prova idonea a contrastare l'assunto attoreo.
Non hanno invero i convenuti dimostrato l'esistenza di eventuali, ulteriori atti idonei ad interrompere la dedotta prescrizione.
Ne consegue che la domanda di declaratoria di estinzione per prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate nella cartella suindicata, come formulata dall'attore, deve ritenersi, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, fondata, dovendosi considerare decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.28 della L.689/81 citata, con riferimento alle sanzioni amministrative (risalenti -come dettoall'anno 2016) poste a base della cartella impugnata, alla data di notifica dell'atto impugnato perfezionatasi il ###.
È invero principio pacifico che in tema di sanzioni amministrative per violazione del
C.d.S., ai fini della riscossione delle somme dovute, non è applicabile la decadenza prevista dagli artt. 17 e 25 D.P.R. 602/1973 ma solo la prescrizione quinquennale dettata sia dall'art.209 del C.d.S., sia dall'art.28 della L.689/81 (così Cass. 4375/2008 e Cass. 23251/2005 nonché da ultimo Cass. S.U. 23397/2016).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto dell'effettivo valore della controversia (€ 1.355,14) e della concreta attività svolta nonché dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente aggiornato.
Le stesse vengono peraltro poste ad esclusivo carico dell'Ente impositore, trattandosi di questione attinente ad attività dell'Ente medesimo, cui l'Agente della riscossione è del tutto estraneo. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'estinzione per prescrizione del diritto di credito di cui ai titoli, costituti da sanzioni amministrative ex L.689/81 di pertinenza del ### di ### posti a base della cartella esattoriale di pagamento 071/2020/###/01 ruolo n.8207/2020 che, conseguentemente, annulla; - condanna il ### di ### alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in complessivi € 430,00 oltre ad € 150,00 per spese anche di
C.U., oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore dell'avv. ### ex art.93 cpc.; - compensa le spese di lite tra parte ricorrente e ### di ###

causa n. 680/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Arturo Uccello

M
4

Tribunale di Bari, Sentenza n. 460/2026 del 02-02-2026

... l'assistenza e difesa dell'avv. ### e ### SOCIETÀ A ### contumace; all'udienza del 2.02.2026, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### - premesso di aver lavorato alle dipendenze della società ### s.r.l., per il peirodo dal 26.02.2020 al 31.01.2023, con inquadramento al “####” e con le mansioni di “Autista” di cui al ### logistica - spedizione merci - ha adito questo giudice del ### per sentire, previo accertamento del proprio diritto, condannare la società datrice di lavoro a corrispondergli l'importo di ### 6.934,38, a titolo di Tfr -“(pari alla somma tra quanto indicato nella C.U. 2023 come dovuto, ovvero ### 5.084,38, più ### 1.850,00 indicati nella stessa C.U. come già pagati) oltre a ### 97,08 a titolo di rivalutazione monetaria ed a ### 479,78 a titolo di interessi, e così per un importo pari a ### 7.511,24 (calcolato al 30.11.2024);)”-. La società ### s.r.l., nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia. --------- La domanda è fondata e merita di essere (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. N. 600/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### del Tribunale di Bari, dott.ssa ### nella presente controversia individuale di lavoro ### con l'assistenza e difesa dell'avv. ### e ### SOCIETÀ A ### contumace; all'udienza del 2.02.2026, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### - premesso di aver lavorato alle dipendenze della società ### s.r.l., per il peirodo dal 26.02.2020 al 31.01.2023, con inquadramento al “####” e con le mansioni di “Autista” di cui al ### logistica - spedizione merci - ha adito questo giudice del ### per sentire, previo accertamento del proprio diritto, condannare la società datrice di lavoro a corrispondergli l'importo di ### 6.934,38, a titolo di Tfr -“(pari alla somma tra quanto indicato nella C.U. 2023 come dovuto, ovvero ### 5.084,38, più ### 1.850,00 indicati nella stessa C.U. come già pagati) oltre a ### 97,08 a titolo di rivalutazione monetaria ed a ### 479,78 a titolo di interessi, e così per un importo pari a ### 7.511,24 (calcolato al 30.11.2024);)”-. 
La società ### s.r.l., nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.  --------- La domanda è fondata e merita di essere accolta. 
Occorre premettere che, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. 
Soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo. 
È opportuno evidenziare, altresì, che nella specie, l'importo spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, risulta incontrovertibilmente dal CUD 2023 prodotto dal ### e che, la società datrice di lavoro, rimasta contumace, invero, non ha assolto all'onere probatorio che le incombeva (e cioè di dimostrare gli avvenuti pagamenti). 
Di conseguenza, non vi è prova che la società datrice dio lavoro ha corrisposto in favore della parte ricorrente somme imputate a titolo di anticipo sul ### Ne deriva, quindi, che la domanda della parte ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, la società ### s.r.l. deve essere condannata al pagamento della somma di ### 7.511,24, a titolo di ### come risultante dal CUD 2023.  --------------- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa e del carattere ripetitivo delle questioni affrontate.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da ### nei confronti della società ### s.r.l., con ricorso depositato il ###, così provvede: -accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società datrice di lavoro al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di ### 7.511,24, a titolo di ### oltre interessi e rivalutazione monetaria; - condanna la società ### s.r.l. al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che liquida in ### 1.700,00, oltre accessori come per legge. 
Bari, il ### 

Il Giudice
del ### (dott.ssa ### RG n. 600/2025


causa n. 600/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Luigia Lambriola

M
2

Giudice di Pace di Afragola, Sentenza n. 72/2026 del 28-01-2026

... in ### alla ### G. Leopardi n.43/A ; - RESISTENTE CONTUMACE - E ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del legale rapp.te p.t., con sede ###; RESISTENTE CONTUMACE - NONCHE' ### S.p.A., C.F./P. Iva n. ###, in persona del legale rapp.te p.t., con sede ###; - ### - Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale. ### ricorso ex art. 316 c.p.c. ritualmente notificato alla ### S.P.A. e a ### il ricorrente assumeva che il giorno 20.06.2023, alle ore 17.00 circa, in ####, alla ### S. ### mentre il quadriciclo #####, di sua proprietà, era fermo in attesa della chiusura del cancello dal quale era uscito, veniva urtato e danneggiato alla parte posteriore dal veicolo ####, di proprietà della sig.ra ### assicurato per la RCA con la ### di ### il cui conducente effettuava una errata manovra. Deduceva, altresì, che la responsabilità del sinistro era da imputarsi esclusivamente alla negligenza ed imprudenza del conducente del conducente del suddetto veicolo ### e chiedeva, pertanto, che i su citati convenuti venissero condannati, ciascuno per il proprio titolo come previsto dalla normativa in materia, al pagamento della somma complessiva di € 1100,00 o a quella diversa da quantificarsi in (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2340/2023 del ###, trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2026 e vertente TRA ### C.F. ###, elettivamente domiciliata, rappresenta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come in atti, dall' ### (###), e dall'avv ### (C.F. ###) - RICORRENTE - CONTRO ### (C.F. ###), residente in ### alla ### G. Leopardi n.43/A ; - RESISTENTE CONTUMACE - E ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del legale rapp.te p.t., con sede ###; RESISTENTE CONTUMACE - NONCHE' ### S.p.A., C.F./P. Iva n. ###, in persona del legale rapp.te p.t., con sede ###; - ### - Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.  ### ricorso ex art. 316 c.p.c. ritualmente notificato alla ### S.P.A. e a ### il ricorrente assumeva che il giorno 20.06.2023, alle ore 17.00 circa, in ####, alla ### S. ### mentre il quadriciclo #####, di sua proprietà, era fermo in attesa della chiusura del cancello dal quale era uscito, veniva urtato e danneggiato alla parte posteriore dal veicolo ####, di proprietà della sig.ra ### assicurato per la RCA con la ### di ### il cui conducente effettuava una errata manovra. 
Deduceva, altresì, che la responsabilità del sinistro era da imputarsi esclusivamente alla negligenza ed imprudenza del conducente del conducente del suddetto veicolo ### e chiedeva, pertanto, che i su citati convenuti venissero condannati, ciascuno per il proprio titolo come previsto dalla normativa in materia, al pagamento della somma complessiva di € 1100,00 o a quella diversa da quantificarsi in corso di causa, nei limiti della competenza per valore del giudice adito, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione ai procuratori quali antistatari. 
Instaurato il giudizio, la difesa di parte attrice chiedeva d'essere autorizzata a integrare il contraddittorio nei confronti della ### S.P.A., subentrata nei rapporti attivi e passivi della ### di ### a seguito della scissione parziale di quest'ultima, come risultante dalla fusione per incorporazione di ### S.P.A. in favore di ### S.P.A.
Integrato il contraddittorio, in luogo della chiamata in causa ### S.P.A.  interveniva la ### S.P.A., compagnia assicuratrice del veicolo di parte ricorrente e mai evocata in giudizio che, pertanto, veniva estromessa, mentre gli altri convenuti, benchè ritualmente citati, rimanevano contumaci durante l'intero giudizio.  ###: Nel riportarsi a tutti i propri atti di causa, parte attrice concludeva per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso. All'udienza del 28.01.2026, il Giudice, all'esito dell'espletata istruttoria, sulla base della documentazione prodotta nonché delle conclusioni sopra trascritte, assegnava la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ### S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e di ### malgrado la rituale vocatio in ius. 
La domanda risulta proponibile, avendo l'istante documentalmente provato di aver ottemperato al disposto normativo vigente e di aver atteso il termine ivi previsto prima dell'instaurazione del presente giudizio. 
Non si controverte in merito alla legitimatio ad causam, resta, pertanto, superata la prova sulla legittimazione attiva e passiva, come risulta dal deposito di adeguata documentazione. 
Nel merito la domanda è fondata, in quanto l'istante ha provato le circostanze di cui alla domanda introduttiva del giudizio con l'espletamento della prova testimoniale. 
Infatti la deposizione del teste ### è risultata attendibile, poiché questi, impegnatasi formalmente a dire la verità, ha confermato la dinamica del sinistro ed i danni riportati dall'autovettura di proprietà dell'attore così come da quest'ultimo lamentati. 
Il riscontro probatorio circa la tesi sostenuta dall'istante, non confutata da alcuna prova contraria, fa ritenere sussistente l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta per avere questi violato le più elementari regole di prudenza e le disposizioni del ### della ### Relativamente alla quantificazione dei danni subiti, considerata la loro entità, questo
Giudicante, sulla base della documentazione prodotta, tenuto conto del tipo di veicolo, dell'anno della sua immatricolazione, dei danni reali da valutare, della media difficoltà di effettuazione dei lavori, del numero di ore occorrenti per il suo ripristino, del costo orario e dei prezzi dei tariffari ### ritiene congruo liquidare l'importo di € 870,00 comprensivo della sosta tecnica. 
Pertanto i convenuti vanno condannati in solido, al pagamento della somma complessiva di € 870,00 in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. 
Essendo stata effettuata la liquidazione del danno con riferimento ai valori attuali della moneta, non ricorrono i presupposti per liquidare la rivalutazione monetaria. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa attribuito con la sentenza, come da dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dell'istante dichiaratosi anticipatario.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni proposta da ### disattesa o comunque assorbita ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1 - dichiara la contumacia di ### in persona del legale rappresentante pro tempore di ### in persona del legale rappresentante pro tempore e di ### regolarmente citate e non comparse; 2 - accoglie la domanda attorea, e per l'effetto, dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo #### di proprietà di ### in relazione a tutti i danni subiti dal veicolo ####, di proprietà dell'attore a seguito del sinistro stradale del 20.06.2023; 3 - condanna, come per legge, ### in solido con la compagnia ### s.p.a. (già ###ni s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa assicuratrice per la R.C.A. del veicolo danneggiante, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 870,00 per i danni riportati dall'autovettura di sua proprietà, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo; 4 - condanna, ### in solido con la compagnia ### (già ### spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi, € 750,00,00 per compensi professionali, oltre il 15% per le spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge, con distrazione al procuratore dell'istante dichiaratosi anticipatario. 
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. 
Così deciso in #### il ### 

IL GIUDICE
DI PACE dott.


causa n. 2340/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo Sorrentino

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23371 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.059 secondi in data 2 febbraio 2026 (IUG:OT-97FAD7) - 2492 utenti online