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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA ### Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 952/2023 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ANNALISA e dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori CONVENUTO ### parti hanno concluso come alla udienza del giorno 30 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Il convenuto è rimasto contumace.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data ###, ### s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “Orion”) chiedeva all'intestato Tribunale di accertare l'intervenuta successione a titolo particolare dalla società ### s.r.l. e così riconoscersi che la sentenza del Tribunale di Vicenza 2/2012 pronunciata nei confronti di quest'ultima spiegava effetti ex art. 2909 c.c. anche nei propri confronti; chiedeva di disporre dunque la trascrizione della sentenza a proprio favore; chiedeva di accertare e dichiarare che ### (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “Cavedon”) continuava ad occupare illegittimamente gli immobili di proprietà di ### siti in ###, ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 ### n. 37 e che aveva maturato un debito a titolo di indennità di occupazione e rimborso spese c.t.u. e di registrazione, al 3/2/2023, di euro 75.357,52, oltre interessi dal dovuto al saldo; chiedeva di accertare e dichiarare che il debito maturato invece da ### successore di ### s.r.l., nei confronti di ### di euro 65.000,00 oltre ad interessi legali (in totale euro 71.289,00) e di cui alla sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vicenza, era stato compensato integralmente con il maggiore controcredito vantato da ### di euro 75.357,52 di cui sopra, con un sopravanzo a proprio favore di euro 4.068,52; chiedeva emettersi provvedimento sostitutivo della quietanza notarile di pagamento per l'importo di euro 71.289,00 ### e così ordinarsi la trascrizione della sentenza n. 2/2012 con la quale veniva assegnata la proprietà esclusiva dell'immobile per intero a ### s.r.l., poi sostituita da ### chiedeva di ordinare a ### di rilasciare immediatamente l'immobile poiché da lungo tempo occupato senza titolo. Spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In fatto ed in diritto, ### esponeva: ### che con atto di cessione del notaio ### rep. n. 29730 racc. 11999 del 29/9/2016 era divenuta proprietaria della quota della metà indivisa di un appartamento al primo piano con cantina al piano interrato sito in ###, viale ### n. 37 (catasto fabbricati, foglio 3, mappale n. 353 sub 7 e 353 sub 2) dal dante causa ### s.r.l. e di cui ### era altresì comproprietaria per la restante quota parte della metà indivisa; ### che ### s.r.l. aveva acquistato la sua quota all'asta pubblica e per mezzo di decreto di trasferimento dell'11/11/2004 del Tribunale di Vicenza emesso nel procedimento di esecuzione immobiliare RGE 138/1999; ### che in data #### s.r.l. aveva radicato davanti al Tribunale di Vicenza la causa iscritta al n. RG 2068/2005 nei confronti dell'allora comproprietario ### (che in data ### aveva ceduto la propria quota a ### al fine di ottenere lo scioglimento della comunione con assegnazione in natura della quota di ½ dell'immobile di cui ### era titolare, oltre che per ottenere il rilascio dell'immobile da parte di quest'ultima; ### che il Tribunale di Vicenza definiva la lite con sentenza n. 2/2012 emessa in data ### dichiarando lo scioglimento della comunione sull'immobile mediante attribuzione del bene a ### s.r.l. che avrebbe dovuto però corrispondere all'altra condividente ### la somma di euro 65.000,00 più interessi, con compensazione delle spese di lite, e spese di c.t.u. al 50% tra le parti; ### che la sentenza in questione passava in giudicato; ### che ### s.r.l. attivava separato giudizio iscritto al n. RG 4952/2007 del Tribunale di Vicenza al fine di chiedere la condanna di ### al pagamento di una indennità di occupazione, oltre al risarcimento del danno; ### che con sentenza n. 1137/2013 emessa in data ### il Tribunale di Vicenza dichiarava che ### occupava effettivamente l'immobile dal 15/11/2004, in particolare lo occupava dal 2/1/2012 (data di pubblicazione della sentenza n. 2/2012) senza alcun titolo, condannava ### a pagare a ### s.r.l. a titolo di indennità di occupazione ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 la somma di euro 18.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo e condannava altresì ### al pagamento di euro 400,00 al mese, dalla sentenza al rilascio del bene, sempre a titolo di indennità di occupazione, oltre il pagamento delle spese di lite di euro 2.100,00 per compensi ed euro 403,22 per spese, oltre Iva e Cpa ai difensori avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari, e pagamento integrale delle spese di c.t.u.; ### che, ciononostante, ### continuava ad occupare indebitamente l'immobile e che quando ### acquistava la quota di ### s.r.l. nel 2016, la cedente comunicava alla debitrice l'avvenuta cessione anche del credito maturato di euro 41.305,23 per l'indennità di occupazione, oltre al rimborso delle spese di c.t.u. e di registrazione oggetto della sentenza n. 1137/2013; inoltre ### si assumeva l'obbligo di provvedere al pagamento di euro 71.289,00 in favore di ### (conguaglio oggetto della condanna di cui alla sentenza n. 2/2012); ### che, ad ogni modo, ### andava comunque creditrice a saldo della somma di euro 4.068,52, oltre alle future somme che dovessero risultare dovute per i canoni di indennità da occupazione maturati nel frattempo fino all'effettivo rilascio; ### che ai sensi dell'art. 2909 c.c. doveva reputarsi pacifico che la sentenza n. 2/2012, divenuta irrevocabile, facesse stato anche nei confronti di ### in qualità di avente causa di ### ragione per la quale doveva riconoscersi il diritto di ### di procedere alla relativa trascrizione al fine di veder così formalizzato il proprio diritto di proprietà sull'immobile; ### che sia il debito sia il credito facente capo a ### s.r.l. venivano pacificamente ceduti ad ### che dunque agiva in giudizio al fine di veder accolte le proprie definitive pretese.
Con comparsa di risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio ### chiedendo al Tribunale di accertare che ella andava creditrice nei confronti di ### di euro 72.220,17 (euro 65.000,00 oltre interessi fino al momento della costituzione in giudizio); chiedendo di dichiarare l'intervenuta compensazione tra detto credito e quello vantato da ### di cui agli atti di causa; chiedendo di accertare e dichiarare che ### in forza della procedura esecutiva RGE n. 1085/2020 aveva già versato euro 12.580,81, alla data del 30/4/2023, in forza del pignoramento presso terzi eseguito presso il datore di lavoro (del quinto dello proprio stipendio) e, per l'effetto, chiedendo di accertare l'avvenuta parziale compensazione (recte, estinzione) del credito che fosse risultato ancora in favore di ### (dopo la compensazione con il controcredito di euro 72.220,17) per la quota corrispondente ai pagamenti avvenuti in sede ###condanna di ### alla restituzione di quegli importi eccedenti che dovessero risultare a favore ### In fatto ed in diritto, ### non contestava gli importi dovuti a ### in forza delle succitate sentenze del Tribunale di Vicenza, portate in esecuzione, evidenziava tuttavia che a seguito del pignoramento presso terzi ella aveva pagato ad ### euro 12.580,81, alla data di aprile 2023. In particolare, oltre al pagamento riconosciutogli ex adverso di euro 5.339,61, doveva accertarsi che ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 ### aveva pagato ulteriori euro 7.241,20. Chiedeva di applicare dunque la compensazione tra rispettivi debiti e crediti delle parti, con eventuale condanna al pagamento in proprio favore di quanto risultasse comunque dovutole a titolo di restituzione. Contestava a ### l'imputazione di pagamenti per crediti vantati direttamente dai suoi legali nell'ambito dei passati contenziosi, precisando che si trattava di imputazione somme che solo ### avrebbe potuto fare rispetto a proprie posizioni di debito/credito, ma non i suoi procuratori, con la conseguenza che non poteva tenersi in considerazione ai fini del presente giudizio. Anzi, ### chiariva da ultimo che ai sensi dell'art. 1193 l'imputazione dei pagamenti spettava al debitore e non al creditore, dunque anche per questa ragione la questione andava disattesa. * * *
La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui in appresso.
Anzitutto, va chiarito che la legittimazione attiva di ### in giudizio è pacifica e risulta altresì documentata dall'atto di cessione notarile prodotto in causa del notaio ### rep. 29730 racc. n. 11999 del 29/9/2016 con cui è dimostrato il suo intervenuto acquisto dell'immobile sito in ### alla via ### n. 37 dal dante causa ### s.r.l., di cui è dunque successore a titolo particolare a tutti gli effetti (cfr. doc. A ###.
Non solo.
A fronte dell'atto di cessione del credito ex art. 1264 c.c. del 22/9/2016, notificato dalla cedente ### s.r.l. alla debitrice #### è altresì legittimata a chiedere, come in effetti ha chiesto in sede esecutiva (RGE 1085/2020 Tribunale di Vicenza), azionando i titoli esecutivi costituiti dalle sentenze n. 2/2012 e n. 1137/2013 del Tribunale di Vicenza, il pagamento del credito complessivo maturato dalla cedente (e poi da sé) nei confronti di ### in ragione delle somme riconosciutele (per la maggior parte) a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in ###, via ### n. 37 (cfr. docc. 3 e 4a ###.
Si tratta delle seguenti somme: ### euro 18.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza n. 1137/2013 (9/10/2013) al saldo, a titolo di indennità di occupazione; ### euro 400,00 al mese, annualmente rivalutabili all'indice ### dalla data della sentenza n. 1137/2013 (18/3/2013) al rilascio dell'immobile, a titolo di indennità di occupazione; ### euro 866,78 per c.t.u. Ceccato di cui alla sentenza n. 1137/2013; ### euro 909,83 per c.t.u. ### di cui alla sentenza n. 2/2012, quota parte stabilita del 50%; ### euro 3.758,12 per metà delle spese di registro della sentenza n. 1137/2013.
In particolare, la somma di cui ### ha intimato il pagamento nei confronti di ### con atto di ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 precetto dell'11/3/2020, poi sfociato nel pignoramento presso terzi iscritto al n. RGE 1085/2020 del Tribunale di Vicenza, è stata complessivamente quantificata pari ad euro 59.244,19 (cfr. docc. 5 e 6 ###, che include le ragioni di credito appena esplicitate (i-v) oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto alla data del precetto (del 11/3/2020).
Con riferimento alle somme di cui a sub ###, esse sono state ivi conteggiate evidentemente con riferimento alle mensilità scadute al tempo del precetto, come detto, fermo restando dunque che le mensilità successive non sono state oggetto di procedura esecutiva, ciò poiché ovviamente maturate solo dopo, essendo il credito di formazione successiva.
Sicché nel presente giudizio ### chiede di poter compensare siffatto complessivo credito (in ricorso introduttivo quantificato pari ad euro 75.357,52 mentre in comparsa conclusionale è aumentato fino ad euro 91.675,10) con il controcredito vantato da ### in forza della sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vicenza, che ha riconosciuto a quest'ultima a titolo di conguaglio in sede divisionale la somma pari ad euro 65.000,00 (cfr. doc. 2 ###.
Alla eccezione di compensazione somme aderisce espressamente anche ### A ben vedere, dunque, le parti intendono far valere in questo giudizio eccezione di compensazione propria poiché vantano reciproci crediti che traggono origine da rapporti giuridici distinti ed autonomi; da un lato il credito discende dalla domanda di risarcimento del danno decisa dalla sentenza 1137/2013 e dall'altro lato il controcredito discende dalla vicenda divisionale definita dalla sentenza 2/2012.
Ciò posto, giova ribadire che il credito che ### vorrebbe portare a compensazione è stato oggetto della procedura esecutiva RGE 1085/2020 del Tribunale di Vicenza, già citata, che alla data dell'atto di precetto è stato quantificato, come detto, pari complessivamente ad euro 59.244,19 (all'11/3/2020).
Nel corso del giudizio, però, ### chiarisce che il proprio credito è nel frattempo accresciuto fino ad arrivare alla somma di euro 91.675,10 (in comparsa conclusionale alla data del 25/3/2025), già inclusa la somma di euro 59.244,19 precettata (cfr. doc. 16 ###.
Siffatta quantificazione finale del credito che ### vuole portare in compensazione non è a ben vedere contestata da ### che concentra invece i propri rilievi ad altri profili, di cui si dirà nel prosieguo.
Ad ogni modo, va evidenziato che il credito che ### chiede di poter portare a compensazione a sua volta in questo giudizio è costituito dal conguaglio pari ad euro 65.000,00 che la sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vicenza le ha attribuito; la quantificazione di siffatto credito, inclusi i maturati interessi è pari ad euro 72.220,17, per prospettazione di quest'ultima (alla data del deposito della comparsa di costituzione del 19/3/2023). Al contrario, ### quantifica il controcredito di ### pari ad euro 71.289,00 alla data del deposito del ricorso (15/2/2023) e pari ad euro 76.170,03 alla data della ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 comparsa conclusionale (25/3/2025).
Le parti altresì controvertono sulle somme che ### risulta effettivamente aver già pagato al suo creditore per mezzo del pignoramento del quinto del proprio stipendio, come documentato in atti (per il tramite della produzione di proprie buste paga, dei bonifici eseguiti dal datore di lavoro e dei conteggi effettuati da quest'ultimo in relazione ai pagamenti eseguiti in qualità di terzo debitor debitoris).
In sede di comparsa conclusionale (al 25/3/2025), ### quantifica e dichiara che i pagamenti intervenuti da parte del datore di lavoro di #### s.r.l., ammontano ad euro 19.848,98; ### invece dichiara in memoria di replica (al 24/4/2025) di aver effettuato pagamenti per la maggior somma di euro 20.317,98, allegando a riprova tutte le buste paga contenenti le ritenute fino al mese di marzo 2025 in cui ha versato euro 354,08, i bonifici del datore di lavoro ed i suoi conteggi da data base (cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 ### oltre alle buste paga depositate in data ###).
Altra questione controversa da dirimere riguarda se sia legittima o meno l'imputazione parziale di siffatti pagamenti ad altro debito maturato medio tempore da ### a titolo di spese legali nella fase esecutiva, per euro 8.797,79 (in fase esecutiva con l'assegnazione in data ### e in fase di opposizione in data ###: cfr. docc. 7 e 9 ###; ella ne contesta recisamente il meccanismo dell'imputazione a debiti successivi perché si tratterebbe di spese legali riconosciute in favore dei difensori della parte direttamente, in qualità di procuratori antistatari, i quali dunque avrebbero dovuto agire in proprio in separato giudizio al fine di ottenerne il recupero. Non solo. Evidenzia che l'imputazione è inefficace perché non proviene dal debitore.
Tutto ciò premesso, va allora anzitutto evidenziato che effettivamente la quantificazione del controcredito di cui ### è titolare nei confronti di ### a titolo di conguaglio in denaro per lo scioglimento della comunione su bene immobile (sentenza n. 2/2012) ammonta complessivamente ad euro 76.574,28 alla data della presente sentenza (19/7/2025), considerati gli intessi legali maturati dal deposito della sentenza n. 2/2012 (2/1/2012).
Inoltre, la esatta quantificazione dei pagamenti da quest'ultima effettuati per effetto del pignoramento presso terzi, altrettanto divergente tra le parti, risulta documentata per l'importo di euro 20.317,98, se considerata la data della memoria di replica di ### (24/4/2025), dovendo considerare inclusa anche la trattenuta relativa allo stipendio di marzo 2025 (cfr. doc. 12 ###.
Per quanto riguarda invece la pretesa di ### di imputare i pagamenti che immediatamente precedono, almeno in parte, al credito da sé maturato in relazione alle spese di lite della sopravvenuta fase esecutiva (RGE 1085/2020 del Tribunale di Vicenza), va accolta la tesi di ### che chiede di non tenerne conto e di considerare dunque tutti i pagamenti a estinzione del debito maturato per le causali ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 costituite dalle sentenze n. 2/2012 e 1137/2013. In effetti, ai sensi dell'art. 1193 c.c. spetta al debitore e non al creditore imputare i pagamenti alla presenza contemporanea di più debiti verso lo stesso creditore, e non v'è dubbio che dunque la richiesta avanzata da ### in questa sede ###ricorrendone i presupposti, non può essere accolta.
Alla luce di tutto quanto precede, va allora in sintesi precisato che: (1) ### ha pagato euro 20.317,98 per effetto del pignoramento presso terzi (al 24/4/2025); (2) ### vanta un credito di euro 76.574,28 nei confronti di ### (3) ### vanta un controcredito di euro 91.675,10 nei confronti di ### (al 25/3/2025).
Ne discende conseguentemente che, operando la compensazione giudiziale chiesta da entrambe le parti, risulta all'esito un residuale diritto di credito restitutorio di ### pari ad euro 5.217,16 (91.675,10- 76.574,28= 15.100,82, ma i pagamenti sono superiori e pari ad euro 20.317,98).
In effetti, deve darsi atto che il credito di euro 91.675,10 è parzialmente compensato con il controcredito di euro 76.574,28, tuttavia a fronte di un credito residuale a favore di ### di euro 15.100,82, ### risulta aver effettuato pagamenti per l'importo superiore di euro 20.317,98, maturando così diritto ad ottenerne in parte la restituzione, come effettivamente richiesto in giudizio ###.
Per l'effetto, ### va allora condannata al pagamento di euro 5.217,16 in favore di ### fermo restando che le mensilità dei canoni d'occupazione maturate dal 25/3/2025 fino all'effettivo rilascio saranno oggetto di diritto di credito di ### che ella potrà evidentemente far valere in compensazione della somma dovuta non appena diventerà certo, liquido ed esigibile.
Va comunque dichiarata l'intervenuta compensazione tra le parti dei crediti fino all'ammontare del controcredito vantato da ### (a titolo di conguaglio per la divisione operata in sentenza n. 2/2012) e, per l'effetto, l'estinzione di quest'ultimo; altresì va comunque dato atto che ### per mezzo dei pagamenti intervenuti in sede esecutiva, risulta aver versato l'importo complessivo di euro 20.317,98 alla data del 24/4/2025.
Va poi certamente accolto il chiesto ordine di rilascio dell'immobile (sito in ###, via ### n. 37) che ### illegittimamente occupa dal 2/1/2012, come dalla stessa pacificamente riconosciuto anche in sede di scritti conclusivi.
Altresì va infine accolta la domanda proposta da ### volta ad ottenere la trascrizione presso i registri di conservatoria della sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vicenza (art. 2651 c.c.), avendo ad oggetto l'acquisizione quota parte del diritto di proprietà su immobile a seguito di divisione, nei limiti consentiti dalla legge, dovendo a riguardo evidenziare che è incontestato tra le parti che si tratti pure di decisione divenuta irrevocabile. ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00
Va invece escluso che in sentenza vada dichiarato espressamente che la sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vicenza pronunciata nei confronti di ### s.r.l. spieghi effetti anche nei confronti dell'avente causa ### essendo ciò espressamente previsto per legge (art. 2909 c.c.).
Segue da ultimo la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno dichiarate compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza di esse; da un lato, ### è condannata al pagamento di una somma di denaro a titolo di restituzione, dovuta all'esito della chiesta compensazione e, dall'altro lato, ### è condannata a rilasciare entro trenta giorni l'immobile che continua pacificamente ad occupare dall'2/1/2012 senza titolo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 952/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. ACCERTA e ### che ### s.r.l. alla data del 25/3/2025 vanta un credito nei confronti di ### quantificato complessivamente pari ad euro 91.675,10, per i titoli e le ragioni di cui in parte motiva. 2. ACCERTA e ### che ### vanta un credito nei confronti di ### s.r.l. quantificato pari ad euro 76.574,28, per i titoli e le ragioni di cui in parte motiva. 3. DICHIARA la compensazione dei crediti di cui ai punti 1 e 2 della presente sentenza che immediatamente precedono e, per l'effetto, 4. DICHIARA la estinzione del debito di ### s.r.l. nei confronti di ### di cui al punto 2 che precede, con ogni effetto di legge. 5. ACCERTA e ### che ### nell'ambito della procedura per pignoramento presso terzi iscritta al n. RGE 1085/2020 del Tribunale di Vicenza ha effettuato pagamenti per il credito di ### s.r.l. risultante dalla compensazione di cui al capo 3 della presente sentenza per un totale di euro 20.317,98 alla data del 24/4/2025, per le ragioni ed i titoli indicati in parte motiva e, per l'effetto, 6. ### s.r.l. al pagamento in favore di ### della somma pari ad euro 5.217,16 in via di restituzione, per le ragioni di cui in parte motiva. 7. ORDINA a ### di rilasciare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza l'immobile sito in ###, alla via ### n. 37, censito al catasto fabbricati, foglio 3, mappali nn. 353 sub 7 e sub 2, libero da cose e persone anche interposte. 8. ORDINA la trascrizione della sentenza n. 2/2012 del 30/12/2011-2/1/2012 del Tribunale di Vicenza presso i registri di ### territorialmente competenti, con ogni conseguente effetto di legge.
Con esonero del signor ### da responsabilità. 9. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00 10. ###.
Vicenza, 19 luglio 2025 ### il: 15/09/2025 n.### 6557/2025 importo 400,00
causa n. 952/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Grassi