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Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sentenza n. 474/2025 del 20-05-2025

... apprezzabile, poiché l'eventualità del coinvolgimento d'un patronato (nel corso della gestione della pratica finalizzata al conseguimento della provvidenza pubblica) non esclude l'intervento dell'avvocata nell'adempimento dell'incarico. 15. È lo stesso appellante a confermare l'avvenuto ottenimento del beneficio pubblico: di talché - in assenza di prova dell'inadempimento della professionista (eventuale prova dell'inadempimento invero smentita radicalmente dall'indiscussa ammissione dell'appellante all'elargizione assistenziale) - quella voce economica va ascritta alla procuratrice. 16. ### complessivamente esigibile dall'avvocata - allora - corrisponde a 9.000 euro, anziché agli 11.652,63 euro oggetto dell'ingiunzione (di cui va - pertanto - confermata la revoca, imprescindibile anche nell'ipotesi d'accoglimento solo parziale dell'opposizione). 17. Con l'ultimo motivo di doglianza - infine - il cliente denuncia la mancata compensazione delle spese processuali, da parte del Tribunale adito nel giudizio d'opposizione. 18. La critica coglie nel segno solo parzialmente, poiché - pur avendo l'opposizione di ### condotto alla revoca del decreto - l'ingiungente è risultata effettivamente (leggi tutto)...

testo integrale

N. 639/2019 Reg. Gen. 
Corte d'appello di #### civile della Corte d'appello di ###, composta dai magistrati ### presidente ### componente ### relatore ha emesso la seguente sentenza nel procedimento iscritto al n. 639 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra ### (C.F.: ### - rappresentato e difeso dall'avvocato ### del ### di ###, e ### (C.F.: ### - rappresentata e difesa dall'avvocata ### del ### di ###.  1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme: a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione; c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».  2. Ciò premesso, con sentenza n. 668/2019, pubblicata il 30 aprile 2019, il Tribunale di ### ha definito il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo promosso da ### nei confronti dell'avvocata ### ha revocato parzialmente il decreto ingiuntivo n. 1/2017 e condannato l'opponente al pagamento - in favore dell'opposta - della somma di 10.208,63 euro oltre agli interessi e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 3.235,00 euro (più accessori).  2.1. ### ha proposto appello avverso tale decisione, deducendo plurime censure.  2.2. ### - in particolare - contesta l'interpretazione della clausola contrattuale relativa al compenso in caso di recesso, ritenendo come il Tribunale abbia illegittimamente integrato la volontà delle parti, applicando i parametri legali in luogo di quanto pattuito.  2.3. Egli - inoltre - censura la determinazione del valore della causa, sostenendo che il compenso avrebbe dovuto essere calcolato sul valore effettivo accertato in sede di ### inferiore a quello indicato nell'atto introduttivo.  2.4 Con un ulteriore motivo di appello - ancora - l'esponente deduce l'indebito arricchimento di ### affermando come parte delle attività stragiudiziali per cui veniva corrisposto un acconto non sarebbero state svolte effettivamente.  2.5 ### - infine - lamenta l'omessa compensazione delle spese di lite, invocando la revoca del decreto ingiuntivo come indice di soccombenza reciproca.  3. ### - invece - chiede il rigetto dell'appello, perché infondato.  3.1. Al riguardo, l'appellata I) sostiene la validità della clausola sul compenso in caso di recesso, richiamando la scrittura privata e il riconoscimento del debito da parte dell'appellante, II) ribadisce la correttezza del criterio adottato per la determinazione del valore della causa, fondato sul valore della domanda (criterio del “disputatum”), come previsto dall'art. 10 c.p.c. (sottolineando - inoltre - come la CTU nel processo da lei patrocinato sia stata depositata successivamente alla revoca del mandato, cosicché essa non potesse incidere sulla determinazione del compenso), ### eccepisce l'inammissibilità della nuova documentazione IV) e della domanda d'indebito arricchimento, in violazione dell'art. 345 c.p.c., V) contesta nel merito le doglianze sull'attività stragiudiziale svolta, ritenendo perfettamente adempiuta la propria attività, e VI) infine, difende la statuizione sulle spese.  4. In data 27 gennaio 2020, la Corte d'Appello di ### (con ordinanza n. 639/2019) ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante ### contestualmente, dichiarando inammissibile la richiesta d'acquisizione della documentazione rilasciata dal ### trattandosi di documentazione nuova.  4.1. All'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso. 5. ### è fondato parzialmente.  6. Occorre innanzitutto rilevare come all'art. 5, V c., dell'accordo stipulato fra cliente e avvocata fosse stato pattuito l'obbligo «in caso di recesso» di «corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per le precedenti e l'intera fase processuale in cui il recesso [fosse stato] esercitato».  7. Il regolamento contrattuale convenuto fra le parti è cristallino nel circoscrivere la debenza dei compensi professionali - da un lato - all'importo stabilito dai paciscenti (dato il riferimento al compenso "pattuito") e - dall'altro - all'ammontare relativo alle fasi processuali esaurite o in corso di svolgimento, al tempo del recesso formalizzato dal cliente.  8. È - dunque - necessario chiedersi, a questo punto, se - in tema di spettanze con conseguenti all'espletamento di prestazioni d'opera forense - gli accordi intervenuti fra committente e professionista abbiano portata autosufficiente ed eventualmente derogatoria dei minimi tariffari, fissati (in conformità - da ultimo - all'art. 13, l. 247/2012) dai pertinenti decreti ministeriali vigenti pro tempore (e - nella specie - dal d. m. 55/2014.  9. La risposta è affermativa, giacché - secondo (fra le altre) Cass., Sez. ###., sent.  9815/2023 - «In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile».  10. La massima è esplicita nel rilevare come sia consentito alle parti di convenire un compenso professionale d'importo alternativo rispetto a quello cui si perverrebbe ove si facesse applicazione delle previsioni normative e delle relative tabelle, e tale derogabilità deve intendersi anche al ribasso, poiché proprio «in assenza di diversa convenzione tra le parti» è preclusa (al giudice) una liquidazione inferiore alle soglie minime di cui al decreto ministeriale invocabile ratione temporis.  11. Chiarito quanto sopra, alle lettere a) e b) del punto 1 dell'accordo, le parti hanno fissato un primo compenso forfettario (pari a 5.000 euro) per l'attività consistita nella cura - da parte dell'appellata - di una pratica previdenziale, di un'altra pratica assicurativa, e di un procedimento penale, nonché - quanto alla causa civile, di (allora ipotizzato) esordio imminente - un secondo compenso bipartito, ossia concepito nella misura fissa di 4.000 euro e nell'ulteriore misura percentuale pari all'otto percento dell'importo liquidato dal giudice, in caso di vittoria nel giudizio.  12. Orbene, con riferimento a quest'ultima componente del compenso bipartito, la stessa non è accordabile all'avvocata, poiché nessuna liquidazione giudiziale risarcitoria è effettivamente intervenuta: donde la mancata integrazione del presupposto d'esigibilità di tale compenso percentuale, e la pedissequa impossibilità di quantificare l'otto percento di cui all'accordo.  13. Si deve pure precisare - nondimeno - come l'appellante contesti finanche la doverosità del pagamento dell'importo di 5.000 euro, contemplato per la gestione (fra l'altro) del procedimento ### ad avviso dell'appellante - come visto sopra - tale importo non spetterebbe all'avvocata, poiché la pratica sarebbe stata gestita prevalentemente da un centro di assistenza.  14. ### non è apprezzabile, poiché l'eventualità del coinvolgimento d'un patronato (nel corso della gestione della pratica finalizzata al conseguimento della provvidenza pubblica) non esclude l'intervento dell'avvocata nell'adempimento dell'incarico.  15. È lo stesso appellante a confermare l'avvenuto ottenimento del beneficio pubblico: di talché - in assenza di prova dell'inadempimento della professionista (eventuale prova dell'inadempimento invero smentita radicalmente dall'indiscussa ammissione dell'appellante all'elargizione assistenziale) - quella voce economica va ascritta alla procuratrice.  16. ### complessivamente esigibile dall'avvocata - allora - corrisponde a 9.000 euro, anziché agli 11.652,63 euro oggetto dell'ingiunzione (di cui va - pertanto - confermata la revoca, imprescindibile anche nell'ipotesi d'accoglimento solo parziale dell'opposizione).  17. Con l'ultimo motivo di doglianza - infine - il cliente denuncia la mancata compensazione delle spese processuali, da parte del Tribunale adito nel giudizio d'opposizione.  18. La critica coglie nel segno solo parzialmente, poiché - pur avendo l'opposizione di ### condotto alla revoca del decreto - l'ingiungente è risultata effettivamente dichiarata creditrice del suo ex assistito per l'importo di novemila euro, pari alla quasi totalità dell'importo ingiunto.  19. Di tali novemila euro, 6.444,00 risultano pacificamente corrisposti: il credito persistentemente esigibile dall'avvocata - allora - va riparametrato in 2.556,00 euro.  20. Alla luce del complessivo epilogo del giudizio, le spese di ambo i gradi possono essere compensate per un terzo, e nel resto poste a carico dell'opponente, siccome maggioritariamente soccombente.  21. Detto questo, le spese in questione vengono liquidate ex d.m 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, sono poste (per entrambi i gradi di giudizio) a carico di ### (previa compensazione - in dispositivo - delle stesse nella misura pari a un terzo, attesa l'accoglimento solo parziale della domanda di ###, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Competenze dovute per il primo grado: Fase di studio della controversia: € 460,00 Fase introduttiva del giudizio: € 389,00 Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00 Fase decisionale: € 851,00 Compenso tabellare: € 2.540,00 Competenze dovute per il secondo grado: Fase di studio della controversia: € 567,00 Fase introduttiva del giudizio: € 461,00 Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00 Fase decisionale: € 956,00 Compenso tabellare: € 2.906,00 p.q.m.  la Corte d'appello di ### pronunciando definitivamente sull'appello proposto da ### nei confronti di ### disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - accoglie l'appello parzialmente; - per l'effetto, conferma la revoca del decreto opposto, e ridetermina in 9.000 euro il credito rivendicabile dall'ingiungente ### - appurato l'avvenuto versamento di 6.444,00 euro da parte di ### a ### accerta come persistentemente dovuto da ### a ### l'importo pari a 2.556,00 euro, oltre agli accessori del credito; - conseguentemente condanna ### al versamento a ### della somma pari a 2.556,00 euro, oltre agli interessi in misura legale dal dovuto al soddisfo; - condanna, infine, ### alla rifusione delle spese di lite (previa compensazione per un terzo), e liquida le competenze dovute a tale titolo in 3.630,60 euro, per compensi: il tutto, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e C.P.A. se dovute.  ### così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.  Il relatore ### presidente

causa n. 639/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Morabito Patrizia Maria Ros, Nasso Ilario

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Tribunale di Varese, Sentenza n. 1397/2023 del 15-12-2023

... disattesa, così giudicare: ###### e dichiarato l'inadempimento di ### nell'espletamento del mandato conferito dalla sig.ra ### condannare il predetto patronato al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati in € 19.768,67 o nella maggiore o minor somma che dovesse risultare dal presente giudizio. ### di spese diritti ed onorari” ### convenuta, regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. All'udienza del 10 giugno 2022 venivano concessi i termini ex 183 VI comma cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 28 novembre 2022, nella quale il giudice si riserva sulle istanze istruttorie. Con ordinanza del 10 gennaio 2023 il giudice ammetteva i mezzi istruttori anche per testimoni e rinviava per l'interrogatorio formale della convenuta contumace. Alle successive udienze del 17 febbraio 2023 e 31 marzo 2023 la convenuta contumace non si presentava a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la regolare convocazione a comparire. All'udienza del 6 ottobre 2023 venivano escussi i due testimoni di parte attrice. La causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza per la discussione e la lettura della sentenza. ### attrice, nell'atto (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ### tra #### e #### Oggi 15 dicembre 2023 ad ore 13.00 innanzi al dott. ### M. Barnabò, sono comparsi: ### l'avv. ### e l'avv. #### (###) ### oggi presente l'avv. ### e la parte personalmente.  ### nessuno Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. 
Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni e, dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. 
Verbale chiuso ad ore 14.00 ### M. Barnabò REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### M. Barnabò ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.  la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 453/2022 promossa da: ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### , elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ##### (C.F.  ###) ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2022 ### chiamava in giudizio la ### chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il ### del Tribunale di Varese, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: ###### e dichiarato l'inadempimento di ### nell'espletamento del mandato conferito dalla sig.ra ### condannare il predetto patronato al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati in € 19.768,67 o nella maggiore o minor somma che dovesse risultare dal presente giudizio. ### di spese diritti ed onorari” ### convenuta, regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. 
All'udienza del 10 giugno 2022 venivano concessi i termini ex 183 VI comma cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 28 novembre 2022, nella quale il giudice si riserva sulle istanze istruttorie. 
Con ordinanza del 10 gennaio 2023 il giudice ammetteva i mezzi istruttori anche per testimoni e rinviava per l'interrogatorio formale della convenuta contumace. 
Alle successive udienze del 17 febbraio 2023 e 31 marzo 2023 la convenuta contumace non si presentava a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la regolare convocazione a comparire. 
All'udienza del 6 ottobre 2023 venivano escussi i due testimoni di parte attrice. 
La causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza per la discussione e la lettura della sentenza.  ### attrice, nell'atto introduttivo, afferma e documentava di essersi recata in data 8 gennaio 2020 presso la sede provinciale ### di ### sita in ### della ### n. 10 e aver conferito con ### per conoscere la possibilità di accedere ad un beneficio pensionistico anticipato. 
Ricevuta conferma di possedere i requisiti per accedere al trattamento pensionistico c.d.  “pensione anticipata quota 100”, conferiva al patronato convenuto l'incarico di curare le pratiche relative presso l'### (doc. n. 1). 
L'### confermava quindi che alla parte attrice sarebbe stata erogata a partire dall'1.03.2020. la “pensione anticipata c.d. quota 100”.  ### attrice, quindi, presentava le proprie dimissioni con effetto dal 29.02.2020 al datore di lavoro la farmacia (### della dott.ssa ### & C. S.A.S.) . 
Solo successivamente in data 29 giugno 2020 parte attrice riceveva una comunicazione dell'### di rigetto della richiesta presentata l'8 gennaio 2020 per mancanza del minimo dei contributi settimanali (n. 1791 a fronte dei n. 1976 richiesti dalla normativa vigente ### premettere come in tema di responsabilità professionale - trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultatoda un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell'incaricato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art 1176 c 2 c.c., e dall'altro ha l'onere di provare il danno derivato dall'eventuale omissione od errore riscontrato. 
Invero non potendo il professionista, e/o l'ente incaricato, garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove - sulla base di criteri necessariamente probabilistici - si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. 6967/06; Cass. 25234/10; n. 25112/17; 8516/20). 
Ciò premesso tale duplice onere probatorio è stato integralmente assolto dall'attrice. 
La documentazione prodotta e i testi escussi hanno confermato lo svolgimento dei fatti come dedotti dall'attrice. 
In particolare la testimone ### ha confermato l'esistenza di irregolarità e inesattezze. 
Spiegando che parte convenuta non aveva prodotto il documento necessario per il calcolo e che avrebbe quantificato come ### e consentito di verificare la possibilità di usufruire o meno della pensione. ### non poteva usufruire del beneficio in quanto l'opzione donna richiedeva un'anzianità di 35 anni, l'attrice aveva meno anni e non sufficienti. 
Il disinteresse a partecipare alla causa da parte della convenuta contumace conferma la mancanza di una diversa versione dei fatti adducibili a sua discolpa, che precede la mancata adesione alla mediazione e all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita in data 7 giugno 2021 e alla mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale. 
Tale errato svolgimento dell'incarico conferito alla convenuta contumace ha determinato dei danni a carico dell'attrice. 
Passando alla quantificazione a diverso titolo dovuto all'attrice, sono stati documentati i seguenti importi: la mancata retribuzione netta che avrebbe percepito da marzo 2020 ad agosto 2020, pari ad €. 7.800,00 (doc. 11), la somma di € 6.666,35, pari a quanto l'esponente ha versato ai fini del riscatto contributivo (cfr. docc. 8 e 9) la differenza tra quanto percepito a titolo di ### e quanto avrebbe riscosso a titolo di stipendio per il periodo ricompreso da novembre 2020 a ottobre 2021, quantificato in € 1.300,00 quale importo medio della retribuzione mensile netta doc. 11), € 950,00 (importo medio percepito per ### e trattamento integrativo ### 21/2020), € 350,00 per dodici mesi pari ad € 4.200,00; per un importo complessivo di € 19.266,35- oltre interessi dal dovuto al saldo. 
Si rigetta la domanda del TFR netto che avrebbe maturato nel periodo come quantificato in € 600,00 perché non adeguatamente documentato. 
La domanda dunque deve essere accolta nei termini sopra esposti. 
Le spese di lite secondo soccombenza a carico della convenuta.  PQM Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda nella causa RG 453/2022, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, così provvede: 1. accoglie la domanda avanzata da ### e per l'effetto condanna ### al pagamento all'attrice dell'importo complessivo di € 18.666,35= oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo; 2. condanna ### al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 4.000,00= per compensi oltre ad €. 349,90= per anticipazioni ed €. 502,32= per la mediazione, oltre al 15% delle spese generali sui compensi ed agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.  ### 15 dicembre 2023 ### M. Barnabò 

causa n. 453/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Renata Maria Barnabo'

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 3685/2021 del 21-10-2021

... aziendali e non può essere valutata come parametro dell'inadempimento nei confronti del datore di lavoro; -a tale proposito, la Suprema Corte di ### con la decisione dell'8 novembre 1995 n° 11436 aveva già, peraltro, affermato che: "il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale, ha distinti rapporti con il datore di lavoro" e nell'ambito di tale distinzione l'attività di rappresentante sindacale "si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro che esclude che sia proponibile un qualsiasi vincolo di subordinazione. (...) Non può essere sanzionato disciplinarmente il comportamento del lavoratore sindacalista sempre che esso inerisca all'attività di patronato sindacale"; -egli convenuto non ignorava affatto che nell'ambito del cd "patronato sindacale" la critica non può sconfinare nella attribuzione di circostanze e/o fatti o qualità infamanti indimostrati estranee a questioni di rilevanza collettiva e che la contestazione sindacale non deve mai sconfinare in valutazioni o giudizi gratuitamente attributivi di fatti e qualità infamanti; -egli convenuto, tuttavia, rivendicava che, nel caso di specie, il ### di ### non aveva mai demarcato nei confronti della dott.ssa ### la linea (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI 1^ ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.C. al n. 9509/2013, posta in deliberazione all'udienza del 25.06.2020 e vertente fra le parti: ### nata a ### il ### e residente ###(C.F.  ###) elettivamente domiciliat ###ro 5, presso lo studio dell'Avv.  ### dalla quale è rappresentata e difesa giusta mandato a margine dell'atto di citazione ### e ### nato a ### il ###, residente in ### alla ###. ### n° 33 (codice fiscale #####) rappresentato e difeso, giusta procura ad litem rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in ### alla ### d'### n° 15 CONVENUTO e ### nato a ### il ###, ivi residente alla via ### n° 53, codice fiscale ###, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in ### alla via ### d'### n° 15 CONVENUTO e ### nato a ### il ###, residente in ### alla ### n° 56 ed avente codice fiscale #####, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso Lo studio del predetto difensore in ### alla ### d'### n° 15 CONVENUTO e [### residente in ### al V.le del Lilium 72, nella qualità di direttore responsabile del quindicinale "### — ### di informazione ### edito dal ###] CONVENUTO, in relazione al quale, è intervenuta l'ordinanza del 25.02.2014 con cui è stata disposta la sospensione del giudizio nei di lui confronti, con prosecuzione della presente causa, soltanto nei confronti delle altre parti convenute, #### e ### OGGETTO: “### della personalità (anche della persona giuridica) (es.: identità personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza)”.  CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2020, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti, sicché il procedimento veniva assunto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti e ha dedotto quanto di seguito. ### attrice, primo Dirigente della ### di Stato (all'epoca dell'introduzione del giudizio), nella qualità di Dirigente del ### e delle ### "###, nell'esercizio ed espletamento delle sue funzioni, era stata oggetto di aggressioni anche di tipo sindacale, sfociate in una denuncia querela ove venivano ravvisati maldestramente atti ed azioni mai poste in essere da ella attrice; -tale querela era stata archiviata; -in ogni caso l'archiviazione era stata oggetto di opposizione da parte del convenuto ### -opposizione, tuttavia, rigettata dal ### dott. ### -in connessione al ruolo, dunque, ella attrice era divenuta destinataria di invettive e aggressioni calunniose e diffamatorie; -ella attrice in data ### era stata assegnata al ### e delle ### "### con qualifica di Dirigente; -ella attrice, appena preso possesso delle mansioni, si era resa conto della necessità di apportare delle modifiche all'organizzazione lavorativa, improntandola a criteri di efficienza, trasparenza e soprattutto celerità, stante la delicatezza del compito dirigenziale assegnatole; -tuttavia, all'interno del proprio ufficio aveva trovato subito resistenze sia per un malsano "andazzo" lavorativo, caratterizzato da margini di "autonomia" eccessivi da parte del personale addetto e da una insofferenza generalizzata al rispetto delle regole in un ambiente, peraltro, gerarchicamente organizzato secondo criteri militari, sia per ragioni discriminatorie rivenienti dalla mancata accettazione, da parte del personale dipendente, a vedersi dirigere da una donna; -l'organizzazione degli uffici della ### di Stato è disciplinata dalla legge 121/81; -la specialità della ### e delle ### in attuazione dell'art. 31 della L. 121/81, è disciplinata dal ### del ### dell'### del 16 marzo 1989, dove vengono, peraltro, individuati gli uffici periferici, su base regionale, cioè, i ### e le dipendenti ### provinciali; -l'### del Ministero dell'### per la sicurezza e regolarità dei servizi delle telecomunicazioni, previsto nell'art. 1 c. 13 della L. 13/07/1997, n.ro 249, da cui dipendono i ### è il ### e delle ### istituito con D.I. 31.03.1998 ed è incardinato nella ### per la ### di ### e ### del ### di ### - gli uffici del ### di ### e le dipendenti sezioni provinciali sono organizzati in due settori di attività: ### I - area ### ed ### — attività ### a loro volta suddivisi in numerosi settori che hanno specifiche competenze attribuite dal citato D.M. del 1989, conferite al ### addetto con un atto dispositivo del Dirigente del ### -al Dirigente del ### viene attribuito, altresì, il potere di procedere ad ulteriori accorpamenti di uffici e settori, tenuto conto dei carichi di lavoro; -al dirigente del compartimento, e, dunque, ad ella attrice spettava, tra l'altro, la cura dell'organizzazione interna dell'### da sottoporre ad un costante monitoraggio al fine di verificare la congruità ovvero eliminare eventuali criticità con l'adozione di nuove misure finalizzate a migliorare la funzionalità dell'### medesimo; -in quest'ottica, ella attrice, precisamente, in data 25 novembre 2010, aveva emanato un primo provvedimento finalizzato ad un globale riassetto organizzativo del ### -successivamente, in data 20 settembre 2011, sempre nell'ambito del progetto di riassetto generale organizzativo, aveva ritenuto necessario istituire, nell'ambito del III settore dell'### un ### — denunce ad hoc, disponendo che "il personale addetto si occupi Permanentemente e sistematicamente di tutte le incombenze di "prima istanza" ad esclusione degli approfondimenti investigativi che spettano ai ### I e II dell'### II”; -nel marzo del 2013 ella attrice aveva emanato, a conclusione del progetto, un ultimo provvedimento di rassetto organizzativo accorpando squadre e settori, eliminando disfunzioni ed incarichi conferiti quasi ad personam dalla precedente dirigenza; -in data ###, ella attrice cercava ripetutamente il ### tecnico, #### senza trovarlo; -lo stesso, in quell'occasione veniva cercato anche dall'### del personale ### C. Crescentini e dal personale addetto alla ### nonché telefonicamente sul cellulare anche dal personale addetto al centralino; -il convenuto, in realtà, si era allontanato dal lavoro per circa un'ora senza dare comunicazione a nessuno; -successivamente, lo stesso si recava nell'ufficio di ella attrice e, con tono visibilmente adirato, a richiesta di spiegazioni da parte di ella attrice, pronunciate con toni assolutamente pacati, il ### rispondeva con tono alto ed irriverente: "### che non è da un'ora che mi cerca, sono andato al bar con ### (segretario regionale del ### e poi che le devo dire pure quando vado in ###"; -il convenuto ### nonostante l'assenza di qualsivoglia replica da parte di ella attrice, effettuava il richiesto intervento sulla stampante, proseguendo nel suo atteggiamento di insofferenza ed irriguardoso verso ella dirigente, sbattendo nervosamente i fili della stampante e proseguendo nella sua invettiva; -infatti, il ### accusava ella attrice di averlo ripreso per ben due volte e, pertanto, asseritamente stanco le si rivolgeva affermando che non doveva permettersi mai più; -poiché il ### aveva superato ogni limite, veniva invitato da ella attrice ad accomodarsi fuori dall'ufficio non potendo la stessa più consentire ulteriori scorretti comportamenti; -di tutta risposta il convenuto si recava in altra stanza e, segnatamente, nella stanza della V.Q. Agg. Tangorra ove, simulando un malore, urlava a squarciagola tanto da pensare che fosse in preda ad un infarto; -ciò fino all'arrivo dell'autoambulanza che, comunque, era stata chiamata; -nelle more, il #### si rivolgeva all'organizzazione ### -quest'ultima, a mezzo dei propri esponenti e, segnatamente, del #### segretario provinciale pro tempore), avviava una inusitata aggressione sindacale ai danni di ella attrice, contenente delle accuse infamanti; -infatti, in data 22.01, il Sig. ### si recava da ella attrice con altri delegati sindacali e, cioè, con il ### Comm. ### (che all'epoca rivestiva il ruolo di segretario regionale del ### e con l'### capo ### (nella qualità di delegato di base del ###, entrambi dipendenti del ### per contestare ad ella attrice, con toni di inusitata violenza verbale, di essere responsabile del malore del ### e di aver "estorto" una relazione di servizio al personale dipendente sui fatti riguardanti il ### medesimo (relazione peraltro obbligatoria a fine turno per il personale della ### di Stato); -nella medesima circostanza il ### avanzava, sempre con i medesimi toni, la pretesa dell'uso degli automezzi dell'### a disposizione del personale, per recarsi a mensa al di fuori dell'orario di servizio, sulla base dell'obbligo, a suo dire, del dirigente di rimuovere ogni ostacolo al diritto del personale di fruire della mensa di servizio, entrando così nel merito dell'organizzazione del lavoro e delle valutazioni di carattere disciplinare, nonostante che queste materie rientrassero senz'altro nelle prerogative dirigenziali e, quindi, nonostante che le stesse esulassero del tutto dal campo delle tutele sindacali; -ai danni del convenuto ### tuttavia, veniva aperto un procedimento disciplinare che si chiudeva con un richiamo scritto; -detto procedimento veniva instaurato ai sensi dell'art. 3 c. 3 e 6 del D.P.R. 737/81, (comportamento scorretto nei confronti di un superiore gerarchico per aver aggredito il suo superiore gerarchico con toni irriverenti e volgari) dopo che ella attrice si era peritata di acquisire le relazioni di servizio redatte dall'### e di tutto il personale che era stato testimone della vicenda; -il ### sia nelle giustificazioni avverso la contestazione disciplinare, sia nel successivo ricorso gerarchico diretto al ### della ### ammetteva di aver pronunciato le frasi scorrette all'indirizzo di ella dirigente del ### -il ### della ### pertanto, confermava la sanzione disciplinare del richiamo scritto al ### ritenendo del tutto corretto l'iter procedimentale adottato da ella attrice; -il ### nella persona del #### in data ###, inviava al Dirigente del ### e delle ### una nota avente il seguente contenuto: "è stato rappresentato a questa O.S. che la S. V. a seguito di uno sgradevole alterco avuto con un dipendente nella mattinata del giorno 21 corrente, stia esercitando pressioni nei confronti di alcuni colleghi perché producano una relazione scritta sull'episodio senza ufficializzare gli scopi della richiesta e renderne note le motivazioni. Al riguardo, si fa presente che dette richieste, soprattutto se rivolte a voce e con tono perentorio, si appalesano indebite e suscettibili di apparire come comportamenti intimidatori diretti a condizionare la volontà delle persone per orientarla verso atti non dovuti e finalizzati ad effetti indesiderati, indefiniti e persino sconosciuti ai destinatari. Nel riservarsi, pertanto, ogni azione a tutela dei propri iscritti, si invita la S.V. a formalizzare per iscritto nei confronti dei dipendenti eventuali richieste di relazionare, avendo cura di rendere note le motivazioni e soprattutto il procedimento amministrativo che legittima la richiesta"; -il contenuto di questa nota veniva immediatamente reso pubblico dal ### a mezzo il quindicinale "###, ove veniva pubblicata integralmente con il seguente titolo "### a tutela dei colleghi della ###; -il #### non pago di tanto, nonostante il rigetto del ricorso gerarchico da parte del ### della ### in data ### presentava denuncia querela ai danni di ella attrice ravvisando il reato di falso e di truffa per non essere state acquisite all'interno del procedimento disciplinare anche la relazione di servizio del V.Q. Agg. Dott.ssa Tangorra, essendosi ella attrice limitata a ritenere sufficiente, per la chiusura dell'istruttoria, la sola relazione della ### (iscritta al ###, peraltro, presente al momento in cui il convenuto ### pronunciava frasi volgari e irriguardose ai danni di ella attrice (rectius dirigente del ### medesimo) oggetto della contestazione disciplinare; -pertanto, ella attrice veniva aggredita da accuse infamanti volte ad inficiare ogni attività di gestione del personale (veniva, infatti, accusata di falso e truffa per non aver acquisito altre relazioni) e, per altro verso, veniva, contestualmente, accusata dall'O.S. ### nella persona del ### di aver effettuato, come su riportato, indebite pressioni rivolte al personale per ottenere una relazione di servizio sui medesimi fatti; -a seguito della denuncia querela presentata dal ### in data ###, presso la ### della ### di ### veniva aperto ai danni di ella attrice procedimento penale n.ro RGNR n.16559/2012; -ella attrice veniva a conoscenza di detto procedimento penale in data ###, al momento della notifica dell'avviso del procedimento in ### di Consiglio, per il giorno 11.04.2013, innanzi al ### dott.  ### per aver il convenuto ### presentato richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM, dott. ### per manifesta infondatezza della notitia criminis medesima; -lo stesso P.M., infatti, nella richiesta di archiviazione espressamente evidenziava "non sussiste il falso ideologico poiché l'atto (controdeduzioni del 23.06.2011) è stato formato dal P.u. non nell'esercizio delle sue funzioni bensì (come risulta anche dall'intestazione) come “atto di parte" nell'ambito di un procedimento disciplinare"; -all'udienza davanti al ### tenutasi in data ###, il ### a mezzo del suo difensore, chiedeva che venisse sentito, a supporto delle doglianze portate in denuncia, il sost. Com. ### nella qualità di ### del ### e, dunque, all'interno di un proprio mandato sindacale, ### e la ### senza considerare l'illegittimità di tale richiesta posto che trattavasi di un procedimento penale; -in data ### il GUP emetteva ordinanza di archiviazione per infondatezza della notitia criminis e segnatamente, motivava “il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici presuppone, al fine della sua configurazione, l'esistenza di un atto genuino ma non veridico, in quanto contenente delle dichiarazioni non conformi al vero. Nel caso in esame si contesta la parzialità della relazione, redatta e prodotta da ### (dirigente della P.S. della ### di ### nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto a carico dell'esponente ### in ordine al diverbio avvenuto tra i due e che costituisce per i toni e l'eloquio utilizzato dal ### l'oggetto dell'atto di incolpazione. ### in particolare, si doleva del fatto che nell'ambito dell'istruttoria non fosse stata escussa anche la dottoressa ### presente al momento dei fatti. Si tratta di un argomento inconferente ai fini dell'accertamento di un'eventuale responsabilità penale dell'indagata rispetto al fatto in contestazione. Infatti, l'incompletezza di un'attestazione può dar luogo ad una falsità ideologica qualora il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza (Cass., sez. V, n.18191 /2009). Considerato che, nel caso in esame non sono state contestate le espressioni irriguardose rivolte dal ### alla propria superiore gerarchica, in quanto lo stesso interessato, sia nella contestazione degli addebiti rivolta al Dirigente del compartimento di ### del 7.4.2011, sia nel ricorso gerarchico avverso il provvedimento di richiamo scritto del 17.05.2011, ammette di aver pronunciato le espressioni oggetto della contestazione pare evidente come l'escussione della dott.ssa ### nessun apporto fornirebbe al mutamento della presentazione dei fatti. Manca, dunque, nella circostanza considerata l'elemento tipico della fattispecie in considerazione, ovvero della falsità ideologica”; -come su evidenziato, peraltro, l'esponente dell'### sindacale aderente al ### il #### interveniva in udienza penale tentando di sovrapporre una sedicente azione sindacale in ambito penale, sempre ai danni di ella attrice; - contestualmente, l'odierno convenuto ### e l'organizzazione sindacale di riferimento, nella persona del sig. ### partivano con una campagna denigratoria ai danni di ella attrice a mezzo comunicati stampa, miranti a ridimensionare il ruolo di ella attrice medesima e colpirla nelle mansioni da questa svolte (cfr. comunicati del 13.07.2012; 16.07.2012); -l'azione denigratoria ai danni di ella attrice proseguiva, anche a mezzo il notiziario quindicinale "### afferente al ### (di cui il ### è un iscritto), sia nel numero 14 (15.07.2012) che nel numero 18 (15 ottobre 2012), il cui direttore responsabile è ### -quanto al numero 14 si dà atto di una sedicente interruzione dell'attività sindacale "### di ### interrotte relazioni sindacali" mentre, nel numero 18, viene svolta una sedicente satira ai danni di ella attrice nella "La rubrica dell'irriverenza" dove si legge: "### i più scettici si sono ricreduti: "la reincarnazione esiste!". È bastato farsi un giro da via ### a ### per averne prova. 
Infatti, sembra che l'animo di ### (ovvero l'animo di ella attrice) si sia reincarnato in una valente ### sacri palati. Certo, bisogna un attimo lavorare con la fantasia sia perché nella reincarnazione, secondo la legge del ### si parla di trasmigrazione dello spirito e quindi qualche chiletto di più sul punto vita ci sta pure. Però l'abitudine del bagno nel latte d'asina sgombra il campo ad eventuali dubbi. La nostra ### ha fatto creare nel suo ufficio una piscina 2x2 e ogni mattina, dopo essere giunta a bordo di una lettiga romana con quattro aitanti portantini, si immerge nella vasca mentre le sue ancelle versano latte d'asina appena munto. Dopo il rito quotidiano del bagno e non prima di essersi truccata gli occhi con la malachite, si passa alla telefonata al suo ### sempre alle prese con le faccende romane. Poi giunge il suo momento preferito della giornata, ovvero il controllo del lavoro della plebis, in particolare dei ### a cui infligge pene corporali nel caso non svolgano a dovere le loro mansioni. Si dice che molti di questi, stanchi dei continui soprusi, si siano iscritti al sindacato di #### usa un'ancella segretaria per la gestione dei suoi appuntamenti mondani: parrucchiere, video conferenze con i triumviri; organizzare la guerra contro i parti, sedute dallo psicanalista. "perbacco...stiamo o no parlando della reggente del regno d'### e di ###". Non a caso nel suo ufficio è anche presente un piccolo tempio dedicato ad ### e un palco per i riti sacrificali del venerdì che precedono l'affissione della programmazione settimanale. Sembra che nelle prossime settimane anche una troupe del programma ### effettuerà un servizio sul caso della nuova ### Si dice che la ### si stia interessando al caso e intenzionata ad inviare un gruppo di suoi esperti per studiarla. Che la portino in ### ... 
Foss a Maronn!"; -era evidente, pertanto, che il deposito strumentale della denuncia querela ai danni di ella attrice, unitamente alla campagna denigratoria portata avanti dal ### tramite i comunicati stampa citati e gli articoli pubblicati sul quindicinale "### del ### mirassero a colpire la figura di ella dirigente, attuale attrice, ridicolizzarla, così ledendo l'onore, la reputazione in tutto il suo ambiente lavorativo a livello nazionale e locale, la dignità di genere, umana e lavorativa della stessa, oltre che mirante a bloccare, in via definitiva, la progressione della carriera di ella attrice, provocandole ingenti danni patrimoniali e morali; -a tal proposito, bastava pensare che il carteggio relativo al procedimento penale fosse, ormai, parte integrante del fascicolo personale di ella attrice (fino ad oggi "immacolato" e caratterizzato da un percorso di carriera ineccepibile dovuto all'incontestata professionalità ed estimazione di cui godeva prima di tali accuse); -andava evidenziato che, detto fascicolo era sottoposto annualmente a scrutinio e valutazione ai fini della progressione in carriera dei dipendenti, da parte del Consiglio di ### presieduto dal ### della ### e dai ### del ### della P.S.; -questa circostanza era conosciuta da tutti gli odierni attori nei loro specifici ruoli, per i scaturenti effetti negativi a carico di un dirigente della ### di Stato che concorreva, peraltro, con pari qualifica a livello nazionale, per la promozione alla qualifica superiore di ### (###; -ella attrice aveva subito un procedimento penale conclusosi nell'evidenza con archiviazione per esclusiva responsabilità del ### il quale aveva, artatamente, rappresentato i fatti nella propria denuncia-querela, al fine di indurre il Giudice a ritenere la responsabilità penale di ella attrice; -detto atteggiamento calunnioso aveva prodotto danni all'immagine ed all'estimazione pubblica di ella attrice sia come persona sia in quanto dirigente della P.S. del ### della ### di ### -a tal proposito, in un caso analogo, la ###ma Corte di Cassazione ha ritenuto che il delitto di calunnia abbia natura plurioffensiva, nel senso che, oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato (Cass. Pen., sez. VI, 28 aprile 2010, n. 21789; Cass pen. Sez. VI, 21 febbraio 2007, n. 10535); -il danno provocato ad ella attrice, come si avrebbe avuto modo di provare in corso di causa, era di tutta evidenza, in quanto l'odierno convenuto ### pur di ostacolare la propria dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, aveva, strumentalmente, utilizzato anche l'organizzazione sindacale di cui faceva parte (lo stesso risultava essersi iscritto alla citata O.S. il giorno successivo all'alterco avuto con ella attrice) per addivenire al proprio scopo: sminuire l'operato di ella attrice, diffamarla e calunniarla, rovinarle la carriera; -ai sensi dell'art. 368 c.p., chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'### o ad un'altra ### che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni; -tanto aveva posto in essere l'odierno convenuto, il quale sapeva bene che ella attrice non aveva compiuto alcuna azione dannosa ai suoi danni, nell'espletamento del procedimento disciplinare, peraltro, oggetto anche di ricorso gerarchico respinto dal ### della ### sicché lo stesso ### non pago, aveva presentato denuncia-querela ai danni di ella attrice ravvisando un falso ideologico; -sulla responsabilità del sig. ### e ### per la condotta configurante gli estremi della diffamazione a mezzo stampa e internet, si rendevano necessarie alcune imprescindibili precisazioni; -in materia di diffamazione vige il principio secondo cui del fatto illecito devono rispondere tutti coloro che hanno avuto parte nella pubblicazione e nella diffusione dello scritto diffamatorio; -pertanto, il convenuto ### e il ### Com. ### avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e morali, cagionati ad ella attrice in conseguenza della pubblicazione degli scritti diffamatori; -sotto questo profilo, la dottrina maggioritaria ha individuato, nel danno da lesione dei diritti della personalità, un danno patrimoniale accanto a quello più naturale e logico, per i diritti considerati, di natura non patrimoniale; -inoltre, l'orientamento della dottrina più recente riconosceva un danno di carattere patrimoniale in virtù delle caratteristiche del bene “reputazione” e della natura dell'interesse leso; -così, in casi simili alla fattispecie de qua, la giurisprudenza ha ritenuto sussistenti i danni patrimoniali conseguenti alla diminuzione della reputazione di taluni soggetti; -bastava pensare, in primo luogo, al danno che si configura all'attività di ella odierna attrice a causa della denigrazione della sua persona e della sua reputazione professionale all'interno del ### ove operava; -si poteva pensare, inoltre, alla massima diffusione del quindicinale "### ove erano stati pubblicati gli articoli ai danni di ella attrice; -il quindicinale, che aveva ampia diffusione in ### e ### era reperibile in tutte le ### d'### ed era stato appositamente pubblicato sul sito web del ### al fine di dare massima visibilità alla vicenda; -detto "### era, peraltro, letto a livello centrale dai massimi livelli del ### della PS, compreso l'### per le ### sindacali, incardinato presso la ### per gli ### generali di stretta dipendenza dal ### della ### -non poteva sottacersi, altresì, il danno morale causato ad ella attrice, inteso quale violenza psicologica subita dalla medesima; -la dottrina ha di recente definito nei seguenti termini il danno morale, anche laddove lo stesso consegua alla diffamazione a mezzo stampa: «ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto leso, che si traduce in una condizione psicologica di disagio a causa delle ripercussioni sfavorevoli sul sentimento della propria personalità a seguito della disistima che lo ha colpito nell'ambiente sociale in cui lo stesso normalmente opera e vive»; -nella diffamazione, d'altro canto, il danno morale è in re ipsa; -inoltre, in sede civile, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesione alla reputazione, non è necessario che sia già stata accertata la responsabilità del soggetto agente in sede penale: «l'interpretazione conforme a ### dell'art. 2059 c.c. comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art.185 c.p., comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; inoltre il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art.185 c.p.»; -orbene, appariva persino superfluo, nella fattispecie de qua, disquisire in merito alla diffusione ed alla rilevanza dei comunicati stampa, in uno con la sedicente satira; -ciò detto, doveva evidenziarsi come la più recente giurisprudenza avesse ampliato l'ambito del danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di lesione di valori della persona quali quelli che ci occupano, considerati quale “patrimonio irretrattabile dell'uomo”; -così, ad esempio, è stato affermato che il danno non patrimoniale risarcibile non può ricondursi soltanto al cosiddetto danno morale soggettivo, riguardando, invece, tutte le conseguenze dell'illecito che non siano suscettibili di una valutazione economica; -in particolare, la Suprema Corte, con le sentenze del 31 maggio 2003 n. 8828 e 8827, aveva fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ritenendo che lo stesso sia riferibile ad una categoria ampia, comprensiva di ogni tipo di ipotesi in cui vengono lesi valori della persona costituzionalmente tutelati e, in particolare, i diritti inviolabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost.; -in tal modo, all'art.  2059 c.c., è stato ricondotto non solo il danno morale, ma altresì il danno biologico ed il c.d. danno esistenziale, consistente quest'ultimo nella perdita della libertà del fare, sia essa dovuta alla perdita del rapporto parentale o, genericamente e quale che sia la causa, ad un'alterazione della quotidianità del vivere e dell'esistenza e/o comunque determinato dalla lesione di un valore inerente la persona costituzionalmente garantito; -con particolare riferimento al danno esistenziale da diffamazione, in dottrina è stato osservato che «l'offesa alla reputazione può provocare al soggetto passivo una serie di ripercussioni esistenziali negative — quali, ad esempio, l'isolamento da parte dei conoscenti, degli amici e della famiglia — che difficilmente possono essere ricondotte all'ambito proprio del danno patrimoniale o del danno morale e che possono ora trovare modo di risarcimento per mezzo della nuova categoria del danno esistenziale»; -con riferimento al caso di specie, le ripercussioni esistenziali negative cui dottrina e giurisprudenza riconducono la risarcibilità del danno esistenziale, si erano senza dubbio realizzate, essendo stato provocato ad ella attrice un grave stress fisico ed emotivo; -a tal proposito, giovava sottolineare che nessun appartenente alla ### di Stato può permettersi, pena la sospensione dal servizio per psico-fisica inabilità, un disagio psichico, a fortiori un alto dirigente, che, obbligatoriamente, necessariamente, deve mantenere perfetti livelli di efficienza psico-fisica, per l'assoluta particolarità della professione esercitata; -in virtù di quanto sin qui esposto, i convenuti avrebbero dovuto essere condannati a risarcire anche il danno biologico ed esistenziale causato con la loro condotta illecita; -sulla responsabilità del direttore responsabile del quindicinale "### Siulp” - ### di informazione ### edito dal ### e del direttore editoriale legale rappresentante della ### sindacale ### di ### si rendevano necessarie le seguenti considerazioni; -in tema di diffamazione a mezzo stampa, è pacifica la responsabilità colposa del direttore responsabile del quindicinale "###, fondata sulla sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione, al fine di impedire la commissione di fatti diffamatori, ai sensi dell'art. 57 c.p. e della normativa sulla stampa, ### n. 47 del 1948; -parimenti era indubbia la responsabilità penale del direttore editoriale, per via della posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione, al fine di impedire la commissione di fatti diffamatori, ai sensi dell'art. 57 c.p. e della normativa sulla stampa, ### n. 47 del 1948; -posta l'illiceità della pubblicazione dell'articolo, doveva pertanto ritenersi pacificamente sussistente un obbligo solidale di risarcimento del danno, ex art. 2055 c.c., in capo al dott. ### e al dott. ### rispettivamente direttore responsabile e direttore editoriale del quindicinale "### all'epoca della pubblicazione (ex art. 57 c.p. o, in ogni caso, ex art. 2043 c.c.); -quanto al danno subito da ella attrice, valevano i seguenti rilievi; -la tutela del diritto alla propria immagine, vale a dire la tutela della propria identità personale, del proprio buon nome, della propria reputazione e credibilità, discende normativamente in primo luogo dall'art. 2 della Cost. e, per completezza, non si poteva non considerare anche l'art. 54 Cost. che prescrive obblighi specifici di disciplina ed onore ai soggetti che esercitano funzioni pubbliche; -la reputazione personale di un individuo viene lesa quando il soggetto è leso nella sua dignità e in quel prestigio di cui ogni persona gode indipendentemente dall'attività che svolge; -sia la dottrina più recente sia l'orientamento giurisprudenziale ritengono che esista un vero e proprio diritto alla reputazione personale, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, inquadrabile nel sistema di tutela costituzionale della persona umana e in particolare nell'art. 2 Cost. e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona; -la tutela della reputazione del soggetto inteso come persona trova quindi la propria disciplina nella ### ove, nonostante non vi sia una sua espressa menzione, è però ricavabile dai principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost.; -il diritto alla reputazione personale deve essere dunque classificato quale diritto della personalità e ancorato all'art. 2 Cost; -in tal modo, il diritto alla reputazione è un diritto soggettivo perfetto riconosciuto dalla nostra carta costituzionale, unitamente ad altri diritti inerenti alla persona, quali l'immagine, il nome, l'onore, la riservatezza, ecc.; -la lesione della reputazione personale, intesa come onore e prestigio, ossia la reputazione che il soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati, deve essere valutata in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione come si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento; -la responsabilità derivante dalla lesione della reputazione altrui ha natura giuridica aquiliana; -tuttavia, non andava trascurata la parte della dottrina che ritiene che danni alla reputazione di una persona possano derivare anche da inadempimenti contrattuali; -riassumendo, quindi, il diritto alla reputazione personale è un diritto soggettivo perfetto riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Cost., quale diritto della personalità e ciò a prescindere dalle singole ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, dalla cui lesione sorge il diritto del titolare al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., e ciò senza che sia necessaria, in fattispecie come questa, la prova dell'esistenza del danno, una volta che sia stato già provato il fatto lesivo; -la prova provata pertanto del fatto lesivo, nella fattispecie de qua, era costituita dal provvedimento di archiviazione emesso dal GUP del Tribunale di ### -il danno risarcibile è sia quello patrimoniale che quello non patrimoniale e, per quanto concerne quest'ultimo, a prescindere dalla prova della commissione di un reato; -infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede l'accertamento penale della responsabilità dell'autore del fatto illecito, poiché l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. determina che il riferimento al reato di cui all'art. 185 c.p. comprenda tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; -a ciò andava aggiunto che il danno non patrimoniale non si identifica solo con il danno morale soggettivo, ma deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni lesione di un valore inerente alla persona protetto dalla ### (quale la reputazione), da cui derivino pregiudizi non suscettibili di valutazione economica; -parimenti sono diffamatori i comunicati sindacali in quanto caratterizzati da affermazioni false nonché da forme insinuanti ed ingiuriose; -in esso, infatti, contrariamente al vero, si travisano i duraturi e trasparenti rapporti professionali tra ella attrice e le organizzazioni sindacali; -tant'è che ella attrice aveva concluso con tutte le organizzazioni sindacali, compreso il medesimo ### gli accordi decentrati in occasione del varo del nuovo ### nazionale quadro, su tutte le province pugliesi, accordi sottoscritti all'unanimità dalle ### nonostante le avversità del ### a mezzo degli odierni convenuti anche tramite il quindicinale "###; -la disciplina penalistica è molto chiara, del resto, e insegna che il reato di diffamazione, quale delitto contro l'onore, si concretizza nel momento in cui qualcuno, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione; -il bene dell'onore tutelato nel nostro ordinamento giuridico è considerato un bene personalissimo dell'individuo in sé e, come tale, deve essere considerato un elemento irrinunciabile della dignità sociale della persona; -il diritto all'onore è ampiamente tutelato, peraltro, dalla giurisprudenza, la quale ha ritenuto che per ogni individuo sussiste una stima di sé ed una onorabilità, che potrà essere maggiore o minore nel contesto sociale ma che, se anche ridotta in alcune sfere, è tale da non consentire illegittime interferenze altrui, essendosi in presenza di un diritto costituzionalmente garantito; -il bene reputazione è stato oggetto, altresì, di definizione giurisprudenziale: «la valutazione che altri fanno della personalità morale e/o sociale di un individuo, tale opinione obiettiva dell'onore e del decoro di una persona ha duplice valenza: positiva e negativa; -poiché la legge deve tutelare sia la buona reputazione (la stima, cioè, che per ragioni morali, intellettuali o una persona s'è decorosamente conquistata), sia, in senso negativo, il rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto, indipendentemente dalla sua buona o cattiva fama; cioè quella condizione che consiste nell'assenza o nel non aggravamento di sentimenti ostili verso di lei; e, in tal senso va rilevato che una reputazione non buona può sempre divenire peggiore, ed a nessun privato si può consentire di cagionare volontariamente siffatto peggioramento»; -in virtù di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, dunque, non restavano dubbi circa la grave ed ingiustificata lesione dell'onore, della reputazione e dell'immagine di ella attrice, da parte del convenuto, integrandosi, di conseguenza, gli estremi del reato di cui all'art. 595 c.p., per incidens, anche nella forma aggravata, oltreché dalla diffusione via comunicati, anche dall'attribuzione di fatti determinati (e non veri); -a tale proposito, occorreva evidenziare che appariva evidente la sussistenza, in capo all'odierno convenuto, dell'elemento psicologico richiesto per il configurarsi del reato di diffamazione; -ciò che la norma richiede — com'è noto - è il dolo generico, consistente nella volontà cosciente di aver comunicato a più persone espressioni, notizie e commenti, nella cognizione della loro attitudine offensiva dell'altrui reputazione, non rilevando, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico, le particolari finalità e motivazioni dell'agente; -dottrina e giurisprudenza riconoscono che, nei delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi, che, nel caso di specie, pure sussisteva, ma appariva sufficiente il dolo generico, «che può anche assumere la forma del dolo eventuale in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come lesive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente»; -la Suprema Corte, peraltro, ha riconosciuto che, ove il carattere diffamatorio delle espressioni usate abbia una consistenza diffamatoria intrinseca tanto da non poter sfuggire all'agente, non è necessaria nemmeno una particolare indagine sull'elemento psicologico di quest'ultimo; -inoltre, non può essere trascurato il danno da perdita di chance conseguente al probabile rallentamento se non vero e proprio "blocco" della carriera di ella attrice; -tale voce di danno era in re ipsa; -sul punto infatti andava rilevato che il percorso di carriera di ella attrice era stato sempre ineccepibile, finché la stessa, a causa dell'attacco calunnioso e diffamatorio, non si era visto "inquinare" un fascicolo "immacolato" che, come già rilevato, è sottoposto, annualmente, alla valutazione discrezionale del CDA per fatti, già in atti, incompatibili con la professione svolta; -infatti, ella attrice aveva, doverosamente e per regolamento di servizio, trasmesso al Ministero dell'### (### della P.S. ### per le ### - #### ed ### nonché al suo diretto superiore gerarchico e cioè al ### e delle ### presso la ### per le ### della ### di Stato), l'intero carteggio relativo al procedimento penale aperto a suo carico, anticipando, personalmente, anche le spese legali per la sua difesa; -tra l'altro, era necessario tener conto del fatto che il rigido sistema, cui soggiaceva ella attrice, derivante dal ### di disciplina ex D.P.R. 737/81 della ### di Stato, prevedeva, comunque, la proponibilità, per gli stessi fatti, di autonoma azione disciplinare, anche in presenza di conclusione di procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione piena; -sulla sanzione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/1948 e sulla pubblicazione della sentenza, valevano le seguenti considerazioni; -l'art. 12 della legge sulla stampa prevede che “nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione”; -la somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato; -detta normativa è applicabile anche ai giornali di natura sindacale e, come tali, i giornalisti, i responsabili delle testate sono tenuti ad osservare la loro applicazione nella diffusione delle notizie e/o comunicati stampa, oggetto dell'attività sindacale medesima; -la riparazione pecuniaria prevista dalla legge sulla stampa (art.12) ben può essere comminata dal giudice civile in capo all'autore della pubblicazione illecita nonché nei confronti del direttore responsabile del giornale “ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p. [...], atteso che a detta riparazione è tenuto, non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento stesso, essendo a tanto giuridicamente obbligato” (Cass., sez. V, 15 marzo 2002; ### Milano, sez. civ., 23 luglio 2001, n.8617; ### Milano, 26 settembre 2003, n.13237); -si trattava di una forma di riparazione pecuniaria, cui ha diritto la persona offesa e che si aggiungeva al risarcimento dei danni previsti, come conseguenza civile del reato, ai sensi dell'art.185 c.p.; -alla luce di tanto, del tutto legittima si appalesava la domanda formulata da ella attrice, di condanna dei convenuti al pagamento della sanzione predetta. 
Tutto quanto sopra premesso, ### come sopra rappresentata e difesa ha concluso chiedendo che: - venga accertata, in via incidentale, la sussistenza del reato di calunnia e, comunque, dell'illecito civile derivante dai fatti denunciati in narrativa; -venga, per l'effetto, condannato il sig. ### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, quantificati in €. 200.000,00= o di quella somma maggiore o minore che il ### avrebbe ritenuto giusta ed equa, nonché non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa dal ### adito, subiti da ella attrice; -venga accertata in via incidentale, la sussistenza del reato di diffamazione e comunque, dell'illecito civile derivante dai fatti denunciati in narrativa; -per l'effetto, vengano condannati i ###ri ##### e ### in via solidale fra loro e a vario titolo per le ragioni di cui in narrativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, quantificati in €. 400.000,00= o di quella somma maggiore ritenuta giusta ed equa, nonché non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa dal ### adito, subiti da ella attrice; -venga condannato altresì, il #### nella qualità di legale rappresentante della ### sindacale ### per i comunicati stampa evidenziati in narrativa, ai sensi dell'art. 2049 c.c., al risarcimento dei danni morali subiti da ella attrice nella misura di € 100.000,00; -vengano condannati i convenuti al pagamenti di spese, diritti e onorari di causa.   Con comparsa di costituzione e risposta del 16.01.2014, si è costituito in giudizio il convenuto ### il quale, a sua volta, ha dedotto quanto di seguito. In linea preliminare andava eccepito il difetto di legittimazione passiva di egli convenuto, laddove gli viene addebitata, in solido con i sig.ri #### e ### una responsabilità ex lege aquilia da diffamazione attraverso l'attività di critica sindacale nonché attraverso l'uso della stampa; -andava in limine contestata la rispondenza al vero della fantasiosa ricostruzione fattuale attorea, maliziosamente confezionata, giustapponendo fatti e circostanze tra loro irriducibili; -la vicenda professionale/disciplinare che aveva visto come protagonisti egli convenuto e l'attrice ### infatti, era completamente sganciata dall'azione sindacale svolta dal ### in seno al ### della ### di ### e tra tali vicende non esisteva il minimo comun denominatore ex adverso temerariamente intravisto; -egli convenuto non aveva ideato, né orchestrato, men che meno aveva beneficiato di alcuna campagna denigratoria e/o diffamatoria ordita in danno della temeraria attrice; -e comunque ove mai l'azione sindacale avesse superato il perimetro delle liceità e della legittimità giammai la condotta del sindacato avrebbe potuto ridondare in danno di egli convenuto, attesa la totale assenza di collegamento cronologico ed eziologico tra fatti, persone e situazioni professionali; -per vero, l'unico punto di tangenza tra egli convenuto ed i sig.ri ### e ### era quello di essere un iscritto al S.I.U.L.P.; -tuttavia egli convenuto non aveva mai richiesto (né avrebbe potuto farlo) un intervento diretto del sindacato nella diatriba con il proprio dirigente; -a ben vedere egli convenuto neppure aveva mai conosciuto in cosa si fosse esplicata l'azione sindacale tra gennaio ed aprile 2011, in quanto (proprio a causa dell'aggressione verbale subita il ### dalla ### egli convenuto si era assentato per malattia 52 giorni lavorativi a far tempo dal 21.01.2011; -neppure vere erano le circostanze di fatto riportate ai capoversi 23), 24) e 25) dell'atto di citazione, per la semplice ragione che all'udienza innanzi al G.U.P.  del ### di ### la difesa di egli convenuto non aveva mai chiesto che venisse sentito come testimone il sig.  ### trattandosi, peraltro, di rito camerale, nel quale, notoriamente, è inibito l'espletamento di prove costituende; -completamente destituita di fondamento è, pure, la circostanza, ex adverso riferita nell'atto di citazione, secondo cui il predetto ### sarebbe intervenuto all'udienza del 11/04/2013; -né il difensore di controparte aveva preso parte all'udienza, né egli convenuto lo aveva invitato a farlo; -era poi il caso di soggiungere che egli convenuto non aveva mai ricoperto, né in passato, né allo stato, men che meno all'epoca dei fatti di causa, alcuna carica sindacale; -andava da sé, quindi, che egli convenuto in qualità di semplice iscritto al ### di ### né aveva mai potuto influenzare e/o dirigere l'azione sindacale (peraltro spesso portata avanti di concerto dalle tre sigle sindacali del ### del Sap e del ### per la ### né aveva mai avuto alcun ruolo, neppure di semplice giornalista del “Collegamento” o di redattore delle pagine del sito internet del ### -appariva ovvio, come giammai potesse essere imputata ad egli convenuto alcuna responsabilità (ove mai esistente) per gli atti compiuti in nome e per conto della struttura provinciale del ### di ### nonché per i contenuti del notiziario del ### barese nei quali la dott.ssa ### scorgeva un intento diffamatorio, in ordine ai quali egli convenuto non aveva né poteva avere alcuna responsabilità; - detta premessa appariva doverosa per individuare una linea di demarcazione che potesse mettere ordine alla confusa rappresentazione di controparte; -egli convenuto, ### della P.S. (con profilo professionale di "###) aveva prestato servizio presso il ### e delle ### a far tempo dall'anno 2003 (dal 2003 e per i successivi sette anni assegnato alla 5^ ### di P.G.  - ### - ### e ### —materiali R.E.M.A., con compiti anche di manutenzione interna apparecchiature in dotazione del ### che di ###, lavorando proficuamente ed in perfetta armonia con 2 ### ed un V.Q.A. "###" fino all'anno 2010, data di assegnazione della dott.ssa ### a capo dell'### -egli convenuto è persona mite e lavoratrice, prova ne era il fatto di aver subito in silenzio per spirito di corpo e senso dell'istituzione rappresentata, pur soffrendone intimamente, il trasferimento disposto dalla attrice alla "### (P.G.), pur se illegittimo in quanto richiedente lo svolgimento di mansioni amministrative esorbitanti dal profilo professionale squisitamente tecnico investigativo; -egli convenuto aveva pacificamente sopportato (facendo appello alla propria educazione e capacità di sopportazione) il clima di tensione all'interno degli uffici creato dall'attrice, la quale, sin dal primo giorno di comando del ### della ### di ### si era sempre relazionata con i colleghi subordinati in grado in maniera impropria, inappropriata, sovente urlando, anche per futili motivi lavorativi; -la dott.ssa ### era persino giunta a litigare con la dott.ssa ### (la quale aveva diretto gli uffici in qualità di facente funzioni per i nove mesi che avevano preceduto l'arrivo della dott.ssa ###, la quale aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento pur di troncare il sodalizio lavorativo ed il contatto con l'odierna attrice; -il giorno 26/07/2010 egli convenuto malcapitato aveva anche subito un'ingiustificata e poco ortodossa aggressione verbale da parte della dott.ssa ### per futilissimi motivi, nonostante l'aggressione verbale avesse indotto in egli convenuto uno stato di stress emotivo, per il quale si sottoponeva a visita medica presso l'### della ### di ### ove i ### diagnosticavano una "crisi ipertensiva in fase di definizione eziologica" (180/110 TNIS gg 5), ponendo una prognosi di complessivi 14 giorni (doc. n° 1); -egli convenuto non dava alcun seguito alla vicenda, nella speranza che il passare del tempo potesse favorire la distensione e normalizzazione dei rapporti con il tempo; -tale speranza evidentemente era mal riposta da egli convenuto; -infatti, il ### (doc. n° 2) egli veniva nuovamente aggredito verbalmente dal suo dirigente (ed ancora una volta ingiustamente); -nella vicenda egli convenuto, tuttavia, aveva il torto di replicare alla dott.ssa ### dimenticando che l'attrice era la titolare del potere disciplinare, che ovviamente venne nell'occasione esercitato nei confronti di egli convenuto (doc. n° 4); -non era vero quanto riferito dall'attrice al punto 11) dell'atto di citazione, in quanto egli convenuto si era allontanato dall'ufficio per soli dieci minuti con altri 7 colleghi (e non da solo per oltre un'ora) per un rapidissimo coffee break; -la cartina di tornasole della non corrispondenza al vero dell'affermazione avversaria era costituita proprio dal fatto che il capo di incolpazione del procedimento disciplinare subito da egli convenuto non era relativo all'abbandono del posto di lavoro (doc. n° 5 e ss.); -neppure vera era la ricostruzione della discussione tra gli odierni litiganti del 21.01.2011, come operata dalla difesa avversaria; -la discussione aveva avuto avvio per fatto e colpa della dott.ssa ### e la scansione degli eventi salienti era la seguente: di rientro dal coffee break egli convenuto veniva avvertito dai colleghi che la dirigente lo cercava e, quindi, subito egli vi si affacciava; -giunto nelle immediate vicinanze della porta di accesso all'ufficio della dott.ssa ### egli convenuto sentiva la dirigente urlare all'### (presente in stanza unitamente al V.Q.A. dr.sa L. R. ###: "#### dov'è !? ### per iscritto che ### non è nella sua stanza!"; -giunto in stanza egli convenuto tentava pacatamente di fornire spiegazioni alla dott.ssa ### la quale, invece di ascoltare, sovrastava con le proprie urla la voce di egli convenuto; -la dirigente, continuando ad inveire sulla protratta (a suo dire, ma inveritiera) assenza in presenza di altri colleghi, comandava ad egli convenuto di ripararle la stampante in locale (cioè quella presente nella sua stanza, ma disconnessa dalla rete telematica degli ### compartimentali); -a quel punto egli convenuto ricordava alla dott.ssa ### che, giusta una circolare del ### e del ###.TLC. (dalla medesima attrice firmata per presa visione e trasmessa agli ### pugliesi ### vi è obbligo di utilizzare esclusivamente stampanti di rete ed evitare l'uso di stampanti tradizionali, per ragioni di economicità e risparmio di spesa; -peraltro egli convenuto evidenziava alla dott.ssa ### che la stampante per la quale si chiedeva l'intervento manutentivo non era rotta, in quanto era solamente terminata la cartuccia del toner; -l'ennesima vessazione subita provocava in egli convenuto un rialzo pressorio tale da fargli temere addirittura un infarto; -soccorso da una ambulanza del ### 118 ad egli convenuto veniva posta dai dirigenti medici della ### di Stato diagnosi di "ipertensione arteriosa 1° stadio con conservazione ciclo sonno-veglia, in discreto compenso farmaco indotto" (doc. n° 2); -per tale stato morboso egli convenuto era stato assente per malattia per complessivi 52 giorni lavorativi; -così moralizzati i termini della questione circa i rapporti interpersonali e professionali tra i litiganti, occorreva a questo punto soffermarsi brevemente sulle ragioni che avevano indotto egli convenuto a denunciare la propria dirigente; -egli istante, infatti, dopo essere stato vessato ed aggredito dalla ### non riuscendo a lasciarsi alle spalle la beffa della sanzione disciplinare subita (ancorché di natura anche conservativa) informava la ### della ### del comportamento scorretto della ### percependo la rilevanza penale della condotta ascritta alla attrice e ritenendola colpevole di aver artatamente orientato l'esito del procedimento disciplinare attraverso una istruttoria procedimentale deliberatamente monca e lacunosa di deposizioni significative; -andava da sé che la condotta (non certo adamantina) serbata dalla dott.ssa ### tanto nella vicenda in esame, quanto in tutto il rapporto professionale con egli convenuto era dotata di un impulso causale tale da scriminare, o quantomeno temperare la responsabilità ascritta (ingiustamente siccome inesistente e comunque indimostrata) ad egli incolpevole convenuto, poiché era addebitabile unicamente alla dott.ssa ### la causa ultima degli eventi riferiti (peraltro maldestramente) in citazione, l'attrice aveva il potere ed il dovere di adoperarsi per evitare, o almeno ridurre tale pericolo; -era quindi fuor di dubbio che il suo comportamento attoreo aveva senza dubbio contribuito nella eziologia del danno; -nel caso di specie, quindi, sarebbe stato cura dell'adito Giudice fare buon governo dell'art. 1227 c.c., la cui applicazione formalmente si invocava; - l'inaccoglibilità della temeraria domanda avversaria poteva evincersi anche da un ulteriore e concorrente angolo prospettico; -la domanda risarcitoria attorea, pacificamente sussumibile nell'alveo delle azioni risarcitorie extracontrattuali, doveva essere respinta per difettosa deduzione ed allegazione degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano; -costituisce ius receptum, infatti, la regola secondo la quale, chi assume di essere stato danneggiato da un fatto o da un atto illecito di natura non negoziale, deve allegare e fornire idonea prova della condotta altrui illecita, del danno e del nesso di derivazione eziologica che collega la prima al secondo; -nel caso di specie, tuttavia, controparte, nella propria foga espositiva, si era limitata semplicisticamente ad affermare la responsabilità risarcitoria di egli convenuto per il solo fatto dell'archiviazione della notizia di reato n° 16559/12 R.G.n.r. del ### di ### -punto di partenza per la comprensione dell'avventatezza giudiziaria della dott.ssa ### doveva essere la meditata lettura dei provvedimenti di proscioglimento da ogni accusa a firma del dott. ### prima e del dott. ### poi; -era certamente sintomatica, infatti, la circostanza che tanto la magistratura inquirente, quanto quella decidente, nel prosciogliere la dott.ssa ### non avevano proceduto nei confronti di egli convenuto per calunnia; -ciò costituiva inequivoca prova del fatto che gli organi inquirenti della ### di ### non avevano ritenuto penalmente rilevante l'iniziativa giudiziaria di egli convenuto, nonostante la sua infondatezza; -tanto si evinceva (implicitamente, ancorché inequivocabilmente) dal fatto che né il dott. ### né il dott. ### (i quali, giovava ricordarlo avevano l'obbligo dell'azione penale) avevano disposto la trasmissione degli atti alla ### per procedere ex art. 368 c.p. in danno di egli convenuto; -“non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l'eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato (nel caso di specie il denunciante aveva addebitato ai carabinieri, intervenuti a seguito dello sparo di colpi di arma da fuoco, comportamenti percepiti come abusivi o minacciosi, ma in realtà riconducibili ad attività di servizio, quali la perquisizione dell'autovettura, l'accompagnamento in caserma ecc.)”. Cass. pen., sez. VI, 01-07- 2009, n. ###; - bisognava pertanto chiedersi che cosa i giudici baresi avessero colto, di significativo e decisivo, che all'odierna attrice continuava a sfuggire; -la risposta a tale quesito la si poteva agilmente rinvenire studiando la fattispecie normativa ex adverso avventatamente contestata; -invero l'art. 368 c.p. disciplina l'ipotesi di calunnia, che si concreta nel fatto di chi con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria od a un'altra ### che a quella abbia obbligo di riferire, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente; -secondo la quieta giurisprudenza della Corte nomofilattica (ex pluribus Cassazione penale, ### sesta, sentenza 12279 del 19 marzo 2008) il delitto di calunnia ha come scopo quello di porre in essere uno strumento di tutela dell'interesse a che non siano instaurati processi penali contro una persona innocente; -il soggetto titolare di questo interesse è rappresentato, sicuramente dalla persona falsamente incolpata, ma anche e soprattutto, dallo Stato, il quale ha il fine di garantire che la giustizia penale reprima coloro che effettivamente abbiano contravvenuto alla legge; -affinché l'interesse dello Stato possa essere compromesso non si richiede che l'accusa falsa abbia dato luogo ad una condanna ingiusta, essendo sufficiente che vi sia la possibilità che si instauri un processo, con il conseguente rischio che venga irrogata una pena ad una persona innocente; -per questo motivo si afferma comunemente che il delitto di calunnia ha natura di reato di pericolo; -dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'ipotesi delittuosa che si commenta richiede, secondo l'orientamento assolutamente incontrastato sia in dottrina che in giurisprudenza, che il calunniatore abbia la volontà di incolpare una persona, accompagnata dalla consapevolezza dell'innocenza della medesima; -di conseguenza se, come nel caso di specie, egli convenuto (soggetto agente) pone in essere una denuncia nei confronti di ### essendo veramente convinto sulla base di una situazione concreta, che costei si sia resa responsabile di un delitto (nella fattispecie falso ideologico), l'elemento psicologico della calunnia giammai avrebbe potuto sussistere; -principio pacifico in giurisprudenza è la volontà di accusare e la scienza dell'innocenza dell'incolpato sono le componenti essenziali dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia; -l'intenzionalità dell'incolpazione e la limpida conoscenza dell'innocenza dell'accusato sono dati che vanno tenuti concettualmente distinti, nel senso che la presenza del primo non comporta la necessaria sussistenza del dolo nella calunnia, ma questo è integrato soltanto se da parte dell'agente vi sia anche la consapevolezza della innocenza del calunniato, consapevolezza evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa da cui, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto (### testualmente ### G.I.P. ### sentenza n° 1332.12 depositata 1'11/01/2013); -in proposito andava anche ricordata la statuizione della Corte d'### I, sentenza 08/06/2006, nella quale il Collegio giudicante ha sostenuto che: “ai fini dell'integrazione del reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p. è necessaria una particolare cautela nell'accertamento del dolo che ne fa da fondamento, poiché richiede l'assoluta certezza dell'innocenza dell'incolpato e, soprattutto perché può essere escluso da una erronea convinzione fondata su elementi seri e concreti”; -il medesimo orientamento si rinviene nella sentenza della Corte d'### di Milano della ### sentenza 05/02/2008, ove si sostiene che per la sussistenza del delitto di calunnia è necessaria la dimostrazione che l'imputato abbia acquisito la certezza dell'innocenza dell'incolpato; -ne consegue che, non può essere addebitato tale delitto allorché sussistano elementi tali da far sorgere nell'animo del denunciante, anche soltanto ragionevoli dubbi in ordine alla colpevolezza di colui nei cui confronti la denuncia è diretta; -gli arresti giurisprudenziali testé citati si riempivano di ulteriori contenuti concreti, ove si fosse considerato che nella vicenda in esame i fatti ascritti da egli convenuto alla dirigente del compartimento della ### di ### erano assolutamente veri sotto il profilo della realtà fenomenica; -non è mai stato revocato in dubbio dal P.M., infatti, che nell'ambito dell'istruttoria del procedimento disciplinare promosso e svolto dalla ### in danno di egli convenuto, sia stata omessa l'escussione come testimone anche della dott.ssa ### pur presente ai fatti oggetto di addebito disciplinare; -l'archiviazione della notizia di reato, infatti, è stata disposta, come si desume dalla stessa richiesta di archiviazione formulata dal P.M., perché "non sussiste il falso ideologico poiché l'atto (controdeduzioni del 23/06/2011) è stato formato dal p.v. non nell'esercizio delle sue funzioni bensì (come risulta dall'intestazione) come atto di parte nell'ambito di un procedimento disciplinare"; -non si poteva dimenticare che il dolo nella calunnia si realizza quando viene provato che colui il quale formula la falsa accusa ha agito intenzionalmente con la consapevolezza e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato; -pertanto l'intenzionalità dell'incolpazione e la sicura innocenza dell'incolpato sono due dati, che vanno tenuti concettualmente distinti e che devono entrambi sussistere ai fini dell'elemento soggettivo del reato, il quale risulta integrato solo nel caso in cui vi sia esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo; -da ciò consegue che l'accertamento del dolo deve consistere nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta, che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto; -la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l'imputato è innocente si immedesima quindi con l'accertamento delle suddette circostanze; -in conclusione nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla mera coscienza e volontà dell'atto di incolpazione, ma richiede da parte dell'agente l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole e, neppure in caso di accusa temeraria: "Non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari" Cass. pen., sez. VI, 18-02-2009, 16645; -delineato il quadro generale della fattispecie legale contestata ad egli convenuto dalla attrice, era ora possibile passare a delineare le perplessità che la lettura dell'atto di citazione suscitava in egli convenuto; -in limine andava eccepito che la domanda avversaria non superava neppure la soglia di ammissibilità, lacunosa com'era già sotto il profilo assertivo, dal momento che non accennava neppure (pur essendo controparte a fornire idonea prova, giusta quanto dispone l'art. 2697 c.c., dell'elemento soggettivo del reato sotteso alla istanza risarcitoria) a circostanze di fatto dalle quali si potesse desumere la dolosa consapevolezza di egli convenuto della innocenza della dott.ssa ### nel momento in cui aveva denunziato il proprio dirigente per falso ideologico; -non era superfluo osservare, circa l'elemento psichico del reato in discussione, che per valorizzare l'impostazione di un coinvolgimento, per così dire, immediato di egli convenuto nella vicenda calunniosa per cui oggi si invocava un ristoro risarcitorio, sarebbe occorsa pur sempre la prova di un dolo diretto di egli convenuto, avente ad oggetto l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato; -"In tema di calunnia, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa «taluno che egli sa innocente» risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha escluso il dolo in relazione ad un caso in cui l'imputato aveva temerariamente denunciato, in un reclamo al tribunale, fatti non personalmente percepiti, ma riferiti dalle parti private e non valutati)" Cass. pen., sez. VI, 16-12¬2008, n. 2750; -era ben vero che la prova dell'elemento psichico del reato riguardante l'atteggiarsi del foro interno dell'agente era una prova precipuamente logica, ma nella specie non è stata dalla dott.ssa ### neppure dedotta l'esistenza di elementi univoci da cui ritrarre, logicamente, l'appagante convinzione che egli convenuto sapesse della innocenza dell'attrice al momento della sua denuncia; -se le enunciazioni ora riportate erano esatte, non poteva essere allora assolutamente condiviso il coinvolgimento di egli convenuto in condotte che, per la natura dei fatti in contestazione, si palesavano inconciliabili con l'atteggiamento psicologico del calunniatore; -per avvedersene era sufficiente una disamina degli accadimenti fattuali come innanzi ricostruita; -ebbene, in tema di procedimenti disciplinari era obiettivamente da ritenersi deviante il comportamento serbato dalla ### nei confronti di egli convenuto, rispetto ai canoni di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, che permeano, in uno al principio di buona fede, l'agire procedimentale degli uffici pubblici; -orbene, incontestabile essendo quanto precede, doveva riconoscersi che la negatività della condotta serbata dalla ### nel corso del procedimento disciplinare poteva giustificare l'adozione da parte di chi si sente danneggiato di iniziative atte a sollecitare interventi, chiarimenti, meccanismi indagatori; -orbene, in adesione alla premessa teorica che precedeva, appariva fuor di dubbio il carattere (percepito da egli convenuto come lesivo (e, pertanto, non punibile penalmente, né sanzionabile civilmente) della condotta attorea; -quanto testé osservato rendeva, ancora una volta e da un differente e concorrente angolo prospettico, ragione dell'insussistenza dell'elemento psicologico del contestato reato di calunnia, non emergendo, a fronte di propalazioni obiettivamente verificate come lesive, che gli imputati avessero avuto piena consapevolezza dell'innocenza delle persone che, con le proprie denunce, avevano esposto a procedimento penale; -ricostruita in tali termini, appariva in tutta la sua solare evidenza l'infondatezza della pretesa risarcitoria avversaria; -"Ai fini della prova del delitto di calunnia è necessario che sia accertata non già la mera non verosimiglianza delle dichiarazioni con le quali altri sia incolpato di un reato, ma la sicura falsità delle stesse" pen., sez. VI, 28-05-2009, n. ###; -verificata la non illiceità della condotta serbata da egli convenuto nella vicenda de qua e non essendo seriamente revocabile in dubbio la totale estraneità di egli convenuto all'azione sindacale del ### nonché alle pubblicazioni edite sul periodico "###, si contesta che l'attrice abbia potuto in alcun modo subire dei danni come conseguenza della pubblicazione in esame; -innanzitutto l'attrice desumeva la lesività della condotta di egli convenuto sulla base di una ricostruzione del tutto soggettiva e mistificata degli eventi storici realmente accaduti, ma vi era di più; -a ben vedere, infatti, l'azione avversaria era inammissibile, e nulla ancora, prima di essere totalmente infondata; -la difesa attrice, pur concludendo per la condanna in solido ai danni (patrimoniali e non, asseritamente subiti dalla dott.ssa ### in misura fantasmagoricamente milionaria) dei convenuti, non spendeva neppure una parola per illustrare la natura quali-quantitativa del danno asseritamente disceso dalle condotte contestate nello specifico ad egli convenuto; -l'attrice si limitava ### a sostenere, in via del tutto astratta, prescindendo dall'illustrazione del nesso di derivazione eziologica, di aver sofferto un danno; -nell'intero atto di citazione, tuttavia, non era dato rintracciare nemmeno il più sintetico passaggio sul punto; -una tale impostazione processuale (non più modificabile, alla luce del sistema di preclusioni processuali previsto dal nostro ordinamento), anche al di là di quanto innanzi dedotto, rendeva in ogni caso il presente giudizio un vano esercizio dell'attività giurisdizionale, privo di qualsiasi utilità e ragion d'essere; -ed infatti, persino nella denegata ipotesi in cui il ### adito avesse dovuto ritenere offensiva l'iniziativa giudiziaria intrapresa da egli convenuto, lo stesso ### non avrebbe potuto mai condannare egli convenuto per danni neppure minimamente illustrati dall'attrice; -già solo per tale motivo l'azione ex adverso proposta avrebbe dovuto ritenersi inammissibile e nulla, e comunque palesemente temeraria; -la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da parte attrice non meritava di essere accolta anche solo in considerazione del fatto che controparte aveva omesso di offrire qualsivoglia sostegno probatorio al riguardo; -in particolare, affinché la domanda avanzata in questa sede ###senso giuridico, sarebbe stato necessario che parte attrice adempisse l'onere della prova sulla stessa gravante anche con riguardo al nesso di causalità tra l'iniziativa giudiziaria promossa da egli convenuto, la pubblicazione delle notizie ed i danni asseritamente subiti dalla attrice; -controparte, inoltre avrebbe parimenti dovuto provare l'effettiva esistenza dei danni asseritamente subiti ed il loro concreto ammontare; -una prova che, nel caso de quo, controparte non aveva offerto; -nel caso in esame, infatti, il preteso danno è stato genericamente richiesto, non è stato causalmente ricondotto (né era in astratto riconducibile), al paventato illecito, non era stato in alcun modo provato; -in particolare, andava rilevato come nel proprio atto di citazione parte attrice motivasse la propria richiesta risarcitoria in modo del tutto apodittico, senza alcuna argomentazione e senza allegazioni probatorie, subordinandone l'esistenza al solo fatto di essere stata citata (del tutto legittimamente) all'interno di un articolo relativo a fatti di cronaca di rilievo; -secondo il costante orientamento sia della giurisprudenza di merito che di quella di legittimità, infatti, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale partecipano della medesima natura in quanto entrambi sono danni conseguenza sicché entrambi devono essere rigorosamente provati nel loro esistere e nel loro ammontare; -non poteva certo essere sufficiente prospettare, così come aveva fatto controparte nel proprio atto di citazione, l'esistenza di una condotta lesiva e chiedere genericamente il risarcimento dei danni; -a questo proposito, non si poteva non richiamare la recentissima sentenza con la quale le ### della Cassazione (sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972) hanno definitivamente escluso la configurabilità di un danno in re ipsa, statuendo che "Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo"; -in questo senso, da ultimo le ### della Corte di Cassazione si sono pronunciate ulteriormente con la sentenza n. 3677 del 16 febbraio 2009 statuendo che “Il danno, infatti, non è "in re ipsa" (nello stesso senso Cass. SU n. 6572 del 24 marzo 2006), ma va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento (...): "Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio”; -come ampiamente sottolineato dalle ### della Suprema Corte di Cassazione, il risarcimento del danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, postula la prova della deminutio patrimoniale oppure della sofferenza subita per effetto del verificarsi del fatto lesivo, in mancanza della quale non vi è né un danno conseguenza, né una obbligazione risarcitoria; -prova che, nel caso di specie, la attrice non era stata in grado neppure di allegare e dedurre. 
Tutto quanto sopra premesso, ### come in atti rappresentato e difeso, ha concluso chiedendo che venga accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di egli convenuto in relazione alle domande risarcitorie connesse all'asserita responsabilità da diffamazione a mezzo di critica sindacale nonché con l'uso della stampa siccome, riconducibili, ove mai esistenti, unicamente ai convenuti ulteriori, con riferimento ai quali non può scattare il vincolo di responsabilità solidale per difetto del presupposto della correità e/o corresponsabilità; -subordinatamente e nel merito, vengano disattese integralmente tutte le domande avversarie, siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate; -venga condannata la temeraria attrice alla rifusione delle competenze di lite, da liquidarsi nella misura massima consentita dal D.M. n° 140/12; -venga condannata la temeraria attrice, la quale ha agito in giudizio con colpa grave al risarcimento ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi equitativamente, secondo il prudente apprezzamento dell'### Con comparsa di costituzione e risposta depositata per l'udienza del 06.02.2014, si costituiva in giudizio ### il quale, a sua volta, ha dedotto quanto di seguito. Andava in via preliminare eccepito il difetto di legittimazione passiva di egli convenuto là dove egli medesimo era stato convenuto in giudizio in qualità di direttore editoriale della testata ### -l'eccezione si fondava su un duplice ordine di concorrenti ragioni; -come era ben noto, al direttore editoriale, la legge non ricollega alcun titolo di responsabilità per le eventuali pubblicazioni contestate; -infatti ai sensi dell'art. 11 L. n° 47/1948, "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore"; -ebbene, nel caso in esame, appariva evidente come egli convenuto non fosse né l'autore degli articoli contestati, né il direttore responsabile del quindicinale di comunicazione sindacale (tale essendo il dott. ###, né tantomeno il proprietario o l'editore della testata giornalistica in parola (tale essendo il S.I.U.L.P. ###; -d'altra parte l'art. 57 c.p. prevede la responsabilità penale, a titolo di colpa, del ### direttore responsabile il quale ometta di esercitare, sul contenuto del periodico da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che, col mezzo della pubblicazione, siano commessi reati, mentre nessuna responsabilità viene riconosciuta in capo alla figura del direttore editoriale; -"In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore responsabile, assumendo la paternità di ciò che viene pubblicato, si pone, ex art. 57 c.p., in una posizione di garanzia, in virtù dell'obbligo di controllo diretto ad impedire che, con la pubblicazione, siano commessi reati, mentre il direttore editoriale detta le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano - in rappresentanza dell'azienda editrice del giornale - successivamente elaborate e realizzate dal direttore responsabile, senza, tuttavia, condividerne la responsabilità di cui all'art. 57 c.p., prevista espressamente solo per il direttore responsabile; ne deriva che un'estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e di siffatta responsabilità comporterebbe l'applicazione dell'analogia in malam partem, vietata dalla legge penale." Cass. pen., sez. V, 11-07- 2011, n. 42125; -da quanto dedotto e documentato appariva evidente che nessuna delle norme ivi elencate fa riferimento alla figura del direttore editoriale, con il conseguente difetto di legittimazione passiva di egli convenuto; -ove mai si fosse ritenuta superabile la censura che precedeva, andava osservato che la difesa attrice aveva affermato che le pubblicazioni diffamatorie sul periodico di informazione sindacale “Collegamento” sarebbero state quelle relative ai n° 14 del 15/07/2012 e 18 del 15/10/2012; -orbene, la carenza di legittimazione passiva di egli convenuto discendeva dalla documentale circostanza che ### è stato ### del ### di ### (e quindi direttore editoriale del “Collegamento”) sino alla data del 20/01/2012; -pertanto egli convenuto non rispondeva per le pubblicazioni successive alla predetta data; -ancora in via preliminare, andava eccepito il difetto di legittimazione passiva di egli convenuto per tutti i fatti successivi al 21 gennaio 2012 sui quali l'attrice fondava la propria pretesa risarcitoria per asserita diffamazione perpetrata attraverso l'azione sindacale; -il sig. ### invero, era stato eletto ### del ### di ### in data 20 gennaio 2012 (doc. n° 1), in sostituzione di egli convenuto, segretario uscente, dimessosi dall'incarico per sopravvenuta incompatibilità susseguente la sua nomina a segretario nazionale del ### avvenuta nel corso del VII congresso ### celebrato a ### il 4, 5 e 6 dicembre 2011; - appariva ovvio come giammai potesse essere imputata ad egli convenuto alcuna responsabilità (ove mai esistente) per gli atti compiuti in nome e per conto della struttura provinciale del ### di ### nonché per i contenuti del notiziario del ### barese in epoca successiva al 21/01/2012, in ordine al quale non aveva né poteva avere alcuna responsabilità; -detta premessa appariva doverosa per individuare una linea di demarcazione che potesse mettere ordine alla confusa rappresentazione di controparte; -per debito di precisione, occorreva altresì rilevare un ulteriore errore commesso dalla difesa avversaria, la quale nella vocatio in ius indicava egli convenuto quale legale rappresentante pro tempore del ### nazionale; -la circostanza era macroscopicamente errata, dal momento che la ### del ### era composta da sette segretari nazionali (uno dei quali era egli convenuto); -la legale rappresentanza della sigla sindacale, tuttavia, spettava al dott. ### quale unico ### in seno alla predetta segreteria (doc. n° 2); -preliminarmente allo svolgimento di qualsiasi deduzione difensiva, egli convenuto reputava necessario svolgere alcune considerazioni di carattere generale al fine di inquadrare nella giusta prospettiva l'avvenuta azione giudiziaria, temerariamente introdotta dalla dott.ssa ### che si poneva come il frutto di una lettura completamente distorta e maliziosa delle relazioni sindacali che, come sarebbe stato dimostrato, era stata condotta dal ### per la doverosa tutela degli interessi corporativi della collettività degli iscritti, attraverso strumenti di lotta sindacale adeguati, corretti e mai lesivi (per contenuto, forma e continenza) della dignità umana della controparte istituzionale; -in data ### il neo primo dirigente della ### di Stato, ### la ### assumeva la direzione del ### della ### e delle ### di ### a seguito di trasferimento d'ufficio dal ### della ### di ### ove aveva prestato servizio per pochi mesi; -nel corso della sua breve permanenza presso la ### ferroviaria, infatti, nella qualità di vice dirigente, l'attrice si pose negativamente in luce per aver provocato una serie di gravi disguidi conseguenti ad alcune discutibili ed inopinate iniziative assunte dalla stessa nel corso dell'assenza del Dirigente titolato; -si trattò di iniziative abbastanza gravi che configuravano la aperta violazione dei diritti del personale e, per tale ragione, detta vicenda fu oggetto di segnalazione al dirigente del ### a mezzo di una nota a firma di egli convenuto datata 6 maggio 2009 (doc. n° 3), dal cui tenore si poteva evincere, per un verso, la violazione di legge perpetrata dall'attrice, e, per altro verso, l'ineccepibile correttezza dell'iniziativa sindacale nonché la totale assenza di personalizzazione; -detto modus operandi della dott.ssa ### non mutò allorquando, dal gennaio 2010, l'attrice assurgeva ad interlocutore diretto del sindacato nella qualità di ### del ### della ### -sin dall'inizio la gestione della ### si connotava confusa e carente, quanto alla conoscenza della disciplina delle relazioni sindacali e dei procedimenti che impongono il coinvolgimento del sindacato; -il ###, a pochi mesi dal suo insediamento, il segretario generale pro tempore del ### di ### (egli convenuto) dopo aver ricevuto una informazione preventiva dal contenuto sindacalmente scorretto, si vedeva costretto ad evidenziare (doc. n° 4) alla impreparata attrice l'esigenza di evitare qualsiasi confusione fra le procedure di informazione e quelle afferenti alle materie suscettibili di sviluppi negoziali, considerato che alcune determinazioni anticipate nell'informativa, riguardavano materie negoziali e non potevano essere oggetto della semplice informazione al sindacato; -nonostante l'imbarazzo di dover spiegare ad un dirigente della P.A. delle cose che era tenuto a conoscere, il tono della comunicazione era perfettamente consono e corretto; -nel testo della nota sono presenti persino accurate perifrasi finalizzate ad evitare riferimenti agli errori che la dirigente ### aveva commesso, inviando una informazione preventiva concernente materie che avevano natura negoziale e richiedevano un accordo con il sindacato raggiungibile solo attraverso una trattativa che non era stata né richiesta né attivata; -la correttezza di tale iniziativa sindacale venne (implicitamente, ancorché inequivocabilmente) riconosciuta dall'odierna attrice, la quale si adeguò senza nulla eccepire, tanto che in un breve lasso temporale la dirigente si conformò alle regole che presiedono alle relazioni sindacali: furono definite le procedure di esame congiunto per le materie oggetto di semplice informativa e concluse le trattative sulle materie negoziali con la sottoscrizione in data ### della contrattazione decentrata per la ### di ### e dell'accordo in materia di reperibilità, datato 26.12/2010; -la cartina di tornasole del fatto che il ### non fosse mai stato mosso da alcun intento persecutorio nei confronti della attrice e non avesse mai personalizzato né radicalizzato lo scontro sindacale nei confronti della dott.ssa ### era costituita dal fatto che quest'ultima era entrata in conflitto, quale dirigente del ### della ### di ### con tutte le altre rappresentanze sindacali delle principali province pugliesi; -a titolo esemplificativo si allegavano alcuni documenti sindacali delle ### provinciali S.A.P. di Foggia (doc.ti n° 5 e n° 6) e ### (doc. n° 7), del ### di ### del ### per la ### di ### (doc. n° 8), dai quali traspariva la scarsa attitudine della dott.sa ### nel tenere corrette relazioni sindacali, oltre evidenti e reiterate violazioni in tema di lavoro straordinario, gestione dei piani ferie dei lavoratori, concessioni di giornate di riposo; -in un documento congiunto delle ### di ### del ### del Sip e del ### per la ### (doc. n° 9), nel quale si formulavano alcuni quesiti all'### sindacali presso il ### della P.S, le organizzazioni sindacali erano state persino costrette a stigmatizzare il contegno reiteratamente serbato dalla dott. ### evidenziando testualmente quanto segue: "…### quanto mai insostenibile l'idea — probabilmente balenata alla mente della dottoressa ### di relegare il sindacato ovvero la sua funzione, a una semplice "azione di patronato o di patrocinio gratuito" oppure relegarlo alle sole questioni di natura strettamente negoziale. È infondato, inaccettabile, deprecabile e fuori dalle logiche attuali… A distanza di mesi, le medesime ### attendono ancora una risposta scritta e ufficiale da parte della ###. All'uopo ammoniscono l'atteggiamento della stessa che evidenzia limiti sul piano della gestione dei rapporti con i sindacati, riassumibili in un unico asserto: comportamento ###.."; -ma vi era di più; -ancora il ### per la ### di ### scriveva nella citata nota del 1° ottobre del 2011 (doc. n° 8): “...### allora, di una cristallina chiarezza come l'eccezione che stiamo praticando con lei rappresenti una via obbligata che, seppur a malincuore, non possiamo che intraprendere per riporre le questioni nell'alveo naturale di una dialettica che, anche quando sfoci in consistenti contrasti, non può assolutamente permettersi di trascurare quello che uno fa e gli obiettivi che si prefigge. Scriviamo questo non certo a caso. Riteniamo, infatti, che ella ha pensato sbagliando tuttavia, qualche conticino, che può essere insieme Dirigente dell'#### e dispensatrice di giudizi sull'attività sindacale come un professore fa con gli studenti...”; -indubitabile appariva, dunque, la scarsa propensione dell'attrice a gestire le relazioni sindacali entro canoni di correttezza e lealtà; -in merito ai contenuti dell'atto di citazione, andava ribadito il fatto che non si potesse accettare il contraddittorio su fatti cronologicamente posteriori alla data del 21/01/2012; -al punto 27) dell'atto di citazione l'attrice affermava di essere vittima di un'azione denigratoria da parte del ### perpetrata - secondo la maliziosa ricostruzione avversaria - anche col mezzo della stampa, e cioè attraverso la pubblicazione del quindicinale "###; - era innanzi tutto, doveroso respingere al mittente la capziosità del teorema, riportato al punto 28) dell'atto di citazione, sulla presunta campagna denigratoria creata artatamente, a dire dell'attrice, dal ### di ### con la complicità del #### -andava ribadito che egli convenuto aveva assunto la guida del ### di ### e la conseguente direzione editoriale del quindicinale "###, dal 03/02/1993 sino al 20/01/2012; -egli convenuto non si era mai occupato direttamente delle questioni disciplinari riguardanti il ### della ### di ### il cui iter procedimentale si snodava e si concludeva nell'anno 2011; -era dunque unicamente frutto della fervida fantasia attorea l'ipotizzato (ma inesistente) pactum sceleris tra egli convenuto, ### e ### finalizzato a colpire la figura dell'attrice, ridicolizzarla, così ledendo l'onore, la reputazione in tutto il suo ambiente lavorativo a livello nazionale e locale, la dignità di genere, umana e lavorativa della stessa, oltre che bloccare, in via definitiva, la carriera; -la fragilità del castello accusatorio avversario si coglieva a piene mani, sol che si fossero analizzati i documenti sindacali del ### nei quali latita qualsivoglia riferimento al ### mentre era evidente che gli interventi sindacali non fossero contra personam, bensì rivolti alla tutela dei diritti di tutti i lavoratori della ### -d'altra parte, nell'assenza di prove a sostegno delle accuse attoree, la miglior conferma della bontà delle argomentazioni difensive di egli convenuto si rinveniva proprio nell'azione sindacale posta in essere (talvolta sinergicamente, talaltra parallelamente) dalle altre sigle sindacali nei confronti della dott.ssa ### -del tutto non falso (oltre che profondamente lesivo dell'immagine stessa del ### era poi quanto ex adverso riportato a pagina 23 dell'atto di citazione: "…parimenti sono diffamatori i comunicati sindacali in quanto caratterizzati da affermazioni false nonché da forme insinuanti ed ingiuriose. In esso, infatti, contrariamente al vero, si travisano i duraturi e trasparenti rapporti professionali tra la parte attrice e le organizzazioni sindacali. Tant'è che la stessa parte attrice ha concluso con tutte le organizzazioni sindacali, compreso il medesimo ### gli accordi decentrati in occasione del varo del nuovo ### nazionale quadro, su tutte le province pugliesi, accordi sottoscritti all'unanimità dalle ### nonostante le avversità del ### a mezzo degli odierni convenuti anche tramite il quindicinale "###; -a dispetto di quanto autoreferenzialmente opinato, non era vero che l'attrice avesse intrattenuto rapporti idilliaci con le organizzazioni sindacali; -al contrario, la fantasiosità dell'assunto si sarebbe colta a piene mani, sol che fossero stati esaminati i documenti sindacali, peraltro estranei al ### barese, nei quali la dott.ssa ### viene così rappresentata: 1) "... [una dirigente che vorrebbe] relegare il sindacato ovvero la sua funzione, a una semplice "azione di patronato o di patrocinio gratuito" oppure relegarlo alle sole questioni di natura strettamente negoziale....catechizzare le parti sindacali nella fasi di confronto"; (come da ### congiunta delle #### per la ### Sap e ### del 22.09.2011, doc. n° 9); -2) "... grazie all'azione mirata e costante del ### alla ### di ### si respira un'aria da svendita totale per cessione esercizio commerciale..." (come ### dell'11.7.2011, doc. n° 10); 3) "...ella ha pensato, sbagliando tuttavia, qualche conticino, che può essere insieme Dirigente dell'#### e dispensatrice di giudizi sull'attività sindacale come un professore fa con gli studenti..."; (### per la ### del 01.10.2011, doc. n° 8); 4) "errare humanum est perseverare est diabolicum — ancora una volta siamo costretti a denunciare il carattere "vessatorio" del Dirigente del ### della ### di ### che... con disposizioni che non sono contemplate in nessun regolamento o direttive ### ma, frutto di "sogni personali", impediscono al personale… di svolgere servizio senza incappare nelle "### del Dirigente di ###."; (come da ### del 18.07.2011, allegata quale doc. n. 11); -in merito al raggiungimento degli accordi decentrati, di cui l'attrice si vantava, era appena il caso di precisare che quelli concernenti la provincia di ### erano stati sottoscritti il 22 giugno 2010, di fatto un anno prima dell'inizio della presunta campagna denigratoria posta in essere dal ### -ebbene, l'attrice si era ben guardata dal chiarire quali sarebbero state, nelle fasi di sottoscrizioni degli accordi sindacali risalenti al 2010, le presunte avversità del ### - a mezzo degli odierni convenuti anche tramite il quindicinale "###, in particolare quale fosse stato il ruolo svolto da egli convenuto; -del tutto inveritiero appariva, poi, quanto maliziosamente riferito dalla difesa avversaria (alle pagine 16 e 17 dell'atto di citazione) circa la diffusione territoriale del quindicinale "###; -non era vero che la predetta pubblicazione avesse ampia diffusione in ### e ### tantomeno che essa fosse reperibile in tutte le ### d'### -men che meno vero era che "###, fosse letto dai massimi livelli del dipartimento della P.S., compreso l'### per le ### sindacali; -le allegazioni attoree erano inverosimili, dal momento che la rivista era a distribuzione locale ed allo stato aveva una tiratura di mille copie; -non era reperibile in tutte le ### d'### per la semplice ragione che non vi fosse alcuna distribuzione e/o spedizione agli uffici di ### dislocati nel territorio nazionale, in considerazione del prevalente carattere locale delle notizie sindacali; -infine, non si comprendeva come l'attrice potesse dare per scontato il fatto che il “Collegamento” fosse letto dai vertici dirigenziali della ### di ### presso il ### della ### lasciando intendere che vi fosse una sorta di "controllo" centrale dell'informazione sindacale; -per quel che concerneva la presunta aggressione sindacale del 22.01.2011, egli convenuto ci teneva a precisare che il 22 gennaio 2011 non c'era stato alcun incontro con la signora ### poiché egli convenuto in quella data si trovava in tutt'altro luogo; -egli convenuto, invero, era stato impegnato per tutta la giornata del 22/01/2011 presso la sede ### del ### di ### S. ### ove alle 11.33, aveva effettuato delle consumazioni al Bar interno, come risultava da uno scontrino allegato alla ricevuta delle spese di rappresentanza sostenute nel gennaio 2011 ed asseverata al bilancio consuntivo ### dello stesso anno (doc. n° 12); -era appena il caso di soggiungere, inoltre, che egli convenuto non aveva mai incontrato in nessuna occasione ed in nessun luogo la dott.ssa ### durante tutto il mese di gennaio 2011, né aveva mai sostenuto e/o perorato le ragioni del ### -laddove, poi, l'attrice parlava di "indebite pressioni rivolte al personale per ottenere una relazione di servizio ... " e della “pretesa dell'uso degli automezzi di servizio” si riferiva a tematiche sollevate ed esposte ineccepibilmente per iscritto con due distinte note a firma di egli convenuto, entrambe datate 10 febbraio 2011; -nella prima (doc. n° 13), si invitava la dirigente del ### a rispettare le norme generali a presidio della correttezza dei procedimenti amministrativi, nonché della trasparenza degli atti in funzione dei diritti del personale rappresentato; -con la seconda missiva (doc. n° 14) si chiedeva che fossero rese note le iniziative dell'### in ordine al diritto alla mensa di servizio prevista per il personale della ### diritto che l'attrice aveva completamente disatteso dal momento dell'assunzione della direzione del ### -andava soggiunto che, proprio con riferimento all'importante questione della mensa, si rendeva necessario, in data 23 marzo 2010, l'invio di una formale diffida a fronte delle mancate risposte della ### (doc n° 15); -soltanto dopo la diffida la Dirigente del ### rendeva note le proprie iniziative; -quanto all'incontro cui si faceva riferimento al punto 14) dell'atto di citazione, era doveroso evidenziare, a rettifica del difettoso atto costitutivo della ### - che esso era avvenuto sui temi afferenti alle note citate e, conseguentemente, dopo l'inoltro delle stesse; -si era trattato non già di una visita estemporanea resa sull'onda di inconfessabili propositi aggressivi (come lasciava intendere controparte nella propria suggestiva narrazione) ma di un incontro sindacale ufficiale, previamente richiesto e ritualmente concesso, al quale si era recata una delegazione del ### composta da egli convenuto e dal ### della sezione ### del ### ed dal ### del ### due persone miti e di squisita cortesia; -nel corso della riunione vennero rappresentate alla dott.ssa ### le problematiche già formalizzate nelle citate note (doc. ti n° 13, n° 14 e n° 15); -nella circostanza il ### e gli altri due colleghi presenti si limitarono all'illustrazione delle problematiche sindacali in agenda, senza mai virare su problematiche diverse ed ulteriori, quali i diverbi tra la ### ed i suoi dipendenti; -mai era stato affrontato (e neppure sfiorato) l'argomento della vicenda del ### il cui nome non era mai stato fatto nel corso dell'intera riunione; -ancora una volta appariva in tutta la sua solare evidenza che la dott.ssa ### cercava artatamente di collegare fatti e questioni decisamente inconciliabili sotto il profilo logico e temporale; -ancora una volta appariva evidente che la dott.ssa ### aveva azionato una domanda risarcitoria fondandola su un'ipotesi accusatoria “maliziosamente costruita a tavolino” ex post; -il maldestro tentativo, tuttavia, era destinato a sicuro insuccesso, dal momento che l'attrice accostava fatti e circostanze inconferenti e slegati tra loro; -nel tentativo di collegare l'azione sindacale di egli convenuto con la vicenda ### controparte arrivava al punto di dire che egli convenuto avrebbe preso parte all'udienza innanzi al Gup dell'11/04/2013 di discussione dell'opposizione all'archiviazione del procedimento penale n° 16559/12 R.G. n. r. del ### di ### a carico di ### -tale circostanza era falsa; -egli convenuto non era mai intervenuto in udienze penali relative a procedimenti a carico della ### non essendo mai stato citato in nessuna delle qualità compatibili con un procedimento, peraltro, svoltosi e definito, come si apprendeva, dall'atto di citazione, con rito camerale; -appariva, dunque, francamente incomprensibile come si potesse anche solo pensare (questo sì che integrava gli estremi della diffamazione) che un dirigente sindacale potesse tentare "di sovrapporre una sedicente azione sindacale in ambito penale, sempre ai danni dell'attrice", come si affermava nell'atto di citazione; -l'affermazione tanto grave quanto falsa, era palesemente smentita dal fatto che egli convenuto, dopo la celebrazione del ### durante il quale era stato eletto segretario nazionale del ### non si era mai più occupato delle vicende locali baresi e, peraltro, il giorno dell'udienza camerale dinanzi al G.U.P. del ### di ### (cioè il 24 aprile 2013) si trovava a ### al lavoro nel suo ### ubicato in ### 26; -assurda era poi l'affermazione, di cui al punto sub n° 26 dell'atto di citazione, inerente alla presunta campagna denigratoria a mezzo di comunicati stampa alla cui ideazione e diffusione egli convenuto avrebbe, secondo la prospettazione attorea, partecipato attivamente; -egli convenuto disconosceva e contestava tali documenti, posto che non aveva mai né ideato, né redatto, men che meno diffuso gli stessi; -era appena il caso di rilevare, al riguardo, che le date degli stessi erano riferibili a periodi nei quali egli convenuto non aveva più alcuna responsabilità territoriale, ricoprendo una carica a livello nazionale, che non permetteva, per ragioni pratiche e statutarie, di curare faccende locali, di diramare comunicati stampa in nome e per conto delle strutture provinciali locali; -alla luce delle considerazioni svolte in punto di fatto nella sezione che precedeva, francamente non si comprendeva l'ubi consistam della doglianza attorea; - controparte concentrava le proprie doglianze precipuamente su due articoli (asseritamente diffamatori) pubblicati nei numeri 14/2012 e 18/2012 del periodico di informazione sindacale denominato "###; -per scrupolo difensivo, tuttavia, ove mai controparte reputasse diffamatoria (ancorché la cosa non traspariva dal complessivo tenore dell'atto introduttivo di lite) anche in relazione alla pubblicazione della nota sindacale a firma di ### datata 10/02/2011 (doc. n° 13) andava osservato che l'iniziativa editoriale doveva intendersi assolutamente legittima e corretta; -al riguardo era opportuno svolgere alcune considerazioni sul tema della diffamazione con il mezzo della stampa, anche al fine di dimostrare (ancora una volta e da un differente angolo prospettico) che nessuna strategia diffamatoria e/o denigratoria era stata mai ordita e/o preordinata ai danni della dott.ssa ### -la pubblicazione de qua, dunque, oltre a riportare contenuti veri, li esprimeva (trattandosi di mera trascrizione di una nota sindacale) in maniera neutra; -era di palmare evidenza che la pubblicazione fosse avvenuta entro il perimetro di liceità del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, avendo lo stesso riportato notizie relative a fatti veri e provati, di chiaro ed evidente interesse per la collettività (sul punto era doveroso rammentare che l'incarico dirigenziale della dott.ssa ### era esteso a tutti gli ### di ### presenti in ### ed in ### in una forma appropriata al tema trattato, priva di commenti o di frasi offensive: infatti, non vi erano pareri personali, commenti giornalistici, né venivano operati accostamenti subdoli che avessero potuto trarre in inganno il lettore; -dopo aver dimostrato come fosse stato rispettato il canone della verità, giovava senz'altro evidenziare come gli odierni convenuti avessero onorato anche il requisito della continenza espositiva; -invero, in primo luogo si doveva evidenziare che "non lede la reputazione individuale e in particolare il principio di continenza l'articolo che, se pur scritto in modo colorito e con l'utilizzo di titoli, sottotitoli, occhielli e didascalie potenzialmente diffamatori, permette di stabilire che il giornalista si è limitato a riferire circostanze a lui precisate dagli organi requirenti, sicché la forma utilizzata si presenta come un espediente giornalistico per tenere viva l'attenzione del lettore piuttosto che come l'affermazione di fatti che lo scrivente assume di aver verificato di persona" (### Cagliari, 7 marzo 2007, n° 662); -come chiarito da una recente pronuncia della Corte di legittimità in punto di continenza espositiva nell'esercizio del diritto di critica, andava rammentato che "La continenza formale non può equivalere a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio ed anodino, in quanto in essa rientra il libero ricorso a parole sferzanti e pungenti. È stato correttamente osservato che l'esercizio del diritto di critica, nella sua funzione di scriminante, può esplicarsi con l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici, specie quando abbia ad oggetto un tema di grave interesse pubblico" (### sezione V, 16 giugno 2009, n° ###); -infine, non poteva negarsi nemmeno la sussistenza, nella fattispecie in esame, del requisito dell'interesse pubblico, vista la rilevanza dei temi trattati per la collettività in genere e soprattutto per quella barese; -evidentemente alla controparte sfuggivano i noti principi affermati dalla giurisprudenza in materia di diffamazione al fine di realizzare un ragionevole bilanciamento tra i diritti, all'onore ed alla reputazione e la libertà di opinione e manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che dei primi costituisce il c.d. limite esterno quando venga esercitata secondo precisi criteri; -nella fattispecie in esame veniva in considerazione il diritto di cronaca, inteso come il diritto di raccontare tramite mezzi di comunicazione di massa accadimenti reali in considerazione dell'interesse che rivestono per la generalità dei consociati, che deve rispettare i seguenti tre criteri per escludere l'antigiuridicità degli illeciti contro l'onore: 1) verità oggettiva dei fatti esposti (Cass. n. 8953/06; n.6877/00; Cass. n. 5947/97), o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e verifica delle fonti (Cass. n.2751/07; Cass. n.2271/05; Cass. n. 23366/04); 2) utilità od oggettivo interesse alla conoscenza dei fatti da parte della pubblica opinione (c.d., pertinenza); 3) correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza); -la dott.ssa ### lamentava, ancor più in generale, che l'azione sindacale del ### fosse intrinsecamente diffamatoria; -ancora una volta la doglianza non coglieva minimamente nel segno; -il nostro ordinamento aveva uno dei propri capisaldi nel principio della libera manifestazione del pensiero, "pietra angolare del sistema democratico" (Corte Costituzionale sentenza 19.02.1965, n° 9; Corte Costituzionale sentenza 17.4.1969, n° 84), "fondamento della democrazia" (Corte Costituzionale sentenza n° 172 del 1972), "il più alto, forse dei diritti fondamentali" (Corte Costituzionale sentenza n° 138 del 1985); -la libertà di espressione è definita un diritto al contempo individuale e sociale: diritto fondamentale del singolo «perché - secondo la celebre definizione di ### - l'uomo possa unirsi all'altro uomo nel pensiero e col pensiero» (La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, ### 1958), ma anche diritto sociale, vale a dire pretesa di un comportamento attivo dello ### affinché, attraverso la formazione di un'opinione pubblica consapevole, sia garantita "l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del ### (artt. 3 e 2, Cost.); -anche sul piano internazionale la concreta possibilità delle diverse idee di esprimersi (e circolare) diviene un indice fondamentale per misurare il grado di democraticità di un sistema politico; -la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo ha definito la libertà d'espressione quale fondamento della società democratica (cfr. Kokkinakis v. Greece of 25 May 1993, ### A no. 260-A, p. 17, para. 31); -con riguardo al diritto di critica, ed in particolare a quella sindacale, derivante dai più ampi diritti di libertà sindacale e manifestazione del pensiero ex artt. 21 e 39 Cost., la giurisprudenza è costantemente concorde ad ammettere la possibilità di esprimersi con toni e modi di disapprovazione e riprovazione anche particolarmente aspri; -è infatti, noto che il diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., si concretizza nella espressione di un giudizio, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti ed i limiti scriminanti sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, dovendosi considerare superati tali limiti ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato; - in tale ambito, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica di cui all'art. 21 Cost. e quello alla dignità personale di cui agli artt. 2 e 3 Cost., si deve dare la prevalenza alla libertà di parola, necessaria per una dialettica democratica altrimenti irrealizzabile, salvo tuttavia che la critica trasmodi in un attacco personale con cui si intenda colpire la sfera privata dell'offeso, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la qual cosa deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice che lamenta la subita diffamazione (onus probandi incumbit ei qui dicit); -la critica pertanto, viepiù quella in materia sindacale, che deriva la sua natura dal fatto che nasce da un gruppo di professionisti o di lavoratori della stessa categoria, o anche da uno solo di essi, ed ha per oggetto un argomento di carattere corporativo, attinente cioè agli scopi ed interessi della categoria, può lecitamente assumere talora anche caratterizzazioni esagerate o aggressive, esplicandosi con l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici, senza che possa così essere interessata la sfera penale, salvo il limite all'esercizio di tale diritto che deve ritenersi superato allorché l'agente miri a colpire l'altrui dignità morale, trascendendo nel campo dell'aggressione alla sfera morale penalmente protetta; -sulla scia dei menzionati precedenti si sono successivamente mosse le pronunce in materia, le quali hanno sempre meglio definito il perimetro di legalità entro il quale può e deve esplicarsi il diritto di critica sindacale; -ebbene, alla luce delle superiori considerazioni, appare di solare evidenza che l'azione sindacale svolta dal ### di ### sotto la direzione del sig. ### non soltanto è stata sempre svolta a tutela della collettività degli iscritti (e non in difesa di interessi individuali del sig. ###, ma si è anche sempre mantenuta entro i canoni di correttezza individuati dalla più sensibile giurisprudenza, sia di merito che di legittimità; -a tal riguardo si rammentava che la critica sindacale, quale esplicazione del più generale diritto di critica, può assumere, in ragione dell'inquadramento professionale della categoria rappresentata, ulteriori specifici contorni tali da giustificare anche il ricorso a modalità esplicative particolarmente aspre e pungenti; -appariva illuminante al riguardo una sentenza del ### penale di ### per la sua perfetta aderenza al caso di specie, in quanto trattasi di un precedente giurisprudenziale nel quale si assolve dal delitto di cui all'art. 595 c.p. il sig. ### il quale, nella sua qualità di segretario regionale ### era stato tratto a giudizio per aver diffuso un comunicato che veniva pubblicato sul n. 20 del settimanale ### "### dal titolo "Il silenzio degli innocenti" tramite il quale si criticava, con toni fortemente polemici e mordaci, il locale questore con gravi addebiti di negligenza e imprudenza organizzativa nell'espletamento di un servizio avente pubblico interesse; -ebbene, la magistratura forlivese aveva ritenuto che la nota sindacale della quale si era doluto il questore/querelante fosse da considerare espressione del diritto di critica sindacale esercitato in conformità ai canoni della continenza della forma espositiva e della rilevanza sociale dell'argomento: "Non è punibile per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ex art. 595, 2° e 3° comma, c.p., colui che in qualità di segretario regionale del ### (sindacato italiano unitario lavoratori polizia) abbia rivolto ad un questore, a mezzo di un comunicato stampa, aspre e pungenti critiche in ordine alle modalità di organizzazione del servizio traduzione collaboratori di giustizia (nella specie, è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, ritenendosi il fatto oggetto dell'imputazione scriminato dal legittimo esercizio del diritto di critica sindacale di cui all'art. 51 c.p.." Così in massima #### sentenza 30 settembre 1999, reperibile in ### it. 2001, 2°, 191.; -ma vi era di più; -la Suprema Corte ha altresì chiarito che: "non esula dai limiti del diritto di critica sindacale, e non è quindi suscettibile di dar luogo a penale responsabilità per il reato di diffamazione, l'affermazione, contenuta in un comunicato affisso alla bacheca esistente nel luogo di lavoro, secondo cui la mancata promozione di un dipendente al ruolo dirigenziale sarebbe stata una vera mascalzonata imputabile a soggetti nominativamente indicati, per non avere essi pubblicizzato, in violazione degli accordi sindacali, la disponibilità del posto in questione e per non avere tenuto, uno di essi, un comportamento definito "intimidatorio" nei confronti del suddetto dipendente, al quale era stata prospettata la convenienza di non coltivare ulteriori vane speranze di avanzamento di carriera, ma di accettare piuttosto una proposta di prepensionamento onde evitare un progressivo depauperamento del previsto premio di buona uscita" ### testualmente Cass. Pen. Sez. V. sentenza 14 aprile 2000, ### reperibile in ### Pen. 2000, 1157; -ancora, si era esclusa la configurabilità del reato di diffamazione a carico di un sindaco il quale, a fronte del mancato sgombero delle strade dall'accumulo di neve, aveva affermato, in una missiva diretta al presidente della provincia, che il soggetto cui, dall'amministrazione provinciale, era stato affidato il relativo servizio, lo svolgeva con "menefreghismo" e "scarsa professionalità" (### Sez. V, sentenza 06 febbraio 2008, n. 18799, reperibile in ### Pen. 2008, 7-8, 764); -allo stesso modo si era ritenuto che: "le espressioni "compagni di merenda" e "di brigata" non apparivano idonee al superamento del limite della continenza, poiché il diritto di critica presentava una sua necessaria elasticità e non era necessariamente escluso dall'uso di un epiteto infamante, dovendo la valutazione del giudice di merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi particolarmente aspri sia o meno funzionale all'eventuale assoluta gravità oggettiva della situazione rappresentata". ### Pen. Sez. I, sentenza 29 ottobre 2009 n° 41551; -del resto, non appariva peregrino richiamare quell'insegnamento della giurisprudenza che afferma "quando la critica consiste in varie espressioni di dissenso, queste devono essere intese nel senso che più presumibilmente l'autore a esse conferisce e non possono essere interpretate forzatamente nel modo offensivo che appare al querelante" ###.i.p. #### 7.4.1997 Biagi, reperibile in ### Inform., 1997, 755; -d'altra parte, il "### assolveva la propria funzione di divulgazione dell'azione sindacale del ### di ### da diciassette anni e sin dal primo numero, nella "spalla" della terza pagina si riportano sistematicamente (e testualmente) il testo integrale delle note sindacali maggiormente rilevanti con le quali il ### conduce la propria azione sindacale nei confronti anche di questori (oltre che, naturalmente, di dirigenti e vice questori) i quali rappresentano, in ragione delle deleghe vicarie ricoperte, la parte datoriale, naturale controparte negoziale del sindacato (doc. n° 16); -ebbene, nessun funzionario apicale della ### di ### aveva mai ritenuto diffamatoria l'azione sindacale portata avanti dal ### di ### -men che meno era stata mai considerata diffamazione a mezzo stampa la trascrizione di una nota sindacale sul periodico "###; -era appena il caso di soggiungere che ogni nota sindacale riportata sulla predetta pubblicazione veniva sempre affissa nelle bacheche sindacali a disposizione del ### nei vari uffici territoriali dell'### e, per giunta, veniva anche diffusa a mezzo volantinaggio ed e-mail agli iscritti al sindacato; - ancora una volta, e per altra via, risultava dimostrata l'infondatezza (e nel contempo la pretestuosità) della pretesa attorea; -la critica sindacale, aspetto del più ampio principio della libertà di espressione sancito dall'art. 21 della ### giustifica e legittima il diritto al dissenso dalle decisioni aziendali e non può essere valutata come parametro dell'inadempimento nei confronti del datore di lavoro; -a tale proposito, la Suprema Corte di ### con la decisione dell'8 novembre 1995 n° 11436 aveva già, peraltro, affermato che: "il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale, ha distinti rapporti con il datore di lavoro" e nell'ambito di tale distinzione l'attività di rappresentante sindacale "si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro che esclude che sia proponibile un qualsiasi vincolo di subordinazione. (...) Non può essere sanzionato disciplinarmente il comportamento del lavoratore sindacalista sempre che esso inerisca all'attività di patronato sindacale"; -egli convenuto non ignorava affatto che nell'ambito del cd "patronato sindacale" la critica non può sconfinare nella attribuzione di circostanze e/o fatti o qualità infamanti indimostrati estranee a questioni di rilevanza collettiva e che la contestazione sindacale non deve mai sconfinare in valutazioni o giudizi gratuitamente attributivi di fatti e qualità infamanti; -egli convenuto, tuttavia, rivendicava che, nel caso di specie, il ### di ### non aveva mai demarcato nei confronti della dott.ssa ### la linea di confine tra satira lecita e dileggio gratuito, dal momento che le imprudenze comportamentali e le negligenze organizzative e gestionali contestate al dirigente in difesa del lavoratore erano storicamente vere (in quanto realmente accadute e, peraltro, ex adverso neppure negate e/o contestate) e, peraltro, stigmatizzate con continenza di forma e di sostanza; -le argomentazioni avversarie, d'altra parte, si infrangevano contro l'invalicabile dato di fatto che la satira costituisce una forma espressiva tutelata dall'ordinamento ed è intrinsecamente caratterizzata da una forma verbale o grafica ironica dai toni marcati e dissacratori, il cui limite è rappresentato dalla mera offesa; -il principio di continenza formale assume, quindi, nella satira un connotato ancor più attenuato che nelle altre manifestazioni del pensiero che operano su altri piani comunicativi, quali ad esempio il diritto di cronaca; -il limite nella critica satirica sindacale è costituito dalla necessità di un rapporto funzionale dell'affermazione, consapevolmente accentuata ed espressa in forma paradossale o di metafora, con uno scopo di denunzia sociale o politica su eventi obiettivi ottenuto attraverso l'ilarità; - la Corte di ### ha quindi ritenuto che un dissenso satirico possa esprimersi attraverso espressioni di qualsiasi tipo purché strumentalmente collegate (come nel caso di specie) alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento preso di mira e che non si risolvano in una aggressione gratuita e distruttiva (### 28 novembre 2008 n. 28411); -in definitiva le lamentele della dott.ssa ### erano macroscopicamente infondate per un doppio ordine di concorrenti ragioni: 1) da un lato perché il pezzo satirico pubblicato nella "### dell'irriverenza" del n° 18 della rivista "### non era diretto personalmente (né direttamente, né indirettamente) rivolto all'attrice (il cui disappunto costituisce, anzi, la cartina di tornasole del fatto che l'estensore del pezzo aveva colto nel segno); 2) dall'altro perché il "castigat ridendo mores", anche ove si riferisse alla controparte (il che, andava ripetuto, non era) non si risolve in una aggressione gratuita e distruttiva, ma costituisce una critica strumentalmente collegata alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento preso di mira; -la dott.ssa ### alla quale, evidentemente, continuavano a sfuggire il ruolo e la funzione sindacale - non si avvedeva del fatto che la satira costituiva uno strumento di manifestazione del pensiero sindacale con pari dignità e tutela rispetto a quello di qualsiasi altra forma a disposizione del sindacalista; -nella forma di comunicazione, infatti, la Suprema Corte ha affermato che un rappresentante dei lavoratori "può prescegliere nell'ambito della sua responsabilità la forma di comunicazione ritenuta adatta a far comprendere le posizioni assunte in determinate vicende aziendali non diversamente da quanto avviene nella sfera lata della politica" #### Civ., sentenza 5 luglio 202 n° 9743; -la lettera aperta certamente era suscettibile di scuotere o turbare la sensibilità della generalità dei destinatari, ma tale aspetto costituiva l'essenza stessa della satira che, per essere tale, non poteva ammettersi solo se gradita al soggetto destinatario (castigat ridendo mores); -d'altra parte, opinare diversamente avrebbe portato all'assurda conclusione di ritenere la satira lecita ed ammissibile esclusivamente ove svolga una critica meramente cortigiana; -così depotenziato, tuttavia, il diritto di critica satirica sarebbe privo di ogni significato; -ebbene, alla luce delle superiori ed incontestabili considerazioni, in nessun caso il testo della "### dell'irriverenza", sconfina nel dileggio gratuito o nella enfatizzazione per finalità diffamatorie di aspetti personali dell'attrice; -era quindi da disattendere integralmente la domanda risarcitoria temerariamente azionata nel presente giudizio, rientrando pacificamente l'articolo satirico de quo nell'ambito della critica sindacale e non trascendendo le espressioni, pur provocatoriamente ricche di accostamenti di immagini forti, l'offesa né nei modi né nei contenuti; -verificata la completa liceità degli scritti editi sul "### andava contestato che l'attrice avesse potuto in alcun modo subire dei danni come conseguenza della pubblicazione in esame; -l'attrice assumeva la diffamatorietà e lesività dell'azione sindacale del sindacalista convenuto sulla base di una lettura del tutto soggettiva e mistificata della realtà testuale delle pubblicazioni e delle condotte del sig. ### -ma l'azione avversaria era inammissibile, e nulla ancora, prima di essere totalmente infondata; -ed infatti, la difesa attrice, pur concludendo per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni (patrimoniali e non, asseritamente subiti dalla dott.ssa ### in misura fantasmagoricamente milionaria) non spendeva neppure una parola per illustrare, la natura quali-quantitativa del danno asseritamente disceso dalle pubblicazioni e dalle condotte contestate; -l'attrice, a distanza di quasi due anni dalle pubblicazioni contestate, si limitava ### a sostenere, in via del tutto astratta, prescindendo dall'illustrazione del nesso di derivazione eziologica, di aver sofferto un danno; -nell'intero atto di citazione, tuttavia, non era dato rintracciare nemmeno il più sintetico passaggio sul punto; -una tale impostazione processuale (non più modificabile, alla luce del sistema di preclusioni processuali previsto dal nostro ordinamento), anche al di là di quanto innanzi dedotto rendeva in ogni caso il presente giudizio un vano esercizio dell'attività giurisdizionale, privo di qualsiasi utilità e ragion d'essere; -ed infatti, persino nella denegata ipotesi in cui il ### adito avesse ritenuto la diffamatorietà ovvero l'illiceità dell'azione sindacale e/o delle pubblicazioni, lo stesso ### giammai avrebbe potuto condannare i convenuti per danni non lamentati dall'attrice, nemmeno sub specie di pubblicazione della sentenza, posto che si trattava in ogni caso di richieste di natura risarcitoria per un danno nemmeno affermato, né in altro modo motivate; -andava ritenuto che, già solo per tale motivo, l'azione ex adverso proposta avrebbe dovuto essere considerata inammissibile, nulla e comunque palesemente temeraria; -la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da parte attrice, non meritava di essere accolta, peraltro, in considerazione del fatto che controparte avesse omesso di offrire qualsivoglia sostegno probatorio al riguardo; -in particolare, affinché la domanda avanzata in questa sede ###senso giuridico, essa avrebbe dovuto preliminarmente adempiere l'onere della prova che sulla stessa grava e, in particolare, avrebbe dovuto provare anche il nesso di causalità tra la pubblicazione delle notizie ed i danni asseritamente subiti; -inoltre, l'attrice avrebbe parimenti dovuto provare l'effettiva esistenza dei danni asseritamente subiti ed il loro concreto ammontare; -una prova che, nel caso in esame, controparte non aveva offerto; -nel caso in esame, infatti, il preteso danno: 1) era stato genericamente richiesto, 2) non è stato causalmente ricondotto (né in astratto era riconducibile) al paventato illecito, 3) non era stato in alcun modo provato; - in particolare, andava rilevato come, nel proprio atto di citazione, la parte attrice motivasse la propria richiesta risarcitoria in modo del tutto apodittico, senza alcuna argomentazione e senza allegazioni probatorie, subordinandone l'esistenza al solo fatto di essere stata citata (del tutto legittimamente, come si era visto) all'interno di un articolo relativo a fatti di cronaca di rilievo; -secondo il costante orientamento sia della giurisprudenza di merito che di quella di legittimità, infatti, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale partecipano della medesima natura in quanto entrambi sono danni conseguenza, sicché entrambi devono essere rigorosamente provati nel loro esistere e nel loro ammontare; -non poteva certo essere sufficiente prospettare, così come aveva fatto controparte nel proprio atto di citazione, l'esistenza di una condotta lesiva e chiedere genericamente il risarcimento dei danni; -a questo proposito, non si poteva non richiamare la recentissima sentenza con la quale le ### della ### (sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972) hanno definitivamente escluso la configurabilità di un danno in re ipsa, statuendo che: "Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (### 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. È del pari da respingere la variante costituita dall'affermazione che, nel caso di lesione di valori della persona, il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo"; -in questo senso, da ultimo, le ### della Corte di ### si sono pronunciate ulteriormente con la sentenza n. 3677 del 16 febbraio 2009 statuendo che "Il danno, infatti, non è "in re ipsa" (nello stesso senso ### SU n. 6572 del 24 marzo 2000, ma va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento (...): "Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dall'allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio"; -come ampiamente sottolineato dalle ### della Suprema Corte di ### il risarcimento del danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, postula la prova della deminutio patrimoniale ovvero della sofferenza subita per effetto del verificarsi del fatto lesivo, in mancanza della quale non vi è né un danno conseguenza né una obbligazione risarcitoria; - prova che, nel caso di specie, la attrice non era stata in grado neppure di allegare e dedurre; -anche la richiesta di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 12 l. 47/48 non poteva trovare accoglimento in quanto, nel caso in esame, non solo nessuna diffamazione si era concretizzata ma neanche era mai stata lamentata, visto che controparte si limitava a richiedere l'accertamento di un mero fatto illecito e non dell'esistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa; -invero, come precisato anche dalla più recente giurisprudenza di merito “la riparazione pecuniaria de qua non ha natura di risarcimento bensì di sanzione civile collegata ad una responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa” (vedasi ### 2657/93; 2435/93; 5250/91; 12890/89); -pertanto, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge n. 47/48 "presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione" (da ultimo ###, sent. 8 agosto 2007, n. 17395); -ne discende dunque che, nel caso di specie, tale richiesta deve essere rigettata in quanto inammissibile; -quanto alla richiesta di pubblicazione della sentenza, anch'essa avrebbe dovuto essere respinta, stante la richiesta di liquidazione del danno per equivalente formulata dall'attrice; -ed infatti la pubblicazione della sentenza costituisce uno strumento di risarcimento in forma specifica diretto alla riparazione del danno intrinsecamente incompatibile con la liquidazione del danno per equivalente; -ove si argomentasse diversamente, "verrebbe meno l'equivalenza tra il danno cagionato e il risarcimento, e la sentenza di condanna attribuirebbe al danneggiato più di quanto gli spetta" (###, sent. n. 2281 del 9 aprile 1990, ### civ., Rep. 1980, v. Resp. Civ., n. 104; in questo stesso senso, cfr. altresì #### sent. 23 settembre 2002, ###), con una ingiustificata duplicazione del risarcimento eventualmente accordato all'attrice; -andava del resto rilevato che della richiesta di condanna alla pubblicazione della sentenza, controparte non forniva motivazione alcuna, posto che detta richiesta era solo presente nell'ambito delle conclusioni; -alla luce delle considerazioni che precedevano, pertanto, anche sotto il profilo risarcitorio la domanda della signora ### risultava del tutto infondata e come tale doveva essere respinta.   Tutto quanto sopra premesso, il convenuto ### come in atti rappresentato e difeso, ha concluso chiedendo che: -venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva di egli convenuto in relazione alle domande risarcitorie connesse alla attività (asseritamente diffamatoria condotta anche con il mezzo della stampa) perpetrata in danno dell'attrice dal S.I.U.L.P. della Provincia di ### o, quanto meno, venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva di egli convenuto per le pubblicazioni successive al 20/01/2012, in quanto attività riconducibili - ove mai esistenti ed illecite - unicamente ad altri convenuti, in relazione ai quali non poteva scattare il vincolo di responsabilità solidale per difetto del presupposto della correità e/o corresponsabilità; -venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva di egli convenuto in relazione alle condotte (asseritamente illecite nella visione attorea) ascrivibili a titolo di calunnia al sig. ### in quanto attività riconducibili, ove mai esistenti ed illecite, unicamente ad altro convenuto, in relazione al quale non poteva scattare il vincolo di responsabilità solidale per difetto del presupposto della correità e/o corresponsabilità; -subordinatamente e nel merito, vengano comunque rigettate integralmente tutte le domande avversarie, siccome temerariamente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate; -venga condannata la temeraria attrice alla rifusione delle competenze di lite, da liquidarsi nella misura massima consentita dal D.M. n° 140/12; -venga condannata la temeraria attrice, la quale aveva agito in giudizio con colpa grave al risarcimento ex art.  96 c.p.c. da liquidarsi equitativamente, secondo il prudente apprezzamento dell'### Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, si è costituito in giudizio il convenuto ### il quale, a sua volta, ha dedotto che: - andava preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva di egli convenuto, là dove veniva citato in giudizio nella sua qualità di direttore editoriale della testata ### -invero, com'era noto al ### adito, al direttore editoriale la legge non ricollega alcun titolo di responsabilità per le eventuali pubblicazioni contestate; -infatti, ai sensi dell'art. 11 L. n° 47/1948, "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore"; -ebbene, nel caso in esame, appariva evidente che egli convenuto non fosse né l'autore degli articoli contestati, né il direttore responsabile del quindicinale di comunicazione sindacale (tale essendo il dott. ###, né, tantomeno il proprietario o l'editore della testata giornalistica in parola (tale essendo il S.I.U.L.P. ###; -d'altra parte l'art. 57 c.p. prevede la responsabilità penale, a titolo di colpa, del ### direttore responsabile il quale ometta di esercitare, sul contenuto del periodico da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, mentre nessuna responsabilità viene riconosciuta in capo alla figura del direttore editoriale; -"In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore responsabile, assumendo la paternità di ciò che viene pubblicato, si pone, ex art. 57 c.p., in una posizione di garanzia, in virtù dell'obbligo di controllo diretto ad impedire che, con la pubblicazione, siano commessi reati, mentre il direttore editoriale detta le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano - in rappresentanza dell'azienda editrice del giornale - successivamente elaborate e realizzate dal direttore responsabile, senza, tuttavia, condividerne la responsabilità di cui all'art. 57 c.p., prevista espressamente solo per il direttore responsabile; ne deriva che un'estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e di siffatta responsabilità comporterebbe l'applicazione dell'analogia in malam partem, vietata dalla legge penale" ### pen., V, 11-07-2011, n. 42125; -da quanto dedotto e documentato appariva evidente che nessuna delle norme ivi elencate faceva riferimento alla figura del direttore editoriale, con il conseguente difetto di legittimazione passiva di egli convenuto; -ancora in via preliminare, andava eccepito il difetto di legittimazione passiva di egli convenuto per tutti i fatti antecedenti al 20 gennaio 2012, laddove egli convenuto veniva citato in giudizio nella sua qualità di ### generale del S.I.U.L.P. ### di ### per fatti antecedenti alla data del suo insediamento nella predetta carica; - egli convenuto era stato eletto ### del ### di ### in data 20 gennaio 2012 (doc. n° 1), in sostituzione del segretario uscente, ### dimessosi dall'incarico per sopravvenuta incompatibilità susseguente alla sua nomina a segretario nazionale del ### -sino a quella data egli convenuto aveva rivestito, in seno alla predetta organizzazione sindacale, le mansioni di segretario provinciale, occupandosi in via prioritaria di comunicazione sindacale e di problematiche concernenti i lavoratori della ### di ### in servizio presso la ### di ### -nei suoi trascorsi sindacali, dunque, non si era mai occupato di questioni riguardanti l'### della ### e ### della ### tantomeno aveva mai presenziato a tavoli sindacali e/o assemblee con i lavoratori dell'unità lavorativa de qua; -tantomeno aveva avuto conoscenza, neppure de relato, di questioni riguardanti la vicenda disciplinare del sig. ### personalmente conosciuto soltanto nell'ottobre 2012, in occasione di un assemblea sindacale con i lavoratori della ### di ### -lo stesso poteva dirsi per la Dirigente pro tempore del ### di ### -con la dott.ssa ### sino alla sua nomina a ### provinciale, egli convenuto non aveva mai avuto alcun rapporto (né personale, né professionale); -il primo contatto, nell'ambito delle dinamiche sindacali tra i due si era verificato in data 26 gennaio 2012, in occasione di una convocazione ad un tavolo di verifica semestrale ex artt. 5 e 19 dell'### (doc. n° 2); -orbene, andava considerato che, a norma dell'### 22 dello statuto del ### "La struttura provinciale rappresenta il ### nella provincia e attua la contrattazione decentrata nell'ambito delle direttive generali del ### Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura regionale e nazionale"; -appariva ovvio, quindi, come giammai potesse essere imputata ad egli convenuto una responsabilità (ove mai esistente) per gli atti compiuti in nome e per conto della struttura provinciale del ### di ### nonché per i contenuti del notiziario del ### barese, in epoca antecedente al 20/01/2012, in ordine al quale egli convenuto non aveva né avrebbe potuto avere alcuna responsabilità; -preliminarmente allo svolgimento di qualsiasi deduzione difensiva, egli convenuto reputava necessario svolgere alcune considerazioni di carattere generale al fine di inquadrare nella giusta prospettiva l'avvenuta azione giudiziaria, temerariamente introdotta dalla dott.ssa ### che si poneva come il frutto di una lettura completamente distorta e maliziosa delle relazioni sindacali che, come sarebbe stato dimostrato, era stata condotta dal ### per la doverosa tutela degli interessi corporativi della collettività degli iscritti, attraverso strumenti di lotta sindacale adeguati, corretti e mai lesivi (per contenuto, forma e continenza) della dignità umana della controparte istituzionale; -in data ###, il neo primo dirigente della ### di #### la ### assumeva la direzione del ### della ### e delle ### di ### a seguito di trasferimento d'ufficio dal ### della ### di ### ove aveva prestato servizio per pochi mesi: nel corso della sua breve permanenza presso la ### ferroviaria, infatti, nella qualità di vice dirigente, l'attrice si pose negativamente in luce, per aver provocato una serie di gravi disguidi conseguenti ad alcune discutibili ed inopinate iniziative assunte dalla stessa nel corso dell'assenza del Dirigente titolato; -si trattava di iniziative di indubbia gravità, che configuravano una aperta violazione dei diritti del personale e che vennero stigmatizzate dal ### pro tempore del ### di ### (cioè il sig. ### attraverso una nota di segnalazione inoltrata al dirigente del ### datata 6 maggio 2009, (doc. n° 3, dal cui tenore si poteva evincere per un verso la violazione di legge perpetrata dall'attrice, e, per altro verso, l'ineccepibile correttezza dell'iniziativa sindacale nonché la totale assenza di personalizzazione); -detto modus operandi della dott.ssa ### non mutò allorquando, dal gennaio 2010, l'attrice assurgeva ad interlocutore diretto del sindacato nella qualità di ### del ### della ### -sin dall'inizio, la gestione della ### si connotava confusa e carente, quanto alla conoscenza della disciplina delle relazioni sindacali e dei procedimenti che imponevano il coinvolgimento del sindacato; -il ###, a pochi mesi dal suo insediamento, il segretario generale pro tempore del ### di ### (il sig. ###, dopo aver ricevuto un'informazione preventiva dal contenuto sindacalmente scorretto, si vedeva costretto ad evidenziare (doc. n° 4) alla impreparata attrice l'esigenza di evitare qualsiasi confusione fra le procedure di informazione e quelle afferenti alle materie suscettibili di sviluppi negoziali, considerato che alcune determinazioni anticipate nell'informativa, riguardavano materie negoziali e non potevano essere oggetto della semplice informazione al sindacato; -nonostante l'imbarazzo di dover spiegare ad un dirigente della P.A.  delle cose che era tenuto a conoscere, il tono della comunicazione era stato perfettamente consono e corretto; -nel testo della nota erano presenti persino accurate perifrasi finalizzate ad evitare riferimenti agli errori che la dirigente ### aveva commesso, inviando una informazione preventiva concernente materie che avevano natura negoziale e richiedevano un accordo con il sindacato raggiungibile solo attraverso una trattativa che non era stata né richiesta né attivata; -la correttezza di tale iniziativa sindacale venne (implicitamente, ancorché inequivocabilmente) riconosciuta dall'odierna attrice, la quale si adeguò senza nulla eccepire, tanto che, in un breve lasso temporale, la dirigente si conformò alle regole che presiedono alle relazioni sindacali: furono definite le procedure di esame congiunto per le materie oggetto di semplice informativa e concluse le trattative sulle materie negoziali con la sottoscrizione della contrattazione decentrata per la ### di ### (22.06.2010) e dell'accordo in materia di reperibilità (26.11.2010); -l'azione sindacale è stata stimolata all'interno del ### della ### di ### anche dalle spigolosità caratteriali e dal non irreprensibile contegno serbato dall'attrice, nell'espletamento delle proprie funzioni dirigenziali, nei confronti del personale gerarchicamente sottordinato; -il ### ed il componente del ### riferivano, il ###, a ### (a margine della verifica semestrale ex artt. 5 e 19 dell'### espletata in pari data) che la gestione dirigenziale della dott.ssa ### stava creando gravi disagi su tutto il personale da colei amministrato; -la questione riguardava aspetti lavorativi, ma esondava prepotentemente anche nel campo delle relazioni interpersonali: si apprendeva che la ### del tutto priva di basilari conoscenze nel settore informatico e delle telecomunicazioni, entrava spesso in conflitto con i lavoratori, non comprendendo che, seppur organizzata gerarchicamente come ogni ufficio di polizia, la ### si avvale di professionalità di alto profilo, che prescindono dall'effettiva qualifica rivestita; -ad esempio, ci sono casi di appartenenti ai ruoli di base della ### di ### (### in possesso di lauree scientifiche in ### e/o informatica; -andava da sé che la scarsa conoscenza delle materie settoriali influenzava negativamente le scelte dirigenziali sia sotto il profilo dei carichi di lavoro sia su quello strettamente organizzativo; -non era un caso che, nel tempo, si fossero susseguite continue riorganizzazioni dell'ufficio (come la costituzione in seno al secondo settore di un ufficio denunce e la sua soppressione a distanza temporale, con conseguente ritorno al sistema organizzativo antecedente al 21/10/2010), il cui effetto era stato quello di ingenerare confusione nel personale e creare impasse lavorative che avevano financo determinato l'apertura di un procedimento penale per presunte omissioni in atti d'ufficio (poi definito con l'archiviazione); -nell'ascoltare i racconti dei lavoratori della ### barese, colpiva il fatto che la dott.ssa ### utilizzasse spesso, nei confronti dei collaboratori, espressioni offensive, travalicando l'insuperabile confine dell'educazione e del rispetto reciproco; -la cartina di tornasole del fatto che il ### non fosse mai stato mosso da alcun intento persecutorio nei confronti della attrice e non avesse mai personalizzato né radicalizzato lo scontro sindacale nei suoi confronti, era costituita dal fatto che la dott.ssa ### era entrata in conflitto, quale dirigente del ### della ### di ### con tutte le altre rappresentanze sindacali delle principali province pugliesi; -a titolo esemplificativo, si allegavano alcuni documenti sindacali delle ### provinciali S.A.P.  di Foggia (doc.ti n° 5 e n° 6) e ### (doc. n° 7), del ### di ### del ### per la ### di ### (doc. n° 8), dai quali traspariva la scarsa attitudine della dott.sa ### nel tenere corrette relazioni sindacali, oltre ad evidenti e reiterate violazioni in tema di lavoro straordinario, gestione dei piani ferie dei lavoratori, concessioni di giornate di riposo; -in un documento congiunto delle ### di ### del ### del Sip e del ### per la ### (doc. n° 9), nel quale si formulavano alcuni quesiti all'### sindacali presso il ### della P.S, le organizzazioni sindacali erano state persino costrette a stigmatizzare il contegno reiteratamente serbato dalla dott. ### evidenziando testualmente quanto segue: "... ### quanto mai insostenibile l'idea — probabilmente balenata alla mente della dottoressa ### di relegare il sindacato ovvero la sua funzione, a una semplice "azione di patronato o di patrocinio gratuito" oppure relegarlo alle sole questioni di natura strettamente negoziale. È infondato, inaccettabile, deprecabile e fuori dalle logiche attuali. A distanza di mesi, le medesime ### attendono ancora una risposta scritta e ufficiale da parte della ### All'uopo ammoniscono l'atteggiamento della stessa che evidenzia limiti sul piano della gestione dei rapporti con i sindacati, riassumibili in un unico asserto: comportamento ###.."; -ma v'era di più; -ancora il ### per la ### di ### scriveva nella citata nota del 1° ottobre del 2011 (doc. n° 8): "... ### allora, di una cristallina chiarezza come l'eccezione che stiamo praticando con lei rappresenti una via obbligata che, seppur a malincuore, non possiamo che intraprendere per riporre le questioni nell'alveo naturale di una dialettica che, anche quando sfocia in consistenti contrasti non può assolutamente permettersi di trascurare quello che uno fa e gli obiettivi che si prefigge. Scriviamo questo non certo a caso. Riteniamo, infatti, che ella ha pensato, sbagliando tuttavia, qualche conticino, che può essere insieme Dirigente dell'#### e dispensatrice di giudizi sull'attività sindacale come un professore fa con gli studenti..."; -indubitabile essendo, dunque, la scarsa propensione dell'attrice nel gestire le relazioni sindacali, i mesi successivi alla nomina di egli convenuto erano stati caratterizzati da continue e persistenti lamentele, soggiunte al convenuto dai colleghi della ### di ### per mezzo dei rappresentanti sindacali sul posto di lavoro; -tutto il personale mal tollerava le sortite (pressoché giornaliere) della dott.ssa ### ed in molti istavano per un intervento sindacale del ### presso gli uffici centrali del ### della ### -il clima plumbeo che imperversava negli ### della ### era stato stigmatizzato in un durissimo comunicato sindacale (doc. n° 10) diffuso dal ### per la ### di ### nel maggio del 2012, nel quale si contestavano senza mezzi termini i metodi e l'operato della Dirigente e si solidarizzava con i rappresentanti sindacali sul posto di lavoro: “### O.S. è da tempo mobilitata a causa della ormai nota miopia gestionale da parte della ### Voglio evidenziare il senso di appartenenza e responsabilità espresso dai segretari sezionali che, benché sottoposti a sovraccarichi di lavoro e con l'accavallarsi di assegnazioni di nuove competenze, si sono mobilitati per cercare di risolvere l'ingiustizia e il disagio a cui andavano incontro i colleghi. Mi sono sentito in dovere di esprimere con queste righe il ringraziamento ai colleghi della segreteria sezionale perché nonostante siano oggetto di giornalieri attacchi con soprusi ed illegittimità, che portano indietro di 20 anni i diritti sindacali, continuano a resistere di modo che non risultino vani progressi che siamo riusciti ad ottenere con sacrifici e lotte fatte dai nostri predecessori... Noi vogliamo alzare la nostra voce unica e sola ed esprimere il nostro dissenso nei confronti di queste ingiustizie ed invitare tutti i colleghi a soffermarsi a meditare su queste poche righe ed a trarre le proprie conclusioni. 
La nostra attenzione è comunque incentrata su questo ### pronti ad entrare in campo nel caso in cui le vessazioni ed i soprusi si concretizzino in qualcosa di più pregnante e coinvolgente che metterebbe in seria difficoltà i nostri iscritti e non, contrapponendoci senza indugio ad eventuali attacchi rivolti ai singoli, perché chi attacca un nostro iscritto attacca tutto il ###; -il documento citato traeva origine da alcune forti criticità emerse nella trattazione delle denunce di reato presentate dai cittadini presso l'ufficio denunce costituito, per volontà riorganizzatrice dell'attrice, presso la seconda sezione del ### della ### di ### -a seguito di frenetiche quanto contraddittorie disposizioni organizzative, si era creato un abnorme arretrato di pratiche riguardanti reati commessi ad opera di ignoti; -nonostante gli sforzi e la buona volontà dei lavoratori addetti a quel settore, la Dirigente ritenne di inoltrare una nota all'### sulla vicenda, creando le condizioni per l'apertura di un procedimento penale per ipotesi del reato di omissione di atti d'ufficio, della quale gli agenti impiegati presso la predetta ### seconda rimasero ignari sino a quando alcuni di essi (segnatamente quelli che si occupavano di ricezione delle denunce di reato) vennero escussi dagli organi inquirenti in qualità di persone informate sui fatti; -era inutile dire che la notizia ebbe immediata diffusione tra tutto il personale della ### di ### ingenerando nocumento e risentimento; -sulla scorta di quanto successo, insieme ai segretari provinciali delle tre sigle sindacali maggiormente rappresentative (il ### il SAP ed il ### per la ### convennero sull'assoluta necessità di attivare forme di protesta più incisive; -pertanto, approfittando della convocazione per la verifica semestrale sugli accordi decentrati presso il ### di ### di ### (fissata per il giorno 16 luglio 2013) si decise di elaborare un documento congiunto (doc. n° 11) nel quale, oltre che criticare l'operato della dott.ssa ### si comunicava l'interruzione delle relazioni sindacali; -la strategia sindacale messa in atto, mirava a stimolare l'intervento dell'### delle ### del ### della ### o, quantomeno, condizionare l'apertura delle procedure di raffreddamento dei conflitti con la dott.ssa ### -l'attrice, tuttavia, non si era affatto prodigata per conoscere le ragioni che avevano spinto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ad interrompere le relazioni sindacali; -a distanza di oltre un anno nulla era cambiato, sia rispetto agli atteggiamenti censurabili tenuti dalla ### nei confronti dei lavoratori della ### sia riguardo alle relazioni sindacali; -di fatto, la Dirigente aveva disatteso anche gli ulteriori inviti all'apertura di un tavolo di raffreddamento da parte del ### di ### (doc.ti n° 12 e n° 13), così mostrando assoluta indifferenza.   Tutto quanto sopra premesso, sulla scorta di un'impostazione difensiva sostanzialmente sovrapponibile a quella seguita dal ### relativamente alla questione della fondatezza della pretesa risarcitoria e, ancora più a monte, relativamente alla questione della ritenuta sussistenza della scriminante del diritto di critica sindacale, ### come sopra rappresentato e difeso, a sua volta, ha concluso chiedendo che: -venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva di egli convenuto in relazione alle domande risarcitorie connesse all'attività sindacale (asseritamente diffamatoria condotta anche con il mezzo della stampa), perpetrata in danno dell'attrice dal S.I.U.L.P. della Provincia di ### nel periodo anteriore al 20.01.2012, in quanto attività riconducibili, ove mai esistenti ed illecite, unicamente ad altri convenuti, in relazione ai quali non poteva scattare il vincolo di responsabilità solidale, per difetto del presupposto della correità e/o corresponsabilità; -venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva di egli convenuto in relazione alle condotte (asseritamente illecite nella visione attorea) ascrivibili a titolo di calunnia al sig. ### in quanto attività riconducibili, ove mai esistenti ed illecite, unicamente ad altro convenuto, in relazione al quale non poteva scattare il vincolo di responsabilità solidale per difetto del presupposto della correità e/o corresponsabilità; - subordinatamente e nel merito, vengano comunque disattese integralmente tutte le domande avversarie, siccome temerariamente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate; -venga condannata la temeraria attrice alla rifusione delle competenze di lite, da liquidarsi nella misura massima consentita dal D.M. n° 140/12; -venga condannata la temeraria attrice, la quale aveva agito in giudizio con colpa grave, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi equitativamente, secondo il prudente apprezzamento dell'### Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 6.02.2014, il Presidente ###funzione di G.U., rilevava la circostanza che il convenuto ### inizialmente evocato in giudizio da ### insieme con gli ulteriori convenuti #### e ### aveva eccepito l'inammissibilità dell'azione ai sensi degli artt. 68 Cost. e 1 s.s. L. n. 140/2003, in ragione della sua qualità di deputato del parlamento. ### medesima sede il ### rilevava la ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 3 della L. 20.06.2003, n. 140, in ragione del fatto che la citazione dell'On.le ### da parte dell'attrice era conseguente alla sua qualità di ### della pubblicazione periodica “### SIULP”, per essere stato pubblicato un articolo asseritamente denigratorio della stessa Dott.ssa #### medesima sede, si evidenziava che l'argomento sostenuto dalla difesa dell'On.le ### secondo il quale il fatto rientrerebbe in un'attività di denuncia politico/sindacale connessa al mandato parlamentare, non sembrava adattarsi al caso di specie in base al testo dell'articolo oggetto della citazione, giacché lo stesso si risolveva in una critica a comportamenti della Dott.ssa ### non direttamente attinenti ai compiti istituzionali, quanto riferibili per gran parte a condotte private. ### evidenziava, in ogni caso, che l'articolo per cui è lite tratteggiava negativamente la personalità della ### ritenuta inadeguata ed eccessiva, senza manifestare in tempi riconducibili ad obiettivi lato sensu politici o che assurgessero ad una rivendicazione sindacale. Veniva altresì rilevata la circostanza che, nella specie, era stata invocata l'applicazione degli artt. 2043, 2055, 2059 c.c. e dell'art. 12 L. n. 47 del 1948, in relazione all'art. 57 c.p. e alla responsabilità dell'editore ex L. n. 47 del 1948. Talché, il Presidente istruttore, disponeva: 1) la separazione della causa nei confronti dell'On.le ### da quella nei confronti degli altri convenuti; 2) l'invio di copia degli atti concernenti la citazione dell'On.le ### e la sua difesa alla ### dei deputati; 3) la sospensione del giudizio relativo al rapporto processuale tra ### e ### 4) la prosecuzione del giudizio tra ### e gli altri convenuti. Venivano, quindi, al contempo, assegnati all'attrice ### e ai convenuti, #### e ### i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., sicché la causa veniva rinviata, per l'ammissione dei mezzi istruttori, al 12.06.2014. Pertanto, all'esito dell'udienza del 12.06.2014, il ### si riservava in ordine alla delibazione sui mezzi istruttori nelle more articolati dalle parti nelle rispettive memorie. A tanto seguiva in data ### l'emissione dell'ordinanza ammissiva delle richieste di prova orale articolate dalle parti con le limitazioni desumibili dalla medesima ordinanza. 
La causa, dopo essere stata istruita mediante documenti e mediante prove orali, veniva assunta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2020, previa assegnazione alle parti dei termini dell'art.  190 c.p.c..  ### La domanda risarcitoria proposta da ### nei confronti di ### è infondata e merita conseguentemente la sorte del rigetto. Relativamente alla pretesa in scrutinio, valgano le seguenti considerazioni. 
È necessario in premessa porre nel debito risalto, anche alla luce delle inequivoche risultanze istruttorie, la completa estraneità del ### ai fatti che la ### pone a fondamento delle richieste risarcitorie, ulteriori e distinte, rispetto a quelle concernenti la pretesa condotta calunniosa imputata dall'attrice al ridetto convenuto: si allude ai diversi asseriti pregiudizi che la stessa ### avrebbe sofferto in conseguenza della pubblicazione dell'articolo apparso sul quindicinale “Collegamento”, sotto il titolo “### dell'irriverenza”, nonché in conseguenza della divulgazione dei comunicati sindacali, del pari infondatamente ritenuti da parte attrice diffamatori, ivi inclusi quelli trasfusi nell'ambito di corrispondenti articoli giornalistici pubblicati sul ridetto periodico. 
Risulta radicalmente priva del necessario conforto probatorio la prospettazione attorea, circa l'esistenza di un accordo illecito che sarebbe intervenuto tra il ridetto ### e gli ulteriori convenuti ### e ### asseritamente finalizzato a colpire la figura dell'attrice e a ridicolizzarla, così ledendone l'onore e la reputazione in tutto l'ambiente lavorativo. In buona sostanza, sulla scorta degli indimostrati assunti attorei, gli stessi convenuti avrebbero orchestrato una campagna di aggressione e di denigrazione del dirigente, che sarebbe stata perpetrata per il tramite di una comunicazione sindacale scorretta ed offensiva, che avrebbe trovato, nelle note sindacali e negli articoli di giornale per cui è causa, lo strumento di realizzazione. ### assume, addirittura, del tutto inverosimilmente, che la pretesa campagna denigratoria avrebbe compromesso la sua progressione di carriera, determinandone un sostanziale blocco. Tanto è smentito, oltretutto, dalle vicende successive all'introduzione del giudizio, debitamente allegate e documentate dai convenuti, che vedono la Dott.ssa ### aver medio tempore conseguito la carica di ### Sicché, del tutto indipendentemente da qualsivoglia valutazione attinente al piano della liceità dell'azione sindacale di cui trattasi, è necessario prendere atto della circostanza che l'attrice non ha né allegato, né provato, né tantomeno richiesto di provare specifiche circostanze di fatto, dalle quali fosse concretamente possibile risalire al dato controverso di una partecipazione, anche per via indiretta, del ### all'azione di lotta sindacale, nella quale si collocano i comunicati censurati dall'attrice, nonché l'articolo apparso sul quindicinale “Collegamento”, sotto il titolo “La rubrica dell'irriverenza”, asseritamente lesivi dell'onore e della dignità personale della ### In altre e più semplici parole, deve ritenersi, secondo quanto già correttamente dedotto nell'interesse di ### che quest'ultimo abbia rivestito, in relazione alle richiamate iniziative sindacali assuntamente denigratorie, il ruolo di un puro e semplice iscritto. Sarebbe stato un precipuo onere dell'attrice, quello di offrire una puntuale dimostrazione, anche attraverso lo strumento della c.d. prova logica, della veridicità della complessiva prospettazione sottesa al libello introduttivo, che avrebbe visto il ### aver cooperato all'ideazione e/o esecuzione dell'asserito disegno illecito di aggressione e di denigrazione mediatiche dell'odierna attrice. Ne discende che, in omaggio alla regola di giudizio espressa dal brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, l'assunto della partecipazione del ### alle diverse iniziative di lotta sindacale di cui trattasi, deve considerarsi non corrispondente al vero.  ###, sulla scorta delle puntuali ed incontestate allegazioni del ### è necessario considerare il fatto che l'odierno convenuto non ha mai ricoperto (neanche all'epoca dei fatti di causa) alcuna carica sindacale in seno al ### o ad altre sigle sindacali. Non è stata neanche fornita la prova di concreti benefici che il ### possa aver ricavato dalle predette iniziative sindacali di critica alle scelte gestionali della dirigente, odierna attrice. A tanto consegue il radicale difetto, in capo a ### della stessa titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria per danni da fatto illecito, che, sulla scorta della prospettazione attorea, troverebbe, per l'appunto, il proprio fondamento giustificativo in un apporto, mai meglio precisato, e comunque indimostrato, che il ### avrebbe dato all'ideazione dell'articolo satirico apparso sul ### e dei comunicati sindacali su cui si incentrano le doglianze attoree. 
Resta da affrontare la questione controversa relativa all'integrazione del delitto di calunnia, con riferimento alla denuncia presentata dal ### nei confronti di ### È stato sul punto correttamente richiamato il costante insegnamento della Suprema Corte di ### secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato, se non quando essa possa considerarsi realmente calunniosa. Ne deriva il carattere decisivo e, quindi, assorbente, del giudizio circa la calunniosità o meno delle affermazioni contenute nella denuncia presentata all'### giudiziaria dal convenuto ### nei confronti dell'odierna attrice.  ### quanto già correttamente dedotto nell'interesse del ### ogniqualvolta debba escludersi, come nel caso di specie, la calunniosità del tenore della denuncia, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale verrà a sovrapporsi all'iniziativa privata del denunciante, togliendole ogni effetto causale e così interrompendo il nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.  ### deroga al principio generale della sufficienza, ai fini della responsabilità aquiliana, della sola colpa, viene in modo più convincente spiegata dalla dottrina con la considerazione che l'iniziativa del privato assolve la funzione, socialmente utile, di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione di una norma penale; a tanto consegue che la minaccia di una responsabilità fondata sulla mera colpa avrebbe l'effetto di scoraggiare le denunce, privando l'istituto stesso della denuncia di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazioni giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza della notitia criminis. ### del privato cittadino è, in buona sostanza, oggetto di una valutazione largamente positiva da parte dell'ordinamento, giacché, per il suo tramite, si realizza l'interesse pubblico alla repressione dei reati; sicché l'esposizione ad una responsabilità civile per sola colpa, per quanto grave questa possa essere, renderebbe troppo rischiosa, e finirebbe di fatto con l'impedire ogni collaborazione del cittadino con lo ### È perfettamente logico, quindi, che, nella comparazione degli interessi, quella valutazione positiva venga meno, solo in presenza di interventi privati deliberatamente dannosi, ossia quando il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, incolpando “di un reato taluno che egli sa innocente e così incorrendo nel delitto di calunnia” (### Civ., Sez. III, 20.10.2003, n. 15646; nonché ex multis: ### Civ., Sez. III, 24.03.2000, n. 3536; ### Civ., Sez. III, 04.02.1992, 1147). 
In altre e più semplici parole, la richiamata deroga alla generale regola civilistica della sufficienza del solo elemento soggettivo colposo, ai fini del radicamento di una responsabilità risarcitoria aquiliana in capo all'autore materiale del fatto, non opera soltanto nell'ipotesi in cui l'autore della denuncia agisca con un atteggiamento psicologico tale da integrare il c.d. dolo di calunnia; tanto si verifica allorché l'autore della falsa incolpazione incolpi taluno, nonostante la certezza che egli abbia circa l'innocenza dell'accusato. Non può, in altri termini, ravvisarsi nella mera narrazione dei fatti all'### il delitto di diffamazione, poiché ogni denuncia, concretando una notitia criminis, si sostanzia nell'attribuzione a taluno di un reato e non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile esercitare la relativa facoltà (dovere per i pubblici dipendenti), senza incolpare taluno di una qualsiasi condotta obiettivamente disonorevole e offensiva della sua reputazione. 
Laddove, dunque, non sia integrato il delitto di calunnia, non v'è spazio residuo per la diffamazione, a pena di un'irragionevole compressione del diritto, riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico positivo, alla denunzia di fatti che vengano in buona fede ritenuti penalmente rilevanti. Un ulteriore dato da valorizzare è costituito dal fatto che neppure la dott.ssa ### dopo aver conseguito l'archiviazione del procedimento penale instaurato a suo carico, ha querelato il ### per calunnia, limitandosi a mettere in atto un'iniziativa giudiziaria squisitamente civilistica di natura risarcitoria, fondata sull'assunto, privo di pregio giuridico, del tenore calunniatorio della denuncia presentata nei di lei confronti. 
Ebbene, in ossequio alle regole in materia di riparto dell'onus probandi, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'odierna attrice avrebbe dovuto provare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo del denunciante, in termini di consapevole volontà di accusare di un reato una persona che si sapeva, al momento delle dichiarazioni rese innanzi all'A. G., essere innocente. Posto che, oltretutto, il solo dato dell'archiviazione disposta dal G.I.P. del ### di ### non rende la querela ex se calunniosa, l'attrice avrebbe dovuto, nell'assolvimento di un proprio ed esclusivo onere probatorio, dimostrare l'integrazione, nella vicenda storica che ci occupa, dell'elemento psicologico del c.d. dolo di calunnia. 
Ai fini della verifica della riferibilità o meno alla persona di ### nella veste di autore delle dichiarazioni rese all'### giudiziaria, in sede di denuncia sporta nei confronti della propria dirigente, Dott.ssa ### di un atteggiamento psicologico qualificabile in termini di dolo di calunnia, occorre correttamente inquadrare nel tempo e nello spazio la condotta assuntamente illecita, attribuita alla ### che, ad avviso del denunciante, avrebbe integrato il delitto di falso ideologico. Si tratta, in altre e più semplici parole, di identificare ciò che, sulla scorta delle dichiarazioni del denunciante, costituirebbe l'oggetto immediato e diretto dell'incolpazione. 
Ai richiamati fini si rende necessario valorizzare i passaggi testuali della denuncia presentata dal ### in data ###, da cui sia possibile per l'appunto ricavare lo specifico oggetto dell'incolpazione la cui falsità integrerebbe, ad avviso della ### il delitto di calunnia. ### nella richiamata sede, ha così testualmente riferito: “### descritto, sebbene futile e banale, ha dato seguito da parte della Dr.ssa ### all'attivazione di un procedimento disciplinare nei miei confronti, corroborato da una "#### richiesta ad hoc dalla ### all'### (cioè una delle due persone presenti ai fatti) per ottenere una specifica, ma parziale, testimonianza scritta di quanto la ### volesse dimostrare per attivare il procedimento disciplinarmente (### n.1 ###. Tanto ho potuto constatare allorquando ho depositato le memorie difensive previste per le doverose giustificazioni da trasmettere al #### della ### (al quale sono ricorso per gerarchia). 
Constatavo altresì che nessun riferimento veniva espresso sulla richiesta manifestata dal sottoscritto di voler ascoltare anche la Dr.ssa ### pure presente ai fatti, anzi, la Dr.ssa ### affermava falsamente che l'istruttoria poteva considerarsi conclusa in quanto “...tutti i testi indicati dal ricorrente nelle proprie giustificazioni non erano affatto presenti nell'ufficio della scrivente nel momento in cui il ### ha indirizzato le espressioni contestategli”[…](### nr. 2, pag. 4, controdeduzioni ###”. 
Alla luce dei passaggi testuali sopra riportati, è possibile rilevare che le doglianze formulate dal denunciante attengono essenzialmente a due profili: 1) la censurata omissione di qualsiasi riferimento alla esplicita richiesta dell'incolpato, volta ad un ascolto anche della Dr.ssa ### pure presente ai fatti, in sede di controdeduzioni a firma della Dott.ssa ### nell'ambito del procedimento attivato dal ricorso gerarchico innanzi al ### della ### avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla ridetta Dirigente; 2) la circostanza che la Dr.ssa ### avesse affermato falsamente che l'istruttoria poteva considerarsi conclusa in quanto “... tutti i testi indicati dal ricorrente nelle proprie giustificazioni non erano affatto presenti nell'ufficio della scrivente nel momento in cui il ### ha indirizzato le espressioni contestategli”. Ne discende che la ritenuta falsità ideologica atterrebbe proprio all'affermazione, a firma della ### secondo la quale tutti i testi indicati dal ### autore del ricorso gerarchico, nelle proprie giustificazioni, non erano presenti nell'ufficio della stessa Dirigente, proprio nel momento in cui il ### indirizzava a ### le espressioni assuntamente irriverenti, oggetto di addebito disciplinare. 
È di ogni evidenza come esuli dal thema probandum del presente giudizio qualsivoglia approfondimento istruttorio attraverso cui si voglia verificare la veridicità storica degli assunti del ### secondo cui erano realmente presenti nell'ufficio tutti i testi dallo stesso indicati nelle proprie giustificazioni. Difetterebbero, in definitiva, della necessaria pertinenza gli eventuali accertamenti probatori teleologicamente preordinati allo scrutinio dell'arbitrarietà delle valutazioni della Dirigente, sottese alla decisione di non procedere all'ascolto della Dott.ssa ### così disattendendo una specifica richiesta difensiva dell'incolpato, il quale confidava di ricavare dalle dichiarazioni dei ridetti testi utili elementi a discarico. 
In definitiva, sotteso alla presentazione di una denuncia formale nei confronti della ### sarebbe stato proprio l'intimo insindacabile convincimento dell'abusività della determinazione del dirigente di non procedere all'ascolto di quei testimoni la cui escussione avrebbe potuto influire, dal punto di vista del ### in senso a sé favorevole, sugli esiti del ricorso gerarchico successivamente presentato al ### della ### Gli esiti dell'istruttoria, che verranno di seguito puntualmente esplicitati, sembrano accreditare proprio la versione offerta dal ### proprio alla luce dei richiamati esiti, infatti, deve ritenersi che il ### abbia deciso di presentare una querela, sul presupposto della ritenuta violazione dei diritti di difesa dell'incolpato, che si sarebbe concretata nell'ingiusta negazione dell'ascolto di altri testimoni che, secondo la versione della ### non sarebbero stati presenti in ### nel momento in cui lo stesso incolpato rivolgeva all'indirizzo della propria dirigente le frasi dalla stessa ritenute offensive. 
Non sfugga, in ogni caso, che la versione storico-fattuale sulla quale il ### fonda le proprie difese e, in forza della quale, lo stesso convenuto muove le proprie censure all'operato della dirigente sul piano della concreta gestione del procedimento disciplinare di cui trattasi, trova un immediato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria orale. Si ponga mente alle dichiarazioni rilasciate dal teste ### che, all'udienza del 22.12.2016, ha riferito: “### la circostanza n. 3 della citata memoria che mi viene letta. Preciso che il ### non si è assentato per un'ora, ma solo per pochi minuti. Tanto lo so, perché ero uno dei colleghi con cui si era assentato il Teti”… “### la circostanza n. 4 della citata memoria, il coffee break è durato pochi minuti, perché il ### è stato raggiunto da una telefonata con la quale veniva avvisato che la Dirigente lo cercava” … “In merito alla circostanza n. 6 nulla so (circa n.d.r.) cosa si sono detti il ### e la Dirigente, poiché ero lontano; dopo un po' ho sentito la Dott.ssa ### urlare. Sono uscito dalla mia stanza e mi sono avvicinato alla stanza della Dott.ssa ### ed ho visto il ### uscire provato, che si dirigeva verso la stanza della Dott.ssa Angorra e, su consiglio dei colleghi, si sdraiava” … “### alla circostanza n. 7 non ricordo che comandava al ### di riparare la stampante locale, ricordo che urlava. Non ricordo con esattezza le parole ma il senso del discorso era finalizzato a dire che il ### simulava il malore…” …“In ordine alla circostanza n. 8, non ricordo esattamente quello che diceva ### perché stava male”… “In merito alla circostanza n. 9, non ricordo che sia avvenuto quel giorno, ricordo che ### ci informava tutti che la stampante locale non era rotta, ma era terminato solo il toner”. 
Importanti elementi chiarificatori che gettano altra luce sulla vicenda relativa al diverbio intercorso tra la ### e il ### e sul contesto ambientale nel quale la vicenda medesima si situa, provengono dalle ulteriori dichiarazioni rilasciate dal medesimo teste ### che, alla successiva udienza del 15.06.2017, ha dichiarato: “### che la Dott.ssa ### adottava espressioni offensive nei confronti dei ### della ### di ciò ho diretta conoscenza, in quanto io sentivo le sue urla nonostante il mio ufficio sia la stanza più lontana dall'ufficio della dirigente. 
Nei miei confronti non c'è stato mai alcun atteggiamento aggressivo”. “A titolo di esempio ricordo quanto accaduto al ### premetto di non sapere cosa sia successo nell'ufficio della dirigente tra il ### e la Dott.ssa ### So, però, che quando il ### si sdraiò per un malore sul divano della stanza della Dott.ssa ### la Dott.ssa ### inveiva nei suoi confronti di alzarsi, di non fingere di fare il malato. Non ricordo con esattezza le parole pronunziate; non ricordo l'uso di parole sconvenienti”. Orbene, l'ultima deposizione testimoniale testé riprodotta riveste una particolare pregnanza probatoria, nella parte in cui si allude expressis verbis alla presenza in loco proprio della Dott.ssa ### che il ### avrebbe voluto venisse ascoltata nell'ambito del procedimento disciplinare instaurato a suo carico. 
Concorrerebbe, poi, a delineare, in maniera ancora più nitida, il contesto ambientale particolarmente teso, nel quale si colloca l'episodio storico per cui è lite, le distinte dichiarazioni dello stesso teste ### che, all'udienza del 22.12.2016, ha riferito: “### alla circostanza n. 1 della memoria n. 2 del Sig. ### confermo quanto mi viene letto, tanto lo so perché ero presente. È capitato in diverse occasioni che la Dott.ssa ### si rivolgesse ai colleghi in maniera aggressiva e, cioè, ad alta voce, minacciando provvedimenti disciplinari contro i colleghi; sono stati tanti gli episodi, uno in particolare, nei confronti dell'ispettore ### (nel quale episodio la ### disse rivolgendosi ad ### “zitto tu che non capisci niente” n.d.r.). “Sono a conoscenza di queste circostanze perché sono stato in servizio presso il compartimento della ### postale, con mansioni di agente di ### operatore di P.G.”. 
Indipendentemente dalle pur univoche emergenze dell'espletata istruttoria orale, la versione storico-fattuale del ### trova un inoppugnabile riscontro documentale nella relazione di servizio, a firma della Dott.ssa ### redatta su espressa richiesta dell'odierna attrice. Si allude all'esplicita attestazione del dato storico della compresenza in loco della Dott.ssa ### del cui mancato ascolto si duole specificamente il ### Giova riprodurre integralmente in questa sede il contenuto della relazione di servizio del 24.01.2011. “Il sottoscritto ### della P. di S. ### responsabile dell'### del ### e ### di questo ### come da richiesta della S.V. riferisce quanto già successo in sua presenza nella mattinata del 21/01/2011: ### ore 10,30 circa, la scrivente veniva convocata nel suo ufficio contestualmente al dirigente del ###ssa ### nella circostanza veniva chiesto ad entrambe dove fosse il ### visto che Lei tentava inutilmente di contattarlo telefonicamente da circa un'ora, senza riuscire a trovarlo. Prontamente chi scrive, Le riferiva che il dipendente non era stato comandato in servizio esterno e che avrebbe cercato di rintracciarlo nel più breve tempo possibile. Nello stesso momento il ### Tec. ### entrava nella stanza della S.V. ed alla sua richiesta di dove fosse andato, visto che era da circa un'ora che lo cercava invano, il summenzionato Le rispondeva, con toni alti e bruschi, con le seguenti parole: "### E' ###'###, #### poi continuava dicendo, infervorendosi sempre di più, "####". A quel punto, solo la scrivente usciva dalla Sua stanza poiché riteneva giusto che ci fosse un colloquio riservato. Dopo alcuni minuti si udiva il dipendente chiedere aiuto perché colpito da malore; prontamente tutto il personale presente si apprestava a soccorrerlo provvedendo a chiamare il 118 per assicurarlo alle cure mediche del caso”. 
Rivestono, quindi, particolare importanza, ai presenti fini, i due passaggi testuali che vengono di seguito riprodotti: “### ore 10,30 circa, la scrivente veniva convocata nel suo ufficio, contestualmente al dirigente del ###ssa ### nella circostanza veniva chiesto ad entrambe dove fosse il ### visto che Lei tentava inutilmente di contattarlo telefonicamente da circa un'ora, senza riuscire a trovarlo”… “A quel punto, solo la scrivente usciva dalla Sua stanza poiché riteneva giusto che ci fosse un colloquio riservato”. Addirittura, l'ultimo dei passaggi testuali testé riprodotti elimina ogni possibile dubbio residuo circa il fatto storico della presenza in loco anche della Dott.ssa ### che, oltretutto, fu l'unico soggetto terzo a trattenervisi, a seguito della decisione spontanea della ### di allontanarsi al fine di garantire la dovuta riservatezza del colloquio. 
Alla luce delle richiamate emergenze istruttorie, deve senz'altro escludersi che il ### abbia agito intenzionalmente e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Difettano, in buona sostanza, proprio quegli elementi distinti dell'intenzionalità della incolpazione e della sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato, che devono coesistere ai fini dell'integrazione del dolo di calunnia. Tanto sull'insuperabile rilievo della completa irrilevanza, in materia di calunnia, della sussistenza del dolo dell'agente, nella forma meno intensa del c.d. dolo eventuale: la formula normativa "taluno che egli sa innocente", infatti, risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato, che si richiede sussista nella mente del denunciante. Ne deriva che il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere l'intenzione di accusare una persona innocente. 
Sempre in materia di struttura e di intensità del dolo dell'agente, nel delitto di calunnia, risultano particolarmente illuminanti le ulteriori considerazioni che vengono di seguito svolte. 
Nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla coscienza e volontà della denuncia, ma richiede l'immanente consapevolezza da parte dell'agente dell'innocenza dell'incolpato: una consapevolezza che, per definizione, non è ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole. Pertanto, una volta che venga escluso il dolo nell'autore della calunnia, il fatto stesso non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale. Difatti, il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato dalla norma, non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad un'incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Talché, l'assoluta certezza dell'innocenza dell'incolpato, necessaria ai fini della ricorrenza in concreto del dolo di calunnia, può essere esclusa proprio da un'erronea convinzione nutrita dal denunciante, a condizione, ovviamente, che la stessa sia fondata su elementi seri e concreti. Elementi seri e concreti che, con riguardo alla vicenda storica in esame, possono senz'altro considerarsi sussistenti, solo che si ponga mente alla legittima pretesa avanzata dal ### ed immotivatamente disattesa dalla ### preordinata all'ascolto, quale testimone nell'ambito dell'istruttoria disciplinare, anche della Dott.ssa ### sul presupposto storico, peraltro documentalmente comprovato, della compresenza della ridetta Dott.ssa #### neutrale appare, poi, ai fini che qui rilevano, il contenuto del decreto con cui il G.I.P. del ### di ### ha disposto l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di ### in relazione all'ipotesi di reato di “falso ideologico”, in rigetto dell'opposizione nelle more promossa dall'odierno convenuto ### Se, infatti, si mette a raffronto il succinto iter logico-giuridico seguito dal P.M. in sede, nel presentare la propria istanza di archiviazione, con l'iter logico-giuridico seguito dal G.I.P. nel pervenire ad un esito di rigetto dell'opposizione promossa dal ### e, quindi, ad un'archiviazione del procedimento, è possibile appurare come ci si trovi in presenza, in entrambi i casi, di argomentazioni di puro diritto, che non interferiscono, in alcun modo, con la questione puramente fattuale, concernente il dato storico della compresenza in loco della Dott.ssa ### e la correlata legittima richiesta difensiva dell'incolpato, diretta ad un ascolto della stessa ### Si legge, infatti, nel contesto della motivazione della richiesta di archiviazione del 24/10/2012, inoltrata dal ### Proc. Dr. A. ### nell'ambito del ### Pen. 16559/12 RG nr al GIP del ### di ### “Non sussiste il falso ideologico poiché l'atto (controdeduzioni del 23/06/11) è stato formato dal P.U. NON nell'esercizio delle sue funzioni bensì (come risulta anche dall'intestazione) come "atto di parte" nell'ambito di un procedimento disciplinare”. Si legge, quindi, nell'ambito del successivo decreto di archiviazione dell'11.04.2013: “Letta l'istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla parte offesa, #### nell'ambito del procedimento a carico di ### indagata per il reato di cui all'art. 479 c.p.; valutata organicamente tutta la documentazione in atti; ### Il reato della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici presuppone, al fine della sua configurazione, l'esistenza di un atto genuino ma non veridico, in quanto contenente delle dichiarazioni non conformi al vero. Nel caso in esame si contesta la parzialità della relazione, redatta e prodotta da ### (dirigente della P.S. della ### di ### nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto a carico dell'esponente ### in ordine al diverbio avvenuto tra i due e che costituisce per i toni e l'eloquio utilizzato dal ### l'oggetto dell'atto di incolpazione. ### in particolare, si doleva del fatto che nell'ambito dell'istruttoria non fosse stata escussa anche la dott.ssa ### presente al momento dei fatti. Si tratta di un argomento inconferente ai fini dell'accertamento di un'eventuale responsabilità penale dell'indagata rispetto al fatto in contestazione. Infatti, l'incompletezza di un'attestazione può dar luogo ad una falsità ideologica qualora il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza (###, sez. V, n. 18191/2009). Considerato che, nel caso in esame, non sono state contestate le espressioni irriguardose rivolte dal ### alla propria superiore gerarchica, in quanto lo stesso interessato, sia nella contestazione degli addebiti rivolta al Dirigente del compartimento di ### del 7.4.2011, sia nel ricorso gerarchico avverso il provvedimento di richiamo scritto del 17.5.2011, ammette di aver pronunciato le espressioni oggetto della contestazione, pare evidente come l'escussione della dott.ssa ### nessun apporto fornirebbe al mutamento della presentazione dei fatti. Manca, dunque, nella circostanza considerata l'elemento tipico della fattispecie in contestazione, ovvero quello della falsità ideologica. P.Q.M. Rigetta l'opposizione. 
Dispone l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato e ordina la trasmissione del fascicolo al P.M.”. 
Deve, pertanto, essere senz'altro rigettata nel merito la domanda proposta dall'odierna attrice, volta al ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente patiti, in conseguenza della condotta calunniosa che il ### avrebbe perpetrato al momento della presentazione della denuncia testé analiticamente scrutinata, sotto il profilo dei suoi contenuti, nonché sotto quello delle sue interrelazioni con i vari snodi del procedimento penale messo in moto dalla denuncia e con il suo esito conclusivo del decreto di archiviazione. 
Indipendentemente dalla sofferenza che l'odierna attrice possa aver patito, per effetto di una mera percezione soggettiva della denuncia presentata dal ### in termini di condotta lesiva della propria reputazione, occorre verificare se ricorrano, nel caso di specie, dei danni in senso giuridico, che soddisfino, realmente, il requisito dell'ingiustizia, e che possano, di conseguenza, fondare una pretesa risarcitoria. 
In altre e più semplici parole, si tratta di verificare la ricorrenza, nel caso che ci occupa, del c.d. “danno evento”, ancor prima del riscontro del c.d. “danno conseguenza”, id est del pregiudizio effettivamente patito dalla vittima, che costituisce l'oggetto immediato e diretto della riparazione che viene assicurata per il tramite del risarcimento per equivalente monetario. Sennonché, proprio dalla ricostruzione della vicenda storica per cui è causa, è immediatamente desumibile l'assenza di un danno ingiusto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., che possa considerarsi prodotto da una condotta antigiuridica riferibile alla persona di ### Si allude, più precisamente, a tutti gli antecedenti fattuali che hanno costituito, dal punto di vista storico, il presupposto dell'iniziativa autonomamente assunta dal ### nel momento in cui lo stesso si è determinato nel senso della presentazione di una denuncia nei confronti di ### Vengono in rilievo i seguenti elementi di fatto e di giudizio: 1) assenza, nel corpo testuale delle controdeduzioni a firma di ### di qualsiasi riferimento all'esplicita richiesta avanzata dall'incolpato di audizione della Dott.ssa ### 2) dato storicamente accertato della presenza in loco della Dott.ssa ### la quale, addirittura, a seguito del prudente e spontaneo allontanamento della Dott.ssa ### divenne l'unico soggetto terzo presente al momento della prosecuzione del diverbio intervenuto tra la stessa ### e il convenuto ### una volta che la ridetta Dott.ssa ### aveva ormai redatto la relazione di servizio richiestale dalla ### 3) consequenziale valutazione liberamente ed autonomamente formulata dall'incolpato, circa l'arbitrarietà della decisione della propria Dirigente che aveva deciso di non procedere all'audizione della Dott.ssa ### sul presupposto del giudizio, lecitamente censurato dallo stesso ### in termini di completezza dell'istruttoria disciplinare fino ad allora espletata. 
I richiamati antecedenti, se, da un lato, consentono di escludere, con certezza, nel caso di specie, la presenza, nella mente del denunciante, di un dolo di calunnia, al momento della presentazione della denuncia, dall'altro, sono tali da privare di qualsiasi illiceità la stessa autonoma iniziativa della denuncia. 
In ogni caso, secondo quanto già anticipato in apertura, va esclusa la ricorrenza, nel caso che ci occupa, dei presupposti fattuali e giuridici che possano fondare una condanna del ### in solido con gli altri convenuti, in relazione ai danni che l'attrice avrebbe asseritamente patito, in conseguenza dei distinti fatti di diffamazione, asseritamente posti in essere per il tramite della diffusione dei comunicati sindacali e degli articoli apparsi sul quindicinale “###”, ritenuti dall'attrice lesivi della propria dignità personale e della propria reputazione. 
Difetta, infatti, nella vicenda in esame, quel presupposto fattuale, di cui all'art. 2055 c.c., dell'imputabilità del “fatto dannoso” anche alla persona fisica del ### che è, ovviamente, imprescindibile ai fini dell'insorgenza di una solidarietà passiva in capo allo stesso ### relativamente all'obbligazione risarcitoria che sarebbe scaturita dagli episodi asseritamente illeciti di diffamazione a mezzo stampa, che sono, almeno sul piano della stretta materialità delle condotte de quibus, senz'altro riconducibili a soggetti terzi.  ### all'ulteriore pretesa risarcitoria azionata da ### nei confronti dei convenuti ### e ### devono trovare senz'altro accoglimento le puntuali eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva, sollevate dai convenuti ### e ### con le rispettive comparse di costituzione e risposta. ### stati, infatti, compiutamente esplicitati i rilievi fattuali e giuridici posti a fondamento della spiegata eccezione; né, del resto, parte attrice ha mai speso nel corso del giudizio validi argomenti che fossero in grado di confutare l'avversaria eccezione. 
In buona sostanza, non può che prendersi atto, in questa sede, del dato inconfutabile dell'assenza, in capo ai due convenuti, di quella qualità soggettiva di “direttore responsabile” del periodico “### Flash”, che sarebbe stata necessaria ai fini dell'insorgenza, a carico dei medesimi convenuti, di una responsabilità risarcitoria per danni da diffamazione, in solido con il proprietario della pubblicazione e con l'editore, nonché con l'articolista, ove questo fosse stato presente, id est nominativamente indicato. 
Va, oltretutto, considerata la circostanza che le richiamate informazioni sarebbero state agevolmente ed univocamente ricavabili dal tenore testuale di un apposito riquadro presente sull'ultima pagina di ciascun numero (a chiusura del numero stesso), sotto la voce “### di ### edito dal ### Polizia”. 
Le imprescindibili informazioni de quibus erano, infatti, presenti tanto sul numero del 15.07.2012, quanto su quello del 15.10.2012. Si allude, ai fini che qui rilevano, alla testuale attribuzione, alla sola persona di ### del ruolo di ### e, invece, a quella di ### del distinto ruolo di ### Non è rinvenibile, invece, alcuna menzione di cariche di sorta, che fossero, all'epoca, riferibili al convenuto ### tanto perché il ### non rivestiva più la carica di direttore editoriale. Tale carica, infatti, ebbe a cessare, in data ###, cioè contestualmente alla conclusione del mandato di ### del ### di ### Giova, in ogni caso, richiamare in questa sede il noto insegnamento pretorio circa la distinzione di ruoli sussistente tra la figura del ### editoriale e quella del ### responsabile e, quindi, circa le differenze che, in punto di responsabilità aquiliana per i fatti illeciti che attraverso la pubblicazione abbiano a commettersi, discendono dalla ridetta distinzione. 
Il direttore responsabile e il direttore editoriale non sono figure assimilabili; solo il primo assume la paternità delle pubblicazioni, essendo titolare di una specifica posizione di garanzia, a norma dell'art. 57 c.p., in quanto tenuto a esercitare il dovuto controllo atto ad impedire che, con la pubblicazione, vengano commessi dei reati. Tanto è stato ribadito dalla ### della Corte di ### con la sentenza del 6 ottobre 2016, n. 42309. Viene sul punto a delinearsi un'insuperabile distinzione di ruoli che trova il suo fondamento giustificativo proprio nel peculiare modo di essere della struttura imprenditoriale giornalistica e nei meccanismi che governano il suo funzionamento. 
Il direttore editoriale detta, invece, le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano, in rappresentanza dell'azienda editrice del prodotto giornalistico, poi elaborato e realizzato dal direttore responsabile, senza condividerne la responsabilità esterna. Un'estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e delle conseguenze penali comporterebbe, quindi, applicazione di analogia in malam partem, che l'ordinamento penale ripudia (### pen., Sez. V, 11 luglio 2011, n. 42125). Il direttore editoriale può essere ritenuto responsabile per diffamazione, solo ove sia accertato che lo stesso abbia compiuto atti diretti a ledere l'altrui reputazione ovvero abbia concorso, consapevolmente, a raggiungere tale evento. Alcun riscontro probatorio, in tal senso, è emerso all'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale, con riferimento alle persone dei due direttori editoriali, ### e ### avvicendatisi nel corso del tempo nella predetta carica istituzionale. Oltretutto, secondo quanto correttamente rilevato nell'interesse di ### questi era già cessato dalla carica, al momento delle pubblicazioni a mezzo stampa, ritenute dalla ### offensive della sua reputazione. 
In definitiva, la responsabilità del direttore per non avere impedito la commissione del reato è ben diversa da quella a titolo di concorso; quest'ultima sussiste solo quando siano presenti tutti gli elementi costitutivi di cui all'art. 110 c.p., sicché l'addebito della sola omissione del controllo dovuto configura la fattispecie colposa di cui all'art. 57 c.p., rispetto alla quale la diffamazione rappresenta l'evento dello specifico reato previsto a carico del solo direttore responsabile. 
Con peculiare riferimento, quindi, alla posizione sostanziale dell'odierno convenuto ### occorre prendere atto di un dato storico inoppugnabile. Alla conclusione certa della sua estraneità ai fatti di causa, infatti, si perviene agevolmente, laddove si considerino contestualmente i due seguenti dati: 1) il ### non certamente è l'autore degli articoli contestati dall'attrice (tutti gli articoli di stampa per cui è lite, apparsi sul ### di informazione sindacale, ### sono, peraltro, privi di firma, sicché è irrimediabilmente preclusa l'attribuzione della loro paternità ad un estensore determinato); 2) all'epoca della loro pubblicazione, rispettivamente 15/7/12 e 15/10/12, il ### non rivestiva neppure la carica di direttore editoriale (cessata il ### contestualmente alla conclusione del mandato di ### del ### di ###. Trattasi, peraltro, secondo quanto già posto in risalto, di una carica alla quale la L. n° 47/1948 non ricollega alcun titolo di responsabilità per le eventuali pubblicazioni diffamatorie o offensive. 
Con riguardo, invece, alla distinta posizione giuridica del convenuto ### valgano i seguenti rilievi: 1) il ### non è l'autore degli articoli censurati dall'odierna attrice (sono, quindi, estensibili al ### le stesse osservazioni testé svolte con riguardo al ###; 2) all'epoca della pubblicazione degli articoli de quibus il ### rivestiva unicamente la carica di direttore editoriale, alla quale la legge non ricollega responsabilità di sorta, per le eventuali pubblicazioni diffamatorie o offensive. All'epoca della “vicenda Teti”, consumatasi nel corso del 2011, il ridetto convenuto non era ancora stato eletto ### del ### di ### in quanto tale carica è stata dallo stesso assunta soltanto il 20 gennaio 2012. Persino il conflitto sindacale tra il ### e le altre sigle, da un lato, e la dirigente del ### della ### e ### della ### dall'altro, è cronologicamente antecedente alla ridetta nomina. 
Ad ogni buon conto, fermo restando il ribadito difetto di legittimazione passiva, in capo ai due convenuti ### e ### quanto al merito delle censure che la ### muove nei confronti dei comunicati sindacali e degli articoli di giornale per cui è lite, valgano le seguenti considerazioni. Meritano integrale condivisione in questa sede le puntuali deduzioni difensive svolte nell'interesse dei convenuti ### e ### con cui è stato efficacemente confutato l'assunto attoreo, relativo al preteso carattere offensivo della dignità personale e della reputazione del Dirigente pro tempore del ### di ### di ### che connoterebbe le iniziative di reazione sindacale, messe in atto dal ### della ### di ### nei confronti, per l'appunto, dell'odierna attrice. 
Sotto il profilo della concreta attitudine dei comunicati sindacali de quibus a ledere la dignità personale e la reputazione di ### si rendono necessari i seguenti rilievi in fatto ed in diritto. Si tratta in questa sede di verificare, secondo quanto già correttamente dedotto nell'interesse di ### e ### se sia stato, nel caso di specie, travalicato o meno il limite della continenza formale; tanto sul condivisibile assunto secondo cui l'azione di critica sindacale, anche ruvida ove occorra, non deve mai degenerare in attacchi gratuiti e ingiustificati alla dignità personale del datore di lavoro: proprio quegli attacchi gratuiti ed ingiustificati che non è dato rinvenire nel corpo testuale delle note sindacali su cui si incentrano le doglianze attoree. 
Emerge, comunque, il dato oggettivo del deficit allegativo, che connota la domanda dell'odierna attrice che omette di individuare, analiticamente, i singoli passaggi testuali delle note sindacali censurate, che si connoterebbero per la loro attitudine ad offendere la reputazione di ### Deve, quindi, ritenersi che l'odierna attrice abbia indebitamente ed arbitrariamente collocato le legittime iniziative sindacali del ### e di altre sigle, nel contesto di un più ampio disegno persecutorio, che sarebbe stato ingiustamente ordito in suo danno, da #### e ### in concorso tra loro. ### quest'ultimo, che, all'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale, è risultato del tutto sfornito del necessario supporto probatorio. Si delinea, in altri termini, un assunto fattuale che si è ormai irreversibilmente arrestato al piano delle mere allegazioni, peraltro generiche, a loro volta fondate su delle semplici congetture. 
Giova, a questo punto, procedere ad un accurato e analitico scrutinio del tenore letterale dei comunicati sindacali per cui è causa, previa odierna riproduzione testuale di ciascuno di essi. 
In relazione alla nota del 10.02.2011, a firma del ### trascritta poi sul quindicinale “###” n. 6 del 15.03.2011, sotto il titolo “### a tutela dei colleghi della polizia postale”, essa presenta il seguente tenore testuale: “È stato rappresentato a questa O.S. che la S.V. a seguito di uno sgradevole alterco avuto con un dipendente nella mattinata del giorno 21 corrente, stia esercitando pressioni nei confronti di alcuni colleghi perché producano una relazione scritta sull'episodio senza ufficializzare gli scopi della richiesta e renderne note le motivazioni. Al riguardo, si fa presente che dette richieste, soprattutto se rivolte a voce e con tono perentorio, si appalesano indebite e suscettibili di apparire come comportamenti intimidatori diretti a condizionare la volontà delle persone per orientarla verso atti non dovuti e finalizzati ad effetti indesiderati, indefiniti e persino sconosciuti ai destinatari. Nel riservarsi, pertanto, ogni azione a tutela dei propri iscritti, si invita la S.V. a formalizzare per iscritto nei confronti dei dipendenti eventuali richieste di relazionare, avendo cura di render note le motivazioni e soprattutto il procedimento amministrativo che legittima la richiesta”. 
Emerge in primis il carattere dubitativo del passaggio testuale costituito dall'inciso “soprattutto se rivolte a voce e con tono perentorio”. Tanto basterebbe ad escludere la valenza diffamatoria della nota. Con riferimento, poi, a tutti gli altri passaggi testuali della nota, gli stessi, sia che rivestano carattere narrativo, sia che rivestano carattere valutativo, sono riconducibili all'esercizio delle prerogative proprie del sindacato, di tutela dei propri iscritti, a fronte dell'eventualità della tenuta di condotte assuntamente prevaricatorie del Dirigente, che possano essere state tenute in danno dei propri sottoposti gerarchici. 
Va, del pari, escluso un tenore diffamatorio, con riferimento al titolo con il quale la ridetta nota sindacale veniva successivamente pubblicata sul quindicinale “Il collegamento”. ### “### a tutela dei colleghi della ### Postale” è, infatti, nella oggettività del suo tenore testuale, sic et simpliciter espressivo delle finalità di tutela che giustificavano la trasmissione della nota in esame, con la contestuale rappresentazione della concreta possibilità di adozione di tutte le lecite iniziative sindacali, che sarebbero risultate più opportune allo scopo. 
In relazione alla nota del 13.07.2012, a firma dei segretari provinciali ### (### — SAP (### — ### (###, trascritta poi nell'articolo del 15.07.2012, apparso sul quindicinale ### sotto il titolo “### postale ### interrotte relazioni sindacali”, essa presenta il seguente tenore testuale: “### atto dei reiterati atti vessatori posti in essere nei confronti del personale da lei amministrato e considerata l'impossibilità di perseguire un dialogo paritario, reso vano dalla sua precipua tendenza nel ricercare un capro espiatorio su cui far ricadere la responsabilità per le eventuali défaillance gestionali, le ### scriventi comunicano che non parteciperanno all'incontro di verifica semestrale ex. artt. 5 e 19 A.N.Q. (rif. vs. nota avente ### AA.GG. 12/ prot. Nr_2361 del 6 Luglio 2012), previsto per la giornata di Lunedì 16 Luglio 2012. Per le stesse motivazioni sopra indicate, queste ### hanno convenuto di interrompere le relazioni sindacali con il Dirigente del ### e delle ### Attesa la gravità della situazione, si chiede alle rispettive segreterie nazionali, che leggono per conoscenza, di fissare un incontro immediato con la ### del ### di ### in modo da poter esporre nel dettaglio quanto si sta verificando nella realtà barese. Si preannuncia che lo stato di protesta non cesserà sino a che i colleghi della ### di ### possano ritornare a lavorare serenamente ed esprimere la loro acclarata professionalità, senza che alcuno possa ledere i loro diritti di lavoratori e di persone”.  ### con riferimento al comunicato sindacale in scrutinio, va esclusa qualunque sua concreta attitudine a ledere, ingiustamente, la dignità e l'onore dell'odierna attrice. Ci si trova, infatti, al cospetto della libera ed insindacabile espressione del diritto di critica che le organizzazioni rappresentative dei lavoratori possono senz'altro esercitare, relativamente a condotte datoriali nelle quali si ravvisi una connotazione antisindacale. È poi riconducibile all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di manifestazione del proprio pensiero, nel caso di specie attraverso lo strumento dello scritto, il giudizio espresso nell'ambito del comunicato in esame, afferente all'impossibilità di perseguire un dialogo paritario. Si situa, inoltre, nell'alveo della fisiologia delle relazioni sindacali, l'attribuzione, ovviamente sgradita alla persona dell'odierna attrice, dell'asserita “precipua tendenza nel ricercare un capro espiatorio su cui far ricadere la responsabilità per le eventuali défaillance gestionali”. Ebbene, indipendentemente dal grado di aderenza alla realtà del predetto giudizio oggettivamente deteriore, esso appare del tutto coerente con le dinamiche che governano le relazioni fra datore di lavoro pubblico e organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti; in buona sostanza, tale giudizio è senz'altro ascrivibile alla normalità di relazioni che, in ragione della loro intrinseca natura, determinano, frequentemente, delle occasioni di confronto e di dibattito, la cui vivacità assume inevitabilmente, soprattutto al ricorrere di determinate problematiche, connotati di oggettiva asprezza. Sempre nel contesto del confronto dialettico testé delineato, si situa la comunicazione relativa al fatto che le scriventi ### non avrebbero partecipato “all'incontro di verifica semestrale ex. artt. 5 e 19 A.N.Q. (rif. vs. nota avente ### AA.GG. 12/ prot. Nr_2361 del 6 Luglio 2012), previsto per la giornata di Lunedì 16 Luglio 2012”. 
Ancora una volta, nel quadro della discrezionale individuazione delle tipologie di iniziative di tutela sindacale, volta per volta ritenute più opportune e, soprattutto, più adeguate rispetto alle specifiche esigenze da soddisfare, si colloca l'informazione offerta nel comunicato, circa l'insindacabile determinazione di interrompere le relazioni sindacali con il Dirigente del ### e delle ### Il medesimo significato va ascritto alla decisione di chiedere alle rispettive segreterie nazionali, che avrebbero letto per conoscenza, “di fissare un incontro immediato con la ### del ### di ### in modo da poter esporre nel dettaglio quanto si sta verificando nella realtà barese”. Talché, coerentemente con le dichiarate finalità di provocare un mutamento della condotta datoriale, insindacabilmente ritenuta di matrice antisindacale, veniva preannunciato che lo stato di protesta non sarebbe cessato sino a che i colleghi della ### di ### non avessero avuto la possibilità di ritornare a lavorare serenamente ed esprimere la loro acclarata professionalità, senza che alcuno potesse più ledere i loro diritti di lavoratori e di persone. 
In relazione, ancora, all'ultima nota del 16.07.2012 a firma del #### unitamente ai segretari provinciali delle sigle SAP e ### essa presenta il seguente tenore testuale: “Le scriventi ### -premesso che la verifica degli accordi decentrati costituisce un momento importante delle relazioni sindacali a livello periferico, che tuttavia presuppone un clima di confronto collaborativo e costruttivo che va oltre il mero rispetto formale degli articolati; -considerato che dal ### di ### di ### continuano a pervenire numerose e reiterate segnalazioni dalle quali si evincono gravi problemi in ordine alla gestione dei rapporti con il personale, che minano alla base il sistema delle relazioni sindacali e impediscono un confronto sereno e partecipativo, laddove finanche questioni di organizzazione interna dell'attività lavorativa hanno assunto rilievo penale con la conseguenza che alcuni colleghi si sono ritrovati seduti dall'altra parte della scrivania per essere sottoposti a interrogatori di polizia giudiziaria, hanno ritenuto di esprimere una protesta simbolica disertando il tavolo di verifica convocato nella giornata odierna dal Dirigente del suddetto ### nell'auspicio che questa iniziativa induca a un momento di riflessione sull'opportunità di rasserenare il clima di lavoro e di offrire rinnovati stimoli di motivazione al personale, che ha già ampiamente dimostrato le proprie capacità professionali e merita un trattamento trasparente e dignitoso. ### 16 luglio 2012. I segretari provinciali ### (### — SAP (### — ### (###”. 
Orbene, è oggettivamente impossibile ravvisare qualsivoglia offensività, anche in grado minimo, con riferimento al tenore letterale del comunicato in scrutinio, testé riprodotto. Sempre nell'esercizio delle intangibili ed irrinunciabili prerogative proprie di un sindacato rappresentativo degli interessi di categoria dei dipendenti di una p.a., viene fatta presente la determinazione, per l'appunto adottata all'esito di un insindacabile giudizio di opportunità, “di esprimere una protesta simbolica disertando il tavolo di verifica convocato nella giornata odierna dal Dirigente del suddetto Compartimento”. Talché, nell'ottica della trasparente esplicitazione delle finalità sottese alla decisione di disertare il tavolo di verifica convocato nella giornata odierna, viene espresso l'auspicio che l'iniziativa oggetto di comunicazione induca “ad un momento di riflessione sull'opportunità di rasserenare il clima di lavoro e di offrire rinnovati stimoli di motivazione al personale, che ha già ampiamente dimostrato le proprie capacità professionali e merita un trattamento trasparente e dignitoso”. 
Si colloca, inoltre, sempre nell'ambito di un confronto dialettico lineare e trasparente, immune da attacchi gratuiti alla persona del dirigente o da giudizi palesemente ingiusti o comunque temerari, l'esplicitazione, nella prima parte del comunicato (dedicata, per l'appunto, alle premesse) delle specifiche ragioni che giustificavano, in quel preciso momento storico, la determinazione dell'organizzazione di avvalersi, in chiave di lecito strumento di lotta sindacale, della specifica forma di “protesta simbolica”, consistente nella diserzione del “tavolo di verifica convocato nella giornata odierna dal Dirigente del suddetto Compartimento”. Orbene, nell'ambito delle richiamate inoffensive premesse, si evidenzia, innanzitutto, nell'incipit del comunicato, la circostanza che la verifica degli accordi decentrati costituisce un momento importante delle relazioni sindacali a livello periferico. In maniera altrettanto inoffensiva, si afferma il fatto che il richiamato importante momento delle relazioni sindacali a livello periferico presuppone, in chiave di condicio sine qua non, la necessità dell'instaurazione di “un clima di confronto collaborativo e costruttivo che va oltre il mero rispetto formale degli articolati”. Si prosegue, poi, sempre allo scopo di rendere edotti i destinatari del comunicato, circa le specifiche ragioni che sorreggevano la singola iniziativa di tutela sindacale come di seguito annunciata, nel rappresentare la circostanza che “dal ### di ### di ### continuano a pervenire numerose e reiterate segnalazioni dalle quali si evincono gravi problemi in ordine alla gestione dei rapporti con il personale, che minano alla base il sistema delle relazioni sindacali e impediscono un confronto sereno e partecipativo, laddove finanche questioni di organizzazione interna dell'attività lavorativa hanno assunto rilievo penale con la conseguenza che alcuni colleghi si sono ritrovati seduti dall'altra parte della scrivania per essere sottoposti a interrogatori di polizia giudiziaria”. 
Con riguardo alla specifica premessa del comunicato in scrutinio, testé riprodotta, ci si trova al cospetto di un giudizio radicalmente privo dell'attitudine a ledere l'onore e la reputazione della persona dell'odierna attrice; trattasi di una valutazione che è stata liberamente formulata da un sindacato di categoria, nel contesto della libera esplicazione della c.d. comunicazione sindacale, circa l'attitudine delle segnalate problematiche afferenti alla gestione dei rapporti con il personale, a minare, alla base, il sistema delle relazioni sindacali, nonché ad impedire un confronto sereno e partecipativo. Assume, infine, i connotati di un'inoffensiva valutazione, in termini di esplicitazione della propria insindacabile “lettura” di alcuni ben precisi fatti storici nelle more verificatisi, anche l'ultimo passaggio testuale contenuto nel corpo della “seconda premessa del comunicato”, laddove si afferma che “finanche questioni di organizzazione interna dell'attività lavorativa hanno assunto rilievo penale con la conseguenza che alcuni colleghi si sono ritrovati seduti dall'altra parte della scrivania per essere sottoposti a interrogatori di polizia giudiziaria”. ### a voler ravvisare una leggera venatura polemica nel passaggio testuale appena scrutinato, essa è, del pari, riconducibile alla fisiologia delle dinamiche proprie del sistema di relazioni sindacali, che ha, ovviamente, nella prevenzione o nella composizione dei conflitti, spesso anche aspri, la sua stessa ragion d'essere. 
Nell'ambito di una valutazione unitaria che investa tutti i comunicati sindacali fin qui analiticamente scrutinati, può senz'altro affermarsi l'applicabilità, al caso di specie, del principio di diritto correttamente invocato dalla difesa dei convenuti ### e ### secondo cui il sindacato "può prescegliere, nell'ambito della sua responsabilità, la forma di comunicazione ritenuta adatta a far comprendere le posizioni assunte in determinate vicende aziendali non diversamente da quanto avviene nella sfera lata della politica" #### Civ., sentenza 5 luglio 2002 n° 9743. 
Gettano sicuramente luce sui fatti di causa le puntuali deduzioni difensive svolte nell'interesse degli odierni convenuti, laddove si osserva che il periodico il “Collegamento” assolve la precipua funzione di divulgazione dell'azione sindacale del ### di ### da diciassette anni e, sin dal primo numero, nella “spalla” della terza pagina, si riporta il testo integrale delle note sindacali maggiormente rilevanti con le quali il ### conduce la propria azione sindacale nei confronti anche di questori (oltre che, naturalmente, di dirigenti e vice questori) i quali rappresentano - in ragione delle deleghe vicarie ricoperte - la parte datoriale, naturale controparte negoziale del sindacato. Ebbene, sempre nel contesto delle ridette puntuali ed incontestate deduzioni difensive, viene precisata la circostanza che nessun funzionario apicale della ### di ### aveva mai, fino a quel momento, ritenuto diffamatoria l'azione sindacale portata avanti dal ### di ### men che meno era stata mai considerata diffamazione a mezzo stampa la trascrizione di una nota sindacale sul periodico “Collegamento”. 
Ad ogni buon conto, non coglie nel segno l'implicito assunto attoreo, secondo cui vi sarebbe stata una diretta correlazione causale tra la trascrizione delle note sindacali de quibus sul periodico “###” e l'accrescimento dell'offesa che le stesse note avrebbero arrecato alla dignità personale e alla reputazione dell'attrice. Quand'anche, infatti, i ridetti comunicati avessero effettivamente contenuto dei messaggi dal tenore diffamatorio, la diffusività degli stessi, in realtà, non sarebbe stata minimamente accresciuta dalla trascrizione integrale dei comunicati medesimi all'interno di corrispondenti articoli pubblicati sul quindicinale “###”. ### quanto, infatti, già correttamente osservato nell'interesse dei convenuti ### e ### i pretesi “messaggi screditanti”, anche laddove non fossero stati pubblicati sul periodico del ### avrebbero comunque conosciuto un'efficace e ben più rapida divulgazione per effetto dell'affissione nelle bacheche sindacali ubicate nei vari uffici territoriali dell'### nonché per effetto della distribuzione di volantini e, ancora, dell'invio di e-mail agli iscritti al sindacato.  ### alla luce delle deposizioni rilasciate dai testimoni escussi in corso di causa, deve ritenersi, pertanto, che i tre sindacati rappresentativi degli agenti della ### di ### (### SAP e ### abbiano ravvisato, nei comunicati per cui è causa, il lecito strumento di reazione al contegno della dott.ssa ### insindacabilmente valutato in termini di condotta antisindacale. Talché, si è ritenuto, nell'esercizio di un'autonoma valutazione, che la Dott.ssa ### con i suoi reiterati comportamenti, abbia determinato l'insorgenza di un clima esasperatamente conflittuale, tale da costringere tutte le parti sociali ad interrompere le relazioni sindacali con la dirigente del ### della ### di ### nella sua veste di controparte negoziale pubblica. Sul punto giova richiamare le seguenti dichiarazioni testimoniali. ### all'udienza del 27 ottobre 2016 riferisce: “... nella nostra provincia, la dott.ssa ### è entrata in conflitto sindacale con le #### Sap e ### in virtù di questo conflitto sindacale, abbiamo interrotto i rapporti sindacali, inviando un comunicato congiunto con tutte le sigle citate. La conflittualità innanzi descritta non rientra nella normale dialettica sindacale in ### nella provincia di ### ciò è avvenuto nell'ambito di questa provincia soltanto con due compartimenti: con il compartimento della ### (dott. ### e con il ### della ### diretto dalla dott.ssa ### ...Evidenzio che la ripresa dei rapporti sindacali con la polizia postale è stata possibile perché la dirigente ha aderito all'interpretazione dell'### dei sindacati di ###” Nel proseguire il proprio resoconto il ### poi, corrobora l'impostazione difensiva dei convenuti, affermando che, seppure la riorganizzazione di un ufficio sia cosa di pertinenza del dirigente, la materia diventa di interesse sindacale allorquando “... l'operatore non riesce ad adattarsi alle nuove mansioni ... perché lo stress da lavoro correlato ha tra le sue cause anche ...lo spostamento e/o il cambiamento di orario. Nel caso della ### postale la descritta riorganizzazione operata dalla dott.ssa ### determinò segnalazioni da parte dei nostri iscritti. 
Suppongo che le stesse recriminazioni pervennero agli altri ### delle altre organizzazioni dato che facemmo il comunicato congiunto, come accennato in precedenza”. 
Del pari illuminante sul punto risulta la deposizione rilasciata dal teste ### il quale ha evidenziato che l'iniziativa sindacale di critica della riorganizzazione dell'### denunce, da parte della dott.ssa ### era stata sollecitata dal personale in servizio presso il ### della ### postale, precisando la circostanza che, dopo qualche mese, si ritornò al modello organizzativo antecedente: “...prima che venisse la dott.ssa ### a dirigere il ### le denunce erano raccolte a turno da tutti gli ufficiali di P.G. in servizio ..., successivamente, dopo l'insediamento della dott.ssa ### è stato costituito un ### denunce al quale vennero preposti tre ufficiali di P.G. per lo snellimento, finalizzato all'ottimizzazione della trasmissione delle denunce contro ignoti. La trasmissione delle denunce avveniva nei tempi previsti dalla legge, senza ritardi. Dopo 5-6 mesi circa, l'ufficio è stato soppresso, perché è stato ritenuto più funzionale il ritorno alla precedente organizzazione, tutt'ora vigente”. 
In ordine al clima di spiccata tensione, che avrebbe connotato il contesto ambientale lavorativo in cui operavano la Dott.ssa ### nella sua veste di dirigente del ### del ### di ### e i suoi sottoposti, sovvengono le ulteriori dichiarazioni rese dal teste ### che ha riferito: “### la circostanza n. 7), tanto so perché anche nei miei confronti si è rivolta con toni alti e parole offensive alle persone con le quali stava interloquendo, me compreso, rivolgendomi le frasi del tipo “non sai fare il tuo lavoro, e cose simili in maniera alterata”… “la dott.ssa ### impediva a me e agli altri partecipanti di esporre le nostre proposte e faceva valere il grado, violando il principio di pariteticità ... I contrasti sindacali derivavano da alcuni episodi verificatisi durante gli incontri con le rappresentanze sindacali in tema di verifiche periodiche e confronto sulle materie oggetto di contrattazione decentrata. 
In questi episodi, avevamo noi ### e i rappresentanti di altre organizzazioni sindacali, come ad esempio il ### per la ### rilevato alcune imprecisioni su alcuni dati forniti. In più occasioni il dirigente chiamava, inusualmente, durante il confronto, il personale dell'ufficio preposto alla compilazione dei dati oggetto di verifica” ... “in quella circostanza il segretario ### chiedeva al dirigente che la dipendente invitata a redigere la relazione di servizio dovesse essere messa a conoscenza dei motivi per cui doveva redigere la relazione di servizio ... intendo l'uso che della relazione si intendeva fare. Preciso che, se la relazione di servizio serve ad acclarare dei fatti da inserire in un procedimento disciplinare, è prassi [che] prima venga avviato il procedimento disciplinare, e poi, nel suo ambito, deve essere chiesta la relazione di servizio; nel caso di ### non è stato seguito questo iter, perché la relazione di servizio è stata chiesta prima...”. 
In buona sostanza, l'intervento sindacale, relativamente alla “vicenda Teti”, si sarebbe reso necessario, proprio perché la dott.ssa ### ibridando l'iter amministrativo corretto, avrebbe chiesto all'ispettore ### di redigere una relazione di servizio sul ### senza chiarire che la relazione era, in realtà, finalizzata a sanzionare il dipendente, prima ancora che venisse elevato a suo carico il capo di incolpazione. 
Tale quadro probatorio si arricchirebbe, poi, del contributo chiarificatore del sig. ### il quale, ben conoscendo i fatti di causa per essere stato rappresentante di base del ### in seno al ### della ### di ### significativamente aggiunge sulla vicenda ### “È capitato in diverse occasioni che la dott.ssa ### si rivolgesse ai colleghi in maniera aggressiva e cioè ad alta voce, minacciando provvedimenti disciplinari contro i colleghi; sono stati tanti gli episodi, uno in particolare nei confronti dell'ispettore ### “zitto tu che non capisci niente” ... durante una riunione sindacale rivolta alla verifica degli accordi decentrati, l'ispettore ### stava verbalizzando le conclusioni raggiunte nella riunione e a tal proposito voleva esprimere la sua opinione su una delle circostanze dell'accordo, a questo punto la dott.ssa ### lo ha zittito dicendo “zitto tu che non capisci niente.  #### ha partecipato a questa riunione ... in quanto componente della segreteria della dott.ssa ###” ### poi, alle reali dinamiche dei fatti, che sarebbero all'origine dell'avvio di un procedimento disciplinare a carico del ### si ponga mente alle ulteriori dichiarazioni rilasciate dal ### Il medesimo ### (testimone oculare dell'episodio, per essersi nell'occasione recato al bar insieme al ### chiarisce, preliminarmente, che l'assenza del collega non era stata affatto di un'ora (come sostenuto dalla ###, bensì di pochi minuti. ### parte, in sede disciplinare, alla stregua del richiamato capo di incolpazione, afferente all'utilizzo di espressioni irriverenti, posto in essere dal ### nell'interlocuzione con il proprio superiore gerarchico, non è stata affrontata la questione afferente all'effettiva ampiezza del lasso temporale durante il quale il ### si sarebbe ingiustificatamente allontanato dal posto di lavoro. Talché, a fronte di una persistente incertezza sul punto, risulta più che ragionevole la versione immediatamente offerta a propria discolpa dal ### che viene, oltretutto, odiernamente confermata proprio dal collega che, insieme con il ### si era recato al bar, durante l'orario di servizio. 
Proseguendo nella propria narrazione, il sig. ### poi aggiungeva di aver sentito l'attrice inveire ad alta voce contro il ### il quale usciva dall'ufficio della dirigente e molto: “provato si dirigeva verso la stanza della dott.ssa ### e, su consiglio dei colleghi, si sdraiava. ... ### alla circostanza n. 7 ... ricordo che [la dott.ssa ### urlava ... il senso del discorso era finalizzato a dire che il ### simulava il malore”. 
Come aveva riferito prima di lui il teste ### anche il ### dopo aver negato i fatti contenuti nel capitolo d) della memoria istruttoria attorea, ha chiarito, sull'episodio, che lui, il sostituto commissario ### ed il ### del ### contestarono alla dott.ssa ### che “essendo un procedimento amministrativo l'azione disciplinare nei confronti del ### era necessario rappresentare al dipendente a cui si chiedeva la relazione di servizio i motivi di tale richiesta”.  ### poi, il testimone è passato a rispondere alle domande sulla questione della creazione dell'### denunce in seno al compartimento della ### il sig. ### ha chiarito testualmente che tale ufficio “...ufficialmente... è stato costituito per venire incontro alle esigenze dei cittadini che avevano necessità di presentare denunce alla ### postale; ufficiosamente per punire due colleghi: ### sostituto commissario .... 
Non ricordo il nome dell'altro collega. ### è stata l'interpretazione che noi del personale in servizio presso la ### postale abbiamo avuto”. 
Il sig. ### poi, offrendo un'ulteriore interessante possibile chiave di lettura dei fatti di causa, ha riferito che le frizioni tra la dott.ssa ### ed il ### - in occasione dell'incontro sindacale richiesto per tentare di risolvere con la nuova dirigente del ### il problema della mancata fruizione del servizio mensa da parte di tutto il personale del ### della ### - discendevano dal fatto che la dott.ssa ### travisava sistematicamente le parole di ### In sostanza, alla stregua delle deposizioni testimoniali, la dirigente non avrebbe compreso che la questione “non verteva sull'utilizzo della macchina di servizio, ma sul diritto del dipendente di usufruire della mensa di servizio. ... la dott.ssa ### in quell'occasione urlava contro ### affermando che noi sindacalisti eravamo lì per chiedere l'utilizzo della macchina; in realtà più volte ribadivamo alla dott.ssa ### che il problema era la fruizione del servizio mensa”. 
La questione si sarebbe acquietata allorquando la dirigente comprese che la durata della pausa non consentiva agli agenti in servizio di raggiungere la mensa del ### (nei pressi dell'### di ### da ### e, conseguentemente, aderendo alle ragionevoli e logiche richieste sindacali, stipulò con ristoranti nelle vicinanze del ### della ### una convenzione per consentire agli agenti di consumare un pasto durante la pausa pranzo. ### confermativa appare la distinta deposizione del sig. ### Il sindacalista del ### infatti, ha confermato che la conflittualità sindacale con il ### della ### di ### era stato innescato dalla dott.ssa ### prima riconoscendo la genuinità del comunicato sindacale a firma congiunta del ### del Sap e del ### e poi ammettendo testualmente: “... che la dott.ssa ### ha provveduto al riassetto organizzativo del compartimento e che alcune [di] tali innovazioni non erano gradite dal personale dipendente, iscritti al Sap compresi.  ... C'è stato un periodo in cui i rapporti sindacali tra le sigle citate e la dirigenza del ### si sono interrotti”.  ### all'azione asseritamente denigratoria perpetrata dal ### col mezzo della stampa, e, cioè, attraverso la pubblicazione di articoli del quindicinale “### Flash”, occorre, innanzitutto, evidenziare come alcun giudizio possa formularsi in questa sede, circa la diffamatorietà dell'articolo apparso sul numero 18 del 15.10.2012, sotto il titolo “La rubrica dell'irriverenza”. 
Proprio in ragione, infatti, del richiamato difetto, in capo ai convenuti, ### e ### della necessaria qualità soggettiva di “direttore responsabile”, tutte le verifiche del caso in ordine alla portata realmente diffamatoria dell'articolo satirico de quo, esulano dal thema decidendum del presente giudizio, per effetto della separazione della causa concernente il rapporto processuale tra ### e l'On. ### da quella concernente i distinti rapporti processuali intercorrenti tra la stessa attrice e gli altri convenuti. 
In altre e più semplici parole, soltanto nell'ambito del distinto giudizio, allo stato sospeso, relativo al rapporto processuale tra ### e ### potrà essere svolto un compiuto giudizio circa la reale attitudine del medesimo articolo a ledere l'onore e la reputazione dell'odierna attrice e, quindi, circa la fondatezza, nel merito, della pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni che l'attrice avrebbe patito in conseguenza della pubblicazione di detto articolo. 
Tornando, poi, al merito della specifica questione controversa della diffamatorietà dei comunicati sindacali per cui è lite, deve osservarsi come, all'esito di una loro rilettura alla luce del tenore delle deposizioni testimoniali sopra riportate, emerga la circostanza che i ridetti comunicati, peraltro sottoscritti dal ### in sinergia e coordinamento con altre sigle sindacali, si connotino per l'assenza non solo di qualsivoglia riferimento al ### ma anche di offese gratuite, implicite o esplicite, alla persona dell'odierna attrice. Ci si trova, al contrario, al cospetto di legittime critiche mosse nei confronti della condotta datoriale, senza che possano ravvisarsi, nel corpo dei comunicati de quibus, delle indebite forme di personalizzazione e/o di radicalizzazione del conflitto. Altrimenti opinando, si perverrebbe a degli esiti ermeneutici di sostanziale negazione della libertà dell'azione sindacale e della critica sindacale all'operato della controparte negoziale, pubblica o privata che sia; detti esiti sarebbero, ovviamente, inammissibili in un assetto costituzionale democratico, fondato sull'intangibilità dei diritti individuali di libertà, nella specifica declinazione delle c.d. libertà negative. Trattasi, in altre e più semplici parole, di un assetto che non tollera forme esplicite o anche surrettizie di censura. 
In sintesi, alla luce delle emergenze istruttorie, deve escludersi il raggiungimento della necessaria prova, circa l'esistenza di un nesso causale tra i fatti narrati dall'attrice, asseritamente integranti diffamazione e la dedotta, comunque indimostrata, ripercussione negativa sulla sua vita e sulla sua sfera professionale: ciò esclude in radice la stessa configurabilità di un danno aquiliano, in termini di danno consequenziale, tanto nella dimensione di pregiudizio da lesione di un interesse economico (c.d. danni patrimoniali), quanto in quella di pregiudizio da lesione di interessi extraeconomici (c.d. danni non patrimoniali). Tutti i danni asseritamente sofferti vengono, peraltro, allegati in modo estremamente generico, al punto che è impedita la loro stessa concreta identificazione. Il richiamato deficit allegativo va affermato anche con riguardo al distinto piano del quantum debendi: l'attrice omette del tutto di allegare, con la dovuta puntualità, delle specifiche circostanze di fatto, che possano considerarsi sintomatiche di una entità dei dedotti pregiudizi, tale da giustificare la pretesa di “strabilianti” importi, senz'altro privi della minima aderenza alla realtà. 
Del pari sfornito di prova è l'assunto secondo cui le iniziative sindacali del ### avrebbero determinato, in uno alla dedotta sofferenza da lesione dell'onore e della reputazione, anche una perdita di chances in termini di avanzamento di carriera o comunque una contrazione reddituale che avrebbe, a sua volta, cagionato una perdita patrimoniale. ### quanto già correttamente rilevato nell'interesse degli odierni convenuti, infatti, l'assunto di una negativa incidenza sulla carriera professionale della Dott.ssa ### è immediatamente confutato dall'incontestata circostanza (vedasi verbale di udienza del 25 giugno 2020) che ha visto, nelle more del giudizio, la dott.ssa ### raggiungere, in data ###, il grado massimo della dirigenza della ### di ### id est quello di ### nonché l'attribuzione del ### del ### della ### di #### superiori considerazioni consegue l'integrale rigetto della domanda introduttiva. 
Le spese di lite che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza dell'attrice ### P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9509/2013 R.G.C., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. rigetta la domanda introduttiva in tutti i suoi capi; 2. nulla statuisce sulla domanda introduttiva, relativamente al distinto rapporto processuale intercorrente tra l'attrice ### e il convenuto ### in forza della separazione e contestuale sospensione del relativo giudizio, disposte con la citata ordinanza del 25.02.2014, a firma del #### 3. condanna, secondo soccombenza, ### alla refusione, in favore di ### delle spese di lite, che si liquidano in complessive € 13.430,00, per compensi professionali al difensore costituito, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e ### come per legge; 4. condanna, secondo soccombenza, ### alla refusione, in favore di ### delle spese di lite, che si liquidano in complessive € 13.430,00, per compensi professionali al difensore costituito, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e ### come per legge; 5. condanna, secondo soccombenza, ### alla refusione, in favore di ### delle spese di lite, che si liquidano in complessive € 13.430,00, per compensi professionali al difensore costituito, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e ### come per legge. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.  ### deciso in ### il ###.   #### 

causa n. 9509/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Carra Alessandro

M
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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2931/2023 del 13-07-2023

... obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). Coniugando i superiori principi al caso di specie, va osservato che le allegazioni di parte attrice, hanno trovato riscontro nella documentazione versata in atti (convenzione del 09.05.2008 relativamente al periodo 09.05.2008- 15.11.2011 e impegno assunto in data ### per gli anni 2011/2013), avendo lo stesso fornito prova della fondatezza del credito vantato e del conseguente inadempimento. Tali circostanze, oltre ad emergere in via documentale, a non essere contestate da controparte, sono state confermate anche all'esito delle prove testimoniali; il teste Avv. ### escusso all'udienza del 28/3/2017, a conoscenza di fatti in quanto segretario regionale della ### chiariva che “all'interno della struttura regionale si diramano le strutture provinciali autonome; in origine l'attività associativa era in capo alla ### con tutti i relativi servizi; successivamente il ### della ### trovò un accordo interno con ### nell'ambito del quale quest'ultimo si sarebbe dovuto occupare dell'attività di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ### in persona del ###.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2069 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014 Avente a oggetto: “### L.A.I.C.A. (### degli ### -### (### italiane) di ###, con sede ###### n. 116 (c.f. / ####), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende giusta mandato a margine all'atto di citazione; -####, (P.IVA 9306625019), in persona del Presidente p.t. , elettivamente domiciliata in ### alla via ### loc. S.  ### presso gli Avv.ti ### e ### L'### che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente giusta mandato a margine alla comparsa di costituzione e risposta; -Convenuta in riconvenzionale CONCLUSIONI: ### da rispettivi atti introduttivi, verbale di udienza e comparsa conclusionale depositata dalla parte attrice in data ###.  ### aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. 
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato la ### quale organizzazione sindacale di categoria di commercianti, artigiani e piccoli e medi imprenditori, di cui si propone di promuovere e tutelare gli interessi sindacali etico-professionali, economici e sociali, e di assisterli nei confronti di amministrazioni, #### economici ed ### citava in giudizio la convenuta indicata in epigrafe onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:“1) condannare la ###- ### al pagamento delle somme, che saranno determinate in corso di causa, dovute ex art. VI lett. B) della convenzione del 9.5.2008 relativamente al periodo 9.5.2008-15.11.2011; 2) condannare la ###- ### al pagamento della somma di € 15.000,00, come previsto dall'impegno assunto il ### per gli anni 2011/2013; 3) condannare la ###- ### al pagamento dei diritti, onorari e spese di causa”. 
Nel dettaglio parte attrice, deduceva che: “in data ### veniva sottoscritta inter partes apposita convenzione con cui l'attrice delegava la convenuta ### allo svolgimento dell'attività di patronato ### su tutto il territorio provinciale di ### e che, in data ###, la ### contestando alla ### gravi inadempimenti agli obblighi assunti con la suddetta convenzione, tra cui l'omessa attività di rendicontazione e l'omesso pagamento alla ### della percentuale del 10% sul volume d'affari e dal 2011 della somma forfettariamente determinata in forza di successivo accordo integrativo del 15/11/2011, intimava alla ### la revoca della suddetta convenzione, oltre al pagamento delle somme dovute”. Non avendo ricevuto alcun positivo riscontro da parte di ### si vedeva costretta a adire l'intestato Tribunale onde vedere tutelata la propria posizione”. 
Si costituiva la ### la quale evidenziava che alla convenzione del 9.5.2008, stipulata con la laica, non era mai stata data alcuna esecuzione, per nullità, illegittimità dell'accordo sottoscritto, nonché per impossibilità giuridica dell'oggetto e contrarietà alla legge; che la ### non aveva alcun potere, né di svolgere attività di patronato, né di delegare a terzi lo svolgimento della stessa, non avendo ricevuto mai dalla ### alcuna autorizzazione, delega o convenzione per svolgere l'attività di cui agli artt.7 e ss. della Legge n.152/2001; che, avuto contezza dell'impossibilità giuridica di dare attuazione alla convenzione del 9.5.2008, in data ### ha ottenuto l'adesione alla ### nazionale, giusta determina a firma del ### nella quale è stato conferito alla resistente il potere di promuovere, nell'ambito della provincia di ### anche la sede ###virtù di tale adesione ha assunto il nome di ### ed ha operato quale soggetto legittimato ad agire e rappresentarla, su suo espresso mandato, per lo svolgimento dell'attività di patronato e sindacato, così come risulta, altresì, dalla convenzione del 16.6.2008, nonché dalle note della ### in atti (all.nn.8-9-10-11 produzione parte convenuta). Pertanto, chiedeva in via preliminare e in via riconvenzionale di accertare e dichiarare la nullità dell'accordo sottoscritto tra le parti ai sensi ed agli effetti dell'art.1418 c1 e 2 c.c. per illegittimità, impossibilità giuridica dell'oggetto nonché per contrarietà alle norme imperative. In via subordinata accertare la risoluzione dell'accordo a decorrere dal 30.05.2008 per il venir meo di qualsiasi interesse giuridico al perseguimento dello stesso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da attribuirsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatario. 
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti (l'interrogatorio formale del legale rapp.te della attrice e la prova testimoniale) e, riteneva inammissibile la richiesta di acquisizione documentale di cui all'art. 210 richiesta da parte attrice nella suddetta memoria in quanto riferita a fatti oggetto di prova diretta per cui doveva essere espressa nel termine di cui al n. 2 dell'art.  186, sesto comma, c.p.c.. 
Escussi i testimoni ed acquisita la suddetta documentazione, con ordinanza del 25.05.2016 il Giudice formulava alle parti la proposta transattiva o conciliativa nei seguenti termini: “corresponsione a parte attrice della somma pari ad euro 20.000,00 all'attualità, previa compensazione delle rispettive ragioni ed a definizione integrale della controversia. Il tutto, con compensazione delle spese di lite”. 
Conclusosi senza successo il tentativo di conciliazione della lite, attesa la mancata adesione alla stessa da parte della ### la causa veniva più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Il procedimento perveniva sul ruolo di questo giudice in data ###. 
Alla udienza del 24/3/2023, lette le memorie in atti per la trattazione della udienza cartolare con le quali le parti rassegnavano le proprie conclusioni, la riservava in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta sin dai primissimi atti difensivi; nello specifico, la stessa può ritenersi provata alla luce dei titoli prodotti dalle stesse parti (convenzione del 9/5/2008 tra ### e ### accordo integrativo del 15.11.2011 nonché dalla nota presidenziale n.prot.208 del 10.10.2012 con la quale si attesta che nella provincia di ### aderiscono alla ### due associazione, la storica ### e la ###. 
Passando a considerare il merito della vicenda si osserva che, al caso di specie, si applica la ### 30 marzo 2001, n. 152 recante "nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale", pubblicata nella ### n. 97 del 27 aprile 2001. 
Anzitutto, la costituzione degli ### di patronato e di assistenza sociale - ### di diritto privato gestiti da ### e ### nazionali di lavoratori che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali - va inquadrata nella tradizionale funzione di assistenza ai lavoratori svolta dalle organizzazioni sindacali.  ### 30 marzo 2001, n. 152 e le successive modifiche e integrazioni recante "### disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" fissa nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai patronati, allargandolo a nuove sfere di attività, precedentemente non previste, che rispecchiano la dinamica di sviluppo dei servizi e tiene conto del cambiamento intervenuto nel tessuto socio-economico del paese. I patronati esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in ### e all'estero delle prestazioni (di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione) erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di forme di previdenza complementare o da ### esteri nei confronti di cittadini italiani. Inoltre, possono svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sociale.  ### di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del ### e delle ### e sono regolati dai seguenti articoli di legge; Art. 1 (Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato) In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della ### la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità. 
Art. 2. (Soggetti promotori) Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che: a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni; b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale; c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale; d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali. 
Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di ### e di ### Art. 3. (### e riconoscimento) La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è presentata al ### del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresì fermi le competenze del Ministero del lavoro e della... della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti. 
Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale. 
La costituzione degli istituti è approvata con decreto del ### del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 
Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo. 
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività. 
Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all' articolo 16 della presente legge. 
Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di ### e di ### che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2. 
Art. 4. (Atto costitutivo e statuto) Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare: a) l'organizzazione promotrice; b) la denominazione dell'istituto; c) la sede legale; d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto; e) gli organi di amministrazione e di controllo; f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge; g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge; h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici. 
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le codificazioni si intendono approvate. 
I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. 
Art. 5 ### Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il ### non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate. 
Art. 6. ### Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla ### provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche. 
È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente ### provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche. Esclusivamente in relazione all' attività di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo svolgimento delle attività all' estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2. 
Art. 7 ### Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in ### e all' estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da ### esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. 
Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici. 
Art. 8. (Attività di consulenza, di assistenza e di tutela) Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano: a) il conseguimento, in ### e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse; b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal ### sanitario nazionale; c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione; d) il conseguimento, in ### e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori. 
Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato l'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13. 
Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
Art. 9. (Attività di assistenza in sede giudiziaria) Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del ### di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla ### provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del ### pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del ### pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento. 
Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni. 
Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata.  ### della tutela in sede ###rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.  ### della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del ### del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ### della giustizia, secondo le procedure di cui all' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all' articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 
Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle ### parlamentari competenti in materia di lavoro della ### dei deputati e del ### della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni. 
Art. 10. (Attività diverse) Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica: a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza... 
Art. 11. (Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all' estero) Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi... 
Art. 12. (Accesso alle banche dati) Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni. ###.. 
Art. 13. ### Per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in ### e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle... 
Art. 14. (### degli istituti di patronato e di assistenza sociale) Gli istituti di patronato e di assistenza sociale: a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile; b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre... 
Art. 15. ### Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti... 
Art. 16. (Commissariamento e scioglimento) In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il ### del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8. L'... 
Art. 17. (Divieti e sanzioni) È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all' articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all' articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione. 
È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. 
Art. 18. (Trattamento fiscale) I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del ### della Repubblica 22... 
Art. 19. (Relazione al #### del lavoro e della previdenza sociale presenta al ### entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle... 
Art. 20. (Disposizioni transitorie) Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, ... 
Art. 21. ### Sono abrogati: a) il decreto legislativo del ### provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.804, e successive modificazioni; b) la legge 27 marzo 1980, n.112; c) il decreto del ### della Repubblica 22 dicembre 1986, n.1017. Il decreto del ### del... 
Sul punto è altrettanto utile ricordare, in termini generali e ricostruttivi degli istituti qui invocati che, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). 
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). 
Coniugando i superiori principi al caso di specie, va osservato che le allegazioni di parte attrice, hanno trovato riscontro nella documentazione versata in atti (convenzione del 09.05.2008 relativamente al periodo 09.05.2008- 15.11.2011 e impegno assunto in data ### per gli anni 2011/2013), avendo lo stesso fornito prova della fondatezza del credito vantato e del conseguente inadempimento. 
Tali circostanze, oltre ad emergere in via documentale, a non essere contestate da controparte, sono state confermate anche all'esito delle prove testimoniali; il teste Avv.  ### escusso all'udienza del 28/3/2017, a conoscenza di fatti in quanto segretario regionale della ### chiariva che “all'interno della struttura regionale si diramano le strutture provinciali autonome; in origine l'attività associativa era in capo alla ### con tutti i relativi servizi; successivamente il ### della ### trovò un accordo interno con ### nell'ambito del quale quest'ultimo si sarebbe dovuto occupare dell'attività di patronato”. Ed ancora, “Per vicende interne di cui non conosco i termini, ### decise di costituire un'altra associazione ossia la ### richiedendo alla ### nazionale il riconoscimento con l'utilizzo della sigla ### e adesione alla confederazione. Tale adesione fu poi ottenuta. ADR. In questo modo si realizzò un'anomalia in quanto nella provincia di ### insistevano due associazioni entrambe aderenti alla ### ossia la ### e la ### entrambe aderenti alla struttura nazionale. ADR. Per le relative attività le due strutture provinciali per mera opportunità si accordarono per delegare l'attività di patronato alla ### fermo restando che entrambe insistono sul territorio provinciale sul piano associativo, raccogliendo le domande di adesione alla ### in via autonoma una dall'altra”. 
Ad avvalorare ulteriormente, i sig.ri ### e ### che, in occasione delle udienze in cui sono stati escussi, hanno confermato tali circostanze, precisando che la neocostituita ### in forza della suddetta convenzione, era stata autorizzata dalla ### a svolgere l'attività di patronato nel territorio di ### in ragione di cui la ### aprì nuove sedi zonali che corrispondevano a quelle della ### operative fino al 31/5/2008 e che dal 2/6/2008 erano gestite da ### È stato altresì confermato che, in esecuzione della convenzione del 9/5/2008, la ### trasmetteva alla ### le domande di adesione presentate dai richiedenti persone fisiche ed aziende. 
Ed ancora, che, alla presentazione degli iscritti alla ### da parte di ### seguivano i cd. abbinamenti degli iscritti alla ### riconducibili alla ### (identificata con il codice n. 09) o alla ### (idenficata con il sottocodice n. 46). 
Accertato il diritto e la pretesa fatta in valere in giudizio, nel costituirsi controparte ha eccepito, da un lato, la mancata esecuzione della convenzione, l'illegittimità, nullità/annullabilità della stessa per asserita contrarietà alla legge 152/2001 con specifico riferimento all'art.6 e, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la nullità dell'accordo del 9/5/2008. 
Principiando dall'eccezione di mancata esecuzione tra le parti della convenzione del 2008, con la quale veniva attribuita alla ### il compito di promuovere l'organizzazione delle attività di patronato ### su tutto il territorio provinciale di ### la stessa non merita accoglimento in tale sede, avendo la convenuta ### dato piena attuazione alla stessa, fino a quando i rapporti non si sono definitivamente interrotti, come anche confermato dai vari testi regolarmente escussi. Nello specifico, la ### trasmetteva tutte le domande di adesione presentate da persone fisiche ed aziende, affinché venissero vidimate dalla sig.ra ### unico soggetto abilitato per la sua qualità di presidente provinciale della ### - ad inoltrarle alla sede ### regionale e nazionale per la necessaria ammissione. Infatti, alla presentazione degli iscritti da parte della ### seguiva il cd. abbinamento degli iscritti alla ### (doc.  9/10 - doc. 16/17), rispettivamente riconducibili alla ### (identificata con il codice 09) o alla ### (identificata con il sottocodice n. 46). Il numero degli iscritti alla ### di ### - ottenuti anche tramite l'attività di promozione fatta dalla ### - consentiva poi alla ### - ma non alla ### - di ottenere, di anno in anno, l'assegnazione dei seggi di rappresentanza nelle varie associazioni di categoria, come confermato dai testi avv. ### il quale dichiarava “posso solo dire che la sig.ra ### effettivamente ha ricoperto il ruolo di consigliere camerale della ### di ### di ### in rappresentanza del comparto artigiano”, nonché dal dott. ### il quale, nel confermare la circostanza di cui al capo 8, precisava “come solamente i rappresentanti della ### potevano rivestire incarichi presso la ### di Commercio”. 
A tutto voler concedere, la ### anche dopo la citata adesione alla ### del 30/5/2008, ha continuato a dare attuazione agli obblighi derivanti dalla convenzione del 9.5.2008, corrispondendo alla ### alcuni importi dovuti per l'attività di patronato, come desumibili dalla documentazione (estratti conto).  ### da parte di ### alla convenzione del 9/5/2008, è data dallo stesso accordo integrativo del 15.11.2011 (doc. 14 - 21), ove, alla presenza del ### avv. ### veniva dalle parti stabilito che il corrispettivo da versare alla ### sarebbe stato determinato, a partire da quella data, non più in ragione del volume dell'attività svolta, verificato attraverso la periodica rendicontazione, ma nella misura forfettaria di € 10.000,00 annui. In virtù di quanto sopra, l'eccezione va rigettata. 
Quanto all'asserita nullità della già menzionata convenzione del 2008, se per un verso si pone in contrasto con il principio per cui il potere di delegare a terzi lo svolgimento delle attività è riservato alla competenza esclusiva della struttura nazionale che autorizza direttamente le unità provinciali senza passare per la ### (come confermato anche dal teste ### escusso all'udienza del 28.03.2017) e con l'art.6 della L.152/2011 ove è previsto che “per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla ### provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche… è altrettanto vero che, mancando la previsione di una nullità testuale in tal senso e al fine di ravvisare una eventuale ipotesi nullità c.d.  virtuale, occorre scrutinare la natura imperativa o meno della stessa, valutando gli indici sintomatici dell'imperatività della norma, onde consentire a questo Giudice di dichiarare, eventualmente, una nullità anche nel silenzio del ### La complessità dell'indagine è accentuata dalla constatazione della inattendibilità della identificazione delle norme imperative con quelle inderogabili: se la norma imperativa è per sua natura inderogabile, non è necessariamente vero il contrario, potendosi riscontrare norme inderogabili (dai privati) che non costituiscono espressione di interessi pubblici fondamentali per l'ordinamento. Inoltre, se norma imperativa fosse sinonimo di norma inderogabile non si spiegherebbe la possibilità di derogarvi ad opera dell'autonomia privata, nel caso in cui "la legge disponga diversamente" (come da inciso finale dell'art. 1418 c.c., comma 1) con la previsione di una sanzione diversa dalla nullità e la possibilità di assicurare l'effettività della norma ### attraverso la previsione di rimedi diversi non direttamente incidenti sul negozio (cfr., in generale, Cass. n. 525 del 2020, n. 8499 del 2018, n. 25222 del 2010, n. 5372 del 2003 e, tra le più risalenti, 892 del 1946). La giurisprudenza ha individuato le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ravvisando il fondamento della disciplina della nullità nella idea della incompletezza o imperfezione della fattispecie negoziale per mancanza dei requisiti essenziali (cfr. Cass. n. 19024 del 2005); un analogo concetto è espresso nel riferimento alla "violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto" (cfr. Cass. n. 525 del 2020, n. 25222 del 2010), che è ipotesi non riscontrabile in presenza di una diversa forma di invalidità (come, ad esempio, l'annullabilità). La marginalità della categoria della nullità ha conferme testuali, laddove l'art. 2231 c.c., comma 1, non prevede la nullità del contratto ma si limita ad escludere l'azione per il pagamento della retribuzione a chi effettua una prestazione professionale senza essere iscritto in albi o elenchi (si veda anche l'art. 2126 c.c. in senso limitativo degli effetti della nullità del contratto di lavoro).La giurisprudenza progressivamente ha esteso la nullità anche alla violazione di norme che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio, ricomprendendosi nell'area delle norme di cui all'art. 1418 c.c., comma 1 anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa (cfr., in generale, Cass. n. 8066 del 2016, SU 26724 del 2007): in caso di mancanza di una prescritta autorizzazione a contrarre o di clausole concepite in modo da consentire l'aggiramento di divieti a contrarre (cfr., tra le altre, Cass. n. 4853 del 2012, n. 20261 del 2006, n. 9767 del 2005), o di mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 16281 del 2005, n. 11247 del 2003, n. 5052 del 2001), oppure in caso di contratti le cui clausole siano tali da sottrarre una delle parti agli obblighi di controllo su di essa gravanti ( Cass. n. 4605 del 1983). In definitiva, pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali. Una volta superato l'approccio del codice del 1865, che configurava la nullità del contratto come uno strumento che consentiva di disconoscere gli effetti del negozio quando la manifestazione di volontà e lo stesso volere negoziale fossero compromessi (o la fattispecie fosse dissonante rispetto allo schema legale tipico), il focus dell'indagine sulla imperatività della norma violata si appunta ora sulla natura dell'interesse leso che si individua nei preminenti interessi generali della collettività (cfr., da ultimo, Cass. n. 2316 del 2022 e n. 27120 del 2017, con riferimento al diritto alla salute e ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa). Nella ricordata evoluzione giurisprudenziale si è intravisto in dottrina il segno del passaggio dal "dogma della fattispecie" al "dogma dell'interesse pubblico", intendendosi con quest'ultima espressione segnalare, in termini critici, l'eccessiva genericità della nozione e discrezionalità rimessa al giudice nella individuazione di sempre nuove ipotesi di nullità, in potenziale frizione con i valori di libertà negoziale e di impresa, seppur nel bilanciamento con altri valori costituzionali. In realtà, il rischio paventato può essere evitato se si considera che la nullità negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale. Ad avviso di questo ### la questione dev'essere risolta nel senso che non sussiste la prospettata nullità della convenzione stipulata dalle parti. La soluzione qui condivisa è conforme alla circostanza che, in assenza di un divieto generale di attuare attività negoziali, la stipulazione di un contratto non è causa di nullità del contratto. 
A tal fine, la Corte ha ritenuto che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente a nullità, giacché l'art. 1418 c.c., comma 1, con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma (cfr.  n. 8499 del 2018). La nullità negoziale, ex art. 1418 c.c., comma 1, deve dunque discendere dalla violazione di norme (tendenzialmente, seppur non necessariamente, proibitive) aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale (come, nella specie, a tutela della collettività), cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli alla libertà negoziale. 
Ne discende che, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione dell'art.6 della L.152/2001, la cui violazione è punita, per la sede in cui si è verificata con la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13 e non, come vorrebbe parte convenuta, con la lesione di un bene collettivo giuridicamente diffuso, la domanda riconvenzionale va rigettata. 
Risultato provato il lamentato inadempimento di ### agli obblighi assunti verso la ### di cui alla ### del 9/5/200 e del successivo accordo del 2011, sul quantum, stante l'impossibilità di ricostruire il 10% sul volume d'affari, con riferimento al periodo dal 9/5/2008 al 15/11/2011, si ritengono sussistenti i presupposti per liquidare in via equitativa l'importo dovuto alla ### in misura pari ad € 5.000,00; per il periodo successivo al 15.11.2011, stante l'accordo integrativo con cui la ### si era impegnata a rimborsare alla ### la somma forfettaria annuale di € 10.000,00 e, tenuto conto che la ### ha versato solo la somma di € 5.000,00, come riconosciuto da parte attrice, controparte va condannata al pagamento della residua somma di € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Le spese Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M.  147/2022 applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 26.001 a euro 52.000), tenendo conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 2069/2014 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede: 1.Accoglie la domanda principale spiegata dalla ### 2. Rigetta la domanda riconvenzionale; 3. ### - ### al pagamento in favore della ### al pagamento della complessiva somma di euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.  4. ### al pagamento in favore della ### delle spese di giudizio che liquida in €. 477,00 per spese ed €. 4.835,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge. 
Così è deciso, ### 13.7.2023 ###.ssa ### 

causa n. 2069/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Casale Maddalena, Ruotolo Anna

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