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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 5855/2022 del 20-12-2022

... coordinata e continuativa datato 01.04.2020, chiedendone la conversione in contratto a tempo indeterminato sin dall'assunzione avvenuta il ###; che, al termine del dedotto rapporto di lavoro, la lavoratrice non aveva percepito quanto alla stessa spettante a titolo di retribuzione di aprile e maggio 2020, lavoro supplementare, indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti, ratei 13ma mensilità, ratei 14ma mensilità, ### e quant'altro ad ella spettante in virtù della risoluzione del rapporto di lavoro; che aveva, in particolare, maturato a titolo di differenze retributive le somme analiticamente indicate per i titoli allegati; chiedeva, pertanto, di condannare la convenuta ### S.r.l. al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 10.563,01, a titolo di retribuzione di aprile e maggio 2020, lavoro supplementare, indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti, ratei 13ma mensilità, ratei 14ma mensilità, ### oltre interessi e rivalutazione come per legge; chiedeva, altresì, previo accertamento della nullità dei contratti a termine dedotti nonché del cococo, di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 11960/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 20/12/2022, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11960/2020 R.G. #### n. a NAPOLI ### il ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti. 
RICORRENTE E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### RESISTENTE Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ###, ### ha esposto: di aver lavorato per la società convenuta dal 9.4.2019 al 14.5.2020; che il rapporto di lavoro subordinato era stato regolarizzato solo in data ###, con la conclusione di un contratto di lavoro a termine con scadenza al 14.06.2019, con inquadramento al 6° livello del ### part - time, per 18 ore settimanali; che tale contratto veniva successivamente prorogato per ben 5 volte: 14.05.2019, 15.06.2019, 15.09.2019, 15.10.2019, 15.12.2019, 15.03.2020, con ultimo termine fissato per il ###; che, in data ###, veniva comunicato al ### per l'### un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, mai consegnato alla lavoratrice, con termine al 01.05.2020; che aveva sempre svolto le mansioni di addetta al call center outbound, presso la sede ###### alla ### utilizzando pc e strumenti aziendali, occupandosi di effettuare chiamate telefoniche ai numeri forniti dall'azienda, nella forma di grandi database contenenti anagrafiche, dati di contatto e altre informazioni rilevanti, al fine di proporre la sottoscrizione di contratti di luce e gas presso il gestore “green network”; che, durante il suindicato periodo, aveva osservato l'orario di lavoro dedotto in ricorso; che, in data ###, la ricorrente, recatasi presso il posto di lavoro, veniva verbalmente allontanata dal sig. ### preposto della convenuta società, il quale le comunicava di non aver più bisogno di lei; che, il giorno successivo, si era recata nuovamente presso i locali dell'azienda, mettendo a disposizione di parte datoriale le proprie energie lavorative ma la proprietà si rifiutava immotivatamente di riceverla; che, successivamente, in data ###, la ricorrente, recatasi presso il competente ### per l'impiego, apprendeva non solo della sussistenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ma anche della comunicazione della sua cessazione che sarebbe avvenuta in data ###; che, con comunicazione del 24.06.2020, la ricorrente provvedeva ad impugnare il contratto di lavoro a tempo determinato datato 14.05.2019 e successive proroghe nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa datato 01.04.2020, chiedendone la conversione in contratto a tempo indeterminato sin dall'assunzione avvenuta il ###; che, al termine del dedotto rapporto di lavoro, la lavoratrice non aveva percepito quanto alla stessa spettante a titolo di retribuzione di aprile e maggio 2020, lavoro supplementare, indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti, ratei 13ma mensilità, ratei 14ma mensilità, ### e quant'altro ad ella spettante in virtù della risoluzione del rapporto di lavoro; che aveva, in particolare, maturato a titolo di differenze retributive le somme analiticamente indicate per i titoli allegati; chiedeva, pertanto, di condannare la convenuta ### S.r.l. al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 10.563,01, a titolo di retribuzione di aprile e maggio 2020, lavoro supplementare, indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti, ratei 13ma mensilità, ratei 14ma mensilità, ### oltre interessi e rivalutazione come per legge; chiedeva, altresì, previo accertamento della nullità dei contratti a termine dedotti nonché del cococo, di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 9.4.2019; di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato nei confronti della ricorrente in data ### nei termini dell'annullamento per violazione delle disposizioni formali di legge già sopra richiamate (art. 2 L. 604/66) e per l'effetto ordinare alla convenuta ### s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e nelle mansioni ivi espletate e condannarla alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quello della effettiva reintegra. 
La società convenuta si costituiva e chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso; chiedeva, altresì, con domanda riconvenzionale, la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalla società a causa della negligenza della stessa nello svolgimento delle sue mansioni. 
A seguito della istruttoria orale e documentale, è stato quindi autorizzato il deposito di note illustrative e, infine, la causa è stata decisa all'esito della odierna udienza cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione. 
La ricorrente ha affermato in ricorso di avere svolto prestazioni di lavoro come addetta al call center di VI livello, con modalità tipiche della subordinazione dal 9.4.2019 al 14.5.2020. 
In effetti, il rapporto di lavoro è stato regolarizzato con la ### srl solo con decorrenza dal 14.5.2019 (v. contratto di assunzione a tempo determinato e buste paga in atti). 
La ricorrente eccepisce, in primo luogo, che il termine apposto al contratto deve essere considerato nullo proprio perché sottoscritto in pendenza di un preesistente rapporto di lavoro subordinato instauratosi di fatto tra le parti fin dal 9.4.2019. 
Operata questa premessa, deve essere a questo punto esaminata la prospettata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, idoneo ad assorbire ed a porre nel nulla il suddetto contratto a termine, successivamente stipulato tra le parti. 
A tale riguardo va in primo luogo evidenziata l'estrema lacunosità della prova testimoniale raccolta. 
Il primo teste di parte ricorrente - circa la data di inizio del rapporto di lavoro dell'istante - ha riferito circostanze de relato e per lo più apprese dalla stessa ricorrente: “adr.: Indifferente. Ho lavorato per la ### srl da Settembre 2019 a Marzo 2020, con mansioni di operatore telefonico. Quando io ho iniziato a lavorare, la signora ### già lavorava lì, se non sbaglio da Aprile 2019, secondo quanto dalla stessa riferitomi”. 
Insufficienti - e comunque prive di riscontri probatori - risultano le dichiarazioni del secondo teste citato dalla ricorrente che ha riferito: adr.: Indifferente. Ho la vorato per la società ### s.r.l. dal gennaio del 2020 con mansioni di operatrice telefonica fino al mese di aprile del 2020. Precedentemente ho lavorato presso la medesima struttura sita in ### in via ### alle dipendenze di un'altra società, la ### s.r.l., sempre svolgendo le medesime mansioni di operatrice call center. La ricorrente è venuta a lavorare nel mese di aprile del 2019 - teste ### Al contrario il teste citato dalla convenuta, ### - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in ragione della costanza del narrato e dell'assenza di contraddizioni - ha confermato la durata del rapporto di lavoro risultante dalla documentazione in atti (“adr.: Indifferente. Io sono, dal 2016, il direttore commerciale della società ### società capogruppo del gruppo di società tra le quali vi è la ### La ricorrente ha iniziato a lavorare per la società ### nel mese di Maggio 2019, con mansioni di operatrice call center, e ha continuato a lavorare per la convenuta fino a Marzo 2020” ). 
In sintesi, l'istante può avvalersi solo della deposizione del teste ### (che ha lavorato per la società convenuta solo nel limitato periodo da gennaio ad aprile 2020) la quale ha dichiarato “ adr.: Indifferente. Ho la vorato per la società ### s.r.l. dal gennaio del 2020 con mansioni di operatrice telefonica fino al mese di aprile del 2020. Precedentemente ho lavorato presso la medesima struttura sita in ### in via ### alle dipendenze di un'altra società, la ### s.r.l., sempre svolgendo le medesime mansioni di operatrice call center. La ricorrente è venuta a lavorare nel mese di aprile del 2019 e ha lavorato per la società convenuta sicuramente fino ad aprile del 2020, almeno fin quando ci sono stata io, alla fine del mese di aprile del 2020. Sono andata via poiché non mi hanno più rinnovato il contratto. Sia io che la ricorrente lavoravamo insieme svolgendo le medesime mansioni di operatrici call center dal lunedì al sabato: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20, mentre il sabato lavoravamo un'ora in meno ma di mattina, dalle 10 alle 14 se non erro. Per l'intero periodo in cui ho lavorato per la ### s.r.l., anche la ricorrente ha sempre svolto la propria attività lavorativa e durante il periodo del lockdown abbiamo lavorato da casa anche nel mese di marzo del 2020. Quando io ho lavorato alle dipendenze della società ### s.r.l., non so se anche la ricorrente avesse un contratto con tale società ma in ogni caso abbiamo lavorato insieme negli stessi locali. Non ho nessun contenzioso in atto nei confronti della società convenuta. La ricorrente mi ha riferito di essere stata rimproverata dall'azienda così come me e gli altri operatori call center, per esserci rifiutati di lavorare durante i giorni festivi seppur da casa. Né io né la ricorrente abbiamo usufruito di ferie e i giorni in cui non andavamo a lavorare, ci venivano decurtati dallo stipendio. So che anche nel periodo di lockdown la ricorrente ha lavorato da casa poiché tutti noi lavoratori durante tale periodo abbiamo preso il nostro computer e abbiamo lavorato da casa”. 
Va da sé che il teste nulla ha riferito sulle concrete modalità esplicative del rapporto di lavoro subordinato durante il ridetto primo periodo, asseritamente non regolarizzato, durante il quale la stessa teste lavorava, peraltro, alle dipendenze di altra e diversa società, sebbene nei medesimi locali della resistente. 
In ogni caso, è evidente che - anche laddove un rapporto di lavoro de facto vi fosse stato tra le parti fin dal 9.4.2019- la stipula del successivo contratto a termine avrebbe comportato una risoluzione tacita del precedente rapporto, chiaramente individuabile nella scelta delle parti di formalizzare e disciplinare, a decorrere dal 14.5.2019, il nuovo rapporto lavorativo. 
Detto in altri termini, la eventuale instaurazione, in via di fatto, di un rapporto di lavoro appare senz'altro superata dalla successiva formalizzazione di un nuovo rapporto lavorativo a tempo determinato che le parti hanno inteso disciplinare compiutamente. 
In ogni caso, l'evidenziata insussistenza di un pregresso rapporto di lavoro subordinato (periodo 9.4.2019- 14.5.2019) elide ogni problema circa la natura - novativa o meno - del successivo contratto a termine che, dunque, va ritenuto valido ed efficace, sotto questo profilo. 
Quanto alla censura di nullità delle successive proroghe per violazione del numero massimo delle stesse nonché di nullità del co.co.co. risultante dalla comunicazione della società al ### per l'impiego, giova rilevare che la convenuta ha allegato che il rapporto di lavoro tra le parti in causa è cessato in data ###, per scadenza del termine previsto nella quarta ed ultima proroga del contratto convenuta dalle parti in causa. 
La convenuta ha, in particolare, allegato e provato che il contratto a termine, nel pieno rispetto dell'art. 21 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81, è stato prorogato solo quattro volte: 1. la prima volta fino al 14.09.2019; 2. la seconda fino al 14.10.2019; 3. la terza fino al 14.12.2019; 4. la quarta volta fino al 14.03.2020. 
Ha, altresì, dedotto che la presunta quinta proroga, risultante unicamente dal modello C/2 storico, in realtà, non era mai esistita; che si trattava, invero, di un mero errore di comunicazione compiuto dalla società in un periodo, quello di marzo 2020, nel quale, causa emergenza ###19, la quasi totalità dei dipendenti era stata collocata in “smart - working” e, dunque, si è registrato più di un qualche disguido nella raccolta dei dati e nella successiva trasmissione al ### per l'### territorialmente competente. 
In effetti, ad eccezione delle risultanze del modello C/2 storico, non emerge alcun riscontro probatorio della sottoscrizione tra le parti di un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato, né risulta prova documentale della 5° proroga del contratto. 
Nemmeno risulta documentalmente provata la stipula di un co.co.co con decorrenza 1.4.2020. 
Né all'uopo può ritenersi sufficiente la comunicazione effettuata dalla società resistente al ### per l'### in quanto si tratta di adempimento effettuato in maniera unilaterale dal datore di lavoro, senza alcun coinvolgimento della lavoratrice e che, dunque, non dimostra il perfezionamento della volontà negoziale di entrambe le parti contraenti. 
Al contrario, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta (v. busta paga di marzo 2020) il rapporto di lavoro tra le parti in causa risulta cessato in data ###. 
Ne discende che occorre verificare, in concreto, se la proroga sia avvenuta di fatto e se la ricorrente abbia effettivamente lavorato alle dipendenze della resistente dopo il mese di marzo 2020. 
Ebbene, nulla è stato confermato, sul punto, dal primo teste di parte ricorrente, che si è limitato a dichiarare: “### io sono andato via a Marzo 2020, la ricorrente ha continuato a lavorare, anche se non so fino a quando” (teste ###. 
Insufficienti - ai fini della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa anche per il periodo successivo al mese di marzo 2020 - risultano, poi, le sole dichiarazioni del secondo teste escusso, ### la quale ha sul punto dichiarato: “La ricorrente è venuta a lavorare nel mese di aprile del 2019 e ha lavorato per la società convenuta sicuramente fino ad aprile del 2020, almeno fin quando ci sono stata io, alla fine del mese di aprile del 2020. Sono andata via poiché non mi hanno più rinnovato il contratto….Per l'intero periodo in cui ho lavorato per la ### s.r.l., anche la ricorrente ha sempre svolto la propria attività lavorativa e durante il periodo del lockdown abbiamo lavorato da casa anche nel mese di marzo del 2020..” Ed, invero, anche se la teste ha confermato che la ricorrente aveva lavorato anche nel mese di aprile 2020, la stessa teste ha precisato, tuttavia, che durante il periodo del lockdown avrebbero lavorato tutti “da casa”, non potendo perciò riferire con certezza circa le concrete modalità esplicative del rapporto di lavoro della ricorrente durante tale successivo periodo. 
In ogni caso, le dichiarazioni del predetto teste sulla diversa durata del rapporto di lavoro tra le parti in causa rispetto a quella risultante dal dato documentale sono rimaste sfornite di riscontri probatori. 
Occorre, quindi, rilevare che non sono stati acquisiti al processo elementi certi tali da far ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per la diversa durata allegata in ricorso e superare così quanto emerge dal dato documentale. 
Dalla complessiva istruttoria orale e documentale è, quindi, emerso che il rapporto è cessato per scadenza del termine e non c'è stato più alcun rapporto di lavoro subordinato, nemmeno di fatto, tra le parti in causa. 
Ne deriva l'infondatezza della impugnativa di licenziamento orale, con conseguente rigetto della domanda in parte qua. 
Ne deriva, altresì, la infondatezza della domanda nella parte relativa al pagamento delle spettanze retributive per i mesi di Aprile e Maggio 2020. 
Quanto alla domanda avente ad oggetto le altre differenze retributive, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda della ricorrente è sostanzialmente volta, in primo luogo, ad ottenere il pagamento di differenze retributive dovute per la maggiore quantità del lavoro svolto, chiedendo di corrispondere alla stessa la somma di euro 5.392,95 a titolo di lavoro supplementare svolto nel periodo da Maggio 2019 a Marzo 2020 (v. conteggi, in atti).  ### la prospettazione di parte ricorrente il suo orario di lavoro contrattuale nel periodo di regolare inquadramento (pari a 18 ore settimanali) sarebbe stato aumentato a 29 ore settimanali per facta concludentia ovverosia per avere svolto stabilmente un orario superiore rispetto a quello stabilito nel contratto di lavoro. 
Ebbene, nel caso in esame, quanto, specificamente, all'orario di lavoro, lo stesso risulta documentalmente quale orario part-time. 
Ed, invero, risultano versate in atti dall'istante le buste paga che riportano la retribuzione part-time al 45% per i mesi indicati in ricorso.  ### di lavoro effettivo è stato, invece, indicato in ricorso quale orario di 29 ore settimanali, così deducendo lo svolgimento da parte della ricorrente, in un preciso arco temporale, di un orario di lavoro fisso e diverso da quello originariamente pattuito, per un numero di ore maggiori rispetto a quelle previste nel contratto. 
Il diritto vantato dalla ricorrente avente ad oggetto la richiesta delle differenze retributive (di cui ai conteggi allegati al ricorso) trova, quindi, la sua causa giustificatrice nel diverso orario osservato. 
Tanto premesso, si rileva che la ricorrente ha fornito la prova certa dei fatti indicati a supporto delle predette allegazioni, ovvero lo svolgimento della prestazione lavorativa, secondo il differente orario di lavoro indicato in ricorso. 
Dall'istruttoria espletata, ha invero trovato conferma l'assunto di parte ricorrente. 
I testi di parte ricorrente hanno, invero, dichiarato: “Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 14. Anche la ricorrente osservava il mio stesso orario di lavoro e ha sempre osservato questo orario di lavoro, almeno fino a quando ho lavorato io..” (teste ###; “Sia io che la ricorrente lavoravamo insieme svolgendo le medesime mansioni di operatrici call center dal lunedì al sabato: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20, mentre il sabato lavoravamo un'ora in meno ma di mattina, dalle 10 alle 14” (teste ###. 
Della credibilità dei testi non v'è alcuna ragione per dubitare; le dichiarazioni sono precise e concordanti tra loro. 
La deposizione dei testi di parte resistente non è idonea a destituire di fondamento l'assunto di parte ricorrente: la prevalenza e la concordanza delle testimonianze che hanno riferito della prestazione di lavoro supplementare inducono a dare preferenza alle stesse; va, inoltre, considerato che i controlli del ### (direttore commerciale della società capogruppo), non erano giornalieri e lo stesso teste di parte resistente ha comunque riferito un orario di lavoro maggiore rispetto a quello risultante dal contratto di lavoro (“La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì soltanto ilpomeriggio, dalle 16 alle 20. 
Conosco questa circostanza sia perché organizzo personalmente, insieme ai team leaders della ### i turni dei dipendenti, sia perché, nella maggior parte dei casi, ero presente fisicamente in azienda. 
Più precisamente, su 5 giorni, 4 giorni della settimana, svolgendo attività di controllo e coordinamento dello staff del back-office, dei team leaders e degli operatori call center..”). 
Del tutto inattendibili risultano poi le dichiarazioni del secondo teste di parte resistente, amministratore della convenuta all'epoca dei fatti di causa. 
Alla luce di quanto premesso, dunque, deve ritenersi provata la prestazione di lavoro supplementare per due ore giornaliere (dal lunedì al venerdì) e per un'ora giornaliera il sabato nel periodo indicato nei conteggi versati in atti dalla ricorrente (da maggio 2019 a marzo 2020). 
Per il quantum debeatur può farsi utile riferimento al conteggio contabile elaborato dalla difesa di parte ricorrente, in quanto formalmente corretto ed immune da vizi o errori ed in relazione al quale nessuna specifica contestazione o rilievo parte convenuta ha formulato. Corretto, inoltre è il parametro di riferimento ricavato dal ### allegato e non contestato da parte resistente. 
La ricorrente ha quindi, diritto, a ricevere la somma di euro 5.392,95 a titolo di differenze retributive per il maggior orario di lavoro osservato. 
Spetta, altresì, all'istante la somma di euro 1.566,34 a titolo di ratei 13 e 14ma mensilità, non avendo la società provato documentalmente il pagamento di tali mensilità aggiuntive.  ### ha, quindi, diritto a ricevere la somma complessiva di euro 6.959,29 a titolo di differenze retributive. 
Va, al contrario, rigettata la domanda avente ad oggetto pretese spettanze retributive a titolo di permessi e ferie non godute in mancanza di prova sul punto. 
Inammissibile è poi la domanda avente ad oggetto le ulteriori differenze retributive essendosi l'istante limitata ad allegare che la paga base era calcolata tenuto conto di valori inferiori a quelli previsti dalle tabelle del ### di categoria, senza null'altro aggiungere. 
Infondata è, altresì, la richiesta di pagamento del TFR maturato avendo la società dimostrato il pagamento del TFR contabilizzato nell'ultima busta paga del mese di marzo 2020 (v. busta paga e copia bonifico, in atti). 
Va, infine, dichiarata la inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta, dal momento che la società non ha dedotto né specificamente allegato alcunché che potesse dimostrare la sussistenza del danno patito a fronte dell'asserito annullamento di alcuni contratti da parte dei clienti, né tantomeno l'imputabilità di tale danno ad un comportamento specifico della ricorrente, essendo del tutto generiche le allegazioni contenute nella memoria difensiva sul punto. Né tali carenze assertive possono ritenersi colmate dalla prova orale e documentale raccolta. 
Le spese di lite stante l'accoglimento parziale della domanda e la soccombenza reciproca delle parti possono essere compensate nella misura di 1/2. La restante parte segue la regola della soccombenza prevalente della convenuta con liquidazione come da dispositivo.  P.Q.M.  - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la ### S.r.l al pagamento, in favore della ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, della somma complessiva di euro 6.959,29 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge; - rigetta la restante parte del ricorso; - rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta; - condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese di lite, liquidate - in misura già ridotta - in euro 1.270,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, #### con attribuzione; - compensa le restanti spese.  ### 20.12.2022 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 11960/2020


causa n. 11960/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Colameo Fabiana

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4215/2022 del 23-12-2022

... termine, sicchè il divieto non poteva che investire la conversione di siffatto tipo in tempo indeterminato (essendo illogica una conversione in subordinato a termine di ciò che già tale è). Ebbene parte appellante, sin dal 1° grado - deducendo la fittizietà della collaborazione stante l'assoggettamento alle direttive e disposizioni tecnico-organizzative datoriali; l'osservanza di un orario di lavoro; lo stabile inserimento nell'organizzazione dell'### il controllo sullo svolgimento della prestazione - ha richiesto, in spregio al divieto di costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego posto dall'art. 36 co. 5 d.lgs. 165/01 quale conseguenza sanzionatoria alla violazione del dato normativo, l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro al fine di ottenere la conversione del rapporto in subordinato a termine alle dipendenze dell'### con riconoscimento del livello professionale di Dirigente sanitario ### e la condanna al pagamento delle differenze retributive. In grado di appello, ferma la domanda di conversione, ha modificato il titolo della domanda di condanna alle differenze retributive, invocandole non solo “per effetto di quanto sopra” (ndr. conversione), (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. ### 2. dr. ### 3. dr. ### rel.  riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10/11/2022 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1774/2017 r.g. sez. lav., vertente tra ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ##### CALI' ### elettivamente domiciliato in ###. PICCINNI 6 Appellante e ### 2 NORD rappresentata e difesa dall' Avv.to ### elettivamente domiciliat ###ricorso depositato innanzi al Tribunale di ### in data ###, ### deduceva di aver prestato dal 7.7.2008 attività lavorativa alle dipendenze della resistente ASL ### 2 Nord svolgendo mansioni di dirigente farmacista, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuata, reiteratamente prorogato per 7 anni, con assegnazione a distretti diversi della stessa ### Riteneva il ricorrente che tra le parti era intercorso “un vero e proprio rapporto di lavoro di natura subordinata celato dietro la forma di un incarico di natura professionale ed autonoma, più volte rinnovato, senza soluzione di continuità, nell'arco temporale di ben 7 anni”; pertanto, domandava all'adito Tribunale di: “accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità di tutti i contratti d'opera professionale…intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato …condannare la ASL Na2 Nord alla regolarizzazione del rapporto e della posizione contributiva …convertendo il rapporto di cococo in lavoro subordinato a tempo determinato … accertare il diritto del ricorrente a percepire tutte le differenze retributive come da conteggi allegati … per effetto di quanto sopra ed in applicazione del ### al rapporto di lavoro de quo, anche in virtù degli artt. 2099 cc e 36 Cost, condannare la resistente al pagamento …della complessiva somma di euro 210.248,38 …condannarsi, inoltre, la resistente al risarcimento del danno ex art 2126 cc, tra cui quello subito per omesso versamento dei contributi dovuti ”. 
Si costituiva l'### 2 Nord opponendosi alle avverse pretese con articolate argomentazioni in diritto e concludendo per il rigetto del ricorso. 
La causa veniva decisa con la sentenza n. 506/2017 del Tribunale di ### mai notificata, oggetto del presente gravame, proposto con ricorso depositato il ###. ### si duole dell'errata applicazione da parte del Tribunale, a sostegno del rigetto della domanda, dell'art. 36 co. 5 del d. lgs. 165/2001 e della sentenza S.C. n. 5072/2016; dell'omesso accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro formalmente qualificato come collaborazione; della mancata applicazione dell'art. 2126 cc. ai fini del riconoscimento del diritto alle differenze retributive e contributive. 
I motivi, strettamente connessi tra loro, possono esser trattati congiuntamente. 
Innanzitutto, va rilevato che è incontestato che sia formalmente intercorso tra le parti un rapporto di lavoro, regolamentato mediante la stipula di un contratto di opera professionale e relative proroghe, come dedotte in ricorso, per una durata complessiva di circa sette anni. E' altresì incontestato l'esercizio della mansione di farmacista presso i distretti dell'ASL di volta in volta assegnati. ### canto, in atti sono stati depositati i rispettivi documenti oltre che il certificato di servizio. A tali datti fattuali soltanto va riferita l'affermazione del Tribunale che ha ritenuto “incontestati e documentali i profili di fatto coinvolti nella vicenda”, senza che ciò implichi, invece, alcuna qualificazione dei predetti fatti in termini di subordinazione, aspetto che presuppone una valutazione in diritto degli stessi, che nella specie non è stata effettuata dal Tribunale non perché ritenuta provata in quanto non contestata (come adombra l'appellante erroneamente), ma per l'impossibilità giuridica della pronunzia di conversione del rapporto cui era finalizzato l'accertamento predetto. 
Come è noto, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa inizialmente disciplinato dall'art. 409, c. 3, cpc che estendeva la disciplina delle controversie individuali di lavoro ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, nonché ad altri rapporti di collaborazione “che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato…”. I tre profili che contraddistinguono tale figura sono: la continuità, la coordinazione e la personalità. La continuità, in contrapposizione alla occasionalità, in quanto trattasi di prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale; la coordinazione, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo; il carattere personale, sicchè l'ausilio di collaboratori è nettamente limitato ad aspetti secondari della prestazione. Intervenendo sulla fattispecie con finalità antielusiva, il legislatore stabilì, con l'art.61 d. lgs. 276/2003 (oggi abrogato dall'art 52 co. 1 d. lgs. 81/2015) che le collaborazioni di cui all'art. 409 cpc dovessero esser ricondotte ad un “progetto” e “gestite autonomamente in funzione del risultato”. 
La principale questione posta dalla fattispecie in esame è sempre stata quella di individuarne il discrimen dal lavoro subordinato. ### una ormai consolidata giurisprudenza, il criterio discriminatore tra un rapporto di lavoro subordinato e quello di lavoro autonomo o parasubordinato è dato principalmente dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e quindi dall'esistenza del carattere tipico della subordinazione; nell'ipotesi in cui quest'elemento non emerga in forme sufficientemente chiare, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, è consentito il ricorso a criteri sussidiari e complementari quali l'oggetto della prestazione, l'incidenza del rischio, le modalità d'inserimento del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, il sistema di retribuzione utilizzato, l'orario di lavoro osservato, la collaborazione o la continuità della prestazione e non da ultimo il nomen iuris dato dalle parti al rapporto: tutti questi elementi che singolarmente valutati non avrebbero un valore decisivo possono, se globalmente considerati, consentire al giudicante di procedere ad una corretta qualificazione del rapporto effettivamente intercorso tra le parti ( si vedano tra le tante Cass. n. 21132/06; Cass. n. 19247/07; Cass. n. 2622/04; Cass. n 13935/06). 
In particolare, il riferimento al nomen iuris dato dalle parti al negozio al momento della conclusione del contratto, pur non essendo da solo decisivo, diventa determinante in tutte quelle fattispecie in cui in concreto i caratteri differenziali tra due figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili. 
Nel caso di specie, le parti hanno formalmente regolamentato il rapporto in termini di lavoro autonomo, mediante la stipula di contratto d'opera professionale che alle norme del lavoro autonomo si rifà. In casi siffatti, occorre distinguere se le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamente dichiarato in un documento di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, o se, dopo avere voluto realmente un contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione; in tal caso il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso rispetto al "nomen iuris" adoperato in sede di conclusione del contratto (cfr. C. Cost.  76/2015; Cass. n. 4884/2018). 
Fatta questa ricostruzione della fattispecie in esame, va precisato che le disposizioni in materia di lavoro a progetto ed in particolare quella sulla sanzione della conversione (allora vigenti), tuttavia, stante l'espressa e puntuale esclusione operata dall'art.1, c. 2, del decreto legislativo n. 276/2003 non sono applicabili alle pubbliche amministrazioni ove, peraltro, trova applicazione l'art. 36 V co. d. lgs 165/2001. Nel pubblico impiego il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative (attualmente vietato dall'art 7 co. 5 bis d. lgs. 165/2001 a decorrere dal 01.01.2018) era disciplinato, ratione temporis, dall'art. 7 commi 6, 6 bis, 6 ter, e 6 quater del D.l.gs 165/2001 e successive modificazioni, limitandone l'applicazione “ad esperti di provata competenza”, solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione “non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti” in quel momento al suo interno. 
Ebbene, la giurisprudenza si è pronunziata, a più riprese, sul tema della tutela accordabile al collaboratore delle amministrazioni pubbliche, nel caso di stipulazione del contratto al di fuori dei presupposti di legge, affermando che non potrà mai determinare la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma potrà estrinsecarsi esclusivamente in forma risarcitoria e cioè nei limiti di cui all'art. 2126 c.c. e solo qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto del lavoratore a tutte le differenze retributive e alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale. 
Non muta le predette conclusioni - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - che la conversione richiesta in primo grado attenesse ad un rapporto a “termine” e non a tempo indeterminato, quest'ultimo solo vietato (a dire dell'appellante) dall'art. 36 d. lgs 165/2001. Al contrario, la ratio ad esso sottesa e la strumentalità rispetto all'art. 97 Cost. ne consentono la qualificazione in termini di norma espressione di un principio generale, fondato sull'art. 97 Cost., che caratterizza tutta la disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato ed esclude che dalla violazione delle norme riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni possa derivare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, sicchè ciò che è vietato è l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato al di fuori delle procedure concorsuali, a prescindere dalla sua durata. Del resto l'inciso “a tempo indeterminato” contenuto nell'art 36, 5 co. in esame si spiega con riferimento al fatto che la disposizione è stata formata con precipuo riferimento alla violazione delle norme sul lavoro flessibile che è dunque a termine, sicchè il divieto non poteva che investire la conversione di siffatto tipo in tempo indeterminato (essendo illogica una conversione in subordinato a termine di ciò che già tale è). 
Ebbene parte appellante, sin dal 1° grado - deducendo la fittizietà della collaborazione stante l'assoggettamento alle direttive e disposizioni tecnico-organizzative datoriali; l'osservanza di un orario di lavoro; lo stabile inserimento nell'organizzazione dell'### il controllo sullo svolgimento della prestazione - ha richiesto, in spregio al divieto di costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego posto dall'art. 36 co. 5 d.lgs. 165/01 quale conseguenza sanzionatoria alla violazione del dato normativo, l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro al fine di ottenere la conversione del rapporto in subordinato a termine alle dipendenze dell'### con riconoscimento del livello professionale di Dirigente sanitario ### e la condanna al pagamento delle differenze retributive. In grado di appello, ferma la domanda di conversione, ha modificato il titolo della domanda di condanna alle differenze retributive, invocandole non solo “per effetto di quanto sopra” (ndr. conversione), ma anche “ex art. 2126 cc”. Così facendo l'appellante ha richiesto le medesime somme anche a titolo risarcitorio e non più solo a titolo contrattuale come in primo grado. Tale domanda non può esser qualificata come nuova domanda, secondo l'orinetamento della Suprema Corte: “La pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello o anche posta d'ufficio a fondamento della decisione.” (Cass. Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019). Infine, il ### ha aggiunto una domanda di condanna al risarcimento ex art. 36 co. 5 cit., poi rinunziata nelle note di trattazione scritta. 
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e le domande proposte, questa Corte ritiene che innanzitutto i contratti di collaborazione sub iudice siano stati stipulati in violazione delle norme sopra richiamate le quali contemplano la possibilità del ricorso a tipologie di lavoro flessibile solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da un ampio grado di autonomia di svolgimento e solo per l'ipotesi in cui la stessa amministrazione non sia in grado di farvi fronte con le risorse professionali interne del proprio organico ai sensi dell'art 6 co 7 lett a),b) e c) d. lgs 165/2001. Nel caso di specie, viceversa, da un lato l'ASL non ha provato l'insussistenza della predetta condizione ostativa e, dall'altro, la prestazione demandata al ### è stata - come da inequivocabile documentazione in atti (cfr. contratti d'opera professionale ove l'incarico affidato è "per l'espletamento dell'attività di farmacista"; ordini di servizio con cui il ### è stato assegnato alle varie farmacie "per assicurare la copertura del servizio farmaceutico” (cfr. n 79/2015 all 15); attestazione di "funzioni e compiti farmacisti co.co.co", prot. 3240/2012 del direttore ###) - quella di farmacista ovvero esattamente identica a quella ordinariamente svolta dai farmacisti dipendenti dell'### Siffatta mansione è, altresì, difforme dalle previsioni della prima determina di assunzione 1544/2008 (cfr. comparsa asl pag 7) in cui si giustificava il ricorso al tipo negoziale del co.co.co mediante la previsione di un progetto di “controllo contabile dei farmaci”. I compiti, invece, espletati sin dall'origine dal ### risultano finalizzati alla erogazione dei servizi propri dell'### non postulano competenze e professionalità peculiari e diverse rispetto a quelle esistenti nell'organico dell'### dell'ASL appellata. Difatti, le determine successive alla prima, poste a base dei nuovi contratti o delle proroghe, richiamano le esigenze di servizio e la necessità di garantire i ### dunque, esigenze ordinarie di funzionamento dell'azienda cui la PA avrebbe dovuto far fronte col personale dipendente. 
Inoltre, il rapporto si è in concreto svolto con i connotati della subordinazione per i seguenti elementi: - lo svolgimento continuativo delle mansioni di addetto alla farmacia; è un dato documentale e si rileva dalla successione reiterata dei contratti d'opera professionale per l'espletamento dell'attività di farmacista; dal susseguirsi degli ordini di servizio con cui il ### è stato assegnato alle varie farmacie; dall'impiego del lavoratore in prestazioni esattamente corrispondenti alle posizioni costantemente scoperte nell'organico dell'ASL (7 posti di farmacista, come da ### del personale precario in servizio all.  n. 2 alla delibera n. 1024/2012).  - l'obbligo di chiedere ferie e permessi, che emerge in via documentale (vd. i moduli di richiesta con visto ed autorizzazione del responsabile del servizio).  - lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, che si evince da: lo svolgimento della medesima prestazione per sette anni in assenza di soluzione di continuità; l'ammissione (nelle delibere dei commissari straordinari di proroga dei cococo) dell'impiego continuato negli anni dei co.co.co per ovviare alla "grave carenza di personale ... per il mantenimento dei ### e alla "mancanza delle figure professionali di cui trattasi" (cfr. 69/2011; n. 141/2011); l'espresso richiamo (negli ordini di servizio volti all'assegnazione di nuove sedi al ### alla necessità di "riorganizzazione strutturale dell'organico professionale dell'area farmaceutica territoriale"; l'impiego del ### anche per la sostituzione di personale assente (cfr. sostituzione di ### n. 1380 del 25.3.2013), l'inserimento nei turni di servizio.  - - l'eterodirezione; la sottoposizione del ### al superiore gerarchico e l'attribuzione da parte di quest'ultimo delle mansioni all'appellante sono dati documentali (### Assegnazione in carico n. 415/B del 26.2.2020.; "funzioni e compiti farmacisti co.co.co" prot. 3240/2012 del direttore ###. ###à è stata, altresì, eterodiretta nei tempi (inserimento nei turni unilateralmente predisposti ed obbligo di attestazione della presenza medinate badge (vd. turni e cartellini in atti) e nei luoghi (vd.  ordini di servizio). 
I predetti indici sono sufficienti affinchè questa Corte possa concludere per la natura subordinata del rapporto intercorso, vertendosi in ambito di prestazioni intellettuali caratterizzate da una subordinazione attenuata: "In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in cassazione, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso proposto dal datore di lavoro avverso la decisione di merito che aveva correttamente riconosciuto la subordinazione cosiddetta attenuata per le prestazioni di un operatore grafico).  (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5886 del 13/04/2012). 
Alla nullità del contratto del 7.7.2008 e delle successive proroghe consegue il diritto ex art.  2126 cc. del ### alle differenze tra quanto percepito in forza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa succedutisi dal 07.7.2008 e la retribuzione spettante allo stesso in base alla categoria di riferimento del ### Ai fini della determinazione del quantum debeatur, sin dalla costituzione di I grado, l'ASL ha contestato la retribuzione, applicata nei conteggi avversi, relativa all'### 4^ (dirigenza medico-sanitaria), ritenendo invece applicabile il contratto collettivo ### 3^ (dirigenza sanitaria, tecnico amministrativo). In effetti, l'art. 16 "Decorrenza e disapplicazioni" del ### dell'### triennio 2016 - 2018 ha previsto che: "1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente ### (### decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli: ..omissis ..Art. 43, comma 5, del ### del 3.11.2005 dell'### (La retribuzione minima contrattuale dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo. Rideterminazione al 31 dicembre 2003) e art. 45, comma 5, del ### del 3.11.2005 dell'### con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo dal 31 dicembre 2003. 
Rideterminazione)”. Da tale norma si evince, quindi, che sino alla disposta cessazione di efficacia (dall' anno 2016) per i dirigenti farmacisti trova applicazione il disposto del ### del 3.11.2005 dell'### e, pertanto, nel periodo di causa (07.7.2008-30.4.2015) ad esso va fatto riferimento. Si aggiunga, peraltro, che alla eccezione in esame proposta dall'ASL il ### non ha replicato. 
Va, invece, respinta l'eccezione di prescrizione che l'ASL ha tempestivamente sollevato in I grado e riproposto. E' infondata in quanto la prescrizione non decorreva in corso di rapporto: “La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto.” Cass, Sez. L, Sentenza n. 1717 del 23/01/2009). 
Pertanto, ai fini della quantificazione delle spettanze, devono riconoscersi le differenze retributive per l'intero periodo, come determinate nella CTU in atti alle cui risultanze questa Corte si riporta integralmente. Infatti, non si ravvisano vizi o discrasie né nel metodo impiegato nè nelle conclusioni rassegnate; le contestazioni alla ctu sollevate dal ### in sede di controdeduzioni e parzialmente ribadite nelle note di trattazione odierna sono infondate. Quanto al mancato computo dell'Iva nel percepito, è innanzitutto dirimente che la predetta voce sia stata calcolata dal CTU nei medesimi importi dichiarati dal ### il quale pertanto non può pretendere di modificare le proprie deduzioni e ridurre a proprio vantaggio il percepito; inoltre, irrilevanti sono le circostanze dedotte circa la titolarità della partita IVA e la pattuizione di un compenso orario comprensivo di IVA siccome è certo e documentale che il rapporto sia stato disciplinato in termini di lavoro autonomo e che, pertanto, il contraente dovesse esser titolare di una partiva iva; piuttosto, è indiscutibile che tali circostanze nulla dicano in merito al regime IVA applicato in concreto che, come riferito dall'ausiliario, potrebbe essere anche agevolato o di esonero; giammai possono esser acquisiti i documenti depositati unitamente alle note, siccome tardivi. 
Analogamente, vanno condivise a pieno le conclusioni del CTU riguardo al mancato riconoscimento dell'indennità di esclusiva, per difetto di allegazione del relativo presupposto in fatto ed in diritto: non è stato fatto alcun ### rimando alle relative previsioni del ### nel corpo del ricorso, in cui la voce non viene mai invocata nè viene dedotta la ricorrenza in fatto dei corrispondenti requisiti come normativizzati né, infine, essi vengono provati; del resto, a conferma della lacuna, anche nelle note di trattazione il ### pur insistendo sulla spettanza dell'indennità in parola, non argomenta le ragioni a supporto, limitandosi a inferire in via deduttiva da altre circostanze - peraltro non pertinenti, attesa l'assoluta diversità dei presupposti fattuali - che l'esercizio della prestazione sia stato svolto in regime di esclusività. 
Orbene, per tutto quanto sopra, l'ASL va condannata al pagamento della somma di euro 93.846,34 così suddivisi: € 74.610,16 a titolo di differenze retributive ed € 19.236,18 a titolo di trattamento di fine rapporto per il periodo dal 07.7.2008-30.4.2015. Sulle somme spettanti, vista la natura del rapporto, competono i soli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo . 
Circa il diritto alla regolarizzazione contributiva, si rileva che nel corpo del ricorso di primo grado (cfr. pag. 20), il ricorrente si riservava di agire per il recupero dei contributi previdenziali, nonostante che nelle conclusioni, poi, chiedesse la condanna dell'ASL alla regolarizzazione della posizione contributiva; tuttavia, siffatta domanda - riproposta in appello - difetta dei relativi presupposti in fatto non avendo dedotto il ### se, quali e quanti contributi avesse versato l'ASL in proprio favore in virtù del rapporto intercorso né la loro insufficienza rispetto a quelli dovuti in regime di subordinazione. 
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del doppio grado di giudizio, restano parzialmente compensate, nella misura del 50%; per la restante parte, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi di cui al DM 55/14 e ss. mm., ., attesa l'assenza di novità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della controversia ed alle fasi effettivamente espletate.  P.Q.M.  La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, così decide : - dichiara la nullità dei co.co.co intercorsi tra le parti e delle connesse proroghe; - condanna l'### 2 Nord al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 07.7.2008-30.4.2015 pari ad euro 93.846,34, con la maggiorazione dei soli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo; - compensa le spese del doppio grado nella misura del 50% e condanna la ### 2 Nord alla rifusione della restante parte liquidata, nella misura già ridotta, in complessivi €1.850,00 per il I grado ed in € 1.735,00 per il II grado, oltre spese forfetarie IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il #### estensore ### dr.ssa ### dr.ssa ### n. 1774/2017

causa n. 1774/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Del Prete Rosa, Genovese Raffaella, Tranchino Elvira

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