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R.G. 11960/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 20/12/2022, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11960/2020 R.G. #### n. a NAPOLI ### il ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti.
RICORRENTE E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### RESISTENTE Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ###, ### ha esposto: di aver lavorato per la società convenuta dal 9.4.2019 al 14.5.2020; che il rapporto di lavoro subordinato era stato regolarizzato solo in data ###, con la conclusione di un contratto di lavoro a termine con scadenza al 14.06.2019, con inquadramento al 6° livello del ### part - time, per 18 ore settimanali; che tale contratto veniva successivamente prorogato per ben 5 volte: 14.05.2019, 15.06.2019, 15.09.2019, 15.10.2019, 15.12.2019, 15.03.2020, con ultimo termine fissato per il ###; che, in data ###, veniva comunicato al ### per l'### un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, mai consegnato alla lavoratrice, con termine al 01.05.2020; che aveva sempre svolto le mansioni di addetta al call center outbound, presso la sede ###### alla ### utilizzando pc e strumenti aziendali, occupandosi di effettuare chiamate telefoniche ai numeri forniti dall'azienda, nella forma di grandi database contenenti anagrafiche, dati di contatto e altre informazioni rilevanti, al fine di proporre la sottoscrizione di contratti di luce e gas presso il gestore “green network”; che, durante il suindicato periodo, aveva osservato l'orario di lavoro dedotto in ricorso; che, in data ###, la ricorrente, recatasi presso il posto di lavoro, veniva verbalmente allontanata dal sig. ### preposto della convenuta società, il quale le comunicava di non aver più bisogno di lei; che, il giorno successivo, si era recata nuovamente presso i locali dell'azienda, mettendo a disposizione di parte datoriale le proprie energie lavorative ma la proprietà si rifiutava immotivatamente di riceverla; che, successivamente, in data ###, la ricorrente, recatasi presso il competente ### per l'impiego, apprendeva non solo della sussistenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ma anche della comunicazione della sua cessazione che sarebbe avvenuta in data ###; che, con comunicazione del 24.06.2020, la ricorrente provvedeva ad impugnare il contratto di lavoro a tempo determinato datato 14.05.2019 e successive proroghe nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa datato 01.04.2020, chiedendone la conversione in contratto a tempo indeterminato sin dall'assunzione avvenuta il ###; che, al termine del dedotto rapporto di lavoro, la lavoratrice non aveva percepito quanto alla stessa spettante a titolo di retribuzione di aprile e maggio 2020, lavoro supplementare, indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti, ratei 13ma mensilità, ratei 14ma mensilità, ### e quant'altro ad ella spettante in virtù della risoluzione del rapporto di lavoro; che aveva, in particolare, maturato a titolo di differenze retributive le somme analiticamente indicate per i titoli allegati; chiedeva, pertanto, di condannare la convenuta ### S.r.l. al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 10.563,01, a titolo di retribuzione di aprile e maggio 2020, lavoro supplementare, indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti, ratei 13ma mensilità, ratei 14ma mensilità, ### oltre interessi e rivalutazione come per legge; chiedeva, altresì, previo accertamento della nullità dei contratti a termine dedotti nonché del cococo, di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 9.4.2019; di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato nei confronti della ricorrente in data ### nei termini dell'annullamento per violazione delle disposizioni formali di legge già sopra richiamate (art. 2 L. 604/66) e per l'effetto ordinare alla convenuta ### s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e nelle mansioni ivi espletate e condannarla alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quello della effettiva reintegra.
La società convenuta si costituiva e chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso; chiedeva, altresì, con domanda riconvenzionale, la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalla società a causa della negligenza della stessa nello svolgimento delle sue mansioni.
A seguito della istruttoria orale e documentale, è stato quindi autorizzato il deposito di note illustrative e, infine, la causa è stata decisa all'esito della odierna udienza cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione.
La ricorrente ha affermato in ricorso di avere svolto prestazioni di lavoro come addetta al call center di VI livello, con modalità tipiche della subordinazione dal 9.4.2019 al 14.5.2020.
In effetti, il rapporto di lavoro è stato regolarizzato con la ### srl solo con decorrenza dal 14.5.2019 (v. contratto di assunzione a tempo determinato e buste paga in atti).
La ricorrente eccepisce, in primo luogo, che il termine apposto al contratto deve essere considerato nullo proprio perché sottoscritto in pendenza di un preesistente rapporto di lavoro subordinato instauratosi di fatto tra le parti fin dal 9.4.2019.
Operata questa premessa, deve essere a questo punto esaminata la prospettata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, idoneo ad assorbire ed a porre nel nulla il suddetto contratto a termine, successivamente stipulato tra le parti.
A tale riguardo va in primo luogo evidenziata l'estrema lacunosità della prova testimoniale raccolta.
Il primo teste di parte ricorrente - circa la data di inizio del rapporto di lavoro dell'istante - ha riferito circostanze de relato e per lo più apprese dalla stessa ricorrente: “adr.: Indifferente. Ho lavorato per la ### srl da Settembre 2019 a Marzo 2020, con mansioni di operatore telefonico. Quando io ho iniziato a lavorare, la signora ### già lavorava lì, se non sbaglio da Aprile 2019, secondo quanto dalla stessa riferitomi”.
Insufficienti - e comunque prive di riscontri probatori - risultano le dichiarazioni del secondo teste citato dalla ricorrente che ha riferito: adr.: Indifferente. Ho la vorato per la società ### s.r.l. dal gennaio del 2020 con mansioni di operatrice telefonica fino al mese di aprile del 2020. Precedentemente ho lavorato presso la medesima struttura sita in ### in via ### alle dipendenze di un'altra società, la ### s.r.l., sempre svolgendo le medesime mansioni di operatrice call center. La ricorrente è venuta a lavorare nel mese di aprile del 2019 - teste ### Al contrario il teste citato dalla convenuta, ### - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in ragione della costanza del narrato e dell'assenza di contraddizioni - ha confermato la durata del rapporto di lavoro risultante dalla documentazione in atti (“adr.: Indifferente. Io sono, dal 2016, il direttore commerciale della società ### società capogruppo del gruppo di società tra le quali vi è la ### La ricorrente ha iniziato a lavorare per la società ### nel mese di Maggio 2019, con mansioni di operatrice call center, e ha continuato a lavorare per la convenuta fino a Marzo 2020” ).
In sintesi, l'istante può avvalersi solo della deposizione del teste ### (che ha lavorato per la società convenuta solo nel limitato periodo da gennaio ad aprile 2020) la quale ha dichiarato “ adr.: Indifferente. Ho la vorato per la società ### s.r.l. dal gennaio del 2020 con mansioni di operatrice telefonica fino al mese di aprile del 2020. Precedentemente ho lavorato presso la medesima struttura sita in ### in via ### alle dipendenze di un'altra società, la ### s.r.l., sempre svolgendo le medesime mansioni di operatrice call center. La ricorrente è venuta a lavorare nel mese di aprile del 2019 e ha lavorato per la società convenuta sicuramente fino ad aprile del 2020, almeno fin quando ci sono stata io, alla fine del mese di aprile del 2020. Sono andata via poiché non mi hanno più rinnovato il contratto. Sia io che la ricorrente lavoravamo insieme svolgendo le medesime mansioni di operatrici call center dal lunedì al sabato: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20, mentre il sabato lavoravamo un'ora in meno ma di mattina, dalle 10 alle 14 se non erro. Per l'intero periodo in cui ho lavorato per la ### s.r.l., anche la ricorrente ha sempre svolto la propria attività lavorativa e durante il periodo del lockdown abbiamo lavorato da casa anche nel mese di marzo del 2020. Quando io ho lavorato alle dipendenze della società ### s.r.l., non so se anche la ricorrente avesse un contratto con tale società ma in ogni caso abbiamo lavorato insieme negli stessi locali. Non ho nessun contenzioso in atto nei confronti della società convenuta. La ricorrente mi ha riferito di essere stata rimproverata dall'azienda così come me e gli altri operatori call center, per esserci rifiutati di lavorare durante i giorni festivi seppur da casa. Né io né la ricorrente abbiamo usufruito di ferie e i giorni in cui non andavamo a lavorare, ci venivano decurtati dallo stipendio. So che anche nel periodo di lockdown la ricorrente ha lavorato da casa poiché tutti noi lavoratori durante tale periodo abbiamo preso il nostro computer e abbiamo lavorato da casa”.
Va da sé che il teste nulla ha riferito sulle concrete modalità esplicative del rapporto di lavoro subordinato durante il ridetto primo periodo, asseritamente non regolarizzato, durante il quale la stessa teste lavorava, peraltro, alle dipendenze di altra e diversa società, sebbene nei medesimi locali della resistente.
In ogni caso, è evidente che - anche laddove un rapporto di lavoro de facto vi fosse stato tra le parti fin dal 9.4.2019- la stipula del successivo contratto a termine avrebbe comportato una risoluzione tacita del precedente rapporto, chiaramente individuabile nella scelta delle parti di formalizzare e disciplinare, a decorrere dal 14.5.2019, il nuovo rapporto lavorativo.
Detto in altri termini, la eventuale instaurazione, in via di fatto, di un rapporto di lavoro appare senz'altro superata dalla successiva formalizzazione di un nuovo rapporto lavorativo a tempo determinato che le parti hanno inteso disciplinare compiutamente.
In ogni caso, l'evidenziata insussistenza di un pregresso rapporto di lavoro subordinato (periodo 9.4.2019- 14.5.2019) elide ogni problema circa la natura - novativa o meno - del successivo contratto a termine che, dunque, va ritenuto valido ed efficace, sotto questo profilo.
Quanto alla censura di nullità delle successive proroghe per violazione del numero massimo delle stesse nonché di nullità del co.co.co. risultante dalla comunicazione della società al ### per l'impiego, giova rilevare che la convenuta ha allegato che il rapporto di lavoro tra le parti in causa è cessato in data ###, per scadenza del termine previsto nella quarta ed ultima proroga del contratto convenuta dalle parti in causa.
La convenuta ha, in particolare, allegato e provato che il contratto a termine, nel pieno rispetto dell'art. 21 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81, è stato prorogato solo quattro volte: 1. la prima volta fino al 14.09.2019; 2. la seconda fino al 14.10.2019; 3. la terza fino al 14.12.2019; 4. la quarta volta fino al 14.03.2020.
Ha, altresì, dedotto che la presunta quinta proroga, risultante unicamente dal modello C/2 storico, in realtà, non era mai esistita; che si trattava, invero, di un mero errore di comunicazione compiuto dalla società in un periodo, quello di marzo 2020, nel quale, causa emergenza ###19, la quasi totalità dei dipendenti era stata collocata in “smart - working” e, dunque, si è registrato più di un qualche disguido nella raccolta dei dati e nella successiva trasmissione al ### per l'### territorialmente competente.
In effetti, ad eccezione delle risultanze del modello C/2 storico, non emerge alcun riscontro probatorio della sottoscrizione tra le parti di un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato, né risulta prova documentale della 5° proroga del contratto.
Nemmeno risulta documentalmente provata la stipula di un co.co.co con decorrenza 1.4.2020.
Né all'uopo può ritenersi sufficiente la comunicazione effettuata dalla società resistente al ### per l'### in quanto si tratta di adempimento effettuato in maniera unilaterale dal datore di lavoro, senza alcun coinvolgimento della lavoratrice e che, dunque, non dimostra il perfezionamento della volontà negoziale di entrambe le parti contraenti.
Al contrario, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta (v. busta paga di marzo 2020) il rapporto di lavoro tra le parti in causa risulta cessato in data ###.
Ne discende che occorre verificare, in concreto, se la proroga sia avvenuta di fatto e se la ricorrente abbia effettivamente lavorato alle dipendenze della resistente dopo il mese di marzo 2020.
Ebbene, nulla è stato confermato, sul punto, dal primo teste di parte ricorrente, che si è limitato a dichiarare: “### io sono andato via a Marzo 2020, la ricorrente ha continuato a lavorare, anche se non so fino a quando” (teste ###.
Insufficienti - ai fini della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa anche per il periodo successivo al mese di marzo 2020 - risultano, poi, le sole dichiarazioni del secondo teste escusso, ### la quale ha sul punto dichiarato: “La ricorrente è venuta a lavorare nel mese di aprile del 2019 e ha lavorato per la società convenuta sicuramente fino ad aprile del 2020, almeno fin quando ci sono stata io, alla fine del mese di aprile del 2020. Sono andata via poiché non mi hanno più rinnovato il contratto….Per l'intero periodo in cui ho lavorato per la ### s.r.l., anche la ricorrente ha sempre svolto la propria attività lavorativa e durante il periodo del lockdown abbiamo lavorato da casa anche nel mese di marzo del 2020..” Ed, invero, anche se la teste ha confermato che la ricorrente aveva lavorato anche nel mese di aprile 2020, la stessa teste ha precisato, tuttavia, che durante il periodo del lockdown avrebbero lavorato tutti “da casa”, non potendo perciò riferire con certezza circa le concrete modalità esplicative del rapporto di lavoro della ricorrente durante tale successivo periodo.
In ogni caso, le dichiarazioni del predetto teste sulla diversa durata del rapporto di lavoro tra le parti in causa rispetto a quella risultante dal dato documentale sono rimaste sfornite di riscontri probatori.
Occorre, quindi, rilevare che non sono stati acquisiti al processo elementi certi tali da far ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per la diversa durata allegata in ricorso e superare così quanto emerge dal dato documentale.
Dalla complessiva istruttoria orale e documentale è, quindi, emerso che il rapporto è cessato per scadenza del termine e non c'è stato più alcun rapporto di lavoro subordinato, nemmeno di fatto, tra le parti in causa.
Ne deriva l'infondatezza della impugnativa di licenziamento orale, con conseguente rigetto della domanda in parte qua.
Ne deriva, altresì, la infondatezza della domanda nella parte relativa al pagamento delle spettanze retributive per i mesi di Aprile e Maggio 2020.
Quanto alla domanda avente ad oggetto le altre differenze retributive, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda della ricorrente è sostanzialmente volta, in primo luogo, ad ottenere il pagamento di differenze retributive dovute per la maggiore quantità del lavoro svolto, chiedendo di corrispondere alla stessa la somma di euro 5.392,95 a titolo di lavoro supplementare svolto nel periodo da Maggio 2019 a Marzo 2020 (v. conteggi, in atti). ### la prospettazione di parte ricorrente il suo orario di lavoro contrattuale nel periodo di regolare inquadramento (pari a 18 ore settimanali) sarebbe stato aumentato a 29 ore settimanali per facta concludentia ovverosia per avere svolto stabilmente un orario superiore rispetto a quello stabilito nel contratto di lavoro.
Ebbene, nel caso in esame, quanto, specificamente, all'orario di lavoro, lo stesso risulta documentalmente quale orario part-time.
Ed, invero, risultano versate in atti dall'istante le buste paga che riportano la retribuzione part-time al 45% per i mesi indicati in ricorso. ### di lavoro effettivo è stato, invece, indicato in ricorso quale orario di 29 ore settimanali, così deducendo lo svolgimento da parte della ricorrente, in un preciso arco temporale, di un orario di lavoro fisso e diverso da quello originariamente pattuito, per un numero di ore maggiori rispetto a quelle previste nel contratto.
Il diritto vantato dalla ricorrente avente ad oggetto la richiesta delle differenze retributive (di cui ai conteggi allegati al ricorso) trova, quindi, la sua causa giustificatrice nel diverso orario osservato.
Tanto premesso, si rileva che la ricorrente ha fornito la prova certa dei fatti indicati a supporto delle predette allegazioni, ovvero lo svolgimento della prestazione lavorativa, secondo il differente orario di lavoro indicato in ricorso.
Dall'istruttoria espletata, ha invero trovato conferma l'assunto di parte ricorrente.
I testi di parte ricorrente hanno, invero, dichiarato: “Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 14. Anche la ricorrente osservava il mio stesso orario di lavoro e ha sempre osservato questo orario di lavoro, almeno fino a quando ho lavorato io..” (teste ###; “Sia io che la ricorrente lavoravamo insieme svolgendo le medesime mansioni di operatrici call center dal lunedì al sabato: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20, mentre il sabato lavoravamo un'ora in meno ma di mattina, dalle 10 alle 14” (teste ###.
Della credibilità dei testi non v'è alcuna ragione per dubitare; le dichiarazioni sono precise e concordanti tra loro.
La deposizione dei testi di parte resistente non è idonea a destituire di fondamento l'assunto di parte ricorrente: la prevalenza e la concordanza delle testimonianze che hanno riferito della prestazione di lavoro supplementare inducono a dare preferenza alle stesse; va, inoltre, considerato che i controlli del ### (direttore commerciale della società capogruppo), non erano giornalieri e lo stesso teste di parte resistente ha comunque riferito un orario di lavoro maggiore rispetto a quello risultante dal contratto di lavoro (“La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì soltanto ilpomeriggio, dalle 16 alle 20.
Conosco questa circostanza sia perché organizzo personalmente, insieme ai team leaders della ### i turni dei dipendenti, sia perché, nella maggior parte dei casi, ero presente fisicamente in azienda.
Più precisamente, su 5 giorni, 4 giorni della settimana, svolgendo attività di controllo e coordinamento dello staff del back-office, dei team leaders e degli operatori call center..”).
Del tutto inattendibili risultano poi le dichiarazioni del secondo teste di parte resistente, amministratore della convenuta all'epoca dei fatti di causa.
Alla luce di quanto premesso, dunque, deve ritenersi provata la prestazione di lavoro supplementare per due ore giornaliere (dal lunedì al venerdì) e per un'ora giornaliera il sabato nel periodo indicato nei conteggi versati in atti dalla ricorrente (da maggio 2019 a marzo 2020).
Per il quantum debeatur può farsi utile riferimento al conteggio contabile elaborato dalla difesa di parte ricorrente, in quanto formalmente corretto ed immune da vizi o errori ed in relazione al quale nessuna specifica contestazione o rilievo parte convenuta ha formulato. Corretto, inoltre è il parametro di riferimento ricavato dal ### allegato e non contestato da parte resistente.
La ricorrente ha quindi, diritto, a ricevere la somma di euro 5.392,95 a titolo di differenze retributive per il maggior orario di lavoro osservato.
Spetta, altresì, all'istante la somma di euro 1.566,34 a titolo di ratei 13 e 14ma mensilità, non avendo la società provato documentalmente il pagamento di tali mensilità aggiuntive. ### ha, quindi, diritto a ricevere la somma complessiva di euro 6.959,29 a titolo di differenze retributive.
Va, al contrario, rigettata la domanda avente ad oggetto pretese spettanze retributive a titolo di permessi e ferie non godute in mancanza di prova sul punto.
Inammissibile è poi la domanda avente ad oggetto le ulteriori differenze retributive essendosi l'istante limitata ad allegare che la paga base era calcolata tenuto conto di valori inferiori a quelli previsti dalle tabelle del ### di categoria, senza null'altro aggiungere.
Infondata è, altresì, la richiesta di pagamento del TFR maturato avendo la società dimostrato il pagamento del TFR contabilizzato nell'ultima busta paga del mese di marzo 2020 (v. busta paga e copia bonifico, in atti).
Va, infine, dichiarata la inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta, dal momento che la società non ha dedotto né specificamente allegato alcunché che potesse dimostrare la sussistenza del danno patito a fronte dell'asserito annullamento di alcuni contratti da parte dei clienti, né tantomeno l'imputabilità di tale danno ad un comportamento specifico della ricorrente, essendo del tutto generiche le allegazioni contenute nella memoria difensiva sul punto. Né tali carenze assertive possono ritenersi colmate dalla prova orale e documentale raccolta.
Le spese di lite stante l'accoglimento parziale della domanda e la soccombenza reciproca delle parti possono essere compensate nella misura di 1/2. La restante parte segue la regola della soccombenza prevalente della convenuta con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M. - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la ### S.r.l al pagamento, in favore della ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, della somma complessiva di euro 6.959,29 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge; - rigetta la restante parte del ricorso; - rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta; - condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese di lite, liquidate - in misura già ridotta - in euro 1.270,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, #### con attribuzione; - compensa le restanti spese. ### 20.12.2022 Il Giudice
Dott.ssa ### n. 11960/2020
causa n. 11960/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Colameo Fabiana