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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26199/2021 del 27-09-2021

... invalidità atipiche, come l'inesistenza di deliberazioni assembleari, sussistendo una piena riserva di legge con riguardo ai casi d'invalidità delle deliberazioni assembleari, è altrettanto vero, tuttavia, che le ipotesi di nullità oggi considerate dall'art. 2379 cod. civ. si riferiscono ai casi in cui ci si trovi in presenza di un atto formale comunque imputabile alla società (mancata convocazione dell'assemblea; mancanza di verbale; impossibilità o illiceità dell'oggetto). Il tutto presuppone, dunque, che si sia tenuta un'assemblea della società che, seppure non convocata, sia qualificabile come tale, cioè abbia visto la presenza (rectius: la partecipazione ad essa) quanto meno di un socio della società medesima. Invece, nell'ipotesi estrema di “assemblea” caratterizzata dalla presenza (rectius: partecipazione alla stessa) esclusivamente di soggetti privi della qualifica di soci, la deliberazione da essa eventualmente espressa nemmeno potrebbe ragionevolmente considerarsi alla stregua di un atto astrattamente imputabile alla società, così da essere estraneo alla categoria di cui agli artt. 2377 e ss. cod. civ.. In definitiva, non basta una votazione, purchessia, per potere (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri ###. 
Dott. ####ssa #### - ### Ud. 09/09/2021 ###. 
R.G.N. 26784/2019 #### ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 26784/2019 r.g. proposto da: ### (cod. fisc. ###), in pr oprio e quale amministratore della ### S.P.A. (p. iva ###), già con sede in ### località ### ine, nonché #### (cod. fisc. ###), quale erede di ### tore ### rappresentati e d ifesi, giusta procure speciali allegate in calce al ricorso, dagli ### e ### , con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio di quest'ultimo in ### alla via ### n. 25.  - ricorrenti - contro ### S.R.L. (cod. fisc. ###), con sede ###persona del lega le rappresentante pro tempore dott. ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ##### pubblicazione: 27/09/###orte di Cassazione - copia non ufficiale controricorso, dall'###. ### e dall'### con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio in ### alla via ### n. 15.  - controricorrente - e nei confronti di ##### - intimati - nonché sul ricorso incidentale condizionato proposto da ### S.R.L., come sopra rappresentata e difesa.  - ricorrente incidentale - contro ### in proprio e nella indicata qualità, e #### quale erede di ### come sopra rappresentati e difesi.  - controricorrenti al ricorso incidentale - e nei confronti di ##### - intimati - avverso la sentenza n. 264/2019 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI - ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 09/09/2021 dal ### dott. ### udito il P.M., in persona del ### che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso principale e rigettarsi quello incidentale condizionato; udito, per i ricorrenti, l'Avv. G. ### che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso; uditi, per la controricorrente, gli Avv.ti A. ### e P. ### che hanno chiesto rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il proprio ricorso incidentale condizionato. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale ### 1. Con sentenza del 27 gennaio 2017, n. 51, il Tribunale di ### accolse le domande proposte da ### anche quale amministratore unico della ### s.p.a. in liquidazione, e da ### quale titolare della maggioranza del capitale sociale della menzionata società, contro ##### e la ### s.r.l., volte alla declaratoria della inesistenza delle deliberazioni imputate alle assemblee della ### s.p.a. del 9 febbraio e del 27 luglio 2006 - la prima, di nomina di un nuovo amministratore, nella persona di ### la seconda, di scioglimento della società e nomina dello stesso ### quale liquidatore - nonché all'accertamento della nullità dell'atto di compravendita di un terreno concluso il 26 ottobre 2006 tra detta società e la ### s.r.l.. 
Dichiarò inammissibile, invece, per mancata allegazione del fatto asseritamente dannoso, la loro richiesta di risarcimento dei danni.  2. Il gravame promosso, contro questa decisione, dalla ### s.r.l. è stato accolto dalla Corte d'appello di Cagliari - ### distaccata di ### con sentenza del 30 maggio 2019, resa nel contraddittorio con ### anche nella predetta qualità, ed ### quale erede di ### medio tempore deceduto, e nella contumacia #### e ### 2.1. Quella corte, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande degli attori/appellati. In particolare, e per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto: i) provata la qualità di socio in capo a ### a norma degli artt. 2022 e 2354 cod. civ., posto che, sebbene la conformità all'originale della fotocopia del libro dei soci, nel quale era stata trascritta la cessione della quota, in favore del medesimo, da parte di ### fosse stata disconosciuta in giudizio, tuttavia sussisteva una certificazione notarile di tale autenticità, onde quel disconoscimento restava privo di rilievo in causa; ii) le due deliberazioni assembleari della ### s.p.a., assunte il 9 febbraio ed il 27 luglio 2006, non inesistenti, ma solo annullabili, ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., in Corte di Cassazione - copia non ufficiale ragione della partecipazione ad esse di soggetto non legittimato, ### (asserita erede di ###, per il tramite del suo rappresentante ### che non era socia al momento della adozione delle deliberazioni stesse. Ne derivava l'inammissibilità della impugnazione di queste ultime per esserne i soggetti impugnanti decaduti dal relativo potere per il decorso del termine di decadenza di novanta giorni. 
Ad ogni modo, anche qualora si fossero dovute ritenere le due delibere inesistenti, non ne sarebbe derivata l'invalidità dell'atto di compravendita immobiliare posto in essere, il 26 ottobre 2006, dal legale rappresentante (###, in quanto il consenso era stato espresso e, in mancanza di efficace impugnazione della delibera che aveva nominato il ### egli doveva ritenersi definitivamente titolare del relativo potere di rappresentare la società.  3. Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da ### in proprio e quale amministratore della ### s.p.a., nonché da ### quale erede di ### sulla base di tre motivi. Ha resistito, con controricorso, la ### s.r.l., che ha proposto ricorso incidentale condizionato per un motivo, avverso il quale si è difesa controparte con controricorso. Sono rimasti solo intimati #### e ### Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis cod.  proc. civ..  3.1. ### sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 aprile 2021, n. 9272, considerato che «le questioni implicate, in particolare la perdurante configurabilità del vizio di inesistenza della deliberazione assembleare dopo la riforma del diritto societario del 2003, consigliano la trattazione in pubblica udienza», ha disposto il «rinvio alla pubblica udienza della ### in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..  RAGIONI DELLA DECISIONE Corte di Cassazione - copia non ufficiale 1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che il ricorso ### oggi proposto da ### «…quale amministratore della ### s.p.a. in liquidazione…» deve considerarsi inammissibile.  1.1. Invero: i) costituisce circostanza pacifica che la menzionata società è stata cancellata dal registro delle imprese in corso di causa (durante il giudizio di primo grado). ### è stata accertata dal giudice di appello, che ha ritenuto, ciò nonostante, sussistente l'interesse ad agire del socio ### e dell'ex amministratore ### (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) senza contestazione da parte degli odierni ricorrenti; ii) la pronuncia recentemente resa da Cass., SU, 30 luglio 2021, n. 21970, ha ribadito che «lo scioglimento della società, con la sua cancellazione dal registro delle imprese - per esplicito dettato normativo, all'evidenza volto a superare il regime di "diritto vivente" della permanenza in vita sino all'esaurimento di tutti i rapporti pendenti - comporta l'estinzione della società (art. 2495 cod. civ.), con subentro dei soci a mo' di successori universali per le eventuali sopravvenienze o sopravvivenze non contemplate nel bilancio di liquidazione (Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060 e Cass., sez. un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071, 6072)»; iii) il fondamentale arresto costituito da Cass., SU, 12 marzo 2013, n. 6070, ha stabilito, tra l'altro, che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, ex art. 2495 cod. civ., priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art.  10 l.fall.. Pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; se, invece, l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un Corte di Cassazione - copia non ufficiale soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. In altri termini, secondo la decisione in esame, «E' del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta», sicché deve invocarsi il principio generale per cui il giudizio d'impugnazione deve sempre essere promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero «come anche si usa dire, della “giusta parte”» (cfr. Cass. n. 14106 del 2012; Cass. n. 1760 del 2012; Cass. 10649 del 2011; Cass. n. 259 del 2011; Cass., SU, n. 14699 del 2010). 
Affermano, in particolare, le ### che «### estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale. ### impedimenti particolari (sempre in teoria possibili, ma da dimostrare di volta in volta ai fini di un'eventuale rimessione in termini), non appare quindi ammissibile che l'impugnazione provenga dalla - o sia indirizzata alla - società cancellata, e perciò non più esistente, giacché la pubblicità legale cui l'evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza; e la necessaria visione unitaria dell'ordinamento non consente di limitare al solo campo del diritto sostanziale la portata delle suaccennate regole inerenti al regime di pubblicità, escludendone l'applicazione in ambito processuale»; iv) la giurisprudenza successiva ha dato pieno seguito all'arresto delle ### del 2013, affermando che, poiché la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile - per carenza di capacità processuale ex art. 75, comma 3, cod. proc. civ. - il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o non l'evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della società (cfr. Cass. n. 21517 del 2013; Cass. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 23574 del 2014; Cass. n. 25275 del 2014; Cass. n. 13183 del 2017; n. 20840 del 2018; Cass. n. 19580 del 2017).  2. Tanto premesso, i primi due motivi del suddetto ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2377 c.c. - Violazione della legge processuale e, in particolare, dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per mancanza di motivazione circa l'applicabilità dell'art. 2377 c.c.». Si deduce che, nella specie, le due delibere impugnate erano state assunte con la presenza di un'unica socia, l'Avv. ### (ivi rappresentata da ###, asserita titolare della quota del 99,5% del capitale sociale, la quale, tuttavia, non era socia affatto, per avere la sua dante causa (### venduto quella quota (tra gli altri, a ### sin dal 10 marzo 1981. La corretta categoria in cui inquadrare il vizio di dette delibere, dunque, non poteva essere la loro mera annullabilità, bensì la loro inesistenza, non essendo stato presente alcun socio alle assemblee (peraltro convocate da un soggetto che non era l'amministratore) che le avevano adottate: non pertinente, inoltre, doveva considerarsi il richiamo effettuato dalla corte distrettuale alla pronuncia resa da Cass. n. 1361 del 2011, attesa la fattispecie (diversa da quella oggi dedotta) ivi concretamente esaminata; II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (l'irregolare costituzione delle cosiddette assemblee che hanno dato luogo alle cosiddette delibere del 9/2/2006 e del 27/7/2006)», posto che la sentenza impugnata non aveva rilevato che era mancato, in tali assemblee, qualunque soggetto che rivestisse la qualità di socio della ### s.p.a..  2.1. Tali doglianze sono scrutinabili congiuntamente, ponendo entrambe, sostanzialmente, la questione della persistente configurabilità, o meno, del vizio di inesistenza della delibera assembleare dopo la riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003. Esse si rivelano meritevoli di accoglimento esclusivamente nei limiti di cui appresso si dirà. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2.2. Giova preliminarmente osservare, quanto all'asserita «mancanza di motivazione circa l'applicabilità dell'art. 2377 cod. civ.» (di cui al primo motivo), che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 30 maggio 2019), deve ritenersi ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020, Cass. n. 23620 del 2020 e Cass. n. 4226 del 2021).  2.2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del Corte di Cassazione - copia non ufficiale contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva.  2.2.2. Orbene, la corte territoriale, pronunciandosi sul quarto motivo di appello, con cui la ### s.r.l. aveva dedotto «l'erronea declaratoria di inesistenza delle delibere [della ### s.p.a.. Ndr] del 9.2.2006 e del 27.7.2006, invece intangibili perché non impugnate nei termini a norma dell'art. 2377 c.c.», ha affermato (cfr. pag.  11 della sentenza impugnata) che: «### a voler condividere le considerazioni svolte in prime cure circa la configurabilità della categoria dell'inesistenza, ancora dopo la riforma societaria, certo è che dette delibere risultano conformi al modello legale di cui all'art. 2375 c.c., con la conseguenza che la contestazione circa la titolarità in capo alla ### della quota di maggioranza avrebbe dovuto essere fatta valere a norma dell'art. 2377 c.c., non essendo ravvisabile quella impossibilità di ricondurre l'atto al modello giuridico in cui era stato assunto per difetto degli elementi essenziali, dichiarata dal tribunale con riferimento alla titolarità delle azioni, la cui indagine doveva invece essere ricondotta all'alveo dell'art. 2377, c. 5, n. 1, c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. I , 20-01-11 n. 1361: "La deliberazione assembleare di una società per azioni, di cui si assuma la non corretta modalità di computo delle maggioranze all'uopo occorrenti ai fini di un quorum deliberativo è meramente annullabile e non inesistente. infatti, la sua difformità dal modello legale, già nel contesto normativo anteriore alla riforma societaria di cui al d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, ne lascia permanere i lineamenti essenziali, trattandosi di una decisione assunta dai soci con la proclamazione del risultato ed è un atto giuridico certamente venuto ad esistenza, laddove la conseguenza dell'inesistenza sarebbe contraria alle fondamentali esigenze di certezza e di affidamento che ispirano [ed ispiravano anche nel regime anteriore alla riforma societaria] la disciplina degli artt. 2377 e ss. c.c.")». 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2.2.3. Essa, dunque, benché in maniera sintetica, ha illustrato le ragioni poste a base della soluzione adottata per la corrispondente statuizione, spiegandola, nella sostanza, con l'assunto che la concreta fattispecie sottoposta alla sua attenzione (la contestazione circa la titolarità, in capo alla ### della quota di maggioranza del capitale sociale della ### s.p.a.) dovesse essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 2377, comma 5, n. 1, cod. civ., da farsi valere, dunque, nel termine, invece rimasto inosservato, di cui al comma 6 del medesimo articolo. Deve, quindi, considerarsi soddisfatto l'onere minimo motivazionale di cui si è detto, né rileva, qui, come si è già anticipato, l'esattezza, o non, di tale giustificazione.  2.3. Quanto, poi, al vizio motivazionale esposto nel secondo motivo, è utile ricordare che giusta il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.  proc. civ. precedentemente individuato, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».  2.3.1. Come ancora recentemente ribadito da questa Corte ( amplius, Cass. n. 4226 del 2021), poi, costituisce un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).  2.3.2. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., tra gli altri: i) Corte di Cassazione - copia non ufficiale le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).  2.3.3. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre: a) avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; b) essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti.  2.3.4. ### quanto precede, il vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo del ricorso principale si rivela essere una doglianza che fuoriesce dal già descritto ambito applicativo del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., atteso che, come si è già riferito, non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla menzionata disposizione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. E, nella specie, è innegabile che la corte distrettuale abbia comunque valutato la circostanza dell'assenza della qualità di socia in capo alla ### unica intervenuta (tramite il suo rappresentante ### alle assemblee della cui validità tuttora si discute, facendone derivare la mera annullabilità (in luogo della inesistenza invocata dagli attori/appellati) di queste ultime perché ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 2377, comma 1, n. 5, cod. civ..  2.4. La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2377 cod. civ., denunciata con il primo motivo del ricorso principale, impone di verificare: i) la possibilità, o non, di poter continuare a configurare il vizio di inesistenza della delibera assembleare dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qui applicabile ratione temporis anche in virtù del consolidato principio secondo cui, ai fini della validità di un atto, occorre avere riguardo alla legge del tempo in cui questo venne concluso (cfr.  Corte di Cassazione - copia non ufficiale n. 1877 del 1995 e Cass. n. 12438 del 1995, entrambe richiamate, in motivazione, dalla successiva Cass. n. 8222 del 2007); ii) ove positivamente risolta l'indagine predetta, la eventuale riconducibilità alla inesistenza predetta della concreta fattispecie oggi all'esame di questa Corte.  2.4.1. Orbene, giova premettere che, vigente la disciplina delle società per azioni anteriore alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo suddetto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle menzionate società si aveva un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vigeva il principio in virtù del quale la regola generale era quella dell'annullabilità (art. 2377 cod. civ.). La previsione della nullità, invece, era limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrevano quando il contenuto della deliberazione contrastasse con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendevano l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, comportava la mera annullabilità della delibera (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8222 del 2007; Cass. n. 8221 del 2007; Cass. n. 7693 del 2006; Cass. n. 15721 del 2005; n. 14799 del 2000; n. 3457 del 1999), in virtù di una regola diretta a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa sociale e l'esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie.  2.4.2. Accanto a questi due vizi, si poneva la figura dell'inesistenza giuridica, di matrice essenzialmente giurisprudenziale (e dottrinaria). Per quanto qui interessa, e non occorrendo ripercorrere la storia di detta figura e ricordare i margini d'incertezza nelle sue concrete applicazioni, è sufficiente osservare che ad essa si faceva riferimento allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risultava così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al Corte di Cassazione - copia non ufficiale quale si sarebbe voluta attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si era realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o fasi essenziali non permettesse di scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta doveva essere connotata (cfr., da ultimo, e per tutte, Cass. n. 7693 del 2006, richiamata in motivazione dalla successiva, già menzionata, Cass. n. 8222 del 2007). Peraltro, questa categoria giuridica non trovava specifico fondamento in alcuna disposizione di legge e, dunque, poteva essere individuata, senza incorrere in alcun arbitrio interpretativo, soltanto qualora l'incompletezza della fattispecie fosse così grave da escluderne la riconducibilità ad un determinato tipo legale: questo perché, come era stato posto in rilievo, una norma giuridica «non può sanzionare direttamente l'inesistenza, in quanto la norma, per essere applicabile, presuppone che una fattispecie esista, per quanto viziata» (cfr. Cass. n. 12008 del 1998). ###, quindi, era stata affermata nei casi di omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci ( Cass. n. 9364 del 2003; Cass. n. 1186 del 2001) e di mancata adunanza dei soci (cfr. Cass. n. 835 del 1995); di svolgimento dell'assemblea in luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione (cfr. Cass. n. 403 del 1993); di deliberazione adottata con una maggioranza alla formazione della quale avessero concorso persone prive del diritto di voto (cfr. Cass. n. 233 del 1967); di mancata verbalizzazione delle operazioni assembleari ( Cass. n. 11601 del 1990; n. 6340 del 1981).  2.4.3. Rispetto al codice del 1942, il tessuto normativo, con la novella del d.lgs. n. 6 del 2003, ha compiuto innegabili progressi (almeno nel settore in esame). Per rendersi conto del salto qualitativo prodotto dalla riforma, basta leggere i nuovi artt. 2377 e 2379 cod. civ., dove si trovano regolate in maniera molto più dettagliata (che in passato) le conseguenze dei principali vizi procedimentali di formazione della delibera. Sicché oggi é più agevole per l'interprete fare ciò che era più difficoltoso (se non addirittura precluso) ieri: ricostruire il concetto di delibera «norme alla mano». In altri termini, come pure evidenziato in dottrina, se, ante novella, Corte di Cassazione - copia non ufficiale la categoria dell'inesistenza ha prosperato grazie ad un impianto normativo (il codice civile del 1942) che rinunciava in partenza a porsi come guida per l'interprete, poiché individuava la fattispecie «delibera invalida» semplicemente mediante il ricorso ad una clausola generale («le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate...»: art. 2377, comma 2, cod. civ., vecchia formulazione), senza alcuna ulteriore specificazione (se non quella, contenuta nell'art. 2379 cod. civ., che sanzionava con la nullità la delibera con oggetto/contenuto illecito), la riforma, che ha riscritto la disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari, sembra offrire l'occasione per tentare di rivisitare il tema, a cominciare dal metodo di indagine: non più «diritto libero», ma individuazione dei requisiti costitutivi della fattispecie per induzione dalle norme scritte, che dunque occorre interpretare.  ### non può che essere il continuare ad intuire ipotesi ### di inesistenza, con resa alla soggettività dell'operatore.  2.4.4. Di tali preoccupazioni, del resto, si riscontrano chiari riscontri nella dottrina che si è occupata specificamente del tema dell'inesistenza dopo il d.lgs. n. 6/2003, poiché, a prescindere, per ora, dal merito delle soluzioni prospettate, emerge comunque lo sforzo di argomentare la conclusione in base ad un ragionamento incentrato sul diritto positivo.  2.4.5. Si può dire che la dottrina, più della giurisprudenza, abbia percepito il vincolo derivante dall'esistenza in materia di un sistema di norme scritte. Tuttavia, si è stentato a trovare un accordo sul merito del problema.  2.4.5.1. ### un'opinione, infatti, per aversi «delibera» occorrerebbe il concorso di due requisiti: i) «un momento di “appropriazione” della decisione da parte dell'organizzazione societaria, o preventivo (attraverso una convocazione, per quanto irregolare, purché proveniente da un organo sociale), o successivo (attraverso la trascrizione del verbale nel libro delle adunanze assembleari, ancora una volta ad opera di un componente di un organo della società)»; ii) «un momento Corte di Cassazione - copia non ufficiale qualificabile come “riunione” dell'organo, ancorché alla stessa abbiano partecipato soggetti non legittimati».  2.4.5.2. Per una diversa tesi, invece, «il nucleo essenziale [della] fattispecie [sarebbe] costituito, alla luce dell'attuale disciplina, da una manifestazione di volontà dei soci espressa nella forma del voto al termine della riunione (anche “potenziale”) e proveniente da una maggioranza anche apparente..., cui abbiano preso parte soci titolari del diritto di voto».  2.4.6. Non è il caso, in questa sede, di analizzare oltre il contenuto di tali indirizzi (passaggi logici, legami e punti di attrito), né di ripercorrere le ragioni di critica che vi si sono state opposte. Qui basta solo segnalare che, con riferimento allo specifico caso oggetto della vicenda oggi all'esame di questo Collegio (decisione presa unicamente da chi non è socio, né altrimenti legittimato a votare, ma che si professa come tale), entrambi conducono alla medesima conclusione di inesistenza della delibera.  2.4.7. Non è mancato, peraltro, chi ha cercato di giustificare una diversa valutazione del dato positivo, in forza della quale ritenere che, nel caso di specie, potrebbe dirsi esistente una delibera, benché nulla per mancata convocazione dell'assemblea (art. 2379, comma 1, cod. civ.). 
Tanto muovendo da una ricostruzione del concetto di delibera diversa da quelle già sinteticamente descritte. In particolare, fondando sulla convinzione che, per l'esistenza della fattispecie, un solo requisito sia necessario e sufficiente: la «parvenza» di delibera, per tale intendendo la formale, esteriore, apparente provenienza della decisione dalla maggioranza del capitale sociale richiesta dalla legge o dallo statuto. Ricorrendo tale requisito, non sarebbe di ostacolo alla nascita di una delibera la circostanza che, in realtà, l'atto sia materialmente imputabile ad una minoranza del capitale o, addirittura, ad un estraneo. Una siffatta ricostruzione genera una direttiva pratica del seguente tenore: per accertare se esista, o meno, una «delibera assembleare», non occorre accertare da chi proviene la decisione (socio di maggioranza, di minoranza, estraneo) e come essa si è formata (in assemblea o fuori), essendo (necessario e) sufficiente verificare che almeno Corte di Cassazione - copia non ufficiale esteriormente essa appaia essere frutto della volontà della necessaria maggioranza del capitale sociale.  2.4.8. In definitiva, quindi, il panorama della dottrina e della giurisprudenza di merito rivela sì un indebolimento della figura della inesistenza, ma denota anche l'essere la stessa, pur sempre, viva e vitale.  2.4.9. Può condividersi, dunque, l'assunto di chi ha concluso nel senso che la questione delle delibere inesistenti può riassumersi in una incessante disputa tra il legislatore, da un lato, e gli operatori del diritto, dall'altro: il primo fissa un regime della invalidità degli atti ispirato alla tutela, più o meno accentuata, della stabilità degli stessi e della certezza delle situazioni conseguenti; ma quando le sue scelte contrastano con la percezione equitativa che del caso hanno gli interpreti, costoro possono sostenere che alcuni vizi sono tanto gravi da non rendere le deliberazioni che ne sono affette semplicemente illegittime, ma addirittura inesistenti: cioè qualificando quelle ipotesi non in termini di “delibere viziate” (e quindi non conformi alla legge o all'atto costitutivo o comunque al paradigma posto nella fattispecie astratta), ma in termini di “non delibere”. Ora, il sorgere di questa disputa nasce chiaramente dal fatto di porre normativamente un termine (più o meno ristretto) di decadenza per l'esercizio della impugnazione volta ad ottenere una pronuncia sulla invalidità dell'atto viziato (e quindi demolitoria), oltre che, ovviamente, nel trovarsi, come nel caso di specie, di fronte ad una contestazione della sua validità proposta oltre il predetto termine. È quindi proprio la idoneità di una certa tipologia di atti a divenire inoppugnabile che determina, probabilmente, l'insorgenza della categoria della inesistenza.  2.4.10. In realtà, benché la riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 abbia inteso scongiurare, attraverso apposite previsioni di fattispecie di invalidità, che la giurisprudenza potesse ampliare a dismisura il novero delle deliberazioni inesistenti (la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la delega per la riforma del diritto societario, aveva previsto, all'art. 4, comma 7, lett. 
B], che la riforma fosse diretta a «disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità Corte di Cassazione - copia non ufficiale e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione». In attuazione della delega, poi, il legislatore della riforma ha scelto di eliminare la figura della inesistenza per ricondurre i vizi inficianti le delibere assembleari unicamente alle ipotesi di nullità e annullabilità. Si legge, infatti, nella relazione di accompagnamento alla riforma: «l'individuazione legislativa delle ipotesi di invalidità richiesta dalla legge delega corrisponde ad una sorta di riserva di legge al riguardo, volta ad escludere ipotesi di invalidità atipiche, come l'inesistenza delle deliberazioni assembleari, della quale si è in giurisprudenza alquanto abusato, frustrando la portata dell'originario art. 2377 c.c. che aveva inteso convertire la nullità per violazione di norme imperative, di cui al principio generale di cui all'art.  1418 c.c., in semplice annullabilità e reintroducendo in tal modo, sotto le mentite spoglie delia inesistenza, la nullità virtuale delle deliberazioni assembleari per violazione di norme imperative. Si è perciò formulato il principio di tassatività delle ipotesi di invalidità delle deaerazioni assembleari previste dalla legge»), la inesistenza resta una categoria logica e non una ### fattispecie giuridica: sicché su di essa è impossibile per la legge incidere in modo definitivo. Ciò spiega perché, anche dopo la riforma tutta ispirata a dare pieno accoglimento alle esigenze di stabilità delle decisioni della organizzazione e di funzionalità e certezza dell'azione della società, vi sono state ipotesi che, nella giurisprudenza di merito, si è continuato a qualificare, piuttosto pacificamente, in termini di deliberazioni inesistenti. Tutto ciò a definitiva riprova che la inesistenza emerge quando la forma di invalidità legislativamente riconosciuta non può essere dichiarata o accertata per il decorso di un termine positivamente previsto e della conseguente inutilità di ogni sforzo legislativo volto ad estirpare definitivamente la categoria della inesistenza dal diritto giurisprudenziale in presenza di un siffatto termine.  2.4.11. ### quanto precede, ad avviso di questo Collegio si rivela preferibile, tra le descritte opinioni dottrinali, quella incline a configurare - sebbene in via del tutto residuale - la categoria della inesistenza della Corte di Cassazione - copia non ufficiale delibera assembleare esclusivamente allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o di fasi essenziali non permetta di scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta dovrebbe esser connotata nella sua materialità. E tanto in linea di sostanziale continuità con quanto già sancito, sebbene in fattispecie regolata dalla normativa ante riforma, da Cass. n. 7693 del 2006, la quale, non aveva mancato di evidenziare come le novità legislative di cui al d.lgs.  n. 6 del 2003, non valessero «comunque ad espungere del tutto dall'ordinamento societario la figura della deliberazione inesistente, quanto meno nei casi nei quali si debba parlare di inesistenza materiale, prima ancora che giuridica, di essa». Nella fattispecie ivi esaminata, nella quale era mancata non soltanto la separata convocazione, quanto la costituzione stessa di un'assemblea degli obbligazionisti sottoscrittori del prestito convertibile emesso da una società, e nella quale la deliberazione concernente la modifica delle condizioni di tale prestito era stata assunta non già semplicemente con il concorso anche di soggetti non legittimati, bensì unicamente con il voto di estranei al prestito da modificare ed in assenza totale dei soli obbligazionisti legittimati, era stata ritenuta mancante la materialità stessa della riunione assembleare - o, quanto meno, di una riunione assembleare riferibile agli obbligazionisti sottoscrittori di quel prestito - «non diversamente da quanto accadrebbe se si pretendesse di qualificare come assemblea degli azionisti di una società un'adunanza cui partecipino soltanto soggetti che di quella società non sono invece affatto soci».  2.4.12. Non convince appieno, invece, il contrario indirizzo che muove dalla convinzione che, per l'esistenza della fattispecie, un solo requisito sia necessario e sufficiente: la «parvenza» di delibera, vale a dire la formale, Corte di Cassazione - copia non ufficiale esteriore, apparente provenienza della decisione dalla maggioranza del capitale sociale richiesta dalla legge o dallo statuto.  2.4.12.1. Invero, benché sia innegabile che, nella relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 6/2003, il legislatore abbia esplicitato di avere bandito ogni ipotesi di invalidità atipiche, come l'inesistenza di deliberazioni assembleari, sussistendo una piena riserva di legge con riguardo ai casi d'invalidità delle deliberazioni assembleari, è altrettanto vero, tuttavia, che le ipotesi di nullità oggi considerate dall'art. 2379 cod.  civ. si riferiscono ai casi in cui ci si trovi in presenza di un atto formale comunque imputabile alla società (mancata convocazione dell'assemblea; mancanza di verbale; impossibilità o illiceità dell'oggetto). Il tutto presuppone, dunque, che si sia tenuta un'assemblea della società che, seppure non convocata, sia qualificabile come tale, cioè abbia visto la presenza (rectius: la partecipazione ad essa) quanto meno di un socio della società medesima. Invece, nell'ipotesi estrema di “assemblea” caratterizzata dalla presenza (rectius: partecipazione alla stessa) esclusivamente di soggetti privi della qualifica di soci, la deliberazione da essa eventualmente espressa nemmeno potrebbe ragionevolmente considerarsi alla stregua di un atto astrattamente imputabile alla società, così da essere estraneo alla categoria di cui agli artt. 2377 e ss. cod. civ.. In definitiva, non basta una votazione, purchessia, per potere configurare l'esistenza di una deliberazione societaria, essendo, per contro, necessario che la stessa provenga da un'assemblea della società che sia effettivamente qualificabile (perché partecipata da almeno uno dei suoi soci) come tale.  2.5. Tanto premesso, e venendo alla concreta vicenda in esame, è incontestato tra le parti, oltre che espressamente riferito in sentenza, che alle due deliberazioni assembleari del 9 febbraio e del 27 luglio 2006, ascritte alla ### s.p.a., partecipò un solo soggetto (### tramite il suo procuratore ###, affermatosi titolare del 99,5% del capitale sociale, e che, tuttavia, lo stesso - secondo quanto accertato dalla stessa Corte d'appello - non era socio al momento dell'assunzione delle deliberazioni ed espressioni del voto: Corte di Cassazione - copia non ufficiale situazione idonea ad integrare proprio quei casi residuali, certamente rari, ma tuttavia non estranei all'attuale ordinamento societario, in cui neppure sussista un simulacro di deliberazione, munita di quei requisiti minimi per riconoscerla materialmente come tale; e solo rispetto ai quali può trovare applicazione - per il caso di partecipazione di soggetto non legittimato - l'art. 2377, comma 5, n. 1 cod. civ..  2.5.1. Invero, la partecipazione di soggetti non legittimati è stata risolta dalla nuova disposizione, stabilendo che la deliberazione non può essere annullata per la partecipazione all'assemblea di persona non legittimata, ove non sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea: ciò presupponendo, peraltro, che sia individuabile una deliberazione, secondo il suo essenziale procedimento e contenuto, insussistente, invece, laddove l'unico soggetto presente, apparentemente titolare del 99,5% del capitale sociale, non sia un socio.  2.5.2. Già nella vigenza della precedente disciplina, del resto - come opportunamente rimarcato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta - in risalenti precedenti (cfr. Cass. n. 2513 del 1951; Cass. n. 45 del 1966; Cass. n. 233 del 1967) era stata chiarita la fondamentale distinzione tra mancanza nel partecipante all'assemblea del diritto al voto (che integra l'inesistenza della delibera) e vizi relativi all'esercizio del diritto di voto di cui il partecipante all'assemblea sia legittimamente investito (che comporta la mera invalidità della decisione). 
Principi mai più contraddetti, in quanto Cass. n. 2053 del 1999, pur considerata da Cass. n. 1624 del 2015 come precedente contrario, si riferisce ad una fattispecie differente: quella relativa ad una delibera adottata anche con il voto di soggetti non legittimati.  2.5.2.1. Infatti, Cass. n. 2053 del 1999, in continuità con l'orientamento precedente, afferma che «…In particolare, la partecipazione all'assemblea di soci privi del diritto di voto per aver dato le azioni in pegno, anche se titolari della maggioranza del capitale sociale, non inficia la costituzione dell'organo e non impedisce che la delibera adottata sia imputabile alla società, ove alla stessa assemblea abbiano comunque partecipato soci legittimati, pur Corte di Cassazione - copia non ufficiale detentori della minoranza del capitale sociale: in tal caso, quindi, la delibera presa con il voto eventualmente determinante dei soci non legittimati deve ritenersi soltanto annullabile e non inesistente, diversamente dall'ipotesi in cui all'assemblea abbiano partecipato, esercitando il diritto di voto, esclusivamente i soci non legittimati».  2.5.3. In sostanza, la giurisprudenza di legittimità formatasi nella vigenza della precedente disciplina ha sempre sostenuto (cfr., ex multis, oltre a quelle citate, Cass. n. 5197 del 1979 e Cass. n. 2698 del 1961) l'inesistenza della deliberazione assembleare di società per azioni assunta da un'assemblea composta per intero da soci privi del diritto di voto. Principi cui deve darsi continuità una volta ritenuto che alla categoria dell'inesistenza delle deliberazioni societarie, benché dichiaratamente espunta dall'ordinamento giuridico a seguito della riforma del diritto societario, debba continuare a ricondursi il caso di una “deliberazione” scaturita da un'adunanza di soggetti, dichiaratisi soci di una società, cui abbiano partecipato - come accaduto nella specie - soltanto soggetti che di quella società non siano, invece, affatto soci. Si è qui al cospetto, invero, di un'ipotesi di inesistenza materiale della delibera che risulta estranea alla categoria di cui agli artt. 2377 e ss. cod. civ., non sussistendo un atto imputabile, in via astratta, alla società.  2.5.3.1. Del resto, la stessa disposizione di cui all'art. 2377, comma 5, n. 1, cod. civ. (La deliberazione non può essere annullata per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli artt. 2368 e 2369), su cui insiste la controricorrente, è relativa ad una vicenda concernente il quorum costitutivo dell'assemblea: nell'odierna fattispecie, invece, nemmeno è a parlarsi di quorum costitutivo posto che, come si è detto, si è al cospetto di un atto nemmeno materialmente definibile come delibera assembleare, essendo il risultato di “riunioni” svoltesi, esclusivamente, tra soggetti rivelatisi affatto privi della qualifica di soci della ### s.p.a.. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2.6. Dal complesso delle circostanze di causa come accertate dalla stessa Corte d'appello, allora, l'inesistenza delle deliberazioni in esame emerge nella sua dimensione di fatto, in termini tali da escludere qualunque possibile giudizio di validità o invalidità, che necessariamente dovrebbe presupporre quanto meno un fantasma di realtà giuridica.  3. Dalla qui ritenuta inesistenza delle delibere suddette consegue, evidentemente, l'erroneità dell'unica, sostanziale, ratio decidendi della decisione oggi impugnata, la quale ha fondato sul diverso convincimento, lì espresso, della mera annullabilità delle medesime delibere anche il proprio ulteriore opinamento concernente i concreti effetti delle stesse sulla compravendita stipulata il 26 ottobre 2006 tra la ### s.p.a. e la odierna controricorrente (atto la cui nullità e/o inefficacia è stata espressamente domandata dagli originari attori).  3.1. In relazione a tali aspetti, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata, con conseguente assorbimento del terzo motivo del ricorso principale (rubricato «### dell'art. 2377 c.c. e violazione della legge processuale e, in particolare, dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione in relazione al presunto consenso di ### s.p.a. alla vendita dell'immobile oggetto dell'atto del 26/10/2006 e della convalida dell'operato del sedicente liquidatore della società in occasione di detta vendita» e volto a contestare le argomentazioni della decisione impugnata quanto alla pretesa, definitiva validità del consenso della menzionata società alla vendita del bene immobile, espresso da un liquidatore la cui delibera di nomina non sarebbe stata tempestivamente impugnata), posto che il giudice di rinvio dovrà provvedere a riesaminare la descritta questione ivi posta alla stregua della qui ritenuta inesistenza delle citate delibere, provvedendo a valutarne le conseguenze in ordine al suddetto atto traslativo.  4. Venendo, poi, al ricorso incidentale condizionato della ### s.r.l., esso prospetta un unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 2022, 2355 e 2712 c.c., in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c.», in quanto la corte territoriale aveva errato: i) Corte di Cassazione - copia non ufficiale nel negare valenza al disconoscimento della fotocopia del libro dei soci, non potendo avere alcun valore l'autenticazione notarile dello stesso, privo di pubblica fede; ii) nel ritenere priva di rilievo la mancata annotazione del nome di ### quale avente causa dalla socia originaria, sui certificati azionari, atteso che solo con essa si perfeziona il trasferimento, e non solo con l'annotazione sul libro dei soci, a norma dell'art. 2022 cod.  civ..  4.1. Esso si rivela infondato, sotto entrambi i descritti profili.  4.2. Infatti, con riguardo alla certificazione notarile di conformità della copia del libro soci all'originale, l'art. 2719 cod. civ. dispone che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta: onde il primo requisito è sufficiente a rendere irrilevante il secondo, come correttamente opinato dalla sentenza impugnata.  4.3. Circa il secondo profilo, giova premettere che l'art. 2022 cod.  prevede che «il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare».  4.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, da tempo, con principio da cui non vi è ragione di discostarsi, che, «in tema di azioni di società, le formalità previste dalla prima parte dell'art. 2022 c.c. (cd.  trasfert), per cui il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente, sono necessarie soltanto per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, mentre per l'acquisto della proprietà del titolo è sufficiente il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all'art. 1376 c.c.; in particolare, l'iscrizione nel libro dei soci è necessaria a dimostrare la qualità di socio anche nel rapporto con la società ed ha, perciò, una funzione meramente certificativa ed esecutiva» (cfr. Cass. n. 9314 del 1995). 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4.3.2. Più recentemente, questa Corte ha puntualizzato come persino senza iscrizione nel libro dei soci il soggetto è comunque divenuto titolare delle azioni e la società è tenuta a provvedere agli adempimenti riconnessi al transfert. In particolare, Cass. n. 1588 del 2017 ha statuito che, «nel caso di trasferimento mediante girata (art. 2023 c.c.), il momento traslativo della proprietà delle azioni nominative si produce quando sia stata apposta sul titolo la girata piena, mentre il cd. transfert (ossia l'annotazione del nominativo del nuovo socio nel registro dell'emittente ex art. 2022 c.c.) attiene alla fase esecutiva e certificativa del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio: il quale, pertanto, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto a tale ultima formalità, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo; ne consegue che, quando vi sia stato il trasferimento della partecipazione, la società è tenuta a provvedere agli adempimenti riconnessi al transfert e non può addurre la mala fede del possessore del titolo per rifiutarvi di procedervi senza che sia stato privato di effetti il trasferimento, mediante il positivo esercizio delle azioni a ciò destinate». In altri termini, l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2022, comma 1, cod. civ., cd. transfert, non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio, il quale, dunque, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo (cfr. Cass. n. 17088 del 2008), benché non possa esercitare alcun diritto - salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 - fino a quando non si sia provveduto alle predette formalità. Per tale trasferimento, poi, non vi è necessità di redazione del cd.  fissato bollato, imposta per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa, e neppure avente una funzione surrogatoria o complementare rispetto all'esecuzione del transfert, ma solo di documentazione che attesti una cessione meramente consensuale ( Cass. n. 14794 del 2008, secondo cui, nel trasferimento di azioni Corte di Cassazione - copia non ufficiale nominative di società, l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente - cd. transfert - sono formalità necessarie soltanto per il passaggio della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, riguardando la fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria, in funzione dell'opponibilità del negozio alla società stessa; mentre, per l'effetto reale traslativo, è sufficiente il semplice accordo delle parti, validamente raggiunto, secondo il principio generale consensualistico).  4.3.3. Pertanto, in tema di azioni di società, il compimento delle formalità previste dalla legge (artt. 2021-2023 cod. civ.: cd. transfert), - e tra esse l'iscrizione nel libro dei soci - come necessarie per l'esercizio dei diritti sociali, non è affidato ad un potere discrezionale della società stessa, la quale, invece, è tenuta a dare corso ai relativi adempimenti una volta verificata la conformità a diritto del trasferimento dei titoli (cfr. Cass. 13106 del 2004).  4.4.4. Applicandosi, quindi, i riportati principi alla odierna fattispecie, ne consegue che, in sostanza, le azioni de quibus furono trasferite a ### col mero consenso, secondo un accordo che fu anche trascritto sul libro dei soci, come accertato dalla Corte d'appello.  5. In conclusione: i) il ricorso principale di ### quale rappresentante della ### s.p.a., deve essere dichiarato inammissibile, potendosi interamente compensare tra le parti le corrispondenti spese di questo giudizio di legittimità; ii) per il resto, il medesimo ricorso, in quanto proposto da ### in proprio e da ### deve essere accolto, nei soli limiti di cui si è detto, quanto ai suoi primi due motivi, dichiarandosene assorbito il terzo; iii) deve essere respinto, invece, il ricorso incidentale condizionato della ### s.r.l..  5.1. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari, ### distaccata di ### in diversa composizione, per il nuovo esame, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: Corte di Cassazione - copia non ufficiale
«E' inesistente la delibera assembleare di società di capitali assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa».  5.2. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.  5.3. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte di ### nella indicata qualità di rappresentante della ### s.p.a., e della ### s.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale del primo e quello incidentale condizionato della seconda, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di ### quale amministratore della ### s.p.a., compensando interamente tra le parti le corrispondenti spese di questo giudizio di legittimità. 
Accoglie, per il resto, il medesimo ricorso, nei soli limiti di cui in motivazione, quanto ai suoi primi due motivi, dichiarandone assorbito il terzo. 
Rigetta il ricorso incidentale condizionato della ### s.r.l..  ### la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, ### distaccata di ### in diversa composizione, per il nuovo esame. Al menzionato giudice di rinvio è rimessa pure la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 
Corte di ### - copia non ufficiale
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp osti processuali per il versamento, da parte di ### nella indicata qualità di rappresentante della ### s.p.a., e della ### s.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale del primo e quello incidentale condizionato della seconda, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di ### il 9 settembre 2021.   ### estensore ##### registro generale 26784/2019 ### sezionale 3442/2021
Corte di ### - copia non ufficiale

causa n. 26784/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Chiara Carlo, Barone Fabrizia, Campese Eduardo

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Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 59/2026 del 12-01-2026

... regolarmente assolta. Quanto alla omessa o irregolare convocazione. ### l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancata convocazione di un condomino determina non la nullità, ma l'annullabilità della delibera assembleare, trattandosi di vizio attinente alla regolare costituzione dell'assemblea e al rispetto del procedimento di convocazione. Sono annullabili, in particolare, le delibere adottate senza la rituale convocazione di tutti i condomini; le delibere adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta; le delibere affette da vizi formali relativi al procedimento di convocazione o informazione. Il condomino non ritualmente convocato può impugnare la delibera entro trenta giorni dalla comunicazione del verbale; in difetto di comunicazione, il termine non decorre. Come chiarito dalla giurisprudenza, sono annullabili “le delibere affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, nonché quelle affette da vizi formali in violazione delle prescrizioni attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea”. Ne (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA ### nella persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4324/2022 R.G. promossa da: #### nata a #### il ###, rappresentato e difeso dall'AVV. ### contro ### R.#### rappresentato e difeso dall'#### Avente ad oggetto: ### e ### impugnazione di delibera assembleare - spese condom.  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03/10/2025 e la causa è stata posta in decisione.  #### Con atto di citazione regolarmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio il ### per sentir dichiarare la nullità assoluta o in subordine l'annullabilità per contrarietà alla legge di tutte le deliberazioni assunte nelle assemblee del 20 dicembre 2016; 24 gennaio 2018; 14 novembre 2018, 17 maggio 2019 e 14 maggio 2021, non essendo mai stata convocata la parte attrice essendone venuta a conoscenza in data successiva al 03 marzo 2021, nonché di tutti gli atti prodromici relativi e connessi a quelli assunti in seno alle predette assemblee. Deduceva pertanto, l'invalidità della costituzione dell'assemblea per omessa convocazione della condomina attrice, nullità e/o annullabilità delle deliberazioni assunte al punto 1) e al punto 2) all'odg e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni assembleari. 
Si costituiva il condominio ### chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza del petitum e della causa petendi tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione in quanto il diritto fatto valere in sede ###era stato specificato con sufficiente precisione. 
Chiedeva, preliminarmente dichiararsi l'improcedibilità della domanda per la mancanza della condizione indispensabile della mediazione obbligatoria per tutte le delibere impugnate; in ogni caso, chiedeva rigettarsi le domande azionate con riferimento alle delibere assunte in data anteriore al 14/05/2021, per decadenza dall'azione ex art. 1117 c.c. atteso che la condomina sarebbe stata regolarmente convocata ed avrebbe tempestivamente ricevuto i verbali delle assemblee; nel merito, perché l'eventuale deficit del quorum costituirebbe causa di annullabilità, per cui la condomina sarebbe decaduta dal potere di impugnare la delibera per decorso del termine perentorio indicato nell'art. 1137 comma II c.c. In subordine, attesa l'intervenuta ratifica, chiedeva dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'annullamento delle delibere assunte in data antecedente al 14/05/2021. 
Produceva il condominio gli avvisi di convocazione relativi alle assemblee del 13 e 14 novembre 2018 e del 16 e 17 maggio 2019 le cui delibere sarebbero state impugnate dalla parte attrice.  ### il condominio ### tutte le precedenti delibere sarebbero state ratificate nell'assemblea del 15.5.2021, quindi chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI c cpc e non essendo state richieste prove diverse dalla produzione documentale, la causa giungeva al naturale epilogo e veniva posta in decisione. 
Sulla procedibilità della domanda e sulla mediazione obbligatoria.  ### di improcedibilità per mancata corrispondenza tra l'oggetto delle istanze di mediazione e dell'atto di citazione non può essere accolta, essendoci coincidenza tra l'oggetto della mediazione e quello dell'atto di citazione. 
Invero, le istanze di mediazione recanti n. 864/2021 e n. 893/2021 indicavano: - la prima l'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei condomini … tenutasi il 20 dicembre 2016: 24 gennaio 2018; 14 novembre 2018; 17 maggio 2019, cui l'odierna istante non risulta essere stata convocata e di cui ha avuto notizia attraverso le copie dei verbali pervenutele in data successiva al 3 marzo 2021. Trattasi di deliberazione nulle o comunque annullabili perché contrarie alla legge e al regolamento di condominio - la seconda l'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei condomini … tenutasi il 14 maggio 2021, cui l'odierna istante non risulta essere stata convocata e di cui ha avuto notizia attraverso le copie dei verbali pervenutele in data successiva al 26 maggio 2021. Trattasi di deliberazione nulle o comunque annullabili perché contrarie alla legge e al regolamento di condominio. 
Entrambe le istanze sono state presentate entro trenta giorni dalla comunicazione dei verbali assembleari impugnati e si sono concluse con verbale negativo in data 20 luglio 2022. ### di citazione è stato notificato il 19 settembre 2022, nel rispetto del termine di trenta giorni decorrente dal verbale negativo, tenuto conto della sospensione feriale. Ne consegue che la condizione di procedibilità è stata regolarmente assolta. 
Quanto alla omessa o irregolare convocazione.  ### l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancata convocazione di un condomino determina non la nullità, ma l'annullabilità della delibera assembleare, trattandosi di vizio attinente alla regolare costituzione dell'assemblea e al rispetto del procedimento di convocazione. 
Sono annullabili, in particolare, le delibere adottate senza la rituale convocazione di tutti i condomini; le delibere adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta; le delibere affette da vizi formali relativi al procedimento di convocazione o informazione. 
Il condomino non ritualmente convocato può impugnare la delibera entro trenta giorni dalla comunicazione del verbale; in difetto di comunicazione, il termine non decorre. 
Come chiarito dalla giurisprudenza, sono annullabili “le delibere affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, nonché quelle affette da vizi formali in violazione delle prescrizioni attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea”. 
Ne consegue che il condomino non ritualmente convocato è legittimato a chiedere l'annullamento della delibera entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., termine che, per gli assenti, decorre esclusivamente dalla comunicazione del verbale. difetto di tale comunicazione, il termine non inizia a decorrere e l'impugnazione deve ritenersi ammissibile anche a distanza di tempo. 
Anche se il condominio ha dimostrato di avere consegnato a mani l'avviso di convocazione e ha prodotto il registro da cui risulta che la condomina ha firmato di suo pugno il ricevimento di tale avviso, tuttavia, non vi è la prova che siano stati rispettati i termini di cinque giorni prima dell'assemblea condominiale, perché manca nella convocazione la data, nonchè l'ordine del giorno specificamente richiesto dall'art. 66 disp.  att.  ### di convocazione contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, indicando ora e luogo della riunione. La mancanza di uno di questi elementi o il mancato rispetto del termine di cinque giorni prima dell'assemblea convocata in prima convocazione, rende la delibera annullabile, per il mancato rispetto del diritto di ciascun condomino a partecipare all'assemblea con la perfetta conoscenza dell'ordine del giorno, nel tempo necessario per richiedere la documentazione necessaria per il controllo e per poter deliberare in maniera consapevole sui punti sottoposti all'attenzione dell'assemblea.  ### della prova della comunicazione delle delibere impugnate grava sul condominio, che invece non ha dimostrato di avere dato comunicazione delle delibere impugnate prima della data del 3 marzo 2021. Le delibere del 20 dicembre 2016, 24 gennaio 2018, 14 novembre 2018 e 17 maggio 2019, comunicate solo il 3 marzo 2021, circostanza non contestata dal condominio, sono state regolarmente impugnate con l'istanza di mediazione del 19.3.2021, che si è conclusa il 20 luglio 2022 ed è confluita anch'essa nella citazione del 16.9.2022. 
Invero, la conferma che prima del 3 marzo 2021 non vi era stata alcuna comunicazione alla condomina ### e che, quindi, i termini per impugnare le deliberazioni assembleari non erano ancora decorsi, deriva anche dal contenuto dell'assemblea del 14.5.2021, nella quale l'assemblea ratificava tutte le delibere impugnate dalla ### e tale verbale veniva comunicato alla condomina in data 26 maggio 2021. 
Il vizio dell'annullabilità della delibera assembleare che può essere fatto valere nel termine di giorni trenta, che decorre, per gli assenti, dalla comunicazione del verbale di assemblea, come prevede l'art. 1137 cc., è stato fatto valere nei termini di legge, essendo stata proposta la procedura di mediazione in data ### ed il verbale negativo di mediazione emesso in data 20 luglio 2022. In data 19 settembre 2022 è stata notificata la domanda di impugnazione nel rispetto dei termini di trenta giorni dal verbale negativo, stante la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. 
Quindi, alla luce di quanto sopra analiticamente esposto, l'impugnazione delle delibere impugnate non può che essere accolta per la violazione dell'obbligo di avviso di convocazione a tutti i condomini aventi diritto a partecipare all'assemblea, come disposto dall'art. 66 disp. att. c.c. non avendo la parte attrice partecipato alle assemblee e alle relative deliberazioni, che di conseguenza vengono annullate. 
Ne consegue che l'impugnazione è tempestiva e le delibere impugnate devono essere annullate. 
Sulla delibera del 14 maggio 2021 e la ratifica delle delibere precedenti impugnate. 
La delibera del 14 maggio 2021, con la quale l'assemblea ha inteso ratificare tutte le precedenti deliberazioni impugnate, è anch'essa annullabile ed illegittima, perché, mentre i vizi procedurali possono essere ratificati, le deliberazioni prese in mancanza del quorum deliberativo non possono essere ratificate, ma le deliberazioni devono essere di nuovo deliberate secondo le maggioranze richieste per ciascuna di esse. È principio consolidato che la ratifica assembleare può sanare solo i vizi procedurali, quali l'omessa convocazione; non può sanare i vizi sostanziali, tra cui rientra il difetto del quorum deliberativo richiesto dalla legge per le deliberazioni aventi ad oggetto interventi straordinari o innovazioni. 
Le delibere prive della maggioranza prescritta non possono essere ratificate, ma devono essere nuovamente adottate con le maggioranze previste dagli artt. 1120 e 1136 Pertanto, la delibera del 14 maggio 2021 non è idonea a sanare i vizi delle delibere precedenti; è essa stessa affetta da vizio di annullabilità e deve essere annullata. 
Quanto alle spese del giudizio, per il principio di soccombenza totale si deve condannare il condominio convenuto alla rifusione delle spese della parte attrice che vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 e succ. mod., parametri medi, dello scaglione indeterminabile complessità bassa tutte le fasi.  P.Q.M ### di Siracusa, ### definitivamente decidendo, ogni altra domanda rigettata - Dichiara l'annullamento delle delibere impugnate del 20 dicembre 2016, 24 gennaio 2018, 14 novembre 2018, 17 maggio 2019, nonché di quella del 14 maggio 2021.  - Condanna il condominio ### in persona dell'### pro tempore alle spese del giudizio di parte attrice e le liquida in € 7.616,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge ed oltre € 237,00 per contributo unificato. 
Siracusa, 12/01/2026 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 4324/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Dell'Ali

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Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 2137/2025 del 24-12-2025

... più essere invocato per sanare l'irregolarità della convocazione effettuata in forma diversa da quelle imposte dall'articolo 66, terzo comma, disp. att. c.c., con la conseguenza che il mancato rispetto delle forme richieste dalla legge per l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta l'annullamento della delibera. Nel caso di specie, l'invio dell'avviso di convocazione al difensore del condomino, presso il quale sia stato eletto domicilio esclusivamente ai fini del giudizio pendente, non può essere equiparato ad una valida comunicazione al condomino stesso. ### di convocazione dell'assemblea condominiale costituisce infatti atto autonomo e distinto rispetto agli atti processuali, sicché l'elezione di domicilio effettuata per il giudizio non può estendersi automaticamente alla ricezione degli atti della vita condominiale. Né può ritenersi che l'indirizzo PEC del difensore rientri nella sfera di controllo o di dominio del condomino, né che su quest'ultimo gravi l'onere di attivarsi per acquisire informazioni assembleari veicolate a soggetti diversi. Ne consegue che la condomina ### non è stata posta in condizione di partecipare all'assemblea del 14 dicembre 2020, con (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA ### nella persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4442/2021 R.G. promossa da: #### nato/a a #### il ###, rappresentato e difeso dall'AVV. ### contro #### rappresentato e difeso dall'AVV.  ### Avente ad oggetto: ### e ### impugnazione di delibera assembleare - spese condom.  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3/10/2025 e la causa è stata posta in decisione.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio il ### di ### e, premesso di essere proprietaria esclusiva delle unità immobiliari destinate ad uso commerciale, site in ### viale ### nn. 224 e 226, facenti parte dell'edificio condominiale denominato ### ha impugnato la delibera adottata dall'assemblea in data ### deducendone l'annullabilità per l'omessa convocazione all'adunata assembleare in violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. nonché la nullità delle statuizioni in essa contenute sia in quanto, a suo dire, dopo che il ### di ### aveva demandato al c.t.u. la esecuzione delle opere a mezzo di forza pubblica l'assemblea non poteva più deliberare in merito non avendo più potestà decisoria a tale riguardo sia perché la ripartizione delle spese legali dovute in suo favore era erronea e illegittima, chiedendo infine la condanna del ### convenuto al pagamento delle spese. 
Si è costituito in giudizio il ### sito in ### alla ### 52 eccependo preliminarmente la improcedibilità e tardività dell'impugnazione poiché mancava la prova in atti dell'esperimento della procedura di mediazione ex D.lgs.  28/2010 che in ogni caso era tardiva in quanto si dichiarava essere stata avviata solo in data ###, ben oltre il termine di trenta giorni di cui al secondo comma dell'art.  1137 c.c.; nel merito il ### ha rilevato che l'assemblea del 14.12.2020 era stata appositamente convocata in esito alla ricezione della precedente istanza di mediazione depositata dalla ### per l'impugnazione della delibera assembleare del 21.09.2020, al fine di ovviare ad ogni ipotetica violazione lamentata dall'attrice, recependone interamente le doglianze; che la condomina ### era stata correttamente convocata all'assemblea del 14.12.2020, mediante comunicazione a mezzo PEC inoltrata all'avv. ### posto che la convocazione di detta assemblea si originava dal recepimento dell'istanza di mediazione depositata dalla condomina ### in data ###, per l'impugnazione del deliberato assembleare del 21.09.2020; che vi era carenza di interesse ad agire di ### posto che, con la delibera del 14.12.2020, vi era stata la piena e integrale adesione alle lamentele dell'odierna attrice contenute nell'istanza di mediazione depositata il ### per l'impugnazione del deliberato del 21.09.2020. 
Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria orale la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.10.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile. 
Con ordinanza del 4 aprile 2025, il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo, rilevando che dal verbale di mediazione prodotto risultava indicata una data della delibera assembleare diversa da quella oggetto del presente giudizio. Successivamente, parte attrice produceva dichiarazione dell'organismo di mediazione attestante che la procedura conciliativa era stata effettivamente svolta con riferimento alla delibera del 14 dicembre 2020, dovendosi la diversa indicazione a un mero errore materiale. 
Ritenuta quindi integrata la condizione di procedibilità, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.09.2025 e del deposito delle comparse conclusionali. 
Questi i fatti di causa, il ### reputa che la domanda attorea di declaratoria di annullabilità o nullità della delibera assembleare del 14.12.2020 sia da accogliere per i motivi di seguito indicati. 
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di improcedibilità e tardività sollevate dal ### convenuto. 
Dagli atti risulta, infatti, che parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria, sicché deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità dell'azione. Le contestazioni del ### in ordine all'oggetto della mediazione non colgono nel segno, atteso che la documentazione versata in atti consente di ricondurre il procedimento conciliativo proprio alla delibera del 14 dicembre 2020, dovendosi qualificare come mero errore materiale l'indicazione di una diversa data nel verbale conclusivo. 
Neppure è fondata l'eccezione di tardività dell'impugnazione. Il termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, c.c. decorre, per il condomino assente, dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza effettiva della delibera. Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'attrice ha avuto conoscenza della delibera assembleare del 14 dicembre 2020 solo in data 25 febbraio 2021, come espressamente dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, non essendo stata ritualmente convocata all'assemblea. ### convenuto non ha fornito prova idonea a dimostrare una conoscenza anteriore del deliberato. Deve pertanto ritenersi che l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente. 
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono. 
È pacifico tra le parti che la convocazione dell'assemblea condominiale del 14 dicembre 2020 sia stata inviata non già alla condomina ### presso la sua residenza o ad un suo indirizzo di posta elettronica certificata, bensì esclusivamente all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, avv. ### Tale modalità di convocazione non è conforme alla disciplina dettata dall'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., il quale, a seguito della riforma del condominio, individua in modo tassativo le forme attraverso le quali l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini, prevedendo mezzi che garantiscano un elevato grado di certezza in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario. 
Poiché tale profilo si presenta come la “ragione più liquida” per la definizione della controversia (cfr. Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016), è sufficiente l'esame della predetta doglianza, che risulta fondata ed è idonea, da sola, a inficiare la validità dell'intero deliberato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di censura dedotti dall'attrice. 
Giova ricordare che l'art. 66, terzo comma disp. att. c.c. prescrive che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale - che deve contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno, funzionale a consentire ad ogni componente la comunione condominiale una partecipazione effettiva - deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani. 
Prima della riforma intervenuta nel 2013 era pacifico il principio della “libertà delle forme” quanto alla convocazione delle assemblee, per cui la comunicazione poteva essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, di conseguenza anche la prova che il condomino avesse in concreto ricevuta la notizia della convocazione poteva essere fornita con qualsiasi mezzo, anche presuntivo. 
La modifica legislativa appare, perciò, particolarmente incisiva in quanto sostituisce a un sistema di libertà delle forme una elencazione di particolari modalità di comunicazione. Ma non solo: alla lettura della norma, è palese che il legislatore ha indicato una serie di modalità tutte accomunate da un consistente grado di certezza quanto alla presunzione di ricezione dell'avviso (raccomandata, pec, fax, consegna a mano), in coerenza e in armonia con il complessivo impianto della intera riforma dell'istituto. Ne discende che l'elencazione deve essere interpretata tassativamente e che solo l'osservanza di una delle forme prescritte comporta la regolarità della comunicazione. 
Il vecchio principio di libertà delle forme, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità in una a quello del raggiungimento dello scopo, è dunque venuto meno con le modifiche apportate dalla riforma della materia e non può più essere invocato per sanare l'irregolarità della convocazione effettuata in forma diversa da quelle imposte dall'articolo 66, terzo comma, disp. att. c.c., con la conseguenza che il mancato rispetto delle forme richieste dalla legge per l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta l'annullamento della delibera. 
Nel caso di specie, l'invio dell'avviso di convocazione al difensore del condomino, presso il quale sia stato eletto domicilio esclusivamente ai fini del giudizio pendente, non può essere equiparato ad una valida comunicazione al condomino stesso. ### di convocazione dell'assemblea condominiale costituisce infatti atto autonomo e distinto rispetto agli atti processuali, sicché l'elezione di domicilio effettuata per il giudizio non può estendersi automaticamente alla ricezione degli atti della vita condominiale. Né può ritenersi che l'indirizzo PEC del difensore rientri nella sfera di controllo o di dominio del condomino, né che su quest'ultimo gravi l'onere di attivarsi per acquisire informazioni assembleari veicolate a soggetti diversi. 
Ne consegue che la condomina ### non è stata posta in condizione di partecipare all'assemblea del 14 dicembre 2020, con violazione del suo diritto di intervento e di voto. 
Il vizio accertato incide sul procedimento di formazione della volontà assembleare e comporta, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c.. 
Non è, infine, condivisibile l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dal ### Anche a voler ritenere che l'assemblea del 14 dicembre 2020 sia stata convocata per riesaminare e in parte modificare le precedenti deliberazioni, ciò non esclude l'interesse dell'attrice a impugnare una delibera comunque viziata, né tantomeno esclude la possibilità che essa arrechi un pregiudizio concreto alla sua sfera giuridica. 
Nel caso di specie, l'attrice ha specificamente dedotto l'erroneità del riparto delle spese legali in suo favore, evidenziando come l'importo riconosciuto dall'assemblea risulti inferiore a quanto liquidato dall'autorità giudiziaria con precedente ordinanza, comprensiva di accessori di legge. Tale deduzione è sufficiente a radicare un interesse concreto e attuale all'impugnazione.  ### annullabilità della delibera per omessa rituale convocazione dell'assemblea è di per sé idonea a definire il giudizio, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione relativi alla dedotta incompetenza dell'assemblea e alla pretesa contrarietà della delibera ai provvedimenti giudiziali intervenuti. 
In conclusione, la delibera assembleare del ### adottata in data 14 dicembre 2020 deve essere annullata. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono addossate al ### convenuto.  P.Q.M.  ### di #### ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. In accoglimento della domanda di ### annulla la delibera assunta in data ### dal ### sito in ### alla ### 52; 2. Condanna il ### sito in ### alla ### n. 52 a rimborsare a ### le spese di lite che si liquidano in ### 125,00 per spese ed ### 2.800,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.  ### 23 dicembre 2025 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 4442/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Dell'Ali

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32702/2023 del 24-11-2023

... i mpugnava innanzi al Tribunale di ### la delibera assembleare dell'08.10.2007 del ### - ### di via Ro molo ### iozzi nn. Ric. 2019 n. ### sez. ### - ud. 12-01-2023 -2- 98/120 in ### Riferiva il ### di essere proprietario di un'unità abitativa del complesso immobiliare realizzato con un finanziamento della ### da una de lle cinque co operative costruttrici, l a ### 1967; nel 1993, tre delle cooperative corrispondenti a tre edifici avevano costituit o il ### odel - #### censurava la nullità della delibera adottata dall'assemblea di detto ### sotto due diversi profili: a) l'assemblea si era tenuta in una data diversa da quella risultante nella convocazione; b) era stata convocata da soggetto d iverso dal Presidente della ### va ### 1967 e sull 'ogget to (approvazione di lavori di ristrutturazione straordinaria e piano di riparto d elle spese) detta assemblea non aveva il potere di deliberare. 1.1. Costituitosi, il ### inio ### - ### rappresentava che il medesimo oggetto della delibera impugnata era stato approvato in altra data, previa rego lare convocaz ione, dall'assemblea del ### tenutasi il ###. 2. Il Tribunale di ### con sentenza n. 25802/2010 dichiarava cessata la materia del (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 6685-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### - ### ele ttivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7168/ 2018 della CORTE D'### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.01.2023 dal #### 1. Con ri corso del n ovembre 2007, ### lo ### i mpugnava innanzi al Tribunale di ### la delibera assembleare dell'08.10.2007 del ### - ### di via Ro molo ### iozzi nn. 
Ric. 2019 n. ### sez. ### - ud. 12-01-2023 -2- 98/120 in ### Riferiva il ### di essere proprietario di un'unità abitativa del complesso immobiliare realizzato con un finanziamento della ### da una de lle cinque co operative costruttrici, l a ### 1967; nel 1993, tre delle cooperative corrispondenti a tre edifici avevano costituit o il ### odel - #### censurava la nullità della delibera adottata dall'assemblea di detto ### sotto due diversi profili: a) l'assemblea si era tenuta in una data diversa da quella risultante nella convocazione; b) era stata convocata da soggetto d iverso dal Presidente della ### va ### 1967 e sull 'ogget to (approvazione di lavori di ristrutturazione straordinaria e piano di riparto d elle spese) detta assemblea non aveva il potere di deliberare.  1.1. Costituitosi, il ### inio ### - ### rappresentava che il medesimo oggetto della delibera impugnata era stato approvato in altra data, previa rego lare convocaz ione, dall'assemblea del ### tenutasi il ###.  2. Il Tribunale di ### con sentenza n. 25802/2010 dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite. Oltre ad imp ugnare la predetta pronuncia innanzi all a Corte d'### di ### l'odierno ricorrente avviava due diversi procedimenti innanzi allo stesso Tribunale, ai fini della già contestata declaratoria di nullità della medesima delibera dell'08.10.2007 e ai fini della restituzione delle somme nel frattempo versate per la realizzazione dei lavori straordinari di manut enzione ivi deliberati. Nella prospettazion e dell'odierno ricorrente il ### - ### non avrebbe potuto approvare un piano di riparto lesivo dei diritti individuali dei condomini, che di fatto lo costringe a contribuire alla manutenzione di beni comuni tuttavia non rientranti nei suoi diritti proprietari riconosciutigli dagli atti di assegnazione dell'unità abitativa. Ric. 2019 n. ### sez. ### - ud. 12-01-2023 -3- 2.1. Entrambi i giudizi veniv ano separ atamente appellati dal ### il quale - nella comparsa conclusionale del giudizio d'appello avverso la sentenza n. 25802/2010 del Tribunale di ### - riduceva la propria domanda, limitandola alla sola statuizione sulle spese di lite.  3. ### te d'### llo di ### con sentenza n. 7168/2018 qui impugnata, rigettava il gravame e addo ssava le spese di lite all'appellante, risultato virtualmente soccombe nte. Per q uel che qui ancora rileva, osservava la Corte: - ai sensi dell'art. 2377, ultimo comma, cod. civ. - norma dettata per le società per azioni ma applicabile anche ai condomini di edifici per giurisprudenza consolidata - l'annullamento di una delibera assembleare non può essere pronunciato se essa è stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo. Pertanto, occorre verificare se nella nuova deli bera sia stata eliminata la precedente causa di invalidità lamen tata dall'app ellante, relativa all'asserita assenza di potere deliberat ivo dell'assemblea del ### - ### spettante, invece, al CdA della ### 1967 assegnataria dei finanziamenti pubblici; - i principi regolatori della materia in esame sono dettati dagli artt.  18 D.P.R. n. 2 del 1959, e 203-212 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165: norme che prevedono l'istituzione di un condominio di gestione nella permanenza della proprietà pub blica dei singoli all oggi, per l'amministrazione autonoma dei servizi comuni seco ndo schemi formalmente corrispondenti a quelli del condominio in senso tecnico; - poiché non si rinviene nel dato normativo alcuna distinzione tra poteri deliberativi in materia di ordinaria amministrazione (attribuiti al condominio di gestione) e in materia di straordinaria amministrazione (attribuiti al CdA della cooperativa), il condominio di gestione - nella specie, il ### - ### - è legittimato a regolare ### 2019 n. ### sez. ### - ud. 12-01-2023 -4- la gestione delle cose come se fossero comuni, e a recuperare le quote di spese dovute dai singoli assegnatari; - tale potere deliberatorio è conf ermato dal ### del ### - ### regolarmente registrato in data ### (espressamente richiamato anche nell'atto di acquisto del ###; - la prospettazione del ricorrente, per la quale l'asserita nullità della vecchia come della nuova delibera discenderebbe dall'assenza di potere deliberativo dell'assemblea del ### - ### va pertanto disattesa; - quanto alla censura rig uardante la statuizione di integral e compensazione delle spese di lite resa dal giudice di primo grado l'art.  92 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 ed applicabile al presente giudizio ratione temporis, lascia al giudice la scelta discrezionale della compensazione delle spese anche nel caso in cui una delle parti sia risultata totalmente vittoriosa: scelta che può essere censurata solo nel caso siano illogiche o contraddittorie le ragion i poste alla base della mot ivazione. Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale di ### si sottrae a tale censura, avendo ritenuto sussistente la soccombe nza reciproca con riferimento ai distinti motivi di impugnativa della delibera: mentre, infatti, risultava vittorioso il ### riguardo all'annullab ilità della prima delibe ra dell'08.10.2007, risultava invece vittorioso il ### inio ### - ### riguardo la validità della seconda delibera del 16.07.2008, poiché l'assemblea regolarm ente convocata era anche legittimata a deliberare sull'approvazione di o pere necessarie per la messa in sicurezza degli edifici.  4. Avverso la suddetta pronuncia ### proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. Ric. 2019 n. ### sez. ### - ud. 12-01-2023 -5- Perveniva innanzi a questa Corte atto di costituzio ne del nuovo difensore, avvocato ### in sostituzione dell'avvocato ### datato 22.02.2023 e corredato di procura alle liti. 
Resisteva con controricorso il ### In pro ssimità dell'adunanza il contror icorrente depositava memoria.  ###: 1. Con il primo motivo si deduce errata applicazione del D.P.R.  2/2019 e del T.U. n. 1165/1938, violazione dell'art. 112 cod. proc.  e travisamento degli atti, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l'errata applicazione del D.P.R.  17 gennaio 1959, n. 2, in quanto l'art. 18 è stato abrogato dalla legge n. 513/1977, art. 27, e comunque l'art. 1 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione il n . 7 dell' art. 16 T.U. n. 1165/1938, riguardante proprio il caso de lle cooper ative edilizie. Inol tre, il ### - ### non può essere qualificato «condominio di gestione» ai sensi dell'art. 201 T.U. n. 1165/1938, in quanto esso può esistere solo se ed in quanto gli assegnatari non siano ancora proprie tari degli alloggi, mentre nel 1989 c'era stato il frazionamento del mutuo e, quindi, il trasfer imento della proprietà dell'immobile dalla cooperativa costruttrice agli assegnatari; infine, la sua esistenza presuppone l'adesione di tutti i condomini, nel caso di specie non sussistente.  1.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente solleva il problema della nullità della delibera per carenza di potere deliberativo del ### rit enuto illegittimamente costitu ito e da considerare solo come condominio di fatto. Occorre innanzitutto precisare che la normativa applicabile in tema di cooperativa edilizia a contributo erariale, vigente ratione temporis, è r appresent ata dalla ### 2019 n. ### sez. ### - ud. 12-01-2023 -6- disciplina speciale rinvenibile nel R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, posto che il D.P.R. 17 gennai o 1959, n. 2, recante n orme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico è stato interamente abrogato dalla ### 8 agosto 1977, 513 art. 27, comma 1. In parte qua, deve, dunque, essere disposta la correzione della sentenza impugnata, ex art. 384, ultimo comma.  1.2. ### detta disciplina, il «condominio di gestione» può essere costituito già prima del formale trasferimento dell'unità abitativa ai soci assegnatari: ai fini della sua esistenza occorre l'accordo di tutti i condómini, sebbene non siano necessarie particolari formalità ( Sez. 2, Sentenza n. 23329 del 30/10/2006, Rv. 592437 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 14199 del 05/05/2022, Rv. 664686 - 01). Nel caso di specie, dagli atti ri sulta l'esistenza di un regolamen to condominiale regolarmente registrato, menzionato anche nell'atto di trasferimento di proprietà del ### . Il fraz ionamento di proprietà della singola uni tà immobiliare è sub ordinato alla stip ulazione del contratto di mutuo indivi duale, ex art. 229 R.D. n. 1165/ 1938; è proprio l'acquisto della proprietà delle unità immobiliari a favore dei soci assegnat ari che abbiano stipulato il m utuo frazi onato che fa sorgere un rapporto di condomini o speciale o di gestione fra gli assegnatari stessi (soggetti alla disciplina degli artt. 1117 ss. cod.  solo in via residuale: artt. 201-203 R.D. n. 1165del 1938), cui partecipa anche la cooperativa originaria (nel caso di specie: ### 1967), che riman e in vita perché, nel p reminente interesse pubb lico, rimangano garantite le fina lità proprie della normati va sull'ed ilizia economica e popolare, nonché la buona conservazione dell'immobile su cui grava il mutuo ipotecario concesso col contributo o col concorso dello Stato. Ric. 2019 n. ### sez. ### - ud. 12-01-2023 -7- 1.3. Solo avvenuto il riscatto del mutuo di un'intera palazzina, o di un villino, o di altro edificio da considerate autonomo a norma dell'art.  204, cessa fra i condómini ogni speciale vincolo cooperativo e si crea un condominio ordinario, sebbene restino fermi gli obblighi attinenti alla conservaz ione e gestione di elementi comu ni con altri edifici cooperativi indicati nel penultim o comma dell'art. 205 (ar t. 209, comma 5, T.U. n. 1165 del 1938).  1.4. Risu lta dai principi di cu i sopra che la leg ittimazione del condominio di gestione e della cooperativa può sussistere nel periodo intercorrente tra la stipula del primo mut uo indivi duale e l'ammortamento dei mutui relativi a tutti gli alloggi dell'edificio costruito dalla cooperativa, ma non oltre il riscatto dell'intero edificio (Cass. n. 11264 del 05.07.2012) e, soprattutto, ai fini che qui rilevano, la sussis tenza della cooperativa non sostituisce il condominio di gestione semmai lo affianca, come correttamente rile vato nella sentenza impugnata (p. 5 ultimi 3 righi).  1.5. In definitiva, il Collegio ritiene valida la delibera adottata dal ### in quanto dotato dei poteri deliberativi riconosciuti dalla legge, senza distinzion e tra poteri deliberativi in materia di ordinaria ov vero di st raordinaria amministrazione.  2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ . e travisamento d egli atti, in relazi one all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che la ### e d'### abbi a approvato la compensazione delle spese operata dal primo giudice per giusti motivi ai sensi dell'art. 92 cod.  proc. civ., considerando la motivazione logica e non contraddittoria: essa, al contrario, si fondava su una soccombenza virtuale a sua volta ### 2019 n. ### sez. ### - ud. 12-01-2023 -8- infondata, illogica e contradditoria, secondo quanto argomentato nel primo motivo del presente ricorso.  2.1. Il motivo è privo di pr egio. Occorre rico rdare che il testo dell'art. 92 cod. proc. civ . vigente ratione temporis, anche in caso d'integrale vittoria di una parte, consentiva la comp ensazione delle spese di lite per «giusti motivi», che doveva trovare nella motivazione della decisione adeguata giustificazione (Cass. Sez. U, Senten za 20598 del 30/07/2 008, Rv. 604 398 - 01, citata nel la sentenza impugnata; successivamente, vigente il medesimo testo dell'art. 92, comma 2, v.: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20017 del 26/09/2007, Rv.  599771 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16205 del 23/07/2007, Rv.  600292 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26673 del 18/12/2007, Rv.  600952 - 01). Orbene, nel caso di specie il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sua scelta, rilevando la reciproca soccombenza virtuale: da un lato, infatti, era stato accertato a carico del ### - ### il vizio della prima convocazione dell'assemblea dell'08.10.07; dall'altro lato, il ### sarebbe risultato virtualmente soccombente con rifer imento alla pretesa nullità della seconda delibera assembleare. La motivazione resa dal primo giudice in ordine alla compensazione integrale dello stesso giudizio è stata, pertanto, correttamente considerata adeguata dal giudi ce d'appello. 
Tale statuizione della pronuncia impugnata, avendo fatto buon governo dei sopra riportat i principi enunciati da quest a ### in tema di compensazione delle spese di lite, si sottrae a sua volta al sindacato di legittimità.  3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 91 cod. proc.  civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l'illegittimità della sua condanna al pagamento delle spese di lite dell'appello: il giudice di seconde cure, infatti, ha a sua ### 2019 n. ### sez. ### - ud. 12-01-2023 -9- volta statuito sulle spese avendo esaminato le domande sulle nullità (a suo tempo elevate dall'odiern o ricorrente e successivame nte rinunciate) al solo scopo di decidere sulla soccombenza virtuale decisa in primo grado, nonché sulle spese del secondo grado di giudizio. In accoglimento del primo motivo di ricorso per le ragioni ivi illustrate, la statuizione sull'addebito delle spese di lite del secondo grado di giudizio in capo all'odierno ricorrente dovrà essere revocata.  4. Il motivo è infondato: avendo il Collegio rigettato il primo motivo del ricorso, viene confermata anche la statuizione sulle spese di lite del giudizio di secondo grado, poste integralme nte a carico del ### risultato virtualmente soccombente in appello.  5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controri corrente, che liquida in €2.070,00 per comp ensi, oltre €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr ibu to unificato pari a quell o previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002. 
Così deciso in ### nella cam era di consi glio della ### a 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Amato Cristina

M
16

Tribunale di Bari, Sentenza n. 225/2026 del 07-01-2026

... convenuto e sostenere la legittimità della delibera assembleare del 10 giugno 2021 impugnata; deducevano che nel corso dell'assemblea l'attrice era stata contattata dall'amministratore ed aveva riferito di non volere partecipare all'assemblea. ### prima udienza il Giudice onerava l'attrice di esperire la mediazione anche nei confronti degli interventori. Espletata senza esiti la mediazione, cui partecipavano tutte le parti in causa, il procedimento era rinviato con la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'attrice allegava ulteriori profili di invalidità delle delibere impugnate: la convocazione era nulla in quanto la prima convocazione veniva fissata in orario volutamente al di fuori delle regole del buon senso considerato l'orario delle 22,00 presso la sala convegni della ### di S. ### che era chiusa a quell'ora; la delibera era invalida anche per violazione del numero legale e delle maggioranze necessarie per tutte le questioni all'ordine del giorno era infatti necessaria non solo la maggioranza dei millesimi ma del 50% +1 degli aventi diritto al voto; essendo il condominio composto da quattro pag. 4/6 proprietari (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice Onorario Avv. ### in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15997/2021 ##### FISC. ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 141; - ATTRICE - #### N. 202, COD. FISC. ###, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### PEC ### - CONVENUTO - #### FISC. ###, #### FISC. ###, rappresentati e difesi dall'Avv.### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 18 pag. 2/6 - ### - Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 22.09.2025 e come qui si riportano: ###'ATTRICE ( dalla citazione ): “ … sentire dichiarare … la delibera assembleare impugnata, nulla o annullabile ed inefficace, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna del ### convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via preliminare, di dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “… dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ###: Con atto di citazione notificato in data ###, la sig.ra ### evocava in giudizio il ### di ### n. 202, in ### al fine di sentire dichiarare nulle o annullare le deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea del 10.06.2021 ( cfr. ordine del giorno: 2. Conferma quote condominiali 2021 uguali al 2020; 3. Revoca, nomina o conferma amministrazione e determinazione del relativo compenso; 4. Richiesta del condomino ### di immediata liberazione del lastrico solare dall'impianto fotovoltaico installato a servizio dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### e di tutti gli impianti ad esso correlati; 5. 
Richiesta del condomino ### di ripristino secondo il progetto originario dell'appartamento ubicato al primo piano posto che risulta evidente uno “sconfinamento” dello stesso nello spazio condominiale e che determina, inoltre, notevoli problemi di staticità e di sicurezza allo spazio riservato all'androne condominiale e alla scala per l'accesso ai piani); deduceva infatti di non essere stata convocata alla predetta assemblea pure essendo proprietaria di un immobile al secondo piano facente parte del predetto pag. 3/6 stabile condominiale; che non era stata convocata nemmeno un'altra condomina la sig.ra ### che le delibere erano anche invalide nella parte in cui imponevano a lei ( rimozione dell'impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare ) ed alla ### ( ripristino dello stato originario dell'appartamento al piano primo con eliminazione di presunto sconfinamento nella proprietà condominiale ) obblighi di facere esorbitanti dai poteri assembleari; che senza esiti era restata la mediazione cui il condominio non aveva partecipato. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto chiedendo il rigetto della domanda. 
Deduceva che da anni, per prassi consolidata e convenuta dagli stessi condòmini con l'amministratore uscente dott. ### quest'ultimo procedeva alle convocazioni dell'assemblea condominiale del ### sito in ### alla via ### n. 202 mediante invio di messaggio ### con allegato file in formato pdf contenente l'ordine del giorno ed ogni utile elemento per la “consapevole” partecipazione di ogni singolo condòmino all'assemblea; tutto ciò perché trattavasi di ### composto da pochi condòmini e al fine di non far sostenere “inutili” spese postali ai singoli condòmini, tra cui la medesima attrice; nel merito deduceva che era lecito il contenuto delle delibere in particolare per quanto riguardava le richieste di rimozione dal lastrico solare condominiale degli impianti installati dall'attrice per l'illegittima occupazione di spazi comuni. Con comparsa depositata il ###, si costituivano in giudizio anche i sig.ri ### e ### per spiegare intervento volontario ad adiuvandum in favore del ### convenuto e sostenere la legittimità della delibera assembleare del 10 giugno 2021 impugnata; deducevano che nel corso dell'assemblea l'attrice era stata contattata dall'amministratore ed aveva riferito di non volere partecipare all'assemblea. ### prima udienza il Giudice onerava l'attrice di esperire la mediazione anche nei confronti degli interventori. 
Espletata senza esiti la mediazione, cui partecipavano tutte le parti in causa, il procedimento era rinviato con la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'attrice allegava ulteriori profili di invalidità delle delibere impugnate: la convocazione era nulla in quanto la prima convocazione veniva fissata in orario volutamente al di fuori delle regole del buon senso considerato l'orario delle 22,00 presso la sala convegni della ### di S. ### che era chiusa a quell'ora; la delibera era invalida anche per violazione del numero legale e delle maggioranze necessarie per tutte le questioni all'ordine del giorno era infatti necessaria non solo la maggioranza dei millesimi ma del 50% +1 degli aventi diritto al voto; essendo il condominio composto da quattro pag. 4/6 proprietari all'assemblea avevano infatti partecipato solo due condomini; inesistenza della delega di ### a ### eccepiva infine l'incapacità a testimoniare dell'amministratore uscente in quanto soggetto recettizio tanto dell'atto di citazione quanto della convocazione in mediazione ed, in ogni caso, essendo soggetto che avrebbe potuto essere ritenuto responsabile nell'errore della convocazione sotto il profilo risarcitorio. Con le seconde memorie il condominio convenuto eccepiva in via pregiudiziale, la inammissibilità degli ulteriori motivi di impugnazione della delibera assembleare introdotti da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ed erano escussi quali testi il sig. ### ex amministratore del condominio convenuto, ed il sig. ### quindi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. ### udienza del 22.09.2025 il convenuto deduceva che sarebbe cessata la materia del contendere atteso che, da un lato l'amministratore era stato riconfermato in successive delibere, dall'altro l'attrice aveva rimosso gli impianti che aveva posto sul lastrico solare. La domanda è fondata. ###. 66 disp. att. c.c. al comma 3 prevede espressamente le forme specifiche con le quali l'assemblea condominiale deve essere convocata ovvero la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano. Tali forme sono pure espressamente dichiarate inderogabili dall'art. 72 delle disp .att. c.c.. Agli atti non vi è comunque la prova che nella circostanza specifica l'attrice avesse concordato con l'amministratore una diversa forma di comunicazione della sua convocazione alle assemblee. Nel caso che ci occupa la convocazione è stata effettuata pacificamente, tramite avviso inviato via whatsapp con evidente violazione della disposizione dell'art. 66 disp .att. c.c. e con la conseguenza che la convocazione non poteva dirsi perfezionata. Tale vizio non implica la nullità della delibera essendo espressamente indicato dalla legge come motivo di annullabilità della medesima da parte dell'assente, come nel caso della odierna attrice. In generale strumenti come ### non permettono di avere certezza sull'effettivo inoltro, ricezione e lettura della convocazione per cui l'amministratore è tenuto a seguire le modalità previste dalla legge in modo esclusivo; di conseguenza, ### potrà essere considerato solo un canale comunicativo preparatorio alla futura convocazione secondo le modalità di legge. In altre parole, l'amministratore vi può ricorrere semplicemente per segnalare - se lo desidera - che entro poco tempo verrà inoltrata una comunicazione formale sulla riunione di condominio ( ### Tribunale di pag. 5/6 Monza sentenza 1734/2024 ). ### del primo motivo di impugnazione esime questo giudicante dall'esame degli ulteriori motivi di impugnazione delle delibere, in applicazione del principio della ragione più liquida per il quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni. Il principio in parola potrebbe essere sintetizzato con il brocardo «nihil fit plura quod fieri potest per pauciora» ovvero «è inutile fare con più ciò che si può fare con meno» ( cfr. Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555: «Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante”). Irrilevante è anche la dedotta cessazione della materia del contendere per l'adozione da parte dell'assemblea di una successiva delibera di contenuto analogo a quello oggetto della odierna impugnazione, in quanto tale circostanza, anche se avesse comportato la caducazione della precedente delibera impugnata, avrebbe reso comunque necessario l'esame nel merito della controversia ai fini della regolamentazione delle spese sulla base dei principi della soccombenza virtuale. Devono pertanto annullarsi le delibere assunte nel corso dell'assemblea oggetto di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.   P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del ### relativo allo stabile sito in ### alla via ### n. 202, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, così provvede: - annulla le delibere assembleari assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 10.06.2021; pag. 6/6 - condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese legali dell'attrice che liquida in €. 3.000,00 di cui €. 275,00 per spese, oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e ### come per legge.  ### 05.01.2026 

Il Giudice
Onorario Avv. ###


causa n. 15997/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Massimiliano Lella

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