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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 525/2024 del 21-02-2024

... trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### dello Stato civile del Comune di #### per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge; 4. COMPENSA tra le parti le spese processuali. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22/12/2023. ### rel. ### n. (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: ### - ### - ### - ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5162 r.g.a.c. dell'anno 2023 tra ### (avv.to ### E ### (avv.to ###; con l'intervento del P.M. in sede -### OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato congiuntamente il ###, ### e ### premesso di aver contratto matrimonio in #### in data ###, che dalla loro unione erano nati i figli ### nato a #### il ### e ### nata a #### il ###, che in data ### era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. 
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 20.12.2023. 
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE La domanda è fondata e merita accoglimento. 
Va rilevato che all'udienza del 22/12/2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. 
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il ###. 
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al ### del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione. 
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.  n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. 
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte depositate per l'udienza del 22/12/2023, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. 
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il ### da ### e ### così provvede: 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il ### in #### da ### nata a #### il ###, e ### nato a #### il ###, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di ####, dell'anno 2015, parte 1, numero 9; ### PRIMA SEZIONE CIVILE 2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle note scritte depositate in data ###, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte; 3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### dello Stato civile del Comune di #### per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge; 4. COMPENSA tra le parti le spese processuali. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22/12/2023.   ### rel.  ### n. 5162/2023

causa n. 5162/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Casavola Martino, Carbonara Anna

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 53/2024 del 09-01-2024

... ed antinfortunistici, nonché copia del piano al cui comma 8. ### e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva”. ### di cottimo fiduciario con cui sono stati affidati i lavori per cui è causa autorizzava la stazione appaltante a sospendere il pagamento del saldo in caso di accertata inottemperanza dell'appaltatore agli obblighi retributivi e contributivi (cfr. art. 12). Ciò posto, nel caso di specie, la parte convenuta ha allegato di aver chiesto agli enti competenti di conoscere la regolarità dell'appaltatore con gli adempimenti previsti, dovendo procedere alla (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9197/2019 promossa da: ### quale #### D'### con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti; ATTORE contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E #### REGIONALE PER LE OO.PP. PER LA CAMPANIA, #### E LA BASILICATA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di ### CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  MOTIVI DELLA DECISIONE I. - La motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. n. 69/2009. 
II. - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. ### in qualità di ### dell'### di D'### ha agito in giudizio nei confronti del Ministero delle ### e dei ### e del ### per le ### per la ### il ### la ### e la ### al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 26.305,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi fino al soddisfo, a titolo di saldo finale del corrispettivo dovuto per l'esecuzione, ad opera dell'impresa D'#### di ### (###, dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio e antinfortunistica degli impianti tecnologici della ### demaniale della ### di ### di ####, in virtù dell'atto di cottimo fiduciario del 19/06/1990 n. 3570-04 rep. reg. a ### il ### al n. 12607 Atti Registrato il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00
Privati, autorizzato con D.P. n. 8691 del 13/07/1989, reg. alla Corte dei ### il ### reg. 1 foglio 376. 
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto che: - in data ### è stato redatto lo stato finale dei lavori eseguiti, cui ha partecipato il committente Ministero dei ### (doc. 3 prod. ricorrente); - lo stato finale dei lavori prevedeva un “credito dell'impresa pari a £ 50.993,590” alla data del 09/03/1993; - il committente Ministero dei ### con lettera raccomandata del 30/03/1999, protocollata al n. 3952, inviata all'### ed agli eredi del de cuius, D'### in relazione al detto cottimo fiduciario, ha riconosciuto di dover effettuare ancora l'erogazione del saldo finale, a favore degli eredi (doc. 4 prod. ricorrente); - Il Ministero in questione non ha mai provveduto ad effettuare il pagamento del dovuto, pari a £.  50.993.590 (euro 26.305,00), neppure dopo essere stato costituito in mora dal curatore dell'### con lettere del 30/07/2008 (doc. 5), del 12/06/2015 (doc.6), del 20/11/2017 (doc. 7) e del 12/03/2018 (doc. 8).   Costituendosi in giudizio in concomitanza alla prima udienza di comparizione, le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte, oltre che l'intervenuta prescrizione del credito azionato.   Disposto il mutamento del rito, la causa - istruita solo documentalmente - è infine pervenuta all'udienza del 20/09/2023, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.   III. - Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.   III.1. - La questione della intervenuta prescrizione del credito azionato in giudizio, sollevata dalla parte convenuta, è inammissibile per effetto della tardività della costituzione di quest'ultima: le amministrazioni resistenti, infatti, a seguito della loro costituzione tardiva in giudizio, sono decadute dalla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell'art. 702 bis, co. 4, c.p.c., che, come noto, prevede l'obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine - dieci giorni - prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo l'eccezione di prescrizione.   A nulla rileva, poi, che il tema sia stato incidentalmente trattato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (peraltro al solo fine di escludere la fondatezza dell'eccezione, oggetto di contestazione sollevata da controparte in sede stragiudiziale), atteso che la prescrizione del diritto di credito non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, nei termini processualmente stabiliti, in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto (art. 2938 c.c.), con la conseguenza che il termine decadenziale stabilito (nella specie) dall'art. 702 bis, co. 4, c.p.c. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio opera comunque, seppure la stessa eccezione sia stata precedentemente sollevata in sede ###tempestivamente riproposta nel giudizio avente ad oggetto il diritto di credito in questione: in arg. cfr. Cass., n. 24490 del 2022).   III.2. - Nel merito, pacifico (in quanto concordemente allegato dalle parti) è che l'impresa D'#### di ### (### abbia eseguito i lavori di adeguamento alla normativa antincendio ed antinfortunistica degli impianti tecnologici della ### della ### di ### di ####, in virtù dell'atto di cottimo fiduciario del 19.06.1990, n. 3570 - 04 rep. reg.  a ### il ###, documentato in atti (all. 3 prod. convenuto).   È poi provato per tabulas, sulla scorta della documentazione prodotta dallo stesso Ministero resistente (cfr. il certificato di regolare esecuzione del 03/04/1993 di cui all'all. 2 prod. convenuto), ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00 che, all'esito dei lavori eseguiti, residuava un credito, in capo all'impresa esecutrice, dell'ammontare di “£ 50.913.593”, somma così computata a titolo di saldo del corrispettivo dovuto, al netto delle penali per ritardata ultimazione dei lavori e respinte le riserva opposte dall'appaltatore.   La parte convenuta ha sostenuto, in giudizio, che l'inadempienza contributiva dell'appaltatore (nei confronti della ### di ### e dell'### di ### ha legittimamente impedito di procedere al pagamento.   Ora, l'art. 19 del d.P.R. n. 1063/1962 (applicabile ratione temporis) prevedeva che “### deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'### a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore”.  ###. 18, co. 17, della legge n. 55/1990 stabiliva che “### di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, è altresì responsabile in valida dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. ### e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la ### edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano al cui comma 8. ### e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva”.  ### di cottimo fiduciario con cui sono stati affidati i lavori per cui è causa autorizzava la stazione appaltante a sospendere il pagamento del saldo in caso di accertata inottemperanza dell'appaltatore agli obblighi retributivi e contributivi (cfr. art. 12). 
Ciò posto, nel caso di specie, la parte convenuta ha allegato di aver chiesto agli enti competenti di conoscere la regolarità dell'appaltatore con gli adempimenti previsti, dovendo procedere alla detrazione delle relative somme di cui l'impresa era eventualmente debitrice.   Il convenuto ha poi documentato che: - con lettera acquisita al n. 814 di prot.llo del 19/07/1993 (all. 5), la ### di ### aveva tempestivamente comunicato il debito dell'impresa nei propri confronti, per l'importo di £ 1.782.711 a titolo di accantonamenti e contributi vari; - con la lettera acquisita al prot.llo con n. 390 in data ### l'### aveva invitato l'appaltatore a trasmettere la documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni contributive, segnalando che, in caso di non ottemperanza, avrebbe rilasciato certificato negativo e avrebbe ritenuto la ditta inadempiente agli obblighi di legge (all. 4).   La parte resistente ha poi specificato che l'### non ha fornito, in seguito, alcun riscontro e ciò, nell'ottica delle amministrazioni convenute, consentirebbe di ritenere accertata l'inadempienza della ditta agli obblighi legge, giustificando così il rifiuto del pagamento, in base al rilievo per cui il credito azionato “potrebbe essere stato anche integralmente assorbito dall'esposizione debitoria nei confronti dell'INPS”.   ### non merita condivisione.   Invero, la parte resistente ha provato, in giudizio, solo che, al tempo, esisteva un debito nei confronti della ### di ### di £. 1.782.711 (al cambio, di euro 920,69), mentre la circostanza relativa alla dedotta sussistenza di un debito nei confronti dell'### è rimasta indimostrata. 
Infatti, sono stati acquisiti agli atti del giudizio le richieste di informazioni inoltrate dalla stazione appaltante all'ente previdenziale e la richiesta di documentazione inviata da quest'ultimo ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00 all'appaltatore, mentre non vi è traccia del certificato negativo che, pure, l'### avrebbe dovuto rilasciare in caso di inottemperanza al deposito della documentazione attestante il compimento delle operazioni contributivi nel termine di trenta giorni dall'istanza.   Nella specie, non è invero corretto presumere, dal mancato riscontro dell'### alla richiesta di emissione del certificato, che questo fosse negativo, dovendosi invece presumere esattamente il contrario, atteso che il detto istituto, nella già menzionata istanza interlocutoria dell'08/04/1993, preavvertiva che avrebbe emesso un certificato negativo in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione.   Risulta dunque fallace il ragionamento inferenziale che trae dal mancato riscontro dell'### una conseguenza (l'accertamento in ordine all'inadempienza della ditta agli obblighi contributivi) che da questo non può ragionevolmente discendere.   Dal canto suo, parte attrice ha documentato, in corso di causa, che, a seguito di apposita richiesta inoltrata all'### (sedi di ### e di ###, l'istituto ha informato che non risultavano “pendenze” in relazione alla posizione contributiva riferibile alla impresa esecutrice dei lavori per cui causa (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte ricorrente).   Il compendio probatorio acquisito al giudizio autorizza dunque un risultato conoscitivo opposto a quello propugnato dalla parte convenuta, inducendo a ritenere indimostrato il presupposto fattuale su cui si fonda il ragionamento presuntivo posto alla base del rifiuto del pagamento opposto dalla stazione appaltante, che, in base alle evidenze documentali disponibili e in conformità alle norme applicabili e alle pattuizioni inter partes, avrebbe potuto legittimamente trattenere solo la quota parte di somme necessarie per l'estinzione della ### posizione debitoria in illo tempore maturata dall'appaltatore nei confronti ### edile di ### (e cioè fino alla concorrenza di euro 920,68), dovendo invece pagare alla ditta ricorrente la restante parte.   Ne deriva l'illegittimità del rifiuto delle amministrazioni resistenti di versare il saldo del corrispettivo riconosciuto nel certificato di esecuzione lavori versato in atti, detratto l'importo corrispondente al debito nei confronti della ### edile di ### per l'ammontare di £ 49.130.882 (al cambio, euro 25.373,98).   Dall'inadempienza della parte convenuta alla propria obbligazione consegue la produzione di interessi di pieno diritto, decorrenti in base alla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 36, d.P.R.  n. 1063/1962 (per quanto riguarda l'invocata rivalutazione del credito vale invece il principio, ribadito anche dalle ### con la sentenza 23/03/2015, n. 5743, Rv. 634625, secondo il quale “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art.  1224, secondo comma, cod civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta”).   IV. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.   Alla liquidazione dei compensi difensivi si procede tenuto conto del valore della lite e in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in ragione del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate, della natura meramente riepilogativa degli scritti difensivi finali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, ### la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 25.373,98, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione; ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00
C) ### la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi, € 2.540 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.  ### 8 gennaio 2024 

Il giudice
### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00


causa n. 9197/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Chibelli Andrea

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 12620/2024 del 20-05-2024

... l'atto introduttivo senza allegare una copia del contratto di appalto e senza alcuna deduzione in ordine all'eventuale coinvolgimento della ### s.r.l. nella vicenda. Eccepiva l'infondatezza della domanda, sia in relazione all'an sia in relazione al quantum, poiché infondata in fatto e in diritto. Chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese. In via gradata, chiedeva che l'unica responsabile fosse la ### di ### S.p.A. in quanto custode della tratta viaria interessata. Prodotti ed acquisiti agli atti del giudizio i documenti esibiti, all'udienza di prima comparizione, il ###, parte attrice precisava che il sinistro avveniva in data ###. Successivamente, all'udienza del 21.10.2022 alle ore 10,20, in assenza di parte attrice e su congiunta istanza delle convenute ### di ### S.p.A. (leggi tutto)...

N.RG 50220 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - III SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di ### di Napoli, III sezione civile, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n°50220 / 2021 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2021 TRA Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) E Controparte: ### S.P.A. (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### L. TODARO (###) Controparte: ### S.R.L. (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### deduceva che in data ###, alle ore 10,00 circa in ### alla via ### si trovava regolarmente fermo in sosta con il proprio veicolo ### tg. ### quando veniva danneggiato “a causa della caduta di calcinacci e prodotti chimici nel mentre si svolgevano dei lavori in prossimità di un pilastro della ### di Napoli”. 
Precisava che i lavori non erano segnalati adeguatamente, con al conseguenza che l'evento dannoso si è verificato a causa di un pericolo occulto. 
Considerava che la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente alla ### di ### S.p.A. 
Rilevava che i danni lamentati a seguito del sinistro andavano quantificati entro gli € 5.200,00 e per questo, ciò premesso, l'attore chiedeva la condanna della ### di ### S.p.A. al risarcimento di tutti i danni subiti in tal modo quantificati. 
Si costituiva la ### di ### S.p.A., la quale eccepiva una discrasia tra i vari atti difensivi di parte attrice in relazione alla data in cui sarebbe avvenuto il sinistro: in citazione la data risulta 7.10.2017, mentre in una delle costituzioni in mora risulta in data ###. 
Chiedeva, in ogni caso, l'integrazione del contraddittorio con la ### s.r.l., che aveva operato i lavori nel 2014. 
Contestava in ogni caso la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, anticipava di rivalersi sulla ### s.r.l. in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda. 
Chiedeva anche la vittoria di spese e compensi. 
Si costituiva la ### s.r.l., la quale eccepiva la nullità della chiamata in causa, in quanto la ### di ### ha solo trascritto l'atto introduttivo senza allegare una copia del contratto di appalto e senza alcuna deduzione in ordine all'eventuale coinvolgimento della ### s.r.l. nella vicenda. 
Eccepiva l'infondatezza della domanda, sia in relazione all'an sia in relazione al quantum, poiché infondata in fatto e in diritto. 
Chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese. In via gradata, chiedeva che l'unica responsabile fosse la ### di ### S.p.A. in quanto custode della tratta viaria interessata. 
Prodotti ed acquisiti agli atti del giudizio i documenti esibiti, all'udienza di prima comparizione, il ###, parte attrice precisava che il sinistro avveniva in data ###. 
Successivamente, all'udienza del 21.10.2022 alle ore 10,20, in assenza di parte attrice e su congiunta istanza delle convenute ### di ### S.p.A. e s.r.l., il Giudice riteneva matura la causa per la decisione, dichiarava chiusa l'istruttoria e invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa all'udienza dell'8.6.2023. 
Ivi, precisate le conclusioni che si leggono a verbale, disposto lo scambio di note conclusionali, la causa veniva assegnata a sentenza. 
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della medesima. 
Va preliminarmente precisato che parte attrice, dopo aver iscritto la causa a ruolo e presenziato all'udienza di prima comparizione, non ha coltivato il giudizio rimanendo assente ingiustificato all'udienza del 21.10.2022, quando avrebbe dovuto reiterare la richiesta di mezzi istruttori. 
In tal modo, il sig. ### non ha fornito alcuna prova del suo assunto, come era suo onere e come prescrive l'art. 2697 Cod. Civ.: in effetti, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore provarla e il giudice può rilevarne la carenza anche d'ufficio (cfr. tra le più recenti Cass. sent. n°453 del 10.1.2019 e sent. n°943 del 17.1.2017). 
Ne consegue che la domanda di ### va rigettata. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (ex officio in assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia.  ### esecutiva ex lege.  P. Q. M.  Il Giudice Onorario di ### di ### dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda tra #### di ### S.p.A. e ### s.r.l., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: o rigetta la domanda proposta da ### nei confronti della ### di ### S.p.A. e della ### s.r.l.; o condanna ### al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle convenute ### di ### S.p.A. e ### s.r.l. che liquida in € 1.050,00 per ognuno dei convenuti ivi compresi € 50,00 per esborsi ex D.M. n°147 del 13.8.2022 oltre 15% rimborso spese, CPA ed #### esecutiva ex lege. 
Cosi deciso in ### lì 15-3-2024 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ###


causa n. 50220/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Alonzo Nicola

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1729/2024 del 12-02-2024

... trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 396 (Ordinamento dello Stato Civile) ▪ compensa le spese. ▪ Investe i servizi sociali territorialmente competenti (che già hanno preso in carico il nucleo) per attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse della minore ### nata 27.8.2009 come indicate in parte motiva i quali, nel caso in cui registrino situazioni pregiudizievoli per la minore ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la ### minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza. Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data ### Il Giudice estensore dr.ssa V ### il ### dr. ### n. (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI I Sezione Civile S E N T E N Z A REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei ### DR. ### giudice estensore ### giudice riunito in ### di Consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. ### /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi TRA ### nata in data ### a ### D'#### CF ### difensore avv. ### e ### domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico ### ricorrente E ### nato 22/12/1962 in a NAPOLI ### CF ### Difensore avv ### domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico ### resistente CON L'### P.M. 
Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente ### chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### in NAPOLI il ### (dell'anno 1998, ### n. 98, p.II, s.A sez.C), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano ### e ### (22-1-2000 e 27.8.2009). 
La parte ricorrente ### ha chiesto: - l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna (in comparsa conclusionale si rimetteva al Tribunale per l'adozione del provvedimento meglio rispondente all'interesse di ### ; - la previsione a carico del resistente di un contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente per un importo superiore a quello concordato in separazione (pari a 700,00 € mensili ) oltre 80% delle spese straordinarie (richiesta successivamente quantificata nelle successive memorie e in comparsa conclusionale in € 1000,00 oltre 100% delle spese straordinarie ) ; - vittoria di spese con attribuzione. 
La parte resistente ### si costituiva chiedendo: - l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna; - la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente pari a 600,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie ; - vittoria di spese con attribuzione. 
I coniugi comparivano in data ### innanzi al ### del Tribunale ed in quella sede concordavano le condizioni del divorzio ovvero • l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima.  • La conferma degli accordi di separazione quanto all'affidamento ed ai tempi di permanenza della minore ### presso il padre; • prestavano il consenso affinché la minore seguisse un percorso psicoterapeutico presso il centro ### con il 60% delle spese a carico del ### ed il 40% a carico della ### • il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### • Concordavano altresì la restituzione del telecomando e delle chiavi del garage di pertinenza della casa familiare di proprietà della ### ed esprimevano il consenso per il rilascio/ rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro e per le figlie. 
Innanzi all'istruttore la ricorrente revocava il consenso in ordine alle condizioni concordate davanti al ### Si disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 6.10.22 e l'ascolto della minore per il ###. Venivano concessi i termini ex art 183 cpc e, con ordinanza che il Collegio condivide che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si rigettavano le istanze istruttorie di entrambe le parti.   All'udienza cartolare del 28.9.23 con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc ### concludeva come in atti in data ### .  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento. 
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al ### del Tribunale di Nola (18.3.21) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa RG 5271/20) , che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. 
Il Collegio ribadisce quanto già rilevato dal GI il quale così osservava Non certo si ignora che, come chiarito dalla Cassazione Civile con ordinanza 24/7/2018 n. 19540, la revoca unilaterale del consenso al divorzio congiunto non comporta l'arresto del procedimento dovendo, infatti, il Tribunale comunque accertare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di “scioglimento” del matrimonio, per poi passare, in caso di esito positivo, all'esame delle condizioni concordate in merito ai figli e ai beni, considerando la loro conformità alle norme inderogabili e all'interesse dei minori. Invero mentre la separazione consensuale, procedimento di volontaria giurisdizione, ha come presupposto sostanziale l'accordo tra i coniugi, al quale il giudice deve dare efficacia “esterna”, con un'attività di controllo che non può mai comportare un'integrazione o una sostituzione dell'accordo delle parti, nel divorzio che prende le mosse da un ricorso congiunto “l'accordo riveste una natura solo ricognitiva, per quanto riguarda i presupposti necessari allo scioglimento del vincolo, la cui sussistenza è soggetta alla verifica del tribunale che, sul punto, ha pieni poteri, mentre ha valore negoziale relativamente ai figli e ai rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare a meno che le condizioni concordate non siano in contrasto con l'interesse dei figli minori”; tal chè la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi divorziandi è irrilevante sotto il primo profilo , posto che il ritiro della dichiarazione “ricognitiva” non impedisce al tribunale la verifica dei presupposti necessari per la pronunzia costitutiva di divorzio ; ### la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto fra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali , configurandosi la fattispecie non già come una somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica , rinunziabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” . 
Nel caso di specie il Collegio osserva che - pur nella diversità sostanziale rispetto al procedimento di divorzio congiunto di natura camerale atteso che, avendo concordato i coniugi le condizioni davanti al ### le stesse non potevano che essere ratificate con sentenza all'esito di un giudizio contenzioso - pur se certamente deve prendersi atto della revoca del consenso da parte della ricorrente non si può ignorare che: • relativamente alla disciplina dei rapporti patrimoniali attesa la natura contrattuale dell'accordo, anche se raggiunto in sede presidenziale, lo stesso non è certo revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale; • ha sempre valore negoziale l'accordo per quanto concerne la prole ed i rapporti economici e il Tribunale deve solo valutarne la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori e può intervenire su tali accordi pertanto solo nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, non conformi all'interesse del minore o non più aderenti alla reale situazione nel caso di circostanze rilevanti sopravvenute tra la udienza presidenziale e l'udienza davanti al GI. 
Si evidenzia pertanto che tutta l'istruttoria è stata svolta esclusivamente per accertare se le riferite criticità nella relazione tra la minore e il padre, che inducevano la ricorrente a revocare il consenso espresso, potevano e dovevano giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso concordato dalle parti in sede ###merito all'affido, in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337 ter ) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola , non può che osservare come alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore; invero l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. 
Nel caso di specie non si ravvisano gravi responsabilità in capo al genitore non convivente che deve però rivedere le proprie modalità di approccio alla figlia e ristabilire un canale di comunicazione che è andato in corto circuito cercando di comprendere le ragioni delle resistente di ### ai suoi occhi immotivate, ingiustificate, sproporzionate rispetto alle proprie mancanze in ordine alle quali appare già avere acquisito una prima parziale consapevolezza, dovendo però certamente proseguire il suo percorso di rivisitazione critica. 
Pertanto, alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso, già concordato in sede presidenziale, sia conforme all'interesse della minore ### Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti ed all'accordo in sede presidenziale, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale. 
In ordine ai tempi di permanenza di ### presso il padre si osserva che sono emerse le criticità nella relazione rispetto alla quale la minore e le parti offrono diverse prospettazioni.  ### dichiarava …… ### che vivo a casa con mamma, mia sorella e un cane volpino che si chiama neve. ….### che io incontro papà in settimana, quando mi chiama ci vediamo, spesso andiamo a mangiare fuori, spesso la sera del sabato o la domenica anche a pranzo. ### che io però mi faccio riaccompagnare a casa perché non mi trovo a dormire da ### Preferisco stare a casa là ho i miei vestiti, le mie cose, se devo studiare mi trovo a studiare a casa mia perché lì ho i libri e tutto quello che mi serve. ### che anche ### non va a dormire da ### lei è grande, studia molto, è all'università. Io quando incontro papà ho un po' di disagio perché mi riempie di domande chiedendomi dove sono andata, a che ora mi sono ritirata, chi ho incontrato……, e mi sento tartassata da 1000 domande. È vero che papà mi chiede questo perché non vive con me, ma per me è pesante sostenere tutte queste domande!! ### poi io chiedo magari qualcosa a papà - quale ad esempio firmare il modulo per autorizzarmi ad uscire da sola dalla scuola o per una gita - lui inizialmente mi fa 1000 problemi, anche se poi devo dire la verità mi ha sempre firmato questi moduli, per cui non ho avuto problemi. ### che l'estate scorsa a ### dopo due giorni mi sono fatta venir a prendere da mamma in quanto non mi trovavo con papà; ad esempio io chiedevo la sera di spegnere il climatizzatore e lui lo lasciava acceso, ogni volta che parlavo con mamma mi diceva ma che fai sempre a telefono con mamma? ### se io non la chiamavo sempre. Inoltre io a ### avevo la compagnia di bambini più piccoli e non di ragazzi della mia età. 
Proprio in quanto non sono stata bene l'estate del 2021, quest'estate non sono proprio andata con ### in vacanza. 
Io vorrei che papà fosse un po' più calmo quando parla con me, alzasse meno la voce, mi riempisse meno di domande. 
Ad esempio sabato sono andata in villa a giocare a pallavolo con i miei amici per cui ho lasciato il telefono nello zainetto. ### ho smesso di giocare ho trovato 1000 telefonate di papà, quindi l'ho richiamato e lui subito mi ha chiesto con tono agitato che stai facendo ?? dove sei? perché non hai risposto? e mi ha riempito di domande. ### che io, ogni qualvolta mi chiama papà o mi scrive, rispondo sempre. Io so che lui mi vuole bene, ma non sempre riesco a relazionarmi con lui per le ragioni che ho detto. ……….Se avessi una bacchetta magica farei in modo di essere più alta perché mi piacerebbe fare l'hostess di volo ma temo che per la mia statura non potrò farlo. Inoltre se avessi una bacchetta magica e dovessi cambiare qualcosa della mia famiglia, io semplicemente eviterei ancora i litigi inutili tra i miei genitori. ### infatti che io ho accettato la separazione, ma avrei sperato in una separazione come quella degli altri! ### ancora a distanza di anni, io se non ho voglia di andare da papà mi sento dire da papà che non vado da lui per colpa di mamma; ovvero tende ad attribuire qualunque mia decisione all'influenza di mamma. ### che io non assisto a discussioni tra i miei genitori, ma solo da parte di papà a condotte polemiche rivolte a mamma; mi ha anche detto che lui vorrebbe tornare a casa , ma oramai è inutile dirmi queste cose perché tanto le cose sono andate come sono andate ! Io inoltre studio molto, fino a sera tardi e quindi talvolta mi capita di dire a papà che non posso andare da lui perché devo studiare e lui puntualmente non mi crede e pensa che io non voglia andare da lui perché mamma mi condiziona; ma non è così, mamma anzi mi sprona ad andare da papà e fu lei, due estati fa, che mi convinse ad andare a ### con papà; anche quest'estate voleva che andassi in vacanza con papà, ma è stata una mia decisione non andarci . Ad esempio talvolta io quando papà mi propone di andare a cena con lui dopo la palestra gli dico che non posso. ### che io vado a ginnastica due volte a settimana dalle 18 alle 19 e non riesco spesso a finire i compiti prima della palestra per cui dopo la ginnastica devo ricominciare a studiare. Se dico questo a papà lui si dispiace, ma non è un rifiuto da parte mia, è solo che devo studiare! ### il fine settimana lo incontro con maggiore libertà. Mi dispiace che lui non capisce che da parte mia non c'è nessun rifiuto, semplicemente faccio la vita delle ragazze della mia età, ho molti impegni di studio, la palestra, le amiche e anche con mamma ho pochissimi momenti di condivisione.  ### dal canto suo attribuisce le difficoltà relazionali con le figlie alla ostilità materna , mentre la ### le attribuisce alle condotte ossessive, alle telefonate reiterate a distanza di pochi minuti l'una dall'altra , ai continui messaggi che vedono la minore esausta per la situazione in atto (vedi note di trattazione scritta per l'ud del 5.7.22, istanza del 21.4.22, la denuncia sporta dalla ### in data ### e la messagistica prodotta, i depositi del 2.4.22) e tali circostanze trovano anche conferma nel verbale di Sit di ### prodotto dallo stesso resistente in data ###. 
Il Gi, con ordinanza che il Collegio condivide, dell'11.10.22 osservava che In odine alle determinazioni da assumere nell'interesse della minore, all'esito dell'ascolto all'odierna udienza, non sono emerse gravi criticità, ma ordinarie difficoltà legate all'età adolescenziale della minore, alla preoccupazione da parte del genitore non convivente nello sperimentare gli spazi di autonomia di ### nel quale quest'ultima fatica a ritagliare momenti di condivisione con il padre; è emersa la difficoltà del ### nel relazionarsi con ### la quale si sente oppressa dal padre ai suoi occhi troppo ansioso. Persistono anche evidenti difficoltà di comunicazione tra i coniugi divorziandi. Ciò posto nel superiore interesse della minore questo GI - per migliorare le rispettive capacità genitoriali, per ridisegnare nuovi ruoli, in considerazione delle difficoltà di dialogo registrate ritiene doveroso fin d'ora investire i ### territorialmente competenti. Solo ad abundantiam si osserva che investendo il SS non si contravviene certo ai dettami della Corte di legittimità (13042 / 13/07/2015) in quanto - lungi dall'adottare prescrizioni di percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità - si investe il ### ente titolare della protezione e tutela del minore, perché - instaurando un rapporto chiaro, basato sulla trasparenza dei rispettivi ruoli - accompagni, solo ove ne ravvisi la persistente necessità e la disponibilità delle parti - i genitori in un percorso di comprensione delle proprie difficoltà e di individuazione delle proprie risorse e li aiuti ad impegnarsi in un progetto finalizzato alla costruzione di una genitorialità realmente condivisa. 
Le parti aderivano all'invito del Tribunale ed emergeva che: ▪ il ### si rendeva disponibile, riconosceva la fatica all'inizio della separazione ad accettare la scelta maturata dalla moglie sia per il legame sentimentale che ancora la legava a quest'ultima sia per la separazione dalle proprie figlie. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### riconosceva di avere delle difficoltà nella frequentazione con ### sempre impegnata nello studio, avendo peraltro la stessa dichiarato di sentirsi oppressa. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### ritiene però che ### non si senta libera di vivere il rapporto con lui in quanto identificato come un genitore apprensivo ed ansioso poiché si preoccuperebbe troppo per le uscite esterne con le amiche; (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### riconosceva le sue preoccupazioni che attribuiva alla delicata fase adolescenziale di ### ed ai pericoli esterni in cui la stessa potrebbe imbattersi ritenendo di contro la moglie molto più permissiva. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### si dichiarava disponibile a rispettare i tempi di ### le modalità di incontro che la stessa propone in modo da vedere la figlia nel modo più sereno possibile. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) e, al fine di rendere più allettante la condivisione di tempi con lui da parte di ### arrivava a prendere un cane dalla stessa sempre desiderato, ma che di fatto ### ha visto ben poco in ragione dei rapporti sporadici (vedi relazione della 23 2 23 e a firma dottoressa ### ▪ ### si mostrava, nel corso del colloquio con l'assistente sociale, inizialmente insofferente, contrariata, chiusa in un letterale mutismo, per poi sciogliersi lentamente in un pianto irrefrenabile e difficile da decifrare, indicativo comunque di un malessere (vedi relazione della 23 2 23 e a firma dottoressa ### ▪ ### è una ragazza taciturna, timorosa, dichiarava di aver pianto in occasione del primo incontro con l'assistente sociale in quanto confidava che, dopo l'ascolto in tribunale, non avrebbe più ricevuto “disturbo” da parte delle istituzioni; riferiva di essere intimorita dai modi del padre a suo dire poco consoni ad una ragazzina, dal tono aggressivo, talvolta autoritario; dichiarava di non volere sentirsi costretta a vederlo pur se , ove divenisse più dolce, amorevole, affettuoso lo incontrerebbe volentieri, anche se si dichiarava convinta del fatto che lo stesso non riuscirà mai a cambiare (vedi relazione a firma della Dott.ssa piccolo del 3.3. 23) ▪ ### appare lucida e matura nell'analizzare le ambiguità e l'incoerenza del padre, ed appare in grado di fronteggiare l'ambivalenza del comportamento paterno come se si fosse abituata e rassegnata ad un papà così(vedi relazione a firma della Dott.ssa piccolo del 19.9. 23) ▪ Comunque emerge in atti che la minore incontra il padre, benché con minore frequenza e manifestando di non voler restare presso la sua abitazione (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ Nonostante la disponibilità del ### la consapevolezza delle eccessive ansie che opprimono ### persistono le criticità tra la minore e il padre continuando a registrare il ### un atteggiamento di chiusura di ### durante le sporadiche uscite esterne e mostrandosi la stessa poco incline al dialogo; il ### dal canto suo riferiva di essere stato presente all'esame orale di ### della licenza media e si dichiarava però sfiduciato non avendo registrato un miglioramento neanche all'esito del coinvolgimento dei servizi sociali (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 12 settembre 2023 ) ▪ La presa in carico del ### ha incontrato difficoltà legate alla lista d'attesa (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ed alla assenza della figura dello psicologo presso l' ### competente per territorio tanto che allo stato non è prevedibile quando avrà inizio il percorso di potenziamento delle competenze genitoriali al quale si è dichiarato fin da subito disponibile il ### risultano invece eseguiti i nove colloqui propedeutici ad eventuali percorsi di sostegno genitoriale/psicologico per la ### nel corso dei quali è emerso uno stato di preoccupazione della ricorrente, una relazione tra le parti che risente di dinamiche relazionali conflittuali dovute ad irrisolti emotivi affettivi; si registrava altresì' la stanchezza della ### l'umore depresso e la sussistenza di problematiche che potrebbero essere meglio gestite attraverso un percorso di psicoterapia (vedi rel del 12.9.23 a firma dr.ssa ### Ciò posto, alla luce delle risultanze in atti e all'esito dell'ascolto diretto della minore, il Collegio reputa che sia meglio rispondente all'interesse della minore - più che il calendario della separazione in ordine ai tempi di permanenza presso il padre oggetto dell'accordo in sede ###disciplinare nel dettaglio il potere di visita paterno in considerazione del fatto che ### ha 14 anni e in quanto adolescente è in grado di esprimere con chiarezza le sue esigenze e le sue preferenze nel rapporto con il genitore non convivente; alla luce delle persistenti difficoltà nella relazioneverosimilmente connesse alle articolate dinamiche di vita della ragazzaappare infatti utile lasciare alla libera determinazione delle parti la calendarizzazione dei loro incontri e della loro frequentazione, che si auspica congrua e di qualità, non apparendo invece utile o in alcun modo praticabile, un calendario d'imperio che intervenga nelle dinamiche di vita della minore. 
Il Collegio non ignora che persistono le criticità nella relazione tra ### e il padre che nel corso dei colloqui con il SS ha posto in essere una rivisitazione critica delle proprie condotte, ma è evidente che l'imprevedibilità dei tempi di presa in carico del ### per lo svolgimento dei percorsi di cui all'ordinanza del 6.3.23 impone di ritenere che i tempi per l'auspicabile definitivo superamento delle criticità dell'interazione familiare non sono compatibili con quelli del giudizio e per l'effetto si rinnova l'incarico ai SS nei termini già indicati dal GI nell'ordinanza del 11.10.22 per la prosecuzione dei percorso già intrapreso per la ### e per l'attivazione del percorso per il ### ancora in lista di attesa previo rinnovato consenso delle parti. 
In ordine alle determinazioni economiche si evidenzia che grava un obbligo di mantenimento della figlia minore e della figlia, maggiorenne studentessa, solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre di regola fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione. 
La madre, convivente con le figlie, contribuirà al loro mantenimento in forma diretta e le eventuali maggiori potenzialità economiche del genitore convivente/affidatario (designato erede universale del fratello deceduto senza figli e che vanta la proprietà - piena o nuda - di vari immobili di cui alla relazione tecnica prodotta dal ### , pur se concorrono a garantire alle figlie un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comportano però una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (che va sempre determinato in proporzione alle sue capacità reddituali/patrimoniali e non già in misura inversamente proporzionale alle capacità dell'altro genitore) rilevando solo ai fini delle determinazioni dell'assegno spettante al coniuge divorziato , nel caso di specie non richiesto (Cass. n.18538/13 e 1207/07. 
Ciò posto considerato che: ▪ Risultano prodotti estratti conto del ### banco di napoli ### 0027/4052 risalenti nel tempo che evidenziavano elevata disponibilità economica (31.12.2008 1.824.503,00, 10.3.2013 725.736,22 € 31.3.14 946.644,79€ ▪ Le parti concordavano in separazione nel marzo 2021 il contributo nella misura di 700,00 € mensili, pari con la rivalutazione istat a 757,00 ; ▪ le condizioni venivano concordate all'indomani di gravi problemi sanitari del ### e della grave emergenza sanitaria da ### 19 con ripercussione sui suoi redditi che risultano effettivamente dalla dichiarazione del 2022 (periodo di imposta 2021)in notevole flessione rispetto a quelli di cui alla dichiarazione del 2021 (periodo di imposta 2020) finanche accresciuti rispetto a quelli del periodo di imposta 2019 di cui alla dichiarazione del 2020; ▪ risulta per tabulas che il ### ha avuto all'esito del covid grave insufficienza respiratoria e che ha sviluppato depressione reattiva di grado marcato con gravi spunti fobici/ipocondriaci , marcata astenia, abulia, apatia, insonnia centrale, chiusura relazionale, appiattimento volitivo e progettuale, senso di impotenza e frustrazione, labilità emotiva, facile irritabilità, ideazione incentrata su tematiche di rovina, morte, colpa, autosvalutazione e fobico ipocondria, con disturbi dell'attenzione e della concentrazione, con scarso orientamento temporale e spesso tale ansia si manifestava in una modo acuto tipo attacchi di panico (certificazione 24 giugno 2021 ) ▪ risulta per tabulas che la ### lamentava la dipendenza del Di finizio dal gioco in borsa (vedi rel del 18.9.23 a firma della dr.ssa ### e screenshot prodotti dal resistente allegato 8 dai quali si evince che la ### si lamentava espressamente di tale vizio e del fatto che il ### avesse vissuto sulle sue spalle ) ▪ non risulta all'attualità la persistenza dello stato depressivo diagnosticato a ridosso dei gravi problemi di salute e può ritenersi superata la emergenza sanitaria che ha certamente determinato la crisi delle partite Iva ; ▪ le esigenze delle ragazze sono certamente accresciute in ragione del tempo trascorso dalla separazione; ▪ risulta inoltre concordata in separazione la contribuzione al mantenimento nella misura di 700,00 in ragione anche degli ampi tempi di permanenza che ### avrebbe trascorso con il padre; oggi la minore incontra il padre occasionalmente senza mai pernottare da lui e la primogenita ha interrotto i rapporti con il padre; ▪ la dedotta mancata contribuzione da parte del di ### alle spese straordinarie o il ritardo nella corresponsione delle stesse non può determinare un aumento a suo carico della contribuzione ordinaria che ha una diversa ratio essendo invece possibile azionare procedure ingiuntive ad hoc per il recupero di quanto spettante a titolo di contribuzione delle spese straordinarie.  ▪ ### non sostiene spese locative vivendo in una abitazione di sua proprietà; Ciò posto non può che rivelarsi l'assenza di circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, l'irrilevanza del mero ripensamento unilaterale della ### e la corrispondenza all'interesse delle figlie delle condizioni economiche concordate dalle parti nel presente giudizio introdotto dalla ### a distanza di pochi mesi dalla omologa della separazione. 
Il Collegio pertanto doverosamente le recepisce , in una alle condizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio delle quali si prende meramente atto • il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### • Concordavano altresì la restituzione del telecomando e delle chiavi del garage di pertinenza della casa familiare di proprietà della ### ed esprimevano il consenso per il rilascio/ rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro e per le figlie. 
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per le figlie, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio ritiene che la concordata ripartizione tra i genitori nella misura del 60% a carico del ### e del 40% a carico della ### sia rispondente all'interesse delle figlie e coerente con la documentazione reddituale della ### insegnante, con la infruttuosità dei beni immobili nella disponibilità della madre e con gli impegni finanziari contratti dalla predetta e documentati in atti). 
In ragione della domiciliazione privilegiata materna della minore e della convivenza della figlia maggiorenne non economicamente indipendente con la madre le parti concordavano l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima e il Tribunale provvede in conformità. 
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. 
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ovvero all'accordo in sede presidenziale sostanzialmente recepito dal Collegio ricorrono giusti motivi per compensare le spese P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede: ▪ pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ### e #### in NAPOLI il ### (dell'anno 1998, ### n. 98, p.II, s.A sez.C), ▪ Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ### con residenza privilegiata presso la madre e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione ▪ ### l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima.  ▪ Determina il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### ▪ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 396 (Ordinamento dello Stato Civile) ▪ compensa le spese.  ▪ Investe i servizi sociali territorialmente competenti (che già hanno preso in carico il nucleo) per attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse della minore ### nata 27.8.2009 come indicate in parte motiva i quali, nel caso in cui registrino situazioni pregiudizievoli per la minore ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la ### minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza. 
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data ### 

Il Giudice
estensore dr.ssa V ### il ### dr. ### n. ###/2021


causa n. 31020/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Rosetti Valeria, Sdino Raffaele

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Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 632/2024 del 14-06-2024

... del mese di settembre 2014 (cfr. copia bonifico del 06.09.2019), dei ratei della tredicesima mensilità degli anni 2018 e 2019 (cfr. copia bonifici del 27.12.2019 e 14.04.2020) nonché di aver versato un acconto di €183,00, relativo alla retribuzione del mese di febbraio 2019 (cfr. copia bonifico del 05.12.2020) e, dunque, la cifra complessiva di € 3.530,00. ### non ha, invece, provato o chiesto di provare la corresponsione degli ulteriori emolumenti retributivi richiesti dalla ### nel decreto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/06/2024 ingiuntivo. Di talchè, la somma spettante alla parte opposta a titolo di retribuzioni non corrisposte, detratto quanto versato con i bonifici sopraindicati, ammonta a complessivi € 66.947,00, (€ 70.477,00 - € 3.530,00), oltre (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nel procedimento RG. n. 740/2023 PROMOSSO DA #### a.r.l. ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale #### CONTRO ### rappresentata e difesa dall' avvocato ### ed elettivamente domiciliat #######, ### di ### 50.  ### OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo ### E ### Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 03/2023, emesso da questo Tribunale il ###, col quale le era stato ingiunto il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/06/2024 pagamento, in favore di ### della somma di € 70.477,00, a titolo di retribuzioni non corrisposte, relative ad alcuni mesi degli anni 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, oltre accessori e spese. 
A sostegno dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la prescrizione delle somme vantate per gli anni 2014 e 2016 e, nel merito, deduceva di aver versato alla lavoratrice le somme a lei spettanti relative alla tredicesima mensilità del 2018 e del 2019 nonché alcune mensilità del 2014 e del 2019, come emergeva dai bonifici bancari prodotti in atti, e riconosceva di essere debitore solo per un credito residuo pari ad € 51.202,72. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio ### deducendo l'infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedendone, pertanto, il rigetto. 
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 12.06.2024 per il deposito di note.  *** 
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata. 
Ed invero, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia contrattuale l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento - nella specie la corresponsione della somma ingiunta - va osservato che la società datrice ha dimostrato il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2014 (cfr. copia bonifico del 06.09.2019), dei ratei della tredicesima mensilità degli anni 2018 e 2019 (cfr. copia bonifici del 27.12.2019 e 14.04.2020) nonché di aver versato un acconto di €183,00, relativo alla retribuzione del mese di febbraio 2019 (cfr. copia bonifico del 05.12.2020) e, dunque, la cifra complessiva di € 3.530,00.  ### non ha, invece, provato o chiesto di provare la corresponsione degli ulteriori emolumenti retributivi richiesti dalla ### nel decreto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/06/2024 ingiuntivo. 
Di talchè, la somma spettante alla parte opposta a titolo di retribuzioni non corrisposte, detratto quanto versato con i bonifici sopraindicati, ammonta a complessivi € 66.947,00, (€ 70.477,00 - € 3.530,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 
Non può, infatti, trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata in atto di opposizione, atteso che, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, venutosi a creare a seguito delle riforme in materia di licenziamenti introdotte dalla legge ### e dal ### il termine di prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro decorre non più in costanza di rapporto, ma soltanto dal momento della cessazione dello stesso (cfr. Cass. n. 26246 del 06.09.2022). 
In conclusione, quindi, l'opposizione deve trovare parziale accoglimento e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. 
L' #### a.r.l. ### deve, dunque, essere condannata al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 66.947,00, oltre l'ulteriore importo per interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  P. Q. M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: -accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 03/2023 emesso da questo Tribunale il ###; -condanna l'#### a.r.l.  ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 66.947,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/06/2024 -condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.500,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ### IL GIUDICE DEL LAVORO (dott.ssa ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/06/2024

causa n. 740/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gagliano Chiara, Re Francesca

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