TRIBUNALE DI NAPOLI I Sezione Civile S E N T E N Z A REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei ### DR. ### giudice estensore ### giudice riunito in ### di Consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. ### /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi TRA ### nata in data ### a ### D'#### CF ### difensore avv. ### e ### domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico ### ricorrente E ### nato 22/12/1962 in a NAPOLI ### CF ### Difensore avv ### domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico ### resistente CON L'### P.M.
Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente ### chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### in NAPOLI il ### (dell'anno 1998, ### n. 98, p.II, s.A sez.C), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano ### e ### (22-1-2000 e 27.8.2009).
La parte ricorrente ### ha chiesto: - l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna (in comparsa conclusionale si rimetteva al Tribunale per l'adozione del provvedimento meglio rispondente all'interesse di ### ; - la previsione a carico del resistente di un contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente per un importo superiore a quello concordato in separazione (pari a 700,00 € mensili ) oltre 80% delle spese straordinarie (richiesta successivamente quantificata nelle successive memorie e in comparsa conclusionale in € 1000,00 oltre 100% delle spese straordinarie ) ; - vittoria di spese con attribuzione.
La parte resistente ### si costituiva chiedendo: - l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna; - la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente pari a 600,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie ; - vittoria di spese con attribuzione.
I coniugi comparivano in data ### innanzi al ### del Tribunale ed in quella sede concordavano le condizioni del divorzio ovvero • l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima. • La conferma degli accordi di separazione quanto all'affidamento ed ai tempi di permanenza della minore ### presso il padre; • prestavano il consenso affinché la minore seguisse un percorso psicoterapeutico presso il centro ### con il 60% delle spese a carico del ### ed il 40% a carico della ### • il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### • Concordavano altresì la restituzione del telecomando e delle chiavi del garage di pertinenza della casa familiare di proprietà della ### ed esprimevano il consenso per il rilascio/ rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro e per le figlie.
Innanzi all'istruttore la ricorrente revocava il consenso in ordine alle condizioni concordate davanti al ### Si disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 6.10.22 e l'ascolto della minore per il ###. Venivano concessi i termini ex art 183 cpc e, con ordinanza che il Collegio condivide che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si rigettavano le istanze istruttorie di entrambe le parti. All'udienza cartolare del 28.9.23 con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc ### concludeva come in atti in data ### . MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al ### del Tribunale di Nola (18.3.21) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa RG 5271/20) , che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Il Collegio ribadisce quanto già rilevato dal GI il quale così osservava Non certo si ignora che, come chiarito dalla Cassazione Civile con ordinanza 24/7/2018 n. 19540, la revoca unilaterale del consenso al divorzio congiunto non comporta l'arresto del procedimento dovendo, infatti, il Tribunale comunque accertare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di “scioglimento” del matrimonio, per poi passare, in caso di esito positivo, all'esame delle condizioni concordate in merito ai figli e ai beni, considerando la loro conformità alle norme inderogabili e all'interesse dei minori. Invero mentre la separazione consensuale, procedimento di volontaria giurisdizione, ha come presupposto sostanziale l'accordo tra i coniugi, al quale il giudice deve dare efficacia “esterna”, con un'attività di controllo che non può mai comportare un'integrazione o una sostituzione dell'accordo delle parti, nel divorzio che prende le mosse da un ricorso congiunto “l'accordo riveste una natura solo ricognitiva, per quanto riguarda i presupposti necessari allo scioglimento del vincolo, la cui sussistenza è soggetta alla verifica del tribunale che, sul punto, ha pieni poteri, mentre ha valore negoziale relativamente ai figli e ai rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare a meno che le condizioni concordate non siano in contrasto con l'interesse dei figli minori”; tal chè la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi divorziandi è irrilevante sotto il primo profilo , posto che il ritiro della dichiarazione “ricognitiva” non impedisce al tribunale la verifica dei presupposti necessari per la pronunzia costitutiva di divorzio ; ### la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto fra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali , configurandosi la fattispecie non già come una somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica , rinunziabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” .
Nel caso di specie il Collegio osserva che - pur nella diversità sostanziale rispetto al procedimento di divorzio congiunto di natura camerale atteso che, avendo concordato i coniugi le condizioni davanti al ### le stesse non potevano che essere ratificate con sentenza all'esito di un giudizio contenzioso - pur se certamente deve prendersi atto della revoca del consenso da parte della ricorrente non si può ignorare che: • relativamente alla disciplina dei rapporti patrimoniali attesa la natura contrattuale dell'accordo, anche se raggiunto in sede presidenziale, lo stesso non è certo revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale; • ha sempre valore negoziale l'accordo per quanto concerne la prole ed i rapporti economici e il Tribunale deve solo valutarne la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori e può intervenire su tali accordi pertanto solo nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, non conformi all'interesse del minore o non più aderenti alla reale situazione nel caso di circostanze rilevanti sopravvenute tra la udienza presidenziale e l'udienza davanti al GI.
Si evidenzia pertanto che tutta l'istruttoria è stata svolta esclusivamente per accertare se le riferite criticità nella relazione tra la minore e il padre, che inducevano la ricorrente a revocare il consenso espresso, potevano e dovevano giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso concordato dalle parti in sede ###merito all'affido, in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337 ter ) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola , non può che osservare come alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore; invero l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.
Nel caso di specie non si ravvisano gravi responsabilità in capo al genitore non convivente che deve però rivedere le proprie modalità di approccio alla figlia e ristabilire un canale di comunicazione che è andato in corto circuito cercando di comprendere le ragioni delle resistente di ### ai suoi occhi immotivate, ingiustificate, sproporzionate rispetto alle proprie mancanze in ordine alle quali appare già avere acquisito una prima parziale consapevolezza, dovendo però certamente proseguire il suo percorso di rivisitazione critica.
Pertanto, alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso, già concordato in sede presidenziale, sia conforme all'interesse della minore ### Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti ed all'accordo in sede presidenziale, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine ai tempi di permanenza di ### presso il padre si osserva che sono emerse le criticità nella relazione rispetto alla quale la minore e le parti offrono diverse prospettazioni. ### dichiarava …… ### che vivo a casa con mamma, mia sorella e un cane volpino che si chiama neve. ….### che io incontro papà in settimana, quando mi chiama ci vediamo, spesso andiamo a mangiare fuori, spesso la sera del sabato o la domenica anche a pranzo. ### che io però mi faccio riaccompagnare a casa perché non mi trovo a dormire da ### Preferisco stare a casa là ho i miei vestiti, le mie cose, se devo studiare mi trovo a studiare a casa mia perché lì ho i libri e tutto quello che mi serve. ### che anche ### non va a dormire da ### lei è grande, studia molto, è all'università. Io quando incontro papà ho un po' di disagio perché mi riempie di domande chiedendomi dove sono andata, a che ora mi sono ritirata, chi ho incontrato……, e mi sento tartassata da 1000 domande. È vero che papà mi chiede questo perché non vive con me, ma per me è pesante sostenere tutte queste domande!! ### poi io chiedo magari qualcosa a papà - quale ad esempio firmare il modulo per autorizzarmi ad uscire da sola dalla scuola o per una gita - lui inizialmente mi fa 1000 problemi, anche se poi devo dire la verità mi ha sempre firmato questi moduli, per cui non ho avuto problemi. ### che l'estate scorsa a ### dopo due giorni mi sono fatta venir a prendere da mamma in quanto non mi trovavo con papà; ad esempio io chiedevo la sera di spegnere il climatizzatore e lui lo lasciava acceso, ogni volta che parlavo con mamma mi diceva ma che fai sempre a telefono con mamma? ### se io non la chiamavo sempre. Inoltre io a ### avevo la compagnia di bambini più piccoli e non di ragazzi della mia età.
Proprio in quanto non sono stata bene l'estate del 2021, quest'estate non sono proprio andata con ### in vacanza.
Io vorrei che papà fosse un po' più calmo quando parla con me, alzasse meno la voce, mi riempisse meno di domande.
Ad esempio sabato sono andata in villa a giocare a pallavolo con i miei amici per cui ho lasciato il telefono nello zainetto. ### ho smesso di giocare ho trovato 1000 telefonate di papà, quindi l'ho richiamato e lui subito mi ha chiesto con tono agitato che stai facendo ?? dove sei? perché non hai risposto? e mi ha riempito di domande. ### che io, ogni qualvolta mi chiama papà o mi scrive, rispondo sempre. Io so che lui mi vuole bene, ma non sempre riesco a relazionarmi con lui per le ragioni che ho detto. ……….Se avessi una bacchetta magica farei in modo di essere più alta perché mi piacerebbe fare l'hostess di volo ma temo che per la mia statura non potrò farlo. Inoltre se avessi una bacchetta magica e dovessi cambiare qualcosa della mia famiglia, io semplicemente eviterei ancora i litigi inutili tra i miei genitori. ### infatti che io ho accettato la separazione, ma avrei sperato in una separazione come quella degli altri! ### ancora a distanza di anni, io se non ho voglia di andare da papà mi sento dire da papà che non vado da lui per colpa di mamma; ovvero tende ad attribuire qualunque mia decisione all'influenza di mamma. ### che io non assisto a discussioni tra i miei genitori, ma solo da parte di papà a condotte polemiche rivolte a mamma; mi ha anche detto che lui vorrebbe tornare a casa , ma oramai è inutile dirmi queste cose perché tanto le cose sono andate come sono andate ! Io inoltre studio molto, fino a sera tardi e quindi talvolta mi capita di dire a papà che non posso andare da lui perché devo studiare e lui puntualmente non mi crede e pensa che io non voglia andare da lui perché mamma mi condiziona; ma non è così, mamma anzi mi sprona ad andare da papà e fu lei, due estati fa, che mi convinse ad andare a ### con papà; anche quest'estate voleva che andassi in vacanza con papà, ma è stata una mia decisione non andarci . Ad esempio talvolta io quando papà mi propone di andare a cena con lui dopo la palestra gli dico che non posso. ### che io vado a ginnastica due volte a settimana dalle 18 alle 19 e non riesco spesso a finire i compiti prima della palestra per cui dopo la ginnastica devo ricominciare a studiare. Se dico questo a papà lui si dispiace, ma non è un rifiuto da parte mia, è solo che devo studiare! ### il fine settimana lo incontro con maggiore libertà. Mi dispiace che lui non capisce che da parte mia non c'è nessun rifiuto, semplicemente faccio la vita delle ragazze della mia età, ho molti impegni di studio, la palestra, le amiche e anche con mamma ho pochissimi momenti di condivisione. ### dal canto suo attribuisce le difficoltà relazionali con le figlie alla ostilità materna , mentre la ### le attribuisce alle condotte ossessive, alle telefonate reiterate a distanza di pochi minuti l'una dall'altra , ai continui messaggi che vedono la minore esausta per la situazione in atto (vedi note di trattazione scritta per l'ud del 5.7.22, istanza del 21.4.22, la denuncia sporta dalla ### in data ### e la messagistica prodotta, i depositi del 2.4.22) e tali circostanze trovano anche conferma nel verbale di Sit di ### prodotto dallo stesso resistente in data ###.
Il Gi, con ordinanza che il Collegio condivide, dell'11.10.22 osservava che In odine alle determinazioni da assumere nell'interesse della minore, all'esito dell'ascolto all'odierna udienza, non sono emerse gravi criticità, ma ordinarie difficoltà legate all'età adolescenziale della minore, alla preoccupazione da parte del genitore non convivente nello sperimentare gli spazi di autonomia di ### nel quale quest'ultima fatica a ritagliare momenti di condivisione con il padre; è emersa la difficoltà del ### nel relazionarsi con ### la quale si sente oppressa dal padre ai suoi occhi troppo ansioso. Persistono anche evidenti difficoltà di comunicazione tra i coniugi divorziandi. Ciò posto nel superiore interesse della minore questo GI - per migliorare le rispettive capacità genitoriali, per ridisegnare nuovi ruoli, in considerazione delle difficoltà di dialogo registrate ritiene doveroso fin d'ora investire i ### territorialmente competenti. Solo ad abundantiam si osserva che investendo il SS non si contravviene certo ai dettami della Corte di legittimità (13042 / 13/07/2015) in quanto - lungi dall'adottare prescrizioni di percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità - si investe il ### ente titolare della protezione e tutela del minore, perché - instaurando un rapporto chiaro, basato sulla trasparenza dei rispettivi ruoli - accompagni, solo ove ne ravvisi la persistente necessità e la disponibilità delle parti - i genitori in un percorso di comprensione delle proprie difficoltà e di individuazione delle proprie risorse e li aiuti ad impegnarsi in un progetto finalizzato alla costruzione di una genitorialità realmente condivisa.
Le parti aderivano all'invito del Tribunale ed emergeva che: ▪ il ### si rendeva disponibile, riconosceva la fatica all'inizio della separazione ad accettare la scelta maturata dalla moglie sia per il legame sentimentale che ancora la legava a quest'ultima sia per la separazione dalle proprie figlie. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### riconosceva di avere delle difficoltà nella frequentazione con ### sempre impegnata nello studio, avendo peraltro la stessa dichiarato di sentirsi oppressa. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### ritiene però che ### non si senta libera di vivere il rapporto con lui in quanto identificato come un genitore apprensivo ed ansioso poiché si preoccuperebbe troppo per le uscite esterne con le amiche; (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### riconosceva le sue preoccupazioni che attribuiva alla delicata fase adolescenziale di ### ed ai pericoli esterni in cui la stessa potrebbe imbattersi ritenendo di contro la moglie molto più permissiva. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### si dichiarava disponibile a rispettare i tempi di ### le modalità di incontro che la stessa propone in modo da vedere la figlia nel modo più sereno possibile. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) e, al fine di rendere più allettante la condivisione di tempi con lui da parte di ### arrivava a prendere un cane dalla stessa sempre desiderato, ma che di fatto ### ha visto ben poco in ragione dei rapporti sporadici (vedi relazione della 23 2 23 e a firma dottoressa ### ▪ ### si mostrava, nel corso del colloquio con l'assistente sociale, inizialmente insofferente, contrariata, chiusa in un letterale mutismo, per poi sciogliersi lentamente in un pianto irrefrenabile e difficile da decifrare, indicativo comunque di un malessere (vedi relazione della 23 2 23 e a firma dottoressa ### ▪ ### è una ragazza taciturna, timorosa, dichiarava di aver pianto in occasione del primo incontro con l'assistente sociale in quanto confidava che, dopo l'ascolto in tribunale, non avrebbe più ricevuto “disturbo” da parte delle istituzioni; riferiva di essere intimorita dai modi del padre a suo dire poco consoni ad una ragazzina, dal tono aggressivo, talvolta autoritario; dichiarava di non volere sentirsi costretta a vederlo pur se , ove divenisse più dolce, amorevole, affettuoso lo incontrerebbe volentieri, anche se si dichiarava convinta del fatto che lo stesso non riuscirà mai a cambiare (vedi relazione a firma della Dott.ssa piccolo del 3.3. 23) ▪ ### appare lucida e matura nell'analizzare le ambiguità e l'incoerenza del padre, ed appare in grado di fronteggiare l'ambivalenza del comportamento paterno come se si fosse abituata e rassegnata ad un papà così(vedi relazione a firma della Dott.ssa piccolo del 19.9. 23) ▪ Comunque emerge in atti che la minore incontra il padre, benché con minore frequenza e manifestando di non voler restare presso la sua abitazione (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ Nonostante la disponibilità del ### la consapevolezza delle eccessive ansie che opprimono ### persistono le criticità tra la minore e il padre continuando a registrare il ### un atteggiamento di chiusura di ### durante le sporadiche uscite esterne e mostrandosi la stessa poco incline al dialogo; il ### dal canto suo riferiva di essere stato presente all'esame orale di ### della licenza media e si dichiarava però sfiduciato non avendo registrato un miglioramento neanche all'esito del coinvolgimento dei servizi sociali (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 12 settembre 2023 ) ▪ La presa in carico del ### ha incontrato difficoltà legate alla lista d'attesa (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ed alla assenza della figura dello psicologo presso l' ### competente per territorio tanto che allo stato non è prevedibile quando avrà inizio il percorso di potenziamento delle competenze genitoriali al quale si è dichiarato fin da subito disponibile il ### risultano invece eseguiti i nove colloqui propedeutici ad eventuali percorsi di sostegno genitoriale/psicologico per la ### nel corso dei quali è emerso uno stato di preoccupazione della ricorrente, una relazione tra le parti che risente di dinamiche relazionali conflittuali dovute ad irrisolti emotivi affettivi; si registrava altresì' la stanchezza della ### l'umore depresso e la sussistenza di problematiche che potrebbero essere meglio gestite attraverso un percorso di psicoterapia (vedi rel del 12.9.23 a firma dr.ssa ### Ciò posto, alla luce delle risultanze in atti e all'esito dell'ascolto diretto della minore, il Collegio reputa che sia meglio rispondente all'interesse della minore - più che il calendario della separazione in ordine ai tempi di permanenza presso il padre oggetto dell'accordo in sede ###disciplinare nel dettaglio il potere di visita paterno in considerazione del fatto che ### ha 14 anni e in quanto adolescente è in grado di esprimere con chiarezza le sue esigenze e le sue preferenze nel rapporto con il genitore non convivente; alla luce delle persistenti difficoltà nella relazioneverosimilmente connesse alle articolate dinamiche di vita della ragazzaappare infatti utile lasciare alla libera determinazione delle parti la calendarizzazione dei loro incontri e della loro frequentazione, che si auspica congrua e di qualità, non apparendo invece utile o in alcun modo praticabile, un calendario d'imperio che intervenga nelle dinamiche di vita della minore.
Il Collegio non ignora che persistono le criticità nella relazione tra ### e il padre che nel corso dei colloqui con il SS ha posto in essere una rivisitazione critica delle proprie condotte, ma è evidente che l'imprevedibilità dei tempi di presa in carico del ### per lo svolgimento dei percorsi di cui all'ordinanza del 6.3.23 impone di ritenere che i tempi per l'auspicabile definitivo superamento delle criticità dell'interazione familiare non sono compatibili con quelli del giudizio e per l'effetto si rinnova l'incarico ai SS nei termini già indicati dal GI nell'ordinanza del 11.10.22 per la prosecuzione dei percorso già intrapreso per la ### e per l'attivazione del percorso per il ### ancora in lista di attesa previo rinnovato consenso delle parti.
In ordine alle determinazioni economiche si evidenzia che grava un obbligo di mantenimento della figlia minore e della figlia, maggiorenne studentessa, solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre di regola fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione.
La madre, convivente con le figlie, contribuirà al loro mantenimento in forma diretta e le eventuali maggiori potenzialità economiche del genitore convivente/affidatario (designato erede universale del fratello deceduto senza figli e che vanta la proprietà - piena o nuda - di vari immobili di cui alla relazione tecnica prodotta dal ### , pur se concorrono a garantire alle figlie un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comportano però una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (che va sempre determinato in proporzione alle sue capacità reddituali/patrimoniali e non già in misura inversamente proporzionale alle capacità dell'altro genitore) rilevando solo ai fini delle determinazioni dell'assegno spettante al coniuge divorziato , nel caso di specie non richiesto (Cass. n.18538/13 e 1207/07.
Ciò posto considerato che: ▪ Risultano prodotti estratti conto del ### banco di napoli ### 0027/4052 risalenti nel tempo che evidenziavano elevata disponibilità economica (31.12.2008 1.824.503,00, 10.3.2013 725.736,22 € 31.3.14 946.644,79€ ▪ Le parti concordavano in separazione nel marzo 2021 il contributo nella misura di 700,00 € mensili, pari con la rivalutazione istat a 757,00 ; ▪ le condizioni venivano concordate all'indomani di gravi problemi sanitari del ### e della grave emergenza sanitaria da ### 19 con ripercussione sui suoi redditi che risultano effettivamente dalla dichiarazione del 2022 (periodo di imposta 2021)in notevole flessione rispetto a quelli di cui alla dichiarazione del 2021 (periodo di imposta 2020) finanche accresciuti rispetto a quelli del periodo di imposta 2019 di cui alla dichiarazione del 2020; ▪ risulta per tabulas che il ### ha avuto all'esito del covid grave insufficienza respiratoria e che ha sviluppato depressione reattiva di grado marcato con gravi spunti fobici/ipocondriaci , marcata astenia, abulia, apatia, insonnia centrale, chiusura relazionale, appiattimento volitivo e progettuale, senso di impotenza e frustrazione, labilità emotiva, facile irritabilità, ideazione incentrata su tematiche di rovina, morte, colpa, autosvalutazione e fobico ipocondria, con disturbi dell'attenzione e della concentrazione, con scarso orientamento temporale e spesso tale ansia si manifestava in una modo acuto tipo attacchi di panico (certificazione 24 giugno 2021 ) ▪ risulta per tabulas che la ### lamentava la dipendenza del Di finizio dal gioco in borsa (vedi rel del 18.9.23 a firma della dr.ssa ### e screenshot prodotti dal resistente allegato 8 dai quali si evince che la ### si lamentava espressamente di tale vizio e del fatto che il ### avesse vissuto sulle sue spalle ) ▪ non risulta all'attualità la persistenza dello stato depressivo diagnosticato a ridosso dei gravi problemi di salute e può ritenersi superata la emergenza sanitaria che ha certamente determinato la crisi delle partite Iva ; ▪ le esigenze delle ragazze sono certamente accresciute in ragione del tempo trascorso dalla separazione; ▪ risulta inoltre concordata in separazione la contribuzione al mantenimento nella misura di 700,00 in ragione anche degli ampi tempi di permanenza che ### avrebbe trascorso con il padre; oggi la minore incontra il padre occasionalmente senza mai pernottare da lui e la primogenita ha interrotto i rapporti con il padre; ▪ la dedotta mancata contribuzione da parte del di ### alle spese straordinarie o il ritardo nella corresponsione delle stesse non può determinare un aumento a suo carico della contribuzione ordinaria che ha una diversa ratio essendo invece possibile azionare procedure ingiuntive ad hoc per il recupero di quanto spettante a titolo di contribuzione delle spese straordinarie. ▪ ### non sostiene spese locative vivendo in una abitazione di sua proprietà; Ciò posto non può che rivelarsi l'assenza di circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, l'irrilevanza del mero ripensamento unilaterale della ### e la corrispondenza all'interesse delle figlie delle condizioni economiche concordate dalle parti nel presente giudizio introdotto dalla ### a distanza di pochi mesi dalla omologa della separazione.
Il Collegio pertanto doverosamente le recepisce , in una alle condizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio delle quali si prende meramente atto • il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### • Concordavano altresì la restituzione del telecomando e delle chiavi del garage di pertinenza della casa familiare di proprietà della ### ed esprimevano il consenso per il rilascio/ rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro e per le figlie.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per le figlie, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio ritiene che la concordata ripartizione tra i genitori nella misura del 60% a carico del ### e del 40% a carico della ### sia rispondente all'interesse delle figlie e coerente con la documentazione reddituale della ### insegnante, con la infruttuosità dei beni immobili nella disponibilità della madre e con gli impegni finanziari contratti dalla predetta e documentati in atti).
In ragione della domiciliazione privilegiata materna della minore e della convivenza della figlia maggiorenne non economicamente indipendente con la madre le parti concordavano l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima e il Tribunale provvede in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ovvero all'accordo in sede presidenziale sostanzialmente recepito dal Collegio ricorrono giusti motivi per compensare le spese P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede: ▪ pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ### e #### in NAPOLI il ### (dell'anno 1998, ### n. 98, p.II, s.A sez.C), ▪ Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ### con residenza privilegiata presso la madre e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione ▪ ### l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima. ▪ Determina il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### ▪ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 396 (Ordinamento dello Stato Civile) ▪ compensa le spese. ▪ Investe i servizi sociali territorialmente competenti (che già hanno preso in carico il nucleo) per attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse della minore ### nata 27.8.2009 come indicate in parte motiva i quali, nel caso in cui registrino situazioni pregiudizievoli per la minore ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la ### minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data ### Il Giudice
estensore dr.ssa V ### il ### dr. ### n. ###/2021
causa n. 31020/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Rosetti Valeria, Sdino Raffaele