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Corte di Cassazione, Sentenza n. 33198/2022 del 10-11-2022

... dell'attore ### limitand osi alla correzione di un errore materiale in cui era incorso il p rimo giudice sul la indivi duazione dell'obbligato (indicato nello stesso attore). 2 Con successiva sente nza n. 167 5/2015 questa ### di Cassazione, sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, 3 di 16 accolse solo per vizio di motivazione il terzo e il quarto motivo del ricorso propost o dai ### contro la senten za n.1375/2008, rilevando le seguenti criticità motivazionali: - la ### d'Appello aveva omesso di valutare la sussistenza del requisito dell'apparenza nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi limitata a mot ivare l'accoglimento de lla domanda in virtù dell'uso continuat ivo e costante, p ressoché ab immemorabile, del sentiero oggetto di contestazione da (leggi tutto)...

SENTENZA sul ricorso 11264-2017 proposto da: ### quale erede di ### e ### in proprio e quale erede di ### elettivamente domiciliate in ### piazza ### 78 presso l'avv. ### che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrenti - ### E ### quali eredi di ### rappresentate e difese dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliat ###/4 2 di 16 -controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso la senten za n. 2 79/2017 della ### E ### di ### depositata in data ###; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del ### dot t.ssa ### ch e ha chiesto l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, e il rigetto delle restanti censure nonchè del ricorso incidentale; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere #### 1 Nella lite tra ### e i vicini ### e ### sull'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e di acquedotto reclamata dal primo attraverso il fondo dei #### in ### loc. Breccan ecca, la ### d'Appello di ### con sentenza n. 1375/2008 - per quanto ancora interessa in questa sede, - riformò parzialmente la sentenza di primo grado (n. 304/2003 del Tribunale di Chiavari) ed in accoglimento della subordinata domanda riconvenzionale sp iegata dai due appellanti originari convenuti, dispose lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1068 Quanto alla servitù di condotta d 'acqua attraverso il fondo ### (della cui esistenza pure si discuteva), la ### genovese, rilevò che il percorso attuale delle condutture era il più conveniente e meno pregiu dizievole p er il fondo servente; confermò dunque il rigetto della relativa domanda riconvenzionale dei convenuti, tendente alla declaratoria di inesistenza della servitù di acquedotto. Confermò, infine, la condanna risarcitoria in favore dell'attore ### limitand osi alla correzione di un errore materiale in cui era incorso il p rimo giudice sul la indivi duazione dell'obbligato (indicato nello stesso attore).  2 Con successiva sente nza n. 167 5/2015 questa ### di Cassazione, sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, 3 di 16 accolse solo per vizio di motivazione il terzo e il quarto motivo del ricorso propost o dai ### contro la senten za n.1375/2008, rilevando le seguenti criticità motivazionali: - la ### d'Appello aveva omesso di valutare la sussistenza del requisito dell'apparenza nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi limitata a mot ivare l'accoglimento de lla domanda in virtù dell'uso continuat ivo e costante, p ressoché ab immemorabile, del sentiero oggetto di contestazione da parte dei proprietari d ei fondi limit rofi per raggiun gere il centro, senza valutare se il sentiero in questione presentasse segni oggettivi di destinazione specifica all'utilità proprio e solo del fondo di proprietà attrice, indulgendo invece su di un aspetto personale e comportamentale (id est il passaggio abituale dei componenti della famiglia ###, che attiene non al tema dell'apparenza ma a quello della possessio ad usucapionem. Per poi concludere, in piena contraddizione logica, che si era trattato non di un uso di tutti, un uso pub blico, dunque, ma propriamente de i titolari dei fondi limitrofi. Altra carenza motiv azionale riscontrata riguardava l'accertamento in ordine alla parte t erminale d el sentiero, non essendo stato accertato se lo stradello terminasse all'altezza della proprietà ### o p roseguisse oltre. Insomma, la ### d'Appello aveva derivato incoe rentemente l'ut ilità del fondo dominante dalla stessa attività di passaggio piutto sto che da elementi oggettivi e denotativi. 
Quanto alla servitù di acquedotto a carico del fond o G reco### (oggetto de l quarto motivo di ricorso con cui si denunziava la violazione dell'art. 1037 cc), questa ### rilevò che la ### territoriale non aveva verificato se sussistessero tutte le condizioni per la costit uzione dell a servitù, essendosi lim itata a motivare solo sulla maggior convenienz a e sul carattere me no pregiudizievole del passaggio senza invece soffermarsi sulla verifica degli altri presupposti richiesti dalla norma e cioè se il proprietario 4 di 16 del fondo dominante avesse dimostrato di poter disporre dell'acqua durante il tempo p er cui chiede il passaggio e se l'acqua era sufficiente per l'uso al quale si voleva destinare.   ### d i Cassazione dic hiarò inve ce assorbiti i mot ivi il quinto motivo (viola zione dell'art. 1033 c.c. e la "errata motivazione" sull'imposizione della servitù coattiva d'acquedotto sul giardino della proprietà ###, il sesto motivo (omessa applicazione dell'art. 1068 c.c. e la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione), il settimo motivo (la falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e la violazione dell'art. 2697 cc c.c., in connessione col vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di conferma della condanna equitativa ai danni) e l'ottavo motivo (vizio di motivaz ione in ordine al ripristino del passaggio pedonale); dichiarò altresì assorbiti il primo e terzo motivo de l ricorso incidentale proposto dal ### (rispettivamente, vizio di motivazione sul ripristino del passaggio pedonale e regolamento delle spese).  3 Il giud izio di rinvio, promosso d alle er edi ### nei confronti di ### (erede dell'originario convenuto ### e di ### (in proprio e quale erede del marito defunto) si è concluso con la sente nza della ### d'Appello di ### 279/2017 che: - ha confermato il rigetto della negatoria servitutis proposta in via riconvenz ionale dall'originario convenuto con riferim ento al passaggio pedonale e all'acquedotto coattivo; - in parzia le accoglimento d ella domanda riconvenzionale subordinata spiegata dai convenuti, ha disposto il trasferimento del passaggio in luogo diverso secondo il tracciato indicato a pagg. 4 e 5 della relazione di consulenza tecnica e nella ### allegata, con apposizione di scaletta e consegna di chiavi del cancello alle attrici in riassunzione; 5 di 16 -ha confermato, infine, la condanna risarcitoria in favore delle attrici in riassunzione nella misura equitativamente liquidata di €.  2.000,00. 
Per giun gere a tale conclusione, la ### di rin vio ha osservato: - che il requisito dell'apparenza era desumibile da una serie di circostanze specificamente individuate in base alle mappe catastali e ai rilievi del consulente, tra cui la conformazione dello stradello e in particolare la fine dello stesso nel margine superiore del fondo ### senza proseguire oltre, e il fatto che l'accesso agli altri fondi più a monte presupponeva lo sconfinamento nella proprietà ### -che lo spost amento del passaggio domandato in via riconvenzionale subordinata dai convenuti andava disposto secondo la soluzione proposta dal consulente tecnico, ritenuta la più semplice e rispettosa delle condizioni di legge; -che dalle deposizioni dei te sti e dalle risultanze della consulenza tecnica era emersa la esistenza degli altri requisiti per la config urazione della servitù di acqu edotto, trascurat i nella precedente pronuncia; -che l'inadeg uatezza delle espressioni adoperate dal primo giudice non impedivano di ritenere che lo stesso avesse comunque inteso ritenere su ssistenti le condizioni per una l iquidazione equitativa del danno, anch e perché dalle fotog rafie e dalla consulenza tecnica emergeva la dannosità de gli interventi edilizi posti in essere dai convenuti per l'esercizio del passaggio pedonale.  4. ### tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ### co (erede dell'origi nario convenuto ### e B runa ### (in proprio e quale erede del marito defunto) sulla base di 5 motivi.   Resistono con controricorso ### e ### eredi dell'originario attore ### le quali hanno altresì 6 di 16 proposto ricorso incidentale art icolato in unico motivo e contrastato, a sua volta, da cont roricorso delle due ricorrenti principali. 
Il Pub blico Ministero ha rassegnato conclusioni per iscritto chiedendo l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, e il rigetto delle restanti censure nonché del ricorso incidentale. 
In prossi mità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e la parte ricorrent e anche una mem oria “in parziale rettifica e sostituzione della precedente”.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dall'esame del secondo mo tivo, che de nunzia un vizio di nul lità della sentenza pe r violazione dell'art. 38 3 primo comma cpc. 
Osservano le ricorrenti che la decisi one è stata adottata dalla stessa sezione (la seconda) che aveva emesso la sentenza cassata, ad ont a della espressa indic azione, contenuta nella sentenza di legittimità n. 1675/ 2015, sulla diversità della sezione della ### d'Appello di ### designata per il giudizio di rinvio. 
Il motivo è infondato. 
La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c.  contiene una duplice stat uizione, di competenza funzional e, nella parte in cu i indi vidua l'ufficio g iudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alte rità del giud ice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che , se il giud izio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individ uato nella sentenza p redetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste u n vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio d i rin vio si svolge davan ti allo 7 di 16 stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudic e collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla p ronuncia del pro vvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alte rità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità (v. tra le varie, ### 2 - , Sentenza n. 2114 del 29/01/2021 Rv. 660356; Sez. 6 - 5, Ordinanz a n. 11120 del 05/05 /2017 Rv. 643965; Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012 Rv. 621528; Sez. U, Sentenza 5087 del 27/02/2008 Rv. 601949). 
Nel caso di specie, è indiscusso che il giudice di rinvio autore della sentenza im pugnata corrisponde esat tamente all'ufficio giudiziario (### d'Appello di ### designato dalla ### a ### ed è altrettanto pacifico che non risulta assolutamente violata la rego la sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato, per cui è del tutto irrilevante che il procedimento sia stato trattato d a un Collegio della stessa sezione.  ### in cui mostrano di incorre re le d ue ricorre nti - che, peraltro, hanno ritenut o opportuno procrastinare l'eccezione alla fase successiva all a conclusione del g iudizio di rinvi o - consiste quindi nel non ave r considerato l'orientame nto giurispruden ziale ormai consolidato sulla questione, che ha ind ividuato la du plicità della statuizione contenuta nella sentenza che dispone il rinvio ex art. 383 cpc distinguend o sulle conseguenze derivanti dalle rispettive violazioni.  2 Passando adesso al primo motivo, rileva il Collegio che con esso si denunzia la violazione degli artt. 384 e 324 cpc e 2909 cc.  ### le ricorrenti, la ### territoriale di rinvio, nel riesaminare la ricorre nza dell'apparenza della servitù di passaggio e d ei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto, 8 di 16 è incorsa negli stessi errori commessi precedentem ente con la sentenza del 2008 aff ermando che il sentiero era utilizzato dai proprietari dei terreni posti a monte e dai proprietari d ei fond i limitrofi e che collegava la pro prietà Man giante con la via provinciale a valle, tutti fatti ritenuti compatibili con una servitù di uso pub blico. Inoltre, avrebbe contraddittoriam ente affermato la destinazione d el sentiero alla utilità del solo fondo attore o, contraddicendosi poi laddove ha riscontrato che esso attraversa tutto il fondo di proprietà dell'attore e termina al confine del fondo superiore (quanto al termine della stradella). 
Ancora, sempre a dire dell e ricorrenti, la ### d i rinvio avrebbe addirittura eluso il giudicato interno formatosi sul carattere pubblico del passaggio per effetto della sentenza di primo grado, e quindi sull'utilizzo d a parte di tutti i proprietari dei fondi p osti a monte, non specificamente impugnata su tale accertamento. 
La censura p rosegue at tingendo la ritenuta suss istenza dei presupposti per la costituzione della ser vitù di acque dotto di cui all'art. 1037 cc che, ad avviso delle ricorrenti, sarebbe affetta da motivazione apparente. 
Il motivo è destituito di fondamento sotto ogni profilo in cui si articola. 
Come già rilevato da questa Co rte con la sentenza 1675/2015, il requisito dell' apparenza della servitù, necessario ai fini del relativ o acquisto per usucapione o per destinazione d el padre di famiglia , si confi gura come presenza di segni visibili di opere permanenti ob iettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratt a di attività compiuta in via precaria, bensì di un p reciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o d i un pe rcorso all'uopo idonei, e ssendo, viceversa, 9 di 16 essenziale che essi m ostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occor rendo, pertanto, un " quid pluris" ch e dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù ( più di recente, ### 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021 Rv.  661174; Sez. 6 - 2, Ordinan za n. 7004 del 17/03/20 17 Rv.  643386). 
Ciò premesso in linea di principio, occorre ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 , comma 1, c.p.c., al principio di diritto e nunciato dalla sentenza di cassazione, senza po ssibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fat ti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche in dagare su alt ri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizio ne da rendere in sostituzione di quell a cassata, ferme le p reclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infin e, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi ne ll'applicazione del p rincipio di diritto, può comportare la va lutazione "ex novo" d ei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (cfr. tra le tante ### 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 Rv. 656830; L., Sen tenza n. 27337 del 24/10/20 19 Rv. 655 553; ### 1, Sentenza n. 17790 del 07/08/2014 Rv. 632551). 
Nel caso in esame, come si è esposto in narrativa, la sentenza era stata cassata solo per vizi di motivazione sul requ isito dell'apparenza (terzo motivo di ricorso ) per non avere la Co rte 10 di 16 d'Appello, una volta riscontrata l'esiste nza dell'ope ra deputata al passaggio, motivato sulla specifica destinazione di tale opera alla utilità del fondo dominante e solo di questo o, peggio, per avere derivato incoerentemente l'utilità dalla stessa attività di passaggio piuttosto che da elementi og gettivi e den otativi. Al tra carenza motivazionale riguardava la verifica della disponibilità dell'acqua e della sufficienza, richieste dall'art. 1037 cc (quarto motivo di ricorso). 
Le censure sulla violazione di norme di diritt o erano stat e invece ritenute inammissibili per mancata proposizione dei relativi quesiti (all'epoca prescritti per la deduzione di violazioni di legge): di conseguenza, in base all'esposto principio, il campo di indagine del giudice di rinvio era più ampio, po tendo quindi spingersi a valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezz amento comp lessivo in fu nzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata. 
Ebbene, nel caso in esame la ### d'Appello si è mossa entro il perimetro del giudizio d i rinvio perché si è li mitata ad una rivalutazione delle risultan ze peritali al fine d i motivare adeguatamente sul requisito dell'apparenza della servitù e a tal fine ha desunto il quid pluris da una serie di elementi di fatto (v. pagg.  6 e 7 ): ha e videnziato in p articolare, d all'esame della mappa di impianto catastale, che il sentiero, dopo avere attraversato il fondo ### “si ferma in corrispondenza del tratto finale del terreno Mangiante” mappale 422 “e non risulta proseguire oltre”. 
Ha altresì rilevato, sulla scorta delle consulenze tecniche svolte nei due gradi di giu dizio di merit o “che non e merge affatto che il sentiero in questio ne sia soltanto un tratto ben più lungo e continuo sentiero snodante si oltre il fondo att oreo dalla parte opposta a quella in cu i t ale fondo confina con quello sottostante ###Vaccarezza”; ancora, ha affermato che la possib ilità di utilizzo anche per l'accesso a terreni di terzi oltre quelli di proprietà 11 di 16 ### dipende “logicamente dal fatto che, una volta raggiunto ed attraversato , grazie al sentiero in questi one, il fondo Mangiante…..era pedonalmente possibile sconfinare e proseguire sul terreno verso altri fondi a monte di proprietà di terzi, ma non può certo assumere significato incompatibile con la configurabilità dell'apparenza della servitù in questio ne, configurabilità adeguatamente configurabile dalla constatazione che il sentiero de quo, sia nella sua rappresentazione nella mappa catastal e di impianto, sia nella sua conformazione materiale, t ermina al margine superiore del fondo ### ed ha una sua individualità che non si espande né prosegue immutata oltre il fondo preteso dominante”. Tali elementi ed in particolare quelli che dimostravano la fine del sentiero nel fondo ### te sono stati quindi considerati per escludere l'ipotesi de lla strada vicinale privata di uso pubblico (v. pag. 7). 
Si trat ta dunque di apprez zamenti in fatto in linea con la giurisprudenza in tema di apparenza della servitù. 
Destituita di fondamento è anche la censura sulla ritenuta sussistenza dei presupposti della servitù coattiva di acquedotto, che, secondo le ricorrenti, sarebbe affet ta da m otivazione apparente.  ### di rinvio, contrariamente a quanto asserito in ricorso, ha desunto la prova della disponibilità dell'acqua e della sufficienza della stessa (richieste dalla disposizione dell'art. 1037 cc) da una serie di circostanze emerse dall'istruttoria (deposizioni testimoniali e consulenza tecnica) dan done adeguata motivazione. Ha richiamato infatti (v. pag. 9) le vicende di natura ne goziale intercorse negli anni 80 tra le parti e la presenza di una tubazione interrata di riserva riscontrata dal ### la motivazione esiste ed è comprensibile, sicché non può dirsi apparente. Del resto, il vizio di motivazione apparente de lla sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 36 0, comm a 1, n. 5, c.p.c. ricorre 12 di 16 quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decision e, perché recante argomentazioni obiettivamente in idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipote tich e, congetture (S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/202 2 Rv. 664061; Se z. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526). 
La censura, in definitiva, lungi dal dimostrare la ripetizione di errori di diritto o criticit à argomentative, tende a so llecitare una diversa rivalutazione dei fatti, e dunque non coglie nel segno. 
Infondata è altresì la doglianza sulla violazione del giu dicato interno sul carattere p ubblico del p assaggio costituito dalla sentenza di primo grado, posto che al giudice di appello era stata devoluta nuovamente - e senza limitazioni di sorta - la questione della servitù di passaggio pedonale su l fondo d ei convenuti e, d'altra parte, se si fosse format o un giudicato int erno sull'uso pubblico del passaggio, come oggi si assu me, questa ### lo avrebbe senz'altro rilevato già con la sentenza 2015.  3 Col terzo motivo si denunzia la violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia. Si sostiene che la ### di rinvio ha omesso di pron unciare sulla dedotta insussistenza, ai sensi dell'art. 1033 secondo comma cc, delle condizioni per la costituzione della servitù di acqu edotto, in quanto, come accertato anche dal consu lente tecnico, le tubazioni idriche attraversavano il giardino di proprietà del convenuto. 
Il motivo, a differenza dei due precedenti, è fondato. 
Con l'atto di appello i ### avevano dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 1033 cc obiettando (v. pagg. 10 e 11) che detta servit ù non poteva gravare su di un giardino (la doglianza risulta riportata anche nella sentenza di questa ### n. 13 di 16 1675/2015 ove a pag. 6 è trascritta una sintesi della stessa e la relativa risposta data con la prima sentenza di appello del 2008). 
Ebbene, come già esposto in narrativa, la ### di Cassazione con la citata sent enza n. 1675/ 2016 aveva ritenuto assorbito il relativo motivo di ricorso (il quinto, riguardante proprio la violazione dell'art. 1033 cc) e quindi il giudice di rinvio era tenuto a riesaminare la questione de ll'attraversam ento del giardino, riproposta dai ### con la comparsa di riassunzione a pag. 20 (cfr. atti). Infatti, le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione esp ressamente d ichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizion e, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (cfr. Sez. 2 -, Sen tenza n. 28751 del 30/11/2 017 Rv.  646532; Sez. 2, Sentenza n. 18677 del 12/09/2011 Rv. 618922).  ### d i rinvio, pe rò, ha t ralasciato de l tutto l'esame di questa censura incorren do così nel vi zio di cui all'art. 112 cpc e pertanto la sentenza va cassat a, affinch é un nuovo giudice di rinvio, limitan do il suo esame esclusivamente a tale spe cifica doglianza, provveda a rimediare alla lacuna in cui è incorsa la ### d'Appello con l'impugnata sentenza.  4 ### del motivo che precede assorbe logicamente l'esame del quarto motivo, con cui si denunzia la violazione dell'art.  “2967” ( così testualmente, ndr, ma t rattasi di u n mero errore materiale nella trascriz ione dell'articolo ch e, evidenteme nte è il 2697 cc), degli artt. 2727, 2729, 1033 e 1037 cc per avere la ### d'Appello omesso di considerare l'attraversamento del giardino con le tubazioni.   5 Con il qui nto ed ultimo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1226, 2697 e 29 09 cc per avere la ### d'App ello violato il giudicato interno formatosi con la sentenza di primo grado sulla assenza di prova dei danni in man canza di specifica impugnazione incidentale dell'attore. 14 di 16 La censura è infond ata perché con l'appello era stata interamente devoluta al secondo giu dice la questione de l risarcimento dei danni anche sotto il profilo della prova dell'an e, d'altra parte, l'attore, risultato vittorioso in primo grado, non era di certo tenuto a proporre appello inciden tale sul risarcimento dei danni, liquidatigli equitativamente nell'importo di €. 2.000,00. 
Inoltre, anche in tal caso vale il rilievo tranciant e, esposto nella trattazione de lla p arte finale del primo motivo: se si fosse formato un giudicato interno sull'assenza di prova del danno, come oggi si assume, questa ### lo avrebbe senz'altro rilevato già con la senten za 2015 ed invece h a ritenuto assorbita l a relativa questione (ottavo motivo di ricorso: v. pagg. 13 e 14).  6 Occorre adesso procedere all'esame dell 'unico motivo di ricorso incidentale con cui gli eredi dell'attore denunziano ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc l'omesso esame di fatto decisivo per avere la ### di rinv io omesso di consi derare l'in idoneità della soluzione stabilita dal CTU nell'elaborato peritale del 4.10.2005 in ordine al ripristino del passa ggio pedonale, nonché nell'avere considerato come definitiva una soluzione disposta dalla ### d'Appello solo in via temporanea in sede di inibitoria della sentenza di primo grado. 
Il motivo è inammissibile. 
Come affermato dalle sezioni unite, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 de l d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agost o 2012, n. 134, int roduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabil e per cassazione, relativo all'omesso esame d i un fatto storico, pr incipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il 15 di 16 ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", te stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" t ale fatto sia stato ogg etto d i discussione processuale tra le parti e la sua "de cisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in cau sa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu dice, ancorch é la sentenza non abbia dato conto di tut te le risu ltanze probatorie (cfr. Se z. U, Sentenza 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). 
Nel caso in esame, si è chiarament e fuori da tale ipote si perché, come emerge con e strema chiarezza dalla lettura del ricorso inciden tale la censura si appunta essenzialmente su lla motivazione della sentenza (v. pagg. 38, 39, 41, ove di denunzia appunto il “vizio motivazional e”, “il ragionament o errato ed illogico”, “ l'insufficienza e la contraddittorietà della s entenza”, “l'erroneità e insufficienza della motivazione”) e quindi ripropone in sostanza un vizio che, per espressa scelta del legislatore, è stato espunto dal novero di quelli denunziabili in cassazione (cfr. art. 360 comma 1 n. 5, nella versione applicabile alla presente fattispecie considerata la data di pubblicazione della sentenza impugnata). 
Il fatto decisivo era l'acce rtamento dell'esistenza di u n passaggio pedonale alternativo e, seppure con esito difforme dalle aspettative delle eredi ### la ### di merito l'ha esaminato sulla scorta di una diversa valorizzazione degli elementi istruttori (attività, questa, pienamente rie ntrante nelle prerogative del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità). 
In conclusione, respinti i primi due motivi di ricorso principale nonché il quinto mot ivo e i l ricorso incidentale, accolto il terzo motivo di ricorso principale e dichiarato assorbito il quarto motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con nuovo 16 di 16 rinvio alla ### d'Appello di ### in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. 
Sussistono i presupposti processuali p er il versam ento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115 -, da parte delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificat o pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  la ### rigett a il primo, il secondo e il q uinto motiv o di ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo di ricorso principale e dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugn ata in relazione al motiv o accolto con rinvio alla ### d'Appello di Ge nova in dive rsa composizione anche per le spese del presente giudizio. 
Dà at to della sussist enza dei presuppost i processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a q uello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  ### 27.10.2022.   

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Orilia Lorenzo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-01-2024

... stessa P.A., che aveva operato una correzione ex post dei dati, “integrandoli in forma presuntiva”. ### al princip io di no n contestazione, parte ricorrente ha fatto delle considerazioni estremamente generiche, senza riportare le difese sul punto dei medici interessati. Per ciò che concerne il dott. ### si osserva che è il giudice del merito l'unico legittimato a stabilire il peso da dare alle prove legittimamente acquisite agli atti. Infine, il motivo è infondato per quel che interessa la ripartizione dell'onere della prova, atteso che, venendo in rilievo un'azione di esatto adempimento, trova applicazione il principio per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso n. 14235/2018 proposto da: INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### via IV Novembre 14; -ricorrente contro #### e ### rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### lli e ### ed elett ivamente domicilia ti presso lo studio ### & ### in #### 18; -controricorrenti - nonché ### - intimato - avverso la SENTENZA della Corte d'appello di Genova, n. 414/2017, pubblicata il 13 gennaio 2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal ### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due ricorsi distinti depositati presso il Tribunale di La Spezia il 13 marzo 2015 e il 16 marzo 2015 ##### e ### medici specialisti ambulatoriali titolari di incarico libe ro professionale con l'### hanno chiesto che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento del 23 luglio 2014 con il quale lo stesso ### aveva ridotto le ore dei rispettivi incarichi lavorativi, con condanna dell'istituto stesso a ristabilire l'orario settimanale precedente e a corrisponde re le differ enz e retributive maturate. 
Il Tribunale di La Spezia, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 115/2017, li ha accolti. 
L'### ha p roposto appello che la Corte d'appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 414/2017, ha rigettato. 
L'### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  #### nio ### e ### si sono dif esi con controricorso.  ### non ha svolto difese. 
La parte ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo la parte ricorrente contesta la viola zione o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1362 e 2237 c.c. in quanto, venendo in rilie vo un'ipotesi di recesso da un libero rapporto professionale, avrebbe dovuto essere applicato l'art . 2237 c.c., ai sensi del quale il cliente d'opera sarebbe stato tenuto solo a rimborsare al prestatore le spese sostenute e il compenso per l'attività svolta. 
In particolare, anche ove il diritto di recesso fosse stato esercitato, come nella specie, per il venire meno delle relative esigenze, non poteva avere fondamento la domanda del medico di ripristino, anche parziale, del rapporto. 
Non sarebbe stata ammissibile, quindi, una tutela reale, con conseguente diritto al ripristino del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in presenza di una riduzione dell'orario del medico perché non più rispondente alle esigenze pubbliche. 
La contrattazione collettiva non avrebbe regolato la materia siccome l'art. 5 dell'Accordo collettivo nazionale ### per la disciplina dei rapporti con i ### non prevedeva che, in ipotesi di illegittimità del recesso della P.A., potesse essere ripristinato l'orario ridotto. 
Non sarebbe stato possibile, quindi, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., interpretare detto contratto nel senso che avesse derogato all'art. 2237 La doglianza è inammissibile. 
Innanzitutto, si osserva che oggetto del contendere non è il recesso da un contratto di lavoro autonomo, ma la riduzione unilaterale dell'orario, sulla base del quale era determinato il compenso dei medici. 
Questi ultimi hanno contestato un inadempimento della controparte e hanno chiesto, quindi, il pagamento di ciò che sarebbe stato loro dovuto, esercitando un'azione di esatto adempimento. 
Si esula , pertanto, a strett o rigore, dalla questione del recesso e, quindi , dall'ambito dell'art. 2237 A prescindere da ciò, si evidenzia, poi, che l'### chiede, nella sostanza, di chiarire se l'art. 5 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni per il quadriennio 2006-2009 deroghi o meno al disposto dell'art. 2237 c.c., integrandolo nel senso di stabilire in quali casi detto recesso è possibile. 
Al riguardo, si osserva che l'art. 4 d i detto ### collettivo nazionale, denominato ### operativa: riorganizzazione degli orari e mobilità, prescrive, al comma 1, che: “Ferma restando la garanzia, in via generale, del mantenimento dell'orario complessivo di incarico dello specialista, fatta salva la verifica annuale di cui al successivo art. 16, comma 6, al fine del migliore funzionamento del ### l'### può adottare provvedimenti di flessibilità operativa anche temporanea come di seguito specificato”. 
Il successivo art. 5, invece, intitolato significativamente “### o soppressione dell'orario - ### dell'incarico”, recita che: “In caso di persistente contrazione del numero degli infortuni e delle malattie professionali o delle richieste di attività specialistiche afferenti i compiti affidati all'### - documentata attraverso le statistiche sanitarie rilevate nell'arco di un anno e secondo il numero delle prestazioni sanitarie erogate e dei parametri di ponderazione delle stesse di cui all'art. 16, comma 6 - nell'impossibilità di dare corso alle misure di flessibilità operativa di cui all'art. 4, l'### nella figura del Dirigente Responsabile de lla ### che ha conferito l'incarico, può disporre la riduzione o la soppressione dell'orario di attività di uno specialista, dandone comunicazione all'interessato.  ### provvedimento di riduzione o di revoca di cui al comma 1 ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione. 
Avverso la decisione dell'### l'interessato può proporre ricorso al ### di cui alla norma particolare n. 2 entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta.  ### ha effetto sospensivo sull'adozione del provvedimento. 
Il Comit ato ### decide sull'op posizione sentito l'interessato e pre vio parere del ### di cui all'art. 11 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. 
Lo specialista può chiedere la riduzione dell'orario di attività in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell'orario ridotto”. 
Dalla lettura delle disposizioni risulta, innanzitutto, che la contrattazione in esame ha introdotto all'art. 4 una garanzia generale di mantenimento dell'orario complessivo di incarico dello specialista. 
Inoltre, l'art. 5, comma 1, ha precisato le circostanze in presenza delle quali è possibile, per l'### ridurre o sopprimere l'orario di attività di uno specialista (ossia, “In caso di persistente contrazione del numero degli infortuni e delle malattie professionali o delle richieste di attività specialistiche afferenti i compiti affidati all'### - documentata attraverso le statistiche sanit arie rile vate nell'arco di un anno e secondo il numero delle prestazioni sanitarie erogate e dei parametri di p onderazione delle stesse di cui all'art. 16, comma 6 - nell'impossibilità di dare corso alle misure di flessibilità operativa di cui all'art. 4 (…)”). 
Nessun ambito di applicazione vi è, quindi, ove voglia discutersi di riduzioni o soppressioni dell'orario di attività in esame, per l'art. 2237 Una volta chiarito ciò, deve sottolinearsi che la corte territoriale ha accertato, comunque, che non era stato rispettato il procedimento previsto dal citato art.  5 e che non ne ricorrevano i presupposti di applicazione.  ### alla contestazione di parte ricorrente concernente l'infondatezza della domanda del medico di ripristino, anche parziale, del rapporto, si osserva che, nella specie, la corte territoriale non ha concesso una non prevista tutela reale delle ragioni dei lav oratori, ma, semplicement e, ha riattivato il corret to svolgimento del rapporto di lavoro autonomo in corso fra le parti, interrotto dall'inadempimento della medesima ### 2) Con il secondo motivo l'### contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in quanto esso avrebbe effettuato le rilevazioni previste dall'art. 5 del citato ### collettivo. La corte territoriale avrebbe pure ripartito in maniera non corretta l'onere della prova, siccome veniv a in rilievo un rappo rto di lavoro autonomo, con la conseguenza che i fatti in base ai quali si sarebbe proceduto a ridurre l'orario di lavoro sarebbero state le prestazioni degli stessi medici interessati e che, quindi, questi ultimi avrebbero dovuto provare la non veridicità delle rilevazioni citate. 
Inoltre, i detti medici non avrebbero contestato siffatte rilevazioni. 
Infine, sarebbe stato dato troppo peso alle dichiarazioni del dott. ### La doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata. 
Risulta inammissibile con riferimento al dedotto compimento delle rilevazioni previste dall'art. 5 del citato ### collettivo. 
Infatti, l'### non ha criticato in maniera puntuale la sentenza della Corte di appello di Genova ove questa ha accertato, alle pagine da 8 a d 11, l'inattendibilità in concreto degli accertamenti effettuati sulla base dei parametri di un ### adottato in epoca successiva al periodo in valutazione. Tale inattendibilità era stata riconosciuta, peraltro, ad avviso del giudice di secondo grado, dalla stessa P.A., che aveva operato una correzione ex post dei dati, “integrandoli in forma presuntiva”.  ### al princip io di no n contestazione, parte ricorrente ha fatto delle considerazioni estremamente generiche, senza riportare le difese sul punto dei medici interessati. 
Per ciò che concerne il dott. ### si osserva che è il giudice del merito l'unico legittimato a stabilire il peso da dare alle prove legittimamente acquisite agli atti. 
Infine, il motivo è infondato per quel che interessa la ripartizione dell'onere della prova, atteso che, venendo in rilievo un'azione di esatto adempimento, trova applicazione il principio per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). 
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al credito re istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come q uello di informazione, ovvero p er mancata osservanza dell'ob bligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001).  3) Con il terzo motivo l'### contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione del menzionato ### collettivo e dei successivi ### del 20 dicembre 2012 e del 17 luglio 2013 in quanto sarebbe stata priva di fondamento l'affermazione della corte territoriale in ordine alla retroatt ività del nuovo sistema di ponderazione. Detto nuovo si stema, comunque, avrebbe favorito i medici. Inoltre, avrebbe dovuto tenersi conto che l'amministrazione non aveva alcun obbligo di implementare i turni esistenti. 
La dog lianza è inammissibile per le ragioni che ha nno condotto alla dichiarazione di inammissibili tà del p rimo motivo e perché l'### non si confronta con l'affermazione dell a Corte d'appello di Genova in ordine all'inattendibilità in concreto del nuovo ### 4) Il ricorso è rigettato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tranne che nei confronti di ### il quale è rimasto intimato. 
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per la parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p ari a quello dovuto per l'impug nazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).  P.Q.M.  La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lit e in favore dei controricorrenti, che liquida in € 7.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; - dà atto che sussiste l'obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 19  

Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Cavallari Dario

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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 30/2024 del 08-01-2024

... emesso (previo provvedimento di correzione errore materiale) in data 4 luglio u.s. dal Tribunale di ### a definizione del procedimento monitorio RG 2130/18 con il quale veniva ingiunta al sig. ### n.q. di mandatario, la consegna dei documenti inerenti il “rapporto di mandato” tra la sig.ra ### ed il condominio predetto, in particolare: verbali di assemblea a far data da gennaio 2012; fatture attive e passive riferibili al condominio a far data da gennaio 2012; registro contabilità a far data dall'anno 2012; movimenti sui rapporti di c/c bancario del condominio; integrale documentazione relativa all'installazione del motoscale del condominio e correlate richieste di rimborso verso i competenti enti; attestazione dei compensi ricevuti dal condominio da parte dell'amministratore; copia (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale Civile di ### composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.  ### a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data ### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al n. 5346 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 TRA ### G.L. Ceruso 5 in ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### giusta delega in atti - OPPONENTE E ### n.q. di procuratore generale di ### rappresentato e difeso dall'Avv .### e dall'Avv. ### giusta delega in atti - ### OGGETTO: ### CONCLUSIONI : ### verbale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, il ### G.L. 
Ceruso 5 in ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 863/2018, emesso (previo provvedimento di correzione errore materiale) in data 4 luglio u.s. dal Tribunale di ### a definizione del procedimento monitorio RG 2130/18 con il quale veniva ingiunta al sig. ### n.q.  di mandatario, la consegna dei documenti inerenti il “rapporto di mandato” tra la sig.ra ### ed il condominio predetto, in particolare: verbali di assemblea a far data da gennaio 2012; fatture attive e passive riferibili al condominio a far data da gennaio 2012; registro contabilità a far data dall'anno 2012; movimenti sui rapporti di c/c bancario del condominio; integrale documentazione relativa all'installazione del motoscale del condominio e correlate richieste di rimborso verso i competenti enti; attestazione dei compensi ricevuti dal condominio da parte dell'amministratore; copia contratto assicurazione condominiale per responsabilità civile verso terzi e documentazione per liquidazione danni; fatture relative all'installazione delle elettrovalvole dei termosifoni. 
A sostegno dell'opposizione deduceva: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore del foro di ### ai sensi dell'art. 23 c.p.c.; 2) la carenza di interesse ad agire da parte dell'opposta avendo quest'ultima compromesso la vendita della propria unità immobiliare in data ###; 3) la genericità della pretesa stante l'indeterminatezza della documentazione richiesta. 
Tanto premesso, insisteva per la revoca del d.i. opposto con vittoria di spese. 
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto per resistere alla domanda chiedendone il rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto. 
La causa, dopo una serie di rinvii finalizzati al raggiungimento di una composizione bonaria, è infine stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2021.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### di incompetenza per territorio appare infondata. 
Preliminarmente si osserva che l'emissione del decreto monitorio è stata correttamente richiesta nei confronti del #### in proprio, quale mandatario della condomina istante e non nei confronti del ### di Via G.L. Ceruso 5 in ### trattandosi di attività (quella del rilascio dei documenti) che spetta esclusivamente a lui compiere (cfr. anche Tribunale di Taranto sentenza n. 83.2022). 
Per l'effetto, deve essere dichiarata la contumacia del #### che risulta avere svolto opposizione non in proprio ma n.q. di amministratore del ### e la carenza di legittimazione attiva di quest'ultimo, non vertendosi nell'ambito di una controversia tra condomini, ma esclusivamente tra condomino ed amministratore per il rilascio di documenti. 
Consegue pertanto la competenza del foro di ### ex art. 18 c.p.c., avendo il #### in ### la propria residenza. 
Parimenti infondati appaiono i restanti motivi di censura, in quanto la stipula di un contratto preliminare di compravendita non vale a far cessare la qualifica di condomino almeno fino alla sottoscrizione del rogito definitivo, non senza osservarsi che, per giurisprudenza consolidata, il condomino non è tenuto a giustificare il motivo della richiesta, tanto più in un caso come quello in esame in cui era stato raggiunto da una richiesta di pagamento dell'importo di ### 7.000,00 inoltrata dall'amministratore del condominio (cfr pag. 1 ricorso). 
Stesso discorso dicasi per ciò che concerne l'eccepita genericità dei documenti richiesti avuto riguardo al fatto che gli stessi risultano compiutamente dettagliati a pag. 3 del ricorso. 
Nel merito, ritiene il Tribunale che non possa darsi atto della cessazione della materia del contendere, pur avendo il #### portato in udienza la documentazione cartacea richiesta dalla parte opposta. 
Difatti, al di là del rilievo (non dirimente) secondo cui la stessa non risulta essere stata depositata telematicamente, nonostante l'invito rivolto dal Tribunale - dovendo in tal senso quanto meno dubitarsi che il petitum (rectius: bene della vita oggetto della domanda), coincida con l'atto processuale da depositarsi in modalità telematica - va messo in evidenza che tale documentazione non risulta mai pervenuta nella concreta disponibilità del condomino. 
Si legge difatti dal verbale di udienza “### luce di quanto sopra dedotto, la scrivente difesa rimette a disposizione della controparte banco iudicis la ridetta documentazione numerata ed elencata come da indice allegato, solo previo integrale pagamento delle copie medesime” (ud. 17.12.2020); orbene, per quanto l'art. 1129 c.c. preveda espressamente il diritto del condominio di estrare copia dei documenti previo rimborso delle spese, va detto che, nel presente caso, era già stato emesso un provvedimento giudiziale che andava prioritariamente adempiuto senza condizioni, salvo in separata sede la richiesta di evasione del costo delle fotocopie. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale; 2) Dichiara la carenza di legittimazione attiva del Via G.L. Ceruso 5 in ### 3) Dichiara la contumacia di ### 4) Rigetta l'opposizione a D.I.; 5) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in ### 2.300,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale; ### 05/01/2024 Il Giudice O.P.  

causa n. 5346/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Pagniello Fabrizio

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 2813/2023 del 04-10-2023

... le date di nascita dei ricorrenti. La correzione risulta in linea con le risultanze degli atti di nascita prodotti in giudizio (### docc.13-14). Si riportano le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo: “accertare e dichiarare lo status di CITTADINO ITALIANO: #### (270.012.138 - 45), nato il 10 dicembre 1997- (rectius 1977) - a #### residente in Av. Doria, 426 apt. 81 Vila Alexandrina; C ### (290.561.538-97) nato il 29 settembre(rectius luglio)- 1982 a #### residente in Av. Doria, 426 apt. 81 Vila Alexandrina; in quanto essendo discendenti di cittadini italiano o comunque figli di persona a sua volta discendente di cittadino italiano, sono a loro volta cittadini italiani ai sensi e agli effetti ### il: 06/10/2023 n.13487/2023 importo 200,00 dell'art. 1 n° 1 della legge 555 del 1912 (leggi tutto)...

R.G. nr. 5316/ 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE ### in materia di ### Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE in persona del giudice dott. ### all'esito della trattazione cartolare del 29/09/2023 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al nr. 5316/2023 R.G. promossa da #### nato il 10 dicembre 1977 a ### (### e ### nato il 29 luglio 1982 a ### (###, elettivamente domiciliati in ### alla via ### di ### 265 presso lo studio dell'Avv.  ####; RICORRENTI CONTRO MINISTERO DEL###, in persona del ### l.r.p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di ### RESISTENTECONTUMACE E ### PUBBLICO MINISTERO in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di ### Registrato il: 06/10/2023 n.13487/2023 importo 200,00
INTERVENUTO CONCLUSIONI: come da note scritte depositate il ### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano ### nato il 13 agosto 1856 in provincia di ### da ### e ### emigrato in ### dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza italiana, (### docc.1-3 e CNN, in atti). 
Con decreto del 13/06/2023 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 29/09/2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. 
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del ### della Repubblica del Tribunale di ### che non ha precisato le conclusioni. 
Il convenuto Ministero dell'### deve essere dichiarato contumace atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza gli sono stati notificati a mezzo pec consegnata l'11/07/2023 nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di ### Parte ricorrente ha depositato note scritte di trattazione il ### con le quali ha emendato le date di nascita dei ricorrenti. La correzione risulta in linea con le risultanze degli atti di nascita prodotti in giudizio (### docc.13-14). 
Si riportano le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo: “accertare e dichiarare lo status di CITTADINO ITALIANO: #### (270.012.138 - 45), nato il 10 dicembre 1997- (rectius 1977) - a #### residente in Av. Doria, 426 apt. 81 Vila Alexandrina; C ### (290.561.538-97) nato il 29 settembre(rectius luglio)- 1982 a #### residente in Av. Doria, 426 apt. 81 Vila Alexandrina; in quanto essendo discendenti di cittadini italiano o comunque figli di persona a sua volta discendente di cittadino italiano, sono a loro volta cittadini italiani ai sensi e agli effetti ### il: 06/10/2023 n.13487/2023 importo 200,00 dell'art. 1 n° 1 della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 30/1983, per i diversi motivi sopra specificati;per l'effetto: - ordinare al Ministero dell'### e per esso all'### dello Stato Civile competente e/o ad ogni altra ### amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese ed oneri professionali da distrarsi.” Dalla documentazione versata in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: ### emigrava in ### in epoca imprecisata dove contraeva matrimonio il ### in ### con ### (### doc.2). 
Dalla loro unione nasceva il ### in ### il quale, a sua volta, si sposava il ### in ### con ### (### docc.4-5). Dall'unione di questi ultimi nasceva il ### in ### il figlio ### (### doc. 6), il quale convolava a nozze il ### con ### con la quale generava il figlio ### nato il ### in ### (### docc. 8-10). 
Questi contraeva matrimonio il ### in ### con ### la quale, a seguito del matrimonio, passava a firmare come ### (### doc.11). Dall'unione di questi ultimi nascevano gli odierni ricorrenti: ##### nato il 10 dicembre 1977 a ### (### e #### nato il 29 luglio 1982 a ### (###, (### docc.13- 14).  ### AD AGIRE In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti ### il: 06/10/2023 n.13487/2023 importo 200,00 di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art.  100 c.p.c.). 
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'### È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di ### 18710/2016). 
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'### non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'### oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.   Nel caso di specie sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti hanno prodotto le istanze datate 10/02/2019 che affermano di aver inviato via email al competente ### di ### tramite comunicazioni e-mail (### documento senza numero denominato “### di cittadinanza al Consolato”, in atti). Gli stessi affermano di non aver ottenuto alcun riscontro e richiamano l'informativa reperibile sul sito del ### dove si può leggere come la lista di attesa per la convocazione dei richiedenti duri svariati anni, situazione peraltro ormai ben nota a questo ### NEL MERITO I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di discendenti diretti dell'avo italiano ### il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente ### brasiliana in ### il: 06/10/2023 n.13487/2023 importo 200,00 atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio ### il quale l'ha trasmessa a sua volta al figlio ### e da quest'ultimo è stata trasmessa al figlio ### padre degli odierni ricorrenti. 
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).   Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano ### Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile ### il: 06/10/2023 n.13487/2023 importo 200,00 in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.   LE SPESE DI LITE Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, come anche di ottenerlo nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'### E' orientamento di questa ### che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'### è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'### atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti - in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'### in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento - non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'### (…) altrimenti, l'inerzia dell'### finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese ### il: 06/10/2023 n.13487/2023 importo 200,00 processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (### Stato, 643/2016).   Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che parte attrice possa essere gravata delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'### alla stessa non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'### stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..   Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del Ministero trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.   I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, • dichiara la contumacia del Ministero dell'### • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ##### nato il 10 dicembre 1977 a ### (### e #### nato il 29 luglio 1982 a ### (### sono cittadini italiani; ### il: 06/10/2023 n.13487/2023 importo 200,00 • ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; • condanna il Ministero dell'### a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. ### D'### che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Si comunichi.  ### 3 ottobre 2023 Il Giudice Dott. ### il: 06/10/2023 n.13487/2023 importo 200,00

causa n. 5316/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Castagnini Umberto

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6567/2024 del 27-06-2024

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TRIBUNALE DI NAPOLI 12 SEZIONE CIVILE VERBALE D'### 27.6.2024 DAVANTI AL G.U. PRES. DOTT.SSA P. #### CIVILE NELLA CAUSA ISCRITTA AL N° 22339/2023 RG: Il G.U. del Tribunale di Napoli dott.ssa ### , esaminati gli atti di causa , lette le conclusioni e visto l'art. 281 sexies c.p.c. , all'esito della discussione orale della causa tenutasi mediante il deposito di ### scritte per l'odierna udienza, decide la presente controversia mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli XII sezione civile, in composizione di Giudice Unico nella persona del ### Dott.ssa ### unico ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ### causa n. 22339/2023 R.G. avente ad oggetto: risoluzione contratto di appalto di servizi TRA ### (cf./p.iva IT###), in persona del suo amministratore unico ### (cf. ###), con sede ###Napoli alla via ### n. 98, elett.te domiciliat ###, presso l'avv. ### (###), che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di mandato in atti allegato alla citazione ### E ### (cf./p.iva ###), in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in #### alla via ### sc ### contumace IN FATTO ED IN DIRITTO ### ha convenuto in giudizio ### e - premesso di aver stipulato con quest'ultima in data ### un contratto per la fornitura di servizi nel settore informatico/pubblicitario meglio descritti in citazione per il prezzo convenuto di € 10.980,00 (comprensivi di iva) fatturati in anticipo con fattura n. 49 del 6.3.2013, e di aver eseguito regolarmente le prestazioni - ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta che si era resa morosa nel pagamento dell'intero corrispettivo da versarsi in 3 rate rispettivamente di € 4.980,00 scadente 31.3.2023, di € 3.000,00 scadente il ### , e di € 3.000,00 scadente 31.5.2023; precisava al riguardo di aver sospeso alla fine dell'aprile 2023 le ulteriori prestazioni rimanenti, che quelle fino ad allora eseguite avrebbero trovato adeguato corrispettivo nelle prime due rate di corrispettivo, e che il danno subìto per l'avverso inadempimento era parametrabile al mancato guadagno pari l'ultima rata di corrispettivo. . 
Chiedeva, quindi, anche la condanna della ### al risarcimento dei danni subiti quantificandoli in € 10.980,00 oltre interessi. 
Non si costituiva la convenuta nonostante regolare notifica a mezzo pec in data ### per l'udienza del 26.2.2024, e ne va ora dichiarata la contumacia.  ------------------------------------ La domanda è fondata : parte attrice ha dimostrato la sussistenza del contratto regolarmente sottoscritto intercorso con la controparte - e dunque il titolo fondante le proprie pretese risolutorie - , contratto dal quale emerge anche che le parti ebbero a stabilire convenzionalmente il foro del tribunale di Napoli per eventuali insorgende controversie. 
I testi escussi, ### informatico programmatore web e tecnico per assistenza all'interno della ### sin da 2016 - , e ### - dipendente della società attrice con mansioni social media manager - testi le cui deposizioni appaiono particolarmente attendibili essendo stati proprio costoro ad eseguire le prestazioni, hanno entrambi confermato che la società attrice ebbe ad eseguire in favore della ### tutte le prestazioni dedotte in contratto e segnatamente il ### cioè l'attività di sviluppo ai fini della pagina social e della ricerca su google, il posizionamento dei motori di ricerca sul web, social marketing e formazione, il tutto con le tempistiche contemplate; il teste ### in dettaglio, ha ulteriormente chiarito che le attività eseguite furono “a) definizione delle parole chiave di ricerca e della tipologia di target da raggiungere all'interno dei motori di ricerca, con prevalenza territoriale delle attività; b) verifica ed analisi del sito web del cliente con definizione dei correttivi da richiedere al webmaster; c) verifica ed analisi dei contenuti delle pagine prodotti per verificare la congruità con le richieste dei motori di ricerca; d) controllo e correzione in base alla presenza di parole chiave e al requisito di coerenza delle pagine istituzionali del sito web; e) modifica e/o inserimento tag all'interno delle pagine istituzionali e pagine prodotti all'interno del sito web; f) creazione e/o modifica file xml ### per la comunicazione con il crawler del sito web g) creazione di 4 blog di appoggio su piattaforma google per link building e link di ritorno da e per sito; h) creazione sezione news/blog all'interno del sito web per link building e link di ritorno diretto; i) creazione di articoli ad hoc su giornale on line www.nes24oresu24.it al fine di accrescere la reputazione e la fiducia nella qualità del sito web agli occhi dei motori di ricerca; l) creazione/modifica piattaforma ### - ### con le informazioni dettagliate dell'azienda; m) iscrizione sito web alle principali piattaforme di SEO Directory”. 
Entrambi i testi hanno, poi, chiarito di aver interrotto ogni ulteriore prestazione perché non erano stati pagati i corrispettivi alla sara ### aggiungendo che tutti i lavori previsti per il primo trimestre erano stati regolarmente completati, e che in sostanza mancava la manutenzione e la programmazione dei post futuri cioè l'aggiornamento. 
Per contro, parte convenuta non ha dimostrato di aver versato i corrispettivi convenzionalmente fissati, sicchè è evidente il grave inadempimento della ### rispetto alla principale obbligazione a suo carico gravante; ciò che giustifica l'invocata pronunzia di risoluzione contrattuale a suo carico. 
Quanto al risarcimento del danno subìto dall'attrice a causa dell'avverso inadempimento, non v'è dubbio che v'è un significativo danno emergente identificabile alla mancata percezione del corrispettivo netto relativo alle lavorazioni eseguite , quantificabile in € 6000,00 - e non € 6.980,00 come richiesto dalla ### posto che l'iva non rappresenta un introito a vantaggio della creditrice ma un tributo - tenuto conto che i testi hanno chiarito che fino alla sospensione dei servizi a fine aprile 2023 tutte le attività di indicizzazione erano state eseguite e ripetute (in quanto andavano fatte continuamente) e che tutte le attività di aggiornamento erano state eseguite giornalmente. Sussiste, altresì, un danno da lucro cessante posto che l'attrice avrebbe potuto fruire dei corrispettivi relativi all'ulteriore attività di aggiornamento , consistente nella manutenzione e nella programmazione dei post futuri sino al 31.5.2023 , ove il contratto avesse avuto regolare decorso; in tale ottica detto danno è quantificabile negli astratti corrispettivi che sarebbero stati percepiti, pari benvero ad € 3.000.00 . 
Globalmente, dunque, il danno subìto dall'attrice ammonta ad € 9.000,00 su cui dovranno decorrere gli interessi legali di mora dal 5.5.2023 , data di costituzione in mora mediante pec, sino al saldo effettivo . 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo a carico della convenuta secondo le indicazioni e prescrizioni del Dm 55/2014 come modificato dal Dm 147/2022 (tabella 2 , scaglione 5.200,01- 26.000,00 , tutte le fasi , valori medi salvo la fase decisionale al valore minimo in difetto di comparse conclusionali). 
La presente sentenza è esecutiva ex lege.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando ex art. 281 sexies c.p.c., così provvede: in accoglimento della domanda attrice, -dichiara la risoluzione del contratto di fornitura opera d'ingegno stipulato fra le parti in data ### per grave inadempimento della convenuta ### ; -condanna la convenuta ### in persona del l.r. p.t. al risarcimento dei danni in favore dell'attrice ### liquidati in complessivi € 9.000,00 , come specificato in parte motiva, oltre interessi legali di mora dal 5.5.2023 al saldo effettivo; -condanna ### in persona del l.r. p.t al pagamento in favore di ### S.r.l. delle spese processuali liquidate in € 237,00 per esborsi ed € 4.227,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese forfettario al 15% ed oltre Iva e Cap ex lege.  -Sentenza esecutiva.  -Manda alla Cancelleria Napoli 27.6.2024 Il G.U.   Pres. Dott.ssa

causa n. 22339/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Bonavita Paola

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