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Tribunale di Vercelli, Sentenza n. 547/2025 del 11-12-2025

... epicondilite gomito sinistro; esiti di intervento di correzione di alluce valgo bilaterale; fascite plantare e osteofitosi calcaneare con alterazione dell'appoggio podalico. - OSAS in ### notturno. - Portatore di minimo rigurgito delle valvole A-V con FE conservata.” ### così argomenta sull'invalidità richiesta: “Le limitazioni articolari degli arti superiori e inferiori, ed elettivamente del rachide sofferte dal signor ### interferiscono negativamente con l'attività lavorativa praticata, in maniera concorsuale iperadditiva e sono accentuate dalla componente patologica psichica. Rendono, infatti, gravosi gli atti lavorativi di carico, le principali posture obbligate, con un progressivo aggravamento della sintomatologia da sollecitazione funzionale, nell'arco della giornata, che rende penose anche la deambulazione e il carico ortostatico. ### di liquidazione ctu n. cronol. 2273/2025 del 12/12/2025 ### di liquidazione ctu n. cronol. 2272/2025 del 12/12/2025 È evidente che il regolare svolgimento dell'attività lavorativa in esame concretizza una situazione di lavoro in usura, che contrasta con la tutela della salute dell'### nell'adempimento delle usuali mansioni confacenti alle (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE-LAVORO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro dr.ssa ### ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 847/2023 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria TRA ### , residente in ### e rappresentato e difeso dall'avv.  ### (###) e presso il suo studio in #### n. 38, elettivamente domiciliato giusta delega allegata al ricorso RICORRENTE E I.N.P.S. - ### con ### in ### in persona del Presidente e legale ### pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito dr. #### in ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### della ### provinciale dell'### Oggetto: ### ex art. 445 bis, VI comma c.p.c. 
Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 2273/2025 del 12/12/2025
Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 2272/2025 del 12/12/2025
Le parti hanno concluso come precisato all'odierna udienza di discussione. 
Motivi della decisione A seguito dell'espletamento dell'### e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ### ha depositato atto di contestazione delle conclusioni del CTU in punto mancato riconoscimento del grado di invalidità previdenziale prescritto dalla legge per acquisire il diritto al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984 (assegno di invalidità) e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: - che non era condivisibile la conclusione del ### Dott. Fortuna, che non collegando le singole patologie alle mansioni lavorative svolte in passato e che potrebbe svolgere in futuro in base alle competenze acquisite ed alla scolarità (attività di facchinaggio/traslochi, movimentazione merci in magazzino, operaio generico), non ha considerato il carattere usurante dell'impegno lavorativo svolto. 
Ha, quindi, concluso perché si accertasse che il ricorrente è persona invalida a decorrere dalla domanda del gennaio 2023 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84. 
Si è costituito l'### resistente rilevando l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente dal momento che la CTU depositata appare esaustiva e correttamente effettuata. 
Acquisito il procedimento di ### già espletato fra le parti, disposta nuova CTU affidata alla Dott.ssa ### disposta integrazione alla ### con esame di ulteriore documentazione medica fornita successivamente alla visita medica già eseguita, rinnovata la CTU medico legale con la nomina di altro Consulente, nella persona del dott. ### giuste ### di liquidazione ctu n. cronol. 2273/2025 del 12/12/2025 ### di liquidazione ctu n. cronol. 2272/2025 del 12/12/2025 argomentazioni svolte dal nuovo difensore del ricorrente, la causa viene oggi discussa e decisa. 
§§§§ ### deve ritenersi fondata. 
Il ricorrente con il ricorso aveva chiesto accertarsi il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984. 
La consulenza depositata dal ### dott. ### appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva sia delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo compiuto in data ###, con proposizione della seguente diagnosi medico legale: “- Disturbo dell'adattamento cronico con ansia e depressione distimico, con ripercussioni sulla quotidianità in ambito sociale, lavorativo e delle autonomie. 
Punteggio scala GAF = 48* - Deficit algo funzionale poliarticolare in artrosi acromion claveare e tendinopatia sovraspinoso spalla dx, spondilo disco artrosi in protrusione discali multiple, ernia discale ###-### e ###-###, esiti di intervento di epicondilite gomito sinistro; esiti di intervento di correzione di alluce valgo bilaterale; fascite plantare e osteofitosi calcaneare con alterazione dell'appoggio podalico.  - OSAS in ### notturno.  - Portatore di minimo rigurgito delle valvole A-V con FE conservata.” ### così argomenta sull'invalidità richiesta: “Le limitazioni articolari degli arti superiori e inferiori, ed elettivamente del rachide sofferte dal signor ### interferiscono negativamente con l'attività lavorativa praticata, in maniera concorsuale iperadditiva e sono accentuate dalla componente patologica psichica. 
Rendono, infatti, gravosi gli atti lavorativi di carico, le principali posture obbligate, con un progressivo aggravamento della sintomatologia da sollecitazione funzionale, nell'arco della giornata, che rende penose anche la deambulazione e il carico ortostatico.  ### di liquidazione ctu n. cronol. 2273/2025 del 12/12/2025 ### di liquidazione ctu n. cronol. 2272/2025 del 12/12/2025
È evidente che il regolare svolgimento dell'attività lavorativa in esame concretizza una situazione di lavoro in usura, che contrasta con la tutela della salute dell'### nell'adempimento delle usuali mansioni confacenti alle sue attitudini. 
Pertanto, considerando il tipo di lavoro che ha comunemente svolto e/o che potrebbe svolgere il Ricorrente, ritengo che sussistano le condizioni sanitarie previste dall'art.1 della Legge 222/84.” Per quanto concerne la decorrenza di tale giudizio, il Consulente indica la data del 1° settembre 2025. 
All'odierna udienza il ricorrente personalmente ha insistito perché la decorrenza fossa riconosciuta alla data di conferimento dell'incarico al dott. ### Orbene, ritiene chi scrive che la decorrenza non possa che farsi decorrere dal 1.9.2025, anche in considerazione della valutazioni compiute dal CTU e condivise sia dal CT di parte ### dott.ssa ### (vedi pag. 13 ###, sia e soprattutto dal CT di parte ricorrente, dott. ### che in merito ha osservato quanto segue: “Vista ed analizzata attentamente la relazione peritale medico-legale di CTU da ### redatta sul caso ### la si rinviene esauriente e condivisibile in ogni sua parte e pertanto il sottoscritto ne approva ogni contenuto. 
Si ringrazia per la collaborazione, veramente fruttuosa ed encomiabile” (vedi pag. 13 ###. 
Il riconoscimento del beneficio richiesto in epoca successiva al deposito del ricorso ex art. 445 bis cpc comporta la compensazione delle spese di lite, e la condanna dell'### resistente al solo pagamento delle spese di CTU in favore dei consulenti, liquidate come in dispositivo.  PQM.  Visto l'art. 429 cpc ACCOGLIE il ricorso in opposizione ad ATP e conseguentemente ### che il ricorrente è soggetto invalido ex art.1 legge 222/84 con decorrenza da 1.9.2025.  ### di liquidazione ctu n. cronol. 2273/2025 del 12/12/2025 ### di liquidazione ctu n. cronol. 2272/2025 del 12/12/2025
COMPENSA le spese di lite tra le parti, ponendo a carico dell'### resistente le sole spese di CTU che liquida in € 500,00 per compenso, IVA ed accessori come dovuti per legge in favore del CTU dott.ssa ### ed in € 500,00 per compenso, IVA e accessori come dovuti per legge in favore del CTU dott. #### 11 dicembre 2025 Il Giudice Dott. #### di liquidazione ctu n. cronol. 2273/2025 del 12/12/2025 ### di liquidazione ctu n. cronol. 2272/2025 del 12/12/2025

causa n. 847/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Baici Patrizia

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 818/2025 del 17-05-2025

... gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di ### e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “### del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. 
Nella causa iscritta al n. R.G. 2/2024 promossa da: ### nato a ### (###, il ###, residente in ### 738, ### (###; ### nato a #### il ###, residente in ### 57, ### 24, ### (### in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori ### nato a ### (### il ### e ### nato a ### (### 14/12/2010, unitamente a #### nata a ### (### il ###,residente in ### 1470, ### 92, ### (###; ### nato a ### da ### (### il ###, residente in ###, 266, ### (###, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. ### (C.F.: ###), del ### di ### (####) unitamente all'### (C.F. ###) avvocato ### presso il foro di ### (####), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in ### alla ### n. 21 B, giusta procura alle liti in calce al presente atto; -ricorrenti contro ###'INTERNO (C.F. ###) in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### e domiciliat ###via del ### n. 15 - - resistente
Con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.  #### Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il ### e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadino italiano ### nato a ### comune in provincia di ####, il ### da ### e ### (cfr. doc. in atti n. 1) la quale era emigrato in ### dove si era unito in matrimonio con ### in data ###, a ### (### (cfr. doc. in atti n. 1). Dalla loro unione matrimoniale erano nate in ### i figli ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 2), ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 7) e la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti 10). ### italiano era poi deceduto in ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 1) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 1). 
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio in ### (### con ### ( doc. in atti n. 2) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 3); - in data #### contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione nascevano le figlie: ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 4), odierna ricorrente e ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 5); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in ### da #### (### il figlio ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 6), odierno ricorrente; con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 8); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in data ###, il figlio ### (cfr. doc. in atti n. 9), odierno ricorrente; - con riferimento alla discendenza di ### - in data ### ella contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 10) e successivamente in data ### divorziavano. Dalla loro unione matrimoniale nasceva in data ###, ### (cfr. doc. in atti n. 11) poi deceduto in data ###; - in data ###, ### contraeva matrimonio con ### e dalla loro unione nasceva, in data ###, ### (cfr. doc. in atti n.12), odierno ricorrente; - in data ###, ### si univa in matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 12) e dalla loro unione matrimoniale nascevano i figli: ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### in data ### ( doc. in atti n.14), odierni ricorrenti; Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti lamentano di essere “impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento del proprio status civitatis” a causa della condizione di stallo in cui verserebbe il ### d'### a ### (### in quanto, la piattaforma “Prenotami” adibita alle registrazione e alle prenotazioni, risulta essere bloccata non consentendo, pertanto, l'inoltro delle richieste da parte degli odierni ricorrenti. A tal riguardo, la difesa ha precisato che, sulla base delle comunicazioni pubblicate sul sito del consolato, risultano essere in via di presentazione le richieste di prenotazione riferibili all'anno 2011 aggiungendo che, dalle liste pubblicate sul sito del ### riguardanti gli anni 2018, 2019, 2020 fino ad ottobre 2021 le prenotazioni risultano essere in numero superiore alle novantamila rendendo, per questo motivo, i tempi di attesa per la sola presentazione dei documenti superiore ai 15 anni. 
La difesa ha altresì evidenziato che, nel caso de quo, si è verificato un passaggio generazionale per linea materna antecedente all'entrata in vigore della ### che renderebbe sterile qualsiasi tentativo di domanda amministrativa. Invero, ha affermato che gli odierni ricorrenti discendano dalla cittadina italiana ### nata a ### (### il ###, figlia di ### e ### figlia dell'avo italiano ### sottolineando che, in seguito alla evoluzione giurisprudenziale susseguitasi nel corso del tempo circa il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per i figli nati da madre cittadina italiana, si è addivenuto che la cittadinanza dovrà essere riconosciuta anche al figlio/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della ### richiamando, nello specifico, l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a ### che ha definitivamente fissato il principio cardine e dirimente secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della ### n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.  ### dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data ###, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza della presentazione dell'istanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli e sulla irretroattività “degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ribadendo l'orientamento tradizionale in materia secondo cui, in caso di incostituzionalità sopravvenuta, la retroattività della relativa pronuncia non può essere anteriore al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### “sicché i rapporti sorti e le situazioni verificatesi anteriormente a questa data rimangono intangibili e non possono essere in alcun modo incisi dalla sentenza stessa”.  ### nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. 
All'udienza del 17.04.2025, la difesa dei ricorrenti, con note di trattazione scritta depositate in data ###, insisteva per l'accoglimento integrale del ricorso introduttivo con condanna alle spese mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. ### riservava il deposito della sentenza in data ###. *** 
Preliminarmente va affermata la competenza della ### in materia di #### e ### circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di ### ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.  n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». 
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a ### e pertanto in comune ricadente nel territorio di ### Inoltre, nel merito giova rilevare che, nonostante le generalità del capostipite ### Venissero nel tempo tramutate indifferentemente in luogo di ### o ### o ### o ### presso l'anagrafe di ### e come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa altresì che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Ministero di ### e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. 
Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di ### e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “### del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della ### riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della ### - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. 
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana. 
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza ( Cassazione, ### sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). 
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. 
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. 
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. 
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla ### agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della ### costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la ### ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà. 
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la ### ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la ### costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina. 
Gli interventi della ### appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. 
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della ### il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.  ### di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla ### ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della ### fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le ### aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della ### era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della ### salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998). 
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune ### semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra ### semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle ### le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004). 
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le ### sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della ### ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante). 
In virtù di tale considerazione, la ### di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. SU n. 4466/2009). 
Tuttavia, costituisce fatto notorio che il Ministero dell'### che applica le circolari n. K.28.1/2001 e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i discendenti di emigrante italiana nati dopo il ###, dall'altro continua a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione. 
Nel caso di specie, si rende necessario operare una distinzione con riguardo ai tre rami di discendenza dell'avo ### tenuto conto della discendenza in linea paterna per quanto riguarda i nipoti e bisnipoti di ### e ### ed infine, della discendenza per linea materna con passaggio generazionale per i discendenti di ### Con riguardo ad ### e a ### e alla loro discendenza: Per i discendenti #### e ### il riconoscimento dello status civitatis spetta al Ministero dell'### Orbene, occorre specificare che, la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa o presso l'### se il richiedente risiede all'estero, oppure, in presenza dell'interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'### competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicchè l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. 
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le ### ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. 
Si osserva, in merito, che i ricorrenti, diretti discendenti dell'antenato italiano, deducono che la piattaforma di riferimento “###mi” del ### di ### risulta bloccata, impedendo l'inoltro delle richieste da parte degli stessi richiedenti, lamentando altresì, l'assoluta incertezza in ordine alla definizione del procedimento da parte dell'autorità consolare che comporterebbe una grave lesione del loro diritto soggettivo. 
E' vero che, gli odierni richiedenti, hanno provato di aver effettuato tale richiesta di prenotazione, depositando la schermata personale di riferimento del sito @### recante l'avviso: “### lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese” (### doc. in atti n. 15) ma da tali screenshot prodotti, non è evincibile in alcun modo, la data del tentativo di prenotazione effettuato, pertanto, non può darsi una collocazione temporale precisa all'evento che potrebbe anche essere risalente nel tempo. Di conseguenza, deve rilevarsi l'assenza di un concreto interesse ad agire in sede ###è riscontrabile alcuna lesione attuale o imminente del diritto vantato dai ricorrenti in quanto, sulla base della documentazione prodotta, questi ultimi non hanno provveduto recentemente ad inoltrare un nuovo tentativo di prenotazione presso il portale @### del consolato generale d'### a ### del ### Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. ###., Sent.  n. 2721/2002): “### ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. 3, ### n. 8236 del 24/05/2003): “### e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la ### questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 4984 del 04/04/2001). 
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'### È chiaro che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'### e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto. 
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti discendenti di ### e di ### non avendo tentato recentemente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del ### non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle ### a ciò preposte, mai interpellate. 
Infine, è opportuno focalizzare l'attenzione sull'ulteriore circostanza dedotta dagli odierni ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato competente sarebbero molto lunghi; si osserva, da un lato, che la circostanza in questione è stata allegata in modo generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale e, dall'altro, che non risulta provata. In particolare, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sui tempi di attesa delle istanze in generale e poi, nello specifico, di quelle presentate nel 2024, ossia nell'anno di presentazione del ricorso, dopo avere, a loro dire, tentato la via amministrativa dando dimostrazione della circostanza per cui essi siano superiori ai 730 giorni di legge. 
Con riguardo alla discendenza di ### Diversamente, per i discendenti #### e ### in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ### il ricorso alla via amministrativa avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinchè possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario. 
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), L.  n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. 
Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: ### Brscia, sent. 10.11.2018; ### Roma, ord. 18/04/2018; ### Roma, ord. 19/02/2018; ### Roma, sent. 18/09/2017; ### Roma, sent. 6/04/2017; ### Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai ### poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente. 
Dunque, questo ### alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della ### di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio o alla figlia di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis. 
Pertanto, essendo intervenuto nel caso de quo, in epoca precostituzionale, un passaggio generazionale per linea femminile, va ritenuto che ### figlia del dante causa ### (nata a #### il ###, la quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come comprovato dalla certificazione rilasciata dal ### di ### del ### di Giustizia, in data ###, secondo la quale il cittadino italiano non risulta presente nel registro di naturalizzazione brasiliano; cfr. doc. n.1), nonostante sia nata in epoca pre-costituzionale (segnatamente, in ### il ###) abbia trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana al figlio ### nato in data ###, e ai suoi discendenti. 
Pertanto, con riguardo ai discendenti di quest'ultimo - ### e i figli di quest'ultimo ### e ### deve essere accolta la domanda dichiarando tali ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti ### nata il ###, in #### e ### nato il ### in #### e ### nato il ###, in #### , il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa; ordina, conseguentemente, al Ministero degli ### o, per esso, all'### dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - Dichiara il ricorso inammissibile per i ricorrenti #### e ### - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. ### resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.. 
Così deciso in ### 17.05.2025 ### unico Dott.

causa n. 2/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Tovani Flavio

M
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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2227/2025 del 11-10-2025

... l'istante ha depositato le proprie note chiedendo la correzione dell'errore materiale riscontrato nella sentenza n. 2227/2025. Il giudice monocratico ▪ letti gli atti di causa; ▪ viste le note depositate ed esaminate le richieste; ▪ letta l'istanza depositata in data ### con la quale l'avvocato ### procuratore di ### S.r.l., dopo aver premesso di aver rilevato che nella sentenza n. 2227/2025 depositata in data ###, è presente un errore materiale laddove nel dispositivo viene condannata “la LGM ### s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, nei confronti della ### s.r.l., in persona dell'amministratore p.t., dell'importo di euro 36.915,61” anziché della diversa somma calcolata in parte motiva pari ad euro 62.478,74, ne ha chiesto la correzione; ▪ ritenuto che la richiesta meriti di essere accolta emergendo dagli atti che l'indicazione in dispositivo della differente somma di euro 36.915,61, in luogo di quella esattamente calcolata in parte motiva, è frutto di un mero errore materiale cui è incorso il giudicante, emendabile ex art. 288 c.p.c.; P.Q.M. A. dispone la correzione della sentenza di questo tribunale n. 2227/2025 depositata in data ###, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6310/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: inadempimento contratto di appalto TRA ### s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ### di ####, alla ### n. 2, presso lo studio dell'avvocato 0arco ### che la rappresenta e difende, in virt di procura in atti; #### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., ### ********  CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025, la parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e insistendo nel loro accoglimento.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data #### s.r.l. ha dedotto di svolgere attività ricettiva presso la struttura denominata ### sita in ### di ### alla ### n. 2 e che, in data ###, aveva stipulato un contratto d'appalto con la L*0 ### s.r.l. per lo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate del fabbricato in oggetto e che l'importo dell'appalto veniva sta### per la cifra di euro 858.943,54 (iva inclusa). 
All'uopo, la societj attrice ha precisato di aver concordato con la convenuta (che lo aveva accettato) di voler beneficiare delle agevolazioni fiscali per gli interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti di cui ai commi dal 219 al 224 dell'art. 1 Legge n. 16/219 cd.  ### 90%). ### quanto sostenuto dall'attrice, il corrispettivo dell'appalto doveva essere pagato e fatturato entro il ###; di talché l'appaltatrice aveva emesso le fatture per l'intero importo dell'appalto e la societj committente provvedeva a ### il 1 dell'importo, mentre, per il restante 90%, essa sottoscriveva la cessione del relativo credito in favore dell'appaltatrice, dandone comunicazione all'### delle ### In data ###, alla presenza della società committente e del direttore dei lavori, l'area di cantiere veniva consegnata senza riserva alla societj L.*.0.  ### s.r.l. 
Successivamente, dopo l'inizio dei lavori che, a detta dell'attrice, procedevano a rilento, in data ### la società appaltatrice abbandonava il cantiere, portando via il materiale ivi depositato. Dopo tale evento, il direttore dei lavori (sollecitato dall'attrice) invitava a riprendere i lavori e ad inviare un cronoprogramma, tuttavia, in data ### la ### rappresentava la propria impossibilità a riprendere i lavori in ragione di una “seria difficoltà economica”. 
La società attrice con pec del 27.10.2022, atteso il perdurante abbandono di cantiere, comunicava e contestava alla società ### l'intervenuta risoluzione contrattuale per grave inadempimento, invitandola al risarcimento di tutti i danni arrecati, anche in ragione del fatto che l'impresa appaltatrice aveva già ricevuto il pagamento dell'intero corrispettivo pattuito per l'appalto in data ###. 
In conclusione, ha chiesto: accertare e dichiarare il grave inadempimento della ### s.r.l.; accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione, da parte della società convenuta, della somma di euro 85.894,85, quale corrispettivo da essa versato ed indebitamente trattenuto, nonostante la mancata realizzazione dell'opera appaltata, nonché alla restituzione della restante parte di corrispettivo che la ### trattiene come credito d'imposta ceduto, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta; accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti a seguito della condotta inadempiente della convenuta derivanti dalla perdita dei benefici fiscali di cui al cd. ### 90%, di cui ai commi da 219 a 224 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019; dai danni subiti dall'immobile e dalla facciata spicconata ed abbandonata a grezzo dall'impresa appaltatrice; dall'importo necessario per ripristinare la facciata spicconata e metterla in sicurezza; dal maggior prezzo da corrispondere per il rifacimento delle facciate oggetto dell'appalto; dai danni all'immagine subiti, oltre le spese. 
Nonostante la regolarità della notifica, ### s.r.l. non si è costituita in giudizio.  2. Nel merito, per ciò che concerne la genetica del rapporto contrattuale (che si configura nello schema del contratto d'appalto ex art. 1665 ss. c.c.), la stessa trova la sua fonte e prova nel contratto d'appalto prodotto in atti (con allegato il computo metrico dei lavori) stipulato tra ### s.r.l. e ### s.r.l. in data ###. 
In particolare, parte attrice ha dedotto di aver concordato con la convenuta l'appalto di lavori inerenti il recupero e il restauro delle facciate esterne dell'edificio oggetto di causa, a tal fine prevedendo, come modalità di pagamento del corrispettivo, di avvalersi del cd. bonus facciate al 90%, consistente nel pagamento diretto del 10% dell'importo pattuito e del restante 90% mediante cessione del credito d'imposta. 
All'uopo, va osservato che il cd. “bonus facciate” è l'agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020 (art.1, commi 219-224, ### 27.12.2019, n. 160) per interventi di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici, anche strumentali. ###, prevista inizialmente per l'anno 2020, è stata poi estesa anche alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022. 
Essa consiste in una detrazione d'imposta pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 e al 60% di quelli del 2022, della quale possono beneficiare tutti. 
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il cd. “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione. Esso è pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Come previsto dall'articolo 121, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77), il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione. 
Ciò posto, al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, va osservato quanto segue.  2.1. In primo luogo, va sottolineato che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a ### con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multiis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010). 
Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione versata in atti è emerso che i lavori de quo sono stati consegnati dal direttore dei lavori (### D'### in data ###; altresì, quest'ultimo, nel processo verbale di consegna lavori (datato 3.12.2021) ha fissato l'inizio dei lavori per il giorno 6.12.2021. 
Ciò posto, per quanto concerne l'inizio e lo svolgimento dei lavori affidati alla convenuta, in atti non è possibile rinvenire alcun elemento idoneo a provare lo stato di avanzamento degli stessi, i quali risultano essere stati solo affidati, ma non portati a termine (contrariamente a quanto risulta dall'art.7 del contratto, che prevede la conclusione dei lavori entro 180 giorni dalla data di inizio). 
In tal senso, l'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio ha confermato le predette circostanze. 
In particolare, all'udienza del 27.6.2024 è stato escusso il teste ### D'### (direttore dei lavori oggetto di causa), il quale ha confermato che “le lavorazioni, dopo il montaggio dei ponteggi su una facciata, cominciarono facendo la “spicconatura” della stessa; poi però la ditta appaltatrice, per sue vicende, sospese i lavori lasciando la facciata nello stato grezzo post “spicconatura”, facendo danni non solo allo stabile ma anche all'attività alberghiera nello stesso svolta. È stato, difatti, riferito che rimasero i ponteggi ma i lavori erano fermi. 
Peraltro, tali circostanze risultano essere, a fortiori, corroborate dalla pec del 28.9.2022 proveniente dalla convenuta ed indirizzata alla ### s.r.l., dalla quale emergeva l'impossibilità della società convenuta di continuare i lavori oggetto di causa. 
In tal senso, non risulta essere stata fornita prova, da parte della convenuta - rimasta contumace -, circa l'entità delle problematiche medio tempore occorse all'esecuzione dei lavori, e, quindi, all'esatto adempimento del contratto d'appalto stipulato con la stessa attrice. 
Sul punto, va osservato che l'art. 115 c.p.c. impone, infatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti; in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (da ultimo Cass. n. 42035 del 2021, che richiama Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016). 
Orbene, parte attrice risulta aver prodotto in atti, in primo luogo, il contratto d'appalto, in secondo luogo le fatture 28/2021 e 53/2021 emesse dalla società convenuta, nonché regolarmente pagate (cfr. quietanze di bonifico in atti rispettivamente del 28.102021; 23.12.2021; 31.12.2021;) per un importo pari ad euro 85.895,35. 
Dunque, in virtù di quanto sopra esposto, la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice deve essere accolta, essendo rimasto accertato, anche dall'espletata istruttoria, oltre che dalla documentazione versata in atti, che i lavori appaltati non sono mai stati completati. 
Da ciò ne deriva, dunque, la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto e la responsabilità contrattuale, ex art. 1218 comma 2 c.c., della società appaltatrice convenuta, la quale non ha provato né che il prosieguo dei lavori non sia dipeso da causa ad essa non imputabile, né l'entità dei motivi ostativi all'esatto adempimento contrattuale, e nemmeno, sotto l'aspetto del quantum, di aver restituito quanto già corrisposto da parte attrice.  2.2. La accertata risoluzione del contratto oggetto di causa importa la condanna dell'appaltatrice alla restituzione di quanto indebitamente incassato a titolo di corrispettivo dalla società attrice per le lavorazioni non svolte. 
Difatti, dal compendio istruttorio, nella specie la deposizione del geometra D'### è emerso che la ditta appaltatrice eseguiva i soli lavori ### di montaggio del ponteggio su una facciata e la “spicconatura” della stessa: lavorazioni che hanno trovato conferma nel computo metrico consuntivo redatto dallo stesso geometra, nella sua qualità di direttore dei lavori, e il cui importo ammonta ad euro 30.165,61. 
Ne deriva che, in parziale accoglimento della domanda L.G.M. ### s.r.l.  va condannata alla restituzione in favore dell'attrice ### s.r.l. dell'importo di euro 55.728,74, pari alla differenza fra quanto corrisposto ed anticipato dalla committente e il costo dei lavori realizzati dalla società appaltatrice sino all'abbandono del cantiere. 
Del resto, quantunque non possa giuridicamente ritenersi ammissibile, avendolo fatto solo nella comparsa conclusionale - la cui funzione, com'è noto, è solo quella di ribadire le domande già tempestivamente formulate e modificate - è, proprio, entro tali limiti che l'attrice ha concluso.  3. Quanto alla domanda volta alla restituzione della restante parte di corrispettivo che la ### trattiene come credito d'imposta ceduto, la stessa, in mancanza di chiara e specifica quantificazione non merita pregio.  4. ### ha, poi, chiesto condannarsi l'impresa al risarcimento dei danni consistiti: a) nella perdita dei benefici fiscali di cui al cd. ### 90%, di cui ai commi da 219 a 224 dell'art. 1 della ### n. 160/2019; b) nei danni subiti dall'immobile e dalla facciata spicconata ed abbandonata a grezzo dall'impresa appaltatrice; c) nell'importo necessario per ripristinare la facciata spicconata e metterla in sicurezza; d) nel maggior prezzo che la committente sarà tenuta a corrispondere per il rifacimento delle facciate oggetto dell'appalto; e) nei danni all'immagine subita dall'### in ragione dello stato di abbandono del cantiere. 
La domanda può essere accolta solo nei limiti di seguito chiariti.  4.1. Quanto all'entità dei danni perdita dei benefici fiscali di cui al cd. ### 90%, va detto che tale risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato, ma nella lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (sia pure anche per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore). Non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto al superbonus al 90% invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata. 
Tale frustrazione, potenzialmente, è addebitabile alla colpevole inadempienza dell'appaltatore, da ciò derivandone il possibile risarcimento della cd. perdita di chance (ove provata) scaturente dalla circostanza secondo cui l'attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l'appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al committente la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale.”( sentenza Tribunale di Roma, 21607/2023; sentenza Tribunale di Torino 3756/2023). 
Tuttavia, nella determinazione della misura di tale chance, va tenuto in debito conto, l'entità del materiale probatorio offerta dalla committente circa i potenziali danni patiti (finanche alla propria immagine) per effetto dell'inadempimento della società appaltatrice, l'aver perso il diritto a far valere altri bonus fiscali, nonché di non aver provveduto alla sostituzione del precedente appaltatore per realizzare tempestivamente i lavori, in modo da conseguire aliunde il vantaggio fiscale prospettato. 
Nel caso di specie alcuna prova in tal senso risulta essere stata offerta dall'attrice, con il conseguente rigetto della domanda in tal senso formulata.  4.2. Quanto ai danni subiti dall'immobile e dalla facciata spicconata ed abbandonata a grezzo dall'impresa appaltatrice, mancando la prova di tali danni la domanda va respinta.  4.3. Quanto all'importo necessario per ripristinare la facciata spicconata e metterla in sicurezza, la domanda va accolta nei limiti dell'importo di euro 6.750,00, come documentato dal computo metrico prodotto dall'attrice e confermato dall'escussione del teste D'### 4.4. Passando, infine, all'esame dei supposti danni da “maggior prezzo che la committente sarà tenuta a corrispondere per il rifacimento delle facciate oggetto dell'appalto” e dei “danni all'immagine subita dall'### in ragione dello stato di abbandono del cantiere”, stante la totale carenza di allegazioni, prima ancora che prove, sul punto, le stesse vanno rigettate, non potendosi né ritenere tali danni in re ipsa, né liquidare secondo un criterio equitativo, cui, com'è noto, si ricorre solo laddove il danno sia provato nell'an. 
La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» ( 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. 
Sul punto le generiche dichiarazioni del teste escusso (che ha dichiarato “ricordo che il telone di copertura dei ponteggi, causa vento, si era staccato ed era finito sulle macchine dei condizionatori che conseguentemente si erano bloccate, arrecando danni alla clientela dell'albergo”) non appaiono affatto sufficienti a far ritenere provato in punto di an il paventato danno all'immagine dell'hotel. 
Per le ragioni esposte la domanda attorea va accolta ma limitatamente all'importo complessivo di euro 36.915,61, oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia al saldo.  5. In ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per un terzo e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 a euro 52.000,00).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona del giudice monocratico, dott.ssa ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda, dichiara risolto il contratto d'appalto stipulato in data ###, e, per l'effetto, condanna la ### s.r.l.  in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, nei confronti della ### s.r.l., in persona dell'amministratore p.t., dell'importo di euro 36.915,61, oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia al saldo; B. compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la LGM ### s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della restante parte in favore di ### s.r.l., in persona dell'amministratore p.t., che liquida nella misura già decurtata in euro 365,00 per spese vive ed euro 5.077,2 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.  ### così deciso in data 11 ottobre 2025 Il giudice monocratico dott.ssa ### N. 6310 -1/2022 R.G. 
Tribunale di ### civile ###'### 9 DICEMBRE 2025 - ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3 del D.lgs. 149/22 - Il giudice monocratico della seconda sezione civile del Tribunale di ### dott.ssa ### considerato che per l'udienza suddetta è stata disposta trattazione cartolare a norma dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per deposito delle note sino all'udienza stessa, dà atto che l'istante ha depositato le proprie note chiedendo la correzione dell'errore materiale riscontrato nella sentenza n. 2227/2025. 
Il giudice monocratico ▪ letti gli atti di causa; ▪ viste le note depositate ed esaminate le richieste; ▪ letta l'istanza depositata in data ### con la quale l'avvocato ### procuratore di ### S.r.l., dopo aver premesso di aver rilevato che nella sentenza n. 2227/2025 depositata in data ###, è presente un errore materiale laddove nel dispositivo viene condannata “la LGM ### s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, nei confronti della ### s.r.l., in persona dell'amministratore p.t., dell'importo di euro 36.915,61” anziché della diversa somma calcolata in parte motiva pari ad euro 62.478,74, ne ha chiesto la correzione; ▪ ritenuto che la richiesta meriti di essere accolta emergendo dagli atti che l'indicazione in dispositivo della differente somma di euro 36.915,61, in luogo di quella esattamente calcolata in parte motiva, è frutto di un mero errore materiale cui è incorso il giudicante, emendabile ex art. 288 c.p.c.; P.Q.M.  A. dispone la correzione della sentenza di questo tribunale n. 2227/2025 depositata in data ###, nel senso che nel dispositivo della stessa in luogo di “euro 36.915,61”, si legga “euro 62.478,74”; B. dispone che ai sensi dell'art. 288 c. 2. c.p.c. la presente ordinanza sia annotata sull'originale della sentenza. 
Manda alla ### per gli adempimenti di rito. 
Si comunichi Il giudice monocratico dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d. lgs. 7/3/2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15/10/2012 209.  ###: ###: ####: 367b3a2d8b639152

causa n. 6310/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Longo Cristina, Di Nola Giusy

M

Tribunale di Matera, Sentenza n. 573/2025 del 20-11-2025

... suddetto immobile, con le relative pertinenze, previa correzione del prezzo di cessione indicato nella nota ### prot. 6707 del 16/05/2014, ritenuto erroneo; • il ###, l'### aveva riscontrato, rivendicando la correttezza dei prezzi di vendita, fornendo tutti i parametri di legge a sostegno delle proprie ragioni e precisando, altresì, che in caso di mancato acquisto, sarebbe stato invitato a stipulare un nuovo contratto di locazione con effetto retroattiva al 01/07/2014; • una pluralità di assegnatari degli alloggi, tra cui il ### aveva adito il ### di ### - RG n. 1594/2015 per l'accertamento del giusto prezzo di vendita degli immobili. All'esito del giudizio in questione, l'A.G., con sentenza del 04/07/2023, aveva accertato la correttezza della quantificazione del prezzo di vendita degli alloggi fatta dall'### • sulla scorta di tale pronuncia, l'### in data ###, aveva rinnovato al ### la proposta di vendita alle medesime condizioni, chiedendo, altresì, la corresponsione delle indennità di occupazione senza titolo dal maggio 2014 sino al mese di febbraio 2024; • il ### non aveva inteso regolarizzare la sua posizione, sicché la ricorrente si era vista costretta ad avviare il presente (leggi tutto)...

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RG n. 1190 / 2024 Tribunale Ordinario di Matera - sez. civile ### 19/11/2025 La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato note scritte d'udienza: la ricorrente ha insistito perché la causa fosse decisa, con accoglimento della propria domanda; il resistente, invece, si è riportato integralmente ai propri scritti difensivi, ha reiterato le richieste istruttorie come articolate in atti, sollecitando una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dell'esatto ammontare del credito dell'### Il Giudice decide come da sentenza che segue. 
Il Giudice Dott.ssa ###### di ### in composizione monocratica, nella persona del ### all'esito dell'udienza di discussione del 19/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 comma 1 primo periodo c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia instaurata da ### - ### (c.f.  ###), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (c.f. ###), con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec ###; ricorrente nei confronti di ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f. ###), con domicilio eletto presso lo studio professionale del difensore in ### via della ### n. 3; resistente #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data ###, l'### per l'### di ### adiva il ### in intestazione per l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'alloggio di sua proprietà, sito in ### alla via ### n. 70, da parte di ### nonché per la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile e al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione, quantificata in euro 51.197,82 alla data del mese di settembre 2024, fino all'effettivo rilascio. 
All'uopo riferiva che: • con contratto del 22/06/2006, aveva assegnato a ### nato a #### il ###, l'immobile in contesa, contrassegnato con il codice identificativo n. A###, palazzina 1, piano terzo, interno 15, riportato in catasto al foglio 67 part. 3794 sub 20, unitamente al ripostiglio e al posto auto ubicati al piano seminterrato e identificati con il 15, unitamente al ripostiglio e al posto auto ubicati al piano seminterrato e contrassegnati con il 15; • il canone di locazione era fissato in euro 353,62, con aggiornamento annuale in base all'incremento percentuale dell'indice ### per le famiglie di operai e impiegati; • all'art. 6, le parti contraenti avevano convenuto che, alla scadenza dell'ottavo anno dall'emissione del certificato di abitabilità, il contratto si sarebbe risolto di diritto, con riserva dell'### di alienare l'immobile, previo esercizio del diritto di prelazione dell'assegnatario; • decorso il periodo di locazione, con nota del 30/06/2014, il ### aveva manifestato l'intenzione di acquistare il suddetto immobile, con le relative pertinenze, previa correzione del prezzo di cessione indicato nella nota ### prot. 6707 del 16/05/2014, ritenuto erroneo; • il ###, l'### aveva riscontrato, rivendicando la correttezza dei prezzi di vendita, fornendo tutti i parametri di legge a sostegno delle proprie ragioni e precisando, altresì, che in caso di mancato acquisto, sarebbe stato invitato a stipulare un nuovo contratto di locazione con effetto retroattiva al 01/07/2014; • una pluralità di assegnatari degli alloggi, tra cui il ### aveva adito il ### di ### - RG n. 1594/2015 per l'accertamento del giusto prezzo di vendita degli immobili. All'esito del giudizio in questione, l'A.G., con sentenza del 04/07/2023, aveva accertato la correttezza della quantificazione del prezzo di vendita degli alloggi fatta dall'### • sulla scorta di tale pronuncia, l'### in data ###, aveva rinnovato al ### la proposta di vendita alle medesime condizioni, chiedendo, altresì, la corresponsione delle indennità di occupazione senza titolo dal maggio 2014 sino al mese di febbraio 2024; • il ### non aveva inteso regolarizzare la sua posizione, sicché la ricorrente si era vista costretta ad avviare il presente giudizio per ottenere il rilascio coattivo del bene e il pagamento dell'indennità di occupazione abusiva. 
II. ### si costituiva in giudizio il ###, resistendo all'avversa domanda. 
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, poiché erroneamente introdotto con il rito semplificato anziché con quello locatizio; nel merito, poi, contestava la pretesa avversa, asserendo l'erroneità della determinazione del prezzo di cessione dell'immobile e, in ordine alle indennità di occupazione, eccepiva l'intervenuta prescrizione di quanto maturato antecedentemente al 23/02/2019. 
III. Con provvedimento del 13/02/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/02/2025, veniva disposto il mutamento del rito da semplificato di cognizione a rito lavoro ex art. 447bis c.p.c. e alle parti veniva assegnato termine per il deposito di memorie integrative e documenti. 
All'udienza di discussione del 19/11/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come da verbale che precede, sicché la causa veniva trattenuta per la decisione. 
IV. La domanda dell'### è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione. 
Preliminarmente, deve rilevarsi l'assoluta pretestuosità delle contestazioni sul prezzo di vendita dell'immobile per cui è causa, visto che le doglianze relative sono state già vagliate dal ### di ### nell'ambito del giudizio R.G. n. 1594/2015, avviato nei confronti dell'### anche dal ### In quel giudizio gli attori avevano sostenuto che il prezzo di vendita dovesse essere computato con la decurtazione del contributo a fondo perduto concesso dalla ### invocando il disposto dell'art. 10 della ### di ### n. 2086 dell'01/10/2001. ### aveva ritenuto la pretesa infondata. 
Sulla questione, dunque, c'è già stato un pronunciamento dell'A.G. che può ragionevolmente presumersi essere divenuto definitivo, non essendo stata dedotta una impugnazione a riguardo e visto il decorso di un termine superiore a quello contemplato dall'art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis. La decisione fa stato tra le parti e non può essere nuovamente oggetto di valutazione magistratuale a pena di violazione del divieto di bis in idem.
Ad ogni buon conto, sebbene il ### nella propria comparsa di costituzione abbia contestato i parametri utilizzati per la determinazione del prezzo, anche con riferimento alla superficie considerata ed ai metri quadrati effettivi degli alloggi, non è stata formulata alcuna domanda volta ad accertare la reale consistenza delle superfici dapprima assegnate e poi, di fatto, utilizzate; né sono stati offerti in comunicazione documenti comprovanti le lamentate discordanze. Le contestazioni appaiono, dunque, assolutamente generiche, tanto che non è stata ritenuta ammissibile la sollecitata consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare l'effettiva estensione della costruzione (e la rideterminazione del prezzo di vendita, del canone di locazione e dell'indennità di occupazione), perché meramente esplorativa e volta a colmare le lacune della difesa del resistente. 
Quanto al canone di locazione, si evidenzia che lo stesso era stato determinato, a suo tempo, sulla scorta della convenzione del 24 maggio 2006 rep. 129819, come risulta dall'art. 3 del contratto sottoscritto dal ### sicché la somma dovuta dallo stesso a tale titolo è certamente determinata o quantomeno determinabile con un semplice calcolo matematico, sicché una consulenza tecnica per la sua quantificazione sarebbe stata del tutto ultronea. 
Infine, in assenza di un accordo tra le parti in ordine all'acquisto dell'immobile e in mancanza di un rinnovo contrattuale alla scadenza dell'ottennio, deve ritenersi senz'altro cessata l'efficacia giuridica del contratto di locazione stipulato da ### con l'### in data ###, rep. n. 24109, registrato in ### il ### n. 112, per decorso del termine di durata convenzionalmente previsto.  * 
Per quanto attiene, invece, al periodo successivo alla scadenza del contratto di locazione, 22/06/2014, è pacifico che il convenuto abbia continuato ad occupare, ed occupi tutt'ora, l'appartamento e le relative pertinenze, in mancanza di un valido ed efficace titolo negoziale e, dunque, è incontrovertibile che l'occupazione perpetrata debba essere qualificata come abusiva. 
In presenza di un'occupazione senza titolo, fermo restando che non è possibile richiedere l'ammontare dei canoni di locazione - istanza che presuppone l'esistenza di un valido ed efficace contratto - , è certamente dovuta un'indennità di occupazione senza titolo. Detta indennità deve essere parametrata al valore di mercato del bene stesso e, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando il medesimo parametro. In questo senso si sono espresse le ### della Cassazione: «‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. 
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, nonrisarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale›› (v. Cassazione SS.UU. sentenza del 15/11/2022 n. ###). 
Nel caso di specie, in ragione della funzione a cui è chiamata l'### non v'è dubbio che l'occupazione abusiva dell'appartamento da parte del ### determini un danno per le finanze dell'### e una lesione grave degli interessi di quegli altri soggetti che hanno fatto regolarmente domanda di assegnazione di un alloggio popolare e che sono impossibilitati ad averlo, per l'occupazione da parte di coloro che non ne hanno titolo. Trattandosi di edilizia convenzionata in cui il canone di locazione applicato ai concessionari è di gran lunga inferiore a quello praticato nel libero mercato delle locazioni, l'indennità di occupazione senza titolo può senz'altro parametrarsi al canone di locazione convenzionale. 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 della ### n. 392/1978, l'equo canone degli immobili non può essere superiore al 3,85% del valore locativo dell'immobile, a sua volta pari al costo base di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale dell'immobile. Le modalità per la determinazione della superficie convenzionale sono stabilite dall'art. 13 della medesima legge, mentre il costo base di produzione a metro quadrato è determinato: - per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata entro il 1975, dall'art. 14 della L. 392/1978; - per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata dopo tale data, sulla base di appositi decreti presidenziali (non più pubblicati dal 1998, in conseguenza dell'abrogazione della disciplina ad opera della L. 431/1998).  ### 1 è riepilogato il costo base di produzione al metro quadrato per immobili ai fini della determinazione dell'equo canone ai sensi degli artt. 14 e 22 della L. 392/1978, in base all'art. 14 della L. 392/1978 ed ai decreti presidenziali emanati tra il 1975 ed il 1998. 
Il costo base di produzione deve essere altresì corretto secondo i coefficienti previsti dagli artt. 16- 21 della L. 392/1978, che si basano su: - tipologia immobiliare, con riferimento alla categoria catastale (art. 16 della L. 392/1978); - classe demografica (numero di abitanti) del comune (art. 17 della L. 392/1978); - ubicazione dell'immobile (art. 18 della L. 392/1978); - livello di piano (art. 19 della L. 392/1978); - vetustà (art. 20 della L. 392/1978); - stato di conservazione e manutenzione dell'immobile (art. 21 della L. 392/1978). 
Inoltre, se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del 30%.  ###. 24 della L. 392/1978 (ora abrogato, ma ancora applicabile per i contratti che soggiacciono alla disciplina dell'equo canone) dispone che il canone - determinato come illustrato in precedenza - deve essere aggiornato applicando allo stesso il coefficiente pari al 75% della variazione assoluta dell'### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. “### FOI”) intervenuta tra l'anno base e l'anno preso in considerazione, e non sommando i singoli aggiornamenti annuali al canone di base. 
Nel caso di specie, allora, l'indennità di occupazione richiesta dalla ricorrente è stata parametrata, come si evince dall'estratto conto depositato in atti, al canone di locazione convenzionale e, pertanto, non può che essere ritenuta congrua. 
Tuttavia, va accolta in parte l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte resistente. 
Contrariamente a quanto sostenuto dal ### - per il quale la prescrizione sarebbe stata interrotta solo con la comunicazione del 23/02/2024, deve considerarsi, quale atto interruttivo della prescrizione, in mancanza di un disconoscimento, la lettera di costituzione in mora del 24/02/2022, prot. 2022-###, con la quale è stato intimato di corrispondere i canoni locativi e/o indennità di occupazione maturati sino al dicembre 2021: è, infatti, stata prodotta agli atti dalla ### la ricevuta di ritorno della relativa raccomandata ar, che risulta essere stata accettata in data ###; ### non ha contestato che il soggetto che l'abbia ritirata e firmato per ricevuta fosse un familiare convivente, sicché deve ritenersi che la nota sia entrata nella sfera di conoscibilità dell'uomo ex art. 1335 c.c.. Pertanto, è prescritto il credito dell'### per tutto il periodo antecedente il quinquennio dalla data di ricezione della missiva di messa in mora ut supra e, quindi, per il periodo antecedente al mese di febbraio 2017. 
Ne discende che ### è tenuto al pagamento nei confronti dell'### della residua somma a titolo di indennità di occupazione senza titolo, pari al canone di locazione convenzionale come risultante dall'estratto conto in atti, dal mese di febbraio 2017 fino all'effettivo rilascio dell'immobile. 
Essendo pacifico, poi, che non ci sia un titolo legittimo di permanenza nell'immobile da parte del ### il convenuto deve essere condannato all'immediato rilascio del bene in favore della proprietaria, sgombero da cose e persone. 
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, attesa la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti, senza considerare la fase istruttoria assente (valore euro 52.0001,00 - euro 260.000,00).  P.Q.M.  disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede: DICHIARA cessata l'efficacia giuridica del contratto di locazione stipulato da ### con l'### di ### il ### rep. 24109, registrato in ### il ### n. 112; ACCERTA e ### che ### occupa illegittimamente l'immobile di proprietà dell'### sito in ### via ### n. 70, contrassegnato con codice identificativo A###, pal. 1, piano terzo, interno 15, riportato in catasto al foglio 67 part. 3794 sub 20, unitamente al ripostiglio e al posto auto ubicati al piano seminterrato e identificati con il n. 15; per l'effetto, ### all'immediato rilascio dei suddetti beni immobili, sgomberi da cose e persone, in favore dell'### proprietaria; DICHIARA prescritto il credito della ricorrente fino al mese di gennaio 2017; ### al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di occupazione senza titolo dal mese di febbraio 2017 fino all'effettivo rilascio dell'immobile suddetto, come in motivazione, maggiorata degli interessi legali; ### il resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 4.610,38 (di cui euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, euro 759,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro 15,38 per spese di notificazione).  ### 20/11/2025 ###ssa

causa n. 1190/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonia Quartarella

M

Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1822/2025 del 04-12-2025

... (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie, partecipazione alle riunioni del collegio docenti, ai consigli di classe, svolgimento degli scrutini). Posta la giurisdizione dell'### nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 ###, della ### n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 ### per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento agli art.282 d.lgs. 297/94, art.28 CCNL 1994/97, art.63 e 64 CCNL 2006/09, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto agli emolumenti accessori richiesti, con relativa condanna dell'### Non si è costituito in giudizio il Ministero dell'### nonostante la ritualità della notifica, ed è stato pertanto dichiarato contumace. La causa giungeva alla decisione all'udienza del 13.11.2025, trattata con modalità cartolari, tenuto conto delle note di trattazione delle parti. *** 2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Infatti, l'art 1, co. 121, della legge n. (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro Il Giudice del ### Dott.ssa ### all'esito dell'udienza fissata per il ###, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs.  164/2024), ha pronunciato in data ###, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, ai sensi del combinato disposto degli artt.  429 e 127 ter c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6343 del ### degli ### dell'anno 2023, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti; RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### RESISTENTE - contumace ### carta docente ### in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il ###, ### premettendo di aver svolto l'attività di docente con contratto a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 con supplenze di lungo periodo in diversi istituti scolastici, da ultimo presso l'### di ####, conveniva in giudizio il Ministero dell'### e del ### per lamentare che la P.A., nel dare attuazione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, costitutivo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. ### del docente, di importo pari ad € 500 annui), aveva chiaramente escluso i precari dal vantaggio, riservato solo ai docenti a tempo indeterminato, negando tale diritto a soggetti che vantavano plurimi contratti a tempo determinato presso lo stesso Ministero nello svolgimento delle medesime funzioni ed attività funzionali attribuite al corpo docente (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie, partecipazione alle riunioni del collegio docenti, ai consigli di classe, svolgimento degli scrutini). 
Posta la giurisdizione dell'### nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 ###, della ### n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 ### per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento agli art.282 d.lgs.  297/94, art.28 CCNL 1994/97, art.63 e 64 CCNL 2006/09, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto agli emolumenti accessori richiesti, con relativa condanna dell'### Non si è costituito in giudizio il Ministero dell'### nonostante la ritualità della notifica, ed è stato pertanto dichiarato contumace. 
La causa giungeva alla decisione all'udienza del 13.11.2025, trattata con modalità cartolari, tenuto conto delle note di trattazione delle parti.  ***  2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 
Infatti, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ### del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. 
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.  ### del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.  ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. 
La Corte di giustizia dell'### europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”; La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo deterinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Da ultimo è intervenuta, in argomento, la Suprema Corte che - in linea di sostanziale continuità con la giurisprudenza sopra citata - ha fornito ulteriori chiarimenti sul punto e stabilito i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L.  n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n. 29961). 
Nel medesimo senso si è poi espressa nuovamente la Suprema Corte (cfr. Cass., ord.  19/03/2024, n. 7254) che - nell'escludere la necessità di procedere a un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'### al fine di chiarire se sussistano ulteriori ipotesi di incarichi temporanei di docenza dai quali discende (per effetto dell'applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, allegato alla ### 1999/70/CE del Consiglio dell'### il diritto alla “### del docente” prevista dalla normativa nazionale - ha riconfermato l'orientamento di cui alla pronuncia sopra ricordata (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) e precisato altresì che il diritto in questione non deriva dall'avvenuto svolgimento di più periodi di servizio non di ruolo che, sommati, sono pari ad almeno 180 giorni (non applicandosi, nella materia in esame, né il combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999 né la previsione di cui all'art. 527 co. 2 del D. 
Lgs. n. 297/1994).  3. Alla luce di quanto sopra illustrato va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121, della L.  107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude dalla fruizione della c.d. “### del docente” ivi prevista i docenti che, pur non essendo di ruolo, hanno prestato servizio in forza di incarichi annuali (fino al 31 agosto dell'a.s.) o in forza di incarichi fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno dell'a.s.). 
Infatti, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica.  4. E' irrilevante, al fine della corresponsione del bonus in questione, la circostanza che l'impegno orario richiesto sia stato inferiore a limite minimo del 50% del part time previsto per i docenti di ruolo. 
Ed infatti, a fronte di una supplenza - come quella nel caso di specie - che si è protratta per oltre 180 giorni fino alla fine delle attività didattiche, e che dunque viene parificata all'intero anno scolastico ai sensi dell'art. 11 comma 14 del D. lgs. 124/1999, si ritiene che le esigenze di formazione del docente a tempo determinato siano state le medesime dei docenti di ruolo o dei docenti con un numero di ore di insegnamento maggiore, dovendo l'amministrazione curare anche in tale caso un'adeguata qualità dell'insegnamento fornito agli utenti. 
Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato 1842/2022, che annullando il ### 23.9.2015 ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.  ### canto, negare il beneficio per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50% integrerebbe una violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori part time, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione può giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore. 
Peraltro, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere (così in ### Milano, 5 aprile 2023, n. 1208).  5. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente a tempo determinato, negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 con supplenze annuali, e in particolare, per l'anno scolastisco 2022/2023 presso l'istituto ### di #### dal 21/10/2022 al 30/06/2023, e per l'anno scolastico 2023/2024 presso l'####, con decorrenza dal 11/09/2023 e cessazione al 30/06/2024. 
Dall'applicazione, al caso di specie, dei principi giurisprudenziali da ultimo stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n. 29961, cit.) deriva quindi che la parte ricorrente ha diritto - in riferimento alle annualità menzionate (nel quale ha prestato servizio, in qualità di docente non di ruolo, con incarico annuale fino al termine dell'a.s. o fino al termine delle attività di didattiche) - al pagamento dei buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente (c.d. “### del docente”) di cui all'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i. e al D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, per un totale di euro 1.000,00. 
Va precisato, a tale riguardo, che la parte ricorrente ha diritto all'adempimento in forma specifica dell'obbligazione di pagamento della c.d. “### del docente” - e non al risarcimento del danno derivato dalla mancata erogazione della stessa - poiché non risulta che la predetta parte ricorrente, nel frattempo, sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze o per cessazione dal servizio di ruolo. 
Gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono, peraltro, essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 ### del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
In ragione di quanto specificato prima, detto importo non può essere maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.  6. Tenuto conto della novità della questione giuridica esaminata, della sua serialità, e della circostanza che l'amministrazione resistente si è comunque attenuta alla disciplina vigente, si stima equo condannare tale amministrazione a rifondere al procuratore di parte ricorrente ### la metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà.  P.Q.M.  ### di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - condanna il Ministero a costituire in favore della ricorrente #### con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.  121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 1.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della ### stessa; - condanna parte resistente alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 750,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore antistatario. 
Velletri, il ###

causa n. 6343/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Puleio Elvira

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