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ORDINANZA sul ricorso n. 19032-2021 proposto da: ### E ### RIABILITAZIONE - ### in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 44 , presso lo studio dell' avvocato ### che la rappresenta e difende un itamente all'avv ocato ### - ricorrente - nei confronti di ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -2- ### elettivamente domiciliato in #### 34, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e #### elettivamente domiciliato in #### 23, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrenti incidentali - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ####. BAIAMONTI 25; - controricorrente - nonché contro ###### - intimati - avverso la sentenza n. 123 /2021 d ella CORTE DEI CONTI - ##### - ### depositata il ###.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/10/2022 dal ### Fatti di causa 1. ### della Corte dei conti, con sentenza n. 231 del 16 settembre 2019, conda nnava ### la ### ione ### (### del lav oro e della r iabilitazione, ###, ##### e ### a titolo di dolo, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ### dell'importo di euro 47.485.583,00, a titolo di risarcimento del danno erariale; confermava il sequestro dei beni disposto nei confronti di ###### e P asserino; dichiarava il difetto d i giurisdizione nei confronti di ### Respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione argom entando dall'instaurazione di un rapporto di serv izio di tipo funzionale tra la ### lica ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -3- Amministrazione (### c he aveva erogato i f inanziamenti pubblici e il soggetto pr ivato destinata rio di tali risorse corr isposte per l'espletamento di attività di interesse pubblico - nella specie, p restazioni sanitarie - (la ### nonché i suoi amministratori e dirigenti che si erano inseriti nella gestione delle risorse medesime.
Condivideva la prospettazione della Pr ocura regionale secondo la quale il danno erariale era sta to integrato dalla illecita d istrazione di finanziam enti regionali dalla f inalità pubblicistica (remunera zione per l'espletamento di funzioni sanitarie d'interesse pubblico, cd. prestazioni “non tariffabili”), erogati alla ### (accreditata con la ###, con destinazione di una quota dei finanziamenti sui conti personali del Presidente della ### (dott. ### e del ### (dott. ### per formare ogg etto di illecite dazioni in favore del P residente della ### e degli intermediari nonché dei suoi amici personali ### e ### facenti parte di un sistema corrotto e corruttivo. 2. La Corte dei conti, ### seconda giurisdizionale centrale d'appello, per quanto rileva nell'odiern a controversia, rigettav a i ricorsi presentati da lla ### e dagli altri condannati in solido.
Respingeva l'eccezione di difetto d i giurisdizione proposta d agli app ellanti (tranne che per la posizione di ### in relazione al quale revocava anche il sequestro conservativo), ritenendo che la responsabilità erariale fosse connotata da un elemento soggettivo (natura pubblicistica dell'amministrazione danneggiata) e da un elemento oggettivo (qualificazione pubblica del danno o del bene oggetto di gestione).
Affermava che l'elemento qualificante del rapporto era il danno prodottosi nei conf ronti della P.A., es sendo configur abile - secondo l'ormai consolidata giurisprudenza - un rapporto di servizio pubblico non solo nei limiti ristretti del rapporto di impiego o di servizio ma, in senso funzionale, ogni q ual v olta l'autore del dann o comparte cipa all'operato dell'### strazione (anche se soggetto formalmente estraneo all'apparato organizzativo/organico della P.A.), irrilevante essendo il titolo in base al quale l'attività è svolta.
Il Giudice contabile di secondo grado premetteva che tra la ### e la ### mbardia era intercorso un rapporto di concessione amministr ativa ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -4- per l'espletamento di una funzione pubblica (assistenz a sanitaria) e non un mero rapporto contrattuale, di “vendita/acquisto di prestazioni sanitarie”.
Rilevava che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , l'esercizio dell'attività sanitaria da parte di opera tori privati era subordinato al rilascio di una autorizzazione dell'ente regionale e le convenzioni stipulate dalle unità sanitarie locali con i privati, ai sensi degli artt. 44 e 45 della citata legge, hanno natura di contratti di diritto pubblico da cui derivano rapporti qualificabili come concessioni amministrative.
Evidenziava che il finanziamento delle funz ioni non tarif fabili non era riconducibile alla nozione di corrispettivo sinallagma tico ma a quella di “sovvenzione pubblica”.
Considerava sufficiente, al fine di incardinare la giurisdizione contab ile, l'essere stata la richiesta risarcitoria ricollegata alla distrazione dei finanziamenti erogati alla struttura accreditata a titolo di remunerazione per lo svolgimento di attività sanitaria.
Riteneva che tale giurisdizione dovesse essere affermata anche nei confronti dei soggetti che avevano agito nella q ualità di organi della ### sussistendo un criterio di collegamento tra i comportamenti dei dott. ### e ### (Presidente e ### della ### azione ) e la violazione degli obblighi connessi al rapporto di a ccreditamento d a cui era derivata la distrazione di risorse dal fine pubblico.
Escludeva solo con riferiment o all'appellante ### la sussistenza di un legame con la pubblica amministrazione in dipendenza di un rapporto di impiego ovvero di servizio evidenziando che non era emersa alcuna ingerenza, anche in via di fatto o temporanea, in alcuna delle fasi attraverso le quali si era esplicata l'attività illecita.
Respingeva, altresì, l'eccezione di prescrizione evidenziando che l'elemento rilevante ai fini interruttivi della prescrizione era stato la costituzione di parte civile della ### , che aveva prodotto un effetto permanente interruttivo sino alle sentenze penali di condanna passate in giudicato (che con riferimento ai soggetti coinvolti si collocavano tutte nei limiti del quinquennio anteriore alla notif ica degli inviti a dedurre inviati dalla ### nel giugno 2018). Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -5- Riteneva, sempre con riferimento alla suddetta eccezione, che non avesse pregio la constata zione d egli appellanti circa l'autonomia dei due giudizi (contabile e penale) in quanto il procuratore contabile agisce nell'interesse della legge e per logica d i sistema l'es ercizio d ell'azione in sede penale dell'### danneggiata giova anche al procuratore contabile, oltre al fatto che in caso di occult ament o dolo so d el danno la prescrizione rimane sospesa finché il d olo non sia scoperto (nel caso d i specie, per quanto emergente dalle sentenze penali, la scoperta degli illeciti era databile non prima del 2012).
Considerava, del pari, priva di pregio la censura del dott. ### circa la mancata sospensione del giudizio contabile in attesa della sentenza del giudizio del risarcimento civile stante l'autonomia dei due giudizi.
Riteneva infondata la censura della ### sulla mancata interruzione della presc rizione nei suoi confronti per la manca ta cos tituzione come parte civile della ### richiamand o il principi o di solidarietà passiva per la responsabilità erariale che determina il prodursi di effetti su tutti i debitori.
Quanto al merito della vicenda, richiamate le sentenze penali intervenute per tutti i ricorrenti e che avevano riconosciuto la loro responsabilità per i reati di associaz ione a delinquere, atti contr ari ai d overi d'ufficio, corruzione (sentenza di condanna della Corte d'appello ### per ### e ### confermata in Corte di cassazione; sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. per ### e la ### sentenza di condanna del Tribunale di ### per ### e ### passata in giudicato), riteneva che: - la sentenza di primo grado non presentava alcuna lacuna argomentativa ma si basava su una puntuale ricostruzione dei fatti che avevano consentito di individuare il danno nella distrazione delle risorse pubbliche; - gli accertamenti effettuati in sede penale (fatto illecito, commissione del fatto da parte degli imputati e sussistenza del nesso causale tra le condotte e il danno causato) rilevavano nel giudizio contabile ex art. 651 cod. proc. pen., mentre per le sentenze d i patteggia mento (non aventi efficacia di giudicato extra-penale) rilevavano i fatti accertati nel giudizio dal giudice penale ma nei limiti del libero apprezzamento del giudice; ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -6- - le r esponsabilità per danno erariale erano d esumibili da i principi fondamentali in materia di responsabilità delle persone giuridiche (responsabilità solidale tra società di capitali e amministratori; rapporto di immedesimazione organica) e dagli accertamenti probatori effettuati in sede penale; - erano infonda te le eccezioni sul quantum risarcitorio (e così quelle d el ### riferite alla mancata indicazione dei gravi, precisi e concordanti indizi a dimostrazione dell'assunto che anche i flussi fina nziar i registrati antecedentemente al 2006 erano stati destinati alla contestata dazione illecita, flussi non oggetto del giudizio penale), in quanto comunque il giudizio penale e quello contabile sono giudizi autonomi e nella specie il giudice contabile aveva quantificato il danno derivante dalla distrazione di somme dalla loro finalità pubblica in misura corrispondente al flusso finanziario uscito dal bilancio della ### e non utilizzato per fini istituzionali.
Quanto alle eccezioni sul quantum formulate dal ### e dalla ### (evocanti il divieto del bis in idem) evidenziava il diverso ambito di operatività della confisca, av ente natura sanzionatoria ed a fflittiva e non risarcitoria, rispetto al danno erariale, avente natura risarcitoria e compensativa (rimedio riparatorio). 3. Avverso tale sentenza della Corte dei conti, la ### ha proposto ricorso per cassazione. 4. Hanno pr oposto successivo ricorso ### e ricorso incidentale ### 5. A tutti i ricorsi il ### della Corte dei conti ha resistito con distinti controricorsi. 6. ### il ### e il ### hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione 1. In via p relimin are occorre rileva re che il principio di unicità dell'impugnazione, secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, comporta che nei procedimenti con p luralità di parti, una volta a vvenuta a d istanza di una d i esse la notificazione del ricorso p er cassazione, le altre impugnazioni devono essere ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -7- considerate incidentali (Cass. , Sez. Un., n. 24876/201 7). Sulla b ase del richiamato principio va, quindi, qualificato incidentale anche il ricorso proposto da ### che ha notificato e depositato l'atto in data successiva alla notifica ed al deposito del primo ricorso proposto dalla ### 2. Con il ricorso principale la ### azione Ma ugeri deduce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per “inconfigur abilità” d i una violaz ione di obblighi di servizio e per il cara ttere privato d elle r isorse sottratte alla ### dagli amm inistratori infedeli; violazione del criterio del ‘petitum sostanziale' ai fini della verifica della giurisdizione contabile. ### censura la riconduzione delle convenzioni sanitarie (stipulate dalla ### con le strutture private accreditate) a una concessione di servizio pubblico ed in proposito osserv a che andr ebbe piuttosto operata un'assimilazione ai contratti di appalto, in linea anche con il diritto comunitario (cfr. direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sui contratti di concessione).
Richiama pronunce di questa Corte a ### che, con riferimento a contratti di appalto, hanno escluso che vicende di corruzione imputate ad un appaltatore siano idonee a radicare la giurisdizione contabile nei suoi confronti (così Cass., Sez. Un., 26 agosto 2019, n. 21691; Cass., III, 16 febbraio 2010, n. 3672).
Inoltre, anche ammesso che la convenzione sanitaria instauri un rapporto di servizio, l'intervenuto accertamento del pieno adempimento di tutti gli obblighi concernenti il servizio sanitario affidato alla ### escluderebbe la giurisdizione del giudice contabile ess endo dimo strativo del fa tto che la distrazione di somme contestata è avve nuta solo a discapito d elle risorse proprie della ### Mancherebbe, pertanto, il presupposto per la sussistenza della giurisdizione contabile costituito dalla violazione degli obblighi inerenti al rapporto di servizio. ### ione ricorrente rileva, poi, che le remunerazioni per prestazioni “non tariffate” hanno carattere sinallagmatico, e sono determinate ex post con verifica della quantità e della qualità della prestazione, e non possono essere assimilate alle sovvenzioni amministrative, concesse ex ante.
Rileva che, in ogni caso, anche la tesi della sovvenzione non avrebbe potuto di per sé giustificare la giurisdizione contabile considerato che nessun appunto ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -8- poteva essere mosso alla ### p er le prestazioni sanita rie svolte, ivi comprese quelle non tariffate.
Censura, poi, la sentenza per non avere correttamente applicato il canone del ‘petitum sostanziale' ed essersi piuttosto attenuta all a teoria della prospettazione.
In particolare, rileva che il Giudice contabile abbia erroneamente ritenuto che a i fini dell' individuazione della p ropria giurisdizione quello che rileva è la formulazione della domanda della ### contabile mentre in realtà il criterio discretivo è dato dal contenuto oggettivo ed effettivo della pretesa dedotta in giudizio. 3. Anche il ricorso incidentale d el dott . Passerin o lamenta il d ifetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendosi che le remunerazioni delle prestazioni non tariffate non possono es sere qualificate come sovvenzione in quanto rispecchiano la natu ra sinallagmatica del ra pporto intercorrente tra la ### e la ### Assume detto ricorr ente che la condotta contestatagli riguarda l'ille cito impiego di somme appartenenti alla ### rispetto alle quali è del tutto irrilevante - ai fini della configurabilità di un danno erariale - la prov enienza delle stesse da parte della ### Evidenzia che tali somme vengono corrisposte al fine di remunerare funzioni non tariffabili, a consuntivo e senza vincolo di destinazione e, pertanto, quando le stesse entrano nel patrimonio del soggetto p riva to perdono la loro connotazione pubblicistica. 4. Con il primo motivo di ricorso incidentale ### denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione agli artt. 111, comma 8, ###, 360 n. 1 e 362 cod. proc. civ., 184 e 207 All. 1 cod. giust. cont. (d.lgs. 174/2016): violazione dell'art. 1, cod. giust. cont. sui limiti della giurisdizione contabile, nonché dell'art. 1, l. n. 20/1994, e violazione del criterio del petitum sostanziale; inconfigurabilità di un rapporto di servizio rilevant e e di sue violazioni in relazione a lla p osizione di ### M augeri e della ### ione ### ca rattere privato degli importi veicolati dai fondi extrabilancio della ### Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -9- Assume che avrebbe errato la Corte dei conti a statuire circa la giurisdizione del giudice contabile perché, in particolare, mancherebbe il presupposto del vincolo di d estinazione delle somme ricevute dalla ### dalla ### difatti, le somme entr ate nel patrimonio dell'ente sono attra tte definitivamente nella struttura aziendale del privato e, secondo il ricorrente, hanno perso il loro valore pubblicistico.
Sostiene che la P rocura nelle censur e mosse a l ricorrente non ha prospettato la mancata r ealizzazione d elle prestazioni per le quali i rimb orsi sono stati concessi e ciò ad ulteriore conferma della mancanza di un rapporto funzionale di servizio idoneo ad instaurare la giurisdizione contabile.
Rileva che il petitum sostanziale attivato dalla ### nella citazione è estraneo alla giurisdizione del giudice contabile; in particolare, la Corte avrebbe errato nel considerare alla base del petitum sostanziale l'accertamento della distrazione di fondi pubblici, sulla base di una mera p rospettazione della questione da parte della ### Riprendendo le censure mosse con il r icorso p rincipale della ### sostiene che la Corte ha err ato nel classificar e il rapp orto tra ### azione e ### co me rapporto concessorio, e non di appalto, e nel qualif icare i versamenti come “sovvenzione” e non c ome remunerazioni d elle prestazioni svolte in un rapporto contrattuale. 4.1. Con il secondo motivo il ricorrente ### censura l'eccesso di potere giurisdizionale della Corte dei conti in relazione agli artt. 111, comma 8, ###, 360 n. 1 e 3 62 cod. proc. civ., 184 e 207 All. 1 c od. giust. cont. (d. lgs. 174/2016): violazione dell'art. 1, cod. gi ust. cont., nonché dell'a rt. 1, l. 20/1994, sui limiti della giurisdizione contabile; violaz ione della sfera di competenza del ### e denegata giustizia; violazione de i principi di effettività della tutela giurisdizionale e del divieto di bis in idem (art. 50 CDFUE; art. 4, prot. 7, CEDU).
Il r icorrente rileva che la Corte dei conti avrebbe tra vali cato i limiti assegnati dall'ordinamento mancando la violazione di un rapporto di servizio e di un petitum sostanziale idonei a radicare la giurisdizione erariale ed essendo la posizione del ### analoga a quella del ### Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -10- La Corte dei conti avrebbe, poi, invaso la sfera del legislatore in quanto si sarebbe pronunciata su “una punizione economica di g ravosità straordinaria”, creando una nuov a categoria di illecito e di responsab ilità di d anno erariale, priva di riferimenti nor mativi ed a ltresì invaso la sfera dell'amministra zione, pronunciandosi sulla legittimità degli atti amministrativi che non risultano mai essere stati revocati o annullati dalla P.A.
Inoltre, la Corte avrebbe violato il principio del ne bis in idem perché nei confronti del ricorrente era già intervenuta una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. sui medesimi avv enimenti con la confisca dei beni disposta dal giudice penale per un importo di euro 3.850.000,00.
Non considerando tale circostanza, la Corte avrebbe trasformato il sindacato erariale in uno strumento punitivo, ponendosi in palese contrasto anche con i principi e le norme dell'ordinamento comunitario sul punto.
La violazione del ne bis in idem è denunciata anche rispetto al giudizio civile intrapreso nei confronti del ### da lla ### azione, concluso con una transazione. 5. Tutti i motivi articolati dal ricorrente principale e dai ricorrenti incidentali sono infondati per le ragioni di seguito illustrate. 6. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, ###, 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016) (Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez. Un., 3 agosto 2021, n. 22140). Come queste ### hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, 8848; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2021, n. ###), l'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quand o un giudice speciale a ffermi la propr ia giurisdizione nella sfera riservata al legislator e o alla discrezionalit à amministrativa, ovvero, al contr ario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -11- giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero neg andola sull'erroneo presuppo sto che appartenga ad altri g iudici) (Cass. , Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605). E' naturale che qualsiasi err onea interpretaz ione o applicazione di norme ovvero q ualsiasi vizio d i attività proce ssuale in cui il giudice possa incor rere nell'esercizio della f unzione giurisdizionale, ove incida sull'esito d ella decisione, può essere letto in chiave di lesi one della p ienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza comp iutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme d estina te a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tut ti i punti essenziali della controv ersia. Non per questo , però, ogni errore d i giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, ### e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti intern i ed esterni della g iurisdizione e il sind acato di questa Corte sulle sentenz e del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti d el gi udice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processu ali d ianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085).
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018, ha sottolineato che la tesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi d i errores in iudica ndo o in proce dendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 111 ###, e si pone in contrasto con tale dispo sizione costituz ionale e con l'assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla ### fondamentale che, a ppunto per questo, h a sottratto le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali.
Questa Corte ha, sul punto, precisato (v. Cass., Sez. Un., 15 aprile 2020, 7839 e più di recente Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, nn. 4848 e 4849) che, riconosciuta natura vincolante alla interpretazione forn ita dalla sentenza del ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -12- giudice delle leggi, “in quanto dispiegata su una pura sostanza costituzionale ... il sind acato ex art. 111, comma 8, ### delle ### della Corte di cassazione per ‘motivi inerenti alla giurisdizione' (che , con pregna nza, il legislatore costituente ha qualificato e rimarcato ‘soli') investe esclusivamente le fattispecie di difetto assoluto di giurisdizione - in senso espansivo ...o restrittivo - e di difetto relativo di giurisdizione, ovvero percezione di un'erronea incidenza della plura lità di giurisdizioni - fattispecie in cui il giudice d ichiar a p ropria la giurisdizione laddove essa co mpete ad altro giudice o nega la propria giurisdizione affermandone erroneamente l'attribuzione ad altro giudice -”. ### di self restraint delle ### dopo la sentenza della Corte costituz ionale n. 6 del 2018 ha superato (per qua nto concerne la questione posta nel primo quesito, sub 2-2.1) il vaglio di compatibilità con il diritto dell'### sollecitato dall'ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020 ed ha ricevuto conferma nella giurisprudenza successiva alla sentenz a della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2021 (cfr. Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2022, n. 1454). 7. È alla luce degli indicati principi che vanno esaminate le questioni poste dai ricorrenti che potrebbero essere sintetizzate nei seguenti punti: 7.1. - sussistenza di un rap porto di convenzione pr ivato e non di un rapporto concessorio in quanto l'Am ministrazione regionale pag a per una prestazione che le è stata resa; 7.2. - pretesa mancanza della violazione degli obblighi inerenti al rapporto di servizio e della riconduzione del danno a tale violazione; 7.3. - assenza di un vincolo di destinazione quanto alle remunerazioni delle prestazioni non tariffate (c he non sarebb ero sovvenzioni) con conseguente acquisizione dei relativi importi al patrimonio privato della ### 7.4. - violazione del divieto di bis in idem. 8. Quanto alla prima questione, va ricordato che a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (Cass., Sez. Un., 25 ma ggio 1999, n. 294 e success ive conformi) è necessario e sufficiente che il pubblico interesse, per la tutela del quale il ### regionale si fa promotore, caratterizzi la sua azione sotto i profili inerenti: a) a lla addebitabi lità di un comportamento commissivo od omissivo posto in essere, in violazione dei dov eri d i ufficio, d a un soggetto ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -13- legato all'ent e da un rapporto di impiego o servizio anche di f atto; b) a lla produzione di un nocumento pa trimoniale, eff ettivo e va lutabile in termini economici, subito dalla pubblica amministrazione; c) al collegamento causale fra condotta antidoverosa e evento dannoso. Quando la contestazione dell'addebito assolva alla indicazione di siffatti connotati e l'oggetto del processo sia da essi caratterizzato, la Corte dei conti è legittimamente investita dei poteri cognitivi e sindacatori ad essa attribuiti dall'ordinamento (art. 103 ###), nell'esercizio dei quali spetta a quell'organo di giustizia giudicare se nella fattispecie sussistano o meno, in concreto, tutti i requisiti di legge per addivenire a una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativa patrimoniale.
Così, per la sussistenza d ella giurisdizio ne contabile nei confronti della ### (al suo P residente, ### ed al suo #### rilevano il suo inserimento nel ### sanitario regionale con rapp orto di convenzione e di accreditamento e l'avvenuta distrazione di una consistente pa rte dei f inanziamenti erogati dalla ### a titolo di remunerazione delle c.d. f unzioni non tariff abili (in particolare quelle d i riabilita zione di alt a qualità e di riabilitazione di a lta complessità), dalla finalità loro propria per la destinazione degli stessi in parte ai conti personali del ### e del ### ed in parte per formare oggetto di illecite d azioni a favore d el Presidente della ### goni e dei suoi intermediari.
Non ha pregio la tesi dei ricorrenti secondo la quale le convenzioni sanitarie sarebbero riconducibili ai contratti d'appalto.
È sta to da questa Corte afferma to (Cass, ### U n., 18 giugno 2 019, 16336) che in tema di assistenza sanita ria pubblica, il regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accredita mento, viene inserita in modo continuativo e sistema tico nell'organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall'accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -14- È stato anche precisato (Cass., Sez. Un., 30 agosto 2019, n. 21871) che, in tema di azione di responsab ilità per danno erariale, sussiste il ra pporto di servizio, costituente il p resupposto per l'attribuzione della contr oversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente p rivato esterno all'### venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rappor to di pubb lico impiego o di serviz io, in una concession e amministrativa, in un contr atto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte.
Questa Corte, con riferimento ad una vicenda per certi aspetti analoga (v.
Cass., Sez. Un., 19 giugno 201 9, n. 16336, cit., relativa alla ### S.p.A., proprietaria della casa di cura ### di Cassino, in relazione ad indebiti rimborsi di prestazioni sanitarie), ha ricordato che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, subordinava l'esercizio di attività sanitaria da p arte di operatori privati al rilascio d i autorizza zione dell'ente regionale. Le convenzioni stipulate dalle unità sanitar ie locali con i privati, in conformità a schemi tipo (artt. 44 e 45 legge cit.), avevano natura di contratti di diritto p ubblico da cui derivavano rapport i qualificabili come concessioni amministrative: le relative controversie, ai sensi dell'allora vigente legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 1, erano pertanto devolute alla giurisdizione esclusiva, in prim o grado, dei tribunali amm inistrativi regionali, fatta eccezione p er le questioni con cernent i indennità, canon i ed altri corrispettivi, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del comma 2 della medesima norma (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 9500/97).
In q uel sistema, la scelta dell'assistito di a ccedere alle str utture private convenzionate era sottoposta alla duplice condizione che il servizio pubblico non fosse in grad o di soddisfare la richiesta della p restazione entr o un tempo determinato e che la USL territorialmente competente avesse rilasciato apposita autorizzazione alla struttura privata. Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -15- La disciplina è stata riformata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il cui art. 8, comma 5, ha introdotto il c.d. regime dell'accreditamento, improntato alla parificazione ed alla concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private.
In questo regime l'organizzazione del servizio sanitario nazionale è conformata ad un modello di tipo ang losassone, di “concorrenz a ammini strata” o “quasi mercato”, caratterizzato da lla piena libertà di scelta del cittad ino di farsi assistere da soggetti privati erog atori, le cui presta zioni vengono rimborsate attraverso tariffe standard dall'ente pubblico finanziator e (Cass. 25 gennaio 2011, n. 1740). ### di questa Corte, chiamate più volte a decidere quale sia il giudice munito di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto fra la struttura sanitaria privata e la P.A. instaur ato nel vigore della nuova disciplina, hanno tuttavia costantemente affermato che la giurisdizione permane in cap o al giudice amministra tivo, in quanto ta le rapporto resta di tipo concessorio (Cass., Sez. Un., nn. 8 8/1999 , 12940/2001, 9 284/2002, 10381/2003, 14335/2005, 28501/2005, 473/2015).
La par ticolarità del nuovo regime, rispetto a q uello preesistente e, in genere, rispetto alla natura ed alla disciplina delle concessioni, consiste nel fatto che si è passati ad un sistema di concessione ex lege, nel quale la disciplina dei singoli rapporti e l'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti non è più dettata nelle singole convenzioni ma è contenuta in via generale nella stessa legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado o regionali (Cass., Sez. Un., n. 88/1999 cit.).
Non v'è dubbio, però, che (così come accadeva in p assato all'atto d ella stipula delle singole convenzioni) attrav erso l'accreditamento sia demandata anche al soggetto privato in possesso dei requisiti richiesti dalla legge la realizzazione dell'interesse pubblico, di rango costituzionale, alla salute dei cittadini e che l'attività sanitaria esercitata dalla struttura o dal professionista accreditati si concreti nell'erogazione di un servizio pubblico, il cui esercizio è sottoposto al p otere di d irezione e di controllo dell'amm inistrazione ed è remunerato con risorse pubbliche. ### del rapporto concessori o di accredita mento comporta, in buona sostanza, l'i nserimento dell'accreditato, in modo continua tivo e ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -16- sistematico, nell'organizzaz ione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria.
Tanto è sufficiente a radicare la giurisdizione della Corte dei conti per il danno cagionato dall'accred itato in conseguenza della violazione delle regole stabilite dal regime d i accreditamento: la responsabilità erar iale dei soggett i (autori dell'illecito) non ricompresi nell'apparato amministrativo ricorre, infatti, non solo nel caso in cui siano stati loro traslati poteri pubblicistici di direzione, di controllo e di interv ento, ma tutte le volte in cui la loro relazione con l'amministrazione integri un rapporto di servizio in senso a mpio, in v irtù del quale essi debba no ritenersi inseriti in modo continuativo nell'or ganizzazione dell'ente, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali cui l'attività dell'ente medesimo è preordinata.
Così per effetto di un rapporto di servizio in senso lato tra l'Ente pubblico e la struttura accreditata, laddove il privato sia chiamato a rispondere per danno erariale con riferimento ad accordi corruttivi intervenuti con il funzionario che ha agito per l'Ente di appartenenza, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 473/2015 cit.). 9. Quanto alla seconda questione relativa alla evidenziata mancanza della violazione degli obblighi inerenti al rapporto di servizio ed alla necessa ria riconduzione del danno a tale violazione , si osserva che ad inca rdinare la giurisdizione contabile è necessaria e, al contempo, sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio del suo pr eteso a utore, mentre att iene al merito ogni questione riguarda nte l'effettiva sussistenza in concreto dello stesso, come tale non censurabile in sede di legittimità (v., tra molte, Cass., Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 15011).
Nella specie, la Corte dei conti ha valorizzato, quale elemento che radica la sua giurisdizione, l'inserimento della ### all'interno del ### sanitario regionale, in virtù dapprima della convenzione ed in seguito dell'accreditamento oltre che la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica del ### e del ### nei confronti della ### in applicazione dell'art. 2395 cod. civ. Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -17- Rispetto a tali presupposti fattuali attiene al merito contabile la circostanza che i finanziamenti regionali, una volta ottenuti, sarebbero stati distratti dalla finalità pubblicistica impressa dagli atti amministrativi di concessione, per essere utilizzati, con violazione delle regole sull'accreditamento, a beneficio dei soggetti convenuti nel giudizio contabile, f acenti parte, in vario modo, di un sistem a corrotto e corruttivo.
Né, invero, p uò portare ad escludere la sussistenza di tale giurisdizione quanto sostenuto dai ricorrenti in riferimento all'avvenuto adempimento di tutte le prestazioni richieste per essersi verificata, quanto alle somme eccedenti, una acquisizione al patrimonio della ### È, al riguardo, sufficiente evidenziare che i finanziamenti, poi distratti, non potevano che essere destina ti alle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati e non ad altre e di certo non potevano essere retrocessi a favore dei corruttori/corrotti con sviamento di tali finalità pubbliche. 10. Le considerazioni sopra svolte contengono già in sé una risposta alla terza questione relativa alle prestazioni non tariffabili.
In ogni caso, va osservato che, in termini generali, tali prestazioni rientrano pur sempre nell'ambito dell'attività di assistenza.
Queste ultime, infatti, sono finanziate secondo due principali meccanismi: (1) a tariffa, cioè ogni prestazione è rimborsata ad importo fisso (2) a funzione, cioè l'attività viene rimborsata a forfait, perché ha costi non determina bili a priori o perché merita di essere incentivata. Fra le funzioni non tariffate (### che con più f requenza le ### f inanziano vi sono l'attività di ricerca, la didattica universitaria, le attività connesse al trapianto d'organi, l'alta specialità, l'emergenza‐urgenza, il pronto soccorso, la neuropsich iatria, la terapia intensiva, le attività trasfusionali, la ricerca e la didattica universitaria.
Le FnT afferiscono ad un ambito delle politiche sanitarie riservato a scelte autonome delle ### che decidono quali e q uante attività sostituir e o integrare con finanziamenti a f unzione, quante risorse veicolare con questo sistema, a chi corrisponderle e sulla base di quali criteri.
Si tr atta di quelle f unzioni che sono state previste in ambi to naz ionale dall'art. 8, comma 4, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che ha inserito nel corpo del d.lg s. n. 502/1992 l 'art. 8 sexies. Quest'ultim a norma, che denomina l e ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -18- funzioni non tariffate come “funzioni assistenziali”, ne rimette la definizione alle regioni, fissando tuttavia (al comma 2) le caratteristiche generali delle attività nel cui ambito vanno individuate. La stessa norma chiarisce che, ai fini della determinazione del finanziamento globa le delle singole strutture, le funzioni assistenziali (o funzioni non tariffa te) «sono r emunerate in base al costo standard di produzione del p rogramma di assistenza», il che chiarisce che il finanziamento delle prestazioni non tarif fabili esula da l corrispettivo sinallagmatico con cui il SSN “compra” dai gestori privati le prestazioni sanitarie (si vedano anche i D.M. Sanità 14 dicembre 1994 e 30 giugno 1997 e, quanto all'ordinamento della ### le L.R . n. 31/19 97 e n. 33/2009, quest'ultima successivamente modificata dalla L.R. n. 23/2015). ### nazionale ha posto, in materia di ### solo un vincolo, meglio descritto nel comma 1 bis dell'art. 8 sexies, d.lgs. n. 502/1992 ove ha stabilito che « il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30% del limite di remunerazione assegnato ». Per il resto, lo stesso ### ha affidato alle ### la definizione delle predette funzioni, nell'ambito delle att ività che r ispondono ad alcune caratt eristiche generali. ### delle caratteristiche generali di cui all'indicato comma 2 - lettere a), b), c), d), e), f) e g) - mette in luce come il fine a ssegna to allo strume nto remunerativo in questione sia quello di integrare il regime delle remunerazioni a tariffa attraverso il riconoscimento di un beneficio economico ulteriore, benché basato sul costo standard ex art. 8 sexies, comma 1, d.lgs. citato.
È di tutta evidenza, allora, che si tratta di un beneficio che, intervenendo in ambiti in cui v engono erogate prestazioni già remunerate in base a tariffe predefinite, assume la natura della sovvenzione pubblica (non certo quella di corrispettivo contrattuale), per la quale la legge regionale ha prefigur ato un potere della ### ampiamente discrezionale nel quantum non prefissando né l'entità della somma da erogare né i presupposti dell'erogabilità.
Tale ampia discrezionalità non può, evident emente, comportare che le somme a tale titolo erogate prendano strade diverse da quelle proprie cui la sovvenzione pubblica è preordinata.
Così non rileva che le prestazioni (tariffate o non tarif fabili) siano state effettivamente rese atteso che l'importo dei finanziamenti in concreto ricevuto ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -19- era calibrato in riferimento ad una sopravvalutazione - o sovracompensazione - delle prestazioni con gli importi eccedenti utilizza ti per alim entare il sistem a corruttivo.
Ed era l'int ero impor to (e non s olo quello utilizzabile/utilizzato per le prestazioni) ad essere d estinato ad una funzione pubblica ed invece, nella prospettazione della ### disperso nel paga mento delle tangenti (senza, dunque, che possa essere conf igura bile una acquisizione di tale importo eccedente al patrimonio privato dell'ente).
Le sud dette sovvenzioni pubbliche non perdono la loro cara tteristica una volta entrate nel patrimonio della ### restando evidentemente vincolate nella destinazione alla funzione per la quale sono state erogate. 11. Anche la quarta questione relativa alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem (sia quanto all'intervenuta sentenza penale ex art. 444 cod. proc. pen. ed alla disposta confisca dei beni sia quanto al giudizio civile concluso con transazione) è questione interna alla giurisdizione contabile.
Deve inf atti escludersi l'ammissibilità d el ricorso per cassa zione ai sensi dell'art. 362 cod. pr oc. civ., avverso le d ecisioni della Corte dei conti , per violazione del ne bis in idem, risolvendosi tale vizio in un error in iudicando, sui limiti interni della giurisdizione sotto il profilo della proponibilità o proseguibilità della domanda (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4883; Cass., Sez. Un., 6 luglio 2021, n. 19027; Cass., Sez. Un., 15 febbraio 2022, n. 4871). ### principio consolidato (cfr. Cass., Sez. Un., 1° ottobre 2021, 26738), quello secondo cui deve r avvisarsi la reciproca autonomia e q uindi l'ammissibilità del concorso delle azioni di responsabilità ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali e perfino ove le prime siano dirett amente intentate dalle singol e amministrazioni coinvolte. Infatti (Cass. Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4883, cit.), l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile p romoss a dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della ### ed al corretto impiego delle risorse, con f unzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -20- con f unzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della p arte attrice (conf. Cass., Sez. Un., 1 0 aprile 2019, n. 10019).
Ne deriva che le eventuali interferenze tr a i due giudizi integrano una questione, non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, da fa r valere peraltro dinanz i al giudice successivamente adito (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2022, n. 5978; Cass., Un., 23 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. Un., 4 giugno 2021, n. 15570; in precedenza, nello stesso senso, tra le altre: Cass., Sez. Un., 1 0 settembre 2013, n. 20701; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2013, n. 26935; in motivazione, Cass., Sez, Un., 17 aprile 2014, n. 8927; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014, 26659).
Poiché quindi l'e ventuale interferenza che p uò determinarsi tra i relativ i giudizi pone esclusivam ente un pr oblema di proponibilità dell'azione d i responsabilità ove anche fatta valere davanti alla Corte dei conti, non può mai dar luogo ad una questione di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 2 8 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2019, n. ###) e ciò in quanto la giurisdi zione della Corte dei conti non può ritenersi sostitutiv a dei nor mali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorr enti tra l'amministrazione e i soggetti danneggia nti (Cass., Sez. Un., 19 maggio 2 016, n. 10 323, in motivazione).
Quanto, poi, alla sentenza penale che ha applicato la misura di sicurezza della confisca, non vale invocare gli artt. 4, prot. 7 CEDU e 50 CDFUE dovendosi ricordare che la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'### esclude l'equipar azione tra la responsabilità contabile e quell a p enale. Nella decisione del 13 maggio 2 014, ### c. ### (ric. 20148/2009 ), la Corte europea dei diritt i dell'uomo ha escluso l'applicabilità del divieto di doppia incriminazione (previsto nell'art. 4 del protocollo n. 7 integrativo della ### al caso d el giudizio d i responsabilità dinanzi a lla Corte dei conti italiana. Ed è appena il caso di ricordare che, in questa generale prospettiva, la violazione del ne bis in idem è stata esclusa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anche e proprio con riguardo alla natura del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, essendosi constatato che detto giudizio non attiene a un'accusa penale, ai sensi ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -21- dell'art. 6 della Convenzione (par. 38 e 46), essendo destinato a concludersi, ove fondato, con la condanna (al pagamento di una somma) avente natura di risarcimento e non di pena (v. Cass. , Sez. Un., 27 ottobre 2020, n. 23596; Cass., Sez. Un., 27 agosto 2019, n. 21742).
La diversit à di funzione e di presup posti delle d ue azioni (civile o penale rispetto a quella contabile) esclude così che possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU a mente della quale il p rincipio deve ritenersi violato solo ov e l'ordinamento assoggetti la medesim a condotta ad una plu ralità di giudizi di responsabilità distinti unicamente sotto il p rofilo della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti (cfr. Corte EDU 4 marzo 2014, ### e altri c. ### ric. 18640/2010 ed altri riuniti).
Peraltro, la questione risulta prospettata sulla base dell'erronea convinzione che la applicaz ione della confisca in sede penale faccia di per sé sola venire meno la giurisdizione della Corte dei conti, potendosi solo predicare l'esistenza di un obbligo di tenere conto della esistenza della pronuncia intervenuta in sede penale e di tr arr e, rispetto a d una domanda che certamente rient ra nella giurisdizione contabile, le conseguenze relative in ordine al tipo di pronuncia da adottare; ma ciò, con ogni evidenza, supera i limiti del controllo sulla giurisdizione devoluto a questa Corte Suprema. 12. Quanto, infine, agli ulteriori rilievi prospettati dal ### al punto sub 4.1. che precede si osserva che non ha formato oggetto di specifica censura il passaggio motiva zionale della sentenza della Corte dei conti nel qua le all'affermazione dell'esistenza della giurisd izione contabile nei confronti della ### è fatta consegu ire l'e stensione di tale giurisdizione anch e nei confronti di ### (oltre che del ### in quanto soggetto che aveva agito nella qualità di ‘organo' della ### Né può ritenersi che la Corte dei conti abbia invaso la sfera del legislatore ‘creando' una nuova figura di responsabilità sanzionatoria inesistente, essendosi limitata ad accertare l'esistenza di un danno erariale meritevole di risarcimento nell'ambito della clausola generale di cui all'art. 52 del r.d. n. 1214/1934.
Neppure può discutersi di ing erenza indeb ita del Giudice con tabile nelle attribuzioni della P.A. atteso che la Corte dei conti ha dato atto della legittimità ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -22- delle deliberazioni di ### di determinazione sia delle risorse disponibili sia dei criteri d i eroga zione, in qua nto esercizio di discrezionalità (che trovava la propria ragion d'essere nell'essenza e nella finalità stessa della remunerazione delle funzioni non tariff abili così come conc epita) e tuttavia ritenuto che anche da un a tto in sé legittimo pos sono derivare conseguenze dannose, fonte di responsabilità amministrativa. Così ha dedotto elementi costitutivi di detta responsa bilità proprio da quella discrezionalità e dal complessivo contesto dell'attività precedente e susseguente all'adozione degli atti, senza alcuna ingerenza nell'ambito proprio della P.A. 13. Da tanto consegue che il ric orso pr incipale e quelli incident ali vanno rigettati. 14. In ragione della qualità di parte solo in senso formale del ### presso la Corte dei conti non vi è luogo a pr ovvedere sulle spese processuali (tra le altre, Ca ss., Sez. Un., nn. 2699 5/2016; 11 139/2017; 4879/2017). 15. Ai sensi dell'art . 1 3, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti (principale e incidentali). P.Q.M. La Corte, a ### rigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p arte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi principale e incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2022.