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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18570/2024 del 08-07-2024

... fatto che il termine “neno” si presenta come una corruzione del termine della lingua sarda “nemo”, se nza che quindi possa repu tarsi con certezza la loro iden tificazi one semantica, dep one per l'infondatezza delle censure la stessa affermazione della ricorrente secondo cui quella proposta è una opzione alternat iva di interpretazione testamentaria, ma senza che possa per converso ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -10- reputarsi che quella fatta p ropria dal giudice di merito si a assolutamente implausibile. Trattasi quindi di una critica che investe quello che costituisce, in presenza di interpre tazione alt ernativa, un apprezzamento riservato al giudice di m erito, per la quale risulta p reclusa la possibilità di un intervento correttivo da parte d el giudice di legittimità. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c. e deg li artt . 115 e 116 c.p.c., quanto alla valutaz ione complessiva della concordanza degli indizi, sul presupposto che la sentenza avrebbe ome sso di considerare una serie di elementi indiziari che deponevano per la diversa solu zione esegetica sostenuta dalla ricorrente. Si era rimarcata la competenza linguistica (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16302-2019 proposto da: ### ele ttivamente domiciliata in #### 22, pre sso lo studio dell 'avvocato ### rappresentata e difensa dagli avvocati #### ATZORI e ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro #### rapp resentati e dif esi giusta procura in calce al co ntroricorso , dall'avvocato ### FARRIS; - controricorrenti - Ric. 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -2- nonché contro ##### - intimati - avverso la sentenza n . 311/2018 della CORTE D'### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal ###. ### Lette le memorie delle parti; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### e ### convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di #### e ### (fratello della d e cuius ###, al fine di conseguire il riconosciment o della q ualità di unici eredi testamentari in virtù del testamen to olograf o del 10 febbraio 2007, con l'accertamento altresì che la successiva scheda del 15 maggio 2007 non con teneva alcuna disp osizione a favo re della ### e del ### Deducevano che la scheda del m aggio del 200 7 non prevede va alcuna attribuzio ne a favore dei convenuti né preve deva una revoca espressa o t acita del testamento a loro favorevole, dovendosi invece reputare che con la stessa la de cuius avesse inteso esplicitamente ribadire che non intendeva attribuire nulla ai convenuti, come esplicato dall'utilizzo dell'espressione “neno” che nella lingua sarda vuol dire “nessuno”. 
Aggiungevano altresì che la testatrice al momento della seconda scheda era incapace di intendere e di volere. 
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi legittimi della testatrice, ### e ### figli ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -3- di un fratello premorto, nella resistenza dei convenuti, che invece invocavano la validità della seconda scheda testamentaria, nelle more del giudizio decedeva il ### cui succedeva come erede la ### Il Tribunale di ### con la sentenza n. 3767 dell'8 novembre 2013 ha rigettato la domanda attorea, ed avverso tale sentenza la ### ha proposto appello. 
La Corte d'### di ### con la sentenza n. 311 del 2018 ha rigettato il gravame. 
Dopo avere ripo rtato il contenut o della scheda testamentaria, evidenziava la presenza nella stessa di numerosi errori ortografici che però apparivano ininflu enti rispetto al contesto ne l quale si inserivano, e che permetteva di affermare che con il testamento la de cuius int endeva lasciare i prop ri beni ai convenuti Lai e ### La sched a era infatti s uscettibile di ricostruzione nel suo contenuto effettivo, e manif estava l'intento di lasciare i propri beni ai soggetti designati. 
Quanto all'utilizzo del termine “neno”, che il Tribunale aveva reputato fosse un mero errore di stesura, l'appellante insisteva sul fatto che lo stesso indicasse nella lingua sarda la parola “nessuno” così che do veva infe rirsi che la de cuius n on voleva in realtà attribuire alcun bene. 
Tuttavia, anche tale diversa esege si non era condivi sibile, in quanto non vi sarebbe stata alcuna ragione per redigere un atto al fin e di privare di beni dei soggetti che comunque no n rivestivano la qualità di eredi legittimi, e che quindi non potevano accampare alcuna pretesa sul patrimonio della testatrice. Ric. 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -4- La diversa tesi dell'appellante secondo cui comunque vi sarebbe stato un inte resse a mani festare la volontà di no n assegn are alcun bene agli appellati si scontrava con la logica. 
Ciò induceva anche ad affermare come la prova testimoniale fosse del tutto i rrilevante in quant o alcuna influenza sulla decisione avrebbe potuto avere la dimostrazione che la de cuius era solita utilizzare anche la lingua sarda.  2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, affidato a quattro motivi, ### Resistono con controricorso ### e ### Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.  3. Il pri mo motivo di ricorso denuncia la violazione deg li artt .  1362 e ss., c.c., in comb inazione co n l'art. 587 c.c., per l a violazione del criterio dell'in terpretazione testuale e dell'esame delle espressioni verbali del testo negoziale. 
Infatti, la sentenza non ha inseri to nel quadro interpre tativo alcuni termini p resenti nella scheda, violando in tal modo il precetto fondamentale che impone di valorizzare l'aspetto testuale del documento. In particolare, la Corte d'appello ha omesso di inserire nel quadr o delle volontà testamen tarie l'espressione “neno” che avrebbe potuto far sorgere una lettura alternativa di testamento. 
Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1362 e dell'art.  587 c.c., per la violazione dei criteri di int erpretazione extra testuali, avendo fatto rico rso ad un criterio di interpretazione oggettivo, escludendo che si fosse al cospetto di una manifestazione di volontà negativa, valo rizzando i l carattere di ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -5- inutilità di tale dichiarazione, per il fatto che i suoi destinatari non rientravano nel novero degli eredi legittimi. 
In tal modo si è anteposto un criterio di interpretazione oggettiva delle volontà test amentarie, che deve invece e ssere reputato recessivo a confronto d ell a valorizzazione delle espressio ni testuali. 
I d ue motivi, d a esaminare congiuntamente per la lor o connessione, sono privi di fondamento. 
Il testamento della de cuius risulta avere il seguente tenore: “Io sottoscrito ### a ### oco 2.2.19 33 in piena facoltà mentana dichio dichiaro di che in miei ### li lasio A ### 15 maggio 2007 in fede ### Cannas”.  ### e d'### ha e videnziato che la scheda, sebbene connotata da numerosi er rori gramm aticali, consentiva di individuare in maniera univoca la volo ntà della t estatrice di lasciare i propri beni ai convenuti. 
Il documento, inoltre, presentava tutti i requisisti formali prescritti per l'olografo, dovendosi ridurre gli errori ortografici al grado di irrilevanza ai fini della corretta esegesi de lle volontà testamentarie, che permettevano di indi viduare un a pacifica attribuzione dei beni relitti in favore della ### e del ### come appunto confermato dalle espressioni “lascio” e “niei” (re ctius miei) beni, come espressive della reale volontà di istituzione dei predetti ex art. 587 La div ersa espressione “neno” d egradava invece al rango di un mero errore di stesura, inidoneo ad inficiare la complessiva lettura della scheda nel sen so sopra indicato . Inoltre, anch e a voler ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -6- accedere alla riconduzion e del tem ine alla parola sarda significante il termine italiano nessuno, non poteva aderirsi alla diversa interpretazione offerta dall'appellante, secondo cui con la stessa la dichiarazione della testatrice aveva in realtà una portata negativa. Deponeva per la svalutazione di tale elemento la circostanza che entrambi i soggetti designati non rientravano nel novero degli eredi l egittimi, sicché alcun a pretesa potevano vantare sui beni rel itti dell a testatrice che per tanto non aveva alcuna esigenza di disporre una loro formale diseredazione. 
Reputa la Corte che la soluzione alla quale è pervenuta la Corte d'appello sia incensurabile.  ### la giurispruden za di q uesta Corte, in tem a d'interpretazione del testamento, qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l 'effettiv a intenzione del testat ore e la portata della disposi zione, l'interpret e può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di e lementi e strinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, q uali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche (Cass. n. 25521 del 31/08/2023). 
Tuttavia l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabil i le regole di ermeneutica de ttate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natu ra di atto unilat erale non recettizio del n egozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della di chiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esam e glob ale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -7- emergano con certezza l'effe ttiva inte nzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personal ità dello stesso, la sua mentalit à, cultura o condizione so ciale o il suo ambiente di vita (Cass. 10882 del 07/05/2018; Cass. n. 10075 del 24/04/2018). 
Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti eviden te, nella valutazione complessi va dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastant e ed antitetico, e si prestino ad esprimer e, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del "de cuius" (Cass. n. 24637 del 03/12/2010). 
Pertanto, il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'eff ettiva volontà del testatore comunque e spressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico de ll'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando il rispetto, in mate ria, del p rincipio di conservazione del testamento. Tale attività inter pretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragion amento immune da vizi logici, non è censurabile in sede ###2 del 21/02/2007). 
Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principi o generale ex art . 1362 c.c. , l'effettiva volontà del testatore, com unque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mo rtis causa, nel rispetto del pri ncipio di ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -8- conservazione, sicché viola l'art. 1367 c. c. il giudice c he opti immotivatamente per l'interpretazione invali dante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative (Cass. n. 5487 del 01/03/2024; Cass. n. 23278/2013, sempre per la valorizzazione dell'art. 1367 c.c., Cass. n. 23278 del 14/10/2013; Cass. n. 207 del 21/01/1985). 
Richiamati i suesposti principi, ad avviso della Corte non ricorrono le dette violazioni delle regole di ermeneutica. 
La Corte distrettuale ha, in primo luogo, evidenziato che la scheda impugnata presentava numerosi e rrori ortografici, ma che u na sua comp lessiva interpretazione non po teva non indurre alla conclusione secondo cui vi fosse la evidente volontà di istituire la ### ed il Lai tramite l'assegnazione dei propri beni.  ### “neno”, ch e parte ri corrente intende ricondurre al termine della lingua sarda “nemo”, o ltre che presentare de lle differenze di scrittura, era però a sua volta da ricondurre ad un errore di stesura, in q uanto entr ava in evidente e pal ese contraddizione con il resto della scheda che invece deponeva per la volontà di attribuzione dei beni ai predetti. 
La concl usione del giudice di merito si fonda pertant o sulla valorizzazione del testo letterale, e ciò conformemente alla regola dettata dall'art. 1362 c.c., tenendo conto propri o dell'effettiv o contenuto della scheda che pale sava al suo interno numerosi errori ortografici, cui ricondurre anche l'espressione invece valorizzata dall'appellante che avrebbe contraddetto il senso generale delle espressioni utilizzate dalla de cuius. 
Il rich iamo alla previsione di c ui all'art. 1367 c.c., destinato a adoperare, ove anche voglia ipotizzarsi come sostenuto nei motivi una contrad dittorietà tra le espressioni presenti all'interno de l ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -9- testamento, appare funzionale sia allo scopo di evit are che le disposizioni attributive siano private di ogni residua efficacia, sia al fine di giustificare la stessa redazione del documento, anche a voler accedere alla tesi che si tratti di u na disposizione di carattere meramente negativo. 
Infatti, è pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha ormai ammesso il testamento avente contenuto meramente diseredativo (Cass. n. 8352/2012), ma deve reputarsi che lo stesso abbia una sua concreta utilità laddove la diseredazione colpisca soggetti che altrimenti sarebbero destinati a succedere al testatore per legge. 
Come puntual mente sottolineato dalla Corte d'### i beneficiari della scheda oggetto di causa non rivestivano tale qualità, di guisa che no n si ponev a alcuna esigenz a per la testatrice di prevedere un testame nto di carattere sostanzialmente diseredativo, come invece risulterebbe aderendo alla tesi interpretativa sostenuta in ricorso. 
Il carattere sostanzialmente superfluo della scheda appare invece contraddetto dell'esito cui è giunta la sentenza impugnata che ha invece posto in n on cale l'espression e “neno”, v alorizzando le espressioni che invece deponev ano per una volontà attributiva, salvaguardando in tal modo l'efficacia del testamento in ossequio al disposto dell'art. 1367 In disp arte lo stesso riferimen to fatto i n ricorso al fatto che il termine “neno” si presenta come una corruzione del termine della lingua sarda “nemo”, se nza che quindi possa repu tarsi con certezza la loro iden tificazi one semantica, dep one per l'infondatezza delle censure la stessa affermazione della ricorrente secondo cui quella proposta è una opzione alternat iva di interpretazione testamentaria, ma senza che possa per converso ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -10- reputarsi che quella fatta p ropria dal giudice di merito si a assolutamente implausibile. 
Trattasi quindi di una critica che investe quello che costituisce, in presenza di interpre tazione alt ernativa, un apprezzamento riservato al giudice di m erito, per la quale risulta p reclusa la possibilità di un intervento correttivo da parte d el giudice di legittimità.  4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c. e deg li artt . 115 e 116 c.p.c., quanto alla valutaz ione complessiva della concordanza degli indizi, sul presupposto che la sentenza avrebbe ome sso di considerare una serie di elementi indiziari che deponevano per la diversa solu zione esegetica sostenuta dalla ricorrente. 
Si era rimarcata la competenza linguistica della de cuius, adusa ad utilizzare anche nella quotidianità la lingua sarda, la differenza di conten uto della scheda impugnata rispe tto a quelle recentemente redatte dalla de cuius, l 'esistenza di u n rapporto affettivo consolidato con l'attrice ed il di lei coniuge, rapporto che invece non poteva reputarsi esistente con i convenuti. 
Il motivo è infondato, in quanto una volta ritenuta la riferibilità del documento de quo alla testatrice, la sua valutazione in termini di testamento e la individuazione del suo contenuto è avvenuta sulla base del suo contenuto letterale, e ciò in conformità delle regole sopra esposte i n punto di interpr etazione testamentaria, che impongono il riferimento ad elementi extra testuali solo nel caso in cui r esiduino incert ezze dall'utilizzo dei crite ri esegetici soggettivi, incertezze che i giudici di merito hanno escluso sussistessero. Ric. 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -11- 5. Il quar to motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 quanto alla mancata ammi ssione dell a prova testimonial e finalizzata a dare la prova che la de cuius si esprimeva sia nella lingua italiana che in quella sarda. 
Il motivo è evidentemente p rivo d i fondamento, in quanto, una volta disattesi i primi tre motivi di ricorso, ed escluso che possa annettersi una portata effettu ale all'espressio ne “neno”, ch e la ricorrente ritiene espressiva dell'utilizzo della lingua sarda, diviene altresì superflua la prova richiesta, essendo stato il rigetto della domanda attorea correl ato al contenuto del testamento, quale evincibile dalle espressioni letterali nello stesso contenute. 
Il ricorso è pertanto rigettato.  6. Atteso il riget to del ricorso, la ricorrente è condannata alle spese del presente giudizio, da liquidarsi secondo dispositivo.  7. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicemb re 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu riennale dello Stato - ### di stabilità 2 013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore import o a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  ### e rigetta il ricorso e condanna la ricor rente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -12- ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n . 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a t itolo di contributo un ificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2024  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Criscuolo Mauro

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2882/2023 del 31-01-2023

... a delinquere, atti contr ari ai d overi d'ufficio, corruzione (sentenza di condanna della Corte d'appello ### per ### e ### confermata in Corte di cassazione; sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. per ### e la ### sentenza di condanna del Tribunale di ### per ### e ### passata in giudicato), riteneva che: - la sentenza di primo grado non presentava alcuna lacuna argomentativa ma si basava su una puntuale ricostruzione dei fatti che avevano consentito di individuare il danno nella distrazione delle risorse pubbliche; - gli accertamenti effettuati in sede penale (fatto illecito, commissione del fatto da parte degli imputati e sussistenza del nesso causale tra le condotte e il danno causato) rilevavano nel giudizio contabile ex art. 651 cod. proc. pen., mentre per le sentenze d i patteggia mento (non aventi efficacia di giudicato extra-penale) rilevavano i fatti accertati nel giudizio dal giudice penale ma nei limiti del libero apprezzamento del giudice; ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -6- - le r esponsabilità per danno erariale erano d esumibili da i principi fondamentali in materia di responsabilità delle persone giuridiche (responsabilità solidale tra (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 19032-2021 proposto da: ### E ### RIABILITAZIONE - ### in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 44 , presso lo studio dell' avvocato ### che la rappresenta e difende un itamente all'avv ocato ### - ricorrente - nei confronti di ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -2- ### elettivamente domiciliato in #### 34, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e #### elettivamente domiciliato in #### 23, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrenti incidentali - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ####. BAIAMONTI 25; - controricorrente - nonché contro ###### - intimati - avverso la sentenza n. 123 /2021 d ella CORTE DEI CONTI - ##### - ### depositata il ###. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/10/2022 dal ### Fatti di causa 1. ### della Corte dei conti, con sentenza n. 231 del 16 settembre 2019, conda nnava ### la ### ione ### (### del lav oro e della r iabilitazione, ###, ##### e ### a titolo di dolo, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ### dell'importo di euro 47.485.583,00, a titolo di risarcimento del danno erariale; confermava il sequestro dei beni disposto nei confronti di ###### e P asserino; dichiarava il difetto d i giurisdizione nei confronti di ### Respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione argom entando dall'instaurazione di un rapporto di serv izio di tipo funzionale tra la ### lica ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -3- Amministrazione (### c he aveva erogato i f inanziamenti pubblici e il soggetto pr ivato destinata rio di tali risorse corr isposte per l'espletamento di attività di interesse pubblico - nella specie, p restazioni sanitarie - (la ### nonché i suoi amministratori e dirigenti che si erano inseriti nella gestione delle risorse medesime. 
Condivideva la prospettazione della Pr ocura regionale secondo la quale il danno erariale era sta to integrato dalla illecita d istrazione di finanziam enti regionali dalla f inalità pubblicistica (remunera zione per l'espletamento di funzioni sanitarie d'interesse pubblico, cd. prestazioni “non tariffabili”), erogati alla ### (accreditata con la ###, con destinazione di una quota dei finanziamenti sui conti personali del Presidente della ### (dott. ### e del ### (dott. ### per formare ogg etto di illecite dazioni in favore del P residente della ### e degli intermediari nonché dei suoi amici personali ### e ### facenti parte di un sistema corrotto e corruttivo.  2. La Corte dei conti, ### seconda giurisdizionale centrale d'appello, per quanto rileva nell'odiern a controversia, rigettav a i ricorsi presentati da lla ### e dagli altri condannati in solido. 
Respingeva l'eccezione di difetto d i giurisdizione proposta d agli app ellanti (tranne che per la posizione di ### in relazione al quale revocava anche il sequestro conservativo), ritenendo che la responsabilità erariale fosse connotata da un elemento soggettivo (natura pubblicistica dell'amministrazione danneggiata) e da un elemento oggettivo (qualificazione pubblica del danno o del bene oggetto di gestione). 
Affermava che l'elemento qualificante del rapporto era il danno prodottosi nei conf ronti della P.A., es sendo configur abile - secondo l'ormai consolidata giurisprudenza - un rapporto di servizio pubblico non solo nei limiti ristretti del rapporto di impiego o di servizio ma, in senso funzionale, ogni q ual v olta l'autore del dann o comparte cipa all'operato dell'### strazione (anche se soggetto formalmente estraneo all'apparato organizzativo/organico della P.A.), irrilevante essendo il titolo in base al quale l'attività è svolta. 
Il Giudice contabile di secondo grado premetteva che tra la ### e la ### mbardia era intercorso un rapporto di concessione amministr ativa ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -4- per l'espletamento di una funzione pubblica (assistenz a sanitaria) e non un mero rapporto contrattuale, di “vendita/acquisto di prestazioni sanitarie”. 
Rilevava che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , l'esercizio dell'attività sanitaria da parte di opera tori privati era subordinato al rilascio di una autorizzazione dell'ente regionale e le convenzioni stipulate dalle unità sanitarie locali con i privati, ai sensi degli artt. 44 e 45 della citata legge, hanno natura di contratti di diritto pubblico da cui derivano rapporti qualificabili come concessioni amministrative. 
Evidenziava che il finanziamento delle funz ioni non tarif fabili non era riconducibile alla nozione di corrispettivo sinallagma tico ma a quella di “sovvenzione pubblica”. 
Considerava sufficiente, al fine di incardinare la giurisdizione contab ile, l'essere stata la richiesta risarcitoria ricollegata alla distrazione dei finanziamenti erogati alla struttura accreditata a titolo di remunerazione per lo svolgimento di attività sanitaria. 
Riteneva che tale giurisdizione dovesse essere affermata anche nei confronti dei soggetti che avevano agito nella q ualità di organi della ### sussistendo un criterio di collegamento tra i comportamenti dei dott. ### e ### (Presidente e ### della ### azione ) e la violazione degli obblighi connessi al rapporto di a ccreditamento d a cui era derivata la distrazione di risorse dal fine pubblico. 
Escludeva solo con riferiment o all'appellante ### la sussistenza di un legame con la pubblica amministrazione in dipendenza di un rapporto di impiego ovvero di servizio evidenziando che non era emersa alcuna ingerenza, anche in via di fatto o temporanea, in alcuna delle fasi attraverso le quali si era esplicata l'attività illecita. 
Respingeva, altresì, l'eccezione di prescrizione evidenziando che l'elemento rilevante ai fini interruttivi della prescrizione era stato la costituzione di parte civile della ### , che aveva prodotto un effetto permanente interruttivo sino alle sentenze penali di condanna passate in giudicato (che con riferimento ai soggetti coinvolti si collocavano tutte nei limiti del quinquennio anteriore alla notif ica degli inviti a dedurre inviati dalla ### nel giugno 2018). Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -5- Riteneva, sempre con riferimento alla suddetta eccezione, che non avesse pregio la constata zione d egli appellanti circa l'autonomia dei due giudizi (contabile e penale) in quanto il procuratore contabile agisce nell'interesse della legge e per logica d i sistema l'es ercizio d ell'azione in sede penale dell'### danneggiata giova anche al procuratore contabile, oltre al fatto che in caso di occult ament o dolo so d el danno la prescrizione rimane sospesa finché il d olo non sia scoperto (nel caso d i specie, per quanto emergente dalle sentenze penali, la scoperta degli illeciti era databile non prima del 2012). 
Considerava, del pari, priva di pregio la censura del dott. ### circa la mancata sospensione del giudizio contabile in attesa della sentenza del giudizio del risarcimento civile stante l'autonomia dei due giudizi. 
Riteneva infondata la censura della ### sulla mancata interruzione della presc rizione nei suoi confronti per la manca ta cos tituzione come parte civile della ### richiamand o il principi o di solidarietà passiva per la responsabilità erariale che determina il prodursi di effetti su tutti i debitori. 
Quanto al merito della vicenda, richiamate le sentenze penali intervenute per tutti i ricorrenti e che avevano riconosciuto la loro responsabilità per i reati di associaz ione a delinquere, atti contr ari ai d overi d'ufficio, corruzione (sentenza di condanna della Corte d'appello ### per ### e ### confermata in Corte di cassazione; sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod.  proc. pen. per ### e la ### sentenza di condanna del Tribunale di ### per ### e ### passata in giudicato), riteneva che: - la sentenza di primo grado non presentava alcuna lacuna argomentativa ma si basava su una puntuale ricostruzione dei fatti che avevano consentito di individuare il danno nella distrazione delle risorse pubbliche; - gli accertamenti effettuati in sede penale (fatto illecito, commissione del fatto da parte degli imputati e sussistenza del nesso causale tra le condotte e il danno causato) rilevavano nel giudizio contabile ex art. 651 cod. proc. pen., mentre per le sentenze d i patteggia mento (non aventi efficacia di giudicato extra-penale) rilevavano i fatti accertati nel giudizio dal giudice penale ma nei limiti del libero apprezzamento del giudice; ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -6- - le r esponsabilità per danno erariale erano d esumibili da i principi fondamentali in materia di responsabilità delle persone giuridiche (responsabilità solidale tra società di capitali e amministratori; rapporto di immedesimazione organica) e dagli accertamenti probatori effettuati in sede penale; - erano infonda te le eccezioni sul quantum risarcitorio (e così quelle d el ### riferite alla mancata indicazione dei gravi, precisi e concordanti indizi a dimostrazione dell'assunto che anche i flussi fina nziar i registrati antecedentemente al 2006 erano stati destinati alla contestata dazione illecita, flussi non oggetto del giudizio penale), in quanto comunque il giudizio penale e quello contabile sono giudizi autonomi e nella specie il giudice contabile aveva quantificato il danno derivante dalla distrazione di somme dalla loro finalità pubblica in misura corrispondente al flusso finanziario uscito dal bilancio della ### e non utilizzato per fini istituzionali. 
Quanto alle eccezioni sul quantum formulate dal ### e dalla ### (evocanti il divieto del bis in idem) evidenziava il diverso ambito di operatività della confisca, av ente natura sanzionatoria ed a fflittiva e non risarcitoria, rispetto al danno erariale, avente natura risarcitoria e compensativa (rimedio riparatorio).  3. Avverso tale sentenza della Corte dei conti, la ### ha proposto ricorso per cassazione.  4. Hanno pr oposto successivo ricorso ### e ricorso incidentale ### 5. A tutti i ricorsi il ### della Corte dei conti ha resistito con distinti controricorsi.  6. ### il ### e il ### hanno depositato memorie. 
Ragioni della decisione 1. In via p relimin are occorre rileva re che il principio di unicità dell'impugnazione, secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, comporta che nei procedimenti con p luralità di parti, una volta a vvenuta a d istanza di una d i esse la notificazione del ricorso p er cassazione, le altre impugnazioni devono essere ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -7- considerate incidentali (Cass. , Sez. Un., n. 24876/201 7). Sulla b ase del richiamato principio va, quindi, qualificato incidentale anche il ricorso proposto da ### che ha notificato e depositato l'atto in data successiva alla notifica ed al deposito del primo ricorso proposto dalla ### 2. Con il ricorso principale la ### azione Ma ugeri deduce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per “inconfigur abilità” d i una violaz ione di obblighi di servizio e per il cara ttere privato d elle r isorse sottratte alla ### dagli amm inistratori infedeli; violazione del criterio del ‘petitum sostanziale' ai fini della verifica della giurisdizione contabile.  ### censura la riconduzione delle convenzioni sanitarie (stipulate dalla ### con le strutture private accreditate) a una concessione di servizio pubblico ed in proposito osserv a che andr ebbe piuttosto operata un'assimilazione ai contratti di appalto, in linea anche con il diritto comunitario (cfr. direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sui contratti di concessione). 
Richiama pronunce di questa Corte a ### che, con riferimento a contratti di appalto, hanno escluso che vicende di corruzione imputate ad un appaltatore siano idonee a radicare la giurisdizione contabile nei suoi confronti (così Cass., Sez. Un., 26 agosto 2019, n. 21691; Cass., III, 16 febbraio 2010, n. 3672). 
Inoltre, anche ammesso che la convenzione sanitaria instauri un rapporto di servizio, l'intervenuto accertamento del pieno adempimento di tutti gli obblighi concernenti il servizio sanitario affidato alla ### escluderebbe la giurisdizione del giudice contabile ess endo dimo strativo del fa tto che la distrazione di somme contestata è avve nuta solo a discapito d elle risorse proprie della ### Mancherebbe, pertanto, il presupposto per la sussistenza della giurisdizione contabile costituito dalla violazione degli obblighi inerenti al rapporto di servizio.  ### ione ricorrente rileva, poi, che le remunerazioni per prestazioni “non tariffate” hanno carattere sinallagmatico, e sono determinate ex post con verifica della quantità e della qualità della prestazione, e non possono essere assimilate alle sovvenzioni amministrative, concesse ex ante. 
Rileva che, in ogni caso, anche la tesi della sovvenzione non avrebbe potuto di per sé giustificare la giurisdizione contabile considerato che nessun appunto ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -8- poteva essere mosso alla ### p er le prestazioni sanita rie svolte, ivi comprese quelle non tariffate. 
Censura, poi, la sentenza per non avere correttamente applicato il canone del ‘petitum sostanziale' ed essersi piuttosto attenuta all a teoria della prospettazione. 
In particolare, rileva che il Giudice contabile abbia erroneamente ritenuto che a i fini dell' individuazione della p ropria giurisdizione quello che rileva è la formulazione della domanda della ### contabile mentre in realtà il criterio discretivo è dato dal contenuto oggettivo ed effettivo della pretesa dedotta in giudizio.  3. Anche il ricorso incidentale d el dott . Passerin o lamenta il d ifetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendosi che le remunerazioni delle prestazioni non tariffate non possono es sere qualificate come sovvenzione in quanto rispecchiano la natu ra sinallagmatica del ra pporto intercorrente tra la ### e la ### Assume detto ricorr ente che la condotta contestatagli riguarda l'ille cito impiego di somme appartenenti alla ### rispetto alle quali è del tutto irrilevante - ai fini della configurabilità di un danno erariale - la prov enienza delle stesse da parte della ### Evidenzia che tali somme vengono corrisposte al fine di remunerare funzioni non tariffabili, a consuntivo e senza vincolo di destinazione e, pertanto, quando le stesse entrano nel patrimonio del soggetto p riva to perdono la loro connotazione pubblicistica.  4. Con il primo motivo di ricorso incidentale ### denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione agli artt. 111, comma 8, ###, 360 n. 1 e 362 cod. proc. civ., 184 e 207 All. 1 cod. giust. cont. (d.lgs.  174/2016): violazione dell'art. 1, cod. giust. cont. sui limiti della giurisdizione contabile, nonché dell'art. 1, l. n. 20/1994, e violazione del criterio del petitum sostanziale; inconfigurabilità di un rapporto di servizio rilevant e e di sue violazioni in relazione a lla p osizione di ### M augeri e della ### ione ### ca rattere privato degli importi veicolati dai fondi extrabilancio della ### Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -9- Assume che avrebbe errato la Corte dei conti a statuire circa la giurisdizione del giudice contabile perché, in particolare, mancherebbe il presupposto del vincolo di d estinazione delle somme ricevute dalla ### dalla ### difatti, le somme entr ate nel patrimonio dell'ente sono attra tte definitivamente nella struttura aziendale del privato e, secondo il ricorrente, hanno perso il loro valore pubblicistico. 
Sostiene che la P rocura nelle censur e mosse a l ricorrente non ha prospettato la mancata r ealizzazione d elle prestazioni per le quali i rimb orsi sono stati concessi e ciò ad ulteriore conferma della mancanza di un rapporto funzionale di servizio idoneo ad instaurare la giurisdizione contabile. 
Rileva che il petitum sostanziale attivato dalla ### nella citazione è estraneo alla giurisdizione del giudice contabile; in particolare, la Corte avrebbe errato nel considerare alla base del petitum sostanziale l'accertamento della distrazione di fondi pubblici, sulla base di una mera p rospettazione della questione da parte della ### Riprendendo le censure mosse con il r icorso p rincipale della ### sostiene che la Corte ha err ato nel classificar e il rapp orto tra ### azione e ### co me rapporto concessorio, e non di appalto, e nel qualif icare i versamenti come “sovvenzione” e non c ome remunerazioni d elle prestazioni svolte in un rapporto contrattuale.  4.1. Con il secondo motivo il ricorrente ### censura l'eccesso di potere giurisdizionale della Corte dei conti in relazione agli artt. 111, comma 8, ###, 360 n. 1 e 3 62 cod. proc. civ., 184 e 207 All. 1 c od. giust. cont. (d. lgs.  174/2016): violazione dell'art. 1, cod. gi ust. cont., nonché dell'a rt. 1, l.  20/1994, sui limiti della giurisdizione contabile; violaz ione della sfera di competenza del ### e denegata giustizia; violazione de i principi di effettività della tutela giurisdizionale e del divieto di bis in idem (art. 50 CDFUE; art. 4, prot. 7, CEDU). 
Il r icorrente rileva che la Corte dei conti avrebbe tra vali cato i limiti assegnati dall'ordinamento mancando la violazione di un rapporto di servizio e di un petitum sostanziale idonei a radicare la giurisdizione erariale ed essendo la posizione del ### analoga a quella del ### Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -10- La Corte dei conti avrebbe, poi, invaso la sfera del legislatore in quanto si sarebbe pronunciata su “una punizione economica di g ravosità straordinaria”, creando una nuov a categoria di illecito e di responsab ilità di d anno erariale, priva di riferimenti nor mativi ed a ltresì invaso la sfera dell'amministra zione, pronunciandosi sulla legittimità degli atti amministrativi che non risultano mai essere stati revocati o annullati dalla P.A. 
Inoltre, la Corte avrebbe violato il principio del ne bis in idem perché nei confronti del ricorrente era già intervenuta una sentenza ex art. 444 cod. proc.  pen. sui medesimi avv enimenti con la confisca dei beni disposta dal giudice penale per un importo di euro 3.850.000,00. 
Non considerando tale circostanza, la Corte avrebbe trasformato il sindacato erariale in uno strumento punitivo, ponendosi in palese contrasto anche con i principi e le norme dell'ordinamento comunitario sul punto. 
La violazione del ne bis in idem è denunciata anche rispetto al giudizio civile intrapreso nei confronti del ### da lla ### azione, concluso con una transazione.  5. Tutti i motivi articolati dal ricorrente principale e dai ricorrenti incidentali sono infondati per le ragioni di seguito illustrate.  6. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, ###, 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016) (Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez. Un., 3 agosto 2021, n. 22140). Come queste ### hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, 8848; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2021, n. ###), l'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quand o un giudice speciale a ffermi la propr ia giurisdizione nella sfera riservata al legislator e o alla discrezionalit à amministrativa, ovvero, al contr ario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -11- giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero neg andola sull'erroneo presuppo sto che appartenga ad altri g iudici) (Cass. , Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605). E' naturale che qualsiasi err onea interpretaz ione o applicazione di norme ovvero q ualsiasi vizio d i attività proce ssuale in cui il giudice possa incor rere nell'esercizio della f unzione giurisdizionale, ove incida sull'esito d ella decisione, può essere letto in chiave di lesi one della p ienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza comp iutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme d estina te a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tut ti i punti essenziali della controv ersia. Non per questo , però, ogni errore d i giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, ### e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti intern i ed esterni della g iurisdizione e il sind acato di questa Corte sulle sentenz e del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti d el gi udice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processu ali d ianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085). 
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018, ha sottolineato che la tesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi d i errores in iudica ndo o in proce dendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 111 ###, e si pone in contrasto con tale dispo sizione costituz ionale e con l'assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla ### fondamentale che, a ppunto per questo, h a sottratto le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali. 
Questa Corte ha, sul punto, precisato (v. Cass., Sez. Un., 15 aprile 2020, 7839 e più di recente Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, nn. 4848 e 4849) che, riconosciuta natura vincolante alla interpretazione forn ita dalla sentenza del ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -12- giudice delle leggi, “in quanto dispiegata su una pura sostanza costituzionale ...  il sind acato ex art. 111, comma 8, ### delle ### della Corte di cassazione per ‘motivi inerenti alla giurisdizione' (che , con pregna nza, il legislatore costituente ha qualificato e rimarcato ‘soli') investe esclusivamente le fattispecie di difetto assoluto di giurisdizione - in senso espansivo ...o restrittivo - e di difetto relativo di giurisdizione, ovvero percezione di un'erronea incidenza della plura lità di giurisdizioni - fattispecie in cui il giudice d ichiar a p ropria la giurisdizione laddove essa co mpete ad altro giudice o nega la propria giurisdizione affermandone erroneamente l'attribuzione ad altro giudice -”.  ### di self restraint delle ### dopo la sentenza della Corte costituz ionale n. 6 del 2018 ha superato (per qua nto concerne la questione posta nel primo quesito, sub 2-2.1) il vaglio di compatibilità con il diritto dell'### sollecitato dall'ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020 ed ha ricevuto conferma nella giurisprudenza successiva alla sentenz a della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2021 (cfr. Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2022, n. 1454).  7. È alla luce degli indicati principi che vanno esaminate le questioni poste dai ricorrenti che potrebbero essere sintetizzate nei seguenti punti: 7.1. - sussistenza di un rap porto di convenzione pr ivato e non di un rapporto concessorio in quanto l'Am ministrazione regionale pag a per una prestazione che le è stata resa; 7.2. - pretesa mancanza della violazione degli obblighi inerenti al rapporto di servizio e della riconduzione del danno a tale violazione; 7.3. - assenza di un vincolo di destinazione quanto alle remunerazioni delle prestazioni non tariffate (c he non sarebb ero sovvenzioni) con conseguente acquisizione dei relativi importi al patrimonio privato della ### 7.4. - violazione del divieto di bis in idem.  8. Quanto alla prima questione, va ricordato che a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (Cass., Sez. Un., 25 ma ggio 1999, n. 294 e success ive conformi) è necessario e sufficiente che il pubblico interesse, per la tutela del quale il ### regionale si fa promotore, caratterizzi la sua azione sotto i profili inerenti: a) a lla addebitabi lità di un comportamento commissivo od omissivo posto in essere, in violazione dei dov eri d i ufficio, d a un soggetto ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -13- legato all'ent e da un rapporto di impiego o servizio anche di f atto; b) a lla produzione di un nocumento pa trimoniale, eff ettivo e va lutabile in termini economici, subito dalla pubblica amministrazione; c) al collegamento causale fra condotta antidoverosa e evento dannoso. Quando la contestazione dell'addebito assolva alla indicazione di siffatti connotati e l'oggetto del processo sia da essi caratterizzato, la Corte dei conti è legittimamente investita dei poteri cognitivi e sindacatori ad essa attribuiti dall'ordinamento (art. 103 ###), nell'esercizio dei quali spetta a quell'organo di giustizia giudicare se nella fattispecie sussistano o meno, in concreto, tutti i requisiti di legge per addivenire a una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativa patrimoniale. 
Così, per la sussistenza d ella giurisdizio ne contabile nei confronti della ### (al suo P residente, ### ed al suo #### rilevano il suo inserimento nel ### sanitario regionale con rapp orto di convenzione e di accreditamento e l'avvenuta distrazione di una consistente pa rte dei f inanziamenti erogati dalla ### a titolo di remunerazione delle c.d. f unzioni non tariff abili (in particolare quelle d i riabilita zione di alt a qualità e di riabilitazione di a lta complessità), dalla finalità loro propria per la destinazione degli stessi in parte ai conti personali del ### e del ### ed in parte per formare oggetto di illecite d azioni a favore d el Presidente della ### goni e dei suoi intermediari. 
Non ha pregio la tesi dei ricorrenti secondo la quale le convenzioni sanitarie sarebbero riconducibili ai contratti d'appalto. 
È sta to da questa Corte afferma to (Cass, ### U n., 18 giugno 2 019, 16336) che in tema di assistenza sanita ria pubblica, il regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accredita mento, viene inserita in modo continuativo e sistema tico nell'organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall'accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -14- È stato anche precisato (Cass., Sez. Un., 30 agosto 2019, n. 21871) che, in tema di azione di responsab ilità per danno erariale, sussiste il ra pporto di servizio, costituente il p resupposto per l'attribuzione della contr oversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente p rivato esterno all'### venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rappor to di pubb lico impiego o di serviz io, in una concession e amministrativa, in un contr atto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte. 
Questa Corte, con riferimento ad una vicenda per certi aspetti analoga (v. 
Cass., Sez. Un., 19 giugno 201 9, n. 16336, cit., relativa alla ### S.p.A., proprietaria della casa di cura ### di Cassino, in relazione ad indebiti rimborsi di prestazioni sanitarie), ha ricordato che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, subordinava l'esercizio di attività sanitaria da p arte di operatori privati al rilascio d i autorizza zione dell'ente regionale. Le convenzioni stipulate dalle unità sanitar ie locali con i privati, in conformità a schemi tipo (artt. 44 e 45 legge cit.), avevano natura di contratti di diritto p ubblico da cui derivavano rapport i qualificabili come concessioni amministrative: le relative controversie, ai sensi dell'allora vigente legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 1, erano pertanto devolute alla giurisdizione esclusiva, in prim o grado, dei tribunali amm inistrativi regionali, fatta eccezione p er le questioni con cernent i indennità, canon i ed altri corrispettivi, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del comma 2 della medesima norma (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 9500/97). 
In q uel sistema, la scelta dell'assistito di a ccedere alle str utture private convenzionate era sottoposta alla duplice condizione che il servizio pubblico non fosse in grad o di soddisfare la richiesta della p restazione entr o un tempo determinato e che la USL territorialmente competente avesse rilasciato apposita autorizzazione alla struttura privata. Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -15- La disciplina è stata riformata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il cui art.  8, comma 5, ha introdotto il c.d. regime dell'accreditamento, improntato alla parificazione ed alla concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private. 
In questo regime l'organizzazione del servizio sanitario nazionale è conformata ad un modello di tipo ang losassone, di “concorrenz a ammini strata” o “quasi mercato”, caratterizzato da lla piena libertà di scelta del cittad ino di farsi assistere da soggetti privati erog atori, le cui presta zioni vengono rimborsate attraverso tariffe standard dall'ente pubblico finanziator e (Cass. 25 gennaio 2011, n. 1740).  ### di questa Corte, chiamate più volte a decidere quale sia il giudice munito di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto fra la struttura sanitaria privata e la P.A. instaur ato nel vigore della nuova disciplina, hanno tuttavia costantemente affermato che la giurisdizione permane in cap o al giudice amministra tivo, in quanto ta le rapporto resta di tipo concessorio (Cass., Sez. Un., nn. 8 8/1999 , 12940/2001, 9 284/2002, 10381/2003, 14335/2005, 28501/2005, 473/2015). 
La par ticolarità del nuovo regime, rispetto a q uello preesistente e, in genere, rispetto alla natura ed alla disciplina delle concessioni, consiste nel fatto che si è passati ad un sistema di concessione ex lege, nel quale la disciplina dei singoli rapporti e l'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti non è più dettata nelle singole convenzioni ma è contenuta in via generale nella stessa legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado o regionali (Cass., Sez. Un., n. 88/1999 cit.). 
Non v'è dubbio, però, che (così come accadeva in p assato all'atto d ella stipula delle singole convenzioni) attrav erso l'accreditamento sia demandata anche al soggetto privato in possesso dei requisiti richiesti dalla legge la realizzazione dell'interesse pubblico, di rango costituzionale, alla salute dei cittadini e che l'attività sanitaria esercitata dalla struttura o dal professionista accreditati si concreti nell'erogazione di un servizio pubblico, il cui esercizio è sottoposto al p otere di d irezione e di controllo dell'amm inistrazione ed è remunerato con risorse pubbliche.  ### del rapporto concessori o di accredita mento comporta, in buona sostanza, l'i nserimento dell'accreditato, in modo continua tivo e ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -16- sistematico, nell'organizzaz ione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria. 
Tanto è sufficiente a radicare la giurisdizione della Corte dei conti per il danno cagionato dall'accred itato in conseguenza della violazione delle regole stabilite dal regime d i accreditamento: la responsabilità erar iale dei soggett i (autori dell'illecito) non ricompresi nell'apparato amministrativo ricorre, infatti, non solo nel caso in cui siano stati loro traslati poteri pubblicistici di direzione, di controllo e di interv ento, ma tutte le volte in cui la loro relazione con l'amministrazione integri un rapporto di servizio in senso a mpio, in v irtù del quale essi debba no ritenersi inseriti in modo continuativo nell'or ganizzazione dell'ente, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali cui l'attività dell'ente medesimo è preordinata. 
Così per effetto di un rapporto di servizio in senso lato tra l'Ente pubblico e la struttura accreditata, laddove il privato sia chiamato a rispondere per danno erariale con riferimento ad accordi corruttivi intervenuti con il funzionario che ha agito per l'Ente di appartenenza, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 473/2015 cit.).  9. Quanto alla seconda questione relativa alla evidenziata mancanza della violazione degli obblighi inerenti al rapporto di servizio ed alla necessa ria riconduzione del danno a tale violazione , si osserva che ad inca rdinare la giurisdizione contabile è necessaria e, al contempo, sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio del suo pr eteso a utore, mentre att iene al merito ogni questione riguarda nte l'effettiva sussistenza in concreto dello stesso, come tale non censurabile in sede di legittimità (v., tra molte, Cass., Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 15011). 
Nella specie, la Corte dei conti ha valorizzato, quale elemento che radica la sua giurisdizione, l'inserimento della ### all'interno del ### sanitario regionale, in virtù dapprima della convenzione ed in seguito dell'accreditamento oltre che la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica del ### e del ### nei confronti della ### in applicazione dell'art. 2395 cod.  civ. Ric. 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -17- Rispetto a tali presupposti fattuali attiene al merito contabile la circostanza che i finanziamenti regionali, una volta ottenuti, sarebbero stati distratti dalla finalità pubblicistica impressa dagli atti amministrativi di concessione, per essere utilizzati, con violazione delle regole sull'accreditamento, a beneficio dei soggetti convenuti nel giudizio contabile, f acenti parte, in vario modo, di un sistem a corrotto e corruttivo. 
Né, invero, p uò portare ad escludere la sussistenza di tale giurisdizione quanto sostenuto dai ricorrenti in riferimento all'avvenuto adempimento di tutte le prestazioni richieste per essersi verificata, quanto alle somme eccedenti, una acquisizione al patrimonio della ### È, al riguardo, sufficiente evidenziare che i finanziamenti, poi distratti, non potevano che essere destina ti alle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati e non ad altre e di certo non potevano essere retrocessi a favore dei corruttori/corrotti con sviamento di tali finalità pubbliche.  10. Le considerazioni sopra svolte contengono già in sé una risposta alla terza questione relativa alle prestazioni non tariffabili. 
In ogni caso, va osservato che, in termini generali, tali prestazioni rientrano pur sempre nell'ambito dell'attività di assistenza. 
Queste ultime, infatti, sono finanziate secondo due principali meccanismi: (1) a tariffa, cioè ogni prestazione è rimborsata ad importo fisso (2) a funzione, cioè l'attività viene rimborsata a forfait, perché ha costi non determina bili a priori o perché merita di essere incentivata. Fra le funzioni non tariffate (### che con più f requenza le ### f inanziano vi sono l'attività di ricerca, la didattica universitaria, le attività connesse al trapianto d'organi, l'alta specialità, l'emergenza‐urgenza, il pronto soccorso, la neuropsich iatria, la terapia intensiva, le attività trasfusionali, la ricerca e la didattica universitaria. 
Le FnT afferiscono ad un ambito delle politiche sanitarie riservato a scelte autonome delle ### che decidono quali e q uante attività sostituir e o integrare con finanziamenti a f unzione, quante risorse veicolare con questo sistema, a chi corrisponderle e sulla base di quali criteri. 
Si tr atta di quelle f unzioni che sono state previste in ambi to naz ionale dall'art. 8, comma 4, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che ha inserito nel corpo del d.lg s. n. 502/1992 l 'art. 8 sexies. Quest'ultim a norma, che denomina l e ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -18- funzioni non tariffate come “funzioni assistenziali”, ne rimette la definizione alle regioni, fissando tuttavia (al comma 2) le caratteristiche generali delle attività nel cui ambito vanno individuate. La stessa norma chiarisce che, ai fini della determinazione del finanziamento globa le delle singole strutture, le funzioni assistenziali (o funzioni non tariffa te) «sono r emunerate in base al costo standard di produzione del p rogramma di assistenza», il che chiarisce che il finanziamento delle prestazioni non tarif fabili esula da l corrispettivo sinallagmatico con cui il SSN “compra” dai gestori privati le prestazioni sanitarie (si vedano anche i D.M. Sanità 14 dicembre 1994 e 30 giugno 1997 e, quanto all'ordinamento della ### le L.R . n. 31/19 97 e n. 33/2009, quest'ultima successivamente modificata dalla L.R. n. 23/2015).  ### nazionale ha posto, in materia di ### solo un vincolo, meglio descritto nel comma 1 bis dell'art. 8 sexies, d.lgs. n. 502/1992 ove ha stabilito che « il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30% del limite di remunerazione assegnato ». Per il resto, lo stesso ### ha affidato alle ### la definizione delle predette funzioni, nell'ambito delle att ività che r ispondono ad alcune caratt eristiche generali.  ### delle caratteristiche generali di cui all'indicato comma 2 - lettere a), b), c), d), e), f) e g) - mette in luce come il fine a ssegna to allo strume nto remunerativo in questione sia quello di integrare il regime delle remunerazioni a tariffa attraverso il riconoscimento di un beneficio economico ulteriore, benché basato sul costo standard ex art. 8 sexies, comma 1, d.lgs. citato. 
È di tutta evidenza, allora, che si tratta di un beneficio che, intervenendo in ambiti in cui v engono erogate prestazioni già remunerate in base a tariffe predefinite, assume la natura della sovvenzione pubblica (non certo quella di corrispettivo contrattuale), per la quale la legge regionale ha prefigur ato un potere della ### ampiamente discrezionale nel quantum non prefissando né l'entità della somma da erogare né i presupposti dell'erogabilità. 
Tale ampia discrezionalità non può, evident emente, comportare che le somme a tale titolo erogate prendano strade diverse da quelle proprie cui la sovvenzione pubblica è preordinata. 
Così non rileva che le prestazioni (tariffate o non tarif fabili) siano state effettivamente rese atteso che l'importo dei finanziamenti in concreto ricevuto ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -19- era calibrato in riferimento ad una sopravvalutazione - o sovracompensazione - delle prestazioni con gli importi eccedenti utilizza ti per alim entare il sistem a corruttivo. 
Ed era l'int ero impor to (e non s olo quello utilizzabile/utilizzato per le prestazioni) ad essere d estinato ad una funzione pubblica ed invece, nella prospettazione della ### disperso nel paga mento delle tangenti (senza, dunque, che possa essere conf igura bile una acquisizione di tale importo eccedente al patrimonio privato dell'ente). 
Le sud dette sovvenzioni pubbliche non perdono la loro cara tteristica una volta entrate nel patrimonio della ### restando evidentemente vincolate nella destinazione alla funzione per la quale sono state erogate.  11. Anche la quarta questione relativa alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem (sia quanto all'intervenuta sentenza penale ex art. 444 cod.  proc. pen. ed alla disposta confisca dei beni sia quanto al giudizio civile concluso con transazione) è questione interna alla giurisdizione contabile. 
Deve inf atti escludersi l'ammissibilità d el ricorso per cassa zione ai sensi dell'art. 362 cod. pr oc. civ., avverso le d ecisioni della Corte dei conti , per violazione del ne bis in idem, risolvendosi tale vizio in un error in iudicando, sui limiti interni della giurisdizione sotto il profilo della proponibilità o proseguibilità della domanda (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4883; Cass., Sez. Un., 6 luglio 2021, n. 19027; Cass., Sez. Un., 15 febbraio 2022, n. 4871).  ### principio consolidato (cfr. Cass., Sez. Un., 1° ottobre 2021, 26738), quello secondo cui deve r avvisarsi la reciproca autonomia e q uindi l'ammissibilità del concorso delle azioni di responsabilità ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali e perfino ove le prime siano dirett amente intentate dalle singol e amministrazioni coinvolte. Infatti (Cass. Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4883, cit.), l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile p romoss a dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della ### ed al corretto impiego delle risorse, con f unzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -20- con f unzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della p arte attrice (conf. Cass., Sez. Un., 1 0 aprile 2019, n. 10019). 
Ne deriva che le eventuali interferenze tr a i due giudizi integrano una questione, non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, da fa r valere peraltro dinanz i al giudice successivamente adito (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2022, n. 5978; Cass., Un., 23 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. Un., 4 giugno 2021, n. 15570; in precedenza, nello stesso senso, tra le altre: Cass., Sez. Un., 1 0 settembre 2013, n. 20701; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2013, n. 26935; in motivazione, Cass., Sez, Un., 17 aprile 2014, n. 8927; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014, 26659). 
Poiché quindi l'e ventuale interferenza che p uò determinarsi tra i relativ i giudizi pone esclusivam ente un pr oblema di proponibilità dell'azione d i responsabilità ove anche fatta valere davanti alla Corte dei conti, non può mai dar luogo ad una questione di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 2 8 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2019, n. ###) e ciò in quanto la giurisdi zione della Corte dei conti non può ritenersi sostitutiv a dei nor mali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorr enti tra l'amministrazione e i soggetti danneggia nti (Cass., Sez. Un., 19 maggio 2 016, n. 10 323, in motivazione). 
Quanto, poi, alla sentenza penale che ha applicato la misura di sicurezza della confisca, non vale invocare gli artt. 4, prot. 7 CEDU e 50 CDFUE dovendosi ricordare che la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'### esclude l'equipar azione tra la responsabilità contabile e quell a p enale. Nella decisione del 13 maggio 2 014, ### c. ### (ric. 20148/2009 ), la Corte europea dei diritt i dell'uomo ha escluso l'applicabilità del divieto di doppia incriminazione (previsto nell'art. 4 del protocollo n. 7 integrativo della ### al caso d el giudizio d i responsabilità dinanzi a lla Corte dei conti italiana. Ed è appena il caso di ricordare che, in questa generale prospettiva, la violazione del ne bis in idem è stata esclusa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anche e proprio con riguardo alla natura del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, essendosi constatato che detto giudizio non attiene a un'accusa penale, ai sensi ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -21- dell'art. 6 della Convenzione (par. 38 e 46), essendo destinato a concludersi, ove fondato, con la condanna (al pagamento di una somma) avente natura di risarcimento e non di pena (v. Cass. , Sez. Un., 27 ottobre 2020, n. 23596; Cass., Sez. Un., 27 agosto 2019, n. 21742). 
La diversit à di funzione e di presup posti delle d ue azioni (civile o penale rispetto a quella contabile) esclude così che possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU a mente della quale il p rincipio deve ritenersi violato solo ov e l'ordinamento assoggetti la medesim a condotta ad una plu ralità di giudizi di responsabilità distinti unicamente sotto il p rofilo della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti (cfr. Corte EDU 4 marzo 2014, ### e altri c. ### ric. 18640/2010 ed altri riuniti). 
Peraltro, la questione risulta prospettata sulla base dell'erronea convinzione che la applicaz ione della confisca in sede penale faccia di per sé sola venire meno la giurisdizione della Corte dei conti, potendosi solo predicare l'esistenza di un obbligo di tenere conto della esistenza della pronuncia intervenuta in sede penale e di tr arr e, rispetto a d una domanda che certamente rient ra nella giurisdizione contabile, le conseguenze relative in ordine al tipo di pronuncia da adottare; ma ciò, con ogni evidenza, supera i limiti del controllo sulla giurisdizione devoluto a questa Corte Suprema.  12. Quanto, infine, agli ulteriori rilievi prospettati dal ### al punto sub 4.1. che precede si osserva che non ha formato oggetto di specifica censura il passaggio motiva zionale della sentenza della Corte dei conti nel qua le all'affermazione dell'esistenza della giurisd izione contabile nei confronti della ### è fatta consegu ire l'e stensione di tale giurisdizione anch e nei confronti di ### (oltre che del ### in quanto soggetto che aveva agito nella qualità di ‘organo' della ### Né può ritenersi che la Corte dei conti abbia invaso la sfera del legislatore ‘creando' una nuova figura di responsabilità sanzionatoria inesistente, essendosi limitata ad accertare l'esistenza di un danno erariale meritevole di risarcimento nell'ambito della clausola generale di cui all'art. 52 del r.d. n. 1214/1934. 
Neppure può discutersi di ing erenza indeb ita del Giudice con tabile nelle attribuzioni della P.A. atteso che la Corte dei conti ha dato atto della legittimità ### 2021 n. 19032 sez. SU - ud. 11-10-2022 -22- delle deliberazioni di ### di determinazione sia delle risorse disponibili sia dei criteri d i eroga zione, in qua nto esercizio di discrezionalità (che trovava la propria ragion d'essere nell'essenza e nella finalità stessa della remunerazione delle funzioni non tariff abili così come conc epita) e tuttavia ritenuto che anche da un a tto in sé legittimo pos sono derivare conseguenze dannose, fonte di responsabilità amministrativa. Così ha dedotto elementi costitutivi di detta responsa bilità proprio da quella discrezionalità e dal complessivo contesto dell'attività precedente e susseguente all'adozione degli atti, senza alcuna ingerenza nell'ambito proprio della P.A.  13. Da tanto consegue che il ric orso pr incipale e quelli incident ali vanno rigettati.  14. In ragione della qualità di parte solo in senso formale del ### presso la Corte dei conti non vi è luogo a pr ovvedere sulle spese processuali (tra le altre, Ca ss., Sez. Un., nn. 2699 5/2016; 11 139/2017; 4879/2017).  15. Ai sensi dell'art . 1 3, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti (principale e incidentali).  P.Q.M.  La Corte, a ### rigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p arte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi principale e incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2022.   

Giudice/firmatari: Virgilio Biagio, Marotta Caterina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21572/2025 del 27-07-2025

... pen., ossia rilevazione dei segreti investigativi e corruzione per com piere atti cont rari ai loro uffici di ufficiali ed agenti di PG; D'### era stata, quindi, condannata alla pena di un anno e quat tro mesi di reclusione oltre al risarciment o dei dann i cagionati alle parti civili costituite, demandando la quantificazione degli stessi alla cognizione del giudice civile; 3 di 7 la Corte di Appello di ### sezione penale, aveva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di calunnia e, al contempo, aveva confermato le stat uizioni civili, rim ettendo al giudice civile la liquidazione dei danni; questa Corte, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla D'### s icché ### A rcaro, ### e ### avevano agito in sede civile; il Tribunale accoglieva per quanto di ragione la domanda con pronuncia parzialmente riformata, dimidiando il quantum liquidato, dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - con riferimento al danno all'immagine inerente ai rapporti degli attori con il proprio ufficio, la decisione impugnata, valutando il pregiudizio risentito dagli at tori, aveva mostrato di «avere preso in consi derazione la posizione personale e (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6137/2023 R.G. proposto da: D'### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (####), dom iciliazione telematica legale -ricorrente contro ###### rappresentati e difesi dall'avvocato ### NICCOLO' ### (###), dom iciliazione telematica legale -controricorrenti
Avverso la SENTENZA della CORTE ### di BARI 1843/2022 depositata il ###.  2 di 7 Udita la relazione sv olta ne lla camera di consig lio in data ### dal ### Rilevato che ##### e ### convenivano in giudizio ### D'### al fine d i ottenerne la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni non patrimoniali causati dalla condotta ascritta alla medesima in sede penale; gli attori deducevano di aver subito, a causa della condotta calunniosa posta in essere dalla convenuta, una duplice tipologia di danno all'immagine, l'una inerente ai rapporti con il proprio ufficio, ovvero la ### di polizia giudiziaria della ### di Stato presso la ### della ### blica del Tribunale di Bari, a séguito della false accuse che li avevano messi in cattiva luce nei confronti dei colleghi e magistrati con i quali lavoravano quotidianamente; l'altra inerente all'opinione pubblica, in quanto la vicenda della piccola bimba scomparsa, e poi rivenuta morta, aveva a vuto un a significativa risonanza mediatica; esponevano, in particolare, che il Tribunale penale di ### aveva dichiarato la penale responsabilità di D'### per il reato di cui agli artt. 110 e 368, cod. p en., perché, i n concorso con ### rendendo dichiarazioni disgiunte ma concordate a personale della ### di polizia giudiziaria presso la ### della ### aveva accusato, sapendoli innocenti, l'agente ### e gli ispettori #### e ### dei delitti di cui agli artt.  326 e 319, cod. pen., ossia rilevazione dei segreti investigativi e corruzione per com piere atti cont rari ai loro uffici di ufficiali ed agenti di PG; D'### era stata, quindi, condannata alla pena di un anno e quat tro mesi di reclusione oltre al risarciment o dei dann i cagionati alle parti civili costituite, demandando la quantificazione degli stessi alla cognizione del giudice civile; 3 di 7 la Corte di Appello di ### sezione penale, aveva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di calunnia e, al contempo, aveva confermato le stat uizioni civili, rim ettendo al giudice civile la liquidazione dei danni; questa Corte, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla D'### s icché ### A rcaro, ### e ### avevano agito in sede civile; il Tribunale accoglieva per quanto di ragione la domanda con pronuncia parzialmente riformata, dimidiando il quantum liquidato, dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - con riferimento al danno all'immagine inerente ai rapporti degli attori con il proprio ufficio, la decisione impugnata, valutando il pregiudizio risentito dagli at tori, aveva mostrato di «avere preso in consi derazione la posizione personale e professionale dei soggetti lesi, in riferimento sia al profilo oggettivo della gravità dell'accusa loro rivolta (di aver commesso atti contrari ai doveri d'ufficio, rivelazione di segreti investigativi e corruzione nell'ambito di un' indagine penale di rilevante gravità ed a llarme sociale, quale quella relativa ad una bimba di etnia ### di soli sette anni, scomparsa e poi ritrovata morta), sia a quello soggettivo, relativ o alla qualità professionale dei soggetti lesi (rispettivam ente ag ente la ### ed ispettori di polizia giudiziaria, gli altri) ed all'incidenza che la condot ta illecita posta in essere dalla D'### (la quale ultima, ne lla qualità di agente di P.S . presso la procura di ### in caricata, ins ieme all'interprete di lingua rumena ### dell'ascolto e trascrizione delle conversazioni interce ttate, attribuiva a i colleghi la commissione di gravi reati, dei quali n on veniva trovata traccia da parte d el perito poi no minato dal ### aveva presumibilmente avuto in riferimento al contesto 4 di 7 professionale cui si riferiva, “per definizione votato al rispetto della legalità”»; - si era trattat o, quindi, di un giud izio in cui si era «indubbiamente tenuto conto delle circostanze allega te per valutare il danno all'immagine d erivato dall'illecito…con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data la impalpabilità del danno reputazionale»; - diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non potevano invece valutarsi risarcibili «la perdita di serenità e lo stress dell'intero giudizio penale, invero neanche allegati dagli attori, pregiudizi di cui non [poteva] tenersi alcun conto ai fini della liquidazione del cd. danno conseguenza»; - né risultava « rinvenibile alcuna t raccia delle accuse calunniose mosse dalla D'### ono nei confro nti degli attori, negli articoli di stampa prodott i», sicché doveva escludersi la risarcibilità del danno a ll'immagine quanto all'opinione pubblica; avverso questa decisione ricorre per cassazione ### D'### articolando due motivi; resistono con controricorso ### i, R occo #### e ### che hanno altresì depositato breve nota di richiami difensivi. 
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727, 2729, cod. civ., 115, 278, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di spiegare quali allegazioni e prove fossero state effettuate ed offerte in ordine al danno conseguenza riconosciuto, specie con riguardo all'incidenza negativa delle condotte imputate sui rapporti con i colleghi e con l'uf ficio giud iziario n el suo complesso, in termini relazionali o di ricadute professionali, mentre, per converso, erano 5 di 7 risultati mancanti pro cedimenti disciplinari ed erano risult ate permanenze nell'ufficio, anzi essendo emersi anche avanzamenti in carriera di ### non potendosi utilizzare l'equità giudiziale per liquidare pregiudizi non allegati né concretamente dimostrati; con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo solo apparente in ordine alla operata quantificaz ione del danno non patrimonia le, non spiegando quale fosse la base di calcolo del pretium doloris, da rapp ortare p oi alla specificità del caso concreto. 
Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; questa Corte ha chiarito che, ferma la distinzione tra evento di danno e pregiudizio risarcibile, entrambi da allegare e dimostrare ai fini del risarcimento richiesto a tito lo di responsabilità civile, dovendosi escludere fattispecie di danno in re ipsa, il giudice, alla luce della complessiva e non formalistica interpretazione dei profili assertivi della parte istante in lite, il giudice può far ricorso non solo a presunzioni ma, altresì, a massime di esperienza per evincere la sussistenza del pregiudizio quanto meno entro una soglia minima e, dunqu e, salve ulteriori specificità che risultino nel corso d el processo; in questo senso si è osservato che si può far capo al criterio di normal ità che generalmente presiede, salvo cas i specifici, ad alcune fattispecie di danno conseguenza (Cass., Sez. U., 15/11/2022, n. ###, pag. 26, ma v. da pag. 24 a pag. 27), tanto più quando , ad esempio, vi sia una dimen sione emin entemente soggettiva ovvero interiore del pregiudizio che si tratta di risarcire, all'esistenza del quale non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata (Cass., Sez. U., 6/03/2025, 5992, pag. 33); 6 di 7 nella fattispecie, una parte del danno conseguenza avrebbe potuto avere profili di percettibilità esterna, quali quelli, in ipotesi, di palesate condotte avversative ovvero di manifestata disistima in ufficio nei riguardi d ei danneggia ti, ma, parime nti, la Corte distrettuale ha fatto richiamo alla “impalp abilità de l danno reputazionale”, con ciò implicitamente qu anto univocament e volendo intendere che: a) l'allegazione in quei termini di quel danno doveva ritenersi effettuata per necessaria implicazione rispe tto ai fatti narrati; b) la consistenza minima dello stesso, da inferirsi secondo un canone di normalità fattuale, non poteva dirsi esclusa dalla mancanza di manifestaz ioni esteri ori suscettibili di specificazione e prova; c) quest'ultima non poteva che risarcirsi e quitativamente apprezzando il caso concreto; le ragioni sub a) e b) sono da ritenere corrette alla luce di quanto sopra osservato, ten uto conto del richiamato “canone di normalità”, relazionabile evidentemente a massime di esperienza; la massi ma di esperienza, difat ti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valu tazione dei fatti, essendo regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di complessiva scienza o anche di diffusa e recepita esperienza, quale minimo comun denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, la cui utilizzazione nel ragioname nto probatorio, e la cui conseguente appl icazione, risultano doverose per il g iudice, ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione, sicché la stessa può da sola essere sufficiente a fondare il convincime nto dell'organo g iudicant e ( Cass., Sez. U., n. 5992 del 2 025, cit., pagg. 33-34, in cui si richiama alla motivazione di Cass. 10/11/2020, n. 25164); 7 di 7 la liqu idazione equitativa di cui al pu nto c), pertanto, non soccorre, nel caso, a carenze assertive o probatorie, ma costituisce la traduz ione ultima del sudd etto principio, senza ch e possano imporsi, sempre e comunque, basi di computo tabellari cui debba fare riferimento l'equità giudiziale, non necessariamente schermata da riferime nti o metodi di tipo re golamen tare che restano convenzionali e anch'essi frutto di decisione prima che di attuazione applicativa, in particolare in fat tispecie strettamente casistiche come quella del danno reputazionale in questo giudizio venuto in questione (cfr., utilmente, Cass., 29/04/2022, n. 13515); né, alla luce di q uanto sop ra evidenziato, la sentenz a impugn ata risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal la parte rico rrente, solo apparentemente motivata in relazione alla operata liquidazione del danno; spese secondo soccombenza, senza liquidazion i per la memoria della difesa resistente del 28 aprile 2025, in quanto priva di ult eriori illustrazioni e limit ata al mero richiamo di quanto già dedotto.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese dei cont roricorrenti, in solid arietà attiva, liquidate in 2.800,00, oltre a 200, 00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. 
Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della su ssistenz a dei presupp osti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura d ovuta, d ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 
Così deciso in ### in data ###.   

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Porreca Paolo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 36461/2022 del 13-12-2022

... opera del giudice penale (da concussione a concorso in corruzione per atto dell'ufficio), stante la fondatezza del nucleo centrale degli addebiti e l'idoneità di essi, per quanto verificatisi prima dell'assunzione, ma scoperti dopo, ad intaccare il vincolo fidu ciario, data a nche la natura dell'attività dell'### delle ### 2. ### ruzzese ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre l'### delle ### è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria. 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo ### denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. 300/1970 e 1362 ss. c.c. (art. 360 n. 3 c.p .c.), nonch é dell'ar t. 112 c.p.c., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per m ancanza di corrispondenza tra fatto cointestato e fatt o dedo tto nella motivazione della sentenza, in relazione anche agli artt. 521 e 522 c.p.p. Nello sviluppo del motivo il ricorrente individua l'illegittimità della sentenza nell'avere essa pronunciato oltre i limiti della domanda, valorizzando fatti non dedotti nella contestazione disciplinare, così procedendo ad un'abnorme e ind ebita i nterpretazione di atti unilaterali e ponendo a base della decisione, (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24691/2019 R.G. proposto da  ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### presso il cui studio in ### via ### 1 è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro ### - ### - intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 443/2019 depositata il ###, N.R.G. 315/2019.  Viste le conclusioni scrit te depositate dal ### o ###. ### ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dic embre 2020 n. 176, con le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto.   2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal Consigliere dott. ###  ### 1. La Corte d'Appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado resa in ambito di rito c.d. Fornero, ha rigettato l'impugnativa del licenziamento disciplinare proposta da F rancesco ### nei confronti dell'### delle ### La Corte d'Appello riteneva che la contestazione, concernente fatti antecedenti all'inizio del lavoro presso l'### ed effettuata con riferimento alle risultanze del processo penale di primo grado celebrato nei riguardi del ricorrent e, riguardasse non solo la percezione di un compenso per lo svolgimento di una certa pratica presso l'### ma anche l'associazione con altri (un impiegato ### e una persona del patronato), al fine di ricercare potenziali aventi diritto a prestazioni previdenziali e di proporre loro la presentazione della relativa p ratica, con successiva consegna della me tà degli arretrati percepiti in caso di esito favorevole. 
Riteneva, quindi, provati en trambi gli addebiti, valor izzando vari elementi della vicen da penale anche in rela zione alla tematica associativa, chiusasi con la declaratoria di prescrizione del reato. La Corte territoriale riteneva pertanto che, rispetto ai fatti, non avesse rilievo determinante la riqualificazione di essi ad opera del giudice penale (da concussione a concorso in corruzione per atto dell'ufficio), stante la fondatezza del nucleo centrale degli addebiti e l'idoneità di essi, per quanto verificatisi prima dell'assunzione, ma scoperti dopo, ad intaccare il vincolo fidu ciario, data a nche la natura dell'attività dell'### delle ### 2. ### ruzzese ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre l'### delle ### è rimasta intimata. 
Il ricorrente ha depositato memoria. 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo ### denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. 300/1970 e 1362 ss. c.c. (art.  360 n. 3 c.p .c.), nonch é dell'ar t. 112 c.p.c., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per m ancanza di corrispondenza tra fatto cointestato e fatt o dedo tto nella motivazione della sentenza, in relazione anche agli artt. 521 e 522 c.p.p. 
Nello sviluppo del motivo il ricorrente individua l'illegittimità della sentenza nell'avere essa pronunciato oltre i limiti della domanda, valorizzando fatti non dedotti nella contestazione disciplinare, così procedendo ad un'abnorme e ind ebita i nterpretazione di atti unilaterali e ponendo a base della decisione, stan te anche la riqualificazione operata dalla Corte d'Appello penale, un addebi to naturalisticamente e strutturalmente diverso da quello contestato.  2. Nella sentenza qui impugnata, la Corte d'Appello, rispondendo ad analoghe censure mosse verso la sentenza di primo grado, ha invece statuito che la contestazione ed il licenziamento, operati per relationem ai fatti materiali individuati fin dal primo atto e quindi, evidentemente, fin dalla contestazione, erano gli stessi di quelli già «oggetto del procedimento penale conclusosi con la sentenza» del Tribunale di Salerno. 
Pertanto, avendo riguardato, quel processo di primo grado, non solo «la condotta in danno di ### T eresa», ma anche la partecipazione «ad un'associ azione volta ad individuare e qu indi indurre soggetti aventi diritto a prestazioni previdenziali a versare indebiti compensi per il favorevole e sito delle relative prati che», quelli ricaduti nell' ambito disciplinare erano sia i comportamenti associativi, sia la vicenda di ricezione di denaro per la pratica ### da ### 4 di 9 In prosi eguo, la Corte territoriale, con riferimento al reato di concussione, poi riqualificato dal la Corte d'### o penale in corruzione per il compimento di atti d ell'ufficio, ha ulteriormente precisato che il vincolo associativo era finalizzato ad ottenere che gli intere ssati alle pratiche ### provvedessero a «versare degli indebiti compensi per il favorevole esito delle relative pratiche» e che tanto era avvenuto «anche nel caso rigu ardante ### 3. È dunque sterile l'insistenza del ricorrente sulla riqualificazione penale dei fatti, perché il nucleo storico dell'addebito disciplinare rimane sempre il me desimo, con riferiment o all'indebito versamento di somme per il favorevole esit o delle pratiche previdenziali, perseguito mediante u n'attività associativa dell'### (allora esterno alla P.A. e intervenuto ne l reperimento dei potenziali interessati alle predette pratiche) di un funzionario ### e dell'addetto di un ### 4. Il richiamo agli artt. 1362 ss. c.c. non è parimenti destinato a buon fine, in qu anto esso si manifest a come censura g enerica, priva di ric hiamo e satto agli specifici canoni ermeneutici che sarebbero stati violati e dovendosi altresì considerare che, a fronte di una non irrazionale lettura del significato degli atti - di cui si è detto - il richiam o ai parametri di cui all'art.1 362 c.c. è in sé insufficiente, valendo il consolidato principio per cui «la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpre tazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.  1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella s entenz a impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica ast rattamente possib ile ma 5 di 9 solo u na delle p lausibili interpretazio ni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpre tazione po i disattesa dal giudice di merito, do lersi in sede d i legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra» (Cass. 9 aprile 2021, 9461; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319).  5. Il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 654 e 129 cpv c.p.p. , anche in relazione agli ar tt. 1 L.  604/1966, 2119 c.c. e 67, co., 6, lett. d) CCNL agenzie fiscali del 28.5.2004, per avere i giudici di merito, nel ricostruire la condotta associativa, assunto a fondamento della decisione la sola sentenza penale di primo grado, muovendo dall'erroneo convincimento della sua vincol atività pur essendosi conclusa con una decla ratoria di estinzione per prescrizione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.c.  6. Il motivo segnala che la sentenza penale di primo grado aveva ritenuto la responsabilità d ell'Abb ruzzese solo in riferimento alla vicenda ### e sostiene che l'analisi deg li element i di prova disponibili avrebbe imposto di e scludere l'esistenza di ul teriori ipotesi tali da integrare il finalismo teleologico di un reato-mezzo (l'associazione criminosa) non accertato in sede penale.  7. Il motivo è infondato.  8. Non è vero, intanto, che la Corte d'### nella sentenza qui impugnata, abbia valorizzato puramente e semplicemente la sentenza penale di primo grado. 
Essa ha in vece valuta to elementi i struttori desunti da essa, misurandosi anche con le conclusioni iv i assunte in ordine all'assenza, al di là della vicenda ### di specifiche condotte collaborative rispetto ad al tri casi e ciò per concludere che, comunque, pur non essendo dim ostrata la commis sione di altri reati-fine, vi era stata la creazione del vincolo associativo, anche rispetto al ### con gli scopi illeciti di cui si è detto. 6 di 9 9. Si deve poi considerare che in sede ###dal primo grado, rispetto al reato associativo fu ravvisata la prescrizione, sicché la ricostruzione fattuale n on poteva che essere svo lta autonomamente in sede civile; né co nsta una tot ale esclusione della fattispecie associativa in sede di giudizio penale, ma semmai una limitazione dell'accertamento della commissione del reato-fine solo al caso della pratica ### Su tali p remesse, la diversa ricost ruzione del fatto operata dal motivo, sulla base di element i (ammissioni del ricorrente; risultanze testimoniali e delle intercettazioni) di cui si propugna una lettura nel senso di escludere la responsabilità, al di là del fatto che alcune circostanze seco ndo gli stralci della sente nza penale di appello ivi riportati sarebb ero state anche ammesse dallo ste sso ### (collaborazione con il ### per metterlo in contatto con g li interessati alle pratiche pensionistici; ricezione d i una somma di denaro per la pratica ###, costituiscono una mera ricostruzione alternativa della vicenda di merito e delle risultanze istruttorie, il che non è consentito in sede di legittimità ( Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. ###; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, 24148).  10. Il terzo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione degli artt. 1 L. 6 04/1966, 2119 c. c. e 67, co. 6 lett. d) CCNL agenzie fiscali, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed all'art. 116 c.p.c., per aver la Corte di merito omesso di analizzare in maniera puntuale e specifica i fatti storici così come ricostruiti ed accertati nella sentenza pe nale di secondo grado, in modo tale da non consentire la sussunzione entro la fattispecie punita dal ### con la sanzione espulsiva, ovverosia entro la fattispecie legale di giusta causa, viceversa erroneamente ritenuta.  11. Il motivo evidenza alcuni elementi che si desumerebbero dalla sentenza di appello re sa in sede p enale e dai quali la posi zione dell'odierno ricorrente emergerebbe come quella di un mero 7 di 9 connivente, non partecipe di accordi associativi, stante, tra l'altro, l'asserita autonomia dell'operato del ### (addetto al ### ed il fatto che l'### non conosceva il ### (funzionario ###, né sapeva c he quest'ultimo lavorass e presso l'ente di previdenz a, sottolin eandosi altresì come la propria posizione fosse da ritenere irrilevan te, in quanto il ### avrebbe comunque portato ad esecuzione la condotta crimino sa indipendentemente dalla decisione del ricorrente di partecipare o meno all'incontro con la ### 12. Anche tale motivo è inammissibile. 
La Corte d'### ha ritenuto l'addebito associativo sulla base di una serie di elementi da essa valorizzati (teste ### dichiarazioni dello stesso ### se; intercettazioni ) ed ha ravvisato la concreta ricorrenza di un reato-fine, quello riguardante la pratica ### ancora sulla base di vari elementi del procedimento penale (intercettazioni; deposizioni testimoniali, amm issioni dello stesso ###, evidenziando infine come fosse accertata la ricezione da parte d el ricorren te, per sua stessa ammissione, di avere accettato per la pratica ### una somma di lire 2.300.000 che la Corte definiva «tutt'altro che inconsistente e certo non riconducibile ad una modica regalia». 
Tutto ciò esprime chiarame nte un con vincimento di merito sulle emergenze istruttorie, rispetto al quale le difese del ricorrente intenderebbero orientare il ragionamento probatorio verso soluzioni diverse: ma ancora una volta si trat ta di impost azione non consentita in sede di legittimità, riguardando valutazioni giudiziali, in sé non implausibili, sull'esito dell'istruttoria. 
Ciò, proprio per l'assenza di manifesta illogicità, esclude il ricorrere di una violazione dell'art. 116 c.p.c. e de lla regola di prudente apprezzamento, non venendo peraltro in gioco mezzi soggetti ad una qualch e disciplina legale vincolistica q uanto a significato e portata della prova da essi desumibile. 8 di 9 13. Il quarto mo tivo si in centra invece sulla vi olazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2119 c.c., 7 L. 300/1970, 65 e 67, co. 6 lett. d) ### agenzie fiscali, 55 d. lgs. 165/2001, 9, co., 1, L.  19/1990 con riferimento alla denu nciat a violazione del principio della necessaria propo rzionalità della sanzione rispetto alla condotta del lavoratore.  14. Il motivo va parimenti disatteso. 
La Corte d i merito ha riten uto che i comportament i tenut i dal ricorrente prima dell'assunzione fossero di gravità e natura tali da ledere irrimedia bilmente il vincolo fiduciario, una volta emersi in epoca successiva all'inizio del rapporto con l'### delle ### precisando come non avesse pregio l'ipotesi della collocazione del lavoratore in attività meno a rischio, sia perché era difficile rinvenirne nell'ambito dell'### delle ### sia perché il pericolo di repli ca di condotte i llecite sussisteva a prescindere, avendo il ricorrente posto in essere i reati, rispetto a pratiche ### pur essendo estraneo a tale ente. 
Né può valorizzarsi il fatto - evidenziato nel motivo - che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che all'epoca d ei fatti contestati il ricorrente fosse dipen dente di un'altra P.A., men tre sarebbe invece stato dipendente privato.  ###, infatti, non è in sé decisi va nel contesto del ragionamento svolto dalla Corte d i merito, sia perché nella motivazione è immediatamen te aggiu nto che anche condotte extralavorative potrebbero ledere il rapporto fiduciario, sia perché si tratt a solo di uno deg li element i considerati dalla Corte, ove l'asse centrale de lla decisio ne, sul tema della proporzionalità, è dato dalla gravità dei reati commessi e dall'incidenza dell'accaduto sul rapporto fiduciario.  15. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato e ciò, al fine d i evitare l'inutile sp reco di energie processuali ed anche n ella logica de lla ragionevole durata de l 9 di 9 processo, senza disporre la rinnovazione della notifica all'### delle ### inva lidamente eseguita presso l'### e non presso l'### e (Cass., S.U., 15 gennaio 2015, n. 608).  16. Non è dovuta pronuncia sulle spese, essendo l'amministrazione rimasta - appunto - intimata.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della suss istenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 16.11.2022.   

causa n. 315/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Manna Antonio, Belle' Roberto

M

Tribunale di Rimini, Sentenza n. 426/2025 del 30-05-2025

... reato di cui agli artt. 81 e 609 quinqiues c.p, (corruzione di minore) che ha originato il procedimento penale ### 528/21, successivamente archiviato per insufficienza di prove. Contestualmente si è aperto anche il procedimento avanti al Tribunale dei minori di ### n. 95/2021, poi trasferito per competenza al Tribunale dei ### di ### che, con decreto provvisorio del 25.10.2021, ha incaricato i ### di ### di svolgere un'indagine socio ambientale sulla minore e sulla situazione familiare, di attivare un percorso di sostegno alla bigenitorialità avente ad oggetto sia il rapporto tra i coniugi, sia quello padre-figlia e ha caldeggiato la prosecuzione del percorso psicologico già nel frattempo intrapreso privatamente dalla minore. La resistente ha allegato che, in seguito, la minore si è aperta ad ulteriori confidenze, raccontandole altri episodi in cui il padre avrebbe assunto atteggiamenti maneschi nei suoi confronti e svalutato il suo aspetto fisico dicendole che era grassa e che doveva dimagrire. ### ha, pertanto, chiesto in via principale l'affido super esclusivo della minore in proprio favore con potere decisionale autonomo sulle questioni di maggior interesse della minore o, in (leggi tutto)...

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R.G. Nr. 3798/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RIMINI Sezione Unica Civile Il Tribunale di Rimini, riunito in ### di Consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso Nr. 3798/2021 R.G. promosso da: ### D'### (C.F. ###), nato a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti; - ricorrente - contro ### (C.F. ###), nata a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'#### che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti; - resistente - con l'intervento del ### - intervenuto per legge - CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo depositato in data ###, D'### ha convenuto in giudizio ### esponendo di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in ### in #### in data ###, di aver ivi fissato la residenza coniugale presso l'abitazione sita in via ### n. 689, di proprietà dei genitori della sig.ra ### e che dall'unione è nata ### il ###. 
Il ricorrente ha proseguito affermando che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Rimini del 16/5/2017, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate che prevedevano: l'affidamento congiunto della minore con collocazione e residenza presso la madre, il diritto di visita del padre da esercitarsi liberamente previo avviso e comunque tutti i giovedì con pernotto e due fine settimana al mese alternati, un contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia di ### 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione degli assegni familiari in capo alla madre quale genitore collocatario ed una moratoria di diciotto mesi prima dei quali i coniugi si impegnavano a non presentare nuovi partner alla minore. 
Sul piano delle dinamiche familiari, il ricorrente ha esposto che, in seguito alla separazione consensuale, la moglie, con condotte alienanti, avrebbe ostacolato il rapporto padre-figlia compromettendone gravemente la relazione genitoriale - tanto da indurre la minore a rifiutare di incontrarlo e relegandolo esclusivamente al ruolo di “soggetto pagatore” - e ha accusato la moglie di assumere in autonomia le decisioni inerenti la minore.  ###'### ha, pertanto, chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la ### e la determinazione a proprio carico di un contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia in ### 300,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, nonché in via incidentale ex art. 709 ter cpc. la pronuncia di ammonimento nei confronti della ### per violazione delle disposizioni in materia di diritto di visita, regolamentandolo nuovamente, e la condanna della ### al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, in favore della minore e proprio per il reiterato comportamento assunto ed integrante la c.d. sindrome di alienazione parentale.  ### si è costituita in giudizio e, pur associandosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dal marito, deducendo di non aver mai ostacolato il diritto di visita del padre e rappresentando che il rapporto conflittuale tra lo stesso e la figlia era conseguenza unicamente dai comportamenti a lui riconducibili. 
La resistente ha riferito che il rapporto padre-figlia post-separazione, dopo un iniziale andamento regolare, si è incrinato a partire dal giugno del 2018 quando la minore, di ritorno dal campeggio trascorso con il padre e la sua compagna (###, ha iniziato a manifestare paura, rabbia e turbamento nei confronti del padre tanto da non volerlo più frequentare per oltre un anno, se non qualche ora la domenica pomeriggio presso la casa materna. ### ha proseguito affermando di aver scoperto solo in seguito il motivo di tale disagio e rifiuto, quando la minore ha trovato il coraggio di raccontare una serie di episodi dalla stessa vissuti con disagio tra il 2017 ed il 2018 a causa di comportamenti, a suo dire, poco tutelanti e protettivi del padre. 
In particolare ha riferito di come la figlia abbia confidato dapprima alla propria insegnante, e solo dopo anche alla madre, che nel corso di un week end trascorso nel marzo del 2017 a casa del padre e della sua compagna, il padre l'avrebbe fatta dormire nel letto con due suoi amici che stava ospitando in casa e di essersi svegliata la mattina seguente, intontita e senza pantaloni nè slip addosso, senza ricordare nulla di quanto accaduto ed il padre, una volta messo al corrente del fatto, avrebbe minimizzato la questione, intimandole di non raccontare mai nulla a nessuno. Oltre a ciò, la minore avrebbe raccontato che in più occasioni tra il 2017 ed il 2018, mentre si trovava in compagnia del padre, della sua compagna e di altri loro amici, era stata coinvolta in giochi ambigui e travestimenti in cui le venivano fatti indossare completi intimi e calze a rete e che in un'occasione era stata baciata in bocca da uno di questi conoscenti. 
In seguito a tali narrazioni, la ### dell'istituto frequentato da ### si è immediatamente attivata presso i ### di ### per metterli al corrente dei gravi fatti raccontati dalla minore facendo partire la segnalazione alla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### e, all'esito delle indagini esperite (Sit e audizione della minore in presenza della ### della ###ssa ###, la successiva iscrizione del D'### nel registro degli indagati per il reato di cui agli artt.  81 e 609 quinqiues c.p, (corruzione di minore) che ha originato il procedimento penale ### 528/21, successivamente archiviato per insufficienza di prove. 
Contestualmente si è aperto anche il procedimento avanti al Tribunale dei minori di ### n. 95/2021, poi trasferito per competenza al Tribunale dei ### di ### che, con decreto provvisorio del 25.10.2021, ha incaricato i ### di ### di svolgere un'indagine socio ambientale sulla minore e sulla situazione familiare, di attivare un percorso di sostegno alla bigenitorialità avente ad oggetto sia il rapporto tra i coniugi, sia quello padre-figlia e ha caldeggiato la prosecuzione del percorso psicologico già nel frattempo intrapreso privatamente dalla minore. 
La resistente ha allegato che, in seguito, la minore si è aperta ad ulteriori confidenze, raccontandole altri episodi in cui il padre avrebbe assunto atteggiamenti maneschi nei suoi confronti e svalutato il suo aspetto fisico dicendole che era grassa e che doveva dimagrire.  ### ha, pertanto, chiesto in via principale l'affido super esclusivo della minore in proprio favore con potere decisionale autonomo sulle questioni di maggior interesse della minore o, in via subordinata, l'affidamento esclusivo con limitazione del padre sulle decisioni di maggior interesse circa l'istruzione, educazione e salute della minore; il collocamento della minore presso di sé, con diritto di visita del padre in forma protetta ed il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di ### 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre in via incidentale ha chiesto ex art. 709 ter cpc il risarcimento dei danni in favore proprio e della minore, da liquidarsi in via equitativa, per avere il D'### posto in essere dei comportamenti ostacolanti il corretto svolgimento dei provvedimenti di affidamento e che hanno arrecato un grave pregiudizio psico-fisico alla minore.
All'udienza presidenziale del 22.02.2022, sono state ascoltate le parti le quali hanno insistito nelle proprie richieste ed in particolare il ricorrente, respingendo ogni accusa di abuso nei confronti della figlia, ne ha chiesto l'affido condiviso seppur con limitazione sulle questioni scolastiche e parascolastiche; il ### esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si è riservato ogni provvedimento all'esito della relazione di aggiornamento sulla minore da parte del ### di ### che ha già in carico il nucleo familiare. 
Con ordinanza del 29.02.2022, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, sono stati pertanto adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 cpc. con i quali il ### in considerazione della mancanza di rapporti tra genitori e della loro incapacità a gestire la cogenitorialità, così come rilevato dai ### nonché della mancata collaborazione del padre con i ### per ricostruire un rapporto con la figlia, ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima, ed incaricato il ### di elaborare un calendario di visite vigilate padre-figlia, ferme le prescrizioni già adottate dalla ### dei ### di ### con provvedimento del 25.10.2021 e ferme le disposizioni economiche di cui alla separazione consensuale. 
All'udienza del 18.5.2022, il ### ha rimesso la causa al Collegio per la decisione parziale sul vincolo richiesta dalle parti e successivamente emessa con sentenza n. 620/2022, pubblicata in data ###. 
Contestualmente il Collegio, con ordinanza del 9.6.2022, ha rimesso la causa davanti al ### per la prosecuzione ed ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, cpc. rinviando all'udienza di trattazione scritta del 12.4.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie. 
Con provvedimento dell'8.07.2023 il ### a scioglimento della riserva assunta in data ###, ha ritenuto opportuno disporre CTU sulla condizione psicofisica e sulla situazione familiare della minore, anche al fine di verificare la capacità genitoriale di entrambe le parti e di indicare il regime di affidamento e visita più consono, nominando come CTU la ###ssa ### alla quale ha altresì demandato l'ascolto della minore. Inoltre, ha richiesto una relazione di aggiornamento ai ### riservandosi all'esito la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie. 
Prestato il giuramento di rito all'udienza del 13.9.2023, il CTU, prima di proseguire con le attività peritali, ha più volte segnalato al ### il persistente mancato versamento dell'acconto da parte del ricorrente il quale non vi ha mai provveduto nonostante l'invito rivoltogli dal ### con decreto del 18.10.2023. 
Malgrado ciò il ### in assenza di un provvedimento di sospensione delle attività, ha portato a termine l'incarico e depositato la relazione tecnica in data ###. 
Con provvedimento dell'8.4.2024 il ### ritenendo la causa matura per la decisione senza ulteriori adempimenti istruttori, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.5.2024 ex art. 127 ter cpc. nonché disposto il ripristino da parte dei ### degli incontri vigilati padre-figlia e la ripresa del percorso di sostegno alla bigenitorialità. 
All'udienza del 29.5.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata successivamente rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Si precisa che il ricorrente nelle note di precisazione delle conclusioni non ha riproposto la domanda ex art.  709 ter cpc., di fatto rinunciandovi. Allo stesso tempo, ha chiesto che venga disposto a suo carico il contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia nella somma -inferioredi ### 200,00 ed ha domandato il rinnovo della Ctu ritenendola non rispondente alla realtà.  ###, intervenuto nel procedimento, non ha poi presentato le conclusioni; tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “### controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”). 
Tanto premesso, la presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie.  1. Quanto al regime di affidamento della minore, si evidenzia, anzitutto, che parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, mentre la resistente ha chiesto l'affidamento super esclusivo in proprio favore o, in via subordinata, l'affidamento esclusivo con limitazione del padre sulle decisioni di maggior interesse circa l'istruzione, educazione e salute della figlia in considerazione della eccepita inidoneità genitoriale del sig. D'### In tema di affidamento della prole, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, ###). 
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori. Del resto, l'art. 337 quater cc consente al ### di disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. In particolare, in mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo (ex plurimis Cass. 26587/2009).  ### si dice super-esclusivo quando viene attribuita al genitore affidatario la facoltà di decidere in via autonoma anche sulle questioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione, salute e residenza abituale, residuando sull'altro genitore solo il potere di vigilanza sulle dette decisioni. ### superesclusivo in favore di uno solo dei genitori può essere disposto solamente quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare, esso è disposto se dalle risultanze peritali chiare, convergenti e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi. 
Così individuati i principi rilevanti nel caso di specie, occorre esaminare le richieste di affidamento formulate dalle parti alla luce delle risultanze della CTU del 3 febbraio 2024 e delle relazioni dei ### in atti. 
Dai colloqui tenuti dalla consulente con i genitori della minore, singolarmente ed in coppia, è stata tratteggiata una figura paterna assente e disinteressata alla figlia, completamente delegante della cura e gestione della minore nei confronti della ex moglie. ###'### si è dichiarato difatti estraneo a tutto ciò che riguarda l'approccio relazionale della figlia con figure esterne alla famiglia, alla sua cura ed igiene personale, alle frequentazioni di ### ed alla gestione della sua sessualità, come pure all'aspetto scolastico e parascolastico della minore, delegando tutto alla ### tanto che, si legge nella relazione, il D'### “Non vede pericoli per la figlia e non sente quindi di dover prestare particolari attenzioni. Motiva questo riferendosi alla protezione che la famiglia di ### offre e che non può contestare in nessun modo”. 
Quanto alla regolarità degli incontri padre-figlia, è stata rilevata dalla Consulente una mancata collaborazione del D'### con i ### incaricati di calendarizzare e svolgere le visite protette padre-figlia: ”…da 5/6 mesi il padre non vede la figlia a causa degli incontri protetti. ### afferma che agli ultimi incontri non si è presentato perché lavorava e i ### non gli sarebbero andati incontro su niente. Sostiene che i ### lavorano in orari strani e qualche volta si sono visti in pausa pranzo ma doveva pagare il mangiare anche all'### cosa che all'uomo non stava bene. Aveva quindi proposto di spostare gli incontri al ### ma il ### non era attivo il fine settimana...La scrivente, in base alla esperienza vissuta dallo stesso, gli ha quindi rinnovato la domanda su quali fossero gli orari ideali per vedere la figlia in tali incontri. La risposta è stata ancora il sabato, la sera dopo le 18.00 o nelle pause pranzo dalle 12.30 alle 13.30, non tenendo quindi conto degli orari di servizio ed orari scolastici della figlia….”.
Sotto il profilo della coppia genitoriale, la ###ssa ### ha rilevato, confermando quanto già sottolineato dai ### l'alta conflittualità della coppia, rimasta irrisolta, e la mancanza di collaborazione tra le parti, tanto che il D'### ha bloccato tutti i contatti telefonici della ex moglie comunicando con lei esclusivamente via mails alle quali, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di non rispondere in quanto di carattere economico per spese ### della figlia che non è in grado di sostenere a causa di una sua presunta indisponibilità economica. 
Passando all'ascolto della minore condotto dalla ### in sede ###rilievo alcuni passaggi in cui ### parla del bel rapporto che ha con la madre ed i nonni materni e di come gli stessi siano sempre presenti nella sua vita e attenti ai suoi bisogni, mentre dipinge il padre come assente, disinteressato e screditante nei suoi confronti, soprattutto per il suo aspetto fisico, e di come non abbia più fiducia in lui: “ Di fatto sono 5/6 mesi che figlia e padre non si vedono: a parte che il genitore non si è presentato agli ultimi incontri protetti, la minore non vuole saperne di incontrarlo, sottolineando che sta bene senza di lui. 
Riferisce che il suo stato d'animo attuale è rappresentato da rabbia, tristezza e confusione. Infatti la stessa non sa se lo vuole rivedere o al contrario riavvicinarsi e in questo disorientamento provato, preferisce mantenere le distanze. Indagando sulla separazione ### asserisce di non essersi nemmeno accorta della separazione poiché il padre è sempre stato fuori casa e quindi per lei non è cambiato niente….. ### la cosa peggiore che i genitori vivono nella separazione è il fatto di non riuscire a comunicare. La cosa migliore è che lei non vede il babbo. Non c'è mai stato un calendario stabile delle visite perché lui cambiava spesso gli orari di lavoro e non era possibile stabilire un appuntamento fisso. Negli ultimi incontri protetti poi, non si è presentato proprio, a volte avvisando e a volte no… Se avesse l'opportunità di cambiare qualcosa della sua situazione, sarebbe quella di eliminare i litigi tra i genitori perché stanca di questo. … Della madre apprezza tutto, del padre non riesce a trovare nulla di bello perché a dire della minore non l'ha fatta sentire parte della sua vita. Si sente da lui esclusa e non accettata… Si sente invece protetta dalla madre e dai nonni materni perché sono tutti molto attenti al suo benessere psicofisico... Le è stato chiesto quale messaggio vorrebbe fosse portato al ### la risposta è stata quella di farle non vedere il padre perché al momento non ha nessuna intenzione di perdonarlo”. 
Nel momento in cui la ### chiede di delineare un profilo dei genitori, la minore, rispetto alla madre, riferisce che la stessa rispetta i suoi sentimenti e non vorrebbe cambiare nulla di lei, sentendosi accettata e compresa. Del padre, invece, riferisce che non sempre rispetta i suoi sentimenti e lo vorrebbe diverso, più presente e comprensivo. 
Tali dinamiche familiari vissute da ### sono state confermate dai test somministrati alle parti durante le operazioni peritali laddove il rapporto madre-figlia è risultato essere “simbiotico”, connotato da una iperprotettività del genitore, non patologica, che può determinare una dipendenza ed a sua volta fragilità e confusione nel figlio; mentre il padre “si è mostrato completamente distratto dai suoi pensieri ossessivi e paranoici legati al lavoro, non garantendo così alcuna possibile tutela della figlia, con l'evidente risultato di apparire un genitore assente e disinteressato”.
Rispondendo ai quesiti alla stessa sottoposti, la ###ssa ### in punto di condizione psicofisica della minore, ritiene che gli eventi raccontati da ### siano credibili nei contenuti “ma la loro interpretazione risulti viziata dalle emozioni provate dalla ragazza….. la minore appare decisa e sicura di sé, ma in realtà emerge una personalità fragile e confusa. Quest'ultimo aspetto è strettamente connesso al legame simbiotico con la madre che non le permette di sviluppare appieno la sua individualità”. 
Quanto al quesito sulle capacità genitoriali, il CTU ha delineato due profili genitoriali completamente differenti: “Da un lato c'è la madre, che risulta accudente, ma anche iperprotettiva, che risponde positivamente ai bisogni della minore, avvicinandosi a quello che è lo stile più adeguato, che viene definito autorevole, ###altro c'è il padre, il quale fatica a comprendere i bisogni e lo stato mentale della figlia. 
Risulta essere un genitore trascurante, poiché poco coinvolto nella sua vita e nella sua educazione e comunica poco. Si limita al fabbisogno materiale (assegno di mantenimento) ed elargisce poco calore emotivo. Non è in grado per i motivi già osservati, di essere una base sicura ed un punto di riferimento per ### Un punto comune della coppia genitoriale è la totale assenza della gestione del conflitto e la totale incapacità di negoziazione…. giungendo ad affermare che: la sig.ra ### anche se presenta alcune lacune (iperprotettività), è dotata di adeguate capacità/responsabilità genitoriali; il sig. D'### presentando gravi criticità, risulta NON possedere adeguate capacità/responsabilità genitoriali”.  ### pertanto, conclude ritenendo che l'affidamento condiviso sia pregiudizievole per la minore e che, per tutelare il benessere psicofisico di ### ed una sua corretta crescita evolutiva, sia necessario confermare la limitazione della responsabilità genitoriale paterna proponendo il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre con collocazione presso la medesima, con concessione alla madre del potere di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia, senza il consenso paterno. 
Ciò in considerazione del fatto che il padre ha da sempre delegato alla ex moglie ogni decisione sulla figlia senza nulla obiettare e pure in considerazione del fatto che, in caso di urgenza, la coppia, considerata la conflittualità e l'assenza di comunicazione, non sarebbe in grado di prendere decisioni importanti. 
Quanto agli incontri padre-figlia, la ### ha individuato come soluzione migliore la proroga degli incontri protetti con i ### che dovranno ridefinire la calendarizzazione, con previsione di relazione di aggiornamento semestrale. 
La complessità del nucleo familiare ha, infine, portato la ### a consigliare, per ### un percorso psicologico mirato a contrastare lo stato confusionale espresso più volte dalla minore, oltre che una valutazione neuropsichiatrica per pianificare una strategia psicoterapeutica strutturata volta ad agire sulle sue fragilità ed insicurezze così da rielaborare quanto le sta accadendo, ma anche di svincolarsi da un legame con la madre che si presenta simbiotico (non a livelli patologici) che non le permette di formare la propria personale identità. Inoltre, la ###ssa ### ha ritenuto opportuno che la ### intraprenda un percorso psicoterapeutico individuale, mirato al supporto della genitorialità che la porti a diminuire il controllo esercitato sulla figlia e che il D'### intraprenda un percorso psicologico, oltre ad un supporto alla genitorialità, per liberarsi dalle sue ossessioni, entrare più in empatia con il mondo della figlia e recuperare la fiducia della stessa. Infine, la ### avendo rilevato lo squilibrio del rapporto di ### con i nonni materni, con cui ha uno stretto legame quotidiano, rispetto al rapporto con i nonni paterni, che invece è risultato completamente periferico, ha rappresentato la necessità di estendere l'intervento dei ### anche alla famiglia allargata in modo da creare un rapporto equilibrato della minore sia con i nonni materni, sia con quelli paterni, calendarizzando degli incontri tra gli stessi e la nipote. 
Da ultimo, occorre sottolineare come la CTU abbia evidenziato l'indisponibilità mostrata dal ricorrente in sede di operazioni peritali laddove si legge nella relazione: “il sig. D'### fin dalla prima data di convocazione ha rappresentato alla scrivente di non avere tempo da dedicare alla ### ribadendo ossessivamente e in più circostanze, le sue difficoltà ad assentarsi dal lavoro temendo di perderlo. Nulla sono valsi i tentativi di rassicuralo in tal senso anche a fronte di eventuali attestazioni di giustifica per il datore di lavoro. Il ricorrente, inoltre, pur avendo chiesto lui stesso la ### ha dichiarato che non poteva partecipare alle operazioni peritali se non negli orari da lui proposti, che risultavano assolutamente incompatibili con gli impegni della scrivente. Risulta quindi evidente che il ricorrente non ha ben compreso l'importanza e la finalità di questa Consulenza… Per tali ragioni ostruzionistiche, la presente consulenza si è conclusa in data ### con un numero esiguo di incontri che comunque hanno fornito tutte le informazioni necessarie per delineare in modo molto chiaro sulla situazione familiare, rendendo così possibile formulare le risposte ai quesiti del Giudice”. 
Le osservazioni e le criticità del nucleo familiare osservate dalla ###ssa ### hanno trovato conferma nelle relazioni dei ### i quali, oltre ad aver rilevato “l'assenza ed il poco coinvolgimento del padre che, convocato, non si presentava agli appuntamenti, impedendo ai ### anche solo di redigere il calendario delle visite protette prescritte con ordinanza presidenziale del 29 marzo 2022”, hanno registrato il fallimento del percorso di sostegno alla genitorialità della coppia, affidato al ### per le famiglie di ### che “si è interrotto con consapevolezza sulle fatiche del padre a presenziare agli incontri e la conflittualità alta ancora esistente tra i due”. 
Inoltre, nell'ultima relazione di aggiornamento del 22.03.2024 i ### sociali hanno confermato la profilazione della personalità genitoriali eseguite dalla ###ssa ### ipercontrollante la madre ed assente il padre. Difatti si legge: “La scrivente ha cercato di responsabilizzarlo (il padre) sulla costanza a presenziare agli incontri e sul dare una certa regolarità ai contatti telefonici, ma l'immaturità dello stesso confermava la necessità di un supporto individuale e genitoriale per raggiungere una consapevolezza delle proprie criticità… e come la madre nel suo essere ipercontrollante tende da sempre ad anticipare le mancanze del padre che non ha saputo negli anni portare avanti il suo ruolo”. 
Infine hanno dato atto che l'ultimo incontro tra il padre e ### risale al 29 maggio 2023 e che, da allora, il D'### non ha più chiesto di incontrare sua figlia. 
Alla luce della CTU e delle relazioni dei ### è evidente che gli atteggiamenti di assenteismo e disinteresse mostrati dal padre nei confronti della figlia, unitamente al comportamento ostruzionistico dallo stesso assunto con i ### e con il ### sono espressione della attuale incapacità del ricorrente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e di soddisfare i bisogni della minore, soprattutto in ragione delle fragilità mostrata da quest'ultima. 
Viceversa, non sono emerse compromissioni nella capacità genitoriale nella ### che, al di là della sua “iperprotettività”, risulta essere idonea a svolgere il suo ruolo di madre, essendo in lei presente sia la dimensione della cura e dell'accudimento, sia quella della regolazione e normatività. 
Ciò posto, alla luce di quanto emerso in punto di capacità ed idoneità genitoriale e opportunamente apprezzato il pregiudizio che l'affido condiviso comporterebbe per il benessere psicofisico della minore prefigurato dal ### il Collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dalla ###ssa ### Pertanto, va disposto l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre, assegnando alla stessa il potere di assumere in favore della figlia sia le decisioni ordinarie, sia quelle di maggior interesse ex art. 337 quater terzo comma cc, in autonomia, senza il consenso dell'altro genitore. 
All'affido esclusivo in favore della madre consegue il collocamento della minore presso la stessa cui va assegnata, pur nel silenzio delle parti, la casa coniugale.  2. Quanto alla disciplina relativa alle visite del genitore non collocatario, le parti hanno proposto soluzioni difformi poiché la madre ne ha chiesto lo svolgimento in modalità protetta e con il monitoraggio dei ### mentre il padre ne ha chiesto lo svolgimento in modalità libera.  ###, considerata la situazione e quanto suggerito dal ### ritiene che, allo stato, sia più rispondente all'interesse della minore disporre la proroga degli incontri protetti padre-figlia per il tramite dei ### secondo il calendario che gli stessi redigeranno, con facoltà di sospenderli se disturbanti. 
Inoltre, il Collegio conferma in capo ai ### la presa in carico della minore e del nucleo familiare, incaricando i ### di attivare in favore della minore, del padre e della madre tutti i percorsi psicologici e psicoterapeutici individuali e mirati, così come suggeriti dalla ### Inoltre, sempre in aderenza a quanto indicato dalla ### si incaricano i ### di attivare un percorso mirato che coinvolga, ove disponibili, anche i nonni della minore, sia materni che paterni, al fine di creare un rapporto equilibrato nonni-nipote, provvedendo ad organizzare e calendarizzare i relativi incontri.  3. Passando al mantenimento della minore, occorre rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. ###à del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori, tenendosi presente che, in caso di collocazione prevalente, è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. 
Nel caso di specie, non costituisce profilo controverso la debenza da parte del D'### dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ma unicamente la determinazione del suo importo. 
A tal fine, occorre analizzare i diversi criteri per la quantificazione dell'assegno, partendo dalla capacità economica delle parti.
Il ricorrente ha dichiarato in ricorso di essere un imprenditore, percependo un reddito di circa ### 30.000,00 all'anno e di essere proprietario esclusivo di un immobile. A fronte di ciò, ha prodotto unicamente la dichiarazione dei redditi PF 2021 da cui risulta tuttavia un reddito complessivo di ### 63.437,00 di cui ### 20.971,00 da lavoro dipendente. 
Ha inoltre allegato in ricorso, senza nulla documentare, di sostenere spese mensili di ### 500,00 per il mutuo contratto per l'acquisto della propria abitazione nonché di ### 950,00 per il canone di locazione di due capannoni ove svolgerebbe la sua attività imprenditoriale. 
Occorre sottolineare come, nel corso del giudizio, il ricorrente abbia più volte rappresentato le sue difficoltà economiche, senza in alcun modo comprovarle, ed abbia dichiarato genericamente all'udienza del 4.04.2024 di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso un'azienda di ### senza allegare i relativi guadagni. Inoltre, occorre segnalare che il D'### non ha provveduto a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate a quelle degli ultimi tre anni, come richiesto dal ### In un tale contesto di reticenza, è consentito al ### di ricorrere a presunzioni semplici e desumere dal contegno delle parti argomenti di prova ex art. 116 cpc. che portano a mantenere ferme le capacità reddituali del ricorrente in quelle dichiarate nel modello PF 2021 pari a complessivi ### 63.437,00, di cui ### 20.971,00 da lavoro dipendente. 
Quanto, invece, alla capacità economica della resistente, la ### lavora come educatrice di sostegno a tempo determinato e part-time presso la cooperativa ### di ### con uno stipendio mensile di circa ### 700,00/800,00 pari ad un reddito netto annuo di circa ### 8.170,00, come da ### 2024 in atti. 
La resistente, che dichiara e comprova di risiedere insieme alla figlia presso l'abitazione dei propri genitori, ma in una unità distinta dalla loro, non risulta avere beni intestati.  ###, alla luce dei suddetti dati e circostanze, considerato il collocamento della minore presso la madre e la modalità delle visite protette padre-figlia, con conseguente preponderanza dei tempi di permanenza presso la madre, considerata altresì l'età adolescenziale della minore ed i suoi aumentati bisogni legati alla crescita, ritiene equo stabilire in ### 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ### la somma dovuta dal padre per il mantenimento ordinario della figlia minore ### il ricorrente, inoltre, contribuirà al 50% delle spese straordinarie della minore, per la cui individuazione e gestione le parti faranno riferimento al protocollo del Tribunale di ### in uso presto questo ufficio.  4. In merito alla richiesta della resistente di essere autorizzata, in via esclusiva ed autonoma, di richiedere i documenti di espatrio e identità della minore, il Collegio osserva che il provvedimento di affidamento superesclusivo della figlia in favore della madre consente a quest'ultima di chiedere il rilascio dei predetti documenti in completa autonomia.  5. La domanda con cui la resistente ha chiesto di statuire a carico del ricorrente, ed a favore proprio e della minore, la sanzione del risarcimento danni ex art. 709 ter cpc., non risulta meritevole di accoglimento in quanto generica e non provata.
Quanto al mancato rispetto da parte del D'### della moratoria di 18 mesi di cui agli accordi di separazione, è la stessa ### a dichiarare in comparsa di costituzione e risposta che non ha avuto ripercussioni sulla minore laddove sostiene che” Inizialmente la frequentazione era serena e ### quando tornava a casa della madre, appariva felice e tranquilla e dai racconti non traspariva alcuna difficoltà che potesse far pensare che ### non stesse bene con il padre e la nuova compagna”, tanto che la ### non risulta essersi mai opposta a che la minore frequentasse il padre e la nuova compagna prima del termine di moratoria concordato, acconsentendovi. Di conseguenza, non ricorrono gli estremi per la richiesta di condanna ex art. 709 ter cpc. 
Né la resistente specifica quali siano esattamente gli altri comportamenti assunti dal ricorrente in violazione del provvedimento di separazione consensuale ed ostacolanti lo svolgimento delle modalità di affidamento (all'epoca condiviso) in assenza del consenso della madre e tantomeno ha indicato e provato quale sia stato il conseguente grave pregiudizio subito dalla minore a causa di tali comportamenti. Di conseguenza, nessun danno può essere liquidato, neppure ricorrendo ai criteri equitativi.  6. ### complessivo del giudizio che vede il D'### principalmente soccombente, unitamente alla sua condotta processuale non collaborativa, avendo ignorato sia l'ammonimento giudiziale al versamento dell'acconto al ### sia l'invito a produrre le ultime dichiarazioni dei redditi aggiornate, giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite - liquidate ai sensi del ###.M. n. 55/2014 come da dispositivo, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio - in favore dello Stato, in quanto la ### risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nella condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi spettanti al difensore prevista dall'art. 130 DPR 130/2002 (in termini Cass., Ord. n. 22017 del 11/09/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”). 
Le spese di ### già liquidate con decreto del 06.04.2024, sono poste definitivamente a carico del D'### P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data ### da ### D'### nei confronti di ### premesso che con sentenza non definitiva n. 620/2022, pubblicata il ###, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ### in #### in data ### da ### D'### e ### così dispone: a) affida la figlia minore ### D'### in via super esclusiva a ### con collocazione presso di lei, e stabilisce che la madre potrà assumere in completa autonomia tutte le decisioni in favore della figlia, anche quelle di maggior interesse ex art. 337 quater terzo comma cc; b) assegna la casa familiare a ### quale genitore collocatario; c) dispone che gli incontri padre-figlia proseguano in modalità protetta, confermando la delega al ### per la relativa organizzazione, calendarizzazione e monitoraggio e conferendo al ### la facoltà di sospenderli se disturbanti; d) conferma in capo ai ### la presa in carico della minore e del nucleo familiare, incaricando i ### di attivare in favore della minore, del padre e della madre tutti i percorsi psicologici e psicoterapeutici suggeriti dalla ### compresa la valutazione neuropsichiatrica della minore; e) incarica i ### di attivare un percorso mirato che coinvolga anche i nonni materni e paterni della minore, ove disponibili, al fine di creare un rapporto equilibrato nonni-nipote, provvedendo ad organizzare e calendarizzare i relativi incontri; f) dispone che i ### relazione al ### in sede ogni sei mesi, salvo urgenze; g) pone a carico di ### D'### l'obbligo di corrispondere a ### a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma mensile di ### 500,00 - attualizzabile secondo indice ### - entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da ### del Tribunale di ### h) rigetta la domanda con cui ### ha chiesto la condanna di #### al risarcimento dei danni ex art. 709 ter cpc; i) condanna il D'### alla rifusione delle spese di lite della parte resistente, che si liquidano in complessivi ### 7.616,00, oltre il 15% a titolo di rimborsi generali, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002; j) pone le spese di ### liquidate con decreto del 06.04.2024, definitivamente a carico del D'### Manda alla ### per la comunicazione anche ai ### e per l'apertura del relativo procedimento davanti al #### così deciso nella ### di consiglio del 29 maggio 2025.  ###ssa ###ssa

causa n. 3798/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Dai Checchi Elisa, Bertozzi - Bonetti Giorgia

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