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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22705/2025 del 06-08-2025

... impugnazione principale dagli odierni ricorrenti e appello incidentale dalla ### del Consiglio dei ### - la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza n. 1216 del 3 ottobre 2023, accogl ieva parzialmente l'appello incidentale e, in assorbimento di quello principale, confermava la sentenza di primo grado, regolando le spese di lite; - per quanto qui rileva, la Corte di merito affermava: «… in via preliminare, occorre chiarire che, nel caso in esame, le condizioni dell'azione di responsabilità civile dei magistrati ed i fatti costitutivi di detta fattisp ecie speciale di responsabilità sono discipl inati, ratione temporis, rispettivamente dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel t esto antecedente alle modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18. In mancanza di una disciplina transitoria nella legge n. 18 del 2015, vale la regola generale di irretroatti vità dettata dall'art. 11 delle preleggi, per cui la le gge applicabile è quella vigente al sorgere del diritto al risarcimento del danno. Ossia nel momento in cui si sono verificati i danni dedotti in giudizio (il furto e la devastazione dei beni e della documentazione aziendale, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9094/2024 R.G.  proposto da #### S.R.L., #### S.R.L., ra ppresentati e difesi dall'avv.  ### (c.f. ###), con domicilio digitale ex lege - ricorrenti - contro ###, rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato (c.f. ###), con domicilio digitale ex lege - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1216 del 3/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal ###. ### Ad. 27/6/2025 ###.G.N. 9094/2024 C.C. 31/3/2022 Responsabilità civile magistrati ### - i presupposti fattuali della causa si sviluppavano a partire dal 27 gennaio 2006, qu ando il ### ice per le indagini preli minari del Tribunale di Crotone disponeva il sequestro preventivo dei beni aziendali delle società ### S.r.l. e ### S.r.l.; in tale occasione, veniva nominato custode giudiziario ### poi revocato in data 18 ottobre 2007; - a seguito della revoca veniva nominato custode ### (già legale rappresentante di ###, il quale, con lettera raccomandata del 10 novembre 2007, rifiutava l 'incarico, motivando la decisione con l'eccessiva distanza tra la propria residenza in ### e la sede ###### - pertanto, stando al ricorso , le azie nde rim anevano prive di custodia fino al dissequestro, avvenuto il 2 novembre 2011, data in cui i ra ppresentanti legali delle società tornavano in possesso dei beni aziendali e constatavano lo stato di devastazione degli immobili e la perdita della documentazione contabile; - con atto di citazione notificato il ###, #### ssion S.r.l., ### e ### S.r.l.  prospettavano la responsabilità civile dei magistrati della ### e del Tribunale di Crotone (individuati solo con succes siva memoria del 29/7/2016, dopo che il primo gi udice av eva dichiarato la null ità dell'atto introduttivo per carenza di causa petendi, non essendo stati precisati i comportamenti e i provvedimenti giudiziari asseritamente dannosi) per l'omessa sostituzione del custode giudiziario delle aziende e av anzavano domanda risarcitoria ai sensi della ### n. 117 del 1988, chiedendo la condanna della ### del Consiglio dei ### al risarcimento dei danni, quantificati in ### 7.000.000,00; - il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 127 del 10/1/2022, rigettava la domanda, riten endola inammissibile poiché i fatti contestati non rientravano tra le ipotesi di colpa grave previste dalla 3 normativa vigente ratione temporis; in particolare, ritenuta infondata l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dall'### si escludeva la sussistenza di dolo, colpa grave o diniego di giustizia; - venivano proposti impugnazione principale dagli odierni ricorrenti e appello incidentale dalla ### del Consiglio dei ### - la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza n. 1216 del 3 ottobre 2023, accogl ieva parzialmente l'appello incidentale e, in assorbimento di quello principale, confermava la sentenza di primo grado, regolando le spese di lite; - per quanto qui rileva, la Corte di merito affermava: «… in via preliminare, occorre chiarire che, nel caso in esame, le condizioni dell'azione di responsabilità civile dei magistrati ed i fatti costitutivi di detta fattisp ecie speciale di responsabilità sono discipl inati, ratione temporis, rispettivamente dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel t esto antecedente alle modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18. In mancanza di una disciplina transitoria nella legge n. 18 del 2015, vale la regola generale di irretroatti vità dettata dall'art. 11 delle preleggi, per cui la le gge applicabile è quella vigente al sorgere del diritto al risarcimento del danno. Ossia nel momento in cui si sono verificati i danni dedotti in giudizio (il furto e la devastazione dei beni e della documentazione aziendale, constatati al momento del dissequestro del 2.11.2011, anteriormente all a legge n. 18 del 2015). … ### la rappresentazione degli appellanti, il fatto illecito è dato dai provvedimenti di nomina di Ped ercini ### a custode dei beni sottoposti a sequestro e di rigetto delle sue istanze di sostituzione. Tali provvedimenti, relativi alla custodia delle aziende sottoposte a sequestro preventivo, a norma dell'art. 321, comm i 1 e 2, c.p.p.  (disposto dal G.i.p. del Tribunale di Crotone con ordinanza di applicazione di misure cautelari del 27.1.2006), non sono suscettibili di impugnazione. … Rispetto a provvedimenti non impugnabili, l'art. 4, 4 comma 2, della le gge n. 117/88, prevede una du plice condizione ### dell'azione, la quale può essere proposta soltanto “quando sia esa urito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno” ed entro il termine di due anni decorrenti “dal momento in cui l'azione è esperibile”. Sotto tale aspetto, la Suprema Corte (7.4.2016, n. 6810) ha chiarito, riguardo ad ipotesi in cui non siano contemplati rim edi avverso l'atto o il provvedimento che si assume pre giudizievole, che il termine decadenziale è ancorato, non già al momento in cui si è esaurito il procedimento nel cui ambito si è verifi cato il danno, bensì al procedimento nell'ambito del quale si è “verificato il fatto che ha cagionato il danno”, avendo, dunque, riguardo al cd. fatto dannoso, frutto della condotta (commissiva od omissiva) lesiva e non alle sue conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza, che integra il danno risarcibile civile). Nel caso di specie, il provvedimento di nomina di ### quale custode delle aziende sequestrate è stato emesso (in data ###), contestualmente al decreto che dispone il giudizio, ex art. 429 c.p.p., mentre le istanze di sostituzione avanzate dal ### ed il rigetto si collocano nella fase predibattimentale. Il “grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno” è, dunque, rappresentato dal giudizio penale di primo grado in sede dibat timentale, concl usosi co n sentenza del Tribunale di Crotone emessa in data ### (nel p rocedimento iscritto al n. 901/07 R.G. Trib. e al n. 3033/05 R.G.n.r.). Ne consegue che l'azione risarcitoria poteva essere esercitata solo dopo la data del 27.2.2013 (momento in cui si è esaurito “il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”) e non oltre la data del 27.2.2015 (il termine di due anni decorrenti “dal momento in cui l 'azione è esperibil e”). Nel caso di specie, l'atto di citazione di primo grado è stato notificato in data ###, oltre la scadenza del termine biennale di decadenza dell'azione. Risulta, così … 5 fondato il secondo motivo, stante l'errore di diritto in cui è incorso il primo giudice (secondo cui “non è corretto individuare un dies a quo, da cui far decorrere il termine bienn ale, qualsiasi esso sia”) e la fondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione risarcitoria, a norma dell'art. 4, comma 2, cit., essendo decorso il termine di due anni dal momento in cui l'azione era esperibile.»; - avverso la predett a sentenza #### S.r.l., ### ti e ### S.r.l. proponevano ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo; - resisteva co n controricorso la ### del Consiglio dei ### - all'esito della camera di consiglio del 27/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; ### − la parte ricorrente deduce: «### dell'art. 112 cpc. - mancata correlazione tra richiesto e pronunciato - violazione della normativa sul l'appello - violazione dell'art. 132 c.p.c. violazione dell'art. 11 delle preleggi e legge 13 aprile 1988, n. 117 e della legge 27 febbraio 2015, n. 18 - violazione della n ormativa sulle sp ese giudiziali. Tutto in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Difetto di motivazione su capi essenziali dell'appello - ### in procedendo.»; - il ricorso è inammissibile per plurime ragioni; - innanzitutto, si rileva che la censura non rispetta il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; - nell'unico motivo sono articolati plurimi profili di doglianza - omessa considerazione dei motivi d'appello, carenza di motivazione, lacunosa ed errat a esposizi one dei fatti, natura process uale o sostanziale dei termini di decadenza, individuazione del dies a quo per l'esercizio dell'azione risarcitoria, omessa menzione nelle conclusioni 6 delle richieste prob atorie, mancata ammissione dei mezzi istruttori, omessa considerazione di fatti rivelatori della responsabilità - e tale modalità espositiva determina ex se l'inammissibilità del ricorso perché non è possib ile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, «dovendo le doglianze, anche se cumu late, ess ere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricament e proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse» (così Cass. Sez. 2, 23/10/2018, n. 26790, Rv. 651379-01); - quanto poi all a pretesa vi olazione di eterogenee disposizi oni normative tra loro cumu late - art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., «normativa sull'appello» ###, art. 11 preleggi, legge n. 117 del 1988, legge n. 18 del 2015, «normativa sulle spese giudiziali» - si ribadisce che «l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, 4), c.p.c., impone al ricorrente che denuncia il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p. c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, ch e è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo , non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa». (Cass. Sez. U., 28/10/2020, 23745, Rv. 659448-01); - inoltre, è grave mente la cunosa l'esposizione del fatto processuale, prescritta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: difatti, si lamenta la mancata considerazione del primo motivo del gravame, ma questo non è riportato nel testo dell'atto in troduttivo, sicché è comunque preclusa a questa Corte la valutazione della censura; si 7 richiamano istanze di revoca di ordinanze rese dal primo giudice - non considerate dalla Corte di merito - senza riportare il contenuto né dei predetti provvedimenti, né delle richieste avanzate, e senza nemmeno accennare alla decisività di tale doglianza (ove si voglia ipotizzare una critica alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione, non consta dal ricorso che la questione sia stata sottoposta al giudice d'appello, né, in ogni caso, è riportato il testo dell'originario atto introduttivo); si sostiene che il termine decadenziale doveva decorrere dal decreto di archiviazione della denuncia per abuso d'ufficio presentata nei confronti dei magistrati crotonesi, ma di tale provvedimento (così come della denuncia) non sono ripor tati i dettagli essenziali (si indica solo genericamente che risale al maggi o 2014, data comunq ue non significativa, atteso che solo il ### gli odierni ricorrenti hanno provveduto a sanare l'atto di citazione dichiarato nullo per carenze della causa petendi); - manifestamente infondato (e, come tale, comunque inammissibile), infine, è il moti vo nella parte in cui aff erma, apoditticamente e senza confrontarsi con la decisione di merito, che il termine decadenziale era, nel caso de quo, triennale e non biennale: «In tema di responsabilità civile dei magistrati, il termine triennale di decadenza per la proposizione del l'azione ri sarcitoria, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), l. n. 18 del 2015 - che ha modificato l'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988, che prevedeva un termine biennale - non è applicabile ai giudizi relativi a fatti intervenuti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, perché, in mancanza di disposizioni transitorie, tale norma non ha efficacia retroattiva.» ( Sez. 3, 27/07/2024, n. 21079, Rv. 671831-01); - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - consegue a tale declaratoria la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro , a rifo ndere alla controricorrente le spese del giudizi o di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi (e in 8 considerazione dell'ammontare della richiesta risarcitoria avanzata), nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m.  la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in so lido tra loro, a rifo ndere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in ### 20.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a ti tolo di contrib uto unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Rubino Lina, Fanticini Giovanni

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33426/2022 del 11-11-2022

... prescrizione non influiscono le denunce presentate in sede penale, che risultano pacificamente sfociate in provvedimenti di archiviazione; 17. il quarto motivo non è fondato; 18. la Corte di merito ha rilevato che la proposizione in sede di gravame di una do manda di condanna al pag amento di pretese differenze retributive, mentre in primo grado era stata formulata una domanda di accertamento dell'asserito diritto ad un aumento della retribuzione annua lorda al fine di individuare il parametro per la quantificazione delle domande risarcitorie svolte e per il ricalcolo dei trattamenti pensionistici in godimento per il periodo di cinque anni di perman enza nel ### di ### arietà, fosse ogget tivamente diversa con riferimento sia al petitum che alla causa petendi; 9 19. tale motivazione v a confermata, alla luce della consoli data giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si configura domanda nuova - e, come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi de dotti in secon do grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano già (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12350/2018 R.G. proposto da: ### elettivamen te domiciliat ###4, presso lo stu dio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### G. MAZZINI 27, presso lo stud io ### & ### rappresentata e difesa dagli avvocati ###, ### e ### (###) unitamente e disgiuntamente tra di loro -controricorrente avverso la ### di CORTE D'### n. 98/2018 pubblicata il ### R.G.N. 346/2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal ###. #### 1. la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale ### ale, ha respi nto tutte le domande prop oste da ### contro ### sa ### spa, med iante rigetto dell'appello principale del medesimo diretto all'accoglimento di tutte le domande originariamente proposte ed accoglimento dell'appello incidentale avverso la condan na della banca al risarcimento de l danno per demansionamento nella misura di € 16.000 per il periodo novembre 2007 - giugno 2008, con condanna alla restituzione della somma percepita a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado ed alla rifusione delle spese del grado di appello; 2. la Corte di merito, in estrema sintesi e per quanto qui rileva, ha osserva to che: l'appellante era st ato dipendente con qualifica dirigenziale (originariamente di ### poi di ### e quindi di ### a seguito di fusioni) fino al 30/6/2008; il rapporto era cessato in tale data per adesione al ### di solidarietà per il settore del credito di cui al D.M. 158/2000, tramite accettazione di offerta al pubbl ico sottoscri tta il ###, con percezione di assegno straordinario di sostegno al reddito e successivo accesso alla pensione; il dirigente aveva chiesto in giudizio (con ricorso al ### di Torino deposi tato i l 22/4/2015) di accertare che le modalità di risoluzione del rapporto e rano state anomale e sostanzialmente estorsive, configuranti un licenziam ento mascherato o un illecito civile generico, ave va lamentato il demansionamento per 18 mesi anteriori alla cessazione del rapporto, una riduzione de lla retribuzione an nua lorda per mancata corresponsione della retribuzione variabile, aveva p roposto 3 molteplici domande risarcitorie parametrate alla retribuzione che avrebbe percepito ove fosse rimasto in servizio sino a 65 anni, alle indennità previste per il licenziamento dei dirigenti, al danno non patrimoniale; 3. ripercorso il primo grado del giudizio, la sentenza di appello, in particolare: ha dato atto dell'archiviazione da parte del ### di Milano - ufficio GIP delle denunce presentate dal ricorrente per il reato di estorsione nei confronti delle funzionarie che avevano gestito la procedura di risoluzione del rapporto e di altri responsabili della banca; ha osservato che la retribu zione variabil e non è soggetta alla garanzia di irriducibilità; ha qualificato come domanda nuova ed inammissibile quella di pagamento di differenze retributive successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; ha rilevato, così come il ### che la prospettazione da parte del dirigente di “ricatto estorsivo” in relazione alla cessazione del rapporto non esclude l'applicazione alle d omande correlate della prescrizione quinquennale, in assenza di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione; in accoglimento dell'appello incidentale ha escluso un demansionamento negli ultimi 8 mesi del rapporto, trattandosi di periodo limitato, con svolgimento di attività operative, ed in assenza di allegazioni sull'esistenza di danno; 4. ### propone ricorso per cassazione con 8 motivi; resiste ### con controricorso; 5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art.  380-bis.1 c.p.c.; ### 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 27 02 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia conn essa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che erroneamente non è stato ritenuto provat o il ricatto estorsivo denunciato, cioè che la firma sull'offerta al pubblico di adesione al cd. pre-pensionamento gli era stata carpita, in mancanza di alternativa al licenziamento in tronco; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.  (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che l'accertamento d el prospettato ricatto estorsivo, seppure azionato in sede civile olt re il termine di prescrizione quinquennale, quale fatto ingiusto che obbliga chi lo abbia commesso a risarcire tutti i dann i causati, è sogg etto a prescrizione decennale; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c.  (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza pe r omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che il Presidente del Consiglio di ### della banca gli aveva assicurato la disponibilità di una posizione lavorativa adatta alle sue caratterist iche, i l che rende va il licenziamento mascherato da adesione al ### di solidarietà privo di giusta causa o giustificato motivo; 4. con il quarto mo tivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c.  (nullità del procedimento per omessa pronuncia), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione 5 solo apparente): assume che non era da considerarsi nuova e che è fondata la domanda di condanna al pagamento di somma a titolo di retribuzione variabile a maggiorazione della RAL (retribuzione annua lorda); 5. con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 436, 435, 348 c.p.c., con riferimento all'art. 111, comma 2, ###, in relazione all'art. 3 60 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per la mancata dichiaraz ione d'ufficio dell'improcedibilità dell'appello incidentale non not ificato all'appellante principale nel rito del lavoro), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.  (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume che il legale del ricorrente in tale grado era stato colto di sorp resa ed aveva prestato un consenso c omunque irrilevante; 6. con il sesto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 437, 429, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. ( nullità del procedimen to per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume l'erroneità della riforma del capo della sent enza di primo grado sul demansionamento e d el mancato accoglimento del suo appell o principale sull a maggior durata e gravità de llo stesso, anche in re lazione all'entità del risarcimento; 7. con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 1218, 2702 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. ( nullità del procedimen to per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene l'erroneità della valutazione 6 delle prove operata n el merito circa il pagamento di 3 m ensilità aggiuntive in sede di incentivo all'esodo, che la Corte ha ritenuto fosse condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione che il ricorre nte no n aveva invece sottoscritto, circostan za che, secondo il ricorrente, non sarebbe vera; 8. con l'ottavo motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 5 5 e degli artt. 91, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. (erronea applicazione dei criteri per la liqu idazione dei compensi al difen sore della controparte, con riferimento al principio di soccombenza); 9. i primi tre mo tivi, da trattar e congiuntamente in quanto connessi alla prospettazione di un “ricatto estorsivo” da parte degli organi nella banca in occasione del pre-pensionamento del ricorrente tramite l'adesione al ### di solidarietà per i dipendenti bancari, non sono ammissibili; 10. essi, sostanzialmente, sollecitano un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel qual e valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20 814/2018, 6519/2019); 11. invero, la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultan ze, di que lle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del p roprio convincimento, senza essere tenuto a disc utere ogni sin golo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097 /2010, n. 16056/2016, 19011/2017); né con il ricorso per cassazione la parte può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la 7 valutazione delle risul tanze processuali e la rico struzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede ###04/2017); 12. nella specie, le doglianze in esame si risolvono in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui il ricorre nte oppone inammissibilmente (cfr. Cass. S.U.  ###/2019) una diversa valutazione: ma, così operando, oblitera che la den uncia d i violazione di legge non può su rrettiziame nte trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 13. questa Corte ha altresì chiarito che l'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. si verifica nel caso in cui essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della d ecisione , perché recante argomentazioni obiettivamente i nidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'in terprete il compit o di integrarla con le più varie, ipot etic he congetture (Cass. S.U.  22232/2016); 14. si deve anche sottolineare che, nell'assetto giurisprudenziale come delineato da Cass. S.U. n. 8053/2014, che si caratterizza per la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in viol azione di legge costituziona lmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva zione in sé, che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si man ifesti come “mancanza assoluta di mo tivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto 8 irriducibile tra affermazioni inconciliab ili” e ne lla “motivazione perplessa ed ob iettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; 15. nel caso in esame, non sono configurabili i lamentati vizi di motivazione apparente o d i omessa pronuncia, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.  111, sesto comma, ###, o di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. S.U.  8053/2014, n. 23940/2017, S.U. n. 22232/2016, n. 16595/2019, 22598/2018); 16. d'altra parte, esclu se omissioni di pronuncia o motivazione apparente alla luce dei principi sopra espressi, la prospettazione del ricatto estorsivo, ritenuta ininfluente in assenza di proposizione di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione, non porta alla conversione in decennale il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento per fatto illecito di cui all'art 2947 c.c.: invero, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si p rescrive in 5 anni dal gior no in cui il fatt o si è verificato, e sul termine di prescrizione non influiscono le denunce presentate in sede penale, che risultano pacificamente sfociate in provvedimenti di archiviazione; 17. il quarto motivo non è fondato; 18. la Corte di merito ha rilevato che la proposizione in sede di gravame di una do manda di condanna al pag amento di pretese differenze retributive, mentre in primo grado era stata formulata una domanda di accertamento dell'asserito diritto ad un aumento della retribuzione annua lorda al fine di individuare il parametro per la quantificazione delle domande risarcitorie svolte e per il ricalcolo dei trattamenti pensionistici in godimento per il periodo di cinque anni di perman enza nel ### di ### arietà, fosse ogget tivamente diversa con riferimento sia al petitum che alla causa petendi; 9 19. tale motivazione v a confermata, alla luce della consoli data giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si configura domanda nuova - e, come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi de dotti in secon do grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo de l giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (Cass. 6431/2006); nel processo del lavoro si ha introd uzione di un a domanda nuova per modificaz ione della causa peten di non consentita in appello , non solo quando gli elementi dedo tti in secondo grado comportano il mutame nto dei fatti costitut ivi del diritto azionato, inte grando una pretesa diversa rispe tto a quella fatta valere i n primo g rado, ma anch e quand o gli e lementi prospettati in giudizio, se pur già espost i nell'atto introduttivo, vengano dedotti in grado d'appello, in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'az ione e i termini della controversia (Cass. n. 16298/2010; cfr. anche Cass. 15101/2012, n. 15506/2015); 20. il quinto motivo non è ammissibile; 21. la Corte risulta avere applicato l'orientamento, ribadito da Cass 11888/2007 (conf. Cass. n. 24742/2017), in base al quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale (alla stessa stregua, peral tro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza; ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell'appello incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria 10 che lo contiene almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, per averla om essa o per e ssere stata la stessa invalidamente eseguita, non può derivarne la decl aratoria di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo il giudice di appello concedere all'appell ante inciden tale nuovo termine, da qualificare come p erentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disp orre anche nell'ipotesi di intervenuta notificazione tardiva; nel caso in esame, l'accettazione del contraddittorio nella stessa udienza non ha determinato indebite dilazioni processuali; 22. il sesto motivo è fondato per quanto di ragione; 23. la Corte d'Appello ha riformato la statuizione di primo grado sul punto, ritenendo il danno non sufficientemente provato; 24. in realtà, la Corte di merito non ha considerato che, benché in materia non operi alcun automatismo e siano necessarie specifiche allegazioni in relaz ione all'inadempimen to datoriale, il d anno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale può essere provato d al lavoratore anche ai sensi de ll'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elemen ti presun tivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata de l deman sionamento, la div ersa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (così, ad es., Cass. n. 25743/2018); poiché, in forza dell'art. 2103 c.c., il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, non rileva che l'asse gnazione a mansio ni inferiori sia temp oranea (Cass. n. 18121/2014); e, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatt o adempimento dell'obblig o posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento, dimostrando l'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro post o di lavoro disponibile, 11 equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore (Cass. n. 26477/2018); 25. la motivazione sul punto della sentenza gravata si discosta, invece, da tali principi, poiché omette di considerare le specifiche allegazioni di parte ricorrente idonee, quanto meno, ad essere poste alla base di un percorso probatorio presuntivo, valorizza un dato temporale, peraltro oggettivamen te non minimale, di p er sè non dirimente ai fini dell'esclusio ne del lamentato demansionamento, non tiene conto de lla signif icativa disomogeneità della qualifica professionale di dirigente con le mansioni da ultimo assegnate; 26. la que stione della sussistenza e della prova del d anno da demansionamento nella vicenda in esame deve, pertanto, e ssere oggetto di nuovo accertamento di fatto in conformità ai principi di diritto di cui ai paragrafi (§ 24, 25) che precedono; 27. non è ammissibile, perché concernente unicamente questioni di valutazione delle prove non riesaminabili in questa sede (v. sopra, § 10, 11, 12) il settimo motivo; 28. la sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata in relazione al sesto motivo accolto, con individuazione del giudice del rinvio nella Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, per pronunciarsi anche sulle spese del pre sente giudizio, riman endo assorbito l'ottavo motivo, in quanto collegato all'esito complessivo della lite; P.Q.M.  La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, inammissibili il primo, secondo, terzo, quinto e settimo, rigettato il quarto, assorbito l'ottavo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione. 
Così deciso nella ### camerale del 13 settembre 2022.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Michelini Gualtiero

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19681/2024 del 17-07-2024

... contraddittorie tà della motivazione di u na sentenza di appello non è più denunciabile in cassazione. Inoltre, si osserva che la corte territoriale ha accertato, con un giudizio di merito non più contestabile nella presente sede, che l'omessa esecuzione della richiesta avanzata dal ### Amb. ### era stata contestata. Per ciò che concerne il mancato accertamento, ad opera del giudice di appello, della circostanza che l'ordine in esame avrebbe comportato una responsabilità penale, si evidenzia che il ricorrente incidentale non ha riportato nel suo atto di impugnazione la parte del ricorso introduttivo in cui il motivo sarebbe stato proposto negli stessi termini in cui è prospettato in questa sede. Peraltro, si sottolinea come e gli non abbia neanche indicato gli elemen ti specifici in base ai quali la corte terr itoriale avreb be dovu to ritenere, con ragionevole certezza, la rilevanza penale dell'esecuzione della richiesta citata. Si precisa che detta rilevanza non inciderebbe, comunque, sulla questione della completezza della contest azione. Infatti, il g iudice di appello h a censurato specificamente, come pure l'atto di contestazione, la condotta del dipendente per essersi rifiutato di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2019 proposto da: Ministero degli ### esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in ### via dei ### 12; -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso cui è elettivamente domiciliato in ### via ### di ### 153; -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA della Corte d'appello di ### n. 2424/2019, pubblicata il 24 giugno 2019. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal #### ricorso depositato il 18 dicembre 2013 ### console generale d'### a ### con qualific a d i dirigente, ha convenuto, dav anti al Tribunale di ### il M inistero de gli ### esteri e de lla cooperaz ione internazionale (da ora ###, chiedendo: la declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia dei provvedimenti disciplinari impugnati (sospensione dal serviz io e dalla retribuzione e successivo trasferimento in ###; la condanna della P.A. a corrispondere gli emolumenti non pagati e a restituire il periodo di anzianità; la condanna della P.A. a risarcire il danno subito; il riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 147 del d.P.R. n. 18 del 1967; la decl aratoria del suo diritto a recup erare le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro.  ### ale di ### nel contradd ittorio delle parti, con sentenza 2424/2019, ha rigettato il ricorso.  ### ha proposto ap pello che la Corte d'app ello di ### nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2424/2019, ha accolto limitatamente all'illegittimità del provvedimento di rientro in It alia, condann ando la P.A . a risarcire il danno nella misura di € 246.010,00.  ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  ### si è difeso con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di 17 motivi e ha depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo e il secondo motivo che, per ragione di connessione, vanno trattati insieme, il ### contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 18 del 1967, in combinato disposto con l'art. 110 del d.P.R. n. 18 del 1967 e dell'art. 2697 c.c. 3 ### lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che la revoca dell 'incarico del controricorrente non avrebbe rispettato l'art. 34 menzionato, in quanto il relativo provvedimento non conterrebbe l'indicazione di specifiche esigenze di servizio le quali, poi, non sarebbero state provate in giudizio. 
In particolare , non sarebbe stata cond ivisibile l'affermazio ne del carattere sanzionatorio della revoca in esame, ritenuta alla luce della contiguità di essa rispetto alla sospensione del servizio inflitta al dipendente e della mancanza di una valida motivazione del provvedimento contestato. 
Il giudice di secondo grado non avrebbe valutato che, nella specie, non sarebbe venuto in rilievo il conferimento di un incarico, ma solo la movimentazione di personale per esigenze di servizio, con l'effetto che non avrebbe potuto parlarsi di una revoca di siffatto incarico. 
Neppure avrebbe potuto ipotizzarsi un rientro anticipato, atteso che il d.P.R.  n. 18 del 1967 stabiliva, per le destinazioni all'estero dei funzionari diplomatici, un periodo minimo di due e massimo di quattro anni prima dell'avvicendamento e che il controricorrente era rimasto in ### per tre anni. 
Il fenomeno in questione sarebbe consistito in una semplice movimentazione del personale, consentita dal d.P.R. n. 18 del 1967 per esigenze di servizio. 
Detta movimentazione sarebbe avvenuta con decreto, per il quale non sarebbe stato previsto dalla legge un obbligo di specifica motivazione, essendo sufficiente il rinvio alle menzionate esigenze di servizio, in quanto l'avvicendamento de quo sarebbe stato espressione di un potere discrezionale del datore di lavoro, che avrebbe dovuto tenere conto di ogni aspetto dell'attività di servizio nell'ambito di un sistema pi ù generale, alla luce della p eriodica riorganizzazione dei movimenti di personale su scala mondiale. 
La stessa giurisprudenza am ministrativa in materia avrebbe chiarito che l'obbligo di motivazione dei provv edimenti in questione sarebbe stato da considerare attenuato, riducendosi il sindacato giurisdizionale al riscontro della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti. 
Non vi sarebbe stato nessun diritto del controricorrente a restare all'estero per quattro anni e la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che egli aveva 4 prestato servizio all'estero in via continuativa per un totale di sette anni, a fronte di una durata massima di otto anni consentita dalla legge. 
La Corte d'appello di ### avrebbe errato a dare rilievo al fatto che i consoli precedenti fossero rimasti in carica per quattro anni, trattandosi di circostanza priva di va lore, e ad invertire l'onere della prova, p oiché sarebbe stato il dipendente a d overe dimostrare che avrebbe avuto un diritto soggettivo a permanere nella sede di ### e che il richiamo a ### sarebbe stato illegittimo o irragionevole.  ###, in tema di atti ritorsivi nell'ambito lavorativo, l'onere della prova della natura di tali atti sarebbe gravato sul lavoratore, il quale sarebbe stato tenuto a provare l'intento di rappresaglia del datore e che questo sarebbe stato il solo motivo alla base del provvedimento. 
La corte territoriale non avrebbe, poi, nulla detto in ordine alla motivazione della sentenza di primo grado, che avrebbe rilevato come la P.A. avesse spiegato le ragioni del ritorno del controricorrente a ### desumibili da una missiva del 29 maggio 2 013 dell'### ore italiano in ### mentre, invece, il dipendente non avrebbe dimostrato il carattere ritorsivo o san zionatorio del provvedimento. 
Le doglianze meritano accoglimento. 
In ordine all'inquadramento normativo della vicenda, si osserva quanto segue.  ###.A. ricorrente sostiene che la fattispecie sarebbe regolata dagli artt. 34 e 110 d.P.R. n. 18 del 1967, i quali contengono le seguenti prescrizioni: Art. 34, comm i 1 e 2, d.P.R. n. 18 del 19 67, intitolato destinazioni e accreditamenti: Art. 110 d.P.R. n. 18 del 1967, intitolato “Avvicendamenti”: “I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede ###periodo minimo di due anni e uno massi mo di quattro an ni, salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi. 
I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede, salva la facoltà dell'ammin istrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti. 
Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a ### per un periodo non inferiore a due anni.  (…)”. 
Si rileva che la sentenza di primo grado ha affermato (ciò si ricava da pagina 3 della sentenza di appello) che il controricorrente è un dirigente amministrativo appartenente ai ruoli ### che ha ricoperto un posto funzione presso una sede estera, e che alla sua posizione si applica il d.P.R. n. 18 del 1967. 
La decisione di appello, invece, ha ritenuto applicabile l'art. 34 del d.P.R. n. 18 del 1967 e ha stabilito in quattro anni il termine di durata massima dell'incarico attribuito al controricorrente, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 71 del 2007. 
Il lavorat ore, che espone di non avere mai stipula to un contratto p er l'assegnazione dell'incarico a ### precisa nel suo controricorso che l'art.  110 citato non si applicherebbe, in quanto riguarderebbe solo il personale della carriera diplomatica, mentre egli sarebbe un dirigente amministrativo al quale sarebbe stato conferito un posto funzione all'estero in virtù del d.P.R. n. 368 del 2000. 
Egli contesta pure l'applicabilità del d.m. n. 71 del 2007 in quanto, a suo avviso, la fattis pecie sarebbe regolata dall'art. 19 d. lgs. n. 16 5 del 2001 e dall'art. 20 CCNL. 
La sua ricostruzione è che esisterebbe una posizione di dirigente presso il ### a ### e che il relativo incarico dovrebbe avere una durata 6 minima di tre e mass ima di cin que anni, a i sensi dell e disposizioni app ena menzionate. 
In particolare, non essendo stata determinata una durata di detto incarico fin dall'inizio, questa dovrebbe ritenersi pari a cinque anni. 
Le affermazioni del dipendente non sono condivisibili.  ###. 93 del d.P.R. n. 18 de l 1967 prevede che “
Non trovano applicazione, allora, né l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 né l'art.  20 CCNL menzionato in ordine alla durata della presenza della parte in ### trattandosi di prescrizioni generali, prevalendo il d.P.R. n. 18 del 1967 in quanto lex specialis. 
Lo spostamento del ricorrente incidentale a sede ###è, quindi, un atto di conferimento di incarico dirigenziale e il suo ritorno a ### è un semplice rientro che non ha inciso sulla sua qualifica dirigenziale. 
Il dirigente assegnato a sede ###ha un diritto soggettivo a restare in detta sede, in quanto la movimentazione avviene per esigenze di servizio della P.A. di appartenenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, come si evince dall'art. 34 . 
Tecnicamente non viene in questione neppure un vero trasferimento da sede a sede , essendo unic a la sede ###### ma u n'assegnazione temporanea, necessaria in ragione delle particolari esig enze d el Ministero, il quale, con i suoi dipendenti, deve essere presente in tutti i ### che hanno rapporti con l'### Questo in quanto, nella specie, il ricorrente incidentale avrebbe trascorso in ### ben tre anni e, dunque, un tempo superiore a quello minimo indicato dal d.m. citato, pari a due anni. 
Sulla base di questa ricostruzione dei fatti e della normativa applicabile, si evidenzia che la Corte d'appello di ### ha dato rilievo, ai fini dell'accoglimento del gravame, alla circostanza che il provvedimento contestato non sarebbe stato specificamente motivato e che la P.A. non avrebbe provato e allegato la sussistenza delle esigenze di servizio previste dalla legge. 
Al riguardo, si osserva che quello che è stato contestato, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, è, comunque, un atto gestorio del rapporto di lavoro di diritto privato posto in essere dal datore di lavoro nell'ambito dei suoi poteri di direzione imprendit oriale e, come tale, assoggettato all'ordinario controllo giudiziale. 
Con riferiment o ai ### atti di gestione del rapporto di lavoro tra i direttori degli ### italiani di cultura all'estero (ex art. 14 della legge n. 401 del 1990) e il Ministero degli affari esteri, la S.C. ha chiarito che questi non sono assimilabili né equiparabili a quelli con il personale appartenente alla carriera diplomatica, ma sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28873 del 1° dicembre 2017). 
Indubbiamente, il datore di lavoro non può ledere diritti del lavoratore che, però, nel caso in esame, non sono in questione, almeno nei termini prospettati dal dipendente, in quanto, come detto, non vi era un suo diritto a restare nella sede di ### per cinque anni. 
Gli atti de quibus non possono essere dichiarati inefficaci per il semplice fatto di non essere stati dettagliatamente motivati, essendo, per sua natura, come evidenziato, il menzionato potere di direzione non strettamente vincolato, ma 10 possono essere censurati in sede ###questo contesto, le ragioni concrete del provvedimento possono essere valutate. 
In particolare, gli atti in esame possono essere contestati e sanzionati se, all'esito dell'esame giudiziario, si rivelino non basati su esigenze di servizio o fondati su un a motivazione gravemente illogica o su un travisament o delle circostanze, essendovi, in queste eventualità, un inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi, fra cui vi sono anche quelli espressione dei principi di correttezza e buona fede. 
Altra ipotesi nella quale è possibile chiedere tutela al giudice è, poi, quella in cui l'atto sia discriminatorio o ritorsivo. 
Dalla lettura d ella sentenza impu gnata, quest'ultima circostanza è quella dedotta dal controricorrente a sostegno della sua pretesa. 
La corte territoriale ha fondato la sua decisione sull'assunto che non vi fosse “una valida motivazione in ordine all'anticipato rientro rispetto al termine di permanenza massima” e che “la revoca dell'incarico di ### Generale” fosse contigua “rispetto alla sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 40 giorni irrogata dal MAECI”, con la conseguenza che doveva ritenersi il carattere “sanzionatorio della suddetta revoca”. 
Il giudice di appello, però, non ha considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, che facciano ritenere con su fficiente certezza l'intento di rappresaglia, il q uale deve ave re avuto efficacia determinativ a esclusiva della volontà del datore di lavoro, an che rispetto ad altri fatti rilevan ti ai fini della configurazione de l provvedimento illegittimo. In particolare, il lavoratore non può limitarsi a dedurre circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causali tà tra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia (Cass., Sez. L, n. 18283 del 5 agosto 2010). 11 Nella specie, la Corte d'appello di ### ha posto a carico della P.A. l'onere di dimostrare che il suo provvedimento era giustificato da specifiche esigenze di servizio, ma, in questo modo, non ha rispettato la menzionata giurisprudenza. 
Soprattutto, una responsabilità della P.A. non pote va ricavarsi né dalla mancata indicazione, nell'atto contestato, delle specifiche esigenze di servizio che lo avevano giustificato, non essendo ciò imposto da qualche disposizione, né dalla contiguità temporale dello stesso atto con la sanzione inflitta, trattandosi di circostanza equivoca.  ###, ragionando diversamente, sarebbe, in astratto, sempre censurabile l'atto organizzatorio che coinvolga la posizione di persone coinvolt e in procedimenti disciplinari e sarebbe vietato alla P.A. di spostare in altro ufficio, a parità di mansioni, il personale sanzionato, persino quando la censura inflitta potrebbe giustificare, di per sé, l'avvicendamento. 
Questa impostazione trova riscontro nella giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. L, n. 3811 del 2014, pur se resa con riferimento alla precedente versione dell'art. 93 del d.P.R. n. 18 del 1967) la quale ha già affermato che la disciplina dettata per il personale assegnato alle sedi estere prevede che la distribuzione dei posti in organico nelle sin gole sedi diplomatiche sia rapportata specificatamente alle funzioni che ivi devono essere svolte (posti-funzione) e che l'istituzione e la soppressione dei posti di organico siano modulate sulla base delle esigenze di servizio dell'ufficio. 
Il dipendente non è, quindi, titolare di un diritto a continuare a prestare la sua attività nella sede ###precedenza assegnata. 
Il rapporto di servizio del personale del Ministero degli affari esteri presenta, infatti, delle peculiarità per le quali si può svolgere per periodi determinati anche in terr itorio straniero, e ciò con l'adesione del dipendente , ma nel l'interesse proprio della P.A.  2) Con il terz o motiv o la P.A. ricorrente lamenta la violazione e fa lsa applicazione dell'art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel parametrare il risarcimento riconosciuto al controricorrente sull'indennità estero giornaliera e sul num ero di giorni mancanti per il 12 raggiungimento del quarto anno di servizio in ### Essa non avrebbe tenuto conto, però, della natura indennitaria e non risarcitoria dell'indennità in esame. 
La censura merita accoglimento.  ###à di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'### degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale (Cass., Sez. L, n. 14112 dell'11 luglio 2016).  3) Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale.  4) Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e la violazione dell'art. 132 c.p.c.  ###. 55 bis, comm a 5, d.lgs. n. 165 del 2 001, stabilis ce che “### comunicazione al dipenden te, ne ll'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipenden te dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contest azione dell'addebito, il dipendent e può indicare, altresì, un nu mero di fax, di cui egli o il suo pro curatore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tram ite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo”. 
Sostiene il ricorrente incidentale che la notifica della contestazione disciplinare debba obbligatoriamente avvenire a mezzo posta elettronica certificata, ove il dipendente ne sia munito. 13 Egli afferma, poi, che l'UPD non gli avrebbe inviato d irettamente detta comunicazione, ma avrebbe dato l'incarico di provvedere in tal senso ad un ufficio diverso da quello ove egli prestava servizio. 
La dog lianza è infondata, atteso che la disposiz ione consente alla P.A. di ricorrere a più modalità di comunicazione, rilevando esclusivamente il fatto che siffatta comunicazione arrivi a conoscenza dell'interessato, il che, nella specie, è avvenuto. 
Allo stesso modo, non ha alcuna incidenza il coinvolgimento di un'altra P.A.  per la sped izione, n on essendo contestato che il mitte nte fosse l'UPD competente. 
Peraltro, si evidenzia che il d.lgs. n. 165 del 2001 non sanziona il mancato rispetto delle modalità di invio della comunicazione ad opera della P.A., con la conseguenza che il procedimento disciplinare non può essere considerato nullo per le ragioni indicate dal lavoratore.  5) Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 196 del 2003, artt. 7, 11, punto 1, lett. a e b, 13 e 8 CCNL 2006-2009, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l'omessa motivazione e statuizione quanto al diritto di accesso in o rdine alla comunicazione all'UPD di suoi dati personali e alla richiesta di risarcimento danni correlata. 
Afferma che la com unicazione del p rocediment o all'### italiana in ### non sarebbe avvenuta per fini istituzionali e che non vi sarebbe stata la preventiva informazione all'interessato per il trattamento dei dati personali. 
Sostiene che gli atti tratt ati in vio lazione del d.lgs. n. 196 del 2 003 non avrebbero potuto essere utilizzati. 
Allo stesso modo, non avrebbero potuto essere impiegate la contestazione di addebito e la sanzione disciplinare. 
La doglianza è inammissibile per plurime ragioni. 
Innanzitutto, vi è difetto di interesse, in quanto il d.lgs. n. 165 del 2001 e, nella specie, l'art. 55 bis, non prevedono alcuna sanzione per le condotte indicate dal ricorrente incidentale. 14 Le uniche circostanze rilevanti ai fini della comunicazione della contestazione disciplinari sono la sua formazione ad opera dell'UPD e la sua ricezione da parte del destinatario e nessuna censura, al riguardo, è stata proposta. 
Quanto all'omessa pronuncia e all'omessa motivazione, si evidenzia che la doglianza è inammissibile per contraddittorietà e perché la corte territoriale ha esaminato le doglianze in te ma di tutela dei dati personali d el ricorren te incidentale, rigettandole tutte con motivazione completa, con la quale ha chiarito espressamente che non erano stati comunicati né dati sensibili né dati giudiziari del dipendente. 
Inoltre, il ricorrente incidentale non ha adeguatamente criticato l'accertamento in fatto (che, a questo punto, non è ormai più censurabile in sede di legittimità) compiuto dalla Corte d'appello di ### che, come detto, ha escluso che fossero stati trattati e trasferiti a terzi illegittimamente i menzionati datti sensibili e giudiziari. 
Ne deriva che correttame ne la corte territoriale ha rigettato il mot ivo concernente i danni per violazione della privacy.  6) Con il terzo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2087 c.c., degli artt.  3 e 41 Cost. e 6 CEDU e ### 2003/88/CE per la convocazione in località distante dal luogo di lavoro e per n on avere considerato servi zio il te mpo necessario per sostenere il contraddittorio disciplinare. 
Egli chiede l'app licazione dell'art . 147 del d.P.R. n. 18 del 1967, che riconosceva al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in ### per ragioni di servizio. 
La doglianza è infondata, in quanto, in tema di procedimento disciplinare, al personale contrattualizzato del Ministero degli affari esteri, cui fanno eccezione i soli diplomatici, si applicano, a far data dall'entrata in vigore del ### del 16 febbraio 1995 per il comparto ### in uno alle disposizioni di quest'ultimo, quelle del d.lgs. n. 29 del 1993, poi confluito nel d.lgs. n. 165 del 2001, il cui art. 72 espressamente esclude l'applicabilità a detto personale delle norme in 15 materia disciplinare contenute nel d.P.R. n. 3 d el 1957 e di quelle ad esso collegate, tra cui anche l'art. 147 del d.P.R. n. 18 del 1967 sui rimborsi spese (Cass., Sez. L, n. ### del 15 dicembre 2017). 
Inoltre, si osserva che l'art. 55 bis citato stab ilisce che l'UPD 10) Con il settimo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in subordine, art.  6, punti 3, della ### per mancato esame delle ragioni sostanziali di nullità per incompetenza della ### La doglianza che, nella sostanza, ripropone una delle censure prospettate con il precedente motivo, è inammissibile, non essendo stata proposta nel ricorso davanti al Tribunale di ### 11) Con l'ottavo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in subordine, dell'art. 6, punto 3, della ### per mancato esame delle ragioni sostanziali di nullità e illegittimità per adozione della sanzione disciplin are con decreto ministeriale. 
La doglianza che, nella sostanza, ripropone una delle censure prospettate con il sesto motivo, è inammissibile, non essendo stata proposta nel ricorso davanti al Tribunale di ### 12) Con il nono motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 6, punto 3, ### per mancata specificità della contestazione disciplinare e dell'art. 51 c.p. e dell'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957, nonché il mancato esame di un fatto decisivo inerente alla sussistenza dell'obbligo del pagamento in valuta locale dei lavoratori brasiliani e la contraddittorietà della motivazione. 
Egli eviden za che, nel ricorso in troduttivo, avrebbe fatto notare l'indeterminatezza di alcuni fatti contestati e che la corte territoriale avrebbe omesso di accertare se il fatto contestato fosse realmente accaduto e se fosse disciplinarmente rilevante. 18 Si riferis ce, in particolare, alla circostanz a che egli si sarebbe rifiutato di eseguire un ordine. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo lu ogo, s i rileva che la contraddittorie tà della motivazione di u na sentenza di appello non è più denunciabile in cassazione. 
Inoltre, si osserva che la corte territoriale ha accertato, con un giudizio di merito non più contestabile nella presente sede, che l'omessa esecuzione della richiesta avanzata dal ### Amb. ### era stata contestata. 
Per ciò che concerne il mancato accertamento, ad opera del giudice di appello, della circostanza che l'ordine in esame avrebbe comportato una responsabilità penale, si evidenzia che il ricorrente incidentale non ha riportato nel suo atto di impugnazione la parte del ricorso introduttivo in cui il motivo sarebbe stato proposto negli stessi termini in cui è prospettato in questa sede. 
Peraltro, si sottolinea come e gli non abbia neanche indicato gli elemen ti specifici in base ai quali la corte terr itoriale avreb be dovu to ritenere, con ragionevole certezza, la rilevanza penale dell'esecuzione della richiesta citata. 
Si precisa che detta rilevanza non inciderebbe, comunque, sulla questione della completezza della contest azione. Infatti, il g iudice di appello h a censurato specificamente, come pure l'atto di contestazione, la condotta del dipendente per essersi rifiutato di ottemperare ad un ordine senza coinvolgere direttamente anche l'### Osserva ancora il ricorrente incidentale che l'### non avrebbe svolto, in materia, alcun ruolo di supremazia gerarchica e che, comunque, egli avrebbe rilasciato una certificazione, anche se non nei termini a lui richiesti. 
Al riguardo, si evidenzia che, innanzitutto, non risulta che queste censure siano state proposte negli stessi termini nel ricorso introduttivo e, quindi, nell'atto di appello. 
Inoltre, si precisa che queste affermazioni confermano il contenut o della contestazione disciplinare, vale a dire il mancato coinvolgimento della gerarchia amministrativa e la non esecuzione dell'ordine.  13) Con il decimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art.  55 bis, punto 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e il mancato esame di un fatto decisivo inerente all'informativa da lui data all'### oltre alla contraddittorietà della motivazione. 
Egli afferma che la motivazione della sanzione sarebbe stata illogica, in quanto vi sarebbe stato contrasto fra ciò che era affermato a pagina 3, punto 3, della stessa, ove era scritto che non avrebbe dato valide motivazioni del mancato invio all'### in ### della comunicazione del 2 aprile, e la considerazione contenuta a pagina 3, punto 1, ove sarebbe stato contestato “l'aver inoltrato una comunicazione ministeriale gravemente lesiva per toni e contenuti dell'immagine personale e professionale del capo d ell'### de lla ### e dell'### stessa”. 
La doglianza è inammissibile. 
Innanzitutto, il ricorrente incidentale non ha riportato le parti del ricorso di primo e di secondo grado in cui aveva sollevato specificamente come motivo di impugnazione la censura in questione. 
Inoltre, la corte territoriale ha accertato il verificarsi delle condotte contestate, di per sé idonee a giustificare la sanzione.  ###, il dipendente non ha negato di non avere reso noto lo scritto del 2 aprile all'### di ### così scegliendo di non comunicare il recente contrasto con il capo dell'### della ### al soggetto compente, ma di diffonderne il contenuto con modalità non consone ad altri destinatari.  14) Con l'undicesimo motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e 51 c.p. in quanto la corte territoriale avrebbe travisato il concetto di denuncia di cui all'art. 54 bis citato e quello di rapporto di polizia giudiziaria. 
Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere tale circostanza non dedotta nel ricorso introduttivo di primo grado. 
Peraltro, il suo rapporto di pol izia giudiziaria non avrebbe potuto essere allegato al ricorso di primo grado. 20 Infine, ha evidenziato che la denuncia da lui presentata sarebbe stata inviata anche a suoi superiori gerarchici, essendo stata comunicata ad autorità centrali. 
La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale colto la ratio della decisione. 
La corte territoriale ha ritenuto non applicabile il citato art. 54 bis in quanto la denuncia in esame non era stata fatta al superiore gerarchico del ricorrente incidentale, ma a quello del denun ciato, come pre vist o dalla disposizione in commento. 
Del tutto irrilevante è il fatto che, fra i molti destinatari dell'atto in questione, vi fossero anche autorità centrali, atteso che è proprio l'invio dello stesso a una pluralità di soggetti, fra cui alcuni di certo estranei alla gerarchia qui rilevante, uno degli elementi che ha condotto alla sanzione disciplinare. 
Inoltre, la Corte d'appello di ### ha rilevato che non assumeva rilievo la denuncia inoltrata all'autorità giudiziaria il 22 aprile 2013, considerato che era successiva alla contestazione dell'addebito. 
Peraltro, si evidenzia an cora che la sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente incidentale per le modalità con cui aveva reso noto a vari soggetti diversi dall'### il suo contrasto con il capo dell'### della ### utilizzando espressioni ingiuriose, il che esclude che possa applicarsi l'art. 51 c.p.  (in ordine a questa disposiz ione, poi, si sottolinea che il lavorat ore non ha indicato in quali punti dei ricorsi di primo e secondo grado ne avrebbe denunciato la violazione).  15) Con il dodicesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la mancata applicazione della scriminante prevista dall'art. 598 c.p., in quanto le espressioni da lui usate avrebbero rappresentato un suo atto di difesa in un procedimento amministrativo per impedire illegittime e illecite interferenze nella sua attività certificativa. In particolare, lo scambio di e-mail con il ### sarebbe rientrato in un procedimento amministrativo di rimostranza. 
La doglianza è inammissibile. 21 A prescindere dal fatto che il ricorrente incidentale non ha dedotto di avere proposto la censura in primo e in secondo grado, si rileva che l'esimente di cui all'art. 598 c.p., che è funzionale al l ibero eser cizio del diritto di dif esa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite (Cass., pen., n. ### del 2019).  16) Con il tred icesimo motivo il ricorrente incidentale contest a l'omessa motivazione, la contraddittorietà e il travisamento dei fatti nel ritenere esistenti e provate le ragioni indicate nei punti 2 e 3 della sanzione disciplinare. 
Egli sostiene che la corte territoriale non avrebbe motivato sull'incompetenza degli uffici a ricevere la denuncia e avrebbe riconosciuto come inesistente la motivazione di cui al punto 2 dell'atto sanzionatorio. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo luogo, si rileva che la Corte d'appello di ### ha espressamente affermato che il ricorrente incidentale non aveva inviato la denuncia che ha dato origine alla vicenda al superiore sp ecificamente competente, ossia all'### in ### Inoltre, il lavoratore non contesta ancora adeguatamente la ratio della sanzione che non si riferisce ad una generica comunicazione di alcuni fatti a dei soggetti qualsiasi, ma all'invio a più organi della P.A. di appartenenza, non tutti interessati, per competenza, alla notizia (fra cui mancava, poi, l'###, di uno scritto conten ente sue valutazioni personali offensive in ordine a uno scambio di e-mail con un suo collega. 
Il fatto che della questione tecnico-amministrativa l'### fosse stata in qualche modo informata in precedenza non fa venire meno la responsabilità del dipendente. 
Il giudice di appello ha, poi, motivato in maniera compiuta quanto all'esistenza dell'illecito disciplinare (si leggano le risposte ai motivi cinque e sei degli atti di appello, contenute alle pagine da 12 a 16).  17) Con il qua ttordicesi mo motivo il ricorrente incidentale lamenta l'esecuzione della san zione con modalità ill ecite e la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 183 d.P.R. n. 18 del 1967, 1343 c.c. e 347, comma 2, c.p., nonché un travisamento di fatto e di diritto. 
Egli afferma di avere sollevato la questione dell'illegittimità delle modalità di esecuzione della s anzione disciplinare d i sospensione dal serviz io, che gli avrebbe imposto di mantenere ancora la responsabilità della gestione, e che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare tale motivo. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo luogo, il ricorrente incidentale non ha riportato il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, confermata dalla corte territoriale, che, pronunciandosi sul relativo motivo di appello (il numero 10), ha chiarito che era inammissibile per non essersi l'appellante correttamente confrontato con la decisione del Tribunale di ### Inoltre, la Corte d'appello di ### ha verificato che il ricorrente incidentale durante il periodo di sospensione era stato sostituito dal reggente. 
Peraltro, dalla lettura del p resente motivo, s i evince che il ### aveva risposto al ricorrente incident ale che, durante la detta sospensio ne, era da considerare come assente.  18) Con il quindicesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta l'errata e falsa applicazione dell'art. 20 del ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 per la durata dell'incarico dirigenziale non fissato con l'atto di conferimento, per il correlato risarcimento del danno per rimozione ritorsiva dall'incarico e per l'illegittima acquisizione nel processo di un documento presentato tardivamente su cui si sarebbe fondata la decisione. 
Egli sostiene che la durata dell'incarico non sarebbe stata predeterminata dal ### con la conseguenza che egli, legittimamente, avrebbe potuto ritenere che questo durasse almeno cinque anni. 
La corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento all'art. 5 del d.m. n. 71 del 2007 e non avrebbe motivato in ordine alla sua legittimità e vigenza. 23 In particolare, detto d.m. avrebbe dovuto operare secondo quanto previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 e 20 del ### relativo al personale dirigente ### 1. Pertanto, non avrebbe potuto prescrivere un termine di durata minimo di due e massimo di quattro anni della sua assegnazione ad un posto funzione dirigenziale all'estero di ### di un consolato generale, atteso che il d.lgs. e il ### sopra menzionati la fissavano in minimo tre e massimo cinque anni. 
Peraltro, il d.m. in e same sarebbe stato abrogato dal successivo d.m.  5011/1212 del 28 giugno 2013 e, comunque, sarebbe stato depositato per la prima volta dal ### in maniera irrituale solo con l'allegato 14 alla memoria difensiva per l'udienza del 9 giugno 2014. 
Inoltre, osserva il ricorrente incidentale che il d.m. n. 71 del 2007 non avrebbe avuto valenza di decret o regolame ntare, in quan to non comunicato alla ### del ### prima dell'emanazione, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere disapplicato. Detto d.m., poi, essendo un atto gestionale, sarebbe stato emanato da un soggetto non competente, vale a dire il ### in luogo del dirigente, come previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
La doglianza è infondata. 
Infatti, nella specie non trovano applicazione né l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 né l'art. 20 ### indicato. 
Come chiarito in precedenza, nell'esame d ei motiv i di ricorso principale, l'assegnazione del ricorrente incidentale a sede ###è un atto di conferimento di incarico dirigenziale. 
Egli era già dirigente ed è stato inviato, su sua richiesta, all'estero. Il fatto che sia stato richiamato a ### non ha comportato il venire meno della sua qualifica dirigenziale, ma, semplicemente, il cambio della sua sede. 
Il dirigente assegnato a sede ###ha un diritto soggettivo a restare in detta sede, in quanto lo spostamento avviene per esigenze di servizio della P.A.  di appartenenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, tanto da avere per sua natura carattere sempre temporaneo. 
La situazione è regolata dal d.P.R. n. 18 del 1967 e, precisamente, dal suo art.  34, in ragione del disposto dell'art. 6, comma 5, primo periodo, d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale per il Ministero degli affari esteri sono fatte salve le 24 particolari disposizioni dettate dalle normative di setto re quanto all'organizzazione e alla disc iplina degli uffici, nonché alla consiste nza e alla variazione delle dotazioni organiche, e dell'art. art. 45, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, per cui le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del d.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri. 
Tale d.P.R. non prevede una durata minima o massima dei servizi prestati all'estero presso gli uffici consolari dal personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, m a si limita a stabilire, all'art. 34, commi 1 e 2, che i movimenti del personale sono dispo sti per esig enze di servizio e che, salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomin a dei capi dell e rappresentan ze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del ### Non è indicata siffatta durata minima in quanto non si tratta, diversamente da ciò che sostiene il ricorrente incidentale, del conferimento di incarichi dirigenziali, ma della semplice movimentazione di dipendenti (nella specie, già dirigenti) del Ministero presso sedi estere. 
Stando così le cose, non h anno alcu n rilievo le doglian ze del ricorrente incidentale in ordine al d.m. n. 17 del 2007. 
Questo potrebbe assumere al massimo, nell'ambito del rapporto di lavoro in esame, il valore di at to di g estione interno al Mi nistero, il quale si autoimporrebbe, per ragioni organizzative sue proprie, un limite alla facoltà di spostare i lavoratori mandati all'estero. 
Peraltro, nella specie, il ricorrente incidentale avrebbe trascorso in ### ben tre anni e, dunque, un tempo superiore a quello indicato del d.m. citato.  19) Con il sedicesimo motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione dell'art. 20 ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, il mancato accoglimento del provvedimento di reintegra e la parametrazione del danno. 
Egli censura la sentenza di appello perché avrebbe ritenuto non esercitata tempestivamente in primo grado la domanda di reintegra. 
Sostiene il dipendente che egli non avrebbe proposto la domanda di reintegra da subito perché il suo trasferimento sarebbe avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio. 
La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale dichiarato nel suo ric orso se la dom anda in questione e que lle ad essa strettame nte correlate siano state proposte nel primo atto processuale o nel primo verbale di causa (se anteriore) successivo alla comunicazione del suo spostamento a ### La dog lianza andrebbe, comunque, respinta, essendo stata accertata la correttezza della condotta della P.A.  20) Con il diciassettesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 20 ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 in ordine alla mancata reintegra nell'incarico dirigenziale. 
La doglianza deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del motivo precedente.  21) Il ricorso principale è accolto e quello incidentale è rigettato. 
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in applicazione dei seguenti principi di diritto: “Il dirigente del Ministero degli ### e della ### internazionale non appartenente alla carriera diplomatica ch e sia stato destinato a un posto funzione all'estero non ha un diritto soggettivo a restare in questa sede per il tempo indicato nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell'art. 20 del #### I - DIRIGENZA, ### normativo 2002/2005 - ### economico 2002/2003, del 21 aprile 2006, ben potendo la P.A., nell'esercizio dei suoi poteri datoriali, richiamarlo in ### con decreto emesso ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 26 n. 18 del 1967 per esigenze di servizio; tale decreto può essere contestato dal lavoratore in sede ###particolare in caso di violazione d i diritti riconosciuti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva vigenti e nelle ipotesi in cui n on sia fondato su esig enze di servizio, sia basato su motivazione assolutamente illogica o su travisamento dei fatti o abbia natura discriminatoria o ritorsiva , in q uest'ultim a evenienza gravando sul dipendente l'onere di dimostrare detta natura”; “###à di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'### degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale”. 
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.  P.Q.M.  La Corte, - accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; - cassa la sent enza imp ugnata con ri nvio alla Corte d'appello di ### i n diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità; - attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2024.   ### 27  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Cavallari Dario

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7958/2024 del 25-03-2024

... principale ### cui hanno resistito, proponendo a loro volta appello incidentale, ### e ### qua li eredi del la defunta ### La Corte d'### di Napoli con la sentenza n. 2618 del 14 luglio 2020 ha accolto parzialmente l'appello principale, dichiarando la comunione ordinaria tra l'attore e la convenuta ### quanto ai buoni fruttiferi postali sottoscritti in data anteriore al 9 ottobre 1992, ed in accoglimento dell'appello incidentale ha revocato per ingratitudine dell'attore la donazione della quota del 50 % dell'immobile sopra indicato, compensando integralmente le spese del doppio grado. Per quanto rileva in questa sede, dopo aver affermato che esulava dall'oggetto della materia del cont endere devoluta in ap pello la proprietà dei buoni postali emessi in epoca successiva alla morte di ### riteneva che i buoni emessi in precedenza fossero stati cointestati alla ### ed all'attore in quanto oggetto di una donazione indiretta da parte del defunto ### in ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -4- favore della mog lie e del figlio , così che sugli stessi si e ra instaurata una comunione che andava sciolta. Quanto alla doman da riconvenzionale, oggetto dell'appello incidentale, la Corte d'### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso ###-2022 proposto da: ### rappresentato e difeso dagli avvocati ### STELLATO e ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in #### 16, presso lo studio dell'av vocato ### MAZZONI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -2- avverso la senten za n. 2618/2020 della CORTE D'### di NAPOLI, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal ###. ### lette le memorie di entrambe le parti.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### conve niva in giud izio dinanzi al ### e di ### la madre ### deducendo di essere cointestatario con la convenuta di u na ser ie di buo ni fruttiferi postali, meglio individuati in citazione, dei quali chiedeva disporsi l'incasso, non avendo con la convenuta raggiunto un accordo per l'incasso in via consensuale. 
Si costit uiva la convenuta che deduceva ch e in rea ltà in comunione vi erano anche altri buoni fruttiferi postali, emessi in data successiva alla morte del marito, e sosteneva che la provvista per la loro emissione derivava dai risparmi accumulati durante il matrimon io con il de funto marito, e che la cointestazione con l'attore era da ricondurre unicamente ad esigenze di comodità, essendo que sti l'unic o figlio ancora convivente con la madre, risultando quindi maggiormente comodo permettergli di operare sui buoni stante l'in tervenuta cointestazione. Inoltre, la cointestazione era stata voluta d'intesa con il defunt o marito, al fine di permette re con le rendite dei buoni di far fronte al le necessità d el fi glio, ancora privo di occupazione. 
In via ri convenzionale chiedeva revocarsi per ingratitudine l a donazione dell'immobile sito in S. ### dei ### alla via S. ### n. 6, eff ettuata u nitamente al marito in favore dell'attore, in quanto, sebbene la convenuta si fosse riservata l'usufrutto con ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -3- scrittura coeva alla do nazione, il figlio in data 21 giu gno 2003 l'aveva fisicament e aggredita, subendo per l'effetto d elle lesioni per le quali era stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere. 
Inoltre, stante anche i dissidi con la moglie dell'attore, non aveva più potut o far rientro nella propria abitazione, rappre sentata dall'immobile donato, in quanto ave va constatato al rientro dall'ospedale come l'attore avesse sostituito la serratura di casa.  ### adito con la sentenza n. 4 del 10 gennaio 2012 ha rigettato la doman da atto rea, sul presupposto che i bu oni rientrassero nella comunione eredit aria del defunt o padre, e rigettava altresì la domanda riconvenzionale. 
Avverso tale sentenz a proponeva appe llo principale ### cui hanno resistito, proponendo a loro volta appello incidentale, ### e ### qua li eredi del la defunta ### La Corte d'### di Napoli con la sentenza n. 2618 del 14 luglio 2020 ha accolto parzialmente l'appello principale, dichiarando la comunione ordinaria tra l'attore e la convenuta ### quanto ai buoni fruttiferi postali sottoscritti in data anteriore al 9 ottobre 1992, ed in accoglimento dell'appello incidentale ha revocato per ingratitudine dell'attore la donazione della quota del 50 % dell'immobile sopra indicato, compensando integralmente le spese del doppio grado. 
Per quanto rileva in questa sede, dopo aver affermato che esulava dall'oggetto della materia del cont endere devoluta in ap pello la proprietà dei buoni postali emessi in epoca successiva alla morte di ### riteneva che i buoni emessi in precedenza fossero stati cointestati alla ### ed all'attore in quanto oggetto di una donazione indiretta da parte del defunto ### in ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -4- favore della mog lie e del figlio , così che sugli stessi si e ra instaurata una comunione che andava sciolta. 
Quanto alla doman da riconvenzionale, oggetto dell'appello incidentale, la Corte d'### respinta l'eccez ione di dife tto di legittimazione degli appellanti incidentali, in quanto successori a titolo universale d ella convenuta, riteneva che la condotta addebitata all'attore era idonea a configurare i presupposti per la revocazione per ing ratitudine d ella donazione, in quanto, anche ad ammettere lo scadimento dei rapporti personali tra madre e figlio, quest'ultimo aveva provocato la caduta della madre, costringendola ad allontanarsi in vestaglia da casa, per recarsi in ospedale, impedendole poi il rientro in casa, avendo nelle more sostituito la serratura dell'abitazione. 
La complessiva condotta post a in essere dall'appellante, sia considerata nella sua repentinità che nei successivi sviluppi, era quindi idonea a most rare un sentimento di un 'avversione non transitoria, con l'estrinsecazione di co ndotte pregiudizievoli per l'onore ed il decoro dell a madre, esprimendo un durevole sentimento di disistima delle qualità morali della donante. 
Richiamata la nozione di ingiuria grave prevista dall'art. 801 c.c., reputava che l'alterco violento, sebbene non premeditato, con una donna anziana ed in condizione di inferiorità numerica, essendo il figlio coadiuvato d alla m oglie, con la commissione di att i di violenza fisica, era una condotta contraria al senso di riconoscenza che dovrebbe improntare l'at teggiamento del donatario, occorrendo altresì aggiungere che la condotta si era poi protratta con l'avere imped ito il rientro della m adre in casa, approfittando del ricovero in ospedale, tant'è che la condotta era stata anche qualificata in termini d i spoglio con una diversa ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -5- sentenza della stessa Corte d'### Ino ltre, della condot ta dell'attore erano risultati avvertiti anche terzi estranei, avendo un teste riferito del fatt o che la ### d opo il liti gio stazionava per strada in vestaglia ed in attesa di soccorso.  ### incidentale andava quindi accolto con la revocazione della donazione quanto alla quota di spettanza della madre.  2. Per la cassazione di tale sentenza propone ### sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. 
Parte intimata ha resistito con controricorso, avendo a sua volta depositato memoria.  3. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d'### ha omesso di pronunciare sull'eccezione di inam missibilità dell'appello incidentale in quanto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché sulla gradata eccezione di decadenza dall'azione di revocazione d ella donazione per il suo mancato esercizio nel termine di un anno. 
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 801 c. c. e 110 c.p.c. , per avere la sentenz a rigettato l'eccezione di carenz a di legitt imazione attiva de gli appe llanti incidentali, trascurando che l'azione di revocazione h a natura strettamente personale e che pertanto non può essere proseguita ai sensi dell'art. 110 c.p.c. Ne consegue che, proprio in relazione a tale impossibilità di prosecuzione del giudizio, quella proposta con l'appello incidentale costituisce a ben vedere una domanda di revocazione sollevata ex novo , e risp etto al la quale era stata mossa l'eccezione di de cadenza, cui la sentenza non ha dato risposta, come dedotto con il primo motivo di ricorso. Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -6- I m otivi, che possono essere congiuntam ente esamina ti per la loro connessione, sono privi di fondamento. 
In primo lu ogo va qui ribadito che non è den unciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. l'omessa p ronuncia su di u n'eccezione di carattere processuale, avendo questa Corte più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (fattispecie relativa al mancato esame , da parte dell a sentenza impugna ta, di una eccezione di inammissibilità dell'intervento del terzo per asserita "errata costituzione" di quest'ultimo: Cass. n. 25154 /2018; Cass. 10422/2019). 
Peraltro, quanto alla d enuncia relativa al mancato esame dell'eccezione di inammissibili tà dell'appel lo, il mezzo di impugnazione risulta formulato in evidente violaz ione dell'art.  366, co. 1, n. 6, c.p.c. (suscettibile di trovare applicazione anche laddove sia denunciato un error in procedendo, così Cass. S.U.  8077/2012), posto che il ricorrente omette di riprodurre in ricorso sia la p arte di sente nza di p rimo grado relativa alla pronuncia sulla domanda di revocazione, sia specificamente il contenuto del motivo di appello incide ntale, che intendeva attin gere tale statuizione. 
Inoltre, anche a voler limit are l'esame ai succinti pass aggi riportati in ricorso alla pag. 6, ad avviso della Corte la censura risulta ampiamente satisfattiva dei requisiti di forma - sostanza posti dall'art. 342 c.p.c., per come interpretat i in chiave essenzialmente antiformalistica da Cass. S.U. n. 27199/2017. 
Quanto invece alla d enuncia che investe l'omessa risp osta all'eccezione di decadenza dell'azione di cui all'art. 801 c.c., come Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -7- chiarito dalla lettura d el ricorso, la mede sima appare evidentemente ancorata al presupposto di diritto secondo cui gli appellanti incidentali, qual i eredi della defunto ### non potessero proseguire nella colt ivazione della domanda di revocazione già proposta dalla genitrice, e che quindi il motivo di appello incidentale si risolverebbe in una domanda avanzata ex novo, così che l'eccepi ta decadenza sarebbe da far valere solo rispetto a tale nuova iniziativa processuale. 
La deduzione è del tutto priva di fondamento. 
La Corte d'appello a pag. 13 ha espressamente affermato che gli odierni controricorrenti e rano legittimati a proseguire ed a coltivare in appe llo la doman da di revocazione, già proposta in vita dalla madre, e ciò sul presupposto che nella specie operasse la previsione di cui all'art. 110 c.p.c., affermazione questa che, quanto meno in maniera implicita, equivale al rigetto dell'eccezione di decadenza, avendo la Corte distrettuale opinato nel senso che non si fosse di fronte ad una nuova domanda di revocazione, ma alla semplice prosecuzione di quella già avanzata dalla madre, e rispetto alla quale il ricorrente non deduce avere sollevato analoga eccezione di decadenza. 
Quanto poi alla legi ttimazione degli appellanti in cidentali alla prosecuzione del giudizio intentat o dalla genitrice, valg a il richiamo alla stessa lettera dell'art. 802 c.c., che prevede che la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine possa essere proposta dal donante o dai suoi eredi, affermazione questa che conforta la conclusione secondo cui, potendo gli eredi anche autonomamente avanzare domanda di revocazione, a maggior ragione sono legittimati alla prosecuzione della domanda già avanzata dalla dante causa. Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -8- La meno recente giurisprudenza di questa Corte ha infatti ribadito che l'azione di revocazione della donazione (per ingratitudine, ai sensi dell'art 801 c.c.) e quella di annullamento della medesima (ai sensi dell 'art 775 c.c. o per vizio di volontà de l donante) spettano unicamente al d onante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi. Pertanto, non è legittimato ad esperirle - difettando anche d'interesse ad agire, requis ito che deve sussistere almeno al momento della pronuncia - il sogget to (nella specie, figlio del donante) il quale assuma che l'at to di liberalità lede suoi futuri diritti successori (Cass. n. 6504/1979). 
Nel caso di specie, l'azione era sta ta già proposta in vita dalla donante, ed è stata coltivata dopo la sua morte dai suoi eredi, che proprio per effetto del fenomeno successorio nutrono non già una mera aspettat iva, ma un vero e proprio diritto a vede re reintegrato il patrimonio del donante a seguito dell'accoglimento della domanda de qua. 
Ed, invero, se il carattere personale dell'azione in esame preclude che la stessa possa essere esercitata in via surrogatoria da parte dei creditori del donante, il chiaro dettato letterale, che contempla anche gli eredi tra i soggett i legittimati, conf orta vieppiù la soluzione secondo cui è del tutto ammissibile che l'azione possa essere proseguita dagli eredi ex art. 110 c.p.c. 
Né conforta la tesi del ricorrente il richiamo alla va lutazione soggettiva spettante unic amente al donante per avvalersi dell'istituto in esame, in quanto, oltre a trascurare, come detto, la specifica previsione d i legge che prevede la legittimazione degli eredi, non tiene conto che la valutazione ci rca l'eserciz io dell'azione sul presupposto che la condotta del donatario avesse determinato una grave offesa alla donante, è stata già effettuata ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -9- allorché quest'ultima era ancora in vita, determinandosi ad agire in via riconvenzionale nei confronti del figlio, di guisa che nella vicenda si tratta di dare impulso ad un'azione che ha già visto a monte compiuta da parte della donante la valutazione soggettiva dell'offensività della condotta del ricorrente.  4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per manifesta ed irriducibile contradd ittorietà de lla motivazione con violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. 
Assume parte ricorrente che vi sare bbe una intrinseca contraddittorietà nel ragionamento dei giudici di appello che, dopo aver richiamato i precedenti di legittimità sul punt o, hanno ravvisato anche la rico rrenza di una du revole disis tima del ricorrente nei confronti della madre, trascurando però che si è in presenza di un'unica condotta c ulminata nell'episodio del 21 giugno 2003, ma senza ch e sia evidenziato il p rotrarsi d el sentimento di avversione. 
Del pari è affetta da radicale nullità la sentenza nella parte in cui ha riten uto che la condotta del ricorre nte fosse stata resa evidente anche ai terzi, ma senza avvedersi del fatto che solo il teste ### aveva vist o la madre in strada dopo il verifi carsi dell'episodio dell'alterco con il ricorrente. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Ad avviso del Collegio la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal rivelarsi contraddittoria o apparente, si presenta ampia, articolata e logicam ente coe rente, risultando quindi del tut to idonea a soddisfare il requisito del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014). 
La Corte d 'appello, dopo aver puntualmente fatt o richiamo alla nozione di ingiu ria grave p rescritta dall'art. 801 c.c., qual e Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -10- presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, intesa quale manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistim a delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, ape rta ai mutamenti dei costumi sociali, do vrebbero invece improntarne l'atteggiamento (cfr. ex mult is Cass. n. 20722/2018; Cass. 17188/2008), senza limitarsi al solo episodio del litigio tra la donante, da una parte, ed il fig lio e la mo glie, dall'alt ra, ha evidenziato come le modalità dello stesso si connotassero per una obiettiva gravità, aggiungendo però che a tale litigio aveva fatto seguito l'allontanamento della madre dalla propria abitazione e la successiva sostituzione della serratura della porta di ingresso, in maniera tale da impedirne il rientro, una volta dime ssa dall'ospedale. 
La sentenza a pag. 14 ha evidenziato che le condotte, ancorché autonomamente considerate, già si presentano idonee a supportare la domanda di re vocazione, d ovevano altresì essere valutate sinergicamente e progressivamente, denotando come in realtà il sentiment o di avver sione del figlio nei confronti della madre non si fosse esaurito nella sola aggressione fisica, ma si saldava con la successiva condotta, in maniera tale da assicurare il carattere di durevolezza al sentimento di disistima di cui erano espressione le condotte contestate. 
Trattasi di considerazioni che danno evidenza di come la critica mossa dal ricorren te sia priva di fondamento e sia smentit a proprio dal testo della motivazione, che non ha mancato anche di sottolineare, onde evidenziare l'in applicabilità alla fatt ispecie di ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -11- alcuni precedenti di legittimità che avevano invece escluso la ricorrenza della fattispecie normativa (Cass. n. 23545/2011), come n on fosse stata fornita alcuna p rova di un d egrado dei rapporti familiari tale da generare antica acrimonia o disaffezione, potenzialmente idonee a giustificare anche atti di violenza fisica (come nel caso vagliato da Cass. n. 7033/2005). 
La decisione impugnata, lungi dal soffermarsi solo sulla spinta che ha provocat o la caduta della m adre, ha considerato anche la successiva condotta del ricorrente che, oltre a negare il diritto di usufrutto vantato dalla genitrice, ha posto in essere una condotta protrattasi nel tempo, al fine di priva re la madre del possesso sull'abitazione, condotta che è st ata vagliata in sede ###termini di vero e proprio spoglio. 
Né può reputarsi deficit aria la motivazione quanto al re quisito dell'ostensione a terzi della condotta offensiva, att eso che la sentenza impugnata, pur riferendo della presenza sul posto dopo l'aggressione del teste ### non ha mancato di sottolineare a pag. 16, come lo stazionamento della ### per strada, in attesa di soccorso, era potenzialmente visibile per chiunque avesse in quel momento percorso la strada (essendo stata soddisfatta anche la condizione dell'ostensio ne della condotta ingiuriosa cui fa riferimento Cass. n. 22013/2016).  5. Il quarto motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co., 1, n. 5., c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo controverso, costituito dall'esito del giudizio penale, relativo al medesimo episodio del 21 giugno 2003, che aveva visto il ricorrente assolto dal giudice di pace di S. ### dei ### con la sentenza n. 3 del 2020. 
Il motivo è infondato. Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -12- ## disparte il rilievo che la norma presuppone che l'omesso esame debba concernere un fatto storico, e non anche un elemento di prova, quale è rappresentato dalla sentenza penale emessa senza la partecipaz ione al giudizio di t utte l e parti del giudizio civile (come appunto affermato da Cass. n. 2200/2001, richiamata dalla stessa difesa del ricorrente), così che non è dato invocare la violazione del n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c. o ve la den uncia investa il mancato apprezzamento di un elemento di prova ( Cass. S.U. n. 8054/2014), occorre altresì rilevare che la sentenza, lungi dall'ignorare l'esito del processo penale, lo ha però reputato irrilevante, affermazione questa contenuta a pag. 14, che denota come in realtà n on vi sia stato omesso esame, ma u na valutazione dell'elemento di prova, ma in chiave recessiva rispetto alle altre prove raccolte in giudizio. 
Inoltre, va ricordato che l'ingiuria grave di cui all'art. 801 c.c., pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per una sua auto nomia (Cass. n. 20722 /2018), distaccandosi dalla n ecessaria riconduzione della condotta in una fattispecie anche penalmente rilevante (Cass. n. 7487/2011). 
Peraltro la critica non tiene conto del fatto che il giudizio espresso dalla sentenza impugnata non è stato limitato al solo episodio che è stato poi sottoposto alla valutazione del giudice penale, ma ha complessivamente considerato anche le condotte successiv e, ed in particolare quelle volte a n egare la fruizione della pro pria abitazione alla ### ritenendo che proprio tale progressione della condotta del ricorrente fosse idonea a concretare l'ingiuria grave di cui a ll'art. 8 01 c.c., di guisa che anch e a voler pren dere in esame l'assoluzione disposta dal giudice penale, la medesima non ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -13- può coprire anche il successivo atteggiamento di avversione dal quale è stata tratta anche la caratteristica della durevolezza del sentimento di disistima. 
Le contestazioni poi sollevate nel mezzo in esame, alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice civile rispetto a quanto invece asseritame nte affermato dal giudice penale att ingono evidentemente un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non suscettibile di devoluzione in sede di legittimità. 
Anche tale motivo va pertanto rigettato.  6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  7. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi d ell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicem bre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale dello Stato - ### di stabilità 20 13), che h a aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quell o dovuto per la stessa impugnazione.  P. Q. M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna il ricorren te al rimborso delle spese del present e giudizio che liquida in complessivi € 8.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/1 2, dichiara la sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -14- a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024  

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Criscuolo Mauro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26691/2025 del 03-10-2025

... ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE DI GIU STIZIA T ### SARDEGNA n. 896/2023 depositata il ###. 2 di 12 Udita la relazione sv olta nell a camera di consiglio del 18/09/2 025 dal #### 1.La società ### impugnava l'accertamento ### annualità di imposta 2013, chiedendo ne l'annullamento per asse rita nullità della notificazione e l'esenzione per stagionalità dell'attività esercitata. Il Giudice di prima istanza, disapplicando il regolamento comunale ### e ritenendo indimostrata la prete se impositiva dell'Ente, annullava l'att o accertativo. ### comunale appellava la decisione di prime cu re richiedendone alla Corte di ### regionale sarda la riforma integrale. ### d'appello confermava la pronuncia di prime cure, così statuendo <### è infondato e non merita accogl imento. Prelim inarmente, secondo la giurisprudenza di legittimità (senten za Cassazione Sez. V 3971 del 19.3.2022) si deve osservare che sarebbe stato onere della parte che solleva l'e ccezione forni re la prova della causa della mancanza d i legittimazione processuale e attraverso la pro duzion e di idonea prova documentale. In ogni caso, a prescindere dal la prova d ella mancanza di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4106/2024 R.G. proposto da: ### rapp resentato e difeso dall'avvocato #### (###) -ricorrente contro #### S .A.S., rappresentata e difesa dall' avvocato ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE DI GIU STIZIA T ### SARDEGNA n. 896/2023 depositata il ###.  2 di 12 Udita la relazione sv olta nell a camera di consiglio del 18/09/2 025 dal #### 1.La società ### impugnava l'accertamento ### annualità di imposta 2013, chiedendo ne l'annullamento per asse rita nullità della notificazione e l'esenzione per stagionalità dell'attività esercitata. 
Il Giudice di prima istanza, disapplicando il regolamento comunale ### e ritenendo indimostrata la prete se impositiva dell'Ente, annullava l'att o accertativo.  ### comunale appellava la decisione di prime cu re richiedendone alla Corte di ### regionale sarda la riforma integrale.  ### d'appello confermava la pronuncia di prime cure, così statuendo <### è infondato e non merita accogl imento. Prelim inarmente, secondo la giurisprudenza di legittimità (senten za Cassazione Sez. V 3971 del 19.3.2022) si deve osservare che sarebbe stato onere della parte che solleva l'e ccezione forni re la prova della causa della mancanza d i legittimazione processuale e attraverso la pro duzion e di idonea prova documentale. In ogni caso, a prescindere dal la prova d ella mancanza di legittimazione processuale, è decisivo il fatto che già il giudice di primo grado si è pronunciato sul merito della causa, dando così implicitamente per accertata la legittimazione processuale del Comune, e sul punto non è stato proposto appello dalla parte contribuente. ### relativa alla mancanza di legittimazione processuale dev'essere, pertanto, rigettat a. 
Invero, assorbente app are la ragione-già ritenut a dal giudice di primae curae-della carenza di m otivazione, ovvero sotto altri p rofili di m ancata allegazione dei documenti richiamati nell'atto. Infatti, correttamente il giudice di primo gr ado ha riten uto che il Comune non avesse allegat o il regolamento comunale che disciplin a la materia ### presso que ll'ente territoriale. E' vero come sostiene l'appellante che il regolamento è un atto a contenuto generale, la cui allegazione - in quanto atto normativo conoscibile 3 di 12 dai consociati - non appare indispensabile per la legittimità dell'atto impositivo. Ma è altresì vero che l'Ente ha l'onere di indicare (proprio per consentire al contribuente l'esercizio compiuto del proprio diritto di difesa) quantomeno gli estremi dell'atto re golamentare presupp osto rispetto alla tassazione, dovendo consentire al soggetto p ercosso dal tributo di verificarne la corretta applicazi one. Nel caso di sp ecie, premesso che il regolamento non è stato allegato all'atto impugnato (dato pacifico, su cui peraltro non è stata neppure avanzata al cuna conte stazione), il Comune avrebbe dovuto ind icare gli estremi del Re golamento, non essendo sufficiente una generica indicazione del “regolamento ###, giacché non è affatto impossibil e che nel tempo di succedano diversi regolament i, che i medesimi vengano revocati o cambi ati, che le delibere di aggiornamento degli importi sian o ivi contenuti, che i presupposti di tassaz ione vengan o modificati. Insomma, la generica indicazione non consente al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa (fosse anche solo per verificare la correttezza dei calcoli matematici di imposizione), e come tale concretizza una carenza di motivazione che inficia l'atto impositivo. Neppure fondato, ad abundantiam, appare il motivo di appello relativo alla mancata deduzione del “giudicato esterno”, e ciò sia perché tale motivo era stato correttamente avanzato dal ricorrent e nei motivi aggiunti, ma soprattutto p erché tale concreta situazione giuridica è rilevabile d'ufficio, attenendo alla correttezza della domanda e, in fondo, alla regolarità della tassazione. Infine, fondato appare altresì il motivo accolto dal giudice di primo grado relativamente alla illegittimità del regolamento, per mancata indicaz ione della di sciplina dei rifiuti speciali. E' in fatti ormai principio assodato che il giudice (civile, penale, tributario) possa e debba disapplicare - sebbene senza annullarlo - il regolamento eventualmente illegittimo. Del resto, che una tale disciplina debba essere regolam entata è princi pio de rivante dalla normativa e giurisprudenza comunitaria, la quale prevede che l'eventuale smaltimento dei rifiuti speciali a cura del produttore deve ricevere una regolamentazione e una riduzione d ell'imposta. Alla luce di ciò, l 'appello non merita accoglimento e va respinto. Le spese seguono la soccomb enza e sono 4 di 12 liquidate nella misura indicata nel dispositivo>.   Avverso detta sentenz a, il Comune propon e ricorso affidato ad un unic o motivo. 
Replica con controricorso la società.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con un unico motivo proposto ai sensi dell'art.360, primo comma, numero 5, c.p.c. , si deduce la violazione de gli artt. 7, comma 1 della legge 212/2000, 24, comma 2, del d.lgs. 546/1992 e 112 del codice di rito per illogicità della motivazione. S i afferma che, contrariam ente a quanto asserito nella motivazione impugnata, l'accertamento emesso dal Comune di ### soddisfaceva pienamente i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, in quanto alla resistente erano stati indicati tutti i presupposti giustificativi della pre tesa impositiva; in particolare, venivan o richiamate le normative di legge e di regolamento che disciplinano il tributo, gli estremi catastali dei cespiti ogge tto di imposizione , le rispettive categorie, e aliquote appl icate , il lasso di tempo considerato, la base imponibile, la percentuale di possesso, le modalità e i termini per proporre eventuali impugnazioni, l'### innanzi al quale presentarle, il responsabile del procedimento. Ad avviso del Comune si appalesa erronea l'asserzione contenuta a pagina 4 della pronuncia impugnata, secondo cui “…la generica ind icazione non consente al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa (fosse anche solo per verificare la correttezza dei calcoli matematici di imposizione), e come tale concretizza una carenza di motivazione che inficia l'atto impositivo…”. 
Si osserva che secondo il precetto normativ o contenuto nell'artic olo 1 , comma 161 , primo periodo, de lla legge 296 /2006 “…Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono…all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo post a con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato…”. 5 di 12 Si obiett a che la mancata prod uzione dell'at to rego lamentare non ha comportato una menomaz ione del diritto di difesa e che il Collegio, incurante della circostanza che il documento non indicato fosse costituito da un atto amministrativo di carattere generale, infrangeva l'insegnamento della Corte secondo cui l'obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l'atto impositivo non opera per quelli che - essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo - debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili.   Si lamenta altresì che nei motivi d'appello era stata censurata la statuizione di primo grado con riferimento alla affermata illegittimità del regolamento, in quan to tale doglianza no n e ra stata dalla contribu ente indicata quale motivo di ricorso introdut tivo ma era stata sollevata, inammissibilmente, soltanto nella memo ria aggiuntiva, in pal ese violazione dell'articolo 24 , comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 che ammette la possibilità di integrare gli originari motivi d i ricorso esclu sivamente nel caso di “…deposito di documenti non conosciuti…o per ordine della commissione…”. 
Tuttavia, nel giudizio, il ### ne aveva depo sitato esclusivamente il regolamento ### che non poteva certam ente defin irsi ignoto all a resistente.   ### ricorrente aggiunge che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispo ndenza tra ch iesto e pronunciato, cosicché quando la parte chieda la dichiarazione di in validità di un a tto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati. Come evidenziato nel gravame di seconde cure, la contribue nte giammai ave va richiesto al ### la dichiarazione di nullità e/o la disap plicazione dell'atto rego lamentare: conseguentemente, il decidente non avrebbe d ovuto p ronunciarsi sulla legittimità del medesimo, disapplicand olo, né avrebbe potuto annullare l'accertamento perché scaturito da regolamento asseritamente illegittimo.  2. Il motivo è fondato. 6 di 12 2.1. ###. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, abrogato dall'art. 1, comma 172, l n. 296/2006 (e, quindi, ratione temporis non applicabile alla fattispecie in esame, riferentesi alla ### dovu ta per l'anno 2013) obbligava il ### ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicit are la form ula utilizzata per la determinaz ione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass. 24267 del 18/11/20 11; conf. Cass. n. 22470 del 09/09/2019; Cass. 15793/2025).  2.2.In tema di ### in questo caso ### la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va ora condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertame nto dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n . 296 del 2006, sicché, ove l'accertamento venga effettuata sulla base dell'omesso versamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficie accertata o della tariffa ritenu ta applicabile, in quanto tali e lementi, integrati con gli att i generali (quali i re golamenti o altre delib ere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, poten do ciò avvenire nell'eventu ale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20620 del 31/07/2019).  2.3. Orbene, l'avvi so di accertamento in esame riporta i l prospetto delle somme da pagare con l'indicazione delle superfici e delle tariffe applicabili a ciascuna di esse, la quota fissa e quella va riabile, l'acco nto versato e la somma ancora dovuta, nonché il riferimento alla delibera C.C. n. 45 del 28 ottobre 2013. Ebbene detto avviso contiene tutti gli elementi necessari per comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell'imposizione (vale a dire, l'indirizzo, le superfici, le tariffe e l'importo).  3. Le delibere comunali al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolgon o ad u na pluralità ind istinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, 7 di 12 di locali ed aree tassa bili (cfr. Cass. s ez. 5, 23 ottobre 2006, n. 2 2804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass. n. 16165 del 2018 e n. 7437 del 2019), sono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale e non sono, pertanto, soggette all'obbligo di allegazione ovvero di indicazione dei loro estremi, perché la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26336 del 09/10/2024;Cass. 25/11/2022 n ###, che adde Cass., 21 novembre 2018, n. ###; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5 755; Cass., 2 1 novembre 2018, n. ###; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755).  4.In continuità con quanto già affermato da quest a Corte in merito agli oneri motivazional i di ogni atto impositivo va innanzit utto riba dito che l'avviso di accerta mento soddisfa l'obbligo di motivazione quando po ne il contribuente nella condizione di conosce re esattamente la pre tesa impositiva, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi", mediante una fedele e ch iara ricostruzione degli element i costitutivi dell'o bbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori po sti a fondamento dell'atto imp ositivo, in ragione della ne cessaria trasparenza dell'attività della ### razione, in vista di un i mmediato controllo della stessa.( vedi da ultimo Cass. n. ### del 2018). Tale condivisibile principio di portata generale, è fondato sulla necessità che in ogni avviso di accertamento e di r ettifica sian o presenti gli elementi identificativi della pretesa tributaria, dovendosi escludere ogni formalismo nell'indicazione delle norme di diritto violate, quando chiaramente evincibili, o di tutti gli elementi di prova, eventualmente integrabili in sede di giudizio purché siano indicati gli elementi di fatto e istruttori del procedimento; in sintesi l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emerga una fedele e ch iara ricostruzione di tut ti gli elementi costitutivi dell'obbligazione tribu taria, così da consentire una adeguata, efficace e piena di fesa in giu dizio del contrib uente. Un tale es tensione dell'obbligo motivazionale soddisfa del resto la declinazione di legittimità di cui all'art. 7 legge n. 212 del 2000 (### del contribuente), che a sua 8 di 12 volta richiam a l'art. 3 legge n. 241 del 19 90, secon do cui all'### finanziaria è tenuta ad indic are nei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridi che che hanno determinato la decisione dell'amministrazione".  5. In materia opera, poi, altro principio per il quale "la poli sistematicità del sistema tributario comporta necessariamente che, in relazione a ciascuna imposta, la esistenza e la congruità de lla motivazione del singolo atto impositivo sia verificata secondo le re gole dettate per il tributo cui l'at to stesso afferisce" (###. n. 5190 del 2015; n. 24267 del 2011; n. 1332 e n. 8451 del 2005, n. 17356 del 2003).  6. Va pe rtanto escluso c he possa essere censurata come mancanza di motivazione l'omessa individuazione di tutte le fonti regolamentari per rideterminare l'area, ben po tendo tali indicazioni essere fo rnite nell'eventuale successiva fase contenziosa, in cui l'### ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio p rescelto ed il contribue nte la possibilità d i contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.  7.Quanto alla disapplicazione del regolamento comunale operata dal giudice d'appello per la carente disciplina in materia di rifiuti speciali, si osserva che secondo l'orientamento già espresso da questa Corte e a cui si intende dare continuità, il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti presupposti non può prescindere completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all'atto impugnato, ma deve essere effettuato con riferimento alla domanda del contribuente, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, ultimo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ( Cass. n. 12545/2016; 2012/6724. In senso conforme, Cass. 2008/15285).  7.1.Nel caso di specie, la ### tributaria regionale, in violazione del principio sopra enunciato, ha disapplicato il regolamento del Com une di ### in materia di rifiuti, per la mancanza di una disciplina in relazione ai rifiuti speciali, ancorché la contribuente, con il ricorso introduttivo, avesse posto a base dell'impugnazione dell'avviso di accertamento ### oltre al motivo relativo al deficit motivazionale dell'atto impositivo, la circo stanza 9 di 12 della natura stagionale dell'attività, come emerge dal testo delle decisioni di primo e secondo grado. Il tutto in violazione del principio secondo il quale, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'### razione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione( Cass. n.23856/2024; Cass. n. 9637 del 2017).  7.2. Né dal testo della sent enza di primo g rado né da quella di ap pello emerge che la società abbia dedotto - con il ricorso originario - la censura relativa alla in tassabilità di parte delle superfici produttive in via esclusiva di rifiuti speciali previa presentazione della necessaria denuncia relativa alla produzione di rifiuti special i non assim ilabili agli urban i e di averli autosmaltiti, allegazione proposta evidentemente in seguito alla produzione in giudizio del regolamento comunale, ma che si rivela del tutto disancorata da det to documento (peraltro già conoscibile dalla contribuente) e che addirittura introduce nel giudizio un thema decidendum del tutto originale rispetto al ricorso introduttivo. Il tutto trova conferma nella circostanza che i giudici di primo grado hanno citato altra decisione della ### - 27/2015 - che si era già occupata di questioni ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto della presente controversia.  8. Sotto altro profilo, anche a voler considerare l'inamm issibile domanda proposta con i motivi aggi unt i, o ccorre chiarire che, in t ema di ### (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), la tariffa si articola in una quota fissa e una quota variabile. La quota fissa è sempre dovuta per intero sul mero presuppost o del possesso o detenzione di superfici ne l territorio comunale astrattamente idonee ad ospitare attività inquinanti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali e generali del servizio nell'interesse 10 di 12 della collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'effettiva fruizione del servizio comunale, purché questo sia apprestato e messo a disposizione. La quota variabile non è invece dovuta, o è soggetta a riduzione, solo qualora il contribuente provi di produrre in maniera esclusiva rifiuti speciali n on assimilabili o non assim ilati e di provvedere al loro smaltimento autonomamente tramite ditte autorizzate. A tal fine non è sufficiente la mera presentazione della denuncia relativa alle superfici esenti, ma occorre che il contribuente dimostri sia la natura dei rifiuti, mediante formulari di identificazione e altra documentazione idonea, sia le spe cific he superfici che generano esclusivame nte tali rifiuti, sia l'effettivo auto smaltimento mediante operatori autorizzati (### contratti, fatture). La disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina infatti una presunzione iuris tantum di p rodutti vità degli stessi, che pu ò essere superata solo dalla prova contraria del detentore e la natura dei rifiuti non può essere desunta dalla sola tipologia di attività svolta dall'impresa. Del resto, l'eventuale prod uzione di rifiuti speciali in una porzione dell'insediamento produttivo non esclude la pro duzione anche di rifiuti urbani ordinari, collegata ex lege al fatto m ateriale della d etenzione dei locali. Le condizioni per la non applicazione della t assa non sono automatiche ma devono essere di volta in volt a dedot te e accertate con procedimento amministrativo basato su elementi obiett ivi o idonea documentazione (Cass. n.23530/2024 ; Cass. n. 8205-8222/22; Cass. 7187/21; Cass. n. 5360/20).  9.Ne consegue che, in ogni caso, pur volendo esam inare le inammissibili nuove censure formula te dalla societ à, i giudici distrettuali no n potevano confermare l'annullamento totale dell'avviso, ma al più accertare, sulla base di motivi originariamente proposti, le superfici ove si producevano in via esclusiva nell'anno 2013 - come d a preventiva ob bligatoria denuncia - rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. Al riguardo vale osservare che le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma post ulano che il contribuen te dia 11 di 12 indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo suffic iente la sola dimost razione successiva della sussistenza di un'ip otesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (Cass. n. 8595/2025).  10. Infine, l'u so stagionale degli immobili non esc lude la ricorrenza del presupposto impositivo, qual legato alla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1; v., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459 ; con riferimento al d.lgs. n. 507 de l 1993, art. 6 6, Cass., 23 maggio 2019, n . 14037 cui adde Cass., 3 dice mbre 20 19, n. ###): la mancata utilizzazione della struttura in questione per alcuni mesi dell'anno di per sè non può corrispo ndere alla previsi one di esenzione dal tributo.  ###. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 /1993 (a l'art. 33 d el Regolamento presuppone una licenza stagionale) indica, difatti, come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "o biettiva" impossibili tà di utilizzo dell'immobile, che - di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volont à o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (### Cass. n. 22576/2016; Cass. n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09).  10.1.Occorre considerare, dunque, che parte contribuente deve adeguatamente provare di avere diritto ad esenzioni o riduzioni in ragione del carattere stagionale della attivit à sulla scorta delle previsioni regolamentari del ### adottate in relazione alla normativa vigente (art.  33 del ###; v. Cass. n.21181/2024).  11. Il ricorso va pertanto accolto; la sent enza de ve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, che dovrà accertare se la società era fornita di licenza 12 di 12 stagionale - unica residua doglianza proposta e non esaminata - e se era prevista dal regolamento comunale una riduzione tariffaria per detta attività non applicata nell'avviso opposto.  P.Q.M.  Accoglie il ricorso, cassa la sent enza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secon do grado della ### in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione del 18.09.2025.  ###  

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Balsamo Milena

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