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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9377/2024 del 30-05-2024

... conduttore, nel caso in cui la cosa locata necessiti di una riparazione eccedente la normale manutenzione e detta riparazione presenti il carattere dell'urgenza, ha l'onere di avvisare il locatore ma, nel caso in cui il locatore, pur avvisato, rimanga inerte, ha facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, salvo richiederne poi il rimborso e il risarcimento danni” (Cass. Civ. sez. III, 15/03/2018, n.6395 in CED). ### 13 2. SUL DIRITTO ALLA RIDUZIONE TEMPORANEA DEL CANONE, ##### Come noto, il proprietario locatore ha l'obbligo di consegnare al conduttore la res locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto (ex art. 1575 nn. 1 e 2 c.c.) anche tenuto conto alla destinazione convenzionale dell'immobile. In altre parole, l'immobile deve presentare quel minimo di caratteristiche e di qualità che sono necessarie per l'utilizzazione secondo la previsione contrattuale: ad esempio, in riferimento alla locazione di case per attività recettiva, il buon stato di manutenzione deve rispondere ad esigenze di abitabilità e di mancanza di difetti tali da compromettere la salute di chi vi alloggia. Inoltre, in pendenza del rapporto, il (leggi tutto)...

testo integrale

 ### del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di ### 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - ### civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa ### all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.01.2024, ha pronunciato la seguente ex art. 127 ter c.p.c.   SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8764 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra , c.f. , rappresentato, difeso dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ####### 93, giusta procura in atti Ricorrente E C.F.: e C.F.: , entrambi elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv.  ### che li rappresenta e difende giusta procura in atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. La recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, ######## c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. 
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato il ### la parte ricorrente ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di ### le parti resistenti. e r assegnando le seguenti conclusioni: In via principale 1. - Accertare e dichiarare l'esistenza dell'inadempimento contrattuale dei locatori in solido per gli immobili con int. 1, 2 e 4 di ### 15 e singolarmente a carico di per l'immobile di ### 3, in ragione dell'omessa manutenzione straordinaria degli immobili alla luce della CTU resa nell'ATP avente n.r.g. 16160/2020; 2. - Accertare e dichiarare il diritto del conduttore a ridurre i canoni di locazione pro tempore degli int. 1, 2, 3 e 4 di vicolo ### 15, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., a decorrere dal mese di marzo 2020 sino all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria a carico dei locatori; 3. - condannare i locatori, entrambi per i rispettivi diritti, all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria a loro carico, in ragione dell'omessa manutenzione straordinaria come accertata nella CTU resa nell'ATP avente n.r.g.  16160/2020 con contestuale sospensione del canone di locazione in pendenza dei lavori ovvero, in subordine, autorizzare il conduttore ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria in oggetto, in sostituzione del locatore e con diritto al rimborso della spesa, mediante compensazione dei canoni; 4. - In ogni caso, condannare i locatori, entrambi per i rispettivi diritti, al risarcimento del danno per inutilizzo dei locali e impossibilità di esercitare ### 3 l'attività extralberghiera per tutta la durata dei lavori nella misura di € 2.500,00 per ogni mese; 5. - Condannare, inoltre i locatori, entrambi per i rispettivi diritti, a risarcire i danni per i gravi pregiudizi arrecati in re ipsa all'attività commerciale extraalberghiera del conduttore, da quantificarsi in via equitativa nella somma di € 2.500,00 mese a decorrere dal mese di giugno 2020, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.  6. - Condannare i locatori, entrambi per i rispettivi diritti, al rimborso e/o risarcimento e/o refusione delle spese sostenute dal ### nell'ATP ex art. 696 c.p.c. n.r.g. 16160/2020 per il pagamento della parcella del CTU pari ad € 3.169,11; per la parcella del #### pari ad € 1.682,00, per la fattura della ditta che ha eseguito la video-ispezione pari ad € 610,00; per le spese legali sostenute, da quantificarsi nella somma di € 4.532,04 in base al tariffario forense di cui al D.M. 55/14.  7. - accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto uso transitorio int. 3 vicolo ### n. 15 per violazione di norme imperative e per l'effetto convertirlo ipso iure in contratto di locazione ad uso abitativo della durata tipica 4 + 4.  - Con vittoria di spese e compensi professionali Il ricorrente ha dedotto esposto testualmente quanto segue.  “Premesso che - il ### è conduttore di n. 3 unità immobiliari - int. nn. 1, 2 e 4 di ### n. 15, in ### - in forza di n. 3 contratti di locazione uso abitativo sottoscritti con i locatori ### e comproprietari per una quota pari ad ½ ciascuno; - il Sig. è altresì conduttore anche di una quarta unità immobiliare - int. 3 di ### n. 15, in ### - in forza di contratto di locazione uso transitorio sottoscritto con il ### unico proprietario; - tutti i citati immobili sono stati concessi in locazione dai ###ri ### Per_ ### 4 e en trambi per i propri diritti, al ### con facoltà di sublocazione degli stessi ai fini ricettivi, in forza dei seguenti contratti: i) per l'appartamento int. 1 (allibrato al N.C.E.U. di ### F.M. 485, ptc. 495, al sub 2, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza pari a vani 2,5 e rendita catastale pari ad €. 742,41, attualmente intestato per ½ ciascuno ai ###ri e : ce ssione di c ontratto di loca zione a bitativa avvenuta, in data ###, inerente il contratto di locazione registrato in data ### presso l' al numero ### - serie ### - codice identificativo ###; ii) per l'appartamento int. 2 (allibrato al N.C.E.U. di ### F.M. 485, ptc.  495, al sub 5, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza pari a vani 2,5 e rendita catastale pari ad €. 742,41, attualmente intestato per ½ ciascuno ai ###ri e : cessione di contratto di locazione abitativa, avvenuta in data ### inerente, il contratto di locazione registrato in data ### presso l' al numero ### - serie ### - codice identificativo ### iii) per l'appartamento int. 3 (allibrato al N.C.E.U. di ### F.M. 485, ptc.  495, al sub 3, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza pari a vani 3,5 e rendita catastale pari ad €. 1.039,37, attualmente intestato al ### : contratto di locazione abitativa di natura transitoria, registrato in data ### presso l' al numero 7222 - serie ### - codice identificativo ; iv) per l'appartamento int. 4 (allibrato al N.C.E.U. di ### F.M. 485, ptc.  495, al sub 4, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza pari a vani 5 e rendita catastale pari ad €. 1'484,81, attualmente intestato per ½ ciascuno ai ###ri e : cessione di contratto di locazione abitativa avvenuta, in data ###, inerente il contratto di locazione registrato in data ### 5 28/02/2018 presso l' al numero ### - serie ### - codice identificativo ###; - trattasi di quattro unità immobiliari con destinazione di uso residenziale, con facoltà di sublocazione ed uso recettivo extralberghiero, site in #### n. 15 all'interno di in una palazzina, cielo terra, che ricade nel territorio del ### “### Storico” di ### e si sviluppa su 3 piani fuori terra, più un piano interrato ed un lastrico solare; I pagamenti dei canoni, con il consenso dei locatori, sono stati eseguiti negli anni anche tramite la integralmente partecipata dal ### - il Sig. ha impiegato gli int. 1, 2, e 4 di ### 15 al fine ricettivo come “### Vacanze”, nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali in materia di attività extralberghiere (### 16 giugno 2017 n.14 che ha introdotto modifiche al ### regionale 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere”, pubblicato su ### della ### n. 73 del 10/09/2015) utilizzando la licenza della propria società di cui è integralmente proprietario; - il Sig. ha impiegato l'int. 3 di ### 15 alla per locazioni turistiche ai sensi dell'art. 1571 e ss. c.c., dell'art. 4 del d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, dall'art. 1, comma 2 lett. c) della legge 431/1998 , nonché dall'art. 53 del “### del Turismo” (d.lgs. 79/2011 in base al quale “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in materia di locazione”) (all. 6).  - gli immobili in oggetto, hanno avuto costanti e progressivi problemi di infiltrazioni, umidità vetustà degli impianti, con ammaloramento progressivo degli interni e anche delle parti comuni dell'edificio. ### 6 - inutili si rivelavano i tentativi bonari di richiesta d'intervento a cura e spese dei locati, in ragione dell'omessa manutenzione straordinaria dovuta.  - in data ### veniva promosso ATP ai sensi dell'art. 696 c.p.c. innanzi al Tribunale di ### Dott.ssa avente n.r.g. 16160/2020 con nomina del ### al fine di riscontrare i gravissimi danni ai suddetti appartamenti per carenza e rifiuto dei locatori di eseguire la manutenzione straordinaria (all.ti 7 e 7bis).  1. SULL'###'esito dell'ATP ex 696 c.p.c., avente n.r.g. 16160/2020 (#### Dott.ssa il CTU, con perizia depositata in data 10 Novembre 2020, accertava e riconosceva l'esistenza di gravi omissioni nella manutenzione straordinaria degli immobili condotti in locazione dal signor il cui ammontare degli interventi di natura straordinaria risultava all'epoca pari ad € 58.592,54 . 
La perizia del CTU inoltre riconosceva espressamente che l'attuale stato dei luoghi ha gravemente pregiudicato la disponibilità dei locali e influito sulle recensioni negative e sulla diminuzione della clientela del ### in qualità di esercente attività extra alberghiera. 
Veniva inoltre accertato ufficialmente che l'immobile risulta chiaramente menomato nelle sue caratteristiche, stante la carenza di manutenzione straordinaria ed espone tuttora al concorrente rischio anche la salute degli occupanti e degli ospiti del signor in virtù delle gravi immissioni odorifere maleodoranti, provenienti dall'omessa manutenzione straordinaria della fogna privata. 
Nel dettaglio, si richiamano le osservazioni puntuali del ### “Nel corso del sopralluogo si è riscontrato quanto segue: Appartamento interno 1 ### 7 - In ingresso macchie di muffe all‟ angolo e macchie di umidità ascendente; - Finestra con maniglia mancante - ### macchiato per la perdita del piatto doccia dell‟ appartamento del piano superiore. 
Appartamento interno 2 - Angolo cottura dove finiscono detriti provenienti dal lavandino superiore dell'interno 1; - Disimpegno del bagno con muffa; - Piatto doccia che deve essere sigillato per evitare le citate perdite all'int. 1; - Maniglia mancante da finestra a wasistas in soggiorno; - ### della camera da letto non chiude. 
Appartamento interno 3 - Camera da letto con macchia di muffa per perdita doccia interno 4. 
Appartamento interno 4 - Camera da letto con ponte termico sulle putrelle ed infiltrazione proveniente dal ### - ### nell‟angolo cottura con copertura a tetto; - Bagno con piatto doccia causa infiltrazioni int. 3 - Necessità di predisporre scarico condensa dei condizionatori; - ### nei muri dell‟ angolo cottura ### solare di copertura ### in parte distaccato dal sottofondo quindi instabile da sostituire unitamente al massetto di sottofondo ed allo strato di guina. 
Rete fognaria ### atti esiste una video-ispezione della rete fognaria che non è stato possibile scaricare telematicamente. Il sottoscritto CTU ne ha quindi richiesto un copia al Ricorrente affinché potesse visionarla e dare un parere circa la rete fognaria del fabbricato. Il personale dell‟### gestore della rete previo specifico sopralluogo, ha comunque certificato che la rete comunale non ha problemi per cui la causa del cattivo funzionamento va verificata nella rete interna di scarico del fabbricato.  ### di ispezione mi è stato recapitato contemporaneamente alle osservazioni ed ho quindi potuto verificare lo stato della fognatura ed inserire nella stima definitiva i lavori da effettuare e le lavorazioni per rendere efficiente lo scarico dei liquami”. 
Con riferimento alle cause degli ammaloramenti il CTU osservava che “Gli inconvenienti riscontrati sono tutti dovuti a vetustà dell‟immobile ed alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria sullo stesso” Inoltre “dagli inconvenienti non deriva un pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti ma lo stato delle finiture, come le riparazioni nei bagni con sostituzione di rivestimenti con ceramiche di colore diverso, maniglie di infissi mancanti, diffuse macchie di umidità e presenze di muffe, creano un danno di immagine alla gestione turistica degli appartamenti, che, immancabilmente, si trasforma in perdite economiche per la società di gestione che, difficilmente riuscirà ad ottenere recensioni positive dalla clientela. 
Inoltre con riferimento al pericolo di danno grave e prossimo alle persone il CTU osservava che “ Le infiltrazioni con muffe oltre ad una naturale repulsione nella clientela #### come descritto nell‟allegato ### del Ministero della ### ( ### 3)”. 
Quanto al grado di utilizzabilità dei beni, così come ammalorati, in considerazione della sua attuale destinazione extralberghiera, il CTU precisava che “### è comunque fruibile perché i danni non sono di entità tale da comportare la sua inagibilità ma certamente non lo sono in forma “normale” e la clientela, una volta rientrata nel paese di origine, difficilmente rilascerà una recensione positiva sui siti ove la struttura è pubblicizzata con grave nocumento per la gestione extralberghiera attualmente in essere. 
Per l'effetto, il CTU illustrava l'esatto ammontare dei lavori di natura straordinaria a carico dei locatori nei seguenti termini: “Al fine di eliminare i suddetti vizi, i lavori necessari sono i seguenti: lavori di manutenzione ### - Smantellamento tegole del tetto zona ### interno 4, rifacimento impermeabilizzazione e posa in opera delle vecchie tegole recuperate integrandole con alcune nuove in sostituzione di quella irrecuperabili; - Demolizione della pavimentazione del lastrico solare, del sottostante massetto e dello strato di impermeabilizzazione in guaina. Realizzazione di una nuova impermeabilizzazione eseguita mediante doppio strato di guaina, massetto delle pendenze e posa in opera di un pannello termoisolante in polistirene ed una nuova pavimentazione, - ### delle spore di muffa in tutte le pareti in cui sono presenti da effettuarsi mediante: - 1 Raschiamento vernici ammalorate e relativi intonaci nelle pareti e soffitti con infiltrazioni; - 2 Demolizione di tutti gli intonaci ammalorati dall‟umidità e pulizia con spazzola di ferro delle murature.  - 3 Ricostruzione dello strato di intonaco demolito da effettuarsi secondo le seguenti lavorazioni: a) Boiacca antisale di preparazione per il ciclo deumidificante ### a base i leganti idraulici modificati, inerti silicei granulometricamente selezionati, speciali additivi ### K 610; b) Rinzaffo antisale e fondo di aggancio a base di leganti idraulici modificati, inerti silicei selezionati, idrofughi di massa specifici mediante utilizzo di ### F 750 Paulinsana; c) Intonaco deumidificante macroporoso di colore chiaro simile al tufo, a basso modulo elastico e leganti idraulici modificati selezionati, idrofobizzanti di massa e specifici additivi #### Paulinsana; d) Rasante antiritiro di colore chiaro a basso modulo elastico per ripristini e finiture civili di vecchi intonaci e di intonaci deumidificanti a base di calce idraulica naturale, inerti silicei e speciali additivi ####.  - Verniciatura di tinta traspirante lavabile a due mani a perfetta copertura di tutte le pareti interessate dalla ricostruzione degli intonaci; - Verniciatura a tempera in due mani a perfetta copertura di tutti i soffitti interessati dai lavori sulle muffe e/o sugli intonaci; - Inserire idonea schermatura di separazione tra lavandino int. 1 e ‟angolo cottura dell‟int. 2; - Predisporre impianto di scarico condensa condizionatori.  - Demolizione di un manufatto abusivo in copertura avendo particolare attenzione alla sicurezza in quanto un lato del manufatto confina con il vuoto di una chiostrina interna”. 
Infine con riferimento alla spesa e al il tempo necessari per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria, il CTU quantificava tali voci come segue: “###: Importo netto lavori euro 48.455,53 come da computo metrico (### 4). 
Iva su lavori 10 % euro 4.845.55 oneri comunali per euro 251.46 Oneri tecnici D.L. euro 4.000,00 ### ing. euro 160,00 Iva su lordo D.L. 22% euro 880.00 ### euro 58.592,54 Il tempo per effettuare gli interventi necessari è stimato in giorni 40 lavorativi” Con lettera raccomandata via pec inviata in data ### (all. 9), l'Avv.  ### procuratore dell'odierno ricorrente, chiedeva al legale degli odierni Org resistenti, Avv. ### di comunicare la disponibilità dei locatori a procedere all'immediato ripristino dei locali nei termini indicati in CTU entro e non oltre quaranta giorni, quale periodo necessario e sufficiente secondo la ### per la realizzazione della manutenzione straordinaria ivi illustrata. 
Contestualmente a tale disponibilità, proponeva, come chiaramente indicato dalla stessa ### per tutta la durata dei lavori anche se protratti oltre il termine di 40 giorni. l'opportuna sospensione del canone di locazione. 
Da ultimo, a corredo degli interventi suindicati, e in ragione di una definizione bonaria della lite, e tenuto conto dell'accertamento tecnico dell'inadempimento avversario, invitava controparte a rimborsare: le spese di CTU per € 3.169,11 (all.ti 9bis); la la parcella del #### pari ad € 1.682,00 (all. 9ter); la fattura per la videoispeizione della fogna pari ad € 610,00 (all. 9quater); i compensi legali sostenuti, da quantificarsi in base al DM 55/2014 nella somma di € 4.532,04. 
A fronte di tale comunicazione, non seguiva alcun cenno di riscontro, a riprova del totale rifiuto avversario ad adempiere alle obbligazioni contrattuali in spregio a canoni di buona fede e lealtà contrattuale. 
Sul punto basti pensare che la presenza di miasmi causati dal ristagno di acque nere provenienti dalla fogna privata lesionata, invadono l'androne d'ingresso degli appartamenti, tramite una scala, e causano inevitabili disagi che compromettono l'utilizzo a scopo extralberghiero dei quattro appartamenti in locazione, determinando un pregiudizio alla salute dei relativi inquilini e clienti
A tal uopo il CTU osservava nella perizia a pag. 13 che “non si può considerare inagibile l‟intero fabbricato a causa degli odori sgradevoli che si avvertono nell‟androne per il cattivo funzionamento della fognatura, in quanto, provvisoriamente, sino a quando la fognatura non sarà stata sistemata è possibile sopperire a questo problema semplicemente tenendo chiusa la porta di accesso delle cantine incollando una guarnizione in gomma tutto intorno alla battura della ### porta in modo da realizzare una tenuta all‟aria”. 
Controparte, tuttavia non ha nemmeno ottemperato a tale indicazione del ####. 1453 c.c. dispone che "nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno". 
Tale norma sancisce, in primo luogo, la possibilità di agire attraverso l'azione c.d. di manutenzione del contratto, con la quale un contraente può chiedere all'autorità giudiziaria che controparte sia condannata ad eseguire la prestazione cui è tenuta. 
Alla luce di quanto sopra, è diritto dell'odierno ricorrente ottenere dagli odierni resistenti l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, in ragione della loro responsabilità ex artt. 1581 e 1578 c.c. e/o ex art. 1576, comma 1, c.c., così come quantificati dalla CTU espletata ai sensi dell'art. 696 c.p.c. - in via solidale per gli immobili aventi int. 1, 2 e 4, e singolarmente a carico di per l'interno 3 - oltre alle spese di CTU e alle spese legali sostenute dall'odierno ricorrente in sede ###alternativa si chiede si da ora di autorizzare il conduttore ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria in oggetto, in sostituzione del locatore e con diritto al rimborso della spesa, oltre al risarcimento del danno per inutilizzo e impossibilità di esercitare l'attività extralberghiera per tutta la durata degli stessi. 
Sul punto, osserva la Corte di ### che “Il conduttore, nel caso in cui la cosa locata necessiti di una riparazione eccedente la normale manutenzione e detta riparazione presenti il carattere dell'urgenza, ha l'onere di avvisare il locatore ma, nel caso in cui il locatore, pur avvisato, rimanga inerte, ha facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, salvo richiederne poi il rimborso e il risarcimento danni” (Cass. Civ. sez. III, 15/03/2018, n.6395 in CED). ### 13 2. SUL DIRITTO ALLA RIDUZIONE TEMPORANEA DEL CANONE, ##### Come noto, il proprietario locatore ha l'obbligo di consegnare al conduttore la res locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto (ex art. 1575 nn. 1 e 2 c.c.) anche tenuto conto alla destinazione convenzionale dell'immobile. 
In altre parole, l'immobile deve presentare quel minimo di caratteristiche e di qualità che sono necessarie per l'utilizzazione secondo la previsione contrattuale: ad esempio, in riferimento alla locazione di case per attività recettiva, il buon stato di manutenzione deve rispondere ad esigenze di abitabilità e di mancanza di difetti tali da compromettere la salute di chi vi alloggia. 
Inoltre, in pendenza del rapporto, il locatore è obbligato ad eseguire tutte le riparazioni necessarie per mantenere l'immobile in condizione da servire all'uso per cui è locata, ai sensi dell'art. 1576, comma 1, c.c.. 
I guasti, vizi o danni anche sopravvenuti (che le predette riparazioni mirano ad eliminare) incidono negativamente sul diritto di godimento del conduttore e possono derivare da fatti intrinsechi (vetustà, vizio di costruzione) oppure da fatti estrinseci, naturali, imputabili al locatore o al caso fortuito.  ### esecuzione di riparazioni implica il diritto del conduttore a richiedere una riduzione temporanea del corrispettivo, salvo il risarcimento del danno per i pregiudizi arrecati all'attività commerciale in corso. 
In tale circostanza, infatti, può sorgere una responsabilità contrattuale aggiunta del locatore, ove si deduca e dimostri il verificarsi, in derivazione causale rispetto alle omesse riparazioni, di un pregiudizio ulteriore e diverso alla diminuzione o perdita dell'utilizzabilità del bene locato, come ad esempio, in caso di locazione ad uso recettivo ed extralberghiero, la perdita di clientela, atteso che, in tal caso, è configurabile una autonoma inadempienza del locatore all'obbligo di garantire il pacifico godimento della cosa locata. 
Nel caso di specie, pertanto, in via principale deve riconoscersi il diritto del conduttore ad ottenere una riduzione provvisoria del canone di locazione per effetto dell'utilizzo ridotto e comunque pregiudicato degli appartamenti, a fronte dell'omessa manutenzione straordinaria quantificata in € 58.592,54 a decorrere dal mese di marzo 2020 sino all'esecuzione dei lavori. 
Sul punto si evidenzia l'assoluta correttezza e buona fede del conduttore, il quale ha sempre segnalato le problematiche in ragione del pregiudizio arrecato all'attività extralberghiera esercitata. 
Di contro emerge ictu oculi la colpa del locatore, rimasto inerte anche all'esito dell'### con aggravio di danni e spese nei confronti dell'esponente. 
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha osservato che qualora l'immobile locato venga a versare in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale (come ad esempio, le infiltrazioni di umidità), anche se non per colpa del locatore, "la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”.  civ., sez. III, 11 febbraio 2005, n. 2855). 
Sebbene, infatti, il pagamento del canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, osserva la Corte Suprema: "il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto" (Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 3991). 
Nel caso di specie, il ### dopo innumerevoli richieste bonarie di intervento, ha dovuto ricorrere ex art. 696 c.p.c. per l'accertamento del grave inadempimento avversario. 
Nel frattempo, manifestando l'interesse al mantenimento del contratto di locazione, l'esponente ha continuato a corrispondere in buona fede un canone di locazione a decorrere dal mese di settembre 2020 pari al 60% dei canoni contrattuali. 
Tale riduzione temporanea del canone era successiva, ad onor del vero, ad una precedente riduzione accordata dal locatore, per evento ### per il periodo marzo - agosto 2020. 
Ciò posto, deve ritenersi senz'altro legittima la temporanea riduzione eseguita dal conduttore sino ad ad oggi nella misura del 60 %, quale canone congruo in ragione del vizi e inconvenienti presenti negli immobili, almeno fino a quando il locatore si rifiuti in mala fede di eseguire la manutenzione straordinaria a suo carico. 
Peraltro la medesima Suprema Corte precisa che “se il conduttore ha continuato a godere dell'immobile, sebbene non pienamente, a causa dei vizi della cosa imputabili al locatore, non è giustificabile a norma dell'art. 1460, secondo comma, c.c., il rifiuto di prestare l'intero canone, potendo però giustificarsi una riduzione dello stesso che sia proporzionata all'entità del mancato godimento, in analogia a quanto previsto dall'art. 1584 c.c." (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2005, n. 2855).  3. SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI Nel giudizio ATP 696 c.p.c. veniva espletata una consulenza tecnica di ufficio che ha confermato la carenza della necessaria manutenzione straordinaria a carico dei locatori. 
Le conclusioni del CTU consentono di ritenere la responsabilità del locatore in ### 16 relazione ai danni lamentati dal conduttore, in quanto la manutenzione straordinaria degli immobili, compreso le fogne e il lastrico solare, riguardano beni di natura privata, e spettano anche ex art. 1576 c.c. in via esclusiva ai locatori, proprietari dell'intero stabile. 
Il locatore pertanto è inadempiente alle obbligazioni contrattuali di cui agli artt. 1575 nn. 1 e 2 e/o 1576 comma 1, La violazione di tali obbligazioni legittima il conduttore ad agire anche per il risarcimento dei danni. 
Sotto tale profilo, ### ha osservato che l'immobile in oggetto, pur essendo fruibile, non lo sarebbe “in forma “normale” e la clientela, una volta rientrata nel paese di origine, difficilmente rilascerà una recensione positiva sui siti ove la struttura è pubblicizzata con grave nocumento per la gestione extralberghiera attualmente in essere”. 
Osserva il ### infatti, che le omesse riparazioni straordinarie riscontrate “creano un danno di immagine alla gestione turistica degli appartamenti, che, immancabilmente, si trasforma in perdite economiche per la società di gestione che, difficilmente riuscirà ad ottenere recensioni positive dalla clientela”. 
Lo stesso ### nella perizia a pagg. 15-16 osserva che “### rilevare che i beni oggetto dei contratti di affitto rappresentano un bene strumentale trattandosi di immobili adibiti contrattualmente ad un uso extra alberghiero. Come tali un danno grave ai beni coinvolti è rappresentato anche e soprattutto dalla impossibilità di far rendere adeguatamente l‟investimento che l‟affittuario affronta pagando l‟importo contrattualmente pattuito. Quindi codesto CTU non ritiene assolutamente estranea tale affermazione in risposta al quesito formulato dall‟illustrissimo Giudice dott.ssa D‟orsi. Al limite il CTU ritiene la risposta carente per non aver anche quantificato l'ammontare di questo genere di danno che, con il perdurare della situazione in essere, supererà l'importo del danno stimato per le opere di manutenzione da effettuare” ### pertanto ha precisato che il danno per il perdurare della situazione di omessa manutenzione straordinaria, non solo è in re ipsa ma, in caso di inerzia avversaria (come è ormai accaduto) “supererà l'importo del danno stimato per le opere di manutenzione da effettuare” ovvero sarà eccedente la somma di € 60.000,00. 
Ed ancora: a pag. 20 della ### l'ing. osserva che “### il CTU conferma che le recensioni negative degli alloggiati conseguenti al cattivo stato della manutenzione dei locali incidono nella gestione economica dell'attività extra alberghiera in maniera tanto maggiore quanto maggiore sarà il ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino”. 
Del resto, il ### ingegnere ed esperto in materia di attività con finalità recettiva precisa che “Per un locale adibito ad attività extra alberghiera la fruibilità non è sufficiente che sia intesa come non inagibilità ma deve essere intesa come possibilità di massima resa economica dell'investimento costituito da tutte le spese generali che l'imprenditore affronta tra cui spicca il canone di locazione, ed è indubbio che lo stato conservativo in cui gli immobili locati versano allo stato attuale, non consentono tale ottimizzazione. Dal momento che gli utenti dell‟immobile si avvalgono di siti internet per la prenotazione, risulta indubbio che le recensioni presenti sui siti costituiscono un elemento essenziale per la scelta della location dove alloggiare. 
Pertanto, se le necessarie opere di manutenzione dovessero ulteriormente tardare ad essere attuate, i danni di natura economica per l'attività supereranno tranquillamente gli importi stimati da codesto CTU per le sole opere di manutenzione straordinaria”. 
Alla luce di quanto sopra, emerge per tabulas un danno in re ipsa all'immagine e all'avviamento commerciale delle strutture recettive “ negli int.  1, 2 e 4 di ### n. 15. 
Da cui la riduzione della clientela e il calo dei ricavi, a prescindere dall'evento ### 18 . 
Sul punto, infatti sono “piovute” innumerevoli recensioni negative degli ospiti, per l'umidità, il cattivo odore e le infiltrazioni presenti negli appartamenti, tali da compromettere pesantemente l'investimento commerciale del conduttore. 
Anche sul piano dei danno biologico, infine, l'ATP ha riscontrato che: “Le infiltrazioni con muffe oltre ad una naturale repulsione nella clientela sono estremamente pericolose per la salute delle persone come descritto nell'allegato ### del Ministero della ### ( ### 3)”. 
Nel caso di specie, peraltro, il locatore era senz'altro al corrente al momento della consegna originaria degli appartamenti delle gravi infiltrazioni, ma ne aveva artatamente occultato l'esistenza, tramite pittura e piccoli interventi palliativi, sufficienti a celare provvisoriamente lo stato “sconveniente” dei locali. 
Il dolo degli odierni locatori, dopo l'ATP espletato e la richiesta formulata dal conduttore (cfr. all. 9), si è aggravato laddove gli stessi hanno continuato, con intento lesivo, a rifiutare ogni manutenzione straordinaria, pregiudicando ulteriormente l'attività commerciale dell'esponente. 
Per tali motivi si chiede un risarcimento del danno pari ad € 2.500,00 per ogni mese a decorrere dal marzo 2020, per i gravi disagi arrecati all'attività extralberghiera esercitata nei quattro appartamenti, per fatto e colpa dei locatori.  4. SUL DIRITTO ALLA RICONDUZIONE A GLI STATUTI LEGALI DEL CONTRATTO AD USO TRANSITORIO RELATIVO AL###. 3 ###. aveva concesso a titolo gratuito nell'anno 2019 l'immobile di ### dei ### 15, int. 3 al Sig. al solo fine di gestire per conto del proprietario un'attività recettiva di locazione uso turistico, con condivisione degli utili. 
Sul punto si allega corrispondenza email tra le parti, ove si evince che il era interessato alla partecipazione degli utili per la gestione turistica dell'interno 3 (all. 11). ### 19 Si allega altresì copia dei bonifici eseguiti dalla al ### a nche a tit olo di pa rtecipazione degl i u tili per i l peri odo feb braio - ottobre 2019, antecedente alla sottoscrizione del contratto uso transitorio int. 3 con il sig. (all. 11bis). 
Dopo alcuni mesi, il ### chiedeva di poter condurre in proprio l'immobile in oggetto, ed avviare autonomamente l'attività recettiva, senza alcuna condivisione di utili con il proprietario. 
A questo punto, il si limitava a concedere al ### l'immobile int. 3 soltanto a breve termine, imponendo un contratto simulato del tipo “uso transitorio” per soli 18 mesi .  ### del proprietario era quello di verificare l'andamento dell'attività recettiva espletata in proprio dal conduttore, per poi sostituirsi al medesimo allo scadere dei 18 mesi, in caso di convenienza dell'attività stessa. 
La condotta avversaria è contra legem e il contratto ad uso transitorio deve ritenersi convertito ipso iure in un contratto 4+4 ad uso abitativo. 
Del resto, nel contratto impugnato, viene espressamente indicata la facoltà del conduttore di poter eseguire attività recettiva anche tramite sublocazione. 
Al contrario non vi è alcuna causale espressa e/o documentata che giustifichi la ragione transitoria del contratto. 
Inoltre, il fatto che il ### fosse già conduttore degli int. 1, 2 e 4 in virtù di contratti ad uso abitativo della durata tipica, per l'esercizio di attività recettiva ed extralberghiera e anche il fatto che la residenza stabile dell'odierno ricorrente sia da sempre in ### dimostrano che mai potrebbe desumersi un motivo transitorio nella conduzione dell'immobile.  ### l'ingiusta imposizione dettata dal locatore ab origine.  5. SULL'##### 20 ### ricorrente, non ha mai ricevuto alcuna disponibilità dei locatori a far fronte alle obbligazioni di manutenzione straordinaria. 
Per tali motivi, con grave danno, è dovuto intervenire più volte in vece dei locatori per provvedervi in casi di estrema urgenza. 
Nel dettaglio: i) l'esponente ha dovuto sostituire a sua cura e spese la per la somma di € 1.900,00, rivolgendosi al tecnico indicato proprio dai ###ri Il tecnico proposto dai locatori, peraltro, pur avendo ricevuto nel mese di settembre 2019 la somma di € 1.900,00 in contanti dal ### per la sostituzione della caldaia, ha voluto emettere fattura soltanto in data del 10.07.2020 per il minor importo di € 1.700,00, rifiutando di fatturare l'intera somma percepita (all. 12). 
Tale circostanza è ben nota ai locatori, tant'è vero che gli stessi mai richiedevano la fattura della caldaia dal mese di settembre 2019 avendo proprio autorizzato il ### a provvedere alla sostituzione della caldaia e ben sapendo che l'effettiva spesa era stata sostenuta in contanti in favore del tecnico di loro fiducia.  ii) Anche la somma € 520,00, integra una pluralità di pagamenti spettanti ai locatori, eseguiti dal ### che i Sig.ri ben conoscevano, per cui ne avevano accettato in verbis la compensazione sul canone di novembre 2019 int.  3, senza mai eccepire alcunchè sino all'odierna intimazione (all. 13).  iii) Da ultimo in data 15 settembre 2020, il conduttore ha dovuto provvedere al rifacimento del bagno dell'int. 2 per gravissima perdita d'acqua dalle tubazioni. La spesa sostenuta dal conduttore è stata di € 4.150,00 come da fattura (all.ti 14 e 14 bis) A tal riguardo si precisa che tale voce di spesa è stata già accertata anche dal CTU in sede di ### il quale ha espressamente dichiarato: “a seguito della perdita d'acqua dalle tubazioni del bagno dell'appartamento int. 2, verificatasi in data 15 ### 21 settembre 2020 che ha prodotto anche danni alle finiture degli intonaci del limitrofo vano scala, così come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata dal ### si prende atto del stato in cui versano le tubazioni di acqua calda e fredda e quelle di alimentazione dei radiatori in ferro zincato dei bagni annegate nelle murature e prive di qualsiasi protezione anticorrosione. È ###À #### DELL‟###À ####. ### dell'intervento, come da preventivo e successiva fattura allegata, è stato di euro 4.150,00”.  ### inoltre osservava che tale problema riscontrato riguarda anche tutti gli altri bagni degli appartamenti locati al sig. ed infatti “### i servizi igienici del fabbricato si trovano nella stessa situazione per cui si reputa opportuno ed urgente provvedere al rifacimento cautelativo di tutti i bagni dei quattro appartamenti. Essendo i quattro appartamenti dotati complessivamente di cinque bagni occorre prevedere ulteriori quattro interventi che possono quantificarsi allo stesso modo per un ulteriore importo di 4 * 4.154,00 = euro 16.616,00”.  5. Sullo stato dei pagamenti dei canoni di locazione da parte del conduttore ### conduttore ha versato i canoni di locazione a decorrere dal mese di marzo 2020 ad oggi nella misura del 60%, ovvero complessivamente € 3.600,00 mese per i quattro appartamenti, al fine di poter far fronte, anche ai sensi dell'art.  1460 c.c., agli evidenti disagi e pregiudizi arrecati dai locatori per l'inadempimento degli obblighi ex artt. 1575 e/o 1576 Nella specie con riferimento al canone di settembre, ottobre e novembre il conduttore corrispondeva ogni mese € 1.350,00 al ### ed € ### 22 2.250,00 al ### Il pagamento veniva eseguito a ciascun co-locatore in base alla seguente divisione: interno 1, 2 e 4 con locatori e canone al 60% = 2.700,00 interno 3 con locatore canone al 60% = 900,00 Pertanto il ### ha percepito mensilmente fino a novembre il canone di 900,00 per l'interno 3 + la metà del canone di € 2.700,00 (1.350,00) per gli interni 1, 2 e 4 (900 + 1.350 = 2.250,00) (all. 15).  ###. ha percepito fino a novembre 2020 la residua metà del canone di € 2.700,00 in qualità di co-locatore degli interni 1, 2 e 4, ovvero la somma mensile di € 1.350,00 (all. 15 cit.). 
I canoni degli int. 1, 2 e 4 al 60% del mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 (2.700,00 x 2), all'esito del rifacimento del bagno dell'int. 2 per la spesa di € 4.150,00 (cfr. all.ti 14 e14bis cit.), a carico dei locatori e anticipata dal conduttore (come accertato dal ###, sono stati parzialmente compensati (2.700 + 2.700 - 4.150), residuando la somma di € 1.250,00 per il mese di gennaio 2021, ritualmente pagata anch'essa (a Per l'interno 3, è stato corrisposto l'importo di € 900,00 per il mese di dicembre 2020 e di gennaio 2021 al ### 5. Sulla pendenza di un giudizio di merito proposto dal locatore all'esito del rigetto dell'ordinanza di rilascio ### la pendenza del giudizio ATP ex art. 696 c.p.c., gli odierni locatori si affrettavano a promuovere una procedura cumulativa di sfratto per morosità (#### n.r.g. ###/2020 - Dott.ssa ), con l'intento di sottrarsi alle conseguenze dell'ATP 696 c.p.c. ed eludere la doverosa manutenzione straordinaria omessa a loro carico. 
A tal uopo, il conduttore, dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto, pur ### 23 avendo facoltà di eccepire il grave inadempimento contrattuale avversario per omessa manutenzione straordinaria anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., proponeva in buona fede alla controparte di rinunciare all'intimazione sfratto per morosità, mediante l'immediato pagamento accordato dei canoni, oltre al rimborso delle spese legali per l'avvio dell'intimazione di sfratto. 
La controparte, tuttavia, dinanzi all'approccio costruttivo del conduttore e al pagamento dei canoni, perseverava temerariamente nell'intimazione de qua con la speranza di venire meno in futuro agli obblighi contrattuali di manutenzione straordinaria. 
Nella fase sommaria della procedura di sfratto, prima ancora che venisse conclusa la CTU nell'altro giudizio di ATP già pendente, il ### di ### rigettava l'intimazione di sfratto e non concedeva l'ordinanza di rilascio, in quanto “a prescindere dalla pretesa rinegoziazione dei canoni di locazione con accordo di riduzione, il conduttore ha manifestato la volontà di sanare la morosità versando il 60% dell'importo dovuto (v. doc. 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) e, dunque, il comportamento dello stesso risulta incompatibile con la volontà di porre fine ai contratti di locazione”. 
La condotta avversaria, tuttavia ha svelato l'intento estremo di danneggiare e compromettere il rapporto locatizio con l'odierno conduttore, al fine di non farsi carico delle problematiche degli appartamenti ed evitare ogni accertamento della responsabilità contrattuale a loro carico. 
Detta condotta, pertanto, ha indotto l'esponente conduttore, giovane trentenne che ha investito i propri risparmi nelle attività recettive attualmente svolte nei locali dei a chiedere tutela delle proprie ragioni in questa sede. 
Peraltro, l'ostilità avversaria e la pendenza del giudizio di merito dopo la conversione del rito sommario di sfratto, hanno indotto l'esponente ad astenersi in via cautelativa dall'intraprendere autonomamente i lavori urgenti di manutenzione straordinaria accertati nell'### ferma restando l'indisponibilità di ### 24 anticipare le risorse economiche necessarie a tale fine (circa € 60.000,00) in assenza di un accordo con la controparte. 
Alla luce di quanto sopra, la scrivente difesa contesta in questa sede la grave responsabilità contrattuale avversaria per omessa manutenzione straordinaria degli immobili per cui è causa, anche alla luce dell'ATP 696 c.p.c. con n.r.g.  16160/2020 conclusosi con la CTU dell'### . 
Si auspica che nell'odierno contenzioso controparte voglia provvedervi sua sponte al fine di non pregiudicare definitivamente i rapporti contrattuali con grave danno dell'investimento del conduttore.” Instauratosi il contraddittorio si sono costituite in giudizio con comparsa depositata in data ### le parti resistenti e contesta ndo in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ha invocato il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: - ### PRELIMINARE, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente, stante l'eccepito difetto di legittimazione attiva del ricorrente sig. in virtù del contratto di sublocazione con la“ , agli atti di causa; - ### nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione preliminare, rigettare, per i motivi di cui in narrativa, il presente ricorso, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto, essendo sfornito di qualsivoglia supporto probatorio. 
Hanno dedotto ed esposto testualmente quanto segue.  “### ricorso ex artt.447 bis c.p.c. in prosecuzione di A.T.P. ex art.696 c.p.c., notificato il ### unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 18.10.2021 per la trattazione e discussione della causa , il sig.  conveniva dinanzi ### i sigg.ri e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni per le quali si rimanda ### 25 a tale atto. 
Ritenuto che si contesta espressamente e dettagliatamente quanto ex adverso affermato, si rassegnano le seguenti considerazioni in ### 1. ###À #### Preliminarmente, gli odierni comparenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva del sig. 
A sostegno di tale eccezione, si rappresenta quanto segue. 
Come evidenziato con la nota del 23.04.2020 a firma dello scrivente procuratore, a seguito della notificazione del ricorso ex art.696 c.p.c., avvenuta il ###, i sigg.ri e apprendevano che il sig.  - cessionario, dal 22.05.2019, dei contratti di locazione originariamente stipulati con la cedente sig.ra (unità immobiliari in ### n.15, interni nn.1, 2 e 4, doc. n.2, 3, 4, 5, 6 e 7) e conduttore, dall'1.10.2019, dell'unità immobiliare in ### n.15,interno n.3 (doc. n.8) - aveva sublocato, in data ### (immobili ai civici 1, 2 e 4) e 1.10.2019 (immobile al civico n.3), gli immobili condotti in locazione a tale società “ (doc. nn.9, 10, 11 e 12 ). 
Con la citata nota, gli odierni comparenti evidenziavano che tale sublocazione non era mai stata comunicata ai locatori, con espressa violazione dell'art.9 dei predetti contratti di locazione, il quale dispone che “### potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare. In questo caso il conduttore (che dovrà darne adeguata comunicazione al ### si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'art.12 d.l. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 19l) e, in caso di subconduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art. 7 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Lo stesso ### CP_ ### dovrà trasmettere al ### con lettera raccomandata, copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto ove questi ultimi siano stati stipulati peruna durata superiore a trenta giorni ”. 
In ragione della violazione di tale art.9 - alla luce dell'art.19 dei citati contratti, il quale dispone che “Le clausole …, 9 (###, …, hanno carattere essenziale cosicché per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse può essere causa di risoluzione del contratto” - gli odierni comparenti hanno espressamente chiesto ne giudizio R.G. n.41520/2020, pendente dinanzi ### sez. VI civ., G.U dr.ssa M. Caiffa, promosso dal sig. a seguito dell'opposizione all'intimazione d sfratto per morosità notificata dagli odierni comparenti, la declaratoria di avvenuta risoluzione dei contratti di locazione stipulati tra le odierne parti in causa. 
Dal contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio risulta che la “ conduce ancora in sublocazione gli immobili in questione. 
Orbene, poiché il lasso di tempo intercorso tra la stipula dei contratti di sublocazione (22.05.2019 e 1.10.2019) e la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è superiore a trenta giorni, è del tutto evidente che, ai sensi del citato art.9, la sublocazione doveva essere comunicata ai locatori mediante lettera raccomandata. 
Così non è stato e, al di là della conseguente violazione dell'art.9 dei contratti di locazione stipulati dalle parti, risulta ictu oculi che, alla luce della predetta sublocazione, ad oggi il ricorrente non ha la disponibilità giuridica - e, conseguentemente, la custodia - dei beni oggetto di locazione. 
Ebbene, poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti da chi conduce in locazione dette unità immobiliari e dei danni asseritamente subiti da chi gestisce l'attività extralberghiera nei locali di proprietà degli odierni resistenti, e cioè la è del tutto evidente che la legittimazione attiva a proporre ### 27 tale azione spettava a chi ha la custodia di tali beni ed a chi esercita la citata attività extralberghiera, vale a dire la subconduttrice “ , come si evince dalla licenza commerciale (doc. n.43)prodotta dal sig. con il n.8 nel giudizio di ###.G. n.16160/2020. 
Né, peraltro, il ricorrente ha dato alcuna prova di avere subito, da parte della subconduttrice “ , alcuna azione di tal genere, né tanto meno di avere ricevuto alcuna diffida o richiesta. 
Tra l'altro, nessuna rilevanza giuridica può essere attribuita all'affermazione del ricorrente secondo cui “La è integralmente partecipata al 95% dal signor (e al 5% dalla compagna), il quale di fatto continua ad avere la piena detenzione dei locali in locazione”, atteso che la stessa non tiene conto del concetto di “persona giuridica” che contraddistingue le società di capitali, che devono essere considerati soggetti di diritto distinti ed autonomi rispetto alle persone fisiche e/o giuridiche che ne costituiscono la compagine sociale. 
Se così non fosse, si giungerebbe all'aberrazione giuridica per cui i soci di una società di capitali risponderebbero con il proprio patrimonio dei debiti della medesima società. 
Di conseguenza, i sigg.ri e - in virtù dell'eccepito difetto di legittimazione attiva del ricorrente - chiedono sin da ora che voglia il ### dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal sig.  per di fetto di legittimazione attiva.  2. SULL'#### Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. afferma che “###esito dell'ATP ex 696 c.p.c., avente n.r.g. 16160/2020 (#### Dott.ssa il CTU, con perizia depositata in data 10 Novembre 2020 , accertava e riconosceva l'esistenza di gravi omissioni nella manutenzione straordinaria degli ### 28 immobili condotti in locazione dal signor il cui ammontare degli interventi di natura straordinaria risultava all'epoca pari ad € 58.592,54”. 
Rappresenta, altresì, che sarebbe stato “accertato ufficialmente che l'immobile risulta chiaramente menomato nelle sue caratteristiche, stante la carenza di manutenzione straordinaria ed espone tuttora al concorrente rischio anche la salute degli occupanti e degli ospiti del signor in virtù delle gravi immissioni odorifere maleodoranti, provenienti dall'omessa manutenzione straordinaria della fogna privata”. 
Chiede, quindi, il pagamento non solo delle spese sostenute per il compenso del ### ma finanche - e, francamente, non se ne comprende in virtù di quale norma - le spese per “la parcella del #### pari ad € 1.682,00 (all. 9ter); la fattura per la videoispeizione della fogna pari ad € 610,00 (all. ; i compensi legali sostenuti, da quantificarsi in base al DM 55/2014 nella somma di € 4.532,04”. 
Orbene, le superiori affermazioni sono infondate sia in fatto che in diritto e costituiscono il frutto di una interpretazione “orientata” della CTU resa nel giudizio di ### Innanzi tutto, proprio con riferimento alla CTU resa dall'### nel giudizio di ### ex art. 696 c.p.c. (R.G. n.16160/2020), gli odierni comparenti chiedono che ###mo Giudice disponga la non ammissione della stessa nel presente giudizio, per le seguenti ragioni.  ###.698 comma II c.p.c. prevede che “### preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito”. 
La giurisprudenza di merito ha affermato che “In tema di efficacia delle prove preventive nel giudizio di merito, l'ingresso di una CTU elaborata in sede di accertamento tecnico preventivo nel giudizio di merito non può essere considerato automatico, dovendo il giudice in sede di giudizio ex art. 698 c.p.c. vagliare ##### 29 eventuali questioni insorte nel corso delle operazioni peritali tali da riverberarsi sulle risultanze e conclusioni della relazione tecnica” (### Arezzo, 2.05.2017, n.517).  ### la costante giurisprudenza, quindi, l'ingresso nel successivo giudizio di merito di una CTU resa nell'ambito di un procedimento di istruzione preventiva, necessita di apposita istanza istruttoria di ammissione, articolata da chi vi ha interesse. 
Ebbene, nel ricorso non vi è alcuna istanza istruttoria da parte del sig.  di acquisizione del fascicolo d'ufficio concernente la procedura di ### art.669 c.p.c., rubricata al R.G. n.16160/2020. 
Di conseguenza, la predetta CTU non può essere ammessa nel presente giudizio. 
In ogni caso, anche qualora ci fosse stata apposita istanza istruttoria di ammissione da parte del ricorrente, l'acquisizione della stessa non potrebbe avvenire tout court, dal momento che il citato art.698 c.p.c. prevede che l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. 
Dunque, l'ingresso della CTU elaborata in sede ###può essere considerato automatico, dovendo il Giudice vagliare eventuali questioni insorte nel corso delle operazioni peritali tali da riverberarsi sulle risultanze e conclusioni della relazione tecnica. 
Nel caso di specie, si dimostrerà, nel prosieguo della presente memoria, che la ### redatta dall'### presenta vizi, sia di forma che di sostanza, talmente gravi da non consentirne - al di là della mancata richiesta istruttoria di parte ricorrente, comunque assorbente - l'ammissione nel presente giudizio. 
Appare, pertanto, doveroso dare conto delle irregolarità contenute nella relazione peritale, irregolarità talmente gravi da inficiarne la validità. ### 30 ### tuttavia, premettere che, come rappresentato nella nota datata 8.01.2020 (doc. n.14), già nella perizia prodotta da controparte nel presente giudizio - e redatta, peraltro, in assenza di contraddittorio con i proprietari - il geom. aveva individuato le possibili cause, affermando (cfr. pag.10) che “E' convinzione dello scrivente, che le problematiche riscontrate, siano da imputarsi al naturale decorso del tempo unito ad una non puntuale manutenzione di alcuni elementi costituenti gli appartamenti . Nello specifico, le perdite d'acqua lamentate nei bagni, possono presumibilmente ricondursi, alla vetustà degli impianti idraulici , prevalentemente composti da elementi metallici parzialmente ossidati e da guarnizioni che non assicurano più la corretta tenuta. Inoltre, le lesioni delle resine che dovrebbero assicurare l'impermeabilizzazione dei vani doccia, cosi come la non perfetta sigillatura delle ceramiche nei bagni piastrellati, permettono alle acque di infiltrarsi negli interstizi dei laterizi, e alle stesse di raggiungere le pareti e i soffitti dei locali adiacenti, formando macchie e favorendo la formazione di colonie di muffe recidive. Gli infissi esterni in legno, ormai vetusti e deformati, non assicurano più la corretta chiusura ermetica, danno luogo a spifferi e a infiltrazioni durante le sempre più frequenti “bombe d'acqua”. È da considerare, inoltre, che tale problematica nel lungo periodo, comporterà un maggior aggravio di costi dovuti all'energia necessaria per scaldare e raffrescare i locali non correttamente sigillati”. 
Da quanto si apprendeva, dunque, dalla ### prodotta dal ricorrente, i danni lamentati deriverebbero da impianti e/o infissi vetusti e/o deformati, ovvero,comunque, da cause riconducibili al normale decorso del tempo. 
Allo stesso risultato è pervenuto nel suo elaborato peritale - nonostante le gravi irregolarità, di cui si darà conto in prosieguo - anche il CTU nominato nel predetto giudizio di ATP (R.G. n.16160/2020), elaborato comunque contestato, per la maggior parte, dagli odierni comparenti. 
Ed infatti, alle pagg.6 e seguenti dell'elaborato peritale depositato il ### Per_ nel giudizio R.G. n.16160/2020 (doc. n.18), il ###. ha affermato: ➢ “Quesito b) Le cause degli inconvenienti, e la verifica - dal punto di vista strettamente ### - dei singoli interventi e/o opere che hanno dato luogo a quanto lamentato dalle parti, con indicazione della parte che ha materialmente provveduto alla realizzazione delle opere o chiarisca se invece gli inconvenienti siano dovuti a scarsa manutenzione: Risposta del CTU al quesito b) Gli inconvenienti riscontrati sono tutti dovuti a vetustà dell'immobile ed alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria sullo stesso: ➢ Quesito c) Se dagli inconvenienti derivi o meno pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti; Risposta del CTU al quesito c) dagli inconvenienti non deriva un pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti ma lo stato delle finiture, come le riparazioni nei bagni con sostituzione di rivestimenti con ceramiche di colore diverso, maniglie di infissi mancanti, diffuse macchie di umidità e presenze di muffe, creano un danno di immagine alla gestione turistica degli appartamenti, che, immancabilmente, si trasforma in perdite economiche per la società di gestione che, difficilmente riuscirà ad ottenere recensioni positive dalla clientela, ….  ➢ Quesito d) ### sia il grado di incidenza e rilevanza dei medesimi sulla possibilità di fruizione e normale utilizzo del bene in considerazione della sua attuale destinazione; Risposta del CTU al quesito d): ### è comunque fruibile perché i danni non sono di entità tale da comportare la sua inagibilità ma certamente non lo sono in forma “normale” e la clientela, una volta rientrata nel paese di origine, difficilmente rilascerà una recensione positiva sui siti ove la struttura è pubblicizzata con grave nocumento per la gestione extralberghiera attualmente in essere”. 
Al di là, dunque, di discutibili (oltre che inammissibili, in quanto ultronee rispetto ai quesiti) digressioni del CTU in ordine alle recensioni che i clienti ### 32 “potrebbero fare” una volta rientrati nei paesi d'origine - digressioni puntualmente stigmatizzate e contestate dagli odierni comparenti nelle osservazioni critiche, esulando le stesse dal quesito formulato dal Giudice e dall'incarico conferito - resta il fatto che anche l'ausiliario nominato dal Giudice ha ritenuto l'intero immobile condotto in locazione dal sig. “comunque fruibile perché i danni non sono di entità tale da comportare la sua inagibilità”. 
Ebbene, gli odierni comparenti reiterano anche nel presente giudizio di merito le osservazioni critiche già rese alla ### peritale dell'### (cfr. note critiche trasmesse via pec al CTU in data ###, con allegate le osservazioni a firma del CTP ing. , che si versano agli atti, doc. n.20). 
Valga, in tal senso, evidenziare quanto segue. 
Con le sue osservazioni critiche, il CTP dei sigg.ri Ing. : ➢ con riferimento al quesito a) - con cui il Giudice chiedeva di verificare “la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata dalle parti e gli inconvenienti esposti in atti al riguardo, ossia la presenza di infiltrazioni, muffe e umidità nei locali condotti in locazione, avuto anche riguardo alle condizioni degli impianti idraulici; valuti le condizioni degli infissi e quelle del lastrico solare” - rilevava che tutto ciò che era stato osservato dal CTU in ogni appartamento era già esistente al momento della locazione degli immobili e che, al riguardo, nessuna osservazione era stata fatta dal conduttore (odierno ricorrente) che aveva preso in consegna gli immobili trovandoli “adatti all'usoconvenuto”; ➢ riguardo al quesito b) - con cui veniva chiesto di identificare “le cause degli inconvenienti, e la verifica - dal punto di vista strettamente ### - dei singoli interventi e/o opere che hanno dato luogo a quanto lamentato dalle parti, con indicazione della parte che ha materialmente provveduto alla realizzazione delle opere o chiarisca se invece gli inconvenienti siano dovuti a scarsa manutenzione” - il CTP evidenziava che l'### aveva attribuito alla vetustà dell'immobile la principale causa degli inconvenienti riscontrati. ### sottolineava, inoltre, ### 33 che, al momento del sopralluogo svolto dal ### erano trascorsi solo pochi mesi dalla stipula dei contratti di locazione, ragion per cui la “vetustà” osservata non poteva essere ricondotta ad una mancanza di manutenzione straordinaria, avvenuta in quei pochi mesi; ➢ con riferimento al quesito c) - avente ad oggetto la verifica “se dagli inconvenienti derivi o meno pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti” - l'Ing. evidenziava che, ad avviso del ### dagli inconvenienti riscontrati non derivava un pericolo di danno grave e prossimo, sottolineando di non reputare attinente al quesito peritale la risposta del CTU relativa alla possibilità di eventuali recensioni negative della clientela, atteso che dette recensioni non costituivano un danno grave e prossimo; ➢ in merito al quesito d) - con cui veniva chiesto “quale sia il grado di incidenza e rilevanza dei medesimi sulla possibilità di fruizione e normale utilizzo del bene in considerazione della sua attuale destinazione” - il CTP evidenziava che, secondo il ### l'immobile era (ed è) fruibile, rappresentando, a riprova di detta fruibilità, che gli appartamenti erano occupati durante le operazioni peritali. 
Ancora una volta, il CTP evidenziava la non attinenza al quesito peritale delle osservazioni del CTU relative alle eventuali recensioni negative della clientela, atteso che le sette non pregiudicavano in alcun modo il “normale utilizzo del bene”, considerato, inoltre, che il sig. era a conoscenza del fatto che gli immobili erano (e sono) ubicati all'interno di un palazzo storico ed aveva esplicitamente accettato lo stato dei luoghi senza fare osservazioni; ➢ in ordine al quesito e) - in cui si chiedeva al CTU di individuare “quali siano, in dettaglio, gli interventi da adottare per la loro eliminazione” - il CTP effettuava alcune osservazioni in merito ai lavori di manutenzione straordinaria individuati dal ### per i quali si rimanda a dette note critiche (cfr. doc. n.20), evidenziando che in più occasioni il CTU aveva indebitamente esteso a tutte le unità immobiliari condotte in locazione gli interventi manutentivi relativi a ### 34 ### danni riscontrati in una sola unità immobiliare, come ad es. (cfr. infra) a proposito degli impianti di condizionamento (che, peraltro, erano stati integralmente rifatti dai proprietari) e dei bagni; ➢ infine, con riferimento al quesito f) - in cui veniva chiesto di valutare “quale sia la spesa ed il tempo necessario per effettuare gli interventi stessi” - il ### cr iticava a lcune sc elte o perate da l ###, che , pu r a vendo preso come riferimento il tariffario della pubblicato nel ### della con### n. 412 del 2012, aveva applicato maggiorazioni non dovute (come ad es. quelle relative riparazioni straordinarie, mentre il ### le prevede per le riparazioni ordinarie, ovvero quelle applicate in ragione dell'ubicazione dell'immobile nel centro storico, puntualmente smentite dal ### ecc.). 
A tali critiche del CTP degli odierni comparenti, si aggiungevano le osservazioni del sottoscritto procuratore (doc. n.20), il quale evidenziava che: ➢ con riferimento al quesito sub c), il Giudice aveva chiesto al CTU di verificare se “dagli inconvenienti derivi o meno un pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti”, ragion per cui il CTU avrebbe dovuto limitare la propria risposta all'esistenza o meno di tali danni - per inciso, esclusi dal CTU - senza giungere ad ipotizzare la possibile esistenza di un “danno di immagine alla gestione turistica degli appartamenti che, immancabilmente, si trasforma in perdite economiche per la società di gestione che difficilmente riuscirà ad ottenere recensioni positive dalla clientela”, essendo, peraltro, tale affermazione assolutamente ipotetica, oltre che estranea rispetto al quesito posto dal Giudice. 
Peraltro, oltre che totalmente estranea al quesito, tale affermazione presupponeva il possesso di specifiche conoscenze di tipo aziendalistico/eonomico, contabile, di marketing, nonché nell'ambito del settore turistico/alberghiero, sicché la risposta ad un eventuale quesito in tal senso, come detto non formulato dal Giudice, avrebbe richiesto la nomina di un ulteriore #### 35 Infine, sempre con riferimento a tale affermazione, si evidenziava un ulteriore profilo di inammissibilità, atteso che le ipotetiche conseguenze dannose previste dal CTU sarebbero state riconducibili ad una “società di gestione” la quale non era parte del giudizio cautelare - oltre a non essere nemmeno parte del presente giudizio di merito - entrambi promossi dal sig. nei confronti dei sigg.ri e ➢ con riferimento al quesito sub d), che il CTU - dopo avere correttamente ritenuto che “l'immobile è comunque fruibile perché i danni non sono di entità tale da comportare la sua inagibilità” - avrebbe dovuto evitare di rendere considerazioni in ordine alle recensioni che la clientela avrebbe potuto rilasciare dopo il soggiorno, trattandosi, anche in questo caso, di argomentazioni ipotetiche, che esulavano dal quesito posto dal Giudice e che, in ogni caso, avrebbero richiesto specifiche conoscenze in siffatta materia. 
Infine, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta invalidità, occorre fare un cenno in ordine alle lamentate esalazioni che, a dire del ricorrente, proverrebbero dalla condotta che si allaccia con l'impianto fognario comunale. 
Intanto, deve precisarsi che nel quesito che ha dato luogo alla CTU non vi era nessun accenno specifico alla rete fognaria. 
Nonostante ciò, nella versione definitiva del suo elaborato peritale (cfr. pag.6 doc. n.18), il ###. - perpetrando una condotta non proprio rispondente al corretto espletamento dell'incarico conferitogli - ha affermato che “### atti esiste una videoispezione della rete fognaria che non è stato possibile scaricare telematicamente . Il sottoscritto CTU ne ha quindi richiesto un copia al Ricorrente affinché potesse visionarla e dare un parere circa la rete fognaria del fabbricato. Il personale dell' , gestore della rete previo specifico sopralluogo, ha comunque certificato che la rete comunale non ha problemi per cui la causa del cattivo funzionamento va verificata nella rete interna di scarico del fabbricato.  ### di ispezione mi è stato recapitato contemporaneamente alle ### 36 osservazioni ed ho quindi potuto verificare lo stato della fognatura ed inserire nella stima definitiva i lavori da effettuare e le lavorazioni per rendere efficiente lo scarico dei liquami”.  ###. quindi, ha stimato e quantificato nella sua ### - senza che vi fosse un quesito specifico sul punto - i danni asseritamente causati da una condotta fognaria che non ha mai ispezionato e verificato, basandosi su un video di ispezione da lui visionato solo in sede di osservazioni critiche alla bozza della sua ### e, peraltro, senza il contraddittorio con gli odierni comparenti. 
Sul punto, pur non essendovi alcuna necessità di ulteriore prova - dato che tale “anomalia” è riportata dallo stesso ### il quale sembra non rendersi conto della stessa - appare comunque opportuno ricordare che il CTP degli odierni comparenti, ### che ha partecipato alle operazioni di sopralluogo ( verbale del 14.07.2020, allegato 2 alla ### doc. n.19), ha affermato, prima del deposito dell'elaborato definitivo, che “Relativamente a quanto osservato sulla rete fognaria, si sottolinea che durante l'ispezione peritale non sono state svolte prove specifiche che abbiano evidenziato un cattivo funzionamento degli impianti degli appartamenti ”.  “Omissis(…)” ###.11 del contratto di locazione stipulato l'1.10.2019 (doc. n.8) - relativo all'immobile sito in #### n.15, contraddistinto dall'interno n.3, ma la stessa disposizione è inserita nell'art.10 degli altri contratti (doc. nn.2, 4 e 6 ) - recita testualmente: “Il conduttore dichiara di avere visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto con ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa”. 
Deve, altresì, rappresentarsi che l'art.12 di detti contratti di locazione prevedeva, espressamente, che “### assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile. Sono a carico del ### le riparazioni ### 37 di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua”. 
È del tutto evidente, quindi, che le cause degli asseriti danni - danni di cui, comunque, i sigg.ri hanno sempre contestato l'esistenza - avrebbero dovuto, per espressa disposizione contrattuale, essere rimosse, ove esistenti, dal ### mentre per quelle che, ove esistenti, fossero dipese dal “naturale decorso del tempo” (cfr. relazione del geom. ), nessuna responsabilità poteva essere addebitata ai proprietari, considerato che è intercorso un brevissimo lasso di tempo dalla instaurazione del rapporto locatizio e che, al momento della stipulazione dei singoli contratti di locazione, il ### ebbe comunque a dichiarare “di avere visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto con ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa” (art.11 del contratto di locazione stipulato l'1.10.2019, doc. n.8, ed art.10 dei contratti stipulati con la sig.ra e ceduti al sig. il ###, doc. n.2, 4 e 6 ). 
Peraltro, ad abundantiam e senza alcuna inversione dell'onere della prova, si evidenzia che gli odierni comparenti hanno effettuato importanti ed ingenti interventi manutentivi nelle unità immobiliari di loro proprietà. 
Più precisamente, come si evince dalla fatt. n.4/2012 del 16.07.2012 della ditta“ nel corso del 2012 il dr. ha effettuato nell'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, contraddistinta dall'interno n.3, lavori di: ➢ ristrutturazione del bagno, ➢ levigatura e lucidatura del parquet della camera da letto, ➢ predisposizione dell'impianto elettrico ➢ predisposizione dell'impianto di climatizzazione, ##### 38 ➢ pittura di porte, finestre, muri e soffitti dell'appartamento in questione. 
Dal consuntivo redatto il ### dalla ditta - nonché dalle fatture nn.35 e 36 del 15.07.2013, emesse dalla stessa ditta (cfr. doc. nn.22 e 23) - si evince che, nel corso del 2013, gli odierni comparenti hanno effettuato nell'unità immobiliare di loro proprietà, contraddistinta dall'interno n.4, lavori di: ➢ apertura e chiusura tracce per impianto elettrico, ➢ pitturazione di tutto l'appartamento, incluso porte, infissi e finestre, ➢ sostituzione del pluviale esterno all'unità n.4, ➢ fornitura e posa in opera di n.2 condizionatori 9000 BTU e di n.1 condizionatore 12000 BTU, oltre a riparazioni varie. 
Sempre nell'anno 2012, i sigg.ri - come si evince dalle fatture nn.6 e 7 del 12.11.2012 della ditta “ (cfr. doc. n.24) - i sigg.ri ha nno effettuato nell'unità immobiliare contraddistinta dall'interno n.2, lavori di: ➢ pavimentazione del bagno, ➢ maiolicatura della cucina, ➢ predisposizione dell'impianto elettrico ➢ predisposizione dell'impianto di climatizzazione, ➢ pittura di porte, finestre, muri e soffitti dell'appartamento in questione. 
Infine, con riferimento all'appartamento contraddistinti dall'interno n.1, come si evince dalle fatture nn.16 e 17 del 25.05.2017 della ditta “ , i sigg.ri hanno effettuato lavori di: ➢ fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione in relazione alla quale veniva rilasciata dalla ditta “ l a relativa dichiarazione di conformità dell'impianto. 
Tutto ciò a palese confutazione della infondata affermazione del ricorrente, circa un'asserita “esistenza di gravi omissioni nella manutenzione straordinaria ### 39 degli immobili condotti in locazione dal signor .  ### documentazione prodotta, emerge, invece, che - anteriormente all'inizio del rapporto locatizio con il ricorrente, avvenuto nel 2019 - gli odierni comparenti hanno effettuato, tra il 2012 ed il 2017, importanti interventi di manutenzione degli immobili di loro proprietà. 
Ma vi è di più. 
Nel settembre del 2020, quando già il sig. aveva instaurato il giudizio di ###.G. n.16160/2020, il ricorrente chiese ai sigg.ri di intervenire per il rifacimento del bagno dell'appartamento interno n.2. 
In tale occasione, con mail del 16.09.2020 (doc. n.27) la società “ - evidentemente, come detto in occasione dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. unica interessata alla vicenda - lamentava problemi nel bagno dell'appartamento interno n.2 ed allegava sia foto, sia, soprattutto, un preventivo di una ditta di sua fiducia, per un importo di €.2.300,00. 
I sigg.ri accettavano il preventivo presentato dalla società “ ”, inoltrando al sig. u na scrittura transattiva limitata ai lavori da eseguire, per l'importo di €.2.300,00, nell'unità immobiliare contraddistinta con l'interno n.2. 
A questo punto, il sig. con mail del 5.10.2020 (doc. n.28), dichiarava inaccettabile la transazione sottopostagli, e ciò del tutto inspiegabilmente, dato che la stessa era stata predisposta seguendo pedissequamente le indicazioni dello stesso sia con riferimento alla tipologia dei lavori da eseguire, sia con riferimento alla quantificazione degli importi da sborsare, sia con riferimento alla ripartizione degli stessi tra proprietà e conduttore. 
Non solo; con la mail del 5.10.2020, l'importo dei lavori da eseguire - stimato in €.2.300,00 dalla “ nella mail del 16.09.2020 - lievitava al punto da raddoppiarsi (€.4.150,00 + IVA).  “Omissis (…)” ### 40 3. SUL### DIRITTO DEL SIG. ### TEMPORANEA ### Nel ricorso introduttivo, il sig. afferma (cfr. pag.7) che “### esecuzione di riparazioni implica il diritto del conduttore a richiedere una riduzione temporanea del corrispettivo, salvo il risarcimento del danno per i pregiudizi arrecati all'attività commerciale in corso”. 
Ebbene, il sig. ha deciso - unilateralmente ed illegittimamente - di anticipare i tempi, dal momento che, stante la contestazione dei proprietari, non ha atteso il pronunciamento di ### in merito ad una eventuale diritto ad una riduzione del canone di locazione, ma ha deciso di autoridurselo. 
Il sig. afferma nel suo ricorso (cfr. pag.9) che “Nel caso di specie, pertanto, in via principale deve riconoscersi il diritto del conduttore ad ottenere una riduzione provvisoria del canone di locazione per effetto dell'utilizzo ridotto e comunque pregiudicato degli appartamenti , a fronte dell'omessa manutenzione straordinaria quantificata in € 58.592,54 a decorrere dal mese di marzo 2020 sino all'esecuzione dei lavori”. 
Tale affermazione è assolutamente contraria alla realtà dei fatti, dato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio a supporto del presunto (ed inesistente) “utilizzo ridotto e comunque pregiudicato degli appartamenti” . 
Anzi, senza alcuna inversione dell'onere della prova, interamente a carico di parte ricorrente, come è dimostrato per tabulas - come è stato anche affermato dal CTU del giudizio di ATP e come sarà provato per testi - nei locali concessi in locazione l'attività ricettiva turistico/alberghiera è proseguita senza alcuna interruzione.  ### il ricorrente, il mancato pagamento dei canoni sarebbe dipeso da asseriti vizi che avrebbero afflitto tutte le unità condotte in locazione. 
Come detto, tale affermazione è stata clamorosamente smentita dal ##### 41 del giudizio per ### il quale - nel proprio elaborato depositato il ### - ha affermato (cfr. pagg.6 e seguenti): ➢ “Quesito b) Le cause degli inconvenienti, e la verifica - dal punto di vista strettamente ### - dei singoli interventi e/o opere che hanno dato luogo a quanto lamentato dalle parti, con indicazione della parte che ha materialmente provveduto alla realizzazione delle opere o chiarisca se invece gli inconvenienti siano dovuti a scarsa manutenzione: Risposta del CTU al quesito b) Gli inconvenienti riscontrati sono tutti dovuti a vetustà dell'immobile ed alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria sullo stesso: ➢ Quesito c) Se dagli inconvenienti derivi o meno pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti; Risposta del CTU al quesito c) dagli inconvenienti non deriva un pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti ma lo stato delle finiture, come le riparazioni nei bagni con sostituzione di rivestimenti con ceramiche di colore diverso, maniglie di infissi mancanti, diffuse macchie di umidità e presenze di muffe, creano un danno di immagine alla gestione turistica degli appartamenti, che, immancabilmente, si trasforma in perdite economiche per la società di gestione che, difficilmente riuscirà ad ottenere recensioni positive dalla clientela, ….  ➢ Quesito d) ### sia il grado di incidenza e rilevanza dei medesimi sulla possibilità di fruizione e normale utilizzo del bene in considerazione della sua attuale destinazione; Risposta del CTU al quesito d): ### è comunque fruibile perché i danni non sono di entità tale da comportare la sua inagibilità ma certamente non lo sono in forma “normale” e la clientela, una volta rientrata nel paese di origine, difficilmente rilascerà una recensione positiva sui siti ove la struttura è pubblicizzata con grave nocumento per la gestione extralberghiera attualmente in essere”.  “Omissis (…)” ### 42 Con la proposizione del presente giudizio, il sig. vuole, in buona sostanza, che il Giudice ratifichi questo suo illegittimo comportamento, costituito da una unilaterale ed arbitraria autoriduzione del canone di locazione, giustificato da asseriti danni causati da mancanza di manutenzione straordinaria, danni che - seppure contestati dagli odierni comparenti - il sig. come argomentato in precedenza e dimostrato per tabulas, impedisce ai sigg.ri di riparare, opponendo ogni volta la necessità di dover eseguire tutti i lavori indicati nella CTU dell'### e di dover incassare somme vantate a titolo non solo di compenso del ### ma anche di spese legali del suo avvocato e, addirittura, del compenso del suo ### ben sapendo che i sigg.ri in assenza di un provvedimento giudiziario, non eseguiranno mai i lavori individuati in una CTU ampiamente contestata ed in relazione alla quale pende il presente giudizio.  “Omissis (…)” La proposta di riduzione del canone formulata dai sigg.ri con nota del 7.05.2020 (doc. n.17) doveva essere riscontrata dal conduttore - formalmente con una nota di accettazione o per facta concludentia con il pagamento del canone in misura ridotta - entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sua ricezione, avvenuta in data ###. 
Come detto, nessun riscontro è mai pervenuto dal sig. nel predetto termine concesso dagli odierni comparenti. 
Tant'è che - trascorsi quasi 2 mesi - in data ### i sigg.ri notificavano intimazione di sfratto per morosità (doc. n.40), avente ad oggetto, ovviamente, l'intera morosità costituita dal mancato pagamento, allora, dei canoni di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. 
È del tutto evidente, infatti, che, nel silenzio del sig. la proposta formulata dagli odierni comparenti il ### (doc. n.17) aveva perso ogni efficacia giuridica, a maggior ragione dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità. ### 43 In data ### - e, dunque, dopo la notificazione dello sfratto per morosità, avvenuta, come detto, il ### - il sig. effettuava il pagamento del 60% del canone di locazione, somma che i sigg.ri comunicavano di accettare in acconto sulla maggiore somma vantata, costituita dalla morosità dei predetti canoni di locazione. 
Analoghe considerazioni devono essere svolte anche con riferimento alla somma corrisposta dal sig. in relazione al canone di luglio, sempre pari al 60% del canone contrattualmente pattuito, somma che i sigg.ri hanno trattenuto, anch'essa, in acconto sul maggiore importo vantato. 
Risulta per tabulas, quindi, che: - il sig. ha omesso di corrispondere i canoni da marzo 2020 in poi; - il sig. ha omesso di riscontrare - nel termine di 10 giorni concesso - la proposta di riduzione formulata dai sigg.ri in data ###; - il sig. si è affrettato, tardivamente, a corrispondere il 60% del canone di locazione il ###, cioè dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità, avvenuta il ###. 
È del tutto evidente, quindi, la infondatezza dell'affermazione di controparte in merito all'esistenza di qualsivoglia accordo di riduzione del canone di locazione. 
Per tali ragioni, non sussistendo, per le ragioni anzidette, vizi che abbiano impedito al sig. di usufruire degli immobili condotti in locazione e non sussistendo alcun accordo avente ad oggetto la asserita riduzione del canone mensile, si chiede, sin da ora, che voglia il Giudice rigettare le domande formulate, essendo le stesse inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.  4. SUL### DIRITTO DEL SIG. #### Nel ricorso introduttivo, il sig. afferma che “### luce di quanto sopra, emerge per tabulas un danno in re ipsa all'immagine e all'avviamento ### 44 commerciale delle strutture recettive “ negli int. 1, 2 e 4 di ### n. 15. Da cui la riduzione della clientela e il calo dei ricavi, a prescindere dall'evento COVID”. 
Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal sig.   gli o dierni compa renti ec cepiscono, prel iminarmente, u n di fetto di legittimazione attiva. Ed infatti, come affermato dallo stesso sig. nel ricorso ex art.696 cpc (doc. n.7 di controparte), parte ricorrente - cessionario, dal 22.05.2019, dei contratti di locazione originariamente stipulati con la cedente sig.ra relativi alle unità immobiliari interni nn.1, 2 e 4 e conduttore, dall'1.10.2019, dell'unità immobiliare interno n.3 - hasublocato, in data ### (immobili ai civici 1, 2 e 4) e 1.10.2019 (immobile al civico n.3), gli immobili condotti in locazione a tale società “ (doc. nn.9, 10, 11 e 12 ). 
Ed è tale società che, a quanto si evince dai documenti prodotti da controparte (cfr. docc. nn.5 e 6 di controparte), esercita l'attività turistico/ricettizia nei locali di proprietà dei sigg.ri Di conseguenza, eventuali danni - la cui esistenza, comunque, si contesta - potrebbero essere chiesti solo dalla non certamente dal conduttore/sublocatore sig. 
Senza alcun recesso dalla superiore eccezione, nella quale si insiste, deve, in via subordinata, contestarsi comunque il fondamento sia in fatto che in diritto della domanda risarcitoria formulata, peraltro totalmente priva di supporto probatorio. 
Parte ricorrente, infatti, non ha prodotto alcun documento contabile che dimostri l'avvenuta contrazione dei ricavi legati alla asserita sussistenza di danni agli immobili. 
Il sig. si è limitato a produrre semplici “recensioni negative degli ospiti”, che - oltre a non poter trovare ingresso nel presente giudizio, in ragione del loro anonimato - non forniscono alcuna prova in merito alla sussistenza di un ### 45 eventuale danno. 
Ad analoghe conclusioni si giunge con riferimento alle affermazioni rese in assoluta libertà dal ### il quale - andando ben oltre il limite indicato nel quesito conferitogli - ha sciorinato competenze non richieste che, tra l'altro, esulavano dal quesito conferitogli. 
Al riguardo, ci si riporta a quanto affermato in precedenza nella presente memoria. 
Per tali ragioni, in ragione dell'eccepito difetto di legittimazione attiva del sig.  e, in ogni caso, in ragione della assoluta carenza probatoria, si chiede, sin da ora, che voglia il Giudice rigettare le domande formulate, essendo le stesse inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.  5. #### ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. afferma (che “La condotta avversaria è contra legem e il contratto ad uso transitorio deve ritenersi convertito ipso iure in un contratto 4+4 ad uso abitativo”. 
A sostegno di tale ardita argomentazione, il ricorrente afferma, addirittura, che il contratto di locazione ad uso transitorio relativo all'immobile con interno n.3 (doc. n.8), stipulato con il dr. sia stato “simulato”. 
Tali affermazioni sono assolutamente destituite di qualsiasi fondamento giuridico. 
Innanzi tutto, come già accaduto per le altre domande contenute nel presente ricorso, anche in questo caso l'affermazione di “simulazione” del contratto di locazione abitativa di natura transitoria dell'1.10.2019, registrato in data ### presso l' al numero 7222 - serie ### - codice identificativo (doc. n.8), è meramente labiale, non ### 46 essendo suffragata da alcun supporto probatorio. 
A tal riguardo, si rammenta che la Suprema Corte ha statuito che “Il conduttore che deduca la simulazione relativa del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo transitorio, stipulato nella vigenza della l. n. 392 del 1978, al fine di ottenere l'accertamento della destinazione abitativaordinaria e della conseguente nullità, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 cit., delle clausole relative al canone e alla durata, ha l'onere di dimostrare che il locatore fosse a conoscenza della effettiva destinazione dell'immobile locato …” (Cass. civ., III, 27.05.2010, n.12988). 
Analogamente, la giurisprudenza di merito è dell'avviso che “Il contratto di locazione per uso abitativo stipulato con la falsa indicazione della transitorietà, al fine di eludere la sanzione della nullità di clausole concernenti la durata e la misura del canone, integra gli estremi di una fattispecie simulatoria relativa che cela, sotto l'apparenza di una convenzione negoziale di locazione transitoria, una locazione abitativa ordinaria pattiziamente regolata in difformità del regime coattivo cosiddetto dell'equo canone. Il conduttore che invochi in giudizio l'applicazione del regime legale al rapporto così instaurato e l'automatica sostituzione delle clausole contrattuali nulle in base al meccanismo dell'art. 79 l.  n. 392 del 1978 ha l'onere di dimostrare l'esistenza della simulazione contrattuale, avvalendosi a tale fine della prova per testi e per presunzioni al di là dei limiti sanciti, per le parti, dall'art. 1417 c.c., attesa la illiceità del contratto simulato per contrasto con norme imperative” (### Milano, sez. XIII, 12.01.206, n.369). 
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare la sussistenza della simulazione. 
Inoltre, la richiesta di conversione del contratto de quo deve essere rigettata per il semplice fatto che, come dichiarato candidamente dallo stesso ricorrente, il sig.  n on utilizza l'immobile in questione per uso abitativo. ### 47 Ed infatti, detto immobile - in relazione al quale si chiede la conversione del contratto di locazione ad uso transitorio in un contratto ad uso abitativo 4+4 - risulta, come affermato dallo stesso sig. essere stato sublocato a tale società che vi esercita un'attività di impresa. 
Anche per tale ragione, oltre che in considerazione del fatto che il contratto di cui si chiede il rinnovo è scaduto - ragion per cui pende, dinanzi ### un giudizio di convalida di sfratto per finita locazione (doc. n.42), R.G.  n.55534/2021 con udienza fissata per il giorno 12.10.2021 - si chiede, sin da ora, che voglia il Giudice rigettare le domande formulate, essendo le stesse inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.” “Omissis (…)” Le parti processuali nei termini di legge hanno depositato note autorizzate riportandosi alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. 
Segnatamente in esse hanno affermato: “…In ossequio al provvedimento di ###mo Giudice del 15.01.2024, si rassegnano le seguenti considerazioni, ricostruendo la cronologia degli eventi: 1. all'udienza del 7.11.2022, entrambe le parti del presente giudizio insistevano per l'ammissione delle rispettive richieste istruttorie, opponendosi a quelle articolate da controparte: la causa veniva posta in riserva (doc. n.1 ); 2. in data ###, le parti definivano transattivamente le questioni tra loro intercorse, concordando di abbandonare - mediante non comparizione alle successive udienze - tutti i giudizi in essere, tra cui il presente; 3. in data ###, la Cancelleria di ###mo Giudice inviava una comunicazione pec (doc. n.2) - senza alcun provvedimento allegato - con la seguente dizione: “### 11/12/2023 00:00 ### in presenza”; 4. in virtù dell'accordo transattivo intercorso, entrambe le parti (cfr. verbale di ### 48 udienza, doc. n.3) non comparivano all'udienza dell'11.12.2023, nel corso della quale ### nonostante tale mancata comparizione, trattava la causa, ricevendo il giuramento prestato dal ### assegnando i termini per l'espletamento dell'incarico e rinviando all'udienza dell'8.05.2024; 5. con pec del 14.12.2023 (doc. n.4) il CTU si affrettava a trasmettere allo scrivente procuratore “copia di cortesia delle ### elettroniche emesse a carico dei suoi assistiti e per la quota di loro competenza dell'acconto di CTU del procedimento indicato in oggetto, affinchè possano procedere ai relativi pagamenti”; 6. a questo punto, con pec del 27.12.2023 (doc. n.5) - inviata anche all'Avv.  #### di fiducia del ricorrente sig. - lo scrivente procuratore rappresentava al CTU quanto segue: “### Ing.  con riferimento al verbale dell'udienza dell'11.12.2023 del giudizio in oggetto (trasmessomi, via pec, dalla ### ed alle disposizioni in esso contenute e dettate dal ### in ordine ad attività a Lei conferite, Le comunico che da alcuni mesi - come Le confermerà anche l'Avv. #### di fiducia del ricorrente sig. cui la presente è altresì indirizzata - le parti hanno definitivamente transatto tutte le controversie tra di loro pendenti, con conseguente rinuncia a tutti i giudizi pendenti, tra cui quello in oggetto. E ciò è talmente vero che, all'ultima udienza dell'11.12.2023, nessuna delle parti è comparsa. Purtroppo, nonostante l'assenza di tutte le parti del giudizio, il ### - in palese violazione dell'art.309 e dell'art.181 c.p.c., ivi richiamato - ha ritenuto di poter trattare la controversia, invece di "fissare un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazioni alle parti costituite" (art.181 cit., richiamato dall'art.309 c.p.c.). 
Pertanto, con la presente i sigg.ri La invitano e diffidano formalmente - confidando che analogo invito e diffida Le sarà rivolto dalla parte ricorrente, sig. - ad astenersi dall'eseguire qualsiasi attività e/o ### 49 iniziativa, precisando che, in difetto, non si riterranno tenuti a dover corrispondere alcunché per l'esecuzione di attività peritali che non dovevano e non potevano essere disposte dal ### stante il preciso disposto codicistico. Certo della Sua condivisione - stante il chiaro tenore delle norme del codice di rito sopra citate - di quanto testè rappresentato, porgo ### saluti.  ; 7. con pec anch'essa del 27.12.2023 (doc. n.6), l'Avv. ### si associava al superiore invito formulato al ### affermando quanto segue: “Egregi tutti, mi associo integralmente alle considerazioni del ### di cui sottoscrivo il contenuto. Invito pertanto l'ing. a prendere atto della definizione stragiudiziale del contenzioso e della necessaria applicazione della normativa processuale cogente prevista ai sensi dellart. 309 e 181 c.p.c. Sarà mia cura evidenziare per le vie brevi al ###ssa ### quanto sopra, non avendo potuto ancora incontrarla de visu in udienza. Cordialità. Avv.  ### Barbaro”; 8. purtroppo il CTU - invece di presentare, ad es., una istanza a ###mo ### per chiedere indicazioni sul da farsi, stante quanto rappresentato da entrambe le parti - con pec del 28.12.2023 (doc. n.7) riteneva di dover fornire una sua interpretazione delle vigenti disposizioni del codice di rito, affermando che “all'udienza del 11/12/2023 nessuno era obbligato ad intervenire visto che era fissato l'orario delle 00.00 e che pertanto non sono applicabili gli art. 309 e 181 c.p.c.” e che avrebbe effettuato lo stesso le operazioni peritali; 9. il CTU depositava, quindi, nel presente giudizio il verbale del sopralluogo effettuato il ### - in cui dava atto di non avere potuto svolgere le operazioni peritali, stante l'assenza di entrambe le parti che gli era stata preannunciata - e, addirittura, una istanza con cui chiedeva la liquidazione dei compensi per l'attività svolta; 10. in data ###, entrambe le parti in causa depositavano una istanza ### 50 congiunta con le seguenti richieste: “dichiarano, a mezzo degli odierni procuratori, in virtù dei poteri loro conferiti con le rispettive procure, la intervenuta cessazione della materia del contendere e chiedono che ###mo ### - previa revoca dell'ordinanza dell'11.12.2023 - voglia dichiarare estinto il presente procedimento R.G. n.8764/2021, con integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite. 
In ogni caso, ad abundantiam, tutte le parti del presente giudizio dichiarano - sempre a mezzo degli odierni procuratori, in virtù dei poteri loro conferiti con le rispettive procure - di voler rinunciare ex art.306 c.p.c. agli atti del giudizio, formulando, reciprocamente, accettazione delle rispettive rinunce e dichiarando di avere, separatamente, regolato tra loro le spese di lite, con conseguente richiesta di estinzione del presente giudizio, sempre previa revoca dell'ordinanza dell'11.12.2023 ”. 
A tale istanza, seguiva la predetta ordinanza del 15.01.2024. 
Tutto ciò esposto, ritenuto che, in ragione della mancata comparizione di entrambe le parti, l'udienza dell'11.12.2023 non doveva essere tenuta, dal momento che avrebbe dovuto disporsi un rinvio ex art.309 c.p.c., per giungere, alla successiva udienza, alla cancellazione della causa dal ruolo; - ritenuto che, in ogni caso, le parti - avendo definito transattivamente le reciproche pretese - hanno formalmente rinunciato al presente giudizio ai sensi dell'art.306 c.p.c., con separata regolazione delle spese di lite, giusta istanza congiunta depositata il ###; - ritenuto che, come si evince dalle pec prodotte, entrambe le parti avevano tempestivamente - prima della data di inizio delle operazioni peritali - invitato il CTU a non svolgere alcuna attività, stante l'avvenuta transazione occorsa tra le parti; - ritenuto che il ### nonostante tale invito congiunto, invece di rappresentare il tutto a ###mo ### ha preferito recarsi ugualmente sui luoghi, tentando un sopralluogo che, ovviamente, non ha avuto alcun esito; - ritenuto, infine, che, nonostante il predetto invito congiunto, il CTU ha addirittura presentato una istanza di liquidazione per il compenso a suo dire dovutogli per un'attività inesistente e che, in ogni caso, non avrebbe dovuto svolgere stante l'invito congiunto delle parti, tutto ciò esposto e ritenuto, i sigg.ri e come sopra rappresentati e domiciliati, chiedono che ### - preliminarmente, per le ragioni suesposte, revocare l'ordinanza dell'11.12.2023, stante la mancata comparizione delle parti in causa alla medesima udienza e disporre un rinvio della stessa ex artt.309 e 181 c.p.c.; - in subordine, sempre previa revoca dell'ordinanza dell'11.12.2023 e dell'ordinanza di nomina del CTU comunicata il ###, dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere ovvero la estinzione del presente giudizio R.G. n.8764/2021 ex art.306 e ss c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite, regolate dalle parti separatamente, stante la rinuncia agli atti del giudizio, formulata reciprocamente ed altrettanto reciprocamente accettata dalle parti in causa>>. 
All'udienza di discussione del 31.01.2024 il ### adito ha trattenuto la causa riservando la decisione. 
III. ### atti di causa appare che il deposito e la comunicazione dell'ordinanza di conferimento dell'incarico non siano pervenute nella sfera di conoscenza delle parti ma solo del c.t.u. presente in aula che si riservava di accettare l'incarico separatamente; vista l'istanza congiunta di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. e ritenuta la stessa accoglibile previa formalizzazione ad una nuova udienza di discussione; ribadito che in presenza di congiunta istanza delle parti di intervenuta ### 52 cessazione della materia del contendere/ovvero estinzione del giudizio per rinunzia/accettazione agli atti, il c.t.u. avrebbe dovuto soprassedere dall'incarico, ponendo immediatamente apposito quesito al ### da decidersi nel contraddittorio; verificate le pec trasmesse e ricevute al c.t.u. depositate; valutata nel contraddittorio la nullità della consulenza tecnica espletata; rilevato che le parti, a mezzo di procuratore speciale, hanno rispettivamente proposto rinuncia/accettazione agli atti del presente giudizio. 
I procuratori delle parti, pertanto, invitati ad interloquire sul punto, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del processo, recedendo da ogni altra questione pregiudiziale e di merito, intercorsa tra essi. 
Essendo la rinunzia e l'accettazione regolari non resta che pronunciare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.. 
Siffatta pronuncia va resa con sentenza (v. sul punto, ### di Torino, ####, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Civ. n. 21707/2006; Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. n. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al ### in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del ### istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello; il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello o col ricorso per cassazione (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust.  Mass. 2007, 3; Cass. Civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust.  Mass. 2006, 4; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust.  Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in ### civ. Mass.  2002, 1829); “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in ### civ. Mass. 2006, 10). 
IV. In merito al governo delle spese processuali va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” . “ La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”. 
In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). ###. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc.  civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art.  306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, ###, sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v.  espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006). 
Nella fattispecie de qua agitur, nondimeno, le parti hanno raggiunto un accordo anche sulle spese legali di cui hanno domandato l'integrale compensazione giudiziale. Per l'effetto e per espressa richiesta delle parti il decreto ingiuntivo opposto va revocato. 
V. La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della ### parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del e Circolare del 9/5/2001, 45 dell' in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. ‘86; ### delle ##### e ### ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; ### ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali) ### di ### sezione sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara la nullità della consulenza tecnica e, per l'effetto, non luogo a provvedere sulle spese; 2) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.; 3) dichiara, stante l'accordo raggiunto, l'integrale compensazione delle spese di lite.  ### giorni 60 ### 56 Così deciso in ### lì 31/1/2024 ### dott.ssa ### Febbraro

causa n. 8764/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 599/2025 del 20-07-2025

... tipologie costruttive, sia estese in senso verticale, sia costituite da corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come appunto quelle res che sono esemplificativamente elencate nell'art. 1117 c.c., con la riserva "se il contrario non risulta dal titolo". E' dunque agevole ipotizzare come possano esservi, nell'ambito dell'edificio condominiale, delle parti comuni, quali, ad esempio, il tetto (come nella specie), o l'area di sedime, o i muri maestri, o le scale, o l'ascensore, o il cortile, che risultino destinati al servizio o al godimento di una parte soltanto del fabbricato”. 5.2 - Ed è quello che, a giudizio di questa Corte, sussiste nel caso in esame, nel quale, come visto, nel contesto di una c.d. casa di ringhiera, i ballatoi risultano avere esclusiva destinazione di accesso ad alcuni appartamenti, senza che altri condomini possano percorrerli perché non conducono a parti condominiali, pur non integrando una proprietà privata, perché caratterizza la facciata e dà copertura al ballatoio sottostante. Né, in contrario potrebbe valorizzarsi la c.d. concezione unitaria dell'edificio (leggi tutto)...

testo integrale

Corte di Appello di Messina REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, ### civile, in persona di dott.ssa ### dott. ### rel.  dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 28/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art.  127 ter c.p.c. del 14 febbraio 2025 e decisa alla scadenza dei termini ex art.  190 c.p.c, vertente TRA ###, nato a ### il ### c.f. #### nata a ### il ### c.f. ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### per procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo avvocato del 16 febbraio 2024; appellanti contro ### is. 26/C n. 373, (c.f. ###), in persona dell'amministratore pro-tempore ###ra ### domiciliat ####### 21, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### per procura in atti appellato ### appello avverso sentenza del Tribunale di ### del 24 novembre 2022 n. 2001 - “altri rapporti condominiali”. 
Motivi della decisione 1. Con citazione del 13 maggio 2021, i signori ### e ### odierni appellanti, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### il ### is. 26/C n. 373, premettendo: di essere comproprietari di un immobile sito al terzo piano del ### convenuto; che, durante i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, avevano rilevato delle infiltrazioni di umidità che provenivano dal ballatoio dal quale si accede alle singole abitazioni, trattandosi di c.d. case a ringhiera e, specificamente, dalla parte inferiore ###, con conseguenti danni cagionati all'appartamento sottostante della condomina ### che il ### con delibera all'unanimità del 25 maggio 2007, aveva deciso di procedere alla manutenzione del ballatoio; che tuttavia l'amministratore di condominio aveva ritenuto che la competenza non fosse condominiale ma privata, non rientrando il ballatoio tra i beni comuni elencati all'art. 1117 c.c.; che essi, perdurando la situazione, con lettera del 10 maggio 2013, pur non riconoscendo la natura privata del ballatoio, avevano comunicato all'amministratore di aver provveduto a proprie spese al rifacimento del tratto di ballatoio e a riparare i danni causati al sottostante appartamento dalle infiltrazioni d'umidità; che infine essi avevano promosso in data 28 aprile 2020 procedimento per ### tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., chiedendo di “accertare lo stato attuale della struttura del sottoballatoio; valutare la datazione delle infiltrazioni attraverso un prelievo di campioni dei ferri corrosi del sottoballatoio; accertare e determinare le cause del cedimento dello stesso, le opere a farsi e l'entità dei danni consistenti nella spesa per il suo consolidamento e la riduzione in pristino; determinare le responsabilità dell'amministratore in relazione alle infiltrazioni negli appartamenti posti al secondo piano di proprietà di ### e ### Maria”; Tutto ciò premesso, in esito alla relazione di c.t.u., hanno promosso l'azione giudiziaria in esame, chiedendo di 1. “Condannare il condominio di ### S. ### is. 26/C in persona del suo legale amministratore al ripristino del sottoballatoio ### B, così come previsto dalla consulenza tecnica dell'### Velini redatta nel procedimento ATP n.r.g. 1531/2020; 2. Ritenere e dichiarare la responsabilità del ### in persona del suo amministratore p.t. per violazione degli obblighi previsti dagli artt. 1130 1,2,e 4 c.c. nonchè per violazione dell'obbligo di custodia e di manutenzione di beni comuni, ai sensi dell'articolo 2051 c.c.; 3. Conseguentemente condannare il ### in persona del suo amministratore p.t. al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 3.753,44, oltre la quota parte relativa al rifacimento del sottoballatoio, e di € 5.000,00 per danno non patrimoniale e/o in quella maggiore o minore che verrà provata nel corso del giudizio e/o nella misura che l'
Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 12844 c.c. e rivalutazione come per legge”.  2. Instaurato il giudizio, nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di ### con sentenza del 24 novembre 2022 n. 2001 ha rigettato le domande di parte attrice, con contestuale condanna alle spese, sulla base della considerazione secondo cui, rifacendosi ai rilievi del CTU ing. Velini, il ballatoio in questione (che aveva vari cancelletti di chiusura e che serviva solo tre appartamenti, tra cui quyello degli attori) rientrasse nel concetto di condominio parziale. 
Pertanto, a detta del giudice adìto, la questione andava risolta ai sensi dell'art.  1123, co. 3, c.c., ricorrendo il presupposto della cosa “destinata a servire una parte dell'intero fabbricato”, sicché “le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”), derivandone il rigetto delle domande.  3. Avverso la sentenza, hanno proposto appello gli attori soccombenti, per i seguenti motivi.  4. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale, a fronte di una domanda sulla responsabilità dell'amministratore di ### e sulla condanna al ripristino del ballatoio, “alterato petitum e causa petendi, pronunciandosi in merito a un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda”. 
Quindi, secondo gli appellanti, “la sentenza è errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la controversia del giudizio riguardava la ripartizione tra i condomini dei costi da sostenere per l'esecuzione dei lavori di ripristino del sottoballatoio e ciò contrariamente alle domande dell'atto introduttivo”.  4.1 - Il motivo di gravame è infondato.  4.1 - E' opportuno premettere in punto di fatto la descrizione del bene oggetto di causa, secondo quanto risulta dalla c.t.u. espletata. 
All'appartamento dei signori ### - ### (ed a quelli di altri due condomini, ### e ### si accede tramite un ballatoio del vano scala che è chiuso all'inizio da un portoncino in ferro e vetro dotato di citofono servente i tre appartamenti che si affacciano sul ballatoio stesso. 
Inoltre, per accedere all'appartamento dei signori ### occorre superare, oltre al suddetto portoncino, un ulteriore cancello posto tra gli appartamenti ### e ### Subito dopo l'ingresso all'appartamento dei signori ### è presente un ulteriore cancelletto che separa la parte di ballatoio sul quale affacciano il w.c. e la cucina dello stesso appartamento dalla restante parte di ballatoio. 
Questa la situazione di fatto rappresentata anche dalle foto allegate alla consulenza tecnica.   4.2 - Passando ad esaminare gli atti di provenienza, sia in quello in notar ### dell'11 luglio 2006, rep. n. 88509 - racc. n. 17990 (con cui i signori ### hanno acquistato l'immobile in questione) sia in quello in notar ### del 15 gennaio 1970, rep. n. ### - racc.  5802 (con cui il dante causa degli appellanti ha acquistato dall'I.A.C.P.  l'appartamento), il confine est è indicato quale cortile anziché il ballatoio. In tale ultimo atto, il bene è individuato mediante la piantina planimetrica che, firmata dalle parti contraenti, non è inserito il ballatoio. 
Invece, nella planimetria catastale agli atti dell'### del ### depositata in data 25 luglio 2019, n. prot. ### per diversa distribuzione degli spazi interni, è inserito il ballatoio, ma per il ballatoio non è indicata una superficie delimitata da tutti i lati. In essa, osserva il c.t.u., “la differenza tra la superficie catastale totale e quella escluse le aree scoperte è di 1 mq. Da tale dato si desume che, considerando che la superficie delle aree scoperte è computata al 30% e che il balcone prospettante sul viale S. ### ha una superficie di circa 3 mq, si desume che l'unica area esterna dell'immobile riportata nella planimetria catastale attuale è quella del balcone prospettante sul viale ###”. 
Non sembra, quindi, che ricorra nei titoli di provenienza una deroga convenzionale al principio generale di presunzione di condominialità ex art.  1117 c.c., presunzione che può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3852).  4.2 - Ciò premesso, a giudizio della Corte non sussiste la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il Tribunale, sulla base delle acquisizioni e delle emergenze probatorie, ha legittimamente qualificato il bene oggetto di controversia come comune (con le precisazioni che verranno fatte di qui a poco), quale presupposto ex lege della domanda risarcitoria e condannatoria proposta, senza introdurre questioni o domande nuove o non collegate a quelle formulate espressamente dagli attori: va al riguardo ricordato che l'azione in esame si fonda sul presupposto dell'obbligo del ### nella persona dell'amministratore p.t., di provvedere ai beni in questione, nel caso di specie del ballatoio e del sottoballatoio, in ragione della prospettata natura condominiale degli stessi. Sicché la valutazione preliminare della natura del bene era essenziale e pienamente rientrante nei poteri/doveri qualificatori del Tribunale.  5. Con il secondo motivo di appello gli appellanti assumono l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato le domande attoree per essere queste rivolte al ### nella sua interezza e non ai condomini facenti parte del condominio parziale in merito al ballatoio. Essi assumono che “il giudice di primo grado parte da un principio giuridico corretto per arrivare ad una conclusione errata. Il principio giuridico corretto è questo: il ballatoio deve essere ricompreso tra le parti comuni di un edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., la conclusione errata è invece l'affermazione del difetto di legittimazione processuale del condominio per l'esistenza ex lege di un condominio parziale”. 
Quindi, la doglianza è duplice: a) da un lato si contesta l'esistenza di un condominio parziale, perché (in estrema sintesi), non sussiste alcuna autonomia del ballatoio, sia da un punto di vista estetico (in quanto parte integrante della facciata) sia da un punto di vista funzionale (il pianerottolo-ballatoio funge sia da passaggio per arrivare agli appartamenti, sia da copertura ai proprietari degli appartamenti sottostanti; b) dall'altro (e tale profilo intercetta anche il terzo motivo di appello) si assume che, “anche a voler affermare l'ipotesi di una costituzione di un condominio parziale, la sentenza è errata nella parte rigetta la domanda nella supposizione che le domande vadano svolte nei del gruppo dei condomini che trae utilità dal ballatoio stesso, anziché nei confronti del condominio e dell'amministratore dello stesso”.  5.1 - In ordine al primo punto, a giudizio della Corte il motivo di censura è infondato. 
Infatti, dalla summenzionata descrizione del bene in questione da parte del c.t.u. ing. Velini risulta integrata la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, co. 3, c.c., è automaticamente configurabile ex lege tutte le volte in cui - come emerge nella fattispecie in esame - un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene (Cass. 16 gennaio 2020, n. 791). Afferma la Suprema Corte che “il nesso di condominialità, presupposto dalla regola di attribuzione di cui all'art. 1117 c.c., è ravvisabile in svariate tipologie costruttive, sia estese in senso verticale, sia costituite da corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come appunto quelle res che sono esemplificativamente elencate nell'art. 1117 c.c., con la riserva "se il contrario non risulta dal titolo". E' dunque agevole ipotizzare come possano esservi, nell'ambito dell'edificio condominiale, delle parti comuni, quali, ad esempio, il tetto (come nella specie), o l'area di sedime, o i muri maestri, o le scale, o l'ascensore, o il cortile, che risultino destinati al servizio o al godimento di una parte soltanto del fabbricato”.  5.2 - Ed è quello che, a giudizio di questa Corte, sussiste nel caso in esame, nel quale, come visto, nel contesto di una c.d. casa di ringhiera, i ballatoi risultano avere esclusiva destinazione di accesso ad alcuni appartamenti, senza che altri condomini possano percorrerli perché non conducono a parti condominiali, pur non integrando una proprietà privata, perché caratterizza la facciata e dà copertura al ballatoio sottostante. 
Né, in contrario potrebbe valorizzarsi la c.d. concezione unitaria dell'edificio condominiale e la considerazione del condominio come gruppo unificato: configurazioni - come condivisibilmente affermato da Cass. 27 settembre 1994, n. 7885 - “positivamente insostenibili. In verità, le norme dettate in materia di condominio non contemplano l'edificio come tutto unico e le parti comuni quale insieme aggregato dalla funzione unitaria, bensì considerano come beni i piani o le porzioni di piano in proprietà propria e, ad un tempo, le cose, i servizi e gli impianti condominio. Le norme dettate in materia di condominio disciplinano le parti comuni separatamente in ragione del collegamento strumentale tra le singole cose, i servizi e gli impianti e determinate unità abitative; più precisamente, regolano la relazione di accessorio a principale, che intercorre tra le cose, i servizi e gli impianti comuni e i singoli piani e le porzioni di piano”. 
Ne consegue che “(…) in ragione delle diverse forme architettoniche degli edifici, la relazione di accessorietà si articola in modo difforme, posto che il collegamento strumentale non intercorre in ogni caso ed alla stessa maniera tra tutte le parti di uso comune ed ogni piano o porzione di piano”.  5.3 - In conclusione, sulla base della situazione fattuale e del superiore inquadramento giuridico, il motivo di gravame va rigettato, avendo correttamente il Tribunale ritenuto trattarsi di condominio parziale.  6. Tuttavia, passando all'esame dell'ulteriore doglianza prima indicata e del correlato terzo motivo, gli appellanti assumono che “anche a voler affermare l'ipotesi di una costituzione di un condominio parziale, la sentenza è errata nella parte rigetta la domanda nella supposizione che le domande vadano svolte nei del gruppo dei condomini che trae utilità dal ballatoio stesso, anziché nei confronti del condominio e dell'amministratore dello stesso”. In sostanza, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia di fatto ritenuto che la domanda sarebbe dovuta essere rivolta al “### parziale” che, invece, non ha una propria autonomia, non potendo essere un soggetto giuridico che si affianca o si contrappone al ### generale.  6.1 - Ritiene la Corte che la doglianza sia fondata. 
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2363) il condominio parziale è privo di legittimazione processuale, pur se da esso derivano implicazioni inerenti la gestione e l'imputazione delle spese, in particolare non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che della delibera formano oggetto (in motivazione, Cass. n. 7885/1994). 6.2 - Ne consegue che correttamente gli appellanti/attori hanno agito contro il ### generale, che, sulla base delle chiarissime emergenze peritali, avrebbe dovuto essere condannato a ripristinare il ballatoio, derivandone solo un diverso criterio di suddivisione delle spese solo tra i titolari del condominio parziale, e cioè tra i proprietari dei tre immobili ricadenti all'interno del ballatoio, per come individuati dal ### tra cui anche gli appellanti, ed eventualmente i proprietari sottostanti al ballatoio Il motivo di gravame è pertanto fondato nella parte in cui ha rilevato che, a prescindere dalla qualificazione del bene come comune o come condominio parziale, è il ### (e, quindi, per esso l'amministratore pro tempore) a dovere stare in giudizio, con la relativa condanna dello stesso al ripristino del ballatoio, limitando tuttavia la suddivisione delle spese ai soli proprietari degli immobili interessati dalla struttura del ballatoio, anche eventualmente come beneficiari della copertura.  6.3 - Ne consegue che, affermata la legittimazione passiva del convenuto nella qualità, la ricaduta monetaria dei danni riguarda i condomini membri del condominio parziale, per come individuati dal ### 6.4 - In ordine, poi, al quantum, gli attori hanno chiesto innanzitutto il rimborso delle spese per euro 3.753,44 sostenute per il giudizio di ATP fattura legale di parte ricorrente, onorario c.t.u. ing. Velini, oltre accessori, e onoraio c.t.p. ing. Ferrari): trattasi di somme non contestate, che vanno rimborsate agli attori/appellanti, può accogliersi la domanda di condanna del condominio 6.5 - Per ciò che concerne il danno subìto di natura patrimoniale, in difetto di prova di esborsi documentati per la riparazione del tratto di sottobalcone in questione, può accogliersi la domanda di condanna del ### al ripristino e ristrutturazione del sottoballatoio oggetto di causa, ove non già eseguito, con l'obbligo di ripartire le relative spese tra i condomini membri del condominio parziale, per come individuati prima.  7. Da ultimo, l'appello relativo al contestato rigetto della domanda di risarcimento danno non patrimoniale per euro 5.000,00 va rigettato, trattandosi di richiesta del tutto generica, essendosi gli appellanti limitati ad allegare, in maniera chiaramente insufficiente, “un mal di vivere degli appellanti all'interno del Condominio”. Sicché bene ha fatto il Tribunale a disattendere la richiesta risarcitoria.  8. In considerazione dell'esito del giudizio, con parziale accoglimento dell'appello, e delle questioni in diritto esaminate, ricorrono i presupposti di soccombenza per compensare per un terzo le spese di lite (v. Cass. 15 maggio 2023, n. 13212), ponendo il residuo a carico dell'appellato, da liquidare come segue: a) per il primo grado, euro 3.500,00 per compensi (fase di studio: euro 600,00, fase introduttiva, 500,00, fase di trattazione, 1.200,00, fase decisoria, 1.200,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022; a) per il secondo grado, euro 3.850,00 per compensi (fase di studio: euro 800,00, fase introduttiva, 650,00, fase di trattazione, 1.200,00, fase decisoria, 1.400,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022; P.Q.M.  La Corte di appello di #### sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 28/2023 R.G. sull'appello proposto da ### e ### contro ### is. 26/C n. 373 avverso la sentenza del Tribunale di ### del 24 novembre 2022 2001: 1. Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il ### alla rimessione in pristino del sottoballatoio ### B (ove non già effettuato), con l'obbligo di ripartire le relative spese tra i condomini membri del condominio parziale, per come individuati in parte motiva; 2. Rigetta l'appello nel resto; 3. compensa per un terzo le spese di lite, condannando l'appellato a pagare agli appellanti In solido il residuo, liquidato per il primo grado in euro 3.500,00 per compensi e per il secondo grado in euro 3.850,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 10 luglio 2025.   Il consigliere est.  (dott. #### (dott.ssa ###

causa n. 28/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Minutoli, Vincenza Randazzo

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 1327/2019 del 07-05-2019

... pertanto dovute dalla convenuta e il loro pagamento non costituisce un indebito. ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 1.2. Diversa considerazione merita la variante relativa alla realizzazione del tetto in legno lamellare, anziché in laterocemento: il CTU ha evidenziato come tale variante non fosse necessaria e abbia comportato una differenza di prezzo pari a € 2.500,00. Sul punto sono stati escussi i due testimoni ### e ### entrambi collaboratori della ### D ### all'epoca della realizzazione delle opere: il primo ha dichiarato di essere stato autorizzato verbalmente alla realizzazione del tetto in legno lamellare sia dalla committente ### (alla quale era stato sottoposto un preventivo) sia dal ### dei ### il secondo ha dichiarato di essere stato incaricato di eseguire il lavoro verbalmente, precisando che l'ordine gli era stato dato dal #### e che la committente era presente alla realizzazione del tetto e non aveva mosso contestazioni. Le testimonianze in questione, tuttavia, devono essere dichiarate d'ufficio inammissibili ex art. 2725, II comma, c.c., in quanto tese a dimostrare il perfezionamento di un accordo in relazione al quale le parti hanno previsto il requisito della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRESCIA ### nella persona del giudice monocratico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13718/2015 del ruolo generale ### e promossa ### D ### in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ### con il patrocinio dell'avv. ### del ### di ##### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### del ### di #### Con la chiamata in causa di #### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### del ### di ### Causa trattenuta in decisione all'udienza del 07 febbraio 2019 sulle conclusioni di cui al verbale. 
Registrato il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 ### atto di citazione ritualmente notificato, la società ### D ### conveniva in giudizio ### chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 62.043,81 di cui alla fattura n. 211 del 31.12.2013. 
A sostegno della propria domanda, la società attrice deduceva di aver eseguito una serie di opere edili di ampliamento di un fabbricato residenziale con realizzazione di una nuova unità abitativa, commissionate dalla convenuta e oggetto dei contratti di appalto del 06.04.2012 e del 15.10.2012, oltre che dell'accordo scritto del 22.03.2013. Esponeva i corrispettivi ad essa spettanti per le opere realizzate, come risultanti dai computi metrici e dalle fatture, lamentando il mancato pagamento del saldo finale di cui alla fattura n. 211/2013 e affermando pertanto di vantare un credito per il relativo importo nei confronti di ### La convenuta ### si costituiva in giudizio, dichiarando di voler chiamare in causa il terzo #### Con la comparsa di costituzione e risposta la convenuta chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande formulate da parte attrice nel proprio atto introduttivo, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale domandava l'accertamento e la declaratoria di illegittimità delle opere eseguite dall'appaltatrice non previste nei contratti di appalto stipulati tra le parti e, per l'effetto, la condanna di ### D ### alla ripetizione della somma indebitamente percepita per tali opere, pari ad € 83.502,70. 
La convenuta chiedeva inoltre di accertare la responsabilità da inadempimento di ### D ### con conseguente condanna della predetta società attrice alla eliminazione dei vizi riscontrati, ovvero a corrispondere la somma necessaria per la loro eliminazione, nonché al pagamento della penale da ritardo per l'importo di € 59.000,00, oltre che al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in € 50.000,00. 
Registrato il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
In subordine, previo accertamento della responsabilità per inadempimento in capo a parte attrice, domandava la condanna della stessa alla riduzione del prezzo delle opere eseguite, nella misura determinata in corso di causa. 
Quanto al terzo chiamato #### la convenuta formulava domanda di accertamento della sua responsabilità contrattuale da inadempimento, la conseguente declaratoria di risoluzione del contratto d'opera concluso in data ### per fatto e colpa del predetto ### con condanna dello stesso alla restituzione delle somme indebitamente percepite per l'ammontare di € 22.000,00, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa in € 30.000,00. Chiedeva infine l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo al terzo chiamato #### in relazione all'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto opere realizzate da ### D ### ma non autorizzate dalla committenza, dichiarando tale attività priva di effetti giuridici in capo ad essa convenuta. 
A sostegno delle proprie domande, quanto ai rapporti con la società ### D ### la convenuta ### deduceva di aver stipulato con l'attrice contratti di appalto per l'esecuzione di opere di ampliamento di un fabbricato residenziale e di realizzazione di una nuova unità abitativa. Sosteneva che l'appaltatrice avesse realizzato opere non previste nei suddetti contratti di appalto, in assenza della necessaria autorizzazione scritta da parte di essa committente; contestava dunque di essere tenuta a corrispondere i relativi corrispettivi, il cui pagamento avrebbe costituito un indebito oggettivo, formulando di conseguenza domanda di ripetizione delle relative somme ex art. 2033 c.c.. 
Allegava inoltre ritardi dell'appaltatrice nella consegna delle opere, nonché la presenza di vizi e difetti nelle stesse: tali circostanze, da un lato, ai sensi dell'art. 1460 c.c. avrebbero giustificato il rifiuto di essa committente di pagare il saldo alla società appaltatrice; dall'altro, venivano poste a fondamento della domanda di condanna della ### D ### al pagamento della penale contrattualmente prevista per il ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 ritardo, nonché di eliminazione dei vizi o corresponsione della somma necessaria a emendarli, oltre che di risarcimento dell'ulteriore danno, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.. 
Quanto ai rapporti con il #### parte convenuta evidenziava di aver stipulato con lui un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione e la direzione lavori relativi alla realizzazione del fabbricato sopra citato; sosteneva che lo stesso si sarebbe reso responsabile di plurimi inadempimenti, elencati nell'atto di citazione e posti a fondamento delle domande di risoluzione, restituzione e risarcimento sopra richiamate.  ### rappresentava inoltre che il #### avrebbe approvato opere non autorizzate dalla committenza, né con essa concordate: egli avrebbe operato come falsus procurator, con conseguente applicabilità dell'art. 1398 c.c. alle obbligazioni dallo stesso assunte, da considerarsi prive di effetti giuridici nei confronti di essa convenuta. 
All'udienza del 14.01.2016 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo #### il quale si costituiva in giudizio domandando, in principalità, il rigetto delle domande svolte dalla convenuta nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto; e in via riconvenzionale la condanna di ### al pagamento della somma di € 11.741,54, a titolo di compensi professionali residui per prestazioni eseguite in suo favore e non previste dal disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti. Infine, il terzo intervenuto formulava domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno per le affermazioni offensive contenute nella comparsa di risposta e in ordine alle quali veniva altresì formulata istanza di cancellazione. 
In particolare, il #### evidenziava che la convenuta avrebbe già esercitato il diritto di recedere dal contratto di prestazione d'opera, con la conseguenza che non potrebbe esserne pronunciata la risoluzione e che ### sarebbe tenuta al pagamento delle prestazioni professionali eseguite in suo favore ai sensi dell'art. 2237 c.c..  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 #### sosteneva inoltre di aver svolto in modo diligente l'incarico affidatogli, recependo le varianti e modifiche al progetto iniziale che venivano ordinate dalla convenuta, o comunque dalla stessa accettate per fatti concludenti, così che egli non avrebbe agito come falsus procurator. Evidenziava infine di vantare un credito nei confronti della convenuta dell'ammontare di € 11.741,54, in quanto ### avrebbe pagato solo in parte il corrispettivo di € 22.000,00 previsto nel disciplinare di incarico dell'aprile 2011, cui avrebbero dovuto aggiungersi i compensi per le attività professionali svolte e non comprese nel predetto disciplinare. 
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.. 
Con ordinanza del 27.10.2016, questo Giudice - ritenuto opportuno esperire CTU al fine di “1) Descrivere sulla scorta dei documenti contrattuali prodotti quali opere avrebbero dovuto essere realizzate; 2) ### l'esecuzione di dette opere; 3) ### l'esecuzione di opere non richieste né ratificate dalla ### con atto scritto; 4) ### se dette opere fossero o meno necessarie per l'esecuzione dell'opera; 5) ### il costo di dette; 6) ### la sussistenza dei vizi lamentati; 7) Indicare se detti vizi possano essere addebitati anche al terzo chiamato; 8) ### il costo per la loro eliminazione o, qualora ciò non fosse possibile, determinare il minor valore dell'opera; 9) Determinare l'eventuale credito dell'attrice” - nominava CTU l'#### All'esito della ### veniva ammessa la prova per testi in relazione al capitolo 10), paragrafo 2 (limitatamente al tetto) della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c. di parte attrice e all'udienza del 04.12.2017 aveva luogo l'audizione del sig. ### e del sig. ### La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 07.02.2019 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.  MOTIVI DELLA DECISIONE I rapporti tra l'attrice ### D ### e la convenuta ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 1. Nel corso del giudizio è emerso che la società attrice e la convenuta avevano stipulato due contratti d'appalto, relativi all'ampliamento di un fabbricato residenziale con formazione di una nuova unità abitativa: il primo, del 06.04.2012, aveva ad oggetto la realizzazione opere strutturali e di finitura esterna di facciata (doc. 1 parte attrice); il secondo, del 15.10.2012, riguardava il completamento delle opere edili (doc. 10 parte attrice). Era seguita una ulteriore tranche di lavori inerenti alle sistemazioni esterne senza contratto d'appalto, ma ratificata con atto scritto del 22.03.2013 (doc. 14 parte attrice).  ### D ### ha allegato il mancato pagamento del saldo dei lavori di cui alla fattura n. 211 del 31.12.2013 da parte della convenuta (circostanza dalla stessa non contestata), che, per parte sua, ha lamentato la realizzazione di plurime opere extra contratto, non concordate né autorizzate dalla committenza con atto scritto, contrariamente a quanto previsto nel contratto di appalto del 06.04.2012.  ### la prospettazione di ### la società appaltatrice e il ### dei #### avrebbero dunque illegittimamente formato i relativi computi metrici e ### D ### avrebbe così conseguito dei pagamenti non dovuti (in quanto attinenti ad opere non previste) per l'ammontare di € 83.502,70, di cui è stata chiesta la ripetizione. 
La domanda di ripetizione dell'indebito non merita accoglimento e i pagamenti per le opere extra contratto risultano dovuti, seppur nei limiti e per gli importi di seguito precisati.  1.1. Nelle proprie conclusioni il CTU ha precisato che “alcune opere eseguite per totali € 21.403,92 erano extracontrattuali ma comunque necessarie per la corretta esecuzione dell'opera anche in funzione della vicinanza della limitrofa porzione immobiliare abitata”. 
In tema di varianti necessarie, la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 1660 c.c. deve essere interpretato nel senso che “le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti” (Cass. ### sez. II, n. 10891/2017). Tale conclusione si giustifica in quanto l'appaltatore assume nei confronti del committente una obbligazione di risultato ed è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, con la diligenza qualificata di cui all'art.  1176, II comma, c.c.. Egli deve dunque osservare i criteri generali della tecnica e verificare la bontà del progetto e delle istruzioni che gli vengono impartite dal committente, se del caso apportando varianti che appaiono necessarie affinché l'opera sia effettivamente realizzata a regola d'arte: diversamente egli, attenendosi pedissequamente alle indicazioni ricevute eventualmente erronee, potrebbe incorrere in responsabilità nei confronti del committente medesimo per i vizi da queste derivanti. 
Stante la ratio di tutela dell'appaltatore sottesa all'interpretazione dell'art. 1660 c.c. appena richiamata, in base al principio di interpretazione del contratto secondo buona fede si deve escludere che le clausole dell'appalto 06.04.2012 in ordine all'autorizzazione scritta delle varianti (art. 5 contratto e punto 2 delle disposizioni del computo allegato) non possano considerarsi riferite a quelle necessarie per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, bensì a quelle non indispensabili. 
Alla luce dei rilievi del CTU e delle considerazioni che precedono, si deve dunque concludere che le opere extra-contratto, necessarie per la corretta realizzazione dell'opera, sono state poste in essere legittimamente dall'impresa appaltatrice. La circostanza che esse siano state realizzate senza previa autorizzazione o comunque ratifica scritta della committente appare dunque irrilevante; così come non appare necessario approfondire l'esistenza di un consenso espresso verbalmente o per fatti concludenti da parte della ### posto che la giurisprudenza cui si ritiene di aderire, come già evidenziato, ammette che le varianti necessarie possano essere realizzate dall'appaltatore senza preventiva autorizzazione del committente, scritta o orale che sia. 
Gli importi relativi alle opere extra contratto necessarie sono pertanto dovute dalla convenuta e il loro pagamento non costituisce un indebito.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 1.2. Diversa considerazione merita la variante relativa alla realizzazione del tetto in legno lamellare, anziché in laterocemento: il CTU ha evidenziato come tale variante non fosse necessaria e abbia comportato una differenza di prezzo pari a € 2.500,00. 
Sul punto sono stati escussi i due testimoni ### e ### entrambi collaboratori della ### D ### all'epoca della realizzazione delle opere: il primo ha dichiarato di essere stato autorizzato verbalmente alla realizzazione del tetto in legno lamellare sia dalla committente ### (alla quale era stato sottoposto un preventivo) sia dal ### dei ### il secondo ha dichiarato di essere stato incaricato di eseguire il lavoro verbalmente, precisando che l'ordine gli era stato dato dal #### e che la committente era presente alla realizzazione del tetto e non aveva mosso contestazioni. 
Le testimonianze in questione, tuttavia, devono essere dichiarate d'ufficio inammissibili ex art.  2725, II comma, c.c., in quanto tese a dimostrare il perfezionamento di un accordo in relazione al quale le parti hanno previsto il requisito della forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1352 c.c.. In tali casi, il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità è pacificamente consentito dalla giurisprudenza, dal momento che i limiti alla prova testimoniale stabiliti dal citato art. 2725, II comma, c.c. risultano dettati da ragioni di ordine pubblico. 
In particolare, nell'appalto del 06.04.2012, cui la variante del tetto deve ritenersi riconducibile (la copertura dell'edificio costituisce infatti un'opera di natura strutturale e risulta richiamata nel capitolato - doc. 2 attrice), è stabilito che “eventuali nuovi prezzi dovranno essere preventivamente concordati con la direzione lavori e con la parte committente ed approvati per iscritto” (art. 5 contratto) e “l'esecuzione, la modalità e le categorie di lavoro non contemplate nel presente computo saranno oggetto di nuova analisi ed offerta, il tutto da autorizzarsi per iscritto con la parte committente e la ### lavori e comunque prima dell'inizio di ogni nuova lavorazione” (punto 2 delle Disposizioni del computo allegato al contratto).  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
Atteso che le clausole contrattuali devono essere interpretate “nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, il requisito di forma stabilito dalle parti per le varianti non può essere inteso come richiesto ad probationem: in tal caso, le previsioni contrattuali richiamate risulterebbero meramente ripetitive di quanto già stabilito a livello normativo dall'art. 1659, II comma, c.c. e, dunque, prive di qualsivoglia utilità. Appare ragionevole ritenere che le parti abbiano voluto imporre la forma scritta ai fini della validità (e non solo della prova) degli accordi relativi alle varianti non necessarie. 
Ne discende che la prova testimoniale sul punto è inammissibile e le deposizioni dei testi non devono essere tenute in considerazione. In giudizio non è stata fornita la prova scritta dell'accordo, con la conseguenza che non possono essere posti a carico della convenuta i maggiori costi derivanti dalla variante realizzata.  1.3. Tenuto conto che l'ammontare complessivo dei lavori (comprensivo delle opere contrattuali e di quella extra, necessarie e non) come revisionato dal CTU facendo riferimento al prezziario delle opere edili della provincia di ### in vigore nel marzo 2012 (p. 14 CTU) è pari a € 197.018,89; che la convenuta risulta aver corrisposto acconti per la somma di € 186.500,00; che alla stessa non possono essere addebitati i maggiori costi per la realizzazione del tetto in legno lamellare (pari a € 2.500,00), la società attrice ### D ### risulta creditrice nei confronti della convenuta dell'importo residuo di € 8.018,89 (€ 197.018,89 - € 186.500,00 - € 2.500,00 = € 8.018,89).  ### determinazione dei rapporti di dare e avere tra le parti impone tuttavia di esaminare le doglianze espresse dalla convenuta circa asseriti inadempimenti della società appaltatrice, peraltro oggetto di eccezione ex art. 1460 c.c..  2. In primo luogo la convenuta ha lamentato che le opere promesse non sarebbero state eseguite dalla società appaltatrice entro il termine convenuto. Ciò, da un lato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., avrebbe giustificato il mancato pagamento del saldo da parte della ### dall'altro, imporrebbe la condanna ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 della parte attrice al pagamento in favore di essa convenuta della penale da ritardo prevista nel contratto del 06.04.2012.  2.1. Quanto ai termini, il contratto di appalto del 06.04.2012 fissava l'inizio dei lavori in data ### e la loro conclusione il ###, prevedendo una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna. I lavori in concreto avevano inizio il ###, data di presentazione della denuncia di inizio lavori ai competenti uffici da parte della committenza (doc. 8 terzo chiamato), con un ritardo di ventuno giorni rispetto a quanto contrattualmente stabilito. Trattasi di ritardo non imputabile all'impresa appaltatrice, estranea all'esecuzione degli adempimenti burocratici necessari per poter intraprendere i lavori. 
Il contratto di appalto del 15.10.2012 nulla statuiva in ordine all'inizio dei lavori, da concludersi entro il ###. Nessuna penale era prevista. 
Infine, l'accordo del 22.03.2013, non indicava alcun termine per la conclusione dei lavori, né alcuna penale per il ritardo.  ### ha chiarito che “i lavori commissionati risultano ultimati”.  2.2. Come noto, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta a giustificazione del mancato pagamento del saldo delle opere realizzate comporta che sia “il creditore che agisce in giudizio a dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore eccipiente basterà allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. ### sez. I, n. 12501/2015). 
Sul punto, parte attrice si è limitata ad allegare di aver terminato i lavori secondo i tempi stabiliti dalle parti. 
Tuttavia, atteso che ad oggi, a prescindere da eventuali pregressi ritardi, le opere risultano completate, la convenuta non potrà rifiutare ex art. 1460 c.c. il pagamento di eventuali crediti residui accertati in questa sede a favore di parte attrice.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 2.3. Quanto alla penale da ritardo, come anticipato essa risulta prevista solo dal contratto del 06.04.2012 e, in mancanza di apposita pattuizione, non appare estensibile agli accordi successivi, aventi ad oggetto opere diverse. 
Al fine di decidere sulla domanda di condanna al pagamento della penale, il ritardo deve dunque essere accertato esclusivamente in relazione alle opere strutturali e di finitura esterna di facciata dell'immobile. 
Conformemente ai consolidati principi in tema di onere della prova, la parte che invoca il pagamento della penale può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte (in questo caso il ritardo); è il debitore, che, per contro, per evitare la condanna è tenuto a dimostrare il proprio esatto adempimento (cfr. Cass. ### S.U., n. 13533/2001). 
A fronte della contestazione del ritardo da parte della committente, come già evidenziato la società appaltatrice si è limitata a dichiarare di aver concluso i lavori nei tempi contrattualmente previsti, sostenendo che, se le opere di cui al primo contratto non fossero state già concluse, ### non avrebbe stipulato il secondo appalto del 15.10.2012. 
Trattasi di circostanza che non appare tuttavia indicativa in modo univoco della effettiva conclusione delle prima tranche di lavori strutturali riferibili all'appalto del 06.04.2012 e pertanto risulta inidonea a fondare una presunzione in tal senso. La società appaltatrice non ha dunque dimostrato di aver effettivamente concluso le opere del primo appalto entro il termine del 30.09.2012. 
Quanto alla durata del ritardo, in assenza di prove di segno diverso da parte dell'appaltatrice, è possibile fare riferimento all'“### unico di collaudo statico” relativo alle opere strutturali (doc. 12 terzo chiamato), nel quale si attesta che il “02/05/2013 l'edificio risultava completato in ogni sua parte”. 
Il ritardo, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, si è dunque complessivamente protratto dal 01.10.2012 al 02.05.2013; da tale periodo devono essere detratti ventuno giorni di ritardo ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 non ascrivibili all'appaltatrice, bensì alla tardiva presentazione della denuncia di inizio lavori, già sopra evidenziata. ### effettivamente imputabile a ### D ### ha avuto dunque una durata globale di 192 giorni (213 - 21 di ritardo imputabile alla committenza). 
Alla luce di quanto precede, ### D ### è tenuta a corrispondere a ### a titolo di penale contrattualmente prevista dall'appalto del 06.04.2012, la somma di € 9.600,00 (€50,00 x 192 giorni).  3. In secondo luogo, la convenuta ha lamentato che le opere realizzate sarebbero affette da vizi e difetti. 
Sul punto la CTU ha rilevato che “si è verificata l'effettiva presenza di vizi e difetti che tuttavia non comporta un minor valore dell'immobile, infatti per la riparazione e sistemazione degli stessi si stima un importo pari a € 3.300,00”; i difetti in questione sono stati definiti “minimi meramente esecutivi”.  3.1. Detti vizi sono stati posti a fondamento di una eccezione di inadempimento da parte della convenuta, asseritamente legittimata a rifiutarsi di adempiere l'obbligazione di pagamento relativa al saldo delle opere proprio in virtù dei difetti riscontrati. 
Come noto, “il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art.  1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.” (Cass. ### sez. III, 22626/2016).  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
Nella vicenda ora in esame detta eccezione risulta infondata e contraria a buona fede, atteso che, come evidenziato nella ### i vizi riscontrati appaiono minimi, facilmente emendabili con costi contenuti, in particolare se rapportati al valore complessivo delle opere realizzate dall'appaltatrice. 
Si ritiene dunque che ### non possa invocare i vizi in questione a giustificazione del mancato pagamento del saldo in favore dell'attrice.  3.2. Sotto altro profilo, in relazione ai vizi parte convenuta ha azionato in questa sede la garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., chiedendone l'eliminazione da parte dell'appaltatrice o la condanna della stessa a corrispondere la somma necessaria a tal fine. 
Sul punto l'attrice ### D ### ha obiettato che la denuncia dei difetti sarebbe tardiva e che, pertanto, la controparte sarebbe decaduta dalla garanzia. A sostegno di tale assunto, ha allegato di aver concluso i lavori già nel luglio 2013 e che da allora l'immobile sarebbe abitato da ### la quale mai avrebbe sollevato doglianze circa la regolarità dell'esecuzione delle opere; ha evidenziato inoltre che l'odierno giudizio sarebbe stato introdotto oltre due anni dopo la consegna del bene, così alludendo inequivocabilmente all'intervenuta prescrizione del diritto di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.. 
Si tratta di allegazione contestata dalla convenuta, che ha evidenziato come la società ### D ### avrebbe comunicato agli uffici comunali di aver ultimato i lavori in data ### (doc. 11 convenuta); come nel luglio 2013 l'unità residenziale fosse priva del certificato di agibilità; come l'opera non sia mai stata accettata o collaudata. Ha inoltre sottolineato di aver contestato tempestivamente all'appaltatrice le difformità e i vizi e che verso la metà del 2015 ### D ### sarebbe intervenuta a sistemare alcuni risvolti della guaina posata sulla terrazza (circostanza, quest'ultima, indimostrata e comunque contestata dall'attrice che, in ordine alle infiltrazioni ha dichiarato di essersi limitata a effettuare un intervento di rilevazione termografico, che non implica riconoscimento dei vizi).  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
A proposito del doc. 11 citato, parte convenuta ha sottolineato come la data di ultimazione dei lavori “che la scrivente difesa contesta poiché unilateralmente dichiarata dall'appaltatore e non dimostrata - sia comunque solo riferita all'ultimazione dei lavori e non anche alla consegna delle opere”, sostenendo, in definitiva, che in mancanza di consegna, i termini di decadenza e prescrizione mai avrebbero cominciato a decorrere (p. 11 comparsa). 
In sintesi, vi è contrasto tra le parti in ordine all'avvenuta consegna dell'immobile, presupposto indefettibile per il decorso dei termini di cui all'art. 1667 c.c.. Tale norma, all'ultimo comma, stabilisce infatti che il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano trascorsi due anni dalla consegna. Quest'ultima costituisce un atto puramente materiale, che consiste nella messa a disposizione del bene a favore del committente. 
In tema di onere della prova sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “il committente che, ai sensi dell'art. 1667 cod. civ., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte; pertanto, qualora l'appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell'opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull'appaltatore” (Cass. ### sez. II, 14039/2007). 
Nella vicenda in esame, la committente, a fronte dell'eccezione di decadenza e prescrizione formulata dall'appaltatrice, ha allegato che l'opera non sarebbe mai stata consegnata. Tale circostanza risulta smentita dalla ### che ha attestato come “l'unità abitativa realizzata appare ultimata ed è attualmente abitata” (p. 9 CTU), ossia nella materiale disponibilità della committente. 
Ciò comporta che i termini di cui all'art. 1667 c.c. abbiano iniziato a decorrere. La convenuta non ha adempiuto l'onere di provare il preciso momento di avvenuta consegna (negando anzi che ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 questa fosse avvenuta), così non consentendo di valutare la tempestività delle asserite denunce dei vizi e non contrastando adeguatamente l'eccezione di prescrizione e decadenza formulata dalla convenuta, che merita dunque accoglimento. Si deve concludere che ### sia decaduta dalla garanzia per i vizi: la domanda di condannare la parte attrice alla loro eliminazione o alla corresponsione della somma necessaria a emendarli deve essere rigettata.  4. In relazione ai vizi e difetti la convenuta, oltre ad azionare la garanzia, ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno da inadempimento, da ricondurre alla previsione di cui all'art.  1668, I comma, ultima parte, c.c..  ### risarcitoria, comunque riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per i vizi o le difformità dell'opera, è soggetta ai medesimi termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art.  1667 c.c. per la garanzia (Cass. ### sez. II, n. 20839/2017): alla luce delle osservazioni già svolte quanto alla mancata prova del momento di consegna dell'immobile, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento, dal momento che la convenuta risulta decaduta dall'azione, comunque prescritta. 
In ogni caso, anche a prescindere da decadenza e prescrizione, la pretesa risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento, considerato che la convenuta non ha fornito la prova del pregiudizio asseritamente subito nemmeno nell'an. Oltre alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi, già coperte dalla garanzia non più azionabile, non è infatti dato comprendere quali siano gli ulteriori danni patrimoniali e non asseritamente patiti da ### né sul punto sono stati formulati capitoli di prova. Va inoltre evidenziato che il CTU ha escluso che i vizi e difetti riscontrati abbiano determinato un minor valore dell'immobile. 
A fronte di tali carenze probatorie non è ipotizzabile una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., dal momento che tale norma presuppone quantomeno che siano introdotte in giudizio le circostanze di fatto dalle quali poter dedurre, almeno in via presuntiva, l'esistenza del danno medesimo.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
La richiesta di risarcimento del danno da inadempimento deve pertanto essere rigettata.  5. In sintesi, la convenuta è tenuta a versare all'appaltatrice la somma di € 8.018,89, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, decorrenti dal 01.02.2014 (giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della fattura n. 211/2013 relativa al saldo dei compensi dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs.  231/02) e sino alla domanda del 16.08.2015, per un importo complessivo pari a € 9.021,64. 
Per contro, l'appaltatrice è tenuta a corrispondere a ### la somma di € 9.600, 00 a titolo di penale (fino alla domanda su tale somma non sono maturati interessi, atteso che il credito risultava incerto e illiquido). 
Gli importi possono essere compensati e in questa sede l'attrice deve dunque essere condanna al pagamento in favore della committente della somma residua di €578,36 (€ 9600,00 - € 9.021,64), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. 
I rapporti tra la convenuta ### e il terzo chiamato #### 6. Quanto alle domande svolte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato #### alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto 1, deve in primo luogo essere evidenziata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza il capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto, eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza. La questione risulta pertanto assorbita. 
Invero, per quanto attiene alle varianti necessarie, la convenuta è tenuta al pagamento dei corrispettivi a favore dell'appaltatrice in virtù della previsione di cui all'art. 1660 c.c. e non certo in forza del fatto che dette opere sarebbero state autorizzate dal ### dei ### in veste di rappresentante della committenza (soltanto in tale secondo caso, accertato il difetto di rappresentanza, avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla convenuta).  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
Quanto alla variante non necessaria relativa al tetto, si è già escluso che i maggiori costi possano essere addebitati a ### stante il difetto di sua autorizzazione scritta.  ### di un eventuale difetto di rappresentanza in capo al #### non produrrebbe dunque alcuna utilità pratica nella sfera giuridica della convenuta.  7. La convenuta ha formulato domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera di cui al disciplinare di incarico del 21.04.2011 (doc. 3 convenuta) per asseriti inadempimenti del #### chiedendo la restituzione delle somme a questo versate in virtù di tale contratto. 
Il terzo chiamato ha obiettato che la risoluzione del contratto non potrebbe essere pronunciata, in quanto la convenuta avrebbe già esercitato il diritto di recesso da tale negozio ai sensi dell'art. 2237 c.c.. 
Per contro, nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) ### ha sostenuto di aver inviato formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. al #### (doc. 5 convenuta) e che, stante il perdurare dell'inadempimento, il contratto si sarebbe già risolto di diritto, con la conseguenza che in questa sede dovrebbe essere adottata una pronuncia di accertamento e dichiarazione dell'effetto risolutivo già prodottosi.  7.1. La questione merita una più precisa ricostruzione. 
Con comunicazione del 23.10.2013 la convenuta ha in effetti rivolto formale diffida ad adempiere nei confronti del professionista, invitandolo a presentare entro il ### variante postuma o variante di fine lavori presso i competenti uffici e, in mancanza, a ritenersi esonerato dall'incarico (doc. 5 convenuta). 
Ciò premesso, il terzo chiamato ha prodotto in giudizio documenti che attesterebbero la predisposizione della variante richiesta già in data ###; essa non risulta tuttavia depositata (doc.  14 terzo chiamato). #### a giustificazione della mancata presentazione della variante agli uffici comunali, ha allegato la circostanza che l'appaltatrice avrebbe rifiutato di sottoscrivere tale ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 documentazione, trattenendola presso di sé. Tali allegazioni risultano provate dalla comunicazione con la quale la ### intimava a ### D ### di sottoscrivere e depositare le varianti postume “così come predisposte dal ### dei Lavori” (doc. 16): dalla documentazione prodotta si evince dunque come l'inadempimento contestato al #### non possa considerarsi allo stesso imputabile e, di conseguenza, come non possa ritenersi prodotto l'effetto risolutivo ex art. 1454 c.c., in quanto il mancato deposito della documentazione è da ricondurre al fatto del terzo (### D ###. 
Agli atti è altresì presente il verbale di sopralluogo tecnico del 22.11.2013 (successivo allo spirare del termine di cui alla diffida ad adempiere) effettuato dal #### alla presenza della convenuta presso l'immobile oggetto dell'appalto (doc. 17 terzo chiamato): lo svolgimento di tale sopralluogo da parte del terzo chiamato fa ragionevolmente ritenere che il rapporto di prestazione d'opera tra le parti fosse proseguito nonostante la diffida e che, anche a voler considerare perfezionato l'effetto risolutivo, lo stesso sia stato oggetto di rinuncia da parte della ### (“il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo” - Cass. ### sez. II, n. 9317/2016). 
Alla luce di quanto precede si deve escludere che il contratto si sia risolto di diritto. 
Agli atti è tuttavia presente una comunicazione della convenuta del 03.07.2014 (doc. 22 terzo chiamato) nella quale ### dichiarava al #### di aver “già revocato il mandato per non aver adempiuto correttamente l'incarico conferito e questo con più raccomandate e numerose mails”. 
Nei documenti prodotti non vi è traccia di tali precedenti comunicazioni, tuttavia dal tenore della missiva appare inequivocabile l'intento della convenuta di porre fine al rapporto con il #### e, dunque, di esercitare la facoltà di recesso riconosciuta al cliente nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2237 c.c..  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 ### recesso preclude dunque una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, essendosi già determinato lo scioglimento del rapporto.  ### recesso impone comunque di verificare ai sensi dell'art. 2237 c.c. quale sia l'opera svolta dal professionista e di determinare il relativo compenso, al fine di accertare se il #### possa vantare un credito nei confronti della convenuta. Peraltro, tale necessità si sarebbe posta anche nell'ipotesi di dichiarazione di risoluzione del contratto, atteso che, ai sensi dell'art. 1458 c.c., in caso di contratti ad esecuzione periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. 
In altre parole, la convenuta non può ottenere una integrale ripetizione delle somme corrisposte al professionista che risultino riferibili a prestazioni dallo stesso effettivamente eseguite. Per contro, il #### non ha diritto di conseguire il pagamento di prestazioni che non abbiano avuto luogo a seguito del recesso o oggetto di suoi precedenti inadempimenti.  7.2. ### esplicita pattuizione delle parti in ordine ai compensi spettanti al #### si ravvisa nel disciplinare di incarico professionale del 21.04.2011 (doc. 1 convenuta). Tale atto contiene l'elenco delle prestazioni che il professionista si è obbligato ad eseguire e l'indicazione del corrispettivo globalmente pattuito per l'importo di € 22.000,00. 
La convenuta non ha fornito la prova dell'integrale pagamento di tale somma, della quale chiede in questa sede la ripetizione. Per contro, il #### ha sostenuto di aver conseguito dalla ### il pagamento della somma imponibile di € 15.073,46, con produzione delle fatture corrispondenti (doc. 25 terzo chiamato). Ha inoltre dichiarato di aver ricevuto € 500,00 per prestazioni acustiche (extra contratto) e € 200,00 per anticipazioni catastali. Tali circostanze risultano non contestate dalla convenuta. 
Delle prestazioni indicate nel disciplinare di incarico, alcune risultano non eseguite per stessa ammissione del #### desumibile dal doc. 26 del terzo chiamato; si tratta, in particolare, ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 della “liquidazione lavori e controllo contabilità”, della “pratica completa di accatastamento”, della “pratica di fine lavori e agibilità e certificazioni”. La mancata esecuzione delle due prestazioni da ultimo elencate non costituisce inadempimento imputabile al professionista, trattandosi per definizione di attività da compiersi all'esito del completamento dei lavori, che secondo il doc. 11 della convenuta sarebbe intervenuto in data ###, ossia successivamente alla revoca dell'incarico al #### È comunque di tutta evidenza che dal compenso globalmente pattuito nel disciplinare di incarico devono essere detratte le somme relative a tali attività, in quanto, sebbene non sia configurabile un inadempimento, le stesse risultano in concreto non eseguite. 
Quanto alla “liquidazione lavori e controllo contabilità”, indicata nel doc. 26 citato come non eseguita, occorre precisare che il terzo chiamato nei propri atti ha chiarito di aver svolto l'attività in questione, ma che i relativi compensi gli sarebbero stati corrisposti dall'appaltatrice per espressa previsione contrattuale. Si tratta di allegazione che trova riscontro: nel computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto del 06.04.2013 (doc. 2 attrice - negli oneri a carico dell'appaltatore si legge che “sarà a carico dell'appaltatore la contabilità dell'opera”; ciò è confermato dall'art. 7 del contratto); nei vari consuntivi prodotti che recano il timbro del #### e che attestano lo svolgimento dell'attività in questione (docc. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 26 parte attrice); nelle fatture emesse dal #### nei confronti della ### D ### (doc. 27 terzo chiamato). 
Le prestazioni in questione risultano dunque eseguite e non si ravvisa un inadempimento imputabile. Tuttavia, posto che i relativi compensi, per accordo delle parti, sono stati posti a carico dell'appaltatrice, essi devono essere detratti dal compenso globalmente pattuito a favore del professionista con il disciplinare di incarico del 2011.  7.3. Oltre alle prestazioni non eseguite o comunque poste a carico dell'appaltatrice sopra individuate, la convenuta ha lamentato ulteriori inadempimenti del #### che, per contro, ha sostenuto di aver svolto con diligenza l'incarico che gli è stato attribuito.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
Si ritiene che gli inadempimenti in questione non siano provati, o, comunque che gli stessi non abbiano prodotto alcun danno. In particolare: - La convenuta lamenta che il professionista abbia pattuito con l'appaltatore un compenso a proprio favore per la contabilità dell'opera, nella misura del 3% della contabilità stessa, così agendo in conflitto di interessi e violando la natura fiduciaria dell'incarico assunto, oltre ai doveri di buona fede e trasparenza. 
Invero, a prescindere dai profili deontologici della condotta del #### irrilevanti in questa sede ###è dato ravvisare alcuna violazione di doveri di correttezza, buona fede e trasparenza, in quanto la pattuizione in questione è stata espressamente inserita nel contratto di appalto sottoscritto dalla committente e, dunque, risultava perfettamente nota e accettata. 
Peraltro, il #### ha allegato che i compensi a lui versati dall'appaltatrice sarebbero stati calcolati sui corrispettivi individuati nel contratto iniziale e non sul costo finale dell'opera determinato dalle varianti, che secondo la prospettazione della convenuta sarebbe stato “gonfiato”. In effetti, dalle fatture prodotte sub doc. 27 dal terzo chiamato, egli risulta aver percepito da ### D ### la somma di € 4.000,00 oltre oneri; tale importo si attesta al di sotto del 3% del valore globale dell'appalto come inizialmente pattuito con i contratti del 06.04.2012 e del 15.10.2012 (valore complessivo pari a € 183.726,00). Di conseguenza si deve escludere che il #### possa aver tratto un qualche vantaggio economico in conseguenza dell'incremento del valore dell'opera rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.  - ### di parte convenuta secondo la quale il #### non avrebbe adempiuto all'obbligazione di redigere i capitolati risulta smentita dai documenti prodotti dal terzo chiamato (doc.  10).  - Quanto ai consuntivi, si è già evidenziato come questi siano presenti in atti e rechino il timbro del professionista. È del tutto irrilevante che gli stessi siano stati asseritamente predisposti dall'impresa ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 appaltatrice e non dal #### posto che, come si evince proprio dal timbro apposto e dalla sottoscrizione, egli risulta comunque averli sottoposti al proprio vaglio.  - In relazione all'approvazione di opere mai concordate con la committenza, si ritiene che non sussista l'interesse della ### ad accertare tale inadempimento del professionista: da un lato, in ogni caso, non può essere pronunciata in questa sede la risoluzione del contratto per inadempimento per le ragioni già evidenziate; dall'altro, stante quanto già osservato in ordine alle varianti necessarie (a carico della committente ex art. 1660 c.c.) e non (per le quali la ### nulla deve corrispondere), non è ravvisabile alcun danno risarcibile in capo alla convenuta per le condotte contestate al professionista. 
Sul punto si ricorda che è necessario che l'allegazione del creditore riguardi un inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente idoneo alla produzione di un danno; tale condizione non è soddisfatta nel caso di specie.  - La contestazione circa la “grave violazione degli obblighi di diligenza derivanti dall'accertata carenza strettamente tecnica in termini di preventivi, particolari esecutivi, rilievi, minute, libretti di misure, documentazione contabile in genere”, richiamata nel provvedimento disciplinare emesso nei confronti del #### appare del tutto generica, non essendo accompagnata dall'allegazione delle circostanze di fatto che integrerebbero tale inadempimento, così che ne risulta precluso l'accertamento in questa sede.  - ### inerzia del #### a fronte delle contestazioni della committenza appare smentita dal doc. 17 del terzo chiamato, che attesta lo svolgimento di un sopralluogo da parte del professionista, volto proprio ad accertare vizi lamentati dalla committente. Accertamento che, peraltro, non pare rientrare negli obblighi del professionista, atteso che secondo la CTU i vizi riscontrati nell'immobile non sono addebitabili alla direzione lavori.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
Alla luce di quanto precede, non essendo ravvisabile alcun inadempimento imputabile al #### produttivo di danno, la richiesta di condanna del terzo chiamato al risarcimento a favore della convenuta a titolo di responsabilità contrattuale non può trovare accoglimento.  7.4. Chiarito che non sussistono gli inadempimenti contestati e che le uniche prestazioni non eseguite o comunque già poste a carico dell'appaltatrice riguardano la liquidazione dei lavori e contabilità, la pratica di accatastamento e la pratica di fine lavori, è possibile ora determinare l'importo spettante al #### per l'attività effettivamente svolta ex art. 2237 c.c.. 
Detto importo è desumibile dal doc. 26 prodotto dal terzo chiamato, al quale è possibile rifarsi in assenza di contestazioni della convenuta sugli importi, che rende altresì superfluo l'espletamento di CTU sul punto. 
Il documento in questione costituisce la “compilazione delle specifiche per prestazioni professionali” ed elenca i corrispettivi riferibili a ciascuna delle attività effettivamente svolte di cui al disciplinare di incarico del 2011, per un totale di € 15.220,00: la differenza rispetto agli € 22.000,00 originariamente pattuiti nel disciplinare di incarico del 2011 (differenza pari a € 6.780,00) deve considerarsi riferita alle attività non svolte dal #### o comunque già remunerate dall'impresa appaltatrice e, dunque, essa non spetta al professionista.  7.5. Il terzo chiamato ha sostenuto di aver svolto attività ulteriori rispetto a quelle contemplate nel disciplinare di incarico del 2011, chiedendo in questa sede la condanna della convenuta al pagamento dei relativi corrispettivi. Dette attività risultano elencate nel doc. 26 già citato. 
Parte convenuta ha compiutamente contestato lo svolgimento di tali attività tardivamente, ossia soltanto nella comparsa conclusionale, mentre nulla ha dedotto nelle proprie memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.. Nella prima memoria la convenuta si è limitata a contestare lo svolgimento di attività successive all'asserita risoluzione del contratto, identificate esclusivamente con l'approvazione da parte del direttore dei lavori di opere mai concordate.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
La tardività della contestazione impone dunque l'accoglimento della domanda formulata dal terzo chiamato, che risulta creditore dell'ulteriore somma di € 12.295,00.  7.6. In sintesi, il #### per le prestazioni professionali svolte ha diritto a un compenso complessivo pari a € 27.515,00 (€ 15.220,00 per le opere eseguite di cui al disciplinare del 2011 + € 12.295,00 per le opere extra). Dalla somma così determinata va sottratto quanto già versato da ### (€ 15.073,46 + € 500,00 + € 200,00 = 15.773,46) e la stessa va condanna al pagamento della somma residua pari a € 11.741,54, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo, come richiesto.  8. Infine, non merita accoglimento la domanda formulata in via riconvenzionale dal terzo chiamato, volta a conseguire la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per gravi affermazioni asseritamente contenute nella sua comparsa di risposta, in relazione alle quali è stata formulata altresì istanza di cancellazione. 
Come noto, l'art. 89, II comma, c.p.c. subordina il risarcimento del danno derivante dell'utilizzo di espressioni sconvenienti o offensive negli scritti presentati al giudice al fatto che tali espressioni non riguardino l'oggetto della causa. Pertanto “l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice” (Cass. ### sez. III, 14552/2009); in tali ultimi casi, il loro impiego risulta scriminato dall'art. 598 c.p., da intendere come applicazione estensiva della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., e ciò a prescindere dalla veridicità delle affermazioni (Cass. Penale, sez. V, n. 8421/2019). 
Nel caso di specie, le censure del terzo chiamato investono frasi formulate dalla controparte evidentemente funzionali alla tesi da questa sostenuta circa infedeltà e inadempimenti nello ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 svolgimento dell'incarico professionale da parte del #### le espressioni utilizzate dalla convenuta, seppur dispregiative, appaiono pur sempre immediatamente correlate all'oggetto del giudizio e devono ritenersi riconducibili alla normale dialettica difensiva. 
Si ritiene pertanto che non ricorrano i presupposti per disporre la loro cancellazione e per la condanna della ### al risarcimento del danno a favore del terzo chiamato. 
Le spese 9. Nei rapporti tra la società attrice e la convenuta, stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate. 
Per contro, nei rapporti tra la convenuta ### e il terzo chiamato, stante la soccombenza della prima, ### deve essere condannata al pagamento in favore della controparte delle spese processuali. Esse si liquidano - applicando come valore della controversia quello corrispondente all'entità della condanna inflitta (pari a € 11.741,54) - in complessivi in € 237,00 per anticipazioni (contributo unificato), nonché in € 4.835,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA per compensi professionali, come da nota spese riepilogativa dell'avv. ### a favore del quale viene disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c..  10. Le spese di ### come definitivamente liquidate con decreto del 19.09.2017 depositato il ###, vengono definitivamente poste a carico della parte attrice e della convenuta, nella misura della metà ciascuna nei rapporti interni; nulla è dovuto dal terzo chiamato, atteso che la consulenza in questione ha accertato che “i vizi e i difetti riscontrati non possono essere attribuiti ad errori di progettazione o negligenze nella D.L. da parte del #### Malzani”.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe menzionata, ogni contraria istanza disattesa, così giudica: ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 condanna l'attrice ### D ### al pagamento in favore della convenuta ### della somma di € 578,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna la convenuta al pagamento in favore del terzo chiamato #### della somma di € 11.741,54 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo; dichiara integralmente compensate le spese tra l'attrice ### D ### e la convenuta ### condanna la convenuta ### al pagamento in favore del difensore antistatario avv. ### della somma di € 237,00 per anticipazioni e di € 4.835,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA per compensi professionali; pone definitivamente a carico dell'attrice ### D ### e della convenuta ### le spese di CTU (nella misura della metà ciascuna nei rapporti interni), come liquidate con decreto del 19.09.2017. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott. ### redatto con la collaborazione del ### in tirocinio Dr.ssa ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25

causa n. 13718/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Canali Gianluigi

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6471/2025 del 06-11-2025

... di € 162.500,00 e cioè le stesse prestazioni che costituivano le ragioni costitutive delle pretese azionate dal ### mentre la ### avrebbe ottenuto la restituzione dell'immobile. 2 Le pretese riconvenzionalmente azionate dalla convenuta vanno rigettate. La convenuta fonda le domande riconvenzionali sulla base di un titolo (il verbale del 25.2.2014) che contemplava reciproche obbligazioni di modo che in questa sede la ### avrebbe dovuto provare di avere corrisposto la somma in essa contemplata avendo invocato proprio l'intervenuta transazione per dimostrare la inammissibilità della domanda proposta dell'attore. Alla udienza del 3.12.2014 il difensore dell'attore ha eccepito la esistenza dell'inadempimento grave e la inesistenza della occupazione illegittima di modo che sarebbe stato onere della convenuta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., provare di avere correttamente adempiuto alle pattuizioni dell'accordo al fine di dimostrare che l'eccezione di mancata esecuzione delle prestazioni nascenti dal rapporto da parte dell'attore avrebbero legittimato la convenuta ad ottenere l'accertamento della illegittimità della occupazione del bene a fronte del pagamento della somma di € 162.500,00. (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###ì composta: 1) Dott. ### 2) Dott.ssa ### 3) Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro 4822/2018 R.G. posto in decisione all'udienza del 18.5.2023 TRA ### ( c.f. ###) elett.te dom.ta in ###. ###.5 ROMA presso lo studio dell'avv.to #### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.  #### ( c.f. ###) elett.te dom.to in ### N.69 ROMA presso lo studio dell'avv.to D'### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ### Oggetto: appello avverso la sentenza 3747/2018 del Tribunale di Roma, depositata in data ### in materia di vendita di cose immobili ### in sintesi i fatti di causa.  ### promissario acquirente, in virtù di atto a rogito notar ### del 9.2.2010 rep. n. 3951, racc. n. 2421, dell'immobile ubicato in ### , distinto in catasto al fg.1154 part. 24 sub 4,8, e 503 graffati, e sub 5 e 504, graffati aveva nuovamente convenuto in giudizio la promissaria venditrice ### già citata in un precedente giudizio dichiarato estinto per sopravvenuta definizione della vertenza, con il quale aveva chiesto accertarsi la legittimità del recesso dal contratto preliminare, la condanna della ### alla restituzione dell'acconto di € 100.000,00, al pagamento di € 160.000,00 pari al doppio della caparra versata, ed al risarcimento del danno; a fondamento di dette domande aveva assunto la presenza di irregolarità edilizie insanabili e l'esistenza di una ipoteca giudiziale di € 142.500,00 in favore dell'### delle ###
Nel promuovere il nuovo giudizio, definito con la gravata sentenza, aveva dedotto che l'ipotesi di accordo prospettata dagli avvocati nel giudizio estinto (che prevedeva da un lato la restituzione delle somme versate e dall'altro la restituzione dell'immobile nel cui possesso il ### era stato immesso) non era stata accettata da esse parti; e che la ### pur essendosi dichiarata disponibile alla restituzione del dovuto, inviando una fotocopia dell'assegno, non aveva in realtà dato esecuzione alla proposta nel termine convenuto del 15.3.2014. 
Su dette premesse aveva così concluso: “ ### e dichiarare legittimo il recesso di ### dal compromesso sottoscritto dalle parti in data ### …. per fatto e colpa del promittente venditore e per l'effetto condannare la convenuta signora ### alla restituzione delle somme versate dal ### nella misura di euro 100.000 oltre alla restituzione del doppio della caparra pari ad euro 160.000,00 e danni ex articolo 1385 cc (vendita di una piccola casa e disagi di trasloco). ### di spese.” Si era costituita la ### la quale aveva contestato le domande attoree, e, svolgendo domande riconvenzionali, aveva così concluso: “1. in via principale, nel merito: dichiarare la carenza di titolarità in capo al sig. ### della situazione giuridica soggettiva di cui chiede la tutela con la proposizione delle domande formalizzate nell'odierno giudizio, giusta la transazione novativa concretizzatasi con la conciliazione giudiziale del 21.02.2014 nell'ambito del procedimento giudiziario di cui al RGN 12006/2013, innanzi al Tribunale di #### X^, in persona del Giudice Dott.  ### e per l'effetto: 1.1. accogliere la domanda riconvenzionale esercitata dalla sig.ra ### nei confronti del sig. ### volta ad ottenere, in dipendenza della transazione novativa intervenuta inter partes e (in dipendenza) della conseguente carenza di un qualsivoglia titolo giustificativo in capo allo stesso sig. ### in relazione al possesso e/o detenzione dell'immobile di proprietà dell'attuale convenuta, la condanna dell'odierno attore alla corresponsione in favore della sig.ra ### dell'indennità di occupazione senza titolo per un importo pari ad ### 2.500,00 mensili, dal giorno dell'inizio di una tale illegittima occupazione, da individuarsi a partire dal momento in cui si sono verificati gli effetti derivanti dal perfezionamento della transazione novativa realizzatasi in data ###, sino al giorno dell'effettivo rilascio che dovrà avvenire libero da persone e/o cose, o in alternativa, all'importo mensile di ### 1.827,00 o di ### 950,00 o di un valore intermedio tra questi ultimi, così come risultante dall'espletata istruttoria, in virtù del mancato godimento dell'immobile da parte della stessa sig.ra ### anche in tal caso, dal giorno dell'inizio di una tale illegittima occupazione, da individuare con il criterio testé citato, sino al giorno dell'effettivo rilascio che dovrà avvenire libero da persone e/o cose, il tutto oltre interessi di legge e contestualmente al pagamento di ### 162.500,00 da parte della sig.ra ### in favore del sig. ### in sede di redazione del verbale di riconsegna dell'immobile da parte di quest'ultimo; 2. in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra ed in particolare di quanto richiesto al punto 1. e 1.1.: 2.1. rigettare, sia la domanda attorea in merito alla dichiarazione di legittimità del recesso dal contratto preliminare stipulato inter partes, così come avanzata nel presente giudizio, sia la domanda attorea di risarcimento danni e/o restituzione delle somme versate in favore della sig.ra ### così come avanzata nel presente giudizio, giusta la carenza dei presupposti di fatto e di diritto, così come specificati nella narrativa del presente atto e nei precedenti scritti difensivi e per l'effetto: 2.2. accogliere la domanda riconvenzionale esercitata dalla sig.ra ### nei confronti del sig. ### volta ad ottenere, previo accertamento del grave inadempimento ascrivibile sempre a carico del sig. ### concretizzatosi nelle condotte così come meglio evidenziate, sia nel presente atto, che nei precedenti scritti difensivi, la risoluzione del contratto preliminare stipulato inter partes, e per l'effetto ed in ogni caso, sempre in virtù delle condotte del sig. ### così come meglio evidenziate, sia nel presente atto, che nei precedenti scritti difensivi, la condanna di parte attorea al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte della sig.ra ### che si possono quantificare in un importo pari alla caparra già ottenuta, oltre al residuo di prezzo concordato per la stipula del definitivo, così come specificato al paragrafo 2.3. della presente memoria, oltre al rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose o in alternativa all'importo pari ad ### 2.500,00 mensili da calcolarsi dal giorno dell'inizio di una tale illegittima occupazione, da individuarsi alla data di immissione in possesso dell'immobile in favore del sig. ### (con i suoi familiari), coincidente con la data di sottoscrizione del preliminare inter partes venuto meno, giusta la intervenienda dichiarazione giudiziale di risoluzione, ovvero il ###, sino al giorno dell'effettivo rilascio che dovrà avvenire libero da persone e/o cose, detratte le rate mensili di ### 2.500,00 cadauno già incassate da parte convenuta sino al 05.12.2012 escluso o in alternativa all'importo mensile di ### 1.827,00 o di ### 950,00 o di un valore intermedio tra questi ultimi, così come risultante dall'espletata istruttoria, da calcolarsi dal giorno dell'inizio di una tale illegittima occupazione, da individuarsi con il criterio testé citato, sino al giorno dell'effettivo rilascio che dovrà avvenire libero da persone e/o cose, detratte le rate mensili di ### 2.500,00 cadauno già incassate da parte convenuta sino al 05.12.2012 escluso, oltre che al risarcimento, in ogni caso, degli ulteriori danni subiti e subendi, quantificati dallo stesso CTU in un importo pari ad ### 30.000,00, necessari per il recupero della regolarità edilizia, ricomprensivi, anche degli oneri per istruttoria, il tutto oltre interessi di legge.  3. in via ulteriormente subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra ed in particolare di quanto richiesto al punto 2.,2.1.  e 2.2.: 3.1. rigettare, sia la domanda attorea in merito alla dichiarazione di legittimità del recesso dal contratto preliminare stipulato inter partes, così come avanzata nel presente giudizio, sia la domanda di risarcimento danni e/o restituzione delle somme versate in favore della sig.ra ### così come avanzata nel presente giudizio, giusta la carenza dei presupposti di fatto e di diritto, così come specificati nella narrativa del presente atto e nei precedenti scritti difensivi e per l'effetto: 3.2. accogliere la domanda riconvenzionale esercitata dalla sig.ra ### nei confronti del sig. ### volta ad ottenere, previo accertamento dell'occupazione abusiva e senza titolo dell'immobile in parola, così come derivante, sia dalle condotte meglio sopra descritte del sig. ### sia anche dall'intervenienda dichiarazione di nullità del contratto preliminare inter partes, la condanna dell'odierno attore alla corresponsione in favore di parte convenuta dell'indennità di occupazione senza titolo per un importo pari ad ### 2.500,00 mensili, dal giorno dell'inizio di una tale illegittima occupazione, da individuarsi alla data di immissione in possesso dell'immobile in favore del sig. ### (con i suoi familiari), coincidente con la data di sottoscrizione del preliminare, ovvero il ###, sino al giorno dell'effettivo rilascio che dovrà avvenire libero da persone e/o cose, detratte le rate mensili di ### 2.500,00 cadauno già incassate da parte convenuta sino al 05.12.2012 escluso, o in alternativa per un importo pari ad ### 1,827,00 o ad ### 950,00 o ad un valore intermedio tra questi ultimi, così come risultante dall'espletata istruttoria, in virtù del mancato godimento dell'immobile da parte della stessa sig.ra ### anche in tal caso, dal giorno dell'inizio di una tale illegittima occupazione, da individuare con il criterio testè citato, sino al giorno dell'effettivo rilascio che dovrà avvenire libero da persone e/o cose, detratte le rate mensili di ### 2.500,00 cadauno già incassate da parte convenuta sino al 05.12.2012 escluso, oltre che al risarcimento, in ogni caso, di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi, così come già sopra specificati al paragrafo 2.3. della presente memoria o nella diversa misura ritenuta provata e/o di giustizia e/o secondo equità, in base a quanto stabilito dal Giudice adito, il tutto oltre interessi di legge….” Il Tribunale, disposta c.t.u. volta ad accertare la sussistenza dei vizi dell'immobile dedotti dall'attore, il valore commerciale e locativo del bene, assunta la causa in decisione, così definiva il giudizio: “- dichiara inammissibili le domande formulate dall'attore per sopravvenuto difetto di interesse; - rigetta le domande riconvenzionali della convenuta; - compensa le spese di lite tra le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c.; - pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti i costi della CTU come liquidati in atti. “ Questa la motivazione sottesa alla decisione: “1. ### di carenza di legittimazione attiva deve essere diversamente qualificata come difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. con conseguente inammissibilità delle domande azionate dal ### Nella procura conferita a margine della citazione di cui al pregresso giudizio avente RG 12006/2013 ### aveva conferito al difensore il potere di transigere e conciliare (doc. 7 convenuta) rispetto alla stessa causa petendi e al petitum azionati in questa sede. 
Nel verbale di udienza del precedente procedimenti del 25.2.2014 risulta che “I procuratori delle parti dichiarano di avere raggiunto un accordo, nel senso che al versamento della somma di € 162.500,00 che avverrà entro il [3] [3] 15.3.2014 al sig. ### da parte della sig.ra ### il primo rilascerà l'immobile libero da persone e cose entro la stessa data, [senza null'altro a pretendere a nessun titolo] il GI dichiara l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo” (doc. 3 convenuta). 
Il Tribunale ritiene che l'espressione utilizzata dai difensori sia omnicomprensiva della volontà di definire mediante detto accordo ogni rispettiva pretesa di modo da risolversi in una rinuncia all'azione con conseguente cessazione della materia del contendere: il ### avrebbe ottenuto la restituzione della somma di € 162.500,00 e cioè le stesse prestazioni che costituivano le ragioni costitutive delle pretese azionate dal ### mentre la ### avrebbe ottenuto la restituzione dell'immobile.  2 Le pretese riconvenzionalmente azionate dalla convenuta vanno rigettate. 
La convenuta fonda le domande riconvenzionali sulla base di un titolo (il verbale del 25.2.2014) che contemplava reciproche obbligazioni di modo che in questa sede la ### avrebbe dovuto provare di avere corrisposto la somma in essa contemplata avendo invocato proprio l'intervenuta transazione per dimostrare la inammissibilità della domanda proposta dell'attore. 
Alla udienza del 3.12.2014 il difensore dell'attore ha eccepito la esistenza dell'inadempimento grave e la inesistenza della occupazione illegittima di modo che sarebbe stato onere della convenuta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., provare di avere correttamente adempiuto alle pattuizioni dell'accordo al fine di dimostrare che l'eccezione di mancata esecuzione delle prestazioni nascenti dal rapporto da parte dell'attore avrebbero legittimato la convenuta ad ottenere l'accertamento della illegittimità della occupazione del bene a fronte del pagamento della somma di € 162.500,00.  ### di inadempimento integra, infatti, un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Civ., II, 22.11.2016 n 23759).  ### inammissibilità delle domande dell'attore e il rigetto delle pretese riconvenzionalmente azionate dalla convenuta determinano una reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92, secondo comma, c.c.. 
I costi della ### come liquidati in atti, sono posti definitivamente e solidalmente a carico delle parti.” Ha interposto appello la ### la quale ha chiesto la riforma della sentenza reiterando le conclusioni spiegate in primo grado. 
Si è costituito ### il quale ha resistito all'appello evidenziando l'assoluta infondatezza della domanda riconvenzionale di adempimento della cd. transazione novativa e l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di risoluzione e/o nullità del contratto preliminare di compravendita per carenza di interesse ad impugnare, e l'inammissibilità di domande nuove. Ha quindi così concluso: “..confermare la sentenza impugnata e rigettare, allo stato, la domanda di condanna dell'appellato al rilascio dell'immobile per tutti i motivi sopra detti; dichiarare inammissibili sia le domande di nullità e/o risoluzione del contratto preliminare di compravendita, sia le domande ad esse accessorie per i motivi sopra detti. ### di spese.” La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in modalità cartolare, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha premesso di ritenere esente da vizi la parte di motivazione in cui il Giudice ha affermato che il ### era privo di interesse ad agire perché la dichiarazione resa dal procuratore munito di potere di transigere e conciliare nel corso del giudizio poi dichiarato estinto doveva essere intesa come una rinunzia all'azione; e laddove ha affermato che sulla base delle intese rese a verbale il ### avrebbe ottenuto la restituzione delle somme versate e la ### la restituzione dell'immobile ( cfr. pag.2 della sentenza impugnata “…la convenuta fonda le domande riconvenzionali sulla base del titolo -il verbale del 25.2.2014- che contemplava reciproche obbligazioni…”). Le intese contenute nel citato verbale sono state quindi considerate dal Tribunale la fonte delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti: quella del ### di rilascio dell'unità immobiliare oggetto del compromesso entro il ###, e quella contestuale, della ### di versamento delle somme ricevute in esecuzione del contratto preliminare. 
Detto punto di motivazione non ha nemmeno formato oggetto di impugnazione da parte dell'appellato, con la conseguenza che risulta passata in giudicato sia l'affermata vincolatività delle dichiarazioni rese all'udienza del 25.2.2014 nel giudizio iscritto al n.12006/2013 Rg, definito con un provvedimento di estinzione; sia l'affermata impossibilità, per il ### di fare valere in sede giudiziale ogni pretesa correlata al contratto preliminare, stante gli effetti sostanziali che la rinunzia esplica sul diritto di agire. 
La parte appellante non ha quindi alcun interesse a riproporre le domande svolte nelle conclusioni in via subordinata sub.3, in quanto esse hanno come presupposto l'accertamento della legittimità del recesso del ### dal contratto preliminare; questione questa non più esaminabile perché il Tribunale ha ritenuto, con statuizione passata in giudicato, che a detta azione il promittente acquirente aveva rinunziato. 
Nemmeno esiste interesse ad impugnare la sentenza per fare dichiarare la carenza di titolarità, in capo al ### della situazione giuridica soggettiva di cui aveva chiesto la tutela con la proposizione delle domande formalizzate in primo grado (cfr. conclusioni nell'atto di appello sub 2.1), stante la declaratoria di inammissibilità di dette domande per sopravvenuto difetto di interesse. 
Sussiste invece interesse della ### ad impugnare la sentenza laddove ha respinto le domande riproposte sub.2.2 in via principale, in quanto esse sono coerenti con la affermata vincolatività dell'accordo di cui al verbale di udienza del 25.2.2014.
Tali domande riconvenzionali erano dirette all'attuazione degli impegni assunti nel predetto verbale, all'accertamento dell'inadempimento del ### rispetto all'obbligazione di rilascio ed alla conseguente condanna di questi alla consegna dell'immobile ed al risarcimento del danno correlato al mancato godimento del bene da parte della proprietaria, quantificato nella misura corrispondente al valore locativo del bene non goduto. Ed il Tribunale , come si legge in motivazione, le ha respinte sul rilievo che la ### non avesse dato prova dell'adempimento dell'obbligazione di riversare al ### l'importo di € 162.500,00.  ### censura la pronunzia di rigetto per violazione degli artt.115 e 116 c.p.c, per falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in correlazione con l'art. 1460 c.c., 1453 cc e 1375 c.c.. 
Rileva, l'appellante, che il Tribunale, a mente dell'art. 1453 c.c. avrebbe dovuto pronunziarsi anche sull'adempimento, da parte del ### del proprio obbligo di rilascio, visto che essa ### aveva chiesto che questo fosse subordinato al contestuale versamento dell'importo di € 162.500,00. 
Aggiunge che il giudice di primo grado aveva erroneamente fatto applicazione dell'art. 1460 cc, e degli art. 115 e 116 c.p.c. giacchè, contrariamente a quanto affermato in sentenza, essa appellante aveva dato prova della volontà di restituire le somme ricevute con ben due offerte informali; una prima contenuta nella mail indirizzata al legale di controparte in data ###, alla quale era stata allegata la copia dell'assegno circolare che sarebbe stato consegnato al ### all'atto del rilascio; ed una contenuta in una ulteriore pec datata 14.3.2014; missive alle quali non era stato dato alcun riscontro. 
Evidenzia che la mancata risposta alle mail era indice rivelatore della volontà del ### di non dare esecuzione alla transazione e dell'illegittima proposizione dell'eccezione di inadempimento. 
Il motivo è fondato. 
Va evidenziato, in fatto, che l'accordo formalizzato in udienza dai procuratori delle parti prevedeva un unico termine per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'una e dall'altra parte; e che l'eccezione di inadempimento sollevata dal ### che il Tribunale richiama nella sentenza gravata, si limitava, senza alcuna ulteriore specificazione, alla deduzione “ del grave inadempimento” ( cfr. verbale di udienza del 3.12.2014). Solo in appello la difesa del ### ha sostenuto l'inidoneità dell'offerta effettuata dalla ### in quanto effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni degli art. 1208 e seg. c.c.. 
Anche ove si voglia ritenere ammissibile tale deduzione (qualificandola come mera difesa) essa è destituita di fondamento in quanto attesa l'unicità del termine previsto per l'adempimento delle contrapposte obbligazioni trova applicazione il principio, affermato dalla S.C. secondo cui, in detta ipotesi è sufficiente l'offerta informale (cfr. in tema di contratto preliminare Cass.n. 27342/2018 secondo cui “ … ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà soltanto se le parti abbiano previsto il versamento del prezzo o del residuo dello stesso contestualmente alla stipula del contratto definitivo.
Se, invece, il detto versamento deve precedere la conclusione del contratto definitivo, la parte è obbligata, alla scadenza del termine pattuito, anche se non coincidente con quella concordata per la stipulazione del contratto definitivo, al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo, in tale ipotesi, nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale” conforme Cass.n. 26226/2007; Cass.n., 8196/2008). Non è infatti dubitabile che con le missive inviate al legale di controparte nell'approssimarsi della data in cui le parti avrebbero dovuto dare concreta attuazione alle obbligazioni assunte, la ### abbia chiaramente manifestato la volontà di provvedere alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione del preliminare, la cui detenzione, in virtù dell'accordo raggiunto, era divenuta priva di titolo giustificativo; così come priva di titolo giustificativo era divenuta la detenzione, da parte del ### dell'immobile oggetto di compromesso. 
Tali emergenze processuali sono state completamente ignorate dal giudice di primo grado. 
Va aggiunto che il Tribunale nell'esaminare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento, non poteva omettere di effettuare l'ulteriore valutazione prevista dal secondo comma dell'art. 1460 c.c.. 
Per la S.C., nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ. in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte. ( Cass.n. 2720/2009). 
E sempre la S.C. afferma che “ In tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto” (Cass.n. ###/2023). 
Nel caso di specie il Tribunale non ha in alcun modo valutato il comportamento silente tenuto dal ### una volta ricevute le missive con cui la ### sollecitava la definizione delle modalità dell'incontro in cui avrebbe dovuto esser rilasciato l'immobile contestualmente al versamento, da parte della ### di € 162.500,00; silenzio mantenuto persino nel corso del giudizio di primo grado, in cui il ### non ha preso posizione sul punto, concentrando la propria difesa sulla non vincolatività dell'accordo steso a verbale nell'udienza del 25.2.2014, e sulla fondatezza delle ragioni giustificative della riproposta domanda di recesso dal contratto preliminare. 
Per quanto sopra detto, oltre a doversi ritenere insussistente l'inadempimento della ### va evidenziato che, in ogni caso, per quanto disposto dell'art. 1460 secondo comma c.c., non può che ritenersi contraria a buona fede la sollevata eccezione di inadempimento, argomentata solo in appello.
In riforma parziale della sentenza di primo grado deve quindi accogliersi tanto la domanda di rilascio dell'immobile, che quella risarcitoria, essendo, la mancata attuazione dell'accordo intervenuto tra le parti, imputabile al ### Esclusa, in difetto di allegazione e prova, ogni altra voce di danno, va riconosciuto esclusivamente il danno rappresentato dal mancato godimento dell'immobile da parte della proprietaria a decorrere dal giorno previsto per il rilascio; data a partire dalla quale la detenzione è proseguita in difetto di idoneo titolo giustificativo. 
Detto danno può essere liquidato, in via equitativa, in misura corrispondente al valore locativo del bene. Come infatti affermato dalla S.C. “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”(### Cass. SS.UU. n.###/2022) Per la determinazione del valore locativo dell'immobile non appare utilizzabile il dato fornito dal c.t.u. nominato in primo grado, incaricato, tra l'altro, anche di tale accertamento. 
Infatti il consulente, nel determinare la superficie dell'immobile ha indicato la misura di 66 mq. ( “la metratura rispondente alle autorizzazione di riferimento” - ### c.t.u.); ossia la medesima superficie calcolata per determinare il valore commerciale del bene, ottenuta escludendo dal calcolo quelle superfici che, seppur destinate in concreto ad abitazione, tuttavia non risultavano tali nei titoli autorizzativi. Tale ragionamento non è in alcun modo condivisibile allorchè si tratti di quantificare il valore locativo di un bene, che è evidentemente ancorato alla superficie effettivamente fruibile dal conduttore. 
Appare allora ben più attendibile la stima depositata in primo grado dalla ### eseguita da un agente immobiliare (### immobiliare di ### il quale ha indicato la superfice totale ( distribuita tra piano seminterrato, piano terra e primo piano ) in mq.167,50 lordi . 
Tuttavia poiché il piano primo, di superficie pari a 25 mq (oltre al terrazzo), è un sottotetto con falda spiovente utilizzabile, in altezza, limitatamente alla parte più prossima al colmo del tetto (cfr. foto allegate alla consulenza di ufficio), la Corte ritiene che detta superficie debba ridursi a mq.15. 
La superfice complessiva, poi, al netto dei muri portanti e divisori, subisce , secondo la condivisibile stima dell'agente immobiliare, una decurtazione del 10%; il che porta ad una superficie di mq.141,75. 
Per la valutazione del valore locativo a mq occorre fare riferimento ai valori espressi dalla banca dati delle quotazioni immobiliari nell'anno 2014 dell'### delle ### ( allegata alla stima dell'agenzia immobiliare), in cui il valore della locazione nella zona di riferimento è determinato tra € 10,00 ed € 14,00 al mq per le ville ed i villini (l'immobile è un villino a schiera). Utilizzando il valore intermedio di € 12,00 al mq il valore locativo del bene è quantificato in € 1701,00 al mese. 
La parte appellata va quindi condannata al pagamento in favore della ### a decorrere dal 15.3.2014, dell'importo mensile di € 1.701,00, oltre che alla rivalutazione ed interessi sulla somma mensilmente dovuta via via rivalutata , sino alla data dell'effettivo rilascio; somma da cui va detratto l'importo degli interessi legali maturati e maturandi sulla somma di € 165.000,00 dalla data del 15.3.2025 sino a quella dell'effettivo rilascio. Tale importo rappresenta la redditività della somma di € 165.000,00, rimasta nella disponibilità della ### sin dal 15.3.2014, ed è quantificata nella misura degli interessi legali ex art. 1284 c.c.. 
Tale detrazione trova ragione nell'applicazione della regola della compensatio lucri cum damno ; espressione che designa la regola secondo la quale nella liquidazione del risarcimento del danno si deve tenere conto delle conseguenze vantaggiose per il danneggiato causate in via diretta dal fatto lesivo. La regola, non è sancita da una disposizione di diritto positivo, ma viene riconosciuta dalla giurisprudenza quale regola che concorre a delimitare l'ambito del danno risarcibile. Il suo fondamento è duplice: esso si rinviene, in primo luogo, nel principio di integralità della riparazione o del “danno effettivo”, in base al quale il risarcimento deve reintegrare totalmente il patrimonio del danneggiato della perdita subìta e del mancato guadagno (art. 1223 c.c.), facendo in modo che egli non sia reso né più ricco né più povero di quanto non fosse prima dell'inadempimento o dell'illecito; in secondo luogo, il fondamento si rinviene nel principio di causalità giuridica, che impone di tenere conto di tutte le conseguenze immediate e dirette (in tal senso, ancora, l'art. 1223 c.c.) dell'evento dannoso, e dunque non solo delle conseguenze svantaggiose ma anche di quelle vantaggiose, onde evitare che il risarcimento perda la sua funzione compensativa e determini un arricchimento. 
Ed è appena il caso di considerare che la compensatio è rilevabile d'ufficio dal giudice (### Cass.n. 23588/2022; Cass.n. 24177/2020; Cass.n. 16808/2023) Conclusivamente la sentenza va riformata in parte, accogliendo, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale principale svolta dalla ### va quindi ordinato al ### il rilascio dell'immobile meglio descritto in narrativa contestualmente al versamento, in suo favore, da parte della ### dell'importo di €162.500,00; l'appellato va inoltre condannato al risarcimento del danno come sopra quantificato. 
In ragione dell'esito complessivo della lite che ha visto soccombente tanto il ### che la ### (di cui è stata accolta parzialmente la riconvenzionale principale) va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico della parte appellata, in quanto prevalentemente soccombente. 
Dette spese sono quantificate, per il primo grado, mediante riferimento ai paramenti medi previsti dal ### n.55/2014 nelle cause di valore indeterminabile di bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale; per il secondo grado le spese sono quantificate mediante riferimento ai paramenti medi previsti dal ### n.147/2022 nelle cause di valore indeterminabile di bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale. 
Resta fermo quanto disposto dal Tribunale in ordine alle spese della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado.  P.Q.M. La Corte definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3747/ 2018 del Tribunale di ### , ed accogliendo lo stesso per quanto di ragione, in riforma del capo con cui sono state respinte le domande riconvenzionali di ### e di quello con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, fermi quelli restanti, così decide : “ accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale principale svolta da ### e per l'effetto: - ordina a ### il rilascio dell'immobile ubicato in ### , distinto in catasto al fg.1154 part. 24 sub 4,8, e 503 graffati, e sub 5 e 504, graffati, contestualmente al versamento, da parte di ### della somma di € 162.500,00; - condanna ### al pagamento, in favore di ### dell'importo mensile di € 1.701,00, oltre che alla rivalutazione ed interessi sulla somma dovuta mensilmente via via rivalutata , a far data dal 15.3.2014 sino alla data dell'effettivo rilascio, con detrazione , dalla somma così calcolata, dell'importo degli interessi legali maturati sull'importo di € 165.000,00 dal 15.3.2014 e maturandi, sino alla data di rilascio.” - dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole nell'intero, quanto al primo grado di giudizio, in € 7.524,00 per compensi; e quanto al grado di appello in € 6.946,00 per compensi ed € 777,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge sui compensi di entrambi i gradi di giudizio; - condanna ### al pagamento dei restanti due terzi in favore di ### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 30.7.2024.  ### estensore Dott.ssa ###

causa n. 4822/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Mannacio Patrizia, Martinelli Angelo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10371/2025 del 19-04-2025

... alcuni balconi della facciata interna, non coperte dal tetto , avessero natura di beni comuni, malgrado la loro collocazione al di sotto dei balconi di proprietà esclusiva dei singoli condomini, attesa la funz ione, dalle stesse espletata, di convogliamento delle acque meteoriche in un pluviale che scaricava nella condotta fognaria condominiale, a salvaguardia della facciata condominiale, escludendo che le stesse avessero una funzione di convogliamento delle acque raccoltesi sui balconi. Ino ltre, con riguardo alla dedotta esistenza di una consuetudine condominiale volta ad addossare ai proprietari dei balconi i costi di sostituzione, o riparazione delle grond e relative, consuet udine contestata dal ### la Corte territoriale rilevava la facoltà dell'assemblea del condominio di assumere nuove deli bere, r egolandosi diversamente da come avvenuto in passato, purché in conformità ai criteri di legge. Infine, il Giudice di seconde cure dichiarava la correttezza della ripartizione delle spese di rifacimento delle gronde e sottogronde dei balconi tra tutti i condomini ex art. 1123 comma primo cod. ci v., e n on tra i soli cond omini pro prietari di unità immobiliari prospettanti sulla facciata (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: ### e #### elettivamente domiciliati in ### 57, presso lo studio dell'avvocato ### che le rappresenta e difende, -ricorrenti contro ### 20 MILANO, elettivamente domiciliato in ### 294, presso lo ### L ### & ### rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati #### e ### 2 di 13 -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di MILANO n.1873/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.4.2025 dal #### ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ### e ### o ### prom uovevano un procedime nto sommario davanti al Tribunale di M ilan o nei conf ronti del ### di ### via ### i ### tti n. 20, per sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare assunta il ### - che qualific ando le gronde e le sottogronde dei balconi de lla facciata interna del ### come be ni condominiali, aveva ripartito le spese di rifacimento delle stesse tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di c iascuno, ricomprendendovi anche le ricorrenti, proprietarie di u nità immobiliare che non prospettavano sulla facciata interna - ovvero, in sub ordine, in ipotesi di conferma di que lla qualif icazione per sentire accertare l'illegittimità del riparto delle spese ex art. 1123 comma 1° cod. civ., dovendosi applicare per il riparto l'art. 1123 comma 2° cod. civ.. 
Si costit uiva il ### convenuto , contesta ndo le avverse pretese. 
Respinta l'istanza di sospensione d ella delibera, e disposta la conversione del rito, le ricorrenti cont estavano altresì ch e l'amministratore condominiale avesse ripartito le spese di rifacimento dei “balconi” dei condomini ### al primo piano della facciata principale, e ### al quarto piano della facciata interna, considerandole come lastrici solari ed app lican do il criterio di riparto dell'art. 1126 cod. civ.. 3 di 13 ### ale di ### con senten za n. 2 932/2017, rigettava le domande attoree e condannava le ### alle spese processuali. 
Avverso tale sentenza le ### interponevano appello e la Corte di Appello di ### nella resistenza del ### con sentenza n. 1873/ 2019 del 18.3/29.4.2019 respingeva il gravame, condannando le ### al pagame nto anche delle spese processuali di secondo grado. 
La Corte distrettuale riteneva che le gronde e sottogronde in rame presenti solo su alcuni balconi della facciata interna, non coperte dal tetto , avessero natura di beni comuni, malgrado la loro collocazione al di sotto dei balconi di proprietà esclusiva dei singoli condomini, attesa la funz ione, dalle stesse espletata, di convogliamento delle acque meteoriche in un pluviale che scaricava nella condotta fognaria condominiale, a salvaguardia della facciata condominiale, escludendo che le stesse avessero una funzione di convogliamento delle acque raccoltesi sui balconi. Ino ltre, con riguardo alla dedotta esistenza di una consuetudine condominiale volta ad addossare ai proprietari dei balconi i costi di sostituzione, o riparazione delle grond e relative, consuet udine contestata dal ### la Corte territoriale rilevava la facoltà dell'assemblea del condominio di assumere nuove deli bere, r egolandosi diversamente da come avvenuto in passato, purché in conformità ai criteri di legge. Infine, il Giudice di seconde cure dichiarava la correttezza della ripartizione delle spese di rifacimento delle gronde e sottogronde dei balconi tra tutti i condomini ex art. 1123 comma primo cod. ci v., e n on tra i soli cond omini pro prietari di unità immobiliari prospettanti sulla facciata interna ex art. 1123 comma 2° cod. civ., stante la natura di bene comune di tutte le facciate dell'edificio, e reputava corretta l'applic azione dell'ar t. 1126 cod.  civ. alla ripartizione delle spese per il rifacimento di quelli che le ### avevano indicato come i “balconi” dei condomini ### e ### perché assolvevano una funzione di copertura analoga a 4 di 13 quella propria dei lastrici solari, non senza sottolineare il difetto di interesse delle ### in ordine alle spese del lastrico solare del condomino ### che non erano state poste a loro carico. 
Avverso tale sentenza ### e ### de hanno proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a quattro motivi, ed il ### di ### via ### n. 20, ha resistito con controricorso. 
Nell'imminenza dell'adunanza camerale, il solo resistente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., le rico rrenti denunciano la vio lazione dell'art. 1117 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 2967 (rectius 2697) cod. civ. e 817 cod. civ. Con un rovesciam ento dell' onere probat orio, la Corte territoriale avrebbe erratame nte applicato la presunz ione di condominialità di cui all'art. 1117 cod. civ., ritenendo che le gronde dei balconi dovessero considerarsi parti comuni dell'edificio poiché le germane ### non avevano fornito dimostrazione della loro natura privata; ciò in spregio al consolidato orient amento dell a giurisprudenza di legittimità secondo cui, stante la natura privata dei balconi, soltanto gli elementi d ecorativi degli stessi pote vano considerarsi condominiali, in ragione della funzione estetica che realizzavano in quel caso a ben eficio d ell'intero stabile, per cui doveva ritenersi piuttosto gravato il Co ndominio dall'onere di dimostrare la funzione este tica del le gronde e sottogronde dei balconi, svolgenti rispetto ad essi una funzione pertinenziale. 
Il primo motivo di ricorso é inammissibile. 
Esso ipotizza la violazione de ll'art. 11 17 cod. civ. nel testo modificato dalla L.11.12.2012 n. 220, dell'art. 817 cod. civ. in materia di pertinenze e del principio dell'onere della prova dell'art.  2697 cod. civ., basandosi su un presupposto di fatto difforme da quello che é stato accertato dall'impugnata sentenza, richiedendo a 5 di 13 questa Corte, giudice di legittimit à, di esprimere un giudizio d i fatto, non consentito, che riconosca alle gronde e sottogronde in rame che corrono lungo i balconi della facciata i nterna del ### di ### via ### i ### tti 20, la funzione di raccogliere le acque piovane cadute sui balconi e quindi un ruolo di servizio rispetto ai balconi stessi, di proprietà esclusiva, con conseguente onere a carico del Co ndominio, nella speci e n on assolto, di dimostrare la natura orn amentale, o estetica, delle gronde e sottogronde in questione, per superare la proprietà esclusiva delle stesse da tale configurazione derivante.  ### la Corte d'App ello, (v. punto 3.1 di pagina 6 della sentenza), la circostanza che non tutti i balconi del ### in questione siano provvis ti di gronde, valeva ad escludere che le gronde oggetto di causa svolgessero la funzione di raccolta dell'acqua piovana del singo lo balcone, come asse rito e non provato dalle originarie attrici , attuali ricorr enti, perché se così fosse stato ciascun balcone sarebbe stato dotato di una gronda, e tale motivazione, g iusta, o sbagliata che si a, non é stata fatta oggetto d'impugnazione da parte delle ricorrenti, che non possono quindi assumere, come dato di fatto di partenza del loro motivo, una funzione d i raccolta delle acq ue piovane dei balconi delle gronde e sottogronde d i causa, e quindi di servizio pertinenziale delle stesse rispetto ai balconi di proprietà esclusiva, che é stata espressamente negata. 
Sempre con riferimento alla sit uazione dei luoghi, la Corte d'Appello, basandosi sulle fotografie prodotte, ha accertato in fatto, che il tetto del la facciata interna del ### a differenza di quello che sovrasta la facciata sulla strada, non sporge rispetto ai balconi, e che dato l'andamento delle gronde, che corrono lungo tutta la facciata interna, piano per piano al di sotto delle balconate che si allungano lungo l'intero lato della facciata stessa, e fanno confluire le acque piovane, a scopo di smaltimento, nel pluviale che 6 di 13 in vertic ale scarica dall'alto nelle tubazioni fognarie , le gronde e sottogronde assolvono la funzione di riparare dall'acqua piovana la facciata interna del ### che rientra tra i beni comuni ex art. 111 7 n. 1) cod. civ.. Ul teriormente l'im pugnata sente nza ha chiarito, che il richiamo fa tto dalla d ecisione di primo grado alla sentenza di questa Co rte n. 27 154 del 22.1.2014, inerente alla gronda di un lastric o solare di uso esclusivo, é avvenuto non perché si inte ndessero assimilare impropriamente i balconi al lastrico solare, ma perché sia nella fattispecie esaminata da quella sentenza, sia in quella og getto del present e giudizio, le grond e assolvevano alla funzione di convog liare le acque mete oriche dall'ultimo piano dell'edificio, funzione necessaria all'uso comune, e proprio da ciò é de rivata l'inclu sione delle gronde e delle sottogronde dei balconi della facciata interna tra i beni comuni, in quanto poste a prote zione della facciata interna, ch e é un bene comune.   Resta da sottolineare che in sede ###è possibile una diversa valutazione d elle prove offerte a fondament o dell'azione, ma soltanto il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegn o della decisione impug nata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.  non può essere mediata dalla rico nsiderazione delle risu ltanze istruttorie (Cass. 20.1.2025 n. 1283; Cass. n. 15235/2022; Cass., n.9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), "non potendosi surrettiziamente trasform are il giudizio di legittimità in un nuovo, n on consentito, u lteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istrutt ori espressi ne lla decisione impu gnata, non condivisi e , per ciò solo, censurati al fine di otten erne la sostituzione con altri più consoni alle proprie asp ettative" (letteralmente Cass. 20.1.2025 n. 1283; Cass., n. 15235/2022; Cass. sez. un. n. ###/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n.###/2021; Cass., n.9352/2022; Cass. n. 9021/2 023; Cass. 7 di 13 n.6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023; ancora recentemente cfr., pure nelle rispettive mo tivazioni, Cass. n.9014/2023; n.7993/2023; Cass. n. 4784/2023; Cass. n. 1015/2023). Non integra violazione, né falsa applicazione di norme d i diritto, la denuncia di un'erronea ricognizio ne della fat tispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed appl icativo della norma di legge; i l discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erro nea ricognizione dell'astratta fattispeci e normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr.  n.10313/2006; Cass. n. 195 /2016; Cass. n.26110/ 2015; n.8315/2013; Cass. n. 16698/2010; Cass. n.7394/2010). Anche in questa censura le doglian ze sono att ine nti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea rico gnizione della fattispecie concreta al la luce delle risultanze di causa, ed ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238/20 17; n.26110/2015).  2) Col secondo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1117 cod.  in combina to disposto con l'art. 1123 , commi 2° e 3° cod. civ., nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il vi zio di omessa pronuncia della sentenza di prime cure, denunciat o dalle appell anti in relazione alla doman da subordinat a volta alla declaratoria di illegittimità della ripartizione dell e spese secondo i mille simi di proprietà ex art. 1123 comma 1° cod. civ., anziché in proporzione all'uso che ciascun condomino poteva farne ex art. 1123 comma 2° cod. civ.. Le ricorrenti richiamano in proprio favore le sentenze di 8 di 13 questa Corte che hanno ritenu to legittima la ripartizione ex art.  1123 2° comma cod. civ. delle spese di rifacimento delle facciate condominiali. 
Il motivo é infondato. 
Con l'atto di appello le attuali ricorrenti avevano lamentato che il giudice di primo grado no n si fosse pronunciato, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla loro domanda sub ordinata volta ad ottenere, nell'ipotesi in cui fosse confe rmata la natura di beni comuni delle gronde e sottogronde dei balconi della facciata interna del ### inio, l'accertamento dell'illegittimità del riparto delle spese ad essi relative tra tutti i con domini in base alle tabelle millesimali, anziché tra i soli condomini interessati dai lavori ex art.  1123 comma 2° cod. civ.. 
La Corte d'Appello ha invece ritenuto che il Tribunale di ### non sia incor so in un'omessa pronuncia e si sia implicitame nte pronunciato sulla domanda subordinata de lle attrici rigettand ola, perché avendo riconosciuto alle gronde e sottogronde dei balconi della facciata in terna del ### la funzione di proteggere dall'acqua piovana la facciata interna, che é un ben e comune ai sensi del l'art. 1117 n. 1) cod. c iv., nell'interesse di tutti i condomini, il criterio di ripartizione delle relative spese era quello dettato dall'art. 1123 comm a 1° cod. civ., senza necessità di confutare le ulteriori argoment azioni delle appellanti sull'applicabilità dell'art. 1123 comma 2° cod. civ.. 
In effe tti la giurisprudenza di qu esta Corte é consolidata nel ritenere che "in tema di condominio negli edifici le parti dell'edificio - muri e tet ti (art. 1117 cod. civ., n. 1) - ovvero le opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 cod. civ., n. 3) - deputati a preservare l'edificio cond ominia le dagli agenti atmosferici e dalle infilt razioni d'acqua, piovana o sott erranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le spese per la cui conservazion e sono assoggettate alla ripartizio ne in misura 9 di 13 proporzionale al valore delle singole proprie tà esclusi ve ai sensi della prima parte dell 'art. 1123 cod. civ., e non rientrano, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazio ne al servizi o dei condomini in misura diversa o vvero al godimen to di alcuni condomini e non di altri (art. 1123 cod. civ., commi 1 e 2)" ( 3.1.2013 n. 64; Cass. n. 4403/1999; Cass. n. 11423/1990), per cui non era necessario che la Corte d'Appello effettuasse uno specifico ed autonomo accertamento sul fatto se le gronde e sottogronde dei balconi della facciata interna del ### fossero destinate al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godime nto di alcuni condomini e non di altri, in vista della possibile applicazione del diverso criterio di riparto delle spese relative dettato dall'art.  1123 comma 2° o comma 3° cod. civ., non trattandosi del resto del riparto di sp ese relati ve alla facciata , ma di spese relative alle gronde e sottogronde dei balconi con funzione di protezione della facciata.  3) Col terz o motivo, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1123 cod. civ. Il Giudice di seconde cure av rebbe n egato qualsivoglia effetto alla consuetudine condominiale di addebitare ai proprietari dei singoli balconi le spese inerenti alle gronde e sottogronde ad essi relative, emergente da plurimi verbali di asse mblea condom iniale, dalla tabella di riparto dei lavori relativa all'anno 1990, nonché dalle due lettere raccomandate prodotte dalle attrici con la memoria ex art.  183, comma 6°, n. 2) c.p.c.. 
Questo motivo é inammissibile , sia in quanto l'impugnata sentenza, al capoverso di pagina 8, ha rilevato che l'esistenza di una consuetud ine condominiale nel senso di porre ad esclusivo carico d ei proprietari d ei balconi le spese di riparazione e sostituzione delle gronde e sottogronde dei singoli balconi é stata contestata dal ### per cui non si tratta di un dato di fatto già accertato dai giudici di merito, sia in quanto le ricorrenti non 10 di 13 possono chiedere a questa Corte, giud ice di legittimità, di accertare, previo esame della copiosa documentazione prodotta, se effettivamente si fosse consolidata nel tempo una consuetudine nel senso sopra indic ato, trattandosi di un accertament o di fatto precluso in questa sede. ### nata sentenza ha peraltro motivato, che l'assemblea condominiale b en poteva deliberare la ripartizione delle spese relative ai lavori di sostituzione delle gronde e sottogronde dei balconi senza violare il criterio legale, e del tutto inutile é il richiamo d elle ricorr enti a lla natura contrattuale del regolamento condominiale, dal momento che le stesse ricorrenti ammettono che esso non contiene alcuna d isposizione volta a disciplinare la ripartizione delle spese r elative alle gronde e sottogronde dei balconi.  4) Col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 132, n. 4) c.p.c.  ### ice di secondo grado, con motiv azione contraddittoria e meramente apparente, avrebbe qualificato quelli che gli atto ri avevano indicato come “i balconi” dei condomini ### e ### interessati dai lavori di rifacime nto, dappri ma come terrazzi a livello e, in seguito, come lastrici solari, perché svolgenti ancorché parzialmente funzione di copertura, ritenendo ad essi applicabili i criteri di riparto delle spese dell'art. 1126 cod. civ.. 
Il quarto motivo è infondato. 
Con esso si ass ume che l'impug nata sentenza, con moti vazione irriducibilmente contraddittoria, avrebbe qualificat o i balconi dei condomini ### (al primo piano) e ### (al quarto ed ultimo piano della facciat a interna del ### ), da un lato come lastrici solari, e dall'altro come terrazze a livello, disattendendo la loro doglianza relativa al fatto che le spese ad essi relative, anziché essere poste dal l'amministratore, in sede di riparto, ad esclusivo carico d ei condomini prop rietari, fossero state poste p er 1/3 a carico del condomino proprietario e per 2/3 a carico dei condomini 11 di 13 proprietari delle unità immobiliari sottostanti, o di tutti i condomini allorché la funzione d i copertura e ra assolta rispetto al porti co condominiale. 
La sentenza impugnata, pur nutrendo gli stessi dubbi del giudice di primo grado circa la riferibilità dell'impugnazione del primo punto dell'ordine del giorno della delibera assem bleare del 17.3.201 4 anche ai suddetti “balconi” dei condomini ### e ### e non solo alle gronde e sottogronde dei balconi della facciata interna, gli unici espressamente menzionati nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c ., alla luce del fatto che le st esse ricorrenti av evano dedotto successivamente di essere venute a conoscenza del riparto delle spese da parte d ell'amministratore pe r detti “balconi” secondo il criterio dell'art. 1126 cod. civ. proprio dei lastrici solari dopo la costituzione in giud izio del resistente ### s i é comunque pronunciata nel merito, senza addivenire ad una pronuncia di tardività dell'impu gnazione, ch e consenta in questa sede di ritenere intervenuto un giudicato interno negativo. 
Non vi é però alcuna irriducibile contraddittorietà della motivazione adottata sul punto, in quanto la Corte d'Appello ha accertato in fatto, in base alle foto prodotte, quanto a quelli che le ricorrenti impropriamente hanno chiamato “balconi” dei condomini ### e ### che il condomino ### ha proceduto al rifacimento di una terrazza a livello al primo piano, che almeno parzialmente copre il portico comune, e giustifica l'applicazione analogica dell'art. 1126 cod. civ. per il riparto delle relative spese (1/3 a carico del ### e 2/3 a carico di tut ti i condom ini in qu anto comproprietari del portico), svolgendo una funzione di copertura analoga a quella di un lastrico solare (vedi sull'applicabili tà analogica dell'art. 1126 cod. civ. dettato per il lastrico solare di uso esclusivo alle terrazze a livello che svo lgano funzione d i copertura ex mul tis Cass. ord.  14.12.2023 n. ###; Cass. ord. 10.12.2021 n. ###; Cass. ord.  22.11.2021 n. ###; Cass. 28.9.2012 n.16583) , e che il 12 di 13 condomino ### ha proceduto al rifacimento d el lastri co solare del quarto piano, che almeno per una parte copre, dal lato della facciata interna, i p iani sottostanti, il che com porta l'appli cabilità per il riparto d elle relat ive spese dell'art. 1126 cod. civ. (1/3 a carico d el ### e 2/3 a carico dei proprie tari delle unità immobiliari sottostanti). 
La senten za impugnata ha poi ulteriormente motivato, qu anto al lastrico solare di proprietà ### che copre i piani sottostanti dal lato della facciata interna del ### che le spese sono state poste per 1/3 a carico del condomino ### e per 2/3 a carico dei proprietari delle unità im mobiliari sottostanti, tra i quali non rientrano le ### che pertanto non avevano comun que interesse all'impugnazione della relativa statuizione, e tale motivazione non é stata censurata dalle ricorrenti, rendendo quindi inammissibile per difetto di interesse il ricorso in questa sede delle ### inerente alla contraddittorietà della motivazio ne della Corte d'Appello sul riparto delle spese relative al lastrico solare del condomino ### Le spese pro cessuali del g iudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle ricorrenti in solido. 
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/20 02 per impo rre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte di Cassazione, respinge il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in € 200,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre ### CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto ch e sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 13 di 13 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025  

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Picaro Vincenzo

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