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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5659/2025 del 09-07-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - ### - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato all'udienza del 9 luglio 2025 la seguente ### causa iscritta al n. 5029 R.G. lavoro e previdenza 2024 TRA ### elettivamente domiciliato in Napoli ###, alla via ### n. 55\5, presso lo studio legale dell'avv. ### da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE E I.S.S. ### A. ### S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Napoli ###, alla via ### n. 15, presso lo studio legale degli avv.ti ### e ### da cui è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. ### giusta procura in atti. RESISTENTE OGGETTO: impugnativa trasferimento ### E #### Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere dipendente della società convenuta sin dal 1.5.2021, con inquadramento 4° livello - ### alle pulizie, del ### di settore. Deduce che nel mese di ottobre 2022 ha ricevuto ordine verbale di recarsi dal cantiere di assegnazione presso il ### di ### ad altro luogo di lavoro nell'ambito dell'appalto con le ### s.p.a., a carattere temporaneo e provvisorio e senza assegnazione a u (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - ### - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato all'udienza del 9 luglio 2025 la seguente ### causa iscritta al n. 5029 R.G. lavoro e previdenza 2024 TRA ### elettivamente domiciliato in Napoli ###, alla via ### n. 55\5, presso lo studio legale dell'avv. ### da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE E I.S.S. ### A. ### S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.  elettivamente domiciliata in Napoli ###, alla via ### n. 15, presso lo studio legale degli avv.ti ### e ### da cui è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. ### giusta procura in atti. 
RESISTENTE OGGETTO: impugnativa trasferimento ### E #### Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere dipendente della società convenuta sin dal 1.5.2021, con inquadramento 4° livello - ### alle pulizie, del ### di settore. 
Deduce che nel mese di ottobre 2022 ha ricevuto ordine verbale di recarsi dal cantiere di assegnazione presso il ### di ### ad altro luogo di lavoro nell'ambito dell'appalto con le ### s.p.a., a carattere temporaneo e provvisorio e senza assegnazione a un cantiere determinato e fisso. 
Deduce che, perdurando lo stato di cose suddetto, nel gennaio 2024 ha richiesto la riassegnazione al cantiere di provenienza, negata dalla resistente. 
Deduce l'illegittimità del trasferimento per motivi di forma, contestando che lo stesso non è stato disposto per iscritto e con indicazione dei motivi a suo fondamento; nonché per carenza dei presupposti di legge non risultando sussistere le ragioni tecniche e organizzative richieste dall'art. 2103 Chiede pertanto accertare e dichiarare la illegittimità del trasferimento, con reintegra presso la sede di lavoro di provenienza.  ### è costituito la società convenuta, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto. 
Eccepisce preliminarmente il sopravvenuto difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tenuto conto che, nelle more del giudizio, era definitivamente cessato l'appalto per il servizio di pulizia presso il ### di ### di Napoli con conseguente impossibilità materiale di disporre la reintegra del ricorrente in quel posto di lavoro e non risultando formulate altre e diverse domande, di contenuto risarcitorio. 
Deduce quindi la infondatezza dei motivi di impugnativa del trasferimento, ritenendo non sussistere la necessità di una forma scritta dello stesso e asserendo la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dalla legge per il mutamento di sede del lavoratore. 
Deduce inoltre che il ricorrente aveva rifiutato la proposta di assunzione dell'impresa subentrante nell'appalto con ### s.p.a. ed era pertanto rimasto in forze alla società deducente, non aderendo alle proposte conciliative a lui sottoposte in corso di causa. 
Chiede pertanto rigettare il ricorso. 
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, anche successivamente alla definizione del procedimento cautelare proposto in corso di causa, ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. 
All'esito dell'odierna udienza, viene infine decisa con la presente sentenza. 
Il ricorso è meritevole di accoglimento sia pur parzialmente e nei limiti della seguente motivazione. 
Deve invero ritenersi che dalle risultanze istruttorie non può ritenersi raggiunta la adeguata prova della sussistenza delle ragioni di legge a fondamento del trasferimento del ricorrente dal cantiere presso il ### di ### a quello presso ### s.p.a.. 
Le allegazioni dedotte dalla società resistente a sostegno della asserita legittimità del trasferimento del ricorrente fanno riferimento alle esigenze di coadiuvare l'addetto al cantiere di nuova assegnazione, signora ### per lo svolgimento delle mansioni di pulizia dei vetri, esecuzione di interventi periodici di fondo con attrezzature e macchine operatrici complesse, nonché per la sostituzione del personale temporaneamente assente per malattia, infortunio e congedo. 
Tali allegazioni appaiono, tuttavia, del tutto generiche, non risultando specificata la complessiva situazione occupazionale nell'ambito dell'intero appalto di pulizia della resistente con ### s.p.a. né la impossibilità di procedere a coprire le predette esigenze con personale già assegnato all'appalto né infine la stabilità e definitività delle esigenze predette, risultando viceversa che l'assegnazione del ricorrente sia stata motivata dall'esigenza di sostituire personale, di volta in volta, assente e quindi senza assegnazione a uno o più uffici postali determinati. Le risultanze probatorie e, in particolare, le dichiarazioni dei testi escussi inducono a ritenere non raggiunta la prova della sussistenza effettiva di ragioni stabili a fondamento del predetto trasferimento - vedi dichiarazioni dei testi. 
La mancanza di determinazione del posto di lavoro in pianta organica da ritenersi vacante e da coprire con il trasferimento del ricorrente induce a ritenere non ravvisabili le ragioni di legge a sostegno di un trasferimento legittimo. 
Le scelte della parte datoriale avrebbero dovuto essere maggiormente specificate e provate, tenuto conto che l'attività della resistente, per quanto è emerso in corso di giudizio, è caratterizzata dalla stipula di contratti di appalto soggetti alle vicende di passaggio di cantiere, rispetto ai quali assume rilievo la posizione dei singoli addetti al fine di garantire la continuità occupazione in occasione dei cambi di appalto, con il passaggio diretto alle società subentranti ex art. 4 del ### di settore richiamato dalle parti in causa. In tale contesto le esigenze aziendali sottese al trasferimento di un lavoratore dal cantiere di un appalto a quello di un diverso appalto vanno specificate in maniera più rigorosa di quanto avvenuto nel caso in esame, proprio per le verosimili conseguenze del trasferimento e del conseguente mutamento della compagine lavorativa a ciascun appalto di particolare rigore rispetto alle procedure di c.d. passaggio di cantiere in caso di cambio appalto. 
Il riscontrato difetto dei presupposti di legge per ritenere legittimo il trasferimento induce alla declaratoria di illegittimità dello stesso. 
Quanto alle conseguenze di tale declaratoria di illegittimità va evidenziato che parte ricorrente ha chiesto nelle conclusioni di cui al ricorso la reintegra nel cantiere di provenienza presso il ### di ### ma che, per effetto del cambio di appalto di cui agli atti, la società convenuta non ha più la disponibilità di detto cantiere. Deve pertanto ritenersi materialmente impossibile la reintegra richiesta, con rigetto della pretesa in parte qua. 
Né appare ammissibile l'esame della pretesa risarcitoria, a prescindere dalla eventuale fondatezza della stessa, formulata da parte ricorrente nel corso del giudizio, dovendosi ritenere che la stessa costituisca una domanda nuova, non proponibile in questo giudizio, stante la specifica contestazione e opposizione della parte convenuta. 
In conclusione, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarata l'illegittimità del trasferimento del ricorrente presso il cantiere ### s.p.a. disposto nel mese di ottobre 2022 dalla resistente. 
Va rigettata ogni altra pretesa di cui al ricorso introduttivo. 
La regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio e del procedimento cautelare segue la soccombenza rispettiva e reciproca. 
Parte ricorrente va pertanto condannata alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del procedimento cautelare, per come liquidate in dispositivo; parte resistente va condannata alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di merito, liquidate in dispositivo.   P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del trasferimento del ricorrente presso il cantiere ### s.p.a. disposto dalla resistente nel mese di ottobre 2022; rigetta ogni altra pretesa; condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio di merito, che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del giudizio cautelare in corso di causa, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge .   Napoli, 09.07.2025 

Il Giudice
del lavoro Dott. ### n. 5029/2024


causa n. 5029/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ruoppolo Luigi

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 223/2026 del 08-01-2026

... precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### ha proposto opposizione avverso il decreto n. 8718/2022 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare (in solido con ### ad ### s.p.a. la somma di euro 20.169,65, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di finanziamento n. 10306003 concluso con ### s.p.a. nel 2008. ###, premesso di non aver sottoscritto il contratto di finanziamento e che in sede monitoria è stato depositato documento ex art. 50 t.u.b. relativo ad altra persona, ha dedotto che il decreto è stato irritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e che la ricorrente in sede monitoria ha depositato una copia illeggibile del contratto sì che non è possibile effettuare il doveroso esame in ordine alla non vessatorietà delle clausole contrattuali (esame che neppure risulta esser stato svolto in sede monitoria). ### s.p.a., mandataria di ### s.p.a. ha chiesto di rigettare l'opposizione. Premessa la tardività della contestazione in ordine alla apocrifia delle sottoscrizioni apposte sul contratto, l'opposta ha dedotto che nel documento contrattuale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14099/2025 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie TRA ### (###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (###) e ### (###), presso lo studio dei quali, in Napoli, via G. Verdi n. 18, è elettivamente domiciliato #### s.p.a. (###), mandataria di ### s.p.a.  (###), in persona della procuratrice speciale ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), presso lo studio del quale, in ### piazza ### n. 8, è elettivamente domiciliata OPPOSTA ### Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### ha proposto opposizione avverso il decreto n. 8718/2022 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare (in solido con ### ad ### s.p.a. la somma di euro 20.169,65, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di finanziamento n. 10306003 concluso con ### s.p.a. nel 2008. ###, premesso di non aver sottoscritto il contratto di finanziamento e che in sede monitoria è stato depositato documento ex art. 50 t.u.b. relativo ad altra persona, ha dedotto che il decreto è stato irritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e che la ricorrente in sede monitoria ha depositato una copia illeggibile del contratto sì che non è possibile effettuare il doveroso esame in ordine alla non vessatorietà delle clausole contrattuali (esame che neppure risulta esser stato svolto in sede monitoria).  ### s.p.a., mandataria di ### s.p.a. ha chiesto di rigettare l'opposizione. 
Premessa la tardività della contestazione in ordine alla apocrifia delle sottoscrizioni apposte sul contratto, l'opposta ha dedotto che nel documento contrattuale depositato non è dato rinvenire clausole vessatorie (le quali, peraltro, sono state specificamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 c.c.) e che rituale risulta la notificazione del decreto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. 
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione (previa discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. come modificato dal c.d. “correttivo Cartabia”) all'udienza del 12.12.2025.  2. ### è fondata e deve, pertanto, essere accolta. 
Occorre premettere che la domanda formulata dal ### può essere esaminata nella sola parte in cui risulta qualificabile quale opposizione c.d. “ultra tardiva” (opposizione ex art. 650 c.p.c. quale modellata da Cass., S. U., sent. 6 aprile 2023, n. 9479) e non quale opposizione tardiva atteso che la stessa risulta formulata ben oltre il termine previsto dall'art. 650, co. 3, c.p.c. secondo quanto risulta dal confronto tra la data (6.5.2024) riportata nell'avviso ex art. 543, co. 5, c.p.c. notificato all'esecutato e la data (24.6.2025) della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio. 
Stante una simile qualificazione non è possibile procedere alla valutazione della ritualità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. né è possibile esaminare la difesa relativa all'asserita, mancata sottoscrizione del contratto da parte del ### atteso che mediante l'opposizione “ultra tardiva” è possibile far valere “(soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione” (Cass., S. U., sent. 6 aprile 2023, n. 9479).  ### il limitato oggetto del presente giudizio, non può non rilevarsi che in tanto è possibile procedere all'esame dell'abusività delle clausole, in quanto risulti prodotto un documento contrattuale leggibile e contenente le condizioni generali di contratto. Non a caso, all'indomani della sentenza della Corte di giustizia, 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19, ### 1503 ### e ### di ### e della ### s.p.a., attenta dottrina ha osservato come la decisione da ultimo richiamata abbia profondamente innovato, in primis, la disciplina del procedimento monitorio relativamente alla prova scritta, nella sostanza imponendo - appunto - quella produzione del contratto in difetto della quale non è possibile valutare l'inesistenza di clausole abusive e, pertanto, non è possibile pervenire all'accertamento di un credito certo, liquido ed esigibile; produzione del contratto che è necessaria al fine dell'esame della vessatorietà (artt. 33 ss. cod. cons.) delle clausole relative tanto agli elementi accidentali, quanto agli elementi essenziali del contratto (ferma la differenza dei parametri utilizzabili per l'esame delle clausole del primo e del secondo tipo - tra le altre, Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, Árpád ### - nonché la possibile diversità degli esiti dell'accertata vessatorietà). 
Tanto premesso, non può allora che condividersi la difesa (in ordine alla quale, per la verità, l'opposta non ha svolto puntuali controdeduzioni) del ### relativa alla illeggibilità dell'asserito documento contrattuale prodotto in sede monitoria. Tale documento, oltre ad essere - in massima parte - effettivamente illeggibile, neppure pare riportare le condizioni generali di contratto (in difetto delle quali il doveroso sindacato sulla non abusività delle clausole non può essere compiuto). Lo stesso documento (apparentemente consistente di due pagine dal contenuto speculare) pare infatti riconducibile ad una mera richiesta di finanziamento cui non risultano allegate le condizioni generali. Né può essere valorizzata (come preteso invece dall'opposta) la presenza di una doppia sottoscrizione su quello che potrebbe essere (ma alcuna certezza è possibile a riguardo avere in ragione della segnalata illeggibilità del documento) un elenco di clausole vessatorie ex art. 1341 Tanto in ragione della diversità (potenzialmente apprezzabile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo) della disciplina dettata dal codice del consumo e di quella risultante dagli artt. 1341 e 1342 c.c. (sul punto, tra le tantissime, v. Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n. 8268 secondo la quale “In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”) e del fatto che, in caso di contratto concluso con il consumatore, deve essere assicurata oltre (Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n. 8268) alla tutela formale contemplata dall'art. 1341 c.c., anche l'ulteriore tutela contemplata dal codice del consumo. 
Le considerazioni che precedono impongono quindi l'accoglimento - in parte qua - dell'opposizione con revoca integrale (stante, appunto, l'assoluta impossibilità di effettuare il sindacato di non abusività delle clausole e, quindi, l'impossibilità di pervenire all'accertamento di un credito certo, liquido ed esigibile -art. 474 c.p.c.) del decreto ingiuntivo nei soli confronti dell'odierno opponente.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (attesa la limitata attività svolta dalle parti) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00 P.Q.M. Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) revoca, limitatamente a ### il decreto ingiuntivo n. 8718/2022 di questo Tribunale; 2) condanna ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore degli avv. ti ### e ### difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 145,50 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i. v.a. come per legge. 
Così deciso in Napoli, il giorno 8 gennaio 2026. 
Il Giudice dott.

causa n. 14099/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fiengo Giuseppe

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 118/2026 del 05-01-2026

... dr. ### ora la causa va decisa. Con messaggi pec di costituzione in mora del gennaio 2021, quindi immediatamente successivi al dedotto sinistro, gli odierni difensori dell'attrice scrissero al ### in Napoli, ### 50, e a spa ### che “… la ###ra ### … si apprestava ad entrare nel proprio negozio, sito in Napoli alla via ### n. 56, allorquando, dopo aver attraversato il passaggio pedonale delimitato dai paletti di color giallo e superato la rampa d'accesso ai porticati, cadeva violentemente al suolo infortunandosi gravemente la gamba sinistra, a causa della presenza di acqua sul pavimento (pertanto scivoloso e sdrucciolevole) insistente all'interno dei porticati nella parte immediatamente successiva alla fine della rampa. Peraltro, si evidenzia come sia la rampa d'accesso al porticato condominiale sia la pavimentazione susseguente la predetta rampa non siano in alcun modo idonei al calpestio pedonale. Pertanto, è evidente come la responsabilità del sopra descritto evento sia da imputarsi, in via esclusiva, al ### dello stabile di via ### n. 50, da lei amministrato”. Costituendosi, parte attrice ha depositato una “### tecnica descrittiva dello stato dei luoghi dell'area adiacente il (leggi tutto)...

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n. 17725/2022 r.g.a.c.  ### nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico ### ha deliberato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17725/2022 RGAC e vertente TRA ### in proprio e quale titolare della ditta ### del ### elettivamente domiciliata in Napoli al ### 656 presso gli avv.ti ### e ### dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione #### in Napoli, ### 50, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla ### 71 presso l'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta ###é Comune di Napoli, in persona del ### p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla #### san ### presso gli avv.ti ### dal quale è rappresentato e difeso come da procura generale alle liti rilasciata in data ### in Napoli con atto per notaio ### rep. 22594, e ### dalla quale è rappresentato e difeso come da procura generale alle liti rilasciata in data ### in Napoli con atto per notaio ### rep. 20692 ### in persona di un procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in ### alla ### 18 presso l'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta ###: Risarcimento danni da cosa in custodia ### MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va rigettata nei confronti del ### convenuto e dell'ente chiamato, e non c'è luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dal ### convenuto nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.  ### ha convenuto nel presente giudizio il ### in Napoli, ### 50, chiedendo di dichiarare l'ente convenuto responsabile anche solo concorsualmente ex art. 2051 cc o ex art. 2043 cc di un sinistro verificatosi in data ### in Napoli quando l'attrice era caduta, percorrendo la parte finale di una rampa di proprietà dell'ente convenuto - e condannare l'ente stesso a risarcire i danni subiti dall'attrice per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare in complessivi € 25.515,58 o in diversa misura per danno biologico permanente, invalidità temporanea, danno morale soggettivo, danno esistenziale, rimborso spese mediche, lucro cessante, pagamento inutile dei canoni di locazione del locale in cui l'attrice svolge la propria attività commerciale, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo, ed oltre al risarcimento per riduzione della capacità lavorativa specifica; si è costituito il ### convenuto, chiedendo di rigettare la domanda perché improcedibile, improponibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione; il ### convenuto ha chiamato in causa spa ### quale propria assicuratrice per la responsabilità civile chiedendo che, nel caso fosse stata accolta la domanda dell'attrice, la compagnia assicurativa chiamata in causa venisse condannata a tenere indenne o manlevare l'ente convenuto per quanto fosse stato condannato a pagare all'attrice, o subordinatamente l'ente convenuto potesse agire in regresso nei confronti della compagnia assicurativa; si è costituita la chiamata ### chiedendo di rigettare la domanda dell'attrice perché improponibile, inammissibile ed infondata, e rigettare “ogni altra domanda formulata …” nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite; successivamente l'attrice ha chiamato in causa il Comune di Napoli formulando nei confronti di quest'ultimo la stessa domanda già proposta nei confronti del ### in Napoli, ### 50, in solido con l'originario convenuto o in via esclusiva; si è costituito il Comune di Napoli chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo di rigettare la domanda dell'attrice perché inammissibile, improponibile, generica ed infondata e comunque non essendo stato provato il danno, o subordinatamente graduando le responsabilità tra i condebitori solidali, con vittoria delle spese di lite oltre oneri riflessi; nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi ##### e ### ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ### ora la causa va decisa. 
Con messaggi pec di costituzione in mora del gennaio 2021, quindi immediatamente successivi al dedotto sinistro, gli odierni difensori dell'attrice scrissero al ### in Napoli, ### 50, e a spa ### che “… la ###ra ### … si apprestava ad entrare nel proprio negozio, sito in Napoli alla via ### n. 56, allorquando, dopo aver attraversato il passaggio pedonale delimitato dai paletti di color giallo e superato la rampa d'accesso ai porticati, cadeva violentemente al suolo infortunandosi gravemente la gamba sinistra, a causa della presenza di acqua sul pavimento (pertanto scivoloso e sdrucciolevole) insistente all'interno dei porticati nella parte immediatamente successiva alla fine della rampa. Peraltro, si evidenzia come sia la rampa d'accesso al porticato condominiale sia la pavimentazione susseguente la predetta rampa non siano in alcun modo idonei al calpestio pedonale. Pertanto, è evidente come la responsabilità del sopra descritto evento sia da imputarsi, in via esclusiva, al ### dello stabile di via ### n. 50, da lei amministrato”. Costituendosi, parte attrice ha depositato una “### tecnica descrittiva dello stato dei luoghi dell'area adiacente il fabbricato di via A. ### n. 50” datata 27/9/2021 e firmata dall'arch. ### dalla quale si estrapola la seguente fotografia dello stato dei luoghi per cui è causa: Tale essendo lo stato dei luoghi, chiamati a rispondere del danno lamentato dall'attrice sono sia il convenuto ### sia il chiamato Comune. ###. 1117 cc stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, tra le quali sono annoverati i portici; e, come si vede, l'incidente si sarebbe verificato sotto i portici del ### in Napoli, ### 50: quindi, in una zona di proprietà condominiale, salva prova contraria. Tuttavia, è anche evidente che quei portici sono aperti al pubblico passaggio ed utilizzabili come marciapiede dai cittadini - e, come affermato da Cass. 3216/2017: “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la ### che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione.”; in questo caso si tratta di un marciapiede e non di una strada, ma vale il medesimo principio: il porticato del fabbricato al civico 50 di ### è oggettivamente destinato al pubblico passaggio, costituendo in quel punto l'unico marciapiede utilizzabile dal pubblico, e quindi il Comune è tenuto a manutenerlo; naturalmente, il fatto che il Comune sia tenuto a manutenere la pavimentazione del portico, perché sottoposta al pubblico passaggio, non esclude che vi sia tenuto anche il ### proprietario del portico stesso. Entrambe tali parti sono dunque da considerare custodi ex art. 2051 cc di quella pavimentazione, e chiamate a rispondere dei danni causati dalla cosa in custodia; naturalmente lo stesso discorso vale per la rampa raffigurata nella foto, sovrapposta alla pavimentazione del porticato ed unico punto di accesso al portico, come si vede nella fotografia visibile più sopra, e quindi da un lato presente sul suolo condominiale e dall'altro aperta al pubblico passaggio dal marciapiede al portico stesso. 
Nella relazione tecnica datata 27/9/2021 si legge la stessa versione dei fatti esposta nella costituzione in mora del gennaio precedente: “###ra ### in data ### alle ore 8.30 circa, si apprestava ad entrare nel proprio negozio, sito in Napoli alla via ### n. 56, allorquando, dopo aver attraversato il passaggio pedonale delimitato dai paletti di color giallo e superato la rampa d'accesso ai porticati, cadeva violentemente al suolo infortunandosi gravemente la gamba sinistra, a causa della presenza di acqua sul pavimento (pertanto scivoloso e sdrucciolevole) insistente all'interno dei porticati nella parte immediatamente successiva alla fine della rampa. 
Peraltro, si evidenzia come sia la rampa d'accesso al porticato condominiale sia la pavimentazione susseguente la predetta rampa non siano in alcun modo idonei al calpestio pedonale.”. In base a tale ricostruzione, ### sarebbe caduta, superata la rampa, sulla pavimentazione bagnata: deve ritenersi che, se davvero il sinistro per cui è causa si fosse verificato, questa sarebbe stata la dinamica dell'evento, non essendovi motivo di dubitare di quanto sostenuto dall'infortunata subito dopo il sinistro. Ed ancora, nell'invito alla negoziazione assistita del novembre 2021 inviato al ### ed alla sua compagnia assicurativa, l'attrice sosteneva che “…la ###ra ### … si apprestava ad entrare nel proprio negozio, sito in Napoli alla via ### n. 56, allorquando, dopo aver attraversato il passaggio pedonale delimitato dai paletti di color giallo e superato la rampa d'accesso ai porticati, cadeva violentemente al suolo infortunandosi gravemente la gamba sinistra, a causa della presenza di acqua sul pavimento (pertanto scivoloso e sdrucciolevole) insistente all'interno dei porticati nella parte immediatamente successiva alla fine della rampa. Peraltro, si evidenzia come sia la rampa d'accesso al porticato condominiale sia la pavimentazione susseguente la predetta rampa non siano in alcun modo idonei al calpestio pedonale …”. 
Nell'atto di citazione, come accennato, parte attrice sostiene una versione non coincidente con quella sostenuta inizialmente: “nella fase di calpestio dell'estremità della suddetta rampa, di proprietà e di pertinenza del ### dello stabile sito in ### n. 50, la sig.ra ### scivolava su di una porzione di rampa recante una rottura, come provato dalla documentazione fotografica prodotta nel presente atto. - Oltre alla rottura presente sulla rampa, è doveroso evidenziare come sulla stessa nonché sulla porzione di pavimentazione sita nella parte immediatamente successiva alla fine della rampa, insistevano dei ristagni di acqua piovana provocati dalle piogge cadute nel giorno antecedente all'evento”. Ora, una cosa è scivolare camminando sulla pavimentazione bagnata del porticato, altra cosa scivolare ponendo il piede su una rottura della rampa che conduce al porticato. Chi chiede si applichi l'art.  2051 cc o anche l'art. 2043 cc, per il danno subito interagendo con un una cosa inerte, è tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra tale interazione e il danno subito; e, qualora la cosa inerte sia normalmente destinata ad essere utilizzata da un pubblico indistinto, il nesso di causalità sussisterà qualora la cosa presenti un'anomalia tale da renderla pericolosa per chi la utilizzi; qualora invece ad essere anomala sia la condotta di chi utilizza la cosa, il nesso di causalità tra la cosa e il danno, sotto il profilo giuridico, non sussisterà; naturalmente, può esistere tutta una serie di ipotesi intermedie, di corresponsabilità parziale del danneggiato per l'uso anomalo della cosa. Va valutata anche la verosimiglianza dell'allegazione del nesso causale, ed obiettivamente non si spiega per quale ragione, se le cose si fossero svolte così come dedotto in citazione, ciò non sia stato allegato sin dal primo momento; tale inspiegabile contraddizione tra la prima e la seconda versione dei fatti fornite entrambe dalla parte attrice, induce a ritenere ben possibile che l'evento non si sia mai verificato, o almeno non per un difetto della rampa, o perché la pavimentazione del porticato fosse bagnata - perché, diversamente, l'attrice non avrebbe avuto motivo di modificare una versione dei fatti corrispondente all'effettivo svolgersi degli eventi. I testi #### e ### hanno riferito tutti e tre di avere assistito al sinistro, e tutti e tre hanno riferito di aver visto che, nella parte finale della rampa raffigurata nella fotografia sopra riprodotta, il materiale di cui quella rampa era costituita (definito cemento, o asfalto) si era sgretolato - e per questo l'attrice era caduta. La circostanza che tale sgretolamento, o piccola rottura, della rampa, non fosse stato proprio menzionato nella prima costituzione in mora del gennaio 2021, nella relazione tecnica del settembre 2021, e nell'invito alla negoziazione assistita del novembre 2021 - rende non adeguatamente attendibili i predetti testimoni, e dunque la domanda dell'attrice non risulta sufficientemente provata nei confronti del convenuto ### e del chiamato Comune; infatti, non potendosi prestar fede ai testimoni, non risulta dimostrato il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. Non è dato sapere se e dove l'attrice sia caduta, e quale sia stata l'interazione tra lei e la cosa in custodia, ammesso che tale interazione vi sia stata. 
Pertanto, la domanda va rigettata. Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dal convenuto ### nei confronti della chiamata ### ma comunque chiamare in causa la compagnia assicurativa non è risultato arbitrario, visto che quest'ultima non ha negato che l'evento dedotto in linea di principio fosse coperto dalla garanzia assicurativa. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti delle altre parti e si liquidano come in dispositivo.  PQM Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico ### definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17725/2022 rgac tra: ### in proprio e quale titolare della ditta ### del ### attrice; ### in Napoli, ### convenuto; Comune di ### e spa ### chiamati; così provvede: 1) Rigetta la domanda dell'attrice nei confronti del convenuto ### e del chiamato Comune, e dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dal convenuto ### nei confronti della chiamata ### 2) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio; 3) Condanna l'attrice a rimborsare a ciascuna delle altre parti del giudizio le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 3.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa - e per quanto riguarda il convenuto ### con distrazione in favore dell'avv. ### Così deciso in ### in data ### Il giudice unico 

causa n. 17725/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pastore Alinante Ettore

M

Tribunale di Siena, Sentenza n. 11/2026 del 09-01-2026

... assertivo della citazione e quello delle comparse di costituzione e risposta, si osserva quanto segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di ### la ### X ### S.P.A., , esponendo di aver concluso con la convenuta, in data ###, un contratto per la fornitura, posa in opera e manutenzione di un impianto fotovoltaico da installare presso la propria abitazione, sita e in #### via ### 120, verso il corrispettivo di € 9.140,00, affinchè, previo accertamento del di lei inesatto adempimento alle obbligazioni assunte, l'adita ### volesse “ obbligare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante, a sue spese ed oneri, ad ottenere i documenti obbligatori previsti contrattualmente quali: autorizzazione paesaggistica se necessaria, verifiche, collaudo ed elaborato tecnico della copertura per l'impianto fotovoltaico installato nel tetto dell'immobile di proprietà dell'attore, nonché provvedere all'installazione di idonei sistemi anticaduta così come previsti dalla normativa di settore. Indichi altresì il termine perentorio entro il quale l'obbligazione inadempiuta di facere de qua dovrà essere ottemperata. ### altresì (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1491/2024 promossa da: ### (C.F.: ###), residente in #### via Saragiolo 120, rappresentato e difeso giusta procura posta su foglio, dall'Avv. ### del ### di ### con studio in #### via ### 5 (c.f.  ### pec: ###) presso il quale è elettivamente domiciliato ATTORE contro #### S.P.A., società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di ### con sede ####### 15, capitale sociale euro 200.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro delle ### di ### n. ###, in persona dell'### procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura per atto ### di ### del 8 novembre 2022, ### n. 197893 Raccolta n. 26820 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'avv.  ### (C.F. ### 67 #### - ### - pec: ###.; fax: ###) il quale indica l'indirizzo p.e.c. ### quale proprio domicilio digitale ### contro ### S.R.L. ( P.IVA ###)con sede a #### alla via #### n. 3, in persona del legale rappresentante protempore, ###ra ### (###) ed elettivamente domiciliat ###- 87040 Luzzi ###, presso lo studio dell'Avv. ### (###) del ### di ##### che la rappresenta e difende #### parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Parte attrice: - Che il giudizio de quo è imperniato tutto sulla corretta esegesi e conseguente applicazione del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per quanto attiene la necessaria e imprescindibile autorizzazione paesaggistica per l'installazione dei pannelli solari così come specificato a chiare note alla lettera d) del citato decreto e non richiesta da parte convenuta; - Che in merito a quanto sopra in data ### l'Unione dei ### d'### con prat. N. ### notificava all'attore con proprio atto la comunicazione che la suddetta autorizzazione era necessaria “…omissis…l'intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui art.142 D.lgs 42/2004…omissis...” (doc.A); - Che tale atto proveniente da un ente pubblico è indispensabile e dirimente ai fini del presente giudizio; - Che nell' atto dell'ente sopra detto si invita la competente ### “…ad esprimere il parere di competenza entro il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti… omissis…” Tanto premesso si formulano le seguenti istanze: 1) ### di acquisizione da parte del giudice secondo i suoi poteri d'ufficio del documento dell'### dei ### d'### sopra emarginato così da arrivare ad una decisione giusta e informata. 2) ### di sospensione dei termini processuali concessi fino allo scadere del termine di 90 giorni previsto ex lege per il rilascio della determina da parte della ### di ### con contestuale onere di produzione da parte dell'attore. 
Di conseguenza parte attrice precisa le proprie conclusioni come segue: “### l'###mo Giudice del Tribunale di ### obbligare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante, così come previsto dal contratto in essere, a provvedere all'installazione di idonei sistemi anticaduta in quanto parte necessaria e collegata all'installazione dei pannelli solari in conformità alla L.R. Toscana del 10 novembre 2014 n.65, Decreto del Presidente della ### del 18 dicembre 2013 n.75/R e L.R. 
Toscana del 23 dicembre 2003 n.64 e ad ottenere, a sue spese ed oneri, l'autorizzazione paesaggistica nonché ad effettuare le verifiche, il collaudo e l'elaborato tecnico della copertura per l'impianto fotovoltaico installato nel tetto dell'immobile di proprietà dell'attore. Indichi altresì il termine perentorio entro il quale l'obbligazione inadempiuta di facere de qua dovrà essere ottemperata. ### altresì condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante, ex art. 96 III° co. Cpc per aver aderito senza poi prendere parte attiva alla negoziazione assistita debitamente esperita. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”. 
Parte convenuta: La difesa di parte attrice, anziché depositare il ### di ### delle ### - così come richiesto dal giudice all'udienza del 14.4.2025 - ha ritenuto di formulare nuove istanze e di modificare le proprie ### Si evidenzia la palese irritualità di tale comportamento, la tardività delle nuove istanze e si chiede di accertarne e dichiararne l'inammissibilità. Ci si oppone fermamente all'istanza di sospensione dei termini processuali e ciò anche in considerazione del fatto che il contenuto del parere della sovrintendenza non potrebbe in ogni caso influire sul merito del presente giudizio. In via meramente subordinata, chiarito come questa difesa non intenda accettare il contraddittorio sulle domande nuove proposte dalla controparte, si ribadisce quanto segue: • il contratto sottoscritto tra le parti in data ###, avente ad oggetto la vendita e l'installazione di un impianto fotovoltaico ### X ### + pacchetto ### non comprendeva l'installazione dei i sistemi anticaduta. Ove controparte avesse ritenuto necessari tali sistemi, avrebbe dovuto richiederli ed acquistarli. • Quanto ai profili di carattere paesaggistico, si ritiene che la società chiamata in causa abbia ampiamente replicato alle affermazioni di controparte confermandone la evidente infondatezza. Tanto esposto, ribadita l'inammissibilità e la infondatezza delle nuove istanze avversarie, si insiste per l'accoglimento delle seguenti: ### l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: • Nel merito rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto; • In subordine e nel merito, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere rinvenuta una qualche negligenza nell'esecuzione dei lavori per cui è causa, ordinare alla ### S.r.l. di porre in essere le attività che verranno ritenute necessaire e comunque condannare la ### S.r.l. a tenere indenne ### X ### S.r.l. da qualsivoglia danno e/o spesa comunque conseguente alla vicenda oggetto di causa e ciò in ragione di quanto stabilito dal contratto di appalto inter partes e dalla normativa in materia di appalti. 
Terza chiamata: rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore costituito. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In via di premessa si osserva che gli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere (cfr. Cass. S.U. 642/2015) l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Richiamati, dunque, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e quello delle comparse di costituzione e risposta, si osserva quanto segue. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di ### la ### X ### S.P.A., , esponendo di aver concluso con la convenuta, in data ###, un contratto per la fornitura, posa in opera e manutenzione di un impianto fotovoltaico da installare presso la propria abitazione, sita e in #### via ### 120, verso il corrispettivo di € 9.140,00, affinchè, previo accertamento del di lei inesatto adempimento alle obbligazioni assunte, l'adita ### volesse “ obbligare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante, a sue spese ed oneri, ad ottenere i documenti obbligatori previsti contrattualmente quali: autorizzazione paesaggistica se necessaria, verifiche, collaudo ed elaborato tecnico della copertura per l'impianto fotovoltaico installato nel tetto dell'immobile di proprietà dell'attore, nonché provvedere all'installazione di idonei sistemi anticaduta così come previsti dalla normativa di settore. Indichi altresì il termine perentorio entro il quale l'obbligazione inadempiuta di facere de qua dovrà essere ottemperata. ### altresì condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante, ex art. 96 III° co. Cpc per aver aderito senza poi prendere parte attiva alla negoziazione assistita debitamente esperita. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
A sostegno della domanda, l'attore ha esposto: - che All'art.2 del cennato contratto veniva riportato testualmente “omissis…### X ### si impegna ad effettuare un sopralluogo per la verifica tecnica di fattibilità della parte di abitazione dove verranno installati gli impianti. ### X ### si impegna altresì a provvedere all'installazione degli impianti nonché al primo avvio dei medesimi con relativa certificazione e collaudo compiuto da installatori qualificati nominati da ####…omissis…”; - che tra gli adempimenti previsti da tale articolo rientrava specificatamente anche: “connessione alla rete (compresi contatti e sopralluoghi con il distributore locale) eventuale realizzazione di pratica paesaggistica in fase di permetting, verifiche e collaudo.”; - che la società convenuta, pertanto, in virtù dei propri adempimenti contrattuali depositava in data ### pratica edilizia CIL presso il Comune di #### avente numero di protocollo 12133, senza tuttavia darvi corso con conseguente e grave inadempimento contrattuale; - che in virtù di ciò, l'attore unitamente al proprio tecnico di fiducia geom. ### in data ### inviavano alla ### X ### raccomandata AR con richiesta chiarimenti in ordine alla pratica edilizia de qua, posto che seguito di accesso agli atti al Comune di ### emergeva che l'impianto fotovoltaico installato risultava sprovvisto di alcuni documenti obbligatori quali: autorizzazione paesaggistica ed elaborato tecnico della copertura; - che del pari era rimasta inadempiuta l'obbligazione contrattuale assunta in ordine all'installazione di idonei sistemi anticaduta così come previsti dalla normativa di settore; - che in ragione di tutto quanto sopra esposto , l'attore diffidava la convenuta alla immediata regolarizzazione non solo amministrativa ma anche con debito e specifico intervento edilizio stante l'obbligazione assunta contrattualmente (all.2); - che a seguito del silenzio serbato ancora una volta l'attore diffidava a mezzo del proprio legale in data ### la convenuta all' esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte; - che a fronte del perdurante silenzio della convenuta e della sua mancata presentazione al procedimento di media conciliazione introdotto, l'attore adiva l'intestata ### al fine di sentir accogliere le conclusioni rassegnate in epigrafe. 
Si è costituita in giudizio la ### X ### S.P.A., la quale, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del “ tecnico installatore” ### S.R.L. chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree per essere infondate in fatto ed in diritto. 
In via di estrema sintesi deduceva che: - In data ### le parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la vendita e l'installazione di un impianto fotovoltaico ### X ### + pacchetto ### - Che nel contratto non erano compresi i sistemi anticaduta; - ### X, aveva affidato con contratto aperto del 31.7.19 l'esecuzione di tutte le opere alla società ### S.r.l. (doc. 3); - Che come risulta dal documento denominato ### (doc. 4), predisposto dalla ditta appaltatrice all'esito del sopralluogo, ha svolto tutte le verifiche ed attività necessarie, ivi incluse le valutazioni in merito alla necessità o meno di autorizzazioni da parte del Comune; - ###esito di tali verifiche la ### S.r.l. ha presentato la ### al Comune di ### - ### data 23.7.2020 la ditta ### S.r.l ha concluso i lavori così come risulta dalla ### allegata e dal materiale fotografico trasmesso dalla ### S.r.l. (doc.  5 e 6); - Che in data ### parte attrice ha contattato il numero verde di ### X lamentando l'omissione di richiesta di autorizzazione paesaggistica, necessaria in considerazione dei vincoli paesaggistici presenti nel Comune di ### - Che nelle date del 14.7.2023 e 1.8.2023 ### X riceveva due reclami da parte del sig. 
Diacinti nei quali veniva riferito che: “…l'impianto fotovoltaico installato è sprovvisto dei documenti obbligatori ex lege quali l'autorizzazione paesaggistica e l'elaborato tecnico della copertura del tetto; non solo, non avete nemmeno provveduto, ad installare gli idonei sistemi anticaduta…..”.  - Che in ragione delle contestazioni sopra mosse la convenuta venivano richiesti chiarimenti alla ### srl, la quale con separata comunicazione declinava ogni responsabilità osservando che la installazione degli impianti fotovoltaici era soggetta ad edilizia libera con conseguente non necessarietà delle ulteriori pratiche richieste, precisando, quanto ai sistemi anticaduta, come gli stessi non fossero previsti in contratto ed ovviati a fini di installazione con sistemi provvisori ( cfr doc. 7); - Che alla luce di quanto sopra la convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la ditta installatrice, deducendo la infondatezza delle doglianze attoree e solo in subordine la esclusiva responsabilità di ### srl quanto alle richieste come previsto dall'art. 11 del contratto aperto con conseguente sua manleva. 
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni “ In via preliminare, autorizzare e disporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 106, 107 e 269 c.p.c., la chiamata in causa della società ### S.r.l. (####, P. IVA ###) con sede ########. ### n. 95, in persona del legale rapp.te p.t., con spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. ; Nel merito rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto; In subordine e nel merito, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere rinvenuta una qualche negligenza nell'esecuzione dei lavori per cui è causa, ordinare alla ### S.r.l. di porre in essere le attività che verranno ritenute necessaire e comunque condannare la ### S.r.l. a tenere indenne ### X ### S.r.l. da qualsivoglia danno e/o spesa comunque conseguente alla vicenda oggetto di causa e ciò in ragione di quanto stabilito dal contratto di appalto inter partes e dalla normativa in materia di appalti. Con vittoria di spese. 
Si costituiva tardivamente solo in data ### la ### che contestando la fondatezza della domanda attorea, per le ragioni già rappresentate ad ### X, ne chiedeva la reiezione. 
All'esito della prima udienza tenutasi in data ###, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la udienza ex art. 189 c.p.c. per la data del 5.12.25, da tenersi secondo modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 
All'esito veniva tenuta a decisione sulle conclusioni sopra indicate.  *** *** *** 
Sulla qualificazione giuridica di contratto misto di vendita e di appalto Preliminarmente, occorre qualificare il contratto dedotto in causa. 
Ai fini della decisione è necessario soffermarsi, innanzitutto, sulla natura giuridica del contratto stipulato tra l'attore e la convenuta così da poter individuare, fin da subito, la disciplina applicabile al caso di specie. 
Si discute, infatti, se si tratti di un contratto di appalto, di un contratto di vendita con posa in opera o ancora come contratto misto. 
Le pronunce della Corte Suprema evidenziano che ‘‘### realtà non è agevole distinguere se una determinata operazione possa rientrare nello schema del contratto d'appalto d'opera o della fornitura con posa in opera (Cass. Civ., Sez. II, 17.01.2014, n. 872)''. 
Tuttavia, i giudici di legittimità, individuano comunque degli elementi che possono rilevarsi decisivi ai fini della qualificazione del tipo contrattuale affermando che: ‘‘[…] oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi sia nel compimento di un'opera che di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo, mentre oggetto del contratto di vendita è il trasferimento di un bene a cui può essere connessa un'obbligazione di fare, cioè, l'obbligazione di mettere in opera il bene venduto. In altri termini, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obbligano l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di facere, in quanto si configurano elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore. Qualora, invece, l'assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia ad un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio (Cass. Civ., Sez. II, 17.01.2014, 872)''. 
Orbene dalla lettura del contratto versato in atti ed in particolare dell'art. 6 delle disposizioni precontrattuali allegate all'ordine di acquisto n. OR-### (all.1), emerge incontrovertibilmente come il medesimo abbia ad oggetto la vendita e/o la prestazione di servizi per la casa ### x italia. 
Che si tratti, quindi di contratto misto avente tratti tipici delle vendita ma anche dell'appalto è fatto pacificamente evincibile dall'art. 2 che di seguito qui si riporta
Tuttavia, secondo l'orientamento della Suprema Corte, affinchè possa identificarsi il rapporto negoziale come una vendita ( se del caso con posa in opera), non può non considerarsi la presenza all'interno del rapporto negoziale oggetto di giudizio, di un elemento proprio del contratto d'appalto ex art. 1655 c.c., ovvero “ l'organizzazione” Tale elemento è rinvenibile dal fatto che la convenuta non solo si offriva di installare l'impianto fotovoltaico, ma altresì garantiva di occuparsi di tutte le pratiche necessarie per poter poi usufruire degli incentivi statali. 
Pertanto, tenuto conto della presenza di elementi appartenenti non solo al tipo contrattuale della vendita, bensì anche al tipo contrattuale dell'appalto, appare riduttivo qualificare il rapporto negoziale de quo come una vendita “ con posa in opera”. 
Di contro, appare maggiormente conforme alla volontà delle parti qualificare il contratto in esame come contratto misto, più precisamente un contratto di vendita mista ad appalto, la cui disciplina applicabile, in ossequio al criterio della prevalenza delle prestazioni pattuite (Cass. Civ., 06/10/2014, n. 20993), deve essere individuata negli artt. 1655 c.c. in tema di appalto, poiché l'elemento dell'organizzazione, proprio dell'appalto, se, sicuramente, è in grado di attribuire natura mista alla relazione negoziale tra le parti, appare, allo stesso tempo, idoneo a far prevalere l'elemento del fare su quello del dare proprio della vendita. 
Conseguentemente nella fattispecie in esame, riguardante l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico presso l'abitazione privata dell'attore, il contratto stipulato in data ### a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti, deve essere qualificato come vendita mista ad appalto la cui disciplina giuridica, in ragione delle sopra individuata prevalenza dell'elemento organizzativo, deve essere letta alla luce quindi del contratto di appalto. 
Sul merito: la fondatezza della domanda attorea alla luce del riparto dell'onere della prova e l'ammissibilità della produzione documentale oltre i termini di cui all'art.  171 ter c.p.c. perché di formazione postuma. 
È principio ben noto, costantemente ripetuto dalla giurisprudenza di merito e legittimità, quello secondo cui, in tema di appalto, le disposizioni specifiche previste in caso di inadempimento dagli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ. integrano ma non escludono i principi generali in materia di inadempimento contrattuale. 
È del pari consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale. 
Ciò premesso, occorre rammentare che i sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per l'esecuzione o la risoluzione del contratto, nonché per il risarcimento del danno cagionato dall'altrui inadempimento, questi è tenuto a provare solamente la fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione del fatto storico dell'altrui inadempimento; spetta, invece, al debitore della prestazione eccepire e dimostrare il fatto estintivo costituito dall'avvenuto esatto adempimento, ovvero che la prestazione sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (per tutte, S.U. n. 13533/2001). 
Orbene risulta ex actis che l'attore abbia ampiamente adempiuto al proprio onere probatorio producendo in giudizio il titolo, ovvero il contratto di acquisto, posa in opera e manutenzione dell'impianto fotovoltaico, allegando quali inadempimenti delle obbligazioni contrattuali assunte dalla convenuta all'art. 2 del medesimo regolamento negoziale, la mancata richiesta dell'autorizzazione paesaggistica necessaria in ragione del luogo in cui si trova l'abitazione principale dell'istante nonché la mancata installazione di sistemi anticaduta sulla copertura. 
All'opposto si ritiene che la convenuta non abbia assolto al proprio onere probatorio limitandosi a dedurre in via principale (e de relato rispetto a quanto genericamente osservato dalla sub appaltatrice) come ogni attività esecutiva lo stesso fosse stata contrattualmente affidata alla ### srl, la quale, aveva motivato la mancata richiesta di autorizzazione paesaggistica sulla scorta della sua non necessarietà posto che l'installazione di pannelli fotovoltaici rientrava allora, come oggi, nel novero della attività edilizia libera come previsto peraltro anche dal ### 42/2004 meglio noto come ### dei ### Sul punto già in diritto le osservazioni della convenuta non possono trovare accoglimento posto che la normativa nazione e regionale di riferimento, ratione temporis applicabile, prevedeva, come peraltro quella attuale, la preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica alla installazione di pannelli fotovoltaici nelle aree ricadenti del ### 42/2004 fra le quali rientra a pieno titolo l'abitazione dell'attore. 
Del resto, sullo specifico aspetto la difesa attorea ha allegato sin dal proprio atto introduttivo come il luogo di residenza del ### ovvero ### rientri in una zona dichiarata di particolare interesse pubblico come previsto dal D.M. 1959 del 26.9.59, pubblicato su ### n.243 e riportato nel ### del Ministero per i beni e le attività culturali. 
Trattandosi di aree disciplinata dall'art. 142 del già cennato ### 42/2004, devesi ancora osservare come in base alla ### 65/2014 nonché alla successiva n. 11/2011 e poi con il ### 2015, la ### medesima avesse individuato “aree idonee e non idonee” al fotovoltaico a terra. 
Va aggiunto che ancora che già la delibera Consiglio regionale 15/2013 individuava criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole. 
Che pertanto sulla scorta del dato normativo sopra richiamato, il sito in cui si trova la privata abitazione dell'attore, proprio perché indiscutibilmente posto in area di particolare interesse paesaggistico, necessitava di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata destinata quanto alla posa in opera di pannelli solari sulla copertura. 
Con particolare riguardo a tale aspetto preme evidenziare come l'assunto della convenuta non possa essere condiviso già sulla scorta delle produzioni documentali offerte e significativamente dalla c.d. ### indicata come affoliato 4 nella quale si legge, senza indugio, come il sito di installazione ricadesse nelle aree assoggettate a preventiva richiesta di paessaggistica semplificata o standard ### di detta circostanza ne ha dato conferma, ove mai ve ne fosse stato bisogno, seppur con atto prodotto in sede di precisazione delle conclusioni ( della cui ammissibilità si dirà infra), la difesa attorea che producendo la determina dell'### dei ### d'### emessa in data ### ribadisce e specifica: “…omissis…l'intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui art.142 del D.lgs. 42/2004 e più precisamente: decreto di riferimento: D.M. 26/09/1959 dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del ### sita nell'ambito dei ### di #### e ### d'Orcia…omissis…”. 
Detto atto, pur prodotto in limine e ben oltre i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c, deve ritenersi ammissibile ed utilizzabile in ragione del recente pronunziamento della Suprema Corte di Cassazione, ### che con la ### 10557 Anno 2025, pubblicata il ###, ha chiarito che “ È immanente al nostro sistema processuale, infatti, che i documenti che si siano formati successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie non ricadono nel divieto di produzione, purché essa avvenga nella prima difesa utile successiva a tale formazione. Principio desumibile dal fatto che l'art. 345, terzo comma, c.p.c. consente anche la produzione in appello dei documenti, ove non sia stato possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024; ### 2, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023; ### L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014; ### U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005). Cosicché per le medesime ragioni - e a fortiori - la parte che abbia la disponibilità di un documento formatosi dopo la cristallizzazione delle barriere preclusive può provvedere al deposito nel giudizio di primo grado all'esito di tale formazione. In questo caso, per definizione, non era esigibile che il documento fosse prodotto entro i termini perentori assegnati (per causa non imputabile alla parte), stante tale formazione postuma…” ( cfr ord. Citata). 
Conseguentemente, deve affermarsi che gli interventi di installazione di impianto fotovoltaico rientrano nell'edilizia solo allorquando non riguardino aree sottoposte a vicolo paesaggistico, per le quali, all'opposto, ai fini della stessa conformità a normativa dell'intervento è richiesto l'inoltro di preventiva autorizzazione semplificata paesaggistica. 
Elemento tale ultimo espressamente previsto anche dal richiamato art.136 c.1 D.lgs.42/2004 che con riferimento alla lettera D( in cui rientra il caso di specie), prevede chiaramente la necessità dell'autorizzazione quando si tratta di installazione di “pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piani e in modo tale da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni”. 
Ciò posto, la realizzazione di un impianto fotovoltaico presuppone, oltre all'installazione dei pannelli e all'allaccio alla rete elettrica, la conformità dell'opera alla normativa amministrativa di riferimento, al fine di assicurarne la legittima fruibilità. 
Di conseguenza, la mancata presentazione delle necessarie richieste autorizzative, alle quali si era contrattualmente impegnata, integrasse un inadempimento di rilevante importanza imputabile all'appaltatrice. 
Accertato, quindi che la convenuta, si era obbligata ex art. 2 del cennato contratto a curare anche l'inoltro della richiesta, e all'ottenimento. “di ogni autorizzazione e/o permesso di carattere amministrativo relativo alla posa in opera”, la mancata presentazione della preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, rappresenta certamente inadempimento a lei imputabile essendo irrilevante ed estraneo all'attore, sotto il profilo giuridico, che con diverso ed autonomo contratto di sub appalto la ### x abbia affidato l'esecuzione dell'opera alla ### Venendo ora all'ulteriore profilo di inadempienza attinente ai sistemi anti caduta si conviene con le osservazioni in diritto richiamate dalla difesa dell'attore che nel richiamare la normativa di riferimento della ### ovvero la ### del 10 novembre 2014, n. 65 - Decreto del Presidente della ### regionale del 18 dicembre 2013, n. 75/R, la ### del 23 dicembre 2003, n. 64 evidenzia come la stessa imponga l'obbligo della linea vita, ovvero l'obbligo di presentare un progetto di impianto anticaduta permanente, eseguito da un tecnico abilitato, per ritirare oneri abilitativi, quali concessione edilizia e ### Del resto la circostanza, anch'essa dedotta per relationem dalla convenuta in ordine alle difese della terza chiamata, non tiene conto dei superiori principi della necessaria etero integrazione delle fonti del contratto e della esecuzione della prestazione secondo buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in virtù dei quali l'accordo negoziale risulta necessariamente permeato nel caso di specie sia dalla normativa di settore destinata alla tutela di interessi super individuali ( come la sicurezza), nonché dalla implicita previsione di prestazioni che pur non essendo espressamente previste risultano funzionali alla corretta attuazione del programma negoziale. 
Prestazione, che peraltro, non potrebbe integrare giammai un apprezzabile sacrificio. 
Del resto l' installazione di impianti fotovoltaici e i solari termici devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 
Peraltro parte convenuta era pienamente consapevole del dettato normativo de quo tanto che nella check list (all.4 comparsa di cost. ### X) al punto ### riporta testualmente “la parte di tetto interessata all'installazione è già provvista di strutture di protezione fisse per caduta dall'alto? ° Sistemi anticaduta permanenti certificati ° ### 1 mt di altezza minima. ### sistemi anticaduta permanenti sono obbligatori solamente se l'installazione avviene in una delle seguenti regioni: …omissis…Toscana…omissis” Anche in questo caso è barrata la risposta con scritto SI', quindi appare documentale che nonostante la obbligatorietà di sistemi di anti caduta permanenti si siano scelti incomprensibilmente quelli provvisori. 
Alla luce di tuttuo quanto sopra esposto anche detto secondo inadempimenti risulta accertato, con conseguente integrale accoglimento della domande attoree. 
In ragione di quanto sopra le domande attore debbono essere accolte e per l'effetto la convenuta ### x ### S.p.a., condanna alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte, a sue spese ed oneri; in particolare la richiesta e l' ottenimento della autorizzazione paesaggistica per l'impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'immobile di proprietà dell'attore, posto in in #### via ### 120, nonché di provvedere all'installazione di sistemi anticaduta permanenti certificati così come previsti dalla normativa regionale ### in un tempo che si ritiene congruo indicare in mesi 6 mesi dalla pronunzia della sentenza. 
Sulla domanda di manleva contrattuale ai danni di ### Con riferimento a tale profilo il terzo e' indicato quale responsabile non in base allo stesso titolo ascritto al convenuto, bensi' in virtu' di diverso titolo, nel caso integrato dall' intercorso contratto d' appalto, che non interessa la posizione precipua assunta dall' attore, ma riverbera effetti nei soli rapporti tra convenuto e terzo chiamato, secondo lo schema della garanzia cosiddetta “impropria”.
La convenuta ### X ha dedotto, seppur in via di subordine, che qualora fossero ravvisabili gli inadempimenti dedotti dall'attore, della loro non corretta esecuzione ne deve rispondere la terza chiama ### in virtù delle previsioni contrattuali contenute nel c.d. contratto aperto ( ndr di sub appalto) del 15.6.2020 allegato come affoliato 3. 
Sul punto, occorre premettere che il contratto di sub-appalto è un contratto secondario, derivato o dipendente nel senso che trova il proprio presupposto in un altro contratto con il quale coesiste, con il quale ha in comune la causa e dalle cui vicende è destinato ad essere influenzato. 
In particolare, il sub-appalto si caratterizza per la coincidenza, totale o parziale, del suo oggetto con quello dell'appalto principale e per la parziale coincidenza di uno dei due soggetti dell'appalto (l'appaltatore è sub-committente nel sub-appalto). Sul piano della disciplina, il contratto principale e quello secondario restano autonomi e distinti, tanto che nei rapporti fra appaltatore e sub-appaltatore il contratto produce gli stessi effetti di un contratto di appalto ed il rapporto contrattuale che ne deriva è disciplinato esclusivamente dalle pattuizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale, mentre nei rapporti fra il committente e l'appaltatore, il sub-appalto non influenza i reciproci obblighi contrattuali, restando ininfluente che i lavori siano stati realizzati in proprio dall'appaltatore o a mezzo di sub-appaltatore e restando il committente terzo rispetto al sub-appalto. 
In particolare, l'art. 5 (Realizzazione delle attività, livelli di servizio e comportamento) del richiamato contratto di sub appalto prevede: “Le singole richieste di installazione, manutenzione e riparazione dei Prodotti e ### formulate dai ### sono raccolte direttamente da ### X ### e inoltrate al ### tramite e-mail, telefono ovvero appositi applicativi informatici resi disponibili da ### X ### A seguito dell'assegnazione di ogni incarico da parte di ### X ### il ### si obbliga a: - contattare prontamente il cliente; - portare a termine l'attività oggetto dell'incarico rispettando le tempistiche complessive espresse in giorni a partire dall'assegnazione dello stesso e indicate nell'### A (salvo casi particolari da concordare con ### X ### di volta in volta); - tenere informata ### X ### delle varie fasi del lavoro, a partire dall'appuntamento con il Cliente, in modo da rendere tracciabili e visibili le informazioni anche sull'applicativo gestionale - eseguire le prestazioni di cui all'### A a regola d'arte e in conformità con il DM 37/2008, impegnandosi a rilasciare per tutti i Prodotti oggetto di installazione, manutenzione e riparazione le necessarie certificazioni, rapportini di intervento e collaudi richiesti dalle normative vigenti in materia - garantire professionalità, cortesia, discrezione e rispetto nei confronti del Cliente - comunicare a ### X ### l'esito dell'attività oggetto dell'incarico e fornire la documentazione richiesta - rieseguire, a propria cura e spese, le attività che non risultassero eseguite correttamente e/o comunque non a regola d'arte, al fine di assicurare la massima soddisfazione del Cliente e di preservare la reputazione di ### X #### in linea con le obbligazioni sopra cennate, la disciplina delle responsabilità è espressamente disciplinata dall'art. 11 il quale prevede infatti:
Trattasi, come anticipato, di azione di garanzia impropria, fondata sul titolo contrattuale costituito dalla intercorso contratto aperto, da cui si evince, in effetti, che la societa' sub appaltatrice ### si fosse obbligata (secondo circostanza di evidenza documentale) a tutte le attivita' pattuite compiutamente nel contratto, ivi compresa quella di corretta esecuzione di tutte le prestazioni necessarie ad una completa fruibilità dell'impianto fotovoltaico acquistato dal ### Determinanti, al fine di fondare la responsabilita' da manleva della societa' evocata ex art.  106 cpc, sono le pattuizioni concordate, sopra cennate. 
Per cui la ### X quantunque ne rimanga responsabile istituzionale, appare del tutto spogliata negli aspetti attuativi. 
Dirimente, in tale prospettiva, appare l' esplicita assunzione di ogni rischio da parte dell' sub appaltatrice per eventuali danni causati non solo a terzi ma anche al “ cliente” terzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (clausole 5 e 11 sopra richiamate), che, costituiscono una vera stipulazione di responsabilita' civile per danni prodotti, gia' di per se' di chiara valenza manlevatoria assorbente e capace da sola di fondare la pretesa garantistica avanzata dalla parte convenuta. 
L' accoglimento delle ragioni di manleva comporta la condanna della terza chiamata a tenere indenne la da tutte le conseguenze negative derivante dalla presente pronuncia, ivi comprese le spese, regolabili secondo soccombenza ### spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta, tenuta indenne per la manleva impropria negoziale da ### secondo il criterio del decisum ovvero quello di valore indeterminabile di difficoltà bassa, secondo il DM 55/14 per come modificato dal DM 147/22 in base a valori non superiori a quelli medi, esclusa la fase istruttoria che non si è effettivamente tenuta non avendo le parti depositato alcuna memoria ex art. 171 ter c.p.c. 
Non può essere accolta la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. 
La disposizione normativa appena richiamata prevede che “ in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. 
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte; ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede o della colpa grave ( cfr. Cass. ### n. 22405 /2018; Cass. n. 1551/2022 in motivazione). 
Orbene sulla base di quanto già evidenziato non può fare a meno di sottolinearsi come l'operato della convenuta sia dipeso dalla rappresentazione anche giuridica fornita dal tecnico ### srl , quindi non integrante una violazione del dovere di lealtà direttamente a lei imputabile. 
Le spese di negoziazione assistita non possono essere riconosciute perché trattasi di contratto misto come qualificato in epigrafe.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) In accoglimento della domanda attorea ed accertato l'inesatto adempimento della convenuta ### x ### S.p.a. alle obbligazioni contrattuali assunte, ### la stessa , in persona del suo legale rappresentante, a sue spese ed oneri, a richiedere ed ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l'impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'immobile di proprietà dell'attore, posto in #### via ### 120, nonché di provvedere all'installazione di sistemi anticaduta permanenti certificati così come previsti dalla normativa regionale ### indicata in parte motiva entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza.  2) ### altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti, € 3.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.  3) In accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla convenuta, condanna la terza chiamata ### S.r.l. a tenere indenne la ### X ### S.p.a., da ogni conseguenza negativa derivante dalle disposizioni di cui ai capi 1 e 2 che precedono ### 9 gennaio 2026 Il Giudice O.P.   dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni

causa n. 1491/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cavacciocchi Cristina

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 545/2025 del 27-05-2025

... separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. ### elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a ### in via ### n. 17, con indirizzo di posta elettronica certificata: ### e numero di telefono/fax: 0962.21375; Appellato nonché ### di ### (partita i.v.a.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede ###via ### rappresentata e difesa, in forza di deliberazione del ### straordinario n. 323 del 29.04.2022, allegata in atti e di procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. ### componente dell'avvocatura aziendale della A.s.p. di ### elettivamente domiciliata presso la sede legale - avvocatura aziendale, sita a ### in via ### - ### s.n.c., nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto procuratore: ####à ### di ### (partita i.v.a.: ###), in persona del suo procuratore dirigente, dott. ### avente sede ###via Corte d'Appello, n. 11, rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. ### (leggi tutto)...

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Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile Repubblica italiana In nome del popolo italiano ### n. 105/2022 R.G.A.C. 
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa ####; dott.ssa ### (###; dott. ### (### relatore) ha pronunciato la presente ### causa civile n. 105/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ai sensi degli artt. art. 1218 e 1228 c.c. di struttura sanitaria e medico, vertente tra ### (codice fiscale: ###), nato a ### il ###, ivi residente ###, rappresentato e difeso, come da procura posta a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv. ### elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a ### in ### n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata: ### Appellante e ### (codice fiscale: ###), nato a ####, in data ###, residente ###via ### n. 2, rappresentato e difeso, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. ### elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a ### in via ### n. 17, con indirizzo di posta elettronica certificata: ### e numero di telefono/fax: 0962.21375; Appellato nonché ### di ### (partita i.v.a.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede ###via ### rappresentata e difesa, in forza di deliberazione del ### straordinario n. 323 del 29.04.2022, allegata in atti e di procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. ### componente dell'avvocatura aziendale della A.s.p. di ### elettivamente domiciliata presso la sede legale - avvocatura aziendale, sita a ### in via ### - ### s.n.c., nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto procuratore: ####à ### di ### (partita i.v.a.: ###), in persona del suo procuratore dirigente, dott. ### avente sede ###via Corte d'Appello, n. 11, rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.  ### elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. ### sito a ### in via ### n. 11, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore: ### e al numero di fax: 0965.617126 ### delle parti: il procuratore dell'appellante ### chiede: “### l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1 - In parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nella parte in cui è stata accertata e dichiarata, la responsabilità dei convenuti (an debeatur), in accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto di citazione di primo grado, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. #### medico di turno in servizio presso il ### dell'### di ### all'epoca dei fatti e per l'effetto, condannare in solido fra loro, il dott. ### e l'### n. 5 - ### “S. ### di Dio” (### (oggi ### in persona del legale rappr.te p.t., e/o ciascuno per quanto di competenza, per tutti i danni, nessuno escluso, patrimoniale, biologico, morale, esistenziale, ivi comprese le spese sostenute, subiti dal sig. ### nella misura, che sarà accertata in corso di causa e ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo, detratta la somma di 4.000,00 già versata dal dott. ### a titolo di provvisionale giusta sentenza n. 1428/2008 del Tribunale di ### Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. 4 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc”; il procuratore dell'appellata ### di ### chiede che: “l'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa declaratoria del passaggio in giudicato dei capi della sentenza non espressamente impugnati, ### - in via preliminare 1.  dichiarare inammissibile ed improcedibile l'impugnazione, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, costituendo la stessa una mera riproposizione delle richieste già formulate nel giudizio di primo grado e non essendo stati formulati specifici motivi di gravame; col favore delle spese e delle competenze; - nel merito 2. in via principale, rigettare, integralmente, l'appello proposto da ### perché del tutto infondato, in fatto e in diritto e non provato; conseguentemente, confermare la sentenza impugnata, 3.  in via estremamente gradata, nell'ipotesi in cui l'appello fosse, anche solo parzialmente, accolto, liquidare il danno nella giusta, reale e provata misura, escludendo, in ogni caso, il danno patrimoniale per difetto di legittimazione attiva, detratti gli importi già ricevuti, da ### a titolo di provvisionale ed in esecuzione della sentenza di primo grado; 4) nell'ipotesi sub 3) e solo nel caso in cui il ### riproponesse, in questa fase, la domanda di garanzia, dichiarare la tenutezza della ### di ### entro i limiti contrattuali (oggetto del contratto e massimale) meglio precisati in narrativa, con esclusione delle poste di danno non rientranti nel rischio assicurato (danno morale, esistenziale e patrimoniale); 5) sempre col favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, con iva, cpa e rimborso forfettario come per legge. In via istruttoria, la ### appellata si oppone, fermamente, alla richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale, a firma del #### e della #### ritenuto che la stessa è generica ed esplorativa e non è supportata da valide argomentazioni di carattere tecnico-scientifiche.  ### solo per non incorrere nelle decadenze previste dal codice di rito, insiste nella richiesta, già formulata dinanzi al Tribunale, di ordinare, ai sensi dell'art.  210 cpc, all'### di depositare il contratto assicurativo, stipulato, in virtù della contrattazione collettiva, a garanzia della responsabilità civile dei propri dipendenti, tra i quali il ##### ogni altro diritto”; il procuratore dell'appellato ### chiede: “### l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1. accertare e dichiarare che il convenuto deve essere garantito e manlevato dalla compagnia ### in persona del legale rappresentante p.t., per ogni somma che dovesse essere riconosciuta in favore dell'attore e posta a suo carico; 2. in subordine, condannare l'### di ### a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal convenuto dr ### per non averlo assicurato ai sensi del C.C.N.L. all'epoca vigente. 3.  condannare chi sarà ritenuto alle spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del costituito procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; il procuratore dell'appellata ### di ### (d'ora in poi, in breve, A.s.p. di ### chiede: “### il l'###ma Corte d'Appello di ### contrariis reiectis, così provvedere: ### - ### l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata; ### parte appellante alle spese del doppio grado del giudizio. 
Riserve e salvezze”.
Svolgimento del processo 1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di ### atto di citazione notificato, rispettivamente, in data 22 e 28 marzo 2011, ### ha chiamato in causa, dinanzi al Tribunale di ### il dott. ### e l'### n. 5 - presidio ospedaliero “### di Dio” di ### al fine di chiederne la condanna, in solido fra loro o, comunque, ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale) - detratta la somma di euro 4.000,00, già corrisposta dal ### a titolo di provvisionale disposta con la sentenza penale di condanna n. 1428/2008 del Tribunale di ### - da lui subiti a causa della condotta colposa tenuta il ### dal dott. ### il quale aveva diagnosticato una semplice orchite, anziché una torsione del funicolo spermatico sinistro, la quale era degenerata in una trombosi funicolare e successiva necrosi del testicolo, che lo avevano costretto a subire gli interventi chirurgici di orchiectomia sinistra (asportazione del testicolo sinistro), di successivo fissaggio del testicolo destro e di inserimento di una protesi nell'emiscroto sinistro. 
A fondamento della propria domanda, l'attore ha affermato che: a) il ###, quando era ancora minorenne, aveva accusato forti dolori all'inguine sinistro ed era stato accompagnato dalla madre presso il ### dell'ospedale di ### dove era stato sottoposto a visita dal medico di turno, dott. ### il quale, dopo una breve visita medica ed omettendo più approfonditi esami, lo aveva dimesso dall'ospedale, diagnosticandogli una semplice orchite e prescrivendogli di curarsi con riposo e terapia farmacologica domiciliare; b) tuttavia, in data ###, poiché, nonostante le cure prescritte, il dolore era persistente ed era comparsa, anche, una tumefazione all'emiscroto sinistro, era stato nuovamente accompagnato da entrambi i genitori al ### dell'ospedale di ### dove lo stesso dott. ### constatata la presenza dell'ematoma al funicolo spermatico, aveva disposto il suo trasferimento d'urgenza al reparto di chirurgia, dove, riscontrata una gangrena causata da una doppia torsione funicolare, aveva disposto procedersi immediatamente a intervento chirurgico di orchiectomia sinistra (asportazione del testicolo sinistro); c) in data ###, il ### era stato dimesso con diagnosi di “torsione del funicolo spermatico con ematoma a sinistra”; d) successivamente, a seguito di visita specialistica eseguita presso la clinica pediatrica di ### il primario aveva consigliato ai propri genitori di sottoporlo a un intervento di fissaggio del testicolo destro e di inserimento di una protesi nell'emiscroto vuoto e tale intervento era stato, poi, eseguito presso l'ospedale “###” di ### dopo aver terminato il periodo di convalescenza, di sei mesi, causato dal primo intervento chirurgico; e) nelle more, era stato incardinato un procedimento penale a carico del dott.  ### (r.g.n.r. 1886/2003 della ### della Repubblica presso il Tribunale di ###, conclusosi con sentenza n. 1428/2008 del Tribunale di ### con cui l'imputato era stato condannato per il reato contestatogli (lesioni personali colpose ex art. 590, comma 2°, c.p.), nonché al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili (### e ### genitori di ###, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 4.000,00; f) a seguito della notifica della suddetta sentenza, il dott. ### aveva provveduto al pagamento della sola provvisionale e delle spese; g) la responsabilità del dott. ### e dell'### n. 5 - ### “### di Dio” era da qualificare come responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. ed era stata ampiamente provata in sede penale; h) i danni subiti consistevano nell'irreversibile perdita di un organo essenziale per la procreazione e la potenzialità sessuale; nel danno psicologico conseguente alla perdita dell'organo (essendo, all'epoca dei fatti, un adolescente nella piena fase dello sviluppo sessuale, condizionato psicologicamente dagli interventi chirurgici subiti, al punto da non sentirsi “normale”, ossia come gli altri suoi coetanei); nella ridotta funzionalità del testicolo residuo; nell'essere stato costretto a subire un ulteriore intervento, altrimenti non necessario, per garantire la conservazione del testicolo destro e la ricostruzione estetica di quello asportato; nelle spese mediche sostenute e nel danno morale, connesso all'intervento chirurgico ed al patema per la riabilitazione. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data ###, si è costituito in giudizio il dott. ### affermando che: a) aveva proposto impugnazione avverso la sentenza penale di condanna n. 1428/2008 del Tribunale di ### ed il giudizio di appello era pendente dinanzi alla Corte di Appello di ### e, ad ogni modo, la sentenza penale di condanna non precludeva al giudice civile un diverso accertamento dei fatti di causa e di graduare diversamente l'eventuale responsabilità a lui ascrivibile; b) ad ogni modo, per i danni causati nell'esercizio della sua professione era assicurato con la compagnia “### Assicurazioni”, come da apposita polizza. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'avversa domanda e, in via subordinata, di accertare il proprio diritto di essere garantito e manlevato dalla ### Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la ### di ### s.p.a., con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il ###, eccependo: I) in merito alla domanda di garanzia, che: a) la polizza stipulata con il dott. ### copriva i danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato nei limiti del massimale di ### 500.000.000 (euro 258.228,45); b) in ogni caso, doveva applicarsi il disposto di cui all'art. 1910 c.c., in quanto la ### di ### in base al contratto collettivo, era obbligata a stipulare un'autonoma polizza assicurativa a favore di tutti i suoi dipendenti, incluso il dott. ### sicché il medesimo rischio era stato assicurato da più assicuratori; II) in merito alla domanda principale, che: a) la sentenza penale n. 1428/2008 del Tribunale di ### non aveva alcuna rilevanza nel giudizio civile, sia perché non ancora passata in giudicato, sia perché la ### non aveva preso parte al giudizio penale; b) comunque, nessuna responsabilità poteva essere ascritta al dott. ### per assenza del nesso di causalità fra l'asserita errata diagnosi ed i danni lamentati dal paziente; c) tali danni erano insussistenti, giacché l'asportazione di uno dei due testicoli non causava la perdita della capacità di procreare e della potenzialità sessuale e, per tale motivo, non era ipotizzabile, neppure, che il ### avesse subito un danno psichico, anche perché la ricostruzione del testicolo asportato aveva anche emendato a ogni danno di natura estetica; d) non poteva essere riconosciuto il danno morale, da ritenersi ricompreso nel danno alla salute; d) sia il danno biologico che quello patrimoniale non erano stati provati; e) era inammissibile la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. La compagnia assicurativa, quindi, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda principale spiegata dall'attore nei confronti del proprio assicurato e, in via estremamente subordinata, di liquidare il danno nella giusta misura, contenendo la condanna nei limiti del massimale di polizza ed applicando l'art. 1910 Con comparsa di costituzione e risposta presentata il ###, si è costituita in giudizio anche la A.s.p. di ### sostenendo che: a) nessuna responsabilità le poteva essere ascritta, giacché l'attore non aveva censurato carenze strutturali o disfunzionali della struttura ospedaliera, da imputare alla A.s.p., ma aveva unicamente censurato l'errore diagnostico commesso dal dott. ### b) ad ogni modo, premesso che la sentenza penale n. 1428/2008 del Tribunale di ### non aveva alcuna rilevanza probatoria nel presente giudizio, non essendo neppure passata in giudicato, nessuna responsabilità poteva essere ascritta al dott. ### in quanto non poteva ritenersi provato il nesso di causalità fra l'asserita omissione diagnostica imputabile al medico ed i danni lamentati dall'attore, dato che, il giorno in cui aveva effettuato la visita medica del ### (6.3.2003), lo stesso non presentava sintomi che lasciassero presagire una torsione testicolare, verificatasi a distanza di 48 ore; c) in ogni caso, il medico, ai sensi dell'art.  1176, comma 2°, c.c., non rispondeva del mancato conseguimento del risultato; d) i danni lamentati erano stati solo genericamente allegati dall'attore nella domanda e, comunque, non erano stati provati. ###.s.p. di ### quindi, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di ritenere responsabile dei fatti di causa il solo dott.  ### Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e depositate le relative memorie ad opera delle parti, il Tribunale, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 25.10.2012, ha disposto una c.t.u. medico-legale, affidandone l'esecuzione al dott.  ### poi sostituito con il dott. ### (esperto in urologia, che si è avvalso, come un ausiliario, della dott.ssa ### medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni). 
Dichiarata l'interruzione del giudizio all'udienza del 12.10.2017, a seguito del decesso dell'avvocato della ### di ### s.p.a., esso è stato riassunto da ### Precisate le conclusioni all'udienza del 3.10.2018, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica (v. ordinanza in atti). 
Tuttavia, con ordinanza del 16.4.2019, il Tribunale - rilevato che il nominato c.t.u. aveva omesso di fornire compiuta risposta ai quesiti formulati, non avendo determinato la percentuale dei postumi temporanei e di specificare la durata dell'eventuale invalidità temporanea totale e parziale, indicandone il relativo grado percentuale e che ciò influiva sull'eventuale determinazione del danno biologico - ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo che il perito provvedesse all'integrazione della relazione mediante risposta al quesito omesso. 
A seguito di numerosi rinvii, al fine di consentire al c.t.u. il deposito della relazione integrativa, con ordinanza del 29.10.2020, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del 1°.7.2020, il Tribunale - rilevato che il c.t.u. non aveva depositato la relazione integrativa richiesta con ordinanza del 16.4.2019 e che, comunque, la causa poteva essere decisa sulla base della relazione di c.t.u. depositata il ### e della relazione integrativa depositata il ### e ritenuto, anche in considerazione della richiesta delle parti, che la documentazione in atti consentiva di procedere ad una liquidazione equitativa del danno biologico di natura temporanea - ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.10.2020 (v. ordinanza in atti). 
Precisate nuovamente le conclusioni all'udienza del 18.11.2020, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza in atti).  2. La sentenza n. 538/2021 del Tribunale di ### all'esito del giudizio di primo grado Con sentenza n. 538/2021, pubblicata l'8.6.2021 e non notificata, il Tribunale di ### ha così deciso: a) ha accertato la responsabilità contrattuale dell'A.s.p. di ### e del dott. ### nei confronti di ### e li ha condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della complessiva somma di euro 6.222,33 (salva la detrazione della somma di euro 4.000,00, già percepita dall'attore a titolo di provvisionale), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e sino al saldo; b) ha compensato in misura pari alla metà le spese di lite e ha condannato, in solido fra loro, l'A.s.p. di ### e ### al pagamento della restante metà in favore di ### (liquidata in complessivi euro 1.986,00, oltre accessori come per legge); c) ha posto a carico dell'A.s.p. di ### e di ### in solido tra loro, le spese di c.t.u.; d) ha dichiarato la ### di ### s.p.a. obbligata a tenere indenne il dott. ### dalla condanna pronunciata nei suoi riguardi. 
In particolare, il giudice di primo grado - dopo avere illustrato la natura contrattuale della responsabilità tanto della struttura sanitaria che del medico e le ricadute in tema di ripartizione dell'onere della prova - ha ritenuto, in merito all'an debeatur, che ### avesse sufficientemente allegato e provato l'esistenza del contratto di spedalità con il presidio ospedaliero “### di Dio” di ### e le omissioni imputabili alla predetta struttura sanitaria ed al dott. ### per non aver tempestivamente diagnosticato la torsione testicolare da cui era affetto, nonché il nesso di causalità fra la predetta omessa o errata diagnosi ed i danni lamentati, dal momento che il c.t.u. aveva evidenziato che il ritardo diagnostico aveva determinato la trombosi funicolare e la necrosi testicolare che si sarebbero potute evitare con un immediato tentativo di derotazione manuale o, in caso di insuccesso, con un altrettanto tempestivo intervento chirurgico di derotazione e fissazione testicolare, mentre i convenuti non avevano dimostrato, come era loro onere, l'assenza di un inadempimento a loro imputabile o l'insussistenza del nesso di causalità; in merito al quantum debeatur, ha ritenuto che: a) doveva essere riconosciuto a ### un danno biologico permanente in percentuale pari al 5 % (per la perdita del testicolo sinistro, non avendo l'attore riportato disturbi della fertilità e della sessualità, come accertato con spermiogramma eseguito nel corso dell'accertamento peritale), non potendo condividersi la relazione del c.t.u. nella parte in cui, ritenuta la sussistenza di un danno psichico, aveva riconosciuto all'attore una percentuale di invalidità permanente del 9 %, atteso che il ### non aveva fornito prova documentale o testimoniale dei disagi psicologici lamentati; b) premesso che il c.t.u. aveva omesso di determinare i giorni e la percentuale di invalidità temporanea (non avendo neppure fornito, al riguardo, i chiarimenti richiesti con l'ordinanza del 16.4.2019), ha liquidato in via equitativa il danno biologico temporaneo, riconoscendo al ### 10 giorni complessivi di invalidità temporanea al 50 % (ovverosia per i giorni dal 6.3.2003 all'11.3.2003, dal primo accesso in pronto soccorso all'intervento di orchiectomia e dal 7.9.2003 al 10.9.2003, successivi all'intervento di fissaggio del testicolo destro e di inserimento della protesi nell'emiscroto sinistro); c) ha liquidato il danno biologico permanente e temporaneo nella somma complessiva di euro 6.222,33, facendo applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministero dello ### del 22.7.2019 (per le lesioni micro-permanenti), tenuto conto dell'età della vittima al momento dell'evento dannoso (14 anni), della percentuale e dei giorni di invalidità temporanea (10 giorni di I.T.P. al 50 %) e della percentuale di invalidità permanente (5%); d) nulla ha riconosciuto a titolo di danno morale, non avendo il ### allegato e provato specifici elementi sul punto, né a titolo di danno patrimoniale, poiché l'attore non aveva prodotto la documentazione delle spese mediche e visto che, in ogni caso, essendo il ### minorenne all'epoca dei fatti, tali spese avrebbero determinato una perdita economica, piuttosto, a carico dei propri genitori, di cui l'attore non poteva dolersi in proprio); e) sulla predetta somma, liquidata a titolo di danno non patrimoniale - a cui andava detratto l'importo di euro 4.000,00 che era stato già percepito dall'attore a titolo di provvisionale, in forza della sentenza penale di condanna emessa nei confronti del dott. ### (n. 1428/2008 del Tribunale di ### - ha riconosciuto gli interessi legali, previa devalutazione della stessa alla data dell'illecito e rivalutazione anno per anno sino al saldo. 
Inoltre, considerata l'operatività della polizza assicurativa stipulata dal dott. ### con la ### ha accolto la domanda di manleva del ### rilevando, peraltro, che, nel caso di specie, non poteva applicarsi il disposto dell'art. 1910 c.c., non essendo stata fornita prova della sussistenza di altra polizza assicurativa stipulata dalla A.s.p. di ### per il medesimo rischio. 
Infine, in ragione della parziale e reciproca soccombenza del ### da un lato, e della A.s.p. di ### e del dott. ### dall'altro (poiché era stata rigettata la domanda dell'attore di risarcimento del danno patrimoniale e quella di risarcimento del danno non patrimoniale era stata accolta solo nei limiti del danno alla salute), ha compensato per metà le spese di lite ed ha posto la restante metà a carico del dott. ### e dell'A.s.p. di ### ponendo, invece, le spese di c.t.u. a carico dei suddetti convenuti in solido tra loro.  3. Il presente giudizio di appello Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il ###, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ### censurando la quantificazione del danno oggetto della pronuncia di condanna di risarcimento in suo favore nei confronti del dott. ### e della A.s.p. di ### sulla base di cinque motivi, concernenti: 1) l'erronea determinazione della percentuale di invalidità permanente nel 5%, sebbene il consulente tecnico di ufficio avesse ritenuto la più alta percentuale del 9 %; 2) l'erronea valutazione soltanto di dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %, anziché, tenuto conto delle documentazione medica allegata in atti e della relazione del proprio c.t.p., di 10 giorni di invalidità temporanea totale e 60 giorni di invalidità temporanea parziale; 3) il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da spese mediche; 4) l'erronea liquidazione del danno biologico permanente in misura inferiore al 10 % (come, invece, ritenuto dal proprio consulente tecnico di parte) e senza applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano; 5) l'errata valutazione di una soccombenza reciproca e la conseguente compensazione delle le spese di lite nella misura della metà (per un più dettagliato esame dei motivi di appello, v., infra, la parte dedicata ai motivi della decisione). 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data ###, si è costituita nel presente giudizio di appello la ### di ### la quale ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.  342 c.p.c. e l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in quanto l'appellante aveva proposto le identiche questioni prospettate in primo grado e già vagliate dal Tribunale, senza proporre specifiche censure all'impianto argomentativo della sentenza impugnata. 
Quanto al merito, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello, poiché: 1) il danno psichico non poteva ritenersi provato sulla scorta del solo certificato medico del 4.4.2014, a firma della dott.ssa ### trattandosi di certificazione sanitaria basata su una visita specialistica eseguita a distanza di 11 anni dai fatti di causa e in cui l'esperta, per effettuare la diagnosi, oltretutto, si era basata sulle sole dichiarazioni dello stesso danneggiato e non essendo stata neppure documentata la prescrizione di una terapia medica o farmacologica per la cura della predetta patologia nell'immediatezza dei fatti; 2) il ### non poteva dolersi del riconoscimento da parte del Tribunale di un danno biologico temporaneo al 50 % e per soli 10 giorni, in quanto, sul punto, si era rimesso alla valutazione equitativa del Tribunale medesimo e, del resto, non aveva fornito, nel corso del giudizio, una prova idonea a determinare diversamente la misura del danno biologico temporaneo sofferto, posto che la relazione del c.t.p. aveva valenza di mera allegazione difensiva di carattere tecnico; 3) il ### non aveva legittimazione per richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da spese mediche, poiché, all'epoca in cui le spese furono sostenute, egli era minorenne e le spese erano state eseguite dai propri genitori, unici legittimati a richiederne il rimborso, e perché, in ogni caso, non aveva allegato e provato l'esistenza delle spese in questione; 4) nella liquidazione del danno biologico permanente, il Tribunale aveva correttamente utilizzato le tabelle di cui al decreto del Ministero dello ### del 22.7.2019 che si applicavano anche al risarcimento del danno conseguente a colpa medica, in base a quanto previsto dalla legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco); 5) la compensazione delle spese di lite era stata effettuata perché il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza di giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nonché una soccombenza reciproca, avendo accolto solo in parte la domanda risarcitoria dell'odierno appellante.
Inoltre, la compagnia assicurativa ha rilevato l'inammissibilità della domanda dell'appellante, formulata nell'atto di gravame, di risarcimento di tutti i danni subiti e non liquidati dal Tribunale, poiché: il giudice di prime cure aveva correttamente escluso la sussistenza del danno morale; il danno esistenziale, in base alla costante giurisprudenza, non era concepibile come autonoma categoria di danno; il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica era stato escluso dal c.t.u. 
Da ultimo, la compagnia ### s.p.a. ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, laddove ### non avesse reiterato la domanda di manleva nei propri riguardi e ha riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni già espletate nel giudizio di primo grado (ovverosia l'operatività della polizza nei soli limiti del massimale di ### 500.000.000, pari ad euro 258.228,45, e soltanto per danni oggetto di assicurazione, ossia causati a terzi, “sia per lesioni corporali sia per danneggiamenti a cose…”, con esclusione del diritto alla manleva per il danno morale e esistenziale e per il danno patrimoniale, non previsti dalla polizza. La compagnia di assicurazioni ha, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe, ribadendo la richiesta, già formulata in primo grado, di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla A.s.p. di ### di depositare il contratto assicurativo stipulato, in virtù della contrattazione collettiva, a garanzia della responsabilità civile del dott. ### suo dipendente. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il ###, si è costituito nel presente giudizio di appello il dott. ### sostenendo che: I) difettava una sua responsabilità per i fatti di cui è causa, poiché ### non aveva provato il nesso di causalità fra l'erronea diagnosi della torsione testicolare e i danni lamentati, dato che, quando sottopose a visita il ### presso il ### dell'ospedale di ### (il ###), lo stesso manifestava sintomi aspecifici non indicativi di una torsione testicolare e che, essendosi recato nuovamente in ### dopo ulteriori 48 ore, doveva supporsi che la torsione testicolare si fosse verificata molte ore dopo la prima visita; II) in ogni caso, la A.s.p. di ### in base all'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2010-2013, doveva garantirgli un'adeguata copertura assicurativa per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla propria attività; ### la ### era obbligata a manlevarlo da ogni eventuale condanna nei suoi riguardi; IV) con riguardo al quantum debeatur dell'avversa domanda, era insussistente il danno estetico, il danno biologico per l'asserita perdita della capacità riproduttiva e sessuale e il danno da perdita della capacità lavorativa specifica (esclusi dal c.t.u. nella propria relazione). ### ha concluso, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare l'obbligo della ### di manlevarlo da ogni eventuale condanna e, in subordine, di condannare l'A.s.p. di ### a risarcire tutti i danni subiti per non averlo assicurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, specificando, peraltro, che non intendeva proporre né appello incidentale né altre domande (“[…] si dichiara che la presente comparsa non contiene appello incidentale né altre domande […]”). 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data ###, si è costituita nel presente giudizio di appello anche la ### di ### affermando che la domanda avanzata dal ### non risultava provata in relazione all'an ed al quantum e chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata. 
Con ordinanza del 12.5.2022, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza dell'11.5.2022, questa Corte ha rigettato la richiesta della ### di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla A.s.p. di ### l'esibizione del contratto di assicurazione stipulato a garanzia del proprio dipendente, dott. ### (giacché non vi era certezza dell'esistenza di tale documento, il quale, peraltro, non era neppure necessario ai fini del giudizio) ed ha rimesso al merito la valutazione dell'istanza di ammissione di una nuova c.t.u. medico-legale avanzata dall'appellante, invitando quest'ultimo, nel frattempo, a depositare la relazione del proprio c.t.p., dott. 
Caglioti. 
Acquisita, a seguito di deposito telematico del 18.5.2022, la copia della relazione medica a firma del dott. ### la causa è stata trattenuta a sentenza, con ordinanza del 29.11.2024, emanata all'esito della trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., fatti salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. ordinanza in atti). 
Hanno depositato la comparsa conclusionale la ### (che ha ribadito l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di assicurazione stipulato dalla A.s.p. di ### in favore del dott. ###, il dott. ### e l'appellante ### (il quale, a sua volta, ha ribadito la richiesta di ammissione di una nuova c.t.u. medico-legale). Nel termine successivo, le predette parti hanno depositato anche la memoria di replica.
Motivi della decisione 1. ### del presente giudizio di appello ### quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di ### e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da ### nonché delle difese di ### della compagnia ### e della A.s.p. di ### appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e di “improcedibilità” ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. avanzata dall'appellata ### di ### b) la valutazione dell'istanza di rinnovazione della c.t.u. medico-legale avanzata dall'appellante e dell'istanza di ordinare l'esibizione (ex art. 210 c.p.c.) del contratto di assicurazione stipulato dalla A.s.p. di ### a garanzia del dott. ### avanzata dall'appellata ### di ### (richieste istruttorie ribadite dalle parti all'atto di precisare le conclusioni e negli scritti conclusivi, dopo che la richiesta di ordine di esibizione era stata rigettata con ordinanze del 12.5.2022 e del 29.11.2024; mentre la valutazione dell'istanza di rinnovazione della c.t.u. medico-legale era stata rimessa al merito); c) la quantificazione del danno da risarcire al ### in conseguenza dei fatti di causa e, segnatamente: 1) la determinazione della percentuale di danno biologico e relazionale di natura permanente subito da ### a seguito dei fatti di cui è causa e l'individuazione del corretto parametro di liquidazione del predetto danno (il danno biologico permanente era stato liquidato dal Tribunale nella misura del 5 %, facendo uso delle tabelle di cui al decreto del Ministero dello ### del 22.7.2019, con pronuncia integralmente censurata dall'appellante); 2) la determinazione del danno biologico temporaneo subito da ### a seguito dei fatti di causa (che era stato determinato dal Tribunale in 10 giorni di I.T.P. al 50 %, con pronuncia censurata dall'appellante; 3) la valutazione circa la sussistenza o meno del danno patrimoniale da spese mediche (non riconosciuto dal Tribunale, con pronuncia censurata dall'appellante); d) i limiti del diritto del ### ad essere manlevato dalla compagnia di assicurazioni (la compagnia di assicurazioni ha ribadito esservi tenuta nei limiti del massimale); e) la determinazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (che erano state compensate in misura della metà dal Tribunale, in ragione di una ritenuta soccombenza reciproca fra le parti, con pronuncia impugnata dall'appellante) e di quelle di appello. 
In assenza di appello incidentale, la sentenza del Tribunale deve ritenersi passata in giudicato, invece, in ordine: I) alla eccezione o, più propriamente, alla domanda della ### di applicazione del disposto di cui all'art. 1910 c.c., formulata, peraltro, genericamente nel giudizio di primo grado e rigettata dal Tribunale con pronuncia rimasta incensurata; II) all'accertamento della responsabilità solidale del dott. ### e della ### di ### per i danni subiti da ### causati dall'erronea diagnosi della torsione testicolare, da cui il paziente era affetto già a partire dalla visita ospedaliera del 6.3.2003, e dall'intempestivo intervento medico (in effetti, malgrado il dott. ### nel paragrafo rubricato “### responsabilità professionale del dott. Mazzei”, di cui alle pagg. 4 e 5 della propria comparsa di costituzione e risposta in appello, abbia sostenuto l'assenza di responsabilità a proprio carico, non ha, poi, inteso proporre appello incidentale su tale capo di sentenza, per come dichiarato espressamente in calce alla comparsa medesima); ### alla esclusione di un danno del ### per perdita della capacità riproduttiva e della potenzialità sessuale e di natura morale; IV) alla decurtazione dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento della somma di euro 4.000,00, in quanto già corrisposta dal ### al danneggiato, a titolo di provvisionale disposta in suo favore con la sentenza penale del Tribunale di ### n. 1428/2008; V) al criterio di calcolo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento (ossia sulla somma devalutata alla data dell'illecito e, poi, rivalutata, anno per anno, sino al saldo); VI) alla efficacia della polizza assicurativa stipulata dal dott. ### con la ### E' inammissibile, invece, la domanda - proposta in via in di subordine dal ### rispetto a quella, peraltro, già accolta dal Tribunale, di dichiarare che il convenuto deve essere garantito e manlevato dalla compagnia ### per ogni somma che dovesse essere riconosciuta in favore dell'attore e posta a suo carico - volta a condannare l'### di ### a risarcire tutti i danni subiti dal ### per non averlo assicurato ai sensi del c.c.n.l. all'epoca vigente, trattandosi di domanda nuova, proposta, per la prima volta, in appello, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. 2. Le questioni preliminari. Le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; le istanze istruttorie ### visto (v. il paragrafo dedicato allo svolgimento del processo di appello), l'appellata ### di ### ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto, con l'atto di gravame, il ### avrebbe dato luogo a una mera riproposizione delle domande risarcitorie rigettate dal Tribunale, senza avanzare specifiche censure all'impianto argomentativo della sentenza di primo grado.  ### è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 2017), dato che vengono indicati, in maniera alquanto chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (ovverosia la corretta quantificazione del danno biologico e dinamico relazionale di natura sia permanente che temporaneo, oltre che del danno patrimoniale da spese mediche; nonché la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio). ### parte, la compiuta difesa della compagnia di assicurazioni sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione rende evidente che ne ha ben compreso la valenza giuridica. 
Non deve essere delibata, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c. avanzata dalla medesima ### di ### dovendosi ritenere implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez. 6-III, 19333/2018). 
Deve essere, inoltre, ribadito il rigetto dell'istanza con cui la ### di ### ha chiesto che fosse ordinato all'### di ### ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire il contratto di assicurazione stipulato in favore del ### suo dipendente, al fine di consentire l'applicazione, al caso di specie, del disposto dell'art. 1910 Deve ribadirsi, infatti, quanto già esposto nelle ordinanze del 12.5.2022 e del 29.11.2024, circa la mancanza di prova della esistenza del contratto in questione e, in ogni caso, circa la sua superfluità, anche perché, come illustrato, la domanda o eccezione di applicazione dell'art. 1910 c.c. è stata rigettata dal Tribunale con pronuncia non impugnata con appello incidentale e, quindi, passata in giudicato. 
Quanto all'istanza dell'appellante di rinnovazione della c.t.u. medico-legale svolta nel giudizio di primo grado, la cui valutazione era stata riservata unitamente al merito con ordinanza del 12.5.2022 (richiamata dall'ordinanza del 29.11.2024), la stessa deve essere rigettata, perché la relazione svolta nel precedente grado di giudizio, come ci si accinge ad illustrare, consente di valutare il danno biologico permanente subito dal ### In merito, invece, alla determinazione ed alla liquidazione del danno biologico temporaneo, non specificato nella predetta consulenza tecnica d'ufficio, esse possono essere effettuate, tenendo conto dei dati oggettivi desumibili dalla documentazione medica allegata agli atti del giudizio e, sotto altro profilo, dell'onere della prova gravante sull'attore, secondo i principi generali (v., anche, infra, la trattazione del merito).  3. Il merito. Le valutazioni della Corte sulla quantificazione del danno ### detto (v. il paragrafo dedicato allo svolgimento del giudizio di appello e quello relativo alla descrizione dell'oggetto del giudizio stesso), l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado in relazione alla quantificazione, sotto diversi aspetti, dei danni subiti in conseguenza della condotta medica inappropriata del dott. ### e della asportazione del testicolo sinistro che ne era seguita (v. i primi quattro motivi di appello) nonché in relazione alla disposta parziale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (v. il quinto motivo di impugnazione). 
In particolare, ha lamentato l'erronea determinazione della percentuale di invalidità permanente (1° e 4° motivo di appello) e della invalidità temporanea (2° motivo); nonché il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da spese mediche (3° motivo). 
Tanto premesso, il primo ed il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, vista la connessione logica e giuridica che li avvince, riguardando la liquidazione del danno non patrimoniale di natura biologica e dinamico relazionale. 
In particolare, con il primo motivo di appello (rubricato: “Sul danno biologico”), l'appellante ha impugnato la sentenza, lamentando l'erronea determinazione da parte del Tribunale della percentuale del danno biologico e dinamico relazionale di natura permanente subito, giacché - discostandosi dalle conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u., il quale aveva accertato, in considerazione della sussistenza di un concomitante danno psichico, la percentuale di invalidità del 9 % - aveva, invece, riconosciuto, a tale titolo, la più bassa percentuale del 5 %, ritenendo che fosse riscontrata soltanto la perdita del testicolo e che, invece, il danno psichico non fosse stato adeguatamente provato dal danneggiato, malgrado che, in sede di operazioni peritali, fosse stato sottoposto a una visita psichiatrica presso l'A.s.p. di ### eseguita dalla dott.ssa ### la quale aveva attestato che il giovane, a seguito della perdita anatomica, aveva subito un disagio psicologico associabile ad un disturbo cronico post traumatico da stress, che, in base ai barèmes medico-legali di riferimento, determinava, di per sé, un'invalidità permanente del 6 % che si aggiungeva all'invalidità permanente discendente dalla perdita del testicolo. 
Con il quarto motivo (rubricato: “### e liquidazione del danno”), l'appellante, invece, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente liquidato il danno biologico permanente, giacché: I) come, peraltro, evidenziato dal consulente di parte (dott. ###, tenuto conto della menomazione conseguente alla perdita del testicolo (comportante il 5% di invalidità) e del disturbo post traumatico da stress (comportante il 6 % di invalidità) e applicando la c.d. formula a scalare, avrebbe dovuto riconoscere un danno biologico permanente in percentuale pari, almeno, al 10 % (maggiore, quindi, di quella riconosciuta dal c.t.u. nella propria relazione); II) avrebbe dovuto liquidare il danno biologico, facendo applicazione delle c.d. tabelle di ### e non di quelle previste dal decreto del Ministero dello ### del 22.7.2019 per il risarcimento delle lesioni micro-permanenti. 
I suddetti motivi sono fondati con riguardo alla prova del danno psichico ed alla determinazione complessiva del danno non patrimoniale riportato (da calcolarsi, peraltro, come stimato dal consulente tecnico di ufficio, nel 9%), mentre devono essere rigettati in relazione ad una quantificazione maggiore ed alla individuazione del criterio di calcolo del risarcimento del danno.  ### visto (v. la parte dedicata allo svolgimento del processo), il Tribunale - disattendendo la valutazione del consulente tecnico d'ufficio e del medico legale suo ausiliario, ha ritenuto non provato il danno psichico, poiché desunto dalle mere dichiarazioni rese dal ### in difetto, però, di prova (sia di tipo testimoniale che documentale), dei disagi psichici subiti in conseguenza dell'evento dannoso occorso. 
Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto all'odierno appellante, a titolo di danno biologico permanente, una invalidità nella misura del 5 %, riconducibile alla sola perdita del testicolo sinistro e non anche al danno di natura psichica (v. pag. 7 sentenza di primo grado). 
Al contrario, ritiene la Corte che debba riconoscersi che il ### ha subito, quale conseguenza dell'asportazione del testicolo sinistro, anche, un danno di natura psichica, manifestatosi, oltre che in vergogna e senso di frustrazione, sebbene attenuatisi nel tempo, nel persistere di reazioni ansiose e nella deflessione del tono dell'umore. 
Nel paragrafo della relazione peritale rubricato “### psichico” (v. pag. 9; redatto dopo quello dedicato allo “### obiettivo” e ben distinto da quelli concernenti la mera anamnesi), il consulente d'ufficio ed il suo ausiliario medico legale hanno evidenziato che il ### aveva riferito loro che: I) aveva provato, in passato, vergogna ed imbarazzo nei confronti dei suoi coetanei, sia di sesso maschile (ai quali aveva sempre taciuto la sua condizione) che di sesso femminile (mantenendo, per lungo tempo, le distanze dalle ragazze della sua età); II) questo suo atteggiamento nei confronti del sesso femminile era perdurato fino a quando non aveva conosciuto la sua attuale fidanzata, con cui aveva instaurato un rapporto di complicità ed affetto, intrattenendo con lei una relazione soddisfacente, anche sotto il profilo sessuale; ### tuttavia, persistevano ancora senso di paura e angoscia per il futuro, dovuto alla concreta possibilità di non riuscire a procreare e di formare una famiglia; nonché difficoltà ad addormentarsi la sera, disturbi del sonno con risvegli frequenti e incubi inerenti alla sua possibile infertilità, depressione dello stato dell'umore e ansia generalizzata. 
I consulenti, poi, in sede di considerazioni medico-legali, hanno affermato che, in merito alla valutazione del danno biologico attualmente presentato dal periziato, alla perdita anatomica doveva essere associato il disagio psicologico manifestato dal ### il quale, a seguito delle ulteriori valutazioni specialistiche richieste dagli stss consulenti, aveva palesato un disturbo cronico post traumatico da stress (###, da valutare alla luce del codice diagnostico “disturbo post traumatico” nella misura del 6 %. Pertanto, sommando il danno per la perdita del testicolo (5 %) e quello psichico (6 %), sulla base della formula c.d. riduzionistica, andava riconosciuto un danno biologico permanente in percentuale pari, complessivamente, al 9 % (v. pagg. 13 e 14 della relazione). 
Tale giudizio, espresso dal consulente tecnico di ufficio e dal suo ausiliario medico legale sulla base di un apposito “esame psichico” del periziando, è conforme, in effetti, alla valutazione specialistica di tipo psichiatrico, effettuata all'esito di apposito esame del 4.4.2014, a cui il ### si è sottoposto, su apposita richiesta dei suddetti consulenti, presso la A.s.p. di ### (ente estraneo al giudizio), con la quale è stata formulata la diagnosi di “disturbo cronico post traumatico da stress (###” (v. la relazione della dottoressa ### da cui emerge, tra l'altro, un atteggiamento introverso, ansioso e con tono dell'umore tendente al deflesso; il parziale superamento, a seguito della instaurazione di una relazione sentimentale significativa, della vergogna e del senso di frustrazione, ma la persistenza di reazioni ansiose e di deflessione dell'umore correlate all'indebolimento delle sue capacità procreative).  ###à di tali giudizi, peraltro conformi, del consulente tecnico di ufficio e del suo ausiliario nonché della specialista psichiatra (che lo ha espresso nell'ambito di funzioni pubbliche e, come tale, del tutto attendibile), non viene meno per la circostanza che il ### non fosse seguito da uno specialista e non assumesse psicofarmaci (circostanza spiegabile sia con il fatto che il disturbo non assume caratteri di particolare gravità, sia con la riluttanza mostrata dal giovane ai consulenti ed alla specialista psichiatra a parlare della sua problematica che, del resto, ancora al momento della visita peritale, provocava ansia e depressione e, sebbene meno che in passato, vergogna e senso di frustrazione). 
Né è decisivo, in senso contrario, diversamente dal convincimento del Tribunale, il fatto che, in buona parte, gli elementi di valutazione del danno psichico siano stati desunti dalle stesse dichiarazioni del periziando, perché tale tipologia di danno psichico si differenzia dal danno fisico, non avendo, spesso, una manifestazione esteriore tangibile né ripercussioni visibili sul corpo del soggetto, consistendo nella menomazione di una o più funzioni della psiche, cosicché è del tutto normale che gli elementi di valutazione emergano, in massima parte, dal colloquio clinico. Del resto, gli appellati non hanno fornito, tramite i propri consulenti di fiducia, un parere medico - legale che confutasse quello espresso dal perito d'ufficio, dal suo ausiliario e dalla specialista psichiatra e, sotto diverso profilo, la circostanza che il danno sia stato riscontrato a distanza di anni comprova il carattere permanente dei postumi. 
Quanto alla determinazione del danno biologico permanente subito dal ### a seguito degli eventi per cui è causa, essa è pari al 9 % di invalidità, come ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio e dal suo ausiliario nella propria relazione, da cui non vi è ragione di discostarsi, essendo, sul punto, scientificamente valida e non viziata dal punto di vista logico.
Consegue, quindi, il rigetto del quarto motivo di appello, nella parte in cui l'appellante ha lamentato che avrebbe dovuto essergli riconosciuta una percentuale di invalidità permanente superiore al 9 % e pari, almeno, al 10 %, senza, tuttavia, addurre specifiche argomentazioni di rilievo scientifico.  ### già accennato, il quarto motivo di appello è infondato, inoltre, anche nella parte in cui il ### ha lamentato che il danno biologico (permanente e temporaneo) avrebbe dovuto essergli liquidato dal Tribunale mediante il ricorso alle c.d. tabelle di ### anziché facendo applicazione delle tabelle per la liquidazione dei c.d. danni micropermanenti, previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (aggiornate con decreto del Ministero delle ### e del ### in ### del 16.7.2024). 
In effetti, l'art. 3, comma 3°, del decreto legge n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito, con modifiche, con la legge n. 189/2012, prevede espressamente che: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”. Tale disposizione normativa è stata trasposta integralmente nell'art. 7, comma 4°, della successiva legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). 
Non osta all'applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private la circostanza che i fatti per cui è causa risalgano all'anno 2003 e, quindi, a prima dell'entrata in vigore delle disposizioni normative sopra richiamate, poiché la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3°, del decreto legge n. 158/2012 (convertito dalla legge n. 189/2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4°, della legge n. 24/2017 trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi ed a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul “quantum”), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cfr., ad esempio, Cass. civ., sezione ### sentenza n. 28990/2019; Cass. civ., sezione ### ordinanza n. ###/2024). 
Ne deriva che spetta all'odierno appellante, a titolo di danno biologico e dinamico relazionale permanente, la somma di euro 19.314,97, conseguente al riconoscimento al ### di un'invalidità permanente nella misura del 9%, facendo applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (i cui importi sono stati aggiornati con decreto del Ministero delle ### e del ### in ### del 16.7.2024, che ha fissato come punto base la somma di euro 947,30) e tenendo conto dell'età che il danneggiato aveva all'epoca dei fatti (13 anni). 
Nulla, invece, deve essergli riconosciuto a titolo di danno morale, poiché, come visto, la sentenza di primo grado non è stata censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore aveva omesso di allegare e provare tale tipologia di danno (v. pag. 9 sentenza di primo grado). 
È possibile, ora, passare all'esame del secondo motivo di appello, concernente la determinazione e la liquidazione del danno biologico di carattere temporaneo. 
Con il secondo motivo (rubricato: “###invalidità temporanea”), infatti, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale gli ha erroneamente riconosciuto soli 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %, giacché - fermo restando che il c.t.u. non aveva chiarito il suo giudizio e non aveva neppure risposto alla richiesta di chiarimenti contenuta nell'ordinanza del 16.4.2019 - avrebbe dovuto riconoscergli, più esattamente, tenuto conto delle documentazione medica allegata in atti: I) 10 giorni di invalidità temporanea totale, per i giorni di degenza dal 6.3.2003 all'11.3.2003 (comprendenti l'arco temporale dal primo accesso in pronto soccorso all'intervento di orchiectomia) e dal 7.9.2003 al 10.9.2003 (comprendenti l'arco temporale tra l'intervento chirurgico di fissaggio del testicolo destro e di inserimento della protesi nell'emiscroto sinistro e le dimissioni dalla struttura sanitaria); II) 60 giorni di invalidità temporanea parziale (30 giorni per la riabilitazione successiva all'intervento di orchiectomia e altri 30 giorni di riabilitazione successiva all'intervento di fissaggio del testicolo destro), tenuto conto di quanto attestato, peraltro, dal consulente di parte, dott.  ### circa la patita inattività parziale in conseguenza di cura e riabilitazione. 
Anche tale motivo è parzialmente fondato, risultando riduttiva la determinazione, a titolo di danno biologico temporaneo, soltanto di 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %.
In effetti, dalla documentazione sanitaria allegata in atti emerge che l'odierno appellante: a) è stato ricoverato per 4 giorni presso l'ospedale “### di Dio di Crotone”, ovverosia dall'8 all'11 marzo 2003 (v. la relazione di degenza allegata, nel file denominato “fascicolo_primo_grado_###F_vs_dott._###pdf”, dall'avv.  ### con deposito telematico deli 14.3.2022, ), a seguito di diagnosi di gangrena testicolare da doppia torsione testicolare e per l'esecuzione del successi intervento di orchiectomia; b) inoltre, è stato ricoverato per altri 4 giorni presso l'ospedale “### di Savona” (dal 7 al 10 settembre 2003), per l'inserimento di protesi testicolare sinistra e fissazione del testicolo destro (v. pagg. 49 e 52 della citata produzione documentale dell'avv. ###; c) peraltro, al ### vanno riconosciuti ulteriori 2 giorni di completa inattività, dal 6 all'8 marzo 2003, ovverosia dalla comparsa dei sintomi della torsione testicolare e dal primo accesso al ### dell'ospedale di ### (6.3.2003), seguito dalle immediate dimissioni con la erronea diagnosi di orchite da parte del dott. ### al secondo accesso presso il ### del medesimo nosocomio (avvenuto l'8 marzo 2003, quando l'organo era in situazione di gangrena, con verosimile compromissione, nel periodo intermedio, di ogni normale attività). 
In conclusione, devono riconoscersi all'odierno appellante 10 giorni di inabilità temporanea totale al 100 %, dovendosi ritenere che, in tale arco temporale, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, al ### era totalmente impedito di svolgere qualsiasi attività. 
A tali giorni di invalidità temporanea al 100 %, poi, bisogna aggiungere ulteriori 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50 %, poiché dalla documentazione medica allegata in atti emerge, altresì, che: a) a seguito delle dimissioni dall'ospedale di ### successivamente all'intervento di orchiectomia, era stato prescritto al ### un riposo domiciliare di 4 giorni, atteso che, appunto, a distanza di quattro giorni dalle dimissioni, avrebbe dovuto recarsi presso l'ambulatorio di chirurgia per rimuovere i punti di sutura (v. della citata produzione documentale dell'avv. ###; b) a seguito delle dimissioni dall'ospedale di ### (avvenute il ###), successivamente all'intervento di inserimento della protesi e di fissaggio del testicolo destro, era stato prescritto al ### il riposo domiciliare, da intendersi, almeno, di 6 giorni, ovverosia fino alla data della visita di controllo, fissata per il ### (v. della citata produzione documentale dell'avv. ###. In effetti, deve ritenersi, secondo regole di logica ed esperienza, che il riposo domiciliare prescritto dai medici limiti le normali attività di vita e relazionali del paziente nella misura del 50%.  ### parte, non può condividersi quanto affermato dal dott. ### consulente medico di parte del ### nell'atto di richiesta di chiarimenti al c.t.u. (v. documento denominato “perizia_dott_###pdf”, allegato dall'avv. ### il ###), circa la determinazione di 60 giorni di inabilità temporanea parziale, non essendo stata prodotta alcuna documentazione idonea a comprovare una tale durata in stato di invalidità parziale. 
Tanto premesso, deve procedersi alla liquidazione del danno biologico temporaneo facendo uso delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (i cui importi sono stati aggiornati con decreto del Ministero delle ### e del ### in ### del 16.7.2024, che ha fissato come indennità giornaliera la somma di euro 55,24), dovendosi riconoscere all'odierno appellante la somma complessiva di euro 828,60 (di cui, euro 552,40 a titolo di invalidità temporanea totale ed euro 276,20 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50 %). 
In definitiva, a titolo di danno biologico e relazionale spetta al ### la somma di euro 20.143,57 (di cui euro 19.314,97 a titolo di danno biologico permanente ed euro 828,60 a titolo di danno biologico temporaneo). 
Con un terzo motivo (rubricato: “### sostenute”), l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto, anche, il danno patrimoniale da spese mediche sostenute, malgrado i costi di viaggio, vitto e alloggio sostenuti per poter effettuare il secondo intervento chirurgico di fissazione del testicolo destro, eseguito presso il presidio ospedaliero “###” di ### (che ha comportato esborsi pari ad euro 1.843,00) e malgrado le ulteriori spese, documentate nella misura di euro 769,00, per costi di ticket, visite mediche e acquisto farmaci, con la conseguenza che il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere un danno patrimoniale nella misura minima di euro 2.603,18, trattandosi di spese necessarie. 
Il motivo è infondato, per un duplice ordine di ragioni. 
In merito al danno patrimoniale da spese mediche, infatti, il consulente tecnico d'ufficio ed il suo ausiliario, in sede di risposta alle note controdeduttive redatte dal dott. ### si sono limitati ad affermare che le spese sostenute, se direttamente collegabili agli eventi in esame e regolarmente fatturate, potevano essere risarcibili. Tuttavia, non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare la sussistenza di spese risarcibili.
Sotto altro profilo, deve rilevarsi che, anche se fossero state documentate spese mediche, risalendo esse ad epoca in cui il ### era minore di età, si tratterebbe di costi sostenuti dai suoi genitori e per il rimborso dei quali difetta la legittimazione dell'appellante. 
In definitiva, deve riconoscersi in favore del ### a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva, di euro 20.143,57 (di cui euro 19.314,97 a titolo di danno biologico permanente ed euro 828,60 a titolo di danno biologico temporaneo), calcolata all'attualità, da cui deve essere detratto l'importo di euro 4.000,00, già percepito dal danneggiato a titolo di provvisionale (disposta in suo favore con la sentenza penale di condanna pronunciata nei confronti del ### n. 1428/2008 del Tribunale di ###, da rapportare ai valori monetari attuali. 
Inoltre, devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata, anno per anno, sino al saldo (sul punto la sentenza del Tribunale non è stata impugnata).  ### essendo la sentenza di primo grado passata in giudicato, anche nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto l'operatività della polizza assicurativa stipulata dal dott.  ### con la ### ed il conseguente obbligo di manleva a carico della predetta compagnia assicurativa, deve essere confermato l'obbligo della ### di ### di tenere indenne il ### dalla condanna pronunciata nei propri riguardi all'esito del presente giudizio, non risultando superato il massimale previsto nella polizza.  4. La regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello Con un quinto motivo (rubricato: “### parziale compensazione spese legali”), l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, anche, nella parte in cui il Tribunale ha compensato, parzialmente, le spese di lite del giudizio di primo grado, ravvisando, erroneamente, un'ipotesi di soccombenza reciproca, per aver accolto solo in parte la sua domanda. Ha evidenziato che, in realtà, nell'atto di citazione di primo grado aveva chiesto la condanna dei convenuti (odierni appellati) al risarcimento dei danni nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, sicché in nessun modo avrebbe potuto essere ritenuto soccombente all'esito del giudizio. 
Il motivo è fondato. ### visto (v. paragrafo sullo svolgimento del processo), il Tribunale ha ritenuto sussistente la parziale soccombenza di parte attrice, perché non ha accolto la domanda di risarcimento in relazione al danno patrimoniale e perché ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale nei soli limiti del pregiudizio alla salute, con esclusione del danno morale (v. pag. 9 sentenza). 
Tuttavia, il ### nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, aveva formulato un'unica domanda risarcitoria, salvo indicare le varie voci del danno (del danno biologico permanente e temporaneo, danno patrimoniale da spese mediche e danno morale). Ne consegue che l'accoglimento della domanda soltanto per alcune voci di danno (nel caso di specie, per danno biologico e dinamico/relazionale, temporaneo e permanente) non dà luogo a soccombenza reciproca e non giustifica, pertanto, la compensazione delle spese di lite, la quale è configurabile, esclusivamente, in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, con la conseguenza che, negli altri casi, si può giustificare la compensazione, totale o parziale delle spese di lite, soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2°, c.p.c. (v. Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. ###/2022) che, nella fattispecie, non sono ravvisabili. 
Ne consegue che, quanto ai rapporti processuali tra il ### da un lato, ed il ### e l'### di ### dall'altro, questi ultimi, in accoglimento del motivo di appello, devono essere condannati al rimborso integrale delle spese del giudizio di primo grado nei confronti dell'odierno appellante, per come già liquidate dal Tribunale, non incidendo la parziale riforma della sentenza sullo scaglione di valore applicabile (ossia quello per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000), Analoga considerazione vale per le spese del giudizio di appello. 
Esse possono liquidarsi, nell'intero, in complessivi euro 4.888,00, applicando i parametri medi della tariffa forense, fatta eccezione per la fase di trattazione ed istruttoria, consistita nella rivalutazione delle istanze istruttorie, da liquidarsi nel minimo (euro 1.134,00 per lo studio della controversia; euro 921,00 per la fase introduttiva; euro 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; euro 1.911,00 per la fase decisoria), applicando lo scaglione per le cause di valore compreso tra euro tra euro 5.201 ed euro 26.000. 
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo. P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 538/2021, pubblicata in data ### e non notificata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: - condanna ### e la ### di ### in persona del l.r.p.t., in solido fra loro, alla corresponsione, in favore di ### della somma di euro 20.143,57, a titolo di danno biologico e dinamico relazionale, permanente e temporaneo, detratta la somma percepita dal danneggiato a titolo di provvisionale, oltre interessi legali, secondo il calcolo indicato in parte motiva; - condanna, in solido tra loro, ### e l'### di ### al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado nei confronti di ### liquidate in euro 3.872,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. ### - conferma, nel resto, la sentenza impugnata; - condanna, in solido tra loro, ### l'### di ### e la ### di ### al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei confronti di ### liquidate in euro 4.888,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. ### - dichiara la compagnia di assicurazione ### di ### tenuta a tenere indenne ### per tutte le conseguenze pregiudizievoli della domanda risarcitoria formulata nei suoi riguardi da ### Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 22.5.2025 ### relatore ed estensore ### dott. ### dott.ssa

causa n. 105/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ruberto Carmela Giuseppina, Rizzuti Antonio

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