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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3760/2025 del 14-02-2025

... per i classici prod otti tipo sp ecula tivo quali warrant, covered warrant o futures); in que sto caso i «certificati di investimento» (fun zionalmente analoghi ai c.d. ETF) erano certificati senza effetto «leva», dunqu e certificati con finalità conservativa, rafforzata dalla previ sione del c.d. bonus con barriera; peraltro, essendo correlati ai principali indici mondiali ed emessi da primari player internazionali, ciò garantiva una loro gestione trasparente e un buon grado di diffusione e di liquidabilità, tanto che tutti erano al tempo classificati con il rating A: aspetti che la sentenza non avrebbe preso in esame. 3.1. ― Il motivo è e vidente mente inammissibile (o ltre che infondato alla luce della articolata motivazione resa «in concreto» e non in astratto dalla ### d'appello; v. sent. punti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1-3, pagg. 33-47). Con il mezzo della violazione di legge la ricorrente pretende, in effetti, un sindacato inammissibile in questa sede ###fatto della fattispecie che spetta solo al giudice di merito, il quale nella specie ha: a) analizzato la struttura dei certificates secondo la descrizione offerta dalla stessa banca e ne ha valutata la rischiosità sulla base (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24133/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 10, presso lo studio dell'avvocato #### che lo rappre senta e difende unitamente al l'avvocato ### -ricorrente contro ### e lettivamente domiciliato in ### 52, presso lo studio dell 'avvocato ### M ### che lo rappresenta e difende -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'###.DIST. ### n. 56/2020 depositata il ###.  2 di 26 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal #### 1. ― Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'Appello di Trento sez. dist. di ### ha riformato la decisione del locale Tribunale che aveva accolto in parte la domanda principa le proposta da ### nei conf ronti d ella ### d i ### d i ### s.p.a. 
In particolare il Tribunale, resp inta l'eccez ione di prescrizione delle pretese attor ee e negata la nul lità dell'originario contrattoquadro stipulato dal le parti nel 1992 e aggiornato alla sopravvenuta discipli na di settore nell'agosto del 2 006, h a riconosciuto un debito risarcitorio della banca per l'inadempimento di cinq ue solamente degli un dici contratti di acquisto impugnat i, aventi ad oggett o strumenti f inanziari derivati ###: in relazione a tre con tratti stipulati prim a dell'aggiornamento del contratto quadro ha riscontrato la mancata consegna al cliente del documento informativo sui rischi generali dell'investimento previsto dall'art. 21 TUF e d ell'articolo 28 regolamento ### n .  11522/1998; quanto a due investimenti successivi all'aggiornamento ― del valore rispettivamente di 100.010,90 € e 80.900,00 €, entrambi segnalati per i scritto come inade guati nei rispettivi ordini d'acquisto del 1.2.2007 ― ha ritenuto che la banca non avesse dimost rato quali fossero st ate le indicazioni concretamente fornite al cliente per dissuaderlo dall'invest ire. 
Infine ha ritenuto che vi fosse co nsecuzione causale tra gli inadempimenti ascritti alla banca e le perdite subite dal cliente e condannato quest'ultima al risarcimento del danno liquidato in euro 90.415,07.  2. ― La Corte ter ritoriale deci dendo l'appello principale della ### e que llo incid entale del sig. Mai r, ha argomentato, per quanto qui interessa, quanto segue: 3 di 26 a) ha confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione poiché ― p remesso che «la censura è indiriz zata alla responsabilità addebitata tale per aver negoziato prodotti finanziari senza aver prima consegnato al cliente il d ocument o sui rischi generali di investimento» (il che era avvenuto per t re volte p rima del 10.8.2006 ovvero prima dell'aggiorname nto del contratto-quadro alla sopravvenuta dis ciplina di sett ore) quale incombenza che precede il contratto-quadro e la cui violazione darebbe luogo, ad avviso della banca, a responsabilità precontrattuale soggetta al la prescrizione quinquen nale di cui all'art.2947 c.c. e non a quella decennale di cui all'art. 2 946 c.c. come p revisto dal giudice di prime cure ― ha affermato , che « la responsab ilità per il danno cagionato da una parte all'altra avendo il su o fondamento nella violazione, non già del generico dovere del neminem ledere, ma di specifici obblighi buona fede, protezione, informazione, precedenti quelli che deriveranno dal contratto, non può che essere qualificata come re sponsabilità da contatto sociale qualificato soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.».  b) ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità sopravvenuta del contratto-quadro stipulato nel 1992, oggetto di censura nel primo motivo di appello incidentale e logicamente preliminare all'esame delle altre doglianze, e che, quindi, gli acquisti di prodotti finanziari avvenuti prima dell'aggiornamento del contratto-quadro, in quanto legittimamente sorretti dall'accordo del 1992, non erano diventati inefficaci; c) in accoglimento del terzo motivo d'appello incidentale (relativo all'inadeguatezza degli investimenti contestati al profi lo di propensione al rischio dell'investitore, profi lo di invali dità che avrebbe riguardato tutti i contratti di acquisto dei prodotti finanziari c.d. derivati, i n un quadro generale in cui la banca era venuta meno agli obbligh i informativi f unzionali all'obbligo di tute lare gli interessi dell'investitore) e disattendo il connesso secondo motivo 4 di 26 di appe llo principale (con cui la b anca si doleva della ritenuta carenza di prova ci rca la suff icienza della segnalazione al cliente dell'inadeguatezza degli investimenti) ha dichiarato l'inadempimento contrattuale della banca in relazione a tutti gli investimenti oggetto del giudizio, per avere quest'ultima venduto titoli eccedenti il pro filo di rischio del cliente senz a segnalare l'inadeguatezza delle operazioni, o, in due casi (come già ritenuto dal Tribunale), pur avendone segnalata l'inadeguatezza, avendolo fatto in modo insufficiente, così consentendo, nell'arco di meno di due anni, al sig. ### di investire circa il 25% del proprio portafoglio in strumenti derivati complessi e d estremamente rischiosi; d) ha respi nto la censura della banca relativa alla rit enuta sussistenza della consecuzione causale t ra l'inadempimento de gli obblighi informativi ascrittole e la determinazione del cliente ad acquistare i titoli inadeguati, poiché il giudizio controfattuale (circa il comportam ento che il cliente avrebbe comunqu e tenuto quand'anche informato) postulava c he le operazioni a rischio avessero già manifestato dei sintomi negativi quando il cliente ― ex ante disinformato ― le ha effettuate, il che non era stato dimostrato; onde non era stata superata la presu nzione di riconducibilità dell'operazione finanziaria inadeg uata all'inadempimento informativo della banca; e) ha gi udicato gra ve detto inadempimento, in particolare con riguardo all'omessa preventiva informazione sulla competenza che richiedeva la gestione d i un invest imento in deriva ti e al la significativa perdita di quasi metà del ca pitale subita dall'investitore; pertanto, considerato che la ban ca non aveva «intermediato», ma direttamente effettuato la vendita de i titoli, accogliendo la relativa domanda, ha dichiarato la risoluzione di tutti i contratti di investimento contestati dall'investitore e ― in punto obblighi reciproci di restituzione ― ha osservato che l'indisponibilità 5 di 26 dei titoli da parte dell'investitore che li aveva nel frattempo ceduti all'emittente, non impediva gli effetti rest itutori conseguenti a lla risoluzione dei contratti; onde spe ttava: all'investitore la restituzione delle somme capita li investite (maggiorate degli interessi legali dalla data de lla doma nda), credito d a estinguersi parzialmente per compensazione con quello opposto d ella banca avente ad oggetto le somme ricavat e dalla cessione di titoli all'emittente (maggiorato dagli interessi lega li dalla data della domanda); ha, quindi, condannat o la banca al paga mento nei confronti di ### della somma di euro 239.224,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo; f) ha, infine, respinto il mezzo di impugnazione con cui la banca si lamentava del fatto che nella liquidazione del credito risarcitorio il prim o giudice non avesse tenuto conto del criterio d ella imprevedibilità del danno di cui all' art. 1225 c.c., rit enendolo assorbito dalla constatazione che, all'esito del g iudizio, all'investitore veniva dalla Corte di merito riconosciuto un credito restitutorio e non risarcitorio 3. ― Avverso la sentenza ### di ### di ### s.p.a ha presentato ricorso affidandolo a sette motivi. Ha resistito ### Quest'ultimo ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il prim o motivo di ricorso d enuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 2947 c.c. per avere la Corte d'app ello ap plicato il termine di prescrizione decennale all'azione di respon sabilità precontrattuale, di natura aquiliana e quindi soggetta al termine di prescrizione quinquennale, intendendo che così dovesse essere qualificata la responsabilità ― in tesi attorea ― ascrivibi le alla banca nel caso con creto. In particolare la ricorren te richiam a la propria eccezione di prescrizione ― sollevata avanti al giudice prime cure e ribadita in sede ###riferimento ai contratti di acquisto contestati 6 di 26 dall'investitore tutti risalenti al 2006 ― 2007 per violazione degli obblighi informativi attivi e p assivi e in particolare di quello di consegna del documento sui rischi generali d'investimento (vedi ricorso pag. 10).  1.1. ― Il motivo è inammissibile. 
Nella sentenza la Corte d'Appello affront a il tem a della prescrizione premette ndo che «la censura è indiriz zata alla responsabilità addebitabile alla banca per aver negoziato prodotti finanziari senza aver prima consegnato al cliente il documento sui rischi generali di investimento», il che era avvenuto «per tre volte prima del 1 0.8.2006 allo rché la banca ha consegnato detto documento nel contesto dell'aggiornam ento della di sciplina del settore del contrat to-quadro originariament e sottoscritto nel 1992»; ciò de tto, la Corte di merito respinge l'argomento della banca secondo cui ― precedendo dett o obbligo di con segna la stipulazione del contratto-quadro ― la sua violazione darebbe luogo a una responsab ilit à precontrattuale , poiché, invece, essa andava qualificata come contrattuale, ovvero «da contatto sociale qualificato», soggetta al termine di prescrizione decennale.  1.2. ― Perciò il motivo di ricorso ― anche a prescindere dal fatto che è carente rispetto al principio di autosufficienza di cui all'art.  366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c. p oiché contiene un a critica a lla decisione gravata senza illustrare in che modo e qu indi con riguardo a quali contratti di acquisto avesse precisamente eccepito in primo g rado la prescriz ione rispetto al diritt o oggetto de lla domanda nonché, poi, impugnato il rigetto della stessa da parte del giudice di prime cure ― censura la statuizione della Corte in modo non pertinente, poiché detta statuizione non riguarda «gli acquisti contestati, tutti risalenti al 2006/2007» come afferma la ricorrente (v. pag. 1 0 del ricorso), b ensì agli acq uisti precedenti all'aggiornamento del contratto-quadro in quanto non preceduti dalla consegna del documento generale sui rischi sulla base di una 7 di 26 ratio decidendi che non si incentra sulla natura della responsabilità precontrattuale, ma si rifà al paradigma concettu ale dell a responsabilità da «contatto sociale qualificato» soggetta al termine di prescriz ione decennale, ravvisand o nella fattispecie non la violazione di un dovere di generico di neminem laedere, bensì di obblighi specifici, «di buona fede, protezione e informazione», ratio che la ricorre nte no n affronta e quindi non spiega p erché a suo avviso sarebbe errata. Peraltro la ### e d'Appello (esaminan do il primo mot ivo di appello incident ale) ha giudicato infondata la ragione di impugnazione dei contratti in parola che si basava sull'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento generale sui rischi «essendo un ademp imento che precede unicamente le conclusioni del contratto quadro e per definiz ione non serve a fornire informazioni e chiarimenti sullo specifico investimento che in concreto si sta per compiere» ed essendo gli specifici investimenti giustificati dall'accordo quadro del 1 992: argomento cui rimanda anche nel resping ere l'eccezione d i prescrizione (che esordisce affermando «### a quanto si dirà successivamente al punto 3»); perciò la doglianza della banca riferita alla pronuncia negativa sulla prescrizione dell'azione di responsabilità in quant o da rit enersi «precontrattuale», perde qualsiasi interesse a fronte del rigetto nel merito (definitivo, in vero non impugnato per cassazione) dell a domanda di nullità/resp onsabilità dedotta con riguardo a detta specifica omissione informativa.  2. ― Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 3 e n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza o del procedimento) laddove la sentenza della ### d'appello «ha statuito che la ### avrebbe violato il divieto di compiere operazioni inadeguate previsto dall'art.  29 del ### e ciò con riferimento a tutti gli acquisti di certificati az ionari reali zzati tra il 2006 e il 2007, i n quanto si tratterebbe gli strume nti finanziari derivati, quindi 8 di 26 particolarmente complessi e rischiosi e pertanto inadeguati ad un soggetto con profi lo di rischio medio come il Mai s anche in considerazione del fatto che tali stru menti occupereb bero il 25% del portafoglio dell'investitore» (pag.12 del ricorso); così facendo la ### si sarebbe «pronunciata su una questione già definita in via definitiva dalla sentenza di primo grado» in quanto si esprimerebbe sulla natura giuridica dei certificates (inquadrandoli come strumenti derivati a carattere speculativo) nonostante sul punto si fosse già formato un contrario giudicato interno giacchè, tra le contestazioni mosse in primo grado nei confronti della banca vi era quella di aver violato l'art. 28 comma 3 d el ### nto ### vig ente, e il Tribunale di ### si era pronunciato statuendo che non poteva ritenersi «in ordine alla lamentata mancanz a di informaz ioni sull'andamento dei titoli oggetto di causa, che, al rigu ardo, la convenuta abbia violato qualche obbligo imposto dalla legge, non potendosi ritenere che si tratti ― nei titoli di cui è causa ― di titoli derivati ai sensi del comma 3 dell'art. 28 ### […] tenuto conto che non viene neanche sostenuto da parte attrice, con riguardo ai singoli specifici certificati, che vi sia stata una perdita superiore al 50%»; dunque - secondo la ricorrente ― il Tribunale aveva affermato ch e non si trattava di derivati acquis tati per finalità speculativa e tale statuizione non sarebbe stata impugnata nell'appello incidentale.  2.1. ― Il motivo è inammissibile. 
Invero il passaggio motivaz ionale che la ricorrente riporta p er dedurre il contrasto denunc iato, c ostituisce solo una parte argomentativa dell'ampio esame congiunto che la sentenza dedica al secondo motivo di appello principale e al terzo motivo di appello incidentale in quanto connessi, ne ssuno dei qu ali riguarda la violazione dell'art. 28 reg. ### bensì l'art. 29 del medesimo, riferendosi: l'uno, alla ritenuta (dal primo giudice) carenza di prova circa la « sufficienza» del la segnalazione da parte d ella banca al 9 di 26 cliente dell'«inadeguatezza» deg li investimenti relativi ai due contratti per i quali ### era stata accolta la domanda; l'altro, viceversa, all'«inadeguatezza» deg li investimenti in certificates rispetto al profilo di prop ensione al rischio dell'investit ore, che avrebbe riguardato tutti i contratti di acquisto dei prodotti finanziari derivati, in un quadro generale in cui la banca era venuta meno agli obblighi informativi funzionali all'obbligo di tutelare gli interessi dell'investitore: sia per il fatto che erano tit oli ad alto rischio (a fronte di una propensione al rischio pacificamente medio), sia per il fatto che, con l'acquisto degli undici derivati, si era sbilanciata dal 4% al 25% la percentuale del portafoglio investita in questo tipo di prodotti finanziari. 
Premette la ### di merito: « ### si duole perché il primo giudice ha riconosciuto l'inadeguatezza solo di due e non di tutti gli undici in vestimenti da lui effettuati. L a banca, di contro, censura la ritenuta carenz a di prova circa la sufficien te segnalazione al cliente dell'in adeguate zza degli investimenti rispettivamente per euro 100.000,00 e 98.900,00 da lui effettuati il ###». 
Ed ancora: «### addebita la banca di aver trasgredito il dovere di curare i suoi intere ssi specificamente le rimpr overa di avergli proposto nel periodo da maggio 2006 a ottobre 2007 di acquistare dei derivati vale a dire titoli ad elevato rischio, sbilanciando dal 4% al 25% la percentu ale del suo p ortafoglio investita in questo tipo di prodotti finanziari». 
Effettuata detta premessa, la ### esamina, dett i prodotti finanziari, e ne valuta la struttura per qualificarne il livello di rischio onde vagliare la i doneità delle informazioni off erte dell'intermediario circa l'adeguatezza degli strumenti in sé al profilo di propensione al rischio dell'investitore (pacificamente medio) e, quindi, la sussistenza d elle condizio ni previste dalla legge e segnatamente dall'art. 29 Reg. ### (rubricato «### non 10 di 26 adeguate»), affinché i relativi acquisti si potessero consid erare oggetto di una scelta consapevole; il che costituiva - per quanto affermato dalla ### ma an che da quanto a ffermato i n ricorso nella parte esposit iva (v. pag. 8: «..il sig. ### […] p roponeva appello incidentale con tre limitati motivi, riguardanti:[…] l'asserita inadeguatezza di tutti gli investiment i oggetto di causa al profilo della controparte») ― specifica ragione di impugnazione da parte del sig. M air della sentenza di primo g rado, sul punto, invero, riformata. 
Donde l'inconferen za delle ragioni di cassazione in e same in quanto riferite ad un giu dicato interno su lla quali fica dei tit oli negoziati agli effetti della violazione dell'art. 28 Reg. ### ― a proposito dell'obbligo degli intermediari di informare «prontamente l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita effettiva o potenziale pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni» ― cui il si g. ### aveva fatto riferimento in primo grado e che il Tribunale ha ritenuto infondata statuendo, come dice il ricorrente: «Né può ritenersi che in ordine alla lament ata mancanza di informazioni sul l'andamento dei titol i oggetto di causa, che, a rig uardo, la convenuta ab bia violato qualche obbligo imposto dalla legge, non potendosi ritenere che si tratti ― nei ti tol i di cui è causa ― di titoli derivati ai sensi del comma 3 d ell'art. 28 ### […] tenuto conto che non viene ne anche sostenuto da par te attrice, con riguardo ai singoli specifici certificati, che vi sia stata una perdita superiore al 50% di cui all'art. 28 co.3 Reg. ### 2.2. ― Peraltro, fermo detto assorbente rilievo, può aggiungersi che il ricorrente invoca una preclusione da giudicato formatosi sulla «questione» che «non si trattava di derivati acquistati per finalità speculativa». 11 di 26 Ora, il Colle gio non dubita che il giudic ato possa formarsi su «questione»: basterà rammentare, trattandosi di aspetto qui non dirimente, la giurisprudenza delle ### sul formarsi del giudicato implicito sulla giurisdizione, prima che detto orientamento venisse recepito dall'art. 37 c.p. c. attualmente vig ente, ovve ro all'indirizzo secondo cui le eccezioni pur rilevabili d'ufficio, una volta che siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, richiedono la proposizione dell'appello incidentale al fine di evit are la formazione del giud icato in terno (Cass. 28 m arzo 2022, n. 9844; Cass. 13 settembre 2024, n. 24677): soluzioni che non sarebbero concepi bili se si negasse che il giudicato può formarsi su «questione». Nondimeno, è altrettanto vero che «il giudizio di appello, pur l imitato al l'esame delle sole questioni oggetto di specifici mo tivi di gravam e, si estende ai punti dell a sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati» (si vedano in tal senso Cass. n. 12202/2017; Cass. n. 8604/2017 ; Cass. n. 1377/2016; Cass. n. 16853/2018 ; Cass. n. 7454/2020; Cass. n. ###/2022; Cass. n. ###/2022). 
Di guis a che, anche sotto tale profilo, n on può essere condiviso l'assunto di parte ricorrente secondo cui sulla detta «questione» si sarebbe formato il giudicato.  3. ― Con il te rzo motivo la ricorren te denuncia erron ea applicazione dell'art. 29 del Reg. ### n. 11522/98 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 58/98 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per aver la ### d'Appello dedotto l'inadeguatezza degli investimenti realizzati tra il 2006 e il 2007 da una qualificazione astratta dello strumento finanziario come «derivato» ed dal convincimen to che tutti gli strumenti sussumibili e ntro la fattispecie astratta così individuata siano complessi e molto pericolosi; afferma la ricorrente che la ### d'appello avrebbe ritenuto inadeguati gli investimenti predetti «senza prendere nemmeno in esame gli aspetti strutturali e funzionali propri dei certificates oggetto degli acquisti per cui è 12 di 26 causa», benché la banca avesse più volte rilevato e documentato, durante il giudizio, ch e tali as petti li differenziavan o in modo radicale da altri s trumenti fin anziari derivati, dal momento che i c.d. certificati, a seconda di come vengono costruiti, possono essere indirizzati a finalità speculative e, quindi, particolarmente rischiose, o, al contrar io, a finalit à di dif ferenziazione del portafoglio, quindi a scopo di tipo conservat ivo; e ciò sulla base della previsione o meno della c.d. «leva», e del conseguente effetto di mol tiplicazione dell'entità dei profitti o delle perdite (come avviene per i classici prod otti tipo sp ecula tivo quali warrant, covered warrant o futures); in que sto caso i «certificati di investimento» (fun zionalmente analoghi ai c.d. ETF) erano certificati senza effetto «leva», dunqu e certificati con finalità conservativa, rafforzata dalla previ sione del c.d. bonus con barriera; peraltro, essendo correlati ai principali indici mondiali ed emessi da primari player internazionali, ciò garantiva una loro gestione trasparente e un buon grado di diffusione e di liquidabilità, tanto che tutti erano al tempo classificati con il rating A: aspetti che la sentenza non avrebbe preso in esame.  3.1. ― Il motivo è e vidente mente inammissibile (o ltre che infondato alla luce della articolata motivazione resa «in concreto» e non in astratto dalla ### d'appello; v. sent. punti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1-3, pagg. 33-47). 
Con il mezzo della violazione di legge la ricorrente pretende, in effetti, un sindacato inammissibile in questa sede ###fatto della fattispecie che spetta solo al giudice di merito, il quale nella specie ha: a) analizzato la struttura dei certificates secondo la descrizione offerta dalla stessa banca e ne ha valutata la rischiosità sulla base del fatto c he: ### erano ind icizzati ad un valore de finito «sottostante» senza garantire alcun rendimento sicuro e neppure il pieno rimborso del capitale in vestito (anche quelli certificates 13 di 26 bonus con barriera), sicché la decisione di acquisto doveva essere sorretta da dalla «consapevolezza dell'investitore di disporre della competenza necessaria a governare i suo i intrinseci fattori di rischio», stante il fatto che «per effetto della fisiologica fluttuazione del parametro di indicizzazione non è affatto improbabile che la c.d.  barriera sia varcata», al che seguirebbe «non solo la vanificazione del bonus ma anch e il pregiudizio all'integrità d el capitale investito»; ### e rano soggetti alla mo difica de lle condizioni dell'emittente con relativa conseguenza in termini di valore di scambio del titolo e quindi loro liquidabilità; b) osservato che detta pluralità di variabili rend evano la possibilità di rapido disinvestiment o unico mezzo efficace di protezione dal rischio di perdite , possibilit à «che però richie de all'investitore il costante monitoraggio de ll'investime nto… e soprattutto la capacità di saper cogliere dai primari mercati dove i certificati venivano quotati (sempre secondo le indicaz ioni della banca) i segnali rivelatori tanto dell'eventuale andamento negativo del sottostante quanto del possibile dissesto dell'emittente»; c) concluso che «la descritta complessità dei certificates induce a considerare il relativo acquisto come considerevolmente rischioso» per un risparmiatore ordinario; d) proceduto (v. punto 5.5) alla valutazione dell 'adeguatezza dell'acquisto rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente osservando che: ### il pregresso acquisto di titoli dello stesso tipo eccepito dalla banca n on si pone come fat to intrinsecamente informativo della propensione dell'investitore ad un rischio elevato, ciò «almeno sin quando non si acquisisca il dato che, al tempo dell'operazione che viene concretamente a rilevare, le dette operazioni a rischio non avessero già m ani festato significativ i sintomi di esiti negativi» (Cass. n. 29106 del 2019); ### «l'acquisto di ben u ndici titoli della medesima tipolog ia, connotati dalla descritte variabili di rendi mento, di possibilit à di rimborso e di 14 di 26 liquidabilità, non rappresenta una razionale suddivisio ne delle risorse finanziarie dell'investitore, così da ridurre i rischi connessi all'insolvenza degli emittenti o alle fluttuazioni dei vari parametri di indicizzazione prescelti; sicché l'operazione, anche in ragione del volume delle som me investite ― 520.4 88 € ovvero il 25% del patrimonio mobiliare dell'investitore ― nell'arco temporale di solo un anno e mezzo, si risolve, piuttosto, nell'esposizione del cliente alla molti plicazione dei descritti fattori di rischio e ciò d el tutto irrazionalmente, perché non è dimostrato che preventivamente sia stata accertata la sua effettiva capacità di gestire un investimento di queste caratteristiche e proporzio ni»; ### l'inadeguatezza ― anche rispetto al profilo di propensione al rischio dell'operazione di investimento ― «ammessa dalla banca sia pure limitatam ente a due degli acquisti effettuati dal cliente evidenziando i ridotti volumi delle acquisizioni e il loro frazionamento nel tempo» andava riconosciuta con riguardo anche agli alt ri acq uisti, per i qu ali la banca l'aveva esclusa «senza porre tuttavia i parametri valutativi della dimension e e della frequenza dei singoli investim enti i n relazione alle caratteristiche del prodotto finan ziario venduto, e senza spie gare perché gli elevati fat tori di rischi o intrinseci ai «certificates» dovrebbero cessare di essere tali quando i titoli vengano acquistati in minor quantità e a maggior distanza di tempo l'uno dall'altro», essendo evidente che la minor quantità di risorse impiegate per acquistare il titolo impl ica soltanto che, in caso di andamento negativo, la perdita sarà di entità più contenuta e che il frazionamento nel tempo degli acquisti, in caso di esito negativo, avrà come conseguenza solo il dilazionamento delle perdite, ma in nessuno dei due casi il contenimento della loro ogge ttiva rischiosità.  3.2. ― Ciò detto app are evide nte che le critiche di legitt imità mosse dalla rico rrente alla deci sione sul punto versano tutte « in fatto» non «in diritto». 15 di 26 3.2.1. ― Come è noto, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizi one della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è e sterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi ― violazione di legge in senso proprio a causa dell 'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta ― è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. n. 16698/2010; Cass. n. 7394/2010).  3.2.2. ― Nella specie la rico rren te lamenta la e rronea applicazione della legge in ragione di una carente ricostruzione della fattispecie concreta che la ### d'Appello avrebbe fatto solo in astratto; perciò, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativ o, vizio riconducibile all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio ― motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., che ― nella versione ratione temporis applicabile ― lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); vizi questi non dedotti e non ricorrenti nel caso in esame, ove la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzament o fat tuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. 16 di 26 4. ― Il qu arto mo tivo de nuncia viola zione o falsa applicazione dell'art. 29 comma 3 Reg. ### n. 11522/98 in relazione all'art.  360 comma 1 n. 3 c.p.c. per aver la ### d'appello ritenuto che l'informazione fornita per iscritto dalla banca con riguardo ai due acquisti del 1.2.2007 non fosse sufficiente a proposito dei profili di inadeguatezza determinati dalla tipologia, complessità e rischiosità del tipo di investimento in oggetto nonché dalla dimensione e della tempistica dei due investimenti. Reputa la ricorrente che la norma del regolamento intermediari di cui invoca la violazione prescriva solo che vada segnalata in forma scritta l'i nadeguatezza di un'operazione, mentre le ragioni di tale inadeguatezza non debbono essere rese per iscritto, sicché l'indicazione nei due ordini in argoment o della inadeguatez za dell'operazione me diante la dicitura «oscillazione del sottostante» costituirebbero un comportamento ancora più diligente di quanto la stessa disposizione normativa richiedeva; né il dovere di informazione - ad avviso della ricorrente ― deve ritenersi esteso a profili che ― in relazione alle caratterist iche concret e dell'investitore o a quelle dello strumento fin anziario ― siano di immediata comprensione, come lo sarebb e stato nella specie il rischio connesso ad un investimento, nello stesso giorno, di eu ro 198.910,00 (d i gran lunga superiore agli altri investimenti in certificati oggetto di causa) in titoli che, benché comportanti per tipologia un rischio di grado medio, laddove di importo così consistente, era evident emente e intuitivamente inadeguato, per dimension e caratteristiche e modalità temporale a fronte di un esponenziale aumento del rischio di perdite in caso di oscillazione del sottostante.  5. ― Il qu int o motiv o denuncia violazione o falsa applic azione dell'art. 244 c.p.c. in relazione all'art 360 comma 1 n. 3 e n. 4 per aver la ### d'appello rigettato l'istanza di prova testimoniale del capitolo di prova n. 42 ― relativo al presunto inadempimento degli obblighi di informazione circa le ragioni di inadeguatezza dei due 17 di 26 investimenti predetti ― per genericità e, prima ancora, perché non era soddisfatto il preliminare onere di allegazione delle circostanze oggetto della prova stessa; la ricorrente censura la deci sione perché in contrasto coi principi giurisprudenziali in punto genericità della prova orale dedotta, e pe rché le circostanz e oggetto della prova sarebbero st ate allegate già nella comparsa di risposta in primo grado, o ve la banca aveva rileva to che il funzionario ― a fronte di due ordini di acquisto lo stesso giorno di quell'importo ― aveva richiamato il sig. ### «alla prudenza», così allegando i due aspetti fattuali rilevant i ai fini della «inad eguatezza», quali la tempistica è l'importo dell'investimento.  6. ― Il sesto m oti vo denun cia violazione o falsa app licazione dell'art. 101 comma 2 ai sensi dell'art.360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.  per aver la sentenza statuito «a sorpresa» sul presunto difetto di allegazione delle ci rcostanze di cui al capitolo di prova n. 42 ― questione rilevabile d'uffi cio ― senza prima instaurar e il contraddittorio tra le parti che avevano discusso solo d ella genericità della formulazione letterale del capitolo, ed invoca la giurisprudenza per cui il giudice deve sottoporre a contraddittorio tra le par ti « tutte quelle circostan ze che modificando il qu adro fattuale comportino nuovi svi luppi della lite no n presi in considerazione dalle parti».  6.1 ― Il quarto, quinto e sesto motivo possono essere esaminati insieme in quanto connessi , riguardando tutti la statuizione de lla ### d'app ello in punto inidoneità dell'in formativa fornita a proposito dei due investimenti p er i quali risu ltava segnalata l'inadeguatezza.  6.1.1. ― Si osserva che, con riguardo ai due acquisti effettuati il ###, la ### d'appello osserva che la banca aveva dedotto di aver docume ntato e offerto di provare oralmente di ave re esaurientemente informato l'investitore della loro inadeguatezza al fine di farlo desist ere dall' iniziat iva, laddove l'investitore 18 di 26 rimproverava alla banca di n on averlo ad eguatamente ammon ito circa l'elevato grado di rischio dei titoli venduti, limitandosi ad una annotazione scritta sugli ordin i di acquisto circa l'oscill azione del parametro di indic izzazione, e offrendo, poi, sul contenuto d elle ulteriori informazioni asseri tamente fornite, soltanto inammissibili prove generich e; richiama, poi, il passaggio argome ntativo del giudice di primo grado oggetto di gravame «principale», in cui si sottolinea che l'annotazione «oscillazione dei valori base», non era da sola su fficient e per comprendere la reale inade guatezza d elle operazioni stesse perché non fac eva altro che indicare un a caratteristica basilare dei tit oli di cui è causa, onde mancava un'indicazione specifica «che attiri l'attenzione del cl iente sulla ritenuta inadeguatezza collegata all'ammontare degli ordini e alla contestualità degli stessi correlata alle specifiche caratteristiche dei titoli oggetto delle segnalazioni». 
Ciò prem esso la ### d'appello sot tolinea, quanto alle regole sulla prova d ell'adempimento dell'obbligo informativo in tema di operazioni inadeguate, il principio consolidato per cui la sottoscrizione della clau sola in calce al modu lo d'ordine della segnalazione di inade guatezza de ll'operazione, fa presumere assolto l'obbligo di cui all'art. 29 comma 3 Reg. ### 11592/98, ma, a fronte di contestazioni specifiche dell'investitore relative a carenze informative, incombe sull'intermediario l'onere di provare di avere inform ato dili gentemente l'in vestitore, ciò «coerentemente con la natura funzionale degli obblighi di forma nei contratti caratterizzati dalla simmetria formativa tra le parti contraenti per cui la forma scritta e garanz ia dell'osservan za dell'obbligo di trasparenza del contenut o del contratt o ma ove si estenda al riscontro dell'assolvimento di obblighi contrattuali posti a cari co di un a parte a contenut o complesso e avent i, come rilevato, un'articolazione procedimentale predeterminata, non può 19 di 26 esaurire l'onere della prova, peraltro rafforzato dall'art. 23 d. lgs.  n.58/98, gravante l'obbligato». Ciò premesso osserva che: ### la mera annotazione relativa alle «oscillazioni dei valori base» non provava il rispetto dell'intera sequ enza pro cedimentale degli obblighi contrattuali dell'interme diario «men che meno indica le informazioni in concreto fornite al cliente»; ### la carenza maggiore riguardava soprattutto la segnalazione delle competenze rich ieste all'investitore per poter simultaneamente ed efficacemente controllare tutt i i fattori di rischio generati dalla gestione del complesso dei titoli da lui sino ad allora acquistat i, e, in particolare, la capacità di monitorar e costantemente le relative quotazioni, tenuto conto, oltretutto, che al 1.2 .2007 gli investimenti di questo tip o erano quatt ro con quattro parametri diversi di riferimento; ### non era stata documentata alcuna segnalazione in ordine al volume dei due investimenti «e questo benché la stessa banca nel presente giudizio n e riconosca l'inadeguatezza per dimensio ni»; che lo stesso va leva per la loro fre quenza, rispetto alla quale mancava qualsiasi avvertenza; ### quindi, « alla luce del numero e dell'estensione degli adempimenti informativi non documentat i, è esatto il giudizio di generici espresso d al primo giudice sui capitol i di prova orale offerti», mentre le deduzioni in contrario della banca non chiarivano se u na «negozia zione» dei titoli fosse mai avvenuta o se la conclusione dei contratti fosse st ata risolta ne lla semplice sottoscrizione dei mod uli d'ordine con l'apposizione della citata clausola, avendo dedotto solo «che i contenuti contrattuali erano “autoevidenti” e che l'allegata documentaz ione for niva intuitivamente ogni informazione necessaria per l e consapevoli determinazioni negoziali» id est gli stessi argomenti di gravame qui riproposti ), e che, quindi, «gli element i di valutazione concretamente forniti non solo non erano dettagliati nei capitoli di 20 di 26 prova offerti, ma nemmeno erano estrapolabili dai suoi atti e dalle sue deduz ioni»; il che convinceva dell'ina mmissibilità ― già ritenuta dal primo giudice ― della prova orale offerta con il capitolo n. 42, non solo per la genericità della sua formulazione, ma perché non era sorretta dalla preliminare allegazione delle circostanze di fatto, vale a dire delle informazioni concretamente fornite, sulla cui base andrebbe verificato l'adempimento dell'obbligo di protezione del cliente.  6.1.2. ― Ciò premesso sulla motivazione in punto della sentenza gravata, si deve conclu dere che i tre motiv i di cassazione sono inammissibili in quanto versati «in fatto» a pro posi to della articolata e completa valutazione d i merito (pe raltro conforme al giudice di primo grado) compiu ta a pro posito dell'idoneità dell'informazione resa all'investitore a proposito dell'inadeguatezza degli acquisti (quarto mezzo), ovvero della «genericità» della prova orale dedot ta per provare il contrario (qui nto mezzo ), laddove l'error in procedendo dedotto con riguardo alla violazione dell'art.  101 c.p.c. (sesto mezzo) per aver la ### di me rito rilevato «a sorpresa» che il capitolo di prova n. 42 non era ammissibile «non solo p er genericità de lla sua formulazione » ma p erché non era sorretto dalla preliminare allegazione delle circostanze di fatto (vale a d ire delle infor mazioni concretamente fornit e sulla cui base andrebbe verificato l'adempime nto dell'obbligo di prote zione del cliente) riguarda, in effetti, come risulta evidente dalla motivazione in proposito resa dalla ### distrettuale, un'«ulteriore» argomento atto a rafforzare la valutaz ione già abbondante mente esplicitata circa la «genericità» della prova orale dedotta. 
Quindi se a proposi to dell 'idoneità dell'informazione e della genericità della prova contraria offerta in proposito si deve rilevare che si tratta di aspetti valutativi incensurabili in sede ###attraverso il vizio di motivazione nei limiti però in cui può rilevare l'anomalia m otivazionale in quanto non conforme al 21 di 26 «minimo costituzionale» (v. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), quanto alla pretesa violazione del contraddittorio, va rilevata l'assenza di interesse della ricorrent e a provare un vizio che attiene ad un argomento non dirimente, bastando evidentemente a sorreggere la ratio decidendi circa l'inammissibilità della prova orale in questione, la dec isione ampiamente mot ivata in punto «genericità» della formulazione del capitolo in sé.  6.2.2 ― Peraltro deve, alt resì, rilevarsi che a fronte della motivazione di primo grado ― riportata dalla ### d'appello onde conformarvisi ― che esp licit a la mancanza di «un'indicazione specifica che attiri l 'attenzione de l cliente sull a ritenuta inadeguatezza collegata all'ammontare degli o rdini e alla contestualità degli stessi correlata alle specifiche caratteristiche dei titoli oggetto delle segnalazioni», il motivo di gravame proposto in appello ben avrebbe p otuto e, qui ndi, dovuto contestare det ta mancanza di «indicazione sp ecifica» d i indici di inadeguatezza «collegata all'ammontare de gli ordini e alla contestualità degli stessi», che, invece, non risulta fosse stata sottoposta alla ### di secondo grado, con la consegue nza che la ricorrente non pu ò sottoporre ora alla ### di legitt imità la «presenza», in vece, di indicazione di quegli indici, finendo detta doglianza per sottoporre in mod o inammissibile in sede di legittimità una questione «di fatto» (ovvero la ass erita presenza della allegazione s ul punt o) laddove, oltretutto , detta assenza risultava già accertata nel giudizio di primo grado senza che sul punto la sentenza fosse stata impugnata.  7. - Il settimo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. p er aver la ### d'appello statuito la risoluzione dei singoli contratti di investimento in base alla affermata violazione di obbli ghi precontrattuali» quali sarebbero q uelli di informazione gravanti sull'intermediario, non potendo essere pronuncia ta la risoluzione 22 di 26 del contratto p er violazione di obb lighi che ne precedono la conclusione.  7.1 ― Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis comma 1 c.p.c. 
Invero gli obblighi che la ### d'appello ha ritenuto inadempiuti, sono d i natura con trattuale e non p recontrattuale, in conformità alla consolidata g iurisprudenza di qu esta ### in materia di intermediazione finanziaria.  7.1.1 ― Come ricordato d a Cass. n. ###/20 24 non è il contratto quadro a d eterminare il singolo invest imen to o disinvestimento: è con il singolo «ordine» che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario (ad esempio, concludendo direttamente con detto soggetto contratti relativi a titoli che quegli già detenga nel proprio portafoglio, o conferendo al medesim o uno specifico mandato avente ad oggetto l'acq uisto o la vendita di alcuni prodotti finanziari, o, ancora, incaricandolo d i una mera attività di trasmissione del proprio ordine all'int ermediario negoziatore ). 
Pertanto le operazioni di investimento sono atti di natura negoziale autonomi rispetto al contratto quadro.  7.1.2 ― Nelle operazioni di investimento vengono in discussione, per l'intermediario, obblighi particolari, che vanno tenuti distinti da quello consistente nel mero porre in essere l'atto disposi tivo indicato dall'interessato. Come è noto, l'art. 21 T.U.F. (d.lgs. n. 58 del 1998) e la normativa secondaria contenuta nel #### 11522/1998 come quella precedente ― pongo no obb lighi di comportamento che risultano finalizzat i al rispetto della clausola generale che attribuisce all' intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nella cura dell'interesse del cliente. Taluni di questi obblighi si collocano nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro di intermediazione finanziaria; altri, invece, hanno ragione di configurarsi dopo la conclusione del contratto quadro (v. analiticamente sul punto Cass. ###/2024 in 23 di 26 motivazione paragrafi da 1.2.1 a 1.2.6). Dalla disciplina, legislativa e rego lamentare si ricava che l'intermediario non pu ò limit arsi a rendere possibile il trasfe rimento del titolo (cedendolo in contropartita diretta, o acquis tandolo sul mercato e rivend endolo poi all'investitore in attuazione di un mandato per conto altrui, o infine trasmettendo l'ordine di acquisto a chi lo offra sul mercato), ma che lo stesso è ten uto ad una preci sa attività , funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell'investitore, della natura, delle implicazioni e d ei rischi delle singole operaz ioni; ciò che fa dell'intermediario un vero e proprio ausiliario de l proprio clien te nella scelta delle medesime.  7.1.3 ― In tale prospet tiva , segnata dall'esistenza, in capo all'intermediario, dell'obbligo di dare, non g ià esecuzione agli «ordini» di in vestimento ricevuti, quanto, piuttosto, di dare esecuzione ad «ordini» di investimento sui quali il proprio cliente sia stat o convenientemente edotto e che riguardino operazioni pienamente conformi all'esperienza in materia di invest imenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio del cl iente, trova, peraltro, giustificazione il rimedi o risolutorio: in assenza di un consenso in formato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio non trova difa tti piena attuazione, con conseguente risoluzione per inadempimento del medesimo (cfr. sul punto, anche nelle rispettive mot ivazioni, Cass. nn. 16861 e 20617 del 2017; Cass. n. 3261 del 2018; Cass. n. 8997 del 2021).  8.1.4. ― È escluso, perciò, che ― guardando al singolo «ordine» di investimento ― la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'are a della responsabilità precont rattuale: una tale conclusione potrebbe sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che at tengono al sin golo strumento finanziario) si delineino solo nella fase che precede la conclusione del contratto d iretto alla nego ziazione del titolo (l'«ordine » di 24 di 26 investimento). Invece ― come detto ― la disciplina legislativa e regolamentare dà ragione di come l'obbligo, da parte dell'intermediario, di rappresentare all'investitore le connotazioni specifiche dell'operazione finanziaria si collochi anche nello stadio successivo, allorquando, cioè, l'«ordine» è stato impartito e si tratti di darvi esecuzione, tanto è vero che il #### n. 11522/1998 all'art. 28, comma 2, stabilisce che gli intermediari autorizzati non possono «effettuare» ope razioni «se n on dopo aver forn ito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria pe r effett uare consapevoli s celte di investimento o disinvestimento», chiarendo, dunque, che, ricevuto l'ordine, l'intermediario no n possa limitarsi ad eseguirlo ove il cliente non sia stato in precedenz a puntualme nte istruito sui termini dell'operaz ione da compiersi, per modo che, una volt a edotto, lo stesso possa, se del caso, manifestare all'intermediario le ulteriori sue determinazioni, prima che l'operazione abbia corso.  7.1.4 ― ### quanto precede, poiché nell'odierna fattispecie si tratta della violazione degli obbligh i informativi gravant i sull'intermediario circa l'inadeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio d ell'investi tore, e cioè, in ultima analisi, l'inadempimento dell'intermediario posto in essere al momento del conferimento dell'ordine d i acquisto, correttamente la ### d'Appello l'ha ritenuta fonte di una re sponsabilità «contrattuale», potendo la violazione dei doveri di inform azione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario dar luogo a responsab ilità «precontrattuale», con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la st ipulazione d el contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. «contratto-quadro»); dà luogo, invece, a responsabilità 25 di 26 «contrattuale», ed eventualmente condurre alla risoluzi one del contratto suddetto , ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disi nvestimento compiute in esecuzione del «contratto-quadro» (Cass ., SU, n. 26724/200 7 e successivamente, tra le altre, da Cass. n. 2 5222/2 010 ; Cass. 8462/2014; Cass. n. 525/2020; Cass. nn. 15099 e 15099 d el 2021; Cass. n. 10646/ 2023; Cass. n. ###/2024) e «l'inadempimento degli obblighi gravanti sull'intermediario […] per la sua importanza, si riveli idoneo a determinare un'a lterazio ne dell'equilibrio contrattuale» (Cass. n. 24648/20 23, conforme a Cass. n. 16820/2016, che a sua volta si richiama in modo espresso al precede nte di Cass. n. 23717/2014 ). Invero , è be ne pure puntualizzare, con riferimento allo svolgimento effettivo dei servizi di investimento, ciò che l'investitore, quale attore «in risoluzione», imputa all'intermediario non è il cattivo esito di un dato investimento, bensì l'inadempimento de gli obblighi, cui quell o è tenuto per legge e per ### con riferimento a quel dato investimento.  8. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissi bile. Le spese seguono la soccombenza e si liq uidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 lu glio 2012, n. 140 . Sussiston o i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.  P.Q.M.  ### dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente liquidate nell'importo di eu ro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misu ra del 1 5% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I.  24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a 26 di 26 titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 1° ### 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Dal Moro Alessandra

M
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Corte d'Appello di Perugia, Sentenza n. 651/2024 del 18-09-2024

... conoscenza di tipologie di strumenti finanziari tipo ##### covered warrant e certificates (domande 12 e 13), che richiedevano ampie nozioni in materia finanziaria, salvo dichiarare di non avere “competenze specifiche in ambito finanziario” (domanda n.15), quindi di non essere in grado di apprezzare le differenze tra le varie tipologie di investimenti (la contraddittorietà delle risposte fornite nel questionario è talmente evidente che la ### aveva dichiarato di non conoscere i “derivati”, domanda 14, ma in precedenza aveva dichiarato di conoscere strumenti come i covered warrant o i certificates, domanda n.13, che in concreto hanno natura di derivati, visto che derivano il proprio valore da altro asset o sottostante). In ogni caso ed a tutto voler concedere, osserva questa Corte che il profilo di rischio (“medio”) assegnato dalla banca all'odierna appellata prevedeva “un mix bilanciato tra strumenti di natura obbligazionaria e strumenti più rischiosi” (vedi alla voce “perimetro strumenti finanziari”; ###8), ma nel momento in cui aveva venduto azioni della BPB la CRO aveva violato le proprie stesse indicazioni, che prevedevano un bilanciamento del portafoglio tra “strumenti (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. #### relatore #### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Nr. 483/2022 R.G. promossa da ### di ### di ### con sede ###### piazza della Repubblica n.21, C.F. ###, in persona del suo procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.  ### in ### via ### n.10/C, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello; =Appellante= nei confronti di ### nata ad #### il ###, C.F. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via del ### n.6, giusta procura in calce alla comparsa di risposta; =Appellata= OGGETTO: intermediazione finanziaria - contratti di borsa ### Per parte appellante come alle note d'udienza datate 10.1.2024; Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE Con atto di citazione in appello del 27.7.2022 la ### di ### di ### (di seguito ###, come in atti difesa e rappresentata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di ### n.489/2022 (### n.785/2022) che così ha statuito: “1) Risolve tutti gli ordini di acquisto dei titoli BPB effettuati dall'attrice ### 2) Dispone la restituzione da parte dell'attrice ### di tutti i titoli di cui al punto che precede in favore di ### di ### di ### spa. 3) ### in persona del l.r.p.t. a corrispondere all'attrice €.55.448,60 oltre interessi legali dal 30 gennaio 2019 data di notificazione dell'atto introduttivo sino all'effettivo soddisfo. 4) ### in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in €.13.430,00 per compensi professionali oltre €.796,53 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa, da distrarsi in favore del suo difensore ex art. 93 cpc”. 
Ripercorse le vicende fattuali oggetto di causa e premessa l'ammissibilità dell'impugnazione, CRO ha proposto 4 motivi di appello e segnatamente: I° “erroneità del capo della sentenza che ha accertato la presunta inadeguatezza delle operazioni di investimento censurate”; ### “erroneità e inconferenza dei richiami giurisprudenziali operati dal Tribunale di ### Pronuncia omessa o nulla sull'adempimento agli obblighi informativi e sulla domanda risarcitoria avanzata ex adverso. Difetto assoluto di motivazione”; ### “omessa motivazione in ordine alla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.”; IV° “impugnazione del capo della sentenza che ha condannato la banca alla refusione delle spese di lite”; oltre a tali motivi di impugnazione l'appellante ha riproposto le domande ed eccezioni già spiegate in prime cure e risultate assorbite dalla decisione del Tribunale di ### vale a dire: “In via preliminare: la prescrizione della domanda di annullamento e della domanda risarcitoria azionate dalla sig.ra ### con riguardo agli investimenti conclusi tra il 2012 e il 2013. Nel merito: l'infondatezza ovvero l'intervenuta convalida e/o rinuncia delle domande avversarie di annullamento e di risoluzione”. 
In buona sostanza l'appellante ha censurato la pronuncia del primo giudice contestando la natura di “strumenti finanziari illiquidi” attribuita alle azioni BPB acquistate dalla ### e la valutazione di ###adeguatezza degli investimenti effettuati dalla cliente in rapporto alle sue conoscenze ed al suo profilo finanziario (di rischio e di obiettivi di investimento); ha poi rilevato che le pronunce giurisprudenziali richiamate non fossero attinenti al caso specifico e censurato le omissioni inerenti sia ai “presunti inadempimenti agli obblighi informativi” che alla gravità dell'affermato inadempimento ex art. 1455 cod. civile. 
In conformità di quanto esposto l'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza ed il rigetto di tutte le domande formulate in primo grado dalla ### o, in denegato subordine, per l'accoglimento dell'azione risarcitoria in misura pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB al momento dell'ordine di vendita non andato a buon fine (prezzo di €.7,50) ed il controvalore delle stesse azioni alla data della proposizione del giudizio di primo grado; in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. 
Con comparsa di risposta datata 28.11.22 si è costituita in giudizio ### che ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni dell'appellante ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata poiché priva di fondamento; ha concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna della CRO al rimborso delle spese di lite. 
Con decreto emesso inaudita altera parte il ### il ### ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la successiva ordinanza collegiale del 13.10.22 ha confermato il predetto decreto. 
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.1.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.   ***** 
Col primo motivo di appello la CRO ha censurato la sentenza del Tribunale di ### sostenendo l'erroneità della premessa fattuale su cui si fonda la pronuncia, vale a dire che i titoli acquistati dalla ### (azioni della ### di ### dovessero considerarsi strumenti finanziari illiquidi, laddove invece si era di fronte ad un mero “rischio di liquidità” poi concretizzatosi in un momento successivo all'acquisto (in particolare nel momento in cui la ### aveva chiesto lo smobilizzo dei titoli in questione). A dimostrazione di ciò rilevava l'appellante che negli anni 2013-2014 l'emittente ### di ### aveva realizzato utili consistenti (rispettivamente 17 e 21 milioni di euro) e che all'epoca le azioni della BPB erano negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa 90 giorni (cfr. pag.15 dell'impugnazione). 
Ritiene questa Corte che la tesi dell'appellante non sia condivisibile. 
Premesso che gli utili della BPB nel biennio citato non hanno alcun rilievo ai presenti fini, occorre osservare che la liquidità del titolo è data dalla possibilità di trasformare nuovamente lo stesso in denaro liquido ed è del tutto evidente che azioni emesse da banche non quotate presentino delle difficoltà di smobilizzo, visto che la loro vendita è possibile solamente a seguito del riacquisto da parte della società o, al limite, di altri soci. 
Le azioni della BPB erano infatti titoli non quotati nei mercati regolamentati, quindi non avevano un mercato (se non in un sistema interno) né un parametro di confronto (in relazione al loro valore) ed è del tutto consequenziale che vi potessero essere ostacoli o limitazioni -difficoltà in genereal loro smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, ciò che si era puntualmente verificato. 
In base alle definizioni contenute nella comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla ### il ###, devono considerarsi titoli “illiquidi” quei “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili anche per intrinseche condizioni di diritto o di fatto mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento” o ancora quelli che “determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative”. 
Non v'è dubbio che tali definizioni si attaglino alle azioni BPB per cui è causa, trattandosi di titoli che non erano quotati su mercati di scambio caratterizzati da sufficienti livelli di liquidità e trasparenza. 
Tra l'altro non è superfluo rilevare che azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come per i titoli che sono quotati in mercati regolamentati, dove la quotazione è l'effetto del meccanismo bid/ask spread. 
Aggiungasi, ove occorrer possa, che la ### non aveva acquistato obbligazioni -che hanno pur sempre una scadenzama azioni, quindi volendo disinvestire doveva necessariamente passare attraverso una procedura sofferta e poco trasparente. 
Riassumendo, le azioni emesse dalla ### come più in generale le azioni di banche popolari non quotate in borsa, erano e sono da considerare titoli illiquidi per il fatto di non essere quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal concreto rischio di liquidità, che poteva essere legato a situazioni contingenti e transitorie. 
Da quanto esposto deriva che la censura inerente all'illiquidità dei titoli acquistati va respinta.  ***** 
Con un'ulteriore censura contenuta nel primo motivo d'appello la CRO ha contestato la valutazione di ###adeguatezza sostenuta dal Tribunale di ### quanto agli investimenti effettuati dalla ### in rapporto alle sue conoscenze ed al suo profilo finanziario (di rischio e di obiettivi di investimento). 
Sostiene l'appellante che l'odierna appellata avesse investito già in passato somme rilevanti in strumenti finanziari (diversi dalle azioni ### ed aveva una “qualificazione media del suo profilo di rischio”, tanto di aver riferito nel questionario del 2012: - di conoscere le azioni e di avere già investito in azioni e fondi azionari; - di volere la crescita del proprio capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte; - di avere un orizzonte temporale di lungo periodo (oltre sei anni); - di avere impegni (debiti-residui) a medio lungo termine inferiori a €.50.000,00; sicché l'investimento effettuato in azioni della BPB risultava adeguata al suo profilo di investitore. 
Ritiene questa Corte che la tesi dell'appellante non colga nel segno. 
Occorre innanzitutto osservare che il primo questionario di profilatura era stato sottoposto alla ### il ###, vale a dire solo quattro giorni prima della sottoscrizione della sua domanda di ammissione a socio della ### e che non era stato specificato il suo profilo di rischio, dovendosi peraltro sottolineare che alla domanda n.15 l'odierna appellata aveva risposto dicendo di non avere alcuna competenza specifica in ambito finanziario. 
Il combinato disposto dei due fattori, dato dalla mancata attribuzione di un profilo di rischio e dalla mancanza di competenza specifica in ambito finanziario, già doveva rendere di per sé impraticabile l'acquisto da parte della ### di azioni non quotate in mercati regolamentati come quelle emesse dalla ### Si osservi comunque che nel successivo questionario ### dell'ottobre 2014 (all.8 al fascicolo di primo grado) veniva attribuita alla ### un'esperienza finanziaria medio bassa ed un profilo di rischio medio; la stessa peraltro dichiarava solo redditi da lavoro (domanda n.6) inferiori a €.50.000,00 (domanda n.7), una consistenza complessiva del patrimonio compresa entro €.200.000,00 (domanda n.8) e di non aver alcuna esperienza specifica in ambito finanziario (domanda n.15), avendo investito nell'ultimo anno un importo inferiore ad €.5.000,00 (domanda n.17), effettuando meno di un'operazione a trimestre (domanda n.18). 
In pratica la ### aveva un patrimonio ed un reddito da lavoro non sostanziosi e, soprattutto, investiva sporadicamente cifre assai contenute, non avendo esperienze specifiche in ambito finanziario. 
E' da notare che all'epoca dei fatti era in vigore la comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla ### il ### sotto il vigore della ### I, con l'obiettivo di fornire una protezione rafforzata agli investitori retail. 
In base al punto 3.4 della citata comunicazione l'intermediario deve “dotarsi di procedure che consentano agli addetti alla relazione con la clientela l'effettiva valutazione della adeguatezza del prodotto illiquido in relazione ai bisogni del cliente” e, sulla scorta del punto 3.6, “la valutazione di adeguatezza deve essere condotta con particolare cura”; l'intermediario ha inoltre l'obbligo di valutare l'adeguatezza con riguardo alla situazione finanziaria del cliente ed ai suoi obiettivi di investimento. 
Com'è noto l'avviso ### 3.2.2022 ha revocato la comunicazione n.9019104 del 2.3.2009 e la comunicazione n.### del 2014 (distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail), visto che tali comunicazioni erano state adottate sotto il vigore della ### I e che dal momento dell'entrata in vigore dei successivi ### e direttive (tra cui ### la ### 2014/65/UE ed il ### n.600/2014) sono stati rafforzati i presidi di tutela degli investitori retail. 
In pratica l'evoluzione normativa è nel senso di fornire sempre maggiore protezione alla clientela retail -a fronte di condotte opportunistiche degli intermediariquindi non vi è alcun dubbio che l'interpretazione delle situazioni in disamina debba avvenire con criteri rigorosi, anche alla luce dell'evoluzione normativa. 
Tanto premesso occorre rilevare che: - l'investimento complessivo in azioni della BPB risultava superiore ad ¼ dell'intera consistenza del patrimonio della ### (inferiore ad €.200.000,00, tenendo conto pure degli immobili ed in disparte la circostanza che la ### aveva dei debiti residui, vista la risposta alla domanda n.9); - l'investimento in azioni della BPB ammontava ad €.58.229,80, vale a dire una quota assai consistente di tutti gli investimenti finanziari dell'odierna appellata (all'aprile del 2017 il totale portafoglio titoli della ### era pari ad €.60.101,65); - la profilatura della ### conteneva un elevato tasso di contraddittorietà, se solo si considera che la stessa aveva risposto affermativamente alle domande sulla conoscenza di tipologie di strumenti finanziari tipo ##### covered warrant e certificates (domande 12 e 13), che richiedevano ampie nozioni in materia finanziaria, salvo dichiarare di non avere “competenze specifiche in ambito finanziario” (domanda n.15), quindi di non essere in grado di apprezzare le differenze tra le varie tipologie di investimenti (la contraddittorietà delle risposte fornite nel questionario è talmente evidente che la ### aveva dichiarato di non conoscere i “derivati”, domanda 14, ma in precedenza aveva dichiarato di conoscere strumenti come i covered warrant o i certificates, domanda n.13, che in concreto hanno natura di derivati, visto che derivano il proprio valore da altro asset o sottostante). 
In ogni caso ed a tutto voler concedere, osserva questa Corte che il profilo di rischio (“medio”) assegnato dalla banca all'odierna appellata prevedeva “un mix bilanciato tra strumenti di natura obbligazionaria e strumenti più rischiosi” (vedi alla voce “perimetro strumenti finanziari”; ###8), ma nel momento in cui aveva venduto azioni della BPB la CRO aveva violato le proprie stesse indicazioni, che prevedevano un bilanciamento del portafoglio tra “strumenti più rischiosi” e titoli obbligazionari, anche al netto del fatto che laddove il cliente aveva detto di conoscere, tra gli strumenti finanziari, le “azioni” (domanda 13 del questionario), è lecito presumere che facesse riferimento ad azioni quotate in un mercato regolamentato e non ad azioni non quotate. 
In buona sostanza con la propria condotta la CRO aveva disatteso le linee guida che essa stessa si era data nella profilatura della cliente, fermo restando che la detta profilatura conteneva una serie talmente clamorosa di contraddizioni da farla apparire, nella fattispecie, come totalmente inidonea alla valutazione in concreto della cliente medesima e dei suoi obiettivi di investimento. 
Con questo non si vuol sostenere che una banca, con i propri consigli, possa garantire alla propria clientela redditività e sicurezza di tutti gli investimenti effettuati. 
Come è noto, in tema di investimenti redditività e rischio variano nella stessa direzione, nel senso che con l'aumentare del rischio aumenta anche la redditività e viceversa, perciò il rischio costituisce il costo della redditività e, analogamente, ogni perdita di redditività rappresenta il costo di una riduzione di rischio, ovvero il costo della sicurezza. 
In altri termini, l'espressione “investimento sicuro” costituisce una sorta di ossimoro, poiché ogni investimento comporta una dose di rischio e laddove si cerchino investimenti redditizi è impensabile che non vi siano rischi per l'investitore. 
Il punto è che la banca aveva ### l'obbligo di valutare i bisogni del cliente in base alle esigenze dello stesso, ai suoi obiettivi d'investimento ed alle sue conoscenze, e non c'è dubbio che vendere dei titoli illiquidi ad un cliente che ha un'esperienza finanziaria “medio-bassa” (così era stata classificata la ### all'esito del questionario ### significava per CRO venir meno ai propri doveri di intermediario, vendendo titoli non adeguati al profilo della cliente. 
Del resto non è da sottacere che la CRO era entrata a far parte del gruppo ### di ### nel 2012 ed è fin troppo scoperto il comportamento opportunistico (o forse indotto da indebite pressioni) dei dipendenti della banca di ### che non erano intermediari neutrali ed avevano venduto alla ### (così come a molti altri correntisti) nel periodo marzo 2012 - dicembre 2014 azioni della capogruppo, anche per favorire l'aumento di capitale di ### Né l'appellante può invocare a supporto della propria tesi il fatto che la ### nel biennio successivo agli acquisti di cui trattasi, avesse investivo ulteriori e significative somme anche “in titoli obbligazionari sia BPB sia CRO” (cfr. pag.21 dell'atto di appello), perché il fatto rende anche più allarmante la condotta della banca, che invece di consigliare la cliente a diversificare il proprio portafoglio aveva fatto convogliare quasi tutti i suoi risparmi in azioni o titoli di debito dello stesso gruppo, aumentando a dismisura la rischiosità degli investimenti (visto che, per usare una frusta ma sempre attuale metafora, le uova erano finite tutte in uno stesso paniere). 
Tanto premesso, ritiene questa Corte che: - l'investimento da parte della ### in azioni della BPB non era assolutamente adeguato alle conoscenze in strumenti finanziari della cliente, alle sue contenute disponibilità patrimoniali e finanziarie, nonché alla sua propensione al rischio; - la banca stessa aveva previsto per la ### un bilanciamento del portafoglio tra “strumenti più rischiosi” e titoli obbligazionari, ma con la propria condotta la CRO aveva disatteso le linee guida che essa stessa si era data profilando la cliente; - l'inadeguatezza degli investimenti effettuati su azioni della BPB avrebbe dovuto comportare per l'intermediario ulteriori obblighi informativi, ma non risulta che CRO abbia fornito alla ### spiegazioni suppletive sulla natura dell'acquisto di titoli illiquidi e sulla compatibilità con la propria ### conoscenza di tali strumenti finanziari, acquisendo le esecuzioni degli ordini con apposite autorizzazioni in cui venivano esplicitate le avvertenze ricevute (in proposito vedi Cass. n.23750/2020). 
Ne deriva che, anche sotto tale profilo, l'appello non merita di essere accolto.  ***** 
Col secondo motivo di appello CRO ha censurato la pronuncia del Tribunale di ### sotto il profilo dell'omessa pronuncia in merito ai “presunti inadempimenti agli obblighi informativi (in primis in punto di liquidità) incombenti sulla banca”, dato che in nessuna parte della sentenza era dato ravvisare richiami al contenuto e alla portata “del set documentale fornito” dall'appellante (contratti quadro, documenti e prospetti informativi, ordini di acquisto, schede prodotto). 
La censura non è fondata. 
Infatti l'inadempimento agli obblighi informativi non riguarda i moduli standardizzati (in termini cfr. il punto 3.7 della comunicazione ### n.9019104 del 2.3.2009), ma deve riguardare le informazioni specifiche relative alle “diverse tipologie di rischio determinate dall'eventuale assunzione della posizione: rischio emittente/controparte, rischio di mercato e rischio di liquidità” (punto 3.9 della comunicazione ### n.9019104 ). 
In buona sostanza le informazioni contenute nei contratti quadro, nelle schede di adesione degli azionisti, negli ordini di acquisto o nelle note informative (effettivamente contenenti l'espressione “operazione effettuata in conflitto di interesse”), nulla aggiungevano alle questioni della illiquidità dei titoli ed all'inadeguatezza delle operazioni in discorso. 
Aggiungasi che, data la tipologia delle azioni della BPB e della loro quotazione in mercati non regolamentati, sarebbe stata d'uopo fornire alla cliente anche informazioni specifiche riguardanti il problema dello spread denaro-lettera (e delle sue conseguenze) nella fase di successivo eventuale smobilizzo dell'investimento (punto 3.4 della citata comunicazione ###, ma di tali ulteriori informazioni non vi è traccia in atti. 
In ogni caso ed a tutto voler concedere è doveroso rilevare che, data la ritenuta inadeguatezza delle operazioni finanziarie contestate, il primo giudice aveva evidenziato, citando autorevole giurisprudenza, che sarebbe stato onere della banca di fornire la prova di aver offerto all'investitore “un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza” (cfr. pag.5 della sentenza impugnata), prova che, per quanto sopra detto, non poteva risolversi nel produrre moduli standardizzati. 
Ne deriva che anche tale motivo di appello va respinto.  ***** 
Il terzo motivo di impugnazione riguarda l'affermata omessa motivazione in ordine alla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cod. civile. 
In primo luogo occorre rilevare che il Tribunale di ### seppure in maniera sintetica, ha espressamente motivato in ordine alla gravità dell'inadempimento (cfr. pag.6, ultimi due capoversi, della sentenza gravata), quindi l'omissione non sussiste. 
In ogni caso osserva questa Corte che il mancato assolvimento da parte di CRO all'obbligo informativo sopra citato ha comportato una forte menomazione del patrimonio conoscitivo della cliente, non resa sufficientemente edotta riguardo all'illiquidità dei titoli acquistati ed alle conseguenti difficoltà di smobilizzo delle azioni della ### difficoltà - rectius impossibilità - poi puntualmente verificatasi nel corso del rapporto. 
Ma l'inadempimento non è semplicemente grave alla luce di quanto verificatosi in seguito agli acquisti della ### (le azioni della ### acquistate in un range di prezzo compreso tra €.9,53 ed €.8,95 cadauna, sono repentinamente scese ad €.7,50 e poi ad €.2,38 alla data del 30.10.18, mentre ad oggi hanno un valore irrisorio), quanto per il fatto che l'inosservanza in concreto dell'obbligo informativo aveva orientato l'appellata a comprare titoli illiquidi, che la ### -nella sua qualità di investitore inesperto e non particolarmente propenso al rischionon avrebbe mai dovuto inserire nel proprio portafoglio, se non in misura ridotta.  ### la stessa CRO aveva previsto per l'odierna appellata “un mix bilanciato tra strumenti di natura obbligazionaria e strumenti più rischiosi” (vedi alla voce “perimetro strumenti finanziari”; ###8), quindi la banca, in base alle sue stesse rilevazioni, doveva sicuramente avvertire la cliente del rischio di cui in concreto si faceva carico.  ### è quindi grave - a norma dell'art. 1455 cod. civile - sia perché ha inciso sull'oggetto del contratto, dato che l'inesperta investitrice ha inserito nel suo portafoglio dei titoli di cui ignorava la reale natura, sia in senso soggettivo, perché è lecito presumere che un piccolo investitore come la ### non si sarebbe mai avventurata ad acquistare azioni che non erano quotate in un mercato regolamentato, tanto più considerando l'aleatorietà delle loro quotazioni (data l'assenza di domanda) e le difficoltà di trasformarle all'occorrenza in denaro liquido. 
Tanto premesso va considerato che, secondo autorevole giurisprudenza da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi (Cass. n.8997/2021), le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione in caso di inosservanza dei doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro. 
Tutto ciò posto e tenuto conto che tale principio risulta applicabile alle singole operazioni di acquisto di azioni di BPB di cui trattasi, anche il terzo motivo di appello non può che essere rigettato.  ***** 
Rimangono da esaminare le eccezioni riproposte dall'appellante a mente dell'art. 346 cpc e ritenute assorbite dal Tribunale di ### vale a dire la questione dell'affermata prescrizione delle domande con riguardo agli investimenti effettuati negli anni 2012- 2013, la convalida tacita dei singoli contratti di investimento e la corretta osservanza da parte di CRO degli obblighi di cui all'art. 21 T.U.F.. 
Quanto all'eccezione di prescrizione occorre osservare che trattandosi, nella fattispecie, di responsabilità contrattuale, la prescrizione è quella ordinaria decennale (art. 2946 cod.  civile), quindi non risulta essere maturata alcuna prescrizione, nemmeno per gli investimenti effettuati nel 2012-2013, dato che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta nel mese di gennaio del 2019 (ed al netto dell'efficacia interruttiva della nota a.r. inviata alla banca il ###). 
Inoltre, in merito alla presunta convalida tacita dei singoli contratti di investimento, è il caso di rilevare che la mancata impugnazione degli estratti conto inviati dalla banca non configura alcuna convalida tacita, secondo costante e consolidata giurisprudenza dalla quale non si ha motivo per discostarsi. 
Infine, quanto all'adempimento degli obblighi informativi ed al rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 21 T.U.F., si rimanda a quanto sopra esposto in relazione al primo e secondo motivo di appello, sotto il profilo della differenza tra “rischio di liquidità/titoli illiquidi”, dell'inadeguatezza in concreto della profilatura del cliente e delle informazioni fornite alla ### in relazione all'acquisto delle azioni della ### Ne consegue che tutte le eccezioni riproposte in questa sede ex art. 346 cpc vanno respinte.  ***** 
In ultimo va esaminato il quarto motivo di appello che ha ad oggetto le spese di lite e presuppone l'accoglimento degli altri motivi di impugnazione proposti. 
Dal rigetto di tutte le domande svolte dall'appellante, sopra analiticamente esaminate, deriva -come necessaria conseguenzache la condanna della CRO alle spese del primo grado di giudizio debba trovare totale conferma, in conformità al principio della soccombenza.  ***** 
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da CRO debba essere respinto. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.  P.Q.M.  La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ### di ### di ### in persona del suo procuratore speciale, ed avverso la sentenza n.489/22 emessa dal Tribunale di ### il ###, contrariis reiectis, così provvede: • Respinge l'appello e, per l'effetto, revoca l'ordinanza sospensiva emessa nel corso del presente giudizio e conferma la sentenza impugnata; • ### in persona del suo legale rappresentante, al rimborso delle spese di lite sostenute dalla appellata che liquida in €.9.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge; • visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato. 
Così deciso in ### lì 16 settembre 2024 ### (dott. #### relatore (#### 

causa n. 483/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Salcerini Simone, Matteini Claudia

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Corte d'Appello di Perugia, Sentenza n. 103/2025 del 18-02-2025

... precedenza aveva dichiarato di conoscere strumenti come warrant, covered warrant o certificates, domanda n.13, che in sostanza hanno natura di derivati, visto che derivano il proprio valore da altro asset o sottostante), non è superfluo rilevare che la media degli investimenti in strumenti finanziari del ### negli ultimi 12 mesi si collocava tra €.5.000,00 ed €.10.000,00 (domanda 17) e che le operazioni effettuate a trimestre erano addirittura, in media, meno di una (domanda 18). Ove occorrer possa è da notare che all'epoca dei fatti era in vigore la comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla ### il ### con l'obiettivo di fornire una protezione rafforzata agli investitori retail. In base al punto 3.4 della citata comunicazione l'intermediario deve “dotarsi di procedure che consentano agli addetti alla relazione con la clientela l'effettiva valutazione della adeguatezza del prodotto illiquido in relazione ai bisogni del cliente” e, sulla scorta del punto 3.6, “la valutazione di adeguatezza deve essere condotta con particolare cura”; l'intermediario ha (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. #### relatore #### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Nr. 759/2022 R.G. promossa da ### nata a ### il ###, C.F. ###, ### nato a ### il ###, C.F. ###, ### nata a ### il ###, C.F. ###, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica, giusta procura speciale allegata all'atto di appello; =Appellanti= nei confronti di ### di ### di ### con sede ###### piazza della Repubblica n.21, C.F. ###, in persona del suo procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.  ### in ### via della ### n.8, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello; =Appellata= OGGETTO: intermediazione mobiliare (servizi e contratti di investimento..) CONCLUSIONI: Per parte appellante come all'udienza del 18.6.2024; Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE Con atto di citazione in appello del 16.12.2022 #### e ### hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di ### n.831/2022, pubblicata l'8.11.2022, che così ha statuito: “rigetta le domande avanzate da #### e ### nei confronti della ### di ### di ### S.p.a.; - condanna #### e ### in solido, a rifondere in favore della ### di ### di ### S.p.a. le spese di lite, che si liquidano in €.6.738,00 , oltre spese generali...”. 
Gli appellanti, come in atti rappresentati e difesi, avevano proseguito la causa in qualità di eredi di ### che aveva adito il Tribunale di ### al fine di sentir dichiarare, in via principale, l'annullamento dei contratti di investimento sottoscritti nelle date del 30.12.14 e del 18.6.2015 per dolo della ### di ### di ### (di seguito ###; in via subordinata per sentir accertare l'inadempimento grave dell'intermediaria per violazione dell'art.21 c.1 e c.1 bis TUF (per carenze ed inesattezze informative, per mancata valutazione della adeguatezza/appropriatezza dell'investimento, per omessa segnalazione del conflitto d'interesse) e quindi sentir risolvere gli ordini di investimento, con condanna della banca alla restituzione di quanto versato in esecuzione dei detti ordini di investimento, pari ad €.49.992,80 (previa restituzione a CRO dei titoli acquistati, cioè azioni ed obbligazioni della ### di ### di seguito ###, oltre agli interessi ed al risarcimento dei danni. 
Ripercorse le vicende fattuali oggetto di causa, gli appellanti hanno indicato tutte le pagine della sentenza gravata passibili di censura, ma non hanno specificato i singoli motivi di impugnazione, che vanno pertanto estrapolati dal contesto dell'atto di appello e possono così sintetizzarsi: - l'utilizzabilità della comunicazione ### prodotta (scaricata nel 2018), che era la versione vigente alla data dell'1.10.2014, quando il ### aveva avviato le procedure per gli investimenti in contestazione e che non si discosta dalla n.9019104/2009; - il mancato adempimento degli obblighi informativi da parte della banca, con particolare riguardo ai rischi inerenti alla liquidità dell'investimento, alla sussistenza del conflitto d'interessi, alle carenze di informazioni relative agli eventi patrimoniali negativi che avevano colpito ### al principio di autoresponsabilità dell'investitore (che avendo ricevuto copia integrale del contratto quadro e del prospetto informativo della vendita di azioni dovrebbe ritenersi soddisfatto, mentre per converso ciò non è affatto sufficiente per ritenere assolto l'onere informativo gravante sull'intermediario finanziario, visto che l'informazione deve essere apprezzata “in concreto”); - l'###adeguatezza dell'investimento in azioni BPB in relazione al profilo di rischio del ### - la non scarsa importanza dell'inadempimento della banca; - l'esistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento riscontrato dal primo giudice (violazione dell'art. 21 TUF; pag.13 della sentenza gravata) ed il danno patito dall'investitore. 
In conformità dei motivi di appello proposti #### e ### hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado disattese dal Tribunale di ### con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta datata 27.9.23 si è costituita in giudizio CRO che ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni degli appellanti ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata poiché priva di fondamento; in subordine ha concluso per la riduzione del risarcimento in virtù delle azioni assegnate a titolo gratuito, cedole e dividendi maturati, con condanna delle appellanti alla restituzione delle azioni; in denegato subordine l'appellata ha chiesto che il risarcimento fosse limitato alla differenza di valore della azioni della BPB tra il momento dell'acquisto e quello della domanda, con rimborso delle spese di lite. 
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.7.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.   *****  1. 
Dal momento che viene nuovamente al vaglio di questa Corte la problematica dell'acquisto di azioni della BPB da parte di correntisti e clienti della ### si ritiene necessario precisare che i contratti con i quali sono stati acquistate le azioni di cui si discute non fossero/siano da considerare nulli, annullabili o risolvibili di per sé - beninteso fatti salvi i requisiti di forma - ma che occorra verificare se volta per volta fossero stati rispettati gli obblighi gravanti sull'intermediario, soprattutto con riferimento alle conoscenze, ai profili di rischio ed agli obiettivi d'investimento dei clienti. 
In altri termini nella fattispecie in disamina, come pure in tutti i casi dell'acquisto di obbligazioni o di azioni della ### bisogna accertare in concreto ed in rapporto ai singoli investimenti se la banca abbia agito con la specifica diligenza richiesta e se le condotte degli investitori abbiano avuto rilievo nei casi specifici.  ***** 2. 
Tanto premesso, occorre osservare che nella fattispecie ### in esecuzione del contratto quadro dell'8.10.2014, ha sottoscritto in data ### richiesta di ammissione a socio di BPB ed il ### ha sottoscritto un ordine di acquisto di n.2339 azioni (controvalore €.20.934,05) ed obbligazioni subordinate della BPB per un controvalore di €.14.034,00; successivamente, in data ###, ha sottoscritto un nuovo ordine di acquisto di n.51 azioni per diritti di opzione e n.954 azioni rimaste inoptate per un valore di €.8.994,75, oltre a n.1005 obbligazioni per un controvalore di €.6.030,00; ulteriori n.675 azioni gli sono state complessivamente assegnate a titolo gratuito il ### (n.257) ed il ### (n.418). Le obbligazioni ### per un controvalore di €.20.064,00, sono state rimborsate al cliente alla loro scadenza (30.12.2021), quindi parte attrice ha rinunciato a qualunque domanda in relazione a tale investimento (cfr. verbale di udienza del 22.6.2022), sicché l'oggetto del contendere si riduce all'investimento azionario (€.29.928,80).  *****  3. 
Gli odierni appellanti, richiamandosi all'atto di citazione in primo grado, hanno censurato sotto molteplici profili la sentenza del Tribunale di ### riproponendo in primo luogo la domanda di annullamento per dolo (consistito in artifizi e raggiri) dei contratti di investimento in discorso (cfr. pag.51). 
Ritiene questa Corte che, sotto tale profilo, l'appello non meriti di essere accolto o, per meglio dire, sia addirittura inammissibile. 
Il primo giudice ha infatti respinto la domanda di annullamento per dolo con le argomentazioni spese a pagg. 5 e 6 della sentenza gravata e l'atto di appello non contiene censure specifiche all'iter logico seguito dal Tribunale di ###
Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, occorre osservare che il dolo è causa di annullamento del contratto quando il contraente abbia usato dei raggiri tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 cod. civile). 
Orbene, nella fattispecie risulta pacifico in causa che la banca abbia fornito all'investitore tutti i prospetti informativi - approvati da ### - e le schede prodotto recanti le caratteristiche delle azioni e delle obbligazioni della ### in disparte la considerazione relativa al fatto che ### fosse o meno in grado di valutare i prodotti finanziari offerti (sul concetto di adeguatezza ci si soffermerà in seguito), la consegna di tali prospetti non può certamente configurarsi come un artifizio o un raggiro idoneo ad indurre in errore il cliente. 
Infatti è logicamente incompatibile col dolo determinante l'aver posto la controparte in condizione di verificare la natura e l'oggetto del contratto, poiché il raggiro presuppone l'utilizzo di mezzi fraudolenti che siano in grado di trarre in inganno / sviare la volontà del deceptus (Cass. 19.7.1999 n.7689) ed è da escludere quando si prospettino fatti veritieri. 
Se poi si sposta l'attenzione dai prospetti informativi e dalle schede prodotto al contenuto delle dichiarazioni del teste ### vale a dire del funzionario di banca che aveva tenuto i contatti con il ### e che aveva riferito che i tempi medi di esecuzione degli ordini di vendita erano di circa 90 giorni, la conclusione non cambia. 
Il teste, esaminato all'udienza del 10.11.2021, aveva infatti riportato un dato storico, riferito all'epoca del primo ordine di acquisto delle azioni, che non è stato smentito dalle risultanze istruttorie e che, pertanto, non può costituire un raggiro. 
In definitiva, non sono emerse condotte specifiche ed oggettive dalle quali ricavare l'esistenza del dolo contrattuale, visto che i mezzi fraudolenti debbono fare riferimento a fatti concreti ed idonei a trarre in inganno e non sono configurabili in rapporto a circostanze vaghe ed incerte. 
Ne consegue che la domanda di annullamento del contratto a norma degli artt.1427-1429 e 1439 cod. civile non può trovare accoglimento, dato che la banca intermediaria non ha tenuto alcuna condotta idonea a trarre in inganno il ### *****  4. 
Con ulteriore motivo di appello è stato censurato l'assunto in base al quale il primo giudice aveva ritenuto che l'intermediario avesse fornito in concreto informazioni corrette in relazione alla tipologia ed all'oggetto dell'investimento, oltre che alla illiquidità dei titoli. 
In ordine a quest'ultimo punto ritiene l'intestata Corte che occorra sgomberare il campo rispetto ad ogni possibile fraintendimento, dato che i titoli acquistati dal dante causa degli appellanti (azioni della ### di ### dovevano effettivamente considerarsi strumenti finanziari illiquidi. 
Sostiene l'appellata che dalla documentazione versata in atti (prospetti informativi e schede prodotto) si ricava che la banca avesse fornito molteplici avvertimenti in ordine al fatto che le azioni della BPB fossero caratterizzate da un rischio di liquidità connesso alla mancata quotazione del titolo azionario ### In pratica le azioni ### proprio in quanto non quotate su alcun mercato regolamentato, si caratterizzavano per il rischio di non trovare tempestiva e adeguata contropartita alle richieste di vendita eventualmente impartite dagli investitori, fermo restando che i dati storici relativi ai tempi medi di smobilizzo delle azioni BPB indicavano un lasso di tempo di circa 90 giorni, come dichiarato anche dal teste ### esaminato in primo grado all'udienza del 10.11.2021.
Come già affermato in precedenti pronunce da questa Corte territoriale (vedasi, tra tutte, la causa ### contro ### la prospettazione del rischio di liquidità ai clienti non rende liquido il titolo, quindi le tempistiche medie di smobilizzo (in un limitato arco di tempo) non valgono ad inquadrare la natura stessa del titolo. 
Infatti la liquidità di un titolo è data dalla possibilità di trasformare nuovamente lo stesso in denaro contante ed è del tutto evidente che azioni emesse da banche non quotate presentino delle difficoltà di smobilizzo per l'acquirente, visto che la loro successiva vendita è possibile solo mediante il riacquisto da parte della società o, al limite, di altri soci. 
Le azioni della BPB erano infatti titoli non quotati nei mercati regolamentati, quindi non avevano un mercato (se non in un sistema interno) né un parametro di confronto -in relazione al loro valoreed è del tutto consequenziale che vi potessero essere ostacoli o limitazioni (difficoltà in genere) al loro smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, ciò che si era puntualmente verificato. 
In base alle definizioni contenute nella comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla ### il ###, devono considerarsi titoli “illiquidi” quei “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili anche per intrinseche condizioni di diritto o di fatto mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento” o ancora quelli che “determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative”.
Non v'è dubbio che tali definizioni si attagliassero alle azioni BPB per cui è causa, trattandosi di titoli che non erano quotati su mercati di scambio caratterizzati da sufficienti livelli di liquidità e trasparenza. 
Tra l'altro non è superfluo rilevare che azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo, perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come per i titoli che sono quotati in mercati regolamentati dove la quotazione è l'effetto di bid/ask spread. 
Aggiungasi, ove occorrer possa, che la domanda non ha ad oggetto obbligazioni -che hanno pur sempre una scadenza e che, effettivamente, nel caso di specie parte appellante aveva acquistato e poi disinvestitoma azioni, per la cui dismissione occorreva necessariamente passare attraverso una procedura sofferta e poco trasparente. 
In ultimo, ma non per ultimo, occorre osservare che sia il prospetto informativo depositato presso la ### il ###, sia la “scheda prodotto per le azioni di nuova emissione di BPB”, contenevano la chiara indicazione che si trattava di titoli nella sostanza illiquidi, per il semplice fatto che: A) le azioni non erano quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero; B) non vi era alcuna certezza in ordine al futuro valore economico delle azioni (anche se tale assunto vale per ogni tipo di investimento azionario, liquido o illiquido che sia); C) l'emittente non si assumeva alcun impegno di “riacquisto” delle azioni medesime; D) l'investitore si sarebbe potuto trovare “nella difficoltà o impossibilità di rivendere a terzi le proprie azioni / obbligazioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative..”. 
Riassumendo, le azioni emesse dalla ### come più in generale le azioni di banche popolari non quotate in borsa, erano e sono da considerare titoli illiquidi per il fatto di non essere quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal concreto rischio di liquidità, che può essere legato a situazioni contingenti e transitorie. 
Il fatto è che, come rilevato dal primo giudice (cfr. pag.8 della sentenza impugnata), l'informativa resa al cliente nella scheda prodotto - sia in occasione del primo investimento che in quello successivo del 2015 - riguardava espressamente la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti l'acquisto di titoli della ### quindi nel momento in cui ### sottoscrivendo le schede di adesione, aveva dichiarato di aver esaminato il prospetto informativo, si era assunto la responsabilità di ammettere di essere a conoscenza di tali fattori di rischio (tra cui quello di liquidità) esplicitati nel prospetto informativo. 
Orbene, ritiene questa Corte che in tema di investimenti finanziari il cliente non possa che avere contezza delle dichiarazioni che sottoscrive ed essere poi vincolato alle stesse (vedi, tra le tante, la decisione n. 20 del 18.7.2017 dell'### per le ### ACF n.160 del 20.12.2017), in base al cd. principio di autoresponsabilità (in proposito vedi Cass. Sez. I 9.8.2016 n.16828; Cass civ. n.4620/2015). 
Inoltre è opportuno rilevare che la parte del prospetto che indicava i fattori di rischio non era da considerare come una clausola di stile e che la dichiarazione di presa visione da parte del cliente è ostativa al ritenere che l'intermediario non avesse agito con la specifica diligenza richiesta (art. 23 c.6 TUF) in materia di informazioni al cliente. 
In buona sostanza il cliente non può pretendere di trarre vantaggio - e privare la propria dichiarazione sottoscritta di qualunque effetto - dal fatto di non aver letto il contratto che sottoscrive, perché in tal caso verrebbe minata la certezza di ogni rapporto giuridico. 
Quanto alle informazioni fornite dall'addetta della banca, è stato sopra evidenziato che non si fosse trattato di dati fuorvianti ma di serie storiche che potevano, al limite, avere efficacia predittiva limitata, quindi erano tutt'altro che decisive.
In definitiva, le azioni della BPB erano certamente da considerarsi titoli illiquidi ma sul punto, come più in generale sulle caratteristiche dell'investimento, la banca aveva fornito all'investitore un'informazione esauriente, che non necessitava di un bagaglio tecnico di grande spessore per comprenderne la natura. 
Ne deriva che anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.  *****  5. 
Un altro motivo di censura della sentenza gravata riguarda la corretta informativa in materia di conflitto di interessi. 
Com'è noto la disciplina prevista in tema di conflitto di interessi non inibisce l'intermediario dalla possibilità di concludere operazioni in conflitto di interessi con la propria clientela, salva l'adozione di “ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere” (art. 21 c.1 bis TUF). 
In pratica l'intermediario che intende promuovere la conclusione di un'operazione in conflitto di interessi deve preliminarmente informare il cliente e, solo dopo averne ottenuto il consenso, dar seguito all'operazione, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi. 
Nel caso in esame, risulta incontestato il fatto che CRO fosse entrata a far parte del gruppo ### di ### e che il pacchetto di controllo del capitale sia stato poi rivenduto nel 2022, quindi al momento in cui CRO aveva venduto al ### azioni BPB l'intermediaria CRO era in posizione di conflitto di interessi. 
Peraltro l'informativa in ordine al conflitto di interessi è stata ripetutamente fornita da ### risultando tale conflitto sia nel prospetto informativo relativo agli investimenti che nelle note informative relative alle singole operazioni di investimento; inoltre, in occasione degli investimenti in discorso, l'investitore aveva sottoscritto le schede di adesione con le quali si era dichiarato a conoscenza che gli ordini si riferivano ad un'operazione nella quale l'intermediaria aveva un interesse in conflitto e che, nonostante ciò, autorizzava l'esecuzione dell'operazione stessa. 
In buona sostanza l'asimmetria informativa era stata colmata e l'operazione è stata dunque effettuata regolarmente (in termini cfr. Cass. Civ. n.20251/2021), dato che il cliente era stato informato e che -pur essendo consapevole dell'esistenza del conflitto di interessiaveva prestato il consenso all'operazione. 
Da quanto esposto deriva che non può ravvisarsi alcuna responsabilità dell'intermediario CRO per omissione informativa in punto di conflitto di interessi, come affermato anche dal primo giudice (pag.8 della sentenza gravata) con rilievi cui questa Corte aderisce.  *****  6. 
Tanto premesso in ordine alle informazioni fornite dall'intermediario ed all'lliquidità delle azioni ### la questione che deve essere ritenuta dirimente è se il ### nel momento in cui aveva sottoscritto gli ordini d'acquisto delle azioni in discorso, fosse in grado o meno - in base alle sue competenze - di comprendere la natura dell'investimento effettuato, fosse cioè consapevole dei rischi che si assumeva con l'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati e, soprattutto, se le operazioni de quibus potessero considerarsi adeguate al suo profilo. 
Orbene, all'esito della compilazione del questionario a ### era stato attribuito un profilo di rischio “medio”, che si accompagnava ad una esperienza finanziaria similare, che traeva origine da precedenti investimenti in azioni. 
In effetti le risposte fornite dal cliente davano atto di passati investimenti in azioni e di competenze in ambito finanziario acquisite in base ai propri studi, interessi o professione, sicché il ### sembrava aver familiarità con gli investimenti finanziari e con le varie tipologie di strumenti, come attestato dal questionario di profilatura. 
Invero proprio tale questionario, in base al quale la banca aveva attribuito al ### un “profilo di rischio ed esperienza finanziaria media”, recava anche l'indicazione di cliente che “predilige le opportunità di crescita offerte sia da strumenti di natura obbligazionaria sia, in misura minore, da quelli più rischiosi” (cfr. pag.5), quindi proprio le informazioni acquisite con la compilazione del questionario di profilatura avrebbero dovuto imporre una valutazione finale di non adeguatezza di un investimento in azioni BPB di quella entità (beninteso, in rapporto al profilo di rischio, alle disponibilità finanziarie ed al monte complessivo degli investimenti del ###. 
Infatti, premesso che le risposte al questionario presentavano anche delle incongruenze (il cliente aveva dichiarato di non conoscere i “derivati”, domanda 14, ma in precedenza aveva dichiarato di conoscere strumenti come warrant, covered warrant o certificates, domanda n.13, che in sostanza hanno natura di derivati, visto che derivano il proprio valore da altro asset o sottostante), non è superfluo rilevare che la media degli investimenti in strumenti finanziari del ### negli ultimi 12 mesi si collocava tra €.5.000,00 ed €.10.000,00 (domanda 17) e che le operazioni effettuate a trimestre erano addirittura, in media, meno di una (domanda 18). 
Ove occorrer possa è da notare che all'epoca dei fatti era in vigore la comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla ### il ### con l'obiettivo di fornire una protezione rafforzata agli investitori retail. 
In base al punto 3.4 della citata comunicazione l'intermediario deve “dotarsi di procedure che consentano agli addetti alla relazione con la clientela l'effettiva valutazione della adeguatezza del prodotto illiquido in relazione ai bisogni del cliente” e, sulla scorta del punto 3.6, “la valutazione di adeguatezza deve essere condotta con particolare cura”; l'intermediario ha inoltre l'obbligo di valutare l'adeguatezza con riguardo alla situazione finanziaria del cliente ed ai suoi obiettivi di investimento. 
In definitiva, emergeva al di là di ogni ragionevole dubbio che ### non potesse che essere un piccolo investitore, con disponibilità finanziarie limitate (traendo la sua fonte di reddito solo da lavoro/pensione; domanda n.6), onde l'investimento di €.29.928,80 in azioni ### sommate all'investimento in obbligazioni subordinate sempre emesse da ### per un importo di €.20.064,00, nel breve lasso di sei mesi, costituiva un investimento completamente inadeguato rispetto al suo profilo di rischio ma, soprattutto, esorbitante rispetto al suo portafoglio ed alla sua storia di investitore. 
In ogni caso, osserva questa Corte che il primo giudice ha dichiarato che la banca risulta “aver violato l'art. 21 TUF e la normativa regolamentare di riferimento, per non aver palesato a ### l'inadeguatezza delle operazioni di investimento proposte rispetto al suo profilo di rischio” (pag.13) e la violazione affermata dal primo giudice non è stata impugnata da CRO con appello incidentale condizionato.  ### non ha riproposto alcuna eccezione, ex art. 346 cpc, in relazione a tale punto (cfr. pagg.50-53 della comparsa di risposta), sicché l'affermato inadempimento dell'intermediario in relazione agli investimenti di ### sui titoli azionari BPB deve ritenersi “coperto” dal giudicato.  *****  7. 
Posta l'esistenza di inadempimenti da parte dell'intermediario, con riferimento alla violazione dei doveri informativi in relazione all'inadeguatezza degli investimenti, occorre esaminare se tali inadempimenti dovessero ritenersi “gravi”, cioè tali da giustificare la risoluzione dei contratti, oppure di scarsa importanza (art.1455 cod.  civile), come ritenuto dal primo giudice. 
Sostiene il Tribunale di ### (pag.13) che l'allegazione della ### gravità dell'inadempimento risulterebbe “sconfessata dalle risultanze documentali in atti, da cui emerge che l'attore, già prima di sottoscrivere il contratto quadro con la CRO in data ###, aveva effettuato investimenti in strumenti finanziari a rischio alto (azioni ### e in prodotti qualificati a rischio medio (azioni ###”. 
Inoltre “la condotta successiva” del ### che pur avvedendosi della perdita di valore della azioni BPB non aveva impartito l'ordine di vendita dei titoli, dimostrerebbe che “l'inadempimento della convenuta, per quanto oggettivamente rilevante” non fosse “soggettivamente idoneo ad alterare il sinallagma contrattuale” (ibidem, pag.13). 
Ad avviso di questa Corte nessuno dei due argomenti coglie nel segno. 
Gli strumenti finanziari detenuti dal ### nel 2014 (peraltro in modeste quantità, si consideri che le azioni ### nel portafoglio del ### erano n.1520), erano tutto tranne che strumenti assai rischiosi o altamente speculativi, trattandosi di azioni ### (vale a dire di una società partecipata dallo Stato e quotata in borsa) e di obbligazioni di ### (cioè obbligazioni non subordinate, con rendimento certo e grande liquidità). 
In buona sostanza se si ritiene che le azioni ### fossero “strumenti finanziari a rischio alto” (cfr. pag.13 della sentenza gravata) le azioni BPB dovrebbero essere considerate rischiosissime, avuto riguardo al fatto che erano negoziate solo in un sistema interno. 
Né è a dire che la successiva condotta dell'investitore possa riflettersi sul comportamento pregresso, trasformando un inadempimento grave in un inadempimento di scarsa importanza, perché i motivi per cui il ### aveva deciso di conservare le azioni ### nonostante stessero perdendo valore, possono essere i più disparati (come, ad esempio, l'atteggiamento tipico del “cassettista” che tiene la posizione confidando in una ripresa del titolo) e comunque non incidono sugli inadempimenti rilevati, che hanno preceduto gli acquisti di azioni e li hanno determinati. 
Osserva d'altronde questo Collegio che secondo costante e consolidata giurisprudenza, da cui non si ha motivo per discostarsi, l'importanza dell'inadempimento va valutata in rapporto all'interesse della parte non inadempiente (Cass. Ord. n.4022/2018) e nella fattispecie è indubbio che il ### avesse interesse in concreto ad investire su strumenti finanziari adeguati al proprio profilo di piccolo investitore. 
In buona sostanza la valutazione della situazione di fatto, complessivamente considerata, induce a ritenere che l'acquisto di azioni BPB per un ammontare di €.29.928,80 fosse completamente eccentrico rispetto alla personale propensione al rischio ed agli obiettivi di investimento del ### che, se adeguatamente informato dagli addetti della banca, non avrebbe effettuato le due operazioni di cui trattasi. 
Infatti è di solare evidenza che il cliente non aveva avuto informazioni sulla reale natura delle azioni della BPB e sul rischio concreto che si era assunto acquisendo titoli non quotati su mercati regolamentati, rischio sottovalutato anche in considerazione della sua scarsa esperienza in strumenti finanziari. 
Del resto si consideri che la valutazione oggettiva della indiscutibile gravità dell'inadempimento (ricavabile dal fatto che gli obblighi di informazione attiva non possono considerarsi un'obbligazione accessoria; Cass. n.16861 del 7.7.2017) si deve contemperare col criterio cd. soggettivo, in base al quale occorre dare rilievo all'interesse che il contraente non inadempiente intende realizzare con gli investimenti finanziari. 
Quindi, intendendo valorizzare la natura e la concreta finalità del rapporto intrattenuto dal cliente con ### è d'uopo il rilievo che il ### fosse un piccolo risparmiatore ed è lecito presumere che non intendesse avventurarsi in titoli non quotati su mercati non regolamentati; inoltre non aveva grande propensione al rischio ed esperienza in strumenti finanziari, sicché l'inadeguatezza dell'investimento rispetto al suo profilo di rischio incideva molto di più nei suoi confronti, rispetto ad un investitore smaliziato. 
Pertanto questa Corte non ha alcun dubbio in ordine al fatto che i riscontrati inadempimenti dovessero ritenersi “gravi” e che fossero tali da giustificare la risoluzione dei due contratti in discorso, poiché secondo la regola del più probabile che non, se il ### avesse avuto contezza dei rischi collegati all'acquisto di titoli della BPB avrebbe impiegato altrimenti i soldi da investire. 
In definitiva, l'acclarato inadempimento della banca era grave e gli acquisti di cui si discute erano in diretta connessione causale con il detto inadempimento, quindi la domanda di risoluzione merita di essere accolta. 
Logica conseguenza della risoluzione degli ordini di acquisto in oggetto è che, risolvendosi i due contratti di acquisto di azioni ### l'intermediaria debba essere condannata alla restituzione della somma investita, previa detrazione dei dividendi riscossi dal ### nel corso del rapporto.  *****  8. 
Sostiene l'appellata che, in ogni caso, si dovrebbe applicare al caso di specie il disposto dell'art. 1227 cod. civile (nel senso dell'idoneità del “grave concorso colposo” di ### nella causazione del danno lamentato; cfr. pag.53 della comparsa di risposta) al fine di ridurre il quantum dovuto a titolo risarcitorio. 
In ordine all'art.1227 cod. civile CRO ha evidenziato la “negligenza” del cliente nell'aver reso “dichiarazioni affidanti al momento della sottoscrizione della relativa documentazione informativa e al momento della profilatura, senza le dovute cautele, ingenerando un più che legittimo affidamento della banca”.
Al riguardo osserva però questo Collegio che laddove il ### ha dichiarato di aver preso visione dei rischi è stato escluso addirittura l'inadempimento da parte dell'intermediario (e non solo il nesso causale), prescindendosi dalla reale presa di cognizione delle caratteristiche delle operazioni finanziarie ordinate, in base al cosiddetto principio di autoresponsabilità. 
Aggiungasi che le due operazioni di acquisto di azioni BPB sono state dichiarate risolte non in base a false informazioni riferite dal cliente ma proprio in base alla profilatura dell'investitore effettuata dalla banca. 
Quanto al fatto che il ### non abbia provato a rivendere le azioni BPB è doveroso rilevare che il mercato interno delle azioni BPB era bloccato fin dal secondo semestre del 2015, quindi anche ponendo in vendita le azioni della BPB non sarebbe riuscito ad elidere il danno, neppure in minima parte.  *****  9. 
Rimane in ultimo da esaminare la domanda di risarcimento del danno derivante dagli adempimenti dell'intermediaria, domanda ribadita in sede di conclusioni da parte appellante (pag.53). 
Com'è noto l'azione di risoluzione fa salvo il risarcimento del danno (art. 1453 c.I° cod.  civile), ma nel caso in esame - com'è ovvio - nessun pregiudizio può essere individuato nel guadagno che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto (come previsto da Cass. n.1956/2007). 
Viceversa, si potrebbe ipotizzare un danno consistente nel vantaggio patrimoniale che il cliente avrebbe potuto conseguire allocando altrimenti le proprie risorse finanziarie (se non fosse stato coinvolto nella stipula dei contratti risolti), ma di tale danno non è stata offerta alcuna prova, nemmeno presuntiva, quindi la relativa domanda va respinta. ***** 
Da quanto argomentato deriva che l'appello va accolto nei termini sopra descritti. 
Sussistono giusti motivi, dati dalle continue oscillazioni giurisprudenziali in subiecta materia e dalla parziale soccombenza reciproca, per compensare 1/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che per i restanti 2/3 vanno posti a carico della CRO per il principio della prevalente soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da #### e ### nei confronti della ### di ### di ### in persona del suo procuratore speciale, ed avverso la sentenza n.831/22 emessa dal Tribunale di ### l'8.11.2022, contrariis reiectis, così provvede: - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: - dichiara risolti gli ordini di acquisto di azioni BPB effettuate da ### il ### ed il ###; - condanna la ### di ### di ### alla restituzione a favore degli appellanti della somma di €.29.928,80 oltre agli interessi legali dalle singole transazioni risolte al saldo e previa detrazione dei dividendi riscossi dall'investitore nel corso del rapporto; - dispone che gli appellanti restituiscano le azioni della BPB oggetto di lite; - Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3; - ### la ### di ### di ### al rimborso dei restanti 2/3 delle spese di lite sostenute dagli odierni appellanti che, nel totale (100%), liquida in €.6.738,00 per compensi quanto al primo grado di giudizio, €.777,00 per anticipazioni ed €.7.500,00 per compensi quanto al secondo grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali ed accessori di legge. 
Così deciso in ### lì 18 febbraio 2025 ### (dott. #### relatore (####

causa n. 759/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Salcerini Simone, Matteini Claudia

M
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Tribunale di Milano, Sentenza n. 2278/2020 del 07-04-2020

... si mostrano al teste l'acquisto del fissato bollato covered warrent del 19.10.2001 per € 28.405,13( d.4.2.) pari alle vecchie lire 55.000.000 avveniva mediante la consegna al promotore ### di n.4 assegni bancari per complessivi 55 milioni di lire: n.5216604 il ### di lire 16.000.000; il 5216601 il ### di lire 13.000.00; il 5216603 il ### di lire 13.000.00 e il n.5216602 del 22.10.2011 di lire 13.000.00 emessi da ### e consegnati in bianco al promotore( doc.da 4.2.1 a 4.2.7); 8. vero che come da documento 4.3. che si mostra al teste il fissato bollato covered warrant del 4.11.2002 per € 25.000 (d.4.3)venne pagato al promotore ### con assegno circolare BNL 24.10.2002 intestato a ### per il pari importo di € 25.000(d.4.3.1). 9. vero che come da documento 4.4. il fissato bollato covered warrant del 31.3.03 per € 12.500 veniva pagato al promotore consegnando lui denaro contante. 10. Vero che come da documento 4.5 per procedere all'acquisto del fissato bollato covered warrant del 1.3.04 per € 25.000 (doc.4.5) il ### indicava al sig.### di versare sul conto corrente della suocera ### la somma di € 25.000, in tre distinte disposizioni da € 10.000, 10.000 e 5.000, versamenti che si (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 17002/2018 promossa da: ### (C.F. ###) ed ### (C.F.  ###), con il proc. dom. avv. #### 37 MILANO e l'avv. ### (###) ### 37 MILANO parte attrice contro ### contumace ### (C.F. ###), con il proc. dom. avv.  #### 7 MILANO ### (C.F. ###), con il proc. dom. avv. ### VIA ### 116 ROMA parti convenute ### Per parte attrice: ### 1) accertare e dichiarare l'illiceità civile e penale dei comportamenti distrattivi posti in essere dal promotore finanziario ### e la sua responsabilità ai sensi degli art.li 2043 , 2049 cc, in ordine all'appropriazione indebita e distrazione delle somme consegnate dagli attori per l'acquisto dei titoli denominati fissati bollati : - Eurobond a cedola garantita” nr ### e relativo versamento della somma di € 26.400; - Eurobond a cedola garantita” nr ### e relativo versamento della somma di € 17.000; - Eurobond a cedola garantita” nr ### e relativo versamento della somma di € 35.000; - Eurobond a cedola garantita” nr ### e relativo versamento della somma di € 35.000 - Eurobond a cedola garantita” nr ### e relativo versamento della somma di € 27.000; - Eurobond a cedola garantita” nr ### e relativo versamento della somma di € 38.518,00; - Eurobond a cedola garantita” nr ### e relativo versamento della somma di € 38.518,00 - Eurobond a cedola garantita” nr ### e relativo versamento della somma di € 38.518,00 - Eurobond a cedola garantita” nr ### e relativo versamento della somma di € 38.518,00 - Eurobond a cedola garantita” nr ### e relativo versamento della somma di € 6.875,00, per il complessivo importo di € 301.347,00 e per l'effetto dichiarare la responsabilità del medesimo promotore finanziario in solido con gli intermediari convenuti , ai sensi dell' art.31 T.U.I.F. , ed art.li 1228 , 2043 e 2049 cc.; 2) conseguentemente condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dagli attori, come da seguente quantificazione: 2.1) danno patrimoniale immediato e quindi risarcimento della somma complessivamente portata nei fissati bollati rilasciati da ### per complessive € 301,347,00 a favore degli attori, creditori solidali, quale ripetizione della somma capitale versata nelle mani del promotore e degli interessi capitalizzati in ciascun titolo rivelatosi inesistente; ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.  2.2) danno patrimoniale da mancato guadagno. il danno patrimoniale immediato( capitale consegnato al promotore ed interesse ricapitalizzato) si chiede venga maggiorato degli interessi pattuiti in ciascun titolo, ovvero del tasso di interesse ritenuto di giustizia dal ### oltre rivalutazione monetaria.  2.3) danno non patrimoniale. Condannare i convenuti in solido al risarcimento per ciascuna parte attrice del danno non patrimoniale , morale, da reato, patito per effetto della condotta del promotore finanziario, danno da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art.1226 cc e che si propone di liquidare in € 50.000 per ciascun attore.  3) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge; ### Ammettersi quei capitoli di prova articolati in memoria istruttoria e non ammessi dal Tribunale, che di seguito si riportano letteralmente per interrogatorio formale del convenuto ### e per prova testi indicati in calce.  ###: 1. vero che con l'anno 1990 iniziano i primi investimenti del padre della signora #### in ### (ora ### con il promotore finanziario, Sig.Cassinotti e il suo collaboratore ### Florio, quasi subito sostituiti dal promotore ### data l'età pensionabile del suddetto Cassinotti.  2. vero che il #### appena divenuto consulente per conto di ### si è da subito mostrato capace nel suo lavoro, dando consigli mirati a far crescere gli investimenti e acquisendo in breve tempo non solo la fiducia lavorativa ma anche personale del sig.### al punto che il rapporto di lavoro si estendeva anche ai familiari, quali la sorella ### e successivamente agli odierni attori, la figlia ### ed al compagna ### 3. vero che nell'anno 1992 si abbatteva il gravissimo lutto sulla famiglia ### , per la perdita del fratello di #### di anni 17, avvenuta nel mese di Maggio a causa di un tragico incidente stradale e da quel momento il rapporto della famiglia con ### si intensificava, osservando i signori ### come la vicinanza nella disgrazia mostrata dal promotore fosse stata totale; 4. vero che con la fine degli anni novanta, l'attrice signora ### iniziava ad investire i primi risparmi con ### sempre tramite il coordinamento del promotore assegnato da banca ### alla famiglia #### investimenti che si vedono indicati nel prospetto portafoglio cliente, che si mostra al documento 12 e 13; 5. vero che con l'anno 2001 gli odierni attori diventarono genitori e ricevettero un cospicuo assegno di 55 milioni di vecchie lire, dalla nonna di ### per la nascita della prima pronipote ed i genitori si determinarono ad investire la somma in fondi di ### come avevamo fatto in precedenza, ma il promotore ### suggeriva ai clienti, dati gli alti rendimenti e la sicurezza del capitale, di investire in fissati bollati covered warrant di ### una banca controllata da ### come aveva iniziato a fare il padre dell'attrice, ### 6. vero che gli attori, con l'intento di creare un piccolo patrimonio per il futuro della figlia, si determinarono ad aderire alla proposta del promotore ed acquistarono il loro primo fissato bollato che venne sottoscritto il ### per € 28.405,13( vecchie lire 55.000 milioni); 7. vero che come da documenti 4.2 e 4.2.1-4.2.7 che si mostrano al teste l'acquisto del fissato bollato covered warrent del 19.10.2001 per € 28.405,13( d.4.2.) pari alle vecchie lire 55.000.000 avveniva mediante la consegna al promotore ### di n.4 assegni bancari per complessivi 55 milioni di lire: n.5216604 il ### di lire 16.000.000; il 5216601 il ### di lire 13.000.00; il 5216603 il ### di lire 13.000.00 e il n.5216602 del 22.10.2011 di lire 13.000.00 emessi da ### e consegnati in bianco al promotore( doc.da 4.2.1 a 4.2.7); 8. vero che come da documento 4.3. che si mostra al teste il fissato bollato covered warrant del 4.11.2002 per € 25.000 (d.4.3)venne pagato al promotore ### con assegno circolare BNL 24.10.2002 intestato a ### per il pari importo di € 25.000(d.4.3.1).  9. vero che come da documento 4.4. il fissato bollato covered warrant del 31.3.03 per € 12.500 veniva pagato al promotore consegnando lui denaro contante.  10. Vero che come da documento 4.5 per procedere all'acquisto del fissato bollato covered warrant del 1.3.04 per € 25.000 (doc.4.5) il ### indicava al sig.### di versare sul conto corrente della suocera ### la somma di € 25.000, in tre distinte disposizioni da € 10.000, 10.000 e 5.000, versamenti che si osservano dall' e/c ###d.4.5.1); per quindi il promotore, farsi consegnare dalla ### 3 assegni degli anzidetti importi con beneficiario che sarebbe poi stato indicato dal promotore medesimo ; 11. vero che Il documento 4.6. attiene l'acquisto del fissato bollato 1.3.2004 per € 15.000che venne acquistato dal sig.### grazie a titoli lasciati in bianco dalla madre, sig.ra ### 12. vero che come da documento 4.7. il fissato bollato 15.3.05 per €10.000 veniva acquistato dagli attori consegnando al promotore denaro contante per € 10.000.  13. vero che il documento 4.8 attiene l'acquisto del fissato bollato 31.10.06 per € 20.000 veniva acquistato dagli attori consegnando al promotore denaro contante per € 20.000; 14. vero l'acquisto del fissato bollato 1.7.2009 n per € 22.000 n.### ( ved doc.1.1.o 4.9) avvenne mediante consegna al promotore di assegno bancario per € 11.861 (4.9.1.)lasciato in bianco con nominativo del beneficiario -tale ### (4.9.2)poi apposto dal promotore medesimo, oltre alla dazione nelle mani del promotore di € 10.139 in denaro contante; 15. vero che come da documento 4.10 che si mostra al teste nell'anno 2013 il promotore ### consegnava agli attori il prospetto di “ riordino” dei n.5 titoli sottoscritti nell'anno 2008, riordino che il promotore aveva fatto accettare ai clienti a cui consegnava i nuovi 5 fissati bollati, comprensivi del capitale e degli interessi pattuiti nel 2008, poi oggetto di sequestro presso la ### della Repubblica prodotti sub doc.1 che si mostra ed aventi i numeri isin : ### del 15.12.13 € 38.518,00; nr ### del 15.12.13 € 38.518,00;nr ### del 15.12.13 € 38.518,00; nr ### del 15.12.13 € 38.518,00; nr ### del 1.7.14 € 6.875,00.  16. vero che nel corso dell'aprile anno 2010 il promotore ### comunicava ai signori ### che il suo rapporto con ### non lo soddisfaceva più e che si apprestava ad accettare proposta da ad altra società, ### spa, e chiedeva al nucleo familiare dei signori ### se fossero stati interessati anche loro al passaggio dei loro investimenti nella nuova società, onde poterli continuare a seguire, e tutto il nucleo familiare decideva di seguire il promotore , procedendo , alla chiusura di quanto era investito in ### per passarlo ad ### sotto la supervisione del promotore , che scriveva per conto dei clienti le lettere di dismissione da rimettere in ### 17. vero che a fronte della dazione di complessiva somma capitale nelle mani del promotore ### dall'anno 2001 al 2009, per l'acquisto dei fissati bollati e pari ad € 157.905; il complessivo percepito dagli attori ( negli anni 2013 e 2014)a titolo di pagamento interessi/ cedole monta ad € 17.631 , come da documento 4.10.1 e 4.10.2 18. Vero che i n.10 titoli contraffatti venduti agli attori oggetto di sequestro presso la ### della Repubblica di ### e prodotti in copia al documento n.1 che si mostra, fatta eccezione per il solo titolo n.### sottoscritto il ### per € 22.000, sono il rinnovo dei precedenti titoli venduti dal promotore agli attori, maggiorati dell'interesse maturato al momento del rinnovo; 19. Vero che i titoli, fissati bollati, che venivano proposti dal promotore ### ai propri clienti, portavano a rendimenti e/o performance remunerative che il promotore ### giustificava affermando che erano prodotti finanziari che la propria mandante riservava a clientela selezionata, piuttosto che a dipendenti delle banca medesima; 20. Vero che il promotore ### nel proporre i fissati bollati ai clienti si faceva consegnare somme mediante contanti, assegni bancari o circolari, assumendo che le somme sarebbero state impiegate per liquidare i soggetti dismittenti i titoli offerti ai nuovi acquirenti che vi sarebbero subentrati.  21. Vero che in occasione della vendita di ciascun fissato bollato , ottenuti gli assegni ovvero il denaro contante il promotore ### ritornava i giorni seguenti dai clienti a cui consegnava la ricevuta nella forma dei fissati bollati riportanti il capitale investito, le generalità dei sottoscrittori ,il tasso di rendimento garantito e le scadenze, raccogliendo la sottoscrizione dei clienti e trattenendo per sé una copia del fissato bollato venduto e sottoscritto dal cliente; 22. Vero che il promotore nel momento di passaggio lavorativo da ### ad ### spa del mese di Aprile 2010 informava i clienti che avrebbe potuto seguirli anche presso la nuova compagine ove potevano essere trasferiti i prodotti e fondi in essere e che anche per i “fissati bollati” in loro possesso non vi sarebbero stati problemi, in quanto ### era partner anche di ### 23. vero che precedentemente la scoperta avvenuta nel mese di Dicembre 2014 della falsità dei titoli acquistati dal promotore, il nucleo familiare ### aveva messo in previsione la ristrutturazione della casa familiare di ### via ### V n.5, preventivando: la sostituzione della caldaia, come da preventivo 19.11.13 doc.20 che si mostra la teste; la sostituzione degli infissi come da preventivo 29.11.13 doc 21 che si mostra al teste; il rifacimento del tetto come da offerta del 10.3.2014 doc 22 che si mostra al teste; 24. vero che era desiderio della signora ### quello di rilevare dai genitori la casa familiare di via ### V n.5 in ### per viverci con il compagno e le loro figlie ### ed ### che sin dalla nascita hanno coabitato con i nonni materni, ### e ### 25. vero che dopo la scoperta, avvenuta nel mese di Dicembre 2014 della falsità dei titoli acquistati dal promotore, con il 2 Marzo 2015, il nucleo familiare ### poneva in vendita la propria casa di via ### V n.5, impossibilitata a fare fronte alle spese di gestione, come da mandato alla vendita 2.3.15 doc.23 che si mostra, 26. vero che alla data odierna la casa familiare di via ### V n.5 in ### è ancora offerta in vendita, con prezzo ribassato in assenza di proposte, come da doc.24 del 23.5.2018 che si mostra al teste; 27. vero che la signora ### che dalla nascita della prima figlia si era astenuta dall'esercitare attività lavorativa per dedicarsi alla cura e crescita delle bambine, ha dovuto riscattare negli anni 2017 e 2018 somme dal fondo pensione che aveva acceso presso ### nel 2010, per poter far fronte alle spese sanitarie delle figlie e per contribuire alla ristrutturazione della casa ereditata dal compagno in via ### in ### , in cui si trasferirà il nucleo familiare attoreo; 28. vero che anche il compagno della signora ### sig.### ha dovuto riscattare parte della propria pensione complementare accessa presso ### per poter far fronte alle spese sanitarie e per la ristrutturazione della futura abitazione familiare sita in ### 29. vero che i genitori odierni attori, a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore, hanno dovuto soprassedere dal far mettere l'apparecchio ai denti alla figlia più grande, che palesava una problematica di natura estetica, per destinare le risorse a favore della figlia più piccola, in quanto portatrice di problematica di natura patologica; 30. vero che gli attori a far tempo dal dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore hanno dovuto rivedere le scelte scolastiche per le proprie figlie, che sino ad allora avevano avuto la possibilità di frequentare istituti privati, nel mentre alle scuole superiori sono state iscritte presso scuole pubbliche; 31. vero che gli attori a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore hanno dovuto rinunciare a offrire alle loro due figlie la possibilità di continuare i corsi di piscina e altre attività sportive in genere; 32. vero che gli attori a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore hanno dovuto rinunciare a offrire alle loro due figlie la possibilità di partecipare a vacanze studio nel ### e le stesse vacanze annuali del nucleo familiare si sono ridotte a pochi week end nel periodo estivo trascorso ad ### ove la famiglia trascorreva almeno due settimane e villeggiando una sola settimana ad anni alterni a ### , quando precedentemente vi trascorrevano annualmente due settimane.  33. Vero che a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore le uscite conviviali familiari a cena ed al cinema, che prima erano l'abitudine della giornata di sabato, ora sono diventate l'eccezione; 34. vero che il nucleo familiare attoreo stante la precarietà economica seguita al Dicembre 2014 non ha potuto cambiare l'automobile vecchia di 12 anni e si trova ora in uso l'automobile che era di proprietà del padre del ### venuto a mancare il ###; 35. vero che gli attori , per tutelarne la salute, hanno dovuto celare la scoperta della falsità dei titoli alla madre del #### sofferente di cuore e di crisi legate all'ansia, la quale aveva dato delle somme al figlio per renderlo beneficiario di un fissato bollato tra quelli offerti dal promotore; 36. vero che il sig.### ha iniziato a lavorare con il padre come meccanico dall'età di 14 anni, e l'aver perso ogni guadagno investito nelle mani del promotore ### rende l'intera famiglia economicamente dipendente dal frutto dell'attuale lavoro del padre, privata di ogni altra risorsa; 37. vero che la consapevolezza di avere una certa disponibilità economica a garanzia del futuro della propria famiglia ha portato la signora ### a fare la scelta di vita di dedicarsi al ruolo di mamma ed alla cura delle figlie, privandosi opzioni di carriera; 38. vero che la ### a far tempo dal dicembre 2014 e quindi dalla scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore ha visto peggiorare le condizioni di salute del proprio padre , ### il quale, a sua volta investitore di ingenti somme nelle mani del promotore finanziario, ha sofferto per oltre un anno di un lungo periodo di crisi di ansia , disturbo del sonno e afflitto da sindrome depressiva ha dovuto ricorrere alle cure mediche del caso; 39. vero che la ### a far tempo dal dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore ha visto i propri genitori ### e ### a loro investitori di ingenti somme nelle mani del promotore, costretti a vendere i ricordi di una vita, compresa anche l'argenteria ereditata da numerose generazioni, i gioielli d'oro e le pietre preziose acquistate negli anni per ricordare eventi importanti. 
Si indicano a testi: su tutti i capitoli di prova: -#### V n.5; ###( genitore ### , p.o. nel processo penale , attore in altro separato giudizio) -### V n.5 ###( genitore ### , p.o. nel processo penale , attore in altro separato giudizio) Su capitoli di prova da 19 a 22: -### via ### 30, #### ( parte civile nel processo penale) Su capitoli di prova da 23 a 39 -### via ### 29, ### ( ###) - ### via ### 5, ### (amico famiglia ### ) - ### via ### 1, ### (amica ### -### formale del convenuto ### si chiede sui capitoli da 1 a 22- Per parte convenuta ### - in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dagli attori per l'inutile decorso del termine previsto ex lege come meglio specificato in atti e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte; - nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimità passiva di ### per i motivi meglio esplicati in atti e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte; - in via principale, respingere ogni domanda svolta nei confronti di ### perché infondata in fatto e in diritto come meglio specificata in atti, e per l'effetto dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata ad ### per i fatti di causa e, quindi, che ### nulla deve ad alcun titolo a parte attrice; - in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.  ### nel verificarsi del danno dedotto in giudizio e condannarlo di conseguenza; - in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate nei confronti di ### accertare e dichiarare che nella fattispecie dedotta in giudizio parte attrice ha mantenuto una condotta gravemente colposa, concorrendo così alla determinazione dei pretesi danni de quibus e, per l'effetto, ridurre ex art. 1227 c.c. la condanna al risarcimento dei danni richiesti da parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione del suo concorso colposo; - ancora in via subordinata, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate nei confronti di ### ridurre l'importo della condanna al risarcimento richiesti da parte attrice, nella misura di ### 17.631,00, pari cioè all'importo che gli attori hanno dichiarato di aver ricevuto dal sig. ### negli anni 2013 e 2014 a titolo di interessi e cedole.  - In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie di parte attrice per i motivi esposti in atti, con la precisazione che la ### non si oppone all'interrogatorio formale di ### se ritenuto ammettere la prova testimoniale su seguente capitolo: “### che lei ha reso le dichiarazioni di cui al documento 16 di parte ### pp. 19-41 che mi viene mostrato”, indicandosi a tal fine il dott. ### - Con vittoria di spese e competenze come per legge. 
Per parte convenuta ### - in via principale, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la infondatezza delle pretese di cui all'atto di citazione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi formulate per le ragioni di fatto e di diritto meglio rassegnate in narrativa, tra le quali il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione; - in via subordinata,
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. ### nel verificarsi del preteso danno dedotto in giudizio tra l'altro, anche in considerazione del fatto che, nel caso in esame, non opera la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 58/1998 e degli artt.  2049 Cod. Civ. e condannarlo di conseguenza; 
 - in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudice volesse accertare la fondatezza delle tesi “ex adverso” dedotte, ridurre l'importo eventualmente da restituire e/o il risarcimento eventualmente dovuto ai ###ri ### ed ### escludendo sia i danni che gli stessi avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 co. 2 cod. proc. civ. e comunque in rapporto alla gravità della loro colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate ex art. 1227 co. 1 cod. proc. civ. sia i danni riferiti al periodo successivo al recesso dal contratto di agenzia con ### comunicato dal #### in data 8 aprile 2010. 
Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per DM 55/2014 e successivi aggiornamenti.   ### atto di citazione ritualmente notificato ### ed ### convenivano in giudizio ### la ### S.G.R. s.p.a. e la ### s.p.a., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni discesi da operazioni di investimento mobiliare. 
Gli attori in particolare esponevano: - che dal 1990 ### operava quale consulente finanziario del padre dell'attrice, ### - che, agendo il ### quale consulente finanziario di ### nel 1999 anche l'attrice cominciava a investire tramite tale intermediario finanziario; - che, in particolare, nel 2001 gli attori, in occasione della nascita della prima figlia, ricevevano una donazione di lire 55 milioni da una nonna del ### - che in tale occasione, volendo gli attori dare corso a investimenti in fondi ### venivano invece convinti dal ### a investire tale somma in obbligazioni denominate “Eurobond” a cedola garantita, a suo dire emesse da ### gruppo ### la quale sarebbe stata una banca controllata da ### - che, infatti, anche il padre dell'attrice aveva già effettuato tale investimento tramite il ### il quale assicurava come i titoli avrebbe assicurato tassi di rendimento del 11%; - che il ### riferiva che la ricevuta degli investimenti sarebbe stata resa sotto forma di fissato bollato; - che tra il 2001 e il 2009 gli attori effettuavano numerosi ulteriori investimenti in tali obbligazioni “Eurobond”, versando il corrispettivo dei titoli direttamente al ### tramite assegni bancari lasciati in bianco nel nome del beneficiario o con versamenti in contanti; - che, infatti, il ### spiegava agli attori che si trattava di obbligazioni già nel portafoglio di altri investitori e che, pertanto, l'investimento sarebbe stato effettuato acquistando le obbligazioni direttamente da clienti che intendevano liquidare i propri investimenti; - che il ### qualche giorno dopo consegnava agli attori i fissati bollati relativi ai certificati obbligazionari ### di attestazione di avvenuta sottoscrizione di ### a cedola garantita per gli importi investiti; - che nel 2010 il ### comunicava agli attori la sua intenzione di interrompere il suo rapporto professionale con la ### in quanto per lui non sufficientemente appagante e di passare a operare come promotore finanziario di ### - che gli attori, quindi, venivano convinti a far transitare i propri investimenti presso ### in modo da poter essere ancora seguiti dal ### divenuto negli anni una persona di strettissima fiducia e amicizia con tutti i componenti della famiglia ### - che nel settembre 2012 gli attori ricevevano da ### un riepilogo degli investimenti in essere, dal quale non emergevano le obbligazioni ### - che gli attori contattavano il ### il quale li rassicurava, spiegando come ciò fosse dovuto a un errore nell'indicazione della residenza del ### tale da avere comportato che parte delle comunicazioni non fosse giunta a destinazione; - che, infatti, nei giorni successivi il ### esibiva loro il nuovo prospetto degli investimenti completo delle obbligazioni in parola; - che nel dicembre 2014 ### comunicava agli attori come il ### avesse cessato di operare come promotore finanziario della convenuta; - che, esaminata la documentazione a tal fine inviata da ### gli attori constatavano come non risultasse traccia alcuna dell'investimento obbligazionario di cui sopra; - che il ### sentito avanti la ### riconosceva di avere distratto somme dalla clientela da lui seguita, proponendo investimenti in realtà inesistenti e indicando il numero di clienti in tal modo truffati, diversi dei quali non risultavano neppure registrati come clienti ### - che in tale elenco risultavano ricompresi gli attori, con indicato l'importo dei relativi investimenti inesistenti; - che ### e ### erano solidalmente responsabili con il proprio promotore per il danno procurato da quest'ultimo, danno rappresentato dal capitale investito, dal rendimento promesso e non conseguito, oltre che dal danno morale derivante da reato. 
Si costituiva ritualmente in giudizio ### s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come gli attori non avessero provato né di avere consegnato al ### il denaro in contanti, né il rapporto di occasionalità necessaria intercorrente tra la consegna di tali somme e l'attività di promotore finanziario per conto della convenuta esercitata dal ### Si costituiva altresì ### S.G.R. s.p.a., in via preliminare eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato come tutti gli investimenti sarebbero stati effettuati quando il ### non era ancora un proprio promotore finanziario. 
Nessuno, invece, si costituiva per ### il quale, pertanto veniva dichiarato contumace. 
Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice rinviava all'udienza del 10.12.2019 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera delle parti costituite.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica e solo nei confronti del convenuto ### Responsabilità di ### Nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla responsabilità del ### per il danno da questi cagionato agli attori. 
A fronte, infatti, della ricostruzione dei fatti resa con l'atto di citazione e, quindi, delle modalità con le quali il convenuto aveva posto in essere la truffa ai danni degli investitori, risulta come il ### una volta scoperto il suo modus operandi, avesse consegnato ad ### un elenco dei suoi clienti, alcuni dei quali addirittura totalmente sconosciuti all'intermediario finanziario, che erano stati coinvolti nell'acquisto delle obbligazioni ### con indicato per ciascuno di essi l'ammontare delle somme consegnate per tali investimenti in realtà inesistenti. 
Tale elenco è stato poi trasmesso da ### alla ### con la denuncia dell'operato truffaldino posto in essere dal promotore e da questa poi allegato al provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione del ### dall'albo dei promotori finanziari. 
Tale prospetto assume una valenza confessoria da parte del ### sia in ordine al proprio operato, ossia l'offerta di investimenti in titoli obbligazionari inesistenti, sia in relazione agli importi da lui incassati da ciascun cliente perpetrando la truffa in esame. 
Il dato confessorio non solo non ha trovato smentita alcuna nelle ulteriori risultanze istruttorie acquisite in corso di causa, ma ha trovato definitivo completamento nelle dichiarazioni rese dallo stesso ### in qualità di imputato nel processo penale celebratosi nei suoi confronti proprio per i fatti oggetto del presente processo, avendo il promotore finanziario pienamente riconosciuto e confermato la ricostruzione dei fatti così come riportati nell'atto di citazione. 
I verbali delle deposizioni testimoniali e dell'esame dell'imputato in sede penale, prodotte dalla difesa attorea, sono stati richiamati da tutte le parti costituite, le quali hanno fatto riferimento alle dichiarazioni ivi riportate, attribuendo a tutti gli effetti piena utilizzabilità e rilevanza anche nel presente giudizio alle prove così acquisite in altro procedimento. 
A completamento di quanto sopra, il ### sebbene regolarmente citato per rendere l'interrogatorio formale, non ha ritenuto di presentarsi per tale incombente, rafforzando una volta di più la ricostruzione dei fatti resa da parte attrice. 
Le ragioni sopra esposte, pertanto, portano a riconoscere in capo al ### la responsabilità per i danni cagionati, con l'effetto che il convenuto va condannato a risarcire gli attori del nocumento procurato, corrispondente al capitale sottratto, pari a complessivi euro 157.905,00, oltre interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo, così come da domanda. 
Detto importo va ridotto delle somme che attori attestano avere ricevuto a titolo di cedole, ossia euro 15.262,00, considerato come, sebbene tali somme risultino essere state versate tramite assegni emessi da soggetti terzi, gli stessi attori riconoscono e attribuiscano tali versamenti all'operato del ### Parte attrice ha chiesto anche la condanna al risarcimento del danno da lucro cessante, individuato nel prospettato rendimento offerto dalle fantomatiche obbligazioni oggetto dell'investimento. 
Orbene, nessun dubbio può essere sollevato sulla volontà di destinare il capitale a una finalità di investimento mobiliare, risultando la circostanza comprovata dagli stessi presupposti di fatto della presente controversa; non altrettanto può dirsi con riferimento alla quantificazione di tale posta di danno risarcibile, tenendo conto che l'inesistenza stessa delle obbligazioni fa venir meno qualsiasi concretezza di aggancio del danno al teorizzato rendimento di uno strumento finanziario di pura fantasia. 
Prive di rilievo, infine, sono le argomentazioni e la documentazione a loro sostegno proposte dalla difesa attorea al fine di rendere conto di un danno patrimoniale ulteriore, costituito dalla necessità di mettere in vendita la casa di famiglia, al fine di far fronte alle perdite patrimoniali provocate dall'operato illecito del ### A tal riguardo, infatti, è sufficiente osservare come l'immobile posto in vendita risulti intestato ai genitori della ### ossia a soggetti differenti dagli attori, oltretutto persone a loro volta danneggiate dall'operato del ### e parti di autonomo giudizio risarcitorio proposto nei confronti di questi. 
In difetto, inoltre, di qualsiasi elemento, anche meramente indiziario, posto a sostegno della pretesa, va respinta l'ulteriore domanda risarcitoria, riferita a un non meglio inquadrato “danno morale” conseguente a reato, non avendo parte attrice neppure allegato di avere sopportato un particolare patimento psichico per effetto dei fatti oggetto di causa. 
Responsabilità di ### Parte attrice ha, quindi, invocato l'art. 31, comma 3 del ### al fine di estendere in via solidale la responsabilità del promotore finanziario all'intermediario finanziario e, quindi, in primo luogo ad ### La norma citata, quale fattispecie speciale dettata in materia di investimenti in strumenti finanziari, prevede che “il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. 
La giurisprudenza in proposito è assolutamente costante nel ricordare come l'intermediario finanziario risponda dei danni causati al cliente dal proprio promotore finanziario “in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli. Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli” (Cass., 25.1.2011, n. 1741). 
Tali principi impongono di circoscrivere la responsabilità solidale dell'intermediario finanziario solo alle condotte illecite poste in essere dal promotore in costanza del rapporto di preposizione, non potendo il primo rispondere degli illeciti del secondo, da questi compiuti in periodo antecedente o successivo al rapporto di occasionalità necessaria intercorrente tra la condotta del promotore e le incombenze affidategli. 
La norma in esame, infatti, all'evidenza manifesta una ratio di allocazione dei rischi sottesi all'esercizio dell'attività di promozione finanziaria secondo una prospettiva di analisi economica del diritto, per cui i danni provocati da condotte illecite poste in essere dal promotore di cui si serve l'intermediario finanziario debbano ricadere, oltre che sul soggetto direttamente responsabile, anche su colui che ne tragga un vantaggio economico e giuridico dalla sua attività e che, quindi, accetta i rischi derivanti dalla scelta di avvalersi del suo operato per perseguire la propria finalità imprenditoriale. 
Se così è, quindi, tornando al caso di specie, deve osservarsi come tutti gli investimenti effettuati dagli attori nei titoli obbligazionari ### inesistenti risalgano all'arco temporale intercorrente tra gli anni 2001 e 2009, ossia a quando il ### operava quale promotore finanziario per conto di ### Successivamente al 2010, ossia da quando il ### ha cominciato a operare quale promotore finanziario di ### gli attori non hanno più fatto versamenti finalizzati all'acquisto o al subentro nelle obbligazioni inesistenti di cui sopra, essendosi a loro dire limitati a rinnovare alle scadenze gli investimenti già in essere e/o a imputare agli stessi le cedole che nel frattempo sarebbero dovute maturare. 
Considerato, peraltro, come i titoli fossero inesistenti e che, pertanto, di nessuna scadenza del prestito obbligazionario si possa parlare, né tanto meno di alcun accredito di cedole, a loro volta ovviamente inesistenti, ne consegue che l'unico momento reale rilevante non possa che essere individuato e ricondotto all'erogazione delle somme da parte degli attori, ossia a una fase in cui non è prospettabile alcuna responsabilità solidale di ### non essendo questa all'epoca preponente del promotore finanziario truffatore. 
Ne consegue che per le ragioni sopra esposte debba escludersi la possibilità di estendere ex art. 31 TUF la responsabilità del ### all'intermediario ### Responsabilità di ### Parte attrice, nel prospettare la responsabilità solidale dell'intermediario finanziario per l'operato del proprio promotore, ha convenuto in giudizio, accanto ad ### anche ### ossia l'intermediario per il quale operava il ### all'epoca degli investimenti nei titoli obbligazionari inesistenti. 
Orbene, la convenuta non ha contestato la condotta illecita posta in essere dal ### così come denunciata dagli attori, ma ha, viceversa, evidenziato come parte attrice non avesse fornito una prova idonea del nesso di occasionalità necessaria sussistente tra la truffa perpetrata dal ### e il suo ruolo di promotore finanziario di ### In particolare, enfatizzando la circostanza che le fantomatiche obbligazioni ### a detta degli stessi attori sarebbero state presentate dal promotore come emesse da ### del gruppo UBI ### qualificata quale banca controllata da ### la convenuta ha obiettato come non fosse emerso alcun collegamento, neppure sul piano meramente agevolatore, tra la condotta illecita in esame e il ruolo rivestito dal ### per conto di ### La difesa da ultimo esposta deve trovare condivisione. 
Gli attori, infatti, nel ricostruire la vicenda hanno sostenuto nel proprio atto introduttivo come il ### seguisse la famiglia quale consulente finanziario da parecchi anni, grazie alla amicizia stretta che aveva allacciato con il padre della ### tramite questi, quindi, non solo aveva prestato la propria attività professionale nell'interesse dei genitori e di altri parenti, ma anche aveva seguito amici stretti di ### divenendo nel tempo un amico di famiglia molto intimo, al punto da presenziare e partecipare alle cerimonie più strettamente familiari, quali feste di battesimo dei figli degli attori, piuttosto che altre ricorrenze. 
Gli attori hanno quindi prodotto i ### obbligazionari consegnati loro dal ### certificati intestati a ### del gruppo ### sostenendo il collegamento con ### per il solo fatto che in quel periodo il ### operasse come promotore finanziario di tale intermediario e che questi avrebbe detto che ### era controllata da ### Un collegamento diretto fra le proposte di investimento nelle fantomatiche obbligazioni ### e ### è stato, quindi, delineato facendo riferimento alla circostanza che all'epoca il ### operasse come promotore finanziario della convenuta e al fatto che prima di tali investimenti il convenuto aveva loro sottoposto altri investimenti presso ### Sennonchè va in primo luogo osservata la abnormità e inverosimiglianza della prospettazione di “### del gruppo ### quale banca controllata da ### considerato da un lato come i rapporti interni tra istituti di credito rientranti nel medesimo grande gruppo bancario non solo siano noti o comunque facilmente verificabili, ma vengano sempre esplicitati in tutta la documentazione ufficiale, mentre negli inventati ### obbligazionari non venga manifestato alcun riferimento o richiamo alla asserita controllante di ### del gruppo ### In secondo luogo va osservato come dalle dichiarazioni testimioniali rese nel procedimento penale, i cui verbali sono stati prodotto nel presente giudizio dalla stessa difesa attorea, emerge in modo inequivoco come il prodotto finanziario inesistente proposto dal ### non avesse alcun collegamento o riferimento con la ### Significativo è, in primo luogo, il fatto che la stessa ### abbia dichiarato come per lei importasse solo la persona del ### e che ai suoi occhi era lui l'intermediario finanziario e non la banca; l'attrice ha dichiarato, altresì, come da iniziali investimenti in prodotti ufficiali, piano piano gli attori e i loro familiari fossero “scivolati” su un piano di rapporti con il ### “riservato”, ossia prodotti non destinati agli investitori, ma solo a una cerchia ristretta degli stessi, prodotto che assicuravano rendimenti di gran lunga superiori a quelli di mercato e che, non essendo posti sul mercato, non potevano essere semplicemente acquistati, ma era necessario subentrare a precedenti investitori ammessi a tale cerchia ristretta, qualora questi decidessero di disinvestire. 
In sostanza, la stessa attrice ha riconosciuto come fossero pienamente consapevoli che le obbligazioni in questione non fossero strumenti finanziari negoziati con ### ma fossero uno strumento non ufficiale, non regolarmente sul mercato e riservato solo a una cerchia di investitori, per la cui ammissione era necessario avvalersi dell'intervento del ### Ciò, del resto, è coerente e spiega come sia stato possibile che gli attori, quando nel 2012 avevano ricevuto un resoconto dei propri investimenti da parte di ### il quale ovviamente non comprendeva le obbligazioni ### non si fossero allarmati più di tanto, limitandosi a parlarne con il ### Per quanto possa essere sconfinata, infatti, la fiducia nel proprio promotore/amico, appare quanto meno difficile da ipotizzare che nessun allarme sorga dalle comunicazioni ufficiali dell'intermediario, non ricomprendenti parte degli investimenti, tanto da non contattare mai chicchessia all'interno della banca; tale condotta, al contrario, risulta comprensibile e coerente se si tiene conto di quanto dichiarato dalla ### in sede ###ancora maggior chiarezza precisato dallo stesso ### nell'esame dibattimentale, ossia la consapevolezza che i titoli obbligazionari ### non rientrassero negli strumenti finanziari regolari negoziati con l'intermediario, ma erano un investimento riservato a conoscenti del ### Solo in tale chiave, del resto, si spiega ancora come gli attori non avessero avuto ragione di insospettirsi per le particolari modalità di gestione “economica” dell'investimento: se, infatti, la necessità di effettuare i versamenti tramite assegni intestati a terzi, piuttosto che con versamenti in contanti, poteva apparentemente trovare giustificazione con la necessità di subentrare ad altri investitori in possesso delle fantomatiche obbligazioni, ben più difficile risulta spiegare come possa non avere suscitato sospetti il fatto che le cedole delle obbligazioni fossero corrisposte tramite assegni emessi da persone sconosciute o, addirittura, dalla zia della ### Tale anomalia, infatti, può essere ricondotta alla comprensione del rapporto se solo si riconosca come gli investitori fossero consapevoli che lo strumento finanziario prescelto non fosse ufficiale, ma operasse su un mercato riservato, sostanzialmente gestito dal ### senza alcun riferimento all'intermediario finanziario ufficiale presso cui questi operava. 
Ciò, infine, trova ulteriore implicita conferma in quanto emerge dal provvedimento sanzionatorio della ### con il quale è stata disposta la radiazione del ### dall'albo dei promotori finanziari, ossia che questi aveva ricostruito e consegnato ad ### un elenco dei clienti truffati e che di 46 nominativi riportati, solo 24 risultavano essere clienti dell'intermediario convenuto. 
Tale ultima circostanza indebolisce ulteriormente la possibilità di ricostruire un legame, in chiave di nesso di occasionalità necessaria, per il solo fatto che all'epoca ### operasse come promotore di ### prima e poi di ### in quanto, come si è detto, la truffa è stata perpetrata anche nei confronti di soggetti rimasti totalmente estranei all'intermediario; la possibilità, quindi, che la truffa possa per lo meno in alcuni casi essere stata attuata senza alcun richiamo o riferimento all'attività per conto di ### indebolisce il collegamento logico, già di per sé non soddisfacente, tra la sussistenza del rapporto professionale e un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del promotore e l'attività dell'intermediario. 
Tali considerazioni, congiuntamente considerate, portano quindi a ritenere che gli attori avessero effettuato l'investimento, in quanto loro proposto dal ### persona di indiscussa fiducia e non in quanto il ### operasse quale promotore finanziario di ### In difetto, pertanto, di prova in ordine a tale presupposto, viene meno la possibilità di estendere in via solidale la responsabilità del ### a ### per il solo fatto che all'epoca dei fatti il primo operasse come promotore finanziario della seconda, non emergendo alcun richiamo alla preponente con riferimento agli investimenti nelle inesistenti obbligazioni. 
Per le ragioni esposte, pertanto, deve ritenersi che non possa considerarsi raggiunta una prova sufficiente per poter prospettare il nesso di occasionalità necessaria, presupposto per l'estensione in via solidale della responsabilità del promotore all'intermediario preponente.  #### della domanda attorea nei confronti del ### comporta la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.258,95, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 553,95 per rimborso spese ed euro 1.005,00 per spese generali. 
Gli attori vanno, invece, condannati a rifondere in via tra di loro solidale le spese di lite nei confronti di ### e di ### liquidate per ciascuna di esse in complessivi euro 7.705,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali. 
Visto l'art. 8 del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come le parti convenute ### e ### non risultino avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), va pronunciata nei confronti di ciascuna di esse condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 518,00, pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa: - in accoglimento della domanda proposta da ### e di ### nei confronti di ### condanna quest'ultimo a risarcire gli attori del danno cagionato, liquidato in euro 142.643,00, oltre interessi secondo il tasso legale dalla presente sentenza al saldo; - rigetta la domanda attorea nei confronti di ### S.G.R. s.p.a. e di ### s.p.a.; - condanna ### a rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.258,95, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 553,95 per rimborso spese ed euro 1.005,00 per spese generali; - condanna gli attori a rifondere in via tra di loro solidale le spese di lite nei confronti di ### S.G.R. s.p.a. e di ### s.p.a., liquidate per ciascuna di esse in complessivi euro 7.705,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali; - condanna ex art. 8 del D.L.vo 28/2010 le parti convenute ### e ### s.p.a.  al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 518,00, pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 
Così deciso in ### il 13 marzo 2020 

Il giudice
### n. 17002/2018


causa n. 17002/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Algozzini Giuseppa, Ferrari Francesco Matteo

M
1

Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 2283/2022 del 29-06-2022

... si mostrano al teste l'acquisto del fissato bollato covered warrent del 19.10.2001 per € 28.405,13( d.4.2.) pari alle vecchie lire 55.000.000 avveniva mediante la consegna al promotore ### di n.4 assegni bancari per complessivi 55 milioni di lire: n.5216604 il ### di lire 16.000.000; il 5216601 il ### di lire 13.000.00; il 5216603 il ### di lire 13.000.00 e il n.5216602 del 22.10.2011 di lire 13.000.00 emessi da ### e consegnati in bianco al promotore ( doc.da 4.2.1 a 4.2.7); 8. vero che come da documento 4.3. che si mostra al teste il fissato bollato covered warrant del 4.11.2002 per € 25.000 (d.4.3)venne pagato al promotore ### con assegno circolare BNL 24.10.2002 intestato a ### per il pari importo di € 25.000(d.4.3.1). pag. 4/33 9. vero che come da documento 4.4. il fissato bollato covered warrant del 31.3.03 per € 12.500 veniva pagato al promotore consegnando lui denaro contante. 10. Vero che come da documento 4.5 per procedere all'acquisto del fissato bollato covered warrant del 1.3.04 per € 25.000 (doc.4.5) il ### indicava al sig.### di versare sul conto corrente della suocera ### la somma di € 25.000, in tre distinte disposizioni da € 10.000, 10.000 e 5.000, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Milano Prima Sezione Civile La Corte d'Appello di Milano, ###, in persona dei magistrati: ### Raineri              Presidente   ### Aragno    ### relatore        ### Milone         Consigliere  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra ### (C.F. ###) ed ### (C.F.  ###), assistiti e difesi per procura in atti da Avv. ##### 37 MILANO e da avv. ### (###) ### 37 MILANO appellante contro ###' #### S.P.A. O #### (C.F. ###), assistito e difeso dall'Avv. ### appellato e contro ### (C.F. ###), assistita e difesa per procura in atti dall' Avv. #### 116 ROMA pag. 2/33 appellata e contro ### appellata contumace ### parte appellante “ ### l'###ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così #### 1) ### l'###ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni diversa istanza e/o difesa, in accoglimento dell'appello parziale proposto, per tutti i motivi esposti in narrativa riformare parzialmente la sentenza n. 2278/2020 emessa dal Tribunale di Milano nella parte e capo in cui il Giudice ha rigettato la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale da reato; e nel capo in cui ha rigettato l' accertamento della responsabilità solidale degli intermediari convenuti e la relativa domanda di condanna solidale con il promotore al risarcimento del danno ed alle spese di lite e per l'effetto: - condannare gli appellati in solido al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori come quantificato nella sentenza di primo grado; - condannare gli appellati in solido al risarcimento del danno non patrimoniale, da reato, che si propone di liquidare in € 50.000 a favore di ciascun attore, o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa dal ### 2) Condannare le parti appellate alla refusione delle spese e dei compensi di ambo i gradi di giudizio, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge”.  3)condannare le appellate ### spa e ### spa alla restituzione della somma di € 8013,20 incassata ciascuna in forza della condanna alle spese di primo grado e della provvisoria esecutorietà della sentenza oggi impugnata, oltre interessi dall'incasso alla restituzione.  ### quei capitoli di prova articolati in memoria istruttoria e non ammessi dal Tribunale, che di seguito si riportano letteralmente per interrogatorio formale del convenuto ### e per prova testi indicati in calce.  ###: 1. vero che con l'anno 1990 iniziano i primi investimenti del padre della signora #### in ### (ora ### con il promotore finanziario, Sig.Cassinotti e il suo collaboratore ### Florio, quasi subito sostituiti dal promotore ### data l'età pensionabile del suddetto Cassinotti.  pag. 3/33 2. vero che il #### appena divenuto consulente per conto di ### si è da subito mostrato capace nel suo lavoro, dando consigli mirati a far crescere gli investimenti e acquisendo in breve tempo non solo la fiducia lavorativa ma anche personale del sig.### al punto che il rapporto di lavoro si estendeva anche ai familiari, quali la sorella ### e successivamente agli odierni attori, la figlia ### ed al compagna ### 3. vero che nell'anno 1992 si abbatteva il gravissimo lutto sulla famiglia ### , per la perdita del fratello di #### di anni 17, avvenuta nel mese di Maggio a causa di un tragico incidente stradale e da quel momento il rapporto della famiglia con ### si intensificava, osservando i signori ### come la vicinanza nella disgrazia mostrata dal promotore fosse stata totale; 4. vero che con la fine degli anni novanta, l'attrice signora ### iniziava ad investire i primi risparmi con ### sempre tramite il coordinamento del promotore assegnato da banca ### alla famiglia #### investimenti che si vedono indicati nel prospetto portafoglio cliente, che si mostra al documento 12 e 13; 5. vero che con l'anno 2001 gli odierni attori diventarono genitori e ricevettero un cospicuo assegno di 55 milioni di vecchie lire, dalla nonna di ### per la nascita della prima pronipote ed i genitori si determinarono ad investire la somma in fondi di ### come avevamo fatto in precedenza, ma il promotore ### suggeriva ai clienti, dati gli alti rendimenti e la sicurezza del capitale, di investire in fissati bollati covered warrant di ### una banca controllata da ### come aveva iniziato a fare il padre dell'attrice, ### 6. vero che gli attori, con l'intento di creare un piccolo patrimonio per il futuro della figlia, si determinarono ad aderire alla proposta del promotore ed acquistarono il loro primo fissato bollato che venne sottoscritto il ### per € 28.405,13( vecchie lire 55.000 milioni); 7. vero che come da documenti 4.2 e 4.2.1-4.2.7 che si mostrano al teste l'acquisto del fissato bollato covered warrent del 19.10.2001 per € 28.405,13( d.4.2.) pari alle vecchie lire 55.000.000 avveniva mediante la consegna al promotore ### di n.4 assegni bancari per complessivi 55 milioni di lire: n.5216604 il ### di lire 16.000.000; il 5216601 il ### di lire 13.000.00; il 5216603 il ### di lire 13.000.00 e il n.5216602 del 22.10.2011 di lire 13.000.00 emessi da ### e consegnati in bianco al promotore ( doc.da 4.2.1 a 4.2.7); 8. vero che come da documento 4.3. che si mostra al teste il fissato bollato covered warrant del 4.11.2002 per € 25.000 (d.4.3)venne pagato al promotore ### con assegno circolare BNL 24.10.2002 intestato a ### per il pari importo di € 25.000(d.4.3.1).  pag. 4/33 9. vero che come da documento 4.4. il fissato bollato covered warrant del 31.3.03 per € 12.500 veniva pagato al promotore consegnando lui denaro contante.  10. Vero che come da documento 4.5 per procedere all'acquisto del fissato bollato covered warrant del 1.3.04 per € 25.000 (doc.4.5) il ### indicava al sig.### di versare sul conto corrente della suocera ### la somma di € 25.000, in tre distinte disposizioni da € 10.000, 10.000 e 5.000, versamenti che si osservano dall' e/c ###d.4.5.1); per quindi il promotore, farsi consegnare dalla ### 3 assegni degli anzidetti importi con beneficiario che sarebbe poi stato indicato dal promotore medesimo ; 11. vero che Il documento 4.6. attiene l'acquisto del fissato bollato 1.3.2004 per € 15.000che venne acquistato dal sig.### grazie a titoli lasciati in bianco dalla madre, sig.ra ### 12. vero che come da documento 4.7. il fissato bollato 15.3.05 per €10.000 veniva acquistato dagli attori consegnando al promotore denaro contante per € 10.000.  13. vero che il documento 4.8 attiene l'acquisto del fissato bollato 31.10.06 per € 20.000 veniva acquistato dagli attori consegnando al promotore denaro contante per € 20.000; 14. vero l'acquisto del fissato bollato 1.7.2009 n per € 22.000 n.### ( ved doc.1.1.o 4.9) avvenne mediante consegna al promotore di assegno bancario per € 11.861 (4.9.1.)lasciato in bianco con nominativo del beneficiario -tale ### (4.9.2)poi apposto dal promotore medesimo, oltre alla dazione nelle mani del promotore di € 10.139 in denaro contante; 15. vero che come da documento 4.10 che si mostra al teste nell'anno 2013 il promotore ### consegnava agli attori il prospetto di “ riordino” dei n.5 titoli sottoscritti nell'anno 2008, riordino che il promotore aveva fatto accettare ai clienti a cui consegnava i nuovi 5 fissati bollati, comprensivi del capitale e degli interessi pattuiti nel 2008, poi oggetto di sequestro presso la ### della Repubblica prodotti sub doc.1 che si mostra ed aventi i numeri isin : ### del 15.12.13 € 38.518,00; nr ### del 15.12.13 € 38.518,00;nr ### del 15.12.13 € 38.518,00; nr ### del 15.12.13 € 38.518,00; nr ### del 1.7.14 € 6.875,00.  16. vero che nel corso dell'aprile anno 2010 il promotore ### comunicava ai signori ### che il suo rapporto con ### non lo soddisfaceva più e che si apprestava ad accettare proposta da ad altra società, ### spa, e chiedeva al nucleo familiare dei signori ### se fossero stati interessati anche loro al passaggio dei loro investimenti nella nuova società, onde poterli continuare a seguire, e tutto il nucleo familiare decideva di seguire il promotore , procedendo , alla chiusura di quanto era investito in ### per passarlo ad ### sotto la supervisione del promotore , che scriveva per conto dei clienti le lettere di dismissione da rimettere in ### pag. 5/33 17. vero che a fronte della dazione di complessiva somma capitale nelle mani del promotore ### dall'anno 2001 al 2009, per l'acquisto dei fissati bollati e pari ad € 157.905; il complessivo percepito dagli attori ( negli anni 2013 e 2014)a titolo di pagamento interessi/ cedole monta ad € 17.631 , come da documento 4.10.1 e 4.10.2 18. Vero che i n.10 titoli contraffatti venduti agli attori oggetto di sequestro presso la ### della Repubblica di ### e prodotti in copia al documento n.1 che si mostra, fatta eccezione per il solo titolo n.### sottoscritto il ### per € 22.000, sono il rinnovo dei precedenti titoli venduti dal promotore agli attori, maggiorati dell'interesse maturato al momento del rinnovo; 19. Vero che i titoli, fissati bollati, che venivano proposti dal promotore ### ai propri clienti, portavano a rendimenti e/o performance remunerative che il promotore ### giustificava affermando che erano prodotti finanziari che la propria mandante riservava a clientela selezionata, piuttosto che a dipendenti delle banca medesima; 20. Vero che il promotore ### nel proporre i fissati bollati ai clienti si faceva consegnare somme mediante contanti, assegni bancari o circolari, assumendo che le somme sarebbero state impiegate per liquidare i soggetti dismittenti i titoli offerti ai nuovi acquirenti che vi sarebbero subentrati.  21. Vero che in occasione della vendita di ciascun fissato bollato , ottenuti gli assegni ovvero il denaro contante il promotore ### ritornava i giorni seguenti dai clienti a cui consegnava la ricevuta nella forma dei fissati bollati riportanti il capitale investito, le generalità dei sottoscrittori ,il tasso di rendimento garantito e le scadenze, raccogliendo la sottoscrizione dei clienti e trattenendo per sé una copia del fissato bollato venduto e sottoscritto dal cliente; 22. Vero che il promotore nel momento di passaggio lavorativo da ### ad ### spa del mese di Aprile 2010 informava i clienti che avrebbe potuto seguirli anche presso la nuova compagine ove potevano essere trasferiti i prodotti e fondi in essere e che anche per i “fissati bollati” in loro possesso non vi sarebbero stati problemi, in quanto ### era partner anche di ### 23. vero che precedentemente la scoperta avvenuta nel mese di Dicembre 2014 della falsità dei titoli acquistati dal promotore, il nucleo familiare ### aveva messo in previsione la ristrutturazione della casa familiare di ### via ### V n.5, preventivando: la sostituzione della caldaia, come da preventivo 19.11.13 doc.20 che si mostra la teste; la sostituzione degli infissi come da preventivo 29.11.13 doc 21 che si mostra al teste; il rifacimento del tetto come da offerta del 10.3.2014 doc 22 che si mostra al teste; 24. vero che era desiderio della signora ### quello di rilevare dai genitori la casa familiare di via ### V n.5 in ### per viverci pag. 6/33 con il compagno e le loro figlie ### ed ### che sin dalla nascita hanno coabitato con i nonni materni, ### e ### 25. vero che dopo la scoperta, avvenuta nel mese di Dicembre 2014 della falsità dei titoli acquistati dal promotore, con il 2 Marzo 2015, il nucleo familiare ### poneva in vendita la propria casa di via ### V n.5, impossibilitata a fare fronte alle spese di gestione, come da mandato alla vendita 2.3.15 doc.23 che si mostra, 26. vero che alla data odierna la casa familiare di via ### V n.5 in ### è ancora offerta in vendita, con prezzo ribassato in assenza di proposte, come da doc.24 del 23.5.2018 che si mostra al teste; 27. vero che la signora ### che dalla nascita della prima figlia si era astenuta dall'esercitare attività lavorativa per dedicarsi alla cura e crescita delle bambine, ha dovuto riscattare negli anni 2017 e 2018 somme dal fondo pensione che aveva acceso presso ### nel 2010, per poter far fronte alle spese sanitarie delle figlie e per contribuire alla ristrutturazione della casa ereditata dal compagno in via ### in ### , in cui si trasferirà il nucleo familiare attoreo; 28. vero che anche il compagno della signora ### sig.### ha dovuto riscattare parte della propria pensione complementare accessa presso ### per poter far fronte alle spese sanitarie e per la ristrutturazione della futura abitazione familiare sita in ### 29. vero che i genitori odierni attori, a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore, hanno dovuto soprassedere dal far mettere l'apparecchio ai denti alla figlia più grande, che palesava una problematica di natura estetica, per destinare le risorse a favore della figlia più piccola, in quanto portatrice di problematica di natura patologica; 30. vero che gli attori a far tempo dal dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore hanno dovuto rivedere le scelte scolastiche per le proprie figlie, che sino ad allora avevano avuto la possibilità di frequentare istituti privati, nel mentre alle scuole superiori sono state iscritte presso scuole pubbliche; 31. vero che gli attori a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore hanno dovuto rinunciare a offrire alle loro due figlie la possibilità di continuare i corsi di piscina e altre attività sportive in genere; 32. vero che gli attori a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore hanno dovuto rinunciare a offrire alle loro due figlie la possibilità di partecipare a vacanze studio nel ### e le stesse vacanze annuali del nucleo familiare si sono ridotte a pochi week end nel periodo estivo trascorso ad ### ove la famiglia trascorreva almeno due pag. 7/33 settimane e villeggiando una sola settimana ad anni alterni a ### , quando precedentemente vi trascorrevano annualmente due settimane.  33. Vero che a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore le uscite conviviali familiari a cena ed al cinema, che prima erano l'abitudine della giornata di sabato, ora sono diventate l'eccezione; 34. vero che il nucleo familiare attoreo stante la precarietà economica seguita al Dicembre 2014 non ha potuto cambiare l'automobile vecchia di 12 anni e si trova ora in uso l'automobile che era di proprietà del padre del ### venuto a mancare il ###; 35. vero che gli attori , per tutelarne la salute, hanno dovuto celare la scoperta della falsità dei titoli alla madre del #### sofferente di cuore e di crisi legate all'ansia, la quale aveva dato delle somme al figlio per renderlo beneficiario di un fissato bollato tra quelli offerti dal promotore; 36. vero che il sig.### ha iniziato a lavorare con il padre come meccanico dall'età di 14 anni, e l'aver perso ogni guadagno investito nelle mani del promotore ### rende l'intera famiglia economicamente dipendente dal frutto dell'attuale lavoro del padre, privata di ogni altra risorsa; 37. vero che la consapevolezza di avere una certa disponibilità economica a garanzia del futuro della propria famiglia ha portato la signora ### a fare la scelta di vita di dedicarsi al ruolo di mamma ed alla cura delle figlie, privandosi opzioni di carriera; 38. vero che la ### a far tempo dal dicembre 2014 e quindi dalla scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore ha visto peggiorare le condizioni di salute del proprio padre , ### il quale, a sua volta investitore di ingenti somme nelle mani del promotore finanziario, ha sofferto per oltre un anno di un lungo periodo di crisi di ansia , disturbo del sonno e afflitto da sindrome depressiva ha dovuto ricorrere alle cure mediche del caso; 39. vero che la ### a far tempo dal dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore ha visto i propri genitori ### e ### a loro investitori di ingenti somme nelle mani del promotore, costretti a vendere i ricordi di una vita, compresa anche l'argenteria ereditata da numerose generazioni, i gioielli d'oro e le pietre preziose acquistate negli anni per ricordare eventi importanti. 
Si indicano a testi: su tutti i capitoli di prova: -#### V n.5; ###( genitore ### , p.o. nel processo penale , attore in altro separato giudizio) -### V n.5 ###( genitore ### , p.o. nel processo penale , attore in altro separato giudizio) Su capitoli di prova da 19 a 22: pag. 8/33 -### via ### 30, #### ( parte civile nel processo penale) Su capitoli di prova da 23 a 39 -### via ### 29, ### ( ###) - ### via ### 5, ### (amico famiglia ### ) - ### via ### 1, ### (amica ### -### formale del convenuto ### si chiede sui capitoli da 1 a 22” ### parte appellata ### “### l'###ma Corte di Appello di ### adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: si chiede che la Corte di Appello di ### disattesa ogni contraria istanza, ragione ed azione, voglia: - in via principale, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri ### ed ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio dedotte ed argomentate in narrativa e, per l'effetto, confermare, per quanto di ragione, la sentenza impugnata; - in ogni caso, accogliere le conclusioni già rassegnate e precisate dalla ### convenuta in primo grado e, pertanto: § in via principale, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la infondatezza delle pretese di cui all'atto di citazione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi formulate per le ragioni di fatto e di diritto meglio rassegnate in primo grado con la comparsa di costituzione e di risposta, tra le quali il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione; § in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.  ### nel verificarsi del preteso danno dedotto in giudizio, tra l'altro, anche in considerazione del fatto che, nel caso in esame, non opera la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 58/1998 e degli artt. 2049 Cod. 
Civ. e condannarlo di conseguenza; § in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudice volesse accertare la fondatezza delle tesi “ex adverso” dedotte, ridurre l'importo eventualmente da restituire e/o il risarcimento eventualmente dovuto ai ###ri ### ed ### escludendo sia i danni che gli stessi avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 co. 2 cod. proc. civ. e comunque in rapporto alla gravità della loro colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate ex art. 1227 co. 1 cod. proc. civ. sia i danni riferiti al periodo successivo al recesso dal contratto di agenzia con ### comunicato dal #### in data 8 aprile 2010.  pag. 9/33 Il tutto, sempre con vittoria di compensi e spese di causa, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per DM 55/2014 e successivi aggiornamenti.  - In via istruttoria Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dagli appellanti per tutte le ragioni così come meglio argomentate in narrativa e, al fine di evitare qualsivoglia decadenza, ove codesta Corte lo ritenesse opportuno, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione “### è che”: 1. ### convenuta si avvale di sistemi di controllo per verificare la correttezza dell'operato dei propri consulenti finanziari.  2. I controlli sui consulenti finanziari della ### vengono effettuati dall'### di ### e consistono in verifiche periodiche - programmate - e in verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute da clienti circa disfunzioni e/o irregolarità riscontrate nell'operato degli stessi agenti/promotori finanziari.  3. I controlli sui consulenti finanziari della ### vengono svolti sia a livello locale - sui luoghi dove i singoli promotori operano e, se necessario, intervistando anche la clientela che ha inoltrato eventuali reclami - sia a livello centrale controllando la complessiva attività amministrativa svolta e monitorando la posizione personale dello stesso consulente.  4. ### convenuta, oltre al predetto ### ha istituito anche, un call center (al quale ciascun cliente può rivolgersi per qualsivoglia necessità e/o lamentela) ed un ufficio che si occupa della gestione dei reclami nei confronti dei consulenti finanziari e delle attività dagli stessi svolte.  5. ### call center si avvale di una apposita procedura che garantisce la massima celerità nella risposta nonché la massima trasparenza nei confronti del cliente circa la gestione dei reclami effettuati e circa le relative conclusioni.  6. Le modalità ed i termini con i quali la ### convenuta procede alla sottoscrizione dei contratti - sia di conto corrente che inerente qualsiasi altro strumento finanziario - con i clienti e le informazioni (che sono complete di qualsiasi elemento) che fornisce agli stessi sia al momento della instaurazione del rapporto che nel corso del periodo di durata dell'investimento stesso.  7. I clienti vengono normalmente contattati dai consulenti finanziari i quali propongono agli stessi i servizi bancari (quali ad es. conti correnti, ecc.) e finanziari (quali ad es.  polizze, titoli, fondi, ecc.) di ### più in linea con le loro richieste e le loro esigenze.  8. La scelta di attivare, o meno, determinati servizi (quali ad es. quelli di investimento o quelli inerenti all'acquisto di titoli ed obbligazioni) è in capo alcliente il quale decide le modalità migliori con le quali vuole gestire il proprio patrimonio nonché il livello di rischio che si vuole assumere (anche in funzione del rendimento che si vuole ottenere).  9. Il cliente, in riferimento a ciascuno dei servizi attivati (ad es. conto corrente, fondi di investimento, ecc.) e delle singole attività (o anche semplice movimentazione) svolte in riferimento a tali servizi, deve necessariamente sottoscrivere degli appositi moduli pag. 10/33 predisposti dalla ### con il logo della stessa e prestare il consenso, nei modi e nei termini previsti dalla legge, allo svolgimento della stessa attività (anche qualora si tratti di mero deposito di somme).  10. In riferimento a ciascuno dei servizi bancari e finanziari offerti, la ### ha predisposto dei contratti nei quali sono evidenziate non solo le condizioni generali (con la precisazione anche di alcune regole generali di condotta quali, per quel che qui interessa, ad esempio che non è possibile procedere al versamento di somme mediante assegni intestati a terzi o al consulente finanziario o mediante titoli non direttamente intestati a ### ma, anche, le condizioni normative del relativo rapporto (quali ad es. recesso, ecc.).  11. Per quel che riguarda i rapporti di conto corrente, le condizioni del rapporto sono descritte nelle “norme generali” oppure, in riferimento ai servizi finanziari, la ### convenuta ha predisposto il “fascicolo contrattuale” come risulta dai docc. 2 e 3 che mi si mostrano.  12. Le “condizioni generali di contratto”, che vengono allegate a tutti i contratti stipulati dalla ### costituiscono la disciplina normativa dei relativi rapporti oltre a richiamare la normativa (di legge e ### della ### e della ### d'### applicabile “a tutti i tipi di ### prestati pro tempore dalla Banca”.  13. Per quanto riguarda le polizze ed altri strumenti di investimento, oltre alla sottoscrizione di prospetti informativi, la ### indica anche nel contratto le regole fondamentali che il cliente deve osservare (quali ad es. il divieto di consegnare assegni circolari intestati al consulente o a terzi ed il divieto di consegnare somme di denaro in contante al consulente finanziario stesso).  14. I prospetti informativi e le regole di condotta dei clienti sono disponibili nella area dedicata agli stessi sul sito web e sono consultabili on-line.  15. La normativa contenuta nelle condizioni generali di contratto viene richiamata nei singoli moduli che vengono fatti sottoscrivere al cliente sia per la instaurazione del rapporto e sia in riferimento ad ogni singola operazione.  16. Alla sottoscrizione di ogni contratto bancario e/o finanziario la ### informa il cliente della natura del contratto, delle condizioni essenziali legate allo stesso nonché delle regole generali più importanti in riferimento allo stesso.  17. ### convenuta procede all'invio dell'estratto del conto corrente, sulla base della cadenza prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.  18. ### del conto corrente, almeno una volta all'anno, contiene anche il c.d.  “conto scalare” dal quale si possono evincere i saldi del conto corrente ed i complessivi versamenti (ed acquisito di titoli) effettuati dal cliente nel corso dell'anno di riferimento (con i relativi rendimenti).  19. ### stante l'assenza di sportelli a livello territoriale, ha attivato un sistema denominato di “### Diretta”, vale a dire il servizio che consente a ciascun cliente di svolgere separatamente, tramite rete telefonica, televisiva o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla ### 20. Il servizio di “### Diretta”, si basa su un sistema di registrazione (che avviene con l'apertura del conto corrente o con la sottoscrizione di altri contratti bancati e pag. 11/33 finanziari) e con il successivo invio di un codice al cliente (nella sostanza è un sistema c.d. di “internet banking” oggi peraltro ampiamente diffuso).  21. Con il servizio di “### Diretta” ciascun cliente ha accesso diretto h24 al proprio profilo (comprendente sia i rapporti di conto correnti che tutti gli altri rapporti con la ### compresi quelli inerenti i ### di investimento) sul sito internet, mediante proprie credenziali di accesso.  22. Attraverso il sistema di “### Diretta”, la ### convenuta dà al cliente gli strumenti per controllare il proprio patrimonio e verificare il rendimento dello stesso sia complessivamente che in riferimento ad ogni singolo investimento (compresi quelli inerenti i c.d. bond o titoli obbligazionari).  23. Per mezzo del sistema “### Diretta”, ciascun cliente è messo nelle condizioni di consultare on line i fogli informativi che vengono poi regolarmente inviati dalla ### 24. ### ha attivato sin dagli anni 90 un sistema di call center, che può essere consultato direttamente da ciascun cliente e consente allo stesso di avere informazioni in merito alle operazioni effettuate.  25. Gli attori, nel corso del rapporto con la ### avevano investito in ### di diritto italiano, in ### di diritto irlandese ed in polizze assicurative, così come risulta dai docc 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta e che mi si mostrano.   26. Con riguardo alle rispettive posizioni finanziarie ed economiche, nel corso dell'intero rapporto, la ### ha inviato agli attori, periodicamente, tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal contratto e dai regolamenti.  27. ### ha regolarmente inviato agli attori gli estratti conto bancari di cui,tra l'altro, ai docc. 5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione e che mi si mostrano, in merito ai depositi ed agli investimenti effettuati con la ### 28. La corrispondenza degli estratti conto relativi al c.c. n. 100177626 intestato alla ###ra ### al c.c. n. 100337684 intestato al #### nonché al c.c. cointestato n. 101060856, veniva inoltrata presso il domicilio allora indicato dagli attori all'atto di sottoscrizione di ciascun contratto di apertura del conto corrente, ossia a ### n. 13 in ####.  29. Ad ogni investimento sottoscritto dagli attori con le modalità indicate dalla ### e con i moduli predisposti da quest'ultima, ha corrisposto la sottoscrizione della modulistica contrattuale prevista con il versamento del relativo importo secondo le modalità previste dalla normativa, ossia bonifici bancari ed assegni non trasferibili intestati unicamente alla ### o alle ### del ### oltre alla conferma degli investimenti da parte di quest'ultima.  30. Nel corso del rapporto, la ### mediante il sistema di “### Diretta” e con le comunicazioni degli estratti conto inviate agli attori, ha dato a questi ultimi gli strumenti per controllare e verificare la consistenza del patrimonio che aveva investito e che aveva depositato presso la ### convenuta.  31. Nel corso dell'intero rapporto, la ### ha inviato agli attori, con regolarità periodica, i prospetti informativi denominati estratto “conto scalare” nei quali sono stati indicati i rendimenti del conto corrente presso la ### pag. 12/33 32. Gli attori hanno avuto, sin dal momento della rispettiva instaurazione del rapporto con la ### disponibilità all'accesso diretto ai propri conti correnti bancari e finanziari mediante i servizi di “internet banking” che consentono di verificare la posizione del cliente e di tenere sotto controllo le complessive operazioni effettuate. 
Si indicano a testi: - ### presso ### S.p.A., ###. Sforza, Basiglio ###; - ### presso ### S.p.A. ###. Sforza, Basiglio ###.  ### parte appellata ### “### l'###ma Corte d'Appello di ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, respingere l'appello dei sig.ri ### e ### disattendendo ogni domanda avversaria e per l'effetto confermare la Sentenza in ogni sua parte, riconoscendo, altresì, il difetto di legittimazione passiva di ### in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento (anche se parziale) dell'appello avversario: (1) in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### per i motivi meglio esplicati in atti e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte; (2) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande dedotte dagli appellanti nei confronti della ### per l'intervenuto decorso del termine previsto ex lege, come meglio specificato in atti e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte; (3) in via principale, respingere ogni domanda svolta nei confronti di ### perché infondata in fatto e in diritto come meglio specificata in atti, e per l'effetto dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata ad ### per i fatti di causa e, quindi, che ### nulla deve ad alcun titolo a parte attrice; (4) in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. ### nel verificarsi del danno dedotto in giudizio e condannarlo di conseguenza; (5) in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate nei confronti di ### accertare e dichiarare che nella fattispecie dedotta in giudizio parte attrice ha mantenuto una condotta pag. 13/33 gravemente colposa, concorrendo così alla determinazione dei pretesi danni de quibus e, per l'effetto, ridurre ex art. 1227 c.c. la condanna al risarcimento dei danni richiesti da parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione del suo concorso colposo; (6) ancora in via subordinata, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate nei confronti di ### ridurre l'importo della condanna al risarcimento richiesti da parte attrice, nella misura di ### 17.631,00, pari cioè all'importo che gli attori hanno dichiarato di aver ricevuto dal sig. ### negli anni 2013 e 2014 a titolo di interessi e cedole. 
In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie di parte attrice per i motivi esposti in atti cui si rinvia. 
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”. 
SVOLGIMENTO del PROCESSO e ### della DECISIONE 1 I fatti di causa e la sentenza di ### e ### avevano convenuto avanti al Tribunale di ### la s.p.a.. ### e la s.p.a. ### per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un investimento da loro effettuato in prodotti finanziari, poi rivelatisi inesistenti. 
A sostegno delle loro domande le allora parti attrici riferivano che: - ### era persona conosciuta dalla famiglia ### in quanto, sin dall'anno 1990, aveva operato quale consulente finanziario del padre della #### e che la stessa ### dal 1999, aveva cominciato ad investire i suoi risparmi tramite tale intermediario finanziario; - nel 2001, avendo la disponibilità di una somma di danaro non modesta che intendevano utilizzare per acquistare fondi ### venivano invece convinti dal ### ad investire in obbligazioni denominate “Eurobond” a cedola garantita con un elevato tasso di rendimento, a dire pag. 14/33 del promotore emesse da ### gruppo ### banca definita dal medesimo quale controllata da ### - a decorrere da quell'anno e sino all'anno 2009 avevano effettuato numerosi ulteriori investimenti in dette obbligazioni “Eurobond”, versando il corrispettivo dei titoli acquistati direttamente al ### sia tramite assegni bancari lasciati, secondo le istruzioni del ### in bianco nel nome del beneficiario ovvero intestati a soggetti da loro non conosciuti, sia con versamenti in contanti; - tale modo di operare veniva giustificato dal ### in quanto i titoli oggetto di compravendita si trovavano nel portafoglio di altri investitori e, pertanto, l'investimento sarebbe stato effettuato acquistando le obbligazioni direttamente dai clienti che intendevano liquidare i propri investimenti; - nel 2010 ### comunicava la cessazione del suo rapporto professionale con ### e l'avvio della sua attività quale promotore finanziario di ### loro decidevano, pertanto, di far transitare tutti i loro investimenti presso ### in modo da potere essere ancora seguiti dal ###; - quando, nel settembre 2012, ### comunicò loro un riepilogo degli investimenti in essere, si avvidero che non era menzionate le obbligazioni ### - chiesti chiarimenti a ### questi li rassicurava, spiegando loro come ciò fosse dovuto ad un errore nell'indicazione della residenza del ### e pochi giorni dopo esibiva loro un nuovo prospetto degli investimenti, completo delle obbligazioni ### - nel dicembre 2014 ### comunicava agli attori che ### aveva cessato di operare come suo promotore finanziario: dall'esame della documentazione si avvedevano che non vi era alcuna menzione, tra gli pag. 15/33 investimenti della famiglia ### delle obbligazioni ### - ### sentito avanti la ### riconosceva di avere distratto somme dalla clientela da lui seguita, proponendo investimenti in realtà inesistenti e indicando il nominativo dei clienti in tal modo truffati (diversi dei quali non risultavano neppure registrati come clienti ### e tra tali nominativi era ricompreso quello di ### e ### - veniva aperto un procedimento penale e ### veniva condannato per il reato di truffa aggravata alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa. 
Ciò premesso, gli attori chiedevano la solidale condanna di ### di ### e di ### - queste ultime nella loro qualità di coobbligate solidali in virtù del rapporto di preposizione con il loro promotore - al risarcimento del danno patito, rappresentato dal capitale investito, dal rendimento promesso e non conseguito, oltre che dal danno morale derivante da reato. 
Si costituivano in giudizio ### s.p.a. e ### S.G.R. s.p.a., entrambe chiedendo il rigetto delle domande avanzate e, ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che gli investimenti in ### erano stati effettuati quando il ### non era ancora un suo promotore finanziario.  ### non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. 
Espletata attività istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 2278/20 emessa in data ###, accoglieva parzialmente le domande avanzate nei confronti di ### che veniva condannato, a titolo di risarcimento del danno pag. 16/33 patrimoniale, al pagamento a favore degli attori della somma di euro 142.643,00, mentre respingeva le domande proposte verso ### ed ### Il Tribunale riconosceva la responsabilità di ### per i danni cagionati agli attori in forza della sua condotta illecita, richiamando le dichiarazioni confessorie dal medesimo rese, sia in sede penale, sia avanti alla ### unitamente alla sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale deferitogli e determinava il quantum sottraendo dal capitale investito, pari ad euro 157.905,00, quanto dagli stessi attori riconosciuto percepito a titolo di cedole (malgrado l'anomala modalità di versamento delle stesse, e, cioè, attraverso assegni bancari emessi da soggetti terzi) mentre escludeva ogni ulteriore voce di danno e, segnatamente, quella del danno morale. 
Il Tribunale non ravvisava alcuna corresponsabilità di ### rilevando che le doglianze attoree erano relative ad investimenti effettuati in un arco temporale (2001-2009) in cui ### non lavorava per ### escludeva, altresì, la responsabilità di ### reputando insussistenti, stante le modalità di svolgimento del rapporto, i presupposti di cui all'art. 31, comma 3° TUF e non riconoscendo, dunque, la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del ### e la sua qualità di promotore dell'intermediaria.  2 . ### Avverso detta sentenza hanno proposto appello ### e ### chiedendone l'integrale riforma per quanto attiene al rigetto delle domande proposte verso ### ed ### e chiedendo, relativamente alla posizione di ### il riconoscimento del danno morale patito. 
Si costituivano in giudizio ### e ### chiedendo entrambe il rigetto dell'appello avanzato.  pag. 17/33 Non si costituiva ### del quale deve essere dichiarata la contumacia. 
Quindi, precisate all'udienza all'uopo fissata le conclusioni definitive, la causa veniva trattenuta a decisione dalla Corte, previa assegnazione dei termini alle parti per il deposito delle memorie conclusionali e rispettive repliche.  3. I motivi di appello ### gli appellanti, lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio in atti da parte del Tribunale, che i testi escussi, sia in sede ###sede penale, hanno riferito che ### nel proporre ai clienti affidati le obbligazioni ### prospettava detti titoli come obbligazioni riservate - da ### prima, e da ### poi - a selezionata clientela, in ragione della partnership in essere tra le predette società. Si tratta, proseguono gli appellanti, di aspetto rilevante che ha influito sulla loro decisione di procedere all'acquisto delle obbligazioni proposte dal ### e che non può essere considerato, come invece evidenziato nella sentenza impugnata, abnorme ed inverosimile, posto che è stato da loro “provato il collocamento da parte di ### (ora ### delle vere obbligazioni ### negli anni novanta”. 
Sottolineano, inoltre, che nessuno dei clienti, sentiti come testi nel giudizio penale, ha mai dichiarato di avere aderito ad un circuito non ufficiale o irregolare, di ideazione e gestione personale del promotore ### mentre gli investitori escussi hanno dichiarato di essere stati motivati ed allettati dal promotore ad aderire a tale circuito privilegiato per come creato dalla ### in ragione della partnership con ### Rilevano che le anomalie del rapporto, evidenziate dal Tribunale, rappresentano proprio gli artifici e raggiri posti in essere da ### nei loro confronti e di cui loro sono stati vittime incolpevoli.  pag. 18/33 ### che ### si è costituita parte civile nel processo penale a carico di ### e che tale atto assume un valore confessorio circa la presenza di un nesso di occasionalità necessaria tra la società e il suo promotore. 
Relativamente ad ### eccepiscono l'erroneità della motivazione della sentenza che ha escluso la responsabilità dell'istituto per il sol fatto che essi appellanti non hanno più consegnato, dopo il 2009, somme di denaro a ### rimarcando come anche il solo rinnovo dei titoli, rinnovo da loro effettuato dopo il 2009, abbia costituito un danno.  4. Decisione della Corte.  4.1. I fatti dedotti dagli appellanti, anche relativamente all'entità delle somme investite, così come descritti dal Tribunale nella loro realtà oggettiva, non sono oggetto di contestazione, né hanno costituito motivo di impugnazione. 
Si possono quindi ritenere pacifiche le seguenti circostanze: - ### era un intimo amico della famiglia ### e attraverso la sua persona gli appellanti hanno effettuato, nel corso degli anni, numerosi investimenti; - all'inizio degli anni 2000 ### ha loro proposto l'acquisto di obbligazioni, prospettato come molto redditizio e riservato ad una clientela particolare, chiamate “Eurobond”, emesse da ### del gruppo ### indicata dal ### quale società controllata da ### e, in seguito, anche da ### - le contrattazioni e la compravendita non si sono mai svolte presso i locali delle banche ma sempre presso l'abitazione degli appellanti che hanno consegnato, in più occasioni, al mediatore assegni in bianco o intestati a terzi o denaro contante per la complessiva somma di euro 157.905,00; pag. 19/33 - ### a sua volta, consegnava agli investitori dei fissati bollati, dai quali risultava che la società emittente di dette obbligazioni era “### Banca”; - in alcune occasioni gli appellanti hanno ricevuto delle cedole, attraverso la consegna di assegni firmati da soggetti estranei; - nessun riferimento in tali fissati bollati compare relativamente a ### o ad ### né in essi è indicato alcun mandato di eseguire la sottoscrizione di ### ad una società del gruppo ### o ### 4.2. Sulla posizione di ### fine di potere svolgere un discorso unitario, coinvolgente entrambe le parti appellate, è opportuno previamente esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da ### sul presupposto, accolto dal Tribunale, che gli appellanti non hanno più versato alcuna somma di denaro al promotore dopo l'aprile 2010, epoca del passaggio di ### in ### Gli appellanti hanno tuttavia dimostrato (si vedano gli allegati alla querela, doc.c 4 e seguenti) di avere, su consiglio di ### provveduto, alla scadenza dei fissati bollati da loro precedentemente acquistati (scadenza successiva al 2010), al rinnovo degli stessi per ulteriori 5 ovvero 10 anni, così reinvestendo nuovamente la somma già versata. Dei nove fissati bollati, l'unico non oggetto di rinnovo è quello n. ### per € 22.000. 
Il rinnovo del titolo non è automatico, ma rappresenta l'oggetto di una contrattazione tra promotore e investitore: è, quindi, necessario valutare, relativamente a questa operazione di investimento, la sussistenza, o meno, dei presupposti di cui all'art. 31, 3° comma TUF in capo all'intermediario presso il quale il promotore svolgeva, all'epoca, le sue funzioni.  ### di carenza di legittimazione passiva non è pertanto fondata.  pag. 20/33 Tale ricostruzione dei fatti appalesa, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata da ### trattandosi di doglianza fondata sull'assunto dell'assenza di contatti tra il promotore ed il cliente nel momento del rinnovo dell'investimento, ed avendo, circostanza, questa, non contestata, gli appellanti inviato un idoneo atto di messa in mora all'### nel dicembre 2014.  4.3 Sul nesso di occasionalità necessaria. 
Il Tribunale, si è visto, ha escluso la presenza di un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita di ### (il cui accertamento non ha costituito oggetto di impugnazione) e la sua qualità di promotore finanziario di ### prima, e di ### dopo. Il giudicante ha infatti evidenziato, da un lato, le anomalie che hanno caratterizzato gli acquisti delle obbligazioni ### rispetto alle usuali operazioni di investimento e, dall'altro, la centralità della persona del ### rispetto alla posizione degli intermediari. 
La giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le tante Cass. 1741/11) ha in più occasioni affermato che la circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, non vale ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito. Ciò in quanto il promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa ed è pertanto ragionevole far ricadere su quest'ultimo i danni determinati da condotte del funzionario, anche se devianti o contrarie rispetto al fine istituzionale dell'intermediario stesso, tutte le volte in cui la condotta illecita sia stata resa possibile dal rapporto di preposizione e si tratti di condotte che non costituiscono un imprevedibile sviluppo dell'esercizio delle funzioni del preposto.  pag. 21/33 La giurisprudenza ha pertanto affermato, proprio per i motivi sopra riportati, che l'intermediario risponde dell'operato del promotore anche nel caso in cui questi commetta un reato. 
La severità di tale impostazione è finalizzata a tutelare l'investitore che ripone, nella reputata solidità e correttezza della struttura di cui si avvale il promotore, fiducia e sicurezza che lo inducono ad effettuare investimenti.  4.4. La rilevanza della figura del promotore Nel caso di specie, tuttavia, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, ### e ### riponevano la loro esclusiva fiducia non nella struttura presso la quale ### svolgeva le sue funzioni di promotore, bensì nella persona stessa del promotore: l'intermediario, anzi, era per loro del tutto indifferente ed interscambiabile. 
Svariati sono gli elementi che corroborano questa affermazione. 
Innanzi tutto, il fatto che quando ### ha comunicato a ### e ### la cessazione del suo incarico presso ### ed il suo trasferimento presso ### gli appellanti hanno spostato immediatamente tutti i loro investimenti presso questo nuovo intermediario, con il quale non avevano mai avuto alcun rapporto. ### riferisce di avere, in quell'occasione, detto a ### “ma noi cosa dobbiamo fare, in poche parole? ### assodato che ti seguiamo, cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo comportare?” (verbale udienza penale 11.1.18, trascrizione delle deposizioni testimoniali: doc. 15 ###. 
Emerge, pertanto, che per gli odierni appellanti non rivestiva alcuna importanza l'intermediario per conto del quale lavorava ### poiché “era assodato” che avrebbero comunque seguito il promotore in qualunque luogo.  ### verso la figura dell'intermediario emerge ancora più marcata quando ### nel settembre 2012, invia agli appellanti un resoconto dei loro investimenti: ### e ### non risultando, ovviamente, ivi indicate le pag. 22/33 obbligazioni ### non ritengono di rivolgersi all'intermediario e, cioè, a quello stesso ente che aveva esplicitamente reso noto che non vi era alcuna traccia di questi investimenti, ma interpellano solo ### e si fidano delle inverosimili giustificazioni dallo stesso addotte (uno sbaglio nell'indicazione dell'indirizzo di ###.  ###, riferiscono gli stessi appellanti di non avere mai controllato, nel corso dei 10 anni in cui hanno effettuato investimenti a mezzo del ### quando questi lavorava presso ### la documentazione inviata dalla banca attestante i loro depositi titoli, essendosi sempre interfacciati solo con il promotore ed ignorando totalmente la documentazione ufficiale dell'istituto. 
La stessa ### con espressione molto sintetica, riferisce “per me non c'era ### Per me c'era ### Probabilmente è difficile da capire, ma per me era il mio consulente” e, poco oltre ,aggiunge “.. per me la banca era lui” (verbale udienza penale 11.1.18, trascrizione delle deposizioni testimoniali: doc. 15 ###.  4.5. Sulla partnership tra #### e ### appellanti, pur consapevoli delle anomalie che hanno riguardato i loro investimenti (sopra riassunte e che verranno oltre meglio esaminate), ritengono di rinvenire un collegamento tra l'operato del promotore e l'intermediario nella dichiarazione, a loro resa dal ### relativamente al rapporto di partnership (o di controllo) che secondo la rappresentazione offerta dal mediatore avrebbe legato ### società emittente delle obbligazioni, a ### e ad ### Inoltre, a sostegno del loro affidamento, gli appellanti rilevano che, all'inizio degli anni '90, la famiglia ### aveva acquistato titoli di ### quando ### lavorava presso ### (poi divenuta ###.  pag. 23/33 Al di là della evanescenza del concetto di “partnership” e in disparte il fatto che, come correttamente evidenziato dal giudice di I° grado, i rapporti interni tra istituti di credito rientranti in un medesimo gruppo bancario sono facilmente verificabili (e nuovamente sottolineato che alcuna menzione vi è, nei fissati bollati, delle asserite capogruppo ### o ###, ritiene la Corte che il collegamento tra promotore finanziario ed intermediari, sia, per come descritto, troppo debole per giustificare la resposanbilità di detti intermediari, in assenza di alcun altro elemento oggettivo.  4.6. Sulle modalità operative. 
E', poi, opportuno ripercorrere le modalità con le quali avvenivano le operazioni di investimento.  ### aveva riferito trattarsi di investimenti molto redditizi e riservati ad una clientela particolare, accessibili solo quando altri clienti avessero dismesso i loro titoli. 
Gli acquisti, sempre conclusisi presso l'abitazione degli appellanti, avvenivano attraverso la consegna di somme in contanti, anche per importi rilevanti (non inferiori a 10.000,00 euro) o tramite assegni, in genere lasciati in bianco (ma a volte a intestati soggetti terzi) e, in una occasione, intestati allo stesso ### Il mediatore ritornava i giorni seguenti e consegnava la ricevuta nella forma dei fissati bollati riportanti il capitale investito, le generalità dei sottoscrittori, il tasso di rendimento garantito e le scadenze. 
In tali fissati bollati nessun riferimento a ### o ad ### compare. 
Era previsto anche il pagamento di cedole: ma tali pagamenti sono sempre avvenuti mediante la consegna di assegni a firma di terzi, in genere sconosciuti: in una occasione, ### ha consegnato agli appellanti, quale pagamento pag. 24/33 delle maturate cedole, un assegno a firma di una parente, la zia, di ##### sentita quale teste/persona offesa in sede penale, dopo avere narrato quanto sopra descritto, per definire le modalità usate per perfezionare i loro investimenti, ha affermato ”…la parola che secondo me calca meglio è “strisciante”. Nel senso che probabilmente l'inizio è stato un 100% tutto ufficiale che nel corso del tempo… “dai, vieni di qui che ci guadagniamo di più, l'interesse è più alto…. Quindi pian piano si è passati da una modalità… a questo punto posso dire ufficiale evidentemente a una che purtroppo non lo era….Le modalità che adesso mi sembrano fuori di testa, ma adesso, le riconosco ma al momento il fatto era che era tutto un circuito talmente particolare….”.  4.7. Sulla responsabilità degli intermediari in relazione alla condotta tenuta dagli investitori Si è sopra ricordato che i principi elaborati dalla giurisprudenza in punto responsabilità degli intermediari sono estremamente severi e che, per escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore di regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori in quanto “la responsabilità dell'intermediario finanziario non potrebbe comunque essere esclusa da un'ingenuità dell'investitore ingannato dal promotore, perchè la finalità di tutela del risparmiatore, ispiratrice di queste norme, risulterebbe vanificata, se si accollasse al risparmiatore stesso la responsabilità per la loro violazione da parte dei promotori finanziari”. (Cass. n. 6708/10; Cass. n. 18928/17). 
Ma nel caso in esame, per quanto sopra riferito, il comportamento tenuto dagli appellanti è stato così accondiscendente alle non ortodosse modalità di pag. 25/33 comportamento del promotore da interrompere ogni nesso causale nel rapporto con gli intermediari. 
La stessa ### ha ammesso il divario tra una precedente condotta del ### (un 100% tutto ufficiale), caratterizzata dagli acquisti di prodotti ascrivibili a ### (ed, infatti, regolarmente annotati nelle comunicazioni, vuoi degli e/c, vuoi relative ai depositi titoli inviate dalla banca agli appellanti: si veda doc. 3 e 4 ### e quella dal medesimo tenuta in occasione della vendita delle obbligazioni ### (dai, vieni di qui che ci guadagniamo di più, l'interesse è più alto), compravendita effettuata con modalità che la stessa ### definisce “fuori di testa”. 
Gli appellanti erano ben consci, quindi, di operare, nell'acquisto delle obbligazioni ### con metodi differenti rispetto a quelli usuali e, in sostanza, con modalità non ufficiali. 
Non potrebbe spiegarsi diversamente l'indifferenza da parte loro - e, cioè, da parte di soggetti usi (si veda la documentazione sopra citata) ad effettuare investimenti regolari - nel ricevere cedole con assegni firmati da estranei (uno, addirittura, a firma di un loro parente). Né appare giustificabile che non si siano sorpresi del fatto che gli acquisti degli ### non comparissero nella documentazione ufficiale; né, ancora, che essi si siano limitati a chiedere spiegazioni a ### senza coinvolgere l'intermediario. E ciò appare tanto più grave quanto più si consideri la rilevanza degli importi versati e le modalità dei versamenti (non inferiori a 10.000,00 euro in contanti). 
La Cassazione (si veda la sentenza n. 3708/18) ha escluso la responsabilità solidale dell'intermediario tutte le volte in cui sia possibile, in considerazione delle particolarità del caso concreto, rilevare “nel contegno dell'investitore un coefficiente soggettivo ben più intenso della mera negligenza o tolleranza delle molteplici anomalie della condotta del promotore e piuttosto segnato da un innegabile pag. 26/33 maggiore coinvolgimento nelle scelte del promotore, siccome elusive della disciplina legale o comunque al di fuori del rapporto di intermediazione con la banca”. 
La citata sentenza indica, quale esempio di elementi concreti idonei a recidere il nesso di occasionalità necessaria, la circostanza che l'acquisto dei titoli sia avvenuto attraverso assegni intestati alla società del promotore, “la ripetizione e il valore complessivo degli investimenti operati, l'indifferenza rispetto alla mancata ricezione di documenti di rendicontazione della banca.” Si tratta di una situazione sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, essendo nel caso di specie rinvenibili tutti gli elementi fattuali richiamati dalla sentenza citata. 
In altre occasioni la giurisprudenza di legittimità ha ribadito i medesimi principi escludendo “la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari” allorquando “la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche” (si veda Cass. ordinanza n. ### del 22 novembre 2018; Cass. 31 luglio 2017 n. 18928; Cass. 4 novembre 2014 n. 23448 e, da ultimo, 17947/20). 
Anche in questo caso, quanto sottoposto all'esame della Cassazione è sostanzialmente identico a quanto avvenuto nel caso concreto. 
Gli appellanti conoscevano le modalità, ufficiali, di sottoscrizione dei piani di investimento (per avere acquistato, sia con ### sia con ### altri titoli); erano consapevoli, pertanto, dell'anomalia delle forme di pagamento usate per l'acquisto degli ### altrettanto consapevoli della singolarità pag. 27/33 delle modalità di pagamento delle cedole e parimenti consci del fatto che l'investimento caratterizzato da queste particolarità si accompagnava al riconoscimento di interessi molto superiori alla media. ### inoltre, è laureata in ### e ### e siffatte negligenze appaiono vieppiù inescusabili.  4.8 Le dichiarazioni di ### modalità sopra descritte trovano ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso ### in sede penale. Si tratta di dichiarazioni soggette al libero apprezzamento del giudice civile (si veda Cass. ordinanza, 25 luglio 2019, 20255). 
Orbene, ### ha riferito: '…l' irregolarità era molto semplice, soprattutto all'inizio i clienti conoscevano perfettamente i prodotti regolari della banca, o quel caso ### piuttosto che ### conoscevano le modalità di sottoscrizione che erano esclusivamente con assegni, e non certamente in contanti o con altre forme di investimento, e quando io ho presentato queste nuove forme di investimento, ho sempre spiegato che non erano, e qui ci tengo a precisarlo, non erano assolutamente prodotti di ### prima, ### dopo, e ### infine. Non potevo dire questo, sarebbe stato veramente come darmi una scure sui piedi, perché al primo controllo io sarei stato fatto fuori, perché i clienti se avessero saputo che quei prodotti erano prodotti di ### piuttosto che di ### piuttosto che ### al primo controllo io sarei stato fatto fuori, e i controlli venivano fatti regolarmente…” E, parlando nello specifico degli appellanti, ha dichiarato: “### la conosco anche lei dal 1988, quando era ragazzina,….. Com'è nato? È nato semplicemente perché non c'era ormai da parte della famiglia ### un interesse per i prodotti ufficiali, cioè proprio ormai un po' devastati dalle mancanze di rendimenti e cose di questo genere … ### li ho coinvolti, ho coinvolto anche la ### nel discorso dei fissati bollati, ma una parte di queste era del marito… Ah, tenga presente che la pag. 28/33 signora ### ha fatto anche prodotti ufficiali, ha fatto delle polizze vita, ha fatto il conto corrente con ### ha trasferito se non sbaglio poi la polizza vita in ### quando io sono andato in ### ha fatto tutte cose ufficiali. La signora ### è, tra l'altro, laureata in ### e Commercio…conosceva perfettamente la natura degli investimenti..” (trascrizione verbale udienza penale 19/7/18 esame imputato ### doc. 18 appellanti). 
Queste dichiarazioni vanno a corroborare il quadro probatorio sopra delineato e la linea di demarcazione, già emergente dai fatti e dalle modalità operative degli acquisti degli ### tra investimenti regolari ed investimenti al di fuori del circuito istituzionale e la correlativa consapevolezza di ciò da parte degli appellanti.  4.9. Sull'assenza del nesso di occasionalità necessaria Si può quindi affermare, con l'avallo della giurisprudenza sopra richiamata, che nel caso in esame non sia raffigurabile alcun nesso di occasionalità necessaria legittimante una estensione della responsabilità del mediatore anche alle società preponenti. 
Gli investimenti si sono perfezionati al di fuori dei locali della banca ### o dai locali della ### non è stata utilizzata modulistica di pertinenza di queste società; mai vi è stata la spendita del loro nome nei fissati bollati comprovanti l'acquisto degli ### sia ### che ### hanno, con cadenza regolare, inviato agli appellanti documentazione rappresentativa degli investimenti effettuati, ma questa è sempre stata da loro ignorata; nei momenti di dubbio gli appellanti non si sono rivolti ai preponenti ed hanno acconsentito, pur consapevoli delle regolari differenti modalità operative, ad effettuare acquisti di obbligazioni ricorrendo a mezzi anomali e non tracciabili.  pag. 29/33 In questa situazione, l'asserito richiamo, confermato dai testi escussi in I° grado, fatto da ### alla partnership di ### con ### ed ### collegamento che non trova alcun riscontro nei fissati bollati, è elemento che assume una valenza neutra poiché non è in forza di tale menzione che gli appellanti hanno acquistato gli ### posto che ciò che valeva per loro era esclusivamente la persona del ### persona a cui ### “avrebbe affidato le sue figlie” e che avrebbe anche potuto venderle “la cacca dei piccioni”( trascrizione verbale udienza penale, citato). 
Ne è ulteriore dimostrazione il fatto che, se veramente fosse stata rilevante la posizione dell'intermediario, non vi era alcun motivo per spostare gli investimenti già perfezionati in ### da ### ad ### ,poiché gli appellanti (che avevano mantenuto il c/c presso ### ben potevano farsi seguire dal nuovo promotore di #### la necessità di far transitare le già acquistate obbligazioni ### presso il nuovo intermediario ove ### sarebbe andato a svolgere le sue funzioni spiega, vieppiù, lo stretto legame che gli appellanti sapevano esistere fra questo anomalo investimento e la persona del ### 4.10 Sull'atto di costituzione di parte civile di ### appellante ha proposto autonomo motivo di appello reputando di ravvisare, nell'atto di costituzione di parte civile effettuato da ### nel procedimento penale instaurato nei confronti di ### una confessione stragiudiziale circa l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita addebitata all'imputato e la sua posizione di intermediario, rilevando che con questo atto ### “ammette che la condotta del proprio promotore è causalmente ricollegata al rapporto di lavoro con la stessa e che quindi sussiste quel nesso di occasionalità necessaria, presupposto riconosciuto dalla giurisprudenza per la responsabilità ai sensi dell'art 31, ### 58/98” .  pag. 30/33 ### appellata ### ha evidenziato l'inammissibilità di tale motivo in quanto relativo ad un aspetto non richiamato e, quindi, non esaminato in I° grado.  ### di inammissibilità, alla luce della giurisprudenza riguardante il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c., è fondata. ### tale divieto riguarda non solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, “ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale.” (Cass. ordinanza 2529/18). 
Si rileva, inoltre, che l'atto di costituzione di parte civile non è stato prodotto in I° grado.  4.11 Sul danno non patrimoniale Con ulteriore motivo di appello gli appellanti hanno domandato procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale. 
Per quanto sopra detto in punto assenza di responsabilità in capo agli istituti bancari convenuti in giudizio, la domanda, proposta dagli appellanti nei confronti di tutte le parti, sarà esaminata relativamente alla sola persona di ### Ritiene la Corte che tale motivo sia accoglibile, essendo riconoscibile la sussistenza di tale danno, nella specie del danno morale da sofferenza.  ### premesso che, come noto, tale danno-conseguenza non può essere considerato come sussistente in re ipsa ma deve essere sempre allegato e provato dal richiedente, anche attraverso il ricorso a presunzioni, si rileva che dalla deposizione testimoniale della ### svoltasi in sede penale (verbale sopra citato) emergono svariati elementi, indici della sofferenza e disagio che la vicenda in esame ha arrecato a lei ed al suo compagno ### pag. 31/33 ### riferisce che la situazione patrimoniale in cui si è trovata la sua famiglia allargata (anche il padre dell'appellante aveva effettuato sostanziosi investimenti con ### ha reso inevitabile la vendita della casa dei suoi genitori, “una casa a cui io tenevo, cioè nel senso sapeva perfettamente che volevo tenere la casa io, ritirarla io… abbiamo dovuto metterla in vendita perché comunque è una casa costosa e in questo momento non avendo alcun risparmio via perché tutti quelli che avevamo sono stati derubati, abbiamo delle difficoltà ..”. 
Il Giudice di I° grado ha ritenuto irrilevante questa circostanza in quanto attinente, non alla persona di ### bensì a quella dei suoi genitori. Ritiene la Corte che il rilievo sarebbe esatto se si dovesse valutare la circostanza in termini di danno patrimoniale, mentre qui rileva quale disagio e necessitata rinuncia ad un bene a cui ### era affettivamente molto legata. 
Riferisce inoltre l'appellante “vista la disponibilità economica ho dovuto chiedere un reintegro della pensione che faccio pure fatica ad ottenere” e rileva inoltre, fornendone prova, di avere dovuto riscattare anzi tempo le due polizze pensione integrativa stipulate da lei e dal ### Si tratta di fatti necessitati dalla perdita di una non modesta somma di denaro, che rappresentava i risparmi del nucleo famigliare degli appellanti e che si pongono quale diretta conseguenza della condotta illecita del ### Oltre a tali dati di fatto, deve poi essere considerata l'inevitabile delusione, con conseguente prostrazione psichica, derivante dall'essere stati ingannati da colui che era un intimo amico della famiglia ### e che per ### era come “un fratello maggiore”. 
Ciò premesso, dovendosi procedere ad una liquidazione necessariamente equitativa, ritiene la Corte, valutati gli elementi sopra indicati e tenuto conto della somma oggetto di investimento e di quanto riferito circa le modalità operative dell'investimento, che possa costituire cifra equa per ristorare il danno non patrimoniale allegato quella, già ad oggi rivalutata, di euro 15.000,00 pag. 32/33 (10.000,00 euro per la persona di ### persona legata al ### da molti anni, e 5.000,00 euro per ###.  4.12. Sulle spese di lite ### motivo di appello avanzato dagli appellanti attiene alla regolamentazione delle spese di lite che il Tribunale ha posto, per quanto attiene alla domanda proposta nei confronti di ### e ### a carico di ### e ### Lamentano gli appellanti la contraddittorietà della decisione posto che, in altra situazione analoga, il medesimo giudicante ha invece provveduto alla compensazione delle spese. 
Sottolineato che ciò che deve essere valutato dal giudice di appello è l'eventuale erroneità della decisione e non, invece, la sua ipotetica contraddittorietà con altra espressa dal medesimo giudicante, rileva la Corte che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la regolamentazione delle spese, ponendo a carico della parte soccombente l'onere di rifondere le spese sopportate dalla parte, vittoriosa, evocata in giudizio.  4.13 Conclusivamente, la sentenza deve essere confermata per quanto attiene alla posizione delle banche e parzialmente riformata relativamente alla posizione di ### 5. Le spese di lite di ### e ### relative al presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in quanto soccombenti, mentre ### deve essere condannato al pagamento delle stesse a favore di ### e ### Nella liquidazione non viene inclusa la voce relativa alla istruzione/trattazione, non svoltasi.   P.Q.M.  pag. 33/33 La Corte, definitivamente provvedendo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, sull'appello proposto avverso alla sentenza n. 2278/20 pronunciata dal Tribunale di ### in data ###, così provvede: RIGETTA l'appello proposto nei confronti della s.p.a. ### e della s.p.a. ### e, per l'effetto, conferma, nei loro confronti, la sentenza impugnata; in parziale accoglimento dell'appello proposto nei confronti di ### ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ### al pagamento a favore di ### e ### dell'ulteriore importo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di complessivi euro 15.000,00 (pari ad euro 10.000, 00 per ### ed euro 5.000,00 per ### oltre agli interessi legali (al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma c.c.) dalla data della pronuncia della presente sentenza sino al saldo definitivo; ### parte appellante al pagamento, a favore di s.p.a. ### e di s.p.a. ### delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 9.515,00 oltre ### Cpa e spese forfettarie (15%); ### al pagamento, a favore delle appellanti, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.777,00 oltre ### Cpa e spese forfettarie (15%). 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 4 febbraio 2022.  ### est. ### n. 1278/2020

causa n. 1278/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Raineri Carla Romana, Aragno Alessandra, Coluccia Silvia

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