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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Milano Prima Sezione Civile La Corte d'Appello di Milano, ###, in persona dei magistrati: ### Raineri Presidente ### Aragno ### relatore ### Milone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra ### (C.F. ###) ed ### (C.F. ###), assistiti e difesi per procura in atti da Avv. ##### 37 MILANO e da avv. ### (###) ### 37 MILANO appellante contro ###' #### S.P.A. O #### (C.F. ###), assistito e difeso dall'Avv. ### appellato e contro ### (C.F. ###), assistita e difesa per procura in atti dall' Avv. #### 116 ROMA pag. 2/33 appellata e contro ### appellata contumace ### parte appellante “ ### l'###ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così #### 1) ### l'###ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni diversa istanza e/o difesa, in accoglimento dell'appello parziale proposto, per tutti i motivi esposti in narrativa riformare parzialmente la sentenza n. 2278/2020 emessa dal Tribunale di Milano nella parte e capo in cui il Giudice ha rigettato la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale da reato; e nel capo in cui ha rigettato l' accertamento della responsabilità solidale degli intermediari convenuti e la relativa domanda di condanna solidale con il promotore al risarcimento del danno ed alle spese di lite e per l'effetto: - condannare gli appellati in solido al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori come quantificato nella sentenza di primo grado; - condannare gli appellati in solido al risarcimento del danno non patrimoniale, da reato, che si propone di liquidare in € 50.000 a favore di ciascun attore, o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa dal ### 2) Condannare le parti appellate alla refusione delle spese e dei compensi di ambo i gradi di giudizio, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge”. 3)condannare le appellate ### spa e ### spa alla restituzione della somma di € 8013,20 incassata ciascuna in forza della condanna alle spese di primo grado e della provvisoria esecutorietà della sentenza oggi impugnata, oltre interessi dall'incasso alla restituzione. ### quei capitoli di prova articolati in memoria istruttoria e non ammessi dal Tribunale, che di seguito si riportano letteralmente per interrogatorio formale del convenuto ### e per prova testi indicati in calce. ###: 1. vero che con l'anno 1990 iniziano i primi investimenti del padre della signora #### in ### (ora ### con il promotore finanziario, Sig.Cassinotti e il suo collaboratore ### Florio, quasi subito sostituiti dal promotore ### data l'età pensionabile del suddetto Cassinotti. pag. 3/33 2. vero che il #### appena divenuto consulente per conto di ### si è da subito mostrato capace nel suo lavoro, dando consigli mirati a far crescere gli investimenti e acquisendo in breve tempo non solo la fiducia lavorativa ma anche personale del sig.### al punto che il rapporto di lavoro si estendeva anche ai familiari, quali la sorella ### e successivamente agli odierni attori, la figlia ### ed al compagna ### 3. vero che nell'anno 1992 si abbatteva il gravissimo lutto sulla famiglia ### , per la perdita del fratello di #### di anni 17, avvenuta nel mese di Maggio a causa di un tragico incidente stradale e da quel momento il rapporto della famiglia con ### si intensificava, osservando i signori ### come la vicinanza nella disgrazia mostrata dal promotore fosse stata totale; 4. vero che con la fine degli anni novanta, l'attrice signora ### iniziava ad investire i primi risparmi con ### sempre tramite il coordinamento del promotore assegnato da banca ### alla famiglia #### investimenti che si vedono indicati nel prospetto portafoglio cliente, che si mostra al documento 12 e 13; 5. vero che con l'anno 2001 gli odierni attori diventarono genitori e ricevettero un cospicuo assegno di 55 milioni di vecchie lire, dalla nonna di ### per la nascita della prima pronipote ed i genitori si determinarono ad investire la somma in fondi di ### come avevamo fatto in precedenza, ma il promotore ### suggeriva ai clienti, dati gli alti rendimenti e la sicurezza del capitale, di investire in fissati bollati covered warrant di ### una banca controllata da ### come aveva iniziato a fare il padre dell'attrice, ### 6. vero che gli attori, con l'intento di creare un piccolo patrimonio per il futuro della figlia, si determinarono ad aderire alla proposta del promotore ed acquistarono il loro primo fissato bollato che venne sottoscritto il ### per € 28.405,13( vecchie lire 55.000 milioni); 7. vero che come da documenti 4.2 e 4.2.1-4.2.7 che si mostrano al teste l'acquisto del fissato bollato covered warrent del 19.10.2001 per € 28.405,13( d.4.2.) pari alle vecchie lire 55.000.000 avveniva mediante la consegna al promotore ### di n.4 assegni bancari per complessivi 55 milioni di lire: n.5216604 il ### di lire 16.000.000; il 5216601 il ### di lire 13.000.00; il 5216603 il ### di lire 13.000.00 e il n.5216602 del 22.10.2011 di lire 13.000.00 emessi da ### e consegnati in bianco al promotore ( doc.da 4.2.1 a 4.2.7); 8. vero che come da documento 4.3. che si mostra al teste il fissato bollato covered warrant del 4.11.2002 per € 25.000 (d.4.3)venne pagato al promotore ### con assegno circolare BNL 24.10.2002 intestato a ### per il pari importo di € 25.000(d.4.3.1). pag. 4/33 9. vero che come da documento 4.4. il fissato bollato covered warrant del 31.3.03 per € 12.500 veniva pagato al promotore consegnando lui denaro contante. 10. Vero che come da documento 4.5 per procedere all'acquisto del fissato bollato covered warrant del 1.3.04 per € 25.000 (doc.4.5) il ### indicava al sig.### di versare sul conto corrente della suocera ### la somma di € 25.000, in tre distinte disposizioni da € 10.000, 10.000 e 5.000, versamenti che si osservano dall' e/c ###d.4.5.1); per quindi il promotore, farsi consegnare dalla ### 3 assegni degli anzidetti importi con beneficiario che sarebbe poi stato indicato dal promotore medesimo ; 11. vero che Il documento 4.6. attiene l'acquisto del fissato bollato 1.3.2004 per € 15.000che venne acquistato dal sig.### grazie a titoli lasciati in bianco dalla madre, sig.ra ### 12. vero che come da documento 4.7. il fissato bollato 15.3.05 per €10.000 veniva acquistato dagli attori consegnando al promotore denaro contante per € 10.000. 13. vero che il documento 4.8 attiene l'acquisto del fissato bollato 31.10.06 per € 20.000 veniva acquistato dagli attori consegnando al promotore denaro contante per € 20.000; 14. vero l'acquisto del fissato bollato 1.7.2009 n per € 22.000 n.### ( ved doc.1.1.o 4.9) avvenne mediante consegna al promotore di assegno bancario per € 11.861 (4.9.1.)lasciato in bianco con nominativo del beneficiario -tale ### (4.9.2)poi apposto dal promotore medesimo, oltre alla dazione nelle mani del promotore di € 10.139 in denaro contante; 15. vero che come da documento 4.10 che si mostra al teste nell'anno 2013 il promotore ### consegnava agli attori il prospetto di “ riordino” dei n.5 titoli sottoscritti nell'anno 2008, riordino che il promotore aveva fatto accettare ai clienti a cui consegnava i nuovi 5 fissati bollati, comprensivi del capitale e degli interessi pattuiti nel 2008, poi oggetto di sequestro presso la ### della Repubblica prodotti sub doc.1 che si mostra ed aventi i numeri isin : ### del 15.12.13 € 38.518,00; nr ### del 15.12.13 € 38.518,00;nr ### del 15.12.13 € 38.518,00; nr ### del 15.12.13 € 38.518,00; nr ### del 1.7.14 € 6.875,00. 16. vero che nel corso dell'aprile anno 2010 il promotore ### comunicava ai signori ### che il suo rapporto con ### non lo soddisfaceva più e che si apprestava ad accettare proposta da ad altra società, ### spa, e chiedeva al nucleo familiare dei signori ### se fossero stati interessati anche loro al passaggio dei loro investimenti nella nuova società, onde poterli continuare a seguire, e tutto il nucleo familiare decideva di seguire il promotore , procedendo , alla chiusura di quanto era investito in ### per passarlo ad ### sotto la supervisione del promotore , che scriveva per conto dei clienti le lettere di dismissione da rimettere in ### pag. 5/33 17. vero che a fronte della dazione di complessiva somma capitale nelle mani del promotore ### dall'anno 2001 al 2009, per l'acquisto dei fissati bollati e pari ad € 157.905; il complessivo percepito dagli attori ( negli anni 2013 e 2014)a titolo di pagamento interessi/ cedole monta ad € 17.631 , come da documento 4.10.1 e 4.10.2 18. Vero che i n.10 titoli contraffatti venduti agli attori oggetto di sequestro presso la ### della Repubblica di ### e prodotti in copia al documento n.1 che si mostra, fatta eccezione per il solo titolo n.### sottoscritto il ### per € 22.000, sono il rinnovo dei precedenti titoli venduti dal promotore agli attori, maggiorati dell'interesse maturato al momento del rinnovo; 19. Vero che i titoli, fissati bollati, che venivano proposti dal promotore ### ai propri clienti, portavano a rendimenti e/o performance remunerative che il promotore ### giustificava affermando che erano prodotti finanziari che la propria mandante riservava a clientela selezionata, piuttosto che a dipendenti delle banca medesima; 20. Vero che il promotore ### nel proporre i fissati bollati ai clienti si faceva consegnare somme mediante contanti, assegni bancari o circolari, assumendo che le somme sarebbero state impiegate per liquidare i soggetti dismittenti i titoli offerti ai nuovi acquirenti che vi sarebbero subentrati. 21. Vero che in occasione della vendita di ciascun fissato bollato , ottenuti gli assegni ovvero il denaro contante il promotore ### ritornava i giorni seguenti dai clienti a cui consegnava la ricevuta nella forma dei fissati bollati riportanti il capitale investito, le generalità dei sottoscrittori ,il tasso di rendimento garantito e le scadenze, raccogliendo la sottoscrizione dei clienti e trattenendo per sé una copia del fissato bollato venduto e sottoscritto dal cliente; 22. Vero che il promotore nel momento di passaggio lavorativo da ### ad ### spa del mese di Aprile 2010 informava i clienti che avrebbe potuto seguirli anche presso la nuova compagine ove potevano essere trasferiti i prodotti e fondi in essere e che anche per i “fissati bollati” in loro possesso non vi sarebbero stati problemi, in quanto ### era partner anche di ### 23. vero che precedentemente la scoperta avvenuta nel mese di Dicembre 2014 della falsità dei titoli acquistati dal promotore, il nucleo familiare ### aveva messo in previsione la ristrutturazione della casa familiare di ### via ### V n.5, preventivando: la sostituzione della caldaia, come da preventivo 19.11.13 doc.20 che si mostra la teste; la sostituzione degli infissi come da preventivo 29.11.13 doc 21 che si mostra al teste; il rifacimento del tetto come da offerta del 10.3.2014 doc 22 che si mostra al teste; 24. vero che era desiderio della signora ### quello di rilevare dai genitori la casa familiare di via ### V n.5 in ### per viverci pag. 6/33 con il compagno e le loro figlie ### ed ### che sin dalla nascita hanno coabitato con i nonni materni, ### e ### 25. vero che dopo la scoperta, avvenuta nel mese di Dicembre 2014 della falsità dei titoli acquistati dal promotore, con il 2 Marzo 2015, il nucleo familiare ### poneva in vendita la propria casa di via ### V n.5, impossibilitata a fare fronte alle spese di gestione, come da mandato alla vendita 2.3.15 doc.23 che si mostra, 26. vero che alla data odierna la casa familiare di via ### V n.5 in ### è ancora offerta in vendita, con prezzo ribassato in assenza di proposte, come da doc.24 del 23.5.2018 che si mostra al teste; 27. vero che la signora ### che dalla nascita della prima figlia si era astenuta dall'esercitare attività lavorativa per dedicarsi alla cura e crescita delle bambine, ha dovuto riscattare negli anni 2017 e 2018 somme dal fondo pensione che aveva acceso presso ### nel 2010, per poter far fronte alle spese sanitarie delle figlie e per contribuire alla ristrutturazione della casa ereditata dal compagno in via ### in ### , in cui si trasferirà il nucleo familiare attoreo; 28. vero che anche il compagno della signora ### sig.### ha dovuto riscattare parte della propria pensione complementare accessa presso ### per poter far fronte alle spese sanitarie e per la ristrutturazione della futura abitazione familiare sita in ### 29. vero che i genitori odierni attori, a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore, hanno dovuto soprassedere dal far mettere l'apparecchio ai denti alla figlia più grande, che palesava una problematica di natura estetica, per destinare le risorse a favore della figlia più piccola, in quanto portatrice di problematica di natura patologica; 30. vero che gli attori a far tempo dal dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore hanno dovuto rivedere le scelte scolastiche per le proprie figlie, che sino ad allora avevano avuto la possibilità di frequentare istituti privati, nel mentre alle scuole superiori sono state iscritte presso scuole pubbliche; 31. vero che gli attori a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore hanno dovuto rinunciare a offrire alle loro due figlie la possibilità di continuare i corsi di piscina e altre attività sportive in genere; 32. vero che gli attori a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore hanno dovuto rinunciare a offrire alle loro due figlie la possibilità di partecipare a vacanze studio nel ### e le stesse vacanze annuali del nucleo familiare si sono ridotte a pochi week end nel periodo estivo trascorso ad ### ove la famiglia trascorreva almeno due pag. 7/33 settimane e villeggiando una sola settimana ad anni alterni a ### , quando precedentemente vi trascorrevano annualmente due settimane. 33. Vero che a far tempo dal Dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore le uscite conviviali familiari a cena ed al cinema, che prima erano l'abitudine della giornata di sabato, ora sono diventate l'eccezione; 34. vero che il nucleo familiare attoreo stante la precarietà economica seguita al Dicembre 2014 non ha potuto cambiare l'automobile vecchia di 12 anni e si trova ora in uso l'automobile che era di proprietà del padre del ### venuto a mancare il ###; 35. vero che gli attori , per tutelarne la salute, hanno dovuto celare la scoperta della falsità dei titoli alla madre del #### sofferente di cuore e di crisi legate all'ansia, la quale aveva dato delle somme al figlio per renderlo beneficiario di un fissato bollato tra quelli offerti dal promotore; 36. vero che il sig.### ha iniziato a lavorare con il padre come meccanico dall'età di 14 anni, e l'aver perso ogni guadagno investito nelle mani del promotore ### rende l'intera famiglia economicamente dipendente dal frutto dell'attuale lavoro del padre, privata di ogni altra risorsa; 37. vero che la consapevolezza di avere una certa disponibilità economica a garanzia del futuro della propria famiglia ha portato la signora ### a fare la scelta di vita di dedicarsi al ruolo di mamma ed alla cura delle figlie, privandosi opzioni di carriera; 38. vero che la ### a far tempo dal dicembre 2014 e quindi dalla scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore ha visto peggiorare le condizioni di salute del proprio padre , ### il quale, a sua volta investitore di ingenti somme nelle mani del promotore finanziario, ha sofferto per oltre un anno di un lungo periodo di crisi di ansia , disturbo del sonno e afflitto da sindrome depressiva ha dovuto ricorrere alle cure mediche del caso; 39. vero che la ### a far tempo dal dicembre 2014 con la scoperta della falsità dei titoli acquistati dal promotore ha visto i propri genitori ### e ### a loro investitori di ingenti somme nelle mani del promotore, costretti a vendere i ricordi di una vita, compresa anche l'argenteria ereditata da numerose generazioni, i gioielli d'oro e le pietre preziose acquistate negli anni per ricordare eventi importanti.
Si indicano a testi: su tutti i capitoli di prova: -#### V n.5; ###( genitore ### , p.o. nel processo penale , attore in altro separato giudizio) -### V n.5 ###( genitore ### , p.o. nel processo penale , attore in altro separato giudizio) Su capitoli di prova da 19 a 22: pag. 8/33 -### via ### 30, #### ( parte civile nel processo penale) Su capitoli di prova da 23 a 39 -### via ### 29, ### ( ###) - ### via ### 5, ### (amico famiglia ### ) - ### via ### 1, ### (amica ### -### formale del convenuto ### si chiede sui capitoli da 1 a 22” ### parte appellata ### “### l'###ma Corte di Appello di ### adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: si chiede che la Corte di Appello di ### disattesa ogni contraria istanza, ragione ed azione, voglia: - in via principale, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri ### ed ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio dedotte ed argomentate in narrativa e, per l'effetto, confermare, per quanto di ragione, la sentenza impugnata; - in ogni caso, accogliere le conclusioni già rassegnate e precisate dalla ### convenuta in primo grado e, pertanto: § in via principale, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la infondatezza delle pretese di cui all'atto di citazione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi formulate per le ragioni di fatto e di diritto meglio rassegnate in primo grado con la comparsa di costituzione e di risposta, tra le quali il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione; § in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. ### nel verificarsi del preteso danno dedotto in giudizio, tra l'altro, anche in considerazione del fatto che, nel caso in esame, non opera la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 58/1998 e degli artt. 2049 Cod.
Civ. e condannarlo di conseguenza; § in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudice volesse accertare la fondatezza delle tesi “ex adverso” dedotte, ridurre l'importo eventualmente da restituire e/o il risarcimento eventualmente dovuto ai ###ri ### ed ### escludendo sia i danni che gli stessi avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 co. 2 cod. proc. civ. e comunque in rapporto alla gravità della loro colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate ex art. 1227 co. 1 cod. proc. civ. sia i danni riferiti al periodo successivo al recesso dal contratto di agenzia con ### comunicato dal #### in data 8 aprile 2010. pag. 9/33 Il tutto, sempre con vittoria di compensi e spese di causa, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per DM 55/2014 e successivi aggiornamenti. - In via istruttoria Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dagli appellanti per tutte le ragioni così come meglio argomentate in narrativa e, al fine di evitare qualsivoglia decadenza, ove codesta Corte lo ritenesse opportuno, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione “### è che”: 1. ### convenuta si avvale di sistemi di controllo per verificare la correttezza dell'operato dei propri consulenti finanziari. 2. I controlli sui consulenti finanziari della ### vengono effettuati dall'### di ### e consistono in verifiche periodiche - programmate - e in verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute da clienti circa disfunzioni e/o irregolarità riscontrate nell'operato degli stessi agenti/promotori finanziari. 3. I controlli sui consulenti finanziari della ### vengono svolti sia a livello locale - sui luoghi dove i singoli promotori operano e, se necessario, intervistando anche la clientela che ha inoltrato eventuali reclami - sia a livello centrale controllando la complessiva attività amministrativa svolta e monitorando la posizione personale dello stesso consulente. 4. ### convenuta, oltre al predetto ### ha istituito anche, un call center (al quale ciascun cliente può rivolgersi per qualsivoglia necessità e/o lamentela) ed un ufficio che si occupa della gestione dei reclami nei confronti dei consulenti finanziari e delle attività dagli stessi svolte. 5. ### call center si avvale di una apposita procedura che garantisce la massima celerità nella risposta nonché la massima trasparenza nei confronti del cliente circa la gestione dei reclami effettuati e circa le relative conclusioni. 6. Le modalità ed i termini con i quali la ### convenuta procede alla sottoscrizione dei contratti - sia di conto corrente che inerente qualsiasi altro strumento finanziario - con i clienti e le informazioni (che sono complete di qualsiasi elemento) che fornisce agli stessi sia al momento della instaurazione del rapporto che nel corso del periodo di durata dell'investimento stesso. 7. I clienti vengono normalmente contattati dai consulenti finanziari i quali propongono agli stessi i servizi bancari (quali ad es. conti correnti, ecc.) e finanziari (quali ad es. polizze, titoli, fondi, ecc.) di ### più in linea con le loro richieste e le loro esigenze. 8. La scelta di attivare, o meno, determinati servizi (quali ad es. quelli di investimento o quelli inerenti all'acquisto di titoli ed obbligazioni) è in capo alcliente il quale decide le modalità migliori con le quali vuole gestire il proprio patrimonio nonché il livello di rischio che si vuole assumere (anche in funzione del rendimento che si vuole ottenere). 9. Il cliente, in riferimento a ciascuno dei servizi attivati (ad es. conto corrente, fondi di investimento, ecc.) e delle singole attività (o anche semplice movimentazione) svolte in riferimento a tali servizi, deve necessariamente sottoscrivere degli appositi moduli pag. 10/33 predisposti dalla ### con il logo della stessa e prestare il consenso, nei modi e nei termini previsti dalla legge, allo svolgimento della stessa attività (anche qualora si tratti di mero deposito di somme). 10. In riferimento a ciascuno dei servizi bancari e finanziari offerti, la ### ha predisposto dei contratti nei quali sono evidenziate non solo le condizioni generali (con la precisazione anche di alcune regole generali di condotta quali, per quel che qui interessa, ad esempio che non è possibile procedere al versamento di somme mediante assegni intestati a terzi o al consulente finanziario o mediante titoli non direttamente intestati a ### ma, anche, le condizioni normative del relativo rapporto (quali ad es. recesso, ecc.). 11. Per quel che riguarda i rapporti di conto corrente, le condizioni del rapporto sono descritte nelle “norme generali” oppure, in riferimento ai servizi finanziari, la ### convenuta ha predisposto il “fascicolo contrattuale” come risulta dai docc. 2 e 3 che mi si mostrano. 12. Le “condizioni generali di contratto”, che vengono allegate a tutti i contratti stipulati dalla ### costituiscono la disciplina normativa dei relativi rapporti oltre a richiamare la normativa (di legge e ### della ### e della ### d'### applicabile “a tutti i tipi di ### prestati pro tempore dalla Banca”. 13. Per quanto riguarda le polizze ed altri strumenti di investimento, oltre alla sottoscrizione di prospetti informativi, la ### indica anche nel contratto le regole fondamentali che il cliente deve osservare (quali ad es. il divieto di consegnare assegni circolari intestati al consulente o a terzi ed il divieto di consegnare somme di denaro in contante al consulente finanziario stesso). 14. I prospetti informativi e le regole di condotta dei clienti sono disponibili nella area dedicata agli stessi sul sito web e sono consultabili on-line. 15. La normativa contenuta nelle condizioni generali di contratto viene richiamata nei singoli moduli che vengono fatti sottoscrivere al cliente sia per la instaurazione del rapporto e sia in riferimento ad ogni singola operazione. 16. Alla sottoscrizione di ogni contratto bancario e/o finanziario la ### informa il cliente della natura del contratto, delle condizioni essenziali legate allo stesso nonché delle regole generali più importanti in riferimento allo stesso. 17. ### convenuta procede all'invio dell'estratto del conto corrente, sulla base della cadenza prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. 18. ### del conto corrente, almeno una volta all'anno, contiene anche il c.d. “conto scalare” dal quale si possono evincere i saldi del conto corrente ed i complessivi versamenti (ed acquisito di titoli) effettuati dal cliente nel corso dell'anno di riferimento (con i relativi rendimenti). 19. ### stante l'assenza di sportelli a livello territoriale, ha attivato un sistema denominato di “### Diretta”, vale a dire il servizio che consente a ciascun cliente di svolgere separatamente, tramite rete telefonica, televisiva o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla ### 20. Il servizio di “### Diretta”, si basa su un sistema di registrazione (che avviene con l'apertura del conto corrente o con la sottoscrizione di altri contratti bancati e pag. 11/33 finanziari) e con il successivo invio di un codice al cliente (nella sostanza è un sistema c.d. di “internet banking” oggi peraltro ampiamente diffuso). 21. Con il servizio di “### Diretta” ciascun cliente ha accesso diretto h24 al proprio profilo (comprendente sia i rapporti di conto correnti che tutti gli altri rapporti con la ### compresi quelli inerenti i ### di investimento) sul sito internet, mediante proprie credenziali di accesso. 22. Attraverso il sistema di “### Diretta”, la ### convenuta dà al cliente gli strumenti per controllare il proprio patrimonio e verificare il rendimento dello stesso sia complessivamente che in riferimento ad ogni singolo investimento (compresi quelli inerenti i c.d. bond o titoli obbligazionari). 23. Per mezzo del sistema “### Diretta”, ciascun cliente è messo nelle condizioni di consultare on line i fogli informativi che vengono poi regolarmente inviati dalla ### 24. ### ha attivato sin dagli anni 90 un sistema di call center, che può essere consultato direttamente da ciascun cliente e consente allo stesso di avere informazioni in merito alle operazioni effettuate. 25. Gli attori, nel corso del rapporto con la ### avevano investito in ### di diritto italiano, in ### di diritto irlandese ed in polizze assicurative, così come risulta dai docc 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta e che mi si mostrano. 26. Con riguardo alle rispettive posizioni finanziarie ed economiche, nel corso dell'intero rapporto, la ### ha inviato agli attori, periodicamente, tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal contratto e dai regolamenti. 27. ### ha regolarmente inviato agli attori gli estratti conto bancari di cui,tra l'altro, ai docc. 5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione e che mi si mostrano, in merito ai depositi ed agli investimenti effettuati con la ### 28. La corrispondenza degli estratti conto relativi al c.c. n. 100177626 intestato alla ###ra ### al c.c. n. 100337684 intestato al #### nonché al c.c. cointestato n. 101060856, veniva inoltrata presso il domicilio allora indicato dagli attori all'atto di sottoscrizione di ciascun contratto di apertura del conto corrente, ossia a ### n. 13 in ####. 29. Ad ogni investimento sottoscritto dagli attori con le modalità indicate dalla ### e con i moduli predisposti da quest'ultima, ha corrisposto la sottoscrizione della modulistica contrattuale prevista con il versamento del relativo importo secondo le modalità previste dalla normativa, ossia bonifici bancari ed assegni non trasferibili intestati unicamente alla ### o alle ### del ### oltre alla conferma degli investimenti da parte di quest'ultima. 30. Nel corso del rapporto, la ### mediante il sistema di “### Diretta” e con le comunicazioni degli estratti conto inviate agli attori, ha dato a questi ultimi gli strumenti per controllare e verificare la consistenza del patrimonio che aveva investito e che aveva depositato presso la ### convenuta. 31. Nel corso dell'intero rapporto, la ### ha inviato agli attori, con regolarità periodica, i prospetti informativi denominati estratto “conto scalare” nei quali sono stati indicati i rendimenti del conto corrente presso la ### pag. 12/33 32. Gli attori hanno avuto, sin dal momento della rispettiva instaurazione del rapporto con la ### disponibilità all'accesso diretto ai propri conti correnti bancari e finanziari mediante i servizi di “internet banking” che consentono di verificare la posizione del cliente e di tenere sotto controllo le complessive operazioni effettuate.
Si indicano a testi: - ### presso ### S.p.A., ###. Sforza, Basiglio ###; - ### presso ### S.p.A. ###. Sforza, Basiglio ###. ### parte appellata ### “### l'###ma Corte d'Appello di ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, respingere l'appello dei sig.ri ### e ### disattendendo ogni domanda avversaria e per l'effetto confermare la Sentenza in ogni sua parte, riconoscendo, altresì, il difetto di legittimazione passiva di ### in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento (anche se parziale) dell'appello avversario: (1) in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### per i motivi meglio esplicati in atti e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte; (2) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande dedotte dagli appellanti nei confronti della ### per l'intervenuto decorso del termine previsto ex lege, come meglio specificato in atti e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte; (3) in via principale, respingere ogni domanda svolta nei confronti di ### perché infondata in fatto e in diritto come meglio specificata in atti, e per l'effetto dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata ad ### per i fatti di causa e, quindi, che ### nulla deve ad alcun titolo a parte attrice; (4) in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. ### nel verificarsi del danno dedotto in giudizio e condannarlo di conseguenza; (5) in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate nei confronti di ### accertare e dichiarare che nella fattispecie dedotta in giudizio parte attrice ha mantenuto una condotta pag. 13/33 gravemente colposa, concorrendo così alla determinazione dei pretesi danni de quibus e, per l'effetto, ridurre ex art. 1227 c.c. la condanna al risarcimento dei danni richiesti da parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione del suo concorso colposo; (6) ancora in via subordinata, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate nei confronti di ### ridurre l'importo della condanna al risarcimento richiesti da parte attrice, nella misura di ### 17.631,00, pari cioè all'importo che gli attori hanno dichiarato di aver ricevuto dal sig. ### negli anni 2013 e 2014 a titolo di interessi e cedole.
In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie di parte attrice per i motivi esposti in atti cui si rinvia.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO e ### della DECISIONE 1 I fatti di causa e la sentenza di ### e ### avevano convenuto avanti al Tribunale di ### la s.p.a.. ### e la s.p.a. ### per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un investimento da loro effettuato in prodotti finanziari, poi rivelatisi inesistenti.
A sostegno delle loro domande le allora parti attrici riferivano che: - ### era persona conosciuta dalla famiglia ### in quanto, sin dall'anno 1990, aveva operato quale consulente finanziario del padre della #### e che la stessa ### dal 1999, aveva cominciato ad investire i suoi risparmi tramite tale intermediario finanziario; - nel 2001, avendo la disponibilità di una somma di danaro non modesta che intendevano utilizzare per acquistare fondi ### venivano invece convinti dal ### ad investire in obbligazioni denominate “Eurobond” a cedola garantita con un elevato tasso di rendimento, a dire pag. 14/33 del promotore emesse da ### gruppo ### banca definita dal medesimo quale controllata da ### - a decorrere da quell'anno e sino all'anno 2009 avevano effettuato numerosi ulteriori investimenti in dette obbligazioni “Eurobond”, versando il corrispettivo dei titoli acquistati direttamente al ### sia tramite assegni bancari lasciati, secondo le istruzioni del ### in bianco nel nome del beneficiario ovvero intestati a soggetti da loro non conosciuti, sia con versamenti in contanti; - tale modo di operare veniva giustificato dal ### in quanto i titoli oggetto di compravendita si trovavano nel portafoglio di altri investitori e, pertanto, l'investimento sarebbe stato effettuato acquistando le obbligazioni direttamente dai clienti che intendevano liquidare i propri investimenti; - nel 2010 ### comunicava la cessazione del suo rapporto professionale con ### e l'avvio della sua attività quale promotore finanziario di ### loro decidevano, pertanto, di far transitare tutti i loro investimenti presso ### in modo da potere essere ancora seguiti dal ###; - quando, nel settembre 2012, ### comunicò loro un riepilogo degli investimenti in essere, si avvidero che non era menzionate le obbligazioni ### - chiesti chiarimenti a ### questi li rassicurava, spiegando loro come ciò fosse dovuto ad un errore nell'indicazione della residenza del ### e pochi giorni dopo esibiva loro un nuovo prospetto degli investimenti, completo delle obbligazioni ### - nel dicembre 2014 ### comunicava agli attori che ### aveva cessato di operare come suo promotore finanziario: dall'esame della documentazione si avvedevano che non vi era alcuna menzione, tra gli pag. 15/33 investimenti della famiglia ### delle obbligazioni ### - ### sentito avanti la ### riconosceva di avere distratto somme dalla clientela da lui seguita, proponendo investimenti in realtà inesistenti e indicando il nominativo dei clienti in tal modo truffati (diversi dei quali non risultavano neppure registrati come clienti ### e tra tali nominativi era ricompreso quello di ### e ### - veniva aperto un procedimento penale e ### veniva condannato per il reato di truffa aggravata alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa.
Ciò premesso, gli attori chiedevano la solidale condanna di ### di ### e di ### - queste ultime nella loro qualità di coobbligate solidali in virtù del rapporto di preposizione con il loro promotore - al risarcimento del danno patito, rappresentato dal capitale investito, dal rendimento promesso e non conseguito, oltre che dal danno morale derivante da reato.
Si costituivano in giudizio ### s.p.a. e ### S.G.R. s.p.a., entrambe chiedendo il rigetto delle domande avanzate e, ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che gli investimenti in ### erano stati effettuati quando il ### non era ancora un suo promotore finanziario. ### non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia.
Espletata attività istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 2278/20 emessa in data ###, accoglieva parzialmente le domande avanzate nei confronti di ### che veniva condannato, a titolo di risarcimento del danno pag. 16/33 patrimoniale, al pagamento a favore degli attori della somma di euro 142.643,00, mentre respingeva le domande proposte verso ### ed ### Il Tribunale riconosceva la responsabilità di ### per i danni cagionati agli attori in forza della sua condotta illecita, richiamando le dichiarazioni confessorie dal medesimo rese, sia in sede penale, sia avanti alla ### unitamente alla sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale deferitogli e determinava il quantum sottraendo dal capitale investito, pari ad euro 157.905,00, quanto dagli stessi attori riconosciuto percepito a titolo di cedole (malgrado l'anomala modalità di versamento delle stesse, e, cioè, attraverso assegni bancari emessi da soggetti terzi) mentre escludeva ogni ulteriore voce di danno e, segnatamente, quella del danno morale.
Il Tribunale non ravvisava alcuna corresponsabilità di ### rilevando che le doglianze attoree erano relative ad investimenti effettuati in un arco temporale (2001-2009) in cui ### non lavorava per ### escludeva, altresì, la responsabilità di ### reputando insussistenti, stante le modalità di svolgimento del rapporto, i presupposti di cui all'art. 31, comma 3° TUF e non riconoscendo, dunque, la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del ### e la sua qualità di promotore dell'intermediaria. 2 . ### Avverso detta sentenza hanno proposto appello ### e ### chiedendone l'integrale riforma per quanto attiene al rigetto delle domande proposte verso ### ed ### e chiedendo, relativamente alla posizione di ### il riconoscimento del danno morale patito.
Si costituivano in giudizio ### e ### chiedendo entrambe il rigetto dell'appello avanzato. pag. 17/33 Non si costituiva ### del quale deve essere dichiarata la contumacia.
Quindi, precisate all'udienza all'uopo fissata le conclusioni definitive, la causa veniva trattenuta a decisione dalla Corte, previa assegnazione dei termini alle parti per il deposito delle memorie conclusionali e rispettive repliche. 3. I motivi di appello ### gli appellanti, lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio in atti da parte del Tribunale, che i testi escussi, sia in sede ###sede penale, hanno riferito che ### nel proporre ai clienti affidati le obbligazioni ### prospettava detti titoli come obbligazioni riservate - da ### prima, e da ### poi - a selezionata clientela, in ragione della partnership in essere tra le predette società. Si tratta, proseguono gli appellanti, di aspetto rilevante che ha influito sulla loro decisione di procedere all'acquisto delle obbligazioni proposte dal ### e che non può essere considerato, come invece evidenziato nella sentenza impugnata, abnorme ed inverosimile, posto che è stato da loro “provato il collocamento da parte di ### (ora ### delle vere obbligazioni ### negli anni novanta”.
Sottolineano, inoltre, che nessuno dei clienti, sentiti come testi nel giudizio penale, ha mai dichiarato di avere aderito ad un circuito non ufficiale o irregolare, di ideazione e gestione personale del promotore ### mentre gli investitori escussi hanno dichiarato di essere stati motivati ed allettati dal promotore ad aderire a tale circuito privilegiato per come creato dalla ### in ragione della partnership con ### Rilevano che le anomalie del rapporto, evidenziate dal Tribunale, rappresentano proprio gli artifici e raggiri posti in essere da ### nei loro confronti e di cui loro sono stati vittime incolpevoli. pag. 18/33 ### che ### si è costituita parte civile nel processo penale a carico di ### e che tale atto assume un valore confessorio circa la presenza di un nesso di occasionalità necessaria tra la società e il suo promotore.
Relativamente ad ### eccepiscono l'erroneità della motivazione della sentenza che ha escluso la responsabilità dell'istituto per il sol fatto che essi appellanti non hanno più consegnato, dopo il 2009, somme di denaro a ### rimarcando come anche il solo rinnovo dei titoli, rinnovo da loro effettuato dopo il 2009, abbia costituito un danno. 4. Decisione della Corte. 4.1. I fatti dedotti dagli appellanti, anche relativamente all'entità delle somme investite, così come descritti dal Tribunale nella loro realtà oggettiva, non sono oggetto di contestazione, né hanno costituito motivo di impugnazione.
Si possono quindi ritenere pacifiche le seguenti circostanze: - ### era un intimo amico della famiglia ### e attraverso la sua persona gli appellanti hanno effettuato, nel corso degli anni, numerosi investimenti; - all'inizio degli anni 2000 ### ha loro proposto l'acquisto di obbligazioni, prospettato come molto redditizio e riservato ad una clientela particolare, chiamate “Eurobond”, emesse da ### del gruppo ### indicata dal ### quale società controllata da ### e, in seguito, anche da ### - le contrattazioni e la compravendita non si sono mai svolte presso i locali delle banche ma sempre presso l'abitazione degli appellanti che hanno consegnato, in più occasioni, al mediatore assegni in bianco o intestati a terzi o denaro contante per la complessiva somma di euro 157.905,00; pag. 19/33 - ### a sua volta, consegnava agli investitori dei fissati bollati, dai quali risultava che la società emittente di dette obbligazioni era “### Banca”; - in alcune occasioni gli appellanti hanno ricevuto delle cedole, attraverso la consegna di assegni firmati da soggetti estranei; - nessun riferimento in tali fissati bollati compare relativamente a ### o ad ### né in essi è indicato alcun mandato di eseguire la sottoscrizione di ### ad una società del gruppo ### o ### 4.2. Sulla posizione di ### fine di potere svolgere un discorso unitario, coinvolgente entrambe le parti appellate, è opportuno previamente esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da ### sul presupposto, accolto dal Tribunale, che gli appellanti non hanno più versato alcuna somma di denaro al promotore dopo l'aprile 2010, epoca del passaggio di ### in ### Gli appellanti hanno tuttavia dimostrato (si vedano gli allegati alla querela, doc.c 4 e seguenti) di avere, su consiglio di ### provveduto, alla scadenza dei fissati bollati da loro precedentemente acquistati (scadenza successiva al 2010), al rinnovo degli stessi per ulteriori 5 ovvero 10 anni, così reinvestendo nuovamente la somma già versata. Dei nove fissati bollati, l'unico non oggetto di rinnovo è quello n. ### per € 22.000.
Il rinnovo del titolo non è automatico, ma rappresenta l'oggetto di una contrattazione tra promotore e investitore: è, quindi, necessario valutare, relativamente a questa operazione di investimento, la sussistenza, o meno, dei presupposti di cui all'art. 31, 3° comma TUF in capo all'intermediario presso il quale il promotore svolgeva, all'epoca, le sue funzioni. ### di carenza di legittimazione passiva non è pertanto fondata. pag. 20/33 Tale ricostruzione dei fatti appalesa, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata da ### trattandosi di doglianza fondata sull'assunto dell'assenza di contatti tra il promotore ed il cliente nel momento del rinnovo dell'investimento, ed avendo, circostanza, questa, non contestata, gli appellanti inviato un idoneo atto di messa in mora all'### nel dicembre 2014. 4.3 Sul nesso di occasionalità necessaria.
Il Tribunale, si è visto, ha escluso la presenza di un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita di ### (il cui accertamento non ha costituito oggetto di impugnazione) e la sua qualità di promotore finanziario di ### prima, e di ### dopo. Il giudicante ha infatti evidenziato, da un lato, le anomalie che hanno caratterizzato gli acquisti delle obbligazioni ### rispetto alle usuali operazioni di investimento e, dall'altro, la centralità della persona del ### rispetto alla posizione degli intermediari.
La giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le tante Cass. 1741/11) ha in più occasioni affermato che la circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, non vale ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito. Ciò in quanto il promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa ed è pertanto ragionevole far ricadere su quest'ultimo i danni determinati da condotte del funzionario, anche se devianti o contrarie rispetto al fine istituzionale dell'intermediario stesso, tutte le volte in cui la condotta illecita sia stata resa possibile dal rapporto di preposizione e si tratti di condotte che non costituiscono un imprevedibile sviluppo dell'esercizio delle funzioni del preposto. pag. 21/33 La giurisprudenza ha pertanto affermato, proprio per i motivi sopra riportati, che l'intermediario risponde dell'operato del promotore anche nel caso in cui questi commetta un reato.
La severità di tale impostazione è finalizzata a tutelare l'investitore che ripone, nella reputata solidità e correttezza della struttura di cui si avvale il promotore, fiducia e sicurezza che lo inducono ad effettuare investimenti. 4.4. La rilevanza della figura del promotore Nel caso di specie, tuttavia, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, ### e ### riponevano la loro esclusiva fiducia non nella struttura presso la quale ### svolgeva le sue funzioni di promotore, bensì nella persona stessa del promotore: l'intermediario, anzi, era per loro del tutto indifferente ed interscambiabile.
Svariati sono gli elementi che corroborano questa affermazione.
Innanzi tutto, il fatto che quando ### ha comunicato a ### e ### la cessazione del suo incarico presso ### ed il suo trasferimento presso ### gli appellanti hanno spostato immediatamente tutti i loro investimenti presso questo nuovo intermediario, con il quale non avevano mai avuto alcun rapporto. ### riferisce di avere, in quell'occasione, detto a ### “ma noi cosa dobbiamo fare, in poche parole? ### assodato che ti seguiamo, cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo comportare?” (verbale udienza penale 11.1.18, trascrizione delle deposizioni testimoniali: doc. 15 ###.
Emerge, pertanto, che per gli odierni appellanti non rivestiva alcuna importanza l'intermediario per conto del quale lavorava ### poiché “era assodato” che avrebbero comunque seguito il promotore in qualunque luogo. ### verso la figura dell'intermediario emerge ancora più marcata quando ### nel settembre 2012, invia agli appellanti un resoconto dei loro investimenti: ### e ### non risultando, ovviamente, ivi indicate le pag. 22/33 obbligazioni ### non ritengono di rivolgersi all'intermediario e, cioè, a quello stesso ente che aveva esplicitamente reso noto che non vi era alcuna traccia di questi investimenti, ma interpellano solo ### e si fidano delle inverosimili giustificazioni dallo stesso addotte (uno sbaglio nell'indicazione dell'indirizzo di ###. ###, riferiscono gli stessi appellanti di non avere mai controllato, nel corso dei 10 anni in cui hanno effettuato investimenti a mezzo del ### quando questi lavorava presso ### la documentazione inviata dalla banca attestante i loro depositi titoli, essendosi sempre interfacciati solo con il promotore ed ignorando totalmente la documentazione ufficiale dell'istituto.
La stessa ### con espressione molto sintetica, riferisce “per me non c'era ### Per me c'era ### Probabilmente è difficile da capire, ma per me era il mio consulente” e, poco oltre ,aggiunge “.. per me la banca era lui” (verbale udienza penale 11.1.18, trascrizione delle deposizioni testimoniali: doc. 15 ###. 4.5. Sulla partnership tra #### e ### appellanti, pur consapevoli delle anomalie che hanno riguardato i loro investimenti (sopra riassunte e che verranno oltre meglio esaminate), ritengono di rinvenire un collegamento tra l'operato del promotore e l'intermediario nella dichiarazione, a loro resa dal ### relativamente al rapporto di partnership (o di controllo) che secondo la rappresentazione offerta dal mediatore avrebbe legato ### società emittente delle obbligazioni, a ### e ad ### Inoltre, a sostegno del loro affidamento, gli appellanti rilevano che, all'inizio degli anni '90, la famiglia ### aveva acquistato titoli di ### quando ### lavorava presso ### (poi divenuta ###. pag. 23/33 Al di là della evanescenza del concetto di “partnership” e in disparte il fatto che, come correttamente evidenziato dal giudice di I° grado, i rapporti interni tra istituti di credito rientranti in un medesimo gruppo bancario sono facilmente verificabili (e nuovamente sottolineato che alcuna menzione vi è, nei fissati bollati, delle asserite capogruppo ### o ###, ritiene la Corte che il collegamento tra promotore finanziario ed intermediari, sia, per come descritto, troppo debole per giustificare la resposanbilità di detti intermediari, in assenza di alcun altro elemento oggettivo. 4.6. Sulle modalità operative.
E', poi, opportuno ripercorrere le modalità con le quali avvenivano le operazioni di investimento. ### aveva riferito trattarsi di investimenti molto redditizi e riservati ad una clientela particolare, accessibili solo quando altri clienti avessero dismesso i loro titoli.
Gli acquisti, sempre conclusisi presso l'abitazione degli appellanti, avvenivano attraverso la consegna di somme in contanti, anche per importi rilevanti (non inferiori a 10.000,00 euro) o tramite assegni, in genere lasciati in bianco (ma a volte a intestati soggetti terzi) e, in una occasione, intestati allo stesso ### Il mediatore ritornava i giorni seguenti e consegnava la ricevuta nella forma dei fissati bollati riportanti il capitale investito, le generalità dei sottoscrittori, il tasso di rendimento garantito e le scadenze.
In tali fissati bollati nessun riferimento a ### o ad ### compare.
Era previsto anche il pagamento di cedole: ma tali pagamenti sono sempre avvenuti mediante la consegna di assegni a firma di terzi, in genere sconosciuti: in una occasione, ### ha consegnato agli appellanti, quale pagamento pag. 24/33 delle maturate cedole, un assegno a firma di una parente, la zia, di ##### sentita quale teste/persona offesa in sede penale, dopo avere narrato quanto sopra descritto, per definire le modalità usate per perfezionare i loro investimenti, ha affermato ”…la parola che secondo me calca meglio è “strisciante”. Nel senso che probabilmente l'inizio è stato un 100% tutto ufficiale che nel corso del tempo… “dai, vieni di qui che ci guadagniamo di più, l'interesse è più alto…. Quindi pian piano si è passati da una modalità… a questo punto posso dire ufficiale evidentemente a una che purtroppo non lo era….Le modalità che adesso mi sembrano fuori di testa, ma adesso, le riconosco ma al momento il fatto era che era tutto un circuito talmente particolare….”. 4.7. Sulla responsabilità degli intermediari in relazione alla condotta tenuta dagli investitori Si è sopra ricordato che i principi elaborati dalla giurisprudenza in punto responsabilità degli intermediari sono estremamente severi e che, per escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore di regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori in quanto “la responsabilità dell'intermediario finanziario non potrebbe comunque essere esclusa da un'ingenuità dell'investitore ingannato dal promotore, perchè la finalità di tutela del risparmiatore, ispiratrice di queste norme, risulterebbe vanificata, se si accollasse al risparmiatore stesso la responsabilità per la loro violazione da parte dei promotori finanziari”. (Cass. n. 6708/10; Cass. n. 18928/17).
Ma nel caso in esame, per quanto sopra riferito, il comportamento tenuto dagli appellanti è stato così accondiscendente alle non ortodosse modalità di pag. 25/33 comportamento del promotore da interrompere ogni nesso causale nel rapporto con gli intermediari.
La stessa ### ha ammesso il divario tra una precedente condotta del ### (un 100% tutto ufficiale), caratterizzata dagli acquisti di prodotti ascrivibili a ### (ed, infatti, regolarmente annotati nelle comunicazioni, vuoi degli e/c, vuoi relative ai depositi titoli inviate dalla banca agli appellanti: si veda doc. 3 e 4 ### e quella dal medesimo tenuta in occasione della vendita delle obbligazioni ### (dai, vieni di qui che ci guadagniamo di più, l'interesse è più alto), compravendita effettuata con modalità che la stessa ### definisce “fuori di testa”.
Gli appellanti erano ben consci, quindi, di operare, nell'acquisto delle obbligazioni ### con metodi differenti rispetto a quelli usuali e, in sostanza, con modalità non ufficiali.
Non potrebbe spiegarsi diversamente l'indifferenza da parte loro - e, cioè, da parte di soggetti usi (si veda la documentazione sopra citata) ad effettuare investimenti regolari - nel ricevere cedole con assegni firmati da estranei (uno, addirittura, a firma di un loro parente). Né appare giustificabile che non si siano sorpresi del fatto che gli acquisti degli ### non comparissero nella documentazione ufficiale; né, ancora, che essi si siano limitati a chiedere spiegazioni a ### senza coinvolgere l'intermediario. E ciò appare tanto più grave quanto più si consideri la rilevanza degli importi versati e le modalità dei versamenti (non inferiori a 10.000,00 euro in contanti).
La Cassazione (si veda la sentenza n. 3708/18) ha escluso la responsabilità solidale dell'intermediario tutte le volte in cui sia possibile, in considerazione delle particolarità del caso concreto, rilevare “nel contegno dell'investitore un coefficiente soggettivo ben più intenso della mera negligenza o tolleranza delle molteplici anomalie della condotta del promotore e piuttosto segnato da un innegabile pag. 26/33 maggiore coinvolgimento nelle scelte del promotore, siccome elusive della disciplina legale o comunque al di fuori del rapporto di intermediazione con la banca”.
La citata sentenza indica, quale esempio di elementi concreti idonei a recidere il nesso di occasionalità necessaria, la circostanza che l'acquisto dei titoli sia avvenuto attraverso assegni intestati alla società del promotore, “la ripetizione e il valore complessivo degli investimenti operati, l'indifferenza rispetto alla mancata ricezione di documenti di rendicontazione della banca.” Si tratta di una situazione sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, essendo nel caso di specie rinvenibili tutti gli elementi fattuali richiamati dalla sentenza citata.
In altre occasioni la giurisprudenza di legittimità ha ribadito i medesimi principi escludendo “la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari” allorquando “la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche” (si veda Cass. ordinanza n. ### del 22 novembre 2018; Cass. 31 luglio 2017 n. 18928; Cass. 4 novembre 2014 n. 23448 e, da ultimo, 17947/20).
Anche in questo caso, quanto sottoposto all'esame della Cassazione è sostanzialmente identico a quanto avvenuto nel caso concreto.
Gli appellanti conoscevano le modalità, ufficiali, di sottoscrizione dei piani di investimento (per avere acquistato, sia con ### sia con ### altri titoli); erano consapevoli, pertanto, dell'anomalia delle forme di pagamento usate per l'acquisto degli ### altrettanto consapevoli della singolarità pag. 27/33 delle modalità di pagamento delle cedole e parimenti consci del fatto che l'investimento caratterizzato da queste particolarità si accompagnava al riconoscimento di interessi molto superiori alla media. ### inoltre, è laureata in ### e ### e siffatte negligenze appaiono vieppiù inescusabili. 4.8 Le dichiarazioni di ### modalità sopra descritte trovano ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso ### in sede penale. Si tratta di dichiarazioni soggette al libero apprezzamento del giudice civile (si veda Cass. ordinanza, 25 luglio 2019, 20255).
Orbene, ### ha riferito: '…l' irregolarità era molto semplice, soprattutto all'inizio i clienti conoscevano perfettamente i prodotti regolari della banca, o quel caso ### piuttosto che ### conoscevano le modalità di sottoscrizione che erano esclusivamente con assegni, e non certamente in contanti o con altre forme di investimento, e quando io ho presentato queste nuove forme di investimento, ho sempre spiegato che non erano, e qui ci tengo a precisarlo, non erano assolutamente prodotti di ### prima, ### dopo, e ### infine. Non potevo dire questo, sarebbe stato veramente come darmi una scure sui piedi, perché al primo controllo io sarei stato fatto fuori, perché i clienti se avessero saputo che quei prodotti erano prodotti di ### piuttosto che di ### piuttosto che ### al primo controllo io sarei stato fatto fuori, e i controlli venivano fatti regolarmente…” E, parlando nello specifico degli appellanti, ha dichiarato: “### la conosco anche lei dal 1988, quando era ragazzina,….. Com'è nato? È nato semplicemente perché non c'era ormai da parte della famiglia ### un interesse per i prodotti ufficiali, cioè proprio ormai un po' devastati dalle mancanze di rendimenti e cose di questo genere … ### li ho coinvolti, ho coinvolto anche la ### nel discorso dei fissati bollati, ma una parte di queste era del marito… Ah, tenga presente che la pag. 28/33 signora ### ha fatto anche prodotti ufficiali, ha fatto delle polizze vita, ha fatto il conto corrente con ### ha trasferito se non sbaglio poi la polizza vita in ### quando io sono andato in ### ha fatto tutte cose ufficiali. La signora ### è, tra l'altro, laureata in ### e Commercio…conosceva perfettamente la natura degli investimenti..” (trascrizione verbale udienza penale 19/7/18 esame imputato ### doc. 18 appellanti).
Queste dichiarazioni vanno a corroborare il quadro probatorio sopra delineato e la linea di demarcazione, già emergente dai fatti e dalle modalità operative degli acquisti degli ### tra investimenti regolari ed investimenti al di fuori del circuito istituzionale e la correlativa consapevolezza di ciò da parte degli appellanti. 4.9. Sull'assenza del nesso di occasionalità necessaria Si può quindi affermare, con l'avallo della giurisprudenza sopra richiamata, che nel caso in esame non sia raffigurabile alcun nesso di occasionalità necessaria legittimante una estensione della responsabilità del mediatore anche alle società preponenti.
Gli investimenti si sono perfezionati al di fuori dei locali della banca ### o dai locali della ### non è stata utilizzata modulistica di pertinenza di queste società; mai vi è stata la spendita del loro nome nei fissati bollati comprovanti l'acquisto degli ### sia ### che ### hanno, con cadenza regolare, inviato agli appellanti documentazione rappresentativa degli investimenti effettuati, ma questa è sempre stata da loro ignorata; nei momenti di dubbio gli appellanti non si sono rivolti ai preponenti ed hanno acconsentito, pur consapevoli delle regolari differenti modalità operative, ad effettuare acquisti di obbligazioni ricorrendo a mezzi anomali e non tracciabili. pag. 29/33 In questa situazione, l'asserito richiamo, confermato dai testi escussi in I° grado, fatto da ### alla partnership di ### con ### ed ### collegamento che non trova alcun riscontro nei fissati bollati, è elemento che assume una valenza neutra poiché non è in forza di tale menzione che gli appellanti hanno acquistato gli ### posto che ciò che valeva per loro era esclusivamente la persona del ### persona a cui ### “avrebbe affidato le sue figlie” e che avrebbe anche potuto venderle “la cacca dei piccioni”( trascrizione verbale udienza penale, citato).
Ne è ulteriore dimostrazione il fatto che, se veramente fosse stata rilevante la posizione dell'intermediario, non vi era alcun motivo per spostare gli investimenti già perfezionati in ### da ### ad ### ,poiché gli appellanti (che avevano mantenuto il c/c presso ### ben potevano farsi seguire dal nuovo promotore di #### la necessità di far transitare le già acquistate obbligazioni ### presso il nuovo intermediario ove ### sarebbe andato a svolgere le sue funzioni spiega, vieppiù, lo stretto legame che gli appellanti sapevano esistere fra questo anomalo investimento e la persona del ### 4.10 Sull'atto di costituzione di parte civile di ### appellante ha proposto autonomo motivo di appello reputando di ravvisare, nell'atto di costituzione di parte civile effettuato da ### nel procedimento penale instaurato nei confronti di ### una confessione stragiudiziale circa l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita addebitata all'imputato e la sua posizione di intermediario, rilevando che con questo atto ### “ammette che la condotta del proprio promotore è causalmente ricollegata al rapporto di lavoro con la stessa e che quindi sussiste quel nesso di occasionalità necessaria, presupposto riconosciuto dalla giurisprudenza per la responsabilità ai sensi dell'art 31, ### 58/98” . pag. 30/33 ### appellata ### ha evidenziato l'inammissibilità di tale motivo in quanto relativo ad un aspetto non richiamato e, quindi, non esaminato in I° grado. ### di inammissibilità, alla luce della giurisprudenza riguardante il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c., è fondata. ### tale divieto riguarda non solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, “ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale.” (Cass. ordinanza 2529/18).
Si rileva, inoltre, che l'atto di costituzione di parte civile non è stato prodotto in I° grado. 4.11 Sul danno non patrimoniale Con ulteriore motivo di appello gli appellanti hanno domandato procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Per quanto sopra detto in punto assenza di responsabilità in capo agli istituti bancari convenuti in giudizio, la domanda, proposta dagli appellanti nei confronti di tutte le parti, sarà esaminata relativamente alla sola persona di ### Ritiene la Corte che tale motivo sia accoglibile, essendo riconoscibile la sussistenza di tale danno, nella specie del danno morale da sofferenza. ### premesso che, come noto, tale danno-conseguenza non può essere considerato come sussistente in re ipsa ma deve essere sempre allegato e provato dal richiedente, anche attraverso il ricorso a presunzioni, si rileva che dalla deposizione testimoniale della ### svoltasi in sede penale (verbale sopra citato) emergono svariati elementi, indici della sofferenza e disagio che la vicenda in esame ha arrecato a lei ed al suo compagno ### pag. 31/33 ### riferisce che la situazione patrimoniale in cui si è trovata la sua famiglia allargata (anche il padre dell'appellante aveva effettuato sostanziosi investimenti con ### ha reso inevitabile la vendita della casa dei suoi genitori, “una casa a cui io tenevo, cioè nel senso sapeva perfettamente che volevo tenere la casa io, ritirarla io… abbiamo dovuto metterla in vendita perché comunque è una casa costosa e in questo momento non avendo alcun risparmio via perché tutti quelli che avevamo sono stati derubati, abbiamo delle difficoltà ..”.
Il Giudice di I° grado ha ritenuto irrilevante questa circostanza in quanto attinente, non alla persona di ### bensì a quella dei suoi genitori. Ritiene la Corte che il rilievo sarebbe esatto se si dovesse valutare la circostanza in termini di danno patrimoniale, mentre qui rileva quale disagio e necessitata rinuncia ad un bene a cui ### era affettivamente molto legata.
Riferisce inoltre l'appellante “vista la disponibilità economica ho dovuto chiedere un reintegro della pensione che faccio pure fatica ad ottenere” e rileva inoltre, fornendone prova, di avere dovuto riscattare anzi tempo le due polizze pensione integrativa stipulate da lei e dal ### Si tratta di fatti necessitati dalla perdita di una non modesta somma di denaro, che rappresentava i risparmi del nucleo famigliare degli appellanti e che si pongono quale diretta conseguenza della condotta illecita del ### Oltre a tali dati di fatto, deve poi essere considerata l'inevitabile delusione, con conseguente prostrazione psichica, derivante dall'essere stati ingannati da colui che era un intimo amico della famiglia ### e che per ### era come “un fratello maggiore”.
Ciò premesso, dovendosi procedere ad una liquidazione necessariamente equitativa, ritiene la Corte, valutati gli elementi sopra indicati e tenuto conto della somma oggetto di investimento e di quanto riferito circa le modalità operative dell'investimento, che possa costituire cifra equa per ristorare il danno non patrimoniale allegato quella, già ad oggi rivalutata, di euro 15.000,00 pag. 32/33 (10.000,00 euro per la persona di ### persona legata al ### da molti anni, e 5.000,00 euro per ###. 4.12. Sulle spese di lite ### motivo di appello avanzato dagli appellanti attiene alla regolamentazione delle spese di lite che il Tribunale ha posto, per quanto attiene alla domanda proposta nei confronti di ### e ### a carico di ### e ### Lamentano gli appellanti la contraddittorietà della decisione posto che, in altra situazione analoga, il medesimo giudicante ha invece provveduto alla compensazione delle spese.
Sottolineato che ciò che deve essere valutato dal giudice di appello è l'eventuale erroneità della decisione e non, invece, la sua ipotetica contraddittorietà con altra espressa dal medesimo giudicante, rileva la Corte che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la regolamentazione delle spese, ponendo a carico della parte soccombente l'onere di rifondere le spese sopportate dalla parte, vittoriosa, evocata in giudizio. 4.13 Conclusivamente, la sentenza deve essere confermata per quanto attiene alla posizione delle banche e parzialmente riformata relativamente alla posizione di ### 5. Le spese di lite di ### e ### relative al presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in quanto soccombenti, mentre ### deve essere condannato al pagamento delle stesse a favore di ### e ### Nella liquidazione non viene inclusa la voce relativa alla istruzione/trattazione, non svoltasi. P.Q.M. pag. 33/33 La Corte, definitivamente provvedendo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, sull'appello proposto avverso alla sentenza n. 2278/20 pronunciata dal Tribunale di ### in data ###, così provvede: RIGETTA l'appello proposto nei confronti della s.p.a. ### e della s.p.a. ### e, per l'effetto, conferma, nei loro confronti, la sentenza impugnata; in parziale accoglimento dell'appello proposto nei confronti di ### ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ### al pagamento a favore di ### e ### dell'ulteriore importo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di complessivi euro 15.000,00 (pari ad euro 10.000, 00 per ### ed euro 5.000,00 per ### oltre agli interessi legali (al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma c.c.) dalla data della pronuncia della presente sentenza sino al saldo definitivo; ### parte appellante al pagamento, a favore di s.p.a. ### e di s.p.a. ### delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 9.515,00 oltre ### Cpa e spese forfettarie (15%); ### al pagamento, a favore delle appellanti, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.777,00 oltre ### Cpa e spese forfettarie (15%).
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 4 febbraio 2022. ### est. ### n. 1278/2020
causa n. 1278/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Raineri Carla Romana, Aragno Alessandra, Coluccia Silvia