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Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 1443/2025 del 19-12-2025

... intervenuta la normativa che in periodo emergenziale covid ha previsto la sospensione del decorso del termine di prescrizione. Infatti, tale sospensione ha operato per 311 giorni, l'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27 ha così stabilito: “ I termini di prescrizione (delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha stabilito: “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. (leggi tutto)...

testo integrale

##### e ### di ###udienza del 19/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa ### è chiamata la causa iscritta al n. 2480 2023 R.G. 
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv.  ### il quale insiste in ricorso e nelle note autorizzate e chiede l'accoglimento dell'opposizione. 
Per l'INPS è comparso l'Avv.  ### in sostituzione dell'Avv.  ### e dell'Avv.   ### ed Avv.  ### che insiste in atti e chiede la decisone.  ### è presente l'avv. ### in sostituzione dell'Avv.  ### che discute la causa e chiede la decisione e rappresenta che nel caso di specie i termini di prescrizione sono satti interrotti dall'utile notifica degli avvisi di intimazione ed avvisi di addebito.  ###.L. si ritira in camera di consiglio. 
All'esito della camera di consiglio ###.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.  ### nome del #### Il giudice ### del Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### dott.ssa ### dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 19/12/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 2480/2023 R.G.  promossa da ### rappresentato e difeso dall' Avv. ### giusta procura in atti; - opponente contro ### delle ### in persona del legale rappresentante p.tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti opposta #### in persona del legale rappresentante p.tempore rappresentata e difesa dall'Avv. #### ed Avv. ### giusta procura in atti opposto Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto ### con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto ### il ### Svolgimento del ### ricorso depositato il ###, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n.. ###758408/000, notificata in data ###, con cui il concessionario intimava il pagamento della somma euro 18.225,59 a pena di immediata esecuzione forzata a fronte dei seguenti atti: cartella n. ###445526000 di ### 2.244,66, presuntivamente notificata in data ###, IVS anno 2010; avviso di addebito ###278880000 di ### 5.302,04 presuntivamente notificata in data ###, IVS anno 2010; avviso di addebito n. ###655665000 di ### 1.365.66 presuntivamente notificata in data ###, IVS 2015; avviso di addebito n. ### di ### 4.541,80, presuntivamente notificata in data ###, IVS anno 2012; avviso di addebito n. ###744009000 di ### 2.555,55 presuntivamente notificata in data ###, IVS anno 2013; avviso di addebito n.###124932000 di ### 2.215,88 presuntivamente notificata in data ###, IVS anno 2013; eccepiva “che relazione alla cartella n. ###445526000 ed agli avvisi di addebito n. ###278880000 e ###655665000 di cui ai superiori punti 1, 2 3, era già stato presentato ricorso in opposizione avverso la intimazione n.###/000 iscritto al n. 1731/2022 R.G.,Tribunale di ### la cui efficacia esecutiva è stata sospesa, giusta provvedimento giudiziale del 10/11/2022 a firma del Giudice Dott.ssa ### Ne consegue la illegittimità della intimazione di pagamento oggi opposta n. ###758408/000 perché emessa in data successiva (26/05/2023) rispetto al provvedimento giudiziale (del 10/11/2022) di sospensione” ed ancora contestava la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; difetto di motivazione -omessa allegazione, violazione art 24 cost.- - omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento in secondo luogo, l'intimazione di pagamento qui impugnata si manifesta nulla perché né la cartella di pagamento né gli avvisi di addebito richiamati sono stati mai notificati a parte ricorrente-intervenuta estinzione del diritto - intervenuta prescrizione, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione. 
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'### che contestava le avverse difese ed eccezioni e deduceva ed allegava che la cartella esattoriale ed avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non opposti, eccepiva inammissibilità delle contestazioni concernenti il merito della pretesa contributiva, l'irretrattabilità dei crediti e nel merito rilevava che, a differenza di quanto asseriva controparte, per ciò che concerneva i crediti dell'### tanto la cartella esattoriale che i n. 5 avvisi di addebito aventi ad oggetto la contribuzione IVS dovuta dal ricorrente alla ### - ### di ### ed alla ### sono stati tutti regolarmente notificati . In particolare, la cartella esattoriale n.298 2011 ### 26 000, relativa a contributi IVS dovuti alla ### di ### per l 'anno 2010 (1^ trim.) era stata notificata direttamente dall'Agente della ### in data ###; in ordine alla eccepita prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito e censure formali inerenti l 'intimazione di pagamento rilevava che era attività esclusiva dell'Agente della ### e che in ogni casa era intervenuta la normativa pandemica che aveva sospeso il decorso del termine di prescrizione. 
Si costituiva in giudizio il ### che contestava le avverse difese, eccepiva sul difetto di motivazione che l'avviso che contiene l'intimazione di pagamento è redatto in conformità al modello previsto dalla legge e redatto dal Ministero delle ### e notificato dall'Agente della riscossione. Lo stesso non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato; la regolare notifica degli atti prodromici rilevando che gli avvisi di addebito era stati emessi e notificati dall'### ed in ogni caso relativamente aal eccepita prescrizione osservava che erano stati posti in essere regolare atti interruttivi con le intimazioni di pagamento. avviso di intimazione n.###19030 a mezzo pec in data ### e avviso di intimazione n.###224880 a mezzo pec in data ### e, successivamente l'avviso di intimazione ###758408 oggi impugnato. 
Il procedimento assegnato per delega al dott. ### subiva diversi rinvii. 
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura. 
Motivi della decisione In ordine alla tempestività dell'opposizione si osserva che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.). 
Ciò posto nella fattispecie, il ricorrente ha contestato l'omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito all'intimazione di pagamento impugnata n. ###758408/000 deducendo un fatto estintivo relativo alla formazione dei titoli, prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L.  335/1995 e, pertanto, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 
Essa è tempestiva. 
In ordine alla denuncia dei vizi formali dell'atto impugnato, l'opposizione è tardiva non essendo stata proposta entro il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc. 
Nel merito si osserva che a norma della L. 335/95 art.3 co.9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, è ritornato quinquennale a partire dal gennaio 1996, il successivo comma 10 dell'art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall'### previdenziale nel rispetto della normativa preesistente. 
Quanto al decorso termine di prescrizione, questo Giudice condivide pienamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. ex multis Cass. 12263 del 25.05.2007), orientamento pienamente confermato dalla sentenza delle S.U. della Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario ###, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine di acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'### che dal 1° 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti previdenziali di detto ### (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”.  ###.C ha ribadito che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Peraltro, occorre rilevare che, comunque, l'amministrazione tributaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione”( cfr. Cass. 23227/20). 
Ciò posto, relativamente ai sottesi titoli: cartella n. ###445526000, avviso di addebito ###278880000, avviso di addebito n. ###655665000 per essi è intervenuta sentenza n. 709 del 2025 passata in giudicato resa da questo Tribunale che ha dichiarato non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti e per tale effetto sono stati annullati. 
In ordine invece agli avvisi di addebito n. ###, avviso di addebito ###744009000 e n. n.###124932000 essi sono stati regolarmente notificati dall'### ( cfr. produzione ###.  ### n.### il ### per compiuta giacenza, ###744009000 il ### ed Ava n. ###124932000 il ###.  ### deduce, per essi, l'intervenuta prescrizione.  ### è infondata atteso che il concessionario ha posto in essere successivi atti interruttivi notificando intimazioni di pagamento non impugnate dall'istante. 
Nella specie la intimazione di pagamento n. ###12903000 notificata a mezzo pec il ### e la ###224880000 notificata il ### allegando la ricevuta di consegna che attesta la regolare notifica. 
Peraltro, con riferimento ai contributi previdenziali, è intervenuta la normativa che in periodo emergenziale covid ha previsto la sospensione del decorso del termine di prescrizione. 
Infatti, tale sospensione ha operato per 311 giorni, l'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l.  24/04/20 n. 27 ha così stabilito: “ I termini di prescrizione (delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. 
Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha stabilito: “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Sicché, in relazione all'emergenza covid la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ..." . 
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è parzialmente fondato solo relativamente: alla cartella n. ###445526000, avviso di addebito ###278880000, avviso di addebito n. ###655665000 per essi è intervenuta sentenza n. 709 del 2025 passata in giudicato resa da questo Tribunale che ha dichiarato non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti e per tale effetto sono stati annullati e pertanto è insussistente il diritto del concessionario a procedere con l'esecuzione forzata per la pretesa contributiva portata nella suddetta cartella ed avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. ###758408/000; Mentre relativamente all'ava n.###, n.###744009000 ed ava ###124932000 il ricorso deve essere rigettato. 
Le spese, in ragione della reciproca soccombenza devono compensarsi P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione disattesa; -In parziale accoglimento del ricorso dichiara insussistente il diritto del concessionario a procedere con l'esecuzione forzata con intimazione di pagamento n. ###758408/000 relativamente alla cartella n. ###445526000, avviso di addebito ###278880000, avviso di addebito n. ###655665000 atteso per essi è intervenuta sentenza n. 709 del 2025 passata in giudicato resa da questo Tribunale che ha dichiarato non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti e per tale effetto sono stati annullati; Mentre relativamente all'ava n.###, n.###744009000 ed ava ###124932000 rigetta il ricorso. 
Spese compensate Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.  ### 19.12.2025 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 2480/2023


causa n. 2480/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Bologna

M

Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1448/2025 del 17-12-2025

... settembre 2019 fino ad agosto 2020; ADR “durante il covid la scuola era chiusa, ma noi educatrici facevamo con cadenza settimanale dei video, come attività a distanza”; ADR “Noi educatrici eravamo assegnate alle singole classi”; ADR “Per il periodo in cui ero a lavoro, l'orario mio era 7:30 alle 18:30 e per il periodo trascorso con la ### anche lei rispettava la fascia oraria”; ### ADR “Non ho giudizi in corso, non ho rapporti di parentela”; ADR “### una dipendente della scuola materna dal 2019; preciso che le cooperative erano diverse perché una si occupava del nido ed una della scuola materna, che poi sono state fuse in un'unica cooperativa; ADR “### è vero, ho lavorato, non ricordo bene il periodo”; ADR sul capo b “Io faccio la cuoca ed i miei orari sono dalle 10:00 alle 14:00, pertanto sull'orario della ###ra ### posso dire che quando arrivavo la vedevo, però non posso dire a che ora stesse già in asilo; la scuola apre alle 8:30, preciso che andavo a ritirare i carreli del pranzo intorno alle 12:30 e vedevo che la ### andava via perché il pomeriggio c'erano altre educatrici, ed altri turni”; sul ### C, ADR “### è vero, siamo stati chiusi, eravamo in (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO ### e ### di Avellino, in funzione di Giudice del ### nella persona della Dott.ssa ### d'### all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 87/2024 del ### introdotta DA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti; - Ricorrente - CONTRO ####.L. ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### - Resistente - ### E ### 1. Con ricorso in riassunzione depositato in data ###, la Sig.ra ### adiva questo ### formulando le seguenti e testuali conclusioni: “### all'###mo ### ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro e per l'effetto accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, condannare, anche ai sensi degli artt. 36 della ### e 2099 del c.c., la ### a R.L., ### in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in #### alla ### n°196, C.F. ###, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € ###,39 così di seguito distinta: € ###,69 per ore straordinarie di lavoro non retribuite, oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze al saldo ed € 2150,70 a titolo di TRF maturato e calcolato sulle ore di lavoro straordinario o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a mezzo CTU oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e ### da distrarre in favore dell' Avv. ### dichiaratosi antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.”. 
Allo scopo, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ### a R.L. ### dal 18.09.2019 al 30.06.2022, con contratto a tempo indeterminato part-time per 20 ore settimanali, inquadrata come educatrice di scuola materna, livello 3 del ### - ### Deduceva di aver sistematicamente svolto un orario di lavoro eccedente quello contrattuale e segnatamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Lamentava, pertanto, la mancata corresponsione della retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate, nonché il mancato computo di tali emolumenti ai fini del calcolo del ### di ### (###. 
Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna della cooperativa resistente al pagamento della somma complessiva di € 35.834,39, di cui € 33.683,69 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario non retribuito ed € 2.150,70 a titolo di ### maturato e calcolato sulle ore di lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria, concludendo ut supra.  2. Si costituiva in giudizio la ### a R.L. ### la quale contestava integralmente le pretese della ricorrente. In particolare, negava lo svolgimento di lavoro straordinario, affermando che la ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro part-time previsto dal contratto, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, e che le erano state corrisposte tutte le spettanze dovute, come risultante dalle buste paga. Evidenziava, inoltre, lunghi periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza a causa dell'emergenza pandemica da ###19, durante i quali la lavoratrice era stata posta in ### (###, e contestava la veridicità dei conteggi prodotti da controparte, eccependo la mancata considerazione di periodi di ferie e permessi. 3. La causa, originariamente incardinata presso il ### di Salerno, veniva riassunta dinanzi a questo Giudice a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita in via documentale e mediante l'escussione di testimoni e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente.  4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.  5. Preliminarmente, occorre definire il thema decidendum del presente giudizio. 
La domanda della ricorrente ha ad oggetto il pagamento di differenze retributive per le ore di lavoro che asserisce di aver prestato in eccedenza rispetto all'orario di lavoro pattuito nel suo contratto part-time di 20 ore settimanali. Tali prestazioni, sebbene definite di lavoro straordinario in ricorso, devono essere più correttamente qualificate come “lavoro supplementare”, per le ore eccedenti l'orario pattuito ma contenute entro il limite dell'orario a tempo pieno, e come “lavoro straordinario” per le eventuali ore ulteriori.  6. In materia di pretese retributive connesse allo svolgimento di lavoro supplementare o straordinario, è principio consolidato in giurisprudenza che l'onere della prova gravi interamente sul lavoratore che agisce in giudizio in coerenza con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. 
Costituisce, in tal senso, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). 
Nel caso di specie, la ricorrente era tenuta, pertanto, a fornire una prova rigorosa, precisa e circostanziata non solo dell'an della prestazione lavorativa in eccedenza, ma anche del suo esatto ammontare quantitativo ###, non potendosi sopperire alla carenza probatoria tramite valutazioni equitative del giudice. 
La prova del lavoro straordinario/supplementare deve essere particolarmente stringente e non può fondarsi su mere presunzioni o testimonianze generiche o contraddittorie. Il lavoratore deve, infatti, dimostrare in modo puntuale le ore effettivamente lavorate, giorno per giorno, al di fuori dell'orario contrattuale, così da consentire al giudice di verificare l'esatta entità del credito vantato.  7. Alla luce di tali principi, questo Giudice ritiene che l'istruttoria orale espletata non abbia fornito la prova rigorosa e convincente richiesta per l'accoglimento della domanda.
Le testimonianze addotte da parte ricorrente presentano profili di genericità e sono infirmate da elementi di contraddittorietà e inattendibilità se valutate nel loro complesso e in rapporto alle altre risultanze processuali. 
Si riportano, nelle parti essenziali, le testimonianze rese nel corso del giudizio: ### - ADR “### indifferente alla causa”; ADR “### a conoscenza dei fatti perché i miei figli sono andati a scuola e la loro insegnante è la maestra ### impiegata presso la ### ADR sul capo 1 “### era l'educatrice, era presente, ma preciso che durante il periodo ### quindi per circa 7 mesi, la struttura è restata chiusa; preciso che l'educatrice ### era dipendente della scuola, anche durante il periodo ### che come tutte le strutture è stata chiusa al pubblico per 7, e non lavorava e non era presente in struttura; ADR “I miei figli non hanno fatto lezioni in smart”; Sul capitolo b, ADR “### l'educatrice ### qualche volta la mattina, perché si alternava all'ingresso con la maestra ### di pomeriggio non la vedevo. Preciso che la mattina portavo mio figlio non prima delle 9:00. Preciso che per quello che so, la ###ra ### era l'assistente della maestra ### non so se la ###ra ### svolgesse il ruolo di assistente anche con le altre insegnanti”; Sul capitolo c, ADR “### è vero”; sul capo d, ### “### che dal 4.3.2020 al 13.6.2022 le attività della scuola materna sono rimaste chiuse; ### I giorni di apertura della scuola per quanto concerne gli orari: dalle 8:30 alle 16:30, dal lunedì al venerdì ed il sabato fino alle 12:00, ovviamente per quello che so; ### ADR “Non ho rapporti di parentela con le parti; non ho giudizi in corso” ADR “sono a conoscenza dei fatti perché sono stata una dipendente della cooperativa dal 2019 al 2022; sul capo 1, ADR “### è vero”; sul capo 2, ADR “### è vero, la faceva presso la sede di Montoro”; sul capo 3, ADR “### è vero”; sul capo 4, ADR “### è vero, lo so perché la ricorrente, essendo una mia collega, mi confidava il malcontento; ADR “### è vero; preciso che per un certo periodo svolgevamo lo stesso orario, per questo lo so; preciso che stavo in maternità da settembre 2019 fino ad agosto 2020; ADR “durante il covid la scuola era chiusa, ma noi educatrici facevamo con cadenza settimanale dei video, come attività a distanza”; ADR “Noi educatrici eravamo assegnate alle singole classi”; ADR “Per il periodo in cui ero a lavoro, l'orario mio era 7:30 alle 18:30 e per il periodo trascorso con la ### anche lei rispettava la fascia oraria”; ### ADR “Non ho giudizi in corso, non ho rapporti di parentela”; ADR “### una dipendente della scuola materna dal 2019; preciso che le cooperative erano diverse perché una si occupava del nido ed una della scuola materna, che poi sono state fuse in un'unica cooperativa; ADR “### è vero, ho lavorato, non ricordo bene il periodo”; ADR sul capo b “Io faccio la cuoca ed i miei orari sono dalle 10:00 alle 14:00, pertanto sull'orario della ###ra ### posso dire che quando arrivavo la vedevo, però non posso dire a che ora stesse già in asilo; la scuola apre alle 8:30, preciso che andavo a ritirare i carreli del pranzo intorno alle 12:30 e vedevo che la ### andava via perché il pomeriggio c'erano altre educatrici, ed altri turni”; sul ### C, ADR “### è vero, siamo stati chiusi, eravamo in cassa integrazione”; ### sul capo d “### nel periodo che va dal 4.3.2020 al 13.6.2021 non andavo al lavoro.; ADR: “### che il mio orario era dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, escluso il sabato”. ### ADR “### indifferente, conosco la ricorrente perché era l'insegnante presso la scuola materna S. ### ove era iscritta mia figlia. ### figlia ha frequentato dal 2018 all'anno scorso”; ADR “La scuola era ubicata in preturo di ####; ADR “### figlia frequentava dal lunedì al venerdì. So che erano aperti anche di sabato, ma mia figlia è andata raramente in tale giorno”; ADR “La ricorrente era una delle maestre di mia figlia. Avevo un contatto diretto con la ###ra ### perché mia figlia era molto piccola e le chiedevo informazioni circa come andasse la giornata e in particolare se piangesse. La mattina quando accompagnavo la bambina incontravo altre mamme e la ###; ADR “All'uscita incontravo la ### non sempre. Dipendeva da quale insegnante era disponibile in quel momento ad uscire. La bambina mi veniva portata all'ingresso da una delle insegnanti. Noi genitori non potevamo entrare.; ADR “Quando capitava che portavo mia figlia di sabato, è capitato che incontrassi la ###”; ADR “In particolare posso dire che di sabato venivano fatte le recite di ### fine anno o altre occasioni simili. In queste occasioni c'era anche la ### ADR “### il periodo ### la scuola era fisicamente chiusa. 
Ricordo tuttavia che mia figlia svolgeva delle attività a distanza tramite un link che ci veniva inoltrato. Non ricordo con precisione gli orari di tale attività, ma ricordo che fosse di mattina. Ricordo che partecipava a tali attività anche la ###; ADR “Ricordo che la scuola il sabato faceva solo mezze giornate. Ricordo che chiudeva intorno alle 12:00 in quanto io finivo di lavorare dopo le 13:00 e avevo difficoltà ad andarla a prendere”; ADR “### che il sabato non c'era la mensa”; ADR “### di non essere mai entrata nell'istituto. Aspettavamo all'ingresso”; ADR “### che la ###ra ### mi inoltrava dei video in cui venivano rappresentate le attività della giornata. Nei video c'erano sia i bambini che gli insegnanti, tra cui la ### ; ADR “Il periodo dei video è relativo al 2018-2019- 2020”; ADR “Ho ancora questi video”; ADR “Per tutto il periodo in cui mia figlia ha frequentato, sono andata io a prenderla o talvolta il mio compagno. Almeno così ricordo.; ADR “### che le recite che faceva la scuola erano circa 2/3 all'anno.; ADR “### che durante il periodo ### io ricevevo il link per le attività e lo giravo a mia madre, che in quel periodo si occupava di mia figlia, avendo io impegni lavorativi. ADR “### che quando mi arrivava il link, non potevo vedere chi partecipasse, era un link di riferimento.; ADR “Le attività a distanza mi venivano raccontate da mia madre e da mia figlia; ADR “### che la scuola era aperta di sabato non solo quando c'erano le recite …”. 
La teste di parte ricorrente, ###ra ### ha dichiarato genericamente che, per il periodo (non meglio precisato) in cui hanno lavorato insieme, la ricorrente svolgeva un orario dalle 7:30 alle 18:30. Tuttavia, la stessa teste ha precisato di essere stata in congedo per maternità dal settembre 2019 all'agosto 2020, un periodo significativo del rapporto di lavoro in contestazione, per il quale la sua conoscenza dei fatti non può che essere indiretta.  ### teste, ###ra ### genitore di un'alunna, ha riferito di aver visto la ricorrente a scuola la mattina e, talvolta, all'uscita, nonché in occasione delle recite scolastiche. La sua testimonianza, per la natura stessa del suo rapporto con l'istituto, si basa su contatti episodici e non su una frequentazione continua e tale da poter confermare con certezza un orario di lavoro così esteso (dalle 7:30 alle 18:30) per l'intera durata del rapporto. Inoltre, la sua conoscenza delle attività a distanza durante il periodo ### è risultata essere indiretta, in quanto riferitale dalla madre e dalla figlia. 
Analogamente la teste ### genitore di altra alunna, ha fornito una rappresentazione episodica delle attività svolte anche dalla ricorrente, affermando di averla vista solo di mattina e non fornendo né potendo fornire una adeguata testimonianza in ordine agli orari di lavoro svolti dalla stessa.
Inoltre, la teste ### dipendente con mansioni di cuoca, ha riferito che, nel momento in cui si occupava del ritiro dei carrelli del pranzo intorno alle 12:30, vedeva la ricorrente andare via, asserendo la presenza di altre educatrici per il turno del pomeriggio.  8. La legale rappresentante della cooperativa, ###ra ### in sede di interrogatorio formale, ha, inoltre, confermato l'orario di lavoro della ricorrente dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì, con alternanza il sabato. 
A fronte di tali deposizioni, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente e dal legale rappresentante della cooperativa offrono una versione dei fatti non conforme a quella enunciata da parte della ricorrente e più coerente con una articolazione dell'orario lavorativo secondo contratto part-time.  9. Il quadro probatorio che ne emerge, dunque, è tutt'altro che univoco. Questo Giudice osserva che le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, oltre a non essere pienamente concordanti e precise, sono efficacemente contrastate dalle deposizioni di segno contrario. ### di lavoro rivendicato (11 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, più 4 ore il sabato) appare, inoltre, di per sé inverosimile se rapportato ad un contratto part-time di 20 ore settimanali e mantenuto con tale sistematicità per l'intera durata del rapporto, anche considerando i periodi di chiusura della scuola per l'emergenza sanitaria, come dettagliatamente documentato dalla resistente nella propria memoria di costituzione. 
In definitiva, la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante. Le risultanze istruttorie non consentono di accertare, con la necessaria certezza e rigore, né se, né in quale misura, sia stato prestato lavoro supplementare. Pertanto, la domanda di pagamento delle relative differenze retributive, per un importo di € 33.683,69, deve essere rigettata.  10. Il rigetto della domanda principale relativa alle differenze retributive per lavoro supplementare comporta, quale logica conseguenza, il rigetto della domanda accessoria concernente l'incidenza di tali somme sul ### di ### La ricorrente ha richiesto la somma di euro 2.150,70 a titolo di TFR calcolato sulle ore di lavoro straordinario. Non essendo stata provata la prestazione di tale lavoro, nessuna somma può essere riconosciuta a questo titolo. 
Occorre, per completezza, esaminare la posizione relativa al TFR maturato sulla base della retribuzione ordinaria, regolarmente corrisposta e non contestata. Nel documento prodotto da parte ricorrente, che reca i conteggi correlati al TFR (v. all. 12 al ricorso), si attesta che la stessa ha percepito, dopo la cessazione del rapporto, la somma di euro 1.984,00, satisfattiva della pretesa di TFR base, sulla scorta dei conteggi ora richiamati.
Ne consegue che il TFR spettante alla lavoratrice sulla base del lavoro regolarmente retribuito risulta essere stato interamente e correttamente liquidato dalla società datrice di lavoro. Anche sotto questo profilo, pertanto, nessuna ulteriore pretesa può essere accolta.  11. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della ricorrente. La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  ### di Avellino, in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.  2) Condanna la ricorrente, ### alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, ### a R.L. ### che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
del ###ssa ### d'


causa n. 87/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Agostino Monica

M

Tribunale di Isernia, Sentenza n. 445/2025 del 11-12-2025

... riscontrate dalla conduttrice a causa dell'emergenza covid-19, veniva stipulata tra le parti una scrittura privata avente ad oggetto la riduzione del canone di locazione commerciale da € 9.600,00 ad € 8.700,00, da corrispondersi in rate anticipate mensili di € 650,00, a decorrere dall'1.7.2020 e fino al 31.12.2020; tuttavia, la ### non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per un importo complessivo di € 1.950,00, e, pertanto, in data ### il contratto di locazione veniva risolto. Con ricorso dell'8.11.2021, notificato il ###, la ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo, sostenendo di vantare - a sua volta - un credito di € 1.467,00 nei confronti dei sig.ri ### in virtù dei capi asseritamente acquistati e non pagati dalla coniuge di ### nel negozio di abbigliamento sito presso l'immobile oggetto di locazione; la società opponente, eccependo, per un verso, l'improcedibilità della domanda in caso di mancato esperimento della procedura di mediazione e, per altro verso, la compensazione ex art. 35 c.p.c. del proprio credito sulla somma riconosciuta agli opposti, concludeva chiedendo al Tribunale adito (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###. 1075/2021 R.G.A.C. 
Il Giudice, Dott. ### - premesso che l'udienza del 10.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; - rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione; - rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; - lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti; pronuncia la seguente sentenza R.G. N. 1075/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ISERNIA - Sezione unica - Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RGAC 1075/2021, vertente TRA ### (p. iva ###,), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### alla ### n. 39; - opponente ### (C.F. ###), nata a #### il ###, ### (C.F. ###), nata ad ### (### il ### e ### (C.F. ###), nato a ### il ###, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ### alla ### n. 21; - opposti ### opposizione a decreto ingiuntivo ### come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 10.12.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). 
Con decreto ingiuntivo n. 285/2021 emesso in data ###, il Tribunale di ### su ricorso di #### e ### ingiungeva a ### S.r.l. il pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 1.950,00, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi € 358,00 di cui € 260,00 per compenso e spese generali ed € 98,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge. 
A fondamento della pretesa creditoria, i ricorrenti avevano dedotto di essere subentrati nel contratto di locazione commerciale sottoscritto in data ### dal defunto padre, ### con la società ### registrato presso l'### delle ### il 27 aprile 2017 al numero 584 serie ###, con cui era stato concesso in locazione ad uso commerciale a ### S.r.l. il locale al piano terra del ### sito in ### alla ### nn. 203/205, dall'1.5.2017 al 30.4.2023, per un canone annuo pari ad € 9.600,00, da corrispondersi in rate anticipate mensili di € 800,00.
I ricorrenti deducevano, altresì, che, in data ###, a fronte delle difficoltà economiche riscontrate dalla conduttrice a causa dell'emergenza covid-19, veniva stipulata tra le parti una scrittura privata avente ad oggetto la riduzione del canone di locazione commerciale da € 9.600,00 ad € 8.700,00, da corrispondersi in rate anticipate mensili di € 650,00, a decorrere dall'1.7.2020 e fino al 31.12.2020; tuttavia, la ### non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per un importo complessivo di € 1.950,00, e, pertanto, in data ### il contratto di locazione veniva risolto. 
Con ricorso dell'8.11.2021, notificato il ###, la ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo, sostenendo di vantare - a sua volta - un credito di € 1.467,00 nei confronti dei sig.ri ### in virtù dei capi asseritamente acquistati e non pagati dalla coniuge di ### nel negozio di abbigliamento sito presso l'immobile oggetto di locazione; la società opponente, eccependo, per un verso, l'improcedibilità della domanda in caso di mancato esperimento della procedura di mediazione e, per altro verso, la compensazione ex art. 35 c.p.c. del proprio credito sulla somma riconosciuta agli opposti, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e dichiarare improcedibile la domanda ove gli opposti non esperiranno il procedimento di mediazione, che per la materia della locazione è obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 e, nel merito, porre in compensazione ex art.  35 c.p.c. il credito di ### srl nei confronti degli opposti con qualsiasi somma venisse riconosciuta a questi ultimi”, con vittoria delle spese di lite. 
Si costituivano nel giudizio di opposizione #### e ### contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Tribunale adito di: “- In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 285/2021 ai sensi dell'art.648 c.p.c; - Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, siccome inammissibile e infondata o con qualunque altra miglior formula e per l'effetto condannare la ### S.r.l. a pagare in favore dei sig.ri ### la somma di € 1.950,00 oltre interessi dal di della domanda al soddisfo“; - ### la ### S.r.l. al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della propria condotta processuale”. 
In particolare, gli odierni opposti, condividendo l'obbligatorietà del procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1 bis D. Lgs 28/2010 per la materia della locazione, rappresentavano di aver depositato in data ### l'istanza di mediazione presso l'organismo ### di ### nel merito, invece, deducevano l'insussistenza di un rapporto dare-avere legittimante la sollevata eccezione di compensazione, non avendo il sig. ### né direttamente né tramite interposta persona, mai acquistato alcun capo di abbigliamento dalla ### In data ### il fascicolo veniva assegnato allo scrivente. 
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 10.12.2025, all'esito della quale veniva decisa.  ***** 
Tanto premesso, l'opposizione proposta è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Sul punto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova; l'emissione del decreto ingiuntivo non determina, infatti, alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.  ### a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina, dunque, un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio (Cass. 19 aprile 2021 n. 10263); essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, 6091). 
Giova, inoltre, ribadire che, in tema di onere probatorio, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del credito, ma non anche l'inadempimento, mentre spetta al debitore allegare, in via di eccezione, e provare l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito (cfr. ex multis, Cass, ### Un., n. 13533/2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”). 
Orbene, nel caso specie, gli opposti, creditori ed attori in senso sostanziale, hanno adempiuto all'onere probatorio su di essi gravante, fornendo la prova della fonte negoziale del loro diritto, costituita dal contratto di locazione ad uso commerciale, sottoscritto dalle parti in data ###, in virtù del quale ### (padre oggi defunto di #### e ### concedeva in locazione alla ### il locale al piano terra del ### sito in ### alla ### nn. 203/205, dietro il corrispettivo di un canone annuo di € 9.600,00 (da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 800,00), successivamente ridotto, per il periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2020, ad € 8.700,00 (da corrispondersi in rate anticipate mensili di € 650,00), come convenuto con la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data ###, regolarmente depositata in atti. 
Parte opposta, dunque, ha fornito - mediante la produzione della documentazione sopra citata - la prova della fonte negoziale del proprio diritto, allegando il relativo inadempimento della ### S.r.l., rimasta debitrice dell'importo oggetto di ingiunzione. 
Di contro, la società opponente, gravata dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito, senza neanche contestare la debenza dell'importo ad essa ingiunto, si è limitata ad eccepire la compensazione ex art. 35 c.p.c. del credito dalla stessa asseritamente vantato - in virtù dell'acquisto (senza il relativo pagamento del prezzo) di alcuni capi di abbigliamento da parte della coniuge di ### - con la somma riconosciuta agli opposti per il mancato pagamento dei canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. 
Orbene, posta l'inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, in virtù della formulazione assolutamente generica dei capitoli di prova, emerge - dall'analisi della documentazione prodotta in atti - l'infondatezza della tesi prospettata dalla società opponente. 
Infatti, la ### S.r.l., nell'eccepire la compensazione ex art. 35 del credito dalla stessa asseritamente vantato con la somma riconosciuta agli opposti, non ha fornito prova alcuna in ordine all'effettiva sussistenza del proprio credito nei confronti dei sig.ri ### limitandosi a depositare in giudizio un semplice foglio bianco su cui era stato riportato a penna un elenco di abiti con il relativo prezzo e privo di qualsiasi elemento (timbro del negozio, firma della titolare, firma della cliente) tale da consentire di ricondurre i capi di cui all'elenco agli acquisti asseritamente compiuti e non saldati dalla coniuge del sig. ### Pertanto, l'opponente, per un verso, non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato ovvero l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del medesimo (non avendo provato il credito dalla stessa asseritamente vantato nei confronti dei sig.ri ###; per altro verso, non ha in alcun modo contestato l'an ed il quantum dell'importo ad essa ingiunto. 
Ebbene, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “###. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” ( Cassazione civile sez. III, 05/03/2009, n. 5356). Infatti, “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (cfr. Corte appello Napoli sez. IV, 22/01/2025, n.296). 
Per l'effetto, nel caso di specie, deve assumersi pacifica ed indiscussa la debenza, da parte della ### S.r.l., dell'importo ad essa ingiunto a titolo di canoni di locazione non pagati agli odierni opposti relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. 
Ciò posto, non essendo stata depositata agli atti ulteriore e rilevante documentazione, oltre a quella sopra richiamata (contratto di locazione del 24.4.2017 e scrittura privata del 3.6.2020 da un lato ed elenco degli acquisti asseritamente non saldati dall'altro), nella quale viene ad esaurirsi il quadro probatorio valutabile da questo Giudice ai fini della decisione, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. 
Si rigetta, altresì, la richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria avanzata da parte opposta, non sussistendone i presupposti. 
La temerarietà della lite, infatti, deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579). 
Lo stato soggettivo, dunque, si identifica nel dolo o colpa grave, requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata. 
Ne consegue che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute. 
Tali elementi non sono emersi, o comunque non risultano provati, nell'ambito del presente giudizio e, pertanto, la richiesta risarcitoria ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere rigettata. 
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra. 
Le spese di lite seguono la soccombenza; pertanto, considerato l'esito del giudizio, sono poste a carico dell'opponente e, tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa, della complessità ### delle questioni trattate, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. n. 147/2022.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 285/2021 (R.G. n. 839/2021) emesso dal Tribunale di ### in data ###; • rigetta ogni ulteriore domanda; • condanna la ### S.r.l. al pagamento, in favore di #### e ### delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso spese forfettario (nella misura del 15% del compenso). 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 1075/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marco Ponsiglione

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 748/2025 del 20-11-2025

... rimaneva sospeso dal rapporto di lavoro per CIG causa covid-19 fino a tutto il mese di giugno 2020 e riprendeva la propria attività presso l'### solamente nel mese di luglio 2020; - che successivamente in data ### il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro riportando una ferita corneale all'occhio sinistro da contatto con materiale irritativo che determinava una inabilità temporanea al lavoro, cessata nel mese di ottobre 2020; - che al termine del periodo di assenza per malattia, il datore di lavoro comunicava al ricorrente una nuova sospensione dal rapporto di lavoro per intervento della ### causa ###19; - che, pertanto, a far data dal 13.03.2020 (primo lockdown) al 12.11.2021 (cessazione del rapporto lavorativo per licenziamento), escluso il periodo di lavoro di luglio 2020 e il periodo di infortunio-malattia professionale, il ricorrente è stato l'unico dipendente sospeso dal rapporto di lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica da ###19, l'unico a non aver effettuato la rotazione con gli altri dipendenti della ### e l'unico a non aver più svolto l'attività lavorativa; - che, con missiva del 12.04.2021 a firma del proprio difensore il lavoratore, nel denunciare i fatti di cui (leggi tutto)...

testo integrale

1 di 16 TRIBUNALE DI TERAMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### Dr. ### nella causa iscritta al n° 1027/2022 R.G. a seguito dell'udienza del 20/11/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile di I grado vertente TRA ### (C.F.: ###), nato a Napoli il ### e residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ###'### (C.F.: ###, pec: ###) del foro di ### con studio in #### alla via ### di ### n. 6, presso il cui indirizzo di pec elegge domicilio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE E ### S.N.C. ### & C. (Cod. Fisc.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore #### con sede ####### alla ### di ### n. 3, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. ### (### Fisc.  ###) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### (### Fisc. ###) e all'Avv. ### (### Fisc.  ###) ed elettivamente domiciliat ###/21 presso e nello studio dei suoi procuratori; si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: ###, ###, ###, ### RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare nullo, siccome discriminatorio e/o ritorsivo, il licenziamento intimato dalla ### di ### & C., in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. ### al ricorrente, per le ragioni in fatto ed in diritto descritte nella narrativa del presente atto, per l'effetto ordinando la 2 di 16 reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro con effetto immediato e con condanna della resistente al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, nonché di quelle maturande sino al soddisfo ed all'ottemperanza dell'emananda Sentenza; 2) in via gradata, accertare e dichiarare sempre e comunque la nullità, l'annullabilità, la illegittimità e la inefficacia del licenziamento comminato dalla ### di ### & C., in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. ### al ricorrente, per carenza di motivazione e/o manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo; con conseguente reintegra ovvero riassunzione del ricorrente nel posto di lavoro e liquidazione dell'indennità economica risarcitoria nella misura massima, ovvero di quella ritenuta di giustizia; 3) con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all' effettivo saldo; 4) con integrale soccombenza di spese di lite come da vigenti parametri.” *** 
Parte resistente: “### la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto. 
Spese rifuse”.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data ###, ### operaio con mansioni di meccanico e inquadramento professionale al 5 livello del ### ha agito in giudizio nei confronti della società ### meccanica S.n.c. di ### & C. al fine di far accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data ### in quanto ritorsivo e/o discriminatorio ovvero privo delle ragioni giustificative poste a fondamento dello stesso, con condanna della società resistente alla reintegra sul posto di lavoro e al pagamento in proprio favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. 
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto: - di essere stato assunto in data ### alle dipendenze della ### di ### & C. (P.I.: ###) con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato in data ###, per lo svolgimento delle mansioni di meccanico inquadrato al 5 livello del ### e con una retribuzione netta mensile di circa € 1.800,00; - che l'### di ### & C. è una società che ha per oggetto “###à di officina meccanica e motoristica per la riparazione di automezzi e veicoli, trasformazione meccanica di autoveicoli industriali, elettrauto, gommista, carrozzeria, compravendita di automezzi ed autoveicoli nuovi ed usati e relativa mediazione; revisioni auto, soccorso stradale, commercio all'ingrosso di autoveicoli usati e relativi pezzi di ricambio; riparazione di altre macchine di impiego generale, 3 di 16 fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie e/o soltanto utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società ed enti aventi oggetto sociale analogo o affine o comunque in ogni caso in cui la partecipazione e/o interessenza sia ritenuta utile al miglior conseguimento, anche indiretto, dell'oggetto sociale. Potrà contrarre mutui a breve e lungo termine senza limitazioni di sorta, come potrà acquisire aziende similari anche mediante operazioni per conferimento ed incorporazione e potrà gestire aziende in affitto. la stessa, inoltre, come nuova azienda produttiva, potrà fare ricorso a tutte le agevolazioni ed agli sgravi previsti sia a livello regionale che nazionale per l'### Si esclude la raccolta del risparmio tra il pubblico”; - che, oltre al ricorrente, prestavano attività lavorativa nell'officina i lavoratori: - ### titolare dell'attività e socio amministratore e legale rappresentante della società resistente; - ### segretaria; - ### socio della ### e meccanico; - ### segretaria; - ### meccanico; - ### meccanico; - ### meccanico assunto dopo il ricorrente; - di aver svolto le mansioni di meccanico specializzato (al pari dei dipendenti ##### e ###, occupandosi della riparazione di automezzi e veicoli e di tutte le attività che di volta in volta erano richieste dal titolare dell'attività; - di avere osservato il seguente orario di lavoro: la mattina dalle 8,00 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 14,00 alle 17,30, dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore settimanali; - di aver svolto lavoro straordinario nelle mezze giornate del sabato, a sabati alternati, dal 08.04.2019 fino alla data del primo lockdown imposto dal governo italiano per far fronte all'emergenza epidemiologica da ###19; - che in data ###, proprio a seguito dell'emergenza epidemiologica da ###19, il datore di lavoro comunicava al ricorrente e agli altri dipendenti, “la sospensione del rapporto per intervento della CIGO” con previsione scritta di una rotazione tra i medesimi: “…### saranno sospesi dal lavoro n. 05 lavoratori a rotazione, per un periodo di n. 09 settimane, intercorrente dal 13/3 al 15/5 e la retribuzione, sarà surrogata, nei modi previsti dalla legge per quanto previsto in materia”; 4 di 16 - che diversamente da quanto comunicato, il datore di lavoro non operava alcuna rotazione tra i propri dipendenti sicché, di fatto, il ricorrente rimaneva sospeso dal rapporto di lavoro per CIG causa covid-19 fino a tutto il mese di giugno 2020 e riprendeva la propria attività presso l'### solamente nel mese di luglio 2020; - che successivamente in data ### il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro riportando una ferita corneale all'occhio sinistro da contatto con materiale irritativo che determinava una inabilità temporanea al lavoro, cessata nel mese di ottobre 2020; - che al termine del periodo di assenza per malattia, il datore di lavoro comunicava al ricorrente una nuova sospensione dal rapporto di lavoro per intervento della ### causa ###19; - che, pertanto, a far data dal 13.03.2020 (primo lockdown) al 12.11.2021 (cessazione del rapporto lavorativo per licenziamento), escluso il periodo di lavoro di luglio 2020 e il periodo di infortunio-malattia professionale, il ricorrente è stato l'unico dipendente sospeso dal rapporto di lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica da ###19, l'unico a non aver effettuato la rotazione con gli altri dipendenti della ### e l'unico a non aver più svolto l'attività lavorativa; - che, con missiva del 12.04.2021 a firma del proprio difensore il lavoratore, nel denunciare i fatti di cui sopra e chiedendo l'applicazione del criterio della rotazione nella scelta dei dipendenti da porre in ### invocava la reintegra nel posto di lavoro offrendo le proprie prestazioni lavorative; - che la richiesta veniva riscontrata dal datore di lavoro con pec del 16.04.2021 del seguente tenore: “### sin da subito che la normativa non prevede espressamente l'obbligo di porre in cassa integrazione a rotazione i lavoratori…### pur volendo non è stato possibile, sino ad oggi, prevedere una rotazione dei lavoratori in ### La scelta è infatti ricaduta sul sig. ### perché ### è l'unico dipendente con mansioni di meccanico qualificato assunto con orario di lavoro a tempo pieno. Oltre al sig. ### l'organico è composto da un lavoratore avente qualifica di apprendista e di due meccanici con orario di lavoro part/time. Difatti l'ottimale organizzazione delle attività aziendali non consente alla data odierna di attuare una rotazione dei dipendenti da porre in cassa integrazione”; - che per tali motivi, in data ###, il ricorrente richiedeva all'### - ### ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 124/2004, l'attivazione della procedura di conciliazione monocratica, avente ad oggetto le suesposte violazioni di legge e di contratto commesse a danno del lavoratore da parte datoriale; 5 di 16 - che il ricorrente rivendicava, dunque, in primis, il diritto a riprendere la propria attività lavorativa al pari degli altri dipendenti; il diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni per illegittima sospensione in C.I.G, pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito lavorando e il trattamento di integrazione salariale, nonché il diritto al risarcimento di danni ulteriori, legati alla forzata inattività che rappresentava la forma di demansionamento più grave; - che l'ITL di ### trasmetteva la richiesta all'ITL di ### territorialmente competente; le parti non venivano convocate per il tentativo di conciliazione richiesto dal lavoratore e gli ispettori procedevano ad effettuare gli accertamenti nei confronti della società resistente; - che al termine del periodo di sospensione dal lavoro per ### con nota pec del 03.11.2021, il lavoratore, a mezzo del proprio difensore, offriva formalmente le proprie prestazioni lavorative; - che la predetta nota veniva riscontrata con pec in pari data del datore di lavoro con il quale il medesimo comunicava: “che in data ### è terminato il periodo di sospensione con ricorso alla cassa integrazione causale covid 19, con intervento del #### poiché la congiuntura negativa, quale conseguenza della pandemia, non può essere considerarsi superata e pertanto una sua eventuale prestazione lavorativa non potrebbe essere proficuamente utilizzata dalla società; le comunichiamo che le vengono concesse le ferie individuali a decorrere dal 02.11.2021 e fino al 13.11.2021”; - che, terminato il periodo di ferie, con lettera del 12.11.2021, l'### di ### & C. comunicava al lavoratore il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1996; - che con lettera del 13.12.2021 il ricorrente impugnava il licenziamento comminato siccome illegittimo e, comunque non sorretto da giustificato motivo con riserva di agire giudizialmente per l'accertamento dell'illegittimità e/o nullità e/o invalidità del recesso con conseguente richiesta di reintegro e corresponsione di una indennità risarcitoria; - che successivamente, in mancanza del pagamento del saldo del TFR nei termini concordati, dopo ripetuti solleciti, il ricorrente si vedeva costretto a depositare in data ###, presso il Tribunale di ### un ricorso per ingiunzione di pagamento, con emissione del relativo decreto immediatamente esecutivo (94/2022) in data ###; 6 di 16 - che in pari data l'ITL di ### comunicava la convocazione per tentativo di conciliazione a seguito di diffida accertativa per il pagamento del TFR residuo; - che in data ### l'ITL di ### comunicava a mezzo pec l'esito degli accertamenti svolti in riferimento alla richiesta di intervento del lavoratore ###/### del 26.05.2021 rilevando che: “A conclusione degli accertamenti svolti, è stato adottato il verbale unico di accertamento e notificazione n. ###/2022-085- 01 del 14.02.2022, con il quale...###…sono stati ritenuti indebiti gli importi di assegno ordinario erogati alla SV per il tramite dell'azienda, dal ### di ### per l'### relativamente al mese di maggio 2020 e dal mese di ottobre 2020 al mese di ottobre 2021. In tali periodi, infatti il datore di lavoro ha violato i criteri di rotazione da riaspettare nella scelta dei lavoratori da sospendere dal lavoro, come affermati dalla prevalente giurisprudenza in materia, anche quando la rotazione non è espressamente prevista dalla legge o dall'accordo sindacale”; - che non avendo avuto alcun positivo seguito né la richiesta di conciliazione monocratica attivata ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 124/2004 né la citata impugnativa del licenziamento comminato dalla società resistente, non restava al ricorrente altra soluzione che introdurre nei termini di legge il presente giudizio. 
Tanto dedotto in punto di fatto, il ricorrente ha impugnato il licenziamento individuale intimatogli in data ### sostenendone, in via principale, la nullità e/o, in via subordinata, la illegittimità in ragione della natura ritorsiva dello stesso ovvero per insussistenza delle ragioni giustificative poste a suo fondamento. 
Quanto al primo motivo di impugnazione, ha sostenuto che il recesso per cui è causa sarebbe sorretto da un unico motivo illecito di natura ritorsiva e/o discriminatoria da individuarsi sostanzialmente nelle seguenti circostanze fattuali presuntive e segnatamente: - dall'avere, il datore di lavoro, discriminato e penalizzato il solo ricorrente al momento della scelta dei lavoratori da sospendere dal rapporto di lavoro per intervento della ### da ###19; - dall'avere, il datore di lavoro, a seguito dell'infortunio occorso al ricorrente, impedito a quest'ultimo la ripresa dell'attività lavorativa comunicandogli, nell'ordine: - una nuova sospensione dal rapporto di lavoro per intervento della cassa integrazione con causale covid 19; - la collocazione in ferie; - il licenziamento per G.M.O.; 7 di 16 - dall'avere, il datore di lavoro, reagito alla richiesta del 25.05.2021 rivolta dal ricorrente all'### territoriale del ### di ### di attivazione della conciliazione monocratica volta a far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dalla società datrice di lavoro di sospensione dal rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione a zero ore, con causale ###19, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge. 
Quanto al secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha sostenuto l'infondatezza e l'insussistenza delle ragioni di natura economico-produttiva addotte dalla società resistente a fondamento del provvedimento espulsivo, per avere, invero, la società incrementato durante la pandemia l'attività e i servizi offerti e per non avere affatto soppresso la posizione lavorativa del ricorrente né durante il periodo di sospensione né a seguito del licenziamento, oltre ad avere violato l'obbligo di repêchage non avendo operato alcuna concreta valutazione circa la possibilità di ricollocarlo all'interno della compagine aziendale. 
Ha, altresì, lamentato la violazione da parte della convenuta dei criteri di scelta del lavoratore da estromettere di cui all'art. 5 della Legge n. 223/91, non avendo la parte datoriale, nell'individuazione del ricorrente quale unico destinatario del licenziamento, operato alcun confronto con gli altri lavoratori fungibili pur presenti in azienda. 
Si è costituita in giudizio la società ### meccanica S.n.c. di ### & C. e ha contestato il fondamento della domanda della quale ha chiesto il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.   Più in particolare, ha eccepito l'infondatezza dei motivi di impugnativa del licenziamento per cui è causa sostenendone la piena legittimità e ha contestato recisamente la dedotta natura ritorsiva e/o discriminatoria dello stesso, per essere stato invero il recesso disposto per ragioni economiche legate alla diminuzione di attività produttiva e alla riduzione dell'utile di impresa dovute alla pandemia da ###19, con esclusione pertanto dell'asserito intento di rappresaglia. 
Ha, altresì, contestato la dedotta violazione dell'obbligo di repêchage sull'assunto per cui, in considerazione del carattere esclusivo dell'attività di riparazione dei veicoli esercitata presso l'officina meccanica, era impossibile per l'azienda reimpiegare il ricorrente in altra tipologia di mansioni o ruoli. 
Ha, infine, assunto l'avvenuto rispetto da parte della società dei principi di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare, poi ricaduta sul ricorrente, essendo quest'ultimo stato individuato all'esito della comparazione con gli 8 di 16 altri due meccanici presenti in azienda ed assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato (### e ### ed essendo risultato il ricorrente, all'esito della valutazione comparativa, il lavoratore con inferiori anzianità di servizio e anagrafica. 
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, delegata al ### avv.to ### al termine della quale è stata rinviata alla presente udienza di discussione svolta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.  *** 
Il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. 
Il ricorrente agisce in giudizio al fine di impugnare il licenziamento intimato in data ### per giustificato motivo oggettivo, sostenendo che le motivazioni di natura economica addotte dalla parte datoriale siano sono formali ed apparenti, con conseguente insussistenza delle ragioni giustificative poste a fondamento dello stesso, e che il provvedimento di recesso sia invero fondato su un unico motivo illecito determinate di natura ritorsiva e/o discriminatoria. 
In punto di diritto, giova rammentare che, in tema di riparto dell'onere probatorio, ai fini dell'applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, sono fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento, esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 St. lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro.  ### di un siffatto onere probatorio consente a quest'ultimo di dimostrare, ex art. 1218 c.c., che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da lui esercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa (### L - Sentenza n. 9867 del 19/04/2017). 9 di 16 ### il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, fatto proprio da tutta la giurisprudenza di merito “Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore. 
Ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività' cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito” (cfr., ex multis, Cass., n. 10554/2003 e 14815/2005). Più di recente: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art.  41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto. (Sez. L. n. 15157/2011). 
Ancora: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore” (n. 29102/2019). 
La Suprema Corte con la sentenza 7 dicembre 2016 n. 25201 ha poi stabilito il principio secondo cui: “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa”. 10 di 16 Da tale principio deriva la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando la decisione del datore di lavoro che incide sull'organizzazione della produzione o del lavoro ha come effetto la soppressione di un posto di lavoro, essendo irrilevanti le motivazioni che hanno indotto il datore di lavoro a prendere tale decisione, in quanto tali motivazioni non sono riconducibili alla fattispecie dell'art. 3, legge 604/1966 che autorizza il licenziamento per G.M.O. 
Sul punto è ancora intervenuta la Suprema Corte (sent. 19185/2016) la quale, nel ribadire l'esigenza di una verifica in concreto del giustificato motivo oggettivo ha stabilito il principio in base al quale “la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta (vd. anche Cass. n. 24502/11). Infatti, se tale redistribuzione fosse un mero effetto di risulta (e non la causale del licenziamento) si dovrebbe concludere che la vera ragione del licenziamento risiede altrove e non in un'esigenza di più efficiente organizzazione produttiva”. 
La sussistenza del giustificato motivo oggettivo deve, poi, essere verificata per escludere la pretestuosità delle ragioni organizzative addotte per motivare il licenziamento. 
Nella citata sentenza n. 25201/2016 si legge “ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”. 
Ciò al fine appunto di evitare che in realtà la soppressione (pur reale) di un posto di lavoro mascheri in realtà un insindacabile recesso ad nutum. 
E dunque, in caso di licenziamento individuale giustificato dalla necessità di operare una riduzione del personale, ai fini di poter ritenere legittimo il licenziamento occorre che il datore di lavoro dimostri, anche indicando un ventaglio di ragioni concorrenti, i motivi che lo hanno indotto al licenziamento e a far ricadere la scelta sull'unica unità produttiva licenziata (### L. Sentenza n. 13058 del 06/09/2003). Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, non può ritenersi determinato da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla 11 di 16 necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore (### L. Sentenza n. 21282 del 02/10/2006). 
Con riferimento, invece, all'ipotesi di impugnativa di licenziamento intimato per ragioni di natura ritorsiva o discriminatoria, com'è noto, il legislatore non disciplina in maniera autonoma la fattispecie del licenziamento ritorsivo, a cui la giurisprudenza, nel tempo, ha esteso la nozione del licenziamento discriminatorio, ritenendo come ritorsivo il licenziamento intimato per “per rappresaglia”, ovvero a seguito di un comportamento del lavoratore “sgradito” al datore di lavoro. 
La Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare (ved. sentenza n. 24648 del 3 dicembre 2015), analizzando nuovamente il tema del c.d. licenziamento ritorsivo e definendone la portata, che: a) il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è assimilabile a quello discriminatorio e costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito, con conseguente nullità del licenziamento quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni (richiamando sul punto fra le altre la precedente sentenza Cass. 8 agosto 2011, n. 17087); b) il divieto di licenziamento discriminatorio - sancito dall'art. 4 della legge 604/1966, dall'art. 15 della legge n. 300/1970 e dall'art. 3 della legge n. 108/1990 - è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa, essendo necessario, in tali casi, dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo (Cass. 18 marzo 2011, n. 6282, in senso analogo: Cass. 27 febbraio 2015, 3986). 
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che: “Il divieto di licenziamento discriminatorio, sancito dall'art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall'art.  15 St. lav. e dall'art. 3 della legge n. 108 del 1990, è suscettibile - in base all'art. 3 Cost.  e sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto antidiscriminatorio e anti-vessatorio, in particolare, nei rapporti di lavoro, a partire dalla introduzione dell'art. 13 nel ###, da parte del ### di ### del 1997 - di interpretazione estensiva, sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, ossia dell'ingiusta e arbitraria 12 di 16 reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essendo necessario, in tali casi, dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo (Cass. 3 dicembre 2015 n. 24648; Cass. 8 agosto 2011 n. 17087; Cass. 18 marzo 2011 n. 6282). 
Nel caso di ricorso alla prova presuntiva resta, peraltro, riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, con valutazione sindacabile in sede di legittimità solo quanto alla congruenza della relativa motivazione, con la precisazione che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità” (così Cass 22323 /16). 
Ciò posto, risulta dagli atti che il ricorrente veniva licenziato in data ### con lettera raccomandata del seguente tenore: “Le comunichiamo che il prolungarsi della congiuntura economica negativa aggravata dalla pandemia ha comportato una riduzione dell'attività produttiva con conseguente contrazione del fatturato. 
Contrazione, per la quale purtroppo, non è possibile prevedere una sufficiente ed attendibile inversione di tendenza. 
Non essendo inoltre possibile avvalersi della Sua opera in altro settore aziendale, la Sua attività lavorativa non può più essere efficacemente utilizzata dall'azienda. 
Siamo pertanto costretti a recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966. 
Poiché la esoneriamo dal prestare il periodo di preavviso, il rapporto si intende risolto a tutti gli effetti di legge e di contratto a far data dal 13/11/2021. 
In sostituzione del preavviso Le verrà corrisposta la relativa indennità unitamente alle competenze di fine rapporto che saranno disponibili presso i nostri uffici a decorrere dal 15/12/2021 (…).” Nella lettera di licenziamento viene genericamente addotta, quale ragione giustificativa del provvedimento espulsivo, la congiuntura economica negativa dovuta all'emergenza epidemiologica che avrebbe determinato una diminuzione dell'attività d'impresa e la conseguente contrazione del fatturato. 13 di 16 Ebbene, a fronte delle contestazioni sollevate da parte del ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio e sopra riassunte, si osserva come la convenuta non abbia assolto all'onere probatorio in ordine al nesso causale tra la crisi d'impresa e l'esigenza di recere dal rapporto di lavoro con il ricorrente. 
Si ritiene, infatti, che le ragioni economiche fondanti il provvedimento espulsivo siano rimaste indimostrate nel corso del giudizio soprattutto in considerazione del fatto che, anche ove si volesse considerare, nella sua effettiva verificazione, il dedotto decremento del fatturato (per come si evince dalla documentazione in atti, doc. 8 fasc.  resistente), è fatto pacifico che non si sia verificata la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente. 
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che l'azienda assumeva, dopo il ricorrente, in data ###, il sig. ### con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale per lo svolgimento di mansioni di operaiomeccanico e inquadramento al 5 livello del ### applicato. 
Emerge, altresì, che già durante il periodo in cui il ricorrente era sospeso dal lavoro perché posto in ### l'azienda assumeva il sig. ### assunto come meccanico con contratto di apprendistato dal 22/07/2021 per 60 mesi con orario di lavoro full time, con la chiara evidenza che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, l'esigenza per il datore di lavoro di continuare a servirsi delle prestazioni lavorative prima svolte dal ricorrente non era venuta meno e anzi era ancora sussistente ed attuale, tanto da aver dovuto assumere un altro lavoratore, nonostante la presenza della situazione economica avversa dovuta al ###19 che l'officina stava attraversando e che si ritiene di non dover mettere in discussione in questa sede ###fatto notorio.  ### del datore di lavoro di servirsi delle prestazioni lavorative del ### perdurava anche a seguito del licenziamento del ricorrente, essendo il rapporto di lavoro ancora in essere (con scadenza prevista per il ###) ed avendo l'azienda assunto altresì il sig. ### con contratto di tirocinio formativo dal 06/06/2022 al 30/11/2022 e con orario di lavoro full time. 
Del resto, che l'attività dell'officina si svolgesse regolarmente e a pieno regime è dimostrato anche dal fatto, confermato da tutti i testi escussi, che, durante il periodo in cui il lavoratore era sospeso, la società implementava il servizio (già esistente) di officina “mobile” che consisteva nel fornire, da parte del meccanico ### 14 di 16 assistenza in loco ai clienti per la sostituzione degli pneumatici, sicché non si apprezza nemmeno la dedotta perdita di clientela. 
Tanto è sufficiente per fondare un giudizio di insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento impugnato. 
Va, infine, osservato che la circostanza dedotta dalla resistente che si fonda sull'assunto per cui la scelta del lavoratore da estromettere sarebbe ricaduta sul ricorrente in ragione del costo più elevato da sostenersi per un meccanico specializzato e qualificato assunto a tempo pieno (quale il ###, tenuto anche conto della minore anzianità di servizio posseduta rispetto agli altri meccanici assunti a tempo indeterminato, non può assumere rilevanza sostanziale o probatoria nel caso di specie, non avendone la resistente fatto alcuna menzione nella lettera di licenziamento ma avendola dedotta a propria difesa solo all'atto di costituzione nel presente giudizio. 
Dalle suesposte argomentazioni deriva l'infondatezza delle ragioni economiche poste a fondamento del licenziamento impugnato, per non averne il datore di lavoro fornito dimostrazione in giudizio ed essendo, al contrario, emerso che la posizione lavorativa del ricorrente non veniva affatto soppressa e che l'assetto organizzativo dell'impresa rimaneva di fatto immutato, avendo continuato il datore di lavoro a servirsi delle prestazioni dapprima svolte dal ricorrente mediante l'assunzione, anche in epoca antecedente al suo licenziamento allorquando egli era sospeso, di altro personale per lo svolgimento delle medesime attività. 
Occorre quindi, a questo punto, valutare se sussistano nella specie elementi fattuali idonei a disvelare la finalità discriminatoria e ritorsiva del licenziamento. 
Il ricorrente affida la relativa censura alla verificazione di una serie di fatti, sostenendone l'evidente natura discriminatoria, e di iniziative da lui intraprese dalle quali sarebbe poi scaturita la reazione di rappresaglia del datore di lavoro culminata con il licenziamento, e più in particolare: - l'essere stato l'unico dipendente ad essere sospeso dal rapporto di lavoro durante la vigenza della ### in violazione dei criteri di rotazione da rispettare nella scelta dei lavoratori da sospendere dal lavoro (per come, peraltro, accertato dall'ITL di ### con verbale unico di accertamento e notificazione n. ###/2022-085-01 del 14/02/2022); - l'avergli, il datore di lavoro, a seguito dell'infortunio occorso in data ###, impedito la ripresa dell'attività lavorativa comunicandogli, nell'ordine: - una nuova 15 di 16 sospensione dal rapporto di lavoro per intervento della cassa integrazione con causale covid 19; - la collocazione in ferie; - il licenziamento per G.M.O.; - l'avere trasmesso in data ### una segnalazione all'### territoriale del lavoro volta a far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dalla società datrice di lavoro di sospensione dal rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione a zero ore, con causale ###19, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge. 
Ebbene, il giudicante ritiene che le circostanze allegate e sopra richiamate descrivano tutte un quadro complessivo sintomatico che fa presumere come ragionevolmente possibile la natura discriminatoria e/o ritorsiva del licenziamento, in mancanza di ogni altro elemento che offra una argomentazione di segno diverso. 
In proposito, si ritiene che l'intento ritorsivo e/o discriminatorio del datore di lavoro, unico ed esclusivo, sia palesato in maniera particolarmente evidente: 1) dall'avere la parte datoriale precluso solo al ricorrente lo svolgimento dell'attività lavorativa collocandolo in cassa integrazione, in palese violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori da sospendere dal rapporto di lavoro; 2) dall'avergli impedito, a seguito dell'infortunio del 16/07/2020, la ripresa dell'attività lavorativa mediante la comunicazione di una nuova sospensione dal lavoro per ### con causale ###19, la collocazione in ferie e da ultimo il licenziamento; 3) dalla segnalazione che il lavoratore, per reagire alla condotta illegittima del datore di lavoro, inviava all'ITL al fine di far accertare la violazione da parte datoriale dei criteri di rotazione dei lavoratori da sospendere; 4) dalla contiguità cronologica/temporale tra i provvedimenti di sospensione, di collocazione in ferie e di licenziamento, che manifesta la chiara volontà datoriale di voler recedere dal rapporto di lavoro proprio con quel lavoratore; 5) dalla radicale infondatezza, nei termini sopra esposti, delle ragioni economiche poste alla base del licenziamento (non essendo la posizione di lavoro del ricorrente stata soppressa). 
Si ritiene, pertanto, che il ricorrente abbia fornito la dimostrazione in giudizio della natura discriminatoria e/o ritorsiva dell'intimato licenziamento, con la conseguenza che la domanda attorea deve essere accolta e il provvedimento di recesso del 12/11/2021 deve essere dichiarato nullo. 
Ne discende che va disposta la reintegrazione del ricorrente sul posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 23/2015 e la condanna della società resistente al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di 16 di 16 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1027/2022 contrariis reiectis, così provvede: - In accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del licenziamento intimato in data ### siccome discriminatorio/ritorsivo e per l'effetto condanna la parte resistente alla reintegra del lavoratore sul posto di lavoro; - condanna la resistente al risarcimento del danno con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; - condanna la resistente al rifondere, in favore della parte ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi € 6.699,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.  ### 20/11/2025 

Il Giudice
del ### (dott. ###


causa n. 1027/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Marcheggiani Giuseppe

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4193/2023 del 10-02-2023

... computando la sospensione disposta per l'emergenza da covid-19, in quanto l'appello risultava depositato il 2 novembre 2020, risultando inapplicabile alla controversia la sospensione dei termini feriali; 2. avverso tale pronuncia la R.V. ### s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono l'I.N.P.S. e l'A.D.E.R. con separati controricorsi; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l'unico motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ed erronea disapplicazione della sospensione feriale dei termini , at teso che gli atti impugna ti rientravano nella fattispecie esaminata dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2145 del 29 /01/2021, che ha 3 ricompreso nei casi in cui interviene tale sospensione le controversie, regolate dal proc esso del lav oro, di opposizione ad ordinan zaingiunzione con oggetto violazioni del le disposizioni re lative all e seguenti materie: (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da: R.V. ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto presso l' indirizzo di posta elettronica certificata ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ra ppresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dag li a vv.ti ###, ### An tonino ##### oisio, Em anuele ### con domicilio eletto in ### via ### n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'### - controricorrente - A.D.E.R. - ### delle ### - ### in persona del legale rappresentante pro temp ore, rappresentata e di fesa ope l egis dall'### dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 583/2021 della Corte d'appello di Bologna depositata il 1° luglio 2021. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal ### Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo il gravame propos to dalla R.V. ### s.r.l. avvers o dieci cartelle esattoriali per debiti contributivi, sul rilievo che, depositata la sentenza di primo grado il 30 gennaio 2020, il termine per l'impugnazione scadesse il 2 ottobre 2020 pu r computando la sospensione disposta per l'emergenza da covid-19, in quanto l'appello risultava depositato il 2 novembre 2020, risultando inapplicabile alla controversia la sospensione dei termini feriali; 2. avverso tale pronuncia la R.V. ### s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono l'I.N.P.S. e l'A.D.E.R. con separati controricorsi; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. 
Considerato che: 1. con l'unico motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ed erronea disapplicazione della sospensione feriale dei termini , at teso che gli atti impugna ti rientravano nella fattispecie esaminata dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2145 del 29 /01/2021, che ha 3 ricompreso nei casi in cui interviene tale sospensione le controversie, regolate dal proc esso del lav oro, di opposizione ad ordinan zaingiunzione con oggetto violazioni del le disposizioni re lative all e seguenti materie: - ### di tutela di lavoro; - ### di igiene sui luoghi di lavoro; - ### di prevenzione degli infortuni sul lavoro; - ### di previdenza e assistenza obbligatoria (tra cui anche quelle relative alla formazione di ruoli esecutivi in materia previdenziale come nel caso di specie); 2. il motivo è infondato, posto che è pacifico che nella specie viene in rilievo un'ipotesi di opposizione a cartelle esattoriali per recupero di contributi previdenziali omessi e non già di opposizione ad ordinanza ingiunzione, sicché non ricorre la fattispecie per la quale le ### di questa Corte - la cui autorità è stata erroneamente invocata a sosteg no del ricorso - hanno ritenuto applicabi le la sospensione feriale dei termini, sospensione che, viceversa, non trova applicazione nelle controversie, come quella in esame, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del pagamento dei contributi, considerato che l' inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore all'integrità della sua posizi one previdenziale e gi ustifica l'esigenza di una tu tela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica; 3. l'infondatezza del motivo, quale ragi one più liquida , induce a ritenere assorbite le ulteriori questioni preliminari sollevata dalla difesa erariale; 4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna - secondo la regola della soccombenza - della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo per ciascuno dei controricorrenti; 4 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.  20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  Rigetta il rico rso. Condanna la parte ricorr ente alla refusione delle spese pr ocessuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge per la difesa dell'I.N.PS. e delle spese prenotate a debito per la difesa erariale. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022  

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Fedele Ileana

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