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1 di 16 TRIBUNALE DI TERAMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### Dr. ### nella causa iscritta al n° 1027/2022 R.G. a seguito dell'udienza del 20/11/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile di I grado vertente TRA ### (C.F.: ###), nato a Napoli il ### e residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ###'### (C.F.: ###, pec: ###) del foro di ### con studio in #### alla via ### di ### n. 6, presso il cui indirizzo di pec elegge domicilio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE E ### S.N.C. ### & C. (Cod. Fisc. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore #### con sede ####### alla ### di ### n. 3, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. ### (### Fisc. ###) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### (### Fisc. ###) e all'Avv. ### (### Fisc. ###) ed elettivamente domiciliat ###/21 presso e nello studio dei suoi procuratori; si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: ###, ###, ###, ### RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare nullo, siccome discriminatorio e/o ritorsivo, il licenziamento intimato dalla ### di ### & C., in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. ### al ricorrente, per le ragioni in fatto ed in diritto descritte nella narrativa del presente atto, per l'effetto ordinando la 2 di 16 reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro con effetto immediato e con condanna della resistente al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, nonché di quelle maturande sino al soddisfo ed all'ottemperanza dell'emananda Sentenza; 2) in via gradata, accertare e dichiarare sempre e comunque la nullità, l'annullabilità, la illegittimità e la inefficacia del licenziamento comminato dalla ### di ### & C., in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. ### al ricorrente, per carenza di motivazione e/o manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo; con conseguente reintegra ovvero riassunzione del ricorrente nel posto di lavoro e liquidazione dell'indennità economica risarcitoria nella misura massima, ovvero di quella ritenuta di giustizia; 3) con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all' effettivo saldo; 4) con integrale soccombenza di spese di lite come da vigenti parametri.” ***
Parte resistente: “### la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto.
Spese rifuse”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data ###, ### operaio con mansioni di meccanico e inquadramento professionale al 5 livello del ### ha agito in giudizio nei confronti della società ### meccanica S.n.c. di ### & C. al fine di far accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data ### in quanto ritorsivo e/o discriminatorio ovvero privo delle ragioni giustificative poste a fondamento dello stesso, con condanna della società resistente alla reintegra sul posto di lavoro e al pagamento in proprio favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto: - di essere stato assunto in data ### alle dipendenze della ### di ### & C. (P.I.: ###) con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato in data ###, per lo svolgimento delle mansioni di meccanico inquadrato al 5 livello del ### e con una retribuzione netta mensile di circa € 1.800,00; - che l'### di ### & C. è una società che ha per oggetto “###à di officina meccanica e motoristica per la riparazione di automezzi e veicoli, trasformazione meccanica di autoveicoli industriali, elettrauto, gommista, carrozzeria, compravendita di automezzi ed autoveicoli nuovi ed usati e relativa mediazione; revisioni auto, soccorso stradale, commercio all'ingrosso di autoveicoli usati e relativi pezzi di ricambio; riparazione di altre macchine di impiego generale, 3 di 16 fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie e/o soltanto utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società ed enti aventi oggetto sociale analogo o affine o comunque in ogni caso in cui la partecipazione e/o interessenza sia ritenuta utile al miglior conseguimento, anche indiretto, dell'oggetto sociale. Potrà contrarre mutui a breve e lungo termine senza limitazioni di sorta, come potrà acquisire aziende similari anche mediante operazioni per conferimento ed incorporazione e potrà gestire aziende in affitto. la stessa, inoltre, come nuova azienda produttiva, potrà fare ricorso a tutte le agevolazioni ed agli sgravi previsti sia a livello regionale che nazionale per l'### Si esclude la raccolta del risparmio tra il pubblico”; - che, oltre al ricorrente, prestavano attività lavorativa nell'officina i lavoratori: - ### titolare dell'attività e socio amministratore e legale rappresentante della società resistente; - ### segretaria; - ### socio della ### e meccanico; - ### segretaria; - ### meccanico; - ### meccanico; - ### meccanico assunto dopo il ricorrente; - di aver svolto le mansioni di meccanico specializzato (al pari dei dipendenti ##### e ###, occupandosi della riparazione di automezzi e veicoli e di tutte le attività che di volta in volta erano richieste dal titolare dell'attività; - di avere osservato il seguente orario di lavoro: la mattina dalle 8,00 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 14,00 alle 17,30, dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore settimanali; - di aver svolto lavoro straordinario nelle mezze giornate del sabato, a sabati alternati, dal 08.04.2019 fino alla data del primo lockdown imposto dal governo italiano per far fronte all'emergenza epidemiologica da ###19; - che in data ###, proprio a seguito dell'emergenza epidemiologica da ###19, il datore di lavoro comunicava al ricorrente e agli altri dipendenti, “la sospensione del rapporto per intervento della CIGO” con previsione scritta di una rotazione tra i medesimi: “…### saranno sospesi dal lavoro n. 05 lavoratori a rotazione, per un periodo di n. 09 settimane, intercorrente dal 13/3 al 15/5 e la retribuzione, sarà surrogata, nei modi previsti dalla legge per quanto previsto in materia”; 4 di 16 - che diversamente da quanto comunicato, il datore di lavoro non operava alcuna rotazione tra i propri dipendenti sicché, di fatto, il ricorrente rimaneva sospeso dal rapporto di lavoro per CIG causa covid-19 fino a tutto il mese di giugno 2020 e riprendeva la propria attività presso l'### solamente nel mese di luglio 2020; - che successivamente in data ### il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro riportando una ferita corneale all'occhio sinistro da contatto con materiale irritativo che determinava una inabilità temporanea al lavoro, cessata nel mese di ottobre 2020; - che al termine del periodo di assenza per malattia, il datore di lavoro comunicava al ricorrente una nuova sospensione dal rapporto di lavoro per intervento della ### causa ###19; - che, pertanto, a far data dal 13.03.2020 (primo lockdown) al 12.11.2021 (cessazione del rapporto lavorativo per licenziamento), escluso il periodo di lavoro di luglio 2020 e il periodo di infortunio-malattia professionale, il ricorrente è stato l'unico dipendente sospeso dal rapporto di lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica da ###19, l'unico a non aver effettuato la rotazione con gli altri dipendenti della ### e l'unico a non aver più svolto l'attività lavorativa; - che, con missiva del 12.04.2021 a firma del proprio difensore il lavoratore, nel denunciare i fatti di cui sopra e chiedendo l'applicazione del criterio della rotazione nella scelta dei dipendenti da porre in ### invocava la reintegra nel posto di lavoro offrendo le proprie prestazioni lavorative; - che la richiesta veniva riscontrata dal datore di lavoro con pec del 16.04.2021 del seguente tenore: “### sin da subito che la normativa non prevede espressamente l'obbligo di porre in cassa integrazione a rotazione i lavoratori…### pur volendo non è stato possibile, sino ad oggi, prevedere una rotazione dei lavoratori in ### La scelta è infatti ricaduta sul sig. ### perché ### è l'unico dipendente con mansioni di meccanico qualificato assunto con orario di lavoro a tempo pieno. Oltre al sig. ### l'organico è composto da un lavoratore avente qualifica di apprendista e di due meccanici con orario di lavoro part/time. Difatti l'ottimale organizzazione delle attività aziendali non consente alla data odierna di attuare una rotazione dei dipendenti da porre in cassa integrazione”; - che per tali motivi, in data ###, il ricorrente richiedeva all'### - ### ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 124/2004, l'attivazione della procedura di conciliazione monocratica, avente ad oggetto le suesposte violazioni di legge e di contratto commesse a danno del lavoratore da parte datoriale; 5 di 16 - che il ricorrente rivendicava, dunque, in primis, il diritto a riprendere la propria attività lavorativa al pari degli altri dipendenti; il diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni per illegittima sospensione in C.I.G, pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito lavorando e il trattamento di integrazione salariale, nonché il diritto al risarcimento di danni ulteriori, legati alla forzata inattività che rappresentava la forma di demansionamento più grave; - che l'ITL di ### trasmetteva la richiesta all'ITL di ### territorialmente competente; le parti non venivano convocate per il tentativo di conciliazione richiesto dal lavoratore e gli ispettori procedevano ad effettuare gli accertamenti nei confronti della società resistente; - che al termine del periodo di sospensione dal lavoro per ### con nota pec del 03.11.2021, il lavoratore, a mezzo del proprio difensore, offriva formalmente le proprie prestazioni lavorative; - che la predetta nota veniva riscontrata con pec in pari data del datore di lavoro con il quale il medesimo comunicava: “che in data ### è terminato il periodo di sospensione con ricorso alla cassa integrazione causale covid 19, con intervento del #### poiché la congiuntura negativa, quale conseguenza della pandemia, non può essere considerarsi superata e pertanto una sua eventuale prestazione lavorativa non potrebbe essere proficuamente utilizzata dalla società; le comunichiamo che le vengono concesse le ferie individuali a decorrere dal 02.11.2021 e fino al 13.11.2021”; - che, terminato il periodo di ferie, con lettera del 12.11.2021, l'### di ### & C. comunicava al lavoratore il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1996; - che con lettera del 13.12.2021 il ricorrente impugnava il licenziamento comminato siccome illegittimo e, comunque non sorretto da giustificato motivo con riserva di agire giudizialmente per l'accertamento dell'illegittimità e/o nullità e/o invalidità del recesso con conseguente richiesta di reintegro e corresponsione di una indennità risarcitoria; - che successivamente, in mancanza del pagamento del saldo del TFR nei termini concordati, dopo ripetuti solleciti, il ricorrente si vedeva costretto a depositare in data ###, presso il Tribunale di ### un ricorso per ingiunzione di pagamento, con emissione del relativo decreto immediatamente esecutivo (94/2022) in data ###; 6 di 16 - che in pari data l'ITL di ### comunicava la convocazione per tentativo di conciliazione a seguito di diffida accertativa per il pagamento del TFR residuo; - che in data ### l'ITL di ### comunicava a mezzo pec l'esito degli accertamenti svolti in riferimento alla richiesta di intervento del lavoratore ###/### del 26.05.2021 rilevando che: “A conclusione degli accertamenti svolti, è stato adottato il verbale unico di accertamento e notificazione n. ###/2022-085- 01 del 14.02.2022, con il quale...###…sono stati ritenuti indebiti gli importi di assegno ordinario erogati alla SV per il tramite dell'azienda, dal ### di ### per l'### relativamente al mese di maggio 2020 e dal mese di ottobre 2020 al mese di ottobre 2021. In tali periodi, infatti il datore di lavoro ha violato i criteri di rotazione da riaspettare nella scelta dei lavoratori da sospendere dal lavoro, come affermati dalla prevalente giurisprudenza in materia, anche quando la rotazione non è espressamente prevista dalla legge o dall'accordo sindacale”; - che non avendo avuto alcun positivo seguito né la richiesta di conciliazione monocratica attivata ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 124/2004 né la citata impugnativa del licenziamento comminato dalla società resistente, non restava al ricorrente altra soluzione che introdurre nei termini di legge il presente giudizio.
Tanto dedotto in punto di fatto, il ricorrente ha impugnato il licenziamento individuale intimatogli in data ### sostenendone, in via principale, la nullità e/o, in via subordinata, la illegittimità in ragione della natura ritorsiva dello stesso ovvero per insussistenza delle ragioni giustificative poste a suo fondamento.
Quanto al primo motivo di impugnazione, ha sostenuto che il recesso per cui è causa sarebbe sorretto da un unico motivo illecito di natura ritorsiva e/o discriminatoria da individuarsi sostanzialmente nelle seguenti circostanze fattuali presuntive e segnatamente: - dall'avere, il datore di lavoro, discriminato e penalizzato il solo ricorrente al momento della scelta dei lavoratori da sospendere dal rapporto di lavoro per intervento della ### da ###19; - dall'avere, il datore di lavoro, a seguito dell'infortunio occorso al ricorrente, impedito a quest'ultimo la ripresa dell'attività lavorativa comunicandogli, nell'ordine: - una nuova sospensione dal rapporto di lavoro per intervento della cassa integrazione con causale covid 19; - la collocazione in ferie; - il licenziamento per G.M.O.; 7 di 16 - dall'avere, il datore di lavoro, reagito alla richiesta del 25.05.2021 rivolta dal ricorrente all'### territoriale del ### di ### di attivazione della conciliazione monocratica volta a far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dalla società datrice di lavoro di sospensione dal rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione a zero ore, con causale ###19, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha sostenuto l'infondatezza e l'insussistenza delle ragioni di natura economico-produttiva addotte dalla società resistente a fondamento del provvedimento espulsivo, per avere, invero, la società incrementato durante la pandemia l'attività e i servizi offerti e per non avere affatto soppresso la posizione lavorativa del ricorrente né durante il periodo di sospensione né a seguito del licenziamento, oltre ad avere violato l'obbligo di repêchage non avendo operato alcuna concreta valutazione circa la possibilità di ricollocarlo all'interno della compagine aziendale.
Ha, altresì, lamentato la violazione da parte della convenuta dei criteri di scelta del lavoratore da estromettere di cui all'art. 5 della Legge n. 223/91, non avendo la parte datoriale, nell'individuazione del ricorrente quale unico destinatario del licenziamento, operato alcun confronto con gli altri lavoratori fungibili pur presenti in azienda.
Si è costituita in giudizio la società ### meccanica S.n.c. di ### & C. e ha contestato il fondamento della domanda della quale ha chiesto il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto. Più in particolare, ha eccepito l'infondatezza dei motivi di impugnativa del licenziamento per cui è causa sostenendone la piena legittimità e ha contestato recisamente la dedotta natura ritorsiva e/o discriminatoria dello stesso, per essere stato invero il recesso disposto per ragioni economiche legate alla diminuzione di attività produttiva e alla riduzione dell'utile di impresa dovute alla pandemia da ###19, con esclusione pertanto dell'asserito intento di rappresaglia.
Ha, altresì, contestato la dedotta violazione dell'obbligo di repêchage sull'assunto per cui, in considerazione del carattere esclusivo dell'attività di riparazione dei veicoli esercitata presso l'officina meccanica, era impossibile per l'azienda reimpiegare il ricorrente in altra tipologia di mansioni o ruoli.
Ha, infine, assunto l'avvenuto rispetto da parte della società dei principi di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare, poi ricaduta sul ricorrente, essendo quest'ultimo stato individuato all'esito della comparazione con gli 8 di 16 altri due meccanici presenti in azienda ed assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato (### e ### ed essendo risultato il ricorrente, all'esito della valutazione comparativa, il lavoratore con inferiori anzianità di servizio e anagrafica.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, delegata al ### avv.to ### al termine della quale è stata rinviata alla presente udienza di discussione svolta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. ***
Il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente agisce in giudizio al fine di impugnare il licenziamento intimato in data ### per giustificato motivo oggettivo, sostenendo che le motivazioni di natura economica addotte dalla parte datoriale siano sono formali ed apparenti, con conseguente insussistenza delle ragioni giustificative poste a fondamento dello stesso, e che il provvedimento di recesso sia invero fondato su un unico motivo illecito determinate di natura ritorsiva e/o discriminatoria.
In punto di diritto, giova rammentare che, in tema di riparto dell'onere probatorio, ai fini dell'applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, sono fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento, esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 St. lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. ### di un siffatto onere probatorio consente a quest'ultimo di dimostrare, ex art. 1218 c.c., che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da lui esercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa (### L - Sentenza n. 9867 del 19/04/2017). 9 di 16 ### il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, fatto proprio da tutta la giurisprudenza di merito “Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore.
Ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività' cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito” (cfr., ex multis, Cass., n. 10554/2003 e 14815/2005). Più di recente: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto. (Sez. L. n. 15157/2011).
Ancora: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore” (n. 29102/2019).
La Suprema Corte con la sentenza 7 dicembre 2016 n. 25201 ha poi stabilito il principio secondo cui: “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa”. 10 di 16 Da tale principio deriva la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando la decisione del datore di lavoro che incide sull'organizzazione della produzione o del lavoro ha come effetto la soppressione di un posto di lavoro, essendo irrilevanti le motivazioni che hanno indotto il datore di lavoro a prendere tale decisione, in quanto tali motivazioni non sono riconducibili alla fattispecie dell'art. 3, legge 604/1966 che autorizza il licenziamento per G.M.O.
Sul punto è ancora intervenuta la Suprema Corte (sent. 19185/2016) la quale, nel ribadire l'esigenza di una verifica in concreto del giustificato motivo oggettivo ha stabilito il principio in base al quale “la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta (vd. anche Cass. n. 24502/11). Infatti, se tale redistribuzione fosse un mero effetto di risulta (e non la causale del licenziamento) si dovrebbe concludere che la vera ragione del licenziamento risiede altrove e non in un'esigenza di più efficiente organizzazione produttiva”.
La sussistenza del giustificato motivo oggettivo deve, poi, essere verificata per escludere la pretestuosità delle ragioni organizzative addotte per motivare il licenziamento.
Nella citata sentenza n. 25201/2016 si legge “ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”.
Ciò al fine appunto di evitare che in realtà la soppressione (pur reale) di un posto di lavoro mascheri in realtà un insindacabile recesso ad nutum.
E dunque, in caso di licenziamento individuale giustificato dalla necessità di operare una riduzione del personale, ai fini di poter ritenere legittimo il licenziamento occorre che il datore di lavoro dimostri, anche indicando un ventaglio di ragioni concorrenti, i motivi che lo hanno indotto al licenziamento e a far ricadere la scelta sull'unica unità produttiva licenziata (### L. Sentenza n. 13058 del 06/09/2003). Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, non può ritenersi determinato da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla 11 di 16 necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore (### L. Sentenza n. 21282 del 02/10/2006).
Con riferimento, invece, all'ipotesi di impugnativa di licenziamento intimato per ragioni di natura ritorsiva o discriminatoria, com'è noto, il legislatore non disciplina in maniera autonoma la fattispecie del licenziamento ritorsivo, a cui la giurisprudenza, nel tempo, ha esteso la nozione del licenziamento discriminatorio, ritenendo come ritorsivo il licenziamento intimato per “per rappresaglia”, ovvero a seguito di un comportamento del lavoratore “sgradito” al datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare (ved. sentenza n. 24648 del 3 dicembre 2015), analizzando nuovamente il tema del c.d. licenziamento ritorsivo e definendone la portata, che: a) il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è assimilabile a quello discriminatorio e costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito, con conseguente nullità del licenziamento quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni (richiamando sul punto fra le altre la precedente sentenza Cass. 8 agosto 2011, n. 17087); b) il divieto di licenziamento discriminatorio - sancito dall'art. 4 della legge 604/1966, dall'art. 15 della legge n. 300/1970 e dall'art. 3 della legge n. 108/1990 - è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa, essendo necessario, in tali casi, dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo (Cass. 18 marzo 2011, n. 6282, in senso analogo: Cass. 27 febbraio 2015, 3986).
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che: “Il divieto di licenziamento discriminatorio, sancito dall'art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall'art. 15 St. lav. e dall'art. 3 della legge n. 108 del 1990, è suscettibile - in base all'art. 3 Cost. e sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto antidiscriminatorio e anti-vessatorio, in particolare, nei rapporti di lavoro, a partire dalla introduzione dell'art. 13 nel ###, da parte del ### di ### del 1997 - di interpretazione estensiva, sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, ossia dell'ingiusta e arbitraria 12 di 16 reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essendo necessario, in tali casi, dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo (Cass. 3 dicembre 2015 n. 24648; Cass. 8 agosto 2011 n. 17087; Cass. 18 marzo 2011 n. 6282).
Nel caso di ricorso alla prova presuntiva resta, peraltro, riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, con valutazione sindacabile in sede di legittimità solo quanto alla congruenza della relativa motivazione, con la precisazione che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità” (così Cass 22323 /16).
Ciò posto, risulta dagli atti che il ricorrente veniva licenziato in data ### con lettera raccomandata del seguente tenore: “Le comunichiamo che il prolungarsi della congiuntura economica negativa aggravata dalla pandemia ha comportato una riduzione dell'attività produttiva con conseguente contrazione del fatturato.
Contrazione, per la quale purtroppo, non è possibile prevedere una sufficiente ed attendibile inversione di tendenza.
Non essendo inoltre possibile avvalersi della Sua opera in altro settore aziendale, la Sua attività lavorativa non può più essere efficacemente utilizzata dall'azienda.
Siamo pertanto costretti a recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966.
Poiché la esoneriamo dal prestare il periodo di preavviso, il rapporto si intende risolto a tutti gli effetti di legge e di contratto a far data dal 13/11/2021.
In sostituzione del preavviso Le verrà corrisposta la relativa indennità unitamente alle competenze di fine rapporto che saranno disponibili presso i nostri uffici a decorrere dal 15/12/2021 (…).” Nella lettera di licenziamento viene genericamente addotta, quale ragione giustificativa del provvedimento espulsivo, la congiuntura economica negativa dovuta all'emergenza epidemiologica che avrebbe determinato una diminuzione dell'attività d'impresa e la conseguente contrazione del fatturato. 13 di 16 Ebbene, a fronte delle contestazioni sollevate da parte del ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio e sopra riassunte, si osserva come la convenuta non abbia assolto all'onere probatorio in ordine al nesso causale tra la crisi d'impresa e l'esigenza di recere dal rapporto di lavoro con il ricorrente.
Si ritiene, infatti, che le ragioni economiche fondanti il provvedimento espulsivo siano rimaste indimostrate nel corso del giudizio soprattutto in considerazione del fatto che, anche ove si volesse considerare, nella sua effettiva verificazione, il dedotto decremento del fatturato (per come si evince dalla documentazione in atti, doc. 8 fasc. resistente), è fatto pacifico che non si sia verificata la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente.
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che l'azienda assumeva, dopo il ricorrente, in data ###, il sig. ### con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale per lo svolgimento di mansioni di operaiomeccanico e inquadramento al 5 livello del ### applicato.
Emerge, altresì, che già durante il periodo in cui il ricorrente era sospeso dal lavoro perché posto in ### l'azienda assumeva il sig. ### assunto come meccanico con contratto di apprendistato dal 22/07/2021 per 60 mesi con orario di lavoro full time, con la chiara evidenza che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, l'esigenza per il datore di lavoro di continuare a servirsi delle prestazioni lavorative prima svolte dal ricorrente non era venuta meno e anzi era ancora sussistente ed attuale, tanto da aver dovuto assumere un altro lavoratore, nonostante la presenza della situazione economica avversa dovuta al ###19 che l'officina stava attraversando e che si ritiene di non dover mettere in discussione in questa sede ###fatto notorio. ### del datore di lavoro di servirsi delle prestazioni lavorative del ### perdurava anche a seguito del licenziamento del ricorrente, essendo il rapporto di lavoro ancora in essere (con scadenza prevista per il ###) ed avendo l'azienda assunto altresì il sig. ### con contratto di tirocinio formativo dal 06/06/2022 al 30/11/2022 e con orario di lavoro full time.
Del resto, che l'attività dell'officina si svolgesse regolarmente e a pieno regime è dimostrato anche dal fatto, confermato da tutti i testi escussi, che, durante il periodo in cui il lavoratore era sospeso, la società implementava il servizio (già esistente) di officina “mobile” che consisteva nel fornire, da parte del meccanico ### 14 di 16 assistenza in loco ai clienti per la sostituzione degli pneumatici, sicché non si apprezza nemmeno la dedotta perdita di clientela.
Tanto è sufficiente per fondare un giudizio di insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento impugnato.
Va, infine, osservato che la circostanza dedotta dalla resistente che si fonda sull'assunto per cui la scelta del lavoratore da estromettere sarebbe ricaduta sul ricorrente in ragione del costo più elevato da sostenersi per un meccanico specializzato e qualificato assunto a tempo pieno (quale il ###, tenuto anche conto della minore anzianità di servizio posseduta rispetto agli altri meccanici assunti a tempo indeterminato, non può assumere rilevanza sostanziale o probatoria nel caso di specie, non avendone la resistente fatto alcuna menzione nella lettera di licenziamento ma avendola dedotta a propria difesa solo all'atto di costituzione nel presente giudizio.
Dalle suesposte argomentazioni deriva l'infondatezza delle ragioni economiche poste a fondamento del licenziamento impugnato, per non averne il datore di lavoro fornito dimostrazione in giudizio ed essendo, al contrario, emerso che la posizione lavorativa del ricorrente non veniva affatto soppressa e che l'assetto organizzativo dell'impresa rimaneva di fatto immutato, avendo continuato il datore di lavoro a servirsi delle prestazioni dapprima svolte dal ricorrente mediante l'assunzione, anche in epoca antecedente al suo licenziamento allorquando egli era sospeso, di altro personale per lo svolgimento delle medesime attività.
Occorre quindi, a questo punto, valutare se sussistano nella specie elementi fattuali idonei a disvelare la finalità discriminatoria e ritorsiva del licenziamento.
Il ricorrente affida la relativa censura alla verificazione di una serie di fatti, sostenendone l'evidente natura discriminatoria, e di iniziative da lui intraprese dalle quali sarebbe poi scaturita la reazione di rappresaglia del datore di lavoro culminata con il licenziamento, e più in particolare: - l'essere stato l'unico dipendente ad essere sospeso dal rapporto di lavoro durante la vigenza della ### in violazione dei criteri di rotazione da rispettare nella scelta dei lavoratori da sospendere dal lavoro (per come, peraltro, accertato dall'ITL di ### con verbale unico di accertamento e notificazione n. ###/2022-085-01 del 14/02/2022); - l'avergli, il datore di lavoro, a seguito dell'infortunio occorso in data ###, impedito la ripresa dell'attività lavorativa comunicandogli, nell'ordine: - una nuova 15 di 16 sospensione dal rapporto di lavoro per intervento della cassa integrazione con causale covid 19; - la collocazione in ferie; - il licenziamento per G.M.O.; - l'avere trasmesso in data ### una segnalazione all'### territoriale del lavoro volta a far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dalla società datrice di lavoro di sospensione dal rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione a zero ore, con causale ###19, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge.
Ebbene, il giudicante ritiene che le circostanze allegate e sopra richiamate descrivano tutte un quadro complessivo sintomatico che fa presumere come ragionevolmente possibile la natura discriminatoria e/o ritorsiva del licenziamento, in mancanza di ogni altro elemento che offra una argomentazione di segno diverso.
In proposito, si ritiene che l'intento ritorsivo e/o discriminatorio del datore di lavoro, unico ed esclusivo, sia palesato in maniera particolarmente evidente: 1) dall'avere la parte datoriale precluso solo al ricorrente lo svolgimento dell'attività lavorativa collocandolo in cassa integrazione, in palese violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori da sospendere dal rapporto di lavoro; 2) dall'avergli impedito, a seguito dell'infortunio del 16/07/2020, la ripresa dell'attività lavorativa mediante la comunicazione di una nuova sospensione dal lavoro per ### con causale ###19, la collocazione in ferie e da ultimo il licenziamento; 3) dalla segnalazione che il lavoratore, per reagire alla condotta illegittima del datore di lavoro, inviava all'ITL al fine di far accertare la violazione da parte datoriale dei criteri di rotazione dei lavoratori da sospendere; 4) dalla contiguità cronologica/temporale tra i provvedimenti di sospensione, di collocazione in ferie e di licenziamento, che manifesta la chiara volontà datoriale di voler recedere dal rapporto di lavoro proprio con quel lavoratore; 5) dalla radicale infondatezza, nei termini sopra esposti, delle ragioni economiche poste alla base del licenziamento (non essendo la posizione di lavoro del ricorrente stata soppressa).
Si ritiene, pertanto, che il ricorrente abbia fornito la dimostrazione in giudizio della natura discriminatoria e/o ritorsiva dell'intimato licenziamento, con la conseguenza che la domanda attorea deve essere accolta e il provvedimento di recesso del 12/11/2021 deve essere dichiarato nullo.
Ne discende che va disposta la reintegrazione del ricorrente sul posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 23/2015 e la condanna della società resistente al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di 16 di 16 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022. P.Q.M. Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1027/2022 contrariis reiectis, così provvede: - In accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del licenziamento intimato in data ### siccome discriminatorio/ritorsivo e per l'effetto condanna la parte resistente alla reintegra del lavoratore sul posto di lavoro; - condanna la resistente al risarcimento del danno con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; - condanna la resistente al rifondere, in favore della parte ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi € 6.699,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. ### 20/11/2025 Il Giudice
del ### (dott. ###
causa n. 1027/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Marcheggiani Giuseppe