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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31164/2025 del 28-11-2025

... one è una success ione a titolo particol are nel credito, sicché non v'è bisogno che partecipino al giudizio surrogante e surrogato, per la stessa ragione - ad es. - per la quale il cedente d'un credito non è parte necessaria nel giudizio tra cessionario e ceduto; - il debitore può opporre al creditore surrogante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al surrogato; se non lo fa (e quindi paga male, perché, ad esempio, la surrogazione non era avvenuta) questo pagamento sarà inopponibile all'originario creditore, che potrà esigere un secondo pagamento; e, se la sentenza gli è inopponibile, non v'è ragione per farlo partecipare al giudizio; - l'assicurato-danneggiato, ricevuto il pag amento dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, che si trasferisce ope legis in capo all'assicurato re (i n motivazione, Cass. Sez. U. 12564/2018): e, se l'assicurato non è più creditore di nulla, non si vede a quale titolo dovrebbe partecipare al giudizio; - delle due l'una: se la domanda di surrogazione è rigettata, ciò non può nuocere all'assicurato-danneggiato; se è accolta la sentenza gli è inopponibile per quanto detto; pertanto, l'assicurato-danneggiato non ha (leggi tutto)...

testo integrale

rimasto ignoto. Omessa pronuncia su domanda restitutoria. 
Ud pu 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6550/2024 R.G. proposto da: ### S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente ### nella persona del legale rappresentante in atti indic ato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### -resistente al ricorso #### quale titolare della ditta individuale #### E ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### nonché contro #### e ### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di MILANO n. 81/2024 depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ud ienza del 19/11/2025 dal ### udito il ### nella persona del ### VITIELLO, che, richiamate le conclu sioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso della soci età assicuratrice A, nonché la declaratoria di inammissibilità dei restanti due ricorsi; uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste.  ### 1. La vicenda riguarda l'incendio divampato il 23 luglio 2018 in un immobile, situato a ### erno, di proprietà di ### e ### e condotto in locazione da ### In data 10 lugl io 2018, quest'ultima sublocò l'immobile all'impresa individuale Ros so ### (### di ### il quale intendeva avviare un'attività di pizzeria d'asporto.  ### stipul ò con ### S.p.A. una polizza assicurativa commerciale in vigore d al 16 luglio 2018 per l'attività imprenditoriale. In pari data avvenne l'immissione della subconduttrice nel possesso dell'immobile. 
Pochi giorni dopo la stipula della polizza, precisamente il 23 luglio 2018, scoppiò un incendio all'interno del locale, causando ingenti danni 3 sia all'immobile sublocato ### che ai diversi immobili adiacenti (anch'essi di proprietà dei coniugi ###. 
Il 31 luglio 2018 la conduttrice ### e il subconduttore ### sottoscrissero un accordo per la risoluzione consensuale e immediata del contratto di sublocazione, senza alcun corrispettivo a carico del conduttore. 
Il 10 gennaio 2019 la compagnia ### ricevuta la denuncia di sinistro, respinse la richiesta di indennizzo sul presupposto dell'inoperatività della polizza (ex art. 1892 c.c.), in quanto l'intercorso contratto assicurativo sarebbe stato inficiato dalle dichiarazioni inesatte e non veriti ere sul rischio assicurato che erano state fornite dal ### titolare della impresa individuale ### al momento della stipula.  ### sosteneva che il ### aveva assicurato un rischio (attività di pizzeria con 5 dipendenti) che non era affatto in essere, poiché il locale era inagibi le e mancavano elementi essenzia li (es. canna fumaria, impianto di riscaldamento) per l'apertura del locale. 
Nel frattempo, ### S.p.A. - in forza di polizza a garanzia dei rischi da incendio in relazione a danni all'immobile confinante con quello oggetto di in cendio - corrispose ai propri assicurati una somma pari ad euro € 25.150,00.  2. I proprietari (#### A.) e la conduttrice (### C.) convenivano in giudizio RAF dinanzi al Tribunale di Monza per il risarcimento dei danni.  ### si c ostitui va, negan do la propria responsabilità (sostenendo che l'incendio non era imputabile a sua condotta negligente) e chiedeva di essere manlevato da ### Egli avanzava anche una domanda riconvenzionale contro ### per ottenere l'indennizzo dei danni subiti dalla pizzeria.  ### interveniva volontariamente per esercitare azione di surroga ex art. 1916 contro il ### in relazione alle somme corrisposte ai propri assicurati. 4 ### ribunale disponeva una co nsulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura del l'incendio (dolosa, colposa o fortui ta) e la quantificazione dei danni. 
La c.t.u. acclarava che l'incendio era di natura dolosa. 
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 73/2021: - accoglieva la domanda di indennizzo del ### contro ### rigettando l'eccezione di inoperatività della polizza; - riconosceva l'incendio come caso fo rtuito (fatto del terz o), escludendo la responsabilità del ### nei confronti dei proprietari e della locatrice; - rigettava, di conseguenza, la domanda di surroga di ### contro il ### - condannava ### a rifondere le spese di lite al ### e ripartiva le spese della espletata c.t.u. ponendole a carico degli attori per ¼ e delle altre tre parti per ¼ ciascuna.  ### proponeva appello principale , lamentando l'errore del Tribunale nel rigettare l'eccezione di inoper atività della polizza (ex art. 1892 c.c.) e l'eccezione relativa all'esagerazione dolosa del danno (ex art. 35 CGA).  ### proponeva appello incidentale, contestando la sussistenza del caso fortuit o e la conseguente esclusione della responsabilità del ### ex art. 2051 ### si costituiva nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. 
Gli attori in primo grado non si costituivano.  ### il giudi zio di appello, ### produceva nuova documentazione, inclusi gli atti di un procedimento penale a carico del ### per frode assicurativa. 
La stessa compagnia ### avendo dovuto dare esecuzione alla sentenza di primo grado, formulava in appello una domanda di restituzione degli importi versati al ### 5 La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 81/2024: - accoglieva l'appello principale di ### - dichiarava l'inoperatività della polizza assicurativa ex art. 1892 c.c., ritenendo che ### avesse reso dichiarazioni inesatte e non veritiere sul rischio (assicurando un'attività non ancora in essere, per la quale mancavano opere necessarie e che sarebbe stata avviata dopo mesi e, comunque, non a breve); e osservava anche che il ### con colpa grave, aveva incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti (ex art. 35 CGA); - rigettava la domanda di indennizzo avanzata dal ### - rigettava l'appello incidentale di ### confermando che l'incendio doloso da parte di un terzo costituiva prova liberatoria per il custode (### ex art. 2051 c.c. (caso fortuito); - condannava il ### al pagamento delle spese di lite dei due gradi a favore di ### - condannava ### a rifondere al ### il 50% delle spese di lite dei due gradi di giudizio.  3. Avverso la sentenza della Corte d'appello n. 81/2024 sono stati proposti tre separati ricorsi. Precisamente: - ha proposto ricorso (notificato il ###, ma depositato per primo, il ###/2024) la compagnia ### contro il rigetto del suo appello incidentale, insistendo sulla responsabilità del ### ex art.  2051 c.c. (primo motivo) e lamentando l'errore della corte di merito nell'averla condannata alle spese di primo grado (vizio di ultrapetizione: secondo motivo); - ha proposto ricorso (notificato anch'esso il ###, ma con deposito perfezionatosi s olo il ### ) la compagn ia ### pur vittoriosa nel giudizio di appello, con un u nico motivo, di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda di restituzione delle somme versate a RAF in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado; 6 - ha proposto ricorso (notificato per primo, in data ###, ma con deposito perfezionatosi per ultimo, solo in data ###) il ### contro l'accoglimento dell'appello principale di ### contestando, con unico motivo, l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. e la sussistenza di esagerazione dolosa del danno. 
La compagnia ### ha resistito con distinti cont roricors i nei confronti sia del ricorso proposto dal ### che nei confronti del primo dei due motivi di ricorso proposto dalla compagnia #### ha resistito con controricorso ad entrambi i motivi del ricorso della compagnia ### Nessun controricorso è stato depositato dalla compagnia #### uratore ### ha rassegnato co nclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibili sia il ricorso proposto dal ### che il ricorso propos to dalla compagnia ### e chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dalla compagnia #### della compagnia ### ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preli minarmente va dato atto che il ricors o proposto dall a compagnia ### è stato iscritto in data 22 marzo 2024, mentre i ricorsi proposti dalla ### e dal ### sono stati iscritti in data 28 marzo 2024. Ne consegue che i ricorsi ### e ### vanno qualificati successivi al ricorso ### e, pertanto, incidentali rispetto a quello. E va esclusa qualsiasi alterità soggettiva tra ### e la sua impresa (non “ditta”, tanto riferendosi al solo segno distintivo della prima) “### o ### e Fantasia”, come pure qualunque soggettività di quest'ultima, separata dal suo titolare.  2. Semp re in via preliminare, vanno dichiarate in fondate entrambe le eccez ioni so llevate dalla compagnia ### in sede di controricorso al ricorso del ### e in sede di controricorso al ricorso della compagnia ### 7 2.1. Infondata è l'eccezione di <<improcedibilità/inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio - nullità della notifica>>. 
Risulta dal giudizio di merito che gl i originari attori (#### e ###, rimasti contumaci nel giudizio di appello, so no stati regolarmente intimati nel pres ente giudizio soltanto da ### avendo ricevuto la notifica del ricorso presso la loro residenza, mentre non sono stati regolarmente intimati dalla compagnia ### e dal ### che hanno entrambi effettuato la notifica del ricorso nel domicilio eletto dagli attori nel giudizio di primo grado. 
Vero è che, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U., ord. 10817/2008 e successive, tra cui Cass. U., sent. n. 14916/2016 anche sulla qualificazione del vizio quale nullità e non quale inesistenza, cui si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità), la notifica del ricorso da parte della compagnia ### e del ### è irrituale, in quanto, nel caso in cui gli originari attori siano stati contumaci nel giudizio di appello, il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 c.p.c.; e, d'altra parte, non avendo gli originari attori pre sentato controricorso, detto vizio non può essere ritenuto sanato. 
Senonché, detti ricorsi possono essere comunque decisi. 
In prim o luogo, va ril evato che un' eventuale irrituali tà della notifica ad un litisco nsorte, se necessari o, implica (non già l'inammissibilità dell'impugnazione, ma) semplicemente la necessità di impartire l'ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c. 
In via dirimente, peraltro, la fattispecie va correttamente sussunta entro la previsione dell' art. 332 c.p.c. (rub ricato “### dell'impugnazione relativa a cause scindibili”), con conseguente sostanziale irrilevanza, elassi i termini ivi previsti, della irritualità della notifica dell'impugnazione stessa. 8 Infatti, gli originari attori sono evidentemente privi della qualifica di litisconsorti necessari: non solo nella causa tra il sublocatario (### e la sua ass icurazi one (###, ma anche nella domanda dispiegata in via di intervento, a titolo di surrogazione nei diritti dei suoi ass icurati (ed originari attori ### A.) , nei co nfronti dell'originario convenuto (lo stesso sublocatario ### da lla assicuratrice ### A questo riguardo, infatti: - la surrogazi one è una success ione a titolo particol are nel credito, sicché non v'è bisogno che partecipino al giudizio surrogante e surrogato, per la stessa ragione - ad es. - per la quale il cedente d'un credito non è parte necessaria nel giudizio tra cessionario e ceduto; - il debitore può opporre al creditore surrogante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al surrogato; se non lo fa (e quindi paga male, perché, ad esempio, la surrogazione non era avvenuta) questo pagamento sarà inopponibile all'originario creditore, che potrà esigere un secondo pagamento; e, se la sentenza gli è inopponibile, non v'è ragione per farlo partecipare al giudizio; - l'assicurato-danneggiato, ricevuto il pag amento dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, che si trasferisce ope legis in capo all'assicurato re (i n motivazione, Cass. Sez. U.  12564/2018): e, se l'assicurato non è più creditore di nulla, non si vede a quale titolo dovrebbe partecipare al giudizio; - delle due l'una: se la domanda di surrogazione è rigettata, ciò non può nuocere all'assicurato-danneggiato; se è accolta la sentenza gli è inopponibile per quanto detto; pertanto, l'assicurato-danneggiato non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli. 
In definitiva, l'eccezione viene respinta sulla base del seguente principio di diritto: 9 <<In te ma di azione di surrog a promoss a dalla compagnia assicuratrice, l'assicurato-danneggiato, che abbia già rice vuto il pagamento dell'indenn izzo da parte della propria compagnia assicuratrice, non riveste la qualifica di litisconsorte necessar io nel giudizio promosso dall'assicuratore in via di surrogazione (ex art. 1916 c.c.) nei confronti del terzo responsabile: sia perché la surrogazione è configurata come una successione a titolo par ticolare nel cre dito risarcitorio; sia perché l'assicurato-danneggiato, ave ndo ricevuto il pagamento da parte dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, il qu ale si trasferisce ope legis in capo all'assicurator e, con la conseguenza che egli non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli>>.  2.2. Parim enti infondata è l'eccezio ne di inammissibili tà del ricorso del ### per difetto di procura speciale. 
Vero è che nella procura c onferita dal ### al proprio difensore si legge: <<A rappre sentarlo e difenderlo nella presente procedura, in ogni suo stato e grado, compresi il grado di appello le opposizioni l'esecuzione forzata e le opposizioni alla stessa, conferendogli ogni facoltà inerente al man dato co mpresa quella di transigere conciliare chiamare terzi di usare gli altri gi rare titoli accettare rinunce farsi sostituire …>>. 
Tuttavia, nonostante la mancanza di un riferimento esplicito alla sentenza im pugnata e nonostante l'ambiguità delle espressioni adoperate nel co nferimento del mandato difensivo, non può esser e ritenuto il difetto di procura alla luce dei più recenti arresti delle ### (a partire da Cass. Sez. U. n. ###/2022), che valorizzano la collocazione topografica, intesa ora in ambiente digitale come unione dei file relativi, della procura a preferenza del suo contenuto testuale.  3. Ciò premesso, può passarsi all'esame del ricorso qualificato principale per priorità di iscrizione a ruolo, cioè quello di ### la quale articola due motivi. 10 3.1. Con il prim o motivo la compagnia ricorrente de nuncia <<violazione o falsa applicazione degli articoli 1588 c.c. e 2051 (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale - applicando erroneamente l'articolo 1588 (invece dell'art. 2051 c.c.) - avrebbe erroneamente esc luso la responsabilità della ditta subconduttrice per i danni all'appartamento confinante. 
Sottolinea che l'incendio era partito all'interno dei locali che il ### aveva in uso, ma che l'immobile che aveva subito i danni (da essa indennizzati e per i quali essa si è surrogata nei diritti del proprio assicurato) era (non quello sublocato dal ### ma) un immobile confinante. 
Osserva che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare (non i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata di cui all'art. 1588 c.c. , ma) l'art. 2051 c.c.: i n altr i termini, secondo la compagnia ### il diritto cui la stessa si è surrogata non deriva dai contratti di locazione (o sublocazione) stipulati fra le parti, ma dalla responsabilità extracontrattuale prevista dall'articolo 2051 c.c. a carico di ### titolare dell'impresa individuale ### e ### nel la sua qualità di custode dell 'immobile da dove so no scaturite le fiamme, che avevano poi danneggiato l'immobile vicino. 
Con la conseguenza che il ### per essere mandato esente da re sponsabilità, avrebbe dovuto dare prova positiva, concreta e certa, del fatto del terzo, anche non indi viduato, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e, per di più, carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, incombente questo che non sarebbe stato assolto.  3.2. Con il sec ondo motivo la compagnia ricorrente denuncia <<vizio di ultrapetizione - violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale l'ha condannata al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della ditta convenuta, benché 11 quest'ultima non avesse impugnato la sentenza di primo grado, che invece aveva compensato le relative spese. 
Osserva che la corte territoriale, tanto affermando, non ha tenuto conto di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (e in particolare affermati da Cass. n. 14916/2020).  4. ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia <<nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma I n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato>>, nella parte in cui la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda restitutoria delle somme corrisposte all'originario attore in esecuzione della sentenza di primo grado.  5. ### quale titolare dell'impresa individuale ### e ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inesatte le dichiarazioni da lui rese al mom ento della conclusione della poli zza con ### e, conseguentemente, ha ritenuto inoperativa la polizza ai sensi dell'art.  35 delle ### nonché nella parte in cui, pur ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, ha concluso che lui aveva con colpa grave incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti. 
Sostiene che la corte territoriale è caduta in un grave errore, posto che, nel glossario delle condizioni generali di assicurazione, era espressamente indicato che il termine <<attività>> identificava <<l'attività svolta dall'assicurato dichiarata in polizza, compreso: lo svolgimento di attività preliminari e complementari, lo svolgimento di attività accessorie>>. 12 Aggiunge che la suddetta circostanza dovrebbe portare, di per sé sola, alla cassazione della sentenza, trattandosi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, operando la polizza a far tempo dallo svolgimento delle attività prodromiche all'apertura dell'attività.  ### il ricorrente, quand 'anche si volesse ritenere che la polizza stipulata non operava a far tempo dalle attività preliminari all'apertura al pubblico, ma solo dal momento dell'apertura effettiva ai clienti dell'attività commerciale, la corte territoriale avrebbe comunque erroneamente applicato l'art. 1892 c.c., dal momento che di questa norma non ricorrevano i presupposti app licativi. In particolare, non sarebbe stato provato che una eventuale sua dichiarazione inesatta abbia influenzato negativamente il perfezionamento del consenso da parte della compagnia. 
Esclude, infine, di aver posto in essere alcun comportamento atto ad aumentare l'importo indennizzabile, ma ribadisce di essersi limitato a fornire tutta la documentazione in suo possesso.  6. Il primo motivo di ricorso di ### è fondato, come pure è fondato il motivo di ricorso di ### mentre è inammissibile il ricorso del ### 6.1. Il primo motivo di ricorso della compagnia ### è fondato. 
Occorre premettere che dal gi udizio d i merito è risultato che l'incendio è partito dal l'interno dei locali che il ### ma che l'immobile, che ha subito i danni indennizzati da ### S.p.a. (e per i quali la ### si è surrogata nei diritti del proprio assicurato), è stato un immobile confinante con quello locato dal ### non, quindi, l'immobile locato da quest'ultimo. 
In tal e contesto fattuale, la corte di merito ha app licato formalmente l'art. 2051 c.c., ma, nel farlo, confondendo nella sostanza la corretta interpretazione di detto articolo con la corrente interpretazione dell'art. 1588 c.c., ha erroneamente ritenuto provato il 13 caso fortuito sulla base del mero fatto che dalla c.t.u. (espletata in primo grado) e dagli atti relativi al procedimento penale (acquisiti nel giudizio di appello) era risultato provato che l'incendio era dovuto a fatto doloso; inoltre, è ormai non più revocabile in dubbio che tale fatto doloso fosse da ascriversi a persone diverse dall'assicurato (e custode), non risultando adeguatamente contestata in questa sede la relativa conclusione ad opera dei giudici del merito. 
Senonché va rimarc ato che, nella specie, non può trovar e applicazione l'art. 1588 c.c., poiché si tratta di danni da immo bile (oggetto bensì di sublocazione, ma soprattutto di custodia da parte del sublocatario) ad altro immobile e non invece di danni all 'immobile oggetto del contratto di locazione (o di sublocazione). 
A qu esto riguardo, i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) vanno rigorosamente tenuti distinti dai prin cipi in materia di responsabi lità oggetti va da custodia di cosa (art. 2051 c.c.), in quanto l'art. 1588 c.c. (in materia di locazione) prevede una presunzione di colpa, che può essere superata anche soltanto dando prova positiva di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato, mentre l'art. 2051 c.c. (i n materia di danni da co sa) prevede un a responsabilità oggettiva che non può essere superata dimostrando di aver assolto goni proprio dovere di custodia. 
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7789/2024): < <La responsabilità del custode, ai sensi del l'art. 2051 c.c. , può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso i n cui sia cer to l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, 14 qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito>> Occorre qui ribadire che, per principio generale, il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera dalla responsabilità per i danni, che siano derivati dalla cosa, solo se prova il caso fortuito, cioè la causa per i quali detta danni si sono verificati. 
Il principio si giustifica alla luce di un argomento di economia del diritto: il costo economico di un danno dev'essere allocato a carico del soggetto che, a prescindere dal fatto che sia stato autore di un a condotta colpevole, per avere a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita (tanto d a esercitarvi un'autentica signoria di fatto) è il soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente. 
Pertanto, per essere mandato esente dal la respon sabilità oggettiva che su di lu i gra va, il custode ha l'onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. 
Nel caso di fatto del terzo, che per l'appunto ricorre nella specie, non è necessa rio che il terzo responsabile sia individ uato (non potendosi di certo addebitare al custode l'infruttuoso esito dell'attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l'interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta di quest'ultimo. 
La causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. In vero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che 15 esso deriva dalla cosa: e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l'evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto nel la produzi one dell'evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita. 
Di tali principi di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale, che, si ribadisce, ha erroneamente ritenuto provato il caso fortuito sulla base della mera ritenuta natura dolosa dell'incendio, senza considerare necessario determinare, indipende ntemente dall 'asserita natura dell'incendio, quale sia stata la sua causa effettiva, in modo positivo e concreto, in re lazione alle cond izioni della cosa custodita: qu este sicuramente ascrivibili alla responsabilità del custode. 
In altri termini, quand'anche fosse stato sufficientemente provato che l'incendio era stato causato dal fatto doloso di un terzo rimasto ignoto, sarebbe stato necessario per il giudice del merito accertare le condizioni in cui si trovava la cosa e, soprattutto, che, per la dinamica attentamente ricostruita del fatto, in relazione ad esse questo avrebbe dovuto qualificarsi imprevedibile ed imprevenibile, con l'ordinaria diligenza richiesta secondo un criterio di normalità o regolarità causale, da parte del custode (per un caso speculare, in cui l'imprevenibilità era stata ritenuta, ma in base ad un ragionamento francamente incongruo, si v eda la fattispecie esami nata da Cass. ord. 9990/2025). Perché possa essere affermata la sussistenza del caso fortuito, nella forma del fatto del terzo, capace di interrompere il nesso di causa fra cosa in custodia e danno, non è sufficiente un accertamento per esclusione e in astratto, come quello posto alla base della sentenza impugnata, ma occorre un accertamento positivo e concreto del fatto del terzo, per di più con s pecifico riferimento alle condizioni della cosa custodita, il quale, nella specie, non risulta essere stato effettuato. 16 Occorre ribadire che, in tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, ai fini dell'esonero da responsabilità del custode, nel caso in cui l'effettivo ruolo di un terzo nella produzione del danno è certo, la sua individuazione non è indispensabile ai fini dell'esonero del custode da ogni responsabilità, ma la certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto, in relazione alle condizioni della cosa custodita, è imprescindibile affinché il fatto del terzo, rimasto ignoto, interrompa il rapporto causale tra la cosa e l'evento, liberando il custode. 
Pertanto, ai fini dell'esonero da responsabili tà del custode, la causa ignota si distingue dal fatto del terzo rimasto ignoto. La causa ignota ricorre se l'origine del danno rimane ignota, incerta o anche soltanto dubbia: in tal caso, il nesso eziologico tra la cosa e il danno non viene interrotto e la responsabilità per il danno permane sempre in capo al custode. Invece, nel caso del fatto del terzo rimasto ignoto: il custode è esonerato se viene accertato positivamente che il danno è stato causato dal fatto del terzo, sempre che tale fatto abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento in relazione alle condizioni della cosa custodita; se invece, pur essendo certo il fatto del terzo, non risulta provato il ruolo effettivo e esclusivo del terzo come fattore interruttivo, la prova liberatoria non può dirsi raggiunta ed il custode rimane obbligato. Pertanto: l'incertezza sulla causa comporta l'addebito al custode (causa ignota); mentre la certezza sull'intervento causale e sclusivo di un fattore esterno (il fatto del terzo), pu r se l'autore è sconosciuto, esclude la responsabilità (fatto del terzo rimasto ignoto). 
In definitiva, il motivo viene deciso in applicazione dei seguenti principi di diritto: -<<In tema di criteri discretivi tra i presupposti dell'art. 1588 e dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) si distingue dalla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) 17 per la diversa natura della responsabilità e per il diverso tipo di prova liberatoria richiesta: l'art. 1588 c.c. prevede una presunzione di colpa a car ico del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo, per liberarsi da tale responsabilità, deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile (e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato); mentre l'art. 2051 c.c. stabil isce, in capo al c ustode, una responsabilità sostanzialmente oggettiva, che può esse re esclu sa unicamente dalla prova del caso fortu ito. Pertanto, i l custode, a differenza del conduttore ex art. 1588 c.c., non si libera provando di aver assolto ai suoi doveri di diligenza, ma deve dimostrare l'esistenza di u n fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno>>; -<<In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia (art.  2051 c.c.), il caso fortuito, che libera il custode, può essere integrato anche da un fatto del terzo. Tuttavia, affinché il custode sia liberato, non è sufficiente la mera possibilità dell'attribuzione dell'evento dannoso al fatto del terzo, ma è necessario un accertamento positivo, concreto e certo del fatto del terzo, ch e deve possedere le caratteristiche dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in relazione alle condizioni della cosa custodita>>.  6.2. Il secondo motivo del ricorso della compagnia ### resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo, essendo relativo alla regolamentazione delle spese, da rinnovarsi in relazione all'esito finale della lite (e, comunque, tenendo conto dell'impossibilità di riformare una statuizione di primo grado sul punto, in difetto di impugnazione che possa dire averla investita).  7. Fondato è pure l'unico motivo di ricorso della compagnia ### Dal gi udizio di merito risulta che: a) la compagnia era stata condannata in primo grado dal T ribunale di Monza a versare a l ### titolare dell'impresa individuale R osso ### e ### la 18 somma di € 22.405,57, oltre alle spese di lite liquidate in € 518 per spese esenti, € 3.000 per compensi, oltre accessori di legge; b) a fronte dell'azione esecutiva promossa dall'impresa RAF (e, in particolare, a seguito di ordinanza di assegnazione 25 /03/2021, successiv a alla instaurazione del giudizio di appello), aveva corrisposto a quest'ultima le somme oggetto della sentenza di condanna di primo grado; c) in sede di precisazione delle conclusioni, aveva provveduto a dedurre l'intervenuto pagamento delle som me nel corso del giudizio , formulando così tempestivamente relativa domanda di restituzione. 
È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordi nare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata tempestivamente formulata la relativa domanda restitutoria (cfr.  n. 7144/2021; cf r. altresì Cass. 2662/2013; Cass. 8639/2016, 2662/2013 e 8639/2016). 
Di tale principio non ha tenuto conto la corte territoriale, che - pur riportand o nella parte introduttiva del la sentenza impugnata le conclusioni rassegnate dalle parti, compresa la domanda di restituzione formulata da ### - ha poi omesso di pronunciarsi rispetto a detta domanda di restituzi one, sia in punto di sua tempestività che nel merito, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello promosso dalla compagnia.  8. Inammissibile, invece , è l 'unico motivo del ricorso del ### Invero, il motivo non rispetta il principio di specificit à (mescolando vizi ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.), in quanto il ricorrente lamenta nell'unico motivo di gra vame sia una violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 360 n. 3 c.p.c., sia un omesso esame decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., senza illustrare, come era 19 tenuto a fare, quali siano le ragioni poste alla base del primo vizio e quali quelle poste alla base del secondo vizio. 
Inoltre, il ricorrente, pur eccependo formalmente vizi di legge, articola un motivo sostanzi almente diretto a sollecitare un inammissibile riesame del merito della vicenda, per quanto riguarda la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto storico, valutazione e ricostruzione che, come è noto, costituiscono invece attività riservate al giudice di merito e precluse al giudice di legittimità. 
Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorre nte, la sentenza im pugnata è del tutto conforme ai principi espre ssi da consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di art. 1892 (peraltro espressamente richiamata) là dove - dopo aver ha premesso che la re ticenza è causa di annulla mento de l cont ratto allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; e dopo a ver precisato che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni (che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa) è a carico dell'assicuratore - applicando correttamente l'art. 1892 c.c., ne ha ravvisato la sussistenza di tutti i requisiti, poiché ha ritenuto provato, ad esito di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, che il ### aveva reso dichiarazioni mendaci o reticenti con consapevolezza circa un'attività che non sarebbe stata svolta per mesi (mancando autorizzazioni e lavori essenziali) e che la sua re ticenza sarebbe stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. 
Al riguardo, deve reputarsi che la censura si infrange contro una chiara valutazione complessiva di fatto. Infatti, pu r potendo - in astratto e in tesi - concludersi che un'attività commerciale non ancora iniziata potrebbe perfin o implicare un rischio mi nore rispetto ad 20 un'attività già iniziata, tanto da escludere la congruità della conclusione del carattere determinante di tale circostanza ai fini della formazione del consenso dell'assicuratrice, è evidente che la corte territoriale ha motivato, sia pure sommariam ente, in tal e ultimo senso non esclusivamente in base al primo (ed effettivament e, di per sé so lo considerato, discutibile) presupposto, ma soprattutto in esito ad una complessiva valutazione del contesto di tutte le condizioni concrete del bene assicurato nel suo assetto anteriore all'avvio dell'attività. 
La Corte ha peraltro anche ritenuto ad abundantiam che il ### aveva incrementato il danno richiesto con colpa grave, dichiarando la presenza di cose inesistenti, il che comportava la perdita integrale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'### 35 delle ### di ### (###: in disparte il fatto che si tratta di un obiter, il motivo di ricorso del sublocatario ass icurato mira a una rivalutazione dei fatti accertati dalla corte territoriale sui quali in questa sede, a fronte della plausibile interpretazione data dalla corte di merito al contratto inter partes, non è consentito tornare.  9. P er le ragioni che pre cedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diver sa questione, s'impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che, in diver sa composizione, procederà a nuov o esame delle impugnazioni della compagnia ### e della compagnia ### facendo dei suindicati disattesi principi applicazione e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio; mentre il ricorso del ### deve essere dichiarato inammissibile , con conseguent e declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, soltanto da parte sua, dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: 21 - accoglie il primo motivo di ricorso della ### assorbito il secondo, nonché l'unico motivo di ricorso della ### e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giu dizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa com posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; - dichiara inammissibile il ricorso di ### - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del solo ### al competente ufficio di merito, dell'importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 novembre, nella camera di consiglio della ###.   ### estensore ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22907/2025 del 08-08-2025

... camera di consiglio del 05/06/2025 dal #### 1. Con contratto preliminare del 24.11.2004 la ### s.r.l. aveva promesso di acquistare da ### il terreno edificabile sito nel Comune di ### per il corrispettivo di €. 560.000, sottoposto alla condizione del rilascio di un permesso a costruire una volumetria complessiva di mc 2741; con separato preliminare redatto in pari data, la società aveva promess o in vendita alla ### due appartamenti e due garage nel costruendo complesso residenziale, 2 di 8 per il prezzo di € 230.000 ciascuno. Sebbene fossero insorti contrasti in merit o alla possibilità d i ottenere il rilascio del permesso a costruire e di utilizzare l'intera cubatura, possibile solo costruendo in aderenza ad un muro posto sul confine, la promissaria acquirente era stata diffidata a concludere il definitivo. Decorso vanamente il termine assegnato, ### ritenendo il preliminare di vendita del terreno ormai risolto, ha alienato il terreno a terzi. ### ha adito il tribunale di Vicenza per far accertare la nullità o inefficacia dei contratti o per far dichia rare la risoluz ione per inadempimento del preli minare di vendita del terreno, con restituzione della caparra versata, pari ad (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28912/2020 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dag li avvocati ### e ### con domicilio digitale in atti.   -RICORRENTE contro ### rappresentata e dife sa dall'avvocato #### con domicilio digitale in atti.   -CONTRORICORRENTE avverso la SENTENZA della CORTE ### di VENEZIA 2291/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal #### 1. Con contratto preliminare del 24.11.2004 la ### s.r.l. aveva promesso di acquistare da ### il terreno edificabile sito nel Comune di ### per il corrispettivo di €. 560.000, sottoposto alla condizione del rilascio di un permesso a costruire una volumetria complessiva di mc 2741; con separato preliminare redatto in pari data, la società aveva promess o in vendita alla ### due appartamenti e due garage nel costruendo complesso residenziale, 2 di 8 per il prezzo di € 230.000 ciascuno. Sebbene fossero insorti contrasti in merit o alla possibilità d i ottenere il rilascio del permesso a costruire e di utilizzare l'intera cubatura, possibile solo costruendo in aderenza ad un muro posto sul confine, la promissaria acquirente era stata diffidata a concludere il definitivo. 
Decorso vanamente il termine assegnato, ### ritenendo il preliminare di vendita del terreno ormai risolto, ha alienato il terreno a terzi.  ### ha adito il tribunale di Vicenza per far accertare la nullità o inefficacia dei contratti o per far dichia rare la risoluz ione per inadempimento del preli minare di vendita del terreno, con restituzione della caparra versata, pari ad € 90.000,00.  ### o ha resistito, propo nendo riconvenzionale per il risarcimento del danno causato dall'aver venduto l'immobile a terzi per un prezzo inferiore a quello concordato con la ### Il Tribunale ha accolto la domanda della società e ha ordinato la restituzione della caparra, respingendo le riconvenzionali. 
In accoglimento dell'appello di ### la Corte distrettuale di ### ha invece dichiarato la risoluzione del preliminare avente ad oggetto il terreno, per inadempimento della promissaria acquirente, ritenendo che non sussistesse alcun ostacolo per lo sfruttamento edificabile del suolo per l'intera volumetria e che il contratto fosse regolarmente eseguibile; ha condannato la società al risarcimento del danno, liquidato in € 90.000,00, pari alla differenza tra il prezzo concordato dalle parti e quello, inferiore, al quale il bene era stato alienato ad altra società (### s.r.l.), regolando le spese. 
La cassazione della sentenza è chiesta dalla ### s.r.l.  con rico rso in sei motiv i, cui h a resistito con controricorso ### la quale, in prossimità dell'adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 8 1. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. e vizio di motivazione, per non av er la Corte d'Appello dichiarato l'inammissibilità dei motivi di gravame con cui erano state proposte domande e questioni nuove. Si evidenzia che la resistente aveva chiesto solo in secondo grado di verificare lo stato dei luoghi per stabilire se fosse possibile costruire in aderenza al fondo confinante e realizzare l'intera volumetria indicata nel preliminare, ed aveva contestato per la prima volta la documentazione posta a base dell a sentenza di primo grado, chiedendo di accertare l a corretta esecuzione del preliminare. 
Il motivo è infondato. 
La possi bilità di realizzare un complesso immobiliare con una volumetria complessiva di mc 2741 era tema discusso sin dal primo grado e già posto a fondamento della pronuncia del tribunale, che aveva dichiarato l'ineseguibilità del preliminare; la riproposizione in appello non sollevava una q uestione nuova o una deduzione difensiva preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.  ###à del preliminare integrava, comunque, una mera difesa, volta a ne gare i fatti costitutivi del le domande introdotte dalla società, al pari della richiesta di accertare che la società, non ### aveva disatteso gli obblighi contrattuali, tema strettamente connesso alle questioni oggetto della riconvenzionale di risarcimento del danno per mancata stipula del preliminare, che presupponeva che ### non fosse a sua volta inadempiente. 
Erano state legittimamente contestate la pertinenza e la rilevanza probatoria della documentazione utilizzata dal c.t.u. (non essendovi alcuna preclusione alle facoltà di sollevare osservazioni e ril ievi anche in comparsa conclusionale o in appello: Cass. SU 5624/2022), non un'eccezione di nullità della consulenza poiché fondata su elementi acquisiti irritualmente, atti di cui la sentenza di appello non ha comunque tenuto conto, aven do semplicemente rilevato, a confutazione di quanto sin dall'inizio sostenuto dalla società, che la 4 di 8 costruzione realizzata dal successivo acquirente era posta in aderenza al muro posto sul confine il che provava che era possibile utilizzare a fini edificatori l'intera cubatura di mc. 2471.  2. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 904, 874 e 873 c.c., assumendo che il regolamento edilizio del Comune di ### nel richiamare l'art. 9 DM 6 8/1444 , che prescrive una distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, imponeva il rispetto di tale distanza anche in presenza di luci, con disposizione inderogabile che escludeva la facoltà di chiudere le luci in applicazione dell'art. 904 Il motivo è infondato. 
La sentenza ha aderito all'insegnamento di questa Corte, da cui non si ha ragione di dissentire, che ha stabilito che l'obbligo di rispettare la dist anza di dieci metri tra pare ti finestrate sussiste solo in presenza di vedute e non di luci. 
La dizione "pareti finestrate" contenuta in un strumento urbanistico che si ispiri all'art. 9 del D.M. 2 ap rile 196 8, n. 1444 - il qua le prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antis tanti - non potrebbe che riferirsi esclu sivamente alle pareti munite di finestre qualific abili come "ve dute", se nza ricomprendere quelle sulle quali esistano apertura "lucifere" (Cass. 6604/2012; Cass. 26383/2016). 
Proprio su tale premessa la sentenza ha accertato che il complesso realizzato dal successivo acquirente era posto in aderenza al muro posto sul confine, conformemente al permesso rilasciato, negando l'obbligo di rispetto della distanz a di dieci metri contemplata dal regolamento edilizio.  3. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1220 e 1227, primo comma, c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio , lame ntando che la senten za non abbia escluso la responsabilità della GEC nonostante detta società avesse proposto una soluzione transattiva del tutto ragionevole, ossia di 5 di 8 avviare i lavori in aderenza al muro confinante riservandosi la scelta tra proseguirli o sospenderli in caso di opposizione del confinante, con d ifferimento del pagamento del prezzo alla defi nizione dell'eventuale contenzioso. Il fatto che in loco fosse stat a successivamente realizzata una costruzione in aderenza al muro, non provava che il progetto originario fosse eseguibile, né poteva trascurarsi che ### aveva taciuto dell'esistenza di conflitti con i vicini e che, quando tale circostanza era divenuta nota, non aveva voluto prestare garanzia , comunic ando falsamente di aver composto ogni ragione di contrasto con i confinanti. 
Il motivo è inammissibile poiché attinge profili in fatto cui la sentenza ha dato soluzione con motivazione esente da vizi. 
La Corte di merito ha ritenuto la società inadempiente per essersi sottratta all'obbligo di concludere il definitivo nonostante la diffida ad adempiere, affermando che l'intera cubatura edificabile prevista dal contratto era utilizzabile, come provava il fatto che il complesso successivamente costruito in loco era posto in aderenza al muro sul confine. 
Era, quindi, irrilevante che la controparte avesse rifiutato la proposta di differ ire il pagamento qualora fosse insorto contrast o sulla possibilità di costruire in aderenza sul confine, o che non avesse inteso garantire l'eseguibilità d el preliminare, data l'accertata possibilità di realizzare l'intera volumetria programmata. 
Le giustificazioni addotte dalla societ à sono state respinte anche riguardo alla pretesa conflittualità con i confinanti, con cui era cessata ogn i materia del conte ndere, non potendo la società sospendere l'esecuzione del preliminare o differ irne l'integrale esecuzione.  4. Deve anteporsi, per ragioni di ordine logico, l'esame dei motivi quinto e sesto. 
Il quin to motivo deduce la nu llità della sentenza per vi olazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte t erritorial e abbia 6 di 8 condannato l'appellata al risarcimento de l danno in un importo superiore a quanto richiesto, riconoscendo il diritto della resistente a trattenere la caparra confirmatoria in assenza di domanda. 
Il motivo è infondato. 
La domanda di risarcimento non era contenuta entro un importo pari o non superiore ad € 9 0.000: la resistente aveva esplicitamente precisato, anche in appello, di voler ottenere il risarcimento integrale del pregiudizio, tenendo conto di quanto già percepito, pretendendo una somma aggiuntiva rispetto all'ammontare della caparra che già le era stata corrisposta: la pronuncia non ha ecceduto dai limiti della domanda e non ha riconosciuto alla promittente venditrice la facoltà di trattenere la caparra pur avendo esercitat o un'azione di risoluzione e non di recesso, come è esplicitamente affermato a pag.  8 della sentenza. 
Se ne trae conferma dal fatto che la Corte di merito ha escluso che sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spettasse la rivalutazione monetaria proprio perché gli importi liquidati, pari alla differenza tra il prezzo concordato dalle parti e quello ricavato dalla vendita a terzi (solo nominalmente corrispondente all'importo della caparra), erano stati già incamerati dalla promittente venditrice, a conferma del fatt o che null'alt ro quest'ultima avrebbe potuto pretendere.  5.Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per aver la Corte d'App ello quantificato il risarcimento nella differenza tra il prezzo pattuito con il preliminare del 24.11.2006 ed il prez zo ricavato dalla successiva vendita, senza considerare il collegamento tra i due preliminari per effetto del quale la promittente venditrice avrebbe percepito non € 560.000,00, ma il mino r importo di € 277.000,00, dovendo corrispondere anticipatamente alla società € 283.000,00 per gli appartamenti e i box da realizzare e, successivamente, anche l'Iva sui trasferimenti e le imposte catastali 7 di 8 e di registro. Occorreva tener conto del fatto che, con la vendita ad altra società, la resistente aveva ottenuto il vantaggio di ricevere immediatamente il pagamento di € 470.000,00 senza attendere anni per la costruzione degli immobili da realizzare, e che con l'originario preliminare la società acquirente non avrebbe sostenuto il costo di € 560.000,00 ma un importo minore, avendo titolo al pagamento del il prezzo che la ### era obbligata a corrispondere anticipatamente. 
La censura, che contesta la correttezza del metodo di quantificazione del danno da inadempimento, è fondata. 
La Corte d i merito ha liquidato il danno da inadempi mento nella differenza tra quanto la ### o avrebb e ottenuto dalla corre tta esecuzione del preliminare ed il prezzo incassato dalla vendita del terreno a terzi, pari ad € 90.000,00. 
Tale automatism o non è però condivisibile: l'ent ità del danno va ancorata alla perdita o al mancato conseguimento di un utile provocato dall'inadempim ento e si traduce nella differenza tra il prezzo concordato nel preliminare e quello che il medesimo bene aveva al momen to in cui l'in adempi mento è divenuto definitivo, coincidente con la scadenza del termine fissato con la diffida ad adempiere o, in generale, con quello di proposizione della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, accertato in concreto, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate (Cass. 8905/2025; Cass. ###/2022; Cass. 18498/2021, Cass. 28375/2017; Cass. 17688/2010). 
Dalla fondatez za del sesto motivo discende l'assorbime nto del quarto, con cui si denuncia la nullità della sentenza ex art. 156 , comma 2, c.p.c., pe r contrasto tra dispositivo e mot ivazione, sostenendo che la Corte distrettuale abbia affermato in motivazione che ### o non aveva titolo per tratten ere la caparra di € 90.000.00, avendo agito per la risoluzione, ma che poi, riconoscendo 8 di 8 la società responsabile per non aver eseguito il preliminare, l'abbia condannata a versare € 90.0 00, qu ale differenza tra il pre zzo previsto dal preliminare e quello versato dal terzo acquirente, senza ordinare in dispositivo la restituzione della caparra, con il risultato di aver imposto l'obbligo di corrispondere un importo complessivo di € 180.000,00. 
Il giudice di rinvio deve procedere ad una quantificazione del danno e poi, se del caso, compensare il credito, parzialmente o totalmente, con la caparra versat a dalla società, disponendo l'eventuale restituzione della differenza. 
In conclusione, è accolto il sesto motivo, è assorbito il quarto e sono respinte le altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di ### in diversa composizione , anche per la pronuncia sulle spese d i legittimità.  P.Q.M.  accoglie il sesto motivo di ricorso, di chiara assorbito il quarto e respinge le restanti censure, cas sa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Fortunato Giuseppe

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26318/2025 del 29-09-2025

... fondamento della decisione un fatto (la stipula del contratto con l'### del demanio) non allegato e non provato da alcuna parte. La Corte di merito avrebbe da to per avvenuta la stipula della transazione con il ### -che avrebbe dovuto essere provata per iscritto-, in concreto mai intervenuta, che avrebbe avuto ad oggetto la cessione alla ricorrente della porzione di terreno evitta già edificata; la conclusione del contratto indicato non sarebbe mai stata neppure allegata dalle parti e quindi la Corte, in base al disposto dell'art.115 c.p.c., non avrebbe potuto darla per avvenuta; sarebbe stato violato pure il disposto dell'art.112 c.p.c. perché, decidendo su un'allegazione mai proposta dalla venditrice, la Corte d'### si sarebbe sostituita ad essa nel prospettare un fatto modificativo del diritto fatto valere dal compratore. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta la falsa applicazione dell'art.1227 co 2 c.c ., in re lazione all'art.360 c o 1 n.3 c.p.c., e motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c. per avere la sentenza gravata applicato la norma ad una fattispecie che non ne presentava gli elementi costitutivi (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27404/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### 141, presso lo studio dell'avvocato ### GIANNANTONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ### -ricorrente contro ### rappresentato dal procuratore generale ### e ### quali eredi di ### LIZZANO, elettivamente domiciliati in ### 115, presso lo studio dell'avvocata ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### -controricorrenti, ricorrenti incidentali avverso la ### di CORTE D'### n. 2075/2019 depositata il ###. 
Udita la relazion e della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05 /2025 dal ### sentiti il ### dott. ### che ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale, e i difensori delle parti presenti, avv. ### per ### s.r.l., in liquidazione, e avv. ### per gli eredi di ### di ### che hanno richiamato le tesi difensive già svolte.  ### vicende che hanno portato a l sorgere del pre sente contenzioso si possono riassumere, in fatto, come segue: in data ### era stato concluso un contratto di compravendita immobiliare tra ### di ### quale venditrice, e ### s.r.l., quale acquirente, avente ad oggetto un appezzamento di terreno di 175.000 mq sito in ### confinante a ovest con il ### la società era rappresentata da due amministratori, uno dei quali era la stessa venditrice, pure socia; nella stessa data dell'atto pubblico le parti avevano redatto una scrittura privata nella qua le intervenivano sull'estensione dell'area compravenduta e sul prezzo; nel 1983 il ### aveva introdotto una causa, alla quale aveva partecipato anch e ### di ### 2 di 11 rivendicando la proprietà di circa 82.000 mq, ricompresi secondo la compravendita del 1973 nel terreno ceduto; l'az ione di rivendica, respinta con sentenza del Tribunale di Lamezi a T erme nel 1986, era stata accolt a all'esito della propo sta impugnazione con sentenza n.549/2004, passata in giudi cato il ###, dalla Corte d'Appello di Catanzaro che, dopo una c omplessa istruttoria articolatasi in diverse consulenze tecniche d'ufficio, aveva accertato la proprietà dell'### del ### sull'immobile di mq 82.000 rivendicato.  ### s.r.l. a veva quindi introdotto la pre sente contro versia nei confronti della vendit rice lamentando l'evizione parz iale dell'immobile compravenduto, con richiesta di restituzione del prezzo pagato per la parte evitta e di risarcimento di tutti i danni subiti. ### di ### (deceduta in corso di causa e per ella, ora, gli eredi) si era costituita facendo valere la scrittura privata coeva all'atto, attestante nella sua prospettazione difensiva la simulazione relativa dello stesso quanto ad estensione e prezzo, indicata la prima nell'atto pubblico in misura superiore a l reale ma pagata in relazione alla minor estensione ef fettiva risultante dalla scrittura; la convenuta aveva quindi chiesto il pagamento del residuo dovutole, da calcolare in base alle indicazioni della scrittura privata e da compensare con il c redito eventual e della controparte c onseguente all'evizione. ### s.r.l. aveva eccepito la prescrizione delle pretese di controparte correlate alla prospettata simulazione. Nel c orso del giudizio di primo grado i l Tribunale di ### aveva pronunciato ordinanza-ingiunzione in data ###, con la quale avev a ingiunto alla convenuta il paga mento di € 45.715,00 a titolo di restituzione di parte del prezzo versato e, all'esito, accolte l'eccezione di prescrizione in re lazione alla prospetta ta simulazione e la domanda risarcit oria della società attrice, aveva infine condannato la venditrice, e per lei gli eredi, a pagare a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 786.701,51, respingendo tutte le altre domande ed eccezioni proposte. 
Proposta impugnazione da ### e ### liano ### , eredi di ### di ### all'esito del giudizio di appello, per quanto ancora interessa, la Corte d'### llo di ### aveva : -confermato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quanto alle prete se c orrelate dalle appellanti all a prospettata simulazione; -preso atto dell'evizione definitivamente accertata, con la precisazione che la superficie evitta era stata edificata per circa 9.000 mq sui mq 82.000 circa da restituire al ### -riconosciuto il diritto della società alla restituzione del prezzo corrispondente alla parte di terreno evitta, corrispondente all'importo di € 45.715,00 già ric onosciuto in primo gra do c on ordinanz a- ingiunzione (pur non richiamata nella sentenza); -riconosciuto il diritto di ### s.r.l. al risarcimento del danno da interesse negativo, ridotto al prezzo richiesto dal ### per la cessione, previa sdemanializzazione, di parte dell'area da retrocedergli corr ispondente alla porzione di essa già edificata dalla società (€ 175.920,00, oltre accessori, a fronte del maggior importo riconosciuto dal primo Giudice, che aveva tenuto conto anche delle spese di edificazione); il CTU aveva infatti accertato che dei metri quadrati evitti, cica 9000 mq erano stati edificati e, su questi, vi era stata la proposta di un accordo transattivo da parte del ### con richiesta di pagamento di € 175.920,00, che dalle risulta nze processuali, comprensive del comportamento difensivo della società, si considerava andato a buon fine o comunque in via di definizione; il danno subito da ### s.r.l. doveva c omunque esser e limitato all'importo indi cato perc hè, ove l'accordo non si fosse perfezionato, sarebbe ricorsa l'ipotesi di cui all'at.1227 co 2 c.c. (la transazione proposta non sarebbe rientrata tra le attività gravose o eccezionali o tali da c omportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici esulanti dall'or dinaria 3 di 11 diligenza), eccezione da considerare tempestivamente formulata; -respinto la rinnovata richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante sul presupposto che vi fosse la prova della mancanza di colpa della venditrice idonea a superare la contraria presunzione ex art.1218 c.c., rilevando al riguardo che il fatto che la società fosse pienamente a conoscenza della questione della delimitazione del demanio fin dalla stipula emergeva da una serie di circostanze, e cioè: nella compravendita del 1973 vi era alla fine un articolo aggiunto del se guente contenuto: “I c ompratori e la venditrice dichiarano di essere a conoscenza della linea di demarcazione di confine indicata dal ### e di tanto si è tenuto conto nella pattuizione del prezzo”; da ciò emergeva che la società acquirente era a conoscenza della questione della delimitazione demaniale interessante il terreno compravenduto e la circostanza trovava conferma nel fatto che la venditrice era anche coamministratrice e socia della società acquirente; dalla memoria ex art.183 c.p.c. della convenuta, emerge il fatto, non contestato specificamente, che la società ha avuto conoscenza dell'evizione fin dal 1982 quando due soc i della C alabro ### ist s.r.l. furono sot toposti a procedimento penale per occ upazione abusiva di suolo demaniale, conclusosi favorevolmente per loro; il ### ave va proceduto ad una re ttifica catastale con intestazione a sé della parte di terreni in contestazione nel 1981 e, in risposta, ### s.r.l. aveva nel giugno 1982 richiesto all'### di ### il riconoscime nto della proprietà dei suoi danti causa sull'area con le conseguenti rettifiche catastali ; l'edificazione di mq 9.000 sull'area e vitta è stata iniziata nel gennaio 1982 ed ha interessato il periodo 1982/1985; -del resto, non risulta che Ca labro ### s.r.l. nelle circostanze descritte tempora lmente successive alla stipula abbia sollevato lamentele in ordine ad una possibile evizione; -non si può opporre neppure che si sarebbe formato il giudicato sulla pretesa buona fede della so cietà, per l'intervenuto rigett o della domanda risarcitori a proposta dall'### poiché ciò era avvenuto nei soli rapporti tra quest'ultima e la società con la precisazione, nella sentenza n.549/2004, che l'arbitraria occupazione del terreno “la cui demanialità viene riconosciuta nella presente sentenza” era stata accertata “sulla base di difficoltose indagini tecniche”; del resto nella stipula del 1973 la venditrice aveva messo al corrente la società “della linea di demarcazione di confine indicata dal ### Marittimo”. 
Avverso la senten za della Corte d'### di Catanza ro ha proposto ricorso pe r cassazione ### s.r.l. affidandolo ad otto motivi.  ### e ### hanno depositato controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.  ### ha depositato requisitoria scritta e, in pubblica udienza, ha reiterato la richiesta di rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. 
I dife nsori della ricorrente e dei controricorrenti -ricorrenti incidentali, presenti all'udienza, hanno richiamato le difese già svolte.  RAGIONI DELLA DECISIONE Si premette che non è questione sul fatto che ### s.r.l. abbia subito l'evizione parziale de l terreno compravenduto il ### per una parte corrispondente a mq 82.000,00, riconosciuta di proprietà del ### con sentenza n.459/2005, passata in giudic ato, de lla Corte d'### o di C atanzaro. 
Nemmeno è in contestazione il riconosciut o dirit to della società alla restituzione della parte di prezzo pagato in relazione alla porzione di terreno evitta, quantificata in € 45.720,00. 
I motivi di ricorso principale proposti contestano per vari profili la decisione della Corte d'### in ordine all'identificazione e alla quantificazione dei danni, che si 4 di 11 affermano essere stati subiti dalla società ricorrente anche per il lucro cessante e comunque in misura molto maggiore del liquidato.   1. C on il primo moti vo ### s.r.l. lamenta la violazione degli artt.115 e 112, in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un fatto (la stipula del contratto con l'### del demanio) non allegato e non provato da alcuna parte. 
La Corte di merito avrebbe da to per avvenuta la stipula della transazione con il ### -che avrebbe dovuto essere provata per iscritto-, in concreto mai intervenuta, che avrebbe avuto ad oggetto la cessione alla ricorrente della porzione di terreno evitta già edificata; la conclusione del contratto indicato non sarebbe mai stata neppure allegata dalle parti e quindi la Corte, in base al disposto dell'art.115 c.p.c., non avrebbe potuto darla per avvenuta; sarebbe stato violato pure il disposto dell'art.112 c.p.c. perché, decidendo su un'allegazione mai proposta dalla venditrice, la Corte d'### si sarebbe sostituita ad essa nel prospettare un fatto modificativo del diritto fatto valere dal compratore.   2. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta la falsa applicazione dell'art.1227 co 2 c.c ., in re lazione all'art.360 c o 1 n.3 c.p.c., e motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c. per avere la sentenza gravata applicato la norma ad una fattispecie che non ne presentava gli elementi costitutivi (condotta gravosa e non discrezionale del creditore) ### la Corte d'### s.r.l. avrebbe potuto concludere il contratto con il ### con la semplice adesione alla proposta ricevuta, con la conseguenza che la ricorrente, in a ssenza di consenso e quindi pe r mancata conclusione dell'accordo per sua responsabilità, non potrebbe avere il risarcimento di un da nno superiore a lla somma che il De manio le aveva proposto di pa gare, in pretesa applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 c.c. La Corte avrebbe a tal fine tenuto c onto solo della proposta de l demanio, senza consider are che per la sdemanializzazione dell'area avrebbe dovuto intervenire e consentire la ### di P orto, e senza in alcun modo mot ivare la pretesa insussistenza dei caratteri generali di gravosità o eccezionalità.   I due motivi di ricorso illustrati si esaminano unitariamente, perché colpiscono le due ragioni alternative sulla cui base la Corte di merito ha ridotto l'importo del risarcimento del danno da interesse negativo liquidato in primo grado, limitandolo a quanto ### o ### s.r.l. avrebbe dovuto pa gare al ### per mantenere/acquisire la proprietà della porzione di area evitta già edificata, e debbono essere respinti. 
La Corte d'### di ### non dà propriamente per già avvenuto l'accordo transattivo tra la società ricorrente e il ### comportante l'acquisto, da parte della prima, dell'area evitta edificata -previa sua sdemanializzazionema desume, anche dalla posizione difensiva della ricorrente, che l'accordo, seriamente proposto, se non già concluso lo sarebbe verosimilmente stato, identificando quindi l'interesse negativo nell'esborso da sostenere per il riacquisto. 
La Corte di merito fonda detta valutazione su elementi emergenti dagli atti di parte del giudizio di primo grado, volti a dimostrare l'esistenza di trattative in tal senso, senza valorizzare il fatto che in appello (comparsa di costituzione in appello, della quale sono riportati in ricorso i passaggi che escludono l'intervento dell'accordo con il #### s.r.l. aveva negato che l'accordo fosse in concreto intervenuto; nemmeno la venditrice aveva mai alle gato l' effettivo intervento dell'accordo, preso a riferimento, per le tratt ative in c orso, quale criterio per la quantificazione del danno. 5 di 11 Appare dubbio che dalla pendenza delle trattative si possa dedurre che la transazione si sa rebbe comunque conclusa, perc hé una tale c onclusione non appar e consequenziale e si fonda su valutazioni logiche di c onvenienza per la società ricorrente più che su concreti elementi indiziari -la questione della forma, necessaria ad probationem per la transazione, non appare invece di per sé rilevante, perchè nel giudizio l'esistenza o meno del contratto viene in rilievo solo in via di fatto, ai fini della quantificazione d el danno correlato alla subita evizione-: si dev e peraltro rilevare una potenziale contraddizione tra le argomentazioni a sostegno del primo motivo di ric orso e la richiesta , articolata c on il terz o motivo di ricorso pur subordinato al rigetto dei primi due, di rimborso delle “spese accessorie sostenute per l'acquisto del fondo (notaril i, imposte, tec niche, amministra tive relative alla sdemanializzazione)”, che presuppone necessariamente l'effettuazione concreta delle spese indicate. 
Non appare necessario, comunque, un approfondimento della questione, essendo da sola suff iciente a giustificare la decisione, in modo assorbente, in ordine all'individuazione della misura del danno da interesse negativo subito da ### s.r.l., la seconda ratio decidendi fatta valere dalla Corte di merito, previo rilievo che “alla medesima conclusione dovrebbe, comunque, pervenirsi nel caso in cui, invece, si ritenga che la transazione non sia andata a buon fine”. 
La Corte di merito fa riferimento al disposto dell'art.1227 co 2 c.c., di cui accerta la tempestiva allegazione (senza rilievi critici in questa sede), rilevando come sarebbe emerso dagli a tti che la conclusione dell'accordo dipendeva dalla scelt a dell'acquirente evitta e che il versamento del prezzo richiesto sarebbe stato per essa un impegno non rientrante tra le “attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici che esulano quindi dall'ordinaria diligenza”. 
La ricorrente valorizza il fatto che per procedere all'accordo sarebbe stata invece necessaria la sdemanializzazione dell'area coinvolgente la ### di ### il fatto che essa aveva dovuto fermare la realiz zazione del progetto iniziale di edificazione turistica a metà degli anni ‘80, concluso solo per un quarto, perdendo a metà degli anni '90 il finanziamento pubblico che aveva ricevuto, il fatto che era stata destinataria di numerosissime iniziative giudiziarie da parte dei terzi acquirenti, a loro volta evitti, il fatto che la venditrice, pur richiesta, non aveva dato disponibilità a sostenere l'esborso, il fatto che dopo la sentenza n.549/2004, impossibilitata a far fronte alle richieste dei terzi compratori, aveva posto in essere nel 2006 la fase di liquidazione: da tutto c iò deriverebbe , secondo C alabro ### s.r.l., che l'impegno di pagare il prezzo richiesto dal ### non si poteva affatto considerare poco gravoso ai fini dell'applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 Si rileva peraltro che, anc he tenendo conto delle circostanze evidenz iate dalla ricorrente, le conseguenze risarc itorie dell'evizione a carico della ricorrente n ei rapporti con i terzi acq uirenti possono essere lette come un motivo che avrebbe dovuto favorire il perseguimento e la conclusione in tempi rapidi dell'accordo con il ### per l'acquisto dell'area evitta -cfr. la sentenza, a pag.31/32, che riporta le difese di ### ist s.r.l. riguardanti anche que sto profiloe che, comunque, l'importo richiesto dal ### era, di per sé, oggettivamente contenuto rispetto alle proporzioni de ll'impegno edificatorio che C alabro ### s.r.l. -società di capitaliaveva progettato con una verosimile previsione di spesa congruente a monte, e cominciato a realizzare; la ricorrente nemmeno correla concretamente l'interruzione dell'edificazione e la perdita del finanziamento all'evizione subita, riguardante comunque solo una parte del terreno acquistato nel 1973, parte in relazione alla quale poteva rendersi conto quantomeno dal 1981 -con 6 di 11 la rettificazione catastale operata da parte del ###, che avrebbero potuto esserci contestazioni sulla proprietà. 
Non a ppaiono pertanto sussistenti violazioni nell'applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 c.c. -come interpr etato dalla giurisprudenza di legittimità : Cass. N.25750/2018: “###. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno c he il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ulti mo una c ondotta attiva, espressione dell' obbligo ge nerale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito de ll'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o ril evanti sacrifici”; Cass.n. 22352/2021- da parte della Corte d'### di ### la quale ha dato una motivazione effettiva, logica e non contraddittoria idonea a costituire quel nucleo minimo richiesto ex art.111 Cost.: la rivalutazione nel merito della correttezza e sufficienza del percorso argomentativo seguito dalla Corte d'### nell'interpretazione e verifica, tipicamente meritali, delle emergenze istruttorie esula invece dai limiti imposti al vaglio di legittimità che questa Corte deve operare -cfr., in proposito, Cass. N.3319/2020, secondo la quale “In tem a di risarcime nto del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sot tratta al sindacato di legit timità, se sorretta da congrua motivazione”: è in termini Cass. N.16484/2017-.   3. C on il terzo motivo la società ricorrente afferma la falsa appli caz ione degli art.1479 co 2 e 1483 co 2 c.c., rilevanti ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza erroneamente escluso le voci di danno rientranti nel risarc imento della lesione dell'interesse negativo. 
La censura -subordinata al rigetto delle prime duesi fonda sulla considerazione che l'interesse negativo dev e comprendere anche le spese e i pagamenti f atti per il contratto e quanto la società abbia dovuto rimborsare a terzi: non quindi le sole spese di riacquisto ma tutte le spese notarili, le spese di trasferimento a terzi, le spese legali per le azioni intentate dai terzi acquirenti per evizione totale, nonché tutte le spese accessorie per la sdemanializzazione dell'area e il risarcimento danni ulteriori. 
La società ricorrente non considera correttamente il contenuto delle norme richiamate e il limite della loro applicazione in ipotesi di evizione parziale.  ###.1479 c.c. disciplina l'ipotesi in cui, in caso di vendita di cosa altrui (art.1478 c.c.) il compratore abbia in buona fede ignorato, al momento della conclusione del contratto, che il bene compravenduto non era di proprietà del venditore: se questi non gliene abbia nel frattempo procurato la proprietà, il compratore in buona fede può chiedere la risoluzione del contratto e i rimborsi e il risarcimento del danno sono in tal c aso regolati dai commi successivi della norma -che fa salvo, quanto al risarcimento dei danni, l'art.1223 c.c.-. ###.1480 c.c., disciplinante la vendita di cosa parzialmente altrui, fa riferimento al risarcimento del danno secondo il disposto dell'art.1479 c.c. per la sola ipotesi in cui la parz iale proprietà altrui della c osa compravenduta giustifichi la risoluzione del contratto concluso perché, “secondo le circostanze”, il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza la parte evitta. 
Nel caso di specie il contratto di compravendita non è stato risolto per la parziale altruità del terreno compravenduto ma è stato ridotto il prezzo concordato (nella misura, ormai incontesta ta, di € 45.720,00): il danno, in questa ipotesi, segue le ordinarie regole di allegazione e prova. 7 di 11 ###.1483 c.c. discipl ina le conseguenze dell'e vizione totale e non è quindi confacente al caso di specie.  ###.1484 c.c., per l'evizione parziale, rimanda alle disposizioni dettate dall'art.1480 c.c., che sono nei termini sopra esposti, e alle disposizioni dell'art.1483 comma 2 c.c., che prevede che il venditore “deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fat to per la den uncia della li te e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore”. 
Quest'ultimo richiamo operato all'art.1483 co 2 c.c. limita le spese rimborsabili in caso di evizione parziale a quelle descritte: non comprende tutte le spese sostenute e, in particolare, non richiama le spese sostenute per il risarcimento del danno ai terzi compratori, né le “spese accessorie sost enute per l'acquisto del fondo (notarili, imposte, tecniche, amministrative relative alla sdemanializzazione)”. 
La ricorrente lamenta pertanto il mancato riconoscimento, come interesse negativo risarcibile, di spese il c ui rimborso, in concreto, non è ne cessariamente consequenziale all'evizione parziale. 
La violazione di legge prospettata dalla società ricorrente con il motivo in esame pertanto non sussiste.   4. Il quarto profilo di critica propone la violazione art.1479 co 3 c.c., per avere la sentenza escluso la colpa del venditore nonostante l'espressa garanzia di libertà del bene rilasciata in sede contrattuale da parte venditrice. 
La Corte di merito non avrebbe considerato che la ricognizione della colpa o mala fede della p arte venditrice non avr ebbe dovuto prescindere dall a verifica della presenza di un'espressa gara nzia, nel negozio giuridico, di libertà dell'immobil e ceduto e dall'esame del rilievo che assumerebbe detta clausola pattizia, rafforzativa dell'obbligo di legge. La se ntenza impugnata non d arebbe inve ce conto dell'effettuazione di detta verifica, neanche per escluderne la rilevanza, nonostante la ricorrente avesse evidenziato e specificamente ribadito con l'appello incidentale che “l'intero fondo era stato alienato con espressa assunzione … di tutte le maggiori garanzie di legge, pe r franco e libero da ce nsi, ipoteche ed altri gr avami”, e nonostante risultasse la conoscenza de lla prete sa del ### da parte della venditrice fin dal 1970/1971.   5. Il quinto motivo di doglianza prospetta la violazione degli art.115 co 1, 112 c.p.c in relazione all'art.360 n.4 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un fatto (l'informativa al compratore) non allegato e non provato dalle parti; violazione dell'art.1363 c.c., in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza interpretato l'“articolo aggiunto” del rogito di vendita in maniera avulsa dal contratto, con motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c.; ### la ricorrente, non si capirebbe da dove la Corte di merito abbia desunto che l'acquirente conosceva la situazione di contrasto con il ### ritenendo sussistente un fatto che nemmeno la controparte avrebbe allegato; il riferimento al confine demaniale contenuto nell'atto non rileverebbe , perchè non potrebbe comportare affatto che fosse anche noto che detto confine era all'interno dell'area compravenduta. La sentenza si discosterebbe pure dai canoni legali dell'art.1363 c.c., date le dimensioni indicate per il terreno e la dichiarazione di libertà dello stesso contenuta nell'atto: in sostanza, le clausole del contratto non sarebbero state lette in relazione tra loro.   6. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt.1394, 1395 e 2391 c.c. in relazione art.360 co 1 n.3 c.p.c. e motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c., per aver 8 di 11 la se ntenza equiparato la conoscenza personale della ### a di ### partecipante al rogito di vendita sia come venditrice che come amministratrice della società acquirente, all'informativa sull'altruità del bene compravenduto. 
Non avrebbe potuto essere valorizzato, secondo la ricorrente, per escludere la colpa il fatto che la venditrice partecipò all'atto anche quale amministratrice di ### s.r.l., perché questa circostanza confermerebbe invece l'esistenza della colpa, presunta dall'aver agito in conflitto di interessi non escluso dalla presenza di un altro amministratore per la società.   7. I l settimo mot ivo colpisce la decisione per violaz ione dell'art.2909 c.c. in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c. e motivazione apparente o perplessa in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c., per aver la sentenza escluso la rilevanza di giudicato esterno formatosi sulla buona fede del compratore e ritenuto che lo stesso sarebbe stato in buona fede verso l'### del ### ma sarebbe stato informato dall a ve nditrice della linea di demarcazione del confine indicata dall'### demaniale. 
La buona fede dell'acquirente risulterebbe, secondo ### s.r.l., dal giudicato esterno costituito dalla sentenza n.549/2004, che non potrebbe essere limitato, come vorrebbe la Corte di merito, ai rapporti tra la società e il ### I quattro motivi sintetizzati sopra si esaminano congiuntamente, perché esaminano, sotto diversi profili, questioni a naloghe che prospett ano, con più censu re ognuna delle quali è pe raltro autonomamente leggibile nelle argomentazioni svolte e riferibile alle specifiche ipotesi dell'art.360 co 1 c.p.c. indicate, sia sotto il profilo della violazione di legge , sia sotto il profilo della viola zione dell'obbligo motivazionale configurata come rilevante ex artt.132 co 2 n.4 e 360 co 1 n.4 c.p.c. 
Si deve prima di tutto escludere che si possa conside rare viola tiva del disposto dell'art.112 c.p.c. la considerazione dell'articolo aggiunto sopra riportato perché, a prescindere dalla valorizzazione puntuale che ne abbiano dato le parti, si tratta di una clausola negoziale facente parte del contenuto del contratto di compravendita del 24.12.1973, in relazione al quale si lamenta l'evizione parziale del bene compravenduto: la valutazione delle garanzie fornite dalla venditrice all'acquirente, per la valutazione dell'elemento soggettivo della prima in relazione all'altruità della porzione di terre no risult ata di proprietà del ### deve esser e effettuata pertanto tenendo conto del regolamento negoziale emergente dal contratto, valutato in rapporto all'insieme delle condizioni che lo caratterizzano, quindi anche all'articolo aggiunto. 
La Corte di merito ha esami nato il regolamento negoziale de l 24.12.1973 ed ha ritenuto di valoriz zar e il contenuto dell'articolo aggiunto, pattuito proprio in relazione alla c ompravendita di cui si d iscute, in cui, a prescindere dall'identificazione dei confini pure necessariamente c ontenuta nell'atto, si prevedeva che “i compratori e la venditrice dichiarano di essere a conoscenza della linea di demarcazione di confine indicato dal ### e di tanto si è tenuto c onto nella deter minazione del prezzo” (che , a fronte dell'indicazione dei confini già contenuta appunto nel contratto, ha un senso se sottintende una situazione non del tutto chiarita con il ### quanto alla linea di confine stessa, valutata di conseguenza nella determinazione del prezzo); l'articolo aggiunto ed il suo contenuto non sono del resto in contraddizione con la clausola richiamata dalla ricorrente, in base alla quale l'intero fondo era stato alienato con “espressa assunzione … di tutte le maggiori garanzie di legge , per franco e libero da ce nsi, ipoteche ed altri gravami” perché, semplicemente, ne circoscrive la portata quanto alla demarcazione del confine con il ### 9 di 11 La Corte d'### ha quindi interpretato le clausole negoziali ve rificandone l a portata complessiva, ed ha altresì tratto conferma in ordine alla conoscenza della situazione del confine verso il ### in capo alla società dal fatto che essa fu rappresentata nel corso della compravendita anche dalla stessa ### di ### quale socia e amministratrice, assieme ad altro a mministratore. La valorizzazione di questa rappresentanza della società è stata effettuata dalla Corte di merito come circostanz a di fatto, volta a offrire supporto all'interpre taz ione del contratto di compravendita offe rta, a prescindere dalla legittimità dell a “doppia posizione” di ### ca di ### e dall'esistenza di un conflitto di interessi tra la stessa e la soc ietà rapprese ntata che non sono state ritenute significative per affermare il comportamento reti cente della venditrice -come prospettato invece dalla ricorrente-. 
Dagli elementi e sposti la Corte ha tratto la conclusione c he si dovesse ritenere superata la presunzione di colpa a carico della venditrice al fine del riconoscimento a favore della compratrice del danno da lucro cessante, con esclusione in concreto della stessa, dovendo consi derarsi ac certata la c onoscenza della situazione di potenziale contrasto sul confine in essere con il ### Nel contesto delineato la Corte non ha ritenuto di valorizzare la pronuncia di rigetto della domanda di risarcime nto dei danni, pu re propo sta nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n.549/2004 dal ### nei confronti di ### s.r.l., che a veva escluso “l'elemento di dolo o colpa in relazione all'arbitraria occupazione di terreno la cui demanialità viene riconosc iuta ne lla presente sentenza sulla base di difficoltose indagini tecniche”: secondo la Corte di merito la sentenza ave va statuito sui rapporti tra società e ### senza coinvolgimento della posizione della venditrice nei rapporti con la società evitta. 
La questione appare posta in modo suggesti vo, perché il rilievo contenuto nella pronuncia di rigetto richiamata dalla ricorrente è compatibile anche con l'avvenuta comunicazione, da parte della venditrice, della situazione del bene compravenduto con riferimento alla particolarità del caso concreto: la demanialità dell'area evitta a ### s.r.l. è stata accertata all'esito di un contenzioso complesso - nel giudizio erano state disposte più consulenze tecniche d'ufficio per la necessità di “difficoltose indagini tecniche”- e di esito non affatto scontato -in primo grado la domanda del ### era stata respinta-, con la conseguenz a che la buona fede nell'occupazione dell'area poi risultata demaniale da parte della società acquirente evitta poteva coesis tere con l'informazione proveniente dalla venditric e sull'esistenza di una situazione fluida, con convinzione di entrambi della bontà della loro posizione rispetto alle pretese demaniali. 
Anche il contesto dei motivi in esame non offre alcun riscontro per le prospettate violazioni di legge e, per contro, la decisione della Corte d'### si fonda su una motivazione effettivame nte esistente, comprensibile e priva di insanabil i contraddizioni, che non appare violativa del disposto degli artt.132 co 2 n.4 c.p.c. e 111 Cost.: in concreto, lo sviluppo dei motivi di ricorso è nel senso di una rimessa in discussione della valutazione degli elementi di prova acquisiti effettuata dalla Corte di mer ito, alla quale la società ricorrente vorrebbe sostituire la propria diver sa valutazione, in modo inammissibile in sede di legitt imità -cfr. Cass. a SSUU n.8053/2014; n.###/2019; n5987/2021-.   8. Con l'ottavo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art.1483 co 2 in re lazione all' art.360 co 1 n.3 c.p.c. per a vere la sentenza compensato integralmente le spese di lite e diviso in modo paritario le spese di ### 10 di 11 Anche questo motivo è infondato, non essend o stata violata dalla pronunc ia di compensazione delle spese contestata la norma dell'art.1483 co 2 c.c., richiamata dall'art.1484 Il diritto a l rimborso delle spese è dispo sto a favore del compratore anc he parzialmente evitto e a carico del venditore per le “spese che egli [il compratore] abbia fat to per la den unzia della li te e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore” -così l'art.1483 co 2 c.c.- Ha condivisibi lmente evidenziato la Corte di Cassazione nell a sentenza n.18829/2023 che “La formula letterale della norma menziona, più esattamente, le somme rimborsate all'attore e le spese fatte dal compratore “per la denunzia della lite”. Ma il fondamento della pretesa di rimborso non consente di escludere dal diritto al rimborso le spese fatte per la lite stessa, trattandosi di un effetto dannoso tipicamente conseguente all'inadempimento dell'impegno traslativo. Questa Corte ha, sul punto, affermato (v. Cass., n. 21625 del 12 ottobre 2009) che in caso di evizione parziale, qualora sia accertat o il fatto c he rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 cod. civ., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dov uto rimborsare al terzo vittorioso; tale diri tto c ompete all'ac quirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa”. 
Risulta chiaro dal contenuto della norma in esame, nell'interpretazione che ne offre questa Corte di legittimità, che le spese a cui fa riferimento l'art.1483 co 2 c.c., che debbono sempre essere riconosciute, sono quelle sostenute nel giudizio coinvolgente il terzo che pretende la proprietà di parte del bene compravenduto, con chiamata in garanzia del venditore che deve sostenere, in base alla norma, sia le spese processuali del compratore evitto, sia le spese da que sti rimborsate al terz o vittorioso, indipendentemente dal fatto che sia stata accolta o negata la tutela risarcitoria. Non del presente giudizio si tratta quindi ma di quello introdotto per rivendica da l ### nei confronti di ### s.r.l., con la partecipazione di ### di ### che si è concluso con la sentenza n.459/2004 della Corte d'### di ### _ Con un unico motivo di ricorso incidentale gli eredi di ### di ### lamentano la “violazione dell'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art.35, 36, 112, 113 c.p.c. e degli art.1241, 1242, 1243, 1460 c.c. non avendo ritenuto la Corte d'### di ### i fatti addot ti a sostegno della domanda riconv enzionale valutabili in termini di eccezione di compensazione, poiché ritenuto prescritto il diritto sotteso quantunque rif eribile ad una compensazione impropri a o ate cnica; nonché violazione o falsa applicazione dell'art.360 comma 1 n.4 c.p.c. in relazione agli art.132 comma 2 n.4 c.p.c. e 111 Cost., essendo la motivazione sul punto mancante o comunque apparente o comunque perplessa, incomprensibile e contraddittoria”. 
Nella sostanza i ri correnti incidentali lamentano che non sia stata porta ta in compensazione con l'importo dovuto alla controparte il credito loro derivante dalla scrittura privata del 24.12.1973, pur dichiarato prescritto. 
La Corte di merito aveva respinto la richiesta rilevando che il principio secondo cui la c ompensazione può operare anch e re lativamente ad una ragione creditoria già prescritta, desumibile dall'art.1242 c.c., non è applicabil e alla compensazione giudiziale, come è qualificata quella invocata, “potendo questa aver luogo soltanto 11 di 11 ope iudicis, con la conseguenza che l'effetto dell'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può verificarsi”. 
Nel caso di specie i crediti re stitutorio e risarcitorio fatti valer e da ### s.r.l. sono sorti con il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la parziale evizione del bene compravenduto il ###, quando il preteso credito della parte venditrice per il residuo prezzo dovuto, calcolato sulla base della scrittura privata del 24.12.1973 , era già e stinto per matur ata prescrizione de cenna le (definitivamente accertata). 
Anche se si intendesse ritenere applicabile il disposto dell'art.1242 co 2 c.c. pure nell'ipotesi di compensazione impropr ia o a tecnica (cfr., a fronte di n.23078/2005 che è nel senso evidenziato dalla Corte di merito, Cass.n.7018/20, che è di opposto avviso), come è quella di specie, non vi sono quindi i presupposti di applicazione della norma richiamata la quale evidenzia che “la pre scrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza tra i due debiti”.   In conclusi one, debbono essere respinti sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale. 
Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità ### il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazion e, se dovuto, sia da parte de lla ricorrente principale che da parte del ricorrente incidentale.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese processuali del giudizio di legittimità. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### li 8 maggio 2025.   ####  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Maccarrone Tiziana

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2403/2025 del 17-11-2025

... che la ricorrente non è mai stata titolare di un contratto per la fornitura idrica e la prescrizione dei crediti sottesi al fermo. Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto dell'opposizione. Sono palesemente infondate le eccezioni relative alla mancanza del preavviso di fermo, di cui ### ha provato la notifica, e al difetto di legittimazione passiva, dal momento che, a fronte dell'allegazione dei convenuti per cui la legittimazione passiva della ricorrente deriva dalla sua qualità di erede ### essa nulla ha contestato nella prima difesa utile. È, invece, fondata l'eccezione di prescrizione: a) canone 2001: risultano i seguenti atti interruttivi della prescrizione: sollecito di pagamento n° 1055, notificato in data ### (cfr. doc. 10); sollecito n. 631 inviato in data ### ma ricevuto il ### (cfr. doc. 11), e quindi oltre il termine quinquennale. Il canone è perciò prescritto; b) canone 2002: risultano i seguenti atti interruttivi della prescrizione: sollecito di pagamento n. 774, notificato in data ### ai sensi dell'art. 138, comma 2, c.p.c. (non è quindi ovviamente necessaria la produzione della ###; ingiunzione 584/2012, ritualmente notificata in data ###. Nel (leggi tutto)...

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R.G. 2813/2023 Tribunale Ordinario di ### persona del giudice ### all'esito dell'udienza del 17.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate, ha emesso la seguente ### art. 281 sexies c.p.c.  ### c.f. ###, difeso dall'Avv.  #### ATTORE e SO.G.E.T. S.P.A. c.f. ###, difeso dall'Avv. ### e ### p.i. PI###, difeso dall'avv.ta ### e dall'avv. ### Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) RAGIONI DELLA DECISIONE ### ha proposto opposizione avverso il fermo amministrativo ###/2022 disposto da ### S.p.A. sul proprio autoveicolo per il mancato pagamento della somma di € 11.163,49 relativa ai canoni idrici per gli anni 2010-2005- 2001-2006-2011-2002-2012-2003-2013-2004 e 2009 (ente impositore Comune di ###, chiedendone la declaratoria di illegittimità e la condanna della ### alla cancellazione dell'iscrizione. 
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 86 del d.p.r. 602/73 per l'omesso invio della comunicazione preventiva dell'iscrizione, il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che la ricorrente non è mai stata titolare di un contratto per la fornitura idrica e la prescrizione dei crediti sottesi al fermo. 
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto dell'opposizione. 
Sono palesemente infondate le eccezioni relative alla mancanza del preavviso di fermo, di cui ### ha provato la notifica, e al difetto di legittimazione passiva, dal momento che, a fronte dell'allegazione dei convenuti per cui la legittimazione passiva della ricorrente deriva dalla sua qualità di erede ### essa nulla ha contestato nella prima difesa utile. 
È, invece, fondata l'eccezione di prescrizione: a) canone 2001: risultano i seguenti atti interruttivi della prescrizione: sollecito di pagamento n° 1055, notificato in data ### (cfr. doc. 10); sollecito n. 631 inviato in data ### ma ricevuto il ### (cfr. doc. 11), e quindi oltre il termine quinquennale. Il canone è perciò prescritto; b) canone 2002: risultano i seguenti atti interruttivi della prescrizione: sollecito di pagamento n. 774, notificato in data ### ai sensi dell'art. 138, comma 2, c.p.c.  (non è quindi ovviamente necessaria la produzione della ###; ingiunzione 584/2012, ritualmente notificata in data ###. Nel temrine quinquennale, che scadeva il ###, non risultano atti interruttivi. Di conseguenza il credito relativo a tale canone è prescritto; c) canone 2003: il sollecito n. 312 non è stato ritualmente notificato perché non è stato notificato ex art. 140 c.p.c. e non è stata prodotta la CAD (“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, ###) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”, Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01). Il canone è perciò prescritto; d) canone 2004: il primo sollecito del 30.9.2009, mentre non vi sono altri solleciti nel termine prescrizionale, poiché non vi è prova della notifica del sollecito n. 13 del 2014 poiché esso, contrariamente a quanto affermato dal Comune, è stato notificato ex art.  140 c.p.c., e non ex art. 138 comma 2, e non è stata prodotta la ### Il canone è perciò prescritto; e) canone 2005: anche questo canone è prescritto, dal momento che non è stata prodotta la CAD e manca quindi la prova dell'invio dell'atto interruttivo della prescrizione nel termine quinquennale; f) canone 2006: il canone è prescritto dal momento che non è stata prodotta la CAD e manca quindi la prova dell'invio dell'atto interruttivo della prescrizione nel termine quinquennale; g) canone 2009: il canone è prescritto dal momento che non è stata prodotta la CAD e manca quindi la prova dell'invio dell'atto interruttivo della prescrizione nel termine quinquennale; h) canoni 2010, 2011, 2012 e 2013: ### ha allegato di aver notificato gli avvisi di pagamento n. ###759787 il ###, l'avviso di pagamento ###428172.000 in data ###, l'avviso n. ###913054.000, notificato 18 gennaio 2018 e l'avviso n. ###.000, notificato il 31 ottobre 2018, senza però indicare la documentazione a supporto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: a) dichiara l'illegittimià dell'iscrizione del fermo amministrativo indicato in motivazione e ordina ai convenuti la cancellazione del medesimo; b) condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 1.700 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Si comunichi 18/11/2025

causa n. 2813/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca Mula'

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 4523/2022 del 11-02-2022

... confronti degli eredi del disponente, un diritto di credito avente ad oggetto il controvalore in denaro del bene oggetto di liberalità indiretta. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza ### affidandosi ad un unico motivo. ### e ### (quest'ultima, erede di ### resistono con controricorso. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all'adunanza camerale del 18 maggio 2021, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, e rinviato a nuovo ruolo affinché fosse trattato in udienza pubblica. In prossimità di quest'ultima, la parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria, chiedendo la discussione orale, ai sensi di quanto previsto dal D. L. n. 137 del 2020, convertito in ### 176 del 2020. ###.G., nella persona del #### ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello, confermando la statuizione del Tribunale, ha ravvisato la sua carenza di legittimazione ad agire. Ad avviso del ricorrente, infatti, l'azione era stata proposta ai sensi dell'art. 563 (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### - Dott. ### - ### - Ud. 20/10/2021 - ###. ### - ### - R.G.N. 3735/201
Dott. ### - ###- Rep.  ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3735-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### TESTA, che lo rappresenta e difende un itam ente agli avvocati ### E ### - ricorrente - contro ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### : #### pubblicazione: 11/02/###orte di Cassazione - copia non ufficiale 2 di 14 ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### CHIARELLI - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1746/2015 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2021 dal #### viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del #### il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'### per la parte ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'### per la parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio i genitori ### e ### innanzi il Tribunale di Padova, invocando l'accertamento della natura simulata di due atti di trasferimento immobiliari con i quali gli stessi avevano acquistato, in parti uguali, nel 1972 e nel 1973, diverse porzioni di un immobile di pregio, denominato palazzo ### sito in #### l'attore, il bene era stato acquistato con denaro di esclusiva proprietà del padre, notaio in ### e di conseguenza l'acquisto dissimulava in realtà una donazione, da parte del padre ed in favore della madre, della metà indivisa dell'immobile. ### invocava dunque l'accertamento della reale natura liberale dell'operazione, nonché della potenzialità lesiva che detto atto avrebbe potuto arrecare ai suoi diritti di legittimario in relazione alla successione paterna, per la tutela dei quali egli aveva notificato e trascritto atto di opposizione ai sensi dell'art. 563, quarto comma, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 14 Si costituivano con separate comparse i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo entrambi l'inammissibilità della domanda di simulazione per difetto di legittimazione ad agire del ### l'abuso dello strumento processuale; il difetto di integrità del contraddittorio, per il caso in cui la domanda fosse interpretata come diretta a far accertare una interposizione fittizia di persona, in conseguenza della mancata evocazione in giudizio dei venditori dell'immobile oggetto di causa; l'infondatezza, nel merito, della domanda. In via riconvenzionale, entrambi i convenuti invocavano la condanna del ### al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., evidenziando che il palazzo era stato ceduto a terzi per un valore notevolmente inferiore a quello di mercato, anche in conseguenza delle trascrizioni derivanti dalle iniziative giudiziarie poste in essere dal predetto. La sola ### invocava inoltre l'accertamento dell'intervenuto acquisto a suo favore, per usucapione, della metà indivisa dell'immobile oggetto di causa. 
Con sentenza n. 760/2014 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda principale di simulazione, ordinando la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio. 
Interponeva appello l'originario attore avverso tale decisione e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, 1746/2015, definita non definitiva e pronunciata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., rigettava il gravame, confermando la carenza di legittimazione ad agire in capo all'appellante. ### la Corte di Appello, il giudice di primo grado aveva correttamente rilevato che il rimedio previsto dall'art. 563, quarto comma, c.c. si applica soltanto alle donazioni dirette, e non anche a quelle indirette, e solo a condizione che detti atti siano stati conclusi e trascritti dopo l'entrata in vigore della ### n. 80 del 2015. 
Sempre secondo la Corte distrettuale, pur considerando che, a norma dell'art. 1415, secondo comma, c.c., il terzo può far valere Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 14 la simulazione nei confronti delle parti, quando l'atto pregiudica i suoi diritti, il figlio non avrebbe legittimazione attiva, prima dell'apertura della successione dei suoi genitori, in relazione alla domanda di simulazione di una donazione compiuta dal genitore, ancora in vita, in favore di un terzo. Ciò, perché al figlio non competerebbe alcun diritto sul patrimonio dei genitori prima dell'apertura della loro successione, neanche in qualità di futuro legittimario. Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto che, nel caso di donazione indiretta, il cespite non entra a far parte del patrimonio del disponente, ragion per cui il legittimario i cui diritti siano lesi da tale genere di liberalità non avrebbe comunque titolo per esercitare il rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., che è teso ad assicurare il recupero alla massa del bene che sia stato donato a terzi dal de cuius in vita. Al massimo, egli potrebbe proporre l'azione di riduzione della donazione, per far valere, nei confronti degli eredi del disponente, un diritto di credito avente ad oggetto il controvalore in denaro del bene oggetto di liberalità indiretta. 
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza ### affidandosi ad un unico motivo.  ### e ### (quest'ultima, erede di ### resistono con controricorso. 
Il ricorso è stato chiamato una prima volta all'adunanza camerale del 18 maggio 2021, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, e rinviato a nuovo ruolo affinché fosse trattato in udienza pubblica. 
In prossimità di quest'ultima, la parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria, chiedendo la discussione orale, ai sensi di quanto previsto dal D. L. n. 137 del 2020, convertito in ### 176 del 2020.  ###.G., nella persona del #### ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello, confermando la statuizione del Tribunale, ha ravvisato la sua carenza di legittimazione ad agire. 
Ad avviso del ricorrente, infatti, l'azione era stata proposta ai sensi dell'art. 563 c.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore della ### n. 80 del 2005, e pertanto avrebbe dovuto essere considerata utilmente esperibile, dal legittimario, anche prima dell'apertura della successione del disponente. In sostanza, il legittimario in pectore avrebbe diritto di conseguire, mediante l'azione di simulazione della liberalità indiretta compiuta dal proprio genitore in vita, la facoltà di esercitare il rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. ### di simulazione, infatti, consentirebbe di recuperare il bene al patrimonio del disponente e di esercitare sullo stesso la pretesa di restituzione, anche dopo il decorso del termine di vent'anni dal compimento e dalla trascrizione dell'atto donativo, che costituisce l'effetto del rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. In altri termini, per effetto della novella del 2005, che ha introdotto il predetto rimedio, il legittimario non dovrebbe più -come primaattendere il decesso del proprio dante causa per far valere la natura simulata di un determinato atto di liberalità eseguito in vita dal genitore in favore di terzi, ma potrebbe attivarsi subito esercitando -e trascrivendo sull'immobile tanto la domanda di simulazione, che l'opposizione di cui all'art.  563 c.c. La prima domanda, infatti, costituirebbe il presupposto logico per il ricorso al rimedio di cui all'art. 563 c.c., poiché l'effetto recuperatorio assicurato da quest'ultimo, anche in relazione alle donazioni eseguite e trascritte oltre vent'anni prima del decesso del disponente, si produrrebbe solo a condizione che sia stata accertata la natura, appunto, donativa di un diverso negozio giuridico compiuto in vita dal de cuius. 
La censura è infondata. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 14 ### proposta dall'odierno ricorrente si fonda sul presupposto, in fatto, che il compendio immobiliare oggetto dei due atti di compravendita contestati, risalenti rispettivamente al 13.12.1972 e al 19.4.1973, in virtù dei quali i suoi genitori ne avevano acquistato, in parti uguali tra loro, la piena proprietà, fosse stato, in realtà, pagato per intero con denaro di proprietà esclusiva del padre. ### della metà indivisa del bene a favore della madre, pertanto, avrebbe integrato -nell'ipotesi prospettata dall'odierno ricorrenteun atto di liberalità da parte del padre in favore della madre. Rispetto a tale donazione il ricorrente -in quanto figlio, e dunque parente in linea retta, del disponente avrebbe titolo per esperire, anche prima dell'apertura della successione del disponente, l'azione prevista dall'art. 563 c.c., come novellato per effetto dell'entrata in vigore della ### n. 80 del 2005. Tale disposizione, in particolare, autorizza il coniuge ed i parenti in linea retta del disponente alla notificazione ed alla trascrizione di un atto di opposizione alla donazione, opponibile sia al donatario che ai suoi aventi causa, allo scopo di impedire il decorso del termine di vent'anni dalla trascrizione della donazione, entro il quale, a norma dell'art. 563, primo comma, c.c., il legittimario, salva la preventiva escussione dei beni del donante, può chiedere la restituzione dell'immobile anche agli aventi causa del donatario. 
Per inquadrare correttamente la questione occorre considerare innanzitutto la natura dell'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. Essa non assicura alcuna tutela attuale al legittimario, ma gli consegna soltanto un risultato ipotetico e futuro: per effetto dell'opposizione, infatti, il legittimario potrà esercitare, anche in relazione alle donazioni eseguite del suo dante causa e trascritte da oltre vent'anni, l'azione di riduzione della liberalità e, in caso di buon esito di quest'ultima, potrà esigere la restituzione del bene donato anche nei confronti del donatario o, nell'incapienza di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 14 questi, dei suoi aventi causa, giusta la disposizione di cui art. 563, primo comma, c.c. In altri termini, con l'opposizione di cui all'art.  563, quarto comma, c.c., il legittimario si pone nella condizione per cui, se al momento di apertura della successione del suo dante causa la donazione risulterà effettivamente lesiva della quota di legittima, se verrà pertanto esperita fruttuosamente l'azione di riduzione di detto atto liberale, e se il donatario risulterà incapiente, allora egli legittimario potrà agire nei confronti degli aventi causa del donatario per pretendere, ai sensi dell'art. 563, primo comma, c.c., la restituzione del cespite oggetto della liberalità. Perché il legittimario possa esercitare la domanda di cui al ridetto primo comma dell'art. 563, dunque, devono concorrere tutte le suindicate condizioni, e deve esser stata eseguita e trascritta l'opposizione di cui al quarto comma della citata disposizione. 
Quest'ultima, dunque, rappresenta un rimedio a contenuto essenzialmente cautelare, finalizzato ad assicurare, in favore del legittimario pretermesso, o leso nelle sue aspettative ereditarie, la possibilità di esercitare, nella ricorrenza di una serie di condizioni previste dalla norma, il diritto di seguito sul cespite donato dal proprio dante causa. Con l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., in definitiva, il coniuge o parente in linea retta del disponente evita che sul bene conteso si possano, per effetto degli atti di disposizione compiuti dal donatario, consolidare diritti di terzi, acquirenti di buona fede. 
Resta tuttavia fermo che sia l'azione di riduzione della donazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4021 del 21/02/2007, Rv. 595399) che quella di restituzione di cui all'art. 563, primo comma, c.c. sono esperibili dal legittimario soltanto dopo l'apertura della successione del suo dante causa, poiché solo in quel momento sarà, in concreto, possibile verificare se l'atto di liberalità oggetto Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 di 14 dell'opposizione possa, o meno, rivelarsi lesivo delle aspettative ereditarie del legittimario stesso. 
Ciò posto, occorre verificare se questo schema sia applicabile, ed in quali limiti, agli atti di liberalità che siano realizzati dal disponente, in vita, con ricorso a strumenti diversi dalla donazione. 
Va infatti considerato che lo scopo donativo può essere realizzato anche attraverso la conclusione di negozi giuridici aventi caratteristiche formali non corrispondenti al tipo legale della donazione. 
Sul punto, questa Corte ha ammesso l'esperibilità dell'azione finalizzata all'accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione, anche prima dell'apertura della successione del donante, allo scopo di poter esercitare utilmente il rimedio di cui all'art. 563 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013, Rv. 626337, in motivazione, pagg. 16 e s.). Per poter utilmente trascrivere un atto di opposizione alla donazione asseritamente lesiva delle sue aspettative, infatti, il coniuge o parente in linea retta del disponente, le cui aspettative successorie siano poste a rischio da un atto di liberalità realizzato attraverso uno strumento negoziale diverso dal tipo legale della donazione, deve previamente ottenere un accertamento giudiziale della natura sostanzialmente donativa del predetto negozio. In tale evenienza, l'azione di simulazione non è finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione -insieme alla quale essa rimane pacificamente esperibile dopo l'apertura della successione del disponente, senza le limitazioni probatorie previste per le parti dall'art. 1417 c.c., in ragione della qualità di terzo del legittimario, rispetto al contratto simulato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14562 del 30/07/2004, Rv. 575126; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24134 del 13/11/2009, Rv. 610015; Cass. Sez. 3, Sentenza 8215 del 04/04/2013, Rv. 625756; Cass. Sez. 2, Ordinanza 15510 del 13/06/2018, Rv. 649176 )- né a quella di restituzione di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 14 cui all'art. 563, primo comma, c.c., ma è diretta al più circoscritto scopo di conseguire una pronuncia di accertamento che costituisca, a sua volta, il presupposto necessario affinché il coniuge, o parente in linea retta, del disponente possa notificare, e soprattutto trascrivere, sul bene immobile oggetto del negozio dissimulato di donazione, l'atto di opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. Rimedio, quest'ultimo, a contenuto cautelare e preordinato ad assicurare al legittimario la sospensione del termine per la proposizione della domanda di restituzione di cui al già richiamato art. 563, primo comma, Dalle esposte considerazioni discende che l'azione di accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione si atteggia diversamente, a seconda che essa sia proposta in relazione ad una domanda di riduzione della liberalità, ovvero all'esercizio del rimedio di cui al richiamato art. 563, quarto comma, c.c. Nel primo caso, l'azione è esperibile solo dopo la morte del donante, e l'erede è tenuto a fornire la prova dell'effettiva lesione del suo diritto di legittima; nel secondo caso, invece, il coniuge o il parente in linea retta del disponente non deve dimostrare l'esistenza della lesione delle sue aspettative successorie, essendo sufficiente l'idoneità, in astratto, dell'atto ad incidere sulle predette aspettative. 
Il differente regime della prova nelle due ipotesi si giustifica in considerazione della diversità degli effetti che si producono a carico del donatario, o dei suoi aventi causa. ### vittorioso dell'azione di riduzione implica infatti l'inefficacia dell'atto di liberalità nei confronti dell'erede che agisce in riduzione, e dunque comporta un diretto pregiudizio, sia per il donatario, che, nell'incapienza di quest'ultimo, per i suoi aventi causa, nei confronti dei quali il legittimario pretermesso o leso nella sua quota riservata può esercitare l'azione di cui all'art. 563, primo comma, c.c. Al contrario, l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. ha il Corte di Cassazione - copia non ufficiale 10 di 14 solo scopo di sospendere il decorso del termine ventennale per l'esercizio dell'azione di restituzione prevista dal primo comma della disposizione da ultimo richiamata. 
Per completezza, occorre anche considerare che l'intento liberale può, in concreto, essere realizzato mediante la messa a disposizione, da parte del disponente, di una somma di denaro necessaria a consentire, da parte del ricevente, l'acquisto di un bene immobile. In tali ipotesi, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, occorre distinguere il caso in cui la liberalità abbia ad oggetto il denaro, poi eventualmente utilizzato dal donatario per l'acquisto di un immobile, da quello -diversoil cui il donante fornisca il denaro, quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che -in tale evenienzacostituisce esso stesso l'oggetto della donazione, in funzione dello stretto collegamento esistente tra elargizione del denaro ed acquisto del cespite ( Sez. U, Sentenza n. 9282 del 05/08/1992, Rv. 478443; Sez. 2, Sentenza n. 5310 del 29/05/1998, Rv. 515917; Sez. 2, Sentenza n. 12563 del 22/09/2000, Rv. 540389; Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017, Rv. 644326). Solo nella ricorrenza della seconda ipotesi, evidentemente, si potrebbe ipotizzare un margine di esperibilità del rimedio di cui all'art. 563, primo comma, c.c., poiché esso -nell'assicurare la restituzione del benepresuppone logicamente che la liberalità abbia ad oggetto quest'ultimo, e non il denaro utilizzato per il suo acquisto. Dal che consegue che, per poter esercitare l'azione di accertamento della natura simulata di un negozio dispositivo avente ad oggetto un immobile, in funzione dell'esperimento del rimedio di cui all'art.  563, quarto comma, c.c., a sua volta finalizzato al successivo avvio della domanda di restituzione ex art. 563, primo comma c.c., l'attore è tenuto a dimostrare che la liberalità indiretta abbia avuto ad oggetto direttamente il bene, e non invece il denaro, o altro Corte di Cassazione - copia non ufficiale 11 di 14 valore, utilizzato per realizzare il successivo acquisto di un immobile. 
In linea teorica, quindi, l'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, primo comma, c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22457 del 09/09/2019, Rv. 655219). 
A ciò, tuttavia, non consegue l'accoglimento della censura proposta dal ### Quest'ultimo, infatti, ha proposto, con atto di citazione notificato il ###, l'azione di simulazione nei confronti di due atti di compravendita, rispettivamente rogati il ### (atto a rogito del notaio ### in ### rep.  60.416, fasc. 11.535) e al 19.4.1973 (atto a rogito del medesimo notaio, rep. 61.435, fasc. 11.755) e debitamente trascritti. Al momento dell'esercizio della domanda, quindi, era ampiamente decorso il termine di venti anni dal compimento e dalla trascrizione dell'atto di liberalità, o presunto tale. 
Il ricorrente, sul punto, dà atto che la novella del 2005 non ha previsto alcuna disposizione transitoria e propone, in coerenza con l'interpretazione che di tale norma ha fornito una parte della dottrina, una lettura evolutiva, nel senso di ritenere che il nuovo sistema si applichi a tutte le donazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, a prescindere dalla loro data. 
Il termine ventennale entro il quale il legittimario pretermesso, o leso nei suoi diritti, può esercitare il rimedio di cui all'art. 563, primo comma, c.c., dunque, decorrerebbe dalla data di entrata in vigore della richiamata novella del 2005 (cfr. pag. 19 del ricorso). 
La nuova disciplina, in sostanza, non inciderebbe “… sulla Corte di Cassazione - copia non ufficiale 12 di 14 donazione come fatto in sé considerato, bensì sul diritto del legittimario in pectore a neutralizzare gli effetti lesivi della donazione stessa, imponendogli un onere di opposizione ove voglia conservare integra la possibilità futura di agire in restituzione nei confronti dei terzi acquirenti senza limiti temporali” (cfr. pag. 17 del ricorso). ### viene ripreso anche nella memoria depositata dal ### in prossimità dell'udienza pubblica, con la quale il ricorrente risponde alle conclusioni scritte depositate dal P.G. ### quest'ultimo, il rimedio di cui all'art.  563 c.c. sarebbe certamente applicabile anche alle donazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, proprio a causa dell'assenza di norme di diritto intertemporale, ma soltanto a condizione che, in relazione a detti atti, non sia ancora decorso il termine di venti anni previsto dal primo comma del richiamato art. 563 c.c. (cfr. pag. 3 delle conclusioni del P.G.). Il ricorrente contesta tale interpretazione, sostenendo che la disposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., in quanto finalizzata alla salvaguardia non di un diritto, ma di una mera aspettativa, del legittimario, avrebbe necessariamente ad oggetto posizioni soggettive preesistenti tanto all'apertura della successione che all'entrata in vigore della novella del 2005. Il termine ventennale, dunque, non potrebbe che essere computato a decorrere dal momento in cui il rimedio di cui all'art. 563 c.c., nel testo derivante dalla predetta novella del 2005, è divenuto esperibile, e quindi dalla data di entrata in vigore della predetta nuova disciplina. 
La tesi non è fondata. ### logico del ricorrente, in realtà, presupporrebbe l'esistenza di una norma di diritto intertemporale, che autorizzasse l'esperimento del rimedio previsto dalla novella del 2005 a tutte le donazioni anteriori, senza alcun limite di tempo, purché entro il termine di venti anni dall'entrata in vigore della nuova normativa. ### di una simile disposizione, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 di 14 riconosciuta anche dallo stesso ricorrente, non consente tuttavia di accedere a tale ipotesi, poiché il tenore letterale della norma evidenzia che l'unico termine previsto per il ricorso all'opposizione di cui al quarto comma dell'art. 563 c.c. è quello indicato dal primo comma, ovverosia venti anni dalla trascrizione della donazione. 
Termine che, nel caso di specie, era ampiamente decorso al momento dell'introduzione della domanda del ### In definitiva, va affermato che l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell'apertura della successione del primo. 
Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché l'azione di restituzione prevista dall'art. 563, primo comma, c.c., è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l'opposizione di cui al quarto comma del richiamato art. 563 c.c. è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al primo comma, l'esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni. Non avrebbe, infatti, alcun senso logico ipotizzare, a favore del legittimario, l'esercizio di uno strumento cautelare finalizzato all'esperimento di una domanda non più proponibile. 
Il ricorso va pertanto rigettato. 
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 di 14 importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  PQM la Corte riget ta il ricorso e condanna la parte ricorre nte al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.500, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ca mera di consiglio della seconda sezione civile, in data 20 ottobre 2021 ### (R.M. #### (S. ### Numero registro generale 3735/2016
Numero sezionale 2238/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 3735/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Oliva Stefano, D'Urso Giuseppina

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