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Corte di Cassazione, Sentenza n. 32178/2024 del 12-12-2024

... del diritto spettante all'originario creditore. ### d'appello è allora incorsa in errore di diritto, per violazione dei principi g iuridici che reg olano la surrogazione, nel momento in cui ha affermato che la sentenza resa nel giudizio instaur ato dalla lav oratrice contro il datore di lavoro e avente ad oggetto i propri crediti, compreso quello per t.f.r., sia res inter alios acta nei rapporti tra ### e datore di lavoro e ininfluente ai fini della prescrizione. Non può trattarsi di res inter alios acta, in quanto essa ha ad oggetto quello stesso diritto in cui l'### viene a surrogarsi per effetto del pagamento. ### avrebbe dovuto accertare che tale sentenza, del 2007, non fosse passata i n giudicato - come in vece allega in rico rso l'### - e quin di fosse inidonea a trasformare il termine (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 623-2019 proposto da: I.N.P.S. - ### SOCIALE, in persona del Pre sidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 29, presso l'### dell'### uto, rappresentato e difeso dagli Avvocat i ### T #### SFERRAZZA, #### CORETTI; - ricorrente - contro ### domiciliat ####### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresent ato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - ### garanzia inps R.G. 623/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 09/07/2024 PU avverso la senten za n. 1 69/2018 della ####'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il ### R.G.N. 174/2017; udita la relazione d ella causa sv olta nella pubb lica udienza del 09/ 07/2024 dal Co nsigliere Dott.  ### udito il P.M. in persona d el ###. ### ch e ha concluso pe r l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato ### per delega verbale avvocato ### udito l'avvocato #### riforma della pronu ncia di primo grado, la ### d'appello di Campobasso revocava il decreto ingiuntivo ottenuto dall'### nei confronti di ### avente ad oggetto il pagamento di somme che l'### aveva corrisposto, tramite la gestione del ### di garanzia, a titolo di t.f.r. ad una lavoratrice dipendente di società poi estinta e di cui ### era socio. 
Riteneva la ### che il credito fosse prescritto: esso era soggetto a prescrizione quinque nnal e ex art.2948 n. 5 c.c. decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro tra la dipendente e la società. Né aveva rilievo la sentenza resa nel giudizio instaurato dalla lavoratrice contro la società datrice di lavoro, in quanto res inter alios acta. 
Avverso la sentenza, l'### ricorre per un motivo.  ### G iovanni ### resiste con controricorso illustrato da memoria. 3 A seguito di infruttuosa trattazione in sede ###iva rinviata all'odierna udie nza pubblica, in vista della q uale parte controricorrent e ha depositat o ulteriore memoria illustrativa.  ### della ### ha depositato nota scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso. 
In sede d i camera d i consiglio il collegio riservav a termine di 90 giorni per il d eposito d el presente provvedimento. 
All'odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il d eposito d el presente provvedimento.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, l'### deduce violazione o falsa applicazione dell'art.2, co.5 e 7 l. n.297/82 anche in relazione all'art.2946 c.c. Sostiene che la prescrizione del proprio diritto nei confronti del datore di lavoro sia decennale, poiché decennale è la prescrizione del diritto della lavoratrice nei confronti del ### di garanzia. 
Sostiene altresì che il dies a quo della prescrizione andrebbe individuato nel momento in cui la lavoratrice può far valere il proprio diritto nei confronti del ### Preliminarmente va rigettata l'eccezione del controricorrente che deduce l'inammissibilità del ricorso perché porreb be una questione nuova, ovvero l'individuazione del corretto termine di prescrizione decennale, quando nei precedenti gradi era sempre stata affermata la prescrizione quinquennale.  ### orientamento consolidato di questa ### la questione giuridica dell 'individuazione del termine di 4 prescrizione, ove non comporti accertamenti di fatto, è deducibile in cassazione per la prima volta, così come è rilevabile d'ufficio, trattandosi di una controeccezione in senso lato (Cass.21404/21, Cass.24260/20). 
Tanto premesso, il mot ivo è fond ato nei termini ch e seguono. 
Ai sensi dell'art.2, co.7 l. n.297/82, il ### di garanzia, una volta che abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r., è surrogato , ai sensi degli artt.2751 bis e 2776 ### dell'Inp s va allora qualificata come azione d i surroga legale (art.1203 c.c.), la quale si estende anche agli accessori, ovvero in questo caso ai privilegi, secondo regola generale dell'art.1204 ### di surroga, a differenza dell'azione di regresso, non si configur a come dirit to nuovo, ma implica successione nello stesso diritto vantato dal soggetto che ha ricevut o il pagamento (v. da ultim o Cass. S.U.  n.21514/22, in motivazione), ovvero lo stesso diritto che la lavoratrice vantava nei confronti del datore di lavoro a titolo di t.f.r. 
La qual ificazione in termini di surrogazione legale dell'azione in questione n on mette in discussione il principio più volte affermato da questa ### per cui il rapporto che si instaura tra lavoratore e ### avente ad oggetto la prestazione dovuta dal ### di garanzia per il t.f .r. ha natura previdenziale inerendo a un diritto autonomo del lavoratore, dist into dal suo diritto di credito nei confronti d el datore ( Cass.29519/22, 5 Cass.1861/22 tra le tante). Nel caso di specie, la surroga è tale rispetto al dive rso rapporto obbligatorio che si instaura tra ### e datore una volta che il primo abbia pagato la prestazione previdenzia le al lavoratore. Tale diverso rapporto può poggiare sul diritto del lavoratore verso il datore, diritto trasmesso all'### in seguito al pagamento, secondo il meccanismo della surrogazione legale (art.1203 c.c.). 
Nello stesso senso, s i afferma costante mente (Cass.29219/19, Cass.3296/18 tra le tante) che l'### è surrogato ex art.1916 c.c. ne l diritt o del lavoratore danneggiato verso il responsabile civile, estr aneo al rapporto assicurativo, una volta che abbia pagato al danneggiato/assicurato la prestazione previdenziale oggetto del rapporto previdenziale. 
Qualificata in termini di su rrogazione l'az ione esperita dall'### ai sensi dell'art.2, co.7 l. n.297/82, va aggiunto che la surro gazione, diversamente dal regresso, è soggetta non a prescrizione decennale, ma allo stesso termine di prescrizione cui è soggetto il diritto oggetto di surroga (Cass.4347/09, Cass.17157/02). 
Nel caso di specie, la prescrizione del diritto della lavoratrice al pagamento del t.f.r. verso il lavoratore era quinquennale ai sensi dell'art.2948 n.5 Tuttavia, occorre anche considerare che, ai sensi dell'art.2953 c.c., la prescrizione del diritto del lavoratore diviene decennale ove il diritto sia stato accertato da una sentenza passata in giudicato che condanni il datore; la prescrizione decorre in tal caso dal passaggio in giudicato della sentenza (Cass.4676/23), con possibilità di rilievo d'ufficio in questa sede dell'esatto termine di decorrenza 6 della prescrizione (Cass. 28565/22). Del t ermine decennale ex art.2953 c.c. si può giovare l'### quale successore nel diritto della lavo ratrice, poiché, come detto, l'azione di surroga è esp eribile nell o stesso termine prescrizionale del diritto spettante all'originario creditore.  ### d'appello è allora incorsa in errore di diritto, per violazione dei principi g iuridici che reg olano la surrogazione, nel momento in cui ha affermato che la sentenza resa nel giudizio instaur ato dalla lav oratrice contro il datore di lavoro e avente ad oggetto i propri crediti, compreso quello per t.f.r., sia res inter alios acta nei rapporti tra ### e datore di lavoro e ininfluente ai fini della prescrizione. 
Non può trattarsi di res inter alios acta, in quanto essa ha ad oggetto quello stesso diritto in cui l'### viene a surrogarsi per effetto del pagamento.  ### avrebbe dovuto accertare che tale sentenza, del 2007, non fosse passata i n giudicato - come in vece allega in rico rso l'### - e quin di fosse inidonea a trasformare il termine breve dell'art .2948 n.5 c.c. in termine lungo ex art.2953 c.c. decorrente dal 2007 e fosse quindi ininfluente rispetto al decennio computato fino al 2016, quando l'### intraprese l'azione in giudizio ottenendo decreto ingiuntivo. 
La senten za va dunque cassata, con rinvio alla ### d'appello di Campobasso per i necessari accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.  P.Q.M. 7  

Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Gnani Alessandro

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Tribunale di Padova, Sentenza n. 1271/2025 del 15-09-2025

... credito di natura privatistica, l'ente creditore avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo giudiziale sulla cui scorta procedere all'iscrizione a ruolo della cartella, secondo quanto previsto dall'art. 21 d.lgs. 46/1999. Tale difesa, formulata con l'atto di citazione, non è stata riproposta con le successive memorie istruttorie o negli scritti conclusivi. In ogni caso, la stessa non risulta fondata. Come già affermato da questo Tribunale, con orientamento a cui si ritiene di dare continuità, il ### di ### per le P.M.I. istituito in base all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662 e gestito da ### ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. ### 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede in particolare che “in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 7146/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliato in ### 12 ### PADOVA presso il difensore avv. ### Attore contro ### - ### S.P.A. (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 15 80132 NAPOLI presso il difensore avv. #### delle parti ### per parte attrice ### come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato alle note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data ###; “in via principale: - dichiarare nulla o annullare o, comunque, dichiarare inefficace la cartella di pagamento #### 64 001 emessa da ### delle ### - ### dietro incarico di ### S.p.A. relativa al ruolo n. 2021/###, reso esecutivo il ###, consegnato il ###, ### coattive anno 2021, per partita ###IV###7-6512547 ### recupero agevolazione L. 662/96 e/o il ruolo 2021/### stesso, per i motivi in fatto e in diritto esposti, conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. ### c.f. ### in ragione della cartella di pagamento n. #### 64 001 emessa da ### delle ### - ### dietro incarico di ### S.p.A. nulla deve a ### S.p.A. surrogatasi a ### di ### e della ### S.p.A., in accoglimento della presente opposizione; - accertata, se del caso incidentalmente e senza efficacia di giudicato, la nullità e/o l'inefficacia, totale o parziale, della fideiussione del 16.12.2016 azionata e intestata al sig.  ### c.f. ###, conseguentemente accertare e dichiarare che il medesimo, in ragione della cartella di pagamento n. #### 64 001 emessa da ### delle ### - ### dietro incarico di ### S.p.A., nulla deve a ### S.p.A.  surrogatasi a ### di ### e della ### S.p.A., o, comunque, accertare e dichiarare che l'attore deve a ### S.p.A. surrogatasi a ### di ### e della ### S.p.A. un importo minore rispetto a quello di cui alla cartella opposta, altresì dichiarando in ogni caso nulla o annullando o, comunque, dichiarando inefficace detta cartella opposta e/o dichiarando in ogni caso nullo o annullando o, comunque, dichiarando inefficace il ruolo n. 2021/###; - in via istruttoria: - si insta affinché l'###mo Giudice Voglia ordinare a ### d'### p.iva ### c.f.  ###, l'esibizione ex art. 210 Cod. proc. dei modelli di fideiussione omnibus esaminati nell'istruttoria espletata per l'assunzione finale del provvedimento di ### d'### n. 55 del 2.5.2005 (cfr. doc.n.13); - si insta affinché l'###mo Giudice Voglia ordinare a ### di ### e della ### S.p.A.  ###. Rovagnati, 1 20832 #### l'esibizione ex art. 210 Cod. proc. dei modelli di fideiussione, sia omnibus sia specifica, adottati dal 2.5.2005 fino al 16.12.2016; - si insta affinché l'###mo Giudice Voglia ordinare alle banche aderenti all'ABI l'esibizione ex art. 210 Cod. proc. dei modelli di fideiussione, sia omnibus sia specifica, adottati nell'anno 2016 (cfr. doc.n.23); - si insta per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui al seguente capitolato.  1) Vero che, in data ###, presso la filiale di via ### n.26 di Padova, veniva sottoposta alla sottoscrizione del sig. ### la fideiussione datata 16.12.2016, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.6.5 controparte); 2) Dica il teste se, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo di prova che precede, veniva proposta al sig. ### anche la sottoscrizione di una fideiussione dal contenuto diverso, in alternativa a quella datata 16.12.2016, che si mostra al teste ( doc.n.6.5 controparte); 3) Dica il teste se, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo di prova sub 1 che precede, la sottoscrizione del sig. ### della fideiussione datata 16.12.2016 veniva preceduta da una trattativa sul contenuto della fideiussione stessa, che si mostra al teste (cfr. doc.n.6.5 controparte); 4) Dica il teste se, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo di prova sub 1 che precede, la sottoscrizione del sig. ### della fideiussione datata 16.12.2016 veniva preceduta da una trattativa relativa agli articoli nn. 2, 7, 8, 9 e 12 della fideiussione stessa, che si mostra al teste (cfr. doc.n.6.5 controparte); Si indicano quali testi sui capitoli di prova che precedono: - da 1 a 4, il sig. ### già amministratore di ### S.r.l.; - da 1 a 4, la sig.ra ### già dipendente di ### di ### e della ### S.p.A.  presso la filiale di via ### n.26 di Padova.  5) Vero che lei, in qualità di dipendente di ### S.r.l. si occupava della gestione amministrativa della medesima società; 6) Dica il teste se il sig. ### è stato dipendente di ### S.r.l. nel periodo intercorrente dal luglio 2015 al dicembre 2016, eventualmente come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.25); 7) Dica il teste se il sig. ### prestava attività lavorativa come socio presso ### S.r.l. nel periodo intercorrente dal luglio 2015 al dicembre 2016; 8) Vero che lei, in qualità di dipendente di M.G.M. ### S.a.s. di ### si occupava delle consegne presso la medesima società; 9) Dica il teste se il sig. ### è stato titolare di M.G.M. ### S.a.s. di ### nel periodo intercorrente dal luglio 2015 al dicembre 2016, come da documento che si mostra al teste (cfr. docc.nn.2 e 3); 10) Dica il teste se il sig. ### prestava attività lavorativa presso M.G.M.  ### S.a.s. di ### nel periodo intercorrente dal luglio 2015 al dicembre 2016, come da documento che si mostra al teste (cfr. docc.nn. 2 e 3); Si indicano quali testi sui capitoli di prova che precedono: - da 5 a 7, il sig. ### già dipendente con mansione di impiegato amministrativo presso ### S.r.l.; - da 5 a 7, il rag. ### già consulente del lavoro incaricato della tenuta contabile del personale dipendente di ### S.r.l..  - da 8 a 10, il sig. ### già dipendente presso M.G.M. ### S.a.s. di ### con mansione di fattorino.  - in ogni caso: - dichiarare nulla o annullare o, comunque, dichiarare inefficace la cartella di pagamento #### 64 001 emessa da ### delle ### - ### dietro incarico di ### S.p.A. relativa al ruolo n. 2021/###, reso esecutivo il ###, consegnato il ###, ### coattive anno 2021, per partita ###IV###7-6512547 ### recupero agevolazione L. 662/96 e/o il ruolo 2021/### stesso, per i motivi in fatto e in diritto esposti, per i motivi in fatto e in diritto esposti, conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. ### c.f.  ### in ragione della cartella di pagamento n. #### 64 001 emessa da ### delle ### - ### dietro incarico di ### S.p.A. nulla deve a ### S.p.A. surrogatasi a ### di ### e della ### S.p.A., in accoglimento della presente opposizione; - con vittoria di spese e compensi di avvocato non inferiori ai valori medi tariffari, comprensivi di accessori come per legge.” ### per parte convenuta ### del ### s.p.a: come da note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data ###; “Ciò premesso, ### del ### S.p.A., come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta INSISTE per il rigetto dell'opposizione e l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione che si abbiano -quiper integralmente ripetute e trascritte. 
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessioen dei termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. 
In via subordinata, in caso di ammissione della prova orale ex adverso articolata, l'opposta cheide di essere abilitata alla prova contraria” Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto opposizione all'esecuzione, con istanza di sospensiva, avverso la cartella di pagamento ###670264001 emessa dall'### delle ### - ### dietro incarico di ### del ### e relativa al ruolo 2021/### per recupero agevolazione ex legge 662/1996. 
A fondamento dell'opposizione ha esposto: -di essere stato socio di minoranza della ### s.r.l; -che detta società aveva intrattenuto diversi rapporti con l'istituto ### tra cui un mutuo chirografario per € 250.000 concesso in data ### ed assistito dal fondo di garanzia di cui all'art 2 comma 100 lett ### della legge 662/96; -che con comunicazione del 3.7.2020, l'istituto di credito, stante il mancato pagamento delle rate del mutuo, aveva richiesto il pagamento dell'importo ancora dovuto pari ad € 65.738,55; -che nel marzo 2021, il ### aveva comunicato la surroga mediante pagamento nelle ragioni di ### per l'importo di € 53.188,88 con riferimento al mutuo indicato, richiedendo il pagamento anche nei confronti dell'attore, quale garante in virtù di fideiussione specifica sino all'importo di € 20.000 (poi richiesto con la cartella di pagamento oggetto di opposizione); -che la cartella doveva ritenersi illegittima, non potendo procedersi a riscossione coattiva in mancanza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale ex art 474 cpc; -che la fideiussione specifica sino all'importo di € 20.000 era stata rilasciata a garanzia di un'apertura di credito e quindi di un rapporto diverso dal finanziamento chirografario garantito dal ### convenuto; -che la fideiussione doveva poi ritenersi nulla per violazione del dm 23.9.2005 nonché della normativa antitrust di cui alla legge 287/90; -che in ogni caso poteva configurarsi nullità della clausola di deroga del termine di cui all'art 1957 c.c., anche in quanto vessatoria, con conseguente decadenza dell'istituto di credito ed estinzione della garanzia; -che vi era incertezza e/o illiquidità del credito. 
Fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensione, nessuno compariva per il ### centrale e con ordinanza del 22.12.2022 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata. 
Si è quindi costituito, nel merito, il ### chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta ha altresì formulato istanza di chiamata in causa del terzo istituto di credito, che è stata respinta con provvedimento del 22.3.2023. 
Formulata proposta conciliativa ex art 185bis c.p.c, non accolta dall'istituto convenuto, sono stati concessi i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c. 
Depositate le relative memorie, sono state respinte le istanze istruttorie avanzate da parte attrice e la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
In data ###, la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c, con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.  2. 
In via preliminare, l'opposizione svolta deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 1 cpc, avendo gli attori contestato il diritto a procedere esecutivamente per difetto di valido titolo esecutivo azionabile da ### Risultano quindi infondate le eccezioni svolte dalla convenuta sul presupposto che l'opposizione vada ricondotta all'art 617 comma 1 cpc.  3. 
In primo luogo, l'attore ha contestato il diritto di ### di procedere in via esecutiva in assenza di un titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 cpc in quanto, essendo quello vantato da ### un credito di natura privatistica, l'ente creditore avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo giudiziale sulla cui scorta procedere all'iscrizione a ruolo della cartella, secondo quanto previsto dall'art. 21 d.lgs. 46/1999. 
Tale difesa, formulata con l'atto di citazione, non è stata riproposta con le successive memorie istruttorie o negli scritti conclusivi.
In ogni caso, la stessa non risulta fondata. 
Come già affermato da questo Tribunale, con orientamento a cui si ritiene di dare continuità, il ### di ### per le P.M.I. istituito in base all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662 e gestito da ### ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica.  ### 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede in particolare che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul ### per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il ### acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del ### di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. 
A sua volta, l'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 123/98 prevede che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. 
Infine, l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, 33 - a conferma del quadro già delineatoprevede che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal ### di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.  “Dal quadro normativo appena ricostruito, risulta evidente che il rapporto tra ### e il soggetto finanziato e suoi garanti non trova fondamento nel rapporto privatistico intercorrente tra questi ultimi e la banca finanziatrice, ma si fonda sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale prevista dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia, quale intervento di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Non può quindi trovare applicazione, nel caso di specie, quanto disposto dall'art 21 d.lgs. 46/1999 citato dagli opponenti che disciplina la diversa fattispecie delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato e si applica, comunque, salva diversa disposizione di legge. Tale norma, si ripete, non trova applicazione nel caso di specie, nel quale è la legge stessa a legittimare l'utilizzo de plano dello strumento di cui all'art. 17 citato (senza precostituzione di titolo esecutivo privatistico ma in forza della sola surroga ex lege) e data - in ogni caso - la natura pubblicistica del credito, in quanto connesso alla finalità pubblica di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (cfr condivisibilmente sentenza Tribunale di Padova 2.4.2025). 
In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del ### di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del ### con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (cfr la recente Cass. Civ.  5786/2025).  ###, sul punto, va quindi respinta.  4. 
In punto di fatto, dalla documentazione in atti emerge che la società ### s.r.l ha ottenuto dal ### un contratto di mutuo chirografario dell'importo di € 250.000, garantito dal ### del ### (cfr doc. 6.2 di parte convenuta). 
Detto finanziamento è stato altresì garantito da ### e ### con fideiussione specifica sino all'importo di € 25.000 conclusa in pari data (cfr doc. 6.5 di parte convenuta). 
Con pec del 3.7.2020 (cfr doc. 7 di parte convenuta), l'istituto di credito comunicava alla debitrice principale e ai garanti la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento dell'importo ancora dovuto pari ad € 66.507,11. 
A seguito di escussione della garanzia, ### ha provveduto a corrispondere in favore di ### l'importo della perdita pari ad € 53.188,88 (cfr docc. 9-11 di parte convenuta), ed ha quindi agito in surroga nei confronti dell'attore garante per l'importo di € 20.000 (nei limiti, quindi, della garanzia prestata). 
Con la comparsa di costituzione (nel giudizio di merito), l'istituto convenuta ha prodotto la fideiussione sottoscritta dall'attore a garanzia specifica del mutuo chirografario. 
Risulta, quindi, superata la difesa dell'opponente secondo la quale quest'ultimo avrebbe rilasciato fideiussioni a garanzia di un rapporto diverso (un'apertura di credito, cfr docc. 5 e 6 di parte attrice), non soggetto alla garanzia del ### pubblico.
A fronte della produzione di parte convenuta, l'attore opponente ha riproposto nei confronti della fideiussione a garanzia del mutuo le difese già svolte con riferimento alla fideiussione specifica per l'apertura di credito. 
Ad avviso del Tribunale, non possono ritenersi eccezioni nuove (e quindi inammissibili), venendo riproposte le stesse questioni già sollevate in atto introduttivo, su cui peraltro la convenuta si è ampiamente difesa.  4.1 Passando quindi ad analizzare le contestazioni avanzate, innanzitutto non persuadono le difese della convenuta circa l'impossibilità di far valere dette eccezioni nei suoi confronti. 
La normativa sopra richiamata prevede espressamente, a fronte dell'escussione della garanzia del ### una surroga ex art 1203 c.c., il che consente di far valere le eccezioni che potevano essere proposte nei confronti dell'originario creditore (l'istituto di credito ###. La natura pubblica del credito non esclude l'applicabilità della disciplina propria dell'istituto, venendo in rilievo solo per le modalità di recupero. 
Va poi aggiunto che il contratto in questione non può essere qualificato come contratto autonomo di garanzia. 
La fideiussione contiene la previsione per cui il garante è tenuto a pagare alla banca immediatamente «a semplice richiesta scritta» quanto dovutole per capitale, interessi e spese (cfr. art. 8 sub doc. 6.5 di parte convenuta “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla ### a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”). 
Siffatta clausola non è però sufficiente per la qualificazione come garanzie autonome. 
Sul punto va infatti osservato che secondo l'orientamento espresso dalle ### della Corte di Cassazione (sent. n. 3947/2010) la previsione di una clausola «a prima richiesta e senza eccezioni» può valere quale presunzione relativa di autonomia del rapporto di garanzia. 
In presenza di una clausola di tale tenore l'autonomia della garanzia si presume e tale presunzione risulta superabile allorquando dal contenuto del contratto emerga una diversa volontà delle parti ed una evidente e irredimibile discrasia con la configurazione autonoma della garanzia. 
Pertanto, la previsione della impossibilità per il garante di sollevare eccezioni attinenti al rapporto principale - e così l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia - è ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, differenziandolo dalla fideiussione. 
Nel caso di specie, a ben vedere, le garanzie stipulate dagli opponenti contengono solamente la previsione del pagamento «a semplice richiesta scritta», ma non escludono la possibilità di opporre eccezioni fondate sul rapporto principale. 
Né appare dirimente, nel senso dell'autonomia della garanzia, la presenza, nelle fideiussioni specifiche, dell'inciso in base al quale il fideiussore è tenuto a pagare «anche in caso di opposizione del debitore», trattandosi di previsione che non pare escludere - né espressamente né implicitamente - la facoltà per il fideiussore di opporre eccezioni relative al rapporto principale.
Oltre alla espressa previsione del contratto predisposto dalla stessa banca in termini di “fideiussione”, va poi rilevato che anche la c.d. clausola di sopravvivenza non intacca l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola l'obbligo dei fideiussori di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la validità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorte capitale effettivamente erogata. 
Come pure, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non comporta automaticamente la trasformazione in una garanzia di tipo autonomo, in quanto detta disposizione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (cfr Cass. 28943/2017).  4.2 Ciò detto, l'attore ha eccepito, in primo luogo, l'inefficacia della fideiussione in esame per scadenza del relativo termine finale, previsto al 10.1.2021. 
La difesa non persuade. 
Dalla lettura del contratto, si evince che il termine del 10.1.2021 è quello di naturale scadenza del piano di ammortamento del mutuo (“mutuo chirografario imprese ….valido sino a 10/01/2021”). 
Essendo l'inadempimento intervenuto prima di tale data (stante comunicazione di risoluzione del contratto del 3.7.2020), la garanzia era pienamente efficace ed operativa, ed il ### si è surrogato nella posizione di ### anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzia. 
Non è del pari fondata l'eccezione di nullità per violazione del dm 23.9.2005 (il cui art 4.4 prevede il c.d “divieto di doppia garanzia”: “### quota di finanziamento garantita dal ### non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”). 
Come già statuito da questo Tribunale, infatti, il divieto previsto dall'art. 4.4 ha la funzione di evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle imprese che si avvantaggiano della garanzia del ### imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'### erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, quali sono le fideiussioni oggetto di causa (cfr in questo senso Tribunale di Perugia sentenza 1337/2021, Corte di appello di Trento sentenza n. 285/2021; Tribunale di Padova sentenza n. 2084/2022). 
Per quanto riguarda la contestazione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust di cui alla legge 287/90, va data continuità all'orientamento di questo Tribunale nel senso di escludere la loro nullità in quanto non oggetto del provvedimento della ### di ### emesso con riferimento alle sole fideiussioni omnibus (cfr Tribunale di Padova sentenza 7.4.2021; sentenza 21.6.2021”in relazione a tali fideiussioni, non vi è alcun elemento per affermare che vi sia stata un'intesa anticoncorrenziale, non sussistendo nemmeno alcun modello di fideiussione specifica, uniformemente adottato dagli operatori del settore…”) e in periodo di molto antecedente rispetto alla garanzia oggetto di giudizio (sottoscritta, come detto, nel 2016). 
I contratti di fideiussione depositati dall'attore non appaiono dirimenti. Questi, infatti, dimostrano solo l'uso delle clausole da parte degli istituti di credito, ma non sono sufficienti a provare la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale, considerato che, come affermato dalla stessa ### di ### le clausole sono pienamente legittime. 
Sicchè va confermata anche l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc richiesto in sede di memoria istruttoria. 
Parte attrice ha infine sostenuto la nullità della fideiussione (rectius della clausola di deroga del termine di cui all'art 1957 c.c.) in quanto vessatoria, assumendo di rivestire la qualifica di consumatore. 
Va in primo luogo richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (### 19 novembre 2015, in causa C-74/15, ### e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, ###, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr, in questo senso, Cass. n. 742/2020). 
In virtù della giurisprudenza comunitaria, pertanto, nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (cfr Cass. 1666/2020 e, nello stesso senso Cass. 8662/2020 e ### 5868/2023). 
È documentale che parte attrice, al momento della sottoscrizione della garanzia, fosse socia della ### s.r.l nella misura del 40%. 
Detta partecipazione, ad avviso del Tribunale, non può ritenersi trascurabile, considerata, oltre all'aspetto puramente quantitativo, la presenza di solo due soci, e la non rilevante sproporzione tra le due quote possedute. 
Alla luce delle ragioni così indicate, risulta altresì irrilevante la prova per testi articolata da parte attrice. 
Pertanto, non rileva l'eventuale vessatorietà della clausola di deroga dell'art 1957 c.c. e resta assorbita ogni questione circa l'idoneità della missiva stragiudiziale ai fini del rispetto del termine semestrale ivi previsto. 
Infondato è, infine, l'ultimo motivo di opposizione di cui all'atto di citazione, con cui l'attore ha eccepito l'incertezza e illiquidità del credito.
Tali censure sono del tutto generiche ed in contrasto con il corredo documentale prodotto, da cui risulta che il credito portato nella cartella di pagamento (cfr doc.9 di parte attrice) è esattamente corrispondente a quello già indicato da ### nella comunicazione di surroga per avvenuto pagamento da parte del ### del marzo 2021 (cfr doc. 8 di parte attrice).  5. 
In conclusione, l'opposizione è infondata e va respinta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200 ad € 26.000), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria, stante il solo deposito delle memorie ex art 183 comma sesto cpc.  PQM Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: RIGETTA l'opposizione; CONDANNA l'attore al pagamento in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in € 4227 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Padova 15 settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 7146/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Margherita Longhi

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 956/2025 del 20-06-2025

... 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare (leggi tutto)...

testo integrale

##### R.G. 1429/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di ### in persona dei signori ### Dott.ssa ####ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1429/2023, promossa da della ### e ### domiciliati in #### presso lo studio degli avv.ti ### e ### D'### che li rappresentano in giudizio per mandato allegato all'atto di citazione in opposizione ### contro ### 2 ### (e, per essa, ### S.p.A.), domiciliata in #### presso lo studio dell'avv. ### ove domicilia ### avverso la sentenza n. 2431/2023, pubblicata in data 6 ottobre 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 3102/2023. ### Est. ###esito dell'udienza collegiale del 10.06.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa ex art. 350, co. 3 e 281-sexies c.p.c. 
Oggetto: opposizione al precetto.  ### 1. Con l'atto di precetto opposto, notificato il 1°-5/06/2022, ### 1 ### srl, quale cessionaria di crediti in blocco di ### S.p.A., ha intimato alla sig.ra della ### il pagamento della complessiva somma di € 1.301.390,76 (esclusi interessi, spese e competenze di precetto) in forza di due distinti contratti di mutuo fondiario stipulati con la ex ### S.p.A. rispettivamente a mezzo di atti per notar ### de ### del 12/04/2007 e del 30/12/2008. Il precetto è stato notificato ex art. 603 c.p.c. anche ad ### quale terzo datore di ipoteca. 
Nell'opporsi al precetto gli intimati hanno eccepito il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria/odierna opposta; l'impignorabilità di alcuni dei beni ipotecati in ragione della loro asserita natura demaniale; la nullità dei mutui azionati per superamento del limite di finanziabilità; la nullità totale e/o parziale dei predetti mutui per indeterminatezza del tipo di ammortamento e delle modalità di composizione della rata, nonché per mancata corrispondenza tra ISC dichiarato ed ISC applicato. 
Costituitasi tempestivamente, l'opposta, ha eccepito la carenza di interesse ad agire del terzo datore di ipoteca in quanto non destinatario di alcuna intimazione di pagamento e contestato ogni avverso dedotto ha insistito per il rigetto dell'opposizione. 
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c., la causa era decisa col rigetto dell'opposizione. 
Anzitutto era respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire del terzo datore di ipoteca perché sebbene non destinatario di alcuna intimazione di pagamento aveva comunque ricevuto la notifica del precetto ed aveva interesse ad eccepire l'impignorabilità di alcuni beni concessi in ipoteca. 
Nel merito, si evidenziava l'infondatezza della eccezione visto che l'opposta aveva documentato i vari passaggi del credito producendo gli estratti delle G.U. contenenti gli avvisi pubblici di cessione in blocco del credito azionato. ### Est. ### chiariva l'infondatezza del primo motivo di opposizione visto che era provata la titolarità del credito in capo alla ### 1 ### srl. Essa aveva infatti prodotto gli estratti della G.U., contenenti tutti gli avvisi pubblici di cessione in blocco che documentano i vari passaggi del credito, prima da ### S.p.A. ad ### srl nel 2011, poi da questa nuovamente ad ### S.p.A. nel 2015 ed infine da quest'ultima a ### 1 ### srl/odierna opposta la quale, con l'atto di cessione del 14/07/2017 (regolarmente iscritto nel registro delle imprese, giusta visura camerale in atti), ha acquistato da ### tutti i crediti derivanti, per quel che qui interessa, da contratti di mutuo concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. 
E, in ogni caso, ad avviso del Tribunale vi era il riconoscimento compiuto dalla debitrice mutuataria con la proposizione, nel 2019, del ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al N. 6198/2019 R.G. nei confronti, oltre che della banca cedente ### S.p.A., proprio della ### 1 ### srl quale incontestata cessionaria del credito, al fine di ottenere la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza operate sia dall'una che dall'altra. 
Circa il secondo motivo, rilevava che l'emissione del d.i. in danno dell'### sulla base delle garanzie fidejussorie, era un titolo ulteriore rispetto ai mutui di cui la creditrice ha ritenuto di munirsi nei confronti del terzo datore. Con riferimento al terzo motivo segnalava che il superamento del limite di finanziabilità non incideva sulla validità dei mutui azionati venendo semmai in rilievo, in tal caso, la responsabilità disciplinare dell'istituto di credito. 
Sul quarto motivo, relativo ai piani di ammortamento, significava che fosse pacifica l'adozione del sistema ‘alla francese' che non dà luogo ad una capitalizzazione occulta, perché manca il presupposto essenziale dell'anatocismo e con esso non ha nulla a che vedere trattandosi di conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario.  2. Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto appello della #### e ### come in epigrafe. 
Con tre motivi, gli appellanti deducono la “carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo alla opposta” e, quindi, la mancata prova della titolarità del credito, la “violazione di legge - mancata valutazione delle richieste istruttorie e mancanza di idonea e pertinente motivazione ### Est. ### circa il loro rigetto - difetto di istruttoria procedimentale - violazione dell'art. 115 c.p.c. - necessaria ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado - motivazione apparente e contradditoria - violazione art. 117 tub”, l'“error in iudicando - violazione di legge - indeterminatezza della tipologia di ammortamento italiano o francese e regime applicato - indeterminatezza della rata - violazione art. 821 c.c. - differenza tan pattuito e tasso effettivo applicato”. 
Con comparsa depositata in data ### si è costituita nel giudizio di appello l'odierna appellata, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese. 
All'esito dell'udienza del 10.6.2025, la causa è stata decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE 3. E' fondato e assorbente il primo motivo di appello. Con esso si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto infondata la dedotta carenza di legittimazione processuale e sostanziale in capo alla ### 1 e, in particolare, per aver ritenuto provata la titolarità del credito precettato. 
Affermano gli appellanti che per la prova della titolarità del credito non poteva ritenersi bastevole il solo estratto di pubblicazione in G.U. dal momento che la asserita creditrice non aveva prodotto in atti, fra l'altro, il contratto di cessione del credito e, ben potendolo fare, e si era limitata a documentare la sequenza delle cessioni. 
Chiariscono che “la pubblicazione in GU allegata, nulla era in grado di provare circa la legittimazione sostanziale e processuale in capo all'odierna appellata (sic!)..” (cfr. cit.). 
Contestano quindi la titolarità del credito in capo alla cessionaria e, al contempo, censurano anche la parte della sentenza in cui il Tribunale afferma che il subentro della ### 1 cit. nella titolarità del credito azionato si ricava anche dal riconoscimento compiuto dalla debitrice mutuataria con la proposizione del ricorso di urgenza nei confronti sia della banca cedente e sia proprio della ### 1 cit. 
Come detto, il motivo è fondato. ### Est. ####, nel contesto del giudizio di prime cure, ha dimostrato la sequenza delle cessioni dall'originaria titolare del diritto di credito senza provare, però, la titolarità del suo credito e, in particolare, senza produrre il contratto di cessione. 
Giova rammentare che per provare la titolarità del credito non è sufficiente il deposito in giudizio degli avvisi di pubblicazione sulla G.U.R.I., ove, come nella specie, gli opponenti/appellanti abbiano puntualmente eccepito il difetto di prova relativamente all'inclusione di quel credito nella cessione in blocco effettuata dalla prima cedente. 
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non va confusa la “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. In sintonia con tale orientamento la Suprema Corte di recente spiegato che «…ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.  1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella ### ai sensi dell'art. 58 T.U.B…omissis…. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla ### esonera sì la cessionaria ### Est. ### dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella ### e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). 
Di conseguenza, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli ### Est. ### oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. 
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ### in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). 
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come ### Est. ### tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco ( dalla parte motiva Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 - 01). 
Nella specie, risulta contestato e non provato il credito in capo all'opposta e, pertanto, inutili si appalesano le documentate notifiche di cessioni in blocco. 
Neppure può ritenersi probante della titolarità del credito l'avvenuta proposizione del ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti, oltre che della banca cedente ### anche della ### 1 ### srl al fine di ottenere la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza operate sia dall'una, sia dall'altra perché dalla lettura del ricorso di quel procedimento non si ricava alcuna affermazione da cui desumere che la ### secondo i ricorrenti odierni appellanti, fosse la “…incontestata cessionaria del credito…” (cfr. sentenza impugnata) dovendosi piuttosto significare che l'evocazione in giudizio della ### si rese necessaria solo perché le “…segnalazioni negative furono effettuate dalle intermediarie ### S.p.A. e ### 1 ### S.r.L. (cfr visura CR all. 1) di seguito denominate “banche” (cfr. testualmente dal ricorso ex art. 700 c.p.c. in atti). 
Ne deriva che non può ritenersi probante e men che meno confessorio il ricorso anzidetto visto che l'evocazione in giudizio delle intermediarie che avevano effettuato la segnalazione a sofferenza era indispensabile per instaurare il contraddittorio nel giudizio introdotto al fine di far cancellare la predetta segnalazione negativa a “sofferenza” associate al nominativo della ricorrente presso la ### d'### In definitiva, non essendo provata la titolarità del credito precettato in capo alla opposta non può che accertarsi la insussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli appellanti, in accoglimento del primo motivo di gravame.  ### del primo motivo comporta l'assorbimento di tutte le ragioni sottese agli altri motivi ad esso logicamente subordinati.  4. Circa le spese processuali, premessa la riforma del relativo capo dell'impugnata sentenza, in ragione dell'esito del giudizio di appello, esse, distratte in favore dei procuratori degli appellanti dichiaratasi antistatari, seguono la soccombenza sul gravame e, poste a carico dell'appellata, sono ### Est. ### liquidate nei valori minimi, secondo i nuovi parametri tariffari valevoli a partire dal 23/10/2022 in relazione allo scaglione di valore da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000, dimezzata la fase di trattazione/istruttoria, stante la natura documentale della causa. 
Del che è dispositivo.  P.Q.M.  la Corte d'Appello di Bari, sezione ###, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da della #### e ### contro ### 1 #### avverso la sentenza n. 2431/2023, pubblicata in data 6 ottobre 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 4469/2022, così provvede: 1. in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della spiegata opposizione, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto dell'appellata di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli appellanti; 2. condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio che, distratte in favore dei procuratori antistatari, si liquidano, in complessivi €.  14.578,50, per il primo grado, e in €. 14.517,50 per il presente grado, oltre IVA e CAP come per legge e R.S.G. al 15%. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 giugno 2025 ### consigliere estensore ####

causa n. 1429/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caserta Maria Grazia, Mitola Maria

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Tribunale di Patti, Sentenza n. 837/2025 del 16-07-2025

... arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. ### in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1351/2018 R.G. 
TRA ### S.P.A., con sede ### (c.f. ###), in persona del rappresentante pro tempore, in nome e per conto di ### 2018 S.R.L., con sede in #### via ### 38, (c.f. ###), giusta procura del 1° marzo 2018, autenticata nelle firme dal dott. #### in #### 56.183 Racc. n. 28.336, registrata a ### presso ### delle ### - ### 5 il ### al 2914 serie ###, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.  ### CONTRO ### nata a #### il 28 novembre 1949 (c.f. ###), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.  ### presso in cui studio professionale è elettivamente domiciliata ### E ###### nonché ### tutti n.q. di chiamati all'eredità di #### avente per ### azione revocatoria ### I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con citazione del 17 luglio 2018 ### S.p.a. in nome e per conto di ### 2018 s.r.l. - premesso che quest'ultima era divenuta cessionaria dei crediti originariamente vantati da ### dei ### di ### S.p.A.  nei confronti di ### E ### S.R.L. pari a € 845.144,36 di cui € 107.751,01 quale saldo debitore a1 30.09.2014 del c/c 631164.02 (originariamente n. 611.95) acceso il ### presso la ### dei ### di ### di ### Ag. 7 poi trasmigrato alla Ag.  13, al netto della commissione di massimo scoperto dall'inizio del rapporto al 2° trimestre 2009 e della commissione sull'accordato dal 3° trimestre 2009 alla chiusura, pari ad € 25.418,23, come da dettaglio allegato; € 192.385,86 quale saldo debitore a1 30.09.2014 del c/c n. 10167.80 (già ###) acceso il ### presso la #### di ### successivamente trasformatasi in ### e quindi incorporata dalla ### dei ### di ### al netto della commissione di massimo scoperto dall'inizio del rapporto al 2° trimestre 2009 e della commissione sull'accordato dal 3° trimestre 2009 alla chiusura, pari ad € 31.672,26, come da dettaglio allegato; € 150.000,00 quale saldo debitore in solo capitale alla data del fallimento del ### nr. ### acceso il ### presso la ### dei ### di #### di ### Ag. 7 poi trasmigrato alla Ag. 13; € 395.007,49 quale debito complessivo relativo al ### n. 741303902.26 di originari € 516.000,00 concesso dalla ### dei ### di ### con atto del 15.12.2005 in Not. ### (rep. 27129, Racc. 14492) con contestuale concessione di ipoteca volontaria iscritta presso la ### dei ### di ### il ### ai nr. 14013 R.G. e nr. 3818 R.P. e specificamente: € 140.683,93 per nr. 7 rate insolute scadute dal 30.06.2011 al 30.06.2014 oltre interessi moratori (artt. 2 e 4 del contratto) da ciascuna scadenza per le rate insolute ed € 254.323,56 per capitale a scadere alla data del 30.06.2014, oltre interessi moratori (artt. 2 e 4 del contratto) dal 01.07.2014 - conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il fideiussore ### e la moglie ### al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di simulazione assoluta o comunque di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei trasferimenti immobiliari da costoro concordati nel procedimento di separazione n. 94/2013 R.G., omologata dal Tribunale di Patti il 4 giugno 2013 e trascritta il 17 luglio 2013 ai nn. 18476 Reg. Gen. e 14516 Reg. Part.. 
Nella resistenza dei convenuti, costituitisi rispettivamente con comparse del 29 e 30 novembre 2018, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo prova testimoniale. 
Pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente - insediatosi il 30 novembre 2022 - all'udienza del 20 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) la causa, dopo un differimento reso necessario per la riorganizzazione del gravoso ruolo ereditato, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 febbraio 2024 veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza dell'11 aprile 2024, dando atto che la semplice dichiarazione della morte di ### non seguita dall'espressa richiesta di interruzione non era idonea ad arrestare il processo. 
Chiesta dall'attore la riassunzione del processo, il Tribunale rigettava la domanda “considerato in particolare che se una parte del processo ha notizia della morte dell'altra e intende proseguire il giudizio nei confronti dei chiamati all'eredità deve citarli in riassunzione ex art. 300, comma 2, c.p.c.” e “che nel caso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte mediante un atto di impulso processuale che, pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio (Cass., 22950/2019) ed è volto ad evitare l'interruzione stessa (Cass., n. 1434/1992)”, differendo l'udienza di precisazione delle conclusioni al 17 ottobre 2024. 
Notificato dall'attore un atto di citazione in prosecuzione nei confronti di ##### e ### n.q. di chiamati all'eredità rispettivamente del marito e padre ### e differita nuovamente l'udienza per ragioni organizzative, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 aprile 2025 il Tribunale -“lette le note scritte depositate; rilevato che parte attrice ha proseguito il giudizio nei confronti dei chiamati all'eredità di ### (v.  certificato storico di famiglia) e che le relative notifiche sono andate a buon fine; - che tale prosecuzione impedisce l'interruzione del giudizio (Cass., n. 22950/2019; Cass., 1434/1992) e va qualificata ex art. 106 c.p.c.; - che i chiamati in prosecuzione, i.e.  ### ovvero #### e ### tutti regolarmente citati n.q.  per l'udienza del 17 ottobre 2024 non si sono costituiti; rilevato che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni” - dichiarava la contumacia dei chiamati in prosecuzione e assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. ratione temporis applicabile, assegnando quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionale e venti giorni per lo scambio di eventuali memorie di replica.  2. - ### ha dichiarato di adire il Tribunale al fine di “[d]ichiarare nullo, in quanto solo apparente, e con ogni analoga pronuncia in relazione ad un eventuale atto dissimulato, invalido o comunque inefficace, anche ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della attrice n.q. l'accordo della separazione personale consensuale dei coniugi omologata dal ###le di ### il ### e trascritta il ### ai nn. 18476 Reg. Gen. e 14516 Reg. Part., con il quale ### ha trasferito la proprietà degli immobili sopra meglio specificati alla propria moglie ### Maria”. Invero, tanto nel corso del giudizio quanto in seno alla comparsa conclusionale, le argomentazioni di parte si sono prevalentemente concentrate sulla sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria. 
È pacifico che “[l]'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra” (v., per tutte, Cass., n. 7121/2024, nonché Cass., 17867/2007 e Cass., n. 21083/2016). La giurisprudenza di legittimità ha pure precisato che “nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili senza che con ciò venga meno l'onere della domanda e il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto a osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum” (Cass., n. 16876/2010).  3. - Chiarita l'alternatività delle domande, la pretesa, inquadrata nell'ambito dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., va accolta, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione. 
È pacifico che “[l]a disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari)” (v., per tutte, Cass., n. 4049/2023). 
Come pure è ius receptum che “[l]a regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass., n. 4193/2025 e Cass., S.U., n. 24822/2015).  ### impugnato è stato trascritto nei registri immobiliari il 17 luglio 2013, mentre il deposito della citazione introduttiva presso l'ufficio notifiche è avvenuto il 17 luglio 2018 come si evince meglio nell'allegato alla comparsa di costituzione di ### denominato citazione ###pdf. 
Infatti, è vero che il funzionario ### ha dichiarato “atto giunto nelle mani dello scrivente il giorno 18/07/2018” (v. originale dell'atto introduttivo in alto a sinistra), ma non è men vero che, a margine, nella parte destra dell'atto (v.  l'allegato appena indicato) è stato apposto un timbro contenente numero cronologico 2952, i costi della notifica pari a € 56,49 (poi corretti in € 36,49), la data del 17 luglio 2018 e la sottoscrizione dell'### Emerge allora che parte attrice ha depositato l'atto introduttivo presso l'### notifiche il 17 luglio 2018 (i.e. entro il quinto anno dal giorno in cui è stata data pubblicità ai terzi), così assolvendo all'onere su di essa gravante, e che l'ufficiale giudiziario-persona fisica ha adempiuto l'indomani non appena entrato nella disponibilità materiale (“atto giunto nelle mani dello scrivente”) della citazione, senza che una tale discrasia tra deposito tempestivo e notifica nel giorno immediatamente successivo possa ridondare in danno di ### S.p.A. n.q.  ### di prescrizione è dunque infondata.  3.1. - ### pauliana (o revocatoria) costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale volto a ottenere la dichiarazione di inefficacia in favore dei creditori dell'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., 5455/2003; Cass., n. 19131/2004) in presenza di tre requisiti. 
Il primo è di natura oggettiva (eventus damni) e consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale (che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore lesiva della garanzia generica costituita dal suo patrimonio ex art. 2740 cod. civ.). 
Siffatto pregiudizio sussiste sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita (anche parziale) di detta garanzia, sia nel caso in cui esso cagioni maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (v. Cass., 2971/1999, Cass., 7262/2000; Cass. 12678/2001; Cass., n. 6422/2003; Cass., n. 14489/2004). 
Il secondo e il terzo requisito (scientia damni e consilium fraudis) hanno natura soggettiva e consistono, rispettivamente, nella consapevolezza o nella agevole conoscibilità da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, nella consapevolezza acquisita anche dal terzo del pregiudizio che l'atto compiuto dal debitore poteva arrecare alle ragioni creditorie. 
Non è invece richiesta la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria, mentre l'intenzione fraudolenta di ledere la garanzia patrimoniale generica in capo al debitore e/o al terzo non rileva nel caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito (v. 
Cass., n. 987/1989, nonché Cass., n. 7262/2000, alla cui stregua “[i]n tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la “trasformazione” di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”), essendo invece necessaria laddove l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito. 
Beninteso, la logica premessa è che l'attore dimostri di essere titolare di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente (Cass. n. 238/1982; Cass. n. 1050/1996). La giurisprudenza di legittimità ha infatti sottolineato che la sussistenza dell'interesse cui sinteticamente fa riferimento l'art. 2901 c.c. con l'espressione “creditore” non richiede il compiuto e preventivo accertamento dell'esistenza del diritto, ma solo la verifica dell'esistenza di una pretesa tale da legittimare detto accertamento (Cass., n. 1712/1998).  3.2 - ### 2018 S.R.L. a mezzo di ### S.P.A. ha dimostrato la propria legitimatio ad causam. 
Invero le censure dell'originario fideiussore non si sono appuntate sull'esistenza dei crediti in capo a ### S.p.A. e ### dei ### di ### S.p.A. supra indicati (e, invero, ampiamente documentati), ma hanno piuttosto riguardato, seppure genericamente, la legittimazione (recte, titolarità) attiva in capo alla cessionaria (v. la comparsa di ### ove si lamenta concisamente che “la mera indicazione della ### nella quale è stata fatta inserzione dell'avvenuta cessione in blocco, non appare di per se sufficiente, al fine di radicare la legittimazione attiva in capo alla società attrice”). 
È noto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d. lgs. n. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., n. 5857/2022; Cass., n. 24798/2020).  ###. 58 cit. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella ### e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio. 
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass., n. 20495/2020). 
Muovendo da tali premesse, la Corte di cassazione ha affermato che, in linea di principio, ai fini della dimostrazione della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi di per sé sufficiente la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c. né, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit. Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla ### esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione , non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass., 22151/2019). Sulla base di tali puntualizzazione, il Giudice di legittimità ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella ### ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, qualora tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete. In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione. 
Ne consegue che, sotto tale profilo, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla ### in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati. (v. Cass., n. 9412/2023). 
Diverso è il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, che deve necessariamente essere oggetto di prova. 
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 TUB. 
È stato, però, precisato che tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: “[c]iò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”. In tali casi, ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità” (Cass., 17944/2023). 
Nella specie, tuttavia, la genericità della censura di ### - rimasta tale anche alla luce dell'omesso deposito della prima memoria istruttoria - non consente di ritenere contestata l'esistenza in sé del contratto di cessione, ma permette solo di affermare che oggetto di doglianza è l'individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, l'esatta corrispondenza tra le caratteristiche dei crediti oggetto di questo giudizio e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco. ### ha sollevato tempestivamente analoga lagnanza, prendendo posizione sul punto solo in comparsa conclusionale.
Va pertanto considerata sufficiente la prova fornita dall'attore che ha prodotto copia della G.U. n. 151 del 23 dicembre 2017 in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione pro soluto da ### dei ### di ### s.p.a. a ### 2028 s.r.l. ai sensi dell'art. 58 cit. di un insieme di crediti derivanti da rapporti giuridici in relazione ai quali sono state fornite le seguenti informazioni orientative: 1) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; 2) rapporti giuridici sorti in capo a ### (o banche dalla stessa incorporate) antecedentemente al 31 dicembre 2016 per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; 3) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; 4) rapporti giuridici classificati in sofferenza sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; 5) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'### di servizi per il mercato agricolo e alimentare (###; 6) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ### s.p.a ; 7) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ### soc. coop. a r.l. 
La lettura del contratto di conto corrente 611 95 poi 63116402 (all. 6), dell'estratto di saldaconto (all. 7), del contratto rapporto anticipi (all. 8) e del relativo estratto di saldaconto, ove si attesta pure il passaggio a contenzioso alla data del 9 febbraio 2015 (all. 9), del contratto di conto corrente ### poi divenuto 1016780 (all. 11), del contratto di mutuo fondiario (all. 12) e degli estratti conto al 2013 (v. allegati alla seconda memoria istruttoria) lascia emergere che i crediti oggetto di questo giudizio hanno le medesime caratteristiche indicate nell'avviso, mentre controparte non ha dimostrato alcuno dei fatti di cui ai punti 5), 6) e 7) dell'avviso, idonei ad escluderne la titolarità in capo a ### 2018 S.R.L. 
Ma vi è di più. 
A ben vedere, anche ove ci si sforzasse di ritenere censurata l'esistenza del contratto di cessione, tale eccezione sarebbe parimenti priva di pregio.  ### non deve avere infatti forma scritta ad substantiam e può dunque essere provato anche a mezzo di presunzioni. 
La genericità della contestazione, la pubblicazione dell'avviso in G.U.  ancorché proveniente dalla cessionaria, la corrispondenza tra le caratteristiche dei crediti oggetto di lite e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, il possesso della documentazione da cui trae origine il credito prima indicata, nonché dei contratti di fideiussione (all.ti 10 e 12), del decreto ingiuntivo e del prospetto di stato passivo delle domande di insinuazione tardive nel fallimento di ### E ### S.R.L. (all. 14) nonché l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese (v.  allegato alla prima memoria istruttoria) sono tutti elementi che, anche a prescindere dalla dichiarazione della cedente (tardivamente prodotta), concorrono in maniera grave, precisa e concordante a dimostrare l'esistenza della cessione in base alla circostanza secondo cui, ove tale operazione non fosse effettivamente avvenuta nei suoi confronti, ### 2018 S.R.L.  non avrebbe avuto a disposizione neppure la documentazione giudiziale (decreto ingiuntivo e ammissione domande tardive) né avrebbe iscritto l'operazione stessa nel suo registro giacché, pur essendo tale ultimo adempimento estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, la sua eventuale falsità sarebbe foriera di conseguenze negative stante la rilevanza pubblicistica del registro stesso. 
Accertata la titolarità in capo all'attrice e incontestata l'esistenza delle fideiussioni e dei crediti, essi vanno considerati anteriori all'atto dispositivo censurato, giacché “[i]n tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza” (Cass., 17356/2011; Cass., n. 22161/2019): infatti, le fideiussioni sono state stipulate l'una il 3 marzo 2006 fino alla somma di € 250.000 (poi incrementata l'11 marzo 2010 sino all'importo di € 480.000) e l'altra il 1° dicembre 2003 fino all'importo di € 375.000, mentre i debiti garantiti risalgono a rapporti accesi sin dall'anno 2002.  3.3 - Sussiste poi l'eventus damni.  ### con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione) né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (v. Cass., n. 10443/2019; Cass., n. 7178/2022). 
Nella specie ### ha complessivamente trasferito alla moglie: a) ½ indiviso dell'abitazione di tipo civile sita in #### n. 9 posta al primo piano, interno n. 6. ### al Fg 9, part. 355 sub 6, ### A/2 di vani 6,5; b) ½ indiviso del magazzino sito in #### n. 9, posto a piano terreno. ### al Fg 9, part. 355 sub 1, ### C/2 di 34 mq; c) abitazione di tipo civile in #### al piano terreno e primo. ### al Fg. 18, part. 783 di vani 11,5; d) terreno in #### esteso 1 ettaro, 96 are e 92 centiare. ### al Fg. 18, part. 781; e) deposito in #### al piano terreno. ### al Fg. 18, part. 752, Cat. C/2 di mq. 29. 
Egli ha pertanto sicuramente determinato una consistente modifica della sua situazione patrimoniale, che ha reso obiettivamente più difficoltosa la realizzazione del credito (v. anche Trib. Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, 1904, alla cui stregua “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”). 
Peraltro, le maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito integranti l'eventus damni ricorrono in linea generale in tutte quelle ipotesi in cui vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori (i.e. gli immobili) con altri come il denaro che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente sottoponibili ad azione esecutiva, in quanto l'atto di disposizione del debitore, in questo caso, può compromettere la fruttuosità dell'esazione coattiva del credito (Cass. 3470/2007; Cass., n. 24757/2008). E ciò vale a maggior ragione quando, come nella specie, manca una immediata contro-prestazione in quanto l'atto è stato compiuto per compensare i debiti pregressi e il mantenimento futuro. 
Del resto, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., 4578/1998), prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
È vero che ### ha allegato una C.T.P. ove si afferma che il valore dei beni ceduti alla moglie è pari a € 155.964,83 e che alla data del trasferimento il suo stato patrimoniale “può ragionevolmente attestarsi” (così il consulente di parte) intorno a € 931.677,82. Nondimeno tali considerazioni trascurano che la capienza del patrimonio residuo del fideiussore va rapportata all'ammontare complessivo dell'obbligazione garantita pari a € (480.000 + 375.000 =) 855.000,00, al debito maturato (già elevatissimo al tempo del trasferimento immobiliare) e che la partecipazione al capitale di una s.r.l. - idonea a concorrere secondo il tecnico di parte alla stima del patrimonio di parte - non è garanzia di solvenza in quanto il suo valore è soggetto ad oscillazioni in ragione dell'alea tipica di ogni attività imprenditoriale. Dalla visura ipotecaria depositata dall'attrice risulta poi che sul residuo immobile sito in ### via ### identificato in ### al fg. 9, mapp. 355, sub 2, 3, 4, 5 e 7 in proprietà per ½ del fideiussore e per l'altro ½ di ### gravano tre iscrizioni ipotecarie in favore di ### S.p.A. per debiti contratti da ### E ### S.R.L., di cui una iscritta l'8 maggio 2004 per € 320.000,00, l'altra iscritta il 30 agosto 2007 per € 80.000,00 e l'ultima iscritta il 7 maggio 2012 per € 120.000,00. 
Infine, il tecnico di parte ha affermato che “sia nel comune di ### che nel comune di ### non risulta essere molto attivo il mercato delle vendite immobiliari, ad eccezione di sporadici casi”. Pertanto, già solo l'attribuzione alla moglie di un appartamento intero per civile abitazione, di un deposito e di metà quota di altro immobile analogo con incluso ½ del magazzino, riducendo il patrimonio e la possibilità che gli immobili ceduti potessero essere rivenduti nell'ambito di un mercato statico, ha reso più difficoltosa la concretizzazione delle ragioni dell'odierno cessionario, determinando quel pericolo per la realizzazione del credito in funzione di un'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva di cui si sostanzia l'eventus damni. Tanto più che in seno al giudizio di separazione è stata la moglie stessa a dichiarare come “è capitato sempre più sovente che lo stesso, senza alcun preventivo consulto con la moglie, abbia investito buona parte dei proventi della propria attività, sottraendoli alle necessità del nucleo familiare, in attività edilizie speculative, che si sono rivelate in parte un vero fallimento, ed hanno con il tempo minato lo stato patrimoniale della famiglia, portandolo allo sfacelo” (v. atto del 28 gennaio 2013, enfasi aggiunta).  3.3.1 - Né trova applicazione, a differenza di quanto sostenuto dai convenuti, la previsione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., alla cui stregua “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”. 
Se è vero che l'esenzione della revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto “ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo” (v., e.g., Cass., n. 14420/2013), è parimenti innegabile che nella specie non si è proceduto a vendere i beni al fine di ottenere la provvista per estinguere i debiti “a tacitazione della richiesta di assegno di mantenimento” e a “tacitazione di ogni pretesa creditoria” pari a € 200.000 (così si legge infatti nell'accordo allegato al decreto di omologa), ma alla loro cessione in ambito familiare. 
In altre parole, l'operazione negoziale realizzata integra una datio in solutum (attuata mediante la cessione di beni con imputazione del valore a compensazione di un debito in parte scaduto e in parte a scadere) che per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito costituisce una modalità anomala di estinzione anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, trattandosi di atto assolutamente discrezionale e non già - come richiesto dall'art. 2901, comma 3, cod. civ. - dovuto (v., e.g., Cass., n. 4244/2020; Cass., n. 26927/2017; ### Trani, n. 249/2023, ### Novara, sez. I, n. 77/2021; ### Rimini, n. 269/2020).
Sotto questo profilo, infatti, l'adempimento del debito scaduto, quando sia normale e cioè venga realizzato secondo i termini temporali e di prestazione d'oggetto prestabiliti, si presenta sicuramente quale atto necessitato, sicché lo stesso carattere obbligato assumono anche gli atti dispositivi del patrimonio del debitore legati da un rapporto di stretta ed indispensabile inerenza strumentale con quello di soddisfacimento del debito. Qualora, invece, l'estinzione del debito avviene attraverso una prestazione in luogo di adempimento è innegabile l'intervento di una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore; intervento sufficiente ad escludere ogni carattere di atto dovuto dal meccanismo negoziale prescelto (così Cass., 12045/2010, § 4.1 della motivazione; Cass., n. 12123/1990). 
Peraltro, nel caso di specie, è opportuno evidenziare che il trasferimento trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto, per cui l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. (in questo senso v. 
Cass., n. 21358/2020, nonché Corte App. Messina n. 224/2025) e che la scelta volontaria del debitore, concordata con il creditore, di estinguere il debito attraverso una datio in solutum esclude, per sua stessa natura, la riferibilità del carattere di “atto dovuto” del meccanismo negoziale prescelto. 
Infine, in ogni caso, la dimostrazione dell'unicità del mezzo - qualificata come eccezione in senso stretto - avrebbe dovuto essere fornita dal debitore ( n. 7747/2016 e Cass. n. 9816/2018) che, tuttavia, non ha articolato richieste di prova sul punto.  3.4 - Sussiste parimenti il requisito della scientia damni. 
Nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di separazione (e in questa sede ###atti) ### si definiva “persona molto dedita al lavoro di imprenditore edile, svolto anche fuori sede, per cui ha dovuto anche sacrificare la famiglia”. Tale qualifica professionale e la circostanza che abbia prestato consistenti fideiussioni in favore di una persona giuridica, recante il suo cognome nella ragione sociale (### E ### S.R.L., appunto) e di cui i figli (### ed ### erano amministratori e garanti prima che lui stesso divenisse amministratore (“#### inoltre, al contrario di quanto dedotto dalla società attrice, ha assunto la carica di amministratore della società ### e ### S.r.l. solamente in data ###. Prima di tale data era amministratore il #### e prima ancora il #### Calogero”, v. la comparsa di costituzione di ### nonché il contratto di mutuo e le fideiussioni prodotti da parte attrice) lasciano chiaramente presumere che egli conoscesse o potesse comunque agevolmente conoscere la idoneità del trasferimento a pregiudicare le ragioni creditorie. 
Siffatto convincimento è poi confermato dal rilievo - ammesso in seno alla comparsa di costituzione (“[i]l #### sebbene socio di maggioranza della società ### e ### S.r.l., è stato titolare di una propria ditta individuale artigiana dal 22.11.1971 sino alla 21.02.2014”) - che il ### fosse socio di maggioranza della società garantita e, pertanto, potesse de jure di incidere sulla relativa direzione strategica (su questo profilo v. pure il ricorso per separazione, ove la moglie ha affermato di avere lavorato “come dipendente della società ### e ### S.r.l. gestita dal marito, dal 15.10.2004 al 15.10.2007 e dall'1.07.2008 al 31.12.2009”, enfasi aggiunta).  3.5 - Sussiste, infine, il requisito del consilium fraudis in capo al terzo. 
Le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di ‹‹donazione›› vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni svelano una loro ‹‹tipicità››, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva ‹‹onerosità››, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 cod. civ., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione ‹‹solutorio - compensativa›› più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali (così Cass., n. 5741/2004, nonché più di recente Cass., n. 19899/2023) Nella specie l'onerosità del trasferimento non emerge tanto dalla sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma, come affermato negli accordi allegati al decreto di omologa, dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. 
Sotto questo punto di vista occorre evidenziare che giudizio di separazione ### dichiarava che “il marito non ha mai riconosciuto i sacrifici personali ed anche economici della moglie, la quale ha sempre contribuito, con spirito di abnegazione, al menage familiare, non solo assolvendo ai propri doveri di moglie e di madre, ma anche apportando il proprio contributo economico, sia con i proventi derivanti dall'attività lavorativa personale che con lasciti avuti dai genitori, che di fatto sono stati utilizzati esclusivamente dal marito, rinunciando la stessa non solo a qualsiasi occasione di svago e di piacere, ma anche alle più elementari esigenze, necessarie per condurre un tenore di vita dignitoso”, mentre ### affermava che “non ha mai inteso disconoscere alla moglie i sacrifici, anche economici, sopportati dalla stessa in costanza di matrimonio, e si era ripromesso, quanto prima, di ripagarla di tutte le somme da lei sborsate e/o non percepite, ed utilizzate sia per l'acquisto del terreno che per la costruzione del fabbricato in C.da Ruddafi, che per l'attività imprenditoriale svolta dal marito”. 
Il profilo compensativo-solutorio dell'operazione - idoneo ad attribuirle carattere oneroso ed emergente già in nuce dalle superiori dichiarazioni - trova definitiva conferma nel contenuto dell'accordo allegato al decreto di omologa ove si legge che i trasferimenti sono avvenuti - come prima indicato - a tacitazione della richiesta di assegno di mantenimento e a tacitazione di ogni pretesa creditoria avanzata in ricorso dalla moglie. 
Chiarita la natura onerosa del trasferimento, ### - in virtù degli strettissimi legami familiari - non poteva non essere al corrente del pregiudizio che l'atto era idoneo a determinare nel creditore del marito (v. 
Cass., n. 1286/2019, alla cui stregua “[l]a prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”).  ### parte, ella ha contratto matrimonio con ### l'8 agosto 1970, ne ha chiesto lo scioglimento solo nel gennaio-febbraio 2013, ha dichiarato di aver contribuito a più riprese anche nell'attività professionale del marito (“[i]n buona sostanza, la ###ra ###, ad eccezione del periodo in cui ha esercitato attività in proprio con la gestione del negozio di ferramenta, pur avendo sempre lavorato, di fatto non ha goduto dei proventi del proprio lavoro, in quanto tutti gli emolumenti della propria attività lavorativa venivano impiegati incondizionatamente dal marito nella propria impresa, oppure per l'acquisto di beni immobili di sua esclusiva proprietà, anche all'insaputa della moglie”, v. ricorso per separazione personale dei coniugi) ed è provato documentalmente che ha concesso ipoteca a garanzia del debito contratto dalla società con ### S.p.A. 
Infine il ### non può ignorare la circostanza che la convenuta ha per sua stessa ammissione prestato attività lavorativa per ### E ### S.R.L. e che, come prima indicato, nel ricorso per separazione del 28 gennaio 2013 ella ha definito disastroso lo stato patrimoniale della famiglia, non essendo a questi fini rilevante che avesse ignorato alcune operazioni del marito, ma importando semmai che la stessa possede ###merito un patrimonio di conoscenze tali da farle impiegare il termine “sfacelo” (v. pag. 4 del ricorso). 
Di qui l'irrilevanza dei mezzi istruttori articolati (ancorché ammessi dal precedente giudice istruttore) e della richiesta di C.T.U. che, ove disposta, avrebbe avuto natura esplorativa.  3.6 - Per tutte le superiori ragioni, poiché, vista l'anteriorità del credito, non rileva l'intenzione in capo al debitore e al terzo di precostituire una situazione di insolvenza o, più in generale, l'animus nocendi (v. ancora Cass., 10824/2019 che ribadisce come “l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali”), va dichiarata l'inefficacia nei confronti di ### S.P.A., quale procuratore agente in nome e per conto di ### 2018 S.R.L. dell'accordo raggiunto nella separazione personale consensuale dei coniugi omologata dal ### di ### il 4 giugno 2013 e trascritta il 17 luglio 2013 ai nn. 18476 Reg. Gen. e 14516 Reg. Part., con cui ### ha trasferito a ### la proprietà dei seguenti beni: a) ½ indiviso dell'abitazione di tipo civile sita in #### n. 9 posta al primo piano, interno n. 6. ### al Fg 9, part. 355 sub 6, ### A/2 di vani 6,5; b) ½ indiviso del magazzino sito in #### n. 9, posto a piano terreno. ### al Fg 9, part. 355 sub 1, ### C/2 di 34 mq; c) abitazione di tipo civile in #### al piano terreno e primo. ### al Fg. 18, part. 783 di vani 11,5; d) terreno in #### esteso 1 ettaro, 96 are e 92 centiare. ### al Fg. 18, part. 781.  e) deposito in #### al piano terreno. ### al Fg. 18, part. 752, Cat. C/2 di mq. 29. 
Ogni altra domanda proposta in via alternativa risulta dunque assorbita.  4. - Le spese di lite seguono la soccombenza. 
Esse, pertanto, vanno compensate nei confronti di ### evocata in lite nella qualità di chiamata all'eredità di ### avendo ella rinunciato all'eredità stessa - come dichiarato nella comparsa conclusionale depositata, tuttavia, in proprio - con atto pubblico ai rogiti del ### del 10.03.2025, rep. n. ###, registrato in ### il ### al 4412, ###. 
Mentre vanno poste a carico di ### evocata in giudizio in proprio, nonché dei restanti convenuti rimasti contumaci e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000, tenuto conto che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass., n. 3697/2020), ridotti del 25 % in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1351/2018 R.G. nella già dichiarata contumacia di ##### e ### n.q. di chiamati all'eredità di ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: 1) revoca e dichiara inefficace nei confronti ### S.P.A., quale procuratore agente in nome e per conto di ### 2018 S.R.L., l'accordo raggiunto nella separazione personale consensuale dei coniugi omologata dal ### di ### il 4 giugno 2013 e trascritta il 17 luglio 2013 ai nn. 18476 Reg. Gen. e 14516 Reg. Part. con cui ### ha trasferito a ### i seguenti beni: - ½ indiviso dell'abitazione di tipo civile sita in #### 9 posta al primo piano, interno n. 6. ### al Fg 9, part. 355 sub 6, ### A/2 di vani 6,5; - ½ indiviso del magazzino sito in #### n. 9, posto a piano terreno. ### al Fg 9, part. 355 sub 1, ### C/2 di 34 mq; - abitazione di tipo civile in #### al piano terreno e primo.  ### al Fg. 18, part. 783 di vani 11,5; - terreno in #### esteso 1 ettaro, 96 are e 92 centiare. ### al Fg. 18, part. 781; - deposito in #### al piano terreno. ### al Fg. 18, part. 752, Cat. C/2 di mq. 29; 2) compensa integralmente le spese tra parte attrice e ### evocata in lite n.q. di chiamata all'eredità di ### 3) condanna ### costituitasi in proprio, nonché ##### e ### n.q. di chiamati all'eredità di ### a rifondere, in solido, a parte attrice le spese di lite, che liquida in € 23.711,34 (di cui € 21.894,75 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A.  come per legge. 
Manda alla ### per quanto di competenza. 
Così deciso in ### lì 16 luglio 2025

causa n. 1351/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Puglisi Giuseppe

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Tribunale di Pavia, Sentenza n. 970/2025 del 03-09-2025

... il principio secondo il quale grava sul creditore opposto l'onere di dimostrare l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo mediante la produzione della relata di notificazione ed esclude che “tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell'onere stesso.” Assorbita ogni altra domanda, in considerazione del parziale accoglimento della proposta opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: A. Accerta e dichiara la nullità integrale ed insanabile dell'atto di precetto notificato da ### S.p.A. ai Sig.ri ### in data ###, e ### in data ###, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE In persona del G.O.T. dott.ssa ### in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile al n. 1931 del ### per l'anno 2024 promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c.  e 617 c.p.c., ritualmente notificato da ### (CF: #####) e da ### (CF: #####), rappresentati e difesi dall'Avv. ### antistatario, in forza di mandato allegato all'atto di citazione - ### - contro ### C.F. - P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle ### di ### n. ###, iscritta all'### delle banche e capogruppo del ### iscritto all'### dei ### soggetta ad attività e direzione e coordinamento di “### AG” in persona dei procuratori speciali ### e ### in forza di procura speciale a ministero Dott. #### in ### in data ### n. 176.240 rep. n. 33.627 racc., rappresentato e difeso dall'Avv.  ### . ### in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta - CONVENUTO - OGGETTO: #### 615 E 617 C.P.C. ### l'attore: “### l'###mo Tribunale adito, previe le declaratorie di rito, reiette e disattese tutte le deduzioni e/o eccezioni e/o istanze e produzioni avversarie, ex artt. 615 e 617 cpc, in relazione al contratto di mutuo (inesistente giuridicamente ab origine quale titolo esecutivo fondiario ex art 474 co. 2 n. 1 e art 41 TUB, ovvero nullo/inefficace o, in subordine, divenuto tale per sopravvenuta caducazione) stipulato in ### il ### sub doc. 3 nonché in relazione all'atto di precetto datato 2.4.24 notificato nelle date 29.4.24 e 2.5.24 da ### (P. IVA: ###), quale asserita/indimostrata creditrice, così giudicare: A) ### E ### inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa urgente fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, concedere agli opponenti ex art.  615 co 1 cpc la sospensiva immediata dell'### efficacia esecutiva ex art 474 co. 2 n. 1 - 41 TUB dell'inesistente (in subordine, nullo/invalido/inefficace) ed inopponibile titolo negoziale sub doc. 3 (nei confronti degli odierni attori) MAI notificato agli opponenti in uno con il precetto qui opposto ovvero con precedenti atti di precetto; nonché concedere comunque la sospensione dell'efficacia del predetto titolo negoziale 17.2.2010 per sopravvenuta caducazione e quindi inesistenza ovvero nullità/invalidità ed inefficacia ex art 474 co. 2 n. 1 cpc - 41 TUB sussistendo gravi motivi documentati e sopra esposti, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora come comprovati anche dalla pedissequa produzione giudiziale del Tribunale di Pavia sub docc 29 e 31 ecc. (docc da 3, da 5 a 8; Cass. Civ. Sez. Un. sent. 19280/2018; Cass. Civ. SU, n. 13797/2012; ben potendo il fumus boni iuris da solo integrare i “gravi motivi” e concretarsi in una fondata questione di puro diritto Cass. Civ. n. 18856/2008 come confermato anche dalla granita giurisprudenza del ### di ### tra cui ord. cautelare ### Collegiale di ### del 19.3.2020); per tutti i fatti, le ragioni, i motivi di gravame, le prove introdotte ed introducende dall'attore; ### B) In via principale, dichiarare (anche d'### l'inesistenza giuridica ovvero, in subordine, la nullità o invalidità ed inefficacia integrale ex artt 1418 -1421 cc della convenzione di fideiussione sub doc 3 per le censure e ragioni - i fatti - i titoli - le prove orali -i documenti introdotti ed introducendi nel presente giudizio; anche valutato come le clausole sub art 12 lett. h) e lett. j) delle “### Generali” (idonee a restringere la concorrenza tra ### e a privare i consumatori da ogni potere precontrattuale e contrattuale) della convenzione di fideiussione del 17.2.2010 (rep 64.629/racc 31.505 del #### siano nulle per violazione della normativa antitrust e, in particolare, dell'art 2 co 2 lett a) della L. 287/1990 (e dell'art 101 del ### sul funzionamento dell'### essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI e sanzionato da ### D'### con provv. n. 55 del 2/5/2005. Dichiarare, anche d'### detta nullità o invalidità ed inefficacia anche motivando come, alla luce della tutela consumeristica qui certamente applicabile (ex artt 34 e 36 TU sul ###, mai l'opposta abbia dedotto e dimostrato di avere svolto “specifica trattativa” individuale con i 2 consumatori fideiussori e con il mutuatario per ogni singola clausola contrattuale fideiussoria vessatoria con rif. anche alle clausole sub art 12 lett h) e j) delle “### Generali” con conseguente loro liberazione dalla assunta fideiussione; C) In via subordinata, dichiarare la nullità o invalidità ed inefficacia parziale ex art 1419 co 2 della asserita convenzione di fideiussione sub doc 3 costituita dal contratto 17.2.2010 (rep 64.629/racc 31.505 del #### o meglio delle clausole mai oggetto di trattativa specifica individuale sub art 12 lett h) e j) delle ### Generali, per le censure - le ragioni - i fatti - i titoli - le prove documentali/orali introdotti ed introducendi nel presente giudizio. Per l'effetto, pronunciare la nullità /invalidità/inefficacia parziale della convenzione fideiussoria azionata e la nullità /invalidità/ inefficacia del precetto opposto datato 2.4.24, notificato agli opponenti; anche per intervenuta decadenza di ### (P. IVA: ###) ex art 1957 cc dal diritto di avvalersi della garanzia costituita dal contratto 17.2.2010 (rep 64.629/racc 31.505 del #### nei confronti degli odierni opponenti; D) In ulteriore subordine, per la denegata eventualità che il GU ritenga esistente giuridicamente, integralmente o parzialmente valida ed efficace la convenzione di fideiussione sub doc 3, dichiarare la intervenuta decadenza ex art 1957 cc dalla possibilità/dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori valutato che è ### a dedurre in precetto di aver comunicato la risoluzione avverso il debitore principale alla data 23.03.2018; è vero e documentata come l'opposta abbia notificato al debitore principale l'atto di pignoramento il ### e solo il ### lo abbia trascritto rendendolo efficace verso il mutuatario e opponibile ai terzi, avviando così soltanto il ### la procedura esecutiva ### 697/2018. Per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero l'invalidità ovvero la inefficacia del precetto qui opposto per le censure - le ragioni - i fatti - i titoli - le prove documentali/orali introdotti ed introducendi nel presente giudizio; E) Per la denegata eventualità di reiezione delle domande e eccezioni di cui alle lettere A-B-C-D, dichiarare l'insussistenza sia del diritto di credito di ### azionato verso i fideiussori, sia del titolo esecutivo così come dedotto dalla creditrice precettante ex artt 474 co 2 n. 1 cpc - 41 TUB nei confronti dei sig.ri ### e ### dichiarare l'inesistenza del diritto di ### di agire esecutivamente nei confronti dei sig.ri ### e ### per nullità integrale ab origine; ovvero ancora per l'effetto di sopravvenuta integrale caducazione/inesistenza/nullità /inefficacia di questo stesso contratto di finanziamento e valutati gli esiti della proc. esecutiva RGE 697/2018 ossia l'estinzione della ipoteca di primo grado volontaria e la intervenuta vendita forzosa degli immobili staggiti; per tutti gli ulteriori censure - ragioni - fatti - titoli - prove documentali/orali introdotti ed introducendi nel presente giudizio; F) Dichiarare l'inesistenza del credito azionato (con il precetto qui opposto) da #### nei confronti degli odierni opponenti (anche per essere contestati i fatti costitutivi del credito, l'an ed in quantum debeatur oltre che l'esistenza di un titolo ex art 474 co. 2 n. 1- 41 TUB) e dichiarare che la stessa ### non ha diritto di procedere esecutivamente in danno e nei confronti degli opponenti in forza del contratto di finanziamento 17.2.2010; per tutti i fatti, le ragioni, i motivi di gravame, le prove introdotte ed introducende dall'attore; G) In ogni caso, dichiarare la nullità integrale insanabile, l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di precetto (qui opposto) notificato da ### nelle date 29.4.24 avverso ### e 2.5.24 avverso ### per tutti i fatti, le ragioni, i motivi di gravame, i titoli, le prove introdotte ed introducende dagli odierni attori; H) In ogni caso, in favore degli opponenti e con distrazione in favore dell'avv. antistatario ex art 93 cpc (quanto a spese - imposte e tasse oltre che al compenso professionale e diritti di vacazione), condannare ### in persona del legale rapp. p.t., all'integrale rifusione di compensi e diritti (anche di vacazione) della presente procedura, oltre rimborso forfetario del 15%, spese esenti iva documentate, IVA e ### nelle aliquote di legge e successive occorrende; oltre che alla rifusione del CU versato e diritti di ### resisi necessari per l'iscrizione a Ruolo.” Per la convenuta: “rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario in data ###0 ai nn. 64629 rep. 31.505 racc. a ministero Dott. ### notaio in ### in assenza dei presupposti di legge; - rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'atto di precetto in data ### e condannare gli opponenti al pagamento della somma intimata di euro 65.063,26 oltre ad interessi convenzionali dal 13/12/2022 o di quella che verrà accertata in corso di causa; - con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.” ### atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. del 15 maggio 2024, ### e ### citavano in giudizio ### S.p.A. per sentir dichiarare la nullità/ invalidità/inefficacia dell'atto di precetto, datato 2 aprile 2024, notificato per la prima volta alla ###ra ### in data 29 aprile 2024 ed al #### il successivo 2 maggio 2024, illegittimamente omessa sia la trascrizione che la notifica dell'asserito titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo stipulato in ### tra la mutuante ### S.p.A. ed il mutuatario #### In data 17 febbraio 2010, a rogito del #### (rep. n. 64.629/racc. n. 31.505) veniva stipulato in ### contratto di mutuo per l'importo di € 104.000,00 della durata di trenta anni, qualificato solo formalmente “fondiario”, tra ### S.p.A. ed il Sig. ### mutuatario consumatore. Erano coinvolti in qualità di fideiussori la ###ra ### consorte del mutuatario, ed il #### fratello del mutuatario, ed entrambi intervenivano in qualità di “consumatore”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a del D.L. vo 6 settembre 2005, n. 206. ###. 4 di questo contratto prevedeva come il finanziamento fosse finalizzato all'acquisto di un'abitazione civile da adibire a residenza del mutuatario e del suo nucleo familiare. All'art. 6 le parti contraenti pattuirono l'applicazione di un tasso di interesse variabile mensilmente, mentre il successivo art. 7, rubricato “### di mora”, imponeva al consumatore una onerosa ed illegittima pattuizione. Di interesse anche l'art. 8 del contratto di mutuo; ai sensi dell'art. 38 T.U.B., il mutuatario ### concedeva a favore di ### S.p.A. la garanzia ipotecaria di primo grado (iscritta per un importo pari ad € 156.000,00) sull'immobile sito in ### via della ### Con atto pubblico di compravendita immobiliare, datato 17/02/2010, a rogito del #### (rep. n. 64.628/racc. n. 31.504), il sig. ### (allora coniugato in regime di separazione legale dei beni con la casalinga ### acquistava questo ultimo immobile per il prezzo pari ad € 133.500,00. La difesa attorea rileva una palese violazione del limite di finanziabilità ex comma 2, art. 38 T.U.B. ed afferma l'inesistenza di un mutuo fondiario ab origine per vizio genetico, quindi non qualificabile come fondiario ai sensi dell'art. 38 e seguenti T.U.B. 
Successivamente i coniugi ### e ### si separavano giudizialmente. Oggi la Sig.ra ### madre di due minori (la figlia ### è invalida civile causa grave patologia), dichiara di non percepire alcun co-mantenimento dall'ex coniuge, attualmente disoccupato. 
Omessa qualsiasi antecedente notificazione ai fideiussori, ### S.p.A.  notificava agli odierni attori il precetto del 2 aprile 2024, esclusivamente a mezzo del quale avevano contezza dell'esperita procedura esecutiva ### 697/2018 avverso il mutuatario e deduceva l'assegnazione in favore della procedente di un importo pari ad € 27.855,78 in esito alla vendita forzosa dei beni immobili dati a garanzia del mutuo stipulato nel febbraio 2010. ### S.p.A. ometteva di dare atto della cancellazione/estinzione dell'ipoteca di primo grado iscritta a garanzia del mutuo. ### di precetto opposto veniva notificato, omessa l'allegazione dell'asserito titolo esecutivo azionato, omessa altresì l'indicazione di una data antecedente della notificazione del titolo esecutivo (mai avvenuta prima) ed omessa la trascrizione del titolo esecutivo azionato dalla ### in violazione dell'art. 476 codice di rito. 
In diritto gli attori eccepivano l'inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità sopravvenuta del titolo esecutivo del 17 febbraio 2010. Gli opponenti hanno inconfutabilmente dimostrato con atti pubblici fidefacienti sia la vendita degli immobili dati a garanzia sia la cancellazione della originaria ipoteca volontaria di primo grado sugli immobili già di proprietà del #### da cui consegue la caducazione/inesistenza giuridica del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. - 41 TUB, illegittimamente azionato da ### S.p.A.. Il titolo esecutivo deve esistere nel giorno di notifica del precetto e non può avere formazione successiva.  ### gli opponenti insistono per ottenere una declaratoria di nullità insanabile, coma da ampia giurisprudenza citata, del precetto de quo, posto che è pacifico che al precetto notificato ed opposto non fosse collazionato alcun titolo esecutivo. La mancata notificazione, contestuale o preventiva, è incontrovertibilmente dimostrata per tabulas. 
Altro punto afferisce alla asserita nullità, in subordine parziale, della fideiussione per violazione del provvedimento n. 55/2005 della ### d'### Le lettere h) e j) dell'articolo 12 delle condizioni generali del contratto di mutuo sarebbero riconducibili agli articoli 6 e 8 dello schema ABI delle condizioni generali del contratto di mutuo. ###. 6 dello schema ABI prevede infatti che i diritti derivanti alla ### dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art.  1957 cc. ###. 8 dello schema ABI sancisce l'insensibilità della garanzia prestata (dal fideiussore) rispetto agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della ### disponendo che qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate. Entrambe le clausole, trasfuse nelle clausole sub. Art. 12, lett.  h) e j) delle ### generali di mutuo di mutuo, sono illegittime/vessatorie e nulle prevedendo la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita. Si cita giurisprudenza di legittimità e di merito, che ritiene applicabile il provvedimento sanzionatorio della ### d'### sia alle fideiussioni specifiche che alle fideiussioni omnibus. Le predette clausole sub art 12 lett. h) e j) delle ### Generali della fideiussione de quibus sono riconducibili agli articoli 6 e 8 dell'illegittimo schema ABI (e, quindi, nulle ed inefficaci) nella misura in cui pretendono di derogare/abrogare il termine di decadenza ex art 1957 codice civile. 
Ulteriore motivo di nullità del precetto opposto è l'indeterminatezza del credito intimato e la violazione del diritto di difesa dei fideiussori. ### ha illegittimamente omesso di specificare quale percentuale dell'importo precettato sia imputabile ad interessi, quale a corte capitale, quale a spese legali; ha omesso di rappresentare in dettaglio il calcolo attraverso il quale ha stimato il preteso credito; ha omesso di dimostrare quale importo abbiano rimborsato l'allora mutuatario all'allora mutuante ed ha omesso di dimostrare da quale data sarebbe intervenuto l'inadempimento contrattuale dell'allora mutuatario. 
Le ultime censure afferiscono alla nullità dell'articolo 7 del contratto di mutuo fondiario, clausola unilateralmente imposta da ### S.p.A. al mutuatario ed ai due fideiussori, regola vessatoria onerosa e mai oggetto di trattativa specifica individuale. 
È quindi illegittimo che ### S.p.A. abbia imposto ai consumatori il cumulo usurario di interessi corrispettivi e di interessi moratori. ### corrispettivo e quello moratorio hanno ragione giuridica e funzione completamente diverse. ### la Corte di Cassazione nel caso in cui, come in quello di specie, siano previsti interessi di mora che si sommano a quelli corrispettivi, si determina il superamento della soglia di usura di cui alla ### 7 marzo 1996, n. 108 e, per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità delle relative clausole contrattuali. 
La causa veniva assegnata al Giudice Dott. ### che con decreto del 4 giugno 2024 inviava all'udienza del 22 ottobre 2024, da tenersi con le modalità di cui all'art. 83, c. 7 lett. F. ###, D.L. 18/20. 
In ordine al ### 1, con decreto del 4 giugno 2024, il Giudice fissava l'udienza ### del 25 luglio 2024 per la discussione sulla sospensione della provvisoria esecuzione del titolo, concedeva termine sino al 1 luglio 2024 agli opponenti per la notifica del provvedimento alla opposta ed assegnava termine fino alla data dell'udienza a ### S.p.A. per il deposito di deduzioni. Vista la motivata istanza depositata il 12 giugno 2014 dall'Avv. ### il Giudice con provvedimento del 21 giugno 2024 disponeva nuova fissazione di udienza per il giorno 22 luglio 2024, invariato quanto precedentemente disposto. ### S.p.A. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 17 giugno 2024, opponendosi a tutte le argomentazioni in fatto ed in diritto esposte dagli opponenti, nel cui interesse il successivo 4 luglio 2024 veniva depositata nota di deposito di diritto. 
All'udienza del 22 luglio 2024 comparivano l'Avv. ### per gli attori e l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv. ### per la convenuta. ###. ### contestava le conclusioni attoree, senza dimenticare il deposito della nota del 4 luglio 2024, e negava la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora. ###. ### richiamatasi ai propri atti incluso il deposito del 4 luglio 2024, insisteva nella proposta istanza per inibitoria. Il Giudice, dato atto dell'ampia discussione ed atteso che la causa era documentale e di pronta soluzione, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo impugnato e rinviava per la trattazione delle questioni di merito all'udienza già fissata del 22 ottobre 2024. 
La costituzione di ### S.p.A. avveniva a mezzo comparsa del 17 giugno 2024. In fatto si sottolineava che l'ammontare del finanziamento concesso dalla ### rappresentava l'80% del valore commerciale dell'immobile e si produce perizia di ### del 15/12/2009, la quale determinava in € 108.000,00 l'ammontare massimo finanziabile in considerazione del prezzo di acquisto stimato in € 135.000,00, successivamente confermato nell'atto di compravendita sottoscritto il ###.  ### convenuta, con lettera raccomandata del 23/30/2018, dato atto del mancato pagamento di nove rate del suddetto mutuo fondiario per complessivi € 3.125,87, comunicava al mutuatario ed ai fideiussori la risoluzione del contratto di mutuo, invitandoli al pagamento dell'importo di € 84.300,41 per rate scadute, capital residuo ed interessi moratori. In assenza di riscontro, la ### assoggettava a pignoramento l'immobile di proprietà del mutuatario sito in #### 1, avviando presso il ### di ### l'esecuzione immobiliare rubricata a al R.G.E. n. 697/2018, assegnata al ###. 
Rocca, ed ottenendo un riparto a proprio favore di euro 27.855,78, trattenuto in acconto sul maggiore credito ad euro 92.474,96. ### S.p.A., al fine di recuperare il redito residuo, con atto di precetto notificato rispettivamente il ### ed il ###, intimava ai fideiussori il pagamento dell'importo di € 65.063,23, oltre interessi per la quota capitale dal 13/12/2022 più spese successive. In ordine all'invocata nullità del precetto i quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, come dispone l'art. 479 c.p.c., la ### eccepisce l'infondatezza dell'eccezione. Si rileva che gli odierni opponenti erano presenti alla stipula dell'atto, da loro sottoscritto in qualità di fideiussori, anche per accettazione delle “condizioni generali del mutuo ### ex art. 38 e ss del ### del 1 settembre 1993 n. 385”. Se ne dedurrebbe quindi che i ###ri ### e ### non potevano non essere a conoscenza del contratto di mutuo fondiario sottoscritto il 17 febbraio 2010, delle condizioni economiche applicate e dei termini della garanzia prestata in quanto parte integrante dello stesso contratto di mutuo. Per questa ragione, al caso di specie si ritiene estensibile agli odierni fideiussori l'esenzione dalla preventiva notifica del contratto di mutuo ex art. 41 T.U.B. 
Sempre in tema di mutuo fondiario, si contesta l'eccezione degli opponenti secondo cui, a seguito della vendita dell'immobile e della cancellazione dell'ipoteca a favore della ### il mutuo non avrebbe più natura di “fondiario”. 
Parimenti infondata è la censura attorea secondo la quale il contratto di mutuo sarebbe nullo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 del ### 1 settembre 1993, n. 385. La perizia commissionata a ### espone valori economici, successivamente confermati, dai quali si evince che il suddetto limite di finanziabilità è stato assolutamente rispettato. Risultano pretestuosi anche i richiami attorei ai valori determinati dal CTU nel corso dell'esecuzione immobiliare in quanto rilevati nel 2019, ossia dieci anni dopo l'acquisto dell'immobile e contestuale erogazione del mutuo. 
Priva di fondamento viene ritenuto anche l'argomento dell'invalidità della fideiussione perché stipulata in contrasto con il divieto di intese concorrenziali ex art. 2, comma 2, lettera a) della ### 10 ottobre 1990, n. 287. La convenuta esclude che le “### generali del mutuo BancoPosta”, allegato B al contratto di mutuo, siano riconducibili al modello ABI censurato dalla ### d'### del tutto differente per struttura e tenore letterale. Si aggiunge che, trattandosi di fideiussione specifica rese al fine di garantire le obbligazioni assunte dal mutuatario nei confronti di ### S.p.A.  derivanti dal contratto di mutuo fondiario del 17/02/2010, tale garanzia sfugge all'applicazione del provvedimento della ### d'### n. 55 del 2 maggio 2005. Nel caso di specie, gli opponenti non hanno fornito prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale al momento del rilascio di una garanzia fideiussoria, fideiussione specifica, volta a tutelare la concessione di un solo finanziamento. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione avversaria di decadenza della ### ex art. 1957 codice civile. 
Da ultimo, affermata la regolarità e legittimità degli importi esposti nel precetto de quo, sottolineato che nessuna contestazione sull'ammontare del credito, sul conteggio degli interessi e sulle spese era stata sollevata dal professionista delegato della procedura esecutiva immobiliare, dal GE e dal mutuatario, si contestano le eccezioni attoree in merito alla presunta applicazione di interessi usurari e di spese non dovute, oltretutto in assenza di qualsiasi perizia a prova delle censure degli opponenti.
La difesa attorea, nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. del 12 settembre 2024, riprendeva e ribadiva la fondatezza delle argomentazioni esposte nell'atto introduttivo e contestava specificamente, in quanto inammissibile/improcedibile, la domanda di merito della convenuta: “condannare gli opponenti al pagamento della somma intimata di euro 65.063,26 oltre ad interessi convenzionali dal 13/12/2022 o di quella che verrà accertata in corso di causa.” In data ### con memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., la difesa di ### S.p.A. contestava le tesi e gli argomenti di cui alla memoria n. 1 degli attori opponenti, ritenendoli infondati e pretestuosi. 
Con memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, datata 10/10/2024, l'Avv. ### approfondiva i punti dui cui all'atto introduttivo e depositava ulteriore giurisprudenza a conforto delle tesi sostenute. 
All'udienza del 22 ottobre 2022 erano presenti l'Avv. ### per gli attori e l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv. ### per la convenuta. ###. ### richiamate le memorie depositate il 12 settembre 2024 ed il 10 ottobre 2024, insisteva in tutti i motivi di gravame articolati nel procedimento de quo e chiedeva la fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termini per eventuale presentazione di sintetiche note conclusive. ###. ### si riportava a quanto dedotto ed argomentato in atti ed insisteva per la concessione dei termini ex art. 281 sexies c.p.c., data l'assenza di istanze istruttorie. Il Giudice, ritenuto necessario ricalendarizzare le udienze, rinviava per la trattazione al 22 aprile 2025, udienza da tenersi con la stessa modalità. 
Con provvedimento del 24 febbraio 2025 il Giudice comunicava che l'udienza ### già fissata al 22 aprile 2025 era rinviata d'ufficio al 9 maggio 2025. 
In data 22 aprile 2025, nell'interesse degli attori opponenti, si produceva ulteriore nota di diritto liberamente producibile, seguita da nota di precisazione delle conclusioni e nota spese giudiziale del 9 maggio 2025. 
All'udienza del 9 maggio 2025 comparivano l'Avv. ### per gli attori e l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv. ### per la convenuta. Il Giudice rinviava al successivo 8 luglio 2025 per udienza da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (trattazione scritta), con termine sino a cinque giorni prima della data di udienza per il deposito di brevi note conclusive, foglio di precisazione delle conclusioni e note di udienza. 
In data 2 luglio 2025 veniva depositata ### spese a favore di ### In data 2 luglio 2025 venivano depositati, nell'interesse dei ###ri ### e ### comparsa conclusionale, nota di precisazione delle conclusioni in favore degli opponenti e nota spese. 
In data 3 luglio 2025 con nota di trattazione scritta a favore di ### S.p.A., la difesa richiamava quanto argomentato e documentato in tutti i precedenti atti e confermava le conclusioni formulate.  ### presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi - a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art 45 co. 17 della legge 18.06.2009 n. 69 - dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. MOTIVI DELLA DECISIONE È necessario ed opportuno prendere le mosse dalla sentenza 16 novembre 2022, n. ### in quanto le ### della Suprema Corte sono state sollecitate a pronunciarsi sulla sorte del mutuo fondiario che si rilevi concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità richiamato dall'art. 38, secondo comma, T.U.B. e della relativa ipoteca. Come noto, il ### con delibera del 22 aprile 1995, ha stabilito, quale limite di finanziabilità, quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, elevabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla ### d'#### seguito dalla sentenza n. 2672 del 2013 ha escluso la configurabilità nella violazione del limite di finanziamento di una nullità virtuale per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione di nullità. La violazione della norma scaturente dall'art. 38, secondo comma, T.U.B., è insuscettibile di provocare la nullità del contratto, in quanto non incide sul sinallagma contrattuale, ma investe esclusivamente il comportamento della ### tenuta ad attenersi al limite prudenziale stabilito. Nelle sentenze del 2013 si osserva che la ### d'### nel determinare il limite del finanziamento, non ha prescritto che nel contratto venissero indicati elementi di riferimento quali il valore dell'immobile o il costo delle opere, il che fa escludere che la circolare del 1995 abbia introdotto una clausola determinativa del contenuto del contratto. 
Questo orientamento è stato sottoposto a critica con la sentenza n. 17352 del 2017 della prima sezione che, pur escludendo la ricorrenza di una nullità testuale, ha ritenuto che la prescrizione del limite massimo di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, T.U.B. “si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi fondiario”.  ### interlocutoria n. 4177 del 2022, pur esprimendosi in termini critici verso la teoria della nullità contrattuale per violazione di norma imperativa, ha suggerito come percorso alternativo quello della riqualificazione del contratto alla stregua di un mutuo ipotecario ordinario, prescindendo dal nomen iuris adoperato dalle parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla legge, in favore del mutuante, per i finanziamenti fondiari.  ### in tema di mutuo fondiario, affermano che il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del D.Lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione - quale è quella con la quale il legislatore ha demandato all'### di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (articolo 51 e seguenti T.U.B.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità del contratto, potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. 
In conclusione le ### enunciano il seguente principio: qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune incontestata ( o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. 
In ordine al superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. del contratto di mutuo de quo, colgono nel segno le argomentazioni esposte da ### La perizia commissionata dalla ### e redatta da ### in data ### determinava in euro 108.000,00 l'ammontare massimo finanziabile in considerazione del prezzo di acquisto determinato in euro 135.000,00, confermato nell'atto di compravendita del 17 febbraio 2010. Il diverso valore dello stesso immobile, come si evince da CTU del 2019, svoltasi nel corso della procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'appartamento del debitore, è fisiologico alla luce del tempo trascorso e non ha valenza dirimente. 
Il primo motivo di gravame articolato nell'atto di citazione degli opponenti è fondato e merita accoglimento. La mancata notificazione del titolo esecutivo, contestuale o preventiva in uno con l'atto di precetto opposto, è incontrovertibilmente dimostrata per tabulas.  ### notificazione del titolo esecutivo è ritenuta causa di nullità non sanabile dell'atto di precetto, anch'essa rilevabile mediante opposizione. La Suprema Corte, ### VI -3, con ordinanza 2 febbraio 2023 n. 3233, afferma che: “### notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c., comma 1, senza necessità di allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso e specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità. Tale nullità non è sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., u.c., nemmeno quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479 c.p.c., comma 1, o quando vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. ### dichiarazione di nullità degli atti esecutivi e/o preesecutivi, in conseguenza dell'accoglimento di una opposizione, determina la caducazione non solo degli atti direttamente oggetto di opposizione ma anche di tutti quelli conseguenziali, ivi inclusa l'ordinanza di assegnazione, senza necessità di impugnare distintamente e autonomamente questi ultimi.” ### di ### - ### nell'ordinanza del 29/02/2024 che accoglie l'istanza di sospensione dell'esecuzione (N.R.G. 4971/2023), afferma che l'eccezione di invalidità del precetto opposto per la mancata notifica del titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario, appare fondata, motivando nei seguenti termini: “l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo ex art. 41 TUB deve ritenersi escluso solo con riferimento al debitore e ai suoi eredi, e al terzo datore di ipoteca, e non anche al fideiussore, qual è il sig ……. e ciò in quanto tale privilegio processuale di carattere eccezionale è legislativamente previsto con riferimento ai soli mutui fondiari.” Questa ordinanza conferma l'orientamento della Corte di Cassazione sul punto. Più volte la stessa ha ribadito che, sebbene il mutuo fondiario sia titolo di credito valido anche nei confronti dei fideiussori, ai medesimi dovrà essere preventivamente notificato anche il titolo, posto che l'esonero di cui all'art. 41 TUB è escluso nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti di soggetti estranei al contratto di mutuo. 
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 3 gennaio 2023, n. 51, ribadisce il principio secondo il quale grava sul creditore opposto l'onere di dimostrare l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo mediante la produzione della relata di notificazione ed esclude che “tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell'onere stesso.” Assorbita ogni altra domanda, in considerazione del parziale accoglimento della proposta opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti.  P.Q.M. ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: A. Accerta e dichiara la nullità integrale ed insanabile dell'atto di precetto notificato da ### S.p.A. ai Sig.ri ### in data ###, e ### in data ###, per la ragioni in parte motiva; B. Compensa integralmente le spese tra le parti. 
Così deciso in ### il giorno 8 luglio 2025.   Il giudice

causa n. 1931/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ilaria Spinelli

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