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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. ### in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1351/2018 R.G.
TRA ### S.P.A., con sede ### (c.f. ###), in persona del rappresentante pro tempore, in nome e per conto di ### 2018 S.R.L., con sede in #### via ### 38, (c.f. ###), giusta procura del 1° marzo 2018, autenticata nelle firme dal dott. #### in #### 56.183 Racc. n. 28.336, registrata a ### presso ### delle ### - ### 5 il ### al 2914 serie ###, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. ### CONTRO ### nata a #### il 28 novembre 1949 (c.f. ###), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. ### presso in cui studio professionale è elettivamente domiciliata ### E ###### nonché ### tutti n.q. di chiamati all'eredità di #### avente per ### azione revocatoria ### I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con citazione del 17 luglio 2018 ### S.p.a. in nome e per conto di ### 2018 s.r.l. - premesso che quest'ultima era divenuta cessionaria dei crediti originariamente vantati da ### dei ### di ### S.p.A. nei confronti di ### E ### S.R.L. pari a € 845.144,36 di cui € 107.751,01 quale saldo debitore a1 30.09.2014 del c/c 631164.02 (originariamente n. 611.95) acceso il ### presso la ### dei ### di ### di ### Ag. 7 poi trasmigrato alla Ag. 13, al netto della commissione di massimo scoperto dall'inizio del rapporto al 2° trimestre 2009 e della commissione sull'accordato dal 3° trimestre 2009 alla chiusura, pari ad € 25.418,23, come da dettaglio allegato; € 192.385,86 quale saldo debitore a1 30.09.2014 del c/c n. 10167.80 (già ###) acceso il ### presso la #### di ### successivamente trasformatasi in ### e quindi incorporata dalla ### dei ### di ### al netto della commissione di massimo scoperto dall'inizio del rapporto al 2° trimestre 2009 e della commissione sull'accordato dal 3° trimestre 2009 alla chiusura, pari ad € 31.672,26, come da dettaglio allegato; € 150.000,00 quale saldo debitore in solo capitale alla data del fallimento del ### nr. ### acceso il ### presso la ### dei ### di #### di ### Ag. 7 poi trasmigrato alla Ag. 13; € 395.007,49 quale debito complessivo relativo al ### n. 741303902.26 di originari € 516.000,00 concesso dalla ### dei ### di ### con atto del 15.12.2005 in Not. ### (rep. 27129, Racc. 14492) con contestuale concessione di ipoteca volontaria iscritta presso la ### dei ### di ### il ### ai nr. 14013 R.G. e nr. 3818 R.P. e specificamente: € 140.683,93 per nr. 7 rate insolute scadute dal 30.06.2011 al 30.06.2014 oltre interessi moratori (artt. 2 e 4 del contratto) da ciascuna scadenza per le rate insolute ed € 254.323,56 per capitale a scadere alla data del 30.06.2014, oltre interessi moratori (artt. 2 e 4 del contratto) dal 01.07.2014 - conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il fideiussore ### e la moglie ### al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di simulazione assoluta o comunque di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei trasferimenti immobiliari da costoro concordati nel procedimento di separazione n. 94/2013 R.G., omologata dal Tribunale di Patti il 4 giugno 2013 e trascritta il 17 luglio 2013 ai nn. 18476 Reg. Gen. e 14516 Reg. Part..
Nella resistenza dei convenuti, costituitisi rispettivamente con comparse del 29 e 30 novembre 2018, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo prova testimoniale.
Pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente - insediatosi il 30 novembre 2022 - all'udienza del 20 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) la causa, dopo un differimento reso necessario per la riorganizzazione del gravoso ruolo ereditato, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 febbraio 2024 veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza dell'11 aprile 2024, dando atto che la semplice dichiarazione della morte di ### non seguita dall'espressa richiesta di interruzione non era idonea ad arrestare il processo.
Chiesta dall'attore la riassunzione del processo, il Tribunale rigettava la domanda “considerato in particolare che se una parte del processo ha notizia della morte dell'altra e intende proseguire il giudizio nei confronti dei chiamati all'eredità deve citarli in riassunzione ex art. 300, comma 2, c.p.c.” e “che nel caso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte mediante un atto di impulso processuale che, pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio (Cass., 22950/2019) ed è volto ad evitare l'interruzione stessa (Cass., n. 1434/1992)”, differendo l'udienza di precisazione delle conclusioni al 17 ottobre 2024.
Notificato dall'attore un atto di citazione in prosecuzione nei confronti di ##### e ### n.q. di chiamati all'eredità rispettivamente del marito e padre ### e differita nuovamente l'udienza per ragioni organizzative, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 aprile 2025 il Tribunale -“lette le note scritte depositate; rilevato che parte attrice ha proseguito il giudizio nei confronti dei chiamati all'eredità di ### (v. certificato storico di famiglia) e che le relative notifiche sono andate a buon fine; - che tale prosecuzione impedisce l'interruzione del giudizio (Cass., n. 22950/2019; Cass., 1434/1992) e va qualificata ex art. 106 c.p.c.; - che i chiamati in prosecuzione, i.e. ### ovvero #### e ### tutti regolarmente citati n.q. per l'udienza del 17 ottobre 2024 non si sono costituiti; rilevato che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni” - dichiarava la contumacia dei chiamati in prosecuzione e assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. ratione temporis applicabile, assegnando quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionale e venti giorni per lo scambio di eventuali memorie di replica. 2. - ### ha dichiarato di adire il Tribunale al fine di “[d]ichiarare nullo, in quanto solo apparente, e con ogni analoga pronuncia in relazione ad un eventuale atto dissimulato, invalido o comunque inefficace, anche ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della attrice n.q. l'accordo della separazione personale consensuale dei coniugi omologata dal ###le di ### il ### e trascritta il ### ai nn. 18476 Reg. Gen. e 14516 Reg. Part., con il quale ### ha trasferito la proprietà degli immobili sopra meglio specificati alla propria moglie ### Maria”. Invero, tanto nel corso del giudizio quanto in seno alla comparsa conclusionale, le argomentazioni di parte si sono prevalentemente concentrate sulla sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria.
È pacifico che “[l]'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra” (v., per tutte, Cass., n. 7121/2024, nonché Cass., 17867/2007 e Cass., n. 21083/2016). La giurisprudenza di legittimità ha pure precisato che “nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili senza che con ciò venga meno l'onere della domanda e il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto a osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum” (Cass., n. 16876/2010). 3. - Chiarita l'alternatività delle domande, la pretesa, inquadrata nell'ambito dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., va accolta, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione.
È pacifico che “[l]a disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari)” (v., per tutte, Cass., n. 4049/2023).
Come pure è ius receptum che “[l]a regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass., n. 4193/2025 e Cass., S.U., n. 24822/2015). ### impugnato è stato trascritto nei registri immobiliari il 17 luglio 2013, mentre il deposito della citazione introduttiva presso l'ufficio notifiche è avvenuto il 17 luglio 2018 come si evince meglio nell'allegato alla comparsa di costituzione di ### denominato citazione ###pdf.
Infatti, è vero che il funzionario ### ha dichiarato “atto giunto nelle mani dello scrivente il giorno 18/07/2018” (v. originale dell'atto introduttivo in alto a sinistra), ma non è men vero che, a margine, nella parte destra dell'atto (v. l'allegato appena indicato) è stato apposto un timbro contenente numero cronologico 2952, i costi della notifica pari a € 56,49 (poi corretti in € 36,49), la data del 17 luglio 2018 e la sottoscrizione dell'### Emerge allora che parte attrice ha depositato l'atto introduttivo presso l'### notifiche il 17 luglio 2018 (i.e. entro il quinto anno dal giorno in cui è stata data pubblicità ai terzi), così assolvendo all'onere su di essa gravante, e che l'ufficiale giudiziario-persona fisica ha adempiuto l'indomani non appena entrato nella disponibilità materiale (“atto giunto nelle mani dello scrivente”) della citazione, senza che una tale discrasia tra deposito tempestivo e notifica nel giorno immediatamente successivo possa ridondare in danno di ### S.p.A. n.q. ### di prescrizione è dunque infondata. 3.1. - ### pauliana (o revocatoria) costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale volto a ottenere la dichiarazione di inefficacia in favore dei creditori dell'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., 5455/2003; Cass., n. 19131/2004) in presenza di tre requisiti.
Il primo è di natura oggettiva (eventus damni) e consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale (che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore lesiva della garanzia generica costituita dal suo patrimonio ex art. 2740 cod. civ.).
Siffatto pregiudizio sussiste sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita (anche parziale) di detta garanzia, sia nel caso in cui esso cagioni maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (v. Cass., 2971/1999, Cass., 7262/2000; Cass. 12678/2001; Cass., n. 6422/2003; Cass., n. 14489/2004).
Il secondo e il terzo requisito (scientia damni e consilium fraudis) hanno natura soggettiva e consistono, rispettivamente, nella consapevolezza o nella agevole conoscibilità da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, nella consapevolezza acquisita anche dal terzo del pregiudizio che l'atto compiuto dal debitore poteva arrecare alle ragioni creditorie.
Non è invece richiesta la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria, mentre l'intenzione fraudolenta di ledere la garanzia patrimoniale generica in capo al debitore e/o al terzo non rileva nel caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito (v.
Cass., n. 987/1989, nonché Cass., n. 7262/2000, alla cui stregua “[i]n tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la “trasformazione” di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”), essendo invece necessaria laddove l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
Beninteso, la logica premessa è che l'attore dimostri di essere titolare di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente (Cass. n. 238/1982; Cass. n. 1050/1996). La giurisprudenza di legittimità ha infatti sottolineato che la sussistenza dell'interesse cui sinteticamente fa riferimento l'art. 2901 c.c. con l'espressione “creditore” non richiede il compiuto e preventivo accertamento dell'esistenza del diritto, ma solo la verifica dell'esistenza di una pretesa tale da legittimare detto accertamento (Cass., n. 1712/1998). 3.2 - ### 2018 S.R.L. a mezzo di ### S.P.A. ha dimostrato la propria legitimatio ad causam.
Invero le censure dell'originario fideiussore non si sono appuntate sull'esistenza dei crediti in capo a ### S.p.A. e ### dei ### di ### S.p.A. supra indicati (e, invero, ampiamente documentati), ma hanno piuttosto riguardato, seppure genericamente, la legittimazione (recte, titolarità) attiva in capo alla cessionaria (v. la comparsa di ### ove si lamenta concisamente che “la mera indicazione della ### nella quale è stata fatta inserzione dell'avvenuta cessione in blocco, non appare di per se sufficiente, al fine di radicare la legittimazione attiva in capo alla società attrice”).
È noto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d. lgs. n. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., n. 5857/2022; Cass., n. 24798/2020). ###. 58 cit. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella ### e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass., n. 20495/2020).
Muovendo da tali premesse, la Corte di cassazione ha affermato che, in linea di principio, ai fini della dimostrazione della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi di per sé sufficiente la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c. né, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit. Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla ### esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione , non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass., 22151/2019). Sulla base di tali puntualizzazione, il Giudice di legittimità ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella ### ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, qualora tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete. In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale profilo, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla ### in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati. (v. Cass., n. 9412/2023).
Diverso è il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 TUB.
È stato, però, precisato che tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: “[c]iò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”. In tali casi, ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità” (Cass., 17944/2023).
Nella specie, tuttavia, la genericità della censura di ### - rimasta tale anche alla luce dell'omesso deposito della prima memoria istruttoria - non consente di ritenere contestata l'esistenza in sé del contratto di cessione, ma permette solo di affermare che oggetto di doglianza è l'individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, l'esatta corrispondenza tra le caratteristiche dei crediti oggetto di questo giudizio e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco. ### ha sollevato tempestivamente analoga lagnanza, prendendo posizione sul punto solo in comparsa conclusionale.
Va pertanto considerata sufficiente la prova fornita dall'attore che ha prodotto copia della G.U. n. 151 del 23 dicembre 2017 in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione pro soluto da ### dei ### di ### s.p.a. a ### 2028 s.r.l. ai sensi dell'art. 58 cit. di un insieme di crediti derivanti da rapporti giuridici in relazione ai quali sono state fornite le seguenti informazioni orientative: 1) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; 2) rapporti giuridici sorti in capo a ### (o banche dalla stessa incorporate) antecedentemente al 31 dicembre 2016 per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; 3) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; 4) rapporti giuridici classificati in sofferenza sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; 5) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'### di servizi per il mercato agricolo e alimentare (###; 6) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ### s.p.a ; 7) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ### soc. coop. a r.l.
La lettura del contratto di conto corrente 611 95 poi 63116402 (all. 6), dell'estratto di saldaconto (all. 7), del contratto rapporto anticipi (all. 8) e del relativo estratto di saldaconto, ove si attesta pure il passaggio a contenzioso alla data del 9 febbraio 2015 (all. 9), del contratto di conto corrente ### poi divenuto 1016780 (all. 11), del contratto di mutuo fondiario (all. 12) e degli estratti conto al 2013 (v. allegati alla seconda memoria istruttoria) lascia emergere che i crediti oggetto di questo giudizio hanno le medesime caratteristiche indicate nell'avviso, mentre controparte non ha dimostrato alcuno dei fatti di cui ai punti 5), 6) e 7) dell'avviso, idonei ad escluderne la titolarità in capo a ### 2018 S.R.L.
Ma vi è di più.
A ben vedere, anche ove ci si sforzasse di ritenere censurata l'esistenza del contratto di cessione, tale eccezione sarebbe parimenti priva di pregio. ### non deve avere infatti forma scritta ad substantiam e può dunque essere provato anche a mezzo di presunzioni.
La genericità della contestazione, la pubblicazione dell'avviso in G.U. ancorché proveniente dalla cessionaria, la corrispondenza tra le caratteristiche dei crediti oggetto di lite e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, il possesso della documentazione da cui trae origine il credito prima indicata, nonché dei contratti di fideiussione (all.ti 10 e 12), del decreto ingiuntivo e del prospetto di stato passivo delle domande di insinuazione tardive nel fallimento di ### E ### S.R.L. (all. 14) nonché l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese (v. allegato alla prima memoria istruttoria) sono tutti elementi che, anche a prescindere dalla dichiarazione della cedente (tardivamente prodotta), concorrono in maniera grave, precisa e concordante a dimostrare l'esistenza della cessione in base alla circostanza secondo cui, ove tale operazione non fosse effettivamente avvenuta nei suoi confronti, ### 2018 S.R.L. non avrebbe avuto a disposizione neppure la documentazione giudiziale (decreto ingiuntivo e ammissione domande tardive) né avrebbe iscritto l'operazione stessa nel suo registro giacché, pur essendo tale ultimo adempimento estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, la sua eventuale falsità sarebbe foriera di conseguenze negative stante la rilevanza pubblicistica del registro stesso.
Accertata la titolarità in capo all'attrice e incontestata l'esistenza delle fideiussioni e dei crediti, essi vanno considerati anteriori all'atto dispositivo censurato, giacché “[i]n tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza” (Cass., 17356/2011; Cass., n. 22161/2019): infatti, le fideiussioni sono state stipulate l'una il 3 marzo 2006 fino alla somma di € 250.000 (poi incrementata l'11 marzo 2010 sino all'importo di € 480.000) e l'altra il 1° dicembre 2003 fino all'importo di € 375.000, mentre i debiti garantiti risalgono a rapporti accesi sin dall'anno 2002. 3.3 - Sussiste poi l'eventus damni. ### con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione) né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (v. Cass., n. 10443/2019; Cass., n. 7178/2022).
Nella specie ### ha complessivamente trasferito alla moglie: a) ½ indiviso dell'abitazione di tipo civile sita in #### n. 9 posta al primo piano, interno n. 6. ### al Fg 9, part. 355 sub 6, ### A/2 di vani 6,5; b) ½ indiviso del magazzino sito in #### n. 9, posto a piano terreno. ### al Fg 9, part. 355 sub 1, ### C/2 di 34 mq; c) abitazione di tipo civile in #### al piano terreno e primo. ### al Fg. 18, part. 783 di vani 11,5; d) terreno in #### esteso 1 ettaro, 96 are e 92 centiare. ### al Fg. 18, part. 781; e) deposito in #### al piano terreno. ### al Fg. 18, part. 752, Cat. C/2 di mq. 29.
Egli ha pertanto sicuramente determinato una consistente modifica della sua situazione patrimoniale, che ha reso obiettivamente più difficoltosa la realizzazione del credito (v. anche Trib. Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, 1904, alla cui stregua “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”).
Peraltro, le maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito integranti l'eventus damni ricorrono in linea generale in tutte quelle ipotesi in cui vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori (i.e. gli immobili) con altri come il denaro che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente sottoponibili ad azione esecutiva, in quanto l'atto di disposizione del debitore, in questo caso, può compromettere la fruttuosità dell'esazione coattiva del credito (Cass. 3470/2007; Cass., n. 24757/2008). E ciò vale a maggior ragione quando, come nella specie, manca una immediata contro-prestazione in quanto l'atto è stato compiuto per compensare i debiti pregressi e il mantenimento futuro.
Del resto, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., 4578/1998), prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
È vero che ### ha allegato una C.T.P. ove si afferma che il valore dei beni ceduti alla moglie è pari a € 155.964,83 e che alla data del trasferimento il suo stato patrimoniale “può ragionevolmente attestarsi” (così il consulente di parte) intorno a € 931.677,82. Nondimeno tali considerazioni trascurano che la capienza del patrimonio residuo del fideiussore va rapportata all'ammontare complessivo dell'obbligazione garantita pari a € (480.000 + 375.000 =) 855.000,00, al debito maturato (già elevatissimo al tempo del trasferimento immobiliare) e che la partecipazione al capitale di una s.r.l. - idonea a concorrere secondo il tecnico di parte alla stima del patrimonio di parte - non è garanzia di solvenza in quanto il suo valore è soggetto ad oscillazioni in ragione dell'alea tipica di ogni attività imprenditoriale. Dalla visura ipotecaria depositata dall'attrice risulta poi che sul residuo immobile sito in ### via ### identificato in ### al fg. 9, mapp. 355, sub 2, 3, 4, 5 e 7 in proprietà per ½ del fideiussore e per l'altro ½ di ### gravano tre iscrizioni ipotecarie in favore di ### S.p.A. per debiti contratti da ### E ### S.R.L., di cui una iscritta l'8 maggio 2004 per € 320.000,00, l'altra iscritta il 30 agosto 2007 per € 80.000,00 e l'ultima iscritta il 7 maggio 2012 per € 120.000,00.
Infine, il tecnico di parte ha affermato che “sia nel comune di ### che nel comune di ### non risulta essere molto attivo il mercato delle vendite immobiliari, ad eccezione di sporadici casi”. Pertanto, già solo l'attribuzione alla moglie di un appartamento intero per civile abitazione, di un deposito e di metà quota di altro immobile analogo con incluso ½ del magazzino, riducendo il patrimonio e la possibilità che gli immobili ceduti potessero essere rivenduti nell'ambito di un mercato statico, ha reso più difficoltosa la concretizzazione delle ragioni dell'odierno cessionario, determinando quel pericolo per la realizzazione del credito in funzione di un'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva di cui si sostanzia l'eventus damni. Tanto più che in seno al giudizio di separazione è stata la moglie stessa a dichiarare come “è capitato sempre più sovente che lo stesso, senza alcun preventivo consulto con la moglie, abbia investito buona parte dei proventi della propria attività, sottraendoli alle necessità del nucleo familiare, in attività edilizie speculative, che si sono rivelate in parte un vero fallimento, ed hanno con il tempo minato lo stato patrimoniale della famiglia, portandolo allo sfacelo” (v. atto del 28 gennaio 2013, enfasi aggiunta). 3.3.1 - Né trova applicazione, a differenza di quanto sostenuto dai convenuti, la previsione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., alla cui stregua “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”.
Se è vero che l'esenzione della revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto “ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo” (v., e.g., Cass., n. 14420/2013), è parimenti innegabile che nella specie non si è proceduto a vendere i beni al fine di ottenere la provvista per estinguere i debiti “a tacitazione della richiesta di assegno di mantenimento” e a “tacitazione di ogni pretesa creditoria” pari a € 200.000 (così si legge infatti nell'accordo allegato al decreto di omologa), ma alla loro cessione in ambito familiare.
In altre parole, l'operazione negoziale realizzata integra una datio in solutum (attuata mediante la cessione di beni con imputazione del valore a compensazione di un debito in parte scaduto e in parte a scadere) che per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito costituisce una modalità anomala di estinzione anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, trattandosi di atto assolutamente discrezionale e non già - come richiesto dall'art. 2901, comma 3, cod. civ. - dovuto (v., e.g., Cass., n. 4244/2020; Cass., n. 26927/2017; ### Trani, n. 249/2023, ### Novara, sez. I, n. 77/2021; ### Rimini, n. 269/2020).
Sotto questo profilo, infatti, l'adempimento del debito scaduto, quando sia normale e cioè venga realizzato secondo i termini temporali e di prestazione d'oggetto prestabiliti, si presenta sicuramente quale atto necessitato, sicché lo stesso carattere obbligato assumono anche gli atti dispositivi del patrimonio del debitore legati da un rapporto di stretta ed indispensabile inerenza strumentale con quello di soddisfacimento del debito. Qualora, invece, l'estinzione del debito avviene attraverso una prestazione in luogo di adempimento è innegabile l'intervento di una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore; intervento sufficiente ad escludere ogni carattere di atto dovuto dal meccanismo negoziale prescelto (così Cass., 12045/2010, § 4.1 della motivazione; Cass., n. 12123/1990).
Peraltro, nel caso di specie, è opportuno evidenziare che il trasferimento trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto, per cui l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. (in questo senso v.
Cass., n. 21358/2020, nonché Corte App. Messina n. 224/2025) e che la scelta volontaria del debitore, concordata con il creditore, di estinguere il debito attraverso una datio in solutum esclude, per sua stessa natura, la riferibilità del carattere di “atto dovuto” del meccanismo negoziale prescelto.
Infine, in ogni caso, la dimostrazione dell'unicità del mezzo - qualificata come eccezione in senso stretto - avrebbe dovuto essere fornita dal debitore ( n. 7747/2016 e Cass. n. 9816/2018) che, tuttavia, non ha articolato richieste di prova sul punto. 3.4 - Sussiste parimenti il requisito della scientia damni.
Nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di separazione (e in questa sede ###atti) ### si definiva “persona molto dedita al lavoro di imprenditore edile, svolto anche fuori sede, per cui ha dovuto anche sacrificare la famiglia”. Tale qualifica professionale e la circostanza che abbia prestato consistenti fideiussioni in favore di una persona giuridica, recante il suo cognome nella ragione sociale (### E ### S.R.L., appunto) e di cui i figli (### ed ### erano amministratori e garanti prima che lui stesso divenisse amministratore (“#### inoltre, al contrario di quanto dedotto dalla società attrice, ha assunto la carica di amministratore della società ### e ### S.r.l. solamente in data ###. Prima di tale data era amministratore il #### e prima ancora il #### Calogero”, v. la comparsa di costituzione di ### nonché il contratto di mutuo e le fideiussioni prodotti da parte attrice) lasciano chiaramente presumere che egli conoscesse o potesse comunque agevolmente conoscere la idoneità del trasferimento a pregiudicare le ragioni creditorie.
Siffatto convincimento è poi confermato dal rilievo - ammesso in seno alla comparsa di costituzione (“[i]l #### sebbene socio di maggioranza della società ### e ### S.r.l., è stato titolare di una propria ditta individuale artigiana dal 22.11.1971 sino alla 21.02.2014”) - che il ### fosse socio di maggioranza della società garantita e, pertanto, potesse de jure di incidere sulla relativa direzione strategica (su questo profilo v. pure il ricorso per separazione, ove la moglie ha affermato di avere lavorato “come dipendente della società ### e ### S.r.l. gestita dal marito, dal 15.10.2004 al 15.10.2007 e dall'1.07.2008 al 31.12.2009”, enfasi aggiunta). 3.5 - Sussiste, infine, il requisito del consilium fraudis in capo al terzo.
Le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di ‹‹donazione›› vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni svelano una loro ‹‹tipicità››, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva ‹‹onerosità››, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 cod. civ., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione ‹‹solutorio - compensativa›› più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali (così Cass., n. 5741/2004, nonché più di recente Cass., n. 19899/2023) Nella specie l'onerosità del trasferimento non emerge tanto dalla sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma, come affermato negli accordi allegati al decreto di omologa, dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione.
Sotto questo punto di vista occorre evidenziare che giudizio di separazione ### dichiarava che “il marito non ha mai riconosciuto i sacrifici personali ed anche economici della moglie, la quale ha sempre contribuito, con spirito di abnegazione, al menage familiare, non solo assolvendo ai propri doveri di moglie e di madre, ma anche apportando il proprio contributo economico, sia con i proventi derivanti dall'attività lavorativa personale che con lasciti avuti dai genitori, che di fatto sono stati utilizzati esclusivamente dal marito, rinunciando la stessa non solo a qualsiasi occasione di svago e di piacere, ma anche alle più elementari esigenze, necessarie per condurre un tenore di vita dignitoso”, mentre ### affermava che “non ha mai inteso disconoscere alla moglie i sacrifici, anche economici, sopportati dalla stessa in costanza di matrimonio, e si era ripromesso, quanto prima, di ripagarla di tutte le somme da lei sborsate e/o non percepite, ed utilizzate sia per l'acquisto del terreno che per la costruzione del fabbricato in C.da Ruddafi, che per l'attività imprenditoriale svolta dal marito”.
Il profilo compensativo-solutorio dell'operazione - idoneo ad attribuirle carattere oneroso ed emergente già in nuce dalle superiori dichiarazioni - trova definitiva conferma nel contenuto dell'accordo allegato al decreto di omologa ove si legge che i trasferimenti sono avvenuti - come prima indicato - a tacitazione della richiesta di assegno di mantenimento e a tacitazione di ogni pretesa creditoria avanzata in ricorso dalla moglie.
Chiarita la natura onerosa del trasferimento, ### - in virtù degli strettissimi legami familiari - non poteva non essere al corrente del pregiudizio che l'atto era idoneo a determinare nel creditore del marito (v.
Cass., n. 1286/2019, alla cui stregua “[l]a prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”). ### parte, ella ha contratto matrimonio con ### l'8 agosto 1970, ne ha chiesto lo scioglimento solo nel gennaio-febbraio 2013, ha dichiarato di aver contribuito a più riprese anche nell'attività professionale del marito (“[i]n buona sostanza, la ###ra ###, ad eccezione del periodo in cui ha esercitato attività in proprio con la gestione del negozio di ferramenta, pur avendo sempre lavorato, di fatto non ha goduto dei proventi del proprio lavoro, in quanto tutti gli emolumenti della propria attività lavorativa venivano impiegati incondizionatamente dal marito nella propria impresa, oppure per l'acquisto di beni immobili di sua esclusiva proprietà, anche all'insaputa della moglie”, v. ricorso per separazione personale dei coniugi) ed è provato documentalmente che ha concesso ipoteca a garanzia del debito contratto dalla società con ### S.p.A.
Infine il ### non può ignorare la circostanza che la convenuta ha per sua stessa ammissione prestato attività lavorativa per ### E ### S.R.L. e che, come prima indicato, nel ricorso per separazione del 28 gennaio 2013 ella ha definito disastroso lo stato patrimoniale della famiglia, non essendo a questi fini rilevante che avesse ignorato alcune operazioni del marito, ma importando semmai che la stessa possede ###merito un patrimonio di conoscenze tali da farle impiegare il termine “sfacelo” (v. pag. 4 del ricorso).
Di qui l'irrilevanza dei mezzi istruttori articolati (ancorché ammessi dal precedente giudice istruttore) e della richiesta di C.T.U. che, ove disposta, avrebbe avuto natura esplorativa. 3.6 - Per tutte le superiori ragioni, poiché, vista l'anteriorità del credito, non rileva l'intenzione in capo al debitore e al terzo di precostituire una situazione di insolvenza o, più in generale, l'animus nocendi (v. ancora Cass., 10824/2019 che ribadisce come “l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali”), va dichiarata l'inefficacia nei confronti di ### S.P.A., quale procuratore agente in nome e per conto di ### 2018 S.R.L. dell'accordo raggiunto nella separazione personale consensuale dei coniugi omologata dal ### di ### il 4 giugno 2013 e trascritta il 17 luglio 2013 ai nn. 18476 Reg. Gen. e 14516 Reg. Part., con cui ### ha trasferito a ### la proprietà dei seguenti beni: a) ½ indiviso dell'abitazione di tipo civile sita in #### n. 9 posta al primo piano, interno n. 6. ### al Fg 9, part. 355 sub 6, ### A/2 di vani 6,5; b) ½ indiviso del magazzino sito in #### n. 9, posto a piano terreno. ### al Fg 9, part. 355 sub 1, ### C/2 di 34 mq; c) abitazione di tipo civile in #### al piano terreno e primo. ### al Fg. 18, part. 783 di vani 11,5; d) terreno in #### esteso 1 ettaro, 96 are e 92 centiare. ### al Fg. 18, part. 781. e) deposito in #### al piano terreno. ### al Fg. 18, part. 752, Cat. C/2 di mq. 29.
Ogni altra domanda proposta in via alternativa risulta dunque assorbita. 4. - Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno compensate nei confronti di ### evocata in lite nella qualità di chiamata all'eredità di ### avendo ella rinunciato all'eredità stessa - come dichiarato nella comparsa conclusionale depositata, tuttavia, in proprio - con atto pubblico ai rogiti del ### del 10.03.2025, rep. n. ###, registrato in ### il ### al 4412, ###.
Mentre vanno poste a carico di ### evocata in giudizio in proprio, nonché dei restanti convenuti rimasti contumaci e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000, tenuto conto che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass., n. 3697/2020), ridotti del 25 % in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa. P.Q.M. ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1351/2018 R.G. nella già dichiarata contumacia di ##### e ### n.q. di chiamati all'eredità di ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: 1) revoca e dichiara inefficace nei confronti ### S.P.A., quale procuratore agente in nome e per conto di ### 2018 S.R.L., l'accordo raggiunto nella separazione personale consensuale dei coniugi omologata dal ### di ### il 4 giugno 2013 e trascritta il 17 luglio 2013 ai nn. 18476 Reg. Gen. e 14516 Reg. Part. con cui ### ha trasferito a ### i seguenti beni: - ½ indiviso dell'abitazione di tipo civile sita in #### 9 posta al primo piano, interno n. 6. ### al Fg 9, part. 355 sub 6, ### A/2 di vani 6,5; - ½ indiviso del magazzino sito in #### n. 9, posto a piano terreno. ### al Fg 9, part. 355 sub 1, ### C/2 di 34 mq; - abitazione di tipo civile in #### al piano terreno e primo. ### al Fg. 18, part. 783 di vani 11,5; - terreno in #### esteso 1 ettaro, 96 are e 92 centiare. ### al Fg. 18, part. 781; - deposito in #### al piano terreno. ### al Fg. 18, part. 752, Cat. C/2 di mq. 29; 2) compensa integralmente le spese tra parte attrice e ### evocata in lite n.q. di chiamata all'eredità di ### 3) condanna ### costituitasi in proprio, nonché ##### e ### n.q. di chiamati all'eredità di ### a rifondere, in solido, a parte attrice le spese di lite, che liquida in € 23.711,34 (di cui € 21.894,75 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla ### per quanto di competenza.
Così deciso in ### lì 16 luglio 2025
causa n. 1351/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Puglisi Giuseppe