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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 2828/2025 del 14-02-2025

... ###. Oggetto: risarcimento danni da danneggiamento bagaglio aereo. ### parte attrice: sul presupposto di aver acquistato biglietti aerei dal vettore ### per la tratta Napoli-Istambul-Urgada e che al destino, il proprio bagaglio risultava danneggiato unitamente agli oggetti contenuti; dei fatti effettuava rituale reclamo nonché denunzia alle competenti autorità e richiedeva il risarcimento alla compagnia aerea; concludeva come da atti difensivi e verbale d'udienza. Rimaneva contumace la parte convenuta vettore aereo. Falliva il tentativo di conciliazione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La domanda di parte attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Per le vicende processuali ci si rimanda ai verbali di causa ed agli scritti difensivi delle parti, in conformità al disposto di cui all'art. 132 c.p.c., così come novellato dalla legge n. 69/2009, per come espressamente previsto dalle disposizioni transitorie. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della compagnia aerea convenuta, ritualmente vocata; si rileva che la domanda attrice sia proponibile, procedibile ed ammissibile. La domanda soddisfa quanto previsto dagli artt. 163, 163-bis c.p.c., in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di Napoli, VI sezione civile, nella persona dell'Avv. ### di ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al Nr. 40364 di R.G. dell'anno 2020, #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### D'### e presso questi elettivamente domiciliat ###persona del l.r.p.t. (partita i.v.a. ###), con sede in ### alla ### nr. 47: ###. 
Oggetto: risarcimento danni da danneggiamento bagaglio aereo.  ### parte attrice: sul presupposto di aver acquistato biglietti aerei dal vettore ### per la tratta Napoli-Istambul-Urgada e che al destino, il proprio bagaglio risultava danneggiato unitamente agli oggetti contenuti; dei fatti effettuava rituale reclamo nonché denunzia alle competenti autorità e richiedeva il risarcimento alla compagnia aerea; concludeva come da atti difensivi e verbale d'udienza. 
Rimaneva contumace la parte convenuta vettore aereo. 
Falliva il tentativo di conciliazione.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La domanda di parte attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. 
Per le vicende processuali ci si rimanda ai verbali di causa ed agli scritti difensivi delle parti, in conformità al disposto di cui all'art. 132 c.p.c., così come novellato dalla legge n. 69/2009, per come espressamente previsto dalle disposizioni transitorie. 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della compagnia aerea convenuta, ritualmente vocata; si rileva che la domanda attrice sia proponibile, procedibile ed ammissibile. La domanda soddisfa quanto previsto dagli artt. 163, 163-bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 318, stesso codice, in punto di ammissibilità e procedibilità. Risultano soddisfatti anche i presupposti di procedibilità imposti dalle leggi speciali.
Giudice di ### di Napoli - VI sezione civile - R.G. 40364/2020 Dalle emergenze processuali (vedi titolo di viaggio, foto e denunzia), risulta che parte attrice constatato il danneggiamento della propria valigia, recuperata al ritiro bagagli, unitamente agli oggetti contenuti, denunciava immediatamente i fatti alla compagnia aerea, ai sensi dell'art. 31 della ### Deriva da quanto precede la procedibilità della domanda. 
Relativamente al merito della controversia va osservato, che il denunziato danneggiamento della valigia e degli oggetti contenuti, risulta dimostrato dagli atti versati. 
Di conseguenza, va dichiarato l'inadempimento del vettore aereo convenuto all'obbligo di custodia e di riconsegna dei bagagli, da cui deriva la responsabilità del predetto per il danno subito dalla parte attrice al proprio bagaglio, consistente nel danneggiamento della valigia. 
Per procedere alla quantificazione dei danni, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 della ### di ### che al secondo comma stabilisce che “nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare” .Tale norma prevede un limite alla responsabilità del vettore in termini di massimo valore indennizzabile, limite recentemente confermato dalla Corte di ### con sentenza n. 451243 del 7.05.2010. La Corte di ### ha, inoltre, chiarito che il termine «danno» derivante dalla perdita di bagagli, contenuto all'art. 22, n. 2, della convenzione di ### include tanto il danno materiale quanto il danno morale. 
Siffatta interpretazione, invero, consente di garantire il giusto equilibrio dei contrapposti interessi, ossia quelli del passeggero ad essere risarcito agevolmente e rapidamente e quelli dei vettori aerei a non essere gravati da oneri di riparazione difficilmente identificabili e calcolabili, atti a compromettere e/o paralizzare la loro attività economica. Come, dunque, confermato dalla sopra citata decisione, si ha diritto a un rimborso fino a mille diritti speciali di prelievo, il cui valore unitario oggi è pari ad € 1,131, in caso di compagnie aeree dell'### europea e dei ### che aderiscono alla ### di ### e fino a 17 dsp, per kg in caso di compagnie aeree dei ### che aderiscono alla ### di ### In relazione al caso concreto, alla luce delle emergenze istruttorie, può ritenersi provata l'esistenza del danno emergente consistente nel danneggiamento della propria valigia e degli oggetti contenuti. In punto di quantum, nulla è stato prodotto, pertanto, l'indennizzo va liquidato equitativamente. 
Considerando lo specifico danneggiamento della valigia, deve verosimilmente ritenersi non più utilizzabile per lo scopo, pertanto risulta equo e giusto liquidare quale indennizzo al viaggiatore, la somma di € 200,00. Nulla è stato dimostrato in merito al danneggiamento degli oggetti contenuti nella valigia stessa. 
Non risulta dimostrato alcun altro pregiudizio, di carattere non patrimoniale, da liquidare.
Giudice di ### di Napoli - VI sezione civile - R.G. 40364/2020 ### e presunto danno, non può essere liquidato nemmeno quale corrispettivo della così detta vacanza rovinata. Va osservato in tema come tale domanda vada respinta avuto riguardo sia all'interpretazione data del termine “danno” dalla Corte di ### con la sentenza del 7.05.2010 n. 451243, sia alla figura in sé di tale danno non patrimoniale. Come è noto, la direttiva ### 90/314/### recepita in ### con D. Lgs. n. 111/95, riprodotta nel ### del ### (D. Lgs n.206/2005) ha consentito di ritenere introdotto nel nostro ordinamento il cd. “danno da vacanza rovinata”, ovvero il pregiudizio non solo economico ma anche morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere - o godere appieno - dei benefici di una vacanza, a causa della cancellazione della stessa o dei disagi e disservizi subiti. Detta figura di danno ha natura contrattuale, in quanto trova fondamento nell'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'agenzia di viaggi e/o dal tour operator relativamente ad contratto di viaggio o ‘pacchetto turistico' stipulato con il consumatore. Esso è composto da due voci: il pregiudizio economico per gli esborsi sostenuti, nonché il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio. Tale voce di danno consegue, dunque, all'inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita di pacchetto turistico da parte del venditore o dell'organizzatore del viaggio, trovando il fondamento normativo nella disciplina sopra richiamata, e non anche nel caso di contratto di trasporto aereo, cui non trova applicazione la disciplina del ### del ### sopra richiamata. 
La disciplina richiamata non è certo applicabile al caso concerto, ritenuto che con il contratto di trasporto il vettore assume l'obbligo, dietro pagamento di un corrispettivo, a trasferire le persone ed i loro bagagli da un luogo ad un altro, non rilevando in alcun modo la finalità del viaggio (di studio, lavoro, piacere), mentre nei contratti stipulati con i tour operator la motivazione di svago e di vacanza rientra nel contenuto del contratto, costituendo la causa in concreto di esso, caratterizzando, altresì, l'obbligazione del venditore, che deve garantire la fruizione della vacanza pena l'inadempimento ed il consequenziale risarcimento del danno. Il danno derivante dal mancato pieno godimento della vacanza sulla nave da crociera non può ritenersi tra quelli astrattamente prevedibili, ai sensi dell'art. 1225 c.c., dalla società convenuta come conseguenza probabile dell'inadempimento dell'obbligazione di consegna tempestiva dei bagagli ai passeggeri, avuto riguardo al tipo di contratto concluso tra le parti. 
In definitiva, dunque, il vettore aereo convenuto va condannato, per il proprio titolo e qualità, al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 200,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di Napoli - VI sezione civile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. dichiara la contumacia della convenuta compagnia aerea;
Giudice di ### di Napoli - VI sezione civile - R.G. 40364/2020 2. accoglie, per quanto di ragione la domanda formulata dalla parte attrice ### 3. dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta ### 4. condanna quest'ultima, in persona del l.r.p.t., per la sua qualità e per il suo titolo, al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 200,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale (05.05.2020, data della notificazione del libello introduttivo del presente giudizio) al soddisfo; 5. condanna la predetta parte convenuta, per il proprio titolo e qualità, alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della parte attrice che, visto il decreto ministeriale di determinazione ed attuazione dei parametri forensi e tenuto conto dell'effettiva attività svolta, vengono liquidate nella misura complessiva di € 543,00, di cui € 500,00 per compensi professionali, ed € 43,00, per esborsi vivi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% delle sole competenze professionali, ed oltre all'i.v.a. e c.p.a. come per legge, da attribuirsi al procuratore e difensore costituito, dichiaratosi anticipatario. 
Così deciso in Napoli il ### 

Il Giudice
di ### (Avv. ### di ###


causa n. 40364/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Nicola Di Foggia

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7

Giudice di Pace di Palermo, Sentenza n. 1806/2024 del 10-06-2024

... giunta in aeroporto imbarcava in stiva il proprio bagaglio contenente diversi capi di vestiario che non veniva rinvenuto al momento dell'arrivo presso l'aeroporto di ### ; provvedeva a denunciare quanto accaduto , alle competenti autorità ; solo dopo alcuni giorni gli veniva comunicato il rinvenimento del bagaglio e l'avvenuto deposito presso l'aeroporto ### -### ; tali fatti lo costringevano a dovere rinunciare durante tutta la crociera programmata ,ai propri effetti personali e a dovere acquistare ,durante la vacanza , quanto necessario per cercare di far pronto alla situazione che si era creata . Nonostante la tempestiva denuncia di quanto accaduto presso l'ufficio competente ,la regolare diffida ed l' invito alla negoziazione ,la richiesta risarcitoria dei danni denunciati , sia patrimoniali e non , la compagnia non ha dato riscontro alla domanda , per cui è stata adita l'autorità giudiziaria . Nel corso del giudizio si è costituita la ### S.p.a con deposito della relativa comparsa di costituzione e di risposta che rilevava l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto ; rilevava che ,diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente ,aveva già provveduto a formulare delle (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 867 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Palermo Sezione 1^ ### Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 867 / 2024 ### contenzioso dell'anno 2024 ### istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) ###: ### S.P.A. (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) Ragioni di ### e di ### della Decisione Con ricorso ex art. 318 c.p.c. regolarmente notificato con contestuale decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ,parte ricorrente , per mezzo del proprio procuratore , chiamava la convenuta compagnia aerea ### S.p.a innanzi all'autorità giudiziaria chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale di questa per il ritardo nella consegna del baglio oltre alla condanna del danno patrimoniale e non che ne era derivato . 
Parte ricorrente precisava che aveva acquistato dalla compagnia convenuta il biglietto elettronico n. ###28 ed identificato con prenotazione ### (doc.1), per l'importo complessivo di € 723,14 per il ####, del 12.08.2023, con partenza delle ore 06:10 dall'aeroporto di ### ed arrivo alle ore 07:20 presso l'aeroporto di ### - ####, del 12.08.2023, con partenza delle ore 08:30 dall'aeroporto di ### ed arrivo alle ore 11:00 presso l'aeroporto di ### - ####, del 27.08.2023, con partenza delle ore 18:00 dall'aeroporto di ### ed arrivo alle ore 20:15 presso l'aeroporto di ### - ####, del 27.08.2023, con partenza delle ore 21:05 dall'aeroporto di ### ed arrivo alle ore 22:10 presso l'aeroporto di ### , che giunta in aeroporto imbarcava in stiva il proprio bagaglio contenente diversi capi di vestiario che non veniva rinvenuto al momento dell'arrivo presso l'aeroporto di ### ; provvedeva a denunciare quanto accaduto , alle competenti autorità ; solo dopo alcuni giorni gli veniva comunicato il rinvenimento del bagaglio e l'avvenuto deposito presso l'aeroporto ### -### ; tali fatti lo costringevano a dovere rinunciare durante tutta la crociera programmata ,ai propri effetti personali e a dovere acquistare ,durante la vacanza , quanto necessario per cercare di far pronto alla situazione che si era creata .   Nonostante la tempestiva denuncia di quanto accaduto presso l'ufficio competente ,la regolare diffida ed l' invito alla negoziazione ,la richiesta risarcitoria dei danni denunciati , sia patrimoniali e non , la compagnia non ha dato riscontro alla domanda , per cui è stata adita l'autorità giudiziaria . 
Nel corso del giudizio si è costituita la ### S.p.a con deposito della relativa comparsa di costituzione e di risposta che rilevava l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto ; rilevava che ,diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente ,aveva già provveduto a formulare delle offerte transattive che non erano state accettate da parte ricorrente . 
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione agli atti e , stante la natura documentale , dopo avere sentito i procuratore della parti , sulle conclusioni formulate nei rispettivi atti difensivi , la causa è stata trattenuta per la decisione Preliminarmente, accertata la sussistenza dei presupposti processuali e formali la domanda è ritenuta ammissibile e procedibile . 
Non vi è dubbio che nel momento in cui viene eseguito il checkin il viaggiatore affida il suo bagaglio in custodia al vettore che assume l'obbligo di far giungere i beni ricevuti a destinazione in modo integro e nel rispetto dei termini pattuiti per la consegna , in caso di perdita o di danneggiamento , per andare esente da ogni responsabilità ,ai sensi dell'art. 1681 c.c. e dell'art . 20 della ### di ### ,della convenzione di ### e del regolamento comunitari 889/2002 , il vettore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno che deve risultare imputabile a circostanze inevitabili o imprevedibili ; nel momento in cui il personale addetto ha posto nella stiva il bagaglio ne è divenuto custode con l'obbligo di riconsegnarlo integro al momento dell'arrivo in aeroporto ; a fronte di ciò in assenza di prove idonee ad escludere la responsabilità della convenuta , ,stante che parte ricorrente ha dimostrato ,mediante il deposito del biglietto aereo acquistato, l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti oltre alle spese sostenute per sopperire alla mancanza dei beni necessari determinata dalla non tempestiva consegna del bagaglio , la convenuta deve risarcire il danno patrimoniale subito dalla parte istante e da questa quantificato , come dagli scontrini agli atti di causa, in € 538,91 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.   Non si può escludere che il disservizio verificatosi ha determinato uno stato di disagio nel ricorrente che si è protratto per tutta la durata del viaggio ,nel corso del quale ha dovuto provvedere a sopperire a ciò di cui necessitava provvedendo all'acquisto dei prodotti per la cura personale e dell'abbigliamento necessario per potere partecipare ai vari eventi , pregiudicando il diritto di potere godere serenamente della propria vacanza ; si ritiene ,pertanto di dovere riconoscere a titolo di ristoro per il pregiudizio subito in euro 200,00 . 
Parte convenuta è pertanto tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento di tutti i danni prodotti , complessivamente , euro 738,91 , oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo . 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano tenuto conto dell'attività svolta,del valore della causa secondo il valore medio dei parametri di riferimento di cui al D.M. , € 450,00 per compenso professionale oltre al rimborso delle spese vive ,delle spese generali IVA e CPA come per legge P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### S.P.A. , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda ,condanna parte convenuta al pagamento di € 738,91 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non . 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano tenuto conto dell'attività svolta, del valore della causa e della non complessità della questione trattata in € 450,00 per compenso professionale altre al rimborso delle spese vive ,spese generali , IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in ### lì 6-6-2024 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ###


causa n. 867/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bonvissuto Lucia

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1

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 4156/2023 del 14-11-2023

... addebitare alla ###ra ### il costo del trasporto del bagaglio della suddetta famiglia a ### per poi procedere al pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente, senza, tuttavia, rimborsarle la spesa del taxi chiamato per portare il bagaglio a ### che, al fine di far rientrare il rapporto lavorativo sotto la soglia di € 5.000,00 annui, la ITC pretendeva dalla ricorrente l'emissione di fatture false per prestazioni inesistenti da parte della madre ### e della sorella ### che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti aveva natura subordinata; che l'orario di lavoro era, successivamente al 31.12.2012, di 40 ore settimanali, con qualche ora di straordinario giornaliero; di aver lavorato i giorni festivi e le domeniche, iniziando alle ore 07.00/08.00 di mattina o, addirittura, alle ore 4.00/5.00, per finire alle ore 13.00 e, talvolta, anche alle ore 19.00; che le venivano impartite le disposizioni alle quali doveva obbligatoriamente attenersi, in quanto gerarchicamente sottoposta alle direttive ed al potere disciplinare del datore di lavoro; di aver percepito una retribuzione prestabilita a cadenze fisse; che aveva diritto ad essere inquadrata come assistente turistica nel livello 4° (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### composta dai ### dott. ### dott.ssa ### dott. ### relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.11.2023 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1290/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2996/2021, vertente TRA ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata in #### 9; APPELLANTE - ### E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato in ### Via degli ### 110; APPELLATO - ### NONCHE' ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata in #### delle ### 83; ### E ### s.r.l. in liquidazione; ### ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ####: come in atti.  RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, la sig.ra ### rappresentava di aver lavorato, mediante contratti di lavoro autonomo occasionale, alle dipendenze della ### S.r.l., della quale era ### il #### dal mese di aprile 2007 fino al 15.12.2008, in qualità di assistente turistica all'accoglienza; di aver lavorato, da dicembre 2008 al 2017, alle dipendenze di ### S.r.l., anch'essa di proprietà del #### che ne è stato amministratore unico fino al 2.11.2017; di aver lavorato, dal 2.11.2017 al 25.6.2019, alle dipendenze di ### S.r.l., sempre di proprietà della famiglia ### e della quale il #### era amministratore unico; che ad essere mutata nel corso degli anni era stata esclusivamente la veste giuridico-formale della società nei confronti della quale la ricorrente prestava la propria attività lavorativa e verso cui emetteva le proprie ricevute fiscali; che l'attività lavorativa si era svolta nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 10 dicembre di ogni annualità; che la società ITC inviava ogni anno alle singole assistenti l'elenco completo delle varie crociere organizzate, dovendo poi le singole assistenti indicare la loro disponibilità; di aver incassato il danaro contante dai turisti che acquistavano i pacchetti proposti, da consegnare il giorno stesso negli uffici della società; di essere stata convocata, in data ###, negli uffici del #### che le contestava il mancato imbarco dei bagagli della famiglia americana “Prince”; che la società resistente intendeva addebitare alla ###ra ### il costo del trasporto del bagaglio della suddetta famiglia a ### per poi procedere al pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente, senza, tuttavia, rimborsarle la spesa del taxi chiamato per portare il bagaglio a ### che, al fine di far rientrare il rapporto lavorativo sotto la soglia di € 5.000,00 annui, la ITC pretendeva dalla ricorrente l'emissione di fatture false per prestazioni inesistenti da parte della madre ### e della sorella ### che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti aveva natura subordinata; che l'orario di lavoro era, successivamente al 31.12.2012, di 40 ore settimanali, con qualche ora di straordinario giornaliero; di aver lavorato i giorni festivi e le domeniche, iniziando alle ore 07.00/08.00 di mattina o, addirittura, alle ore 4.00/5.00, per finire alle ore 13.00 e, talvolta, anche alle ore 19.00; che le venivano impartite le disposizioni alle quali doveva obbligatoriamente attenersi, in quanto gerarchicamente sottoposta alle direttive ed al potere disciplinare del datore di lavoro; di aver percepito una retribuzione prestabilita a cadenze fisse; che aveva diritto ad essere inquadrata come assistente turistica nel livello 4° del ### del ### fino al 31.5.2017 e nel livello 3° dello stesso ### dal 1.6.2017 al 25.6.2019; di aver diritto a percepire la somma di € 94.206,69, a titolo di ### straordinario festivo diurno, 13° e 14° mensilità, festività maturate e non godute, ferie e permessi maturati e non goduti, supplemento per il lavoro domenicale ed indennità di mancato preavviso. Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di: Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del contratto verbale di lavoro autonomo occasionale o comunque di qualsiasi altro rapporto lavorativo che si volesse configurare, diverso dal lavoro subordinato nella sostanza intercorso, per violazione di norme imperative e dell'ordine pubblico, per illiceità della causa e/o dell'oggetto, per mancanza di forma scritta e/o di progetto e/o per altre ragioni anche qui non specificate, ma comunque rilevabili d'ufficio ex art. 1421 2) Accertare e dichiarare quindi che tra la ricorrente e le società convenute è intercorso un rapporto di lavoro subordinato privato e che la sig.ra ### ha svolto come lavoratrice subordinata le mansioni di assistente turistica all'accoglienza, meglio descritte alle pagine da 2) a 6) del presente ### dal Dicembre 2008 al 31/10/2017 per la “### s.r.l.”, e da tale ultima data sino alla cessazione del rapporto di lavoro, in data ###, per la “### s.r.l.”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, senza soluzione di continuità, mansioni che si dovranno ritenere rientranti dapprima nel livello 4° del ### del ### sino al 31 Maggio 2017 e dal 01/06/2017 alla fine del rapporto, nel livello 3° dello stesso ### oppure in altro livello più di Giustizia.  3) In estremo subordine a quanto di cui al precedente punto 2), accertare e dichiarare l'avvenuta conversione della eventuale collaborazione coordinata e continuativa che si volesse ritenere sussistente in un rapporto di lavoro subordinato dal Dicembre 2008 al 31/10/2017 per la “### s.r.l.”, e da tale ultima data sino alla cessazione del rapporto di lavoro, in data ###, per la “### s.r.l.”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, senza soluzione di continuità, dapprima nel livello 4° del ### del ### sino al 31 Maggio 2017 e dal 01/06/2017 alla fine del rapporto, nel livello 3° dello stesso ### oppure in altro livello più di Giustizia.  4) Accertare e dichiarare che la scrivente ha diritto, anche ex art. 36 della ### ad una retribuzione per il lavoro svolto proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, parametrata alle tabelle dei ### via via applicabili nel tempo e ad altre normative comunque applicabili, nella misura di cui ai conteggi qui allegati e per le voci considerate, oppure nella eventuale diversa misura più di Giustizia.  5) Accertare e dichiarare che la “### s.r.l.”, anche ex art. 2112 c.c., è obbligata a pagare alla scrivente, per i titoli e le causali qui vantate e di cui ai conteggi allegati e notificati, la somma complessiva di €. 67.719,54, oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, maturata dal 10/04/2007 al 31/10/2017 per differenze di retribuzione, festività lavorate e non riconosciute, straordinario festivo diurno, supplemento lavoro domenicale, permessi non concessi e non usufruiti, 13° mensilità, indennità per ferie non godute, 14a mensilità, nella misura rispettivamente indicata per ogni singola voce nei conteggi allegati e qui notificati, nonché la somma di 10.281,49 per ### oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, come risultante nel conteggio dettagliato qui allegato e notificato, condannando la stessa società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative somme.  6) Accertare e dichiarare che per le obbligazioni pecuniarie e/o risarcitorie di cui al precedente punto 4) risponde in solido con la “### s.r.l.”, la “### s.r.l.”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., come correttamente interpretato ai sensi Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### dell'articolo 6 n. 1 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001 Direttiva n. 2001/23/CE e secondo la citata Giurisprudenza, in virtù del passaggio della stessa azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (personale, clientela, stessa attività, dirigenza, mezzi ecc...), condannando quindi la “### s.r.l.” in solido con la “### s.r.l.” al pagamento ex art. 2112 c.c. ed ex artt. 1292 e seg. c.c. delle stesse anzidette somme che si riterranno dovute dalla “### s.r.l.” e per i titoli riconosciuti spettanti, nella misura di cui ai conteggi allegati, oppure alla diversa somma più di Giustizia.  7) ### la sola ### s.r.l.”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla scrivente la somma di €. 13.904,74, oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, maturata dal 1/11/2017 al 25/06/2019 per differenze di retribuzione, festività lavorate e non riconosciute, straordinario festivo diurno, supplemento lavoro domenicale, permessi non concessi e non usufruiti, 13° mensilità, indennità per ferie non godute, 14a mensilità, nella misura rispettivamente indicata per ogni singola voce nei conteggi allegati e qui notificati, nonché la somma di 2.300,92 per ### oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, come risultante nel conteggio dettagliato qui allegato e notificato, nonché a restituire alla concludente la somma di €.  150,00 pagata al taxi per portare i bagagli della famiglia ### dall'### al porto di ### il giorno 23/6/2019.  8) Aumentare le somme dovute degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge.  9) Accertare e dichiarare che entrambe le società convenute sono obbligate in solido o ciascuna per le rispettive responsabilità e/o periodi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura di legge, condannandole in solido o ciascuna per le rispettive responsabilità e/o periodi al relativo pagamento, escludendo quelli coperti da prescrizione.  10) ### il sig. ### ex art 2476 c.c. e/o secondo altra normativa, anche in solido con le società convenute, al risarcimento dei danni in favore della concludente sia patrimoniali e commisurati alle somme che verranno riconosciute in favore della ricorrente ed a carico delle società convenute, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, o alla diversa somma più di Giustizia, sia morali, in quanto il comportamento è stato lesivo di interessi e/o diritti aventi copertura costituzionale e la lesione è stata grave, nella misura più di Giustizia.  11) ### i convenuti al pagamento degli onorari e delle spese di lite, con le spese generali ex D.M. 55/2014, oltre IVA e ### da distrarsi in favore dell'avvocato costituito che si dichiara antistatario”. 
Si costituivano nel giudizio di primo grado la ### s.r.l., ### e la ITC (### s.r.l., in liquidazione) contestando tutto quanto ex adverso dedotto. 
Il Tribunale, istruita la causa anche attraverso l'escussione dei testi, rigettava il ricorso non ritenendo raggiunta la prova della dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Le testimonianze non erano, infatti, riuscite a provare gli elementi caratterizzanti la subordinazione e, in particolare, l'eterodirezione della prestazione, risultando, al più, una necessità di organizzare i turni da parte delle società Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### resistenti per garantire l'assistenza ai passeggeri; non risultando neppure che la ricorrente fosse stata mai sanzionata o, comunque, ripresa da parte datoriale per inosservanza dei turni per i quali aveva dato la disponibilità. Risultava, poi, che la ricorrente svolgesse la propria attività lavorativa in favore di altre agenzie e tour operator nel periodo in esame e che non avesse mai usufruito di ferie e permessi; altri elementi che depongono a sfavore del riconoscimento della natura subordinata del rapporto. 
Neppure poteva trovare accoglimento la domanda della ricorrente di risarcimento del danno ex art. 2476 c.c. Infatti, la ### non aveva fornito la prova della sussistenza di una condotta dolosa o colposa del sig. ### tale da essere causalmente connessa al danno ingiusto sofferto dalla ricorrente. 
Infine, non veniva accolta la domanda di restituzione dell'importo di euro 150,00, poiché non vi era prova della riconducibilità del debito ad ### s.r.l., non essendo allegato che alla ricorrente fosse stato richiesto il pagamento di tale somma e, dunque, emergendo che la ricorrente avesse provveduto a pagare di propria iniziativa. 
Avverso tale pronuncia n. n. 2996/2021 proponeva appello principale la ### È innanzitutto eccepita la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado aveva totalmente omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda, formulata in via subordinata rispetto alla domanda principale, circa la qualificazione del rapporto di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa, dal cui accoglimento sarebbero scaturiti, comunque, i medesimi effetti economici derivanti dalla qualificazione diretta del rapporto di lavoro come lavoro subordinato, ovverosia la trasformazione ex lege in rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 276/2003, nonché ai sensi dell'art. 2 comma 1 d.lgs 81/2015 o in base alla normativa ritenuta applicabile. Il giudice si sarebbe invece pronunciato esclusivamente con riferimento alla domanda principale, dando luogo ad un diniego di giustizia da determinare la nullità della sentenza. 
Di conseguenza, l'appellante sostiene l'illegittimità della sentenza per vizio di apparenza e illogicità della motivazione in ordine alla individuazione degli elementi, a suo dire, propendenti per la sussistenza di un lavoro autonomo e conseguente esclusione di una collaborazione coordinata e continuativa, con gli effetti di cui agli artt. 69 d.lgs.  276/2003 e all'art. 2, comma 1 d.lgs 81/2015.  ### insiste nell'esposizione delle allegazioni e prove a sostegno del carattere subordinato del rapporto, che sarebbero state ignorate o travisate dal Tribunale. Dalle testimonianze sarebbe emersa la predisposizione unilaterale dei turni da parte datoriale; il percepimento di una retribuzione fissa predisposta dalla società convenuta; il rigido orario lavorativo predisposto dalla società; la necessità di avvisare per ogni eventuale ritardo o assenza; la predeterminazione delle mansioni da svolgere in modo analitico da parte datoriale; che la ricorrente aveva lavorato solo per lo ### Sostiene, dunque, l'appellante che, pur avendo l'attività lavorativa dalla stessa prestata tutte le caratteristiche per il riconoscimento della subordinazione, sarebbe comunque inconcepibile escludere il riconoscimento di una collaborazione coordinata e continuativa tra le parti. Infatti, adduce l'appellante che sig. ### al fine di far rientrare il rapporto sotto la soglia di €. 5.000,00 annui, previsti dalla ### 104/2004 per poterlo qualificare come lavoro autonomo occasionale, e poter conseguentemente fruire della esenzione dalla contribuzione alla gestione separata ### ha preteso ed Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### ottenuto dalla scrivente, l'emissione di fatture soggettivamente false da parte della madre della ricorrente ### e della sorella ### (si veda ad esempio le fatture n. 1 e n. 2 dell'Ottobre e del Dicembre 2018 e di ### e Giugno 2018), in modo da non far risultare pagamenti superiori ad €. 5.000,00 alla stessa persona. Sommando queste alle fatture emesse dalla scrivente, si ricavava distintamente che la stessa, se tutte le fatture fossero state emesse da lei, percepiva annualmente di più della soglia di €. 5.000,00. 
Affinché sia presente una collaborazione ex art. 69 d.lgs. 276/2003 e 409 c.p.c. n. 3 è necessario che siano presenti tre requisiti: la non occasionalità; la coordinazione; la personalità. Sostiene l'appellante che la presenza di tutti e tre i requisiti era stata allegata e provata nel presente giudizio.  ### si sofferma, poi, sull'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art.  2112 c.c. per come interpretato dalla Corte di ###.E. e dalla Giurisprudenza, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori subordinati e la responsabilità solidale in caso di trasferimento di azienda. Nel caso di specie sarebbe avvenuto un passaggio di fatto senza soluzione di continuità, come sarebbe dimostrato dalla documentazione allegata e dalle dichiarazioni dei testi escussi. 
Insiste, infine, nella domanda di risarcimento dei danni con responsabilità di ### quale amministratore unico, ex art. 2476 comma 7 c.c. I presupposti della responsabilità diretta dell'amministratore di una società a responsabilità limitata nei confronti del terzo sono rappresentati, pertanto, da una condotta dolosa o colposa, dal danno ingiusto patito dalla vittima e dal nesso di derivazione tra il fatto illecito ed il danno. 
Il sig. ### nonostante fosse consapevole (o comunque non poteva non esserlo) che il rapporto lavorativo instaurato con la sig.ra ### fosse perfettamente riconducibile alla categoria del rapporto di lavoro subordinato o della collaborazione coordinata e continuativa ad esso parificabile, in considerazione dei plurimi vantaggi per le sue società, dal punto di vista finanziario e contributivo, derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina, aveva abusato della sua posizione di forza contrattuale, inducendo la sig.ra ### la quale versava in una situazione economica di sudditanza e di bisogno per sé e per la propria famiglia, ad accettare un contratto verbale di lavoro autonomo occasionale, assolutamente non configurabile nel caso di specie. 
Si costituivano nel giudizio di appello ### s.r.l., e ### chiedendo il rigetto integrale dell'appello ex adverso spiegato.  ### proponeva altresìappello incidentale in merito alla compensazione delle spese disposta nei suoi confronti da parte del Tribunale. 
Pur ritualmente intimata, restava contumace la ### s.r.l.  in liquidazione.  ### principale non merita di essere accolto. 
Il primo motivo è infondato. 
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe viziata da omessa pronuncia sulla domanda, formulata in via subordinata dalla ricorrente, di “accertare e dichiarare l'avvenuta conversione dell'eventuale collaborazione coordinata e Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### continuativa che si volesse ritenere sussistente in un rapporto di lavoro subordinato dal dicembre 2008 al 31.10.2017 per la ITC - ### srl e, da tale ultima data sino alla cessazione del rapporto di lavoro, in data ###, per la ### srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, senza soluzione di continuità, dapprima nel livello IV del ### del ### sino al 31.5.2017 e dal 162017 alla fine del rapporto, nel livello III dello stesso ### oppure in altro livello più di giustizia”. 
Il Tribunale avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi in ordine all'inquadramento del rapporto di lavoro in una collaborazione coordinata e continuativa e sulla conseguente ed automatica conversione in rapporto subordinato. 
Orbene, tale censura appare del tutto infondata. Dalla precisa motivazione della sentenza di primo grado emerge che il Tribunale aveva riscontrato l'insussistenza degli elementi tipici della subordinazione nella fattispecie lavorativa oggetto di scrutinio ed aveva, invece, riscontrato gli elementi del lavoro autonomo, con efficacia assorbente della domanda subordinata che la ### assume essere stata pretermessa.  ### del rapporto in un contratto di co.co.co. era dal Tribunale implicitamente escluso attraverso il riconoscimento dei caratteri della prestazione lavorativa avente natura autonoma ed occasionale. La domanda presentata dalla ricorrente in via subordinata non aveva ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa, come quest'ultima cerca surrettiziamente di far ritenere nel ricorso di appello. La domanda posta dalla ricorrente in via subordinata aveva pur sempre ad oggetto l'accertamento del carattere subordinato del rapporto, seppure guidando il giudice ad un diverso percorso logicogiuridico per il riconoscimento della subordinazione; ovverosia l'accertamento della co.co.co. e, poi, l'automatico riconoscimento della subordinazione ex lege. Non si vede in alcun modo come, dalla lettura della pronuncia gravata, potrebbe ritenersi un'omessa pronuncia in merito al carattere subordinato o meno del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.   Con riferimento al riconoscimento del carattere subordinato del rapporto, la riscontrata assenza da parte del Tribunale della prova dei requisiti della eterodeterminazione della prestazione, e dunque della subordinazione, non è superata dai rilievi svolti dalla ### nel ricorso in appello. Emerge dall'escussione testimoniale che i lavoratori potevano indicare le proprie disponibilità e poi scegliere se aderire o meno ai turni proposti da parte datoriale (testi #####. 
Emerge, inoltre, che le stagioni crocieristiche erano variabili e pertanto di anno in anno poteva capitare di lavorare nel corso di periodi diversi, fermo restando che poteva capitare di venire all'ultimo a conoscenza di una possibilità di lavoro ovvero della cancellazione della crociera sulla quale si sarebbe dovuto lavorare (testi ####. Le testi #### e ### riconoscono di aver lavorato nello stesso periodo per diverse compagnie, pur non ricordando se lo stesso facesse la ricorrente. Esse erano, infatti, inserite dalla società appellata in una lista di centinaia di lavoratori “free lance”. Pertanto, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non aveva i caratteri della subordinazione. 
Neppure merita accoglimento il richiamo alla disciplina del lavoro stagionale.  ### dà per scontata la riconducibilità del rapporto di lavoro intercorso con l'appellata al lavoro subordinato stagionale. Tuttavia, la riconducibilità al lavoro stagionale - che si colloca nel contesto dei lavori a tempo determinato - smentisce le Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### stesse allegazioni di parte in merito alla continuità del rapporto di lavoro. Inoltre, anche qualora si volesse riconoscere la ### cessionaria della ITC dovrebbe rispondere delle differenze retributive del solo contratto stagionale relativo al tempo del trasferimento - dunque per le annualità del 2017 - senza coinvolgimento delle richieste pregresse. 
Infine, sulla responsabilità del sig. ### ex art. 2476, comma 7, c.c., le allegazioni di parte appellante non colmano le carenze di prova riscontrate nel giudizio di primo grado circa la prova del danno, del nesso causale, e dell'imputabilità di una condotta censurabile ex art. 2476 in capo allo ### Alla luce di quanto precede, l'appello principale è rigettato.  ### incidentale proposto da ### è fondato e merita accoglimento. 
Seppure non possa ritenersi - come sostenuto dall'appellante incidentale - che i casi di compensazione delle spese legali previsti dall'art. 91 c.p.c. siano tassativi, alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni); non è ravvisabile nel caso di specie una grave ed eccezionale ragione per via della tardiva costituzione di parte resistente. La tardiva costituzione non appare riconducibile ad un grave ed eccezionale motivo giustificativo della compensazione, tanto alla luce della casistica giurisprudenziale che ha riscontrato tali ipotesi, quanto alla luce della considerazione che la tardiva costituzione è già sanzionata processualmente attraverso le decadenze previste dal codice di procedura civile. 
Per le suesposte ragioni, l'appello principale è respinto e l'appello incidentale è accolto. 
La sentenza gravata, per il resto integralmente confermata, è riformata nel capo in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra ### e ### Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'appellante soccombente. 
Si dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.  P.Q.M.  - rigetta l'appello principale; - in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma parziale della gravata sentenza, per il resto integralmente confermata, nel senso che parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio per la loro interezza liquidate nella misura si € 1.500.00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; - condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in euro 4.997,00 in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### oltre spese forfettarie al 15%, IVA e ### da distrarsi in favore del procuratore ### per la quota di spettanza, che si è dichiarato antistatario.  ### 14.11.2023 L'###. ### Dr. ### n. 4156/2023 pubbl. il ###

causa n. 1290/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Bonanni Roberto, Celeste Alberto

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 2141/2022 del 31-05-2022

... tempestivamente compilavano il rapporto di irregolarità bagaglio (doc. n.2 fasc. attori primo grado); - i bagagli venivano loro riconsegnati solamente in data ### presso la cabina della nave sulla quale stavano effettuando la crociera (###; - a causa del ritardo, i coniugi ### si vedevano costretti ad acquistare effetti personali (doc. nn.1- 10 fasc. attori primo grado). In ordine all'an delle pretese risarcitorie dedotte (danno patrimoniale scaturito dal ritardo e danno da vacanza rovinata), deve procedersi separatamente alla verifica della fondatezza. II.2.1.- Quanto alla prima voce di danno, occorre osservare che per la responsabilità del vettore aereo per il danno da perdita/deterioramento dei bagagli nonché da ritardo nella consegna degli stessi opera una presunzione iuris tantum valutabile in termini oggettivi (con esclusione, quindi, di qualsiasi riferimento al dolo o alla colpa) e la stessa è riconosciuta sia da norme di diritto interno ( artt. 1678 c.c., 1681 c.c., 1687 c.c., 1689 c.c., nonché art. 950 e ss. cod.nav.), che da disposizioni di diritto internazionale e comunitario. ### Tra queste ultime deve richiamarsi la ### di ### del 28 maggio 1999 (ratificata e resa (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 893/2012 r.g.  tra ### e ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura in atti, domiciliataria; -appellanti e ### S.P.A. ###.S.  ### S.P.A.  -appellate, contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.P. di Altamura 17/2012, depositata in data #### appellanti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25/11/2021, che qui si intende richiamato.  ###.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le TRIBUNALE DI BARI posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 
I.1.- ### e ### coniugi acquirenti di un pacchetto di servizi turistici presso un tour operator, comprensivo di biglietti di trasporto aereo andata/ritorno da ### a ### per il periodo tra l'1/11 e il ###, convennero dinanzi al Giudice di ### di ### la compagnia ### s.p.a., al fine di far accertare la responsabilità del vettore per la ritardata consegna dei bagagli (avvenuta cinque giorni dopo l'arrivo negli ### in data 5/11) e per il danneggiamento di uno di essi, nonché di conseguire il pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di: - € 400,00, pari agli esborsi sostenuti per l'acquisto di quanto necessario ad affrontare i cinque giorni di vacanza senza bagagli; - € 1.200,00, pari al valore della valigia danneggiata e dei capi di abbigliamento andati persi (nel dettaglio, un abito da sera maschile e tre paia di scarpe). 
Gli attori richiesero altresì il pagamento di €1.000,00 per ciascuno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”; il tutto vinte le spese (atto di citazione notificato il ###). 
I.2.- La società convenuta ### s.p.a. rimase contumace. 
I.3.- Intervenne volontariamente in giudizio ### s.p.a. (per abbreviazione anche ### spa), eccependo il proprio difetto di legittimazione processuale passiva rispetto all'azione instaurata dagli attori e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.   I.4. Nella contumacia di ### s.p.a. (unica società convenuta), il Giudice di pace adito rigettava la domanda ### per il difetto di legittimazione passiva in capo alla ### talia ### s.p.a, compensando le spese di lite (sentenza 17/2012 depositata in data ###).   I.5.- Avverso tale decisione gli appellanti hanno proposto gravame sulla base dell'unico motivo di impugnazione costituito dall'omissione di pronuncia del Giudice di primo grado sulla domanda di merito da loro formulata, omissione avente come errato presupposto la declaratoria di insussistenza della legitimatio ad causam in capo alla ### s.p.a. (società mai convenuta in giudizio). Gli appellanti hanno perciò concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda risarcitoria da essi formulata in prima istanza e vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio (atto di appello notificato il 14-25/7/2012). 
I.6. Entrambe le ### evocate in appello (### spa e ### spa) sono rimaste contumaci. 
I.7.- Acquisito il fascicolo di prima istanza, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.   II.- ### è fondato e va accolto.   II.1.- ### l'ordine logico-giuridico, risulta preliminare rispetto ad ogni statuizione di merito la verifica dell'eccezione preliminare di difetto in capo ad ### s.p.a. di legittimazione passiva, sulla base della quale il Giudice di prima istanza ha rigettato la domanda di parte attrice. 
La statuizione del primo Giudice (“accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società convenuta in relazione all'azione proposta dagli attori, onde se ne dispone l'estromissione dal presente giudizio. Per l'effetto, rigetta tutte le domande proposte dagli attori”) non merita ### condivisione, in quanto costruita su un evidente travisamento delle risultanze di causa, dal momento che ha rigettato la domanda negando la titolarità passiva rispetto alla domanda risarcitoria non al soggetto convenuto dagli attori, ma ad altro, diverso (### s.p.a.), che non solo non era stato da essi mai evocato in giudizio, ma nel costituirsi spontaneamente in giudizio in via di intervento volontario aveva precisato (peraltro in modo del tutto ultroneo, attesa la sua indiscussa estraneità alla lite) di non essere successore a titolo particolare di ### spa in a.s., dalla quale aveva acquistato beni e attività, senza tuttavia subentrare nei debiti assunti dalla stessa, che dunque doveva considerarsi l'unico, effettivo contraddittore dei danneggiati, avendo pure operato i voli in questione. 
Invero, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere utilmente proposta solo da una parte regolarmente evocata in giudizio, tale evidentemente non essendo l'### talia ### s.p.a., con sede in ### p.zza Almerico da ### cui l'atto di citazione non era mai stato notificato, essendo stato ab origine diretto esclusivamente nei confronti di “### s.p.a.”, con sede ###, ove venne per l'appunto regolarmente notificato. 
Orbene, travisando la posizione sostanziale e processuale del terzo interventore volontario, il Giudice di primo grado ha statuito su un'eccezione di difetto di legittimazione passiva del tutto inammissibile, poiché non sorretta da alcun concreto interesse ad agire, omettendo per di più di pronunciare sul merito della domanda proposta nei confronti di altro soggetto, unico effettivamente convenuto in giudizio e rimasto contumace. 
E' solo il caso di soggiungere che è irrilevante in questo giudizio qualunque questione di responsabilità per le obbligazioni verso i clienti di ### spa, che ### possa insorgere tra quest'ultima e ### s.p.a., trattandosi di profilo riguardante i rapporti interni tra le due società, estraneo al thema decidendum.   II.2.- Passando al merito della pretesa risarcitoria, va premesso, in punto di fatto, che non è contestato e risulta documentalmente provato che: - gli attori in data ### partivano dall'aeroporto di ### con destinazione ### imbarcandosi sul volo ####-### per il viaggio di nozze, imbarcando i loro bagagli (###-13-14); - i coniugi, giunti all'aeroporto di destinazione (###, constatavano la perdita di tutte le valigie e tempestivamente compilavano il rapporto di irregolarità bagaglio (doc. n.2 fasc. attori primo grado); - i bagagli venivano loro riconsegnati solamente in data ### presso la cabina della nave sulla quale stavano effettuando la crociera (###; - a causa del ritardo, i coniugi ### si vedevano costretti ad acquistare effetti personali (doc. nn.1- 10 fasc. attori primo grado). 
In ordine all'an delle pretese risarcitorie dedotte (danno patrimoniale scaturito dal ritardo e danno da vacanza rovinata), deve procedersi separatamente alla verifica della fondatezza.   II.2.1.- Quanto alla prima voce di danno, occorre osservare che per la responsabilità del vettore aereo per il danno da perdita/deterioramento dei bagagli nonché da ritardo nella consegna degli stessi opera una presunzione iuris tantum valutabile in termini oggettivi (con esclusione, quindi, di qualsiasi riferimento al dolo o alla colpa) e la stessa è riconosciuta sia da norme di diritto interno ( artt. 1678 c.c., 1681 c.c., 1687 c.c., 1689 c.c., nonché art. 950 e ss. cod.nav.), che da disposizioni di diritto internazionale e comunitario.  ### Tra queste ultime deve richiamarsi la ### di ### del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in ### con L. n. 12/2004) volta all'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, in sostituzione della precedente ### di ### del 12 ottobre 1929 e dei relativi ### modificativi. 
La fattispecie de qua rientra nel campo di applicazione della predetta ### internazionale sulla scorta della sussunzione del fatto (viaggio aereo per la tratta da #### a ### d'### nella disciplina di cui all'art. 1 della ### medesima, secondo il quale è da ritenersi "trasporto internazionale" quello in cui (tra l'altro) "il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati sul territorio di due ### Parti”. 
Tale convenzione reca, al ### la disciplina della responsabilità del vettore e dell'entità del risarcimento per danni. Nel caso di specie vengono in rilievo le ipotesi di cui: - all'art. 17, co.2 (danni ai bagagli), secondo cui “il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo nel quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati”; - all'art. 19 ###, secondo cui “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro ### impossibile adottarle”. 
Essendosi l'evento produttivo del pregiudizio verificato nell'ambito del trasporto aereo gestito da ### s.p.a. ed integrando detto evento un evidente inadempimento di un obbligo contrattuale che quel vettore aveva assunto verso i passeggeri (assicurare il trasporto contestuale dei loro bagagli, imbarcati proprio da ### lia), appare fuori discussione la sussistenza della responsabilità risarcitoria della convenuta per l'inesatto adempimento del contratto.  ### canto la convenuta ### s.p.a., essendo rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, non ha fornito alcuna dimostrazione di avere adottato misure utili ad evitare il danno (sub specie di ritardata consegna dei bagagli e danneggiamento di uno di essi, con conseguente perdita di alcuni indumenti) o l'impossibilità di adottarle.   II.2.2.- Riguardo al risarcimento del danno “da vacanza rovinata”, pure espressamente richiesto con la domanda introduttiva, va richiamato l'art.46 del cod. turismo il quale stabilisce che “nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art.1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, il risarcimento del danno”, precisando anche che tale ristoro deve essere correlato ai requisiti del “tempo di vacanza inutilmente trascorso” e della “irripetibilità dell'occasione perduta”. 
Con il primo parametro il legislatore ha evidentemente inteso risarcire, in via astratta, quel periodo di svago e di riposo che il turista avrebbe potuto godere durante i giorni di vacanza. Con il secondo parametro, invece, ha voluto dare risalto al motivo individuale per il quale il turista decide di viaggiare, variabile intrinsecamente soggettiva.  ### In relazione alla non scarsa importanza dell'inadempimento di cui all'art.1455 c.c. la Suprema Corte ha spesso ribadito che “la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico” (così, Cass. SS.UU n. 26972/2008 nonché, Cass. SS.UU. n. 17208/2002). 
Nella specie, il giudizio di superamento della soglia minima di lesione è implicito, in considerazione della irripetibilità e unicità che caratterizzano ex se il viaggio di nozze. 
I parametri suddetti comportano la possibilità di personalizzare il quantum in ragione della irripetibilità dell'occasione perduta, che nel caso di viaggio di nozze deve considerarsi altamente probabile, soprattutto in considerazione della disponibilità economica pressoché unica derivante da tale specifica evenienza, nonché della rilevanza che la prestazione inadempiuta assume nel contesto del viaggio.  ### Sulla base di ciò può ritenersi condivisibile la prospettazione attorea in punto di risarcibilità del danno da vacanza rovinata, considerato sia che i coniugi hanno acquistato un pacchetto turistico nel quale la fruizione di un periodo di vacanza serena rappresenta la causa concreta del negozio, sia che si tratta di danno risarcibile ascrivibile alla responsabilità del vettore inadempiente. 
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di risarcimento merita accoglimento.   II.2.3.- In ordine al quantum si può procedere ad una valutazione complessiva, che tenga conto sia del danno patrimoniale, che di quello non patrimoniale da vacanza rovinata. 
In proposito è stato ormai ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che “ai sensi della ### di ### del 28 maggio 1999 […] ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art.  19 della ###, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22 co.  2 nella misura di 1.2881 diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati” (Cass. n. 14667/2015). 
Le limitazioni di responsabilità di cui all'art.22 comma 2 1 Testo come modificato a seguito della revisione dei limiti di responsabilità previsti agli articoli 21 e 22, con effetto dal 28 dicembre 2019. Tasso di cambio ### all'8 maggio 2022, come ricavato dal sito del ### monetario internazionale, 0,78  1 DSP=1,270 €. quindi 1.288 DSP1.635,76 €.  ### della ### di ### valevoli in caso di responsabilità del vettore per distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, fanno salva la “dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare” (che, nel caso di specie, non v'è stata). 
La Corte di giustizia dell'### europea, con sentenza del 6 maggio 2010, in C-63/09), nell'interpretare tale norma, ha affermato che la nozione di “danno” ivi sottesa, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo (in particolare, nella fattispecie posta all'attenzione della Corte, per il caso di perdita del bagaglio), deve essere intesa “nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale”. 
Mentre risulta documentalmente provata la spesa sostenuta dagli appellanti per l'acquisto di abiti necessari a sopperire alla mancanza di quelli contenuti nelle n.3 valigie non consegnate (dollari 282,45, corrispondenti ad euro 220,66)2, in aggiunta a tale pregiudizio gli appellanti hanno altresì dedotto che un bagaglio tra quelli tardivamente restituiti era “danneggiato” e “mancante di lucchetto”, risultando pure privo di n.3 paia di scarpe e n.1 abito da sera maschile. Di questa circostanza vi è conferma nel reclamo presentato in data ### (doc. n.4 fasc. attori primo grado). 
Ciò premesso, per entrambi i tipi di pregiudizio invocati dagli appellanti può trovare spazio la quantificazione forfettaria e onnicomprensiva del danno di cui alla norma convenzionale -in ogni caso evocabile quale parametro anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1226 c.c.- e può pertanto riconoscersi a favore di ciascuno degli appellanti 2 Tasso di cambio dollaro/euro al 3/11/2008 pari a 1,28 ### la somma, liquidata equitativamente, di €1.300,00 (corrispondenti a 1.023 DSP), trattandosi all'evidenza di perdita della quale non può essere dimostrato l'esatto ammontare. 
III.- Le spese processuali del doppio grado vanno regolate secondo la soccombenza. 
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt. 4-5 e tab. 
A allegata), la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l'applicazione alle “liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il ###); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 140/2012, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, Cass., sez. un., n. 17405/2012). 
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e della modesta difficoltà delle questioni trattate: Scaglione: fino a €5.200,00 ###) Giudizio di primo grado dinanzi al GdP (tab. 1) ### 225 -50% 112,50 Introduttiva 240 -50% 120,00 Istruttoria // // // Decisoria 405 -50% 202,50 Totale parz. A 435,00 ### B) Giudizio di appello (tab. 2) #### 405 -50% 202,50 Introduttiva 405 -50% 202,50 Istruttoria / / // // Decisoria 810 -50% 405,00 Totale parz. B 810,00 ### (A+B) 1.245,00 P.Q.M.  il ### di ### seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data ###/2012, da ### cenzo e ### nei confronti di #### S.P.A. ###.S. e altra, così provvede: a) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, in totale riforma della sentenza impugnata, #### S.P.A. ###.S. al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di €1.300,00, oltre agli interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno; b) ### altresì ### S.P.A. ###.S. al pagamento, in favore di ### e #### delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida in €242,40, per esborsi documentati (di cui €94,98 per il primo grado ed €147,42 per il secondo grado) ed €1.245,00 per compensi (di cui €435,00 per il primo grado ed €810,00 per il secondo grado), oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge; c) COMPENSA le spese processuali del doppio grado tra le restanti parti.  ### 27/5/2022 

Il Giudice
- ### n. 92000893/2012


causa n. 92000893/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Ruffino Antonio

M
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Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 61/2019 del 07-03-2019

... inconvenienti causati dal ritardo nella consegna del bagaglio” della compagnia aerea, nella quale la società alla quale rivolgere i ritenuti reclami è appunto individuata in #### S.p.A., alla quale gli attori hanno indirizzato la richiesta di rimborso del 25.XI.2008, in atti). Atteso il difetto del rapporto contrattuale posto a fondamento dell'esperita azione risarcitoria, la domanda va conseguentemente rigettata, con condanna degli attori soccombenti al pagamento delle spese di lite. Infondata appare per contro l'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio formulata dalla ### S.p.A. E' ben vero, infatti, che a fondamento della dedotta responsabilità della società anzidetta gli attori hanno versato in atti copia non già “del contratto di compravendita del pacchetto turistico”, bensì della mera proposta - indirizzata alla #### S.p.A., quale “organizzatore” del viaggio, tramite l'agenzia ### di ### - di acquisto del pacchetto avente ad oggetto: “catalogo ### edizione 2008/09 pag. 165, titolo formula crociera ### nave C/### durata giorni 12 notti 11 dal 10.XI.2008 al 21.XI.2008 da ### a ### (…) + transfers ### + voli A/R ###GOA”, nella quale si (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice istruttore designato, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1610/2009 R.G. dell'ex Tribunale di Modica, avente ad oggetto “risarcimento danni”; promossa da: ### nato a ### l'11.V.1957, C.F. ###; ### nata a ### il 06.I.1960, C.F. ###; in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore ### nata a ### il 27.IX.1994, C.F. ###, tutti residenti in ### via ### n. 143, elettivamente domiciliati in ### alla via ### I^ trav. dx n. 1/C, presso lo studio dell'Avv.  ### del ### di ### che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione; ATTORI contro: ### S.p.A., con sede ###, P.Iva ###, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ### alla via ### 114/B, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### del ### di ### giusta procura in calce all'atto di citazione notificato; ALITALIA - ### S.p.A., con sede in ####, ### da ### C.F. ###, in persona dei procuratori speciali prof. ### e dott.  ### elettivamente domiciliat ###/C, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti ### e ### del ### di ### giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTE ### S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede ###, in persona del ### p.t.; ### causa veniva dal Giudice assunta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.IX.2018, previa assegnazione di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni: ### e ### “Piaccia all'On.le Tribunale, rigettando ogni contraria istanza, eccezione e difesa; accertare, ritenere e dichiarare l'inadempimento o l'inesatto adempimento contrattuale dei convenuti ### S.p.A. e ### S.p.A. in amministrazione straordinaria in relazione al contratto di compravendita di pacchetto turistico con la formula “tutto incluso” del 27.X.2008; per l'effetto condannare in solido tra di loro i convenuti al risarcimento del danno materiale nella misura di € 384,49 e dei danni morali che si quantificano in complessivi € 10.500,00 nella misura di € 3.500,00 ciascuno ai sigg.ri ### e ### in proprio e, sempre in favore degli stessi, di € 3.500,00 nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore #### o in quell'altra complessiva misura ben visa a questo On.le Tribunale, il tutto per complessivi € 10.884,49, con gli interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo”.  ### S.p.A.: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale dichiarare il difetto di legittimazione della ### S.p.A. rispetto alle domande proposte dagli attori nel presente giudizio per le ragioni di cui in premessa; - in subordine, rigettare la domanda attorea per intervenuta decadenza o perché infondata in fatto e in diritto. 
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.  ### - ### S.p.A.: “Voglia l'###mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### - ### S.p.A. rispetto all'azione instaurata da parte attrice e, per l'effetto, rigettare le domande formulate nei confronti della stessa, a tal fine disponendo l'estromissione dal presente giudizio di ### - #### S.p.A., giudizio che potrà quindi proseguire tra le parti effettivamente legittimate; - in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l'eccezione formulata in via principale non dovesse essere accolta, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ai sensi del D.Lgs n. 206/05; - in ogni caso, condannare ex art. 96 c.p.c. i sigg.ri ### e ### in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ### in ragione della temerarietà dell'azione esperita nei confronti di un soggetto la cui carenza di legittimazione passiva risultava del tutto palese in considerazione dei provvedimenti normativi e della documentazione tutta depositata nel presente giudizio e facilmente rintracciabile addirittura on line. 
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, spese generali e varie, IVA e C.p.a..”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.IX.2009 i coniugi ### e #### agendo in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore #### hanno convenuto in giudizio dinnanzi all'ormai soppresso Tribunale di ### la #### S.p.A. e la ### - ### S.p.A. per ivi sentirle condannare al pagamento del complessivo importo risarcitorio di € 10.884,49, oltre interessi e spese, preteso a ristoro dei danni da c.d. vacanza rovinata per “lo smarrimento e la mancata consegna dei bagagli e per l'inadempimento delle obbligazioni connesse al pacchetto turistico compravenduto” presso l'agenzia ### di ### avente ad oggetto la crociera “### del Sole”, da svolgersi dal 10 al 21 novembre 2008 sulla nave ### della ### S.p.A., con partenza dal porto di ### e l'annesso trasporto aereo A/R da ### a ### e da ### a ### con volo ### Costituitesi in lite, entrambe le convenute hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere alla domanda attorea (rectius: di titolarità passiva dell'azionato rapporto obbligatorio), la ### S.p.A. negando che il trasporto aereo fosse compreso nell'offerto pacchetto turistico e la ### - ### S.p.A. rappresentando che il volo per cui è causa era stato operato dalla ### S.p.A., posta in amministrazione straordinaria con D.P.C.M. del 29.VIII.2008. 
All'udienza di prima comparizione del 15.I.2010 gli attori hanno quindi chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa tanto la ### S.p.A., quanto l'agenzia ### di ### e con ordinanza del 16/19.I.2011 il G.I. ha unicamente autorizzato l'evocazione in giudizio della prima, l'esigenza di chiamare in causa l'agenzia ### di ### non essendo sorta a seguito delle difese articolate dalle convenute. 
Ritualmente eseguita l'autorizzata chiamata in causa della ### S.p.A. in amministrazione straordinaria, non costituitasi in giudizio, assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., disattese le formulate istanze istruttorie e disposti numerosi rinvii - anche dopo il medio tempore intervenuto accorpamento dell'adito Tribunale di ### nel Tribunale di ### - per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata infine assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dell'11.IX.2018, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali. 
Così compendiati l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, vanno intanto ritenute la contumacia della terza chiamata ### S.p.A. in amministrazione straordinaria, non costituitasi in giudizio benché ritualmente chiamatavi, e l'irrilevanza del raggiungimento della maggiore età, in corso di causa, da parte dell'attrice #### attesa l'omessa dichiarazione dell'evento, potenzialmente interruttivo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. 
Nel merito, la domanda risarcitoria proposta nei confronti della ### - #### S.p.A. è infondata, la convenuta avendo provato di avere iniziato l'attività di impresa avente ad oggetto il “trasporto aereo a titolo oneroso di persone e merci” solo in data 13.I.2009 (cfr. visura camerale in atti), ovvero in epoca successiva al volo per cui è causa, operato dalla ### S.p.A. - all'epoca già in amministrazione straordinaria -, come avvalorato dalla stessa documentazione esibita da parte attrice (cfr. la missiva di “scuse per gli inconvenienti causati dal ritardo nella consegna del bagaglio” della compagnia aerea, nella quale la società alla quale rivolgere i ritenuti reclami è appunto individuata in #### S.p.A., alla quale gli attori hanno indirizzato la richiesta di rimborso del 25.XI.2008, in atti). Atteso il difetto del rapporto contrattuale posto a fondamento dell'esperita azione risarcitoria, la domanda va conseguentemente rigettata, con condanna degli attori soccombenti al pagamento delle spese di lite. 
Infondata appare per contro l'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio formulata dalla ### S.p.A. E' ben vero, infatti, che a fondamento della dedotta responsabilità della società anzidetta gli attori hanno versato in atti copia non già “del contratto di compravendita del pacchetto turistico”, bensì della mera proposta - indirizzata alla #### S.p.A., quale “organizzatore” del viaggio, tramite l'agenzia ### di ### - di acquisto del pacchetto avente ad oggetto: “catalogo ### edizione 2008/09 pag. 165, titolo formula crociera ### nave C/### durata giorni 12 notti 11 dal 10.XI.2008 al 21.XI.2008 da ### a ### (…) + transfers ### + voli A/R ###GOA”, nella quale si precisava che “il contratto si intenderà concluso per effetto della accettazione da parte di ### della presente proposta”; è altrettanto vero, tuttavia, che la documentazione versata dalla convenuta (i.e. il rapporto dei servizi acquistati dagli attori - consistente nella stampa di tabulato interno su più fogli non numerati, del quale non è dato apprezzare la completezza - e il c.d.  documento di conferma comunicato agli attori, comprensivo del biglietto della crociera e dei voucher per i trasferimenti A/R tra l'aeroporto di ### e il porto di ### non appare idonea a provare che le tratte aeree oggetto della proposta contrattuale fossero escluse dai servizi offerti ed organizzati, nell'ambito del pacchetto turistico, dalla ### S.p.A., posto che: a) il medesimo documento di conferma contiene avvertimenti per i “passeggeri che utilizzano voli prenotati con ### CROCIERE”; e b) l'amministrazione della ### ha ricevuto la dichiarazione di smarrimento bagagli fatta dagli attori, ivi annotando le comunicazioni fornite dalla compagnia aerea sulla spedizione e sul recapito dei medesimi (cfr. dichiarazione versata in atti dalla stessa convenuta, sottoscritta dal front desk manager della nave, e dichiarazione versata in atti dagli attori), attività che non troverebbe plausibile giustificazione in ipotesi di estraneità della compagnia di navigazione all'acquisto delle tratte aeree. 
Ritenuto in forza delle sopra riportate circostanze che la convenuta abbia organizzato l'intero pacchetto turistico acquistato dagli attori, compreso il trasporto aereo utile al raggiungimento del porto di partenza e di arrivo della crociera, trovano applicazione, ratione temporis, le disposizioni dell'ormai abrogato ### del ### del D.Lvo n. 205/2006, tra le quali l'art. 93 (di tenore identico al previgente art. 14 D.Lvo n. 111/95, sul quale si è formata la giurisprudenza di cui infra), a mente del quale “(…) in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.// ### o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. 
Acclarato dunque che, come annotato e attestato dal front desk manager della ### sulla dichiarazione di smarrimento dei tre bagagli etichettati con i codici AZ 655381, AZ 655382 e AZ 655383, “2 pieces of luggage arrived on 19/11 to ### Last piece missing (AZ 655381) was forwarded from ### to Catania” - ovvero che due valigie sono arrivate a ### il 19 novembre (appena due giorni prima dell'approdo della nave a ### e che la terza, già tardivamente inviata a ### era stata da lì inviata a ### - e che pertanto l'intera famiglia ha di fatto dovuto affrontare l'intero viaggio senza disporre degli effetti personali contenuti negli anzidetti bagagli, con serio pregiudizio del sereno e confortevole svolgimento della vacanza e della finalità turistica dell'acquistato pacchetto, deve ritenersi la responsabilità della ### S.p.A., quale organizzatrice del viaggio turistico, e la fondatezza della proposta domanda risarcitoria, sia in punto di danno patrimoniale (i.e. degli esborsi sostenuti dagli attori per acquisto di vestiario e accessori, documentati per complessivi € 384,49), sia in punto di danno non patrimoniale, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte: a) “sia il venditore che l'organizzatore di viaggi turistici "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando", ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore” (cfr. CASS. 22619/2012; ma vedi anche CASS. n. 25396/2009; CASS. n. 17724/2018); e b) “il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nell'omessa valutazione della ripercussione negativa del tardivo ritrovamento del bagaglio sulla prosecuzione del periodo di vacanza)” (cfr. CASS. n. 17724/2018 cit.; ma vedi anche CASS. 7256/2012). Non merita accoglimento, infine, l'eccezione di decadenza formulata dalla compagnia di navigazione in forza dell'omessa proposizione, da parte degli attori, di formale reclamo ai sensi dell'art. 98 D.Lvo n. 205/2006 - a mente del quale “ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano rimedio.// Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata A/R, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza” -, trattandosi all'evidenza “di previsioni a favore del consumatore, lontane dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso. Il reclamo in loco è volto a consentire di porre rimedio alle inadempienze; il reclamo con raccomandata è facoltativo: è volto alla denuncia degli inadempimenti al fine di favorire la soluzione della controversia in via stragiudiziale” (cfr. CASS. n. 3256/2012; CASS. n. 297/2011). 
Per quanto sopra, va altresì accolta la domanda risarcitoria proposta nei confronti del vettore aereo terzo chiamato, attesone il dedotto, presupposto e conclamato inadempimento del contratto di trasporto in parte qua. Va a tal riguardo rilevato che a norma dell'allegato 10 del regolamento CE n. 2027/1997 del 09.X.1997 in materia di “responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli”, così come modificato dal regolamento CE n. 889/2002 - immediatamente applicabile in ciascuno degli ### membri e adottato a recepimento delle disposizioni dettate nella ### di ### del 28.V.1999 -, premesso che “nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno avere all'interno della ### lo stesso livello e tipo di responsabilità sia per il trasporto internazionale sia per quello nazionale”, in caso di ritardo nel trasporto dei bagagli “il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 1000 DSP”, ovvero a mille diritti speciali di prelievo - unità di conto definita dal FMI -, oggi pari ad € 1.228,82. 
Ritenuto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “ai sensi della ### di ### del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in ### con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della ###, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della ### nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati” (cfr. CASS. n. 14667/2015) e venendo quindi alla liquidazione del danno sofferto dagli attori per l'inadempimento del contratto di trasporto aereo e del contratto di viaggio turistico, si ritiene congruo, alla luce del costo complessivamente sostenuto dalla famiglia ### per l'acquisto dell'intero pacchetto, pari ad € 3.550,00 (€ 2.700,00 per la crociera ed € 850,00 per i voli), e della circostanza che la vacanza non sia stata del tutto compromessa - gli attori avendo incontestatamente beneficiato di tutti gli altri servizi di trasporto, di vitto e di alloggio compresi nel pacchetto, sia pure nell'indubbio disagio costituito dalla indisponibilità dei bagagli - liquidare il sofferto danno non patrimoniale in € 800,00 per ciascuno degli attori, comprensivo della rivalutazione alla data odierna.  ### S.p.A. in amministrazione straordinaria e la #### S.p.A. vanno perciò condannate in solido al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di € 2.835,00, comprensiva degli interessi legali maturati ad oggi sui documentati esborsi, oltre interessi legali fino al saldo. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico della convenuta e della terza chiamata nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo all'entità del riconosciuto importo risarcitorio.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1610/2009 R.G. dell'ex Tribunale di ### nella contumacia della terza chiamata ### S.p.A. in amministrazione straordinaria, ogni altra domanda ed eccezione rigettata; condanna la ### S.p.A. in amministrazione straordinaria e la ### S.p.A., in solido, al pagamento, in favore degli attori, del complessivo importo risarcitorio di € 2.835,00, oltre interessi legali fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.992,58, di cui € 192,58 per esborsi ed € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge; condanna gli attori al pagamento, in favore della ### - ### S.p.A., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. 
Così è deciso in ### oggi 06.III.2019.   

IL GIUDICE
dott. ### n. 1610/2009


causa n. 1610/2009 R.G. - Giudice/firmatari: Donzella Antonietta

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