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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### composta dai ### dott. ### dott.ssa ### dott. ### relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.11.2023 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1290/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2996/2021, vertente TRA ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata in #### 9; APPELLANTE - ### E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato in ### Via degli ### 110; APPELLATO - ### NONCHE' ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata in #### delle ### 83; ### E ### s.r.l. in liquidazione; ### ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ####: come in atti. RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, la sig.ra ### rappresentava di aver lavorato, mediante contratti di lavoro autonomo occasionale, alle dipendenze della ### S.r.l., della quale era ### il #### dal mese di aprile 2007 fino al 15.12.2008, in qualità di assistente turistica all'accoglienza; di aver lavorato, da dicembre 2008 al 2017, alle dipendenze di ### S.r.l., anch'essa di proprietà del #### che ne è stato amministratore unico fino al 2.11.2017; di aver lavorato, dal 2.11.2017 al 25.6.2019, alle dipendenze di ### S.r.l., sempre di proprietà della famiglia ### e della quale il #### era amministratore unico; che ad essere mutata nel corso degli anni era stata esclusivamente la veste giuridico-formale della società nei confronti della quale la ricorrente prestava la propria attività lavorativa e verso cui emetteva le proprie ricevute fiscali; che l'attività lavorativa si era svolta nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 10 dicembre di ogni annualità; che la società ITC inviava ogni anno alle singole assistenti l'elenco completo delle varie crociere organizzate, dovendo poi le singole assistenti indicare la loro disponibilità; di aver incassato il danaro contante dai turisti che acquistavano i pacchetti proposti, da consegnare il giorno stesso negli uffici della società; di essere stata convocata, in data ###, negli uffici del #### che le contestava il mancato imbarco dei bagagli della famiglia americana “Prince”; che la società resistente intendeva addebitare alla ###ra ### il costo del trasporto del bagaglio della suddetta famiglia a ### per poi procedere al pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente, senza, tuttavia, rimborsarle la spesa del taxi chiamato per portare il bagaglio a ### che, al fine di far rientrare il rapporto lavorativo sotto la soglia di € 5.000,00 annui, la ITC pretendeva dalla ricorrente l'emissione di fatture false per prestazioni inesistenti da parte della madre ### e della sorella ### che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti aveva natura subordinata; che l'orario di lavoro era, successivamente al 31.12.2012, di 40 ore settimanali, con qualche ora di straordinario giornaliero; di aver lavorato i giorni festivi e le domeniche, iniziando alle ore 07.00/08.00 di mattina o, addirittura, alle ore 4.00/5.00, per finire alle ore 13.00 e, talvolta, anche alle ore 19.00; che le venivano impartite le disposizioni alle quali doveva obbligatoriamente attenersi, in quanto gerarchicamente sottoposta alle direttive ed al potere disciplinare del datore di lavoro; di aver percepito una retribuzione prestabilita a cadenze fisse; che aveva diritto ad essere inquadrata come assistente turistica nel livello 4° del ### del ### fino al 31.5.2017 e nel livello 3° dello stesso ### dal 1.6.2017 al 25.6.2019; di aver diritto a percepire la somma di € 94.206,69, a titolo di ### straordinario festivo diurno, 13° e 14° mensilità, festività maturate e non godute, ferie e permessi maturati e non goduti, supplemento per il lavoro domenicale ed indennità di mancato preavviso. Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di: Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del contratto verbale di lavoro autonomo occasionale o comunque di qualsiasi altro rapporto lavorativo che si volesse configurare, diverso dal lavoro subordinato nella sostanza intercorso, per violazione di norme imperative e dell'ordine pubblico, per illiceità della causa e/o dell'oggetto, per mancanza di forma scritta e/o di progetto e/o per altre ragioni anche qui non specificate, ma comunque rilevabili d'ufficio ex art. 1421 2) Accertare e dichiarare quindi che tra la ricorrente e le società convenute è intercorso un rapporto di lavoro subordinato privato e che la sig.ra ### ha svolto come lavoratrice subordinata le mansioni di assistente turistica all'accoglienza, meglio descritte alle pagine da 2) a 6) del presente ### dal Dicembre 2008 al 31/10/2017 per la “### s.r.l.”, e da tale ultima data sino alla cessazione del rapporto di lavoro, in data ###, per la “### s.r.l.”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, senza soluzione di continuità, mansioni che si dovranno ritenere rientranti dapprima nel livello 4° del ### del ### sino al 31 Maggio 2017 e dal 01/06/2017 alla fine del rapporto, nel livello 3° dello stesso ### oppure in altro livello più di Giustizia. 3) In estremo subordine a quanto di cui al precedente punto 2), accertare e dichiarare l'avvenuta conversione della eventuale collaborazione coordinata e continuativa che si volesse ritenere sussistente in un rapporto di lavoro subordinato dal Dicembre 2008 al 31/10/2017 per la “### s.r.l.”, e da tale ultima data sino alla cessazione del rapporto di lavoro, in data ###, per la “### s.r.l.”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, senza soluzione di continuità, dapprima nel livello 4° del ### del ### sino al 31 Maggio 2017 e dal 01/06/2017 alla fine del rapporto, nel livello 3° dello stesso ### oppure in altro livello più di Giustizia. 4) Accertare e dichiarare che la scrivente ha diritto, anche ex art. 36 della ### ad una retribuzione per il lavoro svolto proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, parametrata alle tabelle dei ### via via applicabili nel tempo e ad altre normative comunque applicabili, nella misura di cui ai conteggi qui allegati e per le voci considerate, oppure nella eventuale diversa misura più di Giustizia. 5) Accertare e dichiarare che la “### s.r.l.”, anche ex art. 2112 c.c., è obbligata a pagare alla scrivente, per i titoli e le causali qui vantate e di cui ai conteggi allegati e notificati, la somma complessiva di €. 67.719,54, oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, maturata dal 10/04/2007 al 31/10/2017 per differenze di retribuzione, festività lavorate e non riconosciute, straordinario festivo diurno, supplemento lavoro domenicale, permessi non concessi e non usufruiti, 13° mensilità, indennità per ferie non godute, 14a mensilità, nella misura rispettivamente indicata per ogni singola voce nei conteggi allegati e qui notificati, nonché la somma di 10.281,49 per ### oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, come risultante nel conteggio dettagliato qui allegato e notificato, condannando la stessa società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative somme. 6) Accertare e dichiarare che per le obbligazioni pecuniarie e/o risarcitorie di cui al precedente punto 4) risponde in solido con la “### s.r.l.”, la “### s.r.l.”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., come correttamente interpretato ai sensi Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### dell'articolo 6 n. 1 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001 Direttiva n. 2001/23/CE e secondo la citata Giurisprudenza, in virtù del passaggio della stessa azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (personale, clientela, stessa attività, dirigenza, mezzi ecc...), condannando quindi la “### s.r.l.” in solido con la “### s.r.l.” al pagamento ex art. 2112 c.c. ed ex artt. 1292 e seg. c.c. delle stesse anzidette somme che si riterranno dovute dalla “### s.r.l.” e per i titoli riconosciuti spettanti, nella misura di cui ai conteggi allegati, oppure alla diversa somma più di Giustizia. 7) ### la sola ### s.r.l.”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla scrivente la somma di €. 13.904,74, oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, maturata dal 1/11/2017 al 25/06/2019 per differenze di retribuzione, festività lavorate e non riconosciute, straordinario festivo diurno, supplemento lavoro domenicale, permessi non concessi e non usufruiti, 13° mensilità, indennità per ferie non godute, 14a mensilità, nella misura rispettivamente indicata per ogni singola voce nei conteggi allegati e qui notificati, nonché la somma di 2.300,92 per ### oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, come risultante nel conteggio dettagliato qui allegato e notificato, nonché a restituire alla concludente la somma di €. 150,00 pagata al taxi per portare i bagagli della famiglia ### dall'### al porto di ### il giorno 23/6/2019. 8) Aumentare le somme dovute degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge. 9) Accertare e dichiarare che entrambe le società convenute sono obbligate in solido o ciascuna per le rispettive responsabilità e/o periodi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura di legge, condannandole in solido o ciascuna per le rispettive responsabilità e/o periodi al relativo pagamento, escludendo quelli coperti da prescrizione. 10) ### il sig. ### ex art 2476 c.c. e/o secondo altra normativa, anche in solido con le società convenute, al risarcimento dei danni in favore della concludente sia patrimoniali e commisurati alle somme che verranno riconosciute in favore della ricorrente ed a carico delle società convenute, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, o alla diversa somma più di Giustizia, sia morali, in quanto il comportamento è stato lesivo di interessi e/o diritti aventi copertura costituzionale e la lesione è stata grave, nella misura più di Giustizia. 11) ### i convenuti al pagamento degli onorari e delle spese di lite, con le spese generali ex D.M. 55/2014, oltre IVA e ### da distrarsi in favore dell'avvocato costituito che si dichiara antistatario”.
Si costituivano nel giudizio di primo grado la ### s.r.l., ### e la ITC (### s.r.l., in liquidazione) contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Il Tribunale, istruita la causa anche attraverso l'escussione dei testi, rigettava il ricorso non ritenendo raggiunta la prova della dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Le testimonianze non erano, infatti, riuscite a provare gli elementi caratterizzanti la subordinazione e, in particolare, l'eterodirezione della prestazione, risultando, al più, una necessità di organizzare i turni da parte delle società Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### resistenti per garantire l'assistenza ai passeggeri; non risultando neppure che la ricorrente fosse stata mai sanzionata o, comunque, ripresa da parte datoriale per inosservanza dei turni per i quali aveva dato la disponibilità. Risultava, poi, che la ricorrente svolgesse la propria attività lavorativa in favore di altre agenzie e tour operator nel periodo in esame e che non avesse mai usufruito di ferie e permessi; altri elementi che depongono a sfavore del riconoscimento della natura subordinata del rapporto.
Neppure poteva trovare accoglimento la domanda della ricorrente di risarcimento del danno ex art. 2476 c.c. Infatti, la ### non aveva fornito la prova della sussistenza di una condotta dolosa o colposa del sig. ### tale da essere causalmente connessa al danno ingiusto sofferto dalla ricorrente.
Infine, non veniva accolta la domanda di restituzione dell'importo di euro 150,00, poiché non vi era prova della riconducibilità del debito ad ### s.r.l., non essendo allegato che alla ricorrente fosse stato richiesto il pagamento di tale somma e, dunque, emergendo che la ricorrente avesse provveduto a pagare di propria iniziativa.
Avverso tale pronuncia n. n. 2996/2021 proponeva appello principale la ### È innanzitutto eccepita la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado aveva totalmente omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda, formulata in via subordinata rispetto alla domanda principale, circa la qualificazione del rapporto di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa, dal cui accoglimento sarebbero scaturiti, comunque, i medesimi effetti economici derivanti dalla qualificazione diretta del rapporto di lavoro come lavoro subordinato, ovverosia la trasformazione ex lege in rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 276/2003, nonché ai sensi dell'art. 2 comma 1 d.lgs 81/2015 o in base alla normativa ritenuta applicabile. Il giudice si sarebbe invece pronunciato esclusivamente con riferimento alla domanda principale, dando luogo ad un diniego di giustizia da determinare la nullità della sentenza.
Di conseguenza, l'appellante sostiene l'illegittimità della sentenza per vizio di apparenza e illogicità della motivazione in ordine alla individuazione degli elementi, a suo dire, propendenti per la sussistenza di un lavoro autonomo e conseguente esclusione di una collaborazione coordinata e continuativa, con gli effetti di cui agli artt. 69 d.lgs. 276/2003 e all'art. 2, comma 1 d.lgs 81/2015. ### insiste nell'esposizione delle allegazioni e prove a sostegno del carattere subordinato del rapporto, che sarebbero state ignorate o travisate dal Tribunale. Dalle testimonianze sarebbe emersa la predisposizione unilaterale dei turni da parte datoriale; il percepimento di una retribuzione fissa predisposta dalla società convenuta; il rigido orario lavorativo predisposto dalla società; la necessità di avvisare per ogni eventuale ritardo o assenza; la predeterminazione delle mansioni da svolgere in modo analitico da parte datoriale; che la ricorrente aveva lavorato solo per lo ### Sostiene, dunque, l'appellante che, pur avendo l'attività lavorativa dalla stessa prestata tutte le caratteristiche per il riconoscimento della subordinazione, sarebbe comunque inconcepibile escludere il riconoscimento di una collaborazione coordinata e continuativa tra le parti. Infatti, adduce l'appellante che sig. ### al fine di far rientrare il rapporto sotto la soglia di €. 5.000,00 annui, previsti dalla ### 104/2004 per poterlo qualificare come lavoro autonomo occasionale, e poter conseguentemente fruire della esenzione dalla contribuzione alla gestione separata ### ha preteso ed Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### ottenuto dalla scrivente, l'emissione di fatture soggettivamente false da parte della madre della ricorrente ### e della sorella ### (si veda ad esempio le fatture n. 1 e n. 2 dell'Ottobre e del Dicembre 2018 e di ### e Giugno 2018), in modo da non far risultare pagamenti superiori ad €. 5.000,00 alla stessa persona. Sommando queste alle fatture emesse dalla scrivente, si ricavava distintamente che la stessa, se tutte le fatture fossero state emesse da lei, percepiva annualmente di più della soglia di €. 5.000,00.
Affinché sia presente una collaborazione ex art. 69 d.lgs. 276/2003 e 409 c.p.c. n. 3 è necessario che siano presenti tre requisiti: la non occasionalità; la coordinazione; la personalità. Sostiene l'appellante che la presenza di tutti e tre i requisiti era stata allegata e provata nel presente giudizio. ### si sofferma, poi, sull'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 2112 c.c. per come interpretato dalla Corte di ###.E. e dalla Giurisprudenza, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori subordinati e la responsabilità solidale in caso di trasferimento di azienda. Nel caso di specie sarebbe avvenuto un passaggio di fatto senza soluzione di continuità, come sarebbe dimostrato dalla documentazione allegata e dalle dichiarazioni dei testi escussi.
Insiste, infine, nella domanda di risarcimento dei danni con responsabilità di ### quale amministratore unico, ex art. 2476 comma 7 c.c. I presupposti della responsabilità diretta dell'amministratore di una società a responsabilità limitata nei confronti del terzo sono rappresentati, pertanto, da una condotta dolosa o colposa, dal danno ingiusto patito dalla vittima e dal nesso di derivazione tra il fatto illecito ed il danno.
Il sig. ### nonostante fosse consapevole (o comunque non poteva non esserlo) che il rapporto lavorativo instaurato con la sig.ra ### fosse perfettamente riconducibile alla categoria del rapporto di lavoro subordinato o della collaborazione coordinata e continuativa ad esso parificabile, in considerazione dei plurimi vantaggi per le sue società, dal punto di vista finanziario e contributivo, derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina, aveva abusato della sua posizione di forza contrattuale, inducendo la sig.ra ### la quale versava in una situazione economica di sudditanza e di bisogno per sé e per la propria famiglia, ad accettare un contratto verbale di lavoro autonomo occasionale, assolutamente non configurabile nel caso di specie.
Si costituivano nel giudizio di appello ### s.r.l., e ### chiedendo il rigetto integrale dell'appello ex adverso spiegato. ### proponeva altresìappello incidentale in merito alla compensazione delle spese disposta nei suoi confronti da parte del Tribunale.
Pur ritualmente intimata, restava contumace la ### s.r.l. in liquidazione. ### principale non merita di essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe viziata da omessa pronuncia sulla domanda, formulata in via subordinata dalla ricorrente, di “accertare e dichiarare l'avvenuta conversione dell'eventuale collaborazione coordinata e Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### continuativa che si volesse ritenere sussistente in un rapporto di lavoro subordinato dal dicembre 2008 al 31.10.2017 per la ITC - ### srl e, da tale ultima data sino alla cessazione del rapporto di lavoro, in data ###, per la ### srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, senza soluzione di continuità, dapprima nel livello IV del ### del ### sino al 31.5.2017 e dal 162017 alla fine del rapporto, nel livello III dello stesso ### oppure in altro livello più di giustizia”.
Il Tribunale avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi in ordine all'inquadramento del rapporto di lavoro in una collaborazione coordinata e continuativa e sulla conseguente ed automatica conversione in rapporto subordinato.
Orbene, tale censura appare del tutto infondata. Dalla precisa motivazione della sentenza di primo grado emerge che il Tribunale aveva riscontrato l'insussistenza degli elementi tipici della subordinazione nella fattispecie lavorativa oggetto di scrutinio ed aveva, invece, riscontrato gli elementi del lavoro autonomo, con efficacia assorbente della domanda subordinata che la ### assume essere stata pretermessa. ### del rapporto in un contratto di co.co.co. era dal Tribunale implicitamente escluso attraverso il riconoscimento dei caratteri della prestazione lavorativa avente natura autonoma ed occasionale. La domanda presentata dalla ricorrente in via subordinata non aveva ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa, come quest'ultima cerca surrettiziamente di far ritenere nel ricorso di appello. La domanda posta dalla ricorrente in via subordinata aveva pur sempre ad oggetto l'accertamento del carattere subordinato del rapporto, seppure guidando il giudice ad un diverso percorso logicogiuridico per il riconoscimento della subordinazione; ovverosia l'accertamento della co.co.co. e, poi, l'automatico riconoscimento della subordinazione ex lege. Non si vede in alcun modo come, dalla lettura della pronuncia gravata, potrebbe ritenersi un'omessa pronuncia in merito al carattere subordinato o meno del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Con riferimento al riconoscimento del carattere subordinato del rapporto, la riscontrata assenza da parte del Tribunale della prova dei requisiti della eterodeterminazione della prestazione, e dunque della subordinazione, non è superata dai rilievi svolti dalla ### nel ricorso in appello. Emerge dall'escussione testimoniale che i lavoratori potevano indicare le proprie disponibilità e poi scegliere se aderire o meno ai turni proposti da parte datoriale (testi #####.
Emerge, inoltre, che le stagioni crocieristiche erano variabili e pertanto di anno in anno poteva capitare di lavorare nel corso di periodi diversi, fermo restando che poteva capitare di venire all'ultimo a conoscenza di una possibilità di lavoro ovvero della cancellazione della crociera sulla quale si sarebbe dovuto lavorare (testi ####. Le testi #### e ### riconoscono di aver lavorato nello stesso periodo per diverse compagnie, pur non ricordando se lo stesso facesse la ricorrente. Esse erano, infatti, inserite dalla società appellata in una lista di centinaia di lavoratori “free lance”. Pertanto, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non aveva i caratteri della subordinazione.
Neppure merita accoglimento il richiamo alla disciplina del lavoro stagionale. ### dà per scontata la riconducibilità del rapporto di lavoro intercorso con l'appellata al lavoro subordinato stagionale. Tuttavia, la riconducibilità al lavoro stagionale - che si colloca nel contesto dei lavori a tempo determinato - smentisce le Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### stesse allegazioni di parte in merito alla continuità del rapporto di lavoro. Inoltre, anche qualora si volesse riconoscere la ### cessionaria della ITC dovrebbe rispondere delle differenze retributive del solo contratto stagionale relativo al tempo del trasferimento - dunque per le annualità del 2017 - senza coinvolgimento delle richieste pregresse.
Infine, sulla responsabilità del sig. ### ex art. 2476, comma 7, c.c., le allegazioni di parte appellante non colmano le carenze di prova riscontrate nel giudizio di primo grado circa la prova del danno, del nesso causale, e dell'imputabilità di una condotta censurabile ex art. 2476 in capo allo ### Alla luce di quanto precede, l'appello principale è rigettato. ### incidentale proposto da ### è fondato e merita accoglimento.
Seppure non possa ritenersi - come sostenuto dall'appellante incidentale - che i casi di compensazione delle spese legali previsti dall'art. 91 c.p.c. siano tassativi, alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni); non è ravvisabile nel caso di specie una grave ed eccezionale ragione per via della tardiva costituzione di parte resistente. La tardiva costituzione non appare riconducibile ad un grave ed eccezionale motivo giustificativo della compensazione, tanto alla luce della casistica giurisprudenziale che ha riscontrato tali ipotesi, quanto alla luce della considerazione che la tardiva costituzione è già sanzionata processualmente attraverso le decadenze previste dal codice di procedura civile.
Per le suesposte ragioni, l'appello principale è respinto e l'appello incidentale è accolto.
La sentenza gravata, per il resto integralmente confermata, è riformata nel capo in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra ### e ### Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'appellante soccombente.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. - rigetta l'appello principale; - in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma parziale della gravata sentenza, per il resto integralmente confermata, nel senso che parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio per la loro interezza liquidate nella misura si € 1.500.00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; - condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in euro 4.997,00 in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, Sentenza n. 4156/2023 pubbl. il ### oltre spese forfettarie al 15%, IVA e ### da distrarsi in favore del procuratore ### per la quota di spettanza, che si è dichiarato antistatario. ### 14.11.2023 L'###. ### Dr. ### n. 4156/2023 pubbl. il ###
causa n. 1290/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Bonanni Roberto, Celeste Alberto