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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5225/2020 del 20-07-2020

... camera e ingresso, che avevano comportato il parziale crollo dei controsoffitto nella zona ingresso e il parziale crollo dell'intonaco zona camera con conseguente ossidazione dei ferri di armatura con distacco del calcestruzzo e in alcuni punti dei laterizi. Quanto alla mancanza di manutenzione ordinaria giova ricordare che ai sensi dell'art. 1590 c.c. “ il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione”. Dalla norma de qua si ricava peraltro l'obbligo per il conduttore di risarcimento del danno laddove il bene venga restituito in condizioni di degrado eccedente il deterioramento dovuto al normale utilizzo della cosa tali da renderne necessarie modifiche e miglioramenti al locatore (cfr. anche Cass. 14654/2016). Tali danni però vanno provati dal locatore, che deve dimostrarne l'esistenza, la consistenza e la riconducibilità all'uso difforme o cattivo fattone dal (leggi tutto)...

testo integrale

N. 14082 2016 Tribunale di Napoli 9 SEZIONE provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h), DL 18/2020 (convertito in legge 24.4.2020, n. 27) il Giudice, richiamata la lettera h) del comma 7 dell'art. 83 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (convertito in legge 24.4.2020, n. 27), che prevede “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura; considerato che il D.L. 28/2020 convertito nella legge 79/2020 ha fatto salvi i provvedimenti già adottati; viste le note prodotte; P.Q.M.  Decide come da sentenza qui di seguito riportata Si comunichi. 
Napoli, 21/07/2020 ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di NAPOLI - ### in persona del giudice unico dr.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°14082 del ### degli ### dell'anno 2016 , avente ad ### pagamento indennità occupazione, penale, risarcimento danni ### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,00
TRA ### (C.F. ### ), ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ctlgni27b67e716e tutti elettivamente domiciliat ###80132 NAPOLI presso lo studio dell'avv. ### e dal quale sono rappresentate e difese giusta procura agli atti; ricorrenti E ### 10 NAPOLI (CF ###) ), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### con studio in Napoli alla via ### 105 giusta procura agli atti, resistente - ricorrente in riconvenzionale E ### ( cf ###) rappresentato e difeso dall'avv.  ### con studio in Napoli al ### I n. 75, giusta procura agli atti, ### Come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Con ricorso ritualmente notificato #### e ### premesso che con contratto del 4.2.1977 il ### prendeva in locazione per la durata di ani 1 l'immobile sito in Napoli alla via ### 10 piano terra int. 1 per uso abitazione del portiere; che con atto di intimazione di licenza per finita locazione le ricorrenti, quali eredi del defunto originario locatore intimavano al ### licenza per finita locazione per la data del 4.2.1994; che la sentenza di rigetto della domanda veniva appellata dinanzi alla Corte di Appello che, in riforma della sentenza impugnata, , dichiarava cessato il contratto di locazione alla data del 4.2.1994 fissando per l'esecuzione la data del 1.4.2010; che il ### continuava ad occupare l'immobile corrispondendo quale corrispettivo mensile il canone convenuto con una maggiorazione del 20%; che il ### aveva reso inagibile ed inabitabile l'immobile e che pertanto la riconsegna non era stata accettata; che il contratto di locazione prevedeva una penale di lire 6000 pari ad euro 3,10 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile; tanto premesso ### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,00 chiedevano accertarsi e dichiararsi il ### in mora con decorrenza dal febbraio 1994 nella restituzione dell'immobile; accertarsi e dichiararsi il ### obbligato al pagamento della penale oltre all'indennità di occupazione; accertare e dichiarare legittimo il rifiuto delle locatrici di ricevere la consegna dell'immobile e dichiarare il ### tenuto al risarcimento del danno nella misura di euro 25000,00 o quella diversa corrispondente alla spesa occorrente per il ripristino dell'immobile.  ### nel costituirsi impugnava la domanda; eccepiva la nullità/ inefficacia della clausola penale nonché la eccessiva onerosità della stessa ; eccepiva la carenza di legittimazione passiva per quanto riguardava i danni lamentati in quanto lo stato manutentivo dell'immobile era risultato gravemente compromesso da infiltrazioni generate dal piano superiore che avevano interessato il solaio di copertura in più punti; eccepiva la prescrizione dei crediti avanzati dalle ricorrenti. Deduceva inoltre che l'immobile era privo delle condizioni di abitabilità e di agibilità previste dalla legge e pertanto chiedeva in via riconvenzionale il rimborso della somma di euro 11160,00 corrispondente agli importi corrisposti indebitamente nonché il pagamento della somma di euro 553,65 per oneri condominiali dovuti e non pagati. Infine chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa ### proprietario dell'immobile sovrastante per essere manlevato e garantito in caso di accoglimento della domanda e per sentirlo condannare ad effettuare le opere necessarie per eliminare i fenomeni infiltrativi vinte le spese e competenze di lite.  ### nel costituirsi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che il ### era stato citato a titolo di responsabilità contrattuale e che non aveva dato prova delle infiltrazioni lamentate. Deduceva che l'immobile di sua proprietà, a far data dal 1.7.1999,,era stato concesso in locazione a tal ### e che in ogni caso non era mai stato informato dei fenomeni infiltrativi denunciati dal ### Nel merito. 
Ai sensi dell'art. 1591 c.c., "il conduttore in mora nella restituzione della cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno". ### pacifica interpretazione, quella disciplinata dalla prima parte di detta norma è un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, normativamente determinata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (previsto nell'ultimo inciso), da dimostrare in concreto (Cass. 07/02/2006, n. 2525; 24/05/2003, n. 8240; v. pure Cass. 07/06/1995, n. 6368; 27/10/1966, n. 2660). ###. 1591 c.c., assicura, in altre parole, al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato. Trattasi di presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, se non in senso più favorevole al locatore (Cass. n. 6368 del 1995; n. 2660 del 1966, citt.): il conduttore in mora non può eccepire che il danno subito dal locatore è inferiore alla misura del canone, ma deve continuare a versare quest'ultimo, ### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,00 quale corrispettivo di una prosecuzione - non voluta dal locatore - della relazione di godimento con la res non ancora restituita. Il canone convenuto costituisce, quindi, solo il parametro di riferimento per la quantificazione del risarcimento minimo spettante; versando il relativo importo, il conduttore che continua ad occupare l'immobile dopo la cessazione del contratto non adempie l'obbligazione di "dare il corrispettivo nei termini convenuti" (ai sensi dell'art. 1587 c.c., n. 2), bensì risarcisce un danno da mora, così adempiendo un'obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale di pagamento del canone (Cass. n. 2525 del 2006; n. 8240 del 2003, citt.) e che costituisce, pertanto, debito di valore (v. Cass. 03/10/2013, 22592; 10/03/2010, n. 5843, sia pure non con riferimento all'art. 1591 c.c.; in senso contrario, ma solo sulla specifica questione della natura del debito, ritenuto di valuta anzichè di valore, ferma la sua funzione risarcitoria su fondamento contrattuale, 20/06/2017, n. 15146; 14/02/2006, n. 318). 
Risulta agli atti che il contratto di locazione del 4.2.1977 è venuto a scadenza il ###. Tanto è stato riconosciuto con sentenza della Corte di Appello n. 3756 del 30.12.2009 passata in giudicato che ha fissato quale data di esecuzione il ###. 
Risulta altresì agli atti che nonostante le missive inviate dalle locatrici tramite l'avv.  ### nelle quali, richiamando la suindicata sentenza, si diffidava il ### a corrispondere quanto ritenuto dovuto, inspiegabilmente in data ### l'amministratore del ### inviava formale disdetta del contratto di locazione ( cfr. missiva del 29.9.2015 agli atti) non avendo la portiera necessità di un alloggio dando seguito a quanto deliberato dall'assemblea in data ###. 
Risalente giurisprudenza (Cass. nn. 3786/1968, 9581/1970 e 3210/1971), poi costantemente seguita (Cass. nn. 6798/1993 e 6856/1998 Cass. nn. 16685/2002 5459/2006), ha affermato il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui l'immobile offerto in restituzione dal conduttore si trovi in stato non corrispondente a quello descritto dalle parti all'inizio della locazione, ovvero, in mancanza di descrizione, si trovi comunque in cattivo stato locativo, per accertare se il rifiuto del locatore di riceverlo sia o meno giustificato, occorre distinguere a seconda che la cosa locata risulti deteriorata per non avere il conduttore adempiuto all'obbligo di eseguire le opere di piccola manutenzione durante il corso della locazione, oppure per avere il conduttore stesso effettuato trasformazioni e/o innovazioni: nel primo caso, trattandosi di rimuovere deficienze che non alterano la consistenza e la struttura della cosa e non implicano l'esplicazione di un'attività straordinaria e gravosa, l'esecuzione delle opere occorrenti per il ripristino dello status quo ante rientra nel dovere di ordinaria diligenza cui il locatore è tenuto per non aggravare il danno, ed il suo rifiuto di ricevere la cosa è conseguentemente illegittimo, salvo diritto al risarcimento dei danni per violazione del disposto di cui all'art. 1590 c.c.; nel secondo caso, invece, poichè l'esecuzione delle opere di ripristino implica il compimento di un'attività straordinaria e gravosa, il locatore può legittimamente rifiutare la restituzione della cosa locata nello stato in cui essa viene offerta. Si è, in particolare, chiarito che, nell'ipotesi in cui il locatore ottenga contro il conduttore sentenza di condanna, oltre ### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,00 che al rilascio della cosa locata, anche al risarcimento del danno consistente nella spesa da erogare per l'esecuzione delle opere necessarie a ripristinare la conformità dello stato della cosa locata a quello esistente all'inizio della locazione - conformità alterata dal conduttore con trasformazioni od innovazioni o con la mancata esecuzione, contrattualmente assunta, delle riparazioni eccedenti la piccola manutenzione - il rifiuto del locatore di accettare l'offerta di restituzione della cosa locata è ingiustificato e quindi illegittimo dalla data in cui viene definitivamente attribuito al locatore medesimo il risarcimento del danno suddetto, mentre resta giustificato, e quindi legittimo, il rifiuto opposto in precedenza. La conclusione è allora nel senso che, se il conduttore abbia arrecato all'immobile gravi danni o effettuato non consentite innovazioni di tale rilievo che, nell'economia del contratto, sia necessario l'esborso di notevoli somme per eseguire le opere di ripristino, il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è in via di principio legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore; la legittimità del rifiuto del locatore comporta, in applicazione dell'art. 1220 c.c., che fino ad allora persisterà la mora del conduttore, dunque tenuto anche al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di usare l'immobile secondo la destinazione convenuta (su tale ultimo punto cfr., ex multis, Cass. n. 1941/2003). 
Nella fattispecie in esame alla luce della espletata CTU alla quale si rinvia, lo stato dell'immobile per cui causa, di completo abbandono ed incuria, è risultato frutto sia di una mancanza di manutenzione ordinaria sia di pregresse infiltrazioni di acqua provenienti dall'immobile di proprietà ### adibito a panificio con presenza di un grosso forno elettrico posizionato sugli ambianti camera e ingresso, che avevano comportato il parziale crollo dei controsoffitto nella zona ingresso e il parziale crollo dell'intonaco zona camera con conseguente ossidazione dei ferri di armatura con distacco del calcestruzzo e in alcuni punti dei laterizi. 
Quanto alla mancanza di manutenzione ordinaria giova ricordare che ai sensi dell'art.  1590 c.c. “ il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. 
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione”. Dalla norma de qua si ricava peraltro l'obbligo per il conduttore di risarcimento del danno laddove il bene venga restituito in condizioni di degrado eccedente il deterioramento dovuto al normale utilizzo della cosa tali da renderne necessarie modifiche e miglioramenti al locatore (cfr. anche Cass. 14654/2016). Tali danni però vanno provati dal locatore, che deve dimostrarne l'esistenza, la consistenza e la riconducibilità all'uso difforme o cattivo fattone dal conduttore (cfr. Cass. n. 1320/2015). È pertanto onere del locatore che agisce ex art.  1590 c.c., provare che l'asserito danno non è conseguenza dell'uso in conformità alla natura del bene, né è causa del fisiologico deteriorarsi dei materiali soggetti ad usura; infatti si afferma che il locatore risponde, al termine della locazione, per il deterioramento risultante da un uso difforme da quello pattuito o dalla mancata esecuzione della piccola manutenzione, ma non del cattivo stato locativo ### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,00 dell'immobile al momento del rilascio conseguente ad un uso in conformità del contratto (cfr. Cass. n. 6408/88). Nel caso in esame, ad avviso del Tribunale, non risulta legittimo il rifiuto delle proprietarie a ricevere la consegna dell'immobile in quanto i danni riferibili al conduttore e dovuti, come accertato dal CTU seppur con le dovute precisazioni che verranno fatte in seguito, ad un uso non conforme al contratto, rappresentano una percentuale minima la cui spesa ben avrebbe potuto essere anticipata dalle proprietarie-locatrici le quali, in ogni caso, avrebbero dovuto sopportare la maggiore spesa per il ripristino. 
Pertanto il ### avendo avanzato offerta non formale di restituzione dell'immobile, nulla è tenuto a corrispondere alle locatrici nel periodo successivo al mese di settembre 2015. Pertanto lo stesso va condannato al pagamento del solo importo di euro 71,40 a titolo di indennità di occupazione per il mese di settembre 2015 oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo. 
A tale proposito va ricordato che anche se il rapporto locatizio viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e continua per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione dell'immobile, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione dell'immobile stesso al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (tra le altre, Cass. n. 6157/1979, Cass. n. 2452/1982, Cass. n. 15876/2013, Cass. n. 890/2016, in motivazione). Peraltro, l'obbligazione di pagamento dei canoni ai sensi dell'art. 1591 c.c., è correlata geneticamente alla mancata restituzione del bene e non già al suo godimento (tra le altre, Cass., S.U., 1177/2000). 
Sulla eccezione di nullità ed inefficacia della clausola penale ### è infondata. 
Deve evidenziarsi che, per pacifica giurisprudenza, l'eccezionalità della norma della specifica approvazione per iscritto, derogando alla generale libertà di forma, rende le ipotesi dell'art. 1341 comma 2 c.c. tassative e a numero chiuso, insuscettibili quindi di applicazione analogica, ma al più solo estensiva (Cass. n. 14038/2013, Cass. 11757/2006, Cass. n. 9646/2006, Cass. n. 4036/2003, Cass. n. 1833/2003, Cass. 10425/2002, Cass. n. 14912/2001, Cass. n. 14302/1999, Cass. n. 5777/1990, Cass. 8062/1987, Cass. n. 7524/1987, Cass. n. 999/1987, Cass. n. 22/1987 e Cass. 3835/1984). La clausola penale, avente funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, non rientra nella tassativa elencazione di cui all'articolo 1341 comma 2 c.c., che non contempla l'ipotesi di previsione di clausola penale (in questi stessi termini Cass. n. 20744/2004 e Cass. n. 9295/2002 in ordine alla non necessità di specifica approvazione per iscritto di una clausola penale). Inoltre non è neppure sufficiente dedurre che la clausola è contenuta in un modulo già prestampato essendo necessario che il regolamento contrattuale risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, di tal che la conclusione del contratto sia avvenuto ### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,00 senza che l'aderente abbia avuto alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se aderire o meno (Cass. Civ., sez. VI, 10 luglio 2013, n. 17073). 
Sulla eccezione nullità della clausola per insussistenza dei danno ### è infondata. 
Il creditore per conseguire la penale pattuita per il ritardo nell'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'esistenza del ritardo nell'adempimento della controparte; sarà il debitore a dover fornire la prova dell'avvenuto adempimento entro il termine di scadenza, ovvero della circostanza che il ritardo nell'adempimento cui accede la clausola penale sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Cass., sez. 3, 6 novembre 1998, n. 11204; Cass., un., 30 novembre 2001, n. 13533). 
Inoltre l'art. 1382 cod. civ., che disciplina gli effetti della clausola penale, dispone che la clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nel l'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è convenuta la risarcibilità del danno ulteriore". 
Da questa disposizione si ricava che la clausola penale presuppone l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento imputabili ad una delle parti; che ha per oggetto una prestazione risarcitoria già originariamente quantificata nel suo preciso ammontare. 
Pertanto, colui che si avvale della penale, esercitando il diritto ad un risarcimento già preventivamente quantificato, non deve provare altro che la esistenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento. Non deve provare anche che l'inadempimento non ha scarsa importanza, in quanto l'art. 1382 cod. civ. richiama la nozione di inadempimento, che a tutti gli effetti si trae dall'art. 1218 cod. civ., ma non da rilievo alcuno alla importanza dello stesso. Lo stesso art. 1455 cod. civ. dà rilievo all'importanza dell'inadempimento, non al fine di escludere il risarcimento del danno, ma al fine dello scioglimento del vincolo contrattuale, disponendo che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Tale soluzione trova conforto in numerose pronunce della Suprema Corte in cui si è affermato che, nella ipotesi di contestuale proposizione delle domande di risarcimento del danno e di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la reiezione di quest'ultima per la scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il venir meno del presupposto per l'accoglimento della prima, potendo il danno essere stato determinato da una colpevole inadempienza del debitore, ancorché inidonea per l'accoglimento della domanda di risoluzione a termini dell'art. 1455 cod. civ. (cfr. in tal senso: cass. 1871 del 1979; cass. n. 6867 del 1982; cass. n. 4069 del 1983, in cui si chiarisce che la domanda di risoluzione del contratto ha riferimento esclusivo ai riflessi negativi prodotti dall'inadempimento del debitore sul vincolo contrattuale; cass. n. 1622 del ### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,###; cass. n. 2402 del 1991). La Suprema Corte ha, altresì, affermato che nel caso di clausola penale stipulata per l'inadempimento del contratto, non è necessario al creditore che agisce per il pagamento di essa, proporre domanda di risoluzione del contratto, dovendo egli solo dimostrare che l'inadempimento si è avverato (cfr.  n. 1702 del 1968). Pertanto non è consentito al giudice, in materia di clausola penale, di dare rilievo alla scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento per escludere il diritto alla prestazione della penale, essendo l'inadempimento, quale che sia la sua importanza, condizione sufficiente a far sorgere tale diritto, potendo, peraltro, essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico (cfr. in tal senso cass. n. 771 del 1997; cfr. altresì il secondo comma dell'art. 1382 cod. civ., il quale dispone che la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno", espressione che, appunto, parte della dottrina intende nel senso della possibilità della previsione della penale anche in mancanza di un concreto pregiudizio economico). Nella fattispecie in esame è indubbio che i locatori hanno mostrato interesse ad riottenere la disponibilità dell'immobile tanto da aver agito in giudizio per sentir dichiarare cessato il rapporto alla scadenza. 
Sulla eccessiva onerosità ### è fondata. 
Quanto alla richiesta di riduzione ad equità della penale, fermo restando che il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto - si sono registrati due orientamenti della Suprema Corte in ordine al momento cui riferire la valutazione. ### un primo orientamento, deve aversi riguardo all'interesse all'esecuzione del contratto al momento della stipulazione della clausola (Cass. 9 maggio 2007, n. 10626; Cass. 5 agosto 2002, n. 11710; Cass. 25 giugno 1981, n. 4146; Cass. 29 marzo 1976, n. 1130; Cass. 14 febbraio 1974, n. 419); secondo altro orientamento, si deve avere, invece, riguardo all' incidenza che l'inadempimento ha in concreto avuto sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma a quello in cui la prestazione attesa è stata sia pure in ritardo eseguita o è definitivamente rimasta ineseguita" (Cass. 3 settembre 1999, n. 9298; conf. Cass. 14 luglio 1976, n. 2716). 
Ritiene il ### di seguire l'orientamento espresso da Cassazione n. 21994/12 secondo il quale, “ l'elemento letterale fornito dall'art. 1384 c.c. che, coniugando al passato il verbo "avere" riferito all'interesse del creditore, offre un indubbio elemento a favore della tesi contraria, deve ritenersi superato dall'elemento sistematico che può trarsi dalla funzione della previsione in capo al giudice del potere di ridurre la penale. In proposito le ### unite della Suprema Corte hanno chiarito che il potere di riduzione ad equità, è attribuito al giudice dall'art. 1384 a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento e può essere esercitato d'ufficio per ### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,00 ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela (Cass. s.u. 13 settembre 2005, n. 18128). Tale funzione, come rileva la stessa decisione, nasce dalla necessità "di una rilettura degli istituti codicistici in senso conformativo ai precetti superiori della ### individuati nel dovere di solidarietà nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.), nell'esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie (C. cost. n. 19/94), da valutare insieme ai canoni generali di buona fede oggettiva e di correttezza (artt. 1175, 1337, 1359, 1366 e 1375 cod. civ.)". 
Quanto dedotto dal ### circa il fatto che l'aumento del 20% avrebbe assorbito ogni profilo risarcitorio non è meritevole di accoglimento. Infatti la clausola penale apposta alla obbligazione di rilascio non può superare il limite di cui all'art. 6 comma 6 della l. n. 431/1998, che fissa al risarcimento per ritardato rilascio a carico del conduttore, il limite del 20% del canone dovuto al momento della cessazione del contratto, solo e limitatamente ai periodi di dilazione della esecuzione di cui al comma 1, previsti nei ### caratterizzati da tensione abitativa, indicati all'articolo 1 del d.-l. 30 dicembre 1988 n. 551, convertito, con modificazioni, dalla l.  21 febbraio 1989 n. 61. Ciò significa che solo nel corso di tali periodi di sospensione legittima del procedimento di sfratto, la clausola penale non potrà estendersi oltre il limite del 20% dell'ultimo canone (rectius, dopo la cessazione del contratto, si tratta di indennità di occupazione o più propriamente, di risarcimento per l'occupazione dell'immobile, senza titolo). Pertanto, al di fuori di tali periodi (e per le locazioni non abitative per le quali il detto limite del 20% non si applica) si riespande la disciplina ordinaria dell'art. 1591 c.c., con diritto per il proprietario-locatore di richiedere il maggior danno. Nel caso di specie ritiene il Tribunale che la penale convenuta sia manifestamente eccessiva in considerazione del canone convenuto e pertanto la stessa va equamente ridotta ad euro 40,00 mensili. Alla luce di quanto detto il ### va condannato al pagamento della somma di euro 4200,00 a titolo di penale dal luglio 2006 al settembre 2015. Nessuna somma può essere riconosciuta per il periodo precedente al luglio 2006 ( decennio anteriore al luglio 2016 data di notifica del ricorso) stante l'eccepita prescrizione e la mancanza di atti interruttivi. La penale di cui all'art. 1382 c.c. costituisce, inoltre, debito di valuta e non di valore e pertanto sulla predetta somma decorreranno gli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. 
Quanto alla domanda di risarcimento danni La domanda è parzialmente fondata. 
Giova premettere che, in tema di obblighi del conduttore nel corso del rapporto e al termine di esso, gli artt. 1587 e 1590 c.c. dispongono che "il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene [della cosa locata] per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze" e "il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, ### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,00 salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o deterioramento dovuti a vetustà". La disposizione dell'art. 1590 comma primo c.c. va letta unitamente agli artt. 1575 n. 2, 1576 c.c. [in materia di obbligo del locatore di mantenere la res locata in istato da servire all'uso convenuto, eseguendo le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione], e all'art. 1609 c.c. che, in materia di locazione di fondi urbani, specifica che "le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito". Dalla lettura sistematica delle disposizioni su richiamate si evince che "il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto" sono ritenuti dalla legge (art. 1590 c.c.) la conseguenza normale dell'utilizzo del bene locato (per sua natura soggetto a deterioramento per effetto dell'uso), che resta a carico del locatore in quanto giustificata dalla stessa funzione del contratto di locazione, consistente nella commutazione del diritto di godimento della res locata con il pagamento del canone locativo (cfr. ex multis, Cass. civ., 9 ottobre 1996, n.8819: "la norma dettata dagli artt. 1576 comma primo e 1609 c.c., secondo la quale le riparazioni di piccola manutenzione devono essere eseguite nel corso del rapporto dal conduttore a sue spese, non comporta che il conduttore sia tenuto, al momento del rilascio, ad eliminare a sue spese le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per l'uso fattone durante la durata del contratto in conformità di questo e con l'impiego di una media diligenza, giacché il deterioramento derivato da tale uso si pone come limite all'obbligo del conduttore di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stato in cui l'aveva ricevuta"). In termini di riparto dell'onere probatorio, tanto si traduce in ciò: spetta al locatore dimostrare in giudizio che la res locata avesse presentato, al momento in cui gli veniva restituita dal conduttore, danni eccedenti il normale degrado o consumo dovuto all'uso fattone in conformità del contratto, mentre spetta al conduttore provare, qualora voglia liberarsi della relativa responsabilità, che il deterioramento sia avvenuto per fatto a lui non imputabile. La espletata CTU ha consentito di accertare che il pessimo stato dell'immobile risulta dovuto sia alla sussistenza di pregresse infiltrazioni sia alla mancanza di interventi manutentivi da parte del conduttore. Il Tribunale, rispetto alla stima effettuata dal ### ritiene di doversene discostare atteso che nella sua valutazione il CTU non ha tenuto conto che dei danni prospettati andavano espunti tutti quelli dovuti a deterioramento per uso normale, come ad esempio le opere di tinteggiatura e di pulizia riconducibili a vetustà e non ad un abuso del conduttore.  ### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,00
Al netto di tali voci, si ritiene equo stimare un danno pari ad euro 3000,00 all'attualità oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo. 
Quanto ai danni da infiltrazioni. il CTU ha accertato che tali infiltrazioni, non più in atto, sono scaturite da perdite provenienti o dallo scarico condensa del forno oppure dall'impianto idrico wc dello stesso panificio posto sul piano sovrastante l'immobile per cui è causa. 
Quanto alla posizione del ### chiamato in causa dal ### va rilevato che il ### non è stato chiamato in causa come unico responsabile nei confronti delle ricorrenti. Infatti il ### si è limitato a chiedere la chiamata in causa affinchè “ nella denegata ipotesi che dovesse essere accertata ed attribuita la responsabilità dell'evento dannoso (ad esso condominio) il ### dovrà essere manlevato dall'ing Piscitelli”. Inoltre la domanda di condanna del terzo chiamato ad effettuare i lavori per eliminare le cause delle infiltrazioni, mai proposta dalle ricorrenti, va qualificata quale domanda nuova proposta dal ### nei confronti del ### Tale domanda va rigettata avendo il CTU accertato che le infiltrazioni sono più in atto. 
Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dal ### . 
La insussistenza, sin dall'inizio della locazione, delle condizioni di abitabilità e agibilità non hanno alcun rilievo considerato che tali condizioni, seppur sussistenti, non hanno impedito al ### di utilizzare l'immobile. Anzi il comportamento tenuto dallo stesso, sino all'offerta informale di consegna dell'immobile, è stato improntato in una pervicace opposizione persino alla legittima domanda di cessazione del contratto alla scadenza contrattuale. Peraltro nel verbale dell'assemblea del 28.9.2015 i condomini chiedevano all'amministratore “ di provvedere al più presto alla disdetta dell'alloggio del portiere, in quanto no più utilizzato da parte della portiera in seguito al cambio del contratto di lavoro part time già dal marzo 2015” e dunque di provvedere a disdettare il contratto per motivi certamente non riconducibili a vizi dell'immobile. 
Va infine rigettata anche la domanda di condanna delle attrici al pagamento della somma di euro 553,65 per oneri condominiali atteso che, a fronte delle deduzioni delle ricorrenti sul punto, nulla il ### ha dedotto per giustificare la relativa spesa. 
Le spese di giudizio sostenute dalle ricorrenti e dal chiamato in causa vanno poste a carico del ### Atteso il parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni, le spese di CTU liquidate come da separato decreto e successive correzioni e integrazioni vanno poste per la metà a carico delle ricorrenti e per l'altra metà a carico del #### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,00
Va dato atto che la spesa dell'ingegnere strutturista è stata autorizzata e che non è stata inserita nel decreto di liquidazione, come fatto rilevare dal ### Pertanto sulla stessa si provvede, come da separato decreto integrativo.   PQM IL Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectsi così provvede: a) dichiara il ### convenuto in mora nella restituzione dell'immobile a partire dal febbraio 1994 sino al settembre 2015; b) dichiara illegittimo il rifiuto da parte delle locatrici di ricevere la riconsegna dell'immobile giusta offerta informale di restituzione avanzata dal ### in data 29 settembre 2015; c) condanna il ### al pagamento della somma di euro 71,40 a titolo di indennità di occupazione per il mese di settembre 2015 oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo; d) dichiara la penale convenuta eccessivamente onerosa e previa riduzione ad euro 40,00 mensili condanna il ### al pagamento, a tale titolo, della somma di euro 4200,00 dal luglio 2006 al settembre 2015 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo; e) dichiara prescritte le somme dovute a titolo di penale per il periodo ante luglio 2006; f) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni, condanna il ### per quanto in motivazione, al pagamento della somma di euro 3000,00 all'attualità oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo; g) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dal ### nei confronti della ricorrente; h) rigetta la domanda di esecuzione specifica proposta dal ### nei confronti del ### i) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni estesa dalle ricorrenti al terzo chiamato; j) condanna il ### al pagamento delle spese processuali che liquida in favore delle ricorrenti in euro 650,00 per spese ed euro 5320,00 per onorario oltre Iva e CPA come per legge e , in favore del terzo chiamato, in euro 80,00 per spese ed euro 3860,00 per compenso oltre ### e rimborso forfettario come per legge; k) pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto di liquidazione in uno ai successivi decreti rispettivamente di correzione e integrazione, a carico delle ricorrenti e del ### in parti uguali. 
Così deciso il #### il: 11/08/2022 n.17164/2022 importo 220,00

causa n. 14082/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Romano Cesareo Rosa

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 590/2026 del 10-01-2026

... nesso di causa tra la condotta del geometra ed il crollo; accertamento che presuppone che si rite nga il geometra responsabile dei lavori che qu el crollo hanno causato; del secondo della ### in quanto verte sulla circostanza se la manleva comprenda anche la restit uzione del compenso avuto dal geometra. In altri termini, il geometra, come si è visto, è stato condannato a restituire l'ammontare del compenso ricevuto dal committen te sul presu pposto di essere stato inadempiente, ed egli ha chiesto alla sua assicurazione di manlevarlo da tale obbligo di restituzione: ove si ritenesse che invece alcun inadempimento può essergli imputato, ne deriva che viene meno anche la domanda di manleva e di conseguenza l'ambito di essa: se comprenda cioè anche la restituzione del compenso, o sia , come la ### sostiene, limitata al solo risarcimento dei danni. 2.4.- E' assorbito altresì il ricorso principale (con entrambi i motivi) in quanto verte sul quantum, ossia sull'ammontare che il geometra deve risarcire in consegu enza de lla sua responsabilità nel crollo; questione che presuppone risolta quella logicamente prioritaria del se il geometra abbia, per l'appunto, responsabilità in quel (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5474/2023 R.G. proposto da: ### rappresentato e d ifeso dall'avvocato #### (###) con domiciliazione digitale.   -ricorrente contro ### rappresentata e difesa dell'avvocato ### (####), con domiciliazione digitale.   -controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro 2 di 10 ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###), con domiciliazione digitale.   - controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA della CORTE ### di BOLOGNA 1525/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal ##### ha incaricato il geom. ### di redigere un progetto finalizzato alla realizzazione di un fienile, con annesso ovile, la cui costruzione è stata affidata alla impresa ### di ### e C. snc. Il geometra è stato altresì incaricato della direzione lavori. 
Le attività sono iniziate nell'estate del 2000, ma, già nel febbraio del 2001, si sono verificati cedimenti che hanno portato poi al crollo della struttura. 
Un accertam ento tecnico preventivo iniziato dal dante causa dell'attuale ricorrente ha evidenziato problemi nella realizzazione dell'originario sbancamento, che però e ra stato affidato ad altra impresa. 
Il committ ente ha tuttavia citato in giudizio sia il geo metra che l'impresa costruttrice del fabbricato. 
Il primo dei due si è costituito eccependo che i lavori di scavo erano stati effettuati senza avvisarlo e che il committente lo aveva, proprio per tale motivo, esonerato da responsabilità; ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva, posto che l'incarico era stato affidato non a lui perso nalmente bensì all o studio associ ato di progettisti, soggetto diverso. 3 di 10 Allo stesso modo , l'impresa di costruzioni si è costituita ed ha eccepito di non avere effettuato lei i lavori di scavo, causa del crollo, affidati, come si è detto, ad una impresa diversa. 
Il geo metra ha ott enuto la chiam ata in garanzia della propria compagnia di assicurazione, ###ni spa.  ### ribunale di ### ha respinto la domanda, avend o accertato che le cause del crollo stavano nell'errato scavo e nella conseguente movimentazione di terra, fatti prima dell' inizio della costruzione e da una diversa impresa. 
La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, ma la decisione di appello è stata impugnata per cassazione, e questa Corte, in accoglimento del primo motivo, ha annullato con rinvio per difetto di integrazione del contraddittorio. 
Riassunto il giudizio, la Co rte di appello ha in parte accolto la domanda del committente, d ichiarando l' inadempimento del geometra e dunque la risoluzione del contratto stipulato con costui, con conseguente condanna a rifondere 3.098,75 euro dell'onorario ricevuto. 
In sostanz a, i g iudici di merito hanno rit enuto che l'esonero da responsabilità che il committente aveva fatto non potesse valere per i danni gravi. Per contro, hanno rigettato la domanda di risarcimento del danno (che era di circa 220 mila euro) ritenendola non provata. 
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione ### erede del committente ### con due motivi di censura, illustrati da memoria. 
Si sono costi tui ti, con dis tint i atti, sia il geo m. ### che la compagnia di assicurazione. Ent rambi hann o proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi di censura e memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Va fatta una premessa. 4 di 10 Sia il geometra ### che la società di assicurazione ### propongono un ricorso, che definiscono condizionato, e che, se condizionato fosse, andrebbe esaminato solo in caso di accoglimento di quello principale. 
In realtà si tratta di un ricorso incidentale autonomo, che va, anzi, esaminato con priorità rispetto a quello principale. 
Come si è det to prima, la Corte di appello ha, sì, ritenuto responsabile il geo metra, ma non ha riconosciuto all'attore il risarcimento del danno per difetto di sufficiente prova del pregiudizio subito. 
Conseguentemente, mentre il ricorso proposto dall'erede del committente, ossia il ricorso principale, verte solo sul quantum, ossia verte sul capo di sentenza su cui detta parte è, per l'app unto, soccombente, quello dei due ricorr enti incide ntali verte sulla affermazione di responsabilità del geometra. Quindi, si tratta di due ricorsi che aggrediscono un capo di senten za rispetto al quale i ricorrenti sono soc combenti: il g eometra e la sua compagnia di assicurazione si eran o difesi nei giudizi d i merito negando la responsabilità del professionista nel crollo della struttura, ed invece i g iudici del rinvio hanno riten uto il professioni sta responsabile: dunque su tale questione - ossia della responsabilità del geometra entrambi sono soccombenti. Ed è tale statuizion e che essi qui impugnano. 
Il che significa chiaramente che il ricorso incidentale non è affatto condizionato, come i ricorrenti prospettano. 
Il ricorso incidentale può dirsi condizionato quanto verte su questioni preliminari o pregiudiziali di merito, ed è proposto da chi è stato vincitore nel grado di appell o, salvo il rigetto delle q uestioni preliminari o pregiudiziali. 
Nella fattispecie si ha u na situazione diversa: i due ricorre nti incidentali sono e ntrambi soccombenti sull'an, ossia sulla responsabilità del geometra; dunque, avrebbero potuto proporre 5 di 10 ricorso principale autonomo; non sono stati soccombenti su una questione preliminare, e vincitori sul “merito”, ma, al contrario, al pari del ricorrente principale, sono anche essi soccombenti su una questione di merito. 
Posto dunque che i due ricorsi incidentali non sono condizionati, ne deriva che non vanno esaminati solo in caso di accoglimento del ricorso principale. 
Ed anzi vanno esaminati con priorità rispetto a quest'ultimo, perché hanno, per l'appunto, priorità logica rispetto ad esso: vertono sull'an, ossia sulla responsabilità del geometra, mentre il ricorso principale verte sul quantum, su quanti danni il geometra dovrebbe risarcire; se costui sia responsabile è dunque questione logica rispetto a quella di quanto dovrebbe di conseguenza risarcire.  2.- I ricorsi incidentali.  2.1- Il ricorso incidentale del geom. ### Con il primo motivo il geometra lamenta omesso esame di un fatto decisivo. 
Il commit tente, il cui erede è qui ricorrente p rincipale, av eva rilasciato una dichiaraz ione scritta con la q uale riteneva non responsabile dei lavori di scavo il geometra; lavori di scavo, che come si è visto, erano stati la causa del crollo.  ### il ricorrente, la Corte di appello, ha tenuto conto, sì, di questa dichiarazione, ma non del fatto in essa contenuto con cui egli veniva esonerato da responsabilità: <<Il Giudice del gravame ha omesso di considerare un fatto storico rappresentato dall'estraneità - quanto alle fondazioni - dell'attività di ### dei lavori, svolta dal #### la cui esistenza risulta dagli atti processuali, e che è stato oggetto di discussione tra le parti>> (p.64 del controricorso). 
La Corte di Appello aveva, secondo il ricorrente, affermato che <<la responsabilità del #### deve essere individuata nell'avere acconsentito alla prosecuzione dei lavori dopo avere assunto la ### “nonostante la conoscenza, e comunque la sicura 6 di 10 conoscibilità, della difformità dei lavori di sbancamento eseguiti in proprio dal committ ente rispett o a quanto indicato nel progetto elaborato dallo stesso geom. ### e valutato favorevolmente dal geologo, Dott. Canovi”.>> (p. 65). 
Ma, nel fare ciò, la Corte di appello non aveva tenuto conto del fatto che <<che nell'e laborato peritale del #### (### pagg. 5 e 6), in data ### il responsabile dell'### del Comune di #### - a seguito di sopralluogo - constatava che il #### aveva dato inizio ai lavori di splateamento e di movimentazione terreno senza avere preliminarmente comunicato all'Ente pubblico né l'inizio dei lavori stessi né la nomina del ### dei ### per cui ne veniva ordinata l'immediata sospensione>> (p. 66). 
E che, non avendo potuto seguire i lavori, il geometra si era fatto rilasciare quella liberatoria. 
Conseguentemente, sostiene il ricorrente, <<la Corte d'Appello di Bologna…. ha ome sso di considerare i l contenuto della più volte ricordata lettera liberatoria del 20.09.2000>> (p. 67).  2.2.- Questo motivo sostanzialmente coincide con il primo motivo del ricorso incidentale della ### spa, che prospetta violazione degli artt. 1669 c.c. e 1229 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., nonché violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed omesso esame.   ### la ricorre nte incidentale, la deci sione impugnata è errata nella parte in cui ha accertato la responsabilità del geometra, escludendo che potesse valere l'esonero da responsabilità fatto in suo favore dal committente. 
Anche la ### osserva che era chiaramente emerso che il geometra non era stato avvisato dei lavori di sbancamento e non aveva potuto seguirli, e che proprio per tale motivo si era fatto fare la liberatoria, e conclude nel senso che <<davvero non si vede per quale motivo dovrebbe riconoscersi un diritto a risarcimento al committente che 7 di 10 dolosamente e volutamente abbia impedito al ### dei ### di prendere coscienza dei lavori eseguiti e dei rischi connessi e abbia espressamente riconosciuto tali circostanze>> (p. 30 del controricorso).   Questi due m otivi pongono una questione comune e sono fondati nei termini che seguono. 
E' di decisivo rilievo il contenuto della dichiarazione liberatoria, che è il seguente: <<che i lavori di sbancamento interessanti i suddetti mappali e altri sono stati eseguiti senza essere avvisato il geom.  ### quale progettista, ….. che lo stesso è pertanto da non ritenersi responsabile delle opere eseguite e che si andranno a realizzare>>. 
La Corte di appello ha qualificato questa dichiarazione come una sorta di clausola di esonero della responsabilità o comunque come unilaterale esonero da responsabilità e l'ha ritenuta inefficace sul presupposto che non può in alcun modo esonerare da responsabilità il #### poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. non può essere rinunciata o limitata da pattuizioni dei contraenti; è di natura extracontrattuale “essendo sancita al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga d urata, a tutela dell'incolu mità personale dei cittadini”. 
Dunque, la Corte di appello ha inteso questa dichiarazione come un atto di esonero di responsabilità, che il creditore ha fatto in favore del debitore, ma che però non può avere effetti perché incide su una situazione indisponibile, in quanto la responsabilità per gravi difetti dell'opera non può essere oggetto di rinuncia (p. 6 della sentenza). 
Ma que sta conclusione è frutto di un errore sulla qualificazione dell'atto negoziale, ossia sulla qualificazione della dichiarazione fatta dal committente, che non è affatto di esonero della responsabilità, ma è di esclusione della responsabilità stessa. La differ enza è di rilievo, non solo sul piano del tipo di dichiarazione: quella di esonero 8 di 10 dalla responsabilità è una dichiarazione di volontà, con cui si vuole evitare che chi è responsabile di una conseguenza non ne porti il carico; la seconda è una dichiarazione di scienza con cui si attesta che taluno non è responsabile di una certa conseguenza. 
In altri termini, con qu ella dichiarazione, il committ ente non ha esonerato da responsabilità il geometra sul presupposto che costui avesse dato causa al danno e che non dovesse dunque pagarne le conseguenze, caso nel quale sarebbe adeguata la regola richiamata dai giudici di merito. Piuttosto, il committente ha attestato che il geometra mai è stato avvisato dei lavori di sbancamento e dunque non può considerarsi responsabile di quei lavori. 
Ripetiamo il contenuto della dichiarazione: <<che i lavori di sbancamento interessanti i sudd etti mappali e altri sono stati eseguiti senza essere avvisato il geom . ### , quale progettista, ….. che lo stesso è pertanto da non ritenersi responsabile delle opere eseguite e che si andranno a realizzare>>. 
Come è evidente, l'esonero da responsabilità è dichiarazione con cui si prende atto che il geometra è o può considerarsi responsabile, e dunque lo si esonera da que lla respo nsabilità. Invece, qui il committente prende atto che il ge ometra non può considerarsi responsabile affatto, perché mai avvisato di quei lavori che avrebbe dovuto controllare. Dunque, non si tratta di un esonero da responsabilità, ma semmai della presa d'atto che non c'è proprio alcuna responsabilità. 
Ciò comporta la conseguenza che non si può applicare a tale dichiarazione la regola sui limiti dell'esonero da responsabilità, ossia la regola per la quale l'esonero da responsabilità non può riguardare la colpa grave per gravi difetti dell'opera, poiché tale regola riguarda il diverso caso in cui, per l'appunto, le parti, o una di esse, abbiano voluto esonerare da responsabilità, ossia esclu dere che il responsabile di un danno ne debba pagare le conseguenze. 9 di 10 Qui invece la dichiarazione fatta dal committente ha diversa natura: è una dichiarazione di scienza con cui costui attesta di non avere mai informato il geometra di quei lavori, con la conseguenza non già che quest'ultimo è esonerato dalla responsabilità dei difetti di quei lavori, ma proprio non può dirsi responsabile di averli causati. 
La decisione impugnata dunque va cassata su tale punto ed il giudice del rinvio dovrà tener conto della diversa natura di quella dichiarazione ai fini probatori , ossia ai fini della p rova del la responsabilità del geometra nel crollo causato dagli sbancamenti.  2.3- ### di questi due motivi comporta l'assorbimento degli altri motivi d ei ricorsi inciden tali: del secondo del ricorso incidentale del geometra in quanto verte sull'erronea affermazione, fatta dalla Corte di appello, circa l'esistenza di un nesso di causa tra la condotta del geometra ed il crollo; accertamento che presuppone che si rite nga il geometra responsabile dei lavori che qu el crollo hanno causato; del secondo della ### in quanto verte sulla circostanza se la manleva comprenda anche la restit uzione del compenso avuto dal geometra. In altri termini, il geometra, come si è visto, è stato condannato a restituire l'ammontare del compenso ricevuto dal committen te sul presu pposto di essere stato inadempiente, ed egli ha chiesto alla sua assicurazione di manlevarlo da tale obbligo di restituzione: ove si ritenesse che invece alcun inadempimento può essergli imputato, ne deriva che viene meno anche la domanda di manleva e di conseguenza l'ambito di essa: se comprenda cioè anche la restituzione del compenso, o sia , come la ### sostiene, limitata al solo risarcimento dei danni.  2.4.- E' assorbito altresì il ricorso principale (con entrambi i motivi) in quanto verte sul quantum, ossia sull'ammontare che il geometra deve risarcire in consegu enza de lla sua responsabilità nel crollo; questione che presuppone risolta quella logicamente prioritaria del se il geometra abbia, per l'appunto, responsabilità in quel crollo. 10 di 10 Va dunque accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi incidentali, assorbiti gli altri, ed assorbito anche il ricorso principale. La decisione va dunque cassata con rinvio anche per quanto attiene alle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo dei due ricorsi incidentali. Dichiara assorbiti gli altri. Dichiara assorbito il ricorso principale. ### la decisione impugnata e rinvia alla Corte d i Appello di Bol ogna, i n diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   ### 

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Cricenti Giuseppe

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 52/2026 del 21-01-2026

... vento e sul fatto che il vento aveva provocato il crollo di una pianta il 10 marzo 2023 e il crollo della chioma di un albero il 25/26 novembre 2022. In secondo luogo, occorre osservare che, con il capitolo 8, il testimone non viene chiamato a deporre su fatti rilevanti ai fini della decisione in quanto le circostanze relative al pagamento degli importi portati dalle fatture prodotte dall'attore non sono idonee a dimostrare che quelle somme pagate abbiano avuto ad oggetto lavori di riparazione di cose danneggiate dagli eventi atmosferici descritti nell'atto di citazione. Va osservato a questo proposito che la ### di assicurazione convenuta ha contestato alla pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 marzo 2025 che i danni riguardanti l'evento del 10 marzo 2023 siano diversi da quelli reclamati in occasione del primo sinistro (25/26 novembre 2022). ### soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 91 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di ### spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3068/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###, quale società incorporante la ### S.p.A., con il patrocinio dell'avv. ### CONVENUTA ### precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 - quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2026: per l'attore ### “nel merito 1) accertare e dichiarare l'operatività della polizza contratta dall'attore con la convenuta ### per gli eventi de quibus. 2) dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della capitale somma complessiva di euro 16.713,68 ovvero di quell'altra somma in corso di giudizio accertanda e determinanda, oltre interessi ex lege, dalla messa in mora fino alla data dell'effettivo soddisfo. 3) condannarsi, infine, ove ne siano ravvisati i presupposti, la società convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per i motivi esposti in narrativa, nella misura dal Giudice determinanda e liquidanda. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### CPA e 15% spese generali come per legge”; per la convenuta ### “### il Tribunale di Livorno in composizione monocratica, contrariis reiectis, in via principale, rigettare la domanda formulata dal #### nei confronti della ### S.p.A. (già ### S.p.A.) in quanto infondata in fatto ed in diritto, non essendo stata fornita la prova del diritto all'indennizzo assicurativo reclamato in citazione; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuta sussistente la prova del diritto all'indennizzo assicurativo reclamato dall'attore, liquidare la somma dovuta a quest'ultimo nella misura ritenuta di giustizia e secondo le risultanze istruttorie a termini di polizza ed applicando la franchigia ed il massimale ivi previsti. Con vittoria di spese e competenze di causa” ###. Con atto notificato a mezzo PEC in data 17 dicembre 2024, ### domandava la condanna di ### al pagamento della somma di euro 16.713,68 a titolo di indennizzo assicurativo per il danno patrimoniale conseguente agli eventi atmosferici dei giorni 25 e 26 novembre 2022 e 10 marzo 2023, eventi che provocavano la caduta di un albero e poi di una piante e quindi la rottura di alcuni accessori all'immobile ubicato in #### nell'####, ### e che era coperto dalla polizza assicurativa n. 1-59679-148-187042927, denominata ### & ### contratta con la compagnia di assicurazione convenuta e che comprendeva anche il rischio di danni dovuti ad eventi atmosferici. 
II. Con comparsa depositata in data 14 marzo 2025 si costituiva la ### che chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che: l'assicurazione copriva il rischio di danno causato da un fenomeno atmosferico, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze; l'assicurazione non copriva i danni al contenuto di “verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati” lati”; in relazione al sinistro del 10 marzo 2023, l'attore non aveva accettato l'indennizzo offerto di euro 4.477,50. 
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2026.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda viene respinta. 
I capitoli di prova dedotti dall'attore, con la memoria depositata in data 15 maggio 2025 e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni con nota depositata in data 18 novembre 2025, non sono ammissibili e, comunque, non sono rilevanti ai fini della decisione. 
In primo luogo, occorre osservare che, con i capitoli n.1 e n.4, il testimone, in violazione dell'art. 244 cpc, non viene chiamato a deporre su un fatto specifico, ma viene chiamato ad esprimere un giudizio o un parere sulla base di un presupposto di fatto generico. 
Il testimone viene, infatti, chiamato a dare il proprio giudizio sulla intensità del vento e sul fatto che il vento aveva provocato il crollo di una pianta il 10 marzo 2023 e il crollo della chioma di un albero il 25/26 novembre 2022. 
In secondo luogo, occorre osservare che, con il capitolo 8, il testimone non viene chiamato a deporre su fatti rilevanti ai fini della decisione in quanto le circostanze relative al pagamento degli importi portati dalle fatture prodotte dall'attore non sono idonee a dimostrare che quelle somme pagate abbiano avuto ad oggetto lavori di riparazione di cose danneggiate dagli eventi atmosferici descritti nell'atto di citazione. 
Va osservato a questo proposito che la ### di assicurazione convenuta ha contestato alla pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 marzo 2025 che i danni riguardanti l'evento del 10 marzo 2023 siano diversi da quelli reclamati in occasione del primo sinistro (25/26 novembre 2022).  ### soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 91 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di ### spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ### ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda; condanna ### a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a #### la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Livorno, 21 gennaio 2026 alle ore 13,05.  

Il Giudice
dott. ###


causa n. 3068/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Casucci Calogera Lidia, Massimiliano Magliacani

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4458/2025 del 24-09-2025

... nell'esercizio dell'attività agricola ma, a seguito del crollo di parte dell'antico fabbricato insistente su porzione della particella 17 attualmente di proprietà di per decisione di quest'ultimo l'accesso e il percorso della strada interpoderale erano stati spostati transitoriamente un po' più a valle, al fine di evitare il rischio che eventuali ulteriori crolli potessero pregiudicare l'incolumità dei passanti; - che, coevamente allo spostamento della sede stradale, aveva installato una catena sorretta da paletti a delimitazione dell'ingresso al suo fondo e, in seguito, un rudimentale cancello di legno, consegnando loro le relative chiavi; - che, nonostante il trascorrere del tempo, non aveva eliminato la situazione di pericolo (omettendo di dare esecuzione alle ordinanze sindacali del 25 ottobre 1984 e del 17 luglio 1987) né aveva provveduto al ripristino dell'antica strada interpoderale; - che dopo il mese di ottobre del 1998 e anche gli altri eredi di avevano iniziato a frapporre ostacoli all'esercizio del passaggio sull'intero percorso stradale, ammassando ### 9 erbacce, materiali di risulta e rifiuti solidi lungo il viottolo interno alla particella 17 e lasciando in sosta (leggi tutto)...

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### nome del popolo italiano La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott. ### d'### presidente dott. ### consigliere dott. ### consigliere rel.  ha pronunciato la seguente ### sugli appelli (iscritti ai nn. 976/17, 999/17, 1083/17 e 3872/17 R.G.) contro la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### n°670/2016 del 20 gennaio 2016 t r a (nato a ### d'### il 21 febbraio 1932; ),(nata a ### il 17 ottobre 1981; , (nato a ### il 17 maggio 1985; ) e (nata a ### il 2 marzo 1948; , rappresentati e difesi dall'avvocato ### (con studio in ### alla ### 40, e domicilio digitale e (nata a ### il 13 gennaio 1937; ), (nato a Napoli il 26 maggio 1963; ) e (nato a Napoli l'8 settembre 1961; , nonché (nata a ### il 23 aprile 1974; ), quest'ultima quale erede di (nata a ### il 3 novembre 1943 e deceduta in ### il 16 ottobre 2018), rappresentati e difesi dall'avvocato ### (con studio in ### d'### alla ### 26, e domicilio digitale e ############[...] ####[...] ##### 2 (nata a ### il 10 novembre 1967; ) e (nato a ### il 16 dicembre 1963; ), eredi di (nata a ### il 3 novembre 1943 e deceduta in ### il 16 ottobre 2018), non costituiti e (nata a ### d'### il 22 luglio 1927; ), rappresentata e difesa dall'avvocato ### (con studio in ### d'### alla ### 38, e domicilio digitale e ### (nata a ### il 5 settembre 1963; ), non costituita e l'(con sede in ### alla ### e C.F. ), in persona del legale rappresentante r appresentato e dif eso dag li av vocati Vi ncenzo Lo reto e ### (con studio in Napoli alla ### n. 169 e domicili digitali e e ### (nato a ### il 22 aprile 1973; ), rappresentato e difeso dall'avvocato ### (con studio in ### alla Via dell'### n. 43 e domicilio digitale e (nato a Napoli il 10 maggio 1977; ), rappresentato e difeso dall'avvocata ### (con studio in ### in ### alla ###. Nullo, 109, e domicilio digitale ############ P. ####### 3 Per (nata il 13 gennaio 1937), , e l'avvocato ### chiedeva, preliminarmente, che fossero espunti (e, quindi, dichiarati inutilizzabili ai fini del decidere) gli atti irritualmente depositati dal geom. ### designato quale C.T.P. dall'avv. ### della società di ### e C., solo in fase di espletamento della consulenza, e cioè le fotografie, ivi compresa quella aerea asseritamente risalente al 1996, ovvero lo stralcio di un preteso rilievo effettuato dal geom. l'immagine satellitare dell'aprile 2021, di cui il predetto C.T.U., dott. ha dato atto alle pagg. 27-30 della relazione definitiva. 
Contestava i criteri di stima applicati dal consulente tecnico d'ufficio in ordine al “percorso alternativo” e al calcolo dell'indennità, e chiedeva che l'indennità fosse determinata, al più (senza riconoscimento alcuno), nella minor somma € 6.056,50, basata su una stima di € 45,00 al mq., che, contrariamente, a quanto sostenuto dal Dott. riflette valori di acquisto di altri terreni in zona, aventi caratteristiche similari a quello di cui si discorre. Chiedeva, pertanto, che la Corte si discostasse dalle indicazioni del proprio ausiliare in ordine alla indennità quantificata ovvero riconvocasse quest'ultimo per i necessari chiarimenti. Si riportava a tutti i propri atti difensivi e insisteva perché gli appelli delle altre parti fossero dichiarati inammissibili o, comunque, fossero rigettati, e perché, invece, fossero accolte le censure alla sentenza dei propri assistiti, in via principale, nel giudizio iscritto al n. 1083/2017 R.G. e in via incidentale con le comparse di costituzione depositate nei giudizi nn. 976/2017 e 999/2017 R.G. 
Vinte le spese di secondo grado. 
Per e l'avvocato ### richiamava le osservazioni alla C.T.U. del proprio consulente di parte, geometra , negava i presupposti per la costituzione coattiva di passaggio carrabile, stante l'attuale assenza di coltivazioni e lo stato di abbandono rinvenuto nei fondi presunti dominanti, nonché la presenza di un ampio passaggio che collega il fondo di proprietà dell'interventore ### 4 con quello limitrofo (p.lla 745) donato dallo stesso interventore al sig.  co n atto pubblico del 13/06/2024 (come da visura catastale storica allegata alla relazione peritale). Deduceva che nel corso delle operazioni di C.T.U. aveva donato la proprietà limitrofa a quella per cui è causa a e aveva chiuso la via di collegamento tra i fondi con una rete e un cartello segnalante una presunta frana (evidentemente riservato alla visione del C.T.U., trattandosi di proprietà private, non aperte al pubblico - foto 56, 57, 8 e 59 allegate alla relazione), sebbene nella foto 57 il muro appare perfettamente tagliato in verticale, circostanza che esclude il verificarsi di una frana. Chiedeva, pertanto, che il C.T.U. fosse richiamato per chiarire se il fondo dell'interventore e, tramite esso, il fondo dei ###ri , abbiano accesso alla via pubblica attraverso la particella 745, già di proprietà del sig. , eventualmente attraversando altre particelle confinanti sempre di proprietà In subordine, faceva rilevare che l'ampiezza del tracciato proposta dal C.T.U.  appare eccessiva in relazione all'estensione dei fondi attorei, dove, va ribadito, sono presenti solo pochi alberi e alcuni filari di viti impiantati decenni or sono e non curati, talché, per l'attuale destinazione dei fondi dominanti e per le possibilità concrete di una migliore utilizzazione sarebbe più che sufficiente consentire il passaggio con piccolissimi veicoli a motore, e, a tutto voler concedere, la costituzione di una strada larga 3,50 metri apparirebbe sovradimensionata anche nella denegata ipotesi si ritenesse di concedere una larghezza del tracciato parametrata alle dimensioni “un furgoncino per il carico e lo scarico dei prodotti” largo circa 1,80 metri che, peraltro, dovrebbe operare solo una volta l'anno in periodo di vendemmia. 
Fermi tali rilievi, concludeva come segue: 1. dichiarare le domande ex adverso inammissibili e/o improcedibili o, comunque, rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto; 2. in subordine, nella denegata ipotesi di costituzione di una servitù coattiva pedonale e/o carrabile sui beni di proprietà degli esponenti, porre a carico dei ###ri [...] ### 5 il pagamento delle spese finalizzate alla realizzazione di detta servitù, ivi comprese quelle di C.T.U., nonché condannare i medesimi al pagamento della relativa indennità in favore degli istanti; 3. dichiarare l'appello e l'appello incidentale ex adverso inammissibili e/o improcedibili o, in subordine, rigettare gli stessi perché infondati in fatto ed in diritto; 4. in ogni caso, dichiarare le domande riproposte ex adverso inammissibili, improcedibili o rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto; 5. condannare i ###ri al pagamento di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio, rimborso forfettario e accessori di legge, da attribuirsi al procuratore antistatario. 
Per l'l'avvocato ### chiedeva, preliminarmente, l'autorizzazione al deposito del documento formatosi solo in data 11 luglio 2024 con la trascrizione, cioè la donazione della particella 745 oggetto di causa avvenuta in data 13 giugno 2024 tra l'interventore e ### inoltre, che il CTU dott. nel depositare la relazione definitiva, aveva erroneamente denominato il file note_tecniche_di_parte_appellata_ing._castagliuolo_geom_regine.zip il file contenente le osservazioni alla bozza del CTP dell' dott. agronomo e che, pertanto, risultavano depositati due file aventi la stessa denominazione, uno in formato .pdf e l'altro in formato .zip. 
Richiamava le osservazioni alla bozza del C.T.U. da parte del dott. agronomo e, in particolare, le deduzioni sul vincolo paesaggistico, sull'assenza di una azienda agricola, sulla mancata elaborazione del giudizio di convenienza all'introduzione di veicoli a trazione meccanica ed alla realizzazione della relativa carreggiata e tutte le risposte ai quesiti demandati dall'###mo Collegio. Alla luce del nuovo documento (donazione - c hiedeva che il collegio chiamasse a chiarimenti il CTU dott.  al fi ne di c onfermare la natur a di fondo in tercluso. [...] ### 6 Concludeva, infine, come segue: «Voglia l'###ma Corte di Appello di Napoli autorizzare il deposito del documento formatosi successivamente e precisamente solo in data 11 luglio 2024 con la trascrizione e cioè la donazione della particella 745 oggetto di causa avvenuta in data 13 giugno 2024 tra il #### ed il ### convocare a chiarimenti il CTU dott. a lla luce di tale nuovo documento sulla conferma della natura di fondo intercluso del fondo per cui è causa. In subordine, nel riportarsi integralmente alle osservazioni del proprio CTP dott. agronomo non condividendo le risultanze della CTU del dott.  che ha in ogni caso demandato le sue interpretazioni all'esame dell'###mo Collegio, si chiede che l'###ma Corte di Appello di Napoli voglia trattenere la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica». 
Per l'avvocato ### concludeva come segue: «1. in accoglimento dell'appello proposto dalla esponente, annullare e/o riformare integralmente la sentenza gravata e, di conseguenza, dichiarare le domande ex adverso inammissibili e/o improcedibili o, comunque, rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto; 2. in subordine, porre a carico dei ###ri e il pagamento delle spese finalizzate alla costituzione o ampliamento della servitù pedonale e/o carrabile su beni di proprietà della esponente -ivi comprese quelle di C.T.U.-, nonché condannare i medesimi al pagamento della relativa indennità; 3. dichiarare l'appello e l'appello incidentale ex adverso inammissibili e/o improcedibili o, in subordine, rigettare gli stessi perché infondati in fatto ed in diritto; 4. in ogni caso, dichiarare le domande riproposte ex adverso inammissibili, improcedibili o rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto; 5. condannare i ###ri al pagamento di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio, rimborso forfettario e accessori di legge». 
Per l'avv. ### chiedeva, preliminarmente, che ### 7 la Corte prendesse atto dell'irritualità del deposito di documenti e dei rilievi fotografici da parte del geom. ### designato quale C.T.P. dall'avv.  ### della società di ### e C. Si riportava ai propri precedenti atti difensivi e concludeva per l'accoglimento delle censure rivolte alla sentenza di primo grado dagli attori, nell'atto di appello iscritto al n. 1083/2017 R.G. e nei loro appelli incidentali contenuti nelle comparse depositate nei procedimenti iscritti ai nn. 976/2017, 999/2017 e 3872/2017 R.G., e, nel contempo, per il rigetto ovvero la dichiarazione d'inammissibilità degli appelli proposti dai convenuti. Con rivalsa delle spese di secondo grado. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione § I. Il primo grado § I.I. Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2004 e il 1° e 2 dicembre 2004 (n ata il 3 novembre 1943), (n ata il 13 gennaio 1937) e (in proprio e quale procuratore del germano ) es ponevano: - che i germani e (nata nel 1937) erano rispettivamente nudi proprietari e usufruttuaria di un compendio immobiliare in ### località ### composto da un fondo agricolo di circa mq 2.300 e da un fabbricato, in catasto al foglio 27, particella 173, loro pervenuto per successione mortis causa da (deceduto il 2 aprile 1989); - che (nata nel 1943) era proprietaria di un fondo agricolo sempre in ### località ### esteso mq 780 circa, in catasto al foglio 27, particella 32, pervenutole per atto pubblico dell'8 agosto 1974; - che l'accesso ai fondi anzidetti era sempre avvenuto da una strada interpoderale, larga almeno due metri, in grado di consentire il passaggio di asini o muli con basto e, in tempi più recenti, di motozappe e altri macchinari agricoli, strada che iniziava dal piazzale terminale di ### 8 ### e attraversava il fondo attualmente di proprietà di (i n catasto al foglio 27, particella 17), e alla quale si perveniva anche dalla strada provinciale ###. ### a mezzo di un viale largo mediamente circa 4,50 metri, di proprietà degli eredi di e, in p articolare, di (deceduto il 14 maggio 2003), ### nonché dell' ### & C. (come da atto di permuta e costituzione di servitù per notaio del 13 novembre 1996); - che attraverso il descritto tracciato stradale essi e i loro danti causa avevano sempre esercitato il passaggio, anche con mezzi a trazione meccanica impiegati nell'esercizio dell'attività agricola ma, a seguito del crollo di parte dell'antico fabbricato insistente su porzione della particella 17 attualmente di proprietà di per decisione di quest'ultimo l'accesso e il percorso della strada interpoderale erano stati spostati transitoriamente un po' più a valle, al fine di evitare il rischio che eventuali ulteriori crolli potessero pregiudicare l'incolumità dei passanti; - che, coevamente allo spostamento della sede stradale, aveva installato una catena sorretta da paletti a delimitazione dell'ingresso al suo fondo e, in seguito, un rudimentale cancello di legno, consegnando loro le relative chiavi; - che, nonostante il trascorrere del tempo, non aveva eliminato la situazione di pericolo (omettendo di dare esecuzione alle ordinanze sindacali del 25 ottobre 1984 e del 17 luglio 1987) né aveva provveduto al ripristino dell'antica strada interpoderale; - che dopo il mese di ottobre del 1998 e anche gli altri eredi di avevano iniziato a frapporre ostacoli all'esercizio del passaggio sull'intero percorso stradale, ammassando ### 9 erbacce, materiali di risulta e rifiuti solidi lungo il viottolo interno alla particella 17 e lasciando in sosta autovetture all'ingresso dello stesso, incuranti di ogni rimostranza, fino al punto d'installare un primo cancello di ferro in sostituzione dei paletti e della catena preesistenti (la chiave del lucchetto era fin lì rimasta nella disponibilità degl'istanti), alla fine del viale privato, nel punto di congiunzione con ### e lasciando un ridotto varco laterale con al centro un paletto di ferro, sempre al fine di interdire il passaggio agli istanti, quindi, nel mese di novembre del 1998, un altro cancello lungo il viale privato, a poca distanza dall'ingresso da ### sì da precludere ogni forma di passaggio; - che, proposta senza successo un'azione di reintegrazione nel possesso, essi avevano ora interesse a ottenere il definitivo riconoscimento, in sede petitoria, della servitù di passaggio in favore dei propri fondi (confermata da titoli risalenti nel tempo - v. all.ti da 19 a 21 -nonché dall'uso ininterrotto e pacifico da oltre settant'anni sia sul ### da ### sua sui viottoli all'interno della particella 17), oltre al suo eventuale ampliamento, al fine di esercitare in maniera più conveniente e redditizia l'attività agricola, con l'impiego di moderni attrezzi agricoli oltre che per assicurare una più rapida uscita dal fondo dei prodotti della terra, ovvero (ove non fosse possibile l'ampliamento) alla costituzione di una servitù di passaggio carrabile ex art. 1052 c.c. attraverso o la particella 250 di o le particelle 256 e 36 degli eredi di ( P aola M onte e ; - che i loro fondi avevano sempre avuto destinazione agricola per cui, in estremo subordine, ricorrevano giusti motivi per costituire servitù di passaggio, pedonale e carrabile, e di attraversamento di condotta d'acqua, energia elettrica, ecc., ai sensi dell'articolo 1051 c.c. o sul fondo ### 10 di (in catasto al foglio 27, particella 17) o sui fondi di (f oglio 27, particella 250) o delle particelle (256 e 36) dei predetti eredi di e tanto dopo aver attraversato il viale che principia da ###. ### in catasto individuato con particelle 242, 243, 245, 249, 250 e 256, spettando al giudice la scelta del percorso più breve e meno gravoso. 
Tanto premesso, gli attori adivano il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### per ottenere, nei confronti di #### e l' l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) Riconoscere e dichiarare che il fondo di proprietà del convenuto in ### località ### riportato in catasto al foglio 27, p.lla 17, ed il viale che principia da via G. ### in catasto al foglio 27, p.lle 242, 243, 245, 249, 250 e 256, di proprietà comune ai convenuti ### e società sono gravati da servitù di passaggio, pedonale e carrabile, in favore dei fondi di proprietà degli istanti, riportati in catasto al foglio 27, p.lle 32 e 173; per l'effetto, condannare esso a ripristinare l'originario percorso per una larghezza di almeno metri due, così come individuato nella planimetria prodotta (all. 25) con la denominazione “vecchio passaggio”, liberandolo di tutti gli impedimenti ed ostacoli e realizzando tutte le opere all'uopo necessarie, comprese quelle di eliminazione dello stato di pericolo del vecchio fabbricato ivi esistente, atte, comunque, a consentire il comodo ed agevole accesso ai rispettivi fondi di essi istanti, anche con mezzi a trazione meccanica, attraverso un percorso alternativo da individuarsi con l'ausilio di consulente tecnico; nel contempo, ordinare, ad esso ed agli altri convenuti o di rimuovere i cancelli (e gli altri ostacoli) esistenti lungo il viale o di consegnare copia delle relative chiavi agli istanti.  2) Riconoscere e dichiarare, altresì, il diritto degli istanti ad ottenere l'ampliamento ### 11 della servitù di passaggio per il transito di veicoli anche a trazione meccanica, per il potenziamento dello sviluppo della attività agricola e per l'esigenza di assicurare una più rapida uscita dal fondo dei prodotti della terra, in specie quelli deperibili; per l'effetto dichiarare costituita sui fondi dei convenuti descritti sub n. 1 ed in favore di quelli dei convenuti servitù di passaggio carrabile.  3) Per l'ipotesi in cui i percorsi attualmente insistenti nella particella n. 17 non fossero ampliabili, sì da permettere agli istanti di esercitare il passaggio anche con mezzi meccanici, rilevata la inadeguatezza di tali percorsi e la impossibilità di loro ampliamento, costituire servitù di passaggio carrabile, ai sensi dell'art. 1052 c.c., per le esigenze dell'agricoltura, su uno dei percorsi individuati nella planimetria prodotta, o attraverso il fondo, di proprietà della convenuta in catasto al mappale 250, o attraverso i mappali 256 e 36, di proprietà dei convenuti ### ed e 17 di proprietà del convenuto oltre che sul viale che principia dalla via G. ### come innanzi individuato, determinando contestualmente la relativa indennità.  4) Subordinatamente alle domande formulate in precedenza ed in via estremamente gradata, dichiarare coattivamente costituita servitù di passaggio, pedonale e carrabile, in favore dei fondi di proprietà attorea, ex art. 1051, I comma, c.c., su uno dei fondi dei convenuti (o p.lla 17, o 250 o 256, 36 e 1, oltre che sul viale che principia da via G. ###, tenendo conto del percorso più breve e meno gravoso.  5) Determinare la indennità eventualmente dovuta dagli istanti in caso di accoglimento di una delle domande sub 2, 3, 4.  6) Condannare i convenuti, se del caso, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.  7) Condannare, infine, in caso di contestazione, i convenuti, sempre eventualmente in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali». 
§ I.II. ### costituitosi il 2 febbraio 2005, precisava di essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione e del fondo ivi connesso, in ### alla ### n. 164 (confinante coi mappali ### 12 61, 155, 52 e 250), nonché comproprietario della porzione di viale ad ovest della sua proprietà, denominato “ e censito in catasto al foglio 27, particelle 242 (ex 67/c), 243 (ex 156/d), 244 (ex 156/c) e 245 (ex 158/b), e, in particolare, del tratto di strada costeggiante il giardino di sua proprietà. Sosteneva, pertanto, di essere estraneo alla zona nella quale si sarebbe verificata la pretesa turbativa, e, in ogni caso, negava che gli attori avessero mai percorso il viale privato de quo, tantomeno da ###. ### per accedere alle loro proprietà, né a piedi né con mezzi meccanici. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande. 
§ I.III. ### e l' ### e C. si costituivano in giudizio il 3 febbraio 2005 e sostenevano: - che i titoli cui avevano fatto riferimento gli attori per ritenere sussistente la servitù di passaggio (ossia l'atto per notar dell'8 agosto 1974 e l'atto per notar del 15 ottobre 1943) non erano pertinenti alla loro proprietà, poiché da essi emergeva incontestabilmente che l'esercizio di ogni pretesa servitù di passaggio sarebbe avvenuta esclusivamente da ### attraverso i “beni degli eredi di e, inoltre, contenevano delle mere dichiarazioni unilaterali e, comunque, non consentivano d'individuare l'area di sedime del percorso della pretesa servitù di passaggio; - che l'asserita mancata contestazione da parte loro, nel giudizio possessorio, in ordine all'esistenza della pretesa servitù di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso il viale privato avente accesso dalla ###. ### ferma la contestazione di tale assunto era irrilevante nel giudizio petitorio, nel quale l'esistenza del diritto reale si sarebbe dovuta dimostrare nei modi di legge; - che nessuna servitù di passaggio dalla ###. ### attraverso il loro viale privato era stata mai esercitata né dagli attori né dai loro danti causa, ### 13 sì da doversi escludere qualsiasi ipotesi di usucapione; - che le modalità di esercizio e la larghezza dell'area interessata dal passaggio con accesso esclusivamente dalla ### erano sempre state identificabili dalla larghezza del varco di accesso nella proprietà delle , a ridosso del confine del fondo di proprietà di e da tempo immemorabile dell'ampiezza di circa novanta centimetri, comunque idoneo a consentire un più comodo ed agevole accesso, anche con l'utilizzazione di mezzi a trazione meccanica, con la conseguente non ipotizzabilità di qualsivoglia preteso ampliamento; - che mancavano i presupposti per qualsiasi pretesa costituzione coattiva di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, sia attraverso l'assunto percorso “alternativo” nella proprietà di sia attraverso il viale privato avente accesso dalla ###. ### considerato che il fondo dei , oggetto di edificazione, aveva perso ogni destinazione agricola e che per il fondo di (nata nel 1943), esteso solo sette are e coltivato a vigneto, era sufficiente l'attuale percorso; - che, essendo i fondi degli attori comodamente accessibili sia dalla ### attraverso i fondi dei convenuti signori e sia dal viottolo interpoderale avente accesso dalla ### ed, inoltre, dalla Via denominata “Scacciaquaglia”, risultava infondata qualsiasi pretesa di costituzione coattiva di servitù di passaggio o di ampliamento dell'attuale percorso; - che per l'esercizio della servitù di passaggio i convenuti ribadivano la disponibilità (già espressa dal compianto nel giudizio possessorio) a consegnare agli attori la chiave del cancello di accesso dalla ### Sulla base di tali premesse chiedevano che il giudice adito provvedesse come segue: 1) dare atto dell'offerta della chiave dell'innanzi indicato cancello sulla ### formulata dai convenuti signori e dalla “ ### 14 per cons entire il men zionato pa ssaggio, dic hiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda formulata dagli attori signori , , in p roprio e nella qualità di procuratore del sig.   ed con ogni pronuncia conseguenziale; 2) condannare gli attori signori , in proprio e nella qualità di procuratore del sig. ed in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio; 3) in via istruttoria, con espressa riserva di ogni altra richiesta, ammettere l'interrogatorio formale degli attori sulle circostanze indicate in premessa ed, in ogni caso, prova per testi sulle medesime circostanze. 
§ I.IV. Il giudice istruttore ammetteva (con ordinanza del 9 ottobre 2006) l'interrogatorio formale dei convenuti, sui capi da a) a n) della memoria ex art.  184 c.p.c. degli attori, e l'interrogatorio formale degli attori, sui capi da a) a l) della memoria ex art. 184 c.p.c. dei convenuti, nominava (con ordinanza del 4 luglio 2007) un consulente tecnico d'ufficio (nella persona dell'architetto ) , e ammetteva (con ordinanza del 3 dicembre 2010) le prove testimoniali articolate dalle parti. 
All'udienza del 19 ottobre 2012 formulava la seguente proposta transattiva: «### disposto a concedere il passaggio carrabile da ### fino a raggiungere il cancello in legno posto sul viale privato accanto al locale garage di proprietà degli eredi della ### S ono, a ltresì, dispost o a concedere la possibilità di parcheggiare delle automobili o mezzi agricoli o similari in uno spazio che sarà meglio individuato materialmente nell'area che le parti di comune accordo stabiliranno. A partire dall'area di parcheggio sarà, altresì, individuato il percorso più agevole per gli attori dell'ampiezza di 1,20 mt. per il passaggio pedonale». 
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### in persona del giudice onorario designato, dott.ssa ### con sentenza del 20 gennaio 2016, così provvedeva: «a) accoglie la domanda esercitata [...] [...] ### 15 dai Sig.ri (3/11/ 1943), (1 3/01/1937) e ; b) condanna in solido tra loro, M onte ### a rimuovere il cancello nella parte terminale del viale da ### c) condanna, altresì, alla costruzione di una nuova servitù di passaggio, pedonale e carrabile, e di attraversamento di condotte di acqua, energia elettrica, ai sensi dell'art. 1051 c.c. avendo i fondi attorei prevalente destinazione agricola sulla particella 250 f.lo 27 di proprietà di d) condanna i convenuti al pagamento delle spese necessarie per la costruzione della nuova servitù di passaggio; d) condanna i predetti convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario così determinate: giudizio di merito: complessivi € 7.454,00, di cui € 200,00 per spese vive, oltre spese della ### se anticipate, oltre ai compensi ex D.M. 55/14 che, in relazione alla domanda di valore indeterminato, vengono così quantificati: € 1.620,00 per la fase di studio della controversia; € 1.147,00 per la fase introduttiva; € .720,00 per la fase istruttoria; € 2.767,00 per la fase decisoria; il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A.  e C.P.A. come per legge». 
Successivamente, su ricorso proposto dagli attori il 25 gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 287 c.p.c., il giudice di primo grado, con ordinanza del 15 maggio 2017, correggeva la sentenza nell'indicazione dei nomi degli attori e nel capo a) del dispositivo, che riformulava come segue: «a) accoglie la domanda esercitata dai ###ri (3/11/1943), (13/01/1937), e ; dichiara acquisito per esercizio ultraventennale, continuo ed ininterrotto e, quindi, per usucapione il diritto di passaggio, pedonale e carrabile attraverso il viale sito in ### avente doppio ingresso da ###. ### e ### di proprietà comune ai convenuti ### e nonché ### e in favore dei fondi di proprietà degli istanti - attori». 
Dichiarava, inoltre, di non dover provvedere «sul capo b) della domanda per i ### 16 motivi indicati» e di confermare «per il resto i capi b), c), ed i due capi entrambi indicati con lettera d) di condanna di tutti i convenuti al pagamento delle spese necessarie per la costruzione di una nuova servitù di passaggio e di condanna degli stessi in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario e come determinate in sentenza». 
§ II. ### La sentenza è stata impugnata da tutte le parti del processo, ad esclusione di ### rimasta contumace. 
§ II.I. Con citazione notificata il 18 febbraio 2017 (per l'udienza del 30 maggio 2017) e chiedevano che le domande degli attori fossero dichiarate inammissibili o improcedibili o, comunque rigettate nel merito, e in subordine che gli attori fossero condannati al pagamento delle spese processuali (comprese quelle di C.T.U.) e delle indennità relative alla costituzione della servitù pedonale e carrabile. 
Proponevano, a sostegno della loro impugnazione, i seguenti quindici motivi di appello: 1) nullità della sentenza perché, in violazione dell'articolo 132 c.p.c., sarebbe stato omesso ogni riferimento all' e a ### indicati dagli attori come comproprietari di uno degli immobili oggetto del giudizio e, quindi, del cancello di cui si ordina la rimozione, tanto più che sarebbe stata ordinata la “costruzione” di servitù coattiva sulla particella 250 (di proprietà di avente sbocco sulla pubblica via solo attraverso i beni di cui sono comproprietari il ### e la società anzidetta; 2) qualificata in sentenza la domanda come di “merito possessorio”, il tribunale avrebbe dovuto rilevare l'estinzione del processo e, quindi, l'inammissibilità o improcedibilità della domanda, dopo che, per la morte di gli attori avevano rinunziato a riassumere il giudizio ### 17 nei termini di legge; 3) sempre come qualificata dal primo giudice, la domanda di rimozione del cancello sarebbe infondata, attesa la facoltà del proprietario di chiudere in qualunque tempo il fondo (art. 841 c.c.), onde per far cessare l'assunta turbativa del possesso, il G.M. non avrebbe dovuto condannare i convenuti a rimuovere il cancello ma, al massimo, a consegnare le chiavi del cancello (e, peraltro, gli attori avrebbero sempre rifiutato l'offerta in tal senso formulata dai convenuti). 
Inoltre, le domande di accertamento, ampliamento e costituzione di servitù coattive sarebbero inammissibili nel giudizio di merito possessorio; 4) nella denegata ipotesi di qualificazione della domanda come petitoria, la decisione sarebbe errata per aver dato per presupposta l'esistenza della servitù pedonale e carrabile sul fondo di pur in mancanza di alcun titolo costitutivo (nonché di opere visibili e permanenti idonee a fondare l'acquisto per usucapione), atteso che l'accesso pedonale ai fondi degli attori era consentito solo per mantenere buoni rapporti di vicinato, e che l'accesso carrabile era materialmente impossibile, in quanto il cancello che dal fondo di menava su quello di (dal quale gli attori avevano dedotto di essere sempre passati) era largo meno di un metro (quanto una rete da letto singola in verticale, utilizzata come rudimentale cancello) e all'ingresso del fondo dominante vi erano (nel 1995 e prima della recente sostituzione con uno scivolo) degli scalini che impedivano il passaggio di animali da soma e veicoli a motore, mentre, riguardo all'ingresso su ###. ### già dal 1984 vi era un cancello sulla strada pubblica e un altro cancello intermedio all'ingresso dell'### e delle targhe attestanti la proprietà privata (il tutto risultante dai documenti prodotti - v. doc 6, 7, 8, 10 - e dalle testimonianze di e , che smentivano le inattendibili deposizioni dei testi indicati dagli attori); ### 18 5) l'originario tracciato sul fondo di con ingresso dinanzi al fabbricato diruto, era divenuto nuovamente praticabile, poiché l'ordinanza sindacale n. 137 del 25 ottobre 1984 (con la quale era stata disposta la messa in sicurezza della zona in danno di era stata revocata (con l'ordinanza n. 181/2015), così come l'ordinanza n. 161 del 17 luglio 1987 (con la quale era stato vietato il transito veicolare lungo il tratto di strada di ### era stata revocata solo un mese dopo (con l'ordinanza n. 204 del 22 agosto 1987). Trattandosi dell'accesso più breve e meno invasivo per i fondi di tutti gli altri convenuti, i quali, dal versante opposto, esercitano delle attività alberghiere, il tribunale avrebbe dovuto rilevare l'infondatezza della domanda ovvero la carenza d'interesse ad agire degli attori, ed escludere, pertanto, la costituzione di una nuova servitù coattiva su di un diverso fondo a sua volta intercluso perché avente accesso da viale privato; 6) la domanda di ampliamento della servitù carrabile sul fondo di s arebbe in ammissibile e in fondata, po iché l'amp liamento presupporrebbe l'esistenza del diritto di servitù carrabile in favore del fondo dominante che, come dedotto in precedenza, non sussisterebbe; 7) il riconoscimento in favore degli attori del diritto ad un passaggio più ampio sì da rendere possibile il transito di mezzi a trazione meccanica necessari per l'attività agricola, per l'insufficienza dell'accesso originario, non terrebbe conto dei fatti prospettati dagli attori, i quali non avrebbero mai affermato di aver bisogno di un passaggio talmente ampio da consentire il passaggio di un “carro agricolo a trazione animale”, di un aratro meccanico, di un irrigatore semovente (inutile in un terreno coltivato a viti e alberi da frutta), e, anzi, avrebbero sostenuto (a pagina 2 dell'atto introduttivo e articolando capi di prova in tal senso) di essere sempre passati attraverso l'originario percorso nei pressi del fabbricato diruto del ### (“largo almeno metri 2”) con mezzi meccanici (macchine e furgoni, secondo i testi), e di chiedere ### 19 l'ampliamento solo perché il passaggio era stato “reso non più possibile a seguito degli illeciti restringimenti e delle molestie poste in essere dai convenuti (pag. 7 citazione). Inoltre, il fondo dei avrebbe la dimensione di mq.  2.012 circa, appena un terzo di quella di un campo da calcio, onde per tale modesta estensione la pretesa di un passaggio di larghezza superiore a due metri sarebbe infondata, nonché immotivata non avendo gli attori mai dedotto quali fossero le specifiche esigenze che li avevano indotti a chiedere l'ampliamento della servitù né avrebbero mai provato la sussistenza di tali esigenze, essendosi limitati ad articolare un capo di prova relativo all'impianto di vigneti e frutteti, i quali non richiedono un passaggio di larghezza superiore a un metro (sufficiente per una motozappa, un asino o una carriola a motore, l'unico mezzo meccanico di dimensioni tali da passare tra i filari di viti); 8) la costituzione di una nuova servitù di passaggio sarebbe stata decisa in violazione dell'articolo 112 c.p.c. (per ultrapetizione), poiché la domanda in tal senso era stata proposta per l'ipotesi che i due percorsi (originario e alternativo) sul fondo di non fossero ampliabili. Ebbene, il C.T.U. avrebbe affermato che il primo percorso poteva essere ampliato, pur richiedendo tempi lunghi (senza specificare quanto), senza che fosse dedotta dagli attori alcuna urgenza (continuando essi ad accedere alle loro proprietà attraverso il fondo di ), né era stata negata la possibilità di ampliare il percorso alternativo (libero da costruzioni), essendo a tal fine sufficiente l'allargamento dell'ingresso costituito da pali di legno; 9) il giudice di primo grado avrebbe negato senza alcuna motivazione la possibilità di ampliare l'accesso alla strada secondo il tracciato originario, sebbene il C.T.U. avesse ritenuto il contrario, pur sostenendo, senza alcuna spiegazione, la soluzione non facilmente perseguibile sul piano amministrativo e incompatibile nei tempi di realizzazione con le esigenze ### 20 dell'impresa agricola. Sennonché, gli attori non avrebbero mai dedotto di esercitare un'impresa agricola e, inoltre, come affermato dalla giurisprudenza (Cass. 8157/12), quando già sussiste una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di altri sarebbe consentita solo se l'ampliamento della servitù già esistente risultasse impossibile o possibile soltanto con dispendio o disagio eccessivi. Essendo tecnicamente possibile l'ampliamento del tracciato esistente, avendo il giudice (anche se errando) implicitamente accertato che il diritto già esisteva, la nuova servitù sul fondo di non poteva e non doveva essere costituita; 10) la costituzione della servitù sul fondo di non terrebbe conto che, dovendosi calcolare anche la lunghezza del tracciato interessante il viale privato il percorso più breve tra la via pubblica e l'ingresso al fondo dominante sarebbe quello che dalla ### attraversa la particella 17 di La soluzione adottata dal primo giudice, invece, oltre a non considerare il criterio della via più breve, sottrarrebbe al piccolo fondo di (esteso appena 900 mq.) un'estensione di ben 93 mq. e, non avendo questo diretto accesso alla via pubblica, imporrebbe un aggravio anche su altre proprietà e, in particolare, sul viale privato utilizzato esclusivamente dai titolari di tre strutture alberghiere ( ### e ### e dai loro clienti, diminuendo fortemente il valore di queste e creando una movimentazione promiscua di mezzi agricoli e veicoli dei clienti, dei titolari e del personale; 11) escluso il diritto degli attori ad accedere sul viale privato che dalla ### porta alle loro proprietà, come dedotto sub 4), ed evidenziato altresì che il passaggio pedonale non è impedito ed è tuttora utilizzato dagli appellati, la condanna alla rimozione del cancello sarebbe contraria all'articolo 841 c.c. (che consente al proprietario di chiudere in qualunque ### 21 tempo il fondo), essendo il cancello l'unica barriera che impedisce ai veicoli non autorizzati di portarsi da via ### attraverso il viale privato, su via ### e viceversa, giacché tutti i cancelli intermedi e quello presente su ### di giorno resterebbero aperti per consentire l'ingresso dei turisti agli alberghi “Ideal”, “###” e “ di proprietà dei convenuti, e non avendo mai gli attori lamentato l'illegittimità delle precedenti chiusure (prima una catena tra due pali con lucchetto e poi un cancello rudimentale di legno); 12) la costituzione della servitù di attraversamento di condotte d'acqua e di energia elettrica sul fondo di sarebbe stata pronunciata in violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., non avendo gli attori né richiesto tale servitù né provato i presupposti che ne giustificassero la costituzione coattiva. Per di più, i fondi degli attori sarebbero già raggiunti dal servizio di elettrodotto e di acquedotto sia per il fondo coltivato sia per i fabbricati; 13) in subordine, nel caso di conferma della sentenza o, comunque, di accoglimento delle domande degli attori, andrebbe esclusa la condanna al pagamento delle spese necessarie per la costruzione del nuovo passaggio (non richieste) sia delle spese processuali, atteso che nel giudizio per l'ampliamento della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. le spese devono essere poste a carico di chi pretende l'ampliamento della servitù (cfr. App. 
Napoli 7.2.2005); 14) il primo giudice avrebbe omesso di determinare l'indennità dovuta dagli attori ex art. 1053 c.c., tenendo conto della diminuzione di valore del fondo servente, delle effettive menomazioni subite dal fondo e del costo delle opere necessarie a realizzare il percorso. Sul punto, inoltre, il C.T.U.  avrebbe calcolato l'indennizzo limitatamente alla superficie del fondo di e non q uello do vuto per g li alt ri fondi c he, da qu esto, consentono di raggiungere la strada pubblica, né avrebbe determinato l'indennità di occupazione dovuta ex art. 1038 c.c. per il passaggio coattivo ### 22 di condutture; in più, avrebbe applicato un criterio erroneo, fondato sul “valore di mercato” della superficie assoggettata a servitù e non anche su ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente a causa del transito di persone e veicoli (cfr. Cass. 3378/95), comprendente il danno effettivo provocato dalla servitù di passaggio coattiva, il deprezzamento subito dal fondo servente a causa di essa, l'incremento di valore subito dai fondi dominanti [vedi Cass. 4999/94]; 15) la relazione del C.T.U. sarebbe imprecisa, erronea e fondata su presupposti insussistenti, per aver dato per dimostrate le concrete esigenze dei fondi, l'insufficienza del passaggio e la necessità dell'ampiamento. Pur eventualmente dimostrati tali presupposti, il C.T.U. avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la rimozione del cancello su ### e il suo spostamento più a valle, considerato: ### che l'originario percorso (oggi nuovamente agibile) “iniziava dallo slargo che esiste su ### costeggiava il vecchio fabbricato ancora esistente, si snodava all'interno del fondo e, quindi, non interessava il viale privato al cui termine è stato apposto il cancello; ### che i convenuti hanno sempre offerto le chiavi di accesso di tale cancello per rendere comodo ed agevole l'accesso da ### tanto più che prima dell'installazione dell'attuale cancello in ferro vi era un cancelletto in legno che gli attori aprivano per transitare e raggiungere i loro fondi (v. testimonianza del geometra ) e, prima ancora, due paletti chiusi con catena e lucchetto che gli attori aprivano per accedere ai loro fondi. Ancora, l'ulteriore affermazione circa la larghezza minima della carreggiata (due metri) sarebbe erronea poiché l'attuale stato di coltivazione, con piante destinate a essere utilizzate per decenni (vitigni e agrumi), richiederebbe l'uso di motozappe e carriole a motore di larghezza non superiore a novanta centimetri, il cui transito può esercitarsi agevolmente su di una carreggiata di poco più di un metro. Ancora, l'opinione del C.T.U., circa la costituzione di una nuova servitù di ### 23 passaggio, pedonale e carrabile, attraverso il viale privato s i fonder ebbe s u pr esupposti er rati, po sto c he le o rdinanze sindacali nn. 137/1984 e 161/87 (che avrebbero reso non perseguibile sul piano amministrativo l'ampliamento del percorso originario) erano state revocate con le ordinanze nn. 204/87 e 181/2015 e, pur prescindendo da tali revoche (e da un'effettiva verifica circa l'inagibilità o non dell'attuale percorso), il C.T.U. avrebbe omesso di verificare se l'assunto pericolo di cui alle ordinanze del 1984 e 1987, avesse potuto rendere “inagibile” anche l'esercizio della servitù attraverso l'attuale percorso più a valle del fabbricato, e tantomeno (nonostante i rilievi formulati dal consulente di parte geometra ) considerato: ### che i fondi dominanti erano solo parzialmente coltivati e per le loro superfici ridottissime (inferiori alle minime unità colturali), non potevano considerarsi destinati ad attività agricola intensiva o tale da richiedere l'uso di mezzi meccanici di dimensioni significative; ### che il fondo di maggiore estensione, di proprietà , era stato trasformato con la realizzazione di un fabbricato di due piani, con superficie di sedime di circa 400 mq., costituito da più unità residenziali e utilizzato per attività turistico-recettiva; ### che entrambi i fondi erano inseriti nel piano territoriale paesistico dell'isola d'### approvato con D.M. 8.2.1999 che consente la sistemazione delle strade già esistenti ma non la creazione di una nuova strada; ### che i fondi dominanti (e, in particolare, quello ) non avevano alcuna necessità di un uso più conveniente del passaggio per l'attività agricola, essendo interesse degli attori solo di munire gli stessi di un accesso carrabile verso il lungomare di ### per mera comodità; ### che nel viale privato con accesso dalla ### vi era un primo cancello a una distanza di circa dieci metri dall'imbocco, un varco di accesso all' a una distanza di circa cinquantadue metri dall'imbocco, un secondo cancello in corrispondenza della curva di deviazione verso l'### e a chiusura dell'#### 24 ### con lastra di marmo a terra indicante le proprietà. 
§ II.II. proponeva a sua volta appello con citazione notificata il 18 febbraio 2017 (per l'udienza del 30 maggio 2017), per motivi uguali a quelli die e chiedeva, pertanto, in via principale che le domande degli attori fossero dichiarate inammissibili o improcedibili o, comunque rigettate nel merito, e in subordine che gli attori fossero condannati al pagamento delle spese processuali (comprese quelle di C.T.U.) e delle indennità relative alla costituzione della servitù pedonale e carrabile. 
Inoltre, nella comparsa di costituzione depositata il 9 maggio 2017, in risposta all'appello proposta dagli attori e , eccepiva la carenza di ius postulandi del difensore di questi, per avere menzionato un “mandato a margine” non presente nell'atto di appello e depositato un documento contenente un mandato genericamente riferito al “giudizio di cui al presente atto”, nonché l'inammissibilità dei documenti prodotti in grado di appello («certificati catastali attestanti il reddito dominicale del fondo servente utile alla determinazione del contributo unificato»). Negava, inoltre, che fosse mai stata ammessa in primo grado l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile, oltre a dedurre l'infondatezza delle deduzioni dei predetti appellanti. 
§ II.III. L' costituitosi il 9 maggio 2017 (nei procedimenti nn. 976/17 e 999/17 R.G.), proponeva appello incidentale, dichiarando di aderire all'appello principale proposto da e e r improverando al primo giudice, in aggiunta, di avere del tutto trascurato la sua posizione sostanziale e processuale e le sue difese (tant'è che la sentenza impugnata neppure avrebbe menzionato la società tra le parti del processo). Negava, in particolare, i presupposti per la costituzione ovvero l'ampliamento della servitù sulla sua proprietà, disponendo gli attori (le e i ) d i ### 25 altro accesso alla via pubblica, che, peraltro, il primo giudice avrebbe previsto in violazione dell'articolo 1067 c.c. (che vieta al proprietario del fondo dominante di fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente) e dell'articolo 112 c.p.c. (giacché gli attori nell'atto introduttivo non avrebbero affatto affermato di avere bisogno di un tracciato ampio da consentire il passaggio di carro agricolo a trazione animale e di altri mezzi), oltre che dell'articolo 1053 c.c. (per aver posto le spese necessarie alla costituzione della servitù a carico dei convenuti anziché di chi chiede l'ampliamento della servitù, e senza la previsione dell'indennità dovuti ai proprietari del fondo servente). 
§ II.IV. (nata nel 1943), (nata nel 1937), e impugnavano la sentenza con atto di appello notificato il 20 febbraio 2017 (per l'udienza del 30 maggio 2017), chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni (ovvero, in subordine, che fossero accolte tutte le domande assorbite dalla pronuncia impugnata): 1. 
Riconoscere e dichiarare che il viale sito in ### con doppio ingresso da via G.  ### e da via ### ed identificato in catasto al foglio 27, p.lle 242, 243, 245, 249, 250, ora 671 e 256, di proprietà comune ai convenuti-appellati ### e di ### % C. ed il fondo appartenente a in catasto al foglio 27, p.lla 17 sono gravati di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, per titoli e/o per usucapione in favore dei fondi degli odierni appellanti, riportati in catasto al foglio 27, p.lle 32 e 173. 2. Confermare la sentenza impugnata per la parte in cui ha costituito la nuova servitù di passaggio a carico del fondo identificato con la p.lla 250, ora 671 e dare atto che tale servitù è estesa anche al viale sito in ### con doppio ingresso da via G. ### e da via ### identificato in catasto al foglio 27, p.lle 242, 243, 245, 249, 250 - ora, suddivisa nelle p.lle 670 e 671 (di cui solo quest'ultima interessata alla servitù) e 256, di proprietà comune ai convenuti-appellati ### e ### 26 3. Dare atto altresì che la servitù di passaggio sub capo 1) delle precedenti conclusioni è sopravvissuta alla esistenza della nuova servitù ed è tuttora efficace e che i fondi degli appellati, così come in precedenza indicati, sono gravati di entrambe le servitù in favore dei fondi attorei (foglio 27, p.lle 32 e 173). 4. Ordinare agli appellati di consentire agli appellanti il libero esercizio del passaggio, pedonale e carrabile, attraverso il viale predetto, con rimozione di ogni ostacolo e cessazione di ogni turbativa a tale esercizio. 5. Condannare i convenuti-appellati al risarcimento dei danni, eventualmente in solido tra loro, con rimessione in separata sede per la liquidazione. 6. Per il resto, confermare la sentenza impugnata, condannando gli appellati o quelli tra essi che dovessero opporsi alla riforma della sentenza impugnata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. 
Spiegavano (nella motivazione dell'atto di appello) di volere innanzi tutto ottenere l'espresso riconoscimento, anche nel dispositivo della sentenza impugnata, del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile oltre che sul fondo gravato della nuova servitù, e cioè di quello identificato in catasto al foglio 27, p.lla 250 (suddivisa in corso di causa nelle p.lle 670 e 671, di cui solo la seconda interessata alla servitù), anche sul viale sito in ### ed identificato in catasto al foglio 27, p.lle 242, 243, 245, 249, 250 (ora p.lle 670 e 671) e 256, di proprietà comune ai convenuti ### e come conseguenza della nuova costituzione e, comunque, per effetto di acquisto per titoli e/o per compiuta usucapione, della originaria servitù di passaggio (pedonale e carrabile), essendo tale percorso l'irrinunciabile via di accesso non solo ai fondi attorei […] ma anche al fondo gravato della nuova servitù (e su quella già esistente in favore dei fondi attorei). 
Il giudice di primo grado, secondo i predetti appellanti, avrebbe ritenuto come acquisito per titoli e anche per usucapione il diritto di passaggio (pedonale e carrabile) oltre che sul fondo di (in catasto al foglio 27, particella 17), anche sul viale con doppio ingresso, sì da condannare i convenuti «a rimuovere il cancello nella parte terminale del viale da ### per cui essi [...] [...] ### 27 avrebbero già proposto ricorso ex art. 287 c.p.c. per rimediare all'omissione in dispositivo: qualora tale rimedio risultasse inammissibile sul punto evidenziato, gli appellanti e chiedevano, quindi, che la sentenza di primo grado fosse riformata in parte qua. 
In secondo luogo, le e i si dolevano dell'omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni in forma generica, nonostante i comportamenti illeciti dei convenuti, i quali con l'apposizione di cancelli e di pali avevano agito al fine precipuo di impedire o rendere difficoltoso perfino il passaggio pedonale, esercitato in passato in maniera libera ed anche comoda (basti considerare il restringimento del varco posto lateralmente al cancello, ridotto a metri 0,46 così da impedire il passaggio di una persona perfino di corporatura media). 
Nel costituirsi il 9 maggio 2017 in risposta agli appelli principali proposti da e nonché, separatamente, da le e i dichiaravano di proporre appello incidentale, in quanto in violazione degli articoli 112, 115, 116, 90 e 100 c.p.c., il tribunale, pur avendo accertato l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile attraverso il fondo di (acquistata per usucapione) e di due percorsi sui quali tale servitù era esercitata (quello originario e quello successivamente asservito ai fondi degli attori dopo la emissione delle ordinanze sindacali che avevano interdetto il passaggio per la condizione di percolo in cui si trovava il fabbricato ivi esistente), avrebbe omesso di ordinare la rimozione del “portale in legno chiuso con telaio in legno portante la rete metallica ed incardinato al ritto del portale” (foto 10 allegata alla relazione di ufficio e descritto a pag. 43 della medesima relazione), né avrebbe ordinato a la bonifica e la rimozione delle erbacce, dei rifiuti e di tutti gli altri impedimenti, così come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio. 
Oltre a impugnare la sentenza di primo grado gli attori e dichiaravano di riproporre tutte le domande avanzate in primo grado e ### 28 chiedevano la correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. della sentenza per l'omessa menzione dell' e di ### tra le parti del giudizio e perché fossero indicati (quanto meno la società, quale proprietaria delle particelle 242, 243, 244, 245 e 249 che individuano parte del viale che inizia da ### tra i destinatari della pronuncia di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di passaggio sul viale con ingresso da ### § II.V. e proponevano, poi, un ulteriore appello, contro la sentenza risultante dalla correzione, ex art. 288 c.p.c., ultimo comma, in quanto: 1) in violazione degli articoli 287 e 112 c.p.c. il giudice di primo grado avrebbe integrato il dispositivo compiendo una nuova valutazione dei fatti di causa ed emendato un error in procedendo (il vizio di omessa pronuncia) correggibile solo mediante impugnazione. Infatti, nella sentenza originaria non vi sarebbe alcun riferimento - neppure in motivazione - all'acquisto della servitù per usucapione (essendo a tal fine insufficiente la mera affermazione circa l'esercizio di passaggio “continuo ed ininterrotto da parte degli attori attraverso i beni dei convenuti” ed “ultraventennale”), soprattutto nel caso di specie concernente una servitù non apparente, e in coerenza con la qualificazione data dal giudice onorario all'azione, di “domanda possessoria”; 2) mancherebbe qualsiasi valutazione della sussistenza di tutti i presupposti normativi necessari per poter legittimamente dichiarare l'acquisto del diritto di servitù pedonale e carrabile, non sarebbero state valutate le prove documentali per attribuire rilevanza alle sole dichiarazioni testimoniali favorevoli alla prospettazione di parte attrice, di contenuto generico e in contrasto con i documenti acquisiti agli atti. In particolare, per ritenere acquistato per usucapione la servitù di passaggio attraverso il viale sito in ### avente doppio ingresso da ###. ### e ### il primo giudice avrebbe ritenuto sufficiente il mero esercizio ultraventennale del passaggio sul viale medesimo ### 29 ignorando che le servitù non apparenti (tra cui rientra quella di passaggio) non possono acquistarsi per usucapione (art. 1061 c.c.), onde gli attori avrebbero dovuto provare l'esistenza (per venti anni) di opere visibili, permanenti e idonee allo scopo di far transitare persone e veicoli, e non avrebbe fatto alcuna differenza, come avrebbe dovuto, tra il fondo di proprietà di e il viale comune, che appartengono a soggetti diversi e seguono delle differenti vicende. Né sarebbe vero che il percorso da via ### e, poi, attraverso il fondo di si sviluppa senza soluzione di continuità, giacché la continuità del percorso sarebbe interrotta dal piazzale terminale di via ### dove convergono i tracciati e tale interruzione farebbe anche dubitare della sussistenza della utilitas in favore del presunto fondo dominante ai sensi dell'art. 1027 c.c., dato che secondo la ### prospettazione degli attori gli immobili sono già collegati alla via pubblica per il tramite del sentiero sul fondo del di sul quale anche hanno dedotto di avere diritto di passaggio. Al contrario, sul percorso esisterebbero segni che confliggono con l'assunto passaggio pedonale e, soprattutto, carrabile da parte degli stessi, poiché il viale de quo sarebbe delimitato dai due cancelli presenti, rispettivamente, su via ### e su ### (il primo, oggetto della domanda di rimozione, avrebbe sostituito un cancello di legno, che a sua volta avrebbe sostituito una catena chiusa a lucchetto, mentre il secondo sarebbe effigiato nella foto n. 14 ed in quella allegata alla istanza di condono assunta al protocollo del comune di ### al n. 6064 del 1.03.1995) e, come dimostrato dal C.T.P. , vi sarebbe anche il cancello intermedio situato nei pressi dell'hotel ### (foto n. 4), cancelli aventi lo scopo di impedire l'accesso ai terzi sul viale e lasciati aperti durante la stagione turistica (quello intermedio e quello su via ### per consentire il transito agli ospiti delle strutture alberghiere presenti in loco; 3) la presenza sul fondo di di un varco di accesso al fondo di di larghezza ridotta (circa un metro) dimostrerebbe che gli ### 30 appellati, per giungere ai rispettivi fondi, non avevano mai praticato il passaggio con veicoli a motore sul viale che, secondo quanto stabilito in sentenza, avrebbe condotto ai loro fondi senza soluzione di continuità (detto varco sarebbe raffigurato nella foto rubricata “ingresso al terreno di , allegata alle note di parte alla CTU a firma dell'### , CTP di del 12 febbraio 2010, dove è ben visibile il cancelletto metallico largo circa un metro, che peraltro aveva sostituito, in epoca recente, la “rete da letto singolo”, che era stata installata in funzione di cancello). E, che il sentiero originario sul fondo di non fosse così ampio da consentire il traffico veicolare sarebbe confermato anche dalla foto aerea del 1976, allegata dagli istanti, che ritrae uno stretto sentiero, certamente largo meno di un metro, oltre che dalla presenza di alcuni scalini subito dopo il varco che mena sul fondo della ###ra , che è incompatibile con l'accesso carrabile (sul punto il teste ### avrebbe riferito che «Originariamente esistevano due scalini all'altezza della proprietà ma non so indicare l'epoca in cui essi sono stati rimossi», e il testo che «Non ricordo se ci fosse o meno il cancello che mi dite. Ricordo che, invece, c'erano dei gradini perché il fondo ### era più elevato»). Di conseguenza le dichiarazioni dei testi degli attori sarebbero del tutto inveritiere; 4) gli attori non avrebbero neppure fornito la prova del passaggio continuo, ininterrotto ed ultraventennale, cui si fa cenno in sentenza, posto che le dichiarazioni (peraltro, generiche) dei testimoni da loro indicati sarebbero in contrasto con le prove documentali agli atti, dalle quali risulta che già all'inizio del 1980 e ( dante causa degli altri appellanti) avevano apposto un cancello in ferro chiuso con lucchetto sul viale comune, sì da escludere il transito di terzi soggetti (come risulta dal “### per reintegra” proposto dalla signora in data 11 aprile 1980, dove si legge: «### mese fa è piaciuto ai sigg/ri e .. di chi udere dett a strada nella parte terminale a monte, con un ### 31 cancello di ferro assicurato da solido catenaccio con catena, che non consente più di accedere, come si accedeva, alla ripetuta sua abitazione”; dalla comparsa di costituzione in giudizio del 9 maggio 1980 di , e i quali deducevano che: «i concludenti si sono limitati ad installare un cancello nella loro proprietà così come era precedente stato dei luoghi; infatti precedentemente alla stessa altezza in cui attualmente è stato installato il cancello trovavasi un cancello in legno ed un muro e vi era solo un piccolo passaggio pedonale di circa cm. 60. Pertanto, nella fattispecie la messa in opera del cancello in ferro non consente il passaggio agli automezzi ma non impedisce il passaggio pedonale così come risulta e fa prova lo stesso rapporto dei CC. di ### dal rapporto denominato “### accertamento ed informazioni” dei ### di ### in data 24 aprile 1980, nel quale i verbalizzanti affermano che alla fine del viale denominato «i fratelli di recente, hanno costruito un cancello in ferro che tengono chiuso con lucchetto e catena. Ciò non consente il passaggio agli automezzi, mentre a fianco di questi vi è uno spazio sufficiente per il passaggio pedonale che collega la via privata a quella comunale ###. E, infatti, all'esito del giudizio possessorio il pretore aveva ordinato ai resistenti la consegna delle chiavi alla ricorrente, la signora ma il cancello non era stato rimosso (come risulta dall'ordinanza del 21 maggio 1980, da loro allegata).   e chiedevano, in conclusione, che, in riforma della sentenza appellata, le domande di accertamento della servitù pedonale e carrabile sul viale comune fossero dichiarate inammissibili, ovvero improcedibili, e, comunque, rigettate nel merito, con la condanna degli attori al pagamento delle spese processuali, da attribuirsi al procuratore antistatario. 
§ II.VI. Con ordinanza del 27 luglio 2022 la Corte disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. agr. c ui c onferiva l'incarico di «accertare, anche ai fini dell'eventuale ampliamento della servitù presumibilmente esistente (ove sussistano i requisiti ex art. 1051, comma 3°, c.c.), la ### 32 percorribilità del tracciato originario o se la presenza del vicino fabbricato diruto renda pericoloso il passaggio, e, in secondo luogo, se per l'attuale destinazione dei fondi dominanti (e per le possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione), risulti necessario l'ampliamento del passaggio per il transito dei veicoli a trazione meccanica», nonché di descrivere le opere necessarie «in presenza delle condizioni che legittimano l'ampliamento del tracciato», identificando con precisione il tracciato e determinando l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 1053 c.c.; ciò sulla premessa che «i titoli prodotti e genericamente richiamati dagli attori non paiono offrire indici sicuri in ordine alla costituzione per via negoziale delle servitù invocate e che, pertanto, l'esistenza della servitù di passaggio è eventualmente ipotizzabile solo per effetto dell'acquisto per usucapione, concepibile solo in presenza di opere visibili proprie delle servitù apparenti e, quindi, per il sentiero formatosi sulla particella 17, che costeggia il fabbricato diruto (particella 214), ovvero per il sentiero alternativo che si dirama sulla stessa particella 17 a partire dalla via privata G. ### e con accesso dalla ### (sul presupposto che per integrare il requisito dell'apparenza ex art. 1061 c.c. è stata ritenuta sufficiente l'esistenza di un sentiero formatosi naturalmente in conseguenza di un uso non sporadico del passaggio purché dal suo tracciato o anche da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente ed altresì che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante: cfr. Cass. 15869/06, Cass. 12362/09)». 
§ II.VII. A seguito dell'interruzione del processo, per la morte di (nata a ### il 3 novembre 1943), dichiarata dal suo difensore, avvocato ### alla riassunzione provvedevano sia l' (il 23 gennaio 2023), sia e ( il 1° febbraio 2023). 
Il 10 maggio 2023 si costituiva , quale erede testamentaria di ripo rtandosi alle difese e alle istanze della propria dante causa. ### 33 Il 30 aprile 2024 interveniva volontariamente nel processo , dichiarando di avere acquistato (con atto notarile del 30 novembre 2022, trascritto il 15 dicembre 2022) da l'appezzamento di terreno (di are 7.80) con accesso da ### e censito in catasto al foglio 27, particella 32 (come pervenuto alla venditrice per successione mortis causa dalla madre con testamento olografo del 30 aprile 2015 pubblicato il 30 marzo 2019, e acquistato dalla de cuius in virtù di donazione dell'8 agosto 1974, nella quale era stato menzionato il diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà degli eredi di circostanza evidenziata anche nella relazione depositata il CTU di primo grado).   dichiarava di aderire all'impugnazione della sua dante causa e chiedevano che la Corte di appello dichiarasse ammissibile il suo intervento, inammissibili e, comunque, infondate, le impugnazioni proposte dai convenuti nei procedimenti nn. 976/2017, 999/2017 e 3872/2017 R.G., e accogliesse, invece, gli appelli proposti dagli attori nel giudizio iscritto al 1083/2017 R.G. e gli appelli incidentali proposti con le comparse di costituzione depositate nei giudizi nn. 976/2017 e 999/2017 R.G. 
§ II.VIII. Prima di esaminare i motivi di appello è opportuno illustrare le ragioni per le quali il giudice di primo grado ha deciso la controversia di cui al dispositivo sopra riportato, anche all'esito del procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. promosso dagli attori. 
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda di tutela possessoria proposta dagli attori, alla luce della prova testimoniale acquisita, da cui sarebbe emerso l'esercizio continuo e ininterrotto del passaggio attraverso un percorso individuato e rappresentato dal viale avente doppio ingresso (###.  ### e ### collegato senza soluzione di continuità alla stradina che, attraverso il fondo di (p.lla 17), si congiunge al percorso che attraversa i fondi degli odierni attori. 
Ha, inoltre, ritenuto inadatto ed insufficiente l'accesso esistente e, quindi, ### 34 fondata la richiesta degli attori di un passaggio più ampio, e perciò necessario costruire una nuova servitù di passaggio, pedonale e carrabile sui fondi riportati in catasto al f.lo 27, p.lla 250 di proprietà della ###ra Da ciò la condanna in solido dei convenuti a rimuovere il cancello nella parte terminale del viale da ### e alla costruzione di una nuova servitù di passaggio, pedonale e carrabile e di attraversamento di condotte di acqua, energia elettrica, ai sensi dell'art. 1051 c.c. avendo i fondi attorei prevalente destinazione agricola sulla particella 250 f.lo 27 di proprietà di Con l'ordinanza del 15 maggio 2017, pronunciata a norma dell'articolo 288 c.p.c., ha poi ritenuto che la lettura complessiva della sentenza (motivazione e dispositivo) rendesse sufficientemente chiaro il riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio per il viale avente doppio ingresso da ### ed attraverso il fondo di , sì da considerare ammissibile la correzione richiesta al fine di ovviare a una omissione di carattere materiale tra l'intendimento del giudice, peraltro manifestato in più passaggi nella motivazione, e la sua esteriorizzazione nel dispositivo. 
Invero, in più parti della sentenza il primo giudice ha mostrato di ritenersi investito della decisione su un'azione possessoria, come si evince dal riferimento al ricorso depositato il 31 maggio 1999, erroneamente indicato come atto introduttivo del processo, all'ordinanza del 31 maggio 2003, conclusiva della fase sommaria, e alla riassunzione del processo in seguito alla quale le parti avrebbero depositato le proprie memorie ex art. 183 c.p.c. insistendo nelle proprie richieste istruttorie. Inoltre, nell'esame delle prove testimoniali il giudice si è soffermato sulla questione dell'esercizio concreto del diritto di passaggio sul fondo dei convenuti senza alcun espresso riferimento all'usucapione, quale fatto costitutivo del diritto in re aliena. Sempre in motivazione ha, poi, espressamente dichiarato fondata e meritevole di accoglimento la domanda di tutela possessoria, salvo, poi, ad emettere anche una pronuncia costitutiva ammissibile solo nell'ambito di un giudizio petitorio. ### 35 Orbene, in tema d'impugnazione della sentenza conseguente alla correzione ex art. 288 c.p.c., si ritiene, in via di principio, che tale rimedio sia esperibile quando, attraverso il surrettizio ricorso al procedimento di correzione, sia modificato il contenuto decisorio della sentenza, affetta non da errori materiali o di calcolo, ovvero da omissioni puramente formali, bensì da errori di giudizio. Anche al di fuori di tale ipotesi l'impugnazione è, però, ammissibile quando l'errore corretto sia tale da determinare qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione (cfr. Cass. 22933/2004), che non possa essere superato agevolmente in sede d'interpretazione del testo originario della sentenza, onde solo col procedimento di correzione sono evidenziati errores in iudicando o in procedendo (cfr. Cass. 8863/2018). 
Nella specie, dalla confusione di concetti e istituti giuridici, che caratterizza la sentenza di primo grado, nella quale si fanno espliciti e ripetuti riferimenti alla tutela possessoria, quale oggetto del giudizio, nonché dalla mancanza di riferimenti ad atti negoziali o a fatti da cui desumere l'avvenuta costituzione in favore degli attori di servitù di passaggio sulle proprietà dei convenuti (e, in particolare, sul viale privato che congiunge le vie ### e ###, è derivato il legittimo dubbio delle parti sul contenuto obiettivo della decisione, prima della sua correzione, e, in particolare, se il passaggio sul viale privato fosse stato ritenuto oggetto di una mera situazione possessoria, tutelata in sentenza con l'accoglimento della «domanda di tutela possessoria» (così qualificata in motivazione), ovvero espressione di un diritto reale già legalmente costituito. Infatti, gli stessi attori, consapevoli di tale ambiguità, oltre a proporre il ricorso ex art. 287 c.p.c., hanno anche dedotto, come motivo di appello, l'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda di accertamento (o in subordine di costituzione) della servitù di passaggio sul viale privato che conduce alla ### Da ciò, la necessità di esaminare il merito della causa anche alla luce delle doglianze espresse da e ### nell 'appello proposto contro la sentenza corretta, riguardo alla questione dell'esistenza della servitù di cui l'ordinanza ha dichiarato l'esistenza, ossia sull'intero viale privato avente ingresso dalla ### e dalla #### canto, anche a ritenere la nullità della sentenza risultante dalla correzione ex art. 288 c.p.c. (per l'idoneità di questa a modificare surrettiziamente il contenuto decisorio della sentenza depositata il 20 gennaio 2016), sì da doversi escludere l'accertamento, da parte del primo giudice, dell'esistenza della servitù sul viale privato, della questione occorrerebbe nondimeno occuparsi rispetto al primo motivo di appello proposto dalle e dai . 
§ II.IX. Posta l'anzidetta premessa ed esaminati i motivi di appello delle diverse parti secondo quel che si reputa il loro ordine logico, va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità della sentenza per la mancata menzione, tra le parti del processo, dell' da ritenersi, comunque, superata dalla decisione da assumere sugli ulteriori motivi d'impugnazione, che impongono un riesame in radice delle domande e delle eccezioni delle parti. 
In via di principio, l'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti, determina la nullità della sentenza stessa solo quando riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'articolo 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, incertezza superabile se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti (onde l'omissione può essere corretta con la procedura di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c.). 
Anche in tale ipotesi, inoltre, vale il principio del raggiungimento dello scopo, per cui la nullità è esclusa ove l'atto (ossia, la sentenza) sia idoneo a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, il fine cui tende, dovendosi, ### 37 tuttavia, escludere, che la sanatoria ex art. 156, terzo comma, c.p.c., possa configurarsi attraverso la mera considerazione di quelle che erano le parti del giudizio per il tramite dell'esame degli atti del processo, allorché nella sentenza manchi qualsiasi riferimento indiretto (così, Cass. 17957/2007; conf. Cass. 14776/2010). 
Nel caso in esame, il contraddittorio è stato regolarmente costituito anche nei confronti delle parti (la società ### non menzionate nell'epigrafe della sentenza, alle quali, inoltre, si è fatto espresso riferimento, nel corpo dell'atto decisorio, allorché, a pagina 2, sono stati identificati i diversi proprietari del viale privato che dalla ### sale fino alla ### sul quale gli attori avrebbero sempre esercitato il passaggio con mezzi a trazione meccanica atti all'attività agricola, in maniera continuata ed ininterrotta. 
Il primo giudice, quindi, nel dichiarare - ancorché expressis verbis soltanto nell'ordinanza di correzione - l'esistenza della servitù di passaggio sul viale privato suddetto, ha, evidentemente, inteso pronunciarsi anche nei confronti delle parti menzionate (non nell'intestazione della sentenza, ma) in motivazione, tra i proprietari del viale. 
§ II.X. Superato il primo motivo dell'appello principale di e nonché di (e dell'appello incidentale adesivo dell' , in ordine al secondo e al terzo motivo di appello, fondati sulla qualificazione della domanda, da parte del primo giudice, come di “merito possessorio” (da cui deriverebbe l'estinzione del giudizio, per l'inosservanza del termine perentorio di cui all'articolo 703, ultimo comma, c.p.c., oltre che l'inammissibilità di statuizioni di accertamento o ampliamento di servitù preesistenti, ovvero di costituzione di nuove servitù), va osservato quanto segue. 
Il giudice di primo grado, sia nell'esporre le vicende processuali sia nelle considerazioni in fatto e in diritto, sembra non aver colto i rapporti (o, meglio, ### 38 l'assoluta indipendenza) tra il presente giudizio, instaurato in via petitoria dalle e dai per ottenere l'accertamento delle servitù di passaggio di cui si assumono titolari sulle proprietà dei convenuti, nonché il loro ampliamento o, in subordine la costituzione coattiva dei diritti in re aliena, e il precedente giudizio possessorio dagli stessi promosso nel 1999, estintosi perché non riassunto dopo la sua interruzione. 
Richiamato, infatti, il ricorso in sede cautelare depositato il ### e ritenuto di prendere atto della riassunzione del giudizio dopo il diniego dell'interdetto possessorio (con ordinanza del 21 maggio 2003), il giudice di primo grado ha motivato in ordine all'esercizio continuo ed ininterrotto del passaggio da parte degli attori attraverso i beni dei convenuti, attraverso un percorso individuato e rappresentato dal viale avente doppio ingresso (###. ### e ### collegato senza soluzione di continuità alla stradina che, attraverso il fondo di (p.lla 17), si congiunge al percorso che attraversa i fondi degli odierni attori. 
Ha, quindi, per un verso dichiarato fondata la domanda di tutela possessoria e, per altro verso, ha ritenuto inadeguato il percorso di cui gli attori si servono per accedere ai rispettivi fondi e, pertanto, ha costituito una nuova servitù sul fondo (particella 250) appartenente ad dovendosi non altrimenti intendere la condanna alla costruzione di una nuova servitù di passaggio, pedonale e carrabile e di attraversamento di condotte di acqua, energia elettrica, ai sensi dell'art.  1051 c.c., sulla particella anzidetta. 
Vi è, dunque, nella decisione appellata, una sovrapposizione delle due tutele, possessoria e petitoria (la prima, invero, neppure invocata dagli attori), perché, presumibilmente, il giudice di primo grado ha ritenuto che il merito possessorio e, quindi, il giudizio di merito cui si riferisce l'articolo 703, ultimo comma, c.p.c., implichi non soltanto la protezione della situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale (in presenza dei presupposti richiesti per la reintegrazione ovvero la manutenzione del possesso), ma anche l'accertamento dell'effettiva esistenza di tale diritto nonché, com'è ### 39 appunto accaduto, l'ampliamento del diritto di passaggio sull'altrui proprietà (art. 1051, ultimo comma, c.c.), o la costituzione di un nuovo passaggio quando quello esistente è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo (art.  1052 c.c.). 
Se, dunque, il primo giudice ha erroneamente ravvisato nel presente giudizio la prosecuzione (ex art. 703 c.p.c.) di quello iniziato nel 1999 con ricorso possessorio, ciò non esclude che, pur in assenza di tempestiva impugnazione riguardo alla qualificazione delle domande proposte, nel giudizio di appello debbano esaminarsi, nei limiti del devolutum, le domande di natura petitoria proposte dalle parti, del tutto estranee a qualsiasi ipotetica preclusione processuale derivante dalla mancata richiesta entro il termine perentorio di cui all'articolo 703, ultimo comma, c.p.c. di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito: preclusione che non potrebbe che riguardare il giudizio a cognizione piena sulla tutela del possesso (che, si ripete, gli attori non hanno mai inteso chiedere). 
§ II.XI. I titoli invocati dagli attori, quali atti costitutivi della servitù di passaggio di cui si affermano titolari, non appaiono idonei a dimostrare l'esistenza del diritto invocato, poiché non risulta che essi siano comuni ai convenuti, in quanto provenienti dai danti causa di costoro. 
Circa l'ipotesi che la servitù di passaggio, in direzione sia di ### sia di ### sia stata acquistata per usucapione, occorre premettere che il requisito dell'apparenza della servitù, di cui all'articolo 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio e attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. 
Non è sufficiente al riguardo l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è, invece, essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante (cfr. Cass. 7004/2017, Cass. 13238/2010). 
Sulla scorta di tale principio, è da escludere che gli attori possano avere acquistato alcuna servitù di passaggio sulla strada privata che consentirebbe loro di accedere dalla ### in difetto di opere visibili e permanenti che attestino l'esistenza del peso gravante a vantaggio delle proprietà degli attori. Non rileva, sul punto, che, gli attori (sia pure, eventualmente, per oltre un ventennio) abbiano utilizzato il viale privato per raggiungere la loro proprietà dalla strada provinciale ### (come riferito dai testi e ) , giovandosi, peraltro, della circostanza che, essendo la strada al servizio anche di alcune strutture alberghiere, i cancelli all'interno di essa fossero solitamente aperti, per consentire l'andirivieni della clientela di queste. 
Diverso è, invece, il discorso relativo alla particella 17, appartenente a s ulla qual e è in contestata l'o riginaria pr esenza di un s entiero costeggiante il fabbricato (particella 214) oggi diruto, che, a partire dal piazzale terminale della ### superato un cancello, prosegue in direzione della particella 32 ed è specificamente destinato a consentire l'accesso alla proprietà degli attori attraverso un modesto cancello che collega i due fondi.  ###à del sentiero, in direzione sud - est verso la proprietà degli attori, a consentire a questi ultimi il passaggio, la sua specifica destinazione solo all'utilità dei fondi di costoro (laddove il proprietario del fondo servente non ha ragione di utilizzarlo, giovandosi, per inoltrarsi all'interno del suo terreno, del primo tratto del viale privato che passa nella sua proprietà), l'ulteriore elemento della presenza di un'apertura nella recinzione che separa le due proprietà (dotata di un cancelletto, visibile in una delle fotografie presenti nel fascicolo di parte di e ### 41 in sostituzione di un precedente rudimentale cancello creato adattando una rete metallica da letto), costituiscono segni univoci di un'opera obiettivamente destinata all'esercizio di una servitù di passaggio pedonale, sì da integrare il requisito dell'apparenza. 
Quanto all'ulteriore requisito della diuturnitas, ossia dell'uso prolungato del passaggio, indicativo del possesso continuato e ininterrotto della servitù per almeno venti anni, se ne ravvisano tracce sufficienti: a) nella prova per testimoni, da cui si evince la presenza e il suo utilizzo da svariati decenni del viottolo in terreno battuto, ben visibile e distinto dal terreno latistante, snodantesi all'interno della particella 17 (a partire dallo slargo di ### e congiunto al viottolo all'interno del fondo di (nata nel 1943), particella 32, fino a raggiungere il viottolo all'interno del fondo (particella 173) degli altri attori, situazione alla quale è seguita, negli anni ottanta del secolo scorso, la creazione (sempre all'interno della sola proprietà di di un percorso alternativo, per effetto della condizione di pericolosità del fabbricato adiacente e di conseguente ordinanza interdittiva sindacale (dati desunti dalle deposizioni di , nato nel 1944, conoscitore dei luoghi sin dall'infanzia, perché figlio dell'originario proprietario del fondo ora dei , nonché dalle ulteriori testimonianze acquisite); b) dal comportamento processuale ed extraprocessuale di proprietario della particella 17, il quale, dopo l'ordinanza sindacale, offrì agli attori un tracciato alternativo, accettato da questi ultimi quale soluzione provvisoria (circostanza riferita in questi termini dal teste , confermata anche, nei suoi dati essenziali, dagli altri testi , e ), e, nel costituirsi in primo grado (si legga, sul punto, la comparsa di risposta depositata il 3 febbraio 2005), ha sostenuto che le modalità di esercizio e la larghezza dell'area interessata dal passaggio, con accesso esclusivamente dalla ### (e non dalla ###, erano sempre state identificabili dalla larghezza del varco di accesso nella proprietà [...] [...] ### 42 delle , a ridosso del confine del fondo di sua proprietà, e da tempo immemorabile dell'ampiezza di circa novanta centimetri, comunque idoneo a consentire un più comodo e agevole accesso, anche con l'utilizzazione di mezzi a trazione meccanica, esclusa, quindi, l'ipotesi di qualsivoglia preteso ampliamento (posizione difensiva che, pertanto, espressamente ammette l'esercizio da tempo immemorabile, ergo da più di un ventennio, della servitù di passaggio, oltre che la specifica destinazione del viottolo a consentire l'accesso alla proprietà confinante). 
Ciò posto, in relazione al quarto motivo dell'appello di e la sentenza di primo grado, pur nell'insufficienza della motivazione (laddove sembra avere ravvisato il fatto costitutivo della servitù di passaggio nel mero esercizio continuo e ininterrotto del diritto da parte degli attori su viottolo largo almeno due metri, senza alcuna valutazione in ordine ai requisiti di cui agli articoli 1061 e 1158 c.c.), deve condividersi, nei soli limiti in cui dà per esistente la servitù sulla particella 17 di ### inoltre, l'esistenza della servitù sul viale privato, neppure ha ragion d'essere l'attribuzione agli attori del diritto di passaggio sulla particella 250, che non consentirebbe loro di raggiungere la via pubblica, considerato, vieppiù, che la servitù esistente sulla particella 17 è suscettibile di ampliamento. 
In relazione ai motivi di appello riportati da sub) 5 a sub 10), che attengono, nel loro insieme, alla valutazione della percorribilità del tracciato originario e ai presupposti per l'invocato ampliamento, occorre tener conto della ricostruzione dello stato dei luoghi e delle valutazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado di appello dal dott. agronomo da c ui si evince, essenzialmente, che: - l'ostruzione del passaggio originario, per la presenza di pietre ammassate (a causa dell'ulteriore crollo subito dal fabbricato diruto), non ha ### 43 consentito di apprezzare il tracciato né nella sua consistenza né nel suo preciso tragitto, salvo a potersi constatare (alla luce della precedente C.T.U.) che esso costeggiava il fabbricato, tracciato che, in ogni caso, resta inibito dalla situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, accertato dall'amministrazione comunale, come da ordinanza dirigenziale n. 105 del 28 giugno 2023; - il sentiero alternativo, su cui, da tempo, è esercitato il passaggio, si diparte dal ### privato ### ove, poco distante dal cancello che permette l'accesso al “sentiero originario” vi è un ulteriore cancello per l'accesso carrabile al detto ### privato dalla ### Superato il cancello anzidetto, dopo circa 17 metri si sviluppa sulla sinistra (venendo dalla ###, ha un andamento a mo' di linea spezzata o polilinea, con un primo tratto perpendicolare al ### privato dell a lunghezza di circa ml 11,00, confinante con le particelle 656 e 657 (attualmente adibite ad area di parcheggio), quindi prosegue per un secondo tratto in direzione nord-sud, perpendicolare al primo e alla destra dello stesso, di circa m 11,50, e per un terzo tratto perpendicolare al secondo, di circa m 18,50, fino ad arrivare a un cancelletto della larghezza utile di circa m 1,20, posto sul confine della particella 32 (attualmente di proprietà di ) (il tracciato è riportato nella tavola 1, in scala 1:200, allegata alla C.T.U.); - i fondi dominanti sono costituiti dalla particella 32, di proprietà di e dall e par ticelle 679 e 680, di p roprietà di e con usufrutto in favore di (n ata nel 1937). Non hanno altro accesso alla pubblica via (anche per il dislivello rispetto alla confinante particella 745 che, comunque, appartiene non allo stesso m a a non r ilevando il rapporto di parentela tra i due) e, mentre la particella 32, di mq 780 circa, risulta incolta (con qualche albero da frutta), le particelle 679 e 680 sono ### 44 coltivate e dotate di alberi da frutta e, in particolare, nella particella 680 sono presenti venticinque filari di viti (del vitigno , autoctono dell'isola di ###, in grado di assicurare un produzione annua di circa 15 quintali d'uva; - sia per le superfici interessate che per la produzione viticola, l'attuale sentiero non soddisfa a pieno le esigenze di una razionale e moderna conduzione di un fondo agricolo, occorrendo il transito dei veicoli a trazione meccanica; - il tracciato da realizzare per l'ampliamento della servitù è riportato nella tavola 3, per una larghezza sufficiente a consentire il transito non solo ai mezzi agricoli ma anche a un furgoncino per il carico e lo scarico dei prodotti, tenuto conto dei raggi di curvatura dei mezzi considerati (e, dunque, per una parte leggermente più largo dei tracciati carrabili in agricoltura, che è di circa 3 metri), a causa della presenza di ben tre curve da affrontare, tutte poste tra brevi tratti ortogonali tra loro; - l'ampliamento della servitù implica il sacrificio di circa mq 120; - l'ampliamento del sentiero alternativo richiede la pulizia del terreno con taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore di cm 50, lievi movimenti di terra per il livellamento del suolo e la rullatura del terreno, salvi gli occorrenti titoli amministrativi abilitativi; - la larghezza minima della ### (di m 1,82) consente il passaggio anche di un furgone di dimensioni medie, trattandosi, peraltro, di larghezza esistente su un tratto rettilineo, sì da non doversi considerare raggi di curvatura. 
Condizioni essenziali per la domanda di ampliamento della servitù di passaggio coattivo sono la rispondenza della richiesta all'uso conveniente del fondo dominante, o rispetto alla destinazione preesistente o a quella nuova che il proprietario dimostri di volere attuare, e la realizzabilità dell'ampliamento nei rispetto dei criteri ex art. 1051 c.c.: pertanto, da un lato ### 45 occorre valutare comparativamente le esigenze del fondo dominante e di quello servente e dall'altro il proprietario del fondo servente può eccepire l'esistenza, su un diverso sito o fondo, di un altro accesso, idoneo, più breve e meno dannoso dell'ampliamento richiesto (Cass. 11091/2000). 
Inoltre, il pregiudizio che ne deriva per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne trae il fondo dominante (Cass. 3184/2003). 
Occorre poi ricordare che l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente si riferisce all'estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa, quando il tracciato originario non consenta il passaggio con i mezzi da reputare necessari per la coltivazione e il conveniente uso del fondo dominante (cfr. Cass. 19754/2022, che, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la mancata richiesta di allargamento del tracciato, trattandosi di circostanza che non faceva venir meno la natura costituiva della pronuncia richiesta che era diretta, in conformità all'univoco significato desumibile dagli atti processuali, all'ampliamento della servitù esistente, in modo da consentire il transito con una motocarriola). 
Nella specie, la viticoltura esercitata sulla proprietà e , tenuto conto della capacità produttiva del fondo (stimata in circa 15 quintali annui) oltre che della qualità del vino che se ne può trarre, richiede, per un più razionale uso del fondo, che sia consentito l'accesso non soltanto pedonale e con piccoli mezzi agricoli (contenuto della servitù preesistente desumibile dalle ridotte dimensioni del cancello d'ingresso alla particella 32), ma anche a un furgoncino per il carico e lo scarico dei prodotti, così come spiegato dal C.T.U. nella sua relazione, sì da garantirsi una larghezza del tracciato che tenga conto del raggio di curvatura di tale tipo di veicolo. ### 46 Diversamente da quanto dedotto dagli appellanti principali (per mezzo del loro consulente di parte), lo stato fitosanitario delle piante è stato rinvenuto sufficiente, da parte del C.T.U., all'atto dei sopralluoghi, il che dimostra la tenacia dei suoi proprietari nel proseguire, anche in condizioni non facili, l'attività agricola e la conservazione del vigneto, elementi indicativi della loro propensione a una migliore utilizzazione del fondo a fini agricoli, ove ne sia consentito l'accesso a piccoli autoveicoli da utilizzare per il trasporto dei prodotti e delle necessarie attrezzature agricole.  ### dalla ### alle particelle 679 e 680 appartenenti ai r ichiede l'at traversamento p rima della par ticella 17 (c ui s i riferisce la domanda di ampliamento della servitù, ex art. 1051 c.c.) e poi della particella 32 (alienata in corso di causa ad ), la quale, pertanto, non può che giovarsi dell'ampliamento della servitù, sia pure se giustificato dall'uso del fondo adibito alla viticoltura.   Sulla scorta di tali considerazioni, va esclusa la costituzione di una nuova servitù sulla particella 250 e, invece, in parziale accoglimento parziale delle domande riproposte dagli attori, va disposto l'ampliamento della servitù di passaggio sulla particella 17, previo suo spostamento dal sentiero originario a quello offerto da già negli anni ottanta e, da allora, utilizzato dagli attori in luogo del precedente, sussistendone i presupposti ex art. 1068 c.c. (posto che, ove l'originario esercizio sia divenuto più gravoso per il fondo servente, l'offerta di un luogo egualmente comodo non può essere ricusata, e che, per altro verso, il perdurante esercizio del passaggio sul nuovo tracciato esclude che la servitù, già acquistata per usucapione, possa reputarsi in stato di quiescenza). 
§ II.XII. Sul motivo di appello relativo alla condanna alla rimozione del cancello nella parte terminale del viale da ### va premesso che, se l'articolo 841 c.c. consente al proprietario di chiudere in qualunque tempo il fondo, l'articolo 1064, secondo comma, c.c. prevede che, ove il fondo sia chiuso, egli ### 47 deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù, che renda necessario il passaggio per il fondo stesso. 
Pertanto, l'esistenza della servitù di passaggio non preclude la facoltà del proprietario di recingere la sua proprietà, salvo che nella chiusura sia configurabile un atto meramente emulativo, purché sia assicurata al proprietario del fondo dominante il libero e comodo transito (cfr.  5564/2001). 
Orbene, il conflitto tra il proprietario del fondo servente, tutelato nella facoltà di chiusura del fondo dall'articolo 841 c.c., e il titolare della servitù di passaggio, cui va garantito il libero e comodo esercizio della servitù, richiede un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi (cfr. Cass. 21129/2012). 
In tal senso, la doglianza è fondata, tenuto conto che la presenza del cancello non ha carattere emulativo, ma mira a evitare che il viale privato che collega le due vie pubbliche diventi di uso comune, da parte anche di estranei alle proprietà interessate. 
Occorre, tuttavia, che ai titolari della servitù sia garantita la disponibilità delle chiavi del cancello, misura sufficiente rispetto alla vocazione meramente agricola dei fondi dominanti. 
§ II.XIII. Il giudice di primo grado, nell'ipotizzare la costituzione di una nuova servitù di passaggio, sulla particella 250 di ha trascurato di considerare il diritto all'indennità spettante ai sensi dell'articolo 1053 c.c. al proprietario del fondo asservito, quando la servitù è costituita o ampliata coattivamente.  ### la costituzione della servitù sulla particella 250 di viene meno anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento della relativa indennità, in favore della predetta proprietaria, di cui al motivo di appello sub 14), ferma, invece, la necessità di determinare l'indennità che spetta, invece, ### 48 al proprietario della particella 17, per l'ampliamento della servitù preesistente.  ###à dovuta per la costituzione ovvero l'ampliamento della servitù è proporzionata al danno cagionato dal passaggio e, ove per attuare il passaggio sia necessario occupare un'area con opere stabili o lasciarla incolta, il proprietario che domanda la servitù, prima d'intraprendere le opere o d'iniziare il passaggio, deve pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 1038 c.c. (art. 1053 c.c.), ossia secondo la stima dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre all'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare. 
Non v'è dubbio, quindi, che al proprietario della particella 17 sia dovuto quanto meno il valore della superficie da occupare per l'ampliamento del passaggio, salvo a doversi tener conto delle eventuali ulteriori ragioni di danno, comprese quelle dovuto al passaggio dei mezzi meccanici, avuto riguardo alla destinazione attuale e potenziale del fondo servente. 
Si esclude, invece, che sia indennizzabile il danno solo astrattamente ipotizzabile per il deprezzamento del fondo (Cass. 1545/2004, 7000/2001), né, d'altro canto l'indennità rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante (Cass. 21866/2020, Cass. 10269/2016), onde non rileva che, eventualmente, il valore di questo si sia accresciuto in misura superiore al pregiudizio cagionato al fondo servente. 
Nella specie, come accertato dal C.T.U. dott. il fondo servente deve ritenersi ricadente all'interno del centro abitato, in zona R.U.A. (“### - ### e ### - ### del P.T.P. (### dell'isola d'### Il valore del suolo da occupare è stato stimato in € 130,00 al mq, avuto riguardo al prezzo della recente compravendita che ha interessato la particella ### 49 32 (fondo dominante), nella quale per la superficie di mq 780 è stato convenuto il prezzo di € 88.000,00 (corrispondente al valore unitario di € 112,82 al mq), nonché, quali elementi correttivi, della ridotta estensione dell'area da occupare e del maggior valore del fondo servente perché dotato di accesso dalla ### (sia pure con tutti i problemi attualmente esistenti) e dal viale privato che consente di raggiungere la strada provinciale ### in area prossima alla zona costiera di ### ciò senza trascurare l'incidenza sul prezzo della compravendita anzidetta del particolare interesse dell'acquirente all'acquisto del fondo, contiguo ad altro fondo di sua proprietà (in realtà, a un fondo appartenente a un familiare dell'acquirente . 
Calcolata in circa mq 120 la superficie interessata dal “sentiero alternativo”, comprese le fasce di rispetto, il C.T.U. dr. ha ipotizzato che l'indennità spettante ai proprietari dei fondi dominanti debba ammontare a € 15.743,00 (di cui € 15.600,00 quale valore dell'area occupata ed € 143,00 corrispondente alla capitalizzazione delle imposte dovute dal proprietario del fondo servente per l'area in questione), escluso, invece, che il fondo servente abbia subito alcuna diminuzione del suo valore complessivo, posto che la parte a nord del sentiero ha conservato per intero i suoi accessi e il fronte strada, e che la parte a sud non subisce pregiudizio nella sua coltivabilità, dato che l'accesso carrabile, al pari di quanto accade per il fondo dominante, può determinare un miglioramento dell'utilizzazione agricola, senza che le più ridotte dimensioni di tale porzione, rispetto al fondo originario, riduca l'appetibilità sul mercato ed il valore unitario. 
Le valutazioni del C.T.U., adeguatamente motivate, resistono alle critiche delle parti (e dei loro consulenti), cui lo stesso consulente d'ufficio ha dato adeguata risposta nella relazione finale, tenuto conto che il tracciato non rende incomunicabili le due porzioni del fondo servente e, da realizzare in terreno battuto, non ha alcun significativo impatto estetico e paesaggistico (e, ### 50 comunque, non rende ipotizzabile, per questa ragione, alcuna significativa riduzione di valore del fondo servente) e che, riguardo al pregiudizio provocato dal passaggio di veicoli a motore (in termini d'inquinamento acustico e atmosferico), l'area è già intensamente frequentata, nella stagione turistica, per la presenza di più strutture ricettive, senza che l'aggravio derivante dall'esercizio della servitù possa reputarsi apprezzabile. 
Occorre, però, considerare (e la questione, peraltro, non è sfuggita all'attenzione del C.T.U., che, tuttavia, ne ha rimesso al collegio la valutazione, per la sua rilevanza giuridica) che a fronte dell'ampliamento e per effetto dello spostamento della servitù il fondo servente resta liberato dal peso derivante dal passaggio adiacente al vecchio fabbricato diruto (“sentiero originario”), onde l'area effettivamente occupata per l'ampliamento, di cui tenere conto nel calcolo dell'indennità, deve reputarsi pari alla differenza tra la superficie del nuovo più ampio tracciato e quella che, per effetto dell'acquisto a titolo originario per usucapione, era oggetto di una servitù già esistente. Per la concreta difficoltà di rilevarne l'estensione, a causa delle difficoltà spiegate dal C.T.U. nella sua relazione, e per la considerazione della modesta larghezza del sentiero originario (desumibile, essenzialmente, dalle dimensioni del cancello di accesso alla particella 32), si ritiene (tenuto conto anche della fascia di rispetto ipotizzata dal C.T.U., adiacente al nuovo tracciato) che la somma di € 15.743,00 debba ridursi di circa il 30%, a € 11.000,00, § ### Quanto alla costituzione della servitù di attraversamento di condotta d'acqua e di energia elettrica sul fondo di pronunciata dal giudice di primo grado, gli appellati hanno ammesso di non avere proposto alcuna domanda in tal senso e non si sono opposti all'avverso motivo di appello, ammissione da interpretare come rinuncia al relativo capo, laddove si consideri che in citazione gli attori hanno sostenuto che, in estremo subordine, vi sarebbero giusti motivi per costituire servitù di passaggio, pedonale e carrabile, e di attraversamento di condotta d'acqua, energia ### 51 elettrica, ecc., ai sensi dell'articolo 1051 c.c. o sul fondo di (in catasto al foglio 27, particella 17) o sui fondi di (foglio 27, particella 250) o delle particelle (256 e 36) dei predetti eredi di e tanto dopo aver attraversato il viale che principia da ###. ### in catasto individuato con particelle 242, 243, 245, 249, 250 e 256, spettando al giudice la scelta del percorso più breve e meno gravoso. 
In accoglimento del motivo di appello sub 12), la sentenza di primo grado va, dunque, riformata, escludendosi sul punto qualsiasi pronuncia costitutiva. 
§ II.XV. Il giudice di primo grado, nel costituire una nuova servitù di passaggio sulla particella 250, ha condannato i convenuti ### al pagamento delle spese occorrenti per la realizzazione del passaggio. 
Venuta meno la predetta pronuncia costitutiva, resta travolta anche la statuizione sul regime delle spese relative alle opere da farsi sul fondo di c ui si riferisce il motivo di appello sub 13). 
Quanto alle spese per l'ampliamento della servitù sulla particella 17, va rilevato che per l'articolo 1069 c.c. le opere necessarie per conservare la servitù sono, di regola, a carico del proprietario del fondo dominante, secondo il tradizionale principio espresso dal brocardo servitus in faciendo consistere nequit. Da tale disposizione si ricava che, a fortiori, è a carico del proprietario del fondo dominante la spesa per le opere da eseguirsi in attuazione della pronuncia costitutiva o di ampliamento della servitù. 
§ II.XVI. Sull'appello proposto dalle e dai , va premesso che, al contrario di quanto eccepito da l'avvocato ### risulta munito di valida procura ad litem, conferitagli a margine dell'ultimo foglio dell'atto di appello. In ogni caso, sarebbe altrimenti sufficiente la procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, non contenente alcuna limitazione e, anzi, rilasciata per il processo in ogni sua fase e grado, ivi comprese le fasi esecutive e di appello. 
Rilevato, inoltre, che, dopo l'autonomo appello proposto con citazione ### 52 notificata il 20 febbraio 2017, gli attori hanno proposto un ulteriore appello (ovvero nuovi motivi di appello) nella comparsa di risposta agli appelli delle controparti, va richiamato il principio generale della consumazione del potere d'impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, da reputarsi perciò inammissibile. ###à di tale principio, si afferma (cfr. Cass. 2831/2024, Cass. 24332/2016), viene meno solo in presenza delle seguenti condizioni: a) l'impugnazione proposta per prima sia invalida; b) essa, tuttavia, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile; c) al momento della seconda impugnazione non sia ancora scaduto il termine per impugnare. 
Si richiama, altresì, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19745/2018, Cass. 23/2000, Cass. 7272/1997), il principio dell'unità e non frazionabilità dell'impugnazione, per escludere che la parte la quale abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado possa, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello ### in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione. Tale divieto, si precisa, non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 334 c.p.c., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata. 
Vero è che, come pure afferma la Corte di cassazione (cfr. Cass. 8499/2025, Cass. 1616/2004), la regola in questione vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale, e, invece, non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse. 
Sennonché, tale distinzione non appare richiamabile, nel caso in esame, perché profilabile solo per la parte che abbia proposto appello principale prima di ogni altro contraddittore. 
Invero, nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea, con la conseguenza che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, anche se irritualmente avanzate nella forma dell'impugnazione principale (Cass. 1671/2015), siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellante principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata (Cass. 10124/2009; Cass. 21745/2006). 
Nel caso in esame, le prime impugnazioni, che hanno ricostituito in grado di appello il rapporto processuale, entrambe notificate il 18 febbraio 2017, sono quella di e e quella di ### degli attori e , notificato in data successiva (il 20 febbraio 2017), sebbene irritualmente proposto nelle forme dell'impugnazione principale, assume il carattere d'impugnazione incidentale, sì da dover contenere tutte le censure da muovere nei confronti della sentenza di primo grado. Consumato il diritto d'impugnazione con l'appello notificato il 20 febbraio 2017, le ulteriori censure contenute nella ### 54 comparsa di risposta, relative all'omissione di pronuncia sulle domande di rimozione del «portale in legno chiuso con telaio in legno portante la rete metallica ed incardinato al ritto del portale» e di bonifica e rimozione delle erbacce, dei rifiuti e di tutti gli altri impedimenti, devono, pertanto, reputarsi inammissibili, fermo restando, peraltro, la riproponibilità delle domande in altro giudizio (in virtù del principio per il quale sulla domanda non esaminata non si forma il giudicato esterno). 
Quanto ai motivi di gravame ritualmente espressi in citazione, il primo va disatteso, per le ragioni già spiegate in precedenza, non risultando che gli appellanti (e, quindi, anche il successore ex art. 111 c.p.c.) siano titolari di alcuna servitù di passaggio sul viale privato che, attraverso le particelle 242, 243, 245, 249, 250 (ora 670 e 671), consente l'accesso dalla ### Riguardo al secondo, concernente l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni in forma generica, occorre prendere atto che effettivamente gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti, se del caso, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e che nella sentenza di primo grado non si fa alcun cenno a tale capo di domanda. 
Esaminata in questa sede, la domanda va, tuttavia, respinta. 
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il ### 55 presupposto (Cass. 21326/2018, Cass. 6235/2018, Cass. 1631/2009). 
Nella specie, il presupposto della condanna (ipotizzabile solo a carico di pr oprietario del fondo s ervente, o ssia della par ticella 17) dovrebbe ravvisarsi nella circostanza che, a causa degli ostacoli frapposti all'esercizio della servitù (come descritti a pagina 4 dell'atto di citazione), sarebbe stato inibito il diritto di passaggio, circostanza, tuttavia, di cui non è stata offerta alcuna prova, neppure sommaria e generica, posto che il paletto posto in corrispondenza del cancello pedonale non impedisce il passaggio dei pedoni (e, dunque, non può ritenersi illecito), bensì, evidentemente, l'intrusione di estranei con motoveicoli, al fine di profittare, come scorciatoia, del viale privato in direzione di ### § II.XVII. In conclusione, gli appelli delle parti convenute vanno accolte nel senso di: 1) doversi escludere l'esistenza della servitù di passaggio sul viale privato salvo che per il primo tratto sulla particella 17, dalla ### compreso nel tracciato riportato nella tavola 3 allegata alla relazione del C.T.U. dr. (per circa 17 metri, fino al tracciato definito “sentiero alternativo”: v. la relazione del C.T.U. dr a pagina 9); 2) escludere la costituzione della servitù coattiva sulla particella 250 di 3) escludere la rimozione del cancello nella parte terminale del viale da via ### (di cui al capo b) del dispositivo della sentenza appellata), salvo l'obbligo del proprietario del fondo servente di consegnare la copia delle chiavi a ciascun proprietario e usufruttuario dei fondi dominanti; 4) subordinare l'esecuzione delle opere di ampliamento della servitù (a spese dei proprietari dei fondi dominanti) e all'esercizio del diritto di passaggio sul tracciato ampliato al pagamento in favore di quale proprietario della particella 17, dell'indennità di € 10.000,00, a carico solidale di , e .  ### di e va accolto nel senso di doversi ovviare all'omissione di pronuncia sulla domanda di ### 56 risarcimento dei danni che, tuttavia, viene rigettata. Inoltre, in parziale accoglimento delle domande da costoro riproposte, deve dichiararsi l'esistenza della servitù di passaggio sulla particella 127 e disporsi il suo ampliamento.   § II.XVIII. La riforma della sentenza di primo grado fa venir meno (ex art.  336 c.p.c.) la statuizione sulle spese di lite in essa contenuta e impone di provvedere ex novo sulle stesse. 
In forza del principio della soccombenza, gli attori e , nonché (quale erede di (n ata nel 1943) e, limitatamente alle spese di appello, il successore a titolo particolare di quest'ultima, , sono tenuti al pagamento delle spese di lite in favore di dell' e di G iovannangelo ### Si ritiene, invece, di escludere gli altri eredi di dalla condanna alle spese, tenuto conto che il fondo a vantaggio del quale la de cuius ha agito è stato attribuito per testamento a e c he es si s ono r imasti estranei alla lite, non costituendosi in giudizio per sostenere le richieste della loro dante causa. 
Nei rapporti tra gli attori (e loro aventi causa) e è giustificata la compensazione delle spese, per entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto, tra l'altro, della disponibilità espressa dal secondo mediante la proposta transattiva del 19 ottobre 2012 (sopra riportata, al § I.IV). 
Le spese per le C.T.U., necessarie per l'ampliamento della servitù (ovvero, in primo grado, per l'infondata domanda di costituzione di nuova servitù), restano definitivamente a carico degli attori e dei loro successori. 
Se il valore della lite deve tener conto (ai sensi dell'articolo 15 c.p.c.) per ciascuna parte vittoriosa del reddito dominicale del fondo assunto dagli attori come servente moltiplicato per cinquanta (onde risulterebbe per alcuni convenuti inferiore a € 1.100,00), occorre anche considerare che la controversia ### 57 ha un valore effettivo significativamente superiore, ove si tenga conto, tra l'altro, del valore delle proprietà interessate (anche alla luce dell'indennità prevista per l'occupazione di circa mq 120 della particella 17). Infatti, l'articolo 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, stabilisce che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente si deve avere riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale. 
Per la difesa di e si tiene anche conto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 4, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.  ### invece, si considera la ridotta partecipazione alle attività processuali in appello.  P. Q. M.  La Corte di appello di Napoli così provvede: - accoglie l'appello di e , iscritto al n. 1083/2017 R.G., nella sola parte in cui censura l'omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno e, esaminata tale domanda, la rigetta; - rigetta gli ulteriori motivi d'impugnazione di e contenuti nell'appello iscritto al n. 1083/2017 R.G. e dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da questi in comparsa di risposta; - in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### n. 670/2016 del 20 gennaio 2016 (e del relativo provvedimento di correzione del 15 maggio 2017), e in accoglimento, per quanto di ragione, degli appelli proposti da nonc hé delle domande riproposte dagli attori: a) dichiara che il fondo ### 58 di proprietà di sito in ### località ### in catasto al foglio 27, particella 17 (vigneto di seconda classe, are 28.14, R.D. € 69,76, R.A. € 42,87), è gravato da servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà di , in catasto al foglio 27, particella 32 (vigneto di terza classe, are 7,80, R.D. € 9,87, R.A. € 9,87), e del fondo di proprietà di e (gr avato da us ufrutto i n favore di , in catasto al foglio 27, particelle 679 (ex 173, ente urbano, are 3,08) e 680 (ex p.lla 173; vigneto di prima classe, are 20.12, R.D.  € 66,50, R.A. € 36,37), con accesso dalla via pubblica ### b) dispone lo spostamento del tracciato originario della servitù e l'ampliamento della stessa, secondo il tracciato descritto nella relazione del C.T.U. dott. agr.  (d epositata il 16 ottobre 2024) e rappresentato graficamente nella tavola 3 allegata alla relazione; - pone a carico dei proprietari e usufruttuari dei fondi dominanti ( , , e ) , sopra indicati, le spese occorrenti per le opere descritte nella predetta C.T.U.  (per la realizzazione del sentiero ampliato) e l'indennità di € 10.000,00 dovuta a s ubordinando l'esec uzione di t ali o pere e l'esercizio della servitù ampliata al pagamento dell'indennità; - rigetta ogni ulteriore domanda degli attori e dispone, tuttavia, che ad essi sia garantito il libero e comodo passaggio dal piazzale terminale della ### mediante la consegna delle chiavi dei cancelli che chiudono su tale versante il fondo servente; - pone le spese della C.T.U. eseguita in primo grado definitivamente a carico ### degli attori e e (quale erede di , e le spese della C.T.U. eseguita in grado di appello a carico ### di questi ultimi nonché di ; - condanna in solido , e ### 59 (quale erede di deceduta il 16 ottobre 2018), nonché, per le sole spese di appello, anche , al pagamento delle spese processuali, così liquidate: - in favore di e (c on attribuzione all'avvocato ### in € 3.680,00 per il primo grado (di cui € 3.200,00 per compensi ed € 480,00 per spese forfettarie) e in € 4.108,84 per l'appello (di cui € 428,84 per spese, € 3.200,00 per compensi ed € 480,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e ### dovuti per legge; - in favore di (con attribuzione all'avv. ### in € 2.990,00 per il primo grado (di cui € 2.600,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie) e in € 3.262,00 per l'appello (di cui € 272,00 per spese, € 2.600,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e ### dovuti per legge; - in favore dell' in € 2.990,00 per il primo grado (di cui € 2.600,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie) e in € 3.119,00 per l'appello (di cui € 129,00 per spese, € 2.600,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e ### dovuti per legge; - in favore di ### in € 2.990,00 per il primo grado (di cui € 2.600,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie) e in € 2.070,00 per l'appello (di cui € 1.800,00 per compensi ed € 270,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e ### dovuti per legge; - dichiara le spese compensate nei rapporti tra gli attori (e loro aventi causa) e Così deciso il 17 giugno 2025. 
Il consigliere estensore La presidente ### d'#### 

causa n. 976/2017 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 16/2026 del 06-01-2026

... avveniva dunque la fortissima esplosione che causava il crollo di buona parte delle pareti perimetrali del locale seminterrato nonché dei solai dei piani seminterrato e primo e dunque la morte del ### e le gravissime lesioni riportate dal ### rimasti coinvolti nel crollo stesso.” 4. Ha, di poi, valutato la pretesa (dalle parti attrici) corresponsabilità delle residue parti convenute, ovvero la ### la D'### e #### e ### escludendola per le seguenti ed articolate ragioni. 4.1 Quanto alla responsabilità della ### il Tribunale, premesso come “una eventuale responsabilità di quest'ultima ex art. 2043 c.c. quale committente dei lavori potesse configurarsi solo ove fossero riscontrabili a suo carico specifiche violazioni del principio del neminem laedere qualificanti culpa in eligendo ovvero culpa in vigilando”, rilevava che: “gli attori non hanno allegato al riguardo circostanze specifiche, censure del tutto generiche a parte, rinunciando alla stessa evocazione in giudizio della ### S.r.l. solo perché nelle more fallita, argomento che di per sé solo non può essere sintomatico a posteriori dell'incapacità dell'appaltatrice medesima. Il giudice penale ha avuto modo di argomentare che (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di L'### R.G. 70/2024 La Corte ### di L'### in persona dei magistrati: ### Filocamo              Presidente   ### Bellisarii    ### relatore        ### Fabrizio         Consigliere  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 70/2024 R.G., vertente tra ##### rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati in ### alla Via del ### 231, presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti; appellanti e RAI - ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. #### dall'avv. ### e dall'avv. #### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### del ### di ### in #### n. 152 e presso il domicilio digitale ###, giusta procura in atti; appellata ### rappresentato e difeso dall'avv. #### dall'avv. ### e dall'avv. #### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.  ### del ### di ### in #### n. 152 e presso il domicilio digitale ###, giusta procura in atti; appellato ### rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dall'avv. ### e dall'avv. ### del ### di ### elettivamente domiciliato in #####. Battisti n°. 44, presso e nello studio dell'avv. ### del ### di ### giusta procura in atti; appellato e appellante incidentale D'### & ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo sito in ### del ### 96 - ### giusta procura in atti; appellata ###, già ### p.l.c. ### per l'### in persona del procuratore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.  ### del foro di ### con studio in ### al ### G. Bovio n. 134 dove è elettivamente domiciliat ###atti appellata ### appellato -contumace pag. 2/27 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 857/2023, emessa in data ### e pubblicata il ###, avente ad oggetto “risarcimento danni”.  CONCLUSIONI: per #### e ### “Voglia l'###ma Corte di Appello di L'### contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di ### n. 857/2023, Giudice Dottor Bortone, emessa in data ###, pubblicata il ###, nell'ambito del giudizio n. R.G. 2798/2015, riformarla nei capi in cui esclude da responsabilità per i fatti di causa gli altri odierni appellati, condannandoli in solido con il #### e/o ciascuno per la propria responsabilità, a pagare: all'appellante ### la somma pari ad euro 747.030,00; all'appellante ### la somma di € 336.500,00; all'appellante ### la somma di € 296.120,00, il tutto oltre agli interessi legali, alla rivalutazione e alle spese di ctu espletata in Tribunale. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, in relazione a quanto esposto nella parte motiva del presente appello e nello specifico prova per interpello e/o per testi. Si chiede il rigetto degli appelli incidentali ex adverso formulati perché inammissibili, improcedibili e infondati in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, per entrambi i gradi di giudizio”.  per ### s.p.a e ### “codesta Corte, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti ### rigettare tutte le censure e domande formulate dai sig.ri #### e ### nell'atto di citazione in appello, perché inammissibili/infondate in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza del Tribunale di ### n. 857/2023; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge” per ### “Piaccia all'###ma Corte d'Appello dell'### contrariis reiectis, per i prefati motivi, in limine litis, per le motivazioni tutte esposte ex ante, respingere e/o rigettare l'appello proposto ex adverso, poiché generico e/o comunque inammissibile e/o manifestamente infondato ex art.  342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., con ogni conseguente declaratoria e/o provvedimento; in ogni caso, respingere e/o rigettare l'appello proposto ex adverso, poichè generico, inammissibile e/o manifestamente infondato e comunque destituito di ogni fondamento fattuale e giuridico, nonché apodittico, con ogni conseguente declaratoria e/o provvedimento. In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello avversario de quo, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, accertare e, per l'effetto dichiarare, in virtù di quanto sancito dall'art. 75 c.p.p., l'improcedibilità di ogni domanda e/o pretesa avversaria, con ogni conseguente declaratoria e/o provvedimento; con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario ai sensi del D.M.  55/14, come integrato e modificato dal D.M. 37/18.In via istruttoria, per le motivazioni tutte di cui alla terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. da intendersi quivi integralmente richiamata, si reitera l'opposizione a tutte le richieste istruttorie paventate dagli odierni appellanti, in quanto inammissibili e correttamente già disattese dal Giudice di prime cure. pag. 3/27 Dichiara infine di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni proposte e/o sollevate ex adverso”; per D'### e ### s.r.l.: conclusioni non precisate entro i termini assegnati.  per ### “si conclude che ### all'###ma Corte d'appello di L'### C.I. designato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, provvedere come segue: a) dichiarare inammissibili o quantomeno rigettare nel merito le domande tutte come proposte dai sigg.ri #### e ### confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado; b) dichiarare inammissibili in quanto prescritte, ed in ogni caso rigettare nel merito le domande proposte dai sigg.ri ### e ### confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado; c) in via del tutto subordinata, limitare l'accoglimento delle domande proposte da ### nei limiti della sola accertanda quota di eventuale minima corresponsabilità della srl D'### & ### con vittoria delle spese di lite ed in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia”.   ### 1.Con sentenza n. 857/2023 pubblicata in data ###, il Tribunale di ### così ebbe a decidere: PQM “Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da ### (###) e ### (###), attori, contro la Rai - ### S.p.a. (###), in persona del legale rappresentante pro tempore avv. #### (###), ### (###), e la D'### & ### S.r.l. (###), in persona del legale rappresentante ### D'### convenute e ### convenuto contumace, con l'intervento in causa di ### (###), terzo interveniente, con la chiamata in causa della ### (P.L.C.) ### per l'### (###), in persona del suo procuratore legale rappresentante pro tempore dott. ### terza chiamata in causa, contrariis reiectis, così provvede: - condanna il convenuto contumace ### a pagare, per i titoli di cui in motivazione, a: ### la somma di € 336.500,00; ### la somma di € 296.120,00; ### la somma di € 747.030,00, oltre interessi legali maturati sulle somme devalutate alla data del 17-7-2003 e rivalutate anno per anno secondo le variazioni ### sul costo della vita, sino alla pubblicazione della sentenza, nonché sulle complessive somme risultanti a tale data sino al soddisfo; - condanna il convenuto contumace a rifondere all'attrice ### le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 10.693,50 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P., nonché all'erario € 1.753,44 per spese prenotate a debito; pag. 4/27 - condanna il convenuto contumace a rifondere al terzo interveniente ### le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 11.452,50, di cui € 759,00 per esborsi ed € 10.693,50 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.; - condanna il convenuto contumace a rifondere all'attore ### le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 14.010,50, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 12.297,50 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.; - respinge nel resto le domande; - dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti attrici ed interveniente e le altre parti convenute e tra la convenuta D'### & ### S.r.l. e la ### (P.L.C.) ### per l'### - pone in via definitiva a carico del convenuto contumace ### le spese di c.t.u. già liquidate”.  2.Questi i fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado, così come riassunti dal giudice del circondario: “Con atto di citazione del 25-5-2015 ### figlia ed erede di ### esponeva che costui era deceduto il ### in seguito ad una esplosione verificatasi presso la sede regionale RAI di #### 29, dove stava svolgendo, alle dipendenze della ### S.r.l., le sue mansioni di operaio, nei lavori di modifica e smantellamento della centrale termica, che dal piano seminterrato avrebbe dovuto essere collocata sul terrazzo al piano primo, nonché di ristrutturazione e rifacimento dei servizi igienici al piano rialzato. 
Evidenziava che: la RAI aveva appaltato detti lavori, con contratto del 3-1-2003, alla ### S.r.l., la quale aveva subappaltato alla ### S.r.l. i lavori relativi alle opere murarie e alla D'### & ### S.n.c. e alla ditta ### i lavori relativi alle opere idrauliche e al rifacimento della centrale termica, nominando direttore dei lavori l'ing. ### la ### S.r.l. aveva subappaltato alla ### di ### la D'### & ### S.n.c. aveva subappaltato alla F.lli ### S.r.l., ### aveva subappaltato alla ditta ### l'ing. ### aveva incaricato ### di coordinare le attività inerenti alla sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione; la ricostruzione di quanto accaduto era emersa dal rapporto informativo del ### della ### del ### di ### in data ### e dalla consulenza dell'ing.  ### alla luce di tali emergenze doveva desumersi che: - il giorno del sinistro erano presenti in cantiere diversi operai della ### della ### tra cui, oltre a ##### pag. 5/27 ### e D'### quest'ultimo coadiuvato anche da ### presente anche ### - ### era stato impegnato nella mattinata, assistito da D'### in alcuni lavori di saldatura ossiacetilenica nel piano seminterrato, dove era installata la vecchia centrale termica, adiacente a disimpegno ove erano inizialmente sistemate le bombole di acetilene e di ossigeno fissate su carrello con catena di sicurezza, mentre ### e ### erano stati impegnati, ciascuno per suo conto, nell'esecuzione di lavori edili ed idraulici nei vani del piano rialzato; - alle ore 12 la bombola di acetilene si era esaurita ed il ### avvisato dall'### si era impegnato per la sua sostituzione, così che nel primo pomeriggio D'### e ### avevano provveduto alla rimozione della bombola, trasportandola in prossimità dell'uscita dello stabile; - ### e D'### dovendo eseguire operazioni di saldatura su alcuni collettori posizionati sul terrazzo esterno al primo piano, in attesa della sostituzione della bombola, avevano spostato i tubi dell'acetilene e dell'ossigeno, unitamente al cannello di saldatura, facendoli passare all'esterno attraverso la finestra del piano seminterrato e portandoli fino al primo piano, con un dislivello di circa 4 m.; - tra le 14,30 e le 15 era rientrato il ### scaricando e trasferendo la bombola di ossigeno e la nuova bombola di acetilene al piano seminterrato, provvedendo con ### a rimontare il riduttore di pressione sulla bombola di acetilene; - ### e D'### effettuata la sostituzione della bombola di acetilene, si erano portai sul terrazzo al primo piano, iniziando le operazioni di saldatura di una flangia di un tubo collettore; - poco più tardi ### e ### si erano portati al piano rialzato per eseguire, il primo, lavori di sistemazione di piastrelle, il secondo operazioni di installazione delle apparecchiature sanitarie dei servizi igienici; - alle 15,27 era avvenuta una forte esplosione nei locali del piano seminterrato, determinando crolli di pareti interne e solai, sotto le cui macerie erano finiti ### deceduto nell'immediatezza e ### che aveva subito gravissime lesioni; quanto alle cause dell'esplosione, il consulente ing. ### aveva dunque evidenziato che: - l'innesco dell'esplosione era avvenuto attraverso l'accensione di una miscela acetilene - aria, con concentrazione nel campo di infiammabilità generata a seguito della perdita di gas, proveniente dal gruppo relativo al riduttore di pressione installato sulla bombola di acetilene appena sostituita, quantificata in una percentuale tra l'85,71 % ed il 92,14 % dell'intero suo contenuto, in un arco di tempo tra i trenta ed i quarantacinque minuti, innesco causato da una scintilla generatasi nei contatti elettrici dell'impianto di autoclave, nel locale confinante ed adiacente a quello dove si trovavano le bombole sistemate e legate sull'apposito carrello; - la perdita di gas poteva essersi verificata in conseguenza di una non perfetta tenuta per la presenza di lesione di componenti del gruppo riduttore oppure del cedimento strutturale di pag. 6/27 parti di questi componenti, dovuto al logorio della strumentazione o, infine, di un errato montaggio del gruppo stesso nella fase della sostituzione della bombola. 
Assumeva dunque l'attrice come emergesse che: l'ambiente di lavoro non era provvisto, sia nella parte superiore, sia in quella inferiore, di un adeguato sistema di areazione per evitare, in caso di perdite, un pericoloso aumento di concentrazione di acetilene nell'aria; l'ambiente di lavoro era altresì sprovvisto di installazione di sensori di allarme per fughe di gas; risultava da articolo del giornale ### del 18-7-2004 che non c'era neppure il cartello dei lavori dinanzi alla sede della ### nello stesso articolo il giornalista ### si era espresso affermando che i lavori si erano resi necessari perché in quella sede non c'era alcuna sicurezza; imprudentemente e negligentemente, nonché in aperta violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e attività pericolose, bombole di acetilene e di ossigeno erano state posizionate nel locale seminterrato del palazzo, locale poco o nient'affatto ventilato ed all'interno del quale si trovava anche l'autoclave; la RAI, l'ing. ##### la D'### & ### S.n.c., la ### S.r.l., ### la ### di ### avevano partecipato tutti, con condotte omissive, tenuto conto dell'attività pericolosa posta in essere, alla produzione dell'incendio e della distruzione dell'immobile che avevano comportato la morte di ### in particolare senza adottare le precauzioni necessarie, dettate dalla normativa vigente; ### aveva abdicato completamente al proprio potere / dovere di controllo dell'andamento dei lavori in corso e delle modalità della loro esecuzione; l'ing. ### non aveva verificato in alcun modo gli adempimenti del ### la Rai, oltre che committente dei lavori, era anche custode, giacchè proprietaria dei locali in cui si era verificato l'evento. 
Conveniva pertanto in giudizio la RAI - ### S.p.a., ##### la D'### & ### S.n.c., la ### S.r.l., la ### di E. ### la ### S.r.l. ed ### perché, accertata la loro responsabilità, ciascuno per il proprio titolo e / o solidalmente, fossero condannati, ciascuno per il proprio titolo e / o solidalmente, a pagarle, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la somma di € 750.000,00, salva quella diversa ritenuta di giustizia.  2.1 ### si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione e comunque nel merito escludendo ogni sua responsabilità quale committente dell'opera e custode dell'immobile, concludendo pertanto per il rigetto della domanda ed in via subordinata per essere manlevata dalla ### S.r.l. pag. 7/27 2.2 ### si costituiva in giudizio eccependo la genericità e comunque l'infondatezza delle doglianze attoree nei suoi confronti, concludendo dunque per il rigetto della domanda ed in via subordinata per essere manlevato dalla ### 2.3 ### si costituiva in giudizio eccependo l'insussistenza di ogni sua responsabilità, in particolare alla luce del giudicato penale, concludendo dunque per il rigetto della domanda.  2.4 Si costituiva in giudizio la D'### & ### S.r.l. eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e la prescrizione dell'azione, comunque nel merito l'insussistenza di ogni sua responsabilità, in particolare alla luce del giudicato penale, concludendo dunque per il rigetto della domanda e chiedendo tuttavia, in vista dell'eventuale manleva in forza di polizza assicurativa per la responsabilità civile, di essere autorizzata a chiamare in causa la ### 2.5 Autorizzata la chiamata in causa, questa si costituiva in giudizio per il tramite della ### per l'### eccependo la prescrizione del rapporto interno assicurativo, avendo appreso della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice solo con la notifica dell'atto di chiamata, aderendo comunque alle difese nel merito della propria assicurata e concludendo dunque per il suo rigetto.  2.6 ### si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e la prescrizione di ogni diritto fatto valere e comunque nel merito l'insussistenza di ogni sua responsabilità, concludendo dunque per il rigetto della domanda.  2.7 ### si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione della domanda e comunque nel merito la sua infondatezza, concludendo dunque per il suo rigetto.  2.8 Interveniva volontariamente nel processo ### quale figlio ed erede di ### in adesione alla domanda attorea e per ottenere la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di € 200.000,00, salva la diversa somma ritenuta di giustizia.  2.9 Dichiarata la contumacia di ### della ### S.r.l. e della ### S.r.l., con ordinanza del 3-5-2017 il giudicante, rilevato: che con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice aveva inteso chiamare in causa i convenuti tutti per le doglianze esposte ed addebitando loro condotte omissive in efficienza causale con la produzione dell'incendio e della distruzione dell'immobile che avevano comportato la morte di ### senza tuttavia ulteriori specificazioni, se non un generico riferimento alla mancata adozione delle precauzioni necessarie dettate dalla normativa vigente, oltre all'addebito a ### di completa abdicazione al proprio potere / dovere di controllo dell'andamento dei lavori in corso e delle modalità della loro esecuzione, a ### di omessa verifica degli adempimenti del ### alla ### S.p.a. di committente dei lavori e custode, giacchè proprietaria, dei suddetti locali; che in sede di prima memoria autorizzata ex art. 183 c. 6° c.p.c. depositata il ### erano stati unicamente richiamati gli asseriti profili di pag. 8/27 responsabilità della committente, del ### e del ### quanto all'omessa esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi sui temi della prevenzione, della sicurezza sul luogo del lavoro e della tutela della salute del lavoratore, ancora una volta però senza specifici riferimenti alle omesse “condizioni di sicurezza previste dalla legge”; che, quanto all'”appaltatore”, non meglio individuato, resosi anch'esso inadempiente all'obbligo di vigilanza sulle misure di prevenzione e sicurezza, era stata altrettanto genericamente prefigurata un'ipotesi di responsabilità per culpa in eligendo, per non essere stata verificata l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, ancora una volta senza ulteriori specificazioni; che anche in ordine al quantum debeatur la pretesa risarcitoria risultava quantificata con un generico riferimento al danno patrimoniale, derivante dalla perdita della retribuzione di cui godeva in vita ### e non patrimoniale, biologico, morale, psichico, alla vita di relazione, senza l'indicazione di ulteriori specifiche circostanze, sì che le prove al riguardo articolate con la seconda memoria autorizzata depositata il ### avrebbero finito con l'andare incontro alla censura di inammissibilità per l'introduzione, solo in tale sede, di nuovi temi d'indagine; ritenuto dunque che la citazione, come anche in seguito illustrata con la prima memoria ex art.  183 c. 6° c.p.c., non risultasse enunciare, a parte i fatti, posti a base della pretesa risarcitoria, con sufficiente precisione, i titoli di responsabilità configurati a carico di ciascun convenuto, nonché le specifiche voci di danno risarcibili, dai quali la pretesa medesima traeva fondamento e poteva essere quantificata, apparendo in particolare necessaria anche una puntuale ricostruzione della vicenda in sede ###l'evidenziazione degli atti d'indagine compiuti e delle intervenute pronunce giudiziali; ritenuta dunque la nullità della citazione, ne disponeva la rinnovazione nei confronti delle parti convenute contumaci e l'integrazione nei confronti delle parti convenute costituite.  3. A tanto procedevano l'attrice e l'interveniente con atto del 25-7-2017, così integrando quanto in precedenza argomentato e richiesto: la RAI, in qualità di committente, aveva omesso di espletare le procedure di legge vigenti in materia di appalti pubblici di cui agli artt. 21 e segg. L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; la ### S.r.l. era sprovvista dell'attestato di qualificazione; le ditte subappaltatrici erano anch'esse sprovviste della prescritta autorizzazione di cui all'art.  21 L. 646/82; risultava palese la responsabilità della committente RAI per non aver verificato l'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria ed esecutrice nonché delle altre ditte subappaltatrici, prova ne era che erano andate tutte fallite; la culpa in eligendo e in vigilando della RAI emergeva dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice penale, posto che, se era vero che la convenuta aveva agito iure privatorum, tutta l'attività della P.A. e quindi anche l'attività contrattuale, in quanto strumentale al perseguimento di un fine pubblico, oltre ad essere funzionalizzata, è anche interamente procedimentalizzata; pag. 9/27 il direttore dei lavori ing. ### aveva omesso di verificare le credenziali delle ditte presenti; il coordinatore per la sicurezza ### aveva omesso di verificare la documentazione inerente alla sicurezza di tutte le imprese esecutrici presenti nel cantiere ed era stato assente da oltre dieci giorni prima dell'esplosione; aveva altresì omesso la previsione di un piano di emergenza; la RAI, il ### ed il ### avevano comunque sicuramente omesso di controllare il rispetto della normativa inerente al piano antincendio; la committente ed il responsabile dei lavori non avevano verificato se il coordinatore dei lavori avesse adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4 c. 1 e 5 c. 1 D.Lgs. n. 494 del 1996; il ### ed il ### erano stati indagati per il reato di cui all'art. 21 L. 646/82, caduto in prescrizione nel 2008; il ### in particolare, pur in presenza della condotta posta in essere dal ### non aveva sospeso le lavorazioni che comportavano l'utilizzo di acetilene, non essendo stato presente; il giudice penale aveva mal interpretato la norma di cui all'art. 251 D.P.R. n. 547/55, posto che il locale in cui erano posizionate le bombole era un locale per niente areato, quindi da considerarsi sotterraneo; nessuna importanza aveva la circostanza per cui erano stati tutti prosciolti dal delitto con esclusione del ### che peraltro aveva patteggiato la pena; venivano altresì specificate le circostanze in cui si era trovati a vivere ### e ### dopo la morte del padre e le conseguenti sofferenze, privazioni (anche di contributo economico) e rinunce, atte a configurare il danno da perdita parentale, da liquidarsi sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano o di ### 3.1 Replicavano le parti costituite ribadendo le difese precedentemente svolte.  4. Parallelamente, con atto di citazione del 25-7-2015 ### premessi gli stessi fatti e svolte le stesse considerazioni alla base dell'azione esercitata dalla ### essendo rimasto coinvolto, come accennato, nello stesso sinistro del 17-7-2003, conveniva in giudizio la RAI - ### S.p.a., ##### la D'### & ### S.n.c., la ### di E. ### la ### S.r.l. ed ### perché, accertata la loro responsabilità, ciascuno per il proprio titolo e / o solidalmente, fossero condannati, ciascuno per il proprio titolo e / o solidalmente, a pagargli, a tiolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la somma di € 882.935,16, salva quella diversa ritenuta di giustizia.  4.1 Si costituivano in giudizio la RAI - ### S.p.a., #### la D'### & ### S.r.l., ### ed ### nonché la ### - ### per l'### chiamata in causa dalla D'### & ### tutti svolgendo difese analoghe e rassegnando conclusioni identiche a quelle svolte e rassegnate nel giudizio promosso da ### pag. 10/27 4.2 Dichiarata la contumacia di ### e preso atto della rinuncia alla domanda nei confronti della ### S.r.l., concessi i termini ex art. 183 c. 6° c.p.c., la causa veniva rimessa a questo giudice perché decidesse sull'eventuale riunione con la causa promossa da ### 4.3 Il giudicante, con ordinanza del 12-7-2018, rilevato che l'atto introduttivo del giudizio ricalcava quello del processo iscritto al n. 2798/2015, sì che non potevano non valere le stesse considerazioni dell'ordinanza in quest'ultimo resa in data ###7, queste richiamate e ritenuta la nullità della citazione, la dichiarava formalmente all'udienza del 21- 9-2018, disponendo la rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio.  4.4 A tanto provvedeva l'attore ### con atto del 20-11-2018, sostanzialmente procedendo alle stesse integrazioni già effettuate dalla ### e, quanto alla propria persona, evidenziando le ripercussioni conseguenza delle gravi menomazioni patite.  5. Ribadite le proprie difese dalle parti costitute, disposta la riunione delle cause, con ordinanza dell'8-11-2019 si prendeva atto che gli attori non avevano spiegato domanda nei confronti della ### S.r.l. perché dichiarata fallita nel 2004 ed inoltre che i medesimi, all'esito dell'ordinanza in data ###, con la quale era stata dichiarata la nullità della domanda per indeterminatezza nel processo portante n. 2798/15, nonché delle ordinanze in data ### e 21-9-2018, con le quali era stata dichiarata la nullità della domanda per indeterminatezza nel processo riunito n. 4299/15, avevano rinunciato alla rinnovazione degli atti introduttivi del giudizio nei confronti delle contumaci ### S.r.l. in liquidazione, perché cessata con cancellazione d'ufficio e nei confronti della ### S.r.l., perché irreperibile e comunque cessata in data ###. Quindi, a seguito di formale rinuncia alla domanda nei confronti della ### di ### e di ### accettata dalle controparti, veniva dichiarata l'estinzione del processo nei confronti di costoro a spese compensate, oltre che della ### S.r.l. e della ### S.r.l.  6. Acquisite, dunque, prove documentali ed espletata c.t.u. medico-legale sulla persona del ### infine in vista dell'udienza a trattazione scritta del 26-5-2021 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni sessanta più venti) per il deposito di comparse conclusionali e di replica”.  7. All'esito, il Tribunale decideva come sopra.  8. La sentenza è stata congiuntamente impugnata dagli originari attori ed interventore #### e ### i quali ne hanno chiesto la parziale riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe, sulla scorta di un unico ed articolato motivo volto a censurare la decisione in quanto, individuando nel ### l'esclusivo responsabile degli eventi dannosi, era stata esclusa la corresponsabilità delle restanti parti convenute, nuovamente invocata in appello.  8.1 Si è costituita in giudizio la RAI - ### s.p.a., resistendo al gravame del quale ha chiesto il rigetto in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata. pag. 11/27 8.2 Si è inoltre costituito ### resistendo agli avversi assunti e chiedendo il rigetto del gravame e, in via subordinata, la condanna della RAI - ### s.p.a. a tenere indenne il medesimo per quanto eventualmente tenuto a risarcire in favore delle parti appellanti.  8.3 Si è poi costituito ### il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, in ogni caso il rigetto nel merito; ha, infine, proposto appello incidentale condizionato, teso ad ottenere la dichiarazione di improcedibilità della domanda nei di lui confronti in virtù di quanto sancito dall'art. 75 c.p.p.  8.4 Si è inoltre costituita la D'### e ### s.r.l., la quale ha concluso per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via subordinata, per la condanna della ###ni s.p.a. a manlevarla da eventuali responsabilità, con relativa istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima.  8.5 Si è infine costituita la ### anch'essa chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata, limitare l'accoglimento della domanda attoree nei limiti della sola accertanda quota di eventuale minima corresponsabilità della D'### & ### s.r.l.  8.6 Non si è costituito ### sicchè ne va dichiarata la contumacia.  9. Con ordinanza del 26.03.2025, questa Corte fissava davanti al Collegio udienza al 26.111.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione. 
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.   MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Ritiene questa Corte che l'appello non possa condurre ad una riforma della sentenza impugnata nel senso perorato da parte appellante in quanto infondato nel merito, per le ragioni di seguito esplicitate ed esposte.  1.1 Venendosi al merito del gravame, gli appellanti hanno censurato la decisione per aver il Tribunale erroneamente ritenuto la esclusiva responsabilità del ### per le lesioni subite dal ### e per il decesso del ### 2. ### rileva questa Corte, ha premesso come per i fatti di causa “La stessa attrice ### si è peritata di produrre, a corredo dell'atto di citazione, come del resto, con la costituzione in giudizio, le altre parti in causa, le pronunce intervenute in sede penale nei confronti di #### (amministratore unico della ###, ##### (amministratore unico della ###, D'### e ### (amministratori e legali rappresentanti della D'### e ###, come da sentenze del GUP presso questo Tribunale n. 96/2010 e 97/2010 del 18-2-2010 irrevocabili il ### ed il ###.” Si aggiunga come l'intera istruttoria di primo grado è stata unicamente documentale e si sia basata su quanto emerso proprio in sede di procedimento penale, in cui gli odierni appellati erano costituiti come parti civili; nel giudizio di primo grado essi si sono visti respingere le pag. 12/27 richieste di prova orale con la seguente motivazione, adottata con ordinanza dell'8.11.2029 e non concretamente contestata in appello: “ritenuta la non necessità dei mezzi di prova orale richiesti dall'attrice ### e dall'interveniente ### con la memoria depositata il ### dal capitolo 1) al capitolo 46), in quanto attinenti a circostanze evincibili dagli atti del procedimento penale, ivi comprese le suaccennate sentenze, che le parti medesime si sono peritate di produrre e sui quali fondano il loro assunto, in particolare per quanto concerne la ricostruzione dei fatti di causa in efficienza causale con il sinistro avvenuto il ###, oggetto delle pretese risarcitorie; la non necessità di quelli richiesti con la stessa memoria dal capitolo 47) al capitolo 54), in quanto attinenti a circostanze ininfluenti ai fini del decidere alla luce delle singole voci di credito risarcitorio specificamente azionate, oltre che inammissibili laddove articolati in termini generici e da evincersi documentalmente; ritenuta la non necessità dei mezzi di prova orale richiesti dall'attore ### con la memoria depositata il ###, quanto agli analoghi capitoli da 1) a 46), per identiche ragioni;”. 
Il compendio istruttorio, quindi, consiste essenzialmente in pronunzie assolutorie con formula piena, le quali, pur inidonee ad assumere efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., in quanto emesse a seguito di giudizio abbreviato e ai sensi dell'art. 425 cpp, nel presente giudizio civile di danno, sono state oggetto di attenta disamina dal Tribunale nella condivisibile premessa per la quale: ”### secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato e può fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con la garanzia di legge in quella sede, procedendo per tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale (in tal senso Cassazione Civile, sez. III sentenza 7 febbraio 2005, n.2409 e, in senso sostanzialmente conforme, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 giugno 2004, n.11483); in tal senso ancora la Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714, ha sancito che “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”. 
Ordunque, proprio dalle suaccennate sentenze (NB: premette questa Corte che con esse è stata ritenuta l'insussistenza del reato di omicidio colposo contestato a #### D'### e ### emerge la ricostruzione dei fatti di causa in efficienza causale con il sinistro avvenuto il ###, oggetto delle pretese risarcitorie, che le stesse parte attrici hanno inteso fare propria, per quanto esposto in narrativa e che neppure è stata sostanzialmente contestata dalle controparti. 
Orbene, emerge dalle succitate sentenze, la n. 96 /10 in sede di giudizio abbreviato, la n. 97/10 in sede di udienza preliminare ex art. 425 c.p.p., che: davanti al giudice vennero assunte le deposizioni degli ### del lavoro ### e ### e si procedette all'esame del consulente del P.M. ing. ### a chiarimento degli accertamenti pag. 13/27 rispettivamente svolti, come da rapporto informativo in data ### e da relazione di consulenza, cui l'ing. ### aveva atteso “presente sin dal primo sopralluogo effettuato nell'immediatezza della violenta deflagrazione verificatasi all'interno del cantiere presso la sede RAI di ### venne altresì assunto l'esame dell'imputato, odierno convenuto, ### oltre all'acquisizione di varia documentazione prodotta dalle difese degli imputati; gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari furono dunque oggetto di “una complessa attività di approfondimento istruttorio”. 
Tali elementi sono stati largamente riversati dalle parti nel presente giudizio e non consentono di pervenire a conclusioni diverse da quelle del giudice penale, ampiamente condivisibili, laddove questi ha evidenziato che: vari furono i dubbi espressi dal consulente del P.M., “insuperabili in relazione allo stato dei luoghi e delle cose conseguente alla violenta deflagrazione”; l'### del ### e lo stesso consulente del P.M. ing. ### hanno ritenuto di poter escludere che la condizione del locale ove vennero posizionate la bombola di acetilene e la bombola di ossigeno utilizzate per le operazioni di saldatura, potesse essere assimilata a quella di locale sotterraneo destinato al deposito delle bombole stesse, cui si riferisce l'art. 251 D.P.R. 547/55 (donde la contestazione della relativa violazione), trattandosi invece di “seminterrato” provvisto di finestra esterna, evidentemente aperta, giacchè attraverso essa venivano fatti passare i tubi di gomma collegati al cannello di saldatura per le operazioni da eseguire sul terrazzo al sovrastante primo piano, anche se sprovvisto di impianto di areazione forzata; la Rai è società di diritto privato (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 
Ordinanza n. 28329 del 22 dicembre 2011: “### -### S.p.a., pur costituendo un organismo di diritto pubblico ed essendo soggetta a varie forme di controllo ed indirizzo pubblici, resta pur sempre una società per azioni, come tale soggetta alle regole privatistiche ove dalla legge non diversamente disposto”), donde la non configurabilità del reato previsto dall'art. 21 L. 646/82, che punisce chi, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.” 3. Dopo i suddetti rilievi il ### di ### ha rilevato e ritenuto la responsabilità di ### nel seguente passo motivazionale, non impugnato da alcuno e passato in giudicato.  “Orbene, per quanto concerne il convenuto contumace ### già imputato dei delitti di cui all'art. 449 c. 1 in relazione all'art. 434 c.p.; 589, commi 1, 2 e 3 c.p. (oltre che della contravvenzione di cui all'art. 389 lett. c) con riferimento all'art. 251 D.P.R. 547/55, reato prescritto e comunque da ritenersi insussistente alla luce di quanto sopra), emerge che il medesimo, impegnato come idraulico nei lavori di installazione della nuova centrale termica, previo smantellamento di quella esistente, e dunque per quanto rientrante tra le sue incombenze, dapprima, qualche ora prima della deflagrazione, dette le disposizioni a riguardo delle modalità da seguire per le operazioni di saldatura, poi si occupò in prima persona della sostituzione della bombola e della sistemazione della valvola riduttore.  ### devono dunque addebitarsi la collocazione della bombola di acetilene e della bombola di ossigeno nel locale seminterrato, soprattutto la predisposizione della tubazione di collegamento al cannello della saldatura per circa quindici metri in direzione ascendente (con pag. 14/27 un dislivello, dal piano seminterrato dove erano posizionate le bombole, al terrazzo del primo piano dove dovevano eseguirsi le operazioni di saldatura, calcolato dall'ing. ### in circa quattro metri, condizione questa che poteva favorire la rapida fuoriuscita di gas in ipotesi di perdita) ed infine l'operazione di montaggio del gruppo riduttore della pressione, senza aver adottato le particolari cautele richieste dal rischio di accidentale fuoriuscita dell'acetilene e dal pericolo di rapida saturazione dell'ambiente, quali un'accurata verifica della tenuta del gruppo riduttore della pressione, una massima attenzione nel montaggio dello stesso e, durante l'interruzione delle operazioni di saldatura, la chiusura delle valvole di erogazione delle bombole, sì da evitare di mandare in pressione le tubazioni ed aggravare lo stato di tenuta del gruppo riduttore stesso; condotte negligenti, imprudenti ed imperite a causa delle quali, prodottasi la perdita di acetilene e generatasi una miscela acetilene - aria di elevatissima infiammabilità che saturava l'ambiente, innescata da una scintilla prodotta dall'autoclave, avveniva dunque la fortissima esplosione che causava il crollo di buona parte delle pareti perimetrali del locale seminterrato nonché dei solai dei piani seminterrato e primo e dunque la morte del ### e le gravissime lesioni riportate dal ### rimasti coinvolti nel crollo stesso.” 4. Ha, di poi, valutato la pretesa (dalle parti attrici) corresponsabilità delle residue parti convenute, ovvero la ### la D'### e #### e ### escludendola per le seguenti ed articolate ragioni.  4.1 Quanto alla responsabilità della ### il Tribunale, premesso come “una eventuale responsabilità di quest'ultima ex art. 2043 c.c. quale committente dei lavori potesse configurarsi solo ove fossero riscontrabili a suo carico specifiche violazioni del principio del neminem laedere qualificanti culpa in eligendo ovvero culpa in vigilando”, rilevava che: “gli attori non hanno allegato al riguardo circostanze specifiche, censure del tutto generiche a parte, rinunciando alla stessa evocazione in giudizio della ### S.r.l. solo perché nelle more fallita, argomento che di per sé solo non può essere sintomatico a posteriori dell'incapacità dell'appaltatrice medesima. 
Il giudice penale ha avuto modo di argomentare che l'anomalia ipotizzata dal ### della ### del ### con il rapporto informativo dell'8-6-2004, a riguardo della percentuale di ribasso dell'offerta della ### S.r.l., come visto di oltre il 30 %, che dovrebbe far pensare ad un risparmio sui costi della sicurezza nel cantiere, “costituisce mera congettura priva di concreti riscontri”. 
Inoltre, detto della non configurabilità dell'illecito di cui all'art. 21 (rilievo che ovviamente vale anche per tutti i subappaltatori), va comunque rilevato che il contratto del 3 / 22-1-2003 intercorso con la ### S.r.l. (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) prevedeva la facoltà di subappalto nei limiti di cui all'art. 1.11) del contratto stesso, “fatta salva la responsabilità dell'appaltatore principale” e sempre purchè “tassativamente autorizzato in via preventiva dalla direzione lavori RAI”. 
All'art. 1, 3 bis “### di legge in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica”, le parti si sono date atto che l'appaltatrice aveva ricevuto, in sede di richiesta di presentazione dell'offerta per i lavori oggetto del contratto, il piano di sicurezza e di coordinamento redatto pag. 15/27 dal coordinatore per la progettazione, esaminato “attentamente” e ritrasmesso alla committente, contestualmente all'offerta, con le integrazioni ritenute necessarie al fine di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere, in particolare per i rischi specifici propri di essa impresa appaltatrice “nonché di eventuali lavoratori autonomi ed imprese subappaltatrici”, non meno “tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento, integrato come suddetto”. 
Alla luce delle dichiarazioni rese dal ### nell'interrogatorio del 5-11-2009 e delle emergenze delle indagini difensive depositate all'udienza preliminare del 21-5-2009, ha rilevato il giudice penale come le autorizzazioni per l'esecuzione di lavori in subappalto effettivamente venissero concesse per le vie brevi dal ### dei ### o da suoi specifici delegati per la parte tecnica, in occasione delle riunioni di coordinamento presso il cantiere e come si richiedesse alle ditte subappaltatrici la sottoscrizione di documento intitolato “dichiarazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza relative all'ambiente di lavoro in cui opera l'impresa appaltatrice”, con la consegna del libro matricola per verificare l'identità delle maestranze, verifica peraltro attuata in concreto con gli accertamenti all'ingresso del cantiere da parte della guardia privata a servizio della committente. 
Parti attrici ed interveniente hanno ipotizzato anche una responsabilità della convenuta ex art.  2051 c.c.; senonchè occorre ricordare che questa implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo…..Orbene, normalmente è la ditta appaltatrice di lavori da eseguire in un'area in proprietà del committente, ad essere chiamata a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo la consegna dell'area di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva. Tale regola trova eccezione (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1146) nell'ipotesi in cui l'area in questione continui ad essere destinata all'uso precedente durante l'esecuzione dell'appalto, ancorché in parte e/o con apposite precauzioni, ovvero quando i lavori effettuati siano estranei al dinamismo della cosa che ha determinato l'evento dannoso (sempre che, in questa seconda ipotesi, non sia dimostrato che per l'esecuzione dell'appalto la zona interessata fosse stata completamente enucleata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore); ipotesi che all'evidenza non ricorre nella fattispecie.” 4.2 Per quanto concerne il ### ed il ### secondo il Tribunale, “premesso che il primo faceva parte della ### dei ### della ### competente per la programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione sulle infrastrutture dell'ente, e venne designato quale responsabile dei lavori per tutte le attività, mentre il secondo, a capo dello studio tecnico “Sabino”, ricevette in affidamento il coordinamento della sicurezza sia per la fase di progettazione che per la fase di esecuzione delle opere, emerge come questi provvide a redigere il piano di sicurezza e coordinamento in data ###, per quanto sopra consegnato, nella fase di presentazione delle offerte per i lavori da appaltare, alle ditte invitate, formando oggetto di specifica valutazione di congruità. 
E dunque nei confronti del ### non può ritenersi suffragato l'addebito di non aver redatto detto piano, invece consegnato a tutti i soggetti coinvolti; neppure può ritenersi fondato l'addebito della mancata predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini pag. 16/27 della prevenzione antinfortunistica rispetto a lavori successivi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di progettazione, non ricorrendo tale ipotesi nella fattispecie. 
Il giudice penale ha poi richiamato “la ricostruzione documentale dell'attività svolta dal ### presso il cantiere, oggetto di riscontro anche in altre emergenze investigative (s.i. ### capo cantiere della ### S.r.l.)”, che, smentendo quanto genericamente indicato sul punto nel rapporto informativo del ### della ### del ### dell'8-6-2004, porta a ritenere non suffragato neppure l'addebito della mancata organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività tra datori di lavoro e lavoratori autonomi: ha rilevato invero il giudice penale come risultassero documentate riunioni di coordinamento settimanali svolte in cantiere, l'ultima addirittura avvenuta il giorno precedente l'infortunio, con verbali controfirmati dai tecnici delle imprese appaltatrici di volta in volta presenti, per la valutazione dei rischi specifici delle singole lavorazioni in corso; sottoscrizioni da parte delle ditte subappaltatrici delle dichiarazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza; verifiche sulla regolarità dei lavoratori presenti in cantiere; imposizioni in ordine alla esibizione dei POS da parte delle ditte subappaltatrici: in particolare il verbale del sopralluogo del 28-5-2003 nel corso del quale il ### chiese proprio al ### riscontratane la presenza per la prima volta in cantiere, la consegna del POS e la dichiarazione di presa visione dei pericoli specifici presenti in cantiere e del PSC redatto in fase di progettazione. Quanto infine all'addebito della mancata sospensione delle operazioni di saldatura così come poste in essere dal ### ancora una volta non possono non condividersi le argomentazioni del giudice penale: detto invero dell'insussistenza di un divieto normativo per il collocamento delle bombole nel locale seminterrato, nel PSC redatto dal ### erano previste specifiche direttive di sicurezza anche per le operazioni di saldatura; il ### invece si determinò autonomamente allo svolgimento di quelle operazioni, come sopra ampiamente illustrate, qualche ora prima della deflagrazione avvenuta a seguito della rilevante fuoriuscita di acetilene nel ristretto arco temporale massimo di quarantacinque minuti; di qui l'impossibilità per il ### di impedire quelle operazioni, pretendendo che il ### procedesse con modalità diverse. 
Ciò posto, al ### non può rimproverarsi di non aver verificato e preteso dal ### quegli adempimenti di cui appena sopra si è discusso, risultati dunque effettuati.  4.3 Quanto alla D'### & ### secondo il ### “come per le altre imprese subappaltatrici, ribadita l'insussistenza dell'illecito di cui all'art. 21 L. 646/82, sempre alla luce degli atti del fascicolo delle indagini preliminari e delle emergenze dell'attività integrativa compiuta nel corso dell'udienza preliminare, sono risultati redatti, per quanto in parte già accennato, i piani di sicurezza e coordinamento da parte di ciascuna impresa subappaltatrice ed è risultata effettuata, in occasione delle riunioni in cantiere, la valutazione dei luoghi di lavoro e quindi delle interferenze tra le varie attività in corso di esecuzione contemporanea, ferme le specifiche e personalissime responsabilità del ### come già osservato a proposito del ### in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni di saldatura precedenti la deflagrazione.” pag. 17/27 5. Sulla scorta di detti rilievi, quindi, il Tribunale ha concluso col ritenere che: “### essendo le emergenze del materiale probatorio raccolto in sede penale e delle stesse suaccennate sentenze pronunciate all'esito, da porre alla base del convincimento del giudicante, non resta dunque che concludere, relativamente alle posizioni diverse da quelle del ### così come già il giudice penale, che “le rilevanti contraddizioni emerse rispetto ai profili colposi” ipotizzati e specificamente contestati, “non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'ipotizzata cooperazione colposa” (così la sentenza n. 96/10) ovvero mancando “elementi probatori idonei a suffragare la sussistenza dell'ipotizzata cooperazione colposa” (sentenza n. 97/10). In questi termini compiuto l'accertamento di responsabilità esclusiva in capo a ### si può allora passare all'individuazione delle voci di danno risarcibili nel caso di specie, tenuto conto della formulazione delle domande e delle conclusioni rassegnate dagli attori.” 6. Nel censurare tale motivazione viene argomentato come gli attori avessero viceversa allegato circostanze specifiche e censure altrettanto specifiche e che non avessero rinunciato alla chiamata in giudizio della ### srl solo perché fallita, bensì in quanto, nelle more, sarebbero deceduti amministratore e curatore; inoltre, non avrebbero indicato il fallimento della predetta come l'unica circostanza atta a far valere la “culpa” della committente. 
Gli appellanti sostengono poi come la RAI avesse affidato l'esecuzione delle opere ad una impresa, la ### s.r.l., che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e di impresa, risultava sprovvista dell'attestato di “qualificazione” da parte di un organismo specializzato idoneo ad attestarne le capacità tecniche, organizzative e finanziarie idonee per poter eseguire categorie di lavori appaltati da enti, e, peraltro, non aveva nemmeno rispettato gli obblighi di legge relativi al versamento dei contributi previdenziali e delle imposte. 
La condotta del ### (NB: subappaltatore del rifacimento della centrale termica) si sarebbe manifestata nell'ambito di un subappalto che, quindi, non avrebbe dovuto esistere. 
Vieppiù, l'attività della committente - in quanto strumentale al perseguimento di un fine pubblico e vincolata nel fine, benché agente “iure privatorum” - avrebbe dovuto essere interamente procedimentalizzata, ivi inclusa quella attività preordinata alla stipula del contratto ed alla individuazione del relativo contraente e nel cui ambito avrebbe dovuto pertanto far valutare l'idoneità dell'impresa all'esecuzione delle opere da parte di un organismo specializzato.  6.1 Sotto diverso profilo, viene argomentato come - diversamente da quanto ritenuto in sentenza - l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non sarebbe idonea a escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo. 
Come risultante dalla perizia dell'#### e dalla sentenza intervenuta in sede penale, le bombole sarebbero state da sempre posizionate nel piano seminterrato, anche prima pag. 18/27 dell'inizio dei lavori in questione, in un vano adiacente a quello dove era contenuta la centrale termica e che, durante la mattina in cui avveniva il sinistro, anche altri operai avrebbero provveduto alla saldatura nel medesimo posto in cui aveva provveduto alla saldatura il ### Evidentemente, quindi, quel locale sarebbe stato utilizzato dai lavoratori per la saldatura ed evidentemente tutti (committente, D.L., coordinatore) ne sarebbero stati a conoscenza. 
Da siffatte considerazioni si desumerebbe che la committente, il D.L., il coordinatore e le imprese esecutrici non avevano adottato tutte le misure di prevenzione rese necessarie per un corretto e sicuro svolgimento del lavoro e che, pertanto, tutte sarebbero responsabili nella causazione del sinistro. 
Peraltro, anche quanto risultante dall'interrogatorio penale del ### non escluderebbe la responsabilità dello stesso nella produzione del sinistro in quanto le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori avrebbero dovuto essere concesse dalla committente e non già dal direttore dei lavori.  6.2 Sotto ulteriore profilo, gli appellanti hanno poi censurato la sentenza per aver il primo giudice escluso la responsabilità della convenuta RAI ex art. 2051 A tal proposito, si argomenta come il committente resterebbe custode dell'immobile consegnato all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera e sarebbe responsabile per il danno cagionato a terzi nell'esecuzione di un contratto d'appalto, la cui conclusione non comporterebbe in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente. Invero, la consegna dell'immobile all'appaltatore, ai fini dell'esecuzione delle opere, non escluderebbe la custodia del bene, l'unico limite per tale forma di responsabilità essendo rappresentato dal caso fortuito, il quale non potrebbe ricondursi automaticamente a qualsiasi inadempimento dell'appaltatore. Caso fortuito che, nella specie, non sarebbe configurabile atteso che nel luogo dove si era verificato l'evento erano da sempre posizionate le bombole e che nel medesimo luogo erano venivano effettuati i lavori di saldatura, anche da parte di altri lavoratori.  6.3 Gli appellanti hanno infine censurato il capo di motivazione in cui era stata esclusa la responsabilità di #### e D'### e ### s.r.l. 
Viene a tal riguardo rappresentato che nessuno dei convenuti si era recato sul posto da circa dieci giorni prima dell'evento, né tantomeno il ### si era recato presso la sede RAI di ### per il coordinamento. Peraltro, dalla lettura dei verbali (riunioni di coordinamento), si evincerebbe come quasi tutte le riunioni di coordinamento prodotte dal ### si fossero tenute a ### e non presso la sede RAI di ### visto che la ditta appaltatrice ### risultava essere presente nei verbali ma mai nella sede ### atteso che tutti i lavori erano stati subappaltati. Inoltre, nel verbale relativo alla riunione di coordinamento del 16.07.2003 non sarebbero affatto citati i lavori che avrebbero dovuto effettuarsi presso la sede RAI nel giorno del sinistro, pur nella consapevolezza che il giorno successivo si sarebbe dovuto procedere a effettuare i lavori di spostamento della centrale termica dal piano seminterrato al terrazzo. 
Sempre secondo gli appellanti, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non avrebbe esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso pag. 19/27 cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, e sarebbe, pertanto, titolare di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affiancherebbe a quelli degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, comprendendo non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e il processo stesso di lavorazione, sicché, in particolare, è tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere e, tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione. 
Non essendo il ### presente sul cantiere da oltre dieci giorni, questi non avrebbe potuto svolgere nessuna delle attività sopra indicate, derivandone, pertanto, la sua responsabilità nella produzione del sinistro insieme con il ### Il predetto, in violazione degli artt. 4 e 5 D.L.vo 494/96, avrebbe abdicato completamente al proprio potere/dovere di controllo dell'andamento dei lavori in corso e delle modalità della loro esecuzione dal momento che : non organizzava tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; pur in presenza della condotta posta in essere dal ### non sospendeva le lavorazioni che comportavano l'utilizzo di acetilene. Erroneamente, dunque, la motivazione della sentenza avrebbe ritenuto l'impossibilità per il ### di impedire quelle operazioni, pretendendo che il ### procedesse con modalità diverse. 
Quest'ultimo avrebbe infatti dovuto essere presente in cantiere il giorno 17.07.2003, dovendo in tale data procedersi a spostare la centrale termica la quale, di per sé, risulta operazione pericolosa per via della quantità di combustibile impiegata dai suoi componenti. Avrebbe infine omesso di prevedere un piano di emergenza in caso di incendio/esplosione con vie di fuga ed eventuali squadre antincendio, mentre le lavorazioni prevedevano l'uso di fiamme libere.  ###, l'#### e il coordinatore ### avrebbero, comunque, omesso di controllare che fosse rispettata la normativa inerente al piano antincendio (D.M. 10 marzo 1998 “### generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro - S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998). Inoltre, la committente e il responsabile dei lavori non avrebbero verificato se il coordinatore dei lavori avesse adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4 c. 1 e art. 5 c. 1 del D. Lgs n. 494 del 1996, la normativa vigente in materia di sicurezza ponendo a carico del committente (art. 90, c. 2, t.u) e del responsabile dei lavori, un obbligo di verifica dell'adempimento da parte dei coordinatori, degli obblighi su loro incombenti. pag. 20/27 Peraltro, risulterebbe dai documenti prodotti in primo grado che il coordinatore e il direttore dei lavori erano stati indagati del reato di cui all'art. 21 della L. 646/82 (reato caduto in prescrizione nell'anno 2008). 
Contrariamente a quanto ritenuto in sede di giudizio penale, anche il direttore dei lavori ### sarebbe responsabile della produzione dell'evento per cui è causa: il soggetto in questione, prestando un'opera professionale ed essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, avrebbe dovuto utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspettava di conseguire, onde il suo comportamento avrebbe dovuto essere valutato, non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligentia quam in concreto. 
Considerando le obbligazioni del direttore dei lavori nello svolgimento del proprio incarico, questi avrebbe sicuramente omesso di vigilare e di impartire le necessarie disposizioni, trascurando di verificarne l'ottemperanza da parte delle imprese.  ### inoltre, in violazione dell'art. 6 D.L.vo n. 494/96, non avrebbe verificato l'adempimento da parte del ### degli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 D.L.vo cit., né, in violazione dell'art. 7, comma terzo, D.L.vo 626/94, avrebbe promosso la cooperazione e il coordinamento tra le varie imprese coinvolte a vario titolo, e anche di fatto, nell'esecuzione dei lavori.  7. Il motivo, e con esso l'appello, non ha fondamento.  7.1 Preliminarmente, si rileva come le prospettazioni della difesa appellante si risolvano in generiche affermazioni di principio che, se confrontate con la motivazione esplicitata nella sentenza impugnata, non appaiono ad essa nemmeno pertinenti, in quanto volte a reiterare le medesime difese, concernenti le varie omissioni asseritamente ed ipoteticamente addebitabili ai vari soggetti coinvolti, già svolte in primo grado e prontamente disattese, non solo in sede di giudizio civile, bensì anche e soprattutto nell'ambito del precedente procedimento penale che vedeva i medesimi soggetti indagati a vario titolo e che, fatta eccezione per il solo ### che ebbe a patteggiare la pena, vedeva il proscioglimento con formula piena di tutte le parti dai reati ad esse ascritti.  8. In ogni caso, anche a voler reputare il gravame ammissibile quanto alla ritenuta e contestata idoneità della condotta del ### a porsi essa sola in nesso causale con l'evento, si ha che il ### giudice, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, ha interamente ed autonomamente rivalutato i fatti di causa, che erano gli stessi accertati nel processo penale.  8.2 A tal proposito, il Tribunale, rilevando la carenza, in termini di specificità, delle circostanze allegate da parte degli attori in merito all'incapacità della ditta appaltatrice ### s.r.l.  e condividendo le valutazioni operate dal giudice penale, escludeva la responsabilità ex art.  2043 c.c. della RAI in quanto, come già sopra riportato: “l'anomalia ipotizzata dal ### della ### del ### con il rapporto informativo dell'8-6-2004, a riguardo della percentuale di ribasso dell'offerta della ### S.r.l., come visto di oltre il pag. 21/27 30 %, che dovrebbe far pensare ad un risparmio sui costi della sicurezza nel cantiere, “costituisce mera congettura priva di concreti riscontri”. 
Inoltre, detto della non configurabilità dell'illecito di cui all'art. 21 (rilievo che ovviamente vale anche per tutti i subappaltatori), va comunque rilevato che il contratto del 3 / 22-1-2003 intercorso con la ### S.r.l. (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) prevedeva la facoltà di subappalto nei limiti di cui all'art. 1.11) del contratto stesso, “fatta salva la responsabilità dell'appaltatore principale” e sempre purchè “tassativamente autorizzato in via preventiva dalla direzione lavori RAI”. 
All'art. 1, 3 bis “### di legge in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica”, le parti si sono date atto che l'appaltatrice aveva ricevuto, in sede di richiesta di presentazione dell'offerta per i lavori oggetto del contratto, il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione, esaminato “attentamente” e ritrasmesso alla committente, contestualmente all'offerta, con le integrazioni ritenute necessarie al fine di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere, in particolare per i rischi specifici propri di essa impresa appaltatrice “nonché di eventuali lavoratori autonomi ed imprese subappaltatrici”, non meno “tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento, integrato come suddetto”. 
Alla luce delle dichiarazioni rese dal ### nell'interrogatorio del 5-11-2009 e delle emergenze delle indagini difensive depositate all'udienza preliminare del 21-5-2009, ha rilevato il giudice penale come le autorizzazioni per l'esecuzione di lavori in subappalto effettivamente venissero concesse per le vie brevi dal ### dei ### o da suoi specifici delegati per la parte tecnica, in occasione delle riunioni di coordinamento presso il cantiere e come si richiedesse alle ditte subappaltatrici la sottoscrizione di documento intitolato “dichiarazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza relative all'ambiente di lavoro in cui opera l'impresa appaltatrice”, con la consegna del libro matricola per verificare l'identità delle maestranze, verifica peraltro attuata in concreto con gli accertamenti all'ingresso del cantiere da parte della guardia privata a servizio della committente”. 
Escludeva, altresì, che la stessa committente potesse ritenersi responsabile ai sensi dell'art.  2051 c.c., essendo la ditta appaltatrice di lavori da eseguire in un'area in proprietà del committente ad essere chiamata a rispondere dei danni attesa la sufficienza della consegna dell'area a trasferirne la custodia esclusiva.  9. Ritiene questa Corte che tali rilievi debbano essere interamente condivisi, risultando le argomentazioni di parte appellante inidonee a scalfire l'impianto motivazionale. 
In particolare, alcuna rilevanza potrebbe assumere la circostanza che le bombole fossero da sempre posizionate nel piano seminterrato “anche prima dell'inizio dei lavori”, atteso che, se da un lato alcuna specifica norma vietava il collocamento delle bombole di acetilene ed ossigeno nel locale seminterrato (secondo quanto riferito dai funzionari dell'ispettorato del lavoro e dal consulente del P.M.; cfr. sentenza penale), peraltro dotato di finestra, dall'altro è evidente che della presenza delle medesime non potesse rispondere la committente in quanto è ragionevole ritenere che quest'ultima, oltre a non averle direttamente fornite, neppure pag. 22/27 disponesse delle conoscenze tecniche idonee a consentirle di valutare la sicurezza della relativa collocazione, oltre che, soprattutto, dell'utilizzo fattone da parte degli addetti ai lavori. 
Sotto diverso profilo, non coglie nel segno l'affermazione secondo cui la Rai avrebbe dovuto porre in essere un procedimento amministrativo prima della stipula del contratto e avrebbe dovuto pertanto far valutare da un organismo specializzato le capacità tecniche, organizzative e finanziarie della ### s.r.l. la quale, si rammenta, non è mai stata parte in causa e aveva legittimamente subappaltato al #### individuale, il rifacimento della centrale termica. 
Sia a tal fine sufficiente osservare che - come già rilevato nella sentenza resa a definizione del relativo giudizio penale, oltre che nella medesima sentenza impugnata - trattandosi di società di diritto privato, se da un lato l'attività contrattuale della RAI non appariva rientrare (almeno secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente al momento di svolgimento dei fatti - Cfr per tutte Cass pen sez. 1^ , 30.11.1993) nell'ambito operativo della disciplina di cui all'art. 21 L.  646/82, dall'altro la ratio sottesa a tale disciplina risulta orientata a finalità del tutto differenti da quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Peraltro, seppur la giurisprudenza di legittimità abbia, in epoca più recente, avuto modo di chiarire che “poiché la RAI è un'impresa pubblica (sotto forma societaria, in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante) operante nel settore dei “servizi” pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione, assoggettata, ai poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato e costituita per soddisfare finalità di interesse generale, essa deve essere qualificata come “organismo di diritto pubblico” tenuto ad osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica, nonché le rispettive norme interne attuative, per la scelta dei propri contraenti in tutti gli appalti di valore eccedente le soglie indicate per i servizi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 1995” (Cass. n. 27092/ 2009), non può non evidenziarsi come la mancata predisposizione di un procedimento amministrativo propedeutico alla stipula del contratto di appalto non potrebbe di per sé automaticamente comportare la responsabilità della medesima ex art. 2043 c.c. per i danni eventualmente cagionati a terzi ove non risulti parimenti accertata la sussistenza di tutti i presupposti dell'illecito aquiliano e, dunque, oltre al danno ingiusto, il nesso causale e l'elemento soggettivo integrante il requisito minimo della colpa. 
Nel caso di specie, tuttavia, deve ritenersi che gli odierni appellanti non abbiano fornito adeguata dimostrazione circa la sussistenza di tutti i relativi presupposti, l'esame delle risultanze istruttorie facendo viceversa emergere l'assenza non solo di omissioni addebitabili alla RAI nella scelta del contraente, peraltro solo genericamente prospettate, ovvero nella vigilanza nell'esecuzione delle opere da parte della committente, bensì anche e soprattutto del nesso causale in relazione all'evento di danno concretamente verificatosi. 
Ora, non risultano oggetto di particolare contestazione né l'effettiva dinamica del sinistro, né tantomeno il contributo materiale esclusivo del ### nella causazione dell'evento, così come ricostruiti da parte del Tribunale nella sentenza impugnata, sulla scorta degli elementi emersi in sede di indagine penale e, si precisa, non contestati dalle parti appellanti. pag. 23/27 In particolare: “il medesimo, impegnato come idraulico nei lavori di installazione della nuova centrale termica, previo smantellamento di quella esistente, e dunque per quanto rientrante tra le sue incombenze, dapprima, qualche ora prima della deflagrazione, dette le disposizioni a riguardo delle modalità da seguire per le operazioni di saldatura, poi si occupò in prima persona della sostituzione della bombola e della sistemazione della valvola riduttore. ### devono dunque addebitarsi la collocazione della bombola di acetilene e della bombola di ossigeno nel locale seminterrato, soprattutto la predisposizione della tubazione di collegamento al cannello della saldatura per circa quindici metri in direzione ascendente (con un dislivello, dal piano seminterrato dove erano posizionate le bombole, al terrazzo del primo piano dove dovevano eseguirsi le operazioni di saldatura, calcolato dall'ing. ### in circa quattro metri, condizione questa che poteva favorire la rapida fuoriuscita di gas in ipotesi di perdita) ed infine l'operazione di montaggio del gruppo riduttore della pressione, senza aver adottato le particolari cautele richieste dal rischio di accidentale fuoriuscita dell'acetilene e dal pericolo di rapida saturazione dell'ambiente, quali un'accurata verifica della tenuta del gruppo riduttore della pressione, una massima attenzione nel montaggio dello stesso e, durante l'interruzione delle operazioni di saldatura, la chiusura delle valvole di erogazione delle bombole, sì da evitare di mandare in pressione le tubazioni ed aggravare lo stato di tenuta del gruppo riduttore stesso; condotte negligenti, imprudenti ed imperite a causa delle quali, prodottasi la perdita di acetilene e generatasi una miscela acetilene - aria di elevatissima infiammabilità che saturava l'ambiente, innescata da una scintilla prodotta dall'autoclave, avveniva dunque la fortissima esplosione che causava il crollo di buona parte delle pareti perimetrali del locale seminterrato nonché dei solai dei piani seminterrato e primo e dunque la morte del ### e le gravissime lesioni riportate dal ### rimasti coinvolti nel crollo stesso”. 
I marcati profili di gravità, in termini di imperizia ed imprudenza da parte del ### non possono che condurre a ritenere la valenza causale esclusiva della condotta da quest'ultimo posta in essere nella concreta dinamica degli eventi.  9. Invero, la assoluta eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità dell'iniziativa da questi assunta - in quanto, in difformità rispetto alle direttive di sicurezza, documentalmente impartite, relative alle operazioni di saldatura ed alla sistemazione delle bombole di cui al PSC redatto da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ### e nei singoli POS di alcune imprese appaltatrici, tra cui la ### impartiva direttive ai propri operai volte a far eseguire le operazioni di saldatura sul terrazzo sito al primo piano, senza preventivamente spostare le bombole e facendo transitare le relative tubature di collegamento attraverso la finestra del locale seminterrato - unita al ristretto intervallo temporale entro cui tali determinazioni venivano assunte ed eseguite (solamente poche ore prima della avvenuta deflagrazione), appaiono certamente idonee ad integrare, nei confronti degli altri appellati, gli estremi del caso fortuito, con conseguente elisione di qualsivoglia nesso eziologico tra il sinistro verificatosi ed eventuali condotte omissive riferibili alla committente ### dette considerazioni valgono ad escludere, da un lato, la sussistenza degli estremi per l'affermazione di una responsabilità da custodia da parte della RAI e, dall'altro, profili di una eventuale pag. 24/27 responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo sia ad essa che ai restanti appellati #### e D'### e ### s.r.l.  9.1 Verso quest'ultima, per vero, l'appello non svolge alcun argomento, tanto più che essa era subappaltatrice della ### per le sole opere idrauliche e non si vede che ruolo abbia potuto avere nel rifacimento della centrale termica. 
Si aggiunga, inoltre, che in primo grado venne accolta eccezione di prescrizione della domanda di ### e di ### per come rivolta verso l'appellata in questione: avverso la decisione non vi è appello.  9.2 Quanto al profilo della responsabilità da cose in custodia, tale dovendo considerarsi la bombola, ove pure appartenesse alla RAI , anche a voler per ipotesi ritenere che la consegna dell'area alla ditta appaltatrice non fosse sufficiente a trasferirne la custodia, deve rilevarsi che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. deve rinvenirsi nella condotta del terzo, ossia ### che con la bombola ebbe ad interagire, in quanto essa, rivelatasi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risultò dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.  9.2 Né può ravvisarsi corresponsabilità di ### dato che questi è stato prosciolto con motivazione, che questo Collegio, come già il Tribunale, condivide, per cui: “dalla documentazione in atti, risulta redatto ad opera di ### in data ###, il ### di ### e ### (###, consegnato prima della definizione del contratto d'appalto alle ditte invitate (tra cui la ### s.r.l. che poi si sarebbe aggiudicata i lavori) ed oggetto di specifica valutazione sulla congruità rispetto alle opere da eseguire. 
Con riguardo alla specifica posizione dell'imputato ### risultava, dunque, del tutto insussistente l'ipotizzata violazione dell'art. 4 comma 1° lett. a) D.lgs. 494/96 contestata nel capo o) dell'imputazione, risultando il PSC redatto all'atto della progettazione e formalmente consegnato a tutti i soggetti coinvolti. 
Neppure sussistente risultava la contestata violazione dell'art. 4 comma 1° lett. b) D.lgs.  494/96, riguardando l'adempimento della predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione antinfortunistica rispetto a lavori successivi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di progettazione, ipotesi non ricorrente nel caso in esame. 
Quanto all'ulteriore contestazione della mancata organizzazione delle opere di coordinamento tra datore di lavoro e lavoratori autonomi, pure specificatamente contestata al ### nel capo o) d'imputazione, la ricostruzione documentale dell'attività svolta da ### presso il ### oggetto di riscontro anche in altre emergenze investigative (S.I. ### capo cantiere della ### s.r.l.) non consentiva di ravvisarne gli estremi, smentendo quanto genericamente indicato sul punto nell'informativa della ### del ### - ### in data ###. Invero risultavano documentate riunioni di coordinamento settimanali svolte in ### (l'ultima avvenuta il giorno precedente l'infortunio), con verbali controfirmati dai tecnici delle ### appaltatrici di volta in volta presenti, destinate alla valutazione dei rischi specifici delle singole lavorazioni in corso (come è dato evincere dal contenuto dei relativi verbali), nonché sottoscrizioni da parte delle ### subappaltatrici delle dichiarazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza, verifiche sulla regolarità dei lavoratori presenti in ### imposizioni in ordine all'esibizione dei POS da parte delle pag. 25/27 Ditte subappaltatrici (si veda sul punto il verbale del sopralluogo in data ###, nel corso della quale il ### chiedeva alle ### presente tra cui il ### a cui risultavano subappaltate determinate opere idrauliche da parte della ### D'### e ### s.n.c. e di cui ne veniva registrata per la prima volta la presenza in cantiere, la consegna del POS e la dichiarazione di presa visione dei pericoli specifici presenti in ### e del PSC redatto in fase di progettazione), elementi dai quali non era dato evincere la sussistenza della violazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 494/96 nei termini pure contestati al ### Infine, quanto all'ulteriore profilo della mancata sospensione delle specifiche operazioni di saldatura, nei termini contestati al ### nel capo b) dell'imputazione va richiamato quanto già osservato in riferimento alle specifiche responsabilità del coimputato ### sulle modalità di svolgimento dell'operazione ed in particolare sull'insussistenza di un divieto normativo per il collocamento delle bombole di acetilene e di ossigeno all'interno del locale seminterrato (secondo le stesse indicazioni fornite dai funzionari dell'### del ### e del Consulente del P.M.) e dello svolgimento temporale delle operazioni di saldatura con modalità adottate dal ### qualche ora prima della deflagrazione (ovvero la determinazione di operare la saldatura sul terrazzo al primo piano, senza spostare le bombole, facendo passare i tubi di collegamento al cannello della saldatura attraverso la finestra del locale seminterrato). 
Posto che nel PSC in atti, redatto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, erano previste specifiche direttive di sicurezza anche per le operazioni di saldatura, a fronte della specifica determinazione assunta dal ### qualche ora prima della deflagrazione, di fare eseguire le operazioni di saldatura sul terrazzo esterno sito al primo piano, lasciando le bombole al piano seminterrato e facendo passare le tubazioni attraverso la finestra di detto piano, senza adoperare alcuna cautela nella fase di sostituzione delle bombole e rimontaggio del gruppo di riduzione della pressione, senza l'adozione di altre cautele nel corso dei lavori di saldatura (cautele, come già detto, necessarie proprio per le modalità di sistemazione della strumentazione occorrente all'esecuzione delle operazioni di saldatura al piano superiore), non poteva ravvisarsi una specifica omissione in capo al coordinatore ### per non aver impedito l'esecuzione dell'operazione con quelle specifiche modalità, non essendo nelle condizioni di conoscere la determinazione del coimputato ### ed interferire su quella fase lavorativa (specificatamente rientrante nelle competenze professionali del ###, pretendendo nel caso specifico modalità di attuazione diverse da quelle adottate dal ### e che nell'arco temporale massimo di 45 minuti determinavano una rilevante fuoriuscita di acetilene (calcolata in misura dall'85,71% ed al 92,14% dell'intero contenuto della bombola di acetilene, appena sostituita dallo stesso ### che poi causava la violenta deflagrazione.” 9.3 Quanto a ### posto che , come rilevato già in primo grado “### si determinò autonomamente allo svolgimento di quelle operazioni, come sopra ampiamente illustrate, qualche ora prima della deflagrazione avvenuta a seguito della rilevante fuoriuscita di acetilene nel ristretto arco temporale massimo di quarantacinque minuti, alla ritenuta impossibilità per il ### di impedire quelle operazioni, pretendendo che il ### procedesse con modalità diverse si ha che al ### non può rimproverarsi di non aver pag. 26/27 verificato e preteso dal ### quegli adempimenti di cui appena sopra si è discusso, risultati dunque effettuati.” 10. Tutto ciò rilevato, non rinvenendosi elementi, neanche allegati dagli appellanti, per individuare profili di colpa del ### e del ### nel non avere controllato materialmente, passo dopo passo, la condotta del ### l'appello va respinto.  11. Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da parte di ### in quanto logicamente subordinato all'accoglimento del primo.  12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo il relativo scaglione di valore (quasi 1.500.000,00 euro di petitum), in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/8/2022, ossia aumentando i compensi medi previsti per lo scaglione sino a 520.000,00 euro (€ 20.119,00) per 2 volte del 5%, vale a dire in euro 22.181,19, oltre accessori di legge.   P.Q.M.  La Corte d'Appello di L'### definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: 1) dichiara la contumacia di ### 2) respinge l'appello e conferma la gravata sentenza; 3) condanna gli appellanti #### e ### in solido tra loro, a rifondere a ciascuno degli appellati RAI - ### italiana s.p.a., #### D'### e ### s.r.l. e ### le spese del grado, che liquida in € 22.181,19, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; 3) dichiara che gli appellanti #### e ### sono tenuti in solido al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. 
Così deciso nella camera di consiglio del 29 dicembre 2025.  ### estensore ### S. pag. 27/27

causa n. 70/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Filocamo Francesco Salvatore, Alberto Iachini Bellisarii

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