testo integrale
### nome del popolo italiano La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott. ### d'### presidente dott. ### consigliere dott. ### consigliere rel. ha pronunciato la seguente ### sugli appelli (iscritti ai nn. 976/17, 999/17, 1083/17 e 3872/17 R.G.) contro la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### n°670/2016 del 20 gennaio 2016 t r a (nato a ### d'### il 21 febbraio 1932; ),(nata a ### il 17 ottobre 1981; , (nato a ### il 17 maggio 1985; ) e (nata a ### il 2 marzo 1948; , rappresentati e difesi dall'avvocato ### (con studio in ### alla ### 40, e domicilio digitale e (nata a ### il 13 gennaio 1937; ), (nato a Napoli il 26 maggio 1963; ) e (nato a Napoli l'8 settembre 1961; , nonché (nata a ### il 23 aprile 1974; ), quest'ultima quale erede di (nata a ### il 3 novembre 1943 e deceduta in ### il 16 ottobre 2018), rappresentati e difesi dall'avvocato ### (con studio in ### d'### alla ### 26, e domicilio digitale e ############[...] ####[...] ##### 2 (nata a ### il 10 novembre 1967; ) e (nato a ### il 16 dicembre 1963; ), eredi di (nata a ### il 3 novembre 1943 e deceduta in ### il 16 ottobre 2018), non costituiti e (nata a ### d'### il 22 luglio 1927; ), rappresentata e difesa dall'avvocato ### (con studio in ### d'### alla ### 38, e domicilio digitale e ### (nata a ### il 5 settembre 1963; ), non costituita e l'(con sede in ### alla ### e C.F. ), in persona del legale rappresentante r appresentato e dif eso dag li av vocati Vi ncenzo Lo reto e ### (con studio in Napoli alla ### n. 169 e domicili digitali e e ### (nato a ### il 22 aprile 1973; ), rappresentato e difeso dall'avvocato ### (con studio in ### alla Via dell'### n. 43 e domicilio digitale e (nato a Napoli il 10 maggio 1977; ), rappresentato e difeso dall'avvocata ### (con studio in ### in ### alla ###. Nullo, 109, e domicilio digitale ############ P. ####### 3 Per (nata il 13 gennaio 1937), , e l'avvocato ### chiedeva, preliminarmente, che fossero espunti (e, quindi, dichiarati inutilizzabili ai fini del decidere) gli atti irritualmente depositati dal geom. ### designato quale C.T.P. dall'avv. ### della società di ### e C., solo in fase di espletamento della consulenza, e cioè le fotografie, ivi compresa quella aerea asseritamente risalente al 1996, ovvero lo stralcio di un preteso rilievo effettuato dal geom. l'immagine satellitare dell'aprile 2021, di cui il predetto C.T.U., dott. ha dato atto alle pagg. 27-30 della relazione definitiva.
Contestava i criteri di stima applicati dal consulente tecnico d'ufficio in ordine al “percorso alternativo” e al calcolo dell'indennità, e chiedeva che l'indennità fosse determinata, al più (senza riconoscimento alcuno), nella minor somma € 6.056,50, basata su una stima di € 45,00 al mq., che, contrariamente, a quanto sostenuto dal Dott. riflette valori di acquisto di altri terreni in zona, aventi caratteristiche similari a quello di cui si discorre. Chiedeva, pertanto, che la Corte si discostasse dalle indicazioni del proprio ausiliare in ordine alla indennità quantificata ovvero riconvocasse quest'ultimo per i necessari chiarimenti. Si riportava a tutti i propri atti difensivi e insisteva perché gli appelli delle altre parti fossero dichiarati inammissibili o, comunque, fossero rigettati, e perché, invece, fossero accolte le censure alla sentenza dei propri assistiti, in via principale, nel giudizio iscritto al n. 1083/2017 R.G. e in via incidentale con le comparse di costituzione depositate nei giudizi nn. 976/2017 e 999/2017 R.G.
Vinte le spese di secondo grado.
Per e l'avvocato ### richiamava le osservazioni alla C.T.U. del proprio consulente di parte, geometra , negava i presupposti per la costituzione coattiva di passaggio carrabile, stante l'attuale assenza di coltivazioni e lo stato di abbandono rinvenuto nei fondi presunti dominanti, nonché la presenza di un ampio passaggio che collega il fondo di proprietà dell'interventore ### 4 con quello limitrofo (p.lla 745) donato dallo stesso interventore al sig. co n atto pubblico del 13/06/2024 (come da visura catastale storica allegata alla relazione peritale). Deduceva che nel corso delle operazioni di C.T.U. aveva donato la proprietà limitrofa a quella per cui è causa a e aveva chiuso la via di collegamento tra i fondi con una rete e un cartello segnalante una presunta frana (evidentemente riservato alla visione del C.T.U., trattandosi di proprietà private, non aperte al pubblico - foto 56, 57, 8 e 59 allegate alla relazione), sebbene nella foto 57 il muro appare perfettamente tagliato in verticale, circostanza che esclude il verificarsi di una frana. Chiedeva, pertanto, che il C.T.U. fosse richiamato per chiarire se il fondo dell'interventore e, tramite esso, il fondo dei ###ri , abbiano accesso alla via pubblica attraverso la particella 745, già di proprietà del sig. , eventualmente attraversando altre particelle confinanti sempre di proprietà In subordine, faceva rilevare che l'ampiezza del tracciato proposta dal C.T.U. appare eccessiva in relazione all'estensione dei fondi attorei, dove, va ribadito, sono presenti solo pochi alberi e alcuni filari di viti impiantati decenni or sono e non curati, talché, per l'attuale destinazione dei fondi dominanti e per le possibilità concrete di una migliore utilizzazione sarebbe più che sufficiente consentire il passaggio con piccolissimi veicoli a motore, e, a tutto voler concedere, la costituzione di una strada larga 3,50 metri apparirebbe sovradimensionata anche nella denegata ipotesi si ritenesse di concedere una larghezza del tracciato parametrata alle dimensioni “un furgoncino per il carico e lo scarico dei prodotti” largo circa 1,80 metri che, peraltro, dovrebbe operare solo una volta l'anno in periodo di vendemmia.
Fermi tali rilievi, concludeva come segue: 1. dichiarare le domande ex adverso inammissibili e/o improcedibili o, comunque, rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto; 2. in subordine, nella denegata ipotesi di costituzione di una servitù coattiva pedonale e/o carrabile sui beni di proprietà degli esponenti, porre a carico dei ###ri [...] ### 5 il pagamento delle spese finalizzate alla realizzazione di detta servitù, ivi comprese quelle di C.T.U., nonché condannare i medesimi al pagamento della relativa indennità in favore degli istanti; 3. dichiarare l'appello e l'appello incidentale ex adverso inammissibili e/o improcedibili o, in subordine, rigettare gli stessi perché infondati in fatto ed in diritto; 4. in ogni caso, dichiarare le domande riproposte ex adverso inammissibili, improcedibili o rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto; 5. condannare i ###ri al pagamento di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio, rimborso forfettario e accessori di legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Per l'l'avvocato ### chiedeva, preliminarmente, l'autorizzazione al deposito del documento formatosi solo in data 11 luglio 2024 con la trascrizione, cioè la donazione della particella 745 oggetto di causa avvenuta in data 13 giugno 2024 tra l'interventore e ### inoltre, che il CTU dott. nel depositare la relazione definitiva, aveva erroneamente denominato il file note_tecniche_di_parte_appellata_ing._castagliuolo_geom_regine.zip il file contenente le osservazioni alla bozza del CTP dell' dott. agronomo e che, pertanto, risultavano depositati due file aventi la stessa denominazione, uno in formato .pdf e l'altro in formato .zip.
Richiamava le osservazioni alla bozza del C.T.U. da parte del dott. agronomo e, in particolare, le deduzioni sul vincolo paesaggistico, sull'assenza di una azienda agricola, sulla mancata elaborazione del giudizio di convenienza all'introduzione di veicoli a trazione meccanica ed alla realizzazione della relativa carreggiata e tutte le risposte ai quesiti demandati dall'###mo Collegio. Alla luce del nuovo documento (donazione - c hiedeva che il collegio chiamasse a chiarimenti il CTU dott. al fi ne di c onfermare la natur a di fondo in tercluso. [...] ### 6 Concludeva, infine, come segue: «Voglia l'###ma Corte di Appello di Napoli autorizzare il deposito del documento formatosi successivamente e precisamente solo in data 11 luglio 2024 con la trascrizione e cioè la donazione della particella 745 oggetto di causa avvenuta in data 13 giugno 2024 tra il #### ed il ### convocare a chiarimenti il CTU dott. a lla luce di tale nuovo documento sulla conferma della natura di fondo intercluso del fondo per cui è causa. In subordine, nel riportarsi integralmente alle osservazioni del proprio CTP dott. agronomo non condividendo le risultanze della CTU del dott. che ha in ogni caso demandato le sue interpretazioni all'esame dell'###mo Collegio, si chiede che l'###ma Corte di Appello di Napoli voglia trattenere la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica».
Per l'avvocato ### concludeva come segue: «1. in accoglimento dell'appello proposto dalla esponente, annullare e/o riformare integralmente la sentenza gravata e, di conseguenza, dichiarare le domande ex adverso inammissibili e/o improcedibili o, comunque, rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto; 2. in subordine, porre a carico dei ###ri e il pagamento delle spese finalizzate alla costituzione o ampliamento della servitù pedonale e/o carrabile su beni di proprietà della esponente -ivi comprese quelle di C.T.U.-, nonché condannare i medesimi al pagamento della relativa indennità; 3. dichiarare l'appello e l'appello incidentale ex adverso inammissibili e/o improcedibili o, in subordine, rigettare gli stessi perché infondati in fatto ed in diritto; 4. in ogni caso, dichiarare le domande riproposte ex adverso inammissibili, improcedibili o rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto; 5. condannare i ###ri al pagamento di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio, rimborso forfettario e accessori di legge».
Per l'avv. ### chiedeva, preliminarmente, che ### 7 la Corte prendesse atto dell'irritualità del deposito di documenti e dei rilievi fotografici da parte del geom. ### designato quale C.T.P. dall'avv. ### della società di ### e C. Si riportava ai propri precedenti atti difensivi e concludeva per l'accoglimento delle censure rivolte alla sentenza di primo grado dagli attori, nell'atto di appello iscritto al n. 1083/2017 R.G. e nei loro appelli incidentali contenuti nelle comparse depositate nei procedimenti iscritti ai nn. 976/2017, 999/2017 e 3872/2017 R.G., e, nel contempo, per il rigetto ovvero la dichiarazione d'inammissibilità degli appelli proposti dai convenuti. Con rivalsa delle spese di secondo grado.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione § I. Il primo grado § I.I. Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2004 e il 1° e 2 dicembre 2004 (n ata il 3 novembre 1943), (n ata il 13 gennaio 1937) e (in proprio e quale procuratore del germano ) es ponevano: - che i germani e (nata nel 1937) erano rispettivamente nudi proprietari e usufruttuaria di un compendio immobiliare in ### località ### composto da un fondo agricolo di circa mq 2.300 e da un fabbricato, in catasto al foglio 27, particella 173, loro pervenuto per successione mortis causa da (deceduto il 2 aprile 1989); - che (nata nel 1943) era proprietaria di un fondo agricolo sempre in ### località ### esteso mq 780 circa, in catasto al foglio 27, particella 32, pervenutole per atto pubblico dell'8 agosto 1974; - che l'accesso ai fondi anzidetti era sempre avvenuto da una strada interpoderale, larga almeno due metri, in grado di consentire il passaggio di asini o muli con basto e, in tempi più recenti, di motozappe e altri macchinari agricoli, strada che iniziava dal piazzale terminale di ### 8 ### e attraversava il fondo attualmente di proprietà di (i n catasto al foglio 27, particella 17), e alla quale si perveniva anche dalla strada provinciale ###. ### a mezzo di un viale largo mediamente circa 4,50 metri, di proprietà degli eredi di e, in p articolare, di (deceduto il 14 maggio 2003), ### nonché dell' ### & C. (come da atto di permuta e costituzione di servitù per notaio del 13 novembre 1996); - che attraverso il descritto tracciato stradale essi e i loro danti causa avevano sempre esercitato il passaggio, anche con mezzi a trazione meccanica impiegati nell'esercizio dell'attività agricola ma, a seguito del crollo di parte dell'antico fabbricato insistente su porzione della particella 17 attualmente di proprietà di per decisione di quest'ultimo l'accesso e il percorso della strada interpoderale erano stati spostati transitoriamente un po' più a valle, al fine di evitare il rischio che eventuali ulteriori crolli potessero pregiudicare l'incolumità dei passanti; - che, coevamente allo spostamento della sede stradale, aveva installato una catena sorretta da paletti a delimitazione dell'ingresso al suo fondo e, in seguito, un rudimentale cancello di legno, consegnando loro le relative chiavi; - che, nonostante il trascorrere del tempo, non aveva eliminato la situazione di pericolo (omettendo di dare esecuzione alle ordinanze sindacali del 25 ottobre 1984 e del 17 luglio 1987) né aveva provveduto al ripristino dell'antica strada interpoderale; - che dopo il mese di ottobre del 1998 e anche gli altri eredi di avevano iniziato a frapporre ostacoli all'esercizio del passaggio sull'intero percorso stradale, ammassando ### 9 erbacce, materiali di risulta e rifiuti solidi lungo il viottolo interno alla particella 17 e lasciando in sosta autovetture all'ingresso dello stesso, incuranti di ogni rimostranza, fino al punto d'installare un primo cancello di ferro in sostituzione dei paletti e della catena preesistenti (la chiave del lucchetto era fin lì rimasta nella disponibilità degl'istanti), alla fine del viale privato, nel punto di congiunzione con ### e lasciando un ridotto varco laterale con al centro un paletto di ferro, sempre al fine di interdire il passaggio agli istanti, quindi, nel mese di novembre del 1998, un altro cancello lungo il viale privato, a poca distanza dall'ingresso da ### sì da precludere ogni forma di passaggio; - che, proposta senza successo un'azione di reintegrazione nel possesso, essi avevano ora interesse a ottenere il definitivo riconoscimento, in sede petitoria, della servitù di passaggio in favore dei propri fondi (confermata da titoli risalenti nel tempo - v. all.ti da 19 a 21 -nonché dall'uso ininterrotto e pacifico da oltre settant'anni sia sul ### da ### sua sui viottoli all'interno della particella 17), oltre al suo eventuale ampliamento, al fine di esercitare in maniera più conveniente e redditizia l'attività agricola, con l'impiego di moderni attrezzi agricoli oltre che per assicurare una più rapida uscita dal fondo dei prodotti della terra, ovvero (ove non fosse possibile l'ampliamento) alla costituzione di una servitù di passaggio carrabile ex art. 1052 c.c. attraverso o la particella 250 di o le particelle 256 e 36 degli eredi di ( P aola M onte e ; - che i loro fondi avevano sempre avuto destinazione agricola per cui, in estremo subordine, ricorrevano giusti motivi per costituire servitù di passaggio, pedonale e carrabile, e di attraversamento di condotta d'acqua, energia elettrica, ecc., ai sensi dell'articolo 1051 c.c. o sul fondo ### 10 di (in catasto al foglio 27, particella 17) o sui fondi di (f oglio 27, particella 250) o delle particelle (256 e 36) dei predetti eredi di e tanto dopo aver attraversato il viale che principia da ###. ### in catasto individuato con particelle 242, 243, 245, 249, 250 e 256, spettando al giudice la scelta del percorso più breve e meno gravoso.
Tanto premesso, gli attori adivano il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### per ottenere, nei confronti di #### e l' l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) Riconoscere e dichiarare che il fondo di proprietà del convenuto in ### località ### riportato in catasto al foglio 27, p.lla 17, ed il viale che principia da via G. ### in catasto al foglio 27, p.lle 242, 243, 245, 249, 250 e 256, di proprietà comune ai convenuti ### e società sono gravati da servitù di passaggio, pedonale e carrabile, in favore dei fondi di proprietà degli istanti, riportati in catasto al foglio 27, p.lle 32 e 173; per l'effetto, condannare esso a ripristinare l'originario percorso per una larghezza di almeno metri due, così come individuato nella planimetria prodotta (all. 25) con la denominazione “vecchio passaggio”, liberandolo di tutti gli impedimenti ed ostacoli e realizzando tutte le opere all'uopo necessarie, comprese quelle di eliminazione dello stato di pericolo del vecchio fabbricato ivi esistente, atte, comunque, a consentire il comodo ed agevole accesso ai rispettivi fondi di essi istanti, anche con mezzi a trazione meccanica, attraverso un percorso alternativo da individuarsi con l'ausilio di consulente tecnico; nel contempo, ordinare, ad esso ed agli altri convenuti o di rimuovere i cancelli (e gli altri ostacoli) esistenti lungo il viale o di consegnare copia delle relative chiavi agli istanti. 2) Riconoscere e dichiarare, altresì, il diritto degli istanti ad ottenere l'ampliamento ### 11 della servitù di passaggio per il transito di veicoli anche a trazione meccanica, per il potenziamento dello sviluppo della attività agricola e per l'esigenza di assicurare una più rapida uscita dal fondo dei prodotti della terra, in specie quelli deperibili; per l'effetto dichiarare costituita sui fondi dei convenuti descritti sub n. 1 ed in favore di quelli dei convenuti servitù di passaggio carrabile. 3) Per l'ipotesi in cui i percorsi attualmente insistenti nella particella n. 17 non fossero ampliabili, sì da permettere agli istanti di esercitare il passaggio anche con mezzi meccanici, rilevata la inadeguatezza di tali percorsi e la impossibilità di loro ampliamento, costituire servitù di passaggio carrabile, ai sensi dell'art. 1052 c.c., per le esigenze dell'agricoltura, su uno dei percorsi individuati nella planimetria prodotta, o attraverso il fondo, di proprietà della convenuta in catasto al mappale 250, o attraverso i mappali 256 e 36, di proprietà dei convenuti ### ed e 17 di proprietà del convenuto oltre che sul viale che principia dalla via G. ### come innanzi individuato, determinando contestualmente la relativa indennità. 4) Subordinatamente alle domande formulate in precedenza ed in via estremamente gradata, dichiarare coattivamente costituita servitù di passaggio, pedonale e carrabile, in favore dei fondi di proprietà attorea, ex art. 1051, I comma, c.c., su uno dei fondi dei convenuti (o p.lla 17, o 250 o 256, 36 e 1, oltre che sul viale che principia da via G. ###, tenendo conto del percorso più breve e meno gravoso. 5) Determinare la indennità eventualmente dovuta dagli istanti in caso di accoglimento di una delle domande sub 2, 3, 4. 6) Condannare i convenuti, se del caso, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. 7) Condannare, infine, in caso di contestazione, i convenuti, sempre eventualmente in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali».
§ I.II. ### costituitosi il 2 febbraio 2005, precisava di essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione e del fondo ivi connesso, in ### alla ### n. 164 (confinante coi mappali ### 12 61, 155, 52 e 250), nonché comproprietario della porzione di viale ad ovest della sua proprietà, denominato “ e censito in catasto al foglio 27, particelle 242 (ex 67/c), 243 (ex 156/d), 244 (ex 156/c) e 245 (ex 158/b), e, in particolare, del tratto di strada costeggiante il giardino di sua proprietà. Sosteneva, pertanto, di essere estraneo alla zona nella quale si sarebbe verificata la pretesa turbativa, e, in ogni caso, negava che gli attori avessero mai percorso il viale privato de quo, tantomeno da ###. ### per accedere alle loro proprietà, né a piedi né con mezzi meccanici. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande.
§ I.III. ### e l' ### e C. si costituivano in giudizio il 3 febbraio 2005 e sostenevano: - che i titoli cui avevano fatto riferimento gli attori per ritenere sussistente la servitù di passaggio (ossia l'atto per notar dell'8 agosto 1974 e l'atto per notar del 15 ottobre 1943) non erano pertinenti alla loro proprietà, poiché da essi emergeva incontestabilmente che l'esercizio di ogni pretesa servitù di passaggio sarebbe avvenuta esclusivamente da ### attraverso i “beni degli eredi di e, inoltre, contenevano delle mere dichiarazioni unilaterali e, comunque, non consentivano d'individuare l'area di sedime del percorso della pretesa servitù di passaggio; - che l'asserita mancata contestazione da parte loro, nel giudizio possessorio, in ordine all'esistenza della pretesa servitù di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso il viale privato avente accesso dalla ###. ### ferma la contestazione di tale assunto era irrilevante nel giudizio petitorio, nel quale l'esistenza del diritto reale si sarebbe dovuta dimostrare nei modi di legge; - che nessuna servitù di passaggio dalla ###. ### attraverso il loro viale privato era stata mai esercitata né dagli attori né dai loro danti causa, ### 13 sì da doversi escludere qualsiasi ipotesi di usucapione; - che le modalità di esercizio e la larghezza dell'area interessata dal passaggio con accesso esclusivamente dalla ### erano sempre state identificabili dalla larghezza del varco di accesso nella proprietà delle , a ridosso del confine del fondo di proprietà di e da tempo immemorabile dell'ampiezza di circa novanta centimetri, comunque idoneo a consentire un più comodo ed agevole accesso, anche con l'utilizzazione di mezzi a trazione meccanica, con la conseguente non ipotizzabilità di qualsivoglia preteso ampliamento; - che mancavano i presupposti per qualsiasi pretesa costituzione coattiva di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, sia attraverso l'assunto percorso “alternativo” nella proprietà di sia attraverso il viale privato avente accesso dalla ###. ### considerato che il fondo dei , oggetto di edificazione, aveva perso ogni destinazione agricola e che per il fondo di (nata nel 1943), esteso solo sette are e coltivato a vigneto, era sufficiente l'attuale percorso; - che, essendo i fondi degli attori comodamente accessibili sia dalla ### attraverso i fondi dei convenuti signori e sia dal viottolo interpoderale avente accesso dalla ### ed, inoltre, dalla Via denominata “Scacciaquaglia”, risultava infondata qualsiasi pretesa di costituzione coattiva di servitù di passaggio o di ampliamento dell'attuale percorso; - che per l'esercizio della servitù di passaggio i convenuti ribadivano la disponibilità (già espressa dal compianto nel giudizio possessorio) a consegnare agli attori la chiave del cancello di accesso dalla ### Sulla base di tali premesse chiedevano che il giudice adito provvedesse come segue: 1) dare atto dell'offerta della chiave dell'innanzi indicato cancello sulla ### formulata dai convenuti signori e dalla “ ### 14 per cons entire il men zionato pa ssaggio, dic hiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda formulata dagli attori signori , , in p roprio e nella qualità di procuratore del sig. ed con ogni pronuncia conseguenziale; 2) condannare gli attori signori , in proprio e nella qualità di procuratore del sig. ed in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio; 3) in via istruttoria, con espressa riserva di ogni altra richiesta, ammettere l'interrogatorio formale degli attori sulle circostanze indicate in premessa ed, in ogni caso, prova per testi sulle medesime circostanze.
§ I.IV. Il giudice istruttore ammetteva (con ordinanza del 9 ottobre 2006) l'interrogatorio formale dei convenuti, sui capi da a) a n) della memoria ex art. 184 c.p.c. degli attori, e l'interrogatorio formale degli attori, sui capi da a) a l) della memoria ex art. 184 c.p.c. dei convenuti, nominava (con ordinanza del 4 luglio 2007) un consulente tecnico d'ufficio (nella persona dell'architetto ) , e ammetteva (con ordinanza del 3 dicembre 2010) le prove testimoniali articolate dalle parti.
All'udienza del 19 ottobre 2012 formulava la seguente proposta transattiva: «### disposto a concedere il passaggio carrabile da ### fino a raggiungere il cancello in legno posto sul viale privato accanto al locale garage di proprietà degli eredi della ### S ono, a ltresì, dispost o a concedere la possibilità di parcheggiare delle automobili o mezzi agricoli o similari in uno spazio che sarà meglio individuato materialmente nell'area che le parti di comune accordo stabiliranno. A partire dall'area di parcheggio sarà, altresì, individuato il percorso più agevole per gli attori dell'ampiezza di 1,20 mt. per il passaggio pedonale».
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### in persona del giudice onorario designato, dott.ssa ### con sentenza del 20 gennaio 2016, così provvedeva: «a) accoglie la domanda esercitata [...] [...] ### 15 dai Sig.ri (3/11/ 1943), (1 3/01/1937) e ; b) condanna in solido tra loro, M onte ### a rimuovere il cancello nella parte terminale del viale da ### c) condanna, altresì, alla costruzione di una nuova servitù di passaggio, pedonale e carrabile, e di attraversamento di condotte di acqua, energia elettrica, ai sensi dell'art. 1051 c.c. avendo i fondi attorei prevalente destinazione agricola sulla particella 250 f.lo 27 di proprietà di d) condanna i convenuti al pagamento delle spese necessarie per la costruzione della nuova servitù di passaggio; d) condanna i predetti convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario così determinate: giudizio di merito: complessivi € 7.454,00, di cui € 200,00 per spese vive, oltre spese della ### se anticipate, oltre ai compensi ex D.M. 55/14 che, in relazione alla domanda di valore indeterminato, vengono così quantificati: € 1.620,00 per la fase di studio della controversia; € 1.147,00 per la fase introduttiva; € .720,00 per la fase istruttoria; € 2.767,00 per la fase decisoria; il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge».
Successivamente, su ricorso proposto dagli attori il 25 gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 287 c.p.c., il giudice di primo grado, con ordinanza del 15 maggio 2017, correggeva la sentenza nell'indicazione dei nomi degli attori e nel capo a) del dispositivo, che riformulava come segue: «a) accoglie la domanda esercitata dai ###ri (3/11/1943), (13/01/1937), e ; dichiara acquisito per esercizio ultraventennale, continuo ed ininterrotto e, quindi, per usucapione il diritto di passaggio, pedonale e carrabile attraverso il viale sito in ### avente doppio ingresso da ###. ### e ### di proprietà comune ai convenuti ### e nonché ### e in favore dei fondi di proprietà degli istanti - attori».
Dichiarava, inoltre, di non dover provvedere «sul capo b) della domanda per i ### 16 motivi indicati» e di confermare «per il resto i capi b), c), ed i due capi entrambi indicati con lettera d) di condanna di tutti i convenuti al pagamento delle spese necessarie per la costruzione di una nuova servitù di passaggio e di condanna degli stessi in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario e come determinate in sentenza».
§ II. ### La sentenza è stata impugnata da tutte le parti del processo, ad esclusione di ### rimasta contumace.
§ II.I. Con citazione notificata il 18 febbraio 2017 (per l'udienza del 30 maggio 2017) e chiedevano che le domande degli attori fossero dichiarate inammissibili o improcedibili o, comunque rigettate nel merito, e in subordine che gli attori fossero condannati al pagamento delle spese processuali (comprese quelle di C.T.U.) e delle indennità relative alla costituzione della servitù pedonale e carrabile.
Proponevano, a sostegno della loro impugnazione, i seguenti quindici motivi di appello: 1) nullità della sentenza perché, in violazione dell'articolo 132 c.p.c., sarebbe stato omesso ogni riferimento all' e a ### indicati dagli attori come comproprietari di uno degli immobili oggetto del giudizio e, quindi, del cancello di cui si ordina la rimozione, tanto più che sarebbe stata ordinata la “costruzione” di servitù coattiva sulla particella 250 (di proprietà di avente sbocco sulla pubblica via solo attraverso i beni di cui sono comproprietari il ### e la società anzidetta; 2) qualificata in sentenza la domanda come di “merito possessorio”, il tribunale avrebbe dovuto rilevare l'estinzione del processo e, quindi, l'inammissibilità o improcedibilità della domanda, dopo che, per la morte di gli attori avevano rinunziato a riassumere il giudizio ### 17 nei termini di legge; 3) sempre come qualificata dal primo giudice, la domanda di rimozione del cancello sarebbe infondata, attesa la facoltà del proprietario di chiudere in qualunque tempo il fondo (art. 841 c.c.), onde per far cessare l'assunta turbativa del possesso, il G.M. non avrebbe dovuto condannare i convenuti a rimuovere il cancello ma, al massimo, a consegnare le chiavi del cancello (e, peraltro, gli attori avrebbero sempre rifiutato l'offerta in tal senso formulata dai convenuti).
Inoltre, le domande di accertamento, ampliamento e costituzione di servitù coattive sarebbero inammissibili nel giudizio di merito possessorio; 4) nella denegata ipotesi di qualificazione della domanda come petitoria, la decisione sarebbe errata per aver dato per presupposta l'esistenza della servitù pedonale e carrabile sul fondo di pur in mancanza di alcun titolo costitutivo (nonché di opere visibili e permanenti idonee a fondare l'acquisto per usucapione), atteso che l'accesso pedonale ai fondi degli attori era consentito solo per mantenere buoni rapporti di vicinato, e che l'accesso carrabile era materialmente impossibile, in quanto il cancello che dal fondo di menava su quello di (dal quale gli attori avevano dedotto di essere sempre passati) era largo meno di un metro (quanto una rete da letto singola in verticale, utilizzata come rudimentale cancello) e all'ingresso del fondo dominante vi erano (nel 1995 e prima della recente sostituzione con uno scivolo) degli scalini che impedivano il passaggio di animali da soma e veicoli a motore, mentre, riguardo all'ingresso su ###. ### già dal 1984 vi era un cancello sulla strada pubblica e un altro cancello intermedio all'ingresso dell'### e delle targhe attestanti la proprietà privata (il tutto risultante dai documenti prodotti - v. doc 6, 7, 8, 10 - e dalle testimonianze di e , che smentivano le inattendibili deposizioni dei testi indicati dagli attori); ### 18 5) l'originario tracciato sul fondo di con ingresso dinanzi al fabbricato diruto, era divenuto nuovamente praticabile, poiché l'ordinanza sindacale n. 137 del 25 ottobre 1984 (con la quale era stata disposta la messa in sicurezza della zona in danno di era stata revocata (con l'ordinanza n. 181/2015), così come l'ordinanza n. 161 del 17 luglio 1987 (con la quale era stato vietato il transito veicolare lungo il tratto di strada di ### era stata revocata solo un mese dopo (con l'ordinanza n. 204 del 22 agosto 1987). Trattandosi dell'accesso più breve e meno invasivo per i fondi di tutti gli altri convenuti, i quali, dal versante opposto, esercitano delle attività alberghiere, il tribunale avrebbe dovuto rilevare l'infondatezza della domanda ovvero la carenza d'interesse ad agire degli attori, ed escludere, pertanto, la costituzione di una nuova servitù coattiva su di un diverso fondo a sua volta intercluso perché avente accesso da viale privato; 6) la domanda di ampliamento della servitù carrabile sul fondo di s arebbe in ammissibile e in fondata, po iché l'amp liamento presupporrebbe l'esistenza del diritto di servitù carrabile in favore del fondo dominante che, come dedotto in precedenza, non sussisterebbe; 7) il riconoscimento in favore degli attori del diritto ad un passaggio più ampio sì da rendere possibile il transito di mezzi a trazione meccanica necessari per l'attività agricola, per l'insufficienza dell'accesso originario, non terrebbe conto dei fatti prospettati dagli attori, i quali non avrebbero mai affermato di aver bisogno di un passaggio talmente ampio da consentire il passaggio di un “carro agricolo a trazione animale”, di un aratro meccanico, di un irrigatore semovente (inutile in un terreno coltivato a viti e alberi da frutta), e, anzi, avrebbero sostenuto (a pagina 2 dell'atto introduttivo e articolando capi di prova in tal senso) di essere sempre passati attraverso l'originario percorso nei pressi del fabbricato diruto del ### (“largo almeno metri 2”) con mezzi meccanici (macchine e furgoni, secondo i testi), e di chiedere ### 19 l'ampliamento solo perché il passaggio era stato “reso non più possibile a seguito degli illeciti restringimenti e delle molestie poste in essere dai convenuti (pag. 7 citazione). Inoltre, il fondo dei avrebbe la dimensione di mq. 2.012 circa, appena un terzo di quella di un campo da calcio, onde per tale modesta estensione la pretesa di un passaggio di larghezza superiore a due metri sarebbe infondata, nonché immotivata non avendo gli attori mai dedotto quali fossero le specifiche esigenze che li avevano indotti a chiedere l'ampliamento della servitù né avrebbero mai provato la sussistenza di tali esigenze, essendosi limitati ad articolare un capo di prova relativo all'impianto di vigneti e frutteti, i quali non richiedono un passaggio di larghezza superiore a un metro (sufficiente per una motozappa, un asino o una carriola a motore, l'unico mezzo meccanico di dimensioni tali da passare tra i filari di viti); 8) la costituzione di una nuova servitù di passaggio sarebbe stata decisa in violazione dell'articolo 112 c.p.c. (per ultrapetizione), poiché la domanda in tal senso era stata proposta per l'ipotesi che i due percorsi (originario e alternativo) sul fondo di non fossero ampliabili. Ebbene, il C.T.U. avrebbe affermato che il primo percorso poteva essere ampliato, pur richiedendo tempi lunghi (senza specificare quanto), senza che fosse dedotta dagli attori alcuna urgenza (continuando essi ad accedere alle loro proprietà attraverso il fondo di ), né era stata negata la possibilità di ampliare il percorso alternativo (libero da costruzioni), essendo a tal fine sufficiente l'allargamento dell'ingresso costituito da pali di legno; 9) il giudice di primo grado avrebbe negato senza alcuna motivazione la possibilità di ampliare l'accesso alla strada secondo il tracciato originario, sebbene il C.T.U. avesse ritenuto il contrario, pur sostenendo, senza alcuna spiegazione, la soluzione non facilmente perseguibile sul piano amministrativo e incompatibile nei tempi di realizzazione con le esigenze ### 20 dell'impresa agricola. Sennonché, gli attori non avrebbero mai dedotto di esercitare un'impresa agricola e, inoltre, come affermato dalla giurisprudenza (Cass. 8157/12), quando già sussiste una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di altri sarebbe consentita solo se l'ampliamento della servitù già esistente risultasse impossibile o possibile soltanto con dispendio o disagio eccessivi. Essendo tecnicamente possibile l'ampliamento del tracciato esistente, avendo il giudice (anche se errando) implicitamente accertato che il diritto già esisteva, la nuova servitù sul fondo di non poteva e non doveva essere costituita; 10) la costituzione della servitù sul fondo di non terrebbe conto che, dovendosi calcolare anche la lunghezza del tracciato interessante il viale privato il percorso più breve tra la via pubblica e l'ingresso al fondo dominante sarebbe quello che dalla ### attraversa la particella 17 di La soluzione adottata dal primo giudice, invece, oltre a non considerare il criterio della via più breve, sottrarrebbe al piccolo fondo di (esteso appena 900 mq.) un'estensione di ben 93 mq. e, non avendo questo diretto accesso alla via pubblica, imporrebbe un aggravio anche su altre proprietà e, in particolare, sul viale privato utilizzato esclusivamente dai titolari di tre strutture alberghiere ( ### e ### e dai loro clienti, diminuendo fortemente il valore di queste e creando una movimentazione promiscua di mezzi agricoli e veicoli dei clienti, dei titolari e del personale; 11) escluso il diritto degli attori ad accedere sul viale privato che dalla ### porta alle loro proprietà, come dedotto sub 4), ed evidenziato altresì che il passaggio pedonale non è impedito ed è tuttora utilizzato dagli appellati, la condanna alla rimozione del cancello sarebbe contraria all'articolo 841 c.c. (che consente al proprietario di chiudere in qualunque ### 21 tempo il fondo), essendo il cancello l'unica barriera che impedisce ai veicoli non autorizzati di portarsi da via ### attraverso il viale privato, su via ### e viceversa, giacché tutti i cancelli intermedi e quello presente su ### di giorno resterebbero aperti per consentire l'ingresso dei turisti agli alberghi “Ideal”, “###” e “ di proprietà dei convenuti, e non avendo mai gli attori lamentato l'illegittimità delle precedenti chiusure (prima una catena tra due pali con lucchetto e poi un cancello rudimentale di legno); 12) la costituzione della servitù di attraversamento di condotte d'acqua e di energia elettrica sul fondo di sarebbe stata pronunciata in violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., non avendo gli attori né richiesto tale servitù né provato i presupposti che ne giustificassero la costituzione coattiva. Per di più, i fondi degli attori sarebbero già raggiunti dal servizio di elettrodotto e di acquedotto sia per il fondo coltivato sia per i fabbricati; 13) in subordine, nel caso di conferma della sentenza o, comunque, di accoglimento delle domande degli attori, andrebbe esclusa la condanna al pagamento delle spese necessarie per la costruzione del nuovo passaggio (non richieste) sia delle spese processuali, atteso che nel giudizio per l'ampliamento della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. le spese devono essere poste a carico di chi pretende l'ampliamento della servitù (cfr. App.
Napoli 7.2.2005); 14) il primo giudice avrebbe omesso di determinare l'indennità dovuta dagli attori ex art. 1053 c.c., tenendo conto della diminuzione di valore del fondo servente, delle effettive menomazioni subite dal fondo e del costo delle opere necessarie a realizzare il percorso. Sul punto, inoltre, il C.T.U. avrebbe calcolato l'indennizzo limitatamente alla superficie del fondo di e non q uello do vuto per g li alt ri fondi c he, da qu esto, consentono di raggiungere la strada pubblica, né avrebbe determinato l'indennità di occupazione dovuta ex art. 1038 c.c. per il passaggio coattivo ### 22 di condutture; in più, avrebbe applicato un criterio erroneo, fondato sul “valore di mercato” della superficie assoggettata a servitù e non anche su ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente a causa del transito di persone e veicoli (cfr. Cass. 3378/95), comprendente il danno effettivo provocato dalla servitù di passaggio coattiva, il deprezzamento subito dal fondo servente a causa di essa, l'incremento di valore subito dai fondi dominanti [vedi Cass. 4999/94]; 15) la relazione del C.T.U. sarebbe imprecisa, erronea e fondata su presupposti insussistenti, per aver dato per dimostrate le concrete esigenze dei fondi, l'insufficienza del passaggio e la necessità dell'ampiamento. Pur eventualmente dimostrati tali presupposti, il C.T.U. avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la rimozione del cancello su ### e il suo spostamento più a valle, considerato: ### che l'originario percorso (oggi nuovamente agibile) “iniziava dallo slargo che esiste su ### costeggiava il vecchio fabbricato ancora esistente, si snodava all'interno del fondo e, quindi, non interessava il viale privato al cui termine è stato apposto il cancello; ### che i convenuti hanno sempre offerto le chiavi di accesso di tale cancello per rendere comodo ed agevole l'accesso da ### tanto più che prima dell'installazione dell'attuale cancello in ferro vi era un cancelletto in legno che gli attori aprivano per transitare e raggiungere i loro fondi (v. testimonianza del geometra ) e, prima ancora, due paletti chiusi con catena e lucchetto che gli attori aprivano per accedere ai loro fondi. Ancora, l'ulteriore affermazione circa la larghezza minima della carreggiata (due metri) sarebbe erronea poiché l'attuale stato di coltivazione, con piante destinate a essere utilizzate per decenni (vitigni e agrumi), richiederebbe l'uso di motozappe e carriole a motore di larghezza non superiore a novanta centimetri, il cui transito può esercitarsi agevolmente su di una carreggiata di poco più di un metro. Ancora, l'opinione del C.T.U., circa la costituzione di una nuova servitù di ### 23 passaggio, pedonale e carrabile, attraverso il viale privato s i fonder ebbe s u pr esupposti er rati, po sto c he le o rdinanze sindacali nn. 137/1984 e 161/87 (che avrebbero reso non perseguibile sul piano amministrativo l'ampliamento del percorso originario) erano state revocate con le ordinanze nn. 204/87 e 181/2015 e, pur prescindendo da tali revoche (e da un'effettiva verifica circa l'inagibilità o non dell'attuale percorso), il C.T.U. avrebbe omesso di verificare se l'assunto pericolo di cui alle ordinanze del 1984 e 1987, avesse potuto rendere “inagibile” anche l'esercizio della servitù attraverso l'attuale percorso più a valle del fabbricato, e tantomeno (nonostante i rilievi formulati dal consulente di parte geometra ) considerato: ### che i fondi dominanti erano solo parzialmente coltivati e per le loro superfici ridottissime (inferiori alle minime unità colturali), non potevano considerarsi destinati ad attività agricola intensiva o tale da richiedere l'uso di mezzi meccanici di dimensioni significative; ### che il fondo di maggiore estensione, di proprietà , era stato trasformato con la realizzazione di un fabbricato di due piani, con superficie di sedime di circa 400 mq., costituito da più unità residenziali e utilizzato per attività turistico-recettiva; ### che entrambi i fondi erano inseriti nel piano territoriale paesistico dell'isola d'### approvato con D.M. 8.2.1999 che consente la sistemazione delle strade già esistenti ma non la creazione di una nuova strada; ### che i fondi dominanti (e, in particolare, quello ) non avevano alcuna necessità di un uso più conveniente del passaggio per l'attività agricola, essendo interesse degli attori solo di munire gli stessi di un accesso carrabile verso il lungomare di ### per mera comodità; ### che nel viale privato con accesso dalla ### vi era un primo cancello a una distanza di circa dieci metri dall'imbocco, un varco di accesso all' a una distanza di circa cinquantadue metri dall'imbocco, un secondo cancello in corrispondenza della curva di deviazione verso l'### e a chiusura dell'#### 24 ### con lastra di marmo a terra indicante le proprietà.
§ II.II. proponeva a sua volta appello con citazione notificata il 18 febbraio 2017 (per l'udienza del 30 maggio 2017), per motivi uguali a quelli die e chiedeva, pertanto, in via principale che le domande degli attori fossero dichiarate inammissibili o improcedibili o, comunque rigettate nel merito, e in subordine che gli attori fossero condannati al pagamento delle spese processuali (comprese quelle di C.T.U.) e delle indennità relative alla costituzione della servitù pedonale e carrabile.
Inoltre, nella comparsa di costituzione depositata il 9 maggio 2017, in risposta all'appello proposta dagli attori e , eccepiva la carenza di ius postulandi del difensore di questi, per avere menzionato un “mandato a margine” non presente nell'atto di appello e depositato un documento contenente un mandato genericamente riferito al “giudizio di cui al presente atto”, nonché l'inammissibilità dei documenti prodotti in grado di appello («certificati catastali attestanti il reddito dominicale del fondo servente utile alla determinazione del contributo unificato»). Negava, inoltre, che fosse mai stata ammessa in primo grado l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile, oltre a dedurre l'infondatezza delle deduzioni dei predetti appellanti.
§ II.III. L' costituitosi il 9 maggio 2017 (nei procedimenti nn. 976/17 e 999/17 R.G.), proponeva appello incidentale, dichiarando di aderire all'appello principale proposto da e e r improverando al primo giudice, in aggiunta, di avere del tutto trascurato la sua posizione sostanziale e processuale e le sue difese (tant'è che la sentenza impugnata neppure avrebbe menzionato la società tra le parti del processo). Negava, in particolare, i presupposti per la costituzione ovvero l'ampliamento della servitù sulla sua proprietà, disponendo gli attori (le e i ) d i ### 25 altro accesso alla via pubblica, che, peraltro, il primo giudice avrebbe previsto in violazione dell'articolo 1067 c.c. (che vieta al proprietario del fondo dominante di fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente) e dell'articolo 112 c.p.c. (giacché gli attori nell'atto introduttivo non avrebbero affatto affermato di avere bisogno di un tracciato ampio da consentire il passaggio di carro agricolo a trazione animale e di altri mezzi), oltre che dell'articolo 1053 c.c. (per aver posto le spese necessarie alla costituzione della servitù a carico dei convenuti anziché di chi chiede l'ampliamento della servitù, e senza la previsione dell'indennità dovuti ai proprietari del fondo servente).
§ II.IV. (nata nel 1943), (nata nel 1937), e impugnavano la sentenza con atto di appello notificato il 20 febbraio 2017 (per l'udienza del 30 maggio 2017), chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni (ovvero, in subordine, che fossero accolte tutte le domande assorbite dalla pronuncia impugnata): 1.
Riconoscere e dichiarare che il viale sito in ### con doppio ingresso da via G. ### e da via ### ed identificato in catasto al foglio 27, p.lle 242, 243, 245, 249, 250, ora 671 e 256, di proprietà comune ai convenuti-appellati ### e di ### % C. ed il fondo appartenente a in catasto al foglio 27, p.lla 17 sono gravati di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, per titoli e/o per usucapione in favore dei fondi degli odierni appellanti, riportati in catasto al foglio 27, p.lle 32 e 173. 2. Confermare la sentenza impugnata per la parte in cui ha costituito la nuova servitù di passaggio a carico del fondo identificato con la p.lla 250, ora 671 e dare atto che tale servitù è estesa anche al viale sito in ### con doppio ingresso da via G. ### e da via ### identificato in catasto al foglio 27, p.lle 242, 243, 245, 249, 250 - ora, suddivisa nelle p.lle 670 e 671 (di cui solo quest'ultima interessata alla servitù) e 256, di proprietà comune ai convenuti-appellati ### e ### 26 3. Dare atto altresì che la servitù di passaggio sub capo 1) delle precedenti conclusioni è sopravvissuta alla esistenza della nuova servitù ed è tuttora efficace e che i fondi degli appellati, così come in precedenza indicati, sono gravati di entrambe le servitù in favore dei fondi attorei (foglio 27, p.lle 32 e 173). 4. Ordinare agli appellati di consentire agli appellanti il libero esercizio del passaggio, pedonale e carrabile, attraverso il viale predetto, con rimozione di ogni ostacolo e cessazione di ogni turbativa a tale esercizio. 5. Condannare i convenuti-appellati al risarcimento dei danni, eventualmente in solido tra loro, con rimessione in separata sede per la liquidazione. 6. Per il resto, confermare la sentenza impugnata, condannando gli appellati o quelli tra essi che dovessero opporsi alla riforma della sentenza impugnata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Spiegavano (nella motivazione dell'atto di appello) di volere innanzi tutto ottenere l'espresso riconoscimento, anche nel dispositivo della sentenza impugnata, del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile oltre che sul fondo gravato della nuova servitù, e cioè di quello identificato in catasto al foglio 27, p.lla 250 (suddivisa in corso di causa nelle p.lle 670 e 671, di cui solo la seconda interessata alla servitù), anche sul viale sito in ### ed identificato in catasto al foglio 27, p.lle 242, 243, 245, 249, 250 (ora p.lle 670 e 671) e 256, di proprietà comune ai convenuti ### e come conseguenza della nuova costituzione e, comunque, per effetto di acquisto per titoli e/o per compiuta usucapione, della originaria servitù di passaggio (pedonale e carrabile), essendo tale percorso l'irrinunciabile via di accesso non solo ai fondi attorei […] ma anche al fondo gravato della nuova servitù (e su quella già esistente in favore dei fondi attorei).
Il giudice di primo grado, secondo i predetti appellanti, avrebbe ritenuto come acquisito per titoli e anche per usucapione il diritto di passaggio (pedonale e carrabile) oltre che sul fondo di (in catasto al foglio 27, particella 17), anche sul viale con doppio ingresso, sì da condannare i convenuti «a rimuovere il cancello nella parte terminale del viale da ### per cui essi [...] [...] ### 27 avrebbero già proposto ricorso ex art. 287 c.p.c. per rimediare all'omissione in dispositivo: qualora tale rimedio risultasse inammissibile sul punto evidenziato, gli appellanti e chiedevano, quindi, che la sentenza di primo grado fosse riformata in parte qua.
In secondo luogo, le e i si dolevano dell'omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni in forma generica, nonostante i comportamenti illeciti dei convenuti, i quali con l'apposizione di cancelli e di pali avevano agito al fine precipuo di impedire o rendere difficoltoso perfino il passaggio pedonale, esercitato in passato in maniera libera ed anche comoda (basti considerare il restringimento del varco posto lateralmente al cancello, ridotto a metri 0,46 così da impedire il passaggio di una persona perfino di corporatura media).
Nel costituirsi il 9 maggio 2017 in risposta agli appelli principali proposti da e nonché, separatamente, da le e i dichiaravano di proporre appello incidentale, in quanto in violazione degli articoli 112, 115, 116, 90 e 100 c.p.c., il tribunale, pur avendo accertato l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile attraverso il fondo di (acquistata per usucapione) e di due percorsi sui quali tale servitù era esercitata (quello originario e quello successivamente asservito ai fondi degli attori dopo la emissione delle ordinanze sindacali che avevano interdetto il passaggio per la condizione di percolo in cui si trovava il fabbricato ivi esistente), avrebbe omesso di ordinare la rimozione del “portale in legno chiuso con telaio in legno portante la rete metallica ed incardinato al ritto del portale” (foto 10 allegata alla relazione di ufficio e descritto a pag. 43 della medesima relazione), né avrebbe ordinato a la bonifica e la rimozione delle erbacce, dei rifiuti e di tutti gli altri impedimenti, così come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
Oltre a impugnare la sentenza di primo grado gli attori e dichiaravano di riproporre tutte le domande avanzate in primo grado e ### 28 chiedevano la correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. della sentenza per l'omessa menzione dell' e di ### tra le parti del giudizio e perché fossero indicati (quanto meno la società, quale proprietaria delle particelle 242, 243, 244, 245 e 249 che individuano parte del viale che inizia da ### tra i destinatari della pronuncia di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di passaggio sul viale con ingresso da ### § II.V. e proponevano, poi, un ulteriore appello, contro la sentenza risultante dalla correzione, ex art. 288 c.p.c., ultimo comma, in quanto: 1) in violazione degli articoli 287 e 112 c.p.c. il giudice di primo grado avrebbe integrato il dispositivo compiendo una nuova valutazione dei fatti di causa ed emendato un error in procedendo (il vizio di omessa pronuncia) correggibile solo mediante impugnazione. Infatti, nella sentenza originaria non vi sarebbe alcun riferimento - neppure in motivazione - all'acquisto della servitù per usucapione (essendo a tal fine insufficiente la mera affermazione circa l'esercizio di passaggio “continuo ed ininterrotto da parte degli attori attraverso i beni dei convenuti” ed “ultraventennale”), soprattutto nel caso di specie concernente una servitù non apparente, e in coerenza con la qualificazione data dal giudice onorario all'azione, di “domanda possessoria”; 2) mancherebbe qualsiasi valutazione della sussistenza di tutti i presupposti normativi necessari per poter legittimamente dichiarare l'acquisto del diritto di servitù pedonale e carrabile, non sarebbero state valutate le prove documentali per attribuire rilevanza alle sole dichiarazioni testimoniali favorevoli alla prospettazione di parte attrice, di contenuto generico e in contrasto con i documenti acquisiti agli atti. In particolare, per ritenere acquistato per usucapione la servitù di passaggio attraverso il viale sito in ### avente doppio ingresso da ###. ### e ### il primo giudice avrebbe ritenuto sufficiente il mero esercizio ultraventennale del passaggio sul viale medesimo ### 29 ignorando che le servitù non apparenti (tra cui rientra quella di passaggio) non possono acquistarsi per usucapione (art. 1061 c.c.), onde gli attori avrebbero dovuto provare l'esistenza (per venti anni) di opere visibili, permanenti e idonee allo scopo di far transitare persone e veicoli, e non avrebbe fatto alcuna differenza, come avrebbe dovuto, tra il fondo di proprietà di e il viale comune, che appartengono a soggetti diversi e seguono delle differenti vicende. Né sarebbe vero che il percorso da via ### e, poi, attraverso il fondo di si sviluppa senza soluzione di continuità, giacché la continuità del percorso sarebbe interrotta dal piazzale terminale di via ### dove convergono i tracciati e tale interruzione farebbe anche dubitare della sussistenza della utilitas in favore del presunto fondo dominante ai sensi dell'art. 1027 c.c., dato che secondo la ### prospettazione degli attori gli immobili sono già collegati alla via pubblica per il tramite del sentiero sul fondo del di sul quale anche hanno dedotto di avere diritto di passaggio. Al contrario, sul percorso esisterebbero segni che confliggono con l'assunto passaggio pedonale e, soprattutto, carrabile da parte degli stessi, poiché il viale de quo sarebbe delimitato dai due cancelli presenti, rispettivamente, su via ### e su ### (il primo, oggetto della domanda di rimozione, avrebbe sostituito un cancello di legno, che a sua volta avrebbe sostituito una catena chiusa a lucchetto, mentre il secondo sarebbe effigiato nella foto n. 14 ed in quella allegata alla istanza di condono assunta al protocollo del comune di ### al n. 6064 del 1.03.1995) e, come dimostrato dal C.T.P. , vi sarebbe anche il cancello intermedio situato nei pressi dell'hotel ### (foto n. 4), cancelli aventi lo scopo di impedire l'accesso ai terzi sul viale e lasciati aperti durante la stagione turistica (quello intermedio e quello su via ### per consentire il transito agli ospiti delle strutture alberghiere presenti in loco; 3) la presenza sul fondo di di un varco di accesso al fondo di di larghezza ridotta (circa un metro) dimostrerebbe che gli ### 30 appellati, per giungere ai rispettivi fondi, non avevano mai praticato il passaggio con veicoli a motore sul viale che, secondo quanto stabilito in sentenza, avrebbe condotto ai loro fondi senza soluzione di continuità (detto varco sarebbe raffigurato nella foto rubricata “ingresso al terreno di , allegata alle note di parte alla CTU a firma dell'### , CTP di del 12 febbraio 2010, dove è ben visibile il cancelletto metallico largo circa un metro, che peraltro aveva sostituito, in epoca recente, la “rete da letto singolo”, che era stata installata in funzione di cancello). E, che il sentiero originario sul fondo di non fosse così ampio da consentire il traffico veicolare sarebbe confermato anche dalla foto aerea del 1976, allegata dagli istanti, che ritrae uno stretto sentiero, certamente largo meno di un metro, oltre che dalla presenza di alcuni scalini subito dopo il varco che mena sul fondo della ###ra , che è incompatibile con l'accesso carrabile (sul punto il teste ### avrebbe riferito che «Originariamente esistevano due scalini all'altezza della proprietà ma non so indicare l'epoca in cui essi sono stati rimossi», e il testo che «Non ricordo se ci fosse o meno il cancello che mi dite. Ricordo che, invece, c'erano dei gradini perché il fondo ### era più elevato»). Di conseguenza le dichiarazioni dei testi degli attori sarebbero del tutto inveritiere; 4) gli attori non avrebbero neppure fornito la prova del passaggio continuo, ininterrotto ed ultraventennale, cui si fa cenno in sentenza, posto che le dichiarazioni (peraltro, generiche) dei testimoni da loro indicati sarebbero in contrasto con le prove documentali agli atti, dalle quali risulta che già all'inizio del 1980 e ( dante causa degli altri appellanti) avevano apposto un cancello in ferro chiuso con lucchetto sul viale comune, sì da escludere il transito di terzi soggetti (come risulta dal “### per reintegra” proposto dalla signora in data 11 aprile 1980, dove si legge: «### mese fa è piaciuto ai sigg/ri e .. di chi udere dett a strada nella parte terminale a monte, con un ### 31 cancello di ferro assicurato da solido catenaccio con catena, che non consente più di accedere, come si accedeva, alla ripetuta sua abitazione”; dalla comparsa di costituzione in giudizio del 9 maggio 1980 di , e i quali deducevano che: «i concludenti si sono limitati ad installare un cancello nella loro proprietà così come era precedente stato dei luoghi; infatti precedentemente alla stessa altezza in cui attualmente è stato installato il cancello trovavasi un cancello in legno ed un muro e vi era solo un piccolo passaggio pedonale di circa cm. 60. Pertanto, nella fattispecie la messa in opera del cancello in ferro non consente il passaggio agli automezzi ma non impedisce il passaggio pedonale così come risulta e fa prova lo stesso rapporto dei CC. di ### dal rapporto denominato “### accertamento ed informazioni” dei ### di ### in data 24 aprile 1980, nel quale i verbalizzanti affermano che alla fine del viale denominato «i fratelli di recente, hanno costruito un cancello in ferro che tengono chiuso con lucchetto e catena. Ciò non consente il passaggio agli automezzi, mentre a fianco di questi vi è uno spazio sufficiente per il passaggio pedonale che collega la via privata a quella comunale ###. E, infatti, all'esito del giudizio possessorio il pretore aveva ordinato ai resistenti la consegna delle chiavi alla ricorrente, la signora ma il cancello non era stato rimosso (come risulta dall'ordinanza del 21 maggio 1980, da loro allegata). e chiedevano, in conclusione, che, in riforma della sentenza appellata, le domande di accertamento della servitù pedonale e carrabile sul viale comune fossero dichiarate inammissibili, ovvero improcedibili, e, comunque, rigettate nel merito, con la condanna degli attori al pagamento delle spese processuali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
§ II.VI. Con ordinanza del 27 luglio 2022 la Corte disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. agr. c ui c onferiva l'incarico di «accertare, anche ai fini dell'eventuale ampliamento della servitù presumibilmente esistente (ove sussistano i requisiti ex art. 1051, comma 3°, c.c.), la ### 32 percorribilità del tracciato originario o se la presenza del vicino fabbricato diruto renda pericoloso il passaggio, e, in secondo luogo, se per l'attuale destinazione dei fondi dominanti (e per le possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione), risulti necessario l'ampliamento del passaggio per il transito dei veicoli a trazione meccanica», nonché di descrivere le opere necessarie «in presenza delle condizioni che legittimano l'ampliamento del tracciato», identificando con precisione il tracciato e determinando l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 1053 c.c.; ciò sulla premessa che «i titoli prodotti e genericamente richiamati dagli attori non paiono offrire indici sicuri in ordine alla costituzione per via negoziale delle servitù invocate e che, pertanto, l'esistenza della servitù di passaggio è eventualmente ipotizzabile solo per effetto dell'acquisto per usucapione, concepibile solo in presenza di opere visibili proprie delle servitù apparenti e, quindi, per il sentiero formatosi sulla particella 17, che costeggia il fabbricato diruto (particella 214), ovvero per il sentiero alternativo che si dirama sulla stessa particella 17 a partire dalla via privata G. ### e con accesso dalla ### (sul presupposto che per integrare il requisito dell'apparenza ex art. 1061 c.c. è stata ritenuta sufficiente l'esistenza di un sentiero formatosi naturalmente in conseguenza di un uso non sporadico del passaggio purché dal suo tracciato o anche da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente ed altresì che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante: cfr. Cass. 15869/06, Cass. 12362/09)».
§ II.VII. A seguito dell'interruzione del processo, per la morte di (nata a ### il 3 novembre 1943), dichiarata dal suo difensore, avvocato ### alla riassunzione provvedevano sia l' (il 23 gennaio 2023), sia e ( il 1° febbraio 2023).
Il 10 maggio 2023 si costituiva , quale erede testamentaria di ripo rtandosi alle difese e alle istanze della propria dante causa. ### 33 Il 30 aprile 2024 interveniva volontariamente nel processo , dichiarando di avere acquistato (con atto notarile del 30 novembre 2022, trascritto il 15 dicembre 2022) da l'appezzamento di terreno (di are 7.80) con accesso da ### e censito in catasto al foglio 27, particella 32 (come pervenuto alla venditrice per successione mortis causa dalla madre con testamento olografo del 30 aprile 2015 pubblicato il 30 marzo 2019, e acquistato dalla de cuius in virtù di donazione dell'8 agosto 1974, nella quale era stato menzionato il diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà degli eredi di circostanza evidenziata anche nella relazione depositata il CTU di primo grado). dichiarava di aderire all'impugnazione della sua dante causa e chiedevano che la Corte di appello dichiarasse ammissibile il suo intervento, inammissibili e, comunque, infondate, le impugnazioni proposte dai convenuti nei procedimenti nn. 976/2017, 999/2017 e 3872/2017 R.G., e accogliesse, invece, gli appelli proposti dagli attori nel giudizio iscritto al 1083/2017 R.G. e gli appelli incidentali proposti con le comparse di costituzione depositate nei giudizi nn. 976/2017 e 999/2017 R.G.
§ II.VIII. Prima di esaminare i motivi di appello è opportuno illustrare le ragioni per le quali il giudice di primo grado ha deciso la controversia di cui al dispositivo sopra riportato, anche all'esito del procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. promosso dagli attori.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda di tutela possessoria proposta dagli attori, alla luce della prova testimoniale acquisita, da cui sarebbe emerso l'esercizio continuo e ininterrotto del passaggio attraverso un percorso individuato e rappresentato dal viale avente doppio ingresso (###. ### e ### collegato senza soluzione di continuità alla stradina che, attraverso il fondo di (p.lla 17), si congiunge al percorso che attraversa i fondi degli odierni attori.
Ha, inoltre, ritenuto inadatto ed insufficiente l'accesso esistente e, quindi, ### 34 fondata la richiesta degli attori di un passaggio più ampio, e perciò necessario costruire una nuova servitù di passaggio, pedonale e carrabile sui fondi riportati in catasto al f.lo 27, p.lla 250 di proprietà della ###ra Da ciò la condanna in solido dei convenuti a rimuovere il cancello nella parte terminale del viale da ### e alla costruzione di una nuova servitù di passaggio, pedonale e carrabile e di attraversamento di condotte di acqua, energia elettrica, ai sensi dell'art. 1051 c.c. avendo i fondi attorei prevalente destinazione agricola sulla particella 250 f.lo 27 di proprietà di Con l'ordinanza del 15 maggio 2017, pronunciata a norma dell'articolo 288 c.p.c., ha poi ritenuto che la lettura complessiva della sentenza (motivazione e dispositivo) rendesse sufficientemente chiaro il riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio per il viale avente doppio ingresso da ### ed attraverso il fondo di , sì da considerare ammissibile la correzione richiesta al fine di ovviare a una omissione di carattere materiale tra l'intendimento del giudice, peraltro manifestato in più passaggi nella motivazione, e la sua esteriorizzazione nel dispositivo.
Invero, in più parti della sentenza il primo giudice ha mostrato di ritenersi investito della decisione su un'azione possessoria, come si evince dal riferimento al ricorso depositato il 31 maggio 1999, erroneamente indicato come atto introduttivo del processo, all'ordinanza del 31 maggio 2003, conclusiva della fase sommaria, e alla riassunzione del processo in seguito alla quale le parti avrebbero depositato le proprie memorie ex art. 183 c.p.c. insistendo nelle proprie richieste istruttorie. Inoltre, nell'esame delle prove testimoniali il giudice si è soffermato sulla questione dell'esercizio concreto del diritto di passaggio sul fondo dei convenuti senza alcun espresso riferimento all'usucapione, quale fatto costitutivo del diritto in re aliena. Sempre in motivazione ha, poi, espressamente dichiarato fondata e meritevole di accoglimento la domanda di tutela possessoria, salvo, poi, ad emettere anche una pronuncia costitutiva ammissibile solo nell'ambito di un giudizio petitorio. ### 35 Orbene, in tema d'impugnazione della sentenza conseguente alla correzione ex art. 288 c.p.c., si ritiene, in via di principio, che tale rimedio sia esperibile quando, attraverso il surrettizio ricorso al procedimento di correzione, sia modificato il contenuto decisorio della sentenza, affetta non da errori materiali o di calcolo, ovvero da omissioni puramente formali, bensì da errori di giudizio. Anche al di fuori di tale ipotesi l'impugnazione è, però, ammissibile quando l'errore corretto sia tale da determinare qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione (cfr. Cass. 22933/2004), che non possa essere superato agevolmente in sede d'interpretazione del testo originario della sentenza, onde solo col procedimento di correzione sono evidenziati errores in iudicando o in procedendo (cfr. Cass. 8863/2018).
Nella specie, dalla confusione di concetti e istituti giuridici, che caratterizza la sentenza di primo grado, nella quale si fanno espliciti e ripetuti riferimenti alla tutela possessoria, quale oggetto del giudizio, nonché dalla mancanza di riferimenti ad atti negoziali o a fatti da cui desumere l'avvenuta costituzione in favore degli attori di servitù di passaggio sulle proprietà dei convenuti (e, in particolare, sul viale privato che congiunge le vie ### e ###, è derivato il legittimo dubbio delle parti sul contenuto obiettivo della decisione, prima della sua correzione, e, in particolare, se il passaggio sul viale privato fosse stato ritenuto oggetto di una mera situazione possessoria, tutelata in sentenza con l'accoglimento della «domanda di tutela possessoria» (così qualificata in motivazione), ovvero espressione di un diritto reale già legalmente costituito. Infatti, gli stessi attori, consapevoli di tale ambiguità, oltre a proporre il ricorso ex art. 287 c.p.c., hanno anche dedotto, come motivo di appello, l'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda di accertamento (o in subordine di costituzione) della servitù di passaggio sul viale privato che conduce alla ### Da ciò, la necessità di esaminare il merito della causa anche alla luce delle doglianze espresse da e ### nell 'appello proposto contro la sentenza corretta, riguardo alla questione dell'esistenza della servitù di cui l'ordinanza ha dichiarato l'esistenza, ossia sull'intero viale privato avente ingresso dalla ### e dalla #### canto, anche a ritenere la nullità della sentenza risultante dalla correzione ex art. 288 c.p.c. (per l'idoneità di questa a modificare surrettiziamente il contenuto decisorio della sentenza depositata il 20 gennaio 2016), sì da doversi escludere l'accertamento, da parte del primo giudice, dell'esistenza della servitù sul viale privato, della questione occorrerebbe nondimeno occuparsi rispetto al primo motivo di appello proposto dalle e dai .
§ II.IX. Posta l'anzidetta premessa ed esaminati i motivi di appello delle diverse parti secondo quel che si reputa il loro ordine logico, va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità della sentenza per la mancata menzione, tra le parti del processo, dell' da ritenersi, comunque, superata dalla decisione da assumere sugli ulteriori motivi d'impugnazione, che impongono un riesame in radice delle domande e delle eccezioni delle parti.
In via di principio, l'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti, determina la nullità della sentenza stessa solo quando riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'articolo 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, incertezza superabile se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti (onde l'omissione può essere corretta con la procedura di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c.).
Anche in tale ipotesi, inoltre, vale il principio del raggiungimento dello scopo, per cui la nullità è esclusa ove l'atto (ossia, la sentenza) sia idoneo a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, il fine cui tende, dovendosi, ### 37 tuttavia, escludere, che la sanatoria ex art. 156, terzo comma, c.p.c., possa configurarsi attraverso la mera considerazione di quelle che erano le parti del giudizio per il tramite dell'esame degli atti del processo, allorché nella sentenza manchi qualsiasi riferimento indiretto (così, Cass. 17957/2007; conf. Cass. 14776/2010).
Nel caso in esame, il contraddittorio è stato regolarmente costituito anche nei confronti delle parti (la società ### non menzionate nell'epigrafe della sentenza, alle quali, inoltre, si è fatto espresso riferimento, nel corpo dell'atto decisorio, allorché, a pagina 2, sono stati identificati i diversi proprietari del viale privato che dalla ### sale fino alla ### sul quale gli attori avrebbero sempre esercitato il passaggio con mezzi a trazione meccanica atti all'attività agricola, in maniera continuata ed ininterrotta.
Il primo giudice, quindi, nel dichiarare - ancorché expressis verbis soltanto nell'ordinanza di correzione - l'esistenza della servitù di passaggio sul viale privato suddetto, ha, evidentemente, inteso pronunciarsi anche nei confronti delle parti menzionate (non nell'intestazione della sentenza, ma) in motivazione, tra i proprietari del viale.
§ II.X. Superato il primo motivo dell'appello principale di e nonché di (e dell'appello incidentale adesivo dell' , in ordine al secondo e al terzo motivo di appello, fondati sulla qualificazione della domanda, da parte del primo giudice, come di “merito possessorio” (da cui deriverebbe l'estinzione del giudizio, per l'inosservanza del termine perentorio di cui all'articolo 703, ultimo comma, c.p.c., oltre che l'inammissibilità di statuizioni di accertamento o ampliamento di servitù preesistenti, ovvero di costituzione di nuove servitù), va osservato quanto segue.
Il giudice di primo grado, sia nell'esporre le vicende processuali sia nelle considerazioni in fatto e in diritto, sembra non aver colto i rapporti (o, meglio, ### 38 l'assoluta indipendenza) tra il presente giudizio, instaurato in via petitoria dalle e dai per ottenere l'accertamento delle servitù di passaggio di cui si assumono titolari sulle proprietà dei convenuti, nonché il loro ampliamento o, in subordine la costituzione coattiva dei diritti in re aliena, e il precedente giudizio possessorio dagli stessi promosso nel 1999, estintosi perché non riassunto dopo la sua interruzione.
Richiamato, infatti, il ricorso in sede cautelare depositato il ### e ritenuto di prendere atto della riassunzione del giudizio dopo il diniego dell'interdetto possessorio (con ordinanza del 21 maggio 2003), il giudice di primo grado ha motivato in ordine all'esercizio continuo ed ininterrotto del passaggio da parte degli attori attraverso i beni dei convenuti, attraverso un percorso individuato e rappresentato dal viale avente doppio ingresso (###. ### e ### collegato senza soluzione di continuità alla stradina che, attraverso il fondo di (p.lla 17), si congiunge al percorso che attraversa i fondi degli odierni attori.
Ha, quindi, per un verso dichiarato fondata la domanda di tutela possessoria e, per altro verso, ha ritenuto inadeguato il percorso di cui gli attori si servono per accedere ai rispettivi fondi e, pertanto, ha costituito una nuova servitù sul fondo (particella 250) appartenente ad dovendosi non altrimenti intendere la condanna alla costruzione di una nuova servitù di passaggio, pedonale e carrabile e di attraversamento di condotte di acqua, energia elettrica, ai sensi dell'art. 1051 c.c., sulla particella anzidetta.
Vi è, dunque, nella decisione appellata, una sovrapposizione delle due tutele, possessoria e petitoria (la prima, invero, neppure invocata dagli attori), perché, presumibilmente, il giudice di primo grado ha ritenuto che il merito possessorio e, quindi, il giudizio di merito cui si riferisce l'articolo 703, ultimo comma, c.p.c., implichi non soltanto la protezione della situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale (in presenza dei presupposti richiesti per la reintegrazione ovvero la manutenzione del possesso), ma anche l'accertamento dell'effettiva esistenza di tale diritto nonché, com'è ### 39 appunto accaduto, l'ampliamento del diritto di passaggio sull'altrui proprietà (art. 1051, ultimo comma, c.c.), o la costituzione di un nuovo passaggio quando quello esistente è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo (art. 1052 c.c.).
Se, dunque, il primo giudice ha erroneamente ravvisato nel presente giudizio la prosecuzione (ex art. 703 c.p.c.) di quello iniziato nel 1999 con ricorso possessorio, ciò non esclude che, pur in assenza di tempestiva impugnazione riguardo alla qualificazione delle domande proposte, nel giudizio di appello debbano esaminarsi, nei limiti del devolutum, le domande di natura petitoria proposte dalle parti, del tutto estranee a qualsiasi ipotetica preclusione processuale derivante dalla mancata richiesta entro il termine perentorio di cui all'articolo 703, ultimo comma, c.p.c. di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito: preclusione che non potrebbe che riguardare il giudizio a cognizione piena sulla tutela del possesso (che, si ripete, gli attori non hanno mai inteso chiedere).
§ II.XI. I titoli invocati dagli attori, quali atti costitutivi della servitù di passaggio di cui si affermano titolari, non appaiono idonei a dimostrare l'esistenza del diritto invocato, poiché non risulta che essi siano comuni ai convenuti, in quanto provenienti dai danti causa di costoro.
Circa l'ipotesi che la servitù di passaggio, in direzione sia di ### sia di ### sia stata acquistata per usucapione, occorre premettere che il requisito dell'apparenza della servitù, di cui all'articolo 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio e attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.
Non è sufficiente al riguardo l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è, invece, essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante (cfr. Cass. 7004/2017, Cass. 13238/2010).
Sulla scorta di tale principio, è da escludere che gli attori possano avere acquistato alcuna servitù di passaggio sulla strada privata che consentirebbe loro di accedere dalla ### in difetto di opere visibili e permanenti che attestino l'esistenza del peso gravante a vantaggio delle proprietà degli attori. Non rileva, sul punto, che, gli attori (sia pure, eventualmente, per oltre un ventennio) abbiano utilizzato il viale privato per raggiungere la loro proprietà dalla strada provinciale ### (come riferito dai testi e ) , giovandosi, peraltro, della circostanza che, essendo la strada al servizio anche di alcune strutture alberghiere, i cancelli all'interno di essa fossero solitamente aperti, per consentire l'andirivieni della clientela di queste.
Diverso è, invece, il discorso relativo alla particella 17, appartenente a s ulla qual e è in contestata l'o riginaria pr esenza di un s entiero costeggiante il fabbricato (particella 214) oggi diruto, che, a partire dal piazzale terminale della ### superato un cancello, prosegue in direzione della particella 32 ed è specificamente destinato a consentire l'accesso alla proprietà degli attori attraverso un modesto cancello che collega i due fondi. ###à del sentiero, in direzione sud - est verso la proprietà degli attori, a consentire a questi ultimi il passaggio, la sua specifica destinazione solo all'utilità dei fondi di costoro (laddove il proprietario del fondo servente non ha ragione di utilizzarlo, giovandosi, per inoltrarsi all'interno del suo terreno, del primo tratto del viale privato che passa nella sua proprietà), l'ulteriore elemento della presenza di un'apertura nella recinzione che separa le due proprietà (dotata di un cancelletto, visibile in una delle fotografie presenti nel fascicolo di parte di e ### 41 in sostituzione di un precedente rudimentale cancello creato adattando una rete metallica da letto), costituiscono segni univoci di un'opera obiettivamente destinata all'esercizio di una servitù di passaggio pedonale, sì da integrare il requisito dell'apparenza.
Quanto all'ulteriore requisito della diuturnitas, ossia dell'uso prolungato del passaggio, indicativo del possesso continuato e ininterrotto della servitù per almeno venti anni, se ne ravvisano tracce sufficienti: a) nella prova per testimoni, da cui si evince la presenza e il suo utilizzo da svariati decenni del viottolo in terreno battuto, ben visibile e distinto dal terreno latistante, snodantesi all'interno della particella 17 (a partire dallo slargo di ### e congiunto al viottolo all'interno del fondo di (nata nel 1943), particella 32, fino a raggiungere il viottolo all'interno del fondo (particella 173) degli altri attori, situazione alla quale è seguita, negli anni ottanta del secolo scorso, la creazione (sempre all'interno della sola proprietà di di un percorso alternativo, per effetto della condizione di pericolosità del fabbricato adiacente e di conseguente ordinanza interdittiva sindacale (dati desunti dalle deposizioni di , nato nel 1944, conoscitore dei luoghi sin dall'infanzia, perché figlio dell'originario proprietario del fondo ora dei , nonché dalle ulteriori testimonianze acquisite); b) dal comportamento processuale ed extraprocessuale di proprietario della particella 17, il quale, dopo l'ordinanza sindacale, offrì agli attori un tracciato alternativo, accettato da questi ultimi quale soluzione provvisoria (circostanza riferita in questi termini dal teste , confermata anche, nei suoi dati essenziali, dagli altri testi , e ), e, nel costituirsi in primo grado (si legga, sul punto, la comparsa di risposta depositata il 3 febbraio 2005), ha sostenuto che le modalità di esercizio e la larghezza dell'area interessata dal passaggio, con accesso esclusivamente dalla ### (e non dalla ###, erano sempre state identificabili dalla larghezza del varco di accesso nella proprietà [...] [...] ### 42 delle , a ridosso del confine del fondo di sua proprietà, e da tempo immemorabile dell'ampiezza di circa novanta centimetri, comunque idoneo a consentire un più comodo e agevole accesso, anche con l'utilizzazione di mezzi a trazione meccanica, esclusa, quindi, l'ipotesi di qualsivoglia preteso ampliamento (posizione difensiva che, pertanto, espressamente ammette l'esercizio da tempo immemorabile, ergo da più di un ventennio, della servitù di passaggio, oltre che la specifica destinazione del viottolo a consentire l'accesso alla proprietà confinante).
Ciò posto, in relazione al quarto motivo dell'appello di e la sentenza di primo grado, pur nell'insufficienza della motivazione (laddove sembra avere ravvisato il fatto costitutivo della servitù di passaggio nel mero esercizio continuo e ininterrotto del diritto da parte degli attori su viottolo largo almeno due metri, senza alcuna valutazione in ordine ai requisiti di cui agli articoli 1061 e 1158 c.c.), deve condividersi, nei soli limiti in cui dà per esistente la servitù sulla particella 17 di ### inoltre, l'esistenza della servitù sul viale privato, neppure ha ragion d'essere l'attribuzione agli attori del diritto di passaggio sulla particella 250, che non consentirebbe loro di raggiungere la via pubblica, considerato, vieppiù, che la servitù esistente sulla particella 17 è suscettibile di ampliamento.
In relazione ai motivi di appello riportati da sub) 5 a sub 10), che attengono, nel loro insieme, alla valutazione della percorribilità del tracciato originario e ai presupposti per l'invocato ampliamento, occorre tener conto della ricostruzione dello stato dei luoghi e delle valutazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado di appello dal dott. agronomo da c ui si evince, essenzialmente, che: - l'ostruzione del passaggio originario, per la presenza di pietre ammassate (a causa dell'ulteriore crollo subito dal fabbricato diruto), non ha ### 43 consentito di apprezzare il tracciato né nella sua consistenza né nel suo preciso tragitto, salvo a potersi constatare (alla luce della precedente C.T.U.) che esso costeggiava il fabbricato, tracciato che, in ogni caso, resta inibito dalla situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, accertato dall'amministrazione comunale, come da ordinanza dirigenziale n. 105 del 28 giugno 2023; - il sentiero alternativo, su cui, da tempo, è esercitato il passaggio, si diparte dal ### privato ### ove, poco distante dal cancello che permette l'accesso al “sentiero originario” vi è un ulteriore cancello per l'accesso carrabile al detto ### privato dalla ### Superato il cancello anzidetto, dopo circa 17 metri si sviluppa sulla sinistra (venendo dalla ###, ha un andamento a mo' di linea spezzata o polilinea, con un primo tratto perpendicolare al ### privato dell a lunghezza di circa ml 11,00, confinante con le particelle 656 e 657 (attualmente adibite ad area di parcheggio), quindi prosegue per un secondo tratto in direzione nord-sud, perpendicolare al primo e alla destra dello stesso, di circa m 11,50, e per un terzo tratto perpendicolare al secondo, di circa m 18,50, fino ad arrivare a un cancelletto della larghezza utile di circa m 1,20, posto sul confine della particella 32 (attualmente di proprietà di ) (il tracciato è riportato nella tavola 1, in scala 1:200, allegata alla C.T.U.); - i fondi dominanti sono costituiti dalla particella 32, di proprietà di e dall e par ticelle 679 e 680, di p roprietà di e con usufrutto in favore di (n ata nel 1937). Non hanno altro accesso alla pubblica via (anche per il dislivello rispetto alla confinante particella 745 che, comunque, appartiene non allo stesso m a a non r ilevando il rapporto di parentela tra i due) e, mentre la particella 32, di mq 780 circa, risulta incolta (con qualche albero da frutta), le particelle 679 e 680 sono ### 44 coltivate e dotate di alberi da frutta e, in particolare, nella particella 680 sono presenti venticinque filari di viti (del vitigno , autoctono dell'isola di ###, in grado di assicurare un produzione annua di circa 15 quintali d'uva; - sia per le superfici interessate che per la produzione viticola, l'attuale sentiero non soddisfa a pieno le esigenze di una razionale e moderna conduzione di un fondo agricolo, occorrendo il transito dei veicoli a trazione meccanica; - il tracciato da realizzare per l'ampliamento della servitù è riportato nella tavola 3, per una larghezza sufficiente a consentire il transito non solo ai mezzi agricoli ma anche a un furgoncino per il carico e lo scarico dei prodotti, tenuto conto dei raggi di curvatura dei mezzi considerati (e, dunque, per una parte leggermente più largo dei tracciati carrabili in agricoltura, che è di circa 3 metri), a causa della presenza di ben tre curve da affrontare, tutte poste tra brevi tratti ortogonali tra loro; - l'ampliamento della servitù implica il sacrificio di circa mq 120; - l'ampliamento del sentiero alternativo richiede la pulizia del terreno con taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore di cm 50, lievi movimenti di terra per il livellamento del suolo e la rullatura del terreno, salvi gli occorrenti titoli amministrativi abilitativi; - la larghezza minima della ### (di m 1,82) consente il passaggio anche di un furgone di dimensioni medie, trattandosi, peraltro, di larghezza esistente su un tratto rettilineo, sì da non doversi considerare raggi di curvatura.
Condizioni essenziali per la domanda di ampliamento della servitù di passaggio coattivo sono la rispondenza della richiesta all'uso conveniente del fondo dominante, o rispetto alla destinazione preesistente o a quella nuova che il proprietario dimostri di volere attuare, e la realizzabilità dell'ampliamento nei rispetto dei criteri ex art. 1051 c.c.: pertanto, da un lato ### 45 occorre valutare comparativamente le esigenze del fondo dominante e di quello servente e dall'altro il proprietario del fondo servente può eccepire l'esistenza, su un diverso sito o fondo, di un altro accesso, idoneo, più breve e meno dannoso dell'ampliamento richiesto (Cass. 11091/2000).
Inoltre, il pregiudizio che ne deriva per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne trae il fondo dominante (Cass. 3184/2003).
Occorre poi ricordare che l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente si riferisce all'estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa, quando il tracciato originario non consenta il passaggio con i mezzi da reputare necessari per la coltivazione e il conveniente uso del fondo dominante (cfr. Cass. 19754/2022, che, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la mancata richiesta di allargamento del tracciato, trattandosi di circostanza che non faceva venir meno la natura costituiva della pronuncia richiesta che era diretta, in conformità all'univoco significato desumibile dagli atti processuali, all'ampliamento della servitù esistente, in modo da consentire il transito con una motocarriola).
Nella specie, la viticoltura esercitata sulla proprietà e , tenuto conto della capacità produttiva del fondo (stimata in circa 15 quintali annui) oltre che della qualità del vino che se ne può trarre, richiede, per un più razionale uso del fondo, che sia consentito l'accesso non soltanto pedonale e con piccoli mezzi agricoli (contenuto della servitù preesistente desumibile dalle ridotte dimensioni del cancello d'ingresso alla particella 32), ma anche a un furgoncino per il carico e lo scarico dei prodotti, così come spiegato dal C.T.U. nella sua relazione, sì da garantirsi una larghezza del tracciato che tenga conto del raggio di curvatura di tale tipo di veicolo. ### 46 Diversamente da quanto dedotto dagli appellanti principali (per mezzo del loro consulente di parte), lo stato fitosanitario delle piante è stato rinvenuto sufficiente, da parte del C.T.U., all'atto dei sopralluoghi, il che dimostra la tenacia dei suoi proprietari nel proseguire, anche in condizioni non facili, l'attività agricola e la conservazione del vigneto, elementi indicativi della loro propensione a una migliore utilizzazione del fondo a fini agricoli, ove ne sia consentito l'accesso a piccoli autoveicoli da utilizzare per il trasporto dei prodotti e delle necessarie attrezzature agricole. ### dalla ### alle particelle 679 e 680 appartenenti ai r ichiede l'at traversamento p rima della par ticella 17 (c ui s i riferisce la domanda di ampliamento della servitù, ex art. 1051 c.c.) e poi della particella 32 (alienata in corso di causa ad ), la quale, pertanto, non può che giovarsi dell'ampliamento della servitù, sia pure se giustificato dall'uso del fondo adibito alla viticoltura. Sulla scorta di tali considerazioni, va esclusa la costituzione di una nuova servitù sulla particella 250 e, invece, in parziale accoglimento parziale delle domande riproposte dagli attori, va disposto l'ampliamento della servitù di passaggio sulla particella 17, previo suo spostamento dal sentiero originario a quello offerto da già negli anni ottanta e, da allora, utilizzato dagli attori in luogo del precedente, sussistendone i presupposti ex art. 1068 c.c. (posto che, ove l'originario esercizio sia divenuto più gravoso per il fondo servente, l'offerta di un luogo egualmente comodo non può essere ricusata, e che, per altro verso, il perdurante esercizio del passaggio sul nuovo tracciato esclude che la servitù, già acquistata per usucapione, possa reputarsi in stato di quiescenza).
§ II.XII. Sul motivo di appello relativo alla condanna alla rimozione del cancello nella parte terminale del viale da ### va premesso che, se l'articolo 841 c.c. consente al proprietario di chiudere in qualunque tempo il fondo, l'articolo 1064, secondo comma, c.c. prevede che, ove il fondo sia chiuso, egli ### 47 deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù, che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
Pertanto, l'esistenza della servitù di passaggio non preclude la facoltà del proprietario di recingere la sua proprietà, salvo che nella chiusura sia configurabile un atto meramente emulativo, purché sia assicurata al proprietario del fondo dominante il libero e comodo transito (cfr. 5564/2001).
Orbene, il conflitto tra il proprietario del fondo servente, tutelato nella facoltà di chiusura del fondo dall'articolo 841 c.c., e il titolare della servitù di passaggio, cui va garantito il libero e comodo esercizio della servitù, richiede un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi (cfr. Cass. 21129/2012).
In tal senso, la doglianza è fondata, tenuto conto che la presenza del cancello non ha carattere emulativo, ma mira a evitare che il viale privato che collega le due vie pubbliche diventi di uso comune, da parte anche di estranei alle proprietà interessate.
Occorre, tuttavia, che ai titolari della servitù sia garantita la disponibilità delle chiavi del cancello, misura sufficiente rispetto alla vocazione meramente agricola dei fondi dominanti.
§ II.XIII. Il giudice di primo grado, nell'ipotizzare la costituzione di una nuova servitù di passaggio, sulla particella 250 di ha trascurato di considerare il diritto all'indennità spettante ai sensi dell'articolo 1053 c.c. al proprietario del fondo asservito, quando la servitù è costituita o ampliata coattivamente. ### la costituzione della servitù sulla particella 250 di viene meno anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento della relativa indennità, in favore della predetta proprietaria, di cui al motivo di appello sub 14), ferma, invece, la necessità di determinare l'indennità che spetta, invece, ### 48 al proprietario della particella 17, per l'ampliamento della servitù preesistente. ###à dovuta per la costituzione ovvero l'ampliamento della servitù è proporzionata al danno cagionato dal passaggio e, ove per attuare il passaggio sia necessario occupare un'area con opere stabili o lasciarla incolta, il proprietario che domanda la servitù, prima d'intraprendere le opere o d'iniziare il passaggio, deve pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 1038 c.c. (art. 1053 c.c.), ossia secondo la stima dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre all'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.
Non v'è dubbio, quindi, che al proprietario della particella 17 sia dovuto quanto meno il valore della superficie da occupare per l'ampliamento del passaggio, salvo a doversi tener conto delle eventuali ulteriori ragioni di danno, comprese quelle dovuto al passaggio dei mezzi meccanici, avuto riguardo alla destinazione attuale e potenziale del fondo servente.
Si esclude, invece, che sia indennizzabile il danno solo astrattamente ipotizzabile per il deprezzamento del fondo (Cass. 1545/2004, 7000/2001), né, d'altro canto l'indennità rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante (Cass. 21866/2020, Cass. 10269/2016), onde non rileva che, eventualmente, il valore di questo si sia accresciuto in misura superiore al pregiudizio cagionato al fondo servente.
Nella specie, come accertato dal C.T.U. dott. il fondo servente deve ritenersi ricadente all'interno del centro abitato, in zona R.U.A. (“### - ### e ### - ### del P.T.P. (### dell'isola d'### Il valore del suolo da occupare è stato stimato in € 130,00 al mq, avuto riguardo al prezzo della recente compravendita che ha interessato la particella ### 49 32 (fondo dominante), nella quale per la superficie di mq 780 è stato convenuto il prezzo di € 88.000,00 (corrispondente al valore unitario di € 112,82 al mq), nonché, quali elementi correttivi, della ridotta estensione dell'area da occupare e del maggior valore del fondo servente perché dotato di accesso dalla ### (sia pure con tutti i problemi attualmente esistenti) e dal viale privato che consente di raggiungere la strada provinciale ### in area prossima alla zona costiera di ### ciò senza trascurare l'incidenza sul prezzo della compravendita anzidetta del particolare interesse dell'acquirente all'acquisto del fondo, contiguo ad altro fondo di sua proprietà (in realtà, a un fondo appartenente a un familiare dell'acquirente .
Calcolata in circa mq 120 la superficie interessata dal “sentiero alternativo”, comprese le fasce di rispetto, il C.T.U. dr. ha ipotizzato che l'indennità spettante ai proprietari dei fondi dominanti debba ammontare a € 15.743,00 (di cui € 15.600,00 quale valore dell'area occupata ed € 143,00 corrispondente alla capitalizzazione delle imposte dovute dal proprietario del fondo servente per l'area in questione), escluso, invece, che il fondo servente abbia subito alcuna diminuzione del suo valore complessivo, posto che la parte a nord del sentiero ha conservato per intero i suoi accessi e il fronte strada, e che la parte a sud non subisce pregiudizio nella sua coltivabilità, dato che l'accesso carrabile, al pari di quanto accade per il fondo dominante, può determinare un miglioramento dell'utilizzazione agricola, senza che le più ridotte dimensioni di tale porzione, rispetto al fondo originario, riduca l'appetibilità sul mercato ed il valore unitario.
Le valutazioni del C.T.U., adeguatamente motivate, resistono alle critiche delle parti (e dei loro consulenti), cui lo stesso consulente d'ufficio ha dato adeguata risposta nella relazione finale, tenuto conto che il tracciato non rende incomunicabili le due porzioni del fondo servente e, da realizzare in terreno battuto, non ha alcun significativo impatto estetico e paesaggistico (e, ### 50 comunque, non rende ipotizzabile, per questa ragione, alcuna significativa riduzione di valore del fondo servente) e che, riguardo al pregiudizio provocato dal passaggio di veicoli a motore (in termini d'inquinamento acustico e atmosferico), l'area è già intensamente frequentata, nella stagione turistica, per la presenza di più strutture ricettive, senza che l'aggravio derivante dall'esercizio della servitù possa reputarsi apprezzabile.
Occorre, però, considerare (e la questione, peraltro, non è sfuggita all'attenzione del C.T.U., che, tuttavia, ne ha rimesso al collegio la valutazione, per la sua rilevanza giuridica) che a fronte dell'ampliamento e per effetto dello spostamento della servitù il fondo servente resta liberato dal peso derivante dal passaggio adiacente al vecchio fabbricato diruto (“sentiero originario”), onde l'area effettivamente occupata per l'ampliamento, di cui tenere conto nel calcolo dell'indennità, deve reputarsi pari alla differenza tra la superficie del nuovo più ampio tracciato e quella che, per effetto dell'acquisto a titolo originario per usucapione, era oggetto di una servitù già esistente. Per la concreta difficoltà di rilevarne l'estensione, a causa delle difficoltà spiegate dal C.T.U. nella sua relazione, e per la considerazione della modesta larghezza del sentiero originario (desumibile, essenzialmente, dalle dimensioni del cancello di accesso alla particella 32), si ritiene (tenuto conto anche della fascia di rispetto ipotizzata dal C.T.U., adiacente al nuovo tracciato) che la somma di € 15.743,00 debba ridursi di circa il 30%, a € 11.000,00, § ### Quanto alla costituzione della servitù di attraversamento di condotta d'acqua e di energia elettrica sul fondo di pronunciata dal giudice di primo grado, gli appellati hanno ammesso di non avere proposto alcuna domanda in tal senso e non si sono opposti all'avverso motivo di appello, ammissione da interpretare come rinuncia al relativo capo, laddove si consideri che in citazione gli attori hanno sostenuto che, in estremo subordine, vi sarebbero giusti motivi per costituire servitù di passaggio, pedonale e carrabile, e di attraversamento di condotta d'acqua, energia ### 51 elettrica, ecc., ai sensi dell'articolo 1051 c.c. o sul fondo di (in catasto al foglio 27, particella 17) o sui fondi di (foglio 27, particella 250) o delle particelle (256 e 36) dei predetti eredi di e tanto dopo aver attraversato il viale che principia da ###. ### in catasto individuato con particelle 242, 243, 245, 249, 250 e 256, spettando al giudice la scelta del percorso più breve e meno gravoso.
In accoglimento del motivo di appello sub 12), la sentenza di primo grado va, dunque, riformata, escludendosi sul punto qualsiasi pronuncia costitutiva.
§ II.XV. Il giudice di primo grado, nel costituire una nuova servitù di passaggio sulla particella 250, ha condannato i convenuti ### al pagamento delle spese occorrenti per la realizzazione del passaggio.
Venuta meno la predetta pronuncia costitutiva, resta travolta anche la statuizione sul regime delle spese relative alle opere da farsi sul fondo di c ui si riferisce il motivo di appello sub 13).
Quanto alle spese per l'ampliamento della servitù sulla particella 17, va rilevato che per l'articolo 1069 c.c. le opere necessarie per conservare la servitù sono, di regola, a carico del proprietario del fondo dominante, secondo il tradizionale principio espresso dal brocardo servitus in faciendo consistere nequit. Da tale disposizione si ricava che, a fortiori, è a carico del proprietario del fondo dominante la spesa per le opere da eseguirsi in attuazione della pronuncia costitutiva o di ampliamento della servitù.
§ II.XVI. Sull'appello proposto dalle e dai , va premesso che, al contrario di quanto eccepito da l'avvocato ### risulta munito di valida procura ad litem, conferitagli a margine dell'ultimo foglio dell'atto di appello. In ogni caso, sarebbe altrimenti sufficiente la procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, non contenente alcuna limitazione e, anzi, rilasciata per il processo in ogni sua fase e grado, ivi comprese le fasi esecutive e di appello.
Rilevato, inoltre, che, dopo l'autonomo appello proposto con citazione ### 52 notificata il 20 febbraio 2017, gli attori hanno proposto un ulteriore appello (ovvero nuovi motivi di appello) nella comparsa di risposta agli appelli delle controparti, va richiamato il principio generale della consumazione del potere d'impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, da reputarsi perciò inammissibile. ###à di tale principio, si afferma (cfr. Cass. 2831/2024, Cass. 24332/2016), viene meno solo in presenza delle seguenti condizioni: a) l'impugnazione proposta per prima sia invalida; b) essa, tuttavia, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile; c) al momento della seconda impugnazione non sia ancora scaduto il termine per impugnare.
Si richiama, altresì, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19745/2018, Cass. 23/2000, Cass. 7272/1997), il principio dell'unità e non frazionabilità dell'impugnazione, per escludere che la parte la quale abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado possa, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello ### in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione. Tale divieto, si precisa, non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 334 c.p.c., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata.
Vero è che, come pure afferma la Corte di cassazione (cfr. Cass. 8499/2025, Cass. 1616/2004), la regola in questione vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale, e, invece, non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse.
Sennonché, tale distinzione non appare richiamabile, nel caso in esame, perché profilabile solo per la parte che abbia proposto appello principale prima di ogni altro contraddittore.
Invero, nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea, con la conseguenza che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, anche se irritualmente avanzate nella forma dell'impugnazione principale (Cass. 1671/2015), siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellante principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata (Cass. 10124/2009; Cass. 21745/2006).
Nel caso in esame, le prime impugnazioni, che hanno ricostituito in grado di appello il rapporto processuale, entrambe notificate il 18 febbraio 2017, sono quella di e e quella di ### degli attori e , notificato in data successiva (il 20 febbraio 2017), sebbene irritualmente proposto nelle forme dell'impugnazione principale, assume il carattere d'impugnazione incidentale, sì da dover contenere tutte le censure da muovere nei confronti della sentenza di primo grado. Consumato il diritto d'impugnazione con l'appello notificato il 20 febbraio 2017, le ulteriori censure contenute nella ### 54 comparsa di risposta, relative all'omissione di pronuncia sulle domande di rimozione del «portale in legno chiuso con telaio in legno portante la rete metallica ed incardinato al ritto del portale» e di bonifica e rimozione delle erbacce, dei rifiuti e di tutti gli altri impedimenti, devono, pertanto, reputarsi inammissibili, fermo restando, peraltro, la riproponibilità delle domande in altro giudizio (in virtù del principio per il quale sulla domanda non esaminata non si forma il giudicato esterno).
Quanto ai motivi di gravame ritualmente espressi in citazione, il primo va disatteso, per le ragioni già spiegate in precedenza, non risultando che gli appellanti (e, quindi, anche il successore ex art. 111 c.p.c.) siano titolari di alcuna servitù di passaggio sul viale privato che, attraverso le particelle 242, 243, 245, 249, 250 (ora 670 e 671), consente l'accesso dalla ### Riguardo al secondo, concernente l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni in forma generica, occorre prendere atto che effettivamente gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti, se del caso, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e che nella sentenza di primo grado non si fa alcun cenno a tale capo di domanda.
Esaminata in questa sede, la domanda va, tuttavia, respinta.
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il ### 55 presupposto (Cass. 21326/2018, Cass. 6235/2018, Cass. 1631/2009).
Nella specie, il presupposto della condanna (ipotizzabile solo a carico di pr oprietario del fondo s ervente, o ssia della par ticella 17) dovrebbe ravvisarsi nella circostanza che, a causa degli ostacoli frapposti all'esercizio della servitù (come descritti a pagina 4 dell'atto di citazione), sarebbe stato inibito il diritto di passaggio, circostanza, tuttavia, di cui non è stata offerta alcuna prova, neppure sommaria e generica, posto che il paletto posto in corrispondenza del cancello pedonale non impedisce il passaggio dei pedoni (e, dunque, non può ritenersi illecito), bensì, evidentemente, l'intrusione di estranei con motoveicoli, al fine di profittare, come scorciatoia, del viale privato in direzione di ### § II.XVII. In conclusione, gli appelli delle parti convenute vanno accolte nel senso di: 1) doversi escludere l'esistenza della servitù di passaggio sul viale privato salvo che per il primo tratto sulla particella 17, dalla ### compreso nel tracciato riportato nella tavola 3 allegata alla relazione del C.T.U. dr. (per circa 17 metri, fino al tracciato definito “sentiero alternativo”: v. la relazione del C.T.U. dr a pagina 9); 2) escludere la costituzione della servitù coattiva sulla particella 250 di 3) escludere la rimozione del cancello nella parte terminale del viale da via ### (di cui al capo b) del dispositivo della sentenza appellata), salvo l'obbligo del proprietario del fondo servente di consegnare la copia delle chiavi a ciascun proprietario e usufruttuario dei fondi dominanti; 4) subordinare l'esecuzione delle opere di ampliamento della servitù (a spese dei proprietari dei fondi dominanti) e all'esercizio del diritto di passaggio sul tracciato ampliato al pagamento in favore di quale proprietario della particella 17, dell'indennità di € 10.000,00, a carico solidale di , e . ### di e va accolto nel senso di doversi ovviare all'omissione di pronuncia sulla domanda di ### 56 risarcimento dei danni che, tuttavia, viene rigettata. Inoltre, in parziale accoglimento delle domande da costoro riproposte, deve dichiararsi l'esistenza della servitù di passaggio sulla particella 127 e disporsi il suo ampliamento. § II.XVIII. La riforma della sentenza di primo grado fa venir meno (ex art. 336 c.p.c.) la statuizione sulle spese di lite in essa contenuta e impone di provvedere ex novo sulle stesse.
In forza del principio della soccombenza, gli attori e , nonché (quale erede di (n ata nel 1943) e, limitatamente alle spese di appello, il successore a titolo particolare di quest'ultima, , sono tenuti al pagamento delle spese di lite in favore di dell' e di G iovannangelo ### Si ritiene, invece, di escludere gli altri eredi di dalla condanna alle spese, tenuto conto che il fondo a vantaggio del quale la de cuius ha agito è stato attribuito per testamento a e c he es si s ono r imasti estranei alla lite, non costituendosi in giudizio per sostenere le richieste della loro dante causa.
Nei rapporti tra gli attori (e loro aventi causa) e è giustificata la compensazione delle spese, per entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto, tra l'altro, della disponibilità espressa dal secondo mediante la proposta transattiva del 19 ottobre 2012 (sopra riportata, al § I.IV).
Le spese per le C.T.U., necessarie per l'ampliamento della servitù (ovvero, in primo grado, per l'infondata domanda di costituzione di nuova servitù), restano definitivamente a carico degli attori e dei loro successori.
Se il valore della lite deve tener conto (ai sensi dell'articolo 15 c.p.c.) per ciascuna parte vittoriosa del reddito dominicale del fondo assunto dagli attori come servente moltiplicato per cinquanta (onde risulterebbe per alcuni convenuti inferiore a € 1.100,00), occorre anche considerare che la controversia ### 57 ha un valore effettivo significativamente superiore, ove si tenga conto, tra l'altro, del valore delle proprietà interessate (anche alla luce dell'indennità prevista per l'occupazione di circa mq 120 della particella 17). Infatti, l'articolo 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, stabilisce che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente si deve avere riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.
Per la difesa di e si tiene anche conto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 4, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. ### invece, si considera la ridotta partecipazione alle attività processuali in appello. P. Q. M. La Corte di appello di Napoli così provvede: - accoglie l'appello di e , iscritto al n. 1083/2017 R.G., nella sola parte in cui censura l'omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno e, esaminata tale domanda, la rigetta; - rigetta gli ulteriori motivi d'impugnazione di e contenuti nell'appello iscritto al n. 1083/2017 R.G. e dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da questi in comparsa di risposta; - in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### n. 670/2016 del 20 gennaio 2016 (e del relativo provvedimento di correzione del 15 maggio 2017), e in accoglimento, per quanto di ragione, degli appelli proposti da nonc hé delle domande riproposte dagli attori: a) dichiara che il fondo ### 58 di proprietà di sito in ### località ### in catasto al foglio 27, particella 17 (vigneto di seconda classe, are 28.14, R.D. € 69,76, R.A. € 42,87), è gravato da servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà di , in catasto al foglio 27, particella 32 (vigneto di terza classe, are 7,80, R.D. € 9,87, R.A. € 9,87), e del fondo di proprietà di e (gr avato da us ufrutto i n favore di , in catasto al foglio 27, particelle 679 (ex 173, ente urbano, are 3,08) e 680 (ex p.lla 173; vigneto di prima classe, are 20.12, R.D. € 66,50, R.A. € 36,37), con accesso dalla via pubblica ### b) dispone lo spostamento del tracciato originario della servitù e l'ampliamento della stessa, secondo il tracciato descritto nella relazione del C.T.U. dott. agr. (d epositata il 16 ottobre 2024) e rappresentato graficamente nella tavola 3 allegata alla relazione; - pone a carico dei proprietari e usufruttuari dei fondi dominanti ( , , e ) , sopra indicati, le spese occorrenti per le opere descritte nella predetta C.T.U. (per la realizzazione del sentiero ampliato) e l'indennità di € 10.000,00 dovuta a s ubordinando l'esec uzione di t ali o pere e l'esercizio della servitù ampliata al pagamento dell'indennità; - rigetta ogni ulteriore domanda degli attori e dispone, tuttavia, che ad essi sia garantito il libero e comodo passaggio dal piazzale terminale della ### mediante la consegna delle chiavi dei cancelli che chiudono su tale versante il fondo servente; - pone le spese della C.T.U. eseguita in primo grado definitivamente a carico ### degli attori e e (quale erede di , e le spese della C.T.U. eseguita in grado di appello a carico ### di questi ultimi nonché di ; - condanna in solido , e ### 59 (quale erede di deceduta il 16 ottobre 2018), nonché, per le sole spese di appello, anche , al pagamento delle spese processuali, così liquidate: - in favore di e (c on attribuzione all'avvocato ### in € 3.680,00 per il primo grado (di cui € 3.200,00 per compensi ed € 480,00 per spese forfettarie) e in € 4.108,84 per l'appello (di cui € 428,84 per spese, € 3.200,00 per compensi ed € 480,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e ### dovuti per legge; - in favore di (con attribuzione all'avv. ### in € 2.990,00 per il primo grado (di cui € 2.600,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie) e in € 3.262,00 per l'appello (di cui € 272,00 per spese, € 2.600,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e ### dovuti per legge; - in favore dell' in € 2.990,00 per il primo grado (di cui € 2.600,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie) e in € 3.119,00 per l'appello (di cui € 129,00 per spese, € 2.600,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e ### dovuti per legge; - in favore di ### in € 2.990,00 per il primo grado (di cui € 2.600,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie) e in € 2.070,00 per l'appello (di cui € 1.800,00 per compensi ed € 270,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e ### dovuti per legge; - dichiara le spese compensate nei rapporti tra gli attori (e loro aventi causa) e Così deciso il 17 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente ### d'####
causa n. 976/2017 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.