... oppure di affidamento dell'opera a un'impresa inidonea (culpa in eligendo).
In ogni caso, in disparte l'erronea individuazione della fattispecie applicabile da parte degli appellanti, è importante evidenziare che la prova dell'illecito risulterebbe comunque raggiunta. Infatti, non solo gli appellanti non hanno dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma ne risulta dimostrata la mancata consapevole adozione.
Come già anticipato, nel 2002, il geologo dott. ### su incarico di ### e ### s.n.c.., che agiva in maniera strettamente coordinata ed in accordo con le varie proprietà, come può ritenersi pacificamente emerso dalle loro difese e dalla decisione gravata, ha individuato le misure da adottare per evitare i danni.
In questo senso, si indicava di procedere in modo graduale, con plurimi interventi, in modo tale da consentire a ogni settore di consolidarsi, realizzando i necessari dreni ed erigendo la parte di muro atta a sostenere la scarpata; ancor più sicura veniva considerata l'esecuzione, prima dello scavo, di paratie di contenimento con palancole o “tipo ### il: 27/01/2026 n.1972/2026 importo 5865,00
Berlinese”. Il dott. geol. ### nelle raccomandazioni (leggi tutto)...
causa n. 784/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Iovino, Salvadori Maria Cristina