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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3124/2026 del 24-04-2026

... dell'appaltatore, anche del condominio per una sua pretesa culpa in eligendo. Al riguardo, rilevava che: “in riferimento ad una presunta responsabilità da cose in custodia (o per omessa vigilanza) da parte del direttore dei lavori ne risponde direttamente quest'ultimo specificamente incaricato dello svolgimento di tale attività professionale (nell'ambito della quale sono ricomprese tali incombenze). Qualora si voglia ritenere che il Giudice abbia considerato superato ed assorbito tale profilo di responsabilità nella colpa in eligendo dell'amministratore su cui ha successivamente focalizzato i motivi costitutivi della responsabilità solidale (e di cui si contesta l'esistenza dei presupposti fattuali prima ancora che giuridici, in quanto andava dimostrato che l'amministratore non aveva effettuato gli opportuni controlli circa i requisiti previsti dal ### 81/2008 e sotto tale profilo non può trovare applicazione il principio di inversione dell'onere della prova non trattandosi di aspetti direttamente correlati alla dinamica degli eventi dedotti in giudizio), tale responsabilità andrebbe riferita a colpa professionale dell'amministratore e non coinvolgerebbe, comunque, il condominio non (leggi tutto)...

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causa n. 4183/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Massimiliano Sacchi, Cocchiara Alessandro

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 464/2026 del 23-04-2026

... nuovo profilo di responsabilità patrimoniale “da culpa in vigilando ed in eligendo dell'ex amministratore, revocato giudizialmente, nonché in capo al ### che non può essere obliterata.” Appare pertanto più che evidente che le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale cui gli appellanti fanno riferimento alle pagg. 6, 7 e 8 dell'atto di impugnazione, quali, tra l'altro, le spese legali sopportate per la difesa in due giudizi, uno amministrativo per abusivismo edilizio dei coniugi ### titolari del biscottificio, un altro dinanzi al Tribunale per i minorenni giacché la denuncia per gli abusi edilizi nel fabbricato avrebbe deteriorato i rapporti con gli altri condomini, i quali li avrebbero segnalati alle competenti autorità per maltrattamenti nei confronti dei figli minori; la lesione del diritto al riposo ed alla vivibilità della loro abitazione; le conseguenze negative sull'assetto dei rapporti familiari; la riduzione di valore dell'immobile di loro proprietà, costituiscono prospettazioni del tutto nuove ed inammissibili in quanto espresse in violazione del regolare contraddittorio a tutela del quale il legislatore ha previsto rigorosi termini di preclusione per tutte le (leggi tutto)...

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causa n. 65/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Vito Colucci, Maria Assunta Niccoli

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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 2047/2025 del 28-11-2025

... oppure di affidamento dell'opera a un'impresa inidonea (culpa in eligendo). In ogni caso, in disparte l'erronea individuazione della fattispecie applicabile da parte degli appellanti, è importante evidenziare che la prova dell'illecito risulterebbe comunque raggiunta. Infatti, non solo gli appellanti non hanno dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma ne risulta dimostrata la mancata consapevole adozione. Come già anticipato, nel 2002, il geologo dott. ### su incarico di ### e ### s.n.c.., che agiva in maniera strettamente coordinata ed in accordo con le varie proprietà, come può ritenersi pacificamente emerso dalle loro difese e dalla decisione gravata, ha individuato le misure da adottare per evitare i danni. In questo senso, si indicava di procedere in modo graduale, con plurimi interventi, in modo tale da consentire a ogni settore di consolidarsi, realizzando i necessari dreni ed erigendo la parte di muro atta a sostenere la scarpata; ancor più sicura veniva considerata l'esecuzione, prima dello scavo, di paratie di contenimento con palancole o “tipo ### il: 27/01/2026 n.1972/2026 importo 5865,00 Berlinese”. Il dott. geol. ### nelle raccomandazioni (leggi tutto)...

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causa n. 784/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Iovino, Salvadori Maria Cristina

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 33/2026 del 05-01-2026

... attrezzi e masserizie; di avere denunciato i fatti all'amministratore dell'epoca: dott. ### che aveva convocato, per il 26 febbraio 2017, un accesso congiunto suoi luoghi al quale non avevano, però, partecipato il direttore dei lavori, né la ditta esecutrice; che, pertanto, l'amministratore e suo padre avevano redatto un verbale descrittivo dei danni riportati dal proprio immobile, individuando le cause delle infiltrazioni nell'uso improprio, da parte della #### S.r.l., del terrazzo a - 7 - livello e del lastrico solare costituente la copertura dell'immobile; che la #### S.r.l. non aveva provveduto al ripristino. Ha quindi ascritto alla ditta esecutrice dei lavori la responsabile per i danni connessi nel corso di questi, a maggior ragione se dipendenti da imperizia o negligenza, e alla direzione dei lavori e al ### appaltante l'omessa sorveglianza e vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo le regole dell'arte. All'ente gestorio ha anche imputato la culpa in eligendo. Ha poi ricordato che la compressione del diritto di proprietà causato dall'altrui fatto lesivo è suscettibile di valutazione economica e che l'obbligazione (leggi tutto)...

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causa n. 3515/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Teresa Onorato, Alessandra Piscitiello

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12410/2025 del 31-12-2025

... riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive. In proposito, non è stato allegato da alcuna delle parti che la ditta ### fosse assolutamente inadatta a svolgere le lavorazioni commissionate né che fossero state violate specifiche norme cautelari da parte del ### Vero è che il consulente tecnico di ufficio è giunto alla conclusione che il progetto redatto dal direttore dei lavori per conto del ### era carente in sé, al di là degli errori commessi dalla ditta appaltatrice in fase esecutiva, perché non menzionava nei lavori da eseguire la posa di più giunti di dilatazione della pavimentazione e non prevedeva una impermeabilizzazione secondaria della stessa, quale strato accessorio di per sé non indispensabile ma assai importante ai fini della “piena efficacia” di un intervento di reimpermeabilizzazione. Tuttavia, poiché l'appaltatore assume un'obbligazione di risultato, è tenuto a realizzare l'opera a (leggi tutto)...

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causa n. 19211/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Felice Angelo Pizzi

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