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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31995/2024 del 11-12-2024

... il fatto che per EP ‘151 è intervenuta, in sede amministrativa, la conversione prevista dall'art. 58, comma 2, c.p.i.. 7. ― Que st'ultima norma dispone: «È con sentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di un a domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo anche con effetto unitario revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità». La fattispecie di cui qui si discorre è distinta da quella presa in considerazione dall'art. 76, comma 3, c.p.i., secondo cui la domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio; detta disposizione si riferisce, come è evidente, alla con version e richiesta in sede giudiziale, mentre nel caso in esame viene in questione la conversione della frazione italiana del brevetto europeo che è stata promossa avanti all'### e quindi in sede amministrativa. Sez. I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 10 8. ― La conversione giudiziale introduce una deroga ai principi che regolano la formazione del thema decidendum proprio in quanto può essere domandata in ogni stato e (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28030 R.G. anno 2020 proposto da: I.M.A. - ### s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato ### dall'avvocato ### e dall'avvocato ### domiciliata presso quest'ultimo; ricorrente contro ### 1 s.p.a., rappresentata e dife sa dall'avvocato ### dall'avvocato ### dall'avvo cato ### e dall'avvocato ### domiciliata presso gli ultimi due; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1094/2020 depositata il 14 maggio 2020 della Corte di appello di Milano. 
Udita la relazione svolta all'udienza pubblica dell'11 ottobre 2024 dal ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 2 consigliere relatore ### udite le conclusioni del ###, nella persona del sostituto procuratore generale ### udite le difese delle parti.  ### 1. ― ### 1 s.p.a. è divenuta titolare dei seguenti brevetti di invenzione: ### (EP ‘076) , EP ### (EP ‘ 612) ed ### (EP ‘ 151), tutti afferenti ad una macchina astucciatrice.   ### s.p.a. ha venduto a ### e ### cinque linee di imballaggi o comprensive di una macchina astucciatrice incorporante, secondo quanto sostenuto da ### 1, i trovati di cui ai brevetti sopra menzionati.   2. ― Dopo un procedimento di descrizione introdotto da ### 1, ### e I.M.A. s.p.a. hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la titolare dei brevetti, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dei titoli di proprietà industriale in questione, di accertare che la macchina astucciatrice oggetto di vendita non interferiva con l'ambito di protezione delle suddette privative e di condannare la convenuta a risarcire i danni che avevano subito a causa dell'iniziativa cautelare di ### 1.   Con successivo atto di citazione ### 1, a sua volt a, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano, ### s.p.a. e ### s.p.a., o ltre che ### ies s.r.l., chiedendo di accertare la contraffazione delle privative di cui è causa e gli atti di concorrenza sleale posti in essere in proprio danno, con pronuncia, a carico delle convenute, di inibitoria e di condanna al risarcimento del danno.   Le due cause, in cui si sono cost ituite le parti c onvenu te in giudizio, sono state riunit e. D opo l'esperimento di una consulenza tecnica brevettuale, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza non definitiva con cui: ha accertato la validità della porzione italiana del brevetto EP '76, la nullità parziale (relativamente alle rivendicazioni 1, ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 3 2, 3, 4, 6, 13, 14, e 15) della porzione italiana del brevetto EP ‘612 e la validità della porzione italiana del brevetto EP ‘151; ha accertato la contraffazione posta in essere con riguardo ad alcune rivendicazioni di EP ‘612 e di EP ‘151; ha disposto l'inibitoria della prosecuzione e della reiterazione della produ zione, commercializzazione, importazione, esportazione e pubblicizzazione, anche a mezzo della rete internet, e vendita della macchina della società ### ritenuta in contraffazione e di ogni altro macchinario, commercializzato anche con diversa sigla, che implementasse le caratt eristiche delle rivendicazioni contraffatte, disponendo, al riguardo, una penale per ogni successiva violazione e per ogni giorno di ritardo nella cessazione delle vietate condotte; ha respinto infine le altre domande.   A seg uito di consulenza contabile , lo ste sso Tribunale ha pronunciato, poi, sentenza definitiva con cui ha condannato ### e I.M.A. al risarcimento del danno: danno liquidato in euro 231.652,00, oltre rivalutazione e interessi.   3. ― Nei confronti delle due sentenze hanno proposto appello sia ### 1 che le società ### e I.M.A..   Con sentenza del 14 maggio 2020 la Corte di appello di Milano ha riformato il capo della sentenza definitiva relativo alla liquidazione del danno; ha ritenuto che sul punto dovesse trovare applicazione non già il criterio della giusta royalty, ma quello della retroversione dell'utile, e ha condannato ### e I.M.A., in solido, al pagamento della somma di euro 1.107.196,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore di ### 1.   4. ― Avv erso quest'ultima pronuncia ha pro posto ricorso per cassazione, con sei motivi, I.M.A.. ### 1 ha notificato controricorso con cui ha pure svolto un'impugnazione incidentale basata su cinque motivi.   5. ─ Con ordinanza interlocutoria n. 9506 del 23 febbraio 2024 la causa, oggetto di trattazione camerale , è stata r imessa in pubb lica ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 4 udienza.   ### ocuratore ### ha concluso chiedendo «che la Corte, rigettando il ricorso, confermi i principi espressi da Cass. n. 22984 del 2019» e perché «in via subordinata, rimetta la questione alle ### Sono state depositate memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo la ricorrente principale denuncia l'omesso esame circa un f atto decisivo per il giudizio c he è stato ogget to di discussione tra le parti. Si ricorda che la Corte di appello ha ritenuto non provata la predivulgazione delle soluzioni tecniche oggetto delle privative oggetto di causa attribuendo valore a un patto di riservatezza intercorso tra le società ### e ### 1. La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha definito la q uestione relativa alla predivulgazione sulla scorta di un obbligo di riservatezza e ha asserito che non sarebbe stata data prova della circostanza per cui la prima società aveva deliberatamente mostrato il macchinario ai dipendenti della società I.M.A.. Il fatto decisivo è individuato nella violazione del patto di riservatezza: violazione di cui la ricorrente avrebbe inteso dar riscontro con la prova testimoniale.   Il secondo mezzo del ricorso principale oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 66 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005) con riferimento all'omessa applicazione della nor ma modificata attraverso la l. n .  214/2016. Si assume che nella circostanza avrebbe dovuto conferirsi valore determinante a una precisa circostanza: quella per cui, avendo I.M.A. fornito macchinari idonei ad attuare il metodo produttivo a un soggetto che si sarebbe avvalso di tale procedimento in ### al di fuori ― quindi ― de l te rritorio dello S ato italiano o di altr o Stato aderente alla convenzione per il brevetto europeo unitario, non poteva dirsi sussistente l'illecito di cui all'art. 66, comma 2 bis c.p.i. (norma, questa reputata di immediata applicazione, ai fini che interessano). Sez. I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 5 Col terzo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazion e dell'art. 125 c.p.i. nella parte in cui ha ritenuto sussistente il diritto di ### 1 di ottenere la retroversione degli utili realizzati da I.M.A.. Viene rilevato che la sentenza impugnata aveva accertato che la sussistenza, n elle macchine ast ucc iatrici, della soluzione brevettata era non solo tecnicamente rilevante, in quanto surrogabile da altre soluzioni co stituenti ar te nota, ma anche assolutamente inconsistente nell'economia del processo decisionale che aveva portato la cliente canadese a concludere il contratto di acquisto delle stesse. In conseguenza, la Corte di a ppe llo avrebbe dovuto respingere la pretesa risarcitoria non potendosi in alcun modo correlare le vendite con la contraffazione brevettuale.   Col quarto motivo IMA oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 125, comma 3, c.p.i. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di sottoporre a retroversione l'intero utile realizzato con la vendita delle cinque macchine oggetto di compravendita. Si deduce che gli utili da sottopo rre a r etroversione sono «solo quelli relativi all'arricchimento ingiustificato realizzato dal contr affattore, con tale espressione dovendosi intendere l'arr icchimento coincidente con l'usurpazione delle utilità dipendenti dallo sfruttamento della privativa».   IMA svolge, poi, un quinto motivo di ricorso con cui pone una questione di costituzionalità dell'art. 123, comma 3, c.p.i.. Si assume, in subordine, che ove non si interpreti la norma sopra richiamata «in speciale chiave risarcit oria, nei limiti dell'effettivo arricchimento», si attribuirebbe alla stessa un valore punitivo e si prospetterebbe, in conseguenza, una questione di incostituzionalità. Si osserva infatti che la dir. 2004/48/CE (c.d. direttiva eforcement) non contempla, all'art.  13.1, lett. a), un diritto alla restituzione degli utili del contraffattore: essa si limita a p revede re che i b ene fici realizzati illegalmente dall'autore della violazione costituiscono uno dei dati di cui si tiene conto ai fini della liquidazione del danno; la legge italiana di attuazione della ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 6 direttiva non autorizzerebbe, q uindi, la configurazione di un diritto quale quello enucleato dalla norma con cui la direttiva è stata recepita. 
Tale incostituzionalità della norma sarebbe evitata ― si aggiunge ― ove il nesso causale assumesse rilievo quale elemento costituivo del rimedio di cui al cit. art. 125, comma 3, c.p.i..   Il ricorso principale si chiude con un sesto motivo con cui si invoca la r imessione di una questione pregiu diziale alla C orte di giu stizia dell'### europea, a norma dell'ar t. 267 T.F.U.E.. La richiesta è formulata per l'ipotesi in cui questa Co rte non intenda discostarsi dall'interpretazione che il Giudice di appello ha dato dell' art. 125, comma 3, c.p.i.. Si ded uce , al riguardo , che r isulta contraria all'interpretazione del considerando n. 26 della dir. 2004/48, oltre che dei princip i dell'ordinamento euro-unitario, una interpret azione della detta norma nazionale che veda «nella re troversione degli utili una sanzione sganciata dalla effe ttività del pregiudiz io e da i principi del nesso causale»: una tale interpretazione ad av viso della r icorrente, attribuirebbe al rimedio una connotazione punitiva confliggente con la direttiva stessa.   Col primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 40 e 41 c.p. e 125 c.p.i.. Ci si duole che la ### e territoriale ab bia e scluso il nesso causale c on riferimento agli elementi meccanici dell' intera lin ea di imballagg io, senza porsi il problema di stabilire se esistessero ulteriori concause che dessero conto della scelta, d a parte della società canade se ### di procedere all'acqui sto di tali elementi: si menzionano, al riguardo, l'interesse di detta impresa ad avere un unico fornitore per l'intera linea di packaging e l'apprezzamento della stessa ### per le competenze di ### 1.   Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.. Il mezzo di censura verte sui plurimi errori di percezione in cui sarebbe incorsa la ### di appello ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 7 nella ricognizione delle prove documentali da cui si era desunto che l'acquisto delle cinque linee d i imballaggio acquis tate dalla società canadese ### r non potesse dirsi «tr ainata» dalla speciale tecnologia della macchina astucciatrice.   Col terzo mo tivo ### 1 prospe tta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, e 116 c.p.c.. Il mezzo si raccorda a quello che precede: la sentenza impugnata e censurata nella parte in cui è affermato che I.M.A. aveva fornito anche un riassunto in lingua italiana ― il cui significato non era stato contestato da ### 1 ― di alcuni documenti; si rileva che essa istante aveva eccepito la mancata produzione di tali scritti e che l'onere di contestazione può avere ad oggetto i fatti allegati da controparte, e non il riassunto o l'interpretazione che l'altra parte dia del contenuto del significato delle proprie produzioni documentali.   Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c.. A proposito della mancata contestazione del riassunto in lingua italiana dei documenti di cui al terzo motivo si lamenta che la ### di appello abbia disatteso la regola secondo cui il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. 
Col quinto motivo la ricorrente per incidente prospe tta la violazione e falsa applicazio ne dell' art. 54, comma 2, c.b .e.  (convenzione sul brevetto europeo). La censura verte sull'accertamento della nullità parziale del brevetto EP ‘612; si lamenta, in sintesi, che, nell'apprezzamento della predivulgazione del trovato, la C orte distrettuale avrebbe attribuito rilievo a una circostanza inconferente: le 200.000 visualizzazioni di un filmato presente sul web di una macchina, della societ à americana ### che cos tituirebbe un'anteriorità distruttiva delle rivendicazioni della citata privativa.   2. ― Con l'ordinanza interlocutoria sopra menzio nata questa ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 8 ### ha rilevato che nelle rispettive memorie ex art. 380-bis.1 le parti avevano dato atto che i brevetti europei EP '612 e EP '151 erano stati revocati dal ### of ### dell'EPO nella pendenza d el present e giudizio di legittimità e che la seconda privativa era stata convertita in modello di utilità; ha reputato il Collegio che a fronte di tale nuova situazione si imponesse il rinvio del ricorso per valutare il rilievo che poteva assumere in questa sede l'intervenuto mutamento di uno dei titoli di propr ietà indu striale oggetto del giudizio: tanto più in considerazione dell'imminente pronuncia sulla ### for petition for review di cui, a mente di quant o dedotto nelle memo rie, era stato investito l'### od ### dell'### 3. ― Nelle more l'### od ### ha reso due pronunce con cui le impu gnazioni proposte avverso le decision i di revoca dei brevetti EP ‘612 ed EP ‘151 sono state disattese. 
Questi ultimi sono gli unic i titoli di privativ a di cui oggi si controverta, posto che, come si legge nella sentenza impugnata (pag.  16), EP ‘076 è restato estraneo anche al giudizio di appello.  4. ― Va qui rammentato quali siano gli eff etti derivanti della definitiva statuizione circa la revoca del brevetto europeo. A norma dell'art. 68 c.b.e., in caso di revoca della privativa, la domanda e il brevetto che ne è risultato sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui agli articoli 64 e 67: la r evoca dei t itoli di propriet à industriale ha avuto quindi effetto retroattivo.  5. ― Non coglie nel segno il rilievo formulato dal ### incentrato sull'evocazione del principio enunciato da Cass. 16 settembre 2019, n. 22984. Nella circostanza questa S.C. ha affermato che la previsione dell'inefficacia del brevetto italiano nel caso in cui si sia con cluso il procedimento di op posizion e a quello europeo con il mantenimento dello stesso, contenuta nell'art. 59, comma 1, lett. b), c.p.i. in ossequio al divieto di cumulo delle protezioni, non implica che laddove l'opposizione al brevetto europeo sia stata accolta, perda ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 9 automaticamente efficacia anche quello italiano, che costituisce titolo autonomo, la cui validità va acc ert ata facendo applic azione della normativa interna. ### concerne il caso, previsto dall'art. 59 cit., primo comma, in cui un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in ### siano stati concessi con la medesima data di deposito o di priorità per la stessa invenzione. Nel presente giudizio, invece, si fa questione di soli brevetti europei. In tal senso, la decisione da adottare non interfer isce con la pronun cia s opra indicata e non si configura l'eventualità di un contrasto di giu risprudenza sul punto, t ale da giustificare la r imessione della causa alle ### (secondo la richiesta formulata in via subordinata dalla ###.  6. ― Il venir meno, con effetto ex tunc, di EP ‘151 e di EP ‘612 è destinato a riflettersi sulla sorte del prese nte giudizio , avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di appello che si è occupata della validità e della contraffazione delle due privative. 
Deve tuttavia prendersi in considerazione il fatto che per EP ‘151 è intervenuta, in sede amministrativa, la conversione prevista dall'art.  58, comma 2, c.p.i..  7. ― Que st'ultima norma dispone: «È con sentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di un a domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo anche con effetto unitario revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità». 
La fattispecie di cui qui si discorre è distinta da quella presa in considerazione dall'art. 76, comma 3, c.p.i., secondo cui la domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio; detta disposizione si riferisce, come è evidente, alla con version e richiesta in sede giudiziale, mentre nel caso in esame viene in questione la conversione della frazione italiana del brevetto europeo che è stata promossa avanti all'### e quindi in sede amministrativa. Sez. I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 10 8. ― La conversione giudiziale introduce una deroga ai principi che regolano la formazione del thema decidendum proprio in quanto può essere domandata in ogni stato e grado del giudizio: espressione, questa, che, secondo la giurisprudenza di questa ### non implica, peraltro, che la conversione stessa possa essere richiesta in sede di legittimità, dal momento che non è possibile ivi rivalutare le risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito per accertare se sulla base delle stesse il trovato sia suscettibile di protezione sotto il profilo del modello di utilità (così Cass. 28 aprile 2010, n. 10218, in motivazione); e il rilievo appare tanto più convincente ove si consideri che lo scrutinio della domanda di conversione giudiziale esige un accertamento di fatto, quanto alla volontà del richiedente di ottenere un brevetto diverso da quello nullo qualora il detto soggetto avesse avuto conoscenza della nullità incidente sull'originario titolo di privativa (cfr. art. 76, comma 3, cit., c.p.i.). 
In termini generali, la deroga di cui si è detto implica un sicuro ampliamento della materia del decidere: per effetto della domanda di conversione il giudice deve infatti accertare i requisiti per la validità del diverso brevetto, come è presupposto dall'art. 76, comma 3, e quindi, nel caso di conversione del brevetto di invenzione in modello di utilità, i requisiti di brevettibilità di quest'u ltimo in relazione al fatto che il trovato conferisca particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, utensili o oggetti (art. 82, comma 1, c.p.i.); alla conversione del brevetto in modello di utilità seguirà, poi, come conseguenza necessitata dal nuovo scenario processuale, che la verifica della contraffazione di cui abbiano dibattuto le parti nel corso del giudizio di merito vada condotta avendo riguardo al modello di utilità in cui è stato convertito il brevetto di invenzione, e non avendo riguardo a quest'ultimo. 
Nella diversa fattispecie prevista dall'art. 58, comma 2, c.p.i. il legislatore non ha contemplato eccezioni alle norme del codice di rito ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 11 che regolano le preclusioni processuali, onde un ampliamento del thema decidendum nel senso appena indicato non può aver luogo: tanto meno in sede di legittimità, visto che la stessa conversione giudiziale trova ostacolo, come si è detto, nella peculiarità propria del giudizio avanti alla ### di cassazione.  9. ― In defin itiva, tornando alla specificità della present e impugnazione, ciò che rileva è che il giudizio originariamente introdotto avanti al Tribunale di Milano e oggi pendente innanzi a questa ### di legittimità concerna specifici titoli di privativa: titoli che hanno definito i contorni della controversia, dando una precisa identità al petitum e alla causa petendi della stessa. Anche gli accertamenti di cui questa ### è stata investita in ragione dell'impugnazione della sentenza delle ### di appello di Milano restano delimitati da quei titoli e non possono essere surrogati da scrutini aventi un diverso oggetto, che investano la validità e la cont raffazione de l modello di utilità conseguito medio tempore da ### 1. Senza contare che è comunque interdetta, avanti a questa S.C., la verifica circa la validità del modello di utilità e circa la sua reale interferenza con la macchina astucciatrice di ### tale verifica investirebbe questioni nuove, sottratte alla cognizione della ### in quanto non riconducibili a profili di mero diritto, implicando esse una qualche ricognizione della nuova privativa.  10. ― La difesa di ### 1 ha osservato, nella seconda memoria, che IMA ha impugnato la sentenza di appello con riguardo alla validità di EP ‘151 «con un'unica censura, contenuta nel suo primo mezzo di ricorso e legata alla sussis tenza o meno di pre tesi fat ti di predivulgazione del trovato protetto, che la sentenza di primo grado e quella di prime cure h anno concordement e escluso sulla sc orta di valutazioni in diritto riguardanti l'esistenza ed il perimetro soggettivo delle obblighi d i riservatezza assunti dai sogget ti coinvolti nella supposta predivulgazione»; ha aggiu nto che, pertanto, ove il detto mezzo di censura sia disatt eso nella presente sede ###res iduerà ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 12 nessun tema controverso sulla validità del modello di utilità derivante dalla conversione».   Va però ribadito che il titolo di proprietà industriale che oggi viene in que stione è diverso da que llo originario, definitivamente venuto meno, e che, in conseguenza di ciò, anche la domanda risarcitoria che su di ess o si fo nda deve considerars i nuova rispetto a quella inizialmente spiegata. Va aggiunto, per mera completezza espositiva, che, contrariamente a quanto dedotto nell'indicata memoria, l'attuata conversione renderebbe per certo proponibili questioni nuove rispetto a quella, già introdotta con riguardo a EP ‘151, della predivulgazione del trovato. Proprio in quanto il modello di utilità di cui oggi si lamenta la contraffazione è altra cosa rispetto al brevetto di invenzione di cui si è discusso avanti al Tribunale e alla C orte di appello , una ipotetica ammissibilità del mutamento, n ei termini appe na indicati, della domanda iniziale non potrebb e di certo privare la convenuta in contraffazione del potere di eccepire i profili di nullità che riguardino il nuovo titolo di privativa: primo tra tutti quello circa la brevettabilità del trovato come modello di utilità. Una diversa soluzione genererebbe una ingiustificata menomazione del diritto di difesa di quella parte.  11. ― Ci si deve arrestare, allora, alla presa d'atto della revoca dei due brevetti europei dedotti in giudizio. ### della validità del brevetto per modello di utilità e della contraffazione dello stesso non potranno essere oggetto di trattazione che in separato giudizio. 
Va correlativamente affermato il seguente principio di diritto: «In tema di con troversie sulla validità e contraffazione del bre vetto, la trasformazione, a norma dell'art. 58, comma 2, c.p.i., in modello di utilità, del breve tto europ eo che sia stato revocato, costituisce fattispecie diversa dalla conversione giudiziale disciplinata dalla norma di cui all'art. 76, comma 3, c.p.i. e pertanto non giustifica, a seguito del maturarsi, nel giudizio, delle preclusioni assertive, alcuna immutazione del thema decidendum della causa». Sez. I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 13 12. ― Per effet to della irretrattabile pronuncia di revoca intervenuta avanti all'### la sentenza impugnata ― che ha ritenuto valido un brevetto e solo parzialmente nullo l'altro, riconoscendo, al contempo, un risarcimento per la contraffazione degli stessi ― deve essere cassata senza rinvio. L a situazione determinatasi è difatt i equiparabile, anche se non completamente sovrapponibile, a quella del giudicato esterno, ostativo dell'esame delle proposte censure (per cui, con riguardo a diversa ipotesi, cfr. Cass. 21 maggio 2014, n. 11219).  13. ― Le spese dell' intero giudizio (sia quelle del merito che quelle di legittimità) posson o compensarsi, tenuto c onto che la cassazione non è determinata dall'accoglimento dei motivi di ricorso.  P.Q.M.  ### decidendo sui ricorsi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell'intero giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 1ª ### 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Falabella Massimo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 32079/2024 del 12-12-2024

... perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. In def initiva, in tema di sanzioni amministrative, l'istituto della reiterazione nell'illecito, previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 28 di 29 689, art. 8 bis, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente art. 8 a guisa di continuazione (art. 81 c.p., comma 2), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato art. 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente all'art. 81 c.p., comma 1). La previ sione di cui alla medesima legge 24 novemb re 1981 , 689, art. 8 bis, comma 4, relativa alle "violazioni amministrative ... commesse in tem pi ravvicina ti e riconducibili ad una programmazione unitaria", è det tata al solo fine di esclud ere l'effetto aggravante che deriver ebbe dalla reiterazione e non in funzione dell'unific azione della sanzione. Alla luce di tali argomentazioni la determinazione de lla (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 969-2020 proposto da: ### nato il 30/09/ 1965 a ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in #### n. 13; - ricorrente - ### E ### (### Fisc. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 680/2019 del Tribunale di ### in funzione di giudice di rinvio pubblicata l'8 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 giugno 2024 dalla ### 2 di 29 udito il P.G., in persona del ### procuratore generale ### il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato ### per parte ricorrente.  ### ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, depositato il 19 luglio 2012, ### impugnava, davanti al Giudice di pace di ### l'ordinanza ingiunzione n. 169/2012 emessa in data 11 giugno 2012 dalla locale ### di ##### e ### con cui gli era stato ingiunto di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.746,00, oltre a diritti e spese, per un totale di euro 7.794,22. ###.C.I.A.A. aveva contestato al ricorrente, in solido con la società ### s.r.l., la violazione: a) dell'art. 6 del d.lgs. n. 206 d el 2005, « in quanto esercitava la vendita di prodotti non riproducenti in lingua italia na e in forma chiaramente visibile e leggibile le indicazioni ob blig atorie per l'informazione de l consumatore»; b) degli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 206 del 2005, «in quanto esercitava la vendita di prodotti privi delle indicazioni sulle precauzioni e avvertenze d'uso in lingua italiana indispensabili per l'immissione sul mercato di prodotti sicuri»; c) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 313 de l 1991, «in quanto esercitav a la vendita di giocattoli privi delle ind icazioni sulle p recauzioni e avvertenze d'uso»; d) dell'art. 14 comma 4, del d.lgs. n. 475 del 1992, «in quanto esercitava la vendita di dispositivi di protezione individuale con marcatura CE non conforme per forma e proporzioni a quanto previsto dall'### 4 del citato d.lgs.». 
Il ricorre nte, in primo grado, deduceva l'incompetenza della C.C.I.A.A. ad emettere l'ord inanza ingiun zione per connessione obiettiva con un reato e l'illegittimità della ordinanza medesima per difetto degli elementi o ggettivo e soggettiv o degli illeciti amministrativi contestatigli. 3 di 29 Nella resistenza della C.C.I.A.A. a mezzo funzionario, il Giudice di pace adito , con sentenza n. 41 de l 18 gennaio 2013, rigettava l'opposizione, dando lettura in udienza del dispositivo e della motivazione contestuale, confermando l'ordinanza ingiunzione con compensazione delle spese di lite. 
In virtù di appello in terposto da ### con il q uale chiedeva l'integrale riforma della decisione del giud ice di prime cure, il Tribunale di Pist oia, nella resistenza de lla appe llata C.C.I.A.A., con sentenza n. 74 de positata il 23 gennaio 20 14, rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifus ione delle spese in favore dell'appellata. 
Per la cas sazione della sentenza di ap pello il ### ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 luglio 2014, sulla base di sei motivi. 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 72 del 2018, cassava con rinvio la sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo in udienza, incombente ne cessario, a pena di nullità delle pronunce relative alle controversie sogget te al rit o del lavoro, assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione. 
Con atto di citazione, notificato il 29 marzo 2018, ### riassumeva il giudizio dinanzi al ### e di ### oia, che nella resistenza della ### di commercio di ### con sentenza n. 680 d el 2019, data let tura del disp ositivo e deposito de lla decisione, rigettava l'appello e per l'effetto confermava la decisione del Giudice di prime cure. 
A sosteg no della decisione adot tata il ### rilevava che - diversamente dalla tesi dife nsiva del ### - le cond otte contestate ed oggetto delle sanzioni amministrative, consistenti nella mancanza delle prescritte avvertenze sui prodotti ovvero nella vendita di dpi c on marcature n on conformi alle previsioni normative, non avevano natu ra pregiudiziale ris petto a quelle oggetto di accertamento in sede penale, afferenti la contraffazione 4 di 29 ovvero la mancanza de lla marcatura Ce sulla merce, oppure la messa in vendita di prodotti classificati come pericolosi. 
Nel merito, dall'analisi delle condotte sanzionate veniva considerato che l'art. 11 d.lgs. 206/2005 faceva divieto di commercializzazione sul territorio di qualsiasi prodotto che non riportava in forma chiara e leggibi le le indicazioni di cu i agli artt. 6, 7 e 9; il div ieto riguardava la semplice commercializzazione, sia essa all'ingrosso o al det taglio, dal momento che la nozione d i prodotto includeva anche la merce ch e, anche se non direttame nte destinate al consumatore, sia suscettibile di essere da lui utilizzata. 
Avverso la citata sentenza del Giudice del rinvio ha proposto ricorso per cassazione il ### affidato a sette motivi.  ### d i commercio, in dustria, artigianato e ag ricoltura di ### è rimasta intimata. 
Il ricorso è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consigli o, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. e all'esito dell'adunanza camerale fissata al 3 ottobre 2023, con ordinanza interlocutoria n. 5655 del 2024, depositata il ###, il Collegio rilevava la rilevanza no mofilatt ica delle questioni poste con i motivi terzo e quinto, per cui veniva disposta la rimessione del processo alla pubblica udienza. 
Posto nuovam ente in discussione il ricorso all'udienza pubblica dell'11 giugno 2024, il sostituto procuratore generale, dott. ### ha depositato memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso. 
In prossimità della pubblica udienza ha depositato memoria ex art.  378 c.p.c. anche il ricorrente.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il prim o motiv o, in riferimento all 'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., il ricorrente lamen ta la violaz ione, la falsa applicazione 5 di 29 nonchè l'erronea interpretazione degli artt. 91 e ss., 101, 125, 416 c.p.c. 
Ad avviso di parte ricorrente, la ### di ### rcio non si è validamente costituita nel giudizio che ha portato alla sentenza qui impugnata ma, per vero, si è costituita soltanto nel giudizio già iscritto al n. 1701 /2013 R.G., avviat o d'ufficio dal ### del ### di ### a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, dep ositando telematicamente memoria difensiva e mandato.  ### d i ### altrettan to erroneamente e d in modo irrituale, a seguito di tale provvedimento, si è limitata a comparire all'udienza del 16.10. 2018 nel g iudizio n. 1048/2018 R.G.  “depositando” in udienza una copia cartacea della memoria difensiva, senza mandato ed altri documenti, che invero era stata depositata telematicamente solo nell' altro giudizio n. 1701/2013 R.G. 
La censura è inammissi bile sotto plurimi profili. Innanzitutto, i l motivo non è sufficie ntemente compren sibile, pe rché non spiega con argomentazioni in modo del tutto lineare le tappe processuali e soprattutto quando sarebbe avvenuta la costituzione della ### di commercio nel giudizio di rinvio, dal ricor rente ritenuta irregolare. 
Inoltre, entrando nel merito della questione, per quanto è possibile comprendere, si osserva che nel giudizio di rinvio rileva la stretta correlazione tra judicium rescindens e judicium rescissorium derivante dalla cassazione con rin vio, che crea una sorta di specchio del giu dizio precedente in quello sorto dalla sua cassazione sotto il profilo della identific azione dei litigatore s.  ### di questa Suprema Corte nella fattispecie di cassazione con rinv io, in effett i, non infrange il fenomeno giurisdizionale finallora in atto, b ensì, d opo averlo corretto/recupe rato appunto sotto il profi lo della legi ttimità, lo fa “rip artire”, e i soggetti che 6 di 29 scendono nuovamente sul campo del contrasto giuridico devono essere gli stessi che vi erano prima dell'intervento del giudice di legittimità. ### processuale, dunqu e, che compete a chi opera la riassunzion e è già predeterminato nel suo conte nuto in modo integrale, non essendovi alcuna facoltà di scelta in ordine ai destinatari della in ius vocatio, nel senso che non è p ossib ile espungere e “abbandonare” una o qualcuna delle parti del giudizio svoltosi dinanzi al giud ice di legittimità, in qu anto il giudizio di rinvio ne è un puro e assoluto proseguimento. 
Da t empo, chiara è la giurisprudenz a in questo senso. Tra gli arresti massimati, già Cass. 17 marzo 1971 n. 742 insegnava: “Tra ‘judicium rescindens' e ‘judic ium rescissorium' vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale e perciò, annullata la sentenza in Cassazione e disposto il rinvio per nuovo esame della causa, non può ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se no n ven gano chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali sono state pronunciat e la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio. Dalla mancata riassunzione nei confro nti di qualc una delle parti non deriva l'estinzione del processo, o la necessità de lla cassazione senza rinvio, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sola necessità d ella integrazione del contradditt orio, da disporsi da altro giudice di rinvio”. Sulla stessa linea si è collocata Cass. 14 aprile 1980 n . 2422, p recisando che ciò avviene “in quanto la citazione in riassunzione in sede ###integra un atto di impugnazione, bensì un atto di impulso processuale in forza del quale la controversia, per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione”. 
La riassunzione dunque costituisce lo strumento dinamico volto ad integrare un effetto futuro, non appena viene espletata seppure in misura parziale: così Cass. 28 giugno 1989 n. 3154 ha dichiarato 7 di 29 che il giud izio di rinvio “deve svolgersi tra tutte le parti ne i confronti delle quali sono state pronunciat e la sentenza di annullamento e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tem a di litisconsorzio n ecessario, la tem pestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad evitare ogni decade nza, e quindi ad impedire l'estinzione del processo prevista dal l'art. 393 c.p.c. purché la riassunzione nei confronti degli altri l itisconsorzio venga effettua ta nel termine assegnato dal giudice”. 
Questi netti arresti non sono stati rinne gati dalla giurisprude nza successiva: conformi, tra gli arresti massimati, sono Cass. 9 dicembre 1991 n. 13241 (per cui, appunto, non valendo la citazione in riassunzione quale at to d'impugnazione ben sì “come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione”, deve repu tarsi che, “pur potend osi il giudizio di rinvio rite nere te mpestivamente instau rato con la citazione di una sola d i dette parti entro il termine di legge, il giudice adito, in applic azione dei principi che g overnano il litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non può esimersi dal disporre l'integrazione del cont raddittorio nei confronti delle altre parti alle q uali non sia st ata effettuata la no tificazione dell'atto introduttivo”), Cass. 18 dicembre 1992 n . 13431 ( per cui, essendosi instaurato “lit isconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione”, e “dovendosi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quei litisconsorti necessari ai quali non sia stato notificato l'atto di riassun zione, a norma dell'art. 1 02 c.p. c., la temp estiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad evitare ogni decadenz a, e quindi ad imped ire l'estinzione del processo pre vista dall'art. 393 c.p.c. pu rché la 8 di 29 riassunzione nei confron ti degli altri lit isconsorti venga effettuat a nel termine assegnato dal giudice”), Cass. 13 luglio 1998 n. 6829 (la quale rimarca che, qualora non sia stata adempiuta la disposta integrazione del contraddittorio, “l'intero pro cesso andrà ad estinguersi”), Cass. 17 dicembre 1999 n. 14244 e Cass. 28 maggio 2004 n. 10322 (che precisa ch e nel caso in cui non sia stato eseguito l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto ex art.  393 c.p.c. il processo va dichiarato e stinto se è stata avanzata tempestiva eccezione - cioè prima di ogni ulteriore difesa - di parte, in difetto di tale eccezione comunque il giudizio essendosi, per così dire, disinnescato, nel senso che “va emessa una pronuncia di rito cognitiva nell'impossibilità di prosecuzione del giudizio atteso che altrimenti una decisione di merito sarebbe inutiliter data”), nonché, in epoca più recente, Cass. 19 marzo 2012 n. 4370 (“Se il giudizio, dopo la cassazione con rinv io della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verif ica l'estinzione del processo, essendo dovere de l giudice ordinare l'integ razione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 102 c.p .c.; soltanto ove tale ordine non sia t empestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo”), Cass. 8 settembre 2014 n. 18853 (che significativamente sottolinea l'illegittimità dell'omissione, da parte del giudice , di disporre la necessaria integ razione del contraddittorio rispetto alle parti del giudizio di legittimità, vale a dire l'inaccettabil ità di una modifica riduttiva d ella presenza d ei litigatores dopo il giudizio di cassazione, di cui il giudizio di rinvio integra una perfetta e diretta pro secuzione, e dunque un litisconsorzio necessario processuale: “il g iudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione anche di una sola di de tte parti en tro il termine di legge, no n può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, 9 di 29 non disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l'atto introduttivo del giudizio”) e da ultimo Cass. 17 gennaio 2020 n. 975 (che così riassume questa solida lettura interpretativa, ritornando al suo incisivo primo dictum: “In conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata; la citaz ione in riassunzione davant i a det to giudice si con figura, infatti, come atto di impuls o p rocessuale, in forza del q uale la controversia dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra coloro che furono parti nel pro cesso di cassazione , senza che abb ia rilievo alcuno la natura insc indibile o scindibile della ca usa, né l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio in sede di rinvio”).  ## “spazio di recupero” dalla individuazione errata di uno o alcuni dei litisconsor ti necessari, sia del riassumente sia del giudice di rinvio nella sua sentenza, deriva, in ultima analisi, dalla tutela della fruizione del processo, lo strumento dei diritti, che qui si riversa nella intrinseca oggettività degli effetti dell'impulso, anche parziale, alla ripresa - “riassunzione” - del giudizio di merito in seguito a una rettifica in jure del giudice supremo, così da potenzialmente pervenire a un completo esito. 
Orbene non potendo si considerare la sente nza di cassazione con rinvio, che si tratti di rinvio c.d. re stitutorio o di ri nvio c.d.  prosecutorio, "decisione definitiva", ma di prosecuzione dell'originario giudizio, non rileva la dedotta tardività della costituzione del difensore della controparte. Del resto, la memoria difensiva è stata depositata nel giudizio di rinvio dal difensore della ### di commercio il ###, dopo la regolare riassunzione 10 di 29 notificata dal ### il ### e la procura era a margine della comparsa di costituzione e risposta del primo giudizio di appello. 
Lo stesso ricorr ente nella consapevolezza della regolarità dell a costituzione della ### di commercio, nonostante la riattivazione d'ufficio del procediment o da parte del ### del ### adito, correttamente ha notificato il ricorso al difensore costituito. 
A completam ento delle argomentazioni si osserva che dagli atti processuali emerge che i giudizi de quibus, il n. 1701/2013 R.G., riattivato d'ufficio dal ### del ### e il n. 1048/2018 R.G., introdotto in riassunzione dal ### hanno formato oggetto di un provvediment o di riunione e ciò, in ultima prospettiva, ha determinato la regolarizzazione di tutte le posizioni processuali. 
Con il secondo motivo, con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c., viene denunciate la violazione e la falsa applicazione nonchè l'erronea interpret azione degli art. 112 e 392 c.p.c. Ad avviso del ricorrente a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n . 72/2 018 che ave va cassato la sentenza del ### di ### n. 74/201 4, questo in persona di diverso magistrato, era chiamato, qu ale giudic e di rinvio e giudice in funzione d'appello, a decidere nuovamente il m erito della controversia. Trattandosi pertanto di giudizio di merito di rinvio a seguito della cassazione della sentenza nulla, nel cui giudizio di legittimità la stessa Corte n ecessariame nte, acc ogli endo il preliminare rilievo, aveva dichiarato assorbiti i restanti motivi di ricorso per cassaz ione, il thema decidendum del giudizio doveva essere necessariamente esteso alla valutazione anche dei suddetti motivi rimasti assorbiti, e che costituivano specifiche censure alla decisione d'appello resa dal ### di ### con la sentenza 74/2014. Ad avviso del ricorrente il ### di ### in sede di rinvio, si sarebb e limit ato a ribadire gli stessi argomenti esposti nella sentenza an nullata, senza aggiungere alcuna altra considerazione o deduzione che potesse far pensare ad un nuovo 11 di 29 esame delle censu re, già oggetto d el giudizio di Cassazione conclusosi con una sentenza di annullamento in rito della pronuncia impugnata e rinvio al Giudice del gravame. 
La censura è priva di pregio e non può trovare ingresso. 
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (v.  già Cass. n. 11842 del 2003; Cass. n. 1737 del 2002; Cass. 6712 del 2001; Cass. n. 14892 del 2000) che il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di a nnullame nto, da parte del la Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddet to "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza, che non si sostituisce ad alcun a precedente pronu ncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sull e domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, b ensì la sua inefficacia), poich é, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va le gittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo). La mancata riassunzione del giu dizio di rinvio de termina di conseguenza, ai sensi dell 'art. 393 cod. proc. civ., l'est inzione non solo di quel giudizio, ma dell'intero p rocesso, con la derivata caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte d al giudicato ( in quanto non impugnate), restando 12 di 29 inapplicabile al giudizio di rinvio l'art . 338 c.p.c., che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. 
Restando, pertanto, definitivam ente caducata ogni pregressa pronuncia, compresa quella di primo grado, non sussiste la pretesa "reviviscenza" sostanzialmente postulata dal ricorrente quanto alle valutazioni contenute nell a sentenza annullata, giacché il giud ice del rinvio ha il compito di provvedere globalmente sul merito della vicenda proprio perché la sua sentenza non ha carattere sostitutivo di alcuna precedente pronuncia, ma definisce l'azione civile nel suo complesso (Cass. 22 maggio 2006 n.11936; Cass. 12 giugno 2019 n. 15859). 
Ne consegue che la valutazione operata dal giudice del rinvio ha riguardato tutte l e censure formulate con l'originario atto di appello, seppure con argomenti non condivisi dal ricorrente, per cui non ricorre alcuna violazione dei denunciati principi di diritto. 
Con il terzo motivo il ricorrente, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., lamenta la violazione e la falsa applicazione e inte rpretazione degli artt. 6, 7, 11 e 12 d.lgs. n. 206/2005.  ### parte ricorrente l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado - e sint etizzabile nell'affermazione, contenuta nella parte motiva della sentenz a impugnata, ”il divieto e la sanzione... si applica a tutti gli ope ratori della catena commerciale senza eccezione" - è evidente e dovrà essere riformato in appello sulla base dell a lettera dell'art. 7 Cod. Cons., disp osizione che, come noto, individua nel momento in cui i prodotti "sono posti in vendita al consum atore” quello in cui devono fig urare sulle confezioni o sulle etichette le indicazioni di cui all'art. 6 Cod. Cons. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 11 Cod. Cons., da un lato, individua il momento della consumazione della sanzione amministrativa in quello in cui i prodot ti sono posti in vendita al consumat ore, e dall'alto, che il divieto n on sia applica bile alle al tre fasi di circolazione e distribuzione del bene o del servizio. 13 di 29 Al riguardo il ricorrente richiede che, ove non si condivida siffatta interpretazione, la Corte di cassazione provveda ad adire la ### nel senso di <<… ricorre re al rinv io pregiudiziale del giudice di ultima istanza ai sensi dell'art. 267 TFUE al la Corte di ### affinché sia posto il quesito se la n ormativa nazionale prevista dagli artt. 6 - 7 - 11 - 12 d.lgs. n. 206/2005 sia conforme o men o agli artt. 34 - 35 - 36 del ### e più i n generale compatibile con il principio della libera circolazione delle merci nel territorio europeo>>. 
Con il quinto motivo - che si espone in questa sede per la evidente connessione con il terzo mezzo - ai sensi d ell'art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione di legge e la errata interpretazione degli artt. 5-11 d.lgs. n. 313/1991 e dell 'art. 1, secondo comma legge n. 689/1 981. Ad avviso de l ricorrente il ### di ### sarebb e incorso n ella violazione delle richiamate disposizioni di legg e di cui agli artt. 5 e 11 d.lgs.  313/1991 per la ragione che il ### nella vicenda che lo occupa, non è qualific abile né come produttore e/o fabbricante, né come responsabile dell'immissione sul mercato italiano dei prodotti oggetto di sequestro da parte della ### soggetti nei cui confronti grava[va] l'obbligo di cui all'art. 5, comma 3, d.lqs.  313/1991 di redigere in lingua italiana il foglio informativo, le avvertenze e le precauzioni d'uso. ###. 11 , comm a 4, D.Lgs.  313/1991, con l'inciso “chiunque viola il disposto dell'art. 5" non si riferisce affatto a tutti i soggetti del la cat ena commerciale, ma ovviamente solo a coloro su cui grava[va] l'obbligo predisporre le istruzioni e le informazioni di sicurezza, ovvero il fabbricante ed il responsabile dell'immissione sul mercat o italiano. Sul punto il ricorrente eccepisce l'illegittimità co stituzionale dell a disciplina <<in difett o di una siffatta interpretazione, costituzion almente orientata, sorge viceversa la necessità di far rilevare eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 689/1981, in quant o 14 di 29 contrastante con gli art. 3 e 117 Costituzione, in relazione all‘art. 7 Cedu, all'art. 15 del Patto lnternazionale dei ### e ### e all'art. 49 ### dei ### dell‘###>> I due motivi sono infondati. 
Come già ritenuto da questa Corte (v. Cass. n. 18171 del 2016), con o rientamento che si condivide e a cui va data continuità, un'interpretazione sistematica della normativa in materia di sicurezza ed etichettatura delle merci, pur nel silenzio del ### del consumo, permette di delimitar e con precisione la portata soggettiva degli obbligh i di cui agli artt. 6 ss. del d.lgs.  206/2005, estendendola anche al distributore dettagliante. Difatti, nel complesso settore in discussione, caratterizzato dal susseguirsi di norma tive stratificate e da più re centi tentativi di omogeneizzazione, gli artt. 3 ss. del ### del consumo, come evidenziato dal successivo art. 8, sono destinati a svolgere il ruolo di fonte sussidiaria e residuale, operando nei confronti di prodotti e questioni non puntualm ente disciplina te dalle pur capillari leggi speciali, concernenti singole cat egorie merceologiche. Tale carattere residuale e sussidiario rispecchia la stessa ispiraz ione codicistica del d.lgs. 20 6/2005, le cui regole rivelano altrettanti principi generali, idonei a colmare i vuoti normativi eventualmente emersi al momento dell'applicazione della legislazione speciale. Allo stesso tempo, tuttavia, è opportuno evidenziare che la cronistoria del diritto consumeristico, sorto nel segno della frammentazione settoriale, e solo in seguito colpito da intervent i d'ispirazione unitaria, rivela il carattere non solo univoco, bensì biunivoco, dei rapporti ermeneutici intercorrenti tra la normativa generale e quella speciale, suggerendo all'interprete di cogliere i tratti di omogeneità delle leggi di settore, per po terne trar re principi utili al fine d i affrontare anche i numerosi silenzi del legislatore codicistico. A tal fine è irrinunci abile un 'analisi delle fonti europee e naziona li in materia di alimenti (da ultimo il ### n. 1169 del 2011), di prodotti 15 di 29 tessili (Reg. n. 1007 del 2011), di c alzature (Dir n. 94111/CE, recepita dal D. M. 11/04/ 1996), di cosmetici (### n. 1223 del 2009) e di giocattoli ( d.lgs. n . 313 del 1991), le quali po ssono essere suddivise in due distinti gruppi, ciascuno connotato da un diverso grado di esplicitazione. 
Il primo insieme comprende le fonti sull'etichettatura e marcatura dei prodot ti tessili, dei cosmetici e dei g iocattoli, le quali considerano esplicitam ente gli obblighi e le responsabilità del distributore (inteso come colui che, immetten do le merci sul mercato, è destinato a entrare in diretto contatto con il consumatore), esponendolo a possib ili sanzioni, oltre che all'eventuale ritiro delle merci. 
Il secondo gruppo comprende invece le ulteriori norme in tema di alimenti e di calzature le quali, pur non occupandosi specificamente del distribut ore, esplicitano la propria ratio con rif erimento all'esigenza di tutelare i consumato ri e il b uon andamento del mercato, attribuendo al l'interprete gli strumenti necessari per procedere a un'interpretaz ione costi tuzionalmente orientata e teleologica della normativ a, che tenga conto d el ruolo svolto dal dettagliante nell'ambito della filiera p roduttiva, delimitandone gli opportuni profili di responsabilità. In tal senso, si è espressa anche la Corte di Giustizia dell'### la quale, con sentenza del 23 novembre 2006, pronunciata nella causa C- 315/05, ha affermato che un'interpretazione letterale, sistematica e teleologica della ### 200 0/###, relativ a alle informazioni sugli alimenti, impone di riconoscere la conformità al diritto europeo di una disciplina nazionale interpretata nel senso della responsabilità del distributore per aver posto in vendita un a bevanda al coolica prodotta in altro ### membro, di volume alcolumetrico inferiore rispetto a quello riportat o in et ichetta. Pertanto, l'interpretazione della normativa sp eciale rivela, quando imp licitamente quando esplicitamente, l'esistenza di un generale principio di responsabilità 16 di 29 del distrib utore, espressione di una ratio protettiva volta a garantire la piena autodeterminazione del consumatore e la piena concorrenzialità del mercato interno. 
Un med esimo approccio ermeneutico, atte nto allo spirito della norma e al cont esto legisl ativo in cui essa è inserita, si impone anche al giudice che sia chiamato a valutare la responsabilità del distributore di prodotti non disciplinati da norme speciali, e dunque rientranti nell'ambito applicativo della disciplina generale di cui agli artt. 5 ss. del d.lgs. 206/2005. In particolare, gli artt. 11 e 12 del ### del consumo, p revedendo una sanzione amministrativa in capo a quan ti, genericamente, si dedichino al "commercio" di prodotti che non riportino, in modo visibile e leggibile, le indicazioni di cui all'art. 6, si prestano a essere interpretati sistematicamente alla luce del combinato disposto degli artt. 5, 7 e 13 del medesimo ### i quali non solo rivelano la ratio protettiva della norma, ma forniscono anche indizi ermeneutici bastevoli a far ritenere che il legislatore, nell'adoperare il termine "commercio" (art. 11), abbia voluto far riferimento al rapporto intercorrente tra dettagli ante e consumatore, essendo questa la soluzione più conforme allo spirito e allo scopo della norma. La previsione di direttive speciali, rivolte al ravvicin amento delle legislazioni sulla sicurezza d ei singoli prodotti, riconosce quindi la particolare pericolosità di determinati beni come, nella specie, per i giocattoli destinati ad essere utilizzati dai bambini. Pertanto, alla luce di una maggior tutela dei soggetti particolarmente vulnerabili, la disciplina di settore prevede spesso degli oneri informativi più gravi. 
Infatti, nella specie , trattandosi di giocat oli, il ricorrente è stato sanzionato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del d.lgs. n. 313/1991, applicabile ratione temporis e attu ativo della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli ### membri concernenti la si curezza dei giocattoli. Anch e in q uesto caso, in modo del tutto analogo alla disciplina generale del ### 17 di 29 del Consumo, la norma prevede la punibilità di chiunque immetta in commercio dei giocattoli violando il relativo obbligo informativo e di etichettatura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 313/1991. Perciò, anche questa disposizione deve essere interpretata nel senso del riconoscimento di una responsabilità di tu tti gli operatori de lla filiera economica. ### canto, la direttiva n. 88/378/CEE era già operativa in un contesto precedent e l'introduzione del ### del ### nel 2006, in cui la normativa generale e di applicazione residuale era contenuta nella direttiva 2001/95/CE recepita con il d.lgs. n. 172/2004 e avente ad oggetto la disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti. Quest'ultima, all'art. 5 par. 2, per di più, poneva espressamente an che in capo ai “distributori”, nei limiti delle rispettive att ività, “l'onere di partecipare ai contro lli della sicurezza dei prodotti i mmessi sul m ercato, in particolare trasmettendo le informazioni concernenti i risch i dei prodotti, conservando e fornendo la documen tazione atta a rintracciare l'origine dei prodott i e collaborando alle azioni intraprese da produttori e autorità competenti per evitare tali rischi”. 
È quindi l'interpretazione sistematica di quel quadro normativo, poi confermato anche dall'impianto del ### del ### (d.lgs.  206/2005), che determina la responsabilità d i tutti gli operatori della filiera economica, anche in virtù di una definizione d i “distributore” che non include soltanto il venditore al dettaglio, ma anche “distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercia lizzazione, la cui attività non incid e sulle caratteristiche di sicurezza dei prod otti” (art. 2, lett. f), decreto legislativo n. 172/2004 di recepimento della direttiva 2001/95/CE). 
A margin e, e per quanto ancora di inte resse, trattandosi di normativa sopravvenuta non applicabile ratione temporis alla specie, ma comunque d i rilevanza n ella ricostruzione dell'evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza dei giocattoli, si segnala la maggiore specificità del d.lgs. n. 54/2011. 18 di 29 Questa, recependo i principi summenzionati, i ndiv idua con maggiore dettaglio i sogg etti responsabili della corretta commercializzazione di tali prodot ti per garantire un'adeguata tutela dei bambini. In particolare, nell'ottica di un'elevata protezione dei soggetti p articolarmente vulnerabili cui i giocattoli sono d estinati, al ### si fa riferimento agli “obb ligh i de gli operatori economici”, già così richiamando la previsione di diverse posizioni di garanzia nella filiera economi ca di produzione e distribuzione. Ed in effetti, neg li artt. 3, 4 , 5 e 6, la disciplina procede con una specifica indicazione dei diversi attori della filiera di commercializzazione e dei rispettivi oneri che gravano, quindi, tanto sul fabbricante dei giocat toli, quanto sul rappresentante autorizzato, sull'importatore e sul dist ributore. Quest'ultimo da intendersi sempre come qualsiasi “persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo” (art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 54/2001), indipendentemente dal fatto che si tratti di un commerciante al dettaglio o di un grossista che immette il giocattolo sul mercato, comunque, con la finalità che esso giunga al consumatore. 
Ne deriva che anche nel caso di specie, pur mancando l'esplicita previsione legislativa della responsab ilità del distributore, quest'ultimo debba ritenersi comunque responsabile per aver omesso le indicazioni di cui all'art. 6, l. b), c) ed e), dato che egli non svolge un ruolo meramente "passivo" nella commercializzazione de/prodotto, ma anzi opera nella fase in cui più forte è l'esigenza di tutelare la libera autodeterminazione del consumatore, garantendo a quest'ultimo la più completa, veritiera e trasparente informazione. 
Da q uanto sopra consegue l'irrilevanza della qu estione oggetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di ### izia 19 di 29 dell'### sollevata ai sensi dell'art. 267 TFUE dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso.  ### la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3 novembre 2021 ###), l'obbligo per il giudice nazionale di ulti ma istanza di rimettere la causa alla Corte di Giu stizia dell'### a, ai sensi dell'art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la ###, viene meno quando non sussista la necessità, di una pronuncia p regiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico e saminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giud ici d i ultima istanza, presuppo ne che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudic e nazionale e, alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n . 8095 del 2007). Invero è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di ### non costituisce un rimedio giuridico esperibile automat icamente a semplice richiest a delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la fu nzione di ver ificare la legittimit à di una legge nazionale rispetto al diritto dell'### e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di ### e rece piti dal ### sull'### ropea; sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte ( tra le altre , v. Cass. 6862 del 2014; Cass. n. 1360 3 del 2011). ### cant o è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito dalla Corte di cassazione a ### un ite, secondo cui la Co rte di ### nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 20 di 29 234 del ### istitutivo della ### economica europea (oogi, art. 267 TFUE), non opera come giudice del caso concreto, bensì corte interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudi ce nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. ### del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/ 14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia dell e ### ità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenz a di un "acte clair" che, in ragione dell'esist enza di precedenti pronunce della Co rte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non ob bligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, ### e, per la giurisprudenza di questa Corte, tra le altre: SS.UU. n. 12067 de l '2007; Cass. n., 22103 del 2007; Cass. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 
Come si evince con il principio di diritto enunciato nella presente motivazione circa l'interpretazione degli artt. 6, 7, 11 e 12 d.lgs.  206/2005 risulta irrilevante la proposizione della questione oggetto della domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di ### ai sensi dell'art. 267 TFUE, tanto alla luce della t itolarità della funzione giurisdizionale del giudice nazionale di u ltima istanza, qu anto dell'insegnamento della sentenza della Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, caso ### Ne deriva anche l'inconfere nza della richiesta di rinvio alla Corte costituzionale per desunta illegi ttimità di sif fatta normativa, la quale peraltro più volte si è pronunciata per la inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento alla disciplina consumeristica (v.  già Corte Cost. 30.6.1999 n.282). 21 di 29 Va, dunqu e, affermato il principio di diritto secondo cui “l'interpretazione sistematica del quadro normativo che ha trovato conferma anche n ell'impianto del ### del ### (d.lgs.  206/2005), determina la responsabilità di tutti gli operatori della filiera economica, anche in virtù di una definizione di “distributore” che non in clude soltanto il venditore al dettaglio, ma qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti” e questo principio di diritto fonda la pronuncia di infondatezza della censura. 
Con il quarto motivo, in riferimento all'art. 360, comma 1 3 e n. 5 c.p.c., è denunciata la violazione e l'errata interpretazione degli artt. 104 - 105 e 112 d.lgs. n. 206/2005 nonché degli artt.  1176 e 2236 c.c., oltre ad omessa motivazione e/o esame su un fatto decisivo. Il ricorrente con il quarto motivo prospetta che la sentenza del Giudice d i rinvio meriti la cassazione per avere erroneamente applicato gli artt. 104 e 105 d.lgs n. 206/2005, avendo ritenuto, contrariamente al vero, l'assenza delle indicazioni prescritte dalla legge sulla merce quando invero le etichette erano ben presenti sui prodotti. 
Anche siffatto mezzo è infondato. 
Come sopra esposto, la ratio del divieto di cui all'art. 11 Cod. Cons.  risiede nell 'obiettivo di tutelare il consumatore attraverso la previsione di obblighi informat ivi posti in capo al professionista. 
Questi sono volti a colmare l'asimmetria informativa propria del contraente debole, secondo u na modalità di tute la tipica della normativa di matrice eurounitaria. Si tratta, nel dettaglio, di una norma integratrice delle fattispecie previste dagli artt. 6, 7 e 9 Cod. 
Cons., le quali individuano il contenuto minimo delle informazioni da fornire con l'etichetta o con le confezioni dei prodotti, nel momento in cui questi sono immessi sul mercato . ###. 11 prevede, infatti, un d ivieto assoluto di commercializzaz ione sul 22 di 29 territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in lingua italiana ed in forme chiaramente visibili e leggibili, le informazioni ne cessarie p er la determinazione del consumatore circa l'identità del prodotto e del suo utilizzo. Tali dati rilevanti sono individuat i in modo specifico nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 6 Cod. Cons. e, una volta indicati nell'etichetta o nella confezione, sono rivolti a garan tire un elevato livello di protezione del consumatore e a favorire la sua libera autodeterminazione nella scelta del bene di consumo. 
Le informazioni da indicare in etichet ta, in effet ti, da una parte, sono funzionali alla identificazione del prodotto, come nel caso della sua denominazione (art. 6. par. 1 lett. a) Cod. Cons.), del nome o della ragione sociale o del marchi o e della sede le gale de l produttore o dell'importatore stabilito nel territorio UE (art. 6. par.  1 lett. b) Cod. Cons.), ovvero del ### di origine del prodotto se situato fuori dall'UE (art. 6. par. 1 lett. c) Cod. Cons.); dall'altra, questi dati sono rivolti anche a rendere esplicito il corretto utilizzo del prodotto, garantendo la specifica indicazione della presenza di materiali o sostanze ch e possono arr ecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente (art. 6. par. 1 lett. d) Cod. Cons.), nonché le istruzioni, le eventuali precauzioni, oltre che la destinazione d'uso, ove utili ai fini di una fruizione sicura del prodotto (art. 6. par. 1 lett. f) Cod. Cons.). 
La viola zione del summenzionato divieto di commercializzazione viene sanzionata ai sensi dell'art. 12 Cod. Co ns., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro “ai contravventori del divieto di cui all'art. 11”. ### generale e plurale dei sogge tti sanz ionabili, contenut a in questa disposizione, è strettamente connessa alla previsione di un obbligo informativo generale posto in capo a tutti gli operatori economici della filiera produttiva che si occupano della commercializzazione di un bene di consumo nell'ottica di una sua effettiva immissione nel 23 di 29 mercato, in quanto, secondo l'art. 5 Cod. Cons., “Le informazioni al consumatore, da chiunque proveng ano, de vono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”. Quindi, per garantire u na corretta immissione del bene sul mercato, sono responsabili della corretta etichettatura del prodotto tutti gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, così da garantire un elevato livello di protezione del consumatore. 
Questa interpretazione della normativa è riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte di ### dell '### che individua un ampio onere infor mativo già n ella direttiva 2000/13/### La Corte eurounitaria, con la senten za del 2 6 novembre 2006, nella causa C-315/05, ### c. ### cit. (punto 46), ha poi affermato che questa direttiva ha quale obiettivo principale quello di consentire che i responsabili del prodotto, tra i quali, oltre ai produttori e ai condizionatori, si trovano anche i venditori, siano facilmente identificabili dal consumatore finale affinché quest'ultimo possa, se del caso, comu nicare loro le sue cr itiche positive o negative relative al prodotto acquistato (v., in questo senso, anche sentenza 17 settembre 1997,C-83/96, ### punti 17 e 18). 
Viene così rico nosciuto un ampio onere informativo su tutt i gli operatori economici, a partire dal produttore per giungere sino al venditore dettagliante, i quali, per di più, devono essere facilmente individuabili dalla stessa etichettat ura, disciplina la cui finalità è quella di garantire la piena e libera au todeterminazione del consumatore, il quale deve essere posto in condizioni tali da poter operare razionalmente sul mercato, perché provvisto delle informazioni necessarie al fine di orientare consapevolmen te la propria condotta economica. Scopo della norma è dunque quello di rendere edotto il consumatore delle caratteristiche e della qualità 24 di 29 dei beni cui egli è interessato, valutando non solo l'idoneità degli stessi ai fini cui saranno dest inati, ma anche l'eventuale impatto che questi potrebbero avere sulla sua salute, soprattutto quando, come nel caso concreto, il prodotto è destinato, secondo il suo uso ordinario, ad entrare in contatto con la pelle e a permanervi a lungo, creando l'occasione di possibili reazioni allergiche. 
Che si ffatte informazioni fossero presenti nell'etichettatura sanzionata il ricorrente non ha fornito la prova, né della lor o conformità alla normativ a contestata, per cui correttamente il giudice del rinvio ha rigettato il ricorso. 
Con il sesto mo tivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c., viene denunciat a la violazione di legge e la errata applicazione dell'art. 24 legge n. 689/1991, nonché degli artt. 1 - 14 d.lgs. n. 475/2012 e dell'art. 342 c.p.c. Il ricorrente sostiene che il ### nale di ### avrebbe erroneament e dichia rato l'inammissibilità del quinto motivo di app ello per caren za di specificità e genericità, ment re egli aveva contestato espressamente il fatto che i pochi articoli sequestrati (v. verbale 2008/14/Z del 3.11.2008, doc. 5 , fascicolo ### i primo grado) potessero essere inclusi nel la definizione di “disp ositivi di protezione individuale” e quindi assoggettati agli stringenti e rigorosi obblighi della normativa citata. Lamenta quindi il vizio di violazione di legge in rela zione anche all'art. 24 de lla legge n .  689/1981. 
La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. 
Il giudice di rinvio nel rigettare la deduzione del ricorrente secondo cui la m erce sarebb e rientrata nella definizione di “disposi tivi di protezione individuali”, ha escluso che si trattasse di ### aventi la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi da rischi per la salute e per la sicurezza, caratteristica esclusa già dal giudice di prime cure, non rientrando nel novero i prodotti per la sicurezza quelli per la sicurezza in acqua. Ha poi aggiunto che sul punto il 25 di 29 ricorrente nessuna puntuale critica aveva ulteriormente denunciato, per cui il motivo andava ritenuto generico. 
Né l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedend o", presup pone comunque l'ammissibilità d el motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto d ella criti ca mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntu almente i fatti processuali alla base dell 'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibi lità , nello stesso rico rso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appell o, ha l'one re di precisare, nel ricorso, le ragioni p er cu i ritiene erronea tale st atuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giud ice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evid enziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a riprodurre alcuni passi dell'atto di appello (v. Cass. 24048 del 2023). 
Infine, con il settimo mot ivo, sempre in riferimento all'art.  360, comma 1 n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione dell'art. 8 l.  689/1981, osservando il ricorrente che comunque è inapplicabile l'aumento della sanzione più grave in misura sino al tr iplo come previsto dall'art. 8 L. 689/1981, essendo incongruente e/o carente la mot ivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla determinazione del quantum della sanzione. 
Anche questo mot ivo non si prospetta fondato e deve, perciò, essere respinto. 
Premesso che la l. n. 689 del 1981, contiene la previsione - con la consueta clausola di "salvezza" delle diverse disposizioni normative derogatrici - della disciplina rela tiva all'ipotesi della cont estuale commissione di una pluralità di violazioni amministrative ascrivibile 26 di 29 ad un unico agent e, così occupandosi anch e della fattispecie del concorso formale di infrazioni amministrative realizzato attraverso la trasgressione - mediante una sola condotta - di plurimi precetti amministrativi (c.d. concorso eterogen eo) o della stessa disposizione sanzionatoria (c.d. concorso omogeneo), mentre la diversa fattispecie della "continuazione" non era contemplata nell'impostazione originaria della richiamata legge depenalizzatrice, avendo ricevuto solo successivamente, in modo specifico e diretto, un riconoscim ento limitato alle sole infrazioni contemplate in materia previdenz iale e assistenziale, alla stregua di un sopravvenuto intervento normativo integrativo dell'art. 8. 
E per questo che la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. 16 dicembre 2005 n. 27799; Cass. 21 maggio 2008 12974, e Cass. 6 ottobre 2008 n. 24655) ha statuito, a più riprese, che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, la l. n. 689 del 1981, art. 8, prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni , ossia nelle ipote si di più violaz ioni commesse con un'unica azione ad omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte. In tale ultima ipotesi n on è applicabile per an alogia la normativ a in materia di continuaz ione dettata pe r i reati dall'art. 81 c.p., sia perché la men zionata l. n. 689 del 1981, art. 8, al comm a 2, prevede una simile disciplina solo per le suddette viol azioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l'intento del legislatore di n on estende re detta disciplina ad altri illeciti amminist rativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere e stese alla materia degli illecit i amministrativi. 27 di 29 Solo con il nu ovo art. 8 bis, int rodotto per effetto del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, nel quadro di un'innovazione più ampia facente riferime nto all'istituto generale della "reiterazione delle violazioni", il legislatore ha inteso - con la previsione inclusa nel comma 4 d ella dis posizione - conferire un rilievo d iverso ed attenuato alla continuazione con riguardo a t utti gli ill eciti amministrativi, disponendo che, nel caso di violazioni successive (alla prima), le stesse non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in temp i ravvici nati e si prospe ttano riconducibili ad una programmazione unitaria. In sostanza, perciò, la rilevanz a dell'unicità d el "disegno trasgressivo" non è stata prevista in funzione dell'appl icazione di una sanzione unica e ridotta nella sua determinazione quanti tativa comp lessiva, bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti che altrimenti conseguirebbero in virtù del riconoscimento della sussistenza della "reiterazione", disciplinata nei precedenti commi del medesimo art.  8 bis. Pertan to, nell'attuale quadro no rmativo, al di là di questo limitato (ed improprio) effetto conferito alla continuazione in relazione alla sua att itudine ad escludere le conseguenze della reiterazione, l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'art. 8, comma 1, in que stione, esclu sivamente l'ipotesi in c ui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condot te dist inte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plu rioffensiva (al di fuori ovviamente delle violazioni attinenti alla materia previdenz iale e assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. 
In def initiva, in tema di sanzioni amministrative, l'istituto della reiterazione nell'illecito, previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 28 di 29 689, art. 8 bis, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art.  94, non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente art. 8 a guisa di continuazione (art. 81 c.p., comma 2), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato art.  8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente all'art. 81 c.p., comma 1). 
La previ sione di cui alla medesima legge 24 novemb re 1981 , 689, art. 8 bis, comma 4, relativa alle "violazioni amministrative ...  commesse in tem pi ravvicina ti e riconducibili ad una programmazione unitaria", è det tata al solo fine di esclud ere l'effetto aggravante che deriver ebbe dalla reiterazione e non in funzione dell'unific azione della sanzione. Alla luce di tali argomentazioni la determinazione de lla sanzione n ei limiti di cui alla previsione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, n on integra la violazione di legge lamentata, rientrando comunque nel range di legge. 
In conclusione, il ricorso va rigettato. 
Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittim ità per non avere la ### di com mercio svol to difese in que sta sede, rimanendo intimata. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, dell a legge 24 dic embre 2012 , n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello previsto per la ste ssa impugnazione integralment e rigettata, se dovuto. 29 di 29 P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi d ell'art. 1 3 comma 1-quater D.P.R. n. 1 15/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella came ra di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Falaschi Milena

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6932/2025 del 15-03-2025

... del d.lgs. n. 472/1997, essendo stati indicati la sanzione ed il criterio usato per la sua determinazione, non essendo il solo errore nell'indicazione della norma sanzionatoria idoneo ad inficiare la validità dell'atto; c) le sanzioni non potevano ritenersi illegittime, in quanto il legittimo affidamento non era configurabile in presenza di una infedele dichiarazione; d) in relazione al calcolo degli interessi, era stato indicato il tasso di interesse per ciascuna annualità. 3. Sull'imp ugnazione del contribuente, la CTR del ### acc oglieva parzialmente il gravame (limitatamente alla richiesta di applicazione del cumulo giuridico nella determinazione delle sanzioni), evidenziando che: a) l'atto oggetto di impugnazione conteneva t utti gli elementi necessari a 3 rappresentare l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente nella sua formazione ed emissio ne (articolo del #### violato, dati catast ali e superficie di ogni immo bile, tariffa ap plicata, decorrenza, criteri di applicazione calcolo delle sanzioni ed interessi, percentuale della riduzione oggetto di recupero); b) le sanzioni erano state determinate correttamente; c) l'avviso riportava sia le percentuali degli interessi legali (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 4890/2023 proposto da: ### (C.F.: ###; P.IVA: ###), con domicilio fiscale in ####, alla ### n. 33, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### (C.F.: ###; p.e.c.: ###), che lo rappresenta e difende in forza di delega su foglio separato notificato unitamente al ricorso (telefax: 06.80.68.79.54; indirizzo di posta certificata: ###); - ricorrente - contro Comune di ### (C.F.: ###), con sede ###, in persona del ### dott. ### n ### rappresentato e difeso dal ### Avv. ### (C.F.: ### accertamento ### - ### motivazione ###), del foro di Napoli, in forza di procura speciale rilasciata con atto separato e notificata telematicamente in una con il controricorso, e da lui difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'### di ### nella persona dell'Avv. ### (C.F.: ###), ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec dei difensori di seguito indicati: ###, ###; - controricorrente - - avverso la sentenza 6296/2022 emessa dalla ### il ### e notificata il ###; udita la relazione della causa svolta dal ###. ### Rilevato che 1. Maglioz zi ### impugnava dinanz i alla CTP di ### l'avviso di accertamento relativo alla ### sui Rif iuti (### contraddis tinto dal numero 14/S per “infedele denuncia” avente ad oggetto gli anni di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017.  2. ###ìta CTP rigettava il ricorso, affermando che: a) l'avviso impugnato appariva completo, atteso che era stato chiaramente indicato che era stato emesso per mancanz a dei requisit i previsti dall'art. 14, comma 3, del regolamento ### ed erano esattamente esplicitate le modalità di calcolo dell'imposta dovuta; b) il provv edimento di irrogazione della sanz ione rispondeva ai requisiti prescritti dall'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997, essendo stati indicati la sanzione ed il criterio usato per la sua determinazione, non essendo il solo errore nell'indicazione della norma sanzionatoria idoneo ad inficiare la validità dell'atto; c) le sanzioni non potevano ritenersi illegittime, in quanto il legittimo affidamento non era configurabile in presenza di una infedele dichiarazione; d) in relazione al calcolo degli interessi, era stato indicato il tasso di interesse per ciascuna annualità.  3. Sull'imp ugnazione del contribuente, la CTR del ### acc oglieva parzialmente il gravame (limitatamente alla richiesta di applicazione del cumulo giuridico nella determinazione delle sanzioni), evidenziando che: a) l'atto oggetto di impugnazione conteneva t utti gli elementi necessari a 3 rappresentare l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente nella sua formazione ed emissio ne (articolo del #### violato, dati catast ali e superficie di ogni immo bile, tariffa ap plicata, decorrenza, criteri di applicazione calcolo delle sanzioni ed interessi, percentuale della riduzione oggetto di recupero); b) le sanzioni erano state determinate correttamente; c) l'avviso riportava sia le percentuali degli interessi legali applicate, sia il periodo di vigenza di ciascuna di esse, oltre che il totale dovuto.  4. Avverso tale sentenza ha propost o ricorso per cas sazione ### sulla base di nove motivi. ### di ### ha resistito con controricorso. 
In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 
Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la CTR omesso o gni pronunci a in relazione all'eccezione da e gli sollevata circa il periodo temporale in cui dovevano sussistere i requisiti per beneficiare della riduzione della ### considerato che la stagione balneare non può iniziare prima del primo maggio e deve terminare non oltre il 30 settembre, sicchè non è necessario possedere i requisiti per i “servizi per l'utenza” prima dell'inizio della stagione balneare (ma solo per il periodo di effettiva utilizzabilità dell'arenile e delle aree scoperte).  2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la CTR omesso ogni pronuncia in relazione all'eccezione da lui sollevata circa i l termine iniziale per do tarsi dei requis iti necessari per beneficiare della riduzione della ### considerato che poichè la delibera consiliare di approvazione d el regola mento era del 4/9/201 4 e, quind i, dovendosi possedere i requisiti prescritti entro il ###, per l'anno di imposta 2014 non era contestabile la mancanza degli stessi.  3. I due mot ivi, da trattarsi congiun tamente, siccome strettamen te connessi, sono inammissibili. 4 Invero, il contribuente, con gli stessi, non ha contestato la mancanza del presupposto (la stagionalità dell'attività da lui svolta) per poter formulare le riportate doglienze.  ### ha, infatti, affermato che, al fine di poter godere dei temperamenti di impo sizione, ai sensi dell'art. 66 d .lgs. n. 507/1 993, per la minor utilizzazione del servizio (trattandosi di attività stagionale), è necessario che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella di variazione ed essere debitamen te riscontrate in base ad elementi oggettivi rileva bili direttamente o a mezzo di idonea documentazione. 
Non avendo l'odierno ricorrente contestato tale affermazione, deve escludersi la stagionalità dell'attività che, da un lato, circoscriverebbe il periodo dell'anno (dall'1 maggio al 30 settembre) per il quale richiedere il possesso requisiti n ecessari per beneficiare della riduzione de lla ### e, dall'altro lato, conferirebb e rilevanza alla vigenz a del regolamento comunale ### (nel senso di escluderne l'applicazione all'anno d'imposta 2014). 
Del resto, è lo stesso contribuente ad ammettere (cfr. pagg. 17-18 del ricorso) che <<###. 14 del … “### TARI” per i periodi dal 2014 in poi […] prevede che: 3. Per usufruire della riduzione della tariffa per l'esercizio in corso, i concessionari dovranno dotarsi di tutti i servizi sopra indicati entro il 30 aprile. […]>>, ragion per cui, a tutt o concedere, la mancanza dei requisi ti prescritti dalla normativa regolamentare non rileverebbe solo per l'anno 2014, e non anche per gli anni 2015, 2016 e 2017.  4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la CTR omesso ogni pronuncia in relazione all'eccezione da lui sollevata circa il difetto di motivazione dell'avviso impugnato, non avendo lo stesso indicato specificamente i comportamenti che avrebbero determinato la violazione dell'art. 14 del ### approvato dal Comune di ### 5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza, ai 5 sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 62, della legg e n. 296/ 2006 e 7 della legge 212/2000 (### del ### nte), nella parte in cui la CTR ha considerato l'avviso di accertamento impugnato come completo e corretto.  6. I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. 
Va premesso che, sebbene la violazione della norma regolamentare non sia espressamente indicata nella rubrica dei due motivi (avuto part icolare riguardo al quarto), nel corpo degli stessi viene chiaramente individuata la normativa violata nell'art . 14, commi 3 e 4, del ### d el Comune di ### (cfr. pagg. 19 e ss. del ricorso). 
Ciò deb itamente premesso, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve rit enersi ade mpiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto d i difesa e pe r delimitare l'ambito delle ragi oni deducibili dall'### nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'### ha l'onere di provare l'effe ttiva su ssistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11270 del 09/05/2017). 
Orbene, premesso che, in o sservanza del principio di autosu fficienza, il ricorrente ha trascritto (a pagina 19 del ricorso) l'avviso di accertamento impugnato, non è revocabile in dubbio che lo stesso, oltre a far riferimento a non meglio specificati controlli eseguiti (solo in sede di controdeduzioni identificati in verifiche telematiche), difettasse della specifica indicazione di quali fossero, tra la pluralità di quelli previsti dall'art. 14, commi 3 e 4, del ### del Comune di ### i requisiti mancanti. 
E' nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l'avviso ove la motivazione dell'atto faccia riferimento a “controlli d'ufficio effettuati”, di fatto non allegati né precedentemente noti al contribuente o riprodotti nell'avviso stesso, atteso 6 che l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11623 del 11/05/2017). 
Solo in sede ###primo grado, il Comune di ### ha, infatti, indicato i req uisiti mancanti, affermando che <<[… ] risulta la mancanza di due dei requisiti previsti nel citato art. 14, comma 3, e cioè la traduzione in quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e le informazioni turistiche sulla città>>. 
Rappresenta, del resto, un pr incipio consolidat o quello secondo cui l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata" in giudizio dall'### finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (fra le tante, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018). Invero, la motivazione del provvedimento, ove carente, non può essere inte grata dall'### trazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poich é la sufficienza dell a pre detta motivazione va apprezzata con giudizio ex ante, basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020; conf. Cass., 5, Sentenza n. 25450 del 12/10/2018). 
Va ricordato che la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni, at teso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inamm issibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell 'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge , 7 permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata (Cass., 5, Sentenza n. 22003 del 17/10/2014). 
In que st'ottica, pienamente condivisibili sono le argomentaz ioni del ricorrente a tenore delle quali <<l'atto fiscale ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili in giudizio da parte del destinatario, il quale deve essere messo in grado di conoscere le ragioni e la misura della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa (Cassazione 22003/2014). Da ciò deriva che l'oggetto della contesa è delimitato in via assoluta proprio dall'att o impugnato (Cassazione n . 13056/2004) e, pertanto l'### in corso di causa, non può addu rre nuo vi profil i motivazionali (cassazione n. 4327/2016)>>. 
Senza tralasciare che, in tema di contenzioso tributario, all'### finanziaria non è consentito mut are i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5160 del 26/02/2020). 
E' noto, peraltro, che, sebbene il processo tributario sia annoverabile tra quelli di "impugna zione-merito" (in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiaraz ione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'###, il giudice, solo ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020). 
Inconferente è la deduzione difensi va del Co mune ( cfr. pag. 7 del controricorso), a mente della quale <<I giudici di secondo grado, inoltre, inquadrata correttamente la fattispecie de qua nell'ambito delle cd.  agevolazioni tributarie, secon do cui chi vuol fare valere una forma di esenzione o di a gevolazione de ve provare, in caso di contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta dell'esenzione o della agevolazione, hanno accertato che il contribuente non ha assolto l'onere probatorio posto a su o carico p erché non ha provato di pote r godere de lla riduzione 8 tariffaria>>, atteso che non è in gioco, nel caso di specie, l'assolvimento o meno dell'onere probatorio (nel qual caso varrebbe il principio secondo cui per le riduzioni di tariffe e agevolazioni è onere del contribuente dedurre e provare la relativa suss istenza per vincere la p resunzione legale d i produttività; cfr., fra le tante, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2373 d el 27/01/2022), bensì la congruità o meno, dal punto di vista motivazionale, degli avvisi di accertamento impugnati. 
Da u ltimo, è opportuno evid enziare che l'obbligo motivazionale dell'accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemen te l'an ed il quantum dell'imposta; ne consegue, quindi, ch e il requisito motivaziona le esige, olt re alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della po sizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimi tare l'ambit o delle ragioni adduci bili dall'ente imp ositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, re stando, poi, affidate al giudizio di impugnaz ione dell'atto l e questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, ma dovendosi escludere, comu nque, la sufficienza della motivazione dell'atto impositivo dal fatto di una compiuta difesa del contribuente in giudizio (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26336 del 09/10/2024). Ragion per cui non incide sulle considerazioni che precedono la circost anza, valorizzata invece, dalla ### secondo cui gli elementi contenuti negli avvisi di accertamento <<hanno consentito al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa, che ha esercitato in maniera ampia e puntuale>>.  7. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver omesso ogni pronuncia in relazione all'eccezione da lui sollevata circa l'errat a indicazione della norma sanzionatoria applicat a e la conseguente violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997.  8. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi 9 dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per totale illogicità della pronuncia in relazione all'eccezione da lui sollevata circa l'errata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguente violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997.  9. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n . 472/199 7, nella parte in cui ha ritenuto che l'indicazione di una norma sanzionatoria errata non inficiasse la validità dell'avviso nella parte relativa alle sanzioni.  10. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ai sensi del l'art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., per vio lazione dell'ar t. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per totale inesistenza della motivazione in relazione all'eccezione da lui sollevata circa la non applicabilità delle sanzioni.  11. Con il nono motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, secondo comma, ###, 1, comma 162, legge n. 296/2006 e 7 legge n. 212/2000 (### del ###, in relazione all'eccezione da lui sollevata circa il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato nella parte relativa alla determinazione degli interessi, avuto particolare riguardo alla “decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti”.  12. I motivo dal quinto al nono restano assorbito nell'accoglimento del terzo e del quarto.  13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo e del quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario del contribuente. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove ricorrono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito.  P.Q.M.  accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbiti i restanti; 10 cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.200,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e ### Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi in data ###.   

Giudice/firmatari: Di Pisa Fabio, Penta Andrea

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6525/2024 del 12-03-2024

... ave rne introitato le remunerazioni, non costituisce sanzione amministrativa e non è, pertanto, assoggettato alle regole di cui alla legge n. 689 del 1981 (Cass., L, n. 24377 del 5 agosto 2022). Ne deriva che, venendo in rilievo un'attività svolta dal dipendente pubblico nonostante il suo obbligo di fornire la sua prestazione lavorativa esclusivamente nei confronti dell'ente datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di riscuotere quanto percepito dal lavoratore, rappresentando, alla fine, tale importo la misura del valore delle energie lavorative che il menzionato dipendente, indebitamente, non ha utilizz ato per adem piere agli obblighi su di l ui gravanti in forza del contratto di lavoro. ###, anche a volere affermare, come sostiene, infondatamente, il ricorrente, la natura solo sanzionatoria della misura in questione, è principio generale che la P.A. non possa disporre delle sanzioni previste dalla legge per le infrazioni commesse dai suoi dipendenti. In aggiunta a ciò, si evidenzia, in ordine alla necessità di graduare la misura, che la corte territoriale ha accertato che solo le somme riscosse prima delle autorizzazioni successive erano state incame rate dalla P.A., venendo (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 12136/2018 proposto da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### o e domiciliat ####### 11; -ricorrente contro Comune di ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ### e domiciliat ###### via ### 30; -controricorrente avverso la SENTENZA della Corte d'appello di Lecce, n. 2366/2017, pubblicata il 4 ottobre 2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal ##### con ricorso 2-4 novembre 2010, premesso di essere dipendente del Comune di ### con contratto a tempo pieno e indeterminato e di essere inquadrato nella categoria D, con mansioni di ### del ### economico - finanziario, ha adito il Tribunale di Bri ndisi per ot tenere l'annullamento della determinazione con cui gli era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni cinque ed era stato disposto il recupero della somma di € 24.050,00, da ver sare nel conto dell'entrata di bilancio 2009, per avere svolto attività extramoenia in violazione dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001. 
Egli ha esposto che, negli anni dal 2006 al 2009, aveva svolto delle attività extra rispetto ai compiti d'ufficio, ma sempre in presenza di autorizzazione rilasciata dal ### nel corso di tal e attività e pre vio accertament o dell'insussistenza di profili di conflitti d'interesse con il Comune.  ### ale di ### nel contradditt orio delle p arti, con sentenza 1825/2013, ha accolto il ricorso in parte, annullando la sanzione disciplinare, ma confermando il recupero dei compensi p ercepiti in data precedente alle autorizzazioni.  ### ha prop osto appello che la Corte d 'appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2366/2007, ha rigettato.  ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. 3 ### di ### si è difeso con controricorso. 
Il ricorrente ha depositato memorie.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, 414 c.p.c. e 2697 c.c. in quanto il giudice di appello avrebbe errato nel sostenere che la misura in questione dovesse essere applicata nella misura predeterminata e prevista dal citato art.  53, comma 7, senza dare rilievo al rilascio dell'autorizzazione in un momento successivo, unito all'accertamento che nessun conflitto di interessi o nocumento per la P.A. vi fossero stati. Inoltre, diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale, la misura in esame non av rebbe avuto nat ura restitu toria, ma sanzionatoria, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere graduata. La Corte d'appello di Lecce non si sarebbe neppure accorta che le somme in questione erano già state tassate. In ogni caso, evidenzia l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 53, comma 7, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 35, 76, 101, 111 e 113 Co st. con riguardo alla pretesa aut omaticità e insin dacab ilità de l recupero e per eccesso di delega rispetto a quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992 e dall'art. 1 della legge n. 340 del 2000. 
La doglianza è infondata. 
La giuris prudenza di legittimità ha già chiarito che, in tut ti i casi di conferimento di incarichi ret ribuiti ai d ipendenti pubblici, la P.A. è tenuta a verificare necessariamente ex ante le situazioni , anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività, funzionale al buon anda mento, all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa. Ne consegue che il privato conferente l'incarico e il dipendente pubblico, anche se in part-time, hanno entrambi , comunque, l'obbligo di comunicare al datore il conferimento dell'incarico, onde consentire all'ente di concedere la relativa autorizzazione, previa valutazione dell'assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi del medesimo incarico con 4 l'attività lavorativa (Cass., Sez. 2, n. 9552 del 7 aprile 2023; Cass., Sez. 2, 11811 del 18 giugno 2020). 
Non è contest abile, quin di, che l'autorizzazione in esame dovesse essere concessa in via preventiva. 
Inoltre, si sottolinea che, come già affermato dalla S.C., l'azione proposta dalla P.A. per la rip etizione de lle somme indebitamente percepite dal dipe ndente pubblico per lo svolgiment o di attivit à ext raistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs.  n. 165 d el 2001, rient ra nell'alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà e ha u na funzione riparator ia ed integralmente compensativa del danno; n e consegue che il recup ero, pur assumendo tratti sanzionatori, atteso che regola gli effetti della dupl ice violazione dell'avere accettato un incarico senza autorizzazione e di ave rne introitato le remunerazioni, non costituisce sanzione amministrativa e non è, pertanto, assoggettato alle regole di cui alla legge n. 689 del 1981 (Cass., L, n. 24377 del 5 agosto 2022). 
Ne deriva che, venendo in rilievo un'attività svolta dal dipendente pubblico nonostante il suo obbligo di fornire la sua prestazione lavorativa esclusivamente nei confronti dell'ente datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di riscuotere quanto percepito dal lavoratore, rappresentando, alla fine, tale importo la misura del valore delle energie lavorative che il menzionato dipendente, indebitamente, non ha utilizz ato per adem piere agli obblighi su di l ui gravanti in forza del contratto di lavoro.  ###, anche a volere affermare, come sostiene, infondatamente, il ricorrente, la natura solo sanzionatoria della misura in questione, è principio generale che la P.A. non possa disporre delle sanzioni previste dalla legge per le infrazioni commesse dai suoi dipendenti. 
In aggiunta a ciò, si evidenzia, in ordine alla necessità di graduare la misura, che la corte territoriale ha accertato che solo le somme riscosse prima delle autorizzazioni successive erano state incame rate dalla P.A., venendo così tutelata nel massimo grado la posizione del ricorrente. 5 Peraltro, nella specie, la misura della somma da recuperare è predeterminata dalla legge, il ch e rende ancora me no condivis ibili le consideraz ioni del ricorrente. 
Per ciò che concerne, invece, la contestazione relativa al pagamento delle imposte, la Corte d'appello di Lecce l'ha considerata inammissibile perché proposta solo in secondo grado e il ricorrente non ha riportato, in questa sede, il conte nuto degli atti dai qual i sarebbe dovuta risultar e l'allegazione della questione già davanti al Tribunale di ### Infine, per quel che interessa la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente ha chiesto di sollevare, se ne evidenzia la manifesta infondatezza. 
Innanzitutto, si osserva che il recupero del denaro de quo non è oggetto di una sanzione, ma ha valenza essenzia lmente recup eratoria, in consegue nza dell'inadempimento dell'obbligo di operare fedelmente e in via esclusiva in nome e per conto del datore di lavoro, nella specie una P.A. 
Ne deriva che si tratta di una misura che rafforza l'azione amministrativa e, quindi, è coerente con gli artt. 97 e 98 Cost. 
Nessuna violazione del principio di uguaglianza o di ragionevolezza ex art. 3 Cost. è prosp ettabile, atteso che il ricorrente ha dovuto restituire quanto ottenuto per effetto del mancato rispetto del contratto di lavoro. 
In ordine agli artt. 4 e 45, non è leso alcun diritto del lavoratore, ma, al contrario, è ristorato il pregiudizio patito dal datore di lavoro che sia ### amministrazione in ragione dell'inadempimento, da parte del dipendente, dei doveri correlati al rapporto di impiego. 
Gli artt. 24, 101, 111 e 113 Cost. non vengono in rilievo, considerata la natura non sanzionatoria della misura. Peraltro, la tutela giurisdizionale del ricorrente è stata pienamente garantita in sede ###vi è un problema di eccesso di delega rilevante ai sensi dell'art. 76 Cost. A prescindere dalla genericità delle deduzioni del ricorrente, si sottolinea che il recupero in questione è del tutto coerente con gli ordinari principi civilistici e che l'art. 2, comma 1, lett. c), n. 7, della legge n. 421 del 1992 prevede che la successiva legislazione delegata in tema di pubblico impiego avrebbe dovuto regolare ‹‹la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego 6 pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici››.  2) Il ricorso è rigettato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenz a dei presupposti per il versamento, da parte d el ricorren te, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a rifondere le spese a controp arte, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenz a dei presupposti per il versamento, da parte del rico rrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, il 22  

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Cavallari Dario

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12840/2025 del 19-09-2025

... secondo comma e 104 cod. proc. civ., nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore” (Cass. civ. n. 6463 del 21/03/2011; conf. Cass. n. 3156 del 07/02/2017). Nel caso di specie, la sanzione amministrativa iscritta a ruolo, a seguito di determina dirigenziale ingiuntiva è stata emessa da ### ai sensi della legge 689/81 in relazione dell'illecito accertato con verbale di accertamento n. ###, per la violazione di cui all'art 15 LR 12/1999 per l'occupazione di alloggio ERP senza titolo. 3 - Parimenti infondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva invocata da ### quale Ente impositore della pretesa iscritta a ruolo. In sede di opposizione a cartella esattoriale “### della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio n. 11459 del Registro degli ### dell'anno 2020, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente; TRA ### rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'### e dall' Avv. ### giusta delega in calce al ricorso, elettivamente domiciliat ###; #### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### alla via F.P. 
De' Calboli n. 60, per procura in atti; ### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura generale alle liti per atto del #### N. 1353, Raccolta n. 930 del 1.07.2020, allegata in atti, ed elettivamente domiciliat ###via del ### di ### n. 21; ###: opposizione preavviso iscrizione ipotecaria.  CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Con ricorso ritualmente depositato ### proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. ### per la somma di euro 49.983,69 a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale ### asseritamente notificata in data ### per omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex legge n. 689/81 irrogata da ### per euro 25.999,00 oltre euro 20.799,20 per maggiorazione ritardato pagamento; dall'esame dell'estratto di ruolo rilevava la notifica della cartella effettuata su dati errati della propria residenza: una prima notifica in data ### presso ### dei ### 73 che testualmente riportava: “...Dest. Scon...esito irrep.assoluta” e successiva notificava in data ### con deposito alla casa comunale; estinzione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di prescrizione in quanto tributi riferiti all'anno 2014. 
L'### delle ### eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di ### trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria, quale credito iscritto a ruolo.  ### eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'estraneità dell'### alla fase di riscossione delle somme dovute dall'attrice; evidenziava l'avvenuta notifica del verbale di accertamento e della ### sottesa alla cartella di pagamento, nonché la regolare iscrizione a ruolo delle somme dovute per mancato pagamento e mancata impugnazione.  2 - - La presente controversia muove da opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca emessa dall'### delle ### quale misura cautelare per il mancato pagamento della cartella n. ### relativa all'omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex legge n. 689/81 irrogata da #### di incompetenza per materia del Tribunale adito, sollevata dall'### delle ### in favore del Giudice di ### è infondata. 
La competenza funzionale del giudice di pace in ragione della natura del credito sanzionatorio indipendentemente del valore, nelle previsioni del d.lgs 385/1992, allorché si tratti per l'appunto di violazioni del codice della strada. Siffatta conclusione è poi destinata a valere anche nelle opposizioni a cartella esattoriale, in applicazione del principio secondo il quale “ il combinato disposto degli art. 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore. Ne consegue che l'opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l'ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all'inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi dell'art. 10 secondo comma e 104 cod. proc. civ., nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore” (Cass. civ. n. 6463 del 21/03/2011; conf. 
Cass. n. 3156 del 07/02/2017). 
Nel caso di specie, la sanzione amministrativa iscritta a ruolo, a seguito di determina dirigenziale ingiuntiva è stata emessa da ### ai sensi della legge 689/81 in relazione dell'illecito accertato con verbale di accertamento n. ###, per la violazione di cui all'art 15 LR 12/1999 per l'occupazione di alloggio ERP senza titolo.  3 - Parimenti infondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva invocata da ### quale Ente impositore della pretesa iscritta a ruolo. 
In sede di opposizione a cartella esattoriale “### della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Cass. n. 14125 del 11/07/2016)
Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta dall'attore nei confronti di entrambi i soggetti convenuti, pertanto, sussiste per entrambi la titolarità di una legittimazione processuale, come ripetutamente affermato dalla Cassazione (ex multis, ### 6 - 5, Ordinanza n. 8186/2017). 
Infatti, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. Ordinanza n. 10528/2017).  4 - Con riferimento all'omessa notifica della cartella esattoriale sottesa, trova applicazione il principio ormai consolidato della Cassazione secondo il quale “l'omessa notifica di un atto presupposto - nella specie la cartella di pagamento - costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato - nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella; infatti il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga” ( sent. 21.05.2019, n.13647). 
Ancora più di recente la Cassazione ha affermato che l'omessa notifica della cartella esattoriale (atto presupposto) comporta la nullità della ### preventiva iscrizione ipotecaria (atto consequenziale). ( cass. n. 13314 del 18/5/2021) Nel caso in esame, come documentato dall'attore la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data ### in via di ### n. 73 con il deposito presso la casa comunale per “irreperibilità assoluta del destinatario”.  ### presuppone che la notifica dell'atto sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. 
Il procedimento di notifica ex l'art. 143 c.p.c., opera nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di identificare il luogo effettivo di domicilio o residenza, incorrendo qualora non risulti dalla relata l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Inoltre, il destinatario della notifica non può essere dichiarato “irreperibile” nelle ipotesi di assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto notificato. 
I requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex art. 143 c.p.c. devono essere concreti: sul piano soggettivo necessita uno stato d'ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute all'atto della notifica, basate non solo sui dati anagrafici, ma estese anche al reperimento d' informazioni ( verifica nominativi indicati sul citofono, sulla cassetta postale) sul destinatario dell'atto. 
La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità del destinatario necessita secondo quanto disposto della Cassazione Ord. n. 15626 del 14.06.2018 “che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.”; Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 2224 del 25.01.2022, ha chiarito che “la notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”.( anche Cass. sent.  ###/2022). 
Con riferimento al caso in esame, come documentato dall'attore con il certificato storico anagrafico depositato ( doc. 4) la residenza anagrafica, all'epoca della notifica del 25.02.2019 è risultata essere in via ### n. 19 int. 4.  ### di ulteriori informazioni e attività di ricerca del destinatario hanno impedito il perfezionarsi della notifica della cartella esattoriale sottesa alla comunicazione ipotecaria. 
Valutata la documentazione in atti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non rileva nel caso in esame la notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa da ### che provveduto alla successiva iscrizione a ruolo dell'importo sanzionatorio. 
La nullità della comunicazione della preventiva iscrizione ipotecaria non assorbe la prescrizione del credito del credito iscritto a ruolo con la cartella esattoriale posta alla base dell'atto opposto.
Ciò in quanto, in via generale, un credito non viene meno con l'estinzione della garanzia da cui è assistito. Il debitore, pertanto, resta pur sempre tale, quand'anche il creditore venga a perdere la garanzia reale. Di conseguenza, deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del credito iniziale per intervenuta prescrizione quinquennale. 
In ordine al termine di prescrizione dei crediti consistenti in sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 28 della L. n. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. 
La giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative, ha stabilito che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle ### delle ### dei ### e degli altri ### locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. 
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione ### più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Civ. S.U. n. 23397/2016; Cass. n. 11800/2018; Cass. Civ. n. ###/2019; Cass. Civ. S.U. n. 11676/2024). 
Pertanto, in assenza di un accertamento del credito a mezzo di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato, che consente l'applicazione del termine prescrizionale previsto dall'art. 2953 c.c., la prescrizione delle sanzioni amministrative avviene nel termine di cinque anni, secondo il principio generale dell'art. 28 della L. n. 689/1981. ###à del regime di prescrizione delle sanzioni amministrative è stata ribadita anche dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Civ. n. 23162/2020; Cass. Civ. n. ###/2018), la quale ha altresì evidenziato il carattere speciale e autonomo della disciplina delle sanzioni amministrative stabilita dalla L. n. 689/1981. (cfr. Cass. Civ. n. 10348/2024). 
Stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni, deve osservarsi che ogni atto tipico del procedimento ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo (cfr. Cass. Civ. n. 25226/2023). 
Nel caso in esame, la sanzione amministrativa è stata irrogata da ### con la determina dirigenziale ingiuntiva n. ### notificata in data ### (doc.2) e, successivamente, stante il mancato pagamento le somme iscritto a ruolo con la cartella esattoriale n. ### notificata il ### la In data ### l'### trasmetteva il ruolo all'### delle ### per i successivi provvedimenti (doc. 3). Non risulta provato, da parte dell'### delle ### la corretta notifica della cartella esattoriale richiamata. 
Pertanto, il credito deve ritenersi prescritto alla data della comunicazione della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per il decorso del termine quinquennale. 
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di entrambi i convenuti in solido, e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/14.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, dichiara nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ###189765000 per un credito di euro 49.983,69 riportato nella cartella esattoriale n. ### prescritto per decorso del termine quinquennale; a) Condanna l'### delle ### e ### in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 518,00 per spese ed euro complessivi euro 3.000,00 per compensi oltre accessori come per legge; Cosi deciso in ### 19.09.2025 IL GIUDICE #### IL GIUDICE In composizione monocratica, la dott.ssa ### ha emesso la seguente ###. 288 c.p.c.  nel procedimento n 11459-1/2020 di correzione di errore materiale nella sentenza n. n.12840/2025 pubblicata in data ###, nel procedimento N.R.G.11489/2020; TRA ### (avv.ti ### e ###; #### (-Avv. #### (avv. -Avv. ###; ### l'istanza proposta dai procuratori di parte attrice con la quale chiedono la correzione dell'errore materiale della sentenza n. n.12840/2025 pubblicata il ### nella parte dispositiva sulle spese del giudizio a favore dei difensori dichiaratisi antistatari; Visti gli artt. 287 c.p.c. e ss P.Q.M.  Dispone correggersi la sentenza n.12840/2025 pubblicata il ### con l'esatta indicazione della liquidazione delle spese del giudizio “in favore dei procuratori antistatari avv.ti ### e ### Risa”; ### alla ### per le annotazioni sulla sentenza originale.  ### 21.11.2025 

IL GIUDICE
### n. 11459/2020 -1


causa n. 11459/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Eleonora Montesano

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