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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA ### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n.r.g. 875/2017 pendente tra: BONAVOLONTÀ ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ###); ATTORI ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ###); ###À ###À - S.G.A. S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ###); #### S.A.S. ####. (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ###) e dell'Avv. ### (C.F. ###); ###: ### senza titolo di immobile ### Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate, nonché come da verbale dell'udienza del 30.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ### e ### agivano in giudizio nei confronti di ### e ### al fine di sentirli condannare in solido al pagamento di una indennità per occupazione senza titolo di immobili di loro proprietà. 1.1 - In particolare, all'interno del ricorso gli istanti esponevano quanto segue: • con decreto di trasferimento del 01.10.2013, emesso all'esito della procedura esecutiva immobiliare in danno di ### S.a.s., ### e ### acquistavano la proprietà dei cespiti immobiliari siti in ### alla via ### traversa viale ### 13, facenti parte del complesso residenziale denominato ### identificati nel N.C.E.U. al foglio 23, particella 547, subalterni 9 e 10; • successivamente, gli istanti notificavano il predetto decreto di trasferimento, unitamente all'atto di precetto di rilascio, alla società ### S.a.s., quale soggetto esecutato, nonché a ### e ### quali occupanti senza titolo del suddetto immobile; • soltanto in data ###, a seguito di numerosi accessi effettuati dall'ufficiale giudiziario, gli odierni convenuti rilasciavano l'immobile.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano la condanna di ### e ### al pagamento di una indennità per occupazione senza titolo dell'immobile relativamente al periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di trasferimento e la data di effettivo rilascio, per un importo complessivo di € 37.000,00. 1.2 - Con comparsa depositata in data ###, si costituivano in giudizio i convenuti ### e ### eccependo quanto segue: • inammissibilità del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. e necessaria conversione del procedimento in rito ordinario; • necessità di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio R.G.N. 3695/2018, pendente dinanzi all'intestato Tribunale; • difetto di legittimazione passiva in capo a ### • infondatezza della domanda, alla luce dell'insussistenza del possesso senza titolo; • mancata prova del quantum debeatur.
Concludevano, pertanto, per il rigetto dell'avversa domanda; inoltre, chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di S.G.A. S.p.a. e Par. ### S.a.s., al fine di essere manlevati da qualsiasi responsabilità eventualmente derivante dal presente giudizio. 1.3 - Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio con autonome comparse la S.G.A. S.p.A. e la ### S.a.s., entrambe eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dai convenuti ### e ### 1.4 - Con provvedimento emesso in data ###, veniva disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.; successivamente, all'udienza del 17.01.2019, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle stesse; dopo il deposito delle memorie istruttorie, veniva disposta una ### a seguito dell'ultimazione dell'elaborato tecnico, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, al fine di verificare la necessità di disporre la sospensione del giudizio, il Giudice prendeva atto della parziale rinuncia alla domanda, da parte degli attori, e rinviava la causa all'udienza del 30.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. 2 - Nel merito, al fine di esaminare la domanda formulata dagli attori, occorre preliminarmente riassumere le varie fasi dell'annoso contenzioso intercorrente tra gli stessi e gli odierni convenuti. 2.1 - Con decreto del 01.10.2013, il Tribunale di Nola ha disposto il trasferimento degli immobili per cui è causa (identificati catastalmente ai subalterni 9 e 10) in favore degli attori, all'esito del procedimento di espropriazione immobiliare R.G.E.N. 288/2000, rilevando che sugli stessi il creditore procedente aveva iscritto ipoteca in data ### e aveva trascritto pignoramento in data ###; ha ingiunto il rilascio degli stessi alla debitrice ### s.a.s. e all'occupante abusivo ### (cfr. allegato n. 1 del ricorso). 2.2 - In data ###, a seguito della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, gli odierni attori, tramite l'### del Tribunale di Nola, hanno notificato a ### e ### l'avviso di rilascio degli immobili per cui è causa (cfr. allegato n. 3 del ricorso). 2.3 - Con sentenza del 26.02.2015, la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo la domanda formulata da ### nei confronti della ### S.a.s., ha disposto il trasferimento degli immobili per cui è causa in favore dello stesso, ai sensi dell'art. 2932 c.c. (cfr. allegato n. 2 della comparsa di costituzione) 2.4 - ### pertanto, ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nei confronti degli odierni attori; il Giudice dell'esecuzione, con decreto del 13.11.2015, ha sospeso l'esecuzione inaudita altera parte (cfr. allegato n. 5 della comparsa di costituzione); tale decreto è stato revocato con successiva ordinanza del 20.01.2016 (cfr. allegato n. 6 del ricorso). 2.5 - A questo punto, ### ha intrapreso un giudizio di merito, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, del decreto di trasferimento emesso in data ###. Nel corso di tale giudizio, ha chiesto di sottoporre a sequestro giudiziario gli immobili per cui è causa: tale domanda cautelare è stata inizialmente accolta con decreto emesso inaudita altera parte in data ###, confermato con ordinanza del 21.07.2016 (cfr. allegato n. 6 della comparsa di costituzione); essa è stata rigettata, a seguito di reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c., con ordinanza collegiale del 29.08.2016 (cfr. allegato n. 7 della comparsa di costituzione). 2.6 - In data ###, gli immobili per cui è causa sono stati rilasciati. 2.7 - Il primo giudizio merito si è concluso con sentenza del 30.11.2017, con la quale è stato rilevato che ### ha rinunciato agli atti. 2.8 - Successivamente, l'odierno convenuto ha intrapreso un secondo giudizio, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà sul solo cespite immobiliare indentificato catastalmente al subalterno 10 (allegato n. 9 della comparsa di costituzione). Tale domanda è stata accolta con sentenza n. 1501/2025 del Tribunale di Nola. 3 - Il presente giudizio riguardava originariamente il risarcimento del danno scaturente dall'occupazione dei cespiti individuati ai subalterni 9 e 10, protrattasi fino al 31.10.2016.
Con dichiarazione allegata alle note depositate in data ###, gli attori hanno rinunciato alla domanda risarcitoria relativa all'occupazione del subalterno 10. Si tratta, dunque, di una rinuncia all'azione e non di una rinuncia agli atti del giudizio, poiché gli attori non si sono riservati di riproporre la domanda in un successivo giudizio, ma hanno definitivamente rinunciato alla stessa; conseguentemente, non è applicabile l'art. 306 c.p.c., né con riferimento alla necessità di accettazione delle controparti, né con riguardo alla liquidazione delle spese di lite.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la rinunzia all'azione è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria; conseguentemente, essa si differenzia dalla rinunzia agli atti del giudizio ed è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte, e determina il venir meno del poteredovere del Giudice di pronunziare (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/08/1999, n. 8387; Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, n. 23749; Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, n. ###).
A seguito di tale rinuncia, dunque, occorre decidere esclusivamente sulla domanda risarcitoria relativa all'occupazione dell'immobile identificato al subalterno 9. 4 - La domanda in questione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché gli attori hanno evidenziato che la condotta tenuta dai convenuti ha compresso il loro diritto di proprietà, in violazione del principio del neminem laedere. In primo luogo, allora, è necessario verificare se gli attori sono effettivamente titolari del diritto di proprietà di cui hanno lamentato la lesione. 4.1 - Al tal fine, deve preliminarmente rilevarsi che, allo stato, non risulta pendente alcun giudizio in merito alla titolarità del cespite immobiliare individuato al subalterno 9. Invero, il processo pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, afferente all'impugnazione della sentenza n. 1501/2025 del Tribunale di Nola, concerne esclusivamente la proprietà del subalterno 10; gli stessi convenuti, all'interno delle note depositate in data ###, hanno prospettato soltanto la potenziale proposizione di un futuro giudizio riguardante l'immobile individuato al subalterno 9, ma non hanno documentato che, su tale questione, pende un contenzioso già instaurato in sede giurisdizionale.
Pertanto, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337 comma 2 c.p.c., potendosi esaminare, in questa sede, la questione relativa alla titolarità del diritto di proprietà sul cespite identificato con il subalterno 9. 4.2 - Al riguardo, gli attori hanno depositato il decreto del 01.10.2013, con cui il Tribunale di Nola ha disposto il trasferimento dell'immobile in parola in loro favore, all'esito del procedimento di espropriazione immobiliare R.G.E.N. 288/2000; tale procedimento ha fatto seguito all'iscrizione ipotecaria, avvenuta in data ### ad iniziativa del creditore procedente, e alla trascrizione del pignoramento, effettuata in data ###. ### ha affermato la titolarità dell'immobile in questione, in virtù della sentenza 1006/2015, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, in data ###, ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti di ### S.a.s., con cui il bene in questione è stato trasferito in suo favore; la domanda in questione risulta trascritta in data ###. 4.3 - Sul punto, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la validità o l'opponibilità dell'acquisto in sede espropriativa all'avente causa del debitore risulta regolata dai principi generali in tema di vendita forzata e segnatamente dagli artt. 2914 e 2919 c.c., in forza dei quali legittimamente sono trasferiti all'aggiudicatario gli stessi diritti del debitore, nelle medesime condizioni di non opponibilità al creditore procedente degli atti di disposizione successivi al pignoramento o, se il credito azionato è assistito da diritto reale di garanzia, successivi all'iscrizione di questo sul bene oggetto di espropriazione.
Invero, non possono essere opposti all'aggiudicatario eventuali atti di disposizione del bene staggito, qualora questo sia gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione di tali atti, a garanzia di uno dei crediti poi comunque azionati nella procedura; ciò in quanto l'ipoteca attribuisce al creditore una garanzia di carattere reale, consentendogli di sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche in confronto del terzo, che ne sia reso acquirente, e di soddisfarsi sulla somma conseguita dalla vendita, con preferenza sugli altri creditori, ai sensi dell'art. 2808 (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/08/2014, n. 18235; Cassazione civile sez. III, 13/11/2012, 19761). 4.4 - Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l'acquisto degli odierni attori prevale su quello del convenuto, poiché l'iscrizione dell'ipoteca, avvenuta in data ###, è avvenuta in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale formulata da ### effettuata in data ###.
Del resto, dalla documentazione versata in atti risulta che l'iscrizione ipotecaria in questione è stata tempestivamente rinnovata. Invero, come accertato all'interno della sentenza n. 1501/2025 del Tribunale di Nola (depositata da parte convenuta in data ###), all'interno nota ipotecaria è esplicitamente precisato che “l'ipoteca viene rinnovata soltanto sul seguente immobile di proprietà ####. 23 p.lle 547/9”; la stessa, dunque, non può considerarsi estinta.
Del resto, parte convenuta, soltanto in data ###, ha allegato la comunicazione trasmessa alla controparte, in cui ha evidenziato l'esistenza di un “atto di assenso” del 2004, con cui è stata autorizzata la restrizione dell'ipoteca con riferimento sia al subalterno 9 che al subalterno 10; ne conseguirebbe che la rinnovazione dell'ipoteca effettuata nel 2011, con riferimento al subalterno 9 (la cui esistenza non è contestata dal convenuto), sarebbe invalida. Sul punto, tuttavia, occorre considerare che l'atto di assenso citato non è stato prodotto nel presente giudizio, né il suo contenuto può essere desunto dalla documentazione tempestivamente depositata; peraltro, non è provata neppure l'annotazione nei registri immobiliari dell'asserita restrizione dell'ipoteca.
Alla luce della documentazione in atti, quindi, si deve affermare che l'ipoteca in parola è stata legittimamente rinnovata dal creditore; in forza della stessa, l'acquisto del convenuto è inopponibile agli odierni attori, che, quindi, risultano proprietari del cespite immobiliare per cui è causa. 5 - In secondo luogo, è necessario constatare che i convenuti hanno effettivamente tenuto una condotta illecita, che ha impedito il godimento del citato diritto di proprietà, occupando l'immobile per cui è causa. 5.1 - In effetti, non è neppure contestato che ### abbia occupato il cespite immobiliare acquistato dagli attori; del resto, egli è indicato come occupante dello stesso già nel decreto di trasferimento emesso in data ### dal Tribunale di Nola. 5.2 - ### invece, pur non negando di aver occupato l'immobile per cui è causa, ha affermato di essere stato un mero ospite nella casa paterna. Tale affermazione, tuttavia, contrasta con i verbali redatti dall'### al momento dei vari accessi presso l'appartamento in parola, dai quali si evince sempre la presenza della moglie di ### Se ne desume che quest'ultimo abitava all'interno dell'immobile di proprietà degli attori, unitamente al proprio nucleo familiare, diverso da quello paterno; egli, dunque, autonomamente dalle scelte del suo genitore, ha deciso di fissare la residenza della sua famiglia presso l'abitazione per cui è causa, pur essendo a conoscenza del contenzioso intercorrente tra suo padre e gli odierni attori, in merito alla titolarità del cespite immobiliare. Difatti, la conoscenza di tale situazione può essere presunta, corrispondendo all'id quod plerumque accidit e non essendo stata fornita prova contraria, alla luce dello stretto legame familiare intercorrente con ### padre di #### parte, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di occupazione di un'immobile da parte di più persone, si configura un illecito aquiliano imputabile a ciascuno degli occupanti (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/01/2018, n. 2342), per cui la responsabilità solidale di ### discende dal fatto, non contestato, di aver abitato all'interno dell'immobile di proprietà degli attori. 5.3 - In sintesi, deve affermarsi che in convenuti, dal 01.10.2013 al 31.10.2016, hanno occupato l'immobile di proprietà degli attori, determinando una compressione della loro facoltà di godimento del bene in questione.
Tale condotta è illecita, poiché gli stessi non avevano alcun titolo per occupare il cespite immobiliare, come argomentato al precedente paragrafo 4. ### periodo in cui l'occupazione deve essere considerata legittima è quello compreso dal 05.07.2016 al 29.08.2016: in tale arco temporale, infatti, ### ha rivestito la qualità di custode dell'appartamento e, dunque, il possesso del medesimo è stato legittimamente sottratto agli attori, alla luce del provvedimento giurisdizionale di sequestro giudiziario. 6 - In terzo luogo, dopo aver accertato che i convenuti hanno posto in essere una condotta lesiva della sfera giuridica altrui, determinando la compressione del diritto di proprietà degli attori, occorre verificare se tale condotta è stata sorretta dall'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c., consistente nel dolo o nella colpa. 6.1 - Al riguardo, deve evidenziarsi che, quando gli è stato notificato il decreto di trasferimento del 01.10.2013, i convenuti erano certamente consapevoli della sussistenza dell'altrui diritto di proprietà sull'immobile occupato; in effetti, a quella data essi non vantavano alcun titolo su tale cespite immobiliare, atteso che la domanda formulata dagli stessi nei confronti di ### S.a.s., ai sensi dell'art. 2932 c.c., era stata rigettata in primo grado ed era ancora sottoposta al vaglio della Corte d'Appello di Napoli; essi, pertanto, avrebbero dovuto rilasciare spontaneamente l'immobile, piuttosto che costringere gli attori a porre in esecuzione coattivamente il loro titolo. ### parte, neppure l'emissione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli è idonea a far venir meno la conoscenza o, quantomeno la conoscibilità, della possibile prevalenza del titolo vantato dagli odierni attori sull'acquisto effettuato ai sensi dell'art. 2932 c.c.: gli attuali convenuti, anche ricorrendo ad apposita consulenza legale, avrebbero potuto sapere che la pronuncia in questione è inopponibile a coloro che hanno acquistato il bene a seguito di procedura di pignoramento immobiliare, intrapresa dal creditore che vantava una ipoteca iscritta prima della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c..
Tale conoscibilità, del resto, non è eliminata neppure dal provvedimento con cui, in data ###, è stata sospesa inaudita altera parte l'esecuzione del titolo vantato dagli odierni attori. Invero, come chiarito dal Giudice dell'esecuzione ordinanza del 20.10.2016, tale decreto è stato emesso, prima dell'instaurazione del contraddittorio, sulla base di una parziale rappresentazione dei fatti, atteso che ### aveva esposto soltanto che la propria domanda giudiziale è stata trascritta prima dell'atto di pignoramento, omettendo che l'immobile era gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della medesima domanda. Tale circostanza, tuttavia, era certamente nota agli odierni convenuti, risultando dai registri immobiliari, al momento in cui è stata trascritta la domanda giudiziale; pertanto, a prescindere dalla sospensione dell'efficacia esecutiva, essi erano consapevoli della prevalenza dell'acquisto altrui su quello da loro vantato, alla luce della sussistenza di tale iscrizione ipotecaria. Tale prevalenza, del resto, è stata ulteriormente esplicitata proprio dall'ordinanza emessa dal Giudice dell'### in data ###.
Gli odierni convenuti, dunque, hanno colposamente ignorato, oppure addirittura sapevano, che l'occupazione dell'immobile per cui è causa determinava la possibile compressione dell'altrui diritto di proprietà; pertanto, pur avendo intrapreso azioni giurisdizionali per ottenere l'accertamento dell'inesistenza dell'altrui diritto e la prevalenza del loro titolo di proprietà, avrebbero dovuto nelle more rilasciare l'immobile conteso, dando esecuzione al decreto di trasferimento del 01.10.2013 ed evitando, in questo modo, la lesione della sfera giuridica altrui.
In questa prospettiva, lo loro condotta illecita è sorretta dall'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c.. 7 - A questo punto, occorre procedere all'accertamento danno-conseguenza scaturente dall'accertata occupazione sine titulo. 7.1 - Sul punto, occorre evidenziare che, come chiarito dalle ### della Cassazione con sentenza n. ### del 2022, i diritti reali, in quanto diritti su cose, hanno la caratteristica della dissociazione fra contenuto del diritto ed oggetto del diritto (la stessa rubrica dell'art. 832 è nel senso del “contenuto del diritto”); la situazione antigiuridica emerge, perciò, non solo con riferimento al danno alla cosa, ma anche quando è leso il contenuto del diritto. In particolare, la violazione del contenuto del diritto di proprietà, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, è suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria.
È stato precisato, infatti, che, quando l'azione lesiva attinge il contenuto del diritto di proprietà, l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce, così, fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. ### la Suprema Corte, dunque, l'attore è tenuto ad allegare la specifica facoltà di godimento del bene che è stata perduta, a causa dell'occupazione abusiva; tale allegazione può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito; la contestazione non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c.; in presenza di una specifica contestazione, sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici (cfr. Cassazione civile, sez. un., 15/11/2022, n. ###). 7.2 - Nel caso di specie, gli attori hanno allegato di aver perso la facoltà di godimento diretto del bene. Tale circostanza non è stata contestata dai convenuti e, peraltro, trova riscontro nei certificati di residenza allegati alla seconda memoria istruttoria attorea, da cui si evince che ### e ### a seguito del rilascio dell'immobile da parte dei convenuti, hanno immediatamente ivi stabilito la propria residenza.
Deve affermarsi, pertanto, che la condotta dei convenuti ha impedito agli attori il godimento diretto del bene di loro proprietà. 8 - È necessario procedere, allora, alla quantificazione del danno in questione. 8.1 - ### la citata pronuncia delle ### della Corte di Cassazione, sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 15/11/2022, n. ###) 8.2 - Nel presente giudizio, ai fini della individuazione del canone locativo di mercato dell'immobile per cui è causa, è stata disposta un'apposita ### Il consulente ha individuato la consistenza del cespite immobiliare identificato al subalterno 9, che, costituito dai piani rialzato e primo, “risulta avere una superficie coperta paria a 207,37 mq; una superficie scoperta pari a 53,46 mq e area esterna pavimentata e a verde pari a mq 333,57 mq”; ha calcolato la complessiva superficie commerciale dell'immobile, pari a mq 232,59. ### ha determinato il valore locativo del bene, sulla base della ### dati dell'### dell'### delle ### sulla base del listino del borsino immobiliare e attraverso indagini di mercato presso agenzie immobiliari di zona. “Tenendo in considerazione il valore medio locativo di mercato calcolato dalla media aritmetica dei valori determinati dalle fonti sopra indicate all'attualità”, ha stabilito il valore locativo per l'anno 2020 e poi lo ha devalutato anno per anno, in base ai coefficienti ### fino all'anno 2013.
Parte convenuta ha contestato l'attività espletata dal ### evidenziando che lo stesso ha fondato le sue valutazioni su documenti acquisiti in maniera irrituale. Sul punto, occorre considerare che il CTU ha formulato le proprie conclusioni sulla superficie e la destinazione d'uso dell'immobile, che sono state riscontrate in sede di sopralluogo, assumendo che le stesse siano rimaste immutate nel corso del tempo; tale assunto risulta corretto, a prescindere dall'utilizzo della documentazione irritualmente acquisita, atteso che parte convenuta, pur avendo censurato la quantificazione del valore locativo dell'immobile proposta dalla controparte, non ha mai contestato la consistenza e la destinazione d'uso dei medesimi, non evidenziando alcun mutamento delle stesse nel corso del tempo.
In altri termini, atteso che parte convenuta non ha mai affermato che l'immobile, al tempo dell'occupazione, versava in condizioni differenti rispetto a quelle rilevate al momento del compimento delle operazioni tecniche, il CTU ha legittimamente ritenuto che la consistenza e la destinazione d'uso siano rimaste immutate nel corso degli anni, fondando sulle stesse la propria quantificazione del valore locativo. 8.3 - I conteggi effettuati dal consulente attestano che, nell'anno 2013, il valore locativo del cespite immobiliare individuato al subalterno 9 era pari mensilmente a € 721,61; l'occupazione abusiva si è protratta per 3 mesi nel 2013, a decorrere dal 01.10.2013 (data di emissione del decreto di trasferimento), dando luogo a un risarcimento corrispondente a € 2.164,83, pari al prodotto tra € 721,61 e 3 mensilità.
Il valore locativo annuo è pari € 8.683,07 per l'anno 2014 e a € 8.671,29 per l'anno 2015. ### è stato occupato per l'intera durata delle annualità in questione, per cui è dovuto un risarcimento complessivo di € 17.354,36 (pari alla somma degli importi citati).
Per l'anno 2016, il valore locativo mensile ammonta a € 722,00. ### senza titolo si è protratta, nel corso di tale annualità, per 8 mesi, considerando che l'immobile è stato rilasciato in data ### e che per due mesi ### ha posseduto il bene in qualità di custode.
Conseguentemente, il risarcimento dovuto ammonta a € 5.776,00.
Sommando gli importi precedentemente indicati, il risarcimento dovuto complessivamente agli attori corrisponde a € 25.295,19. 9 - In definitiva, la domanda formulata da parte attrice deve essere accolta, con conseguente condanna di ### e ### in solido, al pagamento dell'importo complessivo, equitativamente determinato, pari a € 25.295,19.
Considerato che l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile, sulla somma indicata sono dovuti gli interessi legali, che decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/05/2013, n. 11736). 10 - Deve essere rigettata, invece, la domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti delle società chiamate in causa. 10.1 - In effetti, nel presente giudizio non si discute di danni patiti dai convenuti per il mancato acquisto della titolarità del bene che è stato oggetto del contratto preliminare stipulato con la ### S.a.s., né di danni scaturenti da eventuali irregolarità nello svolgimento della procedura di esecuzione immobiliare. Non è stato richiesto, infatti, l'accertamento di tali responsabilità risarcitorie.
Esso riguarda, piuttosto, i danni cagionati dai convenuti attraverso una condotta illecita, nei confronti degli attori; l'obbligazione risarcitoria, pertanto, resta a loro carico, non sussistendo alcun titolo che imponga alle chiamate in causa di tenerli indenni, atteso che tale obbligazione non deriva dalla condotta delle stesse.
La domanda di manleva, quindi, è infondata 11 - Le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, sono poste a carico di entrambi i convenuti, in solido, in favore del difensore antistatario parte attrice; esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22; oltre a € 295,00 per spese di iscrizione al ruolo e di notifica, spese generali, IVA e ### come per legge. 11.1 - Inoltre, ### e ### devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di S.G.A. S.p.A. e dei difensori antistatari di ### S.a.s., alla luce della soccombenza; esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla ### fascia III del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità. 11.2 - Le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Nola, ### nella persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 25.295,19, oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno; - condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 295,00 per spese vive in favore del difensore antistatario di parte attrice, in € 2.538,50 per compensi professionali in favore dei difensori antistatari di ### S.a.s., in € 2.538,50 per compensi professionali in favore di S.G.A.
S.p.A.; oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge; - pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
Nola, 17/11/2025 Il Giudice Dott.
causa n. 875/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Vittorio Todisco