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Giudice di Pace di Piedimonte Matese, Sentenza n. 428/2025 del 16-10-2025

... legittimazi one passiva si osserva che in caso di danni subiti in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica per un guasto del sistema di distribuzione, il legittimato passivo dell a pretesa risarcitoria è da individuarsi esclusivamente nella società che si occu pa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'u ltimo soggetto, infatti, per i caratt eri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono n on può ri entrare nel l'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c. ) d ell'ente mero venditore di energia elettrica" (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1581). Tanto premesso, in tema di responsabili tà civile, con riferimento alla distribuzione di energia elettrica, ne l caso di danni conseguenti ad u n blackout/sbalzo di tensione, va dichiarata la responsabilità del soggetto tenuto al trasporto e alla distribuzione d ell'e nergia elettrica e x art. 2050- 2051 c.c., qualora non sia prodott a la prova lib eratoria d el caso fortuito, per i dan ni immediatamente riscontrati agli apparecchi elettrici successivi al black-out ed allo sbalzo di tensione avvenuto in un determinato giorno. (Tribunale Genova Sez. ###. , 24/07/2 020, Tribunale Benevento Sez. ###., (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PIEDIMONTE MATESE La D.ssa Mich elina ### llo, Giudice di ### di ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1282/24 R.G. promossa DA ### nata a #### il ###, e residente in ####, ### c.f. ###, quale titolare di omonima ditta denominata “### - ### LANTERNA”, ubicata in #### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e d ifeso dall'Avv. ### giusta procura in att i e con l o stesso elettivamente domiciliat ####### RICORRENTE CONTRO E- Distribuzione, in persona del suo procuratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per ### di ### dell' ###, Rep. n. 53868 - Racc. n. 26971 , dall'avv. ### o e con q uesti elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via dei ### RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da interruzione energia elettrica ### come da verbale del 15-10-25. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La sentenza è redatta riportando in maniera sintetica lo svolgimen to del processo ai sensi del ### comma art. 132 c.p.c. così come modificato dall'art. 45 comma 17 L. n. 69 del 18-07-2009 All'udienza del 15-10-2025 dopo la precisazion e delle conclusioni la causa veniva definitivamente trattenuta per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente esponeva di essere titolare di un'attività di ristorazione, denominat a “### - ### LANTERNA”, ubicata in #### alla ### che in data ###, a causa di un'interruzione prolungata di energia elettrica con carattere continuato sino alle ore 20.00, si ammaloravano i prodotti alimentari acquistati per il ristorante, oggetto di necessaria refrigerazione; che a seguito di segnalazione dell'utente la E-### a mezzo mail rappresentava che la rete elettrica era interessata da un gusto e si prevedeva il ripristino entro le 15,30 del giorno 13/07/20204 con ulteriore mail si prorogava il ripristino alle 17,30, ma l'erogazione veniva ripristinata solo intorno alla 20,00; che a causa dell'accaduto il ### il ristorante rimaneva chiuso; che la ricorrente con pec del 24/07/2024 se del 02/08/2024 segnalava vari black out intervenuti in diversi giorni nelle prime ore del mattino e tarda mattinata; che tale ultima pec veniva riscontrata dalla società convenuta, la quale rappresentava che a causa delle condizioni atmosferiche di natura eccezionale che avevano interessato il territorio di ### nel periodo tra il 10 luglio 2024 ed il 31 luglio 2024, vi erano state varie interruzioni che nonostante gli sforzi eccezionali della società, erano riusciti a contenere il disagio della popolazione ma non ad evitarlo del tutto; che con pec del 31/10/2024 la resistente reiterava la stessa risposta. 
Tanto premesso l'istante sosteneva di aver subito vari danni di cui chiedeva il risarcimento e di particolare: la perdita di latte e mozzarella acquistata presso ### di ### con fattura 241 del 2024 dell'8 luglio 2024 per euro 187,46; perdita tonno e salumi vari come da fattura di ### 30.651/24 del 13 luglio 2024 per euro 172,67; perdita salumi e varie come da fattura ### S.p.A. n. 9930003739 del 9 luglio 2024 per euro 532 90; perdita salumi pelati, farina eccetera come da fattura di ### S.r.l. numero 29.450/ 2024 per euro 183,22. Il tutto per un totale di euro 1.075,95 a cui si aggiungeva la perdita subita per il mancato uso del telefono del locale ristorante per il giorno 13/7/2024 quantificato in euro 150,00 oltre al mancato guadagno per la chiusura del ristorante il ###, quantificata ai ne euro 500,00. 
Si costit uiva la convenuta, eccependo l'improponibilità della domanda per il mancato ### ed impugnando ogni avverso dedott o e sostenend o l'infondatezza della domanda. 
In corso di causa veniva esperito su ordin e dell'estensore il ### obbligatorio di conciliazione con esito negativo. 
Veniva dunque amme ssa ed espletata la prova per testi arti colata da parte ricorrente. 
All'udienza del 15/10/2025, dopo la precisazio ne delle conclusioni e la discussione, la causa veniva trattenuta per la decisione. 
La legittimazione attiva emerge dai documenti versati in atti. 
Quanto alla legittimazi one passiva si osserva che in caso di danni subiti in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica per un guasto del sistema di distribuzione, il legittimato passivo dell a pretesa risarcitoria è da individuarsi esclusivamente nella società che si occu pa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'u ltimo soggetto, infatti, per i caratt eri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono n on può ri entrare nel l'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c. ) d ell'ente mero venditore di energia elettrica" (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1581). 
Tanto premesso, in tema di responsabili tà civile, con riferimento alla distribuzione di energia elettrica, ne l caso di danni conseguenti ad u n blackout/sbalzo di tensione, va dichiarata la responsabilità del soggetto tenuto al trasporto e alla distribuzione d ell'e nergia elettrica e x art. 2050- 2051 c.c., qualora non sia prodott a la prova lib eratoria d el caso fortuito, per i dan ni immediatamente riscontrati agli apparecchi elettrici successivi al black-out ed allo sbalzo di tensione avvenuto in un determinato giorno. (Tribunale Genova Sez. ###. , 24/07/2 020, Tribunale Benevento Sez. ###., 10/01/2019, Tribunale Lucca, 25/08/2017, n.1587). 
Ne consegue che legittimata passiva in relazio ne alla domanda dedotta in giudizio è unicamente E- ### s.p.a., che è, appunto, la società che trasporta e distribuisce l'energia elettrica. 
Ai sensi degli artt. 1218, e 2050 c.c. l'E- distribuzione se ha cagionato un danno ingiusto all'istante, è tenuta al risarcimento del danno. 
Infatti “la produzio ne e distribuzione dell'energi a elet trica costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trat tata (Cass., 04/04/19 95, n. 3935), e ciò , pertanto, prescinde dalla circostanza che ci si riferisca a rischi da contatto o determinati, come nel caso, da guasti alla distribuzione” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 12/12/2019 , n. ###).
Grava sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento verificatosi, oltre che dell'esistenza del danno e della sua precisa entità; il nocumento risarcibile non può infatti ritenersi in re ipsa e non può dunque dirsi coincidente con l'evento. 
Ciò detto, la previsione in parola detta una presunzione di responsabilità, da ricondursi secondo l'orient amento maggioritario in giurisprudenza in una presunzione di colpa e non in presunzione oggettiva, che p uò essere vinta dall'esercente l'attività pericolosa solo con la prova, particolarmente rigorosa, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, “non essendo quindi sufficiente la prova negativa di n on aver comme sso alcuna viola zione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorrendo quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso di guisa che il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” (Cassazione Ordinanza n. 16170 del 19/05/2022). 
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in seguito. 
In corso di causa si provvedeva all'espletamento della prova per testi con il teste ### uele, figlio non convivente d ella ricorrente, il quale dichiarava: che il 13 luglio del 2024 presso il ristorante intestato a sua madre vi fu un'interruzione dell'energia elettrica dalla mattina, circa verso le otto, fino al tardo pomeriggio, senza che ci fosse stato alcun preavviso ; che egli st esso teste provvedeva a solle citare il servizio clienti ### pe r la riattiva zione del servizio e successivamente ad inviare una PEC per la segnalazione; che era un fine settimana pe r cui i frigoriferi e congelatori erano pieni in q uanto il fine settimana solitamente ci sono più avventori nel ristorante e tutti i prodotti freschi e congelati a causa dell'interruzione dell'energia elettrica andarono persi; che anche il telefono era fuori uso in quanto il modem funziona tramite l'energia elettrica; che nella giornata in cui vi f u l'interruzione dell'energia elettrica, il ristorante, rimase chiuso; che quel giorno face va particolarmente caldo e la temperatura era intorno ai 40°.  ###-Distribuzione, non ha negato l'interruzione lamentata anche se sostiene che sia stata di durata inferiore a quanto sostenuto dalla ricorrente. 
Tuttavia, determinati ai fini della decisione sono le due PEC allegate in atti / 13/07/2024 e 31/07/2024) con cui di E. Distribuzione riscontrava le segnalazioni dell'istante e riconosceva l'interruzione del 13/07/2024 con la seg uente motivazione: “condizioni atmosferiche di natura eccezionale che hanno interessato i territori di ### nel periodo di ### nel periodo da l 10.07.2024 al 31.7.2024. Per fronteggiare tale situazione eccezionale la nostra società si è imp egnat a potenziando risorse e mezzi sul t erritorio, al fine di ripristinare, nel più breve tempo possibile, la continuità del servizio elettrico”. 
Dall'istruttoria svolta, indipendentemente dal ### depositato da parte convenuta, si ritiene essersi verifi cato l' evento così come descritto d al teste escusso e riconosciuto a mezzo pec della resistente. 
Pur tenendo conto di possibili ed eventuali interruzioni che possono capitare in occasione di particolari condizioni atmosferiche come quelle verificatesi il giorno 13/07/2025, indipendentemente da violazioni degli standard qualita tivi degli impianti e della manutenzione della rete, la convenuta non ha dato prova di aver adottato “tutte le misure idonee ad evitare il danno conseguente a sbalzi di tensione”.
Infatti non è sufficiente, a tal fine, dimostrare di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, né dedurre che l'evento sia stato accidentale, occorrendo la prova positiva, nella specie omessa, di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (Cass. Civ., sez. III, ordinanza n.4590 del 21/02/2020,Cass. n. 6888/2005). 
Una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio acquisito consente, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità tra l'interruzione dell'energia elettrica, e la conseguente perdita di alimenti freschi refrigerati andati persi per il mancato funzionamento di f rigoriferi e congelatori in una situazione di straordinarie ondate di calore. 
Quanto all'entità dei danni patrimoniali subiti dalla ricorrente, si rileva in atti si rinvengono le fatture di cui sopra per alimenti freschi acquistati per complessivi € 1.075,95 in prossimità del giorno dell'interruzione di energia elettrica, oltre a ciò evidente e prevedibile è la perdita di chance, sia per il mancato utilizzo del telefono nel giorno 13/07/2024 per ricevere prenotazioni, sia per la perdita di potenziali clienti nella giornata di sabato 14/07/2024, giorno in cui il ristorante è rimasto chiuso per la perdita dei prodotti freschi tenuti in frigo e congelatore. 
Tanto premesso, tenu to conto della prova per testi espletata, n onché del la comune esperienza, posto che la funzione tipica del risarcimento è di porre il patrimonio della danneggiata nelle medesime condizio ni in cui si sarebbe trovata se il fatto dannoso non si fosse prodotto, rilevato che sicuramente non tutta la merce di cui alle fatture allegate è andata persa e che comunque è aleatoria la quantificazione per la perdita della possibile clientela il giorno 14/07/2024, in via equitativa quantifica ex art. 1226 cc. i danni subiti dall'istante in € 1.200,00.
Alla soma determinata a titolo di risarcimento danni vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dal giorno del fatto al saldo da calcolarsi sulla somma devalutata e rivalutata successivamente a scalare di anno in anno fino alla pronuncia. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### pronunziando definitivamente nella causa promossa come in narrativa, così provvede: -dichiara il diritto dell'istante al risarcimento dei danni patiti per responsabilità dell'E-### s.p.a. e pertanto condan na quest'ultima al pagamen to in favore della ricorrente della somma complessiva di € 1.200,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno del fatto al saldo da calcolarsi sulla somma devalutata e rivalutata successivamente a scalare di anno in anno fino alla pronuncia; -condanna l'E-### S.p.A., in persona del le gale rapp.te p. t., al pagamento in favore dell'istan te delle spese di giudizio che si liquidano, tenendo conto dei parametri forensi in uso, in complessivi € 1.390,00, di cui € 125,00 per spese, oltre ###, CPA e rimb orso forfettario da attribuirsi ai procuratori anticipatari.  ### lì 16/10/2025 

Il Giudice
di ### D.ssa


causa n. 1282/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Michelina Maciariello

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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 1211/2025 del 10-10-2025

... ### che, in risposta alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall'istante, comunicava di aver provveduto in data 13 luglio 2018 al ripristino e che si era trattato di interruzione di servizio causato da un guasto di natura accidentale che aveva colpito la rete di distribuzione di energia elettrica. Sulla base della documentazione in atti e delle risultanze dell'escussione testimoniale risulta quindi non contestabile che vi sia stato uno sbalzo di tensione che ha causato un danneggiamento di beni elettronici dell'attore. La convenuta, dal canto suo, alcuna prova contraria ha fornito essendo la stessa rimasta contumace. E' opinione di questo Giudice che la disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia elettrica da parte del ### pertanto, allorché nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica, costituente attività pericolosa, l'### distribuzione cagioni danno ad un terzo, è tenuta al risarcimento, ex art. 2050 c.c., se non prova di aver adottato tutte le misure (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Napoli Nord
Il Giudice di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14529/2021 RG., avente ad oggetto “### danni” e vertente ### (C.F. ###) rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### ed elettivamente dom.ta come in atti, - ### -
E ### in persona del legale rapp.te p.t., con sede ###### al ### 125, - Convenuta-ContumaceConclusioni: ### da atti e verbali di udienza da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio il ### deducendo di essere titolare dell'utenza per la fornitura di energia elettrica per la sua abitazione sita in ### alla via ### n. 21 con il ### che in data 21 luglio 2018 la detta utenza era stata oggetto di disservizio che le avevano provocato danni ad alcuni elettrodomestici ed in particolar modo al congelatore e al ferro da stiro e che ogni bonaria richiesta non aveva sortito effetto.
Ha chiesto, pertanto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di causa e con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito in giudizio per ### spa.
Verbale di prima udienza n. cronol. 13996/2022 del 24/06/2022
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta ed espletamento della prova testimoniale e, all'udienza del 18.04.2024, precisate le conclusioni è stata riservata in decisione. ***********
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ### spa che, sebbene evocato, non si è costituito in giudizio.
I fatti di causa hanno trovato pieno riscontro nella documentazione prodotta e nell'espletata prova testimoniale.
Circostanze tra l'altro non contestate dalla parte convenuta.
In particolare dall'espletata prova testimoniale è accertato l'avvenuto blackout della linea elettrica che aveva provocato il danneggiamento di alcuni elettrodomestici tra cui il congelatore e il ferro da stiro che era in funzione.
Il verificarsi dell'evento è stato confermato anche dalla società ### che, in risposta alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall'istante, comunicava di aver provveduto in data 13 luglio 2018 al ripristino e che si era trattato di interruzione di servizio causato da un guasto di natura accidentale che aveva colpito la rete di distribuzione di energia elettrica.
Sulla base della documentazione in atti e delle risultanze dell'escussione testimoniale risulta quindi non contestabile che vi sia stato uno sbalzo di tensione che ha causato un danneggiamento di beni elettronici dell'attore. 
La convenuta, dal canto suo, alcuna prova contraria ha fornito essendo la stessa rimasta contumace.
E' opinione di questo Giudice che la disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia elettrica da parte del ### pertanto, allorché nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica, costituente attività pericolosa, l'### distribuzione cagioni danno ad un terzo, è tenuta al risarcimento, ex art. 2050 c.c., se non prova di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno, senza che si possa fare carico all'utente di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele o autonome iniziative. 
Inoltre esiste un obbligo contrattuale di fornitura di energia elettrica da parte del ### che prevede, tra l'altro, il rispetto dei limiti garantiti il cui mancato
Verbale di prima udienza n. cronol. 13996/2022 del 24/06/2022 rispetto configura un inadempimento contrattuale a carico dell'ente distributore che è tenuto non soltanto alla semplice utilizzabilità dell'energia ma, anche, alla sicurezza dell'erogazione di essa. 
Pertanto, a norma degli artt. 1218, 2043 e 2050 c.c., avendo il ### cagionato un danno ingiusto all'attore, è tenuto a risarcire tale danno.
Relativamente all'entità danno, l'attore ha depositato in atti un preventivo di acquisto di elettrodomestici della ### soc. coop. dell'importo di euro 793,00 iva compresa.
Pertanto questo giudice tenuto conto di quanto emerso in atti ritiene giusto ed equo, anche sulla base della comune esperienza liquidare in favore dell'attore la somma complessiva di euro 600,00.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d'ufficio, come in dispositivo tenendo conto della somma liquidata, nonché dell'attività processuale svolta. P. Q. M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di ### spa; 2)Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la suddetta convenuta ### nazionale spa al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 3)Condanna la predetta convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano d'### in complessivi euro 543,00 di cui euro 43,00 per spese anticipate oltre spese generali, iva e cap come per legge con attribuzione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.
Così deciso in ### addì 12 giugno 2024.  Il Giudice di ### Dott.ssa
Verbale di prima udienza n. cronol. 13996/2022 del 24/06/2022

causa n. 14529/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Forgione Lucia

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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 768/2025 del 24-01-2025

... fornitura non può in alcun modo aver provocato i danni che l'attore lamenta, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese. All'udienza del 14.11.2024, in trattazione scritta, la causariassegnata a questo giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale-escussi i testi indotti da parte attrice, veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti con riferimento agli atti introduttivi e alle note autorizzate. Tanto premesso e ritenuto, venendo al merito, si osserva che dall'istruttoria espletata non è emerso il nesso causale dei danni riportati dai climatizzatori con l'interruzione della fornitura di energia elettrica che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non si è trattato di un improvviso black out di alimentazione della rete elettrica bensì di un'interruzione programmata, con preavviso all'utenza, per manutenzione della cabina, come emerge dalla documentazione depositata dalla convenuta, d'altronde non è emerso affatto alcun sbalzo di tensione, da aver provocato i danni asseriti dall'attore, considerato che anche il teste escusso, ed indotto dall'attore, ha riferito di un “difetto dei condizionatori”, pertanto, in assenza (leggi tutto)...

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RG. n. 24701/22 Sent.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ROMA SEZ V nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24701 del ### dell'anno 2022 promossa da ### elettivamente domiciliat ###p/so l'Avv.  ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro E-### in persona del legale rapp.te pro-tempore elett.te dom.ta in ### n. 4 p/so l'Avv. ### che la rapp.ta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta avente ad oggetto: risarcimento del danno ### E ### Con atto di citazione ritualmente notificato ### citava in giudizio E- ### deducendo che in data ### p/so il proprio immobile sito in ### in ### n.12, si verificava un improvviso ### out di alimentazione della rete elettrica, con conseguente interruzione di fornitura di energia; che a seguito della predetta interruzione di fornitura di energia elettrica verificava il danneggiamento di n. 2 climatizzatori, accertato dal tecnico della società ### come da fattura di intervento n. 66/A del 24/11/2021 di euro 244,00; che per la rimozione dei predetti dispositivi ed installazione di n. 2 climatizzatori è prevista una spesa di euro 1.927,60 come da preventivo n. 36 del 18/11/2021; che nonostante la richiesta di risarcimento del danno la convenuta ha rifiutato ogni richiesta; l'attore concludeva per la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 2.171,60 con vittoria di spese. 
Si costituiva E-### che nel contestare la domanda attorea ha eccepito che nella circostanza non si è trattato di un black out ma in data ### la fornitura ha subito un'interruzione programmata, con preavviso, operata per effettuare lavori di manutenzione sulla cabina; che tutti i clienti collegati alla cabina sono stati regolarmente preavvisati a mezzo dell'Avviso dell'interruzione di energia elettrica regolarmente affisso in data ###; che quindi l'interruzione della fornitura contrariamente a quanto sostenuto dall'attore non è stata improvvisa e durante l'intervento di manutenzione non si è verificata alcuna anomalia, sostenendo quindi che la mera interruzione della fornitura non può in alcun modo aver provocato i danni che l'attore lamenta, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese. 
All'udienza del 14.11.2024, in trattazione scritta, la causariassegnata a questo giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale-escussi i testi indotti da parte attrice, veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti con riferimento agli atti introduttivi e alle note autorizzate. 
Tanto premesso e ritenuto, venendo al merito, si osserva che dall'istruttoria espletata non è emerso il nesso causale dei danni riportati dai climatizzatori con l'interruzione della fornitura di energia elettrica che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non si è trattato di un improvviso black out di alimentazione della rete elettrica bensì di un'interruzione programmata, con preavviso all'utenza, per manutenzione della cabina, come emerge dalla documentazione depositata dalla convenuta, d'altronde non è emerso affatto alcun sbalzo di tensione, da aver provocato i danni asseriti dall'attore, considerato che anche il teste escusso, ed indotto dall'attore, ha riferito di un “difetto dei condizionatori”, pertanto, in assenza di riscontri oggettivi, rigetta la domanda dell'attore, non avendo fornito prova del nesso causale tra i supposti danni e l'interruzione della fornitura di energia elettrica. 
Per il principio della soccombenza condanna l'attore al pagamento delle spese processuali che liquida come da dispositivo in favore della convenuta, in base al valore della domanda e l'attività svolta P.Q.M.  Il Giudice di pace di ### definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta la domanda avanzata dall'attore; - condanna ### al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge in favore della convenuta E-### Così deciso in ### il ### Il Giudice di

causa n. 24701/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Luciana Mameli

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 1249/2025 del 27-03-2025

... elettrici dell'### fra cui un traliccio dell'alta tensione: - accertare e dichiarare in capo ai convenuti la responsabilità, anche oggettiva, riguardo alla stessa situazione di ulteriore pericolosità creatasi e riguardo a ogni pregiudizievole effetto, con conseguente obbligo a carico dei convenuti stessi (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) di risarcire tutti i danni potessero derivarne; - per l'effetto condannare i convenuti (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) ad adottare, a loro cura e spese, ogni accertanda idonea iniziativa di loro pertinenza per la necessaria eliminazione degli impianti pericolosi o, in subordine, per la loro completa messa in sicurezza. Con vittoria si spese di giudizio”. Gli attori esponevano, in fatto, di essere fra loro comproprietari di un immobile, sito in ####, via ### 1, confinante a nord, con altro terreno, di proprietà dei convenuti, oltre ad un fabbricato principale, a uso abitazione, edificato in data antecedente all'1/9/1967 e oggetto di alcuni successivi interventi interni, un fabbricato accessorio, un muro divisorio, edificato nell'anno 1985, di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - ### - Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8757/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da: ### (C.F.: ###) rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ### via ### n. 24 e ### (C.F.: ###) rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in ### via ### n. 24 ATTORI contro ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura distinta depositata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### in ### via A. Alcardi n. 8 (rinuncia al mandato dell'avv.  ### e ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura distinta depositata telematicamente, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### in ### via A. 
Alcardi n. 8 (rinuncia al mandato dell'avv. ### e ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa, giusta procura distinta depositata telematicamente, dall'avv. ### e dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ### via A. 
Alcardi n. 8 (rinuncia al mandato dell'avv. ### e ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura distinta depositata telematicamente, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### in ### via A. 
Alcardi n. 8 (rinuncia al mandato dell'avv. ### CONVENUTI ### parti hanno concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza del giorno 21 ottobre 2021. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.  ### via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n. 2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att.  c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.  *** 
Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data ###, ### e ### convenivano in giudizio ##### e ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni:”in via preliminare è fatta salva la richiesta e l'adozione in corso di causa di adeguati ed opportuni provvedimenti interinali e cautelari, anche ai sensi degli artt. 688 e segg. e/o degli artt. 700 e segg. c.p.c.; nel merito: - dato atto della esclusiva riconducibilità, oggettiva e soggettiva, delle circostanze esposte e delle ingiuste conseguenze pregiudizievoli della condotta, colposa e/o dolosa, dei convenuti e delle cose di loro pertinenza: - accertare e dichiarare l'illiceità del fatto sotto il profilo civile e la esclusiva responsabilità, se del caso oggettiva, in capo ai convenuti, con conseguente obbligo a carico dei convenuti stessi (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) di risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, alle cose e alla persona, subiti e subendi dagli attori, come descritti in narrativa, e comunque come ravvisabili nel caso di specie, in misura da quantificarsi in corso di causa, con l'adozione se del caso anche del criterio equitativo; - per l'effetto condannare i convenuti (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) all'integrale risarcimento, a favore degli attori, di tutti i danni, come accertati e quantificati in corso di causa, computandosi sulle somme dovute la rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi o legali dal fatto all'effettivo versamento; - dato atto della corrispondente fondata necessità, sotto diversi profili: - accertare e dichiarare l'obbligo a carico dei convenuti (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) di provvedere al completo ripristino in statu quo ante e alla integrale messa in sicurezza del fondo di loro proprietà e dei luoghi de quibus, come specificato in narrativa e, comunque, come ritenuto di giustizia, accertandone e precisandone le relative modalità; - per l'effetto, condannare i convenuti (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) al completo ripristino in statu quo ante e alla integrale messa in sicurezza del fondo di loro proprietà e dei luoghi de quibus, secondo le accertate e precisate modalità; - dato atto dell'esistenza in loco di una ulteriore situazione di estrema pericolosità, per i motivi esposti in narrativa, o comunque ravvisabili nella fattispecie, costituita dalla presenza di impianti elettrici dell'### fra cui un traliccio dell'alta tensione: - accertare e dichiarare in capo ai convenuti la responsabilità, anche oggettiva, riguardo alla stessa situazione di ulteriore pericolosità creatasi e riguardo a ogni pregiudizievole effetto, con conseguente obbligo a carico dei convenuti stessi (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) di risarcire tutti i danni potessero derivarne; - per l'effetto condannare i convenuti (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) ad adottare, a loro cura e spese, ogni accertanda idonea iniziativa di loro pertinenza per la necessaria eliminazione degli impianti pericolosi o, in subordine, per la loro completa messa in sicurezza. Con vittoria si spese di giudizio”. 
Gli attori esponevano, in fatto, di essere fra loro comproprietari di un immobile, sito in ####, via ### 1, confinante a nord, con altro terreno, di proprietà dei convenuti, oltre ad un fabbricato principale, a uso abitazione, edificato in data antecedente all'1/9/1967 e oggetto di alcuni successivi interventi interni, un fabbricato accessorio, un muro divisorio, edificato nell'anno 1985, di altezza di quattro metri, tra i due edifici, allineato con il lato nord degli essi, in aderenza e appoggio al suddetto muro divisorio, una tettoia in ferro, adibita al ricovero di automezzi; che la linea di confine fra i due immobili, di proprietà rispettivamente degli attori e dei convenuti, correva ### in corrispondenza e all'esterno dei lati a nord degli edifici e del muro divisorio sopra menzionati. Esponevano che al momento dell'acquisto del proprio fondo, già edificato, la configurazione morfologica del terreno dei due fondi confinanti si presentava come di seguito: immediatamente oltre la linea di confine della proprietà attorea vi era una striscia pianeggiante, lungo tutta l'estensione del confine stesso e oltre, della larghezza di circa 1,5 - 2 metri, munita di un sentiero, che correva al piede di una scarpata; discosto e arretrato di circa 1,5 - 2 metri rispetto alla linea di confine e al lato esterno ai predetti muri attorei sorgeva un pendio, denominato “### di Sotto”, con una ripida scarpata verso il confine attoreo; che nessuna attività di spostamento terra o di sbancamento di alcun tipo era mai stata effettuata dagli attori, né nell'area di proprietà attorea, né tantomeno nell'area confinante di proprietà dei convenuti; che negli anni, in particolare dall'anno 2000 in poi, a causa del comportamento omissivo e commissivo dei convenuti, dalla sommità del “### di Sotto” si era verificato un continuo scivolamento a valle, verso il confine attoreo, di materiale, che, accumulatosi nella zona interposta fra il piede della scarpata del monte e la facciata esterna nord dei muri perimetrali attorei, ha riempito progressivamente il preesistente spazio vuoto; che dall'anno 2009 e negli anni successivi sino a oggi, dalla sommità del monte, in più occasioni, si erano sono staccate notevoli quantità di materiale, franato a valle verso e oltre il confine dell'immobile attoreo, provocando sullo stesso crolli e ingentissimi danni; che, nonostante l'intervento di numerose pubbliche autorità, un copioso scambio di comunicazioni e l'emissione anche di formali provvedimenti, in concreto nessun rimedio alla grave situazione era stato adottato, e che i convenuti ignoravano e disattendevano ogni ordinanza, disposizione e indicazioni tecnica. 
In conseguenza dei gravi fatti esposti e delle varie vicende connesse e correlate, gli attori asserivano di avere subito gravissimi danni, alla persona e alle cose, patrimoniali e non patrimoniali, dei quali chiedevano il risarcimento.
Si costituivano in prima udienza, in data ###, i convenuti, i quali contestavano tutte le deduzioni e domande attoree, chiedendone l'integrale rigetto, senza formulare domande riconvenzionali e/o eccezioni non rilevabili d'ufficio. Spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre IVA e CPA come per legge. 
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 05.10.2017, il giudice rinviava la causa impregiudicati i diritti di prima udienza al 09.11.2017 e concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. rinviando il giudizio al 19.04.2018 per l'ammissione delle prove. Seguiva il deposito delle memorie autorizzate di parte. 
Con ordinanza riservata del 09.05.2018, il giudice ammetteva parzialmente le prove orali richieste e delegava l'istruttoria al ### il quale fissava udienza innanzi a sé per il ###. All'udienza erano escussi i testi intimati e la prova testimoniale proseguiva all'udienza del 22.10.2018, ove venivano escussi i testi rimanenti. 
All'udienza del 08.11.2018, il Giudice ammetteva la CTU richiesta dalle parti e nominava CTU l'#### al quale conferiva l'incarico all'udienza del 10.01.2019; il giudizio veniva rinviato per esame dell'elaborato peritale al 20.06.2019. 
All'udienza così fissata, a fronte di concorde richiesta delle parti, il Giudice assegnava termine per il deposito di memoria difensiva e rinviava la causa al 31.10.2019. 
Il Giudice, attesa la risposta parziale del CTU al quesito peritale affidatogli, lo convocava a chiarimenti per l'udienza del 28.11.2019 e in detta udienza assegnava un ulteriore termine al CTU per integrazione della propria perizia; rinviava quindi il giudizio per il relativo esame al 27.02.2.11.2020, disponendone la trattazione scritta. 
Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2021. 
Con decreto del 21.05.2021 la causa veniva coassegnata al G.o.p. dott.ssa ### Dopo alcuni rinvii, a causa dello stato di emergenza Covid19, all'udienza del 21.10.2021 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si ritiene di accogliere le domande degli attori, con esclusione della richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, in quanto tutte le circostanze esposte sono state allegate, acquisite e provate, confermate dalle risultanze processuali e istruttorie. 
Di contro, non si può non rilevare che i convenuti, costituitisi non ritualmente, non hanno contestato specificamente ex art. 115 c.p.c. quanto dedotto dagli attori, anzi, parte dei fatti sono stati espressamente riconosciuti. 
Si aggiunga che nessuno dei convenuti si è presentato a rendere il richiesto e disposto interrogatorio formale, con la conseguenza di poter “ritenere per ammessi i fatti dedotti”, ex art. 232 c.p.c. 
Circostanze pacifiche, non contestate, accertate sia da ### che nel corso dell'istruttoria con documentazione tecnica e prova orale: gli attori sono comproprietari dal 1983 (è in atti l‘atto di compravendita del 13/3/1983) di un immobile edificato, sito in ####, via ### 1, confinante, a nord, con un terreno, del quale sono comproprietari i convenuti, ##### e ### All'immobile si aggiungono altri due fabbricati, identificati in atti, e un muro divisorio tra i due fabbricati munito di tettoia di ferro La linea di confine fra le proprietà degli attori e dei convenuti corre in corrispondenza e all'esterno del lato a nord del muro divisorio, che correva lungo e all'interno del confine nord dell'area attorea; il muro era stato edificato nell'ottobre 1985 e realizzato di altezza pari a quattro metri, al dichiarato scopo di fungere da sostegno ad una tettoia in ferro, a uso ricovero di automezzi, realizzata in aderenza e appoggio allo stesso. Come specificato nella domanda di C.E., e come regolarmente autorizzato, tale muro era costituito da una serie di pilastri in cemento armato, di circa cm 30x40 per un'altezza di quattro metri, sormontati da un cordolo in cemento armato, formanti un portale e intervallati con un passo di tre metri per tutta la lunghezza del muro, muniti di muro di tamponamento di tipo misto, di spessore complessivo di cm. 30, formato da laterizio semipieno e pietrame legato con malta cementizia e gettato contro casseratura in lato nord. La tettoia in ferro, a uso ricovero di automezzi, collocata in aderenza e appoggio al suddetto muro divisorio, all'interno dell'area attorea, era stata edificata nel settembre 1986 e realizzata a sbalzo, mediante capriate in ferro a struttura reticolare e con copertura in lamiera metallica ondulata, dell'altezza di circa quattro metri, come lo stesso muro di confine. 
Confermato dalla documentazione esaminata dal CTU arch. ### prima e durante la costruzione del muro di confine collocato a nord del fondo attoreo, in ottobre 1985, nel fondo di proprietà dei convenuti, sorgeva all'interno della proprietà dei convenuti, un pendio, denominato “### di Sotto”, dell'altezza di circa 10-12 metri e fronte di circa 50 metri, caratterizzato verso il confine attoreo da una ripida scarpata. 
Tale configurazione morfologica preesisteva all'intervento dell'ottobre 1985, in quanto già presente al momento dell'acquisto del proprio fondo da parte degli attori nel marzo 1983. 
Gli attori hanno lamentato che, in data ###, il lento e continuo scivolamento a valle di materiale vario verso il confine attoreo, culminava in un evento franoso dalla sommità del monte di proprietà dei convenuti in seguito al quale veniva investita e travolta una porzione del muro divisorio, con annessa tettoia, di proprietà degli attori, che conseguenti crolli e invasione, con materiale vario, del cortile attoreo e degli autoveicoli ivi parcheggiati. 
Gli attori hanno provato che nei mesi e negli anni successivi si verificavano altri eventi franosi, di varia gravità, che interessavano l'area del muro divisorio e annessa tettoia, compresa la zona terrazza, adiacente l'abitazione attorea e che si susseguono tuttora. 
Esaminando l'elaborato peritale in atti, non si può non rilevare che al momento del sopralluogo i luoghi risultavano profondamente modificati e il CTU ha pertanto espresso le sue valutazioni avvalendosi della “maggiore probabilità”. 
Ciò nonostante, questo giudice ritiene di accogliere integralmente le conclusioni enunciate dal consulente tecnico d'ufficio. 
Con riferimento alle più probabili cause degli eventi lamentati e della situazione di pericolo, il CTU nel suo elaborato ha concluso che le stesse, in sintesi, scaturiscono principalmente dalla modifica e dalla “interruzione” del naturale andamento del profilo della collina a fini edificatori. Gli scavi non sono mai stati messi in sicurezza ### causando un lento dissesto i cui detriti, con ogni probabilità, avrebbero potuto riempire il presunto spazio retrostante la parete. La spinta del terreno, incrementata da quella idraulica indotta dalle acque meteoriche, ha provocato il cedimento del muro di confine e della relativa tettoia; l'eventuale presenza del sentiero a tergo del muro edificato a confine dagli attori, avrebbe dovuto comunque indirizzare la realizzazione del manufatto in grado di contrastare possibili evoluzioni future suggerite dallo stato dei luoghi, come previsto nelle pratiche concessorie depositate.  ### ha precisato che, dalla consultazione delle pratiche edilizie depositate, si evince che il progetto prevedeva la realizzazione a confine di un muro di sostegno. La tipologia del muro inizialmente prevista “in cemento armato” è stata modificata nella variante nel tipo “a gravità di adeguato spessore”, comunque in grado di contrastare i fenomeni che ne hanno causato il crollo. 
Circa la presenza del sentiero retrostante il muro di confine crollato, il CTU ha ribadito che non gli era stato possibile confermare o meno la preesistenza di uno spazio retrostante il muro di confine crollato, di sostegno o meno denominato, considerato che i luoghi, al momento del sopralluogo, si presentavano profondamente modificati.
Le pratiche edilizie depositate relative alla costruzione e sopraelevazione del manufatto ( pag. 6 della relazione) riportano nella descrizione del muro di confine la dicitura “muro di sostegno”, inizialmente previsto in “cemento armato” e con variante successiva come “muro di sostegno in calcestruzzo di adeguato spessore” dunque “a gravità” in grado di reggere la spinta statica del terreno. 
Precisa il CTU che il muro di confine, date le caratteristiche costruttive, non possedeva la capacità di contrastare sollecitazioni di spinta. Inoltre, il CTU ha verificato l'assenza di qualsiasi sistema di drenaggio o allontanamento delle acque meteoriche derivanti dal fronte della collina, concludendo che nemmeno la presenza del presunto spazio retrostante avrebbe potuto garantire il deflusso delle acque meteoriche.  ### è stato richiesto di individuare i danni provocati agli immobili degli attori, causati dalla frana e dal crollo del muro, individuando le opere necessarie ad eliminare gli stessi e il verificarsi di ulteriori danni.  ### ha rilevato che i danni lamentati dagli attori si riferiscono all'allontanamento dei materiali presenti sul cortile, movimenti di terra necessari, rifacimento del muro divisorio e della porzione di muro perimetrale in prismi del locale interrato che attualmente si presenta con elevata criticità strutturale e per il quale ribadisce la necessità di rapido intervento. 
La quantificazione dei danni è stata determinata ripristinando la situazione originaria tramite l'ipotesi progettuale relativa alla realizzazione di strutture, diverse da quelle preesistenti, in grado di contrastare la spinta del terreno, ossia, la realizzazione di un muro di sostegno con caratteristiche statiche diverse dal preesistente, che non possedeva alcuna capacità di sostegno del terrapieno, mentre la muratura ipotizzata e computata è del tipo a mensola in cemento armato con drenaggi, in ogni caso da valutare in fase esecutiva. 
Dalla lettura dell'elenco dei danni, come dettagliati alle pagine 13,14 e 15 della relazione, si ritiene corretto il costo complessivo preventivato di euro 62.220,00. 
Infine, il CTU ha provveduto ad estendere il calcolo del più probabile valore di locazione all'intero immobile di proprietà attorea. Si ritiene corretta la modalità di calcolo utilizzata dal ### così come coerente e condivisibile il valore ottenuto di € 725,00 al mese, ottenuto moltiplicando la superficie degli immobili per il valore unitario di locazione, risultante dal confronto delle proposte di varie agenzie di zona. 
Questo giudice ritiene che la situazione descritta in “fatto” sia riconducibile alla condotta dei convenuti, che hanno causato un danno ingiusto agli attori, a prescindere dai pregressi rapporti giuridici e processuali intercorsi tra le parti; si aggiunga che, avendo gli stessi la disponibilità e/o la proprietà della cosa che ha cagionato danno, per quanto eccettua dalla loro condotta, si configura anche una presunzione di responsabilità di natura oggettiva, in rapporto ai danni cagionati dalla cosa stessa. 
Alla luce di quanto emerso sia dall'istruttoria che dall'esame delle conclusioni peritali, si ritiene, pertanto, di condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire agli attori la somma di € 62.229,00 per i costi necessari per lo sgombero e la sistemazione dei luoghi, nonché per le ricostruzioni e riparazioni degli immobili attorei; la somma di € 8.700,00 a titolo di mancato utilizzo dell'intero complesso immobiliare da parte degli attori per un anno (come confermato in sede ###particolare dai testi ### e ###, calcolato sul loro valore locativo mensile, pari a € 725,00 (come stabilito nel supplemento peritale 5/2/2020, a pag. 6, in atti, € 725,00 x mesi 12); la somma di € 26.808,60, per il mancato utilizzo”, tutt'ora in corso, di parte degli immobili di proprietà attorea che “non sono ad oggi utilizzabili e fruibili”, calcolato sul loro valore locativo mensile, pari a € 115,60 + € 56,25 = € 171,85 (come stabilito nell'elaborato peritale 15/5/2019 a pag.  17, in atti, € 171,85 x mesi 12 x anni 13). 
E così per la complessiva somma di € 97.737,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza all'effettivo pagamento.
Infine, anche in considerazione del perdurare della situazione di pericolo, i convenuti, in via tra loro solidale a provvedere a loro cura e spese, nelle aree di loro proprietà, al completo ripristino in statu quo ante della scarpata e dei luoghi di causa, compresa la ricostituzione, tra i lati esterni nord dei due edifici e del muro divisorio attorei e la scarpata di proprietà dei convenuti, di uno spazio vuoto, libero e sgombro, al fine di evitare futuri inconvenienti di qualsiasi genere e natura; alla messa in sicurezza della scarpata e dei luoghi, con l'adozione di tutte le misure, tecniche e geologiche, al fine di evitare futuri uguali o analoghi accadimenti. 
Con riferimento ai danni non patrimoniali, gli attori chiedevano una quantificazione secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, adottando se del caso, il criterio equitativo. Ritiene questo giudice che nel corso del giudizio non sia stato idoneamente provato il nesso di causalità materiale tra l'asserito malessere di gravissimo disagio, stress e tensione psicofisica al quale sono stati sottoposti i signori ### e la situazione oggetto del presente giudizio e, pertanto, non si accoglie la richiesta in tal senso formulata da parte attrice.  * * * * 
In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della parziale soccombenza e della specificità delle questioni, le spese del giudizio sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore medio in € 11.250,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, per due terzi a carico dei convenuti in solido tra loro. Le spese di CTU liquidate sono posta a carico 50% degli attori e 50% a carico dei convenuti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1. accoglie le domande formulate dagli attori e, per l'effetto, condanna i convenuti ##### e ### in solido tra loro, a pagare a favore di ### e ### la somma complessiva di € 97.737,60, per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo versamento; 2. condanna i convenuti ##### e ### in solido tra loro, all'esecuzione delle opere di ripristino dettagliate in parte motiva, a loro cura e spese; 3. respinge le ulteriori domande formulate dagli attori, per le ragioni esposte nella motivazione; 4. condanna i convenuti ##### e ### a rifondere agli attori ### e ### due terzi delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 11.250,00, oltre alle spese non imponibili, al 15% spese generali ed oneri di legge; spese di CTU liquidate, poste a carico in pari quota di parte attrice e di parte convenuta.  ### 25 marzo 2025 Il Giudice g.o.p #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.

causa n. 8757/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Michela Fugaro

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Giudice di Pace di Piedimonte Matese, Sentenza n. 191/2025 del 10-04-2025

... erogatore, ex art. 2050 c.c., in relazione agli sbalzi di tensione, il Giudice di legittimità (Cass. Civ., sez. III, del 15.5 2007 n. 11193) ha stabilito che “… la società erogatrice di energia elettrica deve risarcire il cliente per i danni causati agli elettrodomestici di casa da uno sbalzo di corrente. La società erogatrice svolge un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, dunque, va ritenuta responsabile e tenuta al risarcimento, non essendo possibile applicare l'esimente del caso fortuito.” Ai sensi degli artt. 1 e 2, L. n. 186 del 1968, tutti gli impianti elettrici, per essere realizzati a regola d'arte, devono essere costruiti secondo le norme del CEI (comitato elettrico italiano). Dello stesso tenore è l'art. 81 del D.lgs. n. 81/2008. Tali generiche norme di salvaguardia impongono l'adozione di dispositivi di protezione idonei ad impedire il permanere di sovracorrenti dannose, anche nell'ipotesi in cui alcune cautele non fossero espressamente previste da specifiche norme C.E.I. (Cass. n. 389/1997). Gli eventi dannosi, dovuti ad un aumento della tensione elettrica, al di fuori dei fenomeni di sovratensione causati da scariche elettriche atmosferiche, comportano la (leggi tutto)...

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di ### di ### - Dott. ### - ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1385/2024 r.g.a.c., ad oggetto risarcimento danni, ed assegnata in decisione all'udienza del 9 aprile 2025 e vertente tra ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, - attrice - rappresentata e difesa in virtù di procura ad litem in calce al ricorso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### e con domicilio telematico ### e E-### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore - convenuta - rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per ### dall'Avv.  ### e con domicilio telematico ### conclusioni ### da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. 
Svolgimento del processo Con ricorso iscritto a ruolo in data 13 dicembre 2024 la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la E-### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di conseguire, previa declaratoria di responsabilità, il risarcimento dei danni (determinato nella misura di € 4.152,00) determinati dalla sovratensione seguita ad una interruzione della fornitura di energia elettrica il giorno 27.8.2024. A tal fine la ### attrice allegava di fruire di un contratto di somministrazione di energia relativamente alla propria attività commerciale sita in ### alla ### e che, a causa della ridetta interruzione della fornitura di energia elettrica e della conseguente sovratensione al momento del ripristino della fornitura, pativa il danneggiamento di componenti elettroniche e di gruppi di continuità. Fissata l'udienza di comparizione per il 12 febbraio 2025, e provveduto alla notifica del ricorso e pedissequo decreto, si costituiva la convenuta E-### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore rilevando la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda. Veniva svolta attività istruttoria mediante espletamento di prova testimoniale e, sulle conclusioni come rispettivamente rassegnate, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 9 aprile 2025. 
Motivi della decisione La domanda proposta come avanzata ex parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. 
Ancora in limine va posto in rilievo come la legittimazione delle parti (rectius: titolarità attiva e passiva in ordine al rapporto controverso), ancorché contestata, emerga dagli atti di causa (ancorché in carenza di copia del contratto di somministrazione - laddove, peraltro, non è dato conoscere il soggetto somministrante - atteso essere la E-### S.p.a.  solo distributrice - e non venditrice - del prodotto energia). 
Invero, la questione relativa al regime di deducibilità del difetto di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio è questione da tenere distinta rispetto a quella relativa al regime di deducibilità della carenza di legittimazione ad agire in giudizio, c.d. legitimatio ad causam. Iinfatti, la legitimatio ad causam si sostanzia nella titolarità del potere potestativo di promuovere un giudizio finalizzato all'ottenimento di una pronuncia da parte del giudice in ordine ad un determinato rapporto giuridico e rientra nella categoria delle condizioni dell'azione (insieme all'interesse ad agire), ovvero dei requisiti imprescindibili che devono sussistere perché un'azione giudiziale sia appunto proposta ed esaminata nel merito. Tale riconducibilità al novero delle condizioni dell'azione comporta, come costantemente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, che la verifica relativa alla sussistenza della legitimatio ad causam attiva e passiva costituisca presupposto per ottenere una pronuncia di merito e sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Appare subito evidente, dunque, la differenza tra l'eccezione relativa alla titolarità del diritto azionato in giudizio, costituente questione inerente al merito della lite e dall'esame della quale può derivare una pronuncia circa la fondatezza o infondatezza della domanda, e l'eccezione relativa alla carenza di legitimatio ad causam, costituente condizione dell'azione il cui esame può condurre ad una pronuncia di rito preclusiva dell'esame nel merito. Presupposto il principio secondo cui è onere dell'attore provare la riconducibilità del diritto azionato alla sua persona, ovvero l'effettiva titolarità attiva del diritto, - ma ciò vale anche in relazione alla posizione del convenuti - le ### della Cassazione (cfr. pronuncia 2951/2016) hanno chiarito che tale prova può essere fornita: “… in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.”. 
Ciò stante e da ritenere provata la titolarità passiva della E-### S.p.a. (soggetto distributore del bene energia e non venditore) proprio in funzione delle previsioni regolamentari afferenti il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla ### (Autorità per l'### e il ### - oggi ### - n. 646/15/R/eel del 22.12.2015 (rubricata: ### della ### dei ### di ### e ### dell'### - ### di regolazione 2016/2023). ### parte, proprio nell'### della richiamata ### è previsto come “… in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione …. l'impresa distributrice versa un rimborso ad ogni utente coinvolto …” (art. 53, comma 53.1) e come “… nei casi in cui un utente non riceva il rimborso nei termini di cui ai commi 53.4 e 53.5 l'utente può inoltrare la richiesta alla propria impresa distributrice …” (art. 53, comma 53.6). 
Nel merito va osservato come sia da ritenersi pacifico la configurazione del contratto in essere tra le parti (recte: tra l'attrice ed il venditore) quale contratto di somministrazione caratterizzato dalla fornitura continuativa di energia elettrica. Non può essere posto in dubbio, quindi, come l'obbligo della E-### S.p.a. - effettiva proprietaria della rete di distribuzione - non consista solo nella fornitura di energia ma anche in quello di garantire una determinata potenza elettrica (cd. impegno di potenza) prevista espressamente dal contratto. Tale obbligo, quindi, configura prestazione accessoria a quella principale di fornitura e si estrinseca nel dovere, da parte del somministrante, di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia (cfr., ex multis, 85/2069). In tal modo, deve ancora osservarsi come, nel contratto di somministrazione, il somministrante assume, oltre all'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura costituendo tale profilo l'alea normale del contratto derivante dal proiettarsi della prestazione nel future (Cass. 68/2359); si vuol dire, cioè, per il contratto in esame, l'utente acquista la sicurezza di una fornitura costante dell'energia elettrica e il somministrante, per contro, assume il rischio correlato nel protrarsi del tempo. 
Sotto altro aspetto, è da rilevare la configurazione della responsabilità ex art. 2050 c.c. e, quindi, la verifica dalla natura pericolosa dell'attività svolta dal responsabile e dal nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso, come indica limpidamente dal testo normativo: “### cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento…”. Il paradigma di questa fattispecie di responsabilità per presunzione di colpa risulta dunque molto netto e chiaro: l'asserito danneggiato deve dimostrare sia la natura pericolosa dell'attività, sia il nesso causale intercorrente tra essa e l'evento dannoso (cfr., ex multis, Cass. sez. 3, 22.9.2014 n. 19872: “… In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso …”); connessione eziologica che, ovviamente, può essere infranta da un caso fortuito, nel senso di un sopravvenuto fatto di per sé cagionante il danno (cfr. Cass. sez. 3, 22.7.2016 n. 1513, Cass. sez. 6-3, ord. 30.10.2013 n. 24549 e Cass. sez. 3, 5.1.2010 n. 23). E in riferimento all'adempimento di questo segmento della sequenza dell'onere probatorio spettante all'asserito danneggiato (il quale, naturalmente, è altresì tenuto, per conseguire il suo interesse processuale, a dimostrare l'esistenza nonché, nella misura normativamente necessaria, il quantum del danno disceso dall'evento dannoso) compete allora al preteso danneggiante, per sgravarsi della prospettata responsabilità, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (v. ancora Cass. sez. 6 - 3, ord. 5.7.2017 n. 16637, la quale rimarca che il danneggiante, “per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c.”, non è sufficiente che provi l'imprevedibilità del danno, “dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano.”).
Ancora, va rilevato come in ordine alla responsabilità dell'ente erogatore, ex art. 2050 c.c., in relazione agli sbalzi di tensione, il Giudice di legittimità (Cass. Civ., sez. III, del 15.5 2007 n. 11193) ha stabilito che “… la società erogatrice di energia elettrica deve risarcire il cliente per i danni causati agli elettrodomestici di casa da uno sbalzo di corrente. La società erogatrice svolge un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, dunque, va ritenuta responsabile e tenuta al risarcimento, non essendo possibile applicare l'esimente del caso fortuito.” Ai sensi degli artt. 1 e 2, L. n. 186 del 1968, tutti gli impianti elettrici, per essere realizzati a regola d'arte, devono essere costruiti secondo le norme del CEI (comitato elettrico italiano). Dello stesso tenore è l'art. 81 del D.lgs. n. 81/2008. Tali generiche norme di salvaguardia impongono l'adozione di dispositivi di protezione idonei ad impedire il permanere di sovracorrenti dannose, anche nell'ipotesi in cui alcune cautele non fossero espressamente previste da specifiche norme C.E.I. (Cass. n. 389/1997). Gli eventi dannosi, dovuti ad un aumento della tensione elettrica, al di fuori dei fenomeni di sovratensione causati da scariche elettriche atmosferiche, comportano la responsabilità dell'ente erogatore, se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno. 
Nel caso di specie - anche in funzione delle dichiarazioni testimoniali rese dai sigg. ### e ### (dipendenti della ### attrice ma sulla cui attendibilità non sono emersi elementi di contrasto) - è da ritenere provata la interruzione della fornitura di energia elettrica il giorno 27.8.2024 (circostanza, questa, riferita anche dal teste sig.  ### dipendente della ### convenuta) e, quindi, della successiva sovratensione determinatasi alla ripresa della fornitura (con conseguente danneggiamento di un componenti elettroniche e del gruppo elettrogeno).
Ne, per contro, può essere condivisa la sussistenza di causa di forza maggiore come argomentato ex parte convenuta, ovvero l'impossibilità della prestazione; invero, l'impossibilità di cui al richiamato art. 1218 c.c. deve configurarsi con la sussistenza di una situazione di ostacolo all'adempimento che non può essere superata con l'impiego della ordinaria diligenza talché il debitore è tenuto a rispondere del proprio inadempimento solo se l'inadempimento è determinato da negligenza propria del debitore stesso. In tal senso costituisce onere del debitore dimostrare di non aver potuto tempestivamente adempiere la prestazione per cause ad egli non imputabili e per vincere tale presunzione non può limitarsi ad eccepire il fatto ostativo del terzo bensì deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all'adempimento (ex multis, 16211/2002). 
Alla stregua di siffatti principi deve rilevarsi come la ### convenuta non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l'invocata impossibilità della prestazione laddove la mancata deduzione circa la sussistenza di impianti elettrici di riserva volti a garantire la regolarità della tensione dell'energia elettrica al ripristino della fornitura. 
Relativamente al quantum debeatur deve osservarsi come parte attrice esibisse preventivo di riparazione e sostituzione degli elementi elettronici danneggiati per un importo di € 3.403,28. Tale documentazione, per vero, non può costituire prova in ordine all'effettivo danno patito bensì mero elemento di valutazione al fine di determinare il risarcimento in via equitativa (in carenza, peraltro, della prova circa la vetustà degli elementi danneggiati). 
Nel caso di specie, quindi, è da ritenere solo la parziale congruità dei costi di sostituzione come dedotti per cui il risarcimento in favore della ### attrice può essere equitativamente determinato, all'attualità, in complessivi € 2.500,00. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P. Q. M.  il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: 1) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta dalla ### attrice e, dichiarata la responsabilità della ### convenuta relativamente alla determinazione dell'evento, condanna l'E-### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 2.500,00; 2) condanna la stessa ### convenuta al pagamento in favore della ### attrice delle competenze di giudizio liquidate, in carenza di notula giudiziale, in complessivi € 1.500,00 di cui € 130,00 per spese oltre accessori come per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari. 
Sentenza esecutiva ex lege. 
Così deciso in ### il 9 aprile 2025.   Il Giudice di ###

causa n. 1385/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Rapa

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