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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - ### - Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8757/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da: ### (C.F.: ###) rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ### via ### n. 24 e ### (C.F.: ###) rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in ### via ### n. 24 ATTORI contro ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura distinta depositata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### in ### via A. Alcardi n. 8 (rinuncia al mandato dell'avv. ### e ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura distinta depositata telematicamente, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### in ### via A.
Alcardi n. 8 (rinuncia al mandato dell'avv. ### e ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa, giusta procura distinta depositata telematicamente, dall'avv. ### e dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ### via A.
Alcardi n. 8 (rinuncia al mandato dell'avv. ### e ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura distinta depositata telematicamente, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### in ### via A.
Alcardi n. 8 (rinuncia al mandato dell'avv. ### CONVENUTI ### parti hanno concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza del giorno 21 ottobre 2021. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. ### via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n. 2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie. ***
Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data ###, ### e ### convenivano in giudizio ##### e ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni:”in via preliminare è fatta salva la richiesta e l'adozione in corso di causa di adeguati ed opportuni provvedimenti interinali e cautelari, anche ai sensi degli artt. 688 e segg. e/o degli artt. 700 e segg. c.p.c.; nel merito: - dato atto della esclusiva riconducibilità, oggettiva e soggettiva, delle circostanze esposte e delle ingiuste conseguenze pregiudizievoli della condotta, colposa e/o dolosa, dei convenuti e delle cose di loro pertinenza: - accertare e dichiarare l'illiceità del fatto sotto il profilo civile e la esclusiva responsabilità, se del caso oggettiva, in capo ai convenuti, con conseguente obbligo a carico dei convenuti stessi (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) di risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, alle cose e alla persona, subiti e subendi dagli attori, come descritti in narrativa, e comunque come ravvisabili nel caso di specie, in misura da quantificarsi in corso di causa, con l'adozione se del caso anche del criterio equitativo; - per l'effetto condannare i convenuti (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) all'integrale risarcimento, a favore degli attori, di tutti i danni, come accertati e quantificati in corso di causa, computandosi sulle somme dovute la rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi o legali dal fatto all'effettivo versamento; - dato atto della corrispondente fondata necessità, sotto diversi profili: - accertare e dichiarare l'obbligo a carico dei convenuti (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) di provvedere al completo ripristino in statu quo ante e alla integrale messa in sicurezza del fondo di loro proprietà e dei luoghi de quibus, come specificato in narrativa e, comunque, come ritenuto di giustizia, accertandone e precisandone le relative modalità; - per l'effetto, condannare i convenuti (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) al completo ripristino in statu quo ante e alla integrale messa in sicurezza del fondo di loro proprietà e dei luoghi de quibus, secondo le accertate e precisate modalità; - dato atto dell'esistenza in loco di una ulteriore situazione di estrema pericolosità, per i motivi esposti in narrativa, o comunque ravvisabili nella fattispecie, costituita dalla presenza di impianti elettrici dell'### fra cui un traliccio dell'alta tensione: - accertare e dichiarare in capo ai convenuti la responsabilità, anche oggettiva, riguardo alla stessa situazione di ulteriore pericolosità creatasi e riguardo a ogni pregiudizievole effetto, con conseguente obbligo a carico dei convenuti stessi (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) di risarcire tutti i danni potessero derivarne; - per l'effetto condannare i convenuti (in via fra loro solidale, ovvero, in subordine, alternativa, o disgiunta, o parziaria) ad adottare, a loro cura e spese, ogni accertanda idonea iniziativa di loro pertinenza per la necessaria eliminazione degli impianti pericolosi o, in subordine, per la loro completa messa in sicurezza. Con vittoria si spese di giudizio”.
Gli attori esponevano, in fatto, di essere fra loro comproprietari di un immobile, sito in ####, via ### 1, confinante a nord, con altro terreno, di proprietà dei convenuti, oltre ad un fabbricato principale, a uso abitazione, edificato in data antecedente all'1/9/1967 e oggetto di alcuni successivi interventi interni, un fabbricato accessorio, un muro divisorio, edificato nell'anno 1985, di altezza di quattro metri, tra i due edifici, allineato con il lato nord degli essi, in aderenza e appoggio al suddetto muro divisorio, una tettoia in ferro, adibita al ricovero di automezzi; che la linea di confine fra i due immobili, di proprietà rispettivamente degli attori e dei convenuti, correva ### in corrispondenza e all'esterno dei lati a nord degli edifici e del muro divisorio sopra menzionati. Esponevano che al momento dell'acquisto del proprio fondo, già edificato, la configurazione morfologica del terreno dei due fondi confinanti si presentava come di seguito: immediatamente oltre la linea di confine della proprietà attorea vi era una striscia pianeggiante, lungo tutta l'estensione del confine stesso e oltre, della larghezza di circa 1,5 - 2 metri, munita di un sentiero, che correva al piede di una scarpata; discosto e arretrato di circa 1,5 - 2 metri rispetto alla linea di confine e al lato esterno ai predetti muri attorei sorgeva un pendio, denominato “### di Sotto”, con una ripida scarpata verso il confine attoreo; che nessuna attività di spostamento terra o di sbancamento di alcun tipo era mai stata effettuata dagli attori, né nell'area di proprietà attorea, né tantomeno nell'area confinante di proprietà dei convenuti; che negli anni, in particolare dall'anno 2000 in poi, a causa del comportamento omissivo e commissivo dei convenuti, dalla sommità del “### di Sotto” si era verificato un continuo scivolamento a valle, verso il confine attoreo, di materiale, che, accumulatosi nella zona interposta fra il piede della scarpata del monte e la facciata esterna nord dei muri perimetrali attorei, ha riempito progressivamente il preesistente spazio vuoto; che dall'anno 2009 e negli anni successivi sino a oggi, dalla sommità del monte, in più occasioni, si erano sono staccate notevoli quantità di materiale, franato a valle verso e oltre il confine dell'immobile attoreo, provocando sullo stesso crolli e ingentissimi danni; che, nonostante l'intervento di numerose pubbliche autorità, un copioso scambio di comunicazioni e l'emissione anche di formali provvedimenti, in concreto nessun rimedio alla grave situazione era stato adottato, e che i convenuti ignoravano e disattendevano ogni ordinanza, disposizione e indicazioni tecnica.
In conseguenza dei gravi fatti esposti e delle varie vicende connesse e correlate, gli attori asserivano di avere subito gravissimi danni, alla persona e alle cose, patrimoniali e non patrimoniali, dei quali chiedevano il risarcimento.
Si costituivano in prima udienza, in data ###, i convenuti, i quali contestavano tutte le deduzioni e domande attoree, chiedendone l'integrale rigetto, senza formulare domande riconvenzionali e/o eccezioni non rilevabili d'ufficio. Spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre IVA e CPA come per legge.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 05.10.2017, il giudice rinviava la causa impregiudicati i diritti di prima udienza al 09.11.2017 e concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. rinviando il giudizio al 19.04.2018 per l'ammissione delle prove. Seguiva il deposito delle memorie autorizzate di parte.
Con ordinanza riservata del 09.05.2018, il giudice ammetteva parzialmente le prove orali richieste e delegava l'istruttoria al ### il quale fissava udienza innanzi a sé per il ###. All'udienza erano escussi i testi intimati e la prova testimoniale proseguiva all'udienza del 22.10.2018, ove venivano escussi i testi rimanenti.
All'udienza del 08.11.2018, il Giudice ammetteva la CTU richiesta dalle parti e nominava CTU l'#### al quale conferiva l'incarico all'udienza del 10.01.2019; il giudizio veniva rinviato per esame dell'elaborato peritale al 20.06.2019.
All'udienza così fissata, a fronte di concorde richiesta delle parti, il Giudice assegnava termine per il deposito di memoria difensiva e rinviava la causa al 31.10.2019.
Il Giudice, attesa la risposta parziale del CTU al quesito peritale affidatogli, lo convocava a chiarimenti per l'udienza del 28.11.2019 e in detta udienza assegnava un ulteriore termine al CTU per integrazione della propria perizia; rinviava quindi il giudizio per il relativo esame al 27.02.2.11.2020, disponendone la trattazione scritta.
Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2021.
Con decreto del 21.05.2021 la causa veniva coassegnata al G.o.p. dott.ssa ### Dopo alcuni rinvii, a causa dello stato di emergenza Covid19, all'udienza del 21.10.2021 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare. MOTIVI DELLA DECISIONE Si ritiene di accogliere le domande degli attori, con esclusione della richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, in quanto tutte le circostanze esposte sono state allegate, acquisite e provate, confermate dalle risultanze processuali e istruttorie.
Di contro, non si può non rilevare che i convenuti, costituitisi non ritualmente, non hanno contestato specificamente ex art. 115 c.p.c. quanto dedotto dagli attori, anzi, parte dei fatti sono stati espressamente riconosciuti.
Si aggiunga che nessuno dei convenuti si è presentato a rendere il richiesto e disposto interrogatorio formale, con la conseguenza di poter “ritenere per ammessi i fatti dedotti”, ex art. 232 c.p.c.
Circostanze pacifiche, non contestate, accertate sia da ### che nel corso dell'istruttoria con documentazione tecnica e prova orale: gli attori sono comproprietari dal 1983 (è in atti l‘atto di compravendita del 13/3/1983) di un immobile edificato, sito in ####, via ### 1, confinante, a nord, con un terreno, del quale sono comproprietari i convenuti, ##### e ### All'immobile si aggiungono altri due fabbricati, identificati in atti, e un muro divisorio tra i due fabbricati munito di tettoia di ferro La linea di confine fra le proprietà degli attori e dei convenuti corre in corrispondenza e all'esterno del lato a nord del muro divisorio, che correva lungo e all'interno del confine nord dell'area attorea; il muro era stato edificato nell'ottobre 1985 e realizzato di altezza pari a quattro metri, al dichiarato scopo di fungere da sostegno ad una tettoia in ferro, a uso ricovero di automezzi, realizzata in aderenza e appoggio allo stesso. Come specificato nella domanda di C.E., e come regolarmente autorizzato, tale muro era costituito da una serie di pilastri in cemento armato, di circa cm 30x40 per un'altezza di quattro metri, sormontati da un cordolo in cemento armato, formanti un portale e intervallati con un passo di tre metri per tutta la lunghezza del muro, muniti di muro di tamponamento di tipo misto, di spessore complessivo di cm. 30, formato da laterizio semipieno e pietrame legato con malta cementizia e gettato contro casseratura in lato nord. La tettoia in ferro, a uso ricovero di automezzi, collocata in aderenza e appoggio al suddetto muro divisorio, all'interno dell'area attorea, era stata edificata nel settembre 1986 e realizzata a sbalzo, mediante capriate in ferro a struttura reticolare e con copertura in lamiera metallica ondulata, dell'altezza di circa quattro metri, come lo stesso muro di confine.
Confermato dalla documentazione esaminata dal CTU arch. ### prima e durante la costruzione del muro di confine collocato a nord del fondo attoreo, in ottobre 1985, nel fondo di proprietà dei convenuti, sorgeva all'interno della proprietà dei convenuti, un pendio, denominato “### di Sotto”, dell'altezza di circa 10-12 metri e fronte di circa 50 metri, caratterizzato verso il confine attoreo da una ripida scarpata.
Tale configurazione morfologica preesisteva all'intervento dell'ottobre 1985, in quanto già presente al momento dell'acquisto del proprio fondo da parte degli attori nel marzo 1983.
Gli attori hanno lamentato che, in data ###, il lento e continuo scivolamento a valle di materiale vario verso il confine attoreo, culminava in un evento franoso dalla sommità del monte di proprietà dei convenuti in seguito al quale veniva investita e travolta una porzione del muro divisorio, con annessa tettoia, di proprietà degli attori, che conseguenti crolli e invasione, con materiale vario, del cortile attoreo e degli autoveicoli ivi parcheggiati.
Gli attori hanno provato che nei mesi e negli anni successivi si verificavano altri eventi franosi, di varia gravità, che interessavano l'area del muro divisorio e annessa tettoia, compresa la zona terrazza, adiacente l'abitazione attorea e che si susseguono tuttora.
Esaminando l'elaborato peritale in atti, non si può non rilevare che al momento del sopralluogo i luoghi risultavano profondamente modificati e il CTU ha pertanto espresso le sue valutazioni avvalendosi della “maggiore probabilità”.
Ciò nonostante, questo giudice ritiene di accogliere integralmente le conclusioni enunciate dal consulente tecnico d'ufficio.
Con riferimento alle più probabili cause degli eventi lamentati e della situazione di pericolo, il CTU nel suo elaborato ha concluso che le stesse, in sintesi, scaturiscono principalmente dalla modifica e dalla “interruzione” del naturale andamento del profilo della collina a fini edificatori. Gli scavi non sono mai stati messi in sicurezza ### causando un lento dissesto i cui detriti, con ogni probabilità, avrebbero potuto riempire il presunto spazio retrostante la parete. La spinta del terreno, incrementata da quella idraulica indotta dalle acque meteoriche, ha provocato il cedimento del muro di confine e della relativa tettoia; l'eventuale presenza del sentiero a tergo del muro edificato a confine dagli attori, avrebbe dovuto comunque indirizzare la realizzazione del manufatto in grado di contrastare possibili evoluzioni future suggerite dallo stato dei luoghi, come previsto nelle pratiche concessorie depositate. ### ha precisato che, dalla consultazione delle pratiche edilizie depositate, si evince che il progetto prevedeva la realizzazione a confine di un muro di sostegno. La tipologia del muro inizialmente prevista “in cemento armato” è stata modificata nella variante nel tipo “a gravità di adeguato spessore”, comunque in grado di contrastare i fenomeni che ne hanno causato il crollo.
Circa la presenza del sentiero retrostante il muro di confine crollato, il CTU ha ribadito che non gli era stato possibile confermare o meno la preesistenza di uno spazio retrostante il muro di confine crollato, di sostegno o meno denominato, considerato che i luoghi, al momento del sopralluogo, si presentavano profondamente modificati.
Le pratiche edilizie depositate relative alla costruzione e sopraelevazione del manufatto ( pag. 6 della relazione) riportano nella descrizione del muro di confine la dicitura “muro di sostegno”, inizialmente previsto in “cemento armato” e con variante successiva come “muro di sostegno in calcestruzzo di adeguato spessore” dunque “a gravità” in grado di reggere la spinta statica del terreno.
Precisa il CTU che il muro di confine, date le caratteristiche costruttive, non possedeva la capacità di contrastare sollecitazioni di spinta. Inoltre, il CTU ha verificato l'assenza di qualsiasi sistema di drenaggio o allontanamento delle acque meteoriche derivanti dal fronte della collina, concludendo che nemmeno la presenza del presunto spazio retrostante avrebbe potuto garantire il deflusso delle acque meteoriche. ### è stato richiesto di individuare i danni provocati agli immobili degli attori, causati dalla frana e dal crollo del muro, individuando le opere necessarie ad eliminare gli stessi e il verificarsi di ulteriori danni. ### ha rilevato che i danni lamentati dagli attori si riferiscono all'allontanamento dei materiali presenti sul cortile, movimenti di terra necessari, rifacimento del muro divisorio e della porzione di muro perimetrale in prismi del locale interrato che attualmente si presenta con elevata criticità strutturale e per il quale ribadisce la necessità di rapido intervento.
La quantificazione dei danni è stata determinata ripristinando la situazione originaria tramite l'ipotesi progettuale relativa alla realizzazione di strutture, diverse da quelle preesistenti, in grado di contrastare la spinta del terreno, ossia, la realizzazione di un muro di sostegno con caratteristiche statiche diverse dal preesistente, che non possedeva alcuna capacità di sostegno del terrapieno, mentre la muratura ipotizzata e computata è del tipo a mensola in cemento armato con drenaggi, in ogni caso da valutare in fase esecutiva.
Dalla lettura dell'elenco dei danni, come dettagliati alle pagine 13,14 e 15 della relazione, si ritiene corretto il costo complessivo preventivato di euro 62.220,00.
Infine, il CTU ha provveduto ad estendere il calcolo del più probabile valore di locazione all'intero immobile di proprietà attorea. Si ritiene corretta la modalità di calcolo utilizzata dal ### così come coerente e condivisibile il valore ottenuto di € 725,00 al mese, ottenuto moltiplicando la superficie degli immobili per il valore unitario di locazione, risultante dal confronto delle proposte di varie agenzie di zona.
Questo giudice ritiene che la situazione descritta in “fatto” sia riconducibile alla condotta dei convenuti, che hanno causato un danno ingiusto agli attori, a prescindere dai pregressi rapporti giuridici e processuali intercorsi tra le parti; si aggiunga che, avendo gli stessi la disponibilità e/o la proprietà della cosa che ha cagionato danno, per quanto eccettua dalla loro condotta, si configura anche una presunzione di responsabilità di natura oggettiva, in rapporto ai danni cagionati dalla cosa stessa.
Alla luce di quanto emerso sia dall'istruttoria che dall'esame delle conclusioni peritali, si ritiene, pertanto, di condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire agli attori la somma di € 62.229,00 per i costi necessari per lo sgombero e la sistemazione dei luoghi, nonché per le ricostruzioni e riparazioni degli immobili attorei; la somma di € 8.700,00 a titolo di mancato utilizzo dell'intero complesso immobiliare da parte degli attori per un anno (come confermato in sede ###particolare dai testi ### e ###, calcolato sul loro valore locativo mensile, pari a € 725,00 (come stabilito nel supplemento peritale 5/2/2020, a pag. 6, in atti, € 725,00 x mesi 12); la somma di € 26.808,60, per il mancato utilizzo”, tutt'ora in corso, di parte degli immobili di proprietà attorea che “non sono ad oggi utilizzabili e fruibili”, calcolato sul loro valore locativo mensile, pari a € 115,60 + € 56,25 = € 171,85 (come stabilito nell'elaborato peritale 15/5/2019 a pag. 17, in atti, € 171,85 x mesi 12 x anni 13).
E così per la complessiva somma di € 97.737,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza all'effettivo pagamento.
Infine, anche in considerazione del perdurare della situazione di pericolo, i convenuti, in via tra loro solidale a provvedere a loro cura e spese, nelle aree di loro proprietà, al completo ripristino in statu quo ante della scarpata e dei luoghi di causa, compresa la ricostituzione, tra i lati esterni nord dei due edifici e del muro divisorio attorei e la scarpata di proprietà dei convenuti, di uno spazio vuoto, libero e sgombro, al fine di evitare futuri inconvenienti di qualsiasi genere e natura; alla messa in sicurezza della scarpata e dei luoghi, con l'adozione di tutte le misure, tecniche e geologiche, al fine di evitare futuri uguali o analoghi accadimenti.
Con riferimento ai danni non patrimoniali, gli attori chiedevano una quantificazione secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, adottando se del caso, il criterio equitativo. Ritiene questo giudice che nel corso del giudizio non sia stato idoneamente provato il nesso di causalità materiale tra l'asserito malessere di gravissimo disagio, stress e tensione psicofisica al quale sono stati sottoposti i signori ### e la situazione oggetto del presente giudizio e, pertanto, non si accoglie la richiesta in tal senso formulata da parte attrice. * * * *
In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della parziale soccombenza e della specificità delle questioni, le spese del giudizio sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore medio in € 11.250,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, per due terzi a carico dei convenuti in solido tra loro. Le spese di CTU liquidate sono posta a carico 50% degli attori e 50% a carico dei convenuti. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1. accoglie le domande formulate dagli attori e, per l'effetto, condanna i convenuti ##### e ### in solido tra loro, a pagare a favore di ### e ### la somma complessiva di € 97.737,60, per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo versamento; 2. condanna i convenuti ##### e ### in solido tra loro, all'esecuzione delle opere di ripristino dettagliate in parte motiva, a loro cura e spese; 3. respinge le ulteriori domande formulate dagli attori, per le ragioni esposte nella motivazione; 4. condanna i convenuti ##### e ### a rifondere agli attori ### e ### due terzi delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 11.250,00, oltre alle spese non imponibili, al 15% spese generali ed oneri di legge; spese di CTU liquidate, poste a carico in pari quota di parte attrice e di parte convenuta. ### 25 marzo 2025 Il Giudice g.o.p #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
causa n. 8757/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Michela Fugaro