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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n.r.g. 200442/2012 promossa da: ### nata ad ### il ###, ivi residente ###(C.F.: ###), e ### nato ad ### il ###, residente ###via ### n. 10 (C.F.: ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### del ### di ### (C.F. ###), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in ### via E. Toti n. 1; ### (C.F. ###), residente in ####. ### 55/13, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### in #### nr. 37 A; Convenuto #### nato ad ### il ###, ivi residente in ### 37, (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (###) e ### (###), elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in #### nr. 3; Registrato il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 ### nato a #### il ###, (C.F. ###), residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in #### n. 3; ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### (p.i. ###), quale impresa designata dal F.G.V.S, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###); ### F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore; ### I.N.A.I.L., con sede in #### nr. 8 (C.F.: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato in ### presso lo ### dell'Avv. ### in ### nr. 34; ##### e ### Convenuti contumaci ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 ### S.p.a., con sede ###(P.I.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###) elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'Avv.to ### in ### nr. 11; ### parti hanno concluso come da fogli depositati al telematico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione del 16 marzo 2012, gli odierni attori citavano nel presente giudizio la ### S.p.a., ### - ### F.G.V.S., I.N.A.I.L., ### e ### chiedendo a questo Tribunale di condannare la ### S.p.a., in solido con ### e ### al risarcimento del danno materiale subito da ### nonché di tutti i danni subiti da ### a seguito del sinistro per cui è causa.
A sostegno delle proprie pretese, gli attori deducevano: - Che la mattina del 15 gennaio 2011 la ### si trovava alla guida dell'autovettura, marca ### targata ### di proprietà di ### e percorreva in ### la ### quando, in prossimità dell'incrocio con la ### veniva travolta dall'autovettura marca ### tg. ### di proprietà di ### condotta nell'occasione da ### che, non rispettando il segnale di stop, urtava con la parte anteriore sinistra del proprio mezzo la parte posteriore destra dell'auto condotta dall'attrice; - Che a causa del sinistro, l'autovettura del ### riportava danni quantificabili in euro 1.750,00; - Che la ### veniva trasportata presso il locale nosocomio, dove le venivano diagnosticate lesioni consistenti in distorsione cervicale contusione toracica con prescrizione iniziale di 5 giorni di riposo, nonché visita ortopedica, all'esito della quale le veniva diagnosticato trauma ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 distorsivo rachide cervicale, dorso-lombalgia post traumatica, contusione regione sternale, trauma cranico, con venti giorni di riposo, uso collare ortopedico per 15 giorni e prescrizione di visita neurologica; - Che tale quadro lesivo, dopo diverse visite ed accertamenti, veniva definitivamente cristallizzato in data 11 aprile 2011 dal Dott. ###, in servizio presso il presidio ospedaliero “### II” di ### che diagnosticava all'attrice esiti di trauma distorsivo rachide cervicale, dorso lombalgia post traumatica, contusione regione sternale, trauma cranico; - Che, per quanto sopra rilevato, l'attrice vantava il diritto al risarcimento del danno biologico, oltre al danno morale, da quantificarsi nella somma di euro 18.000,00; - Che l'autovettura condotta dal ### era priva di copertura assicurativa, per cui gli attori inoltravano richiesta risarcitoria alla compagnia convenuta, con contestuale trasmissione per conoscenza all'### in quanto il sinistro si verificava nel tragitto che la ### percorreva per raggiungere il luogo di lavoro, ovvero la ### “Isticadeddu” di ### - Che la responsabilità del sinistro è ascrivibile esclusivamente al ### anche in considerazione degli accertamenti successivamente espletati dalle forze dell'ordine giunte sul luogo dei fatti, che acclaravano che il conducente, al momento del fatto, si trovava in stato di ebbrezza alcolica, con livello di alcolemia pari a 2,00 g/l, ed ometteva di arrestarsi al segnale di stop, determinando l'urto con l'autovettura condotta dalla ### Si costituiva nel presente giudizio la ### S.P.A., chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva nei confronti della medesima; nel merito, il rigetto della domanda degli attori; in subordine, la condanna dei convenuti ### e ### a rimborsare alla compagnia quanto dalla stessa risarcito agli attori nell'ambito del presente procedimento.
A sostegno delle proprie pretese, la compagnia convenuta deduceva: - Che non vi è prova della scopertura assicurativa del veicolo condotto dal ### - Che non vi è prova che la responsabilità totale o parziale del sinistro per cui è causa sia riconducibile alla condotta di ### né che i danni lamentati siano conseguenza diretta dello stesso. ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Si costituiva nel presente giudizio I.N.A.I.L., chiedendo, preliminarmente, dichiararsi difetto di legittimazione passiva nei propri confronti; nel merito, rigettarsi le domande attoree.
In particolare, I.N.A.I.L. deduceva: - Che parte attrice era dipendente statale, per cui trovava applicazione il regime di c.d. “gestione per conto dello stato”, di cui all'art. 127, comma 2, D.P.R. 1124/1965; - Che in forza di tale disposizione, in virtù del mandato per cui l'istituto assicuratore agisce per conto dell'### mandante, e quest'ultima provvede poi a rifondere il costo sostenuto, il contraddittorio doveva essere instaurato nei confronti dello Stato, quale unico soggetto legittimato alla rivalsa; - Che, in forza della circolare N. 20 del 01.04.1987, le prestazioni assicurative erogabili ai dipendenti statali sono quelle previste dall'art. 66 D.P.R. 1124/1965, ovvero: la rendita per inabilità permanente (soglia minima 6%), l'assegno per l'assistenza personale continuativa, la rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte, la fornitura di apparecchi di protesi e che, pertanto, nel caso di specie, nessuna prestazione doveva essere erogata, vista l'insussistenza delle fattispecie sopra indicate; - Che per tali motivi, e per mero scrupolo, l'### diffidava l'infortunata ed i responsabili dall'attuare condotte suscettibili di pregiudicare i diritti di rivalsa di cui all'art. 142 D.lgs. 209/2005, il cui esercizio compete allo Stato, e non all'istituto convenuto.
Si costituiva ### chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa della ### S.p.a.; nel merito, la rideterminazione del quantum del risarcimento, ed il rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale proposta dalla ### in subordine, dichiarare la ### tenuta a manlevare il convenuto dalle somme oggetto di eventuale condanna nell'ambito del presente procedimento.
Il convenuto non contestava l'an del risarcimento, bensì la determinazione del quantum come richiesta dagli attori. In particolare, il ### rilevava la sproporzione tra la determinazione dell'importo richiesto a titolo di danno materiale dal ### nonché l'infondatezza della pretesa della ### in ordine all'incompatibilità delle lesioni subite, con la dinamica del sinistro per cui è causa.
Si costituiva la ### chiedendo preliminarmente di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle avverse domande. In particolare, la terza chiamata eccepiva l'assenza di copertura assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa, nel momento in cui il ### non provvedeva al pagamento del premio entro la scadenza prevista al 16 dicembre ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 2010, ma corrispondeva quanto dovuto soltanto in data 17 gennaio 2011, quindi due giorni dopo il sinistro, verificatosi il 15 gennaio 2011.
All'udienza del 7 maggio 2013, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto #### e concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2, 3 c.p.c.
La causa veniva istruita con l'escussione di testi, ed esperimento di CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
Nelle more del procedimento, decedeva il convenuto ### e parte attrice depositava ricorso per riassunzione nei confronti degli eredi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 giugno 2019, si costituiva nel presente giudizio ### il quale non contestava l'an del risarcimento, bensì il quantum, chiedendo a questo Tribunale la rideterminazione dell'ammontare del risarcimento per cui è causa.
Si costituiva ### chiedendo dichiararsi difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti, stante l'intervenuta rinuncia all'eredità di ### come da atto notarile del #### n. 7836, Raccolta n. 2070, ### all'### delle ### di ### lo stesso 15.7.2019 N. 23163 serie ###.
All'udienza del 16 aprile 2021 veniva dichiarata la contumacia degli eredi del ### nelle persone di ##### e ### e la #### S.P.A. veniva autorizzata a notificare ai contumaci il verbale di udienza, unitamente alla comparsa di costituzione della convenuta #### Con nota di deposito del 1° ottobre 2021, la compagnia di assicurazioni convenuta depositava prova della predetta notifica nei confronti dei convenuti contumaci, insistendo nelle proprie pretese, e nel riconoscimento del diritto alla rivalsa nei loro confronti.
Con nota scritta del 5 ottobre 2021, parte attrice dichiarava di voler limitare le proprie domande nei confronti dei soli convenuti che, effettivamente, rivestivano la qualità di eredi del de cuius ### quindi con esclusione di ### e #### per la quale producevano altresì certificato di rinunzia all'eredità.
Nelle more del giudizio, il presente fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso l'intestato Tribunale il 30 novembre 2022. ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
All'udienza del 22 febbraio 2023, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati al telematico, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. *****
Sulla legittimazione passiva degli eredi.
Preliminarmente, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva, con conseguente rigetto della domanda dell'attore, e della domanda di rivalsa della compagnia di assicurazioni convenuta, nei confronti di ### e di ### in quanto risulta documentalmente provata la rinuncia all'eredità del ### da parte degli stessi.
Si ritiene correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di ##### e ### legittimati passivi nel presente giudizio, secondo il principio giurisprudenziale per cui “I chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite” ((Corte di Cassazione, sez. ###, sentenza n. 17445/19).
Con riferimento alla posizione dell'I.N.A.I.L. si ritiene superfluo dichiarare il difetto di legittimazione passiva, stante l'assenza di una specifica domanda svolta dall'attore nei confronti dell'istituto, la cui costituzione in giudizio implica una pronuncia in punto spese, come da paragrafo dedicato.
Sull'instaurazione del contraddittorio nei confronti del F.G.V.S., e sulla chiamata del terzo ### S.p.a. (già ###.
Come anticipato, il proprietario del veicolo motivava la chiamata in causa della ### sostenendo che l'autovettura ### tg ### intestata al ### e condotta da ### al momento del sinistro fosse provvista di copertura assicurativa.
In particolare, il ### riteneva che, trattandosi di assicurazione con frazionamento del pagamento semestrale, in assenza di disdetta operava il rinnovo, per cui l'operatività della polizza si esauriva al 16 giugno 2011. A sostegno della propria tesi, il convenuto allegava certificato di assicurazione della polizza nr. 1465 ###, con pagamento del premio al 17 gennaio 2011, dal quale si evince che il periodo di assicurazione per il quale il premio veniva pagato partiva dalle ore 24 del 16/12/2010, e si esauriva alle ore 24 del 16/06/2011. ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
È pacifico che il sinistro per cui è causa si verificava il 15 gennaio 2011, ed è documentalmente provato che, al momento del sinistro, l'autovettura del ### fosse priva di copertura assicurativa.
Di fatto, dal verbale n. ###4 del 15 gennaio 2011, redatto dalla ### di ### si evince che il ### (indicato quale trasgressore) circolava “alla guida del veicolo indicato senza che lo stesso fosse provvisto di copertura assicurativa R.C.A. ultima assicurazione presente scaduta in data ### della società U.G.F. ### di ### - infrazione accertata a seguito di sinistro stradale con feriti verificatosi in data ### alle ore 07:20 circa all'intersezione stradale di ###. ### con ### di Olbia”. ###. 1901 c.c., ai commi 1 e 2, dispone che “Se il contraente non paga il premio o la prima rata del premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fio alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.
Tale disposizione è un'applicazione del principio generale “inadimplenti non est adimplendum” adeguato alle peculiari caratteristiche del contratto di assicurazione, nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettività e di interdipendenza.
La norma, quindi, disciplina le conseguenze dell'eventuale inadempimento dell'assicurato che non versi il premio iniziale, ovvero quelli successivi.
Nel primo caso, l'assicurazione rimane sospesa sino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'assicurato adempie la propria prestazione (pagando il premio); tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, nell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, l'inadempimento dell'assicurato, qualora si verifichi il sinistro, non è opponibile al terzo danneggiato (Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2017 n. 4112; Trib. Napoli 17 maggio 2019 n. 5118).
Il principio, peraltro, si desume dall'art. 127 cod. ass.: la norma, infatti, stabilisce che l'impresa di assicurazione è sempre obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato di assicurazione, e che questa regola è derogata (e dunque l'assicuratore può rifiutarsi di risarcire il danno) se ricorre l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 1901 c.c., ma non anche quella di cui al comma 1 dell'art. 1901 Nel caso di specie è pacifico trattarsi di omesso pagamento dei premi successivi al primo, come si evince dal certificato di assicurazione prodotto dal convenuto, il quale riporta scadenza annualità ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 assicurativa al 16/06/2011.
Pertanto, dalla ricostruzione dei fatti, si evince che il ### stipulava una polizza con ### (già ### il 16 giugno del 2010, con rateizzazione semestrale del pagamento e relativa scadenza al 16 dicembre 2010, in occasione della quale l'assicurato non adempieva alla propria prestazione.
Nel caso di omesso pagamento dei premi successivi al primo, l'assicuratore è obbligato a risarcire il danno quando il sinistro si è verificato nel periodo di “tolleranza”, e cioè entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento del premio, o della rata di premio (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2017 n. 17207).
Ha infatti chiarito la Cassazione che «il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art. 1901, comma 2, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni; né la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, onde, in caso di protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma del comma 3 del citato art. 1901, l'effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza» (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2016 n. 26104; vedi in senso conforme Cassazione civile sez. VI, 03/12/2021, n. ###).
In data ###, il ### rimaneva coinvolto nel sinistro per cui è causa, ed il ### (due giorni dopo il sinistro), si recava presso l'agenzia ### e pagava il premio.
Dunque, il sinistro si verificava dopo il c.d. periodo di tolleranza in quanto, scadendo il termine per il pagamento della rata del premio al 16.12.2010, i quindici giorni di copertura si esaurivano al 1° gennaio 2011.
Essendosi, pertanto, verificato il sinistro dopo le ore ventiquattro del quindicesimo giorno dalla scadenza, il mancato pagamento del premio è opponibile ai terzi danneggiati, trovando applicazione - come detto - il comma 2 dell'art. 127 cod. ass. (Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2013 n. 4353, la quale ha ulteriormente precisato che «il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni direttamente al fondo di garanzia vittime della strada»).
E non sarà sufficiente il pagamento successivo del premio (e cioè dopo il periodo di proroga) al fine di riattivare la copertura assicurativa con effetti retroattivi (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2014 n. 23149; Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006 n. 13545). ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Questo giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale che, in materia, si esprime nel senso che: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'art. 1901 cc., comma 2, l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del comma 1 del medesimo articolo - dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata - secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'art. 1901 c.c., la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento. Tale principio è ancor più valido nel caso in cui la data del sinistro si collochi nel periodo intercorrente fra la data successiva al termine di tolleranza quindicinale e quella in cui venga pagato il premio per il rinnovo della polizza” (Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, n.22543).
Ed è proprio quest'ultimo il caso, in quanto il sinistro oggetto di decisione si verificava nel lasso di tempo intercorrente tra la data del 2 gennaio 2011 (data successiva al termine di tolleranza di 15 giorni), e la data in cui veniva pagato il premio per il rinnovo della polizza (17 gennaio 2011).
Del resto, proprio in materia di rateizzazione del premio nei contratti di assicurazione ### la giurisprudenza si esprime nel senso che: “una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto” (Cassazione civile III, 14/03/2014, n.5944).
Per quanto sopra motivato, si ritiene che gli odierni attori abbiano correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della ### S.p.a., quale impresa designata dal ### per le ### della ### con conseguente difetto di legittimazione passiva nei confronti della ### S.p.a., e rigetto della domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti della medesima. ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Sulla dinamica del sinistro.
Nessuno dei convenuti contesta la dinamica del sinistro, né la responsabilità del conducente nella verificazione dell'evento.
Infatti, dalla documentazione in atti, risulta provato che la mattina del 15 gennaio 2011 #### si trovava alla guida dell'autovettura targata ### di proprietà di ### e percorreva la ### in direzione ### quando, giunto all'incrocio in prossimità della ###. ### ometteva di dare la precedenza; quindi, violava il segnale di “Stop” ( doc. 2 e 13 atto di citazione).
Quanto appena rilevato trovava conferma altresì nelle dichiarazioni dei testi di parte attrice #### e ### entrambi presenti sui luoghi dei fatti, la prima in quanto si trovava a transitare sulla ### il secondo in quanto titolare di un'attività commerciale nella zona di riferimento.
Sul danno, e sulla correlazione del danno con il sinistro per cui è causa.
Sono documentalmente provati il danno materiale all'autovettura condotta dalla ### di proprietà del ### nonché le lesioni subite dalla ### in occasione del sinistro per cui è causa.
Con riferimento al danno materiale subito dal veicolo ### tg. ### come si evince dalle foto allegate da parte attrice, i danni riportati sono compatibili con la dinamica del sinistro, che vede la parte anteriore sinistra del mezzo condotto dal ### urtare la parte posteriore destra dell'auto condotta dall'attrice, nel momento in cui il conducente si immetteva nella strada, ometteva di dare la precedenza, e non rispettava il segnale di stop.
Con riferimento alle lesioni riscontrate dalla ### dal verbale di accettazione dell'####, si evince che la stessa, il 15 gennaio 2011, alle ore 09:06, accedeva al presidio ospedaliero a seguito di incidente stradale, per cui riferiva “algie toraciche r cervicale”.
Veniva dimessa nella medesima data con diagnosi di “distorsione cervicale contusione toracica”, con prognosi di giorni 5 e prescrizione di visita ortopedica. Quest'ultima aveva luogo in data 17 gennaio 2011, con diagnosi di “### distorsivo rachide cervicale, dorso lombalgia post-traumatica, contusione regione sternale, trauma cranico”, per cui si prescriveva all'attrice collare ortopedico per 15 giorni, e riposo di altri venti giorni (vedi certificato del 17 gennaio 2011, ### di ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 ### - ### “### II” - ### di ### e ### redatto dal Dott. D. Rassu).
Pertanto, non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza dei lamentati danni, e della diretta derivazione degli stessi dal sinistro per cui è causa.
Sulla responsabilità del conducente.
Neppure vi sono dubbi in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente, in ordine al sinistro per cui è causa.
Del resto, la stessa si evince pacificamente dal verbale di constatazione amichevole redatto in occasione del sinistro, dal quale risulta che il veicolo condotto dal ### non aveva osservato il segnale di precedenza, nonché dalle sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti da ### che, in merito all'incidente, dichiarava: “non ho nulla da dichiarare in merito a tutto ho sbagliato” (cfr. verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. del 15 gennaio 2011).
Parte attrice rilevava che, all'esito degli accertamenti disposti dalla pg operante, al conducente veniva riscontrato, tramite etilometro, un tasso alcolemico pari a 2,00 g/l.
Benché non risultino prodotti in atti i risultati degli accertamenti medici, non si può dubitare di tale circostanza, anche in considerazione di quanto dichiarato dai testi escussi nel corso del procedimento, i quali confermavano che, al momento dei fatti, il ### “non era molto stabile e proferiva frasi ingiuriose e sconnesse” (cfr. testimonianza di ###, “non posso dire il tasso alcolico, certamente quado è sceso dalla macchina a mio parere, non era in condizioni di guidare” (cfr. testimonianza di ###, “confermo di avere eseguito gli accertamenti di cui mi si chiede; ricordo che il ### era positivo, oggi non ricordo il tasso alcolemico” ( testimonianza di ###.
Per quanto sopra, considerata altresì la mancata specifica contestazione da parte del convenuto, si ritiene che il sinistro per cui è causa si verificasse esclusivamente per la condotta del #### Ne consegue che ### S.p.a., in qualità di impresa designata dal ### del ### della ### ed i convenuti quali conducente e proprietario del veicolo (ed eredi di quest'ultimo), sono tenuti a risarcire il danno subito dagli odierni attori, nei termini che seguono. ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Sui danni risarcibili: 1) Sul danno materiale.
Una volta dimostrato il nesso causale, ed in assenza di specifiche contestazioni sull'an debeatur, ai fini della determinazione del quantum debeatur, occorre verificare l'effettiva diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato a seguito del sinistro, corrispondente alla spesa sostenuta, o da sostenere per le riparazioni del veicolo.
Nel caso di specie, il ### chiedeva il risarcimento del danno materiale subito dalla propria autovettura, per l'ammontare di euro 1.750,00, oltre all'indennità per fermo tecnico da quantificarsi in via equitativa. A sostegno di tale pretesa, parte attrice allegava copia della fattura della carrozzeria.
Relativamente alla fattura di riparazione, non si può trascurare il richiamo alla Corte di Cassazione ord. 12 febbraio 2018 n. 3293, la quale, nell'affrontare un caso di danno da circolazione stradale, si esprimeva nel senso che: «Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (…)».
Non si ritiene, tuttavia, di violare il predetto principio, nel momento in cui si riconosce il diritto al risarcimento del danno materiale, anche in via equitativa, a fronte della produzione di fattura chiara e leggibile, e non specificamente contestata dalla controparte, in forza dell'assunto di cui all'art. 167 c.p.c., che impone al convenuto l'onere di prendere posizione in modo specifico, e non limitarsi a una generica contestazione del documento (Cassazione n. 27624/2020).
Nel caso di specie, come già chiarito, non vi sono dubbi, né contestazioni sull'an del risarcimento. Con riferimento al quantum, ed in particolare al danno patito dall'autovettura del ### parte convenuta non contesta la sussistenza di un pregiudizio, bensì la sproporzione tra quanto richiesto dall'attore, ed i danni concretamente subiti dall'autovettura.
Come già chiarito, la fattura, documento prodotto normalmente dalla stessa parte che intende avvalersene in giudizio (il danneggiato), non può considerarsi, di per sé, documento probatorio a tutti gli effetti, ma può fungere da elemento indiziario. Ciò che va provato, infatti è l'entità dell'esborso compiuto, con allegazione di copia dell'avvenuto bonifico di pagamento in favore del riparatore (carrozziere o chi per esso), ovvero l'eventuale dichiarazione resa in giudizio dal riparatore stesso.
Nel caso di specie, l'attore non assolveva al predetto onere probatorio, producendo in giudizio soltanto copia della fattura delle riparazioni, senza specificare alcunché in ordine alla correttezza del quantum ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 indicato rispetto al valore di mercato del bene, prezzi di listino e/o prezzi di mercato per interventi simili ecc…. ### parte, a fronte di una contestazione piuttosto generica di parte convenuta, ed in considerazione degli ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento, si ritiene equo riconoscere per tale voce di danno un risarcimento in via equitativa.
Di fatto, il documento prodotto risulta leggibile, e riporta una tipologia di intervento compatibile con il danno subito nel corso del sinistro, così come verificatosi nel caso concreto, come si evince dalle foto allegate, dai verbali redatti dalle forze dell'ordine, dal verbale di constatazione amichevole redatto dai protagonisti dell'incidente nell'immediatezza del fatto, e dalle dichiarazioni dei testi che confermavano la dinamica del sinistro.
Risulta, infatti, documentalmente provato che l'autovettura marca ### targata ### di proprietà di ### e condotta da ### nel corso del sinistro veniva urtata nella parte posteriore della fiancata destra, riportando i danni che si possono notare nella fotografia allegata.
Tuttavia, nonostante le riparazioni indicate nel documento nr. 3 di parte attrice (in particolare “### P/###. DX, #####”) siano compatibili con i danni riportati dall'autovettura, non vi è prova dell'effettivo pagamento, né dell'avvenuta riparazione del mezzo, né della congruità del prezzo indicato in fattura con il valore di mercato del bene, e con i prezzi di listino per interventi simili, su veicoli del tipo di quello coinvolto nel sinistro.
Duque, a fronte degli ulteriori elementi di prova, considerato che la fattura ha ad oggetto la riparazione della sola parte posteriore destra del mezzo, e che trattasi di marca di autovettura diffusa sul mercato, si ritiene equo riconoscere un risarcimento per il danno subito dal ### pari all'importo di euro 600,00.
Non si ritiene provato il danno da fermo tecnico, in mancanza di specifiche allegazioni di parte a sostegno dell'effettività di tale voce di pregiudizio.
Di fatto, questo giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo; il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cassazione civile sez. III, 14/03/2023, n.7358); “Il deprezzamento del veicolo a seguito di incidente, il bollo e l'assicurazione da pagare anche senza godimento del bene sono danni presunti: si tratta infatti di conseguenze pregiudizievoli per il ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 danneggiato, derivanti dal fatto che il veicolo non può essere utilizzato e che invece alcuni costi normalmente legati al godimento del bene vanno comunque sostenuti, diventando dunque pregiudizievoli per il proprietario. Da ciò consegue che il fermo del veicolo è solo un indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario e dunque il danno da "fermo tecnico" non è "in re ipsa", ma va allegato e dimostrato, a ciò bastando anche la semplice la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo” (Tribunale Pavia sez. III, 01/03/2023, n.280).
Ne consegue che al ### potrà essere liquidato in via equitativa unicamente il danno materiale, per l'importo sopra indicato di euro 600,00.
Su tale somma, previa devalutazione alla data del sinistro 15.11.2011, spettano gli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata sino ad oggi, secondo l'insegnamento della sentenza ### U. n. 1712/95, oltre agli interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data della presente sentenza, sino al saldo. 2) Sul risarcimento del danno nei confronti di ### Alla luce della documentazione medica prodotta in atti, e delle risultanze della CTU svolta dal #### in ###. ### si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nei confronti dell'attrice, nei termini che seguono: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 54 anni ### di invalidità permanente 5% ### danno biologico € 1.498,45 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 374,61 ### danno non patrimoniale € 1.873,06 ### base I.T.T. € 99,00 Giorni di invalidità temporanea totale 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50 Danno biologico risarcibile € 5.507,00 ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.883,00 Invalidità temporanea totale € 1.980,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 742,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.237,50 Totale danno biologico temporaneo € 3.960,00 ###: € 10.843,00 Le risultanze della CTU sono assolutamente condivisibili ed adeguatamente motivate, in ordine alle modalità di analisi, ed agli strumenti di ricerca che hanno permesso di individuare gli esiti lesivi indicati, e di correlarli al sinistro per cui è causa.
Si ritiene equo riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva, nella percentuale indicata del 25%, con relativo punto per il danno non patrimoniale, in considerazione di quanto dedotto dal CTU in merito agli esiti dell'esame psichico, dai quali si evince che l'evento per cui è causa cagionava nella vittima “disturbo d'ansia, con fobia specifica per le auto, con condotta d'evitamento (non è riuscita a guidare per anni) che ha richiesto periodici cicli di terapia farmacologica”. Riscontrando le osservazioni mosse dal ###. NIEDDU, il ### pur giustificando l'esiguità del punteggio assegnato a titolo di invalidità permanente in considerazione del miglioramento clinico recente, acclarava la diretta consequenzialità del turbamento patito dalla ### dal sinistro per cui è causa, anche in considerazione dell'assenza di patologie psichiatriche pregresse, oltreché della continuità dei sintomi patiti con il predetto evento.
Del resto, è presumibile che un soggetto, a seguito di un sinistro stradale in cui riporta lesioni comportanti limitazioni motorie, cicli di cure, mobilitazioni temporanee ecc…, presenti la sintomatologia descritta nella CTU prodotta in atti, caratterizzata dal timore nel rimettersi alla guida, e dalle difficoltà nel riadattarsi alle attività della vita quotidiana.
Non si ritiene, tuttavia, doversi riconoscere l'aumento per la personalizzazione, in considerazione della mancata allegazione di circostanze ulteriori e particolari, tali da fare apparire provata una maggiore afflittività del pregiudizio subito, rispetto a quello riconosciuto, e liquidato secondo i criteri generalizzati.
Di fatto, “La personalizzazione della liquidazione del danno biologico effettuata sulla base dei punti tabellari di invalidità permanente, mediante un aumento dei valori medi previsti, deve essere adeguatamente dedotta e comprovata dalla difesa del danneggiato, sia quanto agli aspetti anatomo### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva patiti.” (Tribunale Napoli Nord sez. I, 06/02/2023, n.498).
Non potendo, dunque, fondarsi su di un mero automatismo, legato al punto di invalidità riconosciuto, tale personalizzazione postula l'individuazione di circostanze di danno ulteriori rispetto a quelle "ordinarie" che sono già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare, con onere di allegazione e prova a carico del richiedente (Tribunale Pavia sez. III, 10/01/2023, n.18).
Nel caso di specie, la ### ha superato, seppure con le difficoltà indicate nella perizia, l'esperienza di fobia specifica con condotta d'evitamento, avendo ripreso a guidare, motivo per cui anche il CTU riteneva di assegnare un punteggio minimo a titolo di invalidità permanente. Agli atti non risulta alcuna allegazione relativa ad una compromissione straordinaria e particolare degli aspetti dinamico relazionali della vita dell'attrice, rispetto a quanto di norma si verifica in casi del tipo di quello oggetto del presente giudizio.
In materia di personalizzazione, questo Giudice ritiene di condividere il recente orientamento giurisprudenziale per cui “La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomali o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (Cassazione civile sez. III, 20/01/2023, n.1870).
Neppure si ritengono riconoscibili danni di natura patrimoniale/reddituale, perché le acquisizioni peritali evidenziano una contenuta lesività del sinistro, non incidente sulla capacità di lavoro della parte attrice, la quale, come già chiarito, non ha fornito alcuna dimostrazione di penalizzazioni reddituali effettivamente patite dopo gli accadimenti in esame.
Sulla somma liquidata nell'ammontare di € 10.843,00 già da ritenersi valutata all'attualità, sono dovuti gli interessi secondo il criterio indicato dalla sentenza della Suprema Corte n. 1712/1995 e, pertanto, devalutata la predetta somma all'epoca del sinistro, la stessa va maggiorata degli interessi (che si reputa equo quantificare nella misura legale) sulla somma di anno in anno, via via rivalutata.
Sono inoltre dovuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data della presente sentenza, fino al saldo.
Va inoltre riconosciuta, in favore della ### l'ulteriore somma di € 401,381 per le spese mediche documentate, inerenti ai trattamenti relativi alle sedute di fisioterapia, come da ricevuta quietanzata nr. 3 del 21 marzo 2011, nonché la somma di € 45,00 per l'acquisto del collare “Philadelphia”, come da ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75 fattura nr. 38 del 18 gennaio 2011, con allegata pezza giustificativa, oltre interessi dai singoli esborsi, sino al saldo.
Per quanto sopra rilevato, in accoglimento delle domande avanzate dagli attori, la ### S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con ##### e ### sono condannati al pagamento: - in favore di ### dell'importo pari ad euro 600,00 a titolo di danno materiale, oltre agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata sino ad oggi, previa devalutazione alla data del sinistro, oltre interessi legali dalla data della sentenza, sino al saldo; - in favore di ### dell'importo pari ad € 10.843,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi secondo il criterio indicato dalla sentenza della Suprema Corte n. 1712/1995 e, pertanto, devalutata la predetta somma all'epoca del sinistro, la stessa va maggiorata degli interessi (che si reputa equo quantificare nella misura legale) sulla somma di anno in anno via via rivalutata; oltre agli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data della presente sentenza, fino al saldo; nonché l'ulteriore somma complessiva di € 446,381 (€ 401,381 per le spese mediche documentate, ed € 45,00 per l'acquisto del collare “philadeplphia”) oltre interessi dai singoli esborsi, sino al saldo.
Sull'azione ex art. 292 cod. ass., spiegata in subordine dall'### S.p.a.
Sin dagli atti introduttivi, la compagnia di assicurazioni convenuta chiedeva, in caso di accertamento della responsabilità del ### nella verificazione del sinistro per cui è causa, e riconoscimento a favore degli attori di eventuali importi dovuti a titolo di risarcimento, di condannare il conducente ed il proprietario del veicolo (nonché gli eredi di quest'ultimo, a seguito di notifica del verbale dell'udienza del 16 aprile 2021, unitamente alla comparsa di costituzione della convenuta #### a restituire alla compagnia gli importi liquidati nell'ambito del predetto procedimento, con le spese di lite sostenute.
Tale domanda si ritiene meritevole di accoglimento. ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Di fatto, "sebbene la condanna alla rivalsa presupponga il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in favore del quale la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto, tuttavia non può negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che tale diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il solvens pretende di ottenere rivalsa da altri. Su una tale domanda di condanna il giudice è dunque tenuto a provvedere, non potendo limitarsi a considerarla assorbita in quella di mero accertamento del diritto di rivalsa, essendo quest'ultima inidonea alla formazione di un titolo esecutivo" (Cassazione civile, ### I, sentenza n. 2469 del 19 febbraio ###). Dunque, poiché nel caso di specie l'adempimento agli obblighi risarcitori da parte della compagnia convenuta nei confronti dei danneggiati costituisce un evento futuro ed incerto, il cui verificarsi non deve essere il frutto di altro distinto accertamento di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione, si ritiene che ###### e ### in solido tra loro, debbano essere condannati a rivalere la ### S.p.a. di quanto pagato a titolo risarcitorio nei confronti di ### e ### oltre interessi come già disposti, e spese come di seguito liquidate.
Sulle spese di lite.
Vista la pluralità delle parti in causa, occorre analizzare i singoli rapporti processuali.
Con riferimento al rapporto attori (### e ### - convenuti (### S.p.a., ##### e ###, le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con riconoscimento dell'aumento in percentuale per la pluralità delle parti in causa.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 AUMENTI (in % sul compenso tabellare) Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 1.523,10 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 6.600,10 ### tabellare € 5.077,00 Totale variazioni in aumento + € 1.523,10 Compenso totale € 6.600,10 Non si ritiene accoglibile la domanda svolta dagli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto non risulta provata la mala fede o colpa grave di controparte.
Con riferimento al rapporto tra gli attori, ed il convenuto ### si ritiene doversi compensare le spese di lite, considerato che parte attrice instaurava il contraddittorio nei confronti degli eredi del ### sulla base di quanto risultava allo stato degli atti, al momento dell'atto di riassunzione, per cui è onere dei chiamati contestare specificamente di aver assunto la qualità di eredi (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, n.25885).
Del resto, la rinuncia all'eredità da parte del ### avveniva in data 15 luglio 2019, quindi solo successivamente la notifica del ricorso in riassunzione, svolta dagli attori nel mese di maggio 2019, motivo per cui non si può ravvisare in capo agli stessi alcun difetto di diligenza nella convocazione in giudizio del medesimo.
Peraltro, come già anticipato in premessa, con nota scritta del 5 ottobre 2021, parte attrice già dichiarava di voler limitare le proprie domande nei confronti dei soli convenuti che, effettivamente, rivestivano la qualità di eredi del de cuius ### quindi, con espressa esclusione di ### e ### per la quale producevano altresì certificato di rinunzia all'eredità. ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
Con riferimento al rapporto processuale instaurato nei confronti dell'I.N.A.I.L., sebbene parte attrice non formulasse alcuna domanda risarcitoria direttamente nei confronti dell'istituto, lo stesso veniva convenuto nel presente giudizio, per cui, a seguito dell'impulso processuale attuato con la domanda attorea, si determinava a svolgere le proprie difese, anche in considerazione della documentazione prodotta dagli attori, dalla quale pare evincersi che gli stessi, ipotizzando un infortunio in itinere, potessero vantare il diritto ad un credito, a titolo di prestazione assicurativa. Giova precisare che " In relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di amministrazioni statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore, la proposizione da parte del lavoratore delle domande per conseguire le prestazioni assicurative nei confronti dell'### invece che nei confronti dell'amministrazione pubblica, dà luogo al vizio di difetto di legittimazione passiva ad causam, rilevabile d'ufficio e denunciabile per la prima volta in cassazione, e non ad una semplice ipotesi di possibile contestazione della titolarità passiva del rapporto” (Cassazione civile sez. lav., 12/09/2002, n.13323).
Tuttavia, proprio in considerazione del fatto che parte attrice non svolgeva alcuna specifica domanda nei confronti dell'### e che quest'ultimo, pur rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, interveniva nella pratica stragiudiziale, attuando le diffide in atti, e richiamando a proprio favore il combinato disposto degli artt. 1916 c.c. e 142 D. lgs 209/2005, vista anche la particolarità della questione, questo Giudice ritiene doversi disporre la compensazione delle spese di lite.
Con riferimento al rapporto tra attore, convenuti e terza chiamata ### S.p.a., in tema di liquidazione spese occorre temperare il principio di impulso processuale, con quello della soccombenza.
Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa.
Il secondo, viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale, ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia, o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando, in tale ipotesi, autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato, per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario. ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in causa dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Nel caso di specie, emerge fin dagli atti introduttivi del presente giudizio, e relative allegazioni documentali, la scopertura assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa, circostanza ben chiara all'attore che, correttamente, instaurava il contraddittorio nei confronti della ### S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S..
La domanda svolta dal convenuto ### nei confronti della ### S.P.A. (già ### si rivela, pertanto, manifestamente infondata, considerata la pacifica verificazione del sinistro oltre il periodo c.d. di tolleranza, nonché la corresponsione del premio un mese dopo la scadenza della rata prevista, e due giorni dopo l'evento per cui è causa, così da ritenere che non potesse sorgere alcun dubbio circa la correttezza della citazione in giudizio nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S..
Pertanto, si ritiene che gli eredi del convenuto ### nelle persone dei convenuti ##### e ### debbano corrispondere a ### S.p.a. le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (come da tabella sopra riportata).
Sono altresì a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro, le spese della ### corrisposte dall'attore a titolo di saldo / acconto nella somma di euro 500,00, vista l'assenza di ulteriori istanze di liquidazione presentate dal ### e decreti di liquidazione disposti dal Tribunale. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA il difetto di legittimazione passiva nei confronti dei convenuti ### e ### RIGETTA la domanda svolta da ### nei confronti di ###ni S.p.a.; ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
DICHIARA la responsabilità esclusiva del convenuto ### nella verificazione del sinistro per cui è causa, in qualità di conducente del veicolo ### targato ### di proprietà del ### (deceduto successivamente all'instaurazione del presente giudizio, poi riassunto nei confronti degli eredi); CONDANNA la ### S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con ###### e ### al pagamento: - in favore di ### dell'importo pari ad euro 600,00 a titolo di danno materiale, oltre agli interessi, come indicati in parte motiva; - in favore di ### a) dell'importo pari ad € 10.843,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi come indicati in parte motiva; b) dell'ulteriore somma di € 446,381 (€ 401,381 per le spese mediche documentate, ed € 45,00 per l'acquisto del collare “Philadelphia”) oltre interessi dai singoli esborsi, sino al saldo; CONDANNA i convenuti ##### e ### a rivalere la ### S.p.A., quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, di quanto da quest'ultima corrisposto agli attori, a titolo risarcitorio ed a titolo di interessi e spese, sulla base di quanto disposto con la presente sentenza, e condizionatamente a tale pagamento; CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 6.600,10 per compensi; oltre esborsi documentati; oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali; ##### e #### a rifondere alla ### s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 6.600,10 per compensi; oltre esborsi documentati; oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali; COMPENSA le spese di lite per le ulteriori parti processuali, come disposto in parte motiva; ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
PONE definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese della ### limitatamente a quanto liquidato nel presente giudizio. ### 30 maggio 2023 Il Giudice dott. ### il: 04/04/2025 n.503/2023 importo 587,75
causa n. 200442/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Menconi Micol