blog dirittopratico

3.738.098
documenti generati

v5.52
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
7

Tribunale di Roma, Sentenza n. 223/2026 del 07-01-2026

... dell'immobile del 2003). E' evidente, pertanto, che il danno è stato subito dall'odierna parte attrice che ha versato gli importi indicati nel preliminare di prenotazione, a prescindere dal soggetto poi indicato quale assegnatario dell'immobile nell'atto definitivo. In conclusione, devono essere liquidati agli attori e intervenuti di cui sopra gli importi indicati nella ipotesi 4 delle tabelle contenute nella ctu (per gli attori della causa nrg 7717/2019 alle pp. 82-85; per gli attori della causa nrg.###/2019 alle pp. 87-90; per gli intervenuti alla p. 86). E' altresì liquidabile il danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2059 c.c. e 185 c.p.c. per la sofferenza morale subita a causa delle condotte illecite dei convenuti, tenuto conto del presumibile stress e dei patimenti conseguenti (in considerazione della durata della vicenda), ma anche della entità del danno patrimoniale accertato. E' quindi liquidabile a titolo di danno morale, in via equitativa, un importo pari al 15 % del danno patrimoniale come quantificato per ciascuno degli attori. Dagli importi così liquidati deve essere sottratta la somma di euro 5.000, versata dal ### a titolo di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### nella persona del giudice designato dott.ssa ### ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, a cui sono state riunite le cause N.R.G. ###/2019 e N.R.G. 74336/2019, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 29.05.2025 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e vertenti TRA ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, D'####, ####, D'####, ######, D'####, ####, #####, ####, #####, ####, ####, ####, #####, ####, #####, ####, #####, ####, #####, ####, #####, ####, ####, #####, ####, MAGGIORELLI ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ### MAXIMILIAN ###, ### (####, ### (####, ### (####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ### E #### - ###, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #### (causa n.r.g. 7711/2019) elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell' Avv. ### che li rappresenta e difende con l'Avv. ### (indicato come deceduto all'udienza del 18.01.2022) e l'Avv. ### in virtù di procure in calce all'atto di citazione in formato cartaceo, ritirato giusta autorizzazione richiesta all'udienza del 21.05.2019 e depositato nel fascicolo telematico in data ##### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data ### (causa n.r.g.7711-2019) ####, ####, #####, ####, #####, ####, #####, ### - #### - ###, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, #####, #### (#### -###), ####, #####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ### ANTONIETTA ###, ####, #####, ### E #####, ### E ####- ###, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ### - #####- ###, ####, ####, ####, ####, ### - FERRANTE ###- ###, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ######, #### (causa n.r.g.###/2019) rappresentati e difesi dagli Avv.ti #### (indicato come deceduto all'udienza del 18.01.2022) e ### giusta procure in atti #### 84 - SOCIETÀ ####.L. ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'### giusta procura in atti (causa n.r.g. 74336-2019) #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, costituito nella causa N.R.G. 7717/2019 in data ### (contumace nella causa N.R.G. 74336-2019, giusta ordinanza del 18.01.2022, e nella causa N.R.G. ###-2019 giusta ordinanza del 21.04.2021) #### elettivamente domiciliat ###/b, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. ### giusta procura in atti (costituito in data ### nella causa N.R.G. 7717/2019, in data ### nella causa N.R.G.  ###/2019; in data ### nella causa N.R.G. 74366/2019) #### E ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dall'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (costituito nella causa N.R.G. 7717/2019 in data ###; contumace nelle cause N.R.G. 74366/2019 e N.R.G. ###/2019, giusta ordinanza del 21.04.2021) ### E ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (costituito in data ### nella causa N.R.G. 7717/2019; in data ### nella causa N.R.G. ###/2019; in data ### nella causa N.R.G. 74336/2019) #### ora ##### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall' ### dello Stato, presso cui domicilia per legge in ### via dei ### n. 12 (costituito in data ### nella causa R.G.N. 7717/2019; in data ### nella causa N.R.G. 74366/2019; in data ### nella causa N.R.G. ###/2019) ### E ### S.C.A.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore #### 1980 S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante #### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante #### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante #### S.C.A.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore #### S.C.A.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore #### 72 S.C.A.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore #### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante #### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante ### e ### S.C.A.R.L., in persona del rappresentante pro tempore ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che le rappresenta e difende giusta procure in atti (costituite con atto di intervento il ###) ######### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli Avv.ti ### (anche quale difensore di sé stessa) e ### che li rappresentano e difendono giusta procure in atti (costituiti con atto di intervento il ###) #### S.C.A.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti (costituita con atto di intervento il ###) ###### e elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende con l'Avv. ### giusta procure in atti (costituiti con atto di intervento in data ### e con atto di intervento in data ###) ###: domanda di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2049 c.c. e da reato.  CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte.  #### Indice degli argomenti: 1. Vicende processuali delle cause riunite e sintesi delle domande e delle difese delle parti nel corso del giudizio: 1.1 posizione degli attori nelle cause riunite (causa n. r.g. 7717/2019; causa n.r.g. ###/2019; causa n.r.g.  74336/2019) 1.2 posizione dei convenuti nelle cause riunite (causa n.r.g. 7717/2019; causa n.r.g. ###/2019; causa n.r.g.  74336/2019) 1.3 posizione delle parti intervenute.  2. Questioni pregiudiziali e preliminari: 2.1 eccezione di nullità degli atti introduttivi; 2.2. eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito formulata dalla ### erariale; 2.3 eccezione di prescrizione formulata dalla ### erariale; 2.4 ammissibilità degli atti di intervento ex art. 105 comma 1 cpc.  3. Accertamento della responsabilità riguardo alle posizioni di tutti i convenuti: 3.1 responsabilità di ##### e ### 3.2 responsabilità di ### e del Ministero convenuto; 3.3 nesso causale tra le condotte illecite accertate in capo ai convenuti e i danni pretesi dalle parti attrici e intervenute. Responsabilità solidale - concorso del fatto colposo del creditore ex artt. 1227-2056 4. Quantificazione dei danni### 4.1 istanza ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulata dalla ### erariale - la compensatio lucri cum damno; 4.2 quantificazione dei danni per gli attori nella causa n.r.g. 7717/2019 (escluso ### e nella causa n.r.g. ###/2019 e per gli intervenuti ##### e ### 4.3 quantificazione dei danni per l'attore ### (causa n.r.g. 7717/2019); 4.4 quantificazione dei danni per gli intervenuti ###### e ### 4.5 quantificazione dei danni per ### 84 ### a r.l. (causa n.r.g. 74336/2019); 4.6 quantificazione dei danni per le ### intervenute: ### -### -### del ### -### - ### 72 - ### - ### -### -### -### -### 5. Domanda riconvenzionale proposta dal Ministero convenuto nelle cause n.r.g. 7717/2019 e n.r.g.###/2019.  6 Sequestro conservativo e istanze delle parti attrici e intervenute.  7 Regolamentazione delle spese di lite.  1.Vicende processuali delle cause riunite e sintesi delle domande e delle difese delle parti nel corso del giudizio: 1.1 posizione degli attori nelle cause riunite (causa n. r.g. 7717/2019; causa n.r.g. ###/2019; causa n.r.g.  74336/2019) Con atto di citazione (di cui è stato autorizzato il ritiro all'udienza del 21.05.2019, poi depositato nel fascicolo telematico in data ###), ritualmente notificato, ### e gli altri attori indicati in epigrafe (causa n.rg.  7717/2019) convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, ####### e il Ministero dello ### ora ### delle ### e del ### in ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - “accertare e dichiarare il diritto, di tutte le parti attrici indicate in epigrafe, in virtù della violazione da parte di ciascuna parte convenuta identificate nelle persone ###### e ### come rappresentata nel presente atto di citazione, al risarcimento del danno patrimoniale come identificato e quantificato nell'atto di citazione e quindi il comportamento, in ragione dei principi cui all'art.2043 c.c., per tutti i danni subiti ed in particolare il ### per lo sviluppo economico per culpa in vigilando in ordine alla verifica dell'attività posta in essere dal ### di ### s. coop. a.r.l.; - accertare e dichiarare il diritto di tutte le parti attrici al riconoscimento del danno non patrimoniale e morale da parte di tutte le parti convenute; - condannare le parti convenute ##### e ### in solido tra loro ed il Ministero dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% della cifra così di seguito riferita per ciascuna parte, ovvero e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del presente giudizio anche attraverso eventuale ### compensando per la sola parte del Ministero dello ### l'importo di € 5.000,00 ### per ogni parte attrice in ragione del pagamento dell'importo già disposto in ragione della provvisionale riconosciuta da parte del Tribunale Penale di ### sentenza del 5 maggio 2014; - condannare le parti convenute ###### e ### in solido tra loro ed il Ministero dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% dell'importo accertato, al pagamento di un importo pari ad € 50.000,00 in favore di ciascuna parte attrice sopra indicata ovvero e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del giudizio.” A tal fine, deducevano, in sintesi, che: - erano tutti soci di ### edilizie, aderenti al #### assegnatari, attraverso il ### di interventi di edilizia agevolata in diversi piani di zona, con il riconoscimento del contributo regionale; - le ### avevano stipulato con il ### coop. ### delle convenzioni mediante le quali avevano delegato a quest'ultima la gestione tecnico-amministrativa dei lavori nonché la funzione di stazione appaltante delle opere e al consorzio ### la gestione dei finanziamenti; - gli attori e le cooperative erano stati coinvolti nella vicenda della liquidazione coatta del ### i cui amministratori (a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza) erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta; - le pretese attoree trovavano fondamento negli accertamenti svolti nel corso del processo penale, dove gli stessi attori si erano tutti costituiti parte civile, e nelle sentenze del Tribunale Penale di ### n. 7742 del 5/05/2014, della Corte d'appello penale di ### n. 562 del 18/01/2018 emesse nei confronti degli allora vertici del ### e di tutti gli odierni convenuti, nonché del Ministero dello ### quale responsabile civile del proprio dipendente ### - i giudizi penali avevano accertato che i convenuti, nelle rispettive qualità, avevano distratto la totalità delle somme versate dai soci per i contratti preliminari di assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata, impedendo la realizzazione degli interventi edilizi programmati; - durante il giudizio penale di secondo grado, era emerso che le somme di denaro confluite al ### (presieduto da ### e alla ### (presieduta da ### non erano state utilizzate né per pagare le banche ed estinguere i mutui erogati né per pagare le ditte appaltatrici; - la sentenza della Corte d'Appello penale di ### n. 562/2018 aveva chiarito come il #### doveva gestire i rapporti con le imprese appaltanti, mentre la ### a r.l. svolgeva la funzione di finanziaria del gruppo, supportata anche dalla società ### srl, mentre anche altre società svolgevano funzioni di supporto, in particolare la ### che si occupava di tenere la contabilità di tutte le cooperative edilizie, e la ### di ### che si occupava di promuovere l'attività del ### e di acquisire le adesioni di nuove cooperative edilizie; - era evidente la responsabilità ex art. 2043 c.c. degli amministratori del ### casa ### e del ### nelle persone dei sig. ### e del sig. ### nonché degli altri convenuti coinvolti nel sistema illecito, come accertato dalle sentenze penali, che avevano affermato come lo scopo finale della “cooperazione allargata” ideata da ### non fosse la realizzazione dei progetti edilizi , ma l'arricchimento personale suo e dei suoi complici; - il Ministero dello ### economico era responsabile per “culpa in vigilando”, stante la sua funzione di controllo sulle cooperative edilizie e quale responsabile civile di ### il quale era stato coinvolto in una vicenda di corruttela e, a fronte della ricezione di somme di denaro, aveva fatto modificare i contenuti dei controlli svolti dagli ispettori, ritardando la possibilità da parte del Ministero di adottare provvedimenti sanzionatori come la messa in liquidazione coatta del #### - le parti attrici avevano quindi subito un danno patrimoniale, analiticamente indicato per ciascuna posizione, corrispondente agli importi pagati fino a giugno del 2004 e in ragione del contratto di prenotazione dell'alloggio in edilizia agevolata dalle medesime sottoscritto, oltre al danno non patrimoniale quantificato in euro 50.000, per ciascuno degli attori; - sussisteva la responsabilità del Ministero dello ### economico (da quantificarsi in una misura non inferiore al 70% del complessivo danno da risarcire), il quale aveva gravemente contribuito, con il suo omesso controllo, a determinare il danno ai soci delle ### parti attrici. 
Analoga domanda proponevano (nella causa n.rg. ###/2019) ### più gli altri attori indicati in epigrafe, con atto di citazione notificato, in data ###, a #### e ### e notificato, in data ###, a #### e al Ministero dello ### Gli attori allegavano le medesime circostanze in fatto e in diritto contenute nell'atto introduttivo del giudizio n.r.g. 7711/2019. Chiedevano l'accoglimento di analoghe conclusioni. 
Nella comparsa di costituzione di nuovo difensore, in data ###, il sig. ### si riportava alle difese già svolte e precisava la domanda chiedendo: “- condannare i convenuti ex art 2043 c.c., 2049 cc e 2059 c.c. al risarcimento del danno di natura patrimoniale subito dallo stesso, al pagamento della somma di € 144.982,96 per i titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi, ovvero alla somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia in ragione a quanto verrà accertato e provato in corso di ### anche attraverso ### compensando e dando atto per la sola parte del Ministero dello ### dell'importo di € 5.000,00 in ragione del pagamento già effettuato in virtù della provvisionale riconosciuta dal Tribunale Penale di ### con la sentenza n. 7742/14; - condannare i convenuti in solido tra loro ed il ### rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% accertato, al pagamento di un importo pari ad € 50.000,00 in favore ovvero per un importo maggiore e/o minore ritenuto di Giustizia, in ragione di quanto verrà accertato nel corso del giudizio; - condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali tutte, del presente grado. Reitera, inoltre, a mezzo del difensore la richiesta di sequestro ex art 671 cpc.” In particolare, asseriva che: - la Corte di Cassazione aveva accertato la responsabilità del ### dello ### oltre che per fatto proprio, per omessa vigilanza e controllo anche quale responsabile civile del dipendente ### - il sig. ### era stato socio della #### a ### a r. l., facente parte della galassia delle ### aderenti a ### - tutte le cooperative del gruppo erano legate a ### da una convenzione attivata anche con ### la quale svolgeva la funzione di banca all'interno del gruppo (e di cui, come per la ### il presidente era ### ovvero i suoi sodali); - la ### aderente al ### “###”, aveva assunto le funzioni di stazione appaltante insieme alle altre strutture tra le quali ### - il ### era stato, sino agli arresti eseguiti nel 2004 dalla ### della Repubblica, Presidente del ### di ### “### Castelluccia”; - l'attore ### in data ###, aveva stipulato il preliminare di assegnazione dell'immobile da realizzare da parte della ### per un prezzo di lire 114.600.000 (a fronte del costo complessivo del programma pari a lire 15.920.000.000), versando l'importo di lire 40.000.000; - il sig. ### aveva ottenuto l'assegnazione dell' immobile, con sentenza del Tribunale di ### n. 20653/2011 (N.R.G. 44954/2006), a seguito di un complesso giudizio promosso sia nei confronti dell' istituto mutuante (per abusiva concessione del credito ), sia nei confronti della ### (ex art 2932 c.c.), ma aveva dovuto affrontare ingenti esborsi analiticamente indicati nelle proprie difese. 
Anche la ### 84 - ### a r.l. in Liquidazione (causa n.rg. 74336/2019) conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, i convenuti indicati in epigrafe con atto di citazione notificato in data ### al ### dello ### in data ### a ### in data ### a ### in data ### a ### in data ### a ### e ### in data ###. 
Ricostruita la vicenda in fatto in termini analoghi a quanto dedotto dagli attori nelle altre cause poi riunite, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dato atto degli accertamenti in fatto e delle statuizioni di condanna al risarcimento dei danni già contenute nella sentenza del Tribunale Penale di ### n. 7742 del 5 maggio 2014 e nella sentenza della Corte di ### di ### n. 562 del 18 gennaio 2018, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti per i fatti descritti in narrativa ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., 185 c.p.; - accertare e dichiarare che i convenuti ##### e ### sono tenuti in solido al risarcimento dei danni sofferti dalla ### attrice quantificati per difetto in ### 3 milioni e che i convenuti ### ed il ### dello ### sono tenuti in solido al risarcimento dei suddetti danni nei limiti di ### 1 milione per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto condannare: a) i convenuti ##### e ### in solido al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore della ### attrice dell'importo suddetto di ### 3 milioni o della diversa somma ritenuta di giustizia, all'occorrenza con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, nonché b) i convenuti ### ed il ### dello ### in persona del ### pro tempore, in solido al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore della cooperativa attrice dell'importo di ### 1 milione o della diversa somma ritenuta di giustizia, all'occorrenza con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.” Nelle proprie difese deduceva, in sintesi, che: - a fronte della stipula della convenzione del 30.09.1984, la ### fin dalla sua costituzione, aveva partecipato (unitamente ad altre decine di cooperative edilizie) al sistema organizzativo facente capo al ### di ### di ### "#### s.c. a r.l., nonché al ### di ### fra cooperative - ##### a r.l.; - i due consorzi svolgevano rispettivamente l'uno la funzione di assistere le cooperative edilizie sotto il profilo tecnico, burocratico, contabile, progettuale, finanziario, contrattuale (assumendo ogni obbligazione in nome e per conto delle consorziate, lasciando a quest'ultime gli oneri economici conseguenti) e l'altro la funzione di "cassiere" di qualsiasi finanziamento (nessuno escluso, da quelli sociali ai mutui fondiari, dai crediti di ogni tipo ai finanziamenti pubblici); -la massa di denaro raccolta con questo sistema dal ### e da ### era stata poi oggetto di sistematiche distrazioni (sanzionate penalmente), da parte di ### e dei suoi sodali #### e ### con la finalità di conseguire un indebito arricchimento personale in totale spregio dei principi mutualistici, - a causa del grave dissesto finanziario conseguente al depauperamento del patrimonio sociale, proprio su istanza della ### attrice, il ### era stato dichiarato in stato di insolvenza con provvedimento del Tribunale di ### del 27 luglio 2004 con successiva liquidazione coatta amministrativa disposta con decreto ministeriale del 06 agosto 2004; - stessa sorte era toccata a ### il cui stato di insolvenza era stato dichiarato con provvedimento del Tribunale di ### del 02 dicembre 2004 con successiva liquidazione coatta amministrativa disposta con decreto ministeriale del 04 maggio 2005; - i convenuti ##### e ### erano stati condannati in via definitiva per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e condannati in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, tra cui la stessa attrice; - nella istruttoria penale era emerso che la sottrazione dei verbali ispettivi ad opera del ### impendendo la tempestiva adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (scioglimento o commissariamento per gravi irregolarità gestionali riscontrate nel corso delle ispezioni) e ostacolando evidentemente l'apertura della procedura concorsuale, avesse permesso al convenuto ### e ai suoi sodali di continuare nelle condotte appropriative e distrattive in danno del ### e delle ### consorziate, tra cui l'attrice ### 84; - in sede penale era emerso, altresì, che i convenuti si erano associati tra loro (con il ### in qualità di promotore e capo e gli altri convenuti in qualità di partecipi), al fine di commettere una serie di reati attraverso il controllo del ### di ### e di tutte le cooperative consorziate; - essendo intervenuto il giudicato sull'accertamento della responsabilità civile dei convenuti per i fatti di reato loro ascritti, con conseguente condanna generica al risarcimento dei danni, il titolo di responsabilità riconosciuto nella sentenza penale non poteva più essere messo in discussione in ragione della definitività della pronuncia; - in forza delle statuizioni assunte in sede penale ormai irretrattabili, degli ingentissimi danni sofferti dalla ### tutti i convenuti in solido erano chiamati a rispondere a titolo risarcitorio, ex artt. 2043 c.c., 2055 c.c., 185 e 187 c.p.; - le somme erogate alla ### a titolo di mutuo dalla banca e le somme versate dai soci in conto pagamento del prezzo dell'alloggio, delle rate di mutuo e del corrispettivo dei lavori appaltati ad ### (società cooperativa che aveva concluso 4 contratti di appalto con ### 84) erano state oggetto di sistematiche distrazioni e destinate al profitto illecito dei convenuti, motivo per cui la ### 84, impiegando beni e mezzi finanziari propri, al fine salvaguardare il proprio patrimonio immobiliare, aveva sostenuto ingenti costi, analiticamente indicati nelle proprie difese, di cui chiedeva il risarcimento.  1.2 Posizione dei convenuti nelle cause riunite (causa n.r.g. 7717/2019; causa n.r.g. ###/2019; causa n.r.g.  74336/2019) Si costituiva in data #### (solo nella causa n.r.g. 7717/2019, essendo stato dichiarato contumace con ordinanza del 18.01.2022 limitatamente alla causa n.r.g.74336/2019 e con ordinanza del 21.04.2021 nella causa n.r.g. ###-2019), chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto “primariamente inammissibile nonché infondata in fatto e diritto e, comunque non provata”. 
In particolare, deduceva che: - l'accertamento contenuto nelle sentenze penali indicate dalle parti attrici non era definitivo, stante la pendenza del ricorso in Cassazione; -le parti attrici non avevano assolto all'onere probatorio a loro carico riguardo all'asserito danno subito; - le stesse parti attrici avevano effettuato l'ammissione al passivo “fallimentare” delle società ### attinte dallo stato di decozione (### e ### e, pertanto, l'intervento nella procedura di liquidazione non consentiva l'attivazione della domanda risarcitoria proposta in questa sede ###data ### il sig. ### (solo nella causa n.r.g. 7711/2019, essendo stato dichiarato contumace nelle altre due cause riunite con ordinanza del 21.04.2021), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione de quo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, in relazione all'art. 163 c.p.c., n. 4, per la sua eccessiva genericità, che non consente di approntare difese puntuali ed adeguate da parte del sig. ### - sospendere il giudizio de quo in attesa della definizione del giudizio penale pendente innanzi la Corte di Cassazione (### 2752/2019) in quanto è stato promosso dopo la costituzione di parte civile degli odierni attori nel procedimento penale e comunque dopo le sentenze rese dal Tribunale Penale di ### (sentenza 7742 2014 del 5 maggio 2014) e dalla Corte di ### di ### (sentenza n. 562/2018 del 18 gennaio 2018), passata in giudicato a seguito dell'udienza del 24 settembre 2019 innanzi alla 5 sezione penale.”
Chiedeva, nel merito, di rigettare le domande attoree in quanto non riteneva sussistere alcuna sua responsabilità riguardo alla causazione dei danni lamentati. 
Deduceva che: - nell'atto introduttivo di parte attrice (### + altri) non erano indicati atti e/o fatti a lui riconducibili, con conseguente lesione del suo diritto di diritto di difesa; - a fronte della costituzione di parte civile degli attori nel processo penale, il giudizio doveva essere sospeso (ex art. 75 c.3 c.p.p.); - il sig. ### era un lavoratore subordinato che si era attenuto agli ordini che gli erano stati impartiti dai suoi superiori gerarchici e, in particolare, dal ### e/o dai suoi familiari (tanto che nessuno di tali ordini prevedeva un vantaggio a favore dello stesso ### ma soltanto a favore di ### e dei suoi familiari); - era assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ossia il sig. ### e il sig. ### dai quali riceveva ordini, direttive e disposizioni circa i compiti da svolgere; - il rag. ### nella deposizione resa alla ### di ### aveva dichiarato che le operazioni contabili e la redazione degli ordinativi del ### erano effettuati dallo stesso ### e che la contabilità delle cooperative avveniva sulla base dei documenti forniti dal ### di ### Si costituiva ### nei tre giudizi riuniti (costituito il ### nel n.r.g. 7711/2019; il ### nel n.r.g. ###/2019; il ### nel n.r.g. 74366/2019). Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - “In via preliminare, in considerazione di quanto esposto in narrativa, sospendere ai sensi dell'art. 75 III co.  c.p.p., il presente procedimento sino alla pronuncia definitiva dell'azione penale a carico degli odierni convenuti; - Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e non provata; - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice liquidare i danni nella sola misura che verrà accertata in corso di causa previa determinazione della specifica quota di responsabilità ascrivibile al #### con riconoscimento a quest'ultimo del diritto di agire in regresso nei confronti degli eventuali condebitori in solido per quanto dovesse essere pagato in eccesso rispetto a tale quota; - Quanto alla richiesta di sequestro ex art. 671 cpc, rigettare tale istanza in quanto del tutto inammissibile, per quanto dedotto in narrativa, e comunque infondata in fatto e diritto, non motivata e non supportata da alcuna prova”. 
Nella causa nrg ###-2019, chiedeva “in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione de quo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, in relazione all'art. 163 c.p.c., nn. 4, per la sua eccessiva genericità, che non consente di approntare difese puntuali ed adeguate da parte del sig. ### - Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e non provata; - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice liquidare i danni nella sola misura che verrà accertata in corso di causa previa determinazione della specifica quota di responsabilità ascrivibile al #### con riconoscimento a quest'ultimo del diritto di agire in regresso nei confronti degli eventuali condebitori in solido per quanto dovesse essere pagato in eccesso rispetto a tale quota; - Quanto alla richiesta di sequestro ex art. 671 cpc, rigettare tale istanza in quanto del tutto inammissibile, per quanto dedotto in narrativa, e comunque infondata in fatto e diritto, non motivata e non supportata da alcuna prova” Nella causa nrg74336/2019 chiedeva: “In via preliminare, rimettere il presente giudizio al Presidente di ### al fine di disporre, ai sensi dell'art. 273 cpc II co, ogni opportuno provvedimento per consentire la riunione del presente giudizio con l'altro per primo instaurato, avente il medesimo oggetto e, parzialmente, le stesse parti, RG n. 7717/2019; - Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e non provata; - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice liquidare i danni nella sola misura che verrà accertata in corso di causa previa determinazione della specifica quota di responsabilità ascrivibile al #### con riconoscimento a quest'ultimo del diritto di agire in regresso nei confronti degli eventuali condebitori in solido per quanto dovesse essere pagato in eccesso rispetto a tale quota”.  ### deduceva che: - il processo penale non era concluso e, pertanto, l'odierno giudizio in sede civile doveva essere sospeso fino alla pronuncia penale (art. 75 c.3 cpp); - in mancanza di una pronuncia definitiva in sede penale, gli attori erano onerati della prova della condotta illecita dei soggetti convenuti in giudizio, della sussistenza di un danno e del nesso di causalità tra tali condotte e i danni lamentati; - l'istanza di sequestro ex art. 671 c.p.c. “delle somme confiscate in favore delle parti attrici” era inammissibile, in quanto a carico del sig. ### era stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo, poi trasformato in confisca con la sentenza della Corte d'Appello penale per il ridotto importo di € 543.312,22, mentre sulle medesime somme pendeva un sequestro conservativo concesso in sede ###data ### a tutela delle pretese risarcitorie delle parti civili costituite in sede ###era possibile disporre un sequestro civile su somme confiscate in sede penale; - le parti attrici non avevano nemmeno specificato per quali somme sarebbe stata disposta la confisca e per quali somme esse avrebbero richiesto un provvedimento di sequestro. 
Si costituiva in tutti i giudizi (nelle date indicate in epigrafe) ### chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti in quanto la sua condotta non aveva cagionato alcun danno alle parti attrici. 
Deduceva che: - non era mai stato amministratore del ### né in alcuni dei “giudizi penali” era stato imputato per il reato di bancarotta fraudolenta ai soci delle cooperative; - non era stato condannato per corruzione in atti giudiziari, ma, fin dal primo grado di giudizio, il reato allo stesso ascritto era stato derubricato in corruzione semplice; - in appello, con la sentenza n. 8760/2009, era stata diminuita ulteriormente la pena a lui inflitta ed erano state dichiarate “inammissibili le costituzioni di tutte le parti civili”, con conseguente revoca “delle statuizioni civili disposte nella sentenza di primo grado”; - il requisito della mutualità in capo al ### era stato accertato dalla sentenza del Tribunale di ### del 29.11.2005 (ragione per la quale nei suoi verbali ispettivi non ne aveva rilevato la mancanza); - gli attori non avevano in alcun modo specificato come e in virtù di quale titolo avevano individuato gli importi ritenuti loro dovuti, né tantomeno indicato e configurato la consistenza del danno morale di cui si erano limitati a precisare l'importo senza fornire la prova e la ragione di detta generica quantificazione; - la positività dei verbali era stata acclarata dal ### “in possesso della completezza dei documenti ispettivi, ivi compresi quelli successivi a quelli contestati in sede penale e, pertanto, tali documenti non avevano comportato né vantaggi né svantaggi al Consorzio”; - la sentenza della Corte di Appello di ### n.562/2018, aveva affermato che non era possibile equiparare la “responsabilità civile del ### a quella degli altri imputati, attesa la diversità e specificità del titolo di responsabilità, fondato su una condotta di sicuro minore rilievo nella determinazione dei danni arrecati ai soci ed alle cooperative, evidentemente danneggiate principalmente dalle condotte di bancarotta non ascritte al ### Con conseguente revoca della condanna al pagamento della provvisionale anche a carico del ### per lo ### in qualità di responsabile civile per il fatto-reato commesso dal ### quale dipendente del predetto Ministero”; - la Corte ### di ### aveva statuito di non doversi procedere nei confronti del ### in ordine al reato ascritto al capo Q perché estinto per prescrizione, con revoca delle provvisionali concesse alle parti civili. 
In tutte le cause riunite si costituiva anche il ### dello ### economico, chiedendo (causa n.r.g.  7711/2019) l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In rito: - dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione alla responsabilità del ### dello ### derivante dall'asserita omessa vigilanza. 
Nel merito: - rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, prescritte; - accertare e dichiarare che gli odierni convenuti hanno ricevuto dal ### dello ### una somma a titolo di provvisionale pari a 5.000,00 euro cadano o la diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, condannando per l'effetto gli stessi alla restituzione delle predette somme in favore del ### dello ### - nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere la sussistenza della responsabilità dell'### si eccepisce la compensazione tra l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno e la somma riconosciuta ai convenuti a titolo di provvisionale.” Nella causa 74336/2019 chiedeva: In rito - ### rimessione al Presidente del Tribunale di ### disporre la riunione del seguente giudizio al giudizio civile iscritto al n.r.g. 7717/20119, pendente dinanzi al Tribunale di ### sez. II civile per la parziale connessione soggettiva e per connessione oggettiva per le ragioni esposte in narrativa; Nel merito - rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, prescritte”. 
Nella causa nrg. ###/2019 chiedeva: “In rito - In via preliminare rimettere la causa al Presidente della ### affinché disponga la riunione del presente giudizio iscritto al n.r.g. ###/2019 al giudizio iscritto al n.r.g. 7717/2019 trattandosi di procedimenti connessi per l'oggetto e per il titolo.  - Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione alla responsabilità del ### dello ### derivante dall'asserita omessa vigilanza Nel merito - ### le domande ex adverso proposte in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, prescritte.  - Accertare e dichiarare che gli odierni convenuti hanno ricevuto dal ### dello ### una somma a titolo di provvisionale pari a 5.000,00 euro cadano o la diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, condannando per l'effetto gli stessi alla restituzione delle predette somme in favore del ### dello ### - Nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere la sussistenza della responsabilità dell'### si eccepisce la compensazione tra l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno e la somma riconosciuta ai convenuti a titolo di provvisionale”. 
Eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore del giudice amministrativo, deducendo che il presunto illecito oggetto di causa era costituito dal lamentato omesso esercizio del potere amministrativo. 
Eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione di responsabilità del ### dello ### per fatto illecito del dipendente, trattandosi di fatti risalenti agli anni 2000-2004. 
Nel merito deduceva che: - non sussisteva alcuna responsabilità del ### per culpa in vigilando per l'omessa vigilanza delle società cooperative, in quanto la normativa di riferimento (dettagliatamente ricostruita) imponeva all'### pubblica di vigilare solo al fine della verifica della permanenza del carattere mutualistico in capo agli enti cooperativi, non a tutela dell'interesse del singolo socio (che poteva ben provvedervi in via autonoma, avvalendosi delle forme di tutela garantite dall'ordinamento); - nel giudizio penale era stato chiamato a rispondere come responsabile civile solo con riferimento alla condotta del sig. ### il quale aveva abusato della qualità di pubblico ufficiale in concorso con il ### - tuttavia il sig. ### oltre a non essere né amministratore né socio delle cooperative, rispondeva dei fatti contestati limitatamente alle condotte di cui al capo Q) del capo di imputazione, ossia per sottrazione dei verbali ispettivi ivi indicati, non per fatti distrattivi posti in essere dagli altri imputati che, in concreto, avevano determinato il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale di cui si chiedeva il ristoro; - il ### nel quale erano confluiti gli altri ### aderiva, all'epoca dei fatti contestati, all'### nazionale riconosciuta (### - A.G.C.I.) e, come tale, era sottratto alla vigilanza ordinaria ministeriale; - le ispezioni ordinarie, dunque, erano ad esclusivo appannaggio dell'### che ben avrebbe potuto segnalare quelle eventuali anomale che si fossero verificate nel corso delle stesse; - quando il ### dello ### aveva avuto contezza della necessità di un intervento diretto, l'aveva fatto immediatamente in base alle previsioni di legge, tramite una serie di ispezioni straordinarie che avevano portato, tra l'atro, alla emanazione di un ### di liquidazione coatta amministrativa nei confronti del ### (2004), con conseguente insussistenza in capo al ### dell'elemento soggettivo dell'illecito; - nel caso di specie emergeva con chiarezza l'insussistenza del nesso causale tra l'asserita omessa vigilanza del ### con le condotte poste in essere dagli imputati che avevamo cagionato il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale prodotto agli odierni attori, così come non vi era prova del danno patrimoniale e non patrimoniale subito; - nel caso di specie, era integrata la fattispecie di cui all'art.  1227, primo comma c.c. (applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale), stante la colpevole inerzia degli attori nell'assumere iniziative efficaci a tutela dei propri diritti, valutabile in base al disposto di cui all'art. 1227 secondo comma c.c.; - pertanto il risarcimento del danno non era dovuto, in quanto ove i soci avessero usato “l'ordinaria diligenza” avrebbero senz'altro evitato il verificarsi del danno lamentato; - doveva escludersi la responsabilità dell'### per fatto illecito del dipendente, tenuto conto che la condotta di quest'ultimo aveva avuto un ruolo marginale, in un'ottica di solo aggravio del danno patrimoniale già ampiamente verificatosi in capo ai soci delle cooperative per effetto delle condotte distrattive poste in essere dagli altri imputati, odierni convenuti, - proprio sulla base delle considerazioni svolte dalla Corte d'appello in sede penale, era evidente che non poteva essere ascritta all'### alcuna responsabilità per fatto del dipendente. Chiedeva quindi la restituzione delle somme percepite dai danneggiati a titolo di provvisionale, in esecuzione di quanto statuito dalla sentenza della Corte d'Appello di ### penale n. 562/2018, che in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal ### dello ### in qualità di responsabile civile aveva revocato le provvisionali concesse alle parti civili in relazione al capo Q.  ### sceglieva la contumacia in tutti i giudizi riuniti.  1.3 Posizione delle parti intervenute In data ###, con distinti atti di intervento adesivo autonomo si costituivano la ### s.c.a.r.l. in liquidazione, la ### 1980 s.c.a.r.l., la ### del ### s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l., la ### 72 s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l.  ### s.c.a.r.l. in liquidazione interveniva in data ###. 
Le predette ### intervenute, rappresentate e difese dagli stessi legali dei soci attori, ricostruivano la vicenda in fatto e in diritto in termini analoghi a questi ultimi, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto come spiegato nell'atto di intervento “in virtù della violazione da parte di ciascuna parte convenuta identificate nelle persone ###### e ### come rappresentata nel presente atto di citazione, al risarcimento del danno patrimoniale come identificato e quantificato nel presente atto di citazione e quindi il comportamento, in ragione dei principi cui all'art. 2043 c.c., per tutti i danni subiti ed in particolare il ### per lo sviluppo economico per culpa in vigilando in ordine alla verifica dell'attività posta in essere dalla ### di ### s. coop. a r.l. ed in ragione dell'operato del suo dipendente ### - accertare e dichiarare il diritto della medesima ### interveniente al riconoscimento del danno non patrimoniale e morale da parte di tutte le parti convenute”. 
Chiedevano quindi la condanna delle parti convenute ###### di ### e ### in solido tra loro, al pagamento degli importi indicati in ciascun atto di intervento cui si rimanda, nonché del ### dello ### economico “quest'ultimo, rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% dell'importo accertato” ### in data ###, ####### (con atto di intervento notificato a ### contumace in data ###), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Il..mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto esposto in narrativa, tenuto conto dei separati giudizi incardinati contro il ### dello ### dagli odierni intervenuti per il risarcimento dei danni subiti dai medesimi dal 2004 in poi, condannare i convenuti ###### in solido tra loro ex art 185 c.p., art 2043 c.c., 2049 cc e 2059 c.c. al risarcimento dei danni di natura patrimoniale subiti dai sig.ri: - ### per euro 88.524,36; - ### e ### per euro 73.297,95; - ### per euro 149.908,15; - ### per euro 90.098,28; per i titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi, ovvero alla somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia in ragione a quanto verrà accertato e provato in corso di ### anche, in caso di contestazione e ove necessaria, attraverso ### In ogni caso, condannare altresì, in solido, i convenuti ###### al risarcimento del danno morale da liquidarsi in euro 25.000,00 in favore di ciascuno degli intervenuti, o in altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa”. 
In particolare, gli intervenuti, soci della ### s.c.a.r.l., richiamavano le ricostruzioni contabili effettuate dalla ### della ### s.c.a.r.l., con differenziazione del danno prodotto dai convenuti: ### (quale presidente del CDA della ### e delle strutture satellitari quali #####, ### (presidente della #### srl), ### (amministratore della ###, ### (presidente della ### e ### (il quale rispondeva per effetto del rapporto di immedesimazione organica con il ### convenuto). 
Deducevano, in sintesi, che: - erano tutti costituiti parte civile nel processo penale; - erano tutti soci e prenotatari dell'alloggio tra il 1999 e il 2000 attraverso la ### del ### - il ### operava all'insaputa dei prenotatari, cedendo, a costi irrisori, gli immobili del programma edilizio al ### (c.d. capital gane); - dalla relazione dell'### giudiziario di ### s.c.a.r.l, ###, infatti, era emerso che il costo di costruzione, maggiorato nel 1996, dell'alloggio prenotato dagli intervenuti era stato pari a € 149.917,00, lievitato poi al nuovo costo di assegnazione pari a 247.363,00, di cui € 103.316,00 per quota di mutuo da accollare al socio ### pari a € 148.837,00, lievitato poi al nuovo costo di assegnazione pari a 245.581,00, di cui 102.572,00, di mutuo da accollare al socio ### pari a € 149.220,00, lievitato poi al nuovo costo di assegnazione pari a 246.213,00, di cui 102.836,00 di mutuo da accollare ai soci ### e ### pari a 145.114,00, lievitato poi al nuovo costo di assegnazione pari a 239.438,00, di cui 100.006,00 di mutuo da accollare al socio ### - gli intervenuti ottenevano l'assegnazione dell'alloggio solo dopo un complesso giudizio promosso nei confronti dell'istituto mutuante per abusiva concessione del credito e della ### ex art 2932 c.c., concluso con sentenza del Tribunale di ### n. 20653/2011, e, per il solo intervenuto ### con sentenza della Corte di Appello di ### n. 5435/2011.  ### in data #### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto, di tutte le parti attrici indicate in epigrafe, in virtù della violazione da parte di ciascuna parte convenuta identificate nelle persone ###### e ### come rappresentata nel presente atto di citazione, al risarcimento del danno patrimoniale come identificato e quantificato nel presente atto di citazione e quindi il comportamento, in ragione dei principi cui all'art. 2043 c.c., per tutti i danni subiti ed in particolare il ### per lo sviluppo economico per culpa in vigilando in ordine alla verifica dell'attività posta in essere dalla ### di ### s. coop. a r.l.; - accertare e dichiarare il diritto di tutte le parti attrici al riconoscimento del danno non patrimoniale e morale da parte di tutte le parti convenute; - condannare le parti convenute ##### di ### e ### in solido tra loro ed il ### dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% della cifra così di seguito riferita per ciascuna parte interveniente: sig.ra ### € 85.905,12 sig. ### € 87.880,93 ovvero e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del presente giudizio anche attraverso eventuale ### condannare le parti convenute ###### e ### in solido tra loro ed il ### dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% dell'importo accertato, al pagamento di un importo pari ad € 50.000,00 in favore di ciascuna parte interveniente sopra indicata, a titolo di risarcimento di danno morale e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del giudizio anche in via equitativa.” Rappresentavano ai fini della quantificazione del danno che: - la sig.ra ### in data ###, sottoscriveva in favore di ### 90 s.r.l. la proposta irrevocabile di prenotazione di un alloggio in
Muratella con adesione a socio nella ### con il versamento di lire 1.000.000,00. A seguito dell'inserimento all'interno della ### versava, in modo consequenziale, con assegni e cambiali diversi importi analiticamente indicati nell'atto di intervento. 
Il sig. ### in data ### sottoscriveva in favore della ### 90 s.r.l. la proposta irrevocabile di prenotazione di un alloggio in ### con adesione a socio nella ### con il versamento di lire 1.000.000,00. A seguito dell'inserimento all'interno della ### anch'egli versava, in modo consequenziale, con assegni e cambiali diversi importi analiticamente indicati nell'atto di intervento. 
In data ###, intervenivano ### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto, di tutte le parti attrici indicate in epigrafe, in virtù della violazione da parte di ciascuna parte convenuta identificate nelle persone ###### e ### come rappresentata nel presente atto di citazione, al risarcimento del danno patrimoniale come identificato e quantificato nel presente atto di citazione e quindi il comportamento, in ragione dei principi cui all'art. 2043 c.c., per tutti i danni subiti ed in particolare il ### per lo sviluppo economico per culpa in vigilando in ordine alla verifica dell'attività posta in essere dalla ### di ### s. coop. a r.l.; - accertare e dichiarare il diritto di tutte le parti attrici al riconoscimento del danno non patrimoniale e morale da parte di tutte le parti convenute; - condannare le parti convenute ##### di ### e ### in solido tra loro ed il ### dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% della cifra così di seguito riferita per ### e ### l'importo di € 113.000,00; ovvero e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del presente giudizio anche attraverso eventuale ### - condannare le parti convenute ###### e ### in solido tra loro ed il ### dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% dell'importo accertato, al pagamento di un importo pari ad € 50.000,00 in favore di ciascuna parte interveniente sopra indicata, a titolo di risarcimento di danno morale e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del giudizio anche in via equitativa”. 
Deducevano che: - erano soci delle ### edilizie coinvolte nella vicenda della liquidazione coatta del ### - con la sentenza della Corte di Appello penale era accertato che le somme versate dai soci erano state utilizzate per altri fini; - le cooperative si occupavano di riorganizzare la loro attività e obbligavano i soci a rinunciare alle somme versate; - le somme versate dai soci costituivano il danno subito dagli stessi come danno emergente, oltre al danno morale; - in data ### sottoscrivevano un preliminare di locazione con patto futuro di acquisto di un alloggio in ### con adesione a soci nella ### s.c.a.r.l. con il contestuale versamento di un importo pari a euro 113.000,00 con 5 assegni circolari e uno di conto corrente; - a seguito delle vicende della messa in liquidazione coatta del ### la ### realizzava gli alloggi nel piano di ### “Muratella”, giungendo così all'atto di assegnazione in proprietà dell'alloggio; - i sig. ### e ### ripagavano complessivamente l'intera somma dell'alloggio, perdendo tutti gli importi precedentemente versati. 
All'udienza del 17.01.2023, veniva dato atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte della ### s.c.ar.l. in liquidazione, #### del #### in liquidazione, ### 72 sc.ar.l. in liquidazione, ##### in liquidazione, #### nei confronti del contumace ### (giusta comunicazione depositata in data ###) 2 Questioni pregiudiziali e preliminari 2.1 Eccezione di nullità degli atti introduttivi ### di nullità degli atti introduttivi delle cause riunite formulata da alcuni dei convenuti è infondata, atteso che dalla lettura di tali atti risultano indicazioni sufficienti per l'individuazione della causa petendi e dell'oggetto della domanda, tali da consentire alle controparti un'adeguata difesa. Nella sostanza, le parti attrici e le parte intervenute hanno ricostruito la vicenda che ha visto coinvolti tutti i convenuti (anche il ### dello ### economico, quale responsabile civile rispetto alla condotta illecita del proprio dipendente ### nel procedimento penale ormai definito con la sentenza della Corte di Cassazione 51473/2019 (cfr. doc. 47 fascicolo ### prodotta anche da altre parti). 
La posizione dei singoli convenuti, come ricostruita dalle sentenze penali richiamate, in particolare dalla sentenza della Corte d'Appello di ### n.562/2018 (cfr, doc. 45 fascicolo ### prodotta anche da altre parti, poi confermata dalla Corte di Cassazione nel corso dell'odierno giudizio) è stata allegata dagli attori e dagli intervenuti quale condotta illecita (ormai accertata in via definitiva) e come tale ritenuta idonea a cagionare il danno il cui risarcimento è preteso nell'odierno giudizio.  2.2. Eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito formulata dalla ### erariale
A fronte delle domande proposte, così come sopra riassunte, e alla luce del noto principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale “ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. tra tante Cass., Sez. Un., 15.09.2017, n. 21522), in via pregiudiziale, deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito, atteso che l'odierna controversia non coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della p.a. e avendo ad oggetto la controversia l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione.  2.3 Eccezione di prescrizione formulata dalla ### erariale ### è infondata. 
E' pacifico che i fatti storici ascritti alle parti convenute risalgano ad un periodo antecedente al 2004; tuttavia i convenuti per gli stessi fatti oggetto dell'odierna domanda risarcitoria sono stati rinviati a giudizio e condannati in primo grado dal Tribunale di ### con sentenza n. 7742/2014 (cfr. doc. n.1 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g. ###/2019), sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello di ### con sentenza n.562/2019 (allegata dalle parti attrici, cfr. doc. 3 della ### 84, doc. 45 del fascicolo ### che pure dichiarando la prescrizione per alcuni reati ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite), divenuta definitiva in data ### a seguito della sentenza della Corte di cassazione 51473/2019 (cfr. doc. 47 fascicolo ###, che l'ha confermata (fatta eccezione della parte, che qui non interessa, relativa alla durata delle pene accessorie). 
Il termine di prescrizione è stato interrotto per le parti attrici (nella causa n.r.g. 7711/2019 e nella causa n.r.g.  74336/2019) e per tutte le parti intervenute dalla costituzione di parte civile nel processo penale (ex art. 2943, comma 1, cod. civ., “atto con il quale si inizia un giudizio”) Deve aggiungersi che ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c. l'azione risarcitoria si prescrive nel termine di prescrizione più lungo fissato per il reato -e comunque nei termini indicati dai primi due commi dell'art. 2947 c.c.-, con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile (nel caso di specie irrevocabilità intervenuta nel corso dell'odierno giudizio in data ###). In ogni caso anche riguardo alle parti attrici non costituite parte civile nel processo penale (causa n.r.g. ###/2019), secondo la giurisprudenza di legittimità “ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui la predetta sentenza è divenuta irrevocabile, sul presupposto che vi sia identità della posizione del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale” (cfr. Cass. n.20363/2019; cfr. Cass. 16391/2009, Cass. 4867/1998).  2.4 Ammissibilità degli atti di intervento ex art. 105 comma 1 cpc A norma dell'art. 268 cpc, “l'intervento può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni”. Il comma 2 poi prevede che “Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”. 
Riguardo al limite temporale entro il quale è ammesso l'intervento ex art. 105, comma 1, cpc., non vi è uniformità, nella giurisprudenza di legittimità e di merito. 
Il problema evidentemente si pone solo per il caso di intervento principale (che qui interessa), il quale comporta la formulazione di nuove domande e quindi un ampliamento del thema decidendum. 
Il Tribunale, pure non ignorando le diverse e non uniformi posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito, ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale deve escludersi che l'autonoma domanda proposta dall'interventore volontario possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale del convenuto (con conseguente applicazione delle relative preclusioni ex artt. 167 e 183 cpc), in quanto l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile (ex art. 105 comma 1, cpc) è rappresentato proprio dalla formulazione di una domanda. ### tale prevalente orientamento deve pertanto ritenersi inibito, all'interventore, solo lo svolgimento di attività istruttorie ove già precluse alle originarie parti del giudizio (Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 1999, n. 4771; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 16 ottobre 2008, 25264; Cass. Civ., Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2093; Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2004, n. 21060; Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3186). E' stato detto infatti (cfr. Cass. n. 4771/99) che “### - sotto il profilo soggettivo - del processo è giustificato dalla esigenza di economia dei giudizi, volendosi assecondare l'esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetto o titolo dei contrapposti diritti, e ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati. Esigenza, questa, che può entrare però in conflitto con quella di economia interna al processo tra le parti originarie, dovendo trovare tutela l'interesse di esse ad una sollecita decisione. E perciò i soggetti che intervengono con la legittimazione di cui all'art. 105 c.p.c. debbono accettare il processo nello stato in cui si trova, operando anche nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento. Ciò, appunto, significa il disposto dell'art. 268 c.p.c. che ammette l'intervento volontario e preclude al terzo intervenuto quella attività istruttoria, preliminare e probatoria, che la fase in ipotesi avanzata del procedimento non consenta alle altre parti. Una tale preclusione non può, invece, estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove, che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 c.p.c.), e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile. Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria, con ciò stesso è riconosciuta, entro quel limite, la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente (e se, al contrario, si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, ne risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 268 c.p.c.). La conclusione qui accolta è confermata dal confronto con l'art. 419 c.p.c., laddove, volendo il legislatore prescrivere la inammissibilità dell'intervento oltre un termine diverso, ed anticipato rispetto a quello previsto dall'art. 268, primo comma, c.p.c., lo ha disposto espressamente in ragione dei profili peculiari del procedimento in materia di controversie individuali di lavoro, facendo coincidere il termine di proponibilità dell'intervento volontario con quello stabilito per la costituzione del convenuto. È' appena il caso, peraltro, di aggiungere che la preclusione alla proponibilità stessa della domanda che si facesse derivare dall'art. 268, secondo comma, c.p.c., nella novellata formulazione dell'art. 166 c.p.c., opererebbe generalmente decorso il termine per la costituzione in giudizio del convenuto e, dunque, ancor prima dell'udienza di comparizione, comprimendo se non vanificando la funzionalità di un istituto la cui centralità nel sistema del processo è generalmente riconosciuta”. 
Alla luce delle superiori considerazioni, è ammissibile l'intervento di tutte le parti intervenute indicate in epigrafe (avvenuto prima delle preclusioni istruttorie e nei termini concessi ex art. 183 VI co. cpc, a far data dal 05.09.2022, con ordinanza del 12.01.2022), con cui sono state introdotte autonome domande risarcitorie, posto che si tratta di domande connesse e dipendenti dalle condotte dei convenuti, dedotte come illecite e già oggetto del giudizio.  3. Accertamento della responsabilità riguardo alle posizioni di tutti i convenuti ### già detto, i convenuti per gli stessi fatti oggetto dell'odierna domanda risarcitoria sono stati rinviati a giudizio e condannati in primo grado dal Tribunale di ### con sentenza n. 7742/2014 (cfr. doc. n.1 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g. ###/2019), sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello di ### (sentenza n.562/2018, cfr. doc. n. 2 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g. ###/2019), che, pure dando atto della prescrizione maturata per alcuni delitti originariamente contestati, ha confermato l'accertamento sui fatti ascritti agli imputati e sulle relative conseguenze, con conferma della condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.  ### contenuto nelle sentenze penali (confermato con sentenza della Corte di cassazione 51473/2019, cfr. doc. 47 fascicolo ###, anche con riguardo alle parti attrici della causa n.r.g. ###/2019 (non costituite parti civile nel processo penale), deve essere condiviso. Tutti gli attori e le parti intervenute hanno agito nell'odierno giudizio per ottenere il risarcimento del danno provocato dai convenuti sulla base degli accertamenti definitivamente compiuti nel processo penale e pertanto il giudice civile adito è chiamato all'accertamento della esistenza e quantificazione dei danni conseguenti alle condotte illecite (emerse dall'istruttoria penale e accertate in quella sede). 
Giova ricordare che i fatti attengono alle vicende di due ### (per brevità indicati come ### e ### costituiti per il perseguimento di una finalità mutualistica abitativa e istituzionalmente destinati a fornire servizi alle cooperative edilizie aderenti (rispettivamente servizi amministrativi e servizi contabilifinanziari), la cui gestione unitaria di fatto faceva capo a ### dominus del gruppo. Tale gestione era realizzata “mediante la concentrazione in un'unica cassa delle risorse economiche rinvenienti dalle rimesse dei soci, dai finanziamenti pubblici e dai mutui erogati dalle banche in favore delle singole cooperative, con conseguente confusione delle utilità, utilizzate indiscriminatamente per soddisfare i crediti scaduti ed esigibili e, in misura rilevante, dirottati verso società riconducibili al ### come ricostruito dal consulente tecnico del ### e, in gran parte, attraverso l'operazione di ricognizione effettuata dai presidenti delle cooperative consorziate subentrati in epoca successiva alla conclamata insolvenza” ( Corte di Cassazione sent. n. 51473/2019). 
Quanto alle singole posizioni dei convenuti è sufficiente ricordare quanto segue.  3.1 responsabilità di ##### e ### La responsabilità dei predetti convenuti risulta ampiamente accertata dalle sentenze penali che hanno ricostruito il c.d. sistema ### nonché le operazioni distrattive dei fondi versati dai soci in relazione a ciascuna cooperativa, compresi i trasferimenti su conti esteri della famiglia ### Dalle richiamate sentenze irrevocabili è evincibile il ruolo rivesto da quest'ultimo, peraltro nemmeno contestato nell'odierno giudizio, di dominus delle tre ### (### di #### s. coop. a r.l., dichiarata in stato di insolvenza il ###, ### di ### fra cooperative edilizie e di abitazioni ed altre, dichiarata in stato di insolvenza il 4 maggio 2005 e "### a r.l.", dichiarata fallita il 27 settembre 2006) “asservite a fini di profitto nell'ambito di un'associazione criminale allo scopo costituita, che si è servita anche di iniziative corruttive al fine di dissimularne l'illecita gestione” (cfr. sent. Cass. n. 51473/2019, doc. 47 fascicolo ### cit.). 
Nel sistema ### come ricostruito dalle sentenze penali sopra richiamate anche le condotte di ### e ### hanno avuto un ruolo determinante: il ### quale responsabile della contabilità e della gestione della documentazione societaria e il ### quale rappresentante legale, e poi liquidatore del ### di ### (quest'ultimo ha peraltro concordato la pena ex art. 599 c.p.c. in secondo grado). 
Quanto al primo, la sentenza della Corte di appello ha dato conto di come l'istruttoria dibattimentale abbia consentito di accertare il carattere sistematico della illecita tenuta della contabilità e lo snaturamento dell'attività svolta da lecita ad illecita, nonché il “ruolo determinante che il ### ha svolto nella tenuta della contabilità, in spregio ai principi della veridicità e trasparenza della stessa, così da consentire al c.d. sistema ### di operare e prosperare concorrendo a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso. Ed è lo stesso imputato ad ammetterlo nel corso della conversazione telefonica intercorsa con il funzionario ### da lui corrotto per conto di Falco” (cfr. pp.18 e ss. della sentenza).
Quanto al ### il ruolo dallo stesso ricoperto è ben delineato nella sentenza di primo grado del Tribunale di ### (sent. n.7742/2014, pp. 127 e ss. confermata nei successivi gradi del giudizio), dove si evidenzia la sua responsabilità e la piena condivisione delle scelte di gestione finanziaria del ### e si valorizza “la maldestra (e tardiva) sparizione dei libri contabili della Mutua” come sintomatica della sussistenza dell'elemento soggettivo sia della bancarotta documentale che di quella distrattiva. Del resto, proprio presso l'abitazione del ### in #### erano rinvenute e sequestrate dalla ### di ### nel 2004 le scritture contabili di ### di cui lo stesso ### anni prima, nel 1999, aveva denunciato lo smarrimento (cfr. sentenza del Tribunale di ### n. 7742/2014, doc. n.1 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g. ###/2019). 
Quanto a ### (che quale rappresentante legale ed effettivo dominus della ### si occupava di reperire la base sociale di molte cooperative del gruppo), la sua adesione al sistema c.d. ### è stata accertata dai giudici penali che hanno individuato la natura e l'apporto dato dal medesimo alla distrazione dei fondi provenienti dai soci e dai finanziamenti pubblici (cfr. pp. 85 ss. della sentenza penale di primo grado); è stato altresì evidenziato che il ### ha svolto un ruolo peculiare per avere fornito sostegno all'associazione, “mediante reiterati finanziamenti, volti a mascherare la situazione di grave dissesto finanziario e ad impedire il definitivo tracollo del sistema gestito dal Falco” (cfr. p. 85 sentenza del Tribunale di ### n.7742/2014). I numerosi elementi di prova (ampiamente idonei a giustificare l'adesione del ### al sistema c.d. ### sono stati richiamati nella sentenza della Corte di cassazione n. 51473/2019 dove sono riportati i plurimi indicatori evidenziati dal giudice d'appello, “ravvisati nella contiguità spaziale delle società in contestazione, nell'esclusiva prestazione di attività di ### a r.l. in favore dei consorzi riconducibili al ### e nel rinvenimento di documentazione afferente queste ultime presso la prima, nella gestione contabile anche di ### a r.l. da parte del ### elementi ritenuti idonei a conferire rilevanza penale alle operazioni di finanziamento operate dal ### beneficiario di cessioni di immobili a prezzi di favore (pari a circa ### 2.800.000), rivenduti con speculazione esorbitante (a ### 4.850.000.000), o dimezzati (quattro villini rimasti, peraltro, solo parzialmente pagati), nella consapevolezza della intrinseca pericolosità del sistema ### in generale e dell'effetto depressivo delle vendite di favore e dei finanziamenti erogati”.  3.2 Responsabilità di ### e del ### convenuto
Dalla documentazione in atti si evince che il ### funzionario del ### con il ruolo di ispettore degli enti cooperativi, è stato condannato, in concorso con il ### per reati di falso e occultamento di atti pubblici con sentenza del Tribunale d ### n.7744/2014 (cfr. tra gli altri doc. 42 del fascicolo ###. In sede d'appello, la Corte ha dato atto che “il delitto come contestato si è prescritto, dopo la pronuncia della condanna in primo grado, con il decorso di anni dodici e mesi sei dalla data di consumazione del reato (gennaio 2004), con la conseguente conferma della condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, avendo l'imputato con la sua condotta concorso comunque nella causazione del danno”. Il medesimo ### risulta essere stato condannato separatamente per il reato di corruzione dalla Corte d'Appello di ### con la sentenza del 16.12.2009, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di cassazione n. ###/2012 (cfr. doc. 46 fascicolo ###. La Corte di cassazione ha confermato la sentenza di appello che ha accertato la sussistenza del reato di corruzione propria e l'esistenza di un accordo tra #### e ### (anche sulla base della confessione dello stesso ###. La Corte ha ritenuto “che l'oggetto dell'accordo corruttivo fosse diretto ad aggiustare l'ispezione del ### delle ### a carico del consorzio facente capo a ### escludendo che nella specie potesse configurarsi il reato di truffa ai danni di quest'ultimo. Il corruttore è stato individuato in ### il quale con l'intermediazione di ### si accorda con ### per addomesticare l'ispezione. La responsabilità dei due imputati è stata affermata sulla base di un gran numero di prove, costituite dai risultati delle intercettazioni telefoniche e, soprattutto, dalla piena confessione di ### il quale oltre a riscontrare le conversazioni oggetto di captazione, ha consentito di ricostruire i fatti conduttivi sin dai primi preparativi e incontri preliminari tra ### e ### spiegando le ragioni dell'interessamento di quest'ultimo a contattare un ispettore del ### precisando che fu lui a indicare ### e a tenere i contatti con il coimputato per conto di ### ha inoltre riferito dell'accordo raggiunto per il pagamento di ### 150.000 che ### avrebbe dovuto consegnare al ### per il buon esito dell'attività ispettiva, nel frattempo affidata proprio al ### sempre ### ha riconosciuto che la metà della somma pattuita sarebbe andata a lui; ha infine descritto le modalità dei pagamenti parziali della "tangente" e i numerosi contatti che vi sono stati tra ### e ### per "addomesticare" la relazione ispettiva”.
Le principali condotte addebitate al ### evincibili dalle sentenze penali in atti possono pertanto così sintetizzarsi.  ### nella veste di funzionario con il ruolo di ispettore, tenuto alla vigilanza sulle cooperative del gruppo ### ha sottratto diversi verbali ispettivi riguardanti ispezioni svolte già nel 1999 pregiudizievoli per il ### e ha redatto una relazione ispettiva del tutto favorevole con la quale proponeva una ispezione straordinaria nei confronti del ### regionale di mutualità tra le cooperative edilizie, così consentendo di ottenere un documento idoneo a scongiurare conseguenze pregiudizievoli per il ### sia di natura giudiziaria (dichiarazione di fallimento, effettivamente evitata, essendo stato ritenuto sussistente il requisito della mutualità della società) sia amministrativa (cancellazione dall'albo nazionale, revoca delle cariche sociali, liquidazione coatta amministrativa).  ### come già detto, è stato condannato, in un separato procedimento, con sentenza irrevocabile per corruzione per avere ricevuto dall'amministratore del gruppo 75 mila euro al fine di sopprimere i sopra indicati verbali ispettivi sfavorevoli al ### delle ### e affinché redigesse la relazione ispettiva favorevole. 
Non può dubitarsi - come rilevato dalla sentenza penale della Corte d'Appello di ### (sentenza n.562/2018, cfr. doc. n. 2 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g. ###/2019) - che la sottrazione dei verbali ispettivi (dove era evincibile la palese irregolarità della gestione contabile-finanziaria del ###, correlata al reato di corruzione, abbia determinato sicuro aggravio del danno patrimoniale provocato dalla omessa e ritardata dichiarazione di fallimento, essendo evidente che la sottrazione posta in essere dal ### abbia influenzato le decisioni del giudice civile riguardo alla sussistenza del requisito della mutualità e alla non assoggettabilità al fallimento della società. 
Risulta dagli atti che il ### ha fornito un quadro non veritiero delle vicende riguardanti il ### omettendo di rilevare gravissime irregolarità. 
La sentenza si è poi pronunciata sulla potenzialità lesiva della condotta del ### statuendo che “la sottrazione dei verbali ispettivi, essendo correlati con il reato di corruzione in atti giudiziari, separatamente giudicato, ha sicuramente determinato un aggravio del danno patrimoniale collegato alla ritardata ed omessa dichiarazione di fallimento, ostacolata dalla soppressione dei verbali ispettivi che già avevano evidenziato le irregolari gestioni contabili-finanziarie del ### potendo tale sottrazione avere comunque influito sulla valutazione del giudice civile in ordine alla ritenuta sussistenza dello scopo mutualistico che ha comportato la non assoggettabilità al fallimento” (cfr. p. 49 della sentenza cit.). 
La predetta sentenza ha altresì accertato la responsabilità civile del ### (cfr. p.50) - che in questa sede ###alcun modo posta in discussione, a fronte del giudicato sul punto -, evidenziando che “il reato di soppressione dei verbali ispettivi è stato posto in essere dal ### unicamente grazie alla sua veste di pubblico ufficiale ed alle mansioni proprie del suo rapporto di lavoro presso il ### delle ### che gli hanno consentito di avere accesso agli archivi dell'ufficio dell'ispettorato in cui tali verbali erano custoditi. Quindi si tratta di un reato commesso non già come semplice privato, ma grazie alla qualità di ispettore addetto alla vigilanza sulle cooperative ed in violazione dei doveri propri della funzione esercitata. 
La circostanza che abbia agito per uno scopo di lucro personale non contraddice affatto la sussistenza del nesso organico rispetto all'azione illecita commessa grazie alle mansioni affidate al dipendente della P.A.  interessata, atteso che, diversamente opinando, per definizione ogni delitto doloso non potrebbe essere mai ascritto alle finalità istituzionali dell'ente (cfr. Cass. Sez. 5 ### n. ### del 03/04/2017, ### SabeoneG, secondo cui è configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento delle funzioni pubbliche costituisca un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti). 
Intervenuto il giudicato anche sull'accertamento della responsabilità civile del ### in questa sede il Tribunale, è chiamato a valutare i danni da porre a carico dello stesso, obbligato in solido con il suo dipendente, corrispondenti ai pregiudizi imputabili a quest'ultimo come conseguenza della condotta illecita accertata in sede penale. 
Del resto “la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum" (Cass. n. 4318/19).  3.3 Nesso causale tra le condotte illecite accertate in capo ai convenuti e i danni pretesi dalle parti attrici e intervenute. Responsabilità solidale - concorso del fatto colposo del creditore ex artt. 1227- 2056 ### (ormai definitivo) compiuto in sede penale induce a ritenere che le condotte illecite ascritte ai convenuti ##### e ### abbiano causato l'insolvenza delle cooperative consorziate (gestite secondo il c.d. sistema ###, avendo concorso i convenuti a vario titolo alla distrazione dei fondi e delle risorse provenienti dai soci e dai finanziamenti pubblici (destinati al perseguimento dello scopo mutualistico delle ### consorziate). 
Tutti i convenuti, ##### e ### sono obbligati in solido al risarcimento dell'intero danno subito dalle parti attrici e intervenute (come accertato e nei limiti di quanto si dirà infra). Al riguardo, le parti attrici e intervenute non hanno chiesto alcuna ripartizione delle responsabilità nei rapporti interni tra i predetti convenuti, mentre solo ### ha chiesto, in subordine, la “previa determinazione della specifica quota di responsabilità ascrivibile al #### con riconoscimento a quest'ultimo del diritto di agire in regresso nei confronti degli eventuali condebitori in solido per quanto dovesse essere pagato in eccesso rispetto a tale quota”. 
Sotto tale profilo deve condividersi la sentenza della Corte d'Appello di ### n. 562/2018 che ha affermato che “nella vicenda in esame non vi è dubbio, invece, che il depauperamento delle risorse finanziarie delle singole cooperative confluite nelle casse del ### della ### e dello ### poi da queste sottratte, rappresenta la cornice unitaria cui vanno ricondotte tutte le condotte distrattive ascritte anche agli altri imputati, essendo evidente il legame che unisce tali condotte nelle produzione del danno patrimoniale arrecato alla massa dei soci-creditori. Pertanto, anche indipendentemente dalla questione della riconducibilità del danno da bancarotta nella previsione dell'art. 187 c.p., nel caso di specie le singole condotte distrattive non possono essere considerate autonomamente le une dalle altre, perché il carattere sistematico delle distrazioni e la loro ripetitività ha sicuramente avuto una rilevanza causale nella produzione del danno patrimoniale arrecato ai soci, quale effetto anche indiretto di ciascuna singola specifica distrazione, con la conseguenza che sul piano risarcitorio deve tenersi conto degli effetti pregiudizievoli arrecati attraverso il concorso di tutte le distrazioni unificate nella medesima bancarotta”. Non può quindi attribuirsi alcuna autonomia alle condotte distrattive imputabili a ciascuno dei convenuti che devono ritenersi responsabili in solido dei danni come di seguito accertati, tenuto conto che come evidenziato dalla sentenza citata (cfr. pp. 39-40) “il danno risarcibile (patrimoniale e non patrimoniale) arrecato ai soci non è solo quello direttamente correlato agli importi delle singole distrazioni patrimoniali, ma include anche le perdite subite dai soci per effetto della complessiva valutazione delle distrazioni in rapporto alla loro incidenza causale sugli effetti pregiudizievoli cagionati ai soci attraverso il dissesto della società che ne è conseguito…. 
Questa indiscutibile regia criminale unitaria, che ha trovato solido riscontro probatorio di carattere anche documentale (vedi esame del c.t. Baiocco che, con riferimento ai flussi finanziari, ha parlato di una contabilità tenuta in modo da rendere praticamente impossibile comprendere il senso delle operazioni finanziarie poste in essere dalle società controllanti "...sono confluiti in un fiume per cui è praticamente difficile individuarli"), giustifica l'imputazione indifferenziata ai corresponsabili delle tre bancarotte dei danni arrecati alle cooperative ed ai soci delle stesse, in base al principio dell'imputazione a ciascun responsabile dell'illecito (art. 2055 cod. civ.) dei danni diretti ed indiretti, cagionati ed individuati secondo il principio della c.d.  causalità adeguata (cfr. Cass. Civ. sez.3, ### n. 11609 del 31/05/2005, ####.)”. 
Quanto al convenuto ### ritiene il Tribunale che, a fronte della condotta illecita accertata in sede penale, quest'ultimo abbia contribuito a causare il danno allegato dagli attori e dalle parti intervenute in concorso con le condotte degli altri convenuti, in una misura che in via equitativa può ritenersi pari al 20% del danno come di seguito complessivamente accertato, imputabile agli altri convenuti complessivamente nella misura dell'80% (e da ripartirsi nei rapporti interni tra questi ultimi in via paritetica ex art. 2055 ult. co c.c. e salvo, in ogni caso, il regresso ai sensi del citato art. 2055 comma 2).
Si tratta ad avviso del Tribunale di una responsabilità concorrente, ma non prevalente del ### il quale ha contribuito ad aggravare il danno riportato dai soci e dalle cooperative principalmente causato dalle condotte distrattive degli altri convenuti. 
La sentenza della Corte d'Appello di ### n. 562/2018 (cfr. doc. 45 fascicolo ###, per quanto qui interessa, ha confermato “la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, avendo l'imputato con la sua condotta concorso comunque nella causazione del danno, che dovrà però essere liquidato in sede ###modo differenziato rispetto al danno cagionato dai reati di bancarotta patrimoniale ascritti solamente agli altri imputati”. La revoca della condanna al pagamento della provvisionale è stata giustificata sul presupposto che non è “possibile equiparare la responsabilità civile del ### a quella degli altri imputati, attesa la diversità e specificità del titolo di responsabilità fondata su una condotta di sicuro minore rilievo nella determinazione dei danni arrecati ai soci ed alle cooperative, evidentemente danneggiate principalmente dalle condotte di bancarotta non ascritte al ###” (cfr. p. 47 della sentenza allegata al fascicolo di parte ricorrente). 
Ancora la sentenza in oggetto ha statuito che, “essendo stata la liquidazione dei danni rimessa al giudice civile, la responsabilità civile del ### deve ritenersi comunque circoscritta per legge negli stessi limiti della responsabilità del pubblico ufficiale che, con la sua condotta, ne ha determinato l'insorgenza, non potendo ascriversi al ### la totalità dei danni arrecati alle parti civili per effetto delle bancarotte patrimoniali alle quali il predetto imputato non ha concorso ….. La condanna solidale al risarcimento dei danni disposta nei confronti del responsabile civile deve intendersi, perciò, come limitata all'entità dei soli danni che in sede di liquidazione saranno addebitati all'imputato ###” (cfr. p. 49 della cit. sentenza). 
La richiamata sentenza non ha escluso la solidarietà passiva tra i soggetti convenuti nell'odierno giudizio - che pertanto dovrà essere riconosciuta ovviamente con riguardo alle posizioni degli attori e degli intervenuti che hanno chiesto la condanna solidale, con gli altri convenuti, anche del ### e del suo dipendente - né tanto meno ha escluso che la condotta del ### abbia “concorso comunque nella causazione del danno”. 
La responsabilità del ### per la violazione dell'obbligo di vigilanza sulle cooperative, provocata anche dal fatto illecito del dipendente - proprio nella sua qualità di ispettore addetto alla vigilanza sulle cooperative ed in violazione dei doveri propri della funzione esercitata - deve essere limitata nei rapporti interni tra tutti i convenuti nella misura del 20% non potendo tuttavia tale limitazione comportare, nei confronti dei danneggiati che hanno chiesto la condanna solidale, l'esclusione della solidarietà ex art. 2055 c.c.. E ciò alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, nella più volte richiamata sentenza n. 51473/2019 (cfr. doc. 47 fascicolo ### prodotto anche da altre parti), ha precisato che: “la previsione di cui all'art. 187, comma secondo, cod.  pen. - disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (### 5, n.### del 07/03/2014, ### Rv.261940, N. 18656 del 2007 Rv. 236915). Siffatto principio, ulteriormente ribadito anche in ipotesi la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario (### 6, n.8666 del 05/02/2019, L., Rv. 275644), fonda su una lettura dell'art. 187 cod. pen. Che si raccorda con la disciplina dell'art. 2055 cod.civ.. Tale conclusione, sul piano generale condivisa da numerose pronunce di questa Corte (V. Sez. 4, n. 16998 del 24/01/2006, ### Rv. 233832; Sez. 4, n. 49346 del 27/10/2004, ### Rv. 230580; Sez. 4, n. 5728 del 04/12/2001 - dep. 2002, ### Rv. 220955; Sez. 4, n. 7970 del 21/04/1988, ### Rv. 178839), comporta la conseguenza che, anche nel procedimento penale, come nel procedimento civile che potrebbe essere autonomamente instaurato, operi, a tutela del danneggiato, la regola secondo la quale tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre responsabilità solidale e paritaria, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso finale, rendendosi inadempiente ad obblighi scaturiti da fonti diverse (v., ad es., nella giurisprudenza civile, ### 2, n. 7404 del 11/05/2012, Rv. 622526). Nè apparirebbe ragionevole una disciplina che sottraesse alla generale regola della solidarietà proprio le ipotesi di responsabilità derivanti da fatti illeciti che, in quanto sussumibili in fattispecie penali, sono caratterizzati dall'ordinamento in termini di maggiore disvalore”. In questa prospettiva va intesa anche la giurisprudenza penale che, nonostante le affermazioni di principio legate alla lettera dell'art. 187 cod. pen. e al presupposto della condanna per uno stesso reato, finisce per dare rilievo, al fine di escludere la solidarietà, alla diversità di eventi dannosi (### 2, n. 15285 del 26/03/2010, ### Rv. 247036). Ed infatti si è puntualmente ritenuto che la previsione di cui all'art. 187 cod. pen., comma 2 impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato, ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso (### 5, n. 18656 del 18/01/2007, ### Rv. 236915). In conclusione, deve ritenersi che il presupposto unificante della responsabilità civile, per evidenti esigenze di coerenza dell'ordinamento e di parità di trattamento dei danneggiati, debba essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio” Anche la giurisprudenza di cassazione civile ha più volte affermato il principio secondo cui “### presupposto della solidarietà risarcitoria, ex art. 2055, comma 1, c.c., un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti; di conseguenza, si esula dalla solidarietà in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili” (cfr. Cass. n.26736/2024). E' stato altresì precisato che “l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario” (cfr. Cass. n.184272021).
Nel caso di specie è da escludere che le condotte illecite dei convenuti abbiano provocato eventi dannosi distinti, essendo stato ampiamente accertato in sede penale, alla luce delle sentenze sopra richiamate, che la corrutela e la sottrazione dei documenti e dei verbali ispettivi abbiano ostacolato la reazione amministrativa avverso i comportamenti distrattivi, ritardando la dichiarazione di fallimento, per le valutazioni operate dal ### civile sullo scopo mutualistico da riconoscere alla cooperativa, provocando un sicuro aggravamento del danno riportato dai soci e dalle cooperative. 
Non può altresì condividersi la tesi del ### secondo cui dovrebbe escludersi la responsabilità dell'### essendo essa obbligata a vigilare sulle cooperative edilizie, non a tutela degli interessi patrimoniali dei singoli soci, ma a tutela dell'interesse generale e al solo fine di controllare l'effettiva natura mutualistica dell'ente e il perseguimento dello scopo mutualistico. 
Al riguardo, a prescindere dalla circostanza (non provata) che i vari ### aderissero all'A.G.C.I.  (###, l'art. 1 del dlgs. n. 220 del 2002 (nella versione applicabile tra il ###, data di entrata in vigore della norma, e il ###), al comma 1 attribuisce al ### delle attività produttive (poi ### dello ### e ora ### del ### in ### la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, precisando che essa è esercitata “mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto”. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che “2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. 
Tale accertamento è riservato, in via amministrativa, al ### anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche”. 
Già in precedenza l'art. 28 comma 1 lett. a del d.lgs. n.300/1999 attribuiva al ### dell'### produttiva (poi ### dello ###, tra le altre cose, “la vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative”, in precedenza attribuita al ### del lavoro, restando immutati i relativi poteri ispettivi previsti dagli artt.10-12 del d.lgs. n.1577/1947. 
Nella fattispecie accertata dal giudice penale è “proprio la sussistenza dei requisiti mutualistici che non è stata adeguatamente monitorata dall'### in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del dlgs. N. 220/2002” (cfr. sent. Corte d'Appello di ### n.5231/2025, nrg 4387/2021). E ciò perché il dipendente istituzionalmente preposto alla vigilanza sulle cooperative del gruppo ### nell'esercizio delle funzioni ispettive a lui demandate, nel periodo 2003-2004, non solo ha sottratto verbali riguardanti ispezioni straordinarie svolte nel 1999-2000, ma ha redatto una relazione ispettiva favorevole, fornendo un quadro non veritiero, omettendo di evidenziare le gravi irregolarità esistenti e così contribuendo ad aggravare il danno riportato dai soci.  ### risarcitorio del ### (come sopra indicato solo nei rapporti interni tra tutti i convenuti) trova fondamento (non solo) nello “sviamento” della vigilanza provocato dall'illecito del dipendente preposto, ma anche nella violazione da parte del ### degli obblighi di vigilanza imposti dalla normativa sopra richiamata che (anche prima dei fatti illeciti commessi dal ### era nelle condizioni di attivarsi al fine di limitare i danni prodotti, evitando, quanto meno in parte, le distrazioni dei fondi e delle risorse costituenti il patrimonio sociale delle cooperative, tenuto conto che le anomalie, poi accertate in sede penale, erano evincibili dai documenti relativi alle attività ispettive svolte sin dal 1999 (documenti distrutti e sottratti dal ###. 
Quanto al eccepito concorso di colpa dei danneggiati ai sensi dell'art. 1227 c.c. ad avviso del Tribunale non risulta dagli atti alcuna condotta, anche omissiva, dei soci e delle ### attoree ed intervenute idonea a generare i danni lamentati o ad aggravare danni già prodotti. Nel contesto criminale come dettagliatamente ricostruito in sede penale, nessuna responsabilità può essere ascritta alle parti offese per non avere impedito o limitato le conseguenze delle condotte illecite. ### evidenziato in un caso analogo dalla Corte d'Appello di ### (cfr. sent. Corte d'Appello di ### n.5231/2025, n.r.g. 4387/2021) il fatto colposo di cui al citato art.  1227 c.c. “deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata da regole di comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale (Cass. 2527/2021; Cass. 9315/2019)”. Del resto, non è contestato e risulta dagli atti che i soci e le cooperative si siano attivati non appena avuta contezza delle irregolarità gestionali sia con denunce penale (da cui poi è scaturito il processo penale definito con l'accertamento della responsabilità dei convenuti), sia mediante l'attivazione dei rimedi previsti in sede ###può essere accolta l'eccezione formulata dal convenuto ### in ordine all'asserita duplicazione del risarcimento richiesto dagli attori e dalle parti intervenute, non risultando documentata l'asserita ammissione al passivo nell'ambito delle procedure riguardanti gli enti attinti dallo stato di decozione.  4.Quantificazione dei danni ### luce dell'elevata complessità dell'accertamento richiesto e svolto, riguardante la quantificazione di danni pretesi da centinaia di attori e intervenuti aventi tutti autonome e distinte posizioni, giova muovere da un inquadramento del ruolo della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio civile: a tal proposito, è bene chiarire preliminarmente che, oltre a poter essere disposta per la mera valutazione di fatti già acquisiti e provati in sede di giudizio (c.d. consulenza deducente), per giurisprudenza ampiamente consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, pur non appartenendo alla categoria delle prove vere e proprie, può comunque essere utilizzata come fonte diretta di prova, risolvendosi in uno strumento di accertamento di fatti non altrimenti verificabili (c.d.  consulenza percipiente), se non mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e specialistiche (fra le tante, Cass., Sez. III civ., 22 giugno 2005, n. 13401; Cass., Sez. III civ., 8 gennaio 2004, n. 88; Cass., Sez. II civ., 30 gennaio 2003, n. 1512; Cass., Sez. II civ., 21 luglio 2003, n. 11332); ciò non implica, naturalmente il venir meno dell'onere della prova gravante in capo agli attori e intervenuti, tenuti comunque ad allegare in giudizio tutti i fatti che, per essere provati pienamente, necessitino di un approfondimento specialistico. 
Nel caso in oggetto, al consulente tecnico è stato posto il seguente quesito: “tentata preliminarmente la conciliazione della lite così come proposta in atti, quantifichi il CTU -alla luce della documentazione prodotta dalle parti e sulla base delle rispettive specifiche allegazioni, anche con riguardo alle dedotte maggiorazioni dell'importo del mutuo e del prezzo di assegnazione dell'immobileil presumibile danno riportato dalle parti attrici ed intervenute”. 
Il ctu ha svolto l'incarico sulla base della documentazione in atti, senza acquisire nuova documentazione. La documentazione prodotta dalle parti oggetto di esame da parte del ctu è stata puntualmente indicata nella relazione con riferimento a ciascuna posizione esaminata. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono intrinsecamente attendibili e privi di vizi logico-giuridici, per la correttezza del metodo utilizzato e per l'assenza di lacune logiche o tecniche nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, nonché alla luce della precisione e dell'esaustività con cui sono stati raccolti ed esaminati i dati. È bene precisare che le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quando non sono state accolte, sono state puntualmente confutate nella relazione definitiva; pertanto, per giurisprudenza costante, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, potendosi desumere che le deduzioni contrarie delle parti siano state implicitamente rigettate (per tutte, Cass., Sez. I civ., 4 marzo 2011, n. 5229; Cass., Sez. III civ., 6 ottobre 2005, n. 19475). 
Deve aggiungersi che nei casi in cui le osservazioni dei ct di parte, in rapporto alle singole posizioni analizzate, imponevano valutazioni giuridiche riservate al giudicante, il ctu ha predisposto ipotesi di conteggio alternative per consentire la quantificazione ritenuta corretta alla luce della valenza probatoria attribuita alla documentazione prodotta dalle parti. 
Deve altresì darsi atto che, il ctu ha compiuto una accurata ricognizione in ordine alle corrette generalità delle parti attrici e intervenute, rilevando errori materiali nella indicazione delle generalità di alcuni attori nella causa nrg 7717/2019 e nrg.###/2019; errori confermati dai difensori (avv.ti ### e ### i quali nel precisare le conclusioni, nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ### (in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni), hanno riportato (nell'epigrafe dell'atto) le esatte generalità (così riportate anche nell'epigrafe della presente sentenza).  4.1 Istanza ex artt. 210- 213 cpc formulata dalla ### erariale - la compensatio lucri cum damno ### essere esaminata l'istanza formulata dalla ### erariale nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. In particolare, è stata chiesta al tribunale “l'ammissione della produzione documentale depositata dai consulenti tecnici di parte con le osservazioni critiche, non ostando il contraddittorio degli attori e degli intervenuti su tale produzione e sul suo contenuto (che in ogni caso risulta dalla documentazione depositata anche da alcune parti nel corso del giudizio)”, nonché è stata fatta istanza “affinché il Tribunale disponga un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.  o, in subordine, una richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (### - ### ex art. 213 c.p.c., finalizzata ad acquisire informazioni circa gli importi da riconoscere a titolo di risarcimento in capo ai soci e alle cooperative, corrisposte a titolo di erogazioni straordinarie in forza della ### n. 10/2004, alla luce delle considerazioni sopra esposte sul rischio di duplicazione del ristoro che verrebbe ad essere altrimenti riconosciuto”. 
Nel caso di specie, ad avviso del ### dal danno calcolato per ciascun socio andrebbe defalcata la provvidenza straordinaria di euro 10.000 prevista dalla legge regionale n.10/2004 e corrisposta dalla ### alle cooperative e poi da questa girate ai singoli soci. Entrambe le istanze sono finalizzate a provare l'eccezione compensatio lucri cum damno, formulata dal ### convenuto nel corso dell'espletamento dell'indagine tecnica in sede di osservazioni critiche. 
Sulla questione, il Tribunale non ignora l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la compensatio lucri cum damno costituisce eccezione in senso lato e non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 2023 n. ###/023; Cass. n.16808”023; Cass. 7292/2024). ### la Corte, la quantificazione del dovuto, nel caso in cui non sia individuabile con esattezza e in concreto il beneficio-indennizzo percepito e da percepire in futuro, “all'esito dell'applicazione del principio compensativo ben potrà essere effettuata in sede di esecuzione, consistendo in un mero calcolo aritmetico” (cfr. Cass. 7292/2024). 
Tuttavia, tale conclusione, nel caso di specie, non è in linea con quanto statuito dalla Corte regolatrice che ha pure affermato che la compensatio lucri cum damno può trovare applicazione anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante (in questo caso i convenuti responsabili in solido del danno provocato agli attori e agli intervenuti) e il soggetto che eroga la provvidenza, ma solo nei casi in cui “possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile” ( Cass.n.4415/2024). 
Nel caso di specie il contributo straordinario erogato dalla ### non ha natura risarcitoria, ma di sostegno. 
Invero, l'art. 1 della L.R. 3 agosto 2004 n. 10 (“Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche”) prevede che l'intervento è “rivolto a coloro che, in conseguenza della situazione di insolvenza degli enti realizzatori, vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto inerente l'abitazione o versino nella concreta condizione di perdere o di vedere compromesso il diritto della prima casa d'abitazione o d'acquisto”, mentre l'art. 2 della medesima legge regionale disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi. Si tratta pertanto di un contributo versato dalla ### e non dall'### statale (responsabile in solido con gli altri convenuti dei danni conseguenti alle condotte illecite), con la conseguenza che la detrazione del contributo erogato, richiesta dalla difesa erariale, comporterebbe solo un ingiustificato vantaggio per i convenuti responsabili del danno. 
In conclusione, mentre deve essere ammessa la produzione dei documenti allegati dai consulenti di parte con le osservazioni critiche (trattandosi di documenti già prodotti da altre parti nel corso del giudizio e utilizzati dal ctu nella sua indagine al solo fine di evidenziare i soci di cui è provata l'erogazione del beneficio, segnalati con il colore verde nella tabella contenuta nell'elaborato peritale), non è acquisibile l'ulteriore documentazione richiesta dal ### essendo essa del tutto irrilevante non potendo trovare applicazione la richiesta detrazione per le ragioni sopra esposte.  ### luce di quanto detto e delle risultanze della ctu è possibile statuire in ordine alle domande degli attori e degli intervenuti come segue.  4.2 Quantificazione dei danni per gli attori nella causa n.r.g. 7717/2019 (escluso ### e nella causa n.r.g. ###/2019 e per gli intervenuti ##### e ### Il danno preteso dai singoli soci e intervenuti è rappresentato dagli importi dai medesimi pagati fino al giugno 2004 in ragione del contratto di prenotazione dell'alloggio in edilizia agevolata da medesimi sottoscritto. Si tratta di importi versati a titolo di anticipazione per l'acquisto dell'alloggio da costruire, non utilizzati per l'edificazione, ma versati alle ### di appartenenza e immediatamente dopo trasferiti al ### ovvero a terzi. Si tratta in sostanza di somme che sono state versate dai singoli soci e mai utilizzate per la costruzione degli alloggi, ma sottratte alla loro destinazione e distratte grazie al sistema criminale posto in essere dai convenuti e accertato in sede penale. 
E' utile precisare che, pure essendo stato accertato in sede penale (come evidenziato dalle parti attrici) che tutte le disponibilità economiche delle singole cooperative (essenzialmente riconducibili alle quote dei soci) siano confluite nella casse del ### il danno liquidabile ai singoli soci attori non può prescindere dalla prova che i pagamenti siano stati effettivamente eseguiti. 
Ad avviso del Tribunale possono essere liquidati gli importi di cui sia stato provato il pagamento, la consegna quietanzata del titolo o comunque la negoziazione, circostanze idonee a provare che gli importi sono stati versati alle ### di appartenenza (le quali, come accertato in sede penale, li hanno poi riversati al ###. E ciò anche alla luce delle contestazioni dei convenuti, in particolare del ### che nella comparsa di costituzione, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori e dagli intervenuti, ha contestato la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale allegato.
Non possono altresì essere liquidati i danni pretesi quali spese e costi sostenuti per l'attività svolta dalla società ### (società che ha svolto attività di intermediazione per l'adesione dei singoli alle cooperative), trattandosi di società non coinvolta nella vicenda penale. Al contrario non possono essere condivise le argomentazioni del ### secondo cui, per alcuni soci, andrebbero scomputati dai danni accertati gli importi ricompresi, in via presuntiva, nel corrispettivo di assegnazione, non essendo stata fornita alcuna prova che lo scomputo indicato nei rogiti si riferisca ai titoli di pagamento prodotti in atti (cfr. sul punto p.16 della ctu). 
Riguardo poi alla posizione di ### non possono condividersi le osservazioni del ct del ### che ha allegato la mancata prova del danno preteso da quest'ultima, avendo fatto rilevare, in sede di indagine, come l'immobile risulti assegnato nell'atto ufficiale del 2015 a ### Tale circostanza non incide su quanto oggettivamente accertato dal ctu, in virtù della documentazione prodotta, ovvero che ### e ### sono stati ammessi come soci della cooperativa, a fronte del versamento di somme tramite assegni sicuramente negoziati (e indicati nel preliminare di prenotazione dell'immobile del 2003). E' evidente, pertanto, che il danno è stato subito dall'odierna parte attrice che ha versato gli importi indicati nel preliminare di prenotazione, a prescindere dal soggetto poi indicato quale assegnatario dell'immobile nell'atto definitivo. 
In conclusione, devono essere liquidati agli attori e intervenuti di cui sopra gli importi indicati nella ipotesi 4 delle tabelle contenute nella ctu (per gli attori della causa nrg 7717/2019 alle pp. 82-85; per gli attori della causa nrg.###/2019 alle pp. 87-90; per gli intervenuti alla p. 86). 
E' altresì liquidabile il danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2059 c.c. e 185 c.p.c. per la sofferenza morale subita a causa delle condotte illecite dei convenuti, tenuto conto del presumibile stress e dei patimenti conseguenti (in considerazione della durata della vicenda), ma anche della entità del danno patrimoniale accertato. E' quindi liquidabile a titolo di danno morale, in via equitativa, un importo pari al 15 % del danno patrimoniale come quantificato per ciascuno degli attori. 
Dagli importi così liquidati deve essere sottratta la somma di euro 5.000, versata dal ### a titolo di provvisionale per ciascuna delle parti costituite in sede penale. 
Trattandosi di un debito di valore il danno deve essere liquidato all'attualità, quindi, gli importi sopra indicati devono essere rivalutati dalla data di cessazione dell'illecito (aprile 2004) o comunque, se successiva, dalla data dei singoli esborsi, all'attualità. Oltre alla sorte capitale competono gli interessi al saggio legale, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito come liquidato e rivalutato anno per anno sino alla presente decisione. 
Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.  ### aggiungersi che riguardo alla posizione delle parti attrici (nelle cause n.r.g.7717/19 e ###/2019) per le quali non è stato accertato, all'esito dell'istruttoria svolta (sulla base della documentazione prodotta e della quantificazione riportata nelle sopra richiamate tabelle, ipotesi 4), alcun danno patrimoniale risarcibile non potrà essere liquidato alcun danno morale, con conseguente rigetto delle domande svolte.  4.3 Quantificazione dei danni per l'attore ### nella causa nrg 7717/2019 ### socio della ### società cooperativa posta in amministrazione giudiziaria a partire dal 04.02.2010 e in seguito anche dichiarata fallita, ha chiesto il danno patrimoniale subito a seguito dei fatti illeciti accertati in sede penale a carico dei convenuti, rappresentato dalla lievitazione delle spese affrontate per ottenere l'assegnazione dell'immobile da lui prenotato. In particolare, ha dedotto di avere ottenuto l'assegnazione dell'immobile solo attraverso un elaborato e complesso giudizio promosso contro l'istituto mutuante e nei confronti della ### verso il primo per abusiva concessione del credito e nei confronti della seconda ex art 2932 c.c., concluso con sentenza del Tribunale di ### n. 20653/2011 Rg. 44954/2006, allegando che, benché avesse versato quasi l'intero costo dell'immobile, era stato costretto a pagarlo nuovamente. 
Il danno subito da ### alla luce delle condivisibili valutazioni del ctu (cfr. pp.79 e ss della ctu), può ritenersi provato in virtù della documentazione prodotta e tenuto conto degli accertamenti contenuti nella relazione dell'### giudiziario della ### (doc. 48 del fascicolo attoreo) che ha accertato sia i costi del programma edilizio originario, sia le spese sostenute dall'attore ed il nuovo costo al quale è stato assegnato l'immobile con la sentenza del Tribunale di ### sopra richiamata. 
Ne consegue che può essere liquidato l'importo di euro 132.046,7, corrispondente alla differenza tra l'importo effettivamente pagato dal socio e il costo di costruzione inizialmente stimato, comprensivo degli oneri per l'aggravamento del costo del mutuo (cfr. tabella 225 ### allegata alla ctu e pp.80-81 della ctu).
E' altresì liquidabile il danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2059 c.c. e 185 c.p.c. per la sofferenza morale subita a causa delle condotte illecite dei convenuti, liquidabile in via equitativa tenuto conto dello stress e dei patimenti conseguenti ai vari contenziosi affrontati e all'allungamento del tempo necessario per conseguire l'assegnazione dell'immobile in un importo parti al 15% del danno patrimoniale come sopra quantificato. 
Dagli importi così liquidati deve essere sottratta la somma di euro 5.000, versata dal ### a titolo di provvisionale in sede penale. 
Trattandosi di un debito di valore il danno deve essere liquidato all'attualità, quindi, gli importi sopra indicati devono essere rivalutati dalla data di cessazione dell'illecito (aprile 2004), o se successiva dalla data dei singoli esborsi, all'attualità. Oltre alla sorte capitale competono gli interessi al saggio legale, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito come liquidato e rivalutato dall'aprile 2004 anno per anno sino alla presente decisione. Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.  4.4 Quantificazione dei danni per gli intervenuti ####### intervenuti ####### hanno agito in giudizio per ottenere la condanna, in solido, dei convenuti ##### e ### al risarcimento dei danni provocati dai fatti illeciti accertati in sede penale, avendo già proposto domanda di risarcimento del danno in separata sede nei confronti del ### convenuto (dove l'azione è stata limitata ai soli danni da extracosto ascrivibili al condotta del funzionario infedele ###. 
Anche riguardo ai predetti intervenuti (tutti con analoga posizione, in quanto soci della ### società cooperativa), il CTU ha condivisibilmente quantificato il danno subito, rappresentato dalla lievitazione delle spese affrontate per ottenere l'assegnazione dell'immobile. 
Il danno patrimoniale accertato in virtù della documentazione prodotta e tenuto conto degli accertamenti contenuti nella relazione dell'### giudiziario della ### (doc. 48 del fascicolo attoreo) è quantificabile come da tabelle 221,222,223,224 allegate alla ctu (cfr. p.76 della ctu), al netto degli importi riconosciuti negli altri giudizi azionati da ciascuno degli intervenuti nei confronti del ### convenuto. 
Sono pertanto liquidabili i seguenti importi: euro 62.020,93 a ### complessivi euro 49.893,52 a ### e ### euro 60.876,07 a ### euro 54.430,48 a ### Il danno non patrimoniale per la sofferenza morale subita a causa delle condotte illecite dei predetti convenuti è poi liquidabile in via equitativa, nell'importo di euro 5.000,00 per ciascuno degli intervenuti, tenuto conto della domanda già proposta anche a tale titolo nei confronti del ### Dagli importi così liquidati deve essere sottratta la somma di euro 5.000, ove versata dal ### a titolo di provvisionale in sede penale. 
Trattandosi di un debito di valore il danno deve essere liquidato all'attualità, quindi, gli importi sopra indicati devono essere rivalutati dalla data di cessazione dell'illecito (aprile 2004), o se successiva dalla data dei singoli esborsi, all'attualità. Oltre alla sorte capitale competono gli interessi al saggio legale, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito come liquidato e rivalutato anno per anno sino alla presente decisione. Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.  4.5 Quantificazione dei danni per ### 84 ### a r.l.  ### 84 è una delle cooperative edilizie che si è avvalsa del sistema organizzativo del #### e del ### di ### (###, subendo gli effetti pregiudizievoli derivanti dalle sistematiche distrazioni e dai fatti illeciti accertati in sede ###capo ai convenuti. Il dissesto finanziario dei ### provocato dall'attività illecita distrattiva dei convenuti ha dato luogo, proprio su istanza della ### 84 (cfr. doc. 14 del fascicolo di parte), alla dichiarazione dello stato di insolvenza, a cui è poi seguita la liquidazione coatta amministrativa di entrambi i #### 84 ha agito nell'odierno giudizio al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del solo danno patrimoniale sofferto e quantificato nell'importo complessivo di tre milioni, chiedendo la condanna solidale dei convenuti ##### e ### per il danno subito. ### ha poi chiesto la condanna autonoma del ### in solido con il solo ### per i danni specifici ritenuti imputabili in via esclusiva a questi ultimi quantificati nei limiti dell'importo di un milione di euro.  ### ha allegato che, per effetto delle distrazioni accertate in sede penale, confluite nel ### e ### ha subito un gravissimo dissesto finanziario, rappresentato da un debito di 31.7 milioni verso la ### mutuante (all'epoca ### di ### e di oltre 11.5 milioni verso la società ### (appaltatrice dei lavori di costruzione degli immobili). Ha dedotto che le somme erogate alla ### a titolo di mutuo dalla banca e le somme versate dai soci per acconto sul prezzo degli immobili, per le rate di mutuo e quale corrispettivo dei lavori appaltati ad ### versate nelle casse dei due ### non sono state destinate agli scopi previsti e sono state sistematicamente distratte dai convenuti come accertato in sede penale. 
Nelle proprie difese, ha poi precisato che il danno richiesto non è quello relativo alle somme oggetto di distrazione (azionato da soci), ma quello ulteriore e diverso rappresentato dai beni e dalle risorse ulteriormente impiegate per fronteggiare gli ammanchi causati dai convenuti e per consentire l'assegnazione degli immobili ai soci prenotatari. In questo senso ha chiarito che, nonostante l'entità plurimilionaria dei danni sofferti, ha inteso limitare la domanda risarcitoria a 3 milioni “in considerazione della dubbia solvibilità dei convenuti e del non trascurabile onere finanziario dell'imposta di registro relativa alla sentenza di condanna che rischierebbe di gravare soltanto sulla stessa ### 84, stante il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del Fisco”. 
Il ctu, all'esito della approfondita indagine svolta, ha quantificato il danno patrimoniale subito dalla ### tenuto conto delle somme versate “a vario titolo al fine di consentire a tutti i soci la regolare assegnazione delle abitazioni che, a causa delle condotte distrattive e appropriative dei responsabili pro tempore della gestione, erano risultate gravate da ingenti vincoli ipotecari che per l'appunto, in base all'ingente esposizione debitoria, avrebbe reso alquanto probabile l'insorgere di una procedura concorsuale per iniziativa dei creditori, istituto di credito e società di costruzioni”. Nella quantificazione il ctu ha considerato altresì che la ### per consentire l'acquisto ai soci di una casa, in massima parte già pagata, “si è vista costretta a definire in via transattiva il contenzioso in essere con la ### di ### istituto mutuante, e con la ##### cui era stata appaltata la costruzione dei villini, accordo che, pur prevedendo una riduzione dell'indebitamento complessivo, è risultato estremamente gravoso per la ### di entità plurimilionaria pari a circa ### 24 milioni verso la banca”. Sulla base di tali documentati presupposti, il Ctu ha provveduto correttamente a quantificare il danno subito nell'importo complessivo di euro 9.131.008,79 (tab. 220 allegata alla ctu, cfr. p.71-72 della ctu). La condanna solidale dei convenuti, ##### e ### al risarcimento del danno deve però essere limitata a quanto richiesto nella domanda giudiziale, pari ad euro 3.000.000. Quanto alla domanda autonoma proposta nei confronti del ### in solido con il ### il ctu ha evidenziato che le malversazioni avrebbero riguardato tutto il ### e che non è possibile individuare un importo specifico imputabile al ### e al suo funzionario infedele, pure riconoscendo che le distrazioni operate hanno aggravato il danno subito dalla ### 84. 
Ritiene il Tribunale, come già sopra esposto, che il ### e il ### debbano rispondere del danno, complessivamente liquidato in euro 3.000.000, nei limiti del 20%, quantificazione operata in via equitativa, tenuto conto della responsabilità concorrente, ma non prevalente del ### il quale ha contribuito ad aggravare il danno riportato dalla ### principalmente causato dalle condotte distrattive degli altri convenuti. 
Ne consegue che i convenuti ##### e ### devono essere condannati, in solido al pagamento, in favore della ### 84, dell'importo di euro 3.000.000, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale riportato in conseguenze delle condotte illecite accertate, mentre il ### e il ### in solido nei soli limiti di euro 600.000 (corrispondente al 20% di euro 3.000.000). A tale importo deve essere detratta la somma di euro 50.000 o altra somma versata dal ### a titolo di provvisionale. 
Trattandosi di un debito di valore, il danno deve essere liquidato all'attualità, quindi, gli importi sopra indicati devono essere rivalutati dalla data di cessazione dell'illecito (aprile 2004) o comunque dalla data dei singoli esborsi (ove successivi alla data di cessazione dell'illecito) all'attualità. Oltre alla sorte capitale competono gli interessi al saggio legale, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito come liquidato e rivalutato anno per anno sino alla presente decisione. Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. 4.6 Quantificazione dei danni per le ### intervenute: ### -### -### del ### -### - ### 72 - ### - ### -### -### -### -### indicate cooperative, costituite parti civili nel processo penale, hanno proposto singoli atti di intervento ex art. 105 c.p.c. per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, in conseguenza dei fatti accertati in sede penale, chiedendo la condanna, in solido dei convenuti ##### di ### e ### in solido tra loro ed il ### dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% della cifra così di seguito riferita per ciascuna parte attrice (…)”.  ### intervenute hanno dedotto di avere aderito, con apposita convenzione, al ### - trasferendo sostanzialmente (come emerso dalla istruttoria penale) a quest'ultimo ogni facoltà gestoria, rimanendo in capo alle singole cooperative solo l'onere della raccolta del denaro presso i soci e la responsabilità per le obbligazioni assunte - e di avere subito ingenti danni a causa delle condotte illecite dei convenuti. Hanno precisato che il danno richiesto non è quello relativo alle somme oggetto di distrazione, corrispondente agli esborsi pagati dai soci fino al giugno 2004, ma quello ulteriore e diverso rappresentato dai maggiori oneri sostenuti successivamente, per l'avvio delle edificazioni, costi che non avrebbero dovuto sostenere in un sistema ordinario di edilizia agevolata, non avendo potuto nemmeno beneficiare del contributo regionale (non ricevuto perché illecitamente acquisito dal ### in virtù di quanto accertato in sede penale). 
Le intervenute hanno dedotto che, a seguito dei provvedimenti di custodia da parte della ### della Repubblica di ### avevano dovuto riorganizzare la loro attività, obbligare i singoli soci a rinunciare alle somme versate alle cooperative risultanti dalla contabilità, per permettere l'attivazione dei mutui, non potendo le stesse ### beneficiare più dei contributi regionali che erano stati in precedenza erogati. 
Il ctu, nella sua relazione, ha evidenziato che le richieste di danni procurati dai fatti distrattivi accertati in sede penale riguardano: “a) la rinegoziazione dell'originario contratto di appalto per incremento dei costi (a tal proposito va riferito che trattasi di contratti che si presume abbiano poi avuto concreta esecuzione visto che sono riferiti a piani di zona poi completati); b) il mancato pagamenti degli oneri di urbanizzazione ed esproprio dovuti; c) la mancata fruizione ai fini dei progetti edificatori dei contributi regionali previsti, destinati ad usi impropri; d) spese per riacquisto cambiali per prosieguo dell'attività edilizia prevista; e) In alcuni casi è stata anche aggiunta la richiesta di danno per oneri finanziari e scoperti di conto al momento degli intervenuti sequestri”. 
Per ciascuna di tali richieste da parte di ciascuna ### l'ausiliario ha effettuato un conteggio alternativo (cfr. CTU p. 67) individuando le somme dovute, secondo quanto accertato, e indicando gli importi (di gran lunga decurtati, per ciascuna cooperativa) in accoglimento delle osservazioni del ct del ### inerenti alla valenza probatoria da attribuire ad alcuni documenti utilizzati nella quantificazione (questione giuridica rimessa dal ctu al Tribunale). 
A fronte delle numerose questioni rimesse dal ctu all'interpretazione del Tribunale si provvederà ad analizzare per ogni ### la relativa tabella, con l'indicazione degli importi ritenuti liquidabili.  ### (### 209 della ### Dagli importi accertati dal ctu di euro 2.225.491,11, vanno decurtati l'importo 891.271,63 (punto a, per gli oneri comunali di urbanizzazione e di esproprio), in mancanza di prova del pagamento, trattandosi altresì di oneri comunque dovuti e mancando la prova che essi siano stati oggetto di distrazione, nonché l'importo di euro 252.000,00 (punto e, per scoperto conto e interessi), non essendo adeguatamente documentato il nesso causale con le malversazioni e trattandosi sostanzialmente di somme già assorbite dagli importi riconosciuti per le altre voci. 
Al contrario non vanno detratte le somme accertate dal ctu (di euro 348.042,61) per la rinegoziazione del contratto di appalto per incremento dei costi, atteso che, pure in mancanza di documentazione attestante in concreto i connessi pagamenti, il maggior costo è desumibile dal contratto di rinegoziazione e gli stessi devono ritenersi eseguiti, in quanto riferiti a piani di zona completati, in virtù dei contratti allegati (e in mancanza di allegazioni specifiche riguardo a eventuali terzi soggetti che avrebbero partecipato al completamento eseguito).
Tutti gli altri importi come quantificati dal ctu risultano sufficientemente documentati (come ammesso parzialmente anche dal ### punto d di cui sopra). In particolare, riguardo alla mancata fruizione, ai fini dei progetti edificatori, dei contributi regionali previsti, destinati ad usi impropri (punto c di cui sopra), in quanto la circostanza risulta dalla istruttoria penale richiamata da parte attrice e il Tribunale condivide il criterio utilizzato dal ctu che ha ridotto gli importi dovuti a tale titolo al 20% del valore delle opere commissionate ( p. 61 della ctu). 
In conclusione, è liquidabile a titolo di danno patrimoniale alla ### l'importo di euro 1.082.219,48.  ### (### 210 allegata alla ctu) dall'importo accertato dal ctu di euro 1.519.721,92 va decurtato il solo importo di euro 737.665,04 (punto a), per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio. Non va decurtato l'importo accertato dal ctu quale lievitazione dei costi per transazione con l'impresa ### in quanto l'importo indicato nel documento contrattuale (utilizzato dal ctu) è idoneo a provare una situazione debitoria provocata dalle malversazioni (a prescindere dall'effettivo pagamento degli importi oggetto di transazione). E' quindi liquidabile a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 782.056,88. 
Per le stesse ragioni sopra esposte, dagli importi accertati dal ctu devono essere decurtati i seguenti importi: per il ### (### 211 allegata alla ctu) dall'importo accertato dal ctu di euro 562.454,16 va decurtato l'importo di euro 210.849,23 (punto a, per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio) e l'importo di 167.000 (punto e, per scoperto conto e interessi). E' quindi liquidabile a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 184.604,93; per la ### (###212 allegata alla ctu) deve essere riconosciuto l'intero importo accertato dal ctu di euro 229.771,70; per la ### 72 (### 213 allegata alla ctu) dall'importo accertato dal ctu di euro 764.577,15 deve essere detratto l'importo di euro 367.177,00 per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio ed è pertanto liquidabile a titolo di danno non patrimoniale l'importo di euro 397.400,15; per la ### (### 214 allegata alla ctu) dall'importo accertato di euro 2.295.561,16 va decurtato il solo importo di euro 737.665,04 (punto a), per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio ed è quindi liquidabile a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 1.557.896,12; per la ### (### 215 allegata alla ctu) dall'importo accertato di euro 1.158.747,08 va decurtato il solo importo di euro 321.917,42 (punto a), per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio ed è quindi liquidabile a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 836.829,66; per la ### (###216 allegata alla ctu) deve essere riconosciuto l'intero importo accertato dal ctu di euro 427.671,14; per la ### (### 217 allegata alla ctu) dall'importo accertato dal ctu di euro 1.182.172,17 va decurtato il solo importo di euro 444.042,57 (punto a), per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio ed è quindi liquidabile a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 738.129,60; per la ### (### 218 allegata alla ctu) deve essere riconosciuto l'intero importo accertato dal ctu di euro 305.676,38; per la ### (### 219 allegata alla ctu) dall'importo accertato di euro 1.993.986,20 va decurtato il solo importo di euro 391.906,07 (punto a), per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio. Non va decurtato l'importo accertato dal ctu quale lievitazione dei costi per transazione con l'impresa ### in quanto l'importo indicato nel documento contrattuale (utilizzato dal ctu) è idoneo a provare una situazione debitoria provocata dalle malversazioni (a prescindere dall' effettivo pagamento degli importi oggetto di transazione). E' quindi liquidabile, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di euro 1.602.080,13. 
Riguardo al danno non patrimoniale richiesto dalle cooperative intervenute, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, il risarcimento di tale danno nel caso in cui il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti. “Il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (cfr. Cass.n.19551/2023). Nel caso di specie le ### intervenute hanno allegato (richiamando la giurisprudenza sul punto) la lesione del diritto all'immagine, quale “diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca”. Sotto tale profilo il danno non patrimoniale derivante dalle condotte illecite dei convenuti può ritenersi provato in via presuntiva ed è liquidabile in via equitativa, nell'importo di euro 10.000,00 per ciascuna delle cooperative intervenute, tenuto conto delle dimensioni, della durata della vicenda e degli effetti pregiudizievoli arrecati. 
A tale importo deve essere detratta la somma di euro 50.000 o altra somma versata, dal ### a titolo di provvisionale. 
Trattandosi di un debito di valore il danno deve essere liquidato all'attualità, quindi, gli importi sopra indicati devono essere rivalutati dalla data dei singoli esborsi (successivi alla data di cessazione dell'illecito) all'attualità. Oltre alla sorte capitale competono gli interessi al saggio legale, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito come liquidato e rivalutato dalla data dei singoli esborsi, anno per anno sino alla presente decisione. Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.  5. Domanda riconvenzionale proposta dal ### convenuto nelle cause n.r.g. 7717/2019 e n.r.g.###/2019 La domanda riconvenzionale proposta dal ### convenuto di condanna delle parti attrici alla restituzione delle provvisionali, ove versate in eccesso, deve essere accolta limitatamente alla posizione degli attori nella causa n.r.g. 7717/2019, non essendo gli attori nella causa n.r.g. ###/2019 costituiti parti civili nel processo penale e non essendo stato contestato il versamento dell'importo di euro 5.000,00 per le parti costituite in sede penale. 6. Sequestro conservativo e istanze delle parti attrici e intervenute ### ricordarsi che gli attori ### nella causa n.r.g. 7717/2019 e nella causa n.r.g. ###/2019, nell'atto di citazione, avevano chiesto al Tribunale - a fronte della sentenza del Tribunale penale di ### del 05 maggio 2014 che aveva confiscato “le somme oggetto del sequestro conservativo in favore delle parti civili costituite (provvedimento confermato dalla sentenza della Corte d'Appello di ### n.562/2018) - di “volere disporre il sequestro delle somme confiscate in favore delle parti attrici ed eventualmente all'esito del presente giudizio, qualora dovesse risultare favorevole alle medesime parti attrici, convertirlo in pignoramento” . 
Il Tribunale, dopo avere invitato ### gli attori regolarizzare l'istanza in cancelleria (con l'introduzione di un subprocedimento), con ordinanza pronunciata all'udienza del 17.01.2023, dichiarava l'istanza inammissibile, anche fronte della sua genericità, chiedendosi il sequestro di somme confiscate in sede penale. 
Al riguardo deve ricordarsi che risulta dagli atti (cfr. doc. 3 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g.  7717/2029) che con ordinanza depositata in data ###, il GUP del Tribunale di ### ha disposto il sequestro conservativo dei beni già sottoposti a sequestro preventivo o probatorio “come individuati nei singoli provvedimenti cautelari e probatori già emessi nel procedimento in oggetto, solidamente in favore delle parti civili costituite all'udienza del 23.10.2009, secondo quanto indicato nel verbale e nei rispettivi atti di costituzione, nei limiti indicati in motivazione nei confronti degli imputati rispetto ai quali sono le relative domande di ciascuna parte civile, in solido tra detti imputati”. 
Il Tribunale di ### con la sentenza n. 7742/2014 (cfr. doc. 1 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g.7717/2019) aveva ordinato la confisca delle somme “di cui ai provvedimenti di sequestro preventivo in atti”, nonché ai sensi dell'art. 320 cpc la “conversione del sequestro conservativo in pignoramento, al momento della irrevocabilità della sentenza” (cfr.p. 213 del doc. 1 citato). La sentenza della Corte d'Appello n.562/2018 (cfr. doc. 2 del fascicolo degli attori) ha rideterminato l'importo del profitto di cui al sequestro preventivo, riducendo all'importo così rideterminato (di euro 543.312,22) l'importo relativo alla confisca. 
Il convenuto ### negli scritti conclusionali ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo disposto in sede penale, allegando che, essendosi concluso il processo penale con una sentenza di condanna generica per la responsabilità civile (statuizioni divenute definitive per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 51473/2019), le parti civili avrebbero dovuto riassumere il giudizio di merito dinanzi al giudice civile entro sessanta giorni dal 20.12.2019 (data del deposito delle motivazioni della sentenza della Corte di cassazione n.51473/2019). Ha aggiunto che il sequestro aveva perso efficacia in relazione alle somme versate dal ### a titolo di provvisionale. 
La richiesta non può essere accolta se non altro perché al momento della instaurazione del presente giudizio non era ancora intervenuto il giudicato sulla sentenza della Corte d'Appello n. 562/2018 (tanto che lo stesso ### chiedeva la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 75 c.p.p.). 
In ogni caso, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità che in una fattispecie diversa, ma sovrapponibile, ha statuito che “Non perde di efficacia il sequestro conservativo emesso a cautela degli interessi civili qualora, a seguito di annullamento con rinvio dinanzi al giudice civile della sentenza di condanna dell'imputato disposto dalla Corte di cassazione limitatamente all'entità della provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, il processo non sia da questa riassunto nel termine previsto dall'art. 392, comma primo, cod. proc. civ., seguitando il vincolo a svolgere la sua funzione di garanzia in rapporto alla condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno, sino alla pronuncia del giudice civile statuente sull'entità del risarcimento” ( Penale n. ###/2020) E' stato affermato altresì (cfr. Cass. penale 9851/2015) che “La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile, presuppone che la pronuncia abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire titolo esecutivo; di talché, nel caso di condanna generica, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, il quale, sulla base della certezza del danno acquisita in sede penale, abbia proceduto alla sua liquidazione. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, prima della definizione del giudizio civile per la liquidazione di esso, spetta al giudice penale la competenza ad adottare ogni provvedimento sui beni in sequestro)”. 
Sul punto si è affermato altresì che (cfr. Cass. Penale 6751/2022) che “In tema di sequestro conservativo disposto ex art. 316 cod. proc. pen., la conversione in pignoramento presuppone che la pronuncia costituisca un titolo esecutivo, per avere accertato un credito certo, liquido ed esigibile, sicché, nel caso di condanna generica, la predetta conversione opera solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquidazione del danno”. 
La fattispecie è disciplinata dall'art. 320 cpp secondo cui “1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.  2.Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato”.  ### luce della disposizione richiamata e dell'art. 686 c.p.c. deve essere respinta l'istanza proposta dal convenuto ### e dagli intervenuti ###### e ### di assegnazione, nei limiti delle somme loro liquidate con la presente sentenza, delle somme oggetto di sequestro conservativo “con ordine diretto al FUG (### di ### e nei limiti delle somme in deposito presso esso”. 
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento si verifica ope legis dopo la pubblicazione della sentenza (e non per effetto di una disposizione del giudice). Al riguardo l'art. 686 c.p.c. prevede che “il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva”. 
Invero, “spetta al giudice in sede civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (o, come nella specie, di applicazione della pena su richiesta) la competenza a decidere sulla ripartizione risarcitoria in favore delle parti civili della somma oggetto di sequestro conservativo” (cfr. Cass. Penale n.10057/2010). ### e ripartizione delle somme oggetto di sequestro che, solo a seguito della pubblicazione della sentenza si converte in pignoramento, non compete al giudice della cognizione, ma appartiene alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a cui dovrà essere presentata istanza di assegnazione secondo la procedura e nei termini previsti dal codice di rito.  7. Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, comprese quelle di ctu, liquidate come in dispositivo (nei limiti dei parametri di cui al d.m.  55/2014 e successivi aggiornamenti), seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico, e in solido, di tutti convenuti soccombenti, a fronte della solidarietà del rapporto sostanziale oggetto del giudizio.  ### aggiungersi che riguardo alla posizione di alcune parti attrici (nelle cause n.r.g.7717/19 e ###/2019) per le quali non è stato accertato, all'esito dell'istruttoria svolta, alcun danno risarcibile o comunque è stato accertato un danno inferiore a quanto eventualmente già versato dal ### convenuto a titolo di provvisionale in sede penale (come indicato dal ctu e dagli stessi difensori nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.  depositate in data ###, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni), la necessità del complesso e articolato accertamento istruttorio svolto e la difficoltà della prova (a fronte del tempo trascorso) giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: accertata, come in motivazione, la responsabilità di ####### e il ### dello sviluppo economico (ora ### delle ### e del ### in ###, per l'effetto 1. condanna le parti convenute ####### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### (e salvo regresso ex art. 2055 c.c.), al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, cui va detratta la somma di euro 5.000, versata dal ### a titolo di provvisionale per ciascuna delle parti costituite in sede ###favore di ### euro 34.649,99 in favore di ### euro 21.855,38 in favore di ### euro 34.884,34 in favore di ### euro 37.253,97 in favore di ### euro 29.048,07 in favore di ### euro 33.209,58 in favore di ### e ### complessivi euro 29.450,80 in favore di ### euro 96.816,22 in favore di ### euro 14.460,41 in favore di ### euro 43.764,37 in favore di ### euro 15.143,90 in favore di ### euro 21.162,84 in favore di ### euro 61.348,38 in favore di euro ### euro 12.829,56 in favore di ### euro 14.421,15 in favore di ### euro 33.993,78 in favore di ### euro 31.700,28 in favore di ### euro 35.120,21 in favore di ### euro 30.970,99 in favore di ### euro 56.584,02 in favore di ### euro 33.338,71 in favore di ### euro 102.622,06 in favore di ### euro 28.663,46 in favore di D'### euro 12.975,99 in favore di ### euro 33.134,56 in favore di ### euro 16.991,39 in favore degli eredi di ### (#### e ### complessivi euro 30.101,07 in favore di ### euro 14.776,13 in favore di ### euro 11.103,82 in favore di ### euro 19.778,69 in favore di ### euro 25.697,74 in favore di ### euro 30.807,52 in favore di ### euro 5.324,69 in favore di ### euro 19.681,00 in favore di ### euro 17.726,40 in favore di ### euro 40.616,02 in favore di ### euro 12.143,85 in favore di ### e ### complessivi euro 67.512,91 in favore di ### euro 28.922,05 in favore di ### euro 11.345,96 in favore di ### euro 63.436,38 in favore di ### euro 67.111,94 in favore di ### euro 55.213,54 in favore di ### euro 36.010,38 in favore di ### euro 35.724,69 in favore di ### euro 38.069,89 in favore di ### euro 54.058,00 in favore di ### euro 30.778,06 in favore di ### euro 30.660,20 in favore di ### euro 29.946,24 in favore di ### euro 73.613,38 in favore di ### euro 14.492,45 in favore di ### euro 13.475,99 in favore di ### euro 39.017,04 in favore di ### euro 28.625,43 in favore di ### euro 9.415,23 in favore di ### euro 24.058,29 in favore di ### euro 39.627,53 in favore di ### euro 28.146,90 in favore di ### euro 32.463,27 in favore di ### euro 15.042,15 in favore di ### euro 516,46 in favore di ### euro 17.162,35 in favore di ### euro 15.029,73 in favore di ### euro 24.281,15 in favore di ### euro 14.044,24 in favore di ### euro 28.811,60,21 in favore di ### euro 13.268,85 in favore di ### euro 39.374,45 in favore di ### euro 27.372,22 in favore di ### e ### complessivi euro 29.954,50 in favore di ### euro 13.200,95 in favore di ### euro 17.003,15 in favore di ### euro 32.653,13 in favore di ### euro 39.562,27 in favore di ### euro 35.902,76 in favore di ### euro 62.131,19 in favore di ### euro 80.479,10 in favore di ### euro 24.881,73 in favore ### di euro 54.181,51 in favore di D'### euro 88.709,33 in favore di D'### euro 15.019,38 in favore di ### euro 38.581,07 in favore di ### euro 16.004,15 in favore di ### euro 54.279,91 in favore di ### euro 53.026,51 in favore di ### euro 15.104,55 in favore di ### euro 53.641,46 in favore di ### euro 38.662,85 in favore di ### euro 29.295,22 in favore di ### euro 22.724,15 in favore di ### euro 47.797,29 in favore di ### 21.699,46 in favore di ### euro 7.793,39 in favore di ### euro 62.627,25 in favore di ### e ### complessivi euro 110.000,00 in favore di ### euro 45.526,25 in favore di ### euro 75.291,65 in favore ### di euro 111.621,85 in favore di ### euro 68.760,57 in favore di ### euro 60.702,47 nei confronti di ### euro 42.991,30 in favore di ### euro 75.587,26 in favore di ### euro 55.412,09 in favore di ### euro 96.957,57 in favore di ### euro 8.824,69 in favore di ### euro 112.923,98 in favore di ### euro 45.985,75 in favore di ### e ### complessivi euro 54.629,43 in favore di ### euro 127.025,72 in favore di ### euro 101.513,80 in favore di ### euro 49.845,44 in favore di ### euro 27.239,03 in favore di ### euro 52.614,64 in favore di ### euro 58.100,03 in favore di ### euro 41.588,18 in favore di ### euro 71.404,24 in favore di ### euro 11.803,81 in favore di ### euro 56.541,93 in favore di ### euro 4.200,00 in favore di ### euro 57.839,86 in favore di ### euro 76.633,69 in favore di ### euro 66.650,60 in favore di ### euro 60.735,05 in favore di ### euro 43.240,93 in favore di ### euro 32.883,85 in favore ### euro 32.728,88 in favore di ### euro 35.816,22 in favore di ### euro 19.814,98 in favore di ### euro 43.248,02 in favore di ### euro 21.107,56 in favore di ### euro 10.247,39 in favore di ### euro 7.348,74 in favore di ### e ### complessivi euro 40.789,20 in favore di ### euro 71.260,04 in favore di ### euro 70.410,55 in favore di ### euro 13,246,61 in favore di ### euro 22.327,00 in favore di ### euro 21.383,33 in favore di ### euro 136.975,17 in favore di ### euro 53.719,78 in favore di ### euro 10.824,68 in favore di ### euro 73.452,83 in favore di ### euro 100.632,87 in favore di ### euro 40.080,38 in favore di ### euro 23.158,21 in favore di ### euro 54.361,98 in favore di ### euro 73.035,57 in favore di ### euro 21.013,26 in favore di ### e ### euro 56.708,74 in favore di ### euro 63.388,69 in favore di ### e ### complessivi euro 65.839,61 in favore di ### euro 53.275,90 in favore di ### euro 81.555,58 in favore di ### euro 56.338,45 in favore di ### euro 72.747,43 in favore di ### euro 89.324,10 in favore di ### euro 88.047,11 in favore di ### euro 37.622,92 in favore di ### euro 11.516,24 in favore di ### euro 79.457,86 in favore di ### euro 43.687,70 in favore di ### euro 61.613,14 in favore di ### euro 49.833,29 in favore di ### euro 19.676,48 in favore di ### euro 43.125,05 in favore di ### e ### complessivi euro 33.537,78 in favore di ### euro 62.096,62 in favore di ### euro 6.788,27 in favore di ### euro 52.178,30 in favore di ### euro 52.099,07 in favore di ### euro 57.678,03 in favore di ### e ### complessivi euro 67.156,95 in favore di ### euro 73.446,57 in favore di ### euro 61.665,42 in favore di ### euro 41.352,17 in favore di ### euro 107.946,66 in favore di ### euro 105.453,93 in favore di ### euro 73.085,68 in favore di ### euro 65.013,33 in favore di #### 82.909,86 in favore di ### euro 36.241,15 in favore di ### euro 9.841,15 in favore di ### euro 61.187,93 in favore di ### euro 27.650,79 in favore di ### euro 63.405,00 in favore di ### euro 56.497,86 in favore di ### euro 48.166,23 in favore di ### euro 46.532,37 in favore di ### euro 64.457,66 in favore di ### euro 74.237,15 in favore di ### euro 76.529,93 in favore di ### euro 22.240,29 in favore di ### euro 57.051,38 in favore di ### euro 52.437,66 in favore di ### euro 26.135,49 in favore di ### euro 16.089,40 in favore di ### euro 32.814,11 in favore di ### euro 75.133,83 in favore di ### euro 48.367,09 in favore di ### euro 75.131,90 in favore di ### euro 44.486,00 in favore di ### euro 29.555,80, oltre al danno non patrimoniale liquidato in un importo pari al 15 % del danno patrimoniale come sopra quantificato per ciascuno degli attori e intervenuti e oltre alla rivalutazione e agli interessi legali come in motivazione; condanna le parti convenute ####### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### al pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori delle parti attrici e intervenute, dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi euro 83.208,00, oltre al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu ove anticipate; 2.rigetta le domande proposte da ####### e ### e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal ### convenuto, condanna #### e ### alla restituzione dell'importo della provvisionale versata in eccesso, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, compensando le spese di lite tra le parti; 3. condanna le parti convenute ####### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### (e salvo regresso ex art. 2055 c.c.), al pagamento, in favore di ### dell'importo di euro 132.046,7, cui va detratta la somma di euro 5.000, versata dal ### a titolo di provvisionale, oltre al danno non patrimoniale liquidato in un importo pari al 15 % del danno patrimoniale come sopra quantificato e rivalutazione e interessi legali come in motivazione; condanna le parti convenute ####### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### al pagamento, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu ove anticipate; 4. condanna i convenuti ##### e ### in solido (e salvo regresso ex art. 2055 c.c.), al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, cui va detratta la somma di euro 5.000, versata dal ### a titolo di provvisionale per ciascuna delle parti costituite in sede ###favore di ### euro 62.020,93 in favore di ### e ### complessivi euro 49.893,52 in favore di ### euro 60.876,07; in favore di ### euro 54.430,48, oltre al danno non patrimoniale liquidato in un importo pari ad euro 5.000, per ciascuna parte, e oltre rivalutazione e interessi legali come in motivazione; condanna i convenuti ##### e ### in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore dei procuratori degli intervenuti dichiaratisi antistatari, liquidate in complessivi euro 14.000,00, oltre al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu ove anticipate; 5. condanna i convenuti ##### e ### in solido, nonché il ### dello ### ora ### del ### in ### e ### in solido, (questi ultimi nei soli limiti di euro 600.000,00) al pagamento in favore della ### 84 - ### a r.l. in liquidazione, dell'importo di euro 3.000.000,00, cui va detratta la somma di euro 50.000 o altra somma versata dal ### a titolo di provvisionale, oltre rivalutazione e interessi legali come in motivazione; condanna i convenuti ##### e #### e il ### dello ### ora ### del ### in ### in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore della ### 84 - ### a r.l. in liquidazione, liquidate in complessivi euro 49.336 oltre al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu ove anticipate; 6. condanna le parti convenute ###### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### (e salvo regresso ex art. 2055 c.c.), al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, cui va detratta la somma di euro 50.000 o altra somma versata dal ### a titolo di provvisionale per ciascuna delle ### intervenute, costituite in sede ###favore della ### S.C.A.R.L. in liquidazione di euro 1.082.219,48 in favore di ### 1980 S.C.A.R.L. di euro 782.056,88. in favore di ### S.C.A.R.L. di euro 305.676,38 in favore di ### S.C.A.R.L. di euro 1.602.080,13.  in favore di ### S.C.A.R.L. in liquidazione di euro 229.771,70 in favore di ### S.C.A.R.L. in liquidazione di euro 1.557.896,12 in favore ### 72 S.C.A.R.L. in liquidazione di euro 397.400,15 in favore ### S.C.A.R.L. di euro 836.829,66 in favore di ### s.c.a.r.l. di euro 427.671,14 in favore di ### del ### S.C.A.R.L. di euro 184.604,93; in favore di ### S.C.A.R.L. in liquidazione di euro 738.129,60, oltre al danno non patrimoniale liquidato in un importo pari ad euro 10.000, per ciascuna ### intervenuta, oltre rivalutazione e interessi legali come in motivazione; condanna le parti convenute ###### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore costituito delle ### intervenute dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 112.000,00, oltre al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu ove anticipate; pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ####### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in #### 07.01.2026

causa n. 7717/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Assunta Canonaco

M
6

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 326/2025 del 13-01-2025

... di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Ebbene, se pur vero che ### del ### a causa di sintomatologia influenzale veniva visitata in data ### dai sanitari dell'### e decedeva sei giorni dopo in data ### per un processo broncopneumonico in atto in concomitanza con il rigetto acuto del cuore trapiantato, è possibile rilevare dalla lettura degli atti di causa e della consulenza tecnica come la piccola ### provvidenzialmente grazie alla sua tenera età, non percepiva le insorte condizioni generali e la consapevolezza dell'approssimarsi della morte sino al suo decesso, motivo per il quale non si ritiene provato il danno terminale connesso alla percezione della fine imminente. Si rileva inoltre come gli stessi ctu abbiamo indicato come “intervallo di tempo relativamente breve (6 giorni)” (pag. 26 consulenza tecnica), il lasso di tempo intercorso tra l'osservazione ospedaliera ed il decesso, inidoneo a generare la percezione della morte imminente ed il conseguente danno morale patito medio tempore. Sui danni patiti da ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli ottava sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al N.R.G. 18120/2017 TRA ### in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ### in proprio e nella qualità di eredi della minore ### rapp.ti e difesi dall'Avv. ### presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli, in #### alla ###. ### n. 2, giusta procura a margine alla citazione ### E ### dei ### in persona del ### p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio domicilia sito in Napoli alla ### 239 giusta procura a margine della costituzione ### NONCHE'
A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv.  ### e domiciliataria presso la sede della ### 2 Nord - UOC ### corrente in Frattamaggiore ### - alla via ### n. 27 -, giusta procura a margine della costituzione ### NONCHE' ### in proprio e nella qualità di erede quale nonna paterna della minore ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### . ### presso il cui studio domicilia in ### Napoli, alla ### di ### n. 112, giusta procura a margine dell'atto di intervento ### in proprio e nella qualità di erede quale nonno materno della minore ### rappresentato e difeso dall'avv.  ### . ### presso il cui studio domicilia in Napoli, in #### alla ###. ### n. 2, giusta procura a margine dell'atto di intervento ### in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ### nella qualità di eredi della minore ### rappresentato e difeso dall'avv.  ### . ### presso il cui studio domicilia in ### Napoli, alla ### di ### n. 112, giusta procura a margine dell'atto di intervento ### nella qualità di genitore del minore ### in proprio e nella qualità di erede della minore ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### . ### presso il cui studio domicilia in Napoli, in #### alla ###. ### n. 2, giusta procura a margine dell'atto di intervento ### Oggetto: responsabilità professionale per attività medicochirurgica SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue: 1. che in data ### dall' unione di fatto con il sig. ### nasceva la piccola ### 2. che la piccola ### sin dalla nascita, era affetta da miocardite, motivo per il quale in data ### veniva sottoposta a trapianto ortotopico di cuore presso l'### dei ### di Napoli, ### di ### dopo il quale veniva dimessa con terapia farmacologica; 3. che a causa di sintomi influenzali persistenti, in data ### la piccola ### veniva accompagnata alla U.O.C. di ### sita nel P.O. Monaldi, ove fu sottoposta a visita medica ed esami strumentali (ECG ed ecocardiogramma), ove veniva dimessa malgrado il suo stato di salute; 4. che in data ###, a causa dell'aggravamento del malessere ### veniva accompagnata all'### in ### in ### ove decedeva per un processo broncopneumonico in atto in concomitanza con il rigetto acuto del cuore trapiantato. 
Sulla scorta di quanto allegato, previo accertamento della responsabilità esclusiva della struttura convenuta per aver i sanitari del nosocomio, all'accesso della piccola ### in data ###, posto in essere un controllo a dir poco negligente e per non averla ricoverata per ulteriori accertamenti, ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e nella qualità di genitore della piccola ### e nella qualità di genitore del fratello ### Si costituiva l'### la quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, nel merito contestava quanto dichiarato dall'attrice evidenziando la correttezza dell'operato del Dott. Colonna, medico che visitò ### il quale pose in essere tutti gli accertamenti per verificare i sintomi lamentati dalla piccola paziente, i quali non risultarono evidenziare un rigetto del trapianto, bensì unicamente un'infiammazione delle vie respiratorie. Rilevava, in particolare, come l'operatore non avrebbero potuto, anche in caso di necessità, ricoverare la paziente per assenza nella struttura di pronto soccorso. Chiedeva di chiamare in causa l'A.S.L. Napoli 2 Nord, essendo il decesso della piccola ### verificatosi presso l' ### Si costituiva l'Asl ### Nord, la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della chiamata del terzo per mancanza del tentativo di mediazione, nel merito evidenziava la mancata responsabilità per la morte di ### Si costituivano quali interventori volontari ##### in proprio e nella qualità di genitore del minore ### e ### in qualità di genitore del minore ### i quali chiedevano il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti. 
Disposta ed espletata la ### la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 03.10.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. 
Risulta dal verbale del 21.02.2019 che parte attrice, a seguito di invito del Tribunale aveva notificato istanza di mediazione non andata a buon fine osservando come il termine di giorni 15 non è previsto dalla norma quale termine perentorio. 
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. 
È evidente che deve essere qualificata la natura di responsabilità invocata, definita nei suoi esatti contorni avendo gli attori fatto ricorso ad una sua prospettazione in termini di responsabilità contrattuale. All'uopo si osserva che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 ed inoltre 23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04). Sul punto si osserva che anche in tal caso trattasi di responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente. In caso di mancata o inesatta realizzazione di tale intervento il medico e la struttura sono conseguentemente tenuti a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Risultato "anomalo" che deve in realtà ravvisarsi non solo allorquando alla prestazione medica consegua l'aggravamento dello stato morboso o l'insorgenza di nuova patologia, ma anche quando l'esito risulti come nella specie caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che l'intervento medico-chirurgico ha appunto reso necessario. Lo stato di inalterazione si sostanzia nel mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della prestazione convenuta professionale.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti autodeterminati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza. Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione. 
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. 
Nel caso di specie va di certo posta l'accento sulla espletata ctu nella quale si ritiene che “Il decesso della piccola paziente è concausalmente ricollegabile (all'incirca per il 50% …) alle condotte colpose riscontrate”, dal momento che “devono ritenersi sussistenti altri fattori concausali (l'incertezza etiologica del processo broncopneumonico, la concomitanza delle condizioni di patologia polmonare e cardiaca, l'intervallo di tempo relativamente breve (6 giorni)intercorso tra l'osservazione ospedaliera ed il decesso e l'assenza di dati documentali inerenti detto intervallo di tempo), correlati alle condizioni di base ed alla progressione della vicenda, nella produzione della morte (incidenti per la restante quota parte del 50%)”. 
Il collegio evidenziava, pertanto, come il comportamento tecnico-professionale dei sanitari dell'### di Napoli non potesse essere ritenuto conforme a quanto previsto dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali per un bambino trapiantato con febbre o, comunque, con disturbi compatibili con un rigetto acuto del trapianto cardiaco; in particolare precisavano come non fosse rinvenibile nella documentazione un dettagliato esame anamnestico-clinico, né un sufficiente inquadramento laboratoristico e strumentale, bensì unicamente le risultanze evidenze dell'esame ecocardiografico ### protocollo eco###grafici rapidi, indagini che non prevedevano la verifica completa dei parametri previsti dalle linee guida per la valutazione precoce del rigetto di trapianto. 
Pertanto, i ### ritenevano che “per effetto di tale difettosa condotta dei sanitari dell'### di Napoli si incorse probabilmente… in una omessa precoce diagnosi del processo broncopneumonico in atto in concomitanza con il rigetto acuto del cuore trapiantato”. 
Precisavano, infine, come nulla potesse essere addebitato ai sanitari dell'### di ### in ####, intervenuti successivamente, la cui condotta fu di fatto circoscritta alla sola assistenza rianimatoria nei confronti dello stato di incoercibile arresto cardio-circolatorio in cui ormai versava la piccola. 
Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai ### dell'### ritenute non condivisibili. I consulenti osservavano invero che “… i sanitari ospedalieri avrebbero dovuto valutare il ricovero in base allo stato clinico ed alla caratterizzazione della presunta infezione (nel nostro caso respiratoria), anche con il supporto di un infettivologo. Per converso, in quel frangente l'esame anamnesticoclinico fu del tutto insufficiente (mancando un'anamnesi utile ad indagare, anche per finalità di diagnosi differenziale, il malessere, la febbre e la tosse presentata dalla bambina e difettando un esame obiettivo, degno di questo nome, almeno dell'apparato cardio-respiratorio), non venne per nulla predisposto un minimo inquadramento laboratoristico e l'esame ecocardiografico fu ingiustificabilmente poco approfondito…”; inoltre sulla possibilità di ricondurre i sintomi lamentati all'infezione respiratoria diagnosticata dal pediatra curante, i ctu precisavano come “…nel caso di specie il focolaio di infezione non era stato affatto definito(né era stata formulata una qualche diagnosi di malattia infettiva respiratoria), tanto che era stato proprio il pediatra curante ad inviare la bambina in quell'ospedale per tutti gli accertamenti del caso e, comunque, una bambina trapiantata con quei sintomi, uno su tutti la febbre, avrebbe meritato, come si è riferito, tutt'altra attenzione diagnostica in quella struttura ospedaliera specializzata in trapianti”. 
Orbene, per quanto sin ora detto si rileva come la condotta dei sanitari costituisce alla luce delle valutazioni del collegio peritale, una concausa determinante che ha condotto, al decesso della piccola ### insieme alle condizioni patologiche preesistenti, le quali tuttavia, secondo insegnamento da tempo acquisito, sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità. Pertanto, in base al principio dell'equivalenza causale l'autore del comportamento imputabile risponderà, infatti, per intero delle conseguenze derivanti dall'evento lesivo, ancorchè a quest'ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.  08/11/2023, n. ###). 
Né vale obiettare che l' ### non fosse dotato di PS dal momento che, come si legge anche nella relazione disposta per conto del PM, la struttura di cui si discute in “### è l'unica struttura di riferimento per i trapiantati di cuore e per l'assistenza post-trapianto…” I danni patiti in proprio dai genitori ### e ### osserva che in conseguenza di un evento mortale, oltre a prodursi delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi in favore degli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa, esistono anche i cc.dd. danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.". 
Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro dovendosi aver riguardo ai periodi di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti. 
Ora se è pur possibile ritenere provata per presunzioni il danno subito dai per la perdita del congiunto, situazione di tristezza e disagio tipica e sintomatica della sofferenza che normalmente accompagna le persone più vicine alla vittima nell'immediatezza del decesso e nel suo futuro, va detto che gli attori e gli interventori hanno fornito prova in ordine alla concreta lesione subita. 
In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la sentenza 10579/21 della SC “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” Orbene, considerando le voci di cui alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del figlio (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato, qualità ed intensità della relazione affettiva); considerando l'età della piccola ### al momento del decesso (2 anni), l'età della madre ### (20 anni) e dell'interventore ### padre della piccola ### (20 anni), posta la convivenza per la sola madre ### dal momento che il padre ### allegava all'intervento una residenza diversa da ### e nulla si deduce dagli atti di causa in ordine alla sua residenza al momento della morte della figlia, posto che il valore di ogni punto è pari ad € 3.911,00, posta la sopravvivenza di un congiunto per ogni genitore al momento della morte della figlia e posto un intenso legame affettivo e di dipendenza tra la vittima di soli 2 anni e i genitori; si potrà giungere alla seguente liquidazione aggiornata con gli importi 2024: - In favore di ### € 445.854,00 corrispondente a 28+26+16+14 +30 punti (114 punti totali), - In favore di ### € 383.278,00 corrispondente a 28+26+0+14+30 punti (98 punti totali). 
Rileva la scrivente, tuttavia, come sia possibile, secondo l'ultimo aggiornamento delle tabelle ### applicare agli importi finali dei correttivi in ragione di alcune particolari situazioni emerse durante il giudizio. Pertanto, pur considerando che al momento della morte di ### la bambina fosse l'unica figlia di ### e ### è possibile rilevare come attualmente la famiglia sia formata da cinque componenti (i due genitori e tre figli nati dopo il decesso della sorella) motivo per il quale si ritiene di ridurre gli importi su stimati (individuati con l'assegnazione del punteggio per la sopravvivenza di un solo congiunto) e liquidare in favore di ### la somma di € 390.000,00 e in favore di ### la somma di € 330.00,00. 
Sulle somme come liquidate, trattandosi di debiti di valore e dunque già stimati all'attualità, decorrono gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (30.10.15) ed annualmente rivalutata oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo. 
I danni patiti iure hereditatis da ### e ### ordine alle ulteriori voci di danno richieste dai sig.ri ### e ### ossia quali eredi della piccola ### per il danno patito dalla stessa in vita, sul punto si osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal danno in oggetto. “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Cass. SU 15350/15). In relazione al caso di specie tenendo conto dell'insegnamento delle ### (sentenze gemelle ### nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si ritiene di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente; onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. 
Ebbene, se pur vero che ### del ### a causa di sintomatologia influenzale veniva visitata in data ### dai sanitari dell'### e decedeva sei giorni dopo in data ### per un processo broncopneumonico in atto in concomitanza con il rigetto acuto del cuore trapiantato, è possibile rilevare dalla lettura degli atti di causa e della consulenza tecnica come la piccola ### provvidenzialmente grazie alla sua tenera età, non percepiva le insorte condizioni generali e la consapevolezza dell'approssimarsi della morte sino al suo decesso, motivo per il quale non si ritiene provato il danno terminale connesso alla percezione della fine imminente. Si rileva inoltre come gli stessi ctu abbiamo indicato come “intervallo di tempo relativamente breve (6 giorni)” (pag. 26 consulenza tecnica), il lasso di tempo intercorso tra l'osservazione ospedaliera ed il decesso, inidoneo a generare la percezione della morte imminente ed il conseguente danno morale patito medio tempore. 
Sui danni patiti da ### ordine alla domanda avanzata da ### in qualità di genitore di ### si rileva come il minore, fratello nato successivamente al decesso della piccola ### non fosse titolare della capacità giuridica al momento della morte della sorella, pertanto, non idoneo ad essere titolare di diritti e doveri giuridici acquisibili unicamente al momento della nascita ( salvo casi specifici previsti dalla norme civilistiche di tutela della posizione del nasciuturo ad esempio in materia successoria) . Pertanto, per quanto detto è possibile ritenere che, sebbene al tempo concepito, alcun danno possa essersi generato in capo al minore ### Si precisa, inoltre, come dalla documentazione versata in atti non vi sia alcuna allegazione specifica (né alcuna prova testimoniale è stata articolata in merito), comprovante le particolari circostanze di disperazione e tristezza che avrebbero reso invivibile per il minore ### l'ambiente familiare dal momento della sua nascita per lo strazio e la disperazione che naturalmente vivevano i genitori, che avrebbero permesso alla scrivente di comprendere le reali e concrete conseguenze del decesso della sorella sulla vita e la crescita del piccolo ### Sulle domande avanzate da ##### in qualità di genitore di ### e ### in qualità di genitore di ### ordine alle domande di risarcimento avanzate dagli interventori volontari, sig.ra ### (intervenuta in data ###), sig. ### (intervenuto in data ###), ### in qualità di genitore ### (intervenuto in data ###) e ### in qualità di genitore di ### (intervenuto in data ###); si rileva come questi, pur se correttamente intervenuti nel termine previsto dall'art. 105 cpc ossia prima del limite temporale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, soggiacciono alla preclusione per il terzo interveniente operante sul piano istruttorio (relativamente sia alle prove costituente che a quelle documentali), di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c.
A norma dell'art. 268 c.p.c., l'intervento può avere luogo fino a che non vengano precisate le conclusioni: lo stesso intervento volontario in causa, poi, si qualifica come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto come nel caso di specie, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti. La qualità di fratelli e nonni della minore non è l'oggetto diretto del decidere, ma solo uno degli elementi costitutivi della legittimatio ad causam E la legittimazione scaturente dalla titolarità di un creditocome tutte le questioni patrimoniali - ben può darsi per ammessa per effetto di non contestazione, ex art.  115 c.p.c. La struttura convenuta non ha, mai, a seguito della costituzione in giudizio degli interventori contestato la qualità allegata dagli stessi ( e ciò indipendentemente dalla facoltà per i parenti di provare la loro qualità attraverso i certificati in atti) . Sul punto è stato osservato come la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., comma 2, opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni: ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso. 
Nella fattispecie in esame che questo pregiudizio integri un danno-conseguenza (ovverosia, una conseguenza - non patrimoniale - risarcibile dell'evento lesivo) non intacca (quanto meno limitatamente alla componente interiore di tale conseguenza risarcibile, costituita dalla sofferenza morale) la presunzione, sia pure iuris tantum, della sua sussistenza, in base alla quale gravava sul danneggiante l'onere di fornire la prova contraria. Va tuttavia detto che gli unici paramenti offerti riguardano il grado di parentela e l'età dei nonni indicata nella stessa costituzione, come visto non contestato, avendo agli atti l'eta della minore .
Orbene, considerando le voci di cui alla tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del nipote (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato, qualità ed intensità della relazione affettiva); considerando l'età della piccola ### al momento del decesso (2 anni), l'età dell'interventrice nonna paterna ### (45 anni) e dell'interventore nonno materno ### (50 anni); posta la mancanza di elemento di prova in ordine alla convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti ed al legame affettivo con la nipote, posto che il valore di ogni punto è pari ad € 1.698,00; si potrà giungere alla seguente liquidazione aggiornata con gli importi 2024: - In favore di ### € 57.732,00 corrispondente a 20+14+0+0+0 punti (34 punti totali) - In favore di ### € 57.732,00 corrispondente a 20+14+0+0+0 punti (34 punti totali). 
È evidente che, quando l'interventore ### agisce allegando il diritto ad ottenere il risarcimento del danno jure hereditatis allegando che “### un ampio spatium vivendi tra il fatto lesivo e la morte della piccola ### ed a parere di questa difesa, essendosi maturato un danno biologico e morale gli stessi devono ritenersi trasmissibili jure hereditatis al ### materno della piccola Irene” compie un errore di fondo dal momento che in presenza di genitori al momento del decesso ex art. 568 cc l'eredità era loro esclusivamente devoluta. Analogo errore è compiuto anche dall'interventrice ### che del pari chiede, tra gli altri danni, quello vantato a titolo di erede della defunta nipote. Va detto che tali domanda non risultano reiterate in sede di memorie ex art. 190 cpc ma nemmeno espressamente rinunciate. 
Per gli interventori ### e ### possano ritenersi valide le considerazioni già illustrate per ### perché fratelli della piccola ### nati dopo il suo decesso rispettivamente nell'anno 2017 e nell'anno 2018. 
Le spese di lite tra ###### e la convenuta ### seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento in ragione delle questioni affrontate aumentate per la difesa di più parti ex art 4 comma 2 DM 55/14 Le spese di lite tra #### in qualità di genitore di ### e ### in qualità di genitore di ### e ### dei ### seguono la soccombenza e si liquidano in favore della convenuta ex DM 55/14 in base al decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento in ragione delle questioni affrontate Le spese tra la terza chiamata Asl Na2 Nord e l'### dei ### seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Asl Na2 Nord ex DM 55/14 in base al decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento in ragione delle questioni affrontate P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: A) Accoglie la domanda formulata da ### per l'effetto condanna l'### dei ### al pagamento in suo favore della somma di € 390.000,00 oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto ed annualmente rivalutato oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo; B) Accoglie la domanda formulata da ### per l'effetto condanna l'### dei ### al pagamento in suo favore della somma di € 330.000,00 oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto ed annualmente rivalutato oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo; C) Accoglie la domanda formulata da #### per l'effetto condanna l'### dei ### al pagamento in loro favore della somma di € 57.732,00 ciascuno oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto ed annualmente rivalutato oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo D) ### la domanda formulata da ### nella qualità di genitore di ### e di ### nella qualità di genitore di ### e ### E) Condanna l'### dei ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### e ### che si liquidano in € 700,00 per spese ed in € 24. 702,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb.  forf. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario; F) Condanna l'### dei ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### e ### che si liquidano in € 24. 702,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario; G) ### in qualità di genitore di ### e di ### al pagamento delle spese di lite in favore dell'### dei ### che si liquidano in € 11.229,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge; H) ### in qualità di genitore di ### al pagamento delle spese di lite in favore dell'### dei ### che si liquidano in € 11.229,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge; I) ### l'### dei ### al pagamento delle spese di lite in favore di Asl ### che si liquidano in € 11.229,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge; J) pone a carico dell'### dei ### le spese di ctu come già liquidate.
Napoli,13/01/2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 18120/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Colicchio Claudia

M
2

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 59/2026 del 14-01-2026

... convenuti al risarcimento in favore degli attori, del danno da perdita parentale subito in proprio dagli stessi e che si indicano nell'importo di € 840.000,00 per i fratelli ed € 640.000,00 per i genitori ovvero nella somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà di liquidare, in esito alle risultanze istruttorie,oltre il danno biologico, da perdità di chances, morale e quello evento e conseguenza derivante dalla mancanza di un valido consenso informato, subiti in proprio da ### e che gli odierni attori vantano iure successionis, in quanto suoi eredi legittimi, da liquidare in via equitativa; il tutto maggiorato degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, risalente al 24 gennaio 2013 fino alla data di effettivo soddisfo. ### altresì i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in dipendenza della morte di ### e relativi alle spese funerarie pari ad € 2.500,00 (vd. doc. 20) e alle spese sostenute per la relazione dei medici ### e ### pari ad € 7.564,00 (vd. doc. 21 e 22). Con vittoria di spese e compenso professionale.” ### mantenute ferme nelle comparse conclusionali di parte. Si sono costituiti in giudizio sia la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA ### monocratico, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8971 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 posta in deliberazione a seguito dell'udienza cartolare del 18/09/25, con provvedimento del 24/09/25, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente TRA - ### (C.F. ###), ### (C.F.###), ### (C.F. ###), #### (C.F.###), ### (C.F.###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), in proprio e n.q. di eredi legittimi di ### nato a ### il 22 gennaio 1979 e deceduto nell'### di ### il 24 gennaio 2013, con l'avv. ### (pec: ###) e congiuntamente l'avv. ### (pec: ###) per la sola parte ### - attori - E - ### (C.F./P.IVA ###), in persona del l.r.p.t. e con l'avv. ### (pec: ###) - ###. ### (C.F. ###), con gli avv.ti ### (pec: ###) e ### (pec: ###) - convenuti -
E - ### (P.### 201652061), con sede ###persona del l.r.p.t., con gli avv.ti ### (pec: ###) e ### (pec: ###) - terza chiamata in causa - §§§ Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale ### delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ### in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, i su indicati attori, in proprio e quali eredi di ### hanno chiamato in giudizio i su indicati convenuti per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “…ritenere e dichiarare che il decesso di ### si è verificato per colpevole imprudenza, negligenza ed imperizia professionali dei medici dipendenti del presidio ### e del Dott. ### per i motivi e le causali esposti nell'atto di citazione; dichiarare conseguentemente che il decesso di ### si è verificato per esclusiva responsabilità e colpa dei medici del presidio ospedaliero ### che hanno tenuto in cura ### nel periodo 7 gennaio - 15 gennaio 2013 e del dott. ### che ha visitato ### in data 22 gennaio 2013 incorrendo nelle gravi responsabilità descritte in citazione e del Dott. ### che nella fase post operatoria è incorso anch'egli in gravi responsabilità professionali; dichiarare che i medici dipendenti del presidio ### hanno ottenuto da ### per i motivi esposti nel presente atto, un consenso non valido all'esecuzione dell'intervento chirurgico descritto in premessa; dichiarare che l'### di ### in persona del legale rappresentante p.t.  risponde, ex art. 1228 c.c., dei danni cagionati a terzi dai propri dipendenti e nella specie di quelli subiti dagli attori sia in proprio che trasmessi iure successionis, dal colpevole comportamento adottato da tutti i medici del presidio ospedaliero ### dipendenti dalla predetta ### di ###nell'esercizio delle loro incombenze, assegnate dal preponente in virtù del rapporto di lavoro esistente con la convenuta, nella fase preoperatoria, perioperatoria e postoperatoria e dal dott. ### nella fase post operatoria successiva alle dimissioni di ### per l'effetto condannare in solido i convenuti al risarcimento in favore degli attori, del danno da perdita parentale subito in proprio dagli stessi e che si indicano nell'importo di € 840.000,00 per i fratelli ed € 640.000,00 per i genitori ovvero nella somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà di liquidare, in esito alle risultanze istruttorie,oltre il danno biologico, da perdità di chances, morale e quello evento e conseguenza derivante dalla mancanza di un valido consenso informato, subiti in proprio da ### e che gli odierni attori vantano iure successionis, in quanto suoi eredi legittimi, da liquidare in via equitativa; il tutto maggiorato degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, risalente al 24 gennaio 2013 fino alla data di effettivo soddisfo.  ### altresì i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in dipendenza della morte di ### e relativi alle spese funerarie pari ad € 2.500,00 (vd. doc. 20) e alle spese sostenute per la relazione dei medici ### e ### pari ad € 7.564,00 (vd. doc. 21 e 22). 
Con vittoria di spese e compenso professionale.” ### mantenute ferme nelle comparse conclusionali di parte. 
Si sono costituiti in giudizio sia la ### responsabile per i presidi ospedialieri di ### e ### che ebbero in cura il paziente e che ha chiesto l'integrale rigetto delle domande attoree, così come il Dr. ### quest'ultimo previa chiamata in causa in garanzia della ### assicuratrice sopra indicata, nei confronti della quale ha subordinatamente concluso per la manleva in caso di condanna. 
Autorizzata la chiamata in garanzia, si è costituita la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale così ha concluso: “In via principale: - ### per i motivi in atti, le domande tutte proposte e proponende nei confronti di ### In via subordinata: - ### denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia responsabilità del Dott. ### e, nonostante le eccezioni sollevate in atti, dovesse essere ritenuta operativa la garanzia assicurativa invocata: ### e dichiarare in quale misura percentuale la condotta del Dott. ### ha contribuito, unitamente alle condotte degli altri soggetti convenuti, a causare il danno; ### la garanzia e l'indennizzo di ### nei limiti e termini di polizza, per la sola quota di responsabilità gravante sull'assicurato e con esclusione quindi del vincolo di solidarietà con le altre parti coinvolte e per i soli danni che verranno provati in corso di causa da parte attrice, ed in ogni caso con una franchigia di € 500,00 per sinistro, entro il massimale di € 1.000.000,00 (un milione di euro); In ogni caso: - ### e dichiarare la violazione da parte dell'assicurato Dott. ### delle ### di ### relativo alla gestione diretta della lite e, conseguentemente, rigettare la richiesta dell'assicurato di rifusione delle spese di resistenza. 
Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, oltre cpa ed iva”. 
La causa è stata istruita a mezzo di prove orali e di ctu medico legale, che ha visto coinvolti gli specialisti Dott.ssa ###, in qualità di medico legale, il Dott. ### in qualità di cardiologo, assistiti altresì dal Dott. ### specialista in malattie infettive; all'esito della detta ctu, negata la rinnovazione della ctu medesima richiesta dagli attori, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza su indicata, per cui è stata disposta la trattazione scritta. 
Sulle conclusioni dei procuratori delle parti, depositate telematicamente, con ordinanza alla data pure su indicata, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Depositate le dette comparse conclusionali, la causa è ora decisa. 
§§§ Gli attori, in fatto, hanno in sintesi esposto che: - ### il quale non faceva più uso di droghe da alcuni anni ed era rimasto presso la ### di ### a lavorare in favore degli altri ragazzi, svolgendo mansioni di vario tipo, il giorno 4 gennaio 2013, mentre appunto si trovava presso la ### è caduto accidentalmente fratturandosi la caviglia destra, essendo subito accompagnato dal personale della comunità presso il pronto soccorso del ### “### Mascia” di ####, ove fu riscontrata la frattura della caviglia destra e prescritto il ricovero al fine di un successivo intervento chirurgico di oteosintesi; - il paziente si dichiarava però dapprima fermamente contrario sia al ricovero che all'intervento, chiedendo le dimissioni volontarie, contro il parere medico, in particolare del Dott. D'### abbandonando anche temporaneamente il reparto di ortopedia; - stante il suo fermo diniego, il paziente è stato sottoposto, su richiesta del Dott. D'### a una consulenza psichiatrica, a seguito della quale lo stesso, cambiando idea, ha sottoscritto il consenso informato, su un modello prestampato, e in conseguenza di ciò n data 7 gennaio 2013, a distanza di tre giorni dalla caduta e dal ricovero, è stato sottoposto - nel ### di ### e ### - a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi del malleolo tibiale con vite e del malleolo laterale con placca e viti; - al momento del ricovero il risultato delle analisi cliniche era nella norma; - prospettatesi in un primo momento già per il 10 gennaio 2013 la possibile dimissione del paziente, in realtà i medici non hanno consentito la stessa, a causa di un persistente edema post operatorio, riscontrato in corrispondenza della caviglia e del piede, che impedì tra l'altro il confezionamento del gesso, non ancora realizzato proprio per l'edema; - nonostante quanto sopra, il giorno 15 gennaio 2013, ### decideva colontariamente di abbandonare il reparto di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero “### Mascia” di ### contro il parere medico; - secondo la prospettazione di parte, tuttavia, i medici non rappresentarono nell'occasione, né al paziente e neppure ai suoi familiari, un quadro clinico allarmante e preoccupante o possibili conseguenze nefaste; i genitori, seppur presenti, non furono neppure informati della decisione di ### di dimettersi dall'ospedale né fu chiesto il loro parere, mentre prima dell'intervento si era ritenuta opportuna l'assistenza di uno psichiatra, al fine di dissuadere ### dalla ferma convinzione di non sottoporsi all'intervento chirurgico e al ricovero: i medici non si sono determinati allo stesso modo in occasione della dimissione volontaria; - al detto momento fu prescritta dai medici la terapia post-operatoria, consistente in “eparina a basso peso molecolare ### 4000 e divieto di carico”, nonché una successiva visita per il giorno 21 gennaio 2013, presso l'ambulatorio del medesimo ospedale, per visita, eventuale rimozione dei punti di sutura e confezionamento del gesso, a quel momento non ancora realizzato; - il ###, accompagnato dalla madre e dal padre, ### ha fatto dunque ritorno presso la comunità ### di ### continuando ad assumere sedativi ed eparina come da prescrizione medica; - dopo tre giorni dalle dimissioni (18 gennaio 2013), a carico dello ### è insorto un aumento della temperatura corporea fino a 39°: su interessamento della mamma, molto allarmata, il responsabile di turno della comunità ebbe a contattare telefonicamente il medico della stessa, Dott. ### il quale consigliò la sola somministrazione di tachipirina, senza visitare ### e senza disporre esami di laboratorio o radiologici, pur in presenza di paziente reduce da un recente intervento chirurgico; - anche con la tachipirina lo stato febbrile persisteva (la temperatura non scendeva mai al di sotto dei 38°) e il giorno 21 Gennaio 2013, verso le ore 11,00, così come prescritto alla dimissione, ### accompagnato dalla madre, oltre che da due membri della comunità #### e ### si è recato presso l'ambulatorio del presidio ospedaliero di ### per la visita di controllo, eventuale rimozione punti e confezionamento di gesso, alla quale provvedeva il Dott. ### al quale la mamma faceva presente lo stato febbrile persistente da quattro giorni; - in tale occasione (la mattina del 21/01/l3) il Dott. ### ha attribuito la febbre a una semplice influenza, non disponendo ulteriori accertamenti, né prescrivendo alcuna ulteriore terapia; - inoltre, gli attori, come si vedrà, hanno messo in dubbio (ma alquanto incongruamente) che solo alla suddetta data fosse stato operato il confezionamento del gesso, non riferendo però esplicitamente se, data la presenza di altri soggetti, dalla suddetta visita lo ### uscisse o meno con la caviglia ingessata (gesso che sarà sicuramente poi rilevato in sede di autopsia); - per niente soddisfatta della visita del Dr. ### e molto preoccupata dalle condizioni fisiche del figlio, in particolare dalla persistenza dello stato febbrile che non accennava a diminuire, la madre di quest'ultimo, nella stessa giornata ha accompagnato il figlio ### presso lo studio di ### del medico della comunità ### il Dott. ### il quale, ancora convinto si trattasse di una comune influenza, prescrisse allo ### una terapia antibiotica a base di ### 500 (un antibatterico generale per uso sistemico), nonché un mero sciroppo ricostituente; - tornato presso la comunità, tuttavia, lo stato febbrile non accennava a diminuire e anzi le condizioni fisiche apparivano più gravi, tanto che il giorno successivo, 22 gennaio 2013, il Dott.  ### recatosi presso la comunità ha sottoposto il paziente a una ulteriore visita medica, disponendo un prelievo di sangue; - la sera del 22 gennaio predetto lo ### secondo la prospettazione attorea, ha accusato, oltre che febbre, affanno e un colorito violaceo sulle mani; - il giorno successivo, il 23 gennaio 2013, il Dott. ### esaminato il risultato delle analisi dallo stesso disposte il giorno precedente, ha riscontrato un aumento dei globuli bianchi e una rilevante riduzione delle piastrine, la cui gravità lo ha indotto a contattare telefonicamente il medico del reparto ematologico dell'### di ### Dott. Grisoglio, e a prenotare una visita presso lo stesso reparto per le 08:30 del giorno seguente, senza ulteriori provvedimenti più urgenti; - la mattina del 24 gennaio 2013, alle ore 08:30, accompagnato ancora una volta dalla madre e dai membri della comunità #### e #### si è recato presso il reparto ematologico dell'### di ### per la visita programmata; tuttavia, appena arrivato, lo ### ha perso conoscenza; - ricoverato presso il pronto soccorso del medesimo ospedale, nonostante i tentativi di rianimazioni posti in essere dal personale in serivizio, alle ore 14.30 circa, è stato comunicato alla ###ra ### madre dello ### l'avvenuto decesso del figlio e che, non apparendo chiare le cause del decesso, sarebbe stata disposta l'autopsia sul cadavere. 
Premesse le dette circostante fattuali, gli attori hanno agito sia nei confronti dei sanitari dell'### di ### e nei confronti della ### oltreché nei confronti del Dott.  ### medico di famiglia, evidenziando: 1) nei confronti dei primi, l'avvenuto intervento chirurgico di osteosintesi senza un valido consenso informato del paziente e, quindi, in violazione del diritto di autodeterminazione dello stesso, come previsto innanzitutto dagli artt. 13 e 32 Cost., con conseguente obbligo di risarcimento del danno specifico da violazione dei detti diritti, nonché di quello conseguente ulteriormente all'evento morte, connesso causalmente al trattamento post operatorio, che si assume non coerente con la diligenza che sarebbe stata richiesta, nonché anche questo conseguenza della mancata acquisizione di valido consenso; 2) nei confronti del secondo, l'omissione dell'intervento diagnostico e quindi terapeutico che sarebbe stato richiesto dalla leges artis, in presenza dei sintomi sopra evidenziati, nel decorso postoperatorio, in occasione dell'insorgenza di sintomi dal giorno 18/01/13 (in cui il medico sarebbe stato contattato telefonicamente) e quindi a seguito delle visite dello ### eseguite in data ### e 22/01/13; con conseguente richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito dal paziente, di cui sarebbero ora titolari i congiunti in quanto eredi dello stesso, nonché del danno patrimoniale e non patrimoniale subito direttamente dagli stessi in conseguenza dell'evento morte del proprio congiunto ### §§§ Pur essendo emersa dall'istruttoria orale svolta conferma sostanziale di molti dei fatti sopra riportati, dalla consulenza d'ufficio svolta in corso di causa, con conclusioni esenti da vizi logici o ricostruttivi, è emersa l'inesistenza del nesso di causalità tra la condotta dei medici chiamati in giudizio e il pur triste e improvviso decesso di ### Sebbene i consulenti nominati in corso di giudizio abbiano in parte corretto, nella ricostruzione del decorso causale degli avvenimenti che coinvolsero il detto paziente, rispetto alla perizia del ### in sede penale, l'individuazione della causa prossima del decesso nel senso suggerito dagli attori (insufficienza multiorgano derivante da shock settico), nelle loro conclusioni hanno però escluso qualsiasi responsabilità per comportamenti commissivi od omissivi in capo ai sanitari chiamati in giudizio e, conseguentemente, della struttura sanitaria datrice di lavoro. 
§§§ A seguito di una esaustiva ricostruzione dei fatti, desunta dalla documentazione sanitaria prodotta dalle parti e dai verbali delle prove orali, i medici consulenti d'ufficio hanno così ricostruito la vicenda, nei suoi elementi salienti: - il sig. ### ex tossicodipendente, di 34 anni all'epoca dei fatti, affetto da pregressi disturbi psicotici e pregresso trattamento per epatite C (terapia con interferone sospesa a dicembre per effetti collaterali), a seguito di una caduta accidentale, il ### fu condotto mediante autoambulanza del ### d'### 118, presso il ### del P.O. “T.  ### Mascia” di ### - ivi fu sottoposto a Rx della caviglia destra che evidenziò frattura del malleolo tibiale e del terzo distale diafisario del perone, con sublussazione tibio-astragalica e distacco a carico del margine posteriore dell'epifisi tibiale: fu dunque ricoverato presso l'U.O. di ### e ### del suddetto nosocomio; - inizialmente il paziente si allontanò dal reparto diverse volte e rifiutò il ricovero (ore 15:00); poco dopo, tuttavia, vi fece ritorno unitamente a due educatori e, a seguito di colloquio intercorso per via telefonica con lo psichiatra di turno (Dott. Tranfaglia), fu ricoverato presso il medesimo reparto, firmò il consenso informato all'intervento chirurgico e in data ###, senza ulteriori incidenti, lo ### fu sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi del malleolo tibiale con vite e del malleolo laterale con placca e viti, con successivo esame radiologico di controllo post-operatorio; - nel corso del post-operatorio presso l'ospedale di ### dal 10/01 al 14/01/13 fu riscontrata la presenza di un edema post-operatorio, annotato in cartella clinica e causa del prolungamento della degenza come già segnalato dagli attori; - il ###, tuttavia, il paziente, ### contro il parere dei medici che lo avevano in cura e nonostante fosse stato informato “delle possibili complicanze medico-legali presenti e future”, ha deciso di dimettersi volontariamente dal nosocomio per fare ritorno presso la comunità ospitante: i medici dunque hanno dimesso il paziente, con proprio parere contrario, con indicazione di divieto di carico dell'arto infortunato e di terapia medica antitrombotica (### 4000 1 fiala sottocute al di x 20 giorni, con controllo periodico della coagulazione); - appare sufficientemente documentato che il paziente, a circa 3 giorni dalle dimissioni, il ### presentò episodio di iperpiressia, a seguito del quale il responsabile di turno della comunità contattò telefonicamente il Dott. ### che consigliò la mera somministrazione di ### cioè di un analgesico e antiperitico; - il paziente, il ###, si presentò alla visita programmata di controllo presso il P.O. “T. ### Mascia” di ### e, in tale occasione, è stato rilevato dal medico di turno “ferita in ordine” con assenza di segni di infezione, fu in tale momento confezionato l'apparecchio gessato trovato all'arto interessato in sede di esame autoptico dopo il decesso e quindi programmata visita di controllo per rimozione immobilizzazione e rx di controllo per l'11/02/13, individuandosi così a quella data un normale decorso post-operatorio e l'inesistenza di infezione nel sito dell'intervento chirurgico; - il ###, tuttavia, a seguito del riscontro di ulteriore episodio di iperpiressia e di ulteriori sintomi, la madre dello ### contattò il Dott. ### il quale, visitato il paziente, lo sottopose in questo caso a prelievo ematico, il quale, refertato il giorno stesso, mostrò in particolare una riduzione delle piastrine (come da relativa documentazione); perciò il Dott. ### consigliò il ricovero ospedaliero urgente per riscontrata “dispnea, iperpiressia, acrocianosi di n.d.d.” e, verosimilmente previ accordi tra il Dott. ### e il Dott. Grisoglio, medico del reparto di malattie infettive degli ### di ### fu concordato il ricovero per la mattinata del 24/01/13; - il ### in effetti ### si è presentato per il day hospital presso l'ambulatorio di ### degli ### di ### ove, tuttavia, lo stesso si è sentito male (episodio lipotimico), a seguito del quale è stato condotto presso il ### del medesimo ospedale in codice rosso e, ivi, il paziente ha lamentato una dispnea ingravescente ed è stato sottoposto a: - esami ematochimici, che hanno mostrato un quadro di grave acidosi metabolica; - esame ### che ha rilevato la presenza di “tachicardia sinusale a 118 bpm. Bassi voltaggi nelle derivazioni periferiche. Scarsa crescita da ### a ###. ST a stella in ###”; - Rx torace a letto e TC cranio con mdc negativi; - TC torace senza e con mdc ev, che ha mostrato un versamento pericardico; - nel corso del ricovero in P.S. il paziente è andato una prima volta in arresto cardiorespiratorio, trattato dal rianimatore, e successiva applicazione del protocollo ### con trasferimento presso l'U.O. di Rianimazione e ### ove ne è stato però constatato il decesso alle 14:35 del 24/01/13; - il ### è stato poi eseguito il riscontro diagnostico sulla salma del paziente, il quale ha rilevato, oltre all'apparecchio gessato in corrispondenza della caviglia destra, a livello della quale è stata rilevata la cicatrice chirurgica da recente intervento ortopedico, il minimo versamento sieroso dei cavi pleurici bilateralmente; polmoni congesti del peso complessivo di 1920 gr, ipertrofia cardiaca (spessore del miocardio pari a cm 2 per il ventricolo sinistro e a mm 8 per il ventricolo destro), individuando in definitiva una ipertrofia cardiaca nonché edema e congestione polmonare; - successivamente si è svolta anche la consulenza tecnica dal Dott. ### esperto nominato dal ###, il quale, sulla base dei riscontri anche del suddetto esame autoptico, ha concluso che la causa della morte di ### deve essere ricondotta a una genesi cardiaca, avendo affermato che “il principale substrato predisponente fu rappresentato dalla ipertrofia cardiaca che - occorrente in assenza di sovraccarico di pressione e/o di malattie infiltrative del miocardio e/o ad altre condizioni, sistemiche o cardiologiche -, potè determinare l'insorgenza di una aritmia sino all'arresto cardiaco ed alla conseguente ischemia miocardica”. 
§§§ Sulla base di tutto quanto sopra ricostruito, i consulenti nominati hanno potuto dare risposta ai quesiti posti dagli attori afferenti alla condotta tenuta dai sanitari chiamati in giudizio, concludendo che: 1) se è pur vero che non possono condividersi le conclusioni della perizia svolta in sede ###relazione alla causa prima del decesso, la quale deve essere ricondotta, non a malformazione cardiaca (l'ingrossamento incapace di produrre l'exitus per come effetivamente verificatosi), bensì a shock settico determinato da infezione, al contempo 2) in data #### è stato sottoposto, con modalità esenti da rilievi, al corretto intervento chirurgico ortopedico di osteosintesi del malleolo tibiale con vite e del malleolo laterale con placca e viti, mentre, altrettanto correttamente, il malleolo posteriore, considerate le scarse dimensioni del distacco, non ha richiesto un intervento cruento; 3) il consenso del paziente all'intervento, dopo le iniziali resistenze dello stesso, è stato validamente acquisito, non risultando in particolare che lo stesso sia mai stato dichiarato incapace di intendere di volere, nonostante la storia clinica e i pregressi espisodi psicotici; 4) più in particolare, a seguito delle dimissioni su richiesta del paziente in data ###, contro il parere dei medici, il gesso molto verosimilmente fu effettivamente confezionato alla visita di controllo del 21/01/13 presso l'ospedale di ### dovendosi presuppore a quel momento la risoluzione dell'edema riscontrato invece in corso di ricovero (dal 10/01 al 14/01/13 e che aveva sconsigliato l'immediata applicazione del gesso all'arto) e, soprattutto, l'assenza di qualsiasi indizio esterno di infezione localizzata nel sito chirurgico; 5) in assenza, fino al giorno 22/01/13, di sintomi ulteriori a parte la iperpiressia, sia il Dott.  ### medico di famiglia, che i sanitari dell'ospedale di ### in ocasione della visita del 21/01/13 hanno agito correttamente, non potendo prevedere, in base al richiesto criterio della prognosi ex ante, l'exitus effettivo; 6) non sono emersi elementi che rendano verosimile un'infezione nosocomiale o perichirurgica all'origine del decesso dello ### molto più probabile essendo l'origine all'esterno dell'ospedale (pag. 35 relazione: “### bisogna chiarire che l'ipotesi flogistico-infettiva a partenza dalla sede ###è al momento né provabile né deducibile come più probabile dai dati documentali. 
Nel caso dello ### dedurre che l'infezione sia partita dal sito chirurgico equivale a compiere l'errore metodologico del post hoc ergo propter hoc, quando invece il paziente trascorse ben 9 giorni (dal 15.01 al 24.01) al proprio domicilio, e dunque, anche volendo avvalorare l'ipotesi infettiva, la stessa potrebbe aver avuto origine puramente comunitaria. Il paziente lamentò solo “dispnea” al momento dell'ultimo ricovero e nessun sanitario ha riscontrato o segnalato in cartella alterazioni del sito chirurgico, né esiste - lo si ribadisce - alcun elemento documentale che supporti l'ipotesi di infezione a partenza da tale sito); 7) la causa ultima del decesso va, in base al criterio del più probabile che non, attribuita comunque alla decisione del paziente di abbandonare le cure ospedaliere in data ###, contro il parere espresso dei medici, cure che avrebbero verosimilmente o prevenuto l'infezione fatale tout court o comunque consentito di effettuare tempestivamente il rilevo diagnostico dell'infezione e/o di prevenire lo shock settico fatale. 
La vicenda avrebbe probabilmente tutt'altro significato nel caso in cui fosse emersa una dimissione disposta dai medici dell'ospedale, ma, nel reale diverso contesto, i ### hanno potuto affermare che, quanto al Dott. ### - (pag. 32 della relazione) “In relazione all'operato del Dott. ### per quanto possibile desumere dalla documentazione in atti, deve precisarsi che lo stesso agì secondo lege artis poiché, a seguito del riscontro di iperpiressia avvenuto in data ###, decise di sottoporre il paziente ad esami emato-chimici e, sulla scorta dei risultati, programmò ricovero urgente presso l'### di Foggia”, - nonché a seguito delle osservazioni critiche di parte che (pag. 37 relazione peritale): “A tal proposito, infatti, si deve precisare che lo ### lamentava febbre in assenza di qualsiasi altro segno clinico di rilievo (in nessun modo lo stesso riferiva segni locali a livello del sito chirurgico, quali calor, dolor o secrezione purulenta) né altro sostanziale segno d'organo. Pertanto, il Dott.  ### considerato che il tutto si verificava nel periodo invernale ed in assenza di qualsivoglia altro sintomo/riscontro obiettivo, raccomandò la somministrazione di terapia sintomatica e correttamente, rimase in attesa, senza prescrivere ulteriori accertamenti diagnostici. In altre parole, per quanto attiene agli atti, al momento della valutazione del 18.01.2013 da parte del Dott.  ### non vi era alcuna ragione di allarme o di urgenza terapeutica diversa dall'attesa e dalla eventuale terapia sintomatica ###”; quindi, pur essendo confermata la chiamata del medico curante in data ###, in tale occasione, in assenza di qualsiasi sintomatologia più specifica e, in particolare, legata al sito chirurgico, la prescrizione dell'antipiretico e l'atteggiamento attendista era quanto previsto dalle leges artis; - analoghe considerazioni devono poi essere svolte per la visita del 21/01/26 “pur ammettendo che, come sostenuto dai consulenti di parte attrice vi fosse necessità di prescrivere esami in data 21.01, è pur vero che nella documentazione sanitaria sono presenti esami ematochimici refertati già in data 22.01 ai quali seguì una richiesta di ricovero urgente da parte del Dott. ### e in data 24.01 lo ### giunse presso il ### dell'### di ### impossibile sarebbe stato avere esami o accertamenti e programmare ricovero e/o indagini strumentali di approfondimento prima di tale data; dunque secondo un ragionamento controfattuale aderente alla logica medico-legale, nulla sarebbe cambiato in termini gestionali; lo ### avrebbe comunque avuto un repentino peggioramento il ###”. 
Quanto invece ai sanitari dell'ospedale di ### in sintesi, i 3 consulenti coinvolti hanno affermato, con motivazione anche qui priva di salti logici che: 1) pur dovendosi effettivamente attribuire allo shock settico la crisi multiorgano che ha condotto lo ### alla morte, e non primariamente al difetto del cuore del paziente come invece indicato nella prima perizia del P.M., tuttavia, 2) l'intervento chirurgico deciso e attuato era quello previsto per la patologia con cui lo ### fu ricoverato in data ### ed è stato eseguito secondo quanto previsto dalle linee guida in materia; 3) l'edema conseguente, che sconsigliò le dimissioni immediate, non ha avuto alcuna incidenza sulla causa della morte dello ### ed era verosimilmente risolto alla visita di controllo del 21/01/13, nel corso della quale, come emerso dall'istruttoria, l'ortopedico di turno ha sicuramente verificato la normale guarigione della ferita chirurgica (avendolo annotato specificamente), nonché la scomparsa dell'edema e realizzato, quindi, il gambaletto gessato ritrovato sull'arto dopo il decesso del paziente: sul punto parte attorea, pur tentando di mettere in dubbio la detta ricostruzione temporale, non è riuscita a dare prova contraria; né la laconicità del referto ospedaliero di quel giorno contraddice comunque la detta serie di eventi, potendosi invece presumere che proprio quanto su indicato fu quanto posto in essere dal medico nella suddetta visita (deducendosi dalla fissazione in quella data di una successiva visita di controllo per la rimozione del gesso all'11/02/13); 4) l'unica anomalia riscontrata nella medesima giornata fu la febbre, la quale, in assenza di ulteriori sintomi, in generale e a carico del sito chirurgico, non poteva a quel momento consigliare interventi ulteriori, così come per il Dott. ### la sera del medesimo giorno; 5) non sono emersi elementi per attribuire l'infezione fatale alla ferita chirurgica, che verosimilmente non ha presentato alcuna evidenza in tal senso nemmeno in sede di esame autoptico: anche per tale aspetto, pur non essendovi una descrizione analitica del sito chirurgico nella relazione peritale a seguito del detto esame, come evidenziato dagli attori in sede di osservazioni, ciò verosimilmente va attribuito, come suggerito dai consulenti, proprio all'assenza di anomalie; 6) in forza, infine, anche della dimissione volontaria del paziente, il giorno 15/01/13, contro il parere dei medici, i consulenti hanno anche ritenuto più in generale non verosimile l'origine nosocomiale dell'infezione fatale e molto più probabile l'origine esterna, stante anche i 9 giorni trascorsi dalla dimissione al giorno 24/01/13, data del decesso. 
In defintiva, pur avendo la CTU dato ragione agli attori in relazione alla causa prima del decesso del congiunto (c.d. M.O.F. da shock settico e non l'ipertrofia cardiaca nella perizia del P.M.), non è emersa alcuna prova di nesso eziologico tra le condotte commissive o omissive dei medici e della struttura sanitaria chiamati in giudizio e l'evento morte così come determinatosi in concreto, dovuto verosimilmente a una infezione contratta dallo ### dopo l'uscita dall'ospedale contro il parere medico, al di fuori dell'ambiente ospedaliero e comunque non correlata alla ferita chirurgica. 
§§§ E' altresì da escludersi, in base a quanto emerso dall'istruttoria, la coercizione denunciata da parte attorea con riguardo all'assenso dello ### all'esecuzione dell'operazione di riduzione delle fratture subite a causa dell'incidente occorso in data ###. 
Parte attorea ha infatti anche eccepito che, in sede di ricovero presso il reparto di ortopedia, in un primo momento il paziente ebbe a rifiutare le cure mediche proposte e, in particolare, l'intervento chirurgico.  ### “fuga” dal reparto del paziente fu risolta solo grazie all'intervento degli educatori, innanzitutto, e poi di una consulenza psichiatrica richiesta dal primario del reparto di ortopedia. 
I rilievi di parte attorea non colgono nel segno. 
Innanzitutto, ne va rilevata la genericità e contraddittorietà. Infatti, da un lato, laddove si lamenta l'effettuazione della consulenza psichiatrica il giorno del ricovero, più avanti nell'atto di citazione si lamenta, a un tempo, la mancanza della consulenza psichiatrica al momento in cui il paziente decise di dimettersi volontariamente dall'ospedale contro il parere medico. 
Allo stesso tempo, non si comprende se secondo parte attorea lo ### era o meno capace di intendere e di volere al momento del ricovero e della dimissione: da un lato, infatti, si rileva l'avvenuto superamento ormai da tempo delle problematiche pregresse legate all'uso di stupefacenti e l'avvio della personale collaborazione con la comunità ### dall'altro si rivendica la necessità del consenso dei genitori sia per l'intervento che per la dimissione. 
Può comunque rilevarsi in ogni caso che i consulenti tecnici non hanno rilevato traccia di uno stato di incapacità di intendere e di volere in capo allo ### Al contempo, può rilevarsi che, al di là dell'episodio del 04/01/13, in sede ###risultano ulteriori incidenti, non dedotti nemmeno dagli attori, prima dell'intervento chirurgico del 07/01/13, il che fa presumere che il paziente si fosse convinto dell'utilità dell'intervento medesimo, così come peraltro emerge dalla sottoscrizione del modello di consenso informato. 
Non vi era dunque alcun obbligo a carico dei sanitari di acquisirlo anche dai genitori. 
Quanto all'anticipata dimissione dall'ospedale dello ### in data ###, gli attori hanno eccepito una lacunosa informazione, a loro dire, sia nei confronti dei genitori che nei confronti del paziente, sulle conseguenze della detta dimissione, tale per cui si potrebbe ipotizzare quantomeno una sorta di concausa del decesso successivamente avutosi a seguito della dimissione volontaria. 
Tuttavia, nel corso del giudizio è emerso, senza alcuna smentita, che ### chiese volontariamente di essere dimesso comunque contro il parere dei medici e tale elemento è dirimente: il parere contrario espresso (cioè a contrario la disponibilità di medici e struttura a continuare le cure) è da ritenersi di per sé idoeno a eslcudere qualsiasi responsabilità dei medesimi soggetti, in questa fase, laddove non può rilevare la lacunosità asserita dell'informazione resa al paziente in aggiunta al detto chiaro parere contrario alla dimissione. 
Peraltro, come visto, da un lato, si contesta l'attività di convincimento svolta dai medici in sede di ricovero e dall'altra e contemporaneamente carenze in capo ai medesimi medici per il mancato tentativo di trattenimento del paziente in ospedale. 
§§§ In definitiva va esclusa qualsiasi responsabilità dei medici e della struttura sanitaria chiamati in giudizio e che ebbero in cura ### §§§ Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014 ss.mm.ii, tenuto conto del valore della domanda, al punto minimo, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate. 
Gli attori vanno anche condannati a rifondere le spese affrontate dall'assicurazione, terza chiamata in garanzia, avendo dato causa alla chiamata in giudizio, sulla base dei medesimi parametri e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. 
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in funzione di ### definitivamente pronunciando sulla domanda su riportatata, così provvede: 1. rigetta integralmente le domande attoree; 2. condanna gli attori al pagameno, in solido tra loro, in favore di ciascuna delle altre parti del giudizio dell'importo di € 18.977,00 per onorari, oltre rimb.forf. (15%) e oltre a iva e cpa come dovute per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. ### dichiaratosi antistatario quanto alla parte Dott. ### 3. pone il costo della CTU espletata definitivamente a carico degli attori in solido tra loro. 
Si comunichi. 
Così deciso lì 14/01/2026 ### dott.

causa n. 8971/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Mercuri Luca

M
9

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 499/2026 del 10-02-2026

... miglioramento, rilevano solo sotto il profilo del danno biologico, da intendersi non la semplice lesione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona, pertanto esso esprime la misura dell'incapacità del soggetto a fare quello che faceva nello stato anteriore”. (Cfr. elaborato peritale pag. 8). ### ha ritenuto congruo un danno biologico complessivo del 5%, un periodo di I.T.T. di 5 giorni relativi al periodo di ricovero, di I.T.P. al 50% di 67 gg. ed ulteriori 30 gg. di ITP al 25% (### elaborato peritale pag. 8). Pertanto, il danno non patrimoniale è da quantificare in € 12.212,35 di cui € 6.575,21 per danno biologico permanente ed € 2.584,28 per danno biologico temporaneo, oltre al danno morale (€ 3.052,86) riconosciuto sulla base di presunzioni, tenuto conto dell'intervento subito e dell'esito cicatriziale alla mano sinistra. Si precisa, invece, che non è stata riconosciuta la personalizzazione, in quanto <<In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici (leggi tutto)...

testo integrale

n. 4795/2019 r.g.a.c.  #### SEZ. #### nella persona del Giudice unico, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4795/2019 promossa da: ### rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in S. ####, alla via ### n° 50; -### confronti di #### in persona del ### pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ####, alla ###. ### n. 32; -convenuto e di ### -convenuta contumace
OGGETTO: responsabilità da insidia stradale.  CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 28.10.2025.  #### Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. ### conveniva in giudizio il Comune di ### e ### nonché la ### di ### al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### l'adito ### disattesa ogni avversa eccezione e deduzione: a) ### la domanda; b) accertare la dinamica del sinistro così come descritta narrativa e dichiarare la responsabilità del comune di ### e ### e/o della ### di ### in solido o in via alternativa, ciascuno per il rispettivo titolo, quali enti tenuti alla custodia e manutenzione della strada ex art. 2051 c.c. o9 ex art. 2043 c.c.; c) per l'effetto, condannare gli stessi, in solido o in via alternativa, al pagamento in favore dell'istante, della somma complessiva di € 20.780,62 quale risarcimento dei danni materiali (€ 3.894,60) riportati dalla bicicletta attorea o della somma maggiore come da eventuale Ctu tecnica quantificativa e delle lesioni ( € 16.886,02) riportate dall'attore nell'occorso sinistro o della diversa somma determinata da eventuale CTU medica, unitamente alla refusione delle spese sostenute e da sostenersi in relazione al sinistro per cui è causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo. Il tutto, comunque, nel limite massimo di euro 26.00,00; d) condannare i convenuti, come per legge, al pagamento delle spese, diritti e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. 
Si costituiva il Comune di ### e ### il quale, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che la strada denominata “### Fermi” fosse di proprietà e competenza della ### di ### pertanto, chiedeva la propria estromissione dal presente giudizio; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto ritenuta infondata sia in fatto che in diritto.  ### di ### nonostante la regolarità della notifica, restava contumace. 
La causa, istruita attraverso l'escussione di un teste di parte attrice e l'espletamento di ctu medicolegale, all'udienza del 28.10.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  **** 
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue. 
Preliminarmente, si ritiene fondata l'eccezione sollevata dal comune convenuto, riguardo la propria carenza di legittimazione passiva, avendo deposito l'### rilasciata dal ### recante ### n. 5746 del 25.09.2019, con la quale si certifica che “la strada denominata “### Fermi” è di competenza provinciale, nonché classificata come S.P. 289 -### - Dragoni” (cfr. all. 3 al fascicolo telematico di parte convenuta), per cui deve ritenersi che la responsabilità per la custodia della strada oggetto del sinistro sia in capo alla sola ### Ciò precisato, risulta ormai pacifico che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. sia applicabile anche agli enti pubblici, proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito, in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. 
In sintesi, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode graverebbe l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. sez. 6 - 3, Ord. n. 27724 del 30/10/2018). 
In particolare, <<la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso […] e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale>> (Cass., Sez. ###., ordinanza n. 16149 del 3-17/06/2019). 
Ciò premesso, si ritiene che parte attrice abbia assolto al suo onere, in quanto risulta provato, dall'escussione del teste, il fatto storico in sé, ossia che il sig. ### sia caduto dalla bici finendo con la ruota in una buca non visibile, in quanto coperta da fango e foglie. La caduta, quindi, appare riferibile ad un'alterazione della res di cui la ### di ### proprietaria della strada, aveva la custodia. 
A questo punto, secondo la giurisprudenza in tema di responsabilità da custodia su richiamata, per andare esente da responsabilità sarebbe stato onere di parte convenuta dimostrare il caso fortuito, onere che non è stato assolto, data la contumacia della ### di ### Inoltre, si ritiene che non sia emersa dall'istruttoria alcuna condotta negligente da parte del ciclista che possa ritenersi idonea ad interrompere il nesso eziologico tra l'insidia ed il danno o anche solo ad incidere a titolo di concorso causale ex art. 1227 Orbene, il teste escusso, da ritenersi attendibile, per aver reso una dichiarazione sufficientemente circostanziata, logica e coerente e per aver fornito una plausibile giustificazione della propria presenza sui luoghi di causa, confermava il verificarsi dell'evento secondo le modalità allegate dall'attore in citazione, ossia che l'attore cadeva in una buca ricoperta da materiale cartaceo. Tra l'altro, dalle dichiarazioni testimoniali, sarebbe emerso che la buca si trovava sul lato destro della carreggiata, quindi l'unico lato percorribile dal ciclista; inoltre, va evidenziato che la percezione della presenza di buche è sicuramente ridotta per chi procede con un mezzo in movimento, come il velocipede, rispetto a chi invece circola a piedi. 
Per le ragioni esposte, si ritiene accertata la responsabilità della ### di ### quale proprietaria della strada interessata dall'insidia, per le lesioni personali subite dal sig. ### in seguito alla caduta avvenuta il giorno 09/09/2018 in via E. Fermi. 
Ai fini della quantificazione dei danni riportati dal sig. ### in seguito al sinistro di causa, si fa riferimento alla consulenza in atti a firma del dott. ### sia perché ritenuta coerente e adeguatamente motivata, sia perché non risultano contestazioni alla bozza. 
Il dott. ### dopo aver riscontrato che il sig. ### aveva riportato, in conseguenza della caduta de qua, “### di ### del IV e V metacarpo mano sinistra trattato chirurgicamente in soggetto destrimane. ### dello stiloide ulnare di sinistra” e dopo aver accertato la compatibilità tra le lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro, ha ritenuto che “Le infermità sono da considerarsi stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, rilevano solo sotto il profilo del danno biologico, da intendersi non la semplice lesione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona, pertanto esso esprime la misura dell'incapacità del soggetto a fare quello che faceva nello stato anteriore”. (Cfr. elaborato peritale pag. 8). ### ha ritenuto congruo un danno biologico complessivo del 5%, un periodo di I.T.T. di 5 giorni relativi al periodo di ricovero, di I.T.P. al 50% di 67 gg. ed ulteriori 30 gg. di ITP al 25% (### elaborato peritale pag. 8). 
Pertanto, il danno non patrimoniale è da quantificare in € 12.212,35 di cui € 6.575,21 per danno biologico permanente ed € 2.584,28 per danno biologico temporaneo, oltre al danno morale (€ 3.052,86) riconosciuto sulla base di presunzioni, tenuto conto dell'intervento subito e dell'esito cicatriziale alla mano sinistra. Si precisa, invece, che non è stata riconosciuta la personalizzazione, in quanto <<In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019) e nel caso in esame non si sono ravveduti caratteri di peculiarità tali da motivare una personalizzazione in aumento. 
Considerato che l'obbligazione risarcitoria rappresenta un debito di valore, la somma liquidata andrà devalutata all'epoca del fatto e l'importo così ottenuto andrà rivalutato, anno per anno, in base agli indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fino alla data della decisione, oltre interessi compensativi ed interessi legali dalla pronuncia al soddisfo. 
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla bicicletta, invece, si ritiene che parte attrice non abbia fornito prova dei danni subiti dalla stessa, in quanto non risultano allegati rilievi fotografici, ma solo un preventivo e degli scontrini privi di qualsiasi riferimento, per cui non si sarebbe potuta disporre nemmeno una ctu per verificare la compatibilità dei danni con la dinamica. Si precisa, che nemmeno il teste escusso ha fornito elementi utili sul punto, limitandosi a riferire genericamente che la bici era stata danneggiata. 
Pertanto, la domanda andrà accolta solo parzialmente, nei limiti di cui sopra. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M.  55/2014, e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività espletata. 
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.  PQM ### di ####, nella persona del giudice unico, dott.ssa ### ogni eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: - Accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. della ### di ### per i danni subiti dall'attore in seguito alla caduta oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la ### di ### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 12.212,35 a titolo di danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva; - condanna, altresì, la ### di ### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 279,90 per esborsi ed € 5077,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a. da attribuirsi al procuratore antistatario; - pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori. 
S.M.C.V., 06/02/2026 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 4795/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Arlen Picano

M
8

Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 119/2026 del 12-02-2026

... infatti, l'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso andava esaminata ai sensi dell'articolo 2051 c.c., attesa la gestione della strada da parte del Comune e l'assenza di cause ostative all'esercizio del potere di governo; che, pertanto, andava risarcito del danno biologico per invalidità temporanea assoluta, nonché per i postumi permanenti e per le spese mediche sostenute; che, inoltre, aveva diritto al ristoro per le ripercussioni negative sulle proprie abituali occupazioni lavorative, relazionali e di svago, avendo diritto ad una personalizzazione del danno da liquidarsi equitativamente nella misura di un terzo del danno biologico permanente e temporaneo; che l'odierno attore aveva invitato l'ente al risarcimento dei danni subiti, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro. Su tali basi, concludeva, dunque, la parte attrice perché l'adito Tribunale volesse: “1) dichiarare che la responsabilità del sinistro indicato in premessa è da attribuire ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., al Comune di ### e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante, biologico, morale, patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA Il Giudice, dott.ssa ### considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 8/1/2026 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite; considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa; letto l'art.127 ter c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA Unica CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 60/2016 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso il predetto difensore ATTORE contro ### (P.IVA ###), in persona del ### p.t., con il patrocinio dell'avv. ### e #### elettivamente domiciliato presso i predetti difensori CONVENUTO nonché ### S.P.A. (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso il predetto difensore ### Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 ### attrice non provvedeva al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08/01/2026. 
Parte convenuta e parte chiamata concludevano per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. 
Motivi della decisione Con atto di citazione iscritto a ruolo in data ###, ### conveniva in giudizio il Comune di ### per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro avvenuto mentre percorreva via ### in ### alla guida dell'autovettura ### targata ### In particolare, la parte attrice deduceva: che, in data ###, verso le ore 22:40 circa, mentre percorreva via ### in ### con direzione #### X, alla guida della suddetta vettura ### perdeva il controllo del veicolo a causa della presenza di una pozza d'acqua sulla carreggiata; che l'auto, pur procedendo ad andatura moderata e nel rispetto dei limiti di velocità prescritti dal ### della strada, perdeva aderenza al manto stradale e, dopo aver ruotato su se stessa, urtava dapprima con la parte anteriore destra il marciapiede a sinistra della carreggiata e, poi, impattava con la parte posteriore un cartellone pubblicitario; che la presenza di abbondante acqua era dovuta alla rottura di una conduttura idrica sul margine della strada, verificatasi alcuni giorni prima del sinistro; che tale presenza di acqua non era evidenziata da alcun segnale di pericolo e la pozza non era visibile, trovandosi in curva; che, a seguito dell'impatto, egli veniva condotto in ambulanza al pronto soccorso del presidio ospedaliero di ### ove gli veniva diagnosticata una frattura poliframmentaria dell'omero sinistro; che, successivamente, interveniva sul posto una pattuglia dei carabinieri della compagnia di ### redigendo la relazione prot. N. ###/2014; che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla negligenza del Comune convenuto, tenuto alla manutenzione del suolo pubblico di cui era proprietario; che, infatti, l'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso andava esaminata ai sensi dell'articolo 2051 c.c., attesa la gestione della strada da parte del Comune e l'assenza di cause ostative all'esercizio del potere di governo; che, pertanto, andava risarcito del danno biologico per invalidità temporanea assoluta, nonché per i postumi permanenti e per le spese mediche sostenute; che, inoltre, aveva diritto al ristoro per le ripercussioni negative sulle proprie abituali occupazioni lavorative, relazionali e di svago, avendo diritto ad una personalizzazione del danno da liquidarsi equitativamente nella misura di un terzo del danno biologico permanente e temporaneo; che l'odierno attore aveva invitato l'ente al risarcimento dei danni subiti, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro. 
Su tali basi, concludeva, dunque, la parte attrice perché l'adito Tribunale volesse: “1) dichiarare che la responsabilità del sinistro indicato in premessa è da attribuire ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., al Comune di ### e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante, biologico, morale, patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, il tutto entro l'importo di € 26.000,00; 2) con vittoria delle spese e competenze di lite della presente procedura, oltre maggiorazione 15,00%, IVA e ### con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” Con comparsa di costituzione depositata in data ###, si costituiva in giudizio il Comune di ### il quale contestava in fatto ed in diritto la prospettazione attorea, concludendo per il rigetto della domanda. 
In particolare, la parte convenuta eccepiva: che il soggetto indicato in citazione, tale ### difettava di legittimazione attiva, non avendo riportato alcun infortunio in conseguenza del sinistro denunciato; che incombeva in capo all'attore l'onere di dimostrare la titolarità del rapporto controverso, sia dal lato attivo che da quello passivo, depositando tutta la documentazione in originale; che, a tal proposito, si disconoscevano tutti i documenti esibiti in copia; che la ricostruzione dell'evento dannoso, come riportata nel libello introduttivo, mostrava evidenti segni di lacuna; che tanto la responsabilità circa la produzione del sinistro, quanto le conseguenze lamentate apparivano prive di adeguato riscontro probatorio; che la causa del sinistro veniva identificata dall'attore nel fenomeno del cd.  aquaplaning e che, tra i principali fattori che determinano l'instabilità del veicolo a seguito di tale fenomeno, si annoverava l'eccessiva velocità della vettura coinvolta nel sinistro, oltre alla vetustà degli pneumatici; che, in ogni caso, l'evento andava ascritto alla responsabilità della ### S.p.A., quale società che si occupava della gestione della condotta idrica comunale a far data dal 1° gennaio 2013, formulando apposita richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa; che le pretese risarcitorie erano infondate, illegittime e non suffragate da idonee prove documentali; che, infine, come da insegnamento delle ### la personalizzazione del danno biologico, per ricomprendere la componente di sofferenza, non poteva essere fondata sulla base di automatismi, essendo attribuito al giudice il compito di verificare, caso per caso, l'entità della sofferenza provata, sulla base degli elementi di prova forniti dal danneggiato. 
Concludeva, pertanto, la parte convenuta affinché il Tribunale volesse: “- in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della #### S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede ###### alla ### n. 61, con contestuale espressa richiesta di differimento dell'udienza come fissata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 II comma c.p.c., onde consentire la citazione nei termini, ed al fine di accertare la responsabilità di detta società e sentirla condannare al risarcimento dei danni richiesti nell'atto introduttivo del giudizio; - sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. ### - in via principale, rigettare la domanda attorea poiché infondata in ordine all'an ed al quantum debeatur, con vittoria di spese e competenze di giudizio”. 
Con provvedimento del 07/06/2016, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, con differimento dell'udienza di trattazione. 
Con ulteriore comparsa depositata in data ###, si costituiva nell'interesse del Comune di ### anche l'avvocato ### eccependo: che, preliminarmente, sussisteva un difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di ### poiché del danno occorso all'attore doveva rispondere esclusivamente l'### ed ### S.p.A., titolare del dovere di custodia e vigilanza sul servizio idrico e fognario; che l'atto di citazione era nullo, a causa dell'esposizione generica e parziale dei fatti; che, nel merito, la domanda era infondata non risultando applicabili tanto i presupposti di cui all'articolo 2051 c.c., quanto quelli previsti dall'articolo 2043 c.c.; che, in particolare, la notevole estensione della rete stradale pubblica impediva al proprietario e/o concessionario di esercitare su di esse quel potere di fatto sul bene che costituisce il presupposto della custodia sancita dall'articolo 2051 c.c.; che, inoltre, non ricorrevano i presupposti della non visibilità e della non prevedibilità, attesa la perfetta illuminazione della strada in cui sarebbe avvenuto il sinistro; che, dunque, il danno non era da imputare alla natura insidiosa dei luoghi, ma alla condotta disattenta e imprudente del danneggiato; che, in ogni caso, nell'ipotesi di sussistenza della responsabilità in capo all'ente convenuto, il sinistro si era verificato comunque a causa della condotta colposa dell'attore, che con un comportamento prudente e avveduto avrebbe evitato l'evento dannoso; che, infine, la quantificazione del danno operata dall'attore risultava totalmente sproporzionata e la richiesta del cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria era del tutto infondata. 
Concludeva, dunque, la parte convenuta affinché il Tribunale volesse: “1) Preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di ### nel presente giudizio; 2) ### in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.; 3) in subordine e nel merito, rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto; 4) in via gradata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. ### nella determinazione dell'evento dannoso; 5) in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti una responsabilità dell'ente convenuto, condannare al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.; 6) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e competenze di causa, oltre oneri di legge.” Ritualmente costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ###, l'### ed ### S.p.A. contestava in fatto ed in diritto la prospettazione attorea e l'atto di chiamata in causa, chiedendo il rigetto della domanda. 
Nel dettaglio, la parte chiamata evidenziava: che, in via preliminare, l'atto di chiamata in causa presentava profili di nullità per la estrema indeterminatezza e lacunosità dei fatti fondanti il preteso diritto a vedersi manlevare dall'odierna comparente; che, invero, l'atto introduttivo e il successivo atto di chiamata in causa rendevano impossibile l'esatta individuazione della causa petendi, con evidente lesione del diritto di difesa della ### non indicando in maniera dettagliata quali sarebbero state le modalità con cui si sarebbe verificato l'evento, né le specifiche conseguenze dello stesso; che, sempre in rito, l'odierna comparente difettava di legittimazione passiva, non essendo essa né proprietaria, né custode e neppure addetta alla manutenzione della strada sulla quale si sarebbe verificato il sinistro; che la domanda era improcedibile, atteso il mancato preventivo esperimento del tentativo di negoziazione assistita; che, in ordine al sinistro, la mancata richiesta da parte dell'attore di intervento delle forze dell'ordine nell'immediatezza dell'accaduto aveva reso difficile il riscontro della veridicità di quanto rappresentato e della verifica dello stato dei luoghi; che, inoltre, da un sopralluogo effettuato da tecnici dell'odierna chiamata in casa nei giorni seguenti al presunto sinistro, non era stata riscontrata alcuna anomalia; che, in merito alla configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., pur in presenza di una presunta insidia, comunque da dimostrare, la causa dell'evento dannoso poteva essere ricondotta al concorso tra il fatto estraneo e la disattenzione della vittima, la quale avrebbe potuto evitare il danno prestando la dovuta diligenza; che era evidente il comportamento imprudente posto in essere dall'attore, stante l'eccessiva velocità con la quale percorreva la strada e la mancata applicazione dei principi di ordinaria diligenza e comune esperienza; che, dunque, il comportamento di ### integrava, quantomeno, un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.; che, infine e in via gradata, la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore appariva sfornita di elementi probatori e completamente abnorme, essendo basata su un inaccettabile criterio presuntivo. 
Su tali basi, dunque, concludeva la parte chiamata affinché il Tribunale volesse: “In via preliminare, dichiarare la nullità della chiamata in causa con conseguente estromissione dal giudizio dell'### ed ### Nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea siccome inammissibile e, nel merito, del tutto infondata in fatto e diritto; in via gradata, nella denegata ipotesi venga anche solo parzialmente accolta la domanda attorea, anche in via concorsuale e/o solidale, di responsabilità del Comune di ### in ogni caso disattende e rigetta la domanda di manleva proposta dal predetto Ente nei confronti della terza chiamata in causa ### e ### perché nulla, inammissibile ed infondata; condannare, per l'effetto, il chiamante Comune di ### ovvero chi di ragione e diritto tra le altre parti processuali, al pagamento in favore della terza chiamata in causa ### e ### delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge; in via estremamente gradata, sempre per la denegata ed impugnata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, con accertamento di responsabilità, anche in via solidale, sia in capo al chiamante Comune di ### che dell'### ed ### condannarsi la detta società al pagamento nei limiti di quanto provato e riconducibile a sue eventuali azioni e/o omissioni, con compensazione integrale delle spese di lite per non essere stata tempestivamente resa edotta dell'accaduto e messa in condizione di adottare tutte le pedisseque cautele; in subordine, e nella denegata ipotesi in cui si ritenga fondata la pretesa attorea, disporre una sostanziale riduzione del quantum richiesto per i motivi che precedono.” Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento della prova testimoniale; veniva, inoltre, ammessa la c.t.u. richiesta e conferito incarico peritale al dott. ### Con provvedimento del 03/11/2025, a seguito della comunicazione del consulente tecnico nominato relativa all'impossibilità di svolgere l'incarico a causa della mancata sottoposizione a visita dell'attore, ### nonostante le molteplici convocazioni, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la stessa per discussione orale ex art.  281 sexies c.p.c. all'udienza dell'08/01/2026, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. 
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni formulata da ### nei confronti del Comune di ### a seguito delle lesioni riportate in occasione di un sinistro avvenuto lungo la via ### mentre era alla guida della vettura ### targata ### Preliminarmente, giova evidenziare che la fattispecie in esame integra classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod.  civ., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; la norma rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva considerato che, come è noto, la stessa, si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). 
Muovendo, dunque, dal presupposto per cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, deve ritenersi che, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. È, pertanto, a carico dell'attore la prova della sussistenza del danno e dell'insidia, della relazione di custodia e del nesso tra l'insidia ed il danno patito, mentre grava sul custode l'onere di provare il fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico. 
Ebbene, con specifico riguardo al caso in esame, occorre evidenziare che, ai fini di un approfondimento probatorio in ordine alla causa del sinistro e ai postumi che ne sono conseguiti, con provvedimento del 28/04/2024, in accoglimento della richiesta istruttoria dell'odierno attore, veniva disposta c.t.u. medico-legale, conferendo incarico al dott. ###
Tuttavia, il consulente tecnico nominato, in data ###, rappresentava l'impossibilità di svolgere il proprio incarico peritale a causa della mancata presentazione alla visita medica da parte di ### nonostante invitato per ben quattro volte, come opportunamente documentato mediante deposito delle pec indirizzate al suo procuratore costituito. 
A tal riguardo, giova evidenziare quanto affermato a più riprese dalla Suprema Corte, che sul punto è univoca nello statuire che “l'onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di c.t.u. grava sull'interessato a ottenere la prestazione, rientrando nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, con la conseguenza che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda per difetto di prova.” (Cass. n. 12662 del 11/12/1995, Cass. 11688 del 19/11/1998, Cass. n. 19577 del 26/8/2013). 
Il principio richiamato trova fondamento nell'art. 2697 c.c., secondo cui chi intende far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti costitutivi e ben si attaglia alla ripartizione dell'onus probandi in tema di responsabilità da cose in custodia, come innanzi delineato. Infatti, l'assenza ingiustificata alla visita non determina una sanzione processuale, ma produce una conseguenza sul piano probatorio: la domanda non può essere accolta in quanto priva del necessario supporto probatorio. 
Inoltre, nessuna tempestiva e specifica giustificazione della mancata presentazione è stata fornita dall'attore, non avendo egli provveduto al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 21/10/2025, appositamente fissata per sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, né, tantomeno, per l'udienza di discussione orale dell'08/01/2026. 
Sul punto, è appena il caso di sottolineare che, come noto, in tema di responsabilità civile, non è sufficiente che il preteso danneggiato dimostri la sussistenza del danno-evento, ma è, altresì, necessario che egli provi le conseguenze pregiudizievoli che dall'evento sono derivate, in virtù del principio della doppia causalità civilistica ed in ossequio al principio di indifferenza che governa la materia del risarcimento del danno; peraltro, in ordine alla compiuta dimostrazione del nesso tra l'evento e le conseguenze da esso derivate ed alla compiuta individuazione di queste ultime, era assolutamente necessario, nel caso di specie, il supporto di un tecnico, che, all'uopo si nominava. 
Alla stregua delle considerazioni di cui sopra in ordine all'onere della prova, pienamente condivise dal Tribunale, la domanda attorea deve essere rigettata, perché non risultano adeguatamente provate le conseguenze pregiudizievoli asseritamente patite dall'attore, né compiutamente dimostrato il nesso tra queste ultime ed il sinistro occorsogli. 
Restano, dunque, assorbite le ulteriori domande in ordine all'individuazione della responsabilità in capo agli enti evocati. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri massimi dello scaglione di riferimento, alla luce del comportamento assunto dall'attore, non solo sottrattosi alle visite mediche, ma anche completamente disinteressatosi al giudizio dallo stesso instaurato, nonostante abbia avuto modo, in occasione di due udienze appositamente calendarizzate, di giustificare la propria inammissibile condotta processuale, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: - Rigetta la domanda.  - ### alla corresponsione, in favore del Comune di ### e della ### ed ### S.p.A., delle spese di lite, che si liquidano in € 7.617,00 ciascuno, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge. 
Vallo della ### 12/02/2026

causa n. 60/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Alessia Annunziata

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23604 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.243 secondi in data 13 febbraio 2026 (IUG:OU-33CC7D) - 3006 utenti online