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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott. ssa ###ssa ###ssa ### pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 2257/2023 promossa da: ### UNITÀ ### (c.f. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (c.f. ###) e ### (###), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### con il patrocinio degli avv.ti ### BACCHETTA e ### elettivamente domiciliat ###atti ### e #### parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contraria reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata resa dal Tribunale di Arezzo, ###, 789/2023 pubblicata l'11.9.2023 G.U. ###ssa ### emessa inter partes all'esito del giudizio iscritto al NRG 2076/2020: - nel merito respingere tutte le domande spiegate nei confronti dell'### in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia in punto di an che di quantum debeatur, oltreché sfornite di prova. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, del presente giudizio e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; - respingere perché inammissibile e comunque infondato l'appello incidentale proposto dai signori ### e ### - condannare questi ultimi alla restituzione di quanto ad essi pagato dall'appellante in forza della sentenza di primo grado ed all'esito dell'ordinanza di codesta Corte di Appello del 20.2.2024 resa nell'ambito del procedimento inibitorio; versato in data ### nella complessiva somma di € 1.651.158,81 di cui € 1.232.438,61 in favore della minore ### € 209.360,10 in favore della sig.ra ### e € 209.360,10 in favore del sig. ### con interessi ed accessori sugli importi da restituire.
In via istruttoria: - disporre l'esibizione in giudizio da parte della sig. ### o, in ipotesi, l'autorizzazione ad acquisire presso le ### di riferimento con successivo deposito agli atti di causa la documentazione (cartella ed accertamenti effettuati) reperibile presso l'UO di diabetologia dell'### di ### ove la gestante è stata seguita a motivo delle problematiche insorte durante la gravidanza (diabete gravidico in trattamento con insulina); - disporre la rinnovazione della CTU medico legale con nomina di un nuovo Collegio medico con competenze specialistiche ovvero designando accanto ad un nuovo medico legale altro consulente con competenze in ginecologia ed ostetricia al fine di verificare la sussistenza dei fatti, del nesso causale tra le lesioni e/o malattie riscontrate sulla piccola ### e la condotta dedotta in giudizio avuto riferimento alle patologie e complicanze da cui era affetta la ###ra ### e ad ogni fattore di rischio esistente nel caso specifico nonché alla luce dei protocolli e linee guida incidenti sul caso in oggetto. - rigettare tutte le richieste istruttorie degli appellati. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.” Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello di ###: ### l'inammissibilità del I motivo di appello per sopraggiunto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., a seguito di accettazione delle conclusioni della CTU in integrazione da parte dell'### convenuta, quanto a sua responsabilità pari all'80% del totale. ###: ### tutti i motivi di appello, incluso il primo che non fosse dichiarato inammissibile (ma senza rinuncia all'eccezione) perché infondati ### In accoglimento dei motivi di appello incidentale riformare parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto: a) In accoglimento del primo motivo, condannare ### in persona del suo d.g. a corrispondere a ### e ### in proprio, a titolo di danni non patrimoniali loro derivati dalla lesione integrale e permanente della capacità psicofisica della figlia, la somma di € 312.882,40 cadauno, o la diversa somma che risulterà dovuta secondo le tabelle milanesi in vigore alla data della decisione, già calcolata al netto del differenziale 20% ascritto alla concausa naturale. b) In accoglimento del II motivo, condannare ### in persona del suo l.r. a corrispondere a ### e ### in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia ### la percentuale del 30% - o, in subordine e per i motivi esposti, del 25% - sulla componente biologica del danno subito dalla figlia, a titolo di personalizzazione di un danno da lesioni di straordinaria gravità - invalidanti la vittima oltre la normalità lesiva evincibile dall'esperienza per similari fattispecie di invalidità totale in soggetti neonatali, da calcolarsi in percentuale al danno biologico, che - liquidato in sentenza in € 824.149,00 sulla base delle ### milanesi del 2022 - risulterà stimabile secondo le ### milanesi vigenti alla data della decisione. c) In accoglimento del III motivo di appello incidentale condannare ### in persona del suo l.r. a corrispondere a ### e ### in loro solidale favore, a titolo di rimborso spese per l'assistenza da prestare alla figlia per le causali di cui in narrativa, per tutta la durata effettiva e non presunta della sua vita, le seguenti somme, nei termini a seguire: • euro 40.000,00 su base annua, di cui: la somma moltiplicata per gli anni di vita della vittima che saranno decorsi sino alla sentenza, oltre interessi di mora su base annua e, pro futuro, euro 40.000,00 annui fino alla permanenza in vita della vittima primaria da corrispondersi anticipatamente entro il 30 gennaio di ogni anno; • in subordine, la somma di euro 40.000,00 per 15 annualità = € 600.000,00. • In ipotesi, la somma di euro 800,00 mensili qualora, e a decorrere dalla data in cui, la ### dovesse revocare il sussidio assistenziale; o la somma necessaria a reintegrale mensilmente la misura del contributo odierno che dovesse essere ridotto dalla ### d) Confermare per il resto la sentenza impugnata ### Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudio, con liquidazione dei compensi per il giudizio di gravame, oltre alla fase cautelare, secondo il valore medio dello scaglione da 1.000.001 a 2.000.000 ###: Non ammettere le richieste istruttorie di parte appellante, perché inammissibili per le ragioni esposte in narrativa In via di mera ipotesi, qualora la Corte, contrariamente al primo Giudice, non ritenesse già esaustivamente istruita in via documentale la domanda di risarcimento dei danni per spese necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche nella casa di dimora della vittima, ammettere la prova testi sull'art. 11) formulato nel ricorso ex art. 702 bis [ 11) “Dica il teste l'ammontare delle spese per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche della casa familiare dei ###ri ### E ### NADIA” ], con il teste ### legale rappresentante della ### 2001 di ### O & ### U. S.n.c., residente ###.” OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 789/2023 del Tribunale di ### in materia di responsabilità sanitaria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso al Tribunale di ### ex art. 702 bis c.p.c. ed ex art. 8, co. 3, legge 24/2017, ### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### nata ad ### il ###, avevano chiesto che l'### fosse condannata a risarcire loro i molteplici danni subiti a causa della condotta colposa dei sanitari dell'ospedale aretino nella gestione del travaglio e del parto della sig.ra ### tale da cagionare una gravissima invalidità permanente alla figlia neonata ### Nello specifico, avevano allegato che: • il 1°.05.2018 la sig.ra ### veniva ricoverata in via programmata, a termine di gravidanza giunta alla 40esima settimana di gestazione, presso l'### di ### al fine di procedere all'induzione al parto; • nel corso della gravidanza, la sig.ra ### aveva manifestato diabete gestazionale, trattato con insulina, nonché ipotiroidismo, parimenti trattato farmacologicamente; • nelle prime ore successive all'induzione, i tracciati cardiotocografici non mostravano alterazioni di rilievo, ma già a partire delle ore 0,20 del 2.05.2018 i tracciati CTG evidenziavano decelerazioni sempre più frequenti e gravi; • nonostante il medico di guardia fosse stato allertato alle ore 1,50, non venivano presi in considerazioni gli esiti non rassicuranti dei tracciati ### • solo dopo che il periodo espulsivo si era protratto per oltre tre ore, venivano praticate episiotomia e due manovre di ### per agevolare il parto naturale, nonostante i tracciati CTG manifestassero una prolungata sofferenza fetale; • ### nasceva dunque alle ore 4,43 del 2.05.2018, non vagiva e presentava un grave quadro di asfissia e acidosi metabolica; • alle ore 7,34 la neonata era trasferita con diagnosi di “asfissia neonatale grave, nato da parto spontaneo” presso l'### di ### per eseguire trattamento di ipotermia terapeutica, a seguito del quale veniva nuovamente ricoverata presso l'### di ### fino all'11.06.2018, con diagnosi di “### ipossico ischemica### convulsive - ### adiposa neonatale”; • anche le successive valutazioni mediche presso l'### di ### e l'### di ### confermavano il gravissimo quadro clinico della bambina, con danni permanenti che si esplicavano nella concreta impossibilità di eseguire autonomamente le più basilari funzioni vitali, presentando incapacità a seguire e a fornire qualsiasi risposta a stimoli tattili; ipotrofia muscolare agli arti; impossibilità a mantenere la posizione seduta; impossibilità ad effettuare movimenti delle mani, passaggi posturali e deambulazione; assenza di linguaggio, con emissione saltuaria di suoni gutturali; continui pianti notturni, con una invalidità permanente pari al 100%. ### i ricorrenti, i sanitari dell'### resistente avevano tenuto una condotta gravemente colposa nella gestione del parto della sig.ra ### non considerando che la situazione clinica pregressa della partoriente (che presentava diabete gestazionale ed ipotiroidite) era tale da dover indurre il personale sanitario a prestare la massima attenzione per scongiurare i rischi di effetti dannosi per il feto, ed inoltre manifestando una pervicace insistenza nel voler proseguire con un parto spontaneo nonostante il fallimento dell'induzione al travaglio con ### il grave ritardo nell'espulsione del feto, con un periodo espulsivo protrattosi per oltre tre ore, e l'evidente sofferenza fetale evidenziata dal tracciato ecotocografico palesemente patologico, che avrebbero reso necessario procedere tempestivamente con un cesareo d'urgenza; inoltre, la rianimazione neonatologica era stata gestita in modo deficitario, senza un neonatologo di guardia presente 24 ore su 24, ma solo reperibile, con ritardo negli interventi necessari, e senza lettini raffreddanti per effettuare la terapia del freddo, tanto che ### era stata inviata all'### di ### con ulteriore ritardo.
I ricorrenti avevano quindi domandato, quanto ai danni subiti da ### il risarcimento del danno biologico, permanente e temporaneo, e morale subito dalla bambina, chiedendo anche l'applicazione dell'aumento personalizzato della liquidazione (cd. personalizzazione) in ragione delle gravissime conseguenze subite dalla minore, nonché il ristoro del danno patrimoniale subito dalla minore per la perdita della propria capacità lavorativa e di guadagno, da calcolare in base al triplo della pensione sociale; quanto ai danni subiti dai genitori, in proprio, avevano chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalle spese da sostenersi in futuro per l'assistenza continuativa alla minore, ausiliaria rispetto a quella prestata dai genitori, sulla base del costo di due badanti per otto ore di prestazione lavorativa giornaliera, il ristoro dei costi per spese mediche e terapie future non coperte dal ### le spese necessarie per adattare l'abitazione familiare alle esigenze della bambina, con rimozione delle barriere architettoniche, il ristoro dei danni non patrimoniali dai medesimi subiti per la lesione del rapporto parentale cagionata delle macrolesioni riscontrate nella figlia minore. Infine, avevano chiesto il rimborso delle spese sostenute per le competenze del proprio ### dott. ### (doc. 7), nonché di quelle relative ai compensi del collegio peritale nominato dal Tribunale e di assistenza legale prestata dal difensore nella fase del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
L'### si era costituita contestando ogni addebito.
Disposto il mutamento del rito, era stato acquisito l'elaborato peritale redatto ex art. 696 bis c.p.c., oggetto poi di supplemento. ***
Con sentenza 789/23, il tribunale ha ritenuto sussistente la malpractice ed accolto parzialmente le richieste risarcitorie degli attori.
In particolare, in punto di an debeatur, sulla scorta della ctu ha ritenuto che le lesioni riscontrate sulla bambina, consistenti in una gravissima encefalopatia ipossica ischemica da sofferenza neonatale, fossero in rapporto di causalità con la condotta dei sanitari dedotta in giudizio, non corrispondente all'esatta prestazione dovuta nel caso in esame, precisando che l'incidenza dell'incongruo comportamento dei sanitari nella determinazione della malattia andasse determinato nella percentuale dell'ottanta per cento, relegando il residuo venti per cento a quelle complicanze (diabete, coriamniosite) che erano verosimilmente iniziate in epoca prenatale ed avevano prodotto eventi silenti.
In punto di quantum debeatur, il tribunale, rilevato che il collegio peritale aveva escluso la sussistenza di un danno biologico temporaneo e riscontrato, in relazione ai danni non patrimoniali subiti da ### che la stessa presentava il 100% di invalidità permanente, riconoscendo che un 20% di tali postumi permanenti, più probabilmente che non, si sarebbe verificato comunque, anche in presenza di una corretta prestazione sanitaria da parte del personale dell'### resistente, in ragione delle complicanze presentate dalla partoriente così come riscontrate e precisate dall'elaborato peritale, ha quantificato il danno permanente non patrimoniale che sarebbe spettato alla minore in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (100%) sottraendo a tale somma l'importo del risarcimento (20%) che non risultava causalmente ascrivibile alla condotta dell'### convenuta (in quanto postumo pregiudizievole che sarebbe residuato, più probabilmente che non, anche qualora il trattamento praticato dai sanitari dell'### convenuta fosse stato correttamente eseguito), ottenendo in applicazione della tabella milanese 2021 l'importo finale di 1.147.086,00 (di cui € 758.592,00 per componente biologica ed € 388.494,00 per componente morale).
Sulla componente biologica suddetta il primo giudice ha applicato un aumento personalizzato del 15%, addivenendo al complessivo importo di € 1.260.874,80, oltre accessori, considerato che “le conseguenze della menomazione permanente al bene salute subita da ### appaiono di estrema gravità e peculiari rispetto a quelle che si sarebbero ordinariamente verificate ai danni di un qualsiasi soggetto della medesima età della minore, per un danno permanente al bene salute valutato, in via differenziale, tra il 20% ed il 100% di invalidità permanente”.
Il tribunale ha poi respinto la domanda di risarcimento del danno, in capo alla minore, per perdita reddituale, sostanzialmente rilevando che tale danno non era sorto al momento del fatto illecito (perché anche se sana la minore durante l'infanzia non avrebbe prodotto redditi e dunque non poteva perderli), e che poiché il collegio peritale aveva evidenziato che a causa delle lesioni riportate la bambina aveva un'aspettativa di vita di appena ulteriori quindici anni (dovendosi riferire tale affermazione al momento in cui essa aveva 4 anni), quando tale danno avesse in ipotesi iniziato a prodursi verosimilmente ### non sarebbe più stata in vita e, dunque, tale danno non sarebbe mai concretamente maturato, precisando che tale nocumento non poteva neppure essere liquidata come danno da perdita della capacità lavorativa generica, perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il danno alla capacità lavorativa generica rientrava nell'alveo di quello biologico e dunque era già compreso nella relativa liquidazione.
Ha quindi riconosciuto ai genitori di ### iure proprio, un danno per la lesione del rapporto parentale, dando conto della sofferenza per lo stato di salute della figlia e dello stravolgimento della propria vita personale e del proprio progetto familiare, quantificandolo sulla base della tabella romana (che prevedeva un sistema “a punti”) nell'importo di euro 142.080,00 oltre accessori per ciascun genitore.
Il primo giudice ha invece negato il danno correlato al costo delle prestazioni assistenziali e mediche future, rilevando che il collegio peritale aveva chiarito che le spese mediche erano erogate dal servizio pubblico e che non era dimostrato che l'importo di circa € 800 mensili erogato dalla ### per l'assistenza alla minore fosse insufficiente a far fronte alle esigenze della medesima.
Per converso, ha riconosciuto la voce di danno patrimoniale consistente nelle spese necessarie per l'adeguamento dell'abitazione della macrolesa alle sue esigenze, quantificandola nell'importo di € 40.000.
Infine, ha riconosciuto il diritto degli attori ad ottenere il rimborso delle somme liquidate a titolo di compenso al collegio peritale nominato (€ 3.918,53 oltre accessori di legge, più € 355,00 per spese) nonché gli esborsi per la consulenza medico-legale di parte redatta dal dott. ### pari ad € 2.550,00, mentre ha negato loro la possibilità di ottenere dall'azienda la refusione di quanto pagato per l'assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., rilevando che essi avevano allegato unicamente una “nota spese” del difensore, ma non una fattura attestante l'avvenuto pagamento. Ha poi condannato l'azienda a rifondere a parte attrice le spese di lite.
La struttura sanitaria ha impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: ###: col primo motivo, l'appellante ha censurato il riconoscimento dell'an debeatur: a) sotto il profilo della sussistenza di un nesso causale tra la prestazione sanitaria erogata e i gravi problemi celebrali di cui soffriva ### sostenendo che essi fossero diretta ed esclusiva conseguenza di patologie preesistenti al parto, e che il tribunale avesse errato nell'esimersi dall'accertare se il contegno dei sanitari fosse stato più probabilmente che non causa del danno; ha rilevato al riguardo che i ccttuu, nel riconoscere pari dignità causale tanto alle problematiche placentari quanto al contegno dei sanitari, non avevano indicato l'elemento preponderante nella causazione del danno; inoltre, ha contestato che, contrariamente a quanto affermato dal collegio peritale, fosse ravvisabile un tracciato CTG sicuramente predittivo di sofferenza fetale, per un ampio periodo di tempo anteriore al parto, rilevando che le relazioni post partum (sia quella dell'ostetrica ### sia quella del medico di guardia dott.ssa ### definivano il tracciato “non rassicurante” soltanto dalle ore 4.20/4.22, cioè a dire pochi minuti prima della nascita avvenuta alle ore 4.43; per di più, l'efficacia predittiva della cardiotocografia era molto esigua, vuoi per la bassa specificità nell'identificare una condizione di ipossia intrapartum, vuoi per la difficoltà di interpretazione dei patterns diversi da quelli estremi, tanto che vi erano moltissimi falsi positivi; gli stessi ccttuu non avevano potuto escludere che i danni neurologici da cui era poi risultata affetta la bambina non fossero già consolidati al momento del parto; b) sotto il profilo della colpa, contestando anche che nell'operato dei sanitari presenti al momento del parto fossero ravvisabili elementi di imperizia perché, come ritenuto dai ccttuu, essi avrebbero avuto il dovere di ipotizzare la possibile presenza dell'alterazione placentare (cd. corioangiosi) sapendo la gravida a rischio in quanto affetta da diabete, e quindi avrebbero dovuto assumere un atteggiamento meno attendista nella gestione del travaglio, posto che al momento del ricovero la presenza di alterazioni placentari non era invece nota né ipotizzabile, che durante tutta la gravidanza il diabete era stato trattato farmacologicamente e che il monitoraggio ecografico della crescita fetale effettuato durante la gestazione escludeva il sospetto di macrosomia fetale, di talché almeno fino al manifestarsi di un tracciato non rassicurante alla scadenza delle tre ore di travaglio non vi erano elementi tali da orientare subito i medici verso il parto cesareo.
Ha pertanto chiesto la rinnovazione della ctu, nonché l'acquisizione della documentazione (cartella ed accertamenti effettuati) reperibile presso l'UO di diabetologia dell'### di ### dove la gestante era stata seguita a motivo delle problematiche insorte durante la gravidanza (diabete gravidico in trattamento con insulina). ###: col secondo motivo, l'azienda ha lamentato che il tribunale avrebbe errato anche nella liquidazione del danno non patrimoniale patito dalla bambina, sotto quattro profili: a) nel sottrarre dal danno correlato ad una invalidità del 100 per cento il danno ascrivibile alle concorrenti cause naturali pre-parto, quantificate dai periti nella misura percentuale del 20%, calcolando quest'ultimo utilizzando il punto base previsto in tabella per l'invalidità del 20% ( € 3.277,87, di cui 1.180,03 ed € 4.457,90 per sofferenze morali) anziché quello indicato per la invalidità del 100% (€ 12.362,24, di cui 8.241,49 per danno biologico ed € 4.120,75 per sofferenze morali), così da adottare due parametri non omogenei; b) nell'applicare in modo integrale la ### di ### che nel complessivo danno non patrimoniale inseriva anche la componente morale, ritenendo la sofferenza soggettiva dimostrata per presunzioni laddove invece occorreva la prova delle concrete ulteriori sofferenze di natura personale patite, tanto più che vista la gravissima forma di encefalopatia con invalidità al 100 per cento il giudice per riconoscere il danno morale avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova che lo stato di salute complessivo delle bambina fosse tale da non escludere la percezione di un sofferenza interiore da parte della stessa; c) inoltre, aveva riconosciuto una personalizzazione del 15% motivandola con quegli stessi elementi posti a base della valutazione del danno biologico utilizzati per l'applicazione della tabelle di ### per la liquidazione del danno “standard”, senza spiegare perché essi avrebbero reso il danno in concreto più grave rispetto a quello che sarebbe stato per persona della stessa età affetta dai medesimi pregiudizi, e senza indicare circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare l'aumento; d) infine, aveva liquidato il danno senza tener conto che la bambina aveva un'aspettativa di vita di soli 15 anni, mentre la tabella milanese faceva riferimento alla aspettativa di vita secondo la statistica demografica, quindi di circa 85 anni, di talché il danno liquidato risultava sovrastimato, e già contemplava comunque quel 15% di personalizzazione che il Tribunale aveva indebitamente riconosciuto all'appellata. ###: col terzo motivo, l'appellante ha censurato il riconoscimento ai genitori di un danno patrimoniale correlato alle spese necessarie per l'adeguamento dell'abitazione alle esigenze della figlia macrolesa, per € 40.000, senza avvedersi che le fotografie prodotte non consentivano nel modo più assoluto di stabilire la effettiva necessità degli interventi edilizi da eseguire, anche in relazione alle caratteristiche della casa di abitazione, né i reali costi, tanto più alla luce dei finanziamenti pubblici stanziati periodicamente allo scopo.
L'### ha chiesto anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Gli appellati si sono costituiti, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del primo motivo d'appello per aver i ctp dell'### aderito alle risultanze del supplemento di perizia, che aveva imputato alla malpractice l'80% della compromissione dell'integrità psico-fisica della bambina, e comunque chiedendo l'integrale rigetto dell'appello principale; hanno altresì proposto a loro volta appello incidentale, facendo valere i seguenti motivi: ### di appello incidentale. Illegittima riduzione del danno parentalegenitoriale rispetto al totale spettante: secondo i genitori di ### aveva errato il tribunale nel ritenere che il risarcimento dei danni non patrimoniali in loro favore non fosse assimilabile alla perdita del rapporto parentale e dunque da risarcire secondo la tabella milanese per il danno da morte del congiunto, liquidando invece un danno riflesso correlato ad un'invalidità della figlia all'80%: così facendo il primo giudice aveva confuso la causalità materiale (per cui l'evento lesivo era integralmente imputabile all'### con quella giuridica, non dando conto, peraltro, del fatto che lesioni come quelle subite dalla bambina avevano impedito la nascita stessa del rapporto genitoriale; non solo: a prescindere da quella che sarà la durata della vita di ### nel caso di specie non potrà mai esserci un attimo in cui i genitori potranno godere del rapporto nella bellezza e pienezza del suo dispiegarsi ma, anzi, essi dovranno vivere, giorno dopo giorno, uno strazio, che sconvolgerà pure la loro organizzazione di vita per tutti gli anni in cui la figlia sventurata vivrà. Quand'anche poi si volesse ciononostante applicare le ### del Tribunale di Roma per il danno riflesso dei congiunti del macroleso, si dovrebbe adottare il punto base corrispondente ad un'invalidità del 100%, e non dell'80%, e decurtare l'importo così ottenuto del 20%. ### incidentale. Insufficiente ed illogica quantificazione della personalizzazione del danno a fronte della ritenuta gravità estrema delle condizioni di vita della danneggiata: secondo gli appellanti, non solo la personalizzazione era dovuta (e dunque il secondo motivo d'appello, sub c, era infondato), ma la percentuale in aumento riconosciuta avrebbe dovuto essere non del solo 15%, bensì del 30% o in subordine del 25%, posto che le condizioni della bambina erano le peggiori che si potessero ipotizzare; ### di appello incidentale. Immotivato rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniale costituiti dalle spese future per l'assistenza alla figlia - motivazione apparente: aveva errato il tribunale nel negare loro le spese future per l'assistenza, perché ammesso e non concesso che il contributo della ### permanesse nel tempo, esso ammontava a soli euro 800,00 mensili, mentre lo stato invalidante estremo di ### che le impediva la deambulazione e l'uso degli stessi arti superiori, passaggi posturali autonomi e l'espletamento di atti quotidiani basilari, richiedeva un'assistenza generica di 16 ore (dunque, due badanti giornaliere che, lavorando con regolari contratti, coprissero uno spazio di 16 ore per cinque giorni a settimana, provvedendo essi genitori al restante spazio di vita nell'arco della giornata e della settimana), che aveva un costo annuo di euro 41.065,44 (ossia euro 1.384,46 mensili oltre euro 194,98 di indennità per tredici mensilità, da moltiplicare x 2) con l'aggiunta di un paio d'ore al giorno per un'assistenza più qualificata (di tipo infermieristico), che aveva un costo di euro 50,00 all'ora; hanno precisato che tale voce risarcitoria era da erogare non solo fino al compimento dei quindici anni, ben potendo la bambina vivere di più.
Con ordinanza in data ###, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'azienda appellante, se non limitatamente all'importo riconosciuto alla vittima primaria a titolo di personalizzazione del danno. ***
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 15.1.2026 mediante ordinanza emessa dal ### istruttore ex art. 127 ter cpc in data ###, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe. 2. Il primo motivo d'appello dell'azienda: l'an debeatur (e l'incidenza delle condizioni preesistenti).
In punto di an debeatur, il tribunale ha rilevato che: “### fattispecie in esame, ed in particolare sotto il profilo dell'an, la responsabilità ascritta alla struttura sanitaria convenuta appare adeguatamente dimostrata alla luce delle risultanze peritali esperite sia nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che all'esito del supplemento di CTU disposto nel giudizio di merito.
Il collegio peritale, nell'elaborato disposto nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ha evidenziato quanto segue in ordine alla gestione del travaglio della sig.ra ### “La nascita si verifica alle ore 04.43 del 2 maggio 2018 mediante n.2 manovre di ### Nelle gravide con diabete gestazionale trattato con insulina, anche se ben compensate, ci sono alterazioni placentari (vedi osservazioni poste dal consulente di parte resistente dr.### in sede di operazioni peritali del 13/7/20) che inducono ad avere un atteggiamento meno attendista nella gestione delle eventuali anomalie cardiotocografiche in travaglio. Anomalie perché, a differenza delle decelerazioni variabili tipiche, quelle atipiche non sono dovute a semplice compressione del cordone; quando sono ripetitive possono essere il segnale di disfunzioni placentari con ipossia ingravescente. ### 2017 (acronimo per ### definisce le decelerazioni variabili atipiche preoccupanti.
Il tracciato cardiotocografico è definibile non rassicurante secondo le ### 2017 quando le variabili preoccupanti superano il 50% delle contrazioni per meno di 30 minuti.
È definibile anormale quando le variabili preoccupanti che superano il 50% delle contrazioni durano 30 minuti (o meno se ci sono fattori di rischio materno o fetali: il diabete gestazionale trattato con insulina è un chiaro e certo fattore di rischio).
Dal punto di vista fisiopatologico il quadro di questo tracciato è quello di una ipossia subacuta dovuto a tachisistolia con perdita di 0,01 punti di pH ogni 2-4 minuti.
Il tracciato dalle ore 01,44 alle ore 03,10 è definibile non rassicurante. Il tracciato cardiotocografico dalle ore 03,10 al parto h. 04,43 è definibile anormale o patologico. (10, 11).
Le raccomandazioni del ### indicano di provare a riportare alla normalità il tracciato cardiotocografico con la mobilizzazione della partoriente ### e con la riduzione dell'attività contrattile uterina (sospensione della infusione di ossitocina e/o tocolisi non fatto). In periodo espulsivo si raccomanda di far interrompere le spinte materne e se non ci sono miglioramenti di eseguire la tocolisi; poi far spingere la donna ogni 2-3 contrazioni e non eseguire manovre di ### Eventualmente, se falliscono queste manovre conservative, si consiglia di accelerare il parto con il ricorso alla applicazione della ventosa.
Per quanto riguarda i tempi del 2° stadio del travaglio (periodo espulsivo), l'### stabilisce il tempo massimo per una primipara in epidurale (il caso in oggetto) in 3 ore, ma questo ovviamente riguarda le gestanti a BRO (acronimo di ###, non una gestante ARO (acronimo di ### con tracciato cardiotocografico non normale caratterizzato da decelerazioni variabili ripetitive atipiche.
Queste decelerazioni sono iniziate alle ore 01,44, poi dalle ore 03,10 il tracciato si deteriora ancora con un evidente quadro di ipossia subacuta e tachisistolia. Il tracciato ### dalle ore 01,44 è definibile non rassicurante (decelerazioni variabili con caratteristiche preoccupanti fino al 50% delle contrazioni per ben 30'). Il tracciato ### dalle ore 03.10 al parto è definibile anormale o patologico in quanto le decelerazioni variabili preoccupanti superano il 50% delle contrazioni e i 30 minuti.
In pratica, al fine di rendere ben comprensibile quanto potrebbe essere di difficoltosa comprensione a chi non esercita in sala parto, se si paragonasse ad un nuotatore questo feto, lo stesso sarebbe stato per 1 ora e mezza più sott'acqua (in apnea e quindi ipossia) che fuori dell'acqua (in eupnea e quindi ossigenazione).
Applicando il calcolo della perdita di 0,01 punti di pH ogni 2 - 4 minuti a un feto che partisse in buone condizioni (pH 7,4) si può stimare che il feto avrebbe avuto un pH alla nascita di 6,8 e un quadro di acidosi metabolica”.
Riguardo al quadro clinico della paziente come sopra rappresentato, il collegio peritale ha riferito che “In base all'analisi della documentazione e alle relative considerazioni valutiamo quindi gravemente insufficiente l'assistenza prestata, e direttamente corresponsabile della patologia manifestatasi alla nascita. Si ritiene che, oltre a dover essere eseguito correttamente, il monitoraggio deve anche essere interpretato in maniera adeguata e questa interpretazione deve dare adito ad un intervento appropriato: il fatto di registrare un tracciato cardiotocografico in continua secondo linee guida, infatti, non conferisce nessun vantaggio di per sè, se le informazioni non sono utilizzate correttamente (9): alterazioni della frequenza cardiaca fetale obbiettivamente presenti in periodo espulsivo per un così lungo periodo di tempo escludono la condotta attendista assunta.
I segnali richiedevano la nascita del feto mediante un intervento ostetrico corretto eseguito in tempi più brevi: ciò, oggi, in base alla valutazione della documentazione, non ci può permettere di affermare con assoluta certezza che il neonato non avrebbe presentato nessuno dei danni cerebrali che oggi presenta, ma permette di definire che cosa il caso clinico richiedeva fosse fatto e non è stato fatto” (cfr. pag. 24 25 CTU).
Con riferimento all'assistenza neonatale prestata dai sanitari dell'### il collegio peritale ha riferito di ritenere “(…) che l'assistenza prestata (valutazione qualitativa) possa aver influito solo in modo negativo, anche se forse non così significativo, sull'esito finale.
E' peraltro doveroso segnalare la complessiva carenza organizzativa dell'ospedale di ### al momento di affrontare una urgenza/emergenza neonatale alla nascita.Purtroppo la documentazione da noi esaminata, (e presente agli atti), non ci permette di comprendere con certezza chi ha eseguito la prima assistenza alla neonata (dalle operazioni risulta essere il personale medico specialista in ###.
È comunque censurabile che nella gestione di un parto ARO (alto ###, come nel caso in esame, che preveda perciò la figura del neonatologo (= unica figura in grado eseguire la rianimazione neonatale , ad es. di intubare ecc), lo stesso sia solo reperibile al proprio domicilio e che quindi lo stesso arrivi (perché chiamato a nascita già avvenuta) e sia attivo quando la neonata in acidosi metabolica è già nata da 11 minuti! ### data la tipologia organizzativa ad alto rischio operativo di questo caso, la figura del neonatologo specialista avrebbe dovuto essere già presente in sala parto al momento della nascita. ### parere, quindi, ad errori organizzativi, subiti dal personale di sala parto, imputabili alla struttura, si vanno ad aggiungere errori singoli del personale di sala parto che non individua la gravità del caso che gestisce, procrastinando ben oltre il tempo massimo le opportune chiamate.
Ne è conseguito la totale perdita di recupero, ammesso che il danno cerebrale, verosimilmente già presente anche per i noti, molteplici motivi, (diabete, corioamnniosite), potesse essere in qualche modo corretto; dunque, una assistenza tardiva, per quanto corretta ed adeguata nella tipologia, ha reso irreversibile l'encefalopatia ipossico ischemica.
Non va però dimenticato che queste carenze assistenziali si sono realizzate in una p. affetta anche da: - ### che rendeva la sua gravidanza ad alto rischio ipossico - ### focale, che ha contribuito ad aggravare il rischio ipossico - Di ciò terremo nel debito conto nelle valutazioni del danno biologico sofferto dalla p. e del quale tratteremo nelle risposte ai quesiti” (cfr. pag. 25-26 della ###.
Pertanto, il collegio peritale nominato ha concluso la propria relazione di CTU riconoscendo il rapporto di causalità tra la condotta dei sanitari dell'### convenuta e le conseguenze dannose riscontrate nella bambina, consistenti in una “gravissima ### ipossica ischemica da sofferenza neonatale”.
I consulenti d'ufficio hanno altresì riscontrato che le conseguenze pregiudizievoli per la bambina “possono essere considerate clinicamente stabilizzate, la terapia praticata nel caso de quo, non corrisponde all'esatta prestazione dovuta nel caso in esame; l'incidenza di detto incongruo comportamento nella determinazione della malattia della persona perizianda ### può essere equitativamente valutato con una percentuale dell'ottanta per cento, relegando il residuo venti per cento a quelle complicanze (diabete, coriamniosite) che sono verosimilmente iniziate in epoca prenatale ed hanno prodotto eventi silenti non diagnosticabili e non quantitativamente dimostrabili” (cfr. pag. 28 della CTU), riconoscendo che la stessa presenta una invalidità permanente pari al 100% fin dalla nascita, con esclusione di un danno alla salute qualificabile come danno biologico temporaneo.
Le conclusioni medico legali rese dai consulenti d'ufficio nel primo elaborato peritale depositato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sono state confermate e ulteriormente argomentate nel corso del supplemento di CTU disposto nel presente giudizio di merito, per le ragioni sopra richiamate.
Il collegio peritale, in tale supplemento, ha ulteriormente precisato che “### di quello che poteva e doveva essere fatto (vedi elaborato precedente) secondo una corretta assistenza è stato evidentemente fatto.
La diagnosi finale posta a carico della bambina, suffragata dalla clinica e dagli esami strumentali eseguiti in diversi ### ospedalieri e non, è stata quella di: ### ipossico ischemica da sofferenza neonatale. ### istologico della placenta, eseguito ovviamente dopo la nascita, ha evidenziato la presenza di ### reperto assai frequente quale agente etiologico di parto prematuro ma che in gravidanza a termine è statisticamente presente nel 5-20% dei casi.
Esiste una correlazione tra infezione intrauterina, specie se clinica, e danno neurologico neonatale anche nel neonato a termine, nonostante l'outcome dei neonati a termine sia decisamente migliore di quello dei neonati prematuri. La correlazione può definirsi certa una volta escluse le altre cause. ### istologico della placenta ha pure evidenziato la presenza di fenomeni di ### fenomeno che, per quanto abbia una etiologia sconosciuta, si correla spesso con il diabete materno. È responsabile statisticamente di danno neurologico nel 2-10% dei casi.
A ns parere i sanitari presenti al momento del parto avevano il dovere di ipotizzare la possibile presenza di questa alterazione sapendo la gravida a rischio perché affetta da diabete e quindi avrebbero dovuto assumere un atteggiamento meno attendista nella gestione del travaglio / parto”, ribadendo, nelle proprie conclusioni che “La condizione preesistente placentare può aver contribuito a determinare una parte dei postumi permanenti da cui è affetta la bambina”, che “anche in assenza di tali preesistenze la condotta ostetrica è risultata tale da poter cagionare essa stessa postumi irreversibili la cui entità ragionevolmente può essere ipotizzata inferiore al 100%” (cfr. pag. 6 del supplemento di ###.
Il collegio peritale ha altresì specificato che “anche qualora la condotta dei sanitari fosse stata corretta non si può escludere per l'assioma del più probabile che non che la bambina avrebbe potuto subire postumi permanenti nella teorica misura del 20%” (cfr. pag. 6 del supplemento di ###. ### depositato dal collegio medico risulta essere esente da vizi logici, risultando, altresì, motivato in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte, di talché anche il contraddittorio tecnico risulta garantito ed attuato, motivo per cui al fine del decidere non si è reso necessario né il rinnovo della ### né disporre ulteriori chiarimenti o integrazioni all'elaborato peritale; pertanto, non si ravvisano motivi obiettivi per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni raggiunte dal collegio peritale nelle due relazioni depositate, che ben possono essere poste a base della decisione. ### quanto sopra, può dirsi raggiunta la prova sull'an della responsabilità per la quale gli attori hanno fondato le proprie domande risarcitorie.” ### appellante ha censurato tali statuizioni perché, secondo il suo assunto, il primo giudice si sarebbe appiattito su di una consulenza medico-legale incerta e contraddittoria che, da un canto, nel ricostruire le cause delle gravissime lesioni riportate dalla neonata (ma anche nell'enucleare i profili di imperizia nell'assistenza sanitaria) aveva dato rilievo alla cardiotocografia - che, invece, a suo dire, era esame inidoneo ad identificare con certezza una condizione di ipossia intrapartum - e, dall'altro, aveva qualificato tale tracciato come sicuramente predittivo di sofferenza fetale per un ampio periodo di tempo anteriore al parto, quando invece le relazioni post partum (sia quella dell'ostetrica ### sia quella del medico di guardia dott.ssa ### avevano definito il tracciato “non rassicurante” soltanto dalle ore 4.20/4.22, cioè a dire pochi minuti prima della nascita avvenuta alle ore 4.43; ha dunque sostenuto che i problemi celebrali di cui soffriva l'appellata fossero diretta ed esclusiva conseguenza di patologie preesistenti al parto, e che il tribunale avesse errato nell'esimersi dall'accertare se il contegno dei sanitari fosse stato più probabilmente che non causa del danno, rilevando altresì che i ccttuu nel riconoscere pari dignità causale tanto alle problematiche placentari quanto al contegno dei sanitari non avevano indicato l'elemento preponderante nella causazione del danno; inoltre, ha dedotto che gli stessi ccttuu non avevano potuto escludere che i danni neurologici da cui era poi risultata affetta la bambina fossero già consolidati al momento del parto; anche la colpa difettava, posto che al momento del ricovero la presenza di alterazioni placentari non era nota né ipotizzabile, che durante tutta la gravidanza il diabete era stato trattato farmacologicamente e che il monitoraggio ecografico della crescita fetale effettuato durante la gestazione escludeva il sospetto di macrosomia fetale, di talché almeno fino al manifestarsi di un tracciato non rassicurante alla scadenza delle tre ore di travaglio non vi erano elementi tali da orientare subito i medici verso il parto cesareo.
Gli appellati in via pregiudiziale hanno eccepito l'inammissibilità del motivo per sopraggiunto difetto di interesse, posto che in primo grado, in sede di rinnovo delle operazioni peritali, i ctp dell'azienda avevano aderito alle valutazioni peritali in punto di concorso di operatività delle concause naturali con la condotta agita dei sanitari e di preponderanza dell'incidenza della malpractice sulla determinazione delle gravissime condizioni di salute della neonata.
Tale eccezione è infondata, posto che, come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte a ### (cfr. sentenza n. 5624 del 21/02/2022), le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio; la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici nel termine endoprocedimentale ex art. 195 c.p.c., insomma, non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi (ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento) nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (v. in senso conforme Cass. 17/12/2024 ###). ### canto, il principio di non contestazione attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, sicché pure a fronte di valutazioni peritali condivise permane l'esigenza di un loro riscontro giudiziale (cfr. Cass. 21/12/2017 ###).
Tuttavia, è vero anche che la mancata proposizioni di rilievi al giudizio peritale è sintomatico, nel caso di specie, della bontà della valutazione dei ### del resto, anche nel proprio atto d'appello l'azienda - pur avendo sostenuto che l'aver ascritto, più probabilmente che non, al contegno dei sanitari le attuali condizioni di ### nella misura dell'80%, fosse errato - non ha poi saputo sconfessare tale giudizio sulla base di dati obiettivi. ### parte, contrariamente a quanto affermato dalla struttura sanitaria, i ccttuu hanno ben dato conto delle ragioni per cui le pur accertate preesistenze, ovvero la corioamniosite e la corangiosi placentare - che sono due affezioni entrambe capaci di ridurre la normale funzionalità placentare e che se anche correttamente valutate, con immediata esecuzione di parto cesareo, avrebbero lasciato verosimilmente qualche esito invalidante (non superiore al 20%) - avrebbero dovuto essere ipotizzate dai sanitari, dal momento che esse si correlano spesso al diabete materno, così come avrebbe dovuto essere compreso che proprio tali patologie rendevano il feto più sensibile agli insulti ipossici subiti in travaglio, di talché occorrevano particolare cautela e tempestività nella gestione del travaglio.
Tutto ciò - unitamente alle congrue e ricche motivazioni sopra riportate dal tribunale, che si condividono integralmente - giustifica ampiamente sia il giudizio in termini di sussistenza del nesso causale (causalità materiale) - posto che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 28/07/2025 n. 21602), in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica - sia il giudizio in termini di colpa della struttura, sia, infine, l'ascrizione (causalità giuridica) all'azienda dell'80% dell'invalidità patita dalla bambina, sulla base di un giudizio che, se è vero che non può essere espresso in termini di assoluta certezza, è però ben stato delineato dai ccttuu in termini di “più probabile che non”.
Insomma, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il giudizio peritale non è stato né vago né contraddittorio: il dire che la scienza ostetrica non è in grado di quantificare, in esatti termini matematici, l'entità del danno imputabile alle preesistenze (corioamniosite e corioangiosi) e quella del danno iatrogeno non significa affatto che l'accertamento del nesso causale (materiale e giuridico) sia avvenuto in modo incerto o apodittico, bensì che esso è avvenuto - del tutto correttamente - sulla base di una valutazione di insieme probabilistica. ### canto, se è vero che proprio la riduzione della funzionalità placentare ha reso il feto più sensibile “agli insulti ipossici subiti in travaglio” ciò non significa affatto che tali insulti non abbiano concausato la gravissima invalidità, ma l'esatto contrario; non solo: come anticipato i sanitari presenti al momento del parto avevano il dovere di ipotizzare la ridotta funzionalità placentare, sapendo la gravida a rischio perché affetta da diabete, e quindi per questo avrebbero dovuto assumere un atteggiamento meno attendista nella gestione del travaglio.
Parimenti, non è affatto vero che i ccttuu non abbiano saputo dire se una corretta gestione del parto avrebbe consentito di evitare l'encefalopatia ipossico ischemica: la loro affermazione “ammesso che il danno cerebrale, verosimilmente già presente anche per i noti, molteplici motivi, (diabete, corioamnniosite), potesse essere in qualche modo corretto” fa infatti chiaro riferimento non alla gestione del travaglio, ma alle inadeguatezze, pure accertate, nell'assistenza post-partum; i ccttuu hanno anzi ben chiarito che le preesistenze avrebbero verosimilmente causato postumi non superiori al 20%, mentre è stata l'ipossia intra-partum a determinare gli effetti più devastanti.
Che, poi, il tracciato cardiotocografico sarebbe divenuto non rassicurante non alle ore 1,44, come rilevato dai ccttuu, ma soltanto dalle ore 4,20/4,22, cioè pochi minuti prima della nascita avvenuta alle ore 4,43, perché ciò era quanto emergeva dalle relazioni post partum dell'ostetrica ### e del medico di guardia dott.ssa ### è affermazione ictu oculi priva di pregio: tali relazioni sono infatti state redatte proprio dai sanitari cui si imputa la malpractice che, da un canto, avevano tutto l'interesse a negare le loro omissioni e, dall'altro, se hanno letto male il tracciato non per questo possono giovarsi della lettura scorretta (ma, anzi, proprio per questo sono in colpa).
In definitiva, non ricorrono i presupposti per un rinnovo della ctu, né tantomeno per consentire all'### d'introdurre in giudizio ulteriori documenti da sottoporre ai ccttuu, in contrasto con le preclusioni istruttorie maturate; dunque, il primo motivo d'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata in punto di an debeatur. 3. Il perimetro della decisione in punto di quantum debeatur.
Dalla lettura dei rispettivi atti d'impugnazione, emerge che è incontroverso che la piccola ### abbia un'invalidità permanente del 100%; a seguito del rigetto del primo motivo d'appello dell'azienda, poi, è accertato che l'80% dei postumi sono imputabile ai sanitari che hanno seguito la gestante nel travaglio e fino alla nascita (e all'immediata assistenza post-partum) di ### E' inoltre ormai incontroverso, in difetto di appello incidentale sul punto, il mancato riconoscimento di un danno patrimoniale da perdita reddituale in capo a ### così come il mancato riconoscimento di un danno per spese strettamente mediche future (mentre è ancora sub iudice il danno per spese assistenziali); parimenti, è divenuta definitiva la qualificazione delle spese legali di assistenza nella fase di atp come autonome voci di danno emergente e la loro negazione (della cui bontà giuridica vi sarebbe peraltro da dubitare) perché gli attori avevano allegato unicamente una “nota spese” del difensore, ma non una fattura attestante l'avvenuto pagamento. 4. Il secondo motivo d'appello dell'azienda ed il secondo motivo d'appello incidentale: la liquidazione del danno non patrimoniale in favore della bambina.
Col secondo motivo d'appello, l'azienda ha attinto la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato a ### il danno non patrimoniale - biologico e morale - e ciò ha fatto per una pluralità di ragioni, sostenendo che il tribunale aveva errato: a) nel sottrarre dal danno correlato ad una invalidità del 100 per cento il danno ascrivibile alle concorrenti cause naturali pre-parto, quantificate dai periti nella misura percentuale del 20%, calcolando quest'ultimo utilizzando il punto base previsto in tabella per l'invalidità del 20% (€ 3.277,87, di cui 1.180,03 ed € 4.457,90 per sofferenze morali) anziché quello indicato per la invalidità del 100% (€ 12.362,24, di cui 8.241,49 per danno biologico ed € 4.120,75 per sofferenze morali), così da adottare due parametri non omogenei; b) nell'applicare in modo integrale la ### di ### che nel complessivo danno non patrimoniale inserisce anche la componente morale, ritenendo la sofferenza soggettiva dimostrata per presunzioni laddove invece occorreva la prova delle concrete ulteriori sofferenze patite di natura personale, tanto più che vista la gravissima forma di encefalopatia con invalidità al 100 per cento il giudice per riconoscere il danno morale avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova che lo stato di salute complessivo delle bambina era tale da non escludere la percezione di un sofferenza interiore da parte della stessa; c) inoltre, aveva riconosciuto una personalizzazione del 15% motivandola con quegli stessi elementi posti a base della valutazione del danno biologico utilizzati per l'applicazione della tabelle di ### per la liquidazione del danno “standard”, senza spiegare perché essi avrebbero reso il danno in concreto più grave rispetto a quello che sarebbe stato per persona della stessa età affetta dai medesimi pregiudizi, e senza indicare circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare l'aumento; d) infine, aveva liquidato il danno senza tener conto che la bambina aveva un'aspettativa di vita di soli 15 anni, mentre la tabella milanese faceva riferimento alla aspettativa di vita secondo la statistica demografica, quindi di circa 85 anni, di talché il danno liquidato risultava sovrastimato, e già contemplava comunque quel 15% di personalizzazione che il Tribunale aveva indebitamente riconosciuto all'appellata.
La liquidazione della personalizzazione è stata oggetto di censura - ovviamente in termini diametralmente opposti - anche da parte degli appellanti incidentali, che hanno chiesto a tale titolo un aumento maggiore di quello riconosciuto dal primo giudice.
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale patito da ### la sentenza impugnata così motiva: “### sopra evidenziato, il collegio peritale nominato ha escluso la sussistenza di un danno biologico temporaneo e ha riscontrato, in relazione ai danni non patrimoniali subiti da ### che la stessa presenta il 100% di invalidità permanente, riconoscendo che un 20% di tali postumi permanenti, più probabilmente che non, si sarebbe verificato comunque, anche in presenza di una corretta prestazione sanitaria da parte del personale dell'### resistente, in ragione delle complicanze presentate dalla partoriente così come riscontrate e precisate dall'elaborato peritale. Pertanto, quanto all'invalidità permanente, il collegio peritale nominato ha evidenziato la sussistenza, nel caso di specie, di un danno biologico permanente differenziale ascrivibile alla condotta colposa dei sanitari dell'### quantificando nella misura del 20% i postumi permanenti che avrebbe subito la bambina, più probabilmente che non, anche a fronte di una prestazione sanitaria eseguita a perfetta regola d'arte (cfr. pag. 6 del supplemento di ### “anche qualora la condotta dei sanitari fosse stata corretta non si può escludere per l'assioma del più probabile che non che la bambina avrebbe potuto subire postumi permanenti nella teorica misura del 20%”).
Quanto al criterio di liquidazione di tale danno differenziale, giova richiamare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28986/2019 in merito alla liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali derivati da menomazioni policrone concorrenti, secondo cui “### di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; ### di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità.”.
In altri termini, la Suprema Corte con la sentenza su richiamata ha precisato che “Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando ### il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi.
Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile.
Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art. 1223 c.c”.
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie e rilevato che, nonostante il collegio peritale abbia sostanzialmente riscontrato nella bambina un'invalidità permanente complessiva pari al 100%, i consulenti d'ufficio hanno altresì precisato che una invalidità pari al 20% si sarebbe comunque verificata anche in presenza di una condotta non colposa dei sanitari dell'### convenuta, occorre procedere alla quantificazione del danno permanente non patrimoniale risarcibile e correlato alla lesione della salute determinando l'entità del risarcimento che spetterebbe alla minore in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (100%) e sottrarre a tale somma l'importo del risarcimento (20%) che non risulta causalmente ascrivibile alla condotta dell'### convenuta, in quanto postumo pregiudizievole che sarebbe residuato, più probabilmente che non, anche qualora il trattamento praticato dai sanitari dell'### convenuta fosse stato correttamente eseguito.
Dunque, in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle c.d. tabelle milanesi relative all'anno 2021, occorre sottrarre dall'importo liquidabile a titolo di danno non patrimoniale da lesione del bene salute per il grado di invalidità permanente effettivamente riscontrato nella bambina (€ 1.236.224,00 per un'invalidità permanente pari al 100% in soggetto neonato - di cui € 824.149,00 per componente biologica e la residua parte per componente morale), l'importo relativo alla percentuale di invalidità non attribuibile, dal punto di vista causale, alla condotta colposa dell'### convenuta (€ 89.158,00 per un'invalidità permanente pari al 20% in soggetto neonato, di cui € 65.557,00 per componente biologica ed la residua parte per componente morale), così ottenendo l'importo di € 1.147.086,00 (di cui € 758.592,00 per componente biologica ed € 388.494,00 per componente morale).
Occorre precisare, dal momento che la parte attrice ha chiesto di procedersi ad una autonoma liquidazione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del c.d. danno morale, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la liquidazione sopra effettuata, in applicazione delle c.d. tabelle milanesi, già tiene conto della componente morale del pregiudizio, che viene riconosciuta e si ritiene dimostrata anche per presunzioni ex art. 2729 c.c., stante la specificità e la gravità delle allegazioni relative alle sofferenze quotidiane che la bambina si trova a dover vivere in ragione della sua condizione.
Pertanto, la suddetta liquidazione già comprende il pregiudizio biologico e quello morale (cfr. Cass. n. 5119/2023: “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le ### di ### 2018, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato”).
Gli attori hanno inoltre chiesto che il ristoro del pregiudizio permanente alla salute subito dalla figlia fosse incrementato facendo applicazione della c.d. personalizzazione, in ragione delle rilevanti conseguenze negative sulla qualità della vita della bambina correlate causalmente alla condotta colposa dei sanitari (cfr. pag. 36-37 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.: “Orbene sotto il profilo della personalizzazione del danno va rilevato che: H la piccola ### per effetto della patologia riportata, non può in alcun modo esprimere la propria personalità e svilupparla, essendo priva di qualsiasi capacità di relazione con il mondo esterno. In altri termini, ogni aspetto della vita della minore nell'ambito di tutte le aree all'interno delle quali l'individuo esplica la propria personalità (affetti, sesso, famiglia, lavoro e partecipazione sociale, scuola, arte, scienza, poesia, cultura, svago, giochi, vacanza e ambiente) risulta irrimediabilmente e tragicamente compromesso. La neonata - destinataria di una vita gravata da un fardello così grande - non può, dunque, non ottenere in sede risarcitoria, se altri sono responsabili delle sue disgrazie, una valutazione che tenga conto della perdita, sin dalla nascita, di ogni speranza di tregua o di remissione, dell'inadempimento delle gioie della giovinezza, dell'impossibile realizzazione dell'istinto riproduttivo, degli ostacoli alla affermazione della personalità mediante il lavoro e della impossibilità di realizzarsi una vita autonoma rispetto ai propri congiunti; H a tutto ciò devono aggiungersi le sofferenze fisiche che la minore dovrà sopportare nel corso della vita per: a) invasivi trattamenti (tra gli altri, bronco aspirazione, ossigenoterapia, tutore ed imbracatura per il movimento forzato degli arti, alimentazione con sondino naso gastrico) volti a sostenere la respirazione, la funzione cardiaca, la coagulazione, la funzione renale, nonché per garantire la nutrizione della stessa che spesso risulta problematica; b) convulsioni, che devono essere trattate con farmaci sedativi e, nei casi più gravi, con induzione al coma, cioè la completa soppressione di ogni attività del cervello, finché la situazione non si stabilizzi. La bambina piange continuamente dinanzi ai trattamenti invasivi e prova sollievo se accarezzata. ###à di tale sofferenza e la sua verosimile) persistenza nel tempo giustificano un aumento della liquidazione del danno non patrimoniale al pari dell'eccezionalità dei pregiudizi dinamico-relazionali su indicati”). ### è noto, l'eventuale sussistenza di conseguenze dannose peculiari correlate al danno permanente alla salute (c.d. danno biologico) che siano di carattere non ordinario, tali da rendere il danno suscettibile di un particolare apprezzamento, che induca a ritenere, valutate le circostanze del caso di specie, che per il completo ristoro del pregiudizio subito non sia sufficiente l'applicazione dei parametri standard di cui alle c.d. tabelle milanesi, consente di incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (c.d. personalizzazione della liquidazione). In particolare, è possibile fare applicazione della c.d. personalizzazione in aumento della misura standard del risarcimento del danno permanente alla salute quando le conseguenze lesive riscontrate nel caso di specie siano di particolarità tale da non risultare comprese tra quelle ordinariamente correlate ad un pregiudizio permanente al bene salute subito da un qualsiasi soggetto della medesima età del danneggiato che abbia subito una menomazione della medesima entità percentuale.
Infatti, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. sez. 6, ord. n. 5865 del 4/3/2021); parimenti, secondo Cass., Sez. 6 - 3, ord. n. 14746 del 29/05/2019, “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di ### può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit").
Nel caso di specie, considerate le specifiche allegazioni degli attori, la documentazione in atti, nonché quanto emerso nel corso degli accertamenti peritali esperiti in sede ###corso di causa, appaiono sussistere i presupposti per procedere al suddetto aumento personalizzato, nella misura che si determina del 15%, del risarcimento dovuto per le conseguenze dannose permanenti al bene salute, come sopra indicate, poiché le conseguenze della menomazione permanente al bene salute subita da ### appaiono di estrema gravità e peculiari rispetto a quelle che si sarebbero ordinariamente verificate ai danni di un qualsiasi soggetto della medesima età della minore, per un danno permanente al bene salute valutato, in via differenziale, tra il 20% ed il 100% di invalidità permanente.
Con riferimento alle gravi condizioni di salute della minore, il collegio peritale, nel corso della CTU esperita in sede di ### ha riscontrato che “###à peritale rilevata in data odierna non si discosta dai dati già segnalati dal dott. ### redatti nel corso della visita specialistica dallo stesso eseguita in data 27 agosto 2018, presso ### (acronimo di ### di ### e #### di ### lo stesso inquadra i disturbi presentati dalla p. in una ### ipossica ischemica da sofferenza neonatale”, e con il supplemento di CTU disposto in corso di causa ha specificato che “Un aggiornamento delle condizioni di salute della minore è stato possibile, grazie alla visione della esauriente lettera di dimissione relativa al ricovero verificatosi presso l'### di ### verificatosi fra il 27 ed il 31 maggio del corrente anno. ### della visione di questo documento è stato autorizzato dalla S.V.Ill.ma ed alle parti è stata inviata copia del documento.” Nel documento in questione, riportato per estratto nel supplemento di CTU a pag. 7, si legge, quanto al quadro clinico attuale di ### che “Si conferma quadro motorio caratterizzato da riduzione dei moduli di movimento ai quattro arti con componente di ipertono generalizzato, ipotonia assiale, ridotta iniziativa motoria e variabilità posturale. Presente difficoltà percettiva con soprassalti e tendenza ad attivare il riflesso tonico asimmetrico del collo e breve pedalaggio con gli arti inferiori. ### mostra un emergente controllo del capo sulla verticale, ancora esauribile, con possibilità di modesto aumento dei tempi quando coinvolta in compiti di inseguimento motivanti e se facilitata al torace. Si confermano i momenti di attivazione in opistotono con rotazione del capo e del cingolo scapolare a sinistra.
Non organizzati i passaggi posturali. Si osservano iniziali e incostanti momenti di reclutamento degli arti superiori come per avviare un tentativo di reacing alla proposta dell'oggetto, fortemente penalizzato dalla componente di disturbo motorio globale; non riesce ad afferrare l'oggetto anche quando servito vicino alla mano. Se posizionata in piedi dall'operatore si osserva iniziale attivazione della reazione di spinta a terra, con tuttavia forte esauribilità della reazione di sostegno. A livello segmentario si conferma la presenza di gibbo toracico sinistro, correggibile passivamente. Atteggiamento in flessione degli arti superiori, gradualmente riducibile, a livello degli arti inferiori si apprezza evidente ipertono adduttorio con tendenza all'incrocio (destro su sinistro) limitazione in estensione d'anca oltre la posizione neutra, estensione delle ginocchia - 10° (angolo popliteo circa 80°), piedi in valgo pronato con limitazione alla flessione plantare, tensione del tendine d'achille, dorsiflessione passiva discreta Il collegio peritale dunque afferma che “### si rileva da questa relazione clinica, emerge un quadro clinico devastante ai fini dell'autonomia psico-fisica della perizianda e delle sue possibilità di sopravvivenza. Sottolineiamo, tra i vari aspetti: - la microcefalia - lo stato di ipotonia assiale - la terapia antiepilettica praticata fin dalla nascita, (giustificata dalla presenza di EEG profondamente alterati) - la terapia con antispastici nel tentativo di controllare la presenza di crisi diopistotono e la spasticità diffusa agli arti. Inoltre, una ### dell'### effettuata nel novembre 2019 metteva in evidenza, fra l'altro:…..Dalla stessa si rileva anche la presenza di una iperintensità di segnale a carico deitalami, come è noto espressione di fenomeni cicatriziali del tessuto nervoso, a loro volta conseguenti a fenomeni degenerativi o post-ischemici, come nel nostro caso” (cfr. pag. 7 e 8 del supplemento di ###. Il collegio peritale ha altresì riconosciuto alla minore un'aspettativa di vita, in relazione alle sue gravi condizioni, non superiore ad ulteriori 15 anni, evidenziando, nella determinazione della suddetta aspettativa, la sussistenza dei seguenti fattori negativi: “- ### presente nel nostro caso - ### precoce di crisi epilettiche e loro persistenza, nel nostro caso esse sono comparse entro le prime 24 ore dalla nascita (da rilevare che tanto più precoce è l'esordio, tanto più grave è l'asfissia). Ad ulteriore conferma di quanto surriferito sta il fatto che dai lavori scientifici esaminati si rileva che le lesioni talamiche (presenti ed accertate con la ### dell'encefalo nella perizianda,) correlano positivamente: - con la gravissima compromissione motoria estesa ai quattro arti, (come nel caso di specie) con la presenza di ipotonia assiale con ipertono generalizzato ai 4 arti - con le aspettative di vita - con la presenza della nutrizione somministrata a questi pazienti da parte dei caregiver o da parte del sondino” ( pag. 9 del supplemento di ###.
Le conseguenze pregiudizievoli permanenti riscontrate nella bambina e documentalmente accertate, appaiono del tutto peculiari e non correlate agli ordinari postumi causalmente riconducibili, secondo l'id quod plerumque accidit, ad una qualsiasi menomazione permanente differenziale del bene salute pari alll'80% (dal 20% al 100 %) in un qualsiasi soggetto della medesima età di ### Lo stesso collegio peritale definisce, nel supplemento di ### le condizioni di ### come rappresentative di “un quadro clinico devastante ai fini dell'autonomia psico-fisica della perizianda e delle sue possibilità di sopravvivenza” (cfr. pag. 8 del supplemento di ###. Dunque, in considerazione di quanto sopra, appaiono sussistenti i presupposti per procedere ad un incremento personalizzato della liquidazione del pregiudizio permanente alla salute nella misura che si ritiene congruo ed opportuno determinare nel 15%.
A tal proposito, tuttavia, occorre precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la personalizzazione della liquidazione va applicata solo sulla componente biologica del danno non patrimoniale e non anche sulla componente morale. In tal senso, infatti, si è espressa la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, il giudice dovrà procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. n. 25164/2020; cfr. in senso conforme Cass. n. 15733/2022 e Cass. n. 15924/2022). Dunque, in considerazione di quanto sopra, l'importo complessivo risarcibile per il danno non patrimoniale subito dalla minore in relazione alla lesione permanente del bene salute, già comprensivo dell'incremento personalizzato del 15%, risulta pari ad € 1.260.874,80 (e cioè la somma dell'importo riconosciuto per componente biologica, incrementato del 15% per personalizzazione, pari ad € 872.380,80, e dell'importo riconosciuto per componente morale, pari a € 388.494,00).” Tanto premesso, tutti i motivi d'impugnazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale alla vittima primaria - principale e incidentale - sono infondati. a) La prima censura è destituita di ogni fondamento; il tribunale ha infatti fatto corretta applicazione dei principi consolidati in tema di danno cd. differenziale, in forza dei quali, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, qualora, come nel caso di specie, le due tipologie di postumi siano tra loro in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, si deve assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, e da essa sottrarre quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario - che in quanto tale non potrà che essere liquidate secondo il valore del punto ad essa corrispondente, essendo tale segmento del tutto autonomo rispetto al successivo evolversi della lesione per la malpractice (v. da ultimo Cass. 30/07/2024 21261). b) Anche la seconda censura è palesemente infondata (addirittura sconcertante): affermare che la sventurata bambina non avrebbe diritto al danno morale perché le sue condizioni sono così gravi da rendere impossibile risalire scientificamente al suo io interiore e coglierne la capacità di provare un'intima sofferenza significherebbe riservare la capacità di soffrire e di provare gioia, dolore, tristezza, angoscia e paura soltanto a chi abbia una certa capacità intellettiva, quando invece è evidente che ogni creatura vivente - se anche appena nata, o cerebrolesa - prova tutte queste emozioni; peraltro, ### non è un mero vegetale, ma una persona che soffre quando è sottoposta ad invasivi trattamenti (tra gli altri, bronco aspirazione, ossigenoterapia, tutore ed imbracatura per il movimento forzato degli arti, alimentazione con sondino naso gastrico) volti a sostenere le funzioni vitali e a garantire la sua nutrizione (che spesso risulta problematica), che si spaventa quando ha terribili convulsioni, che piange quando si sveglia nel cuore della notte e vuole qualcuno vicino a sé che la tranquillizzi. c)/d). Anche le censure in punto di personalizzazione sono, a ben vedere, infondate.
Al riguardo, si deve intanto premettere che la ridotta aspettativa di vita della bambina non incide sicuramente nel senso ipotizzato dall'azienda, di diminuzione del suo credito.
Invero, al riguardo è dirimente la considerazione che anche tale ridotta aspettativa di vita è imputabile all'appellante principale, che non può certo giovarsi di essa per ridurre il proprio debito.
Per converso, tale più breve durata della vita non può neppure costituire ragione di personalizzazione del danno, per l'assorbente ragione che non è stata posta a fondamento di tale richiesta.
In particolare, in primo grado gli attori avevano rapportato la loro richiesta di personalizzazione, da un canto, al fatto che alla bambina non fosse rimasto alcuna residua possibilità di godere dell'esistenza, essendo inchiodata in un corpo che le impediva non soltanto ogni autonomia, ma anche ogni effettiva comunicazione, e, dall'altro, al fatto che la medesima nel corso della sua vita dovrà sopportare tutta una serie di sofferenze fisiche per i già illustrati trattamenti invasivi a cui va sottoposta, nonché ricorrenti convulsioni (che devono essere trattate con farmaci sedativi e, nei casi più gravi, con induzione al coma, finché la situazione non si stabilizzi).
Com'è noto, per potersi riconoscere una personalizzazione del danno occorre che le menomazioni incidano nel caso specifico in modo ulteriore rispetto a quello che sarebbe stato per un altro soggetto della medesima età e con il medesimo grado d'invalidità, e tale premessa generale è ciò che ha indotto questa Corte, in prima battuta, all'esito della delibazione sommaria che caratterizza il procedimento cautelare d'inibitoria, a ritenere che lo specifico motivo d'appello in punto di personalizzazione avanzato dalla struttura sanitaria potesse avere fondamento.
Approfondita, però, tale specifica questione, si ritiene che la riconosciuta personalizzazione vada confermata, per l'estrema peculiarità del caso in esame.
Invero, in primo luogo, si deve rilevare che il 100% d'invalidità sarebbe stato riconosciuto anche ad un soggetto che si fosse venuto a trovare in stato di coma e che però, in tal caso, avrebbe verosimilmente sofferto meno, non solo nell'animo, ma anche fisicamente. Del resto, la stessa tabella milanese riconosce la possibilità di personalizzare la liquidazione del danno per lesioni del 100% (seppur solo nella misura massima del 25%), ammettendo che quand'anche sia soppressa sostanzialmente ogni espressione vitale non ogni soppressione sia per ciò solo identica all'altra.
Dunque, per dar conto che l'invalidità totale di ### è per lei più afflittiva, anche dal punto di vista strettamente biologico (e non solo per la componente morale), di quella parimenti totale di chi sia in coma appare corretto disporre una personalizzazione del danno.
Ma v'è di più: nel caso di specie, il passaggio da un 20% d'invalidità, che si sarebbe presumibilmente comunque manifestato, e lo stato in cui si trova ### determina un aggravamento che non è solo quantitativo, ma anche qualitativo, e per questo - fermo restando il criterio differenziale nella liquidazione - giustifica la personalizzazione.
Invero, a seguito della malpractice non si è determinato solo un incremento delle limitazioni nei movimenti e nelle attività, ma l'espropriazione di ogni possibile modalità espressiva della personalità. ### recentemente rilevato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 17/06/2025 16328: il caso riguardava la perdita di un senso, ma la pronuncia esprime principi che mutatis mutandis possono applicarsi anche alla perdita di ogni facoltà relazionale), si deve tener conto dello scostamento qualitativo che, sul piano concettuale, separa la considerazione di un mero danno differenziale dalla provocazione di conseguenze che, da quel ‘dato differenziale quantitativo', largamente si distaccano, ponendosi alla base di un'autentica trasfigurazione del concreto pregiudizio considerato; “si tratta, in breve, di conferire rilievo al tenore qualitativamente e significativamente difforme delle conseguenze dannose (e del tessuto delle incomparabili sofferenze morali e dinamico-relazionali che ne derivano) connesse alla produzione di forme lesive destinate a riflettersi in modo largamente diverso, tanto sugli equilibri emotivo affettivi del soggetto, quanto sulla trama relazionale che ne sostanzia l'esperienza di vita.” Parafrasando tali affermazioni, si deve in effetti rilevare come, pur escludendo di addebitare ai sanitari il 20% di “preesistenze” inemendabili da una corretta gestione della partoriente, e dunque preliminarmente sottratta tale percentuale, è evidente che la gravissima ipossia intrapartum ha trasfigurato qualitativamente, in una nuova realtà, la diversa entità del mero danno differenziale: ### non è solo molto meno autonoma di quanto sarebbe stata, ma è venuta a trovarsi dentro a una vita che più che menomata pare azzerata di ogni bene, e foriera solo di emozioni e sensazioni dolorose, dove la stessa strenue vicinanza dei genitori, se sicuramente allevia la sofferenza e la paura, non può però trasformarsi in uno scambio più pieno.
Dunque, la personalizzazione va mantenuta, e però non anche aumentata, posto che le ragioni che gli appellanti incidentali pongono a fondamento della maggior richiesta (per es. l'assoluta mancanza di autonomia) sono, comunque, presenti ineludibilmente in ogni ipotesi di invalidità permanente al 100%, e che se è vero che da un punto di vista prettamente oggettivo le condizioni di vita di ### sono tra le peggiori ipotizzabili è vero anche che dal punto di vista soggettivo per la vittima primaria il nocumento potrebbe essere ancora più devastante (si pensi al caso dell'invalido al 100% che venga a patire la menomazione in un momento di vita adulta, quando per esempio ha dei figli piccoli che non può più crescere ed accudire). 5. Il terzo motivo d'appello dell'azienda: il danno patrimoniale per l'adeguamento dell'abitazione.
Col terzo motivo d'impugnazione, la Usl ha lamentato che il riconoscimento ai genitori di un danno patrimoniale correlato alle spese necessarie per l'adeguamento dell'abitazione alle esigenze della figlia macrolesa, per € 40.000, fosse stata concesso senza avvedersi che le fotografie prodotte non consentivano di stabilire la effettiva necessità degli interventi edilizi da eseguire, anche in relazione alle caratteristiche della casa di abitazione, né i reali costi, tanto più alla luce dei finanziamenti pubblici stanziati periodicamente allo scopo.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, il tribunale aveva affermato: “### invece ristorabile la voce di danno patrimoniale allegata dagli attori e consistente nelle spese necessarie per l'adeguamento dell'abitazione della minore macrolesa alle sue esigenze, quantificate dai medesimi in € 40.000, come da preventivo della ### 2001 di ### O. & ### U. S.n.c.
Sul punto si rileva che è stata depositata documentazione fotografica relativa alle condizioni dell'abitazione degli attori in atti (doc. 32-38 di parte attrice) e che lo stesso collegio peritale nominato ha ritenuto, nel supplemento di ### le spese allegate dagli attori per l'adattamento dell'abitazione alle esigenze di ### congrue e necessarie (cfr. pag. 14 del supplemento di ### “### sono esaurientemente precisate le prestazioni erogabili dalla ### nel caso per cui è perizia, esse includono de facto, le richieste di spesa ipotizzate da parte ricorrente; non vengono però considerate le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche che a nostro avviso appaiono congrue”). La relativa voce di danno può dunque essere riconosciuta e liquidata nell'importo di € 40.000.” Gli attori avevano prodotto con la memoria istruttoria ampia documentazione fotografica riproducente la casa di abitazione (docc.ti da 32 a 38), attestante la presenza di plurime barriere architettoniche (scalini per accedere dall'esterno all'appartamento, scale interne estremamente strette, spazi angusti in bagno e in cucina incompatibili con l'uso di una carrozzina), ed i ccttuu avevano confermato la necessità di abbattimento di tali barriere. ### ha sostenuto che per tali lavori vi sarebbero stati dei finanziamenti pubblici, ma non ha provato, com'era suo onere, che nel caso concreto vi fosse effettivamente la concreta possibilità di percepire delle somme a tale titolo.
Ha poi contestato il preventivo allegato dai danneggiati della ### 2001 in modo estremamente generico, senza ipotizzare un diverso importo e soprattutto senza confrontarsi con la consistenza dei lavori (di natura muraria, ma anche implicanti l'istallazione di un piccolo elevatore, con evidenti spese tecniche, anche ingegneristiche).
Tale motivo d'appello deve dunque essere respinto. 6. Il primo motivo d'appello incidentale: la liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei genitori.
Col loro primo motivo d'appello incidentale, i genitori di ### - quali vittime secondarie - hanno lamentato che, a fronte del quadro clinico devastante ai fini dell'autonomia psico-fisica della perizianda e delle sue possibilità di sopravvivenza, riscontrate nella bambina e documentalmente accertate, il tribunale avesse liquidato loro il danno sulla base della tabella romana, anziché di quella milanese per la perdita di un congiunto, deducendo che la situazione della figlia era così estrema di impedire ogni forma di relazione parentale e da rendere la loro vita straziante.
A tale riguardo, il primo giudice, premesso l'inquadramento dell'istituto, correttamente evidenziato che tale voce tendeva a ristorare sia le sofferenze che il peggioramento delle relazioni personali e familiari correlate causalmente alle gravi lesioni fisiche riportate dalla c.d. vittima primaria del fatto illecito, e ribadite le gravissime condizioni della bambina, in punto di quantum debeatur aveva rilevato che: “### alla liquidazione del suddetto pregiudizio, patito dai genitori, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte è orientata nel senso che tale danno debba essere concretamente quantificato avendo come riferimento un sistema di liquidazione “a punti”, come quello offerto dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, ciò in quanto per “la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (cfr. Cass. n. 13540/2023).
I più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, in particolare a seguito della sentenza n. 10579/2021, hanno affermato che, in tema di liquidazione del danno parentale, rispetto al modello prospettato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di ### che non seguiva la tecnica del punto variabile, limitandosi ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo della liquidazione, “garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.
In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (così Cass. n. 10579/2021, ma cfr. anche 26300/2021; Cass. n. 26440/2022; Cass n. ###/2022; Cass. n. ###/2022; Cass. 5948/2023), così come prospettato dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma.
Nonostante anche il Tribunale di ### abbia provveduto recentemente ad elaborare, nel giugno 2022, una nuova versione delle tabelle integrando un sistema per punti per il danno parentale, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass n. 13540/2023), si è comunque espressa, per le ipotesi, quali quella di specie, in cui occorre procedere alla liquidazione non del danno da perdita del rapporto parentale, bensì del diverso danno da lesione del rapporto parentale, nel senso di ritenere preferibili i criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di Roma, in quanto tali tabelle specificamente contemplano criteri di quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale, mentre le tabelle del Tribunale di ### anche nella più recente versione integrata a punti, fanno specifico riferimento ai soli casi di perdita del rapporto parentale e non anche a quelli di lesione (cfr. Cass. 13540/2023: “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di ### che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'### milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022).”).
Per tali ragioni, per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale subito dai genitori di ### si ritiene di dover fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, nella versione più recente (anno 2019).
Facendo applicazione dei criteri su indicati, secondo il sistema a punti elaborato dalle tabelle del Tribunale di Roma (cfr. pag. 11-13 delle suddette tabelle), nel caso di specie vanno riconosciuti ad entrambi i genitori i seguenti punteggi: - 20 punti per la relazione parentale con il danneggiato ###; - 10 punti per l'età del macroleso (fascia di età 0-10 anni); - 7 punti per l'età del congiunto da risarcire (fascia di età 0-30 in relazione al momento in cui il danno si è verificato, ossia il ###, data di nascita di ###, per un totale di 37 punti.
Il suddetto punteggio, secondo le tabelle del Tribunale di Roma, va poi moltiplicato per il coefficiente 0,8, corrispondente a n. 2 soggetti tenuti all'assistenza del danneggiato (e cioè i due genitori), con conseguente punteggio di 29,6.
Tale punteggio deve inoltre essere moltiplicato per il valore del punto base individuato dalle tabelle suddette, pari ad € 6.000,00, ottenendo la somma di € 177.600,00. Infine, l'importo di cui sopra va ulteriormente moltiplicato per la percentuale di invalidità riscontrata nel soggetto macroleso al fine di determinare il concreto importo risarcibile.
Nel caso di specie, la somma sopra indicata va moltiplicata per 0,8, in relazione ad una invalidità permanente riconosciuta come causalmente ascrivibile alla condotta colposa dei sanitari dell'### convenuta pari all'80% (si rammenta, infatti, come si è già argomentato nei paragrafi precedenti, che sebbene la percentuale di invalidità permanente riscontrata in ### sia pari al 100%, solo l'80% di tale invalidità è stato riconosciuto, all'esito degli accertamenti medico legali esperiti, come causalmente riconducibile alla condotta dell'### convenuta). Ne consegue che l'importo concretamente risarcibile in favore di ciascun genitore, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, risulta pari ad € 142.080,00”.
La pretesa di liquidare tale danno come se ### fosse morta non può trovare accoglimento, perché per quanto si comprenda la peculiarità del caso di specie, in cui il rapporto parentale è deprivato di ogni gioia e si sostanzia in preoccupazione costante, disperazione ricorrente, fatica infinita e totale alterazione di ogni abitudine di vita, i due nocumenti rimangono distinti e non assimilabili.
Tuttavia, appare invece fondata la pretesa degli appellanti di meglio soppesare la tragicità della situazione: gli stessi ctp dell'azienda hanno affermato che la bimba è scarsamente responsiva agli stimoli, non è collaborante, non effettua passaggi posturali, non deambula, non riesce ad afferrare gli oggetti e presenta frequenti episodi di ipertono/opistotono con componente versativa del capo e masticazione, emette solo alcuni suoni, ha difficoltà nell'alimentarsi anche con la ### assistenza di una persona che l'assiste, presenta ancora epilessia ed un ritmo sonno veglia disturbato da molti risvegli.
Di tale quadro così terribilmente peculiare si deve dar conto sia considerando che l'80% dei danni è anche per i genitori una misura differenziale, che rappresenta una percentuale d'invalidità compresa tra il 20% e il 100%, e non una percentuale dell'80% pura, sia, come già s'è esposto per la vittima primaria, che il totale annientamento del rapporto è stato causato proprio dalla malpractice, e che con una figlia invalida al 20% essi avrebbero potuto gioire e comunque godere del rapporto con lei: certo, avrebbero dovuto comunque affrontare delle spese e farsi carico, anche emotivamente, delle sue difficoltà, ma in fondo, una volta metabolizzato l'evento ed organizzata la routine quotidiana, essi avrebbero potuto vivere una vita pressoché normale. ### fermo restando il punteggio attribuito dal primo giudice, e la percentuale dello 0,8 per ciascun genitore (essendovi due genitori ad accudire la bambina), poiché la tabella romana per queste ipotesi non è progressiva - cioè non aumenta il valore del punto d'invalidità col progredire della malattia della vittima primaria (diversamente dal danno riconosciuto al macroleso) - appare equo riconoscere una personalizzazione nella misura del 15%, proprio per dar conto del fatto che il danno patito dai genitori non è il quadruplo di quello che sarebbe stato senza la malpractice, ma sostanzialmente quasi del tutto ascrivibile all'errore dei sanitari.
Non solo: la necessità di disporre una nuova liquidazione del danno impone, anche, di adottare la tabella attualmente vigente, anziché quella del 2019, e quindi riconoscere, anziché 6.000,00 euro, 6.948,00 euro per ogni punto.
Costituisce invero principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012); è stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione; diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015). ### canto, correttamente il primo giudice aveva riconosciuto l'importo massimo tabellato, posto che il caso è di gravità estrema e anche l'ausilio di care givers (v. infra) lascia scoperte ben otto impegnativissime ore dal lunedì al venerdì e l'intero fine settimana; peraltro, in difetto d'impugnazione dell'azienda sul punto tale opzione è divenuta incontrovertibile e va dunque ribadita, aggiornandola al nuovo importo massimo.
Quindi, l'importo da liquidare è quello di euro 189.207,94 (6.948,00 x 29,6 /100 x 80 = 164.528,64 + 15% (24.697,296) = 189.207,936) per ciascun genitore (anziché euro 142.080,00), oltre accessori come già disposto dal tribunale (in difetto di censura da parte di entrambi i contendenti), ovvero maggiorando tale importo, già rivalutato, degli interessi legali calcolati sulla somma devalutata al momento della nascita di ### e rivalutata annualmente fino alla data della presente sentenza.
Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo. 5. Il terzo motivo d'appello incidentale: il risarcimento dei danni patrimoniali rapportati alle spese future per l'assistenza alla figlia.
In punto di risarcimento dei danni non patrimoniali rapportati alle spese future per l'assistenza di ### il primo giudice aveva negato ogni danno rilevando che: ” I genitori di ### hanno domandato, quanto ai pregiudizi patrimoniali patiti in proprio, il ristoro dei danni consistenti nelle spese future per l'assistenza e l'accudimento della minore (quantificate nel costo per l'assunzione di due badanti, determinato in € 45.600 annui) e per le spese mediche future per la cura della minore, ulteriori rispetto alle prestazioni erogate dal ### di cui nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. gli attori hanno rimesso la quantificazione al collegio peritale (cfr. pag. 41 ricorso: “Tali costi dovranno essere quantificati dal C.T.U. in sede di operazioni peritali”), mentre in comparsa conclusionale hanno dedotto, sul punto, di reputare “congruo un contributo annuale di ### 3.000,00” (cfr. pag. 59 comparsa conclusionale).
Alla luce delle allegazioni delle parti e dell'istruttoria esperita si ritiene, in concreto, che non possa essere liquidata una somma a titolo di risarcimento per i danni futuri domandati. Ciò in quanto occorre considerare che, come è emerso nel corso del supplemento di CTU (cfr. pag. 12-14), in favore dei soggetti con disabilità gravissime, quali quella di ### la ### offre “le seguenti tipologie di interventi: - contributo economico finalizzato all'assunzione di un assistente personale o all'acquisto di servizi e prestazioni; - assistenza domiciliare diretta, in termini di ore di assistenza alla persona e supporto alla famiglia, erogate dal servizio pubblico; - ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare.
Il contributo economico è finalizzato 1) all'impiego di uno o più assistenti personali (tramite sottoscrizione di regolare contratto di lavoro o ricorso ad agenzie di somministrazione, selezione e intermediazione di lavoro) della persona con gravissima disabilità, al fine di dare sostegno alla permanenza al domicilio 2) all'acquisto, presso soggetti accreditati ai sensi della l.r. 82/2009, di prestazioni e servizi alla persona assimilabili alle prestazioni fornite dall'assistente personale 3) al sostegno delle funzioni assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l'onere dell'assistenza alla persona di minore età con disabilità gravissima (in questo caso il contributo economico è da intendersi nei termini di assegno di cura)” (cfr. ###. R. ### n. 680/2022 e pag. 13 del supplemento di ###.
A tal proposito, in relazione alle spese future di assistenza del soggetto macroleso, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che l'importo concretamente risarcibile deve tenere conto delle prestazioni assistenziali erogate direttamente dal servizio pubblico, essendo possibile procedere alla concreta liquidazione solo della residua parte di danni che non sia coperta dalle suddette prestazioni.
A tal proposito si richiama Cass. Sez. Un. n. 12567/2018, secondo cui “###ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto”, nonché Cass. n. 7774/2016, ove si afferma che “### liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (ex art. 5 della l. n. 222 del 1984), sia quelli previsti dalla legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, posto che dell'insieme di tali disposizioni il giudice - in virtù del principio "iura novit curia" - dovrà fare applicazione d'ufficio se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti”. ### le prestazioni assistenziali e mediche che gli attori hanno indicato come necessarie per la figlia ### il collegio peritale ha concluso che le stesse siano da considerarsi già comprese nelle prestazioni offerte dal servizio pubblico e, dunque, non residuino ulteriori voci di spesa da riconoscere in favore degli attori, esprimendosi nel senso che “### sono esaurientemente precisate le prestazioni erogabili dalla ### nel caso per cui è perizia, esse includono de facto, le richieste di spesa ipotizzate da parte ricorrente” (cfr. pag. 14 del supplemento di ###.
La circostanza che la minore rientri tra i soggetti destinatari della suddetta delibera, e quindi beneficiari delle relative prestazioni erogate dal servizio pubblico, appare non solo fatto pacifico ma anche ammesso dagli attori, i quali, tuttavia, hanno dedotto che le somme concretamente erogate (circa € 800 mensili, cfr. documentazione depositata da parte attrice in data ###) sarebbero insufficienti per far fronte alle esigenze della minore. Nel caso di specie si ritiene che non sia stata concretamente dimostrata l'insufficienza delle prestazioni erogate dal servizio pubblico rispetto alle necessità di cura e assistenza della minore, e dunque la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale ulteriore, non destinato ad ottenere riparazione mediante l'assistenza fornita dagli enti pubblici a ciò preposti.
Di conseguenza, non essendo dimostrata questa porzione di danno ulteriore, non appare possibile procedere ad alcuna liquidazione di un ulteriore pregiudizio di carattere patrimoniale in favore degli attori. Infatti, sebbene gli stessi abbiano dedotto l'insufficienza delle prestazioni erogate dal servizio pubblico, non hanno concretamente specificato quali sarebbero le cure mediche o le prestazioni di assistenza di cui la minore fruisce e che non sono erogate dal servizio pubblico, non riuscendo in maniera esauriente a soddisfare le sue esigenze. A tal proposito si rileva, inoltre, che sia le spese mediche che di assistenza futura sono state allegate dagli attori in maniera generica e meramente ipotetica, con riferimento sia agli ipotetici costi per retribuire due badanti (prestazione assistenziale di cui, tuttavia, allo stato non risulta né allegato né dimostrato che gli attori stiano usufruendo, con accollo dei relativi esborsi), sia ai costi per prestazioni mediche, genericamente allegati in “a titolo esemplificativo ma non esaustivo: compensi di medici, specialisti e infermieri, esami strumentali, farmaci, terapie, protesi, ricoveri in cliniche non convenzionate con il ### Nazionale” (cfr. pag. 41 del ricorso), non meglio precisati e per cui solo in comparsa conclusionale viene quantificato in un importo annuale forfettario (“…si reputa congruo un contributo annuale di € 3.000,00”), non risultando comunque depositata documentazione attestante esborsi già sostenuti in tal senso, tale da specificare le allegazioni attoree.
Non risultano, pertanto, dimostrati danni patrimoniali per prestazioni mediche e di assistenza ulteriori rispetto a quanto erogato dal servizio pubblico, e di conseguenza non appare possibile procedere alla liquidazione di un ulteriore importo a titolo di risarcimento dei suddetti danni”.
Incontroversa per difetto d'impugnazione la non debenza di alcuna somma correlata alle spese mediche future, col terzo motivo dell'appello incidentale, i genitori di ### hanno invece attinto la negazione di un danno correlato alle spese di assistenza della figlia, deducendo che, ammesso e non concesso che il contributo della ### permanga nel tempo, esso ammonta a soli euro 800,00 mensili, mentre lo stato invalidante estremo di ### che le impedisce la deambulazione e l'uso degli stessi arti superiori, passaggi posturali autonomi e l'espletamento di atti quotidiani basilari, richiede la necessità di un'assistenza generica di 16 ore (dunque, due badanti giornaliere che, lavorando con regolari contratti, coprano uno spazio di 16 ore per cinque giorni a settimana, gestendo loro il restante spazio di vita nell'arco della giornata), che ha un costo annuo di euro 41.065,44 (ossia euro 1.384,46 mensili oltre ### 194,98 di indennità per tredici mensilità, da moltiplicare x 2); hanno inoltre dedotto che a tale importo si doveva aggiungere quello per un'assistenza più qualificata (di tipo infermieristico) per un paio d'ore al giorno, che aveva un costo di euro 50,00 all'ora; hanno infine precisato che tale erogazione andava garantita non solo fino al compimento dei quindici anni, ben potendo la bambina vivere di più, anche oltre i 30 anni, di talché l'importo capitalizzato andava rapportato a tale maggiore prospettiva di vita.
Tale motivo è in buona parte fondato.
Premesso che la pretesa può riguardare soltanto le spese di assistenza future, perché per quelle pregresse, ipoteticamente maturate sino ad oggi, non v'è prova che siano state sostenute, e rilevato però che ciò non significa di per sé che tali spese non siano dovute, posto che il non averle effettuate ben può dipendere dal fatto che i genitori non potessero spendere tali consistenti importi e abbiano in ipotesi sacrificato ore di lavoro o attinto all'aiuto di familiari ed amici, si deve evidenziare che, essendo pacifico che ### non può essere lasciata sola neppure un minuto, il ragionamento del tribunale è fallace, dal momento che 800,00 euro mensili certo non possono coprire il costo di due badanti, che - anche questo non è contestato e comunque emerge dalla contrattazione collettiva di categoria - si attesta al momento (compresi contributi, accantonamento tfr e tredicesima mensilità) sulla somma mensile di euro 3.422,00.
Ne deriva, pertanto, un danno, non compensato dal sostegno pubblico, di euro 2.622,00 al mese, che potrebbe peraltro aumentare o riespandersi integralmente ove il contributo medico dovesse in futuro diminuire o venire meno.
Per converso, non è dovuta alcuna somma per assistenza infermieristica, posto che essa, mai documentata, e però ineludibile per certe operazioni di cura e assistenza (anche se forse con una cadenza inferiore a quella dedotta), è evidentemente erogata dal ### Si tratta dunque di comprendere come liquidare il danno complessivo, rapportato ad un danno mensile, dal prossimo mese, di euro 2.622,00.
Il punto cruciale è che i ccttuu hanno chiaramente evidenziato che ### ha un'aspettativa di vita molto inferiore a quella data dalla statistica demografica, che hanno ipotizzato essere di ulteriori 15 anni dal loro esame (effettuato quando la bambina aveva 4 anni), ciò che però rappresenta una prognosi soggetta a molte variabili.
Onde evitare di sovrastimare tale danno, ma anche di lasciare scoperte esigenze della vittima primaria che dovessero protrarsi oltre tale tempo, e dunque in definitiva di armonizzare al meglio le contrapposte posizioni ed assicurare a ### (ed ai suoi genitori) la miglior assistenza per tutta la durata della sua vita, si ritiene allora di dover applicare, limitatamente a tale voce di danno, l'art. 2057 c.c., a mente del quale “quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele”.
A ciò non osta che i danneggiati non abbiano invocato tale norma, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. ### del 25 ottobre 2022), essa prevede una forma di risarcimento per equivalente - che ben si comprende se la si pone in relazione con il carattere permanente del danno (essa mira infatti a ”realizzare una tendenziale corrispondenza fra permanenza del danno e permanenza del risarcimento “) - e che è facoltà del giudice disporre, rientrando tra i poteri ufficiosi non soltanto quello di optare per la citata modalità di liquidazione del risarcimento in presenza dei presupposti previsti dalla legge, ma anche quello di disporre, all'esito, ed in via altrettanto officiosa, le “cautele” che ritiene necessarie.
Proprio per questo, appare allora opportuno disporre, anche, che l'assegno mensile sia soggetto a rivalutazione annua in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'### (###, onde adeguarlo al potere di acquisto della moneta. 6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. ### il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; ### 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
In particolare, poiché agli attori, già vittoriosi in primo grado, il tribunale ha liquidato integralmente le spese di lite, correttamente determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, e maggiorate per l'assistenza prestata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale, per il primo grado si deve confermare integralmente tale liquidazione, dal momento che il pur riconosciuto incremento del credito risarcitorio non ha determinato u passaggio di scaglione.
Per il secondo grado, applicati i medesimi parametri e valori medi - ad eccezione che per la fase di trattazione/istruttoria, consistita solo nella valutazione della richiesta di rinnovo della ctu e della proposta ex art. 185 bis c.p.c., da liquidare ai minimi - e riconosciuta altresì la fase inibitoria - da liquidare secondo i parametri dettati per i giudizi cautelari secondo i valori minimi - dev'essere attribuita la somma di euro 56.996,80 (euro 29.033 + la maggiorazione per la difesa di tre parti ex art. 4 secondo comma, per complessivi euro 46.452,80, per il merito, cui sommare euro 6.590 + la ridetta maggiorazione, per complessivi euro 10.544,00, per l'inibitoria). P.Q.M. La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### UNITÀ ### avverso la sentenza n. 789/2023 del Tribunale di ### nonché sull'appello incidentale dei signori ### ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello principale dell'azienda sanitaria; in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'azienda ### • a corrispondere a ### e ### iure proprio, la somma di euro 189.207,94 ciascuno (anziché quella di euro 142.080,00 ciascuno stabilita in primo grado), oltre accessori come già disposto dal tribunale e come meglio illustrato in parte motiva; • a corrispondere a ### e ### in solido, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia ### la somma mensile di euro 2.622,00, da rivalutare annualmente a partire da gennaio 2027 in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'### (###; • conferma nel resto la sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite; • condanna l'azienda appellante a corrispondere agli appellati le spese di lite di questo grado, che liquida nella complessiva somma di euro 56.996,80, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20.1.2026. ### estensore ### dott.ssa ### dott. ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
RG n. 2257/2023
causa n. 2257/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carla Santese, Giulia Conte