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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 82/2026 del 10-02-2026

... 9 a 24 fornire la prova del nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà, invece, al custode dare la prova dell'eventuale caso fortuito (Cass. civ. Sez. VI 03.02.2015 n.1896) che, con il suo verificarsi abbia interrotto tale nesso. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato e che la causa immediata e diretta del medesimo danno non sia derivata da un fenomeno eccezionale ed imprevedibile. Sul punto: “###.2051 c.c., per altro verso, implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode, ma mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” (Cass., Sez. III, 29/1/2016, (leggi tutto)...

testo integrale

R. G. n. 1511/2021 Pag. 1 a 24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nella persona del ### ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., ha emesso la seguente ### causa civile iscritta al n. R. G. n. 1511/2021 promossa da ### (C.F. ###), nata a ### il ###, ### (C.F.  ###), nata a ### il ###, nella qualità di erede di ### nata a ### il ###, (C.F. ###), elettivamente domiciliate in ### P.G. nella via ### A. Paino n. 14, presso lo studio dell'avv. ### che le rappresenta e difende giusta procura in atti. -Attrici ### (C. F.: ###, P.I.###), in persona del suo ### p.t., corrente in ### nella via ### -Convenuto contumace - avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - risarcitorio per danni a cose - R. G. n. 1511/2021 Pag. 2 a 24 ### procuratore presente alla udienza del 02.02.2026 discuteva la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza qui trascritto “... avv. ### per gli attori che precisa le conclusioni riportandosi a quelle svolte nei propri atti chiedendone l'accoglimento e discute la causa richiamando le note conclusive da ultimo depositate e chiedendo la decisione e non opponendosi, nel caso in cui non fosse oggi decisa che sia assunta in decisione senza concessione di termini” e così la causa era posta in decisione senza concessione di termini ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc, ### premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L.  n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att.  c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. 
La vicenda scaturisce dall'atto di citazione con cui le attrici premettevano di essere proprietarie, per quota divisa, di due lotti di terreno, individuati nel ### di ### al ### di mappa n. 15. In particolare, “il primo lotto di terreno, di proprietà della ### ha una superficie complessiva R. G. n. 1511/2021 Pag. 3 a 24 catastale di are 65,80 e in ### si individua con le seguenti particelle: 14, di are 28,50, vigneto di 3^ con redditi di € 30,91 ed € 4,34; 15, di are 5,60, seminativo arborato di 2^ con redditi di are 4,43 ed euro 1,16; 163 di are 12,30, vigneto di 3^, con redditi di euro 12,30 ed euro 4,76; 164 di are 2,80, seminativo arborato di 2^ con i redditi di euro 2,17 ed euro 0,58; 228 di are 16,60, seminativo di 3^, con redditi di euro 5,14 ed euro 1,71. Che il secondo lotto di terreno, di proprietà della ### è contiguo al primo, ha una superficie complessiva di are 74,00, forma un tutt'uno con quello precedentemente descritto, ricade anche questo nel foglio di mappa n. 15 del ### di ### e si identifica con le particelle: 17 di are 9,60, uliveto di 3^, con redditi di euro 4,46 ed euro 4,21; 18 di are 30,50 seminativo di 3^, con redditi di euro 3,95 ed euro 3,15; 19 di are 8,50, uliveto di 3^, con redditi di euro 3,95 ed euro 3,73; 227 di are 25,40, seminativo di 3^, con redditi di euro 3,95 ed euro 2,62. Il tutto per una superficie complessiva di ambedue i lotti pari a Ha 1.39.80. Che i predetti lotti confinano, a ### con il terreno di proprietà dei coniugi ### e ### ad ### con la saia comunale “### - ### - ###”, a Sud con terreno di proprietà ### ed infine ad Est con la soprastante strada comunale “### - ### -
Frassini”. 
Le germane ### lamentavano in particolare che “... a causa delle precipitazioni atmosferiche con piogge verificatasi nei R. G. n. 1511/2021 Pag. 4 a 24 giorni 05-06 dicembre 2020, le proprietà delle attrici sono divenute il centro di confluenza dell'acqua piovana proveniente dal bacino imbrifero della zona, la quale, riversatasi copiosa, ha provocato la irrimediabile distruzione dell'impianto strutturale e delle strutture vegetative delle colture insistenti sulle medesime proprietà delle istanti, con inevitabili e gravi ricadute sulla loro produttività e, di riflesso, sulla complessiva economia agricolo-aziendale dei fondi” . 
Precisavano, altresì che: “l'acqua piovana, fuoriuscendo dalla saia ### e dalla ### all'atto dell'evento metereologico, ostruite da vegetazione spontanea e fango, si è riversata sulla strada comunale “### - Marraffino” - ### e non riuscendo a convogliare in detto canalone, sua sede naturale di affluenza, è stata costretta a deviare il suo corso, trovando inevitabile sfogo, in ciò agevolata dalle pendenze, nei fondi di proprietà delle sig.re ### causando ingenti danni, sia al soprassuolo coltivabile che alle colture ivi praticate”. 
Le attrici, quindi, convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale il ### di ### chiedendo di “1)### e dichiarare, a norma dell'art. 2051 c.c., che gli eventi verificatisi a seguito delle piogge del 5/6 dicembre 2020 in odio alle odierne attrici si sono verificati a causa dell'inesistente cura e manutenzione da parte del ### di ### del sistema di smaltimento delle acque reflue presente nella strada ### - ### - ### e nella ### - ### - S. ### del ### di ### 2)###. G. n. 1511/2021 Pag. 5 a 24 l'effetto, condannare il ### di ### in persona del suo ### pro-tempo, al risarcimento dei danni in favore delle odierne attrici che si quantifica in € 36.689,50, o in quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda c.t.u. che fin da adesso si richiede, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo.  3)Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria…”.  ### convenuto non si costituiva in giudizio malgrado regolare notifica dell'atto introduttivo. 
E così, alla udienza del 12.09.2022, era ammessa la prova per testi articolata dalla parte attrice nelle note scritte depositate in data ###. 
Con comparsa di costituzione per la prosecuzione del giudizio depositata il ###, si costituiva la ### nella qualità di erede di ### facendo proprie tutte le domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie del proprio dante causa. 
Istruita la causa con l'escussione dei testi, alla udienza del 23.09.2024 il ### ritenuto che: “appare necessario e conducente al fine disporre CTU affinché, sulla base anche dei documenti in atti: - Sia accertata l'adeguatezza del sistema di smaltimento delle acque reflue costituito dalle saie ### - ### - S. ### e dal canalone di scolo ubicato sul lato sinistro (direzione mare/monte) della strada “### - ### - Frassini”; - Sia accertata la quantità di precipitazioni avvenute nei R. G. n. 1511/2021 Pag. 6 a 24 giorni 5/6 dicembre 2020 nella zona di cui sopra acquisendo i relativi bollettini meteo presso il servizio meteorologico della aereonautica, al fine di verificare se si sia trattato di una precipitazione ordinaria ovvero di eccezionale portata; - Sia verificata la attività di manutenzione svolta nelle strutture di cui al primo punto da parte dell'ente convenuto; - ### quantificati, i danni ai fondi di proprietà delle attrici cagionati in occasione delle precipitazioni del 5/6 dicembre 2020 ed a seguito del riversamento delle acque fuoriuscite dalle saie ### - ### - S. ### sulla strada“ ### - ### - Frassini” nominava quale ctu l'ing. ### che, in data ###, accettava l'incarico prestando giuramento di rito. 
Depositata la relazione finale e precisate le conclusioni alla udienza del 9/09/2025, la causa era rimessa a quella del 5.02.2026 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc ma, non avendo completato l'esame del fascicolo ai fini della definizione del giudizio, era assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc e così decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si dichiara la contumacia del ### di ### che regolarmente citato non si è costituito. 
Inoltre vanno espunte dal fascicolo le memorie depositate il ### ad opera delle attrici in quanto non autorizzate. 
Nel merito. 
R. G. n. 1511/2021 Pag. 7 a 24 Parte attrice lamenta che “nelle giornate del 05-06 dicembre 2020, in concomitanza degli eventi piovaschi verificatisi in tali giorni, è stata interessata, appunto, da un consistente accumulo di acqua proveniente dal bacino imbrifero dalla zona (contrade ### e ###, a causa della ostruzione, in diversi punti, della saia ### -### - ### - S. ### dovuta all'incuria in cui la stessa versava, ed altresì a causa delle condizioni del canalone di raccolta delle acque che corre lungo il lato sinistro della predetta strada, in direzione mare/monte, non più idoneo a svolgere la relativa funzione di convogliamento, siccome parimenti in condizioni di incuria, in quanto, alla data dei fatti dedotti in giudizio, ostruito da detriti di vario genere e da una fitta vegetazione composta da canne, rovi ed altre erbacce spontanee. Che l'acqua piovana, fuoriuscendo dalla saia ### e dalla ### all'atto dell'evento metereologico, ostruite da vegetazione spontanea e fango, si è riversata sulla strada comunale “### - Marraffino” - ### e non riuscendo a convogliare in detto canalone, sua sede naturale di affluenza, è stata costretta a deviare il suo corso, trovando inevitabile sfogo, in ciò agevolata dalle pendenze, nei fondi di proprietà delle sig.re ### causando ingenti danni, sia al soprassuolo coltivabile che alle colture ivi praticate. Che la mole di acqua è confluita da più punti nei fondi delle ### creando enormi solchi nel terreno e saie con acqua stagnante, sradicando diverse piante di ulivo e numerose piante di vite, provocando lo R. G. n. 1511/2021 Pag. 8 a 24 spostamento di terreno e convogliando sui fondi delle ricorrenti numerosi detriti (pietrisco, bitume della sede stradale e rifiuti di vario genere)”. Con conseguente riferibilità dell'accaduto alla responsabilità dell'ente convenuto e formulazione di domanda risarcitoria verso il medesimo ove si quantificava la pretesa risarcitoria in € 36.689,50. 
Le domande di parte attrice sono fondate e vanno accolte nei limiti che si dirà. 
La fattispecie in esame rientra nell'ambito dell'art. 2051 c.c.. norma che obbliga il proprietario di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa, salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito (vedi, Cass. 13/01/2015 n. 287). 
Funzione dell'art. 2051 cc è imputare la responsabilità a chi è nelle condizioni di controllare i rischi della cosa, dovendo qualificarsi custode chi effettivamente ne controlla le modalità d'uso e di conservazione. E', pertanto, dovere del custode, adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (vedi, Cass. civ. n.10689\08; Cass. civ.n.4495\2011; Cass. civ. 21198\2011). 
In ordine all'onere probatorio, grava sul danneggiato, quello di R. G. n. 1511/2021 Pag. 9 a 24 fornire la prova del nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà, invece, al custode dare la prova dell'eventuale caso fortuito (Cass. civ. Sez. VI 03.02.2015 n.1896) che, con il suo verificarsi abbia interrotto tale nesso. 
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato e che la causa immediata e diretta del medesimo danno non sia derivata da un fenomeno eccezionale ed imprevedibile. Sul punto: “###.2051 c.c., per altro verso, implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode, ma mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” (Cass., Sez. III, 29/1/2016, n.1677). 
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, va ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c., del convenuto ### di ### in quanto proprietario e custode della strada ### - ### - ### e quale Ente cui è riferibile il sistema di deflusso delle acque meteoriche della predetta strada. 
R. G. n. 1511/2021 Pag. 10 a 24 Va infatti innazitutto rilevato che il fatto storico ed il nesso eziologico tra l'evento ed il danno lamentato abbiano trovato conferma dalla istruttoria espletata. 
Il teste ### all'udienza del 10.07.23, ha dichiarato di confermare “... la circostanza A) (### che, prima e durante le precipitazioni del 5 e 6 dicembre 2020, all'interno della saia ### - ### - S. ### del ### di ### era presente della vegetazione spontanea?) ... poiché come perito agrario conosco i luoghi avendo svolto attività di consulenza per conto delle attrici; confermo anche la circostanza di cui alla lettera B) (### che, prima e durante le precipitazioni del 5 e 6 dicembre 2020, all'interno del canalone di scolo delle acque reflue posizionato sul lato sinistro (direzione mare/monte) della strada comunale “### - ### - Frassini” vi erano vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere?). 
Preciso che io frequentavo la zona ed anche prima delle predette precipitazione il canalone in questione era pieno di vegetazione e rifiuti di vario genere; ciò lo posso dire anche con riferimento alle “griglie” che dovevano fungere da filtro per trattenere i detriti erano già alquanto ostruite anche prima del temporale in questione; per quanto già detto posso confermare le circostanza C) e D) che mi vengono lette ###### che, durante le precipitazioni del 5 e 6 dicembre 2020, l'acqua piovana è fuoriuscita dalle saie ### - ### - S. ### e si è riversata sulla strada “### - ### - Frassini”? D)### che, durante le precipitazioni del 5 e R. G. n. 1511/2021 Pag. 11 a 24 6 dicembre 2020, l'acqua piovana riversatasi sulla strada “### - ### - Frassini” è penetrata da più parti sui fondi di proprietà delle attrici?); preciso che io sono stato sui luoghi sin dal giorno 8 dicembre 2020; preciso che io in zona svolgo attività di consulenza anche nell'interesse di terzi che hanno coltivazione in zona e per questo frequento i luoghi periodicamente ogni circa 15 giorni; confermo anche la circostanza E) che mi viene letta avendo visionato i luoghi ( E)### che l'acqua piovana riversatasi dalla strada “### - ### - Frassini” nella proprietà delle attrici, ha provocato solchi nel terreno, saie a cielo aperto, spostamento di terreno e convogliato rifiuti di vario genere?) confermo le circostanze F) e G) che mi vengono lette ###### che l'acqua piovana riversatasi dalla strada “### - ### - Frassini” nella proprietà delle attrici ha provocato lo sradicamento di ulivi secolari e di piante di vitigno? G) ### che, dopo le precipitazioni del 5/6 dicembre 2020, il ### di ### ha provveduto ad effettuare dei lavori sulla strada “### - ### - Frassini” e nelle saie ### - ### - S. ###) posso dire che, come piante di ulivo, sono state sradicate circa 30 alberi; mentre di vitigno oltre un migliaio”. 
Anche il teste ### marito di ### escusso alla medesina udienza, ha confermato gli stessi fatti dichiarando“… confermo la circostanza A) che mi viene letta; confermo che la vegetazione presente era costituita prevalentemente da canneto e rovi; confermo la circostanza B) che mi viene letta; R. G. n. 1511/2021 Pag. 12 a 24 preciso che i rifiuti in questione riguardavano inerti e che a seguito della alluvione parte di essi sono finiti sul terreno di mia moglie; confermo la circostanza C) che mi viene letta; la acqua straripando dalla saia è finita sulla strada che prima di opere di raccolta acque è finita in gran parte sul terreno di mia moglie che confina appunto con la strada; confermo per quanto anticipato anche le circostanze di cui alle lettere D), E) ed F); preciso che sono state sradicate circa venti piante di ulivo e centinaia di piante di vitigno come meglio specificato da una perizia; confermo poi che il comune dopo qualche mese ha effettuato dei lavori parziali in zona; preciso che l'occasione per cui è causa, è stata la prima di una certa portata; ricordo che per conto di mia moglie ho segnalato gli eventi al comune ma non mi risulta che sul posto sia intervenuto alcun funzionario; preciso che prima dell'evento alcuna segnalazione, almeno da parte nostra, era stata fatta al comune sullo stato dei luoghi”. 
Le risultanze istruttorie sono state poi ulteriormente riscontrate dagli accertamenti eseguiti dal nominato ### Quest'ultimo, in risposta al quesito “- Sia accertata l'adeguatezza del sistema di smaltimento delle acque reflue costituito dalle saie ### - ### - S. ### e dal canalone di scolo ubicato sul lato sinistro (direzione mare/monte) della strada “### - ### - Frassini” ha riferito che “...Le saie ### - ### - ### sono dei piccoli sistemi di regimentazione delle acque di tipo naturale che interessano il territorio di ### e R. G. n. 1511/2021 Pag. 13 a 24 prendono il nome dalle omonime contrade che attraversano… Le foto rappresentano la situazione verso monte e verso valle di un punto d'incrocio tra la saia in oggetto e la strada ### - ### - ### Il cerchio azzurro presente nell'allegato 2 e nell'allegato 3 evidenzia tale incrocio. La saia, infatti, incrocia la strada passandovi sotto. Tale punto è importante perché si ritiene che da esso si sia creato un ingorgo che abbia ostruito il regolare corso d'acqua con conseguenti danni nelle aree limitrofe. Da un confronto fotografico tra quanto rilevato in fase di sopralluogo e quanto documentato da parte attrice si vede chiaramente come la furia dell'acqua proveniente dall'incrocio tra la saia e la strada abbia causato ingenti danni soprattutto alla strada. Si ritiene che, a causa di un'intensa perturbazione abbattutasi sull'area, parte dell'acqua che doveva confluire nella saia si sia riversata sulla strada attraverso questo punto di ostruzione. Ad aggravare la situazione, inoltre, vi è la quasi totale assenza del canalone di scolo della strada, ricoperto oltretutto da vegetazione, come evidenziato nelle immagini seguenti, oltre alla strada con pendenza verso i terreni delle attrici. Se il canalone di scolo avesse avuto delle dimensioni idonee, l'acqua probabilmente sarebbe stata convogliata verso quel punto della strada e non si sarebbe riversata sui terreni delle attrici. Una ricostruzione dell'allegato 4 evidenzia il verso di percorrenza delle acque. ### di manutenzione di questo tratto di saia è altresì avvalorata da un'immagine del 2011 tratta da ### di ####. G. n. 1511/2021 Pag. 14 a 24 mostra infatti che le condizioni in questo punto della saia siano state analoghe a quelle riscontrate oggi. Naturalmente c'è da evidenziare altresì che l'acqua fuoriuscita da questo punto della saia si è in realtà sommata anche all'altra proveniente dal resto della soprastante strada. In sintesi, anche se la precipitazione é stata intensa, probabilmente si sarebbero potuti limitare i danni se la saia fosse stata pulita soprattutto nel punto d'incrocio con la strada, e se il canalone di scolo sulla strada avesse avuto delle dimensioni idonee al convogliamento delle acque”. (cfr. relazione da pag. 5 a pag. 10). 
Ed ancora, il CTU in risposta al terzo quesito del mandato “- Sia verificata la attività di manutenzione svolta nelle strutture di cui al primo punto da parte dell'ente convenuto”, ha riferito che “... Le condizioni nelle quali è stata ritrovata la saia nel momento del sopralluogo non ci permettono di dire con esattezza se sia stato effettuato qualche intervento di manutenzione o di pulizia essendo anche trascorsi quasi 5 anni dall'evento meteorologico che ha causato i danni sopracitati. Non si può sapere se siano stati effettuati interventi di pulitura di quel tratto di saia dopo l'evento meteorologico del 5 e 6 dicembre e se nel frattempo sia ricresciuta la vegetazione nel tempo, oppure se non sia stato effettuato alcun intervento. È bene osservare che, con ordinanza n°49 del 2020, il ### di ### riconosce che a seguito degli eventi verificatisi il 5 e 6 dicembre 2020 si siano manifestati dei danni...”, elencandoli, punto per punto e riportando un estratto della citata ordinanza R. G. n. 1511/2021 Pag. 15 a 24 (cfr. relazione pag. 10 e 11). 
Ciò detto, per quanto concerne l'intensità delle precipitazioni, avuto riguardo al 2° quesito, si osserva. 
Il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: «In tema di responsabilità ex art.  2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito» (C. 
Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619). 
Per consolidato orientamento: “le precipitazioni atmosferiche, dotate di un'efficacia di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, integrano l'ipotesi di caso fortuito di cui alla citata norma (e non solo) laddove assumano i connotati della eccezionalità ed imprevedibilità” (Cass. civ., 17.12.20014, n. 26545, Cass. civ., 24.09.2015, n. 18877, Cass. civ., 24.03.2016, n. 5877, Cass. civ., 28.07.2017, n. 18856).  ### del fortuito, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di R. G. n. 1511/2021 Pag. 16 a 24 localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (Cass. civ., 5422/2021, Cass. civ., 15574/2021). 
Nel caso di specie, in risposta al mandato: “- Sia accertata la quantità di precipitazioni avvenute nei giorni 5/6 dicembre 2020 nella zona di cui sopra acquisendo i relativi bollettini meteo presso il servizio meteorologico della aereonautica, al fine di verificare se si sia trattato di una precipitazione ordinaria ovvero di eccezionale portata” il CTU ha affermato che “...ha provveduto a formulare la richiesta di fornitura dei dati presso il servizio dell'aereonautica militare. Tuttavia, come mostra l'allegato 5, l'aereonautica militare non è stata in grado di fornire i dati richiesti per la specifica località. 
Pertanto la sottoscritta ha provveduto a formulare richiesta sia presso il portale ### per le località prossime a quelle in oggetto che presso il portale 3### Quest'ultimo in particolare ha fornito una relazione dettagliata e certificata dell'evento verificatosi (allegato 6). 
Si legge nelle conclusioni che “dall'analisi delle immagini satellitari e delle carte di previsione metereologica in uso presso ### si può affermare che la zona di ### tra la serata del 5 dicembre 2020 e la mattina del 6 dicembre 2020, è stata interessata da temporali e rovesci a tratti di forte intensità, che hanno causato diversi disagi, specie lungo la ###, invasa da una massa d'acqua significativa a causa del cedimento della saia #### di R. G. n. 1511/2021 Pag. 17 a 24 maltempo è stata di eccezionale intensità, con accumuli, in meno di 24 ore, prossimi ai 285/290 mm presso la vicina stazione di ### e 110 mm a ### Si stima che, nella zona di interesse, gli accumuli siano compresi tra i 150 e i 200 mm circa, con precipitazioni a tratti di forte intensità tra le ore 20:00 e le 23:00 del 5 dicembre, nonché tra le 7:00 e le 8:00 e tra le 10:00 e le 11:00 del 6 dicembre 2020….” I dati forniti dal portale ### (allegato 7) confermano quanto certificato da Meteosolution” (cfr. relazione pag. 10). Ha quindi concluso dichiarando che “... Anche se la precipitazione é stata intensa, probabilmente si sarebbero potuti limitare i danni se la saia fosse stata pulita soprattutto nel punto d'incrocio con la strada, e se il canalone di scolo sulla strada fosse stato pulito ed avesse avuto delle dimensioni idonee al convogliamento delle acque”. 
Ma, pur riscontrando una ondata di maltempo “...di eccezionale intensità, con accumuli, in meno di 24 ore, prossimi ai 285/290 mm presso la vicina stazione di ### e 110 mm a ### Vigliatore” è stato accertato che, nei luoghi oggetto di causa, le precipitazioni siano state a tratti di forte ma non anche di eccezionale intensità. ### “Si stima che, nella zona di interesse, gli accumuli siano compresi tra i 150 e i 200 mm circa, con precipitazioni a tratti di forte intensità tra le ore 20:00 e le 23:00 del 5 dicembre, nonché tra le 7:00 e le 8:00 e tra le 10:00 e le 11:00 del 6 dicembre 2020”. 
R. G. n. 1511/2021 Pag. 18 a 24 Sul punto di richiama il principio per il quale “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art.  2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass., Sez. 3, 11/02/2022, n. 4588). 
Richiamando che è onere del custode provare il caso fortuito, si rileva che, nel caso di specie parte convenuta non ha assolto a tale onere. 
Ma non solo. 
Si deve anche aggiungere una ulteriore considerazione sul comportamento processuale dell'ente resistente. 
È noto che sia escluso sia che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio sia che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, e ciò sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, oltre che per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009). 
R. G. n. 1511/2021 Pag. 19 a 24 Rimane, però il dato per cui, anche sotto tale aspetto la mancata costituzione del comune resistente, oltre a restare inadempiente nell'onere probatorio a proprio carico, abbia impedito l'acquisizione di elementi ulteriori da cui trarre un convincimento diverso rispetto a quello prospettato dalle pretese degli attori.  ###, nelle sue conclusioni, assolutamente condivisibili sia in quanto formulate al termine di operazioni correttamente effettuate e ben motivate sia perché non contestate, ha affermato che i “danni diretti riscontrati nel terreno delle attrici sono scaturiti dall'afflusso di una massa d'acqua che è entrata in diversi punti a confine con la strada come mostra la ricostruzione nell'allegato 4… ### aver analizzato accuratamente i luoghi direttamente ed attraverso le preziose immagini prodotte in atti depositate da parte attrice si può certamente dire che dagli eventi del 5 e 6 dicembre 2020 il terreno delle attrici ha subito dei danni. Tali danni sono in parte attribuibili alla mancata pulizia ed attenzione adottata nel punto nel quale la saia ### - ### - ### incrocia la strada ### - ### - ### oltre che all'assenza su strada del canalone di scolo che se avesse funzionato avrebbe in parte convogliato l'acqua in discesa sulla strada verso destra invece che verso sinistra, ovvero in corrispondenza del terreno delle attrici. A ciò si aggiunge che l'entità di precipitazioni nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2020 è stata di notevole portata. La massa R. G. n. 1511/2021 Pag. 20 a 24 d'acqua che è riuscita ad entrare dal confine con la strada ha inizialmente creato dei corsi naturali propri tra gli alberi di ulivo. 
Più a valle, come emerge dalle immagini depositate in atti, il vigneto é stato danneggiato non direttamente dalla furia dell'acqua ma, l'effetto dell'abbondante precipitazione unita ad i corsi d'acqua creatisi intorno, hanno impedito il naturale deflusso dell'acqua creando un vero e proprio ristagno d'acqua nel terreno” ( relazione pag. 21). 
Alla luce delle pregresse argomentazioni, può, quindi, dirsi raggiunta la prova del rapporto di causalità tra l'evento e la mancata manutenzione del sistema di deflusso delle acque da parte dell'Ente convenuto. 
Ciò detto, provato l'an, riguardo il quantum nella relazione testualmente si legge:” Ne scaturiscono pertanto due distinti criteri di valutazione dei danni subiti: - ### caso: ### subiti nella porzione destinata ad uliveto - ### caso: ### subiti nella porzione destinata a vigneto ### dei danni relativi al primo caso: Da un'attenta analisi di quanto prodotto in atti e quanto rilevato si ritiene che la porzione di terreno interessata dal danno sia circa il 30% dell'area di seguito evidenziata in rosso, ovvero circa 4.501 mq, dunque 1.350,30 mq. Per la superficie indicata si prevedono pertanto i seguenti interventi: 1)### del terreno, con asportazione e trasporto alla discarica autorizzata di materiale detritico. ### aver eseguito delle indagini per terreni che hanno subito alluvioni si R. G. n. 1511/2021 Pag. 21 a 24 considera un prezzo unitario medio di 0,75 €/mq. 1.350,30 mq x 0,75 €/mq = 1.012,73 € 2) ### di terreno per colmare le irregolarità, si considera un valore medio di 13 €/mc. 1.350,30 mq x 0,50 m x 13 €/mc = 8.776,95 € 3) ### e livellamento terreno, si considera un valore medio 12,50 €/mq 1.350,30 mq x 12,50 €/mq = 16.878,75 € 4) ### della resa dell'uliveto ### che l'uliveto copre circa 4.000 mq e tenuto conto di un valore di produzione standard per oliveti per olive da olio pari a 1.283 €/ha, si ha una resa a pieno regime di 0,40 ha x 1.283 €/ha= 513,20 € l'anno. Tenuto conto di una riduzione del 40% sulla produttività vi è una perdita di 205,28 €, rapportata ad un tempo di ripresa di un anno. Complessivamente in questo caso il danno ammonta ad 26.873,71 €. ### dei danni relativi al secondo caso: ### si può dire circa la condizione del vigneto a seguito degli eventi verificatisi, perché non desumibili chiaramente dalle foto. Si ritiene però che un singolo evento non possa aver arrecato dei danni tali da averne causato la necessità della rimozione, ed oggi oltretutto non è più possibile valutare lo stato delle piante, anche perché parte dell'impianto è stato rimosso e modificato. Per procedere pertanto alla stima dei danni in tal senso va fatta qualche riflessione. Non essendo in possesso dei dati originari certificati del numero di piante presenti al momento degli eventi del 2020, non essendo tale numero esattamente deducibile dalle immagini in atti, ed essendo oggi variato sia il verso dei filari che il numero, si può procedere solo ad una stima R. G. n. 1511/2021 Pag. 22 a 24 sommaria al mq della produttività considerando l'eventuale perdita che ne possa essere derivata. Come evidenzia l'immagine soprastante la superficie considerata in azzurro è destinata a vigneto ed è pari ad 9371 mq. Tenuto conto di un valore di produzione standard per vigneti per uva da vite comune pari a 6.822 €/ha, si ha una resa a pieno regime di 0,9371 ha x 6.822 €/ha = 6.392,90 € l'anno. 
Successivamente si considera il danno conseguente relativo alla resa. 
Per un impianto di questo tipo e per le piogge avvenute si considera una riduzione della resa del 40% pertanto pari ad 2.557,16 € tenuto conto di un tempo di ripresa di un anno. Riepilogando si stima che i danni dovuti al primo caso siano quantificabili sommariamente in 26.873,71 € e quelli relativi al secondo caso siano quantificabili in 2.557,16 €. Pertanto, complessivamente si ritiene che i danni ammontino a 29.430,87 €.” (cfr. relazione da pag. 21 a 23), valutazione che può essere integralmente recepita in accoglimento della domanda attorea con conseguente condanna del comune di ### al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. 
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico di parte convenuta, con liquidazione effettuata R. G. n. 1511/2021 Pag. 23 a 24 direttamente in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14, successivamente aggiornato, dello scaglione del valore fino a €. 52000, in considerazione della non complesità delle questioni trattate e la contumacia dell'ente. 
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico del convenuto con obbligo di rimborso in favore della attrice se ed in quanto anticipataria dell'intero o in minor misura.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. 
G. 1511/2021, così provvede: 1) Dichiara la contumacia del ### di ### in persona del sindaco pro tempore; 2) Accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva la domanda svolta da ### e ### e per l'effetto, accertata la responsabilità ex art. 2051 cc del ### di ### per i danni subiti dai fondi delle attrici; 3) Condanna il ### di ### in persona del sindaco e/o rappresentante legale p. t. al risarcimento dei danni e quindi al pagamento, nei confronti di parte attrice, della complessiva somma di € 29.430,87, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al R. G. n. 1511/2021 Pag. 24 a 24 soddisfo; 4) Condanna il convenuto comune di ### in persona del sindaco p. t. al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida nella misura di €.  3.809,00 in applicazione dei criteri indicati in motivazione, oltre spese esenti pari a €. 545,00; spese generali e oneri fiscali come per legge; 5) Pone definitivamente a carico del convenuto comune di ### le spese della CTU con obbligo di rimborso alla parte attrice di quanto da questa, a tale titolo, eventualmente anticipato.  ### di ### 6.02.2026.   ###. I. in funzione di giudice unico got ### 

causa n. 1511/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Montera

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 353/2026 del 09-02-2026

... pregiudizio da perdita del rapporto parentale, del danno biologico, nonché del danno patrimoniale “da lesione di aspettativa alla produzione del reddito futuro”. Muovendo dal domandato danno da perdita del rapporto parentale (espressamente quantificato dall'attore nell'importo di euro 327.990,00), il sig. ### ha dedotto che la morte della figlia avrebbe “drasticamente” compromesso la serenità della vita familiare. In ordine a tale pretesa risarcitoria, s'impone di rilevare che siffatta voce di danno sia derivante da un atto illecito c.d. pluri-offensivo, ossia da una condotta che lede, al contempo, le sfere giuridiche di due o più soggetti: secondo un oramai consolidato indirizzo pretorio, è incontroverso che debba - laddove se ne ravvisino i presupposti - essere risarcito il c.d. “danno riflesso”, alludendosi con siffatta espressione al pregiudizio sofferto in conseguenza di un evento lesivo da soggetti diversi da quello direttamente danneggiato dallo stesso. A questo proposito, deve precisarsi che il c.d. “danno riflesso”, ad onta di quanto potrebbe prima facie presumersi dal dato nominalistico, è un pregiudizio che si produce - non già soltanto nella sfera (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n. 738/2018 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente TRA ### rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla ### n. 73; - ATTORE - E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli Avv.ti ### e ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla ####, 24; - CONVENUTA - NONCHÉ ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; - ###- E ####### quali eredi di ### rappresentati e difesi, come da procure in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in ### alla ### n. 73; - INTERVENTORI - NONCHÉ ### rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa d'intervento, dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla ### n. 73; - INTERVENTORE - E ### in proprio e nella qualità di erede di ### rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ### F. Prastaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla ### n. 12; - INTERVENTORE - All'udienza celebrata in data ###, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ### in proprio e nella qualità di erede della defunta figlia, ### dato preliminarmente atto che quest'ultima sarebbe deceduta in conseguenza del sinistro stradale asseritamente verificatosi nel territorio del Comune di ### S.  ### in data ###, alle ore 3:45 circa, ha convenuto in giudizio l'impresa ### S.r.l., asserita proprietaria dell'automobile “### Punto” tg. ### nonché la compagnia ###ni S.p.a., in qualità di impresa assicuratrice per la RCA sia del prefato veicolo, onde sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non che avrebbe subito sia iure proprio che iure hereditatis. Segnatamente, la difesa dell'odierno istante ha dedotto: che nel testé indicato frangente temporale ### sarebbe trovatasi a bordo, quale trasportata, dell'automobile “### Punto” tg. ### nell'occasione condotta da ### che, mentre sarebbe stata intenta a procedere lungo via ### giunta all'altezza del civico 126, dapprima, sarebbe “uscita dalla propria corsia di marcia finendo in uno sterrato antistante una vecchia abitazione” e, poi, si sarebbe violentemente schiantata “contro il palo della luce ed il parapetto della strada”; che ### seduta sul sedile anteriore destro, avrebbe regolarmente allacciato la cintura di sicurezza; che la figlia dell'attore sarebbe stata estratta dall'abitacolo, all'interno del quale era rimasta incastrata, dai ### del ### intervenuti presso il luogo del sinistro; che, nonostante lo scoppio dell'airbag e la cintura allacciata, in conseguenza del testé descritto impatto ### avrebbe riportato lesioni “gravissime”, che ne avrebbero reso necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza, presso il pronto soccorso del P.O. di ###; che ### dopo esser stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza, sarebbe stata trasferita presso il reparto di rianimazione, ove avrebbe trascorso “11 giorni di agonia straziante” e, poi, sarebbe deceduta; che la ### della ### presso l'intestato Tribunale avrebbe aperto un procedimento penale a carico del sig. ### contrassegnato dal 1644/2014 R.G.P.M., all'esito del quale questi sarebbe stato condannato, con sentenza n. 2550/16, divenuta irrevocabile in data ###, alla pena di due anni di reclusione con la revoca della patente di guida per i reati di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, D. Lgs. n. 285/92 e all'art. 589, commi 1, 2 e 3, c.p.; che al sig. ### a titolo di risarcimento dei danni patiti, sarebbe stato offerto l'importo di euro 130.000,00, trattenuto quale acconto sull'asserito maggior avere. 
A suffragio delle avanzate domande risarcitorie, il sig. ### ha sostenuto che la responsabilità del sinistro per cui è disputa dovrebbe essere integralmente ascritta al conducente della vettura, evidenziando, da un lato, che a tale conclusione sarebbe pervenuto anche il perito all'uopo nominato dal P.M. nell'ambito del dianzi menzionato procedimento penale, il quale, nel ricostruirne la dinamica, avrebbe concluso che “le cause dell'incidente sono eziologicamente correlate alla condotta di guida del conducente ### il quale, in notevole stato di ebbrezza, non riusciva a governare il veicolo condotto a velocità elevata e finiva per urtare violentemente contro il muretto di destra”; dall'altro, che il sig. ### all'esito del procedimento penale a proprio carico, sarebbe stato condannato alla pena di due anni di reclusione “per aver guidato l'auto ### tg. ### in stato di ebbrezza alcolica cagionando poi un incidente stradale”, nonché “perché per imprudenza e negligenza alla guida dell'autovettura ### tg. ### e per la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dettate in materia di velocità massima consentita e condizioni psicofisiche per guidare autovetture, trovandosi in stato di grave ebbrezza alcolica, cagionava il decesso del passeggero ### trasportata a bordo della medesima autovettura”. 
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, l'odierno istante ha chiesto, iure hereditatis, il risarcimento del “danno c.d. terminale”, all'uopo quantificato nell'importo di euro 1.595,00, giacché sarebbero trascorsi 11 giorni tra la data del sinistro ed il decesso della de cuius, nonché del “danno morale c.d. catastrofale”, espressamente stimato nella somma di euro 1.196,25, in ragione “della sofferenza provata dalla vittima a seguito dell'incidente stradale” e del periodo di agonia che ### avrebbe vissuto prima dell'exitus. 
Di là dai danni invocati iure hereditatis, l'attore ha domandato, iure proprio, il ristoro: a) del danno da perdita del rapporto parentale, esponendo che la morte della figlia - asseritamente affidatagli dall'intestato Tribunale con sentenza resa all'esito del procedimento iscritto al n. 2327/06 R.G., promosso proprio dal sig. ### per sentir dichiarare la separazione giudiziale dalla sig.ra ### - avrebbe “drasticamente” compromesso la serenità della vita familiare; b) del danno biologico che avrebbero sofferto in conseguenza del decesso della propria figlia, che sarebbe concretatosi in un significativo “stato di alterazione psicofisica”; c) del danno patrimoniale “da lesione di aspettativa alla produzione del reddito futuro”, assumendo che “la giovanissima età di ### […] ed i suoi percorsi verso il mondo alberghiero, della moda e della danza rendono possibile affermare che una volta cresciuta la stessa avrebbe in maniera costruttiva e seria contribuito alla vita economica della famiglia”. 
Con comparsa di risposta depositata in data ###, si è costituita in giudizio la compagnia ###ni S.p.a., chiedendo il rigetto delle domande attoree, nonché preliminarmente di ordinarsi, ai sensi dell'art.  140 D. Lgs. n. 209/05, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle sig.re ### e ### rispettivamente sorella e nonna paterna della defunta ### dando atto che le medesime già avrebbero provveduto ad inoltrare richieste risarcitorie in relazione al sinistro stradale per cui è causa. 
A fondamento dell'invocata reiezione delle pretese attoree, la difesa della compagnia ha dedotto che l'importo versato all'attore anteriormente all'instaurazione del presente giudizio a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo subiti in conseguenza dell'incidente di cui si discorre, ammontante ad euro 130.000,00, dovrebbe reputarsi “ampiamento congruo e satisfattivo” in ragione del “concorso colposo della ### nel processo eziologico che condusse al proprio decesso”: segnatamente, ha sostenuto che ### si sarebbe colposamente determinata a salire a bordo della vettura condotta dal sig. ### giacché la summenzionata trasportata non avrebbe potuto non essere consapevole - o, comunque, avrebbe dovuto avvedersi - del “grave stato di ebbrezza” del predetto conducente, tenuto conto delle “alterazioni immediatamente percepibili da una persona di media diligenza e che faccia uso di normale prudenza” suscettibili di essere provocate da un tasso alcolemico elevato come quello che sarebbe stato riscontrato nel sangue del sig. ### in tal guisa “accettando consapevolmente tutti i rischi ai quali l'ubriachezza dell'amico avrebbe potuto esporla”, evidenziando che a tale conclusione sarebbe approdato il Tribunale di Milano, che, con la sentenza 13151/17, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 75077/15 R.G., instaurato dalla madre e dai nonni materni di ### onde ottenere il risarcimento dei pregiudizi che avrebbero patito in conseguenza del decesso di quest'ultima, avrebbe accertato la responsabilità paritaria del conducente della vettura e della terza trasportata sulla scorta dell'argomentazione per la quale “la condotta della terza trasportata - ovvero la sua scelta di farsi trasportare sulla vettura guidata da ### - deve qualificarsi come colposa in quanto il grave stato di ebbrezza di quest'ultimo può ritenersi, presuntivamente, dal grado del tasso alcolemico rilevato […] che, dunque, ben poteva essere percepito da ogni persona di media diligenza e prudenza”. 
Con specifico riguardo ai pregiudizi di cui l'odierno istante ha chiesto il ristoro, la compagnia ha dedotto che il danno catastrofale invocato iure hereditatis non potrebbe essere riconosciuto, tenuto conto, per un verso, che tale voce di pregiudizio sarebbe configurabile “solo quanto la vittima stessa, nell'apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l'incombenza dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima […] perché correlata alla prossima perdita della vita”; per l'altro, che ### dopo l'evento dannoso per cui è disputa, sarebbe rimasta “in stato di totale incoscienza fino al proprio decesso” - come emergerebbe anche dalle dichiarazioni dei testi escussi nell'ambito del giudizio iscritto al n. 75077/15 R.G. del Tribunale di Milano - e, conseguentemente, non avrebbe avuto modo di percepire “l'approssimarsi della morte”. 
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, l'impresa assicuratrice ha contestato la quantificazione dello stesso operata dall'attore, sostenendo che sarebbe stata “esagerata”, giacché non ricorrerebbero “i presupposti affinché si provveda all'applicazione dell'importo massimo previsto dalle ### di ### per la liquidazione” di tale pregiudizio, atteso che ### non avrebbe “coabitato con il padre, bensì con la madre ### separata dal coniuge”. 
In relazione, infine, al danno patrimoniale “da lesione di aspettativa alla produzione del reddito futuro” ex adverso lamentato, la compagnia ha asserito che nulla dovrebbe essere riconosciuto al sig. ### in quanto questi nemmeno avrebbe dedotto uno stato di bisogno economico “tale da poter fondare, in favore di quest'ultimo, la tesi di un diritto alla corresponsione degli alimenti da parte della figlia”. 
Ad onta del rituale perfezionamento, avvenuto in data ###, della notificazione dell'atto introduttivo, l'impresa ### S.r.l. non ha provveduto a costituirsi in giudizio. 
All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata in data ###, il G.U. cui il presente procedimento era stato ab origine assegnato ha ordinato - in ossequio al dettato dell'art. 140, IV comma, D. Lgs.  209/05 - l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti “che asseriscono di essere rimasti danneggiati in conseguenza del decesso della sig.ra ### Yoara”. 
Con comparsa depositata in data ###, si sono costituiti in giudizio i sig.ri ##### e ### quali eredi della sig.ra ### deceduta in data ###, nonna paterna di ### chiedendo di condannarsi l'impresa ### S.r.l. e la compagnia ###ni S.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni che la de cuius avrebbe subito in conseguenza del sinistro stradale che sarebbe occorso nel territorio del Comune di ### S. ### in data ###, alle ore 3:45 circa. A sostegno dell'avanzata pretesa, la difesa degli eredi della sig.ra ### premesso che, con p.e.c. inoltrata in data ###, la testé menzionata de cuius avrebbe domandato alla convenuta impresa assicuratrice il ristoro dei danni, ha addotto argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle sviluppate nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio. 
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, i sig.ri ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che la sig.ra ### avrebbe subito in conseguenza del decesso della nipote, esponendo che, all'epoca di verificazione del sinistro stradale di cui si discorre, quest'ultima avrebbe convissuto - oltre che con il padre, la moglie in seconde nozze di questi, sig. ### e la sorella, ### - anche con la nonna paterna, la cui vita sarebbe trascorsa “in funzione delle nipoti”. 
Con comparsa depositata in data ###, ha spiegato intervento la sig.ra ### domandando di condannarsi l'impresa ### S.r.l. e la compagnia ###ni S.p.a., in solido tra loro, al risarcimento del - testualmente - “danno tanatologico per l'omicidio della figlia del proprio convivente” che avrebbe sofferto in conseguenza del sinistro stradale che sarebbe occorso nel territorio del Comune di ### S. ### in data ###, alle ore 3:45 circa. A fondamento della proposta domanda, la difesa della sig.ra ### di là dall'aver richiamato le argomentazioni circa l'imputabilità del sinistro alla condotta colposa del conducente della vettura sviluppate nell'atto di citazione, ha dato atto che l'interventrice “già da alcuni anni prima dell'evento tragico” avrebbe convissuto con il sig. ### con la di lui madre e con le di lui figlie, ### e ### in ### alla via ### “assumendo in concreto gli oneri ed i doveri incombenti sulla propria posizione sentimentale ed affettiva”. 
Per quanto concerne il pregiudizio di cui è stato domandato il ristoro, premesso che tra la sig.ra ### e ### sarebbe intercorso “un rapporto familiare di fatto, il quale non si esauriva nella mera convivenza, ma consisteva in una relazione affettiva stabile e duratura”, ha sostenuto che “la tragica scomparsa della giovanissima” avrebbe “devastato in maniera inaudita l'animo della istante, cagionandole sofferenze”. 
Con comparsa depositata in data ###, si è costituita la sig.ra ### invocando la condanna dell'impresa ### S.r.l. e della compagnia ###ni S.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza del decesso della sorella. A suffragio della spiegata domanda, la difesa della sig.ra ### dopo aver dato atto che quest'ultima avesse trattenuto quale acconto sull'asserito maggior avere la somma di euro 30.000,00 offertale dalla compagnia assicurativa, ha dedotto che la responsabilità del sinistro dovrebbe essere ascritta in via esclusiva al conducente della vettura, il quale, in stato di grave ebbrezza, “viaggiando ad elevata velocità”, avrebbe perso “il controllo del veicolo”, sostenendo che - ad onta di quanto prospettato dall'impresa assicuratrice - nessun concorso di colpa della terza trasportata sarebbe nel caso in esame ravvisabile, giacché la condotta di ### non si sarebbe in alcun modo inserita nella serie causale esitata nel sinistro de quo: in particolare, assunto che, “per potersi configurare un concorso di colpa del terzo trasportato, la condotta di quest'ultimo deve aver concorso alla determinazione del sinistro stradale”, ha affermato che “siffatta ipotesi non si sia realizzata nel caso della ###ra ### che si è limitata a salire come passeggera a bordo dell'automobile condotta dal ####”. 
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, la sig.ra ### ha chiesto, iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico terminale “patito dalla giovane sorella nel lasso di tempo intercorso fra il giorno dell'incidente ed il decesso”, deducendo che tale pregiudizio sarebbe “risarcibile a prescindere dallo stato di coscienza della vittima e della sua comprovata percezione della fine imminente”, nonché del danno morale catastrofale, esponendo che la sorella sarebbe “stata a tratti cosciente” ed avrebbe “percepito il proprio inesorabile declino conseguente alle gravi lesioni riportate”. 
Di là dai danni invocati iure hereditatis, la sig.ra ### ha domandato, iure proprio, il ristoro: a) del danno da perdita del rapporto parentale, sostenendo che ancora non sarebbe riuscita nella difficile elaborazione del lutto e che avrebbe “modificato le precedenti abitudini di vita, in particolare rinunciando alle attività che svolgeva con la sorella”; b) del danno patrimoniale che sarebbe sostanziatosi nelle spese - ammontanti ad euro 360,00 - che avrebbe sostenuto per “avvalersi dell'aiuto di psicoterapeuti professionisti […] nella speranza di trovare sollievo dal proprio dolore”. 
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie; ammessa ed assunta la prova testimoniale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito.  1. Questioni preliminari ### le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre in limine dichiarare la contumacia dell'impresa ### S.r.l., che, pur se ritualmente evocata in giudizio, non ha provveduto a costituirsi. 
Sempre in via preliminare, giova osservare che l'attore agisce nel presente giudizio ex art. 144 D. Lgs.  n. 209/05 nei confronti dell'impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo dell'asserito responsabile civile, nonché nei confronti di quest'ultimo, che, in forza della testé citata disposizione, è litisconsorte necessario nel giudizio risarcitorio promosso contro l'impresa assicuratrice.  2. Responsabilità del fatto illecito per cui è causa ### chiarito, occorre scrutinare la fondatezza delle domande con le quali l'attore e gli interventori hanno chiesto il risarcimento del danno. A tal fine non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante - in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. - l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. 
Orbene, nel caso in esame, l'effettiva verificazione del sinistro di cui si discorre - di là da non esser stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'impresa assicuratrice, che, anzi, ha approntato difese che, sotto il profilo logico, presuppongono che l'incidente sia occorso - emerge: dal verbale redatto dai ### di ### dal rapporto stilato dai ### del Comando di ### dalla relazione elaborata dal perito nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento penale aperto dalla ### della ### presso l'intestato Tribunale a carico del sig. ### dalla sentenza resa a definizione del relativo processo, con la quale il conducente della vettura a bordo della quale ### era trasportata è stato condannato a due anni di reclusione con la revoca della patente di guida per i reati di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, D. Lgs. n. 285/92 e all'art. 589, commi 1, 2 e 3, c.p.; dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di ### in data ###, all'esito del giudizio promosso dalla madre e dai nonni materni di ### con la quale sono state accolte per quanto di ragione le domande con le quali detti istanti avevano chiesto la condanna degli odierni convenuti e del sig. ### al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della prematura scomparsa della summenzionata congiunta. 
Dal raccolto materiale probatorio s'inferisce con elevato grado di probabilità che l'automobile “### Punto” tg. ### nell'occasione condotta da ### ed a bordo della quale stava viaggiando, seduta sul sedile anteriore destro, ### stava percorrendo via ### a velocità elevata e, comunque, non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo allorquando, giunta all'altezza del civico 126, era improvvisamente uscita dalla propria corsia di marcia, andando a collidere violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica ed un muretto basso in pietra delimitante il margine della carreggiata. 
Segnatamente, il perito nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento penale aperto dalla ### della ### presso l'intestato Tribunale a carico del sig. ### da un lato, dagli ingenti danni subiti dall'automobile e dal muretto in tufo contro il quale la stessa ha impattato ha arguito che la vettura stesse procedendo a velocità elevata e, comunque, non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo; dall'altro, ha dato atto che il conducente fosse alla guida in stato di grave ebbrezza, essendo stato riscontrato, dopo circa un'ora dal sinistro, un tasso alcolemico pari a 2,44mg/l. 
In ordine all'utilizzabilità delle prove raccolte in un diverso giudizio, pare opportuno rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il giudice, ai fini della formazione del proprio convincimento, “è libero di avvalersi, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche delle prove raccolte in un diverso processo svoltosi fra le stesse o altre parti, delle quali la sentenza pronunciata nel medesimo giudizio costituisce documentazione” (Cass. n. 9384/11; nel medesimo senso, ex pluribus, Cass. n. 23446/09; Cass. n. 21115/05). 
Non può, poi, tacersi, con specifico riguardo alla sentenza penale e agli accertamenti svolti in tale sede, che “il materiale probatorio raccolto nell'ambito di un procedimento penale può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, ancorché sia mancato il vaglio critico del dibattimento perché il procedimento penale si è concluso con dichiarazione di estinzione del reato per amnistia, senza che perciò sia violato il diritto di difesa della parte” (Cass. n. 16592/05; Cass. n. 6502/01). 
Sicché, la possibilità per il giudice civile di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale non comporta alcuna preclusione per detto giudice di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in guisa da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico, svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale. 
Alla luce di quanto argomentato, si ritiene che il sig. ### abbia tenuto una condotta di guida connotata da imprudenza e negligenza - giacché stava viaggiando ad una velocità non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo e, soprattutto, si era posto alla guida in grave stato di ebbrezza -, che ha più che verosimilmente determinato la verificazione del sinistro, avendo il testé menzionato conducente probabilmente perso il controllo della vettura a causa dello stato di alterazione psicofisica derivatogli dall'assunzione di alcol. 
Per quanto concerne l'eccepita cooperazione colposa della danneggiata, deve in primo luogo rilevarsi che il perito nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento penale aperto a carico del sig. ### ha sostenuto che la predetta trasportata stesse viaggiando con la cintura di sicurezza regolarmente allacciata, risultando la stessa esser stata “tagliata di netto”, circostanza dalla quale pare potersi inferire che la cintura de qua sia stata recisa dai ### del ### - mediante delle cesoie, il cui utilizzo nel corso dell'intervento risulta dal rapporto nel frangente stilato dai medesimi - onde poter estrarre ### dall'abitacolo della vettura all'interno della quale era rimasta incastrata. 
Ad ulteriore suffragio di tale approdo depone il contenuto della richiesta di applicazione della pena su richiesta (cfr. allegato n. 9 alla produzione attorea) formulata, in data ###, dal sig. ### nell'ambito del procedimento penale a suo carico, nel corpo della quale questi ha dichiarato espressamente che “la cintura di sicurezza era stata regolarmente indossata” da ### In relazione, poi, al contributo causale della vittima che sarebbe sostanziatosi nell'esser salita a bordo dell'automobile guidata da un soggetto del cui “grave stato di ebbrezza” non avrebbe potuto non essere consapevole o, comunque, avrebbe dovuto avvedersi, non può prescindersi dall'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Corte di nomofilachia secondo il quale, “in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcool o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 della ### 2009/103/CE, costituisce un'esposizione volontaria al rischio, come tale idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (Cass. n. 21896/25, che ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto, nella misura del 30%, una cooperazione colposa del danneggiato il quale, consapevole dello stato di ebbrezza del conducente per aver condiviso il consumo di alcolici, aveva accettato di farsi trasportare sull'autovettura). Detto altrimenti, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un determinato evento pregiudizievole è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante nella misura in cui, da un lato, costituisce, sotto il profilo della causalità naturale, un antecedente necessario del verificarsi di un evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.; dall'altro, l'evento dannoso occorso rappresenta la concretizzazione di uno dei rischi che la norma di condotta violata tendeva ad evitare. 
Tale approdo, peraltro, risulta esser pienamente rispondente al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (cfr., ex pluribus, Cass. n. 11698/14). 
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, la responsabilità dell'evento dannoso per cui è disputa deve essere ascritta, nella misura del 30%, a ### che ha accettato di farsi trasportare sull'autovettura condotta dal sig. ### ancorché fosse verosimilmente consapevole del grave stato di ebbrezza di quest'ultimo o, comunque, avrebbe dovuto avvedersene profondendo un ordinario grado di diligenza, tenuto conto che conseguenze dell'elevato tasso alcolemico del conducente, pari, dopo poco più di un'ora dal verificarsi del sinistro, a 2,44 g/l (e, dunque, significativamente superiore - non soltanto a quello consentito, inferiore a 0,5 g/l, bensì - a quello, pari a 1,5 g/l, oltre il quale l'art. 186 C.d.S. prevede la sanzione più severa), sono, come evidenziato dal perito nominato dal P.M.  nell'ambito del procedimento penale a carico del sig. ### alterazioni tali da non poter non esser percepite da un soggetto di media diligenza, quali: difficoltà marcata di stare in piedi e camminare; stato di inerzia generale; vomito; apatia; letargia. ###  la circostanza per la quale anche il tasso alcolemico della trasportata fosse ben superiore a quello consentito (e, precisamente, pari a 1,78 g/l) è idonea ad infirmare la conclusione cui si è testé pervenuti; anzi, il concomitante stato di ebbrezza rappresenta un ulteriore indice a sostegno dell'effettiva consapevolezza in capo alla trasportata dell'assunzione di alcolici da parte del conducente, non parendo peregrino ipotizzare che i due, prima di esser saliti a bordo dell'automobile coinvolta nell'incidente di cui si discorre, avessero consumato alcolici insieme.  3. Richieste risarcitorie di ### 3.1 Danni richiesti iure hereditario ### la responsabilità concorrente - ancorché non paritaria - del conducente e della trasportata, deve procedersi all'esame delle pretese risarcitorie avanzate iure hereditario dall'attore. A tal riguardo, giova in limine rammentare che, nel caso - come quello in esame - di azione proposta da soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, l'istante è tenuto a dar prova sia della delazione dell'eredità che dell'accettazione della stessa. Quanto al primo profilo, tale onere è idoneamente assolto mediante la produzione in giudizio degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ. (così, da ultimo, Cass. n. 13738/05; nel medesimo senso, ex multis, Cass. n. 4414/99; Cass. n. 1484/95). 
Con specifico riguardo, poi, all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod.  l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi (id est, con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di un agente medio), l'accettazione deve ritenersi implicita “nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. n. 868/17). 
Accedendo alla rammentata impostazione, deve affermarsi la titolarità del lato attivo del rapporto in capo al sig. ### tenuto conto, da un lato, che questi ha provveduto a versare in atti il certificato di stato di famiglia della defunta ### (cfr. allegato n. 3 alla produzione attorea); dall'altro, che l'accettazione dell'eredità debba ritenersi esser avvenuta implicitamente, in virtù dell'esperimento da parte dell'attore dell'azione giudiziaria de qua, non rientrante tra gli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c..  ### atteso, deve indugiarsi sulla pretesa con la quale l'attore ha chiesto iure hereditatis il ristoro del danno biologico “c.d. terminale”, nonché il risarcimento di quello “morale c.d. catastrofale”. A tal fine, è imprescindibile rilevare che, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, “il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cass. Sez. Un. n. 15350/15). 
Esclusa - per le illustrate ragioni sistematiche - la configurabilità di un danno da perdita della vita sticto sensu inteso, deve, cionondimeno, “ritenersi trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo […], e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi” (così, da ultimo, Cass. n. 6503/22). Detto altrimenti, nell'ambito dell'unitario danno non patrimoniale invocabile iure hereditatis dagli eredi del soggetto deceduto in conseguenza di un fatto illecito, è necessario distinguere - sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica - il danno morale terminale da quello biologico terminale, “in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cass. ord. n. 11719/21). 
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, non è revocabile in dubbio che la congiunta dell'istante abbia subito un danno biologico terminale - che, come detto, prescinde dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale subita dal paziente -, essendo ### deceduta in data ###, ossia 11 giorni dopo il sinistro nel quale era stata coinvolta, verificatosi in data ###. 
Parimenti meritevole di accoglimento è la richiesta di ristoro del danno morale terminale, giacché dalla cartella clinica relativa al ricovero di ### presso il P.O. di ### emerge irrefutabilmente che nelle ore immediatamente successive alla verificazione dell'incidente ella sia stata “sveglia e cosciente”: invero, nell'analisi patologica prossima contenuta alla pagina n. 7/20 della cartella clinica de qua si dà espressamente atto che alle ore 5:30 ### si presentasse “sveglia, cosciente e dolente per le numerose fratture riportate ad entrambi gli arti superiori ed inferiori”. 
Posto che la definitiva perdita di coscienza da parte della trasportata, lungi dall'esser stata istantanea, si sia verificata alcune ore dopo l'incidente stradale, dalle condizioni gravissime ed ingravescenti e dai lancinanti dolori sofferti - come risulta anche dall'analisi patologica prossima dei sanitari del P.O. di ### - dalla congiunta degli istanti fino al sopraggiungere della perdita di coscienza può ragionevolmente presumersi che la trasportata abbia sperimentato una sofferenza ### morale d'intensità elevatissima, provocata dalla presa di coscienza dell'approssimarsi della fine della propria esistenza e sostanziatasi nella paura nel frangente provata, nell'agonia generata dalle gravissime lesioni, nel dispiacere di star lasciando le persone care e nell'inconsolabile rammarico per il sopraggiungere della morte in giovanissima età. 
Per quanto concerne la liquidazione degli accertati pregiudizi, la Corte di nomofilachia ha più volte affermato che la stessa ben possa essere effettuata facendo riferimento alle previsioni contenute nelle tabelle di ### - che costituiscono un riferimento in ambito nazionale per la liquidazione dei danni alla persona - e, segnatamente, ai criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, che prevedono di liquidare congiuntamente sia il danno biologico terminale che quello da lucida agonia, con l'esclusione di una separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi assorbita. 
In applicazione dei parametri contenuti nelle tabelle meneghine, appare equo quantificare in euro 44.337,00 il danno terminale (comprensivo di quello biologico e di quello morale catastrofale) subito da ### tenuto conto che: a) per i primi tre giorni pare congruo liquidare il danno terminale nella misura massima prevista dalle tabelle meneghine (pari ad euro 35.247,00), giacché, da un lato, le lesioni subite da ### sono state gravissime, come si evince con nitore dalla documentazione medica prodotta dall'attore e, in particolare, dalla cartella clinica della congiunta prematuramente scomparsa, nel corpo della quale le di lei condizioni cliniche vengono più volte claris litteris definite “gravissime” (eloquente, in tal senso, è la diagnosi di accesso: “gravissimo politrauma della strada”; “fratture multiple scomposte ai 4 arti”; “trauma cranico contusivo”; “trauma toracico con contusioni polmonari con insufficienza respiratoria acuta”), e, dall'altro, la paziente ha avuto modo, quantomeno per le prime ore, di percepire la drammaticità del proprio quadro clinico; b) per i successivi otto giorni nei quali la congiunta degli istanti è rimasta in vita pare congruo liquidare il danno terminale nell'importo di euro 9.090,00. 
Ne consegue che la quota di tale pregiudizio spettante al sig. ### quale ###erede della premorta figlia, sarebbe pari ad euro 10.345,30, atteso che: a) l'importo di euro 44.337,00 deve innanzitutto essere ridotto del 30% in ragione dell'accertato concorso di ### - stimato, appunto, nel 30% - nella causazione del sinistro; b) il primo comma dell'art. 571 c.c. prevede che, “se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà”; c) ex actis emerge che eredi di ### sono, oltre all'attore, la di lei madre e la di lei sorella maggiore. Cionondimeno, all'attore deve esser riconosciuto il minor importo di euro 2.791,25, avendo l'odierno istante espressamente domandato tale somma a titolo di danno terminale (e, precisamente, euro 1.595,00 a titolo di danno biologico terminale ed euro 1.196,25 a titolo di danno catastrofale): invero, secondo la Suprema Corte, “nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere meramente indicative” (Cass. n. 12159/21; analogamente, Cass. n. 25690/19). 
Orbene, avendo il sig. ### nel corpo della parte motiva dell'atto introduttivo, quantificato analiticamente - per ben due volte - ogni singola voce di danno, deve escludersi che l'odierno istante abbia inteso stimare in guisa meramente indicativa i pregiudizi da ristorare.  3.2 Danni richiesti iure proprio ### le pretese risarcitorie avanzate iure hereditatis, deve procedersi all'esame di quelle fatte valere iure proprio dall'attore, il quale nel libello introduttivo ha chiesto il ristoro del pregiudizio da perdita del rapporto parentale, del danno biologico, nonché del danno patrimoniale “da lesione di aspettativa alla produzione del reddito futuro”. 
Muovendo dal domandato danno da perdita del rapporto parentale (espressamente quantificato dall'attore nell'importo di euro 327.990,00), il sig. ### ha dedotto che la morte della figlia avrebbe “drasticamente” compromesso la serenità della vita familiare. 
In ordine a tale pretesa risarcitoria, s'impone di rilevare che siffatta voce di danno sia derivante da un atto illecito c.d. pluri-offensivo, ossia da una condotta che lede, al contempo, le sfere giuridiche di due o più soggetti: secondo un oramai consolidato indirizzo pretorio, è incontroverso che debba - laddove se ne ravvisino i presupposti - essere risarcito il c.d. “danno riflesso”, alludendosi con siffatta espressione al pregiudizio sofferto in conseguenza di un evento lesivo da soggetti diversi da quello direttamente danneggiato dallo stesso. A questo proposito, deve precisarsi che il c.d. “danno riflesso”, ad onta di quanto potrebbe prima facie presumersi dal dato nominalistico, è un pregiudizio che si produce - non già soltanto nella sfera giuridica del soggetto immediatamente danneggiato, bensì direttamente - nella sfera giuridica della c.d. vittima secondaria, concretandosi in una sofferenza, sovente di rilevantissima entità, patita in ragione delle lesioni inflitte alla vittima primaria: apertis verbis, i familiari della vittima subiscono, a seguito del fatto illecito, una compromissione di propri diritti (cfr., da ultimo, Cass. n. 7748/20), che sovente si traduce in un considerevole peggioramento della qualità della propria vita. 
Sicché, il danno riflesso, pur trovando la sua origine in un evento che colpisce la vittima principale, si produce nella sfera giuridica delle vittime secondarie, le quali acquisiscono il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio iure proprio (in tal senso, ex pluribus, Cass. S.U. n. 9556/02). 
Corollario dell'illustrato portato esegetico è quello per il quale i danni c.d. “da rimbalzo” postulano l'esistenza di soggetti, legati al danneggiato primario da un qualificato rapporto di varia natura, pregiudicati nella loro sfera giuridica dall'attività illecita di un terzo: in altri termini, non si è al cospetto di un'unica lesione che si riverbera nelle sfere giuridiche di altri soggetti, bensì di un atto illecito che colpisce più individui. Di talché, in ragione della molteplicità di sfere giuridiche incise dalla medesima condotta antigiuridica, giurisprudenza e dottrina coeve discorrono opportunamente di illecito plurioffensivo, ravvisandosi nelle ipotesi de quibus, da un lato, una vittima c.d. primaria materialmente coinvolta nell'evento lesivo; dall'altro, uno o più soggetti - vittime c.d. secondarie - che, pur se non coinvolti sul piano strettamente fenomenico, subiscono in conseguenza della medesima condotta illecita la lesione di un diritto di cui sono titolari, quale, ad esempio, il diritto all'esplicazione della propria personalità sviluppando i legami affettivi e familiari di cui al combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della ### nonché degli artt. 8 e 12 della ### europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. “Carta di Nizza”. 
Ebbene, essendo siffatto diritto presidiato dall'ordito costituzionale, ove lo stesso venga compromesso, ben può essere risarcito - in ossequio all'indirizzo pretorio inaugurato dalle sentenze della Suprema Corte nn. 8827/03 e 8828/03, ove si è espressamente affermato che il danno di cui all'art. 2059 debba essere ristorato ogniqualvolta scaturisca da “un'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona” costituzionalmente protetto - il pregiudizio non patrimoniale eventualmente patito dal danneggiato, purché adeguatamente allegato e provato. A tal riguardo, infatti, si è opportunamente affermato che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito di un terzo, lesioni personali deve essere riconosciuto il ristoro del pregiudizio non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo al predetto fine ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., poiché il dettato di tale norma - mentre prima facie pare limitare il risarcimento esclusivamente ai danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito - deve essere interpretato, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nel senso che la risarcibilità debba estendersi anche ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, in ossequio al paradigma della c.d. regolarità causale. Corollario di questa elaborazione è quello per il quale il congiunto non possa che ritenersi legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile dell'evento dannoso, in quanto titolare di una situazione giuridica - tutelata dall'ordinamento - qualificata dalla particolare relazione che intercorreva con la vittima. Detto altrimenti, ciascun prossimo congiunto è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, “ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza)” (Cass. ord. n. 10335/23). 
Quanto all'atteggiarsi dell'onere della prova di siffatto pregiudizio, la Corte di nomofilachia ha escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisando che debba essere allegato e dimostrato da chi vi abbia interesse, anche avvalendosi di valutazioni prognostiche e di presunzioni: in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale proposta iure proprio dai congiunti della vittima, “questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (Cass. n. 21230/16; analogamente, da ultimo, Cass. ord.  10335/23, secondo cui “la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, ma che la stessa costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti”). In altri termini, l'assenza della convivenza non comporta l'aprioristica esclusione del risarcimento, costituendo tale circostanza - meramente - elemento probatorio utile a dimostrare l'intensità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti. 
Con specifico riguardo al ricorso alle presunzioni, non può dubitarsi che la prova del danno esistenziale da perdita dello stretto congiunto possa essere data anche inferenzialmente (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 8827/03; Cass. n. 882803; Cass. n. 15022/05), assumendo anzi le presunzioni “precipuo rilievo” ai fini della dimostrazione del pregiudizio derivante dalla perdita del rapporto parentale ( Sez. Un. n. 6572/06). 
Proseguendo lungo il solcato sentiero interpretativo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che debba ritenersi nozione di comune esperienza quella per la quale quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (Cass. 15568/04). Tuttavia, se è vero che la presunzione iuris tantum di cui si discorre è tanto più difficile da vincere quanto più stretto sia il legame di parentela con la vittima primaria, parimenti irrefutabile è che entro il perimetro concettuale della nozione di “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non possa essere ricondotta soltanto la cd. “famiglia nucleare” (Cass. n. 21230/16), ben potendo - in astratto - anche un congiunto diverso da quelli appartenenti alla ristretta cerchia familiare domandare proficuamente il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del decesso della vittima primaria, purché fornisca prova che intrattenesse con quest'ultima un saldo, duraturo ed intenso legame affettivo. 
Alla luce di quanto argomentato, può concludersi che, provato il fatto-base della sussistenza di uno stretto rapporto parentale - quale quello genitoriale - con il congiunto defunto, dovrà ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto ### all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione, non essendo la cessazione della convivenza elemento indiziario idoneo “a sorreggere da solo la congettura di un automatico allentamento della comunione spirituale tra congiunti (fratelli e sorelle), con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a livelli immeritevoli di apprezzamento giuridico” (Cass. ord.  n. 24689/20). Incomberà, conseguentemente, sulla parte a sfavore della quale operi la presunzione fornire la prova contraria idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza forzata, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi). 
Aderendo alla rammentata impostazione esegetica, risultando ex actis che ### convivesse ### con il padre, al quale era stata affidata dall'intestato Tribunale con sentenza resa all'esito del procedimento iscritto al n. 2327/06 R.G., promosso proprio dal sig. ### per sentir dichiarare la separazione giudiziale dalla sig.ra ### né essendo stato contestato - almeno sino alla maturazione delle preclusioni assertive, fase processuale oltre la quale non è più possibile contestare proficuamente i fatti ex adverso dedotti, poiché il potere di contestazione, “concorrendo con quello di allegazione nell'individuazione del thema decidendum”, soggiace simmetricamente agli stessi limiti preclusivi previsti per il potere di allegazione (in tal senso, Cass. ord. n. ###/19) - che l'odierno istante intrattenesse con il compianto congiunto un profondo e duraturo legame affettivo, deve ritenersi provato, secondo l'id quod plerumque accidit ed in mancanza di elementi probatori contrari, il danno non patrimoniale subito dal sig. ### in conseguenza dell'improvvisa definitiva dissoluzione del predetto vincolo: infatti, sulla scorta di quanto dianzi rilevato, può presumersi che la lesione parentale, ricollegata alla traumatica perdita del congiunto, sia foriera di un danno risarcibile ex art. 2059 c.c., essendo massima di comune esperienza che la morte di un parente stretto menomi la personalità del superstite, incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull'equilibrio e armonia del nucleo familiare.  ### atteso, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno da perdita del rapporto parentale, cui deve pervenirsi in via equitativa, seguendo - in ossequio all'impostazione interpretativa recentemente elaborata dalla Suprema Corte - “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579/21; nel medesimo senso, Cass. n. 26300/21). 
Gli enunciati criteri di liquidazione sono stati da ultimo cristallizzati nella versione delle ### dell'### per la giustizia civile di ### adeguata ai principi di diritto testé rammentati. Alla stregua dei parametri de quibus il pregiudizio subito dal sig. ### padre di ### è quantificabile in euro 367.634,00, cui si è pervenuti moltiplicando il valore del punto previsto per la perdita di un figlio (pari ad euro 3.911,00) per n. 94 punti, di cui: 26 assegnati in ragione dell'età della vittima primaria al momento del decesso (19 anni); 20 attribuiti per l'età della vittima secondaria al dì della morte del prossimo congiunto (49 anni); 16 assegnati in ragione della convivenza con il congiunto trapassato, risultante ex actis (cfr. allegato n. 3 alla produzione attorea); 12 attribuiti per la sopravvivenza di due membri del nucleo familiare (id est, la coniuge e la primogenita, sig.ra ###; da ultimo, 20 ulteriori punti riconosciuti in ragione della particolare intensità della relazione affettiva intercorsa tra l'attore e la figlia prematuramente scomparsa, arguibile dalla circostanza per la quale nell'anno 2010 ### all'epoca minore, è stata affidata dall'intestato Tribunale - con sentenza resa all'esito del procedimento iscritto al n. 2327/06 R.G., promosso proprio dal sig. ### per sentir dichiarare la separazione giudiziale dalla sig.ra ### - proprio all'odierno istante, che, pertanto, presumibilmente è stato il principale punto di riferimento della testé citata figlia negli anni - di profondo cambiamento - dell'adolescenza, avendo condiviso parte della quotidianità con la defunta congiunta ed avendo prestato a questa assistenza morale, che, peraltro, verosimilmente è stata particolarmente costante ed intensa in ragione delle vicissitudini che avevano interessato la famiglia ### e, in particolare, la sig.ra ### Sennonché, incidendo il contributo eziologico offerto dalla vittima primaria nella causazione del sinistro anche sulla quantificazione dei danni richiesti iure proprio dai congiunti della stessa (cfr., ex multis, Cass. n. 9349/17), l'importo di euro 367.634,00 deve essere ridotto del 30%, in tal guisa giungendosi alla somma di euro 257.343,80. 
Oltre al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, l'attore ha domandato anche il ristoro del danno biologico che avrebbe subito in conseguenza della morte della figlia, assumendo che tale pregiudizio sarebbe concretatosi in un significativo “stato di alterazione psicofisica”. 
In ordine a tale pretesa, par d'uopo evidenziare che il danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale non assorbe - rectius, ricomprende - l'eventuale danno biologico che detta perdita abbia ulteriormente cagionato alla cd. vittima secondaria, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale. Sicché, in tema di danno non patrimoniale sofferto in conseguenza dell'uccisione di un congiunto, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto, “non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.” (Cass. n. 9857/22). 
Con specifico riguardo al danno biologico, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il danno alla salute del superstite, purché sia medicalmente accertato, è un pregiudizio con propria oggettiva evidenza e, pertanto, deve essere risarcito allorquando sia adeguatamente provato il nesso causale tra il fatto illecito e la menomazione dello stato di salute della vittima secondaria. Ciò poiché nella fattispecie del danno biologico “riflesso” la condotta illecita plurioffensiva del terzo lede, oltre al diritto alla vita o alla salute della vittima primaria, anche il diritto alla salute della vittima secondaria con la conseguenza che il legame eziologico che deve sussistere affinché tale ultimo danno-evento possa ritenersi imputabile all'autore dell'illecito è un nesso di causalità materiale. 
Siffatto pregiudizio è ravvisabile “solo in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, la quale deve essere specificamente allegata con l'atto introduttivo del giudizio” (Cass. n. 28423/08; Cass. n. 20292/12, secondo cui il pregiudizio biologico iure proprio, “alla luce di un inequivoco formante legislativo, oltre che giurisprudenziale, non può che consistere in una lesione medicalmente accertabile della salute fisio-psichica del danneggiato”). 
Peraltro, siffatto risarcimento può essere accordato solo se sia fornita la prova che il decesso abbia inciso negativamente sulla salute dei congiunti, determinando una qualsiasi apprezzabile, permanente patologia, e, dunque, laddove emerga più probabilmente che non che una determinata patologia non solo esista, ma sia altresì in rapporto causale col trauma patito per la morte del congiunto; sia, in altri termini, conseguenza delle sofferenze indotte dall'evento luttuoso. 
Sulla scorta della rammentata impostazione pretoria, la domanda con la quale il sig. ### ha chiesto il risarcimento del danno biologico che avrebbe sofferto per la morte della figlia non può che essere rigettata, poiché l'istante, per un verso, nemmeno ha indicato - almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum - la patologia che sarebbe insorta in conseguenza dell'evento dannoso per cui è disputa, essendosi limitato a discorrere, in maniera oltremodo generica, di “danno psichico” e di “alterazione psicofisica”; per l'altro, non ha prodotto una perizia di parte o, comunque, certificazioni mediche idonee a suffragare quanto prospettato. 
Né alla carenza assertiva connotante la domanda in esame avrebbe potuto supplire una CTU medica, giacché, anche nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, resta pur sempre “necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass. n. 24620/07; Cass. n. 13736/20). 
Ultima pretesa risarcitoria avanzata dal sig. ### è quella concernente il danno patrimoniale “da lesione di aspettativa alla produzione del reddito futuro”, a suffragio della quale l'attore ha dedotto che “la giovanissima età di ### […] ed i suoi percorsi verso il mondo alberghiero, della moda e della danza rendono possibile affermare che una volta cresciuta la stessa avrebbe in maniera costruttiva e seria contribuito alla vita economica della famiglia”. 
In relazione a tale danno, in disparte ogni considerazione circa l'imprecisione terminologica e dogmatica connotante la domanda in esame, non può tacersi che, secondo il consolidato orientamento della Corte di nomofilachia, l'aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso integra un danno futuro risarcibile nella misura in cui sia possibile presumere, in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto, che un contributo economico la persona defunta avrebbe effettivamente apportato (cfr.  n. 18490/06; Cass. n. 12597/01; Cass. n. 1637/00). 
Con specifico riguardo all'ipotesi per la quale tale danno patrimoniale futuro sia domandato dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, “è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia” (Cass. n. 759/14). Detto altrimenti, ai genitori di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito altrui compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alla circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile secondo parametri di regolarità causale, tenuto conto della condizione economica dei genitori, della loro età, della prevedibile entità del reddito del minore, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che la vittima delle lesioni avrebbe goduto di un reddito proprio (cfr., ex multis, Cass. n. 8546/08; Cass. 18177/07, secondo cui “i genitori di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, hanno l'onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia, fornendo la relativa prova sulla scorta di apposite circostanze di fatto collegate al caso di specie”). 
Aderendo alla testé rammentata impostazione interpretativa, il danno patrimoniale futuro di cui si discorre non può essere riconosciuto all'attore, nulla avendo questi allegato in ordine alla propria condizione economica né alle ragioni per le quali la defunta figlia avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. 
Alla luce di quanto sino ad ora argomentato, i danni patiti iure proprio dal sig. ### ammontano ad euro 257.343,80 e l'importo spettantegli quale ###erede della figlia premorta è pari ad euro 2.791,25, in tal guisa pervenendosi alla complessiva somma di euro 260.135,05. 
Cionondimeno, avendo la convenuta impresa assicuratrice corrisposto in data ### all'attore la somma di euro 130.000,00 a titolo di acconto (cfr. allegato n. 5 alla produzione attorea), non può tacersi che, secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato, “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 16027/22). 
Facendo applicazione del rammentato orientamento interpretativo, la somma - comprensiva di interessi e rivalutazione - da riconoscere all'attore è pari ad euro 116.084,61.  4. Richieste risarcitorie degli eredi di ### ora esaminare la domanda con la quale gli eredi di ### hanno chiesto il ristoro del danno non patrimoniale che la de cuius avrebbe patito in conseguenza del decesso della nipote ### figlia del di lei figlio ### A tal fine, pare in limine opportuno rilevare che i sig.ri ###### e ### hanno dato prova della dedotta qualità di eredi della sig.ra ### tenuto conto, da un lato, che detti istanti hanno versato in atti il certificato di stato della famiglia di ### (cfr. allegato n. 2 alla produzione degli eredi della sig.ra ###; dall'altro, che l'accettazione dell'eredità debba ritenersi esser avvenuta implicitamente, in virtù dell'esperimento da parte dei germani soglia dell'azione giudiziaria de qua, non rientrante tra gli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c..  ### premesso, si ritiene che agli istanti debba essere riconosciuto l'invocato pregiudizio, risultando ex actis che ### convivesse ### con la nonna paterna e non essendo stato specificamente contestato che la sig.ra ### intrattenesse, quando era un vita, con la compianta congiunta un profondo e duraturo legame affettivo: sicché, deve ritenersi provato, secondo l'id quod plerumque accidit ed in mancanza di elementi probatori contrari, il danno non patrimoniale subito dalla sig.ra ### in conseguenza dell'improvvisa definitiva dissoluzione del predetto vincolo: infatti, sulla scorta di quanto dianzi rilevato, può presumersi che la lesione parentale, ricollegata alla traumatica perdita del congiunto, sia foriera di un danno risarcibile ex art. 2059 c.c., essendo massima di comune esperienza che la morte di un parente stretto menomi la personalità del superstite, incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull'equilibrio e armonia del nucleo familiare.  ### atteso, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno da perdita del rapporto parentale, cui deve pervenirsi in via equitativa, seguendo - in ossequio all'impostazione interpretativa recentemente elaborata dalla Suprema Corte - “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579/21; nel medesimo senso, Cass. n. 26300/21). 
Gli enunciati criteri di liquidazione sono stati da ultimo cristallizzati nella versione delle ### dell'### per la giustizia civile di ### adeguata ai principi di diritto testé rammentati. 
In applicazione dei parametri de quibus il pregiudizio subito dalla sig.ra ### nonna paterna di ### è quantificabile in euro 89.994,00, cui si è pervenuti moltiplicando il valore del punto previsto per la perdita di una nipote (pari ad euro 1.698,00) per n. 53 punti, di cui: 20 assegnati in ragione dell'età della vittima primaria al momento del decesso (19 anni); 4 attribuiti per l'età della vittima secondaria al dì della morte del prossimo congiunto (84 anni); 20 assegnati in ragione della convivenza con il congiunto trapassato, risultante ex actis; 9 attribuiti per la sopravvivenza di oltre tre congiunti entro il secondo grado della vittima secondaria. 
Sennonché, incidendo il contributo eziologico offerto dalla vittima primaria nella causazione del sinistro anche sulla quantificazione dei danni richiesti iure proprio dai congiunti della stessa (cfr., ex multis, Cass. n. 9349/17), l'importo di euro 89.994,00 deve essere ridotto del 30%, in tal guisa giungendosi alla somma di euro 62.995,80. 
All'esito del tracciato iter argomentativo, ai sig.ri ###### e ### quali eredi di ### deve essere riconosciuto, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale sofferto dalla loro genitrice, il complessivo importo di euro 62.995,80. 
Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 62.995,80 devalutato - in base agli indici ### - al giorno in cui si è verificato il sinistro (16.2.14) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.  5. Richieste risarcitorie di ### adesso indugiarsi sulla domanda con la quale la sig.ra ### ha chiesto il ristoro del “danno tanatologico per l'omicidio della figlia del proprio convivente”, assumendo a fondamento di tale pretesa, da un lato, che “già da alcuni anni prima dell'evento tragico” avrebbe convissuto con il sig. ### e con le di lui figlie, ### e ### dall'altro, che con ### sarebbe intercorso “un rapporto familiare di fatto, il quale non si esauriva nella mera convivenza, ma consisteva in una relazione affettiva stabile e duratura”. 
A tal fine, non può prescindersi dal rammentare che la nozione di “famiglia” di cui all'art. 8 della ### non è limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri “legami familiari” di fatto, in cui le parti convivono fuori dal matrimonio (Cass. n. ###/23), che, secondo l'orientamento esegetico maggioritario, “appartengono alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa la propria personalità” (Corte Cost.  269/22). 
Ebbene, il diritto alla piena e tranquilla esplicazione della propria personalità nell'ambito di tali formazioni sociali di cui i componenti delle stesse sono, alla luce dei condivisibili approdi della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, senz'altro titolari, essendo costituzionalmente tutelato, laddove venga leso ben può giustificare - in ossequio all'indirizzo pretorio inaugurato dalle sentenze della Suprema Corte nn. 8827/03 e 8828/03, ove si è espressamente affermato che il danno di cui all'art. 2059 c.c. debba essere ristorato ogniqualvolta scaturisca da “un'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona” costituzionalmente protetto - il riconoscimento al danneggiato di un pregiudizio non patrimoniale. 
Ciò posto, sotto il profilo probatorio, “la sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione” (Cass. n. 8037/16). 
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la domanda proposta dalla sig.ra ### non può che essere rigettata, in quanto la medesima, di là dall'aver dedotto che “già da alcuni anni prima dell'evento tragico” convivesse con ### omettendo, peraltro, finanche d'indicare la data esatta - o, quantomeno, l'anno - dell'inizio della coabitazione, si è limitata ad affermare apoditticamente che avrebbe instaurato con la predetta vittima primaria “una relazione affettiva stabile e duratura”, senza, tuttavia, aver in alcun modo descritto - almeno sino alla maturazione delle preclusioni assertive - tale rapporto o, comunque, aver specificato se condividesse effettivamente parte della quotidianità con ### come trascorresse il tempo passato con quest'ultima e quali attività fosse solita compiere con (o per) la figlia del di lei partner. Né la sig.ra ### ha prodotto documentazione dalla quale poter arguire che il rapporto instaurato con ### non si esaurisse nella mera coabitazione e contemplasse la condivisione - non già soltanto di meri spazi, bensì - di tempo e di un progetto esistenziale (esemplificativamente, materiale fotografico immortalante momenti di vita in comune).  6. Richieste risarcitorie di ### 6.1 Danni richiesti iure hereditatis ###, infine, di esaminare le pretese risarcitorie avanzate dalla sig.ra ### muovendo da quelle azionate iure hereditatis. 
A tal fine, giova preliminarmente rilevare che emerga che la sig.ra ### sia ###erede di ### tenuto conto, da un lato, che detta istante ha provveduto a versare in atti il certificato di stato di famiglia (cfr. allegato n. 2 alla produzione della sig.ra ###, dal quale risulta che fosse l'unica sorella della defunta; dall'altro, che l'accettazione dell'eredità debba ritenersi esser avvenuta implicitamente, in virtù dell'esperimento da parte della sig.ra ### dell'azione giudiziaria de qua, non rientrante tra gli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c.. 
Ciò posto, la quota del pregiudizio terminale patito dalla trasportata - supra accertato e liquidato - spettante alla sig.ra ### quale ###erede della defunta sorella, è pari ad euro 14.779,00, atteso che: a) il primo comma dell'art. 571 c.c. prevede che, “se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà”; b) ex actis emerge che eredi di ### sono, oltre alla sorella istante, la di lei madre ed il di lei padre.   6.2 Danni richiesti iure proprio Di là dai danni invocati iure hereditatis, la sig.ra ### ha domandato, iure proprio, il ristoro: a) del danno da perdita del rapporto parentale, sostenendo che ancora non sarebbe riuscita nella difficile elaborazione del lutto e che avrebbe “modificato le precedenti abitudini di vita, in particolare rinunciando alle attività che svolgeva con la sorella”; b) del danno patrimoniale che sarebbe sostanziatosi nelle spese - ammontanti ad euro 360,00 - che avrebbe sostenuto per “avvalersi dell'aiuto di psicoterapeuti professionisti […] nella speranza di trovare sollievo dal proprio dolore”. 
Muovendo dal richiesto danno da perdita del rapporto parentale, risultando ex actis che ### convivesse ### con la sorella, né essendo stato contestato che l'odierna istante intrattenesse con la compianta congiunta un profondo e duraturo legame affettivo, deve ritenersi provato, secondo l'id quod plerumque accidit ed in mancanza di elementi probatori contrari, il danno non patrimoniale subito dalla sig.ra ### in conseguenza dell'improvvisa definitiva dissoluzione del predetto vincolo: infatti, sulla scorta di quanto dianzi rilevato, può presumersi che la lesione parentale, ricollegata alla traumatica perdita del congiunto, sia foriera di un danno risarcibile ex art. 2059 c.c., essendo massima di comune esperienza che la morte di un parente stretto menomi la personalità del superstite, incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull'equilibrio e armonia del nucleo familiare.  ### atteso, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno da perdita del rapporto parentale, cui deve pervenirsi in via equitativa, seguendo - in ossequio all'impostazione interpretativa recentemente elaborata dalla Suprema Corte - “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579/21; nel medesimo senso, Cass. n. 26300/21). 
Gli enunciati criteri di liquidazione sono stati da ultimo cristallizzati nella versione delle ### dell'### per la giustizia civile di ### adeguata ai principi di diritto testé rammentati. 
In applicazione dei parametri de quibus il pregiudizio subito dalla sig.ra ### sorella di ### è quantificabile in euro 140.934,00, cui si è pervenuti moltiplicando il valore del punto previsto per la perdita di una sorella (pari ad euro 1.698,00) per n. 83 punti, di cui: 20 assegnati in ragione dell'età della vittima primaria al momento del decesso (19 anni); 18 attribuiti per l'età della vittima secondaria al dì della morte del prossimo congiunto (25 anni); 20 assegnati in ragione della convivenza con il congiunto trapassato, risultante ex actis; 12 attribuiti per la sopravvivenza di due membri del nucleo familiare (id est, il padre e la madre della sig.ra ###; da ultimo, 13 ulteriori punti riconosciuti in ragione della particolare intensità della relazione affettiva intercorsa tra le sorelle, che insieme hanno fronteggiato la crisi coniugale dei genitori e le vicissitudini che avevano interessato la loro madre, desumibile dalle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno riferito che le sorelle non soltanto avessero condiviso la stessa stanza sin da quando erano bambine, bensì anche che trascorressero molto tempo insieme. 
Per quanto concerne l'allegato danno patrimoniale, che sarebbe sostanziatosi nelle spese (ammontanti ad euro 360,00) sostenute per avvalersi dell'aiuto di psicoterapeuti professionisti, nulla può essere riconosciuto all'istante, attesa la laconicità della prospettazione, che non consente di stabilire se tali esborsi possano essere effettivamente ritenuti conseguenza immediate e diretta dell'evento dannoso per cui è disputa. 
Sicché, i danni patiti iure proprio dalla sig. ### ammontano ad euro 140.934,00 e l'importo alla medesima spettante quale ###erede della figlia premorta è pari ad euro 14.779,00, in tal guisa pervenendosi alla complessiva somma di euro 155.713,00, che deve essere ridotta del 30%, anche in relazione ai danni richiesti iure proprio dall'odierna istante (cfr., ex multis, Cass. n. 9349/17), in ragione dell'accertato concorso di colpa di ### - stimato, appunto, nel 30% - nella causazione del sinistro, così giungendosi all'importo di euro 108.999,10. 
Cionondimeno, essendo pacifico che la convenuta impresa assicuratrice abbia offerto alla sig.ra ### la somma di euro 30.000,00 e che quest'ultima l'abbia “trattenuta a mero titolo di acconto sul maggior importo dovuto”, non può tacersi che, secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato, “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. 16027/22). 
Facendo applicazione del rammentato orientamento interpretativo, la somma - comprensiva di interessi e rivalutazione - da riconoscere alla sig.ra ### è pari ad euro 82.103,73.  7. Spese di lite Non resta che disciplinare le spese di lite: in relazione al rapporto processuale intercorso tra l'attore e le società convenute, le stesse devono - in ossequio al principio della soccombenza - essere poste a carico di queste ultime, in solido tra loro. 
Per quanto concerne, poi, il rapporto processuale instauratosi tra gli eredi di ### e le imprese convenute, le spese devono essere poste a carico delle società evocate in giudizio, in ragione della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dai summenzionati eredi. 
Con riguardo al rapporto processuale intercorso tra la sig.ra ### e la compagnia assicuratrice, le spese devono essere poste a carico della prima, essendo la domanda risarcitoria proposta dalla medesima stata integralmente rigettata. 
In ordine, infine, al rapporto processuale instauratosi tra la sig.ra ### e le imprese convenute, le spese di giudizio devono, conformemente al principio della soccombenza, essere poste a carico di queste ultime.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, ### in persona del giudice unico, dott. ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia dell'impresa ### S.r.l.; 2. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da ### nei confronti delle società convenute; per l'effetto: a. accerta e dichiara che la responsabilità per l'incidente per cui è causa è da ascriversi nella misura del 70% al conducente della vettura e nella misura del 30% alla terza trasportata; b. condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### della somma di euro 116.084,61, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e fino al soddisfo; 3. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli eredi di ### nei confronti delle società convenute e, per l'effetto, condanna tali imprese, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ###### e ### quali eredi di ### del complessivo importo di euro 62.995,80, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione; 4. Rigetta la domanda spiegata da ### nei confronti delle società convenute; 5. Accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta da ### nei confronti delle società convenute e, per l'effetto, condanna tali imprese, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### della somma di euro 82.103,73, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e fino al soddisfo; 6. Condanna le società convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### delle spese di lite, all'uopo liquidate in euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatario; 7. Condanna le società convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli eredi di ### delle spese di lite, all'uopo liquidate in euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario; 8. ### al pagamento, in favore della convenuta impresa assicuratrice, delle spese di lite, all'uopo liquidate in euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; 9. ### le società convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### delle spese di lite, all'uopo liquidate in euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.  ###, lì 6.2.26 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 738/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Di Filippo Gianluca

M
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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 599/2026 del 05-02-2026

... di appello incidentale. Illegittima riduzione del danno parentalegenitoriale rispetto al totale spettante: secondo i genitori di ### aveva errato il tribunale nel ritenere che il risarcimento dei danni non patrimoniali in loro favore non fosse assimilabile alla perdita del rapporto parentale e dunque da risarcire secondo la tabella milanese per il danno da morte del congiunto, liquidando invece un danno riflesso correlato ad un'invalidità della figlia all'80%: così facendo il primo giudice aveva confuso la causalità materiale (per cui l'evento lesivo era integralmente imputabile all'### con quella giuridica, non dando conto, peraltro, del fatto che lesioni come quelle subite dalla bambina avevano impedito la nascita stessa del rapporto genitoriale; non solo: a prescindere da quella che sarà la durata della vita di ### nel caso di specie non potrà mai esserci un attimo in cui i genitori potranno godere del rapporto nella bellezza e pienezza del suo dispiegarsi ma, anzi, essi dovranno vivere, giorno dopo giorno, uno strazio, che sconvolgerà pure la loro organizzazione di vita per tutti gli anni in cui la figlia sventurata vivrà. Quand'anche poi si volesse ciononostante applicare le (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott. ssa ###ssa ###ssa ### pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 2257/2023 promossa da: ### UNITÀ ### (c.f. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (c.f. ###) e ### (###), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### con il patrocinio degli avv.ti ### BACCHETTA e ### elettivamente domiciliat ###atti ### e #### parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contraria reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata resa dal Tribunale di Arezzo, ###, 789/2023 pubblicata l'11.9.2023 G.U. ###ssa ### emessa inter partes all'esito del giudizio iscritto al NRG 2076/2020: - nel merito respingere tutte le domande spiegate nei confronti dell'### in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia in punto di an che di quantum debeatur, oltreché sfornite di prova. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, del presente giudizio e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; - respingere perché inammissibile e comunque infondato l'appello incidentale proposto dai signori ### e ### - condannare questi ultimi alla restituzione di quanto ad essi pagato dall'appellante in forza della sentenza di primo grado ed all'esito dell'ordinanza di codesta Corte di Appello del 20.2.2024 resa nell'ambito del procedimento inibitorio; versato in data ### nella complessiva somma di € 1.651.158,81 di cui € 1.232.438,61 in favore della minore ### € 209.360,10 in favore della sig.ra ### e € 209.360,10 in favore del sig. ### con interessi ed accessori sugli importi da restituire. 
In via istruttoria: - disporre l'esibizione in giudizio da parte della sig. ### o, in ipotesi, l'autorizzazione ad acquisire presso le ### di riferimento con successivo deposito agli atti di causa la documentazione (cartella ed accertamenti effettuati) reperibile presso l'UO di diabetologia dell'### di ### ove la gestante è stata seguita a motivo delle problematiche insorte durante la gravidanza (diabete gravidico in trattamento con insulina); - disporre la rinnovazione della CTU medico legale con nomina di un nuovo Collegio medico con competenze specialistiche ovvero designando accanto ad un nuovo medico legale altro consulente con competenze in ginecologia ed ostetricia al fine di verificare la sussistenza dei fatti, del nesso causale tra le lesioni e/o malattie riscontrate sulla piccola ### e la condotta dedotta in giudizio avuto riferimento alle patologie e complicanze da cui era affetta la ###ra ### e ad ogni fattore di rischio esistente nel caso specifico nonché alla luce dei protocolli e linee guida incidenti sul caso in oggetto.  - rigettare tutte le richieste istruttorie degli appellati. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.” Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello di ###: ### l'inammissibilità del I motivo di appello per sopraggiunto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., a seguito di accettazione delle conclusioni della CTU in integrazione da parte dell'### convenuta, quanto a sua responsabilità pari all'80% del totale.  ###: ### tutti i motivi di appello, incluso il primo che non fosse dichiarato inammissibile (ma senza rinuncia all'eccezione) perché infondati ### In accoglimento dei motivi di appello incidentale riformare parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto: a) In accoglimento del primo motivo, condannare ### in persona del suo d.g. a corrispondere a ### e ### in proprio, a titolo di danni non patrimoniali loro derivati dalla lesione integrale e permanente della capacità psicofisica della figlia, la somma di € 312.882,40 cadauno, o la diversa somma che risulterà dovuta secondo le tabelle milanesi in vigore alla data della decisione, già calcolata al netto del differenziale 20% ascritto alla concausa naturale.  b) In accoglimento del II motivo, condannare ### in persona del suo l.r. a corrispondere a ### e ### in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia ### la percentuale del 30% - o, in subordine e per i motivi esposti, del 25% - sulla componente biologica del danno subito dalla figlia, a titolo di personalizzazione di un danno da lesioni di straordinaria gravità - invalidanti la vittima oltre la normalità lesiva evincibile dall'esperienza per similari fattispecie di invalidità totale in soggetti neonatali, da calcolarsi in percentuale al danno biologico, che - liquidato in sentenza in € 824.149,00 sulla base delle ### milanesi del 2022 - risulterà stimabile secondo le ### milanesi vigenti alla data della decisione.  c) In accoglimento del III motivo di appello incidentale condannare ### in persona del suo l.r. a corrispondere a ### e ### in loro solidale favore, a titolo di rimborso spese per l'assistenza da prestare alla figlia per le causali di cui in narrativa, per tutta la durata effettiva e non presunta della sua vita, le seguenti somme, nei termini a seguire: • euro 40.000,00 su base annua, di cui: la somma moltiplicata per gli anni di vita della vittima che saranno decorsi sino alla sentenza, oltre interessi di mora su base annua e, pro futuro, euro 40.000,00 annui fino alla permanenza in vita della vittima primaria da corrispondersi anticipatamente entro il 30 gennaio di ogni anno; • in subordine, la somma di euro 40.000,00 per 15 annualità = € 600.000,00.  • In ipotesi, la somma di euro 800,00 mensili qualora, e a decorrere dalla data in cui, la ### dovesse revocare il sussidio assistenziale; o la somma necessaria a reintegrale mensilmente la misura del contributo odierno che dovesse essere ridotto dalla ### d) Confermare per il resto la sentenza impugnata ### Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudio, con liquidazione dei compensi per il giudizio di gravame, oltre alla fase cautelare, secondo il valore medio dello scaglione da 1.000.001 a 2.000.000 ###: Non ammettere le richieste istruttorie di parte appellante, perché inammissibili per le ragioni esposte in narrativa In via di mera ipotesi, qualora la Corte, contrariamente al primo Giudice, non ritenesse già esaustivamente istruita in via documentale la domanda di risarcimento dei danni per spese necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche nella casa di dimora della vittima, ammettere la prova testi sull'art. 11) formulato nel ricorso ex art. 702 bis [ 11) “Dica il teste l'ammontare delle spese per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche della casa familiare dei ###ri ### E ### NADIA” ], con il teste ### legale rappresentante della ### 2001 di ### O & ### U. S.n.c., residente ###.” OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 789/2023 del Tribunale di ### in materia di responsabilità sanitaria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le domande proposte. 
Con ricorso al Tribunale di ### ex art. 702 bis c.p.c. ed ex art. 8, co. 3, legge 24/2017, ### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### nata ad ### il ###, avevano chiesto che l'### fosse condannata a risarcire loro i molteplici danni subiti a causa della condotta colposa dei sanitari dell'ospedale aretino nella gestione del travaglio e del parto della sig.ra ### tale da cagionare una gravissima invalidità permanente alla figlia neonata ### Nello specifico, avevano allegato che: • il 1°.05.2018 la sig.ra ### veniva ricoverata in via programmata, a termine di gravidanza giunta alla 40esima settimana di gestazione, presso l'### di ### al fine di procedere all'induzione al parto; • nel corso della gravidanza, la sig.ra ### aveva manifestato diabete gestazionale, trattato con insulina, nonché ipotiroidismo, parimenti trattato farmacologicamente; • nelle prime ore successive all'induzione, i tracciati cardiotocografici non mostravano alterazioni di rilievo, ma già a partire delle ore 0,20 del 2.05.2018 i tracciati CTG evidenziavano decelerazioni sempre più frequenti e gravi; • nonostante il medico di guardia fosse stato allertato alle ore 1,50, non venivano presi in considerazioni gli esiti non rassicuranti dei tracciati ### • solo dopo che il periodo espulsivo si era protratto per oltre tre ore, venivano praticate episiotomia e due manovre di ### per agevolare il parto naturale, nonostante i tracciati CTG manifestassero una prolungata sofferenza fetale; • ### nasceva dunque alle ore 4,43 del 2.05.2018, non vagiva e presentava un grave quadro di asfissia e acidosi metabolica; • alle ore 7,34 la neonata era trasferita con diagnosi di “asfissia neonatale grave, nato da parto spontaneo” presso l'### di ### per eseguire trattamento di ipotermia terapeutica, a seguito del quale veniva nuovamente ricoverata presso l'### di ### fino all'11.06.2018, con diagnosi di “### ipossico ischemica### convulsive - ### adiposa neonatale”; • anche le successive valutazioni mediche presso l'### di ### e l'### di ### confermavano il gravissimo quadro clinico della bambina, con danni permanenti che si esplicavano nella concreta impossibilità di eseguire autonomamente le più basilari funzioni vitali, presentando incapacità a seguire e a fornire qualsiasi risposta a stimoli tattili; ipotrofia muscolare agli arti; impossibilità a mantenere la posizione seduta; impossibilità ad effettuare movimenti delle mani, passaggi posturali e deambulazione; assenza di linguaggio, con emissione saltuaria di suoni gutturali; continui pianti notturni, con una invalidità permanente pari al 100%.  ### i ricorrenti, i sanitari dell'### resistente avevano tenuto una condotta gravemente colposa nella gestione del parto della sig.ra ### non considerando che la situazione clinica pregressa della partoriente (che presentava diabete gestazionale ed ipotiroidite) era tale da dover indurre il personale sanitario a prestare la massima attenzione per scongiurare i rischi di effetti dannosi per il feto, ed inoltre manifestando una pervicace insistenza nel voler proseguire con un parto spontaneo nonostante il fallimento dell'induzione al travaglio con ### il grave ritardo nell'espulsione del feto, con un periodo espulsivo protrattosi per oltre tre ore, e l'evidente sofferenza fetale evidenziata dal tracciato ecotocografico palesemente patologico, che avrebbero reso necessario procedere tempestivamente con un cesareo d'urgenza; inoltre, la rianimazione neonatologica era stata gestita in modo deficitario, senza un neonatologo di guardia presente 24 ore su 24, ma solo reperibile, con ritardo negli interventi necessari, e senza lettini raffreddanti per effettuare la terapia del freddo, tanto che ### era stata inviata all'### di ### con ulteriore ritardo. 
I ricorrenti avevano quindi domandato, quanto ai danni subiti da ### il risarcimento del danno biologico, permanente e temporaneo, e morale subito dalla bambina, chiedendo anche l'applicazione dell'aumento personalizzato della liquidazione (cd.  personalizzazione) in ragione delle gravissime conseguenze subite dalla minore, nonché il ristoro del danno patrimoniale subito dalla minore per la perdita della propria capacità lavorativa e di guadagno, da calcolare in base al triplo della pensione sociale; quanto ai danni subiti dai genitori, in proprio, avevano chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalle spese da sostenersi in futuro per l'assistenza continuativa alla minore, ausiliaria rispetto a quella prestata dai genitori, sulla base del costo di due badanti per otto ore di prestazione lavorativa giornaliera, il ristoro dei costi per spese mediche e terapie future non coperte dal ### le spese necessarie per adattare l'abitazione familiare alle esigenze della bambina, con rimozione delle barriere architettoniche, il ristoro dei danni non patrimoniali dai medesimi subiti per la lesione del rapporto parentale cagionata delle macrolesioni riscontrate nella figlia minore. Infine, avevano chiesto il rimborso delle spese sostenute per le competenze del proprio ### dott. ### (doc. 7), nonché di quelle relative ai compensi del collegio peritale nominato dal Tribunale e di assistenza legale prestata dal difensore nella fase del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. 
L'### si era costituita contestando ogni addebito. 
Disposto il mutamento del rito, era stato acquisito l'elaborato peritale redatto ex art. 696 bis c.p.c., oggetto poi di supplemento.  *** 
Con sentenza 789/23, il tribunale ha ritenuto sussistente la malpractice ed accolto parzialmente le richieste risarcitorie degli attori. 
In particolare, in punto di an debeatur, sulla scorta della ctu ha ritenuto che le lesioni riscontrate sulla bambina, consistenti in una gravissima encefalopatia ipossica ischemica da sofferenza neonatale, fossero in rapporto di causalità con la condotta dei sanitari dedotta in giudizio, non corrispondente all'esatta prestazione dovuta nel caso in esame, precisando che l'incidenza dell'incongruo comportamento dei sanitari nella determinazione della malattia andasse determinato nella percentuale dell'ottanta per cento, relegando il residuo venti per cento a quelle complicanze (diabete, coriamniosite) che erano verosimilmente iniziate in epoca prenatale ed avevano prodotto eventi silenti. 
In punto di quantum debeatur, il tribunale, rilevato che il collegio peritale aveva escluso la sussistenza di un danno biologico temporaneo e riscontrato, in relazione ai danni non patrimoniali subiti da ### che la stessa presentava il 100% di invalidità permanente, riconoscendo che un 20% di tali postumi permanenti, più probabilmente che non, si sarebbe verificato comunque, anche in presenza di una corretta prestazione sanitaria da parte del personale dell'### resistente, in ragione delle complicanze presentate dalla partoriente così come riscontrate e precisate dall'elaborato peritale, ha quantificato il danno permanente non patrimoniale che sarebbe spettato alla minore in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (100%) sottraendo a tale somma l'importo del risarcimento (20%) che non risultava causalmente ascrivibile alla condotta dell'### convenuta (in quanto postumo pregiudizievole che sarebbe residuato, più probabilmente che non, anche qualora il trattamento praticato dai sanitari dell'### convenuta fosse stato correttamente eseguito), ottenendo in applicazione della tabella milanese 2021 l'importo finale di 1.147.086,00 (di cui € 758.592,00 per componente biologica ed € 388.494,00 per componente morale). 
Sulla componente biologica suddetta il primo giudice ha applicato un aumento personalizzato del 15%, addivenendo al complessivo importo di € 1.260.874,80, oltre accessori, considerato che “le conseguenze della menomazione permanente al bene salute subita da ### appaiono di estrema gravità e peculiari rispetto a quelle che si sarebbero ordinariamente verificate ai danni di un qualsiasi soggetto della medesima età della minore, per un danno permanente al bene salute valutato, in via differenziale, tra il 20% ed il 100% di invalidità permanente”. 
Il tribunale ha poi respinto la domanda di risarcimento del danno, in capo alla minore, per perdita reddituale, sostanzialmente rilevando che tale danno non era sorto al momento del fatto illecito (perché anche se sana la minore durante l'infanzia non avrebbe prodotto redditi e dunque non poteva perderli), e che poiché il collegio peritale aveva evidenziato che a causa delle lesioni riportate la bambina aveva un'aspettativa di vita di appena ulteriori quindici anni (dovendosi riferire tale affermazione al momento in cui essa aveva 4 anni), quando tale danno avesse in ipotesi iniziato a prodursi verosimilmente ### non sarebbe più stata in vita e, dunque, tale danno non sarebbe mai concretamente maturato, precisando che tale nocumento non poteva neppure essere liquidata come danno da perdita della capacità lavorativa generica, perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il danno alla capacità lavorativa generica rientrava nell'alveo di quello biologico e dunque era già compreso nella relativa liquidazione. 
Ha quindi riconosciuto ai genitori di ### iure proprio, un danno per la lesione del rapporto parentale, dando conto della sofferenza per lo stato di salute della figlia e dello stravolgimento della propria vita personale e del proprio progetto familiare, quantificandolo sulla base della tabella romana (che prevedeva un sistema “a punti”) nell'importo di euro 142.080,00 oltre accessori per ciascun genitore. 
Il primo giudice ha invece negato il danno correlato al costo delle prestazioni assistenziali e mediche future, rilevando che il collegio peritale aveva chiarito che le spese mediche erano erogate dal servizio pubblico e che non era dimostrato che l'importo di circa € 800 mensili erogato dalla ### per l'assistenza alla minore fosse insufficiente a far fronte alle esigenze della medesima. 
Per converso, ha riconosciuto la voce di danno patrimoniale consistente nelle spese necessarie per l'adeguamento dell'abitazione della macrolesa alle sue esigenze, quantificandola nell'importo di € 40.000. 
Infine, ha riconosciuto il diritto degli attori ad ottenere il rimborso delle somme liquidate a titolo di compenso al collegio peritale nominato (€ 3.918,53 oltre accessori di legge, più € 355,00 per spese) nonché gli esborsi per la consulenza medico-legale di parte redatta dal dott. ### pari ad € 2.550,00, mentre ha negato loro la possibilità di ottenere dall'azienda la refusione di quanto pagato per l'assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., rilevando che essi avevano allegato unicamente una “nota spese” del difensore, ma non una fattura attestante l'avvenuto pagamento. Ha poi condannato l'azienda a rifondere a parte attrice le spese di lite. 
La struttura sanitaria ha impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: ###: col primo motivo, l'appellante ha censurato il riconoscimento dell'an debeatur: a) sotto il profilo della sussistenza di un nesso causale tra la prestazione sanitaria erogata e i gravi problemi celebrali di cui soffriva ### sostenendo che essi fossero diretta ed esclusiva conseguenza di patologie preesistenti al parto, e che il tribunale avesse errato nell'esimersi dall'accertare se il contegno dei sanitari fosse stato più probabilmente che non causa del danno; ha rilevato al riguardo che i ccttuu, nel riconoscere pari dignità causale tanto alle problematiche placentari quanto al contegno dei sanitari, non avevano indicato l'elemento preponderante nella causazione del danno; inoltre, ha contestato che, contrariamente a quanto affermato dal collegio peritale, fosse ravvisabile un tracciato CTG sicuramente predittivo di sofferenza fetale, per un ampio periodo di tempo anteriore al parto, rilevando che le relazioni post partum (sia quella dell'ostetrica ### sia quella del medico di guardia dott.ssa ### definivano il tracciato “non rassicurante” soltanto dalle ore 4.20/4.22, cioè a dire pochi minuti prima della nascita avvenuta alle ore 4.43; per di più, l'efficacia predittiva della cardiotocografia era molto esigua, vuoi per la bassa specificità nell'identificare una condizione di ipossia intrapartum, vuoi per la difficoltà di interpretazione dei patterns diversi da quelli estremi, tanto che vi erano moltissimi falsi positivi; gli stessi ccttuu non avevano potuto escludere che i danni neurologici da cui era poi risultata affetta la bambina non fossero già consolidati al momento del parto; b) sotto il profilo della colpa, contestando anche che nell'operato dei sanitari presenti al momento del parto fossero ravvisabili elementi di imperizia perché, come ritenuto dai ccttuu, essi avrebbero avuto il dovere di ipotizzare la possibile presenza dell'alterazione placentare (cd. corioangiosi) sapendo la gravida a rischio in quanto affetta da diabete, e quindi avrebbero dovuto assumere un atteggiamento meno attendista nella gestione del travaglio, posto che al momento del ricovero la presenza di alterazioni placentari non era invece nota né ipotizzabile, che durante tutta la gravidanza il diabete era stato trattato farmacologicamente e che il monitoraggio ecografico della crescita fetale effettuato durante la gestazione escludeva il sospetto di macrosomia fetale, di talché almeno fino al manifestarsi di un tracciato non rassicurante alla scadenza delle tre ore di travaglio non vi erano elementi tali da orientare subito i medici verso il parto cesareo. 
Ha pertanto chiesto la rinnovazione della ctu, nonché l'acquisizione della documentazione (cartella ed accertamenti effettuati) reperibile presso l'UO di diabetologia dell'### di ### dove la gestante era stata seguita a motivo delle problematiche insorte durante la gravidanza (diabete gravidico in trattamento con insulina).  ###: col secondo motivo, l'azienda ha lamentato che il tribunale avrebbe errato anche nella liquidazione del danno non patrimoniale patito dalla bambina, sotto quattro profili: a) nel sottrarre dal danno correlato ad una invalidità del 100 per cento il danno ascrivibile alle concorrenti cause naturali pre-parto, quantificate dai periti nella misura percentuale del 20%, calcolando quest'ultimo utilizzando il punto base previsto in tabella per l'invalidità del 20% ( € 3.277,87, di cui 1.180,03 ed € 4.457,90 per sofferenze morali) anziché quello indicato per la invalidità del 100% (€ 12.362,24, di cui 8.241,49 per danno biologico ed € 4.120,75 per sofferenze morali), così da adottare due parametri non omogenei; b) nell'applicare in modo integrale la ### di ### che nel complessivo danno non patrimoniale inseriva anche la componente morale, ritenendo la sofferenza soggettiva dimostrata per presunzioni laddove invece occorreva la prova delle concrete ulteriori sofferenze di natura personale patite, tanto più che vista la gravissima forma di encefalopatia con invalidità al 100 per cento il giudice per riconoscere il danno morale avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova che lo stato di salute complessivo delle bambina fosse tale da non escludere la percezione di un sofferenza interiore da parte della stessa; c) inoltre, aveva riconosciuto una personalizzazione del 15% motivandola con quegli stessi elementi posti a base della valutazione del danno biologico utilizzati per l'applicazione della tabelle di ### per la liquidazione del danno “standard”, senza spiegare perché essi avrebbero reso il danno in concreto più grave rispetto a quello che sarebbe stato per persona della stessa età affetta dai medesimi pregiudizi, e senza indicare circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare l'aumento; d) infine, aveva liquidato il danno senza tener conto che la bambina aveva un'aspettativa di vita di soli 15 anni, mentre la tabella milanese faceva riferimento alla aspettativa di vita secondo la statistica demografica, quindi di circa 85 anni, di talché il danno liquidato risultava sovrastimato, e già contemplava comunque quel 15% di personalizzazione che il Tribunale aveva indebitamente riconosciuto all'appellata.  ###: col terzo motivo, l'appellante ha censurato il riconoscimento ai genitori di un danno patrimoniale correlato alle spese necessarie per l'adeguamento dell'abitazione alle esigenze della figlia macrolesa, per € 40.000, senza avvedersi che le fotografie prodotte non consentivano nel modo più assoluto di stabilire la effettiva necessità degli interventi edilizi da eseguire, anche in relazione alle caratteristiche della casa di abitazione, né i reali costi, tanto più alla luce dei finanziamenti pubblici stanziati periodicamente allo scopo. 
L'### ha chiesto anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
Gli appellati si sono costituiti, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del primo motivo d'appello per aver i ctp dell'### aderito alle risultanze del supplemento di perizia, che aveva imputato alla malpractice l'80% della compromissione dell'integrità psico-fisica della bambina, e comunque chiedendo l'integrale rigetto dell'appello principale; hanno altresì proposto a loro volta appello incidentale, facendo valere i seguenti motivi: ### di appello incidentale. Illegittima riduzione del danno parentalegenitoriale rispetto al totale spettante: secondo i genitori di ### aveva errato il tribunale nel ritenere che il risarcimento dei danni non patrimoniali in loro favore non fosse assimilabile alla perdita del rapporto parentale e dunque da risarcire secondo la tabella milanese per il danno da morte del congiunto, liquidando invece un danno riflesso correlato ad un'invalidità della figlia all'80%: così facendo il primo giudice aveva confuso la causalità materiale (per cui l'evento lesivo era integralmente imputabile all'### con quella giuridica, non dando conto, peraltro, del fatto che lesioni come quelle subite dalla bambina avevano impedito la nascita stessa del rapporto genitoriale; non solo: a prescindere da quella che sarà la durata della vita di ### nel caso di specie non potrà mai esserci un attimo in cui i genitori potranno godere del rapporto nella bellezza e pienezza del suo dispiegarsi ma, anzi, essi dovranno vivere, giorno dopo giorno, uno strazio, che sconvolgerà pure la loro organizzazione di vita per tutti gli anni in cui la figlia sventurata vivrà. Quand'anche poi si volesse ciononostante applicare le ### del Tribunale di Roma per il danno riflesso dei congiunti del macroleso, si dovrebbe adottare il punto base corrispondente ad un'invalidità del 100%, e non dell'80%, e decurtare l'importo così ottenuto del 20%.  ### incidentale. Insufficiente ed illogica quantificazione della personalizzazione del danno a fronte della ritenuta gravità estrema delle condizioni di vita della danneggiata: secondo gli appellanti, non solo la personalizzazione era dovuta (e dunque il secondo motivo d'appello, sub c, era infondato), ma la percentuale in aumento riconosciuta avrebbe dovuto essere non del solo 15%, bensì del 30% o in subordine del 25%, posto che le condizioni della bambina erano le peggiori che si potessero ipotizzare; ### di appello incidentale. Immotivato rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniale costituiti dalle spese future per l'assistenza alla figlia - motivazione apparente: aveva errato il tribunale nel negare loro le spese future per l'assistenza, perché ammesso e non concesso che il contributo della ### permanesse nel tempo, esso ammontava a soli euro 800,00 mensili, mentre lo stato invalidante estremo di ### che le impediva la deambulazione e l'uso degli stessi arti superiori, passaggi posturali autonomi e l'espletamento di atti quotidiani basilari, richiedeva un'assistenza generica di 16 ore (dunque, due badanti giornaliere che, lavorando con regolari contratti, coprissero uno spazio di 16 ore per cinque giorni a settimana, provvedendo essi genitori al restante spazio di vita nell'arco della giornata e della settimana), che aveva un costo annuo di euro 41.065,44 (ossia euro 1.384,46 mensili oltre euro 194,98 di indennità per tredici mensilità, da moltiplicare x 2) con l'aggiunta di un paio d'ore al giorno per un'assistenza più qualificata (di tipo infermieristico), che aveva un costo di euro 50,00 all'ora; hanno precisato che tale voce risarcitoria era da erogare non solo fino al compimento dei quindici anni, ben potendo la bambina vivere di più. 
Con ordinanza in data ###, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensiva ex art.  283 c.p.c. avanzata dall'azienda appellante, se non limitatamente all'importo riconosciuto alla vittima primaria a titolo di personalizzazione del danno.  *** 
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 15.1.2026 mediante ordinanza emessa dal ### istruttore ex art. 127 ter cpc in data ###, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe.  2. Il primo motivo d'appello dell'azienda: l'an debeatur (e l'incidenza delle condizioni preesistenti). 
In punto di an debeatur, il tribunale ha rilevato che: “### fattispecie in esame, ed in particolare sotto il profilo dell'an, la responsabilità ascritta alla struttura sanitaria convenuta appare adeguatamente dimostrata alla luce delle risultanze peritali esperite sia nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che all'esito del supplemento di CTU disposto nel giudizio di merito. 
Il collegio peritale, nell'elaborato disposto nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ha evidenziato quanto segue in ordine alla gestione del travaglio della sig.ra ### “La nascita si verifica alle ore 04.43 del 2 maggio 2018 mediante n.2 manovre di ### Nelle gravide con diabete gestazionale trattato con insulina, anche se ben compensate, ci sono alterazioni placentari (vedi osservazioni poste dal consulente di parte resistente dr.### in sede di operazioni peritali del 13/7/20) che inducono ad avere un atteggiamento meno attendista nella gestione delle eventuali anomalie cardiotocografiche in travaglio. Anomalie perché, a differenza delle decelerazioni variabili tipiche, quelle atipiche non sono dovute a semplice compressione del cordone; quando sono ripetitive possono essere il segnale di disfunzioni placentari con ipossia ingravescente. ### 2017 (acronimo per ### definisce le decelerazioni variabili atipiche preoccupanti. 
Il tracciato cardiotocografico è definibile non rassicurante secondo le ### 2017 quando le variabili preoccupanti superano il 50% delle contrazioni per meno di 30 minuti. 
È definibile anormale quando le variabili preoccupanti che superano il 50% delle contrazioni durano 30 minuti (o meno se ci sono fattori di rischio materno o fetali: il diabete gestazionale trattato con insulina è un chiaro e certo fattore di rischio). 
Dal punto di vista fisiopatologico il quadro di questo tracciato è quello di una ipossia subacuta dovuto a tachisistolia con perdita di 0,01 punti di pH ogni 2-4 minuti. 
Il tracciato dalle ore 01,44 alle ore 03,10 è definibile non rassicurante. Il tracciato cardiotocografico dalle ore 03,10 al parto h. 04,43 è definibile anormale o patologico. (10, 11). 
Le raccomandazioni del ### indicano di provare a riportare alla normalità il tracciato cardiotocografico con la mobilizzazione della partoriente ### e con la riduzione dell'attività contrattile uterina (sospensione della infusione di ossitocina e/o tocolisi non fatto). In periodo espulsivo si raccomanda di far interrompere le spinte materne e se non ci sono miglioramenti di eseguire la tocolisi; poi far spingere la donna ogni 2-3 contrazioni e non eseguire manovre di ### Eventualmente, se falliscono queste manovre conservative, si consiglia di accelerare il parto con il ricorso alla applicazione della ventosa. 
Per quanto riguarda i tempi del 2° stadio del travaglio (periodo espulsivo), l'### stabilisce il tempo massimo per una primipara in epidurale (il caso in oggetto) in 3 ore, ma questo ovviamente riguarda le gestanti a BRO (acronimo di ###, non una gestante ARO (acronimo di ### con tracciato cardiotocografico non normale caratterizzato da decelerazioni variabili ripetitive atipiche. 
Queste decelerazioni sono iniziate alle ore 01,44, poi dalle ore 03,10 il tracciato si deteriora ancora con un evidente quadro di ipossia subacuta e tachisistolia. Il tracciato ### dalle ore 01,44 è definibile non rassicurante (decelerazioni variabili con caratteristiche preoccupanti fino al 50% delle contrazioni per ben 30'). Il tracciato ### dalle ore 03.10 al parto è definibile anormale o patologico in quanto le decelerazioni variabili preoccupanti superano il 50% delle contrazioni e i 30 minuti. 
In pratica, al fine di rendere ben comprensibile quanto potrebbe essere di difficoltosa comprensione a chi non esercita in sala parto, se si paragonasse ad un nuotatore questo feto, lo stesso sarebbe stato per 1 ora e mezza più sott'acqua (in apnea e quindi ipossia) che fuori dell'acqua (in eupnea e quindi ossigenazione). 
Applicando il calcolo della perdita di 0,01 punti di pH ogni 2 - 4 minuti a un feto che partisse in buone condizioni (pH 7,4) si può stimare che il feto avrebbe avuto un pH alla nascita di 6,8 e un quadro di acidosi metabolica”. 
Riguardo al quadro clinico della paziente come sopra rappresentato, il collegio peritale ha riferito che “In base all'analisi della documentazione e alle relative considerazioni valutiamo quindi gravemente insufficiente l'assistenza prestata, e direttamente corresponsabile della patologia manifestatasi alla nascita. Si ritiene che, oltre a dover essere eseguito correttamente, il monitoraggio deve anche essere interpretato in maniera adeguata e questa interpretazione deve dare adito ad un intervento appropriato: il fatto di registrare un tracciato cardiotocografico in continua secondo linee guida, infatti, non conferisce nessun vantaggio di per sè, se le informazioni non sono utilizzate correttamente (9): alterazioni della frequenza cardiaca fetale obbiettivamente presenti in periodo espulsivo per un così lungo periodo di tempo escludono la condotta attendista assunta. 
I segnali richiedevano la nascita del feto mediante un intervento ostetrico corretto eseguito in tempi più brevi: ciò, oggi, in base alla valutazione della documentazione, non ci può permettere di affermare con assoluta certezza che il neonato non avrebbe presentato nessuno dei danni cerebrali che oggi presenta, ma permette di definire che cosa il caso clinico richiedeva fosse fatto e non è stato fatto” (cfr. pag. 24 25 CTU). 
Con riferimento all'assistenza neonatale prestata dai sanitari dell'### il collegio peritale ha riferito di ritenere “(…) che l'assistenza prestata (valutazione qualitativa) possa aver influito solo in modo negativo, anche se forse non così significativo, sull'esito finale. 
E' peraltro doveroso segnalare la complessiva carenza organizzativa dell'ospedale di ### al momento di affrontare una urgenza/emergenza neonatale alla nascita.Purtroppo la documentazione da noi esaminata, (e presente agli atti), non ci permette di comprendere con certezza chi ha eseguito la prima assistenza alla neonata (dalle operazioni risulta essere il personale medico specialista in ###. 
È comunque censurabile che nella gestione di un parto ARO (alto ###, come nel caso in esame, che preveda perciò la figura del neonatologo (= unica figura in grado eseguire la rianimazione neonatale , ad es. di intubare ecc), lo stesso sia solo reperibile al proprio domicilio e che quindi lo stesso arrivi (perché chiamato a nascita già avvenuta) e sia attivo quando la neonata in acidosi metabolica è già nata da 11 minuti! ### data la tipologia organizzativa ad alto rischio operativo di questo caso, la figura del neonatologo specialista avrebbe dovuto essere già presente in sala parto al momento della nascita.  ### parere, quindi, ad errori organizzativi, subiti dal personale di sala parto, imputabili alla struttura, si vanno ad aggiungere errori singoli del personale di sala parto che non individua la gravità del caso che gestisce, procrastinando ben oltre il tempo massimo le opportune chiamate. 
Ne è conseguito la totale perdita di recupero, ammesso che il danno cerebrale, verosimilmente già presente anche per i noti, molteplici motivi, (diabete, corioamnniosite), potesse essere in qualche modo corretto; dunque, una assistenza tardiva, per quanto corretta ed adeguata nella tipologia, ha reso irreversibile l'encefalopatia ipossico ischemica. 
Non va però dimenticato che queste carenze assistenziali si sono realizzate in una p.  affetta anche da: - ### che rendeva la sua gravidanza ad alto rischio ipossico - ### focale, che ha contribuito ad aggravare il rischio ipossico - Di ciò terremo nel debito conto nelle valutazioni del danno biologico sofferto dalla p. e del quale tratteremo nelle risposte ai quesiti” (cfr. pag. 25-26 della ###. 
Pertanto, il collegio peritale nominato ha concluso la propria relazione di CTU riconoscendo il rapporto di causalità tra la condotta dei sanitari dell'### convenuta e le conseguenze dannose riscontrate nella bambina, consistenti in una “gravissima ### ipossica ischemica da sofferenza neonatale”. 
I consulenti d'ufficio hanno altresì riscontrato che le conseguenze pregiudizievoli per la bambina “possono essere considerate clinicamente stabilizzate, la terapia praticata nel caso de quo, non corrisponde all'esatta prestazione dovuta nel caso in esame; l'incidenza di detto incongruo comportamento nella determinazione della malattia della persona perizianda ### può essere equitativamente valutato con una percentuale dell'ottanta per cento, relegando il residuo venti per cento a quelle complicanze (diabete, coriamniosite) che sono verosimilmente iniziate in epoca prenatale ed hanno prodotto eventi silenti non diagnosticabili e non quantitativamente dimostrabili” (cfr. pag. 28 della CTU), riconoscendo che la stessa presenta una invalidità permanente pari al 100% fin dalla nascita, con esclusione di un danno alla salute qualificabile come danno biologico temporaneo. 
Le conclusioni medico legali rese dai consulenti d'ufficio nel primo elaborato peritale depositato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sono state confermate e ulteriormente argomentate nel corso del supplemento di CTU disposto nel presente giudizio di merito, per le ragioni sopra richiamate. 
Il collegio peritale, in tale supplemento, ha ulteriormente precisato che “### di quello che poteva e doveva essere fatto (vedi elaborato precedente) secondo una corretta assistenza è stato evidentemente fatto. 
La diagnosi finale posta a carico della bambina, suffragata dalla clinica e dagli esami strumentali eseguiti in diversi ### ospedalieri e non, è stata quella di: ### ipossico ischemica da sofferenza neonatale.  ### istologico della placenta, eseguito ovviamente dopo la nascita, ha evidenziato la presenza di ### reperto assai frequente quale agente etiologico di parto prematuro ma che in gravidanza a termine è statisticamente presente nel 5-20% dei casi. 
Esiste una correlazione tra infezione intrauterina, specie se clinica, e danno neurologico neonatale anche nel neonato a termine, nonostante l'outcome dei neonati a termine sia decisamente migliore di quello dei neonati prematuri. La correlazione può definirsi certa una volta escluse le altre cause. ### istologico della placenta ha pure evidenziato la presenza di fenomeni di ### fenomeno che, per quanto abbia una etiologia sconosciuta, si correla spesso con il diabete materno. È responsabile statisticamente di danno neurologico nel 2-10% dei casi. 
A ns parere i sanitari presenti al momento del parto avevano il dovere di ipotizzare la possibile presenza di questa alterazione sapendo la gravida a rischio perché affetta da diabete e quindi avrebbero dovuto assumere un atteggiamento meno attendista nella gestione del travaglio / parto”, ribadendo, nelle proprie conclusioni che “La condizione preesistente placentare può aver contribuito a determinare una parte dei postumi permanenti da cui è affetta la bambina”, che “anche in assenza di tali preesistenze la condotta ostetrica è risultata tale da poter cagionare essa stessa postumi irreversibili la cui entità ragionevolmente può essere ipotizzata inferiore al 100%” (cfr. pag. 6 del supplemento di ###. 
Il collegio peritale ha altresì specificato che “anche qualora la condotta dei sanitari fosse stata corretta non si può escludere per l'assioma del più probabile che non che la bambina avrebbe potuto subire postumi permanenti nella teorica misura del 20%” (cfr. pag. 6 del supplemento di ###.   ### depositato dal collegio medico risulta essere esente da vizi logici, risultando, altresì, motivato in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte, di talché anche il contraddittorio tecnico risulta garantito ed attuato, motivo per cui al fine del decidere non si è reso necessario né il rinnovo della ### né disporre ulteriori chiarimenti o integrazioni all'elaborato peritale; pertanto, non si ravvisano motivi obiettivi per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni raggiunte dal collegio peritale nelle due relazioni depositate, che ben possono essere poste a base della decisione. ### quanto sopra, può dirsi raggiunta la prova sull'an della responsabilità per la quale gli attori hanno fondato le proprie domande risarcitorie.” ### appellante ha censurato tali statuizioni perché, secondo il suo assunto, il primo giudice si sarebbe appiattito su di una consulenza medico-legale incerta e contraddittoria che, da un canto, nel ricostruire le cause delle gravissime lesioni riportate dalla neonata (ma anche nell'enucleare i profili di imperizia nell'assistenza sanitaria) aveva dato rilievo alla cardiotocografia - che, invece, a suo dire, era esame inidoneo ad identificare con certezza una condizione di ipossia intrapartum - e, dall'altro, aveva qualificato tale tracciato come sicuramente predittivo di sofferenza fetale per un ampio periodo di tempo anteriore al parto, quando invece le relazioni post partum (sia quella dell'ostetrica ### sia quella del medico di guardia dott.ssa ### avevano definito il tracciato “non rassicurante” soltanto dalle ore 4.20/4.22, cioè a dire pochi minuti prima della nascita avvenuta alle ore 4.43; ha dunque sostenuto che i problemi celebrali di cui soffriva l'appellata fossero diretta ed esclusiva conseguenza di patologie preesistenti al parto, e che il tribunale avesse errato nell'esimersi dall'accertare se il contegno dei sanitari fosse stato più probabilmente che non causa del danno, rilevando altresì che i ccttuu nel riconoscere pari dignità causale tanto alle problematiche placentari quanto al contegno dei sanitari non avevano indicato l'elemento preponderante nella causazione del danno; inoltre, ha dedotto che gli stessi ccttuu non avevano potuto escludere che i danni neurologici da cui era poi risultata affetta la bambina fossero già consolidati al momento del parto; anche la colpa difettava, posto che al momento del ricovero la presenza di alterazioni placentari non era nota né ipotizzabile, che durante tutta la gravidanza il diabete era stato trattato farmacologicamente e che il monitoraggio ecografico della crescita fetale effettuato durante la gestazione escludeva il sospetto di macrosomia fetale, di talché almeno fino al manifestarsi di un tracciato non rassicurante alla scadenza delle tre ore di travaglio non vi erano elementi tali da orientare subito i medici verso il parto cesareo. 
Gli appellati in via pregiudiziale hanno eccepito l'inammissibilità del motivo per sopraggiunto difetto di interesse, posto che in primo grado, in sede di rinnovo delle operazioni peritali, i ctp dell'azienda avevano aderito alle valutazioni peritali in punto di concorso di operatività delle concause naturali con la condotta agita dei sanitari e di preponderanza dell'incidenza della malpractice sulla determinazione delle gravissime condizioni di salute della neonata. 
Tale eccezione è infondata, posto che, come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte a ### (cfr. sentenza n. 5624 del 21/02/2022), le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio; la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici nel termine endoprocedimentale ex art. 195 c.p.c., insomma, non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi (ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento) nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (v. in senso conforme Cass. 17/12/2024 ###). ### canto, il principio di non contestazione attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, sicché pure a fronte di valutazioni peritali condivise permane l'esigenza di un loro riscontro giudiziale (cfr. Cass. 21/12/2017 ###). 
Tuttavia, è vero anche che la mancata proposizioni di rilievi al giudizio peritale è sintomatico, nel caso di specie, della bontà della valutazione dei ### del resto, anche nel proprio atto d'appello l'azienda - pur avendo sostenuto che l'aver ascritto, più probabilmente che non, al contegno dei sanitari le attuali condizioni di ### nella misura dell'80%, fosse errato - non ha poi saputo sconfessare tale giudizio sulla base di dati obiettivi.  ### parte, contrariamente a quanto affermato dalla struttura sanitaria, i ccttuu hanno ben dato conto delle ragioni per cui le pur accertate preesistenze, ovvero la corioamniosite e la corangiosi placentare - che sono due affezioni entrambe capaci di ridurre la normale funzionalità placentare e che se anche correttamente valutate, con immediata esecuzione di parto cesareo, avrebbero lasciato verosimilmente qualche esito invalidante (non superiore al 20%) - avrebbero dovuto essere ipotizzate dai sanitari, dal momento che esse si correlano spesso al diabete materno, così come avrebbe dovuto essere compreso che proprio tali patologie rendevano il feto più sensibile agli insulti ipossici subiti in travaglio, di talché occorrevano particolare cautela e tempestività nella gestione del travaglio. 
Tutto ciò - unitamente alle congrue e ricche motivazioni sopra riportate dal tribunale, che si condividono integralmente - giustifica ampiamente sia il giudizio in termini di sussistenza del nesso causale (causalità materiale) - posto che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 28/07/2025 n. 21602), in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica - sia il giudizio in termini di colpa della struttura, sia, infine, l'ascrizione (causalità giuridica) all'azienda dell'80% dell'invalidità patita dalla bambina, sulla base di un giudizio che, se è vero che non può essere espresso in termini di assoluta certezza, è però ben stato delineato dai ccttuu in termini di “più probabile che non”. 
Insomma, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il giudizio peritale non è stato né vago né contraddittorio: il dire che la scienza ostetrica non è in grado di quantificare, in esatti termini matematici, l'entità del danno imputabile alle preesistenze (corioamniosite e corioangiosi) e quella del danno iatrogeno non significa affatto che l'accertamento del nesso causale (materiale e giuridico) sia avvenuto in modo incerto o apodittico, bensì che esso è avvenuto - del tutto correttamente - sulla base di una valutazione di insieme probabilistica.  ### canto, se è vero che proprio la riduzione della funzionalità placentare ha reso il feto più sensibile “agli insulti ipossici subiti in travaglio” ciò non significa affatto che tali insulti non abbiano concausato la gravissima invalidità, ma l'esatto contrario; non solo: come anticipato i sanitari presenti al momento del parto avevano il dovere di ipotizzare la ridotta funzionalità placentare, sapendo la gravida a rischio perché affetta da diabete, e quindi per questo avrebbero dovuto assumere un atteggiamento meno attendista nella gestione del travaglio. 
Parimenti, non è affatto vero che i ccttuu non abbiano saputo dire se una corretta gestione del parto avrebbe consentito di evitare l'encefalopatia ipossico ischemica: la loro affermazione “ammesso che il danno cerebrale, verosimilmente già presente anche per i noti, molteplici motivi, (diabete, corioamnniosite), potesse essere in qualche modo corretto” fa infatti chiaro riferimento non alla gestione del travaglio, ma alle inadeguatezze, pure accertate, nell'assistenza post-partum; i ccttuu hanno anzi ben chiarito che le preesistenze avrebbero verosimilmente causato postumi non superiori al 20%, mentre è stata l'ipossia intra-partum a determinare gli effetti più devastanti. 
Che, poi, il tracciato cardiotocografico sarebbe divenuto non rassicurante non alle ore 1,44, come rilevato dai ccttuu, ma soltanto dalle ore 4,20/4,22, cioè pochi minuti prima della nascita avvenuta alle ore 4,43, perché ciò era quanto emergeva dalle relazioni post partum dell'ostetrica ### e del medico di guardia dott.ssa ### è affermazione ictu oculi priva di pregio: tali relazioni sono infatti state redatte proprio dai sanitari cui si imputa la malpractice che, da un canto, avevano tutto l'interesse a negare le loro omissioni e, dall'altro, se hanno letto male il tracciato non per questo possono giovarsi della lettura scorretta (ma, anzi, proprio per questo sono in colpa). 
In definitiva, non ricorrono i presupposti per un rinnovo della ctu, né tantomeno per consentire all'### d'introdurre in giudizio ulteriori documenti da sottoporre ai ccttuu, in contrasto con le preclusioni istruttorie maturate; dunque, il primo motivo d'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata in punto di an debeatur.  3. Il perimetro della decisione in punto di quantum debeatur. 
Dalla lettura dei rispettivi atti d'impugnazione, emerge che è incontroverso che la piccola ### abbia un'invalidità permanente del 100%; a seguito del rigetto del primo motivo d'appello dell'azienda, poi, è accertato che l'80% dei postumi sono imputabile ai sanitari che hanno seguito la gestante nel travaglio e fino alla nascita (e all'immediata assistenza post-partum) di ### E' inoltre ormai incontroverso, in difetto di appello incidentale sul punto, il mancato riconoscimento di un danno patrimoniale da perdita reddituale in capo a ### così come il mancato riconoscimento di un danno per spese strettamente mediche future (mentre è ancora sub iudice il danno per spese assistenziali); parimenti, è divenuta definitiva la qualificazione delle spese legali di assistenza nella fase di atp come autonome voci di danno emergente e la loro negazione (della cui bontà giuridica vi sarebbe peraltro da dubitare) perché gli attori avevano allegato unicamente una “nota spese” del difensore, ma non una fattura attestante l'avvenuto pagamento.  4. Il secondo motivo d'appello dell'azienda ed il secondo motivo d'appello incidentale: la liquidazione del danno non patrimoniale in favore della bambina. 
Col secondo motivo d'appello, l'azienda ha attinto la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato a ### il danno non patrimoniale - biologico e morale - e ciò ha fatto per una pluralità di ragioni, sostenendo che il tribunale aveva errato: a) nel sottrarre dal danno correlato ad una invalidità del 100 per cento il danno ascrivibile alle concorrenti cause naturali pre-parto, quantificate dai periti nella misura percentuale del 20%, calcolando quest'ultimo utilizzando il punto base previsto in tabella per l'invalidità del 20% (€ 3.277,87, di cui 1.180,03 ed € 4.457,90 per sofferenze morali) anziché quello indicato per la invalidità del 100% (€ 12.362,24, di cui 8.241,49 per danno biologico ed € 4.120,75 per sofferenze morali), così da adottare due parametri non omogenei; b) nell'applicare in modo integrale la ### di ### che nel complessivo danno non patrimoniale inserisce anche la componente morale, ritenendo la sofferenza soggettiva dimostrata per presunzioni laddove invece occorreva la prova delle concrete ulteriori sofferenze patite di natura personale, tanto più che vista la gravissima forma di encefalopatia con invalidità al 100 per cento il giudice per riconoscere il danno morale avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova che lo stato di salute complessivo delle bambina era tale da non escludere la percezione di un sofferenza interiore da parte della stessa; c) inoltre, aveva riconosciuto una personalizzazione del 15% motivandola con quegli stessi elementi posti a base della valutazione del danno biologico utilizzati per l'applicazione della tabelle di ### per la liquidazione del danno “standard”, senza spiegare perché essi avrebbero reso il danno in concreto più grave rispetto a quello che sarebbe stato per persona della stessa età affetta dai medesimi pregiudizi, e senza indicare circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare l'aumento; d) infine, aveva liquidato il danno senza tener conto che la bambina aveva un'aspettativa di vita di soli 15 anni, mentre la tabella milanese faceva riferimento alla aspettativa di vita secondo la statistica demografica, quindi di circa 85 anni, di talché il danno liquidato risultava sovrastimato, e già contemplava comunque quel 15% di personalizzazione che il Tribunale aveva indebitamente riconosciuto all'appellata. 
La liquidazione della personalizzazione è stata oggetto di censura - ovviamente in termini diametralmente opposti - anche da parte degli appellanti incidentali, che hanno chiesto a tale titolo un aumento maggiore di quello riconosciuto dal primo giudice. 
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale patito da ### la sentenza impugnata così motiva: “### sopra evidenziato, il collegio peritale nominato ha escluso la sussistenza di un danno biologico temporaneo e ha riscontrato, in relazione ai danni non patrimoniali subiti da ### che la stessa presenta il 100% di invalidità permanente, riconoscendo che un 20% di tali postumi permanenti, più probabilmente che non, si sarebbe verificato comunque, anche in presenza di una corretta prestazione sanitaria da parte del personale dell'### resistente, in ragione delle complicanze presentate dalla partoriente così come riscontrate e precisate dall'elaborato peritale. Pertanto, quanto all'invalidità permanente, il collegio peritale nominato ha evidenziato la sussistenza, nel caso di specie, di un danno biologico permanente differenziale ascrivibile alla condotta colposa dei sanitari dell'### quantificando nella misura del 20% i postumi permanenti che avrebbe subito la bambina, più probabilmente che non, anche a fronte di una prestazione sanitaria eseguita a perfetta regola d'arte (cfr. pag. 6 del supplemento di ### “anche qualora la condotta dei sanitari fosse stata corretta non si può escludere per l'assioma del più probabile che non che la bambina avrebbe potuto subire postumi permanenti nella teorica misura del 20%”). 
Quanto al criterio di liquidazione di tale danno differenziale, giova richiamare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28986/2019 in merito alla liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali derivati da menomazioni policrone concorrenti, secondo cui “### di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; ### di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità.”. 
In altri termini, la Suprema Corte con la sentenza su richiamata ha precisato che “Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando ### il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. 
Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. 
Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art. 1223 c.c”. 
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie e rilevato che, nonostante il collegio peritale abbia sostanzialmente riscontrato nella bambina un'invalidità permanente complessiva pari al 100%, i consulenti d'ufficio hanno altresì precisato che una invalidità pari al 20% si sarebbe comunque verificata anche in presenza di una condotta non colposa dei sanitari dell'### convenuta, occorre procedere alla quantificazione del danno permanente non patrimoniale risarcibile e correlato alla lesione della salute determinando l'entità del risarcimento che spetterebbe alla minore in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (100%) e sottrarre a tale somma l'importo del risarcimento (20%) che non risulta causalmente ascrivibile alla condotta dell'### convenuta, in quanto postumo pregiudizievole che sarebbe residuato, più probabilmente che non, anche qualora il trattamento praticato dai sanitari dell'### convenuta fosse stato correttamente eseguito. 
Dunque, in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle c.d. tabelle milanesi relative all'anno 2021, occorre sottrarre dall'importo liquidabile a titolo di danno non patrimoniale da lesione del bene salute per il grado di invalidità permanente effettivamente riscontrato nella bambina (€ 1.236.224,00 per un'invalidità permanente pari al 100% in soggetto neonato - di cui € 824.149,00 per componente biologica e la residua parte per componente morale), l'importo relativo alla percentuale di invalidità non attribuibile, dal punto di vista causale, alla condotta colposa dell'### convenuta (€ 89.158,00 per un'invalidità permanente pari al 20% in soggetto neonato, di cui € 65.557,00 per componente biologica ed la residua parte per componente morale), così ottenendo l'importo di € 1.147.086,00 (di cui € 758.592,00 per componente biologica ed € 388.494,00 per componente morale). 
Occorre precisare, dal momento che la parte attrice ha chiesto di procedersi ad una autonoma liquidazione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del c.d. danno morale, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la liquidazione sopra effettuata, in applicazione delle c.d. tabelle milanesi, già tiene conto della componente morale del pregiudizio, che viene riconosciuta e si ritiene dimostrata anche per presunzioni ex art. 2729 c.c., stante la specificità e la gravità delle allegazioni relative alle sofferenze quotidiane che la bambina si trova a dover vivere in ragione della sua condizione. 
Pertanto, la suddetta liquidazione già comprende il pregiudizio biologico e quello morale (cfr. Cass. n. 5119/2023: “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le ### di ### 2018, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato”). 
Gli attori hanno inoltre chiesto che il ristoro del pregiudizio permanente alla salute subito dalla figlia fosse incrementato facendo applicazione della c.d.  personalizzazione, in ragione delle rilevanti conseguenze negative sulla qualità della vita della bambina correlate causalmente alla condotta colposa dei sanitari (cfr. pag.  36-37 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.: “Orbene sotto il profilo della personalizzazione del danno va rilevato che: H la piccola ### per effetto della patologia riportata, non può in alcun modo esprimere la propria personalità e svilupparla, essendo priva di qualsiasi capacità di relazione con il mondo esterno. In altri termini, ogni aspetto della vita della minore nell'ambito di tutte le aree all'interno delle quali l'individuo esplica la propria personalità (affetti, sesso, famiglia, lavoro e partecipazione sociale, scuola, arte, scienza, poesia, cultura, svago, giochi, vacanza e ambiente) risulta irrimediabilmente e tragicamente compromesso.   La neonata - destinataria di una vita gravata da un fardello così grande - non può, dunque, non ottenere in sede risarcitoria, se altri sono responsabili delle sue disgrazie, una valutazione che tenga conto della perdita, sin dalla nascita, di ogni speranza di tregua o di remissione, dell'inadempimento delle gioie della giovinezza, dell'impossibile realizzazione dell'istinto riproduttivo, degli ostacoli alla affermazione della personalità mediante il lavoro e della impossibilità di realizzarsi una vita autonoma rispetto ai propri congiunti; H a tutto ciò devono aggiungersi le sofferenze fisiche che la minore dovrà sopportare nel corso della vita per: a) invasivi trattamenti (tra gli altri, bronco aspirazione, ossigenoterapia, tutore ed imbracatura per il movimento forzato degli arti, alimentazione con sondino naso gastrico) volti a sostenere la respirazione, la funzione cardiaca, la coagulazione, la funzione renale, nonché per garantire la nutrizione della stessa che spesso risulta problematica; b) convulsioni, che devono essere trattate con farmaci sedativi e, nei casi più gravi, con induzione al coma, cioè la completa soppressione di ogni attività del cervello, finché la situazione non si stabilizzi. La bambina piange continuamente dinanzi ai trattamenti invasivi e prova sollievo se accarezzata. ###à di tale sofferenza e la sua verosimile) persistenza nel tempo giustificano un aumento della liquidazione del danno non patrimoniale al pari dell'eccezionalità dei pregiudizi dinamico-relazionali su indicati”).  ### è noto, l'eventuale sussistenza di conseguenze dannose peculiari correlate al danno permanente alla salute (c.d. danno biologico) che siano di carattere non ordinario, tali da rendere il danno suscettibile di un particolare apprezzamento, che induca a ritenere, valutate le circostanze del caso di specie, che per il completo ristoro del pregiudizio subito non sia sufficiente l'applicazione dei parametri standard di cui alle c.d. tabelle milanesi, consente di incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (c.d. personalizzazione della liquidazione). In particolare, è possibile fare applicazione della c.d. personalizzazione in aumento della misura standard del risarcimento del danno permanente alla salute quando le conseguenze lesive riscontrate nel caso di specie siano di particolarità tale da non risultare comprese tra quelle ordinariamente correlate ad un pregiudizio permanente al bene salute subito da un qualsiasi soggetto della medesima età del danneggiato che abbia subito una menomazione della medesima entità percentuale. 
Infatti, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. sez. 6, ord. n. 5865 del 4/3/2021); parimenti, secondo Cass., Sez. 6 - 3, ord. n. 14746 del 29/05/2019, “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di ### può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit"). 
Nel caso di specie, considerate le specifiche allegazioni degli attori, la documentazione in atti, nonché quanto emerso nel corso degli accertamenti peritali esperiti in sede ###corso di causa, appaiono sussistere i presupposti per procedere al suddetto aumento personalizzato, nella misura che si determina del 15%, del risarcimento dovuto per le conseguenze dannose permanenti al bene salute, come sopra indicate, poiché le conseguenze della menomazione permanente al bene salute subita da ### appaiono di estrema gravità e peculiari rispetto a quelle che si sarebbero ordinariamente verificate ai danni di un qualsiasi soggetto della medesima età della minore, per un danno permanente al bene salute valutato, in via differenziale, tra il 20% ed il 100% di invalidità permanente. 
Con riferimento alle gravi condizioni di salute della minore, il collegio peritale, nel corso della CTU esperita in sede di ### ha riscontrato che “###à peritale rilevata in data odierna non si discosta dai dati già segnalati dal dott. ### redatti nel corso della visita specialistica dallo stesso eseguita in data 27 agosto 2018, presso ### (acronimo di ### di ### e #### di ### lo stesso inquadra i disturbi presentati dalla p. in una ### ipossica ischemica da sofferenza neonatale”, e con il supplemento di CTU disposto in corso di causa ha specificato che “Un aggiornamento delle condizioni di salute della minore è stato possibile, grazie alla visione della esauriente lettera di dimissione relativa al ricovero verificatosi presso l'### di ### verificatosi fra il 27 ed il 31 maggio del corrente anno. ### della visione di questo documento è stato autorizzato dalla S.V.Ill.ma ed alle parti è stata inviata copia del documento.” Nel documento in questione, riportato per estratto nel supplemento di CTU a pag. 7, si legge, quanto al quadro clinico attuale di ### che “Si conferma quadro motorio caratterizzato da riduzione dei moduli di movimento ai quattro arti con componente di ipertono generalizzato, ipotonia assiale, ridotta iniziativa motoria e variabilità posturale. Presente difficoltà percettiva con soprassalti e tendenza ad attivare il riflesso tonico asimmetrico del collo e breve pedalaggio con gli arti inferiori. ### mostra un emergente controllo del capo sulla verticale, ancora esauribile, con possibilità di modesto aumento dei tempi quando coinvolta in compiti di inseguimento motivanti e se facilitata al torace. Si confermano i momenti di attivazione in opistotono con rotazione del capo e del cingolo scapolare a sinistra. 
Non organizzati i passaggi posturali. Si osservano iniziali e incostanti momenti di reclutamento degli arti superiori come per avviare un tentativo di reacing alla proposta dell'oggetto, fortemente penalizzato dalla componente di disturbo motorio globale; non riesce ad afferrare l'oggetto anche quando servito vicino alla mano. Se posizionata in piedi dall'operatore si osserva iniziale attivazione della reazione di spinta a terra, con tuttavia forte esauribilità della reazione di sostegno. A livello segmentario si conferma la presenza di gibbo toracico sinistro, correggibile passivamente. Atteggiamento in flessione degli arti superiori, gradualmente riducibile, a livello degli arti inferiori si apprezza evidente ipertono adduttorio con tendenza all'incrocio (destro su sinistro) limitazione in estensione d'anca oltre la posizione neutra, estensione delle ginocchia - 10° (angolo popliteo circa 80°), piedi in valgo pronato con limitazione alla flessione plantare, tensione del tendine d'achille, dorsiflessione passiva discreta Il collegio peritale dunque afferma che “### si rileva da questa relazione clinica, emerge un quadro clinico devastante ai fini dell'autonomia psico-fisica della perizianda e delle sue possibilità di sopravvivenza. Sottolineiamo, tra i vari aspetti: - la microcefalia - lo stato di ipotonia assiale - la terapia antiepilettica praticata fin dalla nascita, (giustificata dalla presenza di EEG profondamente alterati) - la terapia con antispastici nel tentativo di controllare la presenza di crisi diopistotono e la spasticità diffusa agli arti. Inoltre, una ### dell'### effettuata nel novembre 2019 metteva in evidenza, fra l'altro:…..Dalla stessa si rileva anche la presenza di una iperintensità di segnale a carico deitalami, come è noto espressione di fenomeni cicatriziali del tessuto nervoso, a loro volta conseguenti a fenomeni degenerativi o post-ischemici, come nel nostro caso” (cfr. pag. 7 e 8 del supplemento di ###. Il collegio peritale ha altresì riconosciuto alla minore un'aspettativa di vita, in relazione alle sue gravi condizioni, non superiore ad ulteriori 15 anni, evidenziando, nella determinazione della suddetta aspettativa, la sussistenza dei seguenti fattori negativi: “- ### presente nel nostro caso - ### precoce di crisi epilettiche e loro persistenza, nel nostro caso esse sono comparse entro le prime 24 ore dalla nascita (da rilevare che tanto più precoce è l'esordio, tanto più grave è l'asfissia). Ad ulteriore conferma di quanto surriferito sta il fatto che dai lavori scientifici esaminati si rileva che le lesioni talamiche (presenti ed accertate con la ### dell'encefalo nella perizianda,) correlano positivamente: - con la gravissima compromissione motoria estesa ai quattro arti, (come nel caso di specie) con la presenza di ipotonia assiale con ipertono generalizzato ai 4 arti - con le aspettative di vita - con la presenza della nutrizione somministrata a questi pazienti da parte dei caregiver o da parte del sondino” ( pag. 9 del supplemento di ###. 
Le conseguenze pregiudizievoli permanenti riscontrate nella bambina e documentalmente accertate, appaiono del tutto peculiari e non correlate agli ordinari postumi causalmente riconducibili, secondo l'id quod plerumque accidit, ad una qualsiasi menomazione permanente differenziale del bene salute pari alll'80% (dal 20% al 100 %) in un qualsiasi soggetto della medesima età di ### Lo stesso collegio peritale definisce, nel supplemento di ### le condizioni di ### come rappresentative di “un quadro clinico devastante ai fini dell'autonomia psico-fisica della perizianda e delle sue possibilità di sopravvivenza” (cfr. pag. 8 del supplemento di ###. Dunque, in considerazione di quanto sopra, appaiono sussistenti i presupposti per procedere ad un incremento personalizzato della liquidazione del pregiudizio permanente alla salute nella misura che si ritiene congruo ed opportuno determinare nel 15%. 
A tal proposito, tuttavia, occorre precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la personalizzazione della liquidazione va applicata solo sulla componente biologica del danno non patrimoniale e non anche sulla componente morale. In tal senso, infatti, si è espressa la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, il giudice dovrà procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. n. 25164/2020; cfr. in senso conforme Cass. n. 15733/2022 e Cass. n. 15924/2022). Dunque, in considerazione di quanto sopra, l'importo complessivo risarcibile per il danno non patrimoniale subito dalla minore in relazione alla lesione permanente del bene salute, già comprensivo dell'incremento personalizzato del 15%, risulta pari ad € 1.260.874,80 (e cioè la somma dell'importo riconosciuto per componente biologica, incrementato del 15% per personalizzazione, pari ad € 872.380,80, e dell'importo riconosciuto per componente morale, pari a € 388.494,00).” Tanto premesso, tutti i motivi d'impugnazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale alla vittima primaria - principale e incidentale - sono infondati.  a) La prima censura è destituita di ogni fondamento; il tribunale ha infatti fatto corretta applicazione dei principi consolidati in tema di danno cd. differenziale, in forza dei quali, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, qualora, come nel caso di specie, le due tipologie di postumi siano tra loro in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, si deve assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, e da essa sottrarre quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario - che in quanto tale non potrà che essere liquidate secondo il valore del punto ad essa corrispondente, essendo tale segmento del tutto autonomo rispetto al successivo evolversi della lesione per la malpractice (v. da ultimo Cass. 30/07/2024 21261).  b) Anche la seconda censura è palesemente infondata (addirittura sconcertante): affermare che la sventurata bambina non avrebbe diritto al danno morale perché le sue condizioni sono così gravi da rendere impossibile risalire scientificamente al suo io interiore e coglierne la capacità di provare un'intima sofferenza significherebbe riservare la capacità di soffrire e di provare gioia, dolore, tristezza, angoscia e paura soltanto a chi abbia una certa capacità intellettiva, quando invece è evidente che ogni creatura vivente - se anche appena nata, o cerebrolesa - prova tutte queste emozioni; peraltro, ### non è un mero vegetale, ma una persona che soffre quando è sottoposta ad invasivi trattamenti (tra gli altri, bronco aspirazione, ossigenoterapia, tutore ed imbracatura per il movimento forzato degli arti, alimentazione con sondino naso gastrico) volti a sostenere le funzioni vitali e a garantire la sua nutrizione (che spesso risulta problematica), che si spaventa quando ha terribili convulsioni, che piange quando si sveglia nel cuore della notte e vuole qualcuno vicino a sé che la tranquillizzi.  c)/d). Anche le censure in punto di personalizzazione sono, a ben vedere, infondate. 
Al riguardo, si deve intanto premettere che la ridotta aspettativa di vita della bambina non incide sicuramente nel senso ipotizzato dall'azienda, di diminuzione del suo credito. 
Invero, al riguardo è dirimente la considerazione che anche tale ridotta aspettativa di vita è imputabile all'appellante principale, che non può certo giovarsi di essa per ridurre il proprio debito. 
Per converso, tale più breve durata della vita non può neppure costituire ragione di personalizzazione del danno, per l'assorbente ragione che non è stata posta a fondamento di tale richiesta. 
In particolare, in primo grado gli attori avevano rapportato la loro richiesta di personalizzazione, da un canto, al fatto che alla bambina non fosse rimasto alcuna residua possibilità di godere dell'esistenza, essendo inchiodata in un corpo che le impediva non soltanto ogni autonomia, ma anche ogni effettiva comunicazione, e, dall'altro, al fatto che la medesima nel corso della sua vita dovrà sopportare tutta una serie di sofferenze fisiche per i già illustrati trattamenti invasivi a cui va sottoposta, nonché ricorrenti convulsioni (che devono essere trattate con farmaci sedativi e, nei casi più gravi, con induzione al coma, finché la situazione non si stabilizzi). 
Com'è noto, per potersi riconoscere una personalizzazione del danno occorre che le menomazioni incidano nel caso specifico in modo ulteriore rispetto a quello che sarebbe stato per un altro soggetto della medesima età e con il medesimo grado d'invalidità, e tale premessa generale è ciò che ha indotto questa Corte, in prima battuta, all'esito della delibazione sommaria che caratterizza il procedimento cautelare d'inibitoria, a ritenere che lo specifico motivo d'appello in punto di personalizzazione avanzato dalla struttura sanitaria potesse avere fondamento. 
Approfondita, però, tale specifica questione, si ritiene che la riconosciuta personalizzazione vada confermata, per l'estrema peculiarità del caso in esame. 
Invero, in primo luogo, si deve rilevare che il 100% d'invalidità sarebbe stato riconosciuto anche ad un soggetto che si fosse venuto a trovare in stato di coma e che però, in tal caso, avrebbe verosimilmente sofferto meno, non solo nell'animo, ma anche fisicamente. Del resto, la stessa tabella milanese riconosce la possibilità di personalizzare la liquidazione del danno per lesioni del 100% (seppur solo nella misura massima del 25%), ammettendo che quand'anche sia soppressa sostanzialmente ogni espressione vitale non ogni soppressione sia per ciò solo identica all'altra. 
Dunque, per dar conto che l'invalidità totale di ### è per lei più afflittiva, anche dal punto di vista strettamente biologico (e non solo per la componente morale), di quella parimenti totale di chi sia in coma appare corretto disporre una personalizzazione del danno. 
Ma v'è di più: nel caso di specie, il passaggio da un 20% d'invalidità, che si sarebbe presumibilmente comunque manifestato, e lo stato in cui si trova ### determina un aggravamento che non è solo quantitativo, ma anche qualitativo, e per questo - fermo restando il criterio differenziale nella liquidazione - giustifica la personalizzazione. 
Invero, a seguito della malpractice non si è determinato solo un incremento delle limitazioni nei movimenti e nelle attività, ma l'espropriazione di ogni possibile modalità espressiva della personalità.  ### recentemente rilevato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 17/06/2025 16328: il caso riguardava la perdita di un senso, ma la pronuncia esprime principi che mutatis mutandis possono applicarsi anche alla perdita di ogni facoltà relazionale), si deve tener conto dello scostamento qualitativo che, sul piano concettuale, separa la considerazione di un mero danno differenziale dalla provocazione di conseguenze che, da quel ‘dato differenziale quantitativo', largamente si distaccano, ponendosi alla base di un'autentica trasfigurazione del concreto pregiudizio considerato; “si tratta, in breve, di conferire rilievo al tenore qualitativamente e significativamente difforme delle conseguenze dannose (e del tessuto delle incomparabili sofferenze morali e dinamico-relazionali che ne derivano) connesse alla produzione di forme lesive destinate a riflettersi in modo largamente diverso, tanto sugli equilibri emotivo affettivi del soggetto, quanto sulla trama relazionale che ne sostanzia l'esperienza di vita.” Parafrasando tali affermazioni, si deve in effetti rilevare come, pur escludendo di addebitare ai sanitari il 20% di “preesistenze” inemendabili da una corretta gestione della partoriente, e dunque preliminarmente sottratta tale percentuale, è evidente che la gravissima ipossia intrapartum ha trasfigurato qualitativamente, in una nuova realtà, la diversa entità del mero danno differenziale: ### non è solo molto meno autonoma di quanto sarebbe stata, ma è venuta a trovarsi dentro a una vita che più che menomata pare azzerata di ogni bene, e foriera solo di emozioni e sensazioni dolorose, dove la stessa strenue vicinanza dei genitori, se sicuramente allevia la sofferenza e la paura, non può però trasformarsi in uno scambio più pieno. 
Dunque, la personalizzazione va mantenuta, e però non anche aumentata, posto che le ragioni che gli appellanti incidentali pongono a fondamento della maggior richiesta (per es. l'assoluta mancanza di autonomia) sono, comunque, presenti ineludibilmente in ogni ipotesi di invalidità permanente al 100%, e che se è vero che da un punto di vista prettamente oggettivo le condizioni di vita di ### sono tra le peggiori ipotizzabili è vero anche che dal punto di vista soggettivo per la vittima primaria il nocumento potrebbe essere ancora più devastante (si pensi al caso dell'invalido al 100% che venga a patire la menomazione in un momento di vita adulta, quando per esempio ha dei figli piccoli che non può più crescere ed accudire).  5. Il terzo motivo d'appello dell'azienda: il danno patrimoniale per l'adeguamento dell'abitazione. 
Col terzo motivo d'impugnazione, la Usl ha lamentato che il riconoscimento ai genitori di un danno patrimoniale correlato alle spese necessarie per l'adeguamento dell'abitazione alle esigenze della figlia macrolesa, per € 40.000, fosse stata concesso senza avvedersi che le fotografie prodotte non consentivano di stabilire la effettiva necessità degli interventi edilizi da eseguire, anche in relazione alle caratteristiche della casa di abitazione, né i reali costi, tanto più alla luce dei finanziamenti pubblici stanziati periodicamente allo scopo. 
Il motivo è infondato. 
Al riguardo, il tribunale aveva affermato: “### invece ristorabile la voce di danno patrimoniale allegata dagli attori e consistente nelle spese necessarie per l'adeguamento dell'abitazione della minore macrolesa alle sue esigenze, quantificate dai medesimi in € 40.000, come da preventivo della ### 2001 di ### O. & ### U. S.n.c. 
Sul punto si rileva che è stata depositata documentazione fotografica relativa alle condizioni dell'abitazione degli attori in atti (doc. 32-38 di parte attrice) e che lo stesso collegio peritale nominato ha ritenuto, nel supplemento di ### le spese allegate dagli attori per l'adattamento dell'abitazione alle esigenze di ### congrue e necessarie (cfr. pag. 14 del supplemento di ### “### sono esaurientemente precisate le prestazioni erogabili dalla ### nel caso per cui è perizia, esse includono de facto, le richieste di spesa ipotizzate da parte ricorrente; non vengono però considerate le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche che a nostro avviso appaiono congrue”). La relativa voce di danno può dunque essere riconosciuta e liquidata nell'importo di € 40.000.” Gli attori avevano prodotto con la memoria istruttoria ampia documentazione fotografica riproducente la casa di abitazione (docc.ti da 32 a 38), attestante la presenza di plurime barriere architettoniche (scalini per accedere dall'esterno all'appartamento, scale interne estremamente strette, spazi angusti in bagno e in cucina incompatibili con l'uso di una carrozzina), ed i ccttuu avevano confermato la necessità di abbattimento di tali barriere.  ### ha sostenuto che per tali lavori vi sarebbero stati dei finanziamenti pubblici, ma non ha provato, com'era suo onere, che nel caso concreto vi fosse effettivamente la concreta possibilità di percepire delle somme a tale titolo. 
Ha poi contestato il preventivo allegato dai danneggiati della ### 2001 in modo estremamente generico, senza ipotizzare un diverso importo e soprattutto senza confrontarsi con la consistenza dei lavori (di natura muraria, ma anche implicanti l'istallazione di un piccolo elevatore, con evidenti spese tecniche, anche ingegneristiche). 
Tale motivo d'appello deve dunque essere respinto.  6. Il primo motivo d'appello incidentale: la liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei genitori. 
Col loro primo motivo d'appello incidentale, i genitori di ### - quali vittime secondarie - hanno lamentato che, a fronte del quadro clinico devastante ai fini dell'autonomia psico-fisica della perizianda e delle sue possibilità di sopravvivenza, riscontrate nella bambina e documentalmente accertate, il tribunale avesse liquidato loro il danno sulla base della tabella romana, anziché di quella milanese per la perdita di un congiunto, deducendo che la situazione della figlia era così estrema di impedire ogni forma di relazione parentale e da rendere la loro vita straziante. 
A tale riguardo, il primo giudice, premesso l'inquadramento dell'istituto, correttamente evidenziato che tale voce tendeva a ristorare sia le sofferenze che il peggioramento delle relazioni personali e familiari correlate causalmente alle gravi lesioni fisiche riportate dalla c.d. vittima primaria del fatto illecito, e ribadite le gravissime condizioni della bambina, in punto di quantum debeatur aveva rilevato che: “### alla liquidazione del suddetto pregiudizio, patito dai genitori, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte è orientata nel senso che tale danno debba essere concretamente quantificato avendo come riferimento un sistema di liquidazione “a punti”, come quello offerto dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, ciò in quanto per “la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (cfr. Cass. n. 13540/2023). 
I più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, in particolare a seguito della sentenza n. 10579/2021, hanno affermato che, in tema di liquidazione del danno parentale, rispetto al modello prospettato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di ### che non seguiva la tecnica del punto variabile, limitandosi ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo della liquidazione, “garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. 
In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (così Cass. n. 10579/2021, ma cfr. anche 26300/2021; Cass. n. 26440/2022; Cass n. ###/2022; Cass. n. ###/2022; Cass. 5948/2023), così come prospettato dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma. 
Nonostante anche il Tribunale di ### abbia provveduto recentemente ad elaborare, nel giugno 2022, una nuova versione delle tabelle integrando un sistema per punti per il danno parentale, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass n. 13540/2023), si è comunque espressa, per le ipotesi, quali quella di specie, in cui occorre procedere alla liquidazione non del danno da perdita del rapporto parentale, bensì del diverso danno da lesione del rapporto parentale, nel senso di ritenere preferibili i criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di Roma, in quanto tali tabelle specificamente contemplano criteri di quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale, mentre le tabelle del Tribunale di ### anche nella più recente versione integrata a punti, fanno specifico riferimento ai soli casi di perdita del rapporto parentale e non anche a quelli di lesione (cfr. Cass. 13540/2023: “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di ### che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'### milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022).”). 
Per tali ragioni, per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale subito dai genitori di ### si ritiene di dover fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, nella versione più recente (anno 2019). 
Facendo applicazione dei criteri su indicati, secondo il sistema a punti elaborato dalle tabelle del Tribunale di Roma (cfr. pag. 11-13 delle suddette tabelle), nel caso di specie vanno riconosciuti ad entrambi i genitori i seguenti punteggi: - 20 punti per la relazione parentale con il danneggiato ###; - 10 punti per l'età del macroleso (fascia di età 0-10 anni); - 7 punti per l'età del congiunto da risarcire (fascia di età 0-30 in relazione al momento in cui il danno si è verificato, ossia il ###, data di nascita di ###, per un totale di 37 punti. 
Il suddetto punteggio, secondo le tabelle del Tribunale di Roma, va poi moltiplicato per il coefficiente 0,8, corrispondente a n. 2 soggetti tenuti all'assistenza del danneggiato (e cioè i due genitori), con conseguente punteggio di 29,6. 
Tale punteggio deve inoltre essere moltiplicato per il valore del punto base individuato dalle tabelle suddette, pari ad € 6.000,00, ottenendo la somma di € 177.600,00.   Infine, l'importo di cui sopra va ulteriormente moltiplicato per la percentuale di invalidità riscontrata nel soggetto macroleso al fine di determinare il concreto importo risarcibile. 
Nel caso di specie, la somma sopra indicata va moltiplicata per 0,8, in relazione ad una invalidità permanente riconosciuta come causalmente ascrivibile alla condotta colposa dei sanitari dell'### convenuta pari all'80% (si rammenta, infatti, come si è già argomentato nei paragrafi precedenti, che sebbene la percentuale di invalidità permanente riscontrata in ### sia pari al 100%, solo l'80% di tale invalidità è stato riconosciuto, all'esito degli accertamenti medico legali esperiti, come causalmente riconducibile alla condotta dell'### convenuta). Ne consegue che l'importo concretamente risarcibile in favore di ciascun genitore, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, risulta pari ad € 142.080,00”. 
La pretesa di liquidare tale danno come se ### fosse morta non può trovare accoglimento, perché per quanto si comprenda la peculiarità del caso di specie, in cui il rapporto parentale è deprivato di ogni gioia e si sostanzia in preoccupazione costante, disperazione ricorrente, fatica infinita e totale alterazione di ogni abitudine di vita, i due nocumenti rimangono distinti e non assimilabili. 
Tuttavia, appare invece fondata la pretesa degli appellanti di meglio soppesare la tragicità della situazione: gli stessi ctp dell'azienda hanno affermato che la bimba è scarsamente responsiva agli stimoli, non è collaborante, non effettua passaggi posturali, non deambula, non riesce ad afferrare gli oggetti e presenta frequenti episodi di ipertono/opistotono con componente versativa del capo e masticazione, emette solo alcuni suoni, ha difficoltà nell'alimentarsi anche con la ### assistenza di una persona che l'assiste, presenta ancora epilessia ed un ritmo sonno veglia disturbato da molti risvegli. 
Di tale quadro così terribilmente peculiare si deve dar conto sia considerando che l'80% dei danni è anche per i genitori una misura differenziale, che rappresenta una percentuale d'invalidità compresa tra il 20% e il 100%, e non una percentuale dell'80% pura, sia, come già s'è esposto per la vittima primaria, che il totale annientamento del rapporto è stato causato proprio dalla malpractice, e che con una figlia invalida al 20% essi avrebbero potuto gioire e comunque godere del rapporto con lei: certo, avrebbero dovuto comunque affrontare delle spese e farsi carico, anche emotivamente, delle sue difficoltà, ma in fondo, una volta metabolizzato l'evento ed organizzata la routine quotidiana, essi avrebbero potuto vivere una vita pressoché normale.  ### fermo restando il punteggio attribuito dal primo giudice, e la percentuale dello 0,8 per ciascun genitore (essendovi due genitori ad accudire la bambina), poiché la tabella romana per queste ipotesi non è progressiva - cioè non aumenta il valore del punto d'invalidità col progredire della malattia della vittima primaria (diversamente dal danno riconosciuto al macroleso) - appare equo riconoscere una personalizzazione nella misura del 15%, proprio per dar conto del fatto che il danno patito dai genitori non è il quadruplo di quello che sarebbe stato senza la malpractice, ma sostanzialmente quasi del tutto ascrivibile all'errore dei sanitari. 
Non solo: la necessità di disporre una nuova liquidazione del danno impone, anche, di adottare la tabella attualmente vigente, anziché quella del 2019, e quindi riconoscere, anziché 6.000,00 euro, 6.948,00 euro per ogni punto. 
Costituisce invero principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012); è stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione; diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).  ### canto, correttamente il primo giudice aveva riconosciuto l'importo massimo tabellato, posto che il caso è di gravità estrema e anche l'ausilio di care givers (v. infra) lascia scoperte ben otto impegnativissime ore dal lunedì al venerdì e l'intero fine settimana; peraltro, in difetto d'impugnazione dell'azienda sul punto tale opzione è divenuta incontrovertibile e va dunque ribadita, aggiornandola al nuovo importo massimo. 
Quindi, l'importo da liquidare è quello di euro 189.207,94 (6.948,00 x 29,6 /100 x 80 = 164.528,64 + 15% (24.697,296) = 189.207,936) per ciascun genitore (anziché euro 142.080,00), oltre accessori come già disposto dal tribunale (in difetto di censura da parte di entrambi i contendenti), ovvero maggiorando tale importo, già rivalutato, degli interessi legali calcolati sulla somma devalutata al momento della nascita di ### e rivalutata annualmente fino alla data della presente sentenza. 
Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.  5. Il terzo motivo d'appello incidentale: il risarcimento dei danni patrimoniali rapportati alle spese future per l'assistenza alla figlia. 
In punto di risarcimento dei danni non patrimoniali rapportati alle spese future per l'assistenza di ### il primo giudice aveva negato ogni danno rilevando che: ” I genitori di ### hanno domandato, quanto ai pregiudizi patrimoniali patiti in proprio, il ristoro dei danni consistenti nelle spese future per l'assistenza e l'accudimento della minore (quantificate nel costo per l'assunzione di due badanti, determinato in € 45.600 annui) e per le spese mediche future per la cura della minore, ulteriori rispetto alle prestazioni erogate dal ### di cui nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. gli attori hanno rimesso la quantificazione al collegio peritale (cfr. pag. 41 ricorso: “Tali costi dovranno essere quantificati dal C.T.U. in sede di operazioni peritali”), mentre in comparsa conclusionale hanno dedotto, sul punto, di reputare “congruo un contributo annuale di ### 3.000,00” (cfr. pag. 59 comparsa conclusionale). 
Alla luce delle allegazioni delle parti e dell'istruttoria esperita si ritiene, in concreto, che non possa essere liquidata una somma a titolo di risarcimento per i danni futuri domandati. Ciò in quanto occorre considerare che, come è emerso nel corso del supplemento di CTU (cfr. pag. 12-14), in favore dei soggetti con disabilità gravissime, quali quella di ### la ### offre “le seguenti tipologie di interventi: - contributo economico finalizzato all'assunzione di un assistente personale o all'acquisto di servizi e prestazioni; - assistenza domiciliare diretta, in termini di ore di assistenza alla persona e supporto alla famiglia, erogate dal servizio pubblico; - ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare. 
Il contributo economico è finalizzato 1) all'impiego di uno o più assistenti personali (tramite sottoscrizione di regolare contratto di lavoro o ricorso ad agenzie di somministrazione, selezione e intermediazione di lavoro) della persona con gravissima disabilità, al fine di dare sostegno alla permanenza al domicilio 2) all'acquisto, presso soggetti accreditati ai sensi della l.r. 82/2009, di prestazioni e servizi alla persona assimilabili alle prestazioni fornite dall'assistente personale 3) al sostegno delle funzioni assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l'onere dell'assistenza alla persona di minore età con disabilità gravissima (in questo caso il contributo economico è da intendersi nei termini di assegno di cura)” (cfr. ###. R. ### n. 680/2022 e pag. 13 del supplemento di ###. 
A tal proposito, in relazione alle spese future di assistenza del soggetto macroleso, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che l'importo concretamente risarcibile deve tenere conto delle prestazioni assistenziali erogate direttamente dal servizio pubblico, essendo possibile procedere alla concreta liquidazione solo della residua parte di danni che non sia coperta dalle suddette prestazioni. 
A tal proposito si richiama Cass. Sez. Un. n. 12567/2018, secondo cui “###ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto”, nonché Cass. n. 7774/2016, ove si afferma che “### liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (ex art. 5 della l. n. 222 del 1984), sia quelli previsti dalla legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, posto che dell'insieme di tali disposizioni il giudice - in virtù del principio "iura novit curia" - dovrà fare applicazione d'ufficio se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti”.  ### le prestazioni assistenziali e mediche che gli attori hanno indicato come necessarie per la figlia ### il collegio peritale ha concluso che le stesse siano da considerarsi già comprese nelle prestazioni offerte dal servizio pubblico e, dunque, non residuino ulteriori voci di spesa da riconoscere in favore degli attori, esprimendosi nel senso che “### sono esaurientemente precisate le prestazioni erogabili dalla ### nel caso per cui è perizia, esse includono de facto, le richieste di spesa ipotizzate da parte ricorrente” (cfr. pag. 14 del supplemento di ###. 
La circostanza che la minore rientri tra i soggetti destinatari della suddetta delibera, e quindi beneficiari delle relative prestazioni erogate dal servizio pubblico, appare non solo fatto pacifico ma anche ammesso dagli attori, i quali, tuttavia, hanno dedotto che le somme concretamente erogate (circa € 800 mensili, cfr. documentazione depositata da parte attrice in data ###) sarebbero insufficienti per far fronte alle esigenze della minore. Nel caso di specie si ritiene che non sia stata concretamente dimostrata l'insufficienza delle prestazioni erogate dal servizio pubblico rispetto alle necessità di cura e assistenza della minore, e dunque la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale ulteriore, non destinato ad ottenere riparazione mediante l'assistenza fornita dagli enti pubblici a ciò preposti. 
Di conseguenza, non essendo dimostrata questa porzione di danno ulteriore, non appare possibile procedere ad alcuna liquidazione di un ulteriore pregiudizio di carattere patrimoniale in favore degli attori. Infatti, sebbene gli stessi abbiano dedotto l'insufficienza delle prestazioni erogate dal servizio pubblico, non hanno concretamente specificato quali sarebbero le cure mediche o le prestazioni di assistenza di cui la minore fruisce e che non sono erogate dal servizio pubblico, non riuscendo in maniera esauriente a soddisfare le sue esigenze.   A tal proposito si rileva, inoltre, che sia le spese mediche che di assistenza futura sono state allegate dagli attori in maniera generica e meramente ipotetica, con riferimento sia agli ipotetici costi per retribuire due badanti (prestazione assistenziale di cui, tuttavia, allo stato non risulta né allegato né dimostrato che gli attori stiano usufruendo, con accollo dei relativi esborsi), sia ai costi per prestazioni mediche, genericamente allegati in “a titolo esemplificativo ma non esaustivo: compensi di medici, specialisti e infermieri, esami strumentali, farmaci, terapie, protesi, ricoveri in cliniche non convenzionate con il ### Nazionale” (cfr. pag. 41 del ricorso), non meglio precisati e per cui solo in comparsa conclusionale viene quantificato in un importo annuale forfettario (“…si reputa congruo un contributo annuale di € 3.000,00”), non risultando comunque depositata documentazione attestante esborsi già sostenuti in tal senso, tale da specificare le allegazioni attoree. 
Non risultano, pertanto, dimostrati danni patrimoniali per prestazioni mediche e di assistenza ulteriori rispetto a quanto erogato dal servizio pubblico, e di conseguenza non appare possibile procedere alla liquidazione di un ulteriore importo a titolo di risarcimento dei suddetti danni”. 
Incontroversa per difetto d'impugnazione la non debenza di alcuna somma correlata alle spese mediche future, col terzo motivo dell'appello incidentale, i genitori di ### hanno invece attinto la negazione di un danno correlato alle spese di assistenza della figlia, deducendo che, ammesso e non concesso che il contributo della ### permanga nel tempo, esso ammonta a soli euro 800,00 mensili, mentre lo stato invalidante estremo di ### che le impedisce la deambulazione e l'uso degli stessi arti superiori, passaggi posturali autonomi e l'espletamento di atti quotidiani basilari, richiede la necessità di un'assistenza generica di 16 ore (dunque, due badanti giornaliere che, lavorando con regolari contratti, coprano uno spazio di 16 ore per cinque giorni a settimana, gestendo loro il restante spazio di vita nell'arco della giornata), che ha un costo annuo di euro 41.065,44 (ossia euro 1.384,46 mensili oltre ### 194,98 di indennità per tredici mensilità, da moltiplicare x 2); hanno inoltre dedotto che a tale importo si doveva aggiungere quello per un'assistenza più qualificata (di tipo infermieristico) per un paio d'ore al giorno, che aveva un costo di euro 50,00 all'ora; hanno infine precisato che tale erogazione andava garantita non solo fino al compimento dei quindici anni, ben potendo la bambina vivere di più, anche oltre i 30 anni, di talché l'importo capitalizzato andava rapportato a tale maggiore prospettiva di vita. 
Tale motivo è in buona parte fondato. 
Premesso che la pretesa può riguardare soltanto le spese di assistenza future, perché per quelle pregresse, ipoteticamente maturate sino ad oggi, non v'è prova che siano state sostenute, e rilevato però che ciò non significa di per sé che tali spese non siano dovute, posto che il non averle effettuate ben può dipendere dal fatto che i genitori non potessero spendere tali consistenti importi e abbiano in ipotesi sacrificato ore di lavoro o attinto all'aiuto di familiari ed amici, si deve evidenziare che, essendo pacifico che ### non può essere lasciata sola neppure un minuto, il ragionamento del tribunale è fallace, dal momento che 800,00 euro mensili certo non possono coprire il costo di due badanti, che - anche questo non è contestato e comunque emerge dalla contrattazione collettiva di categoria - si attesta al momento (compresi contributi, accantonamento tfr e tredicesima mensilità) sulla somma mensile di euro 3.422,00. 
Ne deriva, pertanto, un danno, non compensato dal sostegno pubblico, di euro 2.622,00 al mese, che potrebbe peraltro aumentare o riespandersi integralmente ove il contributo medico dovesse in futuro diminuire o venire meno. 
Per converso, non è dovuta alcuna somma per assistenza infermieristica, posto che essa, mai documentata, e però ineludibile per certe operazioni di cura e assistenza (anche se forse con una cadenza inferiore a quella dedotta), è evidentemente erogata dal ### Si tratta dunque di comprendere come liquidare il danno complessivo, rapportato ad un danno mensile, dal prossimo mese, di euro 2.622,00. 
Il punto cruciale è che i ccttuu hanno chiaramente evidenziato che ### ha un'aspettativa di vita molto inferiore a quella data dalla statistica demografica, che hanno ipotizzato essere di ulteriori 15 anni dal loro esame (effettuato quando la bambina aveva 4 anni), ciò che però rappresenta una prognosi soggetta a molte variabili. 
Onde evitare di sovrastimare tale danno, ma anche di lasciare scoperte esigenze della vittima primaria che dovessero protrarsi oltre tale tempo, e dunque in definitiva di armonizzare al meglio le contrapposte posizioni ed assicurare a ### (ed ai suoi genitori) la miglior assistenza per tutta la durata della sua vita, si ritiene allora di dover applicare, limitatamente a tale voce di danno, l'art. 2057 c.c., a mente del quale “quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele”. 
A ciò non osta che i danneggiati non abbiano invocato tale norma, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. ### del 25 ottobre 2022), essa prevede una forma di risarcimento per equivalente - che ben si comprende se la si pone in relazione con il carattere permanente del danno (essa mira infatti a ”realizzare una tendenziale corrispondenza fra permanenza del danno e permanenza del risarcimento “) - e che è facoltà del giudice disporre, rientrando tra i poteri ufficiosi non soltanto quello di optare per la citata modalità di liquidazione del risarcimento in presenza dei presupposti previsti dalla legge, ma anche quello di disporre, all'esito, ed in via altrettanto officiosa, le “cautele” che ritiene necessarie. 
Proprio per questo, appare allora opportuno disporre, anche, che l'assegno mensile sia soggetto a rivalutazione annua in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'### (###, onde adeguarlo al potere di acquisto della moneta.  6. Le spese di lite. 
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.  ### il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; ### 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016). 
In particolare, poiché agli attori, già vittoriosi in primo grado, il tribunale ha liquidato integralmente le spese di lite, correttamente determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, e maggiorate per l'assistenza prestata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale, per il primo grado si deve confermare integralmente tale liquidazione, dal momento che il pur riconosciuto incremento del credito risarcitorio non ha determinato u passaggio di scaglione. 
Per il secondo grado, applicati i medesimi parametri e valori medi - ad eccezione che per la fase di trattazione/istruttoria, consistita solo nella valutazione della richiesta di rinnovo della ctu e della proposta ex art. 185 bis c.p.c., da liquidare ai minimi - e riconosciuta altresì la fase inibitoria - da liquidare secondo i parametri dettati per i giudizi cautelari secondo i valori minimi - dev'essere attribuita la somma di euro 56.996,80 (euro 29.033 + la maggiorazione per la difesa di tre parti ex art. 4 secondo comma, per complessivi euro 46.452,80, per il merito, cui sommare euro 6.590 + la ridetta maggiorazione, per complessivi euro 10.544,00, per l'inibitoria).  P.Q.M.  La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### UNITÀ ### avverso la sentenza n. 789/2023 del Tribunale di ### nonché sull'appello incidentale dei signori ### ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello principale dell'azienda sanitaria; in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'azienda ### • a corrispondere a ### e ### iure proprio, la somma di euro 189.207,94 ciascuno (anziché quella di euro 142.080,00 ciascuno stabilita in primo grado), oltre accessori come già disposto dal tribunale e come meglio illustrato in parte motiva; • a corrispondere a ### e ### in solido, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia ### la somma mensile di euro 2.622,00, da rivalutare annualmente a partire da gennaio 2027 in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'### (###; • conferma nel resto la sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite; • condanna l'azienda appellante a corrispondere agli appellati le spese di lite di questo grado, che liquida nella complessiva somma di euro 56.996,80, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge. 
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20.1.2026.  ### estensore ### dott.ssa ### dott. ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. 
RG n. 2257/2023

causa n. 2257/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carla Santese, Giulia Conte

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Corte d'Appello di Perugia, Sentenza n. 736/2025 del 31-12-2025

... dispositivi in tal senso (e cioè donazioni effettuate in danno di ### e ### da ### e, di riflesso, nei confronti della moglie ###, e ciò pur a prescindere da una pur suggerita ricostruzione dell'asse ereditario in presunta malafede. Ed il contegno processuale degli appellati, pur discutibile, non giunge a violare il dovere di lealtà e correttezza nel giudizio, dovendosi d'altro canto rilevare che non v'è tanto scadimento nel contegno degli appellanti nel fatto di essersi sottratti alla procedura di mediazione introdotta da ### e ### (v. doc. n. 8 dell'atto di citazione nel fascicolo degli appellati), atteso che in tale procedimento alcuna delle parti rappresentate era, per vero, presente e nel quale è dato riscontrare la mancata notificazione e, comunque, la ricezione della convocazione dell'incontro ai destinatari ### e ### quanto, piuttosto, il fatto che una volta limato l'accordo transattivo ed evidenziata la chiara volontà da parte degli appellanti di mettere in disponibilità il 98% delle somme che andavano a costituire la quota di legittima di ### riservata agli eredi, detratte le passività, sarebbe stato ragionevole evitare l'azione giudiziale. Per conseguenza, l'appello va accolto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta Dott. ### rel. 
Dott.ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 73/2024; promossa da: ### c.f. ###, ### c.f.  ### e ### c.f. ###, tutti elettivamente domiciliati in ### via G. Piermarini, n. 24 presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### (p.e.c. ###); appellanti contro ### c.f. ###, e ### c.f.  ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata ### ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore in ### via ### di ### n.11, studio dell'Avv. ### appellati ### pretermissione ereditaria e lesione della quota di legittima; ricostruzione dell'asse ereditario e azione di reintegrazione e restituzione dei beni. 
Conclusioni delle parti ### nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c. 
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione #### e ### hanno impugnato la sentenza 615/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto nel proc. n. 402/2016 R.G.C., pubblicata in data ###, con la quale, in accoglimento della domanda degli attori ### e ### era stata disposta la reintegrazione della quota di legittima riservata a ### e condannati i convenuti (odierni appellanti) a restituire agli eredi legittimi di ### (appunto i nipoti ### e ### € 29.811,22, oltre interessi legali dall'8.10.2012 fino al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite e delle spese di c.t.u.. 
Gli appellanti hanno articolato tre distinti motivi di impugnazione, così incentrati. 
Col primo motivo, rubricato “errata e/o incompleta ricostruzione in fatto; violazione art.  115 c.p.c.”, gli appellanti hanno censurato la ricostruzione dei fatti perché erronea ed incompleta in violazione dell'art. 115 c.p.c. sostenendo che: non era stato considerato che essi avevano già consentito, il ###, agli appellati di acquisire € 21.495,01, depositati su un libretto di risparmio postale cointestato a ### (deceduta due giorni prima dell'operazione) e al marito ### accettata dalle parti e non contestata, ciò che avrebbe diversamente rimodulato le pretese ereditarie sulla scorta di un accordo tra le parti che era stato nella sostanza raggiunto ma non perfezionato; non era stata considerata l'esistenza di un accordo scritto tra le parti finalizzato a dividere l'asse ereditario a metà, e neppure il fatto che il fabbricato ereditato fosse stato in possesso esclusivo della moglie del de cuius e degli attori fin dalla morte di ### marito di ### a lei premorto. 
Col secondo motivo, rubricato “violazione degli art. 99 e 112 Cpc; violazione del principio della domanda; vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nullità della sentenza”, hanno aggredito la sentenza per violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. e per la mancata corrispondenza tra quanto richiesto e quanto pronunciato, sostenendo, di conseguenza la nullità della sentenza di primo grado. Gli appellati, attori del primo giudizio, avevano, infatti, domandato la restituzione dei beni e la divisione in natura dell'asse ereditario, e non la liquidazione in denaro dello stesso, mentre nel disporre lo scioglimento dell'asse era stata liquidata la quota di legittima in € 29.811,22, attribuendo così una somma di denaro anziché i beni richiesti con integrazione del vizio di extrapetizione, in violazione della domanda, e nullità della sentenza. 
Aggiungendo che la compensazione atecnica della somma già ricevuta da ### e ### doveva essere effettuata d'ufficio, e non come parte di una liquidazione, hanno chiesto la riforma della sentenza nel senso di attribuire a loro la proprietà dei beni in natura, come richiesto, e la corretta somma in denaro anche per l'effetto dell'intervenuta compensazione. 
Col terzo e ultimo motivo, rubricato “errata ed ingiusta condanna alle spese di lite e di ctu”, estrinsecato in due distinte articolazioni hanno sostenuto: a) l'errata motivazione sulla soccombenza che aveva condotto alla loro condanna al pagamento delle spese sostenute dagli attori sulla base dell'assunto che questi essi erano stati ostacolati nell'ottenere la loro quota ereditaria, mentre i documenti deponevano in senso opposto, essendosi i convenuti ### attivati per permettere agli attori di ottenere quasi interamente la loro parte legittima già prima dell'inizio della lite; b) la malafede e la ricostruzione strumentale dell'asse ereditario perpetrata dagli appellati offrendo un'errata ricomposizione dello stesso e richiedendo ingiustamente la restituzione di fondi mai ricevuti, sulla scorta di informazioni errate e non supportate dai fatti; c) che la revisione della sentenza dovrebbe comportare la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, la compensazione delle spese di lite per soccombenza reciproca. 
Si sono costituiti in giudizio gli appellati ### e ### avanzando molteplici eccezioni in rito (soprattutto connesse all'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342, n.1, 345 e 348-bis c.p.c.) sottolineando che: la somma di cui al libretto postale di risparmio cointestato a ### e ad ### non sarebbe stata attribuita alla prima, e che essi appellati erano nell'esclusivo possesso dell'unico bene immobile caduto in successione; sarebbe necessario il richiamo del c.t.u.  anche al fine di rilevare donazioni (finanche un bonifico che sarebbe stato effettuato in favore di ### seppure sarebbe corretta la c.t.u. in merito al valore dell'immobile ed alle somme cadute in successione; gli appellanti avevano contestato per la prima volta in grado appello la c.t.u.. 
Hanno poi contrastato la tesi della nullità della sentenza di primo grado giacché la richiesta degli attori era correttamente accolta e, sulla condanna alle spese di lite hanno sottolineato che: gli appellanti non avevano partecipato al procedimento di mediazione civile obbligatoria, contribuendo così a non evitare il processo; nonostante la lesione della quota di legittima, gli appellanti non si erano attivati per la reintegrazione dei beni ereditari, il che rendeva legittima la loro condanna. 
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025. 
Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame per difetto dei presupposti di cui all'art. 342, n.1 c.p.c. e, più ancora, per generica infondatezza dell'atto (art. 348-bis c.p.c.) e per la proposizione di domande nuove (art. 345 c.p.c.).  ### enuncia, infatti, tre tassativi motivi di impugnazione che sottendono la richiesta di una più attenta revisione del fatto, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, che mira a dirigere diversamente le conclusive argomentazioni della sentenza di prime cure in conformità ai principi delineati Cass. SS.UU. n. 27199/2017. 
Chiaro è, infatti, l'error in procedendo di cui si dolgono gli appellanti, enunciato in specifici motivi con cui è stata chiesta la più attenta revisione del fatto e dei documenti allegati, ciò che evita l'applicazione dell'art. 342 c.p.c. che, in ogni caso, non può essere interpretato in modo rigidamente formalistico, poiché il processo civile deve tendere, ove possibile, a raggiungere decisioni di merito e relegare ad ipotesi residuali ed eccezionali le declaratorie di inammissibilità (v. anche: Cass. SS.UU. n. 40560/2021; n. 21401/2021; Cass. n. 23804 del 24.8.2025).
Se ciò è spendibile per il c.d. “primo filtro” di cui all'art. 342 c.p.c., diviene spendibile pure per il c.d. “secondo filtro” introdotto dall'art. 348-bis c.p.c., che, peraltro, a termini di procedura, è affidato ad un rilievo squisitamente discrezionale e non conosce vaglio oltre la prima udienza di trattazione del grado che occupa, come disposto dall'art. 348-ter c.p.c.. 
Tali argomentazioni diventano utili per respingere pure la doglianza relativa alle domande scoordinate rispetto le conclusioni del primo grado, giacché le domande degli appellanti qui formulate sono diverse da quelle conclusive del primo giudizio perché tendono a raddrizzare il dispositivo della sentenza impugnata apparentemente dichiarando di voler disporre di un diritto altrui; le conclusioni del gravame, confluite nel secondo motivo di appello, si indirizzano, infatti, ad attribuire agli originari attori ### e ### qui appellati, la restituzione dei beni e, quindi, la divisione in natura dell'asse ereditario e non la liquidazione dello stesso come effettuato con la pronuncia. E il richiamo al concetto di apparenza serve perché, in realtà, l'unica possibilità di avanzare una critica fondata al dispositivo della sentenza - che ha, comunque, attribuito il bene-vita richiesto con la domanda - e integra l'interesse a promuovere l'appello ex art. 100 c.p.c., consiste nella forse più corretta attribuzione del petitum, ovvero il rispetto della richiesta restituzione in natura dei beni, una volta ricostruito l'asse ereditario, secondo i principi informatori della materia successoria. 
Non vi è, dunque, alcuna domanda stricto sensu “nuova” proposta dagli appellanti, ma una domanda che tende a realizzare il soddisfacimento dell'interesse giurisdizionale attivato, comune a tutte le parti in causa, che scaturisce dall'originaria domanda di ### e ### unici eredi legittimi e nipoti di ### a sua volta unica erede (pretermessa con testamento pubblico) di ###
Si puntualizzano ora le questioni pacifiche e non oggetto di riesame perché condivise o non contestate dalle parti in causa e cioè: a) ### era stata totalmente pretermessa dalla successione del coniuge e a lei spettava la quota di legittima in quanto moglie del de cuius ### pari alla metà dell'eredità del marito (relictum + donatum) c) ### e ### sono gli unici eredi legittimi di ### legittimati ad agire in reintegrazione della quota di legittima; l'eccezione del difetto di legittimazione passiva nei confronti di costoro si intende comunque non coltivata dagli appellanti. 
Per determinare la quota di legittima è stata disposta c.t.u. che ha valutato tutti i beni, mobili e immobili, del de cuius. I beni mobili sono stati quantificati in € 56.434,89, e i beni immobili in € 10.373,78. 
La richiesta di indagine supplementare degli appellati diretta a rilevare le donazioni che sarebbero state effettuate da ### in danno di ### e ### non è soltanto inutile, nonché esplorativa per il fatto che il c.t.u.  non aveva riscontrato in atti documenti che deponessero per intervenute donazioni lesive dell'asse ereditario, ma non sembra neppure pertinente col thema decidendum, consistente nella ricostruzione dell'asse ereditario, ma, soprattutto, nella reintegrazione della quota di legittima spettante a ### e ai suoi eredi legittimi, in mancanza di espressa azione di riduzione; peraltro, si osserva, in termini troncanti, che il capo della pronuncia che ha rilevato il difetto di prova - il cui onere era a carico degli appellati - e l'assenza di fondatezza della prospettata sussistenza di atti donativi da parte del disponente ### non è stato avanzato appello incidentale. 
Venendo, quindi, al merito, il primo motivo di appello coglie nel segno.
E' vero, come hanno dedotto gli appellati, che le somme residuate dal libretto di risparmio postale cointestato (il n. 24428998) non erano mai “cadute” nella disponibilità di ### in seguito alla morte di ### perché le volontà del testamento pubblico le aveva dirette altrove, ma è anche incontestato che, due giorni dopo l'avvenuto decesso di ### gli appellanti (già muniti al tempo di procura da ### avevano fatto sì che, il ###, ### e ### potessero disporre della somma residua ivi depositata, pari ad € 21.495,01, cosa che in effetti è più che verosimile, venendo anche in evidenza la sottoscrizione congiunta di tutti i successibili al momento dell'estinzione del libretto di risparmio, proprio in data ### (v. doc. n. 17 nel fascicolo di parte degli appellanti). 
Al momento del decesso di ### avvenuta l'8.10.2012, in detto libretto di risparmio postale erano depositati € 41.892,64 (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte degli appellanti), di cui € 20.946,32 erano di proprietà esclusiva di ### che provvedeva a prelevarli dal libretto poco dopo la morte del marito, mentre la residua somma di € 20.946,32 era appunto caduta in successione. Su tale somma erano, medio tempore, maturati gli interessi, sicché la somma era di € 21.495,01. 
In effetti nell'atto di citazione introduttivo del giudio di primo grado, ### e ### davano conto (pag. n. 7, punto 9, dell'atto di cit., all. b del fascicolo degli appellanti) che durante le trattative, prima della procedura di mediazione civile obbligatoria, gli appellanti avevano concesso a ### (in realtà deceduta ormai da due giorni all'atto dell'estinzione del titolo al portatore) il prelievo della somma residua depositata presso il libretto di risparmio postale cointestato con il marito. Ciò in effetti fa pendant con l'accordo transattivo raggiunto in limine litis dai successibili, pur non sottoscritto (doc. n. 3 del fascicolo degli appellanti), in cui si dava atto della misura della reintegrazione della quota di legittima di ### prendendo a riferimento, quanto alle somme cadute in successione, proprio dette cifre. 
Il fatto che l'immobile caduto in successione, sito in #### Sant' Eraclio (distinto al C.U. di ### foglio 283, particella n. 51 sub. 7, nella sostanza un fabbricato di due vani adibito a magazzino) sarebbe stato, sin dalla morte di ### nell'esclusivo possesso della moglie, prima, e di ### e ### poi, non ha, invece, rilievo alcuno non essendo state proposte domande di indennizzo legate all'esclusivo possesso dei beni, continuato ed ininterrotto, dal momento dell'apertura della successione in avanti, se non per il fatto che gli intendimenti delle parti erano concordi nel dividere il detto fabbricato in parti uguali (v. il doc. n. 3 del fascicolo degli appellanti). 
Pertanto, la domanda formulata dagli attori ### e ### non poteva essere accolta con la liquidazione nella misura disposta dal primo Giudice giacché essi avevano già acquisito una somma, messa nella loro disponibilità in seguito al decesso di ### ed in riconoscimento della lesione della quota di legittima, pur riservata alla zia degli odierni appellanti.  ### del primo motivo determina, in parziale riforma della sentenza di prime cure, la rideterminazione quantitativa dell'entità della quota di legittima spettante agli eredi ### e ### in morte di ### i quali non hanno neppure negato di aver estinto il libretto di risparmio postale cointestato tra ### e ### e di aver incamerato la somma residua ivi depositata, pari ad € 21.495,01, somma che andava a soddisfare in gran parte quanto poi sarebbe stato oggetto di conclusiva domanda giudiziale. Tale somma va perciò detratta dalla liquidazione operata in sentenza, ragion per cui nel corretto riconteggio le somme sono liquidate in € 21.748,74, ovverosia nella metà del valore al netto delle passività dei fondi e dei titoli del de cuius, come riconosciuto nella relazione del c.t.u., da cui va sottratta, in compensazione impropria, la somma di € 21.495,01 incamerata da ### e ### in data ###. 
Va poi restituita in natura e, quindi, attribuita la porzione di eredità spettante in proprietà a ### e ### pari alla metà di tutti i beni caduti in successione, ossia: la metà del fabbricato ad uso magazzino sito in ### fraz. Sant'Eraclio (estremi catastali già indicati); la metà delle particelle dei terreni agricoli/montani meglio id. in c.t.u. (pag. nn. 5-12); la metà di una autovettura ### 500 (tg: ### , di un ciclomotore (tg: ### e di una bicicletta. 
Quanto alla decorrenza degli interessi su tali somme si osserva che esse sono cadute nella successione di ### marito di ### ma erano già state acquisite dalla moglie per successione. La reintegrazione della legittima dell'erede pretermesso si verifica, quindi, su somme che erano ormai nel patrimonio della moglie del de cuius, di talché gli effetti giuridici operano nei confronti dell'eredità di quest'ultima e non direttamente nei confronti di quella del marito premorto, giacché il credito di reintegrazione della legittima origina con l'apertura della successione del de cuius leso e produce interessi soltanto quando il credito diventa esigibile e, dunque, soltanto all'evento morte di ### (e non di ###, legittima titolare delle somme sino a quel momento. Pertanto, gli interessi legali hanno decorrenza dal decesso di ### avvenuto in data ###, e operano in favore degli eredi sino all'effettivo soddisfo. 
In ordine al secondo motivo di appello si osserva che il Tribunale ha tutelato gli attori attraverso un passaggio ulteriore e non richiesto, evitando cioè la restituzione in loro favore della metà dei beni, dei beni mobili registrati, e dei titoli e dei fondi caduti in successione, in ossequio al principio della divisione in natura dell'asse ereditario, ma determinando, motu proprio, la liquidazione dell'asse loro spettante nella somma complessiva di € 29.811,22, oltre agli interessi legali dall'8.10.2012 fino al saldo; somma maturata partendo da € 21.748,74 (pari al valore, al netto delle passività [€ 12.937,42] della metà dei fondi e dei titoli del de cuius), aumentata di € 5.685,60 (pari al valore della metà del fabbricato ad uso magazzino) e sommata ad € 1.676,89 (pari al valore della metà dei terreni montani), e ad € 700,00 (pari al valore della metà di un'autovettura ### 500, di un ciclomotore, e di una bicicletta). 
Tuttavia, l'operazione effettuata non lascia insoddisfatto, seppur in forma “mediata”, il petitum azionato in giudizio, sicché non si intravede la violazione dell'art.  112 c.p.c. e, così, la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Invero, trattasi di carente motivazione (vizio questo non sollevato), ma non di extra-petizione, giacché il bene attribuito con la pronuncia di prime cure non è ontologicamente diverso, atteso che la liquidazione del controvalore del bene non disattende la più corretta attribuzione del bene domandato. E l'attribuzione del tantundem non determina neppure l'erronea applicazione degli artt. 553-560 c.c., dato che nella reintegrazione della quota di legittima le norme contemplano, seppur implicitamente, sia la reintegrazione in natura, sia quella per equivalente. E, dunque, quando la restituzione in natura sia impossibile, eccessivamente gravosa o non praticabile, oppure quando il Giudice la ritenga, in concreto, non opportuna, è consentito dare seguito a tali soluzioni, tanto che, seppur in tema di risarcimento del danno per equivalente (ma qui adattabile) la reintegrazione per equivalente non costituisce domanda nuova, né viola l'art. 112 c.p.c., quado sia funzionalmente diretta allo stesso risultato economico (cfr. Cass. n. 1186 del 22.1.2015).
Tale motivo va, dunque, disatteso, perché non si ravvisa alcuna nullità della pronuncia gravata che era pur andata a soddisfare il c.d. “petitum mediato”. 
Venendo al terzo motivo di appello, la collaborazione dimostrata dagli appellanti, l'acquiescenza alle questioni fondanti la lesione della legittima, la disponibilità dell'immobile da parte di ### e ### la bozza della transazione di cui si è detto, il possesso dei libretti di circolazione dei beni mobili registrati da parte degli appellati (v. doc. n. 5 dell'atto di citazione nel fascicolo degli appellati) sono elementi che depongono per una strumentalità dell'azione giudiziale intrapresa che, in fondo, con più ragionevolezza poteva forse essere evitata. 
A ciò va aggiunta la reiezione della domanda, per vero implicita, di riduzione degli atti donativi indimostrati (e su cui è sceso l'effetto formale del giudicato per assenza di appello incidentale), e di richiamo del c.t.u., che non aveva trovato atti dispositivi in tal senso (e cioè donazioni effettuate in danno di ### e ### da ### e, di riflesso, nei confronti della moglie ###, e ciò pur a prescindere da una pur suggerita ricostruzione dell'asse ereditario in presunta malafede. 
Ed il contegno processuale degli appellati, pur discutibile, non giunge a violare il dovere di lealtà e correttezza nel giudizio, dovendosi d'altro canto rilevare che non v'è tanto scadimento nel contegno degli appellanti nel fatto di essersi sottratti alla procedura di mediazione introdotta da ### e ### (v. doc. n. 8 dell'atto di citazione nel fascicolo degli appellati), atteso che in tale procedimento alcuna delle parti rappresentate era, per vero, presente e nel quale è dato riscontrare la mancata notificazione e, comunque, la ricezione della convocazione dell'incontro ai destinatari ### e ### quanto, piuttosto, il fatto che una volta limato l'accordo transattivo ed evidenziata la chiara volontà da parte degli appellanti di mettere in disponibilità il 98% delle somme che andavano a costituire la quota di legittima di ### riservata agli eredi, detratte le passività, sarebbe stato ragionevole evitare l'azione giudiziale. 
Per conseguenza, l'appello va accolto con riferimento al primo ed al terzo motivo con riforma della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite. 
La revisione delle spese di lite, in accoglimento del terzo motivo di appello, conduce già alla compensazione di quelle del primo grado di giudizio in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in quanto le parti hanno sostanzialmente riconosciuto la lesione della quota di legittima in morte di ### e, in limine litis, erano addivenuti alla possibilità di conciliarsi pur senza poi dare fattiva esecuzione all'accordo rimasto in bozza e, infine, perché soltanto sulla scorta di una c.t.u. si è compiutamente ricostruito l'asse ereditario con individuazione dell'effettiva consistenza dei beni caduti in successione. Di poi, le ragioni degli attori sono state, in minima parte tramutate o passate a setaccio della autentica domanda giudiziale intrapresa, e il Tribunale avrebbe potuto tenere conto della disponibilità della somma a titolo di anticipo della legittima in morte di ### Ne segue che, con la presente sentenza, sono state riequilibrate le pretese giurisdizionali avanzate, tanto che alcuna parte può considerarsi davvero soccombente rispetto le proprie ragioni. Né sfugge che le reciproche domande avanzate da attori e convenuti sono risultate, comunque, rigettate (su tutte la ricostruzione dell'asse ereditario domandata dagli attori e la coltivata carenza di legittimazione ad agire avanzata dai convenuti del tempo), ciò che pure conduce alla reciproca compensazione.
La reciproca compensazione delle spese di lite fa insorgere il diritto delle parti risultate soccombenti in primo grado a ripetere le stesse qualora corrisposte in esecuzione della sentenza appellata (cfr. Cass. 14.12.2023 n. ###; Cass. 2.7.2019 17664; Cass. SS.UU. 7.7.2010 n. 16037). 
Alla compensazione delle spese di lite sfugge la revisione delle spese di c.t.u., richiesta dagli attori in primo grado ed il cui espletamento è stato opposto dagli odierni appellanti già con la terza memoria difensiva perché esplorativa oltre che sostitutiva dell'onere probatorio, non avendo gli attori indicato il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota violata dal de cuius, presupposti necessari per l'accertamento della quota di legittima. Su tale statuizione è sceso finanche l'effetto del giudicato formale sicché le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente ad esclusivo carico di ### e ### Le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento del terzo motivo di appello valgono anche per l'intero giudizio perché a seguito della riforma della sentenza di primo grado il regolamento delle spese processuali va fatto tenendo conto dell'originaria domanda e dell'esito complessivo del giudizio in base ad un criterio unitario e globale non potendosi distinguere per fasi nel caso in cui l'oggetto, come nella specie, sia lo stesso in primo grado ed in appello (cfr. Cass. 6.10.2021 n. 27056; 12.4.2018 n. 9064; Cass. 1.6.2016 n. 11423; Cass. 18.3.2014 n. 6259; Cass. 23.8.2011 n. 17523; 11.6.2008 n. 15483).  P.Q.M.  la Corte di appello di ### definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da #### e ### e, in parziale riforma della sentenza n. 615/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, pubblicata in data ###,e per l'effetto dispone la reintegrazione della quota di legittima di ### in favore degli eredi legittimi ### e ### nel modo seguente: a) condanna #### e ### in solido, alla restituzione a ### e ### della somma di € 253,73, oltre interessi legali dal 18.5.2015 sino all'effettivo soddisfo; b) attribuisce a ### e ### in proprietà la porzione di ½ (fermo in capo agli appellati dell'altro ½) dei beni immobili, mobili e mobili registrati caduti in successione in morte di ### (quindi 1/4 ciascuno) e precisamente dell'immobile/fabbricato sito in #### fraz. Sant'Eraclio distinto al C.U. di #### 283, particella n. 51, sub.7; di ogni singola particella di terreno agricolo/montano (id. pagg. nn. 5-12 c.t.u.); dell'autovettura ### 500 tg ### del ciclomotore tg: ### e della bicicletta descritta in atti; dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio con diritto delle parti soccombenti in primo grado di ripetere quelle corrisposte in esecuzione della sentenza appellata; pone definitivamente le spese di c.t.u. di primo grado a carico solidale di ### e #### 22.12.2025.  ### est.  ###

causa n. 73/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Baglioni

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 1315/2026 del 28-01-2026

... proprio vissuto interiore; b) quello che si è ### riflesso, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. Spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). 4.6.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Sul piano del diritto positivo - come anche di recente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 2788 del 2019; n. 901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, anche in relazione a Corte cost. n. 325/2014) - l'ordinamento riconosce e disciplina ### le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.g. 73391/2019 promossa da: #### e ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### contro Ministero della ### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'### dello ### attrice ha concluso come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Parte convenuta non ha depositate note scritte di precisazione delle conclusioni, pertanto, per il Ministero della ### devono considerarsi come rassegnate le ultime conclusioni in atti. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato, #### e ### hanno esposto di essere, rispettivamente, moglie e figli di ### già sottufficiale della ### deceduto in Napoli il 24 febbraio 2014 a seguito dell'aggravarsi di patologie contratte durante il servizio militare per esposizione a fattori altamente nocivi.  1.2.Nello specifico, gli attori hanno esposto che le patologie che hanno portato ### alla morte sono da ricondursi all'esposizione a radiazioni ionizzanti e polveri provenienti dall'esplosione di dardi arricchiti con uranio impoverito, contratte durante il servizio, e su questo presupposto, hanno adito l'intestato Tribunale, agendo iure proprio, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente subiti in conseguenza delle lesioni e della morte del congiunto, allegando che la responsabilità dell'### della ### nella genesi e nello sviluppo delle patologie del militare era stata già definitivamente accertata con sentenze passate in giudicato del T.A.R. Campania - Napoli n. 15430/2007 e del Consiglio di Stato nn. 4136/2011 e 1226/2014, con esclusione di qualunque concorso di colpa del militare.  1.3.Espongono gli attori nel loro atto introduttivo di aver subìto in conseguenza della morte del loro congiunto danni sia di carattere patrimoniale che non.  1.3.1.In particolare, i primi derivanti da: spese sanitarie e assistenziali sostenute durante la malattia; grave riduzione del reddito familiare dopo il decesso, in quanto vi è stato un drastico calo del trattamento pensionistico e del conseguente trattamento di reversibilità della pensione agli eredi; perdita di ulteriori redditi derivanti da indennità di missione, dall'interruzione della carriera; per la moglie, cessazione della propria attività lavorativa per assistere il marito.  1.3.2.Hanno chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da: danno da perdita del rapporto parentale con sconvolgimento della vita familiare e conseguente isolamento sociale; sofferenza psicologica; sofferenza morale legata alla lunga e dolorosa malattia del de cuius, durante la quale l'assistenza dei congiunti, sino all'agonia e alla morte, è stata continua e totalizzante; gravi ripercussioni sui figli, i quali hanno avuto problemi scolastici, psicologici e relazionali, perdita di una normale adolescenza e giovinezza.  1.4. Gli attori hanno esposto che il de cuius aveva iniziato ad essere sofferente dal 2000, con varie diagnosi succedutesi nel tempo, da iniziale patologia ematologica sino a quella di mieloma multiplo; nel corso degli anni, applicate allo stesso terapie ed interventi, che aveva debilitato progressivamente il ### e lo avevano abbattuto psicologicamente, si era giunti all'anno 2011 ove lo stesso non era più autosufficiente e infermo a letto, bisognoso di cure ed assistenza continua da parte dei congiunti.  2.1.Si è costituito tardivamente in data ### il Ministero della ### eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che il Tribunale competente fosse Napoli, in cui non essendo possibile individuare il luogo di insorgenza della patologia ed essendo parte una ### doveva essere applicato il criterio del forum destinatae solutionis, ossia il domicilio del creditore.  2.2. Nel merito, l'### convenuta ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata; in subordine, ha invocato l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno per le somme eventualmente percepite dagli attori a titolo di equo indennizzo e benefici per vittime del dovere.  3.1 La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione delle prove orali articolate da parte attrice ammesse.  3.2. All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: accertare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti direttamente dagli istanti in conseguenza delle patologie e della morte del loro prossimo congiunto ### dovute a responsabilità dell'### della ### e per l'effetto condannare il Ministero convenuto - in pers. l.r.p.t. - al conseguente risarcimento, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 nella misura in cui risulti impossibile o estremamente difficile determinarlo nel suo preciso ammontare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva, cpa e quant'altro di legge ed attribuzione al procuratore anticipatario che, ex art. 75 disp. att. c.p.c., allega relativa nota spesa”, mentre parte convenuta non depositava note, con la conseguenza che devono considerarsi rassegnate le ultime conclusioni agli atti di parte convenuta (Cass. sez. III, n. 5018/2014) ovvero: “in via principale che il Tribunale adito dichiari la propria incompetenza territoriale, ex art. 25 c.p.c., per esser competente il Tribunale di Napoli; in via subordinata, che sia rigettata la domanda risarcitoria proposta dalle controparti, in ragione della sua infondatezza; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della predetta domanda, che sia detratta dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno quanto corrisposto agli attori a titolo di indennizzo e di benefici spettanti alle vittime del dovere, in relazione all'insorgenza della patologia posta a fondamento dell'avversa domanda. Spese vinte.” 4.1.Preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata dal convenuto tardivamente, come già rilevato dall'allora Giudice assegnatario del procedimento con ordinanza del 26.04.2022.  4.2. Quanto al merito, va osservato che la responsabilità del Ministero della ### nella causazione delle patologie che hanno portato ### risulta definitivamente accertata dal Giudice Amministrativo con le pronunce rese tra il de cuius e il Ministero della ### (docc. 4 e 5 di parte attrice, rispettivamente sentenza TAR per la ### n. 15430/2007, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4126/2011).  4.3. Tale esito, coperto da giudicato, e comunque condiviso da questo Tribunale nel suo iter argomentativo, costituisce la prova del fatto storico in merito a quanto accertato ovvero la responsabilità del Ministero convenuto in ordine alle infermità contratte da ### 4.4.Ciò chiarito, va premesso che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subìto dai congiunti in conseguenza della morte del familiare non integra un danno in re ipsa, ma deve essere oggetto di prova in concreto dal danneggiato, la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (inter alia, Cass. Civ., sez. III, nr. 26140/2023, 25541/2022).  4.5.In particolare, secondo giurisprudenza pacifica sul punto, sono ravvisabili due diversi aspetti nel danno non patrimoniale per la perdita parentale: a) quello relativo alla sofferenza ### patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore; b) quello che si è ### riflesso, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. Spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).  4.6.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Sul piano del diritto positivo - come anche di recente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 2788 del 2019; n. 901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, anche in relazione a Corte cost. n. 325/2014) - l'ordinamento riconosce e disciplina ### le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.). 
Quanto al danno non patrimoniale, ne è stata originariamente affermata, su di un piano generale di ricostruzione analitica della fattispecie, la natura “unitaria” e “onnicomprensiva” dalle ### di questa Corte (Cass. n. 26972 del 2008). In particolare, l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 226, 2056, 2059 c.c.); mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici). Orbene, il giudice di merito - in vista dell'accertamento (concreto e non astratto) e della quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile - è sollecitato a procedere a compiuta istruttoria, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi, oltre alla testimonianza, il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. In tale prospettiva, egli deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), di quanto disposto dal legislatore nazionale in sede di riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto letterale impongono al giudice di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamicorelazionale dal danno morale. Conseguentemente, nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 233/2003 - il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d.  danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”). 
Tale regola di giudizio, ormai costantemente affermata da questa Corte di legittimità, si pone in una linea di assoluta continuità con i principi diacronicamente (ma costantemente) predicati, in passato, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze 235/2014, 233/2003, 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e delle stesse sezioni unite di questa Corte (SU. n. 6276 del 2006; quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, per tutte, Cass. n. 8827/2003). Anche (ma non solo) alla luce della novella legislativa poc'anzi ricordata - novella di cristallina chiarezza anche sul piano strettamente lessicale - occorre pertanto riaffermare il principio per cui esiste (è sempre esistita, anche prima del ricordato intervento normativo) una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito (illuminante, in tal senso, è il disposto normativo di cui all'art. 612 bis del codice penale, in tema di presupposti palesemente alternativi del reato cd. di stalking). Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza. Al riguardo, giova anche osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa - la cui giuridica predicabilità deve peraltro ritenersi del tutto esclusa in seno all'attuale sistema della responsabilità civile: Cass. s.u. 26972/2008, cit. Se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione di fatto, il primo richiede un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte. 3.2. 
Ciò posto, occorre richiamare i più recenti principi elaborati da questa Corte in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019). 
Come noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. 
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). 
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. ### del 2018; 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). 
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. 
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro odello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere. 3.3. Tali principi hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama sua volta quelli già espressi in Cass. nn. 901, 7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. “progetto sanità” della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale. 3.4. Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano moralesoggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche ### d'altronde rimane altresì ferma la netta distinzione (affermata ad es. da Cass. 21084 del 2015) tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (Corte cost.  372/1994), l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della cd.  “onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione finale unitaria” (Cass. sez. III, n. 26140/2023).  4.7.Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti, che la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto può essere dimostrata anche “con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (Cass. Civ., sez. 3, nr. 11212/2019, nr. 2788/2019, 17058/2017).  4.8.Ed ancora, secondo consolidato indirizzo, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla c.d. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria - anche presuntiva ─ da parte del convenuto (recentemente, Cass. sez. III, 9010/2022; 26185/2024).  4.9.Nel caso di specie gli attori, rispettivamente moglie e figli, hanno dimostrato documentalmente e mediante gli esiti delle prove orali dalle quali è emerso un quadro unitario e coerente, che, negli ultimi tre anni della sua vita, ### necessitava di assistenza continua, non essendo più autosufficiente.  5.Con riferimento a ### deve considerarsi che la stessa ha patito una grande sofferenza psicologica per l'aggravarsi delle condizioni di salute del marito (doc. 26 dell'atto di citazione), nonché un notevole patimento per le difficoltà economiche della famiglia determinate dallo stato di salute di ### che da un lato era costretto a fruire dell'aspettativa con retribuzione ridotta e dall'altro necessitava di farmaci e cure.  5.1.Al contempo, è emerso dalle prove orali espletate che negli ultimi tre anni di vita del marito, ### fu costretta, insieme ai figli, ad assisterlo giorno e notte tanto che allestirono la sala da pranzo della loro abitazione con il letto ospedaliero. Dovette, dunque, diradare la propria attività di sarta fino alla completa cessazione.  6.Con riferimento a ### deve considerarsi che lo stesso, per la sofferenza complessivamente provocata dalla malattia prima e dalla morte poi del padre, ha sofferto di problemi di insonnia con conseguenti ricadute sulla qualità della sua vita (doc. 28 di parte attrice) e non è stato ammesso agli esami di Stato del quinto anno di scuola superiore (doc. 9 dell'atto introduttivo di parte attrice).  6.1.Orbene, pur dovendosi evidenziare che il nesso eziologico tra tali conseguenze e la malattia prima e la morte poi del padre non è stato rigorosamente provato dagli attori, tenuto conto, peraltro, del quadro complessivamente emerso anche alla luce delle prove orali, nonché delle presunzioni operanti, trattandosi nel caso di specie di congiunti, il nesso di causalità deve ritenersi dimostrato, secondo la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), ovvero del “più probabile che non” (ex multis Cass. sez. III, n. 13677/2021 secondo cui “La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”).  7.Con riferimento a ### non vi è evidenza che possa ipotizzarsi astrattamente un nesso tra la sofferenza patita e i disturbi specifici dell'apprendimento ed, in particolare, la disortografia (docc. 8, 27 di parte attrice), mentre certamente assume particolare rilevanza che il figlio all'epoca della morte del padre, avvenuta in data ###, fosse ancora in un'età estremamente giovane (12 anni) e che, tenuto conto del lungo decorso della malattia di ### non ha di fatto vissuto, se non per un breve periodo della propria vita, il padre in salute.  8.In applicazione delle tabelle riconosciute a questo Tribunale il convenuto Ministero dovrà, pertanto, corrispondere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto per la malattia e la perdita del congiunto gli importi come di seguito specificati.  8.1.Con riferimento a ### deve essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale l'importo di € 346.476 (così calcolato in applicazione delle tabelle “a punti” dell'intestato Tribunale, tenuto conto della presenza di altri familiari conviventi, essendo un principio acquisito quello secondo cui la presenza di altre vittime secondarie attenua la sofferenza patita, di 20 punti riconosciuti per il rapporto di coniugio e, di 3 punti per l'età del coniuge e 3 punti per l'età della vittima, di 4 punti per la convivenza tra vittima e coniuge).  8.2.In favore di ### dovrà, invece, essere corrisposto l'importo di € 340.701,40 (così calcolato in applicazione delle tabelle “a punti” dell'intestato Tribunale, tenuto conto della presenza di altri familiari conviventi, essendo un principio acquisito quello secondo cui la presenza di altre vittime secondarie attenua la sofferenza patita, di 18 punti riconosciuti per il grado di parentela, di 4,5 punti per l'età del figlio e 3 punti per l'età della vittima, di 4 punti per la convivenza tra vittima e figlio).  8.3.Il danno non patrimoniale patito da ### deve essere, invece, liquidato in € 340.701,40 (così calcolato in applicazione delle tabelle “a punti” dell'intestato Tribunale, tenuto conto della presenza di altri familiari conviventi, essendo un principio acquisito quello secondo cui la presenza di altre vittime secondarie attenua la sofferenza patita, di 18 punti riconosciuti per il grado di parentela, di 4,5 punti per l'età del figlio e 3 punti per l'età della vittima, di 4 punti per la convivenza tra vittima e figlio).  8.4.Gli importi sopra calcolati all'attualità per ciascun attore devono essere maggiorati degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (24.02.2014), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici ### fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).  9.Quanto al danno patrimoniale si precisa quanto segue.  9.1.Deve preliminarmente osservarsi che gli attori non hanno offerto adeguata prova del suo ammontare e che, pertanto, la relativa domanda, peraltro priva di indicazione di un importo, debba essere rigettata.  9.2.Pur emergendo dagli atti che la malattia e poi la morte del ### determinò certamente una significativa contrazione delle condizioni reddituali della sua famiglia, il danno subito non è stato adeguatamente dimostrato, tenuto conto oltretutto della necessità di distinguere il danno subìto dagli stessi da quello subìto da ### 9.3.Parimenti, anche con riferimento alle spese sostenute per cui è stata versata documentazione in atti, non è chiaro se siano riconducibili a ### e ai figli o al de cuius, circostanza da ritenersi particolarmente rilevante, tenuto conto che gli odierni attori agiscono solamente iure proprio.  9.4.Con riferimento al peggioramento delle condizioni reddituali del nucleo famigliare, non vi è prova in atti dell'entità della lamentata diminuzione reddituale, non essendo ad ogni modo sufficiente che, in sede di prove testimoniali, sia emerso che ### ha progressivamente diradato per poi cessare la propria attività lavorativa. Non è stata data, infatti, adeguata prova della sua condizione reddituale prima, durante la malattia e dopo la morte del marito.  9.5.### parte non può procedersi, nel caso di specie, alla valutazione equitativa del danno giacché la previsione di cui all'art. 1226 c.c. soccorre nel caso in cui sia estremamente difficile o gravoso dimostrare l'entità dei danni subiti, ma non quando difetti la prova del danno.  9.6.### anche recentemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità “E' opinione costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina che questa previsione abbia natura “sussidiaria” e “non sostitutiva”. La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno. La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa). 2.2. Che l'art. 1226 c.c. abbia natura integrativa è conclusione che risulta dalla genesi storica della norma. (…) “E' dunque evidente che in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio. E' l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. 
Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c.” (diffusamente, Cass. sez. III, n. 3854/2022).  9.7.Nel caso di specie, la difficoltà, infatti, non sta nella ### liquidazione del danno, ma è relativa agli effettivi danni di carattere patrimoniale prodottisi.  9.8.A titolo di risarcimento dal danno patrimoniale non può, pertanto, essere riconosciuta alcuna somma.  10.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. e, comunque, nei limiti della nota spese presentata, tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva prestata.  P.Q.M.  Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e diversa istanza disattesa: accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il Ministero della ### al pagamento, a titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale, al pagamento rispettivamente a ### dell'importo di € 346.470; a ### dell'importo di € 340.701,40; a ### dell'importo di € 340.701,40; per ciascuno, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva; condanna il Ministero della ### alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in € 22.457 per compensi, oltre esborsi per € 545, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così è deciso in data ### 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 73391/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Multari

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