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Tribunale di Matera, Sentenza n. 638/2025 del 17-12-2025

... inabilità temporanea parziale al 25%; € 804,44 per danno biologico permanente all'1%; € 268,12 per danno morale; spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 1.880,99 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto. Quanto a ### € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; € 655,11 per danno biologico permanente all'1%; € 218,35 per danno morale; spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 1.681,99 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto. ### infine, € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 808,43 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MATERA Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.  nella causa civile iscritta al n. 72/2023 R.g.a.c. in materia di risarcimento dei danni proposta da: ### (c.f. ###), nata a ### (### il ###; ### (c.f.: ###), nato a Cassano delle #### il ###; ### (c.f.: ###), nata a ### di #### il ###; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato alle liti allegato in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### domiciliatario; -attori contro ### (c.f. ###), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in ### alla v. V. Verrastro 10.   -convenuta contumace  ***  ### gli attori (come da conclusioni rassegnate nelle note per l'udienza del 17.12.2025):“…### la responsabilità esclusiva della ### in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., nella causazione del sinistro pag. 2/8 stradale 25 avvenuto la notte del 15.07.2022, in agro di #### […] e per l'effetto condannare la ridetta ### in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento in favore degli istanti, a titolo di risarcimento di tutti i danni da essi subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro de quo, e precisamente della complessiva somma di € 19.501,89 di cui: € 11.439,39 in favore della sola ### di cui € 7.133,14 per il danno materiale riportato dalla sua autovettura ed € 4.306,25 per le lesioni personali dalla medesima riportate; € 4.031,25 per le lesioni personali riportate dal ### €uro4.031,25 per le lesioni personali riportate da ### oppure di quell'altra minore o maggiore che sarà ritenuta come di giustizia, oltre gli interessi ed il danno da svalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo; condannare, da ultimo, il ridetto ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi distrattario ed anticipatario.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, #### e ### convenivano in giudizio la #### deducendo la responsabilità esclusiva dell'Ente pubblico territoriale nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 15 luglio 2022, alle ore 24:00 circa, in agro del Comune di ####, sulla strada provinciale 3 con direzione di marcia ### al km 17+100, allorché ### alla guida della propria autovettura ### targata ### con a bordo i propri genitori ### e ### nonostante la velocità moderata e le manovre di emergenza esperite, collideva inevitabilmente con un branco di cinghiali improvvisamente fuoriusciti dalla boscaglia laterale, in corrispondenza di un tratto di strada privo di illuminazione, sprovvisto di adeguate recinzioni e non munito di segnaletica di pericolo. pag. 3/8 stregua delle allegazioni degli odierni attori, il veicolo riportava danni nella parte anteriore, sia nelle componenti di lattoneria sia in quelle meccaniche, quantificabili in complessivi € 7.133,14 e tutti gli occupanti del mezzo, i quali indossavano regolarmente la cintura di sicurezza, subivano un danno biologico nella misura dell'1%, con 58 giorni di inabilità temporanea ciascuno. 
Sul luogo del sinistro intervenivano quindi la ### di ### che redigeva il relativo verbale, nonché il servizio veterinario dell'### che provvedeva al recupero e alla rimozione delle carcasse dei cinghiali dal manto stradale. 
La convenuta ### benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale di ### e ### finché, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice, veniva assunta in decisione alla stregua dell'art. 281 sexies c.p.c. 
La domanda avanzata dagli attori risulta fondata e, conseguentemente, per le ragioni di seguito illustrate, merita accoglimento. 
Accertata la mancata adesione da parte della convenuta all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita obbligatoria di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 (cfr. all. 2 del fascicolo attoreo), occorre premettere che la legittimazione passiva della ### scaturisce dall'appartenenza della fauna selvatica (id est cinghiali) alla categoria del patrimonio indisponibile dello Stato. Infatti, ai sensi della ### n. 157/1992, spetta all'Ente pubblico regionale il compito di adottare dispositivi specifici atti a scongiurare o comunque a ridurre i rischi derivanti dall'attraversamento degli animali selvatici, configurandosi una sorta di “utilizzazione” dei medesimi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 7969/2020). 
Inoltre, quanto alla ripartizione ed all'oggetto del relativo onere probatorio, va chiarito che “nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il pag. 4/8 concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato; pertanto, il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la ### deve dimostrare il caso fortuito” (Cass., III, n. 17253/2024). 
Tanto premesso, può ritenersi assolto l'onere, gravante sui danneggiati (cfr. ex plurimis Cass., III, n. ###/2023, Cass., ###, n. 3142/2023, Cass., III, 17091/2014), di dimostrare il nesso eziologico tra i danni subiti e l'attraversamento dei suddetti animali ex art. 2052 c.c. sia alla luce dall'annotazione redatta in loco dalla P.S. di ### intervenuta sul posto e dalle immagini scattate nella imminenza del fatto (cfr. all. 6 della nota di deposito del 13.2.2023), sia dall'esito dell'istruttoria orale espletata in corso di causa. 
In particolare, la teste ### escussa all'udienza del 6.3.2024, riferiva di avere diretta contezza di quanto accaduto, atteso che in quel frangente conduceva l'autovettura che seguiva quella della sorella ### precisando che “la strada non era illuminata, non vi era alcuna recinzione né segnaletica indicante il pericolo”, che “i tre occupanti l'autovettura indossavano le cinture di sicurezza” e che “la macchina era ferma, non camminante dopo il sinistro e danneggiata nella parte anteriore”. Circostanze, queste ultime, che venivano pienamente pag. 5/8 confermate anche dalla teste ### la quale si trovava a bordo dell'autovettura condotta da ### Inoltre, deve essere escluso un contributo causale della conducente, che viaggiava peraltro nel rispetto dei limiti di velocità imposti dalla strada, circostanza pure dimostrata sia dal verbale redatto dalla ### stradale (in cui si dà atto che “non si riscontrano violazioni di cui alle norme di comportamento previste dal ### della strada”) sia dalla mancata perdita del controllo del veicolo rimasto regolarmente in carreggiata in seguito all'impatto. 
Né la convenuta, dal canto suo, ha assolto al proprio onere probatorio relativamente al caso fortuito, non essendosi neppure costituita in giudizio, sicché deve ritenersi provata la ricostruzione eziologica del pregiudizio lamentato dagli attori e, conseguentemente, la responsabilità ex art. 2052 c.c. della ### che va condannata all'integrale risarcimento dei danni materiali all'autovettura, ammontanti a € 7.133,14, alla stregua delle allegate fatture relative alle spese sostenute per la riparazione del veicolo emesse dalla carrozzeria “F.lli Buono & C. s.n.c”. 
Le allegazioni e gli elementi probatori forniti dalla parte attrice, peraltro, trovano ulteriore riscontro, in punto di danno biologico, nell'esito della relazione di CTU predisposta dal dott. ### sebbene quest'ultimo abbia ridotto al numero di 28 i giorni complessivi di inabilità temporanea, pur confermando l'entità del pregiudizio alle persone dei danneggiati nella misura dell'1%. 
Facendo quindi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale relativamente alle sole attrici ### e ### (per le quali sono stati prodotti quali elementi probatori dei certificati medici del 12.9.2022 attestanti la sussistenza di postumi valutabili nella misura dell'1-2%, laddove tanto non è stato fatto per ### in relazione al quale, pertanto, il consulente tecnico d'ufficio non è stato officiato anche della quantificazione degli esiti di carattere pag. 6/8 permanente di cui al punto 4 dell'ordinanza del 15.4.2025, nel difetto di un indizio o principio di prova in tal senso) si sviluppano i seguenti calcoli: per ### € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; € 804,44 per danno biologico permanente all'1%; € 268,12 per danno morale; spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 1.880,99 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto. 
Quanto a ### € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; € 655,11 per danno biologico permanente all'1%; € 218,35 per danno morale; spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 1.681,99 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto.  ### infine, € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 808,43 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto. 
Quanto, poi, alla domanda di personalizzazione del danno biologico permanente, essa deve sempre trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali, anomale, ulteriori e del tutto peculiari rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione (cfr. ex plurimis Cass., III 5984/2025), da allegarsi e provarsi da parte del soggetto danneggiato. Onere che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stato assolto neppure in punto di pag. 7/8 allegazione da nessuna delle parti attrici, con conseguente esclusione per ciascuno della voce di “personalizzazione massima. 
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della controversia, in ragione della non complessità della vicenda e della contumacia della convenuta, è infine affidata al principio della soccombenza.  P.Q.M.  il Tribunale civile di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### e ### nei confronti della ### in persona del legale rappresentante p.t., la accoglie e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del Presidente rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### della somma di € 7.133,14 a titolo di risarcimento dei danni materiali conseguiti al veicolo di sua proprietà, oltre interessi legali dalla data del pagamento delle fatture e sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento della ulteriore somma di € 1.880,99, incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno biologico; condanna altresì la ### in persona del Presidente ###favore di ### della somma di € 1.681,99, incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo ed in favore di ### della somma di € 808,43 incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo; condanna infine la convenuta, in persona del Presidente ###favore degli attori in solido delle spese processuali, liquidate nella complessiva pag. 8/8 somma di € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per quella di istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per quella decisionale), aumentata del 60%, ai sensi dell'art. 4, co. 2 D.M.  147/2022, ad € 4.064,00, oltre ad € 237,00 a titolo di esborsi e al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 19.11.2025. 
Così deciso in ### il ####

causa n. 72/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Valeria La Battaglia

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Giudice di Pace di Marano di Napoli, Sentenza n. 2353/2025 del 12-12-2025

... sono residuati postumi invalidanti, valutabili come danno biologico nella misura del 8-9% (otto - nove per cento), che si è stabilizzato dopo un periodo di invalidità temporanea, totale e parziale, complessiva di 42 giorni. Attesa, quindi, la documentazione prodotta e tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno introdotti dalla legge 57/2001 e costantemente seguiti dalla migliore giurisprudenza di merito essi possono liquidarsi nella misura di € 18.998,72. Nella somma è stato riconosciuto anche il danno morale (nella misura del 20% sul solo danno permanente) in quanto consolidata giurisprudenza afferma che: “…###..il risarcimento del danno morale, ravvisandosi, anche in concreto, gli estremi della fattispecie criminosa delle lesioni personali, di natura colposa (art. 582 c.p.), in quanto non può negarsi il patema d'animo, sicuramente sofferto dalla vittima per effetto dell'essersi trovata coinvolta in un sinistro sulla strada…”, (Cass. civile, Sez. III, n. 339 del 13.01.2016). Sulla indicata somma vanno calcolati gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ### al 16.01.2019, e annualmente rivalutata secondo gli indici ### fino (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 8233 / 2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - ### - in persona del Giudice Dott.ssa ### G. V. Rabuano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8233/2020 R.G.A.C., le cui conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 10.12.2025 ed avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale. 
TRA ####, elettivamente dom.ta in Casoria alla via E. Caruso n. 34 presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti.  #### S.P.A., C.F.: ###, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### de ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.  ###' D'####. 
CONVENUTO -### parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 10.12.2025 che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE È omesso lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio, dinanzi l'antescritta #### D'### e la ### S.p.A., in persona del l.r.p.t. per sentirli condannare al risarcimento dei danni per le lesioni riportate nel sinistro occorso in #### il giorno 16.01.2019 alle ore 15.00 circa. 
Assumeva l'attrice che in quel giorno, mentre si accingeva ad attraversare la via ### veniva investita dal veicolo ### tg ### di proprietà di ### D'### il cui conducente, non avvedendosi della sua presenza, la investiva facendola rovinare al suolo. Aggiungeva che, a seguito dell'accaduto, si era recata presso il presidio ospedaliero “### dei Fiori” ove i sanitari avevano provveduto alle prime cure del caso. 
Lamentava di aver richiesto invano il risarcimento alla ###ni S.p.A., quale compagnia assicuratrice del veicolo investitore. 
Chiedeva, quindi, che accertata la responsabilità del conducente della vettura ### tg ### i convenuti venissero condannati, in solido o alternativamente, al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento dei danni subiti, limitata nella competenza per valore del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione, spese e competenze del giudizio. 
Si costituiva la ###ni S.p.A., contestando l'assunto dell'attrice sia nell'an che nel quantum eccependo l'improponibilità e improcedibilità della domanda e nel merito chiedendone il rigetto perché infondata. 
Restava contumace il responsabile civile, ### D'### Esaminati gli atti di causa, le risultanze dell'istruttoria compiuta e la documentazione prodotta, va affermata la fondatezza della domanda proposta dall'attrice. 
Preliminarmente va affermata la proponibilità della domanda, avendo l'istante adempiuto l'onere di cui agli art. all'art. 145 e 148 del D. lgs. N. 209/2005, con spedizione di raccomandata alla ###ni S.p.A. e avendo osservato le modalità e i termini previsti dalla stessa legge. 
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta dalla documentazione versata in atti e non è stata oggetto di circostanziate contestazioni. 
Il teste escusso, ### ex coniuge dell'attrice, dopo aver confermato le circostanze di tempo e di luogo di accadimento del sinistro, ha riferito: “…mi trovavo a piedi in #### alla ### in compagnia della mia ex moglie quando, mentre la stessa attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un'autovettura ### di colore giallo;…### che la ### colpiva con la sua parte anteriore la gamba destra della mia ex moglie che stava attraversando la strada la quale cadde sul fianco sinistro;…Io ed altre persone ci avvicinammo per verificare le sue condizioni di salute e notai che la mia ex moglie accusava dolori alla gamba destra ed alla spalla sinistra; … presi la mia auto ed accompagnai la mia ex moglie all'ospedale di ### …non è stata chiamata l'ambulanza né alcuna ###;…### che la ### è strada a senso unico;…### che la mia ex moglie si trovava al centro della carreggiata al momento dell'investimento; …### che la ### proveniva dalla destra della mia ex moglie…” La teste ha, quindi, integralmente confermato l'assunto dell'attrice, facendo emergere chiaramente la responsabilità del conducente il veicolo di proprietà della D'### nella produzione del sinistro per cui è causa. Egli, inoltre, appare attendibile avendo reso dichiarazioni precise e circostanziate anche per la posizione assunta rispetto al sinistro (a pochi metri con visuale libera). 
Emerge, quindi, chiaramente la responsabilità del conducente del veicolo ### tg ### Egli ha violato l'art. 2054 1° comma c.c., il quale recita che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno a persone e cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo dimostrando di aver agito durante la circolazione con tutta la diligenza, la prudenza e l'attenzione possibile. Ha violato, altresì, l'art. 141 del C.d.S. il quale impone ai conducenti di moderare la velocità quando attraversano un centro abitato in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e conservare il controllo del veicolo per essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile e l'art. 191 del C.d.S. che impone ai conducenti di fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali; di consentire ai pedoni che hanno già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. Il conducente nei confronti del pedone definito “utente vulnerabile” dal ### della ### ha un dovere di attenzione teso all'avvistamento del pedone che si sostanzia in tre obblighi comportamentali: ispezionare la strada; conservare il controllo costante del veicolo in relazione alle condizioni della strada e del traffico; prevedere tutte le situazioni di comune esperienza, in modo da non consentire pericolo o intralcio per gli altri utenti.
Si tratta di obblighi comportamentali da osservare anche per la prevenzione di eventuali comportamenti altrui, nello specifico, nei confronti dei pedoni, dettati dall'art.190 C.d.S. 
Va quindi affermata la responsabilità del conducente dell'autovettura ### tg ### nella causazione del sinistro per cui è causa e la solidale responsabilità di D'### quale proprietario della stessa.  ### del risarcimento ricade sulla compagnia di ###ni ### S.p.A., quale impresa che assicurava per la R.C.A. il veicolo danneggiante al momento del sinistro. 
Le lesioni subite dall'attrice sono state provate attraverso i certificati medici prodotti e le dichiarazioni del teste. 
Accertato il diritto dell'attrice al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeatur, questo giudicante condivide le argomentazioni e le conclusioni del C.T.U. Dr. ### dalle quali non sussiste ragione di dissentire in quanto credibili dal punto di vista scientifico e logico, che questo giudicante fa proprie considerandole parte integrante della sentenza.  ###.T.U. ha stabilito che la ### nel sinistro per cui è causa ebbe a riportare: esiti di politrauma con distorsione del ginocchio dx ed interessamento meniscale e legamentoso, esiti di distorsivi spalla sx con interessamento cuffia, trauma del rachide cervicale..”; che tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'investimento e che, in conseguenza delle stesse, sono residuati postumi invalidanti, valutabili come danno biologico nella misura del 8-9% (otto - nove per cento), che si è stabilizzato dopo un periodo di invalidità temporanea, totale e parziale, complessiva di 42 giorni. 
Attesa, quindi, la documentazione prodotta e tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno introdotti dalla legge 57/2001 e costantemente seguiti dalla migliore giurisprudenza di merito essi possono liquidarsi nella misura di € 18.998,72. 
Nella somma è stato riconosciuto anche il danno morale (nella misura del 20% sul solo danno permanente) in quanto consolidata giurisprudenza afferma che: “…###..il risarcimento del danno morale, ravvisandosi, anche in concreto, gli estremi della fattispecie criminosa delle lesioni personali, di natura colposa (art. 582 c.p.), in quanto non può negarsi il patema d'animo, sicuramente sofferto dalla vittima per effetto dell'essersi trovata coinvolta in un sinistro sulla strada…”, (Cass. civile, Sez. III, n. 339 del 13.01.2016). 
Sulla indicata somma vanno calcolati gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ### al 16.01.2019, e annualmente rivalutata secondo gli indici ### fino alla decisione nonché gli interessi al tasso legale su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. ### il medesimo criterio vanno poste le spese occorse per la c.t.u. come liquidate con separato decreto.  P.Q.M.  Il Giudice di pace di ### di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con atto di citazione nei confronti della ###ni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t, e di D'### ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: Dichiara la contumacia di ### D'### Accoglie la domanda di ### e, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del conducente della ### tg. ### nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, condanna la ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in solido con D'### al pagamento, a titolo di risarcimento danni alla persona in favore dell'attrice, della somma di euro 18.998,72, oltre interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ### al 16.01.2019, e annualmente rivalutata secondo gli indici ### fino alla decisione nonché gli interessi al tasso legale su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. 
Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in favore di ### che liquida in euro 2.400,00 per competenze professionali, euro 300,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi anticipatario. 
Pone definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido le spese occorse per la c.t.u. come liquidata in atti. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###. ###


causa n. 8233/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Monica Genoveffa Rabuano

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1894/2025 del 17-11-2025

... funzionale della spalla sx. ### cicatriziali chirurgici che danno vita ad una menomazione dell'### di ### Disturbo dell'adattamento con ### ed ### “Misti” ### “Attivo” in soggetto con CMG ortopedica post-traumatica”. - cfr. conclusioni ### di ### per Dott. ### del 09.05.20); - Ciò detto, il danno biologico, vista la dettagliata CTP qui allegata, è da quantificarsi in € 222.444,50, stante le tabelle a norma di legge. Da questa si giustificano: 120 giorni di ITA al 75%, 60 giorni di ITP al 75%, 150 di ITP al 50%, 150 giorni di ITP al 25%, per una sommatoria pari ad € 40.792,50, calcolate su parametro 147,00, tenuto conto che l'arto superiore sinistro è il dominante, stante il mancinismo marcato della vittima, e che la mobilità è limitatissima oggi, ma lo era addirittura di più sino alla guarigione (praticamente oggigiorno l'Avv. ### non riesce a sollevare il braccio oggi, figurarsi durante la degenza); mentre per il ### biologico permanente, il punteggio attribuito è del 28%, quindi pari ad € 181.652,00=, inclusa la personalizzazione del danno del 31%, dato che questa tipologia di danno col tempo sarà soggetto a peggioramento e, fisicamente a deterioramento della spalla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 1094/2020 R.G., avente a oggetto “lesione personale” e promossa da: ### (C.F: ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### BIANCO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione #### (P.I. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliat ###atti #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti ###' ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ### BIANCO ed elettivamente domiciliat ###atti #### E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio il ###-ROSSANO e l'### allegando che: - In data ###, intorno le ore 10:00, usciva dalla residenza familiare e, si avviava a piedi lungo il circuito cittadino di via ### diretto al ### di viale ### quando in prospicienza al ### specificatamente nella zona latistante il parcheggio comunale e la P.zza B. ###, veniva improvvisamente e pericolosamente aggredito ed inseguito da un branco di cani randagi (rispondenti al numero di tre) che, con fare insidioso e imprevedibile, dapprincipio lo costringevano alla fuga e, poi, ne causavano una rovinosa caduta a terra, nella sede stradale compresa tra la rotonda del predetto viale A. ### e sulla prospettiva di ### - Gli animali venivano messi in fuga da un negoziante del quartiere, che soccorreva, poi, l'attore; - ### veniva accompagnato da ### nel frangente allertato sull'accadimento, presso il vicino presidio di ### ove gli venivano riscontrate escoriazioni diffuse, esiti di frattura scomposta all'omero sinistro, implicativi di collegato ricovero ospedaliero, con previsione d'intervento di osteosintesi; - In data ###, il danneggiato denunciava il sinistro agli odierni convenuti enti pubblici, responsabili dell'accaduto; - In data ### lo ### veniva ricoverato presso la ### di ### di ### s.r.l. ove veniva sottoposto a intervento chirurgico per osteosintesi; - In data #### veniva dimesso con indicazione delle cure da seguire; - In data ### veniva sottoposto a visita di controllo dal dott. ### - In data ### si effettuava ## spalla sx; - In data ###, come stabilito dal predetto medico, veniva nuovamente visitato; - Stante le direttive dei medici, l'Avv. ### si sottoponeva a fisioterapia presso il ### di ### A.U. ### fino ad aprile; - Non riscontrandosi i risultati sperati e prospettati, l'attore continuava la rieducazione fisioterapica presso il ### sempre da aprile; - In data ###, l'attore si sottoponeva nuovamente a esame radiografico; - In data ###, seguiva visita col Dott. Borroni, il quale suggeriva esame ecografico ed elettroneurografia; - Alla data del 22/05/2019 venia effettuata ecografia; - In data ###, veniva visitato dal Dott. Fontana, il quale diagnosticava la necessità di ulteriore intervento chirurgico; - Alla data del 03/06/2019, veniva effettuata elettroneurografia; - In data ### l'Avv. ### si sottoponeva ad ulteriori esami, tra cui radiografia presso la ### di ### in vista dell'intervento; - In data ### lo stesso veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico; - In data ###, veniva dimesso con prescrizione di cure fisioterapiche e visite di controllo; - In data ### lo ### veniva visitato dal Dott. Fontana; - In data ###, venivano effettuai esami di RX e ## su spalla sx; - In data ###, 19/09/2019 e 06/12/2019 lo ### veniva visitato nuovamente dal Dott. 
Fontana; - In data ### veniva effettuata RM e in data ###, veniva effettuata elettroneurografia su spalla sx; - In data ### lo ### veniva visitato ancora dal Dott. Fontana; - In data ###, l'attore si sottoponeva a visita psichiatrica presso il CIM di ### A.U. ### dell'ASP di ### con diagnosi di “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica; - In data ### l'attore si sottoponeva a esame TAC ed il ### ed ## su spalla sx; - In data ###, l'Avv. ### veniva visitato dal Dott. Fontana, il quale sosteneva che “non vi sono per ora indicazioni chirurgiche”; - Ad oggi l'Avv. ### ha compiuto l'attività riabilitativa presso il ### - ###. ### guariva in data ### con postumi fisici e psicologici; - ###. ### misurava i gradi della spalla sx presso ### - ### del Dott. Oliverio del 09.05.2020 relazionava 120 giorni di ITA al 75%, 60 giorni di ITP al 75%, 150 di ITP al 50%, 150 giorni di ITP al 25%, ### biologico permanente pari al 28%.  - Si eccepisce la violazione della ### quadro n. 281/91 e, altresì, della ### nn. 41/90 e 4/2000, il tutto in combinato disposto ai principi di responsabilità previsti dagli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c.; - Stante le disposizioni di cui all'art. 2 della ### quadro 281/91 e delle ### nn.  4/2000 e 41/1990, spetta ai ### la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani ed alle ASP le attività di profilassi, controllo igienico sanitario e di polizia veterinaria, per la qualcosa gli enti pubblici evocati in giudizio congruamente sono chiamati a rispondere, singolarmente e/o in solido, intorno alla causazione della produzione lesiva in osservazione. 
Infatti i citati ### nel caso di specie, violando apertamente tali disposizioni, si sono resi responsabili di tutto il complesso di danno subito dall'Avv. ### non avendo preventivamente provveduto al monitoraggio del territorio, predisponendo ed adoperandosi per la cattura dei tre cani randagi in questione. Difatti, a quel dì, il riportato branco di randagi vagava già da tempo, indisturbatamente ed insidiosamente, nel luogo di accadimento del sinistro ma, omissivamente, giammai le due autorità competenti avevano provveduto in alcun modo (probabilmente neanche dopo), a garantire la sicurezza del sito, violando gravosamente la principale obbligazione di prevenzione e controllo del randagismo, su di loro solidamente incombente. La conseguenza pregiudizievole di tale trascuratezza prevenzionale cagionava, colposamente, il grave fatto lesivo in danno dell'Avv. ### che, a tutt'oggi, ne patisce le conseguenziali per postumi psicofisici, profondamente limitativi della sua vita quotidiana; - Sussiste la responsabilità in solido tra l'ASP e il Comune di ### ai sensi degli artt. 2051 e 2052 c.c., laddove, come nel caso di specie, un branco di cani randagi, lasciato incontrollatamente all'interno di un centro urbano molto popolato, aggredisca e cagioni danno ad un cittadino; - Nel caso concreto sussiste anche la responsabilità dell'art. 2043 c.c., atteso che l'insopprimibile principio del neminem laedere vale sia per le condotte commissive che, per le condotte omissive e, in una visione a grande spettro del perimetro custodiale gravante sui centri istituzionali in questione, ne identifica la responsabilità omissiva quando siano destinatari di uno specifico obbligo di protezione o garanzia finalizzato a impedire l'evento dannoso ed avente fonte legale e/o convenzionale, finanche in una mera relazione fattuale. Di talché, nella vicenda in esame, il nesso eziologico nella violazione di regole e principi previsti dalle leggi sopra menzionate è ascrivibile ai mancati interventi ed all'inerzia delle ### preposte. Tutti e due i soggetti istituzionali, ### di ### ed Asp territoriale, difatti, sono onerati di specifici obblighi di prevenzione e di controllo sui randagi, ex lege n. 281/1990 e, sulla scorta della ### d'### n. 41/1990 riguardante, tra le altre cose, la ### la ### e l'####. 2 della ### quadro, inoltre, si spinge finanche all'individuazione degli strumenti rivolti a ridurre il randagismo affidando la costruzione, sistemazione e la gestione di canili e rifugi per cani ai ### e le attività di profilassi, controllo igienico - sanitario e polizia veterinaria alle ### - ### della responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., delle ### in epigrafe è da individuarsi nell'omesso e trascurato onere di attuare quanto necessario ad eliminare i pericoli per la salute pubblica e per l'incolumità del cittadino derivanti dal randagismo, costituenti un rischio conclamato da responsabilità extracontrattuale, ex artt. 2043 e 2051 c.c.; - In merito al risarcimento danni di tipo patrimoniale, l'Avv. ### è andato incontro a tutta una serie di spese in danno emergente, sostenendo spese per: € 595,00 in visite mediche; € 584,28 in esami medici e copia cartelle cliniche; € 336,32 in farmaci e derivati, come integratori etc.; € 354,00 in indotto per interventi non in loco; € 4.928,75 in cure fisioterapiche. Tutto ciò, ha comportato un'immediata diminuzione patrimoniale per €6.444,35 da sommarsi ad € 1.000,00 quali spese forfettarie per benzina, vitto, soggiorno etc. tra ### e ### per un totale di € 7.444,35; - ### del Dott. Oliverio si rinviene quanto davvero sofferto dall'Avv. ### (“…l'avvocato ### nell'infortunio del 12.01.2019 ha riportato le seguenti lesioni: frattura scomposta pluriframmentaria del collo e della testa omerale sinistra con rottura della cuffia dei rotatori”. In seguito a tale lesioni sono residuati e sono tuttora permanenti le seguenti lesioni a carattere permanente: ### e postumi algo disfunzionali di frattura scomposta pluriframmentaria del collo e della testa omerale sinistra con rottura della cuffia dei rotatori guarita con diastasi gleno-omerale ed importante limitazione funzionale della spalla sx. ### cicatriziali chirurgici che danno vita ad una menomazione dell'### di ### Disturbo dell'adattamento con ### ed ### “Misti” ### “Attivo” in soggetto con CMG ortopedica post-traumatica”. - cfr. conclusioni ### di ### per Dott. ### del 09.05.20); - Ciò detto, il danno biologico, vista la dettagliata CTP qui allegata, è da quantificarsi in € 222.444,50, stante le tabelle a norma di legge. Da questa si giustificano: 120 giorni di ITA al 75%, 60 giorni di ITP al 75%, 150 di ITP al 50%, 150 giorni di ITP al 25%, per una sommatoria pari ad € 40.792,50, calcolate su parametro 147,00, tenuto conto che l'arto superiore sinistro è il dominante, stante il mancinismo marcato della vittima, e che la mobilità è limitatissima oggi, ma lo era addirittura di più sino alla guarigione (praticamente oggigiorno l'Avv. ### non riesce a sollevare il braccio oggi, figurarsi durante la degenza); mentre per il ### biologico permanente, il punteggio attribuito è del 28%, quindi pari ad € 181.652,00=, inclusa la personalizzazione del danno del 31%, dato che questa tipologia di danno col tempo sarà soggetto a peggioramento e, fisicamente a deterioramento della spalla infortunata, tenuto conto che l'avanzare degli anni inciderà sulla forza ed i tendini già consumati andranno incontro a logoramento. Il tutto comporterà, fuor da ogni dubbio che, in età avanzata sarà necessario innesto di protesi alla spalla, con tutte le conseguenze psicofisiche ed economiche del caso; - Quanto al danno morale, risulta lampante il riconoscimento ed il ristoro di questo tipo di danno verso l'Avv. ### a seguito delle lesioni fisiche riportate, tenuto conto dell'acuta sofferenza morale sofferta in esito alle limitazioni che comportano su di un trentenne un infortunio del genere. Il disagio di non poco conto produce un'alterazione permanente della sfera morale ed una stabile ferita nell'animo, confluente in incontroversa condizione di disistima verso se stesso. 
La sofferenza emerge rilevante quando l'Avv. ### usa l'arto superiore sinistro per consuete attività di vita quotidiana. Tant'è vero che, il collegato incidere e sussistere della sofferenza esistenziale del soggetto, viene certificato, alla data del 12.02.2020, dalla Dott.ssa Ficociello, appartenente al CIM di ### dell'ASP di ### la quale diagnosticava “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica.  ###. ### è mancino e nella pratica di laterizzazione dei movimenti l'arto superiore sinistro è quello dominante ed il disagio derivatone indiscutibilmente rovinoso per le sue consuete attività di vita; ciò conduce ad una valorizzazione quantificabile per ½ del danno biologico (di cui 25% da parte tabellare e 25% di personalizzazione per la parte personalizzabile), pari ad un ristoro € 90.826,00; - ### vicenda ha come risvolto anche un danno all'esistenza, ovvero un indubbio peggioramento della qualità della vita, il c.d. danno esistenziale. Orbene, nella fattispecie in disamina è evidente l'alterazione irreparabile ovvero, la modificazione peggiorativa della vita di relazione subita dall'infortunato. ### non è più nella posizione di svolgere attività fisica di contatto, come la boxe che, prima dell'evento, praticava spesso, essendo esposto a possibili lussazioni e tenuto conto delle esili condizioni dell'omero e dei tendini su di esso attaccati. Anche l'attività in palestra dovrà essere ridotta in maniera sensibile per ragioni di struttura, di usura anatomica e di meccanismo funzionale. Non potrà nemmeno guidare motocicli per lunghi tratti. 
E' innegabile che ciò ha inciso sul piano dinamico-relazionale di vita dell'esponente. Anche da un punto di vista estetico e sentimentale, l'Avv. ### sarà costretto a rapportarsi con una vistosa cicatrice che, sicuramente non lo agevola nella conoscenza finalizzata a relazioni sentimentali e non, soprattutto per la funzionalità dell'arto superiore sinistro limitato in qualsiasi attività che preveda il sollevamento, l'allungamento e la sospensione dello stesso. Anche in tal caso, evincesi che alla data del 12.02.2020 l'Avv. ### si sottoponeva a visita psichiatrica con la Dott.ssa Ficociello, del CIM di ### dell'ASP di ### la quale diagnosticava “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica. La quantificazione del danno stante le ripercussioni subite dall'Avv. ### su tutto l'arco dinamico - relazionale a seguito del sinistro da illecito, è collocabile in una percentuale del 50% della risultanza del danno biologico, ovverosia in € 90.826,00 Tanto precisato, l' attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) ### e dichiarare la responsabilità solidale o singola, commissiva - omissiva, ex artt. 2043 e 2051 c.c. ed ai sensi di tutte le leggi suindicate nei motivi di diritto, con riferimento anche agli artt. 2, 32 e 177 della ### degli ### di ### e dell'### di ### (e/o distretto ASL sud ###, per come rispettivamente impersonati, in ordine al sinistro accaduto in abitato di ### il g. 12.01.2019, alle h. 10,00 c.a., ed al complesso di danno subito, patito e patiendi dalla persona dell'Avv. ### in conseguenza ed esito eziologico alla smaccata violazione della ### n. 281/'90 e della ### n. 41/'90; Per l'effetto di cui alla lettera a), b) ### solidamente il ### di ### in persona del ### pro tempore, e l'### di ### in persona del ### pro tempore, al risarcimento della complessiva somma di € 411.540,85 (quattrocentoundicimilacinquecentoquaranta/85) e/o, a quella diversa, maggiore, minor somma che, l'On. Tribunale di ### in ### riterrà di riconoscere e liquidare, di cui al riconoscimento ed al pagamento delle singole voci di danno qui di seguito esemplificate: I. danno patrimoniale sofferto per come suesposto e giustificato, € 7.444,35 (settemilaquattrocentoquarantaquattro/35) e/o comunque la maggiore/minor somma che l'On. 
Tribunale da Giustizia riterrà di liquidare in favore del danneggiato; II. danno biologico, per come suesposto e motivato, € 222.444,50 (duecentoventiduemilaquattrocentoquarantaquattro/50), e/o comunque al pagamento della cifra risultante da Giustizia, in favore dell'Avv. #### danno morale per come suesposto e motivato, € 90.826,00 (novantamilaottocentoventisei/00), e/o comunque (vista la legge) al pagamento della cifra risultante dall'apprezzamento del Giudice Delegato, in favore dell'Avv. ### IV. danno esistenziale, per come suesposto e motivato, € 90.826,00 (novantamilaottocentoventisei/00), e/o comunque (vista la legge) al pagamento della cifra risultante dall'apprezzamento del Giudice Delegato, in favore dell'Avv. ### V. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì dell'evento sinistroso sino all'effettivo soddisfo; c) Con vittoria, sempre e comunque, di tutte le spese e competenze di giudizio come per legge.” Con deposito della propria comparsa in data ### si è costituita l'#### deducendo: - La carenza di legittimazione passiva dell'A.S.P. di ### in quanto caso di aggressioni o danni a terzi causati da cani randagi, a risponderne è eventualmente il ### sul quale incombono, oltre ai generali obblighi di vigilanza e controllo delle strade cittadine secondo il principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c. e di custodia ex art. 2051 c.c., anche i doveri specificamente attribuitigli da normative nazionali e regionali in materia di prevenzione del randagismo, in parte indicate da stessa controparte: la ### quadro nazionale n. 281/1991 e, per la ### la L.R. n. 41/1990 come modificata dalla L.R. n. 4/2000, nonché il DCA n. 67/2018; - Che secondo il combinato disposto di tali normative, il ### tramite la ### e coadiuvato se del caso da corpi di ### riconosciute, esercita sul territorio il controllo sulla presenza di cani vaganti. In particolare, ove ne sia individuato uno, la ### locale, accertato che l'animale sia effettivamente randagio, contatta l'ASP competente inoltrando al ### segnalazione specifica della necessità di intervento per il recupero e la conduzione del randagio stesso presso una struttura adibita a canile; - Che non possono residuare dubbi che sia il ### ad essere responsabile per danni o incidenti a terzi causati dalla presenza di cani randagi sul territorio comunale, configurandosi la presenza incontrollata di cani vaganti come una inadempienza dell'Ente locale a precipui obblighi, normativamente previsti; - Che le medesime normative che attribuiscono precisi obblighi ai ### prevedono anche le competenze proprie delle ### in materia di controllo del randagismo, alle quali sono affidate attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. Trattasi, in ogni caso, di competenze che solo in senso lato possono considerarsi connesse al fenomeno del randagismo; - Che ai ### delle ### è demandata la gestione dell'attività inerente il randagismo: tra le competenze indicate, iscrizioni/variazioni in ### interventi di natura sanitaria, direzione e controllo delle strutture adibite a canili sanitari e canili rifugio/oasi canine e, appunto, accalappiamenti dei randagi attraverso le ### attivate presso ogni ASP in numero sufficiente alla copertura del servizio sul territorio di competenza; - Che nessuna norma in materia attribuisce alle ### obblighi di sorveglianza e controllo territoriale, restando questi, ovviamente, in capo agli ### locali quali proprietari e custodi dei territori di competenza; - Che il ### dell'### in presenza di cani vaganti, provvede alla cattura degli stessi, a mezzo di propria unità, ma solo dopo apposita chiamata da parte dei ### o delle ### dell'ordine. In assenza di chiamata, alcun addebito può essere mosso all'### non gravando sulla stessa obblighi di controllo territoriale, tipici dell'organo di governo locale; - Che esiste, quindi, una graduazione temporale e una differenziazione funzionale dei rispettivi interventi in materia di randagismo tra ### ed ### di guisa che rientra nelle funzioni ### del ### la vigilanza ed il controllo del fenomeno, mentre l'ASP riveste essenzialmente il ruolo di organo tecnico al quale sono affidati precisi compiti di supporto specialistico in favore dell'Ente comunale. Con la conseguenza che, non agendo in via autonoma e rimanendo comunque preposto in via generale il ### alla gestione del fenomeno del randagismo, l'ASP non potrà essere in alcun modo responsabile di eventuali danni prodotti dagli animali randagi a carico di terzi; - Che al fine di individuare la responsabilità per l'ipotesi di danni provocati da cani randagi, rileva l'attività preventiva di controllo del territorio, che certamente è di competenza dell'Ente territoriale; - Che nel merito si rileva l'infondatezza della domanda; - Che sulla base del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere in giudizio un diritto ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale onere non è stato assolto dall'odierno attore, il quale nell'atto introduttivo ha semplicemente dato conto delle modalità di causazione del danno senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine alla presunta condotta colposa dell'### Allo stesso modo, non risulta provata la condizione di randagismo dei cani che, secondo la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, avrebbero cagionato il danno. Al riguardo, l'avv. ### si è limitato alla mera allegazione dei fatti affermando che tre cani, a suo dire randagi, l'aggredivano e ne causavano la caduta. Una tale esposizione dei fatti, all'evidenza, non consente di escludere che le bestie avessero al contrario un proprietario; - Che l'attore dovrà provare che la cattura e la successiva custodia dell'animale che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'Ente. In sostanza, l'attore ha l'onere di provare le segnalazioni di cani randagi, le quali devono essere relative al luogo ove è avvenuto il sinistro nonché al cane in questione. È quanto discende dall'art. 2043 c.c., che prevede la possibilità di affermare la responsabilità solo a seguito della concreta individuazione del comportamento colposo ascrivibile al convenuto, secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità del fatto, ai fini della cui valutazione, peraltro, non si può prescindere dall'ulteriore parametro della ragionevole esigibilità; - Che solo qualora l'attore offra una prova rigorosa del proprio pregiudizio potrà essere liquidato un risarcimento, peraltro limitato all'effettivo nocumento patito, con esclusione di ogni pretesa che non risulti rigorosamente provata della somma richiesta a titolo di danno. 
Il convenuto ha quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “− rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi pure indicati nella narrativa che precede; − in subordine, ritenuta eccessiva la somma richiesta a titolo di quantum, ridurla conseguentemente nell'importo che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Con atto denominato di intervento volontario adesivo autonomo depositato in data ###, sono intervenuti nel giudizio ### e ### genitori dell'istante, deducendo che: - ### e l'ASP hanno apertamente violato la ### quadro n. 281/91 nonché le ### nn. 41/90 e 4/2000, il tutto in combinato disposto ai principi di responsabilità prevista dagli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c.. Questi, infatti, si sono resi responsabili del danno subito dall'Avv. ### non avendo provveduto alla doverosa azione di monitoraggio del territorio e, nello specifico, di cattura dei tre cani randagi autori dall'aggressione in oggetto. La torma di cani randagi in questione vagava già da tempo, indisturbatamente ed insidiosamente, nel luogo di accadimento del sinistro. Ma, omissivamente, nessuno delle due ### preposte aveva provveduto e, probabilmente neanche dopo, a garantire la sicurezza del sito e l'incolumità dei cittadini, così violando gravosamente la principale obbligazione di prevenzione e controllo del randagismo, su di loro solidamente gravante. Inoltre, nella fattispecie, si attesta, anche il viciniore criterio di imputazione della responsabilità causativa della P.A. normativamente giustificato dall'art. 2043 c.c. atteso che, l'insopprimibile principio del neminem laedere vale sia per le condotte commissive, sia per le condotte omissive; - Conclamata la consumazione dell'illecito da parte dei soggetti istituzionali convenuti, se ne rinviene l'incontroversa aspettativa di diritto degli odierni intervenienti al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per macrolesione del congiunto, vista e considerata: la convivenza tra le parti; l'assistenza di cui necessita l'infortunato nelle ordinarie mansioni domestiche e relazionali; la sofferenza morale subita dai genitori per i danni patiti e patiendi dal loro figliolo. Difatti, dal dì del sinistro in questione, vi è stato e, tuttora è in atto un innegabile sconvolgimento della vita familiare e, giornalmente affiorano e persistono pregiudizi derivanti dal peggioramento della situazione di vita dei ### in negativo esito alla menomazione da lesioni gravi sofferta dal loro stretto congiunto; - In merito alla quantificazione del danno, richiamando i parametri delle ### del Tribunale di Roma 2019 per i danni da lesione riflessi (il principio del danno diretto è stato riconosciuto nel 2020 ma, nella sostanza, i punteggi si rifanno a questa tipologia di danno, aldilà della qualificazione di “diretto” o “riflesso”), emergono: - 20 punti per il rapporto parentale di “genitore” ###, di cui alla lett. A); - 7 punti per l'età del danneggiato, in quanto compreso nella fascia “31 - 40”, di cui a “ulteriori criteri”; - 3 punti per l'età del parente da risarcire ###, in quanto compreso nella fascia “61 - 70”, di cui a “ulteriori criteri”; - 0,8 di coefficiente poiché è l'incrocio tra la casella “numero familiari 2” e quella “Genitore”, di cui alla lett. B).  € 6.000,00= per ogni punto, di cui € 3.000,00= in relazione al danno sofferto interiormente da ciascun congiunto ed € 3.000,00= in funzione della chiara presenza del diritto all'assistenza per il congiunto, data la macrolesione dell'arto dominante ed i postumi accertati incidenti sulla funzionalità; - Il calcolo dell'importo comporta “l'individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso”. Il punteggio dev'essere poi moltiplicato per il relativo coefficiente e, in successione per il valore del punto determinato nella fattispecie. Determinato il valore complessivo, questo si percentualizza con il valore del pregiudizio permanente biologico riconosciuto. Il risultato è l'import riconosciuto per il danno subito: a) 20 punti di rapporto parentale per ogni “genitore”; b) 3 punti di età del parente da risarcire per ogni “parente”; c) 7 punti di età del danneggiato; d) 0,8 di coefficiente; e) 28% di invalidità risultante da ###; - Addizionando a), b) e c) e, moltiplicando la somma ottenuta per d), i punti risarcibili sono pari a 24. Moltiplicando i punti per € 6.000,00 di equivalente monetario per punto e, percentualizzandolo alla lett. e), si giunge somma di ristoro per ciascun genitore pari ad € 40.320,00.  ### e ### hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) ### e dichiarare la responsabilità solidale o singola, commissiva - omissiva, ex artt. 2043 e 2051 c.c. ed ai sensi di tutte le leggi suindicate nei motivi di diritto, con riferimento anche agli artt. 2, 32 e 117 della ### degli ### di ### - ### ed ### di ### per come rispettivamente impersonati, in ordine al sinistro accaduto in abitato di ### il g. 12.01.2019 ed al complesso di danno subito, patito e patiendi dalla persona dell'Avv. ### in conseguenza ed esito eziologico alla smaccata violazione della ### n. 281/'90 e della ### n. 41/'90; b) Di seguito, affermare e dichiarare la conseguente e sofferta lesione del rapporto parentale per macrolesione del congiunto, Avv. ### con i propri genitori, #### e ### Per l'effetto di cui alla lettera sub a) e b), c) ### solidamente il ### di ### in persona del ### pro tempore, e l'### di ### in persona del ### pro tempore, al risarcimento per equivalente monetario sulla complessiva somma di € 80.640,00= (ottantamilaseicentouatranta/00), da liquidarsi a favore di entrambi i genitori, di cui € 40.320,00 (quarantamilaseicentoventi/00) per il genitore ### e € 40.320,00 (quarantamilaseicentoventi/00) per il genitore ### e/o comunque, a quella maggiore, minore, diversa somma che l'###mo Sig. Giudice saprà determinare secondo il suo apprezzamento. Il tutto, con interessi e rivalutazione monetaria, come per ### a far data dal di' del sinistro. d) Con vittoria, sempre e comunque, di tutte le spese e competenze di giudizio come per legge. Con interessi e rivalutazioni dal dì della do manda sino effettivo soddisfo in relazione alle lett.re c) e d).” Con comparsa di costituzione depositata il ### si è costituito il ### di ### deducendo: - Il difetto di legittimazione dell'Ente comunale atteso che è l'ASP ad essere competente in materia di randagismo, avendo l'amministrazione comunale solo l'obbligo di dotarsi di canili comunali. Invero, il ### di #### è dotato di idonea struttura destinata al ricovero dei cani randagi, sito nel territorio comunale; - Inoltre dalla stessa ricostruzione della vicenda operata da controparte, si evince come il sinistro sia stato cagionato non già dall'aggressione da parte dei suddetti animali, non rinvenendosi nella certificazione medica prodotta alcun morso di animale a danno del danneggiato né altre lesioni riconducibili al contatto con gli stessi che non si è giammai verificato, bensì dalla condotta ansiosa dello stesso attore che trovandosi in pieno giorno al cospetto di alcuni cani, ritenuti randagi (ma l'onere di dimostrare che non si tratti di animali domestici sfuggiti al controllo del proprietario incombe sullo stesso danneggiato), inopinatamente si metteva a correre cadendo rovinosamente e a terra; - Appare evidente, infatti, come ad essere carente, sotto il profilo eziologico, sia proprio il collegamento tra danno subito dal sig. ### (escoriazioni e frattura ossea e giammai morsi di animale o lesioni da contatto con gli stessi) e la causa stessa della caduta al suolo, determinata solo ed esclusivamente dalla corsa affannosa connessa al proprio soggettivo, stato di agitazione e non di certo dall'aggressione dei cani, la quale non si è mai verificata nel caso de quo; - Il caso di specie, inoltre, contrariamente a quanto asseritamente sostenuto da controparte, non è in alcun modo inquadrabile nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia, potendosi tale ipotesi configurarsi, a tutto concedere, solo dopo la cattura dei cani randagi da parte dell'ASP competente e le consegna degli animali al canile comunale e non di certo prima; - Orbene, nell'ipotesi de qua non può ravvisarsi alcuna responsabilità del ### di #### nella determinazione dell'evento dannoso, ai sensi dell' art. 2043 del cod. civ. alla luce della ### n. 281/1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in combinato disposto con la ### della ### n. 41/1990 (### anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) integrata e modificata dalla ### regionale n. 4/2000, nonchè dal ### del ### della ### n. 32/2015; - La legge quadro, all'art. 4 comma 1 prevede che il tale materia il compito dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane, non sia atro che quello di provvedere al risanamento dei canili comunali e di costruire rifugi per cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla ### - La normativa di dettaglio è però contenuta nella legge regionale succitata, la quale, al fine di disciplinare e promuovere, tra le altre cose, gli interventi contro il randagismo, all'art. 2 espressamente prevede come il compito dei ### sia quello di realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, mentre ail sensi dell'art. 12 comma 2, il compito delle ### sia quello di catturare, mediante il servizio veterinario competente per territorio tenuto ad adempie agli obblighi previsti dalla stessa legge i cani vaganti non tatuati (ovvero randagi). Ed ancora nell'ambito dei poteri concessi al ### ad ### per procedere alla razionalizzazione degli interventi in tema di randagismo, in ossequio a quanto disposto dal Ministero della salute nel sottoparere ### 120/2014, con decreto n. 32/2015 sono state istituite presso le ### di appartenenza apposite ### di cattura cani, le quali devono essere in numero sufficiente a poter coprire il territorio di competenza.  - Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti operata da controparte non consente in alcun modo di provare che gli animali presenti sulla strada possano qualificarsi come randagi, ovvero come cani sfuggiti al controllo di un privato, il quale sarebbe l'unico soggetto nei confronti del quale il sig. ### dovrebbe agire. Ma anche nella denegata ipotesi in cui la vicenda fosse da ascrivere all'aggressione di cani randagi, nessuna responsabilità può, per come detto, essere ascritta al ### di #### in quanto: 1) l'amministrazione locale, in ottemperanza alla normativa vigente, è dotata di un canile comunale ubicato in località ### di ### ove sono ricoverati i cani vaganti sul territorio; 2) La suddetta struttura, in riferimento al decreto del ### ad ### della regione ### n. 32/2015, già per il solo comprensorio di ### può ospitare complessivamente n. 203 cani, di cui n. 184 nel canile rifugio e n. 19 nel canile sanitario, tenendo conto che n. 1 box deve essere a disposizione del canile sanitario per eventuale emergenza e n. 3 box per il canile rifugio; 3) La cattura dei cani randagi viene effettuata sul territorio di ### dalla ASP di #### di ### sede di ### U.O.C. ### area “A” avvalendosi di ditta specializzata; 4) Non è stata effettuata alcuna segnalazione preventiva all'### del ### di ### di cani randagi circolanti in branco in prossimità di viale ### di #### nella zona latistante il parcheggio comunale e la P.zza B. ### il giorno e l'ora dell'evento.  - Appare quindi evidente la totale infondatezza, inconsistenza e pretestuosità della domanda risarcitoria sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum; - Circa la quantificazione del danno, si evidenzia poi come la pretesa di complessivi € 411.540,85, avanzata in citazione oltre a palesarsi del tutto infondata, oltremodo sproporzionata, e del tutto carente di supporto probatorio, sia riconducibile esclusivamente alla documentazione di parte che, sin da ora, si impugna e contesta; - Inoltre, per quanto riguarda il richiesto danno non patrimoniale si sottolinea che detta voce di danno ha carattere unitario e al suo interno non è possibile riconoscere nel suo ambito categorie autonome di danno suscettibili di separato risarcimento. 
Il convenuto ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ### di ### nel presente giudizio. In subordine: Nel merito: - rigettare la domanda di parte attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto; - in via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla amministrazione comunale, ridurre la quantificazione del risarcimento in misura proporzionale alla percentuale riconosciuta e all'effettiva entità delle lesioni subite dall'attore In via istruttoria, ci si riserva sin da ora di eccepire e dedurre in ordine alle istanze probatorie di parte attrice e di richiedere l'ammissione di proprie prove nei concedendi termini di legge. Con vittoria e competenze del presente giudizio.” All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testi ammessi, è stata esperita ### All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, dunque, le parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 3.7.2025 le parti hanno le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  2. In rito 2.1. Non sussistono dubbi sull'ammissibilità dell'intervento svolto da ### e ### i quali hanno proposto una autonoma domanda, sia pure connessa, con quella già proposta dalla parte originaria, facendo valere, in confronto di tutte le parti convenute, un autonomo diritto soggettivo.  2.2. Risultano infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute, le quali peraltro afferiscono, più correttamente, al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso. 
Si osserva infatti sul punto che la legittimazione ad agire o a resistere è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa; la titolarità del rapporto giuridico controverso attiene, invece, al merito della lite per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del suo diritto e deve, quindi, dimostrare che il convenuto sia effettivamente titolare dal lato passivo della situazione giuridica soggettiva azionata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2951 del 2016 e, da ultimo, Cass. civ. n. 9457 del 2020). 
Ne deriva che ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere tenuto conto della prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent.  2951/2016) e, dunque, al merito. 
Nel caso di specie, avendo parte attrice domandato nel proprio libello introduttivo il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti delle parti odierne convenute, individuandole come titolari del rapporto giuridico sostanziale, addebitando loro la responsabilità per l'occorso in base agli specifici titoli di responsabilità dedotti, la questione non è riconducibile ad un difetto di legittimazione passiva, ma al più al merito della controversia, con conseguente infondatezza delle relative eccezioni sul punto.  3. Ragione più liquida ### rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. 
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; ### n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). 
Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).  4. Nel merito.  4.1. La domanda proposta dall'attore, in considerazione del complesso delle allegazioni e deduzioni, nonché del petitum e della causa petendi dedotte, deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., in quanto avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data ###, allorquando l'attore alle ore 10:00 circa, sarebbe stato aggredito da un branco di cani randagi, individuati in complessivi 3 animali, che, dopo averlo costretto alla fuga, provocavano la caduta al suolo dello ### Come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la responsabilità per danni causati da animali randagi, non risponde alle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà, di uso o di custodia in capo a qualsivoglia ente o soggetto, che si estrinsecherebbe nella concreta possibilità di controllo e di vigilanza sul comportamento degli animali (### Cass. n. 24895 del 2005, nonché più recentemente Cass. n. 5339 del 2024). 
Neppure è invocabile la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., atteso che tale responsabilità ruota intorno a due presupposti carenti nel caso in esame: il primo riguarda la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa; il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.  4.2. Sotto il profilo del soggetto responsabile, nei limiti di quanto rilevante ai fini della decisione, si osserva che la responsabilità per i danni cagionati da cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali che hanno dato attuazione alla legge quadro n. 281/1991 attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (cfr. Cass. n. 15244 del 2024). 
La normativa nazionale non ripartisce le specifiche competenze attribuite agli enti ivi individuati, rimandando alle leggi di attuazione regionali detta ripartizione mediante l'individuazione degli specifici enti preposti alla gestione della prevenzione del pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, attribuendo agli stessi il compito di cattura e custodia dei cani vaganti o randagi (cfr. Cass. n. 19404 del 2019). 
La legge quadro, infatti, nella formulazione ratione temporis vigente, si limita a prevedere agli artt. 3 e 4 la competenza relativa all'adozione delle misure atte alla prevenzione del randagismo alle ### e ai ### imponendo rispettivamente all'art. 3 in capo alle prime l'individuazione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi per cani in conformità alle norme igienico sanitarie, nonché l'adozione di un programma di prevenzione del randagismo che rispetti i criteri di cui al comma 4 e, all'art. 4 in capo ai ### anche in forma associata, la costruzione e la gestione dei rifugi, sottoposti al controllo sanitario dei servizi veterinari delle ### per come stabilito dagli artt. 3, co. 2, e 4, co 2. 
Per quanto di interesse, la ### con L.R. n. 41/1990 ratione temporis vigente - successivamente sostituita dall'attuale L.R. n. 4/2023 - ha individuato le specifiche competenze in materia di randagismo, stabilendo espressamente all'art. 12, 2 co. che “I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal ### veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua ### operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge” e decretando, dunque, l'esclusiva competenza del ### delle ### (già ### per la cattura dei randagi, salvo che nei casi in cui sia stata autorizzata, ex art. 3, 2 co. l'installazione delle cucce igieniche rionali da parte dei ### territorialmente competenti d'intesa con le associazioni che abbiano i requisiti indicati dalla legge. 
Restano invece attribuite ai ### tra le altre, le competenze di cui all'art. 2 della legge, consistenti in particolare negli obblighi di “a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti; b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento; c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambienteanimale; d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del ### di polizia municipale, delle guardie zoofile volontarie delle ### protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'albo regionale” e stabilendo ai successivi artt. 5, 6 e 7 le funzioni e gli obblighi da rispettarsi per la gestione dei rifugi. 
Orbene, per come chiarito da consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'attribuzione del compito di cattura e custodia dei randagi costituisce, in caso di omissione, il fondamento della responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati dagli animali alla popolazione, con la conseguenza che il soggetto nei cui confronti può farsi concretamente valere detta responsabilità deve essere individuato, nel caso della ### nell'### (cfr. in relazione alla legislazione regionale della ### n. 19404 del 2019), potendosi al contrario ravvisare responsabilità degli ulteriori enti indicati dalla legge, nella specie la ### e i ### solo nei casi in cui detta responsabilità sia dedotta quale conseguenza della violazione delle specifiche - e differenti - attribuzioni e competenze loro riservate dalla legge.  4.3. Chiariti, dunque, gli ambiti soggettivi di competenza, la domanda è infondata nei confronti del ### convenuto al quale non è attribuito ex lege il compito di cattura dei cani vaganti. 
Neppure emergono nei confronti del ### di ### altri specifici elementi a sostegno della fondatezza della domanda attorea, con conseguente rigetto della pretesa. 
In particolare, non può essere ascritta in capo al ### convenuto alcuna responsabilità in ordine al danno verificatosi, neppure a titolo di culpa in vigilando, non potendo l'evento e il danno essere causalmente riconducibili alla violazione di obblighi di legge in materia di randagismo.  ### comunale, infatti, potrebbe in astratto essere chiamato a rispondere del danno cagionato dai randagi e dai cani vaganti solo ove venga dimostrato che il danno è stato diretta conseguenza della violazione degli obblighi di vigilanza dei rifugi comunali o degli ulteriori obblighi stabiliti all'art. 2 L.R.  n. 41/90, come, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da animale reimmesso in libertà, o violazioni che abbiano causalmente inciso sul verificarsi dell'evento legate alla gestione dei rifugi (ad esempio, fuga del cane dal ricovero); circostanze, nella specie, neppure dedotte dall'attrice. 
Gli obblighi di vigilanza genericamente richiamati dall'attore, del resto, ai sensi dell'art. 2 lett. d L.R.  41/90, devono essere circoscritti alle specifiche competenze attribuite al ### e riguardano non già obblighi di cattura degli animali vaganti ma le attività di vigilanza sul rispetto delle normative in materia, limitatamente agli ambiti di propria competenza elencati espressamente dalla stessa disposizione. 
Ne consegue che, in difetto di attribuzione ex lege dello specifico obbligo di cattura, stante la mancata deduzione di profili di responsabilità afferenti alle specifiche competenze del ### in materia, la domanda nei confronti dell'ente comunale deve essere rigettata.  4.4. È evidente, poi, che le medesime ragioni del rigetto della domanda di parte attrice portano al rigetto anche dalla domanda formulata da parte degli intervenuti nei confronti del ### di #### condividendo con la prima l'erroneo assunto di una responsabilità dell'ente comunale connessa alla specifica attività della cattura dell'animale vagante.  4.5. Ciò posto, resta da esaminare la pretesa avanzata nei confronti dell'ente competente alla cattura e, dunque, e nel caso di specie dell'A.S.P. convenuta. 
Tale accertamento deve necessariamente essere svolto tenendo conto che non è sufficiente la mera attribuzione della competenza in materia di randagismo, in quanto l'indagine deve piuttosto involgere lo specifico contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta, sulla base dei criteri che regolano la causalità omissiva, con onere probatorio posto ex art. 2697 c.c. in capo al danneggiato (cfr. ### 11/12/2018, n. ###; 28/06/2018, n. 17060; ### 14/05/2018, n. 11591; ### 31/07/2017, n. 18954). 
Non ignora questo giudice la presenza di altro orientamento della legittimità, apparentemente più favorevole per il danneggiato, secondo il quale, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileverebbe, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo.  ###, invero, altro non è che l'applicazione del principio della causalità della colpa, laddove assume la centralità della concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare. 
Tale principio, in concreto, non segna il passaggio ad un modello di responsabilità nel quale, verificata la sussistenza della regola cautelare e l'accadimento di un evento astrattamente annoverabile tra quelli che la regola vuole prevenire, possa affermarsi la responsabilità dell'ente per qualunque evento a prescindere delle sue caratteristiche concrete. 
Ed infatti, la presenza della regola cautelare non esime dalla valutazione del tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo. La eventuale responsabilità può desumersi sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.  4.6. Peraltro, proprio sul piano causale deve essere ulteriormente osservato che, in generale, la presenza in strada di un animale vagante è ipotesi prevedibile, con la conseguenza che l'esistenza dell'obbligo in capo all'ente preposto alla cattura dell'animale vagante e, dunque, l'obbligo di impedire il verificarsi dell'evento deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole esigibilità. 
In altri termini, il concetto di causalità della colpa agisce su un piano diverso dalla verifica dell'esistenza della colpa, presupponendo la preventiva affermazione che l'evento che la regola cautelare mirava a prevenire sia anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
Non basta, infatti, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. 
Ne deriva che è onere di colui che agisce facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. 
È da questa lineare constatazione che la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie similari (come nei menzionati precedenti), esemplificando, ha ritenuto che il danneggiato debba provare che è stata segnalata all'ente la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, ovvero che vi fossero state nella zona dell'evento richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati all'ente preposto, rimaste inevase (#### n. 19404 del 2019, nonché ### n. 5339 del 2024). 
In assenza del necessario ancoraggio al fatto concreto e, dunque, in ipotesi di affermazione della responsabilità sulla base della sola individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi, la fattispecie cesserebbe infatti di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (da ultimo ### civ. n. 5339/2024, che ha peraltro precisato che “alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p.”). 
Non va dimenticato, infatti, che l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo è circostanza che agisce non sul piano della colpa, ma su quello dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale.  4.7. Tanto premesso, è infondata la domanda proposta nei confronti dell'A.S.P. di ### unico ente investito del potere e compito di cattura degli animali vaganti, difettando la prova in ordine ai presupposti di cui all'art. 2043 c.c. secondo i criteri sopra declinati. 
Nel caso di specie, in particolare, deve rilevarsi che, al di là di ogni verifica circa l'attendibilità dei testi escussi, pur ritenendo raggiunta la prova delle modalità di accadimento del fatto narrate da parte attrice, ciò non comporta l'assolvimento dell'onere probatorio della condotta colposa dell'ente da parte del danneggiato. 
In particolare, il danneggiato non ha allegato e provato le circostanze del caso concreto dalle quali far emergere la responsabilità dell'ente preposto al controllo del randagismo, pur facendo capo al richiedente l'onere della prova sul punto (arg. da ### civ. n. 19404 del 2019). 
Tale prova non può coincidere con il mero fatto che uno o più cani randagi abbiano causato un danno. 
Come efficacemente rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “l'obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è una obbligazione di mezzi, non di risultato: dunque dal fatto noto che il risultato non sia stato raggiunto non può risalirsi al fatto ignorato che l'insuccesso sia dovuto a colpa della stessa pubblica amministrazione” (cfr. ### n. 16788 del 2025).  ### prova testimoniale, in effetti, non emerge alcuna specifica condotta colposa dell'ente, atteso che il teste ### escusso all'udienza 28.4.2021, ha confermato la dinamica genericamente riferita dall'attore in citazione, confermando altresì la presenza di cani nella zona a partire dal mese precedente. Neppure, poi, assume specifica rilevanza nell'economia della decisione che il solo teste ### dovesse deporre sulla identità dei cani avvistati dal mese precedente con quelli attori della vicenda (il teste ha confermato il seguente capitolo: “j) ### quotidianamente la sede della ditta “### Lab”, in quanto gestita dal coniuge, notava la insidiosa permanenza della torma di cani in questione che, stazionava sul luogo del sinistro da almeno un mese prima dell'accadimento del 12.01.2019”), mentre al teste ### abitante della zona, è stato chiesto di riferire sulla presenza di un “branco” di tre cani (il teste ha confermato il seguente capitolo: “l) Da circa un mese prima dell'accadimento del sinistro per cui è causa, 12.01.2019, aveva modo di scorgere dal balcone della sua abitazione un branco di tre cani randagi che, stazionava intorno alla piazza ### e dintorni”). 
Alcuno dei testi, pur affermando che l'avvistamento di cani risaliva ad un mese prima, in effetti, nulla ha riferito sull'avvenuta segnalazione della presenza di cani ad alcuna autorità, anzi, i testi hanno escluso di aver segnalato tale presenza. 
Alcun ulteriore contributo, poi, è stato fornito dalle dichiarazioni del teste ### il quale, anche prescindendo da ogni valutazione circa l'attendibilità, ha riferito di aver subito una aggressione ad opera di un cane presente in strada “nel settembre 2019”, trattandosi dunque di fatti avvenuti a molti mesi di distanza dall'episodio che ha visto coinvolto l'attore. 
Il teste ### infine, arrivato sul luogo del sinistro in un secondo momento, nulla aggiunge al complesso probatorio. 
Neppure dalla documentazione in atti, poi, è possibile ritenere raggiunta la prova di una condotta colposa dell'ente preposto. 
A tal fine, infatti, il solo verificarsi di casi di aggressione da parte di cani randagi come riportati negli articoli di stampa online depositati dall'attore - riguardanti fatti anteriori (anche di anni) o successivi avvenuti nel ### di ### anche senza alcuna specifica attinenza alla zona teatro del sinistro - non consente di ritenere provata una condotta colposa dell'ente.  ###, così argomentando non si farebbe altro che riproporre il ragionamento inferenziale che la Suprema Corte, a più riprese, ha ritenuto erroneo. 
E dunque non è la prova dell'aggressione da parte dell'animale vagante a consentire di per sè il diritto al risarcimento del danno, ma è la prova della condotta colposa dell'ente. 
In questo specifico aspetto, in effetti, la domanda si profila generica sin dal punto di vista assertivo, posto che la parte attrice oltre ad indicare solo genericamente la dinamica dell'evento dannoso, non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova delle specifiche condotte omissive da attribuirsi agli enti convenuti, essendosi limitata alla deduzioni di generici obblighi di prevenzione in materia di randagismo, senza tuttavia nulla specificare in ordine alla condotta mancata ed esigibile nella fattispecie concreta. 
In particolare, parte attrice assume che gli enti non avrebbero preventivamente provveduto al monitoraggio del territorio, predisponendo ed adoperandosi per la cattura dei tre cani randagi in questione. 
Tuttavia, sul punto parte attrice non ha offerto alcuna prova circa precedenti segnalazioni della presenza abituale di cani randagi nel luogo della dedotta aggressione, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero rimaste inevase. 
Neppure il riferimento ai più generali obblighi di prevenzione, protezione e salvaguardia della sicurezza di per sé fornisce una chiara allegazione della condotta colposa ascritta all'ente. 
In assenza di tali allegazioni si arriverebbe, dunque, ad affermare la responsabilità dell'ente solo sulla base del dato oggettivo della presenza di animali vaganti, trasformando, di fatto, la responsabilità colposa in oggettiva (arg. da ### civ. n. 4052/2023), mentre, invece, occorre che il danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva (arg. da ### civ. n. 5339/2024). 
La domanda, pertanto, va rigettata.  4.8. Le medesime ragioni poste alla base del rigetto della domanda di parte attrice nei confronti dell'A.S.P. di ### valgono anche ai fini del rigetto della domanda proposta delle parti intervenute verso la convenuta.  5. Le spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione del consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità rilevanti in materia in epoca coeva e successiva all'introduzione della lite. 
Vanno poste a carico di parte attrice, invece, le spese dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - RIGETTA la domanda proposta da ### nei confronti del #### e dell'### - RIGETTA la domanda proposta da ### E ### nei confronti del ### e dell'#### - COMPENSA le spese di lite; - Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica esperita. 
Così deciso in data ### Il Giudice dott.

causa n. 1094/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bucciarelli Eduardo

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5179/2025 del 17-12-2025

... dom.ta in ### presso la ### OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità extracontrattuale. pag. 3/19 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### per l'udienza dell'11/12/2023, ####, ####, ######, ### (figlio, anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ### e ### convenivano in giudizio l'### (### e il Ministero della ### oltre al ### “### Tortora” di ### (considerato parte integrante dell'###, per ottenere l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2087, 1218 e 2043 c.c., in relazione ai danni parentali, da morte del congiunto, patrimoniale, non patrimoniale, biologico e catastrofale, subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto ### A fondamento della pretesa risarcitoria, parti attrici deducevano che ### ha prestato attività lavorativa presso l'### “### Tortora” di ### dal 1973 al 01/01/2010, data in cui è stato posto in quiescenza, svolgendo la mansione di infermiere nel ### di ### e nel ### In tale contesto (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO Ud del 17.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc Il Giudice dr ### le note scritte e le rispettive memorie conclusionali ### e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - ### - Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ### all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha emesso la seguente ### art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 5195 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente t r a ### nata a ####, il ###, codice fiscale ###, coniuge del sig. ### nato a ####, il ### e deceduto il ###, ### nata a ####, il ###, codice fiscale ###, figlia del sig. #### nato a ####, il ###, codice fiscale ###, ### nata a ####, il ### codice fiscale ### e ### nato a ####, il ###, codice fiscale ###, nipoti del sig. #### nato a ####, il ###, codice fiscale ###, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ### nato a ### il ###, codice fiscale ### e ### nato a ### il ###, codice fiscale ###, rispettivamente figlio e nipoti del sig. ### tutti elettivamente domiciliat ###, pag. 2/19 ### presso lo studio degli Avv.ti ### ed ### che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti; - Attori - e ### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### in pers dell'Avvocato dello Stato, ### presso cui, ope legis, domicilia al C.so ### 58; - Convenuta - E ### (C.F. e P. IVA n. ###), in persona del ### e legale rappresentante p.t., Ing. ### domiciliato per la carica presso la sede ###### alla via ### n. 146, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti ### n. 27360 - Racc. n. 4281 dell'01/06/2023, da intendersi in calce al presente atto ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'avv. ### (C.F.  ###), con il quale è elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. Gestione degli ### e del ### dell'### nella sede ###, in ### - ### - E ### ex USL 50 di ### (p. iva ###), in persona del ### e legale rapp.te p.t., Ing. ### con sede ###### alla via ### n. l46, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata, dall'avv.to ### e domiciliat ###atti; - ### - nonchè ### (codice fiscale ###), in persona del Presidente legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti dom.ta in ### presso la ### OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità extracontrattuale. pag. 3/19 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### per l'udienza dell'11/12/2023, ####, ####, ######, ### (figlio, anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ### e ### convenivano in giudizio l'### (### e il Ministero della ### oltre al ### “### Tortora” di ### (considerato parte integrante dell'###, per ottenere l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2087, 1218 e 2043 c.c., in relazione ai danni parentali, da morte del congiunto, patrimoniale, non patrimoniale, biologico e catastrofale, subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto ### A fondamento della pretesa risarcitoria, parti attrici deducevano che ### ha prestato attività lavorativa presso l'### “### Tortora” di ### dal 1973 al 01/01/2010, data in cui è stato posto in quiescenza, svolgendo la mansione di infermiere nel ### di ### e nel ### In tale contesto lavorativo, ### è venuto in contatto con sangue infetto e altre sostanze morbìgene, contraendo un'epatopatia cronica attiva in sufficiente compenso bioumorale, per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. ### è deceduto in data ### a causa di “### cronica attiva HBV correlata evoluta in cirrosi complicata da HCC multifocale”. 
Parte attrice ha inoltre allegato che, con ricorso giudiziario del 04/11/2021, la coniuge ### ha ottenuto dal Ministero della ### l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2 della Legge n. 210/1992, per l'importo di € 77.468,53, oltre accessori. Si evidenzia altresì che il Ministero della ### nelle more del giudizio, con ### n. 58200 del 14/09/2022, ha accolto il ricorso gerarchico e concesso l'assegno una tantum. 
Gli attori hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, quantificato complessivamente come segue: pag. 4/19 • Danno da perdita del rapporto parentale: € 304.007,70 per la coniuge ### € 254.974,20 per la figlia ### € 156.907,20 per i nipoti #### e ### € 254.974,20 per il figlio ### € 156.907,20 per i nipoti minori ### e ### • Danno patrimoniale futuro: € 223.236,00 complessivi, suddivisi in € 27.904,50 ciascuno per gli otto attori, per la perdita delle elargizioni del de cuius. 
A seguito di autorizzazione del Tribunale, la ### ex USL 50 di ### e la ### sono state chiamate in causa. 
Si costituiva l'azienda ### eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere divenuta datore di lavoro solo dal 1994, mentre l'infezione risalirebbe almeno al 1988, periodo in cui datore di lavoro era l'U.S.L. di cui sono succeduti la ### e/o la ### Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva degli attori per la mancata produzione degli atti di stato civile idonei a provare il rapporto di coniugio/parentela, ritenendo insufficiente la sola autocertificazione prodotta. 
Nel merito, eccepiva la prescrizione di ogni pretesa, maturata tra la data dell'evento lesivo, risalente almeno all'anno 1988 e l'atto interruttivo del 09/12/2019. Contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria, l'inconferenza del riconoscimento di causa di servizio ai fini della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. l'improbabilità del nesso di causalità tra l'infezione (1988) e il decesso (2019), e la non corretta quantificazione del danno. Eccepiva, infine, la compensatio lucri cum damno per la somma ricevuta a titolo di indennizzo una tantum.  ### 50 ### (terzo chiamato in causa) si costituiva impugnando e contestando le pretese attoree, sollevando in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in termini identici a quelli esposti dall'ASL ### ed eccependo nel merito la prescrizione di ogni eventuale pretesa risarcitoria, asserendo che il diritto, anche in questo caso, decorre dal momento della manifestazione e conoscibilità dell'origine professionale della malattia (almeno 1988), e che il primo atto interruttivo risale al 09/12/2019. ### contestava inoltre la fondatezza della pretesa risarcitoria, la mancanza di nesso eziologico e la non corretta quantificazione dei danni, nonché l'applicabilità della compensatio lucri cum damno. pag. 5/19 Si costituiva altresì la ### eccependo in via preliminare ed assorbente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto i debiti e crediti pregressi delle ex ### andavano imputati alle ### configurabili come prolungamento della soggettività dell'Ente soppresso, e non alla ### In subordine, faceva proprie tutte le eccezioni e difese svolte dall'### e dalla ### ex USL 50, inclusa l'eccezione di prescrizione e la carenza di legittimazione attiva.  ### eccepiva il difetto di legittimazione passiva, poiché il contagio non è derivato da emotrasfusioni o somministrazioni di sangue infetto (ambito normativo di sua vigilanza, L. n. 592/1967), bensì dall'attività lavorativa svolta dal sig.  ### maneggiando strumenti sanitari contaminati, la cui sicurezza ricade sul datore di lavoro (###. Sosteneva l'insussistenza dei presupposti della responsabilità civile, evidenziando che non è stato specificato alcun fatto illecito ascritto al ### e che non sussiste il nesso eziologico. Eccepiva la prescrizione di ogni pretesa maturata antecedentemente al quinquennio dalla notifica dell'atto di citazione ed infine, chiedeva lo scomputo della somma già erogata alla sig.ra ### a titolo di indennizzo una tantum per compensatio lucri cum damno. 
Integrato correttamente il contraddittorio, la causa dopo alcuni rinvii, veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 17.12.2025 con autorizzazione al deposito di note conclusionali; udienza sostituita con note scritte ex art 127 ter cpc.  1. Sulle eccezioni preliminari. 
Così ricostruite le posizioni delle parti ed i fatti processuali salienti, preliminarmente si rileva che le parti hanno provato la propria legittimazione attiva con le autocertificazioni allegati all'atto di citazione ### ed alla prima memoria istruttoria (i figli con relativi nuclei famigliari). 
Quanto alla legittimazione passiva essa va rinvenuta esclusivamente nel ### della ### La responsabilità del ### convenuto per le malattie derivanti da trasfusioni di sangue infetto sussisteva anche nel 1988, anno in cui probabilmente il sig ### contraeva infezione ematica; lo si evince dall'esame della normativa di riferimento che di seguito si riporta: pag. 6/19 - l'art. 1 della legge n. 296 del 1958 attribuisce al ### della ### “il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica”, di “sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento-; emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari...”.  - La legge n. 592 del 1967 attribuisce al #### della ### il compito di emanare le direttive tecniche per la organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale nonché alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita fa vigilanza (art. 1), di nominare la commissione provinciale per la disciplina dei servizi di trasfusione (art. 3), di autorizzare il funzionamento dei centri (regionali o infraregionali) di produzione degli emoderivati e fa stessa produzione e distribuzione degli emoderivati (artt. 4 - 7); di approvare la nomina del dirigente medico-chirurgo dei centri trasfusionali e di produzione di emoderivati (art. 11); - ###. P. R. n. 1256 del 1971 (regolamento di attuazione della legge 592/1967) contiene norme di dettaglio che confermano la funzione di controllo e vigilanza del ### (cfr. artt. 2, 3, 103,112).  - ###. M. sanità del 17 febbraio 1972 prevede l'attività informativa del ### della ### ed il successivo D.M. sanità del 15 settembre 1972 disciplina, poi, l'importazione ed esportazione dei sangue e suoi derivati.  - La legge n. 519 del 1973 attribuisce all'### superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica.  - La legge n. 833 del 1978, istitutiva del SSN pur dopo l'inizio del passaggio alle regioni di alcune funzioni statali in materia sanitaria ai sensi dell'art. 117 Cost., conserva al #### della ### un ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale (art. 53 e segg.), con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, nonché con importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (cfr. l'art. 6, lett. b) ed e); cfr., altresì l'art. 4, pag. 7/19 n. 6), che conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale).  - ###. L. n. 443 del 1987 (convertito nella L. n. 531 del 1987), stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla cd. “farmacovigilanza” da parte del ### della sanità (ora della ###, il quale si avvale dell'### superiore di sanità e delle stesse unità sanitarie locali (art. 9, commi 1 e 6), che hanno un obbligo di informazione nei confronti del ### che, a sua volta, può stabilire le modalità di esecuzione dei monitoraggi sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelativi riguardanti i prodotti in commercio (commi 2, 7 e 8).  - La legge n. 107 del 1990 (contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati) stabilisce che il prezzo di cessione delle unità di sangue è fissato annualmente dal ### della sanità (art. 1, comma 6), il quale emette protocolli riguardanti le modalità delle donazioni, l'accertamento dell'idoneità dei donatori, l'organizzazione delle attività [mediante strutture sia nazionali che regionali coordinate dal ### cfr. l'art. 8, comma 2, lettere e) ed h) e comma 4]; all'### superiore, inoltre, è attribuito il compito di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate [ l'art. 9, lett. a), d), e); l'art.  10, chiarisce che le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di produzione industriale soggette ai controlli dell'autorità sanitaria “da espletarsi sugli impianti produttivi delle aziende previamente autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione finale”], di vigilare sulla qualità dei plasmaderivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal ### (art. 10, comma 2); l'art. 15 stabilisce che l'importazione del sangue umano conservato e quella dei suoi derivati sono autorizzate dal ### della sanità (ora della salute); che l'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è consentita a condizione che (fatta eccezione per quelli di provenienza da paesi europei) risultino autorizzati anche da parte dell'autorità sanitaria italiana e, comunque, “a condizione che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia possibile documentare la negatività dei controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute del paziente ricevente”; il #### della pag. 8/19 ### deve presentare annualmente una relazione sullo stato di attuazione della legge (art. 22).  - ###. Lgs. n. 178 del 1991 disciplina, tra l'altro, le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali, con incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del ### (cfr. gli artt. 3, 7, 14).  - il D. Lgs. n. 266 del 1993 ha conservato al ### della sanità (ora della ### compiti in materia di sanità pubblica e “vigilanza” sulle specialità medicinali [art. 1, lettera e)]; - il D. Lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, ribadisce il compito di vigilanza del ### sull'attuazione del ### sanitario nazionale e sull'attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere (art. 32, comma 11); il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha operato il conferimento alle regioni della generalità delle attribuzioni statali in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riparto di competenze in materia di sangue umano e suoi componenti, di produzione di plasmaderivati e farmacovigilanza (artt. 115 e 116). 
Dal quadro normativo sopra succintamente richiamato, si evince che, anche dopo il trasferimento di competenze in materia sanitaria alle ### e dopo l'istituzione del ### il #### della ### ha mantenuto una posizione preminente nell'organizzazione del sistema della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e nella produzione e commercializzazione degli emoderivati, essendo tenuto - in ragione delle competenze normative ed amministrative espressamente attribuite dalla legge - ad emanare tutte le prescrizioni tecniche necessarie ad impedire la diffusione o trasmissione di patologie (nella specie virali) collegate all'utilizzo, in medicina, del sangue umano e dei suoi derivati e specificamente al servizio trasfusionale effettuato in sede ospedaliera, nonché ad organizzare ed eseguire la vigilanza (anche periodica o a campione) ed i necessari controlli sulla corretta e regolare applicazione delle metodiche da parte degli operatori sanitari. 
Sussistono, pertanto, in tale materia, obblighi comportamentali connessi alle funzioni pubbliche assegnate al solo ### della ### In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 107 del 1990, la legislazione vigente prevedeva in capo al pag. 9/19 ### della ### un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano, strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, al quale corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure ed attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). Tale principio di diritto è oramai consolidato; la responsabilità extracontrattuale del ### della ### si basa sull'omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati distribuiti nei vari ### del territorio nazionale (in tal senso recentemente Cass., Ordinanza n. 25472 del 23/09/2024). 
E' evidente che questi obblighi comportamentali di direzione e di vigilanza del ### (ora della ### sulle modalità di conservazione e di somministrazione del sangue discendono dalle fonti normative sopra citate e sono generali, per cui si applicano anche se l'infezione da ### C sia avvenuta non a seguito di somministrazione ma a seguito di contatto con sangue infetto nell'espletamento di attività lavorativa di infermiere. 
Non è infatti l'origine del contatto a determinare la legittimazione passiva, quanto la circostanza che il sangue a disposizione dei presidi sanitari per essere trasfusi ai pazienti fosse infetto; ed il ### aveva l'obbligo di controllo e vigilanza sulla origine e qualità del sangue destinato alle trasfusioni all'utenza. A sostegno di queste considerazioni val la pena di rilevare che la moglie superstite del sig ### presentava ricorso ex L 210/92 alla CMO competente presso il ### della ### poi presentava ricorso in sede giurisdizionale innanzi al Tribunale di ### nei confronti del ### della ### e da quest'ultimo riceveva il pagamento dell'indennizzo una tantum ex ### 210 citata. 
Non vi è dubbio quindi che la legittimazione passiva sussista solo ed esclusivamente nei confronti del ### della ### Anche l'eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto vantato dagli attori iure hereditatis è da disattendere alla luce dei chiarimenti resi dagli attori nelle note scritte del 18.04.2025 in cui hanno precisato che l'azione da loro promossa riguarda il risarcimento del danno parentale (iure proprio) per la morte del proprio congiunto, e non il risarcimento del danno subito dal de cuius (riguardo al quale era maturata indubbiamente la prescrizione). 
Si rammenta che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per cui, nel caso specifico, l'exordium pag. 10/19 praescriptionis per il danno da perdita del rapporto parentale coincide con il ###, data del decesso del dante causa. Infatti, solo in quel momento è maturato il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale e la prescrizione di detto diritto è stata interrotta dagli attori con le istanze risarcitorie (09/12/2019 e 31/03/2023) e con la successiva notifica dell'atto di citazione.  2. Sulla fondatezza della domanda attorea. Orientamenti giurisprudenziali. 
La prova della responsabilità extracontrattuale del ### della ### per omessa vigilanza sulla qualità del sangue che ha infettato l'ex infermiere dell'### di #### emerge già dalla semplice consultazione della documentazione in atti, con particolare riferimento al decreto del ### della ### del 14.09.22 che accoglieva in autotutela il ricorso presentato dalla sig.ra ### e le accordava l'indennizzo una tantum ex L 210/92; la decisione si basava sul parere reso dell'ufficio medico-legale del ### in data ### in cui si valorizzava che “In conclusione, valutato anche lo spirito 'assistenziale-sociale' con il quale si è giunti alla legge 210/92, sulla base di quanto precedentemente asserito, appare 'più probabile che non' che il sig. ### abbia contratto l'infezione da ### che lo ha sfortunatamente condotto al decesso, nel corso e per causa della sua attività professionale. In conclusione si ritiene che la patologia epatica da ### contratta molto probabilmente in qualità di operatore sanitario, costituisce CAUSA e CONCAUSA del decesso e di conseguenza spetta alla ricorrente la corresponsione di assegno ### pertanto il ricorso viene accolto”. 
Ebbene, le S.U. della Suprema Corte con la pronuncia n. 19129/2023, pur escludendo che il verbale della CMO (ma il principio è estensibile anche al decreto del ### della ### di riconoscimento del diritto all'indennizzo una tantum) possa avere valore confessorio ai fini della prova della sussistenza del nesso causale tra la trasfusione subita e la patologia che ne è derivata, hanno altresì precisato che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del ### della ### per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto (in genere dalla contrazione di infezione da sangue infetto), il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il ### per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o pag. 11/19 sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano. 
Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass., Ordinanza n. 16780 del 17/06/2024 “Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del ### della ### ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa ###, in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova”). 
Pertanto, il decreto del ### della ### del 14.09.22 è elemento probatorio più che sufficiente per ritenere provato, quanto meno secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso di causalità tra la contrazione dell'epatite C e l'esposizione a sangue infetto da parte dell'### nell'espletamento delle mansioni di infermiere.  ### convenuto non può essere esonerato da responsabilità neppure tenendo conto che le infezioni causate da sangue infetto sono state scoperte solo in data successiva al 1988. Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 17685/2011 in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del ### della salute, che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.  3. Sul risarcimento danni iure proprio Gli attori, rispettivamente moglie, figli e nipoti del de cuius ### hanno richiesto iure proprio il risarcimento danno da perdita parentale del proprio congiunto, pag. 12/19 avvenuto nel 2019 a cagione di ### cronica attiva HBV correlata evoluta in cirrosi complicata da HCC multifocale contratta con il contatto con sangue infetto. 
La giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell'illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta, l'incolumità personale della vittima e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. ### morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all'integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all'interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2-3-29 e 30 della ### i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all'art. 2059 c.c. (nella sua c.d. tipicità relativa), della tutela risarcitoria. 
Va aggiunto che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. 
Inoltre si rammenta il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (recentemente in tal senso Cass., Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024). pag. 13/19 Ai fini della liquidazione del danno da perdita parentale, lo scrivente Tribunale ricorre alle tabelle di #### la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. ###/21 e 26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle ### di ### prevede un sistema a punti che si muove nella forbice dei criteri indicati in tale pronuncia. 
I parametri di riferimento saranno dunque l'età del danneggiato e l'età della vittima, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti. 
Orbene, eccettuata la moglie del de cuius, le altre parti attrici (i figli e nipoti) non hanno provato i requisiti della convivenza e del danno dinamico relazionale. 
Quanto al primo aspetto dalle autocertificazioni in atti si evince che i due figli di ### avevano all'epoca del decesso già costituito nuclei famigliari autonomi; quanto al secondo aspetto, richiamando l'Ordinanza della Cassazione n. 5769 del 04/03/2024 secondo cui va provato “l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”, lo scrivente Tribunale ritiene naturalmente di riconoscere anche questa voce di danno, poiché secondo l'id quod plerumque accidit permane la frequentazione dei figli con i propri genitori anche dopo che hanno formato un proprio autonomo nucleo famigliare - salvo che si provi il contrario -, ma non si può attribuire il punteggio massimo per l'intensità della frequentazione poiché non è stata provata dagli attori. Pervero si dà atto che nell'atto di citazione è stata articolata prova testimoniale a tal fine, ma la testimonianza non è stata ammessa perché superflua ed inutile. Ed infatti il Tribunale, come già evidenziato sopra, pag. 14/19 può ritenere provato per presunzione lo stato di sofferenza interiore causato dalla perdita di un parente stretto ma le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati in citazione descrivono un rapporto ordinario che permane tra un genitore ed i figli non conviventi che hanno creato propri nuclei famigliari; non esprimono circostanze eccezionali di frequentazione idonea ad applicare il massimo punteggio possibile secondo la voce e) della tabella milanese. 
Le considerazioni sopra svolte valgono anche con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dai nipoti che pure merita accoglimento. da ultimo si richiama ### n. 17208 del 26/06/2025 secondo cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”. 
Naturalmente, quanto sopra riferito non è valevole per la moglie convivente ed in favore della quale si può ragionevolmente presumere che l'intensità della frequentazione con il proprio marito fosse stata massima fino al decesso. 
Tanto chiarito sull'an debeatur, si può procedere alla liquidazione del danno secondo i parametri delle tabelle milanesi versione del 2024: ### (moglie 71 anni al momento dell'evento) tabella di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 12 Punti in base all'età della vittima: 12 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 82 pag. 15/19 IMPORTO del ### € 320.702,00. 
Da tale importo deve essere detratto l'importo di € 77.468,53 ricevuto dalla sig.ra ### a titolo di indennizzo una tantum ex art 2 co 3 L 210/92 dal ### della #### dovuto quale danno differenziale ammonta quindi definitivamente ad € 243.233,47 Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent.  25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). 
Più in particolare, al fine di individuare in modo corretto la liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore, tenuto conto degli acconti versati, in fase di esecuzione della presente sentenza occorrerà: a) devalutare sia gli acconti sia il credito liquidato alla data dell'illecito; b) calcolare la differenza; c) effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dei due acconti): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno); d) effettuare un secondo conteggio degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza (rivalutata anno per anno). 
Sulla somma finale così determinata, matureranno interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.  ### (45 anni figlia al momento dell'evento) e ### (51 anni figlio al momento dell'evento) ### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 20 Punti in base all'età della vittima: 12 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 59 pag. 16/19 IMPORTO del ### € 230.749,00 cadauno ### predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent.  25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione fino al soddisfo.  #### e ### (nipoti 14 anni al momento dell'evento) ### di riferimento: 2024 Valore del ### € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 20 Punti in base all'età della vittima: 8 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 43 IMPORTO del ### € 73.014,00 cadauno.  ### predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent.  25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione fino al soddisfo.  ### (nipote 7 anni al momento dell'evento), ### (nipote 11 anni al momento dell'evento) ### di riferimento: 2024 Valore del ### € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 20 Punti in base all'età della vittima: 8 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 52 IMPORTO del ### € 88.296,00 cadauno. pag. 17/19 ### predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent.  25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione fino al soddisfo. 
In citazione gli attori hanno dedotto anche un danno patrimoniale da perdita di apporto economico dato dalla pensione del congiunto deceduto; hanno articolato prova orale in citazione per dimostrare nello specifico le elargizioni costanti e ripetute del de cuius in favore di ciascuno di loro, ma non si è ammessa tale prova perché superflua ed inutile, essendo fatto notorio di comune esperienza che i genitori continuino a sostenere economicamente i propri figli e soprattutto elargiscano somme ai propri nipoti; semmai il ### convenuto avrebbe dovuto provare il contrario, ma non ha articolato prove in tal senso. Tuttavia la posta risarcitoria richiesta in citazione è esorbitante, non essendo certa né la data in cui ### sarebbe deceduto per cause naturali né la quota mensile della pensione che avrebbe potuto elargire ai suoi congiunti non potendosi escludere che con l'avanzamento dell'età sua e della moglie, avrebbe impiegato la maggior parte della pensione per sostenere cure per sé e la consorte. Si ritiene in via equitativa di riconoscere a ciascun attore il minor importo di € 5.000 oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità già indicate.  4. Sulle spese di lite Le spese di lite vanno poste a carico del ### convenuto secondo soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi dello scaglione di valore individuabile secondo il decisum (tra € 1.000.000 ed € 2.000.000) a cagione della particolare semplicità della controversia e delle modalità e celerità di definizione del giudizio. Indi deve trovare applicazione il disposto dell'art 4 co 4 del DM 55/14 secondo cui “###ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”; tale importo deve essere poi incrementato del 30% per ciascuna posizione processuale successiva alla prima, ai sensi dell'art 4 co 2 del DM 55/14. 
Ne deriva che le spese vanno liquidate secondo il seguente prospetto: pag. 18/19 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 ### di studio della controversia, valore minimo: € 2.995,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.976,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.797,00 Fase decisionale, valore minimo: € 5.209,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 18.977,00 AUMENTI ( in % sul compenso tabellare ) Aumento del 210 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art.  4, comma 2) € 39.851,70 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 58.828,70 RIDUZIONI ( in % sul compenso maggiorato ) Riduzione del 30 % su € 58.828,70 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -17.648,61 Compenso al netto delle riduzioni € 41.180,09 ### tabellare € 18.977,00 Totale variazioni in aumento + € 39.851,70 Totale variazioni in diminuzione - € 17.648,61 Compenso totale € 41.180,09 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 6.177,01 ### ( 4% ) € 1.894,28 Totale imponibile € 49.251,38 IVA 22% su ### € 10.835,30 ### € 60.086,68 Spese di lite compensate tra gli attori ed il ### della ### da un lato e tutte le altre parti dall'altro P.Q.M. pag. 19/19 Il Tribunale di ### in persona del giudice dr ### ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: 1) Ritenuta la responsabilità extracontrattuale del ### della ### per la contrazione dell'epatite C, e per il successivo decesso di ### verificatosi il ###, lo condanna al pagamento a favore di parti attrici delle seguenti somme: a. € 243.233,47 a ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione; b. € 230.749,00 cadauno ad ### e ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione; c. € 73,014,00, cadauno, a #### e ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione; d. € 88.296,00 cadauno a ### ed ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione; e. € 5.000,00 cadauno a tutti gli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale; 2) Condanna parte convenuta ### della ### alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in € 60.086,68 per onorari - già comprensivo degli accessori di legge - oltre rimborso spese vive di C.U., con attribuzione ai procuratori antistatari ex art 93 c.p.c.; 3) Spese di lite compensate tra attori, ### della ### e tutte le altre parti processuali; Così deciso in ### 17.12.2025 IL GIUDICE Dr.

causa n. 5195/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Danise Gustavo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10815/2025 del 21-11-2025

... giudicante di determinare precisamente l'entità del danno riportato alla protesi dello stesso a seguito del sinistro. Né ha sopperito all'onere probatorio la testimonianza dei testi escussi che non hanno precisato l'entità del danno alla protesi, né a ciò può sopperire la quantificazione della CTU che eseguita alcuni anni dopo i fatti ha verificato uno stato che potrebbe essere mutato nel tempo. ###, quindi, ha provato di aver subito un trauma della protesi, con il documento dell'ospedale prodotto, ma non ha raggiunto la prova dell'entità o la gravità del trauma, non avendo prodotto alcuna fattura per l'esborso richiesto, né ha documentato le cure effettuate successivamente al fatto, né l'urgenza né foto della protesi post trauma, per questo motivo il giudicante quantifica il danno in via equitativa in euro 6.000,00. Va rigettata la domanda di risarcimento dei danni biologico e morale quantificati nell'ammontare della protesi dentaria perché, come si evince dalla CTU non sono residuati postumi invalidanti permanenti ma solo un danno emergente rappresentato dalla cura odontoiatrica. Per quanto motivato la domanda va parzialmente accolta e, pertanto, la convenuta va condannata al (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE R.g.n.:7555/2018 Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7555/2018 avente ad oggetto: assicurazione viaggi risarcimento danni ###'### nato a #### il ### ed ivi residente ###C.F.: ###, rapp.to e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli alla via ### 24, come da procura in atti ###&###.A., P. IVA ###, con sede secondaria e rappresentanza generale per l'### a ### n. 3 in persona dei procuratori speciali ### e ### rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (CF: ###) ### P###, e domm.ta presso il suo studio in Napoli al ### i ### n.3 come da procura in atti ####, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. 
La convenuta, riportandosi a tutti gli atti di causa insisteva per la revoca delle ordinanze del 26.07.19, 14.07.2021 e 14.04.22, confermate il ### perché illegittime e si riportava ai verbali 27.05.21 e del 14.04.22 e, insisteva per l'ammissione dell'istanza istruttoria non ammessa (rogatoria autorità ### come articolata in comparsa e nelle memorie 183 in quanto rilevante ai fini della decisione dei fatti di causa, in subordine concludeva dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e/o comunque nullità delle domande dell'attore nonché il rigetto delle stesse perché infondate in fatto e in diritto, accertare e dichiarare esclusi dalle garanzia: gli esborsi effettuati senza la preventiva autorizzazione della ### le spese per il trasporto effettuato da soggetti non deputati ad intervenire nelle situazioni di emergenza dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; il rimborso di spese odontoiatriche non urgenti; le spese per cure mediche sostenute oltre 30 giorni dal rientro per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio; le spese per l'acquisto, l'applicazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; gli indennizzi per invalidità permanenti pari od inferiori al 10% della totale; accertare e dichiarare che l'attore, o chi per esso, non aveva contattato la ### durante la sua degenza in ospedale e non aveva denunciato il presunto sinistro stradale alle autorità locali e, per l'effetto, dichiararne la perdita all'indennizzo; dell'indennità e/o che nessun risarcimento è dovuto; in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare che il comportamento colposo dell'attore ha concorso a cagionare il danno e/o ha pregiudicato il diritto di surrogazione della convenuta e, per lo effetto, diminuirsi il risarcimento e/o l'indennizzo secondo la gravità della colpa, l'entità delle conseguenze che ne sono derivate e/o in ragione del pregiudizio sofferto e delle condizioni di polizza, il tutto con vittoria di spese di lite. ### atto di citazione ritualmente notificata alla compagnia di assicurazioni AWP e P&C il D'### la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: -) Accertare e dichiarare che la ###&###.A. sia obbligata ad adempiere all'obbligazione contrattuale di rimborso delle spese mediche sostenute dall'attore e ad indennizzarlo a seguito dell'infortunio subito e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di euro 14.947,015 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o nella diversa somma che il Giudice avesse ritenuto opportuno liquidare anche a seguito di ### -) condannare la compagnia convenuta al risarcimento anche dei danni biologi e morali derivati dal sinistro quantificati in euro 19.800,00 per protesi dentaria, il tutto per la complessiva somma di euro 34.747, 015 e con vittoria di spese di giudizio.  ### assumeva di aver stipulato, in data ###, in concomitanza con il viaggio in ### previsto dal 21.01.2016 al 12.02.2016, due polizze assicurative (### e ### a copertura dei rischi “spese mediche” ed “infortuni” subiti all'estero; che in data ###, in ###, nei pressi della località ### mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un'auto pirata che non prestava soccorso, pertanto, fu trasportato dagli amici che si trovavano con lui (### e ### testi nel presente giudizio) con un taxi all'##### ove fu ricoverato dal 29.01.2016 al 08.02.2016; che aveva sostenuto il costo del taxi per raggiungere l'ospedale, pari ad € 1.304,915, e che il tassista non volle rilasciare ricevuta del pagamento; che in conseguenza delle cure ricevute in ospedale pagò € 13.642,10; che dopo due giorni dal ricovero, tornato cosciente, provava a contattare la centrale operativa al numero indicato nella polizza, ma senza riuscirvi, successivamente, la ###ra ### per suo conto, contattava la centrale operativa chiedendo un intervento della stessa che le garanti il pagamento diretto delle spese il giorno delle dimissioni. Purtroppo il giorno 08.02.2016, allorquando l'attore fu dimesso dall'ospedale, nessuno si presentava per conto della convenuta e, pertanto, il D'### provvedeva a saldare le spese mediche. 
Assume ancora l'attore di aver subito, a seguito del sinistro, un trauma anche alla protesi dentaria superiore per un corrispondente danno di € 19.800,00 come da perizia di parte prodotta in atti. Nel marzo del 2016 con racc.te a/r e a mezzo pec l'attore costituiva in mora la compagnia convenuta per il pagamento dei danni subiti e la compagnia rifiutava l'indennizzo. 
Si costituiva la ###&C contestando la sussistenza del fatto storico, deducendo che l'attore non aveva fornito prova del sinistro né aveva rispettato le regole di comportamento da assumere in caso di sinistro, della immediata comunicazione alla ### dei fatti e invio della documentazione probatoria, il cui mancato rispetto determinava l'esclusione del rimborso. 
Assumeva la compagnia che la polizza ### garantisce il rischio “spese mediche” e ha ad oggetto il rimborso delle spese mediche sostenute dall'assicurato e indica in modo chiaro e preciso il comportamento che l'assicurato deve assumere in caso di sinistro. 
In particolare precisava che l'art. 6 della polizza ### top per le spese mediche chiaramente indica che in caso di sinistro l'assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla ### della ### secondo quanto previsto nella garanzia all'art. 5, fornendo il numero della presente polizza, i dati anagrafici dell'assicurato, indicare il recapito temporaneo o di altri familiari o accompagnatori di viaggio e, in caso di ricovero, i dati dell'### ove l'assicurato è ricoverato. 
In caso di richiesta di rimborso l'assicurato o chi per esso deve darne avviso a ### entro 30 giorni dal rientro, fornendo circostanze dell'evento, documentazione medica e relative ricevute delle spese sostenute. 
In relazione alle condizioni di polizza “### Infortuni”, per il risarcimento danni da infortunio, la convenuta deduceva che era previsto l'indennizzo per invalidità permanente pari o superiori al 10% della totale; che l'attore aveva denunciato il sinistro per cui è causa e richiesto il risarcimento dei danni subiti (spese mediche e lesioni) solo al suo rientro in ### come da documentazione prodotta in atti e di aver respinto le richieste deducendo che le stesse erano state formulate in modo avulso dalle condizioni delle polizze. 
Insisteva la convenuta per la dichiarazione della improcedibilità e/o improponibilità della domanda per violazione delle condizioni di polizza, in quanto l'attore non si era attenuto alle condizioni di polizza, non avendo contattato prontamente la ### durante il soggiorno in ### ne aveva fornito indicazioni sulle circostanze in cui si era verificato il sinistro, la natura delle cure ricevute, ne aveva trasmesso in originale le ricevute delle spese mediche, né aveva provveduto a denunciare l'accaduto alle autorità di polizia locale, pertanto, il detto comportamento omissivo aveva impedito alla AWP di poter istruire la richiesta di rimborso e di verificare la congruità delle spese che l'attore assume di aver sostenuto. 
In fatto concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto per non aver provato l'attore la sussistenza del fatto storico né il nesso di causalità tra i danni subiti e il presunto sinistro, nonché per l'accertamento della responsabilità dello stesso, in caso di accoglimento della domanda, per aver pregiudicato il diritto di surrogazione della compagnia avendo impedito, con il suo comportamento omissivo, qualsiasi attività investigativa finalizzata all'individuazione del responsabile civile e, per l'effetto, ne chiedeva la condanna al risarcimento del pregiudizio arrecato per un importo pari a quello da lui chiesto. 
Espletata la fase istruttoria, nel corso della quale questo Tribunale ammetteva CTU medico legale e procedeva all'escussione dei due testi ### e ### la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è parzialmente provata e, pertanto, va parzialmente accolta, per le ragioni di seguito esposte. 
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta è stata superata dalla mediazione effettuata in corso di causa come risulta dal verbale negativo del 04.10.2018, prodotto in atti da parte attrice. 
Nel merito va rilevato che l'attore nel presente giudizio chiede il rimborso delle spese sostenute in ### a causa del presunto sinistro occorsogli nella misura di euro 14.974,01, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo, in virtù della polizza contratta ### assistenza TOP n. 9668440, nonché la somma di euro 19.800,00 per il risarcimento delle lesioni riportate e garantite con la polizza ### n. 9668445. 
Quanto alla prima domanda, inerente al rimborso delle spese sostenute a seguito del sinistro va rilevato che la polizza ### alla pagina 2 del fascicolo informativo allegato, all'art. 3, alla voce avvertenze, contemplata la possibilità di richiedere il rimborso delle spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della ### operativa nei casi all'art. 1.1.2, commi 2-3-4-5 (cfr. pag. 5 della polizza), il detto articolo denominato ### mediche riconosce ai richiamati commi che ### provvede, anche senza preventiva autorizzazione della ### al pagamento delle spese di trasporto dell'assicurato dal luogo dell'evento al centro medico di primo soccorso; rimborso spese mediche e/o di primo ricovero; rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese odontoiatriche urgenti e delle spese di cure sostenute al rientro e fino entro 30 giorni per le dirette conseguenze dell'infortunio, rimborso spese riabilitative sostenute nel periodo di convalescenza ospedaliero o immediatamente successivo al ricovero ma precedenti il rientro. Da quanto emerso dalla lettura della polizza in questione è evidente che l'assicurato ha diritto a richiedere il rimborso delle dette spese, anche senza preventiva autorizzazione della ### purchè richieste entro 30 giorni dal rientro, termine rispettato dall'attore il quale rientrato il ### tempestivamente richiedeva il risarcimento in data ### come documentato, pertanto, va rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta di inoperatività della polizza in mancanza della comunicazione alla ### operativa con conseguente perdita del diritto a ricevere il rimborso. In ogni caso seppure si volesse ritenere che la comunicazione alla ### operativa sia necessaria ai fini dell'istruttoria del sinistro, va rilevato che i testimoni hanno confermato di aver provveduto a chiamare la ### tempestivamente e di aver denunciato il fatto. Le dichiarazioni dei testi e della parte appaiono sufficienti a provare la denuncia tempestiva. 
Passando ad esaminare il quantum della domanda si ritiene che le spese effettivamente rimborsabili perché documentalmente provate dall'attore sono gli esborsi per il ricovero ospedaliero, la fattura prodotta risulta pagata e quietanzata, inoltre, dai documenti prodotti dall'####, è confermata la diagnosi di trauma maxilo facciale con frattura della protesi dentaria superiore oltre trauma contusivo, ma non è stato provato per tabulas l'esecuzione delle cure dentarie mentre è stato documentato l'esborso di euro 13.642,10 per le spese ospedaliere. 
Sul punto va richiamato il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”: chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provarne i fatti costitutivi, così come sancito dall'articolo 2697 del ### civile. Tale principio trova applicazione nell'ambito dei sinistri stradali, ove al fine di ottenere il risarcimento dei danni è preventivamente necessario dimostrare l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso. 
Nel caso in esame il giudicante ritiene provato il fatto storico dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dai documenti depositati relativi al ricovero dell'attore in ### Relativamente al quantum della richiesta delle cure odontoiatriche l'attore non ha adempiuto all'onere della prova e a ciò non può sopperire la CTU svolta. Invero, la CTU pur inserendosi nel novero degli elementi acquisiti nella fase istruttoria, non rappresenta un mezzo di prova in senso proprio, sostanziandosi invece in uno strumento di ausilio e di supporto nella valutazione di fatti già provati dalle parti, per cui si rendano necessarie conoscenze e/o nozioni tecniche non in possesso dell'organo giudicante. ###, inoltre, non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio; la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. 
Nel caso in esame parte attrice ha adempiuto all'onere della prova relativamente al verificarsi del sinistro e alle spese sostenute per il ricovero, alle quali vanno aggiunti gli 11 giorni di invalidità riconosciuti dal ### ma relativamente al danno riportato alla protesi dentaria superiore ha provato con il documento prodotto il danno ma non ha raggiunto la prova sul quantum. 
Dai documenti in atti infatti risulta che all'atto del ricovero l'attore fu sottoposto a vari esami radiografici (non prodotti in atti) e gli fu refertata una frattura della protesi dentaria superiore ma la mancanza di elementi probatori, quali foto della protesi dell'attore al momento del ricovero o esami radiografici, non consente al giudicante di determinare precisamente l'entità del danno riportato alla protesi dello stesso a seguito del sinistro. Né ha sopperito all'onere probatorio la testimonianza dei testi escussi che non hanno precisato l'entità del danno alla protesi, né a ciò può sopperire la quantificazione della CTU che eseguita alcuni anni dopo i fatti ha verificato uno stato che potrebbe essere mutato nel tempo.  ###, quindi, ha provato di aver subito un trauma della protesi, con il documento dell'ospedale prodotto, ma non ha raggiunto la prova dell'entità o la gravità del trauma, non avendo prodotto alcuna fattura per l'esborso richiesto, né ha documentato le cure effettuate successivamente al fatto, né l'urgenza né foto della protesi post trauma, per questo motivo il giudicante quantifica il danno in via equitativa in euro 6.000,00.
Va rigettata la domanda di risarcimento dei danni biologico e morale quantificati nell'ammontare della protesi dentaria perché, come si evince dalla CTU non sono residuati postumi invalidanti permanenti ma solo un danno emergente rappresentato dalla cura odontoiatrica. 
Per quanto motivato la domanda va parzialmente accolta e, pertanto, la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 13.642,10, euro 558,69 ITT, euro 6.000,00 per trauma protesi dentaria, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo. 
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 e ss. mod.. per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, XI sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D'### nei confronti di ###&###.A. così provvede: -) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, conseguentemente, condanna la convenuta ###&###.A. in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di euro 13.642,10 per spese di ricovero, euro 558,69 per #### 6.000,000 per trauma protesi, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo.  -) rigetta la richiesta di rimborso di spese di trasporto non provate; -) rigetta la richiesta di pagamento di danno biologico e morale per quanto motivato; -) condanna la società convenuta al pagamento in favore di D'### della somma di euro 5.077,00 per onorari di giudizio, oltre esborsi per euro 467,00, 15% di spese generali, I.V.A. e C.p.a. con attribuzione al procuratore antistatario; -) condanna la società convenuta al pagamento delle spese del CTU da liquidarsi con separato decreto. 
Così deciso in Napoli il #### (dott.ssa ###

causa n. 7555/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Menale

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