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Tribunale di Locri, Sentenza n. 1004/2018 del 11-07-2018

... Non spetta, invece, il “maggior danno” ex art. 1224, comma 2, c.c., non avendo l'attrice puntualmente allegato - come era suo onere fare - di aver subito un danno commisurato al differenziale negativo tra il saggio degli interessi legali ed il tasso di svalutazione. Con indirizzo costante, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto, in base all'art. 1591 c.c., ad un duplice obbligo: quello (che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, che ha natura di debito di valuta ed è sottoposto al principio nominalistico, concretandosi in un debito determinato, sin dal momento della ### 13 sua nascita, in una espressione monetaria, e quello ### di risarcire il maggior danno (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 100213/2008 Oggi 11 luglio 2018 ad ore 9:47 innanzi al dott. ### sono comparsi: Per l'a vv. ### Per l' avv. ### Il Giudice invita le parti a discutere la causa. ###. ### precisa le conclusioni come da note conclusionali depositate in data ###, alle quali si riporta integralmente. ###. ### precisa le conclusioni come da note conclusionali depostate in data ###, alle quali pure si riporta integralmente. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati.   #### 2 N. R.G. 100213/2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI SEZIONE CIVILE Il Tribunale civile e penale di ### in persona del giudice unico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 100213/2008 promossa da , C.F. , nata a il ; rappresentata e difesa dell'avv. ### giusta mandato in calce all'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ed elettivamente domiciliat ###### di ####, ; INTIMANTE contro , C.F. nato a il ; rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta mandato a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliat ###### di ####, ; INTIMATO OGGETTO: sfratto per morosità.  CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ####### 3 1. Con contratto stipulato l'01.10.2005 e regolarmente registrato in data ### (n. 1112, serie 3°), concedeva in locazione ad uso commerciale a il magazzino sito in ### di ####, (riportato al N.C.U. del predetto Comune al foglio di mappa n. , particella n. ), piano terra, con decorrenza dall'01.10.2005 e durata di anni sei dietro pagamento del canone mensile di ### 516,00, annualmente rivalutabili in base agli indici ### 2. Con atto ritualmente notificato in data ###, la locatrice - sul presupposto che il conduttore, dopo aver pagato i canoni sino al mese di agosto 2007, aveva corrisposto la minor somma di ### 300,00 per il mese di settembre 2007 e si era reso moroso per tutte le successive mensilità - gli intimava sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti (pari ad ### 5.376,00, corrispondenti ad una parte del canone di settembre 2007 e di quelli successivi da ottobre 2007 a luglio 2008), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.  3. Con comparsa di costituzione e risposta del 28.08.2008, si opponeva allo sfratto , esponendo in fatto: - di aver effettuato a proprie spese alcune ristrutturazione di carattere straordinario all'immobile (ripristino delle pareti del locale, stuccatura, rasatura, tinteggiatura, impianto di illuminazione) per un importo complessivo pari ad ### 2.461,00; - di aver altresì incaricato l'arch. di presentare la “### di inizio attività”, il “### di regolare esecuzione variazione catastale e frazionamento” e la “### del certificato di agibilità”, sopportando costi per un totale di ### 2.508,80; - di aver regolarmente corrisposto alla locatrice i canoni pattuiti; - che, in data ###, il magazzino locato era stato colpito da un incendio e che, da allora, la gli aveva impedito di accedere ai locali mediante atti di violenza fisica e morale (ingiuriandolo, schiaffeggiandolo in pubblico e minacciandolo con bastoni), costringendolo a richiedere in più di un'occasione l'intervento delle forze dell'ordine ed a sporgere querela nei confronti della locatrice; - di non aver pertanto potuto effettuare i lavori di ripristino dell'immobile oggetto di locazione e di non aver goduto dello stesso. 
In diritto, eccepiva, per un verso, che la sospensione del pagamento dei canoni era dovuta all'inadempimento della parte locatrice, invocando all'uopo il disposto di cui all'art. 1460 c.c., e, per altro verso, che in data ### la aveva notificato al conduttore la disdetta dalla locazione a decorrere dal 07.10.2008, con la conseguenza che la locatrice aveva notificato l'intimazione di sfratto per morosità prima del termine da lei stessa stabilito per la cessazione del rapporto. ### 4 Deduceva di avere diritto, oltre all'indennità di avviamento, al rimborso delle spese straordinarie effettuate, avendone dato avviso alla locatrice ex art. 1577 comma 2 c.c. in forza dell'art. 8 del contratto di locazione; eccepita la compensazione con il controcredito vantato dalla controparte a titolo di canoni inevasi, domandava di condanna della al versamento dell'eccedenza. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto dalle domande avversarie e la condanna della controparte al pagamento della somma di ### 6.589,80, di cui ### 1.548,00 a titolo di deposito cauzionale, ### 3.461,00 a titolo di rimborso per le riparazioni straordinarie all'immobile ed ### 2.508,80 a titolo di rimborso per gli esborsi relativi al conseguimento delle certificazioni amministrative (### di inizio attività, ### di regolare esecuzione variazione catastale e frazionamento, ### del certificato di agibilità), nonché al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale ed al risarcimento dei danni tutti subiti dal conduttore.  4. All'esito dell'udienza del 29.08.2008, il giudice disponeva il mutamento del procedimento nelle forme del rito speciale. 
Le parti depositavano le memorie autorizzate. 
Le chiavi dell'immobile venivano restituite alla locatrice in data ### ( verbale d'udienza del 12.11.2008 e verbale di sopralluogo in pari data sub all. 9, fasc.  intimante). 
La causa era istruita documentalmente e con l'escussione dei testi (udienza del 14.12.2011), (udienza del 18.07.2012), e (udie nza del 07.10.2016) e (udie nza del 12.01.2018). 
Dopodiché, parte ricorrente rinunciava all'escussione del teste e la rinuncia veniva accettata dalla controparte. 
La causa era quindi rinviata all'udienza odierna per la discussione.  5. Deve essere preliminarmente dichiarata la decadenza delle parti relativamente alla prova orale ammessa con ordinanza di cui al verbale del 10.11.2010 e non espletata: la decadenza colpisce - con riguardo a parte attrice - l'escussione dei testi e ( non citati per l'udienza del 22.09.2017), mentre - con riguardo a parte convenuta - l'escussione della teste (non citata per l'udienza dell'01.07.2016). 
Sempre in via preliminare, va dichiarata la rinuncia implicita della ricorrente all'interrogatorio formale di (a mmesso c on la c itata or dinanza de l 10.11.2010), come desumibile dal contegno processuale tenuto dalla parte deferente successivamente alla ammissione del predetto mezzo di prova, atteso che nelle numerosissime udienze celebrate dal 15.04.2011 al 09.03.2018 la stessa non ha mai reiterato l'istanza formulata nella memoria autorizzata del 20.10.2008, insistendo affinché la controparte fosse sottoposta ad interpello (cfr. Cass., Sez. II, 07/02/2018, 2956). ### 5 6. È fondata la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.  6.1. È appena il caso di premettere che, nonostante l'avvenuto rilascio dell'immobile in corso di causa, la parte intimante conserva l'interesse ad ottenere una pronuncia dichiarativa che accerti il grave inadempimento del conduttore e la riconducibilità causale della cessazione del rapporto locatizio alla condotta avversaria, giacché detta statuizione è idonea a produrre per la stessa effetti favorevoli, quali - nella specie - la neutralizzazione dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dal conduttore e la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento dei canoni non corrisposti ( Cass., Sez. III, 22/12/2015, n. 25740).  6.2. Ancora in premessa, va respinta l'eccezione di nullità dell'intimazione di sfratto per morosità sollevata da parte resistente sull'assunto per cui, avendo la comunicato al conduttore la disdetta dal contratto di locazione con raccomandata dell'01.04.2008, ricevuta in data ### (cfr. doc. 30, fasc. intimato), il presente procedimento sarebbe stato radicato dalla stessa prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 27 della legge n. 392/1978, decorrente nella specie dal 07.10.2008.  ## disparte l'inapplicabilità nel caso concreto della norma invocata dalla parte convenuta (il citato art. 27, infatti, si riferisce alle fattispecie di disdetta del conduttore), dalla missiva inviata il ### al dalla locatrice emerge che quest'ultima ha, da un lato, richiesto alla controparte il pagamento della somma di ### 3.612,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di canoni non pagati e, dall'altro, ha intimato al conduttore il rilascio dell'immobile locato entro il termine del 30.04.2008 con la seguente motivazione: “in quanto non si intende, causa morosità del conduttore, continuare il rapporto di locazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto, e pertanto si procede con la presente a disdire il contratto”. 
Ora, l'articolo 7) del contratto prevede che “Il canone locativo deve essere versato anticipatamente entro il 05 di ogni mese, il ritardo nel pagamento di tre mensilità comporterà causa di disdetta del presente contratto con responsabilità del conduttore e obbligo al risarcimento del danno a favore della locatrice”; tale pattuizione - impropriamente qualificata dalle parti come facoltà per la locatrice di operare l'unilaterale “disdetta” del contratto - va giuridicamente interpretata come clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), trattandosi di una previsione evidentemente diretta ad attribuire alla il diritto potestativo di risolvere di diritto il contratto in presenza dell'inadempimento del conduttore all'obbligazione di versare i canoni per tre mensilità. 
Come si evince dal tenore letterale della raccomandata, sopra testualmente riportato, nonché dall'esplicito richiamo alla suddetta clausola 7), è indubbio che nella missiva in questione la abbia inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita. 
Sennonché, in difetto di una esplicita domanda di accertamento tesa a dichiarare l'avvenuto effetto interruttivo di diritto ex art. 1456 c.c. l'unica domanda di risoluzione che può essere esaminata in questa sede è quella per grave inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., implicita nella intimazione di sfratto per ### 6 morosità, in quanto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ha presupposti di fatto e di diritto, nonché contenuto, diversi dalla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto in conseguenza della dichiarazione di una parte all'altra della sua volontà di valersi della pattuita clausola risolutiva espressa (cfr. Cass., Sez. III, 09/06/2015, n. 11864: “La risoluzione del contratto di locazione di immobili sulla base di una clausola risolutiva espressa non può essere pronunciata di ufficio, ma postula la corrispondente e specifica domanda giudiziale della parte nel cui interesse quella clausola è stata prevista, sicché, una volta proposta l'ordinaria domanda ex art. 1453 cod. civ., con l'intimazione di sfratto per morosità, non è possibile mutarla in richiesta di accertamento dell'avvenuta risoluzione "ope legis" di cui all'art. 1456 cod. civ., atteso che quest'ultima è radicalmente diversa dalla prima, sia quanto al "petitum", perché invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 cod. civ. ne postula una dichiarativa, sia relativamente alla "causa petendi", perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ., il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa”; in terminis, anche Cass., Sez. III, 14/11/2006, n. 24207).  6.3. Tanto premesso, è documentalmente provato che , dopo aver regolarmente corrisposto a i canoni concordati fino ad agosto 2007 ed aver versato un acconto pari ad ### 300,00 per il mese di settembre 2007, ha interrotto del tutto i pagamenti dalla mensilità di ottobre 2007 (cfr. ricevute di pagamento prodotte dal convenuto sub docc. da 3 a 28).  ###, è la stessa attrice che nell'atto di intimazione di sfratto per morosità ha allegato che l'avverso inadempimento riguardava soltanto le mensilità di settembre 2007 (per la differenza tra il canone concordato e la somma di ### 300,00 versata dal conduttore a titolo di acconto) e quelle successive da ottobre 2007, proponendo una specifica domanda di condanna limitatamente a tali somme. 
A fronte della produzione documentale in atti e delle precise allegazioni attoree (coerenti, peraltro, con la domanda di adempimento formulata nello stesso atto introduttivo) deve ritenersi che l'inadempimento del sia iniziato soltanto da partire dal mese di settembre 2007, allorquando egli ha pagato soltanto parzialmente il canone dovuto. 
Prima di allora, invece, egli ha assolto pienamente alla propria obbligazione, versato con regolarità i canoni pattuiti. 
Di ciò - si ribadisce - dà atto la stessa locatrice nell'atto con cui ha introdotto il presente giudizio. 
Soltanto nella memoria autorizzata del 20.10.2008, infatti, parte attrice ha allegato per la prima volta il parziale adempimento della controparte in riferimento alle mensilità precedenti (da agosto 2006 ad agosto 2007), quando - secondo l'assunto attoreo - il conduttore avrebbe corrisposto la somma mensile di ### 250,00, anziché quella risultante dalle relative ricevute prodotte in giudizio (“A contrario, deve trovare accoglimento la richiesta della locatrice alla refusione di € 3.45800 a titolo somma che ### 7 residua dai canoni relativi alle mensilità da agosto 2006 ad agosto 2007, in quanto il pu r rilasciando ricevute, per le suddette mensilità, dell'importo d € 516,00 mensile, in realtà corrispondeva alla locatrice mensilmente la somma di € 250,00”: pag.  5, memoria autorizzata cit.).  ### - palesemente contraddittoria rispetto alla posizione processuale originaria - non ha trovato conferma neppure all'esito della prova orale. 
Sul punto, è stato sentito il teste , il quale ha dichiarato di essere stato incaricato dalla sorella e dal fratello di portare la ricevuta con i soldi. 
La deposizione, peraltro inammissibile ai sensi degli artt. 2726 e 2729 c.c., in quanto contraria al contenuto delle quietanze in atti e diretta a provare il mancato pagamento (cfr. Cass., Sez. III, 27/11/2014, n. 25213), è risultata, comunque, sul punto inattendibile ed ininfluente ai fini che ci occupano. Da un primo punto di vista, ad essa non può darsi credito, sia perché del tutto generica (il teste non ha specificato se l'incarico abbia riguardato la consegna di tutte le ricevute o soltanto di alcune di esse), sia perché il teste ha menzionato un non meglio identificato “fratello”, dal quel avrebbe ricevuto l'incarico in questione, senza però chiarire quale interesse avesse tale soggetto nella vicenda di cui si discute. Inoltre, la testimonianza è in parte qua irrilevante, in quanto il teste, nel confermare il capitolo n. 7 della memoria autorizzata del 20.10.2008 depositata da parte attrice (“### che pur rilasciando la ricevuta per l'importo di € 516,00 di fatto versava alla locatrice € 250,00 da agosto 2006 ad agosto 2007“), ha poi riferito di aver fatto notare alle parti la discordanza tra l'importo della ricevuta ed i soldi consegnati, ma che queste «non facevano alcuna osservazione». 
A prescindere dalle suddette assorbenti ragioni che portano a dubitare della genuinità della deposizione, tenuto conto, da un lato, che le ricevute di pagamento recano la sottoscrizione (non disconosciuta) della e che - come affermato dal teste - le parti nulla hanno obiettato in ordine alla divergenza tra la somma consegnata alla locatrice e quella indicata nelle quietanze di pagamento rilasciate dalla e, dall'altro, del contegno processuale tenuto dalla nella fase di instaurazione del giudizio (nell'atto introduttivo non v'è traccia della circostanza de qua), deve ritenersi provato l'adempimento del conduttore fino al mese di agosto 2007. Del resto, proprio poiché le parti erano perfettamente a conoscenza della divergenza segnalata loro dal teste , tanto da non aver obiettato alcunché in proposito, non può escludersi che la somma residua sia stata direttamente versata dal conduttore alla locatrice.  6.4. Ciò chiarito, si osserva che il parziale pagamento del canone relativo alla mensilità di settembre 2007 (### 300,00 anziché ### 516,00) ed il mancato pagamento dei canoni relativi alle successive mensilità integra una condotta di grave inadempimento del conduttore, che legittima la parte locatrice a chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto di locazione. 
Versandosi in una fattispecie di locazione di immobili ad uso non abitativo, la valutazione della importanza dell'inadempimento del conduttore va valutata secondo il generale criterio di cui all'art. 1455 c.c. (cfr. Cass., Sez. VI, 23/06/2011, n. 13887). ### 8 Come è noto, lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455 c.c.). 
La giurisprudenza ha precisato che, in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale (cfr. Cass., Sez. I, 28/10/2011, n. 22521). 
Tale apprezzamento viene operato alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr. Cass., Sez. III, 22/10/2014; Cass., Sez. III, 28/03/2006, n. 7083). 
Con specifico riferimento al contratto di locazione, la Suprema Corte ha peraltro affermato che il principio, sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (cfr. Cass., Sez. III, 28/06/2010, n. 15363).  ###, citando il convenuto con la convalida di sfratto per morosità, ha chiesto che lo stesso fosse condannato a rilasciare l'immobile ed a pagare i canoni dovuti, sino al rilascio, dal momento in cui il conduttore aveva iniziato a pagarli soltanto parzialmente (settembre 2007) fino a sospenderne completamente il pagamento (dall'ottobre 2007). Queste domande presuppongono l'accertamento dell'obbligo del conduttore di pagare il canone ed il suo inadempimento. Il convenuto si è difeso sostenendo di avere legittimamente sospeso il pagamento del canone, perché il godimento dell'immobile secondo l'uso stabilito nel contratto era divenuto impossibile a causa dell'incendio divampato nei locali locati e del comportamento ostruzionistico della locatrice, la quale gli avrebbe impedito di eseguire i lavori di ristrutturazione necessari a rendere l'immobile nuovamente adeguato all'uso commerciale contrattualmente concordato. 
Il problema che si pone è se detto comportamento del locatore possa qualificarsi di inadempimento ai suoi obblighi nascenti dal contratto di locazione e se possa essere fatto valere dal conduttore ai fini dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), come giustificativa del proprio inadempimento nel pagamento del canone, ed, infine, ai fini della gravità dell'inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1455 c.c.. 
Orbene, dovendosi fare concreta applicazione dei principi dinanzi enunciati, si osserva che un complessivo apprezzamento della vicenda in esame - condotto sul piano non soltanto oggettivo, ma anche soggettivo - porta a qualificare in termini di gravità l'inadempimento di cui si è pacificamente reso responsabile il In virtù dell'art. 1587 c.c., tra le obbligazioni principali vi è quella di versare il corrispettivo nei termini convenuti. 
Nella specie, il non ha adempiuto a tale obbligazione già dal settembre 2007 (quando ha versato il relativo canone in misura inferiore a quella pattuita), senza addurre alcuna giustificazione (giustificazione che, difatti, per le mensilità da settembre 2007 a gennaio 2008 non è stata addotta neppure dopo che gli è stato intimato lo sfratto per morosità). 
Egli si è limitato a replicare di aver sospeso i pagamenti quale reazione alla condotta violenta della locatrice, che gli avrebbe impedito di eseguire i lavori di ripristino dei locali. 
La circostanza che la abbia in quale modo ostacolato la ristrutturazione dell'immobile è, invero, comprovata dalle dichiarazioni rese dalla teste , occupatasi materialmente di pulire e tinteggiare i locali resi inservibili dall'incendio su incarico di ; la teste, infatti, ha affermato che tra febbraio e marzo 2008 la locatrice le ha impedito di effettuare i lavori che le erano stati commissionati dal conduttore («è entrata e ci ha “cacciati” gridando che dovevamo uscire fuori perché quella era la sua proprietà»; «La sig.ra si è avvicinata alla scala sulla quale mi trovavo e ha scosso la stessa al fine di farmi scendere e farmi uscire. Confermo la circostanza che sono intervenuti carabinieri»; «###ra non voleva che io eseguissi i lavori»; «Mi sono recata in questo locale commerciale in due occasioni distinte, nella prima ero solo con il ### e nella seconda c'era anche un mio amico tale “ ” che mi diceva come fare i lavori. ADR In entrambe le occasioni era presente la ###ra la quale gridava e ci buttava fuori»). La deposizione è senz'altro attendibile, sia perché sufficientemente circostanziata, sia perché la teste ha lucidamente e coerentemente riferito di episodi a cui ha assistito di persona, sia perché, infine, come emerge dal tenore della stessa, la testimonianza è scevra da esagerazioni (si veda il passaggio in cui la teste ha negato di essere stata aggradita dalla con bastoni o con l'uso delle mani). 
Non rappresenta un fattore tale da inficiare la veridicità di quanto riferito dalla la dive rgenza tr a il pe riodo nel quale - a detta della stessa - ella avrebbe eseguito (o tentato di eseguire) i lavori presso l'immobile de quo (tra febbraio e marzo) e la data di inizio indicata dallo stesso nel verbale di querela sporta presso i ### 10 Carabinieri di ### di ### in data ### (“da una settimana circa ho iniziato i lavori si restrutturazione di detto locale al fine di lasciarlo alla proprietaria nelle condizioni adeguate”): essendo trascorsi oltre tre anni tra gli episodi narrati dalla teste e la deposizione ed essendo i fatti comunque collocabili nei primi mesi dell'anno, è plausibile infatti che il ricordo della possa essere stato parzialmente impreciso in merito alla individuazione del mese esatto. 
Sennonché, la teste (ma resciallo de i C arabinieri, a ll'epoca dei fatti in servizio presso la ### di ### di ###, senz'altro attendibile in quanto priva di qualsivoglia legame con le parti ed a conoscenza dei fatti a seguito delle numerose richieste di intervento delle parti, ha affermato che gli odierni litiganti avevano avuto discussioni a causa della morosità del conduttore ben prima della querela presentata dal («i contrasti tra le parti e gli interventi dei CC risalgono a molto prima della data del 16.04.2008 … Preciso che i contrasti tra le parti derivavano dalla morosità del conduttore, secondo quanto riferivano la ###ra e lo stesso conduttore, , il quale ammettendo i ritardi chiedeva più tempo per i pagamenti»). 
È dimostrato, dunque, che i litigi tra le parti - sfociati nella querela sporta dal in data ### - erano cominciati tempo addietro e non erano dovuti, almeno inizialmente, alla corretta esecuzione o meno dei lavori di ristrutturazione del magazzino danneggiato dall'incendio, bensì trovavano la propria causa scatenante nei ritardi nel versamento dei canoni da parte del conduttore. 
Alla luce delle suddette emergenze probatorie, la sospensione, da parte del del pagamento dei canoni è del tutto ingiustificata. 
In primo luogo, come sopra evidenziato, la circostanza che il mancato pagamento sia dipeso dalla condotta della controparte non corrisponde al vero, essendo l'inadempimento precedente all'incendio che ha colpito l'immobile oggetto di locazione ed, in particolare, iniziato già cinque mesi prima di detto evento dannoso. 
In secondo luogo, non risultando specifici accordi o avvisi per cui le opere di ristrutturazione dovessero essere effettuate dal conduttore, l'esecuzione delle stesse rientrava tra le obbligazioni del locatore (artt. 1575 n. 2, 1576 e 1577 c.c.), sicché la a veva tutto il diritto di eseguirle direttamente o, comunque, poteva pretendere di verificare la conformità alle leges artis di quelle intraprese dal conduttore, anche in vista di eventuali richieste di rimborso da parte di quest'ultimo; né è in alcun modo provato che l'ingerenza della locatrice sia trasmodata in veri e propri atti di violenza, stante l'archiviazione del relativo procedimento penale aperto a carico della a seguito della querela sporta dal conduttore. 
In ogni caso, sul punto è appena di sottolineare che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto - l'articolo 8 del contratto (“Il conduttore e la locatrice dichiarano di essere edotti che l'immobile nel periodo precedente alla locazione in corso era rifinito ed ultimato nell'intonaco esterno e nella pavimentazione, mentre l'intonaco interno e gli impianti di acqua e luce sono stati effettuati a spese del conduttore”) non integra gli estremi dell'avviso richiesto dall'art. 1577 comma 2 affinché il conduttore possa chiedere alla controparte il rimborso per le riparazioni ### 11 urgenti, costituendo, invece, una semplice presa d'atto delle parti in ordine a pregressi esborsi sostenuti dal conduttore prima della instaurazione del rapporto locatizio. Il che è reso evidente dal fatto che, altrimenti opinando, la clausola testé richiamata, risalendo all'ottobre 2005, costituirebbe un avviso - per così dire - preventivo rispetto agli eventi per cui è causa; in altri termini, in occasione della stipula del contratto di locazione il conduttore non può aver avvisato la locatrice dei lavori di ristrutturazione diventati necessari per effetto dell'incendio, per l'ovvia ragione che l'evento in questione si è verificato soltanto nel gennaio 2008. 
Dal compendio probatorio acquisito, e considerato che le suddette circostanze debbono essere valutate nel loro complesso, si ritiene che, avendo il conduttore volontariamente interrotto l'esatto pagamento dei canoni ben cinque mesi dell'evento che ha danneggiato i locali locati ed essendo le discussioni risalenti ad un'epoca di molto antecedente ai lavori di ristrutturazione, l'iniziale inadempimento dello stesso non trovi la propria giustificazione nell'incendio, rispetto al quale non ha quindi alcun collegamento causale. 
Parimenti ingiustificato è il protrarsi dell'inadempimento successivamente all'incendio. 
Soltanto con la raccomandata del 03.05.2008 (in risposta alla missiva inviata dalla locatrice in data ###) il conduttore ha manifestato la propria volontà di corrispondere i canoni scaduti e di rilasciare l'immobile. Si tratta, tuttavia, di una mera manifestazione di intenti, irrilevante ai fini che si occupano: non soltanto tale raccomandata non può integra una offerta reale, poiché non effettuata secondo le modalità prescritte dall'art. 1209 c.c. (quelle di cui al primo comma quanto al pagamento dei canoni, e quelle di cui al secondo comma, richiamato dall'art. 1216 quanto alla consegna dell'immobile), ma neppure può essere definita come offerta non formale o irrituale, in quanto priva dei caratteri di serietà, non avendo l'offerente messo il destinatario nell'effettiva condizione di ricevere la prestazione (nella raccomandata non vengono indicate neanche le modalità con le quale la avrebbe potuto conseguire il pagamento). 
Analogamente, anche l'atto di intimazione notificato dal per il tramite dell'avv. ### alla locatrice in data ### (atto con il quale il conduttore ha intimato alla controparte “di riscuotere la somma di € 1.764,00 a titolo di canoni di locazione, depositata presso l'intestatario ### legale”, di “consentire al ### di effettuare i lavori di restauro dell'immobile del quo” e “di ricevere le chiavi del suddetto immobile liberando il ### d a qualsiasi ulteriore obbligazione”) non costituisce offerta formale di pagamento ex art. 1209 c.c., giacché dell'offerta reale difetta il requisito sostanziale della esattezza della prestazione (la somma offerta è inferiore a quella dovuta per i canoni fino allora maturati) mentre dell'offerta per intimazione difetta la specificazione del giorno e dell'ora in cui il debitore intende procedere al rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 75 disp. att.  A ciò aggiungasi che, pur essendo l'incendio scoppiato il ###, non risulta che il abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti della locatrice prima della citata raccomandata del 07.04.2008. ### 12 ###, dunque, non può definirsi di scarsa importanza (art. 1455 c.c.), perché quantitativamente non insignificante dal punto di vista oggettivo ed assolutamente ingiustificato in ragione dei principi di correttezza e buona fede che devono informare la condotta delle parti anche nella esecuzione del rapporto contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.), dovendosi altresì valorizzare - oltre all'aspetto economico - l'assenza di contestazioni circa la corretta esecuzione delle prestazioni da parte della locatrice ed il comportamento complessivamente tenuto dal conduttore alla stregua del criterio cronologico e quello di causalità, comportamento che deve ritenersi abbia inciso in modo decisivo sull'economia complessiva del rapporto, tanto da determinare uno squilibrio nel sinallagma funzionale. 
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni per dichiarare risolto il contratto di locazione in questione per grave inadempimento del conduttore, che non ha corrisposto nel termine pattuito i canoni, ai sensi dell'art. 1453 7. Da quanto sopra, discende, altresì, la parziale fondatezza della domanda di condanna al pagamento dei canoni.  7.1. La domanda di condanna al pagamento dei canoni residui da agosto 2006 ad agosto 2007 (pari a complessivi ### 3.458,00) - asseritamente fondata su una divergenza tra la cifra indicata nelle quietanze di pagamento e le somme realmente versate da - non può essere accolta non già (o non solo) perché domanda nuova rispetto a quella inizialmente proposta con l'atto introduttivo (ove la morosità è stata espressamente circoscritta ad una parte del canone di settembre 2007 ed ai soli canoni da ottobre 2007), ma anche perché sfornita di prova. 
Sul punto è sufficiente rinviare a quanto illustrato al superiore paragrafo 6.3.  7.2. Di contro, stante il pacifico inadempimento del conduttore e l'infondatezza dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum sollevata dal convenuto conduttore, la domanda di condanna va accolta limitatamente alle sole mensilità di settembre 2007 (per ### 216,00, pari alla differenza tra il canone pattuito di ### 516,00 e l'acconto di ### 300,00) ed a quelle successive da ottobre 2007 fino al rilascio dell'immobile, avvenuto in data ### (cfr. verbale di sopralluogo e completamento restituzione chiavi: all. 9, fasc. attoreo).   deve conseguentemente essere condannato a pagare a la somma complessivamente richiesta di ### 6.924,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. 
Non spetta, invece, il “maggior danno” ex art. 1224, comma 2, c.c., non avendo l'attrice puntualmente allegato - come era suo onere fare - di aver subito un danno commisurato al differenziale negativo tra il saggio degli interessi legali ed il tasso di svalutazione. 
Con indirizzo costante, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto, in base all'art. 1591 c.c., ad un duplice obbligo: quello (che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, che ha natura di debito di valuta ed è sottoposto al principio nominalistico, concretandosi in un debito determinato, sin dal momento della ### 13 sua nascita, in una espressione monetaria, e quello ### di risarcire il maggior danno patito dal locatore, che, invece, non essendo fin dall'origine un debito di natura pecuniaria, ma traducendosi in un concreto e specifico ammontare monetario solo al momento della pronuncia giudiziale di liquidazione, importa che deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il mancato rilascio e la liquidazione del danno” (cfr. Cass., Sez. III, 20/06/2017, n. 15146; Cass., Sez. III, 14/02/2006, n. 3183, Cass., Sez. III, 14/01/1971, n. 67; Cass., Sez. III, 17/12/1999, n. 14243). 
Ne consegue che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (cfr. Cass., Sez. 3, 02/11/2010, 22273; Cass., SS.UU, 23/03/2015, n. 5743).  8. A questo punto, devono essere esaminate le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto.  8.1. Merita accoglimento la domanda di restituzione della somma pari ad ### 1.548,00 versata da a titolo di deposito cauzionale. 
Che il conduttore abbia corrisposto detta somma è fatto pacifico, oltre che risultante per tabulas dalla ricevuta prodotta da parte convenuta sub doc. 2. 
Il deposito cauzionale, come generalmente affermato in dottrina sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari, costituisce una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento del danno. 
Esso comporta la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante: sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l'accipiens potrà invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso. 
È principio costante in giurisprudenza che l'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione (cfr. Cass., Sez. III, 21/04/2010, 9442; Cass., Sez. III, 15/10/2002, n. 14655). 
Nel caso di specie, la - ad eccezione del danneggiamento dell'immobile a seguito dell'incendio (evento dannoso della cui riconducibilità causale ad una condotta del convenuto non v'è prova) - non ha allegato altri specifici danni cagionati dal convenuto, a garanzia dei quali le spetterebbe il diritto di ritenere il deposito cauzionale. 
La somma in questione, quindi, è stata indebitamente trattenuta dalla locatrice, che dovrà essere di conseguenza condannata a restituirla al conduttore. ### 14 8.2. Va rigettata, invece, la domanda del convenuto di rimborso delle riparazioni di carattere straordinario anticipate dal per l'importo complessivo di ### 2.461,00, posto che, da un lato, la documentazione fiscale prodotta dal convenuto (le fatture n. 19 del 12.09.2005 e n. 10 del 04.10.2005: docc. 3 e 4) non è idonea a dimostrare l'avvenuto esborso sostenuto dal conduttore e, dall'altro lato, si tratta di costi espressamente posti dalle parti a carico del conduttore in forza dell'articolo 8 del contratto (“Il conduttore e la locatrice dichiarano di essere edotti che l'immobile nel periodo precedente alla locazione in corso era rifinito ed ultimato nell'intonaco esterno e nella pavimentazione, mentre l'intonaco interno e gli impianti di acqua e luce sono stati effettuati a spese del conduttore”).  8.3. Del pari infondata è la domanda di rimborso delle spese relative alle competenze relative alle prestazioni professionali svolte dall'arch. per l'importo complessivo di ### 2.508,80 (doc. 5, fasc. convenuto). 
Pur essendo documentato il pagamento della somma di ### 2.500,00 da parte del ( cfr. doc c. 5), la re munerazione de ll'opera prestata dal professionista - “Dichiarazione di inizio attività, ### di ### esecuzione variazione catastale e frazionamento, richiesta del certificato di agibilità” - rientra tra le spese necessarie all'attività commerciale destinata ad essere esercitata all'interno dell'immobile locato ed espressamente posta a carico del conduttore, a norma dell'articolo 14 del contratto (“### a totale carico del conduttore tutte le spese relative a tasse ed imposte comunali collegate al predetto esercizio commerciale, spese di energia elettrica, acqua, riscaldamento e quanto altro necessario per l'inizio e lo svolgimento della predetta attività”).  8.4. Alla pronuncia di risoluzione per grave inadempimento del conduttore consegue de plano il rigetto della domanda tesa ad conseguire il pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento (art. 34, legge 27 luglio 1978, n. 392), non avendone diritto il conduttore che - come nella specie - abbia determinato la cessazione del rapporto di locazione a causa di una sua grave condotta inadempiente.  8.5. Deve essere respinta, infine, anche la domanda di risarcimento dei danni, proposta da parte convenuta, in quanto il non ha neppure allegato quale danno avrebbe patito in conseguenza della condotta della controparte né, tantomeno, ha provato di aver subito un pregiudizio dalla vicenda in esame.  9. La reciproca soccombenza (parte attrice, sebbene vittoriosa in relazione alla domanda di condanna per i canoni da settembre 2007 a novembre 2008, è rimasta sconfitta sulla domanda di condanna per i canoni pregressi e sulla domanda di restituzione del deposito cauzionale) giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.  10. Essendo parte attrice risultata parzialmente vittoriosa, deve essere rigettata la domanda di condanna della stessa ex art. 96 c.p.c., atteso che la stessa postula la totale soccombenza (cfr. Cass., Sez. II, 12/10/2009, n. 21590: “La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della ### 15 parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca”).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: 1. dichiara la decadenza di dalla prova orale con i testi e e dalla prova orale con la teste 2. dichiara la rinuncia implicita, da parte di all'interrogatorio formale di ; 3. dichiara, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale dell'01.10.2005, registrato in data ### (n. 1112, serie 3°), stipulato tra e per grave inadempimento del conduttore; 4. condanna a pa gare a la somm a di € 6.924,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo; 5. condanna a restituire a la somma di ### 1.548,00, versata dal conduttore a titolo di deposito cauzionale; 6. rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti; 7. rigetta la domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dal convenuto, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 8. compensa integralmente tra le parti le spese processuali. 
Così deciso in ### l'11.07.2018.   #### 

causa n. 100213/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandro Rago

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1034/2024 del 11-06-2024

... vendita-fornitura, il risarcimento del danno patrimoniale, sotto il profilo sia del danno emergente sia del lucro cessante, nonché la restituzione di quanto versato da essa ricorrente in esecuzione del contratto di leasing, chiedendo al contempo di essere manlevata da ### per quanto ancora dovuto a MPS L&F - ### si costituiva nel suddetto giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione ordinaria in favore del giudizio arbitrale e, in ogni caso, l'incompetenza del Tribunale di ### in favore di quello di ### nel merito, chiedeva rigettarsi le domande di ### avanzando domanda riconvenzionale per euro 25.753,52, quale importo maturato nei confronti di ### per una serie di interventi effettuati sull'impianto; chiedeva, infine, l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Firenze Sezione II Civile così composta: ### rel.  ### nelle riunite cause civili di appello iscritte a ruolo in data ### e 17.7.2020 rispettivamente ai nn. 1187 e 1223 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 362/2021 pubblicata in data ###, su cui questa Corte ha emesso sentenza non definitiva n. 1480/2023 pubblicata in data ### avente ad oggetto: ### promosse da ### S.R.L., corrente in ### di ####, elettivamente domiciliata in ### presso e nello studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ### come da procura allegata all'atto di citazione in appello -appellante nel giudizio RGN 1187/2020 e appellata nel giudizio RGN 1223/2020- contro ### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, corrente in ### ed ivi elettivamente domiciliata, presso e nello studio degli avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello -appellata nel giudizio RGN 1187/2020 e appellante nel giudizio RGN 1223/2020- nonché contro ### & ### - ### PER I ### S.P.A., corrente in ### elettivamente domiciliata in ### presso e nello studio degli avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono giusta procura speciale del 4.4.2017, a rogito per ### allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello -appellata e SOCIETA' ### corrente in ### elettivamente domiciliata in ### presso e nello studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale -appellata e appellante incidentale ### S.R.L., corrente in ####, e per essa la mandataria ### S.p.A., quale cessionaria del credito, elettivamente domiciliata in ### presso e nello studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e intervento ex art. 111 c.p.c.  -terza intervenuta
Rimessa la causa in istruttoria con ordinanza del 7.7.2023, all'udienza del 28-30.11.2023, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione. 
Si riportano di seguito le conclusioni rassegnate dalle parti anteriormente alla rimessione della causa in istruttoria.  ### S.R.L.: “Voglia l'###ma Autorità Giudiziaria adita, disattesa ogni contraria istanza ed in riforma della sentenza gravata sub allegato 1 In via cautelare ### inaudita altera parte, o in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione, la esecutività della sentenza gravata e meglio indicata sub allegato 1 emessa in data ### dal Tribunale di ### R.G.3429 n.362/2020 in relazione ai procedimenti riuniti 3429/2013 e 3177/2016) In riforma della sentenza appellata: In rito Accertare per le motivazioni dedotte in narrativa la sussistenza e l'operatività della clausola compromissoria presente nel contratto di fornitura stipulato fra la ### F.lli ### e la ### e per l'effetto dichiarare il difetto di potestas iudicandi in favore di un nominando arbitro con ogni conseguenza di legge; ### ex art.295 c.p.c. per le ragioni espresse in narrativa il procedimento de quo attesa la pregiudizialità come meglio descritta in attesa del ### come meglio indicato in atti; Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa e d‘ufficio, il difetto di legittimazione attiva della ### Nel merito ### e dichiarare l'inammissibilità della domanda per decadenza e comunque l'infondatezza delle domande avanzate da ### nei confronti della ### F.lli ### e per l'effetto rigettarle tutte come inammissibili, infondate in fatto ed in diritto; In via riconvenzionale In via subordinata di merito ### denegata ipotesi in cui si voglia ritenere sussistenza un inadempimento di ### F.lli ### ritenere nulla d'ufficio per la violazione dell'art.1384 c.c. la clausola contrattuale che preveda a titolo di penale oltre la proprietà del bene l'accaparramento di tutti i canoni scaduti ed a scadere e limitare il quantum nella misura del differenziale come specificato meglio in narrativa o nella diversa misura che si riterrà di giustizia anche all'esito della richiesta di esibizione al ### dei ### & ### per i servizi finanziari alle imprese ### del contrato di compravendita del cespite a terzi; Nelle denegata ipotesi di riconoscimento di qualche spettanza in favore della ### anche in manleva per i canoni in favore della società di leasing in forza del rapporto intercorso con la ### condannare la compagnia di assicurazione ### in persona del legale rappresentante p.t. a tenere indenne e manlevare la ### F.lli ### da qualunque forma di restituzione e/o risarcimento in forza della polizza assicurativa n.2011/03/2092915 in ogni caso ### e dichiarato il credito della ### F.lli ### vantato nei confronti della ### per un totale di euro 25.753,52 portato dalle fatture versate in atti a fronte degli interventi effettuati, condannare la ### a corrispondere tale importo. 
Con il favore delle spese di giustizia di entrambi gradi di giudizio”.  ### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali e le ragioni dedotte in giudizio, riformare parzialmente la sentenza n. 362/2020 emessa dal Tribunale di ### in data 17 aprile 2020 e pubblicata il 12 giugno 2020 a definizione del procedimento civile n. 3429/2013 R.G. (a cui era stato riunito il procedimento civile 4402/2016 R.G.) e notificata via p.e.c. in data 16 giugno 2020 nel senso di: -- nella causa n. 3429/2013 R.G.: 1) in tesi: accertare e per l'effetto dichiarare la nullità e comunque la risoluzione per inadempimento grave ed importante della fornitrice ### F.lli ### S.r.l.  (P. Iva. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'intera operazione economica conclusa tra le parti con la quale la ### s.r.l. faceva acquistare alla ### & ### S.p.a. e si rendeva consegnataria quale utilizzatrice, a mezzo leasing per un corrispettivo convenuto di € 402.930,00= dell'impianto di produzione pellet da cippato e riciclo bancali fornito dalla ### F.lli ### s.r.l. e quindi sia del contratto di leasing stipulato tra la conchiudente e ### & ### S.p.a., sia del contratto fornitura stipulato tra la conchiudente e ### F.lli ### S.r.l. con accettazione della conferma d'ordine n. MC-007-12 in data 8 febbraio 2012, sia del contratto di vendita tra la predetta banca concedente e la società fornitrice; 2) in ipotesi: accertare e per l'effetto dichiarare la risoluzione giudiziale per inadempimento grave ed importante della fornitrice ### F.lli ### S.r.l. (P. 
Iva. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, del contratto di vendita e fornitura intercorso tra la predetta fornitrice e la società conchiudente come sopra descritto; 3) conseguentemente e in ogni caso: a) dichiarare tenuta e dunque condannare la fornitrice ### F.lli ### S.r.l. (P. Iva.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a titolo di danno emergente, in favore della ricorrente, in misura non inferiore ad € 200.000,00 come evidenziato dall'accertamento tecnico preventivo, oltre alle perdite economiche e finanziarie e al lucro cessante, nella misura di € 1.453.733,59, ovvero nella misura di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi legali sino al saldo; in ogni caso in parziale riforma della sentenza impugnata rettificare l'importo delle restituzioni dovute da ### 41.008,82= ad 81.800,44=, quale somma che ### F.lli ### s.r.l. è tenuta a restituire a ### s.r.l. per i canoni versati alla società di leasing; b) dichiarare tenuta e dunque condannare la fornitrice ### F.lli ### S.r.l. (P. Iva.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del ### & ### S.p.a. (P. Iva. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in ####, di quanto ricevuto in forza del contratto di leasing intercorso tra le parti, alla restituzione dei canoni di leasing pagati dalla ricorrente nonché a rilevare indenne e manlevare la società ricorrente per tutte le somme a qualsiasi titolo dovute tuttora dovute e da restituire dalla ricorrente medesima per canoni, penali contrattuali, spese o qualsiasi altro titolo alla ### & ### S.p.a. (P. Iva. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in ####; c) dichiarare tenuta e condannare la fornitrice ### F.lli ### S.r.l. (P. Iva. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali, per compenso professionale e di consulenza tecnica di parte e d'ufficio sostenute per il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.; 4) in via riconvenzionale: respingere la domanda riconvenzionale proposta da ### F.lli ### S.r.l. (P. 
Iva. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché improcedibile, inammissibile, infondata in fatto e diritto, e comunque non provata. 
Con vittoria di spese e compenso professionale del primo e secondo grado di giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo e per regolamento di competenza n. 6940/2016 R.G., definito dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza del 9 febbraio 2017, depositata il 24 maggio 2017; riformarsi in ogni caso la sentenza impugnata nel senso di integrare la condanna alle spese già disposta per il primo grado liquidando le spese vive in ### 4.080,28= ed gli ulteriori compensi per il regolamento di competenza al valore medio sullo scaglione di riferimento (D.M. n. 55/2014), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; -- nella causa n. 4402/2016 R.G.: - revocare perché nullo e comunque illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1763/2016 emesso nella causa iscritta al n. 3177/2016 R.G. del Tribunale di ### in data ###, pubblicato il ### e notificato in data ###; - respingere, siccome infondata e comunque non provata, la domanda svolta dalla #### & #### I #### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della conchiudente, così come quantificata e motivata nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio per le seguenti ragioni - 1) in tesi: accertare e per l'effetto dichiarare la nullità e comunque la risoluzione per inadempimento grave ed importante della fornitrice ### F.lli ### S.r.l.  (P. Iva. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore sia del contratto di finanziamento a mezzo leasing sia del contratto di vendita e fornitura stipulati con accettazione della conferma d'ordine n. MC-007-12 in data 8 febbraio 2012 con la quale la ### s.r.l. faceva acquistare alla ### & ### S.p.a., a mezzo leasing per un corrispettivo convenuto di € 402.930,00= un impianto di produzione pellet da cippato e riciclo bancali fornito dalla ### F.lli ### s.r.l.; - 2) in ipotesi: accertare e per l'effetto dichiarare la risoluzione giudiziale per inadempimento grave ed importante della fornitrice ### F.lli ### S.r.l. (P. 
Iva. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, del contratto di vendita e fornitura intercorso tra la predetta fornitrice e la società ricorrente come sopra descritto; Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio di appello. 
Si chiede altresì la liquidazione delle spese legali e tecniche relative all'accertamento tecnico preventivo ed al giudizio di cassazione”.  ### & ### - ### I ### S.P.A.: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### ogni contraria istanza, domanda ed eccezione avversaria rigettata, respinta e disattesa, per tutti i motivi esposti in atto e per quanto di ragione: - nel merito, rigettare e respingere integralmente nei propri confronti gli appelli avversari, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, e confermare nei confronti degli appellanti la ### appellata n. 362/2020, pubblicata il ### nel procedimento R.G. n. 3429/2013 riunito con il procedimento R.G. n. 4402/2016 del Tribunale Ordinario di ### in quanto legittima, giusta e corretta; - in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del doppio grado per entrambi i giudizi”. 
Per SOCIETA' ### “In relazione all'appello proposto dalla ### F.lli ### S.r.l. (R.G. N. 1187/2020): Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis: - in via principale: rigettare il ### motivo di gravame della ### S.r.l. relativo alle garanzie della polizza assicurativa contratta con la ### perché infondato in fatto e in diritto, accogliendo i restanti motivi con conseguente riforma della sentenza impugnata; - in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla ### comparente: a) in parziale riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare, per i motivi esposti ai capi A), B) e C) del presente atto e per tutte le ragioni sostenute nei propri scritti difensivi del giudizio di primo grado, l'inoperatività della copertura assicurativa e/o la perdita in capo alla ### F.lli ### S.r.l. del diritto a ogni garanzia e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva da quest'ultima avanzata, a qualsiasi titolo di responsabilità (extracontrattuale e/o contrattuale) nei confronti della ### con conseguente condanna dell'appellante alla restituzione, in favore della ### comparente, dell'importo di € 66.637,62 oltre rivalutazione e interessi dalla data del pagamento al saldo, corrisposto alla ### per sorte, interessi e spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre contributo forfettario e accessori di legge, del primo e secondo grado del giudizio; b) in parziale riforma dell'impugnata sentenza condannare, per il motivo esposto al capo E), la ### F.lli ### S.r.l. alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di ### ovvero, in subordine, disporre la compensazione per il primo grado di giudizio, e la condanna della ditta assicurata per il grado d'appello; c) rigettare, in ogni caso, qualsiasi ulteriore e/o diversa domanda avanzata nei confronti della ### dalla ### S.r.l. e/o da chiunque delle altre parti perché inammissibile e infondata; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia della polizza assicurativa invocata dalla ### F.lli ### S.r.l.  confermare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha statuito la condanna della ### F.lli ### S.r.l. al pagamento in favore della ### S.r.l. della somma di € 41.008,82 e, fatta corretta applicazione del sotto limite della garanzia di € 250.000,00 e dello scoperto del 10% previsto dalla condizione 7.6.1, ha dichiarato la ### “…obbligata a tenere indenne ### F.lli ### S.r.l. di quanto sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, a ### S.r.l., nei limiti del massimale di € 250.000,00 e con uno scoperto di € 40.000,00”, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite; - in via di estremo subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla ### e di accertata operatività della garanzia della polizza assicurativa invocata dalla ### F.lli ### limitare l'indennizzo nell'ambito delle pattuizioni contrattualmente previste e al relativo massimale, con applicazione delle singole franchigie; - in via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza riservata del 16.04.2018, insiste, occorrendo, per l'ammissione delle richieste istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, n. 2) C.P.C. del 19.01.2015. 
Con vittoria di spese.”.  - in relazione all'appello proposto dalla ### in liquidazione S.r.l. (R.G. N. 1223/2020): “Voglia l'###ma Corte d'Appello di ### - nel merito: 1) in via principale, previo accoglimento dei motivi di censura da I) a V) proposti dalla ### S.r.l. con il proprio gravame dell'8.07.2020, rubricato al n. 1187/2020 R.G. e riunito al giudizio de quo, e in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili e infondate, sotto ogni profilo ipotizzato, tutte le domande proposte dalla ### S.r.l. nei confronti della ### S.r.l. e, per l'effetto, rigettare anche la domanda di manleva avanzata da quest'ultima nei confronti della società comparente, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla restituzione di quanto già corrisposto da quest'ultima per sorte, interessi e spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.  2) in via subordinata, respingere l'appello proposto dalla ### S.r.l. perché infondato e in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dello stesso, previo accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla ### nel riunito giudizio d'appello n. 1187/2020 R.G., e in riforma della sentenza impugnata, respingere comunque la domanda di manleva avanzata, a qualsiasi titolo di responsabilità (extracontrattuale e/o contrattuale) dalla ### S.r.l.  nei confronti della ### appellata, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla restituzione di quanto già corrisposto da quest'ultima per sorte, interessi e spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado; - in via istruttoria: a) rigettare la richiesta della ### di ammissione della c.t.u. volta ad accertare le perdite economiche e finanziarie e il mancato guadagno asseritamente subiti perché inammissibile e comunque esplorativa, confermando sul punto il provvedimento di rigetto adottato dal Giudice Istruttore nel giudizio di primo grado; b) previa revoca dell'ordinanza riservata del 16.04.2018, insiste, occorrendo, per l'ammissione delle richieste istruttorie articolate nella memoria ex art.  183, n. 2) C.P.C. del 19.01.2015. 
Con vittoria di spese”.  ### S.R.L.: “Voglia l'###ma Corte d'Appello di ### così giudicare: Nel merito: - rigettare e respingere integralmente nei confronti della cedente e dell'odierna interveniente quanto alle ### di ### gli appelli avversari, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, e confermare nei confronti degli appellanti la ### appellata n. 362/2020, pubblicata il ### nel procedimento R.G. n. 3429/2013 riunito con il procedimento R.G. n. 4402/2016 del Tribunale Ordinario di ### in quanto legittima, giusta e corretta. 
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del doppio grado per entrambi i giudizi”.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva n. 1480/2023 pubblicata in data ### questa Corte si è pronunciata sui procedimenti riuniti iscritti ai n.r.g. 1187/2020 e 1223/2020, promossi rispettivamente da ### S.r.l. (di seguito anche solo “Mial” o “Fornitore”) e da ### S.r.l. in liquidazione (di seguito anche solo “Ecology” o “Utilizzatrice”) avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 362/2020 pubblicata in data ###. 
Si ricorda che la presente controversia deriva dal contratto di leasing finanziario n. 1418922/001 concluso da ### con ### dei ### di ### - ### per i ### alle ### S.p.A. (di seguito anche solo “MPS L&F”), avente ad oggetto impianto per la produzione di pellet da cippato e riciclo bancali che veniva da MPS L&F acquistato dal fornitore ### rispetto al quale ### si rendeva inadempiente all'obbligo di versamento dei canoni dovuti a MPS L&F. 
In particolare: - ### riscontrava vizi dell'impianto fornito da ### che venivano confermati dal ctu in sede di accertamento tecnico, promosso da ### stessa, ed in esito al quale ### ricorreva contro ### ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di ### per chiedere la nullità dell'intera operazione di leasing e comunque la risoluzione sia del contratto di leasing sia del contratto di vendita-fornitura, il risarcimento del danno patrimoniale, sotto il profilo sia del danno emergente sia del lucro cessante, nonché la restituzione di quanto versato da essa ricorrente in esecuzione del contratto di leasing, chiedendo al contempo di essere manlevata da ### per quanto ancora dovuto a MPS L&F - ### si costituiva nel suddetto giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione ordinaria in favore del giudizio arbitrale e, in ogni caso, l'incompetenza del Tribunale di ### in favore di quello di ### nel merito, chiedeva rigettarsi le domande di ### avanzando domanda riconvenzionale per euro 25.753,52, quale importo maturato nei confronti di ### per una serie di interventi effettuati sull'impianto; chiedeva, infine, l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice ### (di seguito anche solo “### Mutua”), che già era stata chiamata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, al fine di essere da questa manlevata per quanto eventualmente tenuta a risarcire a ### - il Tribunale di ### previa conversione del giudizio nelle forme del rito ordinario, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di ### avverso detto provvedimento ### ricorreva per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione che accoglieva il ricorso e dichiarava la competenza del Tribunale di ### presso cui veniva riassunto il giudizio da tutte le parti - con separato giudizio, ### adiva il Tribunale di ### per opporsi al decreto ingiuntivo n. 1763/2016, emesso su ricorso di MPS L&F, con cui le veniva ingiunto il pagamento di euro 395.668,77, di cui euro 353.017,18 a titolo di canoni scaduti e a scadere, euro 20.426,26 per spese scadute e rimaste insolute ed euro 22.225,13 a titolo di interessi di mora maturati alla data del 16.9.2016, oltre al pagamento degli interessi di mora maturati alla data del saldo effettivo - si costituiva MPS L&F chiedendo il rigetto della domanda di ### e la conferma del decreto ingiuntivo opposto I giudizi venivano quindi riuniti e su di essi si pronunciava il Tribunale di ### con sentenza 362/2020 del 12.6.2020. 
Il Tribunale, in particolare: - rigettava la domanda principale di nullità dell'intera operazione contrattuale - rigettava la domanda subordinata di risoluzione del contratto di leasing mentre accoglieva quella di risoluzione del contratto di vendita-fornitura - rigettava la domanda riconvenzionale avanzata da ### - accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni avanzata da ### per l'importo di euro 41.008,82, pari ai canoni dalla stessa versati a MPS L&F - rigettava l'opposizione promossa da ### avverso il decreto ingiuntivo, confermandolo e dichiarandolo definitivamente esecutivo - dichiarava ### obbligata a tenere indenne ### di quanto da questa versato e di quanto ancora tenuta a versare a MPS L&F - dichiarava ### obbligata a tenere indenne ### di quanto tenuta a pagare in favore di ### nei limiti del massimale di polizza di euro 250.000,00 e tenuto conto dello scoperto di polizza di euro 40.000,00 - condannava ### a rifondere in favore di ### sia le spese di lite sia le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, condannando ### a rimborsare parte di dette spese a ### - condannava ### a rifondere le spese di lite in favore di MPS L&F. 
Avverso la suddetta sentenza sono stati proposti separati gravami da ### e da ### Il procedimento n.r.g. 1187/2020 è stato instaurato da ### per sentire, in riforma della sentenza impugnata: - dichiarare l'operatività della clausola compromissoria di cui al contratto di leasing e per l'effetto il difetto di giurisdizione ordinaria in favore del giudizio arbitrale - dichiarare il difetto di legittimazione di ### - dichiarare illegittima la risoluzione del contratto di vendita-fornitura - dichiarare la decadenza dalla garanzia per gli interventi effettuati da ### sull'impianto e, conseguentemente, accogliere la domanda riconvenzionale dalla stessa avanzata - dichiarare la nullità dell'art. 16 del contratto di leasing in ragione dell'indebito arricchimento derivante alla società di leasing dal versamento dei canoni e dalla restituzione del bene - dichiarare l'operatività della copertura assicurativa prevista dalla clausola 7.6.1 anziché di quella prevista dal combinato disposto di cui alle clausole 7.1 e 7.5 della polizza stipulata con ### il tutto con la vittoria delle spese. 
Si è costituita in giudizio ### insistendo per il rigetto dell'appello. 
A sua volta ### ha proposto appello, iscritto al n.r.g. 1223/2020, per sentire, in parziale riforma della sentenza impugnata: - dichiarare la nullità dell'intera operazione contrattuale e comunque la risoluzione del contratto di leasing - accogliere la domanda di risarcimento danni a titolo di danno emergente per l'importo di euro 81.800,44 - accogliere la domanda di risarcimento danni per lucro cessante - statuire, nella liquidazione delle spese di lite poste a carico di ### sulle spese sostenute da ### per il regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione il tutto con il favore delle spese. 
Con ordinanza del 5.5.2020 la Corte disponeva d'ufficio la riunione dei due giudizi. 
Si è costituita in giudizio ### aderendo ai motivi di gravame formulati da ### e spiegando appello incidentale avverso il capo della sentenza impugnata che aveva dichiarato l'operatività della polizza assicurativa e, in subordine, per sentirne dichiarare l'operatività tenuto conto dello scoperto del 10% ed entro i limiti del massimale. 
Si è costituita in giudizio ### chiedendo il rigetto sia dell'appello di ### sia dell'appello incidentale proposta da ### Si è costituita in giudizio MPS L&F insistendo per il rigetto di entrambi gli appelli e la conferma dell'impugnata sentenza. 
Si è costituita in giudizio ### S.r.l. (di seguito anche solo “### SPV” o “Cessionaria”), rappresentata dalla mandataria ### S.p.A., quale cessionaria pro soluto di una serie di crediti facenti capo a MPS - da questa ceduti ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla ### con contratto di cessione del 28.12.2018 e con efficacia a far data dal 30.06.2018 - ivi compreso il credito da essa maturato nei confronti della ### insistendo per il rigetto di entrambi i gravami e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, richiamando integralmente quanto in precedenza dedotto dalla cedente ### Con sentenza non definitiva n. 1480/2023 del 7.7.2023 questa Corte: - ha rigettato i motivi di gravame proposti da ### sul difetto di giurisdizione, sulla legittimazione di ### sulla domanda riconvenzionale e sul diritto ad essere manlevata da ### per l'intero danno eventualmente da risarcire, confermando la sentenza impugnata - ha rigettato i primi due motivi di gravame avanzati da ### sulla nullità dell'intera operazione contrattuale e sulla risoluzione del contratto di leasing - ha accolto il terzo motivo di gravame di ### in ordine all'illegittima risoluzione del contratto di vendita-fornitura, dichiarando per l'effetto inammissibile la domanda di risoluzione avanzata da ### - ha dichiarato ### obbligata a tenere indenne ### dall'ammontare da questa dovuto a MPS L&F in forza del decreto ingiuntivo a titolo di canoni versati e da versare, con esclusione delle spese e degli interessi di mora derivanti dall'inadempimento di ### nei confronti di MPS L&F, restanti pertanto a carico di ### - ha accolto la domanda di risarcimento del danno emergente avanzata da ### confermando la perdita patrimoniale subita per complessivi euro 81.800,44, di cui euro 41.008,82 a titolo di canoni versati ed euro 40.791,62 a titolo di maxi-canone iniziale - ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante avanzata da ### - ha rimesso la causa in istruttoria in ordine al quinto motivo di gravame di ### e al terzo motivo di gravame di ### concernenti, rispettivamente, la domanda di manleva avanzata da ### nei confronti di ### e l'opposizione avanzata da ### avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da MPS L&F, avendo la Corte preso atto che nelle more del giudizio il bene oggetto di leasing era stato venduto da MPS L&F senza che tuttavia quest'ultima avesse reso noto l'importo ricavato - ha accolto parzialmente l'appello incidentale di ### ed escluso l'operatività della copertura assicurativa per l'importo di euro 27.900,00, quale valore del componente dell'impianto non prodotto da ### - ha rinviato la liquidazione delle spese al giudizio definitivo. 
Con coeva ordinanza del 7.7.2023 la Corte ha concesso a MPS L&F termine fino al 30.10.2023 per il deposito della documentazione relativa alla vendita del bene a terzi. 
In data ### MPS L&F ha depositato fattura del 14.11.2016 attestante la vendita del bene oggetto di leasing per complessivi euro 25.000,00. 
All'udienza del 28-30.11.2023, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che rileva in questa sede riguarda la determinazione del quantum ancora dovuto da ### a MPS L&F, a seguito dell'avvenuta vendita a terzi del bene oggetto del contratto di leasing, funzionale alla determinazione, in via definitiva, dell'importo che ### sarà tenuta corrispondere a ### Non verranno pertanto riesaminate le questioni che dalle parti sono state reiterate negli atti successivi alla rimessione della causa in istruttoria e sulle quali questa Corte si è già pronunciata con la sentenza non definitiva n. 1480/2023 del 7.7.2023. 
Ciò premesso, nella propria comparsa conclusionale ### contesta che l'importo di euro 25.000,00 sia di gran lunga inferiore a quello effettivo, imputando ciò alla negligenza di MPS L&F.  ### prospettazione di ### il valore da riconoscersi al bene dovrebbe invero attestarsi sull'importo di euro 333.000,00 previsto in contratto o, in subordine, in quello minore di euro 151.407,00 determinato dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo (a.t.p.). 
Le argomentazioni di ### sono infondate.  ### di euro 333.000,00 non può essere preso in considerazione atteso che fa riferimento al prezzo al quale il bene è stato acquistato nel 2013 da MPS L&F mentre la vendita risale al 2016. Il ctu, peraltro, ne aveva constatato già all'epoca un forte deprezzamento in ragione dei vizi riscontrati e della non conformità alla normativa in materia di sicurezza. 
Neppure, ad ogni modo, possono prendersi in considerazione i valori indicati dal ctu nell'a.t.p. 
Risalendo anche la perizia al 2013 e trattandosi di un bene che per sua natura è soggetto ad obsolescenza non sarebbe infatti veritiero attribuire al bene il medesimo valore di tre anni prima. 
Sarebbe stato in ogni caso onere di ### provare che il bene in questione potesse essere venduto ad un prezzo superiore a quello ricavato da MPS L&F, proponendo una diversa valutazione commerciale a mezzo di apposita perizia. 
Neppure, infine, è emerso in corso di causa che MPS L&F abbia ricevuto altre e più vantaggiose offerte di vendita e che le abbia volontariamente declinate. 
Tenendo dunque in considerazione la somma ricavata di euro 25.000,00, si procede a scomputarla dal totale dei canoni scaduti e a scadere che da decreto ingiuntivo ammontano a complessivi euro 353.017,18. 
Ne discende che ### è obbligata a tenere indenne ### fino all'importo, per il quale viene confermata la condanna a carico di ### a favore di MPS L&F (cui ### è comunque tenuta in ragione dell'accordo contrattuale fra dette parti), di euro 328.017,17 (353.017,18 - 25.000,00), al quale si deve aggiungere la somma di euro 81.800,44 quale perdita patrimoniale riconosciuta a ### (cfr. pp. 22-23 della sentenza non definitiva); dunque per complessivi euro 409.817,61. 
Si determina a questo punto l'ammontare per il quale ### può invocare la copertura assicurativa. 
Dal totale di euro 409.817,61 deve anzitutto scomputarsi il prezzo del macinatore di euro 27.900,00 per il quale non opera la polizza (cfr. p. 28 della sentenza non definitiva). 
Se ne ricava che l'ammontare risarcibile è pari ad euro 381.917,61 e su questo si deve applicare lo scoperto di polizza del 10%, pari a 38.191,76. 
Sottraendo tale ultimo importo si ottiene che 381.917,61 - 38.191,76 = 343.725,85 che risulta superiore al massimale fissato in euro 250.000,00 (clausola 7.6 delle condizioni di assicurazione - doc. 7 comparsa I° grado ### 3429/2013), con la conseguenza che la differenza di euro 93.725,85 resta a carico di ### Riepilogando, ### è chiamata a manlevare ### fino ad euro 250.000,00 mentre resta a carico di ### l'importo di euro 159.817,61 (27.900,00 + 38.191,76 + 93.725,85). 
Restano invece a carico di ### gli importi di cui al decreto ingiuntivo relativi agli interessi di mora maturati alla data del 16.9.2016, pari ad euro 22.225,13, e alle spese fatturate rimaste insolute, pari ad euro 20.426,46, per le ragioni rese nella sentenza non definitiva (p. 23).  ### sarà inoltre tenuta a corrispondere a MPS L&F l'ammontare degli interessi di mora maturati dal deposito del decreto ingiuntivo (del 17.9.2016) al saldo effettivo. 
Per tutto quanto sopra esposto, gli appelli proposti da ### e da ### meritano parziale accoglimento. 
Le spese di lite dei due gradi di giudizio vengono liquidate, come in dispositivo, in base al valore portato dal decreto ingiuntivo ricompreso nello scaglione da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00, ai sensi del D.M. 55/2014 (valori minimi) per il primo grado e, per il secondo grado, ai sensi del D.M. 147/2022 (valori minimi senza la fase istruttoria). 
Essendo risultata ### nel complesso soccombente nei confronti di #### deve essere condannata a rifondere in favore di ### i 9/10 delle spese mentre il restante 1/10 è compensato tra le parti.  ### è a sua volta risultata nel complesso soccombente nei confronti di MPS L&F e della cessionaria ### (quest'ultima intervenuta nel giudizio di appello) in favore delle quali è pertanto tenuta a rifondere i 9/10 delle spese mentre il restante 1/10 è compensato tra le parti. 
Per le medesime ragioni le spese del procedimento monitorio vengono poste a carico di ### per i 2/3.   ### soccombente nei confronti di ### è tenuta a rifondere le spese da quest'ultima sopportate, anche nei confronti di MPS L&F e ### pure per il presente grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo. 
Quanto ai rapporti interni tra ### e ### anche in via di manleva, in ragione della prevalente soccombenza di quest'ultima sono poste a suo carico i 2/3 delle spese e compensato tra le parti il restante 1/3. 
La stessa ripartizione viene seguita per le spese sostenute da ### per il regolamento di competenza promosso dinanzi alla Corte di Cassazione, determinate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa).   Viene confermata la decisione sulle spese quanto all'accertamento tecnico preventivo svolto nel giudizio di primo grado. 
Ciascuna parte soccombente è tenuta infine a manlevare il rispettivo contraddittore vittorioso per la parte di spese per le quali quest'ultimo è tenuto a rifondere l'altro contradditore verso il quale è risultato a sua volta soccombente, così come indicato in dispositivo. 
Viene per il resto confermata l'appellata sentenza.  PQM La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli riuniti proposti da ### S.R.L. e da ### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE nonché sull'appello incidentale proposto da ##### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 362/2020 pubblicata in data ###: 1) accoglie parzialmente gli appelli di #### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e di #### S.R.L. in ordine, rispettivamente, al terzo e al quinto motivo di gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, 2) accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da ### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2016 del Tribunale di ### 3) revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto; 4) dichiara tenuta e condanna ### S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE al versamento in favore di #### & ### - ### I ### S.P.A. e per essa di ### S.R.L. di complessivi euro 370.668,77, di cui euro 328.017,18 a titolo di canoni scaduti e a scadere, euro 22.225,13 a titolo di interessi di mora ed euro 20.426,46 a titolo di spese rimaste insolute, oltre agli interessi di mora dalla data del 17.9.2016 al saldo effettivo; 5) dichiara tenuta e condanna ### S.R.L. al versamento in favore di ### S.R.L. dell'importo complessivo di euro 409.817,61, di cui euro 328.017,18 a titolo di canoni scaduti e a scadere ai sensi di cui in motivazione, ed euro 81.800,44 a titolo di danno emergente; 6) dichiara tenuta e condanna ##### a manlevare ### S.R.L., in ordine a quanto sopra sub 5) fino a concorrenza dell'importo di euro 250.000,00; 7) dichiara le spese del giudizio di primo grado sopportate da ### & ### - ### I ### S.P.A., come liquidate dal Tribunale, compensate per 1/10 del loro ammontare; 8) liquida le spese di lite del presente grado del giudizio sopportate da ### & ### - ### I #### S.P.A. e da ### S.R.L. in ### 7.120,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, in favore di ciascuna; 9) dichiara le stesse compensate per 1/10 del loro ammontare; 10)dichiara tenuta e condanna ### S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE alla refusione dei residui 9/10 in favore di ### & ### - ### I ### S.P.A.  quanto a quelle di cui supra sub 7) e di #### & ### - ### I #### S.P.A. e ### S.R.L.  quanto a quelle di cui supra sub 8); 11)dichiara tenuta e condanna ### S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE alla refusione in favore di #### & ### - ### I ### S.P.A. dei 2/3 delle spese della fase monitoria; 12)dichiara tenuta e condanna ### S.R.L. alla refusione in favore di ### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE delle spese di lite del presente grado del giudizio da quest'ultima sopportate e che vengono liquidate in ### 10.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, ed a manlevare ### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in ordine a quanto sopra sub 10); 13)dichiara le spese del giudizio di primo grado sopportate da ### S.R.L., come liquidate dal Tribunale, compensate per 1/3 del loro ammontare; 14)liquida le spese di lite del presente grado del giudizio sopportate da ### S.R.L. in ### 7.120,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge; 15)dichiara le stesse compensate per 1/3 del loro ammontare; 16)dichiara tenuta e condanna ##### alla refusione, anche in via di manleva, in favore di ### S.R.L.  dei residui 2/3 di quanto sopra sub 12), 13), 14); 17)condanna ### e #### S.R.L., in parti uguali, alla rifusione in favore di ### delle spese relative al giudizio per regolamento di competenza promosso dinanzi alla Corte di Cassazione, che vengono liquidate in complessivi euro 5.513,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge; 18)conferma per il resto l'appellata sentenza; 19)manda alla ### per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia. 
Così deciso in ### il 10 giugno 2024 ### rel. est.  ### 

causa n. 1187/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Delle Vergini Ludovico, Gonella Giulia

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 462/2024 del 08-05-2024

... dimostrata l'esistenza ontologica di un danno risarcibile (cfr. Cassazione sentenza n. 20889 del 17.10.2016). Venendo quindi alla liquidazione del danno, in applicazione delle vigenti ### di ### per la liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'intervento per cui è causa (37 anni - intervento del 23.02.2015) nonché della percentuale di invalidità temporanea e permanente complessivamente residuata, spetta all'attrice ### la complessiva somma di ### 131.681,00 a titolo di ristoro del danno biologico; ### il risarcimento del danno relativo alla violazione del consenso informato, da stimarsi equo nella misura di ### 10.000,00, considerati tutti gli acquisiti elementi di giudizio e dovendosi - come detto - procedere alla valutazione del danno (leggi tutto)...

R.G. 2365/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO -SEZ. CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2365/2019 promossa da: ### (C.F: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### CONTRO ### SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST (P.I. ###), rapp.ta e difesa dall'avv. ### CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 16.01.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio la ### per ivi ottenere accertamento e declaratoria di responsabilità della convenuta in relazione ad un intervento chirurgico praticato in data ### presso il suddetto nosocomio e, per l'effetto, vederla condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali asseritamente subiti e quantificati nella misura di euro 250.000,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia; il tutto con vittoria di spese. 
Ha sostenuto in particolare l'attrice la sussistenza di una responsabilità della struttura convenuta per mal-practice medica, deducendo: ### un colpevole ritardo nella diagnosi di gravidanza extrauterina, già diagnosticabile a seguito dell'esecuzione delle ecografie transvaginali del 11.02.2015 e del 13.02.2015; ### carenze nella gestione della cartella clinica relativa al ricovero dal 16.02.2015 al 20.02.2015; ### immotivato ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico risolutivo, eseguito in data ###; ### mancata informazione relativa ai maggiori rischi dell'intervento con tecnica videolaparoscopica rispetto ad un intervento eseguito con tecnica tradizionale, in presenza di anamnesi positiva per pregressi interventi chirurgici addominali; ### non pertinente descrizione dell'intervento nel modulo di consenso informato, riportante la dicitura “laparoscopia diagnostica/operativa per sospetta GEU”, non corrispondenza all'intervento chirurgico eseguito e soprattutto mancata informazione all'attrice sulla possibile evenienza delle mutilazioni che furono eseguite e della possibilità di non poter più avere nuove gravidanze. 
Con comparsa depositata in data ###, si è costituita in giudizio #### contestando l'avversa pretesa in fatto ed in diritto e sostenendo l'assenza di profili di responsabilità professionale nell'operato dei sanitari della struttura convenuta, l'assenza di prova del danno lamentato ex adverso, in ogni caso ritenuto eccessivo, nonché l'assenza di nesso causale fra i profili di colpa medica allegati e i danni lamentati; ha dunque chiesto il rigetto della domanda proposta nei propri confronti; il tutto con vittoria di spese. 
Nel corso del ### sono state depositate memorie istruttorie e disposta CTU da parte del precedente Giudice Istruttore. 
All'udienza del 16.01.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, occorre individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in punto di responsabilità del medico. 
Va premessa la natura contrattuale del rapporto in esame (cfr. Cassazione Civile Sent. N. 5128/2020) ed il conseguente riparto dell'onere probatorio alla luce dei consolidati arresti giurisprudenziali ( Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29853; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv.  645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017 n. 26824). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata tra paziente e nosocomio nel caso di specie, fonda la legittimazione passiva dell'odierno convenuto e genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. 
Sul punto, deve aderirsi alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle ### della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. 
Con la richiamata pronunzia le ### a composizione di un contrasto sorto in giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, hanno statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. 
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. 
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore; si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione; così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). 
In tema di nesso causale, deve richiamarsi la sentenza delle ### (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: #####, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ‘‘più` probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza ### delle ### penali. 
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle ### civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni ### citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. 
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale - prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 27000 come a carico del paziente.  ### attualmente prevalente in giurisprudenza ha peraltro chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti; la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa; l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento; è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno; (in tal senso, da ultime Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164- 01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824). 
Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29853). 
Ciò premesso in diritto, si rileva che nel caso che occupa tra le parti non vi è alcuna contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto professionale dedotto in giudizio. Occorre dunque esaminare l'esito dell'istruttoria quanto ai lamentati profili di responsabilità medico professionale. 
In particolare, oltre alle risultanze documentali versate in atti, deve darsi particolare rilevanza alla consulenza medico legale espletata in corso di causa a firma del collegio peritale composto dal dott. 
Prof. ### e dott. ### dotata a parere dello scrivente di completezza argomentativa e linearità logica tale da essere ritenuta attendibile negli esiti. 
Essa ha riscontrato evidenti profili di responsabilità medico professionale dei medici che ebbero in cura l'attrice ### in relazione all'intervento chirurgico praticato in data ###, ritenendo in particolare meritevole di censura il fatto che “non sia stato tentato di ottenere il risultato con la terapia medica ###, che avrebbe prevenuto l'intervento chirurgico con la sua complicazione perforativa e con la perdita della fertilità per vie naturali” (cfr. perizia pag. 41). Proseguono i periti evidenziando che, “anche a prescindere da questa preliminare considerazione, è comunque criticabile l'esecuzione della annessiectomia sinistra per la presenza di una formazione ovarica rientrante nella fisiologia (follicolo ovarico), pertanto senza nessuna giustificazione secondo le attuali linee guida e regole di buona pratica” (cfr. perizia pag. 41). Inoltre, la decisione operatoria non poteva, secondo il Collegio peritale, essere affidata “alla impressione estemporanea del chirurgo (come proposto nelle osservazioni alla bozza dai consulenti di parte convenuta) in contrasto con la diagnostica preoperatoria” e la perforazione intestinale poi esitata “è da considerare una complicanza non prevenibile, alla luce di tutte le misure prese operatoriamente” la quale peraltro “non si sarebbe verificata se fosse stata scelta la strada della terapia medica anziché quella chirurgica”, con la conseguenza che la predetta perforazione “va attribuita causalmente ai fatti oggetto di causa” (cfr. perizia pag. 41). 
Quanto al profilo attinente alla perdita di capacità di procreazione, i periti hanno chiarito che ### “se fosse stata praticata la salpingectomia solo a destra la capacità di procreare per via naturale sarebbe stata da considerare aleatoria dato il precedente riscontro di mancata pervietà tubarica a sinistra”, reperto che tuttavia “risaliva a oltre un anno prima ed era dovuto verisimilmente a fenomeni infiammatori” e che, come tale, “non poteva essere considerato irreversibile”; ### di fatto, all'esame istologico postoperatorio quella tuba appariva normale”, con la conseguenza che “non può essere esclusa una funzionalità tubarica residua da quel lato”; ### in ogni caso, se fosse stata scelta la terapia medica con methotrexate per la gravidanza tubarica “vi erano buone probabilità che anche la tuba destra consentisse una residua funzione riproduttiva” (cfr. perizia pag. 41-42). 
Accertata la sussistenza di profili di responsabilità medico professionale, i periti hanno altresì accertato la sussistenza di un nesso causale tra gli esposti comportamenti, ritenuti inadeguati dai ### ed un danno biologico temporaneo differenziale, rispetto a quello comunque derivante dalla patologia originaria e dalla sua necessaria cura, stimabile in 23 ### giorni di inabilità temporanea totale più 19 ### giorni di inabilità temporanea parziale al 75% più 30 ### giorni di inabilità temporanea parziale al 50% più 45 ### giorni di inabilità temporanea parziale al 35%. 
Quanto al danno biologico permanente, i periti hanno riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 33%, senza incidenza sulla capacità lavorativa della perizianda nell'attività effettivamente svolta e nelle altre compatibili e coerenti con l'età, la formazione, l'esperienza e le attitudini, con la precisazione che gli aspetti dinamico-relazionali del danno permanente sono quelli comuni a casi consimili, derivanti dalla consapevolezza della impossibilità di procreare per via fisiologica (cfr. perizia pag. 42). Non sono stati infine rinvenuti agli atti documenti di spese mediche o sanitarie, né sono prevedibili spese future mediche né sanitarie in genere in relazione ai fatti per cui è causa (cfr. perizia pag. 42-43). 
Infine, gli accertamenti peritali hanno escluso che la diagnosi di gravidanza extrauterina, l'impostazione di un trattamento di tipo medico, l'esecuzione del trattamento chirurgico di tale gravidanza ectopica, così come anche la decisione, che i CTU hanno ritenuto doverosa, “di astenersi dall'intervenire sull'annesso di sinistra”, comportassero problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr. perizia pag. 42). 
Alla luce degli esiti peritali, risulta dunque accertata una condotta negligente dei sanitari che effettuarono l'intervento chirurgico per cui è causa. 
Anche in relazione al profilo relativo alla mancata prestazione di un valido consenso informato, il Collegio peritale ha ritenuto sussistente l'inadempimento della convenuta. 
Vale sul punto richiamare quanto statuito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il consenso libero e informato è volto a garantire la libertà di autodeterminazione terapeutica dell'individuo e costituisce un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare (in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale) la terapia. Tale consenso non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere sempre espressamente fornito, dopo aver ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita (cfr. Cassazione Civile-Sez. III - ordinanza 18283/2021). 
La Suprema Corte precisa come l'obbligo di consenso informato attenga all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, al fine di porlo in condizione di consapevolmente consentirvi. 
Questa dovrà necessariamente riguardare il possibile verificarsi dei rischi di un esito negativo dell'intervento e di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, ma anche il possibile esito di mera "inalterazione" delle condizioni di salute, ovvero il possibile mancato miglioramento, costituente oggetto della prestazione cui il medico specialista è tenuto e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della convenuta prestazione professionale. 
Non v'è dubbio, pertanto, che la struttura e il medico hanno dunque "il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, a suoi rischi, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonché delle implicazioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al livello culturale del paziente interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo e il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" (cfr. Cassazione Civile-Sez. III - ordinanza 18283/2021). Al riguardo, la Cassazione ha anche precisato come "il consenso informato vada acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell'evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento, poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni" (cfr. in parte motiva, Cassazione Civile-Sez. III - ordinanza 18283/2021). 
Da tanto deriva che, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente, sarà dunque onere del medico provare l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell'informazione, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate e adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone. 
Con riferimento al caso di specie, coglie nel segno la censura di parte attrice secondo cui non è stato dimostrato l'assolvimento da parte del medico dell'onere sul medesimo incombente di fornire un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze. 
Ed infatti, trattandosi nel caso in esame di danno non patrimoniale, anche da violazione del consenso informato, la Cassazione rammenta che la prova del medesimo potrà essere fornita dal danneggiato con ogni mezzo e, pertanto, anche per presunzioni. 
A tanto si ritiene abbia assolto la parte attrice, essendosi accertato all'esito delle operazioni peritali che vi è stato inadempimento anche in relazione al profilo della corretta informazione alla paziente ed al rilascio di un valido consenso informato, avendo il Collegio evidenziato che “l'intervento per cui è chiesto e rilasciato il consenso non è il medesimo”, posto che i primi due moduli di consenso (dei tre totali versati in atti) del 16.2.2015 e del 22.2.2015, riguardano un intervento per gravidanza extrauterina, mentre il terzo, del 23.2.2015, fa riferimento all'asportazione di una cisti ovarica (lato non specificato)”. I periti hanno infatti evidenziato come, dati sia i reperti diagnostici per immagine preoperatori sia la condotta chirurgica, “i primi due consensi sono da mettere in relazione a quanto necessario per la risoluzione del quadro di gravidanza extrauterina, il terzo invece alla rimozione di una cisti ovarica funzionale dal lato opposto”, sottolineando come “anche per il trattamento della gravidanza extrauterina non risulta una tempestiva informazione e una proposta di procedure alternative, specificamente un trattamento medico”, posto che “tale informazione avrebbe dovuto essere fornita, e il consenso raccolto, addirittura già nei ricoveri precedenti e di nuovo in prossimità dell'intervento chirurgico” (cfr. perizia pag. 31-32). 
Il Collegio peritale ha altresì chiarito come ### la maniera in cui è esposta l'informazione nei suddetti moduli non consentiva di definire in che cosa essa consistesse, in particolare per quanto riguardava procedure alternative e rischi; ### circa l'intervento a sinistra, “non è nemmeno possibile immaginare quale informazione sia stata data per giustificare un intervento demolitivo per una cisti ovarica che alla diagnostica preoperatoria era stata inquadrata come verisimilmente di origine funzionale e pertanto senza indicazione a un trattamento chirurgico” (cfr. perizia pag. 31-32). 
Può ritenersi dunque accertato, dall'esame dei documenti di causa, il mancato assolvimento dell'obbligo di adeguata informazione al paziente in relazione alla prestazione medica per cui è lite, il che genera, come ampiamente chiarito, un danno risarcibile in via autonoma. 
Può infatti ritenersi, anche presuntivamente, che in caso di esaustiva informazione sui rischi dell'intervento l'attrice avrebbe operato diverse scelte. 
Quanto al criterio di liquidazione del suesposto danno, va peraltro considerato che il ristoro del danno non patrimoniale (diversamente da quello patrimoniale) non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa. Conseguentemente, "spetta al giudice di merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul patrimonio e sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro" (cfr. in parte motiva, Cassazione Civile-Sez. III - ordinanza 18283/2021). 
Da tutto quanto esposto deriva che, nei casi in cui risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà di prova nel relativo preciso ammontare, la Suprema Corte sottolinea come la liquidazione equitativa dei danni sarà rimessa dall'art. 1226 c.c. al prudente criterio valutativo del giudice di merito: ciò avviene non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche qualora la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. 
Il giudice potrà quindi ricorrere al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, tutte le volte in cui si sia dimostrata l'esistenza ontologica di un danno risarcibile (cfr. Cassazione sentenza n. 20889 del 17.10.2016). 
Venendo quindi alla liquidazione del danno, in applicazione delle vigenti ### di ### per la liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'intervento per cui è causa (37 anni - intervento del 23.02.2015) nonché della percentuale di invalidità temporanea e permanente complessivamente residuata, spetta all'attrice ### la complessiva somma di ### 131.681,00 a titolo di ristoro del danno biologico; ### il risarcimento del danno relativo alla violazione del consenso informato, da stimarsi equo nella misura di ### 10.000,00, considerati tutti gli acquisiti elementi di giudizio e dovendosi - come detto - procedere alla valutazione del danno in via equitativa. Ne deriva che spetta all'attrice un totale di ### 141.681,00 da porre a carico del nosocomio convenuto. 
Trattandosi di debito di valore liquidato all'esito del presente giudizio risarcitorio, tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ### sino alla Sentenza; il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995). 
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita. 
Le spese di ### stante il relativo esito, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta. 
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di ### 141.681,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### dal 23.02.2015 alla data della presente Sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; 2) condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in ### 800,00 per spese nonché in ### 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e ### se dovute, come per legge; 3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ### Così deciso in ### 07.05.2024 Il Giudice Dr. ### 

causa n. 2365/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Russo Amedeo

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 893/2024 del 05-06-2024

... gli aveva cagionato una invalidità per danno biologico pari al 14%. Evidenziava che la stessa, infermiera professionale, in detta data, nel tentativo di sedare una rissa tra pazienti, aveva riportato un “trauma contusivo-distorsivo polso sinistro, spalla, gomito, e polso destro” che, unito a un precedente infortunio valutato nel 3% (n. 518030389), aveva generato un danno complessivo alla sfera psico-fisica pari al 14%, come tale indennizzabile. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'istituto concludendo come in atti. Occorre premettere che l'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione (allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento (leggi tutto)...

r.g. 1303/23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE ### Il Giudice del lavoro, dott. ### all'udienza del 05.06.2024, all'esito della ### di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1303/2023 R.G. ### avente ad oggetto: “### indennità - rendita vitalizia ### o equivalente - altre ipotesi” e vertente TRA ### (###) - avv. ### (###); RICORRENTE E ### (###) - avv. ### (###); RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro di condannare l'### al pagamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/06/2024
Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 5629/2024 del 05/06/2024 r.g. 1303/23 in suo favore della prestazione previdenziale conseguente agli esiti dell'infortunio sul lavoro occorso in data ###, che gli aveva cagionato una invalidità per danno biologico pari al 14%. Evidenziava che la stessa, infermiera professionale, in detta data, nel tentativo di sedare una rissa tra pazienti, aveva riportato un “trauma contusivo-distorsivo polso sinistro, spalla, gomito, e polso destro” che, unito a un precedente infortunio valutato nel 3% (n. 518030389), aveva generato un danno complessivo alla sfera psico-fisica pari al 14%, come tale indennizzabile. 
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'istituto concludendo come in atti. 
Occorre premettere che l'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione (allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il ###). La lunga evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine ed alle persone, sia dei colleghi che di terzi, ed anche dello stesso infortunio, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo spostamento della prestazione lavorativa, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo (cfr. Cass. 13447/00). Una volta che l'attività protetta si è estesa fino a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono espressione gli atti di locomozione interna, costituito dall'ambiente di lavoro in sé, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, gli infortuni avvenuti in tale ambito si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell'incidente od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore (cfr. Cass. 10317/06; Cass. 10815/98). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/06/2024
Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 5629/2024 del 05/06/2024 r.g. 1303/23 Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal d.lgs. 38/00 (pubblicato in G.U.  172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del d.lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 15% (calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato), e l'erogazione di una rendita (calcolata con riferimento sia al danno biologico mero che alla retribuzione percepita dall'assicurato) per le menomazioni pari o superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede: - nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6% ###; - indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; - indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%. 
Il legislatore del 2000 non ha, poi, previsto l'indennizzo del danno biologico temporaneo, che quindi deve considerarsi liquidabile alla stregua della precedente normativa inserita nel T.U., ossia, l'indennità per inabilità temporanea (solo ove assoluta), è corrisposta unicamente a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e per un importo rapportato alla retribuzione media giornaliera. 
Nella fattispecie oggetto della presente indagine, il contrasto tra le parti si riduce all'accertamento della sussistenza di postumi dell'infortunio e, in caso positivo, alla quantificazione del grado inabilitante. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/06/2024
Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 5629/2024 del 05/06/2024 r.g. 1303/23 Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logicoconseguenziale. 
Per il ctu il ricorrente è affetto da “### contusivo/distorsivo di spalla dx (arto dominante) con lesione acuta tendinea in soggetto con artrosi e tendinosi degenerativa della cuffia dei rotatori poi trattata con intervento chirurgico”, infermità riconducibili ad esito di infortunio sul lavoro, valutabili nella misura del 04%. Pertanto, tenuto conto del precedente infortunio, l'invalidità complessiva attribuibile alla parte è pari complessivamente al 07%. 
Ne consegue, pertanto, la condanna dell'istituto al pagamento del relativo indennizzo pari alla predetta misura a decorrere dalla data dell'infortunio, oltre agli accessori di legge e nei limiti di cui all'art. 16 co VI l. 412/91. 
Invero, anche se la malattia in esame non sarebbe di per sé liquidabile in quanto inferiore al 6% di danno biologico e quindi in franchigia, non può essere obliterato il dato che la stessa si va a innestare su altre menomazioni dell'integrità psico-fisica del lavoratore, che hanno già determinato l'attribuzione di una rendita. 
Sul punto, va ricordato che l'art. 80 del d.P.R. 1124/65 disciplina l'istituto della unificazione della rendita per successivo infortunio, senza limiti di tempo, stabilendo che in tal caso l'### provvede alla costituzione di una rendita unica "in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro" causata dalle lesioni provocate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata alla stregua dell'art. 78, cioè mediante la determinazione di volta in volta di quanto detta attitudine lavorativa è diminuita complessivamente in conseguenza dei successivi infortuni e della coesistenza delle singole lesioni. Questa regola di valutazione complessiva posta dall'art. 80 si applica anche quando l'inabilità sia derivata in parte da Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/06/2024
Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 5629/2024 del 05/06/2024 r.g. 1303/23 infortunio sul lavoro e in parte da malattia professionale (art. 132 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), senza che a ciò osti il differenziato termine di stabilizzazione dei postumi degli infortuni sul lavoro (dieci anni) e delle malattie professionali (quindici anni). 
Pertanto, in tema di tutela assicurativa ### ove l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nelle previsioni degli artt. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2000, ne subisca uno nuovo, deve procedersi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica, il cui importo dovrà essere decurtato di quanto eventualmente già corrisposto e non recuperato (cfr. Cass. 26997/16). Ciò, ovviamente, sempre nel rispetto del solo cd. “limite esterno”, in quanto è consentito procedere, con nuova valutazione medico-legale, anche a una riduzione del grado dell'infortunio/malattia con postumi ormai consolidati, purché la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedentemente e complessivamente consolidata (v. Corte costituzionale n. 318 del 1989), mentre l'intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento lesivo (cosiddetto “limite interno”) osterebbe alla possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi (cfr. Cass Sez. U, Sentenza n. 6403 del 25/03/2005). 
Le spese processuali sono compensate per la metà, stante il significativo squilibrio tra l'entità di danno biologico chiesta in ricorso e quella riconosciuta in giudizio; la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo. Le spese peritali vanno poste a definitivo carico dell'### e sono liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al conseguimento dell'indennizzo per postumi conseguenti ad infortunio sul lavoro avvenuto in data ### che ne hanno determinato invalidità complessiva nella misura del 07% a decorrere dalla medesima data e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/06/2024
Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 5629/2024 del 05/06/2024 r.g. 1303/23 condanna l'### come rappresentato, al pagamento in favore dell'istante della suddetta prestazione oltre accessori; 2) condanna l'### al pagamento della metà delle spese legali che si liquidano per l'intero nella complessiva somma di € 2.697,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione; 3) pone a definitivo carico dell'### le spese di ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore del dott. ### Nocera Inferiore, 05.06.2024.   Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/06/2024
Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 5629/2024 del 05/06/2024

causa n. 1303/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo De Angelis

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2601/2024 del 11-06-2024

... di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'### secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota ### rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre (leggi tutto)...

La Corte d'appello di Napoli Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. ### - presidente dr. ### - consigliere rel.   dr. ### - consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1159\2019 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 31.19.2019 n. 1173), vertente tra ### c.f. ###, con domicilio eletto in Napoli, ### ghen 92, nello studio dell'avv. ### c.f. ###, domicilio digitale ###, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, appellante e ### in persona del direttore generale ### con domicilio eletto in Napoli, ### 23, nello studio degli avv.ti ### e Mariagrazia ### appellata nonché ### appellata contumace ### da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.02.2024. 
Ragioni della decisione ### la causa in decisione all'esito dell'udienza del 13.02.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.   1- ### convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di ### e la ### - nelle rispettive qualità di proprietaria\conducente e di assicuratrice per la RCA dell'autovettura ### targata ### per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 47.471,33 (di cui € 12.750,00 per ITT e ### € 14.721,33 per danno morale; € 20.000,00 per danno esistenziale, estetico, alla vita di relazione e da perdita di chance), oltre al rimborso di € 1.552,00 per spese vive: danni tutti conseguiti al sinistro di cui ### era rimasto vittima il ### verso le ore 2.00 allorché si trovava a lavorare sulla tangenziale di ### all'interno della galleria tra gli svincoli di Capodimonte e ### e fu investito dall'autovettura di ### che procedeva a velocità elevatissima. Sbalzato di una quarantina di metri, riportò gravi lesioni e fu prelevato dal servizio 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'### di ### Sottoposto a perizia presso la ### di medicina e chirurgia dell'### dipartimento assistenziale di malattie infettive e medicina legale, ebbe diagnosticata: “frattura a carico del 3° medio della diafisi femorale consolidata con produzione di abbondante callo osseo e con modico disallineamento dei monconi. Esteso esito cicatriziale alla coscia sinistra; lieve ipotrofia e eterometria dell'arto inferiore sinistro con modico deficit funzionale del ginocchio e cadenza deambulatoria”. ITT 60 giorni - ITP 30 giorni al 75% + 60 giorni al 50% + 60 giorni al 25% e danno biologico permanente (### del 12%.   ### dà atto di aver già ricevuto dalla ### la somma di € 5.645,00 e dall'### per invalidità al 17%, una rendita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38\2000 e DM 12.07.2000 con rateo mensile (già riscossi alla data del 8.11.2013 € 10.438,61).   Aggiunge ancora ### che i postumi dell'incidente hanno compromesso le sue chances di entrare nel corpo dei ### del ### aspirazione coltivata per passione e tradizione familiare, tanto che da anni si dedicava alla necessaria preparazione atletica. A causa del deficit funzionale conseguito al sinistro egli era stato escluso dalla procedura selettiva con provvedimento del Ministero dell'#### dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 16.12.2011 prot. n. ###, comunicatogli il ###, impugnato con successo dinanzi al TAR del ### che infatti provvide all'annullamento del provvedimento, con sentenza tuttavia appellata dall'amministrazione dinanzi al Consiglio di Stato (giudizio pendente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio).   2- Si costituì in giudizio ### contestando la domanda attrice: -- con riguardo all'an debeatur, perché “l'incidente è avvenuto all'interno di una galleria e durante l'esecuzione di lavori e (…) il tratto precedente non era opportunamente segnalato e tanto in violazione degli artt. 13 e 38 e ss. del Codice della strada e degli artt. 84 e 103 del relativo regolamento”; -- con riguardo al quantum debeatur, per difetto di prova in ordine alla somma richiesta a titolo di ITT e ITP e ai presupposti di una maggiorazione dei minimi tabellari milanesi a titolo di personalizzazione; infine, per inammissibile duplicazione del risarcimento riferito al danno morale ed esistenziale.   ### concluse per il rigetto totale o parziale della domanda, chiedendo peraltro di essere garantita dalla ### 3- Si costituì anche la ### per contestare genericamente “la dinamica del sinistro per cui è causa così come prospettata da parte attrice e la responsabilità del conducente”; per eccepire che, trattandosi di infortunio sul lavoro, il danno è stato già interamente risarcito dall'### che difatti aveva già richiesto in surrogazione a essa compagnia il rimborso di quanto erogato a ### nella misura di € 86.572,93 di cui: € 9.658,36 per indennità temporanea per un totale di 254 giorni (dal 28.03.2009 al 6.12.2009); € 418,04 per interessi; € 66.269,08 quale valore capitale della rendita calcolato al giorno 8.11.2013; € 144,90 per spese di accertamento medico legale; € 61,98 per visite accertamento postumi. 
Aggiunse la ### che, in base alla riforma introdotta con d.lgs. 38\2000, la copertura assicurativa dell'### si estende anche al danno biologico, sicché il danneggiato non può pretendere una duplicazione del risarcimento a tale titolo dal responsabile civile e dal suo assicuratore. E pertanto il danneggiato può agire solo per il c.d. danno differenziale.   4- Con sentenza 31.19.2019 n. 1173, il Tribunale di ### ha rigettato la domanda con compensazione di spese. In motivazione ha osservato che “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Varrà richiamare in primis l'art.  2697 cc che disciplina l'onere della prova […]. Nella fattispecie che ci occupa parte attrice ha supportato il petitum senza fornire un attendibile compendio probatorio. I due testimoni hanno precisato di non aver assistito all'incidente in cui è rimasto vittima l'attore, né quindi hanno potuto chiarire alcunché circa la dinamica del sinistro di cui è causa. Anche la convenuta, ### proprietaria del veicolo ### tg. ### che l'attore assume essere l'esclusiva responsabile del sinistro, finendo la sua marcia a velocità sostenuta sull'area dove erano in corso i lavori di manutenzione stradale, contesta la mancanza di segnaletica che preavvisasse l'esecuzione dei lavori e l'ostruzione della carreggiata e quindi respingendo ogni imputazione di responsabilità […]. Parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio al fine di consentire a questo Giudice una pur minima ricostruzione della dinamica del sinistro e quindi una responsabilità in capo alla conducente. Resta pacifico che l'investimento sia avvenuto all'interno di una galleria, durante l'esecuzione di lavori, e il tratto precedente non era opportunamente segnalato e tanto in violazione degli artt. 13 e 38 del C.d.S. e degli artt. 84 e 109 del relativo regolamento. Le disposizioni del CDS impongono all'Ente proprietario della strada e quindi a che esegue i lavori, l'obbligo di segnalare adeguatamente, in particolare durante le ore notturne, la presenza di lavori in corso, quanto la conseguente situazione di pericolo […]. Se l'interpello dei testi non poteva garantire un esito favorevole per l'attore non certo può quest'ultimo ritenere di suffragare la causa petendi invocata in domanda e quindi consentire di ricostruire la dinamica del sinistro con il generico verbale depositato dai vigili del ### e della ### In particolare non vi sono dichiarazioni di altri operai preposti ai lavori o di passanti che confortassero la ricostruzione presuntiva della ### 5- ### ha proposto appello, chiedendo che sia riformata la sentenza di primo grado; che sia dichiarata l'esclusiva responsabilità di ### che questa sia condannata, “in solido e/o alternativamente, in base alle singole proprie responsabilità e qualità con la Linear”, al risarcimento del danno differenziale e quindi: € 12.750,00 per la ITT e ### € 14.721,33 per il danno morale; almeno € 20.000,00 per il danno esistenziale, il danno estetico , il danno alla vita di relazione e il danno da perdita di chance, per un totale complessivo generale pari ad almeno euro 47.471,33 oltre al rimborso delle spese documentate pari a euro 1.552,00 come in narrativa per spese mediche per la redazione della perizia di parte e per le spese dell'avv ### 6- Si è costituite la ### concludendo per il rigetto dell'appello. ### è rimasta contumace.   7- ### è parzialmente fondato. È pacifico che alle ore 2.00 di notte del 24.03.2009 ### elettricista, si trovava a lavorare sulla tangenziale di ### all'interno della galleria tra gli svincoli di ### e ### quando fu investito dall'autovettura di ### assicurata ### Ai sensi del primo comma dell'art. 2052 c.c., il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ne consegue che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, ### aveva l'onere di provare soltanto di essere stato investito dall'autovettura di ### Costei aveva l'onere (non assolto) di fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.   Il Tribunale adombra dubbi sulla dinamica del sinistro limitatamente alla circostanza che vi fossero (o non vi fossero) previe segnalazioni visive della presenza del cantiere. Ve n'erano, come constatato personalmente nell'esercizio delle proprie funzioni dai ### del fuoco intervenuti e dai medesimi attestato nella relazione di intervento, munita sul punto di fede privilegiata (non si dubita che i ### del fuoco siano pubblici ufficiali, anche quando siano in servizio volontario: così Cass. pen., VI, n. 29772\2006).   Deve perciò ritenersi che ### sia responsabile esclusiva del sinistro occorso a ### 8- Queste le conclusioni del c.t.u., non contestate dalle parti: “In conseguenza dell'incidente stradale occorsogli, il sig. ### ebbe a riportare “frattura scomposta del 3° medio diafisario del femore sinistro con ampia esposizione e lacerazione dei tessuti muscolari e con detriti“. Tale lesione è compatibile con il trauma derivante dall'investimento da parte di un'auto. La frattura scomposta del femore è verosimilmente conseguente ad impatto contro superfici rigide quali quelle dell'auto investitrice, mentre la lacerazione cutaneo muscolare può essere dovuta sia ai monconi ossei fratturativi che a lamiere taglienti o a vetri dell'auto. Il tempo necessario alla guarigione clinica è da suddividere in 60 ### giorni di I.T.T., e in giorni 150 di I.T.P., di cui 30 ### al valore medio del 75%, 60 ### al valore medio del 50% e 60 ### al valore medio del 25%. Le ulteriori cure sono da ritenersi finalizzate alla cura dei postumi e non più della malattia in atto. La stima del danno biologico è valutabile in una percentuale del 12% per esiti di frattura scomposta del femore sinistro con lieve ipotonotrofia, lieve dismetria e lieve deficit funzionale del ginocchio sinistro e vasta cicatrice della coscia sinistra”.   9- ###\appellante non contesta di aver riscosso dall'### i benefici economici analiticamente indicati dalla ### (compulsata in surrogazione), né l'importo di € 5.645,00 ricevuto direttamente dalla ### a integrazione delle provvidenze ### Chiede perciò soltanto il danno differenziale.   In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ### ex art. 13 del d.lgs. n. 38\2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'### secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota ### rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita ### destinata a ristorare il danno biologico permanente [Cass. 2.04.2019 n. 9112].   Ne consegue, nel nostro caso, che, in applicazione delle più recenti tabelle adottate dal Tribunale di Milano, ### - il quale, nato il ###, al momento del sinistro (24.03.2009) aveva 28 anni e 4 mesi - avrebbe diritto, per 12 punti di invalidità permanente (quantificazione non contestata) l'importo di € 32.601,00 nelle due componenti del danno dinamico-relazionale (€ 25.470,00), ampiamente coperto dalla rendita ### e della sofferenza soggettiva interiore (€ 7.131,00) che va invece liquidata ma che (per giurisprudenza consolidata) è onnicomprensiva delle voci di danno elencate descrittivamente dall'appellante (morale, esistenziale, estetico e alla vita di relazione).   Quanto all'inabilità temporanea, adottando quale criterio l'importo di € 99,00 per ogni giorno di inabilità totale, deve essere liquidata la somma di € 5.940,00 per 60 giorni di ### € 2.227,50 per 30 giorni di ITP al 75%; 2.970,50 per 60 giorni di ITP al 50%; € 1.485,00 per 60 giorni di ITP al 25%. In totale, per ITT e ITP spetta dunque la somma di € 12.623,00.   La spese vive documentate ammontano a € 1.552,00.   Dal totale di € 21.306,00 va detratto l'importo di € 5.645,00 già erogato dalla ### pertanto il dovuto è di € 15.661,00.   10- Va respinta invece la domanda relativa a un risarcimento ulteriore per la perdita di chance legata all'asserito pregiudizio, etiologicamente riconducibile al sinistro, attinente all'ammissione nel corpo dei ### del fuoco.   Va premesso al riguardo che, in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà e apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio [Cass. ord. 26.01.2022 n. 2261, relativa a un caso nel quale l'attore non era stato ammesso a partecipare alla prova scritta di un concorso indetto da un'azienda ospedaliera, a causa del ritardo con cui gli era stata recapitata la raccomandata contenente la relativa convocazione: la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso].   Peraltro, nel nostro caso è decisiva, per escludere il risarcimento, la circostanza allegata dallo stesso ### di essere stato effettivamente escluso dalla procedura selettiva di ammissione ma di avere poi fruttuosamente impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al ### ottenendone l'annullamento. Cosicché non è dato apprezzare quale danno abbia subito ### se non quello del ritardo provocato dall'atto ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo. Ma in tal caso dei danni da ritardo dovrà rispondere semmai l'amministrazione che illegittimamente lo escluse dalla selezione.   11- Le spese di primo e secondo grado - parametrite, quanto al valore, sul decisum - e le spese di c.t.u. seguono la soccombenza. Spese di CTU a carico di ### Per questi motivi la Corte d'appello di ### quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### e della ### ratrice ### avverso la sentenza del Tribunale di ### 31.19.2019 n. 1173, così provvede: a) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna ### e la ### in solido al pagamento, in favore di ### della somma complessiva di € 15.661,00 oltre interessi al tasso legale sulla sorta capitale devalutata al 20.10.2009 (consolidamento dei postumi) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ### relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; e da tale data al soddisfo, i soli interessi al tasso legale; b) condanna ### e la ### in solido alla rifusione, in favore di ### con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate: -- per il primo grado in € 4.835,00 per compensi ed € 725,25 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato versato; -- per il grado d'appello in € 5.809,00 per compensi ed € 871,35 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato versato; c) pone definitivamente a carico di ### e della ### near ### in solido le spese di CTU come liquidate con apposito decreto, con obbligo di rimborso a chi le abbia in tutto o in parte anticipate.   Così deciso in ### il 4 giugno 2024.   Il consigliere est. Il presidente dr. ### dr. ### firma apposta in modalità digitale 

causa n. 1159/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Cucciniello Carmen, De Tullio Giuseppe, Sensale Massimo

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