blog dirittopratico

3.659.378
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
14

Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 383/2025 del 02-10-2025

... procura in atti. RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danno biologico differenziale ex art. 2087 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato il ###, ### all'epoca dei fatti dipendente della ### con qualifica di autista, premetteva che, in data ###, rimaneva vittima di un grave infortunio sul lavoro mentre eseguiva le operazioni di scarico dei rifiuti differenziati presso la sede della ### convenuta. Nello specifico, veniva colpito, al volto ed al capo, dal braccio metallico di un compattatore riportando lesioni dalle quali conseguiva una inabilità temporanea superiore a 40 giorni, per come Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/10/2025 accertato dagli ispettori del ### con verbale di ispezione n. 06/14/LT del 20.01.2014. L' INAIL, dopo aver verificato la sussistenza di postumi da infortunio, gli riconosceva un danno biologico pari al 8%, che liquidava mediante pagamento di una indennità pari ad € 6.484,11. Parte ricorrente precisava, tuttavia, di aver subìto un danno biologico superiore a quello indennizzato dall'### a causa di ulteriori postumi derivati dall'incidente (ipoacusia neurosensoriale destra, un permanente stato ansioso depressivo post traumatico, ulteriore (leggi tutto)...

testo integrale

N. 798/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di ### e ### del ### Dott.ssa ### a seguito dell'udienza del 21/7/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 798/2023 R.G., promossa da ### nato il ### a ### ed ivi residente in via del ### 393 (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f.  ###) e domiciliat ####### n. 51, come da procura in atti. 
RICORRENTE ### (c.f/p.i. ###), con sede ######## n.5, nella persona del presidente p.t., sig. ### (c.f.  ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### con studio in ####. M. Fusco n. 37, come da procura in atti. 
RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danno biologico differenziale ex art. 2087 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato il ###, ### all'epoca dei fatti dipendente della ### con qualifica di autista, premetteva che, in data ###, rimaneva vittima di un grave infortunio sul lavoro mentre eseguiva le operazioni di scarico dei rifiuti differenziati presso la sede della ### convenuta.   Nello specifico, veniva colpito, al volto ed al capo, dal braccio metallico di un compattatore riportando lesioni dalle quali conseguiva una inabilità temporanea superiore a 40 giorni, per come Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/10/2025 accertato dagli ispettori del ### con verbale di ispezione n. 06/14/LT del 20.01.2014.   L' INAIL, dopo aver verificato la sussistenza di postumi da infortunio, gli riconosceva un danno biologico pari al 8%, che liquidava mediante pagamento di una indennità pari ad € 6.484,11.   Parte ricorrente precisava, tuttavia, di aver subìto un danno biologico superiore a quello indennizzato dall'### a causa di ulteriori postumi derivati dall'incidente (ipoacusia neurosensoriale destra, un permanente stato ansioso depressivo post traumatico, ulteriore deficit dell'occhio destro), tutti danni riconducibili al sinistro e da considerarsi persistenti nella misura del 33 %, con conseguente riduzione della propria capacità lavorativa.   Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare la responsabilità civile della #### in persona del legale rappresentante pro tempore, nella determinazione dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data ### e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subìti in conseguenza dell'infortunio e quantificati, quale danno differenziale, in euro € 251.638,69 o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione e con vittoria di spese di giudizio.  2. All'udienza del 29.2.2024, veniva dichiarata la contumacia della #### poi revocata all'udienza del 28.5.2024 a seguito di costituzione tardiva della resistente.   La convenuta nella comparsa evidenziava, preliminarmente, che il medesimo fatto dedotto quale presupposto dell'infortunio, era stato oggetto di accertamento in sede penale e che, all'esito del relativo giudizio, il Tribunale di ### con la sentenza definitiva n. 569/2018, aveva assolto il Presidente del Consiglio di ### della cooperativa, ### per il reato ascritto di lesioni colpose di cui all'art. 590, comma 3, c.p., perché “il fatto non sussiste”. 
La parte convenuta, sollevava, pertanto, eccezione di giudicato e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda, contestando, altresì, i conteggi prodotti dalla parte ricorrente. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.  3. A seguito dell'udienza del 21.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate dalle parti, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.  4. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.  5. Preliminarmente occorre rilevare che con il termine “danno differenziale” si identifica il danno risarcibile nei confronti del lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall'### a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è tenuto a liquidare il datore di lavoro, ove ne sussistano i presupposti, a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.   Ed infatti, le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell'infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell'evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come “illecito” in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro (o di un terzo). Il danno differenziale dunque spetta Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/10/2025 anche a colui il quale, pur percependo già un beneficio da parte dell' ### dimostri di avere subìto un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli dall'ente assicurativo.   Ai fini della liquidazione del danno differenziale é necessario, pertanto, che venga accertata una responsabilità ex art. 2087 cc che prevede: “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.   La norma citata impone all'imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure idonee a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. ###. 2087 c.c. è quindi considerata norma di chiusura del sistema di tutela dell'integrità del lavoratore e le misure che il datore di lavoro deve adottare sono quelle tassativamente disposte dalla legge oltre a quelle generiche dettate dalla norme comuni di prudenza.   La giurisprudenza riconosce alla responsabilità del datore di lavoro sia natura contrattuale che extracontrattuale, con conseguente diritto del lavoratore ad attivare entrambe le azioni, anche in concorso, per la tutela dei suoi diritti. I beni tutelati dalla norma sono l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore e vi rientra, tra gli altri, anche il danno biologico.  6. In tema poi di riparto di onere della prova, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha stabilito che “per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. (Cass. Civ., Lav., 9856 del 06/07/2002) Ed ancora, “l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (ex plurimis: Cass. n. 15112 del 2020, n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/10/2025 7. Ciò posto, va rilevato che risulta fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte convenuta in relazione alla sentenza irrevocabile n. 569/2018 depositata il ###, con la quale, all'esito del processo penale, il Tribunale di ### ha ritenuto di assolvere l'allora Presidente del Consiglio di ### della cooperativa convenuta, ### per il reato ascritto di lesioni colpose di cui all'art. 590, comma 3, c.p., con formula piena, ovvero perchè “il fatto non sussiste”.   Ed infatti, l'art. 652 c.p.p., in tema di efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, stabilisce “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile), salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”.   La ratio di tale norma, consiste, come noto, nella previsione di una eccezione al principio della autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e l'efficacia della sentenza di assoluzione riguarda, quindi, unicamente e senza possibilità di applicazione analogica, l'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'esercizio di una causa di giustificazione. 
La norma poi subordina la rilevanza della sentenza penale nel processo civile (o amministrativo) alla condizione che, in sede penale, il danneggiato “sia stato posto in grado di costituirsi parte civile”.   Occorrerà, quindi, accertare che al danneggiato/persona offesa sia stato comunicato l'avviso per l'udienza preliminare o notificato il decreto che dispone giudizio o la citazione diretta a giudizio.   Nel caso di specie, risulta documentato che al ricorrente è stato notificato il decreto di citazione diretta a giudizio il ### e lo stesso ha partecipato a varie udienze (anche tramite il proprio difensore) ed è stato escusso come teste, in qualità di persona offesa (v. all. fascicolo parte resistente).   ### della sentenza penale irrevocabile è poi esclusa nelle ipotesi in cui il danneggiato dal reato abbia optato per il promovimento dell'azione in sede civile prima della pronuncia penale di primo grado, perché, in tal caso, vige l'autonomia delle due azioni contemplata dall'art. 75 comma II c.p.p. secondo del quale “ l'azione civile prosegue in sede ###è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa costituzione di parte civile”.   Nel caso di specie, il ricorrente ha azionato la causa in sede civile dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di primo grado avendo depositato il ricorso il ### ed essendo divenuta irrevocabile la sentenza penale in data ###.  8. Ciò premesso, occorre quindi rilevare che, sulla base dell'accertamento in fatto contenuto nella predetta sentenza passata in giudicato, non è emerso, in relazione all' infortunio subìto dal ricorrente, alcun elemento da cui desumere un comportamento illecito del datore di lavoro e, quindi, una Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/10/2025 responsabilità ex art. 2087 c.c., con conseguente insussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno differenziale.   Al contrario, dopo esaustiva istruttoria, il giudice penale, ha concluso affermando “l'infortunio occorso a ### infatti, deve essere attribuito a sua esclusiva colpa, avendo lo stesso tenuto un comportamento irresponsabile, imprudente e in violazione delle prescrizioni, direttive e istruzioni fornitegli puntualmente dal datore di lavoro”.   Conseguentemente il ricorrente non ha assolto all'onere, su di esso incombente, di provare il nesso di causalità tra la presunta violazione degli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro e l' infortunio subìto ma, al contrario l'evento è risultato addebitabile a sua esclusiva colpa.   Per completezza, si rileva che la sentenza della Corte di Cassazione n. 4498 del 08/03/2016, in caso analogo, in tema di efficacia vincolante della sentenza penale definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto e di conseguenze sul giudizio civile, ha statuito che “ In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato, rimanendo coperti sia il dedotto che il deducibile, impregiudicata solo la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - osta alla proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fattoreato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente esclusi dal giudicato penale.   Nel caso di specie, la S.C., si era occupata propriamente di una azione di risarcimento del cd.  "danno differenziale" a seguito di infortunio sul lavoro, proposta nei confronti della società datrice e del responsabile della sicurezza ed ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto preclusa l'azione a seguito dell'intervenuto giudicato penale di assoluzione, dal reato di lesioni colpose, dell'amministratore delegato della società (giudizio cui i convenuti del processo civile non avevano partecipato).   La Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza ha, quindi, sottolineato come il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi - sia pure implicitamente - dal giudicato penale, non potendo valutarsi successivamente neanche la responsabilità di un soggetto diverso, trattandosi dei medesimi fatti e controvertendosi intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende da fatti materiali già accertati in sede penale, come avvenuto nel caso di specie, nel quale si controverte circa la violazione da parte del datore di norme di sicurezza o antinfortunistiche, con conseguente responsabilità ex art. 2087 c.c..  9. Tenuto conto di quanto precede, devono essere rigettate tutte le eccezioni formulate dalla parte ricorrente attesa la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato sia interno che esterno ( n.16695 del 24.5.2022) e l'identità anche soggettiva delle parti tra i due giudizi civile e penale, in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/10/2025 quanto, l'imputata ### è stata sottoposta procedimento penale nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della #### e, quindi, di datore di lavoro.  10. Ne consegue il rigetto integrale della domanda.  11. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione della natura giuridica della parti e della decisione della controversia sulla base di principi di diritto, possono essere compensate nella misura della metà, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22, con condanna della parte ricorrente a rifondere alla parte convenuta la restante metà liquidata in complessivi € 2.100,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti.   P.Q.M.  - rigetta il ricorso; - compensa nella misura della metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna la parte ricorrente ### a rifondere alla parte convenuta, ### arl, la restante metà liquidata in complessivi € 2.100,00 oltre, spese documentate e accessori se dovuti.  ### 2.10.2025 ### del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/10/2025

causa n. 798/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cerchiara Maria Francesca

M
6

Tribunale di Genova, Sentenza n. 331/2025 del 25-07-2025

... 12.1. Quanto alla limitazione del risarcimento del danno al solo danno differenziale, deve rilevarsi che tra i rischi non coperti dall'assicurazione obbligatoria ### per i quali la limitazione di responsabilità non opera, rientrano non solo il danno “in franchigia” (danno biologico inferiore al 6%), ma anche il danno da invalidità temporanea e il danno morale, siccome, appunto, l'### non eroga prestazioni finalizzate al relativo ristoro (cfr. Cass. ord. ###/2023). E' stata liquidata, poi, la rendita a favore del coniuge superstite, ma si tratta di prestazione avente finalità diversa, perché “volta ad indennizzare soltanto il danno patrimoniale dei congiunti” (Cass. ord. n. 17655/2020). Pertanto, nulla deve essere detratto dall'ammontare del danno biologico e del danno morale. E il danno iure hereditario rimane pari ad euro 145.018,00 (euro 83.328 per danno biologico terminale; euro 61.690 per danno morale catastrofale). Tale danno viene equitativamente quantificato nell'attualità. Sulla somma così liquidata spettano poi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza sino al saldo ai sensi dell'art. 429 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2815/2023 promossa dai sig.ri: -### nata a ### il 21 marzo 1943 (####), -### nato a ### il 10 aprile 1970 (####) e -### nato a ### il 25 giugno 1971 (####), in proprio e nella qualità di eredi del sig. ### (nato a ### il 18 febbraio 1944 e deceduto in ### il 9 settembre 2021), elettivamente domiciliati in #### della ### 14/18 presso e nello studio dell'avv. ### B. Storace, che li rappresenta e difende anche in via disgiunta con l'avv. ### in forza di procura allegata al ricorso depositato in via telematica (#### e ###) -ricorrenti
CONTRO ### spa con sede in #### 220 (P. Iva ### - CF ###) in persona del legale rappresentante pro tempore e ###.  ### nato a ### il 13 marzo 1965, codice fiscale ###, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di ### del 21 dicembre 2021, rappresentata e difesa dall'### (pec: ###) del foro di ### per procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. ### in #### 2/32 -convenuto
Conclusioni delle parti ### “previa ogni occorrenda pronunzia, ritenuta per i motivi esposti la responsabilità della convenuta, condannare ### s.p.a. al risarcimento in favore dei ricorrenti - quali eredi del sig. ### - del danno non patrimoniale complessivamente patito dal dante causa, da quantificarsi in € 356.400,00 o nella diversa somma che sarà determinata dal Giudice Ill.mo nel rispetto dei principi esposti, nonché al risarcimento in favore dei ricorrenti - a titolo proprio - del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto, da quantificarsi in € 265.835,00 per la sig.ra ### € 242.280,00 per il sig. ### ed € 222.090,00 per la sig. ### (tabella danno parentale “integrata” ### 2022), salva diversa determinazione equitativa da parte del Giudice Ill.mo; vinte le spese e competenze di giudizio, da liquidarsi con distrazione in favore dei difensori antistatari”; ### “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto: In via preliminare, gradata: a) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità passiva e comunque l'estraneità ai fatti di causa di ### e conseguentemente respingere immediatamente il ricorso; b) Dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice del ### adito, in quanto competente il Giudice Ordinario a decidere sulle domande formulate in ricorso; c) Dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni alla luce della normativa di assicurazione sugli infortuni e malattie professionali dei lavoratori. 
Nel merito, ferme le predette assorbenti eccezioni e relative domande d) Respingere tutte le richieste risarcitorie dei ### in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate; e) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità e/o corresponsabilità del sig. ### per i fatti di cui è causa, pertanto, respingere in tutto o in parte le domande attoree ai sensi dell'art. 1227 cc. 
Con vittoria delle spese di lite”. 
Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato telematicamente in data ###, i sig.ri #### e ### in proprio e quali eredi del sig.  ### (nel seguito, per brevità, anche solo il “de cuius”, o il “dante causa”, o il “lavoratore”), marito dalla prima e padre degli altri ricorrenti, deceduto in ### il 9 settembre 2021 (doc. 1 ric.), in tesi a seguito di malattia professionale (mesotelioma pleurico) riconducibile all'attività lavorativa svolta presso ### (ritenuta dante causa della convenuta), hanno convenuto in giudizio ### (nel seguito, per brevità, anche solo “FINTECNA”), per sentirla condannare a risarcirli, quali eredi del de cuius, del danno non patrimoniale patito da questi in vita, nonché, “a titolo proprio”, del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale. 
I ricorrenti hanno dedotto, a tale scopo, quanto segue. 
Il sig. ### è deceduto, il 9 settembre 2021, a causa di un mesotelioma pleurico metastatico (v. ancora doc. 1 ric.), diagnosticatogli nel luglio/agosto 2020 (v. doc.  sanitaria, docc. 1, 2 e da 23 a 27 ric.). 
Il de cuius aveva lavorato, dal 27.1.1971 al 30 aprile 1985, presso lo stabilimento siderurgico ### di ### - ### con mansioni di “addetto centro rimpiazzi”, di “agganciatore e deviatore carri ferroviari” presso il reparto ### ferroviaria - MOF (1971-28.2.1976), infine (dal 1°.3.1976 al 30.4.1985) di “riparatore meccanico” presso il reparto ### - ### (nel seguito, “MANGRU”) del ### centrale di manutenzione - Scm (doc. 11, curriculum professionale rilasciato da ### oggi ###. 
Il menzionato rapporto lavorativo è riconducibile all'odierna convenuta, come risulta dal predetto ### professionale (doc. 11 ric.), rilasciato al de cuius da ### (allora ### quale avente causa delle società siderurgiche pubbliche ex datrici di lavoro durante il periodo considerato, e come confermato dal compendio documentale offerto in comunicazione (docc. da 35 a 52 ric.). 
Nello stabilimento di ### i materiali contenenti amianto sono stati ampiamente utilizzati, fino all'inizio degli anni '90. 
Quale addetto al reparto ### ferroviaria (###, il sig. ### circolava nelle varie arre dello stabilimento, caricando, scaricando e trasportando ghisa, acciaio, materie prime, semilavorati, ma anche (nella zona dell'acciaieria e dell'altoforno) materiali occorrenti per la colatura dell'acciaio nelle lingottiere, scorie e materiali provenienti dalle pulizie, dal rifacimento delle siviere, dalle camere dei fumi. 
Inoltre, si occupava della manutenzione dei carri ferroviari e dei locomotori e così, in particolare, della regolazione e sostituzione degli impianti frenanti che montavano ferodi in amianto. 
Gli operatori del reparto ### si occupavano della manutenzione e della riparazione di tutti gli organi ed apparati dei carriponte e degli altri mezzi di sollevamento in uso presso lo stabilimento e così, in particolare, dell'ispezione, regolazione, manutenzione e sostituzione degli elementi di attrito ### degli organi frenanti dei predetti mezzi, contenenti amianto almeno fino al 1992.  ###à di manutenzione in questione prevedeva anche la realizzazione dei ferodi, la sostituzione dei pannelli in amianto posti a protezione delle cabine delle gru esposte a intense fonti di calore e la collaborazione con gli elettricisti, che operavano sulle parti elettriche dei mezzi, isolate con amianto. 
In occasione degli interventi effettuati in prossimità di impianti a caldo, il sig.  ### e i suoi colleghi dovevano indossare, inoltre, tute, cappotte e guanti di amianto e talvolta proteggersi con pannelli di amianto. 
Tutte le operazioni di esercizio e di manutenzione avvenivano senza alcuna precauzione volta ad evitare o ad abbattere i livelli d'inquinamento e l'inalazione delle fibre d'amianto. 
Gli ambienti di lavoro, nello stabilimento, erano, più in generale, molto polverosi e inquinati; polveri e sostanze erano costantemente in sospensione a causa della continua movimentazione dei materiali, dell'assenza di adeguati impianti di aspirazione e abbattimento e della mancata adozione di precauzioni di sorta. ### non ha mai fornito al lavoratore e ai suoi colleghi mezzi di protezione dalle polveri e dalle fibre, né li ha informati circa la pericolosità delle polveri contenenti fibre di amianto e circa le cautele da adottare in presenza di dette polveri.  “All'interno dello stabilimento non è mai stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive”.  “Le istruzioni lavorative impartite dalla stessa azienda ### e relative ai reparti di cokeria, fonderia, acciaieria, fucinatura e laminazione imponevano l'uso di amianto grezzo e in manufatti (da trattare anche con getti di aria compressa per la pulizia dei pezzi) senza indicare alcuna specifica misura protettiva atta a limitare almeno gli effetti nocivi dell'inalazione di polveri e fibre disperse”.   Nell'allegata relazione del dott. ### <<… ex responsabile dello ### di ### ma perfettamente calzante anche per quello di ### inviata da ### all'INAIL in data ### (ved. doc. 17), è riportato che “amianto e materiali che in vario modo lo contenevano furono di uso comune a ### come in tutte le altre realtà produttive. Essi vennero impiegati: per la coibentazione termica e l'isolamento degli impianti; in alcune fasi dei cicli di produzione e di manutenzione; quali componenti di tessuti e materiali con i quali venivano confezionati indumenti di lavoro e di sicurezza”.  7. Per quanto attiene le attività alle quali il sig. ### è stato lungamente addetto, in tale documento così si descrive l'attività del personale del reparto ### “eseguono le ispezioni e la manutenzione, programmata o di pronto intervento, su tutti gli organi (di movimento, di sollevamento, di frenatura) elettrici, meccanici, oleodinamici dei carroponti e degli apparecchi di sollevamento dello stabilimento”;[…] “le operazioni di manutenzione programmata e di pronto intervento effettuate dal personale di stabilimento… prevedevano l'impiego di materiali contenenti amianto… gli interventi erano relativi a… ripristino e la manutenzione dei freni di gru, carroponti e locomobili vari. La manutenzione e la sostituzione di pannelli anticalore montati su locomobili”>>.  <<Ai lavoratori addetti agli stabilimenti di ### e ### con mansioni sia operaie, sia di impiegato tecnico, è stata riconosciuta dall'### l'esposizione qualificata ad amianto ex l.  n. 257/1992 fino a tutto l'anno 1992 (doc.22 Linee guida #### 8.3.2001)>>.  Il lavoratore nell'estate 2020 ha iniziato ad accusare tosse persistente e difficoltà respiratorie. I successivi accertamenti hanno portato alla diagnosi di mesotelioma, di cui il sig.  ### è sempre stato consapevole.   La malattia ha avuto un decorso rapido e severo e, pertanto, ha richiesto quasi da subito l'adozione della terapia del dolore, somministrata grazie all'assistenza dell'#### la malattia, il de cuius è stato amorevolmente assistito dalla moglie e dai figli.   L'### ha riconosciuto la natura professionale della malattia che ha colpito il sig.  ### e, a seguito di domanda amministrativa del 16.6.2021, ha riconosciuto allo stesso, con provvedimento del 7.9.2021, “una menomazione psicofisica che dava diritto alla costituzione di una rendita diretta” per invalidità dell'80% (docc. 28 e 30 ric.). Inoltre, è stata accordata la rendita ai superstiti, a favore della sig.ra ### odierna ricorrente (docc. 29 e 30 ric.).   ### professionale della patologia non è, dunque, in discussione. 
Del resto, il mesotelioma è tipicamente riconducibile all'esposizione all'amianto, tanto che è considerato un tumore maligno “patognomonico”, cioè, indicante la sua origine. Nella quasi totalità dei casi diagnosticati è infatti documentabile una sicura esposizione all'amianto, mentre nei pochissimi casi restanti tale esposizione non può essere esclusa in termini assoluti. 
Nel caso di specie, l'esposizione è stata determinata da circa 15 anni di lavoro (dal 1971 al 1985), trascorsi svolgendo “… mansioni comportanti esposizione quotidiana all'amianto, in ambienti lavorativi caratterizzati da presenza di polveri, senza alcuna misura di isolamento delle fonti inquinanti, abbattimento o aspirazione e senza mezzi di protezione individuale”. 
A distanza di circa 45 anni dall'inizio dell'esposizione, il lavoratore ha iniziato ad accusare i sintomi della malattia, in perfetta compatibilità cronologica con il c.d. tempo di latenza del mesotelioma stimato dal ### (###. 
La condotta datoriale omissiva (e commissiva, consistente nell'adozione di modalità lavorative tali da esporre i lavoratori, senza difesa, ad un potente cancerogeno) è tanto più grave considerata, da un lato, la rilevante dimensione e l'importanza dell'azienda ex datrice di lavoro, dall'altro lato la piena conoscenza (o comunque la conoscibilità) a livello scientifico, già in epoca di molto anteriore all'inizio del rapporto di lavoro, del pericolo costituito dalle polveri di amianto anche sotto il particolare profilo della loro cancerogenicità.
Comunque, configurandosi una violazione dell'art. 2087 c.c., una volta che il lavoratore abbia allegato e provato l'obbligazione lavorativa, il danno e la riconducibilità di questo alla prestazione lavorativa, incombe al datore di lavoro provare di aver adempiuto al proprio obbligo di sicurezza, ovvero che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile (prova liberatoria). 
Come premesso, dei danni subiti dai ricorrenti deve rispondere ### quale società in cui sono confluiti i rapporti giuridici riconducibili alle vecchie gestioni “pubbliche” degli stabilimenti siderurgici di ### “riassumibili sotto la denominazione di ITALSIDER”.  1.1. ### si è ritualmente costituita in giudizio, con memoria depositata telematicamente, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva e comunque la propria estraneità ai fatti di causa, con conseguente reiezione del ricorso. In subordine, dichiararsi l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro, sia in merito alle domande di risarcimento del danno jure proprio (in quanto ex art. 2043 c.c.), sia in relazione alle altre domande, fondate sulla disciplina del trasferimento d'azienda (art. 2560 c.c.).   ### il proprio coinvolgimento sarebbe ancor meno giustificabile dato che il ricorrente non ha fatto menzione del precedente periodo lavorativo (1.8.1957 - 31.12.1973), presso altra datrice di lavoro, e neppure della prosecuzione dell'attività lavorativa (dall'1.5.1985 al 31.8.1995) presso lo ### di ### “… ma alle dipendenze di ### di ### del ### - ### fusa nel 1977 in ### - ### c.f. 1435690158, oggi in ### Straordinaria…”. 
In ulteriore subordine, la resistente chiede la reiezione delle domande, in quanto infondate nel merito, perché l'attività lavorativa svolta dal sig. ### non ne ha comportato l'esposizione ad amianto, perché, in ogni caso, le conoscenze scientifiche e tecniche del tempo e gli strumenti allora a disposizione non avrebbero consentito di prevenire l'inalazione delle fibre, perché nessuna specifica norma di legge in materia di salubrità degli ambienti di lavoro è stata violata, perché non vi è prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia del sig.  ### perché la diagnosi di mesotelioma appare poco probabile. 
In estremo subordine, la resistente ha invocato l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. nel caso dell'accertamento giudiziale del mancato utilizzo, da parte del de cuius, dei presidi a tutela della propria salute.  1.2. La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di alcuni testi (###### e ###. È stata licenziata, poi, CTU medico legale. Al termine della ### la causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti (che hanno infine richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti) e decisa con dispositivo letto nell'udienza del 24.3.2025.  2. Le domande sono fondate, nei termini e per le ragioni che seguono.  3. Innanzitutto, a fronte dell'eccezione d'incompetenza (per materia) di cui alla memoria di ### deve osservarsi quanto segue. 
In caso di morte del lavoratore avvenuta in conseguenza del rapporto di lavoro (a seguito di infortunio sul lavoro, ovvero di malattia professionale), gli eredi del lavoratore deceduto subentrano nel patrimonio del de cuius e, dunque, anche nel diritto al risarcimento del danno conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, già entrato a far parte del patrimonio del dante causa. 
In relazione a tale danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) gli eredi si trovano nella medesima posizione del lavoratore deceduto e l'azione da loro esperibile (detta iure successionis) conserva tutte le caratteristiche dell'azione di cui era titolare il de cuius, con conseguente configurabilità di una responsabilità di natura ### contrattuale e attribuzione della controversia al giudice del lavoro. 
E' ben vero che, “… in tema di risarcimento del danno per sinistro verificatosi durante la prestazione lavorativa, il risarcimento può essere richiesto al datore di lavoro con due distinte azioni una proposta a titolo di responsabilità contrattuale e l'altra a titolo di responsabilità extracontrattuale, la scelta tra le due azioni e l'eventuale loro esercizio cumulativo nel processo rientrano nel potere dispositivo della parte, con la conseguenza che, ove la parte opti per una di esse, non è consentito al giudice, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostituirsi all'attore nella scelta che avrebbe potuto operare ed accogliere la domanda in base ad un titolo diverso (Cass 6 agosto 2002, n. 11766, Cass. 29 settembre 2003, n 14498)” (Cass. n. 2506/2012).  “[A]l fine di qualificare l'azione come proposta a titolo di responsabilità contrattuale del datore di lavoro non rileva il mero richiamo dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, occorrendo, invece, la specifica deduzione di un comportamento inadempiente del datore di lavoro, dal quale, secondo la prospettazione attorea, sia derivato il danno lamentato (Cass. 27 luglio 2010, n. 17547; ### 8 luglio 2008, n 18623, Cass. SU 11 luglio 2001, n 9385)” ###.
Nella specie, non pare potersi dubitare che i ricorrenti, quali eredi del de cuius, abbiano dedotto e posto a base delle domande (iure hereditario) gli inadempimenti datoriali degli obblighi di sicurezza e di salvaguardia della salute del lavoratore, così invocando la responsabilità contrattuale di controparte. 
Comunque, in caso di esercizio cumulativo - ma, nella specie, a tenore del ricorso, quanto meno residuale e subordinato alla mancata individuazione di specifici inadempimenti contrattuali - dell'azione (iure hereditario) per responsabilità aquiliana, la causa risulterebbe unica ed inscindibile, da trattarsi, dunque, in simultanueus processus innanzi al giudice del lavoro. 
I congiunti del lavoratore (che possono coincidere o meno con gli eredi e la cui legittimazione attiva - in questo caso - prescinde comunque dalla qualità di eredi) possono, inoltre, far valere il diritto, iure proprio, al risarcimento del pregiudizio personale (patrimoniale e/o non patrimoniale) conseguente al decesso del congiunto (in relazione alla sofferenza e al turbamento psichico, all'eventuale lesione all'integrità psico-fisica e/o alla perdita economica che possano avere subito, quali soggetti più vicini, legati da vincoli familiari al de cuius). 
I ricorrenti hanno proposto, nel presente giudizio, anche domanda di risarcimento iure proprio. 
Pur esistendo alcune decisioni di diverso segno, si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui anche tale tipo di pretesa risarcitoria rientra nella competenza del Giudice del lavoro, in quanto “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, c.p.c., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro” (Cass. n. 17092/2012). 
Alla luce di tale ricostruzione, anche le domande risarcitorie proposte iure proprio devono essere trattate con il rito del lavoro, essendo tale rito applicabile, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., a qualsiasi controversia che trovi nel rapporto di lavoro la ragione giustificativa della domanda, ancorché la causa si svolga tra soggetti diversi da quelli del rapporto di lavoro medesimo.
Comunque, se anche si volesse ritenere che la domanda iure proprio non dia luogo ad una controversia di lavoro, si dovrebbe pur sempre rammentare che <<[a]lla luce del nuovo testo dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., si è verificato un tendenziale avvicinamento tra la competenza per territorio derogabile e quella inderogabile, posto che quest'ultima può ormai essere rilevata solo entro un ristretto limite di tempo; ne consegue che, qualora due domande connesse siano proposte in uno stesso giudizio, tra le stesse parti e riguardino lo stesso fatto, la competenza per territorio inderogabile, prevista per una delle due domande, cede alla competenza determinata secondo le regole che disciplinano la connessione, per consentire la realizzazione del "simultaneus processus">> (Cass. ord. n. 18606/2005, ex multis). 
Pertanto, la riunione dei giudizi relativi alle domande proposte dai ricorrenti iure proprio e iure hereditario risulterebbe comunque possibile ed anzi opportuna “a fronte della medesimezza dei fatti storici e delle stesse causae petendi a sostegno delle domande”, con conseguente applicabilità dell'art. 40 c.p.c. (v. Cass. n. 10578/2018; v. inoltre, per un'ipotesi di riunione innanzi alla ### lavoro della S.C. dei ricorsi proposti avverso le decisioni di merito sulle separate domande, formulate rispettivamente per il risarcimento del danno iure proprio e di quello iure hereditario, Cass. n. 18503/2016, nella quale si è anche evidenziato che l'esigenza di riunione e trattazione congiunta consegue alla necessità di rispettare i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost e della sua ragionevole durata). 
Pertanto, l'eccezione d'incompetenza del Giudice del lavoro sollevata dalla difesa della convenuta (recte, d'inapplicabilità del rito del lavoro, dato che la ripartizione delle cause tra sezione lavoro e sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio: cfr. Cass. ord. n. 20494/2009, ord. n. 15391/2004, S.U. n. 1045/2000) deve essere respinta.  3.1. ### della convenuta, riferita all'inerenza della causa alla (sola?) disciplina in materia di trasferimento d'azienda [v. pag. 35 della memoria di costituzione: “la prospettata responsabilità di ### spa, così descritta nel ricorso, non scaturisce dall'art. 2087 c.c., bensì, eventualmente, dalla diversa disciplina del trasferimento d'azienda e in particolare dall'art. 2560 c.c. (sulla sorte dei debiti nei conferimenti)”] risulta incomprensibile, prima ancora che infondata. 
È evidente, infatti, che la vertenza concerne il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in vita dal de cuius a causa della dedotta malattia professionale e di quelli, del pari non patrimoniali, sofferti dai familiari per la perdita del congiunto a causa della stessa patologia. Sussistendo gli estremi della responsabilità datoriale, occorre individuare il soggetto obbligato al risarcimento dei danni. Ma non per questo la causa cessa di essere una causa di lavoro. 
Comunque, più in generale, non sfuggono certo alla competenza funzionale del giudice del lavoro l'accertamento del credito del lavoratore, nascente dall'attività lavorativa svolta, e la conseguente condanna al pagamento, anche qualora la condanna stessa debba pronunciarsi in danno del cedente e/o del cessionario dell'azienda e/o dell'avente causa del datore di lavoro. 
Anche in questo caso, la vertenza non cessa di essere una causa di lavoro.  4. Numerose sentenze della ### lavoro del Tribunale di ### ed anche della ### lavoro della Corte di Appello di ### (da ultimo altresì confermate dalla Suprema Corte: v.  infra), hanno affermato la “legittimazione passiva” (o “titolarità passiva”) di ### a fronte di domande proposte da familiari ed eredi di lavoratori che hanno sviluppato gravi patologie a seguito di esposizione ad amianto avvenuta durante la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze della c.d. prima ### o comunque delle società siderurgiche pubbliche, presso lo stabilimento siderurgico di ### - ### È utile rammentare, tra le più recenti pronunce della ### quella in data ###, nel proc. n. 1351/2018 RG, e quella in data ###, nel proc. n. 133/2021 RG, che saranno ampiamente richiamate nel seguito.  4.1. Ebbene, è pacifico tra le parti che il sig. ### abbia lavorato presso il detto stabilimento, quale dipendente di ### “pubblica” - la “prima” ### nel seguito per brevità “###”, poi “### ITALSIDER” -, tra il ### e il ### (v. infra). 
Assumono rilievo, al fine di verificare se l'obbligazione risarcitoria insorta in capo alla ### “pubblica” (nel seguito, per semplicità, anche solo “ITALSIDER”), per effetto (come si vedrà nel seguito) della violazione da parte di essa degli obblighi di cui all'art. 2087 e della normativa a tutela della salute dei lavoratori (nonché del generale principio del neminem laedere), si sia trasferita in capo a ### diverse vicende societarie, verificatesi tra il 1981 e il 2000.  4.2. È utile rammentare, allora, che nel periodo in questione è sempre stato vigente l'art.  2560 c.c. (rubricato “### relativi all'azienda ceduta”), ai sensi del quale: “### non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. 
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. 
Alla luce di tale norma, in caso di cessione di azienda (o di ramo d'azienda), l'alienante non è liberato dalle obbligazioni conseguenti all'esercizio dell'impresa, insorte prima della cessione, se non con il consenso dei creditori. Mentre la responsabilità per detti debiti si estende, ex lege, al cessionario, che diviene obbligato in solido, solo se “risultano dai libri contabili obbligatori”. 
La giurisprudenza è univoca, da lungo tempo, nell'affermare che in caso di cessione d'azienda (o di un suo ramo) o di conferimento di essa in una società “… la società conferitaria risponde dei debiti, inerenti l'azienda risultanti dai libri contabili obbligatori, ed il conferente non è liberato dai debiti suddetti, se il creditore non vi abbia consentito, restando escluso che la mera conoscenza del conferimento da parte del creditore e l'assenso ad emettere le fatture a nome della società conferitaria equivalgano a consenso alla liberazione del conferente dalla responsabilità per i succitati debiti” (Cass. n. 19454/2004). 
Pertanto, se la cessione è avvenuta senza che la cedente sia stata liberata dai debiti relativi all'azienda ceduta, “si determina una situazione di coobbligazione solidale fra la cedente ed il cessionario verso i creditori per detti debiti” (Cass. n. 12310/1999; conf. Cass n. 5341/1980); salvo rimanere essi a carico della sola cedente, se non risultino dalle scritture contabili. 
Nel periodo in considerazione, inoltre, le previsioni vigenti di cui all'art. 2112 (rubricato “### dell'azienda”) sono state le seguenti. 
Dapprima: “1. In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.  2. ### è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreché l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro. 3. Con l'intervento delle organizzazioni professionali alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questi può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.  4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda”. 
Quindi, per effetto della novella di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: “1. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.  2. ### e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.  3. ### è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario.  4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda”. 
Dunque, ai sensi della prima formulazione dell'art. 2112 c.c., di cui sopra, la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, non determinava l'incondizionata liberazione del successore <<… dalle obbligazioni già esistenti in capo al dante causa nei confronti del prestatore d'opera, tant'è che la prima parte del secondo comma del già citato art.  2112 cod. civ. lo dichiara solidamente obbligato con "l'alienante per tutti i creditori che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante" e ne consente la liberazione solo nella ipotesi in cui esistendo la disdetta [o comunque la soluzione di continuità del rapporto] e non potendo, perciò, presumersi la continuità del rapporto, il successore fornisca la prova di non essere venuto a conoscenza, per circostanze non imputabili alla sua negligenza, della esistenza dei debiti verso il lavoratore>> (Cass. n. 369/1988).  <<In mancanza di tale disdetta, e quindi perdurando il rapporto con l'acquirente, trova integrale applicazione il primo comma dell'art. 2112 cit., che garantisce al prestatore di lavoro la conservazione dei diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.
Consegue che in questa ultima ipotesi l'acquirente, cessionario dell'azienda, è pienamente responsabile per i crediti del lavoratore, anche sorti anteriormente alla cessione, senza poter addurre la mancata conoscenza, o conoscibilità, degli stessi>> ###.  ### la successiva riscrittura, l'esonero del cessionario da responsabilità consegue all'insussistenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento (salva ovviamente l'applicazione dell'art. 2560 c.c.). Detta disciplina, dovuta alla novella di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (di attuazione della direttiva del Consiglio delle ### europee n. 77\187 del 14 febbraio 1977), prevede infatti la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario), ma esige all'uopo “… la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda, così come peraltro espressamente prevede l'art. 3, punto 1, della citata direttiva, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ.” (Cass. n. 12899/1997).   Dunque, essendo pacificamente cessato, il rapporto di lavoro de quo, nel 1985, dopo il trasferimento d'azienda del 1981 (e prima di quello del 1987), di cui infra, la seconda stesura dell'art. 2112 c.c. qui non rileva (a vantaggio dell'art. 2560 c.c.).   In ogni caso, ai sensi d'entrambe le menzionate formulazioni dell'art. 2112 c.c., delle obbligazioni nei confronti del lavoratore, relative all'azienda ceduta, esistenti al momento del trasferimento, continuava a rispondere la cedente, salva la liberazione da parte del creditore. 
Ebbene, di una tale liberazione non vi è alcuna traccia in atti. 
Per altro verso, è evidente che le obbligazioni risarcitorie qui in discussione non potevano risultare dalle scritture obbligatorie, al momento delle cessioni di cui infra, e non potevano essere conosciute dalle cessionarie, onde il secondo comma dell'art. 2560 c.c. non ha potuto certamente operare, al pari del secondo comma dell'art. 2112 c.c. nella sua originaria stesura.  4.3. Tuttavia, come chiarito dai giudici di legittimità, nulla impediva e impedisce alle parti, cedente e cessionaria, di pattuire nel contratto di cessione che la seconda “succeda” (senza effetto liberatorio della cedente nei confronti dei creditori che non vi abbiano consentito, in ossequio al 1° co. dell'art. 2560 c.c.) “nel complesso dei rapporti attivi e passivi inerenti [all'azienda o] al ramo di azienda ceduto, anche al di là di quanto previsto dall'art. 2560 c.c. (senza alcun riferimento cioè alle risultanze contabili o contenute nei libri obbligatori). volontà in tal senso delle parti deve ricercarsi nelle clausole contrattuali” (Cass. n. 5086/2012, relativa a fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale, che aveva affermato la legittimazione passiva e la responsabilità della società cessionaria d'azienda, convenuta per il risarcimento del danno differenziale per malattia professionale contratta da un dipendente della cedente, <<sulla base della interpretazione delle clausole… del contratto…, che "andando oltre" la previsione di legge, hanno stabilito "la piena successione dell'acquirente in tutti i rapporti, anche obbligatori, facenti capo al ramo di azienda ceduto, indipendentemente dalle risultanze dei libri contabili obbligatori>>; v. già, in senso analogo, Cass. n. 612/1962, secondo cui <<### di una azienda commerciale non risponde dei debiti inerenti all'azienda ceduta, se non risultano dai libri obbligatori. Peraltro, l'acquirente può rinunziare alla eccezione, relativa ai debiti non risultanti dai libri obbligatori, che lo esonera da responsabilità verso il creditore, assumendo a suo carico il debito, senza pregiudicare in ogni caso la posizione del cedente, il quale non è liberato dai debiti per effetto dell'alienazione dell'azienda>>). 
Lo stesso discorso vale per la facoltà delle parti del negozio di cessione di derogare all'analoga disciplina legale ex art. 2112 c. 2 c.c. nel testo anteriore alla novella del 1990 (ma anche in quello successivo), non per liberare il cedente, ma per aggiungere alla responsabilità di quest'ultimo nei confronti del ### lavoratore quella del cessionario. 
Tornando alle vicende d'interesse, la I ### è azienda fondata nel 1897, la cui visura camerale è stata prodotta da parte ricorrente sub doc. 48. 
E' pacifico e comunque documentalmente provato che nel settembre 1981, con l'atto di “### di aumento di capitale mediante conferimento di complessi aziendali” a rogito not. ### di ### (doc. 36 ric.), I ### abbia conferito alla #### (la cui visura camerale è sub doc. 49 ric.) i propri complessi aziendali, tra cui il “### di ###Cornigliano”, oltre che immobili, partecipazioni sociali e flotta aziendale, “il tutto costituente la quasi totalità della propria azienda”; conferimento dei complessi aziendali, avvenuto “… nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che li compongono e che ad essi sono pertinenti” (art. 1); dunque compresi “i debiti ed i crediti con le relative garanzie”, “i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque” (ancora art. 1).
Non sembra dubitabile, dunque, che per effetto della appena menzionata cessione, la ### sia succeduta, oltre che nel rapporto di lavoro, anche nell'obbligazione risarcitoria nei confronti del sig. ### e degli odierni ricorrenti (riferita al periodo di lavoro presso I ###, per volontà delle parti dell'atto di conferimentocessione (anche in deroga alla disciplina legale). 
Comunque, data la prosecuzione del rapporto di lavoro, la cessionaria #### era <<pienamente responsabile per i crediti del lavoratore, anche sorti anteriormente alla cessione, senza poter addurre la mancata conoscenza, o conoscibilità, degli stessi>> (v. supra). 
Quindi, nel 1985, con atto a rogito not. ### (doc. 5 conv. e 39 ric.), la ### ha ceduto a ### S.p.A. (poi ### v. visura camerale, doc. 6 conv.) “il proprio complesso aziendale relativo al ramo di impresa della ### costituito dall'aera a caldo - con esclusione del blooming e del treno di laminazione a caldo - del suo centro siderurgico “### Sinigaglia” di ### come descritto e riconosciuto… nella relazione di stima…”. 
In questo caso, l'atto di cessione non ha previsto alcun passaggio di debiti alla cessionaria, in deroga alla disciplina legale. Comunque, non ne sarebbe potuta derivare la liberazione della cedente ### nei confronti dei creditori. 
A seguito del passaggio alle dipendenze di ### S.p.A. (v. estratto conto contributivo, doc. 10 ric.), solo con il consenso del prestatore di lavoro - creditore (e, quindi, in primo luogo, del sig. ### sarebbe potuta intervenire “la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro” / “dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta” (artt. 2112 co. 3 e 2560 co. 1 c.c. vigenti ratione temporis). 
Pertanto, le obbligazioni risarcitorie (riferite tanto al periodo di lavoro alle dipendenze della I ### quanto al periodo di lavoro alle dipendenze della ### sono rimaste in capo alla ### Nel 1987, dopo la cessazione del rapporto di lavoro del sig. ### alle dipendenze delle società “pubbliche”, con atto nuovamente a rogito not. ### (doc.  37 ric.) ### ha ceduto alla (### c.f. ###, cioè alla c.d.) ### (la cui visura camerale è sub doc. 50 ric.), “tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda della conferente, nella universalità di tutti i rapporti attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso ed eccettuato salvo la sola esclusione…” di due cespiti, cioè della partecipazione azionaria della ### e dei debiti verso amministratori e sindaci, come da art. 1 dell'atto, il quale prosegue prevedendo che “### derogare alla ricordata universalità del conferimento, si precisa a solo titolo esemplificativo che in esso sono tra l'altro compresi:… f) i debiti ed i crediti con le relative garanzie…; g) i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque”. 
Anche in questo caso, dunque, come nel 1981, la cessionaria, qui la ### è succeduta altresì nelle obbligazioni risarcitorie de quibus (pur senza liberazione della #### in questo caso ancora obbligata ex art. 2560 c.c. vigente). 
La resistente ha prodotto copia delle perizie di stima (docc. 4 e 8 conv.), in quanto “costituenti parte integrante e sostanziale del conferimento del 1981 e del conferimento del 1987, aventi lo stesso valore delle pattuizioni contenute negli atti a cui sono connesse, come da volontà espressa in premessa”, al fine di dimostrare che in entrambi i casi l'obbligazione de qua, non contemplata dalle perizie, sarebbe stata esclusa dai trasferimenti e sarebbe rimasta in capo alle cedenti. 
La questione della rilevanza delle dette perizie, in particolare di quella del 1987, è stata affrontata dalla Corte di Appello di ### che ha ritenuto, condivisibilmente, che essa non sia <<idonea ad inficiare le valutazioni svolte dal giudice di primo grado (cfr. ### sent. n. 95/2020)>>, che erano sovrapponibili a quelle qui accolte e condivise (### sent. n. 334/2024). 
Le indicazioni di cui alle perizie, più in generale, debbono ritenersi irrilevanti, a fronte delle indicate pattuizioni, le sole che possono determinare l'effettivo oggetto delle cessioni, secondo la volontà delle parti (v. supra). E ciò vale, tanto più, a fronte di obbligazioni all'epoca non formalizzate (in scritture contabili o in documenti) e non quantificabili. 
Nel 1990 la ### è stata incorporata in ### (c.d. ### pubblica) e quindi cancellata dal ### delle imprese (doc. 50 ric.). Con la fusione si sono trasferite anche le obbligazioni in discorso. 
Nel 1993 ### (società diversa da ### del gruppo ### quest'ultima avente sede a ### come da visura camerale sub doc. 7 conv.) è stata oggetto di atto di scissione, previa messa in liquidazione, come da progetto di scissione prodotto in copia da entrambe le parti (docc. 38 ric., 11 a, 11 b conv.).
La scissione ha dato luogo alla costituzione di due nuove società e al trasferimento alle stesse, in via di scissione parziale, di due rami aziendali di ### (in liquidazione: v.  visura camerale doc. 51 ric.) con i relativi elementi patrimoniali. “Tali rami di azienda… riguardano l'uno le attività riguardanti il settore dei laminati piani speciali, costituito dai complessi produttivi di ### e ### (divisione ###…, l'altro le attività riguardanti il settore dei prodotti piani comuni, costituito dai complessi produttivi di ######## (divisione ###, da una parte di funzioni centrali necessarie per la gestione di quanto sopra e dalle partecipazioni societarie e similari e dalle passività specifiche al ramo aziendale in oggetto. 
A seguito della scissione resteranno a ### tutte le attività e passività riguardanti le gestioni stralcio… [tra cui ###, una parte di funzioni centrali necessarie per la gestione di quanto sopra ed alcune partecipazioni” (1.). 
Per quanto d'interesse, il secondo “ramo” aziendale comprendeva il complesso di ### e i rami d'azienda sono stati trasferiti “… con la garanzia per le sopravvenienze passive, ivi incluse quelle di carattere tributario e insussistenza di attivo” e le società beneficiarie hanno avuto facoltà di “rivalersi sulla società scissa nel caso in cui tali sopravvenienze o insussistenze di attivo si verificassero dopo la data di decorrenza degli effetti della scissione, ma fossero inerenti a periodo antecedenti” (punto B, 5.4.). Si è previsto, inoltre, che IRI si facesse carico “dell'assistenza finanziaria della ### da liquidare per consentire alla stessa (e a quelle sue controllate parimenti messe in liquidazione) di far fronte al loro indebitamento verso terzi, anche con riferimento alle sopravvenienze passive e insussistenze di attivo che ai sensi del punto precedente dovessero essere alla stessa imputate” (punto B, 5.5.). 
A seguito della scissione parziale, “### gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo non indicati quale oggetto di trasferimento alle società beneficiarie ### e ### srl rimangono in capo alla società scissa ILVA” (B, 5.7). 
Occorre precisare, a questo punto, che <<[n]ella disciplina dettata dagli art. 2504-septies e ss. cod. civ. (applicabile "ratione temporis"), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima…>> [Cass. n. 5874/2012; v. anche Cass. n. 9897/1998, secondo cui, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 2112 c.c., <<… nel caso di scissione totale o parziale di società a norma degli artt. 2504-septies e seguenti cod. civ., può verificarsi o meno un trasferimento di azienda dalla società soggetta a scissione alla società, o ad una delle società, cui sia trasferito il patrimonio, o una sua parte, della società scissa, e deve quindi verificarsi, con riferimento alle modalità specifiche dell'operazione e sulla base dei principi applicabili nella materia, se si sia verificato un mutamento di titolarità dell'azienda (o di suo ramo autonomo), permanendo inalterata la sua struttura organica>>; peraltro, anche dopo la modifica della disciplina in materia di scissione, si continua a ritenere che <<la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima>>]. 
In effetti, come evidenziato dai ricorrenti, la disciplina in materia di scissioni societarie applicabile ratione temporis, non richiamava (nell'art. 2504 nonies c.c.) quella relativa agli effetti (di tipo successorio) della fusione (art. 2504 bis c.c., secondo cui “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”). 
La scissione in questione ha dato luogo al trasferimento a ### (v. visura camerale: doc. 12 conv.) del ramo di attività concernente i laminati piani comuni, comprendente i complessi produttivi sopra indicati e, pertanto, lo stabilimento di #### Si tratta, dunque, di cessione di (ramo di) azienda, che ### alla luce della disciplina ad essa propria (v. sopra), può avere comportato la “successione” della conferitaria in tutti i pregressi rapporti passivi di ### benché non conoscibili e (quindi anche) in deroga alla previsione di legge (art. 2560 c.c.), perché nel progetto di scissione non vi è traccia di una tale volontà, come deve ricavarsi dalla specifica individuazione degli elementi patrimoniali (attivi e passivi) da trasferire, nel novero dei quali non potevano certamente ricadere quelli non contabilizzati e, in particolare, quelli in considerazione (punto B, 4.4.). Coerentemente, si prevedeva - come accennato - la permanenza in capo a ### di tutti gli elementi del passivo non ### indicati quale oggetto di trasferimento alla beneficiaria (B, 5.7) e che di eventuali sopravvenienze passive inerenti al periodo precedente la scissione, si facesse carico la scissa (B, 5.4.), ### per il caso in cui i creditori avessero potuto, per previsione di legge, pretenderne il pagamento dalla beneficiaria.   In ogni caso, come già osservato, la cessione (per quanto ipoteticamente estesa a tutti i rapporti passivi) non avrebbe potuto comportare (ex art. 2560 c.c.) la liberazione di #### verso i creditori non consenzienti.  ### ha avallato, con recenti decisioni, la ricostruzione della scissione del 1993 (di cui anche a svariati precedenti della ### di ### di ###, secondo cui l'elemento del passivo relativo alla <<responsabilità in relazione all'azione risarcitoria connessa all'attività lavorativa svolta dai dipendenti ###> è <<rimasto in capo alla società pubblica>> ### (v. Cass. ord. n. 27716/2024 e ord. n. 27574/2024). 
Peraltro, ai sensi dell'art. 2504 decies c.c. allora vigente, in caso di scissione, “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico”; ferma, dunque, la responsabilità illimitata di tale ultima società (scissa o beneficiaria, nella specie ### come detto), cui il debito è assegnato in base al progetto di scissione.  <<La prova della sussistenza, in concreto, di tale limite [ove applicabile] (che, pertanto, costituisce un'eccezione rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti: Cass. n. 15088 del 2001) e della sua esatta misura (vale a dire la quota di loro spettanza di "quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori"; Cass. n. 4455 del 2016, in motiv.), quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, di tale obbligazione (che, altrimenti, in quanto solidale, si estenderebbe all'intera prestazione non eseguita), grava, a norma dell'art. 2697 c.c., comma 2, su ciascuna delle società beneficiarie, anche in ragione della vicinanza delle stesse all'oggetto della relativa dimostrazione” (v. di recente Cass. ###/2021, che peraltro applica principi generali validi anche in relazione alla pregressa normativa). E nulla ha dedotto, in merito a detto limite, ### Ancor prima, a seguito della già avvenuta cessione (nel 1985) dell'area a caldo dello stabilimento di ### ove il sig. ### aveva prestato l'attività lavorativa, i debiti in questione, rimasti in capo ad ### per il tramite della II ### non potevano più considerarsi, al momento della scissione parziale, passività “specifiche al ramo aziendale ceduto” (laminati piani) e non potevano costituire, pertanto, oggetto del conferimento. 
Ancora, in base all'art. 2504 octies, terzo comma, c.c., applicabile ratione temporis, vi era responsabilità solidale di tutte le società (scissa e beneficiaria/e) per gli elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dall'atto di scissione.  ### non può ritenersi estranea alle obbligazioni in discorso neanche in base alla disciplina relativa alla scissione ###. 
E' il caso di rammentare, a conforto delle conclusioni accolte, che l'operazione di scissione è stata deliberata in funzione del processo di privatizzazione delle aziende IRI (che era l'unico socio di ### in liquidazione, detta anche ### pubblica, appunto), comportando l'attribuzione dei ### cespiti redditivi alle due società beneficiarie, in vista dell'individuazione di soci anche maggioritari o acquirenti.   Essendo pacifico tra le parti che la scissione sia avvenuta nel 1993, non si comprende perché, in relazione ad essa, la resistente invochi l'applicazione dell'art. 10, lett. e), d.l. 332/94 (convertito con modificazioni dalla legge di conversione 474/94), norma entrata in vigore solo nel giugno 1994.   Comunque, con recente sentenza la ### ha ritenuto correttamente motivata la decisione della ### di appello di ### con cui si è esclusa l'applicabilità della norma alla scissione de qua (Cass. ord. n. 27716/2024). 
Dunque, le obbligazioni oggetto di causa, rimaste in capo a ### sono giunte, per via di fusione per incorporazione, nella incorporante ### in liquidazione, nel seguito “IRITECNA” (v. visura camerale, doc. 52 ric., in particolare pp. 29, 79). 
Nel 2000, infine, ### si è fusa per incorporazione in ### (v. visura camerale, doc. 52, in particolare pp. 5 e 29), la quale ultima è pertanto succeduta nella universalità dei rapporti, attivi e passivi, della prima. 
Come indicato nei precedenti della ### sopra citati, i menzionati atti di fusione per incorporazione, secondo la disciplina vigente prima della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003 e della modifica dell'art. 2504-bis c.c., “realizzavano una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e producevano gli effetti dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporante”. 
Insomma, i delineati passaggi portano a ritenere, in modo del tutto lineare, che ### sia titolare (dal lato passivo) delle obbligazioni in questione. 
Anche tale conclusione è stata di recente condivisa dalla ### che ha confermato le decisioni del Giudice di II grado con cui era stata respinta l'eccezione di carenza di titolarità passiva di ### e ritenuta quest'ultima “successore a titolo universale delle società ### e ### Italsider” (Cass. ord. n. 27574/2024 cit.), sui presupposti, tra l'altro, dell'oggetto del conferimento del 1987 e della disciplina ex art. 2504 octies c.c. vigente ratione temporis (conf. Cass. ord. n. 27716/2024 cit.).  4.3.1. Ma vi è di più. 
Nelle produzioni documentali si rinvengono chiari riscontri del fatto che la stessa convenuta si è ritenuta (in tempi “non sospetti”) titolare passiva delle obbligazioni traenti causa dalle prestazioni lavorative rese alle dipendenze della I ### e della #### e, così, in particolare, dalla prestazione lavorativa del sig. ### Infatti, come evidenziato in ricorso, ### ha compilato (adempimento di competenza del datore di lavoro) il curriculum lavorativo del sig. ### (doc. 11 ric.) funzionale all'inoltro ad ### (v. anche interrogatorio libero del procuratore di parte convenuta, che ha affermato di non avere “… motivo di dubitare che il curriculum professionale… sia stato rilasciato da ###” e che i curricula erano “finalizzati all'eventuale riconoscimento di benefici Inail”). 
Nel predetto curriculum non vi è alcuna “precisazione” circa il motivo per cui è stato rilasciato proprio da ### (poi ###. Mentre è ragionevole ritenere che, se la società lo avesse rilasciato, non quale “datrice di lavoro”, ma quale semplice detentrice degli archivi ### ve lo avrebbe indicato. 
Anzi, dal documento si ricava chiaramente che ### (almeno in allora) sposava la ricostruzione qui accolta. Comunicava infatti al lavoratore: “Le inviamo attestato delle posizioni di lavoro da Lei ricoperte presso la ### in ### [cioè ### pubblica], incorporata per fusione dalla ### in ### in data ###, in qualità di lavoratore dipendente, presso lo stabilimento siderurgico di Cornigliano” (doc.11 ric.). 
È emerso altresì, in sede d'interrogatorio libero della parte, che ### ha la disponibilità degli archivi della “vecchia” ###
Ancora, le produzioni attoree indicano chiaramente che, ancora nel 2015, ### costituendosi in giudizio in vertenze analoghe a quella che ne occupa, lungi dall'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, affermava che “solo in conseguenza degli atti di fusione per incorporazione… è divenuta titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla società ### Spa” (doc. 42 ric.). 
Nelle relazioni presentate al ### dalla ### dei ### (quale organo vigilante ex l.  n. 259/1958), come anche nelle relazioni di bilancio e nelle relazioni sulla gestione della ### la titolarità passiva di quest'ultima, a fronte delle azioni risarcitorie per malattie asbesto-correlate contratte dai dipendenti degli stabilimenti ex ### non è posta in discussione (v. docc. da 43 a 47 ric.), tanto che vi si manifesta l'impegno a dare corso alle opportune iniziative conciliative. 
È opportuno qui precisare, infine, che nel seguito, venuta meno la necessità di distinguere l'una società dall'altra, si utilizzerà il termine “ITALSIDER” per indicare la (I e la #### datrici di lavoro del sig. ### nel periodo 1971-1985.  5. È pacifico, dunque, che il sig. ### abbia lavorato alle dipendenze dell'### presso il ### di ### - ### tra il ### e il ###. 
Ciò risulta, d'altra parte, dal curriculum professionale rilasciato da ### (doc. 11 ric.), nonché (almeno a partire dal 1974) dall'estratto conto contributivo ### (doc. 10 ric.) Quanto alle mansioni svolte, il curriculum appena menzionato indica che il lavoratore è stato impiegato, sempre presso lo ### di ### dal 27.1.71 al 28.2.72 quale Addetto rimpiazzi, presso l'### dal 1.3.71 al 28.2.76 quale Agganciatore deviatore carri ferr., presso l'### (### ferroviaria); dal 1.3.76 al 30.4.1985 quale ### meccanico, presso l'### (### del ### centrale di manutenzione (### (doc. 11 ric.). 
Il teste LINDEI ha confermato, peraltro, la correttezza del dato documentale, riferendo che al momento della sua assunzione da parte d'### avvenuta nel 1976, il de cuius “già lavorava alle dipendenze dell'### al ### (manutenzione gru)”. 
Il predetto curriculum deve ritenersi predisposto dall'odierna resistente [v. interrogatorio libero del procuratore speciale, che ha dichiarato, come in parte accennato, <<… non ho motivo di dubitare che il curriculum professionale di cui al doc. 11 ric. sia stato rilasciato da ### che nell'ambito delle politiche tenute dalle ex partecipate statali, in sede di accompagnamento verso le privatizzazioni, si è resa disponibile a rilasciare curricula ad alcuni lavoratori, finalizzati all'eventuale riconoscimento di benefici ### redigendoli sulla base della documentazione degli archivi della vecchia ### che aveva conservato, non essendo ad essi interessato il privato cessionario. Della ricerca documentale dei dati e della conseguente compilazione dei curriculum, si occupava talvolta una società all'uopo incaricata, che mi pare si chiamasse ### Devo ritenere che i curricula venissero sottoscritti da qualcuno della struttura aziendale dell'ufficio personale. Non c'era certamente da parte dell'azienda alcuna volontà difensiva e peraltro neppure confessoria, in tali circostanze>>; nonché comunicazione ### - doc. 30 ric. -, nella quale si menziona il curriculum professionale, come facente parte della pratica amministrativa riferita al lavoratore], che non ne ha specificamente contestate le indicazioni, essendosi limitata a negarne genericamente il valore probatorio e di atto confessorio, nonché a porne in dubbio la riferibilità a sé (con difesa ben poco plausibile, trattandosi - per stessa ammissione di ### - di documento “ufficiale”, predisposto per l'inoltro all'###. 
Né la deduzione della resistente, secondo cui il curriculum sarebbe stato rilasciato per il solo fine di “indicare le mansioni e i luoghi del lavoro del dipendente per le valutazioni riservate all'### in merito ai benefici in materia di amianto”, può in alcun modo costituire smentita del contenuto del documento, tanto più che ### disponeva degli archivi delle danti causa (v.  supra). 
Dal menzionato curriculum, dunque, risulta che il ricorrente ha sempre lavorato nell'ambito dello ### di ### e, in particolare, nell'ambito del reparto MOF e poi, per oltre 9 anni, nell'ambito del reparto ### 5.1. Le caratteristiche delle attività lavorative presso il reparto MOF sono descritte nel documento proveniente da “### - ### Sinigaglia”, datato dicembre 1974, offerto in comunicazione dai ricorrenti (doc. 18 ric.). Se ne ricava che il personale si occupava, tra l'altro, per quanto concerne l'area LAM (###: 1) di predisporre i carri ferroviari da caricare presso l'area ### di ritirarli a carico avvenuto, di “impostarli” sui binari di sosta e di pesarli, di coadiuvare il “locomotore del Piazzale” nelle operazioni di movimentazione dei carri e di pesatura; 2) di predisporre i carri interni per il trasferimento delle lamiere e l'evacuazione dei rottami, di ritirare i carri carichi, di “impostarli” sui binari di sosta, di pesarli se del caso, coadiuvando nelle operazioni il “locomotore del Piazzale”; 3) di effettuare analoghe operazioni riguardanti i carri interni carichi di bramme o di lingotti; 4) di effettua analoghe operazioni con riguardo ai carri F.S. carichi di terra refrattaria o sabbia; 5) di controllare, prima di movimentarli, la regolarità del carico dei carri e di richiedere gli interventi eventualmente necessari; di eseguire “altre manovre non programmate su richiesta di LAM”. 
Per quanto riguarda l'area ACC (###: 1) di predisporre i carri interni da caricare presso l'area ACC con scorie, fondi e detriti di colata, di ritirarli a carico avvenuto, di “impostarli” sui binari di sosta e di movimentarli; 2) della movimentazione dei carri per l'evacuazione delle lingottiere fuori uso e per il rientro delle lingottiere nuove; [manca una facciata] 5) e 6) del compimento delle operazioni sub 1) con riguardo ai carri F.S. e ai carri interni per scarico rottame ed inoltre dell'impostazione degli stessi carri F.S, a scarico avvenuto, sul binario di pulizia; 7) di controllare, prima di movimentarli, la regolarità del carico dei carri e di richiedere gli interventi eventualmente necessari; di eseguire “altre manovre non programmate su richiesta di ###ROT”. 
In tal senso anche le dichiarazioni del teste ### il quale ha confermato quanto indicato nei capitoli di prova da 11 a 13 del ricorso e, dunque, che gli addetti MOF “circolavano nelle varie aree [dello ### caricando, scaricando e trasportando ghisa, acciaio, materie prime, semilavorati ecc… Ad esempio, per mezzo dei c.d. “sottomarini”, la ghisa colata dall'altoforno era trasportata in acciaieria; sempre con l'impiego di carri ferroviari, si movimentava l'acciaio dalla ### allo ### e dalla ### alle ### nonché alla movimentazione delle paiole… ### zona acciaieria e altoforno l'operatore MOF provvedeva, inoltre, al trasporto scorie, al carico e al trasporto di materiali provenienti dal rifacimento delle siviere, delle camere dei fumi e dalle pulizie varie nonché al carico, scarico, trasporto e sistemazione dei materiali necessari per colare l'acciaio nelle lingottiere”. 
Il teste ha precisato, infine, che “… gli addetti MOF ed in particolare un macchinista e due manovratori a terra, si occupavano di agganciare i carri e di accompagnarli/trainarli/spingerli lungo il tragitto, ad esempio tra l'acciaieria e altoforno, l'acciaieria e discarica scorie. Non dovevano intervenire direttamente sui materiali”. 
Per quanto riguarda le operazioni di controllo sui carri ferroviari e sulla rete ferroviaria interna, in base al documento del dicembre 1974, consistevano principalmente: nell'ispezione dei carri ferroviari interni e F.S. e dei relativi carichi; nei controlli giornalieri della rete ferroviaria, comprensiva degli scambi; nella segnalazione di eventuali anomalie.
Inoltre, competevano agli operatori MOF le operazioni di verifica e pronto intervento relative ai locomotori.  5.2. Le attività svolte dai lavoratori presso il reparto ### sono state descritte, con sufficiente dettaglio e in modo univoco, dai testi ### e ### Il teste ### già collega del sig. ### presso il reparto, ha ricordato che: -il reparto era costituito da circa 140 lavoratori, che comprendevano sia elettricisti, sia ispezionatori, sia assistenti, sia meccanici; -il de cuius, quale meccanico, “si occupava della manutenzione delle gru e soprattutto dei carri ponte, che erano più di 100. Si occupava delle riparazioni, della sostituzione dei materiali che si usuravano, dell'ingrassaggio e delle altre operazioni di volta in volta necessarie”; inoltre, occasionalmente predisponeva, in officina, i ferodi nuovi con cui sostituire quelli usurati; -i meccanici del reparto dovevano lavorare anche sul piano di scorrimento delle gru, ad esempio per sostituire ruote e binari; -“vi erano anche, con turni che coprivano le 24 ore, squadre di pronto intervento, costituite da 4/5 lavoratori, di cui almeno due elettricisti e due meccanici”, di cui, a turno, facevano parte tutti gli addetti, compreso il sig. ### “il compito di dette squadre era di intervenire a fronte di qualsiasi emergenza che interessasse gru e carri ponte, per garantirne la continuità di funzionamento”; -delle operazioni da svolgersi su cavi elettrici, resistenze e caminetti ci occupavamo gli elettricisti (dei quali il teste faceva parte); quando gli elettricisti operavano, “… era normale che nella zona vi fossero anche i meccanici perché l'impianto era fermo e quello era il momento per effettuare gli interventi di manutenzione”; -durante gli interventi dei meccanici e degli elettricisti del reparto ### “veniva fermata la singola gru, ma tutte le altre attività dello stabilimento proseguivano regolarmente”. 
Il teste (di parte convenuta) ### (come dal medesimo riferito: dal 1974 addetto alla sicurezza presso l'ufficio sicurezza per area altiforni, cokeria e agglomerazione, pur occupandosi anche di altri reparti; dal 1985 responsabile del reparto sicurezza e ambiente delle acciaierie di ### dal 1990 responsabile di produzione altoforno) ha confermato, in buona sostanza, che i meccanici del reparto ### si occupavano della sostituzione dei ferodi dei carriponte, pur non sapendo riferire se essi provvedessero anche alla realizzazione dei nuovi ferodi (ha precisato “certamente i meccanici del ### smontavano le ganasce portandole in officina e poi le rimontavano sulle gru”). 
Anche il teste ### (a propria volta operatore del reparto ### dal 1989 circa) ha ribadito che il personale del reparto si occupava dei ferodi dei carriponte.   6. Le risultanze dell'istruttoria in merito all'esposizione del sig. ### a (inalazione di) polveri, in particolare di amianto, e alla nocività dell'ambiente di lavoro, discendono sia dalle dichiarazioni dei testi escussi, sia da alcune produzioni documentali di parte ricorrente.  6.1. Iniziando dalle emergenze della prova orale, i testi (anche quello più qualificato, cioè il sig. ### hanno indicato unanimemente che i ferodi dei carriponte erano costituiti da materiale a base di asbesto. 
In particolare, ha riferito il teste ### che: -i carriponte di cui si occupavano erano oltre 100 e ognuno poteva avere da 4 a 6 motori elettrici, muniti di un grosso apparato frenante; -i meccanici si occupavano, tra l'altro, della sostituzione dei ferodi dei detti freni, che erano realizzati utilizzando un “nastro… costituito da amianto, che era l'unico materiale all'epoca utilizzato per questo tipo di apparati”; -“nell'officina si sagomavano a misura, tagliandoli e forandoli, [i]… nastri per realizzare i ferodi dei freni, che venivano poi inchiodati sui ceppi dei freni stessi, mediante borchie di alluminio. Si utilizzava il seghetto a mano per tagliare i nastri e il trapano a colonna per forarli. Si utilizzava l'aria compressa per eleminare i trucioli dal piano di lavoro del trapano e non vi era alcun tipo di cautela, tanto che ci trovavamo a passare in molti per l'officina quando venivano eseguite le operazioni”; -come detto, “il sig. ### si occupava occasionalmente, come gli altri meccanici del reparto, di sagomare i ferodi e di installarli sulle gru e sui carri ponte. Ovviamente, si occupava anche di rimuovere i ferodi usurati, da sostituire”; -“gli apparati frenanti non erano schermati e la polvere di amianto che si staccava dai ferodi si posava nella zona circostante”; -“le cabine delle gru collocate vicino ai forni (forni a spinta, blooming, treno a caldo e decapaggio, zincatura, stagnatura, ricottura) erano coibentate con materiale a base di amianto, in fogli”; -“… nei caminetti spegni arco delle gru era presente materiale a base di amianto; inoltre [gli]… elettricisti posizionava[no] un cordino in amianto, del diametro di circa 8 mm tutto attorno alle resistenze per evitare che con la dilatazione toccassero le une contro le altre, variando la resistenza. Ogni gru/carroponte, aveva tantissime resistenze, perché i motori erano a corrente continua”; “il cordino in amianto si presentava con una matassa, che veniva maneggiata senza attenzione e da cui erano ricavati i pezzi di misura tagliandolo con le forbici”; -delle operazioni svolte su cavi elettrici, resistenze e caminetti si occupavano gli elettricisti, che non adottavano “alcuna cautela per evitare dispersione di polveri e materiale”, perché non conoscevano i rischi connessi; -come visto, i meccanici si trovavano ad operano sui medesimi carriponte/gru contemporaneamente agli elettricisti, dunque, anche quando questi ultimi operavano su e/o con materiali contenenti amianto; -quando operavano sul piano di scorrimento delle gru (v. supra), i meccanici “potevano trovarsi a poca distanza dalle tubazioni per la conduzione del vapore, che erano coibentate con amianto a vista. Per un lavoro a regola d'arte si doveva ricoprire la coibentazione dei tubi con il gesso, ma gli urti e l'usura potevano scoprire il coibente”; -per quanto concerne, più in generale, le diverse aree dello stabilimento ove il personale del reparto ### era chiamato ad operare, particolarmente insalubri erano il reparto treno a caldo e il reparto zincatura, dove respiravano “i fumi dello zinco”, e il reparto decapaggio, dove inalavamo “i vapori dell'acido solforico”; -all'interno dei capannoni non vi erano “… aree destinate a determinate lavorazioni, isolate dal restante contesto, per evitare dispersione di fumi e polveri, se non presso l'alto forno dove vi era la cd camera di decompressione, utilizzata in occasione delle colate”; -egli non ha mai utilizzato maschere o mascherine per la protezione delle vie respiratorie, mentre non gli è noto come si siano comportati, al riguardo, il sig. ### e gli altri colleghi; nessuno gli ha mai detto di utilizzare la mascherina; -ai lavoratori del reparto ### non sono mai state date indicazioni “circa le modalità di trattamento dei materiali in amianto e le cautele da adottare” ed essi non erano “per nulla consapevoli della pericolosità dell'asbesto”. 
Il teste ha anche riferito di avere ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l'esposizione ad amianto, “in relazione al lavoro svolto presso il reparto ###”.
Il teste ### ha dichiarato che: -“della questione amianto si è iniziato a parlare e a trattare, con direttive interne, a partire dall'inizio degli anni '70, quando dagli USA erano giunte notizie in merito alla possibile nocività dell'asbesto. Dapprima si è stabilito di sostituire gli indumenti di sicurezza e i guanti contenenti amianto, con altri che ne fossero privi. Poi, a partire dalla metà degli anni '70, la sede di via ### ha dato disposizione perché, in sede di rifacimento degli impianti o di grosse manutenzioni, il materiale coibente in amianto venisse rimosso e sostituito con altri materiali”; -l'esaurimento degli indumenti e delle protezioni in magazzino ha richiesto pochissimo tempo, “in quanto il personale era molto numeroso (nel complesso 10.000 lavoratori) e i materiali non venivano lesinati. Probabilmente, quindi, solo alcuni saldatori particolarmente affezionati al proprio grembiule amiantato, hanno continuato ad utilizzare indumenti a base di amianto negli anni successivi. Si cercava di convincere anche questi lavoratori a dismettere i grembiuli contenenti amianto”; -“in magazzino erano a disposizione, già dalla fine degli anni ‘60, maschere in gomma di marca ### o ### dotate di filtri multipli in carta. Esse erano utilizzate soprattutto dal settore ‘muraria' in occasione delle demolizioni in acciaieria e nei forni a pozzo. Operazioni che comportavano il sollevarsi di moltissima polvere. Si cercava anche di bagnare, ma trattandosi di materiali caldi, ciò provocava vapore che ostacolava le operazioni e l'agibilità della zona. Si utilizzavano anche dei particolari aspiratori, detti eiettori ad aria compressa, per aspirare le polveri e disperderle all'esterno dei capannoni”; -“l'utilizzo di dette maschere, [perfino] in quelle particolari lavorazioni, era raccomandato ma, trattandosi di apparati pesanti e ingombranti, gli operatori appena potevano le toglievano”; -“verso il 1974/75 sono stati introdotti i primi impianti di aspirazione con elettrofiltri presso il reparto agglomerazioni, dove erano presenti polveri minerali in quantità. Poi, via via, sono stati introdotti impianti di aspirazione anche negli altri reparti. Dapprima in acciaieria, quindi nei campi di colata dell'alto forno, poi anche presso i laminatoi. ### di introdurre gli aspiratori era connessa anche al problema della silicosi…”; -egli non ricorda “… che siano state svolte specifiche attività di formazione del personale in merito ai rischi dell'amianto, anche perché la politica aziendale era piuttosto di rimuovere il problema alla radice, sostituendo i materiali”; comunque, “l'argomento era… affrontato pressoché quotidianamente in azienda e i capi reparto erano stati informati dall'ufficio sicurezza dei rischi connessi all'amianto, così che potevano anche riferirne ai sottoposti”; -per quanto attiene, più specificamente, alle mansioni degli operatori ### “certamente negli anni '70 i ferodi delle gru erano ancora a base di amianto… I freni delle gru erano a tamburo. Le ganasce erano esterne alla puleggia e montavano i ferodi contenenti amianto, inchiodati con perni in ottone. La zona circostante evidenziava depositi di polvere derivante dall'usura dei ferodi. Quando essi erano consumati, le ganasce venivano smontate e portate in officina dove si smontavano i ferodi usurati e utilizzandoli come misura, si sagomavano su pannelli più grandi i nuovi ferodi a misura che venivano anche forati con il trapano per consentire il passaggio dei perni… Certamente i meccanici del ### smontavano le ganasce portandole in officina e poi le rimontavano sulle gru. Normalmente chi si occupava delle operazioni sui ferodi, ne curava sia la rimozione che la sostituzione con i nuovi”; -“fino al 1978 circa, si sono utilizzate trecce in amianto per coibentare i cavi elettrici delle gru e dei carri ponte operanti nelle zone in cui erano esposti a particolari fonti di calore (altoforno, forni a pozzo, acciaieria). Era… necessario sostituire periodicamente la treccia perché a seguito dell'esposizione a forte calore carbonizzava e si sfaldava, rischiando di lasciare scoperti i cavi elettrici. A partire dal 1978 circa, in occasione degli interventi di manutenzione, invero frequenti, la treccia a base di amianto è stata sostituita con altri materiali. Delle operazioni si occupavano le squadre di man gru composte da meccanici ed elettricisti”; -“anche le cabine di gru e carriponte poste nelle zone di grande calore, erano coibentate con pannelli a base amianto. Essi non erano sottoposti a particolare usura e sono stati poi sostituiti, nel tempo, con materiale non pericoloso”. 
Anche il teste ### ha riferito che “soprattutto nei primi anni in cui h[a] lavorato nel reparto [### al quale è stato assegnato nel 1989 circa], i ferodi dei freni erano fatti di amianto e vi erano anche tubature coibentate con amianto. Successivamente questi materiali sono stati smaltiti e sono state anche smaltite… le scorte di magazzino…”; probabilmente nei primi anni '90 si è provveduto alla sostituzione dell'amianto con altri materiali.  6.2. Passando alla documentazione, elementi indiziari possono trarsi dalla “relazione sugli impianti e le produzioni dello stabilimento ### di ### Campi”, prodotta da parte ricorrente (doc. 17 ric.), con timbro di ricevuta dell'### in data ### e successiva lettera di trasmissione all'### di una versione in parte modificata dell'annessa tabella delle esposizioni (con timbro di ricevuta ### del 26.1.1999). 
La relazione era destinata a fornire specifiche informazioni all'### in merito all'esposizione ad amianto del personale ### in funzione del riconoscimento dei “benefici” ### in materia di amianto (v. pag. 1). 
E' vero che la relazione concerne uno stabilimento diverso da quello di ### nel quale ha operato il ricorrente, ma è altresì vero che si tratta di stabilimento dell'### inoltre accorpato a quello di ### a costituirne una divisione, tra la fine degli anni '60 e la seconda metà degli anni '70 (v. doc. 17 ric.). È pertanto ragionevole ritenere che i materiali in uso e i cicli lavorativi svolti in entrambe le sedi, fossero pressoché coincidenti. 
Lo stabilimento di ### ha cessato la produzione nei primi giorni del 1989, dopo un processo di ristrutturazione iniziato alla fine degli anni '70. 
Ebbene, nella menzionata relazione si indicava, tra l'altro, che: -appariva opportuna la valutazione dell'esposizione ad amianto, tra l'altro, del personale MOF e ### (pp. 23 e 25); -“amianto e materiali che in vario modo lo contenevano furono di uso comune a ### come in tutte le altre unità produttive. Essi vennero impiegati: per la coibentazione termica e l'isolamento di impianti; in alcune fasi dei cicli di produzione e di manutenzione; quali componenti di tessuti e materiali con i quali venivano confezionati indumenti di lavoro e di sicurezza. ### si protrasse fino ai primi anni '80; successivamente, sulla base della normativa di legge, i capitolati vennero modificati ed il loro impiego fu rapidamente azzerato con l'esaurirsi delle scorte”. 
Vi sono, pertanto, elementi per ritenere che anche nella prima metà degli anni '80 la presenza di amianto fosse diffusa. 
Nell'annessa tabella delle esposizioni e successivo aggiornamento (in cui sono indicate le operazioni comportanti esposizione ad amianto, gli operatori in esse impiegati, il tempo di realizzazione degli interventi e quello di manipolazione dell'asbesto) sono presenti, tra l'altro, diverse “voci” (colonna “denominazione intervento”) attinenti ad operazioni sui freni e ad interventi elettrici sui carriponte (con individuazione nelle “guaine” e nei “ferodi” dei materiali contenenti amianto).
Le medesime tabelle menzionano, altresì, svariate operazioni sui locomotori (v. pag. 37 della rettifica), relative ad es. alle “protezioni su tubi di scarico locomotori” e alla “sistemazione pannelli anticalore su locomotori”.  6.3. Così pure, dalla relazione ###, ### - ### e ### degli ambienti di lavoro, a firma del ### dott. M. 
BRUZZONE, sub doc. 21 ric. - che si comprende riferita alle ### di ### (v. anche elenco allegati) - si ricava che l'amianto era “ancora presente”, (quanto meno) nei primi anni ‘90, nei “ferodi e giunti a frizione dei carriponte”, con rischio di esposizione per i manutentori, come anche nelle “tubazioni di fluidi caldi attraverso diverse aree o capannoni dello stabilimento”, con rischio di esposizione non solo per i manutentori, ma anche per gli “altri addetti”.  6.4. ### relazione del CTU prof. ing. GAGGERO (causa r.g. 1438/2011 Tribunale di ### - ### lavoro) si indica che solo dopo il 1984 si è cessato di utilizzare DPI a base di amianto e che i vari ambienti di lavoro erano generalmente caratterizzati da “fibre di amianto aerodisperse” e vi era, dunque, un inquinamento “di fondo”.   Altri elementi indiziari, circa l'esposizione ad amianto degli addetti ### possono trarsi dalla relazione del #### nella causa ### innanzi al Tribunale di Savona (doc. 15 ric.), nella quale si indica (pag. 5) che con alta probabilità l'esposizione ad amianto interessava anche gli addetti al trasporto [poco importa che, nella specie, si trattasse di trasporto con mezzi stradali, anziché ferroviari] di detriti, residui e scorie, che nello svolgimento delle incombenze “incontravano” materiali, edili e non, contenenti amianto, dato che l'amianto era “ampiamente utilizzato negli impianti industriali siderurgici come coibente”. 
Non vi è da dubitare dell'utilizzabilità delle dette CTU quali “prove atipiche”.   6.5. I verbali delle testimonianze rese in vertenze analoghe all'odierna (doc. 19 ric.), anch'essi utilizzabili quali prove atipiche, confermano e pongono in evidenza l'ampio utilizzo di amianto presso lo ### di ### sia nelle lavorazioni (quale materiale coibente ed isolante, ad es., per quanto qui rileva, applicato sulle tubazioni del vapore), che quale componente dei dispositivi di protezione individuale; quanto meno fino all'adozione dei divieti di legge. 
Così pure la relazione del CTU dott. ### [doc. 13 ric., nella quale si riporta, tra l'altro: “riguardo ai rischi lavorativi presso lo stabilimento dell'### di ### è noto che le lavorazioni ivi svolte abbiano comportato in vari reparti esposizione a diversi cancerogeni, e in particolare all'amianto. ### di patologie legate all'amianto (sia asbestosi sia mesoteliomi sia cancri polmonari) nei lavoratori della siderurgia, e in particolare dello ### di ### è un fatto assodato; io stesso ho avuto modo in passato di esaminare anche l'incidenza negli ultimi decenni di patologie neoplastiche dell'apparato respiratorio tra i lavoratori dell'###.  6.6. Infine, in base alle “### di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto…” per l'impresa “### ‘### - GENOVA”, dell'8.3.2001 (doc. 22 ric.), i benefici previdenziali in materia di amianto sono stati riconosciuti, tra gli altri addetti ai centri di manutenzione, ai “manutentori meccanici/elettricisti/riparatori elettrici” del ### a tutto il 1992. 
Più in generale, nel documento tutte le esposizioni sono state ritenute sussistenti fino al 1989 almeno.  6.7. La convenuta contesta l'utilizzabilità del doc. 16 ric., che nella prospettazione attrice è costituito dalle dichiarazioni dei responsabili di reparto RSU e MOF circa i rischi di esposizione ad amianto per il personale ### che sarebbero legati soprattutto alle attività svolte presso l'acciaieria in sinergia con gli operatori di fossa/colata, gli addetti alle materozze e gli addetti ai forni ### nonché alle attività di manutenzione dei locomotori. 
In effetti, si tratta di documento non sottoscritto e di incerta provenienza, di cui, pertanto, non si terrà conto.  6.8. Il quadro probatorio delineato è tale, comunque, da dimostrare che nell'intero periodo di lavoro presso ### il sig. ### ha inalato fibre di amianto, ancora ampiamente presenti e diffuse nel 1985. 
Ciò vale, in particolare, per il periodo di assegnazione al reparto ### tenuto conto della composizione dei ferodi e della manipolazione dell'amianto anche da parte degli elettricisti del reparto, che operavano in sinergia con i meccanici. Ma l'esposizione vi è stata anche nel periodo precedente, con riguardo alle mansioni di agganciatore/deviatore carri e, comunque, a fronte dell'inquinamento “di fondo”, presente in diversi ambiti dello stabilimento, frequentati dagli operatori ### Infatti, era a quel tempo ampio l'utilizzo dell'amianto quale coibente e isolante termico, a costituire materiali e parti senza dubbio presenti anche nei carichi trasportati dai carri, talvolta nella forma di pericolose scorie. 
Ne emerge, inoltre, la mancata adozione, nel periodo in questione, di strumenti (anche individuali) finalizzati a limitare l'inalazione delle fibre e ad abbatterne la diffusione e di serie iniziative volte ad informare i lavoratori della pericolosità dell'amianto, in generale e in relazione alle specifiche lavorazioni.  7. Dimostrata la “nocività” dell'attività lavorativa, protrattasi per un periodo apprezzabile, ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta debbono prendersi in considerazione i seguenti principi di diritto, ormai ben consolidati: -<<la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81>> (Cass. n. 18626/2013); -dunque, <<in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte>> (Cass. n. 18503/2016); -d'altra parte, <<La conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri; idem, nel d.lgt.  6/1916 n.1136 e nel r.d.1720/1936). ### un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma (ma lo stesso vale per le placche pleuriche asbesto correlate) risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr. Cass. sez IV 43786/2010 e Cass. sez. IV ###/2010). 
Mentre l'asbestosi - pure essa una malattia mortale o comunque produttrice di una significativa abbreviazione della vita - è stata inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943… In relazione alla medesima obiezione cronologica riferita all'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto, va pure tenuto conto del risalente e consolidato orientamento di legittimità (a partire da Cass. pen. 27.6.1979; 14.4.1994 est. Battisti; 6858/90; 988/2003; ###/2003; 988/2003; ###/2003; 8204/2003; 7630/2005; Cass. Sez. IV 43786/2010 e Cass. sez. IV ###/2010) secondo il quale l'accertamento di questa epoca non rileva ai fini della responsabilità del datore perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. IV, 5919/1991, ### IV, 5037/2000, ### Cass. IV, 4675/07, ### Cass. IV, 21513/09, ### Cass.### 43786/2010 e Cass. sez IV ###/2010)>> (Cass. ord. n. 18044/2025); -onde, <<all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro [nel caso esaminato dalla S.C., dal febbraio 1946 al febbraio del 1979]… era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto… Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione>> (Cass. n. 6352/2015); -in ogni caso, vale il principio di chiusura per cui, <<in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie>> (Cass. n. 10425/2014); -e <<… l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnicoscientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro>> (Cass. n. 17252/2016).   7.1. ### specie, parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. 
In particolare, ai sensi del già ricordato art. 21 d.P.R. n. 303/1956 (vigente nel periodo per cui è causa): “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. 
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.  Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. ### deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.   Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.   Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro…”.   Ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.P.R. n. 303/1956: “Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”. 
Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione.  ### specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova dell'adozione di tali prescrizioni, ma dall'espletata istruttoria è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. 
Segnatamente, è comprovato che ### ha omesso di predisporre le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro, sotto i seguenti profili: -le operazioni implicanti la manipolazione dell'amianto venivano compiute senza precauzioni volte ad evitare l'inalazione e la dispersione delle fibre (si pensi ad es. alle procedure di smontaggio degli apparati frenanti di carriponte e gru, di trasporto degli stessi in officina, di montaggio dei ferodi con rivettatura/chiodatura, agli interventi degli elettricisti su gru e carriponte, alle operazioni di sagomatura e foratura dei ferodi; attività, tutte, compiute con mezzi inadeguati e senza cautele di sorta, come se nessun rischio vi fosse); -non si adottavano sistemi di ritenzione delle polveri, che ne impedissero o limitassero la dispersione nell'ambiente di lavoro (ad es., i freni di gru e carriponte, a tamburo, avevano le ganasce esterne alla puleggia, cosicché le polveri derivanti dall'usura si disperdevano all'esterno dell'apparato); -non vi erano, nello stabilimento, sistemi di aspirazione diffusi ed efficaci (sono stati introdotti solo gradualmente, a partire dagli anni '70, e in determinati settori; spesso non hanno risolto il problema della polverosità); tanto meno vi erano sistemi di aspirazione dedicati alle operazioni di manutenzione di gru e carriponte; -non si prevedevano adeguati interventi di rimozione delle polveri (così, ad es., di quelle derivanti dall'usura dei ferodi o dal taglio e dalla foratura degli stessi); -non si sono adottate misure organizzative per separare le lavorazioni comportanti produzione di polveri nocive dalle altre attività (sia in generale, sia con riguardo agli interventi di manutenzione in questione, che venivano svolti senza isolare i luoghi di lavoro ed anzi in presenza di altri lavoratori, addetti a mansioni differenti, sia con riguardo alla realizzazione dei ferodi, che avveniva semplicemente in officina e a cura di personale non specializzato); -all'interno dello stabilimento, l'utilizzo dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive era riservato a pochissime attività, diverse da quelle in considerazione (v. dich.  testimoniali); comunque era tollerato il mancato utilizzo e/o non veniva esercitata un'efficace vigilanza sull'uso (come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4 lett. c) D.P.R.  547/1955, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro per i danni conseguenti all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i.); -gli operai, e così il de cuius, non sono stati direttamente e dettagliatamente informati della pericolosità delle polveri contenenti fibre di amianto e delle cautele da adottare in presenza di tali polveri; -non si è provveduto, comunque, fino al termine del periodo di lavoro del de cuius, alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali privi di amianto, benché la pericolosità dell'inalazione dovesse essere conosciuta.   8. Al fine di accertare il nesso causale tra la nocività dell'attività lavorativa, la patologia contratta dal sig. ### e il decesso, è stata espletata CTU medico legale.  ### prof. ### ha svolto, conclusivamente, le seguenti considerazioni medico legali: <<Dal raccordo anamnestico basato sulla documentazione medica si evince che il #### fumatore, a seguito di tosse insistente, dolore toracico in sede mammaria destra e calo ponderale, eseguiva in data ### un Rx torace che evidenziava una lesione polmonare destra. 
Successivamente, il paziente era sottoposto ad una PET il ### presso l'### che riconosceva una “…### e disomogenea ipercaptazione del tracciante a carico delle note lesioni solide polmonari del lobo superiore di destra poste in stretto rapporto con la pleura costale; si evidenziano inoltre iniziali processi infiltrativi a carico degli archi costali contigui (maggiormente la ### costa)…” ### della lesione (referto biopsia del 25/08/2020) evidenziava una positività per ####-40 e focalmente per Wt-1 e CK-###/### e negatività per ###1, ###Ep4, ### e CK-5/& conducendo alla diagnosi di mesotelioma pleurico con aspetti prevalenti del tipo sarcomatoide. A questo punto, il #### era seguito periodicamente dall'ambulatorio oncologico presso l'### dove era stabilito un trattamento chemioterapico con schema ### + ### Dopo 4 cicli di terapia con ottima tolleranza, il paziente si presentava in buone condizioni generali; alla Tc successiva (20/11/2020) si visualizzava una complessiva riduzione di spessore delle note lesioni pleuriche a destra e si confermava il continuo dello schema chemioterapico sopra nominato. Dalla documentazione clinica esaminata risulta che, anche nelle successive visite oncologiche di controllo, il paziente manteneva una buona risposta alle cure (“### 6 cicli di terapia + 2 di mantenimento con solo ### con ottima tolleranza”) ma riferiva scarso controllo del dolore. Nel referto della Tc del 19/2/2021, risultava un “apprezzabile aumento dello spessore delle note lesioni pleuriche a dx”; inoltre, il paziente (che, come riportato precedentemente, lamentava uno scarso controllo del dolore) era indirizzato presso la radioterapia per un'eventuale valutazione di trattamento antalgico. E, a seguire, era considerato il passaggio alla terapia di II linea con ### per os. 
Dopo 8 cicli di terapia, il referto dell'esame diagnostico Tc eseguito in data ### continuava a mostrare un aumento delle lesioni pleuriche presenti a destra… Le condizioni cliniche del paziente non miglioravano e portarono al decesso avvenuto in data ###.  […] Il mesotelioma pleurico è la forma più frequente di mesotelioma ossia, una neoplasia maligna primitiva che riguarda le cellule del mesotelio, strato epiteliale della sierosa che riveste gli organi, in questo caso la pleura.  […]
La tipologia di tumori che colpiscono la pleura si differenziano in primitivi e secondari; l'interessamento metastatico è molto più̀ comune rispetto ai tumori primitivi. 
Come detto, tra i tumori primitivi figura il mesotelioma, la cui frequenza è maggiore tra gli uomini e, in ### l'incidenza è maggiore nelle regioni settentrionali. La mortalità dovuta al mesotelioma rappresenta circa il 4% della mortalità globale per tumori in quasi tutte le età ed in entrambi i sessi.  ### (### definisce il mesotelioma come direttamente attribuibile all'esposizione all'amianto (o asbesto) infatti, il rischio di mesotelioma aumenta con l'incremento dell'esposizione cumulativa a tale minerale. ### è riconosciuto dall'### internazionale per la ricerca sul cancro (### come cancerogeno di gruppo 1, ossia quelle con evidenza massima di cancerogenicità. 
Per asbesto ### si intende un insieme di cristalli idrati di silice che si uniscono formando delle fibre; sulla base di vari studi epidemiologici l'esposizione professionale all'asbesto è legata all'insorgenza di varie lesioni: placche fibrose pleuriche, versamenti pleurici, fibrosi interstiziale, carcinoma polmonare, mesoteliomi, neoplasie della laringe e probabilmente altre patologie neoplastiche. Essendo l'asbesto costituito da fibre minerali, la presenza di queste nell'ambiente determina la possibilità di inalazione da parte dell'uomo, conferendogli la nota pericolosità, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. 
Una volta inalate, le fibre tendono a depositarsi all'interno delle vie aeree e sulle cellule polmonari, dove possono permanere anche per molti anni, determinando l'eventuale insorgenza di malattie come l'asbestosi o di tumori polmonari. Gli anfiboli sono ritenuti più pericolosi rispetto al crisotilo in quanto hanno forma dritta e rigida e possono disporsi parallelamente alla direzione del flusso aereo ed essere facilmente trasportati in profondità̀ nei polmoni, ove penetrano nelle cellule epiteliali e raggiungono l'interstizio (al contrario dei crisotili che, essendo più̀ solubili, vengono più̀ facilmente intrappolati nelle vie respiratore superiori e, pertanto, rimossi dall'apparato muco ciliare). 
La diagnosi di mesotelioma può essere complicata e necessita di un approccio multidisciplinare mediante correlazione tra gli aspetti cito-istologici e i dati clinici e radiologici, ma la diagnosi definitiva richiede comunque la conferma bioptica; infatti, l'OMS identifica tre istotipi principali di mesoteliomi: la variante epiteliode (70-85% dei casi); la variante bifasica (10-25%) e la variante sarcomatoide (circa il 10% dei casi). Inoltre, secondo le linee guida ### è utile usufruire delle indagini immunoistochimiche per confermare la differenziazione mesoteliale ricercando i seguenti marker: calretinina, WT-1; cotcheratina 5 (o anche CK 5/6) il ###-40 (queste, in particolare, per l'istotipo epitelioide); ma anche la positività per ###/### (questo per quanto riguarda l'istotipo sarcomatoide, che tende a mantenere la positività per le citocheratine, perdendo l'espressione dei classici marcatori mesoteliali). 
Nel 1997 ad ### un gruppo di esperti ha definito alcuni criteri per valutare la correlazione tra l'esposizione ad asbesto e l'insorgenza di patologie ad esso associabili. ### aveva l'obiettivo di «discutere le patologie associate all'amianto e raggiungere un consenso sui migliori criteri per diagnosi e attribuzione in rapporto all'amianto». Da questo incontro emersero le seguenti conclusioni inerenti alla consecutio, su base probabilistica, tra esposizione professionale all'amianto e il mesotelioma: -un numero di fibre di asbesto (all'interno del polmone) superiore all'intervallo di base; -oppure delle prove radiografiche e/o cliniche di lesioni correlate all'esposizione di amianto (ad esempio l'asbestosi e/o… placche pleuriche); -oppure delle prove istopatologiche di contenuto anomalo di amianto polmonare. 
Pur tuttavia, in assenza di tali marcatori, una storia significativa di esposizione occupazionale (sia essa domestica e/o lavorativa) può ritenersi sufficiente per l'attribuzione del nesso di causa tra la stessa esposizione ed il mesotelioma maligno. In generale, per poter correlare la patologia neoplastica pleurica con l'esposizione all'asbesto, è necessario considerare i seguenti punti: • la grande maggioranza dei casi di mesotelioma è dovuta all'esposizione all'amianto; • il mesotelioma può verificarsi anche in presenza di un basso livello di esposizione all'amianto; • circa l'80% dei pazienti affetti da mesotelioma ha avuto una importante esposizione professionale all'amianto; • una esposizione breve o di basso livello deve essere considerata sufficiente affinché́ il mesotelioma possa essere correlato alla professione; • sono necessari almeno 10 anni dalla prima esposizione lavorativa all'amianto (sebbene nella maggior parte dei casi l'intervallo di latenza sia più lungo); • nessuna incidenza del fumo di sigaretta nell'insorgenza della patologia.  […]
Il mesotelioma pleurico maligno è oggetto di una specifica rilevazione epidemiologica da parte del ### (### in quanto, tale patologia è correlata al tema delle patologie amianto-correlate e per tale motivo, è attualmente attenzionata perché, secondo valutazioni epidemiologiche, in questo periodo vi è la massima incidenza di mesotelioma considerando la lunga latenza della patologia e il frequente utilizzo dell'amianto dal secondo dopoguerra fino agli anni 80. Il rischio di sviluppare un mesotelioma pleurico maligno è incrementato sia tra i lavoratori esposti ad amianto sia nelle persone con esposizione non occupazionale ad asbesto o altre fibre minerali asbestiformi. ### i dati del VI rapporto del ### (### dei ### si stima che l'esposizione non lavorativa sia responsabile del 10,8% dei casi di mesotelioma pleurico in ### il rischio aumenta con l'incremento dell'esposizione cumulativa alle fibre di amianto. 
I dati di questo rapporto del ### affermano che la latenza mediana tra l'esposizione e l'insorgenza della patologia è di 48 anni con una deviazione standard di 11,4 anni e una distribuzione gaussiana. Studi recenti hanno rivalutato la relazione tra l'incidenza di mesotelioma e tempo dalla prima esposizione all'amianto: una recente analisi di vari studi dimostra come, dopo circa 45 anni dalla prima esposizione all'asbesto, la tendenza di incremento dell'incidenza e della mortalità̀ del mesotelioma pleurico tenda a rallentare. È anche possibile che vi sia una stabilizzazione o una riduzione del rischio al cessare dell'esposizione.  […] Valutando il caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti, si evince che il #### era impiegato presso ### dal 1971 fino al 1985, quindi considerando i fattori di durata ed esposizione, è ragionevole pensare che questa abbia avuto inizio al momento dell'assunzione, in quanto il #### in qualità addetto alla manutenzione delle gru ### e dei carri ponte, era esposto con costanza agli ambienti lavorativi in cui erano svolte attività di manutenzione e riparazione. Altresì è noto come tra i materiali utilizzati nelle industrie siderurgiche, l'amianto avesse un ruolo predominante per le sue caratteristiche termoisolanti, fonoassorbenti e di resistenza, oltre al costo relativamente basso. Si consideri, anche, che dalla valutazione delle testimonianze fornite, non erano presenti in tutti i reparti dei corretti sistemi di aspirazione, in quanto introdotti inizialmente nel 1974/1975 presso il reparto di agglomerazione e, in seguito, negli altri reparti. Inoltre, considerando l'occupazione del periziando, quale meccanico, poteva succedere che potesse dover lavorare anche sul piano di scorrimento delle gru.
In questi casi poteva accadere di trovarsi a poca distanza dalle tubazioni per la conduzione di vapore, che erano coibentate con amianto a vista; così come il posizionamento delle cabine delle gru, posizionate vicino ai forni coibentati anch'essi con amianto. Altresì si evince anche che non vi erano aree destinate a determinate lavorazioni, isolate dal contesto circostante, per vitare la dispersione di polveri. Si può presupporre però che da metà degli anni '80 l'impiego dell'amianto sia stato ridimensionato, fino a essere regolamentato all'inizio degli anni '90 con l'entrata in vigore della ### 257; è plausibile, in accordo con tali dati, che anche nell'ambiente lavorativo in oggetto possa esserci stata una graduale diminuzione dell'esposizione, in concordanza con il progredire delle conoscenze scientifiche e la crescente attenzione in termini di prevenzione.  […] È ampiamente citato in ### oltre che universalmente condiviso, come l'ambiente siderurgico-meccanico sia stato storicamente interessato da concentrazioni di polveri di asbesto (e altre sostanze) significativamente superiori all'ambiente urbano. Non si può dunque esimersi dall'affermare che il #### sia stato esposto a un quantitativo continuativo di amianto per un periodo prolungato, almeno fino alla metà degli anni 80'. 
Può essere utile fare un piccolo excursus rapportando l'esposizione professionale del #### ai ### di ### valutando la soddisfazione oggettiva di ogni singolo criterio. 
La prima considerazione da fare è la diagnosi della patologia neoplastica: si tratta di un mesotelioma pleurico, fortemente attribuibile all'esposizione alle fibre di asbesto. Si può dedurre che tra l'inizio dell'esposizione (1971) e l'insorgenza della patologia, clinicamente manifesta da aprile [recte agosto] 2020 (almeno da quanto appreso dalla documentazione in atti), è possibile quantificare un tempo di latenza di circa 49 anni, ampiamente superiore ai 10 anni minimi necessari a correlare la patologia all'esposizione. Tra i criteri, viene identificata “una storia professionale di esposizione breve o di bassa entità” affinché il mesotelioma possa essere considerato professionalmente correlato. Al netto di ciò, valutando gli anni di esposizione del #### e della professione da lui stesso svolta (sempre evinte dalla documentazione in atti), si rileva un'esposizione costante per diversi anni presso settori di manutenzione che utilizzavano amianto nella maggior parte dei processi produttivi. Quindi, al fine di soddisfare l'associazione patologia-amianto, possiamo considerare soddisfatta l'esposizione cumulativa all'amianto così come definita nei ### di ###
Per stabilire il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la patologia neoplastica è sufficiente che siano soddisfatti i ### di ### in quanto standardizzati ed universalmente accettati nella comunità scientifica>>.  8.1. ### di parte resistente ha formulato osservazioni critiche, che però riguardano il quesito posto al ### piuttosto che le risposte del prof. #### il CTP dott. ### infatti: <<### è sottoposto un quesito difettoso persino per i parametri a cui la ### di ### ha abituato la convenuta nella ormai lunga storia del contenzioso fra ex maestranze ### e ### S.p.A.  […] Il procedimento e, perciò, la CTU disposta nell'ambito di quest'ultimo prendono le mosse dal presupposto, preteso e destituito di fondamento, per il cui il #### abbia inalato amianto solo e per via dell'obbligazione con ex ### scotomizzando, anche solo in ipotesi, pregresse e decisive esposizioni al minerale, quali potevano essere confermate - o escluse - da una parvenza di serietà nella ricostruzione dell'anamnesi lavorativa, famigliare e residenziale, peraltro richiesta - o quantomeno, non esclusa - dal quesito, laddove il Giudice autorizza il proprio consulente ad acquisire ogni altra informazione utile. Nulla, quindi, impediva all'ausiliario del Giudice di adempiere al proprio dovere di completezza rimpinguando l'esangue fascicolo d'### quantomeno con l'estratto conto retributivo ### e le informazioni desumibili dal ### La risposta del CTU al quesito è pertanto viziata in radice dall'assunto, totalmente apodittico, che il #### abbia lavorato solo per ### a dispetto del fatto che vi sia stato assunto intorno ai 25 anni di età, ossia all'esito di probabili altre esperienze lavorative, possibilmente consimili, date le specifiche mansioni di manutentore immediatamente - almeno così pare - attribuite presso lo stabilimento di ### Stesso dicasi per il servizio militare (nota e frequente occasione di esposizione ad amianto) e per i trascorsi famigliari e residenziali. 
Al netto di ciò, la risposta al quesito è obbligata e la ### di fatto, inutile. Tecnicamente, un aspetto critico dell'elaborato risiede nel continuo ricorso a formule dubitative riguardo ai livelli di concentrazione inalatoria di amianto che si presumono presso gli ambienti di lavoro ex ### A parere di chi scrive, il CTU bene farebbe, non essendo troppo tardi, a ricordare al proprio committente che non esistono rilievi ambientali a sostegno di tale ipotesi e che il criterio analogico con cui si pretende di indurre le stime, ammesso nell'ambito delle cause per i benefici ex l. 257/92, è perentoriamente escluso dalla procedura civile. ### della prova resta quindi in capo a parte attrice, ovviamente non in grado di sostenere validamente il carattere di necessità e autonoma sufficienza dell'amianto eventualmente respirato dal de cuius in ### quale causa del mesotelioma che lo ha condotto a morte. Anche l'eccesso di casi di mesotelioma pleurico presso detta azienda rispetto a quello della popolazione generale non può essere addotto a prova di un nesso di causa anche solo più probabile del contrario, costituendo al più una legge di copertura, ma fallendo la verifica del nesso di causalità individuale, per il quale è richiesta la dimostrazione - non fornita dal CTU - di un rischio relativo almeno doppio in studi scientifici, note - ossia standardizzate - tutte le altre variabili indipendenti (livelli di concentrazione in ff/l /anni, pregresse esposizioni, etc.) sconosciute nel caso di specie>>. 
Insomma, dette critiche, da un lato integrano sterili polemiche, dall'altro trovano piena confutazione nella relazione del prof. ### Si aggiunga che l'estratto conto contributivo è agli atti, ma non indica il precedente datore di lavoro del sig. ### e che, comunque, i dati relativi all'esposizione presso ### appaiono sufficienti ai fini dell'attribuzione all'attività lavorativa de qua del ruolo, quanto meno, di concausa della malattia e del conseguente decesso. Ma sul punto si tornerà tra breve.   8.2. Le illustrate valutazioni del CTU in merito all'origine lavorativa della patologia che ha determinato il decesso del sig. ### appaiono pienamente condivisibili, perché aderenti alle risultanze dell'istruttoria e ampiamente motivate, nonché conformi alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del nesso di causalità, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, deve essere compiuta sulla base delle migliori cognizioni scientifiche disponibili, ma, ove esse non consentano di raggiungere un'assoluta certezza della derivazione causale, la regola di giudizio muta sostanzialmente nel processo penale ed in quello civile, <<… in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, ###, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standars delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso vedansi: Cass. S.U. 11/01/2008, n. 576; Cass. S.U. 11/01/2008, n. 582. Cass.16.10.2007, 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238)… Il principio ha avuto larga diffusione in tema di prova del nesso causale. Anche la ### di ### è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico… ### standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d.  evidence and inference nei sistemi anglosassoni). 
Sennonché esigenze di coerenza e di armonia dell'intero processo civile comportano che tale principio della probabilità prevalente si applichi anche allorché vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, quando tali ipotesi abbiano ottenuto gradi di conferma sulla base degli elementi di prova disponibili. In questo caso la scelta da porre a base della decisione di natura civile va compiuta applicando il criterio della probabilità prevalente. Bisogna in sede di decisione sul fatto scegliere l'ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. Trattasi, quindi, di una scelta comparativa e relativa all'interno di un campo rappresentato da alcune ipotesi dotate di senso, perché in vario grado probabili, e caratterizzato da un numero finito di elementi di prova favorevoli all'una o all'altra ipotesi>> (Cass., 5 maggio 2009 n. 10285, ex multis). 
Come evidenziato in dottrina, “probabilità logica” vuol dire che per ritenere sussistente il nesso causale devono trovare risposta affermativa tre interrogativi: a) l'antecedete causale è confermato dalla statistica? b) le peculiarità del caso concreto sono coerenti con le statistiche e/o con le leggi scientifiche? c) mancano altre possibili cause nel caso concreto? Se l'antecedente causale soddisfa tutte e tre le domande, esso è la causa “più probabile che non”. Se la risposta al terzo quesito dovesse essere negativa, lo è qualora, esaminate tutte le cause alternative, risulti la più probabile.  8.3. Né la qualificazione della fattispecie quale ipotesi di condotta penalmente rilevante commissiva, ovvero omissiva, o mista (sia commissiva che omissiva), può portare a differenti conclusioni.  ### recente giurisprudenza della Cassazione penale, invero, le condotte del datore di lavoro <<… hanno struttura di reati commissivi, incentrati sulla esposizione di lavoratori alle fibre di amianto aerodisperse…; la componente omissiva… in realtà attiene alla connotazione colposa della condotta, essendo costituita dalla mancata adozione delle misure prevenzionali imposte dalla legge ("la condotta attribuibile ai responsabili dell'azienda è, nel suo nucleo significativo, attiva; giacché l'esposizione all'agente lesivo in modo improprio è frutto di una determinazione di tipo organizzativo che ha evidentemente un rilievo condizionante, giacché se il lavoratore non fosse stato addetto a quella pericolosa lavorazione l'evento non si sarebbe verificato"- ### 4, n. 43786 del 17/09/2010 - dep. 13/12/2010, ### e altri, Rv. 248943)” (Cass. pen., 16 aprile 2018, n. 16715; cfr. anche Cass., 18 maggio 2018 n. 22022). ### si tratta pur sempre di valutare se detta esposizione sia stata la causa (quanto meno) “più probabile che non” della patologia.   La causalità omissiva, invece, è una causalità “normativa e non materiale”, perché ciò che non esiste (l'omissione) non può creare nulla (v. Cass. S.U. 576/2008). ### in ipotesi d'imputazione dell'evento di danno ad una omissione colposa, la riferibilità causale dell'evento alla condotta omissiva postula l'individuazione dell'esistenza di un dovere, generico o specifico (con funzione preventiva), di tenere un determinato comportamento e, quindi, l'accertamento che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (c.d. giudizio controfattuale), con esclusione di fattori alternativi.   ### del rapporto di causalità ipotetica richiede, dunque, la formulazione di un'ipotesi controfattuale, che pone il comportamento alternativo dovuto al posto dell'omissione, al fine di verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato.   Anche in questo caso lo standard di “certezza probabilistica” richiesto non può essere quello della certezza assoluta: è sufficiente la “probabilità” (o “certezza probabilistica”, secondo la definizione della S.C.), da valutarsi non solo su base statistica (perché le statistiche potrebbero mancare e, comunque, non possono tenere conto delle specificità del caso concreto), ma sulla base degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica).  Insomma, anche in questo caso deve operare il criterio della preponderanza dell'evidenza (o “più probabile che non”). 
Rileva altresì, ancor prima, il fatto che nella specie - come già osservato - siano state violate svariate norme con funzione preventiva dell'esposizione del lavoratore alle polveri nocive. 
Né può dubitarsi della reale efficacia delle misure preventive violate ai fini della prevenzione del danno. Ma sul punto si tornerà nel seguito.  8.4. Poi, ### secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 18267/2013), <<è scientificamente assodato che la tossicità dell'amianto si manifesta principalmente in caso di inalazione delle relative fibre e che il rischio per la salute è direttamente legato alla quantità ed al tipo di fibre inalate, alla loro stabilità chimica nonché ad una predisposizione personale a sviluppare la malattia. 
In particolare, in base alle attuali conoscenze scientifiche sui rischi da esposizione all'amianto, le fibre di amianto inalate possono produrre principalmente le seguenti patologie: l'asbestosi (patologia non tumorale del polmone), il carcinoma (patologia tumorale del polmone), il mesotelioma (patologia tumorale della pleura o del peritoneo), tumori del tratto gastrointestinale, della laringe e di altre sedi. Inoltre, mentre è scientificamente pacifica la dosedipendenza dell'asbestosi e del carcinoma polmonare, per quanto riguarda il mesotelioma, il discorso si presenta decisamente più complesso. 
In altre parole, la scienza medica ha appurato che, mentre nel mesotelioma pleurico, nei soggetti suscettibili esposti ad amianto, l'effetto cancerogeno può essere conseguente ad una "dose" estremamente bassa, al contrario, per tutti gli altri tumori - compreso il carcinoma polmonare da amianto - dosi basse non producono effetti epidemiologicamente dimostrabili…>>. 
Comunque, anche nel caso del mesotelioma, l'entità dell'esposizione non è irrilevante. 
Pur <<… non essendovi certezze circa la dose [anche molto bassa] sufficiente a scatenare l'insorgenza del mesotelioma pleurico…, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell'esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale">>; onde <<la prevalente giurisprudenza di legittimità (tra tutte, Cass. pen. Sez. IV, n. 988 del 11.7.2002, Rv. 227000, Macola) "… ha ritenuto corretta, anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo patologico che mette in crisi la teoria della dose ‘killer' o della dose 'trigger', che viene squalificata come frutto di artificio">> (Cass. 8292/2019).  8.5. È evidente, alla luce delle premesse, che ai fini dell'accertamento del nesso causale tra patologia ed esposizione lavorativa, occorre fare riferimento, non solo all'astratta possibilità che la patologia stessa sia conseguenza dell'inalazione dell'amianto, ma anche agli specifici elementi di conferma (e allo stesso tempo di esclusione di altri possibili fattori alternativi) emersi dall'istruttoria. A partire, ovviamente, dal dato specifico relativo all'entità dell'esposizione ad amianto, del quale già si è detto, anche riprendendo le indicazioni di cui alla ### Si veda <<[i]n punto da ultimo, Cass. n. 28458 del 05/11/2024 secondo cui “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.  13.- Pertanto solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge ( 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021). 
Deve perciò evidenziarsi che l'ordinamento vigente ammette il giudizio sulla correlazione causale tra fatto ed evento anche in termini di apporto concausale. Ciò significa che chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento (ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo.
E la ricorrenza di tali fattori alternativi deve essere allegata e dimostrata in giudizio dal datore di lavoro.  14.- Inoltre in relazione alle malattie asbesto correlate, deve essere considerata, attraverso il giudizio demandato al ctu, la rilevanza della dose complessiva (Cass. sentenza n. 18503/2016) posto che il mesotelioma è malattia dose correlata (in cui rilevano le dosi iniziali e quelle successive) caratterizzata dall'effetto acceleratore della latenza; da cui discende che le dosi successive all'iniziazione del processo cancerogenetico possono essere ritenute causali ed inoltre che le misure omesse nel corso del tempo potrebbero diminuire l'intensità dell'esposizione, la progressione della malattia ed allungare la vita del lavoratore esposto; in quanto l'esposizione continuativa, intensa e massiccia diminuisce la latenza della malattia ed influisce perciò sul più rapido decorso della stessa.  15.- Pertanto, ai fini della responsabilità del datore di lavoro è necessario accertare che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore sia insorta, si sia aggravata o si sia manifestata in un più breve periodo di latenza per effetto dell'esposizione a rischio, così come verificata ( sez. IV pen. n. ###/2013)>> (Cass. ord. n. 4092/2025; conf. Cass. ord. 18097/2025).  8.6. Il dato relativo all'esposizione ad amianto del sig. ### nel periodo di lavoro presso ### apprezzabile (in particolar modo nel periodo di adibizione al reparto ### e prolungata, appare già di per sé decisivo, anche perché si tratta di <<malattia tabellata… ove l'origine professionale della malattia è sorretta da presunzione legale e dove il nesso di causalità presuppone solo la dimostrazione di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (Cass. n. 13024/2017)>> (Cass. n. ###/2023, relativa ad azione promossa dagli eredi di un lavoratore, deceduto per mesotelioma maligno epitelioide, nei confronti del datore di lavoro dello stesso, ai fini del risarcimento del danno). 
Si aggiunga che <<… il riconoscimento della malattia da parte dell'### per esposizione all'amianto pur non essendo un elemento assorbente o di prova legale ai fini del nesso di causa è comunque un elemento da considerare almeno ai fini della prova del fattore di rischio e dell'esposizione all'agente nocivo (posto che la malattia è sì tabellata ma in quanto sia provata l'esposizione all'amianto, sia pure non qualificata)>> (Cass. ord. n. 4092/2025).  ### specie il riconoscimento vi è stato (v. supra).  8.7. Pertanto, alla luce di tutte le premesse, tenuto conto del fatto che, anche nel caso del mesotelioma, l'entità dell'esposizione ha un ruolo nella “causazione” della malattia e valutata l'entità ### dei livelli d'inquinamento cui il sig. ### è stato esposto per una decina d'anni e più presso il centro siderurgico, alle dipendenze di ### non può dubitarsi dell'esistenza del nesso causale (o, quanto meno, concausale) tra l'attività lavorativa in considerazione e il mesotelioma sviluppato dallo stesso lavoratore, anche volendo aderire (ma non si vede come, perché si tratta di semplice illazione) alla tesi del CTP di parte resistente circa la possibile esposizione ad asbesto nel periodo di lavoro anteriore. 
Anche i dati epidemiologici relativi ai casi di mesotelioma presso i lavoratori dell'### (v. in particolare CTU dott. ### doc. 13 ric.) costituiscono un elemento di conferma della correttezza di tale conclusione.  8.8. Guardando ai temi propri della causalità omissiva, non può neppure dubitarsi della reale efficacia delle misure preventive violate dalla datrice di lavoro (v. supra) ai fini della prevenzione del danno. 
Infatti, va ribadito il decisivo concetto per cui, in carenza di efficaci misure preventive di tipo “comune” (ad es. uso di protezioni per le vie respiratorie), il datore di lavoro avrebbe dovuto fare ricorso a rimedi più “drastici”, in termini di modifica dell'attività dei lavoratori e/o dei cicli produttivi e/o di sostituzione dei materiali impiegati, onde prevenire i ### rischi connessi all'esposizione ad amianto, assumendo altrimenti “a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie”. 
Come già rilevato, poi, <<… nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p.c. Ciò comporta che il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento… (cfr. Cass. n. 23990 del 2014; Cass. n. 15107 del 2005; Cass. n. 8033 del 2002).  11. Con particolare riferimento ai profili oggetto di censura, questa ### in sede penale, ha affermato che "il rapporto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, va riferito non solo al verificarsi dell'evento prodottosi ma anche in relazione alla natura e ai tempi dell'offesa nel senso che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che l'intervento doveroso omesso (o quello corretto in luogo di quello compiuto nella causalità commissiva) avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente (non minuti od ore) più lontani ovvero ancora quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (o che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione)" (Cass. pen. n. 988 dell'11.7.02/14.1.03, in motivazione). Si è aggiunto che, in questi casi, "non v'è quindi dubbio che una morte avvenuta in un giorno successivo sia un fatto diverso, dal punto di vista naturalistico prima ancora che giuridico">> (Cass. n. 27952/2018).   Pertanto, non può <<… essere accolta l'ulteriore obiezione con la quale… si sostiene che all'epoca della condotta mancassero i mezzi per evitare l'evento, potendo lo stesso evento… essere cagionato anche dalla ingestione di poche fibre. Talché, mancando le misure protettive per le piccole dosi, se anche fossero state adottate quelle dettate per le dosi più elevate, l'evento non sarebbe stato evitato; mancherebbe perciò il nesso di causa tra omissione ed evento. 
Sul punto deve obiettarsi, in base alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pure, sul tema della colpa, Cass. sez IV ###/2010; Cass. Sez. IV 43786/2010) che le misure omesse (quelle informative, igieniche, sanitarie) sarebbero state sicuramente utili ed avrebbero evitato l'insorgenza della malattia con un indice di seria probabilità (Cass. sez. IV ###/2010). 
Si tratta di una affermazione che è tratta dall'esistenza di studi epidemiologici, i quali hanno dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di esposizione ad amianto - attraverso la successiva introduzione di standard igienici e di sistemi di protezione vigenti al momento della condotta di cui si tratta - è corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza delle malattie da amianto. Ma anche perché la stessa evidenza si desume dalla constatazione del numero di malati, incomparabilmente più elevato, presente tra i lavoratori rispetto agli esposti per motivi non professionali, in considerazione dell'ampio impiego dell'amianto (che ha conosciuto migliaia di utilizzazioni e che si potrebbe considerare praticamente un inquinante ubiquitario); un dato che indica quindi come il livello di pericolosità della sostanza aumenti in relazione alla dose ( esposizione quantitativa e qualitativa), mentre riducendo la stessa si riducono le malattie. 
Ciò vale a dimostrare ulteriormente… che l'azione doverosa del datore di lavoro (le misure di igiene omesse) risulti causale rispetto all'evento (potendolo evitare o ritardare)>> (Cass. ord.  18044/2025).
È evidente, allora, che (anche solo) alla maggiore esposizione conseguente all'omessa adozione delle cautele indicate deve riconoscersi la capacità d'incidere sul processo patologico e di costituire un antecedete causale della patologia e del decesso causato da mesotelioma.  8.9. Come noto, la “casualità giuridica” trova fondamento e disciplina nell'art. 1223 c.c., secondo il quale il risarcimento deve comprendere solo i danni che siano “conseguenza immediata e diretta” della condotta altrui (v. Cass. S.U. n. 576/2008). E tali debbono ritenersi quelli determinati da ciascuna delle condotte “umane” che hanno concorso a determinare l'evento, tanto più quando non sia possibile ascrivere determinati effetti all'una e/o all'altra.   Pertanto, l'eventuale (del tutto ipotetica e indimostrata) esposizione ad amianto presso il precedente datore di lavoro, ovvero (più ragionevolmente) presso ### (atteso che il sig.  ### ha continuato a lavorare alle dipendenze di tale ultima società), non solo non rileverebbero dal punto di vista della causalità materiale (governata dal principio dell'equivalenza delle cause), ma non potrebbero neppure “limitare” l'obbligazione risarcitoria della convenuta sotto l'aspetto della c.d. “causalità giuridica”. ### che all'uopo rilevi se si tratti, quanto a quest'ultimo, di concetto relativo ad una ### regola causale (cfr. Cass. 21255/2013, nonché, più di recente, Cass. n. 28986/2019, in linea con la migliore dottrina), ovvero, più semplicemente, finalizzato a delimitare l'area dei danni risarcibili (cfr. Cass. 3893/2016). 
Diversa l'ipotesi in cui alla causazione del danno abbia concorso la condotta della vittima: in questo caso il risarcimento è suscettibile di riduzione, ai sensi, però, dell'art. 1227 co. 1 Come chiarito dai giudici di legittimità, <<[l]'art. 1227, comma 1, cod. civ. prevede: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.  15. È orientamento consolidato di questa ### che l'art. 1227, comma 1, cod. civ. sia una norma che disciplina la causalità tra condotta e danno, fissando un limite al principio della condicio sine qua non (v. Cass. n. 23426 del 2014 e precedenti ivi citati, fra cui Cass. n. 17152 del 2002) e così escludendo che possa farsi carico al danneggiante di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile>> (Cass. ord. n. ###/2022). 
La convenuta pretenderebbe (come da domanda subordinata) che il Tribunale faccia applicazione dell'art. 1227 c.c., in conseguenza dell'accertamento della “responsabilità e/o corresponsabilità del sig. ### per i fatti di cui è causa”. Ma nulla è emerso, che possa configurare una ###responsabilità) del de cuius. 
Pertanto, anche tale difesa risulta infondata.  10. Stante la fondatezza del ricorso, deve procedersi alla quantificazione ### del danno iure proprio. 
I testi escussi (### e ### rispettivamente nuora e consuocero del de cuius) hanno descritto l'intensità del vincolo familiare che legava i ricorrenti al de cuius, l'amorevole assistenza prestata dalla moglie e dai figli e il rapido e doloroso progredire della malattia, cui i ricorrenti hanno assistito consapevoli ed impotenti. 
I testimoni hanno precisato che: il figlio ### e la sua famiglia vivevano, a ### nel medesimo palazzo del genitore, ove entrambi i figli si recavano quotidianamente a pranzo; ### non viveva molto distante; il de cuius si occupava assiduamente dei nipoti ed in particolare della più piccola, con cui aveva un rapporto particolare; le famiglie del de cuius e dei figli condividevano un'abitazione, a ### dove trascorrevano le estati assieme; spesso il lavoratore ha trascorso le vacanze assieme ai figli e alle loro famiglie (in ### verso il 2006/2007, in ### due volte in ### con ### e famiglia; in ### con ###; il rapporto tra il lavoratore e la moglie era “normale”, essi erano sposati da molti anni e “hanno festeggiato assieme il 50.mo anno di matrimonio”; la vedova “… aveva problemi al ginocchio e alla schiena, che ne comprometteva la deambulazione e pertanto si è trovata anche senza l'importante sostegno che le forniva il marito nelle attività quotidiane”; dal punto di vista morale la sofferenza della signora ### dopo tanti anni di matrimonio, “è stata particolarmente intensa, anche perché l'incalzare della malattia non le ha neppure consentito di metabolizzare quanto stava avvenendo”. 
Quanto premesso consente di ritenere dimostrata, o quantomeno di presumere - secondo l'id quod plerumque accidit -, l'esistenza di un danno non patrimoniale dei congiunti a seguito del decesso del sig. ### La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è infatti, secondo il comune sentire, luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. 
Debbono valutarsi congiuntamente, qui, anche al fine di evitare inammissibili duplicazioni, sia la lesione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato che, in una dimensione dinamico-relazionale, l'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale (v. Cass. ord. n. 9857/2022). 
Come indicato dalle ### Unite della ### (Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008, 26972, punto 4.8): <<… la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato ...>>. 
Così, non è ammessa la liquidazione sia del danno da perdita del rapporto parentale che del danno esistenziale, “… poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca>> (Cass. ord. n. ###/2018). 
Più in generale, <<Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art.  2059 c.c. preclude… la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza [nella specie morale, psichica] patite dalla persona…, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso…>> (Cass. n. 15491/2014). 
In assenza di criteri normativi di sorta, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti deve avvenire in via equitativa, ex art. 1226 Devesi all'uopo tenere conto, appunto, di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivate dalla patologia e dal decesso, nonché delle specificità delle singole vicende (c.d. personalizzazione), ed assicurarsi, inoltre, l'adozione di parametri uniformi, tali per cui a parità di danno consegua parità di risarcimento. 
Ebbene, di recente la ### ha ritenuto che <<In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella>> (Cass. n. 10579/2021; conf. Cass. ord. 26300/2021).
Ne è conseguito il superamento del sistema di liquidazione c.d. a forchetta di cui alla ### milanesi, al quale è stato preferito, appunto, in sistema a punto che (già) caratterizzava le ### “romane”.   Nel 2022, l'### sulla ### di ### ha recepito le indicazioni della giurisprudenza, adottando il sistema a punti, onde appare possibile procedere alla liquidazione del danno iure proprio facendo applicazione delle ### milanesi. 
L'### partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice”, ha ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli / nipoti rispettivamente (aggiornamento 2024) di € 3.911,00 e di € 1.698,20 e ha proposto poi un calcolo a punti basato su cinque parametri (con un tetto massimo, per i familiari più stretti, di euro 391.103,18). 
I parametri sono i seguenti: A) età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale); sono previsti vari scaglioni anagrafici, per cui all'aumentare dell'età della vittima, diminuiscono i punti attribuiti (da un massimo di 28, appunto, ad un minimo di 4 punti per l'intervallo da 91 a 100 anni); B) età della vittima secondaria: fino a 28 punti; anche per questo parametro valgono le considerazioni sopra esposte sub A); C) convivenza tra le due vittime: 16 punti nel caso di convivenza; 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale; D) sopravvivenza di altro/i congiunto/i: fino a 16 punti (ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato; se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli; se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita); E) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta: fino a 30 punti, graduabili in ragione, sia della sofferenza interiore patita, sia dello stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico-relazionale).  10.1. Debbono essere quantificati, dunque, i danni risarcibili ai singoli familiari, mediante applicazione dei suddetti parametri. Con la precisazione che il quantum deve essere calcolato, in oggi, alla luce delle ### aggiornate nel 2024 (mentre nel ricorso si fa riferimento ai valori inferiori, allora vigenti, delle ### del 2022). 
Ebbene, si reputa equo quantificare il danno per perdita del rapporto parentale in: -euro 308.969,00 (79 punti x € 3.911,00) per la sig.ra ### dovendosi attribuire, per il parametro A 12 punti, per il B 12, per il C 16, per il D 9 e per l'E 30; quanto all'ultimo parametro, esso appare congruo, tenendo conto che si è trattato, per la vedova, della perdita del compagno di una vita, con cui ha avuto due figli e con cui conviveva e condivideva ogni aspetto della quotidianità; che ella si è fatta carico, assieme ai figli, di assistere il marito ed ha vissuto, dunque, impotente, momento per momento, la sua malattia, le sofferenze, l'agonia fino al decesso; che notevole è stato, dopo il decesso, il peso della solitudine e dell'assenza della principale figura di riferimento per la quotidianità; -euro 281.592,00 (72 punti x € 3.911,00) per il sig. ### dovendosi attribuire, per il parametro A 12 punti, per il B 18, per il C 8 (residenza nel medesimo stabile/condominio), per il D 9 e per l'E 25 (su 30); tale ultimo punteggio appare congruo, alla luce delle emergenze istruttorie, particolarmente significative in merito alla qualità e all'intensità della relazione perduta (vi è prova, tra l'altro, di frequentazioni/contatti assidui e della condivisione delle vacanze); relazione testimoniata anche dalla vicinanza al genitore nella fase della malattia, fino al decesso, con le conseguenze già esaminate trattando della vedova; -euro 254.215,00 per il sig. ### (65 punti x € 3.911,00); per questi vale quanto indicato per il fratello; le uniche differenze derivano dall'attribuzione, per il parametro B di 20 punti, per il parametro C di 0 punti (non risiedendo nel medesimo stabile del genitore) e per il parametro D di 24 punti; si tratta, quanto a quest'ultimo, di punteggio solo lievemente inferiore a quello del fratello, quantificato tenendo conto che nell'abitazione bifamiliare di ### soggiornava abitualmente ### e della minore condivisione dei periodi di vacanza. 
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno iure proprio, spettano gli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo. 
Infatti, “con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta” (Cass., 14 aprile 2011, n. 8507).  11. Venendo alla quantificazione del danno iure hereditario, occorre premettere che la questione della risarcibilità agli eredi del danno ("biologico", "morale-catastrofale", "tanatologico") patito dalla vittima deceduta in conseguenza della condotta altrui, è stata definita dalla ### secondo le seguenti linee guida: <<-alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale, nella misura in cui la persona fisica sia ancora in vita: la vicenda "acquisitiva del diritto" alla reintegrazione della perdita subita presuppone, infatti, la capacità giuridica, riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente (art. 2 c.c., comma 1).  -i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima (soggetto deceduto a causa delle lesioni subite alla propria integrità psicofisica) e trasmissibili "jure hereditatis", possono pertanto consistere: a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica - intesa come stato di incapacità determinato dall'inevitabile decorso della patologia con esito letale contratta a causa della lesione alla salute - perdurata nel periodo che va dal momento della lesione (che si caratterizza appunto per non essere emendabile e dunque non consente guarigione, ed in quanto letale conduce) fino all'exitus. Dalla lesione del bene-salute possono derivare, infatti: a1) conseguenze invalidanti della capacità psicofisica del soggetto, che residuano dopo la guarigione ed assumono carattere permanente - in quanto inemendabili - in relazione alla residua durata della vita; a2) conseguenze anch'esse inemendabili ma "letali", tali da condurre inevitabilmente la persona alla morte che sopravviene, di regola, a breve distanza di tempo. In quest'ultimo caso, laddove il soggetto permanga in vita per un tempo comunque apprezzabile, viene in rilievo la nozione di "danno biologico terminale", categoria meramente descrittiva, in quanto priva di una sua specificità giuridica e di una dimensione ontologica differente rispetto alla nozione di "danno biologico". ### distintivo del danno cd. terminale, è da individuare, infatti, esclusivamente in relazione all'aspetto fenomenologico della natura mortale o non mortale della lesione, dovendo aversi riguardo, ai fini dell'accertamento del danno-conseguenza, in ogni caso alla durata della vita che intercorre tra l'evento lesivo ed il decesso: anche la liquidazione del danno ### "terminale" viene effettuata valutando la incidenza negativa sulla capacità dinamico-relazionale del soggetto (sostanzialmente annichilita), prodotta da una lesione personale ###, durante il tempo necessario - di regola breve - alla evoluzione dell'iniziale stato patologico fino al suo ineluttabile esito… Analogamente all'accertamento del danno biologico, anche il danno cd. terminale, in quanto danno-conseguenza, è oggetto di accertamento in fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli sulla capacità psicofisica del soggetto si siano effettivamente prodotte, atteso che oggetto della "perdita" non è la morte, ma è pur sempre il tempo biologico commisurato alle perdute attività quotidiane che il soggetto avrebbe potuto altrimenti compiere, a tal fine necessitando - con riguardo alle lesioni mortali - che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale", cioè una durata idonea a correlare la diminuita validità alle capacità umane che si esplicano nel vivere quotidiano. Non vi è, pertanto, accertamento di danno biologico-terminale laddove la morte sia stata immediata, tale essendo considerata - per convenzione medico legale - anche la morte intervenuta prima dello spirare delle 24 ore di durata del giorno, non essendo ritenuto valutabile in medicina legale, in termini di danno biologico, un grado percentuale di invalidità commisurato soltanto ad ore, minuti o secondi (cfr. ### cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014; da ultimo: ### cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019); b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale"), consistente nello stato di sofferenza spirituale per intima paura o patema d'animo sopportato dalla vittima nell'assistere alla progressiva distruzione della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: in questo caso l'accertamento in fatto dell'"an", ossia della esistenza del danno-conseguenza, presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione", da parte del soggetto leso, dell'ineluttabilità della propria fine. Tale prova rimane, pertanto, esclusa laddove la morte sia sopraggiunta nella immediatezza delle lesioni inferte alla vittima, o sia pervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, ma con soggetto leso inconsapevole o che versava in stato di incoscienza (cfr. ### cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014); c) rimane, invece, esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd.  "danno tanatologico"), quale bene autonomo e diverso rispetto al bene-salute (oggetto di distinti diritti: artt. 2 e 32 Cost.), fruibile solo in natura ed esclusivamente dal titolare ed insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, tanto se il decesso si verifichi immediatamente, quanto nel caso in cui si verifichi dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "jure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - della simultanea assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, e - nel secondo caso - della mancanza di utilità fruibili dal soggetto e delle quali possa configurarsi la perdita in uno spazio di vita brevissimo inidoneo a tradurre l'evento-morte in una mera estensione del pregiudizio alla salute nel quale sono implicate le nozioni di malattia, guarigione e postumi invalidanti, le quali tutte sono inconfigurabili e, se preesistenti, scompaiono con la morte stessa (cfr. ### cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015 che, dando seguito alle indicazioni della sentenza della ### costituzionale 27 ottobre 1994 n. 372, compone in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di ### cass. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014)>> (Cass. 29492/2019; conf. Cass. Cass. n. 12041/2020).   Dunque, non solo in caso di patologia che conduca la vittima alla morte senza possibilità di guarigione e/o stabilizzazione dei postumi, ma, più in generale, in tutti i casi di lesione del bene-salute, deve tenersi conto, secondo le più recenti indicazioni dei ### di legittimità, della <<… duplice componente fenomenologica del danno non patrimoniale, avuto riguardo sia agli effetti che la lesione del diritto della salute ha comportato nella dimensione dinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia alle conseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore, sub specie di sofferenza, di paura, di angoscia, di disperazione…>> (Cass. ord. n. ###/2022). 
La valorizzazione, da parte della ### della duplice componente del danno non patrimoniale, ha sollecitato anche la “revisione” ### delle ### milanesi per la liquidazione del danno permanente da lesioni all'integrità psico-fisica, nelle quali, in luogo dell'indicazione della sola aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva, si è introdotta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari (secondo quanto indicato dall'### nei “criteri orientativi, “anche allo scopo di richiamare gli operatori ad una attenta verifica in merito all'an debeatur e alla congruità degli importi liquidati in relazione alla detta componente”). Analogamente, sono state riviste le ### per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, con l'esplicitazione anche dei “valori monetari delle due componenti del danno non patrimoniale ‘temporaneo' corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%”. 11.1. Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal sig. ### a causa della patologia tumorale che lo ha condotto alla morte (non immediata), dunque, era pacificamente trasmissibile e si è trasmesso agli eredi, odierni ricorrenti (v. doc. 8 ric.). 
Si indica nella CTU che <<### quanto emerso dalla disamina della documentazione clinica, i primi sintomi della patologia emergevano in data ### contestualmente al ricovero in ### a seguito del presentarsi di una tosse insistente, dolore toracico in sede mammaria destra e calo ponderale… Il periziando era seguito presso il reparto di ### di ### ove si sottoponeva periodicamente a visite di controllo. Una volta iniziata lo schema chemioterapico con ### e ### il paziente presentava un'iniziale riduzione delle lesioni. Però, dopo 6 cicli terapeutici più due di mantenimento (visita del 22/02/21) il sig. ### lamentava una scarsa tolleranza del dolore, ma anche un apprezzabile peggioramento delle lesioni pleuriche che aumentavano di dimensioni per cui veniva introdotto il trattamento radioterapico. Le condizioni cliniche del paziente continuano a peggiorare, presentava inappetenza e astenia, che hanno comportato la sospensione, per un periodo, del piano terapeutico. 
In base a quanto esposto si possono motivatamente assegnare: • Un periodo di inabilità temporanea al 50% di complessivi giorni 202 comprendenti le settimane a partire dalla diagnosi di mesotelioma e i primi mesi di chemioterapia. ### questo complessivo lasso temporale, pur non essendovi una documentazione comprovante uno stato di malessere tale da comportare l'ospedalizzazione del #### si ritiene che il de cuius soffrisse di problematiche respiratorie soprattutto in virtù della tosse resistente e dolore in sede mammaria destra, unitamente ai cicli di chemioterapia previsti per il trattamento di tale patologia.  • Un periodo di inabilità temporanea al 75% di totali giorni 129 comprensivi del periodo in cui il periziando si sottoponeva al trattamento chemioterapico e introduzione di radioterapia per scarso controllo del dolore. Il paziente, inoltre, lamentava inappetenza e astenia.  • Un periodo di inabilità temporanea totale di ultimi giorni 67, in virtù dell'ultimo periodo della malattia che ha portato al decesso del ### Costanzo…>>. 
Circa l'incidenza dei postumi sulle abituali attività non lavorative del de cuius, ha indicato il prof. ### <<Dalla disamina della documentazione clinica emerge che la patologia neoplastica si manifestava inizialmente con una tosse stizzosa continua e un calo del ponderale.
Ebbene, in considerazione di questi aspetti è possibile desumere che già in quell'epoca il #### avesse subito una limitazione delle attività del quotidiano legate ai problemi respiratori. 
Si può immaginare che egli abbia subito limitazioni nello svolgimento di sforzi moderati propri nel quotidiano di una persona di quell'età, come ad esempio camminate, trasporto di sacchi della spesa, esercizio di determinati hobby ed attività sportive, passare del tempo con i nipoti, etc. 
Per le caratteristiche stesse della patologia neoplastica in oggetto, caratterizzata da una rapida evoluzione nel tempo e prognosi infausta, non stupisce il repentino deterioramento del quadro clinico nei mesi successivi che gli ha precluso lo svolgere delle normali attività, di dover essere assistito dai figli e dalla moglie. Il paziente, comunque, sempre grazie all'aiuto dei figli, poteva visitare ### dove aveva l'abitudine di recarsi (soprattutto prima della diagnosi), con la famiglia, durante i fine settimana.  … Si può stimare approssimativamente che il paziente avesse subito delle limitazioni nelle attività di sforzo moderato, mentre poi, durante il periodo di trattamento della patologia neoplastica si verificava un peggioramento delle condizioni cliniche che probabilmente precludevano gran parte delle attività di vita quotidiana per cui si rendeva necessario l'ausilio da parte di terze persone>>. 
Ai fini della quantificazione del danno, deve ancora precisarsi che secondo la ### il danno biologico terminale è “danno biologico da invalidità temporanea assoluta” la cui liquidazione equitativa va effettuata “commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta” (Cass. n. 17577/2019; conf. Cass. 8292/2019, Cass. ord. n. ###/2022; Cass. ord. n. 5618/2025; v. anche Cass. ord. n. 15395/2016, secondo cui il danno biologico terminale “… va liquidato - quanto meno - negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta…”). 
La liquidazione sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea deve essere adeguata, peraltro, “… alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. ord. n. ###/2022; conf. Cass. ord. n. 5618/2025). 
Per quanto attiene alla quantificazione della componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), invece, la natura peculiare del pregiudizio (“consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”) <<… comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” − ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza>> (Cass. ord.  ###/2022; conf., tra le altre, Cass. n. 23183/2014).  <<Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. 23153/2019, n. 21837/2019)>> (Cass. ord. n. ###/2022).   I testi ### hanno dato riscontro della consapevolezza, in capo al sig. ### della patologia da cui era affetto, riferitagli dai sanitari fin dal momento della diagnosi. Hanno anche ricordato (in particolare ### che gli operatori dell'### che ben presto hanno preso in carico il ### a causa dei forti dolori, lo hanno tenuto informato della situazione relativa alla malattia.   Pertanto, si può parlare anche della consapevolezza dell'approssimarsi della fine e della lucida attesa della morte.   11.2. Le due voci di danno, dunque, vanno tenute distinte e liquidate con criteri diversi.  ### recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della quantificazione del danno iure hereditario, non è corretto il ricorso alle ### milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, perché esse s'ispirano, tra l'altro, ai principi della <<unitarietà ed onnicomprensività del concetto di “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, dovendo dunque intendersi la categoria del danno terminale comprensiva del danno biologico temporaneo “ordinario” (pertanto assorbito) e dei pregiudizi “altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”>>. 
Ed infatti, la decisione appena citata (Cass. ord. n. ###/2022) ha censurato la decisione di merito, emessa in un procedimento avente ad oggetto proprio il risarcimento del danno a favore dei congiunti ed eredi di un operaio deceduto per mesotelioma di origine professionale, con la quale si era <<… ricondotto ad unità il danno, qualificato come danno biologico terminale, ricomprendente anche il danno morale catastrofale>>.
Conclusivamente, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale deve utilizzarsi l'indennizzo da invalidità temporanea assoluta di cui alle tabelle ### con opportuna personalizzazione. 
Per quanto concerne il danno “catastrofale” (componente morale), esso è risarcibile solo ove vi sia stata, in capo alla vittima primaria - dante causa, la "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine. Che qui vi è stata. 
In caso positivo, si devono stabilire i parametri di cui avvalersi, alla luce di quanto riferito in merito all'inutilizzabilità (quanto meno in modo pedissequo) delle ### ad hoc per il danno terminale e tenendo conto che il semplice utilizzo dei valori monetari riferiti alla componente morale del danno non patrimoniale da invalidità “temporanea” appare del tutto insoddisfacente, perché inidoneo a valorizzare il di più di sofferenza conseguente alla consapevolezza della fine imminente (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n. 5618/2025, cit.). 
Ed infatti, le indicazioni della ### sono nel senso che il danno morale catastrofale possa apprezzarsi, appunto, “con criterio equitativo puro” (v. ex plurimis Cass. ord.  n. 15395/2016), correlato alle circostanze del caso e commisurato all'enormità della sofferenza e del pregiudizio sofferto a livello psichico (v. supra).  ### ha peraltro ribadito, in una recente decisione (dunque attenta all'autonoma rilevanza della componente “morale” del danno) che <<per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di ### per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017)>> (Cass. ord. n. ###/2022). 
Ne consegue che, ai fini della quantificazione del danno morale “catastrofale” secondo criteri di uniformità, sembrano possibili due alternative: l'utilizzo del parametro riferito all'invalidità temporanea, da incrementarsi, però, in considerazione dell'abnormità della sofferenza (v., in tal senso, Cass. ord. n. 5618/2025, cit.); l'utilizzo del parametro di cui alle ### milanesi relative al danno terminale, previo scorporo della componente “morale”, atteso che il difetto di esse è stato individuato dalla ### di cassazione proprio nella mancata differenziazione delle due componenti di danno. 
Pur a fronte dell'ampio utilizzo effettuato fino ad epoca recente, presso la ### lavoro del Tribunale di ### e a livello nazionale, di tali ultime ### ritiene il Tribunale, alla luce anche della durata non brevissima, nel caso in trattazione, della cennata “consapevolezza”, di fare ricorso alla prima opzione.  11.3. Dunque, poiché la malattia ### ha condotto il sig. ### al decesso e non si è risolta in esiti permanenti, il danno biologico (“terminale”) risarcibile è quello previsto per un'invalidità temporanea del 100% (benché il CTU abbia quantificato la stessa invalidità temporanea in misura inferiore, per il periodo anteriore agli ultimi 67 giorni di vita del de cuis) protrattasi per 398 giorni, con adeguata personalizzazione (nella misura di 2 volte per i primi 202 giorni, quando - secondo il CTU - la situazione appariva meno compromessa, con apparente buona risposta alla chemioterapia; e di 3 volte per i successivi 196 giorni: v. supra), tenendo conto che, seppur ### limitato nella durata, il danno è stato di rilevante intensità ed entità, per la crescente compromissione della capacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per la sofferenza fisica provata e per l'esito infausto intervenuto (v.  supra). 
Per una somma di euro 83.328,00 (202 gg. x 84 euro x 2 = 33.936,00; 196 giorni x 84 euro x 3 = 49.392,00; 33.936,00 + 49.392,00 = 83.328,00).  11.4. Il danno morale catastrofale, del pari pacificamente trasmissibile agli eredi, deve ritenersi risarcibile, con riguardo al periodo di malattia, tra la diagnosi e il decesso. 
Tenuto conto della piena consapevolezza della diagnosi - che, anche in base alle nozioni dell'uomo comune, consente ben poco spazio a concrete speranze di recupero - e dell'evolversi della patologia, appare equo procedere alla liquidazione del danno catastrofale utilizzando l'importo tabellare relativo all'invalidità temporanea (euro 31 al giorno), da personalizzarsi, tuttavia - in considerazione della ben più rilevante entità del danno morale in questione, rispetto a quello sofferto da chi attraversi un periodo di malattia, giungendo a guarigione -, con modalità analoghe a quelle utilizzate per il danno biologico, in particolare nella misura del quintuplo (v., per il ricorso ad analoghi criteri, Cass. ord. n. 5618/2025 cit. e i precedenti in essa citati). Si giunge così alla somma di (398 gg. x 31 euro x 5) euro 61.690,00. 12. E' ormai ius receptum che <<Ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria prevista dal decreto citato esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera; in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito da questa ### sulla scorta di ### cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017).  6.3.2. ### del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano [come peraltro nel caso de quo] reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così ### cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'### ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd. "differenziale", inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio [come l'omicidio colposo de quo]; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all'### di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr. Cass. n. 9166 del 2017).  6.3.3. E' escluso "che le prestazioni eventualmente erogate dall'### esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato" (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019).  6.3.4. Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall'### con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l'### non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018)>> (Cass. n. 12041/2020).  ### specie, alla luce di quanto ampiamente esposto e delle evidenziate inadempienze datoriali degli obblighi finalizzati alla salvaguardia della salute del lavoratore, poi deceduto, a fronte di un rischio che doveva ritenersi noto, non vi è dubbio che siano ravvisabili gli estremi del reato, procedibile d'ufficio, di cui all'art. 589 co. 2° c.p.  12.1. Quanto alla limitazione del risarcimento del danno al solo danno differenziale, deve rilevarsi che tra i rischi non coperti dall'assicurazione obbligatoria ### per i quali la limitazione di responsabilità non opera, rientrano non solo il danno “in franchigia” (danno biologico inferiore al 6%), ma anche il danno da invalidità temporanea e il danno morale, siccome, appunto, l'### non eroga prestazioni finalizzate al relativo ristoro (cfr. Cass. ord.  ###/2023). 
E' stata liquidata, poi, la rendita a favore del coniuge superstite, ma si tratta di prestazione avente finalità diversa, perché “volta ad indennizzare soltanto il danno patrimoniale dei congiunti” (Cass. ord. n. 17655/2020).   Pertanto, nulla deve essere detratto dall'ammontare del danno biologico e del danno morale. E il danno iure hereditario rimane pari ad euro 145.018,00 (euro 83.328 per danno biologico terminale; euro 61.690 per danno morale catastrofale). 
Tale danno viene equitativamente quantificato nell'attualità. 
Sulla somma così liquidata spettano poi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza sino al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., norma applicabile anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata predisposizione, da parte dell'imprenditore, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, essendo tale danno di origine contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro (v. Cass., 8 aprile 2002, n. 5024; Cass., 18 febbraio 2004, n. 3213; Cass., 1 luglio 2004, n. 12098; Cass., 10 settembre 2010, n. 19348; Cass., 1 luglio 2011, n. 14507).  13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore di causa, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, nonché di un incremento complessivo del 30% (ex art. 4 del D.M. n. 55/2014) in ragione dell'assistenza, da parte dei difensori, di tre soggetti nella medesima posizione processuale, aventi però posizioni scarsamente differenziate, tali da comportare un modesto incremento dell'impegno difensivo. Con distrazione a favore dei difensori di parte attrice, antistatari. 
Alla luce del medesimo criterio della soccombenza, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico della convenuta.  14. Poiché nella fattispecie sono ravvisabili gli estremi del reato p. e p. dall'art. 589 co. 2° c.p. in relazione al decesso del sig. ### deve essere disposta la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica di ### per le determinazioni di competenza sull'azione penale.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: dichiara tenuta e pertanto condanna ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, pro-quota, quali eredi del sig. ### a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale patito dal congiunto, la somma complessiva di euro 145.018,00 (euro 83.328,00 per danno biologico; euro 61.690,00 per danno morale); oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo; dichiara altresì tenuta e conseguentemente condanna ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire ai ricorrenti, iure proprio, il danno per perdita del congiunto sig. ### quantificato nella misura di euro 308.969,00 per la sig.ra ### di euro 281.592,00 per il sig. ### e di euro 254.215,00 per il sig. ### oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo; condanna infine la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 31.980,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge; con distrazione a favore degli avvocati ### B. STORACE e ### - pone definitivamente a carico della convenuta le spese della ### - riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 60.  ### il 24 marzo 2025.   IL GIUDICE ###

causa n. 2815/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Grillo Stefano

M
4

Tribunale di Catania, Sentenza n. 3094/2025 del 13-06-2025

... dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del c.d. danno differenziale residuato in conseguenza del sinistro de quo tenuto conto delle prestazioni riconosciute ed erogate dall'### e, per l'effetto, condannare l'### S.p.A., n.q., al pagamento in favore del Dr. ### della somma di €.-500.000,00-, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla verificazione del sinistro (19/1/2011) al soddisfo; con vittoria di spese e onorari. Si costituiva la ###ni s.p.a., quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### per le ### della ### la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di contraddittorio nei confronti degli eredi di ### Inoltre, chiedeva la riunione con altro procedimento pendente tra l'### che agendo in surroga dei diritti di ### ha convenuto in giudizio ### n.q. di FGVS e gli ### nonchè eccepiva, in ogni caso, che il ### e, per esso, ### S.p.a. n.q., possa rispondere del risarcimento ex adverso preteso, solo nei limiti del massimale minimo di legge, per persona e per sinistro, previsti alla data di verificazione dell'evento (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14048/2017 promossa da: ### (cf.###), nato a ####, il ### elett.  dom. in Acireale ###, via F. Paradiso 78/F, rappr. e dif. dall'Avv. #### (cf.###) giusta procura in atti I.N.A.I.L. (P.IVA n. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, , elett. dom. in ### via ### 76/A, rappr. e dif. dall'Avv. ### giusta procura in atti #### S.P.A. (cf.###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in ### 244 95129 ### rappr. e dif. dall'Avv.SPAGNOLO ### (cf.###) giusta procura in atti ### (c.f. ###), nata a ### il ###, res. in Mascalucia, via ### da ### 23 p.t., e ### (c.f. ###), nato a ### il ###, res. in Mascalucia, via ### da ### 23 p.t., quali eredi di ### nato a ####, il ###, deceduto il ### - contumaci ### Avente ad oggetto: sinistro stradale Con provvedimento del 28.11.2024 ex art.127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.  ##### rappresentava che, in data ###, alle ore 18.20 circa, rientrando a casa da lavoro, percorreva la via ### in direzione sud/nord a bordo del proprio motoveicolo BMW ### targato ### e veniva travolto da un'autovettura ### targata ### condotta da ### che aveva invaso la corsia di marcia opposta, scaraventando lo ### contro il cancello di accesso al civico n. 80 della suddetta via. #### targata ### impattava poi frontalmente con l'autovettura ### targata ### condotta da ### Intervenivano sul luogo gli ### del ### di ### per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso e un'ambulanza del servizio 118. Il medico del 118 dichiarava deceduto #### veniva soccorso e trasportato d'urgenza presso il ### dell'### e ricoverato con diagnosi “politrauma” e prognosi riservata. Dopo essere stato dimesso dall'### intraprendeva un percorso di riabilitazione e veniva sottoposto, in seguito, ad ulteriori interventi chirurgici. Per il periodo ricompreso tra il ### e il ###, l'INAIL riconosceva allo ### un'indennità complessivamente pari a € 58.073,91 a titolo di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Per il periodo ricompreso tra il ### e il ###, a causa dell'importanza della disabilità motoria, gli veniva riconosciuta un'indennità di accompagnamento per l'impossibilità di deambulare senza ausilio di un accompagnatore, ad esito del procedimento ex art. 445-bis c.p.c.. Nell'ambito del medesimo procedimento veniva altresì accertata la totale e permanente invalidità al 100% dello ### con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere atti della vita quotidiana, nonché la sua condizione di portatore di ### in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92. A decorrere dal 14.09.2013, l'INAIL gli riconosceva altresì una rendita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.M. del 12.07.2000, calcolata in base al grado di menomazione del 50% e della retribuzione annua rivalutata pari a € 21.960,93, con coefficiente 0,7. In data ### lo ### presentava richiesta di risarcimento dei danni ex art. 283, lett. b), del D.lgs. 209/2005 alla ### e alla ### S.p.A. (oggi ### S.p.A.), quale compagnia designata per la ### alla gestione dei sinistri di cui al ### di ### per le ### della ### essendo l'autovettura ### targata ### priva di copertura assicurativa. A seguito di perizia, la ### S.p.A. liquidava a favore dello ### la somma di 8.500 € (inclusiva degli onorari di € 900) a titolo di risarcimento dei danni al motoveicolo e al casco. ### si sottoponeva poi ad una visita medico-legale presso il fiduciario nominato dall'### S.p.A., ai fini della quantificazione dei danni alla persona (patrimoniali e non patrimoniali). Tuttavia, con nota del 13.04.2016 l'### S.p.A. riteneva non dovuto alcun risarcimento dei danni alla persona, qualificando il malore che aveva colpito lo ### (conducente dell'autovettura ### targata ### priva di copertura assicurativa) come un'ipotesi di caso fortuito. Sicchè, chiedeva: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.r ### proprietario e conducente dell'autovettura ### targata ### sprovvista di copertura assicurativa, in ordine alla causazione del sinistro di cui in narrativa; ritenere e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del c.d. danno differenziale residuato in conseguenza del sinistro de quo tenuto conto delle prestazioni riconosciute ed erogate dall'### e, per l'effetto, condannare l'### S.p.A., n.q., al pagamento in favore del Dr. ### della somma di €.-500.000,00-, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla verificazione del sinistro (19/1/2011) al soddisfo; con vittoria di spese e onorari. 
Si costituiva la ###ni s.p.a., quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### per le ### della ### la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di contraddittorio nei confronti degli eredi di ### Inoltre, chiedeva la riunione con altro procedimento pendente tra l'### che agendo in surroga dei diritti di ### ha convenuto in giudizio ### n.q. di FGVS e gli ### nonchè eccepiva, in ogni caso, che il ### e, per esso, ### S.p.a. n.q., possa rispondere del risarcimento ex adverso preteso, solo nei limiti del massimale minimo di legge, per persona e per sinistro, previsti alla data di verificazione dell'evento dedotto. Nel merito, contestava la sussistenza di una responsabilità esclusiva dello ### deducendo l'esistenza di un malore improvviso ed il concorso di colpa, contestando, altresì, il quantum, rilevando, in particolare, l'insussistenza di alcuna prova circa l'incidenza del danno biologico sulla sfera reddituale e sulla capacità lavorativa specifica. Chiedeva, pertanto: in via preliminare, ritenuto quanto dedotto sub lett. A.1) del presente atto, dichiarare la non regolare instaurazione del contraddittorio del presente giudizio e, per l'effetto, statuire come per ### nel merito, rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto; in subordine, ridurre la domanda di tutti gli attori per quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie se ed in quanto concretamente opponibili alla ### n.q., comunque entro i limiti del massimale minimo di legge ex art. 283 C. 
Ass., sancendo il concorso colposo dell'attore ex art. 2054 c.c. comma secondo ed in ogni caso limitando il risarcimento alla sola componente c.d. “differenziale”; in qualunque ipotesi di condanna, ci si riserva del diritto di ### n.q. per il ### a ripetere dagli eredi di ### in separato giudizio, tutti gli esborsi eventualmente effettuati nei confronti dell'attore in conseguenza dell'incidente del 19/01/2011 e del presente giudizio ex art. 292 C. Ass.; dire in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi. 
Nessuno si costituiva per ### e ### quali eredi di ### i quali rimanevano contumaci, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo. 
Nel procedimento riunito n. 15450/2017 R.G., l'I.N.A.I.L. conveniva in giudizio la ### s.p.a., quale impresa designata per F.V.S.G. e gli eredi di ### al fine di dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto di ### e, ai sensi degli artt.1916 c.c., 18 e segg. L.990/1969, condannarli in solido, in via di regresso, al pagamento della somma erogata a ### quale assicurato, trattandosi di infortunio in itinere, per la complessiva somma di euro 380.228,35, soggetto a rivalutazione, oltre a interessi legali dalla scadenza al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e compensi. 
Nel predetto procedimento, si costituiva la ###ni s.p.a., quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### per le ### della ### la quale contestava in fatto ed in diritto la domanda avanzata e chiedeva: in via preliminare, ritenuto quanto dedotto sub lett. A.1) del presente atto, dichiarare la non regolare instaurazione del contraddittorio del presente giudizio e, per l'effetto, statuire come per ### ritenuto quanto dedotto sub lett. A.2) del presente atto, adottare il provvedimenti volti alla riunione del presente giudizio, iscritto al n° 15450/17 RGACC a quello preventivamente incoato da ### iscritto al n° 14048/2017 RGACC Tribunale di ####, Giudice Istruttore Dr.ssa ### la cui prossima udienza è fissata per il giorno 6/6/2018; nel merito: rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto; in subordine, ridurre la domanda di tutti gli attori per quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie se ed in quanto concretamente opponibili alla ### n.q., comunque entro il massimale minimo di legge ex art. 283 C. Ass., sancendo il concorso colposo dell'attore ex art. 2054 c.c. comma secondo e nei limiti di quanto provato; in qualunque ipotesi di condanna, ci si riserva del diritto di ### n.q.  per il ### a ripetere dagli eredi di ### in separato giudizio, tutti gli esborsi eventualmente effettuati nei confronti dell'attore in conseguenza dell'incidente del 19/01/2011 e del presente giudizio ex art. 292 C. Ass.; dire in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi. 
Nessuno si costituiva per ### la quale rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo. 
Con provvedimento del 21.09.2020, veniva disposta la riunione del procedimento n. 15450/17 R.G. al presente procedimento. 
La causa, istruita documentalmente, stante il rigetto delle richieste di prova avanzate come da ordinanza del 30.07.2021, alla quale si rinvia, veniva assegnata a ### G.I. in data ###. 
Quindi, con provvedimento del 28.11.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c. 
La domanda avanzata non merita accoglimento per le considerazioni che seguono. 
In punto di diritto, la Cassazione ha precisato che «entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro (art. 2054 c.c., comma 2), sono onerate, non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì della prova ### della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.s., ed immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno ed a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili» (Cass. n. 7057/2017). La Suprema Corte ha altresì chiarito che «in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se questo ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile» (Cass. n. 21228/2016). 
Inoltre, in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti (Cass. Civ., n.13268/2006). Peraltro, il malore improvviso integra il caso fortuito ed esclude la responsabilità del conducente “solo laddove lo stesso non sia ricollegabile a preesistenti disturbi o patologie psico-fisiche che fossero già note al conducente” (Tribunale di Ravenna, sentenza 827/21), con onere di fornire la prova dell'estraneità della causa del malore dalla sfera di conoscenza o di conoscibilità del conducente a carico di quest'ultimo (Tribunale di Latina, Sentenza n. 1977/2022; conforme, Cass. Pen., 28435/2022, secondo cui, in tema di omicidio colposo da circolazione stradale, l'improvviso malore esclude la colpa ove l'evento da cui derivano la perdita di conoscenza e la conseguente ingovernabilità della condotta sia imprevedibile, sicchè non è invocabile da colui che, consapevole di essere affetto da epilessia, patologia farmaco-resistente che comporta episodi di perdita di coscienza, si sia posto alla guida di un autoveicolo e, colto da una crisi, ne abbia perso il controllo). 
Nella specie, pur non essendo contestato in fatto la dinamica del sinistro, essendo provato, in particolare, dal verbale di accertamento del ### di ### di ### del 19.01.2011, che lo ### alla guida della autovettura ### tg. ### percorrendo la via ### in direzione ### giunto al civico 80, per cause sconosciute, perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia opposta, andando a collidere con il lato anteriore sinistro della propria vettura, dapprima con il motociclo BMW tg. ### condotto dall'attore, il quale, speronato, andava a finire la propria corsa contro il cancello del civico n.80 sfondandolo, e dopo frontalmente con l'autovettura ### tg. ### condotta dalla sig.ra ### tuttavia, non appare provato che il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, in termini di velocità del motociclo condotto, in relazione ai limiti previsti per quel tratto di strada, sotto il profilo del concorso di colpa. Né a tal uopo appaiono idonee a colmare tale lacuna probatoria le richieste di prova avanzate. 
A ciò si aggiunga, in via, peraltro, dirimente, che appare desumibile dalla documentazione in atti che lo ### sia stato colto da un malore improvviso che abbia causato la perdita del controllo del mezzo. 
Invero, nella relazione di ricognizione esterna effettuata sul cadavere dello ### effettuata nel procedimento penale n.805/2011 R.G.N.R., il perito del P.M. ha concluso affermando che la causa ed il mezzo del decesso di ### è da ricondursi ad insufficienza cardio-circolatoria e respiratoria consecutiva a verosimile processo patologico naturale. Ciò veniva ribadito nel decreto di archiviazione emesso dalla G.I.P. il ###, la quale evidenziava che la causa della morte dello ### era da imputarsi non al sinistro ma ad improvvise cause naturali, come ribadito dal P.M. nella relativa richiesta di archiviazione, in atti. 
Ciò trova riscontro nel verbale di accertamento suindicato e nelle dichiarazioni testimoniali rese nell'immediatezza da ### la quale, dichiarava che la ### che la precedeva, invadeva la corsia opposta andando a collidere con un motociclo, continuando la corsa, e collidendo con un'auto che in quell'istante giungeva dalla corsia in direzione ### - ### Infatti, l'entità dei danni patiti ai mezzi e la traiettoria assunta dalla ### che improvvisamente deviava la sua rotta, invadendo l'opposta corsia, senza effettuare alcuna manovra di evitamento ovvero di frenata e, pur avendo già colpito il motociclo attoreo, continuava la sua corsa, impattando con l'altra autovettura che sopraggiungeva, sono indici univoci, precisi e concordanti che depongono per la sussistenza di un malore improvviso che ha colto il conducente della ### il quale, infatti, decedeva non a causa del sinistro, ma, prima dell'impatto, per cause naturali, come affermato dal perito, perdendo inevitabilmente il controllo del mezzo. 
E' appena il caso di rilevare che secondo l'orientamento della Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/05/2024) 21/06/2024, n. 17250), il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. 
Né appare desumibile dalla documentazione ovvero dalla perizia in atti che tale malore era prevedibile e, quindi, il sinistro evitabile, in quanto riconducibile a patologie conosciute o conoscibili da parte del conducente della #### canto, sotto tale profilo, non appare nemmeno idonea a tal uopo la richiesta di prova avanzata da parte attrice, in quanto generica e valutativa. A nulla rilevando, sotto tale profilo che la ###ni abbia risarcito il danno al mezzo, in quanto ininfluente, né rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità in oggetto. 
Pertanto, trattandosi di un evento imprevedibile ed inevitabile, ricompreso nell'ipotesi del caso fortuito, nessuna responsabilità può ascriversi a ### Sicchè, le domande avanzate da ### nonché dall'I.N.A.I.L. devono essere rigettate. 
Stante la soccombenza, sia ### che l'I.N.A.I.L. devono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali sostenute da ###ni s.p.a., quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### per le ### della ### che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, valore indeterminabile, decurtata della metà e della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.  P. Q. M.  Definitivamente pronunziando, previa dichiarazione di contumacia di ### e ### rigetta le domande avanzate da ### e da I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore; ### e I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute da ###ni s.p.a., quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### per le ### della ### che si liquidano, nella complessiva somma di euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Così deciso in ### il ###.  

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 14048/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Cristiana Gaia Cosentino

M
15

Tribunale di Latina, Sentenza n. 912/2025 del 01-07-2025

... risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento. 10.3. Costituisce ormai approdo pacifico della Suprema Corte che <<In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ### ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'### secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota ### rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA -### Il Giudice del ### in persona della dott.ssa ### all'udienza di discussione del 27/05/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1612/2020 promossa DA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti -ricorrente ### 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura in atti -resistente ###.I.D. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura in atti; - terza chiamata in causa
NONCHE' CONTRO ### in persona del dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Cermignani, procuratore speciale per atto del notaio, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### giusta procura in atti - terza chiamata in causa #### S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di ### signor ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti - terza chiamata in causa #### in persona del procuratore, dott.ssa ### rappresentata e difesa dall'avv. ### - terza chiamata in causa avente ad oggetto: infortunio sul lavoro; responsabilità; liquidazione del danno dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. 
Il principio - che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art.  276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 2. La domanda attorea inizialmente instaurata davanti al Giudice civile e poi rimessa davanti al Giudice del ### - avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della datrice di lavoro ### 2000 s.r.l. nella causazione dell'infortunio di cui è causa e, per effetto della chiamata in casa del terzo ### s.r.l., la condanna con quest'ultima in via solidale e/o alternativa al risarcimento del danno biologico/differenziale nonché di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti - è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.  3. Sull'infortunio del 25.08.2015 e sulla ricostruzione fattuale dedotta dalle parti 3.1 Il ricorrente ### è stato assunto dalla ### 2000 s.r.l. con contratto a tempo determinato stagionale dal 20.07.2015 al 31.08.2015 con mansioni di operaio generico ed inquadramento nel 6° livello del ### settore alimentari industria, addetto alla raccolta dei residui di lavorazione del pomodoro. 
In data ### alle ore 22,00 durante lo svolgimento delle sue mansioni nel piazzale di carico e scarico merci in prossimità del macchinario ### denominata ### ha subito un grave infortunio sul lavoro; che, in particolare, l'infortunio è stato determinato dalla espulsione del vetro della specola del macchinario, ciò che ha determinato la fuoriuscita della salsa di pomodoro bollente contenuta nel serbatoio, investendolo e scaraventandolo a terra provocandogli ustioni di secondo e di terzo grado su varie parti del corpo (tronco, braccia, sedere, radice delle cosce, polpacci, emivolto sx, palpebra inferiore e superiore dx, orecchio sinistro) nonché danni cerebrali con conseguente perdita progressiva della vista.  3.2 ### la ricostruzione attorea - riportata anche nel verbale delle indagini di PG effettuate dal ### di ### la macchina ### quel giorno era in fase di collaudo prestazionale iniziato la mattina alle ore 10.00 e con cessazione prevista per le ore 24.00; che, sul posto, erano presenti l'#### legale rappresentante della ### srl e progettista dell'impianto ed un suo collaboratore che monitoravano le prestazioni del macchinario; che, un dipendente della ### sig. ### aveva chiesto al ### in occasione del collaudo, di monitorare un manometro indicante la pressione interna del macchinario e di avvertirlo se avesse superato i 500bar; che verso le 22.00 , il ### aveva notato che il manometro segnava 500 bar e pertanto decise di avvertire il collega ### e l'#### che mentre i tre si recavano presso il manometro, il vetro della specola veniva espulso dalla sua sede e la salsa bollente di pomodoro lo investì.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Eccepisce la difesa attorea la violazione degli artt. 26, 63, 64 e 37 del dlgs 81/2008 e comunque dell'art. 2087 c.c. ed in subordine degli artt. 2049, 2043 e/o 2051 c.c., in capo al datore di lavoro nonché, in esito alla chiamata dei terzi, anche degli altri convenuti (cfr memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.) evidenziando, in particolare, sia la mancanza di misure organizzative di carattere precauzionale per i lavoratori che come lui svolgevano le mansioni in prossimità del macchinario in fase di collaudo, sia la mancanza di informazione sui rischi e sulla prevenzione negli ambienti di lavoro.  3.3. Nel costituirsi in giudizio la ### 2000 s.r.l. (d'ora in poi solo ###, ha dedotto che la responsabilità dell'infortunio era addebitale a difetto costruttivo della macchina progettata, installata e venduta dalla ### s.r.l.; che, infatti, il sinistro si era verificato a causa del cedimento della guarnizione della specola visiva installata da quest'ultima società sulla parete del serbatoio; che, pertanto il carattere occulto del vizio escludeva la responsabilità datoriale stante la natura imprevedibile e fortuita dell'evento. 
Ha concluso quindi per il rigetto della domanda attorea, previa chiamata in causa della ### srl - società produttrice e costruttrice del macchinario ###- nonché della ### spa per essere manlevata dalle conseguenze negative di una pronuncia a sé sfavorevole.  3.4 A seguito di chiamata in causa ritualmente autorizzata, si sono costituite in giudizio sia la ### S.r.l. che la ### s.p.a.  ### s.r.l. (solo MID) ha negato ogni profilo di responsabilità deducendo di aver adempiuto ad ogni normativa di legge nella progettazione e costruzione dell'impianto ### ed ai correlativi adempimenti di sicurezza; assume che la responsabilità nella causazione dell'infortunio doveva essere imputata esclusivamente alla ### S.r.l. che aveva prodotto e costruito la specola, fornendo un prodotto non conforme e infedele rispetto a quanto dichiarato nel catalogo e dunque affetto da vizio occulto.  3.5 ### spa ### (d'ora in poi solo ### ha ribadito, con ampia memoria, le ragioni già prospettate dalla ### ed ha chiesto, previa chiamata in causa della ### s.r.l., il rigetto della domanda attorea, spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della MID e della ### s.r.l. per ottenere, in caso di condanna, - anche in via di surroga della ### - il rimborso delle somme corrisposte in favore del ricorrente.  3.6 A seguito della chiamata in causa autorizzata si è costituita in giudizio anche la ### S.r.l. che ha negato ogni responsabilità nella causazione del sinistro e ha ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 chiesto, previa chiamata in garanzia della ### accertarsi l'infondatezza delle domande proposte da MID e da ### nei suoi confronti.  3.7 Autorizzata la chiamata in giudizio da parte del Giudice Civile anche della compagnia assicuratrice ### S.p.a., la stessa nel costituirsi in giudizio ha ripercorso le deduzioni svolte dalla chiamante a confutazione delle domande spiegate da MID e da ### evidenziando che l'infortunio occorso al ### era dipeso esclusivamente dall'uso improprio ed altamente gravoso, non preceduto dalle necessarie verifiche tecniche e di progetto, di un prodotto non garantito espressamente per tale utilizzo e dalle omissioni di ### e di MID nella previsione ed eliminazione del rischio connesso alla pericolosa fase di collaudo del macchinario.  ***  4. Sull'utilizzabilità, in sede civile, delle prove raccolte in altro processo 4.1 ### granitico orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d.  atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie; in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n. ### del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. ### del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999). 
Da ultimo, si segnalano Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947, in base alla quale “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” e la recente pronuncia di Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947, la quale ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare”.  4.2 Alla luce dei suesposti principi di diritto ritiene il Tribunale la piena utilizzabilità dell'ampio materiale probatorio assunto nell'ambito del procedimento penale incardinatosi presso il Tribunale di ###.G. NR 7228/2015 e versato agli atti del presente giudizio (cfr. fasc.lo ric.te), tra cui il verbale conclusivo delle indagini di PG effettuate dal ### di ### e la relazione peritale redatta dal CTU dott. #### 5. Sulle risultanze del procedimento penale.  5.1 Risulta prodotta tra la documentazione allegata da parte ricorrente (doc. n. 9 fasc parte), il verbale conclusivo delle indagini di PG effettuate dal ### di ### nel quale - a seguito dell'accesso ai luoghi, alle dichiarazioni rese dall'infortunato, dai sigg.ri ### e ### (dipendenti ###, nonché dal sig. ### (collaboratore della MID e presente al momento dell'incidente) e alla valutazione di cospicua documentazione - è stato ritenuto che il cedimento della specola visiva fosse imputabile ad una errato dimensionamento dei singoli elementi e al loro difettoso assemblaggio nonché è stata riscontrata la violazione di una serie di prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; l'UPG nella relazione conclusiva indica quali violazioni commesse dalla ### (quale datore di lavoro e committente) e dalla MID (quale progettista del macchinario in relazione al quale è occorso l'infortunio): -il non aver preventivamente analizzato i rischi presenti durante la fase di installazione/collaudo dell'### predisponendo un documento di valutazione indicante le misure adottate per eliminare i rischi di interferenze e le figure che avrebbero dovuto sovrintendere alle azioni di cooperazione e coordinamento; ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 -il non aver interdetto in modo efficace i luoghi di lavoro che comportavano zone di pericolo essendo la macchina ancora in fase di collaudo; -l'omesso controllo della zona posta in prossimità del macchinario in cui la presenza di una persona costituiva rischio per la sicurezza; -l'omessa analisi preventiva dei rischi determinati dalla tipologia dell'impianto e dai suoi singoli componenti.  5.2 Nel corso del presente giudizio la difesa di parte ricorrente ha dato atto che il processo penale in capo ai rappresentanti legali della ### e di MID si è estinto per intervenuta prescrizione. 
Risulta altresì che, per gli stessi capi di imputazione, si è proceduto con giudizio abbreviato nei confronti del rapp.te legale della ### s.r.l., ### definito con sentenza di assoluzione (cfr. sentenza n. 3204/2019 emessa dal Tribunale penale di ### in atti) 5.3 Costituisce punto di approdo delle ### della Corte di Cassazione (sent.  1768 del 2011), cui si sono uniformate le successive sentenze n. 21299 del 2014 e n. 14570 del 2017, il principio secondo cui nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione, dovendosi escludere l'applicazione analogica degli artt. 653 e 654 c.p.p., atteso il carattere eccezionale delle stesse e tenuto conto del fatto che non sempre la prescrizione importa l'accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato, il giudice civile, deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.  5.4 Nella presente sede ###autonomo approfondimento istruttorio, finalizzato, principalmente, a chiarire le effettive modalità del collaudo prestazionale cui il macchinario Hot break fu sottoposto il giorno dell'infortunio e lo stato dei luoghi, nonché la concreta dinamica della prestazione lavorativa svolta del ### in prossimità del macchinario predetto.  5.5 Prima di passare in rassegna, nella presente sede, alle risultanze istruttorie, si ritiene opportuno richiamare i principi normativi e di diritto in materia di informativa e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.  ***  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 6. Sugli obblighi di sicurezza e rischi da interferenza nelle lavorazioni 6.1 Costituisce approdo normativo e giurisprudenziale che il committente sia qualificabile quale garante per la sicurezza, con specifica attenzione all'obbligo di destinare all'appaltatore un ambiente di lavoro sicuro e di informarlo circa i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro.  6.2 Del rischio interferenziale, inteso quale concetto contrapposto a quello di rischio specifico proprio di ciascun datore di lavoro, si occupa l'art. 26 D.L.vo 81/2008, che tuttavia non ne fornisce una specifica e precisa definizione. 
La norma in esame, nel disciplinare gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, al comma 1, lettere a) e b), pone a carico del datore di lavoro committente due obblighi propedeutici alla valutazione e prevenzione del rischio interferenziale: 1- verificare l'idoneità professionale delle ditte affidatarie (lett. a) 2- fornire ai datori di lavoro esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività (lett. b). 
Il legislatore richiede cioè che i soggetti estranei all'organizzazione del committente siano resi edotti dei rischi dell'ambiente in cui si troveranno ad operare. 
Il rischio interferenziale è stato definito in giurisprudenza come quello che deriva dal contatto tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale con contratti differenti. E' infatti notorio che il contatto fra lavoratori di diverse organizzazioni è fonte di rischi per l'incolumità dei lavoratori ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli valutati dai singoli datori di lavoro. La giurisprudenza ha precisato ed ampliato tale nozione di rischio interferenziale comprendendovi tutti i rischi derivanti 1) dalla sovrapposizione di più attività svolte da operatori di più appaltatori diversi, ovvero 2) da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata, o ancora 3) rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore. 
Al di là del rischio specifico connesso alle lavorazioni del committente, il rischio interferenziale è quello che nasce proprio per il coinvolgimento nelle procedure di lavoro di diversi plessi organizzativi; costituisce quindi una specie del più ampio genus del rischio da organizzazione del lavoro, a sua volta affiancato da altri tipi di rischi, come quello meccanico (connesso all'uso di macchine), quello fisico (connesso all'esposizione agli ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 agenti fisici di cui all'art. 180, co. 1 d.lgs. n. 81/2008), quello biologico (connesso all'esposizione agli agenti biologici di cui all'art. 267 d.lgs., n. 81/2008) e così seguitando. 
La presenza di un rischio interferenziale, lungi dal negare o inglobare i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro anche in assenza del concorso di più organizzazioni, impone di prenderli in considerazione anche nella peculiare prospettiva, come dimostra la previsione dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, per la quale il datore di lavoro committente fornisce alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività". Quindi il rischio interferenziale 'convive' con gli altri rischi lavorativi “e le misure che fronteggiano il primo coesistono con quelle che si indirizzano ai secondi.” (Cass. pen. Sez. IV 2 maggio 2016 18200).  6.3 ### da parte del legislatore di questo ulteriore garante ha posto, poi, anche il problema di delimitarne l'area di rischio, al fine di evitare sovrapposizioni con altri garanti o, per altro verso, vuoti di tutela. A fronte dell'affermazione di principio secondo cui il debito di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto o di prestazione d'opera, grava in capo tanto al datore di lavoro quanto al committente, si è pertanto precisato che tale principio non trova sempre applicazione, non potendosi esigere dal committente «un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori»; per aversi responsabilità del committente, ha affermato la giurisprudenza della Suprema Corte, «occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo», restando egli esonerato con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass pen. Sez. IV 7.3.2023, n. 13291).  *****  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 7. Sulle risultanze istruttorie 7.1 La ricostruzione fattuale e giuridica delle difese di ### (quale datrice) e di MID (quale progettista e costruttrice del macchinario) non risultano convincenti, alla luce dei dati fattuali riscontrabili nell'ampia documentazione in atti.  7.2 ### è una società che opera nel settore della trasformazione del pomodoro e, nell'ambito delle innovazioni tecnologiche verificatesi in tale settore, ha proceduto nel 2015 all'acquisto del macchinario denominato ### per la scottatura del succo di pomodoro. 
Tale macchinario è stato progettato, venduto, montato ed installato dalla società ### Dal manuale d'uso si apprende che “l'impianto MH è stato concepito per trasformare il prodotto secondo il metodo ### che provoca l'inattivazione enzimatica mediante riscaldamento a temperatura adeguata (circa 95°-98° C). Il prodotto inviato all'interno dell'MH si riscalda in brevissimo tempo e raggiunge la temperatura necessaria per l'esecuzione del processo. Il prodotto ricicla all'interno dell'impianto tramite apposita pompa di circolazione per mantenere il prodotto alla temperatura voluta, quando giunge alla camera di trattamento termico, se la temperatura è corretta, viene scaricato e inviato alle passatrici (…). La temperatura di riscaldamento del prodotto è regolata automaticamente in funzione del valore desiderato e dipende dal tipo di trattamento a cui si intende sottoporre il prodotto” (cfr. doc. 2 all.to alla memoria ex art. 183, c 6, II termine di parte ric.te) Il manuale d'uso del macchinario, inoltre, nel capitolo inerente la “definizione dei termini di sicurezza” al punto 1.6. individua quale zona pericolosa “ogni zona all'interno e/o in prossimità dell'impianto o della macchina nella quale la presenza di una persona esposta costituisce un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona” e quale persona esposta “qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa”. 
Inoltre sempre secondo il manuale d'uso, non è previsto alcun operatore direttamente addetto al macchinario ### 7.3 Ciò posto, è incontestato che il sig. ### è stato assunto alle dipendenze della ### dal 30.07.2015 al 31.08.2015 con mansioni di operaio generico stagionale addetto alla raccolta dei residui di lavorazione del pomodoro e che la sua prestazione lavorativa si svolgesse nel piazzale di carico e scarico merci adiacente allo stabilimento e sul cui lato era presente la macchina ###.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Il ricorrente, dunque, non era operaio addetto al macchinario in relazione al cui malfunzionamento si è verificato l'infortunio. È, tuttavia, pacifico ed è risultato confermato dall'attività istruttoria espletata che egli, per l'espletamento delle mansioni affidategli, dovesse necessariamente operare in prossimità del macchinario in questione al fine di raccogliere i residui degli scarti del pomodoro (cfr. testimonianza resa dal sig. ### all'udienza del 27.10.2022). 
La stessa datrice ### nella comparsa di costituzione, ha specificato che al momento dell'infortunio “il ### si trovava nel piazzale ad una distanza di qualche metro dall'impianto, intento nelle sue normali mansioni lavorative” (cfr. comparsa di costituzione pag. 4, penultimo cpv). 
Inoltre, dal rapporto di infortunio redatto il giorno successivo all'infortunio dall'### (in qualità di ### della ### e dall'#### (titolare ### si attesta che “il dipendente stagionale sig. ### addetto allo smaltimento degli scarti di produzione, in prossimità del suo posto di lavoro, veniva investito da una fuoriuscita di conserva di pomodoro dall'impianto denominato ###” (cfr doc. n. 1 all.to alla memoria ex art.  183, c 6, II termine di parte ric.te). 
Non viene pertanto dedotto in capo al lavoratore alcuna condotta abnorme, colpevole o negligente.  7.4 Quanto alla causa dell'infortunio risulta accertato documentalmente ed è pacifico tra tutte le parti che il materiale in lavorazione ad alta temperatura che ha ustionato il ### è fuoriuscito dalla specola visiva installata nel fondo dello scambiatore a fascio tubiero presente sul macchinario ###. In particolare, dalla relazione tecnica del ### e dal verbale conclusivo dell'UPG e dall'ampia documentazione fotografica ivi acclusa è risultato indubbio che “il cedimento della specola visiva più che da un difetto dei materiali utilizzati nella costruzione dei singoli elementi è imputabile ad un errato dimensionamento degli stessi e di conseguenza, dal loro difettoso assemblaggio”; che, infatti, il diametro interno della ghiera di contenimento era di 115 mm mentre il diametro del vetro era di 112 mm (o 113mm) con la conseguenza che la ghiera filettata non era in grado di trattenere il disco di vetro temperato, essendo quest'ultimo di diametro inferiore a quello interno della ghiera d'acciaio onde il vetro era in grado di attraversare il foro della ghiera. 
Il ctu, ha specificato che “con tali caratteristiche la tenuta meccanica rispetto alla pressione esercitata era affidata alla resistenza della guarnizione in teflon che, per contro, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 avrebbe dovuto unicamente garantire una tenuta idraulica” con l'effetto che “nesso di causalità dell'infortunio del sig ### è stato che la guarnizione , sollecitata da una pressione alla quale non era certamente in grado di resistere, si è progressivamente lesionata fino a cedere definitivamente , con la conseguente fuoriuscita del vetro e del pomodoro che si trovava all'interno del serbatoio” Il perito d'ufficio ha ulteriormente considerato che “la rottura della guarnizione si era verificata proprio durante il collaudo, più precisamente 16 ore dopo l'inizio del collaudo e cioè proprio in quel lasso di tempo che doveva essere utilizzato per verificare la funzionalità della macchina alle sue massime prestazioni” (cfr. relazione peritale pag. 75 punto 8.3 “analisi delle cause”).  7.5 Tanto premesso e proseguendo nell'esame del compendio probatorio, risulta pacifico e documentale che la ### ha acquistato il predetto macchinario dalla ### società che lo ha progettato, costruito nonché consegnato presso lo stabilimento ### in data ### (cfr. doc. 3 e 4 all.ti sub fasc.lo ### ed ivi installato il successivo 16.7.2015. 
In relazione a tale fase di installazione le due società hanno espressamente convenuto di non dover effettuare alcuna “analisi specifica del rischio” ritenendo la mancanza “di interferenze nelle lavorazioni della ditta MID e della ditta ### che nel periodo non effettua operazioni all'esterno della struttura e/o nelle vicinanze delle operazioni di installazione del macchinario” (cfr. doc 2 fasc.lo ric.te). 
È altresì pacifico che, successivamente all'installazione del macchinario ### si è proceduto al collaudo c.d. tecnico da parte della MID consistito nell'inserire, all'interno dell'impianto, l'acqua e simulando una fase di produzione a freddo al fine di verificare la tenuta idraulica e l'efficienza dell'automazione dei sistemi di controllo. 
In particolare, la ### nella propria costituzione, ha specificato che “tale tipo di simulazione di produzione con acqua è durata alcune ore, portando l'impianto ai limiti di funzionamento per temperature (100°) e facendo variare il livello fra il minimo ed il massimo consentito dalla geometria dell'###” e che “al termine di dette operazioni l'impianto funzionava correttamente e in sicurezza” (cfr. comparsa di risposta pag. 5 penultimo e ultimo cpv) Tale circostanza è stata confermata dal teste della ### sig. ### nella sua qualità di ### il quale ha dichiarato che “il collaudo tecnico è stato effettato senza l'immissione di materia prima” (cfr. verbale udienza del 27.10.2022).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 7.6 E' documentale, altresì la circostanza che la ### prima della consegna del macchinario presso lo stabilimento ### ha provveduto in data ### alla verifica dimensionale dell'attrezzatura a pressione del macchinario mediante esame visivo; alla prova idraulica della predetta attrezzatura mantenendo la pressione a 8,4 bar per un'ora nonché alla prova di tenuta idraulica con pressione di 0,5 bar mantenuta per un'ora (cfr doc.  2, 3, 4 e 5 fasc.lo Mid).  7.7 Dall'esame dell'ampio compendio probatorio e dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali rese nella presente sede, risulta inoltre accertato: a) che il giorno dell'infortunio il macchinario era stato sottoposto al collaudo c.d.  prestazionale (o di efficienza) ed immesso nel ciclo produttivo con inserimento, per la prima volta, della materia prima (il pomodoro) e messo in funzione sin dal mattino con termine fissato alle ore 24.00 (cfr. relazione conclusiva delle indagini di PG, relazione tecnica del CTU ing. ###; b) che durante tale collaudo non fossero state adottate misure di sicurezza per delimitare la zona intorno al macchinario; c) che quel giorno, presso lo stabilimento della ### fosse ancora presente personale della ### segnatamente l'### (titolare della MID e progettista del macchinario) ed il suo collaboratore #### In particolare, il teste ### ha chiaramente affermato che “il collaudo di efficienza era sicuramente in atto all'epoca dell'infortunio; infatti, ancora in azienda vi era l'#### il quale metteva a punto i dettagli delle macchine, controllo di flussi e delle pompe e dei vari parametri. La macchina ### lavorava h 24” (cfr. verbale ud. Del 27.10.2022) Lo stesso #### sentito a sommarie informazioni dall'UPG ha riferito “che la macchina non era mai stata utilizzata nel processo produttivo; il giorno dell'incidente era in essere la prova di funzionamento e di portata che doveva essere di 20 tonnellate all'ora; per tale motivo, alle ore 10.00 si era iniziato un ciclo di lavoro che doveva terminare per mezzanotte” (cfr. verbale indagini UPG pag. n 10 punto n. 2 ) Il teste ### (dipendente ### ha infatti dichiarato che “il collaudo era stato già effettuato con inserimento di acqua, mentre al momento dell'incidente vi era il prodotto” e che “le misure di sicurezza erano presenti al momento dell'installazione e non al momento dell'incidente” (cfr. dichiarazione resa davanti al Tribunale di Parma in prova delegata). 
Nel rapporto di infortunio redatto dall'### (in qualità di ### della ### e dall'#### (titolare ### si attesta che “l'impianto in questione è in fase di collaudo ed ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 al momento dell'accaduto era presente il titolare della ditta fornitrice dell'impianto ### Dosi” Del resto, la stessa MID nella comparsa di costituzione (cfr. pag. 6) ammette che “l'impianto era pronto per il collaudo prestazionale ovvero test produttivo eseguito il ###” precisando ulteriormente che “il collaudo prestazionale non è altro che un test eseguito nel contesto produttivo per attestare che le prestazioni, i parametri di funzionamento ed i consumi energetici rispettino quanto concordato utilizzando materia prima e risorse energiche”.  8 Sulla responsabilità solidale della ### e della MID 8.1 Ricostruito così il quadro generale del contesto nel quale è occorso l'infortunio in esame, e traendo le opportune valutazioni, occorre evidenziare che il #### -poiché pacificamente svolgeva le sue mansioni in prossimità del macchinario ###- operava, in virtù di quanto previsto nel manuale d'uso, in una “zona pericolosa” e doveva qualificarsi come “lavoratore esposto”.  8.2 Il predetto macchinario, il giorno dell'infortunio, era sottoposto alle operazioni di collaudo prestazionale ed era quindi sotto il controllo dell'#### e del suo collaboratore sig ### mentre il personale ### aveva compiti di supporto anche solo visivo dell'operatività dell'impianto stesso. Impianto che per la prima volta operava alla sua massima efficienza sia in termini di tempo (giacché in lavorazione sin dalla mattina) che di portata (immissione della materia prima). 
Invero, il collaudo tecnico effettuato al momento dell'installazione del macchinario nel luglio 2015 con la sola immissione dell'acqua e per un breve lasso temporale rende del tutto incomparabile tale prova rispetto alle condizioni prestazionali nelle quali il macchinario è stato utilizzato in occasione dell'infortunio. 
Non vi è dubbio quindi che le suddette operazioni di collaudo prestazionale - durate molte ore - presupponessero la necessaria interferenza con le attività dei dipendenti ### Del resto, tale circostanza non può essere posta in dubbio anche sol considerando che lo stesso ### lavorava in prossimità dell'impianto e che altri dipendenti ### (tra cui il #### necessariamente dovevano passare davanti al macchinario per svolgere l'attività lavorativa. Peraltro, la circostanza secondo cui il giorno dell'infortunio fosse in essere il c.d. test produttivo del macchinario (come dedotto anche dalla stessa ### rende evidente la persistenza del rapporto di fornitura tra la ### e la stessa #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Peraltro, non è risultato provato che l'ing. ### ed il suo collaboratore ### si trovassero presso lo stabilimento ### per collaudare altri macchinari, di cui - inveronon è stata fornita alcuna indicazione; tale circostanza è rimasta infatti priva di riscontro documentale ed in ogni caso, è stata dedotta dalla MID in termini del tutto apodittici e ampiamenti generici.  8.3 Ne discende allora che la società ### in quanto società che ha progettato, prodotto, venduto ed installato il macchinario ###, avrebbe dovuto verificare -durante l'utilizzo prestazionalel'efficienza e la conformità dell'impianto alle norme di sicurezza in ottemperanza anche alle prescrizioni indicate nel manuale d'uso. 
Va dunque ulteriormente evidenziata la mancanza di delimitazione delle aree di lavoro limitrofe o prossime al macchinario ### e di coordinamento tra le diverse attività svolte presso lo stabilimento della ### al momento del collaudo prestazionale.  8.4 ### e la MID hanno quindi i)omesso di valutare i rischi specifici connessi all'operatività di un macchinario industriale (costituito da vari componenti precedentemente assemblati) ancora in fase di collaudo e sollecitato per la prima volta il giorno dell'infortunio in termini continuativi per oltre 10/12 ore; ii) omesso di predisporre le necessarie misure di carattere precauzionale idonee a confinare o interdire la zona limitrofa al macchinario e di passaggio dei dipendenti della ### tra cui lo stesso ### Non è stato considerato, lo si ribadisce, il prevedibile rischio di infortunio derivante da un macchinario le cui performances tecniche e di tenuta erano state collaudate solo per poche ore consecutive e solo con l'immissione di acqua e non di pomodoro. 
Del resto, appare del tutto inverosimile ipotizzare che nessun lavoratore potesse correre rischi aggiuntivi derivanti da operazioni di collaudo di efficienza di un macchinario industriale immesso nel ciclo lavorativo per la prima volta con la materia prima. 
Risultano quindi abbondantemente violate le misure di sicurezza prescritte dal macchinario, non adeguatamente valutati i rischi specifici connessi alla fase di collaudo prestazionale del macchinario e, quindi, all'utilizzo dello stesso, non valutati i rischi di interferenza con le attività di supporto dei dipendenti ### (tra cui il ### che necessariamente operava in prossimità dello stesso), non fornite da quest'ultima, adeguate informazioni sui rischi connessi alla pericolosità del macchinario ancora in fase di collaudo.  8.5 Per mera completezza espositiva si osserva che la difesa della ### secondo cui nessun obbligo di sicurezza gravava su di lei, stante la natura imprevedibile e fortuita ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 dell'evento causata da vizio occulto del macchinario, così come la difesa della ### non colgono nel segno, atteso che il rischio derivante da un macchinario in fase di collaudo era invece ampiamente prevedibile giacché l'evento lesivo in capo al ### si è verificato proprio perché quel rischio non è stato minimamente analizzato né prevenuto. 
La fase di collaudo prestazionale del nuovo macchinario imponeva quindi in capo alla ### e alla Mid -mediante la redazione del ### - l'adozione di misure di confinamento e/o di interdizione della zona adiacente l'impianto nonché misure informative sugli eventuali rischi connessi. 
Il rispetto di tale doverosa regola cautelare avrebbe senza dubbio impedito l'evento.  ### verificatosi, in conclusione, è stato quello che la norma di prevenzione violata mirava ad evitare.  8.6 Alla luce delle sopra espresse considerazioni, la condotta omissiva posta in essere dalla ### e dalla MID appare quindi obiettivamente violativa dell'art. 26, del d.lgs. 81/2008, stante la totale omissione dell'analisi dei rischi derivanti dalla interferenza delle operazioni di collaudo del macchinario, nonché violativa delle norme in materia di sicurezza e più in generale dell'art. 2087 c.c. e si pone senza dubbio quale antecedente causale determinativo dell'evento infortunistico. Tanto assorbe l'ulteriore doglianza avanzata dal ricorrente circa la non veridicità della propria sottoscrizione nei fogli inerenti ai corsi di formazione tenutosi il ###.  8.7 I convenuti ### e MID devono dunque ritenersi corresponsabili dell'infortunio e devono quindi rispondere in via tra loro solidale del danno subito dal ricorrente.  8.8. Sul punto appare sufficiente osserva che è principio consolidato quello secondo cui, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 comma 1 c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale); la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate. La Suprema Corte ha poi precisato che la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni ( ### SS. UU. Sent. n. 13143 del 27.4.2022).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Nel caso di specie, le condotte colpose ascrivibili ai soggetti indicati - per le ragioni innanzi esposte - hanno avuto pari efficienza causale nella determinazione dell'infortunio subito dal ricorrente.  8.9. La responsabilità da reato (quale certamente configurabile nella fattispecie di cui è causa) fa venire poi meno l'esonero da responsabilità prescritto dall'art. 10 D.P.R. 1124/65 8.10 In definitiva, la società datrice ### e la società MID sono solidalmente responsabili per l'infortunio occorso al ricorrente e, pertanto, sono tenute a ristorare il sig. ### di tutti i c.d. danni conseguenza, derivanti dall'evento infortunistico, nella componente differenziale quantitativa (rispetto al danno biologico indennizzato con rendita ### e qualitativa (danni complementari).  9. Sulla responsabilità della ### s.r.l.  9.1 ### e la ### hanno chiamato in causa la ### S.r.l. chiedendo accertarsi nei suoi confronti la esclusiva responsabilità nella causazione dell'infortunio, avendo prodotto e costruito la specola, fornendo un prodotto non conforme e infedele rispetto a quanto dichiarato nel catalogo e dunque affetto da vizio occulto.  9.2 Le domande sono infondate e vanno rigettate. 
Alla luce della ricostruzione esposta ai precedenti punti, deve escludersi ogni responsabilità della ### srl circa la causazione dell'infortunio occorso al ### Invero, il danno-evento è legato eziologicamente ed in via esclusiva alle condotte omissive poste in essere dalla datrice di lavoro e dalla ### nei termini innanzi già illustrati. 
La circostanza che la ### abbia fornito e assemblato la specola visiva “difforme” non spezza il nesso causale tra le suddette condotte omissive e l'evento infortunistico. 
In altre parole, la condotta addebitata dalla MID e dalla ### alla ### non si colloca in termini di nesso causale diretto rispetto all'infortunio qui in disamina.  9.3 Del resto, ulteriori spunti idonei ad escludere la responsabilità della predetta società si desumono da taluni passaggi motivazionali espressi dal Tribunale penale di ### nella sentenza n. 3204/2019 di assoluzione dell'ing. ### nella qualità di rap.te legale della ### srl, passata in giudicato (cfr. sentenza allegata alle note del 20.5.2021 della società ### In particolare, il Tribunale ha condiviso le conclusioni rese dal CTP della ### Ladisa “secondo cui la specola visiva assemblata e fornita dalla ### s.r.l., montata sull'impianto “### mod. MH-20”, fornito dalla M.I.D. s.r.l. alla società datrice di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 lavoro della persona offesa, la ### 2000 s.r.l., abbia ceduto sotto l'inusuale ed abnorme azione combinata di una pressione di 8,4 bar e temperatura superiore a 95/98° C, perdurante da almeno 12 ore, con l'utilizzo di circa 20 tonnellate di prodotto l'ora.”, specificando che “a fronte delle conclusioni del consulente tecnico della difesa secondo cui la specola sarebbe stata idonea ad assolvere il compito in condizioni di pressione e temperatura minori, per le quali l'inferiorità del diametro del vetro rispetto alla ghiera metallica di fissaggio non ne avrebbe inficiato la funzionalità, essendo idoneo ad assolvere la funzione di ritegno l'anello di tenuta in teflon, dagli atti non risulta che i valori di funzionamento e pressione dell'impianto “###Break” fossero stati comunicati al ### nella qualità di legale rappresentante della ### s.r.l., e fossero stati oggetto di un apposito capitolato di fornitura”.  9.4 Il rigetto delle domande spiegate da MID e ### comporta conseguentemente l'accoglimento della domanda avanzata dalla ### di accertamento del proprio difetto di responsabilità per l'infortunio occorso al sig. ### Tale statuizione assorbe la domanda di manleva spiegata dalla ### srl nei confronti della compagnia assicuratrice ### spa.  ****  10. Sul danno differenziale 10.1 Come noto, la categoria del danno biologico differenziale trova fondamento nella formulazione dell'art. 13 d.lgs. 38/00 che non definisce il danno globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall'### fondata sugli elementi identificativi espressamente indicati ossia la sussistenza di una lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso da ultimo Cass. 12326/09).  ### di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 citato -peraltro espressa in termini di indennizzoa tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma. 
Può trattarsi di danni o meglio di voci di danno che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c. definite quali danni complementari non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, il danno tanatologico, il danno proprio dei congiunti o danni differenziali quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 danno da invalidità permanente operata dalle tabelle ### del 2000 rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente. 
E' perciò ben possibile che l'indennizzo erogato o erogabile dall'### non ristori l'integrale danno subito dall'assicurato/danneggiato il quale ha quindi la possibilità di ottenere l'integrale ristoro del maggior danno subito quantificato secondo i criteri civilistici. 
Pertanto, in assenza di definizioni normative, il danno differenziale può essere genericamente definito come quel danno risultante dalla “differenza” tra quanto a carico dell'### quale indennizzo, e quanto dovuto a titolo di risarcimento, che resta, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, a carico del datore di lavoro.  10.2 In particolare, la regola dell'esonero da responsabilità dettata dal D.P.R. 1124/65 disciplina due diversi ambiti (e concetti) di esonero: 1) un esonero totale, configurabile in base ai principi generali, quando non sussiste affatto responsabilità del datore di lavoro ex 2087 c.c., 43 c.p.; 2) un esonero cd. parziale, quello disciplinato dall'art. 10 del D.P.R. cit., che fonda la responsabilità del datore di lavoro, anche quando sussista il titolo ex 2087 c.c., e 43 c.p., per il solo danno differenziale. 
Ne segue, come logico corollario, che, anche quando si faccia luogo a risarcimento, cioè quando in capo al datore di lavoro si configuri la responsabilità per reato procedibile d'ufficio, l'esonero opererà sia pure parzialmente, e il datore potrà rispondere solo per la differenza, dovendo la restante parte, coperta dall'esonero ###, costituire oggetto dell'obbligazione indennitaria a carico dell'### che poi (eventualmente e con le modalità procedimentali ivi previste, ad ulteriore garanzia del datore di lavoro) recupererà in regresso. 
In altre parole, l'eventuale condanna del datore di lavoro, in relazione all'azione di risarcimento del danno differenziale, potrà riguardare solo la parte non coperta dalla prestazione assicurativa, dovendo dunque essere preventivamente dedotta la somma, liquidata o liquidabile, a carico dell'### Anche recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12041/2020 ha ribadito che l'assicurazione pubblica costruisce per il datore di lavoro uno schermo che si oppone, sempre e comunque, al lavoratore, il quale non potrà mai pretendere dall'imprenditore il risarcimento integrale del danno, potendo questi eccepirgli l'operatività dell'esonero, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 rilevabile anche ex officio dal giudice e finanche se l'### non abbia corrisposto l'indennizzo (negli stessi termini Cass. n. 9166/17). 
La giurisprudenza univoca della Corte di cassazione, come già detto, non dubita ormai della sussistenza della categoria del danno differenziale ed anzi ha affermato la coesistenza tra l'istituto dell'indennizzo ex art 13 d.lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico secondo i criteri civilistici evidenziando le considerevoli diversità - anche sul piano strutturale - tra l'indennizzo erogato dall'### all'assicurato ed il risarcimento del danno che attiene al diverso rapporto tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro (cfr. Cass. 777/2015 cit. ; Cass. n. 18469/2012 cit. ) Il risarcimento, infatti, ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa; essa presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato. ###, invece, previsto nel sistema di assicurazione obbligatoria da infortuni sul lavoro è corrisposto solo allorché il danno sia conseguenza di evento avente origine in causa violenta e accaduto in occasione di lavoro, senza che sul suo riconoscimento incidano né la colpa del datore di lavoro né la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo). 
Diversa è, infatti, la legittimazione costituzionale dei due sistemi: quello indennitario si fonda sull'art. 38 Cost., che impone di garantire ai lavoratori colpiti da eventi lesivi causati dall'attività lavorativa mezzi adeguati alle esigenze di vita; quello risarcitorio sull'art. 32 Cost. e alle esigenze di piena ed integrale tutela del diritto alla salute; pertanto, la norma previdenziale prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno; per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente. 
Conferma dell'assunto dell'ontologica differenza tra risarcimento ed indennizzo viene anche dal raffronto tra le tabelle introdotte dal DM 12.7.00 ex art. 13 d. lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo ### previsto a partire dal 6% e le tabelle delle micropermanenti (invalidità comprese tra l'1 e il 9%) nell'ambito della responsabilità civile per circolazione stradale, ex d. lgs. 209/2005. 
Se entrambe le norme di riferimento (art. 13 d. lgs. n. 38/00 e art. 139, comma 2, d. lgs, 209/05) sostanzialmente dettano la stessa definizione del danno biologico - quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale della persona indipendente dalla capacità di produzione del reddito - tuttavia, il raffronto dei valori ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 attribuiti ai punti di invalidità evidenzia come per il “risarcimento” le tabelle delle micropermanenti del sistema di assicurazione per responsabilità civile automobilistica prevedano somme sensibilmente più alte di quelle previste dalle tabelle ### con liquidazioni superiori a parità di età e di invalidità, e via via proporzionalmente più elevate. 
E' pertanto escluso anche il pericolo di duplicazione dei risarcimenti in quanto la liquidazione dell'### è limitata alla lesione dell'integrità psicofisica sulla base di parametri indennitari, residuando quindi una differenza sia quantitativa che qualitativa del danno risarcibile. 
Infatti, in base al citato sistema, il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.  10.3. Costituisce ormai approdo pacifico della Suprema Corte che <<In tema di danno cd.  differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ### ex art. 13 del d.lgs.  n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'### secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota ### rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; (indenn per inabil assoluta inail e quota di d. patrim nella rendita) successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita ### destinata a ristorare il danno biologico permanente.>> (Cass. 9112/2019 est. Boghetic) 10.4. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria dal punto di vista giuridico ma non fenomenologico; con la conseguenza che il giudice nella liquidazione del danno deve esaminare tutte le conseguenze dannose dell'illecito senza, tuttavia, attribuire nomi diversi ai pregiudizi identici, procedendo, sul piano istruttorio, ad un articolato ed approfondito ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 accertamento che lasci spazio anche al fatto notorio e a presunzioni senza, tuttavia, automatismi risarcitori, con la conseguenza che il danno alla salute standard è personalizzabile in presenza di conseguenze dannose del tutto peculiari ed anomale e sicuramente va risarcito oltre al danno biologico il pregiudizio comunque non patrimoniale definibile d. morale ( rappresentato dalla disperazione, paura, vergogna, dolore dell'animo) sempre che sia raggiunta la prova all'esito di adeguata istruttoria. 
Pertanto, laddove siano allegati specifici pregiudizi alla vita di relazione che esulino la previsione standardizzata delle tabelle (in cui già è considerata la componente dinamicorelazionale) e sia fornita la adeguata prova, il giudice potrà procedere alla personalizzazione del danno biologico, nonché, al risarcimento del danno morale. 
Con riferimento al danno morale, di lampante chiarezza risulta la pronuncia resa dalla Cassazione con sent. n. 7766/2016, nel cui percorso motivazionale la Suprema Corte traccia una linea netta tra la c.d. personalizzazione del danno biologico standard ed il danno morale affermando che “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla ### costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazione/proiezione esterna dell'essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza (…). 
Ogni individuo è, al tempo stesso, in relazione con sé stesso ed in rapporto con tutto ciò che rappresenta altro da sé, secondo dinamiche differenziate atteso che un evento destinato ad incidere sulla vita di un soggetto può cagionarne conseguenze sia di tipo interiore sia di tipo relazionale che non possono essere standardizzate con la conseguenza che il compito del giudice civile è proprio quello di individuare nella narrazione cartacea la realtà umana.” Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 5612/2025 - richiamando anche Cass. n. 20661/2024) - ha ribadito come la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private); in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: v., in tal senso, Cass. n. 28989 del 2019), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia rispetto alla precedente personalizzazione del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 c.d.a.). 
E' stato quindi osservato che da questo punto di vista, il legislatore, ha riaffermato la necessità che la liquidazione di tale ### danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato. 
E' del resto principio consolidato quello che non vi sono “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito; del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per cosi' dire, ordinarie (cfr. Cass. n. 19922 del 2023); così, allo stesso modo, un attendibile criterio logicopresuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (cosi' come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. n. 25164 del 2020)” (cfr in termini Cass. cit. n. 5612/2025 relatore dott. ### 10.5 Infine è necessario ricordare, secondo i principi generali in materia di allegazione e prova del danno, che chi agisce per ottenere il danno differenziale (nella forma di danno ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 differenziale quantitativo ovvero di danno complementare) ha l'onere di argomentarne l'esistenza in concreto e di renderlo astrattamente apprezzabile. 
Se l'esistenza di un danno differenziale quantitativo può scaturire, a monte, da una diversa percentuale di menomazione accertata attraverso le tabelle civili comuni rispetto alle tabelle assicurative, le ulteriori voci di danno c.d. complementare richiedono, invece, una idonea allegazione e prova da parte del soggetto che ne invoca il risarcimento.  10.6 La pregnanza degli oneri assertivi in subiecta materia è innegabile, proprio con riguardo al canone sovrano dell'effettività del danno, criterio sia funzionale alla personalizzazione della misura riparatoria, sia idoneo a scongiurare la possibile overcompensation. 
Come definitivamente chiarito dalla Cass.SU. 26972/2008 nell'unitarietà del danno alla persona, il nomen di danno biologico assume una portata omnicomprensiva, assorbendo potenzialmente, come sue componenti intrinseche, ciò che è stato qualificato come danno morale ed esistenziale. Per conseguenza, ogni verifica sull'oggetto dell'assicurazione deve oggi essere svincolata da richiami meramente nominalistici e va impostata in base all'esatta individuazione, in concreto, dell'interesse leso rispetto al valore uomo.  10.7 In materia di risarcimento del danno non è superfluo richiamare i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità, il c.d. danno conseguenza (cfr. Cass. sez. III, 03/12/2015, n. 24632).  ### risulta, tutt'oggi, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto: «Nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto (e quindi all'inadempimento) del debitore. ###. 1218 c.c., se pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato, per quanto attiene all'onere di provare l'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale» (Cass. civ., 10 ottobre 2007 n. 21140; Cass. civ., 18 marzo 2005, n. 5960).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
In tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida sulla sfera patrimoniale o non patrimoniale del danneggiato il quale ha l'onere di provare in termini concreti il danno subito. Nel vigente ordinamento, difatti, il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso. 
Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova sia con riferimento al danno-evento che con riguardo al danno-conseguenza; in particolare, le conseguenze economiche derivanti dall'evento di danno (c.d. danno conseguenza) devono essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato, il quale ha la possibilità di avvalersi non soltanto degli ordinari mezzi di prova ma anche delle presunzioni semplici previste dal codice civile (art. 2727 e 2729 c.c.); in relazione poi alla tipologia del pregiudizio economico subito (in termini di danno emergente e lucro cessante) sarà possibile regolare in maniera diversificata l'onere probatorio. 
Con riferimento poi al danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che trattasi di danno-conseguenza che richiede la specifica prova da parte di chi ne invoca il risarcimento e ciò in quanto il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, non risultando ammissibile una richiesta risarcitoria richiamando voci di danno esistenziale ovvero morale senza dimostrare i pregiudizi concretamente subiti (in tal senso Cass., sez. III, 30 settembre 2014 n. 20558; id., 19 luglio 2018 n. 19137).  11. Le voci di danno richieste in ricorso 11.1 Con riferimento alle voci di danno di cui in ricorso si chiede il risarcimento, la difesa attorea ha rappresentato le voci di danno differenziale, enucleandone anche gli elementi costitutivi. Viene quindi avanzata domanda di risarcimento del danno biologico secondo i parametri civilistici, del danno dinamico-relazionale e del danno morale sub specie di sofferenza interiore scaturita dai pesanti strascichi emotivi derivanti dall'infortunio e dovuti al danno estetico subito (ustioni su tutto il corpo) sia alle conseguenze psicologiche e sociali derivanti dalla impossibilità di esercitare nuove mansioni lavorative successivamente alla scadenza del contratto di lavoro stagionale e la “difficoltà successiva ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 per svariati mesi di trovare un'occupazione anche saltuaria per sostenere sé e la propria famiglia” (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c. 1ç termine e memoria ex art. 426 c.p.c.) 11.2 Ritiene il Tribunale che nell'ambito delle voci di danno rivendicate in ricorso non sia compresa né la domanda al rimborso delle spese mediche sostenute -giacché tale richiesta non risulta mai formalizzata nelle conclusioni ma solo devoluta nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c quale accertamento tecnico da demandare al ### né la domanda risarcitoria del danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa specifica, non risultando tale posta risarcitoria mai richiesta con la domanda introduttiva né nelle plurime memorie ex art. 186 c.p.c depositate davanti al Tribunale ordinario civile né nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata davanti al Giudice del ### Né tale domanda può ritenersi validamente proposta sol perché ne ha fatto semplice menzione il proprio CTP -dott. ### nella relazione peritale allegata all'atto di citazione. 
Sul punto mette conto evidenziare, tra l'altro, che il suddetto perito di parte, in termini del tutto assertivi e senza alcuna motivazione, conclude apoditticamente che la capacità lavorativa specifica è notevolmente ridotta (cfr. lett E punto n. 4 della relazione del CTP allegata al fasc.lo ric.te). In ogni caso il risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale non è stato oggetto di allegazione e prova da parte del ricorrente nei termini come illustrati al superiore punto 10.7 12. Le risultanze della CTU medico-legale 12.1 È stata espletata consulenza medico legale, nel corso della quale sono state approfondite le conseguenze sullo stato di salute del ricorrente derivanti dal grave evento infortunistico.  12.2 In risposta ai quesiti postigli, il consulente, dott. ### ha in primo luogo verificato l'entità e la misura delle lesioni subite dal periziando, in connessione causale con l'infortunio del 25 agosto 2015, rilevando che “il #### ha riportato un politrauma con ustioni di 2° grado profondo e di 3° grado dell'arto superiore sinistro, dell'emitorace sinistro e del dorso, interessanti complessivamente il 29% della superficie corporea, cui si associavano edema palpebrale sinistro, abrasione corneale e congiuntivite, trattato con terapia medica, periodi di immobilizzazione e riposo funzionale. Si tratta di un soggetto che al momento dell'evento presentava un'età di 46 anni e che risultava essere affetto da ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 glaucoma ed idrocefalo triventricolare congenito, pur essendo fino ad allora misconosciuta quest'ultima entità nosografica”. 
Con riferimento ai postumi permanenti, il perito d'ufficio - anche in esito ad integrazione peritale depositata in data ### - ha accertato che “sussistono, in conseguenza del trauma in oggetto postumi permanenti consistenti in disepitelelizzazioni corneali in entrambi gli occhi, nonché la presenza di multipli esiti cicatriziali nel complesso determinanti un pregiudizio estetico che, per caratteristiche morfologiche e sede di localizzazione, può considerarsi di natura lieve-moderata.” Ha quindi quantificato, sulla scorta delle tabelle di valutazione medico-legale del danno biologico, riportate nelle ### per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistici, edite nel 2016 dalla Società Italiana di ### e delle ### nella misura del 15%.  12.3 Sulla base della documentazione in atti ed in virtù del prospetto liquidativo emesso dall'### il Ctu ha ritenuto “congrua una valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 60 ###, parziale al 50% di giorni 60 ### e parziale al 25% di giorni 60 ###” 12.4 Quanto alle osservazioni offerte dal CTP della ### “### S.p.A. Unipersonale”, Dott. Maltoni, secondo cui la valutazione del danno fisiognomico, avrebbe dovuto attestarsi in una “valutazione percentuale intermedia” relativamente al range ricompreso tra il 6 ed il 15%, il CTU dott. ### - sulla scorta di documentazione fotografica acclusa alla perizia e riportando la classe di pregiudizio estetico da lieve a moderato secondo quanto previsto dalla Società Italiana di ### e delle ### (###, nelle sue “### per la ### del ### alla ### in ### Civilistico” - ha ben chiarito che, rispetto alla obiettività rilevata in sede di operazioni peritali, “il complesso cutaneo, anche di natura cicatriziale, rilevato nel caso in esame, ha interessato entrambe le regioni retroauricolari (seppur con dimensioni subcentimetriche), la regione cervicale anteriore (ndr, collo - ### 1, 2), l'arto superiore sinistro (### 3, 4), la regione dorso-lombare (### 5-8) ed entrambi le estremità degli arti inferiori (### 9)”, specificando che “la fattispecie lesiva cutanea identificata nel caso in esame, rientra pienamente in quelle che nelle ### guida, vengono indicate relativamente ad una II classe di pregiudizio estetico, e che, tenuto conto della sua molteplicità, può attestarsi intorno al valore massimo della forbice valutativa”.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Quanto ai rilievi dedotti sempre dal CTP dott. ### circa una “abnorme” valutazione relativa al periodo di inabilità temporanea, il perito d'ufficio ha ritenuto che tale computo discendeva “oltre che dal lungo periodo di ricovero, anche dai successivi controlli effettuati presso la sede di ### dell'### per l'### contro gli ### sul ### (###, da cui derivò un periodo complessivamente ricompreso in centoottanta giorni, con inabilità “scalare” dall'assoluta, fino alla residua di solo il 25% (All. “lettera inail.pdf”, al fascicolo della ### S.p.A.  ###” Sul punto, osserva il Tribunale dalla documentazione emessa dallo stesso ### risulta riconosciuto un periodo di inabilità temporanea pari a 188 giorni, onde appare del tutto congruente il periodo di 180 giorni accertato dal ### riferimento alle osservazioni critiche offerte dal CTP di ### dr.ssa ### secondo cui gli esiti cicatriziali in capo al ricorrente sono da valutarsi in termini di pregiudizio estetico di grado lievissimo (e non lieve-moderato come indicato dal ###, trattandosi di esiti cicatriziali di caratteristiche morfo-cromatiche non rilevanti e soprattutto localizzati in distretti corporei non visibili ad una ispezione sommaria, il perito dott.  ### con argomentazioni qui condivisibili ha specificato che la “esclusione di alcune fattispecie, peraltro pienamente rientranti nella casistica in esame - avendo la Ctp riportato solo una parte delle valutazioni dell'elaborato peritale - ha fatto sì che si determinasse da parte della ### un'erronea qualificazione della gravità del pregiudizio estetico riscontrato”, evidenziando, tra l'altro, la peculiarità del pregiudizio estetico in relazione alla percezione negativa che il danneggiato a causa delle cicatrice ha della propria immagine (a prescindere della parte del corpo colpita) Infine, le osservazioni critiche sollevate dalla difesa ricorrente alla relazione peritale sono apparse sostanzialmente generiche e poco obiettive giacchè prendono le mosse dalle conclusioni cui era giunto il proprio ctp ma la cui relazione, come già innanzi esplicitato, è apparsa poco motivata e ampiamente assertiva.  12.5 In definitiva, le valutazioni espresse dal CTU unitamente a quelle offerte in esito alle osservazioni critiche avanzate dalle parti - risultano congruamente motivate e prive di vizi logici e possono, pertanto, essere poste a base della decisione.  13. Sulla quantificazione del danno non patrimoniale ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 13.1 Una volta ritenuta, per le complessive ragioni esposte, l'astratta risarcibilità del danno biologico differenziale rispetto a quello indennizzato dall'### residua il problema della quantificazione che deve essere calcolata tenuto conto dalla differenza tra l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico calcolato sulle tabelle civilistiche e quanto percepito dall'### sempre a titolo di danno biologico, nell'importo di €10.170,47 in virtù dell'inabilità riconosciuta dall'### nella misura dell'11% (cfr. provvedimento ### del 15.09.2021 depositato in atti ) Nel caso in esame il CTU ha concluso per un danno biologico nella misura del 15%.  13.2 Per la determinazione del danno non patrimoniale civilisticamente liquidabile, si assumono quale parametro le tabelle ### che, a partire dalla sentenza della S.C. c.d. 
Amatucci la n. 12408/2011, (conf. Cass. 27562/2017) sono state considerate criterio paranormativo di equità ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno non patrimoniale. 
Poiché il danno da liquidare è quello cd. differenziale (ovvero quello che eccede le indennità di cui all'art. 66 T.U. 1124/1965, oggi sostituite dalle prestazioni ex D. Lgs.  38/2000 per esplicita previsione dell'art. 13 del D. Lgs. stesso) e l'indennizzo ### non è limitato al solo danno biologico in senso stretto, onde evitare indebite riduzioni e/o locupletazioni del risarcimento spettante al lavoratore (che deve essere sempre effettivo ed integrale), occorre procedere - ai soli fini della presente liquidazione - al confronto tra poste omogenee (cfr. Cass. n. 13222/2015; Cass. 13645/2019; Cass. 9912/2019) ed allo “scorporo” dal danno non patrimoniale, considerato nella sua interezza, delle sue diverse componenti.  13.3 Si deve, quindi, in primo luogo considerare, ai fini della determinazione del cd. danno differenziale, il danno biologico in senso stretto (lesione dell'integrità psico-fisica in senso proprio): esso, avuto riguardo all'età che il ricorrente aveva all'epoca dell'infortunio (46 anni) ammonta, all'attualità ad €37.575,00 (15%), importo determinato moltiplicando il valore stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 in relazione al punto corrispondente ad un uomo di 46 anni per la percentuale dell'invalidità accertata, con applicazione del relativo demoltiplicatore. 
Per tale voce di danno non compete alcun incremento a titolo di personalizzazione, non avendo parte ricorrente assolto agli oneri su di sé incombenti circa la dimostrazione della tipologia ed entità del danno danno-conseguenza patito: «Una lesione alla salute può comportare conseguenze diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due fattispecie: conseguenze comuni a tutte le persone che hanno patìto quel tipo di lesione e conseguenze ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 peculiari, che hanno provocato un danno diverso e maggiore rispetto alla normalità dei casi. Entrambe le ipotesi rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime presuppongono la semplice prova del danno, le seconde esigono la dimostrazione del maggior pregiudizio sofferto. Dunque, le conseguenze "generali" ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patìto il medesimo tipo di lesione non giustificano alcun aumento del risarcimento, mentre le conseguenze della menomazione che non sono comuni, ma sono state patìte solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.» (cfr. App. Firenze, 16.8.2023, n. 1731). 
In altre parole, alla luce di tali principi giurisprudenziali, nessun aumento personalizzato è dovuto in favore del ricorrente, non avendo questi dimostrato, né tantomeno allegato, la sussistenza di conseguenze peculiari, ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinarie, tali da distinguere lo specifico episodio dalla generalità dei casi e da giustificare quindi il discostamento, in aumento, dalla misura standard già valutata nell'ambito del danno biologico ordinario.  13.4 Con riferimento al danno estetico, indicato in ricorso quale autonoma voce di danno, si osserva come lo stesso debba ritenersi già ricompreso nella liquidazione del danno biologico; i postumi di carattere estetico possono ricevere un eventuale trattamento risarcitorio autonomo, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, a favore di chi a causa della lesione estetica abbia subito una ripercussione negativa sull'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ogni altra utile circostanza particolare; in ogni altro caso, il danno estetico non può mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al biologico (sul punto Cass. 8.7.2020 n. 14246; Cass 12/03/2021, n.7126).  13.5 Anche il danno morale deve parimenti trovare ristoro. 
Nel richiamare i principi di diritto già espressi al precedente punto 10.4, il Tribunale ritiene che nel caso di specie, in considerazione della gravità delle lesioni riportate, tenuto conto altresì delle modalità violente e dolorose in cui è avvenuto l'incidente, delle modalità con cui il ricorrente è stato soccorso (rispetto alle quali è risultato accertato che nell'immediatezza dei fatti egli, pur avendo riportato gravi ustioni su gran parte del corpo, non è stato soccorso da personale medico ma incautamente trasportato presso l'### di ### mediante l'autovettura di proprietà del sig ### dipendente ### ed adagiato sul sedile posteriore sporco di terra e su cui vi era un telo di nylon -cfr. teste ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 escusso all'udienza del 22.2.2204 - e quindi con obiettivo incremento della sofferenza e inaudita dilatazione dei tempi del migliore soccorso), della circostanza che poco dopo giunto presso il predetto ### è stato trasferito mediante ambulanza e con prognosi riservata presso l'### ustionati del ### di ### (cfr cartelle cliniche inatti) e della evidente grave traumaticità dell'accaduto, possa certamente essere riconosciuto il pregiudizio soggettivo del danno sofferto e, quindi, la grave sofferenza patita in conseguenza dell'infortunio occorso. 
Il danno morale può essere riconosciuto in via equitativa sulla scorta delle ### del Tribunale di Milano (assunte quale parametro di orientamento e di controllo in funzione di una liquidazione di carattere necessariamente equitativo). 
La percentuale di incremento per la liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale può essere valutata nella misura complessiva del 30%. La voce di danno in parola ammonta quindi ad € 11.272,50 13.6 In relazione al danno da invalidità temporanea, le ### 2024 del Tribunale di Milano indicano il valore monetario complessivo di liquidazione del danno (nella duplice componente del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva) per un giorno di inabilità assoluta in euro € 115,00. 
Ne consegue, in considerazione delle risultanze dell'accertamento peritale, che deve essere riconosciuta al ricorrente € 12.075,00 danno per invalidità temporanea: € 6.900,00 risarcimento per giorni di invalidità assoluta [n. 60 giorni x € 115 giornaliere] € 3.450,00 risarcimento per 60 giorni di invalidità al 50% € 1.725,00 risarcimento per 60 giorni di invalidità al 25% 13.7. Come risulta dalla documentazione prodotta, l'### ha liquidato in favore del ### l'indennizzo in conto capitale di €10.170,47 per il solo danno biologico secco riconosciuto in via amministrativa nella misura del 11%, mentre ha versato l'importo di €7487,46 a titolo di indennità temporanea per 188 giorni (cfr. prospetto allegato alla nota ### del 15.9.2021) Sul punto è appena il caso di evidenziare, infatti, che dalla somma liquidata come danno biologico sulla scorta dei parametri civilistici non deve essere detratto quanto versato dall'### a titolo di indennità temporanea, atteso che detta ultima prestazione ha natura patrimoniale. Invero, poiché la cd. indennità temporanea erogata dall'### assicuratore costituisce una prestazione economica a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, l'importo che è stato liquidato a tale titolo non dovrà essere scomputato da quanto sopra calcolato a titolo di danno biologico conseguente all'inabilità temporanea assoluta e relativa.  13.8 Effettuando il confronto tra poste omogenee, detraendo da quanto dovuto a titolo di danno biologico civilistico l'importo liquidato quale danno biologico dall'### emerge che nel caso in esame residua un danno biologico differenziale pari ad € 27.404,53 [37.575,00 - 10.170,47] Il danno non patrimoniale dovuto dalla ### e dalla ### in solido tra loro, in favore del ### è dunque pari a €27.404,53 a titolo di danno biologico + €11.272,50 a titolo di danno morale + € 12.075,00 a titolo di danno biologico temporaneo, per un totale di €50.752,03 oltre interessi legali successivi alla presente sentenza 14. Le domande di manleva spiegata dalla ### nei confronti di MID e la domanda di manleva svolta dalla MID nei confronti di ### 14.1 La domanda di “essere manlevata e garantita” svolta, in via gradata, dalla convenuta ### trasversalmente nei confronti della MID è da respingere in quanto tra gli stessi non vi è alcun titolo idoneo a fondare un rapporto di garanzia. 
Volendo invece interpretare tale domanda quale azione di regresso svolta in via subordinata alla dichiarazione della responsabilità solidale delle parti, essa è da accogliere nei limiti dell'accertamento di tale diritto, direttamente attribuito dalla norma e segnatamente dagli artt. 1299 c.c. e 2055. Infatti, il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi e, nello specifico, colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri responsabili nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa. La giurisprudenza ha poi specificato che il condebitore solidale ex delicto può esercitare il regresso anche in via preventiva ossia in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 15930 del 13.11.2002). 
In definitiva deve essere accertato il diritto del condebitore solidale ### che avrà pagato il debito per l'intero, a ripetere nei confronti della MID quanto pagato, ma nei limiti della quota di spettanza (quantificabile nel 50% a testa).  14.2 La domanda di manleva spiegata dalla MID nei confronti della ### risulta assorbita dall'accertamento del difetto di responsabilità civile in capo a quest'ultima nella causazione dell'infortunio in esame come esplicitato al superiore punto 9).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 15. La chiamata in garanzia della ### spa ### da parte di ### 2000 srl - le domande di manleva/regresso/rivalsa spiegata da ### nei confronti di MID 15.1 La domanda di manleva spiegata dalla ### nei confronti di ### spa è fondata e va accolta.  15.2 Le prospettazioni di merito avanzate dalla ### nella comparsa di costituzione restano assorbite in relazione a quanto sin qui ampiamente motivato. 
La compagnia non solleva alcuna eccezione in relazione all'operatività della polizza assicurativa intercorsa con la assicurata ### limitandosi ad evidenziare che la manleva opera entro il massimale contrattualmente pattuito di €1.000.000,00.  15.3 Ciò posto, tra le parti ### 2000 s.r.l. e ### spa ### era vigente al tempo dell'infortunio la polizza assicurativa n. 102603726, operativa dal 31.12.2013 al 31.12.2023 (cfr. doc. all.to al fasc.lo di parte). 
La disposizione che riguarda la garanzia - come espressamente richiamato dalla stessa ### - è l'art. 91 lett. b punto 1 (pag. 69 della ### in atti) a mente del quale 15.4 Avuto riguardo alla piana lettura della disposizione testè riportata, deve ritenersi pienamente operante, rispetto al danno occorso al #### dipendente della assicurata, la suddetta garanzia assicurativa, con la conseguenza che la ### spa ### deve essere condannata a tenere indenne ### 2000 s.r.l.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 di quanto questa si trovi a dover versare, anche quale coobbligato in solido, in esecuzione della presente sentenza, anche per spese di lite.  15.5 Poiché l'### ha spiegato nei confronti della MID domanda di regresso e/o manleva anche in via di surroga della propria assicurata ### occorre specificare che la ### risponde non solo nei limiti della quota di spettanza dell'assicurata, ma dell'intera somma che questi si trovi a dover versare, fatta salva la facoltà di surroga nell'azione di regresso spettante all'assicurato (vedasi, tra le molte: Cass. Civ. Sez. III, sent.  20322 del 20.11.2012: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale”). 
Pertanto, la domanda riconvenzionale spiegata da ### nei confronti della MID va accolta nei limiti della surroga nell'### azione di regresso spettante all'assicurato.  15.6 La domanda riconvenzionale spiegata dalla ### nei confronti della ### risulta assorbita dall'accertamento del difetto di responsabilità civile nella causazione dell'infortunio in esame, per le ragioni espresse al superiore punto 9.  16. Le spese processuali 16.1 Le spese di lite tra parte ricorrente e la ### 2000 s.r.l. e la ### s.r.l. - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 in considerazione dell'esito complessivo della lite e tenuto conto 1) delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore della causa (nella specie scaglione €26.000/ €52.000), 3) delle condizioni soggettive delle parti, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e con applicazione ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 dei valori tariffari medi secondo le fasi in cui il giudizio si è svolto - seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle due società resistenti. 
Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della ### 2000 s.r.l., della ### s.r.l. e della ### spa ### Stante l'accoglimento della domanda di manleva, le spese di lite sostenute dalla ### 2000 s.r.l. devono essere rifuse dalla terza chiamata ### spa secondo i parametri innanzi indicati ma con applicazione dei valori tariffari minimi La soccombenza di ### s.r.l. e di ### spa ### nei confronti della terza chiamata ### s.r.l. impone alle prime di rifondere le spese sostenute dalla seconda liquidate secondo i parametri innanzi indicati ma con applicazione dei valori tariffari minimi. 
Le spese tra ### spa e ### s.r.l. - in relazione alla domanda spiegata dalla prima di rivalsa nell'eventuale azione di regresso azionata da ### - possono essere integralmente compensate. 
Le spese di lite tra ### s.r.l. e ### spa chiamata in garanzia possono essere integralmente compensate.  PQM Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso dichiara la responsabilità della ### 2000 s.r.l. e della ### srl, nella causazione dell'infortunio occorso in data ### al sig. ### e, per l'effetto, condanna le due società, in solido tra loro, al risarcimento del danno per le voci indicate in motivazione, della somma complessiva di €50.752,03 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla data della sentenza al saldo effettivo; 2) ferma la solidarietà nei confronti del ricorrente, accerta, nei rapporti interni, che ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l. sono responsabili dell'infortunio in pari quota tra loro e, per l'effetto, accerta che ciascun condebitore solidale è obbligato a rifondere, al condebitore che avrà pagato il debito, la quota di sua spettanza; 3) in accoglimento della domanda di garanzia formulata da ### 2000 s.r.l., condanna ### spa ### a manlevare e tenere indenne ### 2000 s.r.l.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 delle somme che quest'ultima si trovi a versare in favore del ricorrente in esecuzione della presente sentenza; 4) limitatamente alla domanda di rivalsa formulata da ### spa ### accertata la sussistenza di una responsabilità solidale tra ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l., dichiara il diritto di surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato ### nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale; 5) dichiara il difetto di responsabilità della ### s.r.l. nella causazione dell'infortunio occorso al ### 6) respinge tutte le altre domande formulate dalle parti; 7) condanna ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l., in via tra loro solidale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €9.260,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso di €518,00 a titolo di c.u., con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario; 8) pone definitivamente a carico di ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l., in via tra loro solidale le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come con separato decreto emesso in pari data; 9) condannala ### s.r.l. al pagamento in favore di ### s.r.l. delle spese di lite che liquida in €4.629,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e ### 10) condanna ### spa unipersonale al pagamento in favore di ### s.r.l. delle spese di lite che liquida in €4.629,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; 11) compensa tra tutte le altre parti le spese di lite. 
Così deciso in ### 1/07/2025 Il Giudice del ### dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025

causa n. 1612/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Marotta Simona

M
6

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1039/2023 del 20-03-2023

... la sua domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno cd. differenziale nei confronti della società datrice di lavoro. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ### aveva, invero, esposto che in data ### l'INAIL aveva accertato un grado di menomazione della integrità psico/fisica pari al 63%, stante la ricorrenza di “sindrome disventilatoria mista con prevalenza della componente ostruttiva di grado”; che in data ### il ricorrente era stato giudicato affetto da “ipoestesia nell'area della ferita senza deficit di forza agli arti inferiori, riferita ipostenia e parestesia. EMg ed eng nei limiti della norma; duplice cicatrice 3 inf. ### sulla faccia anteriore” con riconoscimento di un danno biologico nella misura del 6%; che l'### aveva unificato i postumi relativi “ai due infortuni sul lavoro” (pag.2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) riconoscendo una invalidità complessiva permanente pari al 66%; che a causa di tali patologie beneficiava della rendita per invalidità permanente nr. 500958535 corrisposta dall'### che trattandosi di tecnopatie aveva, comunque, diritto al riconoscimento di tutti i danni patrimoniali e non, a titolo di danno (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 208/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1) dr. ### 2) dr. ### 3) dr. ### rel. 
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 9 marzo 2023, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 208/2016 del ruolo generale lavoro #### generalizzato in atti rappresentato e difeso dall'avv. #### -#### in persona del l.r.p.t.  rappresentata e difesa dall'avv. #### in persona del l.r.p.t.  rappresentata e difesa dall'avv. ### OGGETTO: ### Onere prova ### come in atti ### il ricorso in atti, ### dipendente della ### con mansioni di operaio metalmeccanico ed in servizio presso lo stabilimento di ### - ### industriale, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 20/2015 resa dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 25 marzo 2015, con la quale era stata rigettata la sua domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno cd. differenziale nei confronti della società datrice di lavoro. 
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ### aveva, invero, esposto che in data ### l'INAIL aveva accertato un grado di menomazione della integrità psico/fisica pari al 63%, stante la ricorrenza di “sindrome disventilatoria mista con prevalenza della componente ostruttiva di grado”; che in data ### il ricorrente era stato giudicato affetto da “ipoestesia nell'area della ferita senza deficit di forza agli arti inferiori, riferita ipostenia e parestesia. EMg ed eng nei limiti della norma; duplice cicatrice 3 inf. ### sulla faccia anteriore” con riconoscimento di un danno biologico nella misura del 6%; che l'### aveva unificato i postumi relativi “ai due infortuni sul lavoro” (pag.2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) riconoscendo una invalidità complessiva permanente pari al 66%; che a causa di tali patologie beneficiava della rendita per invalidità permanente nr. 500958535 corrisposta dall'### che trattandosi di tecnopatie aveva, comunque, diritto al riconoscimento di tutti i danni patrimoniali e non, a titolo di danno differenziale, a cui era tenuta la resistente società; concludendo, quindi, perché il giudice condannasse la ### resistente al pagamento in suo favore di tutti danni - patrimoniali e non - subiti, a titolo di danno differenziale “dato dallo scarto tra quanto spettante secondo i canoni civilistici e quanto già erogato dall'### Nazionale” con ogni ulteriore favorevole statuizione. 
Evocata ritualmente in giudizio la ### datrice di lavoro ed instauratosi il contraddittorio, la ### S.p.A., aveva resistito all'avverso dedotto e aveva avanzato istanza di chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione, spiegando contestualmente domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la declaratoria di insussistenza della malattia professionale ovvero l'accertamento della inesistenza del nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa espletata. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice e costituitasi la ###ni S.p.A., acquisita la documentazione prodotta, ammessa la prova orale, ritenuta superflua la consulenza tecnica d'ufficio, il ### rigettava il ricorso; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di ### in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla ### S.p.A.; dichiarava assorbita la domanda di manleva proposta dalla ### S.p.A. nei confronti della ###ni S.p.A.; compensava integralmente tra tutte le parti le spese ### ha, in questa sede, censurato l'epigrafata sentenza per violazione e falsa applicazione degli art.2087 c.c. e 115, 116 c.p.c. 
Si sono costituite regolarmente le ### appellate che hanno resistito al gravame chiedendone nel merito il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado. 
Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 16 novembre 2022), con udienza già fissata per il 9 marzo 2023; all'odierna udienza sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori delle parti la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato. 
La domanda, invero, non può che essere disattesa, non avendo il ### nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in alcun modo esposto in ordine a una qualche responsabilità del datore di lavoro nella causazione degli eventi lesivi. 
Va osservato, infatti, in linea con la costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 24.2.2006 n. 4184), che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione determina l'insorgenza di una responsabilità contrattuale). 
Conseguentemente, il danno biologico, inteso come danno all'integrità psicofisica della persona in sé considerata, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità. 
Nella concreta fattispecie al vaglio non vi è dubbio che è stata azionata una forma di responsabilità contrattuale, stante la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, con i connessi obblighi di protezione scaturenti dall'art.  2087 c.c.. 
In tal caso, per la medesima Suprema Corte cit., dalla natura contrattuale dell'illecito (consistente, come detto, nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore) non deriva affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma occorre pur sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza. La necessità della colpa, che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana, va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 c.c. (diverso da quello di cui all'art. 2043 c.c.), cosicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve provare la lesione all'integrità psico-fisica e l'inadempimento datoriale, quindi il nesso di causalità tra l'una e l'altro.  ###.C. ha altresì precisato (cfr. Cass., Sez. Lav., 22 gennaio 2014 n. 1312) che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato da Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533, della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. anche Cass., Sez. Lav., 19.7.2007 n. 16003). 
Infatti, soltanto una volta provato l'inadempimento, consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza, nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav., 8.5.2007 n. 10441). 
Pertanto, non avendo la ### del lavoratore in radice, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sollevato un tale profilo, la domanda del ### tesa ad ottenere il risarcimento del danno differenziale non merita accoglimento.  ### delle istanze di parte appellante è, dunque, inibito dalle carenze assertive che caratterizzano il ricorso di primo grado, siccome rilevate dal primo Giudice e riscontrate anche da questa Corte. 
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nel rito del lavoro sussiste una "necessaria circolarità" tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova dalla quale discende l'impossibilità di contestare o richiedere prove - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” ( così SSUU n° 11353/2004, Cass. Sez. lav. N° 1878/2012). Ciò significa che se nel ricorso non sono esplicitati i fatti che devono essere oggetto di prova in maniera sufficientemente dettagliata, su di essi non può essere ammessa prova alcuna. Inoltre è da escludersi che quanto non dedotto possa essere sanato mediante allegazione documentale, “.. dovendo il "thema decidendum" della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” ( così Cass. Sez. lav. N° 13989/2008). Né, invero è ipotizzabile che in merito a quei medesimi fatti possa operare il principio di non contestazione. 
Infatti “Nel rito del lavoro, la mancata contestazione da parte del convenuto del fatto costitutivo del diritto rende inutile la prova purché i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo il convenuto contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo “( così Cass. Sez. lav. N° 13878/2007). 
Sulla scorta di questi principi - e giammai nel caso di specie operando la non contestazione-, non può che essere rilevato che parte ricorrente in primo grado, nel dolersi dell'insufficienza della rendita erogata dall'### a ristorare il danno effettivamente subito, obbiettivamente ha omesso di descrivere (come già stigmatizzato dal primo Giudice, circostanza, che si evince dalla mera lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), non solo le mansioni concretamente disimpegnate dal ricorrente presso la CMS convenuta, ma anche le regole di condotte presuntivamente violate dal datore di lavoro e le specifiche omissioni da ascriversi alla medesima ### resistente, così da consentire al giudice di valutarne l'eventuale inadempimento. 
La tutela invocata, inoltre, sarebbe in ogni caso inaccordabile nella presente sede ###altro profilo. 
Infatti, il primo Giudice ha disatteso la domanda anche evidenziando che la malattia del lavoratore si era manifestata nel gennaio 2006 per poi subire un peggioramento nel successive mese di febbraio dello stesso anno e, quindi “in un contesto temporale in cui non intercorreva alcun rapporto di lavoro tra le parti”, avendo il ### iniziato a lavorare per la resistente ### soltanto dal 3 gennaio 2007. 
Inoltre, nel corso della sentenza, con motivazione chiaramente autonoma, sia sul piano letterale che logico, per le argomentazioni spese (cfr.“con specifico riferimento alla postazione di lavoro indicata come generatrice della malattia professionale - macchina puntatricepresso la quale il ricorrente deduce di essere stato adibito continuativamente. Va premesso che la puntatrice, per come emerso dalle dichiarazioni del ### ingegnere e dirigente della CMS - il quale ha descritto in maniera puntuale e precisa le modalità di funzionamento della macchina - è una macchina operatrice impiegata nella saldatura elettrica a resistenza, per mezzo della quale si esegue l'unione per “punti” di lembi sovrapposti di due materiali che vengono serrati tra due elettrodi. Quando si chiude il circuito elettrico, al passaggio della corrente si avrà uno sviluppo notevole di calore che porta ad alta temperatura - e alla conseguente fusione - di una zona limitata di metallo. La macchina è, inoltre dotata di una morsa di accoppiamento, chiamata ### “C'è un riferimento geometrico che …consente di individuare il punto esatto della saldatura, ossia dove deve essere effettuata l'operazione di puntatura. ### del punto non è rimessa all'operatore.: l'operatore deve spostare la lamiera e premere il pedale. 
Poiché c'è la ### non c'è necessità che l'operatore si avvicini al punto di saldatura: l'avvicinamento non sarebbe consentito neppure dal punto di vista ergonomico.” - dichiarazioni del ### Orbene, tutti i testi escussi sia quelli di parte ricorrente che quelli di parte resistente hanno concordemente confermato la presenza di un impianto di aspirazione presso la macchina puntatrice, mobile sino ad una certa data, sebbene localizzato - cioè dedicato alla sola macchina e non a servizio dell'ambiente di lavoroe poi fisso. ### ha riferito “ …Il sistema di aspirazione è elettrico; l'### locale dedicato alla macchina puntatrice è munito di filtri incorporati che vengono periodicamente cambiati o rigenerati. Nel caso specifico il filtro era misto: in parte poteva essere recuperato, in parte smaltito”. Solo in sede di interrogatorio formale il ### ha dedotto che la macchina puntatrice era completamente priva di un sistema di aspirazione, ma la circostanza è stata smentita dagli stessi testi della parte ricorrente, i quali hanno confermato la presenza dell'impianto, esprimendo, infatti, valutazioni sulla inidoneità del medesimo. 
Anche il teste ### titolare di una società che si occupa di rilevazioni ambientali e consulente della ### ha confermato la presenza dell'aspiratore, regolare e funzionante, atteso che tale dato di fatto viene verificato dagli operatori prima della rilevazione delle sostanze aerodisperse. Dalle indagini tecniche svolte, nell'ambito di quanto imposto dalla normativa in materia di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, è sempre emerso che le emissioni da tale macchina puntatrice non raggiungevano mai neppure il livello del 50% di quanto comunque previsto come limite soglia dalla legge - si veda sul punto la dichiarazione resa dal ### il quale ha descritto le modalità di rilevazione delle sostanze aerodisperse, effettuate con aspiratore funzionante, a monte della attenuazione dovuta all'utilizzo di dispositivi di protezione e con campionatori personali, collocati sulla persona dell'operatore - . Sul punto la società ha, anche, depositato copia dei rapporti di valutazione relativi alle emissioni in atmosfera operati ai sensi della normativa vigente in materia - cfr. all. 6,7, 8- i cui risultati sono negativi. I valori analitici ottenuti, confrontati con i valori limite imposti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, non evidenziavano alcun superamento ed anzi sono ampiamente più bassi del massimo consentito, tenuto conto che il teste ### ha chiaramente riferito che tendenzialmente si preferisce non oltrepassare neppure il 50% del valore soglia, al fine di “tutelare anche coloro che possono essere più sensibili e/o predisposti”. Per quanto concerne, poi, le valutazioni del teste ### il quale ha confermato la presenza dell'aspiratore mobile presso la macchina puntatrice, dichiarando, tuttavia, “####” e del teste ### il quale ha affermato con riferimento all'aspiratore mobile: “###”, le stesse si risolvono in apprezzamenti dei testi, cui il giudice non può legare il suo convincimento. 
Peraltro, il teste ### non ha mai svolto le mansioni del ### presso la macchina in questione, sicché appare chiaro che la deposizione sul punto non è particolarmente rilevante), si sviluppa un esame delle risultanze della prova testimoniale che di per sé approda alla conclusione della insussistenza della nocività dell'ambiente di lavoro frequentato dal ### nel limitato periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della ### resistente presso lo stabilimento di ### de ### e la predisposizione da parte del datore di lavoro di adeguati strumenti per la protezione del lavoratore dagli agenti inquinanti. 
In altri termini, già solo con la prova testimoniale il Giudice di prime cure statuiva in ordine all'insufficienza della prova dell'effettiva causazione delle patologie, laddove, all'opposto, nel ricorso in appello il lavoratore non ha censurato efficacemente detto fondamentale passaggio motivazionale (cfr. “In sede di interrogatorio formale il ### ha chiarito che la macchina puntatrice cui era addetto era completamente priva di un sistema di aspirazione; i testi della parte ricorrente hanno confermato, in ogni caso, l'inidoneità dell'impianto di aspirazione. A nulla rileva la deposizione del teste ### in quanto titolare di una società che si occupa di rilevazioni ambientali e consulente della ### il quale ha confermato la presenza dell'aspiratore, regolare e funzionante, ### il teste ### il quale ha confermato l'inadeguatezza dell'aspiratore ed il teste ### il quale ha affermato con riferimento all'aspiratore mobile: "sembra che non funzionasse bene"… “seppure alcuni testimoni hanno, poi, concordemente riferito che il ricorrente è sempre stato in possesso dei dispositivi di sicurezza individuale e che ne ha fatto uso deve ritenersi, anche in via presuntiva che gli stessi fossero inadeguati”) limitandosi ad operare una sterile, sul punto, “ricostruzione” alternativa del percorso motivazionale compiuto dal primo Giudice e sopra riportato. 
Come insegna la Suprema Corte (cfr. Cass., III; 28.1.2013 n. 1891) il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. 
Al riguardo sempre la S.C. (cfr., da ultimo, Cass., III, 6.7.2020 n. 13880) ha condivisibilmente statuito che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'esito negativo del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata. 
Alla luce delle considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo e domanda, l'appello va senz'altro disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successividella sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.  13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l'appellante al pagamento a favore delle ### appellate delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 1984,00, oltre ### CPA e spese forfettarie come per legge. 
Contributo unificato come in motivazione ### deciso in Napoli in data #### est. ### dr. ### dr. ### n. 208/2016

causa n. 208/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Genovese Raffaella, Napolitano Sebastiano, Monaco Marina

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22491 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.412 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1114 utenti online