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Corte di Cassazione, Ordinanza del 16-04-2025

... evidenzia che “l'esistenza di un danno non poteva negarsi, se i suoi connotati così come ded otti fossero stati compresi, e quanto alla sua quantificazione era perfettamente possibile, visto che un danno c'era stato , ricorrere quanto me no alla valutazione equ itativa. Quanto meno per due voci di pregiudizio, di natura patrimoniale, infatti il danno non era nel concreto negabile”; nello specifico, lamenta che “la sentenza impugnata, come quella di primo grado, dà per scontato che i dipendenti ### abbiano svolto le attività formalmente commissionate a terzi dal dr. ### ma -come visto senza una reale motivaz ionenega che questo possa aver provocato un concreto danno”; la sentenza impugnata si pone in contrasto e con gli artt. 1218 e 1223 c.c., avendo escluso che quanto denunciato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21855/2023 R.G. proposto da ### - ### della ### e ### in perso na del legale rappresentant e pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### in forza di procura speciale rilasc iata in calce al ricorso, elettivamente domiciliat ###/B, presso il suo ### e ex lege come da pec: ###; - ricorrente - Oggetto: Mandato - ### mala gestio - PDA - Opposizione - ### CC 18.12.2024 Ric. n. 21855/2023 ###.A. ###. I. Ambrosi contro ### rappresentato e difes o dall'Avv.  ###, giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### domiciliato e ex lege come da pec: ###; - controricorrente - nonché contro ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ### giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliat ###presso lo studio della terza e domiciliato ex lege come da pec: ###, ###, ###; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2938/2023, della CORTE ### di ### pubblicata in data 26 aprile 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dalla ###.ssa ### Ritenuto che 1. ### - ### della ### e ### - conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di #### per sentirne accertare la responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da questi cagionatile in conseguenza degli atti di mala gestio commessi quale Presidente della ### dal 12.12.2006 fino al 26.07.2012 e da ### quale ### della ### fino al 15.7.2013 (sul cui operato il ### te ### aveva il d overe di vigilare), CC 18.12.2024 Ric. n. 21855/2023 ###.A. ###. I. ### nell'ambito di diverse ### stipu late con ### per lo svolgimento di attività propedeutiche e di consulenze generiche; costituendosi in giudizio ### G alassi, in via preliminare, aveva chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa ### e nel merito, il rigetto della domanda ex adverso proposta; si era costitu ito il chiam ato, ### che aveva concluso per il rigetto della domande formulate dal convenuto nei suoi confronti; il Tribunale di ### con sentenza n. 1456/2018 rigettava la domanda della ### con condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore del convenuto e del chiamato; 2. avverso la sentenza del Tribunale, ### ha proposto gravame e, nel contraddittorio con entrambi gli appellati, la Corte d'appello di ### ha rigettato l'appello, nonché la domanda di risarcimento del danno per lite temerar ia ex art. 96 c.p.c.  avanzata da ### con condanna di ### alle spese di lite del grado nei confronti di entrambi gli appellati; 3. avverso la sentenza della Corte d'appello, ### ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi d'impugnazione. Hanno resistito ### G alassi ed ### con rispettivi e distinti atti di controricorso; 4. il ricorso è stato assegnato alla ### di questa Corte e la nom inata ### gliera Re latrice, d r.ssa ### in data ### ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l'inammissibilità del ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 3 maggio 2024; 4.1. parte ricorre nte ha formulato istanza di ri chiesta di decisione depositata in data 7 giugno 2024, corredata di nuova procura; CC 18.12.2024 Ric. n. 21855/2023 ###.A. ###. I. ### la t rattazione del ricorso è stata fissata in adun anza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.; la parte ricorrente e il controricorrente ### i hanno depositato distinte e rispettive memorie.  ### che 1. con il primo mo tivo, la ### razione ricorrente denuncia la “### della sentenz a e del procedimento per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la Corte d'Appello di ### non ha espresso alcuna reale motivazione sul rigetto del secondo motivo di gravame proposto da ###”; in primo luogo contesta che il giudice di prime cure abbia rigettato le domande d i ### applicando il principio processuale della c.d. “ragione più liquida”, in quanto affermava che «a p rescindere da ogni altro profilo pure rilevante nella fattispecie in esame, la domanda, di natura risarcitoria, non può trovare accoglimento in quanto dalla documentazione in atti, non sono e mersi elementi idone i a dimostrare che la condotta dei convenuti, anche qualora integrant e gli estremi di atti di mala gestio, abbia cagionato a ### un danno ingiusto risarcibile»; lamenta che la Corte distrettuale sebbene ### avesse proposto motivo d'appello in proposito, lamentando che il Tribunale, dopo aver riassunto le contestazioni formulate dalla ### alla gestione del dr. Gal assi, invece di pro cedere ad una lor o considerazione unitaria e complessiva aveva ritenuto di procedere ad una valutazione a “comp artimenti stagni”, per e ffet to della quale aveva respinto tutte le domande (in ricorso pag. 14 e 15); evidenzia pertanto che la Corte distrettuale non si sia realmente pronunciata su tale motivo e lo abbia respinto, non esprimendo al riguardo alcun a reale motivazione li mitandosi ad afferm are: «l'attrice/appellante avrebbe dovuto dimostrare non solo il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sua sfera patrimoniale ma anche la concreta entità di esso. In altri termini, gravava sulla CC 18.12.2024 Ric. n. 21855/2023 ###.A. ###. I. ### l'onere di fornire in modo rigoroso, non solo la prova dell'esistenza del danno, ma anche della sua entità in relazione alle singole condotte addebitate ai convenuti/appellati e del nesso causale tra le stesse e d il pre giud izio subito. In particolare, l'appellante avrebbe dovuto chiarir e in concreto quale sarebbe stato lo specifico danno subito dal suo patrimonio direttamente conseguente ad ognuna del le singol e condotte addebitate ai convenuti/appellati sopra indicate. Al contrario, l'appellante si è limitata ad affermare genericamente di avere contestato, senza indicare neppure in modo approssimativo la misura del pregiudizio subito in relazione ad ogni singolo atto»; parte ricorrente richiama gli orientamenti consolidati di legittimità in merito alla motivazione apparente (Cass., 20/08/202 1, n.23260); sostiene che dalla lettura della motivazione della pron uncia d'appello, infatti, “l'apparente “motivazione” resa dalla Corte d'Appello di ### è, allora, a dir poco insufficiente a spiegare le ragioni del rigetto del motivo, non essendo possibile cogliere il percorso logico che ha portato i tre giudici di merito a ritenere corretta la statuizione appellata” (in ricorso, pag. 18); 2. con i l secondo motivo, la ### derazione ricorrente lamenta la “### della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la Corte d'Appello non ha espresso alcuna motivazione con riguardo al terz o ed al quarto motivo di gravame propost i da Confapi”; nello specifico, contesta la sentenza impugnata che ha rigettato i due motivi di impugnazione, limitandosi a osservare «il terzo e il quarto motivo di appello, con i quali la ### lamenta di avere subito un dann o in relazione alle c.d. at tività propedeutiche, alle attività compiute in conflitto di interessi ed agli affidamenti senza l' adozione di procedure di scelta competitive, vanno rigettati per le medesime argomentazioni sopra espresse»; in proposito assume che la sentenza “non presenta motivazione CC 18.12.2024 Ric. n. 21855/2023 ###.A. ###. I. ### ed è quindi nulla ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. perché l'assertivo richiamo alle “medesime argomen tazioni sopra e spresse” non costituisce una reale motivazione” (in ricorso, pag. 27); 3. con il t erzo mo tivo, lamenta la “### e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2729 c.c. 1226 e 2056 cod.  civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; in particolare, evidenzia che “l'esistenza di un danno non poteva negarsi, se i suoi connotati così come ded otti fossero stati compresi, e quanto alla sua quantificazione era perfettamente possibile, visto che un danno c'era stato , ricorrere quanto me no alla valutazione equ itativa. 
Quanto meno per due voci di pregiudizio, di natura patrimoniale, infatti il danno non era nel concreto negabile”; nello specifico, lamenta che “la sentenza impugnata, come quella di primo grado, dà per scontato che i dipendenti ### abbiano svolto le attività formalmente commissionate a terzi dal dr. ### ma -come visto senza una reale motivaz ionenega che questo possa aver provocato un concreto danno”; la sentenza impugnata si pone in contrasto e con gli artt. 1218 e 1223 c.c., avendo escluso che quanto denunciato potesse integrare il danno previsto da dette norme, e con l'art. 2729 c.c.: se si considera che dagli specifici fatti elencati negli atti di parte si desumeva quel danno che nel doppio grado si è pret eso di escl udere” (in ricorso, pag. 33); “Essendo a dir poco "ragionevo lmente probabile" seco ndo le comuni regole d i esperienza che il danno si fosse verificato, potendo poi benissimo i g iudici di merito ricorrere per la quantificazione al giudizio equitativo consentito dagli artt. 1226 e 2056 c.c.” (in ricorso, pag. 35); 4. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminarsi perché logicamente connessi, sono fondati e vanno accolti alla luce delle seguenti considerazioni; 5.1. in tem a di motivazione, que sta Corte ha da tempo affermato che essa si rivela apparente quando il decisum si fondi CC 18.12.2024 Ric. n. 21855/2023 ###.A. ###. I. ### esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a mass ime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e n on ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la ratio decidendi (### L, n. 662 del 17.1.2004; Sez. 5, n. 20648 del 14.10.2015); 5.2. effettivamente, nel caso di specie, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata non si evincono le ragioni del convincimento espresso dalla Corte d'appello capitolina; nello specifico, q uanto al secondo motivo di gravame proposto dall'allora appellante ### (con cui s i censurava la motivazione del Tribunale che, dopo aver riassunto le cont estazioni formulate dalla Con federazione in merit o alla gestione del dr. Gal assi, invece di procedere ad una loro considerazione unitaria e complessiva aveva ritenuto di procedere ad una valutazione a “comp artimenti stagni”, per e ffet to della quale aveva respinto tutte le domande), la Corte d'appello si è limitata a trascrivere la motivazione resa dal Tribunale in proposito e a riportare la massima di due arresti di legittimità in tema di onere della prova incombente sul danneggiato nella responsabilità sia contrattuale che extraco ntrattuale, limi tandosi poi ad affermare: «### da qu anto precede che l'attrice/ appellant e avrebbe dovuto dimostrare non solo il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sua sfera patrimoniale ma anche la concreta entità di esso. In altri termini, gravava sulla ### l'onere di fornire in modo rigoroso, non solo la prova dell'esistenza del danno, ma anche della sua entità in relazione alle singole condotte addebitate ai conven uti/appellati e del nesso causale tra le stesse ed il pregiudizio subi to. In particolare, l'appellante avrebbe dovuto chiarire in concreto quale sarebbe stato lo specifico danno subito dal suo p atrimonio direttame nte conseguente ad ogn una delle singole condotte addebitate ai convenuti/appellati sopra indicate. CC 18.12.2024 Ric. n. 21855/2023 ###.A. ###. I. ### contrario, l'appellante si è limitata ad affermare genericamente di avere contestato, senza in dicare neppure in modo approssimativo la misura del pregiudiz io subito in relazione ad ogni singolo atto» (pag. 17-18 della sentenza impugnata); quindi, condivisibilmente con quanto osservato dalla difesa della ### odierna ricorrente, di fronte ad un motivo che lament ava la mancata considerazione della condot ta complessiva, deducendo un danno derivato dalla stessa e che non consentiva di “distin guere artificiosam ente per tipologie” e per “danni diversamente strutturati”, con la decisione impugnata, la Corte d'appello ha risposto in modo meramente apodittico, senza spiegare perché l'in dicazione delle si ngole condotte sarebbe corretto e perchè viceversa, l'allegazione e la valutazione della condotta complessiva e de l danno da essa complessivam ente derivato, di contro, non lo sarebbe (in memoria pag. 5); va osservato inoltre che anche in merito al rigetto del terzo e del quarto motivo di gravame (con cui ### aveva riproposto in appe llo la questione dei d anni derivan ti dalla gestione delle attività “propedeutiche”, oggetto delle convenzioni stipulate dalla stessa ### con il ### e alle attività dedotte come in conflitto di interessi ed alla man cata adozione delle procedure competitive di scelta dei contraenti), la Corte di appello capitolina, non soltanto si è limitata ad un mero “rinvio adesivo” alla decisione di prim e cure, ma ha anche rinviato per relatio nem alle «medesime argomentazioni sopra espresse» a p roposito del secondo motivo di appello (pag. 18 della sentenza impugnata) con cui, come vedut o, si era li mitata a rendere una motivaz ione meramente tautologica; in proposito, la Corte territoriale non si è peritata in modo comprensibile e coerente, neppure mediante le evidenze documentali presenti in atti e il possibile utilizzo delle presunzioni, di dare conto del percorso logico compiuto al fine di rigettare la CC 18.12.2024 Ric. n. 21855/2023 ###.A. ###. I. ### domanda proposta, dovendosi ritenere anche su tale punto viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva riferita solo genericamente e complessiv amente al lame ntato danno conseguente alle c.d. attività propedeutiche.  6. il ricorso va accolto per quanto di ragione nei sensi di cui in motivazione; la senten za impugnata va cassata in relazione ai mot ivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Ambrosi Irene

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 22285/2025 del 02-08-2025

... il mancato trasferimento del suddetto danno possa addirittura configurarsi come un fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno stesso (la cui prova negativa spetterebbe, dunque, al danneggiat o) e non come un fatto impeditivo o estintivo di esso, potrebbe, più semplicemente, ammettersi che, anche prima dell'espressa previsione, per via normativa, della possibilità di proporre l'eccezione di trasferimento del danno (introdotta in virtù degli art. 13 della direttiva n. 104/2014/UE e dell'art. 11 del decreto ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 28 di 29 legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017), tale eccezione, se avanzata dall'autore della violazione, potesse essere riconosciuta in via interpretativa e, addirittura, che il trasferimento del danno da (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 15197 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da ### S.p.A. in amministrazione straordinaria (C.F.: ###), in persona dei commissari straordinari, legali rappresentanti pro tempore, #### doro e ### vanni Fiori rappresentata e difesa dagli avvocati ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) -ricorrente principale - controricorrente nei confronti di ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del Pr esidente del Consiglio di ### legale rappresentante pro tempore, ### S.r.l. in liquidazione (C.F.: ###), in persona dei liquidatori, legali rappresentanti pro tempore, #### e ### galli rappresentate e difese dagli avvocati ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) Ric. n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 2 di 29 ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del Presidente del C.d.A., legale rappresentante pro tempore, ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) -controricorrenti ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del rappresentante per procura ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (C.F.: ###) SOCIETÀ ###.E.A.  (C.F.: ###), in persona del rappresentante per procura ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (C.F.: ###) -controricorrenti - ricorrenti in via incidentale nonché ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 981/2022, pubblicata in data 23 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 luglio 2025 dal consigliere ### uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale do tt. ### che ha conclu so come da requisitoria scritta in atti, per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento dell'esame dei ricorsi incidentali condizionati; l'avvocato ### l'avvocato ### per delega dell'avvocato ### e l'avvocato ### rico, per delega dell'avvocato ### per la società ricorrente ### S.p.A.; l'avvocato ### per le società controricorrenti ### S.p.A. e ### S.r.l.; Ric. n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 3 di 29 l'avvocato ### per delega dell'avvocato ### per la società controricorrente ### di ### S.p.A.; l'avvocato ### per delega dell'avvocato ### per la società controricorrente (e ricorrente in via incidentale) ### S.p.A.. 
Fatti di causa ### S.p.A. in amministrazione straordinaria (in seguito: ### ha agito in giudizio nei confronti di ### S.p.A. (attualmente ### S.p.A.) e ### zione S.r.l. (attualmente ### S.r.l.), per ottenere la restituzione della somma complessiva di € 4.922.324,48 che assume indebitamente corrisposta alle società convenute, a titolo di rimborso di “airport fee” (per assistenza nei servizi di rifornimento di carburante), nel periodo dal gennaio 1999 al gennaio 2009, trattandosi di royalties riconosciute come illegittimamente determinate dai gestori ae roportuali in base a provvedimenti dell'### della ### e del ### (###. 
Le società convenute, nel contestare il fondamento delle domande proposte nei loro confronti, hanno a loro volta evocato in giudizio ### S.p.A., ### di ### S.p.A., ### di ### S.p.A. e ### S.p.A. (quest'ultima dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, proseguito dalla curatela fallimentare), quali soggetti gestori degli scali aerei nei quali erano state fornite le prestazioni di assistenza per il rifornimento di carburante, nonché percettori finali delle somme in contestazione, chiedendo di essere eventualmente manlevate, in caso di soccombenza. 
Il Tribunale di Milano: a) con una prima sentenza non definitiva (n. 13631 del 3 dicembre 2015), ha dichiarato prescritto il diritto di ### per il periodo anteriore al 14 maggio 2000 ed ha rigettato tutte le altre eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate dalle società convenute e chiamate in causa; b) con ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 4 di 29 successiva sentenza definitiva (n. 1861 del 27 febbraio 2020), ha parzialmente accolto la domanda principale, condannando ### S.p.A. e ### S.r.l. alla restituzione in favore di ### della somma di € 932.539,00, oltre accessori, nonché le domande di manleva di queste ultime nei confronti di ### di ### S.p.A. e di ### S.p.A. (nei limiti di € 849.087,00 per ### di ### S.p.A. e di € 83.452,00 per ### S.p.A.), mentre ha rigettato la domanda di manleva nei confronti di ### di ### S.p.A. e dichiarato improcedibile quella nei confronti del ### S.p.A.. 
La Corte d'appello di Milano, in riforma delle richiamate decisioni di primo grado, ha integralmente rigettato la domanda principale di ### nei confronti di ### S.p.A. e ### S.r.l., con assorbimento delle domande di manleva già accolte.  ### sulla base di nove motivi. 
Resistono con distinti controricorsi: a) ### S.p.A. e ### S.r.l.; b) ### di ### S.p.A.; c) ### di ### S.p.A.; d) ### S.p.A..  ### di ### S.p.A. e ### S.p.A. propongono, a loro volta, ricorsi incidentali condizionati, rispettivamente sulla base di un unico motivo e di due motivi. 
Resistono ai ricorsi incidentali condizionati: a) ### con due ulteriori distinti controricorsi; b) ### S.p.A. e ### S.r.l., con unico controricorso. 
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata curatela del fallimento ### S.p.A.. 
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.  ### nonché ### S.p.A. e ### S.r.l., hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. 
Ragioni della decisione 1. Ricorso principale di ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 5 di 29 I primi quattro motivi del ricorso principale, avanzato da ### lia, hanno ad oggetto la domanda di rip etizione di indebi to, quelli dal quinto all'ottavo l'azione risarcitoria.  ### motivo del ricorso non contiene censure avverso la decisione impugnata, ma la sola riproposizione delle questioni rimaste assorbite nel giudizio di merito.  1.1 Motivi del ric orso principale aventi ad oggetto l'azione di ripetizione di indebito 1.1.1 Con il quarto motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., dell'art. 2033 c.c. e dei principi generali in tema di collegamento negoziale, nonché dell'art. 102 TFUE, della ### 96/67/CE, art. 16, del d.lgs.  n. 18/1999, art. 10, del D.L. n. 203/2005, art. 11-terdecies, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 
La società ricorrente censura la sentenza impugnata «ove la sentenza medesima dovesse essere intesa affermare la liceità del pagamento delle airport fees, nel rapporto tra la società petrolifera e la compagnia aerea, per esservi stato un corrispondente pagamento dalla società petrolifera ai gestori aeroportuali». 
Il quarto motivo del ricorso principale è logicamente pregiudiziale rispetto agli altri motivi aventi ad oggetto l'azione di ripetizione di indebito (cioè, i primi tre). 
Con esso viene censurata la autonoma ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, relativamente a tale azione, in base alla quale la corte d'appello ha escluso in radice la nullità della clausola di rimborso dei costi dei servizi aeropor-tuali (cd.  airport fee) pagati dalla compagnia petrolifera per effettuare il rifornimento, avendo ritenuto che tale clausola di per sé non determini alcuna violazione delle norme che disci-plinano le tariffe aeroportuali, limitandosi a prevedere il rim-borso dei relativi costi, di fatto sopportati dalla compagnia petrolifera, che li ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 6 di 29 ha pagati ai gestori aeroportuali, da parte della compagnia aerea in favore della quale è stato effettua-to il rifornimento. 
Non possono esservi dubbi sul fatto che, nell'ottica complessiva della decisione impugnata, quella appena richiamata costituisca una ratio decidendi autonoma e da sola sufficiente ad escludere la fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito: le considerazioni svolte dalla corte d'appello sulla validità della clausola in contestazione seguono, infatti, alla premessa che tale azione è fondata sulla nullità della stessa e sono seguite da una serie di considerazioni, che vengono espressamente indicate come meramente ipotetiche, per il solo caso in cui si dovesse, invece, escludere la validità della cl ausola, sulla mancata prova del quantum dell'eccedenza illegittima. 
Ne consegue che, risultando infondato il quarto motivo di ricorso, la statuizione di rigetto dell'azione di ripetizione di indebito sarebbe da ritenere sufficientemente sostenuta dall'indicata ratio decidendi, a prescindere da ogni ulteriore questione relativa alla prova dell'eccedenza illegittima della tariffa aeroportuale, oggetto dei primi tre motivi del ricorso, i quali resterebbero assorbiti.  1.1.2 ### la ricorrente ### la statuizione in esame sarebbe viziata: a) per ultra-petizione, in quanto il tribunale avrebbe implicitamente riten uto sussistente la nullità della clausola in questione e non sarebbe stato proposto appello sul punto; b) per erronea applicazione dei principi di diritto sul collegamento e sull'illiceità negoziale, nonché delle stesse norme che impongono ai gestori aeroportuali di rapportare le tariffe per i servizi come quello in esame ai costi effettivi. 
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.  1.1.3 La censura di ultra-petizione risulta, innanzi tutto, inammissibile perché non adeguatamente sostenuta, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal puntuale richiamo del contenuto degli atti di causa rilevanti, dai quali si possa ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 7 di 29 evincere che vi era stata una espressa (o almeno implicita) statuizione del giudice di primo grado in merito alla nullità della clausola controversa e che tale statuizione non era stata oggetto di appello da parte delle società soccombenti.  ### parte, per quello che è possibile ricavare dagli atti richiamati nel ricorso e dalla sentenza impugnata, il tribunale non si è affatto pronunciato espressamente sulla validità o meno della clausola co ntroversa, essendosi limitato ad accogliere semplicemente, sia pur parzialmente, la domanda di ripetizione di indebito avanzata da ### nei confronti delle compagnie petrolifere, limitatamente all'importo dei costi da queste addebitati alla prima eccedenti quelli legittimamente imposti dai gestori aeroportuali, senza peraltro chiarire se tale accoglimento si fondasse o meno sulla nullità della relativa clausola. 
La pronuncia di accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito risulta, in ogni caso, certamente essere stata oggetto di impugnazione da parte delle società soccombenti: in particolare, le compagnie petrolifere, in secondo grado, risultano avere (in via di impugnazione incidentale) chiesto il rigetto integrale proprio della suddetta domanda di ripetizione di indebito, sulla base delle medesime difese e contestazioni già svolte in primo grado, incluse quelle relative alla validità della clausola oggetto di lite, il che imponeva senz'altro alla corte d'appello di rivalutare ex novo il rapporto obbligatorio sottostante, soprattutto in mancanza di una espressa pronuncia sulla questione della eventuale nullità della clausola in questione.  1.1.4 La ricorrente afferma, inoltre, che la clausola per cui è causa prevedeva il pagamento delle cd. airport fees e, precisamente, «non sempli cemente un ammontare co rrispondente, ma proprio le medesime airport fees applicate dal gestore ed in quanto allo stesso dovute». 
Anche questa censura presenta, in primo luogo, un preliminare profilo di inammissibilità, per violazione dell'art. 366, comma 1, ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 8 di 29 n. 6, c.p.c., in quanto il testo della clausola in questione non è adeguatamente e puntualmente richiamato nel ricorso, il che impedisce in radice a questa Corte di valutare in concreto la tesi della ricorrente in ordine al suo contenuto. 
In ogni caso, non vi è dubbio che la corte d'appello abbia esaminato la clausola ed abbia interpretato la volontà negoziale emergente dalla medesima come avente ad oggetto una previsione di mero rimborso dei costi di fatto sopportati dalla compagnia petrolifera per lo svolgimento delle operazioni di rifornimento, a prescindere, quindi, dalle modalità di determinazione delle relative tariffe da parte dei gestori, e non come riferita, invece, al pagamento dell'importo delle relative tariffe aeroportuali se ed in quanto correttamente determinate e, cioè, nei limiti della loro legittima imposizione alle compagnie petrolifere. 
Si tratta di una interpretazione della volontà negoziale emergente dal contratto stipulato tra le parti, certamente non arbitraria, anzi del tutto ragionevole e, come tale, non sindacabile nella presente sede, né, tanto meno, oggetto di specifiche censure fondate sulla deduzione di una eventuale violazione delle norme in tema di ermeneutica negoziale.  1.1.5 Le considerazioni sin qui svolte impediscono di valutare l'eventuale rilevanza del dedotto collegamento negoziale tra la clausola di rimborso dei costi aeroportuali di cui si discute e il rapporto contrattuale tra le compagnie petrolifere ed i gestori aeroportuali e, comunque, portano ad escludere che si possa ammettere la rilevanza di un siffatto collegamento nel senso auspicato dalla ricorrente, di modo che l'illegittima determinazione delle tariffe per lo svolgimento dei servizi aeroportuali da parte dei gestori possa determinare l'illegittimità derivata della clausola che prevede il rimborso dei costi sopportati dalle compagnie petrolifere per effettuare il rifornimento. 
Trattandosi di semplice previsione del rimborso dei costi effettivi di fatto e in concreto sopportati dalla compagnia petrolifera ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 9 di 29 al fine di eseguire la prestazione principale dedotta nel contratto (vale a dire il rifornimento di carburante agli aeromobili della compagnia aerea), non assume rilievo, ai fini della sua validità, il rapporto contrattuale intercorrente tra quest'ultima e i gestori degli aeroporti e, in particolare, la legittimità della condotta di questi ultimi nella determinazione delle tariffe imposte per i servizi aeroportuali. 
Altra questione è, poi, quella relativa all'eventuale danno risentito, in via indiretta, dagli acquirenti di prodotti la cui erogazione abbia comportato il pagamento di servizi aeroportuali da parte degli acquirenti diretti di tali servizi, ed ai quali siano stati trasferiti i relativi costi, in virtù della eventuale condotta illecita dei gestori degli aeroporti che abbiano abusato della loro posizione dominante per imporre corrispettivi più elevati di quelli legittimamente esigibili, con violazione delle norme sulla concorrenza: si tratta di una questione che, di per sé, non implica alcuna nullità della clausola di rimborso dei costi aeroportuali effettivamente sostenuti dagli acquirenti diretti dei servizi, ma che potrebbe, al più, dare luogo ad un'azione risarcitoria, anche da parte dell'” acquirente indiretto” nei confronti del l'autore della violazione, azione peraltro nella specie non proposta dalle compagnie aeree, le quali, anche dopo la chiamata in giudizio dei gestori aer oportuali, non hanno esteso alcuna del le domande proposte nei confronti di questi.  1.1.6 ### i rapporti con le compagnie petrolifere «prevedevano espressamente che ### potesse contestare la validità originaria dell'imposizione e chiederne la restituzione (si vedano sul punto le condizioni ### doc. 28 di ### in primo grado, annex ### art. 13.2 e, per l'applicazione delle fees, art. 13.1., espressive delle prassi di mercato e comunque richiamate da ### nei propri ordini, doc. 27 di ### in primo grado, nella formula riportata in ciascuno di essi “all other conditions as per ### aviation fuel supply agreement”, il ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 10 di 29 tutto richiamato anche a pagina 8 della prima comparsa conclusionale depositata da ### in primo grado)». 
Se ben si comprende il senso dell'argomentazione sostenuta dalla ricorrente (esposta in modo per il vero non chiarissimo), si fa riferimento a previsioni estranee al contratto stipulato tra la compagnia aerea e la compagnia petrolifera. 
La questione, però, almeno nei termini indicati, non risulta affrontata nelle sentenze di merito, richiede anche accertamenti di fatto e deve ritenersi posta, nei suddetti termini, peraltro anche in modo assolutamente generico, per la prima volta nella presente sede.  ### parte, il richiamo al contenuto degli atti difensivi in cui essa sarebbe stata già posta nel corso del giudizio di appello non pu ò ritenersi suffici entemente specifico, a giudizi o della Corte e, pertanto, la censura risulta inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..  1.1.7 Non è fondato neanche l'assunto per cui alla conclusione della nullità della clausola di rimbors o dei costi aeroportuali sopportati dalle compagnie petrolifere per effettuare il rifornimento dovrebbe giungersi in base all'applicazione delle norme che disciplinano la determinazione della relativa tariffa da parte dei gestori aeroportuali, vietando tali norme l'imposizione di una tariffa superiore a quella riferibile ai costi effettivi. 
Si tratta, infatti, di norme dirette a disciplinare i rapporti tra i gestori aeroportuali e le imprese che svolgono servizi commerciali negli aeroporti (nella specie, quello di rifornimento del carburante): ma la clausola che consente alla compagnia petrolifera di addebitare alla compagnia aerea, in aggiunta al prezzo del carburante, l'importo pagato al gestore per lo svolgimento del servizio di rifornimento, non ha direttamente ad oggetto la determinazione dell'importo pagato a tal fine. 
Tale clausola, nei rapporti tra compagnia petrolifera e compagnia aerea, preve de esclusiva mente il rimborso di un costo ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 11 di 29 ulteriore rispetto al corrispettivo pattuito per il rifornimento di carburante, sopportato dalla compagnia petrolifera ed imposto da un terzo, a prescindere dalla sua legittima determinazione. 
Di conseguenza, come già chiarito, se il costo in questione sia stato determinato illegittimamente, la compagnia aerea potrà eventualmente agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore dell'illecito (domanda nella specie non proposta direttamente), ma ciò non rende di per sé nulla la clausola di rimborso dei costi ulteriori, nei rapporti tra compagnia petrolifera e compagnia aerea. Questa clausola, come correttamente rilevato dalla corte d'appello, non ha ad oggetto l'importo della tariffa, ma esc lusivamente l'addebito alla compagni a aerea della somma effettivamente pagata da quella petrolifera per effettuare i rifornimenti, addebito (o ritrasferimento) che non è, ovviamente, di per sé illecito. 
E se anche si potesse, in astratto, ipotizzare la deduzione di una inadempienza della compagnia petrolifera, sul piano contrattuale, per non avere essa stessa contestato la determinazione illegittima della tariffa al gestore aeroportuale, ciò non implicherebbe la nullità della clausola di rimborso dei costi controversa nella presente sede ###ogni caso, una siffatta domanda non risulta essere stata proposta, né risulta s pecificamente censurata la deci sione della corte d'appello, nella parte in cui afferma che la domanda di ripetizione di indebito è, invece, esclusivamente fondata sulla dedotta nullità della clausola di rimborso dei cd. airport fees: il motivo di ricorso in esame, d'altronde, risulta diretto esclusivamente a sostenere che sussista la predetta nullità, non a sostenere che, anche esclusa tale nullità, vi sarebbero ugualmente i presupposti per l'azione di ripetizione di indebito.  1.1.8 A sostegno delle conclusioni sin qui esposte può essere richiamato, infine, anche un precedente di questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinan za n. 13158 del 30/06/2020, pronuncia ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 12 di 29 segnalata dal P.G.), reso in sede di opposizione allo stato passivo proposta da una compagnia petrolifera (### creditrice di ### proprio per il riconoscimento del rimborso dei costi di servizi aeroportuali. In tale arresto (sebbene con un obiter dictum), nel cassare la decisione che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato, che non aveva ammesso la compagnia petrolifera al passivo di ### questa Corte ha affermato, tra l'altro, che «poiché i destinatari della normativa in materia sono, per l'appunto, i gestori aeroportuali e non certo i soggetti che usufruiscono dei servizi, non si comprende in qual modo l'eventuale illegittimità delle tasse e delle commissioni pretesi dai primi avrebbe potuto comportare il venir meno del diritto di ### ad ottenere il rimborso delle somme agli stessi versate per tali titoli».  1.1.9 Sulla base delle considerazioni che precedono, il quarto motivo del ricorso va rigettato. 
Restano, di conseguenza, ass orbiti tutti gli ulteriori motivi aventi ad oggetto l'azione di ripetizione di indebito (cioè, i primi tre motivi), in quanto l'ulteriore ratio decidendi alla base della statuizione di rigetto dell'azione di ripetizione di indebito, relativa alla mancata prova dell'illegittimità in concreto dei costi addebitati dai gestori aeroportuali, nonché della misura della pretesa eccedenza illegittima (oggetto delle censure formulate con tali motivi), diventa irrilevante, una volta esclusa in radice la nullità della clausola. 
Più in particolare: con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «violazione e falsa applicazione dell'art. 102 TFUE, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» (la società ricorrente censura la sentenza impugnata «laddove afferma erroneamente che gli accertamenti contenuti nei provvedimenti antitrust sono rile vanti solo nelle azioni risarcitorie e non in altre azioni civili, come l'azione di ripetizione di indebito»); con il secondo motivo si ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 13 di 29 denunzia «violazione e falsa applicazione della ### 96/67/CE, art. 16, del d.lgs. n. 18/1999, art. 10, della ### 86/2000, del D.L. n. 203/2005, art. 11-terdecies, e della ### n. 38/2007, nonché degli artt. 2697 c.c., 2033 c.c. e 2043 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» (la società ricorrente censura la sentenza impugnata «per avere erroneamente attribuito l'onere della prova dei costi effettivamente sostenuti dai gestori aeroportuali, per consentire il rifornimento di carburante, ad una parte (### diversa da quella invece gravata da tale onere, giusta il divieto legale al gestore aeroportuale e alle compagnie petrolifere di addebitare royalties sulla fornitura di carburante per l'uso di beni comuni e delle infrastrutture centralizzate non effettivamente connesse ai costi necessari per lo svolgimento del singolo servizio, risultanti sulla base di contabilità separata e trasparente»; con il terzo motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt.  1226 c.c., 2033 c.c. e 2697 c.c., nonché degli artt. 61 c.p.c. e 191 c.p. c., in relazione all'art. 360, comm a 1, n. 3 c.p.c.; omessa considerazione di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (la società ricorrente censura la sentenza impugnata «per avere ritenuto che il giudice di prime cure non potesse determinare l'esatto ammontare delle somme indebitamente corrisposte in base al criterio equitativo e che le conclusioni del CTU esaurissero gli spazi di valutazione del ### bunale; nonché per omesso esame di fatti decisivi della controversia ed in particolare dei dati indicati dai prov vedimenti ### dai provvedimenti di ### e dall'assenza di contabilità analitica»). 
Come già chiarito, si tratta di motivi di ricorso aventi tutti ad oggetto la mancata prova dell'illegittimità in concreto delle tariffe imposte dai gestori aeroportuali, nonché della misura della pretesa eccedenza illegittima, che restano, quindi, tutti assorbiti in virtù del rigetto del quarto motivo. Ric. n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 14 di 29 1.2 Motivi del ricor so principale aventi ad oggetto l'azione risarcitoria 1.2.1 Con il quinto motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2043 c.c., del principio di “vicinanza della prov a”, della ### 96/67/CE, art. 16 , del d.lgs. n. 18/1999, art. 10; omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.». 
La società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere «la Corte territoriale attribuito l'onere probatorio circa la mancata traslazione del danno subito da ### sui consumatori del servizio di tras porto aereo ( vale a dire sui passeggeri) alla stessa ### che non ne poteva essere gravata, trattandosi altrimenti di una prova c.d. negativa». 
Con il sesto motivo si denunzia «omesso esame di un fatto decisivo della controversia ed in particolare che il trasferimento delle airport fees da parte di ### a valle sui consumatori finali non si è verificato (in relazione all'art. 360, comma 1, 5, c.p. c.). Travisamento delle prove documentali prodotte e delle risultanze de lla consulenza tecnica espl etata in primo grado (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». 
La società ricorrente deduce «l'omesso esame di un fatto decisivo della controversa ed in particolare che il trasferimento delle airport fees da parte di ### a valle sui consumatori finali non si è verificato, come ricavabile dalla corretta valutazione del materiale istruttorio, delle risultanze probatorie ed in particolare della relazione peritale depositata nell'ambito della consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Milano». 
Con il settimo motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell 'art. 2729 c.c. , dell a ### 96/67/CE, art. 16, del d.lgs. n. 18/1999, art. 10 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». 
La società ricorrente censura la sentenza impugnata «per avere la Corte territoriale fatto ricorso a presunzioni generiche non ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 15 di 29 ammissibili nel caso di specie e comunque contrarie alle evidenze istruttorie puntuali acquisite nel corso del giudizio e in assenza dei relativi presupposti di gravità, precisione e concordanza». 
Con l'ottavo motivo si denunzia «omesso esame di un fatto decisivo della controversia ed in particolare della condizione deficitaria di ### come preclusione al trasferimento dei costi e traslazione del danno subito (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».  1.2.2 I motivi dal quinto all'ottavo hanno tutti ad o ggetto l'azione risarcitoria che sia il tribunale che la corte d'appello, interpretando le difese svolte dalla ricorrente nel giudizio di merito e qualificando le relative domande, hanno ritenuto essere stata da questa proposta, unitamente all'azione di ripetizione di indebito. 
È opportuno precisare che, in ordine a tale interpretazione e qualificazione delle domande proposte da ### non sono svolte specifiche censure nella presente sede. 
Neanche sono svolte specifiche censure, nella presente sede, da nessuna delle parti , in ordine alla espressa affe rmazione della corte d'appello per cui - nonostante ### non abbia esteso la domanda risarcitoria nei confronti dei gestori aeroportuali, i quali risultano esclusivamente evocati in giudizio, a titolo di garanzia impropria, dalle società in origine convenute - le compagnie petrolifere « … che hanno direttamente pagato ad ADR e SEA le suddette tariffe aeroportuali, loro illecitamente imposte per poter svolgere l'attività di rifornimento di carburante in favore dei vettori aerei all'interno degli aeroporti , avendo, pacificamente, integralmente ribaltato sui vettori aerei, e, per quanto interessa su ### l'illecita tariffa aeroportuale, loro imposta da ADR e SEA e da loro pacificamente pagata, sono concorrenti con ADR e SEA nel comportamento illecito e quindi sono solidalmente responsabili con queste ultime ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 16 di 29 nei confronti della danneggiata per il risarcimento del danno da questa subito». 
Tale specifica circostanza - espressamente enunciata, a significativa differenza di casi consimili decisi dalla stessa corte territoriale con sentenze oggetto di separati ricorsi per cassazione trattati nell'odierna udienza, nei quali invece manca alcun passaggio argomentativo esplicito al riguardo - impedisce di rilevare, in questa sede, l'eventuale difetto di legittimazione di ### talia a proporre l'azione risarcitoria nei confronti delle proprie controparti contrattuali (cioè, le compagnie petrolifere), non responsabili dell'illegittima determinazione delle tariffe aeroportuali. 
Tanto premesso, i motivi di ricorso in esame risultano connessi, sia logi camente che giuridi camente, per cui possono essere esaminati congiuntamente. 
Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.  1.2.3 La domanda risarcitoria di ### è stata, invero, rigettata dalla corte d'appello, in accoglimento dell'eccezione di avvenuto trasferimento sugli utenti finali, da parte di quest'ultima, del danno derivante dal pagamento alle compagnie petrolifere della tariffa illegittimamente determinata dai gestori aeroportuali per il servizio di rifornimento. 
In proposito, la motivazione della sentenza impugnata va, peraltro, rettamente intesa. 
A giudizio di questa Corte, al di là delle concrete e non propriamente lineari modalità espositive, tale motivazione deve ritenersi fondata su due autonome e distinte rationes decidendi, ognuna delle quali idonea a reggere da sola la statuizione finale di rigetto dell'azione risarcitoria. Essa va allora interpretata, precisata, integrata e finanche corretta, ove necessario, in tal senso, essendo comunque conforme a diritto il suo dispositivo finale. 
La corte d'appello, infatti: ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 17 di 29 a) da una parte, ha affermato che sarebbe a carico del danneggiato (nella specie, ### l'onere della prova del mancato trasferimento sugli utenti finali del danno derivante dal pagamento alle compagnie petrolifere di una tariffa per i servizi aeroportuali illegittimamente determinata dai gestori, in violazione del diritto della concorrenza, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 13 della direttiva sovranazionale dell'### n. 104/2014/UE, recepito in ### con l'art. 11 del d.lgs.  3/2017, onere non soddisfatto dalla società attrice; b) dall'altr a parte, ha, peral tro, comunque accertato - sulla base di ampia, det tagliata ed esaustiva motivazione - una «chiara presunzione, in generale e in modo specifico nella presente controversia, della sussistenza, dei due seguenti fatti: … … A) che ### come tutti gli operatori che agiscono sul piano della razionalità economica, a fronte di un aumento dei costi non abbia deliberatamente escluso dal meccanismo di formazione del prezzo di vendita sul mercato dei propri prodotti e/o servizi uno specifico co sto per mantenerne a proprio car ico l'ammontare, come esplicitamente rilevato dal Consulente tecnico; … … B) … … che, a fronte dell'avvenuto trasferimento sul prezzo del volo aereo del costo della airport fee, non si è o non si sarebbe verificata alcuna riduzione del numero dei passaggi aerei venduti da ### ai consumatori finali (e quindi non si è o non si sarebbe verificata alcuna riduzione dei ricavi)»; ha ritenuto, cioè, sussistere una serie di elementi presuntivi tali da integrare una vera e propria prova positiva dell'avvenuto trasferimento del danno sugli utenti finali. 
È vero che, con riguardo a tale seconda ratio decidendi, la stessa corte territoriale ha precisato, in modo (solo apparentemente, come si vedrà) contraddittorio, che «le suddette presunzioni non costituiscono prova piena del fatto che ### abbia effettivamente trasferito sul prezzo del passaggio aereo il costo della airpor t fee soppor tata (o meglio dell'eccedenz a ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 18 di 29 rispetto ai costi dell'importo della airport fee, imposta dalle imprese petrolifere), né che tale trasferimento, qualora attuato, non abbia comportato alcuna diminuzione del numero dei passaggi aerei venduti, ma rendono ragionevole ritenere che il soggetto asseritamente danneggiato (sul quale, secondo i principi generali, grava interamente l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno subito) sia tenuto anche a provare sia di non aver trasferito sul prezzo del passaggio aereo, richiesto al consumatore finale, il costo della tariffa aeroportuale (o meglio dell'eccedenza di tale importo rispetto ai costi sostenuti dai gestori aeroportuali) sia che il suddetto trasferimento avrebbe determinato una diminuzione del numero dei passaggi aerei venduti».  ### contraddittorietà, sul piano logico e giuridico, di tale ultima affermazione è dovuta al semplice ma insuperabile rilievo che la sussistenza di elementi di prova presuntiva di determinati fatti può essere ritenuta sufficiente o meno alla dimostrazione di tali fatti, in concreto e nel caso di specie, ma non può certo avere alcun rilievo sull'astratto assetto normativo che disciplina l'onere della prova di quei fatti. 
Si tratta di una contraddittorietà che può, peraltro, essere adeguatamente superata considerando che, in realtà, l'unico effettivo senso logico che può essere attribuito a tale affermazione (anche eventualmente correggendo la motivazione in tal senso, ove necessario) è quello per cui la corte territoriale ha, in realtà, ritenuto che gli elementi presuntivi di prova esaminati e valutati fossero bensì, di per sé, sufficienti a dimostrare l'avvenuto trasferimento del danno sugli utenti finali (senza incidenza sul numero dei passaggi aerei complessivamente venduti), pur non costituendo essi una “piena prova” di tale circostanza di fatto, cioè non costituendone una dimostrazione insuscettibile di prova contraria. Ma tanto è, del resto, normale in caso di prova meramente presuntiva, restando sempre possibile per la ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 19 di 29 danneggiata ### superare tale presunzione dimostrando eventualmente il contrario, sulla base di altri, diversi e puntuali elementi di prova, dotati della medesima efficacia di quelli valorizzati dal giudice del merito. 
Solo in tale limitato senso la corte d'appello ha, pertanto, ritenuto gravare sulla danneggiata l'onere di fornire la eventuale dimostrazione dell'omesso trasferimento del danno sugli utenti finali: in via di fatto e non di diritto, dunque e, segnatamente, per la sussistenza, in concreto, di una prova presuntiva (come tale sempre suscettibile di prova contraria, però, appunto, non fornita) dell'avvenuto trasferimento.  1.2.4 Sulla scorta delle precisazioni sin qui svolte, deve, in definitiva, affermarsi che la statuizione di rigetto dell'azione risarcitoria avanzata dalla ricorrente ### nei confronti delle ### compagnie petrolifere è fondata su una duplic e argomentazione, che integra, nella sostanza, una duplice e autonoma ratio decidendi. 
La corte d'appello, infatti, pur affermando, in astratto ed in linea di principio di diritto, che fosse l'attrice danneggiata a dover provare il fatto negativo dell'omesso trasferimento sugli utenti finali del danno (derivante dalla violazione anticoncorrenziale posta in essere dai gestori aeroportuali), ha poi, comunque, in concreto, ritenuto non s olo non essere stata raggiunta tale prova ma addirittura sussistere una prova presuntiva, in positivo, dell'avvenuto trasferimento di tale danno, non superata dagli elementi di prova in senso contrario allegati dalla stessa attrice. 
La ricorrente contesta sia l'affermazione sull'astratto assetto dell'onere della prova in ordine al trasferimento del danno (in particolare, con il quinto motivo del ricorso), sia la valutazione degli elementi istruttori in proposito, ritenuti dalla corte d'appello tali da integrare la prova presuntiva positiva dell'avvenuto ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 20 di 29 trasferimento di detto danno, in concreto (in particolare, con i motivi sesto, settimo e ottavo). 
Le censure volte a contestare tale ultima valutazione concreta non possono, peraltro, trovare accoglimento, per le ragioni che saranno di seguito esposte: di conseguenza, restano assorbite le censure che riguardano la prima astratta affermazione, in quanto una volta confermata la sussistenza di una sufficiente prova positiva (sia pur presuntiva) in ordine al fatto storico dell'avvenuto trasferimento del danno, in base al principio di acquisizione probatoria, non ha alcun rilievo stabilire l'assetto, in astratto, dell'onere probatorio relativamente a tale fatto.  1.2.5 La corte d'appello ha svolto (da pag. 43 a pag. 46 della motivazione della decisione impugnata) una analitica e dettagliata indicazione e la puntuale valutazione degli elementi presuntivi emersi a favore della sussistenza di una vera e propria prova positiva dell'avvenuto trasferimento sugli utenti finali, da parte di ### del danno derivante dalla violazione anticoncorrenziale posta in essere dai gestor i aeropo rtuali, nonché della assenza di conseguenze negative sul numero di passaggi aerei venduti, in conseguenza di tale trasferimento. 
La motivazione è articolata sull'affermazione della sussistenza di una «chiara presunzione, in generale e in modo specifico», in relazione a due fatti storici: a) che ### abbia riversato sul prezzo di vendita dei propri servizi sul mercato il maggior costo pagato alle compagnie petrolifere per i servizi aeroportuali; b) che il trasferimento sul prezzo dei biglietti del maggior costo di tali servizi non abbia ridotto il numero dei passaggi aerei venduti ai consumatori finali. 
In particolare, la prima presunzione è fondata sugli accertamenti risultanti dalla relazione del consulente tecnico di ufficio, sul rilievo che anche altre componenti variabili del costo del carburante risultano espressamente trasferite da ### sui costi dei biglietti ae rei (senza che vi siano elementi t ali da ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 21 di 29 giustificare una diversa opzione per il costo di cui si discute), nonché sulle emergenze di un documento denominato “### zione del ### 2004 - 2006 - ### di sistema”, dal quale emerge, secondo la corte d'appello, « … chiaramente come la politica dei prezzi di ### mirasse a trasferire, come è logico attendersi, nel prezzo del biglietto tutte le componenti del costo del carburante, compresa la airport fee». 
La seconda presunzione è fondata sul rilievo dell'avvenuto trasferimento, da parte delle compagnie petrolifere, del maggior costo dei servizi aeroportuali sul prezzo del carburante, senza alcuna preoccupazione per un eventuale impatto sul numero complessivo dei passaggi aerei, nonché sul rilievo della trascurabile incidenza di detto costo sul prezzo effettivo finale dei biglietti aerei, tale da escludere un significativo impatto sul numero di biglietti venduti. 
Si tratta di una ragionevole valutazione delle prove, sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.  1.2.6 A fronte di tale motivazione, le censure di omesso esame di fatti decisivi e di travisamento delle prove, formulate, in particolare, con il s esto motivo del ricorso, devono ritener si in parte inammissibili ed in parte infondate.  1.2.6.1 È appena il caso di ribadire, in proposito, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 22 di 29 determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; ### U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; ### 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017; ### 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; ### 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024). 
Nella specie, non vi è dubbio che la corte d'appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, abbia preso in esame e puntualmente valutato i fatti storici rilevanti e, in particolare, abbia preso in considerazione le risultanze della relazione di consulenza tecnica di ufficio, nonché l'allegata documentazione, in ordine alla questione del trasferimento dei maggiori costi dei servizi aeroportuali danno sugli utenti finali, come emerge incontestabilmente dalla stessa motivazione della decisione impugnata, giungendo peraltro, proprio sulla base della valutazione di tali elementi istruttori, alle conclusioni di merito più sopra esposte. 
Né vi sono dubbi sul fatto che la valutazione dei suddetti elementi istruttori sia sostenuta da una motivazione più che adeguata ed esaustiva, onde non potrebbe attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che nella sentenza non si sia dato specificamente conto di tutte le ulteriori risultanze probatorie, ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 23 di 29 evidentemente non ritenute deci sive, in senso contrario alle conclusioni raggiunte.  1.2.6.2 Deve, d'altra parte, certamente escludersi la sussi stenza di una ipotesi di cd. travisamento della prova, tale da costituire violazione dell'art. 115 c.p.c.: non è, infatti, dedotta una svista concernente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024). 
In definitiva, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame finiscono per risolversi nella contestazione di insindacabili accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base di adeguata motivazione, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.  1.2.7 Anche le censure di violazione delle disposizioni in materia di distribuzione dell'onere della prova e di presunzioni, formulate in particolare con il settimo motivo del ricorso, devono ritenersi in parte inammissibili ed in parte infondate.  1.2.7.1 È certamente da escludere la dedotta violazion e dell'art. 2697 c.c., sotto il profilo prospettato nel motivo, per le ragioni già esposte. 
La corte d'appello ha ritenuto, in particolare, sussistere agli atti la prova presuntiva dell'avvenuto trasferimento del danno sugli utenti finali. 
Di conseguenza, sulla base del principio di acquisizione probatoria, tale prova deve ritenersi fornita in via positiva, il che esclude che (almeno relativamente al profilo in esame, attinente alla valutazione degli elementi di prova presuntiva) possa considerarsi verificata una violazione della norma invocata, non potendo, in co ncreto, ritenersi la decisione fondata su una , ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 24 di 29 eventualmente erronea, attribuzione dell'onere della prova del fatto in questione ad una o all'altra delle parti in causa.  1.2.7.2 Neanche può ritener si sussistere alcun a violazione delle disposizioni di cui all'art. 2729 c.c. (e, tanto meno, delle altre disposizioni richiamate nella rubrica del motivo di ricorso in esame), risultando, al contrario, operata una corretta applicazione dei principi alla base delle stesse, che ha semplicemente condotto ad un risultato valutativo di merito diverso da quello preteso dalla ricorrente. 
È, d'altra parte, appena il caso di ribadire i principi di diritto affermati costantemente da questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo i quali, «in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei re quisiti di precisione, gravità e concord anza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit”, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023; ### L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021), mentre «la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022), ciò in quanto «la censura per vizio di motivazione ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 25 di 29 in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; in senso analogo: ### L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021, Rv. 661649 - 01, secondo cui «la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione»). 
Non vi è dubbio che, nella specie, le censure formulate dalla società ricorrente non sono tali da evidenziare una effettiva insussistenza dei requisiti legali delle presunzioni utilizzate dalla corte territoriale ovvero una contraddittorietà sul piano logico del ragionamento decisorio: esse si risolvono, invece, in una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e/o nella prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, il che non è consentito nella presente sede.  1.2.8 Infine, è da ritenere inammissibile, prima ancora che infondato, l'ottavo motivo del ricorso, con il quale viene posta una questione che richiede anche accertamenti di fatto e che non risulta direttamente affrontata nella decisione impugnata.  1.2.8.1 La ricorrente sostiene di avere già posto detta questione nel corso del giudizio di merito « … ex multis, pag. 29 comparsa conclusionale in primo grado, pag. 12 della comparsa di costituzione in appello», ma non trascrive né richiama adeguatamente il preciso contenuto di tal i atti, né precisa ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 26 di 29 adeguatamente la loro collazione nel fascicolo processuale, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 
È, comunque, assorbente, in proposito, la considerazione che il fatto storico rilevante, e cioè l'avvenuto trasferimento sugli utenti finali, da parte di ### del danno derivante dalla violazione anticoncorrenziale posta in essere dai gestori aeroportuali, è certamente stato preso in esame dalla corte d'appello che, sulla base della valutazione delle emergenze documentali e delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, lo ha ritenuto sufficientemente provato, onde, per le ragioni già chiarite con riguardo al sesto motivo del ricorso (cui si fa rinvio, per quanto occorra), non er a necessario che desse conto delle eventuali altre emergenze probatorie evidentemente non ritenute decisive, in senso contrario rispetto alla conclusione raggiunta in proposito.  1.2.8.2 In ogni caso, si osserva altresì, in concreto, anche a fini di completezza di esposizione, che la circostanza che ### fosse in situazione deficitaria non esclude affatto, di per sé, che essa fosse ancora operativa sul mercato e, dunque, emettendo biglietti aerei, potesse trasferire il costo dei servizi aeroportuali sui clienti.  1.2.9 Nella presente controversia, lo sviluppo argomentativo della gravata sentenza, peculiare rispetto ad altri casi oggetto di ricorsi pure discussi all'odierna udienza, consente la appena vista correzione della motivazione: la quale, d'altro lato, determina l'irrilevanza, ai fini della decisione, della ulteriore questione relativa alla corretta ricostruzione dell'assetto dell'onere probatorio (oggetto del quinto motivo del ricorso che resta, pertanto, assorbito) relativamente all'eccezione di trasferimento sugli utent i finali dei danni derivanti dal la violazione delle norme sulla concorrenza, nei rapporti tra l'autore della violazione, gli imprenditori che hanno direttamente contrattato con ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 27 di 29 lo stess o, quelli che hanno successivamente contrattato co n questi ultimi e gli utenti finali del prodotto o del servizio. 
Ci si deve, pertanto, limitare a rilevare, in proposito - a soli fini di completezza espositiva - che la soluzione in diritto fatta propria dalla corte d'appello, ha una portata in qualche modo “residuale”, riguardando esclusivamente il regime anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni attualmente vigenti, introdotte dalla direttiva unionale n. 104/2014/UE (in particolare, l'art.  13), recepita in ### con il decreto legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017 (in particolare, l'art. 11). 
Si tratta, d'altra parte, di una soluzione quanto meno opinabile, in diritto, ma sulla quale non è possibile pronunciarsi espressamente nella presente sede, trattandosi di questione assorbita. 
È, pertanto, opportuno riservare a future occasioni, in cui essa assuma concreto rilievo, la valutazione se - pur essendo, in linea di principio, certamente da escludere che, sulla sola base del cd. principio di “vicinanza della prova”, si possa derogare alla espressa previ sione di cui all'art. 2697 c.c., secon do la quale spetta alla parte che eccepisce fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio (e del quale siano stati provati i fatti costitutivi) l'onere della prova dei medesimi (si veda, in proposito, in motivazione, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15033 del 11/05/2022) - possa eventualmente essere, comunque, dirimente - almeno in certi casi - il rilievo per cui, pur senza giungere a sostenere che il mancato trasferimento del suddetto danno possa addirittura configurarsi come un fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno stesso (la cui prova negativa spetterebbe, dunque, al danneggiat o) e non come un fatto impeditivo o estintivo di esso, potrebbe, più semplicemente, ammettersi che, anche prima dell'espressa previsione, per via normativa, della possibilità di proporre l'eccezione di trasferimento del danno (introdotta in virtù degli art.  13 della direttiva n. 104/2014/UE e dell'art. 11 del decreto ### n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 28 di 29 legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017), tale eccezione, se avanzata dall'autore della violazione, potesse essere riconosciuta in via interpretativa e, addirittura, che il trasferimento del danno da illecito anticoncorrenziale sugli utenti finali potesse essere oggetto di una presunzione in via di fatto, in determinate specifiche situazioni e circostanze.  1.3 ### motivo del ricorso principale Con il nono motivo del ricorso principale, la società ricorrente si limita, in realtà, a riproporre le questioni rimaste assorbite nel giudizio di secondo grado e, in particolare, i motivi di appello incidentale, che dichiara di voler riproporre anche nell'auspicato giudizio di rinvio. 
Non si tratta, dunque, di un vero e proprio motivo di ricorso: in ogni caso, le questioni oggetto di esso rimangono assorbite in virtù dell'esito negativo del ricorso stesso.  2. Ricorsi incidentali condizionati di ### di ### S.p.A. e di ### S.p.A.  ### di ### S.p.A. e ### S.p.A. hanno proposto ricorsi incidentali solo in via condizionata, in caso di accoglimento del ricorso principale. 
Tali ricorsi restano, quindi, assorbiti, in virtù del rigetto del ricorso principale e non è, di conseguenza, neanche necessario illustrare il loro contenuto.  3. ### ricorso principale è rigettato, con conseguente assorbimento di quelli incidentali condizionati. 
Le spese del giudizio di legittimi tà possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, sia in considerazione dell'alterno andamento del giudizio di merito, sia per la sostanziale novità di alcune delle questioni di diritto poste a base della decisione gravata. 
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del solo ricorso principale) di cui all'art. Ric. n. 15197/2022 - ### 3 - Ud. 10 luglio 2025 - Sentenza - ### 29 di 29 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.  per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso principale, assorbiti gli incidentali condizionati; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 
Così deciso nella camera di consiglio della ###  

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Tatangelo Augusto

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3950/2025 del 12-11-2025

... del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla compagnia convenuta, secondo la quale dovrebbe applicarsi nel caso in esame l'art. 2947, co. 2, c.c., che prevede che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni; poiché “il sinistro è avvenuto il ### e l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato a mezzo PEC nel 2021”. ### della convenuta è infondata. ### è noto, l'art. 2947 c.c. prevede: - una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.); - una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.); - una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 di 11 N. 1803/2021 R.G.A.C.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1803/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il ### con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., e vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di citazione #### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to ### con il quale è elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### E ### e #### Oggetto: risarcimento danni da lesioni Conclusioni: ### da atti introduttivi, memorie e note depositate.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio #### e la società di assicurazioni ### S.p.A. innanzi al Tribunale di ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data ### alle ore 07.50 circa in #### alla #### deduceva che, mentre attraversava sulle strisce pedonali ivi presenti, il conducente dell'autovettura ### 500 ###. ### di proprietà dei convenuti ### e ### proveniente da tergo, non avvedendosi della sua presenza lo investiva scaraventandolo al suolo.  ### a causa e per effetto dell'investimento, riportava lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto al ### del ### di ### Chiedeva, pertanto: “A. Affermare la responsabilità esclusiva dei convenuti nella produzione del sinistro stradale dedotto e per l'effetto condannare la società di assicurazioni “### Spa” e/o essi convenuti in solido o in via alternativa al pagamento in favore del #### della somma di €. 51.925,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non, a seguito delle lesioni personali riportate dallo stesso, quantificate - giusta relazione medico -legale in atti - in un DB pari al 14%, una ITT di gg. 90; una ITP di gg. 30 al 75; una ITP di gg. 30 al 50%; ### di gg. 30 al 25% oltre danno morale, spese mediche documentate e non, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e/o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà in giustizia, per i titoli e le causali di cui innanzi, anche a seguito di Ctu medico legale di cui sin d'ora si formula richiesta , contenendo la domanda nei limiti della somma di €. 52.000,00; B. interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo; C. vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 7 maggio 2021, si costituiva in giudizio la ### S.P.A., la quale contestava la ricostruzione dell'evento, così come descritta nel libello introduttivo, in quanto sprovvista del necessario supporto probatorio, e deduceva la sussistenza della responsabilità della stessa parte attrice per violazione dell'art. 190 C.d.S., perché in qualità di pedone attraversava repentinamente la strada. Infine eccepiva altresì la prescrizione biennale ai sensi dell'art. 2947 II comma c.c. e contestava il quantum del risarcimento richiesto. 
Concludeva: “In via preliminare, accertare e dichiarare che la domanda avversaria dovrà essere rigettata per intervenuta prescrizione del diritto. Sempre in via preliminare, rigettare la domanda avversaria, in quanto inammissibile e/o improcedibile. In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge”.  ### e ### sebbene ritualmente citati in giudizio, non si costituivano in giudizio onde ne viene dichiarata la contumacia. 
Nel corso del giudizio veniva espletata l'istruttoria attraverso l'audizione dei testi di parte attrice, e disposta ctu medico legale. 
La causa veniva assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art.  127 ter c.p.c. fissata per il ### con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. 
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla compagnia convenuta, secondo la quale dovrebbe applicarsi nel caso in esame l'art. 2947, co. 2, c.c., che prevede che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni; poiché “il sinistro è avvenuto il ### e l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato a mezzo PEC nel 2021”.  ### della convenuta è infondata.  ### è noto, l'art. 2947 c.c. prevede: - una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.); - una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.); - una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale. La prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, e non solo alla condanna penale (Cass. 3865/2004). 
Nel caso di specie è evidente la ipotizzabilità del reato di lesioni colpose, atteso che il soggetto che ha cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro è da ritenersi responsabile delle lesioni personali sofferte dall'odierno attore, ipotesi che configura il corrispondente reato, previsto dall'art. 590 c.p. (e questo a prescindere che sia stato o meno in concreto individuato l'autore delle lesioni). 
Né può affermarsi che la sussistenza del reato debba ritenersi esclusa per il fatto che sia stato emesso decreto di archiviazione da parte del GIP competente: la Suprema Corte ha di recente precisato (Cass. 19188 del 15.9.2020) che, se riguardo ad un fatto illecito, che sia astrattamente configurabile come reato, sia pronunciato decreto di archiviazione, il giudice civile non può “sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento”, poiché l'art.  2947 comma 3 c.c. non prevede l'archiviazione tra le cause di applicazione della prescrizione “ordinaria”. La decisione che consente di escludere l'applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato ipotizzato, infatti, è solo la sentenza irrevocabile la quale, contenendo un accertamento negativo del reato, ha riflessi sull'azione civile impedendo i benefici che si è accertato insussistenti. Diversamente, il decreto di archiviazione non impedisce al giudice civile di compiere una sua valutazione circa la sussistenza del reato al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile. 
Poiché si è in presenza di un fatto previsto dalla legge come reato, la prescrizione è quella di sei anni, corrispondente a quella della fattispecie penale. 
Le richieste e diffide in atti, nonché la notifica dell'atto di citazione, sono poi idonee ad interromperne il decorso. 
Ciò premesso, nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta. 
Invero, gli elementi probatori raccolti sono sufficienti a sancire la responsabilità esclusiva dei convenuti proprietari del veicolo investitore.  ### espletata, attraverso l'acquisizione di documentazione e l'escussione di testi, ha, infatti, offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore. 
Il caso di specie attiene alla tematica dell'investimento del pedone e della disciplina ad essa applicabile. È vero che, in caso di scontro tra veicoli, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di responsabilità dell'altro, occorrendo, a tal fine, che costui fornisca prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ( 1198/97). Ed è altresì vero che, analogamente, nelle ipotesi in cui l'incidente avvenga tra un veicolo ed un pedone, la Cassazione ritiene che il fatto che il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non preclude al giudice l'indagine sull'eventuale concorso di colpa del pedone (Cassazione civile sentenza 2216/87). 
Si applica, alla fattispecie concreta, il primo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto vige in materia di investimento di pedone una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al primo comma della norma citata, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro; detta presunzione può essere superata dalla prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale al comportamento del conducente, o ancora può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso casuale del pedone (per tutte: Cassazione civile, sez. 3, n. 5982 del 16/06/1998). 
Ed infatti, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cassazione Ordinanza 20137/2023). 
Applicando i principi richiamati al caso di specie, si ritiene che alcuna colpa possa essere attribuita al pedone in ordine all'investimento di cui è rimasto vittima. 
Invero, i testi, della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, con deposizioni lineari, logiche e concordanti hanno riferito che, mentre ### attraversava la strada sulle strisce pedonali in #### alla ### nei pressi del bar gelateria “### Lecca”, veniva investito da una auto ### 500 ###. ### e riportava lesioni. 
I testi hanno ricostruito l'esatta dinamica del sinistro affermando che il veicolo percorreva la predetta via ### in direzione ### centro, allorquando impattava con la propria parte anteriore il lato sinistro dell'attore che attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale, pertanto, riportava lesioni al lato destro del corpo, in particolare alla spalla; i testi precisavano altresì che la visuale per il veicolo era libera e lo stesso non riuscì ad evitare l'impatto. Pertanto, la dinamica è chiara ed alcun elemento colposo può essere ravvisato nel comportamento del pedone. 
Per il disposto dell'art. 141 codice della strada, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando ogni pericolo per la sicurezza delle persone con la conseguenza che, potendosi - in ogni caso - applicare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e le conseguenti lesioni sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cassazione civile sez. III, 12 novembre 1998, n. 11444 ). 
Recita l'art. 141 C.d.S., secondo comma: “..Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo….dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile…”. 
La Corte di Cassazione, di recente, è tornata a pronunciarsi in materia di circolazione stradale in particolare in relazione al comportamento colposo del pedone ed alla presunzione di colpa del conducente statuendo, in forza del soprarichiamato principio giurisprudenziale, che in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa, quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (Cassazione ordinanza n. 20140/2023). 
Nella specie il pedone attraversava la strada sulle strisce pedonali.  ###. 191 del codice della strada prevede che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità, prescrivendo, in particolare, che “i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, come nel caso in esame, devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio”.   “In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze, tenendo conto inoltre che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale” (Cass. n. 4738/2021). 
Invero, per la Suprema Corte il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti (Cass. Civ., 30 settembre 2009, n. 20949). 
Anche laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è sempre tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore, in quanto l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere. 
Da tali principi discende che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità; pertanto, il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano ad effettuare l'attraversamento, deve rallentare la velocità, e occorrendo, anche fermarsi, allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili. 
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento (così Cassazione civile sez. III 28.2.2020 n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”). 
Nel caso di specie, né la ### né i proprietari del veicolo rimasti contumaci hanno offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attore si siano verificate con modalità o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate. Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dalla ### d'### medico - legale espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, ### riportò “un trauma cranico e un trauma a carico della spalla destra con frattura dell'omero destro, trattata con intervento chirurgico di riduzione cruenta e posizionamento di chiodo endomidollare”.   ### del giudice ha, poi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunato, quantificandoli nella misura del 6%, con ITT di 7 giorni, ITP al 50 % di 20 giorni, una I.T.P. ITP al 25% di 15 giorni, connessi alle predette lesioni. 
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette lesioni “micropermanenti”, per le quali risultano applicabili i parametri normativi di cui art.  139, D.Lgs. 209/2005, stabiliti per le lesioni rientranti tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità, va riconosciuta il seguente risarcimento: Tabella di riferimento 2025-2026 Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni ### di invalidità permanente 6% Punto base danno permanente € 963,40 Giorni di invalidità temporanea totale 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15 Indennità giornaliera € 56,18 CALCOLO del ### Danno biologico permanente € 7.910,48 Invalidità temporanea totale € 393,26 Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80 Invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68 Totale danno biologico temporaneo € 1.165,74 ###: € 9.076,22 Null'altro va liquidato sub specie di danno non patrimoniale, non essendo documentata né altrimenti emersa dagli atti di causa una specifica e particolare sofferenza soggettiva o una rilevante e perdurante incidenza dei postumi su specifici aspetti dinamicorelazionali personali (art. 139, comma 3, d.lgs. 209/2005 cit.). È affermazione consolidata in giurisprudenza che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari sempre che tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento ( tra le tante Cass., Sez. 6 - 3 ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 e ### 3, sentenza 21532 del 27/07/2021 e n. 28988 del 11/11/2019). 
Nella specie, parte attrice non ha né specificamente allegato né offerto prova alcuna sul punto. 
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, trattandosi di voce di danno non dovuta in automatico ma da accertare caso per caso e laddove il danneggiato alleghi tutte "le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni" (in termini simili Cass. n.5820/2019). 
Nel caso di specie tale voce di danno non può essere riconosciuta in mancanza di allegazione oltre che di prova. 
All'attore pertanto non spetta il danno morale da intendersi quale compenso delle sofferenze e del patema d'animo inferti dalla ingiusta lesione, pregiudizio nettamente distinto da tutto quanto attiene alla sfera più strettamente biologica, quella entro cui si inscrive la tutela del diritto alla salute. 
Di fatti in ragione della differente natura del danno c.d. morale si rinviene la necessità di sottrarsi dall'automatico riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e dimostrazione dei fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. 
Sull'importo totale riconosciuto a titolo di risarcimento del danno vanno poi computati gli interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ### alla data del sinistro e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione.   Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030). 
Al danno non patrimoniale innanzi liquidato, andrà aggiunta, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 415,75, per le spese mediche sopportate dall'attore in diretto rapporto causale col sinistro oggetto di causa, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo. 
Conseguentemente i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attore ### dell'importo già rivalutato di € 9.076,22, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale per le lesioni subite, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorta capitale devalutata al momento del sinistro ( 18.11.2018) e di anno in anno rivalutata dal sinistro alla presente decisione, oltre agli interessi dalla presente decisione al saldo nonché al pagamento della somma di euro 415,75 per le spese mediche, oltre interessi dall'esborso al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, assumendo a riferimento non la somma oggetto della domanda formulata dalla parte (criterio del "disputatum"), bensì quella ad essa concretamente attribuita (criterio del "decisum") e tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata. 
Le spese di ### come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.  P Q M Il Giudice monocratico del Tribunale di ###, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1803/2021 R.G., ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede : - dichiara la contumacia di ### e ### - accoglie la domanda e per l'effetto condanna, in solido, ### S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., ### e ### al pagamento in favore dell'attore ### dell'importo già rivalutato di € 9.076,22, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale per le lesioni subite, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorta capitale devalutata al momento del sinistro ( 18.11.2018) e di anno in anno rivalutata dal sinistro alla presente decisione , oltre agli interessi dalla presente decisione al saldo, nonché al pagamento della somma di euro 415,75 per le spese mediche, oltre interessi dall'esborso al saldo; - condanna in solido, ### S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., ### e ### al pagamento in favore dell'attore ### delle spese di lite, che si liquidano in €. 555,45 per spese e €. 3.540,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario; - pone le spese di ### come separatamente liquidate, definitivamente a carico dei convenuti. 
Così deciso in ### 12.11.2025 Il Giudice Dott.

causa n. 1803/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Savastano Maria Grazia

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4128/2025 del 12-11-2025

... di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard e danno morale, oltre che la personalizzazione del danno biologico. La tabella muove dall'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute. Peraltro, nella quantificazione del danno biologico, inteso come compromissione di tutta una serie di aspetti della personalità dell'individuo di fatto compromessi dalla lesione del bene salute (carattere c.d. pluridimensionale del danno (leggi tutto)...

testo integrale

n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. ### ha pronunciato la seguente, ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15762/2015 R.G., avente ad oggetto: ### ex artt.  2049 - 2051 - 2052 c.c., vertente tra ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato depositata telematicamente in data ###, - ATTORE - contro ### in persona del ### generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso l'ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, depositata telematicamente il ###, - CONVENUTA - - ### - All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ridotti di 45 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 2 c.p.c.  - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - Con atto di citazione del 7.10.2015, ritualmente notificato il ###.2015, ### conveniva innanzi a questo Tribunale la ### chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del personale medico in servizio presso la medesima ### sanitaria per le lesioni subite dall'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di €. 661.488,10 o altra ritenuta di giustizia, oltre n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 
In particolare, parte attrice deduceva che “1) il giorno 2 ottobre 2012 a causa di un incidente stradale occorso all'attore (investimento moto - pedone in qualità di guidatore del motociclo), lo stesso riportava traumi multipli; 2) il sig. ### veniva, pertanto, trasportato con l'ambulanza al ### del P.O.  ### di ### 3) dopo i primi accertamenti del caso l'istante veniva ricoverato presso la ### di ### del predetto ### ove, a seguito di esami radiografici, gli veniva diagnosticata “frattura spiroide pluriframmentaria scomposta del 3° distale diafisario di perone e tibia dx”; 4) in data ### l'attore veniva operato per la riduzione e sintesi della frattura con viti e placca e, in data ###, gli veniva apposto gambaletto gessato. Veniva dimesso dal nosocomio con divieto di carico per gg. 30; 5) in data ### il sig. ### si recava presso l'ambulatorio di ortopedia del P.O. ### di ### al fine di aprire “una finestra” per effettuare la medicazione; 6) in data ### veniva rimosso l'apparecchio gessato, veniva effettuato controllo radiologico e veniva applicata valva in resina; 7) al successivo controllo del 30/11/2012 veniva evidenziata una modica secrezione della ferita e veniva prescritta terapia antibiotica per 5 gg; 8) (…); 9) al controllo del 05/01/2013 veniva evidenziata deiscenza della ferita chirurgica al terzo distale con esposizione della placca. Pertanto, veniva eseguita una medicazione e si prescriveva tutore “walker” e terapia antibiotica; 10) (…). 11) In data ### l'attore veniva nuovamente ricoverato presso la ### di ### del P.O. ### di ### per la deiscenza della ferita chirurgica ed intolleranza dei mezzi di sintesi; 12) in data ### il sig. ### veniva sottoposto ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e toilette dei tessuti molli ed ossei ed esame colturale antibiogramma ed istologico. Tale esame evidenziò la presenza di “pseudomonas aeruginosa” e successiva applicazione del tutore. (…) 13) In data ### l'attore veniva dimesso dall'### con prescrizione di tutore e medicazioni. 14) Presentatosi al controllo in data ### al sig. ### veniva riscontrato un ritardo di consolidamento della frattura con dermatite e deiscenza della ferita. Al successivo controllo del 08/06/2013 veniva repertato “esiti di frattura della meta epifisi distale di tibia e perone con diffusa alterazione morfo - strutturale delle ossa del tarso e metatarso che presentano erosioni, in particolare a livello della base del quarto e quinto metatarso. 
Ridotto diffusamente il tono calcico. Edema dei tessuti molli. Sospette altre immagini di medesimo significato sono evidenti a livello rotuleo e dei condili femorali. I reperti descritti sono compatibili con evoluzioni osteomielitica post-trauma.(…)”; 15) (…); 16) in data ### il sig. ### veniva visitato presso la clinica ortopedica dell'### di ### e, a seguito di esami eseguiti, in data ### la rm stabiliva “paziente con pregressa frattura della gamba biossea, consolidata senza focali alterazioni di segnale della spongiosa ossea del perone, trattata chirurgicamente a livello della tibia con mezzi di sintesi già rimossi, esitata in pseudoartrosi a livello della metafisi distale dove è presente processo flogistico di tipo osteomielitico con sottile fistola verso la cute sul versante antero-mediale”. Coesiste alterazione di segnale della spongiosa ossea della tibia che si estende per due terzi distali, inibizione peri e paraostale inibizione del sottocute ed edema a carico del muscolo gemello interno”; 17) infine, in data ### l'attore eseguiva una rm che evidenziava “persiste processo osteomielitico con pseudoartrosi e persiste sottile fistola verso la cute sul n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### versante antero-mediale con raccolta di edema sottocutaneo”; 18) una scintigrafia dell'8/4/2014 evidenziò “### scintigrafico indicativo di processo flogistico acuto su base verosimile infettiva a livello del terzo distale diafisi tibiale destra ed epifisi distale”. 19) il ### l'istante venne ricoverato presso la ASL di ### per un intervento di revisione del focolaio pseudoartrosico con resezione di 7 cm circa di osso necrotico a livello tibiale ed applicazione di apparecchio ### per trasporto bifocale. Il ### inizio “trasporto” con regolazione di ### ed altro analogo trattamento fui eseguito in data ###. 20) in data ### l'attore venne nuovamente ricoverato a ### per la revisione PSA tibia ed innesti ossei della cresta iliaca omolaterale, resezione del perone, modifica apparato FE circolare”. 
Con l'odierno atto di citazione, dunque, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della negligenza e dell'imperizia dei sanitari dell'ASL convenuta, che non avrebbero adempiuto “all'obbligo su di essi gravante di predisporre un'organizzazione idonea a garantire al paziente la totale sicurezza dal punto di vista infettivo”, con vittoria delle spese del presente giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in ### il ###, si costituiva in giudizio la ### la quale chiedeva il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto sia in ordine all'an che in ordine al quantum, con vittoria delle spese di giudizio. 
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale, a firma del dott. ### e con integrazione della CTU a firma del medesimo dott. D. ### e dott. ### specialista infettivologo, depositata telematicamente in data ###, ed è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato carico del ruolo, sino all'udienza del 10.07.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ridotti di 45 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 2 c.p.c.. 
La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. 
In via preliminare, e al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare come parte attrice ha evocato in giudizio la ### per un fatto avvenuto nell'ottobre 2012, ovverosia per l'intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura spiroide pluriframmentaria scomposta del 3° distale diafisario di perone e tibia dx in data ###. 
Orbene, al fine di qualificare la natura giuridica della responsabilità del soggetto evocato in giudizio, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, 28994, in cui si sottolinea che la pretesa retroattività di tali disposizioni “verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere della prova e sulla prescrizione - applicate in base al «diritto vivente»; ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 8.11.2019, n. 28811), deve, dunque, escludersi che possa trovare applicazione alla fattispecie in esame la normativa di cui alla c.d. ###-Bianco n. 24/2017, siccome sopravvenuta rispetto all'intervento chirurgico subito in data ###, e deve ritenersi invece applicabile la disciplina di cui al c.d.  decreto Balduzzi, d.l. 13.09.2012, n. 158, in vigore il ###, e conv. con mod. nella legge 8.11.2012, 189, entrata in vigore l'11.11.2012. 
Peraltro, mette conto evidenziare che l'art. 3 comma 1 della legge ### non incide sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata); ai fini della presente decisione, dunque, non viene in rilievo il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica contrattuale o extracontrattuale del medico in assenza di un contratto d'opera professionale. 
Ciò posto, non è comunque dubitabile che la responsabilità della struttura sanitaria, ente pubblico ospedaliero o casa di cura privata - essendo sostanzialmente equivalenti gli obblighi di prestazione di tali due tipi di strutture in favore del fruitore di tali servizi - debba essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale o in clinica privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta pur sempre la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ., 1°.09.1999, 9198; Cass. civ., 11.03.2002, n. 3492; Cass. civ., 14.07.2003, n. 11001; Cass. civ., 21.07.2003, n. 11316; civ. 4.03.2004, n. 4400; Cass. civ., 23.09.2004, n. 19133; Cass. civ., 3.02.2012, n. 1620; Cass. civ., 20.03.2015, n. 5590). 
In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e la struttura sanitaria, ente ospedaliero o clinica privata, trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente ospedaliero), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. 
Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### agli onera probandi, come è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito più attenta, “la contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori”; infatti, il paziente-creditore sarà tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e a dedurre l'inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno, del debitore della prestazione sanitaria, mentre quest'ultimo (nella duplice individuazione della struttura sanitaria e del medico) sarà tenuto a provare, per andare esente da responsabilità, che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che pur esistendo non è stato causa del danno (cfr., in tal senso, ex multis, nella giurisprudenza di merito, ### Varese, 16.02.2010, n. 16, rel. Buffone; in senso conforme, ### Lecce, sez. II, 30.10.2015, n. 5192; ### Lecce, sez. II, 14.11.2016, n. 4824; #### sez. III, 28.03.2024, n. 1593). 
In ogni caso, la Suprema Corte, dopo aver confermato l'inquadramento “nell'ambito contrattuale” della “responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente” ed aver evidenziato che “il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle ### di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento”, ha, condivisibilmente, precisato, con le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d.  progetto “Sanità”), che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. civ., sez,. 3, 11.11.2019, n. 28991, Rel. E. 
Scoditti; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 26.07.2017, n. 18392, Rel. E. Scoditti, Rv. 645164-01; civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700, Rv. 651166-01; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; e più recentemente Cass. civ., sez. 6-3, ord. 31.08.2020, n. 18102; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 26.11.2020, n. 26907, secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; Cass. civ., sez. 3, 29.03.2022, n. 10050, per cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”]. 
Nel dettaglio, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che incombe sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute; diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione. 
Soggiunge la Suprema Corte che il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”; sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento” (cfr. pag. 7 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, 28991/2019, cit.). Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223 c.c.. 
Dunque, la Suprema Corte, con i recentissimi interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”; ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”; conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto” (cfr. pag. 7-8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Ne consegue che l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno-evento il quale, attendendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento; detto altrimenti, “La violazione delle regole della diligenza professionale non ha n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico (“Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione”, cfr. pag. 8-9 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore. 
In sostanza, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare; chiariscono le pronunce di ### del 2019 che soltanto “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle” (cfr. pag. 10, della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### la diligenza richiesta al medico deve essere qualificata, ex art. 1176 c.c., comma 2, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volti all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi, essendosi in presenza di un dedotto inadempimento contrattuale. 
Ebbene, nell'adempimento dell'obbligazione professionale, si tratti di professionista o di imprenditore, va sempre osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, quale modello di condotta che si estrinseca nell'adeguato “sforzo tecnico”. 
Tale “sforzo” viene indicato come “diligenza qualificata”, intesa come diligenza ordinaria del buon professionista, e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 12995/2006). 
In altri termini, la condotta del medico deve essere improntata sia alla generica diligenza che si richiede nell'adempimento di qualsivoglia obbligazione (art. 1176, co. 1 c.c.), sia alla diligenza specifica richiesta dalla natura della prestazione professionale (art. 1176, co. 2 c.c.), avuto riguardo alla particolarità della situazione concreta nella quale l'operatore sanitario è intervenuto. 
Il richiamo alla diligenza “qualificata” in questi termini ha la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.  ### di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo determina il passaggio da un criterio di valutazione dell'adempimento soggettivo a un criterio oggettivo e generale, sicché la diligenza assume un duplice significato di parametro di imputazione del mancato adempimento e di criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione; nella diligenza, quindi, viene ricompresa inevitabilmente anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata professione. 
In conclusione, se, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che vedrà respinte le sue istanze risarcitorie; ove viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne [ Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3704, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 18392/2017, cit.; Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit., ove si evidenzia, altresì, che “tali principi si collocano nell'ambito delle regole sull'onere della prova, le quali assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota. 
Si tratta quindi della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126)”].  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### specificamente, al contenuto del nesso di causalità, in base ai più recenti e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità, sussiste nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass., S.U., 11.01.2008, n. 576, 577, 581, 582, 584), si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. più di recente, Cass. civ., sez. 3, del 15.02.2018, n. 3704; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28991).  ### in caso di condotte omissive, occorre procedere a un giudizio controfattuale di tipo sostitutivo e, quindi, chiedersi se l'evento si sarebbe ugualmente verificato in caso di scelte mediche e terapeutiche differenti. In secondo luogo, deve potersi escludere secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non” che qualsiasi altro elemento - naturalistico o umano, esogeno rispetto all'azione del chirurgo-sanitario - abbia provocato da solo l'evento lesivo (41, c. 2 c.p.). 
Tale indagine va condotta tenendo presente che nel processo civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza, lo standard di c.d. certezza probabilistica non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la c.d. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass., lav., n. 47/2017; Cass. civ., sez. 3, ord. 20.06.2019, n. 16581, secondo cui “In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione”). 
In applicazione dei principi sopra richiamati, era quindi onere di parte attrice allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico-professionali, provare il danno-evento lamentato ed il nesso di causalità “materiale” tra questo ed i trattamenti sanitari subiti, restando, invece, a carico di parte convenuta la prova dell'avvenuto adempimento, ossia che inadempimento non v'è stato, o che comunque pur sussistendo nel caso concreto, esso sia dipeso da fatto non imputabile al sanitario, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno, essendo stato determinato da un evento imprevedibile ovvero inevitabile. 
Ciò posto, incontestato tra le parti il ricovero e l'intervento in data ### presso il P.O. ### di ### secondo le prospettazioni di parte attrice, l'infezione dell'apparato osteo-articolare riportata dal ### sarebbe stata contratta nella sala operatoria del P.O. ### di ### nel corso dell'intervento per la riduzione della frattura, a seguito di contaminazione della ferita chirurgica in sede intraoperatoria. 
Ebbene, le prospettazioni di parte attrice hanno trovato conferma nella consulenza medico-legale espletata nel corso del presente giudizio.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### invero, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti, della documentazione presente in atti e dell'esame obiettivo del paziente, il consulente, dott. ### ha ricostruito il dato storico-clinico della paziente e coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere tecnico scientifico, immuni da vizi logico-giuridici e da cui, pertanto, non vi sono concrete ragioni per discostarsi, evidenziando che: “Per ricostruire la vicenda dell'incidente occorso a ### il 2 ottobre 2012 a seguito del quale riportò la frattura spiroide biossea del terzo inferiore della tibia e del perone di destra e le successive complicanze infettive da osteomielite innestatesi sul focolaio fratturativo che lo affliggono ancora oggi, nonostante il trascorso di circa tre anni dall'evento traumatico, è doveroso richiamare qualche breve cenno sulla natura del processo osteomielitico e soprattutto sull'eziopatogenesi di questa particolare infezione. ### è un'infezione particolarmente grave dell'apparato osteo-articolare sostenuta dallo ### Essa è la manifestazione più grave delle infezioni che possono verificarsi a danno della struttura scheletrica. Si contrae normalmente in seguito a esposizioni di gravi fratture, ma un aspetto molto grave è costituito dal fatto che si contano 15.000 nuovi casi ogni anno in ### e molti di questi vengono contratte in sala operatoria. Da ciò si evince che questo super-batterio necessita di molto più che la normale sterilizzazione convenzionale degli ambienti usati per operare. (…). Il trattamento d'elezione è quello farmacologico con l'impiego di antibiotici a largo spettro o mirati se risulta noto l'agente patogeno. Una volta falliti eventuali tentativi di bonifica con la terapia antibiotica o nelle osteomieliti croniche, l'unica possibilità di eradicare l'infezione è quella di asportare l'osso e tutti gli organi limitrofi interessati fino ad arrivare a tessuto vitale e sano. (…). 
Tornando al caso in esame, possiamo sicuramente individuare per il ### la causa in una infezione intraospedaliera. A chiarimento di detta eziopatogenesi precisiamo innanzitutto i fattori di esclusione di altre fonti infettive. Si deve escludere innanzitutto la via ematica, in quanto il ### al momento dell'incidente stradale e anche nei mesi successivi a questo, non presentava alcun processo infettivo periferico in corso. (…). 
Va esclusa anche l'infezione esterna. Infatti, la frattura riportata dal ### per quanto complessa, era del tipo chiusa, cioè non vi furono lacerazione dei tessuti cutanei con esposizione dei monconi ossei. (…). Resta pertanto l'ultima soluzione: l'infezione fu contratta in sala operatoria nel corso dell'intervento di riparazione della frattura mediante applicazione di placche e viti subito nel corso del ricovero presso la U.O. 
Ortotraumatologia dell'### di ### in data 5 ottobre 2012 nel corso del ricovero ivi avvenuto dopo il transito al locale pronto soccorso proprio a seguito del sinistro stradale. La prova della veridicità della causa eziologica intraoperatoria risiede nella specifica tipologia degli agenti patogeni riscontrati costantemente nelle ripetute colture effettuate nei mesi successivi all'intervento dei prelievi del materiale infetto dal focolaio osteomielitico. Il primo prelievo effettuato il 28 febbraio 2013 evidenziò la presenza del batterio ### aeruginosa. Nel secondo prelievo del 20 giugno fu individuato, oltre allo ### aeruginosa, anche lo ### aureus. Infine, nei successivi prelievi del 12 agosto, del 25 settembre e 16 ottobre 2013, dopo aver avviato cicli di terapia antibiotica mirata a debellare entrambi i due superbatteri, fu individuata la persistenza del solo staphylococcus aureus. (…). In definitiva si è dimostrato come il processo infettivo osteomielitico sviluppatosi a livello del focolaio fratturativo del terzo inferiore della tibia e del perone della gamba destra sia derivato da contaminazione della ferita chirurgica in sede intraoperatoria nel corso n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### dell'intervento di applicazione dei mezzi di eseguito il 5 ottobre presso la U.O. di ### dell'ospedale ### di ### (…)”. 
Inoltre, a seguito della richiesta integrazione, il ### dott. D. ### con la collaborazione dello specialista infettivologo dott. D. ### ha illustrato le seguenti conclusioni: “1) ### fu sì contratta presso la struttura sanitaria convenuta; in particolare si è trattato di una infezione del sito chirurgico (### rientrante nelle cosiddette ICA o infezioni correlate all'assistenza. La presenza di diverse specie batteriche (### aureus, ### aeruginosa, Enterococcus faecalis) fanno ritenere che almeno le prime due hanno concorso, anche se con diversa incidenza, nella etiologia dell'infezione, mentre la terza risulta essere solo un patogeno cosiddetto d'appoggio, con scarsa virulenza, rapidamente debellato con la prima terapia antibiotica somministrata. La presenza di ### aeruginosa è indicativa della contaminazione ambientale della sala operatoria, trattandosi di un microrganismo nosocomiale usualmente colonizzante suppellettili, dispositivi medici e chirurgici e strumentario prevalentemente di sale operatorie e sale rianimazione. ### aureus è un germe saprofita spesso presente su cute e mucose (in particolare la mucosa del rino-faringe), che può divenire virulento in presenza di traumi che causino soluzione di continuità della cute e/o esposizione di organi interni. Dall'esame degli atti esaminati inoltre (cartelle cliniche, certificazioni e prescrizioni), si rilevano diffuse inadempienze da parte dei sanitari che in varie epoche e a vario titolo hanno curato il #### per inosservanza di linee guida e leges artis. ### è stata dipendente dal ricovero ospedaliero e quindi sussiste pienamente il nesso di casualità. 2) Pur ritenendo che la struttura abbia messo in atto tutte le dovute procedure e misure di prevenzione delle ICA previste dalla normativa vigente all'epoca, non possiamo confermarlo perché la convenuta non ha allegato alcuna documentazione in merito, tuttavia la presenza di ### aeruginosa induce a pensare che ci sia stata qualche falla nei sistemi di detersione, bonifica e disinfezione all'interno della sala operatoria a carico degli elementi presenti, ivi compresa la preparazione all'intervento del personale sanitario e ausiliario presente. 
Occorre però considerare che i germi nosocomiali hanno acquisito resistenze plurime, anche a disinfettanti molto energici come la clorexidina per cui molte infezioni correlate all'assistenza pur prevedibili, non sono tutte prevenibili anche con la messa in atto di tutte le cautele del caso; ancora oggi una buona percentuale sfugge a qualsiasi sistema di prevenzione. Per quanto attiene il personale sanitario, le omissioni sono relative all'inosservanza di linee guida e leges artis; riteniamo inoltre che il mancato, tempestivo consulto con lo specialista in ### quando si sono concretamente manifestati i primi danni causati dall'infezione ###, sia stata un'omissione che poi ha ancora più negativamente condizionato il decorso della malattia. 3) La patologia di cui risulta affetto l'autore è si da porsi in nesso di casualità materiale con l'infezione riscontrata”, concludendo, inoltre, sul danno biologico sofferto dal ### che: “4) La durata della malattia dal punto di vista civilistico è valutabile in complessivi anni due di inabilità temporanea, suddivisibili in giorni 60 ### di inabilità temporanea assoluta (ricoveri ospedalieri e divieto di carico), in giorni 100 ### di parziale al 75 % (settantacinque %) -immediato post-operatorio e convalescenza - ed in anni uno e giorni 180 ### di parziale mediamente al 50 % (cinquanta %), comprensivi del periodo di convalescenza e per la riabilitazione, le visite ed accertamenti specialistici ritenuti necessari. Riteniamo n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### congruo valutare gli attuali postumi sostanzialmente stabilizzati nella misura di 30 punti percentuali (trenta per cento), con riduzione della capacità lavorativa specifica (professione dichiarata: edicolante, e ludicosportiva (qualora applicabile), in pari percentuale. 5) Il danno differenziale (differenza fra i postumi totali come innanzi valutato (30%) ed i postumi permanenti comunque prevedibili per il tipo di lesione riportata: ### (7-8%) si ritiene congruo valutarlo nel 25% (venticinque%) di danno biologico alla salute” (cfr. relazione integrativa depositata telematicamente in data ###, in atti).  ### consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, oltre che suffragata dagli approdi ermeneutici della scienza medico-legale più accreditata, tenuto conto che le considerazioni svolte dai ### sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica. 
Le conclusioni rassegnate sono state inoltre ribadite dal ### nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dai ### di parte.  ### all'esito degli accertamenti espletati, facendo proprio applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, lo stesso Consulente ha riconosciuto la sussistenza di nesso causale tra il ricovero dell'attore presso l'### S. ### e l'infezione da questi contratta nel corso dell'intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura e, ancora, tra l'infezione e la patologia riportata dall'odierno attore ###. 
Sul punto, deve rilevarsi che, in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un “report” da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. 
Sarebbe stato, dunque, onere della struttura sanitaria, rimasto tuttavia inadempiuto, allegare e dimostrare di aver adottato tutte le cautele prescritte al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di aver applicato, nel caso specifico, i protocolli di prevenzione delle infezioni. 
Ciò posto, nel caso di specie, ai fini della prova della causalità materiale, che, come suesposto, grava sull'attore, occorreva fornire la dimostrazione che la patologia riportata da ### fosse n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### eziologicamente ascrivibile all'infezione nosocomiale e che questa fosse stata contratta presso l'### S.  ### di ### (struttura appartenente alla ###, sul presupposto implicito, in quanto desunto in via presuntiva, dell'inosservanza da parte della struttura ospedaliera delle cautele normalmente atte al governo di simili evenienze, circostanza che, invece, integrando l'inadempimento alle obbligazioni dedotte nel contratto, non rientra nell'onere probatorio di parte attrice, per la quale è, dunque, sufficiente allegarne la verificazione.  ### il nodo cruciale della vicenda è rappresentato dal comprendere se le infezioni nosocomiali contratte dall'attore siano state funzione di inadempienze organizzativo-assistenziali così come sostenuto nell'atto di citazione, ovvero se il rischio di contrarre le infezioni, benché prevedibile, non fosse in alcun modo evitabile nonostante la congruità assistenziale. 
Ebbene, spettava alla ### l'onere di dimostrare l'interruzione del nesso causale per andare esente da ogni responsabilità per i danni subiti dal paziente, provando la specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. 
Per dirsi raggiunta tale ultima prova è necessario che la struttura dimostri non una semplice astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei ad evitare il rischio di infezioni ospedaliere a carico della generalità dei pazienti ma la concreta impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione direttamente e immediatamente nei confronti del singolo paziente danneggiato (cfr. tra le tante, Cass. civ., 22.02.2023, 549; nella giurisprudenza di merito, Corte App. Milano, sez. II, 4.05.2023, n. 1430; Corte App. Palermo, II, 28.09.2023, n.1671). 
Ebbene, nel caso di specie l'ASL convenuta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, stante l'assenza sia di documentazione attestante una eventuale corretta adesione alle indicazioni ministeriali ed alle buone pratiche clinico-assistenziali relative alla sorveglianza ed alla prevenzione del sito chirurgico rispetto alle infezioni nosocomiali, sia di rimandi all'applicazione degli stessi nella documentazione sanitaria presa in visione con particolare riferimento all'adozione, adesione e monitoraggio di procedure aziendali volte alla prevenzione dell'infezione; alle azioni di rinforzo della pratica dell'igiene delle mani; ai momenti di addestramento per gli operatori sanitari sulla corretta tecnica di igiene delle mani ed alla relativa informativa. 
Alla luce di quanto detto, dal mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla predetta convenuta discende l'accoglimento della domanda attorea. 
Ciò posto, deve ora procedersi alla quantificazione del danno. 
Ebbene, con riferimento al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sofferto da ### si osserva quanto appresso. 
Il danno biologico va inteso, come noto - secondo la definizione di origine pretoria, in seguito recepita dall'art. 5 della legge n. 57 del 2001, poi rifluito nell'art. 138, co. II, lett. a) e 139 co. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005 - quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, avente un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. Non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni di lieve entità che n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni. 
Il danno biologico è da ricondurre al diritto inviolabile alla salute, costituzionalmente riconosciuto all'art.  32 (Corte Cost. n. 184 del 1986) e ricorre in presenza di qualsiasi fatto illecito produttivo di una lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato. 
La risarcibilità di tale danno trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., il quale disciplina i danni non patrimoniali nell'ambito dei quali rientrano non solo i danni conseguenti a reati (art. 185 c.p.), ma tutti i danni derivanti dalle lesioni di diritti di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali non può non riconoscersi il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. (Corte cass. n. 8827/ 2003 e 8828/2003 e Corte Cost. 233/2003). 
Circa la liquidazione del danno biologico, noti i principi enucleati a partire da Cass. ### 11 novembre 2008 sentenza n. 26972, in punto di liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale risarcibile, inteso quale categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, nel cui ambito va ricompreso anche il danno morale, con esclusione di duplicazioni risarcitorie illegittime e del ristoro di lesioni di interessi c.d. “bagatellari”, quali meri disagi, fastidi, disappunti (o, per esempio, “danni da tempo perso”), non eccedenti la soglia di offensività minima necessaria a rendere serio e meritevole di tutela il pregiudizio lamentato, deve rilevarsi che la relazione medico-legale a firma del dott. ### ha accertato che le lesioni riportate da ### a seguito dell'intervento chirurgico subito e, quindi, dell'infezione nosocomiale contratta, hanno comportato: 1) una invalidità permanente biologica pari al 23%, quale danno differenziale tra lo stato anteriore (7-8%: esiti da “### di frattura scomposta femore sinistro”) e lo stato attuale (30%); 2) con 60 giorni di ITT (ossia una incapacità sub-totale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea totale, rectius danno biologico temporaneo totale); 3) con 100 giorni di ITP al 75% (ossia una incapacità parziale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale); 4) con ulteriori 545 giorni di ITP al 50%(ossia una incapacità parziale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale).  ### ai criteri di liquidazione del danno biologico permanente, esclusa l'applicabilità al caso in esame degli importi economici previsti nelle tabelle contenute nei decreti emessi annualmente dal ### delle attività produttive in ossequio a quanto disposto dall'art. 139 co. 1 del d.lgs. n. 209/2005 e succ. integraz. e modific., in quanto operanti soltanto per le lesioni c.d. micropermanenti, ed esclusa, altresì, l'applicabilità della ### per il risarcimento dei danni derivanti da c.d. macrolesioni ex art. 138 cod. ass. di cui al D.P.R. 13.01.2025, n. 12, in vigore dal 5.03.2025, ma applicabile, ex art. 5, co. 1, “…ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, va adottato il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare ( Cass. civ., n. 6023/2001; n. 5910/2001; n. 6873/2000; n. 4852/1999). Com'è noto, il criterio di computo c.d.  tabellare si fonda sul principio progressivo, in base al quale il valore monetario del singolo punto di invalidità n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### aumenta con l'aumentare dell'invalidità permanente complessiva, ed il principio regressivo, in base al quale il valore decresce con il crescere dell'età dell'individuo leso. 
In applicazione di questo criterio, è opportuno fare ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal ### di Milano, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale “unitario” del danno non patrimoniale, e ritenute dalla Suprema Corte come riferimento unico nazionale e recentemente aggiornate per adattarle alla variazione del costo della vita intercorsa dall'anno in cui è stata redatta la precedente versione [Cass. civ., ord. n. 134/2013; Cass. civ., sent. n. 2228/2012; civ., n. 18641/2011; Cass. civ., n. 14402/2011; Cass. civ., n. 12408/2011 secondo cui: “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art.  139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”, nonché da ultimo, negli stessi termini, Cass. civ., 20.05.2015, n. 10263, in cui si evidenzia la “vocazione nazionale” delle tabelle milanesi, “in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno a ridurre) … ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, comma 2, ###”; Cass. civ., sez. III, 04.02.2016, n. 2167 che recita testualmente: “Si è in particolare precisato che i parametri delle ### di ### sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette ### di ### consente di pervenire (v. Cass., 20/5/2015, n. 10263; Cass., 18/11/2014, n. 24473; Cass., 30/6/2011, n. 14402. V. anche, da ultimo, Cass., 15/10/2015, n. 20895)”; ed ancora Cass. civ., 29.09.2015, n. 19211, per la quale: “Da questa Corte si è sotto altro profilo avuto già più volte modo di affermare che trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle ### di ### vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (v. Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n.1361; Cass., 17/4/2013, n.9231; Cass. 11/5/2012, n.7272), sicché allorquando le ### applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 6/3/2014, 5254)”; Cass. civ., sez. III, 18.05.2017, n. 12470, secondo cui “### liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso a una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, unici a permettere la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice nell'apprezzare ciascun profilo di nocumento del caso concreto, mentre va preferita l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal ### di ### idoneo a garantire l'uniformità di trattamento di situazioni analoghe”; Cass. civ., sez. 3, ord. 28.06.2018, n. 17018, per la quale “In materia di danno non patrimoniale, i n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### parametri delle "### predisposte dal ### di ### sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "### di ### consenta di pervenire. (### specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di ### peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)”; e da ultimo, Cass. civ., sez. 3, 6.05.2020, n. 8532, per cui “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal ### di ### sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”]. 
Tale tabella, preso atto del suddetto intervento delle ### del 2008, ha considerato il danno morale come voce integrante della più ampia categoria del danno non patrimoniale. La tabella milanese infatti propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard e danno morale, oltre che la personalizzazione del danno biologico. La tabella muove dall'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute. 
Peraltro, nella quantificazione del danno biologico, inteso come compromissione di tutta una serie di aspetti della personalità dell'individuo di fatto compromessi dalla lesione del bene salute (carattere c.d.  pluridimensionale del danno biologico), vanno ricomprese altre voci o componenti di tale figura di danno quali, per giurisprudenza di legittimità, ormai costante, il danno alla vita di relazione (Cass. civ. n. 3266/2003; n. 6023/2001; n. 15034/2001), il danno alla capacità lavorativa generica (danno che non consista nel pregiudizio patrimoniale per perdita o riduzione alla capacità lavorativa specifica; cfr. Cass. civ., n. 7084/2001; n. 4231/1999; n. 6736/1998) ed il danno estetico (che non determini un vero e proprio pregiudizio patrimoniale; cfr. Cass. civ., n. 6895/2001; n. 10762/1999; n. 12622/1999). 
Inoltre, con riferimento al caso che ci occupa, occorre precisare che, trattandosi di danno differenziale sofferto dal ### come evidenziato dallo stesso ### in aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità più recente in tema di danno iatrogeno differenziale e, segnatamente, in Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28986, Rv. 656174 - 02, secondo cui «In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto» (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 15.01.2020, n. 514; Cass. civ., sez. 3, 21.08.2020, n. 17555; Cass. civ., sez. 3, 27.09.2021, n. 26117; nonché da ultimo, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 19.09.2022, n. 28327). 
Ciò posto, tornando al caso che ci occupa, a titolo di danno biologico permanente, quale danno iatrogeno differenziale, va dunque liquidato un risarcimento pari ad €. 164.840,00 (€.179.835,00 - €.14.995,00) calcolato secondo le tabelle milanesi aggiornate “### 2024”, tenendo conto della percentuale di danno biologico permanente ### complessivo sofferto dall'attore, pari al 30%, nonché dell'invalidità permanente teoricamente preesistente all'illecito, pari al 7%, tenuto conto del riscontrato aggravamento delle menomazioni accertato dal ### nonché dell'età dell'attore, trentasettenne (nato il ###), all'epoca dell'evento (5.10.2012) e dell'incremento per sofferenza soggettiva. 
Deve, inoltre, liquidarsi un ulteriore importo a titolo di personalizzazione. 
Sul punto, è noto il principio secondo cui l'ulteriore personalizzazione, inerente all'aspetto dinamicorelazionale del danno biologico, e comunque alla sofferenza psichica e morale patita dal danneggiato, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, può essere riconosciuta soltanto laddove il caso concreto presenti “peculiarità” che dovranno essere allegate e provate dal danneggiato, tali da meritare una ulteriore liquidazione rispetto ai criteri standard tabellarmente previsti (si vedano, ### di ### sezione X, 19 marzo 2010 n. 3614, e ### di ### sezione I, 11 gennaio 2011 n. 259). 
Ed invero, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, esclusa, come noto, la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, dovendosi ammettere la liquidazione unitaria anche della peculiare componente di pregiudizio a connotazione soggettiva (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 19402/2013, secondo cui “Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, in quanto un determinato evento può causare, nella persona della vittima come in quelle dei familiari, un danno alla salute medicalmente accertabile, un dolore interiore ed un'alterazione della vita quotidiana. Ciò non significa che il giudice di merito sia tenuto, in via automatica, alla liquidazione separata di tutte queste singole poste di danno, ma si traduce nell'obbligo di tenere presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche "vuoti" risarcitori”), il giudice, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, dovrà n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### tenere conto, al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, di tutte le contingenze in concreto emerse, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione (cfr. Cass. civ., n. 9231/2013; in senso conforme, Cass. civ., n. 5243/2014). 
Ebbene, alla luce delle citate compromissioni fisiche subite, tali da incidere sugli aspetti dinamicorelazionali nonché sulla capacità lavorativa “generica” (sulla capacità lavorativa “specifica” si veda infra), deve quindi ritenersi congruo un aumento del danno differenziale innanzi calcolato pari al 20%, a titolo di personalizzazione, così per un totale di €. 197.808,00.   Il suddetto importo tiene conto, in tal modo, di ogni componente descrittiva del danno non patrimoniale oggetto di circostanziata “personalizzazione”. 
Per quanto riguarda poi il danno biologico temporaneo si ritiene equo utilizzare, come parametro di riferimento, il valore indicato nelle suddette tabelle milanesi aggiornate “### 2024” pari ad €. 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, con la conseguenza che andrà liquidato all'attore, a titolo di danno biologico temporaneo, un risarcimento pari ad €. 6.900,00 per i 60 giorni di inabilità totale (gg. 60 x €. 115,00), €.  8.625,00 per i 100 giorni di inabilità parziale pari al 75% (gg. 100 x €. 99,00 x 75%), €. 31.337,50 per i 545 giorni di inabilità parziale al 50%, così per un totale di €. 46.862,50.  ### la somma che è complessivamente dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, totale e parziale, subito da ### in occasione dell'intervento chirurgico per cui è causa è pari a complessivi €. 244.670,50 (€.197.808,00+ €. 46.862,50). 
Sulla somma complessiva non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. 
Inoltre, in favore dell'istante, non possono del pari essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto la stessa non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè, liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., sez. III, 28.7.2005, 15823; Cass., sez. III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione; Cass., sez. III, 12.2.2008, 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione; in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 12.2.2010, 3355). 
In altri termini, ad avviso del giudicante, il ritardato adempimento dell'obbligazione di valore non ha provocato al danneggiato un comprovato mancato guadagno, risultando l'importo liquidato a titolo risarcitorio già integralmente ristorativo e compensativo di ogni pretesa economica vantata dall'interessato.   Infatti, l'attore non ha neppure allegato presuntivamente l'esistenza di un ulteriore danno da ritardo che la rivalutazione monetaria non è stata sufficiente a risarcire. Lo stesso, insomma, non ha in alcun modo dimostrato di aver subito un ulteriore pregiudizio, consistito nella perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario. 
Ovviamente, gli interessi nella misura legale saranno dovuti dalla sentenza sino al soddisfo, atteso che con la liquidazione di cui alla presente sentenza il debito è divenuto di valuta.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### al danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore (quella generica rientrando, come già detto, nella categoria danno non patrimoniale), deve rilevarsi quanto segue. 
Tale voce di danno è, come noto, generalmente ricondotta nell'ambito non già del danno biologico, bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass. civ., 9.08.2007, n. 17464; Cass. civ., 27.01.2011, n. 1879), precisandosi, peraltro, al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). Ed invero, il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette infatti automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (cfr. sul punto, recentemente, civ., sez. 3, 9.11.2021, n. ###, secondo cui “Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale.  ### dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso”). 
Orbene, nel caso di specie, il CTU ha ritenuto configurabile una “riduzione della capacità lavorativa specifica (professione dichiarata: edicolante, e ludico-sportiva (qualora applicabile)”, pari al 30% (cfr. pag.  32 della relazione integrativa, in atti). 
Tuttavia, parte attrice non ha allegato alcunché al fine di fornire riscontro in merito alla dedotta perdita di capacità specifica di lavoro. 
Ebbene, alla luce degli elementi suindicati, deve ritenersi che nel caso di specie non sia risarcibile un danno da lesione della capacità lavorativa “specifica”, dovendosi piuttosto ritenere sussistente esclusivamente una riduzione della capacità lavorativa “generica”, con conseguente appesantimento della percentuale di danno biologico in sede di personalizzazione, come innanzi già evidenziato. 
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312 e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)”.  (cfr. Cass. civ., ord. n. 16628/2023).  ### la lesione della capacità lavorativa specifica, ossia l'attività lavorativa concretamente svolta dal danneggiato, costituisce danno patrimoniale risarcibile autonomamente qualora provochi una riduzione della capacità di guadagno (lucro cessante). 
Ebbene, secondo i pacifici principi enucleati in materia dalla giurisprudenza, questo tipo di danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse prima del sinistro o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, avrebbe presumibilmente svolto, un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della contrazione o annientamento del reddito in precedenza percepito. 
La relativa prova incombe sul danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. civ., 18.04.2003, n. 6291, in cui si evidenzia che il danneggiato è tenuto a provare che in passato svolgeva una attività produttiva di reddito e che dopo il sinistro ha perso la possibilità di continuare a lavorare o a svolgere lavori affini o altri lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali e professionali). 
Orbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi la scarsità in punto di allegazione e prova di cui era gravato lo stesso attore in merito alla predetta asserita perdita di capacità lavorativa “specifica”; infatti, avrebbe dovuto provare l'interruzione di qualunque rapporto di lavoro a seguito delle lesioni riportate e avrebbe dovuto documentare, ai fini che qui interessano, l'effettivo reddito effettivamente percepito, tramite, per esempio, produzione documentale delle dichiarazioni dei redditi precedenti e di quelle successive all'evento dedotto in giudizio. 
A fronte di tali insufficienti elementi, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla stabile occupazione del sig. ### né si evince l'effettiva riduzione del proprio reddito; ed infatti, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima o di quelle che avrebbe sicuramente potuto percepire in relazione alle proprie capacità e attitudini (nei casi di danneggiato non ancora percettore di reddito).  ### della prova grava sul soggetto che chiede il risarcimento, che deve “concretamente” dimostrare sia lo svolgimento dell'attività che produce reddito, sia la misura in cui le lesioni subite abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica. 
Alla luce di quanto detto, non può ritenersi satisfattiva la produzione documentale di parte attrice, né tantomeno esaustive le risultanze emerse dalla ### dovendo per lo più inquadrarsi anche le stesse valutazioni espresse al riguardo dal Consulente come direttamente incidenti sul piano della perdita della capacità lavorativa “generica” del ### già oggetto, come innanzi evidenziato, di opportuna valutazione in termini di personalizzazione del danno non patrimoniale. 
Deve, in altre parole, darsi continuità all'orientamento secondo cui la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, deve avvenire secondo il criterio del “danno in concreto”, accertando n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### se in concreto il danneggiato abbia visto ridursi i propri redditi di lavoro ovvero dovrà attendersi una riduzione di tali redditi in futuro, spettando al giudice di merito verificare in concreto l'incidenza della compromissione dell'integrità psicofisica della vittima sulla sua capacità produttiva di reddito, e dovendo pertanto escludersi tale voce di danno ove non venga fornita prova che il danneggiato abbia perso il lavoro, o sia stato adibito a mansioni inferiori alle precedenti o, pur adibito alle stesse mansioni, abbia subito contrazioni di reddito (per es. per un differente orario di lavoro cui venga adibito, da full time a part time). 
In altri termini, stante il difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa “specifica” e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, al ### potrà, dunque, unicamente riconoscersi il danno da perdita della capacità lavorativa “generica”, quale voce di danno già ricompresa nel danno non patrimoniale onnicomprensivo, come innanzi già indicato. 
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese sanitarie, devono ritenersi congrue quelle indicate dal ### quantificate in complessivi €. 2.988,07. 
Non vanno, invece, riconosciute le ulteriori spese per viaggi aerei allegate al fascicolo di parte attrice, non essendo specificamente riconducibili agli eventi dedotti in giudizio. 
Ne consegue, in definitiva, che all'attore dovrà essere liquidato un importo complessivo a titolo di risarcimento del danno, non patrimoniale e patrimoniale, complessivamente sofferto, pari ad €. 247.658,57 (€.  244.670,50 + €. 2.988,07). 
Ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita. 
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il ridotto accoglimento nel quantum della domanda risarcitoria - tenuto conto del rigetto della domanda in relazione alla voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro “specifica” - giustifica la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta, giusta la natura ed il valore della controversia, alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità con prevalenza del decisum sul disputatum (cfr. Cass., S.U., 11.09.2007, 19014), in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi, e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ### dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, 412). 
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste vanno poste a carico dell'ASL convenuta soccombente.  P.Q.M.  ### di #### sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.  15762/2015, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### dichiara la responsabilità dell'### in ordine all'evento illecito dedotto in giudizio, e condanna l'### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale sofferto, della somma complessiva di €. 247.658,57, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino all'effettivo saldo; 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità di guadagno; 3) compensa, per le ragioni indicate in motivazione, per 1/3 le spese processuali e condanna l'### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione dei residui 2/3 delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in complessivi €. 11.125,34, di cui €.  1.723,34 per esborsi ed €. 9.402,00 per compensi professionali (già decurtati di 1/3 delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. ### 4) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta soccombente l'### Così deciso in ### l'11.11.2025. 
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle ### del ### per la ### e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del #### 2016/679 del 27.04.2016.   

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 15762/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Sforza

M
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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4589/2025 del 17-11-2025

... ha infine quantificato nel 12% il danno biologico patito dall'attore calcolando il danno biologico temporaneo come segue: e ITT 4 giorni e ITP al 75% di gg. 30; al 50% di gg 30 e al 25% di gg. 20. Il ctu, inoltre, ha ritenuto congrue le spese sostenute dall'attore pari a euro 1.203,00. Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psicofisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'### un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE All'udienza del 13.11.2025: Visto il provvedimento del 24.4.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo ### n. 15588/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note; Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti; ### Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario ### ha emesso - ex art. 127 ter cpc - la seguente ### Nella causa R.G.A.C. n. 15588/2021 vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato all'atto di citazione; ### di ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'### in #### n. 39 rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura generale alle liti ### 28 del 18.3.2014 in atti; #### s.p.a. (### spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### corso ### n. 161; ###: ### di risarcimento danni.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede: In accoglimento della domanda proposta dall'attore: Condanna il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di euro 36.337,50 oltre interessi così come determinati in parte motiva; Condanna il Comune di ### al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida ex DM n. 55/2014 in complessivi euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta, che vengono distratte, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore antistatario Avv. ### Rigetta la domanda spiegata dal Comune di ### nei riguardi di ### s.p.a.;
Condanna il Comune di ### al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ### spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida ex DM n. 55/2014 in complessivi euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta; Pone definitivamente a carico del Comune di ### le spese della espletata ctu liquidate come da decreto in atti; ### esecutiva per legge. 
Motivi della Decisione Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il ###), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit. 
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore conveniva in giudizio il Comune di ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro verificatosi in data ###, alle ore 8,45 circa. 
Allegava l'attore che nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte “……….si trovava a percorrere a bordo del ciclomotore #### Tg. ### la via ### in ### - direzione via ### - quando giunto all'altezza del civico 36/38 perdeva il controllo del mezzo a causa di un pericoloso e non segnalato avvallamento del manto stradale cadendo rovinosamente al suolo……..trasportato all'### di ### i medici di turno diagnosticavano frattura polso dx, trauma contusivo spalla dx, riduzione incruenta gesso a-m…..arto in scarico con braccio al collo……”: concludeva chiedendo la condanna del Comune di ### quale proprietario e custode della strada, per sentirlo condannare al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### in persona del ### pro tempore, contestando nel merito i fatti allegati e la responsabilità dello stesso ente, così deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo non visibile e ritenendo la causa del sinistro occorso imputabile anche alla condotta dell'attore.  ### convenuto chiedeva, inoltre, di essere manlevato dalla ### spa (giusto contratto di servizio del 6.8.2014) rispetto alle domande risarcitorie proposte dall'attore. 
Costituita in giudizio la ### spa deduceva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'assoluta assenza di responsabilità nell'occorso, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, vinte le spese del giudizio. 
Espletata la prova per testimoni ed una ctu, la causa è stata posta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione sostitutive della partecipazione all'udienza. 
La domanda di condanna del Comune di ### al risarcimento del danno per cui è causa, va accolta.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria orale espletata, deve anzitutto ritenersi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia. 
Depongono, invero, in tal senso, le deposizioni dal teste ### il quale premesso di essere indifferente all'esito della lite, hanno dichiarato (per quel che qui più rileva) di avere assistito al sinistro occorso all'attore secondo le modalità così come descritte in citazione precisando che “si trattava di un cedimento del manto stradale non visibile perché dello stesso colore del manto stradale”. 
Tale circostanza risulta confermata nel verbale di intervento redatto dagli agenti di P.M. intervenuti sul luogo del sinistro “………….si riscontrava la presenza di un cedimento verso il basso che crea una digressione di circa una decina di centimetri rispetto al piano stradale…….”. 
Orbene, la deposizione e il verbale della PM consentono di ritenere provato che la caduta si è verificata a causa di un (non segnalato) cedimento del manto stradale percorso dall'attore e detta circostanza di fatto appare più che sufficiente per imputare la responsabilità del fatto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al Comune di ### quale custode della rete viaria cittadina e, dunque, quale soggetto cui incombe l'onere di garantirne la normale manutenzione. 
Ed invero, “### proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt.  16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i ### art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia…” (Cass. 18325/2018). 
In particolare, con riferimento al “titolo” della responsabilità dell'ente proprietario, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui la stessa va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 E' stato, infatti, in diverse occasioni precisato dalla Suprema Corte, che “### proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze…” (Cass. 2481/2018). 
In particolare, si è precisato in giurisprudenza che “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. 27724/2018).
Deduce, ciò nondimeno, il Comune che, proprio in ragione del principio di diritto che precede, la responsabilità del fatto andrebbe ascritta in via esclusiva a colpa (per distrazione) dello stesso attore, la cui condotta disattenta avrebbe determinato l'interruzione del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso occorsogli.  ### non merita di essere condiviso. 
Ritiene, invero, il Tribunale che la presenza del dissesto di cui s'è detto non fosse in concreto “prevedibile”. 
Per tale ragione, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione spiegata dal Comune, ai sensi dell'art. 1227 Deduce, ancora, il Comune che, in ogni caso, lo stesso difetta di legittimazione passiva, per essere la ### “### SpA” custode ai sensi e per gli effetti dell'art.2051 c.c., delle strade e marciapiedi pubblici della ### di ### giusta contratto di servizio del 6 agosto 2014.  ### va disattesa. 
E' stato, invero, condivisibilmente osservato in contrario da RAP che la medesima può essere chiamata a manlevare il Comune in ordine agli infortuni legati ai dissesti della sede stradale cittadina solo limitatamente a quelli in cui lo stato dissesto (causa dell'infortunio) è imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni contrattuali relative all'espletamento di tale servizio. 
Occorre, dunque, verificare quali siano tali obbligazioni onde poterne configurare l'inadempimento imputabile.
In altre parole - contrariamente a quanto ritenuto dal Comune (secondo cui l'obbligo di vigilanza e di custodia di RAP si estenderebbe indiscriminatamente a tutte le strade comunali) - da un attento esame delle disposizioni negoziali contenute nel contratto intercorso tra le parti (cfr., in particolare, l'art.11 del Contratto di ### emerge che l'obbligo di RAP di svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione deve intendersi assunto solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale (per mq/annuo) di cui ai periodi 2° 3° e 4° dello stesso articolo, che qui di seguito si riportano: “### cura della ### fornire, alla sottoscrizione del contratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento”.  “ ...La società R.A.P. si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb; 30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”. 
Ebbene, come può evincersi agevolmente dal tenore letterale delle superiori clausole negoziali, queste circoscrivono entro limiti ben precisi l'ambito di operatività dell'obbligo di vigilanza e di manutenzione di ### da intendersi esteso dunque non già a tutta l'intera sede stradale della ### di ### quanto piuttosto a quelle aree oggetto di apposita attività annuale di manutenzione programmata della rete viaria e pedonale. 
Del resto, che così stiano le cose, è ulteriormente confermato anche da quanto si legge ai successivi periodi di cui ai nn 6 e 7, ove è detto che: “La società RAP…è costituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato”; “La società RAP è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale”. 
Né, infine, a diverse conclusioni può condurre il tenore dell'ottavo periodo dell'art.11, ove è detto che “L'### rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società RAP da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'autorità giudiziaria…”, tenuto conto di quanto si legge nel prosieguo del medesimo ottavo periodo: “in ogni caso verranno operate le relative compensazioni tra i corrispettivi contrattuali dovuti alla società e le somme dovute a terzi in virtù di provvedimenti giudiziari di condanna del Comune per inadempimenti contrattuali ascrivibili a
RAP nella gestione del servizio di tutela e manutenzione della rete stradale”. 
Ed invero, l'espressione “inadempimenti contrattuali ascrivibili a RAP” induce chiaramente a ritenere che un obbligo di RAP di rivalere il Comune delle somme dovute a terzi in virtù di provvedimenti giudiziari di condanna del Comune è configurabile solo in presenza di un inadempimento contrattuale ascrivibile a RAP nella gestione del servizio di tutela e manutenzione della rete stradale e, secondo quanto si è sopra detto, l'obbligo di sorveglianza e di custodia assunto da RAP con il contratto in esame non si estende indiscriminatamente su tutto il tessuto viario cittadino ma solo sulle strade preventivamente individuate nell'apposito elenco annualmente aggiornato. 
Così circoscritto l'esatto ambito di operatività del contratto di servizio intercorso tra il Comune di ### e RAP - e, in particolare, una volta delineate le condizioni in presenza delle quali è configurabile un obbligo di custodia a carico di RAP - quel che adesso mette conto rilevare è che, pur avendone l'onere il Comune di ### non ha neppure dedotto, ancor prima che provato, che via ### sia mai stata inserita all'interno dell'elenco di cui s'è detto, né che l'ente proprietario abbia mai dato disposizioni a RAP di provvedere alla sua manutenzione, né infine (considerato che, nel caso di specie, più che di omessa manutenzione, deve parlarsi di manutenzione inadeguata) che l'intervento di riparazione sia stato ### eseguito da ### Per tale ragione, la domanda spiegata dall'ente territoriale nei confronti di quest'ultima non può essere accolta. 
Una volta individuato il soggetto tenuto a rispondere dei danni lamentati dall'attrice, può adesso passarsi alla determinazione del “quantum” allo stesso spettante. 
Per l'esatta determinazione dei danni riportati dall'attore va considerato il contenuto della relazione predisposta dal ###.  ### nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito. 
Il consulente ha infine quantificato nel 12% il danno biologico patito dall'attore calcolando il danno biologico temporaneo come segue: e ITT 4 giorni e ITP al 75% di gg. 30; al 50% di gg 30 e al 25% di gg. 20. 
Il ctu, inoltre, ha ritenuto congrue le spese sostenute dall'attore pari a euro 1.203,00. 
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psicofisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'### un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n° 14402/2011). 
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore, il quale all'epoca dell'evento aveva 65 anni, spetterà il seguente risarcimento pari ad euro 29.787,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta, nelle tabelle, già aumentato della percentuale di circa il 28% per tener conto della quota di danno ascrivibile alla “sofferenza interiore”. 
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 460,00 in valori attuali per l'inabilità totale e la somma di euro 4.887,50 in valori attuali per l'inabilità parziale. 
Si liquida per le spese mediche sostenute dall'attore la somma di euro 1.203,00 riconosciuta congrua dal ctu. 
Nulla potrà invece essere liquidato a titolo di “personalizzazione” del danno potendosi riconoscere questa voce - distinta ed aggiuntiva rispetto al danno morale già considerato - soltanto al ricorrere di ### circostanze eccezionali e specifiche che nel caso di specie sono del tutto assenti. 
Il risarcimento complessivo dovuto all'attore è, dunque, pari ad euro 36.337,50.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto). 
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle ### della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attore va corrisposta la somma di € 36.337,50 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati (secondo il criterio di cui alla sentenza delle ### n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l'integrale accoglimento della domanda dell'attore - ritiene il Tribunale che le spese di lite sostenute dall'attore (distratte in favore del procuratore antistatario) e dalla ### spa vanno poste a carico del Comune di ### e liquidate come in dispositivo ex Dm n. 55/2014, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore del “decisum”.   ### esecutiva per legge. 
Così deciso in ### 13.11.2025

causa n. 15588/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Pizzuto

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