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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 345/2025 del 28-11-2025

... permanente nella misura dell'8% da considerarsi come danno biologico. Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia. Infatti, come chiarito dalla ### corte (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”. Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “### delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “### X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1119 del ### degli ### dell'anno 2022, vertente TRA ### (C.F. ###), nata a ### il ### ed ivi residente ###, elettivamente domiciliata in #### n°19 presso lo ### dell'Avv. ### (C.F. ###) che la rappresenta e difende come da procura in atti.  #### residente ###int.1. 
Convenuto contumace ### E ### Con atto di citazione del 20.07.2022, la attrice conveniva in giudizio il #### al fine di sentire “accertare e dichiarare ai sensi dell'art.185 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. la responsabilità del convenuto in ordine alla causazione delle lesioni subite dall'attrice in data 17/18 giugno 2016 per i motivi meglio speci<icati in premessa e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento della somma pari ad € 33.529,19 in favore della sig.ra ### oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio speci<icati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.  ### deduceva di aver subito lesioni e minacce a seguito della condotta posta in essere nei suoi confronti dall'allora convivente #### nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2016; che durante una lite mentre si trovava in macchina come passeggera insieme ad amici e al convenuto quest'ultimo la colpiva con pugni al volto e le diceva frasi ingiuriose e minacciose; che accompagnata a casa da uno degli amici suddetti, il convenuto continuava a minacciarla alla presenza della figlia e della nipote e diceva di avere con se un coltello e un tirapugni; che la attrice veniva accompagnata al ### e gli agenti intervenuti sequestravano il coltello a serramanico all'attore il quale aveva dichiarato al numero di emergenza 113 di aver picchiato la propria convivente e di essere in possesso del coltello; che il convenuto veniva quindi indagato e veniva emesso nei suoi confronti dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### decreto di citazione a giudizio a suo carico per il seguente capo di imputazione: “del delitto p. e p.  dall'art.582nc.p. perché colpendo ### al volto con pugni le cagionava lesioni personali consistite in frattura della parte mediale dell'orbita dx, trauma cranico con sottile falda di ematoma subfurale acuto sede frontale giudicata guaribile in 30 gg sc come da referto di PS dell'###. ### de ### di #### il ###”; che all'esito del procedimento penale, il Tribunale di ### condannava il ### su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione. 
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace. 
La causa veniva istruita con la prova testimoniale, la consulenza tecnica medico-legale e con il deferimento dell'interrogatorio formale al quale il contumace non si presentava. 
La domanda della attrice è fondata. 
In ordine all'accertamento della responsabilità del convenuto, va rilevato che la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che "La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838). 
Pertanto, nella fattispecie in esame dovranno essere allegati e dimostrati tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi costituzionalmente protetti, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. 
Tutti i presupposti suddetti devono ritenersi provati e i fatti descritti dall'attrice posti a fondamento della domanda risarcitoria hanno trovato piena conferma nell'istruttoria svolta. 
Si evidenzia come dal punto di vista probatorio vi sia una quantità di documenti depositati in atti, relativi anche al processo penale, dai quali poter desumere le conseguenze dannose delle condotte penali accertate.
La istruttoria orale ha dimostrato tutte le circostanze relative agli accadimenti e ai fatti come descritti in quanto tutti i testimoni escussi, rispondendo ai capitoli di prova, hanno affermato essere veri avendo assistito direttamente agli episodi di violenza subiti dalla ###ra ### A completamento del quadro istruttorio, inoltre, deve essere valutata come elemento di prova anche la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al convenuto ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. 
Deve essere, pertanto, dichiarata la responsabilità del convenuto per le lesioni procurate alla attrice con la sua condotta illecita. 
Passando alla valutazione dei danni subiti dalla ###ra ### le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa ### possono essere integralmente condivise in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.  ###.ssa ### ha accertato che la attrice, in conseguenza degli eventi delittuosi subiti, ha riportato: “### di trauma cranico ed ematoma subdurale acuto frontale con sindrome soggettiva post craniotraumatica. ### di frattura della parete mediale dell'orbita destra trattata chirurgicamente con lievissimo pregiudizio estetico e disestesie. Esito cicatriziale di ferita lacero contusa palpebra inferiore sinistra”.  ### ha poi concluso riconoscendo alla perizianda una ### temporanea totale di 30 giorni; una ### temporanea parziale al 50% di 30 giorni; una ### permanente nella misura dell'8% da considerarsi come danno biologico. 
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia. 
Infatti, come chiarito dalla ### corte (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”. 
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “### delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “### X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate.
Nella fattispecie oggetto del giudizio il danno complessivo subito ammonta ad euro 23.288,00 di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea ed euro 18.113,00 a titolo di invalidità permanente ivi compresa la percentuale di incremento per sofferenza soggettiva. 
Quanto alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle ### “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408 del 2011). 
Per tale ragione, l'entità degli importi previsti dalle ### può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo. 
Infatti, a parità di percentuale, le compromissioni patite dalla vittima di reato doloso commesso tramite percosse e minacce presentano una maggior intensità rispetto a quelle subite dalla vittima di sinistri stradali, reati colposi o altri atti/fatti privi di rilevanza penale. 
Deve allora procedersi a una equa personalizzazione del danno biologico nella misura massima del 50%. 
Viene, pertanto, disposta la condanna del convenuto ### de ### al pagamento della somma complessiva di ### 30.533,00. 
Sulla somma come sopra determinata devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle ### della ### (### N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata. 
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrati dal DM 147/22 con pagamento in favore dell'### Le spese della CTU nella misura liquidata con ordinanza del 17.11.2023 sono poste a carico del convenuto contumace.  PQM Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il #### al pagamento della somma di ### 30.533,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore della attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito; 2. Condanna il #### alla refusione delle spese di lite in favore della attrice, per la somma complessiva di ### 3.808,00 oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15% e ne dispone il pagamento in favore dell'### 3. Pone a carico del convenuto le spese della #### 25.11.2025.  

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 1119/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Tosi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 28358/2025 del 26-10-2025

... concludente per i danni patrimoniali, sia sotto la forma di danno emergente, che si quantifica in una somma non inferiore ad euro 124.467,84, e cioè ad una somma pari all'intero ammontare dei ratei di pensione ad oggi non percepiti, ovvero, nella ipotesi di contestazioni di controparte, nella div ersa e maggiore misura risulta nte da apposito accertamento tecnico peritale che si chiede disporsi fin d'ora; nella che sotto la forma di lucro cessante, che si quantifica anch'esso in una somma non inferi ore ad euro 124.46 7,84, e cioè a d una som ma pari all'intero ammontare dei ratei di pensione ad oggi non percepiti, ovvero, nella ipotesi di contestazioni di controparte, nella div ersa e maggiore misura risulta nte da apposito accertamento tecnico peritale che si chiede disporsi fin d'ora; e non patrimoniali, sotto la forma d i danno esistenziale, dal medesimo sub iti per RGN 14848/2024 Pag. l'ingiusto mancato godimento della pensione determinato per esclusivo fatto e colpa dell'### da liquidarsi equitativamente dal Decidente”. È indubbio, allora, che la domanda avanzata in via principale sia intesa ad ottenere l'adempimento del debito pensionistico. Quanto alla domand a risarcitoria, v a (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso iscritto al n. r.g. 14848/2024 proposto da: I.N.P.S., in persona del legale rapprese ntant e pro tempore, elettiv amente domiciliato in #### B ### 29, presso gli uffici dell'Avvocatura centrale dell'### rapp resentato e dife so dagli avvocati ##### ed ### PATTERI; - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - per regolam ento di giurisdizione in relazione al giudizio pendent e 2182/2024 del TRIBUNALE di PALERMO. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal ### RGN 14848/2024 Pag. lette le conclusioni scritte del ### il quale chiede che la Corte accolga il ricorso per regolamento di giurisdizione e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti.  ### 1. ### titolare del trattamento pensionistico ### - 0126 - Sede 550 0 Palermo - certificato n. ### 6, agi va dinanzi al Tribunale di Palermo lamentando il mancato accredito dei ratei di pensione spettantigli a far data dal mese di maggio 2018, accredito che non era stato disposto nonostante tre domande di variazione dell'ufficio pagatore italiano. 
Il ricorrente chiedeva che l'### fosse condannato all'immediato ripristino del servizio di erogazione del trattamento pensionistico con il pagamento dei ratei di pensione maturati a credito dello stesso dal mese di maggio 2018 al febbraio 2024, per un importo non inferiore ad euro 124.467,84, oltre agli interessi al ta sso legale maturati sui singoli ratei di pensione dalle sing ole scadenze sino all'eff ettivo soddisfo, ed alla conseguente rivalutazione monetaria, oltre al danno non patrimoniale, sotto la form a di da nno esistenziale, dal medesimo subito p er l'ingiusto mancato g odimento della pensione determ inato per esclusivo fatto e colpa d ell'### d a liquidarsi equitativamente.  2. L'### si costituiva e, per quanto in questa sede rileva, contestava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 
Rilevava che la pensione del cui adempimento si tratta è una pensione a carico della ### ossia della ### di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, ### istituita con R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680. 
Aggiungeva che in forza dell'art. 4, secondo comma, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, i «compiti» già affidati da lla legge alla ### sono stati assegnati all'### (### uto nazionale di previdenza per i d ipendenti dell'amministrazione pubblica) e che, nello specifico, dallo stesso certificato di pensione prodotto dal ### risultava che il trattamento era stato liquidato proprio dall'### con la conseguenza che era sussistente la giurisdizione della Corte dei conti ex artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 anche là dove si fosse allegato a fondamento della pretesa l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato. RGN 14848/2024 Pag. 3. Con ordinanz a resa alla udienza di discussione del 07/0 5/2024 il Giudice del lavoro designato così provvedeva: “… Rit enuta la propria competenza; dispone ex art. 421 cod. proc. civ. l'audizione del funzionario competente al fine d i chiarire le motivazioni alla base della mancata erogazione della pensione richiesta. Fissa l'udienza del 04.06.2024 ore 11.30 onerando l'### di provvedere alla conv ocazione del funzionario responsabile”. 
Alla fissata udienza, il funzionario dell'### appositamente comparso, faceva “… presente che per un disguido o forse un cambio ### la pensione in realtà è stata corrisposta ma è tornata indietro. Il fatto che la pensione torni indietro comporta la sua chiusura. Allo stato attuale non esiste alcun motivo ostativo alla riattivazione della pensione ed alla liquidazione degli arretrati. I ratei arretrati verranno corrisposti non appena la pension e verrà riattivata. 
Ciò non prima del mese di settembre 2024…” - così nel verbale di udienza di pari data -. 
Il g iudizio veniva rinviato per discussione e decisione all'udienz a del 01/10/2024.  4. L'### quindi, sulla base delle medesime considerazioni svolte in sede di compa rsa di costituzione, ha proposto regolamento p reventivo di giurisdizione affinché questa Cor te suprema di cassazione regoli la giurisdizione attribuendola alla Corte dei conti.   5. ### si è costituit o in questa sede ed ha chiesto dichiar arsi l'inammissibilità, e comunque rigettarsi p er infond atezza, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. 
Ha, in particolare, evidenziato che il proposto ricorso è frutto di erronea premessa atteso che la controversia non verte sull'accertamento delle somme di spettanz a del controricorrente, ma sulla loro ingiustif icata mancata erogazione in favore di quest'ultimo, che è, e rimane , di com petenza della giurisdizione ordinaria.  6. ### della ### generale della Corte di cassazione ha chiesto che la Corte d i cassazione a ccolga il r icorso per regolamento di giur isdizione e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti.  7. Il controricorrente ha depositato memoria insistendo per la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario. RGN 14848/2024 Pag. 8. Anche l'### ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del proposto regolamento.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso. 
Come da questa Corte già affermato (Cass., Sez. Un., n. 15539 del 27 luglio 201 6) il momento preclusivo della proposizi one del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuar si in quello in cui l'attività processuale delle parti in prim o grado si esau risce ed inizia il mom ento decisorio della causa, sicché, ove sia prevista l'udienza di discussione di quest'ultima, esso coincide con la sua chiusur a, mentr e, in asse nza della stessa, occorre fare riferimento allo scadere dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali (ved i anche Cass. , Sez. U n., n. 2144 del 29 gennaio 2018). 
Nello specifico, come si evince dalla ricostruzione dell'iter processuale riportata nello storico di lite, vi era stata una ordinanza istruttoria ed anche l'escussione di un te ste, disponendo si successivamente il rinvio della causa per la discussione. 
I p rovvedimenti adottati nelle udienze intermedie rispett o alla proposizione del regolamento preventivo riassunzione era stati meramente ordinatori e non era intervenuta alcuna decisione idonea a definire il giudizio, come quella attinente alla giurisdizione o ad altra questione pregiudiziale o preliminare, preclusiva o meno dell'ulteriore corso del giudizio nel grado.  2. Non è in contestazione che, nella specie, si discuta di un trattamento pensionistico di un pubblico dipendente.  3. Da tempo questa Corte ha affermato (Cass., Sez. Un., n. 190 dell'11 gennaio 1997) che, a norma degli art. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti (che, come è noto, è estesa al merito con p oteri anch e istruttori per l'accertamento e la valutazione dei fatti), tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbliga to, ancorché non sia in contestaz ione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue var ie component i e la legittimità dei RGN 14848/2024 Pag. provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, come pure le controvers ie volte ad ottenere, anche in via a utonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti. 
Il p rincipio è stato nel tempo più volte r ibadito (v. Cass. , Sez. Un., 1149 del 7 novembre 2000; Cass., Sez. Un., n. 573 del 16 gennaio 2003; Cass., Sez. Un., n. 7755 del 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 11869 del 9 giugno 2016) affermandosi che la giurisdizione della Corte dei conti ha carattere esclusivo, in qua nto affidata al crit erio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rap porto pensionistico costituisca elemento identif icativo del petitum sostanziale (così Cass., Sez. Un., n. 152 del 18 marzo 1999 e Cass., Sez. Un., n. 573 del 6 gennaio 2003 cit.), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di r atei già erog ati (Cass. 21 luglio 2 001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass., Sez. Un., n. 9343 del 27 giugno 2002). 
Più di recente, detto orientamento è stato articolato, come tra le ultime nelle pronunce Cass., Sez. Un., n. 11849 del 9 giugno 2016 e Cass., Sez. Un., n. 7755 del 27 marzo 2017, sul rilievo che nell'ambito individuato dall'art. 13 r.d. 1214/34, la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali il mancato pagamento dei ratei, il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativ i, assegni accessori, il pag amento di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate. 
Il p erimetro entro cui i giudici conta bili posso esercitar e la loro giurisdizione riguarda, d unque, tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei lavoratore del settore pubblico, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondament o della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottener e, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del RGN 14848/2024 Pag. trattamento pensionistico tardivamente corr isposti (cfr. Cass ., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4854). 
Se p ure è vero, dun que, che questa Corte ha af fermato che non sono ammissibili estensioni dell'applicazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale delineata dal r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 (v. 
Cass., Sez. Un., 18 novembre 2016, n. 23467 citata in sede di memoria dal controricorrente che, peraltro, ha riguardato la diversa questione della cumulabilità dell'assegno vitalizio per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore regionale), la situazione qui in esame rientra appieno nell'ambito della previsione legislativa stante la natura di pensione pubblica degli emolumenti rivendicati.  4. In sede di conclu sioni di cui a ll'atto introdu ttivo del g iudizio, parte attrice ha chiesto di: “condannare l'#### della ### ed Ass istenza, all'immediato ripristin o del servizio di erogazione del trattamento pensionistico in favore d ell'odierno concludente, nonché, e per l'effetto, condannare l'#### della ### ed ### all'immediato pagamento in favore d ello odierno concludente dei ratei di pensione maturati a credito dello stesso dal mese di maggio 2018 al corrente mese di febbraio 2024, oltre agli interessi al tasso legale maturati sui singoli ratei di pensione da lle singole scadenz e sino all'effett ivo soddisfo, ed alla conseguente rivaluta zione monetaria. Condannare l'### Is tituto ### della ### ed ### a risarcire l'odierno concludente per i danni patrimoniali, sia sotto la forma di danno emergente, che si quantifica in una somma non inferiore ad euro 124.467,84, e cioè ad una somma pari all'intero ammontare dei ratei di pensione ad oggi non percepiti, ovvero, nella ipotesi di contestazioni di controparte, nella div ersa e maggiore misura risulta nte da apposito accertamento tecnico peritale che si chiede disporsi fin d'ora; nella che sotto la forma di lucro cessante, che si quantifica anch'esso in una somma non inferi ore ad euro 124.46 7,84, e cioè a d una som ma pari all'intero ammontare dei ratei di pensione ad oggi non percepiti, ovvero, nella ipotesi di contestazioni di controparte, nella div ersa e maggiore misura risulta nte da apposito accertamento tecnico peritale che si chiede disporsi fin d'ora; e non patrimoniali, sotto la forma d i danno esistenziale, dal medesimo sub iti per RGN 14848/2024 Pag. l'ingiusto mancato godimento della pensione determinato per esclusivo fatto e colpa dell'### da liquidarsi equitativamente dal Decidente”. 
È indubbio, allora, che la domanda avanzata in via principale sia intesa ad ottenere l'adempimento del debito pensionistico. 
Quanto alla domand a risarcitoria, v a evidenziato che è pur vero che questa Corte con r iguardo a d una v icenda del tutto peculiare, dopo av er richiamato i precedenti g ià sopr a ricordati, ha affermato al punto 10 . che: “Nel caso in esam e la domanda di nu llità del p rovvedimento di ‘revoca' è tuttavia funzionale alla condann a dell'### a risarcire il danno sofferto ### p er effetto della condotta dell'### che si deduce essere stata contraria ai principi di correttezza e buona fede (causa petendi ) e la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario davanti al quale le parti riassumeranno la controversia nei termini di legge”. 
Il suddetto precedente non giova tuttavia alla tesi del controricorrente che insiste nel sostenere che la questione sottoposta al giudizio del Giudice del ### del Tribunale di Palermo non concerne “… la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle aventi ad oggetto gl i elementi integrati vi ed accessori del tratta mento pensionistico, nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare di detto trattamento …” ma “il semplice mancato accredito dei ratei di pensione maturati in favore del controricorrente a far data dal mese di maggio 2018 ad oggi” ed il conseguente risarcimento del danno. 
Ed infatti, come da questa Corte più di recente chiaramente affermato (v. 
Cass., Sez. Un., n. 5236 del 27 febbraio 2025) , anche la doma nda conseguenziale di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento d ei ra tei, perciò, è devoluta alla cognizione d el giudice contabile in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. In tale decisione è stato ricordato che nella giurisdizione del giudice contabile rientrano in sostanza tutte le controversie in cui il r apporto pensionistico costituisce elem ento identificativo del petitum sostanziale. La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica pertanto l'appartenenza alla medesim a giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni RGN 14848/2024 Pag. derivanti da tale rapporto (in quel caso connessa ai tempi di erogazione della prestazione) quali che siano l'entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati. 
Tale orientamento (conforme ai molteplici precedenti sopra richiamati e, tra gli altri, alla più datata Cass., Sez. Un., n. 4853 del 27 febbraio 2013, resa in fa ttispecie d el tutto analoga a qu ella per cui è cau sa in cui l'### aveva finanche ammesso di non aver esattamente adempiuto all'obbligazione pensionistica che, ric hiamando la costa nte giurisprudenza di questa Corte cfr., per tutte, sia pure in diverso contesto, Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2005 n. 60; Cass., Sez. U n., 18 dicembre 200 7 n. 26621 ; Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012 n. 8 083 e Cass., Sez. Un. , 6 dicembr e 2012 n. 21914, ha ritenuto che anche il riconoscimento del debito non incide sulla giurisdizione, atteso che non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prov a ed ha conclusiv amente affermato la giur isdizione del giudice contabile). 
Va, perta nto, ribadito che sussiste la giurisdizione esc lusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inademp imento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da pa rte dell'ente obbligato, a ncorché non sia in contestazione il diritt o al trattamento di quiescenza nel le sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni.  4. In conclusione, va dichiarata la giurisdiz ione della Corte dei conti davanti alla quale le par ti vanno rimesse con termine di legge per la riproposizione del giudizio.  5. Le spese di lite, stante la peculiarità della fattispecie e la natura delle ragioni sottese alla decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti.   RGN 14848/2024 Pag. P.Q.M.  La Corte dichiara la giurisdizione del giudice contabile davanti al quale le parti vanno rimesse; compensa le spese. 
Così deciso in ### nell'### camerale, il 27 maggio 2025.   #### D'### 

causa n. 14848/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Marotta Caterina

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 1624/2025 del 26-05-2025

... che è sfociato in violenza (verbale e fisica) in danno della convenuta, cui in talune occasioni hanno assistito anche le figlie, nonché nella denigrazione nel contesto sociale di riferimento. Il comportamento violento del marito viene descritto dettagliatamente dalla convenuta nella denunzia sporta il ### presso la stazione dei C.C. di ### nella quale la donna ripercorre l'andamento della vita familiare dal 2018. Tale denunzia ha trovato una prima validazione in sede penale (procedimento penale R.G.N.R. n.1963/2021; R.G.G.I.P. n.4522/2022- per l'accertamento dei reati di cui agli artt.582, 583 co2, n.4, 585, 576 co.1, n.5 e 577 co.1, n.1 c.p. commessi nell'aprile 2019 e nel febbraio 2021) con il decreto del GIP del Tribunale di Nola del 22.3.2024, che ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal ###, e con il decreto del 29.11.2024 che ha disposto il rinvio a giudizio del ricorrente. In questo giudizio, il racconto della violenza subita (verbale ma in alcune occasioni anche fisica) è stato riscontrato - oltre che nelle relazioni dei ### sociali (che accennano al vissuto di denigrazione e di aggressioni fisiche narrato dalla convenuta) - nei colloqui svolti dalla figlia ### (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. A.C. n. 4366/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: ### estensore ### riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4366 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA ### nato a #### il ###, parte rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ricorrente ### nata a #### il ###, parte rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege ### domanda di separazione coniugale giudiziale.  CONCLUSIONI: ### ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte convenuta, chiedendo, inoltre: - disporsi l'affido condiviso della figlia ### con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno; - determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno.  ### convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte ricorrente, chiedendo, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo di ### a suo favore, regolamentando il regime di frequentazione con il genitore non collocatario; - determinarsi in euro 1.000 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il ###, parte ricorrente ### premesso di aver contratto matrimonio con ### in data ### (atto regolarmente trascritto nei registri dello ### del Comune di ### al n.124, #### A, ### 2001), dalla cui unione nascevano tre figlie - ### nata a ### il ###, ### nata a ### il ### e ### nata a ### il ###- chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo della prole a suo favore, ovvero in via gradata disporsi l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso di sé, e regolamentarsi, altresì, il diritto di visita della madre; - determinarsi l'assegno di mantenimento della prole da porsi a carico di ### oltre la corresponsione alle spese extra assegno da ripartirsi in pari misura fra i coniugi. In via del tutto subordinata, laddove si fosse disposto l'affido condiviso delle minori con collazione prevalente presso la madre, il ricorrente chiedeva determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento a suo carico per le figlie. ### convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi. Chiedeva altresì: -disporsi l'affido esclusivo delle minori a suo favore, regolamentando il diritto di visita della figura paterna; -determinarsi in euro 1.000,00 mensili il contributo al mantenimento a favore delle figlie, oltre il contributo nella misura del 50% alle spese extra assegno. In via del tutto subordinata, chiedeva disporsi l'affido condiviso delle minori, e solo in tal caso, disporsi che l'assegno unico universale venisse percepito nella misura del 50% dai coniugi. 
All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti, acquisite le relazioni dei ### preposti e nominato un ### la dr. ### che depositava relazione peritale in data ###), con ordinanza del 27/6/2022, venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati; - dispone affido condiviso delle minori ### e ### con domiciliazione presso la resistente ### e facoltà per il ricorrente ### di incontrarle per mesi sei presso spazio neutro dei SS di ### anche presso struttura convenzionata indicata dal servizio, con presenza di una figura psicoeducativa che possa favorire tale incontro , disponendo che contestualmente entrambe le parti svolgano percorso di sostegno alla genitorialità e le minori siano indirizzate a percorso psicoterapeutico per favorire la ripresa dei rapporti padre/figlie; dopo tale periodo di mesi sei , purché i percorsi indicati hanno avuto esito positivo; -il ricorrente potrà incontrare le minori liberamente due volte a settimana previo accordo dalle 17.00 alle 21,00 nonché sabato /domenica alternati con lo stesso orario nonché festività natalizie alternate, comprese le vigilie , in orari da concordare in caso di disaccordo dalle h.10.00 alle h.21.00, nonché festività pasquali alternate ### e Lunedì in ### stessi orari, nonché 7 gg durante le ferie estive sempre previo accordo tra le parti entro il 30.6. di ogni anno; - determina in complessivi euro 750,00 il contributo per il mantenimento delle tre figlie a carico del ricorrente ### […], con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della prole […]”. 
In corso di causa venivano acquisite agli atti le relazioni aggiornate degli enti demandati, ai quali il ### istruttore affidava la vigilanza sulla condotta genitoriale e sull'andamento dei rapporti familiari e dei percorsi di sostegno alla genitorialità (disponeva, in particolare, la prosecuzione del monitoraggio del nucleo in esame a cura dei ### di ### affidava ### all'ASL di competenza per il percorso di sostegno psicologico). 
Esclusa l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., veniva pronunciata la sentenza n.3381/2024 sulla sola questione di stato e poi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle ulteriori domande.  ***  2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa la sentenza n.3381/2024 sullo status, occorre pronunciarsi, innanzitutto, sulle domande di addebito formulate da entrambe le parti del giudizio. 
Occorre premettere che il giudice ai fini dell'accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. La pronuncia di addebito presuppone, pertanto, una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi: detta valutazione deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale. 
Tanto premesso, così può essere ricostruita nel caso in esame, sulla base degli atti acquisiti, l'insorgenza della crisi coniugale che ha reso intollerabile la convivenza tra i coniugi. 
Entrambe le parti nei propri scritti difensivi collocano nell'anno 2018 (quando il nucleo familiare, dopo un trasferimento a ### il rientro successivo della madre e delle figlie in ### con pendolarismo del marito, si ricongiungeva in ### in concomitanza con la diagnosi di sclerosi tuberosa a carico dell'ultima figlia, diagnosi che consentiva al ricorrente, militare della ### di ### di avvalersi dei benefici concessi dalla L. 104/92) l'insorgenza di una forte situazione di contrapposizione tra i coniugi, scatenata dalla confessione, fatta dalla moglie al marito, di una relazione extraconiugale con un vicino di casa a ### il quale era solito recarsi anche presso la loro abitazione quando il ricorrente non era in casa. 
La circostanza della relazione extraconiugale è stata ammessa dalla convenuta fin dal primo atto difensivo (### la confessione della moglie, il ### ha iniziato a far vivere alla moglie un vero e proprio tormento quotidiano …), risulta dalla messagistica depositata dalla difesa del marito ed è stata riconosciuta anche nel corso dei colloqui con la CTU dr. ### Si riporta per completezza il punto di interesse della relazione tecnica: ### di coppia è stato, poi, scosso dal 2018, anche dalla confessione di tradimento della signora che a suo dire avrebbe rilevato con l'intento di poter dare una nuova veste trasformativa alla coppia ed essere sincera totalmente con il marito, visto la scoperta della malattia della minore ### (sclerosi tubolare) e che finalmente il signor ### aveva avuto il trasferimento a Napoli. Tale evento è stato vissuto con grande sofferenza dal signor ### e ha portato incomprensioni e il chiedere continuamente spiegazioni in merito, al punto da contattare l'amante della vecchia relazione. 
La scoperta dell'infedeltà della moglie ha condotto il marito ad un esasperato atteggiamento di rabbia, che è sfociato in violenza (verbale e fisica) in danno della convenuta, cui in talune occasioni hanno assistito anche le figlie, nonché nella denigrazione nel contesto sociale di riferimento. 
Il comportamento violento del marito viene descritto dettagliatamente dalla convenuta nella denunzia sporta il ### presso la stazione dei C.C. di ### nella quale la donna ripercorre l'andamento della vita familiare dal 2018. Tale denunzia ha trovato una prima validazione in sede penale (procedimento penale R.G.N.R. n.1963/2021; R.G.G.I.P. n.4522/2022- per l'accertamento dei reati di cui agli artt.582, 583 co2, n.4, 585, 576 co.1, n.5 e 577 co.1, n.1 c.p. commessi nell'aprile 2019 e nel febbraio 2021) con il decreto del GIP del Tribunale di Nola del 22.3.2024, che ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal ###, e con il decreto del 29.11.2024 che ha disposto il rinvio a giudizio del ricorrente. 
In questo giudizio, il racconto della violenza subita (verbale ma in alcune occasioni anche fisica) è stato riscontrato - oltre che nelle relazioni dei ### sociali (che accennano al vissuto di denigrazione e di aggressioni fisiche narrato dalla convenuta) - nei colloqui svolti dalla figlia ### all'epoca minorenne, nell'ambito dell'indagine tecnica eseguita dalla dr. ### A riguardo, si riportano i punti salienti della relazione scritta della CTU (pag. 28): Inoltre, dai racconti di ### si potrebbero identificare alcuni motivi del suo rifiuto, nati fondamentalmente da quello che le minori hanno vissuto negli ultimi anni e dal clima familiare che si è creato, oltre ai pattern relazionali che il papà ha installato con loro, basati sul poco aggancio emotivo. Volendo provare a rintracciare tale motivazione pare che ### da un lato si sentirebbe ferita dai comportamenti del padre rivolti inizialmente verso la mamma (### tu mo è un anno che non lo vedi, come mai hai deciso di non vederlo più?/M: perché/### hai deciso tu di non vederlo più?/M: si però anche lui non si fa sentire. Io c'ho il telefono, ### c'ha il telefono, lo vediamo per strada perché comunque ### quella è, e non si fa vedere, non si fa sentire, a ### non mi ha fatto gli auguri, a ### non mi ha fatto gli auguri/### e tu come mai neanche tu?/M: perché io non voglio vederlo. Si è comportato talmente male, dei comportamenti che sono inaccettabili, ma proprio non perché è mamma, ma proprio comportamenti di una persona non si fa così assolutamente/### qual è la cosa che ti ha fatto più male?/M: il fatto che lui picchiasse mamma, a parte picchiare io sentivo, sentivamo tutti quanti le parolacce che diceva a casa e secondo me una persona non può essere aggredita verbalmente in questo modo, cioè non esiste, non esiste proprio, io non tollero questi comportamenti da nessuno/### il fatto che picchiasse mamma tu è una cosa che hai visto anche tu?/M: sisi più volte abbiamo visto non una volta./CTU: ma nell'ultimo periodo?/M: nell'ultimo periodo, prima non ho mai visto che papà alzasse le mani. È stato sempre una persona ferma mentalmente, questo sempre, però che alzasse le mani no come nell'ultimo periodo io per questo ho deciso di non vederlo più, perché per me certi comportamenti non esistono proprio.). 
Tali essendo le risultanze istruttorie, ritiene il Collegio che possa dirsi raggiunta sia la prova della infedeltà della moglie che del generalizzato clima vessatorio e offensivo della dignità dell'altro coniuge serbato dal marito all'indomani della scoperta del tradimento della moglie. E tanto tenendo conto della peculiare rilevanza che riveste la prova indiziaria nell'ambito delle controversie familiari, in considerazione del carattere intimo delle vicende, che avvengono nel ristretto ambito domestico. 
Trova allora in questo caso applicazione il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze (sia fisiche che morali e verbali) perpetrate dall'altro costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche la violenza fisica si concreti in un unico episodio di percosse con lievi conseguenze sull'incolumità fisica -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 novembre2024, n. ###). 
Può dirsi, pertanto, che è stata la rabbiosa reazione del marito a sconvolgere in maniera irreversibile l'equilibrio relazionale della coppia e ad avere nel contempo conseguenze negative sull'equilibrio delle giovani figlie, compromettendo fortemente il rapporto filiale con il padre. Il che implica l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla convenuta e il rigetto di quella proposta dal ricorrente.  ***  3. Per quanto concerne il regime di affidamento della minore ### (dodicenne ed affetta da sclerosi tuberosa), non appaiono sussistere le condizioni per l'affidamento condiviso nel superiore interesse morale e materiale della prole. 
Ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c. si specifica che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad un genitore si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo all'altro. 
Nel caso in esame permane la situazione di incomunicabilità tra i coniugi, che ora risulta acuita dal rinvio a giudizio del marito in sede penale, il che rende impossibile quella collaborazione tra i coniugi nella gestione della vita quotidiana dei figli in cui si sostanzia l'affidamento condiviso. Inoltre, dal monitoraggio espletato dai ### di ### da ultimo in data ###, risulta che la minore ### esprime ancora in tempi recenti un rifiuto persistente nel ristabilire un contatto con il padre. Anche nella relazione finale sul percorso di sostegno alla responsabilità genitoriale eseguito da ### è segnalato che “le figlie […] hanno manifestato una resistenza emotiva che ha reso impossibile qualsiasi tentativo di riavvicinamento”. Ne consegue che, sebbene il padre sia apparso motivato a ricucire i rapporti affettivi con la minore, l'affidamento condiviso in questo momento sarebbe nocivo per quest'ultima, complicando la gestione della sua quotidiana, finendo per acuire il suo disagio verso la figura paterna.  ###, dalla relazione peritale elaborata dalla Ctu incaricata, la Dr.ssa ### è emerso che il rapporto padre-figlie è stato fortemente influenzato dal conflitto connaturante la relazione coniugale ( “La modalità di collocazione più idonea per le minori sarebbe presso la madre. Sarebbe necessario preservare il rapporto con la figura paterna, prima attraverso una preparazione ed elaborazione sia delle minori rispetto ai loro vissuti, sia i genitori rispetto alle loro aspettative, poi sarebbe necessario l'attivazione di uno spazio neutro che grazie alla presenza di una figura psicoeducativa possa favorire tale incontro”) sicché nel momento in cui le parti in causa sono anche contrapposte nel giudizio penale, in cui viene contestata al padre da condotta di maltrattamenti in presenza delle figlie minori, appare fortemente sconsigliato l'affidamento condiviso. 
Alla luce di tali circostanze, quindi, la disposizione dell'affido esclusivo (con collocazione presso la madre) appare l'unica soluzione idonea, nonostante la sua eccezionalità, a garantire l'assistenza e la cura della minore, nonché il suo equilibrio esistenziale.  ###à della minore, dodicenne, e la rilevata capacità di autodeterminazione, consentono di prevedere che gli incontri padre-figlia avvengano in uno spazio neutro innanzi ai ### di ### (cui si demanda di monitorare la relazione padre-figlia), sempre che si possa raggiungere il riavvicinamento graduale della minore con il padre. 
Soltanto quanto si sarà consolidato il rapporto filiale tra la minore ed il padre, si potrà valutare la graduale liberalizzazione delle frequentazioni a cura dei ### preposti.  ***  4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, parte ricorrente è appuntato della ### di ### (documentazione fiscale aggiornata prodotta: modello 730 - redditi 2023- reddito imponibile pari ad euro 37.055,00); parte convenuta, invece, è docente di sostegno (documentazione fiscale aggiornata prodotta: CU 2025, anno d'imposta 2024-redditi da lavoro dipendente pari ad euro 24.985,63) e percepisce un emolumento assistenziale ### pari ad euro 300,00 a beneficio della minore. Inoltre, entrambi i coniugi allo stato percepiscono l'assegno unico per i figli a carico in pari misura. 
Tanto premesso, pacifico che anche le figlie maggiorenni non sono economicamente autosufficienti, si ritiene congruo rideterminare in euro 650,00 l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, da porsi a carico di ### somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici ### di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il ### vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### (### N. 556/2021).  ***  5. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4366/2021, così provvede: 1) rigetta la domanda di addebito formulata da ### nei confronti di parte convenuta e accoglie la domanda di addebito formulata da ### nei confronti di parte ricorrente; 2) dispone l'affido esclusivo della figlia ### con collocazione prevalente presso la madre; 3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figlia, prevedendo che gli incontri avvengano in luogo neutro innanzi ai ### di ### (cui si demanda di monitorare il nucleo familiare e in particolare la relazione padre-figlia minore), sempre che si possa raggiungere il riavvicinamento graduale della minore con il padre; 4)dispone comunicarsi la presente sentenza ai ### del Comune di ### per la prosecuzione del monitoraggio; 6) dispone che ### versi ad ### per il mantenimento delle figlie #### e ### la somma di € 650,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### 7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alle figlie #### e ### (da individuarsi secondo il ### stipulato dal Tribunale di ### e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### N.556/2021); 8) compensa le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la trasmissione della presente sentenza ai ### competenti. 
Così deciso in ### in data #### estensore ### n. 4366/2021

causa n. 4366/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Nunziata Luisa, Del Giudice Paola

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4950/2025 del 05-12-2025

... del 2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. ed ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva. Conseguentemente nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo. “Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa ### ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5452/2022 R.G. del ### degli ### civili contenziosi TRA ### nata a ### il ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###) unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione ### E ### C.F. ###, in persona del ### pro-tempore, elettivamente domiciliat ####### n. 39 “###”, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (###) per procura generale alle liti del 1/06/2018 Rep. 18 e determinazione dirigenziale #### - R.A.P. s.p.a., P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in #### B. Cairoli, rappresentata e difesa dall'#### (###) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ### OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 ……………… ### “Ritenere e dichiarare il ### di ### unico responsabile dei danni occorsi all'arch.  ### in seguito all'incidente occorso la sera del 03.10.2020, ore 20,20 circa, lungo la via ### per le ragioni, in fatto e in diritto, dedotte in narrativa; - Conseguentemente, condannare il ### di ### a risarcire all'attrice tutti i danni patrimoniali e non dalla stessa patiti, che si quantificano in complessivi €. 9.822,29 di cui euro 470,00 per spese mediche; ovvero condanni il ### convenuto al pagamento di quella diversa somma, maggiore e/o minore che emergerà dalle risultanze processuali e che sarà ritenuta dovuta alla sig.ra ### per tutte le causali su indicate, ed a titolo di ristoro dei danni biologici, morali e patrimoniali, diretti ed indiretti, per i postumi permanentemente invalidanti, anche in relazione alla loro incidenza sulla capacità lavorativa, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere, il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione sino al soddisfo a far tempo dalla data dell'evento. 
Con vittoria di competenze ed onorari”.   ### “Rigettare, con qualunque statuizione, la domanda proposta ex adverso contro il ### di ### - In subordine, nella denegata ipotesi di condanna del ### convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, ridurne l'ammontare in applicazione degli artt. 1227 e 2056 Spese reclamate ” ### “in via preliminare: - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della R.A.P. S.p.A. per i motivi esposti e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti; nel merito: - ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla; - in subordine, ridurla nei limiti di quanto allegato e provato, con applicazione dell'art. 1227 c.c. in conseguenza dell'accertamento del concorso di colpa a carico della parte attrice, con condanna del solo ### di ### ed esclusione di qualsivoglia responsabilità e condanna a carico della ### indi con rigetto delle domande spiegate da qualunque soggetto in danno della concludente; in via meramente subordinata, individuare le quote di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, ivi compreso l'attrice e limitare la condanna della odierna concludente nei limiti della propria quota e, in ogni caso, in misura non superiore a quanto stimato dal CTU” ### atto di citazione notificato il ###, la sig.ra ### ha chiesto la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., del ### di ### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 9.822,29, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in ### il giorno 03.10.2020, alle ore 20:20 circa.  ### ha esposto che quel giorno, mentre stava percorrendo a piedi la via ### per raggiungere l'autovettura del marito, posteggiata sul margine destro della carreggiata, quando, giunta sul posto ha aperto lo sportello anteriore del lato passeggero e, mentre si accingeva a salire a bordo, il suo piede sinistro è rimasto incastrato in una fessura presente nel basolato in pietra del manto stradale, non segnalata e non visibile anche a causa della scarsa illuminazione stradale, riportando lesioni.  ### ha rappresentato di non essersi recata subito presso il pronto soccorso sia per le difficoltà di accesso dovute alla diffusione della pandemia da ### 19 sia per i rischi da contagio, essendo paziente oncologica già operata; tuttavia, il ###, a causa della persistenza del dolore, si è sottoposta ad un esame radiografico presso un centro specializzato che ha evidenziato la “frattura completa della base del V metatarso e iniziale calcificazione tendinosica dell'insezione della fascia plantare nel calcagno”.  ### di ### si è costituito in giudizio chiedendo, preliminarmente, la chiamata in causa di ### s.p.a. al fine di essere manlevato e garantito (in virtù del contratto di servizio del 10.07.2020 con cui aveva affidato all'### la gestione del “### di ### e ### della ### stradale”); nel merito ha rilevato l'infondatezza delle domande avverse e, in subordine, ha contestato il quantum debeatur chiedendo la riduzione delle pretese risarcitorie ex art. 1227 Con provvedimento del 15.06.2022, è stata autorizzata la predetta chiamata della R.A.P. la quale, nel costituirsi in giudizio ha eccepito, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che, in relazione alle strade rientranti nell'ambito territoriale di propria competenza, per le ipotesi di dissesto di tipo non emergenziale, le compete soltanto l'obbligo di segnalare al ### l'esistenza dell'ammaloramento, sì da consentire all'Ente di inserire in programmazione l'intervento ed autorizzare, conseguentemente, l'esecuzione dei lavori necessari ed ha rilevato che il ### non ha provato che il tratto di strada, luogo del sinistro, rientri tra quelli oggetto di monitoraggio e, comunque, di aver autorizzato l'esecuzione dei lavori di manutenzione del predetto tratto stradale; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice in quanto infondata e, in subordine, ha rilevato il concorso di colpa di quest'ultima ex art. 1227 c.c. e contestato le pretese risarcitorie avanzate in quanto eccessive.   Con provvedimento del 22.12.2022, all'attrice è stato concesso termine per esperire il procedimento di negoziazione assistita; quindi, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, mediante acquisizione documentale, prova per testi e C.T.U. medico-legale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.07.2026, poi anticipata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.09.2025 ove è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE Negoziazione assistita Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo pec al ### di ### ed alla RAP in data ### (cfr. doc. dep. 03.04.2023). 
Accertamento nesso causale In punto di diritto, va evidenziato che, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art.  2697 c.c. applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art.  2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 In particolare, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr. Cass. 26/04/2013 n. 10096 e Cass. 5/08/2010 n. 18204).   Allorquando, invece, viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. 13/01/2015 n. 295 e Cass. 13/07/2011 n. 15389).   “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno; qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016 n. 12744).   Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. 21/10/2022 n. ###; Cass. 21/02/2017 n. 4390; 26/05/2014, n. 11661; Cass. 13/03/2013 n. 6306).   Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.   Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi (che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 20/11/2020 26524; Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 19/03/2018 n. 67035).   In altri termini “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr.  18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).   Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato al suddetto onere probatorio alla luce delle deposizioni dei testi, sig.ri ### e ### che seppur legati da vincolo di parentela con l'attrice, sono da considerarsi attendibili in quanto hanno assistito all'evento dannoso e le dichiarazioni dagli stessi rese sono precise e non contraddittorie tra loro e con le altre risultanze probatorie. 
Invero, il teste ### ha confermato il capitolo 1 della memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. dell'attrice (“### è che la sera del 03.10.2020 mi trovavo in ### via ### e vedevo il piede sinistro della sig.ra ### mentre si accingeva a salire in macchina, rimanere incastrato in una fessura del basolato in pietra, non segnalata né recintata, meglio raffigurata dai rilievi fotografici che mi sono esibiti”).   Inoltre, il teste ha precisato: “…che il sinistro si è verificato dopo le ore 20:00. Aggiungo che tra il marciapiede e il punto in cui era posteggiata l'auto vi erano circa 20 cm. La parte dell'auto vicino al marciapiede era quello del lato passeggeri. Io mi trovavo già all'interno dell'auto ed appena ho sentito l'urlo, sono uscito ed ho visto il piede di mia moglie incastrato dentro la fessura sulla strada vicino lo sportello del veicolo”.   ### teste ### ha anch'essa confermato il citato articolato n. 1 ed ha aggiunto: “…il sinistro si è verificato alle ore 20:00, io mi trovavo all'interno dell'auto ed a un certo punto, mentre mia madre stava salendo sul veicolo, ho sentito un urlo, ho visto mio padre scendere ed anch'io sono uscita dall'auto ed ho visto il piede di mia madre incastrato in un buco che si trovava sulla strada vicino lo sportello, aggiungo che il manto stradale era costituito da pietre. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite sia il luogo del sinistro che il buco in cui si è incastrato il piede di mia madre” (cfr. verbale udienza 08.01.2024).   Dalla relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio è poi desumibile la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni lamentate nell'atto introduttivo: “…si ritiene che la frattura del V metatarso sia genericamente compatibile con la dinamica descritta sia in citazione che agli attuali accertamenti medico legali” (cfr. relazione ###.ssa ###.   È stata, pertanto, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di proprietà dell'ente convenuto che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza a causa della presenza della piccola buca nel manto stradale.  “In tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada da danno cagionato al pedone caduto in una buca a causa di una sua condotta negligente, è sempre onere della ### dimostrare, da un lato, di essersi attivata per evitare le situazioni di pericolo ai fruitori della strada; dall'altro lato, che il comportamento colposo della vittima, avendo i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, poteva assurgere a caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.” (cfr. Cass. 20/11/2020 n. 26524). 
Nella fattispecie, l'amministrazione convenuta per escludere la sua totale responsabilità avrebbe dovuto provare che la presenza della buca non era circostanza conoscibile o tempestivamente eliminabile o segnalabile ai passanti.   Tale prova non è stata fornita.   Dalla documentazione fotografica in atti si evince, infatti, che la buca nel basolato di pietra non costituiva una caratteristica tipica del detto basolato in quanto non era una fessura tra una pietra e l'altra ma piuttosto un buco formatosi per la rottura di una delle lastre di pietra che costituivano il manto stradale e, quindi, il frutto del degrado risalente negli anni costituente uno stato di pericolo già da tempo; inoltre, non risulta che detto dissesto fosse segnalato né l'ente convenuto ha provato la circostanza.   ### proprietaria della strada non ha dimostrato, neanche, l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di sua proprietà avente i caratteri del “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità del custode.   Ciò detto, va osservato che nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che " In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass.16/02/2021 n. 4035).   Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 “Stante la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato rileva solo nella misura in cui costituisca un caso fortuito, con caratteri tali da costituire essa la causa del danno. Cosicché in caso di interazione tra la cosa e la condotta del danneggiato, quest'ultima affinché sia idonea ad escludere totalmente l'oggettività della responsabilità della cosa deve essere imprevedibile e non prevenibile tanto da essere causa stessa del danno. Tale situazione non può ritenersi ricorrente in caso di caduta del pedone in una buca stradale, in quanto l'evento caduta non è imprevedibile ed imprevenibile rispetto ad una buca del manto stradale” (cfr. Cass. 16/12/2022 n. ###; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943).   Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.  12/11/2020 n. 25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315).   La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata, pertanto, in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo. 
Nel caso in esame, non si rinviene alcuna prova che possa far presumere un comportamento colposo, neppure parziale, dell'attrice atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento dannoso inducono a ritenere che questa non potesse in alcuno modo evitare l'accaduto. 
Infatti, l'infortunio si è verificato in una serata autunnale (ore 20:00), quindi in presenza di condizioni di non visibilità sia perché a quell'ora non c'era più luce naturale sia perché, come riferito dai testi, la buca si trovava a circa 20 cm. di distanza dal marciapiede, quindi, in un breve spazio dal punto in cui l'auto era posteggiata e dove ha messo il piede per salire sul mezzo. 
Conseguentemente, l'attrice non era in grado di avvistare l'irregolarità presente nel basolato di pietra e di prevenire l'accaduto in quanto al di fuori del suo campo visivo.   Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda dell'attrice va accolta ed il ### di ### va condannato a risarcire i danni dalla stessa sofferti in conseguenza del sinistro.   Quantificazione danni Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili all'attrice, va precisato che le ### della Suprema Corte con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. ed ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva.   Conseguentemente nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo.  “Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti “ (Cass. 20/05/2016 n. 10414).   Va evidenziato che il ### ha affermano che la voce di danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è autonoma e non assimilabile al danno biologico stricto sensu, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.   Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza applicare l'aumento automatico previso dalle tabelle stesse (cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 28989/2019).   Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamicorelazionali personali documentati e obiettivamente accertati.   In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.   Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico - relazionale (cfr.  10/11/2020 n. 25164).   Va evidenziato, inoltre, che “### e la liquidazione del danno morale (sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di "personalizzazione" del danno biologico : ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie "specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019): si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perditasulla capacità biologica, risultando dunque la "personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale)” (cfr. Cass. 26/05/2020 n. 9865). 
La personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare nocumento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire. 
Per la Suprema Corte non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non quando questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.   Alla luce delle superiori considerazioni è evidente che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e quindi dovrà essere il giudice a procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al complessivo ristoro del danno.   Orbene, nella liquidazione di tale voce di danno, avente natura essenzialmente equitativa e l'equità deve essere intesa come parità di trattamento, va applicato il criterio del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.   Nella fattispecie, le lesioni riportate dall'attrice nell'occorso (frattura composta del V metatarso) hanno provocato una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 75% di 30 giorni, una inabilità temporanea al 50% di 30 giorni, una inabilità temporanea al 25% di 30 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 2% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati; argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti (cfr. relazione della C.T.U., dott.ssa ###. 
Pertanto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. 22/11/2023 n. ###; Cass. 7/7/2011 n. 12408; Cass. 30/6/2011 14402), parte attrice ha subito un danno non patrimoniale di carattere permanente che, tenuto conto della invalidità del 2% e dell'età della stessa all'epoca del sinistro (55 anni), va quantificato in € 2.161,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 1.480,36 (senza considerare l'aumento del 25% per il danno morale).   Infatti, non va riconosciuto il danno morale in quanto non è stato provato che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né va applicato alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.   Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal C.T.U., va riconosciuta - sempre sulla scorta delle tabelle milanesi - la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 5.175,00 (2.587,50+1.725,00+862,50) in valori attuali.   Va riconosciuta all'attrice la somma di € 470,00 per spese mediche documentate ritenute congrue dal ### Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attrice per danno non patrimoniale ammonta ad € 7.336,00 e per danno patrimoniale € 470,00.   Considerato, però, che i danni liquidati per il danno non patrimoniale sono espressi in valuta attuale e per il danno patrimoniale in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi.   Per tale ragione è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data in cui è sorto il danno e poi procedere alla rivalutazione applicando gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi (cioè l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno, conformemente al noto principio enunciato dalle ### della Cassazione con sentenza 17/02/1995 n. 1712.   Sulla scorta di tali dati, all'attrice spetta la somma complessiva, espressa in valore attuale ed interessi calcolati ad oggi, di € 8.708,,00 (di cui € 812,70 per interessi), il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. 
Domanda di manleva del ### di ### nei confronti della ###, poi, rigettata la domanda di manleva avanzata dal ### di ### nei confronti della #### ha sostenuto che la responsabilità in merito alle pretese risarcitorie attrici è addebitabile alla RAP sul presupposto che, con contratto di servizio del 10.07.2020, la manutenzione e sorveglianza della rete viaria comunale è stata affidata a detta società.   Va osservato, innanzitutto, che il soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo delle strade comunali è senz'altro il ### di ### in qualità di proprietario della rete stradale cittadina.   In proposito, va precisato che la Suprema Corte ha espressamente chiarito che “### della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al ### per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del ### committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (cfr. Cass. 19/02/2013 n.4039; Cass. civ. 23/01/2009 n. 1691).   In definitiva, l'ente comunale è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, delle strade della città sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 ###, in ogni caso, non ha provato che, in forza del contratto di servizio, la custodia della cosa, sia dal punto vista materiale che giuridico, era stata, con pieni poteri discrezionali e con i correlativi mezzi economici, trasferita a ### Dalla lettura delle clausole del contratto del luglio 2020 (v. art. 6 lett. F e g) e dalle schede tecniche MS 01 e MS 02.01, allegate al predetto contratto di servizio, emerge che la RAP ha il compito di eseguire i “### di ### della ### stradale cittadina” e “### di ### per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, ripristino di guard-rail esistenti e collocazione di nuovi”.   Pertanto, il servizio di monitoraggio devoluto alla ### s.p.a. consiste nell'individuazione degli ammaloramenti delle pavimentazioni stradali, viarie e pedonali, nella successiva registrazione dei degradi sovrastrutturali della pavimentazione ed infine nella segnalazione degli stessi al ### di ### dunque, alla stessa non compete la manutenzione delle strade comunali ma ha l'obbligo di attivarsi autonomamente esclusivamente in relazione ai dissesti particolarmente gravi che rappresentano un'emergenza giacché costituenti pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, mentre nei casi di dissesto di tipo non emergenziale, la R.A.P. ha solo l'obbligo di segnalare al ### l'esistenza dell'ammaloramento, in modo tale da consentire all'Ente di inserire in programmazione l'intervento ed autorizzare l'esecuzione dei lavori necessari.   Ciò posto, nel caso che ci occupa, la RAP ha versato in atti un report da cui emerge che il ### con nota del 16.10.2018 e del 02.10.2020, dunque in data antecedente al sinistro, era stato informato degli ammaloramenti in programmazione, contrassegnati con lettera P, sulla via ### (cfr. doc.1 allegato alla memoria istruttoria n. 2).   Conseguentemente, la R.A.P. s.p.a., ha adempiuto all'unico obbligo sulla stessa gravante ossia quello di segnalare l'ammaloramento stradale ma non risulta che il ### abbia autorizzato alcun intervento.   Pertanto, la domanda di manleva dell'amministrazione va disattesa stante l'assenza di prova di uno specifico inadempimento, parziale o totale, da parte di ### s.p.a. la quale potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e manlevare il ### degli stessi esclusivamente in ordine alla non esecuzione dell'attività e degli obblighi inerenti il citato contratto di appalto. 
Spese processuali In ultimo, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice mentre le spese processuali tra il ### di ### e ### (### vanno compensate.   La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal ### n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, facendo riferimento ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00 stante che il valore della causa è di poco superiore al margine minimo dello scaglione di riferimento.  P.Q.M.   Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: ➢ condanna il ### di ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento, in favore della sig.ra ### della somma di € 8.708,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo; ➢ condanna il ### di ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate in complessivi € 2.777,00 di cui € 237,00 per esborsi ed € 2.540,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre le spese di ### ➢ rigetta la domanda di manleva avanzata dal ### di ### nei confronti di ### s.p.a.; ➢ compensa le spese processuali tra il ### di ### e ### (###.   Così deciso in ### 04 dicembre 2025 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 5452/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caraccia Giuseppa

M
12

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3240/2025 del 21-09-2025

... richiesta attorea di risarcimento della detta voce di danno atteso che - al netto della circostanza che non è stato neppur chiarito quale fosse l'attività lavorativa svolta dall'attore al momento del sinistro o se fosse disoccupato - non è stato dedotto quale fosse il suo titolo di studio e profilo professionale, né il percorso di studio seguito, né se in precedenza avesse svolto attività lavorativa e percepito redditi, né sono state addotte circostanze concrete per potersi affermare che il danneggiato in assenza della menomazione avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale e che i postumi residuanti all'infortunio non consentono invece lo svolgimento di un lavoro al detto profilo confacente. Tale difetto di allegazioni rende impossibile un giudizio anche prognostico sulla capacità futura di guadagno e la sua eventuale riduzione determinando il rigetto della domanda in parte qua. Del resto, dal tenore della parte motiva e delle conclusioni dell'atto di citazione (e delle note conclusionali) è evidente che parte attrice abbia inteso richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) e patrimoniale per spese (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 168 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “lesione personale”, e vertente TRA ### nato a #### il 07 maggio 1969, C.F. ###, attualmente residente ad #### alla ### nr.08, rapp.to e difeso dall'avv. ### C.F. ###, ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### alla ###. Coppola nr.12 #### S.P.A., (C.F. ###) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### via ### 14, rappresentata e difesa dall'avv.to ### (c.f. ### - p.i. ###) con studio in ### n. 257, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti, allegata, per ### di ### del 26 luglio 2017, rep. n. 3999 / racc. n. 2141, conferita dal dr. ### n.q. di ### & ### and ### di ### S.p.A. e procuratore, e dal dr. ### n.q di Dirigente e procuratore di ### S.p.###: per parte attrice: a) accogliere la domanda, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la convenuta compagnia di assicurazione ###ni ### al risarcimento di tutti i danni, in favore dell'attore, diretti e indiretti, patrimoniali e non, comunque consequenziali all'evento lesivo descritto, nella misura di euro 567.976,00 di cui €.1.752,00 per spese mediche documentate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., dalla data del sinistro al soddisfo.  b) condannare, inoltre, la convenuta compagnia di assicurazione ###ni ### al pagamento delle spese di ### c) condannare, inoltre, la convenuta compagnia di assicurazione ###ni ### al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ### CPA e 15,00 % spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.  per parte convenuta: a)rigettare ogni avversa pretesa formulata nei confronti di ### nella spiegata qualità, essendo la domanda infondata in fatto e diritto nonché sfornita di prova certa e rigorosa. b) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'eventuale condanna dovrà esser contenuta entro i limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato, nonché nei limiti di cui all'art. 283 del D.Lgs. 209/2005, escludendo per le causali sopra esposte, il pagamento dei danni non patrimoniali non provati. Con vittoria di spese e compenso di lite.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, ### s.p.a. quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### della ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale) da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo ### per le lesioni personali riportate nel sinistro verificatosi in data ###, alle ore 16:30 circa, in ### via ### per esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che mentre percorreva la detta strada in direzione ### tenendosi sul margine destro, a bordo della propria bicicletta di colore bianco modello ### 20, veniva tamponato da un veicolo rimasto sconosciuto che percorreva la stessa strada nella medesima direzione; che a seguito dell'impatto, l'istante veniva scaraventato in avanti e finiva nel fossato sulla destra della strada; che a seguito del sinistro il conducente del veicolo pirata prima faceva cenno di fermarsi ma poi, invece, proseguiva la propria marcia verso la ### verso #### senza fermarsi e senza prestare il dovuto soccorso, e senza dare la possibilità ad alcuno di rilevare il numero di targa rimanendo sconosciuto; che in conseguenza del sinistro il signor ### è stato soccorso ed accompagnato al pronto soccorso dell'### “### Moscati” di ### dove, giunto verso le ore 17:06 i sanitari lo ricoveravano immediatamente, con codice giallo, per: “trauma cranico commotivo, escoriazioni al volto, alla mano dx e al ginocchio destro, flc avambraccio dx con perdita di sostanza e sospetta interessamento vascolo nervoso e tendineo, episodio convulsivante con movimenti tonico clonici, accesso venoso e prelievi, si assiste a progressiva scomparsa dei movimenti atipici si procede a toilette della ferita e rimozione dei corpi estranei, frammenti di vetro"; che l'istante veniva sottoposto a ### poiché a seguito di consulenza ortopedica lo specialista riscontrava: “vasta flc in sede ###presenza di corpi estranei - vetro - con sospetta lesione nervosa, tendinea e vascolare, si pratica emostasi, rimozione di corpi estranei visibili, sutura per strati, contusione escoriate multiple per il corpo, episodio di lipotimia, medicazione e bendaggio, si richiedono esami strumentali e si propone ricovero”; che nella diagnosi di uscita, veniva prescritto e raccomandato un controllo ortopedico e soprattutto un controllo neurochirurgico a causa della crisi epilettica che aveva aggredito l'istante durante il ricovero, il quale non ne aveva mai sofferto in precedenza; che, in seguito, l'attore si è sottoposto a varie visite mediche specialistiche, trattamenti diagnostici e terapie anche a causa dell'aggravarsi dei sintomi legati alle crisi epilettiche; che in data 21 maggio 2018 l'istante sporgeva denuncia querela depositandola alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con protocollo n. 2402/18, segnalando, oltre la dinamica del sinistro, il furto della propria bicicletta e il procedimento è stato archiviato come risulta dalla certificazione del 23/01/2020; infine che con lettera raccomandata trasmessa a mezzo pec del 17 febbraio 2019 l'attore denunciava formalmente il sinistro e inviava la richiesta risarcimento danni alla ### ed alla ### ma nonostante l'apertura del sinistro l'impresa designata non provvedeva alla liquidazione dei danni. 
Si costituiva in giudizio la ### s.p.a. eccependo l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 283, I comma, lettera b), 287, 145 e 148 del CdA e nel merito l'infondatezza della domanda attesa la mancata prova della legittimazione passiva del fondo di garanzia, la genericità della descrizione della dinamica del sinistro, la mancata prova del nesso di causalità tra le lesioni riportate e il sinistro descritto in citazione nonchè delle lesioni riportate e infine, dei presupposti per la personalizzazione del risarcimento. 
In via preliminare, va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto dell'art. 287 del ### 7 settembre 2005, n. 209, dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia delle richieste inviate a mezzo pec con relativo avviso di ricevimento, inviate all'impresa designata convenuta in giudizio del 17.2.2019, dunque, più di novanta giorni prima della proposizione della domanda giudiziale, avvenuta mediante atto di citazione notificato in data 31 dicembre 2021. 
Le predette missive risultano redatte in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del ### 7 settembre 2006, n. 209, con la conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice (cfr. in tal senso, Cass. civ., III, 5 maggio 2011, n. 9912). Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non “ex ante”, bensì “ex post”, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona.” [cfr., all'uopo, Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria ###, 23 aprile 2012, n. 43, che ha altresì posto in rilievo come “l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a “modalità e contenuti” previsti dall'art. 148. 
Ora, é vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; ma è anche vero che, quanto alle modalità, tale norma al comma 5 statuisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. ass., ha ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della l. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.”]. Tale interpretazione risulta conforme alla “ratio” ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico ed “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912). 
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. 
Orbene, le circostanze di fatto descritte, con riguardo alla dinamica del sinistro stradale, nell'atto di citazione introduttivo della presente controversia, sono state tutte ampiamente confermate dalle risultanze documentali versate in atti nonché dalle deposizioni fornite dai testimoni escussi nel corso della fase istruttoria. 
Sotto quest'ultimo profilo, osserva il ### che i testimoni escussi in corso di causa (### e ###, da ritenere attendibili per avere fornito una deposizione circostanziata, immune da contraddizioni e sostanzialmente concorde con la dinamica esposta in citazione, hanno assistito al sinistro mentre si trovavano in auto a percorrere la strada teatro del sinistro nella direzione opposta di marcia rispetto a quella percorsa dalla bicicletta. Riferiva infatti, il teste ### “### che era fine aprile del 2018 intorno alle 16.30 e mi trovavo a bordo della mia auto a percorrere via ### in ### in direzione da ### verso ### Si tratta di una strada con carreggiata a due corsie una che va verso ### e una verso ### Ad un certo punto ho notato sulla corsia dell'opposto senso di marcia un ciclista che percorreva la strada tenendosi a destra che veniva tamponato dal conducente di un'auto, modello punto grigia il quale inizialmente si fermava un po' più avanti mettendo le quattro frecce e poi riprendeva la marcia allontanandosi. ADR subito dopo essersi accorto del tamponamento il conducente della punto ha sterzato quasi invadendo la corsia da me percorsa e mi stava quasi venendo addosso. Poi mi sono fermato e sono andato a soccorrere il ciclista il quale era caduto nel fossato sopra bicicletta e noi l'abbiamo aiutato a mettersi sul ciglio della strada. Non c'è guard rail sui lati della strada. ADR la bici era una mountain bike bianca e nera. ADR il ciclista non aveva il casco e dopo l'urto è caduto in avanti nel fossato. ADR il ciclista lamentava dolore al braccio destra da cui usciva sangue e infatti ho usato una maglietta per tamponarlo. Si sono fermate diverse persone che dicevano che l'ambulanza sarebbe arrivata con ritardo e allora insieme a un amico ### che era in macchina con me lo abbiamo accompagnato in ospedale. ADR la bici l'abbiamo lasciata sul posto abbiamo caricato solo il ciclista. ADR alla guida della punto vi era una persona adulta di circa sessanta anni e come ho detto procedeva nello stesso senso di marcia del ciclista e ricordo che non andava a velocità sostenuta ma forse di circa 50 km orari. Il ciclista si trovava nel senso di marcia opposto a quello da me percorso. ADR lo abbiamo accompagnato al pronto soccorso di ### e poi appena preso in carico dagli infermieri siano andati via non abbiamo assistito alle dichiarazioni ivi rese. ADR il ciclista perdeva sangue dalla testa e aveva dolore ed era semicosciente. Nessuno ci ha chiesto al ### soccorso cosa fosse successo”. 
Sostanzialmente concorde risulta la dichiarazione del teste ### il quale ha confermato le circostanze relative alla dinamica del sinistro e al tamponamento subito dalla bicicletta da parte della ### grigia rimasta sconosciuta (“### mi trovavo in auto ho visto che vi era una bicicletta che percorreva la stessa strada percorsa da noi, ma nell'opposto senso di marcia, tenendosi sul lato destro e una ### che la seguiva del tipo vecchio di colore grigio, che urtava con la propria parte anteriore destra la parte posteriore della bici la quale a seguito dell'impatto cadeva in un fossato sul lato destro, poiché quella strada è sprovvista di guardrail. ### dire che l'auto non stava compiendo alcuna manovra d sorpasso ma si trovava in marcia dietro la bicicletta e dopo l'urto si fermò alcuni metri più avanti accendendo le 4 frecce ma nessuno è sceso dall'auto per prestare soccorso” ) precisando ulteriormente le circostanze che avevano impedito l'identificazione del veicolo coinvolto nel sinistro (“preciso che quando siamo scesi dall'auto per vedere la persona caduta nel fossato, la ### che lo aveva colpito era ancora ferma un po' più avanti con le 4 frecce accese, ma il tempo di vedere le condizioni del ciclista che quando siamo risaliti la macchina non c'era più”). 
A tale ultimo proposito, ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, giova anche richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati. 
In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata dal ### di ### per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa. 
La mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell'azione. Ciò comporta anche che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante". Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.  (cfr. Cass. Civ. nn. 9939/2012; 24449/2005); la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato ( Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014). 
Tali essendo i principi ai quali il ### ritiene di doversi attenere, giova rilevare che, nella specie, il danneggiato ha indubbiamente fatto quanto nelle sue possibilità per permettere l'identificazione del responsabile del sinistro denunciando il fatto dell'investimento e dell'omissione di soccorso nonché del furto della biciletta alla procura della repubblica il ###. 
Né del resto, la mancata indicazione dei testimoni nella denuncia presentata alla procura costituisce indice di inattendibilità delle relative dichiarazioni, dal momento che dall'istruttoria espletata è emerso che l'istante è venuto a conoscenza del nominativo delle persone che lo avevano soccorso dopo la presentazione della denuncia (cfr. dichiarazione del teste ### “poi è successo che dopo il periodo estivo dello stesso anno, ho visto il ciclista che si recava in farmacia proprio di fronte la pescheria dove lavoro e gli ho chiesto come stava e lui sul momento non mi ha riconosciuto. Poi gli ho spiegato che lo avevo soccorso quando aveva avuto l'incidente e allora mi ha fatto parlare con la moglie la quale mi ha chiesto di lasciare i miei dati e si è fatto la foto del mio documento e mi ha chiesto i dati della persona che era con me in macchina. ADR è la prima volta che rendo testimonianza in un giudizio”). 
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la responsabilità per la produzione causale del sinistro deve attribuirsi, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., al conducente del veicolo non identificato, dovendosi escludere qualsivoglia condotta colposa del velocipede il quale è stato tamponato mentre percorreva la strada tenendosi strettamente a destra. 
Invero, il conducente del veicolo non identificato non osservava il disposto di cui agli artt. 140,141, e 149 Codice della strada, a tenore dei quali gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art 140); il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, nonché regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata e nelle curve (art 141); durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono (149). 
Come chiarito dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs.  n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. da ultimo Cass. civ., Ordinanza 31 maggio 2017 n. 13703). 
Nella specie, in applicazione dei principi appena riportati, deve ritenersi che la condotta del conducente del veicolo ### rimasto sconosciuto abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso urtando alla parte posteriore la bicicletta condotta dall'attore. 
Passando alla quantificazione dei danni, dalla documentazione in atti e dall'espletata ### del medico nominato dal Tribunale, dott.  ### cui questo Tribunale ritiene di prestare adesione per la correttezza dei criteri seguiti, risulta che, a seguito del sinistro stradale dedotto in lite, al ### sono residuati i seguenti postumi “ In seguito all'incidente stradale occorso al #### si riconosce una epilessia generalizzata con cadenza pluri-mensile nonostante il trattamento antiepilettico bi-farmacologico. Un grave danno sensitivomotorio dei nervi mediano e ulnare da localizzare al terzo medio dell'avambraccio destro, con relativa cicatrice ben visibile trasversale a tale livello”. 
Le suddette lesioni, pienamente corroborate dagli esami strumentali (TC e RM) i cui referti sono stati depositati in atti e da tutte le certificazioni rese da medici di struttura sanitaria pubblica e privata e sulla cui genuinità non vi è motivo di dubitare, sono state ritenute dal CTU compatibili con le modalità del sinistro descritte dall'attore. 
Il dott. ### ha, poi, descritto i postumi permanenti residuati a carico dell'attore quantificandoli nella misura complessiva del 53%, ed indicando in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea totale e in giorni 120 il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%. 
Ciò posto, ai fini della liquidazione, deve darsi conto dell'adozione, avvenuta con ### del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla ### n. 40 del 18 febbraio 2025, del ### recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025. 
A riguardo, sebbene la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” - sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011) ..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 29/04/2025; nonché nella giurisprudenza di merito Corte di Appello di Napoli 4213 del 12.09.2025). 
Del resto, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di merito appena poco sopra richiamata, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità. 
Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. 
È stato poi ancora osservato (Corte di Appello di Napoli cit. 4213/2025) che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 12 del 2025). 
Peraltro, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla ### fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico-relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
È evidente, dunque, che il legislatore abbia affermato il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato ( nello stesso senso la giurisprudenza ha ritenuto che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. 28989/2019). 
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25164 del 2020) nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza ### di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di ### che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. (…) In questo campo la prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). Con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). Ad un così puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio. 
Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione). 
Nel caso che qui ci occupa, può riconoscersi all'istante l'incremento, da calcolarsi in misura media, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore di cui l'attore ha specificamente domandato il risarcimento, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro, della sottoposizione a plurimi interventi chirurgici, del lungo periodo di convalescenza. 
Non compete, invece, ad avviso del Tribunale alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788). 
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 53%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (48 anni), applicando il punto base pari ad euro 4.202,60, incrementato del 36,6% (valore medio per una IP del 22%), pari ad euro 1.538,15, per compensare il danno morale, e stimato, quindi, in euro 5.740,75 il punto base del danno non patrimoniale, tenuto conto del coefficiente di riduzione per età pari allo 0,871, il Tribunale ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità per il danno biologico residuato all'istante nella somma di €. 298.041,11 di cui € 77.490,68 per il pregiudizio morale. 
Venendo al danno biologico temporaneo, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo di euro 80,10, ottenuto applicando l'indennità giornaliera di base di euro 55,24 incrementata per il danno morale del 45% (valore medio tra il 30 ed il 60%) e le proporzionali riduzioni per il periodo di ### va riconosciuta la somma di € 4.805,88 per 60 giorni di ### di € 7.208,82 per 120 giorni di ITP al 75 % per complessivi € 12014,70. 
All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione dell'importo di euro 1752,00, per il rimborso delle spese medico sanitarie documentate. 
Non vi è poi spazio per il risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa generica sia in quanto la stessa non è stata specificamente allegata in citazione sia in quanto di essa il CTU non ha operato alcun riconoscimento deducendo invece che il danno subito dall'attore per effetto del sinistro occorso incide sulla capacità lavorativa specifica (voce di danno neppure richiesta), non determinando però in che percentuale. 
A riguardo bisogna distinguere l'incapacità lavorativa generica che impedisce, anche potenzialmente, ad una persona di svolgere una qualsiasi attività e, quindi, di produrre un reddito dall' incapacità lavorativa specifica che colpisce chi non può più continuare a fare il lavoro svolto fino a quel momento. 
Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che all'interno del risarcimento del danno alla persona il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto) in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187). Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). La Suprema Corte ha altresì prospettato che allorquando trattasi di postumi di lieve entità, o comunque manchino elementi concreti dai quali desumere una incidenza della lesione sulla attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psicofisica (v. Cass., 24/2/2011, n. 4493). La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (ordinanza 12 giugno 2023, n. 16628) che il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931). 
La Suprema Corte ha tuttavia evidenziato come - se è esatto affermare che il danno derivante dalla lesione della capacità lavorativa generica deve essere risarcito in termini di danno biologico, eventualmente con un appesantimento del punto - tale criterio non è sempre utilizzabile quando il danno alla salute supera una certa soglia. La Corte di Cassazione, con la pronuncia 17411/19, ha ritenuto che tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 % del danno biologico, va liquidata omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il Giudice - che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità - anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. 
Sulla base di tali principi si è affermato che in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e/o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art.  1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023, n. 16844; 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641). Invece, il distinto danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la riduzione del reddito. 
Ciò posto, nel caso di specie - esclusa la possibilità di riconoscere la riduzione della capacità lavorativa generica come appesantimento del danno biologico per l'elevata percentuale di invalidità riconosciuta - è da ritenersi che il difetto di adeguate allegazioni e prova impedisca l'accoglimento della richiesta attorea di risarcimento della detta voce di danno atteso che - al netto della circostanza che non è stato neppur chiarito quale fosse l'attività lavorativa svolta dall'attore al momento del sinistro o se fosse disoccupato - non è stato dedotto quale fosse il suo titolo di studio e profilo professionale, né il percorso di studio seguito, né se in precedenza avesse svolto attività lavorativa e percepito redditi, né sono state addotte circostanze concrete per potersi affermare che il danneggiato in assenza della menomazione avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale e che i postumi residuanti all'infortunio non consentono invece lo svolgimento di un lavoro al detto profilo confacente. Tale difetto di allegazioni rende impossibile un giudizio anche prognostico sulla capacità futura di guadagno e la sua eventuale riduzione determinando il rigetto della domanda in parte qua. 
Del resto, dal tenore della parte motiva e delle conclusioni dell'atto di citazione (e delle note conclusionali) è evidente che parte attrice abbia inteso richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) e patrimoniale per spese mediche simulando anche la relativa liquidazione mediante il ricorso alle tabelle di ### In definitiva, dunque, il risarcimento spettante all'attore ascende a complessivi € 389.298,49. 
All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte ( diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712 con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). 
Giova, infine, rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali ### sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5144). 
Nel caso di specie, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, competono all'attore gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici ### al 26/04/2018, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 26.4.2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza. 
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). 
In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 con attribuzione in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario. 
Pone l'acconto riconosciuto al CTU definitivamente a carico della parte soccombente. Non si fa luogo alla liquidazione del saldo in difetto di tempestiva istanza depositata nel fascicolo telematico.  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna ### s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., quale ### designata per la
Campania alla definizione dei sinistri a carico del ### di ### della ### al pagamento, in favore di ### dell'importo di euro € 389.298,49, oltre interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ###, alla data del decesso e rivalutata anno per anno in base all'indice ### fino al momento della pubblicazione della presente decisione, nonchè su tale importo interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, fino all'effettiva corresponsione; b) condanna ### s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., quale ### designata per la ### alla definizione dei sinistri a carico del ### di ### della ### al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 1713,00 per esborsi, euro 22.457,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario; a) Pone a carico della convenuta l'acconto liquidato al #### 12.9.2025 

Il Giudice
dott. ssa


causa n. 168/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Limongelli Dora Alessia

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