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Tribunale di Latina, Sentenza n. 912/2025 del 01-07-2025

... conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'### secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota ### rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; (indenn per inabil assoluta inail e quota di d. patrim nella rendita) successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita ### destinata a ristorare il danno biologico permanente.>> (Cass. 9112/2019 est. Boghetic) 10.4. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria dal punto di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA -### Il Giudice del ### in persona della dott.ssa ### all'udienza di discussione del 27/05/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1612/2020 promossa DA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti -ricorrente ### 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura in atti -resistente ###.I.D. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura in atti; - terza chiamata in causa
NONCHE' CONTRO ### in persona del dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Cermignani, procuratore speciale per atto del notaio, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### giusta procura in atti - terza chiamata in causa #### S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di ### signor ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti - terza chiamata in causa #### in persona del procuratore, dott.ssa ### rappresentata e difesa dall'avv. ### - terza chiamata in causa avente ad oggetto: infortunio sul lavoro; responsabilità; liquidazione del danno dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. 
Il principio - che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art.  276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 2. La domanda attorea inizialmente instaurata davanti al Giudice civile e poi rimessa davanti al Giudice del ### - avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della datrice di lavoro ### 2000 s.r.l. nella causazione dell'infortunio di cui è causa e, per effetto della chiamata in casa del terzo ### s.r.l., la condanna con quest'ultima in via solidale e/o alternativa al risarcimento del danno biologico/differenziale nonché di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti - è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.  3. Sull'infortunio del 25.08.2015 e sulla ricostruzione fattuale dedotta dalle parti 3.1 Il ricorrente ### è stato assunto dalla ### 2000 s.r.l. con contratto a tempo determinato stagionale dal 20.07.2015 al 31.08.2015 con mansioni di operaio generico ed inquadramento nel 6° livello del ### settore alimentari industria, addetto alla raccolta dei residui di lavorazione del pomodoro. 
In data ### alle ore 22,00 durante lo svolgimento delle sue mansioni nel piazzale di carico e scarico merci in prossimità del macchinario ### denominata ### ha subito un grave infortunio sul lavoro; che, in particolare, l'infortunio è stato determinato dalla espulsione del vetro della specola del macchinario, ciò che ha determinato la fuoriuscita della salsa di pomodoro bollente contenuta nel serbatoio, investendolo e scaraventandolo a terra provocandogli ustioni di secondo e di terzo grado su varie parti del corpo (tronco, braccia, sedere, radice delle cosce, polpacci, emivolto sx, palpebra inferiore e superiore dx, orecchio sinistro) nonché danni cerebrali con conseguente perdita progressiva della vista.  3.2 ### la ricostruzione attorea - riportata anche nel verbale delle indagini di PG effettuate dal ### di ### la macchina ### quel giorno era in fase di collaudo prestazionale iniziato la mattina alle ore 10.00 e con cessazione prevista per le ore 24.00; che, sul posto, erano presenti l'#### legale rappresentante della ### srl e progettista dell'impianto ed un suo collaboratore che monitoravano le prestazioni del macchinario; che, un dipendente della ### sig. ### aveva chiesto al ### in occasione del collaudo, di monitorare un manometro indicante la pressione interna del macchinario e di avvertirlo se avesse superato i 500bar; che verso le 22.00 , il ### aveva notato che il manometro segnava 500 bar e pertanto decise di avvertire il collega ### e l'#### che mentre i tre si recavano presso il manometro, il vetro della specola veniva espulso dalla sua sede e la salsa bollente di pomodoro lo investì.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Eccepisce la difesa attorea la violazione degli artt. 26, 63, 64 e 37 del dlgs 81/2008 e comunque dell'art. 2087 c.c. ed in subordine degli artt. 2049, 2043 e/o 2051 c.c., in capo al datore di lavoro nonché, in esito alla chiamata dei terzi, anche degli altri convenuti (cfr memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.) evidenziando, in particolare, sia la mancanza di misure organizzative di carattere precauzionale per i lavoratori che come lui svolgevano le mansioni in prossimità del macchinario in fase di collaudo, sia la mancanza di informazione sui rischi e sulla prevenzione negli ambienti di lavoro.  3.3. Nel costituirsi in giudizio la ### 2000 s.r.l. (d'ora in poi solo ###, ha dedotto che la responsabilità dell'infortunio era addebitale a difetto costruttivo della macchina progettata, installata e venduta dalla ### s.r.l.; che, infatti, il sinistro si era verificato a causa del cedimento della guarnizione della specola visiva installata da quest'ultima società sulla parete del serbatoio; che, pertanto il carattere occulto del vizio escludeva la responsabilità datoriale stante la natura imprevedibile e fortuita dell'evento. 
Ha concluso quindi per il rigetto della domanda attorea, previa chiamata in causa della ### srl - società produttrice e costruttrice del macchinario ###- nonché della ### spa per essere manlevata dalle conseguenze negative di una pronuncia a sé sfavorevole.  3.4 A seguito di chiamata in causa ritualmente autorizzata, si sono costituite in giudizio sia la ### S.r.l. che la ### s.p.a.  ### s.r.l. (solo MID) ha negato ogni profilo di responsabilità deducendo di aver adempiuto ad ogni normativa di legge nella progettazione e costruzione dell'impianto ### ed ai correlativi adempimenti di sicurezza; assume che la responsabilità nella causazione dell'infortunio doveva essere imputata esclusivamente alla ### S.r.l. che aveva prodotto e costruito la specola, fornendo un prodotto non conforme e infedele rispetto a quanto dichiarato nel catalogo e dunque affetto da vizio occulto.  3.5 ### spa ### (d'ora in poi solo ### ha ribadito, con ampia memoria, le ragioni già prospettate dalla ### ed ha chiesto, previa chiamata in causa della ### s.r.l., il rigetto della domanda attorea, spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della MID e della ### s.r.l. per ottenere, in caso di condanna, - anche in via di surroga della ### - il rimborso delle somme corrisposte in favore del ricorrente.  3.6 A seguito della chiamata in causa autorizzata si è costituita in giudizio anche la ### S.r.l. che ha negato ogni responsabilità nella causazione del sinistro e ha ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 chiesto, previa chiamata in garanzia della ### accertarsi l'infondatezza delle domande proposte da MID e da ### nei suoi confronti.  3.7 Autorizzata la chiamata in giudizio da parte del Giudice Civile anche della compagnia assicuratrice ### S.p.a., la stessa nel costituirsi in giudizio ha ripercorso le deduzioni svolte dalla chiamante a confutazione delle domande spiegate da MID e da ### evidenziando che l'infortunio occorso al ### era dipeso esclusivamente dall'uso improprio ed altamente gravoso, non preceduto dalle necessarie verifiche tecniche e di progetto, di un prodotto non garantito espressamente per tale utilizzo e dalle omissioni di ### e di MID nella previsione ed eliminazione del rischio connesso alla pericolosa fase di collaudo del macchinario.  ***  4. Sull'utilizzabilità, in sede civile, delle prove raccolte in altro processo 4.1 ### granitico orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d.  atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie; in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n. ### del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. ### del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999). 
Da ultimo, si segnalano Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947, in base alla quale “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” e la recente pronuncia di Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947, la quale ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare”.  4.2 Alla luce dei suesposti principi di diritto ritiene il Tribunale la piena utilizzabilità dell'ampio materiale probatorio assunto nell'ambito del procedimento penale incardinatosi presso il Tribunale di ###.G. NR 7228/2015 e versato agli atti del presente giudizio (cfr. fasc.lo ric.te), tra cui il verbale conclusivo delle indagini di PG effettuate dal ### di ### e la relazione peritale redatta dal CTU dott. #### 5. Sulle risultanze del procedimento penale.  5.1 Risulta prodotta tra la documentazione allegata da parte ricorrente (doc. n. 9 fasc parte), il verbale conclusivo delle indagini di PG effettuate dal ### di ### nel quale - a seguito dell'accesso ai luoghi, alle dichiarazioni rese dall'infortunato, dai sigg.ri ### e ### (dipendenti ###, nonché dal sig. ### (collaboratore della MID e presente al momento dell'incidente) e alla valutazione di cospicua documentazione - è stato ritenuto che il cedimento della specola visiva fosse imputabile ad una errato dimensionamento dei singoli elementi e al loro difettoso assemblaggio nonché è stata riscontrata la violazione di una serie di prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; l'UPG nella relazione conclusiva indica quali violazioni commesse dalla ### (quale datore di lavoro e committente) e dalla MID (quale progettista del macchinario in relazione al quale è occorso l'infortunio): -il non aver preventivamente analizzato i rischi presenti durante la fase di installazione/collaudo dell'### predisponendo un documento di valutazione indicante le misure adottate per eliminare i rischi di interferenze e le figure che avrebbero dovuto sovrintendere alle azioni di cooperazione e coordinamento; ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 -il non aver interdetto in modo efficace i luoghi di lavoro che comportavano zone di pericolo essendo la macchina ancora in fase di collaudo; -l'omesso controllo della zona posta in prossimità del macchinario in cui la presenza di una persona costituiva rischio per la sicurezza; -l'omessa analisi preventiva dei rischi determinati dalla tipologia dell'impianto e dai suoi singoli componenti.  5.2 Nel corso del presente giudizio la difesa di parte ricorrente ha dato atto che il processo penale in capo ai rappresentanti legali della ### e di MID si è estinto per intervenuta prescrizione. 
Risulta altresì che, per gli stessi capi di imputazione, si è proceduto con giudizio abbreviato nei confronti del rapp.te legale della ### s.r.l., ### definito con sentenza di assoluzione (cfr. sentenza n. 3204/2019 emessa dal Tribunale penale di ### in atti) 5.3 Costituisce punto di approdo delle ### della Corte di Cassazione (sent.  1768 del 2011), cui si sono uniformate le successive sentenze n. 21299 del 2014 e n. 14570 del 2017, il principio secondo cui nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione, dovendosi escludere l'applicazione analogica degli artt. 653 e 654 c.p.p., atteso il carattere eccezionale delle stesse e tenuto conto del fatto che non sempre la prescrizione importa l'accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato, il giudice civile, deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.  5.4 Nella presente sede ###autonomo approfondimento istruttorio, finalizzato, principalmente, a chiarire le effettive modalità del collaudo prestazionale cui il macchinario Hot break fu sottoposto il giorno dell'infortunio e lo stato dei luoghi, nonché la concreta dinamica della prestazione lavorativa svolta del ### in prossimità del macchinario predetto.  5.5 Prima di passare in rassegna, nella presente sede, alle risultanze istruttorie, si ritiene opportuno richiamare i principi normativi e di diritto in materia di informativa e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.  ***  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 6. Sugli obblighi di sicurezza e rischi da interferenza nelle lavorazioni 6.1 Costituisce approdo normativo e giurisprudenziale che il committente sia qualificabile quale garante per la sicurezza, con specifica attenzione all'obbligo di destinare all'appaltatore un ambiente di lavoro sicuro e di informarlo circa i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro.  6.2 Del rischio interferenziale, inteso quale concetto contrapposto a quello di rischio specifico proprio di ciascun datore di lavoro, si occupa l'art. 26 D.L.vo 81/2008, che tuttavia non ne fornisce una specifica e precisa definizione. 
La norma in esame, nel disciplinare gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, al comma 1, lettere a) e b), pone a carico del datore di lavoro committente due obblighi propedeutici alla valutazione e prevenzione del rischio interferenziale: 1- verificare l'idoneità professionale delle ditte affidatarie (lett. a) 2- fornire ai datori di lavoro esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività (lett. b). 
Il legislatore richiede cioè che i soggetti estranei all'organizzazione del committente siano resi edotti dei rischi dell'ambiente in cui si troveranno ad operare. 
Il rischio interferenziale è stato definito in giurisprudenza come quello che deriva dal contatto tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale con contratti differenti. E' infatti notorio che il contatto fra lavoratori di diverse organizzazioni è fonte di rischi per l'incolumità dei lavoratori ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli valutati dai singoli datori di lavoro. La giurisprudenza ha precisato ed ampliato tale nozione di rischio interferenziale comprendendovi tutti i rischi derivanti 1) dalla sovrapposizione di più attività svolte da operatori di più appaltatori diversi, ovvero 2) da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata, o ancora 3) rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore. 
Al di là del rischio specifico connesso alle lavorazioni del committente, il rischio interferenziale è quello che nasce proprio per il coinvolgimento nelle procedure di lavoro di diversi plessi organizzativi; costituisce quindi una specie del più ampio genus del rischio da organizzazione del lavoro, a sua volta affiancato da altri tipi di rischi, come quello meccanico (connesso all'uso di macchine), quello fisico (connesso all'esposizione agli ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 agenti fisici di cui all'art. 180, co. 1 d.lgs. n. 81/2008), quello biologico (connesso all'esposizione agli agenti biologici di cui all'art. 267 d.lgs., n. 81/2008) e così seguitando. 
La presenza di un rischio interferenziale, lungi dal negare o inglobare i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro anche in assenza del concorso di più organizzazioni, impone di prenderli in considerazione anche nella peculiare prospettiva, come dimostra la previsione dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, per la quale il datore di lavoro committente fornisce alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività". Quindi il rischio interferenziale 'convive' con gli altri rischi lavorativi “e le misure che fronteggiano il primo coesistono con quelle che si indirizzano ai secondi.” (Cass. pen. Sez. IV 2 maggio 2016 18200).  6.3 ### da parte del legislatore di questo ulteriore garante ha posto, poi, anche il problema di delimitarne l'area di rischio, al fine di evitare sovrapposizioni con altri garanti o, per altro verso, vuoti di tutela. A fronte dell'affermazione di principio secondo cui il debito di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto o di prestazione d'opera, grava in capo tanto al datore di lavoro quanto al committente, si è pertanto precisato che tale principio non trova sempre applicazione, non potendosi esigere dal committente «un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori»; per aversi responsabilità del committente, ha affermato la giurisprudenza della Suprema Corte, «occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo», restando egli esonerato con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass pen. Sez. IV 7.3.2023, n. 13291).  *****  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 7. Sulle risultanze istruttorie 7.1 La ricostruzione fattuale e giuridica delle difese di ### (quale datrice) e di MID (quale progettista e costruttrice del macchinario) non risultano convincenti, alla luce dei dati fattuali riscontrabili nell'ampia documentazione in atti.  7.2 ### è una società che opera nel settore della trasformazione del pomodoro e, nell'ambito delle innovazioni tecnologiche verificatesi in tale settore, ha proceduto nel 2015 all'acquisto del macchinario denominato ### per la scottatura del succo di pomodoro. 
Tale macchinario è stato progettato, venduto, montato ed installato dalla società ### Dal manuale d'uso si apprende che “l'impianto MH è stato concepito per trasformare il prodotto secondo il metodo ### che provoca l'inattivazione enzimatica mediante riscaldamento a temperatura adeguata (circa 95°-98° C). Il prodotto inviato all'interno dell'MH si riscalda in brevissimo tempo e raggiunge la temperatura necessaria per l'esecuzione del processo. Il prodotto ricicla all'interno dell'impianto tramite apposita pompa di circolazione per mantenere il prodotto alla temperatura voluta, quando giunge alla camera di trattamento termico, se la temperatura è corretta, viene scaricato e inviato alle passatrici (…). La temperatura di riscaldamento del prodotto è regolata automaticamente in funzione del valore desiderato e dipende dal tipo di trattamento a cui si intende sottoporre il prodotto” (cfr. doc. 2 all.to alla memoria ex art. 183, c 6, II termine di parte ric.te) Il manuale d'uso del macchinario, inoltre, nel capitolo inerente la “definizione dei termini di sicurezza” al punto 1.6. individua quale zona pericolosa “ogni zona all'interno e/o in prossimità dell'impianto o della macchina nella quale la presenza di una persona esposta costituisce un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona” e quale persona esposta “qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa”. 
Inoltre sempre secondo il manuale d'uso, non è previsto alcun operatore direttamente addetto al macchinario ### 7.3 Ciò posto, è incontestato che il sig. ### è stato assunto alle dipendenze della ### dal 30.07.2015 al 31.08.2015 con mansioni di operaio generico stagionale addetto alla raccolta dei residui di lavorazione del pomodoro e che la sua prestazione lavorativa si svolgesse nel piazzale di carico e scarico merci adiacente allo stabilimento e sul cui lato era presente la macchina ###.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Il ricorrente, dunque, non era operaio addetto al macchinario in relazione al cui malfunzionamento si è verificato l'infortunio. È, tuttavia, pacifico ed è risultato confermato dall'attività istruttoria espletata che egli, per l'espletamento delle mansioni affidategli, dovesse necessariamente operare in prossimità del macchinario in questione al fine di raccogliere i residui degli scarti del pomodoro (cfr. testimonianza resa dal sig. ### all'udienza del 27.10.2022). 
La stessa datrice ### nella comparsa di costituzione, ha specificato che al momento dell'infortunio “il ### si trovava nel piazzale ad una distanza di qualche metro dall'impianto, intento nelle sue normali mansioni lavorative” (cfr. comparsa di costituzione pag. 4, penultimo cpv). 
Inoltre, dal rapporto di infortunio redatto il giorno successivo all'infortunio dall'### (in qualità di ### della ### e dall'#### (titolare ### si attesta che “il dipendente stagionale sig. ### addetto allo smaltimento degli scarti di produzione, in prossimità del suo posto di lavoro, veniva investito da una fuoriuscita di conserva di pomodoro dall'impianto denominato ###” (cfr doc. n. 1 all.to alla memoria ex art.  183, c 6, II termine di parte ric.te). 
Non viene pertanto dedotto in capo al lavoratore alcuna condotta abnorme, colpevole o negligente.  7.4 Quanto alla causa dell'infortunio risulta accertato documentalmente ed è pacifico tra tutte le parti che il materiale in lavorazione ad alta temperatura che ha ustionato il ### è fuoriuscito dalla specola visiva installata nel fondo dello scambiatore a fascio tubiero presente sul macchinario ###. In particolare, dalla relazione tecnica del ### e dal verbale conclusivo dell'UPG e dall'ampia documentazione fotografica ivi acclusa è risultato indubbio che “il cedimento della specola visiva più che da un difetto dei materiali utilizzati nella costruzione dei singoli elementi è imputabile ad un errato dimensionamento degli stessi e di conseguenza, dal loro difettoso assemblaggio”; che, infatti, il diametro interno della ghiera di contenimento era di 115 mm mentre il diametro del vetro era di 112 mm (o 113mm) con la conseguenza che la ghiera filettata non era in grado di trattenere il disco di vetro temperato, essendo quest'ultimo di diametro inferiore a quello interno della ghiera d'acciaio onde il vetro era in grado di attraversare il foro della ghiera. 
Il ctu, ha specificato che “con tali caratteristiche la tenuta meccanica rispetto alla pressione esercitata era affidata alla resistenza della guarnizione in teflon che, per contro, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 avrebbe dovuto unicamente garantire una tenuta idraulica” con l'effetto che “nesso di causalità dell'infortunio del sig ### è stato che la guarnizione , sollecitata da una pressione alla quale non era certamente in grado di resistere, si è progressivamente lesionata fino a cedere definitivamente , con la conseguente fuoriuscita del vetro e del pomodoro che si trovava all'interno del serbatoio” Il perito d'ufficio ha ulteriormente considerato che “la rottura della guarnizione si era verificata proprio durante il collaudo, più precisamente 16 ore dopo l'inizio del collaudo e cioè proprio in quel lasso di tempo che doveva essere utilizzato per verificare la funzionalità della macchina alle sue massime prestazioni” (cfr. relazione peritale pag. 75 punto 8.3 “analisi delle cause”).  7.5 Tanto premesso e proseguendo nell'esame del compendio probatorio, risulta pacifico e documentale che la ### ha acquistato il predetto macchinario dalla ### società che lo ha progettato, costruito nonché consegnato presso lo stabilimento ### in data ### (cfr. doc. 3 e 4 all.ti sub fasc.lo ### ed ivi installato il successivo 16.7.2015. 
In relazione a tale fase di installazione le due società hanno espressamente convenuto di non dover effettuare alcuna “analisi specifica del rischio” ritenendo la mancanza “di interferenze nelle lavorazioni della ditta MID e della ditta ### che nel periodo non effettua operazioni all'esterno della struttura e/o nelle vicinanze delle operazioni di installazione del macchinario” (cfr. doc 2 fasc.lo ric.te). 
È altresì pacifico che, successivamente all'installazione del macchinario ### si è proceduto al collaudo c.d. tecnico da parte della MID consistito nell'inserire, all'interno dell'impianto, l'acqua e simulando una fase di produzione a freddo al fine di verificare la tenuta idraulica e l'efficienza dell'automazione dei sistemi di controllo. 
In particolare, la ### nella propria costituzione, ha specificato che “tale tipo di simulazione di produzione con acqua è durata alcune ore, portando l'impianto ai limiti di funzionamento per temperature (100°) e facendo variare il livello fra il minimo ed il massimo consentito dalla geometria dell'###” e che “al termine di dette operazioni l'impianto funzionava correttamente e in sicurezza” (cfr. comparsa di risposta pag. 5 penultimo e ultimo cpv) Tale circostanza è stata confermata dal teste della ### sig. ### nella sua qualità di ### il quale ha dichiarato che “il collaudo tecnico è stato effettato senza l'immissione di materia prima” (cfr. verbale udienza del 27.10.2022).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 7.6 E' documentale, altresì la circostanza che la ### prima della consegna del macchinario presso lo stabilimento ### ha provveduto in data ### alla verifica dimensionale dell'attrezzatura a pressione del macchinario mediante esame visivo; alla prova idraulica della predetta attrezzatura mantenendo la pressione a 8,4 bar per un'ora nonché alla prova di tenuta idraulica con pressione di 0,5 bar mantenuta per un'ora (cfr doc.  2, 3, 4 e 5 fasc.lo Mid).  7.7 Dall'esame dell'ampio compendio probatorio e dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali rese nella presente sede, risulta inoltre accertato: a) che il giorno dell'infortunio il macchinario era stato sottoposto al collaudo c.d.  prestazionale (o di efficienza) ed immesso nel ciclo produttivo con inserimento, per la prima volta, della materia prima (il pomodoro) e messo in funzione sin dal mattino con termine fissato alle ore 24.00 (cfr. relazione conclusiva delle indagini di PG, relazione tecnica del CTU ing. ###; b) che durante tale collaudo non fossero state adottate misure di sicurezza per delimitare la zona intorno al macchinario; c) che quel giorno, presso lo stabilimento della ### fosse ancora presente personale della ### segnatamente l'### (titolare della MID e progettista del macchinario) ed il suo collaboratore #### In particolare, il teste ### ha chiaramente affermato che “il collaudo di efficienza era sicuramente in atto all'epoca dell'infortunio; infatti, ancora in azienda vi era l'#### il quale metteva a punto i dettagli delle macchine, controllo di flussi e delle pompe e dei vari parametri. La macchina ### lavorava h 24” (cfr. verbale ud. Del 27.10.2022) Lo stesso #### sentito a sommarie informazioni dall'UPG ha riferito “che la macchina non era mai stata utilizzata nel processo produttivo; il giorno dell'incidente era in essere la prova di funzionamento e di portata che doveva essere di 20 tonnellate all'ora; per tale motivo, alle ore 10.00 si era iniziato un ciclo di lavoro che doveva terminare per mezzanotte” (cfr. verbale indagini UPG pag. n 10 punto n. 2 ) Il teste ### (dipendente ### ha infatti dichiarato che “il collaudo era stato già effettuato con inserimento di acqua, mentre al momento dell'incidente vi era il prodotto” e che “le misure di sicurezza erano presenti al momento dell'installazione e non al momento dell'incidente” (cfr. dichiarazione resa davanti al Tribunale di Parma in prova delegata). 
Nel rapporto di infortunio redatto dall'### (in qualità di ### della ### e dall'#### (titolare ### si attesta che “l'impianto in questione è in fase di collaudo ed ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 al momento dell'accaduto era presente il titolare della ditta fornitrice dell'impianto ### Dosi” Del resto, la stessa MID nella comparsa di costituzione (cfr. pag. 6) ammette che “l'impianto era pronto per il collaudo prestazionale ovvero test produttivo eseguito il ###” precisando ulteriormente che “il collaudo prestazionale non è altro che un test eseguito nel contesto produttivo per attestare che le prestazioni, i parametri di funzionamento ed i consumi energetici rispettino quanto concordato utilizzando materia prima e risorse energiche”.  8 Sulla responsabilità solidale della ### e della MID 8.1 Ricostruito così il quadro generale del contesto nel quale è occorso l'infortunio in esame, e traendo le opportune valutazioni, occorre evidenziare che il #### -poiché pacificamente svolgeva le sue mansioni in prossimità del macchinario ###- operava, in virtù di quanto previsto nel manuale d'uso, in una “zona pericolosa” e doveva qualificarsi come “lavoratore esposto”.  8.2 Il predetto macchinario, il giorno dell'infortunio, era sottoposto alle operazioni di collaudo prestazionale ed era quindi sotto il controllo dell'#### e del suo collaboratore sig ### mentre il personale ### aveva compiti di supporto anche solo visivo dell'operatività dell'impianto stesso. Impianto che per la prima volta operava alla sua massima efficienza sia in termini di tempo (giacché in lavorazione sin dalla mattina) che di portata (immissione della materia prima). 
Invero, il collaudo tecnico effettuato al momento dell'installazione del macchinario nel luglio 2015 con la sola immissione dell'acqua e per un breve lasso temporale rende del tutto incomparabile tale prova rispetto alle condizioni prestazionali nelle quali il macchinario è stato utilizzato in occasione dell'infortunio. 
Non vi è dubbio quindi che le suddette operazioni di collaudo prestazionale - durate molte ore - presupponessero la necessaria interferenza con le attività dei dipendenti ### Del resto, tale circostanza non può essere posta in dubbio anche sol considerando che lo stesso ### lavorava in prossimità dell'impianto e che altri dipendenti ### (tra cui il #### necessariamente dovevano passare davanti al macchinario per svolgere l'attività lavorativa. Peraltro, la circostanza secondo cui il giorno dell'infortunio fosse in essere il c.d. test produttivo del macchinario (come dedotto anche dalla stessa ### rende evidente la persistenza del rapporto di fornitura tra la ### e la stessa #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Peraltro, non è risultato provato che l'ing. ### ed il suo collaboratore ### si trovassero presso lo stabilimento ### per collaudare altri macchinari, di cui - inveronon è stata fornita alcuna indicazione; tale circostanza è rimasta infatti priva di riscontro documentale ed in ogni caso, è stata dedotta dalla MID in termini del tutto apodittici e ampiamenti generici.  8.3 Ne discende allora che la società ### in quanto società che ha progettato, prodotto, venduto ed installato il macchinario ###, avrebbe dovuto verificare -durante l'utilizzo prestazionalel'efficienza e la conformità dell'impianto alle norme di sicurezza in ottemperanza anche alle prescrizioni indicate nel manuale d'uso. 
Va dunque ulteriormente evidenziata la mancanza di delimitazione delle aree di lavoro limitrofe o prossime al macchinario ### e di coordinamento tra le diverse attività svolte presso lo stabilimento della ### al momento del collaudo prestazionale.  8.4 ### e la MID hanno quindi i)omesso di valutare i rischi specifici connessi all'operatività di un macchinario industriale (costituito da vari componenti precedentemente assemblati) ancora in fase di collaudo e sollecitato per la prima volta il giorno dell'infortunio in termini continuativi per oltre 10/12 ore; ii) omesso di predisporre le necessarie misure di carattere precauzionale idonee a confinare o interdire la zona limitrofa al macchinario e di passaggio dei dipendenti della ### tra cui lo stesso ### Non è stato considerato, lo si ribadisce, il prevedibile rischio di infortunio derivante da un macchinario le cui performances tecniche e di tenuta erano state collaudate solo per poche ore consecutive e solo con l'immissione di acqua e non di pomodoro. 
Del resto, appare del tutto inverosimile ipotizzare che nessun lavoratore potesse correre rischi aggiuntivi derivanti da operazioni di collaudo di efficienza di un macchinario industriale immesso nel ciclo lavorativo per la prima volta con la materia prima. 
Risultano quindi abbondantemente violate le misure di sicurezza prescritte dal macchinario, non adeguatamente valutati i rischi specifici connessi alla fase di collaudo prestazionale del macchinario e, quindi, all'utilizzo dello stesso, non valutati i rischi di interferenza con le attività di supporto dei dipendenti ### (tra cui il ### che necessariamente operava in prossimità dello stesso), non fornite da quest'ultima, adeguate informazioni sui rischi connessi alla pericolosità del macchinario ancora in fase di collaudo.  8.5 Per mera completezza espositiva si osserva che la difesa della ### secondo cui nessun obbligo di sicurezza gravava su di lei, stante la natura imprevedibile e fortuita ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 dell'evento causata da vizio occulto del macchinario, così come la difesa della ### non colgono nel segno, atteso che il rischio derivante da un macchinario in fase di collaudo era invece ampiamente prevedibile giacché l'evento lesivo in capo al ### si è verificato proprio perché quel rischio non è stato minimamente analizzato né prevenuto. 
La fase di collaudo prestazionale del nuovo macchinario imponeva quindi in capo alla ### e alla Mid -mediante la redazione del ### - l'adozione di misure di confinamento e/o di interdizione della zona adiacente l'impianto nonché misure informative sugli eventuali rischi connessi. 
Il rispetto di tale doverosa regola cautelare avrebbe senza dubbio impedito l'evento.  ### verificatosi, in conclusione, è stato quello che la norma di prevenzione violata mirava ad evitare.  8.6 Alla luce delle sopra espresse considerazioni, la condotta omissiva posta in essere dalla ### e dalla MID appare quindi obiettivamente violativa dell'art. 26, del d.lgs. 81/2008, stante la totale omissione dell'analisi dei rischi derivanti dalla interferenza delle operazioni di collaudo del macchinario, nonché violativa delle norme in materia di sicurezza e più in generale dell'art. 2087 c.c. e si pone senza dubbio quale antecedente causale determinativo dell'evento infortunistico. Tanto assorbe l'ulteriore doglianza avanzata dal ricorrente circa la non veridicità della propria sottoscrizione nei fogli inerenti ai corsi di formazione tenutosi il ###.  8.7 I convenuti ### e MID devono dunque ritenersi corresponsabili dell'infortunio e devono quindi rispondere in via tra loro solidale del danno subito dal ricorrente.  8.8. Sul punto appare sufficiente osserva che è principio consolidato quello secondo cui, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 comma 1 c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale); la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate. La Suprema Corte ha poi precisato che la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni ( ### SS. UU. Sent. n. 13143 del 27.4.2022).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Nel caso di specie, le condotte colpose ascrivibili ai soggetti indicati - per le ragioni innanzi esposte - hanno avuto pari efficienza causale nella determinazione dell'infortunio subito dal ricorrente.  8.9. La responsabilità da reato (quale certamente configurabile nella fattispecie di cui è causa) fa venire poi meno l'esonero da responsabilità prescritto dall'art. 10 D.P.R. 1124/65 8.10 In definitiva, la società datrice ### e la società MID sono solidalmente responsabili per l'infortunio occorso al ricorrente e, pertanto, sono tenute a ristorare il sig. ### di tutti i c.d. danni conseguenza, derivanti dall'evento infortunistico, nella componente differenziale quantitativa (rispetto al danno biologico indennizzato con rendita ### e qualitativa (danni complementari).  9. Sulla responsabilità della ### s.r.l.  9.1 ### e la ### hanno chiamato in causa la ### S.r.l. chiedendo accertarsi nei suoi confronti la esclusiva responsabilità nella causazione dell'infortunio, avendo prodotto e costruito la specola, fornendo un prodotto non conforme e infedele rispetto a quanto dichiarato nel catalogo e dunque affetto da vizio occulto.  9.2 Le domande sono infondate e vanno rigettate. 
Alla luce della ricostruzione esposta ai precedenti punti, deve escludersi ogni responsabilità della ### srl circa la causazione dell'infortunio occorso al ### Invero, il danno-evento è legato eziologicamente ed in via esclusiva alle condotte omissive poste in essere dalla datrice di lavoro e dalla ### nei termini innanzi già illustrati. 
La circostanza che la ### abbia fornito e assemblato la specola visiva “difforme” non spezza il nesso causale tra le suddette condotte omissive e l'evento infortunistico. 
In altre parole, la condotta addebitata dalla MID e dalla ### alla ### non si colloca in termini di nesso causale diretto rispetto all'infortunio qui in disamina.  9.3 Del resto, ulteriori spunti idonei ad escludere la responsabilità della predetta società si desumono da taluni passaggi motivazionali espressi dal Tribunale penale di ### nella sentenza n. 3204/2019 di assoluzione dell'ing. ### nella qualità di rap.te legale della ### srl, passata in giudicato (cfr. sentenza allegata alle note del 20.5.2021 della società ### In particolare, il Tribunale ha condiviso le conclusioni rese dal CTP della ### Ladisa “secondo cui la specola visiva assemblata e fornita dalla ### s.r.l., montata sull'impianto “### mod. MH-20”, fornito dalla M.I.D. s.r.l. alla società datrice di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 lavoro della persona offesa, la ### 2000 s.r.l., abbia ceduto sotto l'inusuale ed abnorme azione combinata di una pressione di 8,4 bar e temperatura superiore a 95/98° C, perdurante da almeno 12 ore, con l'utilizzo di circa 20 tonnellate di prodotto l'ora.”, specificando che “a fronte delle conclusioni del consulente tecnico della difesa secondo cui la specola sarebbe stata idonea ad assolvere il compito in condizioni di pressione e temperatura minori, per le quali l'inferiorità del diametro del vetro rispetto alla ghiera metallica di fissaggio non ne avrebbe inficiato la funzionalità, essendo idoneo ad assolvere la funzione di ritegno l'anello di tenuta in teflon, dagli atti non risulta che i valori di funzionamento e pressione dell'impianto “###Break” fossero stati comunicati al ### nella qualità di legale rappresentante della ### s.r.l., e fossero stati oggetto di un apposito capitolato di fornitura”.  9.4 Il rigetto delle domande spiegate da MID e ### comporta conseguentemente l'accoglimento della domanda avanzata dalla ### di accertamento del proprio difetto di responsabilità per l'infortunio occorso al sig. ### Tale statuizione assorbe la domanda di manleva spiegata dalla ### srl nei confronti della compagnia assicuratrice ### spa.  ****  10. Sul danno differenziale 10.1 Come noto, la categoria del danno biologico differenziale trova fondamento nella formulazione dell'art. 13 d.lgs. 38/00 che non definisce il danno globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall'### fondata sugli elementi identificativi espressamente indicati ossia la sussistenza di una lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso da ultimo Cass. 12326/09).  ### di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 citato -peraltro espressa in termini di indennizzoa tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma. 
Può trattarsi di danni o meglio di voci di danno che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c. definite quali danni complementari non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, il danno tanatologico, il danno proprio dei congiunti o danni differenziali quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 danno da invalidità permanente operata dalle tabelle ### del 2000 rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente. 
E' perciò ben possibile che l'indennizzo erogato o erogabile dall'### non ristori l'integrale danno subito dall'assicurato/danneggiato il quale ha quindi la possibilità di ottenere l'integrale ristoro del maggior danno subito quantificato secondo i criteri civilistici. 
Pertanto, in assenza di definizioni normative, il danno differenziale può essere genericamente definito come quel danno risultante dalla “differenza” tra quanto a carico dell'### quale indennizzo, e quanto dovuto a titolo di risarcimento, che resta, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, a carico del datore di lavoro.  10.2 In particolare, la regola dell'esonero da responsabilità dettata dal D.P.R. 1124/65 disciplina due diversi ambiti (e concetti) di esonero: 1) un esonero totale, configurabile in base ai principi generali, quando non sussiste affatto responsabilità del datore di lavoro ex 2087 c.c., 43 c.p.; 2) un esonero cd. parziale, quello disciplinato dall'art. 10 del D.P.R. cit., che fonda la responsabilità del datore di lavoro, anche quando sussista il titolo ex 2087 c.c., e 43 c.p., per il solo danno differenziale. 
Ne segue, come logico corollario, che, anche quando si faccia luogo a risarcimento, cioè quando in capo al datore di lavoro si configuri la responsabilità per reato procedibile d'ufficio, l'esonero opererà sia pure parzialmente, e il datore potrà rispondere solo per la differenza, dovendo la restante parte, coperta dall'esonero ###, costituire oggetto dell'obbligazione indennitaria a carico dell'### che poi (eventualmente e con le modalità procedimentali ivi previste, ad ulteriore garanzia del datore di lavoro) recupererà in regresso. 
In altre parole, l'eventuale condanna del datore di lavoro, in relazione all'azione di risarcimento del danno differenziale, potrà riguardare solo la parte non coperta dalla prestazione assicurativa, dovendo dunque essere preventivamente dedotta la somma, liquidata o liquidabile, a carico dell'### Anche recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12041/2020 ha ribadito che l'assicurazione pubblica costruisce per il datore di lavoro uno schermo che si oppone, sempre e comunque, al lavoratore, il quale non potrà mai pretendere dall'imprenditore il risarcimento integrale del danno, potendo questi eccepirgli l'operatività dell'esonero, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 rilevabile anche ex officio dal giudice e finanche se l'### non abbia corrisposto l'indennizzo (negli stessi termini Cass. n. 9166/17). 
La giurisprudenza univoca della Corte di cassazione, come già detto, non dubita ormai della sussistenza della categoria del danno differenziale ed anzi ha affermato la coesistenza tra l'istituto dell'indennizzo ex art 13 d.lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico secondo i criteri civilistici evidenziando le considerevoli diversità - anche sul piano strutturale - tra l'indennizzo erogato dall'### all'assicurato ed il risarcimento del danno che attiene al diverso rapporto tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro (cfr. Cass. 777/2015 cit. ; Cass. n. 18469/2012 cit. ) Il risarcimento, infatti, ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa; essa presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato. ###, invece, previsto nel sistema di assicurazione obbligatoria da infortuni sul lavoro è corrisposto solo allorché il danno sia conseguenza di evento avente origine in causa violenta e accaduto in occasione di lavoro, senza che sul suo riconoscimento incidano né la colpa del datore di lavoro né la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo). 
Diversa è, infatti, la legittimazione costituzionale dei due sistemi: quello indennitario si fonda sull'art. 38 Cost., che impone di garantire ai lavoratori colpiti da eventi lesivi causati dall'attività lavorativa mezzi adeguati alle esigenze di vita; quello risarcitorio sull'art. 32 Cost. e alle esigenze di piena ed integrale tutela del diritto alla salute; pertanto, la norma previdenziale prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno; per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente. 
Conferma dell'assunto dell'ontologica differenza tra risarcimento ed indennizzo viene anche dal raffronto tra le tabelle introdotte dal DM 12.7.00 ex art. 13 d. lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo ### previsto a partire dal 6% e le tabelle delle micropermanenti (invalidità comprese tra l'1 e il 9%) nell'ambito della responsabilità civile per circolazione stradale, ex d. lgs. 209/2005. 
Se entrambe le norme di riferimento (art. 13 d. lgs. n. 38/00 e art. 139, comma 2, d. lgs, 209/05) sostanzialmente dettano la stessa definizione del danno biologico - quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale della persona indipendente dalla capacità di produzione del reddito - tuttavia, il raffronto dei valori ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 attribuiti ai punti di invalidità evidenzia come per il “risarcimento” le tabelle delle micropermanenti del sistema di assicurazione per responsabilità civile automobilistica prevedano somme sensibilmente più alte di quelle previste dalle tabelle ### con liquidazioni superiori a parità di età e di invalidità, e via via proporzionalmente più elevate. 
E' pertanto escluso anche il pericolo di duplicazione dei risarcimenti in quanto la liquidazione dell'### è limitata alla lesione dell'integrità psicofisica sulla base di parametri indennitari, residuando quindi una differenza sia quantitativa che qualitativa del danno risarcibile. 
Infatti, in base al citato sistema, il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.  10.3. Costituisce ormai approdo pacifico della Suprema Corte che <<In tema di danno cd.  differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ### ex art. 13 del d.lgs.  n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'### secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota ### rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; (indenn per inabil assoluta inail e quota di d. patrim nella rendita) successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita ### destinata a ristorare il danno biologico permanente.>> (Cass. 9112/2019 est. Boghetic) 10.4. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria dal punto di vista giuridico ma non fenomenologico; con la conseguenza che il giudice nella liquidazione del danno deve esaminare tutte le conseguenze dannose dell'illecito senza, tuttavia, attribuire nomi diversi ai pregiudizi identici, procedendo, sul piano istruttorio, ad un articolato ed approfondito ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 accertamento che lasci spazio anche al fatto notorio e a presunzioni senza, tuttavia, automatismi risarcitori, con la conseguenza che il danno alla salute standard è personalizzabile in presenza di conseguenze dannose del tutto peculiari ed anomale e sicuramente va risarcito oltre al danno biologico il pregiudizio comunque non patrimoniale definibile d. morale ( rappresentato dalla disperazione, paura, vergogna, dolore dell'animo) sempre che sia raggiunta la prova all'esito di adeguata istruttoria. 
Pertanto, laddove siano allegati specifici pregiudizi alla vita di relazione che esulino la previsione standardizzata delle tabelle (in cui già è considerata la componente dinamicorelazionale) e sia fornita la adeguata prova, il giudice potrà procedere alla personalizzazione del danno biologico, nonché, al risarcimento del danno morale. 
Con riferimento al danno morale, di lampante chiarezza risulta la pronuncia resa dalla Cassazione con sent. n. 7766/2016, nel cui percorso motivazionale la Suprema Corte traccia una linea netta tra la c.d. personalizzazione del danno biologico standard ed il danno morale affermando che “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla ### costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazione/proiezione esterna dell'essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza (…). 
Ogni individuo è, al tempo stesso, in relazione con sé stesso ed in rapporto con tutto ciò che rappresenta altro da sé, secondo dinamiche differenziate atteso che un evento destinato ad incidere sulla vita di un soggetto può cagionarne conseguenze sia di tipo interiore sia di tipo relazionale che non possono essere standardizzate con la conseguenza che il compito del giudice civile è proprio quello di individuare nella narrazione cartacea la realtà umana.” Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 5612/2025 - richiamando anche Cass. n. 20661/2024) - ha ribadito come la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private); in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: v., in tal senso, Cass. n. 28989 del 2019), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia rispetto alla precedente personalizzazione del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 c.d.a.). 
E' stato quindi osservato che da questo punto di vista, il legislatore, ha riaffermato la necessità che la liquidazione di tale ### danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato. 
E' del resto principio consolidato quello che non vi sono “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito; del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per cosi' dire, ordinarie (cfr. Cass. n. 19922 del 2023); così, allo stesso modo, un attendibile criterio logicopresuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (cosi' come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. n. 25164 del 2020)” (cfr in termini Cass. cit. n. 5612/2025 relatore dott. ### 10.5 Infine è necessario ricordare, secondo i principi generali in materia di allegazione e prova del danno, che chi agisce per ottenere il danno differenziale (nella forma di danno ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 differenziale quantitativo ovvero di danno complementare) ha l'onere di argomentarne l'esistenza in concreto e di renderlo astrattamente apprezzabile. 
Se l'esistenza di un danno differenziale quantitativo può scaturire, a monte, da una diversa percentuale di menomazione accertata attraverso le tabelle civili comuni rispetto alle tabelle assicurative, le ulteriori voci di danno c.d. complementare richiedono, invece, una idonea allegazione e prova da parte del soggetto che ne invoca il risarcimento.  10.6 La pregnanza degli oneri assertivi in subiecta materia è innegabile, proprio con riguardo al canone sovrano dell'effettività del danno, criterio sia funzionale alla personalizzazione della misura riparatoria, sia idoneo a scongiurare la possibile overcompensation. 
Come definitivamente chiarito dalla Cass.SU. 26972/2008 nell'unitarietà del danno alla persona, il nomen di danno biologico assume una portata omnicomprensiva, assorbendo potenzialmente, come sue componenti intrinseche, ciò che è stato qualificato come danno morale ed esistenziale. Per conseguenza, ogni verifica sull'oggetto dell'assicurazione deve oggi essere svincolata da richiami meramente nominalistici e va impostata in base all'esatta individuazione, in concreto, dell'interesse leso rispetto al valore uomo.  10.7 In materia di risarcimento del danno non è superfluo richiamare i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità, il c.d. danno conseguenza (cfr. Cass. sez. III, 03/12/2015, n. 24632).  ### risulta, tutt'oggi, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto: «Nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto (e quindi all'inadempimento) del debitore. ###. 1218 c.c., se pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato, per quanto attiene all'onere di provare l'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale» (Cass. civ., 10 ottobre 2007 n. 21140; Cass. civ., 18 marzo 2005, n. 5960).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
In tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida sulla sfera patrimoniale o non patrimoniale del danneggiato il quale ha l'onere di provare in termini concreti il danno subito. Nel vigente ordinamento, difatti, il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso. 
Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova sia con riferimento al danno-evento che con riguardo al danno-conseguenza; in particolare, le conseguenze economiche derivanti dall'evento di danno (c.d. danno conseguenza) devono essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato, il quale ha la possibilità di avvalersi non soltanto degli ordinari mezzi di prova ma anche delle presunzioni semplici previste dal codice civile (art. 2727 e 2729 c.c.); in relazione poi alla tipologia del pregiudizio economico subito (in termini di danno emergente e lucro cessante) sarà possibile regolare in maniera diversificata l'onere probatorio. 
Con riferimento poi al danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che trattasi di danno-conseguenza che richiede la specifica prova da parte di chi ne invoca il risarcimento e ciò in quanto il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, non risultando ammissibile una richiesta risarcitoria richiamando voci di danno esistenziale ovvero morale senza dimostrare i pregiudizi concretamente subiti (in tal senso Cass., sez. III, 30 settembre 2014 n. 20558; id., 19 luglio 2018 n. 19137).  11. Le voci di danno richieste in ricorso 11.1 Con riferimento alle voci di danno di cui in ricorso si chiede il risarcimento, la difesa attorea ha rappresentato le voci di danno differenziale, enucleandone anche gli elementi costitutivi. Viene quindi avanzata domanda di risarcimento del danno biologico secondo i parametri civilistici, del danno dinamico-relazionale e del danno morale sub specie di sofferenza interiore scaturita dai pesanti strascichi emotivi derivanti dall'infortunio e dovuti al danno estetico subito (ustioni su tutto il corpo) sia alle conseguenze psicologiche e sociali derivanti dalla impossibilità di esercitare nuove mansioni lavorative successivamente alla scadenza del contratto di lavoro stagionale e la “difficoltà successiva ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 per svariati mesi di trovare un'occupazione anche saltuaria per sostenere sé e la propria famiglia” (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c. 1ç termine e memoria ex art. 426 c.p.c.) 11.2 Ritiene il Tribunale che nell'ambito delle voci di danno rivendicate in ricorso non sia compresa né la domanda al rimborso delle spese mediche sostenute -giacché tale richiesta non risulta mai formalizzata nelle conclusioni ma solo devoluta nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c quale accertamento tecnico da demandare al ### né la domanda risarcitoria del danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa specifica, non risultando tale posta risarcitoria mai richiesta con la domanda introduttiva né nelle plurime memorie ex art. 186 c.p.c depositate davanti al Tribunale ordinario civile né nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata davanti al Giudice del ### Né tale domanda può ritenersi validamente proposta sol perché ne ha fatto semplice menzione il proprio CTP -dott. ### nella relazione peritale allegata all'atto di citazione. 
Sul punto mette conto evidenziare, tra l'altro, che il suddetto perito di parte, in termini del tutto assertivi e senza alcuna motivazione, conclude apoditticamente che la capacità lavorativa specifica è notevolmente ridotta (cfr. lett E punto n. 4 della relazione del CTP allegata al fasc.lo ric.te). In ogni caso il risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale non è stato oggetto di allegazione e prova da parte del ricorrente nei termini come illustrati al superiore punto 10.7 12. Le risultanze della CTU medico-legale 12.1 È stata espletata consulenza medico legale, nel corso della quale sono state approfondite le conseguenze sullo stato di salute del ricorrente derivanti dal grave evento infortunistico.  12.2 In risposta ai quesiti postigli, il consulente, dott. ### ha in primo luogo verificato l'entità e la misura delle lesioni subite dal periziando, in connessione causale con l'infortunio del 25 agosto 2015, rilevando che “il #### ha riportato un politrauma con ustioni di 2° grado profondo e di 3° grado dell'arto superiore sinistro, dell'emitorace sinistro e del dorso, interessanti complessivamente il 29% della superficie corporea, cui si associavano edema palpebrale sinistro, abrasione corneale e congiuntivite, trattato con terapia medica, periodi di immobilizzazione e riposo funzionale. Si tratta di un soggetto che al momento dell'evento presentava un'età di 46 anni e che risultava essere affetto da ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 glaucoma ed idrocefalo triventricolare congenito, pur essendo fino ad allora misconosciuta quest'ultima entità nosografica”. 
Con riferimento ai postumi permanenti, il perito d'ufficio - anche in esito ad integrazione peritale depositata in data ### - ha accertato che “sussistono, in conseguenza del trauma in oggetto postumi permanenti consistenti in disepitelelizzazioni corneali in entrambi gli occhi, nonché la presenza di multipli esiti cicatriziali nel complesso determinanti un pregiudizio estetico che, per caratteristiche morfologiche e sede di localizzazione, può considerarsi di natura lieve-moderata.” Ha quindi quantificato, sulla scorta delle tabelle di valutazione medico-legale del danno biologico, riportate nelle ### per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistici, edite nel 2016 dalla Società Italiana di ### e delle ### nella misura del 15%.  12.3 Sulla base della documentazione in atti ed in virtù del prospetto liquidativo emesso dall'### il Ctu ha ritenuto “congrua una valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 60 ###, parziale al 50% di giorni 60 ### e parziale al 25% di giorni 60 ###” 12.4 Quanto alle osservazioni offerte dal CTP della ### “### S.p.A. Unipersonale”, Dott. Maltoni, secondo cui la valutazione del danno fisiognomico, avrebbe dovuto attestarsi in una “valutazione percentuale intermedia” relativamente al range ricompreso tra il 6 ed il 15%, il CTU dott. ### - sulla scorta di documentazione fotografica acclusa alla perizia e riportando la classe di pregiudizio estetico da lieve a moderato secondo quanto previsto dalla Società Italiana di ### e delle ### (###, nelle sue “### per la ### del ### alla ### in ### Civilistico” - ha ben chiarito che, rispetto alla obiettività rilevata in sede di operazioni peritali, “il complesso cutaneo, anche di natura cicatriziale, rilevato nel caso in esame, ha interessato entrambe le regioni retroauricolari (seppur con dimensioni subcentimetriche), la regione cervicale anteriore (ndr, collo - ### 1, 2), l'arto superiore sinistro (### 3, 4), la regione dorso-lombare (### 5-8) ed entrambi le estremità degli arti inferiori (### 9)”, specificando che “la fattispecie lesiva cutanea identificata nel caso in esame, rientra pienamente in quelle che nelle ### guida, vengono indicate relativamente ad una II classe di pregiudizio estetico, e che, tenuto conto della sua molteplicità, può attestarsi intorno al valore massimo della forbice valutativa”.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Quanto ai rilievi dedotti sempre dal CTP dott. ### circa una “abnorme” valutazione relativa al periodo di inabilità temporanea, il perito d'ufficio ha ritenuto che tale computo discendeva “oltre che dal lungo periodo di ricovero, anche dai successivi controlli effettuati presso la sede di ### dell'### per l'### contro gli ### sul ### (###, da cui derivò un periodo complessivamente ricompreso in centoottanta giorni, con inabilità “scalare” dall'assoluta, fino alla residua di solo il 25% (All. “lettera inail.pdf”, al fascicolo della ### S.p.A.  ###” Sul punto, osserva il Tribunale dalla documentazione emessa dallo stesso ### risulta riconosciuto un periodo di inabilità temporanea pari a 188 giorni, onde appare del tutto congruente il periodo di 180 giorni accertato dal ### riferimento alle osservazioni critiche offerte dal CTP di ### dr.ssa ### secondo cui gli esiti cicatriziali in capo al ricorrente sono da valutarsi in termini di pregiudizio estetico di grado lievissimo (e non lieve-moderato come indicato dal ###, trattandosi di esiti cicatriziali di caratteristiche morfo-cromatiche non rilevanti e soprattutto localizzati in distretti corporei non visibili ad una ispezione sommaria, il perito dott.  ### con argomentazioni qui condivisibili ha specificato che la “esclusione di alcune fattispecie, peraltro pienamente rientranti nella casistica in esame - avendo la Ctp riportato solo una parte delle valutazioni dell'elaborato peritale - ha fatto sì che si determinasse da parte della ### un'erronea qualificazione della gravità del pregiudizio estetico riscontrato”, evidenziando, tra l'altro, la peculiarità del pregiudizio estetico in relazione alla percezione negativa che il danneggiato a causa delle cicatrice ha della propria immagine (a prescindere della parte del corpo colpita) Infine, le osservazioni critiche sollevate dalla difesa ricorrente alla relazione peritale sono apparse sostanzialmente generiche e poco obiettive giacchè prendono le mosse dalle conclusioni cui era giunto il proprio ctp ma la cui relazione, come già innanzi esplicitato, è apparsa poco motivata e ampiamente assertiva.  12.5 In definitiva, le valutazioni espresse dal CTU unitamente a quelle offerte in esito alle osservazioni critiche avanzate dalle parti - risultano congruamente motivate e prive di vizi logici e possono, pertanto, essere poste a base della decisione.  13. Sulla quantificazione del danno non patrimoniale ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 13.1 Una volta ritenuta, per le complessive ragioni esposte, l'astratta risarcibilità del danno biologico differenziale rispetto a quello indennizzato dall'### residua il problema della quantificazione che deve essere calcolata tenuto conto dalla differenza tra l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico calcolato sulle tabelle civilistiche e quanto percepito dall'### sempre a titolo di danno biologico, nell'importo di €10.170,47 in virtù dell'inabilità riconosciuta dall'### nella misura dell'11% (cfr. provvedimento ### del 15.09.2021 depositato in atti ) Nel caso in esame il CTU ha concluso per un danno biologico nella misura del 15%.  13.2 Per la determinazione del danno non patrimoniale civilisticamente liquidabile, si assumono quale parametro le tabelle ### che, a partire dalla sentenza della S.C. c.d. 
Amatucci la n. 12408/2011, (conf. Cass. 27562/2017) sono state considerate criterio paranormativo di equità ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno non patrimoniale. 
Poiché il danno da liquidare è quello cd. differenziale (ovvero quello che eccede le indennità di cui all'art. 66 T.U. 1124/1965, oggi sostituite dalle prestazioni ex D. Lgs.  38/2000 per esplicita previsione dell'art. 13 del D. Lgs. stesso) e l'indennizzo ### non è limitato al solo danno biologico in senso stretto, onde evitare indebite riduzioni e/o locupletazioni del risarcimento spettante al lavoratore (che deve essere sempre effettivo ed integrale), occorre procedere - ai soli fini della presente liquidazione - al confronto tra poste omogenee (cfr. Cass. n. 13222/2015; Cass. 13645/2019; Cass. 9912/2019) ed allo “scorporo” dal danno non patrimoniale, considerato nella sua interezza, delle sue diverse componenti.  13.3 Si deve, quindi, in primo luogo considerare, ai fini della determinazione del cd. danno differenziale, il danno biologico in senso stretto (lesione dell'integrità psico-fisica in senso proprio): esso, avuto riguardo all'età che il ricorrente aveva all'epoca dell'infortunio (46 anni) ammonta, all'attualità ad €37.575,00 (15%), importo determinato moltiplicando il valore stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 in relazione al punto corrispondente ad un uomo di 46 anni per la percentuale dell'invalidità accertata, con applicazione del relativo demoltiplicatore. 
Per tale voce di danno non compete alcun incremento a titolo di personalizzazione, non avendo parte ricorrente assolto agli oneri su di sé incombenti circa la dimostrazione della tipologia ed entità del danno danno-conseguenza patito: «Una lesione alla salute può comportare conseguenze diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due fattispecie: conseguenze comuni a tutte le persone che hanno patìto quel tipo di lesione e conseguenze ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 peculiari, che hanno provocato un danno diverso e maggiore rispetto alla normalità dei casi. Entrambe le ipotesi rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime presuppongono la semplice prova del danno, le seconde esigono la dimostrazione del maggior pregiudizio sofferto. Dunque, le conseguenze "generali" ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patìto il medesimo tipo di lesione non giustificano alcun aumento del risarcimento, mentre le conseguenze della menomazione che non sono comuni, ma sono state patìte solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.» (cfr. App. Firenze, 16.8.2023, n. 1731). 
In altre parole, alla luce di tali principi giurisprudenziali, nessun aumento personalizzato è dovuto in favore del ricorrente, non avendo questi dimostrato, né tantomeno allegato, la sussistenza di conseguenze peculiari, ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinarie, tali da distinguere lo specifico episodio dalla generalità dei casi e da giustificare quindi il discostamento, in aumento, dalla misura standard già valutata nell'ambito del danno biologico ordinario.  13.4 Con riferimento al danno estetico, indicato in ricorso quale autonoma voce di danno, si osserva come lo stesso debba ritenersi già ricompreso nella liquidazione del danno biologico; i postumi di carattere estetico possono ricevere un eventuale trattamento risarcitorio autonomo, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, a favore di chi a causa della lesione estetica abbia subito una ripercussione negativa sull'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ogni altra utile circostanza particolare; in ogni altro caso, il danno estetico non può mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al biologico (sul punto Cass. 8.7.2020 n. 14246; Cass 12/03/2021, n.7126).  13.5 Anche il danno morale deve parimenti trovare ristoro. 
Nel richiamare i principi di diritto già espressi al precedente punto 10.4, il Tribunale ritiene che nel caso di specie, in considerazione della gravità delle lesioni riportate, tenuto conto altresì delle modalità violente e dolorose in cui è avvenuto l'incidente, delle modalità con cui il ricorrente è stato soccorso (rispetto alle quali è risultato accertato che nell'immediatezza dei fatti egli, pur avendo riportato gravi ustioni su gran parte del corpo, non è stato soccorso da personale medico ma incautamente trasportato presso l'### di ### mediante l'autovettura di proprietà del sig ### dipendente ### ed adagiato sul sedile posteriore sporco di terra e su cui vi era un telo di nylon -cfr. teste ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 escusso all'udienza del 22.2.2204 - e quindi con obiettivo incremento della sofferenza e inaudita dilatazione dei tempi del migliore soccorso), della circostanza che poco dopo giunto presso il predetto ### è stato trasferito mediante ambulanza e con prognosi riservata presso l'### ustionati del ### di ### (cfr cartelle cliniche inatti) e della evidente grave traumaticità dell'accaduto, possa certamente essere riconosciuto il pregiudizio soggettivo del danno sofferto e, quindi, la grave sofferenza patita in conseguenza dell'infortunio occorso. 
Il danno morale può essere riconosciuto in via equitativa sulla scorta delle ### del Tribunale di Milano (assunte quale parametro di orientamento e di controllo in funzione di una liquidazione di carattere necessariamente equitativo). 
La percentuale di incremento per la liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale può essere valutata nella misura complessiva del 30%. La voce di danno in parola ammonta quindi ad € 11.272,50 13.6 In relazione al danno da invalidità temporanea, le ### 2024 del Tribunale di Milano indicano il valore monetario complessivo di liquidazione del danno (nella duplice componente del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva) per un giorno di inabilità assoluta in euro € 115,00. 
Ne consegue, in considerazione delle risultanze dell'accertamento peritale, che deve essere riconosciuta al ricorrente € 12.075,00 danno per invalidità temporanea: € 6.900,00 risarcimento per giorni di invalidità assoluta [n. 60 giorni x € 115 giornaliere] € 3.450,00 risarcimento per 60 giorni di invalidità al 50% € 1.725,00 risarcimento per 60 giorni di invalidità al 25% 13.7. Come risulta dalla documentazione prodotta, l'### ha liquidato in favore del ### l'indennizzo in conto capitale di €10.170,47 per il solo danno biologico secco riconosciuto in via amministrativa nella misura del 11%, mentre ha versato l'importo di €7487,46 a titolo di indennità temporanea per 188 giorni (cfr. prospetto allegato alla nota ### del 15.9.2021) Sul punto è appena il caso di evidenziare, infatti, che dalla somma liquidata come danno biologico sulla scorta dei parametri civilistici non deve essere detratto quanto versato dall'### a titolo di indennità temporanea, atteso che detta ultima prestazione ha natura patrimoniale. Invero, poiché la cd. indennità temporanea erogata dall'### assicuratore costituisce una prestazione economica a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, l'importo che è stato liquidato a tale titolo non dovrà essere scomputato da quanto sopra calcolato a titolo di danno biologico conseguente all'inabilità temporanea assoluta e relativa.  13.8 Effettuando il confronto tra poste omogenee, detraendo da quanto dovuto a titolo di danno biologico civilistico l'importo liquidato quale danno biologico dall'### emerge che nel caso in esame residua un danno biologico differenziale pari ad € 27.404,53 [37.575,00 - 10.170,47] Il danno non patrimoniale dovuto dalla ### e dalla ### in solido tra loro, in favore del ### è dunque pari a €27.404,53 a titolo di danno biologico + €11.272,50 a titolo di danno morale + € 12.075,00 a titolo di danno biologico temporaneo, per un totale di €50.752,03 oltre interessi legali successivi alla presente sentenza 14. Le domande di manleva spiegata dalla ### nei confronti di MID e la domanda di manleva svolta dalla MID nei confronti di ### 14.1 La domanda di “essere manlevata e garantita” svolta, in via gradata, dalla convenuta ### trasversalmente nei confronti della MID è da respingere in quanto tra gli stessi non vi è alcun titolo idoneo a fondare un rapporto di garanzia. 
Volendo invece interpretare tale domanda quale azione di regresso svolta in via subordinata alla dichiarazione della responsabilità solidale delle parti, essa è da accogliere nei limiti dell'accertamento di tale diritto, direttamente attribuito dalla norma e segnatamente dagli artt. 1299 c.c. e 2055. Infatti, il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi e, nello specifico, colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri responsabili nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa. La giurisprudenza ha poi specificato che il condebitore solidale ex delicto può esercitare il regresso anche in via preventiva ossia in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 15930 del 13.11.2002). 
In definitiva deve essere accertato il diritto del condebitore solidale ### che avrà pagato il debito per l'intero, a ripetere nei confronti della MID quanto pagato, ma nei limiti della quota di spettanza (quantificabile nel 50% a testa).  14.2 La domanda di manleva spiegata dalla MID nei confronti della ### risulta assorbita dall'accertamento del difetto di responsabilità civile in capo a quest'ultima nella causazione dell'infortunio in esame come esplicitato al superiore punto 9).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 15. La chiamata in garanzia della ### spa ### da parte di ### 2000 srl - le domande di manleva/regresso/rivalsa spiegata da ### nei confronti di MID 15.1 La domanda di manleva spiegata dalla ### nei confronti di ### spa è fondata e va accolta.  15.2 Le prospettazioni di merito avanzate dalla ### nella comparsa di costituzione restano assorbite in relazione a quanto sin qui ampiamente motivato. 
La compagnia non solleva alcuna eccezione in relazione all'operatività della polizza assicurativa intercorsa con la assicurata ### limitandosi ad evidenziare che la manleva opera entro il massimale contrattualmente pattuito di €1.000.000,00.  15.3 Ciò posto, tra le parti ### 2000 s.r.l. e ### spa ### era vigente al tempo dell'infortunio la polizza assicurativa n. 102603726, operativa dal 31.12.2013 al 31.12.2023 (cfr. doc. all.to al fasc.lo di parte). 
La disposizione che riguarda la garanzia - come espressamente richiamato dalla stessa ### - è l'art. 91 lett. b punto 1 (pag. 69 della ### in atti) a mente del quale 15.4 Avuto riguardo alla piana lettura della disposizione testè riportata, deve ritenersi pienamente operante, rispetto al danno occorso al #### dipendente della assicurata, la suddetta garanzia assicurativa, con la conseguenza che la ### spa ### deve essere condannata a tenere indenne ### 2000 s.r.l.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 di quanto questa si trovi a dover versare, anche quale coobbligato in solido, in esecuzione della presente sentenza, anche per spese di lite.  15.5 Poiché l'### ha spiegato nei confronti della MID domanda di regresso e/o manleva anche in via di surroga della propria assicurata ### occorre specificare che la ### risponde non solo nei limiti della quota di spettanza dell'assicurata, ma dell'intera somma che questi si trovi a dover versare, fatta salva la facoltà di surroga nell'azione di regresso spettante all'assicurato (vedasi, tra le molte: Cass. Civ. Sez. III, sent.  20322 del 20.11.2012: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale”). 
Pertanto, la domanda riconvenzionale spiegata da ### nei confronti della MID va accolta nei limiti della surroga nell'### azione di regresso spettante all'assicurato.  15.6 La domanda riconvenzionale spiegata dalla ### nei confronti della ### risulta assorbita dall'accertamento del difetto di responsabilità civile nella causazione dell'infortunio in esame, per le ragioni espresse al superiore punto 9.  16. Le spese processuali 16.1 Le spese di lite tra parte ricorrente e la ### 2000 s.r.l. e la ### s.r.l. - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 in considerazione dell'esito complessivo della lite e tenuto conto 1) delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore della causa (nella specie scaglione €26.000/ €52.000), 3) delle condizioni soggettive delle parti, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e con applicazione ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 dei valori tariffari medi secondo le fasi in cui il giudizio si è svolto - seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle due società resistenti. 
Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della ### 2000 s.r.l., della ### s.r.l. e della ### spa ### Stante l'accoglimento della domanda di manleva, le spese di lite sostenute dalla ### 2000 s.r.l. devono essere rifuse dalla terza chiamata ### spa secondo i parametri innanzi indicati ma con applicazione dei valori tariffari minimi La soccombenza di ### s.r.l. e di ### spa ### nei confronti della terza chiamata ### s.r.l. impone alle prime di rifondere le spese sostenute dalla seconda liquidate secondo i parametri innanzi indicati ma con applicazione dei valori tariffari minimi. 
Le spese tra ### spa e ### s.r.l. - in relazione alla domanda spiegata dalla prima di rivalsa nell'eventuale azione di regresso azionata da ### - possono essere integralmente compensate. 
Le spese di lite tra ### s.r.l. e ### spa chiamata in garanzia possono essere integralmente compensate.  PQM Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso dichiara la responsabilità della ### 2000 s.r.l. e della ### srl, nella causazione dell'infortunio occorso in data ### al sig. ### e, per l'effetto, condanna le due società, in solido tra loro, al risarcimento del danno per le voci indicate in motivazione, della somma complessiva di €50.752,03 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla data della sentenza al saldo effettivo; 2) ferma la solidarietà nei confronti del ricorrente, accerta, nei rapporti interni, che ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l. sono responsabili dell'infortunio in pari quota tra loro e, per l'effetto, accerta che ciascun condebitore solidale è obbligato a rifondere, al condebitore che avrà pagato il debito, la quota di sua spettanza; 3) in accoglimento della domanda di garanzia formulata da ### 2000 s.r.l., condanna ### spa ### a manlevare e tenere indenne ### 2000 s.r.l.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 delle somme che quest'ultima si trovi a versare in favore del ricorrente in esecuzione della presente sentenza; 4) limitatamente alla domanda di rivalsa formulata da ### spa ### accertata la sussistenza di una responsabilità solidale tra ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l., dichiara il diritto di surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato ### nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale; 5) dichiara il difetto di responsabilità della ### s.r.l. nella causazione dell'infortunio occorso al ### 6) respinge tutte le altre domande formulate dalle parti; 7) condanna ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l., in via tra loro solidale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €9.260,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso di €518,00 a titolo di c.u., con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario; 8) pone definitivamente a carico di ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l., in via tra loro solidale le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come con separato decreto emesso in pari data; 9) condannala ### s.r.l. al pagamento in favore di ### s.r.l. delle spese di lite che liquida in €4.629,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e ### 10) condanna ### spa unipersonale al pagamento in favore di ### s.r.l. delle spese di lite che liquida in €4.629,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; 11) compensa tra tutte le altre parti le spese di lite. 
Così deciso in ### 1/07/2025 Il Giudice del ### dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025

causa n. 1612/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Marotta Simona

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4842/2025 del 16-05-2025

... 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Tale voce di danno va collocata, alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali, nella categoria del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass. nn. 7281, 7282, 7283, 8827 e 8828 (leggi tutto)...

testo integrale

### 90876 /2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### pronunzia la seguente SENTENZA all'udienza del 06.02.2025 nella controversia civile iscritta al n. 90876 del ### dell'anno 2012 e vertente TRA ### nato a ### il ###, (c.f. ###), residente in ### di Napoli, alla via ### n 3, elett.te dom.to in Portici ### al ### n. 162, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###) che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### (C.F.  ###) giusta procura a margine dell'atto introduttivo del processo presso la sezione distaccata di ##### nata a ### il ###, (C.F. ###), residente in ### al ### S. ### 9/12 e ### nata a ### il ###, (C.F. ###), residente ###### al ### S. ### nn. 11/12, rappresentate e difese ciascuna da se stessa e dall'altra germana in modalità sia congiunta che disgiunta, ed elettivamente dom.te presso lo studio di ### in ### in ### al ### S. ### n. 12. copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto
E ### nata a ### di Napoli il ###, (C.F. ###), quale erede dell'avv. ### nato a ### in ### al dì 24.11.45, (C.F.  ###), deceduto in ### addì 11.03.2020, giusta di lui testamento olografo pubblicato addì 15.06.2020 per atti notar ### D'### rep. 110600, racc. 47920, registrato in Napoli il ###, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### (C.F. ###), e avv. ### (C.F. ###), presso quest'ultimo difensore elettivamente dom.ta in ### in ### al ### S. ### n. 12.  #### nato a ### il 3 agosto 1984, (c.f.  ###), rappresentato e difeso, a partire dal 2017, dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) in sostituzione del precedente legale e, dalla riassunzione avvenuta nel 2021, anche dall'avv.  ### (c.f. ###) presso il cui studio legale in ### alla via ### nr. 20 elettivamente domicilia.  #### nata a ### il 21 marzo 1980, (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (c.f. ###) presso il cui studio legale in ### alla via ### nr. 20 elettivamente domicilia.  #### S.P.A., già ### con sede ###(C.F. e numero di iscrizione nel ### di ####, P.IVA ###) in persona dei suoi legali rappresentanti, dott. ### e dott. ### rispettivamente, il primo ### e ### ed il secondo Dirigente della società, quale ### per la ### alla liquidazione dei danni a carico del ### di ### della ### ai sensi degli artt.  286 e ss del D.Lgs n.209 del 7/9/2005, elettivamente domiciliata in #### alla ### 4 presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###) che la rappresenta e difende.  ###: lesione personale. copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto CONCLUSIONI: Con scritti conclusionali e di replica le convenute eredi ### e ### riportandosi ai propri atti e documenti, davano atto dell'incontro di volontà raggiunto con l'attore ### e della mancata adesione della compagnia assicurativa rimasta inerte che, dunque, aveva impedito il raggiungimento di una bonaria composizione della lite e concludevano, in primis, per l'estromissione dal processo delle germane ### per carenza di legittimazione passiva, in caso contrario, chiedevano: dichiararsi il processo estinto; l' azione nulla/inefficace/improponibile/inammissibile; dichiararsi prescritta la domanda; in via, subordinata rigettarla perché infondata; rigettare la domanda nei confronti di ### ai sensi dell'art.2054 co.3 c.c.; in via estremamente subordinata, contenere la domanda attorea nei limiti del danno differenziale per percezione di rendita ### (il documento che viene prodotto e a cui fanno riferimento è ### la rendita è inps non inail); rigettarsi la domanda di rivalsa della compagnia assicurativa, il tutto con vittoria di spese con attribuzione. 
Con scritti conclusionali ### ricostruita la vicenda e reiterate le difese concludeva chiedendo di dichiararsi l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria; dichiararsi prescritto il diritto del ### al risarcimento; dichiararsi estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione; rigettarsi la domanda attorea o, in subordine, contenerla nei limiti del danno differenziale; rigettarsi la domanda di rivalsa della compagnia assicurativa, il tutto con vittoria delle spese di lite. 
Le medesime conclusioni venivano avanzate da ### la quale, in premessa, chiedeva l'estromissione per carenza di legittimazione passiva. 
Parte attrice, reiterate le proprie difese concludeva per l'accertamento della responsabilità di ### nella causazione dell'incidente quale guidatore della vettura di proprietà del defunto ### condanna dei convenuti ### in solido con il ### al risarcimento del danno patito dall'istante, per un importo complessivo di € 861.596,00 (di cui € 6.000,00 per i danni subiti dal motociclo) per le lesioni personali subite da ### o quella maggiore o minor somma ritenuta equa e satisfattiva dal Giudice; oltre interessi per danno da ritardato adempimento dal fatto al soddisfo e svalutazione monetaria , nella misura ritenuta di giustizia, nonché' interessi legali dalla domanda; tale richiesta di risarcimento da intendersi al netto con esclusione delle somme da accantonarsi in favore dell'ente assistenziale per le prestazioni erogate e da erogarsi, il tutto con vittoria di spese e attribuzione.  ### s.p.a., con scritti conclusionali, reiterava le richieste già esplicitate nei precedenti atti.  ### atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti ### (successivamente deceduto), ### e ###ni s.p.a. quale ### il sig. ### citava gli stessi innanzi al Tribunale di Napoli sez. distaccata di ### al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno per le gravissime lesioni personali subite nel sinistro stradale del 03.08.2008 alle ore 00:10 in ### di Napoli. copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto
All'udienza di comparizione innanzi al precedente giudice istruttore, l'Avv. ### quale procuratore di sé stesso, chiedeva la sospensione del procedimento ex art 295 c.p.p. in quanto pendente innanzi al Giudice di ### di ### procedimento penale a carico del ### imputato per lesioni colpose derivanti dal sinistro per cui era causa (procedimento n. 107383/2008 ### e n. 109/2011 RG dib.). 
Si costituiva anche la ### S.P.A., già ### con comparsa tempestivamente depositata in data ### chiedendo il rigetto della domanda e proponendo, in caso di condanna, domanda di regresso nei confronti del convenuto proprietario del veicolo privo di assicurazione e del responsabile civile. 
Con ordinanza del 12.07.2012 il Giudice accoglieva l'istanza e disponeva la sospensione del giudizio a far data dal 11.07.2012. 
In data ### il Giudice di ### di ### dichiarava la sua incompetenza essendo emersa la commissione di più gravi reati da parte del #### (artt. 186 e 187 Codice della strada). 
Conseguentemente, il giudizio penale regrediva a mero procedimento investigativo e si concludeva definitivamente soltanto il ### con decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione (nel predetto giudizio si procedeva nei soli confronti del ### ex art 590 c.p.; la richiesta di archiviazione era datata 8.03.2016 e depositata il ###). 
A seguito d'istanza depositata il ### dal ### il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Napoli e con decreto del 22.06.2017 il GOT assegnatario del fascicolo fissava, per la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, l'udienza del 08.01.2018. 
A tale udienza il convenuto ### chiedeva di dichiarare il procedimento estinto ex artt. 295, 297 e 307 c.p.c. perché non riassunto nel termine di legge (dalla intervenuta cessazione della causa di sospensioneatteso che il procedimento penale si sarebbe chiuso il ### data in cui il Giudice di ### aveva dichiarato la sua incompetenza), nonché, in via subordinata, dichiarare l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità e/o nullità della domanda attorea per le ragioni indicate nella prima comparsa di costituzione e in quella successiva del 18.12.2017 in fase riassuntiva. In subordine chiedeva immediato passaggio alla fase delle conclusioni. 
Il convenuto Avv. ### si associava a tali difese ed in aggiunta ad esse richiamava i depositati referti alcoolemici a carico del ### attestanti un livello di alcool pari al triplo del limite massimo consentito, nonché di quelli tossicologici attestanti massiccia assunzione di cocaina, al fine di evidenziare la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.  ### si opponeva all'eccezione di estinzione perché infondata in fatto e diritto. In particolare, parte attrice asseriva che l'istanza di riassunzione del 30.05.2017 era da considerarsi tempestivamente proposta, essendosi il procedimento penale concluso definitivamente solo in data ### con il decreto di archiviazione.  ###, riservandosi sulla eccezione di estinzione e sulle altre richieste, concedeva i termini ex 183 c.p.c. e rinviava per il prosieguo al 7.06.2018. A tale udienza i convenuti rinnovano la richiesta di dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio e chiedevano, in subordine, il rinvio a conclusioni sull'assunto che, dalla documentazione prodotta, si evincerebbe che alcuna responsabilità era copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto imputabile ai convenuti. Parte attrice si opponeva per le ragioni indicate anche nelle note scritte. ### si riservava, onerando l'attore di depositare le produzioni entro 7 giorni. 
In data ### il GOT, sciogliendo la riserva, rigettava l'eccezione di estinzione (sull'assunto che la sentenza penale di incompetenza per materia non poteva considerarsi conclusiva del processo) e ammetteva prova testimoniale come articolata da entrambe le parti, nonché prova contraria, riservandosi sulle ulteriori istanze e rinviando all'udienza del 28.01.2019 per l'escussione di un teste per parte. 
All'udienza del 28.01.2019 i convenuti eccepivano l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda ed in specie evidenziavano che il ### era fruitore per il medesimo sinistro di una rendita da invalidità civile erogata dall'### sin dall'aprile 2009 come da atti depositati. In via subordinata chiedevano di ordinare ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione dei referti tossicologici e alcoolemici del ### di ### risalenti alla notte del sinistro. Data l'assenza di entrambi i testimoni, il GOT rinviava in prosieguo prova al 23.05.2019. 
Il giudizio veniva scardinato e assegnato alla scrivente che, constatata la perdurante assenza dei testi, rinviava nuovamente il giudizio all'udienza del 28.11.2019. In tale data venivano escussi il #### per parte attrice e la ###ra ### per le parti convenute. La causa veniva rinviata per l'esame dei tre testi residui all'udienza del 27.04.2020, rinviata d'ufficio all' ###. 
Nelle more del giudizio decedeva l'Avv. ### quale parte e quale procuratore di sé stesso; pertanto, il giudizio veniva nuovamente interrotto in data ###. 
Riassunto il giudizio nei modi e termini di legge nei confronti di tutte le parti in causa, nonché di tutti gli eredi del defunto Avv. ### ovvero la moglie ### ed i figli ##### e ### la scrivente con decreto del 19.03.2021 fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 14.06.2021 con termine per notificare alla controparte entro e non oltre il ###. 
Le parti si costituivano nuovamente, depositando il testamento con cui il defunto ### lasciava ogni suo bene in eredità alla moglie ### le figlie del de cuius #### e ### chiedevano, pertsnto, l'estromissione dal processo per carenza di legittimazione passiva. La convenuta ### faceva istanza affinché si dichiarasse estinto il processo ex art. 305 c.p.c. per tardiva riassunzione. 
All'udienza del 14.06.2021, la scrivente rigettava l'eccezione formulata dalla convenuta in riassunzione ### ai sensi dell'art. 305 c.p.c. per non essere stato lo stesso riassunto nei termini di legge, in quanto infondata. Ciò in virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza per cui “il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 c.p.c., dalla data della legale conoscenza che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione; la parte che eccepisce l'estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell'evento” ( ex multis Tribunale Milano, 27/03/2014). Dall'analisi della documentazione versata in atti, non emergeva infatti che la parte interessata alla prosecuzione - nel caso di specie l'attore - avesse avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo (morte di una delle controparti) in data anteriore all'udienza del 1 febbraio 2021 nel corso della quale lo stesso è stato dichiarato e, copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto conseguentemente, era da questo momento che doveva ritenersi acquisita legale conoscenza dell'evento da parte attrice ed iniziava, pertanto, a decorrere il termine per la riassunzione del giudizio. Per tali motivi la scrivente riteneva tempestivo il depositato ricorso in riassunzione datato 17 marzo 2021. 
La causa veniva così rinviata all'udienza del 6.12.2021 per l'escussione degli ulteriori testi ammessi, con riserva di ogni ulteriore valutazione in merito alla nomina di un CTU per eventuali accertamenti di carattere peritale. (in questa sede non c'è stata pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione, formulata dalle convenute in riassunzione ### e ### rilevato che potesse essere delibata unitamente al merito). 
Con provvedimento reso fuori udienza del 28.06.2021 la scrivente, in seguito a istanza ex art. 177 cod. proc. civ. per ### e ### con la quale era stato chiesto “revocarsi l'ordinanza emessa dalla S.V. Ill.ma il 14 giugno 2021, comunicata in pari data, e, conseguentemente, dichiararsi, a mente dell'art. 305 cod. proc. civ., l'estinzione del presente procedimento per non essere stato riassunto nel prescritto termine di legge decorrente, ex art. 301 stesso codice, dall'11 marzo 2020 ovvero dalla data del decesso dell'avv. ### che, per l'appunto, era costituito in proprio e quale difensore di sé medesimo”, ritenuto opportuno provocare il contraddittorio tra le parti, le invitava a prendere posizione sulla predetta istanza e fissava l'udienza cartolare del 30.09.2021. 
Lette le note di trattazione scritta e rilevato che il processo poteva proseguire essendo stato riassunto dall'attore nel termine di legge (richiamata la precedente ordinanza), la scrivente rigettava l'istanza e anticipava l'udienza del 6.12.2021 fissata per l'audizione dei testi al 14.10.2021, al fine di ascoltare un teste tra quelli ammessi di parte attrice e non escussi alla precedente udienza istruttoria. 
Espletata la prova testimoniale, la parte attrice chiedeva nomina di C.T.U. medico-legale al fine di accertare le lesioni e i postumi invalidanti subiti dal sig. ### mentre le parti convenute insistevano sulla ammissione della CTU almeno sull'autoveicolo coinvolto nel sinistro.  ###.U. si riservava e con ordinanza pronunciata fuori udienza, disattesa ogni richiesta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.01.2022. 
A tale udienza svoltasi in trattazione scritta le parti costituite concludevano come da note e la scrivente riservava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c. 
All'esito dello scadere dei termini concessi, con decreto del 25.05.2022 la causa veniva rimessa sul ruolo per il conferimento di incarico ad un CTU medico legale. 
Alla udienza successiva, tenutasi in modalità cartolare, l'avv. ### sollecitava l'astensione del giudice e dichiarava di voler procedere alla ricusazione. Pertanto, ritenuto insussistente l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c., questo giudice trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di competenza in merito alla ricusazione. ### del Tribunale in data ### dichiarava inammissibile l'istanza e rimetteva gli atti al giudice istruttore per il prosieguo. 
All'udienza del 06.10.2022 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta, confermava l'incarico conferito al CTU ed integrava i quesiti come richiesto dai procuratori ### e ### copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto
In data ### veniva depositata la CTU redatta dalla dott.ssa ### integrata e poi depositata il ###, a seguito delle richieste di ulteriori chiarimenti. La suddetta perizia individuava il danno biologico permanente nella misura del 70-72%, percentuale “espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sulla integrità psicofisica della persona, comprensiva delle accreditabili notevoli limitazioni dinamico relazionali”. 
Relativamente all' utilizzo del casco la dott.ssa ### non poteva dare una risposta e spiegava “non essendo disponibile in atti la ricostruzione cinematica dell'incidente da cui poter dedurre la dinamica dell'impatto e le modalità con cui la vis lesiva ha agito sul cranio (con la conseguente produzione del danno encefalico), non è possibile, per la scrivente, contestualizzare l'effetto che avrebbe avuto un dispositivo di protezione e pertanto risulterebbe alquanto arbitrario attribuire al mancato uso del casco un valore percentuale sull'entità della lesione riportata dal ### In ogni caso, laddove esistessero elementi circostanziali sufficienti, potrebbe essere necessario uno studio di un esperto di biomeccanica forense per definire, in relazione alle specifiche modalità dell'urto, la quota parte di energia dissipata dal casco e quella trasmessa al complesso cranio-encefalico”. 
Ugualmente, seppur certa l'assunzione di alcool e sostanze psicotrope da parte del ### la dottoressa affermava “le incertezze dottrinali in materia, a fronte della complessità e specificità del caso de quo, rendono estremamente aleatoria ed opinabile qualsiasi valutazione circa l'effetto dell'uso di alcol e sostanze sulla entità del danno patito (e sul conseguente danno biologico)”. 
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.11.2023 il Giudice, dato atto che il CTU non aveva fornito i chiarimenti richiesti e che persistevano contestazioni riguardo alla dinamica dell'incidente, riteneva indispensabile procedere a consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di verificare e valutare i dati obiettivi cinematici per ricostruire la posizione degli occupanti dell'auto e della moto. 
In data ### veniva depositato l'elaborato peritale da parte del ### il quale rispondeva ai quesiti posti dal Giudice nonché alle richieste di chiarimenti avanzate dalle parti e riteneva, in base all'analisi dei luoghi, della dinamica, dei rilievi sull'autovettura e delle norme del codice della strada che la causazione del sinistro fosse attribuibile in misura del 80% al conducente della vettura, dovendosi ritenere attribuibile il restante 20% alla condotta del motociclista in considerazione dell'andatura adottata nell'attraversamento dell'intersezione. Nonostante risultasse accertato lo stato di alterazione del ### data la dinamica, il CTU riteneva che, anche in buone condizioni psicofisiche, i margini per evitare la collisione sarebbero risultati ridotti. Relativamente all'utilizzo del casco e alla sua eventuale incidenza sulle lesioni, il CTU affermava “la relazione dei CC ed i rilievi fotografici disponibili non evidenziano la presenza sui luoghi del sinistro di alcun casco protettivo, mentre i certificati medici evidenziano un trauma alla parte “fronto temporo parietale sx” del capo del motociclista. I dati esposti indicano che verosimilmente il motociclista non utilizzasse il casco al momento del sinistro. Nel caso in esame non è disponibile la posizione del presunto punto d'urto, né la posizione “di quiete” del motociclista, né di eventuali macchie ematiche che avrebbero consentito di definire la traiettoria del conducente dello scooter dopo l'urto e di stimare quindi la velocità con il quale tale conducente ha battuto contro uno o più ostacoli fissi (automobile e/o suolo od altri manufatti presenti sui luoghi). Non essendo quindi possibile stimare la velocità con la quale il capo del motociclista ha battuto, non risulta stimabile in quale misura l'utilizzo di un casco omologato avrebbe limitato i danni riportati”. copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto
Stante l'omessa notifica della relazione ad uno dei ### veniva assegnato un termine per sanare il vizio mediante osservazioni e l'instaurazione del contraddittorio con il pretermesso CTP ing. 
Capolupo. 
Veniva dunque depositata dall'ing. ### in data ###, la relazione corredata delle risposte a tutte le osservazioni dei ### All'udienza del 06.02.2025, preso atto dell'incontro di volontà per una definizione bonaria della lite, le parti restavano in attesa della risposta del ### di ### della ### il giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui al 190 c.p.c. e le parti depositavano scritti conclusionali.  RAGIONI DI FATTO E ### 1. La legittimazione degli eredi convenuti in riassunzione Preliminarmente occorre soffermarsi sulla questione relativa alla legittimazione passiva degli eredi dell'Avv. ### Risulta prodotto agli atti il testamento olografo pubblicato addì 15.06.2020 per atti notar ### D'### rep. 110600, racc. 47920, registrato in Napoli il ###, recante la volontà del defunto ### di nominare, quale unica erede, la ###ra ### sua moglie. 
Il notaio dava atto che i figli ##### e ### in tale sede, prestavano acquiescenza all' espressa volontà del de cuius. 
Ad abundantiam si evidenzia che, seppur in un momento successivo alla riassunzione del processo e, dunque, non in modo incisivo ai fini della tematica riguardante la legittimazione passiva, gli eredi dell'avv. ### depositavano la formale rinuncia all'eredità. 
Orbene, essendo stata riassunta la causa in data ###, dunque in un momento ben successivo alla registrazione dell'atto testamentario, non possono ritenersi legittimati passivi gli eredi che hanno prestato acquiescenza al momento della pubblicazione del testamento.   Pertanto, risulta accertata la carenza di legittimazione passiva in capo alle eredi #### ed ### tuttavia, resta legittimato passivo ### non in quanto erede del de cuius bensì in quanto convenuto personalmente già in origine, prima dell'interruzione intervenuta a causa della morte dell'Avv.  ### in qualità di guidatore dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale. 
Tanto premesso, l'odierno attore che ha insistito nella pretesa verso tutti i convenuti, risulta soccombente nei confronti delle eredi prive di legittimazione passiva.  2. ### estinzione del processo Relativamente all'eccepita estinzione del processo per omessa tempestiva riassunzione a seguito dell'evento interruttivo consistente nel decesso dell'avv. ### questo Giudice già si è pronunciato con ordinanza del 14.06.2021, il cui contenuto si ha qui per trascritto e ripetuto.  3. Il merito copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto
In punto di ricostruzione dinamica del sinistro l'attore ha dedotto che ### mentre era alla guida della ### “effettuava una spericolata ed azzardata manovra di svolta a sinistra senza avvedersi e quindi concedere la dovuta precedenza al ciclomotore, che proveniva dalla sua destra, condotto dal ### che, a sua volta, pur tentando, non è riuscito ad evitare la collisione con l'auto che gli aveva di fatto tagliato la strada”.In relazione alle lanterne semaforiche parte attrice ha affermato, nell'atto di citazione, che erano verdi nel suo senso di marcia mentre segnavano l'ALT per l'automobilista. Successivamente ha riconosciuto che nei due sensi di marcia di ### i semafori proiettano entrambi lo stesso segnale; tuttavia, ha contestato la versione della controparte secondo cui le luci sarebbero state rosse al momento del sinistro e ha dedotto che invece erano entrambe verdi. 
I convenuti hanno dedotto, invece, che l'auto era ferma sulla corsia deputata alla svolta a sinistra della carreggiata avente direzione ### centro, all'altezza del relativo semaforo e con le ruote anteriori sulla linea di mezzeria (che divide le dette due carreggiate di ###. ###. 
In primo luogo, in ordine alla dinamica del sinistro agli atti è presente il rapporto redatto dai carabinieri della ### di ### intervenuti nell'immediatezza dei fatti, contenente le dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nel sinistro e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Nel corso del giudizio, inoltre, sono stati escussi anche diversi testimoni dell'attore e del convenuto. Al fine di chiarire l'effettiva dinamica del sinistro, considerate anche le diverse testimonianze rese dai testi escussi, è stata espletata una CTU cinematica. 
Orbene appare univoco, all'esito della consulenza e valutando l'intero materiale probatorio acquisito che la dinamica del sinistro si sia snodata nel modo seguente: la fiat punto di proprietà del defunto ### guidata dal figlio ### procedeva su via ### in direzione ### allorché, effettuando una svolta a sinistra per imboccare via ### impattava con il motociclo guidato dall'attore ### proveniente da via ### in direzione opposta, verso rotonda ### Nessuna anomalia della segnaletica luminosa è stata rilevata dal CTU il quale ha esaminato i luoghi di causa ed ha analizzato il verbale degli agenti occorsi sul posto: “### targata ### condotta da ### ed ### seduta sul sedile anteriore del passeggero, e percorreva la via ### proveniente dalla via ### con direzione di marcia vero il centro di ### di Napoli. Questi giunto all'incrocio semaforizzato e regolarmente funzionante con via ### nel mentre effettuava la manovra di svolta a sinistra, sopraggiungeva dal centro di ### di Napoli con direzione di marcia verso via ### il motociclo ### modello beverly 500 targato ### condotto da ### il quale terminava la corsa andando a collidere sulla parete destra dell'autovettura #### l'autovettura dopo essersi girata su se stessa, terminava nel palo del semaforo posto in via ### mentre il motociclo con a bordo ### rovinava per terra, con direzione di marcia verso via ### Belvedere”. 
In sintesi, il sinistro, secondo la ricostruzione dinamica operata, si è verificato per la mancata precedenza concessa dall'automobilista al sopraggiungente motoveicolo, nell'esecuzione della manovra di svolta a sinistra; l'elevata velocità con la quale il motociclista ha affrontato l'intersezione (60-66 km/h a fronte del limite vigente di 50 km/h) ne ha ridotto i margini (seppur ridotti) di manovra ed aumentato gli effetti lesivi dell'impatto. ### dei tempi di manovra copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto disponibili al motociclista mostra che pur procedendo alla velocità consentita di 50 km/h sussistevano, come detto, margini ridotti per evitare l'impatto con l'autoveicolo.  ### ha quindi constatato la violazione da parte del conducente ### del veicolo ### tg. ### coinvolto nel sinistro, la violazione dei seguenti norme del C.d.S.: “Art. 140: Principio informatore della circolazione ”### adottato un comportamento pericoloso nell'esecuzione della svolta a sinistra; “### 145: Precedenza” Non avendo adottato la massima prudenza durante la manovra di svolta e non avendo concesso la dovuta precedenza al motoveicolo sopraggiungente; ### 154: Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre: Non avendo valutato correttamente la posizione del motoveicolo sopraggiungente dall'opposta direzione di marcia. Mentre da parte di ### conducente del veicolo ### tg. ### coinvolto nel sinistro, la violazione dei seguenti artt. del C.d.S.: “Art. 140: Principio informatore della circolazione: ### adottato un comportamento pericoloso nell'attraversamento dell'intersezione; ### 141: Velocità: ### adottato una velocità inadeguata alle condizioni (intersezione in ambito urbano ed orario notturno); ### 142: Limiti di velocità: ### adottato una velocità superiore al limite consentito (60-66 km/h a fronte del limite vigente di 50 km/h); ### 186: Guida sotto l'influenza dell'alcool: Essendosi posto alla guida del veicolo con tasso alcoolemico superiore al limite consentito dalla legge; ### 187: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti: Essendosi posto alla guida del veicolo sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Oltre al verosimile mancato uso del casco di protezione. 
Alla luce della dinamica così ricostruita il ### esposti i calcoli svolti e il ragionamento percorso, ha ritenuto che la responsabilità del sinistro sia attribuibile all'80% al guidatore dell'autovettura e al 20 % al guidatore del ciclomotore.  #### ritiene di dover tuttavia dissentire rispetto alle conclusioni raggiunte dal consulente, in merito al riparto della responsabilità concorrente, per le ragioni di seguito esposte. 
In primo luogo, occorre far riferimento all'art.2054 c.c. il quale, al secondo comma, pone una presunzione di corresponsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti in uno scontro. Trattandosi di presunzione legale juris tantum, essa può essere vinta mediante prova contraria fornita dalle parti che si adoperino al fine di dimostrare che la causazione dello scontro sia attribuibile alla condotta di controparte. ### quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, tale prova deve essere volta a dimostrare la cd. “condotta assorbente”, pertanto, può superarsi la presunzione di corresponsabilità nella determinazione dell'incidente stradale quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro (Cass. civ. Ord.  n.29927/2024). 
Orbene, come correttamente osservato dai ### nominati dalle parti, la seppur corretta ed accurata ricostruzione svolta dal ### risulta fallace e carente nel giustificare il superamento della presunzione imposta dal legislatore. 
La stessa perizia accerta che “la velocità del motociclo al momento dell'impatto è stimabile in un valore individuabile nell'intervallo di 60-66 km/h (adottando un margine di tolleranza di calcolo del 10% per eccesso)” (### dalla consulenza dell'ing. ###, dunque, il motociclo viaggiava copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto ad una velocità superiore al limite consentito, ancor più grave nei pressi di un'intersezione che impone, a norma dell'art.145 cod. della strada, di moderare la velocità. 
Inoltre, risulta accertato dalla ### di ### medico-legale di ### a firma della Dott.ssa ### che “Il livello di alcolemia del ### riscontrato presso il P.S.  dell'ospedale di ### (a circa 30 minuti dall'evento traumatico) era pari a 2,0 g/l […] il livello di alcolemia era tale da determinare un'alterazione dello stato psicofisico e neurosensoriale del soggetto. Inoltre al ### in occasione degli esami chimico tossicologici effettuati presso il PS dell'ospedale di ### nonché presso l'ospedale ### di Napoli, fu riscontrata positività per assunzione di cocaina: l'assunzione combinata di alcol e cocaina presenta effetti spesso imprevedibili con aumento dei rischi associati a ciascuna sostanza e determina nell'organismo la formazione di un metabolita farmacologicamente attivo detto cocaetilene, che comporta una maggiore difficoltà a controllare gli impulsi, comportamenti scomposti o aggressivi, ansia ed irritabilità. Di tale circostanza va quindi tenuto conto per quanto attiene il potenziamento degli effetti dell'alcol sulla guida”. 
Ancora, lo stesso ing. ### pur non riuscendo a stimare quanto l'uso del casco avrebbe potuto positivamente influire sulle lesioni riportate dal ### comunque chiarisce che, verosimilmente, quest'ultimo non indossasse alcun casco protettivo al momento del sinistro. 
Orbene, alla luce delle numerose e gravi violazioni della normativa stradale realizzate dal ### in spregio del seppur minimo obbligo di cautela che informa in generale la circolazione stradale, quanto argomentato dal Consulente non appare sufficiente al fine di fondare un superamento della presunzione legale di corresponsabilità. Le presunzioni circa l'inevitabilità dell'impatto pur con andatura moderata e in buone condizioni psico-fisiche, non consentono di raggiungere alcuna certezza circa la non incidenza di tutte le condizioni su esposte sulla causazione del sinistro e sulle sue gravi conseguenze. 
Giova sul punto citare una recente pronuncia della Corte di Cassazione che afferma “In caso di collisione tra veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell'incidente.” (Cass. Civ. ord. n.22837/2024). 
Tanto esposto la responsabilità del sinistro occorso in data ###, alle ore 00:10 circa, lungo via ### all'intersezione con via ### in ### di Napoli ### va attribuita per il 50% a carico dell'autista dell'automobile ### e per il restante 50% al guidatore del ciclomotore ### Allo stesso risultato, comunque, si perverrebbe applicando il principio sancito dall'art. 1227 c.c. in quanto non vi è dubbio che vi sia stato un concorso di colpa del danneggiato che con la sua condotta gravemente violativa delle norme del codice della strada ha senz'altro contribuito nella causazione del danno. Appare quindi comunque ripartibile la responsabilità nella misura del 50%.  4. La quantificazione del danno liquidabile ### liquidazione del danno non patrimonialeconsiderata l'epoca del sinistro e i punti di invalità riconosciutitrovano applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle ### del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Sul punto Cass civ. sent. n.11754/2018). 
Dalla documentazione medica in atti e dalla relazione svolta dal Ctu emerge che la causa delle lesioni riportate dall'attrice possono ritenersi collegate causalmente con l'incidente (cfr relazione di consulenza tecnica dott.ssa ###. 
Allo stato residuano i seguenti postumi permanenti: emiparesi spastica sx (in soggetto destrimane) deficit intellettivo globale di grado lieve moderato multipli esiti cicatriziali al capo, al viso, torace, addome, bacino e arti (gia descritti dettagliatamente alla voce “esame obiettivo locale”); deviazione sx convessa della piramide nasale con modica riduzione della pervieta respiratoria a sx; perdita di numerosi elementi dentari all'arcata dentaria superiore ed inferiore; limitazione funzionale polso sx I suddetti postumi devono ritenersi tutti attualmente stabilizzati e non suscettibili di ulteriori miglioramenti, visto il lungo lasso di tempo trascorso (oltre dieci anni) dall'epoca dell'evento traumatico e le condizioni cliniche stazionarie nel corso degli anni. 
Il tutto ha indotto il consulente a stimare gli esiti invalidanti permanenti nella misura oscillante tra il 70 e il 72% con 394 giorni di I.T.T. (dal 3/8/08 al 29/8/09). Non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione del ctu sulla descrizione delle lesioni e dell'esistenza del nesso causale, apparendo corretti i criteri tecnici adoperati dal consulente. 
Tenuto conto delle gravissime lesioni anche celebrali subite, il ctu ha anche stimato una perdita della capacità lavorativa generica futura del 100% (c.f.r. relazione de CTU“il ### non ha potuto e non potrà più svolgere l'attività lavorativa di giardiniere che svolgeva prima del fatto” e che “le condizioni cliniche non sono compatibili con lo svolgimento di alcuna altra attività di lavoro”). 
Accertato il diritto al risarcimento dei danni subiti, va premesso che questo giudice, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Tale voce di danno va collocata, alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali, nella categoria del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass. nn. 7281, 7282, 7283, 8827 e 8828 del 2003; non-ché C. Cost. sentenza n. 233 del 2003). In tutte queste pronunce la Suprema Corte ha affermato, infatti, di voler definitivamente abbandonare la vecchia tripartizione a favore di un sistema bipolare, più semplice e razionale, che vede la contrapposizione tra l'art. 2043 (danno patrimoniale) e l'art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale). 
Nell'art. 2043 c.c. rientra così solo il danno patrimoniale, mentre tutte le altre voci di danno fanno parte dell'art. 2059 c.c. Quest'ultimo comprende, dunque, tanto il danno biologico che quello morale: entrambi, infatti, sono da considerarsi danni non patrimoniali che solo a fini risarcitori vengono liquidati con un equivalente monetario. 
Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito. 
Tanto premesso, per ciò che attiene ai valori cui attenersi per la liquidazione del danno biologico, appare equo rifarsi alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024, in quanto ad esse ha più volte fatto riferimento questo Tribunale. 
Considerata l'età del ### che, al momento del sinistro, era di 24 anni; applicando le ### va riconosciuta alla parte la somma complessiva di € 838.322 e per I.T.T. € 45.310 e per un totale di € 883.632. 
Passando alla valutazione del danno da perdita della capacità lavorativa si osserva, in linea teorica, che in casi analoghi la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12211 del 12/06/2015). 
Con altra più recente pronuncia è stato precisato che "un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi appunto per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima" (così la sentenza 9 novembre 2021, n. ###). Tale risarcimento spetta al soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato. 
Nel caso in esame il ctu ha accertato che le lesioni subite dal ### “incidono in maniera totale sulla sua residua capacità di lavoro, impedendogli sia attività lavorative che presumano una perfetta efficienza fisica, sia un'applicazione intellettuale coerente”. Considerato che all'epoca copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto dell'incidente l'attore non aveva ancora compiuto 24 anni, che era giardiniere, e che in sostanza gli è stata preclusa del tutto la possibilità di svolgere delle attività lavorative, si stima equo determinare in € 200.000 il danno da perdita della capacità lavorativa totale, tenuto conto dei redditi che avrebbe potuto percepire il soggetto in circa 40 anni di attività lavorativa. 
In definitiva, sommando i valori sopra indicati si ottiene il totale dovuto è pari ad € 1.033.632che rappresenta l'equivalente monetario del danno complessivo subito dall'attore.   A tali somme vanno aggiunte le spese mediche per il rifacimento della bocca e della dentatura quantificate in € 27.000,00. Inoltre, vanno risarciti i danni patrimoniali subiti dal motorino nella misura di € 6.000. 
In definitiva, sommando i valori sopra indicati si ottiene il totale dovuto è pari ad € 1.066.632, 00. 
Visti i motivi di cui sopra, considerata la corresponsabilità al 50 % di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, tale quantificazione dovrà essere ridotta alla metà. Pertanto, il danno non patrimoniale risarcibile in favore di ### è di € 533.316,00. 
La somma così liquidata è da intendersi al netto di quanto erogato dall'ente assistenziale ### al fine di evitare duplicazioni poiché, laddove venisse ristorato due volte il medesimo pregiudizio, ne discenderebbe un ingiustificato arricchimento per la percezione di somme al medesimo titolo erogate sia da parte del danneggiante che dell'ente previdenziale. Come ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.###/2023 “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l'### devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”. Pertanto, il risarcimento come sopra quantificato dovrà essere ridotto, per la parte relativa al danno biologico, in misura pari alla rendita eventualmente percepita e qui non provata nel suo preciso ammontare, erogata dall'ente previdenziale. Tuttavia, tale operazione di scomputo non può essere effettuata dal Giudice a cui è interdetto operare la decurtazione in assenza della prova del preciso ammontare della rendita e della sua effettiva percezione (sul punto Cass. Civ. ord. n.21967/2019). 
Accertata l'assenza di legittimazione passiva in capo alle eredi ### che hanno prestato acquiescenza alle volontà testamentarie del de cuius ### permane il vincolo solidale in capo al guidatore dell'auto ### e alla madre ### in qualità di erede del de cuius proprietario dell'autovettura. 
A norma dell'art.2054 comma 3 c.c., infatti, il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il guidatore in caso di sinistro stradale a meno che non provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza la sua volontà. ### è particolarmente rigida sul punto, richiedendo la prova che il proprietario abbia adottato tutti i mezzi necessari ad impedire la circolazione del veicolo. Nonostante il tentativo di provare per testi la predisposizione di misure di sicurezza quali l'ubicazione dell'auto presso lo studio del de cuius all'interno di un cancello chiuso con catenaccio, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova liberatoria poiché le cautele asseritamente copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto adottate ai fini della custodia dell'auto non possono ritenersi sufficienti, a fronte della effettiva disponibilità di accesso, da parte del figlio convivente, alle chiavi dell'auto e al cancello all'interno del quale la stessa era custodita. 
In conclusione, i convenuti ### e ### vanno condannati in solido a corrispondere la somma di € 533.316,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali.  ### liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo ### reputa opportuno ordinare il pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale dalla data del 3.08.2008 , sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 534.747,50) ma devalutata, in base agli indici ### al 3.8.2008-quale momento del sinistroe, quindi, anno per anno, ed a partire dal 3.8.2008 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. 
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod.  (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).  5. La posizione della ### s.p.a. 
Ulteriore circostanza pacifica è che il veicolo ### tg. ### coinvolto nel sinistro non risultava coperto da assicurazione, ciò giustificando la posizione processuale di ### s.p.a.  quale impresa designata per la ### alla liquidazione dei danni a carico del ### di ### della ### Il danno subito dal ### va dunque posto anche a carico, in via solidale, delle ### quale impresa designata per la ### dal ### di ### della #### comparsa di costruzione tempestivamente depositata in data ###, la ### spa ha agito giudizialmente in via di regresso ex art. 292 d. lgs. 209/05 nei confronti del convenuto, proprietario di un'autovettura priva di copertura assicurativa e coinvolta nell'incidente stradale.  ### di rivalsa è pacificamente ritenuta una azione di regresso, posto che l'obbligo risarcitorio in capo alla impresa designata per il ### della ### sorge ex lege ove sussistano determinati requisiti fattuali e , pertanto, prescinde dal fatto illecito in sé. copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto
La fattispecie de qua afferisce alla mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro, ipotesi contemplata all' art 283 c.d.a. comma 1 lett. B. 
Non risulta, per le ragioni sopra esposte, provato che l'incidente sia stato cagionato dal figlio del convenuto impossessatosi abusivamente dell'autovettura e che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario.  ### deve, quindi, essere condannato a rimborsare alla ### spa le somme che quest'ultima dovrà corrispondere all'attore. 
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, essendo l'obbligazione del ### sostitutiva di quella del proprietario/danneggiante ed essendo, pertanto, l'obbligazione del responsabile, convenuto in via di regresso, debito di valuta.  6. Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata dalle parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, ###, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da ### con atto di citazione in riassunzione notificato tra il 12 e il 13 luglio 2017; successivamente interrotto e riassunto con atto di citazione in riassunzione notificato ai convenuti ##### e #### e ### s.p.a., così provvede: 1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo a #### e ### per le ragioni esposte in motivazione.  2) ### alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 14.598,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge nei confronti, in solido, in favore di ### e ### con attribuzione alle procuratrici costituite; 3) ### alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 14.598,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge nei confronti, in favore di ### 4) Dichiara accertata la corresponsabilità al 50% di ### e ### nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data ###.  5) Per l'effetto condanna ### in solido con ### e ### s.p.a. quale ### per la ### alla liquidazione dei danni a carico del ### di ### della ### al pagamento, in favore di ### della somma complessiva di € 533.316,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi, come in parte motiva specificati; 6) ### in solido, i convenuti ### con ### e ### s.p.a. quale ### per la ### alla liquidazione dei danni a carico del ### di ### della ### alla rifusione delle spese di lite che liquida per copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto compensi in € 20.437,20 (€14.598,00 con aumento del 40% ex art.4 co.2) oltre spese generali al 15% IVA e ### oltre spese sostenute per l'iscrizione della causa a ruolo e del contributo unificato se versati, come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.  7) Pone il pagamento delle spese delle CTU svolte dalla dr. ### liquidati come da separato decreto e del dott. ### già liquidati con decreto del 17.7.2024, a carico definitivamente della parte soccombente.  8) ### a rimborsare in favore di ### s.p.a. la somma che questa sarà tenuta a corrispondere all'attore per effetto della sentenza, oltre interessi legali dal pagamento e fino al soddisfo. 
Così deciso in Napoli il ###. 
Il Giudice Dott.ssa copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto ### CONFORMITÀ
Ai sensi dell'art. 196-octies disp.att. cpc e per gli effetti dell'art. 475 cpc, si attesta che la copia del titolo stampato ed unito in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessive 17 ### pagine, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 90876/2012 R.G. Tribunale di Napoli dal quale è stato estratto.
Portici, 25 giugno 2025
Avv. vincenzo buonocunto copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. vincenzo buonocunto

causa n. 90876/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Notaro Alessia

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 59/2023 del 08-03-2023

... considerazioni del perito, una deturpazione di tipo estetico molto significativa, che produce nella vittima un sentimento di vergogna e di sofferenza (c.d. componente morale) che incide anche sulla sua vita di relazione (c.d. componente esistenziale). Ricorrono, pertanto, elementi di specificità, nella fattispecie in esame, tali da fare ritenere che il pregiudizio concreto che il ### ha subito è superiore quello standard occorso a carico di una persona della stessa età per il medesimo valore punto (cfr Cass., sez. III, 3505/2016 e a Cass., sez. VI-III, 14746/2019, sez. VI-III, 5685/2021), con conseguente innalzamento equitativo, tenuto conto di quanto sopra, nella misura del 20%. Dagli importi ipoteticamente spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale permanente vanno decurtati - ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. 1124/1965 - le somme attribuite e/o attribuibili dall'### (ratei di rendita versati e valore capitale della prestazione residua) a titolo di danno biologico secondo una distinzione di componenti delle prestazioni assicurative diverse evidenziata già dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000 sulla base del criterio della liquidazione del pregiudizio con scomputo per poste (leggi tutto)...

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### nome del Popolo italiano TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Lavoro Il Tribunale, in persona del Giudice del ### dott. ### nella causa civile n. 248/2021 ###. Lav. Prev. Ass., promossa da I.N.A.I.L. (avv. ### - ricorrente - contro ### (avv. ### - resistente - nonché contro 3 ### & C. s.n.c.  - convenuta contumace - e nei confronti di ### (avv.ti ### e ### - interveniente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno 8.3.2023, la seguente SENTENZA 1. ### si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il ###, per ottenere, previo accertamento della responsabilità nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso a ### in data ###, la condanna di 3 ### di ### & C. s.n.c. e di ### a rimborsargli la somma di € 188.244,90, oltre accessori, a titolo di rivalsa per le prestazioni assicurative erogate a beneficio della vittima, valore aggiornato nel prosieguo della causa con attestati di credito aggiornati, da ultimo, alla somma di € 199.627,82 alla data del 31.12.2022 ### ricorrente ha esposto che ### assunto alle dipendenze della 3 ### di ### & C. s.n.c. sin dal 2007, è stato vittima di un infortunio sul lavoro occorso mentre operava con uno stampo idoneo al taglio di lamiere, per effetto dell'attivazione del punzone del macchinario senza comando dell'operatore, con conseguente schiacciamento di quattro delle cinque dita della mano sinistra. Ha allegato che la verificazione dell'evento è da ascriversi all'inosservanza di una serie di doverose cautele (obsolescenza, difetto di manutenzione e di indicazione delle modalità d'uso nel DVR nonché carenza nel macchinario dei dispositivi di sicurezza prescritti idonei ad impedire un'attivazione senza intervento umano del punzone, omissione degli adempimenti di sorveglianza sanitaria) ed ha segnalato che il procedimento penale intrapreso sull'episodio a carico del l.r.p.t. dell'impresa datrice di lavoro 3 ### si è concluso con una sentenza di applicazione della pena di mesi due e giorni dieci di reclusione ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorrente, premessa la proponibilità dell'azione di regresso dinanzi al Giudice civile in base all'art. 10 del d.p.r. n. 1124/1965, ha chiesto la condanna delle parti resistenti a rimborsargli le spese effettuate e le somme erogate in favore della vittima dell'infortunio, osservando che la responsabilità delle predette emerge dalla sentenza emessa in sede penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ed ha invocato il meccanismo di riparto dell'onere probatorio previsto, anche in questa materia, dall'art. 2087 2. Con memoria depositata il ###, ### è intervenuto in giudizio, affinché, accertata la responsabilità della società datrice di lavoro nell'infortunio, la medesima ed il suo legale rappresentante siano condannati al risarcimento dei danni, ulteriori rispetto a quelli già indennizzati dall'### che egli ha denunciato di avere subito e che ha quantificato nell'importo di € 484.764,81. Ha riferito di avere subito l'amputazione del secondo, del terzo, del quarto e del quinto dito della mano sinistra a causa di un movimento “non programmato ed imprevedibile” del punzone dello stampo con il quale stava operando. Ha allegato che il danno si è verificato a causa delle inadempienze della datrice di lavoro ai propri obblighi di sicurezza, denunciando di non avere ricevuto una formazione adeguata - con particolare riferimento ai rischi connessi alle mansioni ed alle conseguenti procedure di prevenzione e protezione - e che il macchinario mediante il quale stava lavorando non era conforme alle prescrizioni legali, risultando vetusto e privo di manutenzione. Ha argomentato di avere completamente perduto la propria capacità lavorativa “…con conseguente riduzione del reddito che lo stesso percepiva in epoca antecedente all'infortunio occorso…”, evidenziando la difficoltà di ricollocamento in una diversa attività, posto che “da anni” si era specializzato nella mansione di metalmeccanico stampatore e non aveva maturato esperienze lavorative in altro settore produttivo. Ha prospettato di avere subito un danno biologico permanente pari al 30%, oltre a pregiudizi morali, di tipo esistenziale e alla vita di relazione, osservando che le gravi limitazioni all'arto superiore sinistro si sono ripercosse sulle proprie abitudini di vita (avendo dovuto rinunciare a diverse attività e momenti di condivisione con gli affetti più cari) e sulla sfera psicologica, vista la deturpazione di una parte del corpo particolarmente visibile ed ha rivendicato il diritto soggettivo di ristoro integrale dei danni non patrimoniali al netto della parte indennizzata dall'### e di quelli patrimoniali, che ha quantificato in € 327.786,48, in ragione della perdita totale della capacità lavorativa specifica attestata in una relazione medico legale di parte.  3. La società datrice di lavoro 3 ### di ### & C. s.n.c., pur avendo ricevuto regolare notifica sia del ricorso che dell'atto di intervento adesivo autonomo dell'infortunato, è rimasta contumace.  4. Con memoria depositata in data ###, ### ha confutato il fondamento delle pretese avanzate nei suoi confronti dall'### e dal ### Ha osservato che il giudice adito può motivatamente discostarsi dall'affermazione della responsabilità postulata a suo carico dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta illustrando “…le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione…”. Ha precisato, al riguardo, che il sinistro si è verificato due anni dopo la tragica perdita della figlia e che, nello stesso anno del patteggiamento, il coniuge è stato colpito da una grave ischemia con esiti invalidanti persistenti e che, per queste circostanze, la scelta processuale del patteggiamento ha rappresentato una “abdicazione umana”, piuttosto che “…una vera e propria lucida ammissione di responsabilità…”. Ha confutato la versione del ### secondo cui l'incidente si è verificato a causa di un “colpo di ritorno non comandato” dovuto ad un malfunzionamento della macchina ed ha sostenuto, invece, che l'accaduto è dovuto ad un errore dell'operatore che, “…invece di rimuovere il pezzo già lavorato, abbia azionato la pressa per poi, accortosi dell'errore, cercato di sfilare il pezzo ivi rimasto. E' evidente che la sequenza sopra indicata si è svolta nell'arco di pochissimi istanti, in una logica di reazione e azione istintiva, ma non abbastanza veloce da evitare l'infortunio…”. Ha aggiunto che la pressa era vecchia, ma affidabile ed infatti, in oltre vent'anni di utilizzo, non aveva mai ripetuto un colpo, che l'operatore non aveva motivo di inserirvi la mano perché c'era un apposito gancio e che non è ragionevole che abbia impugnato il gancio con la mano destra e contemporaneamente inserito nella pressa la mano sinistra e che, se la dinamica fosse stata quella indicata dalla vittima, la conseguenza sarebbe stata lo schiacciamento del dorso della mano oltre all'amputazione delle dita. Ha ricordato che il sistema di controllo dello stampo determinava l'arresto della discesa del punzone al rilascio di uno o di entrambi i pulsanti in tre distinte posizioni di blocco e che è verosimile che si sia attivata l'ultima a 2-3 cm dal piano e che la presenza della lamiera abbia determinato l'amputazione delle dita ed ha affermato che la presenza di un dispositivo antiripetitore non avrebbe evitato l'evento. ### ha rilevato che il ### era stato inizialmente assunto come apprendista e che, in quanto tale, era stato formato, ha ricordato che era stato addetto alle presse per la lavorazione della lamiera per oltre nove anni, eseguendo mansioni semplici e ripetitive e che, pertanto, la somministrazione di formazione specifica ulteriore non avrebbe arricchito il suo patrimonio professionale di conoscenze che gli avrebbero consentito di evitare l'incidente (e lo stesso dicasi per le visite mediche omesse), anche perché il rischio correlato all'inserimento di un arto in una pressa è correlato “al senso comune” ed è “intuitivo” ed ha concluso sostenendo che l'infortunio si è verificato per rischio elettivo del lavoratore e, in subordine, per concorso di colpa del medesimo nella misura del 50%. Da ultimo, ha contestato la quantificazione delle voci di danno qualificandola eccessiva.  5. Dato atto dell'insussistenza delle condizioni per esperire utilmente il tentativo di conciliazione (cfr verbale dell'udienza del 5.4.2022), la causa è stata istruita mediante l'acquisizione degli atti del procedimento penale esitato nella sentenza n. 1023 del 18.4.2018, che ha applicato a ### ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di mesi due e giorni dieci di reclusione ed attraverso una CTU medicolegale finalizzata a determinare il danno biologico permanente e temporaneo sofferto dal ### e quello che ha interessato la capacità lavorativa specifica.  ### note difensive finali depositate il ###, il ### ha eccepito la nullità della perizia per omessa trasmissione della bozza e ne ha, comunque, contestato le conclusioni in ordine al grado di danno biologico permanente riconosciuto al ### reiterando le istanze di prove già articolate. ### invece, ha sottolineato il valore di prova che discende dall'affermazione di responsabilità del ### contenuta nella sentenza di patteggiamento ed ha richiamato le osservazioni critiche formulate dal proprio consulente di parte alla relazione del perito, con particolare riferimento alla valutazione della capacità lavorativa specifica. L'### si è limitato ad aggiornare - come richiesto dallo scrivente - i dati relativi alle spese ed alle prestazioni assicurative erogate. 
All'esito dell'udienza del 14.2.2023, è stato assegnato un termine alla difesa del ### per prendere posizione sulla perizia depositata dal CTU medico-legale, sanando, in tal modo, per rinnovazione, la nullità verificatasi per effetto dell'omessa trasmissione della bozza alla parte ai sensi dell'art. 195 c.p.c. (cfr, Cass., sez. VI-lavoro, 23943/2017). Il perito ha depositato, quindi, in data ### un'integrazione che contiene la risposta alle osservazioni del ### All'udienza dell'8.3.2023 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.  6. Le pretese avanzate dall'### e da ### sono fondate e meritevoli di accoglimento nei limiti e per le considerazioni dappresso esposte.  6.1 Il combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 1124/1965, come interpolato dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale intervenute in materia (in particolare 22/1967 e n. 485/1991), attribuisce all'### il diritto di rivalsa per le somme corrisposte, a titolo di prestazioni assicurative, al lavoratore vittima di infortunio sul lavoro o ai superstiti dello stesso. Tale diritto può essere esercitato nei confronti del datore di lavoro nonché nei confronti di tutti soggetti che secondo le leggi civili debbano rispondere dell'infortunio verificatosi in occasione del lavoro, a condizione che costoro siano responsabili di un reato penale perseguibile d'ufficio, valendo, in caso contrario, la regola dell'esonero stabilita dal primo comma dell'art. 10 del d.p.r. citato. Fra questi è compreso anche il legale rappresentante di una società di persone e financo di capitali: “…Questa Corte ha già escluso la qualifica di terzo rispetto al rapporto assicurativo sociale, ai fini dell'azione di regresso da parte dell'### sia per i dipendenti dell'imprenditore, in quanto interni al rischio aziendale (### Un. 16 aprile 1997, 3288; Cass. 21 luglio 2003 n. 11315), sia - a maggior ragione - per il legale rappresentante della società di persone (Cass. 12 ottobre 1998, n. 10097) e di capitali (Cass. 18 giugno 2004 n. 11432, Cass. 16 maggio 2006, n. 11426; Cass. 24 giugno 2020, 12429), datrice di lavoro, il quale è legato alla società da un rapporto organico, ed è quindi l'organo attraverso il quale la società ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro. In particolare, questa Corte (sentenza 29 settembre 2009, n. 23276) - nel caso esattamente inverso al presente, di accoglimento dell'azione di regresso verso il solo legale…” (Cass., sez. lavoro, n. ### del 7.12.2021).  ### della responsabilità civile derivante da reato può essere effettuato incidentalmente dal Giudice civile, ma in ordine al riparto degli oneri di allegazione e di prova si sono fronteggiati, in passato, due differenti orientamenti del Giudice di legittimità: secondo il primo (cfr, ex multis, Cass., sez. lavoro, 10529/2008), occorre applicare i canoni vigenti in ordine all'allegazione e prova postulati dall'art. 2087 c.c., mentre, ad avviso del secondo (cfr, ex multis, Cass., sez. lavoro, 15715/2012), l'### così come le vittime di infortunio che invochino il ristoro integrale dei danni non coperti dall'assicurazione obbligatoria avvalendosi dell'eccezione alla regola dell'esonero di legge (art. 10 commi primo e secondo del d.p.r. n. 1124/1965), deve allegare e provare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato. 
Tale conflitto è stato superato dalla pronuncia n. 12041 del 19.6.2020, con la quale la ### lavoro della Corte di Cassazione, dopo avere dato atto del contrasto e ripercorso l'evoluzione storica della materia, passando in rassegna gli interventi normativi e giurisprudenziali che l'hanno caratterizzata, ha affermato, con una motivazione estremamente approfondita e pienamente condivisa dallo scrivente - alla quale si fa, per brevità, integrale rinvio - la correttezza del primo orientamento: “…in caso di azione del lavoratore proposta per il risarcimento del danno cd. "differenziale" derivante da infortunio o malattia professionale e, per connessione, nell'ipotesi di azione di regresso esercitata dall'### la responsabilità del datore di lavoro debba essere accertata con criteri di giudizio di tipo civilistico…In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cd. danno differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'### deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso…”. Applicando tale orientamento, il ricorrente e l'interveniente sono chiamati a provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e dei danni verificatisi in conseguenza del sinistro, nonché il nesso di causalità che collega il secondo all'opera prestata e ad allegare la nocività dell'ambiente lavorativo, competendo al datore di lavoro dimostrare che l'evento è dipeso da causa a lui non imputabile, cioè di aver adempiuto il suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. In tale quadro si inserisce il tema dell'efficacia e del valore della sentenza di applicazione di pena concordata ai fini del presente giudizio, limitandosi la legge (art. 445, comma 1 bis c.p.p.) a stabilire che la pronuncia, pur essendo, di regola, quoad effectum, equiparata ad una statuizione di condanna, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Anche in questo caso v'è stata una certa oscillazione nella giurisprudenza di legittimità, in quanto, secondo un primo orientamento, espresso in numerosi precedenti (cfr, ex multis, Cass., sez. lavoro, 9358/2005, 3980/2016, ###/2017), la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pur non producendo effetti vincolanti sul giudizio civile di danno, costituisce un elemento di prova così rilevante da invertire l'onere probatorio, gravando sul convenuto l'onere di fornire gli elementi idonei a spiegare le ragioni per le quali avrebbe ammesso in sede penale una sua insussistente responsabilità nella causazione del sinistro. Di contro, pronunciamenti più recenti del S.C. hanno, ad avviso dello scrivente, condivisibilmente, circoscritto il valore della pronuncia, spiegando che la modifica del riparto dell'onere ed il peso probatorio riconosciuto dall'orientamento precedente finiscono per rendere pressoché vincolante nel giudizio civile di danno la pronuncia di applicazione della pena concordata, affermando che: “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.).” (Cass., III, n. 20170 del 30.7.2018, più di recente richiamata dall'ordinanza della stessa sezione n. 7014 dell'11.3.2020).  6.2 Applicando tali principi di diritto alla fattispecie concreta, emerge che la società datrice di lavoro e, per essa, ### quale l.r.p.t., devono considerarsi responsabili dell'infortunio occorso a #### è stato citato in giudizio dalla ### in sede con l'accusa di avere commesso il delitto p. e p. dagli artt. 590, commi 1,2 e 3 e 583 comma 1, n. 1 e 2 c.p., perché, in qualità di l.r.p.t. della 3 ### s.n.c. e di datore di lavoro, “….con colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza e nelle regole specifiche di seguito indicate, cagionava lesioni gravi al lavoratore ### che stava utilizzando la pressa meccanica marca ### azionata con comando a due mani ed operante a stampo aperto; tale macchina veniva impiegata per la lavorazione a freddo della lamiera, che avveniva tramite la chiusura di uno stampo costituito da un elemento mobile superiore (detto “punzone”) e una parte fissa inferiore (detta “matrice”) opportunamente sagomati. ### si verificava allorché ### dopo aver inserito all'interno dello stampo la lamiera e realizzato i primi due pezzi (da ogni lamiera era possibile ricavare massimo tre pezzi), azionava il punzone e introduceva la sua mano sinistra per prelevare il pezzo da ultimo formato; nel mentre compiva tale operazione, il punzone scendeva senza che l'infortunato avesse comandato la sua discesa e schiacciava le dita della sua mano sinistra, cagionando l'amputazione a livello della falange basale del II, ### IV e V dito della mano sinistra, con una malattia superiore a giorni quaranta e con compromissione della funzione prensile. Tale evento non si sarebbe verificato se ### nella sua qualità di datore di lavoro: - avesse messo a disposizione dei lavoratori un macchinario conforme ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 70 del d.lgs. 81/2008, con riferimento ai seguenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del citato decreto (art. 71, comma 1, in relazione all'art. 70, comma 2 e allegato V del D.lgs. 81/2008): A) la messa in moto della pressa doveva essere effettuata soltanto mediante un organo di comando concepito a tal fine (parte I, punto 2.2) B) la pressa meccanica alimentata a mano doveva essere munita di un dispositivo antiripetitore del colpo (parte II, punto 5.6.4) - avesse fornito a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (art. 37, comma 1 D.Lgs 81/2008)…” Dagli atti di indagine preliminare acquisiti al presente procedimento1 si evince che: - il ### ha dichiarato alla P.G. in data ### di essere stato assunto dal 2007 alle dipendenze della 3 ### dal 2007 e di essere stato prevalentemente addetto alle presse, che “…la macchina funzionava con il comando a doppio pulsante…la lavorazione consiste nell'introdurre all'interno dello stampo la lamiera per tutta la sua lunghezza. Questa deve essere collocata sulle battute dello stampo per far sì che si riescano a realizzare i 3 pezzi ed è quindi necessario che la lamiera sia collocata dritta. Dopo averla inserita si aziona il comando e il punzone si muove fino a che non la schiaccia completamente. A questo punto si rilasciano i pulsanti e questo risale. E' necessario quindi avvicinare le mani dentro lo stampo per togliere il pezzo formato e il ritaglio della lamiera. Si riposiziona la restante lamiera Si 1 ### - ed infatti non si registrano contestazioni sul punto - che nel giudizio civile la prova dei fatti possa desumersi anche dagli atti di indagine preliminare di un procedimento penale per il principio di atipicità che governa il processo ex art. 116 c.p.c. (cfr, per tutte, Cass., sez. II, 3689/2021, 18025/2019, 1593/2017).  comanda di nuovo la discesa del punzone e si preleva il prodotto lavorato il tutto per altre due volte. Alle 16 circa stavo realizzando il 3° taglio sulla lamiera. Ho azionato il pulsante il punzone è sceso ha formato il pezzo ed al rilascio del pulsante è risalito. Quando ho introdotto la mano sinistra all'interno dello stampo mentre con la destra impugnavo l'uncino utilizzato per estrarre i pezzi improvvisamente il punzone è sceso senza che io avessi comandato la sua discesa e mi ha schiacciato le quattro dita della mano sinistra….Per quanto di mia conoscenza la pressa che stavo utilizzando ha, in corrispondenza del volano superiore un supporto metallico che dovrebbe bloccare il punzone in alto…”; - il ### interrogato il ### dai funzionari dell'Asl 1 nella veste di ufficiali di polizia giudiziaria, ha dichiarato di non sapersi spiegare le ragioni della verificazione dell'incidente, precisando che la pressa usata dal ### non aveva creato alcun problema prima del fatto e che l'azienda la possedeva da circa vent'anni, che la “metodologia corretta” prevedeva che gli arti non potessero entrare in contatto con lo stampo, in quanto, per il primo dei tre colpi previsti “…veniva utilizzato un gancio metallico per estrarre dallo stampo stesso il primo pezzo; per i successivi colpi veniva utilizzata la parte rimante (rimanente, ndr) della lamiera…”. Ha riferito che nessuna operazione di manutenzione straordinaria aveva riguardato lo stampo aperto della pressa e che “…l'unica accortezza è stata la previsione del gancio per estrarre i pezzi…” e, alla richiesta di spiegare l'utilità del gancio, visto che il rilascio di uno solo dei due pulsanti presenti avrebbe dovuto determinare l'arresto della macchina, ha risposto “…il gancio permette di fare l'operazione di estrazione in modo più rapido, per di più non implicando alla mano il contatto con lo stampo….”, aggiungendo che il tipo di lavoro che stava svolgendo il ### in quel momento non permetteva di operare in modo diverso. Richiesto di delucidazioni sulla formazione del ### ha risposto di avergli personalmente impartito la formazione di base quale responsabile della sicurezza e che, per il resto, lavorava in affiancamento ad operai esperti; - nella relazione del 5.6.2015 con comunicazione di notizia di reato alla ### in sede, redatta dai tecnici della prevenzione dell'### 1 nella veste di ufficiali di p.g., è stato osservato che il macchinario che ha provocato l'infortunio è una “pressa meccanica” alimentata a mano marca ### azionata con comando a due mani ed operante a stampo aperto, che viene usata per la lavorazione a freddo della lamiera che avviene tramite la chiusura di uno stampo costituito da un elemento mobile superiore (detto punzone) e una parte fissa (detta matrice) opportunamente sagomati.  ### stampo è collegato alla struttura portante del macchinario e, in particolare, la matrice è ancorata sul piano della macchina mentre il punzone è ancorato alla “slitta”, l'elemento mobile della macchina stessa. Le presse meccaniche utilizzano per il movimento della slitta sistemi di trasmissione meccanica. “…La discesa e la risalita del punzone sono azionati da un “comando a due mani”, un dispositivo che necessita dell'uso contemporaneo delle due mani, costringendo l'operatore ad allontanarle dalla zona pericolosa della macchina. La pressione contemporanea dei pulsanti aziona il movimento della slitta che porta il punzone a contrasto con la matrice. 
Eseguita la formatura della lamiera il punzone risale automaticamente. Il comando è posto su un piedistallo posizionato a distanza dalla macchina. Tale comando nel corso del sopralluogo è risultato funzionante in quanto, solo pigiando contemporaneamente i due pulsanti si azionava il movimento del punzone ed al rilascio degli stessi la sua discesa si arresta. ### alla macchina utilizzava un gancio metallico per rimuovere dalla matrice dello stampo il prodotto lavorato. Il materiale da lavorare era stoccato in appositi contenitori posti alla sinistra della macchina, gli fridi (sfridi, ndr) di lavorazione sulla destra, il prodotto appena lavorato era collocato in adiacenza alla macchina, appoggiato su un piano rialzato, ed altro prodotto finito era collocato più a destra all'interno di un apposito contenitore. La macchina in questione non ha a corredo alcun documento che ne indichi la data di fabbricazione, il corretto uso e metta in evidenza gli apprestamenti di sicurezza installati; non è presente neppure alcuna documentazione inerente l'effettuazione della sua manutenzione…” I tecnici hanno, altresì, osservato che le normative di sicurezza vigenti (artt.  71, primo comma e 70, secondo comma ed allegato V del d.lgs. 81/2008) prevedono che le presse meccaniche alimentate a mano devono essere munite del dispositivo antiripetitore del colpo, “…inteso come il sistema meccanico, elettronico, pneumatico e/o combinato, che impedisca l'inizio di un nuovo ciclo di lavorazione non comandato dell'operatore. Quando si accede alla zona di stampaggio durante la fase di risalita del punzone deve essere garantito che l'arresto della slitta avvenga al punto morto superiore e questo può avvenire solo con il controllo automatico effettuato da appositi dispositivi di sicurezza (“dispositivi ridondanti” costituiti da valvole in grado di scaricare correttamente l'aria che alimenta il gruppo freno frizione e “sorveglianza automatica” che ne controlla il corretto funzionamento oltre, ai dispositivi di “sorveglianza dell'oltrecorsa” che devono assicurare l'impossibilità dell'inizio di un nuovo ciclo non comandato se durante l'arresto della slitta al punto morto superiore viene superata la normale posizione di arresto.) Infatti questa tipologia di macchinari per la loro modalità di funzionamento possono per svariati motivi, quali appunto anomalie del gruppo freno/frizione e/o superamento della normale posizione di arresto al punto morto superiore della slitta, dare inizio ad un nuovo ciclo di lavoro non comandato dall'operatore. ### presse operanti a stampo aperto alimentate a mano, la sola presenza del comando a due mani, non costituisce una protezione efficace per l'operatore, come non costituisce un dispositivo di sicurezza, l'utilizzo di un utensile ### per accedere allo stampo…”. Hanno, da ultimo, constatato che il macchinario usato era “molto vecchio”, non mantenuto in buono stato di conservazione, privo di documenti idonei ad attestare l'esistenza di dispositivi di sicurezza in dotazione e l'effettuazione di interventi di manutenzione e che nulla, al di là dell'elencazione di disposizioni normative, è stato rinvenuto in proposito all'interno del documento di valutazione dei rischi dell'azienda. Con separato verbale del 27.5.2015 i tecnici hanno impartito tre prescrizioni all'impresa: 1) dotare la pressa meccanica del dispositivo antiripetitore del colpo o, in alternativa, di protezioni che impediscano alle mani dell'operatore di raggiungere la zona pericolosa 2) erogare al personale dipendente la formazione prevista dall'art. 37 del d.lgs. 81/2008 3) inviare i dipendenti a visita medica, adempiendo gli obblighi di sorveglianza sanitaria ed è attestato in atti che l'azienda ha ottemperato dette prescrizioni e pagato quanto richiesto ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del d.lgs.  758/1994.  6.3 ### delle allegazioni delle parti e l'evidenza processualmente disponibile nei termini sintetizzati alla luce delle premesse normative esposte, consente di osservare che: al momento dell'incidente ### lavorava alle dipendenze di 3 ### di ### & C. s.n.c. e, a fronte delle plurime e specifiche denunce di nocività dell'ambiente di lavoro, è emerso che il macchinario che ha dato origine all'infortunio era vetusto, non oggetto di periodici interventi di manutenzione, foriero di rischi specifici di incidente non segnalati e correttamente fronteggiati da apposite misure tramite indicazione nel documento di valutazione dei rischi e che l'operatore addetto che si è infortunato non aveva ricevuto nessuna formazione tecnica specifica in ordine al funzionamento della macchina che utilizzava (essendo ben diversa, oltre che vaga ed indimostrata, l'affermazione che il ### ha reso in sede di indagini preliminari di un generico addestramento di base all'inizio dell'apprendistato e successivo affiancamento di operai più esperti)2. E' emerso, in particolare, che lo stampo era 2 ###. 70 e 71 del d.lgs. 81/2008 prevedono, nei limiti di interesse, che: “1. ### quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V…” “1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 sprovvisto dei dispositivi di sicurezza che la legge impone per un macchinario di questo genere al fine di evitare la c.d. ripetizione del colpo e cioè la discesa del punzone verso la matrice in assenza di comando in tal senso dell'operatore. La dinamica dell'episodio è stata ricostruita, anche in base alle dichiarazioni della vittima, dai tecnici della prevenzione Asl delegati allo svolgimento delle indagini preliminari, nel senso che il ### giunto alla fase di lavorazione della terza parte della lamiera dopo avere eseguito regolarmente gli altri due, ha allungato la mano sinistra per estrarre il pezzo che era stato sagomato e, a questo punto, improvvisamente, in assenza di un comando, il punzone è sceso nuovamente e gli ha schiacciato la mano amputandogli quattro delle cinque dita dell'arto sinistro. Questa dinamica non è stata avversata dal ### in sede penale, perché questi, nell'interrogatorio reso in sede di indagini ha affermato di non sapersi spiegare le ragioni dell'incidente ed ha optato, coerentemente con l'assenza di difese spendibili ed alla luce delle numerose conclamate inosservanze degli oneri di sicurezza che sono state attestate sopra, per l'applicazione di una pena concordata. Nella presente sede, come s'è detto al punto n. 3, invece, il ### ha affacciato l'ipotesi che l'incidente si sia verificato esclusivamente a causa di un errore del ### che sarebbe consistito nell'avere azionato volontariamente la pressa (recte, la discesa del punzone) invece di rimuovere il pezzo di lamiera che aveva già sagomato e, accortosi dell'errore, di avere cercato, a questo punto, di sfilare il pezzo rimasto sulla matrice inserendo la mano sinistra nella pressa. Di tale versione dei fatti (cui il ### non ha fatto alcun cenno in sede di indagini preliminari veicolandola anni dopo solo nella presente sede ###v'è prova: i capitoli di prova testimoniale attengono a circostanze pacifiche ed irrilevanti, posto che l'inesistenza di precedenti episodi di ripetizione del colpo non esclude, come attestato dai tecnici della prevenzione, la possibilità di verificazione dell'evento, soprattutto per una macchina vecchia e priva di manutenzione, mentre la CTU sollecitata in ordine alla compatibilità e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. ### V, per quanto di interesse, prevede che “…5.6.4 Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di dispositivo antiripetitore del colpo….” delle lesioni del ### ha carattere puramente esplorativo, non sussistendo alcun elemento che consenta di collegare la ### amputazione delle dita alla versione esposta, dipendendo l'entità dei danni dalla modalità e dai tempi di inserimento e tentativo di ritrazione dell'arto. 
Inoltre, la dinamica posticciamente ipotizzata dal ### confligge con due dirimenti argomenti di ordine logico, in quanto, se davvero il ### avesse erroneamente comandato una seconda volta la discesa del punzone sopra la matrice nonostante l'intervenuta lavorazione del pezzo, l'inserimento della mano nel tentativo di sottrarre il pezzo già sagomato ad una nuova pressione della macchina - contrariamente a quanto sostenuto dal deducente - sarebbe stato un gesto totalmente opposto all'istinto naturale di protezione che ogni essere umano possiede, in special modo se abituato ad utilizzare una macchina di questo genere e, inoltre, avrebbe causato, rilasciando per forza maggiore uno dei due pulsanti della macchina, l'automatico blocco del punzone evitando l'evento. 
Da ultimo, ma non per ordine di importanza, la responsabilità del ### per il sinistro non verrebbe meno neppure se fosse confermata l'imprudenza del ### che egli ha ipotizzato, giacché, come noto, le disposizioni generali e specifiche in materia di sicurezza sul lavoro sono funzionali a proteggere il personale da situazioni di rischio per la propria incolumità, generabili anche da un comportamento incauto, che, di per sé preso, non è in grado di interrompere il nesso di causalità fra inosservanza delle cautele (in particolare, nella specie, omessa formazione necessaria ad un uso corretto della macchina) ed evento. Invero, si può ipotizzare l'esistenza di un rischio di tipo elettivo assunto dalla vittima del sinistro solo allorquando l'infortunio si verifichi per effetto di una condotta lavorativa del tutto arbitraria, che si prefigga finalità estranee a quelle produttive: “In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il rischio elettivo, che delimita l'ambito della tutela assicurativa, è riferito al comportamento del lavoratore e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.” (Cass., lavoro, 7649/2019); “Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata.” (Cass., sez. lavoro, 16026/2018); “In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto.” (Cass., sez. lavoro, 798/2017) “In materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.” (Cass., sez. lavoro, 2127/2013) “Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.” (Cass., lavoro, 19494/2009). Con specifico riguardo a comportamento incauto di personale non adeguatamente formato, il S.C. ha statuito che “In tema di infortuni sul lavoro, qualora il comportamento del lavoratore che ha determinato l'evento dannoso sia scaturito dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi o formativi rispetto all'attività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, l'infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore l'ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa o di formazione, al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l'inadempimento datoriale e tale da ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto.” (Cass., sez. lavoro, ###/2019).  7. Per le ragioni sin qui esposte, la società datrice di lavoro e il suo legale rappresentante ### devono considerarsi civilmente responsabili dell'infortunio occorso a carico di ### a causa di gravi e plurime inosservanze degli obblighi di sicurezza, con conseguente necessità di accoglimento delle domande di risarcimento dei danni differenziali e complementari avanzate dal ### e di rivalsa avanzate dall'### 7.1 ### espletata in corso di causa al fine di determinare l'entità dei danni sofferti a causa dell'infortunio, ha evidenziato che il ricorrente ha subito un danno biologico temporaneo in misura pari al 100% per tre mesi ed in misura pari al 50% per ulteriori quattro mesi ed un danno biologico permanente commisurabile nel 28%. Considerato che il Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico e che le stesse sono state confermate, con motivazione convincente, anche all'esito dei rilievi mossi dai consulenti delle parti (il che vale anche con riguardo alle obiezioni della difesa del ### cui il perito ha risposto con apposita integrazione depositata il ###), il Giudice ritiene di farle proprie.  7.2 Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere, a questo punto, liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano in uso presso questo ### e considerate oramai l'unico adeguato parametro orientativo dell'equità per le liquidazioni del danno biologico (Cass., sez. III, 12408/2011; id., 8508/2020). La versione da prendere a riferimento è quella più recente dell'8.3.2021, trattandosi di determinare un credito di valore costituito dall'equivalente pecuniario di un danno non ristorabile in forma specifica (cfr, per tutte, Cass. sez. III, 7272/2012 e id, 21245/2016). Con riguardo al ristoro del pregiudizio permanente all'integrità fisio-psichica, va tenuto conto che il valore indicato nella prima casella delle tabelle contiene già in sé una ponderazione standard di tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti da un uomo medio di una certa età in ossequio al principio di liquidazione unitaria stabilito dalle c.d. sentenze di ### (Cass., sez. unite, 26972/2008; l'orientamento delle quali è stato più volte condivisibilmente confermato, cfr ex multis, sez. VI-III, 20111/2014; sez. III, 25817/2017; sez. VI-III, 10912/2018). 
Occorre tenere conto, tuttavia, della necessità, nel caso in esame, di liquidare un importo maggiormente elevato applicando la c.d. personalizzazione contemplata all'interno di valori percentuali minimi e massimi dalle tabelle, in ragione del fatto che il ### ha subito una menomazione grave e permanente alla mano, il che gli ha comportato, come si evince anche dalle considerazioni del perito, una deturpazione di tipo estetico molto significativa, che produce nella vittima un sentimento di vergogna e di sofferenza (c.d. componente morale) che incide anche sulla sua vita di relazione (c.d.  componente esistenziale). Ricorrono, pertanto, elementi di specificità, nella fattispecie in esame, tali da fare ritenere che il pregiudizio concreto che il ### ha subito è superiore quello standard occorso a carico di una persona della stessa età per il medesimo valore punto (cfr Cass., sez. III, 3505/2016 e a Cass., sez. VI-III, 14746/2019, sez. VI-III, 5685/2021), con conseguente innalzamento equitativo, tenuto conto di quanto sopra, nella misura del 20%. 
Dagli importi ipoteticamente spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale permanente vanno decurtati - ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. 1124/1965 - le somme attribuite e/o attribuibili dall'### (ratei di rendita versati e valore capitale della prestazione residua) a titolo di danno biologico secondo una distinzione di componenti delle prestazioni assicurative diverse evidenziata già dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000 sulla base del criterio della liquidazione del pregiudizio con scomputo per poste omogenee (si fa integrale rinvio all'orientamento ormai costante e consolidato espresso sul punto da Cass., sez. lavoro, 12041/2020; id., 9166/2017, 20807/2016, 13222/2015, 3694/2023). 
Alla luce delle considerazioni esposte, riconoscendo, in base alle tabelle di ### una somma giornaliera di € 99,00 per il ristoro del danno non patrimoniale temporaneo conseguente all'inabilità temporanea totale, consegue che al ricorrente spetta a detto titolo, in base alle conclusioni del perito, la somma complessiva di € 14.850,00 (99 x 90 + 99 x 50% x 120 = € 14.850,00), da maggiorarsi, trattandosi di debito di valore per risarcimento danni, con gli interessi legali dall'11.5.2015, data del sinistro, sino al saldo, con la precisazione che detti interessi andranno calcolati sul valore monetario che la sorte capitale residua aveva al momento dell'evento, via via rivalutato nel tempo in base al tasso d'inflazione.  ### dovuto a titolo di danno non patrimoniale permanente viene, invece, determinato nella somma di € 84.660,12. A tale cifra si addiviene considerando che, secondo le tabelle milanesi, € 145.546,00 è il valore corrispondente per una liquidazione standard di un danno biologico permanente del 28% per una persona che, essendo nata il ###, all'epoca del sinistro, aveva 25 anni ed applicando una maggiorazione per la personalizzazione di cui s'è detto pari al 20% (interna al valore massimo consentito del 31%), sicché: € 145.546,00 + 145.546,00 x 20% = € 174.655,20. Da tale importo, liquidato all'attualità, occorre, tuttavia, detrarre le somme che il ### ha già ricevuto a titolo di ratei di rendita già versati dall'### ed il valore capitale residuo della prestazione sulla base di quanto risulta dal più recente attestato rilasciato dalla sede ### di ### Va precisato, al riguardo, che, in base al principio della liquidazione del danno per poste omogenee illustrato al punto precedente, la somma da decurtare fra quelle che risultano erogate dall'### è solo quella pagata per la parte di prestazione deputata ad indennizzare il danno biologico permanente oltre interessi e non quella inerente al pregiudizio patrimoniale permanente né quella indicata nell'attestato di credito dell'ente come “indennità temporanea” che ristora il danno patrimoniale subito dal ricorrente per effetto dell'impossibilità temporanea di prestare servizio a causa dell'infortunio ai sensi degli artt. 66 e 68 del d.p.r. n. 1124/1965. Ne consegue che al ricorrente spetta, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale differenziale, l'importo residuo di € 84.660,12 (€ 174.655,20 - € 16.388,11 ratei rendita quota danno biologico - € 282,68 interessi maturati su detti ratei - € 73.324,29 valore capitale residuo quota rendita danno biologico = € 84.660,12). Trattandosi di debito di valore per risarcimento danni, sull'importo indicato competono, altresì, al ricorrente, gli interessi legali dal 11.5.2015 sino al saldo, da calcolarsi sul valore monetario che la sorte capitale residua aveva al momento dell'evento e via via rivalutato nel tempo in base al tasso d'inflazione.  7.3 La domanda di risarcimento del danno patrimoniale dovuto alla perdita di capacità lavorativa specifica, di contro, non può essere accolta per difetto di prova. 
Il perito ha riconosciuto al ### una perdita di capacità lavorativa specifica pari al 28% esprimendosi in questi termini: “…### indubbiamente anche una compromissione di pari grado percentuale, in riferimento alla capacità lavorativa specifica del soggetto che ha un titolo scolastico di scuola media inferiore ma con integrazione di due anni di scuola professionale nel settore metalmeccanico e che ha sempre svolto questa attività di operaio metalmeccanico, rispetto alla quale la funzionalità di entrambe le mani risulta essenziale….”. Replicando alle osservazioni critiche del ctp di parte ricorrente, che ha osservato che la perdita dell'uso della mano sinistra, alla luce delle competenze e dell'esperienza professionale concentrata nel settore metalmeccanico ha eliminato qualunque attitudine lavorativa residua in capo al ### il CTU ha risposto che: “…### della valutazione medico legale della capacità lavorativa specifica (meglio sostituibile con la dizione “capacità lavorativa propria del soggetto”) è la stima, formulata in percentuale, ovvero, in forma descrittiva, dell'incidenza della menomazione riportata dal soggetto sulla propria capacità di esercitare le attività mediante le quali produce reddito. La menomazione, infatti, sopra la soglia delle micropermanenti, può influire negativamente anche sulla capacità lavorativa del soggetto leso diminuendone l'efficienza nelle attività di fatto esercitate o coerenti con l'età il sesso, il grado di istruzione, l'esperienza lavorativa del soggetto leso, con conseguente attendibile, ove comprovato, minore reddito lavorativo. Nel caso del signor ### si è già descritta la riduzione della funzionalità della mano a seguito dell'infortunio, ma resta, per conservata efficienza generale, giovane età e sesso, un'invalidità compatibile con la possibilità per il lavoratore di produrre reddito, ancorché con sensibile riduzione (28%)…”. In altri termini, il dato che emerge è che la riduzione dell'attitudine della vittima ad assumere impegni lavorativi confacenti al grado di istruzione e al patrimonio professionale posseduto è parziale perché, nonostante la gravità della menomazione, fortemente accentuata dall'impegno dello stesso in esperienze lavorative che presuppongono l'uso della mano, si tratta pur sempre di un soggetto che, per le condizioni personali generali e soprattutto per la giovane età, ha conservato buona parte della capacità di produrre un reddito. 
Cionondimeno, se è accertato che il ### ha perso una parte significativa della propria capacità lavorativa specifica, in difetto di qualsivoglia allegazione in fatto in ordine all'esistenza di un danno-conseguenza da perdita reddituale, la relativa domanda di ristoro, da qualificarsi come risarcimento del danno patrimoniale futuro per perdita reddituale, è infondata e va respinta. Insegna al riguardo il S.C. che: “In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico.” (Cass., sez. III, 3290 del 12.2.2013; cfr anche, id, 15238/2014); “…per la risarcibilità del danno quale conseguenza del fatto illecito altrui è necessario che il danneggiato dimostri non solo la potenziale lesività del fatto altrui ma che in concreto il fatto è stato causa di un danno effettivo. Se per la risarcibilità del danno futuro non può esservi la prova certa del suo accadimento, deve però esservi un elevato grado di probabilità che si verifichi in base ad un criterio di regolarità (id quod plerumque accidit) non potendo l'ipotetica eventualità o incertezza al riguardo ricadere sulla parte non onerata della prova…” (Cass., sez. III, 20788/2018). 
Nel caso in esame, la difesa del ### si è esclusivamente soffermata su un'eliminazione di qualunque capacità di produrre reddito, escludendo senza motivo qualunque possibilità dell'interveniente, nonostante la giovane età, di impiegarsi, eventualmente previa opportuna formazione, in attività di lavoro dipendente o autonomo che siano compatibili con la perdita dell'uso dell'arto superiore sinistro e soprattutto non ha dedotto alcunché circa i danni che ne sarebbero conseguiti, chiarendo, ad esempio, se il ricorrente abbia prestato una qualche attività di lavoro subordinato o autonomo produttiva di reddito e di quale entità nel periodo successivo al termine dell'inabilità temporanea conseguente al sinistro, per l'arco temporale di poco più di cinque anni che ha preceduto l'introduzione dell'odierna lite. Tali carenze sono decisive perché riguardano l'elemento noto (attività prestata e relativo livello reddituale o assenza di attività) dal quale evincere l'elemento ignoto (la perdita reddituale futura desumibile dall'eliminazione o dalla riduzione della capacità lavorativa specifica) con un'inferenza logica basata sul principio di regolarità causale, che consente di ritenere dimostrata, mediante il procedimento dell'art. 2729 c.c., la verificazione di un danno di natura patrimoniale. Se a ciò si aggiunge che il perito, alle pag. 3 e 4 della relazione, ha riportato (dati presumibilmente riferiti dal periziato) che “…### circa 7 mesi è rientrato a lavoro, precisamente il ### ed è stato adibito alla guida del muletto fino al 2019, poi ha chiuso l'azienda e non ha più lavorato. A settembre 2020 non riusciva ad indossare protesi che riuscisse a sopportare ed ha chiesto visita al centro ### di ### Non si dispone di documentazione…” si trae conferma della totale assenza di elementi anche solo indiziari insufficienti a corroborare il ragionamento presuntivo necessario al ristoro del danno patrimoniale futuro, dovendosi escludere, come detto, che detto pregiudizio possa essere sic et simpliciter presunto, in danno della parte non onerata della prova, dalla ridotta attitudine lavorativa specifica senza un ancoraggio ad alcun elemento di fatto che competeva alla parte ricorrente indicare in causa. Il tutto senza considerare l'impatto, pari, secondo il conteggio più aggiornato in atti, ad € 90.258,93 delle somme erogate al ricorrente dall'### a titolo di rendita collegata al pregiudizio patrimoniale (pari alla somma del valore pro quota dei ratei, interessi e valore capitale pro quota della rendita a detto titolo).  7.4 In ordine al quantum della pretesa dell'istituto ricorrente, occorre osservare che l'### ha attestato, come da prospetto analitico in atti, nella versione aggiornata risalente alla data del 31.12.2022, di aver maturato, a seguito dell'infortunio in questione, un credito di rimborso della somma di € 199.627,82 in relazione all'infortunio occorso per esborsi a titolo di indennità dovuta ad inabilità temporanea, visite mediche per accertamento postumi, prestazioni erogate per indennizzare il danno biologico (ratei versati e valore capitale residuo della rendita). Ritiene questo Giudice di quantificare le somme dovute sulla base dei prospetti allegati dall'### sia perché costituiscono un principio di prova documentale sia perché “.…gli atti dell'### con i quali si provvede alla liquidazione della indennità corrisposta dall'### al lavoratore, nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, quali gli atti del direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria a tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore di sede.” (ex pluribus, Cass., sez. lav., n. 5909/03; 11617/2010; 1841/2015, sez. III, 13587/2019). Cionondimeno, il credito di rimborso attribuibile all'### è limitato alla somma di € 189.505,20 che costituisce il valore complessivo del danno per responsabilità civile da sinistro che in questa sede è stato riconosciuto alla vittima (€ 174.655,20 + 14.850,00) e che rappresenta, per definizione, la soglia invalicabile dell'azione di rivalsa dell'ente (si fa rinvio, ex multis, a Cass., lavoro, n. 5385/20183). Sull'importo indicato competono all'### gli interessi legali ulteriormente maturati dalla data del 1.1.2023 e sino al saldo.  3 “In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell'### nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore; ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 8. Le spese di lite seguono la duplice soccombenza delle parti convenute nei confronti del ricorrente e dell'interveniente. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei nuovi parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, dei diversi criteri da applicare (per ### scaglioni della tabella previdenziale, per il ### scaglioni della tabella lavoristica) degli incombenti effettivamente disimpegnati (### non ha depositato le note conclusive) e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia. Gravano in solido sui convenuti soccombenti anche gli oneri della CTU liquidati con decreto del 29.11-2.12.2022.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando: - accerta la responsabilità civile di 3 ### di ### & C. s.n.c. e di ### nella causazione dell'infortunio occorso a ### in data ###; - condanna 3 ### di ### & C. s.n.c. e ### in solido a corrispondere a ### l'importo complessivo di € 99.510,12 (14.850,00 + 84.660,12) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo e permanente, da maggiorarsi con interessi legali maturati sulla sorte dalla data del sinistro sino al saldo in base al valore del capitale alla data del sinistro progressivamente rivalutato; - respinge nel resto le domande dell'interveniente; - condanna 3 ### di ### & C. s.n.c. e ### in solido a rimborsare all'### la somma di € 189.505,20, oltre agli interessi legali ulteriormente maturati sulla sorte dal 1.1.2023 al saldo; - condanna 3 ### di ### & C. e ### a rifondere al ricorrente e all'interveniente le spese di lite, che qui si liquidano in € 43,00 per C.U. ed € 5.500,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15% per il primo e in € 43,00 per C.U. ed € 8.200,00 oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge per il secondo; c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell'### stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite” - pone gli oneri di ### liquidati con decreto del 29.11-2.12.2012, definitivamente ed esclusivamente a carico solidale di ### e di 3 ### di ### & C. s.n.c.  ### lì 8.3.2023 

IL GIUDICE
### n. 248/2021


causa n. 248/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Medoro Marco

M
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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 177/2023 del 22-12-2023

... ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno differenziale, quantificato in € 203.079,17. A sostegno della propria domanda l'intervenuto - sostanzialmente ribadendo, con riferimento alla dinamica del sinistro e alla sua imputabilità ai convenuti, quanto allegato in memoria da parte ricorrente - ha dedotto che l'infortunio subìto gli ha causato un grave danno permanente che ha comportato la perdita completa della vista all'occhio destro, un rilevante danno estetico al volto e alla funzione respiratoria, oltreché un trauma cervicale. In tal senso la CTP dott.ssa ### ha concluso la propria consulenza tecnica rilevando che “Il complesso menomante giustifica una percentuale di danno biologico permanente del 36% sia in ambito ### che in ambito civilistico. Per quanto riguarda le conseguenze di ordine temporaneo si riconosca un periodo di inabilità lavorativa totale di 89 giorni (come da documentazione ###, un danno biologico temporaneo al 100% di 18 giorni (dall'evento traumatico alla dimissione ospedaliera), al 75% di 30 giorni, al 50% di 41 giorni. Il livello di sofferenza nel corso della malattia è stato di livello medio alto... il livello di sofferenza determinato dalla (leggi tutto)...

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n. 1404/2019 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA - ### - #### E ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 1404/2019 ###. promossa da: ### e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti #### e ### e domiciliat ###### viale ### 63 ricorrente contro #### Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. ### e domiciliati presso lo studio professionale del difensore in ### C.trà Garibaldi 16 resistente e con la chiamata di ### Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ### e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in ### terzo chiamato e con l'intervento di ### Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti ### e ### e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in ### V.le ### 105 intervenuto ### come precisate nel corso dell'udienza in data ###. 
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia ### o equivalente - altre ipotesi.  ### ricorso depositato in data ###, l'### di ### ha evocato in giudizio ### e ### in qualità rispettivamente di legale rappresentante e - secondo la prospettazione del ricorrente - di amministratore di fatto della società ### srl ### (ora cessata), al fine di esercitare l'azione di regresso nei loro confronti e di ottenere il pagamento di € 321.933,99 per le prestazioni di legge erogate a favore del loro dipendente ### in seguito all'infortunio sul lavoro occorsogli in data ###. 
A fondamento della propria domanda parte ricorrente ha dedotto, in fatto, che: - in data 5 aprile 2016, durante il turno di notte, il sig. ### era intento a tagliare dei pezzi di polietilene con la sega a nastro “Meber”, che improvvisamente si bloccava; al fine di sbloccarla, lo stesso muoveva il pezzo incastrato, ma la lama di colpo ripartiva e il pezzo di polietilene gli tornava indietro colpendolo violentemente al volto e determinandone la caduta a terra. Al momento dell'infortunio il lavoratore utilizzava le cuffie e una mascherina con una visiera in plastica sottile, che per il colpo si rompeva; - giunto al ### la diagnosi era “trauma cranio facciale, frattura con ferita lc naso, contusione occhio dx” (cfr. doc. 3-4 ###; - in PS veniva riferita ai sanitari una dinamica del sinistro diversa da quella reale, dichiarando che il lavoratore era scivolato in fabbrica (cfr. doc. 4 ###; inoltre, nella denuncia di infortunio ### del 6-4-2016, il datore di lavoro dichiarava che: “###uscita dai servizi igienici è scivolato…ha sbattuto il viso contro lo stipite” (doc. 3 ###; - la versione che l'azienda ha fornito in merito alla dinamica all'infortunio è falsa, come dimostrato dalle dichiarazioni successivamente rese dal ricorrente (nel doc. 12 ric.) e dall'unico collega presente al momento dei fatti [il quale ha dichiarato che: “(...) Verso le ore tre del mattino mi sono spostato momentaneamente ai servizi igienici quando ho sentito delle urla provenire dal reparto. 
In turno eravamo solo io e ### Sono uscito dal bagno e ho visto ### a terra, in ginocchio, con le mani che coprivano il volto sanguinante. A terra c'era una visiera di plastica…### ha portato ### di ### Brahim….Ricordo il pezzo che ### stava lavorando, un pezzo di colore verde lungo circa 50 cm…Un pezzo era sul banco della sega e un pezzo era a terra, vicino a Brahim” (doc. 18 verbale ### doc. 11 e 12 ###], oltre che dalle risultanze delle indagini successivamente svolte dallo ### - a seguito dell'infortunio sono state riconosciute dall'### le prestazioni di legge pari a 85 giorni di invalidità temporanea assoluta (dal 8-4-2016 al 1-7-2016), oltre alle spese varie (doc. 4, 6 e 7); l'infortunio ha cagionato un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) definitivamente accertato nel grado del 32 % ed ha comportato l'erogazione di una rendita vitalizia decorrente dal giorno seguente la cessazione della temporanea (doc. 8-9). 
Per quanto concerne la responsabilità dei convenuti, il ricorrente ha dedotto che ### s.r.l. dopo l'infortunio è stata posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese (doc. 22) e che pertanto risultano legittimati passivi gli odierni convenuti. Ciò in quanto il sig. ### come risulta dalla ### storica (doc. 21) era amministratore della società e quindi datore di lavoro dell'infortunato, oltre a ricoprire il ruolo di ### mentre il sig. ### detto ### era l'amministratore di fatto della società, impartiva le direttive e organizzava la produzione, dovendo pertanto anch'egli rispondere ex art. 299 Dlgs 81/2008. 
Ciò posto, secondo l'istituto ricorrente la responsabilità dei convenuti si fonderebbe sull'aver tenuto una condotta gravemente omissiva con riferimento alla sicurezza nell'ambiente di lavoro, in violazione del principio generale di cui all'art. 2087 c.c., non avendo la società neppure predisposto un valido documento di valutazione dei rischi (che non risultava neppure firmato e comunque non individuava i rischi di taglio delle mani e proiezione dei pezzi in lavorazione per la macchina presso cui era avvenuto l'incidente); la responsabilità dei convenuti deriverebbe altresì dalla violazione degli artt. 70 e 71 D. lgs 81/2008, per non aver messo a disposizione del lavoratore un macchinario sicuro (al momento dell'infortunio la sega non era dotata di alcuna protezione che evitasse la proiezione di materiale all'esterno - doc. 23 ricorrente) e per non aver formato/informato il lavoratore circa l'utilizzo in sicurezza del macchinario, né sulla condotta da tenere in caso di blocco dello stesso; inoltre non gli sono stati forniti spintori o pressori laterali, nonostante ciò fosse prescritto dal libretto di istruzioni (doc. 16 verbale ### pagina n. 153); Parte ricorrente ha altresì dedotto la violazione, da parte dell'azienda, degli artt.  75 e 76 del D. lgs 81/2008 per non aver dotato il lavoratore di dispositivi di protezione individuale idonei e conformi alla normativa in materia, in quanto la visiera di plastica utilizzata dal lavoratore, ormai logora e inadeguata, a causa del colpo si rompeva, non assolvendo alla funzione di protezione del volto. 
Rappresentava quindi l'### che per l'infortunio oggetto di causa era stato avviato procedimento penale a carico dei convenuti, di cui depositava atti. 
Con memoria ritualmente depositata si sono costituiti i convenuti, contestando in fatto e in diritto quando dedotto dall'### ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. 
In particolare, ### ha dedotto, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva, essendo lo stesso legato alla società solo da un contratto di consulenza (doc. 6) e non risultando amministratore della società (era, infatti, amministratore unico ### - doc. 5), né datore di lavoro dell'infortunato, né responsabile della formazione e sicurezza dei lavoratori; per tale ragione ha chiesto l'estromissione dal giudizio. 
Per quanto concerne il merito, ### e #### hanno dedotto l'insussistenza di prove univoche atte a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato dal lavoratore all'### circa la dinamica dell'incidente, anche alla luce della circostanza che l'unico dipendente presente in azienda al momento del fatto, ### ha dichiarato che in quel frangente si era recato ai servizi igienici. 
Ciò premesso, i ricorrenti hanno poi dedotto che se anche la dinamica dell'infortunio fosse stata quella dichiarata dal lavoratore, questo non sarebbe comunque imputabile a responsabilità dell'azienda e/o delle parti resistenti, in quanto il dipendente era stato messo nelle condizioni di utilizzare il macchinario in sicurezza. In tal senso, il lavoratore aveva a sua disposizione una visiera, che costituiva l'unica misura prescritta dal DVR contro la proiezione pericolosa di materiali; inoltre, dal materiale fotografico raccolto in sede penale risulta che il macchinario fosse dotato di una protezione atta ad evitare incidenti. 
Le parti resistenti hanno, altresì, dedotto - quale causa esclusiva dell'evento - la condotta negligente e imprudente assunta dal lavoratore, il quale, prima di intervenire manualmente, avrebbe dovuto spegnere il macchinario inceppato (come riportato nel DVR ove a pag. 45 viene chiarito che in caso di malfunzionamento dell'impianto gli addetti devono segnalarlo al responsabile ed allontanarsi dalla macchina - doc.4). 
Con la memoria di costituzione i convenuti hanno inoltre chiesto al Tribunale di autorizzare la chiamata in causa del terzo ### S.p.a. 
Con memoria depositata in data ### è intervenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., il lavoratore infortunato ### al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno differenziale, quantificato in € 203.079,17. 
A sostegno della propria domanda l'intervenuto - sostanzialmente ribadendo, con riferimento alla dinamica del sinistro e alla sua imputabilità ai convenuti, quanto allegato in memoria da parte ricorrente - ha dedotto che l'infortunio subìto gli ha causato un grave danno permanente che ha comportato la perdita completa della vista all'occhio destro, un rilevante danno estetico al volto e alla funzione respiratoria, oltreché un trauma cervicale. In tal senso la CTP dott.ssa ### ha concluso la propria consulenza tecnica rilevando che “Il complesso menomante giustifica una percentuale di danno biologico permanente del 36% sia in ambito ### che in ambito civilistico. Per quanto riguarda le conseguenze di ordine temporaneo si riconosca un periodo di inabilità lavorativa totale di 89 giorni (come da documentazione ###, un danno biologico temporaneo al 100% di 18 giorni (dall'evento traumatico alla dimissione ospedaliera), al 75% di 30 giorni, al 50% di 41 giorni. Il livello di sofferenza nel corso della malattia è stato di livello medio alto... il livello di sofferenza determinato dalla menomazione è di grado medio...”.  ### ha dedotto, quindi, di non essere più in grado di effettuare molteplici attività precedentemente svolte e che pertanto l'infortunio ha causato non solo grandi sofferenze, ma anche profondi cambiamenti peggiorativi delle proprie abitudini di vita. 
Le lesioni subìte hanno inciso negativamente anche sulla sua capacità lavorativa, tant'è che il CTP ha dedotto in merito che: “Non si può negare che la natura e l'entità della menomazione visiva non incidano sull'attività lavorativa svolta dal sig. ### e, generalmente, su attività lavorative manuali generiche (qualora si rendesse in futuro necessario, per qualche motivo, un nuovo reinserimento nel mondo del lavoro). Per tale motivo si ritiene giustificata l'applicazione del così detto punto pesante da calcolarsi su 26 punti percentuali” (doc. 30). 
Alla luce dei danni subìti e delle sofferenze patite, lo stesso ha dedotto che il grado di menomazione pari al 32%, e conseguentemente la rendita vitalizia, riconosciute da ### devono essere rivalutati, e quantificati nel 36% di invalidità, calcolando l'importo ancora dovuto, al netto di quanto già percepito dall'### nella misura di € 203.079,17. 
Successivamente alla prima udienza di trattazione, nel corso della quale ne veniva autorizzata la chiamata su istanza dei convenuti ### e ### si è costituita con memoria ritualmente depositata la terza chiamata #### S.P.A., deducendo in primo luogo l'intervenuto fallimento di ### srl ### (doc. 1) e conseguentemente la carenza di legittimazione attiva di ### e ### a chiamarla in causa, in quanto l'unico soggetto legittimato a ciò sarebbe stato il ### In subordine ### ha dedotto la carenza di legittimazione attiva del resistente ### nei suoi confronti in quanto, come risultante dalla polizza (doc. 3), quest'ultimo non era né contraente né soggetto assicurato/garantito. La polizza, infatti, garantisce la responsabilità di ### delle persone delle quali la stessa debba rispondere, dei dipendenti, e lavoratori subordinati e di chi partecipi occasionalmente all'attività assicurata (art. 75 lett f) e ### non era/è nessuno di questi soggetti, avendo egli stesso dichiarato di avere rivestito esclusivamente il ruolo di consulente esterno. 
Nel merito, la terza chiamata ha dedotto l'inadempimento da parte di ### degli obblighi contrattualmente e legislativamente previsti in relazione alla denuncia di sinistro, poiché non è stato rispettato il termine di 5 giorni previsto dall'art. 93 del contratto prescritto per tale adempimento, né il termine di 3 giorni previsto dall'art. 1913 c.c., essendo il sinistro verificatosi nell'aprile 2016 ed essendo stato comunicato alla ### nel giugno 2018.  ### ha eccepito che, avendo i resistenti chiesto la manleva in relazione alle sole domande dell'### e non a quelle svolte dal lavoratore infortunato, l'eventuale condanna deve essere in tal misura limitata. 
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria mediante conferimento incarico di CTU medico legale, volta ad accertare l'entità delle lesioni subite dal ricorrente, la riconducibilità di esse all'evento lesivo, la permanenza di eventuali limitazioni alla capacità lavorativa. 
Successivamente al deposito della relazione di #### depositava documentazione aggiornata relativa alle prestazioni erogate all'infortunato. 
Prima dell'udienza di discussione venivano inoltre depositate, su autorizzazione del giudice, memorie difensive dalle parti in causa contenenti precisazioni delle conclusioni confermate in sede di discussione. 
Alla luce delle allegazioni delle parti, dei documenti prodotti e dell'istruttoria svolta, le domande dell'### ricorrente e dell'intervenuto ### nei confronti dei convenuti ### e ### devono essere accolte nei limiti che si diranno. Deve essere altresì accolta la domanda di manleva proposta dal convenuto ### nei confronti di ### Quanto alla dinamica dell'infortunio deve ritenersi provata le versione fornita da ### agli ispettori dello ### riscontrata da quanto riferito nell'ambito dell'indagine dai colleghi di lavoro ed in particolare da #### (si vedano i verbali di sommarie informazioni testimoniali di cui al doc. 12 ric.), e corrispondente alle allegazioni di cui al ricorso ed alla memoria di intervento volontario dello stesso infortunato, sopra sintetizzate. I verbali di dichiarazioni raccolte in sede ispettiva da pubblici ufficiali costituiscono infatti fonte di prova liberamente valutabile dal giudice (v. tra le molte Cass. Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010, così massimata: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'### del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”). Nel caso di specie, in considerazione dell'incompatibilità della gravità e della tipologia di lesioni riscontrate sull'infortunato e delle dichiarazioni mendaci rese al personale del pronto soccorso, dette dichiarazioni possono essere ritenute pienamente probanti sia dell'evento occorso a ### sia delle condizioni della macchina su cui lavorava, ed in particolare sulla mancanza dei presidi di sicurezza indispensabili per evitare analoghi incidenti (barriera di protezione interposta tra la sega e l'operatore, installata solo dopo l'infortunio, DPI idonei), già in precedenza verificatisi, oltre che della totale assenza di formazione e informazione sull'utilizzo della macchina e sulle regole di sicurezza (cfr. verbali di sommarie informazioni rese da ##### sempre sub doc. 12 ric.). 
A fronte di una simile ricostruzione dei fatti, deve affermarsi la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme volte alla protezione della salute dei lavoratori ed alla prevenzione degli infortuni, ed in particolare: a) per non aver previsto nel DVR lo specifico rischio della proiezione dei pezzi in lavorazione sulla macchina utilizzata dal lavoratore, e la conseguente indicazione delle misure adottate per evitare infortuni (art. 28 D.Lgs. 81/08); b) per non avere fornito attrezzatura idonea, in quanto la macchina utilizzata (sega ### mod. 800) non era dotata di barriere protettive; c) per non avere impartito informazione, formazione e addestramento per l'utilizzo della suddetta macchina in sicurezza (art. 18 c. 1 lett l) nn. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08); d) per non avere fornito idonei dispositivi di sicurezza per lavorare con la medesima macchina (art. 18, c. 1 lett.  d) del D.Lgs. 81/08). Deve ritenersi inoltre sussistente la responsabilità datoriale, derivante dagli obblighi di protezione e prevenzione a tutela della salute dei dipendenti, anche ai sensi all'art. 2087 c.c., in quanto, a fronte degli accadimenti accertati, varrebbe ad esimere il datore di lavoro unicamente la dimostrazione di aver adottato le cautele necessarie ad evitare l'evento, e tale prova non è stata fornita né da ### né da ### che risultano aver richiesto prova per testi articolando capitoli del tutto generici e pertanto inammissibili. 
Relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili, risulta documentalmente e non è comunque contestato che ### fosse l'amministratore della società datrice di lavoro al momento del fatto, e pertanto formalmente investito della qualifica. Quanto al ### che egli fosse - a dispetto della formale veste di consulente esterno - l'effettivo responsabile dello stabilimento, risulta dalle dichiarazioni rese - oltre che dal ### - dai colleghi ### e ### (cfr. doc. 12 ric.). Anch'egli era pertanto obbligato, in qualità di dirigente di fatto, a garantire le condizioni di sicurezza nello svolgimento dell'attività lavorativa e tenuto ad osservare le relative norme, e non può che essere ritenuto responsabile della relativa violazione in applicazione dell'art. 299 D.Lgs. 81/08. 
Quanto alle conseguenze dell'infortunio subito, il consulente tecnico incaricato ha accertato che il ricorrente ha riportato, quali postumi permanenti, la perdita quasi completa del visus all'occhio destro e lesioni fratturative stabilizzate, configuranti un danno biologico quantificabile, tanto in ambito ### che civilistico, in misura di 33 punti percentuali. 
Per quanto concerne il danno biologico temporaneo, la consulente ha riscontrato 3 giorni di danno biologico temporaneo totale, 30 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%, 66 giorni al 50%, con grado di sofferenza mediograve per tutta la fase temporanea. 
Discende dall'accertata responsabilità datoriale nella verificazione dell'infortunio, e dal nesso di causalità che il CTU ha ravvisato tra l'evento e le lesioni riscontrate, l'obbligo risarcitorio nei confronti del lavoratore infortunato per i danni o quota di essi non coperti dall'indennizzo erogato da ### in forma di rendita, e quindi del c.d. danno biologico permanente differenziale, del danno morale e del danno biologico temporaneo, questi ultimi non indennizzabili dall'### e pertanto qualificabili correttamente come danni complementari (si veda Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, così massimata: “In tema di danno cd.  differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ### ex art. 13 del d.lgs.  38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'### secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota ### rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita ### destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo-base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso)”). Detti pregiudizi sono liquidabili, sulla base di quanto accertato dal ### con l'applicazione dei coefficienti stabiliti nelle tabelle elaborate nel 2021 dal Tribunale di ### per il danno non patrimoniale, categoria comprensiva del danno biologico e del danno morale. Per il relativo calcolo deve quindi essere fatto riferimento al grado di menomazione individuato dal CTU (33%). 
In considerazione di quanto emerge dalla relazione del CTU sulle ripercussioni delle lesioni accertate che non possono essere considerate ordinaria conseguenza delle stesse e appaiono di per sé idonee ad incidere sulla vita di relazione (epistassi frequenti, necessità di coprire il volto con una sciarpa durante la stagione fredda per evitare dolori al volto), in ordine alla personalizzazione del danno appare congruo applicare al valore tabellare di base un aumento percentuale del 15% (rispetto al limite massimo del 26%) (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021, così massimata: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento)). 
Dall'applicazione dei suddetti criteri, e considerando altresì quanto accertato dal CTU relativamente al danno biologico temporaneo, i danni non patrimoniali subiti dal ricorrente sono così quantificabili: - danno non patrimoniale permanente, con riferimento all'età (32 anni) e al grado di menomazione (33%): euro 191.850,00, di cui: • euro 128.759,00 a titolo di danno biologico; aumentato del 15% per la personalizzazione: euro 148.072,85; • euro 63.091,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore, aumentato del 15% per la personalizzazione: euro 72.554,85; - danno non patrimoniale temporaneo: • 3 gg di invalidità assoluta con grado di sofferenza medio-grave: euro 136,12 ,00*100%*3=euro 408,36 • 30 gg di invalidità al 75% con grado di sofferenza medio-grave: euro 136,12*75%*30=euro 3.062,70 • 66 gg di invalidità al 50% con grado di sofferenza medio-grave: euro 136,12*50%*66=euro 4.491,96 totale danno non patrimoniale temporaneo: euro 7.963,02. 
Per determinare quanto sia dovuto dai convenuti ### e ### al lavoratore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, all'importo relativo al danno biologico permanente deve essere detratto quanto già erogato al medesimo titolo da ### sotto forma di ratei di rendita (la relativa quota è indicata nella memoria conclusionale di ### a pag. 3, nello specchietto che illustra la sommatoria, mentre l'indicazione superiore sub lettera a) e b) inverte i l'indicazione patrimoniale e biologico per mero refuso, come desumibile dalla proporzione tra le quote delle due tipologie di danno riscontrabile per la capitalizzazione della rendita), pari a euro 22.810,35, nonché il valore capitale della rendita per la quota danno biologico (rinvenibile nel medesimo documento e nel prospetto aggiornato prodotto da ### in data sub doc. 31), pari a euro 106.313,72. Detti importi vanno sottratti, nel rispetto del criterio di computo per poste omogenee, alla quota di danno civilistico sopra riportata relativa al solo danno biologico permanente (v. Cass. 9112/2019 sopra citata).  ### dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale risulta pertanto pari ad euro 18.948,78 (euro 148.072,85 - 22.810,35 - 106.313,72). 
A tale importo vanno sommati gli importi dovuti per il danno non patrimoniale per sofferenza interiore, pari ad euro 72.554,85, per il danno biologico temporaneo, pari ad euro 7.963,02, nonché per il rimborso delle spese mediche, pari ad euro 822,00 (doc. 32 intervenuto, la cui congruità è stata confermata dal ###. Risulta pertanto l'importo complessivo di euro 100.288,65 (18.948,78 + 72.554,85 7.963,02 + 822,00 = 100.288,65).  ### deve essere devalutato alla data del fatto, e rivalutato annualmente per il calcolo degli interessi dovuti, al saggio legale previsto dall'art. 1284 c. 1 sino alla data della domanda giudiziale, e successivamente al saggio di cui al comma 4 del medesimo articolo, come recentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, così massimata: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”). 
Nulla risulta dovuto invece a titolo di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa, già liquidato da ### sulla base di un'invalidità pari a quella accertata in giudizio (33%, come da documentazione sopravvenuta depositata dall'### che ha adeguato la rendita già riconosciuta), sotto forma di rendita (valore capitale al 31/10/2022 pari ad euro 193.243,20, oltre ratei già corrisposti per euro 41.462,00). Il lavoratore infatti, pur avendo genericamente fatto riferimento ad un danno risarcibile riconducibile alla lesione della capacità lavorativa, deducendo sul punto quanto affermato dalla propria consulente di parte, non ha svolto sufficienti allegazioni limitandosi a riportare il criterio di calcolo dalla stesa CTP suggerito, che appare peraltro riferirsi al meccanismo adottato per quantificare il danno cenestesico, propriamente riconducibile al danno alla salute In considerazione dell'accertata responsabilità dei convenuti nella verificazione dell'infortunio, la domanda formulata dall'### deve essere accolta. 
I limiti del diritto di rivalsa dell'### per la surroga come per il regresso, coincidono con la quantificazione del danno civilistico, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre ### L - , Sentenza n. 5385 del 07/03/2018 (Rv. 647484 - 01), così massimata: “In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell'### nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore; ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell'### stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite.”). 
Quanto alla somma riconosciuta dall'### per danno biologico permanente, sopra riportata nell'importo della quota parte dei ratei erogati (22.810,35) e della rendita capitalizzata (106.313,72), per un totale di euro 129.124,07, essa risulta ampiamente inferiore alla quantificazione del danno civilistico (che limitatamente alla voce danno biologico puro risulta pari, come detto, ad euro 148.072,85). 
Anche l'importo riconosciuto dall'### per inabilità temporanea (3.675,40) risulta contenuto entro i limiti del correlato danno civilistico, pari alle retribuzioni che il lavoratore infortunato avrebbe perduto in mancanza dell'intervento dell'istituto, essendo stato accertato dalla CTU un periodo di invalidità temporanea per un numero di giorni (99) superiore a quello indennizzato dall'### (89). 
Quanto all'importo riconosciuto dall'### per il danno patrimoniale tramite la relativa quota di rendita, ammontante, tra ratei erogati (euro 41.462,27) e valore capitalizzato della rendita (euro 193.243,20) a complessivi euro 234.705,47, lo stesso va rapportato, per stabilire se ecceda o meno il limite del danno risarcibile, al danno subito dall'infortunato complessivamente considerato, e cioè in relazione alle ripercussioni certe o probabili delle lesioni riportate sulla sua capacità di produrre reddito. 
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'entità e la tipologia delle lesioni riportate, in relazione alla specifica professionalità del lavoratore infortunato, abbiano comportato una compromissione della capacità lavorativa specifica che, a differenza di quanto argomentato dal ### non può essere esclusa per il solo fatto che l'interessato avesse successivamente trovato altro impiego, la cui stabilità non era comunque garantita, emergendo al contrario dalla documentazione sopravvenuta la perdita del lavoro e lo stato di disoccupazione dell'infortunato, il quale peraltro non può nemmeno contare sull'inserimento nelle liste per i collocamento obbligatorio. 
Come rappresentato dall'### la perdita di reddito conseguente all'infortunio si è già concretizzata in complessivi 24 mesi di disoccupazione, corrispondenti ad una perdita patrimoniale, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite anteriormente all'infortunio, di euro 55.200. La prospettiva occupazionale dell'infortunato, attualmente disoccupato (vedi doc. 41 prodotto da ultimo dall'intervenuto), appare sfavorevole in termini di possibilità di impiego confacente alla professionalità dello stesso, pur non potendosi ritenere nulla. 
Appare corretto dunque considerare il danno civilistico patrimoniale in termini di perdita di chance, considerando quanto potrà verosimilmente incidere, sulla produzione di reddito futura, la menomazione permanente accertata. Anche limitandosi alla sola proiezione di quanto già verificatosi in ambito lavorativo nel periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi (24 mesi di disoccupazione nell'arco di 6 anni, per un danno di circa 55.000 euro), e senza considerare la notoria maggior difficoltà nel reperire impiego con l'avanzare dell'età (che come detto non viene compensata dall'inserimento in liste di collocamento obbligatorio non essendo raggiunta la soglia minima di invalidità richiesta), se si ipotizza una vita lavorativa di ulteriori 25 anni, i periodi di disoccupazione ammonterebbero complessivamente a circa 8 anni, corrispondenti, sulla base del valore sopra indicato, ad un mancato guadagno di circa 220.000 euro, che sommato alla già verificata perdita di circa 55.000 euro, porta ad un valore complessivo del danno patrimoniale presunto (in termini probabilistici) pari ad euro 275.000. 
Come rappresentato dall'### e come risulta dalla documentazione prodotta, l'indennità riconosciuta dall'### in forma di rendita per la sola componente patrimoniale, comprensiva dei ratei già pagati e della capitalizzazione della rendita all'attualità, risulta come detto pari ad euro 234.705,47, ed è pertanto inferiore all'ammontare del danno civilistico, cosicché appare fondata la domanda di surroga per l'intero importo. 
Sono inoltre dovute all'### le spese mediche e per accertamenti sanitari sostenute nell'interesse del lavoratore, non contestate, che ammontano ad euro 324,95. 
Risulta pertanto dovuta all'### la complessiva somma di euro 367.829,89, oltre ad interessi e rivalutazione, calcolati dalla data del pagamento per i ratei già erogati e per le somme effettivamente corrisposte, e dalla data della liquidazione del valore della rendita per gli importi restanti (calcolati tramite capitalizzazione della rendita non ancora erogata). 
Il taso di interesse applicabile, per il periodo successivo alla data di introduzione del giudizio, è quello legale di cui all'art. 1284 c. 4 (cfr. Cass. Ord. 61/2023, sopra citata). 
Relativamente alla chiamata della compagnia assicuratrice effettuata dai convenuti, deve innanzi tutto rilevarsi che la polizza di responsabilità civile invocata copre sicuramente i fatti come quello per cui è causa, leggendosi a pag.  40 del relativo contratto (art. 75 lett. e)) che “### comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'### dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03 e successive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la ### R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “### del servizio di prevenzione e protezione”. La validità ed efficacia della copertura assicurativa al momento del sinistro non è in contestazione, e non risulta provato alcun effettivo pregiudizio derivato alla ### dalla mancata tempestiva comunicazione dell'evento. La terza chiamata ### risulta pertanto obbligata a tenere indenne ### amministratore della società assicurata, per quanto questi è obbligato a pagare all'### ed al lavoratore intervenuto per il danno da questi subito in conseguenza dell'infortunio. Non può infatti essere accolta l'eccezione della compagnia assicuratrice relativa alla limitata estensione della domanda di manleva, che non comprenderebbe quanto dovuto dal chiamante al lavoratore, poiché nelle conclusioni della memoria del convenuto chiamante questi domanda di essere tenuto indenne per qualsiasi somma che dovesse essere tenuto a pagare alla “società attrice”. In considerazione del tenore dell'atto, che nelle premesse, ove si riferisce alla polizza sottoscritta con ### dichiara che “intende essere manlevato”, senza alcuna limitazione, e poco sotto aggiunge “nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ###mo Tribunale accertasse una qualsiasi responsabilità a carico del sig. Scolari”, nonché della circostanza che “società attrice” è termine atecnico che non definisce correttamente nemmeno l'### ricorrente, deve infatti ritenersi che la domanda di manleva si estenda a quanto dovuto dal convenuto ad entrambe le parti creditrici del presente giudizio, ricorrente ed interveniente volontario. 
Non può invece essere accolta l'analoga domanda formulata da ### poiché questi non riveste alcuna qualifica tra quelle indicate in polizza, precisamente all'art. 75 sopra citato, per individuare i soggetti per i quali l'assicurazione comprende la responsabilità personale.  ### della compagnia, in ogni caso, si estende - nei limiti di massimale - all'intero debito dell'assicurato/beneficiario, e non può ritenersi limitata alla quota che ai sensi dell'art. 1298 cod. civ. rimarrebbe comunque di sua spettanza, regolando tale norma, come espressamente indicato, i rapporti interni tra debitori solidali, come correttamente evidenziato da ### (v. Cass. Sez. 3, Sentenza 20322 del 20/11/2012, così massimata: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale”). 
La compagnia assicuratrice deve pertanto essere condannata a tenere indenne ### per quanto da questi dovuto all'### ricorrente ed al lavoratore intervenuto in conseguenza del sinistro, nei limiti di massimale e di eventuali franchigie. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: - ### i convenuti ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore dell'### dell'importo di euro 367.829,89, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo; - ### i convenuti ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### dell'importo di euro 100.288,65, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo rispetto alla somma devalutata alla data dell'infortunio; - ### S.P.A. a tenere indenne ### di quanto questi è tenuto a pagare all'### e a ### secondo le statuizioni di cui ai punti precedenti; - Rigetta le domande proposte da ### nei confronti di ### S.P.A.; - ### i convenuti ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti di seguito indicate, liquidando allo scopo: − euro 12.043,00, di cui euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali, in favore di ### − euro 8.000,00, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e ###, in favore di ### con distrazione a favore dei difensori antistatari; - condanna ### al pagamento delle spese di lite sostenute da ### che si liquidano in euro 12.000,00, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e ###; - condanna ### al pagamento delle spese di lite sostenute da ### che si liquidano in euro 12.043,00, di cui euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e ###; - pone integralmente a carico di #### e ### in solido tra loro, le spese di ### Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni.  ### 04/04/2023 

Il Giudice
dott. ### n. 1404/2019


causa n. 1404/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Sartorello Paolo

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Tribunale di La Spezia, Sentenza n. 819/2023 del 16-11-2023

... riconoscere che il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013). ### canto, deve considerarsi che le tabelle applicate individuano un nuovo valore del cd. punto, in cui alla componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (cd. danno biologico permanente) è aggiunto un aumento, di una percentuale ponderata, per le componenti relative agli aspetti relazionali e di sofferenza soggettiva. La Suprema Corte ha quindi riconosciuto che “### liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della ### Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1173/2020 promossa da: ##### rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### e ### come da mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliat ###### 24 - LA ### attori contro ### s.p.a.  #### rappresentati e difesi dall'Avv. ### come da mandati allegati alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ### in ### TORRETTO 44 - ### convenuti ### Come precisate all'udienza del 9 maggio 2023: per gli attori: “Piaccia all'###mo Tribunale della ### - disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria; - ritenuta la domanda attorea fondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa; - accertata l'esclusiva responsabilità del signor ### quale conducente, e ### quale proprietaria della vettura ### 500 TG. ### nella causazione del sinistro per cui è giudizio; - condannare in solido tra loro i signori ### quale conducente, ### quale proprietaria della vettura ### 500 TG. ### e la società ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale assicuratrice RCA della vettura ### 500 TG. ### a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e da perdita di chance, diretti ed indiretti, subiti in occasione ed a causa del sinistro per cui è giudizio e che risulteranno provati in corso di causa, detratti gli acconti ricevuti, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro al dì del saldo effettivo, con vittoria delle spese, diritti ed onorari legali del presente procedimento oltre spese generali ex art. 15 D.M.G.G. 5/10/94 n. 585, C.N.P.A.F. ed IVA come per legge”. 
Per i convenuti: “#### E #####: ###: ❖ #### E ###### € 116.050,00= ### S.P.A.. OLTRE € 138.794,46 #### L'#####.  ❖ ### E #### E ####.  ❖ ### ❖ #### E ####### A ####. ###”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 6-7 luglio 2020 ### ed i suoi genitori ### ed ### esponevano che in data 13 settembre 2017 ### alla guida dei motociclo ### 125 di proprietà del padre, stava percorrendo la ### nel tragitto lavoro-casa, allorquando, giunta in prossimità di un incrocio, si vedeva improvvisamente tagliare la strada dalla vettura ### 500 condotta da ### di proprietà di ### ed assicurata ### che, percorrendo ### si immetteva sulla ### senza rispettare l'obbligo di dare precedenza. 
A causa del violento impatto ### cadeva a terra procurandosi gravissime lesioni personali, che determinavano un lungo ricovero con diversi interventi e medicazioni, all'esito dei quali i postumi si stabilizzavano in misura pari al 35%, come accertato dal perito medico legale di parte attrice.  ### sosteneva inoltre spese mediche e si vedeva costretta ad abbandonare il rapporto lavorativo a tempo determinato in essere al momento del sinistro, perdendo altresì la possibilità di vedersi tramutare il contratto a tempo indeterminato. 
Per i pesanti reliquati e le vistose cicatrici, la giovane ### si vedeva inoltre costretta a rinunciare a molti capi di abbigliamento, a cessare di recarsi al mare e ad abbandonare attività sportive svolte con continuità prima del sinistro. 
Anche i genitori ### ed ### allegavano di avere subito gravi danni non patrimoniali a seguito del sinistro in cui era rimasta coinvolta la figlia, danni rappresentati sia dal trauma emotivo e psichico subito (evoluto in entrambi in versa e propria patologia psichica), sia dallo stravolgimento della propria vita quotidiana, avendo dovuto entrambi dedicarsi per lungo tempo all'assistenza della congiunta, tralasciando ogni altra attività. 
I genitori lamentavano inoltre un danno patrimoniale, rappresentato dalle spese necessarie ai quotidiani spostamenti casa - ospedale per tutto il periodo di degenza della figlia. 
Tanto premesso in ordine alle diverse tipologie di danno subite, gli attori esponevano che ### si era vista riconoscere una rendita ### del valore capitalizzato pari ad euro 134.556,60, essendo l'infortunio avvenuto in itinere.  ### aveva inoltre offerto stragiudizialmente l'ulteriore somma di euro 27.050,00, trattenuta in acconto sul maggior danno. 
Concludevano quindi per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni cagionati, stante l'esclusiva responsabilità del conducente ### detratti gli acconti ricevuti.  ### s.p.a., ### e ### si costituivano in giudizio senza nulla eccepire in ordine all'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella determinazione del sinistro. 
Evidenziavano peraltro come ### avesse già ottenuto un ristoro in forma di rendita ### (per un ammontare di euro 138.794,46), oltre due versamenti corrisposti da ### rispettivamente per euro 27.050,00 ed euro 89.000,00. Tali somme, secondo i resistenti, erano da ritenere integralmente satisfattive dei danni sofferti dalla conducente, mentre i pretesi pregiudizi riflessi patiti dai di lei genitori erano stati allegati in modo generico e non provati. 
I convenuti concludevano quindi per l'accertamento della congruità delle somme già percepite da ### con rigetto di ogni ulteriore domanda attorea. 
Le domande degli attori sono fondate e meritevoli di accoglimento. 
La dinamica del sinistro è pacifica ed emerge dalla relazione di incidente stradale in atti: ### conducente della vettura ### 500, provenendo dalla ### nel Comune di ### si immetteva sulla ### senza concedere la dovuta precedenza; in quel momento, sopraggiungeva l'attrice ### alla guida di un motoveicolo, la quale non riusciva ad evitare l'impatto, cadendo rovinosamente a terra. 
Parimenti pacifica è la responsabilità esclusiva del conducente ### riconosciuta dagli stessi convenuti in comparsa. 
Venendo quindi agli aspetti controversi, ossia alla quantificazione dei danni derivanti dal sinistro, e muovendo dall'esame del danno non patrimoniale patito dalla conducente ### possono essere acquisite le risultanze della CTU medico legale svolta in corso di causa, le cui conclusioni - congruamente motivate e supportate dal parere di ausiliario specialista - appaiono condivisibili ed esenti da vizi. 
Non rilevano in senso contrario le difese svolte dai convenuti negli scritti finali, trattandosi delle medesime questioni già sollevate dai consulenti di parte resistente nel contraddittorio peritale, adeguatamente riscontrate dal CTU con argomenti in replica che in questa sede si richiamano integralmente (v. CTU, pagg. 18-21). 
Il danno non patrimoniale in esame è quindi calcolato come segue, in applicazione delle tabelle del ### di Milano 2021 (trattandosi di c.d. lesioni macropermanenti): - il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (19 anni) e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (41%), è quantificato nella somma di euro 304.541,00, importo comprensivo dell'incremento per danno morale, stante l'elevato grado di sofferenza psicofisica correlato alle modalità di verificazione dell'accaduto, alla dolorosità delle fratture, alla durata dei ricoveri ed al decorso successivo; - il danno biologico temporaneo, in considerazione della inabilità temporanea individuata in CTU e con applicazione del punto base ITT pari ad euro 99,00, è quantificato nella somma di euro 16.087,50 [di cui euro 7.920,00 per invalidità temporanea totale, euro 3.712,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 2.970,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 1.485,00 per invalidità temporanea parziale al 25%]; e così per complessivi euro 320.628,50.  ### ha chiesto altresì la personalizzazione delle somme riconosciute in applicazione delle richiamate tabelle. 
Al riguardo, la giurisprudenza è oramai costante nel riconoscere che il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013).  ### canto, deve considerarsi che le tabelle applicate individuano un nuovo valore del cd. punto, in cui alla componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (cd. danno biologico permanente) è aggiunto un aumento, di una percentuale ponderata, per le componenti relative agli aspetti relazionali e di sofferenza soggettiva. 
La Suprema Corte ha quindi riconosciuto che “### liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il ### di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle ### del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione” (Cass., sent. n. 11754 del 15.5.2018). 
Nello stesso senso, è stato recentemente ribadito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019).  ### presente fattispecie non può quindi addivenirsi ad una personalizzazione in aumento rispetto agli importi emergenti dall'applicazione della tabella, atteso che il danno morale derivante dalla dolorosità delle fratture e dalla sottoposizione ad interventi cruenti risulta già ricompreso nell'incremento per sofferenza soggettiva riconosciuto dalla più recente versione delle tabelle milanesi, così come il danno estetico risulta già ricompreso nel punteggio di invalidità permanente quantificato dal #### alle incidenze sulla vita di relazione, l'allegata compromissione delle precedenti attività dinamico-relazionali - pur riconosciuta dal CTU - non può condurre ad un'autonoma personalizzazione del danno, pena un'inammissibile duplicazione risarcitoria, essendo stata accertata, tra le altre, la sussistenza di una patologia di natura psichica che esaurisce la sua lesività proprio nell'incidenza sulla vita quotidiana della danneggiata e che, comunque, non determina conseguenze anomale, ovvero del tutto peculiari, rispetto a quelle (pur gravi) derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass., 28988/2019). 
Ciò posto, si osserva che, secondo le più recenti applicazioni giurisprudenziali del principio della c.d. compensatio lucri cum damno, la corretta applicazione di detto criterio postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16088 del 18/06/2018). 
Ne consegue che dall'ammontare del risarcimento dovuto, come sopra quantificato, va detratto l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'### in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 12566 del 22/05/2018).  ### presente fattispecie, è pacifico e documentato che ### ha costituito una rendita in favore dell'attrice che, sulla scorta della documentazione prodotta dalla convenuta [v. all. 3], ammonta a complessivi euro 136.444,74, tenuto conto dei ratei già pagati al momento del calcolo e del valore capitale della rendita. 
Tale importo, sempre secondo le risultanze della documentazione ### in atti, è da imputarsi per euro 70.550,25 a titolo di risarcimento del danno biologico ed euro 65.894,49 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (importi quantificati tenendo conto anche dei ratei già erogati alla data del prospetto prodotto, che riporta, a pag. 3, anche le imputazioni delle somme già erogate). 
Sottraendo quindi la quota di rendita relativa al danno biologico dal danno non patrimoniale complessivamente patito dall'attrice, come sopra quantificato in applicazione delle tabelle milanesi, residua un danno non patrimoniale risarcibile pari ad euro 250.078,25 (320.628,50 - 70.550,25). 
Passando all'esame del danno patrimoniale, l'attrice ha allegato un danno emergente per spese mediche e legali stragiudiziali, oltre ad un danno da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica. 
A tale ultimo proposito, si osserva che, per costante giurisprudenza, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. 
Il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17411 del 28/06/2019) ed è quindi risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12572 del 22/05/2018). 
A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2758 del 12/02/2015). 
Nel caso di specie, è pacifico che la danneggiata lavorasse (trattandosi di infortunio sul lavoro), mentre la perdita di capacità lavorativa specifica è stata confermata dal CTU e quantificata in misura pari al 25%. 
Vero è che dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta (con particolare riferimento all'escussione del teste ### datore di lavoro della danneggiata) non ha trovato conferma l'allegata possibilità di ottenere una immediata trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 
Nondimeno, considerata l'assai giovane età dell'attrice al momento del sinistro, può comunque ritenersi presuntivamente provato che la predetta avrebbe ottenuto - almeno negli anni a venire - una stabilizzazione del rapporto di lavoro, con conseguente riconoscimento del danno da lucro cessante Con riferimento alla liquidazione di tale danno, la Suprema Corte ha osservato che il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015). 
Per ovviare a tale inconveniente, la Cassazione suggerisce di adottare i “coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal ### della ### ed allegati agli ### dell'### di studio per i magistrati, svoltosi a ### il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in ### orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, ### del ### 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”. 
Pertanto, seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione, nel caso di specie il danno permanente da lucro cessante può essere quantificato nella seguente misura: reddito annuo dell'attrice precedente alla cessazione dell'attività euro 16.195,20 [pari alla retribuzione emergente dalla documentazione ### in atti], moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione 34.9849 [v. ### cit., tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro] = euro 566.587,45, meno 20% di scarto vita fisica-lavorativa = euro 453.269,96, moltiplicato per 25% (riduzione della capacità lavorativa specifica quantificata dal ### = euro 113.317,49. 
Procedendo quindi - come già fatto con il danno non patrimoniale - allo scomputo della quota di rendita ### riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, residua un danno patrimoniale da lucro cessante pari ad euro 47.423,00 (113.317,49 - 65.894,49). 
Vanno inoltre risarcite le spese mediche, ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 4.748,97, oltre alle spese sostenute per il proprio CTP (parimenti ripetibili: v. 
Cass. 84/2013 e 4357/2003), per euro 732,00. Tali esborsi non sono ricompresi nel danno patrimoniale ristorato con la rendita ### che ha ad oggetto non le spese mediche, bensì la menomazione della capacità lavorativa del danneggiato. 
Infine, l'attrice ha diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali [v. fattura in all. 61 att.], da rideterminare in euro 2.295,00 oltre accessori (pari a complessivi euro 3.348,68), come da parametri medi di cui al DM n. 55/2014 per le prestazioni di assistenza di valore indeterminato. 
Tenuto conto della responsabilità esclusiva del conducente ### nella determinazione del sinistro, il danno complessivo risarcibile in favore di ### ammonta dunque ad euro 306.330,90 (pari alla differenza tra il danno complessivamente patito ed il valore della rendita ### erogata), importo superiore a quanto già riconosciuto dalla compagnia convenuta, con conseguente accoglimento della domanda attorea di risarcimento del maggior danno.  ### somma capitale come sopra quantificata andranno detratte le somme già corrisposte da ### in sede stragiudiziale (pari ad euro 27.050,00) ed a seguito della notifica della citazione (pari ad euro 89.000,00), trattenute in acconto da parte attrice. 
Nell'effettuare detta operazione, dovrà tenersi conto del principio dettato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, per cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”. 
Passando all'esame delle domande risarcitorie svolte dai genitori della danneggiata principale, si osserva che il fatto illecito, costituito dalle gravissime lesioni patite dal congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella conseguenze pregiudizievoli sul rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, restando irrilevante, per l'operare di detta presunzione, la sussistenza di una convivenza tra gli stretti congiunti e la vittima del sinistro (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016). 
Tale danno, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, non può essere riconosciuto in re ipsa, ma va dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019). 
In particolare, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019). 
La grave lesione patita dal prossimo congiunto può poi causare nei familiari, oltre al rilevato danno parentale (di natura morale e relazionale), anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015).  ### presente fattispecie, la gravità delle lesioni patite da ### unitamente all'elevato numero di interventi ed alla notevole durata dei ricoveri ai quali la predetta si è dovuta sottoporre, inducono a ritenere presuntivamente provato sia il danno morale soggettivo subito dai genitori, sia lo sconvolgimento delle loro abitudini di vita, quantomeno per i lunghi periodi di accudimento ed assistenza prestata alla figlia (si veda, a tale proposito, la deposizione del teste ###. 
Inoltre, dalle risultanze della CTU medico legale svolta è emerso che, a seguito del grave incidente stradale occorso alla figlia ### e delle conseguenti necessità di sorveglianza, accudimento e assistenza della stessa protrattesi per lungo periodo, entrambi i genitori hanno sviluppato sintomatologia psichica ascrivibile ad un ### dell'### con ansia e umore depresso misti. Tale patologia per il padre ### è stata ritenuta dal CTU e dall'ausiliario specialista come “incidente sul benessere ma non sul funzionamento quotidiano che risulta conservato”, con quantificazione del relativo danno biologico permanente in misura pari al 6%, mentre con riferimento alla posizione della madre ### il CTU e l'ausiliario psichiatra hanno ravvisato un disturbo “interferente in maniera notevole sul benessere e parzialmente interferente sul funzionamento, inteso come capacità realizzatrici della persona”, con quantificazione dei postumi in misura intermedia tra l'11% ed il 12%. 
Il danno biologico viene quindi quantificato come segue: - nei confronti di ### euro 7.524,82, in applicazione delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni, trattandosi di danno micropermanente; - nei confronti di ### euro 20.463,50, in applicazione delle ### del ### di Milano, trattandosi di danno superiore al 9%.  ### poi alla liquidazione - necessariamente equitativa - del danno morale/relazionale da lesione del rapporto parentale, può essere acquisita la modalità di calcolo suggerita dagli attori in comparsa conclusionale (dunque con riconoscimento in favore di ciascun genitore di un ulteriore importo pari al 50% di quanto liquidato a titolo di danno biologico), siccome idonea a fornire un risultato congruo rispetto a quanto emergerebbe dall'utilizzazione dei parametri di cui alle ### del ### di ### per la quantificazione del “### riflesso del congiunto di vittima di lesioni”, applicate dalla più recente giurisprudenza sul punto (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023). 
Il danno non patrimoniale complessivo patito dai genitori di ### viene quindi liquidato nella misura di euro 11.287,23 in favore del padre ed euro 30.695,25 in favore della madre. 
Infine, ### ha diritto al rimborso delle spese affrontate per i quotidiani spostamenti da casa all'ospedale durante il ricovero della figlia, da ritenersi presuntivamente provate senza necessità di particolari pezze giustificative (considerato quanto emerso dalla deposizione del teste ### con riferimento alla costante presenza dei genitori durante il ricovero della figlia). 
Tali spese possono essere quantificate nell'importo complessivo di euro 1.847,58, come da condivisibile prospetto di calcolo offerto dall'attore. 
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, ### 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, le somme precedentemente indicate a titolo di danno non patrimoniale patito dai genitori - attualizzate alla data odierna - devono essere devalutate alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. 
Sul danno patrimoniale pari agli esborsi subiti da ### spettano invece interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo. 
Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite (avuto riguardo - ex art. 5, comma 1, DM n, 55/2014 - alla complessiva somma attribuita alla parte vincitrice, ricompresa nello scaglione sino ad euro 520.000,00), con aumento del 60% dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 (ex art. 4, comma 2, DM n. 55/2014, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c DM n. 37/2018), stante l'assistenza di più parti. 
Le spese di ### separatamente liquidate, sono poste, nei rapporti tra le parti, a carico della compagnia convenuta.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando: 1) Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto ### nella causazione del sinistro occorso in data 13 settembre 2017; 2) Liquida il danno complessivo risarcibile in favore di ### - detratta la rendita ### - nella somma capitale di euro 306.330,90; 3) Dichiara tenuti e condanna i convenuti ### s.p.a., ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della differenza tra la somma di cui al precedente punto 2 (da devalutarsi alla data del sinistro) e gli importi sino ad oggi corrisposti dalla compagnia assicuratrice (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento degli acconti e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza; 4) Dichiara tenuti e condanna i convenuti ### s.p.a., ### e ### in solido tra loro, al risarcimento in favore di ### dei danni patiti dal predetto, quantificati nell'importo di euro 13.134,81, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del sinistro e via via rivalutato sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale ed oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi e fino al saldo sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale; 5) Dichiara tenuti e condanna i convenuti ### s.p.a., ### e ### in solido tra loro, al risarcimento in favore di ### dei danni patiti dalla predetta, quantificati nell'importo di euro 30.695,25, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del sinistro e via via rivalutato; 6) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori in solido delle spese di lite, che liquida in euro 550,49 per esborsi ed euro 36.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e ### 7) Pone le spese di ### nei rapporti tra le parti, a carico della compagnia convenuta.  ### 16 novembre 2022 ### dott. ### n. 1173/2020

causa n. 1173/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Romano Gabriele

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