testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA -### Il Giudice del ### in persona della dott.ssa ### all'udienza di discussione del 27/05/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1612/2020 promossa DA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti -ricorrente ### 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura in atti -resistente ###.I.D. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura in atti; - terza chiamata in causa
NONCHE' CONTRO ### in persona del dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Cermignani, procuratore speciale per atto del notaio, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti - terza chiamata in causa #### S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di ### signor ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti - terza chiamata in causa #### in persona del procuratore, dott.ssa ### rappresentata e difesa dall'avv. ### - terza chiamata in causa avente ad oggetto: infortunio sul lavoro; responsabilità; liquidazione del danno dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio - che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014). ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 2. La domanda attorea inizialmente instaurata davanti al Giudice civile e poi rimessa davanti al Giudice del ### - avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della datrice di lavoro ### 2000 s.r.l. nella causazione dell'infortunio di cui è causa e, per effetto della chiamata in casa del terzo ### s.r.l., la condanna con quest'ultima in via solidale e/o alternativa al risarcimento del danno biologico/differenziale nonché di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti - è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate. 3. Sull'infortunio del 25.08.2015 e sulla ricostruzione fattuale dedotta dalle parti 3.1 Il ricorrente ### è stato assunto dalla ### 2000 s.r.l. con contratto a tempo determinato stagionale dal 20.07.2015 al 31.08.2015 con mansioni di operaio generico ed inquadramento nel 6° livello del ### settore alimentari industria, addetto alla raccolta dei residui di lavorazione del pomodoro.
In data ### alle ore 22,00 durante lo svolgimento delle sue mansioni nel piazzale di carico e scarico merci in prossimità del macchinario ### denominata ### ha subito un grave infortunio sul lavoro; che, in particolare, l'infortunio è stato determinato dalla espulsione del vetro della specola del macchinario, ciò che ha determinato la fuoriuscita della salsa di pomodoro bollente contenuta nel serbatoio, investendolo e scaraventandolo a terra provocandogli ustioni di secondo e di terzo grado su varie parti del corpo (tronco, braccia, sedere, radice delle cosce, polpacci, emivolto sx, palpebra inferiore e superiore dx, orecchio sinistro) nonché danni cerebrali con conseguente perdita progressiva della vista. 3.2 ### la ricostruzione attorea - riportata anche nel verbale delle indagini di PG effettuate dal ### di ### la macchina ### quel giorno era in fase di collaudo prestazionale iniziato la mattina alle ore 10.00 e con cessazione prevista per le ore 24.00; che, sul posto, erano presenti l'#### legale rappresentante della ### srl e progettista dell'impianto ed un suo collaboratore che monitoravano le prestazioni del macchinario; che, un dipendente della ### sig. ### aveva chiesto al ### in occasione del collaudo, di monitorare un manometro indicante la pressione interna del macchinario e di avvertirlo se avesse superato i 500bar; che verso le 22.00 , il ### aveva notato che il manometro segnava 500 bar e pertanto decise di avvertire il collega ### e l'#### che mentre i tre si recavano presso il manometro, il vetro della specola veniva espulso dalla sua sede e la salsa bollente di pomodoro lo investì. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Eccepisce la difesa attorea la violazione degli artt. 26, 63, 64 e 37 del dlgs 81/2008 e comunque dell'art. 2087 c.c. ed in subordine degli artt. 2049, 2043 e/o 2051 c.c., in capo al datore di lavoro nonché, in esito alla chiamata dei terzi, anche degli altri convenuti (cfr memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.) evidenziando, in particolare, sia la mancanza di misure organizzative di carattere precauzionale per i lavoratori che come lui svolgevano le mansioni in prossimità del macchinario in fase di collaudo, sia la mancanza di informazione sui rischi e sulla prevenzione negli ambienti di lavoro. 3.3. Nel costituirsi in giudizio la ### 2000 s.r.l. (d'ora in poi solo ###, ha dedotto che la responsabilità dell'infortunio era addebitale a difetto costruttivo della macchina progettata, installata e venduta dalla ### s.r.l.; che, infatti, il sinistro si era verificato a causa del cedimento della guarnizione della specola visiva installata da quest'ultima società sulla parete del serbatoio; che, pertanto il carattere occulto del vizio escludeva la responsabilità datoriale stante la natura imprevedibile e fortuita dell'evento.
Ha concluso quindi per il rigetto della domanda attorea, previa chiamata in causa della ### srl - società produttrice e costruttrice del macchinario ###- nonché della ### spa per essere manlevata dalle conseguenze negative di una pronuncia a sé sfavorevole. 3.4 A seguito di chiamata in causa ritualmente autorizzata, si sono costituite in giudizio sia la ### S.r.l. che la ### s.p.a. ### s.r.l. (solo MID) ha negato ogni profilo di responsabilità deducendo di aver adempiuto ad ogni normativa di legge nella progettazione e costruzione dell'impianto ### ed ai correlativi adempimenti di sicurezza; assume che la responsabilità nella causazione dell'infortunio doveva essere imputata esclusivamente alla ### S.r.l. che aveva prodotto e costruito la specola, fornendo un prodotto non conforme e infedele rispetto a quanto dichiarato nel catalogo e dunque affetto da vizio occulto. 3.5 ### spa ### (d'ora in poi solo ### ha ribadito, con ampia memoria, le ragioni già prospettate dalla ### ed ha chiesto, previa chiamata in causa della ### s.r.l., il rigetto della domanda attorea, spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della MID e della ### s.r.l. per ottenere, in caso di condanna, - anche in via di surroga della ### - il rimborso delle somme corrisposte in favore del ricorrente. 3.6 A seguito della chiamata in causa autorizzata si è costituita in giudizio anche la ### S.r.l. che ha negato ogni responsabilità nella causazione del sinistro e ha ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 chiesto, previa chiamata in garanzia della ### accertarsi l'infondatezza delle domande proposte da MID e da ### nei suoi confronti. 3.7 Autorizzata la chiamata in giudizio da parte del Giudice Civile anche della compagnia assicuratrice ### S.p.a., la stessa nel costituirsi in giudizio ha ripercorso le deduzioni svolte dalla chiamante a confutazione delle domande spiegate da MID e da ### evidenziando che l'infortunio occorso al ### era dipeso esclusivamente dall'uso improprio ed altamente gravoso, non preceduto dalle necessarie verifiche tecniche e di progetto, di un prodotto non garantito espressamente per tale utilizzo e dalle omissioni di ### e di MID nella previsione ed eliminazione del rischio connesso alla pericolosa fase di collaudo del macchinario. *** 4. Sull'utilizzabilità, in sede civile, delle prove raccolte in altro processo 4.1 ### granitico orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie; in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n. ### del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. ### del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
Da ultimo, si segnalano Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947, in base alla quale “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” e la recente pronuncia di Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947, la quale ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare”. 4.2 Alla luce dei suesposti principi di diritto ritiene il Tribunale la piena utilizzabilità dell'ampio materiale probatorio assunto nell'ambito del procedimento penale incardinatosi presso il Tribunale di ###.G. NR 7228/2015 e versato agli atti del presente giudizio (cfr. fasc.lo ric.te), tra cui il verbale conclusivo delle indagini di PG effettuate dal ### di ### e la relazione peritale redatta dal CTU dott. #### 5. Sulle risultanze del procedimento penale. 5.1 Risulta prodotta tra la documentazione allegata da parte ricorrente (doc. n. 9 fasc parte), il verbale conclusivo delle indagini di PG effettuate dal ### di ### nel quale - a seguito dell'accesso ai luoghi, alle dichiarazioni rese dall'infortunato, dai sigg.ri ### e ### (dipendenti ###, nonché dal sig. ### (collaboratore della MID e presente al momento dell'incidente) e alla valutazione di cospicua documentazione - è stato ritenuto che il cedimento della specola visiva fosse imputabile ad una errato dimensionamento dei singoli elementi e al loro difettoso assemblaggio nonché è stata riscontrata la violazione di una serie di prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; l'UPG nella relazione conclusiva indica quali violazioni commesse dalla ### (quale datore di lavoro e committente) e dalla MID (quale progettista del macchinario in relazione al quale è occorso l'infortunio): -il non aver preventivamente analizzato i rischi presenti durante la fase di installazione/collaudo dell'### predisponendo un documento di valutazione indicante le misure adottate per eliminare i rischi di interferenze e le figure che avrebbero dovuto sovrintendere alle azioni di cooperazione e coordinamento; ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 -il non aver interdetto in modo efficace i luoghi di lavoro che comportavano zone di pericolo essendo la macchina ancora in fase di collaudo; -l'omesso controllo della zona posta in prossimità del macchinario in cui la presenza di una persona costituiva rischio per la sicurezza; -l'omessa analisi preventiva dei rischi determinati dalla tipologia dell'impianto e dai suoi singoli componenti. 5.2 Nel corso del presente giudizio la difesa di parte ricorrente ha dato atto che il processo penale in capo ai rappresentanti legali della ### e di MID si è estinto per intervenuta prescrizione.
Risulta altresì che, per gli stessi capi di imputazione, si è proceduto con giudizio abbreviato nei confronti del rapp.te legale della ### s.r.l., ### definito con sentenza di assoluzione (cfr. sentenza n. 3204/2019 emessa dal Tribunale penale di ### in atti) 5.3 Costituisce punto di approdo delle ### della Corte di Cassazione (sent. 1768 del 2011), cui si sono uniformate le successive sentenze n. 21299 del 2014 e n. 14570 del 2017, il principio secondo cui nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione, dovendosi escludere l'applicazione analogica degli artt. 653 e 654 c.p.p., atteso il carattere eccezionale delle stesse e tenuto conto del fatto che non sempre la prescrizione importa l'accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato, il giudice civile, deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile. 5.4 Nella presente sede ###autonomo approfondimento istruttorio, finalizzato, principalmente, a chiarire le effettive modalità del collaudo prestazionale cui il macchinario Hot break fu sottoposto il giorno dell'infortunio e lo stato dei luoghi, nonché la concreta dinamica della prestazione lavorativa svolta del ### in prossimità del macchinario predetto. 5.5 Prima di passare in rassegna, nella presente sede, alle risultanze istruttorie, si ritiene opportuno richiamare i principi normativi e di diritto in materia di informativa e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. *** ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 6. Sugli obblighi di sicurezza e rischi da interferenza nelle lavorazioni 6.1 Costituisce approdo normativo e giurisprudenziale che il committente sia qualificabile quale garante per la sicurezza, con specifica attenzione all'obbligo di destinare all'appaltatore un ambiente di lavoro sicuro e di informarlo circa i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro. 6.2 Del rischio interferenziale, inteso quale concetto contrapposto a quello di rischio specifico proprio di ciascun datore di lavoro, si occupa l'art. 26 D.L.vo 81/2008, che tuttavia non ne fornisce una specifica e precisa definizione.
La norma in esame, nel disciplinare gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, al comma 1, lettere a) e b), pone a carico del datore di lavoro committente due obblighi propedeutici alla valutazione e prevenzione del rischio interferenziale: 1- verificare l'idoneità professionale delle ditte affidatarie (lett. a) 2- fornire ai datori di lavoro esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività (lett. b).
Il legislatore richiede cioè che i soggetti estranei all'organizzazione del committente siano resi edotti dei rischi dell'ambiente in cui si troveranno ad operare.
Il rischio interferenziale è stato definito in giurisprudenza come quello che deriva dal contatto tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale con contratti differenti. E' infatti notorio che il contatto fra lavoratori di diverse organizzazioni è fonte di rischi per l'incolumità dei lavoratori ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli valutati dai singoli datori di lavoro. La giurisprudenza ha precisato ed ampliato tale nozione di rischio interferenziale comprendendovi tutti i rischi derivanti 1) dalla sovrapposizione di più attività svolte da operatori di più appaltatori diversi, ovvero 2) da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata, o ancora 3) rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore.
Al di là del rischio specifico connesso alle lavorazioni del committente, il rischio interferenziale è quello che nasce proprio per il coinvolgimento nelle procedure di lavoro di diversi plessi organizzativi; costituisce quindi una specie del più ampio genus del rischio da organizzazione del lavoro, a sua volta affiancato da altri tipi di rischi, come quello meccanico (connesso all'uso di macchine), quello fisico (connesso all'esposizione agli ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 agenti fisici di cui all'art. 180, co. 1 d.lgs. n. 81/2008), quello biologico (connesso all'esposizione agli agenti biologici di cui all'art. 267 d.lgs., n. 81/2008) e così seguitando.
La presenza di un rischio interferenziale, lungi dal negare o inglobare i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro anche in assenza del concorso di più organizzazioni, impone di prenderli in considerazione anche nella peculiare prospettiva, come dimostra la previsione dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, per la quale il datore di lavoro committente fornisce alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività". Quindi il rischio interferenziale 'convive' con gli altri rischi lavorativi “e le misure che fronteggiano il primo coesistono con quelle che si indirizzano ai secondi.” (Cass. pen. Sez. IV 2 maggio 2016 18200). 6.3 ### da parte del legislatore di questo ulteriore garante ha posto, poi, anche il problema di delimitarne l'area di rischio, al fine di evitare sovrapposizioni con altri garanti o, per altro verso, vuoti di tutela. A fronte dell'affermazione di principio secondo cui il debito di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto o di prestazione d'opera, grava in capo tanto al datore di lavoro quanto al committente, si è pertanto precisato che tale principio non trova sempre applicazione, non potendosi esigere dal committente «un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori»; per aversi responsabilità del committente, ha affermato la giurisprudenza della Suprema Corte, «occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo», restando egli esonerato con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass pen. Sez. IV 7.3.2023, n. 13291). ***** ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 7. Sulle risultanze istruttorie 7.1 La ricostruzione fattuale e giuridica delle difese di ### (quale datrice) e di MID (quale progettista e costruttrice del macchinario) non risultano convincenti, alla luce dei dati fattuali riscontrabili nell'ampia documentazione in atti. 7.2 ### è una società che opera nel settore della trasformazione del pomodoro e, nell'ambito delle innovazioni tecnologiche verificatesi in tale settore, ha proceduto nel 2015 all'acquisto del macchinario denominato ### per la scottatura del succo di pomodoro.
Tale macchinario è stato progettato, venduto, montato ed installato dalla società ### Dal manuale d'uso si apprende che “l'impianto MH è stato concepito per trasformare il prodotto secondo il metodo ### che provoca l'inattivazione enzimatica mediante riscaldamento a temperatura adeguata (circa 95°-98° C). Il prodotto inviato all'interno dell'MH si riscalda in brevissimo tempo e raggiunge la temperatura necessaria per l'esecuzione del processo. Il prodotto ricicla all'interno dell'impianto tramite apposita pompa di circolazione per mantenere il prodotto alla temperatura voluta, quando giunge alla camera di trattamento termico, se la temperatura è corretta, viene scaricato e inviato alle passatrici (…). La temperatura di riscaldamento del prodotto è regolata automaticamente in funzione del valore desiderato e dipende dal tipo di trattamento a cui si intende sottoporre il prodotto” (cfr. doc. 2 all.to alla memoria ex art. 183, c 6, II termine di parte ric.te) Il manuale d'uso del macchinario, inoltre, nel capitolo inerente la “definizione dei termini di sicurezza” al punto 1.6. individua quale zona pericolosa “ogni zona all'interno e/o in prossimità dell'impianto o della macchina nella quale la presenza di una persona esposta costituisce un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona” e quale persona esposta “qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa”.
Inoltre sempre secondo il manuale d'uso, non è previsto alcun operatore direttamente addetto al macchinario ### 7.3 Ciò posto, è incontestato che il sig. ### è stato assunto alle dipendenze della ### dal 30.07.2015 al 31.08.2015 con mansioni di operaio generico stagionale addetto alla raccolta dei residui di lavorazione del pomodoro e che la sua prestazione lavorativa si svolgesse nel piazzale di carico e scarico merci adiacente allo stabilimento e sul cui lato era presente la macchina ###. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Il ricorrente, dunque, non era operaio addetto al macchinario in relazione al cui malfunzionamento si è verificato l'infortunio. È, tuttavia, pacifico ed è risultato confermato dall'attività istruttoria espletata che egli, per l'espletamento delle mansioni affidategli, dovesse necessariamente operare in prossimità del macchinario in questione al fine di raccogliere i residui degli scarti del pomodoro (cfr. testimonianza resa dal sig. ### all'udienza del 27.10.2022).
La stessa datrice ### nella comparsa di costituzione, ha specificato che al momento dell'infortunio “il ### si trovava nel piazzale ad una distanza di qualche metro dall'impianto, intento nelle sue normali mansioni lavorative” (cfr. comparsa di costituzione pag. 4, penultimo cpv).
Inoltre, dal rapporto di infortunio redatto il giorno successivo all'infortunio dall'### (in qualità di ### della ### e dall'#### (titolare ### si attesta che “il dipendente stagionale sig. ### addetto allo smaltimento degli scarti di produzione, in prossimità del suo posto di lavoro, veniva investito da una fuoriuscita di conserva di pomodoro dall'impianto denominato ###” (cfr doc. n. 1 all.to alla memoria ex art. 183, c 6, II termine di parte ric.te).
Non viene pertanto dedotto in capo al lavoratore alcuna condotta abnorme, colpevole o negligente. 7.4 Quanto alla causa dell'infortunio risulta accertato documentalmente ed è pacifico tra tutte le parti che il materiale in lavorazione ad alta temperatura che ha ustionato il ### è fuoriuscito dalla specola visiva installata nel fondo dello scambiatore a fascio tubiero presente sul macchinario ###. In particolare, dalla relazione tecnica del ### e dal verbale conclusivo dell'UPG e dall'ampia documentazione fotografica ivi acclusa è risultato indubbio che “il cedimento della specola visiva più che da un difetto dei materiali utilizzati nella costruzione dei singoli elementi è imputabile ad un errato dimensionamento degli stessi e di conseguenza, dal loro difettoso assemblaggio”; che, infatti, il diametro interno della ghiera di contenimento era di 115 mm mentre il diametro del vetro era di 112 mm (o 113mm) con la conseguenza che la ghiera filettata non era in grado di trattenere il disco di vetro temperato, essendo quest'ultimo di diametro inferiore a quello interno della ghiera d'acciaio onde il vetro era in grado di attraversare il foro della ghiera.
Il ctu, ha specificato che “con tali caratteristiche la tenuta meccanica rispetto alla pressione esercitata era affidata alla resistenza della guarnizione in teflon che, per contro, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 avrebbe dovuto unicamente garantire una tenuta idraulica” con l'effetto che “nesso di causalità dell'infortunio del sig ### è stato che la guarnizione , sollecitata da una pressione alla quale non era certamente in grado di resistere, si è progressivamente lesionata fino a cedere definitivamente , con la conseguente fuoriuscita del vetro e del pomodoro che si trovava all'interno del serbatoio” Il perito d'ufficio ha ulteriormente considerato che “la rottura della guarnizione si era verificata proprio durante il collaudo, più precisamente 16 ore dopo l'inizio del collaudo e cioè proprio in quel lasso di tempo che doveva essere utilizzato per verificare la funzionalità della macchina alle sue massime prestazioni” (cfr. relazione peritale pag. 75 punto 8.3 “analisi delle cause”). 7.5 Tanto premesso e proseguendo nell'esame del compendio probatorio, risulta pacifico e documentale che la ### ha acquistato il predetto macchinario dalla ### società che lo ha progettato, costruito nonché consegnato presso lo stabilimento ### in data ### (cfr. doc. 3 e 4 all.ti sub fasc.lo ### ed ivi installato il successivo 16.7.2015.
In relazione a tale fase di installazione le due società hanno espressamente convenuto di non dover effettuare alcuna “analisi specifica del rischio” ritenendo la mancanza “di interferenze nelle lavorazioni della ditta MID e della ditta ### che nel periodo non effettua operazioni all'esterno della struttura e/o nelle vicinanze delle operazioni di installazione del macchinario” (cfr. doc 2 fasc.lo ric.te).
È altresì pacifico che, successivamente all'installazione del macchinario ### si è proceduto al collaudo c.d. tecnico da parte della MID consistito nell'inserire, all'interno dell'impianto, l'acqua e simulando una fase di produzione a freddo al fine di verificare la tenuta idraulica e l'efficienza dell'automazione dei sistemi di controllo.
In particolare, la ### nella propria costituzione, ha specificato che “tale tipo di simulazione di produzione con acqua è durata alcune ore, portando l'impianto ai limiti di funzionamento per temperature (100°) e facendo variare il livello fra il minimo ed il massimo consentito dalla geometria dell'###” e che “al termine di dette operazioni l'impianto funzionava correttamente e in sicurezza” (cfr. comparsa di risposta pag. 5 penultimo e ultimo cpv) Tale circostanza è stata confermata dal teste della ### sig. ### nella sua qualità di ### il quale ha dichiarato che “il collaudo tecnico è stato effettato senza l'immissione di materia prima” (cfr. verbale udienza del 27.10.2022). ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 7.6 E' documentale, altresì la circostanza che la ### prima della consegna del macchinario presso lo stabilimento ### ha provveduto in data ### alla verifica dimensionale dell'attrezzatura a pressione del macchinario mediante esame visivo; alla prova idraulica della predetta attrezzatura mantenendo la pressione a 8,4 bar per un'ora nonché alla prova di tenuta idraulica con pressione di 0,5 bar mantenuta per un'ora (cfr doc. 2, 3, 4 e 5 fasc.lo Mid). 7.7 Dall'esame dell'ampio compendio probatorio e dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali rese nella presente sede, risulta inoltre accertato: a) che il giorno dell'infortunio il macchinario era stato sottoposto al collaudo c.d. prestazionale (o di efficienza) ed immesso nel ciclo produttivo con inserimento, per la prima volta, della materia prima (il pomodoro) e messo in funzione sin dal mattino con termine fissato alle ore 24.00 (cfr. relazione conclusiva delle indagini di PG, relazione tecnica del CTU ing. ###; b) che durante tale collaudo non fossero state adottate misure di sicurezza per delimitare la zona intorno al macchinario; c) che quel giorno, presso lo stabilimento della ### fosse ancora presente personale della ### segnatamente l'### (titolare della MID e progettista del macchinario) ed il suo collaboratore #### In particolare, il teste ### ha chiaramente affermato che “il collaudo di efficienza era sicuramente in atto all'epoca dell'infortunio; infatti, ancora in azienda vi era l'#### il quale metteva a punto i dettagli delle macchine, controllo di flussi e delle pompe e dei vari parametri. La macchina ### lavorava h 24” (cfr. verbale ud. Del 27.10.2022) Lo stesso #### sentito a sommarie informazioni dall'UPG ha riferito “che la macchina non era mai stata utilizzata nel processo produttivo; il giorno dell'incidente era in essere la prova di funzionamento e di portata che doveva essere di 20 tonnellate all'ora; per tale motivo, alle ore 10.00 si era iniziato un ciclo di lavoro che doveva terminare per mezzanotte” (cfr. verbale indagini UPG pag. n 10 punto n. 2 ) Il teste ### (dipendente ### ha infatti dichiarato che “il collaudo era stato già effettuato con inserimento di acqua, mentre al momento dell'incidente vi era il prodotto” e che “le misure di sicurezza erano presenti al momento dell'installazione e non al momento dell'incidente” (cfr. dichiarazione resa davanti al Tribunale di Parma in prova delegata).
Nel rapporto di infortunio redatto dall'### (in qualità di ### della ### e dall'#### (titolare ### si attesta che “l'impianto in questione è in fase di collaudo ed ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 al momento dell'accaduto era presente il titolare della ditta fornitrice dell'impianto ### Dosi” Del resto, la stessa MID nella comparsa di costituzione (cfr. pag. 6) ammette che “l'impianto era pronto per il collaudo prestazionale ovvero test produttivo eseguito il ###” precisando ulteriormente che “il collaudo prestazionale non è altro che un test eseguito nel contesto produttivo per attestare che le prestazioni, i parametri di funzionamento ed i consumi energetici rispettino quanto concordato utilizzando materia prima e risorse energiche”. 8 Sulla responsabilità solidale della ### e della MID 8.1 Ricostruito così il quadro generale del contesto nel quale è occorso l'infortunio in esame, e traendo le opportune valutazioni, occorre evidenziare che il #### -poiché pacificamente svolgeva le sue mansioni in prossimità del macchinario ###- operava, in virtù di quanto previsto nel manuale d'uso, in una “zona pericolosa” e doveva qualificarsi come “lavoratore esposto”. 8.2 Il predetto macchinario, il giorno dell'infortunio, era sottoposto alle operazioni di collaudo prestazionale ed era quindi sotto il controllo dell'#### e del suo collaboratore sig ### mentre il personale ### aveva compiti di supporto anche solo visivo dell'operatività dell'impianto stesso. Impianto che per la prima volta operava alla sua massima efficienza sia in termini di tempo (giacché in lavorazione sin dalla mattina) che di portata (immissione della materia prima).
Invero, il collaudo tecnico effettuato al momento dell'installazione del macchinario nel luglio 2015 con la sola immissione dell'acqua e per un breve lasso temporale rende del tutto incomparabile tale prova rispetto alle condizioni prestazionali nelle quali il macchinario è stato utilizzato in occasione dell'infortunio.
Non vi è dubbio quindi che le suddette operazioni di collaudo prestazionale - durate molte ore - presupponessero la necessaria interferenza con le attività dei dipendenti ### Del resto, tale circostanza non può essere posta in dubbio anche sol considerando che lo stesso ### lavorava in prossimità dell'impianto e che altri dipendenti ### (tra cui il #### necessariamente dovevano passare davanti al macchinario per svolgere l'attività lavorativa. Peraltro, la circostanza secondo cui il giorno dell'infortunio fosse in essere il c.d. test produttivo del macchinario (come dedotto anche dalla stessa ### rende evidente la persistenza del rapporto di fornitura tra la ### e la stessa #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Peraltro, non è risultato provato che l'ing. ### ed il suo collaboratore ### si trovassero presso lo stabilimento ### per collaudare altri macchinari, di cui - inveronon è stata fornita alcuna indicazione; tale circostanza è rimasta infatti priva di riscontro documentale ed in ogni caso, è stata dedotta dalla MID in termini del tutto apodittici e ampiamenti generici. 8.3 Ne discende allora che la società ### in quanto società che ha progettato, prodotto, venduto ed installato il macchinario ###, avrebbe dovuto verificare -durante l'utilizzo prestazionalel'efficienza e la conformità dell'impianto alle norme di sicurezza in ottemperanza anche alle prescrizioni indicate nel manuale d'uso.
Va dunque ulteriormente evidenziata la mancanza di delimitazione delle aree di lavoro limitrofe o prossime al macchinario ### e di coordinamento tra le diverse attività svolte presso lo stabilimento della ### al momento del collaudo prestazionale. 8.4 ### e la MID hanno quindi i)omesso di valutare i rischi specifici connessi all'operatività di un macchinario industriale (costituito da vari componenti precedentemente assemblati) ancora in fase di collaudo e sollecitato per la prima volta il giorno dell'infortunio in termini continuativi per oltre 10/12 ore; ii) omesso di predisporre le necessarie misure di carattere precauzionale idonee a confinare o interdire la zona limitrofa al macchinario e di passaggio dei dipendenti della ### tra cui lo stesso ### Non è stato considerato, lo si ribadisce, il prevedibile rischio di infortunio derivante da un macchinario le cui performances tecniche e di tenuta erano state collaudate solo per poche ore consecutive e solo con l'immissione di acqua e non di pomodoro.
Del resto, appare del tutto inverosimile ipotizzare che nessun lavoratore potesse correre rischi aggiuntivi derivanti da operazioni di collaudo di efficienza di un macchinario industriale immesso nel ciclo lavorativo per la prima volta con la materia prima.
Risultano quindi abbondantemente violate le misure di sicurezza prescritte dal macchinario, non adeguatamente valutati i rischi specifici connessi alla fase di collaudo prestazionale del macchinario e, quindi, all'utilizzo dello stesso, non valutati i rischi di interferenza con le attività di supporto dei dipendenti ### (tra cui il ### che necessariamente operava in prossimità dello stesso), non fornite da quest'ultima, adeguate informazioni sui rischi connessi alla pericolosità del macchinario ancora in fase di collaudo. 8.5 Per mera completezza espositiva si osserva che la difesa della ### secondo cui nessun obbligo di sicurezza gravava su di lei, stante la natura imprevedibile e fortuita ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 dell'evento causata da vizio occulto del macchinario, così come la difesa della ### non colgono nel segno, atteso che il rischio derivante da un macchinario in fase di collaudo era invece ampiamente prevedibile giacché l'evento lesivo in capo al ### si è verificato proprio perché quel rischio non è stato minimamente analizzato né prevenuto.
La fase di collaudo prestazionale del nuovo macchinario imponeva quindi in capo alla ### e alla Mid -mediante la redazione del ### - l'adozione di misure di confinamento e/o di interdizione della zona adiacente l'impianto nonché misure informative sugli eventuali rischi connessi.
Il rispetto di tale doverosa regola cautelare avrebbe senza dubbio impedito l'evento. ### verificatosi, in conclusione, è stato quello che la norma di prevenzione violata mirava ad evitare. 8.6 Alla luce delle sopra espresse considerazioni, la condotta omissiva posta in essere dalla ### e dalla MID appare quindi obiettivamente violativa dell'art. 26, del d.lgs. 81/2008, stante la totale omissione dell'analisi dei rischi derivanti dalla interferenza delle operazioni di collaudo del macchinario, nonché violativa delle norme in materia di sicurezza e più in generale dell'art. 2087 c.c. e si pone senza dubbio quale antecedente causale determinativo dell'evento infortunistico. Tanto assorbe l'ulteriore doglianza avanzata dal ricorrente circa la non veridicità della propria sottoscrizione nei fogli inerenti ai corsi di formazione tenutosi il ###. 8.7 I convenuti ### e MID devono dunque ritenersi corresponsabili dell'infortunio e devono quindi rispondere in via tra loro solidale del danno subito dal ricorrente. 8.8. Sul punto appare sufficiente osserva che è principio consolidato quello secondo cui, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 comma 1 c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale); la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate. La Suprema Corte ha poi precisato che la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni ( ### SS. UU. Sent. n. 13143 del 27.4.2022). ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Nel caso di specie, le condotte colpose ascrivibili ai soggetti indicati - per le ragioni innanzi esposte - hanno avuto pari efficienza causale nella determinazione dell'infortunio subito dal ricorrente. 8.9. La responsabilità da reato (quale certamente configurabile nella fattispecie di cui è causa) fa venire poi meno l'esonero da responsabilità prescritto dall'art. 10 D.P.R. 1124/65 8.10 In definitiva, la società datrice ### e la società MID sono solidalmente responsabili per l'infortunio occorso al ricorrente e, pertanto, sono tenute a ristorare il sig. ### di tutti i c.d. danni conseguenza, derivanti dall'evento infortunistico, nella componente differenziale quantitativa (rispetto al danno biologico indennizzato con rendita ### e qualitativa (danni complementari). 9. Sulla responsabilità della ### s.r.l. 9.1 ### e la ### hanno chiamato in causa la ### S.r.l. chiedendo accertarsi nei suoi confronti la esclusiva responsabilità nella causazione dell'infortunio, avendo prodotto e costruito la specola, fornendo un prodotto non conforme e infedele rispetto a quanto dichiarato nel catalogo e dunque affetto da vizio occulto. 9.2 Le domande sono infondate e vanno rigettate.
Alla luce della ricostruzione esposta ai precedenti punti, deve escludersi ogni responsabilità della ### srl circa la causazione dell'infortunio occorso al ### Invero, il danno-evento è legato eziologicamente ed in via esclusiva alle condotte omissive poste in essere dalla datrice di lavoro e dalla ### nei termini innanzi già illustrati.
La circostanza che la ### abbia fornito e assemblato la specola visiva “difforme” non spezza il nesso causale tra le suddette condotte omissive e l'evento infortunistico.
In altre parole, la condotta addebitata dalla MID e dalla ### alla ### non si colloca in termini di nesso causale diretto rispetto all'infortunio qui in disamina. 9.3 Del resto, ulteriori spunti idonei ad escludere la responsabilità della predetta società si desumono da taluni passaggi motivazionali espressi dal Tribunale penale di ### nella sentenza n. 3204/2019 di assoluzione dell'ing. ### nella qualità di rap.te legale della ### srl, passata in giudicato (cfr. sentenza allegata alle note del 20.5.2021 della società ### In particolare, il Tribunale ha condiviso le conclusioni rese dal CTP della ### Ladisa “secondo cui la specola visiva assemblata e fornita dalla ### s.r.l., montata sull'impianto “### mod. MH-20”, fornito dalla M.I.D. s.r.l. alla società datrice di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 lavoro della persona offesa, la ### 2000 s.r.l., abbia ceduto sotto l'inusuale ed abnorme azione combinata di una pressione di 8,4 bar e temperatura superiore a 95/98° C, perdurante da almeno 12 ore, con l'utilizzo di circa 20 tonnellate di prodotto l'ora.”, specificando che “a fronte delle conclusioni del consulente tecnico della difesa secondo cui la specola sarebbe stata idonea ad assolvere il compito in condizioni di pressione e temperatura minori, per le quali l'inferiorità del diametro del vetro rispetto alla ghiera metallica di fissaggio non ne avrebbe inficiato la funzionalità, essendo idoneo ad assolvere la funzione di ritegno l'anello di tenuta in teflon, dagli atti non risulta che i valori di funzionamento e pressione dell'impianto “###Break” fossero stati comunicati al ### nella qualità di legale rappresentante della ### s.r.l., e fossero stati oggetto di un apposito capitolato di fornitura”. 9.4 Il rigetto delle domande spiegate da MID e ### comporta conseguentemente l'accoglimento della domanda avanzata dalla ### di accertamento del proprio difetto di responsabilità per l'infortunio occorso al sig. ### Tale statuizione assorbe la domanda di manleva spiegata dalla ### srl nei confronti della compagnia assicuratrice ### spa. **** 10. Sul danno differenziale 10.1 Come noto, la categoria del danno biologico differenziale trova fondamento nella formulazione dell'art. 13 d.lgs. 38/00 che non definisce il danno globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall'### fondata sugli elementi identificativi espressamente indicati ossia la sussistenza di una lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso da ultimo Cass. 12326/09). ### di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 citato -peraltro espressa in termini di indennizzoa tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
Può trattarsi di danni o meglio di voci di danno che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c. definite quali danni complementari non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, il danno tanatologico, il danno proprio dei congiunti o danni differenziali quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 danno da invalidità permanente operata dalle tabelle ### del 2000 rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente.
E' perciò ben possibile che l'indennizzo erogato o erogabile dall'### non ristori l'integrale danno subito dall'assicurato/danneggiato il quale ha quindi la possibilità di ottenere l'integrale ristoro del maggior danno subito quantificato secondo i criteri civilistici.
Pertanto, in assenza di definizioni normative, il danno differenziale può essere genericamente definito come quel danno risultante dalla “differenza” tra quanto a carico dell'### quale indennizzo, e quanto dovuto a titolo di risarcimento, che resta, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, a carico del datore di lavoro. 10.2 In particolare, la regola dell'esonero da responsabilità dettata dal D.P.R. 1124/65 disciplina due diversi ambiti (e concetti) di esonero: 1) un esonero totale, configurabile in base ai principi generali, quando non sussiste affatto responsabilità del datore di lavoro ex 2087 c.c., 43 c.p.; 2) un esonero cd. parziale, quello disciplinato dall'art. 10 del D.P.R. cit., che fonda la responsabilità del datore di lavoro, anche quando sussista il titolo ex 2087 c.c., e 43 c.p., per il solo danno differenziale.
Ne segue, come logico corollario, che, anche quando si faccia luogo a risarcimento, cioè quando in capo al datore di lavoro si configuri la responsabilità per reato procedibile d'ufficio, l'esonero opererà sia pure parzialmente, e il datore potrà rispondere solo per la differenza, dovendo la restante parte, coperta dall'esonero ###, costituire oggetto dell'obbligazione indennitaria a carico dell'### che poi (eventualmente e con le modalità procedimentali ivi previste, ad ulteriore garanzia del datore di lavoro) recupererà in regresso.
In altre parole, l'eventuale condanna del datore di lavoro, in relazione all'azione di risarcimento del danno differenziale, potrà riguardare solo la parte non coperta dalla prestazione assicurativa, dovendo dunque essere preventivamente dedotta la somma, liquidata o liquidabile, a carico dell'### Anche recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12041/2020 ha ribadito che l'assicurazione pubblica costruisce per il datore di lavoro uno schermo che si oppone, sempre e comunque, al lavoratore, il quale non potrà mai pretendere dall'imprenditore il risarcimento integrale del danno, potendo questi eccepirgli l'operatività dell'esonero, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 rilevabile anche ex officio dal giudice e finanche se l'### non abbia corrisposto l'indennizzo (negli stessi termini Cass. n. 9166/17).
La giurisprudenza univoca della Corte di cassazione, come già detto, non dubita ormai della sussistenza della categoria del danno differenziale ed anzi ha affermato la coesistenza tra l'istituto dell'indennizzo ex art 13 d.lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico secondo i criteri civilistici evidenziando le considerevoli diversità - anche sul piano strutturale - tra l'indennizzo erogato dall'### all'assicurato ed il risarcimento del danno che attiene al diverso rapporto tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro (cfr. Cass. 777/2015 cit. ; Cass. n. 18469/2012 cit. ) Il risarcimento, infatti, ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa; essa presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato. ###, invece, previsto nel sistema di assicurazione obbligatoria da infortuni sul lavoro è corrisposto solo allorché il danno sia conseguenza di evento avente origine in causa violenta e accaduto in occasione di lavoro, senza che sul suo riconoscimento incidano né la colpa del datore di lavoro né la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo).
Diversa è, infatti, la legittimazione costituzionale dei due sistemi: quello indennitario si fonda sull'art. 38 Cost., che impone di garantire ai lavoratori colpiti da eventi lesivi causati dall'attività lavorativa mezzi adeguati alle esigenze di vita; quello risarcitorio sull'art. 32 Cost. e alle esigenze di piena ed integrale tutela del diritto alla salute; pertanto, la norma previdenziale prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno; per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente.
Conferma dell'assunto dell'ontologica differenza tra risarcimento ed indennizzo viene anche dal raffronto tra le tabelle introdotte dal DM 12.7.00 ex art. 13 d. lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo ### previsto a partire dal 6% e le tabelle delle micropermanenti (invalidità comprese tra l'1 e il 9%) nell'ambito della responsabilità civile per circolazione stradale, ex d. lgs. 209/2005.
Se entrambe le norme di riferimento (art. 13 d. lgs. n. 38/00 e art. 139, comma 2, d. lgs, 209/05) sostanzialmente dettano la stessa definizione del danno biologico - quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale della persona indipendente dalla capacità di produzione del reddito - tuttavia, il raffronto dei valori ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 attribuiti ai punti di invalidità evidenzia come per il “risarcimento” le tabelle delle micropermanenti del sistema di assicurazione per responsabilità civile automobilistica prevedano somme sensibilmente più alte di quelle previste dalle tabelle ### con liquidazioni superiori a parità di età e di invalidità, e via via proporzionalmente più elevate.
E' pertanto escluso anche il pericolo di duplicazione dei risarcimenti in quanto la liquidazione dell'### è limitata alla lesione dell'integrità psicofisica sulla base di parametri indennitari, residuando quindi una differenza sia quantitativa che qualitativa del danno risarcibile.
Infatti, in base al citato sistema, il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento. 10.3. Costituisce ormai approdo pacifico della Suprema Corte che <<In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ### ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'### secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota ### rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; (indenn per inabil assoluta inail e quota di d. patrim nella rendita) successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita ### destinata a ristorare il danno biologico permanente.>> (Cass. 9112/2019 est. Boghetic) 10.4. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria dal punto di vista giuridico ma non fenomenologico; con la conseguenza che il giudice nella liquidazione del danno deve esaminare tutte le conseguenze dannose dell'illecito senza, tuttavia, attribuire nomi diversi ai pregiudizi identici, procedendo, sul piano istruttorio, ad un articolato ed approfondito ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 accertamento che lasci spazio anche al fatto notorio e a presunzioni senza, tuttavia, automatismi risarcitori, con la conseguenza che il danno alla salute standard è personalizzabile in presenza di conseguenze dannose del tutto peculiari ed anomale e sicuramente va risarcito oltre al danno biologico il pregiudizio comunque non patrimoniale definibile d. morale ( rappresentato dalla disperazione, paura, vergogna, dolore dell'animo) sempre che sia raggiunta la prova all'esito di adeguata istruttoria.
Pertanto, laddove siano allegati specifici pregiudizi alla vita di relazione che esulino la previsione standardizzata delle tabelle (in cui già è considerata la componente dinamicorelazionale) e sia fornita la adeguata prova, il giudice potrà procedere alla personalizzazione del danno biologico, nonché, al risarcimento del danno morale.
Con riferimento al danno morale, di lampante chiarezza risulta la pronuncia resa dalla Cassazione con sent. n. 7766/2016, nel cui percorso motivazionale la Suprema Corte traccia una linea netta tra la c.d. personalizzazione del danno biologico standard ed il danno morale affermando che “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla ### costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazione/proiezione esterna dell'essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza (…).
Ogni individuo è, al tempo stesso, in relazione con sé stesso ed in rapporto con tutto ciò che rappresenta altro da sé, secondo dinamiche differenziate atteso che un evento destinato ad incidere sulla vita di un soggetto può cagionarne conseguenze sia di tipo interiore sia di tipo relazionale che non possono essere standardizzate con la conseguenza che il compito del giudice civile è proprio quello di individuare nella narrazione cartacea la realtà umana.” Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 5612/2025 - richiamando anche Cass. n. 20661/2024) - ha ribadito come la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private); in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: v., in tal senso, Cass. n. 28989 del 2019), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia rispetto alla precedente personalizzazione del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 c.d.a.).
E' stato quindi osservato che da questo punto di vista, il legislatore, ha riaffermato la necessità che la liquidazione di tale ### danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato.
E' del resto principio consolidato quello che non vi sono “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito; del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per cosi' dire, ordinarie (cfr. Cass. n. 19922 del 2023); così, allo stesso modo, un attendibile criterio logicopresuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (cosi' come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. n. 25164 del 2020)” (cfr in termini Cass. cit. n. 5612/2025 relatore dott. ### 10.5 Infine è necessario ricordare, secondo i principi generali in materia di allegazione e prova del danno, che chi agisce per ottenere il danno differenziale (nella forma di danno ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 differenziale quantitativo ovvero di danno complementare) ha l'onere di argomentarne l'esistenza in concreto e di renderlo astrattamente apprezzabile.
Se l'esistenza di un danno differenziale quantitativo può scaturire, a monte, da una diversa percentuale di menomazione accertata attraverso le tabelle civili comuni rispetto alle tabelle assicurative, le ulteriori voci di danno c.d. complementare richiedono, invece, una idonea allegazione e prova da parte del soggetto che ne invoca il risarcimento. 10.6 La pregnanza degli oneri assertivi in subiecta materia è innegabile, proprio con riguardo al canone sovrano dell'effettività del danno, criterio sia funzionale alla personalizzazione della misura riparatoria, sia idoneo a scongiurare la possibile overcompensation.
Come definitivamente chiarito dalla Cass.SU. 26972/2008 nell'unitarietà del danno alla persona, il nomen di danno biologico assume una portata omnicomprensiva, assorbendo potenzialmente, come sue componenti intrinseche, ciò che è stato qualificato come danno morale ed esistenziale. Per conseguenza, ogni verifica sull'oggetto dell'assicurazione deve oggi essere svincolata da richiami meramente nominalistici e va impostata in base all'esatta individuazione, in concreto, dell'interesse leso rispetto al valore uomo. 10.7 In materia di risarcimento del danno non è superfluo richiamare i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità, il c.d. danno conseguenza (cfr. Cass. sez. III, 03/12/2015, n. 24632). ### risulta, tutt'oggi, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto: «Nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto (e quindi all'inadempimento) del debitore. ###. 1218 c.c., se pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato, per quanto attiene all'onere di provare l'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale» (Cass. civ., 10 ottobre 2007 n. 21140; Cass. civ., 18 marzo 2005, n. 5960). ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
In tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida sulla sfera patrimoniale o non patrimoniale del danneggiato il quale ha l'onere di provare in termini concreti il danno subito. Nel vigente ordinamento, difatti, il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.
Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova sia con riferimento al danno-evento che con riguardo al danno-conseguenza; in particolare, le conseguenze economiche derivanti dall'evento di danno (c.d. danno conseguenza) devono essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato, il quale ha la possibilità di avvalersi non soltanto degli ordinari mezzi di prova ma anche delle presunzioni semplici previste dal codice civile (art. 2727 e 2729 c.c.); in relazione poi alla tipologia del pregiudizio economico subito (in termini di danno emergente e lucro cessante) sarà possibile regolare in maniera diversificata l'onere probatorio.
Con riferimento poi al danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che trattasi di danno-conseguenza che richiede la specifica prova da parte di chi ne invoca il risarcimento e ciò in quanto il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, non risultando ammissibile una richiesta risarcitoria richiamando voci di danno esistenziale ovvero morale senza dimostrare i pregiudizi concretamente subiti (in tal senso Cass., sez. III, 30 settembre 2014 n. 20558; id., 19 luglio 2018 n. 19137). 11. Le voci di danno richieste in ricorso 11.1 Con riferimento alle voci di danno di cui in ricorso si chiede il risarcimento, la difesa attorea ha rappresentato le voci di danno differenziale, enucleandone anche gli elementi costitutivi. Viene quindi avanzata domanda di risarcimento del danno biologico secondo i parametri civilistici, del danno dinamico-relazionale e del danno morale sub specie di sofferenza interiore scaturita dai pesanti strascichi emotivi derivanti dall'infortunio e dovuti al danno estetico subito (ustioni su tutto il corpo) sia alle conseguenze psicologiche e sociali derivanti dalla impossibilità di esercitare nuove mansioni lavorative successivamente alla scadenza del contratto di lavoro stagionale e la “difficoltà successiva ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 per svariati mesi di trovare un'occupazione anche saltuaria per sostenere sé e la propria famiglia” (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c. 1ç termine e memoria ex art. 426 c.p.c.) 11.2 Ritiene il Tribunale che nell'ambito delle voci di danno rivendicate in ricorso non sia compresa né la domanda al rimborso delle spese mediche sostenute -giacché tale richiesta non risulta mai formalizzata nelle conclusioni ma solo devoluta nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c quale accertamento tecnico da demandare al ### né la domanda risarcitoria del danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa specifica, non risultando tale posta risarcitoria mai richiesta con la domanda introduttiva né nelle plurime memorie ex art. 186 c.p.c depositate davanti al Tribunale ordinario civile né nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata davanti al Giudice del ### Né tale domanda può ritenersi validamente proposta sol perché ne ha fatto semplice menzione il proprio CTP -dott. ### nella relazione peritale allegata all'atto di citazione.
Sul punto mette conto evidenziare, tra l'altro, che il suddetto perito di parte, in termini del tutto assertivi e senza alcuna motivazione, conclude apoditticamente che la capacità lavorativa specifica è notevolmente ridotta (cfr. lett E punto n. 4 della relazione del CTP allegata al fasc.lo ric.te). In ogni caso il risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale non è stato oggetto di allegazione e prova da parte del ricorrente nei termini come illustrati al superiore punto 10.7 12. Le risultanze della CTU medico-legale 12.1 È stata espletata consulenza medico legale, nel corso della quale sono state approfondite le conseguenze sullo stato di salute del ricorrente derivanti dal grave evento infortunistico. 12.2 In risposta ai quesiti postigli, il consulente, dott. ### ha in primo luogo verificato l'entità e la misura delle lesioni subite dal periziando, in connessione causale con l'infortunio del 25 agosto 2015, rilevando che “il #### ha riportato un politrauma con ustioni di 2° grado profondo e di 3° grado dell'arto superiore sinistro, dell'emitorace sinistro e del dorso, interessanti complessivamente il 29% della superficie corporea, cui si associavano edema palpebrale sinistro, abrasione corneale e congiuntivite, trattato con terapia medica, periodi di immobilizzazione e riposo funzionale. Si tratta di un soggetto che al momento dell'evento presentava un'età di 46 anni e che risultava essere affetto da ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 glaucoma ed idrocefalo triventricolare congenito, pur essendo fino ad allora misconosciuta quest'ultima entità nosografica”.
Con riferimento ai postumi permanenti, il perito d'ufficio - anche in esito ad integrazione peritale depositata in data ### - ha accertato che “sussistono, in conseguenza del trauma in oggetto postumi permanenti consistenti in disepitelelizzazioni corneali in entrambi gli occhi, nonché la presenza di multipli esiti cicatriziali nel complesso determinanti un pregiudizio estetico che, per caratteristiche morfologiche e sede di localizzazione, può considerarsi di natura lieve-moderata.” Ha quindi quantificato, sulla scorta delle tabelle di valutazione medico-legale del danno biologico, riportate nelle ### per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistici, edite nel 2016 dalla Società Italiana di ### e delle ### nella misura del 15%. 12.3 Sulla base della documentazione in atti ed in virtù del prospetto liquidativo emesso dall'### il Ctu ha ritenuto “congrua una valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 60 ###, parziale al 50% di giorni 60 ### e parziale al 25% di giorni 60 ###” 12.4 Quanto alle osservazioni offerte dal CTP della ### “### S.p.A. Unipersonale”, Dott. Maltoni, secondo cui la valutazione del danno fisiognomico, avrebbe dovuto attestarsi in una “valutazione percentuale intermedia” relativamente al range ricompreso tra il 6 ed il 15%, il CTU dott. ### - sulla scorta di documentazione fotografica acclusa alla perizia e riportando la classe di pregiudizio estetico da lieve a moderato secondo quanto previsto dalla Società Italiana di ### e delle ### (###, nelle sue “### per la ### del ### alla ### in ### Civilistico” - ha ben chiarito che, rispetto alla obiettività rilevata in sede di operazioni peritali, “il complesso cutaneo, anche di natura cicatriziale, rilevato nel caso in esame, ha interessato entrambe le regioni retroauricolari (seppur con dimensioni subcentimetriche), la regione cervicale anteriore (ndr, collo - ### 1, 2), l'arto superiore sinistro (### 3, 4), la regione dorso-lombare (### 5-8) ed entrambi le estremità degli arti inferiori (### 9)”, specificando che “la fattispecie lesiva cutanea identificata nel caso in esame, rientra pienamente in quelle che nelle ### guida, vengono indicate relativamente ad una II classe di pregiudizio estetico, e che, tenuto conto della sua molteplicità, può attestarsi intorno al valore massimo della forbice valutativa”. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
Quanto ai rilievi dedotti sempre dal CTP dott. ### circa una “abnorme” valutazione relativa al periodo di inabilità temporanea, il perito d'ufficio ha ritenuto che tale computo discendeva “oltre che dal lungo periodo di ricovero, anche dai successivi controlli effettuati presso la sede di ### dell'### per l'### contro gli ### sul ### (###, da cui derivò un periodo complessivamente ricompreso in centoottanta giorni, con inabilità “scalare” dall'assoluta, fino alla residua di solo il 25% (All. “lettera inail.pdf”, al fascicolo della ### S.p.A. ###” Sul punto, osserva il Tribunale dalla documentazione emessa dallo stesso ### risulta riconosciuto un periodo di inabilità temporanea pari a 188 giorni, onde appare del tutto congruente il periodo di 180 giorni accertato dal ### riferimento alle osservazioni critiche offerte dal CTP di ### dr.ssa ### secondo cui gli esiti cicatriziali in capo al ricorrente sono da valutarsi in termini di pregiudizio estetico di grado lievissimo (e non lieve-moderato come indicato dal ###, trattandosi di esiti cicatriziali di caratteristiche morfo-cromatiche non rilevanti e soprattutto localizzati in distretti corporei non visibili ad una ispezione sommaria, il perito dott. ### con argomentazioni qui condivisibili ha specificato che la “esclusione di alcune fattispecie, peraltro pienamente rientranti nella casistica in esame - avendo la Ctp riportato solo una parte delle valutazioni dell'elaborato peritale - ha fatto sì che si determinasse da parte della ### un'erronea qualificazione della gravità del pregiudizio estetico riscontrato”, evidenziando, tra l'altro, la peculiarità del pregiudizio estetico in relazione alla percezione negativa che il danneggiato a causa delle cicatrice ha della propria immagine (a prescindere della parte del corpo colpita) Infine, le osservazioni critiche sollevate dalla difesa ricorrente alla relazione peritale sono apparse sostanzialmente generiche e poco obiettive giacchè prendono le mosse dalle conclusioni cui era giunto il proprio ctp ma la cui relazione, come già innanzi esplicitato, è apparsa poco motivata e ampiamente assertiva. 12.5 In definitiva, le valutazioni espresse dal CTU unitamente a quelle offerte in esito alle osservazioni critiche avanzate dalle parti - risultano congruamente motivate e prive di vizi logici e possono, pertanto, essere poste a base della decisione. 13. Sulla quantificazione del danno non patrimoniale ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 13.1 Una volta ritenuta, per le complessive ragioni esposte, l'astratta risarcibilità del danno biologico differenziale rispetto a quello indennizzato dall'### residua il problema della quantificazione che deve essere calcolata tenuto conto dalla differenza tra l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico calcolato sulle tabelle civilistiche e quanto percepito dall'### sempre a titolo di danno biologico, nell'importo di €10.170,47 in virtù dell'inabilità riconosciuta dall'### nella misura dell'11% (cfr. provvedimento ### del 15.09.2021 depositato in atti ) Nel caso in esame il CTU ha concluso per un danno biologico nella misura del 15%. 13.2 Per la determinazione del danno non patrimoniale civilisticamente liquidabile, si assumono quale parametro le tabelle ### che, a partire dalla sentenza della S.C. c.d.
Amatucci la n. 12408/2011, (conf. Cass. 27562/2017) sono state considerate criterio paranormativo di equità ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Poiché il danno da liquidare è quello cd. differenziale (ovvero quello che eccede le indennità di cui all'art. 66 T.U. 1124/1965, oggi sostituite dalle prestazioni ex D. Lgs. 38/2000 per esplicita previsione dell'art. 13 del D. Lgs. stesso) e l'indennizzo ### non è limitato al solo danno biologico in senso stretto, onde evitare indebite riduzioni e/o locupletazioni del risarcimento spettante al lavoratore (che deve essere sempre effettivo ed integrale), occorre procedere - ai soli fini della presente liquidazione - al confronto tra poste omogenee (cfr. Cass. n. 13222/2015; Cass. 13645/2019; Cass. 9912/2019) ed allo “scorporo” dal danno non patrimoniale, considerato nella sua interezza, delle sue diverse componenti. 13.3 Si deve, quindi, in primo luogo considerare, ai fini della determinazione del cd. danno differenziale, il danno biologico in senso stretto (lesione dell'integrità psico-fisica in senso proprio): esso, avuto riguardo all'età che il ricorrente aveva all'epoca dell'infortunio (46 anni) ammonta, all'attualità ad €37.575,00 (15%), importo determinato moltiplicando il valore stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 in relazione al punto corrispondente ad un uomo di 46 anni per la percentuale dell'invalidità accertata, con applicazione del relativo demoltiplicatore.
Per tale voce di danno non compete alcun incremento a titolo di personalizzazione, non avendo parte ricorrente assolto agli oneri su di sé incombenti circa la dimostrazione della tipologia ed entità del danno danno-conseguenza patito: «Una lesione alla salute può comportare conseguenze diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due fattispecie: conseguenze comuni a tutte le persone che hanno patìto quel tipo di lesione e conseguenze ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 peculiari, che hanno provocato un danno diverso e maggiore rispetto alla normalità dei casi. Entrambe le ipotesi rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime presuppongono la semplice prova del danno, le seconde esigono la dimostrazione del maggior pregiudizio sofferto. Dunque, le conseguenze "generali" ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patìto il medesimo tipo di lesione non giustificano alcun aumento del risarcimento, mentre le conseguenze della menomazione che non sono comuni, ma sono state patìte solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.» (cfr. App. Firenze, 16.8.2023, n. 1731).
In altre parole, alla luce di tali principi giurisprudenziali, nessun aumento personalizzato è dovuto in favore del ricorrente, non avendo questi dimostrato, né tantomeno allegato, la sussistenza di conseguenze peculiari, ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinarie, tali da distinguere lo specifico episodio dalla generalità dei casi e da giustificare quindi il discostamento, in aumento, dalla misura standard già valutata nell'ambito del danno biologico ordinario. 13.4 Con riferimento al danno estetico, indicato in ricorso quale autonoma voce di danno, si osserva come lo stesso debba ritenersi già ricompreso nella liquidazione del danno biologico; i postumi di carattere estetico possono ricevere un eventuale trattamento risarcitorio autonomo, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, a favore di chi a causa della lesione estetica abbia subito una ripercussione negativa sull'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ogni altra utile circostanza particolare; in ogni altro caso, il danno estetico non può mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al biologico (sul punto Cass. 8.7.2020 n. 14246; Cass 12/03/2021, n.7126). 13.5 Anche il danno morale deve parimenti trovare ristoro.
Nel richiamare i principi di diritto già espressi al precedente punto 10.4, il Tribunale ritiene che nel caso di specie, in considerazione della gravità delle lesioni riportate, tenuto conto altresì delle modalità violente e dolorose in cui è avvenuto l'incidente, delle modalità con cui il ricorrente è stato soccorso (rispetto alle quali è risultato accertato che nell'immediatezza dei fatti egli, pur avendo riportato gravi ustioni su gran parte del corpo, non è stato soccorso da personale medico ma incautamente trasportato presso l'### di ### mediante l'autovettura di proprietà del sig ### dipendente ### ed adagiato sul sedile posteriore sporco di terra e su cui vi era un telo di nylon -cfr. teste ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 escusso all'udienza del 22.2.2204 - e quindi con obiettivo incremento della sofferenza e inaudita dilatazione dei tempi del migliore soccorso), della circostanza che poco dopo giunto presso il predetto ### è stato trasferito mediante ambulanza e con prognosi riservata presso l'### ustionati del ### di ### (cfr cartelle cliniche inatti) e della evidente grave traumaticità dell'accaduto, possa certamente essere riconosciuto il pregiudizio soggettivo del danno sofferto e, quindi, la grave sofferenza patita in conseguenza dell'infortunio occorso.
Il danno morale può essere riconosciuto in via equitativa sulla scorta delle ### del Tribunale di Milano (assunte quale parametro di orientamento e di controllo in funzione di una liquidazione di carattere necessariamente equitativo).
La percentuale di incremento per la liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale può essere valutata nella misura complessiva del 30%. La voce di danno in parola ammonta quindi ad € 11.272,50 13.6 In relazione al danno da invalidità temporanea, le ### 2024 del Tribunale di Milano indicano il valore monetario complessivo di liquidazione del danno (nella duplice componente del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva) per un giorno di inabilità assoluta in euro € 115,00.
Ne consegue, in considerazione delle risultanze dell'accertamento peritale, che deve essere riconosciuta al ricorrente € 12.075,00 danno per invalidità temporanea: € 6.900,00 risarcimento per giorni di invalidità assoluta [n. 60 giorni x € 115 giornaliere] € 3.450,00 risarcimento per 60 giorni di invalidità al 50% € 1.725,00 risarcimento per 60 giorni di invalidità al 25% 13.7. Come risulta dalla documentazione prodotta, l'### ha liquidato in favore del ### l'indennizzo in conto capitale di €10.170,47 per il solo danno biologico secco riconosciuto in via amministrativa nella misura del 11%, mentre ha versato l'importo di €7487,46 a titolo di indennità temporanea per 188 giorni (cfr. prospetto allegato alla nota ### del 15.9.2021) Sul punto è appena il caso di evidenziare, infatti, che dalla somma liquidata come danno biologico sulla scorta dei parametri civilistici non deve essere detratto quanto versato dall'### a titolo di indennità temporanea, atteso che detta ultima prestazione ha natura patrimoniale. Invero, poiché la cd. indennità temporanea erogata dall'### assicuratore costituisce una prestazione economica a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, l'importo che è stato liquidato a tale titolo non dovrà essere scomputato da quanto sopra calcolato a titolo di danno biologico conseguente all'inabilità temporanea assoluta e relativa. 13.8 Effettuando il confronto tra poste omogenee, detraendo da quanto dovuto a titolo di danno biologico civilistico l'importo liquidato quale danno biologico dall'### emerge che nel caso in esame residua un danno biologico differenziale pari ad € 27.404,53 [37.575,00 - 10.170,47] Il danno non patrimoniale dovuto dalla ### e dalla ### in solido tra loro, in favore del ### è dunque pari a €27.404,53 a titolo di danno biologico + €11.272,50 a titolo di danno morale + € 12.075,00 a titolo di danno biologico temporaneo, per un totale di €50.752,03 oltre interessi legali successivi alla presente sentenza 14. Le domande di manleva spiegata dalla ### nei confronti di MID e la domanda di manleva svolta dalla MID nei confronti di ### 14.1 La domanda di “essere manlevata e garantita” svolta, in via gradata, dalla convenuta ### trasversalmente nei confronti della MID è da respingere in quanto tra gli stessi non vi è alcun titolo idoneo a fondare un rapporto di garanzia.
Volendo invece interpretare tale domanda quale azione di regresso svolta in via subordinata alla dichiarazione della responsabilità solidale delle parti, essa è da accogliere nei limiti dell'accertamento di tale diritto, direttamente attribuito dalla norma e segnatamente dagli artt. 1299 c.c. e 2055. Infatti, il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi e, nello specifico, colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri responsabili nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa. La giurisprudenza ha poi specificato che il condebitore solidale ex delicto può esercitare il regresso anche in via preventiva ossia in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 15930 del 13.11.2002).
In definitiva deve essere accertato il diritto del condebitore solidale ### che avrà pagato il debito per l'intero, a ripetere nei confronti della MID quanto pagato, ma nei limiti della quota di spettanza (quantificabile nel 50% a testa). 14.2 La domanda di manleva spiegata dalla MID nei confronti della ### risulta assorbita dall'accertamento del difetto di responsabilità civile in capo a quest'ultima nella causazione dell'infortunio in esame come esplicitato al superiore punto 9). ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 15. La chiamata in garanzia della ### spa ### da parte di ### 2000 srl - le domande di manleva/regresso/rivalsa spiegata da ### nei confronti di MID 15.1 La domanda di manleva spiegata dalla ### nei confronti di ### spa è fondata e va accolta. 15.2 Le prospettazioni di merito avanzate dalla ### nella comparsa di costituzione restano assorbite in relazione a quanto sin qui ampiamente motivato.
La compagnia non solleva alcuna eccezione in relazione all'operatività della polizza assicurativa intercorsa con la assicurata ### limitandosi ad evidenziare che la manleva opera entro il massimale contrattualmente pattuito di €1.000.000,00. 15.3 Ciò posto, tra le parti ### 2000 s.r.l. e ### spa ### era vigente al tempo dell'infortunio la polizza assicurativa n. 102603726, operativa dal 31.12.2013 al 31.12.2023 (cfr. doc. all.to al fasc.lo di parte).
La disposizione che riguarda la garanzia - come espressamente richiamato dalla stessa ### - è l'art. 91 lett. b punto 1 (pag. 69 della ### in atti) a mente del quale 15.4 Avuto riguardo alla piana lettura della disposizione testè riportata, deve ritenersi pienamente operante, rispetto al danno occorso al #### dipendente della assicurata, la suddetta garanzia assicurativa, con la conseguenza che la ### spa ### deve essere condannata a tenere indenne ### 2000 s.r.l. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 di quanto questa si trovi a dover versare, anche quale coobbligato in solido, in esecuzione della presente sentenza, anche per spese di lite. 15.5 Poiché l'### ha spiegato nei confronti della MID domanda di regresso e/o manleva anche in via di surroga della propria assicurata ### occorre specificare che la ### risponde non solo nei limiti della quota di spettanza dell'assicurata, ma dell'intera somma che questi si trovi a dover versare, fatta salva la facoltà di surroga nell'azione di regresso spettante all'assicurato (vedasi, tra le molte: Cass. Civ. Sez. III, sent. 20322 del 20.11.2012: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale”).
Pertanto, la domanda riconvenzionale spiegata da ### nei confronti della MID va accolta nei limiti della surroga nell'### azione di regresso spettante all'assicurato. 15.6 La domanda riconvenzionale spiegata dalla ### nei confronti della ### risulta assorbita dall'accertamento del difetto di responsabilità civile nella causazione dell'infortunio in esame, per le ragioni espresse al superiore punto 9. 16. Le spese processuali 16.1 Le spese di lite tra parte ricorrente e la ### 2000 s.r.l. e la ### s.r.l. - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 in considerazione dell'esito complessivo della lite e tenuto conto 1) delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore della causa (nella specie scaglione €26.000/ €52.000), 3) delle condizioni soggettive delle parti, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e con applicazione ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 dei valori tariffari medi secondo le fasi in cui il giudizio si è svolto - seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle due società resistenti.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della ### 2000 s.r.l., della ### s.r.l. e della ### spa ### Stante l'accoglimento della domanda di manleva, le spese di lite sostenute dalla ### 2000 s.r.l. devono essere rifuse dalla terza chiamata ### spa secondo i parametri innanzi indicati ma con applicazione dei valori tariffari minimi La soccombenza di ### s.r.l. e di ### spa ### nei confronti della terza chiamata ### s.r.l. impone alle prime di rifondere le spese sostenute dalla seconda liquidate secondo i parametri innanzi indicati ma con applicazione dei valori tariffari minimi.
Le spese tra ### spa e ### s.r.l. - in relazione alla domanda spiegata dalla prima di rivalsa nell'eventuale azione di regresso azionata da ### - possono essere integralmente compensate.
Le spese di lite tra ### s.r.l. e ### spa chiamata in garanzia possono essere integralmente compensate. PQM Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso dichiara la responsabilità della ### 2000 s.r.l. e della ### srl, nella causazione dell'infortunio occorso in data ### al sig. ### e, per l'effetto, condanna le due società, in solido tra loro, al risarcimento del danno per le voci indicate in motivazione, della somma complessiva di €50.752,03 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla data della sentenza al saldo effettivo; 2) ferma la solidarietà nei confronti del ricorrente, accerta, nei rapporti interni, che ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l. sono responsabili dell'infortunio in pari quota tra loro e, per l'effetto, accerta che ciascun condebitore solidale è obbligato a rifondere, al condebitore che avrà pagato il debito, la quota di sua spettanza; 3) in accoglimento della domanda di garanzia formulata da ### 2000 s.r.l., condanna ### spa ### a manlevare e tenere indenne ### 2000 s.r.l. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025 delle somme che quest'ultima si trovi a versare in favore del ricorrente in esecuzione della presente sentenza; 4) limitatamente alla domanda di rivalsa formulata da ### spa ### accertata la sussistenza di una responsabilità solidale tra ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l., dichiara il diritto di surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato ### nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale; 5) dichiara il difetto di responsabilità della ### s.r.l. nella causazione dell'infortunio occorso al ### 6) respinge tutte le altre domande formulate dalle parti; 7) condanna ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l., in via tra loro solidale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €9.260,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso di €518,00 a titolo di c.u., con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario; 8) pone definitivamente a carico di ### 2000 s.r.l. e ### s.r.l., in via tra loro solidale le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come con separato decreto emesso in pari data; 9) condannala ### s.r.l. al pagamento in favore di ### s.r.l. delle spese di lite che liquida in €4.629,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e ### 10) condanna ### spa unipersonale al pagamento in favore di ### s.r.l. delle spese di lite che liquida in €4.629,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; 11) compensa tra tutte le altre parti le spese di lite.
Così deciso in ### 1/07/2025 Il Giudice del ### dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2025
causa n. 1612/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Marotta Simona