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Tribunale di Latina, Sentenza n. 1384/2024 del 25-06-2024

... di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato” (Cass. Civ., Sez. II, 17/12/2019 n. ###). Ciò posto, nel caso di specie gli attori hanno dedotto un danno di tipo (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA I Sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6981/2017 All'udienza del 25 giugno 2024, alle ore 10:45, innanzi al Giudice dott.ssa ### sono comparsi: ### e ### l'avv. ### Per Condominio Di Via Peschiera n. 4, contumace, nessuno è comparso. 
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.  ###. ### precisa le conclusioni riportandosi all'atto di citazione e alle note conclusive depositate e ne chiede l'integrale accoglimento. 
Il Giudice Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio. 
Alle ore 15:35, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti. 
Il Giudice dott.ssa ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA I Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art.  281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6981/2017 promossa da: ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 4, giusta procura in atti; ATTORI ### N. 4 CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni.  CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### e ### convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il ### di ### n. 4, deducendo che: 1) erano proprietari dell'appartamento posto al piano 1, int. 2, del plesso immobiliare sito in ### alla via ### n. 4, distinto in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 45 mappale 224 sub 98, in forza di atto di compravendita per notar ### di ### del 25.03.1997 гер. п. 99.583; 2) da diverso tempo nell'appartamento de quo si verificavano, in concomitanza di giornate piovose, consistenti infiltrazioni di acqua provenienti dal soffitto sovrastante, adibito a terrazzo; 3) a seguito di numerosi solleciti inoltrati al ### in persona del suo amministratore ed ai proprietari degli appartamenti sovrastanti, tutti rimasti inevasi, ### presentava in data ### domanda di mediazione onde poter adire poi la competente autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni tutti subiti dall'appartamento a seguito delle lamentate infiltrazioni; 4) instaurata la procedura, il ### ed i proprietari condomini dei terrazzi sovrastanti, sigg. ##### e ### manifestavano la loro adesione alla mediazione a seguito della quale le parti addivenivano ad un accordo, in forza del quale il ### si impegnava a provvedere ai lavori di rifacimento dei terrazzi di copertura nonché ai lavori di risanamento dell'unità immobiliare degli istanti; 5) in ottemperanza a tale accordo il ### conferiva incarico alla ditta ### di eseguire tutte le opere necessarie per la eliminazione delle cause delle infiltrazioni lamentate; 6) tali lavori venivano ultimati nel mese di marzo 2014; 7) confidando nella buona esecuzione dei lavori eseguiti, il sig. ### concedeva in locazione il suo appartamento al dott. ### che lo adibiva a studio medico per un canone di € 500,00 mensile; 8) tuttavia, nonostante gli interventi edili eseguiti, con le prime piogge autunnali nell'appartamento degli istanti si venivano di nuovo a verificare consistenti infiltrazioni di acqua; 9) a causa ed in conseguenza delle copiose infiltrazioni verificatesi, che comportavano anche l'accumulo di acqua sul pavimento, il conduttore dell'appartamento, dott.  ### con fax del 09.12.2014 veniva a comunicare la sua intenzione di non versare più il canone di locazione e di rescindere il contratto; 10) successivamente con raccomandata del 13.2.2015, a mezzo di proprio legale, il dott. ### veniva a comunicare formale risoluzione del contratto di locazione richiedendo nel contempo il ristoro dei danni subiti, e in data ### il dott. ### presentava nei confronti del sig. ### istanza innanzi l'### di ### per richiedere i danni subiti quantificati nella misura di € 10.260,00; 11) per l'effetto, al fine di tutelare i suoi interessi il sig. ### era costretto ad aderire alla mediazione con un esborso di € 305,00; 12) con raccomandata del 09.01.2014, gli istanti diffidavano il ### a procedere ad ulteriori più approfondite verifiche onde accertare le cause delle persistenti infiltrazioni e procedere alla loro eliminazione; 13) intorno al mese di agosto-settembre 2015 il ### nella persona del suo amministratore sig. ### conferiva incarico alla ditta edile ### al fine di individuare le cause delle infiltrazioni, e dai rilievi effettuati veniva accertato che le infiltrazioni erano da imputare ad un ammaloramento delle pareti dei terrazzi di copertura dell'appartamento degli istanti e nello specifico alla circostanza che la muratura del parapetto dei terrazzi posti sul lato della palazzina ove era ubicato il detto appartamento, presentava numerose lesioni; 14) il titolare della ditta ### sig. ### rappresentava la necessità di procedere ai lavori di rifacimento di tali parti di edificio onde eliminare definitivamente il ripresentarsi del fenomeno delle infiltrazioni in occasione di precipitazioni meteoriche; 15) le risultanze dei rilievi effettuati dalla ditta ### venivano confermate dalla analisi termografica eseguita presso l'immobile dal geom. ### su incarico dell'amministratore del ### a seguito della quale emergeva come i fenomeni di infiltrazione di acqua fossero dovuti alle caratteristiche costruttive della palazzina; 16) tuttavia, nonostante i numerosi solleciti verbali nonché la diffida inviata a mezzo raccomandata in data ### il ### rimaneva totalmente omissivo non provvedendo ad eseguire i necessari lavori di sistemazione; 17) per tale ragione con istanza depositata in data ### il sig. ### presentava nuova domanda di mediazione obbligatoria nei confronti del ### onde ottenere il risarcimento dei danni subiti per i danni riportati dall'immobile di sua proprietà e per la perdita economica conseguente al suo mancato utilizzo a causa delle lamentate infiltrazioni; 18) tuttavia il tentativo di mediazione risultava avere esito negativo; 19) allo stato attuale, a seguito delle infiltrazioni di acqua che continuavano a verificarsi nell'appartamento durante le giornate di pioggia, l'immobile presentava gravissimi danni alle pareti delle stanze e al solaio che risultavano piene di umidità e ricoperte di muffa in misura tale da renderlo assolutamente inabitabile; 20) stante le condizioni di totale inagibilità ed insalubrità dell'appartamento, gli istanti avevano subito una perdita economica dovuta alla impossibilità di utilizzare il loro appartamento e nello specifico di poterlo concedere in locazione; 21) per l'esecuzione dei lavori necessari al ripristino dell'appartamento si rendeva necessario l'esborso di € 8.474,00 oltre IVA cosi come da preventivo della ### edile ### Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento della esistenza e delle cause delle lamentate infiltrazioni di acqua che si verificano nell'appartamento di proprietà dei sigg.  ### e ### condannare il ### di via ### n. 4 in persona dell'### legale rappresentante p.t., a eseguire i necessari lavori edili atti alla loro eliminazione. Condannare, altresì, il ### di via ### n. 4, in persona del suo amministratore, legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dai sigg. ### e ### a causa delle persistenti infiltrazioni di acqua che si sono verificate e che continuano a verificarsi nell'immobile di loro proprietà sito in ### alla via ### n. 4, distinto in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 45 mappale 224 sub 98, che si quantificano in € 8.474,00 oltre IVA (danno emergente) per la risistemazione dell'appartamento, ovvero nella minore o maggiore somma da determinarsi in corso di giudizio a mezzo di espletanda consulenza tecnica d'ufficio. Condannare, inoltre, il ### di via ### n. 4, in persona del suo amministratore, legale rapp.te pro tempore, all'ulteriore danno subito dagli attori e conseguente alla perdita economica (lucro cessante) derivante dalla impossibilità di usufruire, godere e locare il loro appartamento, a causa della sua insalubrità ed inagibilità, e ciò a decorrere dal mese di dicembre 2014 e sino alla data dell'effettivo ripristino delle funzioni per cui l'appartamento è deputato, tenuto conto che l'attuale canone di locazione medio per immobili similari posti nella zona è di € 500,00 mensili; oltre rivalutazione annuale ### così come sarà accertato e quantificato in corso di giudizio a mezzo di espletanda consulenza tecnica. Condannare, altresì, il ### di via ### n. 4, in persona del suo amministratore, legale rapp.te pro tempore, a pagare tutte le somme che il dott. ### verrà a richiedere ai sigg. ### e ### a titolo di risarcimento dei danni subiti, così come indicati in premessa, e che sino ad oggi non si possono quantificare in quanto non ancora richiesti nonostante la mediazione svolta. 
Condannare, infine, il ### di via ### n. 4 in persona del suo amministratore legale rapp.te pro tempore al rimborso delle spese di mediazione ammontanti a complessive € 353,80”. ### di spese e onorari di causa”. 
Dichiarata la contumacia del ### concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25.6.2024. 
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.  ### e ### hanno agito nei confronti del ### di ### n. 4 per sentirne accertare la responsabilità in ordine alle infiltrazioni presenti all'interno del proprio appartamento, con conseguente condanna del convenuto al compimento delle opere necessarie all'eliminazione delle problematiche lamentate, oltre che al risarcimento dei danni subiti. 
In punto diritto, occorre precisare che, come noto, “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini” (cfr., ex multis, civ. Sez. III Ord., 17/10/2019, n. 26291). Più nel dettaglio, “in tema di risarcimento del danno da cosa in custodia, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno” (Cass. civ.  VI, 28/04/2021, n. 11122). Il danneggiato, pertanto, è gravato soltanto dall'onere di dimostrare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a provare la propria diligenza nella custodia, ma è tenuto a dimostrare che il danno sia derivato da caso fortuito. 
Ne consegue che, in ambito condominiale, il singolo condomino, la cui proprietà esclusiva sia stata danneggiata in dipendenza da difetti o vizi di manutenzione delle parti comuni, può agire in giudizio affinché il ### sia condannato ad eseguire le opere necessarie per eliminare le cause dei danni riscontrati oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e provati. 
Ciò posto, le risultanze dell'istruttoria condotta nel presente giudizio hanno consentito di appurare la fondatezza delle doglianze attoree. 
Tutti i testimoni escussi hanno confermato la presenza delle muffe, delle infiltrazioni e degli ammaloramenti lamentati, nonché l'inadeguatezza dei lavori fatti eseguire dal ### convenuti, rivelatisi non risolutivi al fine di porre rimedio alle problematiche riscontrate. 
In tal senso depongono altresì le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, il quale ha provveduto a verificare lo stato dei luoghi, ad accertare l'entità, la causa e la consistenza dei danni denunciati da parte attrice, nonché ad individuare gli interventi necessari all'eliminazione del fenomeno infiltrativo e al ripristino dello stato dei luoghi, con specificazione dei relativi costi. 
Per quanto concerne lo stato dei luoghi, costituito dall'appartamento, di proprietà degli attori, sito al primo piano, int. 2, del fabbricato di ### n. 4, la relazione peritale ha riscontrato la presenza di gravi ed evidenti infiltrazioni, provenienti dal sovrastante terrazzo e verificatesi da diverso tempo, che hanno di conseguenza causato notevoli danni alle opere edili ed alle rifiniture (cfr. rilievi fotografici allegati alla consulenza). 
In ordine all'origine delle descritte infiltrazioni, il perito incaricato ha appurato che “Le cause di quanto lamentato ed effettivamente riscontrato sono da attribuirsi alle modalità costruttive dell'edificio di cui fa parte l'appartamento in esame; trattasi, infatti, di un fabbricato realizzato con elementi prefabbricati sia per i solai che per le tamponature. Da tali tamponature verticali, con particolare riferimento ai giunti tra i vari piani, l'acqua riesce ad infiltrarsi, per poi scorrere verticalmente ed entrare nell'appartamento oggetto del giudizio in corrispondenza dello spigolo con il solaio del terrazzo di copertura. Un'altra concausa delle accertate infiltrazioni è dovuta alla presenza di lesioni nei parapetti del medesimo terrazzo.”. 
Il Consulente ha, quindi, puntualmente individuato gli interventi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi (cfr. computo metrico estimativo allegato alla ###, quantificandone i relativi costi in € 26.500,00. 
Ebbene, ritiene il giudicante di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche della esauriente documentazione fotografica e tecnica allegata dal CTU a sostegno delle proprie considerazioni e del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni. 
Ed allora, risulta evidente la responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine all'evento dannoso verificatosi nell'appartamento degli attori, atteso che il ### come rilevato in premessa, è tenuto, ai sensi della richiamata previsione normativa ed in considerazione della qualità di custode dei beni comuni allo stesso attribuita, ad adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi ovvero ai singoli condomini. 
Non può infatti revocarsi in dubbio che le cause poste all'origine delle infiltrazioni, per come accertate dal ### insistano su aree di pertinenza condominiale, essendo sostanzialmente riconducibili a difetti costruttivi dell'edificio con specifico riferimento alle tamponature e ai giunti posti tra i vari piani. 
Invero, il ### è obbligato ad adottare tutte le misure al fine di evitare che le cose comuni rechino pregiudizio ad alcuno, e ciò anche nell'ipotesi in cui tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile. 
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, riguardo ai danni che una porzione di proprietà esclusiva in edificio condominiale subisca per vizi delle parti comuni, imputabili all'originario costruttore, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria contro il condominio, non in forza dell'art. 1669 cod. civ., dato che il condominio quale successore a titolo particolare di detto costruttore non subentra nella responsabilità posta a suo carico da detta norma, ma in base all'art. 2051 in relazione alla ricollegabilità di quei danni all'inosservanza da parte del condominio medesimo dell'obbligo di provvedere quale custode ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa. Pertanto, “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore - venditore, ai sensi dell'art. 1669 cod.  civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.“ (Cass. Civ., Sez. II, 12.7.2011, n. 15291). 
In considerazione di quanto sinora esposto il ### in accoglimento della domanda sul punto, deve essere condannato all'esecuzione dei lavori necessari ai fini della eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come individuate dal ### Venendo all'esame delle domande risarcitorie formulate dall'odierno attore, il ### convenuto deve essere altresì condannato al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, delle somme necessarie al completo ripristino dello stato dei luoghi, come quantificate dallo stesso consulente, per complessivi € 26.500,00. 
Su detta somma, trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale e, dunque, di debito di valore, spettano altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sul capitale originario e su quello rivalutato anno per anno, con decorrenza dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. 
Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno dunque riconosciuti anche gli interessi, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, a ### con la sentenza n. 1712 del 1995, per cui gli interessi vanno calcolati sulla sorte capitale devalutata alla data dell'evento dannoso e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza. 
Pertanto, sulla somma già attualizzata dalla stima del ### vanno computati gli interessi ### con decorrenza dalla data del danno, che nel caso di specie può fissarsi nel mese di novembre 2014 (quando, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, risultano essersi ripresentate le infiltrazioni denunciate da parte attrice nonostante i lavori in precedenza eseguiti dal ###. ### a tale titolo complessivamente spettante ammonta pertanto ad € 28.898,07. 
Merita altresì di essere risarcito il danno conseguente all'accertata impossibilità, per gli odierni attori, di normale fruizione e godimento dell'appartamento di loro proprietà. 
Al riguardo, è infatti principio consolidato quello per cui “la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato” (Cass. Civ., Sez. II, 17/12/2019 n. ###). 
Ciò posto, nel caso di specie gli attori hanno dedotto un danno di tipo patrimoniale, rappresentato dall'impossibilità di godere, usufruire o locare l'immobile oggetto di causa, a causa delle sue condizioni di inagibilità e insalubrità. 
Il pregiudizio lamentato dagli attori trova riscontro, in primo luogo, nella documentazione versata in atti, comprovante la risoluzione del contratto di locazione stipulato dal ### con il dott. ### provocata da quest'ultimo proprio in conseguenza delle consistenti infiltrazioni verificatesi all'interno dell'appartamento dal mese di novembre del 2014. 
Il CTU, inoltre, ha accertato che l'appartamento di parte attrice versa in condizioni di tale gravità da dover essere considerato integralmente non fruibile, e di fatto non più utilizzato a decorrere dal mese di marzo del 2015. 
In merito alla quantificazione del danno, può quindi farsi riferimento al valore locativo dell'immobile, determinato dal ### tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile, della sua ubicazione e metratura in € 600,00 mensili. 
Ne consegue che l'importo a tale titolo dovuto ammonta a complessivi € 67.200,00 ( € 600,00 mensili per 112 mensilità da marzo del 2015 a giugno del 2024). Anche in relazione al predetto importo, calcolato all'attualità, occorre computare gli interessi sul capitale originario via via rivalutato anno per anno, così pervenendo alla somma di € 73.144,55. 
In definitiva, quindi il ### convenuto deve essere condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'ammontare di € 28.898,07, per danni materiali, e dell'importo di € 73.144,55 per il mancato godimento dell'immobile. 
Sull'importo che ne deriva matureranno ulteriori interessi legali sino al soddisfo. 
Infine, spetta agli attori il rimborso delle spese di mediazione, dai medesimi sostenute a seguito del procedimento instaurato in loro confronto dal conduttore dell'immobile, dott. ### pari ad € 353,80. 
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda tesa a conseguire la condanna del convenuto a “pagare tutte le somme che il dott. ### verrà a richiedere ai sigg. ### e ### a titolo di risarcimento dei danni subiti”, non essendo dato conoscere, dalle allegazioni dei convenuti e dai documenti versati in atti, né se il giudizio preannunciato dal suddetto procedimento di mediazione sia stato effettivamente intrapreso dal ### né quale sia stato il relativo esito. 
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori medi. 
Infine, anche le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara la responsabilità del ### di ### n. 4 nella determinazione dell'evento dannoso subito da ### e ### e, per l'effetto, condanna il ### 1) ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come individuate dal CTU nella relazione peritale in atti; 2) al pagamento in favore di ### e ### a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 28.898,07 per il ripristino dello stato dei luoghi e di € 75.898,34 per il mancato godimento dell'immobile, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo; 3) al rimborso, in favore degli attori, delle spese del procedimento di mediazione promosso da ### pari ad € 353,80; - condanna il ### di ### n. 4, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; - pone le spese di ### liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del ### convenuto. 
Latina, 25 giugno 2024 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 6981/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Giuseppe, Vendemiale Giuseppina

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11760/2023 del 22-12-2023

... che il marchio “### ACADEMY” figurativo depositato da ### s.r.l. in data 18 ottobre 2016 registrato in data 4 gennaio 2018 con il n. ###1236 per la classe merceologica n. 41, non possiede i requisiti di legge per una valida registrazione in quanto anticipato nella componente più distintiva e significativa dai marchi dell'attrice che importano notorietà e dichiararne, quindi, la nullità per mancanza dei requisiti e/o presupposti di legge ai sensi degli artt. 12, 14, 19, 20, 25 CPI e/o con la miglior formula 2) dichiarare che il marchio “### ACADEMY” figurativo depositato da ### s.r.l. in data 18 ottobre 2016 registrato in data 4 gennaio 2018 con il n. ###1236 per la classe merceologica n. 41, di cui in atti costituisce contraffazione di tutti i marchi “CIBUS” di ### di ### a (leggi tutto)...

N. 29686/2022 R.Gen.Aff.Cont. 
N. ###/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto: Dott. ##### est.  ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 29686/2022 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra ### S.p.A. C.F. e P.IVA ###, con sede in 43126 Baganzola - #### delle ### 393°, rapp.ta e difesa dall'avv.  ### e ### - ATTORE - contro ### s.r.l. in liquidazione, C.F. e P. IVA ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede ###5 Salerno, via ### n. 10 Piano 4 Int. 8 - CONVENUTA - r.g. 29686/2022 ###create r.g.a.c. 29686/2022 Pag. 2 Oggetto: azione art. 22 CPI Conclusioni: Per l'attore: 1) accertare e dichiarare che il marchio “### ACADEMY” figurativo depositato da ### s.r.l. in data 18 ottobre 2016 registrato in data 4 gennaio 2018 con il n. ###1236 per la classe merceologica n. 41, non possiede i requisiti di legge per una valida registrazione in quanto anticipato nella componente più distintiva e significativa dai marchi dell'attrice che importano notorietà e dichiararne, quindi, la nullità per mancanza dei requisiti e/o presupposti di legge ai sensi degli artt. 12, 14, 19, 20, 25 CPI e/o con la miglior formula 2) dichiarare che il marchio “### ACADEMY” figurativo depositato da ### s.r.l. in data 18 ottobre 2016 registrato in data 4 gennaio 2018 con il n. ###1236 per la classe merceologica n. 41, di cui in atti costituisce contraffazione di tutti i marchi “CIBUS” di ### di ### a cominciare in particolare da quello depositato in data 7 giugno 1985 registrato in data 20 ottobre 1986 con il ### e rinnovato da ultimo in data 25 febbraio 2015 registrato in data 26 giugno 2015 con il n. ###; 3) inibire a ### s.r.l. l'uso del marchio “### ACADEMY” di cui sopra; r.g. 29686/2022 ###create r.g.a.c. 29686/2022 Pag. 3 4) accertare e dichiarare che il marchio “### ACADEMY” di ### s.r.l. di cui in atti viola i diritti anteriori dell'attrice sui citati marchi e su tutti i suoi segni distintivi; 5) inibire l'uso e/o la registrazione come elemento costitutivo di marchio, denominazione sociale, ditta, insegna o nome a dominio o a qualsiasi altro titolo del segno ### 6) ordinare la pubblicazione, a cura della attrice ed a spese della convenuta, dell'intestazione e del dispositivo della sentenza che accolga la domanda attorea, in caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, per una volta, su un quarto di pagina de “### 24 ore” o “### di Parma” e, per una volta, su un'intera pagina di un periodico di settore; 7) fissare una somma per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento che accolga la domanda di parte attrice; 8) fissare una somma dovuta dalla convenuta all'attrice per ogni violazione od inosservanza constatata successivamente al deposito della sentenza che accolga la domanda attorea; 9) ordinare a ### s.r.l. di ritirare l'eventuale materiale pubblicitario in circolazione riportante la scritta “### ACADEMY”; 10) condannare la convenuta a risarcire a parte attrice i danni conseguenti il suo comportamento di cui in atti in via equitativa. 
Per il convenuto: r.g. 29686/2022 ###create r.g.a.c. 29686/2022 Pag. 4 - in via preliminare, accertare la cessata materie del contendere in relazione alla richiesta di declaratoria di nullità del marchio “### Academy” e comunque respingere le domande tutte proposte dall'attrice, in quanto infondate, assolvendone nel miglior modo il convenuto; - nel merito, accertare e dichiarare la nullità del marchio #### di titolarità di ### di ### S.p.A; OSSERVA ### deduce che: - di essere titolare fin dal 1985 del marchio ### con marchio nazionale e dal 1999 con marchio comunitario, marchio utilizzato per la promozione dell'industria alimentare italiana nel settore fieristico anche internazionale; - in ### il marchio è registrato per le classi 16,18,25,28,29,30,35,41,42,43; - la società convenuta aveva depositato un marchio nominativo in parte identico, ### in data 10 ottobre 2016, per una identica classe, la 41, tra quelle oggetto di registrazione; - di aver scritto alla convenuta contestando il deposito e diffidando a fare uso del marchio nel 2019, intimando il ritiro del marchio registrato, ma di aver avuto un riscontro solo nel 2022, quando la ### s.r.l. si dichiarava disponibile a concludere una licenza di marchio; r.g. 29686/2022 ###create r.g.a.c. 29686/2022 Pag. 5 - era evidente pertanto la contraffazione tra i due marchio con la legittimità dell'azione promossa. 
Il convenuto si costituiva solo con comparsa conclusionale del 03.11.2023, deducendo: - che l'attrice inviava il 1 agosto 2022 una missiva alla convenuta domandando l'eliminazione della parola ### dal marchio ### - che ### s.r.l. rispondeva, in data ###, all. 1, di essere pronta ad una soluzione bonaria con un accordo di cessione del marchio ### per euro 2.000,00; - che questa comunicazione non aveva seguito, risultando invece che in data ### parte attrice notificasse l'atto di citazione a ### s.r.l.; - che allora ### s.r.l. si dichiarava disponibile a rinunciare al proprio marchio registrato in cambio della mancata iscrizione a ruolo della causa da parte di ### di ### - che rimanendo fedele alle trattative ### s.r.l. in data 31 marzo rinunciava al marchio presso l'### - che era pertanto cessata la materia del contendere. 
Parte attrice in replica alla comparsa di costituzione della società, costituitasi tardivamente, contestava le modalità e le tempistiche dei tentativi di conciliazione, versava in atti alcuni documenti scambiati tra le parti relativi ai tentativi di conciliazione.  r.g. 29686/2022 ###create r.g.a.c. 29686/2022 Pag. 6 Nel merito Il collegio osserva che per effetto della rinuncia al marchio depositata dalla ### s.r.l. e accettata dall'ente preposto è cessata la materia del contendere circa l'esistenza della contraffazione ragione per cui per questa parte delle domande si dovrà provvedere solo ai fini della verifica della soccombenza virtuale per l'attribuzione delle spese legali. 
Con riferimento alla domanda risarcitoria, connessa alla domanda per la tutela del diritto di privativa, si deve osservare che l'attrice non ha osservato i principi di cui all'art. 2697 c.c. in tema di allegazione, limitandosi a chiedere in maniera stringata la liquidazione equitativa del danno senza allegare alcuna forma di fattispecie pregiudizievole, se non una pagina web tratta da un socialnetwork, dalla quale non è dato di comprendere l'effettivo ambito di applicazione del marchio e la sua durata nel tempo. Per questa parte la domanda deve intendersi rigettata. 
Ai fini della soccombenza virtuale non vi è dubbio che l'azione introdotta da ### di ### sia un legittimo uso del diritto attributo dall'art. 20 CPI al titolare di un marchio registrato e che la registrazione del marchio ### marchio complesso, si sovrapponga in parte al marchio ### peraltro in una stessa classe di registrazione, ragione per cui ai fini della soccombenza virtuale si deve affermare la fondatezza della domanda.  r.g. 29686/2022 ###create r.g.a.c. 29686/2022 Pag. 7 Per la quantificazione delle spese in sede di liquidazione si terrà conto, con compensazione del 25%, della soccombenza reale della parte attrice per la domanda risarcitoria, che sarà già decurtata in dispositivo.  P.Q.M.  Il tribunale, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nel giudizio r.g.a.c. 29686/2022 tra le parti come innanzi individuate, rappresentate e difese, ogni diversa domanda ed eccezione respinta: 1) dichiara cessata la materia del contendere per le domande attoree da 1 a 9; 2) rigetta la domanda attorea n.10); 3) condanna parte convenuta al pagamento dei compensi di causa che qui si liquidano in euro 4450,00 oltre spese vive. 
In Napoli, 19.12.2023 

Il giudice
est. Il presidente #####


causa n. 29686/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fucito Mario, Graziano Nicola, Ultimo Antonietta

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2015/2024 del 09-05-2024

... la pretesa di risarcimento del danno da occupazione sine titulo alla sola convenuta ### senza estenderla anche ai consorti in lite di quest'ultima, costituitisi volontariamente in adesione alla posizione processuale della madre. Il capo 2) della statuizione è, perciò, affetto dal vizio di ultrapetizione, laddove reca una condanna anche degli interventori al pagamento in favore di ### della somma di € 12.775,18, quale danno da mancato reddito locatizio. Quanto alla contestazione dei criteri di stima di siffatta voce di danno, sorretta da un'ulteriore articolazione del medesimo motivo di gravame, la censura non coglie nel segno laddove si adduce che il valore locatizio dell'immobile di cui è causa, individuato dal CTU dr. agr. ### nella relazione peritale depositata il ###, non (leggi tutto)...

Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr.ssa ### - Presidente - - dr.ssa ### - ### - - dr.ssa ### - ### relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4043/2017 RG riservata in decisione all'udienza del 13.03.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, e vertente TRA ### (c.f. ###), elettivamente domiciliata in Napoli, alla ### di ### n. 61, presso lo studio dell'avv. ### (c.f.  ###), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti ### CONTRO ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###) e ### (c.f. ###), elettivamente domiciliati in Napoli alla ### 21, presso lo studio dell'avv. ### (c.f. ###), dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti ### Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### ha interposto appello avverso il capo 3) della sentenza n. 1103/2017 del Tribunale di Nola, pubblicata in data ###, notificata in data ###, con cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da ### e di quella proposta dagli interventori volontari ### e ### l'odierna esponente è stata condannata al pagamento, in favore dei predetti, della somma di € 131.596,88 a titolo di Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - indennità ex art. 936 c.c., commisurata all'incremento di valore apportato al terreno di proprietà della deducente dalle opere eseguite dal coniuge ### ad asserite sue esclusive spese.  1.2 Con il primo motivo l'appellante denunzia la nullità della sentenza di primo grado per inesistente, omessa o apparente motivazione, in violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.  e dell'art. 118 commi 1, 2 e 3 disp. att. c.p.c.; lamenta che la motivazione posta dal primo giudice a fondamento della domanda avversaria di riconoscimento dell'indennità ex art. 936 c.c. difetta dei requisiti di sufficienza e completezza, non consentendo di ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e di cogliere le ragioni della soluzione prescelta.  1.3 Con il secondo motivo l'appellante protesta che il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento dell'indennizzo ex art. 936 c.c. proposta da #### e ### quali eredi di ### sebbene gli istanti non abbiano fornito la prova, su di essi incombente, di aver conferito, in via esclusiva, le risorse economiche utilizzate per la realizzazione della costruzione sul terreno di proprietà esclusiva della deducente; adduce che il giudice a quo ha ritenuto dimostrato l'assunto degli avversari sull'apodittico presupposto che ### bracciante agricolo, fosse percettore di reddito, laddove la ### sua moglie ### madre dell'odierna esponente, era casalinga e non avesse risorse economiche da destinare all'esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato; sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto, invece, applicare la contraria presunzione che il fabbricato era stato realizzato con danaro proveniente dall'intero nucleo familiare per il principio di pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia, e, quindi, non soltanto dal padre, ma anche dalla madre ### 1.4 Con il terzo motivo l'appellante, in via subordinata alle suesposte censure, si duole della cattiva applicazione dell'art. 936 c.c. a norma del quale, ove il proprietario del suolo non possa optare per l'esercizio dello ius tollendi, per essere state fatte le costruzioni a sua scienza e senza opposizione, egli è tenuto a pagare al terzo, a sua scelta, il valore dei materiali ed il prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore recato al fondo; rimarca che il giudice a quo, nella specie, ha liquidato un'indennità ragguagliata all'incremento di valore del fondo, appiattendosi sulle risultanze della ### che, fornendo un contributo parziale ai fini di interesse, ha proceduto a stimare soltanto l'aumento di valore del fondo, e non anche quello relativo al costo dei materiali e della manodopera, peraltro non Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - documentati da controparte; soggiunge che la liquidazione ha incluso erroneamente anche il valore di un manufatto edificato senza concessione edilizia, che non poteva concorrere alla determinazione dell'indennità spettante al costruttore (e ai suoi aventi causa), in forza del principio secondo cui, se l'esecuzione di opere abusive integra un illecito penale, il proprietario non deve corrispondere alcuna indennità, anche se è decaduto dal diritto di chiedere la rimozione ai sensi dell'art. 936 ultimo comma c.c.; ancora, adduce che le controparti avrebbero diritto, al più, ad una somma pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati per la costruzione e giammai ad un importo esattamente corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dell'edificazione; precisa che l'esclusione della facoltà di scelta riservata al proprietario sulle modalità di corresponsione dell'indennità, di fatto negata all'esponente con l'arbitraria opzione seguita dal giudicante, non può farsi discendere, alternativamente, dall'applicazione dell'art. 1150 c.c., nella specie esclusa poiché è pacifico che ### all'epoca coniuge della ### proprietaria del fondo, fosse consapevole di costruire su un terreno altrui, non potendo perciò configurarsi nemmeno in via ipotetica la buona fede postulata dalla disposizione in esame.  1.5 Con il quarto motivo l'appellante rimprovera al primo giudice la violazione dell'art. 581 c.c., la pretermissione dei diritti successori di ### nonché la violazione dell'art.  112 c.p.c. e dell'art. 1292 c.c.; protesta, in particolare, che essa, nella qualità di figlia di ### si trova nella medesima posizione successoria degli interventori ### e ### sicchè, ove riconosciuto al de cuius il diritto all'indennizzo per le costruzioni eseguite, anche l'appellante risulta titolare di una quota-parte della relativa somma; evidenzia che il diritto spettante anche all'esponente nella qualità di erede del ### è stato leso dalla statuizione impugnata, che l'ha condannata al pagamento, in favore degli odierni appellati, della somma di € 131.596,88 nella sua interezza e non nei limiti della quota ereditaria spettante a ciascuno di essi (segnatamente del 33,3% per ### e del 22,2% ciascuno per ### e ###, e ciò sebbene ### e ### nella comparsa di intervento depositata in data ###, avessero contenuto la loro domanda “…nella misura ..dovuta a ciascuno di essi pari a due noni dell'intero”.  1.6 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti #### e ### eccependo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - del gravame principale, di cui hanno chiesto il rigetto; hanno, poi, interposto appello incidentale avverso i capi 1) e 2) della sentenza gravata con cui, in accoglimento della domanda principale di primo grado di ### è stato dichiarato che ### occupa sine titulo l'immobile di cui è causa ed è stata condannata al rilascio immediato dello stesso in favore di #### e gli interventori ### e ### sono stati condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### della somma di € 12.775,18 a titolo di risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile, ragguagliati al canone di locazione di mercato ritraibile dallo stesso.  1.8 Con il primo motivo gli appellanti incidentali protestano che il primo giudice ha erroneamente escluso il consolidamento di un diritto dominicale sull'immobile de quo in capo a ### per effetto della rinunzia all'accessione ex art. 934 c.c. ovvero, in via subordinata, della concessione del diritto di superficie ex art. 952 c.c. da parte di ### intestataria formale del terreno; sostengono che l'operatività del meccanismo dell'accessione previsto dall'art. 934 c.c., a norma del quale il proprietario del suolo acquista la proprietà della costruzione su di esso edificata, può essere derogata, tra l'altro, da una pattuizione tra le parti e che tale volontà derogatoria è rintracciabile nella documentazione relativa alla progettazione e all'esecuzione della costruzionelicenza edilizia, appalto dei lavori, richiesta di accatastamento, oneri di realizzazione e di condono di alcuni manufattitutti riconducibili a ### 1.9 Con il secondo ed il terzo motivo, che si illustrano congiuntamente in quanto vertenti su profili strettamente connessi, gli appellanti incidentali si dolgono dell'omessa pronuncia sull'eccezione di acquisto della proprietà dell'immobile a titolo di usucapione maturata in capo al de cuius ### rimarcano che le risultanze processuali hanno comprovato che quest'ultimo ha posseduto i beni di cui è causa uti dominus, ininterrottamente e continuativamente per oltre venti anni, dal 1966/1967 fino al suo decesso avvenuto il ###; denunziano, pertanto, l'illegittimità della condanna al rilascio pronunziata a carico di ### subentrata, alla morte del marito ### nella proprietà dell'immobile acquistata dal dante causa a titolo originario.  1.10 Con il quarto motivo gli appellanti incidentali censurano la pronuncia nella parte in cui essi sono stati condannati, in solido, al pagamento della somma di € 12.775,18 per il danno subito dalla controparte per il mancato godimento dell'immobile occupato sine titulo; Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - lamentano, in primis, che la sentenza è affetta da un vizio di ultrapetizione, per aver il Tribunale reso la statuizione di condanna anche a carico di ### e di ### sebbene non fosse stata formulata nei loro confronti alcuna domanda da parte di ### e senza, comunque, tener conto che dagli atti di causa è risultato che i germani ### non occupano l'immobile de quo, vivendo ciascuno altrove con la propria famiglia; inoltre, contestano la stima del probabile valore locatizio di mercato effettuata dal CTU e recepita dal Tribunale in forza di un parametro di riferimento (€ 6,00 mq) non coincidente con la media dei valori indicati dallo stesso ausiliario d'ufficio (minimo € 4,3 e massimo € 6,4), né conforme alla categoria catastale dell'immobile ###, propria delle abitazioni di tipo economico; soggiungono che il CTU ha erroneamente ricompreso nel calcolo anche l'importo relativo all'imposta di registro del 2%, che, invece, va esclusa dal computo; in conclusione, sollecitano l'adozione di un valore locatizio di €/mq 3,65, onde pervenire ad un canone mensile di € 158,57, a fronte di quello stabilito dal CTU in € 431,00, riformando la somma da corrispondere a titolo risarcitorio nel minore importo di € 7.294,22 a fronte di quello liquidato di € 12.775,18.  1.11 Con il quinto motivo, articolato condizionatamente al rigetto delle precedenti doglianze, gli appellanti incidentali contestano l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, avanzata in via subordinata, di pagamento dell'indennità di cui all'art.  1150 c.c. per le migliorie e le addizioni apportate all'immobile in conseguenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti da ### a sue esclusive spese, da quantificarsi in € 13.707,63 o nella diversa misura accertata, oltre accessori di legge.  1.12 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 13.03.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione senza termini avendo le parti rinunziato alla relativa assegnazione.  2. Gli appelli sono preliminarmente ammissibili. 
Le impugnazioni in esame sono regolate dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. 
Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “### deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. 
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. 
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma. 
In particolare, secondo quanto chiarito dalle ### della Suprema Corte (Cass. SU n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. 
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che sia l'appellante principale sia gli appellanti incidentali hanno, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali confutano la motivazione del primo giudice. 
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità degli appelli ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo gli appellanti addotto, a sostegno dei rispettivi gravami, argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento. 
Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - 2.2 Va disatteso il primo motivo di gravame incidentale in entrambe le sue articolazioni, di cui si anticipa la disamina per ragioni di priorità logico-giuridica rispetto alle questioni investite dall'appello principale. 
Le parti controvertono sugli effetti e sul regime giuridico della costruzione eseguita da ### coniuge di ### in forza di matrimonio contratto il ###, sul terreno sito in ### alla via ### 5, di proprietà della ### per donazione fattale da padre ### con atto per notar ### del 6.3.1965.   La Suprema Corte, pronunciandosi su fattispecie di comunione convenzionale tra coniugi antecedenti alla riforma del diritto di famiglia (legge 19.5.1975 n. 151) nelle ipotesi, allora possibili, di deroga al regime legale di separazione dei beni, ha affermato che il coniuge costruttore, non proprietario del suolo, non vanta alcun diritto reale sulla costruzione bensì un diritto di credito relativo all'incremento di valore arrecato dall'opera (Cass. 14 giugno 1966 n.1545). In particolare, si è ribadito che l'accessione, quale modo di acquisto a titolo originario, opera automaticamente in favore del proprietario del suolo che acquista ipso iure anche la res aliena, senza che sia necessaria una specifica manifestazione di volontà ( 12.6.1987 n. 5135), in virtù del principio di incorporazione della res con il suolo (cd.  attrazione reale). Lo stesso ordinamento giuridico, dopo aver accolto nel macrosistema civilistico il principio romanistico secondo cui quidquid inaedeficatur solo cedit, ha espressamente disciplinato le sole deroghe consentite al principio dell'automaticità, in virtù della stessa legge o di un titolo derivante dal proprietario del suolo (in tal senso anche per l'ipotesi di costruzione realizzata dal coniuge non proprietario in regime di comunione legale costituitasi successivamente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia vedi Cass. SS.UU. 27 gennaio 1996 n. 651). 
Tale principio è destinato a fortiori a valere nel caso in esame, in cui, in assenza di una deroga convenzionale (non allegata né provata da alcuna delle parti), deve ritenersi operante tra ### e la prima moglie ### il regime patrimoniale legale di separazione dei beni, proprio del regime antecedente alla riforma. 
Quanto al titolo negoziale idoneo ad escludere l'operare dell'accessione, esso, come pure chiarito dalla Suprema Corte, non può essere costituito da un negozio unilaterale, essendo, invece, necessario un apposito contratto stipulato tra il proprietario del suolo e il costruttore dell'opera, che attribuisca a quest'ultimo il diritto di proprietà sulle opere realizzate (Cass., Sez. 3, 07/07/1980, n. 4337; Cass., Sez. 2, 21/02/2005, n. 3440). Trattandosi di contratti Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - relativi a diritti reali immobiliari, essi, ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., devono rivestire la forma scritta ad substantiam (Cass., Sez. 1, 23/02/1999, n. 1543; Cass., Sez. 2, 11/11/1997, n. 11120; Cass., Sez. 2, 19/04/1994, n. 3714; Cass., Sez. 2, 27/10/1984, n. 5511); come anche per iscritto deve risultare la rinuncia del proprietario al diritto di accessione, che si traduce sostanzialmente nella costituzione di un diritto di superficie (Cass., Sez. 1, 15/12/1966, n. 2946).   In mancanza di un valido contrario titolo, qualunque costruzione edificata sul suolo comune dal terzo diviene, allora, ipso iure, per il solo fatto dell'incorporazione e a prescindere dalla volontà manifestata dalle parti al di fuori delle forme prescritte dall'art. 1350 cod. civ., di proprietà del titolare del diritto dominicale sul suolo. 
Ciò posto, le circostanze valorizzate dagli appellanti incidentali secondo cui la licenza edilizia era stata rilasciata dal Comune di ### (peraltro non esclusivamente) a ### e che l'appalto per la realizzazione della costruzione sul terreno era stato affidato unicamente da quest'ultimo, non sono idonee a ravvisare una “convenzione” derogatoria nel senso sopra chiarito, ovverosia una manifestazione di volontà negoziale abdicativa dell'acquisto dominicale per accessione da parte della ### ovvero costitutiva di un diritto reale di superficie in favore del coniuge. 
Il fatto cioè che ### il ### figurasse tra i soggetti nei cui confronti era assentito il progetto posto a fondamento della richiesta di nulla osta e che egli assumesse l'iniziativa di stipulare il contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori sono meri elementi di fatto che, oltre a difettare della forma richiesta per i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono un diritto reale (art. 1350 n. 2 c.c.), non sono univocamente espressione della volontà della ### quale proprietaria del suolo, di rinunciare a fare propria la costruzione che sarebbe sorta su di esso, rimanendo compatibile con una successiva regolamentazione degli effetti destinati a discenderne su un piano meramente obbligatorio. 
In particolare, è stato evidenziato che il consenso alla costruzione dell'opera, manifestato dal proprietario del terreno al terzo, non attiene all'acquisto della proprietà della costruzione, ma ai reciproci diritti e obblighi dei soggetti coinvolti, valendo soltanto ad escludere la possibilità per il proprietario di esercitare lo ius tollendi, siccome a conoscenza dell'iniziativa intrapresa da altri sul fondo proprio. In tal caso non opera, pertanto, alcuna deroga al meccanismo automatico dell'accessione, sorgendo in favore del terzo costruttore Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - un diritto di credito nei confronti di colui che sia divenuto proprietario per accessione anche dell'opera realizzata sul terreno (Cass. 1536/1985).  2.3 Deve essere, altresì, disatteso il secondo motivo di appello incidentale, con cui i ### insistono nell'eccezione di acquisto ad usucapionem della proprietà della costruzione in favore del loro dante causa ### nella quale essi sono subentrati in qualità di eredi. 
Dalla ricostruzione in fatto sopra esposta discende che ### fosse, alla data di costruzione del fabbricato, un mero detentore del terreno in proprietà esclusiva della moglie ### sia pure qualificato dal rapporto di coniugio.   Al fine di verificare se sia maturato il vantato acquisto ad usucapionem in capo al costruttore occorre, allora, accertare se nel comportamento tenuto dal ### sia ravvisabile una interversio possessionis, tale da mutare in possesso l'originario titolo detentivo. 
In proposito, giova rammentare che l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (ex multis Cass. 15-3-2010 n. 6237; Cass. 29-1-2009 n. 2392).  ### della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, se esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010). 
Se allora, in via generale ed astratta, l'edificazione di un fabbricato su un terreno ricevuto in detenzione può manifestare la volontà di comportarsi come proprietario, costituendo l'estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale (vedi in tal senso Cass. 19-12- 2011 n. 27521; Cass. n. 1296 del 2010 cit.), tale effetto non si verifica allorquando la Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - costruzione di un fabbricato da parte del detentore sia stata autorizzata dal proprietario del suolo, poiché in tal caso essa non costituisce un'attività posta in essere "contro" il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di "opposizione" idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa in possesso ( 27584/2013). 
Escluso per le ragioni illustrate che un comportamento univocamente sintomatico dell'animus rem sibi habendi sia rintracciabile nel fatto in sè della costruzione ad opera del ### quand'anche a sue esclusive spese, nemmeno poi l'esercizio di un possesso idoneo all'acquisto dominicale a titolo originario può fondarsi sulla successiva conservazione della disponibilità dell'immobile, adibita dal ### ad abitazione per sé e per la propria ### famiglia fino alla sua morte avvenuta in data ### Va rimarcato, in proposito, che ### alla morte della moglie ### avvenuta il ###, era divenuto usufruttuario ex lege dell'immobile in oggetto caduto nell'asse ereditario, in virtù dei diritti spettanti al coniuge superstite in base alla normativa vigente prima della riforma del diritto di famiglia (L. n. 151 del 1975). 
Il mantenimento del godimento del bene al fine di destinarlo alla propria residenza familiare è, allora, compatibile con l'esercizio delle facoltà di ritrarre i frutti dell'immobile insite nel contenuto proprio del diritto di usufrutto, senza che da tale circostanza possa inferirsi, in maniera univoca, che il potere di fatto fosse estrinsecato sul bene con il disconoscimento del diritto di ### proprietà rimasto in capo alla figlia ### odierna appellante, subentrata quale erede nella posizione della madre. 
Tale considerazione è avvalorata dal fatto che nella domanda di sanatoria per gli abusi edilizi presentata da ### in data ### al Comune di ### per il vano deposito pertinenziale a servizio dell'abitazione principale sito in ### alla via ### civico 5, il ### si qualificava mero “richiedente” della concessione in sanatoria, indicando, invece, proprietaria del bene la figlia ### (vedi frontespizio della domanda della pratica di condono edilizio n. 163 prot. 2742 del 27.2.1995 depositata nei documenti affoliati all'allegato 11 della produzione di parte di primo grado degli odierni appellati). 
Va conseguentemente confermato il capo della statuizione impugnata in forza del quale, in accoglimento della domanda avanzata in primo grado da ### l'odierna appellante incidentale ### è stata dichiarata occupante sine titulo Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - dell'immobile di cui è causa e condannata per l'effetto al relativo rilascio in favore della ### Dovendo, infatti, escludersi, per i motivi sopra illustrati, la sussistenza di un diritto di proprietà piena e/o superficiaria in capo al dante causa ### titolare soltanto di un diritto di usufrutto legale estintosi alla sua morte, va corrispondentemente negata l'esistenza di un titolo dominicale acquisito mortis causa dalla coniuge superstite, opponibile a ### al fine di paralizzare l'azione di rilascio esperita da quest'ultima.  2.4 Procedendo alla disamina del primo motivo di appello principale, va preliminarmente respinta la censura sulla nullità della sentenza per radicale carenza e/o insufficiente motivazione. 
Dalla lettura della decisione impugnata risulta invero enucleabile, nei suoi passaggi essenziali, il percorso logico-motivazionale seguito dal primo giudice al fine di sorreggere le statuizioni rese nel dispositivo e, segnatamente, l'inquadramento della fattispecie dedotta dalle parti (costruzione eseguita dal coniuge non comproprietario sul terreno di proprietà esclusiva dell'altro coniuge) nell'ambito dell'art. 936 c.c.; acquisto, in tal caso, della proprietà della costruzione in capo al titolare del fondo per operatività di un meccanismo automatico di accessione, con salvezza, tuttavia, di un diritto di credito, vantato da colui che abbia realizzato la costruzione a sue esclusive spese, a vedersi corrispondere dal proprietario una indennità commisurata al prezzo della manodopera e al costo dei materiali, ovvero all'incremento di valore apportato dalla costruzione al terreno; individuazione, nella specie, di siffatta indennità sulla base del criterio dell'aumento di valore, come stimato nell'indagine peritale e recepito dall'organo giudicante). 
A dispetto, allora, di quanto denunziato dall'appellante principale, la sentenza non è affetta da un radicale vizio di motivazione, ravvisabile soltanto quando difetti del tutto l'esposizione della ragioni idonee a giustificare la soluzione assegnata alla vicenda oggetto di giudizio, tant'è che nei successivi mezzi di gravame l'appellante si è rivelata comunque in grado di articolare specifiche censure sui vari passaggi in cui si è sviluppato il ragionamento logico-giuridico del giudice a quo.  2.5 Quanto al secondo motivo dell'impugnazione principale, con cui si contesta il diritto delle controparti al pagamento di un'indennità commisurata all'incremento di valore apportato dalla costruzione realizzata sul terreno di proprietà esclusiva della ### la qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 936 c.c., operata dal primo giudice, non è Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - stata attinta né dal gravame principale né da quello incidentale e, pertanto, non può essere rimessa in discussione dall'organo giudicante (Cass. ###/2019, secondo cui il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto). 
Siffatta disposizione stabilisce che, quando la costruzione sia stata fatta da un terzo con i suoi materiali, il proprietario del fondo, che non possa esercitare, come nella specie, lo ius tollendi, poiché la costruzione è stata fatta a sua scienza e senza opposizione, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore recato al fondo. 
Ciò premesso, risulta infondata la doglianza di ### secondo cui il primo giudice ha fatto cattiva applicazione di tale disciplina affermando che la costruzione del fabbricato era stata realizzata con esclusive risorse economiche del ### trascurando di considerare l'operatività della presunzione di una compartecipazione alla stessa anche del coniuge ### Va, in primis, evidenziato che la ### non ha fornito alcuna prova documentale di esborsi sostenuti dalla madre per i lavori di costruzione e che detta evenienza è, a ben vedere, esclusa dalla stessa allegazione difensiva, che invoca l'accertamento di una contribuzione alle spese di costruzione in forza di un meccanismo presuntivo. 
Una presunzione siffatta, tuttavia, se invocabile nel regime successivo alla riforma del diritto di famiglia - che ha introdotto l'art. 143 comma 3 c.c. nella attuale formulazione, secondo cui “entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”-, essa non può operare per il regime antecedente, in cui coniugi non rivestivano, all'interno nel nucleo familiare, una posizione paritaria, rivestendo ancora il marito il ruolo di “capofamiglia” anche agli effetti della messa a disposizione delle risorse economiche necessarie al menage familiare. Depone in tal senso la disciplina dettata dal previgente art.  145 c.c. che così recitava: “il marito ha il dovere di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze”, prevedendo un dovere della moglie al mantenimento del marito soltanto in via suppletiva, ove quest'ultimo non avesse mezzi sufficienti. 
Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - 2.6 Deve essere, altresì, respinto il terzo motivo con cui l'appellante principale rimprovera al giudice a quo di aver quantificato l'indennità riconosciuta in favore delle controparti ai sensi dell'art. 936 secondo comma c.c. sulla base del criterio dell'aumento di valore arrecato al terreno dalla costruzione, sebbene spettasse all'esponente la scelta tra l'adozione del predetto criterio e quello di una commisurazione parametrata al costo dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione, nell'alternativa offerta al proprietario-debitore dalla disposizione in questione. 
Se è vero, infatti, che l'art. 936 comma 2 cit. contempla la scelta in capo al proprietario del criterio cui ragguagliare l'indennità spettante al costruttore, nella specie, tuttavia, ### non ha esercitato alcuna opzione a riguardo per tutto il giudizio di primo grado, pur essendo nelle condizioni di replicare sin dall'appendice scritta delle memorie di cui all'art.  183 VI comma c.p.c. al capo di domanda riconvenzionale formulato sul punto da ### Negli atti difensivi di tutto il primo grado di giudizio la ### si è, infatti, limitata a negare in radice la spettanza di siffatto indennizzo alla ### nella qualità di erede di ### e, finanche nelle osservazioni controdeduttive tecniche rimesse al proprio CTP nel subprocedimento ex art. 195 c.p.c. relativo alla CTU integrativa cui era stata affidata la determinazione dell'indennità in questione, l'odierna appellante ha contestato soltanto l'esecuzione, ad opera del padre, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza prendere posizione sulla modalità di liquidazione dell'indennità prevista agli effetti dell'art. 936 secondo comma cit. per l'incremento di valore arrecato dalla edificazione del fabbricato. 
All'appellante non è, allora, consentito dolersi del mancato rispetto, da parte del primo giudice, di una scelta di cui essa in concreto non si è mai avvalsa né della illegittimità del criterio adottato dal giudicante, che risponde, comunque, ad uno di quelli contemplati dalla norma (incremento di valore recato al fondo). 
Nemmeno, ancora, vale obiettare che l'alternativo criterio del valore del costo della manodopera e dei materiali sarebbe stato più vantaggioso per l'obbligata, poichè la contestazione ridonda, a ben vedere, sulla praticabilità di una scelta ormai preclusa, anche perché non valutabile allo stato degli atti ed implicante una inammissibile regressione del procedimento ad una fase istruttoria, in violazione della sequenzialità delle fasi scandite dagli oneri assertivi e probatori regolati dal sistema processuale (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - marzo 2012, n. 4787; 14 ottobre 2005, n. 20005, secondo cui non possono trovare ingresso, in sede di impugnazione, questioni non dibattute nelle precedenti fasi processuali in riferimento ai temi di contestazione che presuppongano nuove indagini o valutazioni di fatto). 
Non operando poi la presunzione di pari compartecipazione alle spese di costruzione, deve essere disattesa anche la doglianza, profilata in via subordinata, della spettanza di detta indennità nella misura di ½ e non per l'intero, come affermato dal Tribunale. 
Infine, non ha pregio l'argomentazione secondo cui nella quantificazione dell'indennità ex art. 936 c.c. il giudice a quo, recependo acriticamente le conclusioni peritali, ha determinato l'incremento di valore arrecato al fondo dalla costruzione considerando anche un manufatto abusivo realizzato in assenza di concessione edilizia. 
Il CTU ing. ### ha accertato, sul punto, che il localedeposito, realizzato in origine senza titolo edilizio, risulta sanabile secondo la normativa urbanistica e che, pur non essendo stata rilasciata, all'epoca dell'indagine peritale, la concessione in sanatoria, risultava documentata la relativa richiesta in uno al pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori. 
E, allora, se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte, ove l'esecuzione delle opere con materiali propri su suolo altrui configuri illecito penale, il terzo non ha diritto all'indennizzo ex art. 936 c.c., deve essere fatta salva l'ipotesi, appunto ricorrente nella specie, che il manufatto sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l'immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione (Cass. 1237/2016).  2.7 Merita, invece, accoglimento il quarto motivo di appello principale, con cui si contesta che il primo giudice, nel condannare l'esponente al pagamento, in favore delle controparti, della somma di €. 131.596,88, pari all'aumento di valore apportato al fondo dalla costruzione realizzata ad esclusive spese di ### è incorso nel vizio di ultrapetizione rispetto alle domande avanzate dagli odierni appellati.   ## disparte, invero, la questione della configurabilità di un vincolo solidale tra i coeredi in relazione ad un credito del de cuius, risulta assorbente il rilievo che sia ### nella comparsa di costituzione sia gli interventori ### e ### nella comparsa di intervento, instavano per la condanna di controparte al pagamento dell'indennità ex art. 936 c.c. nei limiti della rispettiva quota ereditaria (vedi, segnatamente, Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - deduzioni articolate dalla ### a pag. 8 della comparsa introduttiva, ove si legge “..infatti alla comparente, quale c coniuge-erede di ### sono dovute per la quota spettante pari ad un terzo dell'intero, le seguenti indennità..” nonché le conclusioni rassegnate dagli interventori nella comparsa depositata il ###, che così recitano: “..si chiede l'accoglimento della domanda …per la condanna dell'attrice al pagamento in favore dei comparenti interventori delle indennità di cui agli artt. 936 e 1150 c.c…nella misura agli stessi dovuta ..pari ai due noni dell'intero”. 
Confermata, quindi, la misura dell'indennità spettante al de cuius ### in quella di € 131.596,88, ragguagliata all'incremento di valore recato al terreno dalla costruzione stimato dal ### il capo 3) della statuizione impugnata va parzialmente riformato con la condanna di ### al pagamento in favore di ### di € 43.865,62 (pari ad 1/3) e in favore di ### e di ### di € 29.243,75 cadauno (pari a 2/9), oltre interessi legali.  2.8 Deve essere, poi, accolto il quarto motivo di appello incidentale nella parte in cui ### e ### lamentano di essere stati condannati al pagamento di un'indennità di occupazione in favore della sorella ### sebbene quest'ultima non abbia mai formulato nei loro confronti domanda di condanna a tale titolo. 
La doglianza risulta fondata alla luce delle risultanze processuali, dalle quali si ricava che, pur dopo l'intervento dei germani ### l'originaria attrice ha continuato ad indirizzare la pretesa di risarcimento del danno da occupazione sine titulo alla sola convenuta ### senza estenderla anche ai consorti in lite di quest'ultima, costituitisi volontariamente in adesione alla posizione processuale della madre. 
Il capo 2) della statuizione è, perciò, affetto dal vizio di ultrapetizione, laddove reca una condanna anche degli interventori al pagamento in favore di ### della somma di € 12.775,18, quale danno da mancato reddito locatizio. 
Quanto alla contestazione dei criteri di stima di siffatta voce di danno, sorretta da un'ulteriore articolazione del medesimo motivo di gravame, la censura non coglie nel segno laddove si adduce che il valore locatizio dell'immobile di cui è causa, individuato dal CTU dr. agr. ### nella relazione peritale depositata il ###, non corrisponde a quello di mercato, essendo stato sovrastimato rispetto alla categoria di appartenenza del cespite (abitazione di tipo economico). 
Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - Come, infatti, già replicato dal CTU alle osservazione controdeduttive di primo grado dell'odierna appellante incidentale con considerazioni convincenti e pienamente condivisibili, il valore medio individuato, seppur ricavato da quello risultante dagli indici OMI per immobili di categoria non economica, è stato, poi, ridotto in applicazione di coefficienti correttivi rispondenti alle effettive e concrete caratteristiche dell'immobile in questione, onde rendere quel valore oggettivo il più aderente alla specificità del bene. Ne consegue che il valore locatizio preso dal CTU a base del calcolo del danno figurativo, in conseguenza delle decurtazioni apportate per effetto dei coefficienti correttivi, non è quello di € 6,00/mq, come sostenuto dall'appellante incidentale, bensì quello di € 3,36/mq (vedi risposta del CTU riportata nelle conclusioni del succitato elaborato peritale). 
La critica è, invece, fondata nella parte in cui si rimprovera al CTU di aver incluso nel canone locatizio, cui ragguagliare il danno subito da ### per l'indisponibilità dell'immobile, la spesa dovuta per l'imposta di registro, ammontante al 2% del canone annuo di locazione. 
La voce valutata dall'ausiliario d'ufficio, infatti, a ben vedere non integra una posta attiva del patrimonio della ### di cui essa è stata privata per l'occupazione sine titulo altrui, integrando piuttosto una spesa che la proprietaria avrebbe dovuto sostenere nei rapporti con il fisco, ove avesse voluto ritrarre una rendita locatizia dall'immobile mediante la stipula di un contratto con terzi. 
Decurtato allora dal “canone reale mensile” di € 265,87 stimato dal CTU l'imposta di registro pari ad € 5,20 mensile, l'importo base del calcolo si riduce ad € 260,67 che, moltiplicato per le annualità 2010-2011-2012 secondo la formula applicata dal CTU per tener conto anche dell'interesse maturato mese per mese, dà il risultato di € 2.636,00 per la frazione di anno 2010, di € 6.656,00 per gli anni 2011 e 2012 ed € 3.206,00 per l'anno 2013, per la complessiva somma di € 12.498,00. 
In parziale riforma del capo 2) della statuizione, ### va, pertanto, condannata al pagamento, in favore di ### della minor somma di € 12.498,00 a titolo di danno da mancato godimento dell'immobile de quo.  2.9 Deve essere, infine, respinto il quinto motivo di appello incidentale, in forza del quale i ### denunciano l'omessa pronuncia sul capo della domanda riconvenzionale formulato per la condanna di controparte al pagamento di un'indennità dovuta al dante Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - causa ### per le spese di straordinaria manutenzione sostenute in relazione al bene di cui è causa. 
Si osserva che il CTU dr. agr. ### nella relazione peritale depositata il ###, rilevava che gli unici interventi migliorativi “recenti”, apprezzabili obiettivamente nelle condizioni del fabbricato, constavano nella tinteggiatura delle pareti interne, nel rifacimento del bagno interno, compreso impianto idraulico e rivestimenti, nonché nell'impermeabilizzazione del lastrico solare, quantificandone il valore complessivo in € 4.694,91. 
A voler collocare, quindi, l'epoca di tali interventi migliorativi in epoca prossima all'indagine peritale, deve presumersi che essi siano stati realizzati dal ### poco prima della sua morte, avvenuta in data ###, allorquando egli rivestiva la qualità di usufruttuario legale dell'immobile caduto nella successione della ### Il richiamo all'art. 1150 c.c. è, perciò, improprio, essendo la fattispecie regolata dalle disposizioni in materia di usufrutto e segnatamente dagli artt. 1004, 1005 e 1006 c.c che pongono, di regola, le spese di ordinaria manutenzione a carico dell'usufruttuario e quelle di straordinaria manutenzione a carico del nudo proprietario. 
Nella specie, pur ove si qualifichino di straordinaria manutenzione alcuni degli interventi di riparazione ravvisati dal ### in particolare quello di rifacimento totale del bagno interno, che riveste carattere strutturale ed è perciò suscettibile di rientrare nell'elencazione di cui all'art. 1005 comma 2 c.c., mentre tale natura deve escludersi per le opere di tinteggiatura delle pareti e di impermeabilizzazione del terrazzo riguardanti la mera conservazione della cosa (su tale distinguo vedi Cass. 22703/2015), risulta dirimente che il diritto dell'usufruttuario al rimborso delle spese anticipate a tale titolo è subordinato al previo interpello del nudo proprietario, il quale, richiestone, rifiuti o ritardi senza giustificato motivo l'esecuzione delle spese a suo carico (art. 1006 c.c.). 
La condizione postulata dalla disposizione in esame non è stata comprovata dagli istanti, i quali non hanno nemmeno allegato di aver previamente avvisato ### della necessità di effettuare interventi incidenti sulle strutture del fabbricato e dell'eventuale rifiuto di quest'ultima di darvi corso.   Ove, infine, l'intrapresa dei lavori in questione si faccia risalire ad epoca addirittura antecedente la morte della ### (ipotesi poco verosimile alla luce dei rilievi del ###, l'inconfigurabilità di un diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1150 c.c. discende dalla Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - posizione di mero detentore che, rispetto al bene, ### rivestiva in costanza di matrimonio, come già sopra evidenziato.   Costituisce invero ius receptum che la previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto (Cass. 29924/2022).  3. La riforma seppur parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado; peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale). 
Esse, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, vengono integralmente compensate. 
Le spese di ### funzionali all'indagine tecnica di interesse per le rispettive domande, sono ripartite definitivamente nella metà a carico di ### e, per l'altra metà, a carico di #### e ### in solido tra loro.  P.Q.M.  la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1103/2017 Tribunale di Nola, pubblicata in data ###, così provvede: a) accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in riforma del capo 3) della statuizione impugnata, condanna ### al pagamento, a titolo di indennità ex art. 936 c.c., in favore di ### della somma di € 43.865,62 e, in favore Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - di ### e di ### della somma di € 29.243,75 cadauno, oltre interessi legali; b) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna (la sola) ### al pagamento, in favore di ### della minor somma di € 12.498,00 a titolo di danno da mancato godimento dell'immobile di cui è causa; c) compensa integralmente le spese del doppio grado tra tutte le parti; d) pone le spese di CTU definitivamente a carico di ### per la metà e per l'altra metà a carico di #### e ### in solido tra loro; e) conferma il capo 1) della statuizione impugnata. 
Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 24.4.2024 ### estensore Il Presidente dr.ssa ### dr.ssa ### d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 4043/2017 - sentenza - 

causa n. 4043/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Arienzo Maria Luisa, Papa Rosaria

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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 221/2024 del 31-01-2024

... giurisprudenza di legittimità, che il danno risarcibile si avvicina, pur senza sovrapporvisi, al cosiddetto "danno concorrenziale", ossia appunto all'alterazione dei fattori di mercato che è conseguente all'illecito e che giustifica di per sé, anche nella materia della concorrenza sleale, l'irrogazione dell'inibitoria, pur in assenza di un danno economico attuale per il titolare del diritto violato; se ne distingue, però, perché ai fini del compimento dell'illecito concorrenziale basta l'astratta potenzialità dannosa (ed infatti è illecito anche il tentativo), mentre ai fini risarcitori è richiesta un'alterazione attuale di questi fattori. Per quanto esposto, in adesione al richiamato orientamento consolidato della Corte di legittimità, cui s'intende dare continuità, il collegio (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA ### In composizione collegiale, riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### Dott.ssa ### rel./est. 
Dott.ssa #### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2785/2020, trattenuta in decisione alla udienza del 25/05/2023, scaduti in data ### i termini concessi alle parti ex art. 190 c.p.c., e promossa da: (C.F./P.I. ) , in per sona del s uo ### e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F.  ), con sede #######, , CAP S tradario , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in calce all'atto di citazione notificato in data ### e depositato in data ###, dall'Avv.  ### del ### di ### e dall'Avv.  ### del ### di ### con studio ### P. ##### in , ### elettivamente domiciliata in , ### ona presso lo studio dell'Avv.  ### ; -attrice
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ### c on s ede le gale in Val lefoglia ( PU), P .IVA rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### con ### in ####, , giusta delega redatta, sottoscritta e autenticata in forma analogica, convertita in formato digitale ed allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, elettivamente domiciliata in ####, , presso lo ### dell'Avv. ### -convenuta
OGGETTO: “azione di contraffazione di marchio, insegna, denominazione sociale e di dominio internet; richieste ex art. 118, 124, 126, 131 e 133 c.p.i; azione di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; risarcimento del danno ex art. 125 c.p.i.” CONCLUSIONI Alla udienza del 25/05/2023 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2020 sia alla controparte che all' la società c itava in giudizio la società per chiedere che venisse accertato e dichiarato che quest'ultima aveva compiuto atti di contraffazione dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “ , che aveva compiuto atti in violazione dei diritti, anche d'autore, di sul disegno e modello comunitario registrato ###-0006, nonché che i comportamenti posti in essere da costituivano atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598. ### P. ### c hiedeva -inoltreche fosse disposta un'inibitoria ex art. 131 CPI, che venisse ordinato, ai sensi dell'art. 2599 c.c., qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno per impedire gli effetti dell'attività illecita posta in essere dalla convenuta, che venisse ordinato il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, e di ogni altro nome a dominio contenente la dicitura “perdormire” a favore di parte attrice ai sensi dell'art. 118, comma 6, che venisse ordinato il ritiro dal commercio di ogni materiale riportante i segni contestati, oltre alla fissazione di una penale, al risarcimento del danno, alla pubblicazione della sentenza ed alle domande istruttorie. 
Si evidenzia che nella presente sentenza ogni qualvolta viene indicata l'espressione s i fa riferimento alla immagine grafica riportata in atto di citazione che presenta sia la stilizzazione della lettera L di letti che assume la forma del letto e il per che diventa una X (di colore rosso). 
In particolare, c hiedeva che venissero accolte le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: ### 1. ACCERTARE e ### che la convenuta, utilizzando il segno “Per Dormire”, da solo o unitamente ad altre parole, in forma verbale o grafica, in qualsiasi forma e modo, inclusi i segni “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o ed il do minio “lettiperdo rmire.it”, sa lvi se a ltri, ha po sto in esse re a tti di contraffazione dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “PERDORMIRE”; 2. ACCERTARE e ### che la produzione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, impiego del “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice, costituiscono violazione dei diritti di su detto disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006; ### 3. ACCERTARE e ### la produzione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, impiego del “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice costituisce violazione dei diritti d'autore di esclusiva titolarità dell'attrice; 4. ACCERTARE e ### che i comportamenti posti in essere da come meglio descritti in narrativa e di cui anche alle precedenti domande n. 1-3 costituiscono atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché illecito civile ai danni di 5. previo accertamento della violazione dei diritti di marchio e/o dei diritti sul disegno e modello di parte attrice e/o della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., INIBIRE ex art. 131 C.P.I. in via definitiva alla convenuta l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione di prodotti, di tutto il materiale pubblicitario, dei dépliants, dei cataloghi, della corrispondenza commerciale, delle insegne, del packaging, delle confezioni, degli imballaggi, delle etichette, dei cartellini, degli scontrini, dei profili di social networks, delle pagine ### anche su siti di commercio online, riproducenti in tutto o in parte i “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ di parte attrice, in particolare inibendo l'uso di segni uguali o simili a “ , in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo, inclusi i prodotti, i materiali promozionali, sulla rete ### quale parola-chiave, link, meta-tag, nome di dominio, nickname, nei social network ed in qualsiasi altra forma; 6. previo accertamento della violazione dei diritti sul disegno e modello di parte attrice e/o della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., INIBIRE ex art. 131 C.P.I. in via definitiva alla convenuta l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione del “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###- 0006 di parte attrice; ### 7. previo accertamento degli atti di concorrenza leale ex art. 2598 c.c., ORDINARE, ai sensi dell'art.  2599 c.c., qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno, per impedire gli effetti dell'attività illecita posta in essere dalla resistente; 8. previo accertamento del diritto esclusivo di parte attrice sul segno “PERDORMIRE” e della registrazione in malafede e/o in violazione dell'art. 22 CPI da parte della convenuta, ### il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, e di ogni altro nome a dominio contenente la dicitura “perdormire” a favore di parte attrice ai sensi dell'art. 118, comma 6, o, in subordine, ad ordinarne la cancellazione ordinando alla convenuta di compiere ogni atto necessario a tal fine ed ordinando altresì al NIC ed al ### o comunque all'### competente di provvedere alla cancellazione del suddetto nome a dominio a nome degli attuali intestatari e, se del caso, al loro trasferimento a nome di parte attrice; 9. ### alla convenuta il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti segni “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ dell'attrice, o su cui sia raffigurato il “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, ### ordinandone altresì la distruzione ai sensi dell'art. 124, 3 comma, ### 10. FISSARE fin da subito a carico della convenuta una somma, non inferiore ad ### 1.000, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento contenuto nell'emananda sentenza, ai sensi dell'art. 124, 2 comma, ### 11. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 125 C.P.I. nella somma che sarà ritenuta provata in corso di causa o in una somma globale stabilita in base agli atti della causa, condannando le convenute, in ogni caso, alla restituzione degli utili, ai sensi dell'art. 125 c. 3 C.P.I, realizzati a seguito delle esposte violazioni nella misura in cui eccedano il lucro cessante o, in subordine, qualora esso non risulti provato, in sua alternativa; ### 12. In subordine al punto precedente, ### la convenuta al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa.  13. ### ai sensi dell'art. 126 CPI, la pubblicazione della sentenza su La Repubblica e ### della ### a cura di parte attrice e con spese a carico delle convenute.  14. ### le convenute a rifondere a parte attrice spese, diritti ed onorari, C.T.U. e C.T.P., del presente procedimento e successive occorrende, compreso il rimborso forfetario, oltre IVA e C.P.A. 
IN VIA ISTRUTTORIA: 15. DISPORRE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 c.p.c., 2711 c.c. e 121 CPI, - eventualmente per estratto ed adottando in ogni caso le misure più opportune per salvaguardare la riservatezza dei dati non essenziali ai fini della determinazione del danno -l'esibizione delle scritture contabili della convenuta nonché degli altri documenti aziendali riguardanti la fabbricazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti recanti o pubblicizzati con i marchi di cui è causa, nonché quelli relativi al “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice; 16. DISPORRE - ai sensi dell'art. 121 bis CPI - l'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta sulle seguenti circostanze di fatto: a) quantità di prodotti recanti i marchi in contestazione venduti dalla convenuta e quantità del prodotto “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato; b) fatturati corrispondenti ai prodotti venduti di cui al punto a) a partire dalla loro comparsa sul mercato sino ad oggi; c) identità dei clienti che hanno acquistato i prodotti di cui al punto a) e quantitativi di prodotto rispettivamente acquistati da ciascuno di essi; 17. DISPORRE una consulenza tecnica d'ufficio contabile - attribuendo al consulente il potere di acquisire, esaminare e verificare i dati ed i documenti contabili ed aziendali della convenuta - tesa ad accertare: a) i fatturati dei prodotti recanti i marchi contestati e del prodotto “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato; b) il numero di unità di prodotti di cui al punto a) prodotti e/o venduti o comunque commercializzati dalla convenuta nonché i nominativi dei clienti che hanno acquistato i prodotti di cui al punto a); c) gli utili compressivamente ricavati dalla convenuta sulla vendita di cui al punto b) nonché il margine di utile medio ricavato dalle convenute sui prodotti di cui si tratta; d) la royalty media presumibile praticata per la concessione di licenza di un marchio nel settore di cui si tratta; e) il margine operativo lordo ottenuto dall'attrice sui prodotti di cui al punto a).” ( conclusioni rassegnate (cfr. pagg. 60-67 dell'atto di citazione; come si dirà meglio infra le su citate conclusioni sono state modificate dalla difesa attorea nel corso del giudizio a seguito della rinuncia alle domande relative al modello-disegno del letto). 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio ### la società convenuta rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito: 1)Accertata la eccepita carenza di novità e la mancanza del carattere individuale del marchio, del dominio per dormire e del modello della testiera letto a cuore prodotta da parte attrice, 2)accertata la mancanza dell'interferenza con il modello, il marchio e il dominio rivendicati e la mancanza della concorrenza sleale, 3)respingere tutte le richieste formulate da parte attrice. Con vittoria di spese diritti ed onorari. 
IN VIA ISTRUTTORIA Si depositano i seguenti documenti: 1.catalogo 2016 Ci si riserva C.T.U., nonché di indicare i testi e formulare le circostanze nei termini di cui all'art. 183 c.p.c..” (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 11 e 12 della citata comparsa). 
Alla prima udienza fissata per il giorno 14 gennaio 2021, la difesa della società eccepiva l'inammissibilità della domanda n. 1 di controparte in quanto costituita tardivamente con conseguente decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali e comunque dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio. La difesa di parte convenuta rilevava invece di non aver proposto domanda riconvenzionale ma sollevato una eccezione in senso stretto al solo fine di paralizzare le domande attore (cfr. verbale della prima udienza).  ### assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 10 giugno 2021. ### Le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c., VI n. 1, 2 e 3 (la difesa di parte attore nella memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1 ha confermato e non modificato le conclusioni rassegnate in citazione; ugualmente dicasi per la società convenuta). 
All'udienza del 10 giugno 2021, entrambe le parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie opponendosi a quelle avversarie per quanto già dedotto in atti.  ### riservava la decisione (cfr. verbale di udienza). 
Con ordinanza del 28 giugno 2021, il G.I. rigettava la richiesta di prova per interpello richiesta dalla difesa attorea, ammetteva le prove per testi richiesta dalla difesa di parte convenuta, limitando a tre il numero dei testi da escutere e fissava per l'escussione dei testi ammessi l'udienza del 14 ottobre 2021. Riservava inoltre ogni decisione sulla richiesta di ### avanzata sempre in atto di citazione, e su quella avanzata ex art. 210 c.p.c. all'esito della prova testimoniale (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e conferma integralmente). 
Alla successiva udienza del 14 ottobre 2021 non si presentava nessuno dei tre testimoni di am messi e il Tribunale rinviava per l'escussione dei testi alla udienza del 27 gennaio 2022. La causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 17 febbraio 2022 nella quale venivano sentiti i tre testi della convenuta: i ###ri e n onché la ###ra . 
La difesa della società insisteva inoltre nella richiesta di CTU e in quella avanzata ex art. 210 c.p.c. e chiedeva la revoca dell'ordinanza istruttoria nella parte in cui non era stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ai sensi dell'art.  121 bis C.p.i. 
La convenuta si opponeva alla CTU e alla istanza ex art. 210 c.p.c. per le ragioni evidenziate in atti e chiedeva il rigetto della istanza di revoca della ordinanza. ### riservava la decisione. 
Con ordinanza del 23 febbraio 2022, il Tribunale riteneva di non poter accogliere l'istanza di revoca dell'ordinanza del 28 giugno 2021 avanzata dalla difesa attorea nella parte in cui non era stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, ### riteneva di non procedere alla ulteriore istruzione della causa e mandava la causa in decisione.  ### fissava inoltre per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22 dicembre 2022 (cfr. ordinanza che ivi si richiama e conferma integralmente). 
Parte attrice dichiarava di rinunciare alle domande relative all'accertamento della violazione del diritto d'autore e della contraffazione del proprio disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006, nonché alle domande ad esse conseguenti (compresa la domanda di inibitoria ex art. 131 CPI e di ritiro dal commercio e di distruzione ex art. art. 124, commi n. 1 e 3, CPI, limitatamente alla violazione del suddetto modello comunitario) ed insisteva invece per l'accoglimento delle restanti domande, precisando le proprie conclusioni, come da foglio separato depositato sul ### come segue: “ ### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: ### 1. ACCERTARE e ### che la convenuta, utilizzando il segno “PERDORMIRE”, da solo o unitamente ad altre parole, in forma verbale o grafica, in qualsiasi forma e modo, inclusi i segni “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o ed il do minio “lettiperdo rmire.it”, sa lvi se a ltri, ha po sto in esse re a tti di violazione dei diritti e di contraffazione dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “PERDORMIRE” come descritti in narrativa e per tutti i motivi di cui in narrativa; 2. ACCERTARE e ### che i comportamenti posti in essere da come meglio descritti in narrativa e di cui anche alla precedente domanda n. 1 costituiscono atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché illecito civile ai danni di 3. previo accertamento della violazione dei diritti di marchio e/o della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., INIBIRE ex art. 131 C.P.I. in via definitiva alla convenuta l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione di prodotti, di tutto il materiale pubblicitario, dei dépliants, dei cataloghi, della corrispondenza commerciale, delle insegne, del packaging, delle confezioni, degli imballaggi, delle ### etichette, dei cartellini, degli scontrini, dei profili di social networks, delle pagine ### anche su siti di commercio online, riproducenti in tutto o in parte i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ di parte attrice, in particolare inibendo l'uso di segni uguali o simili a “ , in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo, inclusi i prodotti, i materiali promozionali, sulla rete ### quale parola-chiave, link, meta-tag, nome di dominio, nickname, nei social network ed in qualsiasi altra forma; 4. previo accertamento degli atti di concorrenza leale ex art. 2598 c.c., ### ai sensi dell'art.  2599 c.c., qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno, per impedire gli effetti dell'attività illecita posta in essere dalla convenuta; 5. previo accertamento del diritto esclusivo di parte attrice sul segno “PERDORMIRE” e della registrazione in malafede e/o in violazione dell'art. 22 CPI da parte della convenuta, ### il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, e di ogni altro nome a dominio contenente la dicitura “perdormire” a favore di parte attrice ai sensi dell'art. 118, comma 6, o, in subordine, ad ordinarne la cancellazione ordinando alla convenuta di compiere ogni atto necessario a tal fine ed ordinando altresì al NIC ed al ### o comunque all'### competente di provvedere alla cancellazione del suddetto nome a dominio a nome degli attuali intestatari e, se del caso, al loro trasferimento a nome di parte attrice; 6. ### alla convenuta il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ dell'attrice, come meglio specificato in narrativa, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, ### ordinandone altresì la distruzione ai sensi dell'art. 124, 3 comma, ### 7. FISSARE fin da subito a carico della convenuta una somma, non inferiore ad ### 1.000, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento contenuto nell'emananda sentenza, ai sensi dell'art. 124, 2 comma, #### 8. ### la convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 125 C.P.I. nella somma che sarà ritenuta provata in corso di causa o in una somma globale stabilita in base agli atti della causa, condannando la convenuta, in ogni caso, alla restituzione degli utili, ai sensi dell'art. 125 c. 3 C.P.I, realizzati a seguito delle esposte violazioni nella misura in cui eccedano il lucro cessante o, in subordine, qualora esso non risulti provato, in sua alternativa; 9. In subordine al punto precedente, ### la convenuta al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa.  10. ### ai sensi dell'art. 126 CPI, la pubblicazione della sentenza su La Repubblica e ### della ### a cura di parte attrice e con spese a carico della convenuta.  11. ### la convenuta a rifondere a parte attrice spese, diritti ed onorari, C.T.U. e C.T.P., del presente procedimento e successive occorrende, compreso il rimborso forfetario, oltre IVA e C.P.A.  12. RIGETTARE la domanda n. 1 di parte convenuta in quanto inammissibile per tutte le ragioni esposte in narrativa.  13. In ogni caso, ### tutte le domande formulate da parte convenuta in quanto infondate in fatto e diritto. 
IN VIA ISTRUTTORIA: 14. DISPORRE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 c.p.c., 2711 c.c. e 121 CPI, - eventualmente per estratto ed adottando in ogni caso le misure più opportune per salvaguardare la riservatezza dei dati non essenziali ai fini della determinazione del danno -l'esibizione delle scritture contabili della convenuta nonché degli altri documenti aziendali riguardanti la fabbricazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti recanti o pubblicizzati con i marchi di cui è causa, come meglio specificato in narrativa; 15. DISPORRE - ai sensi dell'art. 121 bis CPI - l'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta sulle seguenti circostanze di fatto: d) quantità di prodotti recanti i marchi in contestazione venduti dalla convenuta, come meglio specificato in narrativa; e) fatturati corrispondenti ai prodotti venduti di cui al punto a) a partire dalla loro comparsa sul mercato sino ad oggi; f) identità dei clienti che hanno acquistato i prodotti di cui al punto a) e quantitativi di prodotto rispettivamente acquistati da ciascuno di essi; 16. DISPORRE una consulenza tecnica d'ufficio contabile - attribuendo al consulente il potere di acquisire, esaminare e verificare i dati ed i documenti contabili ed aziendali della convenuta - tesa ad accertare: f) i fatturati dei prodotti recanti i marchi contestati, come meglio specificato in narrativa; g) il numero di unità di prodotti di cui al punto a) prodotti e/o venduti o comunque commercializzati dalla convenuta prodotti di cui al punto a); h) gli utili compressivamente ricavati dalla convenuta sulla vendita di cui al punto b) nonché il margine di utile medio ricavato dalla convenuta sui prodotti di cui si tratta; i) la royalty media presumibile praticata per la concessione di licenza di un marchio nel settore di cui si tratta; j) il margine operativo lordo ottenuto dall'attrice sui prodotti di cui al punto a). 17. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: - il ### (C.F . ) nato a il e residente ###qualità di legale rappresentante pro tempore ed ### della su l seguente capitolo: a) “### che la dichiarazione dell'8 febbraio 2021, depositata da parte attrice sub doc. 70 e relativa al fatturato ed agli investimenti pubblicitari per il marchio “ negli anni 2015-2019, è stata da Lei resa e sottoscritta sulla base delle scritture contabili nelle quali trova pieno riscontro”; 18. Si chiede inoltre il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Con riserva di ulteriori eccezioni e/o contestazioni all'esito dell'esame della precisazione delle conclusioni avversarie in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.” Alla suddetta udienza di precisazione delle conclusioni, altresì esibiva e chiedeva di essere autorizzata a depositare, quale doc. n. 73, la decisione adottata in data ### dalla EUIPO relativamente al marchio “Per Dormire” in quanto rilevante per la decisione della presente controversia.  ### autorizzava parte attrice al deposito telematico del suddetto documento entro il 13 gennaio 2023 e rinviava alla udienza del 25 maggio 2023 con onere di parte attrice di depositare fino al 10 maggio 2023 note scritte sulla rilevanza del citato documento e a parte convenuta termine fino al 19 maggio 2023 per il deposito di note relative sempre alla rilevanza del predetto documento. 
Le parti depositavano le note scritte nei suddetti termini. 
All'udienza del 25 maggio 2023 il ### assegnava i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica e all'esito riservava di ##### riferire al Collegio per la decisione (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica). 
Orbene ciò sinteticamente (ma doverosamente) riportato e passando all'esame del merito della controversia questo Tribunale ritiene che le domande attoree siano fondate nei limiti che si vanno ad esporre. 
Vanno rigettate invece le eccezioni sollevate dalla difesa di parte convenuta perché destituite di fondamento. 
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare. 
Occorre innanzitutto premettere che, avendo la società rinunciato alle domande relative all'accertamento della violazione del diritto d'autore e della contraffazione del proprio disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006, nonché alle domande ad esse conseguenti (compresa la domanda di inibitoria ex art. 131 CPI e di ritiro dal commercio e di distruzione ex art. art. 124, commi n. 1 e 3, CPI, limitatamente alla violazione del suddetto modello comunitario), il presente giudizio resta quindi limitato alle domande relative ai marchi “Perdormire” ivi azionati (come è noto “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”; cfr. fra le tante Cass. 2019 n. ###). 
Prime di procedere all'esame delle singole domande è necessario rilevare che la difesa attorea -nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum (vedasi atto di citazione e successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.)- ha dedotto in fatto (in sintesi e per quanto d'interesse) che: - Il utilizzava da molti anni il marchio “PerDormire” registrato sia a livello italiano che a livello comunitario ed internazionale, nonché in moltissimi stati esteri per identificare i prodotti di sua produzione (doc. 5); - fra i marchi registrati vi erano: 1) il Marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e registrato il ### con il n. ###, rinnovato con domanda n. #### del 03.06.2009, concessa in data ### con il n. ### e successivamente rinnovato con domanda n. ###3766 del 10/04/2019, concessa in data ### con n. ###3766, per la classe 20 (doc. 18; il marchio è costituito dalla scritta ### a caratteri di fantasia in cui sopra la lettera I vi è un punto a forma di cuore); 2) Marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e registrato in data ### con il n. ###, per le classi 20 e 24 (doc. 19; il marchio è costituito dalla scritta in cui sopra la I vi è un punto a forma di cuore, racchiuso in un ovale e con sopra l'immagine di un orso che dorme sopra un materasso); -3) Marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e concesso il ### con il n. ### per le classi , 24, 35 e 38 (doc. 20;) - Il marchio “PerDormire” veniva utilizzato da per contraddistinguere la sua principale linea di prodotti ed era presente, oltre all'### in oltre 30 mercati internazionali.  - Il marchio in questione poteva essere definito come un “brand nativo digitale” ossia un marchio che nasce e vive come realtà direct-to-consumer, usando il web come mezzo primario di interazione con il consumatore (cfr. doc. ###).  - Parte attrice usava altresì da lungo tempo il sito “perdormire.com” per pubblicizzare i propri prodotti (docc. 6, 7, 8).  - Il marchio “PerDormire” era stato inoltre ampiamente usato e pubblicizzato nel corso degli anni, uso che aveva conferito al marchio anche un acclarato “secondary meaning” e, in ogni caso, lo aveva reso a tutti gli effetti un marchio rinomato; - a titolo esemplificativo, veniva prodotto un catalogo risalente a prima del 2005 essendo indicata in calce la vecchia sede legale e lo stabilimento di ### (doc. 21); il catalogo generale di Gennaio 2005 (doc. 22); catalogo generale 2006 (doc. 23); catalogo generale progetto monomarca “sleeping store” del 2006 (doc. 24); rivista ### del 2006 con pubblicità del marchio in ### (doc. 25); brochure di invito a vistare lo ### stand “PerDormire” al ### del ### del 2007 (doc. 26); catalogo “PerDormire” del 2008 (doc. 27); cataloghi per l'### degli anni 2015-2020 (doc. ###).  - In particolare, durante l'esposizione 2012 lo stand della “ aveva ospitato gli attori protagonisti della serie televisiva di successo “### Criminale”, andata in onda su Sky e su ### 1 dal novembre 2008 al febbraio 2012 e vista da più di 400.000 spettatori a puntata (### - a dimostrazione dell'ampio investimento pubblicitario sul marchio venivano allegate una serie di iniziative promozionali suddivise per anno (come partecipazione a fiere anche internazionali fin dal 2006); - fra le diverse forme promozionali adottate nei precedenti scritti difensivi venivano segnalati i seguenti: a) ### di testimonial di prestigio come Ale &### (cfr. doc.  59) e la famosa showgirl che è testimonial dei prodotti “PerDormire” dal 2010 (cfr. docc. 33-38 e doc. 45); - Con l'ausilio dei suddetti personaggi di spicco nel panorama televisivo italiano, av eva r ealizzato un a c ampagna pu bblicitaria per i pr odotti a m archio “ e gli spot erano andati in onda nelle principali reti televisive italiane; Sponsorizzazione del ### nel 2007 (doc. 30); c) ### di testimonials per video ### (### 46); d) Sponsorizzazione di eventi calcistici con cartelloni pubblicitari che contenevano il marchio presente nel corso dei principali eventi calcistici nazionali ed internazionali, sport di cui più del 40% degli italiani si definiva tifoso (doc. 47 - Indagine demos&pi Settembre 2012). In particolare, il ### (doc. 48) realizzato da (s ocietà leader nel settore della ricerca e consulenza nel marketing sportivo internazionale) dimostrava come la presenza di cartelloni pubblicitari a marchio “ durante il ### calcistico “### 2012” trasmesso in diretta su il 1° giugno 2012 si era concretizzata in più di 18 ore di copertura televisiva dell'evento ed in milioni di visualizzazioni su social media quali ### o ### e) ### cartelloni pubblicitari con il marchio erano stati mostrati durante altre partite della ### (doc. 49 - ### vs ### del ### 07.09.2012 in diretta su con una media di 7.048.000 telespettatori pari al 30.7% di share; doc. 50 - ### vs ### del 26.03.2013 con una media di 8.500.000 spettatori); presenti nello ### di ### (doc. 51 - Serie A - ### vs del 30.09.2012; doc. 52 - ### vs 31.10.2012) e nello ### di Napoli (doc. 53 - ### - Napoli vs 07.12.2012). f) Il marchio era stato presente con esposizione in prima fila negli stadi ### di Napoli ed ### di ### per l'intero campionato di calcio di serie A (doc. 54) nonché in occasione di partite di ### giocate nei predetti stadi, come ad es. de l 06.12.2012 (doc. 55); g) Collaborazioni con squadre di calcio che avevano comportato la realizzazione di materassi e guanciali ufficiali a marchio “ (doc. 56) per #### ed ; ### anche mediante l'utilizzo di volantini (doc. 59), g) Partecipazione, tramite il proprio ### of ### & ### al noto programma televisivo italiano “### in Incognito”; - Come ulteriore prova della diffusione e rinomanza del marchio “ vi erano altresì i numerosi articoli di stampa (doc. 60 con relativa dichiarazione di terzietà da parte dell'agenzia che ne aveva curato la collezione e pubblicazione, depositata sub doc. 68), pubblicazioni su riviste specializzate (doc. ###) e premi ricevuti (doc. 61).  - Il marchio “ era inoltre molto usato sui social networks: la presenza social di “ su ### risaliva al 2011, mentre l'utilizzo dell'hashtag ### risaliva al 2013 come confermato dalla relazione svolta dall'### di ### e ### che analizzava la presenza del brand sui principali social networks (doc. 69).  - Da quanto precede era evidente che l'investimento pubblicitario per promuovere il marchio “ era stato ed era altissimo.  - Tali investimenti pubblicitari erano cresciuti notevolmente negli ultimi cinque anni (2015-2019) fino ad arrivare all'importo di ### 4.658.290,00 per il solo anno 2019, come risultava dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata sub doc. 70 del ### legale rappresentante confermata dalla dichiarazione del revisore contabile e ### del Collegio Sindacale della (doc. n. 71); - er a presente in modo capillare sul territorio italiano (doc. 40) e dell'### oltre che mondiale (doc. 41, 42, 43), con oltre 100 punti vendita monomarca ad insegna “ distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale (cfr. doc. 44); - Ad ulteriore sostegno della rinomanza dal marchio sul territorio italiano, nonché del suo secondary meaning, vi era il risultato di una recente indagine di mercato curata dalla società (d oc. 62). D a t ale in dagine, emer geva c hiaramente c he, nonostante il settore di riferimento era molto affollato, il marchio “ aveva un livello di conoscenza generale molto buono sul mercato italiano; - Il carattere distintivo acquisito del marchio di parte attrice era stato riconosciuto dall'### con la decisione del 9 novembre 2022 (doc. 73); - La decisione del 9 novembre 2022 sopra commentata era conforme altresì ad un'altra decisione dell'### resa nel giudizio di opposizione proposta dall'attrice e fondata sul proprio marchio “PerDormire” contro il marchio “ (### 02/12/2022, B 3 149 567, ### , o pposizione c he er a stata pienamente accolta in quanto era stata rilevata una somiglianza tra i segni con conseguente confusione per i consumatori. In tale decisione veniva affermato, in riferimento al marchio “PerDormire”, che “il marchio anteriore era stato usato in modo intensivo e godeva di un ambito di protezione accresciuto”.  - Nelle more, anche in ### l' in data 15 marzo 2023 (cfr. doc. 74), aveva accolto l'opposizione proposta da parte attrice contro il marchio “ (### sizione N. ###9223, per c on m otivazioni del t utto anal oghe a quelle già affermate nelle decisioni appena citate, e aveva nuovamente riconosciuto il carattere distintivo accresciuto del marchio “PerDormire”; ### - Il segno “PerDormire” veniva -altresì- utilizzato dall'attrice da molti anni anche come insegna per i negozi monomarca di parte attrice. Ciò risultava dai documenti sopra richiamati (cfr. docc. 40-44) e dalla visura camerale dalla visura camerale che indicava come insegna il marchio “ oltre che l'acquisizione della società ### S.r.l. (cfr. doc. 1) che gestiva fin dal 2003 i negozi a marchio “ .  - “PerDormire” quindi, oltre che come marchio, veniva usato come denominazione sociale della ### S.r.l. (oggi acquisita dalla .  - Il segno “PER DORMIRE” veniva utilizzato da molti anni come nome a dominio.  - Parte attrice era infatti titolare di numerosi domini ### incorporanti il marchio “ (doc. 63) ed in particolare dei seguenti: a) perdormire.com (cfr. docc. 6- 7), registrato il ### e che ha ricevuto oltre 14.778.308 di visite (cfr. doc. 8); b) r egistrato il ### e c he o perava un r edirect s ul s ito Int ernet www.perdormire.com di parte attrice (doc. 64); c) , registrato in data ### e che operava un redirect sul sito ### www.perdormire.com di parte attrice (doc. 65).  - I domini di cui sopra era stati sempre stati attivi ed utilizzati per pubblicizzare i prodotti a marchio “ come era facile constatare consultando il sito archive.org che “cattura” e conserva gli screenshot dei siti attivi nel tempo (doc. 66); - era venuta a conoscenza del fatto che la convenuta utilizzava il segno “PerDormire” a vario titolo ed in modo del tutto identico o comunque fortemente simile al segno oggetto delle privative dell'attrice; - in particolare, il segno in questione veniva utilizzato da - società che operava nel medesimo settore dell'attrice, ossia quello del riposo ed è quindi una diretta concorrente di (doc. 9) - con le seguenti modalità: 1) sul portale di vendita online www.amazon.it, per offrire al pubblico e pubblicizzare i propri prodotti, sul quale appariva nel seguente modo: “ (doc.10: certificazioni notarili delle pagine del sito ### www.amazon.it); 2) come nome a ### dominio; aveva infatti registrato il domain name “lettiperdormire.it” in data ### (doc. 11), il quale era collegato al sito web della convenuta www.lettiperdormire.it (docc. 12, 13), sul quale la convenuta pubblicizzava e vendeva online i propri prodotti (doc. 14); 3) nonché sul sopra menzionato sito web www.lettiperdormire.it sul quale appariva nei seguenti modi: letti### (con la stilizzazione della lettera L di letti che assumeva la forma del letto e il per che diventava una X) e “###it” (cfr. doc. 12, 13).  - sussisteva non solo la somiglianza fra i marchi ma anche il rischio di confusione sul mercato dato dalla somiglianza tra i prodotti ed i servizi che i marchi rispettivamente contraddistinguevano; - I segni utilizzati dalla contraddistinguevano prodotti come materassi, letti e componenti degli stessi, reti, tutti rientranti nella classe 20 rivendicata dal marchio italiano n. ### così come dagli altri marchi e segni di parte attrice, per cui sussisteva una totale identità di prodotti.  - Il marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e concesso il ### con il n. ### dell'attrice (doc. 20) era stato registrato anche per la classe 35 relativa ai servizi di vendita al dettaglio ed online.  - la convenuta utilizzava il segno “Per Dormire” anche per i suddetti servizi ((cfr. docc.  10, 12, 13 e 14) - Sussisteva pertanto anche una totale identità di servizi; - Nel caso di specie, il rischio di confusione era fortissimo ma ancora più forte era il rischio di associazione in quanto il consumatore poteva essere indotto a ritenere che i prodotti “### Dormire” fossero una particolare linea di materassi della “PER vista l'assoluta vicinanza tra i segni; - comunque il marchio “PerDormire” dell'attrice era senz'altro un marchio non solo noto ma anche rinomato al quale quindi doveva essere riconosciuta una tutela ultramerceologica secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1, lett. c) del C.P.I. che consentiva al titolare di un marchio anteriore di vietare a terzi di usare nell'attività ### economica “un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini (…) se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”; - la registrazione del nome a dominio “lettiperdormire.it” (cfr. doc. 11) era avvenuta in mala fede ovvero in violazione degli artt. 22 C.P.I., 133 C.P.I. e 118 comma 6 C.P.I; - gli atti posti in essere dalla convenuta configuravano altresì un'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2, 3 c.c. (cfr. atto di citazione e successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.c.). 
Orbene in diritto va necessariamente premesso che: - ###.13, 1) del ### della ### dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo, e in particolare: - ### che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; - ### costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscano, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio; - tuttavia, l'articolo 13, comma 2 del ### della ### dispone che, in deroga al divieto di registrazione dei marchi privi di carattere distintivo: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”. In questa ipotesi si disciplina il caso in cui il marchio abbia acquisito capacità distintiva prima della registrazione; - Il comma 3 dello stesso articolo, invece, disciplina il caso in cui il marchio abbia acquisito capacità distintiva dopo la registrazione e prevede che esso non possa essere dichiarato nullo se, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito capacità distintiva.  - In ambito europeo, l'articolo 7 comma 3 del regolamento 2017/1001 sul marchio dell'### ammette alla registrazione i marchi che, pur originariamente privi di carattere distintivo: “abbiano acquistato per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto”; - dunque è principio consolidato quello per cui il carattere descritto o distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti e dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (cfr. Corte Giust. UE 20 ottobre 2011, cause C-344/10 P e C-345/10 P, /### vedi, altresì, Cass. 14 maggio 2020, n. 8942); - infatti, la validità di un marchio non viene meno per la presenza di un elemento descrittivo qualora questo sia accompagnato da una qualche differenziazione, che può essere costituita da aggiunte di prefissi o suffissi, nonché da particolari distorsioni o combinazioni delle parole, che gli attribuiscano una propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che lo compongono (cfr. anche in motivazione Cass. 2023 n. 22916); - Se, dunque, la prima norma (comma 1) intende evitare di concedere diritti di esclusiva a parole o segni che sono meramente collegati al tipo merceologico senza carattere di originalità, in quanto strutturati su espressioni che si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure una caratteristica tecnica del prodotto (fra le altre, Cass. 23 febbraio 1998, n. 1929), le successive disposizioni pongono un'eccezione sia al divieto di registrazione, sia alla (pronuncia di accoglimento della domanda di) nullità del marchio, allorché il segno abbia acquistato carattere distintivo prima della proposizione della domanda o eccezione di nullità; - Sono definiti deboli i marchi in sé carenti, in tutto o in parte, di carattere distintivo: e la debolezza risiede per l'appunto in ciò, che il titolare non può pretendere una esclusiva su un marchio in sé mancante di attitudine distintiva (Cass. 26 giugno 1996, n. 5924; ### Cass. 2 agosto 1990, n. 7768; Cass. 30 gennaio 1985, n. 573; Cass. 28 ottobre 1982, 5633).  - Tali marchi, carenti del requisiti di cui al primo comma dell'articolo 13 del codice della proprietà industriale, non possono -tuttaviaessere dichiarati o considerati nulli perché privi di capacità distintiva quando tale capacità abbiano acquisito ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 13, il quale contempla una vera e propria sanatoria della nullità per mancanza di capacità distintiva, alla quale ci si riferisce con l'espressione «secondary meaning»; - Come la Suprema Corte ha già ritenuto (cfr., tra le altre, Cass. 18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 19 aprile 2016, n. 7738, Cass. 2022 n. 53), l'art. 13, comma 1, cit. intende evitare di concedere diritti di esclusiva a parole o segni che siano meramente collegati al tipo merceologico senza carattere di originalità, in quanto strutturati su espressioni che si limitino a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure una caratteristica del prodotto; le successive disposizioni pongono un'eccezione sia al divieto di registrazione, sia alla (pronuncia di accoglimento della domanda di) nullità del marchio, allorché il segno abbia acquistato carattere distintivo prima della proposizione della domanda o della eccezione di nullità.  - Si tratta del c.d. secondary meaning il quale, secondo il senso letterale dell'espressione ("significato secondario", inteso sia come successivo, sia come aggiunto) e le ricostruzioni degli interpreti, si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. In détta ipotesi, l'ordinamento recepisce il dato di fatto dell'acquisizione successiva e "secondaria" della "distintività", attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno.  - Si è rilevato come il citato art. 13 c.p.i. abbia codificato un principio già affermato in giurisprudenza, secondo cui può divenire valido un marchio che, pur originariamente privo di carattere distintivo, tale carattere abbia acquisito nel tempo per l'uso che ne sia stato fatto (Cass. 3 aprile 2009, n. 8119; e v. Cass. 26 gennaio 1999 n. 697).  - In sostanza, è soprattutto per effetto della elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla: ciò, in quanto massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale si sia diffusa l'identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico.  - ### del processo comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire in contraffazione; - Tale fenomeno, elaborato ai fini della c.d. riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva, giacché mancante di originalità ovvero generico o descrittivo e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall'uso che ne viene fatto nel mercato (v. Cass. n. 697/1999, n. 8119/2009), è stato utilizzato per cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva, cioè anche come rafforzamento della capacità distintiva del marchio in origine debole (ma non nullo) che divenga successivamente forte attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità (v. Cass. n. 4294/1974, n. 2884/1985, n. 18920/2004, n. 10071/2008; cass. 2015 n. 22953); - onde, in presenza di un fenomeno di "secondary meaning", va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato.(Cass 5091/00-Cass 12940/03 — v. anche Cass 10071/08); - l'onere di dimostrarne la secondarizzazione grava sul titolare del marchio.  - Oggetto dell'onere della prova, in questo caso, non è nonostante che il fenomeno suddetto dipenda dall'uso intenso della parola, tanto da divenire distintiva per il pubblico dei consumatori - l'esistenza di investimenti pubblicitari in sé, ma la rinomanza acquisita dal segno.  - Sotto tale profilo, infatti, ben può un marchio divenuto distintivo per effetto della cd.  secondarizzazione conservare anche un uso generico e comune, posto che, con tale fenomeno, la parola comune, mentre mantiene il significato originario, al contempo ne assume uno secondario di segno distintivo del prodotto nella mente dei consumatori, che finiscono per attribuire al termine utilizzato non solo il significato originario, ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, cui esso viene spontaneamente associato.  - Il titolare del marchio deve assolvere l'onere della prova, che su di lui incombe, della convalidazione del marchio, e che ciò può fare unicamente dimostrando che la percezione del pubblico dei consumatori con riguardo al segno sia cambiata, avendo esso acquistato il significato secondario riconoscibile in equivocamente; - ciò può essere dimostrato con ogni mezzo di prova (ove non soccorra il fatto notorio), al fine di offrire un'adeguata dimostrazione dello slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico dei consumatori (cfr. sentenza Cass. del 2006 sul caso ove la S.C. ha evidenziato la rilevanza delle indagini demoscopiche: “Con riguardo alle indagini demoscopiche, in particolare, proprio nel settore in questione esse possono rivelarsi necessarie (ove non soccorra il fatto notorio), al fine di offrire un'adeguata prova dello slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico dei consumatori”. La S.C. inoltre precisa: “o si reputa attendibile la consulenza di parte, ed allora vanno tratte le conseguenze scaturenti dal dato da essa risultante; o si ritiene il contrario, ed allora va consentita l'offerta di prova formata in giudizio anche con apposita ripetizione officiosa dell'indagine. In dette evenienze, la consulenza sarà volta, in particolare, ad accertare se la parola abbia nella specie ### acquisito un secondary meaning, in quanto percepita dal pubblico in modo autonomo come marchio speciale, anche ove riferibile ad un prodotto della più generale serie contrassegnata dal marchio generale. Ciò in quanto non sono, in se stessi, i mezzi utilizzati allo scopo (gli investimenti pubblicitari) che possono offrire elementi determinanti nell'applicazione di tali principi, quanto piuttosto la risposta del pubblico, onde la particolare importanza di indagini demoscopiche”. Cfr. anche Direttive di marchi, parte c opposizione, sezione 5 marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo5 RMUE), paragrafo 3.1.4.4; occorre ricordare che le direttive dell'### dell'### europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) prevedono che tra i mezzi probatori pertinenti per dimostrare la notorietà, la rinomanza o il secondary meaning le indagini demoscopiche sono considerate come “i mezzi più idonei per provare le affermazioni relative al grado di conoscenza del marchio, alla quota di mercato da esso detenuta o alla posizione occupata sul mercato rispetto ai prodotti dei concorrenti”. Infine va rammentato che la Corte di Giustizia (7.7.2005, C-353/03) ha affermato in proposito che “gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è divenuto adatto a distinguere il prodotto o servizio di cui trattasi debbono essere valutati globalmente” e che “possono essere presi in considerazione, tra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa, nonché le dichiarazioni delle ### di ### o di altre associazioni professionali”. In precedenza, la Corte aveva espresso il medesimo principio nelle cause riunite C-108/97 e C-109/97); - E' stato ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva (Cass 5924/96).  - E' noto che la qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2016 n. 1267. Nella specie, la S.C.  ha confermato la sentenza impugnata che, considerato "debole", per la sua natura puramente descrittiva, il marchio "Il telefonino" di ### destinato ad identificare apparecchi e servizi di telefonia, aveva ritenuto che l'aggiunta "by ### fosse sufficiente a configurare quell'elemento distintivo idoneo ad escludere la confondibilità tra i due segni); - La definizione di marchio forte -inveceè speculare, e riguarda marchi che, non coincidendo con la denominazione generica di un prodotto/servizio e non consistendo in indicazioni descrittive dello stesso, sono dotati di maggior capacità distintiva. Una caratteristica dei marchi forti è la componente di fantasia (o creatività) evidenziata dall'utilizzo di nomi o parole (anche di uso comune) che non hanno, concettualmente, attinenza con il prodotto o il servizio interessato.  - La distinzione tra marchi deboli e marchi forti ha la sua genesi - come già anticipato nella preoccupazione del legislatore di evitare che si crei una sorta di diritto di esclusiva su parole e segni comunemente utilizzati nel linguaggio corrente in quel settore merceologico e che, in quanto tali, devono rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in un monopolio (cfr. sul punto Cass. 1998 n. 5338 ove si afferma: ““###. 18, lett. b, del R.D. n. 929 del 1942 (come modificato dal D.lgs. n. 480 del 1992) - nel vietare la registrazione come marchio, tra l'altro, dei segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono - intende impedire il monopolio dello sfruttamento di un'espressione del parlare comune, la quale nel commercio deve essere adoperata per individuare un tipo di prodotto, ovvero una funzione alla quale un prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato. Pertanto, la norma, sul presupposto che la protezione esclusiva di un segno debba premiare il suo autore per l'originalità di cui ha saputo connotarlo, vieta che un tal premio venga attribuito a chi, senza alcun apporto di originalità, pretenda di togliere ai suoi concorrenti la libertà di usare espressioni utilizzate per indicare genericamente un prodotto, ovvero per descrivere una funzione tipica, senza che da tale uso derivi alcuna aspettativa particolare, connessa all'individuazione del produttore da parte del mercato” - La distinzione tra marchio debole e marchio forte attiene alla diversa tutela di cui gode il marchio stesso in casi di atti di concorrenza sleale o contraffazione.  - Quanto più il marchio è forte, tanto più sarà tutelato dalla legge, poiché la giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, ha progressivamente rilevato come la distinzione tra i c.d. segni forti e quelli deboli, pur non essendo espressamente prevista a livello normativo, incida sul grado di tutela accordato ai diversi marchi.  - La debolezza di un marchio importa, infatti, che il titolare non possa opporsi a un concorrente che utilizzi a sua volta un marchio poco distintivo rispetto alla denominazione generica del prodotto, ma che si differenzi in minima parte.  - La tutela dei marchi forti è caratterizzata, invece, da maggior incisività, in quanto qualsiasi tipo di variazione - anche “originale”, che lasci comunque intatto il cuore del marchio (ovvero, il nucleo ideologico riassuntivo dell'“attitudine individualizzante” del segno) - sarebbe ritenuta illegittima. La tutela, nel caso di marchio forte, è infatti estesa anche a quei segni distintivi altrui che presentino delle differenze rispetto ad esso, ma che se tollerati all'interno dello stesso mercato sarebbero potenzialmente forieri di un vantaggio competitivo per l'azienda sui concorrenti e potrebbero ingenerare confusione nel consumatore proprio in ragione della somiglianza con il marchio forte. 
Relativamente a questi segni distintivi, in definitiva, è il requisito della novità di cui all'articolo 12 del “codice della proprietà industriale” ad essere carente, e ciò in ragione della loro somiglianza al marchio forte, caratterizzato da grande capacità attrattiva; - Nella tradizione della giurisprudenza della Suprema Corte, la distinzione tra marchi forti e marchi deboli (e cioè tra segni che rispettivamente non presentano, o presentano, aderenza concettuale al prodotto o al servizio offerto) rileva nel senso che, mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (tra le tante: Cass. 14 maggio 2020, n. 8942; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 2016 13170); - Questa differenza di tutela viene solitamente spiegata con la considerazione che i cosiddetti marchi deboli sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo (Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267; Cass. 26 giugno 1996, n. 5924): traspare, in ciò, la valorizzazione dell'esigenza, avvertita pure da una giurisprudenza di merito, di delimitare, in funzione antimonopolistica, l'ambito di tutela dei marchi aventi un forte contenuto descrittivo, consentendo ai concorrenti di utilizzare segni nei quali sono presenti elementi che suggeriscono lo stesso accostamento al prodotto o al servizio contrassegnato. In realtà, la tenue protezione accordata ai marchi deboli rispetto ai marchi forti trova un ulteriore, pregnante fondamento, sul piano della disciplina positiva.  - Come ricordato, l'esistenza di un rischio di confusione, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non è escluso dal debole carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. UE, 5 marzo 2020, C-766/18 P, ### for the ### of the ### of named ### 70; Corte giust. UE 12 giugno 2019, C-705/17, ### 44. Anche la S.C. ha costantemente affermato che anche il marchio debole è protetto dalla contraffazione se la variante non esclude il rischio di confusione rispetto al nucleo del marchio cui è affidata la funzione descrittiva.). ### - ### la stessa Corte, peraltro, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, ### cit., 24): e poiché la tutela di un marchio depositato dipende dall'esistenza di un rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente, o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (Corte giust. CE 29 settembre 1998, C-39/97, ### 18, la quale menziona, in proposito, il disposto dell'art. 4, n. 1, lett. b) dir. 89/104/CEE; negli stessi termini, Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, ### cit., 20). In tale prospettiva assumono centralità l'attitudine, presente nel marchio forte, ad essere ricordato per il suo accentuato carattere distintivo, e quindi confuso con segni simili, e la simmetrica penuria, nel marchio debole, di elementi individualizzanti che lo imprimano nella memoria del consumatore e che facciano conseguentemente emergere un rischio di confusione, con altri marchi, della medesima portata. La regola secondo cui per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte ha quindi rispondenza nello scarso valore distintivo di tale segno, che — in base a quanto osservato — rende meno consistente, per esso, il rischio di confusione. Tale regola va tuttavia declinata in concreto, verificando se le variazioni apportate col marchio successivo al marchio anteriore possano considerarsi o meno trascurabili, secondo le circostanze, ai fini della confondibilità tra i segni. Non può infatti escludersi, in termini assoluti, che una modificazione del marchio debole possa risultare, in concreto, tanto marginale da non elidere il rischio confusorio: nella giurisprudenza della Suprema Corte si è così sostenuto che il marchio debole possa ricevere tutela a fronte dell'adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità dei segni (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861; Cass. 25 giugno 2007, n. 14684). E al riguardo, va effettivamente rilevato che il criterio di differenziazione tra marchi forti e deboli è finalizzato alla verifica dell'esistenza di una confondibilità effettiva dei segni e che l'apprezzamento sulla confondibilità costituisce pur sempre un giudizio di fatto (Cass. 13 marzo 2017, n. 6382; Cass. 5 febbraio 1979, n. 756), il quale non può essere sostituito, in tutto e per tutto, da una astratta regola di giudizio: regola che finirebbe inevitabilmente per favorire, col suo rigido automatismo, soluzioni prive di aderenza alla specificità delle situazioni controverse. Il rischio di approdare a tali esiti appare, del resto, tanto più consistente ove si consideri che la stessa tradizionale catalogazione dei marchi in forti e deboli non riflette la gamma di sfumature che è dato di registrare nell'attinenza del segno al prodotto o al servizio: basti pensare, in proposito, ai marchi suggestivi, che sono capaci di suscitare impressioni o associazioni mentali solo indirette con la tipologia del bene o dell'attività cui sono riferiti. E' senz'altro vero che l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi — va aggiunto — non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta «confondibilità tra imprese» ( 6 dicembre 2019, n. ###; Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909). Del resto, l'identità o l'affinità tra i prodotti e i servizi non è da sola in grado di dar ragione della nullità del marchio di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. dal momento che il giudizio di confondibilità non si esaurisce in esso, dovendo aver riguardo anche all'identità o affinità dei segni (cfr. Cass. 2021 n. 12566); - La ditta ha la funzione di identificare l'imprenditore come soggetto di diritti; e per questa ragione l'art. 2563 c.c. esige che ne includa almeno il cognome o la sigla (Cass., sez. I, 10 luglio 2009, n. 16283, m. 608997).  - ### ha invece la funzione di identificare un determinato stabilimento nel quale l'attività imprenditoriale viene esercitata (Cass., sez. I, 23 aprile 1966, n 1042, m. ###.  - Mentre la denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali, in qualche misura equivalente al nome della persona fisica, ed è perciò possibile tenerla distinta dalla ditta, che, individuando l'impresa, non deve necessariamente coincidere con la denominazione sociale. Una stessa società può anzi utilizzare diverse ditte, destinate a identificare sue eventualmente diverse attività imprenditoriali, purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale.  - Infatti «il concetto di ditta, volto a designare, genericamente ed unitariamente, il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa, non ha - salvo che essa venga usata anche come marchio - una diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi prestati, e si distingue, pertanto, sia dal marchio in generale, sia dal cosiddetto "marchio di servizio" (introdotto in ### dall'art. 3 della legge n. 1178 del 1959), destinato a contraddistinguere una specifica attività o branca di attività tra quelle esercitate dall'impresa (e dotato di un campo di produzione limitato a tale attività in sé considerata, mentre la ditta è sempre riferibile ad un "complesso" di attività), sia dall'insegna, che non identifica né il prodotto, né l'attività o branca di attività, bensì un bene aziendale presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio» (Cass., sez. 1, 13 giugno 2000, n. 8034, m. 537549; Cass. 22350 del 2015).  - ### la giurisprudenza della Suprema Corte, pertanto, «l'inserimento nella ditta o nell'insegna di una parola facente parte di un marchio brevettato da altro imprenditore (ma non usato dallo stesso anche come ditta od insegna) è lecito, in considerazione della diversa funzione dei rispettivi segni distintivi e della mancanza di una diversa previsione normativa, sempre che quella ditta od insegna vengano utilizzate solo quali strumenti di individuazione dell'impresa o dello stabilimento, non anche per identificare o pubblicizzare prodotti, e cioè sostanzialmente come marchi, sì da determinare violazione dell'altrui privativa» (Cass., sez. I, 28 ottobre 1987, n. 7958, m.  455695; Cass. 22350 del 2015).  - come ha chiarito da tempo la giurisprudenza, «anche nell'ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, è lecito inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte di un marchio di cui sia titolare altro imprenditore ..., ma non è consentito usare quella parola anche come marchio, in funzione di presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti» (Cass., sez. I, 28 aprile 1990, n. 3604, m. 466928; giurisprudenza di legittimità, che qui giova riassumere (per quanto può interessare): 1) l'art. 2563 c.c., comma 1, statuisce, che "l'imprenditore ha diritto esclusivo all'uso della ditta prescelta" la quale - al pari della denominazione sociale, dell'insegna e del marchio - è un segno distintivo relativo all'attività d'impresa. 
E più specificamente, contraddistingue quest'ultima, mentre il marchio contraddistingue i prodotti; ed entrambi, peraltro, mirano per un verso a favorire l'acquisizione e il mantenimento della clientela, per altro verso a rendere consapevoli i consumatori nelle loro scelte. Sicché la rispettiva disciplina, seppure è contenuta in fonti normative diverse, è assoggettata a taluni principi comuni, fra i quali la necessità che detti segni distintivi abbiano il carattere della verità, capacità distintiva e novità; 2) per tali ragioni il successivo art. 2564 cod. civ., stabilisce che "quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla". E l'art. 2567 cod. civ. statuisce, a sua volta, che anche alla denominazione delle società si applicano le disposizioni dell'art. 2564 cod.  civ.; 3) per l'applicazione di detta normativa non è tuttavia sufficiente che due società inseriscano, nella propria denominazione, la stessa parola, la quale assuma per entrambe efficacia identificante, ma occorre altresì che si verifichi possibilità di confusione, in relazione all'oggetto ed al luogo delle rispettive attività: e cioè la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali dei due imprenditori; per la cui valutazione non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle imprese, bastando il raffronto tra i rispettivi oggetti sociali risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità, poiché l'oggetto sociale costituisce l'esteriorizzazione dell'attività d'impresa in tutto il suo ambito ed in tutta la sua potenzialità espansiva (Cass. 7651/2007; 107281994; 2881/1989; 6678/1987); - l'art. 22 c.p.i. esclude che possa adottarsi come dominio aziendale un segno simile all'altrui marchio; - l'art. 118, comma 6, c.p.i. stabilisce che la registrazione di un nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'art. 22 c.p.i. o in mala fede, possa essere revocata o trasferita dall'autorità di registrazione al richiedente; - l'art. 133 c.p.i. prevede l'inibitoria dell'uso del nome di dominio aziendale; - In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 4721). 
Orbene, applicando i superiori principi al caso in esame discende -in primo luogoche il marchio “ è nato come marchio debole stante la natura puramente descrittiva del prodotto (ovvero principalmente la vendita di materassi e articoli per dormire appunto).  ### figurativo (costituito dall'immagine dell'orso che dorme su di un materasso) costituisce una componente creativa che conferisce attitudine individualizzante al segno intero (E ciò coerentemente con il principio secondo cui anche una parola di uso comune può costituire un marchio registrabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso da un accostamento di fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante; v. Cass. n. 91 e 1929/1998). 
Tuttavia dalla documentazione versata in atti emerge senza dubbio che - per effetto del cd.  secondary meaningil suddetto marchio abbia acquistato (per i prodotti per cui ha ottenuto la registrazione e per i prodotti affini a quelli compresi in tali classi è per contraddistinguere i quali è stato effettivamente utilizzato) natura di marchio forte se non anche rinomato (si rammenta che la S.C. con la sentenza Cass. 2016 n. 7738 “caso ” ha ribadito che: “### un primo profila, infatti, ben può un marchio divenuto distintivo per effetto della cd.  secondarizzazione conservare anche un uso generico e comune, posto che, con tale fenomeno, la parola comune, mentre mantiene il significato originario, al contempo ne assume uno secondario di segno distintivo del prodotto nella mente dei consumatori, che finiscono per attribuire al termine utilizzato ### non solo il significato originario, ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, cui esso viene spontaneamente associato”). 
In ragione della sua comprovata diffusione non solo a livello nazionale il marchio “ ha acquisito per effetto della sua predetta divulgazione un carattere distintivo particolarmente intenso tal da doversi considerare sicuramente un marchio forte. 
Le prove ivi raccolte -infatticonsentono di ritenere accertato che il marchio “ ha accumulato in sè una forza distintiva tale da fare riconoscere come rafforzata la propria capacità distintiva, per effetto del suo diffuso utilizzo a livello nazionale ed internazionale e del duraturo sostegno pubblicitario. 
In particolare ed in primo luogo ciò risulta dimostrato dalla seguente documentazione: - catalogo risalente a prima del 2005 essendo indicata in calce la vecchia sede legale e lo stabilimento di ### (doc. 21); - catalogo generale di Gennaio 2005 (doc. 22); - catalogo generale 2006 (doc. 23); - catalogo generale progetto monomarca “sleeping store” del 2006 (doc. 24); - rivista ### del 2006 con pubblicità del marchio in ### (doc. 25); - dalla brochure di invito a vistare lo stand “PerDormire” al ### del ### del 2007 (doc. 26); - catalogo “PerDormire” del 2008 (doc. 27); - cataloghi per l'### degli anni 2015-2020 (doc. ###); i cataloghi sono stati predisposti anche in diverse lingue estere (doc. 39). 
A dimostrazione dell'utilizzo e dell'ampia diffusione del marchio è stata fornita la prova: a) in primo luogo della partecipazione a fiere anche di rilievo internazionale ed in particolare: - la partecipazione, fin dal 2006, al ### del mobile di ### (il marchio “ appariva sul catalogo della ### e nell'ordine si indicava espressamente di ripetere il marchio del 2005 a dimostrazione che già l'anno prima era presente; doc. 28); ### - la partecipazione al ### del mobile di ### 2007 (cfr. doc. 29; anche in questo caso il marchio “ appariva sul catalogo della e nell'ordine si indicava espressamente di ripetere il marchio del 2006); - la partecipazione alla ### dal 2008 al 2011 (doc. 31); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2008, le spese pubblicitarie, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 32); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2009 (anche in tal caso il marchio “ appariva sul catalogo della ### e nell'ordine si indicava espressamente di ripetere il marchio del 2008) le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 33); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2010, la partecipazione alla ### di ### per il 2010-2011, la partecipazione a ### 2010, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 34); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2011, la partecipazione alla ### di ### 2011, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 35); - - la partecipazione al ### del mobile di ### 2012, la partecipazione alla ### di ### 2012, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 36); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2013, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 37); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2014, le spese pubblicitarie, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 38); - la partecipazione alla fiera internazionale di ### negli anni 2015-2019 (inviti, foto e fatture) ed all'### di ### anni 2015-2016 ###: doc. ###. 
B) in secondo luogo del forte investimento pubblicitario effettuato. 
Tra le diverse forme promozionali adottate si segnalano i seguenti: ### a) ### di testimonial di prestigio come Ale &### (cfr. doc. 59) e la famosa showgirl che è testimonial dei prodotti “PerDormire” dal 2010 (cfr. docc. 33-38 e doc. 45); b) la messa in onda sulle principali reti televisive italiane degli spot pubblicitari; c) Sponsorizzazione del ### nel 2007 (doc. 30); d) ) ### di testimonials per video ### (### 46); e) Sponsorizzazione eventi calcistici con cartelloni pubblicitari che contengono il marchio presenti nel corso dei principali eventi calcistici nazionali ed internazionali, sport di cui più del 40% degli italiani si definisce tifoso (doc. 47 - Indagine demos&pi Settembre 2012). 
In particolare, il ### (doc. 48) realizzato da (società leader nel settore della ricerca e consulenza nel marketing sportivo internazionale) dimostra come la presenza di cartelloni pubblicitari a marchio “ durante il ### calcistico “### 2012” trasmesso in diretta su il 1° giugno 2012 si sia concretizzata in più di 18 ore di copertura televisiva dell'evento ed in milioni di visualizzazioni su social media quali ### o ### e) ### pubblicitari con il marchio sono, inoltre stati mostrati durante altre partite della ### (doc. 49 - ### vs ### del 07.09.2012 in diretta su con una media di 7.048.000 telespettatori pari al 30.7% di share; doc. 50 - ### vs ### del 26.03.2013 con una media di 8.500.000 spettatori); presenti nello ### di ### (doc. 51 - Serie A - ### vs del 30.09.2012; doc. 52 - ### vs 31.10.2012) e nello ### di Napoli (doc. 53 - ### - Napoli vs 07.12.2012).  f) Il marchio è stato inoltre presente con esposizione in prima fila negli stadi ### di Napoli ed ### di ### per l'intero campionato di calcio di serie A (doc. 54) nonché in occasione di partite di ### giocate nei predetti stadi, come ad es.   del 06.1 2.2012 (doc. 55); ### g) ### con squadre di calcio che hanno comportato la realizzazione di materassi e guanciali ufficiali a marchio “ (doc. 56) per AS #### ed ; h) Presenza in esposizioni nazionali ed internazionali (cfr. doc. ### e doc. 57) tra cui il ### del ### di ### - ### del ### d'### dal 2006 ad oggi (cfr. 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e doc. 58). In particolare, durante l'esposizione 2012 lo stand della “ ha ospitato gli attori protagonisti della serie televisiva di successo “### Criminale”, andata in onda su Sky e su ### 1 dal novembre 2008 al febbraio 2012 e vista da più di 400.000 spettatori a puntata (###; I) ### anche mediante l'utilizzo di volantini (doc. 59); f) Partecipazione, tramite il proprio ### of ### & ### al noto programma televisivo italiano “### in Incognito”.  ### è stato dimostrato che la società è presente in modo capillare sul territorio italiano (doc. 40) e dell'### oltre che mondiale (doc. 41, 42, 43), con oltre 100 punti vendita monomarca ad insegna “ distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale (cfr. doc. 44; cfr. altresì mappa riportata in comparsa conclusionale). 
Sono stati depositati altresì numerosi articoli di stampa (doc. 60 con relativa dichiarazione di terzietà da parte dell'agenzia che ne ha curato la collezione e pubblicazione depositata sub doc. 68), pubblicazioni su riviste specializzate (doc. ###) e premi ricevuti (doc. 61). 
Il marchio “ è stato -altresì- molto usato sui social networks: la presenza social di “ su ### risale infatti al 2011, mentre l'utilizzo dell'hashtag ### risale al 2013. 
A tale proposito, è stata depositata la relazione svolta dall'### di ### e ### che analizza la presenza del brand sui principali social networks (doc. 69). 
Per quanto attiene alla quota di mercato, l'analisi di bilancio comparativa effettuata da ### (cfr. doc. ###, pp. 77 e seguenti), che mette in relazione le performance di un'azienda con quelle dei principali concorrenti, mostra come sia alla seconda ### posizione nella classifica dei produttori del settore, sia sul mercato interno che sui mercati esteri con il proprio brand “ e che l'attrice è senz'altro un'azienda leader nel segmento dei materassi a schiuma. ### il trend di forte crescita del fatturato totale nel 2018 (+ 13,7%) ed il notevole incremento delle vendite sui mercati esteri (+21,3%) contribuisce a dimostrare che è un'azienda leader nel settore dei prodotti per il riposo (cfr. doc.  ###, pp. 77 e seguenti, doc.### e docc. 70-71 dai quali si evince l'ingente crescita di fatturato dal 2015 al 2019). 
Ad ulteriore sostegno della rinomanza dal marchio sul territorio italiano, nonché del suo secondary meaning, è stato allegato il risultato di una recente indagine di mercato curata dalla società ( doc. 62). 
Da tale indagine, emerge chiaramente che, nonostante il settore di riferimento sia molto affollato, il marchio ha un livello di conoscenza generale molto buono sul mercato italiano, essendo lo stesso conosciuto dal 53% degli intervistati (i quali ne riconoscono il nome o il logo). 
La conoscenza è più diffusa tra i giovani (25-34 anni) ove raggiunge il 64%. ### analizzando il sub-campione composto da chi conosce la marca del proprio materasso, il livello di conoscenza del marchio “ sale al 60%. 
Infine, dall'indagine emerge che il 70% degli intervistati riconduce il marchio in esame a una particolare azienda ed in particolare a ### intervistati sanno quindi che il segno “PerDormire” è un marchio riconducibile ad una determinata azienda (parte attrice) e non una denominazione generica per identificare prodotti della categoria di riferimento (es. letti, materassi, ecc.). 
In merito all'alto valore probatorio delle indagini demoscopiche (come lo è l'indagine ### depositata sub doc. 62) si è già sopra richiamata la sentenza della S.C. del 2006. 
Orbene nel caso in esame - l'assenza di qualsivoglia specifica contestazione da parte della difesa di parte convenuta da un lato e dall'altro la natura dettagliata dell'indagine svolta consente di ritenere - anche alla luce degli ulteriori e numerosi riscontri emergenti dalla documentazione sopra citatasenza dubbio attendibile il risultato raggiunto e quindi non ### necessario procedere alla ammissione di una consulenza d'ufficio volta ad accertare se il marchio “perdormire” abbia nella specie acquisito un secondary meaning, in quanto percepita dal pubblico in modo autonomo come marchio speciale (va altresì evidenziato - a conferma della attendibilità delle risultanze dell'indagine demoscopica prodotta dall'attrice che è stata data ad essa particolare rilevanza anche dall'### con la decisione del 9 novembre 2022; cfr. p. 8 del doc. 73. L'### ha affermato che “la documentazione depositata dalla richiedente fornisce indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione, da parte del pubblico italiano di riferimento, quale indicatore dell'origine commerciale dei materassi a molle, in memory foam e lattice (classe ), nonché dei servizi relativi alla vendita di tali prodotti da parte della titolare (classe )”. La decisione del 9 novembre 2022 è conforme altresì ad un'altra decisione dell'### resa nel giudizio di opposizione proposta dall'attrice e fondata sul proprio marchio “ contro il marchio “ (### 02/12/2022, B 3 149 567, ### ), opposizione che è stata pienamente accolta in quanto è stata rilevata una somiglianza tra i segni con conseguente confusione per i consumatori. In tale decisione è stato affermato, in riferimento al marchio “PerDormire”, che “il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto”. L' in dat a 15 marzo 2023, ha accolto l'opposizione proposta da parte attrice contro il marchio “ ” (### N. ###9223, soluzioni per dormire) con motivazioni del tutto analoghe a quelle già affermate nelle decisioni appena citate, e ha nuovamente riconosciuto il carattere distintivo accresciuto del marchio “ ; cfr. doc. n. 74. La suddetta decisione quindi assume rilevanza nel presente giudizio e pertanto la sua produzione non solo è ammissibile ma deve essere anche tenuta in considerazione quale ulteriore elemento di prova del fatto che il marchio “perdormire” ha acquisito un secondary meaning in quanto percepito dal pubblico in modo autonomo come marchio speciale). 
Il segno “PerDormire” è inoltre utilizzato da molti anni come insegna per i negozi monomarca di parte attrice. Ciò risulta dai documenti sopra richiamati (cfr. docc. 40-44) e ** ** ### dalla visura camerale che indica come insegna il marchio “ oltre che l'acquisizione della società ### S.r.l. (cfr. doc. 1) che gestiva fin dal 2003 i negozi a marchio “ .  “PerDormire” quindi, oltre che come marchio, è stato usato come denominazione sociale della ### S.r.l. (oggi acquisita dalla . 
Il segno “PER DORMIRE” è inoltre utilizzato da molti anni come nome a dominio. 
Parte attrice è infatti titolare di numerosi domini ### incorporanti il marchio “ (doc. 63) ed in particolare dei seguenti: a) perdormire.com (cfr. docc. 6-7), registrato il ### e che ha ricevuto oltre 14.778.308 di visite (cfr. doc. 8); b) registrato il ### e che opera un redirect sul sito ### www.perdormire.com di parte attrice (doc. 64); c) , r egistrato in dat a 0 8.05.2009 e c he o pera un redirect sul sito ### www.perdormire.com di parte attrice (doc. 65). 
I domini di cui sopra sono sempre stati attivi ed utilizzati per pubblicizzare i prodotti a marchio “ come emerge consultando il sito archive.org che “cattura” e conserva gli screenshot dei siti attivi nel tempo (doc. 66). 
Nel caso di specie, sia la ragione sociale, sia l'insegna, sia i nomi a dominio aziendali, contraddistinguono locali e siti ### dedicati alla vendita di materassi, cuscini ed articoli riconducibili alla classe 20 (e di altri prodotti e servizi rientranti nelle classi affini 16, 24, 35 e 38), per cui del tutto identici ai prodotti che parte convenuta contraddistingue con il segno di cui è causa. 
Quindi e sulla base di quanto sopra accertato ed in applicazione dei principi di diritto sopra espressi il Tribunale ritiene che la massiccia attività di pubblicizzazione e penetrazione sul mercato del marchio (almeno a partire dal 2000) abbia portato ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale può dirsi che si è diffusa l'identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio. 
I consumatori -senza dubbioattribuiscono al termine utilizzato non solo il significato originario, ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, cui esso viene oramai (dopo oltre 20 anni sul mercato) spontaneamente associato. ### Ne consegue -quindiche il suddetto marchio debba ottenere la tutela propria del cd.  marchio forte. 
Si è già detto che va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato (Cass. 2002 n. 53, Cass 5091/00-Cass 12940/03 — v. anche Cass 10071/08; n.5091/2000; n.1413/1995; n.5924/1996), giacché anche lievi modificazioni, che il marchio debole deve invece tollerare, condurrebbero al risultato di pregiudicare il risultato conseguibile con l'uso del marchio (cfr. Cass., n. 26000/18). 
Si è già detto che è assolutamente irrilevante, dunque, che un marchio forte nasca come tale o lo sia divenuto in un momento successivo, ai fini dell'applicazione degli strumenti di tutela maggiormente penetranti di cui è possibile avvalersi per proteggere i marchi forti da pratiche commerciali illegittime. 
Il marchio registrato in questione è ### "forte", per cui lo stesso risulta assistito dalla più rigorosa tutela. 
Da quanto sopra -quindiconsegue che l'utilizzazione da parte della società convenuta della espressione “per dormire” non solo come dominio internet ma anche come marchio di fatto per contraddistinguere il servizio di vendita on line di materassi (quindi operante nello stesso settore merceologico della società attrice) è illegittimo perché viola i diritti di privativa della società attrice proprietaria del marchio ex art. 20 c.p.i. e ne costituisce nel contempo contraffazione ex art. 2598 A nulla rileva che parte convenuta utilizzi il termine “perdormire” all'interno della più ampia espressione “letti per dormire” caratterizzato anche dalla presenza grafica di un X (al posto del per) e dalla lettera L stilizzata (la convenuta utilizza anche le seguenti espressioni; ####it; lettiperdormire.it).   E' infatti indubbio che l'uso del marchio “per dormire” abbia comportato e comporti un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico semantico, al marchio altamente distintivo dell'attrice, presente nel territorio nazionale fin dalla fine degli anni 90.  ###.20 comma 1 lett.b) del c.p.i. prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare a terzi l'uso, senza il proprio consenso, nell'attività economica, di un "segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini", laddove "a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi" possa determinarsi "un rischio di confusione per il pubblico", che può consistere "anche in un rischio di associazione fra i due segni.  ###.20 c.p.i. richiede, quindi, che il rischio di confusione sia l'effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, il marchio anteriore ed il segno successivo, sia della affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati (cfr. Cass. 11031/2016, ove si parla di "interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati"), in riferimento a consumatore di media intelligenza e capacità ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato (Cass. 18920/2004; Cass. 24909/2008; Cass. 11031/2016). 
Va ricordato che l'apprezzamento del giudice del merito sul rischio di confusione fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. n.15840/2015; Cass. n.3118/2015; Cass. n.1906/2010; Cass. n.4405/2006; Cass. 21086/2005), vale a dire «con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro» (Cass. n. 4405/2006). 
In proposito, secondo costante orientamento della Suprema Corte, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e, quindi, è forte, le «variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità», occorrendo, a tal fine, sempre verificare se vi sia stata «appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti» (Cass. n. 18920/2004).   ### l'apprezzamento deve tenere conto che il rischio di confusione deve essere l'effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, il marchio anteriore ed il segno successivo, sia della affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati (cfr. Cass. n. 11031/2016, ove si parla di «interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati»; v. anche Cass. n. 10218/2009), in riferimento al consumatore di media intelligenza e capacità ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato (Cass. 18920/2004; Cass. n. 24909/2008; Cass. n. 11031/2016), e che la valutazione riferita al rischio di associazione “non dipende unicamente dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno, ma anche dalla facilità con cui il segno può essere associato al marchio in considerazione, in particolare, della notorietà di quest'ultimo sul mercato”. 
Infatti, più il marchio è noto, maggiore sarà il numero di operatori che vorranno utilizzare segni simili. 
La presenza sul mercato di una grande quantità di prodotti coperti da segni simili potrebbe ledere il marchio in quanto rischia di diminuire il suo carattere distintivo e di mettere in pericolo la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti di cui trattasi» (Corte di Giustizia, sentenza 10/4/2008 e nell a causa C-102/07, punto 35-36). 2.7. 
Pertanto si è affermato che il giudice del merito che constata - come nel caso - una identità tra un marchio forte ed un successivo segno, in ragione della particolare conformazione attribuita al bene commerciale (nel caso di specie libri), per escludere il rischio di confusione che costituisce l'illecito, deve accertare che : a) la somiglianza non riguardi il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio; b) valutare la sussistenza o meno dell'affinità tra i ### prodotti; c) ed apprezzare la sussistenza o meno del rischio di associazione (cfr. anche in motivazione Cass. 2018 n. 26001). 
Orbene -nel caso di speciel'utilizzo del termine “per dormire” (che costituisce il cuore del marchio, dell'insegna, della denominazione sociale e dei nomi a dominio di da parte della convenuta - sebbene unitamente alle varianti sopra descritte (con riferimento alla L stilizzata e alla X rossa in luogo della parola per)- è tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o comunque che la società della convenuta sia collegata economicamente all'attrice (Corte di Giustizia, sentenza nella causa cit. C-102/07, punto 34), con l'effetto che la funzione anche strumentale dell'elemento che incorpora il segno, come nel caso in esame, non ne può precludere l'apprezzamento. 
Si è già detto che in caso di marchio forte (dall'origine o per vicende successive come è per quello in esame), la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore (come è nel caso di specie), con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel "quid pluris" che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta (Cass. 2018 n. 9769). 
Dal punto di vista fonetico e contestuale i marchi sono tra di loro identici. 
Ugualmente dicasi da un punto di vista visivo. 
Da un punto di vista visivo i segni “### Dormire”, “###it” e “lettiperdormire.it”, utilizzati dalla convenuta, sono assolutamente identici ai marchi di Si evidenza, in particolare, che tali segni utilizzano gli stessi caratteri di quelli dell'attrice in quanto la lettera “P” della parola “per” e la lettera “D” della parola “dormire” sono entrambe scritte in caratteri maiuscoli, mentre le restanti parti delle due parole sono in minuscolo. 
Pertanto tali segni sono riprodotti in modo esattamente uguale ai marchi dell'attrice. ### Relativamente invece al segno ### di dal punto di vista della comparazione visiva i segni a confronto non sono uguali, ma la grafica che li contraddistingue è estremamente debole e non ha una struttura tale da imprimersi nella mente del consumatore in modo autonomo rispetto alla parte denominativa e fonetica. ### la presenza della “X” di dimensioni maggiori e di colore diverso (rosso su nero) rispetto al resto nel segno della convenuta spinge il consumatore a portare la propria attenzione sul “per” ed a leggere ciò che viene dopo, ovvero la scritta “Dormire” mentre non presta minimamente attenzione alla parola “Letti”, che è riprodotta in un modo tale da confondersi (soprattutto per quanto riguarda la lettera “L”)con la cornice del segno e che viene quindi percepita solo in una fase successiva ed eventuale. Ciò che quindi più colpisce il consumatore è proprio la parola “Dormire” preceduta da una “X” che non può che essere letta “Per” e che quindi riproduce esattamente i marchi di parte attrice. 
La stilizzazione della lettera L con rappresentazione prolungata di un letto evoca da un punto concettuale proprio il concetto del “riposo” (agganciandosi così al prodotto contrassegnato e venduto). 
Occorre inoltre considerare che il consumatore non ha mai di fronte i due marchi a confronto, ma si trova dinanzi solo il marchio proposto che confronta idealmente con il ricordo del marchio precedente per cui viene più facilmente tratto in inganno. 
Alla luce di quanto sopra, è plausibile ritenere che da un punto di vista visivo deve essere riconosciuto un livello alto di somiglianza tra il marchio i nomi a d ominio “ , l'insegna e denominazione sociale “ di ed i segni “### Dormire”, “###it”, “lettiperdormire.it” e in quanto la parte grafica dei marchi dell'attrice è poco caratterizzante, mentre i segni in esame sono identici, o comunque fortemente simili, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. 
Depone in tal senso il giudizio finale in via globale e sintetica, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, dell'insieme degli elementi salienti, grafici e visivi. ### Si è già sopra evidenziato che -a tal fineè necessario assumere, per quanto possibile, la stessa posizione valutativa del consumatore medio di quel genere di prodotti al quale il marchio è presentato, prescindendo dalla possibilità di un attento esame comparativo, cioè mediante un raffronto tra il marchio presentato al consumatore ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (v. Cass. n. 1437/1990, 4405/2006, n. 6193/2008). 
Pertanto, si può ritenere che la società convenuta, utilizzando l'espressione “per dormire”, si è appropriata del nucleo centrale del messaggio individualizzante del marchio ### della società attrice, riproducendolo nella parte destinata ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti. 
Quindi -nel caso in esamesussiste il rischio di confusione, ai sensi della lett.b) del primo comma dell'art.20 c.p.i. posto che parte convenuta si è appropriata del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio di parte attrice nonchè il rischio di associazione stante l'identità dei servizi designati e dei prodotti commercializzati (commercio di materassi e prodotti affini. I segni utilizzati dalla contraddistinguono prodotti come materassi, letti e componenti degli stessi, reti, tutti rientranti nella classe 20 rivendicata dal marchio italiano n. ### così come dagli altri marchi e segni di parte attrice, per cui sussiste una totale identità di prodotti. Il marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e concesso il ### con il n. ### dell'attrice (doc. 20) è stato registrato anche per la classe 35 relativa ai servizi di vendita al dettaglio ed online. Come dimostrato in corso di causa; cfr. docc. 10, 12, 13 e 14,, la società convenuta utilizza il segno “Per Dormire” anche per i suddetti servizi. Sussiste pertanto anche una totale identità di servizi.). 
Si rammenta che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (vedi Cass. 12364/2018; Cass 4739/2012), la comunanza di clientela, alla base del rapporto di concorrenza, non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti o servizi, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che sono in grado di soddisfare quel bisogno. Non vi è dubbio che, nel caso ### di specie ci sia comunanza di clientela in quanto entrambe le parti operano nel medesimo settore merceologico). 
Di conseguenza nel caso in esame non solo sussiste il rischio di confusione ma vi è anche il rischio di associazione in quanto il consumatore può essere indotto a ritenere che i prodotti “### Dormire” siano una particolare linea di materassi della “PER DORMIRE” vista l'assoluta vicinanza tra i segni (Il concetto di somiglianza tra i segni, affinità tra i prodotti e rischio di confusione/associazione sono concetti strettamente connessi e, per certi versi, interdipendenti; Corte di Giustizia, 11.11.1997, causa C-251/95 v, ('S abel'); ###I-6191, punto 22 e ss.). 
Ne consegue -pertantoche in accoglimento delle domande attoree deve essere inibito alla parte convenuta l'ulteriore utilizzazione dell'espressione “Per dormire”, da sola o unitamente ad altri termini, sia quale marchio di fatto sia quale nome di dominio internet. 
Si rammenta che, l'art. 20, comma 1, lett. a) del ### della ### (“CPI”), consente al titolare di un marchio anteriore di vietare a terzi di usare nell'attività economica “un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è registrato”, mentre ai sensi del medesimo articolo, comma 1, lett. b), egli può vietare a terzi l'uso di un “segno identico o simile” al proprio “per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni”. Si tratta di una fattispecie che ricorre pienamente nel caso di specie. 
Analogamente l'art. 22 CPI prevede che è vietato adottare come insegna o ditta un segno uguale o simile al marchio altrui “se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. 
Come si è già detto sopra, l'uso di segni identici o comunque fortemente simili al marchio “ da parte della convenuta rappresenta altresì una violazione della ### denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio dell'attrice (cfr. par. 2, docc. 1, 63- 65). 
Si ricorda infatti che tutti i predetti segni, sono pacificamente considerati come diritti di proprietà industriale “non titolati”, rientrando nella categoria dei “segni distintivi diversi dal marchio registrato” di cui all'art. 2, comma 4, ### Dalla documentazione prodotta da parte attrice (vedasi ad esempio doc. n. 11) risulta come la società convenuta utilizzi come nome di dominio del proprio sito internet l'espressione “lettiperdormire.it” (creato in data ###. il nome a dominio “lettiperdormire.it”, diversamente da quanto affermato ma non documentato dalla difesa di parte convenuta è ancora utilizzato dalla società convenuta come confermato dallo screenshot datato 10/07/2023 riportato dalla difesa attorea in sede di comparsa conclusionale).  ### di tale segno per contraddistinguere il sito ### di pertinenza del marchio dell'odierna attrice risulta certamente interferente con il marchio " , poiché genera confusione in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi espresso dall'art. 22 CPI, determinando un rischio di associazione del sito della convenuta al marchio dell'attrice, considerando che l'obiettivo di riferimento dei due segni è il medesimo. 
Pertanto, va inibito ai sensi dell'art. 131 c.p.i. alla società convenuta - in accoglimento della domanda attorea - l'uso in qualsiasi forma, in funzione distintiva, descrittiva o pubblicitaria, anche tramite internet, del marchio “perdormire” (scritto sia tutto attaccato che separatamente), anche come domain name o indirizzo nonché l'utilizzazione a qualsiasi titolo dell'indirizzo lettiperdormire.it ### e sempre in accoglimento della domanda attorea va ordinato alla convenuta il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o , o qualsiasi altro segno simile al marchio “ dell'attrice, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, ### ordinandone altresì la distruzione ai sensi dell'art. 124, 3 comma, #### Di conseguenza - vista la violazione dell'art. 22 c.p.i.- merita accoglimento anche la domanda attorea avanzata ex art. 118 comma VI C.p.I.; pertanto va ordinato il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, a favore di parte attrice. 
Sempre ai sensi dell'art. 124 comma II c.p.i. - come richiesto dall'attrice - viene fissata a carico della convenuta una somma (stabilita in via equitativa) di euro 500 per ogni violazione o inosservanza successivamente accertata e di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. 
Va -infinedisposta ex art. 126 c.p.i. - come pure richiesto dalla società attrice - la pubblicazione in sunto della presente sentenza a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta su La e ### della ### Come è noto la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 126 c.p.i. costituisce misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, al fine di ricostruire l'immagine del titolare delle privative violate (cfr. in particolare anche in motivazione fra le tante Cass. 2022 n. 11362 secondo cui: “La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità”). 
Va invece rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice. 
Come sopra riportato la società attrice ha rassegnato le seguenti e testuali conclusioni: “### la convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 125 C.P.I. nella somma che sarà ritenuta provata in corso di causa o in una somma globale stabilita in base agli atti della causa, condannando la convenuta, in ogni caso, alla restituzione degli utili, ai sensi dell'art. 125 c. 3 C.P.I, realizzati a seguito delle esposte violazioni nella misura in cui eccedano il lucro cessante o, in ### subordine, qualora esso non risulti provato, in sua alternativa; 9. In subordine al punto precedente, ### la convenuta al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa” A supporto delle suddette domande la difesa attorea - nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum (vedasi atto di citazione pagg. 53-58 e successiva memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.)- si è limitata a prospettare in diritto i presupposti previsti dalle singole fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 125 c.p.i. senza però allegare circostanze specifiche e depositare documentazione utile a supporto. 
Orbene in diritto è bene rammentare che: - in relazione ai danni in tema di violazione dei diritti di proprietà industriale va osservato che a tenore della giurisprudenza della S.C. Corte, il danno in questione non è configurabile in re ipsa (Cass. 17791/2015; 1000/2013 19430/2003) e non dispensa perciò il danneggiato dal relativo onere (v. Cass., n.12812/16 in motivazione).  - Questo quadro di riferimento, modellatosi a suo tempo in relazione segnatamente all'art. 66 I. marchi, non ha subito sostanziali modifiche nel suo impianto di fondo, dato che l'art. 125 c.p.i. non solo riproduce al comma 2 la medesima disposizione, ma assai significativamente al comma 1 richiama gli artt. 1223, 1226 e 1226 cod. civ. che sono norme che, afferendo al risarcimento del danno, ne presuppongono la prova.  - l'art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione) infatti recita: comma 1: “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”. comma 2: “La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può' farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso”. Comma 3: “ In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”; - il su citato orientamento è stato confermato di recente dalla Suprema Corte, la quale ha affermato (in sintesi e per quanto d'interesse) che: “alla luce del nuovo dettato dell'art. 125 c.p.i., di cui al d.Lgs. n. 30 del 2005, deve ormai darsi rilievo alla specifica disciplina dettata dal comma 2, in base al quale il giudice può liquidare il danno in una "somma globale stabilità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato; il primo comma dell'art.125 citato rinvia, oltre che agli artt.1223 (che include, nel risarcimento, il danno emergente ed il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito, secondo le regole della causalità giuridica e materiale, ai sensi dell'art.41 c.p.) e 1227 (che prevede la diminuzione del danno risarcibile, per fatto colposo del danneggiato, e l'esclusione del risarcimento, per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza) c.c., anche all'art.1226 c.c. e quindi consente, secondo le regole generali, il ricorso alla valutazione equitativa del danno, non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare (Cass., n. 5666/21; Cass. 2021 n. 24635).  - In particolare la S.C. nella sentenza del 2021 n. 24635 ha affermato ### che: “In questa logica, s'afferma dunque, sia in dottrina che nella giurisprudenza di legittimità, che il danno risarcibile si avvicina, pur senza sovrapporvisi, al cosiddetto "danno concorrenziale", ossia appunto all'alterazione dei fattori di mercato che è conseguente all'illecito e che giustifica di per sé, anche nella materia della concorrenza sleale, l'irrogazione dell'inibitoria, pur in assenza di un danno economico attuale per il titolare del diritto violato; se ne distingue, però, perché ai fini del compimento dell'illecito concorrenziale basta l'astratta potenzialità dannosa (ed infatti è illecito anche il tentativo), mentre ai fini risarcitori è richiesta un'alterazione attuale di questi fattori. Per quanto esposto, in adesione al richiamato orientamento consolidato della Corte di legittimità, cui s'intende dare continuità, il collegio ritiene che tale norma non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenti una semplificazione probatoria che pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, dalla condotta di contraffazione del marchio. Né va trascurata la ratio dei criteri risarcitori in caso di illeciti concorrenziali i quali sono configurati come un aspetto del ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza in un mercato che ammette l'esistenza di esclusive. Al riguardo, se è vero che la norma di cui all'art. 125, comma 2, c.p.c., può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, mediante il criterio del "prezzo del giusto consenso", inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, è altresì vero che tale liquidazione non possa essere effettuata, come invoca la ricorrente, sulla base di un'astratta presunzione, ovvero attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio. Deve pertanto ritenersi, come affermato dalla Corte d'appello, che anche tale forma di liquidazione presupponga l'applicazione degli artt. 1223 ss., c.c., e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori. 
Depongono in tal senso, in conformità della suddetta giurisprudenza, sia ragioni sistematiche, afferenti alla coerenza della norma in questione con i principi generali dell'ordinamento civilistico, sia motivi ermeneutici desunti dall'esegesi letterale e logica dell'art. 125, comma 2, c.p.i. ### tale comma dispone che "La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso". Tale norma segue significativamente quella dettata nel primo comma, a tenore del quale "Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". La successione letterale e logica tra le norme dei primi due commi esprime l'intento del legislatore di non sganciare il criterio risarcitorio del "giusto prezzo del consenso" dalla norma generale di cui al primo comma, che richiama, appunto, i principi generali dettati dagli artt. 1223 ss., c.c. Pertanto, dal combinato disposto delle due norme in esame può ragionevolmente desumersi che l'introduzione del criterio contemplato dal secondo comma risponda a finalità indubbiamente agevolatorie dell'onere probatorio gravante sull'attore che può equivalere ad un'attenuazione del medesimo onere, ma non può certo tradursi in un'assoluta esenzione dal rispetto dello stesso, in quanto tale interpretazione "atomistica" del secondo comma svuoterebbe di significato la ratio e la stessa lettera del primo comma”; - sempre la S.C. nella sentenza del 2023 n. 20800 ha ulteriormente precisato: “ il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo (Cass., n. 21832/21). Al riguardo, il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo (doloso o colposo), deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa. ### il ribadito orientamento, se un soggetto commette una contraffazione consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, il titolare del diritto violato può ottenere il risarcimento del danno, domandando il danno emergente ed il lucro cessante (ovvero, in alternativa a questo, la restituzione degli utili prodotti dal contraffattore); se, invece, fa difetto l'elemento soggettivo in capo al contraffattore, il titolare della privativa può domandare comunque la retroversione degli utili. Il terzo comma dell'art. 125 c.p.i., appunto prevede che «in ogni caso» il titolare del diritto leso possa chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione -evidentemente in forza e in conseguenza della stessa - in alternativa al risarcimento del lucro cessante. La lettera della norma è inequivocabile nel circoscrivere la forma di ristoro al pregiudizio da lucro cessante, ossia ai mancati guadagni sicché tale voce può sicuramente cumularsi al risarcimento di quelle di danno emergente. La norma è altrettanto chiara nell'ammettere la richiesta della retroversione degli utili realizzati dal contraffattore nella misura in cui essi superino il risarcimento del lucro cessante. In tal modo il titolare del diritto può chiedere la restituzione di benefici che egli non avrebbe ritratto anche se la violazione non vi fosse stata, per esempio perché, essendo meno attrezzato, meno efficiente o meno dimensionato rispetto allo sleale e illegittimo competitore, non avrebbe avuto la capacità di operare nello stesso modo sul mercato; il caso inoltre si può verificare nella materia brevettuale, in cui la titolarità del diritto di proprietà industriale può essere svincolata dallo svolgimento di una attività di impresa, quando l'inventore titolare lamenti la violazione da parte di un imprenditore di una privativa che egli non ha ancora provveduto a realizzare o a far realizzare industrialmente. Il tema è stato indagato da autorevole dottrina, che ha posto in luce l'esigenza di impedire che il contraffattore tragga profitti dal proprio illecito e di prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà intellettuale; questi infatti potrebbero, anche in presenza di un sistema che garantisca al titolare una piena compensazione del suo mancato profitto, organizzare una attività di contraffazione di per sé vantaggiosa, pur considerando il loro obbligo di risarcire il titolare del mancato guadagno, contando sul lucro costituito dalla differenza tra il mancato guadagno del titolare ed il proprio maggior profitto. In tali ipotesi, il ricorso a questa forma di liquidazione forfettaria e rigida del danno allontana il risarcimento dalla tradizionale funzione meramente compensativa ad esso assegnata nel nostro ordinamento, preordinata a ristorare il titolare del diritto da una perdita che non avrebbe subito se la violazione non fosse stata perpetrata, o, quantomeno, da tale sola funzione, avvicinandola sensibilmente a una logica preventiva e dissuasiva dall'illecito, sia pur sempre sotto l'egida del collegamento necessario con la violazione di un diritto assoluto potenzialmente capace di una espansione economica. In questa prospettiva la retroversione, così come delineata dal legislatore, rivela una evidente analogia (seppur non in termini di completa sovrapposizione delle fattispecie) con i principi che governano l'arricchimento senza causa per l'intento di riallocare la distribuzione di ricchezza in tal modo conseguita fra colui che ha realizzato dei benefici ingiustificati, sfruttando la privativa altrui, e colui il cui diritto assoluto è stato sfruttato per realizzarli, a prescindere dall'accertamento controfattuale circa il conseguimento di quegli stessi benefici da parte sua, in una sequenza di eventi alternativa. Il legislatore del 2006 ha così introdotto uno strumento rimediale sui generis, di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pur nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale con le regole particolari stabilite nei primi due commi dell'art.125 c.p.i. (Cass., 21832/21). Questa conclusione è resa evidente già dalla stessa rubrica del novellato art.125, intitolata al «### del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione» e caratterizzata dal riferimento ai due istituti rimediali….omissis… Va osservato che il titolare del diritto di privativa leso, in alternativa alla domanda di risarcimento del lucro cessante, può fare ricorso al criterio della c.d. "retroversione degli utili", di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale", nel testo modificato dall'art.17 d.lgs. n. 140 del 2006), secondo cui il danno va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale (Cass., n. 8944/20). E' stato altresì precisato che il criterio della retroversione degli utili, anche ove più favorevole al danneggiato, resta nondimeno ancorato alla regola della necessaria derivazione causale ex art. 1223 c.c. dal fatto illecito: ne consegue che la somma, così come accertata quale ricavo per lo sfruttamento dell'opera realizzato dal responsabile, deve essere depurata, da un lato, dei costi sopportati dal medesimo, il quale ha l'onere di fornire, ai fini dello scomputo, elementi concreti di calcolo desumibili dai bilanci (Cass., 21833/21)”….omissis… il danno va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale; è evidente che tale deduzione dei costi presuppone un calcolo plausibile, pur utilizzando modalità equitative, conseguendone che in caso di determinazione equitativa degli utili occorra verificare se le modalità di calcolo di tali costi sia cioè compatibile con una liquidazione degli utili”; - spetta all'attore anche l'onere di dimostrare ex art. 2697 c.c. i fatti integranti ipotesi di concorrenza sleale; l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo ex art. 1226 c.c. del criterio equitativo per la relativa liquidazione (cfr. anche in motivazione Cass. 2015 n. 25921; Cass. 2017 n. ###; (cfr. Cass. 19430/2003; 7306/2009); solo tale avvenuta dimostrazione consente al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità" (cfr. fra le tante, anche in motivazione Cass. sez. 1^, 18 dicembre 2003, n. 19430, n. 569057; cfr. anche in motivazione 2023 n. 21586; Cass. 2023 n. 6876; Cass. 2023 n. ###); - si osserva che il danno risarcibile per atto di concorrenza sleale comprende, in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., sia il danno emergente, sia il lucro cessante; - il primo può consistere nelle spese vanificate dall'illecito (per esempio, le spese pubblicitarie il cui ritorno è stato compromesso dall'attività illecita del concorrente), nelle spese affrontate per ovviare all'illecito (per esempio, le spese sostenute per la scoperta dell'altrui condotta pregiudizievole e per acquisirne la prova; quelle per informare il pubblico dell'altrui illecito) e in quelle imposte dall'esigenza di ovviare al pregiudizio subito dagli asset aziendali per la perdita di valore e/o, della capacità produttività e di penetrazione nel mercato; - il secondo si risolve essenzialmente nel mancato guadagno del titolare eziologicamente legato alla concorrenza dell'autore della violazione, in relazione alla compressione dei ricavi dovuta alla diminuzione delle vendite - eventualmente anche di prodotti gemellati - o alla erosione del prezzo di mercato del prodotto; - tali voci di danno vanno tenute distinte dal danno non patrimoniale, consistente nella lesione alla reputazione di un soggetto - ivi incluso una persona giuridica - derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi (cfr. Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039; Cass. 25 luglio 2013, n. 18082; sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, 26972); - la distinzione delle diverse voci risarcitorie si impone non solo per esigenze di una loro corretta qualificazione, ma anche per evitare il rischio di duplicazione delle poste risarcitorie; - va, infatti, scongiurato il pericolo che la generica allegazione della lesione dell'immagine e del prestigio imprenditoriale dia luogo al riconoscimento di poste risarcitorie distinte, seppur relative al medesimo pregiudizio; - tale pericolo appare particolarmente concreto in ragione della sottile linea di demarcazione tra danno morale da lesione alla reputazione e danno patrimoniale da discredito, da individuarsi, il primo, nel pregiudizio alla corretta identificazione del soggetto che ne è titolare nella sua comunità di riferimento e, il secondo, nel pregiudizio alla produttività e al posizionamento sul mercato; - la tutela risarcitoria per atti di concorrenza sleale va accordata anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 cod. civ., avuto riguardo all'esigenza di prevenzione dell'illecito evidenziata dalla previsione del rimedio inibitorio, qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno ad essa eziologicamente collegata; - l'esecuzione di un'attività prodromica - soprattutto se inequivocabilmente orientata alla realizzazione di condotte concorrenziali sleali - può, dunque, di per sé, assumere rilevanza ai fini risarcitori pur in assenza dell'effettivo compimento dell'atto ritenuto illecito, nei limiti in cui la stessa arrechi pregiudizio al concorrente; - qualora, poi, come nel caso in esame, il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, la vittima ha diritto al risarcimento non solo del danno emergente e del danno non patrimoniale, in presenza dei presupposti indicati in precedenza, ma anche del danno da lucro cessante, laddove la condotta illecita abbia determinato una contrazione dei suoi ricavi o, comunque, una incidenza sul relativo importo. Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne consegue il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice. 
La difesa attorea non ha dimostrato i danni che la società avrebbe subito a causa ed in conseguenza della contraffazione del marchio da parte della società convenuta (si evidenzia che la difesa attorea - in sede di redazione delle conclusioniha formulato la richiesta risarcitoria solo ai sensi dell'art. 125 c.p.i. e non espressamente ai sensi dell'art. 2598 c.c.; mentre -in via subordinataha domandato il risarcimento del danno in via equitativa). 
Come emerge chiaramente dalle allegazioni sopra riportate e dalle conclusioni rassegnate (in citazione e confermate nella successiva memoria) la domanda si appalesa generica (non senza evidenziare che la difesa attorea non ha depositato alcuna documentazione contabile relativa alla società attorea (ad esempio i bilanci). 
Ne discende che le richieste istruttorie avanzate (e reiterate in sede ###possono essere accolte in quanto hanno evidente carattere esplorativo. 
Al riguardo è opportuno rammentare che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass.. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto - anche nelle cause avente ad oggetto il marchioal fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con essocome nella speciea supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001. ### di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, ### formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2021 n. ###. A quanto sopra si aggiunga che l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. è attività discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è svincolato da oneri motivazionali, restando il provvedimento di rigetto dell'istanza non sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione; vd.  n. 27412 del 2021; anche in motivazione Cass. 2022 n. 11362). 
Non può neppure procedersi ad una liquidazione equitativa del danno come richiesto ### dalla difesa attorea in via subordinata. 
Se con tale richiesta la parte ha inteso far riferimento al secondo comma dell'art.125 c.p.i.  quest'ultima diposizione, come sopra precisato, detta una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno «in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano». 
A tal riguardo l'attore non ha dimostrato (invero neppure allegato) di avere subito concretamente un lucro cessante da calo delle vendite (come è noto il danno da lucro cessante corrisponde al mancato guadagno o profitto del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto. Si parla, ai fini di quantificare il guadagno perso, anche di utile marginale, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità aggiuntive). 
Quindi deve escludersi la sussistenza del lucro cessante alla luce della documentazione prodotta, poiché nulla è emerso che a seguito della contraffazione i prodotti (materassi e prodotti affini) a marchio “PerDormire” abbiano avuto un calo di vendite e che il trend relativo alla commercializzazione futura possa dirsi negativo; sicché risulta preclusa ogni forma di argomentazione probatoria presuntiva o indiziaria, benché "attenuata". 
La società attrice non ha dimostrato i danni lamentati neppure attraverso indizi o presunzioni, di qualsivoglia consistenza, nell'ottica di una semplificazione probatoria, nè ha allegato fatti specifici forieri di danni causalmente riconducibili alla dimostrata contraffazione, ma i danni sono stati prospettati alla stregua di automatica conseguenza dell'accertata contraffazione. 
Anche il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale,, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa «semplificata» del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. 
A ciò si aggiunga che nel caso di specie - in assenza di una diversa allegazionedalle prove raccolte nel presente giudizio è emerso che l'utilizzo del sintagma “per dormire” da parte della convenuta (nelle forme sopra descritte) è avvenuto a partire dal 2019 (vedasi registrazione del dominio internet nonché la deposizione del teste escusso alla udienza del 17/02/2022 ove rispondendo al cap. n. 3 ha dichiarato: “Sì è vero; preciso però che non parlerei di marchio “letti per dormire” ma di logo in quanto non è stato mai registrato come marchio; preciso che nel 2019 la odierna convenuta mi commissionò una consulenza finalizzata alla creazione di un sito internet per poter procedere anche alla vendita on line presso il pubblico dei privati dei prodotti che fino a quel momento venivano venduti sul territorio tramite agenti”) per cui era onere di parte attrice allegare la sussistenza del danno a partire da tale anno in poi (mentre la documentazione prodotta ivi compresa quella della crescita del fatturato e delle spese di pubblicità sostenute - fra l'altro anche per mezzo di altra società- è relativa ad anni precedenti e comunque fino al 2019 e comunque non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un lucro cessante). Non senza trascurare che il riconoscimento della convalidazione del marchio “perdormire” è avvenuta sia in sede amministrativa (vedasi le decisioni di cui ai doc.  nn. 73 e 74) solo nel corso del presente giudizio (introdotto nel giugno del 2020) ed in sede ###la presente decisione (quanto alla decorrenza degli effetti del fenomeno del secondary meaning questo Tribunale non può non condividere l'opinione di quella parte della dottrina - recepita anche da parte della giurisprudenza di meritoche esclude la retroattività alla data della registrazione del marchio debole e/o nullo ma successivamente ### ritenuto forte e/o valido in virtù della secondarizzazione atteso che sarebbe eccessivamente ingiusto per chi ha usato quel segno o quella parola durante il periodo di “limbo” di quel marchio dover subire gli effetti pregiudizievoli in forza di un comportamento che sarebbe affetto da sopraggiunta illeicità). 
Per le predette ragioni non può essere accolta neppure la domanda diretta ad ottenere la retroversione degli utili (formulata sub n. 8 delle conclusioni). 
Si tratta, infatti, pur sempre di una forma di ristoro, forfettario, del lucro cessante, che -come è notopuò cumularsi al danno emergente (ma non al lucro cessante, come affermato da ultimo dala S.C. con la sentenza del 2023 n. ###) e che può essere chiesta o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 8944). 
Anche con riferimento ai danni non patrimoniali asseritamente subiti dalla società attorea la domanda si appalesa generica (cfr. quanto dedotto alla pag. dell'atto di citazione non integrato sul punto dalla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) e come tale va rigettata (non senza trascurare il principio generale secondo cui: “### del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno; cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2018 n. 4310; Cass. 2022 n. 13515). 
Le spese seguono la ### soccombenza di parte convenuta e si liquidano in favore della società attrice ex Dm 55/2014 aggiornato dal Dm 147/2022 (valori medi) avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile, complessità alta) e alle attività processuali effettivamente svolte e previa riduzione del 30% in ragione della rinuncia da parte attrice alle domande relative al disegno-modello comunitario e del rigetto delle domande risarcitorie (la difesa di parte attrice ha depositato la nota spese in data ###).  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 2785/2020, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide: ACCOGLIE le domande attoree perché fondate nei limiti e per le causali di cui in motivazione; per l'effetto, ### e dichiara - per le causali di cui in motivazionela contraffazione da parte della società convenuta dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “PERDORMIRE” per l'effetto, ### gli artt. 124, 131 e 133 c.p.i. 
INIBISCE alla società convenuta: - l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione di prodotti, di tutto il materiale pubblicitario, dei dépliants, dei cataloghi, della corrispondenza commerciale, delle insegne, del packaging, delle confezioni, degli imballaggi, delle etichette, dei cartellini, degli scontrini, dei profili di social networks, delle pagine ### anche su siti di commercio online, riproducenti in tutto o in parte i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ di parte attrice; - l'uso di segni uguali o simili a “ , in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo, inclusi i prodotti, i materiali promozionali, sulla rete ### quale parola### chiave, link, meta-tag, nome di dominio, nickname, nei social network ed in qualsiasi altra forma; DISPONE - il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qual siasi alt ro s egno s imile al m archio “ dell'attrice, disponendone la distruzione in presenza di incaricati dell'attrice; Sempre ai sensi dell'art. 124 comma II c.p.i., in accoglimento della domanda attorea: FISSA a carico di parte convenuta una somma di euro 500 per ogni violazione o inosservanza successivamente accertata e di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente sentenza; Visto l'art. 118 comma 6 C.p.I.  accertato il diritto esclusivo di parte attrice sul segno “PERDORMIRE” e della registrazione in violazione dell'art. 22 CPI da parte della convenuta, ### il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, a favore di parte attrice; Visto l'art. 126 c.p.i. 
DISPONE la pubblicazione in sunto della presente sentenza a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta su “La ” e “Il ” con diritto della società attrice di immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture. 
RIGETTA ### le domande risarcitorie avanzate dalla attrice per le causali di cui in motivazione; RIGETTA ogni altra domanda e/o eccezione; CONDANNA la società convenuta - in persona del legale rappresentante pro-temporeal pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che si liquidano - per le causali di cui in motivazione e previa riduzione del 30%- in E. 9.872,10 a titolo di compenso professionale, oltre ad E. 1063,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e ### come per legge; Così deciso nella ### di Consiglio del 30/01/2024 ### rel./est.  ###ssa ### Pompetti

causa n. 2785/2020 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 588/2024 del 18-06-2024

... causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell'interesse avuto di mira : Cass. n. 28993 del 11/11/2019 e, prima ancora, Cass. n. 5641 del 09/03/2018; Cass. n. 6688 del 19/03/2018). Ciò posto appare dunque evidente che, nel caso del danno da ritardata restituzione dell'immobile locato ex art. 1591 cod. civ., non può esservi spazio per una risarcibilità del danno da perdita di chance, non potendo predicarsi una assoluta, aprioristica e insuperabile incertezza circa la sua sussistenza, tutto risolvendosi in un problema di prova……. Se la prova è data, anche per presunzioni, allora il danno sarà risarcibile nella sua pienezza; se tale prova non c'è, il danno non potrà essere risarcito perché non sussiste, nemmeno come sua anticipata proiezione (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: 1) Dott. ### 2) Dott. ### 3) Dott. ### ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 868/2022 R.G. posta in decisione all'udienza dell'1/6/2024 vertente tra ### (C.F: ###), nato a ### di ####, l'1.01.1950 ed ivi residente ###, elettivamente domiciliato in ### di ####, alla via ### n. 3/E, c/o lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###) del ### di ### che lo rappresenta e difende ricorrente in revocazione ### CITTA' ### (###), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ### (nato a ### il ###, codice fiscale ###, nella qualità di ### della ### di ###, con sede ####### elettivamente domiciliat ###Is. 481 presso lo studio dell'Avv. ### (###, che la rappresenta e difende; convenuta in revocazione oggetto: revocazione della sentenza n. 626/2022, pubblicata il 290/9/2022, emessa dalla Corte di Appello di ### nel giudizio n 739/2017. 
Conclusioni dei procuratori delle parti Per il ricorrente : 1. condannare la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### al pagamento in favore del ricorrente - appellante della somma euro 45.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, previo accertamento del relativo diritto; 2. condannare altresì la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### al pagamento in favore del ricorrente - appellante della somma di € 35.000,00 per la perdita chances, previo accertamento del relativo diritto, oltre accessori come per legge; 3. condannare la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### al pagamento in favore del sottoscritto ### distrattario della somma euro 3.500,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre iva, cpa ed accessori come per legge per le spese legali del primo grado di giudizio; 4. condannare la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### a rifondere le spese e i compensi di causa del giudizio d'appello da distrarsi in favore del sottoscritto ### antistatario che rende la relativa dichiarazione ex lege.  2) Con vittoria di spese e compensi di causa di causa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto ### antistatario che rende la relativa dichiarazione ex lege. 
Per la convenuta: 1) Preliminarmente ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o nullità e/o infondatezza o comunque rigettare con qualsiasi statuizione, per le motivazioni esposte nel presente atto, il ricorso in revocazione proposto dal #### e disattendere e rigettare il gravame proposto dal ### poiché del tutto privo di qualsiasi pregio e fondamento giuridico; 2) Rigettare tutte le domande del #### perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto, per i motivi esposti; 3) Confermare la sentenza resa dalla Corte di Appello di ### in data ### Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.  #### con citazione ritualmente notificata, ha convenuto innanzi al Tribunale di ### la ex ### di ### esponendo di essere proprietario pro quota (quale erede di ### di un immobile sito in S.### di #### d'### n. 68, il cui piano terra, primo e secondo venivano locati alla ### di ### ed utilizzati quali sede scolastica, giusto contratto di locazione del 21.11.1980, stipulato con le originarie comproprietarie, signore ### e ### Aggiungeva che nche il terzo piano, di proprietà esclusiva di ### veniva locato per uso scolastico alla ex #### aveva lamentato che l'Ente, con nota n. 7153 del 14.02.2006, avesse operato un illegittimo recesso dal contratto di locazione, ma riconosceva che la ### aveva provveduto alla corresponsione del saldo dei canoni ancora dovuti ed alla liquidazione dei danni arrecati all'immobile, con accettazione senza riserva da parte dei proprietari. 
Interponeva, pertanto, ricorso ex art. 447 bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di ### al fine di ottenere la condanna della ### regionale di ### al pagamento dei canoni dovuti per il periodo compreso dal 16.08.2006 al 06.04.2008, ovvero alla relativa indennità per occupazione sine titulo, oltre interessi e rivalutazioni, indicati nella somma onnicomprensiva di euro 45.000,00, nonché di un indennizzo di € 35.000,00 per la perdita chances. Costituitasi, la ### regionale di ### eccepiva la legittimità del recesso e la accettazione delle somme liquidate, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. 
Con sentenza n. 152/2017, pubblicata il ###, resa contestualmente all'udienza del medesimo giorno, il Tribunale di ### così decideva: “a) condanna la ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di euro 22.500, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, il tutto secondo gli indici ### fino alla data del deposito della presente sentenza; b) condanna la ### regionale di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro: 3.500,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre iva, cpa ed accessori come per legge”. 
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il ### mediante deposito , in data ###, di ricorso ex artt. 447 bis e 433 c.p.c. , col quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata. 
Si costituiva in appello la ### di ### che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per essere stato tardivamente proposto tenuto conto della inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art.  342 c.p.c.. ### appellato contestava anche il fondamento nel merito dei motivi di appello e concludeva in conformità come in atti. 
La Corteritenuto ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed assolti gli altri adempimenti di ritoall'udienza collegiale del 22.09.2022 poneva la causa in decisione senza termini e con sentenza n 626/2022, pubblicata il ###, dichiarava inammissibile l'appello e compensava interamente tra le parti le spese processuali. 
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierno ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza impugnata contenente la declaratoria di inammissibilità, poichè affetta da grave errore di fatto circa le forme con cui era stato introdotto il giudizio di primo grado (nelle forme ordinarie, e non in quelle locatizie). Muovendo dal dedotto errore, avuto riguardo al fatto che la notifica del ricorso in appello unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza era datata 27.10.2017, la Corte aveva ritenuto che il contraddittorio in appello sarebbe stato instaurato abbondantemente dopo lo spirare del perentorio termine per appellare fissato al 09.10.2017. 
All'udienza del 19/2/2024 - precisate le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 - la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE. 
Con la comparsa di costituzione e risposta la ### di ### ha sollevato una serie di eccezioni preliminari, che la Corte ritiene di dovere disattendere: 1) nullità/improcedibilità/inammissibilità della revocazione in quanto il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con citazione e non, come avvenuto, con ricorso. ### è infondata.  ### del giudizio d'appello e il rito locatizio seguito sia nel giudizio di primo, che in quello di secondo grado, imponevano l'adozione del medesimo rito nel giudizio di revocazione. In ogni caso il ricorso introduttivo risulta notificato alla controparte contestualmente al deposito dinanzi alla Corte d'Appello , per cui non può in alcun modo ritenersi violato il diritto di difesa dell'Ente, che ne ha avuta tempestiva conoscenza già in data ###; 2) quanto all'eccezione di nullità fondata sull'asserita notifica del ricorso all'avv. ### che aveva già rinunciato all'incarico, in realtà risulta dalla allegata documentazione che siffatta rinunzia all'incarico è stata comunicata alla parte ricorrente successivamente alla pendenza del presente giudizio di revocazione. Sicchè l'eccezione va rigettata; 3) parimenti infondata risulta l'eccezione di parte resistente circa la improcedibilità del giudizio, per violazione dell'art. 399 C.P.C., per l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata. Infatti la sentenza risulta estratta telematicamente e ne risulta attestata la conformità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012. 
Passando ad esaminare il ricorso, giova evidenziare che la domanda di revocazione proposta da ### risulta basata, in assunto, su un errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte, che, nel ritenere la inammissibilità dell'appello, per essere stato tardivamente proposto, ha presupposto che il giudizio di primo grado fosse stato introdotto con atto di citazione , nelle forme ordinarie e non in quelle locatizie, proseguendo in tali forme ordinarie. In conseguenza di ciò, ed in ragione del principio di ultrattività del rito scelto, a giudizio della Corte, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre appello nelle forme ordinarie (con atto di citazione), e non in quelle del rito locatizio (con ricorso), rilevando in tal senso, ai fini della valutazione della tempestività del gravame, la notifica dell'atto alla controparte, e non il deposito. 
Muovendo da tale assunto, avuto riguardo al fatto che la notifica del ricorso in appello unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza fosse datata 27.10.2017, il contraddittorio in appello sarebbe stato instaurato abbondantemente dopo lo spirare del perentorio termine per appellare fissato al 09.10.2017. E ciò sebbene il ricorso in appello fosse stato depositato in data ###, ovvero entro il compimento dei sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, così come accertato dalla stessa Corte d'Appello adita.  ******** 
Data tale prospettazione, ai fini della decisione, è necessario verificare se il tipo di errore denunziato dal ### sussista e sia suscettibile di dar luogo a revocazione. ### resistente sul punto non ha preso posizione, essendosi limitato a reiterare le difese già formulate nel giudizio di appello presupposto. 
Orbene, per pacifica elaborazione giurisprudenziale (vedi da ultimo Cass. S.U. n. 5906/2020), l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve porsi come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (vedi anche in tal senso Cass. Civ n 20688/2021). 
Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa. 
Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. 
Per ritenere se siffatti presupposti sussistano nel caso in specie, occorre muovere proprio dal contenuto della sentenza d'appello in cui si legge testualmente : “, va rilevato che il giudizio di primo grado è stato introdotto nelle forme ordinarie, e non in quelle locatizie, con atto di citazione ed è proseguito in tali forme ordinarie con le quali è certamente compatibile l'emissione della sentenza contestuale in udienza………### conseguentemente applicare le norme del rito ordinario, non è la data di deposito del ricorso a fare testo per valutare la tempestività dell'appello, ma la notifica effettuata a controparte che è datata 27/10/2017 e dimostra quindi per tabulas che il contraddittorio in appello è stato instaurato abbondantemente dopo lo spirare del perentorio termine per appellare fissato al 09/10/2017”. 
Appare di tutta evidenza, alla luce del contenuto del fascicolo di primo grado, che la Corte, per una svista, abbia ritenuto che il giudizio di primo grado fosse stato introdotto nelle forme ordinarie, e non in quelle locatizie, con atto di citazione, e fosse proseguito in tali forme ordinarie. In realtà l'odierno ricorrente ha adito in primo grado il Tribunale di ### - sez. distaccata di ### di ### con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 20.05.2009, ritualmente depositato, cui ha fatto seguito il decreto di fissazione udienza, entrambi notificati alla controparte in data ###. 
Il giudizio di primo grado è stato interamente trattato con le regole del rito locatizio e, per tale ragione, è stato definito con la sentenza contestuale in udienza. 
Seguendo tale rito, correttamente individuato sin dall'origine, l'odierno ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di ### con ricorso ex artt.447 bis e 433 c.p.c. 
Ma oltre che esistente, può certamente ritenersi che l'errore sia stato decisivo rispetto alla decisione di inammissibilità, dal momento che senza di esso la proposizione dell'appello sarebbe stata ritenuta tempestiva. Né la questione aveva costituito punto controverso, non avendo neanche le controparti mosso sul punto alcuna specifica contestazione. La Corte, infine, non era stata chiamata a dirimere alcun contrasto in merito al rito seguito. 
Ricorre, dunque, il dedotto errore di fatto, cagionato da un errore di percezione degli atti del giudizio e tale errore, che legittima il presente mezzo impugnatorio, ha viziato l'intero ragionamento logicogiuridico fatto proprio dalla Corte adita, la quale, ritenendo assorbente tale motivo di inammissibilità, ha di fatto precluso ogni valutazione di merito della controversia. 
Esaurita la c.d. fase rescindente, bisogna passare a quella rescissoria e rispetto ad essa , ragioni evidenti di ordine logico processuale impongono di esaminare, prioritariamente, le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellato ai sensi degli artt. 348-bis c.p.c e.342 c.p.c. 
Avuto riguardo all'ultimo aspetto (art. 342 c.p.c.), va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d.l n. 83 del 2012 ( conv. Con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (### Cassazione, sez 3, ord.  n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate. 
Sotto il secondo profilo (348 bis c.p.c.) la Corte ha già tacitamente rigettato l'eccezione nel momento in cui ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, momento di per sé incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348- ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (###, per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. ### del 29.11.2021).  ********  .Il ricorrente ha riproposto nel presente giudizio revocatorio i motivi di appello che la Corte aveva ritenuto assorbiti nella adottata declaratoria di inammissibilità. 
Con il primo motivo, in particolare, aveva dedotto la errata determinazione della somma dovuta a titolo di indennità per indebita occupazione, riconosciuta nella misura di euro 22.500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, il tutto secondo gli indici ### fino alla data del deposito della sentenza. Lamentava l'appellante che il giudice di prime cure, pur avendo accertato la sussistenza di un obbligo in capo all'Ente di pagare un corrispettivo a titolo di indennizzo per detenzione sine titulo, fino alla effettiva e legale consegna dell'immobile, avesse erroneamente ritenuto che l'importo richiesto dal ricorrente fosse stato determinato sull'intero canone di locazione, e che pertanto andasse dimezzato in relazione alla titolarità del 50% dell'immobile locato, quando in realtà tale dimezzamento era stato fatto a monte da esso ricorrente, che aveva calcolato e richiesto l'indennizzo, di sua pertinenza, prendendo come base di calcolo il 50% del canone, così da giungere all'importo di ### 45.000,00. Il Giudice, pertanto aveva errato nel ritenere l'importo di euro 45.000 come importo globale dovuto ad entrambi i proprietari. 
Tale doglianza era stata avversata dall'appellata ### di ### che aveva dedotto che gli elementi forniti da parte richiedente, avessero condotto il ### a ritenere che il canone complessivo, fosse quello indicato, tenuto conto del fatto che il ### non solo fosse comproprietario esclusivamente di una parte degli immobili condotti in locazione dalla ex ### di ### ma che avesse pure rinunziato al contenzioso, unitamente a ### per la parte comune, sicchè restava legittimato ad agire solo per la quota della quale era divenuto coerede della propria madre ### alla quale, come previsto nel contratto di locazione del 21.11.1980, spettava l'importo pari a meno della metà dell'importo del canone di locazione, essendo ### proprietaria esclusiva dell'immobile sito al piano terzo. Deduceva altresì che anche gli importi di cui agli assegni prodotti ( contestati e disconosciuti) , non permettevano di determinare l'importo effettivo del canone mensile, poiché gli stessi erano comprensivi anche del canone di locazione spettante esclusivamente alla ###ra ### unica proprietaria anche dell'appartamento sito al 3' piano, la quale aveva rinunciato espressamente a proporre azione nei confronti della ex ### di ### ******** 
Ciò posto, rileva la Corte che occorre ricostruire il quantum debeatur, muovendo da due significativi documenti allegati in atti: a) deliberazione della ### in data ### avente ad oggetto il rinnovo contratti con decorrenza 13/8/1980 , riferentesi a quelli già stipulati in notar ### n 152632 Rep del 20/12/1972 e n 152785 Rep del 28/2/1973. Dalla stessa si traggono i riferimenti ed i termini della futura pattuizione, specificandosi che l'oggetto concerneva: “ l'immobile sito in via ### D'### di S. ### da adibire a sede del ### composto di tre elevazioni, di cui due per 765 mq, di proprietà di ### e ### con un canone di lire 80.000 mensili dal 7/1/1971, e di lire 240.000 mensili dal 7/4/1971, e un appartamento al terzo piano di proprietà di ### formato da quattro vani e servizi, per un canone mensile di lire 40.000 ; considerato che il ### di S. ### con sentenza del 22/2-1/3/1980, ha condannato questa ### a rilasciare l'immobile, fissando l'esecuzione per 12/8/1980, e che lo stesso ### con atto di precetto 8/7/1980, ha intimato , per la detta data, lo sgombero dei locali; ravvisata pertanto, l'inderogabile necessità per questa ### di garantire il normale funzionamento del ### di S. ### considerato che il dipendente ### con la nota n 4854 del 7/8/1980, ha comunicato che le ### proprietarie dell'immobile sarebbero disposte a rinnovare i rispettivi rapporti contrattuali con la ### sulla base di una rivalutazione del canone, determinando dopo lunghe trattative, in lire 1.620.000 mensili per i locali di proprietà di ### ed ### ( n 4 botteghe e n 4 appartamenti al 1 e 2 piano) ed in lire 180.000 mensili per l'appartamento al terzo piano di ### importi ritenuti congrui dall'### tecnico; rilevata l'assoluta impossibilità di reperire sul mercato edilizio della zona, un idoneo immobile…….per cui si deve procedere alla stipula con le citate ditte , di due nuovi distinti contratti…..alle seguenti condizioni: 1°) le locazioni avranno durata di anni sei, a decorrere dal 13/8/1980, rinnovabili tacitamente di sei anni in sei anni……; 2° la misura dei canoni mensili viene convenuta in lire 1.620.000 per i locali di proprietà della ### e ### ed in lire 180.000 mensili per l'appartamento al terzo piano di ###; 3°) l'aggiornamento dei canoni avrà luogo dall'inizio del 4° anno di locazione ( 13/8/1983), con riferimento alle variazioni ISTAT…..”; b) contratto di locazione stipulato in data ###, rep. N 2285, intervenuto tra ### nella sua qualità di ### dell'### di ### e ### ed ### Con lo stessorichiamata la deliberazione n 235 del 20/9/1980,di cui sopra, si conveniva e stipulava la locazione dei locali al piano terra ( composto da palestra) al primo e al secondo piano ( quattro aule per ciascuna elevazione), prevedendosi: “ la durata di 4 anni……il corrispettivo in lire 1.620.000 mensili, pari a lire 19.440.000 annui, da corrispondere a semestralità anticipate, con previsione di aggiornamento , secondo una scansione temporalmente indicata. , per i locali siti in S. ### via ### D'### consistenti in due elevazioni f.t., con superficie complessiva di mq. 765.  ### tale risultanze documentali, il giudice delle prime cure, ha accertato ( e sul punto la sentenza è passata in giudicato, per mancata impugnazione) la sussistenza di un obbligo in capo all'Ente di pagare al ### nella sua qualità di erede di ### e di comproprietario dell'immobile, un corrispettivo a titolo di indennizzo ( commisurata a quella risultante dall'applicazione dell'equo canone), per detenzione sine titulo, fino alla effettiva e legale consegna dell'immobile e segnatamente dal 18/8/2006 al 6/4/2008, di euro 22.500,00 , nel presupposto che il totale spettante fosse pari ad euro 45.000, da ripartire in due. 
In realtà la valutazione del primo Giudice va certamente ritenuta errata, ove si consideri l'importo del canone che l'ente corrispondeva mensilmente ad entrambi i proprietari , pari ad euro 3.874,76 ( risultante dalla somma che per semestre veniva complessivamente pagata (3.874,76 x 6, pari ad 23.248,56 come dal ultimo canone corrisposto ), per un totale complessivo di euro 80.702,52, a cui vanno effettivamente sommati gli interessi e rivalutazioni, come richiesti, riconosciuti e liquidati dal giudice. Per cui appare indubbio che il canone pro quota mensile è pari ad euro 1.937,38 (avuto riguardo all'ultima somma corrisposta), ossia pari alla metà del canone mensile di euro 3874,76 ( e la somma di euro 1.859,34, moltiplicata per il periodo di occupazione sine titulo, cioè 20 mesi e 21 giorni, maggiorata degli interessi e delle rivalutazioni corrisponde proprio a quanto richiesto). E infatti, dalla specifica contenuta alle pagina 8 del ricorso introduttivo di primo grado, la somma di euro 45.000 risulta fosse richiesta dal ### per la sola propria quota di spettanza e non anche per la ### (che non aveva agito in giudizio). Ed euro 45.000,00 risulta proprio la somma indicata nel ricorso introduttivo, quale quota di pertinenza esclusiva ( testualmente è in esso riportato: “ l'odierno ricorrente accetta la somma così come liquidata dalla ### ma ribadisce il proprio diritto a ricevere il pagamento di una ulteriore somma di euro 45.000 per canoni e/o indennità di occupazione, nonché di un indennizzo di euro 35.000 per la perdita di chances ”.  ### parte l'esattezza dell'importo richiesto come canone mensile di locazione, all'uopo rivalutato, risulta confermata ( vedi allegati al giudizio di primo grado - nn. 29 e 30 - dai pagamenti relativi al secondo semestre 2005 e al primo semestre 2006, ), ove per ogni semestre è stata corrisposta dalla ### regionale di ### ai ###ri ### e ### ( subentrato a ### nella quota di costei, alla data del decesso intervenuto il ###) la complessiva somma di euro 22.536,55 (23.248,56 per il primo semestre 2006), che divisa per due (cioè i creditori comproprietari del bene) è pari ad euro 11.268,27 (che equivale all'importo dovuto per ogni semestre a ciascuno dei due comproprietari del bene), che diviso per 6 (cioè il numero di mensilità) dà proprio la somma di euro 1.878,04 ( da aggiornare con gli accessori). La cointestazione degli assegni, peraltro, lascia ritenere la riferibilità a ciascuno del 50%. Né può legittimamente contestarsi la utilizzabilità della documentazione prodotta in copia, secondo la specifica eccezione di parte convenuta. Giova invero utile evidenziare che, in materia di efficacia probatoria di copie fotografiche o fotostatiche di scritture si registra una corposa produzione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità. In particolare, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte (cfr tra innumerevoli, da ultimo, Cassazione nn. 22577, 15842, 13038, 12757, tutte del 2020), al fine di evitare un utilizzo indiscriminato e pretestuoso del disconoscimento , la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr Cassazione nn. 21491, 19855, 17834, 13387, del 2020)..La circostanza che in sede giurisdizionale una parte contesti la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti prodotti, non implica, in assenza di un ordine in tal senso da parte del giudice, che la prova debba necessariamente darsi con la produzione degli originali. Questo il principio confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 23095 del 22 ottobre 2020 in cui si osserva altresì che, in queste ipotesi, il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare l'eccezione di difformità, nella misura in cui essa risulti specifica e argomentata, disattendendola in caso contrario. E nel caso in questione , l'assenza di seria e specifica eccezione delle difformità, impone a questa Corte di disattendere la generica doglianza del resistente. 
Pertanto, in accoglimento della domanda di riquantificazione proposta, deve determinarsi in euro 45.000 la somma spettante al ### per l'indicata causale , oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti dal primo Giudice ( anche sul punto v'è giudicato implicito). 
DOMANDA DI RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE Con il secondo motivo d'appello il ### aveva lamentato che il Giudice di prime cure avesse errato nel non condannare la ### di ### al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di chance provocata dalla ritardata consegna dell'immobile e dalla mancata riconduzione in pristino dello stesso, quantificabile in euro 35.000, anche con valutazione equitativa. Aveva a tal fine evidenziato che aveva subito un danno dalla mancata possibilità di poter sfruttare economicamente il proprio immobile locato alla ### di ### in quanto, non trovandosi nella propria disponibilità giuridica, non aveva potuto, per il periodo compreso tra l'agosto 2006 e l'aprile 2008, accogliere le varie offerte di utilizzo del proprio immobile, che nel frattempo subiva un deprezzamento per vetustà. 
La esposta ragione di gravame risulta , ad avviso di questa Corte, assolutamente infondata. 
All'uopo occorre premettere: ai sensi dell'art. 1591 c.c., il conduttore in mora nella restituzione della cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. La norma, quindi, assicura al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato: il che nella specie è avvenuto. 
Nell'ipotesi di riconsegna dell'immobile oltre il termine contrattualmente pattuito però il locatore potrebbe subire anche un danno da perdita di chance, che però non è automaticamente configurabile. Vero è che vi è stato un minoritario filone giurisprudenziale ( vedi Cass Civ n 16670/2016), che ha ritenuto “in re ipsa” siffatto danno, facendolo coincidere con la perdita della disponibilità del bene e con la impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, ma tale orientamento che si poneva in contrasto con l'insegnamento delle ### (Cass. civ., Un., 11/11/2008, n. 26972, secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato) , è stato superato dal più recente intervento della Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 05/07/2017, n. 16601) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. Il soggetto il quale chieda il ristoro del danno in questione, può avvalersi di presunzioni per assolvere all'onus probandi ex art. 2697 c.c. dovendo tuttavia contestualmente allegare e dimostrare anche la sussistenza di elementi e circostanze fattuali idonee a fondare le suddette presunzioni, secondo cui, dalla perdita egli abbia tratto un concreto pregiudizio economico, perché, in tale ottica, ad essere presunto è soltanto il “danno” non anche la relativa “prova” dello stesso. La più recente giurisprudenza, poi, nega in radice la configurabilità di un danno figurativo in re ipsa; in particolare il danno da perdita di chance, per non avere potuto il proprietario di un'immobile concederlo in locazione a terzi è stato considerato non perdita di un vantaggio economico ma perdita di una possibilità di conseguirlo, ragione per cui tale forma di danno da un lato, consegue solo dalla perdita di disponibilità del bene da parte del proprietario, e, dall'altro, non è in re ipsa, dovendo essere deve allegato e provato sia nell'an che nel quantum. 
In particolare il Supremo Collegio con l'ordinanza n 27287/2021 ha fornito una ricostruzione rigorosa dell'obbligazione, proprio muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 1591 cod. civ.( secondo cui «il conduttore in mora nella restituzione della cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno»), ritenendone la natura risarcitoria da inadempimento contrattuale, normativamente determinata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (previsto nell'ultimo inciso), da dimostrare in concreto (v. da ultimo Cass. 16/07/2019), richiedendosi la specifica prova dell'esistenza del danno medesimo, in rapporto alle condizioni dell'immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di nuova sua utilizzazione, nonché all'esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo, dalle quali emerga il verificarsi di un'effettiva lesione del patrimonio (v. ex multis Cass. n. 18946 del 2019, cit.; Cass. 12/12/2008, n. 29202; 16/09/2008, n. 23720). In sostanza la Corte ha confermato la esclusione della possibilità di riconoscere un danno in re ipsa con riferimento al maggior danno previsto dall'art. 1591 cod. civ., proprio in ipotesi di occupazione abusiva di immobile (v. Cass. 13071 del 25/05/2018; n. ### del 04/12/2018; n. 11203 del 24/04/2019; n. 28163 del 31/10/2019). 
La esclusione è stata motivata facendo riferimento all'essenza stessa del danno da perdita di chance, distinto da quello da perdita definitiva del vantaggio atteso, e sulla base delle seguenti riflessioni: “### infatti, è bensì ### la possibilità di conseguire un risultato vantaggioso (ovvero di evitarne uno sfavorevole), ma il termine implica anche e soprattutto incertezza e l'incertezza è la cifra che connota, come dato essenziale, il concetto anche nelle sue declinazioni giuridiche. ### della figura è, dunque, rappresentata da una condizione di insuperabile incertezza eventistica. La chance (tanto di carattere patrimoniale quanto non patrimoniale) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una «legge di connessione. Per converso se una tale connessione è possibile non si ricade più nel campo della chance ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell'interesse avuto di mira : Cass. n. 28993 del 11/11/2019 e, prima ancora, Cass. n. 5641 del 09/03/2018; Cass. n. 6688 del 19/03/2018). Ciò posto appare dunque evidente che, nel caso del danno da ritardata restituzione dell'immobile locato ex art. 1591 cod. civ., non può esservi spazio per una risarcibilità del danno da perdita di chance, non potendo predicarsi una assoluta, aprioristica e insuperabile incertezza circa la sua sussistenza, tutto risolvendosi in un problema di prova……. Se la prova è data, anche per presunzioni, allora il danno sarà risarcibile nella sua pienezza; se tale prova non c'è, il danno non potrà essere risarcito perché non sussiste, nemmeno come sua anticipata proiezione in termini di chance. sia pure sulla scorta di presunzioni riguardanti l'effettiva potenzialità reddituale dell'immobile, per effetto della pregressa redditività dello stesso cespite…….. Concludere diversamente significherebbe equiparare il danno risarcibile ai sensi dell'articolo 1591 c.c ad un danno implicito, ossia non necessitante di prova…..” ### degli esposti principi porta ad escludere la fondatezza della rivendicazione, non avendo il ### non solo provato, ma neanche specificamente allegato le circostanze concrete che la giusificassero, essendosi limitato, nel ricorso introduttivo a riferire di avere fatto “affidamento sulla prosecuzione del rapporto locatizio con l'ente, così da rinunziare a molte offerte anche concrete da parte di terzi interessati all'acquisto o alla locazione dei locali, oltre alla impossibilità di utilizzarli…... ” . 
Con il terzo motivo d'appello il ### ha dedotto che aveva errato il Giudice di prime cure nel condannare la ### regionale di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali , liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori, senza disporre la distrazione in favore del ### antistatario che aveva reso la relativa dichiarazione. 
Ancorchè sia stata formulata la richiesta con autonomo motivo d'appello, in realtà ci troviamo di fronte ad una mera omissione materiale, che il difensore avrebbe potuto fare valere con la procedura di correzione, che peraltro sembra essere già stata attivata. Ciò non toglie che la Corte procederà alla relativa correzione, con la specificazione comunque che non si tratta di accoglimento del motivo di gravame, circostanza questa che dovrà venire in rilievo ai fini della statuizione sulle spese del presente giudizio, chestante l'esito di essoandranno integralmente compensate tra le parti, configurandosi una ipotesi di reciproca soccombenza rispetto alla valutazione della pluralità di domande.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta da ### avverso la sentenza n. 626/2022, pubblicata il ### dalla Corte di Appello di ### , così provvede: a) revoca la sentenza impugnata e, nel merito, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n 152/2017 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###, condanna la ### di ### a pagare a ### la complessiva somma di euro 45.000, oltre gli accessori come già liquidati in sentenza; b) Dispone la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata omessa la distrazione in favore del procuratore antistatario, che aveva reso la prescritta dichiarazione, delle spese processuali , liquidate in complessivi euro 3.500,00. Di tale correzione la cancelleria opererà l'annotazione in calce alla sentenza impugnata; c) Conferma nel resto la impugnata sentenza.; d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di revocazione. 
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 14/6/2024 ### dott.ssa ### 

causa n. 868/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Pina Lazzara

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