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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10364/2025 del 11-11-2025

... ### a pag. 27 della relazione), può procedersi alla quantificazione del danno. Tanto premesso, passando alla quantificazione del danno da lesioni fisiche, i ###, nella relazione peritale, ha affermato che ““Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, stato clinico, patologia ischemica miocardica) alla fattispecie.” “Di converso, i predetti profili di responsabilità sanitaria portano a riconoscere un danno iatrogeno differenziale pari al 25% (venticinque per cento), compreso tra il danno base (25%, venticinque per cento) e le odierne condizioni del #### (50%, cinquanta per cento). La relazione tecnica redatta dai ### mette in rilievo il profilo del cd. danno differenziale, inteso quale species del danno biologico. Ciò che contraddistingue il danno iatrogeno differenziale dal generico danno biologico è il verificarsi di una serie di eventi necessariamente concatenati tra loro. Con la pronuncia nr. 6341/2014, i cui approdi si condividono, la Corte di Cassazione ha statuito che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Napoli 8 ### ***********  ####. 127 ###.P.C. (Udienza del 10/11/2025) Viene trattata la causa civile iscritta al n. 27341 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, Il Giudice Dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa; dato atto che risultano altresì depositate note conclusionali; pronuncia la seguente sentenza mediante deposito al pct. 
Rg. 27341/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - nella persona del Giudice Monocratico dott. ### bianco, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 83, comma 6, del ### - ### 17 marzo 2020, n. 18 e 36 del ### - ### 8 aprile 2020, n. 23, la seguente ### causa civile iscritta al numero 27341/2022 del
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2022, aventi ad oggetto “resposanbiltià professionale e da prodotto difettoso” DA ### C.F. ###, nato a Napoli il ###, ivi residente alla ### n° 37, elettivamente domiciliato in Napoli, alla ### n° 7, presso lo studio dell'Avv. ### che, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. ### lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti conferita.  #### “A.CARDARELLI”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###Napoli alla via ### n. 9 (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### presso il cui studio è elettivamente domiciliata in #### alla via ### n. 39, unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### giusto mandato in atti.  #### residente ###, Cod. 
Fisc. ###, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. ### e dall'avv. ### ( soci professionisti della società “### società tra avvocati per azioni”, C.F. ### e P.I. ###, con sede ###Napoli alla ### di ### n. 276), mandato in atti; ###' ### S.p.A. -, ###, (C.F./P.IVA ###) con sede ####### alla ### snc, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti ##### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla ### n.89, giusto mandato in atti; ###'s ### S.A. domiciliat ###### al ### n. 86, rapp.ta e difesa da gli avv. ti #### e ### tutti del ### di Napoli giusto mandato in atti; Terza chiamata in causa (da ### MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio l' ### di rilievo nazionale A. ### di Napoli, la C.I.D. S.p.A. - ### e ### per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni : “1) ### i fatti così come descritti in narrativa; 2) ### e dichiarare la responsabilità solidale e/o alternativa e/o concorrente dell'A.O.R.N. ### in persona l.r.p.t. e della C.I.D. S.p.A. - ###, in persona del legale rappresentante p.t., nonché del Dott. ### nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa; 3) ### e dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal sig. ### come asseverate nella perizia di parte, e l'evento dannoso del 16.10.2020; 4) ### e dichiarare l'entità e la natura delle lesioni/menomazioni personali subite dal sig. ### in conseguenza dell'intervento chirurgico del 16.10.2020, come esattamente descritte nella perizia di parte redatta dal ### Dott. ### 5) Per l'effetto, condannare in solido tra loro e/o in via alternativa e/o in via concorrente: 1) l'A.O.R.N. ### in persona del l.r.p.t.; 2) e la C.I.D. S.p.A. - ###, in persona del legale rappresentante p.t., nonché 3) il Dott.  ### ovvero chi dovesse risultare tenuto, all'esito del giudizio, al pagamento, in favore del #### della somma di € 631.475,00, ovvero di quella diversa, minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta dovuta all'esito del giudizio, anche a mezzo di C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo causati all'attore dall'evento dannoso del 16.10.2020 dedotto in narrativa, e dalle conseguenti lesioni riportate, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino allo effettivo soddisfo; 6) ### in ogni caso, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese al 15%, IVA e ###” Nello specifico, l'attore ha dedotto che in data ### veniva ricoverato presso il reparto di cardiologia ### dell'### di rilievo nazionale A. ### di Napoli dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di angioplastica coronaria con impianto di stent medicato del tipo ### 2.5 x 23 mm a 12 atm, previa dilatazione con pallone; in data ### veniva sottoposto ad un ulteriore intervento di ### (###, eseguito dal dott. ### per una stenosi subocclusiva della coronaria di destra, con ingresso dalla arteria radiale sinistra; tuttavia, una volta condotta in sede di ostruzione la sonda fornita all'estremità di un palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm, l'operatore non riusciva a sgonfiare il palloncino, che rimaneva incastrato nel vaso coronarico, occludendolo e, nonostante, i tentativi manuali di rottura l'operatore riusciva solo a procurare la rottura dello shaft del catetere; si rendeva necessaria l'intubazione del paziente cui seguiva una cardioversione elettrica per una fibrillazione atriale, con trasferimento del paziente presso l'### “### II” di Napoli, dove il ### veniva sottoposto ad intervento cardiochirurgico, in circolazione extracorporea e, mediante apertura dello sterno, veniva rimosso il palloncino che occludeva la coronaria, la quale veniva rivascolarizzata mediante by pass aorto coronarico.  ### la prospettazione attorea, le sue condizioni rimanevano critiche con necessità di cure e terapie mirate; peraltro la prolungata occlusione della coronaria di destra aveva causato una necrosi inferiore del miocardio, con uno scompenso cardiaco acuto che imponeva un'assistenza ospedaliera intensiva sino alla data del 29.10.2020, cui seguiva il ricovero presso la clinica ### di ### sino alla data dell'01.12.2020; all'esito delle vicende narrate, esso attore ha assunto di presentare segni di insufficienza cardiaca cronica con dispnea da sforzo, dolore toracico, impossibilità ad effettuare attività sportiva anche minima, necessità di terapia medica e controlli periodici specialistici; soffre, altresì, di insufficienza renale cronica. 
Ciò posto, parte attrice ha dedotto la responsabilità dell'### di Napoli ed in via gradata, la responsabilità extracontrattuale ex art.  2043 c.c. di ### medico-chirurgo che ha materialmente eseguito l'intervento de quo, oltre alla responsabilità dell'azienda produttrice del dispositivo medico utilizzato nel corso dell'operazione, C.I.D. S.p.A. per danno derivante da prodotto difettoso. 
Con note conclusionali depositate il ### l'attore ha inoltre precisato che in corso di causa le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate tanto che in data ### veniva ricoverato presso il ### per insufficienza mitralica ed aortica funzionale di grado severo, tanto da necessitare in data ### di sostituzione delle valvole mitrale ed aortica. 
Si è costituita l'### di rilievo nazionale A. ### di Napoli, la quale ha eccepito l'inesistenza del nesso causale tra l'operato dei suoi sanitari ed i danni lamentati da parte attrice, avendo, l'equipe medica, agito con estrema diligenza e professionalità. ### la prospettazione della convenuta struttura ospedaliera, gli attuali esiti e postumi derivati al ### sono stati causati dal malfunzionamento del dispositivo medico utilizzato in quanto non conforme in termini di qualità e sicurezza; esso, nello specifico, si presentava in forma sigillata e sterile oltre che di ridotte dimensioni (diametro una volta gonfiato che va e dai 2 ai 3-4 mm) ed ogni valutazione di controllo e verifica era di esclusiva competenza della ### produttrice; per tali motivi, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto di accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento è da attribuire esclusivamente alla società C.I.D. 
S.p.A.; con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Si è costituita la ### S.p.A. che ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea ed ha escluso ogni ed eventuale difetto del device, attribuendo l'evento avverso a fattori causali terzi e comunque estranei alla sua produzione. 
Si è costituito ### che preliminarmente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della ###s ### S.A. ha eccepito l'infondatezza domanda attorea; nella denegata ipotesi di condanna, ha chiesto di essere manlevato dalla A.O.R.N. A. ### ovvero, in via gradata, dalla ###s ### S.A in virtù di contratto di assicurazione per la responsabilità professionale ((polizzen. ###-LB - ###-LB). 
Si costituita la terza chiamata ###s ### S.A. la quale ha eccepito il difetto di legittimazione dell'assicurato ### e l'inoperatività contrattuale della polizza. In ogni caso ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto. 
Ammessa ed espletata la C.T.U. medico legale a firma dei dottori ### e ### la causa è stata rinviata all'udienza del 10.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.  ***** 
La domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento.  ### ha esercitato un'azione giudiziale risarcitoria contro l'A.O.R.N. ### la C.I.D. S.p.A. e ### ai fini della declaratoria della relativa responsabilità solidale e/o alternativa per l'evento chirurgico di angioplastica coronaria del 16/10/2020 e le conseguenze dannose che sono scaturite dal malfunzionamento del dispositivo medico - palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm. 
Sussiste, pertanto, piena legittimazione ad agire dell'attore nei confronti dell' ### di rilievo nazionale A. ### di Napoli , sia nei confronti della C.I.D. S.p.A. - ### (e ciò indipendentemente dall'assenza di un rapporto contrattuale diretto fra l'attore e quest'ultima), essendo incontestato che il ### abbia usufruito del “palloncino per l'impianto di stent” per cui è causa a seguito di intervento chirurgico risalente al mese di ottobre 2020 presso l'UTC dell'### i cui sanitari provvidero ad impiantare il dispositivo medico prodotto dalla società convenuta ### spa. 
Ciò premessi, in punto di responsabilità per prodotti difettosi, le norme di cui agli artt. 114, 116 e 121 del d. lgs. 206/2005, individuano sia in capo al produttore (C.I.D. S.p.A), sia in capo al soggetto fornitore (### di rilievo nazionale A. ### di Napoli) i soggetti astrattamente responsabili. 
Quanto al riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. 206/2005, l'onere di provare sia la pericolosità del prodotto sia il nesso causale fra la pericolosità del prodotto ed il danno incombe in capo al consumatore, tra cui certamente rientra l'odierno attore, atteso che possono invocare la responsabilità da prodotto difettoso “tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all''utilizzatore' in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale” (cfr civ., sent. n. 13458 del 29.05.2013). 
Peraltro, è appena il caso di rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd.  codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art.  118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.” (cfr ###. 3, Ordinanza n. 11317 del 07/04/2022)
Sul punto deve rilevarsi che il ### ha efficacemente dimostrato con la documentazione medica allegata all'atto introduttivo (### clinica 2020028783 concernente il ricovero presso l'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli dal 14 al 16/10/20 - angioplastica coronarica del 16.10.20 - ### clinica 2020039776 concernente il ricovero presso l'A.O.U. “### II” di Napoli dal 16 al 29/10/20), che il danno a lui derivato è direttamente collegato al difetto del dispositivo medico (palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico) e non invece da cause esterne indipendenti (quali la malpractice dei sanitari del ###. In particolare, nella cartella clinica del ### è riportato quanto segue: “16/10/20 - ### di stenosi subocclusiva di coronaria destra medio prossimale via radiale sx. Si predilata la lesione con pallone 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm e si procede ad impianto di DES Cre8 EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm con evidenza di buona espansione dello stent ma con impossibilità allo sgonfiaggio del pallone dello stent stesso che permane gonfio anche dopo tentativi di sgonfiaggio manuale con evidenza di pallone permanentemente gonfio e rottura shaft. Si tenta rottura del pallone con diversi devices con accesso anche femorale dx 8 F. Tentativo di recupero con onesnare con rimozione di guida ed ipotubo ma con pallone permanenentemente gonfio. 
Per presenza di FA si pratica CVE dopo intubazione orotracheale del paziente da parte del rianimatore con ripristino di ritmo sinusale. Attivata immediatamente richiesta di trasferimento in sala di ### Si organizza il trasferimento con ambulanza rianimativa sedato ed intubato con introduttore arterioso ### a.f. dx e venoso ###. Compenso emodinamico stabile con P.A. 185/70 mm### 115 bpm ### 100% in ventilazione.”( cfr. produzione attorea - cartella paziente integrato pag. 14); inoltre dalla ### di procedura angioplastica si evince quanto segue : “Si effettua ### di stenosi critica prossimale e medio prossimale di coronaria destra previa predilatazione con pallone 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm e successivo impianto di DES Cre8 EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm con evidenza di buona espansione dello stent ed impossibilità allo sgonfiaggio del pallone”; infine dalla ### clinica n. 2020039776 concernente il ricovero presso l'A.O.U. “### II” di Napoli dal 16 al 29/10/20 si legge quanto segue “Proveniente dall'### dove durante seduta interventistica di angioplastica, subisce occlusione coronaria dx per mancato sgonfiaggio del palloncino… viene condotto direttamente in sala operatoria”. 
Deve precisarsi infatti che la cartella clinica costituisce documentazione ufficiale certificata dove sono riportati in modo dettagliato gli eventi clinici a far data dall'utilizzo del dispositivo medico difettoso ed integra un elemento probatorio ai sensi dell'art. 120 del codice del ### che consente di accertare la stretta correlazione temporale e funzionale tra l'utilizzo del dispositivo e l'insorgenza delle lesioni personali a carico del ### Sempre ai fini di individuare il perimetro decisorio, in fatto e in diritto, va rammentato che si sensi dell'art. 5 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 117 del cd. "codice del consumo"), il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili e in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore. 
Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013 Sulla scorta di tale premessa è ragionevole affermare che la prova del nesso causale fra la somministrazione di un prodotto che si assume difettoso ed il danno conseguente possa essere desunta anche da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, i quali lo facciano ritenere sussistente, anche nel caso in cui una prova certa di tale nesso causale non sia stata acquisita, in quanto la ricerca scientifica né ne escluda, né ne ammetta l'esistenza. 
Nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che l' ### di rilievo nazionale A. ### ha adeguatamente conservato il prodotto (palloncino gonfiabile per l'impianto di stent coronarico) conformemente ai requisiti di sicurezza previsti, escludendo eventuali irregolarità della sua condotta; in particolare, con ### del 20/10/2020 inviato al Ministero della salute, l' ### denunciava i fatti accaduti durante l'intervento del 16.10.2020 cui era stato sottoposto il ### in particolare dal detto rapporto si legge che: “### procedura di angioplastica coronarica dopo aver adeguatamente preparato la stenosi mediante predilatazione veniva posizionato lo stent in questione. Dopo gonfiaggio a pressione nominale ed idonea espansione si verificava impossibilità allo sgonfiaggio del pallone dello stent che rimaneva in sede gonfio determinando occlusione della coronaria in questione nonostante tutti i tentativi di sgonfiaggio. 
Il paziente veniva rapidamente trasferito presso la ### dell'### dove veniva sottoposto a ### aorto coronarico urgente” ( cfr. segnalazione al Ministero della salute relativa al dispositivo medico - allegata alla comparsa di costituzione). 
Né nel caso corso dell'istruttoria è emerso un qualche elemento che possa configurare una qualche forma di responsabilità in capo alla struttura sanitaria che si è limitata ad impiantare il dispositivo medico, senza poter svolgere alcuna attività di controllo preventivo, posto che (e la circostanza è incontestata) il dispositivo de quo è stato consegnato dalla casa produttrice in forma sigillata e sterile, laddove un'apertura ed gonfiaggio preventivo del palloncino avrebbe determinato l'inutilizzabilità dello stesso. 
Da ciò ne discende che non emergono elementi tali da far ritenere sussistente una responsabilità dell'### né del medico convenuto che ha effettuato l'intervento. Ne discende che la domanda attorea proposta contro il dott.  ### e il ### va rigettata. 
Invece, alcuna prova liberatoria è stata fornita dalla società convenuta, C.I.D. 
S.p.A. sulla quale grava il relativo onere ai sensi dell'art. 120, II comma, d. lgs.  206/2005. 
Sull'argomento, è stato ormai affermato il principio secondo cui lo standard di cosiddetta certezza probabilistica, operante in materia civile, non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass. civ., ord. n. 18584 del 30.06.2021).
Tanto premesso in termini generali, con l'istruttoria espletata è stato dimostrato che in data ### l'attore fu sottoposto presso l'### di ### ad chirurgico di angioplastica coronaria del 16/10/2020 dal quale sono derivate conseguenze dannose scaturite dal malfunzionamento del dispositivo medico - palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm - (mancato sgonfiaggio del pallone).  ### della pericolosità del prodotto de quo e la verifica della sussistenza di un nesso causale fra lo stesso ed il danno causato ad ### è stata confermata dai ###. ### e Dott. ### che hanno con chiarezza precisato quanto segue: “in base alle immagini angiografiche esaminate e alla descrizione dell'intervento, la modalità esecutive della procedura sono apparse scevre da criticità di sorta, non evincendosi elementi suggestivi per difetti tecnici o decisioni inappropriate che possano aver contribuito al determinismo della complicanza. è di tutta evidenzia che il punto nodale della presente disamina è costituito dall'angioplastica 16/10/20 e dalle conseguenze lesive scaturite dal mancato sgonfiaggio del pallone. In merito a tale procedura, va debitamente precisato che una riperfusione miocardica per via percutanea è un atto di frequentissimo riscontro nella pratica clinica cardiologica cosicché - pur richiedendo competenze specialistiche, attenzione e abilità tecnica - può ritenersi di routinaria esecuzione. 
Parimenti, la complicanza occorsa (ritenzione del palloncino per suo mancato sgonfiaggio), sebbene rara e produttiva di un contesto emergenziale, è descritta nel campo scientifico e rispetto alla stessa sono disponibili sufficienti indicazioni riguardo gli interventi terapeutici da intraprendere al suo verificarsi. 
A questo punto, si impongono ulteriori riflessioni che - sulla scorta degli elementi conoscitivi considerati nel loro insieme - ci permettano di stabilire, con qualificata probabilità, la causa della complicanza. Per quanto attinente allo stato anteriore del soggetto, deve riconoscersi l'assenza di circostanze che - in sé per sé considerate - possano giustificare l'insorgenza dell'evento avverso.
In effetti, ricorrevano alcuni dei generici fattori di rischio per la ritenzione del pallone (sesso maschile, ipertensione arteriosa, recente angioplastica coronarica), ma riteniamo che questi non fossero sufficienti a giustificare il suo verificarsi. Ciò è avvalorato dalla rarità dell'evento nella popolazione generale.  ###, qualora le predette caratteristiche individuali possedessero un'efficienza causale sufficiente, necessariamente ci si dovrebbe aspettare un assai più elevato tasso di ricorrenza della complicanza. 
Analoghe considerazioni possono essere mosse in merito alle caratteristiche della lesione ateromasica e del vaso trattato. 
In terzo luogo, in base alle immagini angiografiche esaminate e alla descrizione dell'intervento, la modalità esecutive della procedura sono apparse scevre da criticità di sorta, non evincendosi elementi suggestivi per difetti tecnici o decisioni inappropriate che possano aver contribuito al determinismo della complicanza. 
Alla luce di quanto sopra, dovrà rinviarsi l'evento avverso a difetti del device, con responsabilità della sua ### produttrice. 
In conseguenza dell'evento avverso è venuta a realizzarsi un'invalidità temporanea, necessariamente da valutare in termini “differenziali” rispetto a quanto poteva attendersi nel caso di una procedura di angioplastica non complicata da occlusione meccanica dell'arteria coronarica destra (in soggetto con esiti recenti di infarto del miocardio). 
Ai fini della sua stima andrà fatto riferimento, da un lato, alla documentazione sanitaria disponibile e, dall'altro, a criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica.  ###à temporanea può valutarsi in una invalidità temporanea totale (### di 30 ### giorni e una invalidità temporanea parziale (###, progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 75% (settantacinque per cento) per 30 ### giorni, sul 50% (cinquanta per cento) per 30 ### giorni.
I postumi odierni, tenuto conto di quanto contenuto nelle ### della ### di ### e delle ### possono essere valutati nell'ordine del 50% (cinquanta per cento) di danno biologico permanente…. 
E ancora “Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, stato clinico, patologia ischemica miocardica) alla fattispecie.” “Di converso, i predetti profili di responsabilità sanitaria portano a riconoscere un danno iatrogeno differenziale pari al 25% (venticinque per cento), compreso tra il danno base (25%, venticinque per cento) e le odierne condizioni del #### (50%, cinquanta per cento). 
Le condizioni cardiologiche appaiono suscettibili di miglioramento nel caso di un futuro trattamento della patologia valvolare mitralica, con possibile stabilizzazione del quadro clinico sul 42-45% (quarantadue-quarantacinque per cento) di danno biologico permanente.” (cfr. CTU pag 26-29) Ciò posto, pienamente condivisibile - anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentato - risulta quanto riferito dai ### Inoltre, in risposta alle osservazioni dei ### della ### s.p.a, dott. ### e dott. ### i ### hanno motivatamente ribadito che le conseguenze negative occorse all'attore non sono state causate da errori procedurali nel posizionamento del palloncino, laddove peraltro, la lesione ateromasica trattata non presentava aspetti di particolare rischio (tortuosità significative o calcificazioni marcate, ecc…) (cfr. CTU pag.30 -32) Le risultanze degli accertamenti peritali possono essere poste a fondamento della presente decisione. 
Accertata per le ragioni espresse la responsabilità della ditta produttrice (come confermato dalle efficaci valutazioni dei ### a pag. 27 della relazione), può procedersi alla quantificazione del danno. 
Tanto premesso, passando alla quantificazione del danno da lesioni fisiche, i ###, nella relazione peritale, ha affermato che ““Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, stato clinico, patologia ischemica miocardica) alla fattispecie.” “Di converso, i predetti profili di responsabilità sanitaria portano a riconoscere un danno iatrogeno differenziale pari al 25% (venticinque per cento), compreso tra il danno base (25%, venticinque per cento) e le odierne condizioni del #### (50%, cinquanta per cento). 
La relazione tecnica redatta dai ### mette in rilievo il profilo del cd. danno differenziale, inteso quale species del danno biologico. 
Ciò che contraddistingue il danno iatrogeno differenziale dal generico danno biologico è il verificarsi di una serie di eventi necessariamente concatenati tra loro. Con la pronuncia nr. 6341/2014, i cui approdi si condividono, la Corte di Cassazione ha statuito che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità % con riferimento agli esiti della originaria ferita fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. Ed è proprio ciò che è stato fatto dai ### Sull'argomento è poi intervenuta la Suprema Corte, ### 3° con la pronuncia nr 26117/2021, secondo cui “… tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità: e dunque sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità (come ritenne erroneamente il primo giudice, pur avendo sostanzialmente intuito quale fosse il calcolo corretto). Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato; va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure”. 
Ne deriva che, trattandosi, con tutta evidenza, di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente residuati a carico dell'istante e quello dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in caso di corretto espletamento della procedura interventistica [cfr., all'uopo ed “ex multis”, Tribunale di #### (G. M. 
Cons. dott. ###, 15 giugno 2012, n. 7155, nonché, da ultimo, civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. 
Ciò posto, trattandosi di lesioni rientranti nelle cosiddette macropermanenti, che comportano postumi permanenti complessivamente superiori al 9%, occorre fare riferimento alle normative vigenti con l'applicazione della ### 2024. In tale contesto, il danno non patrimoniale, deve essere valutato in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attore al momento dell' intervento chirurgico (57 anni), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in € 187.106,00 (arrotondato all'unità), somma pari , appunto, alla differenza tra l'importo di € € 266.465,00 relativo all'invalidità permanente pari al 50% e quello di € 79.359,00 relativo all'invalidità permanente pari al 25% che sarebbe residuata a carico dell'attore in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito, oltre una invalidità temporanea parziale di 30 giorni di ### 30 gironi di
ITP al 75%, seguiti da altri 30 giorni al 50% quantificata in € 7.762,50 Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il danno complessivamente patito dall'attore può essere liquidato nell'importo complessivo di € 194.868,50, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo. 
Non possono riconoscersi gli interessi da ritardo, non avendo l'attore dimostrato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. (cfr. da ultimo sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 secondo cui “###obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” Infine, con riferimento a quanto dedotto dal procuratore di parte attrice circa un successivo aggravamento del ### (cfr. note conclusionali depositate in data ###), a parere di questo Giudice, deve escludersi un'ulteriore risarcibilità della patologia sopraggiunta che non costituisce danno autonomamente risarcibile, ma rappresenta un mero sviluppo della lesione originaria già oggetto di risarcimento nella presente causa. 
Nulla, inoltre deve disporsi in ordine agli interessi compensativi, non essendo stata svolta sul punto tempestiva domanda (Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10376). 
Al pagamento dei superiori importi va condannata la struttura convenuta C.I.D. 
S.p.A. 
Quanto alla domanda attorea volta al risarcimento del danno per perdita di capacità lavorativa specifica, l'attore ha dedotto che in conseguenza dell'intervento del 16.10.2020 non ha più potuto svolgere alcuna attività imprenditoriale.  ### è indimostrato. 
Sul punto la Suprema Corte ha ampiamente chiarito che “### di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n.39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 25/05/2004) Nel caso di specie, dalla documentazione depositata ed in particolare dall'estratto conto previdenziale ### (cfr. all.15 II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c) non si evincono rilevanti variazioni del reddito, né risulta l'attività imprenditoriale ma solo quella di soggetto dipendente. 
Invero, contrariamente agli assunti attorei, deve osservarsi che il permanere invariato, per più anni, del montante contributivo induce a ritenere che anche il reddito da lavoro dipendente (o autonomo) sia rimasto sostanzialmente stabile nel periodo di riferimento, non essendovi stato un incremento tale da determinare una maggiore contribuzione. 
La domanda quindi deve essere rigettata. 
Rimane assorbita dal rigetto della domanda attorea, la domanda di garanzia impropria svolta dal convenuto ### nei confronti di ###s ### S.A. 
Le spese seguono la soccombenza della C.I.D. S.p.A. - ### che quindi deve rifonderle all'attore per come liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022; Sempre per il principio della soccombenza, vanno poste a carico di C.I.D. S.p.A.  - ### le spese di consulenza come liquidate in corso di causa. 
Mentre sussistono gravi motivi, da individuarsi nella complessità degli accertamenti peritali che si sono resi necessari, per compensare tra tutte le altre parti le spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • in accoglimento della domanda giudiziale, condanna C.I.D. S.p.A. - ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 194.868,50, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo; • condanna, altresì, C.I.D. S.p.A. - ### al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente in euro 14103,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge • ### in via definitiva a carico di C.I.D. S.p.A. - ### il compenso dei consulenti come liquidato in corso di causa • ### la domanda svolta nei confronti dell'### di rilievo nazionale A. ### di ### • ### la domanda svolta nei confronti di ### • dichiara assorbita la domanda di garanzia avanzata da ### nei confronti ###s ### S.A.  • Compensa le spese di lite tra le altre parti. 
Così deciso in ### all'esito dello scambio di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10.11.2025.   

IL GIUDICE
MONOCRATICO dott.


causa n. 27341/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Lo Bianco Fiammetta

M
5

Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza n. 481/2025 del 07-11-2025

... peggioramento delle condizioni di salute del sig. ### ed il danno iatrogeno dal medesimo lamentato, provvedendo alla relativa stima del danno, tenuto comunque conto delle pregresse condizioni di salute del soggetto, specificando l'apporto causale riferibile all'operato di ciascuno dei sanitari e/o delle strutture intervenuti. In via subordinata, si chiede quantomeno la convocazione a chiarimenti del collegio peritale. Per il convenuto ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'inammissibilità della domanda avversaria per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti nella parte in cui agiscono quali eredi di ### e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori. In via principale, nel merito: dichiarare la nullità, e quindi l'inammissibilità, della domanda avversaria in quanto indeterminata e indeterminabile; accertare e dichiarare, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla dott.ssa ### per tutto quanto esposto nella superiore parte motiva e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente in quanto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ASCOLI PICENO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da: ######## tutti con il patrocinio dell'Avv. ### ATTORI ### - AST - ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### LLOY#### S.A (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### CONVENUTI oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.  ### gli attori: l'On.le Tribunale adìto voglia - ### che la mancanza di richiesta di una consulenza cardiologica e di un ecocardiogramma preoperatorio in relazione agli esiti degli esami strumentali eseguiti in PS al momento del ricovero e alle patologie cardiovascolari riportate in anamnesi, e dall'altra parte, una infusione di liquidi sproporzionato alla condizione ### in presenza di insufficienza renale hanno causato il decesso del sig. ### Caselli” - Dichiarare che a causa della suesposta negligente condotta omissiva l'AST 5 area vasta 5 in persona del legale rappresentante nonché i medici che hanno partecipato all'intervento e precisamente la dott. ### la ###s ### S.A. chiamata in causa e garanzia, il dott dott. ### e la dott.### che sono tutti il obbligati a risarcire gli attori iure proprio e iure hereditatis -E per l'effetto condannare l' AST 5 area vasta 5 in persona del legale rappresentante pro tempore ed i dott.ri ##### e la la ###s ### S.A. a risarcire gli attori nella misura di e. 1.389.000,00.o quella maggiore o minore di giustizia così come suddiviso e specificato in narrativa con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro oltre le spesse occorse per l'espletamento dell'ATP che ammontano ad e 5.071,21. 
E quindi per l'effetto condannare i resistenti alle spese del presente giudizio come da nota spese depositata Per il convenuto ### - AST - di ### Voglia l'Ill.mo Tribunale di ###, adversis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la improcedibilità e/o la inammissibilità della domanda poiché i ricorrenti non hanno iniziato il giudizio di merito nel termine di sei mesi dalla conclusione del procedimento di mediazione ex d. lgs. 28 del 2010. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità di tutti gli atti processuali compiuti e da compiere per le vistose irregolarità nella fase introduttiva del giudizio esposte in narrativa. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale gradata dichiarare la nullità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui al ricorso per essere stata ammessa la c.t.u. preventiva e/o l'accertamento tecnico preventivo in difetto dei pressupposti che ne permettono l'ammissione. Riconoscere e dichiarare che la consulenza tecnica espletata è nulla, oppure annullarla e come ritenerla tamquam non esset ### per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo ### nazionale o tenuto da ogni Tribunale; ### per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico; ### per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici. Nel merito riconoscere e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della domanda dei ricorrenti anche in virtù dell'art. 2236 cod. civ. In via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità e di aspetti di colpa in capo ai sanitari, previa esclusione del risarcimento per danni non provati, vorrà l'###mo Tribunale specificarne il grado (lieve, grave, gravissimo) e nel caso di ritenuta concorrente responsabilità di più sanitari vorrà graduare in misura percentuale l'apporto eziologico di ciascuno di essi ed il rispettivo grado della colpa (lieve, grave, gravissimo). In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di giudizio. 
Per il convenuto ###S ### S.A.: Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, del ricorso non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della ### per colpa grave del medico strutturato e per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto; 2) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza del ricorso verso la concludente ###s ### S.A. e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di condanna diretta al pagamento delle eventuali somme risarcitorie dovute in favore dei ricorrenti.  3) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Per il convenuto ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) ### respingere ogni avversa pretesa da chiunque proposta nei confronti della Dr.ssa ### in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto; 2) ### nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dai ricorrenti, previa determinazione secondo giustizia dei danni risarcibili nei limiti di quanto effettivamente provato, graduare le responsabilità, tenendo conto del diverso apporto causale di ciascuno dei soggetti evocati in giudizio, ponendo a carico della Dr.ssa ### solo quota parte del risarcimento in proporzione all'accertato concorso di colpa e conseguentemente condannando la AST di ### in persona del commissario liq. p.t., già ### a manlevarla e tenerla indenne di tutto quanto dovesse essere condannata a pagare per capitale, interessi e spese in favore dei ricorrenti; 3) ### Con vittoria delle spese e competenze di lite.  ###: Senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede disporsi il rinnovo della CTU medico-legale sulla scorta dei rilievi critici esposti nel presente atto, al fine di accertare la eventuale sussistenza di una condotta colposa della Dr.ssa ### e/o degli ulteriori sanitari intervenuti in ordine alla vicenda per cui è causa e, solo in ipotesi di risposta affermativa, accertare la sussistenza di un nesso eziologico tra dette condotte asseritamente colpose, il peggioramento delle condizioni di salute del sig. ### ed il danno iatrogeno dal medesimo lamentato, provvedendo alla relativa stima del danno, tenuto comunque conto delle pregresse condizioni di salute del soggetto, specificando l'apporto causale riferibile all'operato di ciascuno dei sanitari e/o delle strutture intervenuti. In via subordinata, si chiede quantomeno la convocazione a chiarimenti del collegio peritale. 
Per il convenuto ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'inammissibilità della domanda avversaria per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti nella parte in cui agiscono quali eredi di ### e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori. 
In via principale, nel merito: dichiarare la nullità, e quindi l'inammissibilità, della domanda avversaria in quanto indeterminata e indeterminabile; accertare e dichiarare, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla dott.ssa ### per tutto quanto esposto nella superiore parte motiva e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto. 
In via subordinata, nel merito: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, graduare le eventuali responsabilità dei sanitari coinvolti accertando e dichiarando l'obbligo della “### - AST di ### in persona del ### p.t. che agisce quale direttore generale della ### e ### liquidatore della gestione liquidatoria delle ex ### ex art. 42 L.R.  19/2022” di rispondere, in forza della normativa e delle motivazioni di cui in premessa, delle condotte colpose e/o dolose del proprio ausiliario dipendente dott.ssa ### e, per l'effetto, condannare la predetta ### nella spiegata qualità, a garantire, manlevare e tenere indenne la dott.ssa ### da qualunque somma dovesse essere condannata a pagare ai ricorrenti, nessuna esclusa. 
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della precedente fase di ATP (R.G. 2025/2022) Per il convenuto ### Voglia il Tribunale adìto, respinte le contrarie domande, deduzioni ed eccezioni avversarie: - in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertato e dichiarato che si verte in fattispecie di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010 nonché accertato e dichiarato il suo mancato effettivo espletamento, fissare l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 6 D. Lgs. n. 28/2010, udienza alla quale verificare l'assolvimento della condizione di procedibilità legale; - in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), cod. proc. civ, e, per l'effetto, adottare apposito ordine all'indirizzo della parte ricorrente affinché provveda ad integrare la domanda; precede, accertare e dichiarare, in assenza dei presupposti che ne possano legittimare la chiamata in causa non avendo egli assunto alcun ruolo casuale e/o concausale, diretto e/o indiretto, nella causazione dell'evento quale secondo chirurgo (che non ha eseguito l'intervento né alcuna attività in sala operatoria), disporre l'estromissione dal presente giudizio del dott.  ### con ogni conseguenza di legge; - in via preliminare ed in ipotesi di rigetto della richiesta di cui al punto che precede: preso atto dell'istanza di chiamata in causa dei terzi, ritenuta ammissibile e rilevante, differire l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva nel rispetto dei termini di comparizione, assegnando all'odierno deducente il termine per provvedere alla notifica dell'atto di chiamata in causa dei predetti terzi; - in via preliminare, sempre in rito: accertare e dichiarare l'assenza degli elementi costitutivi della responsabilità personale e patrimoniale in capo al dott. ### per i fatti per cui è processo; accertare e dichiarare l'assenza del nesso di causalità diretta e/o indiretta in capo al dott. ### per i fatti per cui è processo e, quindi, dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile; - nel merito: accertare e dichiarare il rispetto delle regole di diligenza media medica da parte del dott. ### per i fatti per cui è processo e l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità, diretta e/o indiretta, causale e/o concausale, in capo allo stesso; accertare e dichiarare l'infondatezza, per difetto di prova, della domanda risarcitoria formulata all'indirizzo del dott. ### per i fatti per cui è processo; in ogni caso, respingere il ricorso introduttivo nella misura in cui è rivolto al dott. ### - in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente e, quindi, in denegata ipotesi di condanna a carico dell'odierno deducente: esercitare il potere riduttivo ed attribuire al dott. ### stante la sua figura di chirurgo in seconda che non ha adottato alcuna decisione in intervento, una quota di responsabilità non superiore al 5% dell'importo che dovesse essere complessivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno; accertare e dichiarare il diritto del dott. ### ad essere manlevato e/o garantito da ### (nel frattempo divenuta ### e/o dalla ### di ###s ### S.A. per l'intero importo che in sentenza dovesse essere riconosciuto a suo carico. 
Vinte le spese di lite. 
In via istruttoria: si allegano i documenti indicati in narrativa (come da separato elenco); si chiede disporsi CTU medico legale finalizzata ad accertare se vi è stata una responsabilità del dott. ### nella causazione dell'evento morte occorso al sig. ### si chiede disporsi prova testimoniale (o l'interrogatorio formale ove ne venisse autorizzata la chiamata in causa) del dott. ### e del dott. ### sui seguenti capitoli: “a) ### che voi avete valutato il Paziente in ### ed avete fornito l'indicazione dell'intervento in urgenza?”; “b) ### che l'intervento non si sarebbe potuto eseguire in regime di elezione, oltre le 48 ore dall'evento della frattura al femore?”: “c) ### che l'indicazione dell'intervento in urgenza da eseguirsi entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento di frattura al femore era indicato, all'epoca del fatti, dalle linee guida internazionali e nazionali?”; “d) ### che il figlio del sig. ### e anche questi vi hanno riferito che il secondo era affetto da cardiopatia o da altra patologia cardiaca? Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ### ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., i soggetti in epigrafe indicati chiedevano la condanna al risarcimento del danno, per responsabilità da prestazione di attività sanitaria, della convenuta ### quale struttura sanitaria presso la quale era stato operato il loro parente ### - deceduto a seguito dell'operazione -, nonché dei convenuti #### e ### quali medici intervenuti nel trattamento. 
Veniva convenuta in giudizio anche ###S ### S.A. in qualità di compagnia assicurativa della dott.ssa ### (certificato di polizza n. ###).  ### dell'odierno giudizio era stata preceduta, in un primo momento, da un tentativo di mediazione conclusosi con verbale negativo del 16/7/2020 e, poi, da un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696-bis, c.p.c., procedimento iscritto al N.R.G. 2025/2022 e conclusosi con il deposito della CTU in data ###. 
In data ###, il Giudice, vista l'istanza depositata in data ### dai ricorrenti, nella quale si dava atto dell'erronea indicazione del convenuto AST 5 anziché AST di ### in persona del commissario liquidatore, invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto ed operando la notifica di conseguenza. Il ricorso veniva così tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza. 
Tutte le parti convenute si costituivano in giudizio, sollevando alcune eccezioni di rito, contestando la domanda nel merito e chiedendone il rigetto. I medici convenuti chiedevano, in subordine, accertarsi la graduazione delle eventuali rispettive colpe e condannarsi l'AST alla manleva nei propri confronti. I convenuti ### e ### svolgevano, altresì, domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice ###s ### S.A.  ###s ### S.A si costituiva in un primo momento in data ###; successivamente in data ### e in data ### depositava due atti di intervento volontario, il primo in forza del certificato ###-LB e il secondo in forza del certificato ###-
LB. Tali atti d'intervento - giustificati con il riferimento a due diversi certificati di assicurazione (uno della dott.ssa ### analogo a quello indicato nella originaria comparsa di costituzione, e l'altro del dott. ### non risultano, in realtà, strettamente necessari come tali. Ben avrebbe potuto ###s, infatti, semplicemente svolgere tutte le difese relative ai propri assistiti nel primo atto di costituzione e negli atti ad esso conseguenti, senza necessità di ulteriori separati atti d'intervento con relative costituzioni, posto che la qualità di parte è unitaria: la ###s è e rimane un soggetto giuridico unitario, indipendentemente dal numero delle posizioni di garanzia azionate nei suoi confronti. 
Pertanto, non risultano ammissibili eventuali atti duplicati (quali le duplici memorie ex art. 281 duodecies c. 4 depositate, essendo ammissibili solo le prime depositate per ciascun termine) e la posizione della convenuta ###S ### S.A sarà considerata, anche ai fini della condanna alle spese di lite, in modo unico ed unitario. 
Alla prima udienza, il Giudice, rilevato che il tentativo obbligatorio di mediazione non era stato svolto nei confronti del convenuto ###s ### S.A. e che, comunque, esso era stato svolto per una domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento, e risultava comunque opportuno rimettere tutte le parti in mediazione, onde trattarvi anche le domande di garanzia/manleva ora svolte dai convenuti ### e ### nei confronti rispettivamente dell'AST ### e della ###s, ne ordinava il rinnovo. Il tentativo di conciliazione si concludeva con esito negativo, come da verbale del 28/1/2025 (dep. di parte attrice del 4/2/2025). 
Alla successiva udienza del 10/4/2025 venivano assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma IV, c.p.c. Con ordinanza a seguito di note di trattazione scritta del 19.9.2025 - da intendersi qui trascritta -, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rigettava le istanze istruttorie e fissava l'udienza del 6/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato tutte le parti ad eccezione del convenuto ### depositavano le rispettive note scritte. 
In via pregiudiziale, il convenuto ###S ### S.A., in riferimento al certificato n. ###-LB (riguardante la dott.ssa ###, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della ### per colpa grave del medico strutturato.  ### appare fondata. Ai sensi dell'art. 12, comma I, L. n. 24/2017, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. Il tenore letterale della norma è chiaro nel riconoscere al danneggiato il diritto di agire per il risarcimento del danno direttamente nei confronti della società assicuratrice sia della struttura sanitaria (art. 10, comma I), che del singolo medico che svolge la propria opera al di fuori della struttura sanitaria o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 10, comma II). 
Nel caso in esame, gli attori hanno agito direttamente nei confronti di ###S #### S.A quale società assicuratrice della dott.ssa ### (certificato ###-LB), medico coinvolto nella vicenda oggetto di giudizio, ma non rientrante nelle categorie indicate dall'art. 10, comma II, L. n. 24/2017, in quanto medico “strutturato” (la circostanza, allegata da ###s, non è stata contestata da parte attrice) del convenuto nosocomio. Va da sé, dunque, che gli odierni attori non abbiano alcun titolo per agire direttamente nei confronti della convenuta ###S ### S.A. per la posizione della dott.ssa ### In via parimenti pregiudiziale, il convenuto ### ha ribadito l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda a causa della tardiva introduzione dell'odierno giudizio rispetto alla conclusione del primo tentativo di mediazione (conclusosi in data ###). In sintesi, il convenuto ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 8, comma ### L. n. 24/2017 anche al caso in cui la condizione di procedibilità venga soddisfatta con l'esperimento del tentativo di conciliazione e non attraverso l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., ipotesi quest'ultima espressamente presa in considerazione dalla norma. 
Posto che nel caso in esame la condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma I, L. n. 24/2017, risulta soddisfatta con l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., deve comunque rilevarsi che in tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'art. 8, comma 3, della l.  n. 24 del 2017, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione, al fine di assicurare la persistenza degli "effetti della domanda", non si applica nel caso in cui la condizione di procedibilità sia stata assolta con l'esperimento della mediazione, in relazione alla quale una preclusione processuale - non prevista espressamente dalla norma - non può essere giudizialmente individuata praeter legem, a limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 15466 del 10/06/2025). ### in esame appare, dunque, infondata in diritto. 
Sempre in via preliminare, ### ha eccepito la nullità del ricorso e degli atti conseguenti del giudizio di merito. ### non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. 
Con ricorso ex art. 281-decies, c.p.c. depositato in data ###, l'attore individuava erroneamente il convenuto ### quale struttura sanitaria responsabile. Su istanza dello stesso attore, in data ### il Giudice invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto e al contempo autorizzava la notifica entro i termini come già assegnati. Il ricorso corretto e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati nei confronti di ### in data ###, così come dalla stessa dichiarato con la propria comparsa di costituzione. ### di nullità non appare fondata in quanto, fermo quanto già disposto con la citata ordinanza del 7/10/2025, il ricorso corretto e il relativo provvedimento di fissazione dell'udienza risultano essere stati notificati in data ###, dunque entro il termine previsto dall'art. 281-undecies, c.p.c., ovvero almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza, quest'ultima fissata in data ###. Non si ravvisa, dunque, alcuna lesione del diritto difesa del convenuto ### - il quale si è costituito e difeso nel merito - e pertanto, dal momento che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, non ricorrono i presupposti per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo. 
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità della consulenza tecnica preventiva, così come sollevata dal medesimo convenuto. Sul punto ### sostiene che l'eccezione di inammissibilità non sia stata affrontata dal Giudice designato per l'### o comunque che la decisione sul punto non fosse minimamente motivata, in quanto nell'ordinanza riservata del 15/6/2022 si leggeva soltanto: ritenuta l'ammissibilità del procedimento. 
Posto che, ai sensi dell'art. 698 c.p.c., l'assunzione preventiva di mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, l'osservazione di parte impone un'analisi più approfondita dell'eccezione in esame. In primo luogo, è privo di fondamento normativo l'argomento secondo cui l'inammissibilità dell'ATP deriverebbe dal fatto che la condizione di procedibilità era già stata esperita con il tentativo di mediazione. In secondo luogo, non appare meritevole di accoglimento nemmeno l'ulteriore argomento secondo cui non vi era alcuna urgenza e il provvedimento richiesto non appariva essere lo strumento per accertare un unico punto di discussione, risolto il quale la lite potesse dirsi risolta. Da un primo punto di vista, come anche sostenuto dallo stesso convenuto nel prosieguo delle proprie difese, lo strumento processuale di cui all'art. 696-bis, c.p.c. è per sua natura del tutto svincolato dal presupposto dell'urgenza di procedere all'accertamento richiesto. Inoltre, il tenore letterale della norma non giustifica la lettura della stessa posta a fondamento dell'eccezione: pur nella consapevolezza della riscontrabilità di diversi indirizzi giurisprudenziali sviluppatisi sul punto, è stata ritenuta più coerente con la ratio deflattiva della norma una lettura della stessa volta a non escludere dal proprio campo di applicazione i casi di contestazione dell'an della pretesa, oltre che del quantum (cfr., fra tanti, Tribunale di Catanzaro, Ordinanza del 2/5/2019). 
A sostegno dell'asserita inammissibilità e conseguente inutilizzabilità dell'### inoltre, AST ### ritiene che la finalità della consulenza tecnica preventiva è certamente quella di evitare giudizi di merito quando la controversia riguarda la quaestio facti e la quantificazione del dovuto, che una volta ricostruite attraverso l'espletamento della consulenza tecnica, esauriscono la materia del contendere prestandosi a divenire oggetto di accordo tra le parti (pag. 5, memoria conclusionale). 
Ebbene, il principio diritto esposto appare, oltre che condivisibile, del tutto compatibile con l'ATP in atti, in quanto esso non ha ad oggetto questioni giuridiche, ma piuttosto la valutazione di circostanze di natura tecnica relative alla condotta dal personale sanitario nell'ambito delle prestazioni di cura tenute nei confronti di ### valutazione da compiersi alla luce degli atti ed i documenti presenti negli atti di causa e solo questi (così come da ordinanza di nomina del CTU del 15/6/2024 nell'ambito dell'ATP n. R.G.2025/2022). 
Ancora in via preliminare, il convenuto ### chiede che venga dichiarata la nullità della consulenza tecnica espletata in sede ###primo luogo per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo ### nazionale o tenuto da ogni Tribunale; in secondo luogo, per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico; in terzo luogo, per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici.  ### dell'eccezione in esame non può che partire dalla constatazione per cui, ai sensi dell'art. 696- bis, comma VI, c.p.c., all'ATP finalizzata alla composizione della lite si applicano gli articoli da 191 a 197 c.p.c., in quanto compatibili. Di fatto, dunque, la consulenza tecnica disposta in sede di accertamento preventivo è disciplinata delle stesse norme codicistiche che disciplinano la consulenza tecnica disposta in sede di giudizio merito. Risulta, quindi, giustificata, ancorché non espressamente richiamata dall'art. 696-bis, c.p.c., l'applicazione analogica dell'art. 22, disp. att. c.p.c., a norma del quale il Giudice, previa comunicazione al Presidente del Tribunale, può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo; l'eventuale mancata comunicazione del provvedimento al Presidente ###assenza di espressa sanzione, non può costituire causa di nullità della consulenza. ###. 15, comma I, L. 24/2017, dunque, laddove prescrive, senza alcuna sanzione espressa, che i CTU debbano essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non può che essere letto in combinato disposto con il citato art. 22, disp. att. c.p.c. Peraltro, nel caso di specie, non vi è prova alcuna del fatto che il giudice dell'a.t.p. non abbia effettuato la previa comunicazione (che può essere anche in forma orale) al presidente del tribunale. 
Quanto ai motivi di doglianza legati alla mancata presenza di un medico ortopedico nel collegio peritale, nonché alla mancata risposta al quesito relativo al rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici, entrambe le questioni appaiono attenere non tanto alla validità/utilizzabilità della ### quanto più al valore probatorio e all'attendibilità da riconoscersi alla stessa, questione, come noto, rimessa al libero apprezzamento del Giudice e che verrà affrontata più avanti in sede di esame del merito. 
Nel merito, le domande attoree appaiono meritevoli di accoglimento nei confronti della struttura sanitaria; al contrario, le stesse non appaiono fondate nei confronti dei singoli medici convenuti. 
In primo luogo deve osservarsi che gli odierni attori/danneggiati hanno omesso di qualificare le fattispecie di responsabilità oggetto della domanda. Rientra, comunque, tra i poteri del Giudice quello di procedere all'autonoma qualificazione della domanda, ferma in ogni caso l'immutabilità dei fatti allegati e posti a fondamento della stessa (sul punto, ex multis, vedasi Cassazione, sez. 3 - , ordinanza 10402 del 17/04/2024 secondo cui: il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso)). 
Quanto alla posizione della struttura sanitaria convenuta ### come noto, la materia della responsabilità civile da professione sanitaria è stata da ultimo riformata con legge n. 24/2017, il cui art.  7 dispone che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La norma colloca inequivocabilmente nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria. In materia di responsabilità da inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] (Cassazione, ### U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001), salvo trattarsi di obbligazioni negative, nel quale caso, in virtù del principio di vicinanza della prova, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (Cassazione, ### 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022). 
In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato l'onere della prova in merito al nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno, trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cassazione, ### 3, ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Il principio di diritto appena esposto, riferibile al c.d. nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza, necessita tuttavia di alcune precisazioni: in materia di responsabilità sanitaria, infatti, grava sul creditore/danneggiato l'onere di provare anche la sussistenza del nesso causale tra condotta inadempiente e danno evento. 
Vista la natura professionale dell'obbligazione, infatti, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione, ### 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Cassazione, ### 6, ordinanza n. 18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, è stato specificato che grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore (del quale, in linea con i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, è sufficiente la mera allegazione) e il danno evento patito. Infatti, sebbene debba ritenersi superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale, l'indagine volta all'accertamento del nesso di causalità deve comporsi di due distinti momenti: l'uno volto all'accertamento del nesso di casualità materiale (tra condotta e danno c.d. evento) e l'altro volto all'accertamento della c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). In merito agli obblighi di natura professionale, l'interesse del creditore non si risolve nella mera condotta diligente del debitore, bensì in un interesse ulteriore (nel caso di specie, il diritto alla salute) la cui lesione soltanto determina il sorgere del c.d. danno evento: quest'ultimo, dunque, non si risolve nel mero inadempimento. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., Sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020) e, conseguentemente, non è sufficiente la mera allegazione dello stesso: l'onere della prova relativo alla causalità materiale grava sul creditore/danneggiato.  ### prodotta in atti, espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., emerge la prova di tutti gli elementi costitutivi per ritenere integrata la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218, c.c. e 7, L. 24/2017. 
Ferma l'ammissibilità della procedura di ATP per i motivi sopra esposti, appare necessario chiarire le questioni sollevate dai convenuti in merito all'utilizzabilità delle sue risultanze nell'odierna sede ###primo luogo, la difesa della convenuta dott.ssa ### ha osservato che i ricorrenti avrebbero omesso di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria necessaria a comprovare le doglianze sollevate; in secondo luogo, tutti i convenuti eccepiscono il carattere esplorativo della consulenza tecnica in atti, lamentando che la consulenza tecnica preventiva, inoltre, soggiace allo stesso divieto di formulazione dei quesiti “esplorativi” che la giurisprudenza consolidata e riconosciuta ritiene sussistere in merito alla c.t.u. in corso di causa. Lo strumento, cioè, può essere utilizzato soltanto per verificare e approfondire sotto il profilo tecnico tesi già compiutamente formulate da chi lo richiede e non, viceversa, per affidare al perito la ricerca di dati, elementi o circostanze che sarebbe stato onere della parte indicare. 
Ebbene, appare fuor di dubbio che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 8498 del 31/03/2025). In altri termini, l'ammissibilità e la conseguente utilizzabilità della CTU non possono prescindere da un'adeguata produzione documentale e da una puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa vantata. Nel caso in esame è certamente vero che gli attori si sono limitati alla produzione della relazione di c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, omettendo di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria. Tuttavia, sebbene nell'odierna sede non sia stata prodotta la documentazione sanitaria, l'accertamento tecnico preventivo non può essere definito esplorativo in quanto esso risulta essere stato eseguito sulla base della documentazione sanitaria allegata dalle parti nella relativa sede ###sede di accertamento tecnico preventivo, infatti, il Giudice ha espressamente disposto che la consulenza deve esaminare gli atti ed i documenti presenti negli atti di causa e solo questi (pag. 1, Ordinanza del 15/6/2023, ### 10, comparsa di costituzione di parte convenuta, ###. Il carattere esplorativo o meno della consulenza tecnica va riferito alla fase di giudizio in cui la stessa viene espletata: in assenza di prova contraria, a fronte dell'espresso e inequivocabile ordine del Giudice, non può che presumersi che la consulenza in atti sia stata eseguita sulla base della documentazione allegata dalle parti. Sarebbe, peraltro, stata sufficiente la semplice produzione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., per provare il contrario. 
Escluso il carattere esplorativo dell'accertamento tecnico preventivo in atti, non può del tutto ignorarsi che l'assenza di qualsivoglia documentazione sanitaria possa avere ripercussioni sulla verifica e sulla determinazione in concreto del valore probatorio della consulenza tecnica, attività rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Come noto, infatti, la consulenza tecnica di ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, in quanto trattasi di strumento volto ad aiutare il giudice nella valutazione di altri elementi acquisiti in giudizio o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze (ex multis, Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 3717 del 08/02/2019). Nel caso in esame, tuttavia, i rilievi alla ATP formulati dei convenuti non attengono, se non in minima parte, alla fedeltà della stessa rispetto alla documentazione medica esaminata, quanto più alle valutazioni in merito alla conformità della condotta dei sanitari rispetto alle linee guida applicabili. 
Ebbene, i ### fondano le proprie conclusioni sugli argomenti di seguito esposti. 
In primo luogo osservano che le ### citate [ossia quelle predisposte nel 2014 e nel 2017 dalle maggiori società scientifiche di cardiologia per la valutazione e il trattamento di pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, n.d.r.] prevedono specificamente, per i pazienti da sottoporre a chirurgica non cardiaca ad alto rischio, oltre all'ECG (### 5), anche una valutazione ecocardiografica preoperatoria (pag. 18, elaborato peritale in atti). Le linee guida appaiono, in primo luogo, correttamente individuate ed applicate dai cc.tt.uu. Infatti, l'applicabilità nel caso di specie delle linee guida ortopediche - non messa in discussione e certamente attuata dagli operanti nel fatto oggetto di causa - non esime dalla pari necessità di conoscenza e applicazione delle linee guida cardiologiche per chirurgia non cardiaca. 
In base alle citata linee guida, dunque, ### avrebbe dovuto essere sottoposto ad una consulenza cardiologica e ad un ecocardiogramma per la valutazione sia clinica del suo stato di compenso cardiocircolatorio e della adeguatezza della terapia farmacologica in atto; e ciò non solo poiché si trattava di un intervento ad alto rischio (viste le condizioni generali e l'età del paziente), ma a maggior ragione alla luce del fatto che il paziente, per i rilievi anamnestici e per gli esiti degli esami strumentali (elettrocardiogramma da cui risultava “##### ventricolare e sopra-ventricolare”, e RX torace da cui risultava una “cardiomegalia”) eseguiti all'accesso in ### era da considerarsi verosimilmente in una condizione di disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro intesa sia come disfunzione sistolica (### - ### sia come disfunzione diastolica (### - ###(pag. 19, elaborato peritale in atti). Infatti, la presenza di cardiomegalia all'Rx-torace e di impegno atriale sinistro, di extrasistolia ventricolare e sopraventricolare e di emiblocco anteriore sinistro ### all'ECG sono tutte espressioni di una cardiopatia, verosimilmente secondaria ad ipertensione arteriosa non trattata farmacologicamente e già con segni di danno d'organo. 
Il tempo intercorso fra l'ingresso del paziente nella UO di ### (avvenuto alle ore 15:15 del 21.02.2018) e l'ingresso in sala operatoria (avvenuto alle ore 14:50 del 22.02.2018), è stato condivisibilmente giudicato dai cc.tt.uu. del tutto compatibile con l'espletamento di una consulenza cardiologica. All'esito di un'attenta analisi dei fattori di rischio, i cc.tt.uu. hanno ritenuto che il ### sia stato sottoposto ad un intervento di chirurgia ortopedica, classificabile come ad alto rischio, in una condizione quo ante di ridotta capacità funzionale sia fisica (per l'età, l'ipoacusia e l'ipovisione da maculopatia degenerativa) sia cardiaca (insufficienza cardiaca asintomatica). Mentre una valutazione del rischio cardiovascolare, come previsto dalle ### avrebbe permesso di identificare una condizione di disfunzione asintomatica del LV e consentire di prospettare le ulteriori indagini e gli opportuni adeguamenti terapeutici in previsione dell'intervento chirurgico e del periodo del postintervento (eventuale adeguamento della terapia farmacologica, della quantità delle infusioni e.v. da utilizzare ed un monitoraggio delle funzioni vitali, in particolare del bilancio idrico). 
La convenuta ### ha eccepito che i cc.tt.uu. avrebbero dedotto la presenza di una presunta patologia cardiaca del paziente dai resoconti di due visite cardiologiche e di un ecocardiogramma, effettuati tra giugno e settembre del 2016, esami la cui documentazione non era però depositata nel fascicolo dell'ATP (né era stata visionata dai medici al momento del fatto) e che, dunque, non potevano essere utilizzati (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta ###. ### appare infondata in quanto poggia su presupposti erronei: la valutazione dei cc.tt.uu. sopra esposta in merito all'opportunità di sottoporre il paziente ad una consulenza cardiologica e a un ecocardiogramma prescinde dall'esame della documentazione relativa alle visite a cui il paziente si era sottoposto nel 2016; le citate visite, infatti, vengono menzionate solo successivamente in sede di chiarimenti alle osservazioni dei ### Prova ne è che la stessa difesa della convenuta ### nell'esporre le proprie argomentazioni rimanda alla lettura delle pagg. 7,8,10,18,21 e 23 del supplemento di CTU (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta ###. In sintesi, dunque, i cc.tt.uu. sono giunti alle proprie conclusioni basandosi esclusivamente sullo stato clinico del paziente e sulle risultanze degli esami eseguiti all'accesso in ### in occasione dell'evento, e prescindendo dagli esiti delle visite a cui il paziente si era sottoposto nel 2016, che sono stati utilizzati solo successivamente ad ulteriore conferma delle valutazioni già espresse. 
I cc.tt.uu. hanno, poi, proseguito ritenendo che nell'insufficienza cardiaca fenotipicamente definita come ### (### - ###, ossia l'insufficienza cardiaca acuta dovuta ad una malattia/cardiomiopatia preesistente, una delle cause che possono determinarla è proprio il sovraccarico di liquidi (### FO). Ed hanno indicato, sulla base dei documenti versati in atti, che al sig. ### considerato il suo peso corporeo (80 Kg), il volume di fluidi somministrati (3200 mL) e la quantità di diuresi registrata in cartella clinica (1000 mL) è stato registrato un valore FO del 27,5%, ossia ben 5,5 volte oltre il limite considerato normale, circostanza che avrebbe così determinato la destabilizzazione dell'insufficienza cardiaca asintomatica (### favorendo la sua evoluzione verso una insufficienza cardiaca acuta (### C/D dello scompenso cardiaco) sintomatica per edema polmonare acuto (ipossia, ipotensione arteriosa) e successivo arresto cardiaco asistolico. In particolare, secondo i consulenti, il FO del 27,5%, quale conseguenza di un bilancio idrico positivo di 2200 mL (in particolare per la somministrazione rapida di un volume di circa 2000 mL fra cristalloidi e colloidi in un tempo di circa 1h 40m), ha determinato, nella condizione di ### in cui si trovava verosimilmente il sig. ### un brusco incremento del volume plasmatico, del volume di ritorno venoso e della pressione telediastolica del LV che, superati i limiti della pressione oncotica plasmatica, ha condizionato la comparsa dell'edema polmonare (riscontrato in sede autoptica), la contestuale progressiva riduzione del riempimento diastolico e la conseguente depressione della gittata sistolica ### sino all'instaurarsi dello shock cardiogeno. 
I consulenti concludono, dunque, sostenendo che, alla luce del quadro clinico di ### sarebbero state necessarie, come raccomandato dalle ### delle predette società scientifiche per la valutazione ed il trattamento dei pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, una consulenza cardiologica, un ecocardiogramma e/o un test di ### si ritiene che dall'analisi della vicenda sanitaria oggetto di valutazione emergano condotte censurabili poste in essere dai DM di ### e i DM della UOC di ### del P.O. “Madonna del Soccorso” di ### del ### che hanno direttamente gestito il caso del sig. ### per non aver richiesto una consulenza cardiologica e un ecocardiogramma durante la fase pre-operatoria, nonché per non aver adeguatamente gestito il bilancio idrico nel periodo peri-procedurale (pag. 36, elaborato peritale in atti). 
Posto che qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione, nel caso in esame si impone a questo Giudice una puntuale analisi delle osservazioni formulate dai ### e inerenti alla posizione del convenuto ### unica parte in concreto interessata (infatti, come già anticipato, non ricorrono gli estremi per la condanna al risarcimento del danno degli altri convenuti e, dunque, le osservazioni formulate dai relativi consulenti tecnici di parte riguardanti non la c.t.u. in generale ma la posizione dei singoli medici non saranno esaminate, poiché irrilevanti). 
Nel merito, i cc.tt.pp. sostengono che il rinvio dell'intervento chirurgico per eseguire un'ecografia non fosse un motivo idoneo a giustificare la procrastinazione di un intervento urgente, quale quello cui sottoporre un paziente anziano con frattura al femore (memoria conclusionale ### pag 16, che a sua volta richiama pag. 3 delle osservazioni alla CTU dei dottori ### e ###. Ebbene, tale osservazione non appare idonea a smentire le conclusioni cui giungono i cc.tt.uu.: gli stessi, infatti, evidenziano che le tempistiche del ricovero e della conseguente esecuzione delle operazioni erano del tutto compatibili con la sottoposizione del caso clinico ad una consulenza cardiologica. A fronte dell'ingresso del paziente al pronto soccorso alle ore 15:15 del 21.02.2018, l'ingresso in sala operatoria è avvenuto il giorno successivo alle ore 14:50. Il punto nevralgico dalla valutazione dei cc.tt.uu., dunque, non sta tanto nell'opportunità o meno di rinviare l'operazione, quanto nella mancata richiesta di una consulenza cardiologica nel tempo effettivamente intercorso tra l'ingresso al pronto soccorso e l'operazione. Né la struttura sanitaria ha dimostrato - e, a monte, neppure allegato - che, in tale lasso di tempo, sarebbe stato impossibile svolgere una consulenza cardiologica con ecocardiogramma e che l'intervento avrebbe dovuto essere necessariamente rinviato. 
In secondo luogo, i consulenti di parte osservano che l'intervento di osteosintesi con chiodo gamma fosse da classificare tra quelli a basso rischio e non ad alto rischio e neppure a rischio intermedio, e, pertanto, esso non richiedeva la necessità di una ecocardiografia preoperatoria. In merito al rilievo in esame, i cc.tt.uu. offrono una puntuale risposta al punto n. 3 della relazione integrativa (pag. 4), ove osservano che l'intervento chirurgico ortopedico per frattura prossimale di femore nell'anziano risulta già definito a rischio intermedio per l'### (1-5%, valutando solo l'intervento chirurgico specifico di per se, senza considerare la presenza delle comorbilità del paziente) o a rischio alto per l'###### e la ### (6%, dedotto dalla combinazione sia delle caratteristiche dell'intervento chirurgico sia delle comorbilità del paziente). ### dei cc.tt.uu. tiene conto di diversi fattori presenti e conosciuti ex ante, tutti puntualmente indicati, quali quello anagrafico e nosografico, nonché quello relativo alla tipologia di operazione eseguita (pagg. da 14 a 18 della relazione). Solo in un secondo momento, in risposta alle osservazioni aventi ad oggetto la documentazione depositata dal c.t.p. di parte ricorrente relativa ad una visita cardiologica del 6.6.2016 e ad una successiva visita con ECG ed ### del 1° settembre 2016 presso la casa di cura ### di ### del ### i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a tale documentazione evidenziando che le osservazioni di parte poggiavano su una lettura parziale della stessa. Alla luce dei fattori appena esposti e delle linee guida richiamate dai cc.tt.uu. appare condivisibile la valutazione sull'entità del rischio operatorio dagli stessi esposta, non essendo ex adverso dimostrate specifiche ragioni per discostarsene. 
Infine, i c.t.p. hanno ritenuto che non vi fosse stata una infusione intraoperatoria eccessiva di liquidi. 
Sul punto, ancora una volta, non ricorrono elementi tali da suggerire un discostamento dalle valutazioni esposte dai cc.tt.uu. Al punto 4 della relazione integrativa, infatti, i consulenti d'ufficio offrono esaustivi argomenti a sostegno delle proprie conclusioni in merito alla gestione perioperatoria delle infusioni, parametrando le proprie valutazioni a indicazioni ### sul farmaco in concreto utilizzato, nonché al quadro clinico del paziente. 
In chiusura, preme osservare che, come dagli stessi precisato, i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a linee guida applicabili al caso di specie in quanto precedenti ai fatti: nello specifico, se da un lato è vero che sono state citate per una sola volta, tra le altre, ### 2022 ### and ### of ### Surgery25 (pag. 19 della ###, tali ### hanno semplicemente ribadito quanto già raccomandato nelle precedenti ### del 2014 in merito alle indicazioni all'ecocardiografia nei pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca. E in tutta la relazione i consulenti hanno fatto riferimento solo ed esclusivamente alle linee guida del 2014 e 2017, dunque vigenti al momento dei fatti di causa. 
Deve, altresì, precisarsi che corretta appare la scelta (operata dal giudice dell'a.t.p.) di inserire nel collegio peritale, oltre al medico legale, uno specialista cardiologo. Infatti, pur essendosi trattato nel caso di specie di un intervento chirurgico di osteosintesi, non si discute della corretta esecuzione del medesimo (né è mai emerso in giudizio alcun profilo di scorretta esecuzione) dal punto di vista strettamente ortopedico. Pertanto, considerato anche che la morte del paziente è avvenuta per uno scompenso cardio-circolatorio e arresto cardiaco, inutile ai fini dell'indagine sarebbe stato l'inserimento nel collegio peritale di uno specialista ortopedico. 
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, dunque, quanto alla posizione di ### devono ritenersi provati sia la condotta inadempiente che il nesso di causalità materiale tra la stessa e il danno evento, ovvero il decesso del paziente ### A conclusioni opposte deve giungersi in riferimento alle posizioni dei singoli medici. In diritto, ai sensi dell'art. 7, comma ### L. 24/2017, il singolo esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, circostanza che non ricorre nel caso di specie. Spetta, dunque, all'attore/danneggiato l'obbligo di provare e, a monte, allegare in maniera specifica la condotta del medico, dimostrarne la natura dolosa o colposa e il nesso di causalità tra la condotta medesima e l'evento. Ebbene, considerato che sono i cc.tt.uu. in sede di relazione integrativa, ad affermare a chiare lettere che nessuno dei CTU attribuisce delle specifiche responsabilità a singoli medici individuabili nominalmente (pag. 2, relazione integrativa) - cosa che, del resto, non sarebbe spettato ai consulenti tecnici fare in assenza di specifiche e puntuali allegazioni di parte - , ed in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorio, non vi sono elementi per ritenere provate condotte colpose specificatamente ascrivibili in capo ai singoli medici convenuti (i quali, peraltro, non sono gli unici ad essersi occupati del trattamento del sig. ### nel periodo di degenza). Già a monte, infatti, le stesse allegazioni delle parti attrici appaiono quantomeno generiche nell'individuare condotte colpose riferibili ai singoli medici. Al di là di una generica affermazione di responsabilità della struttura e del personale sanitario, per lo più fondata su pedissequi richiami della ### le condotte contestate ai medici non risultano specificamente indicate. Non ricorrono, dunque, gli estremi per l'accoglimento della domanda nei confronti dei singoli sanitari convenuti. 
Ne discende l'assorbimento delle domande svolte da questi ultimi nei confronti dell'AST e della compagnia assicurativa. 
Passando all'esame dei danni-conseguenza, le domande attoree hanno ad oggetto due distinte voci di danno: una prima voce, iure hereditatis, ha ad oggetto il c.d. danno tanatologico; la seconda voce di danno, iure proprio, ha invece ad oggetto il danno da perdita del rapporto parentale subito dai singoli attori. 
Quanto alla prima, la domanda non appare meritevole di accoglimento. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cassazione, ### 3 - , sentenza n. 7923 del 23/03/2024). 
Nel caso in esame gli attori si limitano a domandare il risarcimento del danno c.d. catastrofale, quale risarcimento per il danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (pag. 13 del ricorso). 
A sostegno della domanda gli attori allegano che il referto dell'autopsia versato in atti dimostrerebbe il dolore che il paziente ha dovuto soffrire ed anche questa circostanza può essere testimoniata solo dal fratello e dal figlio medico che erano presenti e chiamavano i soccorsi ma inutilmente e comunque anche se per sole due ore il ### ha avvertito l'inevitabilità della morte. Ebbene, da un lato non vi è mai stata alcuna tempestiva richiesta di testimonianza né capitolo formulato sulla indicata circostanza (i capitoli formulati in ricorso riguardavano tutt'altri fatti e nell'unica memoria ex art. 281 duodecies c. 4 depositata - peraltro inammissibilmente prima che i relativi termini fossero concessi dal giudice - nulla si dice); dall'altro, la testimonianza del figlio del de cuius sarebbe stata comunque inammissibile, essendo egli parte del giudizio. Infine e comunque nulla è stato allegato in merito allo stato del paziente nelle ultime ore di vita: non essendo stata allegata la cartella clinica, ad esempio, non è dato sapere neppure se lo stesso fosse o meno vigile, o per quanto tempo lo sia stato; del pari non è noto se nelle ultime due ore le sofferenze siano state o meno alleviate, con inevitabili ripercussioni sulla consapevolezza della situazione. 
A conclusioni opposte deve giungersi in merito alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, quantomeno in riferimento alla posizione di #### e ### (rispettivamente moglie e figli del de cuius). 
Quanto ai presupposti di risarcibilità, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (Cass. ordinanza n. 5769 del 04/03/2024). A specificazione di quanto appena esposto, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario) (Cassazione, ### 3 - , sentenza n. 21988 del 30/07/2025). 
Nel caso in esame ad agire in giudizio sono: la moglie convivente ### i figli ### e ### i nipoti #### e ### I citati rapporti di parentela risultano provati alla luce dei tre certificati dello stato di famiglia allegati al ricorso introduttivo. In assenza di circostanze atte a suggerire una valutazione in senso contrario, può legittimamente presumersi l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in riferimento alle posizioni di #### e ### membri della famiglia nucleare originaria. 
In merito al quantum, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di ### e ### e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva tenuto in debito conto che il de cuius era stato sequestrato e crudelmente torturato per più giorni da terroristi prima di morire in conseguenza delle acute sofferenze fisiche e psichiche) (Cassazione, ### L - , ordinanza n. 6981 del 16/03/2025). Ai fini della valutazione sull'eccezionalità del caso concreto, grava sull'attore ai sensi del combinato disposto degli artt. 2697 e 1223 c.c. la prova delle circostanze del suo rapporto con il soggetto e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'intensità del vincolo familiare e della relazione affettiva con il defunto, la cadenza della frequentazione e ogni ulteriore circostanza utile a definire l'integrità del rapporto, inteso come comunione di vita e di affetti della famiglia (Cassazione, ### 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006). 
Nel caso in esame, quanto alla posizione della coniuge ### la stessa allega di essere da tempo affetta da diabete mellito e di non poter camminare né guidare autonomamente, per cui la necessaria assistenza le veniva fornita dal marito, anche per gli spostamenti necessari ai fini della propria attività lavorativa. A sostegno di quanto appena esposto, la ricorrente allega certificazione medica dalla quale, tuttavia, non emerge alcunché in merito allo stato di salute della stessa alla data del decesso del marito, o, comunque, negli anni antecedenti: il certificato medico a firma del dottor ### infatti, riporta la data del 26/8/2024 e nulla accerta in merito alla data di insorgenza della patologia o del venir meno della completa indipendenza dell'attrice. La prova testimoniale articolata sul punto era del tutto generica. Pertanto, alla luce dei richiamati principi in punto di onere della prova, non ricorrono i presupposti per la personalizzazione del danno da riconoscersi alla ricorrente ### salva in ogni caso la presunzione di convivenza. 
Per la relativa liquidazione, da effettuarsi necessariamente in via equitativa (cfr. Cassazione, ### 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006), appare opportuno applicare il valore all'uopo previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di ### poiché l'applicazione di tali tabelle garantisce la parità di trattamento, essendo esse già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari ### di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n. 12408/2011). In applicazione, dunque, delle tabelle come da ultimo aggiornate, considerato che i valori monetari base ivi indicati per la perdita del parente sono valori medi (si veda la nota accompagnatoria delle relative tabelle, la quale indica anche che non esiste un “minimo garantito” da applicarsi in ogni caso), si ritiene opportuno liquidare la somma di € 262.037,00 (valori medi, età della vittima 78, età coniuge 75, convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2 ovvero i figli). 
Quanto alla posizione dei figli, ### e ### gli stessi non richiedono alcuna personalizzazione del danno lamentato. Pertanto, si ritiene opportuno liquidare in favore di ### la somma di € 230.749,00 (valori medi, età della vittima 78, età figlio 43, no convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero la madre e la sorella). 
Relativamente a ### dalla documentazione in atti allegata al ricorso (### _### la stessa risulta essersi sposata in ### il ### e, del pari, il figlio ### risulta nato nello stesso ### È lecito ritenere, dunque, che la stessa risiedesse stabilmente all'estero, in ### Tale circostanza non può essere ignorata in sede di valutazione del quantum debeatur, in quanto inevitabilmente influente sulla valutazione di intensità del legame affettivo. Pertanto, in riferimento alla posizione di ### appare opportuna l'applicazione dei parametri minimi previsti dalle citate ### di ### così riconoscendo alla stessa il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in misura pari a € 179.906,00 (valori minimi, età vittima 78, età congiunto 37, no convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero il fratello e la madre). 
Quanto, infine, alla posizione dei nipoti, deve rilevarsi che la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 17208 del 26/06/2025). Ciò non toglie che non possa operare in favore dei nipoti la presunzione di intensità del vincolo affettivo (cfr. Trib. di Civitavecchia, sent. del 15.11.2023, n. 1295), essendo necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva (Cassazione n. 21988 citata). Nel caso in esame, i nipoti ricorrenti non hanno adeguatamente provato la sussistenza di un vincolo affettivo di tale intensità da giustificare il risarcimento del danno da rapporto parentale, né le circostanze allegate e fatte oggetto di istanza di prova testimoniale avrebbero potuto condurre a conclusioni differenti, poiché del tutto generiche (le stesse, peraltro, erano relative ai soli minori ### e ###. Inoltre, con specifico riferimento alla posizione di ### che all'epoca dei fatti aveva un anno, deve considerarsi che in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi) (Cassazione, ### 3 -, sentenza n. 12987 del 26/04/2022). 
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario. Considerato che i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### (Cass. sez. 3, 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame. 
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, 9711/2004). 
Considerato che la domanda attorea è stata accolta solo in parte e solo in favore di alcuni degli attori, le spese di giudizio tra attori e convenuto ### devono essere compensate per ½ e poste per il resto a carico del convenuto, maggiormente soccombente. 
Quanto alle posizioni degli altri convenuti, ##### e ### vista l'infondatezza delle domande formulate nei loro confronti, le rispettive spese di lite vengono poste a carico della parte attrice. 
Del pari, quanto alla posizione di ###S ### S.A, l'inammissibilità della domanda diretta di risarcimento - e comunque il rigetto della domanda nei confronti dei medici assistiti dalla garanzia - determina la condanna alle spese di lite a carico della parte attrice. Pur a fronte dei distinti interventi della cui ammissibilità/necessità si è già detto, la liquidazione in favore di ###S ### S.A avviene in via unitaria, trattandosi di unica parte. 
Le spese per i giudizi di mediazione (richieste dalla sola parte attrice) non vengono liquidate, essendo la condizione di procedibilità già esaurita con lo svolgimento dell'a.t.p. ed essendo lo svolgimento della duplice mediazione addebitabile ad errore della difesa attorea, la quale nel primo tentativo aveva proceduto per una domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento. 
La quantificazione delle spese di giudizio tiene conto dell'assenza di attività istruttoria relativa a prove costituende. Il compenso relativo alla fase istruttoria/trattazione viene quindi liquidato secondo i parametri minimi. Le spese non documentate vengono escluse.  P.Q.M.  Il Tribunale così dispone: - Condanna il convenuto ### al pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale: € 262.037,00 in favore di ### € 230.749,00 in favore di ### € 179.906,00 in favore di ### il tutto oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.  - Rigetta ogni altra domanda svolta dagli attori.  - Dichiara assorbite le domande svolte dai medici convenuti nei confronti della ### e della ###s ### S.A.  - Compensa per ½ e condanna il convenuto ### al pagamento, in favore degli attori, del restante ½ delle spese di giudizio, liquidate per l'intero: per il giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap; per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in € 1.713,00 per spese.  - Condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore dei convenuti ###### e ###S ### S.A., delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno di essi: per il giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap; per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.  ### 7/11/2025 

Il Giudice
dott. ### n. 1197/2024


causa n. 1197/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Sirianni

M
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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6161/2025 del 02-12-2025

... debeatur, laddove ### invoca una liquidazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, orientata verso i minimi (stante la pregressa precarietà delle condizioni di salute di ###. In definitiva il G.M. ha correttamente aderito alle conclusioni dei cc.tt.uu. di primo grado; non può revocarsi in dubbio il nesso eziologico tra la lesione tracheale, di natura iatrogena, e l'evento morte - in un contesto in cui vi è certezza sulla sopravvivenza di ### in assenza del descritto danno iatrogeno. Più in generale, ### nell'atto di gravame ha riproposto le argomentazioni dei propri consulenti, ed ha ribadito valutazioni già puntualmente smentite - in contraddittorio - dai consulenti di ufficio. L'### odierna appellante insiste nella tesi per cui sarebbe stato fisiologico il lasso temporale di oltre 30 gg., trascorso tra la diagnosi di fistola (5 Agosto 2015) e l'intervento di gastrostomia e tracheostomia (eseguito l'11 Settembre). Al contrario i consulenti di ufficio hanno ben evidenziato l'erroneità e pericolosità di tale ritardo. A fronte di ciò, ### soltanto genericamente ha accennato ai rischi connessi ad un'anticipazione dell'intervento di tracheostomia, rispetto alla (leggi tutto)...

testo integrale

Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 2 Dicembre 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5291 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “### sanitaria”, Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9319/23, pubblicata il 12 Ottobre 2023, e notificata in data 24 Ottobre 2023; causa fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 2 Dicembre 2025, e pendente: TRA ### (P.IVA: ###), in persona del ### p.t., rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti ### (###) e ### (###), con i quali è elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi di ###### (###), ### (###), ### (###), ### (###), ### (###), ### (###), quest'ultima anche quale tutrice della minore ### tutti in proprio e quali eredi di ### (deceduto il 4 Dicembre 2015), e tutti rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dagli avv.ti ### (###) ed ### (###), con le quali sono elettivamente domiciliati presso i seguenti indirizzi di ####### Con citazione notificata il 6 Novembre 2019, ####### e ### (quest'ultima anche quale tutrice della minore ###, tutti in proprio e nella qualità di eredi di ### citavano innanzi al Tribunale di ### al fine di accertare la responsabilità colposa della struttura sanitaria, con riferimento alle circostanze del decesso del de cuius ### Quest'ultimo (nato il 27 Gennaio 1960) era stato operato nell'anno 2006 all'### ed era stato successivamente trattato con terapia endovascolare. 
Quindi il paziente era stato ricoverato, tra il 27 Maggio 2015 ed il 16 Giugno 2015, presso il ### di ### In tale sede ###parte trombizzato per aneurisma del top dell'arteria basilare.  ### era stato dimesso dal ### dato che le condizioni generali erano migliorate (residuava soltanto una lieve paresi parziale del terzo n. a sinistra). 
Successivamente, il 15 Luglio 2015, egli era stato ricoverato presso l'### per cefalea ed instabilità della postura. 
Iniziava un lungo ricovero, che si sarebbe protratto senza soluzione di continuità fino al 4 Dicembre 2015 (data dell'exitus). 
In particolare, in data 23 Luglio 2015 il paziente era stato sottoposto ad un intervento endovascolare di embolizzazione della sacca aneurismatica. 
Il 26 Luglio 2015 era stato trasportato in ### poiché presentava difficoltà respiratoria per sanguinamento del cavo orale ed alle narici. 
Nell'Agosto 2015 si profilava la necessità di posizionare una protesi endo-esofagea, essendo evidente la presenza di una fistola tracheo-esofagea.  ### 2015 era emersa l'impossibilità di posizionare la protesi endoscopica; pertanto, si era considerata la necessità di procedere ad un trattamento chirurgico di esclusione esofagea cervicale in gastrostomia di scarico, ed una digiunostomia di alimentazione. 
Ed effettivamente in data 11 Settembre 2015 era stato eseguito l'intervento di gastrostomia e digiunostomia, in paziente portatore di fistola tracheoesofagea…esclusione esofago-cervicale. 
Tracheostomia trans-cervicale.
Anche a fronte di un successivo intervento in data 25 Novembre 2015, le condizioni del paziente erano progressivamente peggiorate, fino a giungere al decesso in data 4 Dicembre 2015. 
Nell'immediatezza dell'evento ### vedova di ### aveva presentato denunciaquerela, contro ignoti, presso il ### di ### Ne era derivato un procedimento penale per il delitto di omicidio colposo, ed il ### presso il Tribunale di ### aveva disposto l'esame autoptico sul cadavere di ### In particolare, il P.M. aveva incaricato un collegio di consulenti, composto da un medico legale, da un neurochirurgo, da un anatomo-patologo e da uno specialista in ### e ### (è in atti in copia la relazione dei consulenti del P.M.). 
Sulla base di tali circostanze di fatto, gli attori ponevano l'accento sull'imperizia dei sanitari del ### con particolare riferimento alla procedura di intubazione orotracheale, necessaria per l'esecuzione dell'embolizzazione dell'aneurisma cerebrale. 
Quindi, ad avviso degli eredi, la morte del de cuius era ascrivibile alla negligenza e/o imperizia dei sanitari dell'### Dunque gli eredi di ### così concludevano: Accogliersi la domanda attorea e, per l'effetto, dichiararsi la responsabilità ex art. 1218 cc. dell'ospedale ### per i danni da loro subìti (sia jure hereditario che jure proprio), a causa del negligente, imprudente ed imperito trattamento sanitario; Di conseguenza condannarsi l'### convenuta al risarcimento di tutti i danni, nella misura da determinarsi in corso di causa (anche a mezzo di espletanda CTU medico-legale), oltre interessi e rivalutazione; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio. 
Si costituiva la convenuta ### deducendo l'insussistenza della pretesa colpa medica. Quindi l'### convenuta chiedeva rigettarsi le domande risarcitorie attoree. 
Nel corso del giudizio, veniva espletata CTU medico-legale, a cura del Collegio composto dal dott. ### medico legale, e dal dott. ### specialista in ### e #### peritale veniva depositato in data 27 Aprile 2022. 
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di ### n. 9319/23, pubblicata il 12 Ottobre 2023, e notificata il 24 Ottobre 2023. 
Il primo Giudice, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato ### al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento danni: euro 56.014,94, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ###### e ### jure hereditario; euro 184.118,43, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 141.629,57, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; quindi complessivi euro 827.896,06; Ha condannato ### al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per ### con attribuzione; Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale a carico della convenuta ### Il Tribunale, in adesione a quanto accertato dai cc.tt.uu., ha ravvisato la responsabilità della struttura sanitaria sotto un duplice aspetto: errata manovra di ### (### da parte dell'anestesista o del rianimatore; ritardo diagnostico e soprattutto terapeutico.  ### fu sottoposto il 23 Luglio 2015 ad un intervento endovascolare di embolizzazione della sacca aneurismatica. 
All'esito dell'intervento, il quadro neurologico si presentava delicato ma non grave. 
Invero il sangue dal cavo orale dopo IOT è un'evenienza non rara; tuttavia, alla luce degli abbondanti coaguli, il sanguinamento era frutto di un'errata manovra in sede ###altri termini, si era verificata una lesione tracheale iatrogena.  ### il criterio del “più probabile che non”, la lesione tracheale si era verificata in corso di anestesia generale, all'atto dell'### preparatoria rispetto all'intervento di embolizzazione del 23 Luglio 2015. 
Hanno osservato i cc.tt.uu.: la genesi della fistola tracheo-esofagea è da correlarsi ad errata manovra di ### cioè è dipesa da “malpractice” e non già da una complicanza iatrogena. Il ritardato trattamento (finalizzato all'esclusione della fistola tracheoesofagea) ha comportato il peggioramento del quadro clinico. 
La presenza della fistola, diagnosticata il 5 Agosto 2015, ha comportato una più lunga degenza in rianimazione, con prolungata assistenza ventilatoria; tutto ciò ha avuto ripercussioni sul quadro clinico generale. 
I consulenti tecnici di ufficio hanno anche censurato il fatto che, per lungo tempo, non sia stato posto in essere alcun tentativo di svezzamento dalla ventilazione meccanica, né alcun tentativo di confezionamento di tracheostomia. 
Dunque il primo giudicante ha aderito alle conclusioni dei consulenti dell'ufficio, anche in punto di non condivisione della tesi espressa dai consulenti dell'### convenuta (per cui ### sarebbe deceduto per problematiche cardiologiche, indipendenti dalla vicenda sin qui descritta). 
Ed infatti i consulenti d'ufficio hanno insistito nell'evidenziare il nesso eziologico tra i profili di colpa sopra descritti ed il decesso di ### Per quel che concerne il profilo del quantum debeatur, il Tribunale ha innanzi tutto riconosciuto agli attori, jure hereditario, il danno terminale, considerato che il paziente ha avuto coscienza dell'approssimarsi dell'exitus (la liquidazione è stata effettuata in base alle tabelle milanesi del 2021, vigenti all'epoca di pubblicazione della sentenza di prime cure). 
Altresì il G.M. ha riconosciuto, in favore degli attori, il danno non patrimoniale jure proprio, da perdita anticipata del rapporto parentale. 
Il primo giudicante ha applicato il sistema specifico “a punti” (in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale), elaborato dall'### per la ### di ### nel Giugno 2022. Appunto, trattasi della tabella ad hoc, con cui l'### si è adeguato alle indicazioni provenienti da plurime pronunce della Suprema Corte del 2021 (pronunce in cui la Cassazione ha espresso il favor per il sistema “a punti”, caratterizzante le tabelle romane). 
Il sistema in oggetto prevede, oltre all'adozione del criterio a punti, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi. 
Avverso tale sentenza ha proposto appello ### con citazione notificata in data 22 Novembre 2023. 
La struttura sanitaria chiede, in riforma della pronuncia di prime cure, ed in accoglimento del gravame, di rigettarsi integralmente la domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellati; in subordine l'### chiede, nella denegata ipotesi di conferma della declaratoria di responsabilità per il decesso in esame, di ridursi l'entità della condanna risarcitoria (anche alla luce degli esiti incerti dell'espletata ###; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. 
Sotto il profilo istruttorio, ### invoca la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado. 
L'### impugnante evidenzia come non vi sia certezza sul fatto che l'evento lesivo tracheale si sia prodotto con la prima ### del 23 Luglio 2015. 
Invero - ad avviso di ### - è ampiamente probabile che la lesione tracheale si sia verificata nella terza ### o comunque a seguito della permanenza in sede dell'intubazione….elemento che configurerebbe un quadro temporale molto diverso, e con assenza di ritardi, relativamente alla diagnosi del tramite fistoloso… ### l'### appellante: la consulenza gastroenterologica del 22 Agosto 2015, effettuata a 14 gg.  dalla consulenza chirurgica del 7 Agosto, non può essere considerata tardiva, ma semplicemente eseguita ad una scadenza temporale logica, in relazione alle condizioni generali del paziente ### Dunque per parte appellante la valutazione espressa dai cc.tt.uu. ### e ### (ed “acriticamente” fatta propria dal Tribunale), è viziata da considerazioni contraddittorie, e da una visione parziale delle varie fasi, che caratterizzarono il ricovero di ### In tale contesto ### si richiama alla relazione dei suoi consulenti di parte, ed insiste nel rimarcare che la diagnosi di fistola risale al 5 Agosto 2015, e l'intervento chirurgico di gastrostomia e tracheostomia fu eseguito l'11 Settembre 2015; orbene, nell'ottica dell'odierna appellante si è trattato di un intervallo di tempo (dal 5 Agosto all'11 Settembre) ininfluente nella gestione del paziente, e comunque poco valutabile, anche in ragione dei rischi connessi ad un ipotetico intervento anticipato. 
Da qui la ritenuta mancanza di prova certa, circa il nesso eziologico tra le cure prestate dai sanitari del ### ed il decesso del paziente, sopraggiunto il 4 Dicembre 2015. 
In subordine, sotto il profilo del quantum debeatur, ### pone l'accento sulla serietà delle pregresse condizioni di salute del de cuius ### - pregresso quadro clinico che ha inciso sull'exitus finale. Pertanto, si invoca una rideterminazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, orientata verso i minimi. 
A mezzo della comparsa depositata il 20 Marzo 2024 si sono costituiti gli appellati eredi di ### vale a dire ####### e ### (costei anche in qualità di tutrice della minore ###. 
Gli appellati hanno chiesto di rigettarsi il gravame.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 3 Aprile 2024, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza; in particolare ha ritenuto assorbente la ricorrenza del pregiudizio grave ed irreparabile, alla luce del rilevante importo della somma complessiva oggetto di condanna, senza necessità di verificare anche la ricorrenza del requisito alternativo della manifesta fondatezza del gravame. 
Inoltre si è ritenuta superflua la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, rinnovazione invocata da parte appellante. 
Infine, è stata fissata la discussione collegiale, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc, per l'udienza del 10 Giugno 2025 (discussione poi rinviata di ufficio all'odierna udienza del 2 Dicembre 2025). 
Le parti costituite si sono avvalse della facoltà di depositare note di discussione (depositate rispettivamente, in data ### dagli appellati ### + 5, ed in data ### dalla ### appellante). 
All'odierna udienza, alla presenza delle parti costituite, la causa è stata discussa e decisa. 
Innanzi tutto è d'uopo, per completezza, dare conto del procedimento penale inerente al decesso di ### procedimento derivato dalla denuncia-querela per il delitto di omicidio colposo, presentata da ### (vedova del ###, nelle ore immediatamente successive all'exitus. 
Il procedimento penale, contro ignoti, è stato definito con decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di ### in accoglimento della richiesta di archiviazione del ###. 
Orbene, l'esito dell'archiviazione in sede ###è in alcun modo vincolante, in sede risarcitoria civile - e questo proprio per la natura intrinsecamente provvisoria, “allo stato degli atti”, del provvedimento di archiviazione (per nulla equiparabile ad una sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile). 
Peraltro, in sede di indagini penali, i consulenti del P.M. hanno proceduto all'esame autoptico sulla salma di ### (è in atti copia dell'elaborato del collegio di consulenti del P.M.). Significativamente, in tale elaborato, con riferimento alla problematica della fistola esofago-tracheale, i consulenti del ### avallano l'ipotesi che la comunicazione fistolosa si sia prodotta a seguito di lesioni della mucosa tracheale, determinatesi nel corso delle manovre di intubazione oro-tracheale (manovre necessarie ai fini della embolizzazione dell'aneurisma cerebrale). 
Ciò premesso, ritiene il Collegio che non si possa prescindere dalle osservazioni svolte dai consulenti d'ufficio di primo grado, nell'elaborato depositato il 27 Aprile 2022. 
Indubbiamente il paziente ### era stato caratterizzato da una pregressa seria patologia vascolare cerebrale. 
Quindi - pochi giorni dopo il ricovero presso l'ospedale ### e precisamente in data 23 Luglio 2015 - il paziente è stato sottoposto a trattamento endovascolare, in anestesia generale.  ### il criterio del “più probabile che non”, l'incongrua ed imperita manovra di ### tracheale, posta in essere il 23 Luglio 2015, ha determinato la lesione tracheale. 
Tale lesione (di inequivoca origine iatrogena) ha determinato il fatto che ### restasse ricoverato in ### per oltre un mese. 
Parimenti, l'intervento di tracheostomia dell'11 Settembre 2015 è derivato dalla necessità di porre rimedio alla lesione tracheale. 
Nel modulo di consenso informato all'intervento di tracheostomia dell'11 Settembre (modulo sottoscritto dal coniuge ###, si dava atto che la fistola tracheo-esofagea era “secondaria ad intubazione per aneurisma cerebrale”. Quindi, in sostanza, la struttura sanitaria “ammetteva” l'origine iatrogena della lesione tracheale e della pedissequa fistola tracheo-esofagea.
La lesione fu diagnosticata dai sanitari del ### soltanto il 5 Agosto, e cioè diversi giorni dopo il trauma. 
Soltanto il 3 Settembre 2015 si pose in opera un tentativo di chiusura del tramite fistoloso. 
A giusta ragione il G.M. di ### (sulla scorta delle conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio) ha censurato l'eccessivo tempo trascorso tra l'insorgere del danno iatrogeno ed i tentativi di chiusura della fistola. 
Laddove la procedura di intubazione fosse stata eseguita correttamente (evitandosi la lesione tracheale), il paziente non sarebbe andato incontro a tutte le complicanze successive ed ai successivi interventi chirurgici. 
Il paziente ### è andato incontro ad una serie di complicanze non rare in pazienti immobilizzati a letto per lungo periodo (tra cui la broncopolmonite da stasi, che ha poi dato un decisivo contributo all'insufficienza cardiorespiratoria terminale). 
Si ribadisce come la prolungata degenza sia stata determinata dalla lesione tracheale, con la conseguente fistola tracheo-esofagea. 
I cc.tt.uu. di primo grado, nel loro elaborato, hanno anche puntualmente replicato alle osservazioni formulate dai consulenti dell'### convenuta. 
All'atto del ricovero del ### presso il ### (nel Luglio 2015), il pregresso quadro neurologico era delicato, ma non gravissimo.  ### il criterio del “più probabile che non” gli elementi raccolti sono univoci, nel far risalire la genesi della lesione tracheale all'intubazione del 23 Luglio 2015. 
Significativamente dalla cartella clinica della ### non risultano i plurimi tentativi di intubazione, cui fanno riferimento i consulenti di parte convenuta.  ### in sostanza, non ha adeguatamente replicato alle inequivoche osservazioni dei cc.tt.uu., sull'inerzia conseguente alla diagnosi della presenza della lesione tracheale, risalente agli inizi dell'Agosto 2015. 
Pur nel contesto di una situazione stabile (almeno dal punto di vista neurologico), i sanitari hanno cercato di porre rimedio alla lesione tracheale, soltanto con l'endoscopia del 3 Settembre 2015, e con l'intervento chirurgico dell'11 Settembre. 
Peraltro, non vi era possibilità che la lesione tracheale e la conseguente fistola tracheo-esofagea regredissero spontaneamente. 
Inoltre, i cc.tt.uu. smentiscono la tesi dei consulenti della struttura sanitaria, secondo i quali il ### già soffriva (all'atto del ricovero) di cardiopatia ischemica cronica. 
Dalla documentazione medica non risulta alcuna cardiopatia ischemica pregressa. 
Significativamente, all'atto dell'ingresso al ### nel Luglio 2015, si evidenziò come il paziente presentasse un buon compenso emodinamico. 
Sono coerenti e lineari le conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio, nel senso che la lesione tracheale iatrogena del 23 Luglio 2015 sia stata determinante, ai fini del verificarsi del decesso. 
E' innegabile che - all'atto dell'ingresso all'ospedale ### - ### fosse caratterizzato da una pregressa patologia vascolare cerebrale. 
Però non va trascurato come il ### avesse 55 anni di età (quindi un'età anagrafica che consentiva margini di recupero e di miglioramento). 
Ergo, non può condividersi la tesi dell'### appellata, secondo la quale le cure somministrate tra il Luglio ed il Dicembre 2015 avrebbero riguardato un paziente in qualche modo dalle condizioni di salute già irrimediabilmente compromesse. 
Ed un'eco di questa tesi si coglie anche in punto di quantum debeatur, laddove ### invoca una liquidazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, orientata verso i minimi (stante la pregressa precarietà delle condizioni di salute di ###.
In definitiva il G.M. ha correttamente aderito alle conclusioni dei cc.tt.uu. di primo grado; non può revocarsi in dubbio il nesso eziologico tra la lesione tracheale, di natura iatrogena, e l'evento morte - in un contesto in cui vi è certezza sulla sopravvivenza di ### in assenza del descritto danno iatrogeno. 
Più in generale, ### nell'atto di gravame ha riproposto le argomentazioni dei propri consulenti, ed ha ribadito valutazioni già puntualmente smentite - in contraddittorio - dai consulenti di ufficio. 
L'### odierna appellante insiste nella tesi per cui sarebbe stato fisiologico il lasso temporale di oltre 30 gg., trascorso tra la diagnosi di fistola (5 Agosto 2015) e l'intervento di gastrostomia e tracheostomia (eseguito l'11 Settembre). 
Al contrario i consulenti di ufficio hanno ben evidenziato l'erroneità e pericolosità di tale ritardo. 
A fronte di ciò, ### soltanto genericamente ha accennato ai rischi connessi ad un'anticipazione dell'intervento di tracheostomia, rispetto alla data dell'11 Settembre 2015. 
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, il Collegio deve anche ribadire la valutazione di superfluità ed inutilità della rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, invocata dall'azienda appellante (valutazione già espressa nell'ordinanza collegiale del 3 Aprile 2024). 
Del tutto generiche risultano le censure mosse da parte impugnante alla sentenza di prime cure, sotto il subordinato profilo del quantum debeatur. 
Dunque la pronuncia del G.M. di ### è meritevole di integrale conferma, sia in punto di riconoscimento del danno terminale jure hereditario; sia in punto di quantificazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale. 
Pertanto, in definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto; ne consegue l'integrale conferma della pronuncia di primo grado. 
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese. 
Sul regime delle spese del presente grado Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante #### pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. 
Trovano applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22. 
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio. 
Per quel che concerne il valore della causa, ci troviamo dinanzi a sei appellati (vale a dire gli originari attori), con la medesima posizione processuale. 
Pertanto, il valore va parametrato all'importo più elevato, riconosciuto a titolo di risarcimento danni. 
Ebbene, l'importo più elevato corrisponde agli euro 184.118,43, riconosciuti jure proprio a ### Di conseguenza, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. 
Con riferimento al compenso professionale per il presente grado, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi (nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità. 
Quindi, a titolo di compenso professionale di base per il presente grado, si liquida, in favore di parte appellata, la somma di euro 7.160,00. 
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria (infatti, come esemplificato dalla succitata ordinanza del 3 Aprile 2024, nel presente grado si è delibata l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, nonché si è esaminata l'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado).
Tuttavia, il suddetto importo di euro 7.160,00 integra soltanto il compenso professionale “di base”; infatti, ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. n. 55/14, deve tenersi conto degli incrementi percentuali, pedissequi alla presenza di ulteriori cinque assistiti dai medesimi co-difensori, rispetto alla citata ### Pertanto il compenso complessivo, con i dovuti incrementi percentuali, ammonta ad euro 17.900,00. 
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante ###, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte di Appello di #### civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### in persona del ### p.t., nei confronti di ####### e ### (quest'ultima anche quale tutrice della minore ###, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 9319/23, pubblicata il 12 Ottobre 2023, e notificata il 24 Ottobre 2023, così provvede: A) Rigetta l'appello; B) ### al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati ### + 5 - spese che liquida in euro 17.900,00 (diciassettemilanovecento/00) per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ### dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2 Dicembre 2025.  ### est. ### dott. ### dott.

causa n. 5291/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Criscuolo Gaito, Eugenio Forgillo

M
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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4128/2025 del 12-11-2025

... muove dall'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute. Peraltro, nella quantificazione del danno biologico, inteso come compromissione di tutta una serie di aspetti della personalità dell'individuo di fatto compromessi dalla lesione del bene salute (carattere c.d. pluridimensionale del danno biologico), vanno ricomprese altre voci o componenti di tale figura di danno quali, per giurisprudenza di legittimità, ormai costante, il danno alla vita di relazione (Cass. civ. n. 3266/2003; n. 6023/2001; n. 15034/2001), il danno alla capacità lavorativa generica (danno che non consista nel pregiudizio patrimoniale per perdita o riduzione alla capacità lavorativa specifica; cfr. Cass. civ., n. 7084/2001; n. 4231/1999; n. 6736/1998) ed il danno estetico (che non determini un vero e proprio pregiudizio patrimoniale; cfr. Cass. civ., n. 6895/2001; n. 10762/1999; n. 12622/1999). Inoltre, con riferimento al caso che ci occupa, occorre precisare che, trattandosi di danno differenziale sofferto dal ### come evidenziato dallo stesso ### in aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza di (leggi tutto)...

testo integrale

n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. ### ha pronunciato la seguente, ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15762/2015 R.G., avente ad oggetto: ### ex artt.  2049 - 2051 - 2052 c.c., vertente tra ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato depositata telematicamente in data ###, - ATTORE - contro ### in persona del ### generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso l'ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, depositata telematicamente il ###, - CONVENUTA - - ### - All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ridotti di 45 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 2 c.p.c.  - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - Con atto di citazione del 7.10.2015, ritualmente notificato il ###.2015, ### conveniva innanzi a questo Tribunale la ### chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del personale medico in servizio presso la medesima ### sanitaria per le lesioni subite dall'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di €. 661.488,10 o altra ritenuta di giustizia, oltre n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 
In particolare, parte attrice deduceva che “1) il giorno 2 ottobre 2012 a causa di un incidente stradale occorso all'attore (investimento moto - pedone in qualità di guidatore del motociclo), lo stesso riportava traumi multipli; 2) il sig. ### veniva, pertanto, trasportato con l'ambulanza al ### del P.O.  ### di ### 3) dopo i primi accertamenti del caso l'istante veniva ricoverato presso la ### di ### del predetto ### ove, a seguito di esami radiografici, gli veniva diagnosticata “frattura spiroide pluriframmentaria scomposta del 3° distale diafisario di perone e tibia dx”; 4) in data ### l'attore veniva operato per la riduzione e sintesi della frattura con viti e placca e, in data ###, gli veniva apposto gambaletto gessato. Veniva dimesso dal nosocomio con divieto di carico per gg. 30; 5) in data ### il sig. ### si recava presso l'ambulatorio di ortopedia del P.O. ### di ### al fine di aprire “una finestra” per effettuare la medicazione; 6) in data ### veniva rimosso l'apparecchio gessato, veniva effettuato controllo radiologico e veniva applicata valva in resina; 7) al successivo controllo del 30/11/2012 veniva evidenziata una modica secrezione della ferita e veniva prescritta terapia antibiotica per 5 gg; 8) (…); 9) al controllo del 05/01/2013 veniva evidenziata deiscenza della ferita chirurgica al terzo distale con esposizione della placca. Pertanto, veniva eseguita una medicazione e si prescriveva tutore “walker” e terapia antibiotica; 10) (…). 11) In data ### l'attore veniva nuovamente ricoverato presso la ### di ### del P.O. ### di ### per la deiscenza della ferita chirurgica ed intolleranza dei mezzi di sintesi; 12) in data ### il sig. ### veniva sottoposto ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e toilette dei tessuti molli ed ossei ed esame colturale antibiogramma ed istologico. Tale esame evidenziò la presenza di “pseudomonas aeruginosa” e successiva applicazione del tutore. (…) 13) In data ### l'attore veniva dimesso dall'### con prescrizione di tutore e medicazioni. 14) Presentatosi al controllo in data ### al sig. ### veniva riscontrato un ritardo di consolidamento della frattura con dermatite e deiscenza della ferita. Al successivo controllo del 08/06/2013 veniva repertato “esiti di frattura della meta epifisi distale di tibia e perone con diffusa alterazione morfo - strutturale delle ossa del tarso e metatarso che presentano erosioni, in particolare a livello della base del quarto e quinto metatarso. 
Ridotto diffusamente il tono calcico. Edema dei tessuti molli. Sospette altre immagini di medesimo significato sono evidenti a livello rotuleo e dei condili femorali. I reperti descritti sono compatibili con evoluzioni osteomielitica post-trauma.(…)”; 15) (…); 16) in data ### il sig. ### veniva visitato presso la clinica ortopedica dell'### di ### e, a seguito di esami eseguiti, in data ### la rm stabiliva “paziente con pregressa frattura della gamba biossea, consolidata senza focali alterazioni di segnale della spongiosa ossea del perone, trattata chirurgicamente a livello della tibia con mezzi di sintesi già rimossi, esitata in pseudoartrosi a livello della metafisi distale dove è presente processo flogistico di tipo osteomielitico con sottile fistola verso la cute sul versante antero-mediale”. Coesiste alterazione di segnale della spongiosa ossea della tibia che si estende per due terzi distali, inibizione peri e paraostale inibizione del sottocute ed edema a carico del muscolo gemello interno”; 17) infine, in data ### l'attore eseguiva una rm che evidenziava “persiste processo osteomielitico con pseudoartrosi e persiste sottile fistola verso la cute sul n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### versante antero-mediale con raccolta di edema sottocutaneo”; 18) una scintigrafia dell'8/4/2014 evidenziò “### scintigrafico indicativo di processo flogistico acuto su base verosimile infettiva a livello del terzo distale diafisi tibiale destra ed epifisi distale”. 19) il ### l'istante venne ricoverato presso la ASL di ### per un intervento di revisione del focolaio pseudoartrosico con resezione di 7 cm circa di osso necrotico a livello tibiale ed applicazione di apparecchio ### per trasporto bifocale. Il ### inizio “trasporto” con regolazione di ### ed altro analogo trattamento fui eseguito in data ###. 20) in data ### l'attore venne nuovamente ricoverato a ### per la revisione PSA tibia ed innesti ossei della cresta iliaca omolaterale, resezione del perone, modifica apparato FE circolare”. 
Con l'odierno atto di citazione, dunque, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della negligenza e dell'imperizia dei sanitari dell'ASL convenuta, che non avrebbero adempiuto “all'obbligo su di essi gravante di predisporre un'organizzazione idonea a garantire al paziente la totale sicurezza dal punto di vista infettivo”, con vittoria delle spese del presente giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in ### il ###, si costituiva in giudizio la ### la quale chiedeva il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto sia in ordine all'an che in ordine al quantum, con vittoria delle spese di giudizio. 
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale, a firma del dott. ### e con integrazione della CTU a firma del medesimo dott. D. ### e dott. ### specialista infettivologo, depositata telematicamente in data ###, ed è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato carico del ruolo, sino all'udienza del 10.07.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ridotti di 45 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 2 c.p.c.. 
La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. 
In via preliminare, e al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare come parte attrice ha evocato in giudizio la ### per un fatto avvenuto nell'ottobre 2012, ovverosia per l'intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura spiroide pluriframmentaria scomposta del 3° distale diafisario di perone e tibia dx in data ###. 
Orbene, al fine di qualificare la natura giuridica della responsabilità del soggetto evocato in giudizio, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, 28994, in cui si sottolinea che la pretesa retroattività di tali disposizioni “verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere della prova e sulla prescrizione - applicate in base al «diritto vivente»; ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 8.11.2019, n. 28811), deve, dunque, escludersi che possa trovare applicazione alla fattispecie in esame la normativa di cui alla c.d. ###-Bianco n. 24/2017, siccome sopravvenuta rispetto all'intervento chirurgico subito in data ###, e deve ritenersi invece applicabile la disciplina di cui al c.d.  decreto Balduzzi, d.l. 13.09.2012, n. 158, in vigore il ###, e conv. con mod. nella legge 8.11.2012, 189, entrata in vigore l'11.11.2012. 
Peraltro, mette conto evidenziare che l'art. 3 comma 1 della legge ### non incide sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata); ai fini della presente decisione, dunque, non viene in rilievo il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica contrattuale o extracontrattuale del medico in assenza di un contratto d'opera professionale. 
Ciò posto, non è comunque dubitabile che la responsabilità della struttura sanitaria, ente pubblico ospedaliero o casa di cura privata - essendo sostanzialmente equivalenti gli obblighi di prestazione di tali due tipi di strutture in favore del fruitore di tali servizi - debba essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale o in clinica privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta pur sempre la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ., 1°.09.1999, 9198; Cass. civ., 11.03.2002, n. 3492; Cass. civ., 14.07.2003, n. 11001; Cass. civ., 21.07.2003, n. 11316; civ. 4.03.2004, n. 4400; Cass. civ., 23.09.2004, n. 19133; Cass. civ., 3.02.2012, n. 1620; Cass. civ., 20.03.2015, n. 5590). 
In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e la struttura sanitaria, ente ospedaliero o clinica privata, trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente ospedaliero), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. 
Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### agli onera probandi, come è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito più attenta, “la contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori”; infatti, il paziente-creditore sarà tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e a dedurre l'inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno, del debitore della prestazione sanitaria, mentre quest'ultimo (nella duplice individuazione della struttura sanitaria e del medico) sarà tenuto a provare, per andare esente da responsabilità, che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che pur esistendo non è stato causa del danno (cfr., in tal senso, ex multis, nella giurisprudenza di merito, ### Varese, 16.02.2010, n. 16, rel. Buffone; in senso conforme, ### Lecce, sez. II, 30.10.2015, n. 5192; ### Lecce, sez. II, 14.11.2016, n. 4824; #### sez. III, 28.03.2024, n. 1593). 
In ogni caso, la Suprema Corte, dopo aver confermato l'inquadramento “nell'ambito contrattuale” della “responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente” ed aver evidenziato che “il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle ### di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento”, ha, condivisibilmente, precisato, con le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d.  progetto “Sanità”), che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. civ., sez,. 3, 11.11.2019, n. 28991, Rel. E. 
Scoditti; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 26.07.2017, n. 18392, Rel. E. Scoditti, Rv. 645164-01; civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700, Rv. 651166-01; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; e più recentemente Cass. civ., sez. 6-3, ord. 31.08.2020, n. 18102; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 26.11.2020, n. 26907, secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; Cass. civ., sez. 3, 29.03.2022, n. 10050, per cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”]. 
Nel dettaglio, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che incombe sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute; diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione. 
Soggiunge la Suprema Corte che il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”; sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento” (cfr. pag. 7 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, 28991/2019, cit.). Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223 c.c.. 
Dunque, la Suprema Corte, con i recentissimi interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”; ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”; conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto” (cfr. pag. 7-8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Ne consegue che l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno-evento il quale, attendendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento; detto altrimenti, “La violazione delle regole della diligenza professionale non ha n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico (“Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione”, cfr. pag. 8-9 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore. 
In sostanza, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare; chiariscono le pronunce di ### del 2019 che soltanto “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle” (cfr. pag. 10, della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### la diligenza richiesta al medico deve essere qualificata, ex art. 1176 c.c., comma 2, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volti all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi, essendosi in presenza di un dedotto inadempimento contrattuale. 
Ebbene, nell'adempimento dell'obbligazione professionale, si tratti di professionista o di imprenditore, va sempre osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, quale modello di condotta che si estrinseca nell'adeguato “sforzo tecnico”. 
Tale “sforzo” viene indicato come “diligenza qualificata”, intesa come diligenza ordinaria del buon professionista, e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 12995/2006). 
In altri termini, la condotta del medico deve essere improntata sia alla generica diligenza che si richiede nell'adempimento di qualsivoglia obbligazione (art. 1176, co. 1 c.c.), sia alla diligenza specifica richiesta dalla natura della prestazione professionale (art. 1176, co. 2 c.c.), avuto riguardo alla particolarità della situazione concreta nella quale l'operatore sanitario è intervenuto. 
Il richiamo alla diligenza “qualificata” in questi termini ha la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.  ### di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo determina il passaggio da un criterio di valutazione dell'adempimento soggettivo a un criterio oggettivo e generale, sicché la diligenza assume un duplice significato di parametro di imputazione del mancato adempimento e di criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione; nella diligenza, quindi, viene ricompresa inevitabilmente anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata professione. 
In conclusione, se, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che vedrà respinte le sue istanze risarcitorie; ove viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne [ Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3704, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 18392/2017, cit.; Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit., ove si evidenzia, altresì, che “tali principi si collocano nell'ambito delle regole sull'onere della prova, le quali assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota. 
Si tratta quindi della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126)”].  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### specificamente, al contenuto del nesso di causalità, in base ai più recenti e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità, sussiste nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass., S.U., 11.01.2008, n. 576, 577, 581, 582, 584), si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. più di recente, Cass. civ., sez. 3, del 15.02.2018, n. 3704; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28991).  ### in caso di condotte omissive, occorre procedere a un giudizio controfattuale di tipo sostitutivo e, quindi, chiedersi se l'evento si sarebbe ugualmente verificato in caso di scelte mediche e terapeutiche differenti. In secondo luogo, deve potersi escludere secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non” che qualsiasi altro elemento - naturalistico o umano, esogeno rispetto all'azione del chirurgo-sanitario - abbia provocato da solo l'evento lesivo (41, c. 2 c.p.). 
Tale indagine va condotta tenendo presente che nel processo civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza, lo standard di c.d. certezza probabilistica non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la c.d. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass., lav., n. 47/2017; Cass. civ., sez. 3, ord. 20.06.2019, n. 16581, secondo cui “In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione”). 
In applicazione dei principi sopra richiamati, era quindi onere di parte attrice allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico-professionali, provare il danno-evento lamentato ed il nesso di causalità “materiale” tra questo ed i trattamenti sanitari subiti, restando, invece, a carico di parte convenuta la prova dell'avvenuto adempimento, ossia che inadempimento non v'è stato, o che comunque pur sussistendo nel caso concreto, esso sia dipeso da fatto non imputabile al sanitario, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno, essendo stato determinato da un evento imprevedibile ovvero inevitabile. 
Ciò posto, incontestato tra le parti il ricovero e l'intervento in data ### presso il P.O. ### di ### secondo le prospettazioni di parte attrice, l'infezione dell'apparato osteo-articolare riportata dal ### sarebbe stata contratta nella sala operatoria del P.O. ### di ### nel corso dell'intervento per la riduzione della frattura, a seguito di contaminazione della ferita chirurgica in sede intraoperatoria. 
Ebbene, le prospettazioni di parte attrice hanno trovato conferma nella consulenza medico-legale espletata nel corso del presente giudizio.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### invero, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti, della documentazione presente in atti e dell'esame obiettivo del paziente, il consulente, dott. ### ha ricostruito il dato storico-clinico della paziente e coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere tecnico scientifico, immuni da vizi logico-giuridici e da cui, pertanto, non vi sono concrete ragioni per discostarsi, evidenziando che: “Per ricostruire la vicenda dell'incidente occorso a ### il 2 ottobre 2012 a seguito del quale riportò la frattura spiroide biossea del terzo inferiore della tibia e del perone di destra e le successive complicanze infettive da osteomielite innestatesi sul focolaio fratturativo che lo affliggono ancora oggi, nonostante il trascorso di circa tre anni dall'evento traumatico, è doveroso richiamare qualche breve cenno sulla natura del processo osteomielitico e soprattutto sull'eziopatogenesi di questa particolare infezione. ### è un'infezione particolarmente grave dell'apparato osteo-articolare sostenuta dallo ### Essa è la manifestazione più grave delle infezioni che possono verificarsi a danno della struttura scheletrica. Si contrae normalmente in seguito a esposizioni di gravi fratture, ma un aspetto molto grave è costituito dal fatto che si contano 15.000 nuovi casi ogni anno in ### e molti di questi vengono contratte in sala operatoria. Da ciò si evince che questo super-batterio necessita di molto più che la normale sterilizzazione convenzionale degli ambienti usati per operare. (…). Il trattamento d'elezione è quello farmacologico con l'impiego di antibiotici a largo spettro o mirati se risulta noto l'agente patogeno. Una volta falliti eventuali tentativi di bonifica con la terapia antibiotica o nelle osteomieliti croniche, l'unica possibilità di eradicare l'infezione è quella di asportare l'osso e tutti gli organi limitrofi interessati fino ad arrivare a tessuto vitale e sano. (…). 
Tornando al caso in esame, possiamo sicuramente individuare per il ### la causa in una infezione intraospedaliera. A chiarimento di detta eziopatogenesi precisiamo innanzitutto i fattori di esclusione di altre fonti infettive. Si deve escludere innanzitutto la via ematica, in quanto il ### al momento dell'incidente stradale e anche nei mesi successivi a questo, non presentava alcun processo infettivo periferico in corso. (…). 
Va esclusa anche l'infezione esterna. Infatti, la frattura riportata dal ### per quanto complessa, era del tipo chiusa, cioè non vi furono lacerazione dei tessuti cutanei con esposizione dei monconi ossei. (…). Resta pertanto l'ultima soluzione: l'infezione fu contratta in sala operatoria nel corso dell'intervento di riparazione della frattura mediante applicazione di placche e viti subito nel corso del ricovero presso la U.O. 
Ortotraumatologia dell'### di ### in data 5 ottobre 2012 nel corso del ricovero ivi avvenuto dopo il transito al locale pronto soccorso proprio a seguito del sinistro stradale. La prova della veridicità della causa eziologica intraoperatoria risiede nella specifica tipologia degli agenti patogeni riscontrati costantemente nelle ripetute colture effettuate nei mesi successivi all'intervento dei prelievi del materiale infetto dal focolaio osteomielitico. Il primo prelievo effettuato il 28 febbraio 2013 evidenziò la presenza del batterio ### aeruginosa. Nel secondo prelievo del 20 giugno fu individuato, oltre allo ### aeruginosa, anche lo ### aureus. Infine, nei successivi prelievi del 12 agosto, del 25 settembre e 16 ottobre 2013, dopo aver avviato cicli di terapia antibiotica mirata a debellare entrambi i due superbatteri, fu individuata la persistenza del solo staphylococcus aureus. (…). In definitiva si è dimostrato come il processo infettivo osteomielitico sviluppatosi a livello del focolaio fratturativo del terzo inferiore della tibia e del perone della gamba destra sia derivato da contaminazione della ferita chirurgica in sede intraoperatoria nel corso n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### dell'intervento di applicazione dei mezzi di eseguito il 5 ottobre presso la U.O. di ### dell'ospedale ### di ### (…)”. 
Inoltre, a seguito della richiesta integrazione, il ### dott. D. ### con la collaborazione dello specialista infettivologo dott. D. ### ha illustrato le seguenti conclusioni: “1) ### fu sì contratta presso la struttura sanitaria convenuta; in particolare si è trattato di una infezione del sito chirurgico (### rientrante nelle cosiddette ICA o infezioni correlate all'assistenza. La presenza di diverse specie batteriche (### aureus, ### aeruginosa, Enterococcus faecalis) fanno ritenere che almeno le prime due hanno concorso, anche se con diversa incidenza, nella etiologia dell'infezione, mentre la terza risulta essere solo un patogeno cosiddetto d'appoggio, con scarsa virulenza, rapidamente debellato con la prima terapia antibiotica somministrata. La presenza di ### aeruginosa è indicativa della contaminazione ambientale della sala operatoria, trattandosi di un microrganismo nosocomiale usualmente colonizzante suppellettili, dispositivi medici e chirurgici e strumentario prevalentemente di sale operatorie e sale rianimazione. ### aureus è un germe saprofita spesso presente su cute e mucose (in particolare la mucosa del rino-faringe), che può divenire virulento in presenza di traumi che causino soluzione di continuità della cute e/o esposizione di organi interni. Dall'esame degli atti esaminati inoltre (cartelle cliniche, certificazioni e prescrizioni), si rilevano diffuse inadempienze da parte dei sanitari che in varie epoche e a vario titolo hanno curato il #### per inosservanza di linee guida e leges artis. ### è stata dipendente dal ricovero ospedaliero e quindi sussiste pienamente il nesso di casualità. 2) Pur ritenendo che la struttura abbia messo in atto tutte le dovute procedure e misure di prevenzione delle ICA previste dalla normativa vigente all'epoca, non possiamo confermarlo perché la convenuta non ha allegato alcuna documentazione in merito, tuttavia la presenza di ### aeruginosa induce a pensare che ci sia stata qualche falla nei sistemi di detersione, bonifica e disinfezione all'interno della sala operatoria a carico degli elementi presenti, ivi compresa la preparazione all'intervento del personale sanitario e ausiliario presente. 
Occorre però considerare che i germi nosocomiali hanno acquisito resistenze plurime, anche a disinfettanti molto energici come la clorexidina per cui molte infezioni correlate all'assistenza pur prevedibili, non sono tutte prevenibili anche con la messa in atto di tutte le cautele del caso; ancora oggi una buona percentuale sfugge a qualsiasi sistema di prevenzione. Per quanto attiene il personale sanitario, le omissioni sono relative all'inosservanza di linee guida e leges artis; riteniamo inoltre che il mancato, tempestivo consulto con lo specialista in ### quando si sono concretamente manifestati i primi danni causati dall'infezione ###, sia stata un'omissione che poi ha ancora più negativamente condizionato il decorso della malattia. 3) La patologia di cui risulta affetto l'autore è si da porsi in nesso di casualità materiale con l'infezione riscontrata”, concludendo, inoltre, sul danno biologico sofferto dal ### che: “4) La durata della malattia dal punto di vista civilistico è valutabile in complessivi anni due di inabilità temporanea, suddivisibili in giorni 60 ### di inabilità temporanea assoluta (ricoveri ospedalieri e divieto di carico), in giorni 100 ### di parziale al 75 % (settantacinque %) -immediato post-operatorio e convalescenza - ed in anni uno e giorni 180 ### di parziale mediamente al 50 % (cinquanta %), comprensivi del periodo di convalescenza e per la riabilitazione, le visite ed accertamenti specialistici ritenuti necessari. Riteniamo n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### congruo valutare gli attuali postumi sostanzialmente stabilizzati nella misura di 30 punti percentuali (trenta per cento), con riduzione della capacità lavorativa specifica (professione dichiarata: edicolante, e ludicosportiva (qualora applicabile), in pari percentuale. 5) Il danno differenziale (differenza fra i postumi totali come innanzi valutato (30%) ed i postumi permanenti comunque prevedibili per il tipo di lesione riportata: ### (7-8%) si ritiene congruo valutarlo nel 25% (venticinque%) di danno biologico alla salute” (cfr. relazione integrativa depositata telematicamente in data ###, in atti).  ### consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, oltre che suffragata dagli approdi ermeneutici della scienza medico-legale più accreditata, tenuto conto che le considerazioni svolte dai ### sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica. 
Le conclusioni rassegnate sono state inoltre ribadite dal ### nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dai ### di parte.  ### all'esito degli accertamenti espletati, facendo proprio applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, lo stesso Consulente ha riconosciuto la sussistenza di nesso causale tra il ricovero dell'attore presso l'### S. ### e l'infezione da questi contratta nel corso dell'intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura e, ancora, tra l'infezione e la patologia riportata dall'odierno attore ###. 
Sul punto, deve rilevarsi che, in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un “report” da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. 
Sarebbe stato, dunque, onere della struttura sanitaria, rimasto tuttavia inadempiuto, allegare e dimostrare di aver adottato tutte le cautele prescritte al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di aver applicato, nel caso specifico, i protocolli di prevenzione delle infezioni. 
Ciò posto, nel caso di specie, ai fini della prova della causalità materiale, che, come suesposto, grava sull'attore, occorreva fornire la dimostrazione che la patologia riportata da ### fosse n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### eziologicamente ascrivibile all'infezione nosocomiale e che questa fosse stata contratta presso l'### S.  ### di ### (struttura appartenente alla ###, sul presupposto implicito, in quanto desunto in via presuntiva, dell'inosservanza da parte della struttura ospedaliera delle cautele normalmente atte al governo di simili evenienze, circostanza che, invece, integrando l'inadempimento alle obbligazioni dedotte nel contratto, non rientra nell'onere probatorio di parte attrice, per la quale è, dunque, sufficiente allegarne la verificazione.  ### il nodo cruciale della vicenda è rappresentato dal comprendere se le infezioni nosocomiali contratte dall'attore siano state funzione di inadempienze organizzativo-assistenziali così come sostenuto nell'atto di citazione, ovvero se il rischio di contrarre le infezioni, benché prevedibile, non fosse in alcun modo evitabile nonostante la congruità assistenziale. 
Ebbene, spettava alla ### l'onere di dimostrare l'interruzione del nesso causale per andare esente da ogni responsabilità per i danni subiti dal paziente, provando la specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. 
Per dirsi raggiunta tale ultima prova è necessario che la struttura dimostri non una semplice astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei ad evitare il rischio di infezioni ospedaliere a carico della generalità dei pazienti ma la concreta impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione direttamente e immediatamente nei confronti del singolo paziente danneggiato (cfr. tra le tante, Cass. civ., 22.02.2023, 549; nella giurisprudenza di merito, Corte App. Milano, sez. II, 4.05.2023, n. 1430; Corte App. Palermo, II, 28.09.2023, n.1671). 
Ebbene, nel caso di specie l'ASL convenuta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, stante l'assenza sia di documentazione attestante una eventuale corretta adesione alle indicazioni ministeriali ed alle buone pratiche clinico-assistenziali relative alla sorveglianza ed alla prevenzione del sito chirurgico rispetto alle infezioni nosocomiali, sia di rimandi all'applicazione degli stessi nella documentazione sanitaria presa in visione con particolare riferimento all'adozione, adesione e monitoraggio di procedure aziendali volte alla prevenzione dell'infezione; alle azioni di rinforzo della pratica dell'igiene delle mani; ai momenti di addestramento per gli operatori sanitari sulla corretta tecnica di igiene delle mani ed alla relativa informativa. 
Alla luce di quanto detto, dal mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla predetta convenuta discende l'accoglimento della domanda attorea. 
Ciò posto, deve ora procedersi alla quantificazione del danno. 
Ebbene, con riferimento al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sofferto da ### si osserva quanto appresso. 
Il danno biologico va inteso, come noto - secondo la definizione di origine pretoria, in seguito recepita dall'art. 5 della legge n. 57 del 2001, poi rifluito nell'art. 138, co. II, lett. a) e 139 co. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005 - quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, avente un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. Non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni di lieve entità che n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni. 
Il danno biologico è da ricondurre al diritto inviolabile alla salute, costituzionalmente riconosciuto all'art.  32 (Corte Cost. n. 184 del 1986) e ricorre in presenza di qualsiasi fatto illecito produttivo di una lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato. 
La risarcibilità di tale danno trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., il quale disciplina i danni non patrimoniali nell'ambito dei quali rientrano non solo i danni conseguenti a reati (art. 185 c.p.), ma tutti i danni derivanti dalle lesioni di diritti di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali non può non riconoscersi il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. (Corte cass. n. 8827/ 2003 e 8828/2003 e Corte Cost. 233/2003). 
Circa la liquidazione del danno biologico, noti i principi enucleati a partire da Cass. ### 11 novembre 2008 sentenza n. 26972, in punto di liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale risarcibile, inteso quale categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, nel cui ambito va ricompreso anche il danno morale, con esclusione di duplicazioni risarcitorie illegittime e del ristoro di lesioni di interessi c.d. “bagatellari”, quali meri disagi, fastidi, disappunti (o, per esempio, “danni da tempo perso”), non eccedenti la soglia di offensività minima necessaria a rendere serio e meritevole di tutela il pregiudizio lamentato, deve rilevarsi che la relazione medico-legale a firma del dott. ### ha accertato che le lesioni riportate da ### a seguito dell'intervento chirurgico subito e, quindi, dell'infezione nosocomiale contratta, hanno comportato: 1) una invalidità permanente biologica pari al 23%, quale danno differenziale tra lo stato anteriore (7-8%: esiti da “### di frattura scomposta femore sinistro”) e lo stato attuale (30%); 2) con 60 giorni di ITT (ossia una incapacità sub-totale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea totale, rectius danno biologico temporaneo totale); 3) con 100 giorni di ITP al 75% (ossia una incapacità parziale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale); 4) con ulteriori 545 giorni di ITP al 50%(ossia una incapacità parziale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale).  ### ai criteri di liquidazione del danno biologico permanente, esclusa l'applicabilità al caso in esame degli importi economici previsti nelle tabelle contenute nei decreti emessi annualmente dal ### delle attività produttive in ossequio a quanto disposto dall'art. 139 co. 1 del d.lgs. n. 209/2005 e succ. integraz. e modific., in quanto operanti soltanto per le lesioni c.d. micropermanenti, ed esclusa, altresì, l'applicabilità della ### per il risarcimento dei danni derivanti da c.d. macrolesioni ex art. 138 cod. ass. di cui al D.P.R. 13.01.2025, n. 12, in vigore dal 5.03.2025, ma applicabile, ex art. 5, co. 1, “…ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, va adottato il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare ( Cass. civ., n. 6023/2001; n. 5910/2001; n. 6873/2000; n. 4852/1999). Com'è noto, il criterio di computo c.d.  tabellare si fonda sul principio progressivo, in base al quale il valore monetario del singolo punto di invalidità n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### aumenta con l'aumentare dell'invalidità permanente complessiva, ed il principio regressivo, in base al quale il valore decresce con il crescere dell'età dell'individuo leso. 
In applicazione di questo criterio, è opportuno fare ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal ### di Milano, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale “unitario” del danno non patrimoniale, e ritenute dalla Suprema Corte come riferimento unico nazionale e recentemente aggiornate per adattarle alla variazione del costo della vita intercorsa dall'anno in cui è stata redatta la precedente versione [Cass. civ., ord. n. 134/2013; Cass. civ., sent. n. 2228/2012; civ., n. 18641/2011; Cass. civ., n. 14402/2011; Cass. civ., n. 12408/2011 secondo cui: “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art.  139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”, nonché da ultimo, negli stessi termini, Cass. civ., 20.05.2015, n. 10263, in cui si evidenzia la “vocazione nazionale” delle tabelle milanesi, “in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno a ridurre) … ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, comma 2, ###”; Cass. civ., sez. III, 04.02.2016, n. 2167 che recita testualmente: “Si è in particolare precisato che i parametri delle ### di ### sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette ### di ### consente di pervenire (v. Cass., 20/5/2015, n. 10263; Cass., 18/11/2014, n. 24473; Cass., 30/6/2011, n. 14402. V. anche, da ultimo, Cass., 15/10/2015, n. 20895)”; ed ancora Cass. civ., 29.09.2015, n. 19211, per la quale: “Da questa Corte si è sotto altro profilo avuto già più volte modo di affermare che trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle ### di ### vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (v. Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n.1361; Cass., 17/4/2013, n.9231; Cass. 11/5/2012, n.7272), sicché allorquando le ### applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 6/3/2014, 5254)”; Cass. civ., sez. III, 18.05.2017, n. 12470, secondo cui “### liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso a una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, unici a permettere la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice nell'apprezzare ciascun profilo di nocumento del caso concreto, mentre va preferita l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal ### di ### idoneo a garantire l'uniformità di trattamento di situazioni analoghe”; Cass. civ., sez. 3, ord. 28.06.2018, n. 17018, per la quale “In materia di danno non patrimoniale, i n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### parametri delle "### predisposte dal ### di ### sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "### di ### consenta di pervenire. (### specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di ### peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)”; e da ultimo, Cass. civ., sez. 3, 6.05.2020, n. 8532, per cui “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal ### di ### sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”]. 
Tale tabella, preso atto del suddetto intervento delle ### del 2008, ha considerato il danno morale come voce integrante della più ampia categoria del danno non patrimoniale. La tabella milanese infatti propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard e danno morale, oltre che la personalizzazione del danno biologico. La tabella muove dall'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute. 
Peraltro, nella quantificazione del danno biologico, inteso come compromissione di tutta una serie di aspetti della personalità dell'individuo di fatto compromessi dalla lesione del bene salute (carattere c.d.  pluridimensionale del danno biologico), vanno ricomprese altre voci o componenti di tale figura di danno quali, per giurisprudenza di legittimità, ormai costante, il danno alla vita di relazione (Cass. civ. n. 3266/2003; n. 6023/2001; n. 15034/2001), il danno alla capacità lavorativa generica (danno che non consista nel pregiudizio patrimoniale per perdita o riduzione alla capacità lavorativa specifica; cfr. Cass. civ., n. 7084/2001; n. 4231/1999; n. 6736/1998) ed il danno estetico (che non determini un vero e proprio pregiudizio patrimoniale; cfr. Cass. civ., n. 6895/2001; n. 10762/1999; n. 12622/1999). 
Inoltre, con riferimento al caso che ci occupa, occorre precisare che, trattandosi di danno differenziale sofferto dal ### come evidenziato dallo stesso ### in aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità più recente in tema di danno iatrogeno differenziale e, segnatamente, in Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28986, Rv. 656174 - 02, secondo cui «In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto» (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 15.01.2020, n. 514; Cass. civ., sez. 3, 21.08.2020, n. 17555; Cass. civ., sez. 3, 27.09.2021, n. 26117; nonché da ultimo, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 19.09.2022, n. 28327). 
Ciò posto, tornando al caso che ci occupa, a titolo di danno biologico permanente, quale danno iatrogeno differenziale, va dunque liquidato un risarcimento pari ad €. 164.840,00 (€.179.835,00 - €.14.995,00) calcolato secondo le tabelle milanesi aggiornate “### 2024”, tenendo conto della percentuale di danno biologico permanente ### complessivo sofferto dall'attore, pari al 30%, nonché dell'invalidità permanente teoricamente preesistente all'illecito, pari al 7%, tenuto conto del riscontrato aggravamento delle menomazioni accertato dal ### nonché dell'età dell'attore, trentasettenne (nato il ###), all'epoca dell'evento (5.10.2012) e dell'incremento per sofferenza soggettiva. 
Deve, inoltre, liquidarsi un ulteriore importo a titolo di personalizzazione. 
Sul punto, è noto il principio secondo cui l'ulteriore personalizzazione, inerente all'aspetto dinamicorelazionale del danno biologico, e comunque alla sofferenza psichica e morale patita dal danneggiato, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, può essere riconosciuta soltanto laddove il caso concreto presenti “peculiarità” che dovranno essere allegate e provate dal danneggiato, tali da meritare una ulteriore liquidazione rispetto ai criteri standard tabellarmente previsti (si vedano, ### di ### sezione X, 19 marzo 2010 n. 3614, e ### di ### sezione I, 11 gennaio 2011 n. 259). 
Ed invero, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, esclusa, come noto, la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, dovendosi ammettere la liquidazione unitaria anche della peculiare componente di pregiudizio a connotazione soggettiva (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 19402/2013, secondo cui “Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, in quanto un determinato evento può causare, nella persona della vittima come in quelle dei familiari, un danno alla salute medicalmente accertabile, un dolore interiore ed un'alterazione della vita quotidiana. Ciò non significa che il giudice di merito sia tenuto, in via automatica, alla liquidazione separata di tutte queste singole poste di danno, ma si traduce nell'obbligo di tenere presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche "vuoti" risarcitori”), il giudice, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, dovrà n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### tenere conto, al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, di tutte le contingenze in concreto emerse, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione (cfr. Cass. civ., n. 9231/2013; in senso conforme, Cass. civ., n. 5243/2014). 
Ebbene, alla luce delle citate compromissioni fisiche subite, tali da incidere sugli aspetti dinamicorelazionali nonché sulla capacità lavorativa “generica” (sulla capacità lavorativa “specifica” si veda infra), deve quindi ritenersi congruo un aumento del danno differenziale innanzi calcolato pari al 20%, a titolo di personalizzazione, così per un totale di €. 197.808,00.   Il suddetto importo tiene conto, in tal modo, di ogni componente descrittiva del danno non patrimoniale oggetto di circostanziata “personalizzazione”. 
Per quanto riguarda poi il danno biologico temporaneo si ritiene equo utilizzare, come parametro di riferimento, il valore indicato nelle suddette tabelle milanesi aggiornate “### 2024” pari ad €. 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, con la conseguenza che andrà liquidato all'attore, a titolo di danno biologico temporaneo, un risarcimento pari ad €. 6.900,00 per i 60 giorni di inabilità totale (gg. 60 x €. 115,00), €.  8.625,00 per i 100 giorni di inabilità parziale pari al 75% (gg. 100 x €. 99,00 x 75%), €. 31.337,50 per i 545 giorni di inabilità parziale al 50%, così per un totale di €. 46.862,50.  ### la somma che è complessivamente dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, totale e parziale, subito da ### in occasione dell'intervento chirurgico per cui è causa è pari a complessivi €. 244.670,50 (€.197.808,00+ €. 46.862,50). 
Sulla somma complessiva non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. 
Inoltre, in favore dell'istante, non possono del pari essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto la stessa non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè, liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., sez. III, 28.7.2005, 15823; Cass., sez. III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione; Cass., sez. III, 12.2.2008, 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione; in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 12.2.2010, 3355). 
In altri termini, ad avviso del giudicante, il ritardato adempimento dell'obbligazione di valore non ha provocato al danneggiato un comprovato mancato guadagno, risultando l'importo liquidato a titolo risarcitorio già integralmente ristorativo e compensativo di ogni pretesa economica vantata dall'interessato.   Infatti, l'attore non ha neppure allegato presuntivamente l'esistenza di un ulteriore danno da ritardo che la rivalutazione monetaria non è stata sufficiente a risarcire. Lo stesso, insomma, non ha in alcun modo dimostrato di aver subito un ulteriore pregiudizio, consistito nella perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario. 
Ovviamente, gli interessi nella misura legale saranno dovuti dalla sentenza sino al soddisfo, atteso che con la liquidazione di cui alla presente sentenza il debito è divenuto di valuta.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### al danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore (quella generica rientrando, come già detto, nella categoria danno non patrimoniale), deve rilevarsi quanto segue. 
Tale voce di danno è, come noto, generalmente ricondotta nell'ambito non già del danno biologico, bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass. civ., 9.08.2007, n. 17464; Cass. civ., 27.01.2011, n. 1879), precisandosi, peraltro, al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). Ed invero, il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette infatti automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (cfr. sul punto, recentemente, civ., sez. 3, 9.11.2021, n. ###, secondo cui “Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale.  ### dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso”). 
Orbene, nel caso di specie, il CTU ha ritenuto configurabile una “riduzione della capacità lavorativa specifica (professione dichiarata: edicolante, e ludico-sportiva (qualora applicabile)”, pari al 30% (cfr. pag.  32 della relazione integrativa, in atti). 
Tuttavia, parte attrice non ha allegato alcunché al fine di fornire riscontro in merito alla dedotta perdita di capacità specifica di lavoro. 
Ebbene, alla luce degli elementi suindicati, deve ritenersi che nel caso di specie non sia risarcibile un danno da lesione della capacità lavorativa “specifica”, dovendosi piuttosto ritenere sussistente esclusivamente una riduzione della capacità lavorativa “generica”, con conseguente appesantimento della percentuale di danno biologico in sede di personalizzazione, come innanzi già evidenziato. 
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312 e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)”.  (cfr. Cass. civ., ord. n. 16628/2023).  ### la lesione della capacità lavorativa specifica, ossia l'attività lavorativa concretamente svolta dal danneggiato, costituisce danno patrimoniale risarcibile autonomamente qualora provochi una riduzione della capacità di guadagno (lucro cessante). 
Ebbene, secondo i pacifici principi enucleati in materia dalla giurisprudenza, questo tipo di danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse prima del sinistro o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, avrebbe presumibilmente svolto, un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della contrazione o annientamento del reddito in precedenza percepito. 
La relativa prova incombe sul danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. civ., 18.04.2003, n. 6291, in cui si evidenzia che il danneggiato è tenuto a provare che in passato svolgeva una attività produttiva di reddito e che dopo il sinistro ha perso la possibilità di continuare a lavorare o a svolgere lavori affini o altri lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali e professionali). 
Orbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi la scarsità in punto di allegazione e prova di cui era gravato lo stesso attore in merito alla predetta asserita perdita di capacità lavorativa “specifica”; infatti, avrebbe dovuto provare l'interruzione di qualunque rapporto di lavoro a seguito delle lesioni riportate e avrebbe dovuto documentare, ai fini che qui interessano, l'effettivo reddito effettivamente percepito, tramite, per esempio, produzione documentale delle dichiarazioni dei redditi precedenti e di quelle successive all'evento dedotto in giudizio. 
A fronte di tali insufficienti elementi, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla stabile occupazione del sig. ### né si evince l'effettiva riduzione del proprio reddito; ed infatti, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima o di quelle che avrebbe sicuramente potuto percepire in relazione alle proprie capacità e attitudini (nei casi di danneggiato non ancora percettore di reddito).  ### della prova grava sul soggetto che chiede il risarcimento, che deve “concretamente” dimostrare sia lo svolgimento dell'attività che produce reddito, sia la misura in cui le lesioni subite abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica. 
Alla luce di quanto detto, non può ritenersi satisfattiva la produzione documentale di parte attrice, né tantomeno esaustive le risultanze emerse dalla ### dovendo per lo più inquadrarsi anche le stesse valutazioni espresse al riguardo dal Consulente come direttamente incidenti sul piano della perdita della capacità lavorativa “generica” del ### già oggetto, come innanzi evidenziato, di opportuna valutazione in termini di personalizzazione del danno non patrimoniale. 
Deve, in altre parole, darsi continuità all'orientamento secondo cui la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, deve avvenire secondo il criterio del “danno in concreto”, accertando n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### se in concreto il danneggiato abbia visto ridursi i propri redditi di lavoro ovvero dovrà attendersi una riduzione di tali redditi in futuro, spettando al giudice di merito verificare in concreto l'incidenza della compromissione dell'integrità psicofisica della vittima sulla sua capacità produttiva di reddito, e dovendo pertanto escludersi tale voce di danno ove non venga fornita prova che il danneggiato abbia perso il lavoro, o sia stato adibito a mansioni inferiori alle precedenti o, pur adibito alle stesse mansioni, abbia subito contrazioni di reddito (per es. per un differente orario di lavoro cui venga adibito, da full time a part time). 
In altri termini, stante il difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa “specifica” e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, al ### potrà, dunque, unicamente riconoscersi il danno da perdita della capacità lavorativa “generica”, quale voce di danno già ricompresa nel danno non patrimoniale onnicomprensivo, come innanzi già indicato. 
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese sanitarie, devono ritenersi congrue quelle indicate dal ### quantificate in complessivi €. 2.988,07. 
Non vanno, invece, riconosciute le ulteriori spese per viaggi aerei allegate al fascicolo di parte attrice, non essendo specificamente riconducibili agli eventi dedotti in giudizio. 
Ne consegue, in definitiva, che all'attore dovrà essere liquidato un importo complessivo a titolo di risarcimento del danno, non patrimoniale e patrimoniale, complessivamente sofferto, pari ad €. 247.658,57 (€.  244.670,50 + €. 2.988,07). 
Ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita. 
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il ridotto accoglimento nel quantum della domanda risarcitoria - tenuto conto del rigetto della domanda in relazione alla voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro “specifica” - giustifica la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta, giusta la natura ed il valore della controversia, alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità con prevalenza del decisum sul disputatum (cfr. Cass., S.U., 11.09.2007, 19014), in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi, e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ### dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, 412). 
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste vanno poste a carico dell'ASL convenuta soccombente.  P.Q.M.  ### di #### sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.  15762/2015, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### dichiara la responsabilità dell'### in ordine all'evento illecito dedotto in giudizio, e condanna l'### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale sofferto, della somma complessiva di €. 247.658,57, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino all'effettivo saldo; 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità di guadagno; 3) compensa, per le ragioni indicate in motivazione, per 1/3 le spese processuali e condanna l'### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione dei residui 2/3 delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in complessivi €. 11.125,34, di cui €.  1.723,34 per esborsi ed €. 9.402,00 per compensi professionali (già decurtati di 1/3 delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. ### 4) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta soccombente l'### Così deciso in ### l'11.11.2025. 
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle ### del ### per la ### e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del #### 2016/679 del 27.04.2016.   

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 15762/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Sforza

M
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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 441/2025 del 03-04-2025

... radiografico. Da tale omissione è derivato un rilevante danno all'integrità psico - fisica della paziente posto che laddove tempestivamente diagnosticata la frattura/lusssazione ### e ### sarebbe stato possibile trattare la paziente con adeguata immobilizzazione e sarebbe stata così evitata, secondo un criterio di elevata probabilità, l'evoluzione delle lesioni riportate nel sinistro stradale nella situazione di tetrapelgia. ### diagnosi è riconducibile, considerando la visibilità della frattura all'esame radiografico , a negligenza ( disattenzione) e/o imperizia e a causa dell'omissione diagnostica è conseguita la mancata immobilizzazione della paziente e l'evoluzione ingravescente delle sue condizioni nella condizione di tetrapelgia. Risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. nei suoi elementi costituitivi essendo provata la condotta “ contra ius” ( violazione delle regole dell'arte medica), l'elemento soggettivo che l'ha sorretta ( negligenza e/o imperizia) e il nesso causale tra la condotta e la lesione del diritto alla salute che ne è conseguito. 8. Il danno non patrimoniale risarcibile : il danno iatrogeno e la relativa quantificazione ### la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1579/2022 promossa da: ### nata in ### il ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### (### Fisc. ###; pec ###; fax: ###) ed elettivamente domiciliata, fisicamente, presso il ### posto in ####. da ### n. 87 ### confronti di ### 1 in persona del legale rappresentante pro tempore dott.  ### con sede ###### via G. Guerra n. 21, (C.F. e P.IVA: ###), rappresentata, assistita e difesa, in forza di procura alle liti apposta in calce al presente atto, dall'avv.  ### del ### di ### (C.F.: ###), eleggendo domicilio presso il suo studio, sito in ### via ### n. 9.  ### nato a ### il ### (C.F.: ###), residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###/C (studio Avv. ### Oggetto : risarcimento danni responsabilità sanitaria ### delle parti : come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.7.2024 ### rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La vicenda processuale ### nata il ### ( con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. successivamente convertito in rito ordinario) ha citato in giudizio il dott. ### e l'### 1 esponendo la seguente vicenda : - in data ### rimaneva coinvolta, mentre si trovava a bordo del veicolo condotto dal coniuge, in sinistro stradale causato dal sig. ### riportando gravi lesioni personali per le quali veniva ricoverata presso l'### di ### del ### dove dopo opportuni accertamenti radiografici ( rx scheletro costale bilaterale, sterno, rachide cervico - dorsale) veniva refertata e diagnosticata “frattura 6°, 7°, 8° e 9° costa sinistra in ascellare media anteriore” ; - nella stessa giornata con la diagnosi suindicata veniva ricoverata nel reparto di chirurgia dello stesso ### dove, all'ingresso, si descriveva “ esame obiettivo neurologico attuale nella norma”, venivano indicate abrasioni multiple del collo ed ematoma di piccole dimensioni pretibiale sinistro; - durante il ricovero venivano eseguiti svariati esami strumentali e, in particolare, ecografia addome inferiore ed addome superiore del 17.06.2017; rx torace del 17.06.2017; rx scheletro costale monolaterale dx e sn + torace del 20.06.2017; TC cervicale (senza contrasto) e TC cerebrale (senza contrasto) del 20.06.2017. Veniva quindi dimessa in data ###; - veniva trasferita in data ### presso il reparto di neurochirurgia dell'### “### della Misericordia” di ### ove veniva sottoposta a nn. 3 interventi chirurgici in data ###, 24.06.2017 e 11.07.2017, nonché vari accertamenti clinico-diagnostici-radiografici; - veniva ricoverata presso l'### dello stesso ### fino al 31.10.2017, quando, dopo vari accertamenti clinico-radiologici, veniva dimessa per “tetraplegia post traumatica incompleta da frattura lussazione ###-### stabilizzata chirurgicamente”. 
Seguiva un lungo periodo di degenze presso diversi centri riabilitativi intervallato da numerosi ricoveri in strutture ospedaliere in ragione dell'insorgenza di varie complicanze e il ### il medico curante ne dichiarava la guarigione con postumi invalidanti. 
Si rivolgeva a specialista medico - legale di parte che rilevava, nella complessa evoluzione clinica seguita al sinistro stradale, anche profili di responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura l'attrice presso l'### di ### del ### e che avevano omesso - in particolare il dott. ### - di riscontrare la lussazione/frattura delle vertebre cervicali. 
Esponeva, ancora, di aver presentato denuncia - querela in sede ###instaurazione di procedimento nr. 5235/2017 RG a carico del sig. ### e del dott. ### , entrambi rinviati a giudizio per il reato di cui agli artt. 590 bis e 590 sexies c.p., per avere cagionato, con condotte indipendenti, lesioni gravissime in danno della signora ### Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025
Proponeva in sede civile ricorso per ATP ( iscritto al nr. 4601/2020) nei confronti del Dr. ### dell'### 1, della ### ( compagnia assicurativa del conducente del veicolo ) ed ### (adesso ### spa), ### assicuratrice dell'### procedimento al quale partecipavano anche la “ ###” e la “ ### Assicurazioni” su istanza del dr. #### nominati in sede di ATP depositavano relazione nella quale evidenziavano profili di responsabilità anche a carico dei sanitari dell'### di ### del ### per avere, con condotte omissive e commissive, determinato l'aggravamento delle condizioni di salute dell'attrice e dei postumi temporanei e permanenti che sarebbero residuati a seguito del solo sinistro stradale. Ha dichiarato di non avere “ formalizzato” nel procedimento penale pendente a carico del dr. ### costituzione di parte civile dichiarando, anzi, di voler rinunciare a tale possibilità avendo deciso di procedere esclusivamente in sede civile. Ha chiesto che il dott. ### e l'### 1 siano condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali in suo favore quantificati nella somma di euro 956.462,29 ( cui detrarre la percentuale corrispondente all'entità del danno imputabile al responsabile del sinistro stradale ) e dei danni patrimoniali quantificati in euro 77.509,15 per spese già sostenute e nell'ulteriore somma di euro 1.000.000,00 ( un milione di euro) per spese future o di rendita vitalizia annua non inferiore a 100.000,00 euro per il resto della vita , previa detrazione della rendita capitalizzata costituita in suo favore dall'### Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il dott. ### che in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, depositato oltre il termine dal deposito del ricorso per ATP ex art 8 co.3° legge 24/2017; ha chiesto, inoltre, la sospensione del giudizio civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 75 co.3° c.p.p., esponendo che la ricorrente si è costituita parte civile nel procedimento penale nr. 5235/2017 con atto di costituzione depositato il ### e revoca del 23.9.2022 successiva alla proposizione della domanda di risarcimento del danno in sede civile; ha chiesto, inoltre, la chiamata in giudizio degli altri sanitari che hanno avuto in cura presso l'### di ### del ### l'attrice, sia nel P.S. sia nel reparto di chirurgia e le cui condotte sono da ritenersi quanto meno concorrenti con le presunte omissioni imputate al solo dr. ### indicandoli nei dottori ####### Nel merito ha contestato gli esiti della CTU espletata in sede di ATP e, comunque, sostenuto l'irrilevanza causale della sua condotta chiedendo il rigetto della domanda e contestando, in ogni caso, la sussistenza dei patiti danni come indicati e quantificati da parte attrice. Ha chiesto la conversione del rito. 
Si è costituita in giudizio l'### 1 che, in via preliminare, ha chiesto la sospensione del giudizio civile deducendo che la ricorrente ed il marito, sig. ### in data ###1, si sono costituiti parti civili nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di ### 5235/2017 RG contro il sig. ### e dr. ### nel quale è stata anche citata, quale responsabile civile, l'### 1 e che deve, pertanto trovare applicazione, la previsione di cui all'art. 75 co.3° c.p.c. a norma del quale “se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”. Ha chiesto, inoltre, la conversione del rito stante la complessità della vicenda dedotta a fondamento della domanda. Nel merito ha contestato la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari dell'### di ### del ### e le conclusioni cui sono Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 giunti i CCTTU nominati nell'ambito del procedimento per ### confutate dai propri consulenti di parte, l'esistenza di danni risarcibili e la relativa quantificazione richiesta dall'attrice. Ha chiesto, inoltre, la rinnovazione della CTU medico - legale. 
E' stata disposta la conversione del rito con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 co.VI c.p.c. e rigetto della domanda di chiamata in causa formulata dal convenuto dott. ### ritenuta la non ricorrenza di ipotesi di litisconsorzio necessario. 
E' stata rigettata l'istanza ex art. 295 c.p.c. ritenendo la ricorrenza, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 82 co.3° c.p.c. essendo intervenuta, dopo la proposizione del ricorso in sede civile, formale revoca della costituzione di parte civile nel processo penale ed essendosi, pertanto, ritenuta la ricorrenza di una delle “ eccezioni previste dalla legge” in cui non trova applicazione la regola ( di stretta interpretazione) della sospensione necessaria del processo civile di cui al co.3° dell'art. 75 c.p.c.  per i casi in cui l'azione civile è stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale. 
Rigettate le richieste di prova orali articolate dalle parti nonché l'istanza di rinnovazione della ### è stata disposta l'acquisizione ex art. 213 c.p.c dall'### territorialmente competente della documentazione relativa alla posizione assistenziale/previdenziale della sig.ra ### ( nata in ### il ###, residente in ### via ### nr. 350 ) connessa al sinistro occorsole in data ### (rendite, risarcimenti, pensioni, anche di invalidità civile, indennità, anche di accompagnamento, e ulteriori emolumenti), con richiesta di indicazione, in particolare, delle somme sinora corrisposte complessivamente e delle somme che saranno corrisposte in futuro; è stato disposto, inoltre, il deposito da parte dell'attrice, ex art. 210 c.p.c., della documentazione relativa alle somme corrisposte in suo favore dalla società ### ( compagnia assicurativa del responsabile del sinistro stradale che, in sede penale, ha definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento) e l'acquisizione al giudizio del fascicolo per ATP iscritto al nr. 4601/2021 RG. 
La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  2. Le eccezioni di improcedibilità Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da entrambi i convenuti per violazione dell'art. 8 della legge 8 marzo 2017 n. 24.La disposizione in esame condiziona la promozione di un'azione in materia di responsabilità medica alla preventiva instaurazione di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, di procedimento di mediazione. 
Parte attrice, nel caso di specie, ha promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ma l'azione di merito è stata poi introdotta mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ( ancorchè il giudice abbia poi disposto il mutamento del rito) depositato oltre il termine di 90 giorni decorrente, secondo il disposto del comma 3 dell'art. 8 in commento, dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi dalla proposizione del ricorso. ### di improcedibilità va disattesa non essendo condivisibile l'interpretazione della norma fornita dai convenuti. La domanda attorea, infatti, deve ritenersi procedibile anche se proposta oltre il termine di novanta giorni a far data dal deposito della relazione di c.t.u. o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso per ### una interpretazione razionale e costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 3, legge 8 marzo 2017 impone di ritenere che il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento di cognizione abbia natura meramente ordinatoria. La tesi della perentorietà del termine di 90 giorni, innanzi tutto contrasta apertamente con Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 la lettera della norma, posto che, in base alla formulazione del citato art. 8 della legge 8 marzo 2017 24, è il decorso del termine di sei mesi previsto per il deposito della C.T.U. ovvero il fallimento del tentativo di conciliazione demandato al perito, a rendere procedibile la domanda risarcitoria. Al contrario, nessuna perentorietà è stata prevista in relazione al termine di 90 giorni per il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.: in assenza di una qualificazione normativa espressa in tal senso, i suddetti novanta giorni vanno, quindi, intesi come ordinatori in ossequio all'art. 152, comma 2, c.p.c. a mente del quale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori". Occorre, in secondo luogo, osservare che dalla lettera dell'art. 8, co. 3, della legge n. 24 del 2017, emerge che il rispetto del termine di novanta giorni per l'avvio della successiva fase sommaria di cognizione con le forme dell'art. 702-bis c.p.c. è previsto "al fine di far salvi gli effetti della domanda". ### del termine, quindi, non è funzionale all'integrazione della condizione procedibilità, ma investe la diversa questione della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.In sostanza, l'osservanza del termine di 90 giorni per promuovere il ricorso per il giudizio di merito consente di far retroagire gli effetti della domanda di merito al deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Gli effetti «salvati» saranno dunque sia quelli di natura sostanziale provocati dalla domanda e, in particolare, gli effetti sulla prescrizione (e quindi sia quello interruttivo che quello sospensivo); sia quelli di natura processuale della domanda risarcitoria (litispendenza, perpetuatio jurisdictionis, artt.  110 e 111 c.p.c.).Pertanto, se il ricorrente ha introdotto il giudizio di merito oltre i 90 giorni, semplicemente non si avrà quell'ancoraggio, mentre deve escludersi che l'inosservanza di tale termine determini l'improcedibilità della domanda di merito. 
La domanda proposta da ### va dichiarata dunque procedibile con produzione dei relativi effetti dalla data di notifica del ricorso proposto ex art. 702 bis e ss. c.p.c.  3.La richiesta di sospensione del giudizio civile ### i convenuti hanno reiterato in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali la richiesta di sospensione del giudizio civile ex artt. 295 c.p.c. e 75 co.3° c.p.c.  ### va disattesa. In punto di fatto si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la stessa si è costituita formalmente parte civile - dopo che è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio avanti al giudice penale del Tribunale di ### per l'udienza del 18.11.2020, nel procedimento penale instaurato a carico del conducente del veicolo che ha cagionato il sinistro stradale e del dott. ### iscritto al nr. 5235/2017 RGNR, con atto di costituzione depositato nella cancelleria del giudice penale, ex art. 78 c.p.c., in data ### notificato agli imputati ( cfr. all. 7 comparsa di costituzione del convenuto ### ed ha, successivamente, introdotto, con atto depositato in data ###, domanda di risarcimento dei danni in sede ###data ### ha poi “ formalmente” revocato la costituzione di parte civile nel processo penale. Nell'ambito del processo penale è stata, invece, mantenuta l'azione civile esercitata dal coniuge per danni subiti “ iure proprio” in qualità di congiunto della danneggiata e che ha anche citato in giudizio l'### 1 quale responsabile civile del dott. ### ( domanda che, invece, non è stata formulata dall'### a seguito dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile). Il procedimento penale è stato definito, quanto alla posizione del conducente del veicolo che ha cagionato il sinistro stradale, con sentenza di patteggiamento del 22.9.2022 ( cfr. all. 15 comparsa di costituzione di ### con prosecuzione in sede dibattimentale ( dove risulta a tutt'oggi pendente) quanto alla posizione del Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 coimputato ### Tanto premesso si ritiene - pur dovendosi registrare sul punto differenti orientamenti giurisprudenziali - che non si versi in caso di sospensione” necessaria” ex art. 75 co.3° c.p.c. posto che, come ritenuto da risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo giudice ritiene di aderire “… la norma dell'art. 75 c.p.p., comma 3, deve essere interpretata nel senso che la sospensione necessaria del processo civile, disposta per il caso in cui il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede ###la costituzione di parte civile e, quindi, abbia successivamente esercitato l'azione civile in sede ###trova applicazione allorquando il detto danneggiato eserciti l'azione civile in sede ###solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati; e ciò, tanto se il cumulo soggettivo così realizzato dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, restando, altresì, in ogni caso, irrilevante che alcuno o tutti fra i coobbligati fossero stati citati nel processo penale come responsabili civili (Cass. 13.3.2009 n. 6185; Cass. ord. 26.1.2009 n. 1862) “ .. ###. 75 comma 3 cod.  proc. civ. dispone infatti che «Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge» e, quindi, ne è incontroversa l'applicabilità in ipotesi di assenza di cumulo soggettivo. Deve invece ritenersi che in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta in sede ###cumulo c.d. soggettivo non sia consentita la sospensione posto che, quanto al responsabile civile, la proposizione dell'azione risarcitoria in sede civile comporta la revoca tacita della costituzione di parte civile ( ex art. 82 co.2° c.p.c.) con conseguente inapplicabilità dell'art. 651 c.p.c.  e, dunque, inutilità dell'attesa degli esiti del processo penale e, quanto all'imputato, appare priva di giustificazione posto che l'art. 75 co.3° c.p.p. si riferisce esclusivamente alla causa tra singole parti e non anche all'ipotesi di cumulo c.d. soggettivo.   Ne consegue, dunque, che il processo civile non deve essere sospeso in attesa della definizione del procedimento penale con riguardo alle domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti del dott. ### ai sensi dell'art. 2043 c.c. e della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218 e ss.  4.La domanda di chiamata in causa di terzi Il convenuto ### ha riproposto anche in sede di precisazione delle conclusioni domanda di autorizzazione alla chiamata in giudizio degli altri sanitari che, in occasione del ricovero della signora ### presso l'### di ### del ### sia in occasione dell'accesso in pronto soccorso, sia nel successivo ricovero presso il reparto di chirurgia, sono intervenuti nelle attività di cura ed assistenza dell'attrice. Va confermato anche in questa sede il rigetto della domanda, in osservanza del principio di ragionevole durata del processo, posto che, come noto, nel caso di obbligazioni derivanti da responsabilità c.d. solidale - secondo la disciplina dettata dagli artt. 1293 e ss. c.c. e 2055 c.c. - rientra nella facoltà del danneggiato ( o creditore) richiedere ed ottenere il risarcimento del danno per l'intero anche da uno solo dei condebitori in solido dovendosi, pertanto, escludere che ricorra ipotesi di litisconsorzio necessario, impregiudicata la possibilità, per il coobbligato evocato in giudizio ad esercitare, in separato giudizio, azione di regresso nei confronti di quanti ritenga abbiano concorso con la loro condotta alla causazione del danno.  5.### dell'accertamento giudiziale Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025
La vicenda sottoposta all'esame di questo giudizio ha ad oggetto l'accertamento di danni all'integrità psico - fisica e di danni patrimoniali conseguenti a lesioni originariamente causate dal conducente del veicolo che ha causato il sinistro stradale, in seguito al quale ### è stata ricoverata presso l'### di ### del ### aggravate da errori diagnostici e terapeutici dei sanitari che l'hanno avuto in cura. Nell'ambito del processo civile l'attrice ha peraltro chiesto espressamente che siano accertati e risarciti esclusivamente i danni “ iatrogeni” imputabili all'attività dei sanitari non avendo formulato domanda di risarcimento del danno anche a carico del “ coimputato” di ### nel procedimento penale, che ha, peraltro, definito la sua posizione con sentenza di applicazione della pena. Ha, inoltre, documentato di aver ricevuto, in via transattiva, dalla ### del conducente dell'auto, la somma di euro 84.000,00. ### del giudizio va dunque circoscritto ai soli fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria che riguardano l'efficacia causale delle condotte ( ed omissioni) sanitarie sui danni lamentati dall'attrice, con individuazione dunque del c.d.  danno differenziale “ iatrogeno”.  6. La disciplina applicabile e la natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico convenuti in giudizio ### opportuno chiarire come nella vicenda all'esame, ai fini della decisione, deve trovare applicazione la disciplina sostanziale in materia di responsabilità sanitaria vigente al momento dei “ fatti” posti a fondamento della domanda risarcitoria, risalenti al mese di giugno del 2017, quanto la signora ### a seguito di gravi lesioni riportate per sinistro stradale, è stata soccorsa e ricoverata presso l'### di ### del ### ricevendo, secondo la sua prospettazione, cure inadeguate che hanno determinato un rilevante aggravamento delle lesioni ( e dei postumi residui) riportate per effetto del solo sinistro stradale. 
Prima che intervenisse la L. n. 24 del 2017 e peraltro anche nella vigenza della c.d. "###", la giurisprudenza era prevalentemente orientata a favore della natura contrattuale sia della responsabilità della struttura sanitaria, sia dell'esercente la professione sanitaria. La riforma ha, invece, definitivamente chiarito che l'esercente della professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente (L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 3). 
Quindi, il medico che agisce alle dipendenze di una struttura ospedaliera e, dunque, in assenza di un contatto con il paziente beneficia di una sostanziale inversione dell'onere della prova, poiché il paziente per ottenere il risarcimento non potrà limitarsi alla semplice allegazione dell'inadempimento, sia pure qualificato, ma dovrà invece offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto. 
In definitiva il medico, eccezion fatta per il caso in cui abbia concluso un contratto con il paziente, avente ad oggetto la prestazione medica, risponde di eventuali inadempimenti a titolo di responsabilità aquiliana.  ###. 7 della legge ### - ### in particolare, ha previsto che “ La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. ### la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.   Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. 4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo". 
Il c.d. “ doppio binario” istituito dalla legge di riforma non preclude peraltro la trattazione contestuale della posizione della struttura sanitaria e del dott. ### evocato quale coobbligato nel presente giudizio sulla base però della disposizione generale di cui all'art. 2043 In via generale si ricorda che la struttura sanitaria risponde dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale . 
Quanto al riparto dell'onere probatorio tra struttura sanitaria e paziente, secondo i principi affermati da ormai risalente giurisprudenza, grava sul danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sentenza n. 4400/2004; n. 9085/2006; Cass. 4792/2013). Riassumendo, quindi, in ragione, della natura contrattuale del rapporto sottostante opera una presunzione semplice di responsabilità a carico sia della struttura e l'onere della prova che l'insuccesso non sia dipeso da mancanza di diligenza incombe a carico degli enti nel cui ambito hanno operato i sanitari di cui viene invocata la responsabilità. In tale contesto, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la struttura in questione è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, generali e specialistiche, ma si estende ad una serie di altri aspetti, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché a prestazioni lato sensu alberghiere. ### dell'obbligazione assunta dalla struttura ospedaliera non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all' assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. ###à del medico costituisce quindi solo un Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti. Siffatto inquadramento comporta l'assoggettamento della struttura presso la quale ha avuto luogo il trattamento sanitario contestato alla regola dettata dall'art. 1228 c.c., di modo che la struttura medesima risponde dell'inadempimento della prestazione professionale svolta dal medico, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale. E questo sul duplice rilievo che la prestazione del sanitario è indispensabile alla struttura per adempiere l'obbligazione assunta con il danneggiato e che la norma di cui all'art. 1228 c.c. ha la precipua funzione di attribuire il rischio dell'attività degli ausiliari della prestazione a chi si appropria, anche se non in maniera esclusiva, dei vantaggi della prestazione. 
Quanto alla prova del nesso causale ( gravante, come già ricordato, sul danneggiato) si ricorda che, sempre in via generale , che nell'accertamento del nesso eziologico trova applicazione, nel giudizio civile di danno, il criterio, elaborato nell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, del più probabile che non ( meno rigoroso dell'evidenza probatoria richiesta, invece, per l'accertamento dell'illecito penale). 
La valutazione dell'evidenza probatoria o del giudizio di elevata probabilità deve essere condotta sulla base di dati desumibili da criteri oggettivi, statistici o scientifici che consentano, con giudizio ex ante , di stabilire se al momento in cui l'agente ha omesso una condotta doverosa o ha tenuto una condotta errata il comportamento corretto avrebbe evitato l'evento, dovendosi altresì escludere nella valutazione dell'efficacia della condotta omissiva ( o commissiva), la sussistenza di altri fattori causali alternativi. 
Come già osservato in precedenza la struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente - danneggiato ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c. mentre il sanitario, secondo le nuove disposizioni della legge ### - ### ai sensi dell'art. 2043 c.c. A tale fine il danneggiato si richiede la prova dell'elemento “ oggettivo” dell'illecito, del nesso causale tra fatto illecito e danno e, infine, dell'imputazione soggettiva dell'illecito sotto il profilo doloso e/o colposo.  7.La ricostruzione dei fatti e l'accertamento della responsabilità alla luce delle emergenze istruttorie ### tali criteri al caso in esame si osserva quanto segue. Dalla documentazione medica acquisita in giudizio e dalla CTU espletata nel procedimento per ATP ex art. 696 bis, è possibile trarre i seguenti dati “ oggettivi” per la ricostruzione dei fatti dai quali è insorta la presente controversia: - In data 16 giugno 2017, in località ### (### del ###, la signora ### restava coinvolta in sinistro stradale; in particolare, il veicolo sul quale viaggiava in qualità di trasportata, condotto dal coniuge, veniva urtato da altro veicolo condotto dal sig. ### e a causa dell'urto usciva fuori strada terminando la corsa in canale di scolo dell'acque sito a margine della carreggiata. ### veniva trasportata da personale del 118 presso il P.S.  dell'### di ### del ### dove all'esame obiettivo si rilevava dolore e dolorabilità al rachide cervico-dorsale, allo sterno e all'emitoracesinistro; si procedeva ad immagini strumentali (rx dello scheletro costale bilaterale, dello sterno e del rachide cervicodorsale) che venivano refertate come positive per frattura composta della 6-7-8 e 9 costa di sinistra sulla linea ascellare media-anteriore. 
Con tale diagnosi la paziente veniva ricoverata nel reparto di chirurgia generale dello stesso nosocomio, con descrizione, all'ingresso di “ “esame obiettivo neurologico attuale nella Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 norma”; si obiettivavano abrasioni multiple del collo ed ematoma di piccole dimensioni pretibiale sinistro”- Il giorno successivo la paziente lamentava dolore e si era in attesa di eco - addome e rx torace; la paziente era mobilizzata a letto. Il 18 giugno era alzata in poltrona con condizioni, alla data del 19 giugno, descritte come stazionarie e nel diario infermieristico si riportava che la paziente era agitata, scostante c che rifiutava di alzarsi.  -Il 20 giugno veniva eseguito rx torace di controllo. La paziente riferiva astenia al momento di alzarsi, agli arti superiori ed inferiori, insorta dopo il movimento; non si obiettivava deficit motorio, ma insensibilità ai 4 arti agli stimoli dolorifici profondi e tattili. Si procedeva a TC cranio e rachide cervicale in urgenza che permettevano di rilevare marcato disallineamento dei metameri somatici, caratterizzato da anterolistesi di ### su ### di circa 8 mm, con disallineamento somatico interessante anche gli archi posteriori ed i processi spinosi; concomitava frattura del processo articolare destro di ### e frattura della lamina destra di ###; a tale livello si apprezzava aspetto stirato ed improntato della corda midollare, con riduzione di calibro del canale vertebrale in particolare a livello di ###.  -La paziente veniva trasferita presso il reparto di ### dell'### di ### dove all'ammissione si descriveva tetraparesi più grave agli arti inferiori e ipoestesia da ###. Veniva eseguita RMN cervicale che evidenziava un quadro di frattura/lussazione vertebrale ###- ###, disallineamento metamerico e dopo posizionamento in trazione cervicale si procedeva a valutazione specialistica dell'### che riscontrava “ quadro di tetrapalgia ### ed assenza di movimenti attivi volontari sottostanti”.  -In data 24 giugno veniva eseguito intervento neurochirurgico di fusione vertebrale anteriore per trauma vertebro - midollare mielico e frattura lusssazione ### e ###. Il ricovero - nel corso del quale si verificavano svariate complicanze - durava fino al 31.10.2017, quando, dopo vari accertamenti clinico-radiologici, veniva dimessa per “tetraplegia post traumatica incompleta da frattura lussazione ###-### stabilizzata chirurgicamente”. 
Seguiva quindi lungo periodo di degenze presso diversi centri riabilitativi intervallato da numerosi ricoveri in strutture ospedaliere in ragione dell'insorgenza di varie complicanze e il ### il medico curante ne dichiarava la guarigione con postumi invalidanti. 
Veniva instaurato - a seguito di denuncia - querela - procedimento penale nr. 5235/2017 RG a carico del conducente del veicolo che aveva cagionato il sinistro a seguito del quale l'attrice aveva riportato lesioni e del dott. ### specialista in radiologia che aveva refertato l'esame radiografico eseguito presso il PS dell'### di ### del ### e successiva richiesta di citazione diretta a giudizio per i reati di cui agli artt. 590 bis ( in relazione al ### ritenuto responsabile del sinistro stradale nel quale la signora ### riportò lesioni che ne resero necessario il ricovero presso l'### di ### del lago) e 590 sexies ( con riferimento agli artt. 583 c0.2° nr. 1 e 3 c.p.) in relazione al dott. ### ( medico radiologo refertatore presso l'### di ### del lago) per avere gli stessi, con condotte indipendenti, contribuito a cagionare a ### lesioni Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 personali gravissime e, con specifico riguardo alla posizione del dott. ### per avere, nella qualità già indicata, per colpa consistente in negligenza ed imperizia, omesso di rilevare lesioni traumatiche a carico della colonna vertebrale, pur risultando dall'esame radiologico effettuato in proiezione laterolaterale, funzionale alla valutazione del rachide cervicale basso e della giunzione cervico - toracica, una listesi post - traumatica consistente in chiaro disallineamento del corpo ### su ###. ### l'imputazione formulata dal PM a causa della mancata diagnosi della frattura ( visibile nell'esame radiografico) da parte del radiologo refertatore non si è proceduto ad immobilizzare la paziente con idoneo collare rigido sicchè la mobilizzazione della frattura in attesa del necessario intervento chirurgico conseguente alla colposa condotta del sanitario - in concorso con la condotta indipendente del ### - hanno determinato “ lesioni personali gravissime “ in danno di ### consistenti in “ tetraplegia da trauma vertebro - midollare con frattura e lussazione di ### e ### , con perdita della funzione urinaria ed indebolimento permanente della funzione statico - posturale e deambulatoria ( cfr. decreto che dispone il giudizio allegato al ricorso di parte attrice). 
Il procedimento penale è stato definito, quanto alla posizione del ### con sentenza di applicazione della pena. Prosegue, invece, in sede dibattimentale quanto alla posizione del dott. ### nei cui confronti risulta costituito parte civile il coniuge della signora #### espletata in corso di procedimento per ATP ( iscritto al procedimento nr. 4601/2020 RG), acquisita al giudizio ha evidenziato plurimi profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che ebbero in cura la paziente dopo il suo ricovero presso l'### di ### del lago e che hanno determinato un grave peggioramento delle lesioni originariamente connesse al solo sinistro stradale. In particolare la CTU ha evidenziato un plateale ( e in verità neanche contestato ..) errore diagnostico imputabile al medico - radiologo refertatore dott. ### rappresentato dall'omessa “ .. segnalazione della frattura-lussazione delle vertebre cervicali###-6 con disallineamento metamerico ascrivibile all'evento traumatico, sebbene iscritte in un quadro di diffusa riduzione del tono calcico…” ancorchè dalla visione delle indagini radiografiche eseguite in urgenza all'arrivo in PS il ### apparisse “ … evidente un disallineamento dei metameri somatici, caratterizzato da anterolistesi di ### su ### con disallineamento anche delle colonne intermedie e posteriori del tratto medio-distale. 
Difficile appare la visualizzazione delle masse laterali di destra per disallineamento delle linee metameriche e dei processi trasversi da possibile sovrapposizione di linee di frattura delle masse laterali di ###-###; concomita diffusa riduzione del tono calcico e segni di frattura composta della 6-7-8 e 9 costa sinistra in ascellare media-anteriore…” mentre nella refertazione “ .. non sono descritti elementi di tecnica radiografica, criteri di correttezza dell'esame, eventuali presenze di anomaliedismorfismi anatomici o artefatti nelle immagini né segni di possibili alterazioni morfostrutturali relative o meno all'evento traumatico. Vengono riportate unicamente le alterazioni scheletriche dell'emicostato sinistro peraltro concordi con la valutazione peritale stessa…” . ### diagnosi della frattura/lussazione vertebrale ### con disallineamento metamerico ###, seppure presente , ha determinato, secondo i ### il quadro di tetraparesi con conseguenze invalidanti di gran lunga superiori a quelle che sarebbero residuate in caso di omessa e tempestiva diagnosi. 
I ### hanno ritenuto che l'errore omissivo imputabile all'erronea refertazione integri ipotesi di colpa grave con valutazione che deve essere condivisa posto che l'errore in cui è incorso il medico specialista ha riguardato proprio l'erronea lettura dell'immagine radiologica nella quale era invece Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 ben visibile la frattura/lussazione vertebrale ### per evidente disattenzione ( o imperizia) non giustificata né dalla qualità delle immagini ( visionate direttamente dai ### né dal caso concreto che non presentava profili di particolare complessità. 
A causa dell'omessa diagnosi della frattura vertebrale la paziente è stata ricoverata nel reparto di chirurgia senza adeguato trattamento di immobilizzazione e conseguente insorgenza del grave ed irreversibile stato di tetraparesi. 
I ### hanno anche evidenziato che oltre all'errore diagnostico direttamente imputabile allo specialista radiologo vi siano state omissioni anche da parte dei sanitari che all'arrivo della paziente in pronto soccorso hanno trattato il caso con “ triage” da codice verde. ### i ### la paziente doveva invece essere considerata come ### situazionale e pertanto sottoposta ad un iter diagnostico mediante imaging diverso da quello realmente effettuato e in particolare, dovevano essere svolte indagini a mezzo di Rx torace, Rx bacino, ### e in regime di urgenza a TC cranio, rachide cervicale e TC torace - addome con mdc ed hanno ritenuto pertanto di individuare una “ corresponsabilità” del danno iatrogeno causato alla paziente suddivisa in misura pari al 50% tra il dott.  ### ( medico refertatore radiologo) e i sanitari che all'arrivo della paziente in P.S. non hanno proceduto a trattare la paziente secondo i criteri del c.d. codice situazione rosso. 
Tali valutazioni dei ### non si ritengono, tuttavia, a parere del giudice, pertinenti alla soluzione della controversia posto che secondo i criteri di accertamento del nesso causale la “ causa” che assume rilievo è quella che costituisce, di per sé sola, antecedente causale necessaria e sufficiente del danno lamentato, secondo il giudizio c.d. controfattuale. ### tale criterio al caso di specie si osserva che come evidenziato dagli stessi CTU gli esami radiografici svolti mostravano in modo ben visibile la presenza della frattura/lussazione ### e ### ed è stato l'omesso trattamento di tale frattura conseguente a chiaro errore diagnostico del medico radiologo a determinare l'aggravamento delle condizioni di salute che hanno condotto al grave quadro di tetraparesi conseguente ad impropria mobilizzazione della paziente. Non vi è, in sostanza, alcuna evidenza che laddove trattata secondo il c.d. codice rosso situazionale, sarebbe stato evitato il grossolano errore diagnostico del radiologo che costituisce di per sé, secondo le stesse valutazioni dei ### la causa concreta del mancato adeguato trattamento della frattura e dell'impropria mobilizzazione che ne è seguita all'ingresso nel reparto di ### con una diagnosi palesemente errata. Come hanno osservato correttamente i CTP di parte attrice nelle osservazioni formulate alla CTU gli esami da svolgersi secondo il codice rosso non avrebbero evidenziato condizioni fratturative diverse da quelle visibili e refertabili sulla base delle radiografie eseguite sicchè le censure mosse ai sanitari che hanno optato sul trattamento con codice verde in luogo che con codice rosso risultano irrilevanti ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la condotta contestata al dott. S.### e l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente ( tetraparesi ) conseguente all'errore diagnostico e dalle quali sono derivati postumi rilevanti sia di natura temporanea che di natura permanente ( con quadro attuale di tetrapelgia traumatica incompleta , disturbo depressivo maggiore e disturbo d'ansia generalizzata e sociale). 
Si ritiene, alla luce delle suindicate emergenze processuali, che risulti provata la responsabilità sia della struttura sanitaria, sia del sanitario citato in giudizio. 
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025
Quanto alla responsabilità della struttura sanitaria si osserva che è provato il rapporto di spedalità intercorso tra la paziente e l'### di ### del ### dove è stata ricoverata a seguito dell'incidente stradale che l'ha coinvolta. 
E' risultata provata l'inadeguatezza delle prestazioni sanitarie rese a favore della signora ### essendo stato accertato un vistoso errore diagnostico, imputabile a disattenzione ed imperizia del medico radiologo dipendente della struttura, che non ha riscontrato la lussazione/frattura ### e ### dal cui mancato trattamento è conseguita una grave ( e irreversibile) condizione di tetrapelgia; è stato provato il nesso causale - secondo il criterio del “ più probabile” che non - che laddove diagnosticata e tratta la frattura gli esiti del sinistro stradale sarebbero stati assai più contenuti e che vi è stato, dunque, dannoiatrogeno”. La struttura sanitaria non ha fornito alcuna prova diretta a dimostrare che la condotta del radiologo sia stata diligente o che l'evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute della signora ### siano state causate da eventi imprevisti o non prevedibili né che sulla stessa abbiano influito fattori causali alternativi o concorrenti. Posto che nel presente giudizio l'oggetto dell'accertamento è il danno c.d. iatrogeno - ossia correlato alla condotta sanitaria - i ### hanno evidenziato espressamente che lo sviluppo della tetrapelgia non sia stato condizionato dalla circostanza che la signora ### fosse affetta da riduzione del tono calcico e da cervicoartrosi escludendo che tali preesistenze abbiano agito nel determinismo dell'evento finale di “tetraplegia”. 
Alla luce di tali evenienze può ritenersi pacifica la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt.1218 e 1228 Per quanto riguarda la responsabilità del sanitario evocato in giudizio si osserva che risulta provato che lo stesso sia incorso in errore diagnostico avendo omesso di refertare la frattura/lussazione ### e di evidenziare, dunque, le lesioni traumatiche alla colonna vertebrale ben visibili nell'esame radiografico. 
Da tale omissione è derivato un rilevante danno all'integrità psico - fisica della paziente posto che laddove tempestivamente diagnosticata la frattura/lusssazione ### e ### sarebbe stato possibile trattare la paziente con adeguata immobilizzazione e sarebbe stata così evitata, secondo un criterio di elevata probabilità, l'evoluzione delle lesioni riportate nel sinistro stradale nella situazione di tetrapelgia.  ### diagnosi è riconducibile, considerando la visibilità della frattura all'esame radiografico , a negligenza ( disattenzione) e/o imperizia e a causa dell'omissione diagnostica è conseguita la mancata immobilizzazione della paziente e l'evoluzione ingravescente delle sue condizioni nella condizione di tetrapelgia. Risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. nei suoi elementi costituitivi essendo provata la condotta “ contra ius” ( violazione delle regole dell'arte medica), l'elemento soggettivo che l'ha sorretta ( negligenza e/o imperizia) e il nesso causale tra la condotta e la lesione del diritto alla salute che ne è conseguito.  8. Il danno non patrimoniale risarcibile : il danno iatrogeno e la relativa quantificazione ### la responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario convenuto in giudizio deve valutarsi se e quali danni siano da ritenersi conseguenza diretta dell'errore diagnostico evidenziato, dovendo comunque considerarsi che la signora ### è stata ricoverata presso il P.S. dell'### di ### del ### a seguito di lesioni riportate in sinistro stradale cagionato con colpa da soggetto Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 terzo ( e che è stato rinviato a giudizio, unitamente al dott. ### nell'ambito del procedimento penale già menzionato definendo la sua posizione con sentenza di applicazione della pena). 
Principiando dalla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale di natura temporanea e permanente si osserva quanto segue. 
La signora ### - come ricostruito analiticamente nella relazione di CTU espletata in sede di ATP - a seguito del ricovero presso l'### di ### del ### e in conseguenza della tetraparesi originata dall'omessa diagnosi della frattura /lussazione ### e ###, è stata, successivamente, ricoverata presso il reparto di ### dell'### di ### con quadro di tetraparesi più grave agli arti inferiori e ipoestesia da ###. Ad una prima fase di trazione cervicale ha fatto seguito, il 24 giugno del 2017, intervento di fusione vertebrale anteriore. Il decorso clinico si è complicato per insorgenza di insufficienza respiratoria ( che ha richiesto nuova intubazione) e formazione ascessuale pluriconcamerata a grappolo, nella regione laterale destra del collo anteriormente alla carotide comune. 
Nei mesi ed anni successivi ha subito plurimi e prolungati ricoveri a scopo riabilitativo con ultima valutazione, nel gennaio 2020, da cui si rileva iperattività detrusoriale neurogena, necessità di 4 cateterismi intermittenti al giorno, ripresa di un cammino funzionale con rollator in ambienti interni con possibilità di trasferimenti utilizzando la posizione eretta sempre con l'ausilio di una persona. 
Dall'intera vicenda patita è scaturito un disturbo depressivo maggiore e concomitante disturbo d'ansia generalizzata e sociale. 
I ### hanno ritenuto sul punto che il danno imputabile alle incongrue prestazioni sanitarie rese in favore della paziente a seguito del sinistro stradale nel quale era stata coinvolta è quantificabile, quanto ai postumi di natura temporanea correlati alla lesione dell'integrità psico - fisica, in misura pari a 18 mesi e quanto ai postumi di natura permanente in una percentuale valutabile in un range compreso tra il 70% e il 75% : “ .. la durata della inabilità temporanea assoluta può essere quantificata in circa 21 mesi, da cui va però necessariamente sottratto il periodo di inabilità che la ### avrebbe comunque patito a causa della lesione vertebrale verificatasi in seguito al sinistro, quantificabile in circa 3 mesi; infatti è pacifico che se il quadro clinico fosse stato tempestivamente diagnosticato e quindi trattato - verosimilmente con intervento di artrodesi cervicalela ### avrebbe comunque subito un ricovero ospedaliero e un periodo di riabilitazione. Analoga considerazione per ciò che concerne il danno biologico residuato: allo stato attuale la validità psicofisica dell'### può essere quantificata come ridotta al 90-95% del normale (considerando il quadro di tetraplegia incompleta e la attendibile sindrome depressiva reattiva); a tale quota va sottratta l'inabilità permanente che sarebbe comunque derivata ad una artrodesi cervicale, pari ad un danno biologico di circa il 20%...” . 
Le valutazioni espresse dai ### sono da condividersi in quanto fondate sull'esame accurato dei dati clinici e obiettivi emersi anche in sede di visita della perizianda e immuni da errori tecnici e/o scientifici. 
Il danno risarcibile nel presente giudizio è esclusivamente - per come richiesto espressamente richiesto dall'attrice - il c.d. danno iatrogeno che, come noto, è il pregiudizio alla salute causato dai sanitari che ha come effetto l'aggravamento di lesioni già esistenti ascrivibili anche, come nel caso in esame, a Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 condotte colpose di terzi. Ai fini della determinazione del danno risarcibile si ritiene opportuno chiarire che il giudice deve accertare sul piano della causalità materiale, l'efficienza eziologica della condotta contestata rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 codice penale, così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica, allo scopo di evitare l'attribuzione all'autore della condotta, “responsabile tout court sul piano della causalità materiale”, un obbligo risarcitorio che comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass. civ., 21 luglio 2011, n. 15991; anche 20996/2012) ovvero a condizioni patologiche causate da condotte colpose di altri che hanno concorso alla produzione del danno. 
Premesso tanto, nel caso in esame, può affermarsi che, rispetto alla complessiva invalidità permanente che sarebbe comunque esitata per la paziente, per le lesioni conseguenti al sinistro stradale, valutabile in misura pari al 20 % ( cfr. valutazioni dei ### l'entità del danno iatrogeno conseguente alle omissioni mediche va determinato in misura pari al 70% secondo il “ range” indicato dai ### Ai fini della liquidazione non si ritiene possibile fare applicazione, nel presente giudizio, dei criteri di liquidazione che sono stati recentemente introdotti con la ### con il DPR 12/2025 del 13.1.2025 ( entrato in vigore a far data dal 5.3.2025), trattandosi di domanda di risarcimento del danno introdotta in epoca antecedente all'introduzione della nuova disciplina. 
Deve farsi , invece, applicazione, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, delle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell'autorità giudiziaria milanese sono stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri tabellari sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili , in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il “danno morale” ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi Cass., sez. III, 20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.16448, 15.7.09; Cass., sez. III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez. III, 8.5.2012, n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un' autonoma voce di danno, come da Cass. , sez. III, n.23778, 7.11.2014 ed ancora Cass. sez. III, n.336 ,13.1.2016). A fronte di ciò, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (anni 79 ), considerando che il danno iatrogeno si innesta nel caso su una situazione di salute che sarebbe stata comunque compromessa a causa del sinistro stradale, aggravandone le conseguenze e che, pertanto, per la liquidazione dello stesso occorre far riferimento alla differenza tra i due differenti gradi di invalidità deve essere determinato un danno da invalidità permanente, comprensivo anche della “ quota” c.d. del danno morale ( secondo i nuovi criteri tabellari applicati) pari ad € 721.036,00 (risultante appunto dalla differenza tra la stima del danno risultante movendo da una base di invalidità del 90 % e pari ad euro 784.871,00 - di cui euro 523.247,00 per danno biologico aumentato, secondo i criteri tabellari del 2024, avuto riguardo al danno morale e ai pregiudizi complessivi all'integrità psico - fisica ad euro 784.871,00 e la stima del danno che ne risulta movendo da una base di danno del 20% pari ad euro 63.211,00 , operando le relative sottrazioni = 721,036,00 ). Non si ritiene peraltro di dover procedere ad ulteriori Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 personalizzazioni ( oltre al già riconosciuto incremento per la sofferenza c.d. da danno morale secondo i criteri tabellari già richiamati) del danno posto che , come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità “ ….l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018) ..” ( così Cass. 14364/2019). Nel caso in esame non risultano allegazioni o elementi di prova dai quali desumere che sussistano conseguenze “ eccedenti” sulla salute dell'attrice ulteriori rispetto a quelle ordinariamente correlate alla lesione dell'integrità psico - fisica riconosciuta in sentenza in misura elevata e per la quale, peraltro, è stato anche riconosciuto il c.d. danno morale secondo i criteri tabellari applicati. Per quanto riguarda il danno alla salute c.d. temporaneo, avuto riguardo agli esiti della CTU , va liquidata in favore dell'attrice, sempre applicando le tabelle milanesi nell'ultima versione aggiornata, la somma di euro 68.991,00 così determinata : danno temporaneo complessivo assoluto gg. 630 ( 21 mesi) = euro 79.350,00 , danno temporaneo che sarebbe comunque residuato gg. 90 ( 3 mesi) = euro 10.359,00 danno “ differenziale” liquidabile = euro 68.991,00 ( euro 79.350,00 - 10.359,00). Complessivamente il danno non patrimoniale iatrogeno ( o differenziale) in favore dell'attrice va liquidato in una somma complessiva pari ad euro 790.027,00. Le somme riconosciute a titolo di danni permanenti e temporanei per lesione all'integrità psico - fisica c.d. “ differenziale” sono già liquidata all'attualità e sul loro importo, da devalutarsi al momento dell'illecito ( giugno 2017), andranno calcolati, sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla pronuncia, gli interessi in misura legale e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo. 
Da tale somma andranno peraltro detratte le somme che l'attrice ha ricevuto dalla compagnia assicurativa del danneggiante che ha cagionato il sinistro , come peraltro espressamente richiesto dalla stessa. Quanto alle somme eventualmente ricevute a titolo di prestazioni assistenziali da parte di enti pubblici delle stesse dovrà tenersi conto in sede di determinazione del “ quantum” dovuto a titolo di danno patrimoniale.  9. Il danno patrimoniale e la necessità di ulteriori accertamenti ### ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alle gravi lesioni riportate a causa dell'incongrua condotta sanitaria sia con riguardo a spese già sostenute, sia con riguardo alle spese che dovrà sostenere in futuro, connesse all'assistenza continuativa di cui ha necessità e che potrebbe richiedere o il ricovero in una struttura residenziale specializzata ovvero un'adeguata e continuativa assistenza domiciliare infermieristica, oltre a spese mediche non coperte dal ### spese per farmaci, fisioterapia etc. 
Con riguardo alle spese già sostenute ha chiesto il rimborso delle spese mediche sostenute e ritenute congrue in sede ###importo pari ad euro 20.177,29 ( a fronte di spese pari a non oltre 1600,00 euro che avrebbe sostenuto in assenza delle “ complicazioni” iatrogene). Ha chiesto, inoltre, il Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025 rimborso di ulteriori spese sostenute per un ammontare complessivo di euro € 77.509,15 ( e specificamente € 30.128,65 per degenza ### di ### srl ; € 2.891,58 vari tickets ; € 200,00 trasporto per cure, terapie e visite specialistiche ; € 400,00 per cure, terapie e visite specialistiche ; € 60,00 per ausilii (deambulatore ecc.) ; € 12.800,00 per l'acquisto di auto per trasporto persone disabili ; euro € 29.237,12 pari al 50% delle spese sostenute per abbattimento barriere architettoniche dell'abitazione coniugale e relativa manutenzione ; € 1.791,80 per spese manutenzione ascensore.  ### ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali futuri e, in particolare, per le spese necessarie a provvedere alle necessarie sedute di fisioterapia, assistenza infermieristica quotidiana per le esigenze personali e la deambulazione. Ha rappresentato che verosimilmente, a causa delle sue attuali condizioni, si renderà necessario il ricovero in RSA specializzata come la ### di ### ( dove è già stata ricoverata in passato e dove esegue cicli di fisioterapia) con un costo annuo pari ad euro 80.154,00 ( secondo il relativo tariffario) a cui dovrebbero aggiungersi i costi per esami clinici, visite specialistiche, spese per trasporti. In alternativa dovrebbero ipotizzarsi spese per assistenza infermieristica ( 2 infermieri qualificati al giorno con vitto e alloggio ) quotidiana domiciliare per circa 60.000,00 euro annui, oltre 3000,00 euro per farmaci non coperti dal ### 10.500,00 per fisioterapia non coperta dal ### 4000,00 euro per sostituzione ferie, festività e malattie degli operatori specializzati coinvolti nel progetto di assistenza per un totale pari ad euro 77.500,00 cui dovrebbero aggiungersi 10.000,00 euro “ forfettari” per spese non documentate. Ha chiesto che valutando le due diverse opzioni e tenuto conto di un'aspettativa di vita di 10 anni le sia riconosciuto, a titolo di danno emergente “ futuro” la somma complessiva di 1 milione di euro ovvero una rendita vitalizia di euro 100.000,00 annui per il resto della sua vita. 
La domanda relativa al risarcimento dai danni patrimoniali, sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del danno futuro richiede la necessità di rimessione in istruttoria. Non è stata acquisita, pur a fronte del provvedimento ex art. 213 c.p.c., documentazione dell'### relativa all'aggiornamento delle provvidenze assistenziali erogate, a far data dal sinistro, in favore dell'attrice né risulta se la stessa sia, attualmente, titolare anche di indennità di accompagnamento ex legge 104/1992 e, ancora, se possa o sia beneficiaria di ulteriori provvidenze assistenziale previste a livello regionale e l'acquisizione di tale documentazione assume specifica rilevanza ai fini della concreta quantificazione del danno. 
Sotto il profilo del danno futuro per assistenza è necessario procedere ad accertare, a mezzo di ### quale sia la qualità, quantità e tipologia di assistenza domiciliare necessaria per l'attrice, dovendo distinguersi tra l'assistenza di base e l'assistenza infermieristica propriamente detta o di altri operatori qualificati e ancora se parte di tali prestazioni garantiti in via domiciliare dal ### così come le terapie fisioterapiche e farmacologiche, così come va accertato, con riguardo all'evenienza di ricovero in RSA se tale possibilità possa essere garantita dal SSN o con contributo del ### Considerando che l'### ha omesso di trasmettere le informazioni richieste si ritiene opportuno attribuire il potere di procedere alla loro acquisizione al CTU come meglio precisato con separata ordinanza. 
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025
Relativamente dunque alle domande di risarcimento dei danni patrimoniali e alla relativa quantificazione è necessario procedere alla rimessione della causa sul ruolo ed all'adozione dei conseguenti provvedimenti istruttori come da separato provvedimento. 
Sulle spese si provvederà all'esito della definizione di tutto il merito della controversia.  PQM Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede : 1) Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti; 2) Dichiara la responsabilità ex artt. 1218 e ss. c.c. della struttura sanitaria convenuta e ex art.  2043 c.c. del dott. ### e, valutato il concorso di colpa di soggetto terzo estraneo al presente procedimento, li condanna in solido alla corresponsione, in favore dell'attrice, a titolo di danno c.d. differenziale ( o iatrogeno) per i danni non patrimoniali all'integrità psico - fisica, della somma complessiva di euro 790.027,00 ( da cui andranno detratte le somme corrisposte in favore dell'attrice dalla ### del terzo danneggiante). Su tale somma, già liquidata all'attualità, previa devalutazione al momento del fatto ( giugno 2017) andranno corrisposti, previa rivalutazione annuale, gli interessi in misura legale sino alla pronuncia e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.  3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza relativamente alle domande di risarcimento del danno patrimoniale. 
Riserva la decisione sulle spese di lite all'esito della definizione del giudizio di merito ### alla ### per gli adempimenti di competenza ### 25.3.2025 Il Giudice Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 1014/2025 del 01/04/2025

causa n. 1579/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giglio Loredana

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