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Tribunale di Locri, Sentenza n. 10/2026 del 09-01-2026

... € 25.000,00, comprensivo sia del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., sia dell'indennità di asservimento. Per quanto più specificatamente concerne la domanda risarcitoria, la stessa non può trovare accoglimento. Detta domanda si colloca nello schema dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c., circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito. In particolare, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare la condotta dolosa o colposa del presunto autore dell'illecito, l'evento dannoso ingiusto (c.d. danno evento), il nesso di causalità c.d. materiale tra il fatto e l'evento, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente (c.d. dannoconseguenza). Nella fattispecie de qua, tuttavia, ### si è limitato ad allegare che “alcuni anni or sono” l'### avesse collocato abusivamente sul terreno di sua proprietà un traliccio in acciaio ed alcuni cavi, deducendo che tale condotta gli avrebbe cagionato evidenti danni in termini di compressione del suo diritto di proprietà e di perdita di valore del fondo. A parere di (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1466/2019 R.G. 
TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile Il Giudice, dott.ssa ### letti gli atti della causa iscritta al n. 1466/2019 del ### degli ###; rilevato che l'udienza del 2.10.2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi; preso atto che alla redazione delle note scritte depositate in data ### per parte convenuta ha partecipato, ai fini della pratica forense, la dott.ssa ### visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; parte attrice e E-### S.P.A. (già ### S.p.A.), (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti; parte convenuta #### CONCLUSIONI: come da note in atti; ### Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio la società ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: di essere proprietario di un terreno sito in ####, in contrada ### snc, identificato al catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 22, part. 428; che, “alcuni anni or sono”, la società ### S.p.A. aveva realizzato sul detto terreno una linea elettrica, “collocando abusivamente 1 traliccio in acciaio e alcuni cavi”, imponendo al fondo di sua proprietà “un peso di natura reale a servizio esclusivo di terzi estranei”; che, a seguito di questa installazione, il suolo - avente destinazione turistico-residenziale e non agricola - aveva perso il proprio valore; che la convenuta deve ritenersi responsabile dei danni derivanti “dall'esercizio arbitrario di attività materiale consistita nella installazione sulla proprietà dell'attore della linea elettrica senza l'esistenza di alcun consenso da parte del proprietario né di alcuna regolare costituzione di servitù con il predetto, né tantomeno di alcun indennizzo in merito”; che tale ingiusto danno doveva essere risarcito ai sensi dell'art. 2043 c.c., configurando il comportamento della convenuta un illecito a carattere permanente; che, inoltre, all'attore spettava anche l'indennità di servitù sia per l'indebita compressione del suo diritto di proprietà, sia per la considerevole diminuzione di valore del fondo. Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### all'On. Tribunale adito, "contrariis reiectis" 1. Dichiarare, in via principale, l'illegittimità ed arbitrarietà delle opere eseguite dall'### s.p.a. sul terreno di proprietà dell'attore, ordinando la regolare costituzione di servitù; 2. Condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la considerevole diminuzione di valore dell'immobile interessato nonché al pagamento della relativa indennità, che allo stato si quantificano in euro 25.000,00 ovvero nella maggior o minor somma determinata in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto soddisfo”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la società e-### s.p.a. (già ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando nel merito la domanda proposta ex adverso: in particolare, precisava che la linea elettrica denominata “###” era stata realizzata nel 1986 per collegare la cabina primaria “Bovalino” con quella secondaria “### Smistamento”, sostenendo che l'impianto non fosse abusivo, essendo stato oggetto di un procedimento amministrativo volto alla sanatoria di vari elettrodotti, avviato ai sensi della L.R. n. 17/2000; negava, inoltre, che la linea arrecasse danni alla proprietà dell'attore, atteso che la medesima “distribuendo energia elettrica al comprensorio, svolge una funzione essenziale alla vivibilità del contesto territoriale”; in via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto o, in subordine, che detta servitù venisse giudizialmente costituita. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale, rigettare la domanda attorea atteso che le installazioni e gli impianti oggetto della domanda attorea sono assolutamente legittimi in virtù del provvedimento amministrativo di sanatoria in narrativa meglio descritto (### n. 17/2000, art. 25). In subordine, accertare e dichiarare che e-distribuzione S.p.A., ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di servitù degli impianti avanti indicati. 1. In via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto della domanda riconvenzionale appena formulata, ancora con domanda riconvenzionale, si chiede che ###mo Giudice adito voglia costituire in favore della società convenuta servitù coattiva di elettrodotto; 2. Condannare l'attrice al pagamento, in favore della società convenuta, di spese competenze e onorari del giudizio in favore della società”. 
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova per testi e c.t.u., depositata in data ###; con ordinanza del 23.02.2024 di questo Giudice - subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 26.01.2024 - venivano richiesti dei chiarimenti al c.t.u.; da ultimo, preso atto della mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata alle parti dal Giudice, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di eventuali note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
RITENUTO IN DIRITTO Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda che ci occupa, occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione delle pretese azionate in giudizio dalle parti. 
Le domande proposte dal ### devono essere interpretate come volte ad ottenere, per il passato, la condanna di controparte al risarcimento dei danni dal medesimo subiti per effetto dell'installazione abusiva sul proprio terreno del traliccio e dei cavi aerei da parte della società convenuta, condotta integrante gli estremi di un illecito permanente in quanto posta in essere senza il previo consenso del proprietario del terreno; per il futuro, la regolare costituzione della servitù di elettrodotto, con condanna della controparte al pagamento della relativa indennità. 
La società convenuta, invece, ha eccepito la non abusività della collocazione del traliccio e dei cavi aerei, stante l'avvenuta sanatoria dell'opera elettrica per effetto dell'autorizzazione del 27.04.2006, emanata ai sensi dell'art. 25 L.R. 17/2000 (cfr. documentazione allegata alla comparsa); in via riconvenzionale, ha chiesto innanzitutto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto ovvero, in subordine, la costituzione per sentenza della servitù. 
Orbene, nel caso di specie vengono in rilievo le vicende inerenti alla costituzione di una servitù di elettrodotto. 
In punto di diritto, giova rammentare che l'art. 1056 c.c. prevede che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia. 
La materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è regolata dal R.D. n. 1775/1933 (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).  ###. 119 del citato R.D. stabilisce che “ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”. 
Come emerge dal dettato normativo, tale servitù (c.d. di elettrodotto) sorge di regola a seguito di un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione ed è finalizzata a consentire alla collettività, gravando sul fondo di proprietà privata, il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica: si tratta di una servitù coattiva, ma costituita dall'espresso esercizio del potere amministrativo. 
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, “da tale atto della pubblica amministrazione, definito dal legislatore del 1933 come autorizzatorio ma de facto ablatorio, sorge il diritto dell'ente pubblico gestore della rete di ottenere sul fondo privato la costituzione di tale servitù, diritto espressamente riconosciuto come di natura potestativa, coerentemente con la disciplina delle ### servitù coattive ex art. 1032 c.c.: "### della servitù coattiva di elettrodotto prevista dall'art. 119 del r.d. n. 1775 del 1933 è oggetto del diritto potestativo di carattere privatistico ex art. 1032 c.c., sicché la relativa domanda appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche ove siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'autorizzazione all'impianto della linea, circostanza che rileva ai soli fini dell'imposizione della servitù in via espropriativa". Del resto l'esigenza che le servitù coattive vanno a soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire: esse sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante” (cfr.  civ., Sez. 2, n. 29617/2022, in motivazione). 
Il citato art. 1032, co. 1, c.c. prevede che “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge”. 
Ebbene, dalla disamina della documentazione in atti risulta che, in data ###, era stata pubblicata sul ### della ### l'“autorizzazione in sanatoria per n. 98 opere elettriche localizzate nel territorio della ### - ex art. 25 ### 17/2000”, rilasciata dalla ### di ### con cui l'allora ### era stata autorizzata “in via definitiva al completamento dei procedimenti di cui all'elenco allegato, per l'applicazione immediata del titolo VII della ### n. 17 del 24 novembre 2000 e delle disposizioni impartite in materia con D.P.R. dell'8 giugno 2001, integrato e modificato dal D.Lgs.  27 dicembre 2002 n. 302”, autorizzazione accordata, ai sensi dell'art. 2, con carattere di pubblica utilità e fatti salvi i diritti dei terzi. 
Ed infatti, l'art. 25 L.R. 17/2000, ratione temporis applicabile, disciplina### l'autorizzazione in sanatoria che i proprietari degli impianti elettrici già in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge potevano richiedere al competente ufficio della provincia interessata, con le modalità e la procedura indicate dalla norma. 
Nell'elenco allegato alla predetta autorizzazione (in atti), tra i ### interessati dalle linee elettriche autorizzate in sanatoria, viene menzionato anche il Comune di ### con specifico riferimento per quanto qui di interesse al foglio di mappa n. 22, ove ricade il terreno oggetto di causa. 
Pertanto, deve ritenersi che l'allora ### s.p.a. (oggi e-### s.p.a.) avesse ottenuto l'autorizzazione definitiva al completamento dei procedimenti concernenti le linee elettriche menzionate nell'allegato elenco, al fine di dare immediata applicazione alle norme della L.R. 17/2000 in tema di indennità di asservimento (titolo ###, il tutto con carattere di pubblica utilità. 
Tuttavia, dall'autorizzazione al completamento dell'opera elettrica non discende automaticamente la costituzione della servitù, bensì unicamente il diritto alla costituzione del vincolo, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità, in difetto di un provvedimento di asservimento, non può determinare alcun affievolimento del diritto di proprietà del privato (in termini analoghi Tribunale Latina, n. 2616/2023). 
Infatti, ai sensi del comb. disp. degli artt. 119 R.D. 1775/1933 e 1032 c.c., la servitù prevista dalla legge (come nel caso che ci occupa), in mancanza di contratto, è costituita con sentenza o con atto dell'autorità amministrativa (Cass. civ., Sez. 2, n. 29617/2022, in motivazione: “È opinione unanime in giurisprudenza che la servitù coattiva di elettrodotto deve intendersi costituita non già in virtù del semplice decreto autorizzativo, bensì con la stipulazione di uno speciale atto convenzionale e, in caso di dissenso, con sentenza che determini, caso per caso, le modalità di esercizio della stessa servitù”). 
Nel caso de quo, tuttavia, non risulta alcun atto dell'autorità amministrativa quale, in via esemplificativa, un decreto di asservimento definitivo coattivo, oppure un'espropriazione con riconoscimento di un'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto, né tantomeno risulta dedotta la sottoscrizione di un contratto tra le parti o l'intervento di una pronuncia giudiziale. 
A ciò aggiungasi che “l'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù” (Cass. civ., Sez. 1, n. 26965/2013; Cass. civ., Sez. 1, n. 701/2023). 
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la servitù coattiva di elettrodotto possa essere acquistata anche per usucapione (in termini cfr. Cass. civ., Sez. 2, 29617/2022, in motivazione). 
Pertanto, ragioni di priorità logica impongono di vagliare preliminarmente la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società convenuta, atteso che l'eventuale accoglimento della stessa comporterebbe l'infondatezza della domanda attorea. 
Ed infatti, come condivisibilmente chiarito dalla Corte di Cassazione, “sussiste connessione tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per far accertare l'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore proprietario dell'immobile divenuto servente, a causa del comportamento addebitato al convenuto per la realizzazione della situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù invocato; infatti, l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito” (Cass. civ., sez. 3, n. 4295/2008). 
Orbene, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo cui le procedure previste per legge e la normativa contenuta negli artt. 119 e ss. R.D. n. 1775/1933 non costituiscono disciplina esclusiva ed inderogabile in tema di servitù di elettrodotto, ma rappresentano solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù, per cui non escludono che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 5606/1996; nella giurisprudenza di merito cfr. Corte d'### n. 956/2025).
Del resto, questo Giudice concorda con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione” (Cass. civ., Sez. 2, n. 10929/2023). 
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto non può essere accolta, per le ragioni di seguito spiegate. 
In punto di diritto va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “per la configurabilità del possesso ("ad usucapionem"), è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 8662/2010, in motivazione; ### 2, 18392/2006), oltre che l'animus possidendi, manifestato attraverso la volontà inequivoca di esercitare la servitù uti dominus (cfr. Corte d'### n. 956/2025). 
È pacifico, quindi, che per potersi accogliere la domanda di acquisto per usucapione della servitù debba essere fornita piena e rigorosa prova della coesistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge, non ritenendosi sufficiente la sola presenza di opere oggettivamente permanenti e visibili, qual è nel caso in esame l'apposizione del traliccio in acciaio e dei cavi aerei, né che l'installazione sia avvenuta, come appare presumibile dalla natura delle opere, in modo pubblico e visibile, occorrendo fornire prova di tutti gli elementi costituenti il corpus possessionis, del decorso del termine ventennale e dell'animus possidendi. 
Peraltro, nella materia oggetto di giudizio l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto impone al Giudice l'impiego di una particolare severità e precauzione nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto invocato, necessitando una prova certa e rigorosa, tale da giustificare la limitazione del diritto in capo al proprietario.
Orbene, a parere di chi scrive la società convenuta non ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio. 
Anzitutto, va rilevato che la società e-### s.p.a. ha allegato che la linea elettrica oggetto di causa, denominata “###”, sarebbe stata realizzata nel 1986 per collegare la cabina primaria “Bovalino” con quella secondaria “### Smistamento”: pertanto, sul presupposto dell'avvenuta installazione degli impianti risalente ad oltre trent'anni addietro, da valutare unitamente alle caratteristiche degli stessi - che implicano l'esistenza di opere visibili e, quindi, di una servitù apparente -, nonché alla circostanza che l'impianto fosse stato utilizzato dall'### “costantemente, continuamente, pubblicamente e pacificamente” così consentendo “di assicurare la fornitura di diverse utenze”, ha formulato domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto. 
Tuttavia, esaminando il compendio probatorio in atti, deve ritenersi che non sia stata offerta idonea dimostrazione né, da un lato, del fatto che il traliccio in acciaio ed i cavi aerei erano stati apposti almeno vent'anni prima rispetto alla proposizione di domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione, come da comparsa depositata il ### né, dall'altro lato, del conseguente esercizio del possesso ventennale della servitù di elettrodotto. 
Invero, le fotografie versate in atti dalla società convenuta in allegato alla c.t.p. del 16.12.2019, ritraenti lo stato dei luoghi, non recano data certa, sicché non è dato desumere quando le stesse siano state scattate, rivelandosi pertanto del tutto ininfluenti ai fini della prova dell'apposizione del traliccio nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda riconvenzionale; inoltre, nella c.t.p. si legge che “dal sopralluogo tecnico eseguito in data ### risulta che l'immobile citato in atti è interessato dall'attraversamento di una linea elettrica di media tensione, ultraventennale, denominata “###”, più precisamente dal primo tratto di detta linea, che collega la CP (cabina primaria) “Bovalino” con la CS (cabina secondaria) denominata “### Smistamento”, entrambe in esercizio già in data anteriore al 1986”. 
Il solo elaborato del c.t.p. non può costituire prova dell'usucapione della servitù di elettrodotto in favore di e-### s.p.a.: com'è noto, infatti, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. civ., Sez. 1, n. 16552/2015).
Occorre pertanto procedere alla disamina delle deposizioni rese dai due testimoni escussi all'udienza del 13.05.2022 sui capitoli di prova articolati dalla convenuta nella memoria ex art.  183 co. 6 n. 2) c.p.c. (“1) Vero che la linea elettrica di media tensione denominata “###” che interessa il terreno sito in ####, in ### al ### 22, ### 428, di proprietà dell'attore è stata installata da più di venti anni?; 2) ### che detta linea collega la ### primaria denominata “Bovalino” con la ### secondaria denominata “### Smistamento”?; 3) ### che dalla installazione ad oggi la linea è sempre stata utilizzata dall'### per la distribuzione dell'energia elettrica nel comprensorio circostante e che sulla stessa ### ha eseguito diversi interventi di manutenzione?”). 
Il teste ### dipendente ### ha riferito: “### in precedenza ero operaio, fino a sei sette anni fa, ora sono impiegato in amministrazione nella parte tecnica. Più volte sono intervenuto sulla linea ### per eseguire dei piani di lavoro, per la manutenzione della linea; è una linea a media tensione, costituita da conduttori nudi alluminio e acciaio da 150 mmq e tralicci in metallo. ADR: in occasione della procedura abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire se era questa la linea interessata, come unità tecnica; ADR questa linea parte dalla cabina primaria ### e arriva alla cabina secondaria ### attraverso la proprietà #### da quando sono stato assunto all'### esisteva, sono stato assunto nel 2004, le cabine risultano in servizio dal 1986 come da targa ivi presente. ADR: la linea dorsale si intende come linea di alimentazione della cabina, tra una cabina e un'altra c'è una distanza 4-5 km. 
ADR: confermo la circostanza n. 3 ADR dell'Avv. ### la linea ### è lunga circa 30 KM, ogni cabina ha una targhetta con il nome della cabina stessa, il codice mepper cioè un codice identiticativo e l'anno della messa in servizio”; il teste ### anch'egli dipendente ### ha dichiarato: “### sono caposquadra ### sono intervenuto sulla linea ### come sulle altre linee abbiamo fatto e facciamo manutenzione ordinaria; ### la linea san ### è una linea portante che va dalla cabina primaria ### alla cabina ### per poi proseguire, in linea di massima tra due cabine c'è una distanza di 3 chilometri non so dire di preciso. ADR: non conosco ### di recente abbiamo fatto un sopralluogo su una particella precisa, sul documento era riportato il numero di particella, ma non lo ricordo. Dal sopralluogo è risultato che la linea passava anche da questa particella. ADR: La linea ### è la linea principale; quando sono stato assunto nel 2008, la linea era già presente. Sulle cabine ci sono delle date, la cabina ### mi pare sia stata posta nel 1986, non so se i tralicci sono stati messi prima o dopo. ADR: è una linea attiva, a tralicci. ADR: le due cabine di cui ho detto collegano la linea ###” (cfr. verbale d'udienza del 13.05.2022). 
Orbene, a parere di chi scrive, le propalazioni dei due testimoni non sono sufficienti a ritenere adeguatamente provati i fatti costitutivi della domanda riconvenzionale di usucapione: ed infatti, sebbene il teste ### abbia dichiarato che “le cabine risultano in servizio dal 1986 come da targa ivi presente” ed il teste ### che “sulle cabine ci sono delle date, la cabina ### mi pare sia stata posta nel 1986”, tuttavia i due testimoni hanno riferito di essere stati assunti dall'### rispettivamente nel 2004 e nel 2008 e, quindi, il loro narrato si riferisce a circostanze apprese aliunde e non oggetto di una diretta percezione. 
In ogni caso, le dichiarazioni testimoniali in ordine alla data della messa in servizio delle cabine sono del tutto ininfluenti ai fini del decidere: invero, anche a voler ipotizzare che le due cabine, primaria e secondaria, siano state effettivamente apposte nel 1986, non è stata articolata alcuna prova da parte di e-### in ordine alla data di apposizione del traliccio in acciaio e dei cavi aerei sul terreno oggetto di causa. Al contrario, il teste ### ha dichiarato di non sapere se i tralicci fossero stati messi prima o dopo l'apposizione delle cabine, il che lascia quantomeno dubitare della necessaria contestualità tra il momento di apposizione delle cabine e quello di apposizione dei tralicci. 
Né alcuna indicazione utile in ordine alla data di apposizione del traliccio e dei cavi aerei sul fondo del ### può desumersi dall'autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla ### di ### in data ###: ed invero, sebbene da detta autorizzazione risulti che le relative istanze presentate da ### s.p.a. avessero ad oggetto 98 opere elettriche “già costituite alla data di entrata in vigore della ### della ### n. 17 del 24 novembre 2000”, ciò consente soltanto di arguire che le opere elettriche fossero già esistenti alla suddetta data, ma non anche di desumere in maniera univoca quando il traliccio ed i cavi aerei siano stati apposti sulla particella oggetto di causa; del pari, il riferimento al Comune di ### foglio di mappa n. 22, tra i ### interessati dalle opere elettriche autorizzate in sanatoria, non consente univocamente di desumere se, alla data di entrata in vigore della L.R. 17/2000, il traliccio ed i relativi cavi fossero già stati di fatto installati sul terreno di proprietà dell'attore.
Ne discende che l'odierna convenuta non ha assolto all'onere del quale era gravata, ossia di dimostrare che il traliccio ed i cavi aerei fossero presenti sul terreno oggetto di causa da oltre un ventennio rispetto alla data di proposizione della domanda riconvenzionale. 
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che la società e-### abbia omesso di provare un elemento costitutivo essenziale richiesto dalla legge per l'acquisto del diritto, ossia l'apparenza della servitù (ex art. 1061 c.c.), con riferimento allo specifico peso imposto sul fondo di proprietà dell'attore, corrispondendo il traliccio in acciaio unitamente ai cavi aerei - segno visibile dell'opera permanente corrispondente al peso gravante sul fondo servente per il quale vi è giudizio - al preciso onere a carattere stabile, elemento del quale era necessario dimostrare la sussistenza da oltre un ventennio (in termini similari cfr. Corte d'### 956/2025). 
Pertanto, non essendo stato provato che il traliccio ed i cavi aerei fossero presenti sul terreno del ### da oltre un ventennio rispetto alla data di proposizione della domanda riconvenzionale né, quindi, che la società convenuta abbia posseduto la servitù di elettrodotto sul detto terreno per il periodo previsto dalla legge, deve concludersi nel senso del rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da e-### s.p.a. 
Invece, la domanda riconvenzionale subordinata proposta da e-### s.p.a., di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto, e l'analoga domanda formulata in via principale da ### meritano accoglimento, in ragione di quanto infra spiegato.  ### il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, invero, “per l'imposizione della servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità di cui all'art. 108 del r.d. n. 1775 del 1933, che costituisce una condizione dell'azione (sicché deve ritenersene sufficiente la sopravvenienza, purché prima della decisione), sussiste indipendentemente dal fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa, in connessione con la dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima in via espropriativa” (Cass. civ., Sez. 2, n. 4839/2021). 
Nel caso di specie è pacifico che non sia mai intervenuto il provvedimento definitivo di asservimento, sebbene in data ### fosse stata emanata dalla ### di l'autorizzazione in sanatoria delle opere elettriche indicate nell'elenco allegato alla predetta autorizzazione (cfr. documentazione in atti). 
Sussiste, dunque, la prescritta autorizzazione all'esercizio definitivo in sanatoria, emessa dalla competente autorità, sicché risultano soddisfatti i requisiti per l'accoglimento della domanda di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto per sentenza, formulata da entrambe le parti. 
Ciò posto, mette conto procedere alla disamina delle restanti domande proposte dall'attore, ossia quella volta, da un lato, ad ottenere la declaratoria di illegittimità ed arbitrarietà delle opere eseguite da e-### s.p.a. (già ### s.p.a.) sul terreno di proprietà dell'attore, con conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti “per l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la considerevole diminuzione di valore dell'immobile interessato” e, dall'altro, ad ottenere il pagamento dell'indennità di asservimento. 
Va ribadito che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “l'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù” (Cass. civ., Sez. 1, 26965/2013). 
Nella presente fattispecie, come già argomentato, malgrado l'avvenuta autorizzazione in sanatoria al completamento delle opere elettriche indicate nell'elenco prodotto da e-### s.p.a., emessa in data ###, è pacifico che non sia intervenuto, nei termini di legge, alcun decreto di asservimento in via amministrativa: pertanto, sino alla costituzione della servitù per il tramite della presente sentenza, l'occupazione della porzione di terreno di proprietà del ### mediante l'apposizione da parte dell'### del traliccio e dei cavi aerei insistenti sul suo fondo deve ritenersi integrare gli estremi di un illecito permanente, astrattamente idoneo a legittimare la domanda risarcitoria proposta dall'odierno attore.
Orbene, sin dall'atto introduttivo del giudizio, il ### ha chiesto la condanna della controparte al pagamento del complessivo ammontare di € 25.000,00, comprensivo sia del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., sia dell'indennità di asservimento. 
Per quanto più specificatamente concerne la domanda risarcitoria, la stessa non può trovare accoglimento. 
Detta domanda si colloca nello schema dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c., circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito. In particolare, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare la condotta dolosa o colposa del presunto autore dell'illecito, l'evento dannoso ingiusto (c.d. danno evento), il nesso di causalità c.d. materiale tra il fatto e l'evento, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente (c.d. dannoconseguenza). 
Nella fattispecie de qua, tuttavia, ### si è limitato ad allegare che “alcuni anni or sono” l'### avesse collocato abusivamente sul terreno di sua proprietà un traliccio in acciaio ed alcuni cavi, deducendo che tale condotta gli avrebbe cagionato evidenti danni in termini di compressione del suo diritto di proprietà e di perdita di valore del fondo. 
A parere di questo Giudice, tuttavia, l'allegazione attorea si rivela del tutto generica, non avendo il ### puntualmente allegato, né tantomeno provato, l'esatto momento in cui l'### avrebbe apposto sul terreno di sua proprietà il traliccio in acciaio ed i cavi aerei, così di fatto omettendo di provare uno degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. 
Ed invero, la compromissione del diritto di proprietà dell'odierno attore non può che trovare origine nel momento dell'apposizione sul suo fondo del traliccio e dei cavi aerei; tuttavia, nella specie si rinviene un deficit assertivo, prima ancora che probatorio, in ordine all'esatta individuazione del suddetto dato temporale. 
Del resto, la mancata dimostrazione dell'esatto momento in cui il traliccio è stato apposto sul terreno del ### ha indotto questo Giudice a rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta: allo stesso modo, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno conseguente all'abusiva occupazione della porzione del terreno per mezzo dell'apposizione traliccio in acciaio, l'assoluta incertezza in ordine al dies a quo dell'apposizione del suddetto traliccio non può che riverberarsi in danno dell'odierno attore, gravato dell'onere di allegare puntualmente, nonché di provare, il momento in cui il traliccio era stato effettivamente apposto sul suo terreno, con ciò comportando la compromissione del suo diritto di proprietà, oggetto della pretesa risarcitoria. 
Merita osservarsi che alcuna indicazione in tal senso può ricavarsi dal compendio probatorio in atti atteso che, ut supra argomentato in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione, di alcuna utilità pratica si rivelano le propalazioni dei testimoni escussi, a nulla rilevando la data in cui sono state realizzate le due cabine, “Bovalino” e “### Smistamento”, indicata dai testimoni nell'anno 1986. Ed infatti, anche a voler effettivamente ritenere che le due cabine siano state realizzate nell'anno 1986, ciò non consente in alcun modo di arguire l'epoca di apposizione del traliccio sul fondo del ### Pertanto, considerato che entrambe le parti, con riferimento alle rispettive domande (riconvenzionale di usucapione per quanto riguarda e-### s.p.a.; di risarcimento del danno per occupazione sine titulo di una porzione del proprio terreno per quel che concerne ###, erano gravate dall'onere di dimostrare il momento di apposizione del traliccio da parte dell'### e che tale prova non è stata in alcun modo offerta in giudizio, non può che addivenirsi in parte qua al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal ### Ed invero, l'omessa allegazione e prova da parte dell'attore del momento di apposizione del traliccio sul proprio fondo impedisce di valutare da quando il medesimo abbia iniziato a patire il pregiudizio al suo diritto di proprietà. Pertanto, anche a voler tacere in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'odierno attore con riguardo ai danni derivati all'immobile de quo prima che il medesimo ne divenisse proprietario (e, quindi, prima del 18.05.2017, data di stipula dell'atto pubblico di donazione in notar ### notaio in ### rep. 6037 - racc. 3680, in atti), comunque deve concludersi nel senso che il ### non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c., con conseguente rigetto della sua domanda di risarcimento del danno. 
Per quanto invece concerne la domanda volta alla liquidazione dell'indennità di asservimento formulata dall'odierno attore, conseguente alla costituzione ### della servitù di elettrodotto per sentenza, si osserva quanto segue. 
Anzitutto, nel corso del giudizio il ### ha modificato l'importo richiesto nell'atto introduttivo del giudizio: invero, dopo aver quantificato la somma richiesta a titolo risarcitorio ed indennitario nell'unitario ammontare di € 25.000,00, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. ha chiesto “di procedere a costituire regolare servitù di elettrodotto con conseguente indennizzo pari ad € 236.342,00”, sulla scorta delle risultanze della c.t.p. allegata a tale memoria. 
Tuttavia, la modifica della domanda deve ritenersi inammissibile, essendo stata effettuata dopo il maturare del termine fissato dalla legge per le preclusioni assertive e, quindi, tardivamente. 
Tanto premesso, in punto di diritto va rammentato che, quando si costituisce una servitù, come nella fattispecie in esame, l'art. 1032 c.c. e l'art. 44 D.P.R. 327/2001 riconoscono il diritto ad un'indennità per il proprietario di un immobile che, pur non essendo espropriato, subisce l'imposizione della servitù: si tratta di una somma di denaro che ha la funzione di indennizzare il proprietario dell'immobile, gravato dalla servitù, ed è commisurata al pregiudizio effettivo (ad esempio considerando fattori come rumore, luminosità) ed alla perdita di valore del fondo (cfr. in termini analoghi ### n. 1074/2025). 
Per la quantificazione dell'indennità di asservimento possono essere poste alla base della presente decisione le conclusioni cui da ultimo è pervenuto il c.t.u., ing. ### (depositate in data ###), in quanto congruamente motivate anche avuto riguardo alle risposte offerte alle osservazioni delle parti nonché ai chiarimenti richiesti da questo Giudice. 
Ed infatti, va evidenziato che nella bozza di c.t.u. trasmessa alle parti, l'ausiliario - dopo aver descritto i luoghi come di seguito: “Il fondo ha destinazione ### di ### 02 ,{### visura storica (dal 01/01/1960 al 05/12/2022)}, ubicato in ### di ### 22 particella 428 ha destinazione ### come da ### di ### richiesto al Comune di ### il ###, ricevuto via PEC il ### ed allegato, (che cita testualmente , “per la particella in oggetto, ricadente nella #### di espansione a carattere stagionale “T” relativamente alla quale ,in atto, sono decadute tutte le previsioni del PRG ai sensi dell'art.65 LR 19/2002 e smi, è da considerarsi zona agricola”. La particella 428 del foglio di mappa 22 del Comune di #### avente estensione di 15.760 m2 (metri quadrati), uliveto di classe 02, (### storica aggiornata al 05/12/2022, allegata), è attraversata per 75,43 metri dalla linea dell'elettrodotto in modo non marginale ma semicentrale e diagonale rispetto la forma rettangolare del lotto suddividendola in circa (6000 mq) della superficie a monte, e circa (9.760 mq) a valle. Esiste un solo traliccio infisso nella particella 428, (indicato con ### nelle immagini allegate), con basamento di 2,30 m x 2,45 m ottenendo un ingombro, (superficie occupata dal basamento), pari a 5,63 mq, misure effettuate durante il sopralluogo vedasi verbale allegato), attraversante il lotto di proprietà ### oltre al passaggio dei tre cavi per una lunghezza pari a 75,43 metri” (cfr. pag. 6-7 della c.t.u. depositata il ###) - ha calcolato l'indennità di asservimento utilizzando come parametro di riferimento il valore di mercato del terreno, coltivato ad uliveto, stimato in € 2,50/mq.  ###, con l'ausilio del proprio c.t.p., ha contestato la bozza di c.t.u. esclusivamente con riguardo al valore di mercato del terreno calcolato dall'ausiliario, evidenziando che quest'ultimo non avesse indicato i criteri sottesi alla determinazione del suddetto valore, chiedendo quindi al c.t.u. di provvedere ad una rideterminazione del valore dell'immobile mediante un procedimento di stima che tenesse conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fondo, richiamando sul punto la propria c.t.p. versata in atti, che tra l'altro differenziava il terreno in due zone, una turistica e l'altra agricola, nonché allegando che “nell'anno 2012, per un'occupazione fatta sullo stesso terreno da parte della ### una terna arbitrale di tecnici ha attribuito al terreno in questione una valore unitario medio pari a E/mq 38,00”; alcuna contestazione, invece, veniva mossa dalle parti al criterio di calcolo adoperato dall'ausiliario. 
Orbene, ritiene questo Giudice che il c.t.u. abbia correttamente risposto alle osservazioni di parte attrice, evidenziando che “il terreno non ha destinazione turistica, ma destinazione agricola, così come indicato nel ### di ### del 18/10/2022 chiesto dal sottoscritto ed allegato alla CTU” (cfr. all. 15 alla c.t.u. depositata il ###). 
Ed infatti, agli atti di causa risultano due distinti certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di ### uno in data ### all'odierno attore e l'altro in data ### al c.t.u., ove viene attestato che la particella oggetto di causa “ricadente nella zona turisticoalberghiera di espansione a carattere stagionale “T” del P.R.G. relativamente alla quale, in atto, sono decadute tutte le previsioni del p.r.g., ai sensi dell'art. 65 L.R. 19/2002 e s.m.i., è da considerarsi zona agricola” (cfr. documentazione in atti). 
Pertanto, deve ritenersi pacificamente accertato che il terreno oggetto di causa ricada in una zona agricola, con ciò dovendosi definitivamente superare ogni obiezione formulata sul punto dall'odierno attore.
Del pari, il c.t.u. ha risposto alle osservazioni attoree in ordine al documento relativo alla stima operata dalla terna arbitrale nel 2012, evidenziando che “per quanto riguarda il file “stima terna” si tratta di un terreno in zona ### (### a destinazione residenziale), del comune di ### quindi non agricolo e nulla c'entra con il nostro caso” (cfr. all. 15 alla c.t.u. depositata il ###). 
Ebbene, sul punto merita osservarsi che detto documento, prodotto dal ### soltanto nel corso delle operazioni peritali - circostanza, sulla quale, tuttavia, alcuna contestazione è stata tempestivamente sollevata dal difensore di parte convenuta (sul tema cfr. Cass. civ., sez. 1, ###/2023) -, ha ad oggetto la determinazione dell'indennità di asservimento per l'imposizione sul medesimo terreno oggetto del presente giudizio di una servitù coattiva di metanodotto. 
Per quanto di interesse in questa sede, la terna arbitrale nominata per operare siffatta stima ha utilizzato come parametro di riferimento il valore di un terreno oggetto di una compravendita del 5.11.2008, ubicato nel diverso Comune di ### e rientrante in zona ### dello strumento urbanistico, alienato per l'importo di € 38.000,00, giungendo quindi a definire per il terreno oggetto di causa un valore unitario di mercato pari ad € 38,00/mq (cfr. relazione tecnica del 17.07.2012, in atti). 
Ebbene, a parere della scrivente, il valore determinato nel 2012 dalla terna arbitrale non può assumere rilievo dirimente ai fini del presente giudizio, considerato che l'immobile all'epoca utilizzato come parametro riferimento per individuare il valore di mercato del medesimo terreno oggetto dell'odierna contesa rientrava nella zona ### dello strumento urbanistico (“ambito urbano di completamento e ristrutturazione”, come da certificazione prot. n. 2647 del 18.09.2008 in atti), sicché il relativo valore (peraltro risalente al 2008) non può essere ritenuto in alcun modo vincolante per la stima dell'attuale valore di mercato del terreno de quo, considerato che il medesimo, quantomeno dal 2017, rientra pacificamente in zona agricola, ben diversa dalla zona destinata all'espansione urbana in cui ricadeva l'immobile preso a confronto dalla terna arbitrale. 
Tuttavia, a fronte delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nel proprio elaborato depositato in data ###, questo Giudice - subentrato nella titolarità del procedimento solo in data ### - con ordinanza del 23.02.2024 ha ritenuto opportuno chiedere dei chiarimenti all'ausiliario, dal medesimo puntualmente forniti.
Ed invero, in sede di chiarimenti vertenti principalmente sulla determinazione dell'esatto valore di mercato dell'immobile, l'ausiliario ha così argomentato: “### stato sul posto alla data del sopralluogo ed avendone visionato le condizioni dell'uliveto, fertilità, giacitura, accesso, esposizione, densità delle piante, età, che possono influire sulla valutazione, si è redatta la stima per confronto con altri terreni con medesima coltura aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche analoghe, quanto più prossime al bene oggetto di stima. Si è acquisito dall'### dei ### la valorizzazione ### del Comune di ### che appare congrua con l'indagine effettuata” (cfr. risposta ai chiarimenti, depositata telematicamente in data ###). 
Il c.t.u. ha quindi rideterminato il valore di mercato del terreno oggetto di causa in € 3,875/mq argomentando come segue: “### un valore da 1 (valore minimo) a 3 (### massimo) otteniamo: a) ### (### discreta mediocre) discreta 2; b) ### (pianeggiante acclive mediocre) acclive 2; c) ### (### insufficiente sufficiente) buono 3; d) ### (###) buona 3; e) ### delle piante (### ordinaria ### ordinaria 2; f) ### (### maturità prossima all'impianto prossima all'estirpazione) piena maturità 3”, rilevando che “Si ottiene un punteggio pari a 15 corrispondente a 3,875 €/mq” aggiungendo in nota che “### 18 il punteggio max corrispondente a 4,5€/mq e 6 quello minimo corrispondente a 2,0 €/mq , per interpolazione lineare si ottiene 3,875€/mq”. Pertanto, ha concluso il proprio elaborato come di seguito riportato: “### indennità: ### 3,875 €/mq; ### occupata dal ### 2,30 m x 2,45 m = 5,63 mq; ### della striscia sotto i fili 75,43 m x 20 m = 1.508,60 mq (1/4 = 377,15 mq); ### 61.070,00€, ### 54.657,65€; ### del ### in percentuale: 10,5%. #### 21,82€; ¼ della larghezza sotto i fili 1.461,46€; ### di ### del ### 6.412,35€ (### per ### complementare); ### di Elettrodotto 7.895,63€” ( risposta ai chiarimenti, cit.). 
A pag. 4 dell'elaborato integrativo ha precisato che la stima per valore complementare è stata effettuata tenendo conto del valore di mercato del terreno senza l'elettrodotto e di quello con l'elettrodotto, chiarendo che il valore di mercato è stato ottenuto mediante indagine effettuata per comparazione su beni omogenei di analoghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche limitrofi e/o in prossimità rispetto a quello in esame. Inoltre, ha puntualizzato che “il deprezzamento tiene effettivamente conto del fatto che la particella è divisa in 2 parti dalla linea di cui circa 6000 mq a monte e 9760 a valle con un rapporto fra i due pari a circa il 60%, quindi di fatto il lotto viene attraversato nel suo interno, non marginalmente. Inoltre la linea dell'elettrodotto è posta in modo diagonale rispetto la sagoma rettangolare del lotto peggiorandone così l'appetibilità / valore / "importo di cui un potenziale acquirente sarebbe disposto a sborsare per l'acquisto". Molto inferiore sarebbe stato l'indennizzo se la medesima fosse stata attraversata marginalmente ossia su un suo lato e/o porzione di lato” (cfr. pag. 4 dei chiarimenti depositati il ###). 
A parere di chi scrive, il c.t.u. ha compiutamente risposto alle ulteriori osservazioni presentate da parte attrice, cui per brevità si rinvia (all. 18, depositato dal c.t.u. in data ###). 
Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di servitù di elettrodotto, la determinazione dell'indennità di asservimento, parametrata al valore venale del bene ed attribuita se sia dimostrata l'attualità del deprezzamento nonché l'oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l'applicazione del metodo sinteticocomparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili” (Cass. civ., Sez. 1, n. 18577/2020). 
Ebbene, l'ausiliario ha fornito dei parametri oggettivi cui ha ancorato la propria valutazione in merito alle caratteristiche del terreno oggetto di causa, adoperando come riferimento la valorizzazione agricola del Comune di ### redatta dall'### dei ### nell'anno 2022 (all. 20, depositato dal c.t.u. in data ###). 
I valori espressi dall'O.V.A. (### dei ### - stimati, tra l'altro, “sulla base di dati di mercato noti o di immediata rilevabilità, con riferimento a risultanze di atti pubblici di compravendita, di decreti di esproprio, di offerte di vendita (avuto riguardo all'ordinario abbattimento che può realizzarsi in fase di conclusione dell'accordo)” (cfr. all. 20, cit.) - distinti per zona regionale e tipologia di coltura ed opportunamente modulati dall'ausiliario mediante il riferimento alle caratteristiche tecniche ed estrinseche del terreno oggetto di causa, sono da ritenersi ampiamente attendibili e condivisi stante la validità dell'### che li produce (in termini analoghi cfr. ### n. 807/2024). Infatti, per ciascuna tipologia di terreno, tenendo conto del contesto locale di riferimento e della tipologia di coltura, l'### elabora dei “valori agricoli minimi e massimi ordinari”, non potendo tuttavia escludere l'esistenza di “fondi singolari” il cui valore può discostarsi da quelli rilevati (cfr. all. 20, cit.), in ragione delle peculiarità del singolo terreno. 
Ebbene, esaminando i valori espressi dall'O.V.A. con riferimento al Comune di ### si evince che, per i terreni coltivati ad uliveto, la forbice di valore varia da un minimo di € 20.000,00/ha ad un massimo di € 45.000,00/ha (ossia da € 2,00/mq ad € 4,50/mq).  ###, adoperando questo parametro di riferimento e considerando la situazione di fatto esistente alla data del sopralluogo presso il terreno oggetto di causa, ha esaminato le specifiche caratteristiche del fondo, sub specie di fertilità, giacitura, accesso, esposizione, densità delle piante ed età, addivenendo ad una stima del valore del terreno, pari ad € 3,875/mq, che appare del tutto congrua con i valori O.V.A. 
Del resto, nel formulare le proprie osservazioni alla stima da ultimo operata dall'ausiliario, l'attore non ha mai dedotto, né tantomeno provato, che il suo terreno coltivato ad uliveto possedesse delle caratteristiche tali da legittimare un discostamento rispetto al valore massimo contemplato dall'### limitandosi a contestazioni generiche sulla stima effettuata dal c.t.u., cui quest'ultimo ha puntualmente risposto (cfr. risposta alle osservazioni, depositata dal c.t.u. in data ###). Inoltre, con riguardo alle contestazioni attoree afferenti all'asserita destinazione turistico-alberghiera del terreno, nonché alla stima operata dalla terna arbitrale nel 2012 sul medesimo terreno oggetto del presente giudizio, deve in questa sede richiamarsi quanto supra ampiamente argomentato. 
Pertanto, alla stregua dei chiarimenti offerti dal c.t.u., l'indennità di asservimento deve essere quantificata in € 7.895,63 ed il relativo pagamento in favore dell'odierno attore va posto in capo ad e-### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. 
In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata formulata da e- ### s.p.a. di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto e dell'analoga domanda formulata in via principale da ### previo pagamento da parte di e-### s.p.a. in favore di ### della somma di € 7.895,63 a titolo di indennità di asservimento, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, deve essere dichiarata costituita la servitù di elettrodotto, a favore della società e-### s.p.a., sul terreno censito al ### del Comune di ####, al fg. 22, part. 428, nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto medesimo (comprensivo, dunque, delle linee elettriche attualmente esistenti), ferma restando la sussistenza della proprietà superficiaria in capo all'odierno attore (in senso analogo cfr. ### n. 1074/2025). 
Sulla somma determinata a titolo di indennità di asservimento non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, venendo in considerazione un debito di valuta e non essendo stata provata, né tantomeno allegata, la sussistenza di un maggior danno rispetto a quello presunto costituito dagli interessi legali (Cass. civ., Sez. 1 n. 21640/2005). 
Della presente sentenza va ordinata la trascrizione al ### dei ### di #### complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 4.12.2024.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: - rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto proposta in via principale da e-### s.p.a.; - rigetta la domanda risarcitoria formulata da ### - accoglie la domanda riconvenzionale subordinata proposta da e-### s.p.a. di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto e l'analoga domanda formulata in via principale da ### e per l'effetto, previo pagamento da porre in capo alla società e-### s.p.a. in favore di ### della somma di € 7.895,63 a titolo di indennità di asservimento, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, dichiara costituita la servitù di elettrodotto, a favore della società e-### s.p.a., sul terreno censito al ### del Comune di ####, al fg. 22, part.  428, nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto; - compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 4.12.2024; - ordina al ### dei ### di ### la trascrizione della presente sentenza.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data ###, tramite l'applicativo ### del magistrato 

Il Giudice
(dott.ssa ###


causa n. 1466/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Olga Quartuccio

M
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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 105/2026 del 07-01-2026

... loro. Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danno da lite temeraria spiegata dal ### il primo giudice la riteneva infondata, non ravvisando gli estremi di una lite temeraria. 2. Il giudizio di secondo grado 2.1 ### ha proposto appello e ha rassegnato le istanze sopra trascritte, instando anche per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Ha dedotto i seguenti motivi: I) “Sul credito dell'appaltatore - errata valutazione del CTU” Il Tribunale non aveva tenuto conto delle osservazioni critiche alla CTU da parte del #### Buco, il quale, rispetto ai conteggi del ### aveva quantificato un maggior credito dell'impresa appaltatrice per € 55.068,06 oltre ### portando a un importo complessivo dovuto a saldo dalla committenza di € 207.929,17, pressoché pari a quello indicato nella contabilità finale dei lavori richiamata nella comparsa di risposta in primo grado. II) “Sulla quantificazione dei vizi - errata valutazione del CTU” ### aveva dichiarato di agire in giudizio quale titolare dell'omonima azienda agricola, potendo dunque detrarre l'### che quindi non poteva essere considerata una voce di danno da risarcire. Inoltre, il Tribunale non (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1948/2018 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio e composta da: D.ssa ### D.ssa ### relatore D.ssa ### D'### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo il ### al numero 1948/2018 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 509/2018 emessa dal Tribunale di GROSSETO il ### pendente fra ### (###), in persona del titolare ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (###) e ### (###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti; ### contro ### in qualità di ### dell'eredità giacente di #### (###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; #### STERI (###), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ### (###) e ### (###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti; ### POLVANI (###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (###), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; ### S.P.A., già ### S.p.A. (###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.  ### (###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; ### sulle seguenti conclusioni: ### appellante: “### l'###mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, In via preliminare in accoglimento dell'istanza in atti, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata limitatamente alle parti della sentenza oggetto di appello ed indicate in atti; Nel merito - in accoglimento dell'appello, per tutti i motivi sopra esposti, riformare la sentenza n.509/2018 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data ### e pubblicata in data ###, resa nella causa civile n. 2461/2012 r.g.a.c., nelle parti indicate nel corpo dell'atto di appello, e per l'effetto, - accertare , per tutti i motivi dedotti, che l'impresa ### di ### è creditrice della signora ### delle somme indicate in atti o di quelle, maggiori o minori, accertate in corso di causa, anche a seguito di un supplemento di ### con condanna della ### al pagamento ad ### delle somme indicate in atti, o di quelle, maggiori o minori, accertate in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto (31.12.2009) e fino alla data della domanda di appello e degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda di appello e fino alla data del pagamento; In via subordinata ### denegata ipotesi in cui emergesse la sussistenza dei vizi e/o dei difetti lamentati dall'attrice, - accertare le effettive cause degli stessi, e, per l'effetto la responsabilità dei convenuti chiamati in causa nelle loro predette qualità, con condanna degli stessi al pagamento di quanto chiesto dall'attrice e, comunque, con condanna degli stessi a manlevare e garantire l'impresa da qualsiasi risarcimento, indennizzo e/o rimborso a qualsiasi titolo risultasse eventualmente dovuto all'attrice. In via ulteriormente subordinata ### denegata ipotesi in cui emergesse la sussistenza dei vizi e/o dei difetti lamentati dall'attrice, - accertare le effettive causeripartire degli stessi, e, per l'effetto nei rapporti interni tra tutti i convenuti chiamati in causa le rispettive responsabilità, accertando per ciascuno solo la quota di responsabilità corrispondente in percentuale all'efficienza causale della propria condotta rispetto alla totalità del risarcimento, indennizzo e/o rimborso che a qualsiasi titolo risultasse eventualmente dovuto all'attrice. - compensare ### le somme a qualsiasi titolo eventualmente dovute alla signora ### dall'impresa convenuta per la propria quota di responsabilità con le somme dovute all'impresa ### di ### dall'attrice per le opere appaltate, con condanna di quest'ultima (attrice ### a pagare all'impresa ### di ### le somme dovute all'esito della compensazione oltre alla corresponsione degli interessi dal dì del dovuto (31.12.2009) e fino alla data della domanda di appello e degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda di appello e fino alla data del pagamento; - condannare la ### e i terzi chiamati a pagare le intere spese di CTU e di ATP come liquidate dal giudice di primo grado; In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese e i compensi del procedimento per ATP”.  ### appellata ### “### la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, a) respingere l'appello proposto dal sig. ### titolare della ### di ### perché infondato in fatto ed in diritto; b) in accoglimento dell'appello incidentale presentato dalla sig.ra ### riformare la sentenza di I° grado nelle parti dalla stessa impugnate e, segnatamente, disporre la riduzione del corrispettivo dei contratti di appalto nella misura corrispondente al diminuito valore dell'opera e/o nella misura necessaria all'eliminazione dei suddetti vizi e difetti e per l'effetto condannare il sig. ### titolare dell'impresa ### di ### a pagare a tale titolo alla sig.ra ### la somma indicata di €. 134.050,87 oltre IVA o quella superiore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi dal 6.7.2010; b) determinato ex art. 1657 c.c. la misura del corrispettivo dell'appalto in relazione ai prezzi indicati nei computi metrici (docc.12-15) e/o in base a quelli di mercato, condannare il sig. ### titolare dell'### di ### a restituire alla sig.ra ### la somma di €. 786.866,74 o quella superiore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di ripetizione di indebito. Il tutto oltre interessi dal 6.7.2010; Con vittoria di spese di giudizio".  ### appellata ### Steri: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto dal sig. ### titolare della ### perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto, n. 509/2018, notificata il ###. 
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase inibitoria".  ### appellata ### Polvani: “### la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, - nel merito: a) respingere l'appello proposto dal sig. ### titolare della ### di ### perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata; b) condannare il sig.  ### titolare della ### di ### al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, in misura non inferiore ad €. 10.000,00. Con vittoria di spese di giudizio".  ### appellata ### “### all'###ma Corte di Appello di Firenze respingere e disattendere la domanda di garanzia dell'ing. ### contro ### S.p.A., in via preliminare ed in tesi, per inammissibilità della stessa domanda essendo stata avanzata con la comparsa di risposta 8/01/2025 allorché già era stata rinunciata; e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al parag. 1 della comparsa di costituzione e risposta 11/02/2025; sempre in via preliminare ma in ipotesi, per inoperatività della garanzia secondo il combinato disposto dell'art. 5 delle c.g.a. Sez. II della polizza n. ### e dell'art. 1 delle c.p.a.; e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.1. della comparsa di risposta 26/05/2020; ancora in via preliminare ma in ipotesi più gradata, per inoperatività della garanzia ex art. 8 delle c.g.a. Sez. II, essendo la stessa limitata alla quota di colpa ascrivibile all'assicurato, con esclusione di ogni obbligo risarcitorio derivante dal vincolo di solidarietà; e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.2. della comparsa di risposta 26/05/2020; in via ancora più subordinata, per infondatezza delle domande, in tesi, di garanzia impropria della ### per inesistenza di ogni diritto della stessa nei confronti dei terzi ed in specie dell'ing. ### ed, in ipotesi, di regresso verso i detti terzi per non configurabilità di responsabilità solidale fra i medesimi per difetto di unicità per fatto dannoso ex art. 2055 c.c.; e ciò con reiezione di tali domande e, quindi, anche della domanda di garanzia, che necessariamente ne segue la sorte; il tutto in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.3. della comparsa di risposta 26/05/2020; in ipotesi più gradata, per infondatezza nel merito delle domande della ### costruttrice nei confronti dell'ing. ### con conseguente reiezione della medesima ed anche di quella di garanzia di quest'ultimo contro ### e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.4. della comparsa di risposta 26/05/2020; in via ancora più gradata e salvo gravame, per inaccoglibilità, in ogni caso, della domanda di garanzia per essere la stessa subordinata all'osservanza delle condizioni tutte di polizza, fra cui, ex art. 1 delle c.p.a., il “massimale” (lire 200.000.000= € 103.291,38) con lo scoperto del 10%, con il minimo di lire 5.000.000 (€ 2.582,28) e il massimo di lire 15.000.000 (€ 7.746,85); e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.5. della comparsa di risposta 26/05/2020. Con reiezione, in ogni caso, dell'istanza istruttoria dell'appellante principale di supplemento di ### apparendo la stessa inutile e superata dai dirimenti rilievi circa la inammissibilità e infondatezza delle pretese della ridetta appellante principale nei confronti dei terzi. Sempre con vittoria di spese e di onorari anche del presente grado del giudizio.” * 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il giudizio di primo grado ### quale titolare dell'omonima azienda agricola, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Grosseto, ### , quale titolare dell'impresa individuale ### per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 35.700,00 corrispondente alla riduzione del prezzo conseguente all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori appaltati, nonché alla restituzione della somma di € 27.200,00 a titolo di pagamento indebito, oltre al risarcimento dei danni. Esponeva di aver stipulato con l'impresa ### una serie di contratti di appalto, dal 2004 al 2009, aventi ad oggetto ciascuno un diverso cantiere, per la ristrutturazione di varie parti della propria azienda agricola oltre che per la realizzazione di vari nuovi annessi e deduceva che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, che erano stati applicati prezzi superiori a quelli correnti e che erano stati addebitati anche lavori di rifacimento conseguenti a rilevati difetti. 
Chiedeva quindi la riduzione del corrispettivo dell'appalto ex art. 1667 c.c. e la restituzione delle somme già pagate in misura superiore al dovuto.
Si costituiva il ### contestando la pretesa fatta valere dalla ### in particolare eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non tempestivamente denunciati ed evidenziava che la ### doveva ancora corrispondergli la somma di € 209.625,77 di cui chiedeva il pagamento in via riconvenzionale; per l'ipotesi subordinata di condanna al risarcimento di danni da vizi, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il progettista e direttore dei lavori #### e il direttore dei lavori successivamente subentrato #### per essere dagli stessi garantito e manlevato. 
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il ### eccependo la nullità ex art.  164 co 4 c.p.c. della domanda di chiamata in causa per incertezza del petitum nonché il proprio difetto di legittimazione; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda proposta dal ### nei suoi confronti Si costituiva anche lo ### contestando la pretesa di ### e in particolare deducendo l'esclusione di ogni responsabilità solidale con la ditta appaltatrice, quale direttore dei lavori chiamato in causa non dalla committenza direttamente, ma in garanzia dalla società esecutrice delle opere, non legata allo stesso da alcun rapporto contrattuale, con conseguente mancanza di estensione della originaria domanda formulata da parte attrice; in ogni caso evidenziava che nessuna delle opere asseritamente viziate era stata realizzata nel periodo in cui lo stesso era stato direttore dei lavori; chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni per essere dalla stessa garantito per l'ipotesi di condanna. 
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva ###ni S.p.a. eccependo la mancanza di copertura assicurativa dello ### con riferimento al tipo di danni oggetto di causa e in ogni caso evidenziando che la copertura sarebbe stata comunque operante solo per la quota di responsabilità dello ### La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, esame di testimoni, acquisizione del fascicolo dell'ATP svolto ante causam e quindi con espletamento di nuova CTU tecnica. 
Con sentenza n. 509/2018, il Tribunale di Grosseto statuiva nel modo seguente: “- In parziale accoglimento della domanda di parte attrice ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, operata la c.d.  compensazione impropria tra le reciproche pretese, condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta l'importo di euro 96.013,99 per il titolo e con gli interessi di cui in parte motiva; - Respinge nel resto le reciproche domande di parte attrice e parte convenuta; - Respinge le domande proposte da parte convenuta nei confronti delle parti terze chiamate; - Dichiara interamente compensate le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta con riferimento alla presente causa di merito ed al procedimento per accertamento tecnico preventivo; - Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa che si liquidano in euro 5100 per compenso professionale oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge; - Condanna parte convenuta a rifondere ai terzi chiamati ### e ### le spese di lite che si liquidano, per ciascuno, quanto al procedimento per accertamento tecnico preventivo in euro 3500 per compenso professionale oltre rimb forf., IVA e CPA come per legge, quanto alla presente causa di merito in euro 10.300 per compenso professionale, oltre rimb forf., IVA e CPA come per legge; - Dichiara interamente compensate le spese di lite tra ### e ###ni S.p.A.; - Pone le spese di ### liquidate come in atti, sia con riferimento al procedimento per accertamento tecnico preventivo, sia con riferimento alla presente causa di merito, a carico di parte attrice e di parte convenuta in pari misura tra loro; - Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ###” Il Tribunale, anzitutto, respingeva sia l'eccezione di nullità dell'atto di citazione che quella di carenza di legittimazione passiva sollevata dal #### Respingeva inoltre le eccezioni di intervenuta decadenza e prescrizione della garanzia per i vizi dell'opera sollevate dalla impresa appaltatrice. 
Ciò premesso, il primo giudice accertava la responsabilità di quest'ultima con riferimento ai vizi delle opere non eseguite a regola d'arte, la cui presenza era stata accertata dal CTU che aveva quantificato i costi di ripristino nella misura complessiva di € 46.673,02 oltre ### ritenendo irrilevante il fatto che la committenza potesse aver assistito ai lavori e dato alcune indicazioni sull'esecuzione degli stessi, poiché non era emerso che i vizi fossero conseguenza delle indicazioni dei committenti né che l'impresa ne avesse segnalato eventuali carenze o errori, ricevendo l'ordine di porre ugualmente in essere le opere. 
Quanto alla domanda spiegata dalla ### nei confronti dei professionisti, evidenziava il Tribunale che essa era stata proposta dalla ditta appaltatrice in termini di manleva per il caso di sua condanna al risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera ma che non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra dette parti, essendo il direttore dei lavori ovvero il progettista legati da rapporto contrattuale solo con la committenza, la quale non aveva proposto nei loro confronti alcuna domanda di risarcimento danni; che dunque non era configurabile la chiamata in causa del c.d. terzo ritenuto responsabile, che presuppone la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto ed implica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo (cfr. Cass. n° 5580/2018), essendo quindi inibito al giudice emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore (cfr. Cass. n° 8411/2016); che pertanto andavano respinte le domande di garanzia così come formulate da ### nei confronti dei terzi chiamati ### e ### restando assorbita la ulteriore domanda di manleva proposta dallo ### nei confronti della propria compagnia di assicurazioni. 
Esaminate congiuntamente la domanda riconvenzionale dell'impresa appaltatrice per il pagamento del residuo corrispettivo, con la domanda della ### per restituzione delle somme corrisposte in misura maggiore a quanto ritenuto dovuto, il primo giudice rilevava che secondo la CTU l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ### era pari a € 1.532.567,52, secondo contratto, oltre ulteriori € 1.303.899,24 per opere extracontratto, per una somma complessiva di € 2.836.466,76, a fronte della quale erano stati versati acconti per € 2.689.112,45, residuando dunque un importo dovuto a titolo di saldo pari a € 147.354,31. 
Operata la compensazione c.d. impropria tra le reciproche pretese creditorie delle parti, risultava dunque che la ### dovesse ancora corrispondere all'impresa appaltatrice l'importo di € 96.013,99 a titolo di saldo del corrispettivo, oltre interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo effettivo. 
Quanto alle spese di lite, il Tribunale considerava la parziale reciproca soccombenza tra parte attrice e parte convenuta, compensando integralmente le spese di lite tra le suddette parti, sia con riferimento alla causa di merito che al procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam; quanto alle spese del procedimento cautelare in corso di causa promosso dal ### nei confronti della ### le poneva a carico del primo sulla base della sua soccombenza; poneva inoltre a carico del medesimo ### le spese dei terzi chiamati ### e ### compensando integralmente le spese di lite tra lo ### e ### poneva infine a carico di parte attrice e parte convenuta le spese delle ### in misura pari tra loro.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danno da lite temeraria spiegata dal ### il primo giudice la riteneva infondata, non ravvisando gli estremi di una lite temeraria.  2. Il giudizio di secondo grado 2.1 ### ha proposto appello e ha rassegnato le istanze sopra trascritte, instando anche per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. 
Ha dedotto i seguenti motivi: I) “Sul credito dell'appaltatore - errata valutazione del CTU” Il Tribunale non aveva tenuto conto delle osservazioni critiche alla CTU da parte del #### Buco, il quale, rispetto ai conteggi del ### aveva quantificato un maggior credito dell'impresa appaltatrice per € 55.068,06 oltre ### portando a un importo complessivo dovuto a saldo dalla committenza di € 207.929,17, pressoché pari a quello indicato nella contabilità finale dei lavori richiamata nella comparsa di risposta in primo grado. 
II) “Sulla quantificazione dei vizi - errata valutazione del CTU” ### aveva dichiarato di agire in giudizio quale titolare dell'omonima azienda agricola, potendo dunque detrarre l'### che quindi non poteva essere considerata una voce di danno da risarcire. Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto delle osservazioni critiche alla CTU da parte del #### che avrebbero richiesto approfondimenti peritali. 
III) “Errata valutazione della fattispecie di causa - estensione della domanda attrice - violazione dell'art. 112 c.p.c. 
Il Tribunale aveva erroneamente affermato che la ### aveva formulato solo una domanda di garanzia, senza considerare che essa aveva fatto valere nei confronti dei terzi chiamati lo stesso rapporto dedotto dalla ### come causa petendi, verificandosi dunque l'estensione ai medesimi della domanda della parte attrice. La domanda di ### pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile e fondata nel merito, non avendo i terzi chiamati dimostrato di aver espletato le loro mansioni a regola d'arte, poiché i vizi contestati riguardavano opere che essi avrebbero dovuto controllare durante lo svolgimento dei lavori. 
IV) “Errata valutazione della fattispecie di causa - estensione della domanda attrice ed ammissibilità della domanda di garanzia - violazione dell' art. 113 c.p.c.”
Avrebbe errato il primo giudice nel ritenere insussistente un rapporto contrattuale tra la ditta appaltatrice e il direttore dei lavori/progettista, su cui poter basare la proposta azione di garanzia, poiché ### aveva esteso ai terzi chiamati il medesimo il rapporto controverso dedotto dalla ### come causa petendi chiedendo, per lo stesso rapporto, di accertare le responsabilità dei terzi chiamati.  ###à del rapporto deriverebbe dal fatto che l'impresa e i tecnici incaricati dalla ### operavano negli stessi cantieri, per la esecuzione delle stesse opere e in base agli stessi titoli edilizi, unico era il danno lamentato e identica la prestazione chiesta a tutti. Rispetto alla prima domanda formulata in via subordinata da ### di cui al precedente motivo di appello, la differenza consisterebbe nel fatto che con essa ### chiedeva che i terzi riconosciuti responsabili venissero condannati a pagare direttamente alla attrice ### mentre, con la seconda domanda formulata in via subordinata, di cui al presente motivo di appello, ### chiedeva che i terzi chiamati riconosciuti responsabili venissero condannati a garantire l'impresa da quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'attrice. La sentenza impugnata, in questa parte, sarebbe dunque errata per violazione dell'art. 113 c.p.c. 
V) “Sulla domanda di accertamento della quota di responsabilità dei convenuti e di ripartizione della responsabilità nei rapporti interni - violazione degli artt. 1294 c.c., 1298 c.c., 1299 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.” Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la giurisprudenza di legittimità riconosce come solidale il concorso di responsabilità verso il committente dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori e riconosce che il condebitore, chiamato a risarcire il tutto, ha azione di regresso verso gli altri condebitori per le rispettive quote di responsabilità, le quali, salvo prova contraria, si presumono uguali. Tali principi di diritto avrebbero dovuto essere applicati ai fatti di causa: la ### pur potendo presentare la domanda giudiziale nei confronti di tutti i coobbligati in solido, aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni solo alla ### la quale, coobbligata in solido, aveva chiamato in causa gli altri coobbligati in solido, chiedendo di accertare le rispettive quote di responsabilità e chiedendo di sciogliere nei rapporti interni il vincolo della solidarietà, ex artt. 1298 c.c. e 1299 c.c., ma tale domanda, fondata e legittima, non era stata esaminata dal Tribunale in violazione dell'art. 112 c.p.c. 
Circa le quote di responsabilità di ciascuno, si sarebbe dovuto considerare: - che la CTU aveva stabilito che i vizi accertati erano di natura esecutiva e non progettuale, essendo riconducibili a vizi di esecuzione per violazione delle generiche regole dell'arte, rientrando dunque nella sfera di controllo esigibile dal direttore dei lavori, che avrebbe dovuto imporre ordini di servizio per rimuovere gli asseriti vizi; - che il #### era direttore dei lavori oggetto di causa dal 28.2.2008 fino alla conclusione/sospensione dei lavori mentre l'#### lo era stato dall'inizio dei lavori (2004-2005) fino al 27.2.2008; - che entrambi avevano omesso di impartire opportuni ordini di servizio nei vari cantieri oggetto di causa; - che il CTU aveva indicato individuando per ciascun cantiere chi avesse svolto il ruolo di direttore dei lavori; - che ai sensi dell'art. 1298 c.c. nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori e le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente e che nella fattispecie non era emersa la sussistenza di fatti volti a superare la presunzione di legge di pari responsabilità dei coobbligati in solido. 
IV) “Sulle spese di causa di primo grado - violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” La sentenza impugnata dovrebbe essere riformata anche nella regolamentazione delle spese di causa, in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello. In particolare, non sarebbe corretto compensare interamente le spese di causa tra la ### e la ### in considerazione della condanna dell'attrice al pagamento di un'ingente somma di denaro. Nei confronti dei terzi chiamati, essendo fondate le domande svolte nei loro confronti dalla ### non vi sarebbe soccombenza. Inoltre, sarebbe ingiusto porre le spese di CTU e di ATP a carico solo della ### e della ### in pari quota tra loro, poiché esse dovrebbero gravare per la maggior parte sulla prima, oltre a dover essere poste a carico pro quota anche dei terzi chiamati, considerato anche che la CTU aveva accertato circa € 46.000,00 di costi per vizi a fronte di un appalto di oltre 2,8 milioni di euro.  2.2 Si è costituita ### in primo luogo rilevando il passaggio in giudicato della statuizione relativa al rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dalla garanzia per i vizi dell'opera nonché la sua estraneità riguardo all'impugnazione da parte del ### dei capi relativi alle domande di garanzia nei confronti dei terzi chiamati. Circa gli altri motivi di appello, ne ha dedotto l'infondatezza, proponendo anzi appello incidentale per le seguenti opposte motivazioni: I) “Omessa valutazione delle osservazioni alla ### omessa motivazione in ordine alle critiche alla ### sussistenza di vizi ulteriori rispetto a quelli indicati in ### violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia.” ###, che pure aveva riscontrato i vizi lamentati dalla ### avrebbe tuttavia fornito risposte incomplete e insoddisfacenti rispetto alle osservazioni critiche del ### Bucciantini (integralmente riportate alle pagg. 7/13 della comparsa di costituzione), sulla cui base i costi necessari al ripristino dei vizi ammonterebbero al maggior importo di € 134.050,87 oltre ### il ### invero, non aveva seguito lo schema imposto dall'art. 195 c.p.c., omettendo ogni valutazione delle osservazioni critiche dell'### Bucciantini, il che, peraltro, avrebbe imposto al giudice di motivare in modo specifico l'adesione alle conclusioni del CTU piuttosto che a quelle del ### II) “Omessa valutazione delle osservazioni alla ### omessa motivazione in ordine alle critiche alla ### minore valore delle opere realizzate dalla ditta appaltatrice; violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia.” Anche rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito avanzata in via riconvenzionale dalla ### il primo giudice non avrebbe preso in considerazione le critiche mossa alla CTU dal ### Bucciantini, e riproposte dalla medesima in tutti i suoi scritti difensivi, già fin dalle osservazioni formulate dal Consulente di parte della sig.ra #### Bucciantini e riproposte in comparsa conclusionale, con le quali si dava risalto alle gravi carenze della CTU in merito alla quantificazione del valore delle opere realizzate da ### In particolare: - il CTU avrebbe svolto la propria indagine prendendo come parametro per individuare le “quantità” delle opere realizzate proprio le fatture emesse dalla ### sia per le opere previste nel contratto che per le opere extra-contratto, nonostante esse fossero oggetto di espressa contestazione, in specie per le quantità delle opere indicate nelle fatture stesse; - per le molte opere non visibili, quali quelle interrate o comunque non riscontrabili oggettivamente, come i lavori di “mano d'opera in economia” o “noli di attrezzature” o “a corpo”, il CTU avrebbe proceduto alla valutazione esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dal ### - con riferimento alle opere extra-contratto, il CTU avrebbe apportato delle maggiorazioni arbitrarie a percentuale in alcune voci dei prezzi unitari del ### degli ### per tenere conto di altre lavorazioni, senza stimarle attraverso un'analisi, mentre in altri casi avrebbe applicato prezzi unitari individuati “a discrezione”, nonostante le relative voci fossero presenti nel ### degli ### - in ordine poi alle misurazioni della quantità delle opere, il CTU non avrebbe tenuto conto delle ### di ### sancite nel ### dei ### della ### documento guida negli appalti. 
Il giudice avrebbe dunque dovuto decidere sulla base dei criteri indicati voce per voce dal ### Bucciantini, che avrebbero portato a quantificare le opere nell'importo complessivo di €. 2.036.296,58 (€. 1.370.296,97 - €. 665.999,61), più basso di quello stimato dal ### Dunque, sulla scorta dei pagamenti eseguiti (€. 2.689.112,45) e del valore delle opere così come accertato dall'### Bucciantini (1.902.245,71), già detratto il costo per l'eliminazione dei vizi e dei difetti, ### avrebbe dovuto essere condannata a restituire alla ### la somma di €. 786.866,74, (€. 2.689.112,45 - 1.902.245,71).  ### ha quindi concluso come riportato in epigrafe.   2.3. Si è costituto ### il quale ha chiesto il rigetto dell'appello relativo al capo della sentenza che ha respinto le domande avanzate dalla ### nei confronti dei terzi chiamati, ed evidenziando che, anche nel caso di automatica estensione della domanda e/o di ammissibilità della domanda di garanzia, in ogni caso difetterebbe la prova di una qualche colpa del D.L. nei confronti dell'appaltatore nonché la prova del tempo di realizzazione delle opere viziate e del tempo in cui i vizi erano risultati apparenti, rispetto al tempo in cui lo ### aveva svolto la funzione di D.L. In denegata ipotesi, l'#### ha riproposto la domanda di manleva già avanzata in primo grado nei confronti della propria assicuratrice.   2.4. Si è costituito anche ### il quale pure ha rilevato l'infondatezza dell'appello principale, in ipotesi riproponendo le eccezioni e difese svolte in primo grado, e cioè l'eccezione di nullità della domanda svolta dal ### nei confronti del #### per omessa determinazione o comunque incertezza del petitum, nonché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del medesimo ### avendo egli ricoperto la qualifica di D.L. nella fase terminale dei lavori, per il completamento della sola cantina, nonché contestato i vizi dell'opera all'impresa appaltatrice in seguito ai sopralluoghi svolti. #### ha altresì riproposto domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti della ### con esclusivo riferimento alla proposizione del gravame, ritenendo tale iniziativa temeraria e imprudente, ed ha quindi concluso come riportato in epigrafe.   2.5. Si è infine costituita ### S.p.a. (già ### S.p.a.), che ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe, in particolare riproponendo le eccezioni svolte in primo grado in ordine alla inoperatività della garanzia assicurativa.   2.6. Respinta la richiesta avanzata dalla parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, con ordinanza datata 22.6.2023 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuto decesso della parte appellata ### Il procedimento è stato riassunto su istanza di ### quale curatore dell'eredità giacente di ### Dopo un rinvio disposto in pendenza di trattative, che non hanno dato esito positivo, la Corte, all'udienza del 17.6.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  *  3. Sia l'appello principale che quello incidentale proposto dalla ### non meritano di essere accolti.  3.1 Il primo e il secondo motivo dell'appello principale nonché il primo e il secondo motivo dell'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto volti tutti a contestare le risultanze della ### cui il Tribunale ha integralmente aderito per quantificare sia i costi di ripristino dei vizi che il valore delle opere realizzate dalla ### e quindi, detratti gli acconti pacificamente versati dalla ### determinare il residuo credito della impresa appaltatrice. 
I motivi in esame risultano inammissibili prima ancora che infondati, in quanto sono strutturati in modo tale da contrapporre alle conclusioni del CTU quelle dei rispettivi CTP (tanto che la ### stessa le definisce quali “elaborato alternativo”), senza confrontarsi in alcun modo con le diverse valutazioni espresse dal CTU nel proprio elaborato. ### parte, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, non è vero che il CTU non abbia preso in esame le osservazioni critiche delle parti e non le abbia valutate. Invero, nell'ampio e accurato elaborato peritale depositato dal CTU (che consta di ben 282 pagine) si dà atto che “### il tempo concesso dal Giudice in prima udienza e quello delle proroghe concesse, queste ultime necessarie per la mole di lavoro da svolgere e per la sua complessità, lo scrivente ### ritenendo di avere gli elementi utili e sufficienti per rispondere ai quesiti, studiati gli atti di causa, predisponeva la relazione tecnica in prima stesura e trasmetteva la stessa per le eventuali osservazioni che i ### volessero esprimere. Ricevute le numerose osservazioni dai ### di parte, ing. 
Bucciantini, ing. ### ed ing. ###, osservazioni che si danno come allegati alla presente (confronta allegato sub. 6), lo scrivente riportava le proprie controdeduzioni, esaminando una per una le osservazioni ed esprimendosi in merito al loro accoglimento o meno e quindi per procedere alla stesura finale della perizia stessa.” (pag. 2). Da pag. 2 a pag. 133 viene dunque riportata per esteso la consulenza trasmessa ai ### composta di una prima parte in cui sono descritti, fabbricato per fabbricato (indicati da A a G), i vizi riscontrati e redatto il computo dei relativi costi di ripristino e di una seconda parte che contiene la ricostruzione della contabilità delle opere appaltate e di quelle extra-appalto, anche in questo caso distinguendo fabbricato per fabbricato. Segue alle pagg. da 134 a 159 la valutazione delle osservazioni critiche delle parti (allegate all'elaborato), le quali vengono esaminate punto per punto in maniera specifica, con l'indicazione dei motivi per cui esse sarebbero, a parere del ### condivisibili o meno. La relazione termina, da pag. 160 in poi, con l'elaborato finale redatto tenendo conto delle osservazioni critiche dei ### condivise dal ### Si legge, in particolare, alla pag. 134: “Non è affatto vero che la ricostruzione contabile è stata fatta prendendo come riferimento le fatture dell'### ma riscontrando le lavorazioni e le misurazioni in loco. Non è affatto vero che le fatture dell'### vogliono essere dimostrative dei quantitativi da contabilizzare. Si invita a tale riguardo il CTP a confrontare le misure e le quantità ricavate dallo scrivente di tutte le lavorazioni con quelle riportate nelle fatture. Non è affatto vero che non ci sia stato il contraddittorio al punto che ogni sopralluogo è stato eseguito alla presenza di tutti i ### di parte e le misure sono state assunte e prese dallo scrivente e dai propri ausiliari alla presenza e con la possibilità del riscontro immediato dei ### di parte. Non è affatto vero che sono state seguite le indicazioni date da ### titolare dell'### né di altri ma sono state seguite le indicazioni puntualmente date dal sig. Giudice nella formulazione dei quesiti. Circa le considerazioni sviluppate dal CTP e riguardanti il confronto fra gli importi a noi risultanti nella nostra ricostruzione contabile e l'importo delle fatture emesse dalla ditta ### ci limitiamo qui a ricordare che lo stesso Consulente di parte ha sempre partecipato ad ogni riscontro numerico, qualitativo e quantitativo delle singole lavorazioni senza per questo fare riferimento alle fatture della ditta esecutrice”. Segue, come già evidenziato, la specifica valutazione di ogni singola voce contestata, con la motivazione per cui ciascuna di esse viene considerata “accoglibile” o “non accoglibile”. 
Ciò premesso va evidenziato che, per giurisprudenza pacifica, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. ### del 16/11/2022; conf.  Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015). Invero, deve ritenersi che in presenza di corretto svolgimento della CTU nei suoi passaggi procedimentali (bozza-osservazioni-relazione finale), la mera reiterazione delle osservazioni alla ### già superate dalla stessa consulenza e condivise dal giudice di primo grado, non integri specificità della contestazione.  3.2 Il terzo, quarto e quinto motivo dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano tutti la domanda proposta dal ### nei confronti dei terzi chiamati ### e ### Essi risultano infondati. 
Vero è che la domanda in questione è stata formulata dalla ### nei seguenti termini: “con condanna degli stessi al pagamento di quanto chiesto dall'attrice e, comunque, con condanna degli stessi a manlevare e garantire l'impresa da qualsiasi risarcimento, indennizzo e/o rimborso a qualsiasi titolo risultasse eventualmente dovuto all'attrice.” Dal contesto delle difese del ### tuttavia, emerge chiaramente come i predetti professionisti siano stati chiamati in causa non come unici responsabili dei vizi e difetti dell'opera lamentati dalla committente, bensì, se mai, perché, non ottemperando agli obblighi di vigilanza propri del direttore dei lavori, avrebbero permesso che i lavori venissero eseguiti dall'impresa appaltatrice in modo non conforme alle regole dell'arte. Ciò basta ad escludere che si possa determinare l'effetto di un'estensione automatica della domanda di parte attrice ai terzi chiamati, poiché, come correttamente evidenziato dal primo giudice, “diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; cfr. anche Cass. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006: “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria - ### specie, è stata esclusa la estensione della domanda perché la chiamata in causa era avvenuta da parte del committente, convenuto per il risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione di opere edilizie, nei confronti delle ditte appaltatrici, configurandosi come chiamata in garanzia). 
Peraltro, a seguito della chiamata in causa dei terzi, la ### ha confermato di voler agire soltanto nei confronti dell'impresa appaltatrice, trovando dunque applicazione il seguente principio di diritto, pure correttamente richiamato dal Tribunale: “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016) Né possono valere nella fattispecie i principi affermati dalla Suprema Corte in relazione alla garanzia ex art. 1669 c.c., in relazione alla quale è stato anche di recente affermato che “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29251 del 13/11/2024). Nel caso in esame, infatti, la ### ha agito nei confronti della ### non ex art. 1669 c.c. bensì a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1667 c.c., così come a titolo di responsabilità contrattuale, ma sulla base di un diverso rapporto - cioè quello fondato sul contratto di opera professionale intercorso con i direttori dei lavori - avrebbe potuto agire nei confronti dei medesimi qualora avesse ritenuto che essi non avessero correttamente adempiuto ai rispettivi obblighi professionali. 
Va altresì evidenziato che ove la domanda svolta dal ### nei confronti dei terzi chiamati fosse da intendere come ### volta a ritenere unici responsabili coloro che, in tempi diversi, avevano svolto il ruolo di direttore dei lavori, una tale domanda sarebbe risultata palesemente infondata. Infatti, i vizi e difetti dell'opera accertati in sede di CTU (della cui quantificazione soltanto si discute in sede di appello), sono certamente ascrivibili alla ### che non li ha eseguiti a regola d'arte, in violazione dei propri obblighi contrattuali, come accertato dalla sentenza di primo grado. Sentenza che, in proposito, non è stata oggetto di impugnazione, per cui tale accertamento deve ritenersi passato in giudicato. 
Quanto alla domanda di manleva svolta dal ### nei confronti dei terzi chiamati, come evidenziato dal Tribunale, è pacifico che non sussista alcun rapporto contrattuale tra ### e i direttori dei lavori ### e ### sui quali fondare tale domanda. È invero evidente che l'obbligazione di verificare la corretta esecuzione dei lavori appaltati è stata assunta dai suddetti professionisti nei confronti della ### committente, sulla base del contratto d'opera professionale stipulato con la medesima, senza che ciò possa implicare l'assunzione da parte dei medesimi di obblighi di garanzia nei confronti ### dell'impresa appaltatrice. 
Infine, non può dolersi la parte appellante dal fatto che il primo giudice non si sia pronunciato sulla domanda di accertamento della quota di responsabilità dell'impresa appaltatrice e dei professionisti incaricati della direzione dei lavori, in quanto non è mai stata proposta dalla ### una domanda di regresso. 
Infatti, sia che la chiamata in causa dei terzi da parte dell'impresa appaltatrice fosse funzionale solo alla manleva, per essere mantenuta totalmente indenne dell'eventuale condanna in favore della committente per i vizi e difetti dell'opera, sia che essa fosse diretta ad accertare la esclusiva responsabilità dei terzi chiamati, con conseguente estensione automatica ad essi della domanda della committente, in ogni caso trattasi di azioni che si distinguono nettamente dall'azione di regresso, quale azione interna che postula la responsabilità concorrente di più danneggianti ex art. 2055, secondo comma, c.c. Infatti, “nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa - tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. ### del 01/12/2021). Invero, le domande avanzate dalla ### nei confronti dei terzi chiamati presuppongono proprio l'insussistenza di una responsabilità solidale, in quanto mirano a riversare per intero su tali soggetti gli effetti correlati all'eventuale accoglimento della domanda della committente (tramite la condanna diretta dei terzi in favore della committente medesima o la condanna alla manleva integrale in caso di condanna del ###. Conseguentemente, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate non poteva costituire oggetto di esame da parte del giudice del merito, “in quanto detta questione può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. ### del 20/12/2018) 3.3 Il sesto motivo dell'appello principale resta assorbito, in quanto le doglianze relative al riparto delle spese del giudizio di primo grado sono state formulate solo in relazione all'eventuale accoglimento dei precedenti motivi di appello.  3.4. In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata restando assorbita ogni altra questione.  4. Le spese del presente grado del giudizio - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, e operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento) - seguono la soccombenza nei rapporti tra ### da un lato, e #### e ### S.p.a., dall'altro; esse vanno invece integralmente compensate tra ### e la ### dell'eredità giacente di ### attesa la reciproca soccombenza. 
Non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ### nei confronti della ### perché non risulta ravvisabile dolo o colpa grave nella scelta della medesima di interporre appello.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede: 1. respinge sia l'appello principale proposto da ### quale titolare dell'impresa ### di ### sia l'appello incidentale proposto da ### e per l'effetto conferma integralmente la sentenza 509/2018 resa dal Tribunale di GROSSETO; 2. condanna l'appellante ### quale titolare dell'impresa ### di ### al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di #### e ### S.p.a., liquidate per ciascuno di essi in € 9.991,91 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge; 3. compensa per intero le spese di lite tra ### quale titolare dell'impresa ### di ### e la ### dell'eredità giacente di ### 4. dà atto che ricorrono sia nei confronti dell'appellante principale che nei confronti dell'appellata/appellante incidentale i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002. 
Firenze, camera di consiglio del 22/12/2025 ### EST. 
D.ssa ### D.ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1948/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrieri Alessandra, Mariani Isabella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22485/2025 del 04-08-2025

... iustificare il rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento triennale: non è dunque esatto quanto allegato dal ricorrente a p. 22 del ricorso, ovvero che la Corte cap itolina non a vrebbe motivato il rig etto concernente “l'irragionevolezza o meno del differimento dell'indici zza zione annuale del compenso e dell'adeguamento triennale della borsa di studio”. 3.2. La seconda censura è doppiamente inammissibile. N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 In primo luogo è inammissibile perché il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo non è denunciabile in sede di legittimità quando nei due gradi di merito siano state pronunciate due decisioni conformi. 3.3. In secondo luogo è inammissibile perché la domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento triennale in primo grado fu rigettata sul p resupposto che essa si sarebbe dov uta propor re nei confronti delle ### non dei ### e tale statuizione non è stata impugnata. Sul difetto di legittimazione passiva dei ### si è d unque form ato il giudicato interno. 3.4. Amor di v erità impone di aggiungere che la censur a proposta dal ricorrente è anche manifestamente infondata. Per (leggi tutto)...

testo integrale

### sui ricorsi riuniti nn. 325/22 e 2838/22 proposti: il primo (r.g. 325/22) da -) ### domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato ### - ricorrente - nonché da -) ####### domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - nonché da -) ### e ### chele, domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro -) ### del Consiglio dei ### Ministero dell'### e della ### Ministero dell'### e delle ### e, Ministero della ### - intimati - il secondo (r.g. 2838/22) da Oggetto: danno da tardiva attua zione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 -) #### e, ### A ntonella, ##### a, ### A lagona ####### ola ############## ssarre ### ata, #### Bal doni ######### Ba rovier #### sa, ##### chi ############# pe ########### uto #### gela, ##### i ###### uzzi #### ele, #### zio, ########## , ###### iola ##### ne ######## C arnemolla ###### nzia, Cassara' ### Cass ese ###### lero ### Ca vallero #### Ca viglia ####### e ############# cciello ######## a, N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 #####################a nna ####uomo ###### o ###### e ##### ico ########### ice, domi ciliati ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro -) ### del Consiglio dei ### Ministero dell'### e della ### Ministero dell'### e delle ### e, Ministero della ### - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 17 giugno 2021 n. 4456; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal ### relatore dott. #### 1. Tutti gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream a partire dal 1991. 
Nel 2014 convennero (unitamente ad altri attori, nel numero complessivo di duecentonovanta) dinanzi al Tribunale di Roma la ### del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'### e della ricerca scientifica, il Ministero della ### ed il Ministero dell'economia, esponendo che: -) d urante la frequenza del corso di specializz azione erano stati remunerati con una borsa di studio dell'importo di lire 21.500.000, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257; -) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che g li Stati memb ri dell'U nione ### avrebbero dovuto gar antire, ai sensi della ### 93/16/### N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 Chiesero pertanto la condanna delle amministra zioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attua zione della normativa comunitaria, quantificata in euro 20.000 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione per ciascuno degli attori.  2. Con sentenza 9.4.2018 n. 7244 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che: -) “ unico soggetto passivamente legi ttimato” era la P residenza d el Consiglio (p. 9); -) la domand a di risarcimento del danno era infonda ta, perché gli attori avevano percepito una remunerazione da ritenersi “adeguata”, e la scelta del legislatore di increment are tale remunerazione solo a pa rtire dall'anno accademico 2006-2007 era un atto sovrano libero nel fine e non sindacabile; -) le dom anda di condanna delle amministra zioni convenute al pagamento dell'incremento annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio, ex art. 6 d. lgs. 257 del 1991, dovevano essere formulate nei conf ronti delle ### d egli ### sedi delle ### di ### frequentate dai singoli attori ###. 
La sentenza fu appellata da una parte dei soccombenti.  3. Con sentenza 17.6.2021 n. 4456 la Corte d'appello di Roma accolse in parte il gravame. 
La Corte ter ritoriale cond ivise gli argomenti del giudice di primo grado quanto all'infondatezza della domanda, ma ritenne di dover compensare le spese di lite del primo grado di giudizio.  4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassaz ione con q uattro diversi ricorsi, in ordine cronologico: - da ### con ricorso fondato su tre motivi notificato il ###; N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 - da un grup po di 149 ricorrenti analiticamente indicati in epigrafe (d'ora innanzi, per brevità, il “gruppo ### ati”), con r icorso autonomo fondato su due motivi notificato il ###; - da ### to, #### ri, ### e ### con ricorso in seno al ricorso proposto dal ### fondato su quattro motivi e notificato il ### alle ore 12:56; - da ### e ### con ricorso in senso al ricorso p roposto dal Ca rbone, fondato su due motivi e notificat o il ### alle ore 17:06.  5. Le amministrazioni sono rimaste intimate.  6. Con separ ata ordinanza interlocutoria pronunciata all'esito dell'odierna adunanza camerale è stata disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso n.r.g. 2838 del 2022 al presente ricorso n.r.g. 325 del 2022.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Questioni preliminari. 
Va rilevata ex officio l'avvenuta formazione del giudicato interno sul difetto di legittimazione passiva dei tre ### qui intimati. La relativa statuizione infatti, contenuta nella sentenza di primo grado, non è stata impugnata.  1.1. Va dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di ### il cui difensore con atto depositato il ### ha dichiarato di rinunciare al ricorso.  2. Il primo motivo del ricorso proposto da ### Col primo motivo di ricorso ### denuncia la violazione di diciotto diverse disposizioni di legge (artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.; art. 6 d.  lgs. 257/91; art. 11 l. 370/99; artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d. lgs.  368/99; art. 8 d. lgs. 517/99; art. 1 l. 266/05; art. 10 Cost.; art. 5 e 189 del “###”), nonché di cinque ### comunitarie genericamente indicate senza ulteriori precisazioni N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 Nella illustrazione del motivo sostiene che la borsa di studio da lui percepita durante la frequenza d ella scuola di specializzazione non poteva ritenersi una “remunerazione adeguata”; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni cas o, quand'anche l'importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento.  2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.. 
Questa Corte, infa tti, ha ripetuta mente affermato che “la discip lina del trattamento economico dei medici speciali zzandi, prevista dall'ar t. 39 del d.lgs. n. 368 del 1 999, si applica, per effett o di rip etuti differimenti, in favore dei medici iscrit ti alle r elative scuole di speciali zzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la ### 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di stu dio di cui al d .lgs. cit.” ( così, con ampia motivazione, ### 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 - 01; nello stesso senso, ex permultis, ### 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. ### del 14. 12.2021; S ez. 6 - 3, Ordinanza n. ### del 6.1 2.2021 ; Sez. 6 - 3, Ordinanz a n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanz e nn. 8204, 8205, 82 07 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.1 0.2018 ; Sez. 6 - 3, Ordinanz a n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanz a n. 24803 del 9.10.2018 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.1 0.2018 ; Sez. 6 - 3, Ordinanz a n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanz a n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/0 3/2018 , Rv. 648407 - 01, e ### 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/ 05/201 8, Rv. 648963 - 01; la sentenz a capostipite nei sensi sopra indicat i è ### L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 01).   N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 3. Il secondo motivo del ricorso proposto da ### Col secondo motivo è denunciato sia il vizio di nullità della sentenza per “omessa, insufficiente e/o contr addittoria motivazione”, sia il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. 
Il ricorrente deduce che: a) la sentenza sarebbe nulla per avere motivato la propria decisione richiamando precedenti di questa Corte non pertinenti; b) la Cor te d'appello non ha esamina to il “fatto decisivo” del progressivo deprezzamento della moneta, che fu tale da rendere in progresso di tempo “inadeguata” la remunerazione accordata ai ricorrenti nel lontano 1991.  3.1. La prima censura è infondata. 
Innanzitutto la Corte d'appello non si è limita ta a motivare la propria decisione richiamando precedenti conformi (il che, beninteso, sarebbe stato di per sé sufficiente: v. l'art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att.  c.p.c.); ma ha espresso in modo crista llino la ratio decidendi: nessun a norma e nessun principio imponev a allo Stato una soglia minim a della remunerazione spettante agli iscritti alle scuole di specializzazione. 
In sec ondo luogo i preced enti richiama ti da lla Corte d'appello sono pertinenti ed esatti: in particolare, questa Corte con la sentenza 18670/17 (tra centinaia d i altre conformi) ha esclu so che agli iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 spetta sse l'adeguamento tr iennale e l'indicizzazione annuale. 
Tale sentenza è stata richiamata dal la C orte d'appello per g iustificare il rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento triennale: non è dunque esatto quanto allegato dal ricorrente a p. 22 del ricorso, ovvero che la Corte cap itolina non a vrebbe motivato il rig etto concernente “l'irragionevolezza o meno del differimento dell'indici zza zione annuale del compenso e dell'adeguamento triennale della borsa di studio”.  3.2. La seconda censura è doppiamente inammissibile. N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 In primo luogo è inammissibile perché il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo non è denunciabile in sede di legittimità quando nei due gradi di merito siano state pronunciate due decisioni conformi.  3.3. In secondo luogo è inammissibile perché la domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento triennale in primo grado fu rigettata sul p resupposto che essa si sarebbe dov uta propor re nei confronti delle ### non dei ### e tale statuizione non è stata impugnata. Sul difetto di legittimazione passiva dei ### si è d unque form ato il giudicato interno.  3.4. Amor di v erità impone di aggiungere che la censur a proposta dal ricorrente è anche manifestamente infondata. 
Per essere “risarciti” d'un danno ingiusto occorre una condotta illecita. Ma se nessun a norma comun itaria imponeva agli ### membri una misura minima della remunerazione, è im possibile ritenere “illecita” la scelta legislativa di postergare l'adeguamento della borsa di studio dovuta agli iscritti alle scuole di specializzazione.  4. Il terzo motivo del ricorso proposto da ### Col terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione. 
Espone che la Corte d'appello non ha motivato il rigetto della domanda di risarcimento del danno subìto dal ricorrente (che, curiosamente, la difesa continua a declinare al plurale: “i medici specializzandi”) e conseguente “alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45 d.  lgs. 368 /99) ed alla mancata applicazione dei b enefici economici e contributivi ex d. lgs. 368/9 9, artt. 34, nonché p revisti dai ### del Presidente del Consiglio dei ### del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa”.  4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le ragioni già indicate al § 3.3. N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 Non sarà superfluo aggiungere, con riferimento al preteso “danno” da “mancata applicazione dei benefìci contributivi”, che sinanche la Corte EDU, sez. I, 2 9.8.20 23, Ruggeri c. ### in causa 362/18, ha ritenu to che “i diritti ad una pensione di vecchiaia o ad una presta zione sociale non rientrano tra i diritti e le libertà gar anti ti dalla ### e da i suoi Protocolli”.  5. Sull'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 
Nulla c'è d a chiarire su come debba int erpretarsi la direttiva 82 /76: e dunque va rigettata l'istanza di cui a p. 15 del ricorso, con cui il ricorrente chiede che questa Corte demandi alla Corte di ### di stabilire se la ### suddetta im ponga agli ### membri di “mantenere nel tempo l'adeguatezza della remunerazione”. Ciò per le ra gioni tutte g ià ripetutamente affermate da questa Corte in identiche fattispecie, alle quali può rinviarsi ex art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. (ex multis, ### 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2 024; Se z. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; ### 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; ### 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).  6. Il primo motivo del ricorso proposto dal “gruppo Abbondati”. 
Il p rimo motivo di ricorso del gruppo ### ati prospetta una censura identica a quella proposta dal primo motivo del ricorso proposto da ### ed è inammissibile per la m edesima ragione già indicata al precedente § 2.1.  7. Il secondo motivo del ricorso proposto dal “gruppo Abbondati”. 
Col secondo motivo è censurata la sentenza d'appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno consistito nel f atto che la borsa di stu dio d a essi percepit a durante la scuola di specializzazione non beneficiò né dell'indiciz zazione ann uale, né dell'adeguamento triennale. 
Deducono che la scelta del legislatore nazionale di non aggiornare l'importo della borsa di studio rese q uest'ultima, con l'andare del tempo, N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 “inadeguata”, e di conseguenza incoerente con le prev isioni del diritto comunitario.  7.1. Il motivo è inammissibile per la medesima ragione già indicata a l precedente § 3.3. 
E' doveroso aggiungere che le ### di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all'esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024 hanno stabilito (dando seguito alla giurispr udenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l'import o delle borse di studio dei m edici specializzandi iscritti ai corsi di specializ zazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all'adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 199 2, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1 , comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 199 3; dall'art. 1, comma 66 , della l. n. 662 del 1996; d all'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002. Alla suddetta decisione ha dato seguito ### 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..  8. Sull'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.  ### va respinta per le medesime ragioni già esposte al § 5.  9. Il primo motivo del ricorso proposto da ### ed altri. 
Il primo motivo denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione.  9.1. Il motivo è temerario, per le ragioni già esposte al § 3.1.  10. Il secondo motivo del ricorso proposto da ### ed altri. N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 Col secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/16, dell'art. 3 cost. e degli artt. 37, 38 e 39 del d. lgs.  368/99.  ### del motivo è così concepita: -) esordisce sostenendo che err oneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la ### 82/76 non imponesse agli ### membri una misura minima della retribuzione da ritenere “adeguata”; -) p oi prosegu e che tale statuizione fu erronea “alla luce delle compiute critiche rinvenibili nei paragrafi centrali dell'appello in questa sede da intendersi richiamati ed integralmente trascritti” (p. 7 del ricorso); -) q uindi si dilunga a d iscorrere d i prescrizione del diritto a l risarcimento (pp. 7-13); -) inf ine la censura si conclude richiam ando quattro decisioni di merito (### Roma, Trib. Roma, Trib. Genova e ### Palermo) concernenti il tema della prescrizione (pp. 13-20).  10.1. La inescusabile temerarietà d ei propri r icorsi, già ripetuta mente dimostrata in subiecta materia dal difensore degli odierni ricorrenti, ha in data odierna passato il segno. 
Il difensore dei ricorrenti infatti non solo ha preteso di motivare il proprio ricorso “richiamando l'atto d'appello da intendersi integralmente trascritto”, in spregio totale dell'art. 366 n. 4 c.p.c., ma per di più ha dedicato l'intera illustrazione del motivo a discorrere d'una questione (la prescrizione) che mai ha fatto parte del thema decidendum, non è stata posta a base della decisione ed anzi è rimasta assorbita, tanto è vero che la difesa erariale ne fa oggetto di ricorso oggettivamente condizionato. 
Il d ifensore dei ricorrenti, in pratica , ha proposto una impugnativa ricorrendo al più cieco “copia ed incolla”, totalmente incurante del contenuto effettivo della sentenza impugnata.  11. Il terzo motivo del ricorso proposto da ### ed altri. N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 Col terzo motivo i ricorrenti lamentano il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle misure di adeguamento e rivalutazione monetaria della borsa di studio da essi percepita.  11.1. Il motivo è tanto inammissibile quanto infondato, per le ragioni già indicate nei §§ 3.3 e 7.1..  12. Il quarto motivo del ricorso proposto da ### ed altri. 
Il quarto motivo denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 cost.”.  ### del motivo esordisc e sostenend o che l'attività svolta dagli specializzandi deve essere qualificata come “lavoro subordina to”, e prosegue affermando che la borsa di studio da essi percepita durante la frequentazione della scuola di specializzazione non costituì una “retribuzione proporzionata” ai sensi dell'articolo 36 della ### 12.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., alla luce d el principio - costantemente ribadito da questa Corte da oltre diciassette anni in qua - secondo cui l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole d i specializzaz ione universitarie non è inquadrabile nell 'ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remuneraz ione pr evista dal la legge, è inapplicabile l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (### 3, Ordinanza n. 16270 del 17/06/2025; ### 1, Or dinanza n. 28 552 del 13.10.2023, pronunciata su identica fattispecie, identico motivo ed identico difensore rispetto all'odierno ricorso; ### lav. 19.11.2008, n. 27481; lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav.  (ord.) 1.4.2021, n. 9103).  13. Il ricorso proposto da ### e ### N.R.G.: 325/22+2838/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 I due motivi del ricorso proposto da ### e ### ricalcano alla lettera i due motivi del ricorso proposto dal “gruppo Abbondati”, e sono inammissibili per le medesime ragioni.  14. Non è luogo a provvedere sulle spese, non esse ndo state attività difensive delle controparti.  P.q.m.  (-) d ichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, limitatamente all'impugnazione proposta da ### (-) dichiara inammissibili per il resto tutti i ricorsi; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, ad eccezione di Cr istina ### di un ult eriore import o a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così d eciso in ### nella came ra di consiglio della ### civile 

causa n. 325/22 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Rossetti Marco

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 6243/2025 del 30-12-2025

... solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno contra ius (“ingiusto”, secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.). Al rigorismo dell'originaria tesi dottrinale va obiettato che in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c. non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita ed il mancato guadagno (art. 1223 c.c.) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 c.c. Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. Sez. Un. 576/2008), il quale non è identificabile se (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 8206/2024 Oggi 30 dicembre 2025 ad ore 9:30 innanzi al dott. ### sono comparsi: l'avv. ### l'avv. ### il dott. ### ai fini della pratica forense. 
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.  ###. ### precisa le conclusioni come da citazione.  ###. ### chiede preliminarmente differirsi l'odierna udienza per medesimi incombenti onde tentare di conciliare la lite; in subordine, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. 
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'### del Processo dott.ssa ### sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti. 
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato. 
Il Giudice dott. ### del Popolo Italiano TRIBUNALE DI CATANIA III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile promossa da: ### (###) con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 45, ### contro ### (###) con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 7, ### Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Deve rigettarsi la domanda di ### di corresponsione di frutti civili per il godimento in via esclusiva, da parte del convenuto ### dell'immobile sito in #### via ### 2, identificato al N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 10, particella 989, subalterno 2. 
Deduce parte attrice di essere proprietario al 50% del suddetto cespite e che l'odierno convenuto lo ha detenuto sin dal 2003 in assenza di qualunque titolo legittimante tale godimento, mentre dal 3 maggio 2024 quest'ultimo è divenuto comproprietario del bene per cessione della quota del 50% da parte della madre ### protraendo comunque l'esclusiva occupazione del cespite: da qui, la richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento di un corrispettivo per il mancato godimento della propria quota di spettanza. 
Si pone in questo caso la questione se la compressione della facoltà di godimento diretto del bene, costituente il contenuto del diritto di proprietà, debba considerarsi, in sé e per sé, quale danno patrimoniale da risarcire ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 Ai fini dell'esatta delimitazione della questione, deve essere richiamata l'ordinanza interlocutoria n. 1162 del 2022 della Corte di Cassazione, con la quale detta tematica è stata portata all'attenzione delle ### della Corte.
Premette tale ordinanza come gli indirizzi giurisprudenziali precedentemente assunti sul tema non fossero pacifici, atteso che, secondo taluni, una volta soppresse le facoltà di godimento e disponibilità del bene (in quel caso proprio per effetto dell'altrui occupazione abusiva), ricorre una praesumptio hominis di danno risarcibile (cioè, in re ipsa), corrispondente al danno figurativo rappresentato dal valore locativo del cespite che non si è potuto utilizzare, superabile solo con la prova che il proprietario, anche se non spogliato, non avrebbe in alcun modo utilizzato l'immobile. Si osserva ivi che la corte territoriale ha seguito l'orientamento secondo cui il danno in re ipsa, giungendo a identificare il danno con l'evento dannoso, configura un danno punitivo senza alcun riconoscimento legislativo (in contrasto con Cass. Sez. Un. 16601/2017), perché il soggetto leso potrebbe ottenere un risarcimento anche quando in concreto non abbia subito alcun pregiudizio, laddove invece ciò che rileva a fini risarcitori è il danno-conseguenza, per cui un siffatto danno può essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma tale alleggerimento dell'onere probatorio non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. Precisa l'ordinanza interlocutoria che tale indirizzo si colloca all'interno di una tendenza giurisprudenziale propensa a ricusare ogni forma di danno figurativo e astratto, pur ammettendone la prova per presunzioni, per una serie di fattispecie. 
Ora, come illustrato dalla Suprema Corte a ### che si voglia considerare il pregiudizio in discussione in re ipsa o meno, sulla base della prova dell'avvenuta compressione del diritto di proprietà, il punto di divergenza tra gli opposti orientamenti formatisi sul tema riguarda non il mancato guadagno, bensì la perdita subita. 
Ad esempio, la vendita del bene, quale forma precipua di occasione di guadagno che sarebbe stata persa per effetto del citato illecito, è da collegare non al contenuto del diritto previsto dall'art. 832 c.c., ma alla titolarità del diritto ed è espressione della possibilità di alienare quale caratteristica di tutti i diritti patrimoniali. La compravendita immobiliare è manifestazione della titolarità del diritto e se essa non vi è stata quindi, a seguito dell'altrui condotta illegittima, ciò non sostanzia, a ben vedere, una compressione del contenuto del diritto di proprietà, semmai il mancato compimento di un atto che il proprietario avrebbe compiuto quale titolare del diritto, se l'illecito non vi fosse stato, e di cui, anche in via presuntiva, deve essere fornita la prova se viene chiesto il risarcimento per il relativo mancato utile. 
Sempre allo scopo di delimitare il campo d'indagine, la mancata stipulazione di locazione è suscettibile di costituire un mancato guadagno se il proprietario dimostra che il contratto sarebbe stato concluso con la previsione di un canone superiore a quello di mercato. La mancata stipulazione di una locazione, quale forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi (art. 820, co. III c.c.), è ascrivibile all'area del danno emergente perché pur sempre inerente al diritto di godere. La rilevanza del corrispettivo della locazione, ai fini della liquidazione equitativa del danno derivante dall'impedito godimento del bene, discende proprio dal costituire l'equivalente economico del godimento ceduto nell'ambito del rapporto obbligatorio. Il canone di locazione è parametro privilegiato per la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. proprio perché costituente il corrispettivo in un contratto che ha per oggetto il godimento dell'immobile. Dunque, il godimento ha un valore economico ed esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa. Ecco perché la mancata locazione, quale spoliazione della facoltà di godimento indiretto, rientra nell'area della perdita subita e, per tale via, nella problematica del danno in re ipsa. Ove si ritenga che il danno sussista per la violazione in sé del diritto di godere, il risarcimento spetta, con l'eventuale liquidazione equitativa parametrata sul canone locativo di mercato, a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto. Rientra invece nel mancato guadagno, e non può, quindi, costituire danno in re ipsa, la locazione per un canone superiore a quello di mercato: tale occasione persa, al pari della mancata alienazione del diritto per un prezzo maggiore di quello di mercato, deve essere oggetto di prova specifica, anche in via presuntiva. 
Infine, quale ultimo tassello dell'area coperta dalla problematica del danno in re ipsa, vi è il diritto «di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo» (art. 832 c.c.). Tradizionalmente tale facoltà è stata ricondotta allo jus vendendi, ma, come si è visto, l'alienazione del diritto è piuttosto espressione della titolarità, la quale è comune a tutti i diritti patrimoniali. La migliore dottrina ha invece ricondotto il diritto di disporre al diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva, definendolo il profilo più intenso del diritto di godere, che potrebbe rinvenire un proprio ascendente nell'antica locuzione latina ius utendi et abutendi. Il rilievo trova conferma nelle caratteristiche del diritto di disporre che, al pari di quello di godere, deve esercitarsi «in modo pieno ed esclusivo». Così inteso, il diritto di disporre del bene inerisce all'area della perdita subita e, dunque, alla problematica del danno in re ipsa. 
La divergenza tra gli opposti orientamenti giurisprudenziali sul tema non può poi essere ricomposta con l'artificio logico secondo cui danno in re ipsa significherebbe in realtà prova in re ipsa, per cui non si tratterebbe altro che di una forma di presunzione ricavata dai fatti noti della condotta non iure e della tipologia del bene destinato ad impiego fruttifero. 
La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo. Il danno è in re ipsa perché appunto immanente alla violazione del diritto. I diritti reali, in quanto diritti su cose, hanno la caratteristica della dissociazione tra contenuto del diritto ed oggetto del diritto. La situazione antigiuridica emerge perciò non solo con riferimento al danno alla cosa, ma anche quando è leso il contenuto del diritto, circostanza quest'ultima che comporterebbe di per sé un danno risarcibile. 
È questa la teorica che fa da sfondo alla giurisprudenza favorevole al danno in re ipsa nell'ipotesi, ad esempio, di occupazione sine titulo di immobile. Il carattere in re ipsa del danno viene fatto discendere dalla natura fruttifera del bene (Cass. 6359/2022; Cass. 20708/2019). 
Pure nel caso di preclusione dell'uso, anche solo potenziale, della res da parte del comproprietario ad opera di altro comproprietario si parla di danno in re ipsa, liquidabile in base ai frutti civili ritraibili dal bene (Cass. 19215/2016). Sempre secondo tale giurisprudenza, è data però al convenuto la possibilità di fornire la prova contraria del danno in re ipsa allegato, dimostrando che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell'immobile (Cass. 12865/2022; Cass. 4936/2022). 
In questo quadro è stato precisato che non può sostenersi che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione “danno in re ipsa” rinvia «all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano il danneggiante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile» (Cass. 39/2021). A questo proposito deve darsi atto che tra tali orientamenti ne è emerso uno più recente secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno normale” o “danno presunto”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 4936/2022; Cass. 12865/2022).  ### orientamento è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione. ###. 1223 c.c., cui rinvia l'art. 2056 c.c., attiene al danno conseguenza per il quale rileva il nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento, mentre altro profilo eziologico è quello che connota la causalità materiale fra la condotta ### ed il danno evento. Sulla base di questa premessa si è consolidato un indirizzo secondo cui il danno conseguente, ad esempio, all'impossessamento sine titulo, in quanto danno conseguenza, deve essere allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni, per essere risarcito e non può essere confuso con l'evento di danno rappresentato dalla mancata disponibilità dell'immobile a causa dell'altrui comportamento illecito (Cass. 27126/2021; 26331/2021). 
Richiamando un passaggio motivazionale di Cass. Sez. Un. 26972/2008, secondo cui il danno in re ipsa (nella specie riferito al danno non patrimoniale) «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo», la Cass. con la sentenza n. 13071/2018 ha rimarcato come il riconoscimento di un danno in re ipsa in siffatti casi avrebbe la valenza di danno punitivo fuori delle condizioni previste da Cass. Sez. Un. 16601/2017, che ritiene compatibile un tale figura con l'ordinamento giuridico a condizione che vi sia una previsione normativa in tal senso, in ossequio all'art. 23 Cost. Sulla stessa lunghezza d'onda, Cass. ###/2018 ha precisato che il danno - evento rappresentato dalla mancata disponibilità dell'immobile non è idoneo ad integrare il fatto noto della presunzione, di cui all'art. 2729 c.c., che dovrebbe condurre alla prova del danno conseguenza, dovendo piuttosto quest'ultimo essere inferito da circostanze di fatto allegate ed in grado dimostrare il nesso di causalità giuridica fra il danno evento ed il pregiudizio derivatone. 
La questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. 
Ritengono ora le ### della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. ###/2022) che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva di quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 4936/2022; Cass. 12865/2022). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le ### quella del punto di mediazione tra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ### della Suprema Corte, e quella della teoria causale, sostenuta dalla ### La distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica è un'acquisizione risalente della giurisprudenza di legittimità. Sul punto vanno richiamati gli arresti delle ####.  Un. 576/2008, che Cass. Sez. Un. 26972/2008, entrambe muovendo dall'ipotesi del danno non patrimoniale, hanno differenziato nell'ambito dell'illecito aquiliano la causalità materiale, rilevante ai fini dell'imputazione del danno evento (dommage o damnum) ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e la causalità giuridica, di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056 c.c., la quale, in funzione di selezione delle conseguenze dannose risarcibili, attiene al nesso eziologico fra il danno evento ed il c.d. danno conseguenza (préjudice o praeiudicium), costituente l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. Già prima delle richiamate pronunce delle ### vi erano state Cass. 21619/2007, nonché, tra le altre, le sentenze gemelle 8827/2003 e 8828/2003 - tutte quante rese sempre in materia di danno non patrimoniale - e, ancora prima, Cass. 11629/1999. 
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria» (Cass. Sez. Un. 576/2008), così temperando l'originario rigorismo della tesi della causalità giuridica presente nella dottrina che la introdusse. ### questa dottrina la fattispecie della responsabilità risarcitoria si perfeziona con la verificazione del fatto, comprensivo dell'azione e dell'evento, mentre la causalità giuridica interviene solo in funzione selettiva del danno risarcibile all'esito di una responsabilità già accertata. Una simile visione resta nell'alveo della prospettiva pan-penalistica dell'atto antigiuridico (non iure, nel senso di comportamento non giustificato dal diritto), mentre il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno contra ius (“ingiusto”, secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.). Al rigorismo dell'originaria tesi dottrinale va obiettato che in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c. non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita ed il mancato guadagno (art. 1223 c.c.) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 c.c. Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto. 
Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. Sez. Un. 576/2008), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica. 
Il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo dell'evento dannoso, ma solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo la fondamentale definizione contenuta in Cass. Sez. Un. 500/1999; reciprocamente, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita. La nozione di danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. rappresenta la sintesi di questi due reciproci vettori. 
Così precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno, deve ora essere definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà. Che la violazione dell'ordine giuridico sia suscettibile di tutela non solo reale, ma anche risarcitoria, trova riscontro nel fatto che il diritto soggettivo appartiene al novero delle situazioni giuridiche mezzo, nelle quali il potere giuridico di cui è investito il soggetto rappresenta lo strumento, a sua disposizione, per la soddisfazione dell'interesse ad un determinato bene della vita. La violazione del diritto può così comportare la lesione dell'interesse al bene della vita, che di quel diritto costituisce il substrato materiale e l'elemento teleologico, e configurare dunque l'illecito aquiliano. Ai fini della definizione del danno risarcibile da violazione dell'ordine giuridico, deve muoversi dalla distinzione fra la lesione del bene costituente l'oggetto del diritto di proprietà e la lesione del contenuto stesso del diritto. 
Quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. È quanto accade, ad esempio, nel caso del danno da c.d. fermo tecnico di veicolo incidentato, per il quale è richiesta la prova della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (si vedano 20620/2015 e le altre conformi sino alla recente Cass. 27389/2022). 
Quando l'azione lesiva attinge invece il contenuto del diritto di proprietà (“il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico. 
La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile da mancato godimento del cespite, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra il comportamento illecito ritenuto pregiudizievole e, direttamente, la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. ### di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'illecito, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. 
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica ad una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Viceversa, se la causa petendi dell'azione risarcitoria viene fatta coincidere senza residui con quella dell'azione risarcitoria, il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria. 
Nella fattispecie in esame è al contrario richiesta, secondo l'opinione del Tribunale, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso (come allegato dall'attore ai fini della specificazione della sostanza del pregiudizio subito per effetto dell'esclusivo godimento dell'immobile da parte del convenuto), il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che tra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato.  ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, co. I c.p.c. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, co. II c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. 
Peraltro, va anche evidenziato che siffatto onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 18074/2020; Cass. 87/2019). Poiché non si compie l'effetto di cui all'art. 115, co. I c.p.c., per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente proprio nelle ipotesi - come quella qui in esame - di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, co. I c.p.c. nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. 
Ora, in base ai principi di diritto sopra illustrati, la pretesa dell'attore di risarcimento del danno da mancato godimento del cespite per effetto dell'occupazione esclusiva da parte del figlio ### non può dirsi adeguatamente allegata e provata.   ### ha soltanto genericamente dedotto di non aver potuto utilizzare l'immobile perché il convenuto “[…] ha abitato in via esclusiva e senza titolo l'immobile, impedendone l'uso al padre ### il quale si è trovato e si trova però costretto a dover pagare le imposte che gravano su questa proprietà. Anche dopo aver acquisito la comproprietà dell'immobile, il sig. ### ne impedisce l'uso al padre, che invece ha dimostrato di volerlo sfruttare” - e, per ciò solo, questi pretende un ristoro monetario.   Tuttavia, tale generica allegazione, in sé e per sé, non sottende alcuna prova presuntiva del danno - conseguenza come sopra enunciato - che deve invece essere ricondotto al fatto costitutivo della concreta possibilità di esercizio del diritto dominicale, diretto o indiretto e che è andata perduta per effetto dell'altrui comportamento illecito (si veda, da ultimo, anche Cass. 6909/2025). 
La domanda proposta da ### è pertanto respinta.  2. Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le restanti fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, stante la natura documentale della causa e la sua pronta spedizione.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione domanda disattesa, 1. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice; 2. condanna ### a rimborsare a ### le spese di lite e di mediazione, che si liquidano in € 5.797,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. 
Così deciso in ### dalla ### del Tribunale il giorno 30 dicembre 2025. 
Il Giudice Dott.

causa n. 8206/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandro Rizzo

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 1391/2019 del 26-11-2019

... allacciate; che la morte della figlia aveva costituito un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto quantificabile in € 315.690,00; che ### al momento del sinistro aveva 22 anni; che inoltre il danno biologico risarcibile in capo al danneggiato doveva esserle attribuito a titolo di eredità; che infatti la figlia era rimasta viva dopo il sinistro per un tempo sufficiente, tre giorni, per rendersi conto del pregiudizio subito; che il danno biologico era quantificabile in € 1.091.772,06; che inoltre il sinistro aveva cagionato danni patrimoniali; che aveva perso il contributo economico assicurato dalla figlia convivente; che la figlia al momento del sinistro era occupata percependo un compenso mensile di circa € 600,00; che versava in stato di bisogno essendo occupata come badante percependo mensilmente € 474,08; che in tali condizioni la figlia convivente era tenuta a contribuire al mantenimento della madre; che il danno patrimoniale era quantificabile in € € 100.000,00; che aveva sostenuto le spese funerarie per complessivi € 5.430,00; che la somma offerta dalla assicurazione convenuta non comprendeva le spese legali e che l'assistenza legale si era resa necessaria per la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1349/2013 promossa da: ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 3 ROMA presso il difensore avv. ##### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### ATTORE/I contro ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 8/A ### VITERBO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 27 58017 PITIGLIANO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 27 58017 PITIGLIANO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 27 58017 PITIGLIANO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 27 58017 PITIGLIANO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 27 58017 PITIGLIANO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 27 58017 PITIGLIANO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 27 58017 PITIGLIANO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 27 58017 PITIGLIANO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 27 58017 PITIGLIANO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 27 58017 PITIGLIANO presso il difensore avv. #### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### (###) ### 118 41126 MODENA; , elettivamente domiciliato in ### 19 ### VITERBO presso il difensore avv. #### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. 
V. ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### ** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ###. FAÀ ### 14 ### ROMA presso il difensore avv. ### ** ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### ** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ###. FAÀ ### 14 ### ROMA presso il difensore avv. ### ** I.### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### ** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ###. FAÀ ### 14 ### ROMA presso il difensore avv. ### ** ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### ** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ###. FAÀ ### 14 ### ROMA presso il difensore avv.  #### ** ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 3 ### VITERBO presso il difensore avv. #### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.   ### /I ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### D'### 190 ### ROMApresso il difensore avv. #### conclusioni delle parti sono da intendere integralmente richiamate e trascritte. 
All'udienza del 27.6.19 le parti concludevano come da relativo verbale.  ### atto di citazione del 3.5.13 ### conveniva innanzi a questo ### la spa ### per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il ### sulla ### denominata “Commenda”. 
Esponeva parte attrice che il ### alle ore 00:45 ### era alla guida della vettura targata ### di proprietà del signor ### percorrendo la ### “Commenda” in #### con direzione ### che ### aveva perso il controllo della vettura al km 6.6 uscendo dalla strada a causa dell'alta velocità tenuta; che la vettura si era cappottata andando ad urtare violentemente una grande roccia; che per l'urto ### trasportata sul sedile posteriore della vettura, era stata sbalzata fuori riportando gravissime lesioni; che la stessa era stata trasportata presso il ### dell'### “ Belcolle” con la prognosi come riportata in atti; che ### era stata immediatamente sottoposta ad intervento neurochirurgico; che i ### intervenuti avevano contestato al conducente ### la violazione dell'art. 141 comma 3 e comma 8 e quella dell'art. 79 comma 1 e comma 4 del c.d.s.; che in seguito allo stesso conducente gli era stata contestata la violazione dell'art. 186 comma 2 lett. B, comma 2 bis e comma 2 sexies, essendosi messo alla guida con tasso alcolemico superiore ai limiti previsti; che il #### era deceduta; che quale madre della stessa, aveva chiesto in via stragiudiziale il risarcimento dei danni alla spa ### che era stata trasmessa alla stessa compagnia, la documentazione richiesta; che dopo una lunga attesa, la ### aveva offerto di definire la controversia tramite il versamento di € 150.000,00, come meglio dettagliato in atti, considerando il 50% di concorso del danneggiato; che detta somma era stata ritenuta insufficiente ed era stata trattenuta in acconto sul maggior avere; che al momento del decesso ### era occupata quale cameriera presso un albergo-bar-ristorante percependo mensilmente circa € 600,00; che ### lavorava come badante percependo ogni mese € 474,98; che alla data del decesso era convivente con la figlia; che per i fatti di causa era stato aperto nei confronti di ### un procedimento penale presso la ### di ### ; che in detto procedimento erano stati contestati i reati di cui agli “ artt. 589 co. 1,2 e 3, 582 co. 2 c.p. 141, 186 n. 2 lett. B) e n. 2 sexies, 186 bis n. 3 c.d.s.; che il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva di ### che lo stesso si era messo alla guida in stato di alterazione alcoolica tenendo una velocità di molto superiore ai limiti; che inoltre la vettura aveva il pneumatico posteriore destro liscio; che la convenuta compagnia ### aveva cercato di ritardare la regolare procedura di risarcimento; che aveva trasmesso alla stessa compagnia tutta la documentazione richiesta per procedere alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria; che il ### era stata tardivamente inviata dalla compagnia assicurativa la somma di €150.000,00, applicando un concorso di colpa pari al 50%; che ### terza trasportata con le cinture di sicurezza regolarmente allacciate; che la morte della figlia aveva costituito un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto quantificabile in € 315.690,00; che ### al momento del sinistro aveva 22 anni; che inoltre il danno biologico risarcibile in capo al danneggiato doveva esserle attribuito a titolo di eredità; che infatti la figlia era rimasta viva dopo il sinistro per un tempo sufficiente, tre giorni, per rendersi conto del pregiudizio subito; che il danno biologico era quantificabile in € 1.091.772,06; che inoltre il sinistro aveva cagionato danni patrimoniali; che aveva perso il contributo economico assicurato dalla figlia convivente; che la figlia al momento del sinistro era occupata percependo un compenso mensile di circa € 600,00; che versava in stato di bisogno essendo occupata come badante percependo mensilmente € 474,08; che in tali condizioni la figlia convivente era tenuta a contribuire al mantenimento della madre; che il danno patrimoniale era quantificabile in € € 100.000,00; che aveva sostenuto le spese funerarie per complessivi € 5.430,00; che la somma offerta dalla assicurazione convenuta non comprendeva le spese legali e che l'assistenza legale si era resa necessaria per la complessità delle questioni coinvolte. 
Si costituiva la spa ### esponendo che erano state avanzate pretese economiche sproporzionate rispetto al danno effettivamente subito; che aveva inviato all'attrice una somma individuato considerando il concorso di colpa della ### che la stessa infatti non aveva indossato i mezzi di protezione obbligatoria venendo catapultata fuori dall'abitacolo; che gli unici sopravvissuti avevano viaggiato con le cinture di sicurezza allacciate; che inoltre il conducente si era messo alla guida in condizioni psicofisiche evidentemente alterate; che la ### si era fatta trasportare essendo ben a conoscenza di tale stato di alterazione; che la stessa aveva dunque concorso alla causazione del danno; che non era risarcibile il danno non patrimoniale biologico richiesto iure hereditatis; che infatti la ### era deceduta senza riprendere conoscenza tre giorni dopo l'incidente; che la stessa non aveva potuto percepire il danno subito stante il grave trauma cranico subito; che la stessa dopo il sinistro era stata trovata viva ma non cosciente; che la liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio era omnicomprensiva; che a titolo di danno patrimoniale era stata richiesta una somma eccessiva senza supporti probatori e senza giustificazioni; che aveva versato la somma di € 25.000,00 ampiamente satisfattiva di tale tipologia di danno e che nulla era dovuto per gli onorari stragiudiziali asseritamente sostenuti da parte attrice per la composizione bonaria della vertenza non essendo stato provato il reale pagamento e non essendo le prestazioni rese connesse e complementari con quelle giudiziali. 
Si costituivano per intervento volontario ### I. #### V.  ### e ### padre e nonni di ### aderendo alle domande ed argomentazioni di ### ed esponendo che il sinistro del 22.4.12 si era verificato per colpa esclusiva di ### che lo stesso era stato contravvenzionato avendo guidato in stato di intossicazione alcoolica ed avendo tenuto una velocità eccessiva; che la spa ### non aveva provveduto a ristorare i danneggiati dai gravi pregiudizi subiti; che quali nonni avevano diritto al risarcimento anche se non conviventi; che il padre aveva diritto al risarcimento del danno patrimoniale e che inoltre aveva diritto a percepire iure hereditatis il risarcimento riconosciuto alla figlia. 
Il relativo procedimento veniva iscritto al RG n. 1349/13. 
Con atto di citazione del 13.12.13 ### in qualità di procuratore speciale di ### padre della deceduta, ### I. Ion e ### V. ### nonni, conveniva in giudizio la spa #### e ### per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso di ### nel sinistro stradale del 22.4.12.  ### esponeva che il sinistro in questione era avvenuto per colpa esclusiva del conducente ### che ### era deceduta il ###; che il conducente era stato rinviato a giudizio nel procedimento penale n. 1833/12 per i reati di cui agli artt. 589, 582 cp e 141 e 186 CdS; che aveva chiesto alla compagnia di assicurazioni il risarcimento dei danni; che tale compagnia aveva corrisposto a ### la somma di € 50.000,00; che detta somma era insufficiente; che era loro interesse ottenere il ristoro completo dei pregiudizi subiti iure proprio e iure hereditatis; che i nonni avevano diritto al risarcimento del danno morale oltre al danno biologico anche se non conviventi con la nipote; che inoltre avevano subito un danno esistenziale per la perdita del congiunto e che essendo ### sopravvissuta per due giorni aveva diritto anche al danno tanatologico e biologico terminale. 
Si costituiva la spa ### richiamando le difese spiegate nel giudizio 1349/13 e esponendo che per la quantificazione dei danno doveva essere considerato il contesto economico in cui si trovava il danneggiato; che doveva inoltre considerarsi il concorso della defunta; che non era dovuto il danno tanatologico e che la domanda di risarcimento dei nonni non conviventi necessitava la prova della sussistenza di stretti legami affettivi. 
Si costituiva in giudizio ### quale proprietario della vettura coinvolta nel sinistro, esponendo che era assicurato con la spa ### da cui chiedeva essere manlevato in caso di condanna. 
Il relativo procedimento veniva iscritto al RG n. 4134/13. 
Con citazione del 27.10.14 ### conveniva la spa #### e ### per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale del 22.4.12.  ### che il 22 aprile 2012 si trovava a bordo del veicolo tg. ### di proprietà di ### che quale trasportata era rimasta vittima del sinistro stradale avvenuto in ### alla ### all'altezza del km 6.500 circa, nel territorio del Comune di ####; che il sinistro era avvenuto per responsabilità di ### che a bordo del veicolo vi erano oltre al conducente anche #### e ### tutte decedute nel sinistro; che aveva perso conoscenza a seguito del violento impatto; che era stata trasportata al ### dell'### di ### ove le venivano diagnosticate “contusioni multiple, lesione tendinea del secondo metacarpo della mano sx e dolore addominale”; che aveva subito ingenti danni, anche di natura psicologica; che aveva manifestato i tipici segni della depressione, del disturbo post traumatico da stress, come meglio descritto in atti; che aveva chiesto il ristoro dei danni alla ### che si era sottoposta alle cure mediche necessarie, agli interventi indicati in atti ed alle terapie prescritte; che a seguito del sinistro aveva cambiato le sue abitudini di vita, sociali e scolastiche; che la ### le aveva corrisposto euro 40.000,00 trattenuti a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta; che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente ### che aveva diritto al risarcimento quale trasportata; che aveva diritto al risarcimento di tutti i danni subiti; che si era dovuta sottoporre ad una serie di interventi chirurgici e cure come meglio descritti in atti; che a seguito del sinistro aveva manifestato la sussistenza di conseguenze psicologiche; che aveva dovuto sottoporsi a cure specifiche; che a causa del sinistro aveva perso la possibilità di procreare con parto eutocico; che nel sinistro aveva perso tre care amiche conosciute sin da quando erano piccole a scuola; che la sua vita era radicalmente cambiata dopo il sinistro; che avendo subito danno biologico pari al 24% il danno era quantificabile in euro 127.122,00; che detta somma doveva essere aumentata per la personalizzazione ad € 190.000,00 e che aveva diritto al risarcimento delle spese sostenute mediche pari ad euro 1.832,64. 
Si costituiva la spa ### esponendo che aveva correttamente gestito il sinistro in questione; che aveva prontamente sottoposto la ### a visita medica; che in forza di tale accertamento aveva offerto alla ### la somma di € 40.000,00 considerando sussistente l'ipotesi prevista dall'art. 1227 cc; che la danneggiata aveva accettato il rischio facendosi trasportare da una vettura condotta da un conducente in evidente stato di alterazione alcolica; che non aveva ricevuto alcun riscontro in merito; che inoltre aveva inviato la somma di € 50.000,00 considerando sussistente un concorso del 30 % del danneggiato; che la ### era a conoscenza dello stato di alterazione alcolica del conducente avendogli chiesto in lacrime di andare piano e che il danno non patrimoniale aveva natura unitaria. 
Si costituiva in giudizio ### quale proprietario della vettura coinvolta nel sinistro, esponendo che era assicurato con la spa ### da cui chiedeva essere manlevato in caso di condanna. 
Il relativo procedimento veniva iscritto al RG n. 3749/14. 
Con atto del 19.10.15 #### in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia ######### e ### convenivano in riassunzione innanzi al ### di #### e la spa ### per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 22.4.12.  ### gli attori che nel sinistro erano decedute ### e ### che ### e ##### e #### erano, rispettivamente i genitori, la sorella e i nonni paterni e la nonna materna della defunta ### e ### e ###### erano i genitori, il fratello e le nonne paterna e materna della defunta ### che le stesse erano trasportate a bordo del veicolo targato ### condotto da ### che il sinistro si era verificato per colpa dello stesso conducente; che i corpi delle passeggere ### e ### erano stati ritrovati nelle cunette laterali della strada essendo state sbalzate fuori dal veicolo; che era stato aperto un procedimento penale a carico del conducente ### per i reati di cui agli artt. 589 comma 1,2 e 3, 582 co 2 c.p.c. 141, 186 n. 2 sexies, 186 bis n. 3 C.d.S.; che il conducente era risultato trovarsi in stato di alterazione alcolica con un tasso accertato di 1,2 g/l; che ### aveva patteggiato la pena; che inutilmente avevano cercato di definire bonariamente la questione; che la ### aveva versato € 140.000,00 a ### € 140.000,00 a ### € 50.000,00 a ### € 140.000,00 a ### €140.000,00 a ### € 50.000,00 a ### ed € 50.000, a ### che detti importi erano stati trattenuti come anticipo su quanto dovuto; che ##### e ### in qualità di nonni delle ragazze defunte avevano chiesto il risarcimento dei danni non ottenendo nulla; che ### e ### erano trasportate sui sedili posteriori dell'auto condotta dal ### che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dello stesso; che ### aveva condotto la vettura a velocità elevata; che ### lo aveva implorato di rallentare; che il conducente era risultato positivo al testo per l'alcool; che non sussisteva alcun concorso di colpa delle vittime ai sensi dell'art. 1227 c.c; che le stesse non erano consapevoli dello stato di alterazione alcoolica del conducente; che non era provata la mancanza delle cinture di sicurezza; che comunque il mancato uso delle cinture non aveva avuto alcuna efficienza causale sul decesso attesa la dinamica del sinistro; che infatti la vettura aveva subito un impatto violentissimo tale da rendere vani gli ordinari dispositivi di sicurezza; che il danno subito era costituito dalla perdita del rapporto parentale; che erano state modificate le loro abitudini di vita a causa del decesso delle prossime congiunte; che inoltre avevano diritto iure hereditatis al danno da perdita della vita anche in caso di morte immediata ed istantanea; che per il decesso di ### i genitori, ### e ### avevano diritto a ricevere €326.150,00 ciascuno, € 141.620,00 la sorella ### da cui detrarre quanto già corrisposto; che inoltre avevano diritto il danno costituito dalla malattia psicologica conseguente; che ### al momento del sinistro era impiegata come apprendista e contribuiva alle spese familiari; che dunque era da liquidare anche il danno patrimoniale; che inoltre era dovuto il risarcimento delle spese funerarie; che avevano diritto al risarcimento di € 141.620,00 ciascuno dei nonni paterni ### e ### che per i parenti di ### dovevano essere versati € 326.150,00 a ciascuno dei genitori ### e ### da cui detrarre quanto anticipato; che anche per ### doveva essere risarcito il danno patrimoniale futuro per il venir meno delle aspettative di guadagno; che il fratello ### aveva diritto a ricevere € 141.620,00, da cui detrarre quanto anticipato; che avevano diritto al risarcimento delle spese vive affrontate in conseguenza dell'incidente stradale; che la nonna paterna ### aveva diritto a ricevere €141.620,00 e che ### era la nonna materna di ### e ### avendo diritto a ricevere a titolo di risarcimento la somma di € 283,240,00.  ## spa ### si costituiva esponendo che aveva inviato alla sorella ed al fratello delle ragazze decedute una somma determinata considerando il concorso di colpa a carico di ### e ### che le stesse avevano deciso di viaggiare a bordo del veicolo senza indossare i mezzi di protezione obbligatoria; che infatti erano state sbalzate fuori dall'abitacolo al contrario di ### che aveva le cinture allacciate ed era sopravvissuta rimanendo all'interno del veicolo; che inoltre le stesse avevano accettato di farsi trasportare da un conducente in evidenti condizioni di alterazione alcoolica; che la ### lo aveva implorato di andare piano; che l'ammontare del risarcimento doveva essere diminuito per il concorso del danneggiato; che il danno non patrimoniale iure proprio era stato quantificato in misura eccessiva; che tale danno aveva natura omnicomprensiva; che non era stata provata la debenza del danno patrimoniale e che nulla era dovuto iure hereditatis non essendo intercorso tra il sinistro ed il decesso un tempo sufficiente perché le vittime si rendessero conto dell'accaduto. 
Si costituiva in giudizio ### quale proprietario della vettura coinvolta nel sinistro, esponendo che era assicurato con la spa ### da cui chiedeva essere manlevato in caso di condanna. 
Il relativo procedimento veniva iscritto al RG n. 3477/2015. 
Riuniti i procedimenti al 1349/13 stante la connessione oggettiva e soggettiva ed istruita la causa, Il Giudice la tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale dell'udienza 27.6.19.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda in esame è stata proposta da ### per ottenere la condanna della convenuta spa ### unitamente al conducente ### ed al proprietario della vettura ### al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il ### sulla ### denominata “Commenda”. 
Al procedimento è stato riunito il giudizio promosso da ### procuratore speciale del padre ### e dai nonni ### e ### della defunta ### il giudizio promosso da ### trasportata, ed il giudizio promosso da ### e ##### e #### genitori, sorella e nonni paterni e nonna materna della defunta ### e da ### e ###### genitori, fratello e nonne paterna e materna della defunta ### proposti per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dello stesso incidente stradale. 
La domanda è solo parzialmente accolta come di seguito illustrato essendo condivisibili, in ordine alla quantificazione dei danni, le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte convenuta spa ### da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16). 
Utilizzabili per la decisione le conclusioni della ctu siccome coerentemente motivate e fondate su criteri tecnici correttamente applicati. 
In particolare la quantificazione dei danni subiti dagli attori deve tenere in considerazione il concorso di colpa di #### e ### che quali trasportate sui sedili posteriori non avevano allacciato le cinture di sicurezza. 
Infatti sia il conducente ### che l'altra danneggiata ### avendo le cinture allacciate, sono rimasti all'interno della vettura e non sono deceduti, pur riportando lesioni fisiche. 
La vettura dopo l'urto sulla roccia a fianco della strada, si è sollevata da terra, scagliando come una catapulta le tre ragazze trasportate sul sedile di dietro, a decine di metri di distanza, dove sono state trovate dai soccorritori. 
Unica in vita è stata trovata ### che però è deceduta il successivo 24.4.2012 senza avere ripreso conoscenza, escludendo così la possibilità che la stessa abbia avuto consapevolezza di quanto accaduto (vedi in questi termini anche relazione ctu). Conseguentemente sono respinte le pretese degli attori volte ad ottenere il danno tanatologico iure hereditatis (vedi Cassazione n. 26972/2008).  ### ha accertato che il sinistro del 22.4.2012 è stato cagionato da ### alla guida della vettura tg ### di proprietà del signor ### per cui la spa ### è condannata a risarcire i danni alle parti attrici come di seguito quantificati e da cui detrarre quanto eventualmente anticipato.  ### e ### quale genitori di ### hanno diritto a percepire ciascuno, tenuto conto del concorso di colpa sopra descritto, il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 175.000,00 oltre ad € 25.000,00 per il danno patrimoniale, attesa l'occupazione della defunta, la sua età ed il contributo fornito alla famiglia.  #### V. ### e ### quali nonni di ### hanno diritto a percepire ciascuno, tenuto conto del concorso di colpa sopra descritto, il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 35.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.  ### ha diritto a percepire il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 137.000,00 per il 27% di postumi permanenti, € 6.000,00 per 60 giorni di ### € 4.500,00 per 90 giorni di ITP al 50%, somma personalizzata con aumentato del 25% (pari ad € 36.750,00) per le modalità del sinistro e le sofferenze derivate, ed € 952,63per spese mediche, per complessivi € 184.702,63 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.  ##### e ### hanno diritto, quali genitori di ### e ### hanno diritto a percepire ciascuno, tenuto conto del concorso di colpa sopra descritto, il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 175.000,00 oltre ad € 25.000,00 per il danno patrimoniale, attesa l'occupazione della defunta, la sua età ed il contributo fornito alla famiglia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.  ### (fratello di ### e di ### (sorella di ### hanno diritto a percepire ciascuno, tenuto conto del concorso di colpa sopra descritto, il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 70.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.  #### quali nonni di ### e ### e ### nonne di ### hanno diritto a percepire ciascuno, tenuto conto del concorso di colpa sopra descritto, il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 35.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda. 
Respinta la domanda di ### in quanto il mandatario - cessionario ### e di ### I. Ion e ### V. ### padre e nonni di ### ha implicitamente revocato il mandato essendosi costituito ed avendo partecipato personalmente nel giudizio e comunque poiché non risulta aver prodotto in giudizio la cessione del credito. 
Respinta la pretesa delle parti relativa al compenso professionale per l'opera dei loro procuratori legali, non avendo provato che le prestazioni sono state rese per attività connesse o complementari a quella giudiziaria. 
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo, compensate quelle della parte ### non essendo necessaria la sua partecipazione al giudizio.  P.Q.M.  il ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: 1)- accoglie la domanda e condanna la spa ### detratto quanto già corrisposto a versare: a ### e ### quale genitori di ### la somma di € 200.000,00 oltre rivalutazioni ed interessi dalla domanda, a #### V. ### e ### quali nonni di ### la somma ciascuno di € 35.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, a ### la somma di € 184.702,63 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, a ##### e ### hanno diritto, quali genitori di ### e ### ciascuno la somma di € 200.000, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, a ### (fratello di ### e di ### (sorella di ### ciascuno la somma di € 70.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, a #### quali nonni di ### e ### e ### nonne di ### ciascuno la somma di € 35.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda; respinge la domanda proposta da ### condanna la spa ### a rifondere le spese di lite liquidate in € 15.000,00 per ### e ### € 3.500,00 per #### V. ### e ### € 15.000,00 per ### € 20.000,00 per ##### e ####### e ### compensa le spese di lite di ### ed ### e pone a suo definitivo carico le spese della ctu.  ### 26 novembre 2019 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1349/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Bonato Federico

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